Note al Comma 13
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 1972, n. 292, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
"Art. 26 Disposizioni particolari per il gas naturale
1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21
00), destinato alla combustione per usi civili e per usi
industriali, nonche' all'autotrazione, e' sottoposto ad
accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui
all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori
finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale
estratto per uso proprio.
2. Sono considerati compresi negli usi civili anche
gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole,
posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle
aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, nonche'
alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o
di calore, non utilizzati in impieghi produttivi
dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
3. Sono considerati compresi negli usi industriali
gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
in tutte le attivita' industriali produttive di beni e
servizi e nelle attivita' artigianali ed agricole, nonche'
gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della
distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione,
negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione
che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella
lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.
Si considerano, altresi', compresi negli usi industriali,
anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e
degli indigenti.
4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas
naturale impiegato per combustione per usi industriali i
consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di
produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e
depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche'
di societa' controllate o di societa' collegate con quella
titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, nonche' i consumi relativi ad operazioni
connesse con l'attivita' industriale.
5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si
considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano
ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70
per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed
altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per
cento in volume, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i
presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative
al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto
complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per
le miscele di gas naturale con aria o con altri gas
ottenuti nelle officine del gas di citta', l'imposta si
applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale
originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati
nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle
officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con
qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o
altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
di metano puro che risulta in esso contenuta.
6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose
di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi
propri del soggetto che le produce.
7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
comma 1 secondo le modalita' previste dal comma 13 e con
diritto di rivalsa sui consumatori finali:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del
gas naturale ai consumatori finali comprese le societa'
aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate
presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle
dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede
nel medesimo territorio che forniscono il prodotto
direttamente a consumatori finali nazionali;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas
naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi
delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il
vettoriamento del prodotto;
c) i soggetti che acquistano il gas naturale
confezionato in bombole o in altro recipiente da altri
Paesi comunitari o da Paesi terzi;
d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas
naturale nel territorio dello Stato.
8. Su richiesta possono essere riconosciuti come
soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti
nazionali per il solo gas naturale impiegato per il
vettoriamento del prodotto.
9. Si considerano consumatori finali anche gli
esercenti impianti di distribuzione stradale di gas
naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di
compressione per il riempimento di carri bombolai.
10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo
di denunciare preventivamente la propria attivita'
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per
territorio e di prestare una cauzione sul pagamento
dell'accisa. Tale cauzione e' determinata dal medesimo
Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua
che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal
soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in
possesso dell'Ufficio competente. Il medesimo Ufficio,
effettuati i controlli di competenza e verificata la
completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione
prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 7 ed 8,
un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti
a contabilizzare, in un apposito registro di carico e
scarico, i quantitativi di gas naturale estratti,
acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta
dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che deve
risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta
nell'anno precedente.
11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione
della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello
Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha
facolta' di esonerare dal medesimo obbligo le ditte
affidabili e di notoria solvibilita'. Tale esonero puo'
essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne
avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione
deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica
della revoca.
12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata
o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza
passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed
al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o
sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena
della reclusione.
13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene
effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti
tutti gli elementi necessari per la determinazione del
debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti
obbligati entro il mese di marzo (207) dell'anno successivo
a quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento
dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili da
versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base
dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a
conguaglio e' effettuato entro il mese di marzo dell'anno
successivo a quello cui si riferisce. Le somme
eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono
detratte dai successivi versamenti di acconto.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere
diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici
e contabili disponibili. Per la detenzione e la
circolazione del gas naturale non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
14. Contestualmente all'avvio della propria
attivita', i soggetti che effettuano l'attivita' di
vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano
una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati
relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle
stazioni di misura. La dichiarazione e' presentata al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese
di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione
si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresi' tenuti a
rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i
dati relativi ai soggetti cui il prodotto e' consegnato.
15. In occasione della scoperta di sottrazione
fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una
dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la
trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane
appena i consumi fraudolenti sono stati accertati."
Note al Comma 14
Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n.115 (Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione
della direttiva 93/76/CEE):
"Art. 16 Qualificazione dei fornitori e dei servizi
energetici
1.
2.
3.
4. Fra i contratti che possono essere proposti
nell'ambito della fornitura di un servizio energetico
rientra il contratto di servizio energia di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente
decreto."
Note al Comma 16
Il riferimento al testo del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e' riportato nelle
note al comma 13.
Note al Comma 17
Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale:
"Art. 3. Blocco e riduzione delle tariffe
1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico
dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre
2010, e' sospesa l'efficacia delle norme statali che
obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti
aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o
tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in
relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei
servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva,
nonche' dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a
regime di obbligo di servizio pubblico, nonche' delle
tariffe postali agevolate, fatta eccezione per i
provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri
effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al
servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del
gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.
Per il settore autostradale e per i settori dell'energia
elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i
contributi e le tariffe di pertinenza degli enti
territoriali l'applicazione della disposizione di cui al
presente comma e' rimessa all'autonoma decisione dei
competenti organi di Governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e validita'
delle previsioni tariffarie contenute negli atti
convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli
incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30
aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio
2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
formularsi entro il 28 febbraio 2009, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, sono approvate misure
finalizzate a creare le condizioni per accelerare la
realizzazione dei piani di investimento, fermo restando
quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi'
sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo
sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1°
gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'articolo 1, comma
1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le
parole «alla data di entrata in vigore del presente
decreto» e' aggiunto il seguente periodo:
«Le societa' concessionarie, ove ne facciano
richiesta, possono concordare con il concedente una formula
semplificata del sistema di adeguamento annuale delle
tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per
l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale,
anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre
che sulle componenti per la specifica copertura degli
investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonche' dei nuovi
investimenti come individuati dalla direttiva approvata con
deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di
quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X
della direttiva medesima.».
