art. 1 note (parte 1)

           	
				
 
    

          Avvertenza:
              Si omettono gli «Allegati e Tabelle»,  gia'  pubblicati
          nel Supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale -
          Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022.
                                    N O T E
          Note all'art. 1:
          Note al Comma 1
              Si riporta il testo dell'articolo 21,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica):
                "Art. 21 Bilancio di previsione
                1. Il disegno di legge del bilancio di previsione  si
          riferisce ad un periodo  triennale  e  si  compone  di  due
          sezioni.
                1-bis. La prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio  dispone  annualmente  il  quadro  di  riferimento
          finanziario  e  provvede  alla  regolazione  annuale  delle
          grandezze previste dalla legislazione vigente  al  fine  di
          adeguarne  gli  effetti  finanziari  agli  obiettivi.  Essa
          contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento,  le
          misure quantitative necessarie a realizzare  gli  obiettivi
          programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e  i  loro
          eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis.
                1-ter. La prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio contiene esclusivamente:
                  a)  la  determinazione  del  livello  massimo   del
          ricorso  al  mercato  finanziario  e  del  saldo  netto  da
          finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun
          anno del triennio  di  riferimento,  in  coerenza  con  gli
          obiettivi programmatici del  saldo  del  conto  consolidato
          delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  10,
          comma 2;
                  b) norme in materia  di  entrata  e  di  spesa  che
          determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
          di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
          seconda sezione o sugli altri saldi  di  finanza  pubblica,
          attraverso la modifica, la  soppressione  o  l'integrazione
          dei parametri che regolano  l'evoluzione  delle  entrate  e
          della  spesa  previsti  dalla  normativa  vigente  o  delle
          sottostanti autorizzazioni  legislative  ovvero  attraverso
          nuovi interventi;
                  c) norme volte  a  rafforzare  il  contrasto  e  la
          prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva  ovvero  a
          stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali  e
          contributivi;
                  d)  gli  importi  dei   fondi   speciali   previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
                  e)  l'importo  complessivo  massimo  destinato,  in
          ciascun anno del triennio di riferimento,  al  rinnovo  dei
          contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          alle modifiche del trattamento economico  e  normativo  del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali;
                  f) eventuali norme recanti misure correttive  degli
          effetti finanziari delle  leggi  di  cui  all'articolo  17,
          commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a  garanzia
          dei saldi di  finanza  pubblica,  misure  correttive  degli
          effetti finanziari derivanti dalle sentenze  definitive  di
          cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;
                  g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
          concorso degli enti territoriali agli obiettivi di  finanza
          pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
                1-quater. Le nuove o maggiori  spese  disposte  dalla
          prima sezione del disegno di legge di bilancio non  possono
          concorrere a determinare tassi di evoluzione  delle  spese,
          sia correnti sia in conto capitale, incompatibili  con  gli
          obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10,  comma  2,
          lettera e), nel  DEF,  come  risultante  dalle  conseguenti
          deliberazioni parlamentari.
                1-quinquies. Ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  2,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione  del
          disegno  di  legge  di  bilancio  non  deve  in  ogni  caso
          contenere norme di delega,  di  carattere  ordinamentale  o
          organizzatorio, ne'  interventi  di  natura  localistica  o
          microsettoriale ovvero norme che dispongono  la  variazione
          diretta delle previsioni di entrata o  di  spesa  contenute
          nella seconda sezione del predetto disegno di legge.
                1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge  di
          bilancio e' formata sulla base della legislazione  vigente,
          tenuto conto dei  parametri  indicati  nel  DEF,  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 2, lettera  c),  dell'aggiornamento
          delle previsioni per le  spese  per  oneri  inderogabili  e
          fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a)  e  c)
          del comma 5 del presente articolo,  e  delle  rimodulazioni
          proposte ai  sensi  dell'articolo  23,  ed  evidenzia,  per
          ciascuna unita' di voto parlamentare di cui al comma 2  del
          presente articolo, gli effetti finanziari  derivanti  dalle
          disposizioni contenute nella prima sezione.
                2.  La  seconda  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio espone per l'entrata e, distintamente per  ciascun
          Ministero, per la spesa  le  unita'  di  voto  parlamentare
          determinate con riferimento rispettivamente alla  tipologia
          di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per  la  spesa,
          le  unita'  di  voto  sono  costituite  dai  programmi.   I
          programmi rappresentano aggregati di  spesa  con  finalita'
          omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
          termini di prodotti e di  servizi  finali,  allo  scopo  di
          conseguire  gli  obiettivi  stabiliti   nell'ambito   delle
          missioni. Le missioni rappresentano le funzioni  principali
          e gli obiettivi strategici  perseguiti  con  la  spesa.  La
          realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un  unico
          centro di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente
          all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of
          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non
          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o
          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere
          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da
          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  delle  unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, di diversa finalizzazione  ricompresi  nel
          programma.
                2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio
          e l'affidamento di ciascun programma di spesa  a  un  unico
          centro  di  responsabilita'  amministrativa   costituiscono
          criteri di riferimento per i processi  di  riorganizzazione
          delle amministrazioni.
                2-ter. Con il disegno  di  legge  di  bilancio  viene
          annualmente  effettuata  la  revisione  degli  stanziamenti
          iscritti   in   ciascun   programma   e   delle    relative
          autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
          dei programmi medesimi  a  ciascuna  amministrazione  sulla
          base delle rispettive competenze.
                3. In relazione ad ogni singola unita' di  voto  sono
          indicati:
                  a)  l'ammontare  presunto  dei  residui  attivi   o
          passivi alla chiusura dell'esercizio  precedente  a  quello
          cui il bilancio si riferisce;
                  b) l'ammontare delle  entrate  che  si  prevede  di
          accertare  e  delle  spese  che  si  prevede  di  impegnare
          nell'anno cui il bilancio si riferisce;
                  c)  le  previsioni  delle  entrate  e  delle  spese
          relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
                  d) l'ammontare delle  entrate  che  si  prevede  di
          incassare e delle spese che si prevede di pagare  nell'anno
          cui  il  bilancio  si  riferisce,  senza  distinzione   fra
          operazioni in conto competenza  ed  in  conto  residui.  Si
          intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
          pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
                4. Nell'ambito delle dotazioni previste in  relazione
          a ciascun programma di cui al  comma  2  sono  distinte  le
          spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e
          le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di
          previsione della spesa e' indicata, per  ciascun  programma
          la distinzione tra spese  di  parte  corrente  e  in  conto
          capitale  nonche'   la   quota   delle   spese   di   oneri
          inderogabili, di fattore legislativo e  di  adeguamento  al
          fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a),  b)  e
          c) del comma 5.
                5. Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese  si
          ripartiscono in:
                  a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate  a
          particolari  meccanismi  o  parametri   che   ne   regolano
          l'evoluzione, determinati sia da leggi sia  da  altri  atti
          normativi.  Rientrano  tra  gli   oneri   inderogabili   le
          cosiddette spese obbligatorie,  ossia  quelle  relative  al
          pagamento di stipendi,  assegni,  pensioni  e  altre  spese
          fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti  da
          obblighi  comunitari  e  internazionali,   le   spese   per
          ammortamento di mutui, nonche'  quelle  cosi'  identificate
          per espressa disposizione normativa;
                  b) fattori legislativi, ossia le spese  autorizzate
          da  espressa  disposizione  legislativa  che  ne  determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio;
                  c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia  spese
          diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
                5-bis. In allegato alla seconda sezione  del  disegno
          di legge  di  bilancio  e'  riportato,  con  riferimento  a
          ciascuno stato  di  previsione  della  spesa  e  a  ciascun
          programma, un prospetto riepilogativo  da  cui  risulta  la
          ripartizione della spesa tra  oneri  inderogabili,  fattori
          legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente  per
          gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale.  Il
          prospetto e' aggiornato all'atto del  passaggio  dell'esame
          del disegno di  legge  di  bilancio  tra  i  due  rami  del
          Parlamento.
                6.
                7.
                8. Le spese di cui  al  comma  5,  lettera  b),  sono
          rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.
                9. Formano oggetto di approvazione parlamentare  solo
          le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma  3.
          Le previsioni  di  spesa  di  cui  alle  lettere  b)  e  d)
          costituiscono,   rispettivamente,   i   limiti    per    le
          autorizzazioni di impegno e di pagamento.
                10. La  seconda  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio  e'   costituita   dallo   stato   di   previsione
          dell'entrata,  dagli  stati  di  previsione   della   spesa
          distinti per Ministeri, e dal quadro  generale  riassuntivo
          con riferimento al triennio.
                11. Ciascuno stato di previsione riporta  i  seguenti
          elementi   informativi,   da    aggiornare    al    momento
          dell'approvazione della legge di bilancio:
                  a) la nota integrativa al bilancio  di  previsione.
          Per  le  entrate,  oltre  a  contenere  i  criteri  per  la
          previsione relativa alle principali imposte e  tasse,  essa
          specifica,  per  ciascun  titolo,  la  quota   non   avente
          carattere ricorrente e quella avente carattere  ricorrente.
          Per la spesa, illustra le informazioni relative  al  quadro
          di  riferimento  in  cui  l'amministrazione  opera   e   le
          priorita' politiche, in coerenza con  quanto  indicato  nel
          Documento  di  economia  e  finanza  e  nel   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'articolo
          22-bis, comma 1. La nota  integrativa  riporta  inoltre  il
          contenuto di ciascun programma  di  spesa  con  riferimento
          alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono  indicate
          le risorse finanziarie per il triennio di  riferimento  con
          riguardo alle categorie economiche  di  spesa,  i  relativi
          riferimenti legislativi e i criteri di  formulazione  delle
          previsioni. La nota integrativa riporta  inoltre  il  piano
          degli   obiettivi,   intesi   come   risultati    che    le
          amministrazioni intendono conseguire, correlati  a  ciascun
          programma e formulati con riferimento a ciascuna azione,  e
          i relativi indicatori di risultato in  termini  di  livello
          dei servizi e di interventi, in coerenza con  il  programma
          generale dell'azione di Governo,  tenuto  conto  di  quanto
          previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
                  b)
                  c)  per  ogni  programma  l'elenco   delle   unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti  con
          riferimento alle voci del piano dei conti integrato di  cui
          all'articolo 38-ter;
                  d) per ogni programma un riepilogo delle  dotazioni
          secondo l'analisi economica e funzionale;
                  e)
                  f)   il   budget   dei   costi    della    relativa
          amministrazione.    Le    previsioni    economiche     sono
          rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
          per programmi e per centri di costo. Il  budget  espone  le
          previsioni    formulate     dai     centri     di     costo
          dell'amministrazione   ed   include   il    prospetto    di
          riconciliazione  al  fine  di   collegare   le   previsioni
          economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
                11-bis. Allo  stato  di  previsione  dell'entrata  e'
          allegato un  rapporto  annuale  sulle  spese  fiscali,  che
          elenca qualunque forma di esenzione, esclusione,  riduzione
          dell'imponibile o dell'imposta  ovvero  regime  di  favore,
          derivante da disposizioni normative vigenti,  con  separata
          indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
          primi sei mesi  dell'anno  in  corso.  Ciascuna  misura  e'
          accompagnata dalla sua  descrizione  e  dall'individuazione
          della tipologia dei beneficiari  e,  ove  possibile,  dalla
          quantificazione degli effetti finanziari e del  numero  dei
          beneficiari.  Le  misure  sono  raggruppate  in   categorie
          omogenee, contrassegnate da un codice che  ne  caratterizza
          la natura e le finalita'. Il rapporto  individua  le  spese
          fiscali e ne valuta  gli  effetti  finanziari  prendendo  a
          riferimento  modelli  economici  standard  di   tassazione,
          rispetto  ai  quali  considera  anche  le   spese   fiscali
          negative. Ove possibile e, comunque, per le  spese  fiscali
          per le quali sono trascorsi cinque anni  dalla  entrata  in
          vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
          e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita'  e
          analizza gli effetti micro-economici  delle  singole  spese
          fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.