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo
sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
c)
6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il
concessionario provvede a comunicare al concedente, entro
il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che
intende applicare nonche' la componente investimenti del
parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni,
previa verifica della correttezza delle variazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua
proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti
e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato
puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative alla
correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e
dei relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi
inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione
e che siano state formalmente contestate dal concessionario
entro il 30 giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».
8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei
prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura
dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo
alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro
il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri
competenti le proposte necessarie per assicurare, in
particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi
derivanti dalla predetta diminuzione.
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere
dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
La compensazione della spesa tiene conto della necessita'
di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali
ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone
climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una
riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente
tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
predetto beneficio i soggetti interessati presentano al
comune di residenza un'apposita istanza secondo le
modalita' stabilite per l'applicazione delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto
ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta
eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al
citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26
del 2007. Nella eventualita' che gli oneri eccedano le
risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita
componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure
tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la
fornitura di energia elettrica e il diritto alla
compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al
comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con
almeno quattro figli a carico con indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000
euro.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi
economica internazionale e dei suoi effetti anche sul
mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di
garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di
ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dello
sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al
mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi
compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai
seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia e' determinato, al
termine del processo di adeguamento disciplinato dalle
lettere da b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita
offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna
azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con
precedenza per le forniture offerte ai prezzi piu' bassi
fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) e' istituito, in sede di prima applicazione del
presente articolo, un mercato infragiornaliero
dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di
aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato
del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi
di dispacciamento di cui alla lettera d) con la
partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato
infragiornaliero il prezzo dell'energia sara' determinato
in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale
gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita
e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e
quantita';
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di
comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri
provvedimenti delle autorita', il Gestore del mercato
elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative
alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo
massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti
abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e
indisponibilita' sono pubblicate con cadenza mensile;
d) e' attuata la riforma del mercato dei servizi di
dispacciamento, la cui gestione e' affidata al
concessionario del servizio di trasmissione e
dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno
delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del
sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che
ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una
valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I
servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso
l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori
abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il
prezzo dell'energia sara' determinato in base ai diversi
prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente
abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di
dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi
piu' bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale,
del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il
mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera
d), favorendo una maggiore flessibilita' operativa ed
efficienza economica attraverso un meccanismo di
negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in
considerazione di proposte di intervento da essa segnalate
al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con
meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle
zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello
sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia,
che e' resa pubblica. La segnalazione puo' contenere,
altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso
interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per
promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie
del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare uno o
piu' decreti sulla base delle predette proposte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A tale
riguardo, potranno essere in particolare adottate misure
con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati
regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso
l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
dell'energia elettrica e l'allocazione della capacita' di
trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e
finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti,
anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia
partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidita' e un
corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di
cui al comma 10, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua
le proprie deliberazioni, anche in materia di
dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di
impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il
fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati
sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas in conformita' ai principi di cui alla
presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei
mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi
puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri
per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in
particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi
di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui
si verificano le condizioni di seguito descritte, gli
impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente
indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al
mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema
elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento
dell'efficienza del mercato dei servizi per il
dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo
di approvvigionamento dei predetti servizi, la
contrattualizzazione a termine delle risorse e la
stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti
finali.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sentito il
concessionario dei servizi di trasmissione e
dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante in non
piu' di tre macro-zone.
13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la
relativa disciplina e' adottata, in via transitoria, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
13-bis. Per agevolare il credito automobilistico,
l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel
pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo
prezzo o convenzionali sui veicoli e' stabilita in 50 euro.
La cancellazione di tali ipoteche e' esente dall'imposta
provinciale di trascrizione."
Note al Comma 18
Il riferimento al testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e'
riportato nelle note al Comma 17.
Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51 recante misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina:
"Art. 6 Bonus sociali per elettricita' e gas
1. Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il
valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per
elettricita' e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre
2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come successivamente
aggiornato dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente in attuazione di quanto disposto dal medesimo
articolo 1, comma 3, e' pari a 12.000 euro.
1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022
l'incremento del valore soglia dell'ISEE si applica ai fini
dell'estensione dei benefici e con le modalita' previste
dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34. (
2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in
102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 38."
Note al Comma 22
Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge
14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 recante disposizioni
urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in
condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi:
"Art. 4. Misure compensative e informazione.
1. Misure di compensazione territoriale sono
stabilite, fino al definitivo smantellamento degli
impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari
e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data
della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui
all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al
territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla
allocazione dei rifiuti radioattivi.
1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo
ai sensi del comma 1 e' definito mediante la determinazione
di aliquote della tariffa elettrica per un gettito
complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni
kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di
connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo e'
assegnato annualmente con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica sulla
base delle stime di inventario radiometrico dei siti,
determinato annualmente con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su
proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosita' dei
rifiuti, ed e' ripartito, per ciascun territorio, in misura
del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio e'
ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della
relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore
dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e'
ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi e'
calcolato in proporzione alla superficie ed alla
popolazione residente nel raggio di dieci chilometri
dall'impianto.
2. Il Commissario straordinario promuove una campagna
nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei
rifiuti radioattivi."
Note al Comma 30
Il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6
ottobre 2022 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea LI 261/1 del 7 ottobre 2022.
Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico):
"Art. 15-bis. Ulteriori interventi sull'elettricita'
prodotta da impianti a fonti rinnovabili
1. A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31
dicembre 2022, e' applicato un meccanismo di compensazione
a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento
all'energia elettrica immessa in rete da:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20
kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo
del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati
da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica
che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in
esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
2. I produttori interessati, previa richiesta da
parte del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.
(GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla
medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le
informazioni necessarie per le finalita' di cui al presente
articolo, come individuate dall'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di
cui al comma 6.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola
la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a)
e b):
a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato
dalla tabella di cui all'allegato I-bis al presente decreto
in riferimento a ciascuna zona di mercato;
b) un prezzo di mercato pari:
1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera
a), nonche' per gli impianti di cui al comma 1, lettera b),
da fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua
fluente, al prezzo zonale orario di mercato dell'energia
elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati
prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni
di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti
medesimi;
2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera
b), diversi da quelli di cui al numero 1) della presente
lettera, alla media aritmetica mensile dei prezzi zonali
orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i
contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022
che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al
prezzo indicato nei contratti medesimi.
4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia
positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore.
Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il
GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore
l'importo corrispondente.
5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro
dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le
partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE
in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione
economica totale annua non inferiore a quella derivante dai
prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le
modalita' con le quali e' data attuazione alle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. I proventi derivanti
dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE,
entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo
da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi
successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restano
acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo
complessivo di 3.739 milioni di euro.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6
non si applicano all'energia oggetto di contratti di
fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione
che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei
mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano
stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento
rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a),
limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.
7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un
gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a
2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia
elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al
medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si interpretano nel senso che, ai fini
della loro applicazione, rilevano esclusivamente i
contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non
produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne
al gruppo societario.
7-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia
elettrica immessa in rete nell'anno 2023, rilevano
esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto
2022, ferme restando tutte le altre disposizioni del
presente articolo concernenti le modalita' di utilizzo dei
prezzi dedotti nei predetti contratti."
Note al Comma 34
Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa):
"Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato."
"Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva."
Note al Comma 35
Il riferimento al testo dell'articolo 15-bis, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e'
riportato nelle note al Comma 30.
Note al Comma 36
Il riferimento al testo del regolamento (UE) 2022/1854
del Consiglio, del 6 ottobre 2022 e' riportato nelle note
al Comma 30.
Note al Comma 37
Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante
disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina:
"Art. 5-bis Disposizioni per l'adozione di misure
preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale
del gas naturale
1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilita'
del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla
guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli
stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, possono
essere adottate le misure finalizzate all'aumento della
disponibilita' di gas e alla riduzione programmata dei
consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema
italiano del gas naturale, di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 18 dicembre 2019, adottato ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93, a prescindere dalla dichiarazione del
livello di emergenza. Le misure di cui al primo periodo
sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo
del Ministro della transizione ecologica. Delle predette
misure e' data comunicazione nella prima riunione del
Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure
medesime.
2. In caso di adozione delle misure finalizzate a
ridurre il consumo di gas naturale nel settore
termoelettrico ai sensi del comma 1, la societa' Terna Spa
predispone un programma di massimizzazione dell'impiego
degli impianti di generazione di energia elettrica con
potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino
carbone o olio combustibile in condizioni di regolare
esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza,
fermo restando il contributo degli impianti alimentati a
energie rinnovabili. La societa' Terna Spa trasmette con
periodicita' settimanale al Ministero della transizione
ecologica e all'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente un programma di utilizzo degli impianti di cui
al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli
impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza
della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo.
L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali
maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.
3. Tenuto conto della finalita' di cui al comma 1 e
della situazione di eccezionalita' che giustifica la
massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma
2, i gestori degli impianti medesimi comunicano
all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte
Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un
periodo di sei mesi dalla notifica di cui al comma 3-bis.
Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la
situazione di eccezionalita' permanga, i gestori comunicano
all'autorita' competente le nuove deroghe necessarie alle
condizioni autorizzative, indicando il periodo di durata
delle stesse che, in ogni caso, non e' superiore a sei mesi
dalla data della nuova notifica ai sensi del comma 3-bis.
Con le medesime comunicazioni di cui al primo e secondo
periodo, i gestori indicano le motivazioni tecniche che
rendono necessaria l'attuazione delle deroghe e le
condizioni autorizzative temporanee e forniscono i dati
necessari per effettuare il confronto rispetto alle
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai
livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili nonche' i risultati del controllo delle
emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo
29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152
del 2006. I valori limite in deroga non possono in ogni
caso eccedere, per ciascun impianto, i riferimenti
derivanti dai piani di qualita' dell'ambiente e dalla
normativa unionale, nonche' i valori meno stringenti dei
BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di cui
all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale trasmettono le
comunicazioni di cui al comma 3 al Ministero della
transizione ecologica e predispongono idonee misure di
controllo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006,
adeguando, ove necessario, il piano di monitoraggio e
controllo contenuto nell'autorizzazione integrata
ambientale. Il Ministero della transizione ecologica
notifica le predette comunicazioni alla Commissione
europea, al fine di consentire la valutazione dell'impatto
complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al
comma 3, informando l'Autorita' competente e il gestore
dell'impianto interessato. Tale notifica determina la
modifica delle autorizzazioni vigenti per il periodo di cui
al comma 3. L'autorita' competente assicura adeguata
pubblicita' alle comunicazioni di cui al comma 3 e agli
esiti dei relativi controlli.
4. Il programma di cui al comma 2 puo' comprendere
l'utilizzo degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo,
esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche
l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando quanto
disposto dal comma 3 del presente articolo. La deroga di
cui al primo periodo e' concessa nell'ambito dei
provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora
risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia
economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a
combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli
impianti, considerando la disponibilita' e i prezzi dei
biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi. Fermo
restando che l'erogazione dei predetti incentivi e' sospesa
per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile
tradizionale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli
eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti
dalla vendita di energia sul mercato elettrico,
strettamente necessari per sostenere l'esercizio dei
predetti impianti nel periodo emergenziale ed
effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in
vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro della
transizione ecologica adotta le necessarie misure per
incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.
6. Sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti
di indirizzo di cui al comma 1 non e' riconosciuto alcun
corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori
costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti
di produzione di energia elettrica alimentati con i
combustibili di cui al presente articolo."
Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia):
"Art. 16-bis. Integrazione stabile delle fonti
rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle
efficienze risultanti ai clienti finali
1. Al fine di garantire la piena integrazione e
remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti
rinnovabili nel mercato elettrico nonche' di trasferire ai
consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici
conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un
servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da
fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel
territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti
di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.