                11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di
          bilancio e' annualmente stabilito,  per  ciascun  anno  del
          triennio di riferimento, in relazione  all'indicazione  del
          fabbisogno  del  settore  statale,  effettuata   ai   sensi
          dell'articolo  10-bis,  comma  1,  lettera  b),   l'importo
          massimo di emissione di titoli dello  Stato,  in  Italia  e
          all'estero, al netto di quelli da rimborsare.
                12. Gli effetti finanziari derivanti dalle  modifiche
          apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
          di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna  unita'
          di  voto  parlamentare,  nella   seconda   sezione,   quale
          risultante   dagli   emendamenti   approvati,    attraverso
          un'apposita nota di variazioni, presentata  dal  Governo  e
          votata dalla medesima Camera prima della votazione  finale.
          Per  ciascuna  delle  predette  unita'  di  voto  la   nota
          evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia  alle
          previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti
          finanziari  derivanti  dalle   disposizioni   della   prima
          sezione, le variazioni  apportate  rispetto  al  testo  del
          disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto  al
          testo approvato nella precedente lettura parlamentare.
                12-bis. Il disegno di legge di bilancio e'  corredato
          di una relazione tecnica nella quale sono indicati:
                  a)  la  quantificazione  degli  effetti  finanziari
          derivanti da  ciascuna  disposizione  normativa  introdotta
          nell'ambito della prima sezione;
                  b)  i  criteri   essenziali   utilizzati   per   la
          formulazione, sulla base della legislazione vigente,  delle
          previsioni di entrata e di spesa  contenute  nella  seconda
          sezione;
                  c) elementi di informazione che diano  conto  della
          coerenza  del  valore  programmatico  del  saldo  netto  da
          finanziare o da impiegare con gli  obiettivi  programmatici
          di cui all'articolo 10-bis, comma 1.
                12-ter. Alla relazione  tecnica  prevista  dal  comma
          12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per  il  triennio
          di riferimento, un prospetto  riepilogativo  degli  effetti
          finanziari derivanti  da  ciascuna  disposizione  normativa
          introdotta nell'ambito della prima  sezione  ai  sensi  del
          presente articolo e un prospetto riassuntivo degli  effetti
          finanziari  derivanti  dalle   riprogrammazioni   e   dalle
          variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione  ai
          sensi  dell'articolo  23,  comma  3,  sul  saldo  netto  da
          finanziare del bilancio dello Stato,  sul  saldo  di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento  netto
          del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali
          prospetti  sono  aggiornati  al  passaggio  dell'esame  del
          disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
                12-quater.  Al  disegno  di  legge  di  bilancio   e'
          allegata una  nota  tecnico-illustrativa  con  funzione  di
          raccordo, a fini conoscitivi, tra il  medesimo  disegno  di
          legge   di   bilancio   e   il   conto   economico    delle
          amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica:
                  a) elementi di dettaglio sulla coerenza del  valore
          programmatico del saldo netto da finanziare o da  impiegare
          con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis,
          comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili
          e debitorie pregresse;
                  b) i contenuti della manovra,  i  relativi  effetti
          sui saldi di finanza pubblica articolati nei  vari  settori
          di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione
          degli stessi;
                  c)  le  previsioni  del   conto   economico   delle
          amministrazioni   pubbliche,   secondo   quanto    previsto
          all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di  cassa
          delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli
          effetti delle modificazioni  proposte  con  il  disegno  di
          legge di bilancio per il triennio di riferimento.
                12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui  al
          comma 12-quater e' aggiornata al passaggio  dell'esame  del
          disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
                13.
                14.  L'approvazione   dello   stato   di   previsione
          dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
          dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
          riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
          del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
          competenza sia a quelle di cassa.
                15. L'approvazione dei fondi previsti dagli  articoli
          26, 27, 28 e 29e' disposta con apposite norme.
                16.
                17. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con le  amministrazioni  interessate,  le
          unita' di voto parlamentare della legge  di  bilancio  sono
          ripartite in unita' elementari di bilancio  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni  dalla
          pubblicazione della legge di bilancio i Ministri  assegnano
          le risorse  ai  responsabili  della  gestione.  Nelle  more
          dell'assegnazione  delle  risorse  ai  responsabili   della
          gestione da  parte  dei  Ministri,  e  comunque  non  oltre
          sessanta giorni  successivi  all'entrata  in  vigore  della
          legge di bilancio, e' autorizzata la  gestione  sulla  base
          delle   medesime   assegnazioni   disposte   nell'esercizio
          precedente, anche per quanto attiene la gestione  unificata
          relativa  alle  spese  a  carattere  strumentale   di   cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.
          279.
                18. Agli stati di previsione della spesa dei  singoli
          Ministeri sono allegati, secondo le rispettive  competenze,
          gli elenchi degli enti cui lo  Stato  contribuisce  in  via
          ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla  data
          di predisposizione del disegno di  legge  di  bilancio  non
          risulta trasmesso il conto consuntivo."
          Note al Comma 7
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  recante  norme   di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni:
                "Art. 17 Oggetto
                1. I contribuenti eseguono versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
          imposte sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle
          imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori
          a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata  a  partire  dal
          decimo giorno successivo a quello  di  presentazione  della
          dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi:
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74;
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                  d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1,  commi
          da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative;
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20;
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85;
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore;
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche;
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni;
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
                  h-septies) alle tasse scolastiche.
                2-bis.
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato.
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  esclusa  la
          facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata.
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta."
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008):
                "53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º  gennaio
          2010."
              Si riporta il testo dell'articolo  34  della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388  recante   disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001):
                "Art. 34. Disposizioni in materia di compensazione  e
          versamenti diretti
                1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite  massimo
          dei crediti di imposta e  dei  contributi  compensabili  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai  soggetti  intestatari
          di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun
          anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il
          limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.
                2. Le domande di rimborso presentate al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate.
                3. All'articolo 3, secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera:
                  "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici  di
          cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
          n. 720".
                4. Se  le  ritenute  o  le  imposte  sostitutive  sui
          redditi  di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura
          finanziaria non sono state operate ovvero  non  sono  stati
          effettuati dai sostituti d'imposta o dagli  intermediari  i
          relativi versamenti nei termini ivi previsti, si  fa  luogo
          in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
          nella misura ridotta indicata nell'articolo  13,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472,  qualora  gli   stessi   sostituti   o   intermediari,
          anteriormente alla presentazione della dichiarazione  nella
          quale sono esposti i versamenti delle predette  ritenute  e
          imposte,  abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo
          dovuto, maggiorato  degli  interessi  legali.  La  presente
          disposizione si applica se la violazione non e' stata  gia'
          constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
          verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali  il
          sostituto d'imposta o l'intermediario hanno  avuto  formale
          conoscenza e sempre che il  pagamento  della  sanzione  sia
          contestuale al versamento dell'imposta.
                5. All'articolo 37,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "entro il termine previsto dall'articolo  2946  del
          codice civile" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi".
                6. All'articolo 38, secondo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi"."
              Si riporta il  testo  degli  articoli  61  e  109,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi):
                "Art. 61. Interessi passivi
                1.  Gli  interessi  passivi  inerenti   all'esercizio
          d'impresa sono deducibili per la  parte  corrispondente  al
          rapporto tra l'ammontare dei ricavi e  altri  proventi  che
          concorrono a formare il reddito  d'impresa  o  che  non  vi
          concorrono in quanto esclusi e l'ammontare  complessivo  di
          tutti i ricavi e proventi.
                2. La parte di interessi passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15."
                "Art. 109. Norme generali sui componenti del  reddito
          d'impresa
                1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi
          e negativi, per i quali le precedenti norme della  presente
          Sezione non dispongono diversamente, concorrono  a  formare
          il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi,
          le spese e gli altri componenti di  cui  nell'esercizio  di
          competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
          in  modo  obiettivo  l'ammontare  concorrono   a   formarlo
          nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
                2. Ai fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza:
                  a) i corrispettivi delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano  sostenute,  alla   data   della   consegna   o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
          successiva,  alla  data  in  cui  si   verifica   l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della   proprieta'.   La   locazione   con   clausola    di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
                  b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi  si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi si considerano  sostenute,  alla  data  in  cui  le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti  di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e   altri
          contratti da cui  derivano  corrispettivi  periodici,  alla
          data di maturazione dei corrispettivi;
                  c) per le societa' e  gli  enti  che  hanno  emesso
          obbligazioni o titoli similari la differenza tra  le  somme
          dovute  alla  scadenza  e  quelle  ricevute  in  dipendenza
          dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di  imposta
          per una  quota  determinata  in  conformita'  al  piano  di
          ammortamento del prestito.
                3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere  e  le
          rimanenze concorrono a formare  il  reddito  anche  se  non
          risultano imputati al conto economico.
                3-bis.   Le   minusvalenze   realizzate   ai    sensi
          dell'articolo  101  sulle   azioni,   quote   e   strumenti
          finanziari  similari  alle  azioni  che  non  possiedono  i
          requisiti di  cui  all'articolo  87  non  rilevano  fino  a
          concorrenza  dell'importo  non  imponibile  dei  dividendi,
          ovvero dei  loro  acconti,  percepiti  nei  trentasei  mesi
          precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica  anche
          alle differenze negative tra  i  ricavi  dei  beni  di  cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere c) e  d),  e  i  relativi
          costi.
                3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis  si  applicano
          con riferimento alle azioni, quote e  strumenti  finanziari
          similari  alle  azioni   acquisite   nei   trentasei   mesi
          precedenti il realizzo, sempre che soddisfino  i  requisiti
          per l'esenzione di cui alle lettere c) e  d)  del  comma  1
          dell'articolo 87.
                3-quater. Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo
          37-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,   anche   con   riferimento   ai
          differenziali negativi di natura finanziaria  derivanti  da
          operazioni iniziate  nel  periodo  d'imposta  o  in  quello
          precedente  sulle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
                3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater  non  si
          applicano ai soggetti che redigono il bilancio in  base  ai
          principi contabili internazionali  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 19 luglio 2002.
                3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni  di
          cui ai commi  3-bis  e  3-ter  il  contribuente  interpella
          l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente.
                4. Le spese e gli altri componenti negativi non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza. Si considerano imputati  a  conto  economico  i
          componenti imputati direttamente a patrimonio  per  effetto
          dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
          deducibili:
                  a)  quelli  imputati  al  conto  economico  di   un
          esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata  in
          conformita' alle precedenti norme  della  presente  sezione
          che dispongono o consentono il rinvio;
                  b) quelli che pur non essendo imputabili  al  conto
          economico, sono deducibili per disposizione  di  legge.  Le
          spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi  e  gli
          altri proventi, che pur non risultando  imputati  al  conto
          economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi  in
          deduzione se e nella misura in cui  risultano  da  elementi
          certi e precisi.