2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio
bilancio, alla stipulazione di contratti di vendita
dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai
sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a
quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma
1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione
predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai
sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro della
transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabiliti:
a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi
del comma 2 del presente articolo, valorizzando
opportunamente i differenti profili di produzione degli
impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di
investimento standard delle singole tecnologie e della
redditivita' dell'investimento nonche' in coerenza con i
valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
b) le modalita' con le quali il GSE puo' cedere
l'energia nella sua disponibilita' derivante da impianti a
fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe
onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo
termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia
di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul
posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto
legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i
commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del
decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima
energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali,
alle piccole e medie imprese, come definite dalla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori
e che partecipino al servizio di interrompibilita' e
riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione
dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
c) le modalita' con le quali il GSE cede l'energia
di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla
lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali
con priorita' per i clienti finali energivori, con
attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;
d) le modalita' di coordinamento del meccanismo di
cui al comma 1 del presente articolo con le procedure
previste al capo II del titolo II del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."
Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 concernente Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili:
"Art. 30 Autoconsumatori di energia rinnovabile
1. Un cliente finale che diviene autoconsumatore di
energia rinnovabile:
a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile
per il proprio consumo:
1) realizzando un impianto di produzione a fonti
rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del
cliente finale. In tal caso, l'impianto
dell'autoconsumatore di energia rinnovabile puo' essere di
proprieta' di un terzo o gestito da un terzo in relazione
all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei
contatori, e alla manutenzione, purche' il terzo resti
soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia
rinnovabile. Il terzo non e' di per se' considerato un
autoconsumatore di energia rinnovabile;
2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti
rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da
quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo
restando che tali edifici o siti devono essere nella
disponibilita' dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:
2.1) l'impianto puo' essere direttamente
interconnesso all'utenza del cliente finale con un
collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10
chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze
diverse da quelle dell'unita' di produzione e dell'unita'
di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto
di produzione e l'unita' di consumo, se interrata, e'
autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione
dell'impianto di produzione. L'impianto
dell'autoconsumatore puo' essere di proprieta' di un terzo
o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
2.2) l'autoconsumatore puo' utilizzare la rete di
distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta
dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti
di prelievo dei quali sia titolare lo stesso
autoconsumatore;
b) vende l'energia elettrica rinnovabile
autoprodotta e puo' offrire servizi ancillari e di
flessibilita', eventualmente per il tramite di un
aggregatore;
c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui
alla lettera a), numero 2.2), puo' accedere agli strumenti
di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle
compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a);
nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla lettera
a), numeri 1) e 2.1), puo' accedere agli strumenti di
incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8.
1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema
elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della
lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa
misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2)
della medesima lettera. In sede di aggiornamento e
adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di
produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA
stabilisce le modalita' con le quali quanto previsto dal
primo periodo del presente comma e' applicato all'energia
autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione di
cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente
articolo.
2. Nel caso in cui piu' clienti finali si associno
per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente:
a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso
edificio o condominio;
b) ciascun autoconsumatore puo' produrre e
accumulare energia elettrica rinnovabile con le modalita'
di cui al comma 1, ovvero possono essere realizzati
impianti comuni;
c) si utilizza la rete di distribuzione per
condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti
rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con
le medesime modalita' stabilite per le comunita'
energetiche dei cittadini;
d) l'energia autoprodotta e' utilizzata
prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e
l'energia eccedentaria puo' essere accumulata e venduta
anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica
rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori
di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non
puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale
principale delle imprese private."
Note al Comma 38
Si riporta il testo degli articoli da 2497 a
2497-septies del codice civile:
"Art. 2497. Responsabilita'
Le societa' o gli enti che, esercitando attivita' di
direzione e coordinamento di societa', agiscono
nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in
violazione dei principi di corretta gestione societaria e
imprenditoriale delle societa' medesime, sono direttamente
responsabili nei confronti dei soci di queste per il
pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al valore della
partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei creditori
sociali per la lesione cagionata all'integrita' del
patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita' quando
il danno risulta mancante alla luce del risultato
complessivo dell'attivita' di direzione e coordinamento
ovvero integralmente eliminato anche a seguito di
operazioni a cio' dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al
fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne
abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro
la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione
e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla
societa' soggetta alla attivita' di direzione e
coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straordinaria di societa'
soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione
spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore
o dal commissario liquidatore o dal commissario
straordinario."
"Art. 2497-bis. Pubblicita'
La societa' deve indicare la societa' o l'ente alla
cui attivita' di direzione e coordinamento e' soggetta
negli atti e nella corrispondenza, nonche' mediante
iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione
del registro delle imprese di cui al comma successivo.
E' istituita presso il registro delle imprese
apposita sezione nella quale sono indicate le societa' o
gli enti che esercitano attivita' di direzione e
coordinamento e quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui
al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo,
o le mantengono quando la soggezione e' cessata, sono
responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali
fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La societa' deve esporre, in apposita sezione della
nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente
che esercita su di essa l'attivita' di direzione e
coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella
relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi
esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con le
altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto che
tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale
e sui suoi risultati."
"Art. 2497-ter. Motivazione delle decisioni
Le decisioni delle societa' soggette ad attivita' di
direzione e coordinamento, quando da questa influenzate,
debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale
indicazione delle ragioni e degli interessi la cui
valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato
adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428."
"Art. 2497-quater. Diritto di recesso
Il socio di societa' soggetta ad attivita' di
direzione e coordinamento puo' recedere:
a) quando la societa' o l'ente che esercita
attivita' di direzione e coordinamento ha deliberato una
trasformazione che implica il mutamento del suo scopo
sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto
sociale consentendo l'esercizio di attivita' che alterino
in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e
patrimoniali della societa' soggetta ad attivita' di
direzione e coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata pronunciata,
con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attivita'
di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497;
in tal caso il diritto di recesso puo' essere esercitato
soltanto per l'intera partecipazione del socio;
c) all'inizio ed alla cessazione dell'attivita' di
direzione e coordinamento, quando non si tratta di una
societa' con azioni quotate in mercati regolamentati e ne
deriva un'alterazione delle condizioni di rischio
dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica
di acquisto."