                5. Le spese e gli altri componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
                6.
                7. In  deroga  al  comma  1  gli  interessi  di  mora
          concorrono alla formazione del  reddito  nell'esercizio  in
          cui sono percepiti o corrisposti.
                8. In deroga al comma 5 non e'  deducibile  il  costo
          sostenuto per l'acquisto del diritto  d'usufrutto  o  altro
          diritto  analogo  relativamente   ad   una   partecipazione
          societaria  da  cui  derivino  utili   esclusi   ai   sensi
          dell'articolo 89.
                9. Non  e'  deducibile  ogni  tipo  di  remunerazione
          dovuta:
                  a)  su  titoli,   strumenti   finanziari   comunque
          denominati, di cui all'articolo 44, per la  quota  di  essa
          che   direttamente    o    indirettamente    comporti    la
          partecipazione  ai  risultati  economici   della   societa'
          emittente o di  altre  societa'  appartenenti  allo  stesso
          gruppo o dell'affare in relazione al  quale  gli  strumenti
          finanziari sono stati emessi;
                  b) relativamente ai contratti  di  associazione  in
          partecipazione ed a quelli di  cui  all'articolo  2554  del
          codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso  da
          quello di opere e servizi."
          Note al Comma 8
              Si riporta il testo degli articoli 64 e 106 del decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia):
                "Art. 64 Albo
                1. Il gruppo bancario e' iscritto in un apposito albo
          tenuto dalla Banca d'Italia.
                2.  La  capogruppo  comunica  alla   Banca   d'Italia
          l'esistenza del  gruppo  bancario  e  la  sua  composizione
          aggiornata.
                3.  La  Banca  d'Italia  puo'   procedere   d'ufficio
          all'accertamento dell'esistenza di  un  gruppo  bancario  e
          alla  sua  iscrizione  nell'albo  e  puo'  determinare   la
          composizione del gruppo bancario anche  in  difformita'  da
          quanto comunicato dalla capogruppo.  Nei  casi  in  cui  la
          capogruppo sia una societa' di partecipazione finanziaria o
          una   societa'   di   partecipazione   finanziaria   mista,
          l'iscrizione nell'albo  e'  subordinata  all'autorizzazione
          indicata all'articolo 60-bis.
              4. Le societa' appartenenti al  gruppo  indicano  negli
          atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
                5.  La  Banca  d'Italia  disciplina  gli  adempimenti
          connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo."
                "Art. 106 Albo degli intermediari finanziari
                1.   L'esercizio   nei   confronti    del    pubblico
          dell'attivita'  di  concessione  di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma e' riservato agli  intermediari  finanziari
          autorizzati, iscritti in  un  apposito  albo  tenuto  dalla
          Banca d'Italia.
                2. Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1  gli
          intermediari finanziari possono:
                  a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi
          di pagamento a condizione che siano a cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo;
                  b) prestare servizi di investimento se  autorizzati
          ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58;
                  c)   esercitare   le   altre   attivita'   a   loro
          eventualmente  consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'
          connesse o strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dettate dalla Banca d'Italia.
                3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico."
              Il testo del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
          209 (Codice  delle  assicurazioni  private)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
              Si riporta il testo degli articoli 121 e  122-bis,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.34,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
                "Art. 121 Opzione per la cessione o per lo sconto  in
          luogo delle detrazioni fiscali
                1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020,  2021,
          2022, 2023 e 2024, spese per  gli  interventi  elencati  al
          comma 2 possono  optare,  in  luogo  dell'utilizzo  diretto
          della detrazione spettante, alternativamente:
                  a) per un contributo, sotto  forma  di  sconto  sul
          corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al
          corrispettivo stesso, anticipato dai  fornitori  che  hanno
          effettuato gli interventi e  da  questi  ultimi  recuperato
          sotto forma di credito  d'imposta,  di  importo  pari  alla
          detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad   altri
          soggetti, compresi gli istituti  di  credito  e  gli  altri
          intermediari  finanziari,  senza  facolta'  di   successiva
          cessione, fatta salva  la  possibilita'  di  due  ulteriori
          cessioni  solo  se  effettuate  a  favore   di   banche   e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385,  di  societa'  appartenenti  a  un
          gruppo bancario iscritto all'albo di  cui  all'articolo  64
          del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia ovvero di imprese di  assicurazione  autorizzate
          ad  operare  in  Italia   ai   sensi   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando  l'applicazione
          dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente  decreto,  per
          ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti,  anche
          successiva alla prima; alle banche,  ovvero  alle  societa'
          appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
          all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
          n. 385, e'  sempre  consentita  la  cessione  a  favore  di
          soggetti diversi dai consumatori o  utenti,  come  definiti
          dall'articolo 3,  comma  1,  lettera  a),  del  codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, che abbiano stipulato un contratto di  conto  corrente
          con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo,  senza
          facolta' di ulteriore cessione;
                  b) per la cessione di un credito d'imposta di  pari
          ammontare ad  altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di
          credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
          di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di  due
          ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche  e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385,  di  societa'  appartenenti  a  un
          gruppo bancario iscritto all'albo di  cui  all'articolo  64
          del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia ovvero di imprese di  assicurazione  autorizzate
          ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando
          l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
          decreto, per ogni cessione  intercorrente  tra  i  predetti
          soggetti, anche successiva alla prima; alle banche,  ovvero
          alle societa' appartenenti ad un gruppo  bancario  iscritto
          all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione  a
          favore di soggetti diversi dai consumatori o  utenti,  come
          definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a),  del  codice
          del consumo, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto  di  conto
          corrente  con  la  banca  stessa,  ovvero  con   la   banca
          capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione.
                1-bis. L'opzione  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
          lavori. Ai fini del presente comma, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 119 gli stati di  avanzamento  dei  lavori
          non possono essere  piu'  di  due  per  ciascun  intervento
          complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve  riferirsi
          ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
                1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
          nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
                  a) il contribuente richiede il visto di conformita'
          dei  dati  relativi  alla  documentazione  che  attesta  la
          sussistenza  dei  presupposti  che   danno   diritto   alla
          detrazione d'imposta per gli interventi di cui al  presente
          articolo. Il visto di conformita' e'  rilasciato  ai  sensi
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
          dell'articolo 3 del regolamento recante  modalita'  per  la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  e  dai
          responsabili dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui  all'articolo  32  del  citato  decreto
          legislativo n. 241 del 1997;
                  b) i tecnici  abilitati  asseverano  la  congruita'
          delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
          119, comma 13-bis. Rientrano tra le  spese  detraibili  per
          gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per
          il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni  e
          delle asseverazioni di cui al presente  comma,  sulla  base
          dell'aliquota prevista  dalle  singole  detrazioni  fiscali
          spettanti  in  relazione   ai   predetti   interventi.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
          opere gia' classificate come attivita' di  edilizia  libera
          ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 81 del 7 aprile 2018, o  della  normativa  regionale,  e
          agli interventi di  importo  complessivo  non  superiore  a
          10.000 euro, eseguiti sulle singole  unita'  immobiliari  o
          sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione  per  gli
          interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
          dicembre 2019, n. 160.
                  1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio  delle
          opzioni di cui al comma 1, lettere a)  e  b),  non  possono
          formare oggetto di cessioni parziali  successivamente  alla
          prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle  entrate
          effettuata con le modalita' previste dal provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma  7.  A
          tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
          univoco da indicare  nelle  comunicazioni  delle  eventuali
          successive cessioni,  secondo  le  modalita'  previste  dal
          provvedimento di cui al primo periodo. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
          prima  cessione  o  dello   sconto   in   fattura   inviate
          all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
                2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
          3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto  e
          quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo  periodo,  del
          decreto  legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  le
          disposizioni contenute nel presente articolo  si  applicano
          per le spese relative agli interventi di:
                  a)  recupero  del  patrimonio   edilizio   di   cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                  b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
          commi 1 e 2 dell'articolo 119;
                  c)  adozione  di   misure   antisismiche   di   cui
          all'articolo  16,  commi   da   1-bis   a   1-septies   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 4 dell'articolo 119;
                  d) recupero o restauro della facciata degli edifici
          esistenti,  ivi  inclusi  quelli   di   sola   pulitura   o
          tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi  219  e
          220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; (424)
                  e) installazione di impianti  fotovoltaici  di  cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h)  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
          interventi di cui ai commi 5  e  6  dell'articolo  119  del
          presente decreto;
                  f) installazione di colonnine per la  ricarica  dei
          veicoli  elettrici   di   cui   all'articolo   16-ter   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 8 dell'articolo 119;
                  f-bis)  superamento  ed  eliminazione  di  barriere
          architettoniche di cui all'articolo  119-ter  del  presente
          decreto.
                3. I crediti d'imposta di cui  al  presente  articolo
          sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  sulla  base
          delle rate residue di detrazione  non  fruite.  Il  credito
          d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in  quote
          annuali  con  la  quale   sarebbe   stata   utilizzata   la
          detrazione. La quota di credito  d'imposta  non  utilizzata
          nell'anno non puo' essere usufruita negli anni  successivi,
          e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano  i
          limiti di cui all'articolo 31, comma 1,  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244.
                4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
          dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i  poteri
          previsti dagli articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni.  I  fornitori   e   i   soggetti
          cessionari rispondono solo  per  l'eventuale  utilizzo  del
          credito d'imposta in modo irregolare o in  misura  maggiore
          rispetto al credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle
          entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita'  di  controllo
          procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche  conto
          della  capacita'  operativa  degli  uffici,  alla  verifica
          documentale della sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del
          presente articolo nei termini di cui  all'articolo  43  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600  e  all'articolo  27,  commi  da  16  a   20,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
                5. Qualora  sia  accertata  la  mancata  sussistenza,
          anche  parziale,  dei  requisiti  che  danno  diritto  alla
          detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate  provvede  al
          recupero dell'importo corrispondente  alla  detrazione  non
          spettante nei confronti dei soggetti di  cui  al  comma  1.
          L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato  degli
          interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e  delle
          sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471.
                6. Il recupero dell'importo di  cui  al  comma  5  e'
          effettuato nei confronti del soggetto beneficiario  di  cui
          al comma 1, ferma restando, in presenza di  concorso  nella
          violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche  la
          responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
          sconto e dei cessionari per il  pagamento  dell'importo  di
          cui al comma 5 e dei relativi interessi.
                7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'   attuative   delle
          disposizioni di cui al presente articolo,  comprese  quelle
          relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
          telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal
          comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
                7-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1°  gennaio
          2022  al  31  dicembre  2025,  spese  per  gli   interventi
          individuati dall'articolo 119."
                "Art. 122-bis  Misure  di  contrasto  alle  frodi  in
          materia  di  cessioni  dei   crediti.   Rafforzamento   dei
          controlli preventivi
                1.  L'Agenzia  delle  entrate,  entro  cinque  giorni
          lavorativi  dall'invio  della  comunicazione  dell'avvenuta
          cessione del credito, puo' sospendere, per un  periodo  non
          superiore a trenta giorni, gli effetti delle  comunicazioni
          delle  cessioni,  anche  successive  alla  prima,  e  delle
          opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli
          121 e 122 che presentano profili di rischio,  ai  fini  del
          relativo controllo preventivo. I profili  di  rischio  sono
          individuati  utilizzando  criteri  relativi  alla   diversa
          tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
                  a)  alla  coerenza  e  alla  regolarita'  dei  dati
          indicati nelle comunicazioni e  nelle  opzioni  di  cui  al
          presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria
          o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
                  b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione
          e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti
          crediti  sono  correlati,  sulla  base  delle  informazioni
          presenti nell'Anagrafe tributaria o  comunque  in  possesso
          dell'Amministrazione finanziaria;
                  c) ad analoghe cessioni  effettuate  in  precedenza
          dai soggetti indicati nelle comunicazioni e  nelle  opzioni
          di cui al presente comma.
                2. Se all'esito del controllo risultano confermati  i
          rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non
          effettuata  e  l'esito  del  controllo  e'  comunicato   al
          soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se,  invece,  i
          rischi non risultano confermati, ovvero decorso il  periodo
          di sospensione degli effetti della comunicazione di cui  al
          comma 1, la  comunicazione  produce  gli  effetti  previsti
          dalle disposizioni di riferimento.
                3. Fermi restando gli ordinari poteri  di  controllo,
          l'Amministrazione  finanziaria  procede  in  ogni  caso  al
          controllo nei termini di legge di tutti i crediti  relativi
          alle cessioni per le quali la  comunicazione  si  considera
          non avvenuta ai sensi del comma 2.
                4. I soggetti obbligati di  cui  all'articolo  3  del
          decreto  legislativo  21  novembre  2007,   n.   231,   che
          intervengono  nelle  cessioni  comunicate  ai  sensi  degli
          articoli 121 e 122  del  presente  decreto,  non  procedono
          all'acquisizione  del  credito  in  tutti  i  casi  in  cui
          ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35  e  42  del
          predetto  decreto  legislativo  n.  231  del  2007,   fermi
          restando gli obblighi ivi previsti.
                5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate sono stabiliti criteri,  modalita'  e  termini  per
          l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di  cui
          ai commi 1 e 2."
              Si riporta il testo degli articoli 32 e 35 del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni):
                "Art. 32 Soggetti  abilitati  alla  costituzione  dei
          centri di assistenza fiscale
                1.  I  centri  di  assistenza  fiscale,  di   seguito
          denominati "Centri", possono essere costituiti dai seguenti
          soggetti:
                  a)  associazioni   sindacali   di   categoria   fra
          imprenditori,    presenti    nel    Consiglio     nazionale
          dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
                  b)  associazioni   sindacali   di   categoria   fra
          imprenditori, istituite da almeno dieci  anni,  diverse  da
          quelle indicate  nella  lettera  a)  se,  con  decreto  del
          Ministero delle finanze, ne e'  riconosciuta  la  rilevanza
          nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
          pari  al  5  per  cento  degli  appartenenti  alla   stessa
          categoria, iscritti negli appositi  registri  tenuti  dalla
          camera di commercio,  nonche'  all'esistenza  di  strutture
          organizzate in almeno 30 province;
                  c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
          alle  lettere  a)  e  b),  previa  delega   della   propria
          associazione nazionale;
                  d)   organizzazioni   sindacali   dei    lavoratori
          dipendenti e pensionati od organizzazioni  territoriali  da
          esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila
          aderenti;
                  e) sostituti di cui all'Art.  23  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni,  aventi  complessivamente  almeno
          cinquantamila dipendenti;
                  f)  associazioni  di   lavoratori   promotrici   di
          istituti di patronato riconosciuti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  29  luglio
          1947, n. 804, aventi complessivamente almeno  cinquantamila
          aderenti."
                "Art. 35 Responsabili dei centri
                1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri
          costituiti dai  soggetti  di  cui  all'Art.  32,  comma  1,
          lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:
                  a) rilascia un visto di conformita' dei dati  delle
          dichiarazioni  predisposte  dal   centro,   alla   relativa
          documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
          nonche'  di  queste  ultime  alla  relativa  documentazione
          contabile;
                  b)  assevera  che   gli   elementi   contabili   ed
          extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
          rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di  settore
          corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
          e da altra documentazione idonea.
                2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri
          costituiti dai  soggetti  di  cui  all'Art.  32,  comma  1,
          lettere  d),  e)  e  f):  a)  rilascia,  su  richiesta  del
          contribuente,  un  visto  di  conformita'  dei  dati  delle
          dichiarazioni unificate alla  relativa  documentazione;  b)
          rilascia, a seguito della attivita' di cui alla lettera  c)
          del comma 3 dell'Art. 34, un visto di conformita' dei  dati
          esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
                3. I soggetti indicati alle  lettere  a)  e  b),  del
          comma 3  dell'Art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  luglio  1998,  n.   322,   abilitati   alla
          trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su
          richiesta dei  contribuenti,  il  visto  di  conformita'  e
          l'asseverazione di cui ai commi 1  e  2,  lettera  a),  del
          presente Art.  relativamente  alle  dichiarazioni  da  loro
          predisposte."
              Si riporta il testo dell'articolo  3  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,   n.   322
          (Regolamento recante modalita' per la  presentazione  delle
          dichiarazioni   relative   alle   imposte   sui    redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
                "Art. 3. Modalita' di presentazione  ed  obblighi  di
          conservazione delle dichiarazioni
                1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle
          entrate in via telematica ovvero  per  il  tramite  di  una
          banca convenzionata o di un ufficio  della  Poste  italiane
          S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
                2. Le dichiarazioni previste  dal  presente  decreto,
          compresa  quella  unificata,   sono   presentate   in   via
          telematica  all'Agenzia  delle  entrate,   direttamente   o
          tramite gli incaricati di cui  ai  commi  2-bis  e  3,  dai
          soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
          le  predette   dichiarazioni   alla   presentazione   della
          dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
          soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione  dei
          sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e  dai  soggetti
          di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dai
          soggetti tenuti alla presentazione della  dichiarazione  ai
          fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
          soggetti tenuti  alla  presentazione  del  modello  per  la
          comunicazione dei dati  relativi  alla  applicazione  degli
          studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
          sono  trasmesse   avvalendosi   del   servizio   telematico
          Entratel; il collegamento telematico  con  l'Agenzia  delle
          entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti  di  cui  al
          primo   periodo   obbligati   alla   presentazione    della
          dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione  ad  un
          numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono  per
          la presentazione in via telematica del servizio  telematico
          Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
                2-bis. Nell'ambito  dei  gruppi  in  cui  almeno  una
          societa' o ente rientra tra i  soggetti  di  cui  al  comma
          precedente,  la  presentazione  in  via  telematica   delle
          dichiarazioni  di  soggetti  appartenenti  al  gruppo  puo'
          essere effettuata da  uno  o  piu'  soggetti  dello  stesso
          gruppo avvalendosi del  servizio  telematico  Entratel.  Si
          considerano appartenenti al gruppo  l'ente  o  la  societa'
          controllante e  le  societa'  da  questi  controllate  come
          definite dall'articolo 43-ter, quarto  comma,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
                2-ter. I soggetti  diversi  da  quelli  indicati  nei
          commi 2 e 2-bis, non  obbligati  alla  presentazione  delle
          dichiarazioni in  via  telematica,  possono  presentare  le
          dichiarazioni in via  telematica  direttamente  avvalendosi
          del  servizio  telematico  Internet   ovvero   tramite   un
          incaricato di cui al comma 3.
                3.   Ai   soli   fini   della   presentazione   delle
          dichiarazioni  in  via  telematica  mediante  il   servizio
          telematico  Entratel  si  considerano  soggetti  incaricati
          della trasmissione delle stesse:
                  a)   gli   iscritti   negli   albi   dei    dottori
          commercialisti, dei ragionieri e dei periti  commerciali  e
          dei consulenti del lavoro;
                  b) i soggetti iscritti alla data del  30  settembre
          1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere  di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  la
          sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea  in
          giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o
          diploma di ragioneria;
                  c)  le  associazioni  sindacali  di  categoria  tra
          imprenditori indicate nell'articolo 32,  comma  1,  lettere
          a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          nonche'  quelle  che  associano  soggetti  appartenenti   a
          minoranze etnico-linguistiche;
                  d) i centri di assistenza fiscale per le imprese  e
          per i lavoratori dipendenti e pensionati;
                  e) gli altri incaricati individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze.
                3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
          predisposizione delle dichiarazioni previste  dal  presente
          decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
          delle stesse.
                3-ter.
                4. I soggetti di cui ai  commi  2,  2-bis  e  3  sono
          abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione  dei
          dati  contenuti  nelle  dichiarazioni.  L'abilitazione   e'
          revocata  quando  nello   svolgimento   dell'attivita'   di
          trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse  gravi  o
          ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
          di sospensione irrogati  dall'ordine  di  appartenenza  del
          professionista o  in  caso  di  revoca  dell'autorizzazione
          all'esercizio  dell'attivita'  da  parte  dei   centri   di
          assistenza  fiscale.  Si  considera   grave   irregolarita'
          l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni  o
          di comunicazioni per le quali i soggetti di  cui  ai  commi
          2-bis  e  3  hanno  rilasciato   l'impegno   cumulativo   a
          trasmettere di cui al comma 6-bis.
                5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per  i  soggetti
          obbligati  alla  presentazione  in   via   telematica,   la
          dichiarazione  puo'  essere  presentata  all'Agenzia  delle
          entrate anche mediante spedizione  effettuata  dall'estero,
          utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
          dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
          avvalendosi del servizio telematico Internet.
                6. Le banche e gli uffici postali  rilasciano,  anche
          se  non  richiesta,   ricevuta   di   presentazione   della
          dichiarazione. I  soggetti  di  cui  ai  commi  2-bis  e  3
          rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
          se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
          all'Agenzia  delle   entrate   i   dati   contenuti   nella
          dichiarazione, contestualmente alla ricezione della  stessa
          o dell'assunzione dell'incarico per la sua  predisposizione
          nonche', entro trenta giorni dal termine  previsto  per  la
          presentazione   in   via   telematica,   la   dichiarazione
          trasmessa, redatta su modello conforme a  quello  approvato
          con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia
          della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
          della dichiarazione.
                6-bis. Se il contribuente o  il  sostituto  d'imposta
          conferisce  l'incarico  per  la  predisposizione  di   piu'
          dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi
          2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o  al  sostituto
          d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno  cumulativo  a
          trasmettere in via telematica all'Agenzia delle  entrate  i
          dati  contenuti  nelle   dichiarazioni   o   comunicazioni.
          L'impegno cumulativo puo'  essere  contenuto  nell'incarico
          professionale sottoscritto dal  contribuente  se  sono  ivi
          indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per  le  quali
          il soggetto di  cui  ai  commi  2-bis  e  3  si  impegna  a
          trasmettere in via telematica all'Agenzia delle  entrate  i
          dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito  per
          la  durata  indicata  nell'impegno  stesso  o  nel  mandato
          professionale e, comunque, fino al 31  dicembre  del  terzo
          anno successivo a quello in cui e' stato rilasciato,  salva
          revoca espressa da parte del contribuente o  del  sostituto
          d'imposta.