"Art. art. 2497-quinquies. Finanziamenti
nell'attivita' di direzione e coordinamento
Ai finanziamenti effettuati a favore della societa'
da chi esercita attivita' di direzione e coordinamento nei
suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si
applica l'articolo 2467."
"Art. 2497-sexies. Presunzioni
Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si
presume salvo prova contraria che l'attivita' di direzione
e coordinamento di societa' sia esercitata dalla societa' o
ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che
comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359."
"Art. 2497-septies. Coordinamento fra societa'
Le disposizioni del presente capo si applicano
altresi' alla societa' o all'ente che, fuori dalle ipotesi
di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attivita' di
direzione e coordinamento di societa' sulla base di un
contratto con le societa' medesime o di clausole dei loro
statuti."
Note al Comma 40
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
Note al Comma 41
Il riferimento al testo del regolamento (UE) 2022/1854
del Consiglio, del 6 ottobre 2022 e' riportato nelle note
al Comma 30.
Note al Comma 42
Il riferimento al testo del regolamento (UE) 2022/1854
del Consiglio, del 6 ottobre 2022 e' riportato nelle note
al Comma 30.
Note al Comma 43
Si riporta il testo dall'articolo 2, comma 4, del
decreto del Ministro della transizione ecologica n. 464 del
21 ottobre 2022 recante disciplina un servizio di
interrompibilita' tecnica dei prelievi dalle reti di
trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva
rispetto a quella derivante dall'attivazione di eventuali
contratti di fornitura di tipo interrompibile gia' presenti
e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il
gas naturale per fini industriali, ivi compresa la
generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia
funzionale al processo produttivo in situ:
"Art. 2 Criteri generali relativi alla procedura
Omissis
4. Per i carichi industriali offerti per il servizio
di interrompibilita' elettrica sara' definita da Terna Spa,
e approvata dal Ministero della transizione ecologica
sentita Arera, una specifica procedura, finalizzata anche
al contenimento indiretto dei consumi di gas, destinata a
clienti che si rendono disponibili a ridurre e/o
interrompere i prelievi dalla rete in un set di ore del
giorno per il periodo 1° dicembre 2022 - 31 marzo 2023
nonche' limitata a quantitativi massimi stabiliti da Terna
stessa, al fine di tener conto delle esigenze di sicurezza
del sistema elettrico e degli obiettivi di riduzione del
consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta
di cui al Regolamento UE 2022/1854."
Note al Comma 47
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note
al Comma 7.
Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' riportato nelle
note al Comma 7.
Il riferimento al testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 e' riportato nelle note al Comma 7.
Il riferimento al testo degli articoli 61 e 109 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
riportato nelle note al Comma 7.
Note al Comma 48
Il riferimento al testo degli articoli 64 e 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e'
riportato nelle note al Comma 8.
Il riferimento al testo del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' riportato nelle note al Comma 8.
Il riferimento al testo degli articoli 121 e 122-bis,
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'
riportato nelle note al Comma 8.
Il riferimento al testo degli articoli 32 e 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato
nelle note al Comma 8.
Il riferimento al testo dell'articolo 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e'
riportato nelle note al Comma 8.
Note al Comma 50
Il riferimento al testo dell'articolo 17, della legge
31 dicembre 2009, n.196 e' riportato nelle note al Comma 9.
Note al Comma 51
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 9
agosto 2022, n.115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 settembre 2022, n.142 (Misure urgenti in materia
di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali), come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. Credito di imposta per l'acquisto di
carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola e della
pesca
1. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo
del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le
disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese
sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel
terzo trimestre solare dell'anno 2022.
1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta
e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto
i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.
1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma re-stando l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in
violazione del primo periodo sono nulli. In caso di
cessione del credito d'imposta di cui al presente articolo,
le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto al medesimo
credito d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai
sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b)
del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale
dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32
del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito
d'imposta e' utilizzato dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal
soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31
marzo 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni
relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito
d'imposta, da effettuare in via telematica, anche
avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in
quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a
6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in
194,41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 43."
Note al Comma 52
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 702, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"702. Al fine di contenere gli effetti negativi
derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli
aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas
naturale, nonche' di scongiurare il fermo produttivo delle
fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza
nel mondo, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico un fondo con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da
destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica
artistica e del vetro artistico di Murano. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i
criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al
presente comma, nonche' le modalita' di recupero e di
eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di
cui al presente comma."
Note al Comma 54
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 54 e 71
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla
presente legge:
"54. I contribuenti persone fisiche esercenti
attivita' d'impresa, arti o professioni applicano il regime
forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89
del presente articolo se, al contempo, nell'anno
precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito
compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro
85.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare
complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per
lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori
dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo
la modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli
articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n.
276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di
utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo
53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di
lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986."
"71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione
a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno
taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si
verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. Il
regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno
stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono
superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso e' dovuta
l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni
effettuate che comportano il superamento del predetto
limite."
Note al Comma 55
Il testo dei commi da 54 a 89 dell'articolo 1, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O..
Si riporta il testo dell'articolo 11 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 11 Determinazione dell'imposta
1. L'imposta lorda e' determinata applicando al
reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili
indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per
cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per
cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a
7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni
per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.
2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25
di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta
non e' dovuta.
3. L'imposta netta e' determinata operando
sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13,
15, 16 e 16-bis nonche' in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei
crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma
dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e'
superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha
diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta
successivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi."