                7. Le banche e la Poste italiane  S.p.a.  trasmettono
          in  via  telematica  le  dichiarazioni  all'Agenzia   delle
          entrate entro quattro  mesi  dalla  data  di  scadenza  del
          termine  di  presentazione  ovvero,  per  le  dichiarazioni
          presentate oltre tale termine,  entro  quattro  mesi  dalla
          data di presentazione delle dichiarazioni stesse,  ove  non
          diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
                7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis,  2-ter  e
          3, presentano in via telematica  le  dichiarazioni  per  le
          quali non e' previsto un apposito  termine  entro  un  mese
          dalla scadenza del termine previsto  per  la  presentazione
          alle banche e agli uffici postali.
                7-ter.  Le  dichiarazioni  consegnate   ai   soggetti
          incaricati di cui ai commi 2-bis e  3,  successivamente  al
          termine previsto per la  presentazione  in  via  telematica
          delle stesse, sono  trasmesse  entro  un  mese  dalla  data
          contenuta nell'impegno  alla  trasmissione  rilasciato  dai
          medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
                8.  La  dichiarazione  si  considera  presentata  nel
          giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla  banca  o
          all'ufficio postale ovvero e' trasmessa  all'Agenzia  delle
          entrate  mediante  procedure  telematiche  direttamente   o
          tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
                9. I  contribuenti  e  i  sostituti  di  imposta  che
          presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
          o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
          per il periodo previsto dall'articolo 43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  la
          dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
          conforme a quello approvato con  il  provvedimento  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
          soggetto  incaricato  di  predisporre   la   dichiarazione.
          L'Amministrazione finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione
          della dichiarazione e dei suddetti documenti.
                9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
          dichiarazioni conservano, anche  su  supporti  informatici,
          per il periodo previsto dall'articolo 43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          copia   delle   dichiarazioni   trasmesse,   delle    quali
          l'Amministrazione finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione
          previa riproduzione su modello conforme a quello  approvato
          con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.
                10. La prova della presentazione della  dichiarazione
          e' data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate
          attestante  l'avvenuto  ricevimento   della   dichiarazione
          presentata in  via  telematica  direttamente  o  tramite  i
          soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero  dalla  ricevuta
          della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
          della raccomandata di cui al comma 5.
                11.  Le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  delle
          dichiarazioni  sono   stabilite   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle entrate  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale.  Le  modalita'  di   svolgimento   del
          servizio di ricezione delle dichiarazioni  da  parte  delle
          banche  e  della  Poste  italiane   S.p.a.,   comprese   le
          conseguenze derivanti dalle  irregolarita'  commesse  nello
          svolgimento del servizio, sono stabilite mediante  distinte
          convenzioni,  approvate  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate.
                12.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   si
          applicano  anche  alla  presentazione  delle  dichiarazioni
          riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
                13.  Ai  soggetti   incaricati   della   trasmissione
          telematica si  applica  l'articolo  12-bis,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e per le convenzioni e i decreti  ivi  previsti  si
          intendono,   rispettivamente,   le    convenzioni    e    i
          provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo."
          Note al Comma 9
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica):
                "Art. 17 Copertura finanziaria delle leggi
                1. In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della  legge
          24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
          legge, ciascuna legge che comporti nuovi o  maggiori  oneri
          indica  espressamente,  per  ciascun  anno   e   per   ogni
          intervento da essa previsto, la spesa autorizzata,  che  si
          intende come limite massimo di spesa,  ovvero  le  relative
          previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
          finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
          Nel caso si verifichino nuove  o  maggiori  spese  rispetto
          alle previsioni, alla compensazione  dei  relativi  effetti
          finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter  e
          12-quater.  La  copertura  finanziaria  delle   leggi   che
          comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero  minori  entrate,
          e'  determinata  esclusivamente  attraverso   le   seguenti
          modalita':
                  a) mediante utilizzo degli accantonamenti  iscritti
          nei fondi  speciali  previsti  dall'articolo  18,  restando
          precluso  sia  l'utilizzo  di  accantonamenti   del   conto
          capitale per iniziative di parte corrente,  sia  l'utilizzo
          per finalita' difformi di  accantonamenti  per  regolazioni
          contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
          obblighi internazionali;
                  a-bis)  mediante  modifica   o   soppressione   dei
          parametri che regolano l'evoluzione  della  spesa  previsti
          dalla normativa vigente, dalle quali derivino  risparmi  di
          spesa;
                  b) mediante riduzione di precedenti  autorizzazioni
          legislative  di  spesa.  Ove  dette  autorizzazioni   siano
          affluite in  conti  correnti  o  in  contabilita'  speciali
          presso la Tesoreria statale, si  procede  alla  contestuale
          iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
          stato   di   previsione   dell'entrata,   disponendone   il
          versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
          la  congruita'  della  copertura  e'  valutata   anche   in
          relazione all'effettiva riduzione della capacita' di  spesa
          dei Ministeri;
                  c)   mediante   modificazioni    legislative    che
          comportino nuove o maggiori entrate;  resta  in  ogni  caso
          esclusa la copertura di nuovi o  maggiori  oneri  di  parte
          corrente attraverso l'utilizzo dei  proventi  derivanti  da
          entrate in conto capitale.
                1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
          leggi che comportino nuovi o maggiori oneri  ovvero  minori
          entrate non possono essere utilizzate le risorse  derivanti
          dalla quota dell'otto per mille  del  gettito  dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche attribuita  alla  diretta
          gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo  comma,
          della legge 20 maggio 1985, n. 222,  ne'  quelle  derivanti
          dall'autorizzazione  di  spesa  concernente  la  quota  del
          cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, di cui all'articolo 1,  comma  154,  della
          legge   23   dicembre   2014,   n.   190,   che   risultino
          effettivamente  utilizzate  sulla  base  delle  scelte  dei
          contribuenti.
                1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
          nel bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli
          andamenti  a  legislazione  vigente  non   possono   essere
          utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
          spese  o  riduzioni  di  entrate  e  sono  finalizzate   al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
                2. Le leggi di  delega  comportanti  oneri  recano  i
          mezzi di copertura necessari per  l'adozione  dei  relativi
          decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
          delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura.
                3. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed
          eventuali successivi aggiornamenti.
                4.  Ai  fini  della   definizione   della   copertura
          finanziaria dei  provvedimenti  legislativi,  la  relazione
          tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche  gli  effetti  di
          ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
          di  cassa  e  dell'indebitamento  netto   delle   pubbliche
          amministrazioni  per  la  verifica   del   rispetto   degli
          equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
          per la loro  quantificazione  e  compensazione  nell'ambito
          della stessa copertura finanziaria.
                5. Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  3  per
          tutte le proposte legislative e  gli  emendamenti  al  loro
          esame ai fini della verifica tecnica della  quantificazione
          degli oneri da  essi  recati.  La  relazione  tecnica  deve
          essere  trasmessa  nel  termine  indicato  dalle   medesime
          Commissioni in relazione all'oggetto e alla  programmazione
          dei lavori parlamentari  e,  in  ogni  caso,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
          di  trasmettere  la  relazione  tecnica  entro  il  termine
          stabilito dalle Commissioni deve indicarne  le  ragioni.  I
          dati devono  essere  trasmessi  in  formato  telematico.  I
          regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
          cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
          tecnica di cui al comma 3.
                6. I disegni di legge di iniziativa regionale  e  del
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)
          devono essere corredati, a  cura  dei  proponenti,  di  una
          relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui  al
          comma 3.
                6-bis. Per le disposizioni corredate di  clausole  di
          neutralita' finanziaria, la relazione  tecnica  riporta  la
          valutazione  degli  effetti  derivanti  dalle  disposizioni
          medesime,  i  dati  e  gli  elementi  idonei  a  suffragare
          l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di  finanza
          pubblica,  attraverso  l'indicazione   dell'entita'   delle
          risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
          gestionali, utilizzabili per le  finalita'  indicate  dalle
          disposizioni   medesime   anche    attraverso    la    loro
          riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di  neutralita'
          finanziaria non puo' essere prevista nel caso di  spese  di
          natura obbligatoria.
                7.  Per  le  disposizioni  legislative   in   materia
          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni
          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto
          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia
          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul
          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il
          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle
          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
          elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
                8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e  5  e  il
          prospetto riepilogativo di cui al comma 3  sono  aggiornati
          all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento  tra  i
          due rami del Parlamento.
                8-bis. Le  relazioni  tecniche  di  cui  al  presente
          articolo  sono   trasmesse   al   Parlamento   in   formato
          elettronico elaborabile.
                9. Ogni quattro mesi la  Corte  dei  conti  trasmette
          alle Camere una relazione sulla tipologia  delle  coperture
          finanziarie adottate  nelle  leggi  approvate  nel  periodo
          considerato  e  sulle  tecniche  di  quantificazione  degli
          oneri.  Nella  medesima  relazione  la  Corte   dei   conti
          riferisce  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie
          adottate  nei  decreti  legislativi  emanati  nel   periodo
          considerato  e  sulla   congruenza   tra   le   conseguenze
          finanziarie di tali  decreti  legislativi  e  le  norme  di
          copertura recate dalla legge di delega.
                10. Le disposizioni che comportano nuove  o  maggiori
          spese  hanno   effetto   entro   i   limiti   della   spesa
          espressamente  autorizzata   nei   relativi   provvedimenti
          legislativi.  Con  decreto   dirigenziale   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare   nella
          Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto  raggiungimento
          dei predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni  recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  decreto  per
          l'anno in corso alla medesima data.
                11. Per le amministrazioni dello Stato, il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  -.   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici centrali del bilancio e le  ragionerie  territoriali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed  organismi
          pubblici non territoriali gli  organi  di  revisione  e  di
          controllo   provvedono   agli   analoghi   adempimenti   di
          vigilanza,  dandone  completa  informazione  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato.
                12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
          base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
          provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle  leggi
          che indicano le previsioni di spesa di cui al comma  1,  al
          fine di prevenire l'eventuale  verificarsi  di  scostamenti
          dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
                12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi  gli
          scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
          delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui  al
          comma  12-quater,  sentito  il  Ministro  competente,   con
          proprio decreto, provvede, per l'esercizio in  corso,  alla
          riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  competente,  nel  rispetto  dei
          vincoli di spesa derivanti dalla lettera  a)  del  comma  5
          dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
          sufficienti alla copertura finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui  al  comma
          12, allo stesso  si  provvede,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   ministri,   mediante   riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di  previsione  della
          spesa, nel rispetto dei vincoli di  spesa  derivanti  dalla
          lettera a) del comma 5 dell'articolo  21.  Gli  schemi  dei
          decreti di cui ai precedenti periodi  sono  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,   da
          rendere entro il termine di sette giorni dalla  data  della
          trasmissione. Gli schemi  dei  decreti  sono  corredati  di
          apposita  relazione  che  espone   le   cause   che   hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri  previsti  dalle  predette  leggi.  Qualora  le
          Commissioni non si esprimano entro il  termine  di  cui  al
          terzo periodo, i decreti possono  essere  adottati  in  via
          definitiva.
                12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili  nel
          corso dell'esercizio con le misure di cui al comma  12-bis,
          si provvede ai sensi del comma 13.
                12-quater. Per gli esercizi successivi  a  quello  in
          corso, alla compensazione degli  effetti  che  eccedono  le
          previsioni si provvede con la legge di bilancio,  ai  sensi
          dell'articolo  21,  comma  1-ter,  lettera  f),   adottando
          prioritariamente misure di carattere  normativo  correttive
          della maggiore spesa.
                13.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
          81 della Costituzione. La medesima procedura  e'  applicata
          in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali  e
          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia   di
          personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165.
                14.  Le  disposizioni  contenute  nei   provvedimenti
          legislativi  di  iniziativa   governativa   che   prevedono
          l'incremento o la riduzione  di  stanziamenti  di  bilancio
          indicano anche le missioni di spesa e i relativi  programmi
          interessati."
          Note al Comma 10
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   119,    del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  come  modificato
          dalla presente legge:
                "Art.  119  Incentivi  per  l'efficienza  energetica,
          sisma  bonus,  fotovoltaico  e  colonnine  di  ricarica  di
          veicoli elettrici
                1.  La  detrazione  di  cui   all'articolo   14   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
          nella misura del 110 per cento per le spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°  luglio
          2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire  tra  gli  aventi
          diritto in cinque  quote  annuali  di  pari  importo  e  in
          quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
          sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:
                  a) interventi di isolamento termico delle superfici
          opache verticali, orizzontali e inclinate  che  interessano
          l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al  25
          per cento della superficie disperdente lorda  dell'edificio
          o dell'unita' immobiliare situata  all'interno  di  edifici
          plurifamiliari  che  sia  funzionalmente   indipendente   e
          disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno.  Gli
          interventi per la coibentazione del tetto  rientrano  nella
          disciplina  agevolativa,  senza  limitare  il  concetto  di
          superficie   disperdente   al   solo   locale    sottotetto
          eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
          lettera e' calcolata  su  un  ammontare  complessivo  delle
          spese  non  superiore  a  euro  50.000  per   gli   edifici
          unifamiliari  o   per   le   unita'   immobiliari   situate
          all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano
          funzionalmente indipendenti e  dispongano  di  uno  o  piu'
          accessi autonomi dall'esterno; a euro  40.000  moltiplicati
          per il  numero  delle  unita'  immobiliari  che  compongono
          l'edificio per gli edifici composti da due  a  otto  unita'
          immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da piu'  di  otto  unita'  immobiliari.  I
          materiali isolanti utilizzati devono rispettare  i  criteri
          ambientali  minimi  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  11
          ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  259
          del 6 novembre 2017;
                  b) interventi sulle parti comuni degli edifici  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti con impianti centralizzati per il  riscaldamento,
          il raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,
          a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A
          di prodotto  prevista  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.
          811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,  a  pompa
          di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o  geotermici,
          anche abbinati all'installazione di  impianti  fotovoltaici
          di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al
          comma 6, ovvero con  impianti  di  microcogenerazione  o  a
          collettori solari, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni
          montani  non  interessati  dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a
          sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo  delle  spese  non  superiore  a  euro   20.000
          moltiplicati per il numero  delle  unita'  immobiliari  che
          compongono l'edificio per gli edifici composti fino a  otto
          unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
          numero delle unita' immobiliari che  compongono  l'edificio
          per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
          ed  e'  riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo
          smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
                  c) interventi sugli edifici  unifamiliari  o  sulle
          unita'   immobiliari   situate   all'interno   di   edifici
          plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
          dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti   con   impianti   per   il   riscaldamento,   il
          raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,  a
          condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A  di
          prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
          della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
          ivi  compresi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche
          abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di  cui
          al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al  comma
          6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a  collettori
          solari o, esclusivamente per le aree  non  metanizzate  nei
          comuni  non  interessati   dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
          biomassa aventi prestazioni emissive con i valori  previsti
          almeno per la classe 5  stelle  individuata  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'am-biente e
          della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017,  n.
          186, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non
          interessati  dalle  procedure  europee  di  infrazione   n.
          2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del  28  maggio
          2015  per  l'inottemperanza   dell'Italia   agli   obblighi
          previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a  sistemi
          di  teleriscaldamento   efficiente,   definiti   ai   sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo delle spese non superiore a euro 30.000  ed  e'
          riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
          alla bonifica dell'impianto sostituito.
                1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di  cui
          al comma 1  rientrano  anche  quelle  relative  alle  sonde
          geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici  di  cui
          alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.
                1-bis. Ai fini del presente  articolo,  per  "accesso
          autonomo dall'esterno" si intende un accesso  indipendente,
          non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da  cancello
          o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada  o
          da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
          Un'unita'  immobiliare   puo'   ritenersi   "funzionalmente
          indipendente"  qualora  sia  dotata  di  almeno  tre  delle
          seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
          impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti  per  il
          gas;  impianti  per  l'energia   elettrica;   impianto   di
          climatizzazione invernale.
                1-ter. Nei comuni dei  territori  colpiti  da  eventi
          sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
          eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
                1-quater. Sono compresi fra gli edifici che  accedono
          alle detrazioni di  cui  al  presente  articolo  anche  gli
          edifici  privi  di  attestato  di  prestazione   energetica
          perche'  sprovvisti  di  copertura,  di  uno  o  piu'  muri
          perimetrali,  o  di  entrambi,  purche'  al  termine  degli
          interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
          lettera a) del comma 1, anche  in  caso  di  demolizione  e
          ricostruzione  o  di  ricostruzione  su  sedime  esistente,
          raggiungano una classe energetica in fascia A.
                2.  L'aliquota  prevista  al  comma  1,  alinea,  del
          presente articolo  si  applica  anche  a  tutti  gli  altri
          interventi di efficienza energetica di cui all'articolo  14
          del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
          di spesa previsti, per  ciascun  intervento  di  efficienza
          energetica,  dalla  legislazione  vigente,   nonche'   agli
          interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera
          e), del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche  ove  effettuati
          in favore di persone di  eta'  superiore  a  sessantacinque
          anni, a condizione che  siano  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi  di  cui  al  citato  comma  1.
          Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
          previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  o  gli
          interventi di cui  al  citato  comma  1  siano  vietati  da
          regolamenti   edilizi,   urbanistici   e   ambientali,   la
          detrazione si applica a tutti  gli  interventi  di  cui  al
          presente comma, anche se  non  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi di cui  al  medesimo  comma  1,
          fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
                3.  Ai  fini  dell'accesso   alla   detrazione,   gli
          interventi di cui ai commi 1  e  2  del  presente  articolo
          devono rispettare i requisiti minimi previsti  dai  decreti
          di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro  complesso,  devono
          assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui  ai
          commi 5 e 6 del  presente  articolo,  il  miglioramento  di
          almeno due classi energetiche dell'edificio o delle  unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano  di
          uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero,  se  cio'
          non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
          piu'  alta,   da   dimostrare   mediante   l'attestato   di
          prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima  e  dopo
          l'intervento, rilasciato  da  un  tecnico  abilitato  nella
          forma della  dichiarazione  asseverata.  Nel  rispetto  dei
          suddetti requisiti minimi, sono  ammessi  all'agevolazione,
          nei limiti stabiliti per gli interventi di  cui  ai  citati
          commi  1  e  2,  anche  gli  interventi  di  demolizione  e
          ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  Gli
          interventi di dimensionamento del cappotto  termico  e  del
          cordolo sismico non concorrono al conteggio della  distanza
          e dell'altezza, in deroga alle  distanze  minime  riportate
          all'articolo 873 del codice civile, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 16-bis del testo unico delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
                3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti  di
          cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di  cui  al
          comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3  si
          applicano anche alle spese, documentate e rimaste a  carico
          del contribuente, sostenute  dal  1°  gennaio  2022  al  30
          giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio  2022  la
          detrazione e' ripartita in quattro quote  annuali  di  pari
          importo.
                4. Per gli interventi di cui  ai  commi  da  1-bis  a
          1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2013, n.  90,  l'aliquota  delle  detrazioni  spettanti  e'
          elevata al 110 per cento per  le  spese  sostenute  dal  1°
          luglio 2020 al 30 giugno 2022.  Tale  aliquota  si  applica
          anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis,  comma
          1, lettera e), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
          ove effettuati in favore di persone  di  eta'  superiore  a
          sessantacinque anni ed  a  condizione  che  siano  eseguiti
          congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati  nel
          primo periodo e che non siano gia' richiesti ai  sensi  del
          comma 2 della presente  disposizione.  Per  gli  acquirenti
          delle unita' immobiliari che alla data del 30  giugno  2022
          abbiano sottoscritto un contratto  preliminare  di  vendita
          dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano  versato
          acconti mediante il meccanismo dello sconto  in  fattura  e
          maturato  il  relativo  credito  d'imposta,   che   abbiano
          ottenuto  la  dichiarazione  di  ultimazione   dei   lavori
          strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli  stessi
          e l'attestazione del collaudatore statico che  asseveri  il
          raggiungimento della riduzione di  rischio  sismico  e  che
          l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4,  l'atto
          definitivo di compravendita  puo'  essere  stipulato  anche
          oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro  il  31  dicembre
          2022. Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio  2022,
          la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
          importo. Per gli interventi di cui  al  primo  periodo,  in
          caso di cessione del corrispondente credito  ad  un'impresa
          di assicurazione  e  di  contestuale  stipulazione  di  una
          polizza che copre  il  rischio  di  eventi  calamitosi,  la
          detrazione prevista  nell'articolo  15,  comma  1,  lettera
          fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  spetta  nella  misura  del  90  per   cento.   Le
          disposizioni  del  primo  e  del  secondo  periodo  non  si
          applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
          3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8  maggio
          2003.
                4-bis. La detrazione spettante ai sensi del  comma  4
          del  presente  articolo  e'  riconosciuta  anche   per   la
          realizzazione  di  sistemi  di   monitoraggio   strutturale
          continuo a fini antisismici, a condizione che sia  eseguita
          congiuntamente a uno degli interventi di cui  ai  commi  da
          1-bis a 1-septies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90,  nel  rispetto  dei  limiti  di
          spesa previsti dalla legislazione vigente  per  i  medesimi
          interventi.
                4-ter. I limiti delle spese  ammesse  alla  fruizione
          degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di  cui  ai
          commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno  2022,  sono
          aumentati  del  50  per  cento  per   gli   interventi   di
          ricostruzione  riguardanti  i  fabbricati  danneggiati  dal
          sisma  nei  comuni  di  cui  agli   elenchi   allegati   al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  di
          cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  nonche'
          nei  comuni  interessati  da  tutti  gli   eventi   sismici
          verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato  lo
          stato  di  emergenza.  In  tal  caso,  gli  incentivi  sono
          alternativi al  contributo  per  la  ricostruzione  e  sono
          fruibili per tutte le spese necessarie  al  ripristino  dei
          fabbricati danneggiati,  comprese  le  case  diverse  dalla
          prima abitazione, con esclusione degli  immobili  destinati
          alle attivita' produttive.
                4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da  eventi
          sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
          stato dichiarato lo stato di emergenza,  gli  incentivi  di
          cui  al  comma  4  spettano  per  l'importo  eccedente   il
          contributo previsto per la ricostruzione.