Note al Comma 58
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287, (aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi):
"Art. 5 Tipologia degli esercizi
1. Anche ai fini della determinazione del numero
delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona,
i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono
distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la
somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle
aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del
volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde,
pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e'
esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e'
consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti
sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo
viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel
corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il
sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione
competente ai sensi dell'art. 6, puo' temporaneamente ed
eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con
contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni nazionali di categoria nonche' le
associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le
tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione
alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere
ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno
facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per
quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli
esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e'
sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di
vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il
latte puo' essere venduto per asporto a condizione che il
titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita
prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano
osservate le norme della medesima.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale,
di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio
di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli
esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra
sede anche separatamente, previa la specifica
autorizzazione di cui all'art. 3."
Note al Comma 63
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 182, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
"182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore
di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento,
entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi,
i premi di risultato di ammontare variabile la cui
corresponsione sia legata ad incrementi di produttivita',
redditivita', qualita', efficienza ed innovazione,
misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti
con il decreto di cui al comma 188, nonche' le somme
erogate sotto forma di partecipazione agli utili
dell'impresa."
Note al Comma 64
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 652 e 676,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come
modificato dalla presente legge:
"652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024."
"674. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024."
Note al Comma 67
La Sezione II (articoli da 117 a 129) del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, riguarda il
Consolidato nazionale.
Note al Comma 71
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 67, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014) come modificato dalla presente
legge:
"67. Gli interessi maturati su tutte le somme
depositate, al netto delle spese e delle imposte relative
al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi
di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle
piccole e medie imprese, secondo le modalita' e i termini
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023. Con il
medesimo decreto possono essere previste le modalita' di
gestione unitaria delle somme depositate, anche mediante
l'apertura di un apposito conto di tesoreria. Entro lo
stesso termine il Consiglio nazionale del notariato
elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della
legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni,
principi di deontologia destinati a individuare le migliori
prassi al fine di garantire l'adempimento regolare,
tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63,
65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonche' dal presente
comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i
rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici
ufficiali roganti."
Note al Comma 72
Si riporta il testo della tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)
come modificato dalla presente legge:
Tabella A -
Parte I [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta]
Prodotti agricoli e ittici
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d.
01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d.
01.02 - 01.03 - 01.04) (1322) ;
3) volatili da cortile vivi, volatili da cortile
morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex
02.02);
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani, rane ed altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex
01.06);
5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai
nn. 3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia,
secche o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 -
ex 02.06);
6) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco
o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato
(v.d. ex 02.05);
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati,
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati,
esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01
- ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla
piscicoltura;
8) crostacei o molluschi, compresi i testacei
(anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia),
freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia,
crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d.
ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da
allevamento;
9) latte e crema di latte freschi non concentrati
ne' zuccherati (v.d. 04.01);
10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 -
04.04);
11) uova di volatili in guscio, fresche o
conservate (v.d. ex 04.05);
12) miele naturale (v.d. 04.06);
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti;
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze
(v.d. 06.01 - 06.02);
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o
per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre
parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04);
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi,
freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non
specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex
07.01 - ex 07.03);
15-bis) tartufi, nei limiti delle quantita'
standard di produzione determinate con decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, emanato di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze;
16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche
decorticati o spezzati (v.d. 07.05);
17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep,
topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad
alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati
in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);
18) frutta commestibili, fresche o secche, o
temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 -
08.12);
19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse
quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v.d. ex 08.13);
20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
21) cereali (escluso il riso pilato, brillato,
lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 -
10.07);
22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati
(v.d. ex 12.01);
23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in
fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche
tagliate non torrefatte (v.d. ex 12.08);
26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle
specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina
o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e
simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o
polverizzati (v.d. 12.07);
28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e
prodotti vegetali impiegati principalmente
nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove
(v.d. ex 12.08);
29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche
trinciate (v.d. 12.09);
30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga,
radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella,
trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri
simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi,
greggi, non pelati, ne' spaccati, ne' altrimenti preparati;
saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);
32) alghe (v.d. ex 14.05);
33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva
(v.d. ex 15.07 - ex 15.17);
34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
35) mosti di uve parzialmente fermentati anche
mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole;
mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex
20.07 - 22.04 - ex 22.05);
36) vini di uve fresche con esclusione di quelli
liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del
ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05)
(1323) ;
37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex
22.07);
38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);
39) panelli, sansa di olive ed altri residui
dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie
(v.d. ex 23.04);
40) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
41) prodotti di origine vegetale del genere di
quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non
nominati ne' compresi altrove (v.d. 23.06);
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di
tabacco (v.d. 24.01);
43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d.
44.01);
44) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente
sgrossato (v.d. 44.03);
45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno
tropicale (v.d. ex 44.04);
46) sughero naturale greggio e cascami di sughero,
sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);
47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
(v.d. 50.01);
48) lane in massa sudice o semplicemente lavate;
cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - 53.03);
49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d.
ex 53.02);
50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e
cascami di lino (v.d. ex 54.01);
51) ramie' greggio (v.d. ex 54.02);
52) cotone in massa; cascami di cotone non
pettinati ne' cardati (v.d. 55.01 - 55.03);
53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata,
stigliata, stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01);
54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d.
ex 57.02);
55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);
56) olio essenziale non deterpenato di mentha
piperita (v.d. ex 33.01).
Parte II-bis
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento
1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20),
21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore
dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da
cooperative sociali e loro consorzi;
1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi,
origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione;
piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e
salvia (v. d. ex 12.07);
1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale
e lagunare;
1-ter.1) Ventilatori polmonari per terapia
intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da
trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe
peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali;
caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di
aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione
per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di
monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine
chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di
abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali
guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;
dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica
in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per
emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica
per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette
sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da
campo;
1-quater) tartufi freschi o refrigerati;
1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi per la
protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali."