                5. Per le spese documentate e rimaste  a  carico  del
          contribuente, sostenute  per  l'installazione  di  impianti
          solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  ovvero  di  impianti
          solari  fotovoltaici  su   strutture   pertinenziali   agli
          edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
          cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione  di
          cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, da ripartire tra  gli  aventi  diritto  in  quattro
          quote  annuali  di  pari  importo,  spetta   nella   misura
          riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi  commi
          1 e 4 in relazione all'anno di  sostenimento  della  spesa,
          fino ad un ammontare complessivo  delle  stesse  spese  non
          superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di  spesa  di
          euro 2.400 per ogni kW di  potenza  nominale  dell'impianto
          solare  fotovoltaico.  In  caso  di   interventi   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere d), e)  e  f),  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
          ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
                5-bis.  Le  violazioni  meramente  formali  che   non
          arrecano  pregiudizio   all'esercizio   delle   azioni   di
          controllo non comportano la  decadenza  delle  agevolazioni
          fiscali  limitatamente  alla  irregolarita'  od   omissione
          riscontrata. Nel caso  in  cui  le  violazioni  riscontrate
          nell'ambito  dei  controlli  da   parte   delle   autorita'
          competenti siano rilevanti ai  fini  dell'erogazione  degli
          incentivi,  la   decadenza   dal   beneficio   si   applica
          limitatamente   al   singolo    intervento    oggetto    di
          irregolarita' od omissione.
                6. La detrazione di cui al comma  5  e'  riconosciuta
          anche  per  l'installazione  contestuale  o  successiva  di
          sistemi  di  accumulo  integrati  negli   impianti   solari
          fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
          comma 5, alle stesse condizioni,  negli  stessi  limiti  di
          importo e ammontare complessivo e comunque  nel  limite  di
          spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
          del sistema di accumulo.
                7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6  del  presente
          articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
          dei servizi energetici  (GSE),  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2003, n. 387, dell'energia  non  autoconsumata  in
          sito ovvero  non  condivisa  per  l'autoconsumo,  ai  sensi
          dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
          162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          2020, n.  8,  e  non  e'  cumulabile  con  altri  incentivi
          pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi  natura
          previste dalla normativa europea,  nazionale  e  regionale,
          compresi  i  fondi  di  garanzia  e  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio  sul  posto  di
          cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9  del  citato
          articolo 42-bis del  decreto-legge  n.  162  del  2019,  il
          Ministro dello sviluppo economico individua i limiti  e  le
          modalita'  relativi  all'utilizzo  e  alla   valorizzazione
          dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati  ai
          sensi del presente comma.
                7-bis. La detrazione di cui al comma  5  spetta,  nei
          limiti ivi previsti, anche per  gli  interventi  realizzati
          dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in  aree  o
          strutture non pertinenziali, anche di proprieta' di  terzi,
          diversi dagli immobili ove sono realizzati  gli  interventi
          previsti ai commi 1 e 4, sempre  che  questi  ultimi  siano
          situati all'interno di centri storici soggetti  ai  vincoli
          di cui all'articolo 136,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  e
          all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42.
                8. Per le spese documentate e rimaste  a  carico  del
          contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
          di infrastrutture per  la  ricarica  di  veicoli  elettrici
          negli edifici di cui all'articolo 16-ter del  decreto-legge
          4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente  a  uno
          degli interventi di cui al comma 1 del  presente  articolo,
          la detrazione spetta  nella  misura  riconosciuta  per  gli
          interventi previsti  dallo  stesso  comma  1  in  relazione
          all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra  gli
          aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo,  e
          comunque nel rispetto dei seguenti limiti di  spesa,  fatti
          salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
          gli  edifici  unifamiliari  o  per  le  unita'  immobiliari
          situate all'interno di  edifici  plurifamiliari  che  siano
          funzionalmente  indipendenti  e  dispongano  di  uno   piu'
          accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
          al comma 1-bis del presente articolo; euro  1.500  per  gli
          edifici plurifamiliari o  i  condomini  che  installino  un
          numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per  gli  edifici
          plurifamiliari o  i  condomini  che  installino  un  numero
          superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
          a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
                8-bis. Per gli interventi effettuati  dai  condomini,
          dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e  dai
          soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
          effettuati  dalle  persone  fisiche  sulle  singole  unita'
          immobiliari all'interno dello  stesso  condominio  o  dello
          stesso edificio,  compresi  quelli  effettuati  su  edifici
          oggetto di demolizione e ricostruzione di cui  all'articolo
          3, comma 1, lettera d), del testo unico delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, la detrazione spetta  anche  per  le  spese  sostenute
          entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110  per  cento
          per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90  per
          cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento
          per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento  per
          quelle  sostenute  nell'anno  2025.  Per   gli   interventi
          effettuati su unita' immobiliari dalle persone  fisiche  di
          cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento
          spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023,
          a condizione che alla data  del  30  settembre  2022  siano
          stati  effettuati  lavori  per  almeno  il  30  per   cento
          dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
          compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
          articolo. Per gli  interventi  avviati  a  partire  dal  1°
          gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
          cui al comma 9, lettera  b),  la  detrazione  spetta  nella
          misura del 90 per cento anche per le spese sostenute  entro
          il 31 dicembre 2023, a condizione che il  contribuente  sia
          titolare di diritto di proprieta' o  di  diritto  reale  di
          godimento sull'unita' immobiliare,  che  la  stessa  unita'
          immobiliare sia adibita ad abitazione principale e  che  il
          contribuente abbia un reddito di  riferimento,  determinato
          ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore  a  15.000  euro.
          Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al  comma
          9, lettera c), compresi  quelli  effettuati  dalle  persone
          fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno  dello
          stesso edificio, e dalle cooperative di  cui  al  comma  9,
          lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023  siano
          stati  effettuati  lavori  per  almeno  il  60  per   cento
          dell'intervento complessivo,  la  detrazione  del  110  per
          cento spetta anche per  le  spese  sostenute  entro  il  31
          dicembre 2023.
                8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del  comma  8-bis,
          terzo periodo,  il  reddito  di  riferimento  e'  calcolato
          dividendo  la  somma  dei  redditi  complessivi  posseduti,
          nell'anno precedente quello di  sostenimento  della  spesa,
          dal  contribuente,  dal  coniuge  del   contribuente,   dal
          soggetto legato da unione civile o convivente  se  presente
          nel suo nucleo familiare,  e  dai  familiari,  diversi  dal
          coniuge o dal soggetto legato  da  unione  civile,  di  cui
          all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo  nucleo  familiare,
          che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa
          si sono trovati nelle condizioni previste nel comma  2  del
          medesimo articolo 12, per un numero  di  parti  determinato
          secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.
                8-ter. Per gli interventi effettuati nei  comuni  dei
          territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
          dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato  lo  stato  di
          emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali  di  cui
          ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in  tutti  i  casi
          disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute  entro
          il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  10-bis,   per   gli
          interventi ivi contemplati la detrazione spetta  anche  per
          le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025  nella  misura
          del 110 per cento.
                8-quater.   La   detrazione   spetta   nella   misura
          riconosciuta nel comma 8-bis anche per le  spese  sostenute
          entro i  termini  previsti  nello  stesso  comma  8-bis  in
          relazione agli interventi di cui ai  commi  2,  4,  secondo
          periodo, 4-bis, 5, 6 e 8  del  presente  articolo  eseguiti
          congiuntamente agli interventi indicati  nel  citato  comma
          8-bis.
                9. Le disposizioni contenute nei commi da 1  a  8  si
          applicano agli interventi effettuati:
                  a) dai condomini e dalle  persone  fisiche,  al  di
          fuori  dell'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  arte  o
          professione, con riferimento  agli  interventi  su  edifici
          composti da due a quattro unita' immobiliari  distintamente
          accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario  o
          in comproprieta' da piu' persone fisiche;
                  b)   dalle   persone   fisiche,   al    di    fuori
          dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
          su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
                  c) dagli istituti  autonomi  case  popolari  (IACP)
          comunque denominati nonche' dagli  enti  aventi  le  stesse
          finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti  nella
          forma  di  societa'  che  rispondono  ai  requisiti   della
          legislazione europea in materia di "in house providing" per
          interventi  realizzati  su  immobili,  di  loro  proprieta'
          ovvero gestiti per conto dei comuni,  adibiti  ad  edilizia
          residenziale pubblica;
                  d) dalle cooperative  di  abitazione  a  proprieta'
          indivisa,  per  interventi  realizzati  su  immobili  dalle
          stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
                  d-bis)  dalle  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita'  sociale  di  cui  all'articolo  10  del   decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  dalle  organizzazioni
          di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
          della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
          promozione sociale iscritte nel registro  nazionale  e  nei
          registri regionali e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano previsti dall'articolo 7  della  legge  7  dicembre
          2000, n. 383;
                  e)   dalle   associazioni   e   societa'   sportive
          dilettantistiche iscritte nel registro istituito  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
          destinati ai soli immobili o parti di  immobili  adibiti  a
          spogliatoi.
                9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
          aventi per oggetto l'approvazione degli interventi  di  cui
          al  presente  articolo  e  degli  eventuali   finanziamenti
          finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
          la cessione o per lo sconto di cui all'articolo  121,  sono
          valide se approvate con un numero di voti  che  rappresenti
          la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un  terzo  del
          valore dell'edificio. Le deliberazioni  dell'assemblea  del
          condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno  o  piu'
          condomini   dell'intera   spesa   riferita   all'intervento
          deliberato,  sono  valide  se  approvate  con   le   stesse
          modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
          condomini ai quali sono imputate le spese esprimano  parere
          favorevole.
                9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non  detraibile,
          anche parzialmente, ai sensi  degli  articoli  19,  19-bis,
          19-bis.1  e  36-bis  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  dovuta  sulle  spese
          rilevanti ai fini degli  incentivi  previsti  dal  presente
          articolo,   si   considera   nel   calcolo   dell'ammontare
          complessivo ammesso al beneficio,  indipendentemente  dalla
          modalita'   di   rilevazione   contabile    adottata    dal
          contribuente.
                10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere  a)
          e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai  commi
          da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul  numero  massimo
          di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
          delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle  parti
          comuni dell'edificio.
                10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
          cui al presente articolo, previsto per  le  singole  unita'
          immobiliari,  e'  moltiplicato  per  il  rapporto  tra   la
          superficie   complessiva   dell'immobile   oggetto    degli
          interventi di  incremento  dell'efficienza  energetica,  di
          miglioramento o  di  adeguamento  antisismico  previsti  ai
          commi 1, 2, 3,  3-bis,  4,  4-bis,  5,  6,  7  e  8,  e  la
          superficie media di una unita' abitativa immobiliare,  come
          ricavabile    dal    Rapporto    Immobiliare     pubblicato
          dall'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare   dell'Agenzia
          delle Entrate ai sensi dell'articolo  120-sexiesdecies  del
          decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  per  i
          soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),  che  siano  in
          possesso dei seguenti requisiti:
                  a) svolgano attivita'  di  prestazione  di  servizi
          socio-sanitari  e  assistenziali,  e  i  cui   membri   del
          Consiglio  di  Amministrazione   non   percepiscano   alcun
          compenso o indennita' di carica;
                  b) siano in possesso di immobili  rientranti  nelle
          categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
          nuda proprieta', usufrutto o comodato  d'uso  gratuito.  Il
          titolo di comodato d'uso  gratuito  e'  idoneo  all'accesso
          alle detrazioni di cui al presente articolo,  a  condizione
          che il contratto sia regolarmente registrato in data  certa
          anteriore alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione.
                10-ter. Nel caso di acquisto di  immobili  sottoposti
          ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a),  b)
          e c), il termine per stabilire la  residenza  di  cui  alla
          lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
          parte prima, allegata al  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  e'  di
          trenta  mesi  dalla  data  di  stipulazione  dell'atto   di
          compravendita.
                10-quater.  Al  primo  periodo  del  comma  1-septies
          dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
          n. 90, le parole: 'entro  diciotto  mesi'  sono  sostituite
          dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.
                11. Ai fini dell'opzione per la  cessione  o  per  lo
          sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
          della  detrazione  nella  dichiarazione  dei  redditi,   il
          contribuente richiede il  visto  di  conformita'  dei  dati
          relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
          presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
          gli interventi di cui al presente  articolo.  Il  visto  di
          conformita' e' rilasciato ai  sensi  dell'articolo  35  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti
          indicati alle lettere a) e b) del comma 3  dell'articolo  3
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  e  dai  responsabili
          dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai  soggetti
          di cui all'articolo 32 del citato  decreto  legislativo  n.
          241  del  1997.  In  caso   di   dichiarazione   presentata
          direttamente dal contribuente  all'Agenzia  delle  entrate,
          ovvero  tramite   il   sostituto   d'imposta   che   presta
          l'assistenza fiscale, il  contribuente,  il  quale  intenda
          utilizzare la detrazione nella dichiarazione  dei  redditi,
          non  e'  tenuto  a  richiedere   il   predetto   visto   di
          conformita'.
                12.  I  dati  relativi  all'opzione  sono  comunicati
          esclusivamente in via  telematica,  anche  avvalendosi  dei
          soggetti che rilasciano il visto di conformita' di  cui  al
          comma 11, secondo quanto  disposto  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, che  definisce  anche
          le modalita' attuative del presente articolo,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto.
                13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
          al presente articolo e dell'opzione per la cessione  o  per
          lo sconto di cui all'articolo 121:
                  a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3  del
          presente  articolo,  i  tecnici  abilitati  asseverano   il
          rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
          3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.
          63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2013, n. 90, e la  corrispondente  congruita'  delle  spese
          sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
          dell'asseverazione e'  trasmessa,  esclusivamente  per  via
          telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  (ENEA).  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
          le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
          le relative modalita' attuative;
                  b)  per  gli  interventi  di  cui   al   comma   4,
          l'efficacia  degli  stessi  al  fine  della  riduzione  del
          rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
          della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
          delle  strutture  e  del  collaudo  statico,   secondo   le
          rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
          ai collegi professionali  di  appartenenza,  in  base  alle
          disposizioni del decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e  dei  trasporti  n.  58   del   28   febbraio   2017.   I
          professionisti    incaricati    attestano    altresi'    la
          corrispondente  congruita'   delle   spese   sostenute   in
          relazione  agli  interventi  agevolati.  Il  soggetto   che
          rilascia il  visto  di  conformita'  di  cui  al  comma  11
          verifica  la   presenza   delle   asseverazioni   e   delle
          attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
                13-bis. L'asseverazione di cui al comma  13,  lettere
          a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
          lavori o per ogni stato di  avanzamento  dei  lavori  sulla
          base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
          L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta  i
          requisiti tecnici sulla base del progetto e  dell'effettiva
          realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della  congruita'
          delle spese si fa riferimento ai prezzari  individuati  dal
          decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche'  ai  valori
          massimi  stabiliti,  per  talune  categorie  di  beni,  con
          decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,   da
          emanare entro il 9 febbraio 2022.  I  prezzari  individuati
          nel decreto di cui alla lettera  a)  del  comma  13  devono
          intendersi applicabili anche ai fini della lettera  b)  del
          medesimo comma e con riferimento  agli  interventi  di  cui
          all'articolo  16,  commi   da   1-bis   a   1-sexies,   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,  n.  90,  di  cui
          all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
          2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis,  comma  1,  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre   1986,   n.   917.   Nelle   more
          dell'adozione dei predetti  decreti,  la  congruita'  delle
          spese  e'  determinata  facendo   riferimento   ai   prezzi
          riportati nei prezzari predisposti dalle  regioni  e  dalle
          province autonome, ai listini ufficiali o ai listini  delle
          locali  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
          agricoltura ovvero,  in  difetto,  ai  prezzi  correnti  di
          mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
                13-bis.1.   Il   tecnico   abilitato    che,    nelle
          asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121,  comma
          1-ter, lettera b), espone informazioni false  o  omette  di
          riferire informazioni rilevanti sui requisiti  tecnici  del
          progetto di  intervento  o  sulla  effettiva  realizzazione
          dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita'  delle
          spese, e' punito con la reclusione da due a cinque  anni  e
          con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto  e'
          commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se'
          o per altri la pena e' aumentata.
                13-ter. Gli interventi di cui al  presente  articolo,
          anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
          o i prospetti, con  esclusione  di  quelli  comportanti  la
          demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
          manutenzione straordinaria  e  sono  realizzabili  mediante
          comunicazione di inizio  lavori  asseverata  (CILA).  Nella
          CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo  che
          ha   previsto   la   costruzione   dell'immobile    oggetto
          d'intervento o del provvedimento che ne  ha  consentito  la
          legittimazione ovvero e' attestato che  la  costruzione  e'
          stata completata in data antecedente al 1° settembre  1967.
          La presentazione della  CILA  non  richiede  l'attestazione
          dello stato legittimo di cui  all'  articolo  9-bis,  comma
          1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente  comma,
          la decadenza del beneficio fiscale  previsto  dall'articolo
          49 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380  del
          2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
                  a) mancata presentazione della CILA;
                  b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
                  c) assenza dell'attestazione dei  dati  di  cui  al
          secondo periodo;
                  d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
          sensi del comma 14.
                13-quater. Fermo restando quanto  previsto  al  comma
          13-ter, resta  impregiudicata  ogni  valutazione  circa  la
          legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.
                13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
          attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo  6  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  2   marzo   2018,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  81  del  7  aprile
          2018, o della normativa regionale, nella CILA e'  richiesta
          la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
          corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei  lavori
          e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non  e'
          richiesta, alla conclusione  dei  lavori,  la  segnalazione
          certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
                14.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni
          penali ove il fatto  costituisca  reato,  ai  soggetti  che
          rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a  euro
          15.000 per ciascuna attestazione o  asseverazione  infedele
          resa. I soggetti di cui  al  primo  periodo  stipulano  una
          polizza di assicurazione della responsabilita' civile,  per
          ogni intervento comportante attestazioni  o  asseverazioni,
          con massimale pari  agli  importi  dell'intervento  oggetto
          delle predette attestazioni o  asseverazioni,  al  fine  di
          garantire ai propri clienti e al bilancio  dello  Stato  il
          risarcimento    dei    danni    eventualmente     provocati
          dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione  della
          polizza si considera  rispettato  qualora  i  soggetti  che
          rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni   abbiano   gia'
          sottoscritto una polizza assicurativa per  danni  derivanti
          da attivita' professionale ai  sensi  dell'articolo  5  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche'  questa:  a)  non
          preveda esclusioni relative ad attivita' di  asseverazione;
          b) preveda un  massimale  non  inferiore  a  500.000  euro,
          specifico  per  il  rischio  di  asseverazione  di  cui  al
          presente comma, da integrare a cura del professionista  ove
          si renda necessario; c) garantisca, se in  operativita'  di
          claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
          caso di cessazione di attivita' e una  retroattivita'  pari
          anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
          effettuate  negli  anni  precedenti.  In   alternativa   il
          professionista puo' optare per una  polizza  dedicata  alle
          attivita' di cui al  presente  articolo  con  un  massimale
          adeguato  al  numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni
          rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle
          predette attestazioni  o  asseverazioni  e,  comunque,  non
          inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
          di responsabilita' civile di cui alla lettera  a).  La  non
          veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta  la
          decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689.  L'organo  addetto  al
          controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'articolo 14 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
                14-bis.  Per  gli  interventi  di  cui  al   presente
          articolo, nel cartello esposto presso il  cantiere,  in  un
          luogo ben visibile  e  accessibile,  deve  essere  indicata
          anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
          previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus  110
          per  cento  per  interventi  di  efficienza  energetica   o
          interventi antisismici".
                15.  Rientrano  tra  le  spese  detraibili  per   gli
          interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
          il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
          ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al  comma
          11.
                15-bis. Le disposizioni del presente articolo non  si
          applicano  alle  unita'   immobiliari   appartenenti   alle
          categorie  catastali  A/1,  A/8,  nonche'  alla   categoria
          catastale A/9 per  le  unita'  immobiliari  non  aperte  al
          pubblico.
                16. Al fine di semplificare l'attuazione delle  norme
          in materia di interventi  di  efficienza  energetica  e  di
          coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
          del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n.  90,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
                  a) il secondo, il terzo e  il  quarto  periodo  del
          comma 1 sono soppressi;
              b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
                "2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e'  ridotta
          al 50 per cento per le  spese,  sostenute  dal  1°  gennaio
          2018, relative agli interventi di acquisto e posa in  opera
          di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e
          di sostituzione di impianti  di  climatizzazione  invernale
          con  impianti  dotati  di  caldaie  a   condensazione   con
          efficienza almeno pari alla classe A di  prodotto  prevista
          dal   regolamento   delegato   (UE)   n.   811/2013   della
          Commissione, del  18  febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla
          detrazione di cui al presente articolo  gli  interventi  di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          inferiore alla classe di  cui  al  periodo  precedente.  La
          detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
          interventi di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di caldaie  a  condensazione,
          di  efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal citato regolamento delegato (UE) n.  811/2013,
          e contestuale installazione di sistemi di  termoregolazione
          evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII  della
          comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
          d'aria calda a condensazione".
                16-bis. L'esercizio di impianti  fino  a  200  kW  da
          parte di comunita' energetiche  rinnovabili  costituite  in
          forma di enti non commerciali o da parte di  condomini  che
          aderiscono alle configurazioni di cui  all'articolo  42-bis
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8,  non
          costituisce svolgimento di attivita' commerciale  abituale.
          La  detrazione  prevista  dall'articolo  16-bis,  comma  1,
          lettera  h),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  per
          gli impianti a fonte rinnovabile gestiti  da  soggetti  che
          aderiscono alle configurazioni di cui  al  citato  articolo
          42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019  si  applica  fino
          alla soglia di 200 kW e per  un  ammontare  complessivo  di
          spesa non superiore a euro 96.000.
                16-ter. Le disposizioni  del  comma  5  si  applicano
          all'installazione degli impianti di cui  al  comma  16-bis.
          L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
          di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
          la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente  20
          kW spetta la  detrazione  stabilita  dall'articolo  16-bis,
          comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel
          limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
          all'intero impianto. Fermo  restando  quanto  previsto  dal
          comma  10-bis,  per  gli  interventi  ivi  contemplati   il
          presente comma si applica fino alla soglia di  200  kW  con
          l'aliquota del110 per cento delle spese sostenute.
                16-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del
          presente articolo, valutati in 63,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
          3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in  2.935  milioni
          di euro per l'anno 2023, in 2.755,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
          1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
          euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di  euro  per  l'anno
          2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
          ai sensi dell'articolo 265."