1-sexies) latte in polvere o liquido per
l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima
infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi,
fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti
o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
(codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini
per bambini da installare negli autoveicoli;
Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota
ridotta]
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati
ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti
alimentari;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d.
01.02, 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della
specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06);
4) frattaglie commestibili degli animali della
specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile
morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o
surgelati (v. d. 01.05 - ex 02.02);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al
n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate, congelate o surgelate (v. d. ex 02.02 - 02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani, rane ed altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o
morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati
all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex
03.01);
8) carni, frattaglie e parti commestibili,
congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni,
lepri, pernici e fagiani (v. d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato ne' fuso,
fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco,
affumicato, congelato o surgelato (v. d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non
pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o
surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d.
ex 02.05);
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati,
congelati o surgelati, destinati all'alimentazione;
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati
(v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i
testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro
conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati,
secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste e
ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in
acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex
03.03);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato,
siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi
di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.
d. ex 04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata
o non, zuccherata o non (v. d. ex 04.01 - ex 04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o
conservate (v. d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o
altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso
alimentare (v. d. 04.05);
16) miele naturale (v. d. 04.06);
17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi
o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente
preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e
cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v. d.
ex 05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati ne'
compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri
simili cascami di pelli non conciate (v. d. ex 05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti,
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze,
fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per
ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti
di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 -
06.04);
20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati
immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurare temporaneamente la
conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;
21) ortaggi e piante mangerecce macinati o
polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di
manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci
ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o
di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della
palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06) ;
22) uva da vino (v. d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse
quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v. d. ex 08.13);
24) te', mate (v.d. 09.02-09.03);
25) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10);
26) orzo destinato alla semina; avena, grano
saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori,
destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex
10.03, ex 10.04 e ex 10.07); (1412)
27) farine di avena e di altri cereali minori
destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v. d. ex
11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri
cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi
di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o
schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico
(v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
30) farine dei legumi da granella secchi compresi
nella v. d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8
della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di
radici e tuberi compresi nella v. d. 07.06; farina,
semolino e fiocchi di patate (v. d. 11.04 - 11.05);
31) malto, anche torrefatto (v. d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v. d. 11.08);
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti
(v. d. 11.09 - ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti
oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli
frantumati (v. d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non
disoleate, esclusa la farina di senapea (v. d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in
fettucce, fresche o disseccate (v. d. ex 12.04);
38) coni di luppolo (v. d. ex 12.06);
38-bis)
39)
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche
tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche;
noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne'
compresi altrove (v. d. ex 12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche
trinciate (v. d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga,
radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella,
trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri
simili prodotti da foraggio (v. d. 12.10);
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna
(v. d. ex 13.03);
44)
45) alghe (v. d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o
fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso
(v. d. ex 15.01);
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina),
greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo",
destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex
15.02);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto
e oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne'
altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od
animale (v. d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini,
anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od
animale (v. d. ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla
nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.06 - ex
15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o
totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali
solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo,
anche raffinati, ma non preparati, destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi
alimentari preparati (v. d. ex 15.13);
53) cera d'api greggia (v. d. ex 15.15);
54)
55) salsicce, salami e simili di carni, di
frattaglie o di sangue (v. d. ex 16.01);
56) altre preparazioni e conserve di carni o di
frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di
anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce
(V. d. 16.03);
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il
caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi
(compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed
ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato
solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex
17.01);
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi
quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non
aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche
misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati,
destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex
17.02);
61) melassi destinati all'alimentazione umana od
animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex
17.03);
62) prodotti a base di zucchero non contenenti
cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e
simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone,
plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d.
17.04);
63) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 18.05);
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari
contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta,
cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune
(v.d. ex 18.06);
65) estratti di malto; preparazioni per
l'alimentazione dei fanciulli, diversi dai prodotti per
l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima
infanzia indicati al numero 1-sexies) della parte II-bis
della presente tabella, per usi dietetici o di cucina, a
base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di
malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50
per cento in peso (v. d. 19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate
(v. d. 19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per
soffiatura o tostatura: ''puffed-rice'', ''corn-flakes'' e
simili (v.d. 19.05);
68) prodotti della panetteria fine, della
pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao
in qualsiasi proporzione (v. d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati
o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza
sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce preparati o
conservati senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02);
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.
d. 20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di
piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate,
diacciate, cristallizzate) (v. d. 20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate,
ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
(v. d. 20.05);
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche
con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06);
75)
76) cicoria torrefatta e altri succedanei
torrefatti del caffe' e loro estratti; estratti o essenze
di caffe', di te', di mate e di camomilla; preparazioni a
base di questi estratti o essenze (v. d. 21.02 - ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v. d.
21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per
zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati;
preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d.
21.04-21.05);
79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti
artificiali preparati (v. d. 21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate ne'
comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di
qualsiasi natura;
81) acqua, acque minerali (v. d. ex 22.01);
82) birra (v. d. 22.03);
83)
84)
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e
loro succedanei (v. d. 22.10);
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di
pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte
all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla
nutrizione degli animali; ciccioli destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da
zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione
dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e
della distillazione degli alcoli; avanzi della
fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili
(v. d. ex 23.03);
88) panelli, sansa di olive ed altri residui
dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
panelli ed altri residui della disoleazione di semi e
frutti oleosi (v. d. 23.04);
89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di
quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non
nominati ne' compresi altrove (v. d. 23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre
preparazioni del genere di quelle utilizzate
nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per
cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex
23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di
tabacco (v. d. 24.01);
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od
animale (v. d. ex 29.24);
94)
95)
96)
97)
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i
pellet (v. d. 44.01);
99)
100)
101)
102)
103) energia elettrica per uso domestico; energia
elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
e simili; energia elettrica per il funzionamento degli
impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque,
utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti,
destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente
erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per
la produzione di energia elettrica;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed
estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o
indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza
installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi,
oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili
fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare
direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;
oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza
motrice con motori fissi in stabilimenti industriali,
agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;
oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla
trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
distillazione primaria del petrolio naturale greggio o
dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli
oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi
punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55°C,
nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per
cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in
volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere
nelle reti cittadine di distribuzione;
105)
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la
pesca in acque interne;
107)
108)
109)
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del
bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed
integratori per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e
chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli
animali;
114) medicinali pronti per l'uso umano o
veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze
farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie
devono obbligatoriamente essere dotate secondo la
farmacopea ufficiale;
114-bis) (abrogato)
115)
116)
117)
118)
119) contratti di scrittura connessi con gli
spettacoli di cui al numero 123), nonche' le relative
prestazioni, rese da intermediari;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle
strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17
maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura,
comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero,
diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo
comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio
rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai
soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e
da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore
comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i
soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19);
121) somministrazioni di alimenti e bevande,
effettuate anche mediante distributori automatici;
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti
e bevande;
122) prestazioni di servizi e forniture di
apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di
energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio
energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni; sono incluse le forniture di
energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica
l'aliquota ordinaria;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo,
compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati
e in costume, ovunque tenuti;
123-bis)
123-ter)
123-quater)
124)
125) prestazioni di servizi mediante macchine
agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o
associate;
126)
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi
di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio
decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella
legge 5 gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas metano usato per
combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi
annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di
gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura
cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli
liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in
bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della
commercializzazione;
127-ter)
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti
di teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente
normativa in materia di risparmio energetico
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e
secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie
ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di
produzione e reti di distribuzione calore-energia e di
energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a
reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori
di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19
luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui
all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive
modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e
semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e
degli impianti di cui al n. 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere
e degli impianti di cui al n. 127-quinquies);
127-octies)
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e
dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui
alla tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle
esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente
decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni
di francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso
secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta'
o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro
consorzi, ancorche' non ultimate, purche' permanga
l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le
condizioni richiamate nel n. 21) della parte seconda della
presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato,
diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art.
13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive
modificazioni ed integrazioni, ancorche' non ultimati,
purche' permanga l'originaria destinazione, ceduti da
imprese costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di
edilizia residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e
semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del
primo comma, dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti
da contratti di appalto relativi alla costruzione di case
di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla
realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art.
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di
fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di
recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
effettuato gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione,
stoccaggio, e deposito temporaneo, previste dall'articolo
6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo
7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7,
comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonche'
prestazioni di gestione di impianti di fognatura e
depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato,
da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla
lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro
eredi o legatari;
127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo
Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati
abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008;
127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri
18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma,
rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero
27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in
esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in
generale."
Note al Comma 73
Il riferimento al testo della tabella A, parte III,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 e' riportato nelle note al Comma 72.
Note al Comma 74
Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106 recante misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 64 Misure in favore dell'acquisto della casa di
abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al
disagio giovanile
1. Le misure di cui all'articolo 54, comma 1, del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applicano fino al 31 dicembre 2023.
2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge
27 dicembre 2013, n. 147, le parole "di eta' inferiore ai
trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92"
sono sostituite dalle seguenti: "che non hanno compiuto
trentasei anni di eta'.".
3. Per le domande presentate a decorrere dal
trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 31 dicembre 2022, alle categorie
aventi priorita' per l'accesso al credito di cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore
della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non
superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con
limite di finanziabilita', inteso come rapporto tra
l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto
dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore
all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal
Fondo e' elevata all'80% della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti concessi. Per le domande
presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 marzo 2023, che
rispettino i requisiti di priorita' e le condizioni di cui
al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80
per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere
sui finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta anche
nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia
superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM)
pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo
1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se
positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci
anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese
precedente al mese di erogazione, e la media del tasso
interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente
del trimestre sulla base del quale e' stato calcolato il
TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti
negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare
le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM
in vigore e a darne indicazione secondo le modalita'
stabilite nel comma 3-bis.
3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad
indicare, in sede di richiesta della garanzia nonche' nel
contratto di finanziamento stipulato, le condizioni
economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in
ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementata di 290
milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro
per l'anno 2022.
5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3
e 4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di "prime case" di abitazione, ad eccezione di
quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite
dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte
ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti
che non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta'
nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che hanno un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente,
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 40.000 euro annui.
7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a
cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, e'
attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto
trentasei anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' stipulato
un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul
valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il
credito d' imposta puo' essere portato in diminuzione dalle
imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce
presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero
puo' essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui
redditi delle persone fisiche dovute in base alla
dichiarazione da presentare successivamente alla data
dell'acquisto; puo' altresi' essere utilizzato in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non da'
luogo a rimborsi.
8. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso
abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti
di cui al comma 6 e sempreche' la sussistenza degli stessi
risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa
nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono
esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro,
di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle
concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 %
dall'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si
applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la
data di entrata in vigore del presente decreto e il 31
dicembre 2023.
10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei
requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai
commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per
il recupero delle imposte dovute e per la determinazione
delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative
disposizioni previste dalla nota II bis all'articolo 1,
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
11. Agli oneri derivanti dai commi 6,7,8,9 e 10,
valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
12. In considerazione delle conseguenze causate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le
politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021 allo
scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato,
politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio
giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti
all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche
attraverso attivita' di assistenza e supporto psicologico,
azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione
sociale nonche' lo sviluppo individuale, la promozione di
attivita' sportive per i giovani di eta' inferiore ai 35
anni.
13. I criteri di riparto delle risorse del comma 12 e
le modalita' di attuazione degli interventi realizzati
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
e dal sistema delle Autonomie locali sono definiti con
decreto del Ministro per le politiche giovanili, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77
del presente decreto e, quanto a 5 milioni di euro per
l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto."