art. 1 note (parte 3)

           	
				
 
    

          Note al Comma 75
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  48,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014):
                "48. Ai fini del riordino del sistema delle  garanzie
          per l'accesso al credito delle famiglie  e  delle  imprese,
          del piu' efficiente  utilizzo  delle  risorse  pubbliche  e
          della garanzia dello Stato anche in sinergia con i  sistemi
          locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
          sulla finanza pubblica, e' istituito il  Sistema  nazionale
          di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi  e  strumenti
          di garanzia:
                  a) il Fondo di garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
          legge 23  dicembre  1996,  n.  662.  L'amministrazione  del
          Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni, e' affidata  a  un  consiglio  di  gestione,
          composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
          economico di cui uno con  funzione  di  presidente,  da  un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          con funzione di vice presidente, da un  rappresentante  del
          Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
          rappresentante indicato dalla Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche'  da  due  esperti  in  materia
          creditizia   e    di    finanza    d'impresa,    designati,
          rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo  economico  e
          dal Ministero dell'economia e delle finanze su  indicazione
          delle  associazioni  delle  piccole  e  medie  imprese.  Ai
          componenti del consiglio di  gestione  e'  riconosciuto  un
          compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
          comitato   di   amministrazione    istituito    ai    sensi
          dell'articolo 15, comma 3, della legge 7  agosto  1997,  n.
          266,  e  successive  modificazioni.  Il   Ministero   dello
          sviluppo  economico  comunica  al  gestore  del   Fondo   i
          nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
          istituito ai sensi  del  citato  articolo  47  del  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, affinche'  provveda  alla  sua
          formale costituzione. Con l'adozione del  provvedimento  di
          costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
          decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;
                  b) la Sezione speciale  di  garanzia  «Progetti  di
          ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo  di
          garanzia  di  cui  alla  lettera  a),  con  una   dotazione
          finanziaria   di   euro   100.000.000   a   valere    sulle
          disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e'  destinata
          alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
          delle  prime  perdite  su  portafogli  di  un  insieme   di
          progetti, di ammontare  minimo  pari  a  euro  500.000.000,
          costituiti da finanziamenti concessi  dalla  Banca  europea
          per  gli  investimenti  (BEI),  direttamente  o  attraverso
          banche e intermediari finanziari, per la  realizzazione  di
          grandi progetti per la ricerca e l'innovazione  industriale
          posti in essere da imprese  di  qualsiasi  dimensione,  con
          particolare riguardo alle piccole  e  medie  imprese,  alle
          reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese  individuati
          sulla   base   di   uno   specifico    accordo-quadro    di
          collaborazione tra il Ministero dello  sviluppo  economico,
          il Ministero dell'economia e delle finanze e  la  BEI.  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definiti  i  criteri,  le  modalita'  di  selezione  e   le
          caratteristiche dei progetti da includere nel  portafoglio,
          le tipologie di operazioni ammissibili e la misura  massima
          della  garanzia  in  relazione  al  portafoglio  garantito,
          nonche' le modalita'  di  concessione,  di  gestione  e  di
          escussione  della  medesima  garanzia.  Le  risorse   della
          Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
          parte delle  risorse  della  programmazione  2014-2020  dei
          fondi strutturali comunitari;
                  c) il Fondo di garanzia per la prima casa,  per  la
          concessione  di  garanzie,  a  prima  richiesta,  su  mutui
          ipotecari o su portafogli  di  mutui  ipotecari,  istituito
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
          attribuite risorse pari a euro  200  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche'  le  attivita'  e  le
          passivita' del Fondo di cui all'articolo 13,  comma  3-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  fermo
          restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
          lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa  opera  con
          il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
          predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
          del 2008. La garanzia del Fondo e'  concessa  nella  misura
          massima del 50 per cento della quota  capitale,  tempo  per
          tempo in essere sui finanziamenti connessi  all'acquisto  e
          ad   interventi   di   ristrutturazione   e   accrescimento
          dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site  sul
          territorio nazionale, da adibire ad  abitazione  principale
          del mutuatario, con priorita' per l'accesso al  credito  da
          parte  delle  giovani  coppie  o   dei   nuclei   familiari
          monogenitoriali con figli minori, da parte  dei  conduttori
          di alloggi di proprieta' degli  Istituti  autonomi  per  le
          case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che
          non hanno compiuto trentasei anni di eta'.  Gli  interventi
          del Fondo di garanzia per  la  prima  casa  sono  assistiti
          dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima
          istanza. La dotazione del Fondo  puo'  essere  incrementata
          mediante versamento di contributi da parte delle regioni  e
          di altri enti e organismi pubblici ovvero con  l'intervento
          della Cassa depositi e prestiti  Spa,  anche  a  valere  su
          risorse di soggetti terzi e anche al fine  di  incrementare
          la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o  piu'
          decreti  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti da  adottare  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono stabilite le norme  di  attuazione  del  Fondo,
          comprese  le  condizioni  alle  quali  e'  subordinato   il
          mantenimento dell'efficacia della  garanzia  del  Fondo  in
          caso  di  cessione  del  mutuo,  nonche'  i   criteri,   le
          condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
          dello Stato e per l'incremento della dotazione  del  Fondo.
          Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13,  comma  3-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  continua
          ad operare fino all'emanazione dei  decreti  attuativi  che
          rendano operativo il Fondo di garanzia per la  prima  casa.
          La Concessionaria servizi  assicurativi  pubblici  (Consap)
          Spa   presenta   una   relazione   scritta   al    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  al  Ministro  per  le  pari
          opportunita'   e   la   famiglia,   al    Ministro    delle
          infrastrutture  e   dei   trasporti   e   alle   competenti
          Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di  ogni  anno,
          nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali  delle
          garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta
          priorita', sul totale delle risorse del Fondo di  cui  alla
          presente lettera, e che illustra  l'avvenuta  attivita'  di
          verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte
          degli istituti di credito, nei  confronti  dei  beneficiari
          prioritari e non prioritari del finanziamento;
                  c-bis)  la  sezione  speciale,  che  e'   istituita
          nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla  lettera  c),
          per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a  prima
          richiesta, nella misura massima  del  50  per  cento  della
          quota   capitale,   tempo   per   tempo   in   essere   sui
          finanziamenti, anche chirografari, ai  condomini,  connessi
          ad  interventi  di   ristrutturazione   per   accrescimento
          dell'efficienza energetica. Gli  interventi  della  sezione
          speciale sono assistiti dalla garanzia dello  Stato,  quale
          garanzia di ultima  istanza.  Alla  sezione  speciale  sono
          attribuite risorse pari a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e 20 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021,
          2022 e 2023.  La  dotazione  della  sezione  speciale  puo'
          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
          parte delle regioni e di altri enti  e  organismi  pubblici
          ovvero con l'intervento della  Cassa  depositi  e  prestiti
          Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
          fine di incrementare la misura massima della garanzia.  Per
          ogni  finanziamento  ammesso  alla  sezione   speciale   e'
          accantonato  a  copertura  del  rischio  un   importo   non
          inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
          piu' decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono stabiliti le norme di  attuazione  della
          sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali  e'
          subordinato il mantenimento dell'efficacia  della  garanzia
          in caso di cessione del finanziamento, nonche'  i  criteri,
          le condizioni  e  le  modalita'  per  l'operativita'  della
          garanzia dello Stato e  per  l'incremento  della  dotazione
          della sezione speciale."
          Note al Comma 77
              Si riporta il testo dell'articolo  76  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni per ampliare le
          basi   imponibili,   per   razionalizzare,   facilitare   e
          potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche' per riformare il contenzioso e per  la  definizione
          agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega   al
          Presidente della Repubblica per la concessione di  amnistia
          per reati tributari; istituzioni dei centri  di  assistenza
          fiscale e del conto fiscale, come modificato dalla presente
          legge:
                "Art. 76
                1. Le rendite corrisposte in Italia  da  parte  della
          assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti  Svizzera
          (AVS),   maturata   sulla   base   anche   di    contributi
          previdenziali  tassati  alla  fonte   in   Svizzera,   sono
          assoggettate a ritenuta unica del  5  per  cento  da  parte
          degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per  il
          cui tramite l'AVS  Svizzera  le  eroga  ai  beneficiari  in
          Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e  Svizzera
          del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26  luglio  1975,  n.
          386, non  formano  piu'  oggetto  di  denuncia  fiscale  in
          Italia.
                1-bis. La ritenuta di cui al  comma  1  e'  applicata
          dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel
          pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da  parte
          della  gestione  della  previdenza  professionale  per   la
          vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera (LPP), ivi
          comprese le  prestazioni  erogate  dagli  enti  o  istituti
          svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche  di
          contributi previdenziali tassati alla fonte in  Svizzera  e
          in qualunque forma erogate.
                1-ter.  Le  somme  ovunque   corrisposte   da   parte
          dell'assicurazione per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i
          superstiti (AVS) svizzera e da parte della  gestione  della
          previdenza professionale per la vecchiaia, i  superstiti  e
          l'invalidita' (LPP) svizzera, ivi comprese  le  prestazioni
          erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento,
          maturate  sulla  base  anche  di  contributi  previdenziali
          tassati alla fonte in  Svizzera  ed  erogate  in  qualunque
          forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti
          senza l'inter-vento nel pagamento da parte di  intermediari
          finanziari   italiani,   sono   soggette   ad   imposizione
          sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  con  la   stessa
          aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis."
          Note al Comma 78
              Il testo del decreto legge 30 settembre 2015,  n.  153,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  novembre
          2015, n. 187 recante misure urgenti per la finanza pubblica
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  2015,
          n. 227.
          Note al Comma 80
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  44,  della
          legge 11 dicembre 2016, n.  232,  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2017-2019)  come  modificato
          dalla presente legge:
                "Art. 1
                1.-43. Omissis
                44. Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e
          2023, i redditi dominicali e  agrari  non  concorrono  alla
          formazione della base imponibile ai fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche  dei  coltivatori  diretti  e
          degli   imprenditori   agricoli   professionali   di    cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, iscritti nella previdenza agricola.
                Omissis."
          Note al Comma 81
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  759,  della
          legge 27 dicembre 2019, n.  160,  (bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2020-2022)  come  modificato
          dalla presente legge:
                "759.  Sono  esenti  dall'imposta,  per  il   periodo
          dell'anno  durante  il  quale  sussistono   le   condizioni
          prescritte:
                  a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai  comuni,
          nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio  territorio,
          dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai
          consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio  sanitario
          nazionale,    destinati    esclusivamente    ai     compiti
          istituzionali;
                  b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
          categorie catastali da E/1 a E/9;
                  c) i fabbricati con destinazione ad  usi  culturali
          di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
                  d)   i    fabbricati    destinati    esclusivamente
          all'esercizio  del  culto,  purche'  compatibile   con   le
          disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
          loro pertinenze;
                  e) i fabbricati  di  proprieta'  della  Santa  Sede
          indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la
          Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11  febbraio  1929  e
          reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
                  f) i fabbricati appartenenti agli  Stati  esteri  e
          alle organizzazioni internazionali per i quali e'  prevista
          l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei  fabbricati
          in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
                  g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti
          di cui alla lettera i) del  comma  1  dell'articolo  7  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e  destinati
          esclusivamente   allo   svolgimento   con   modalita'   non
          commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera
          i);  si  applicano,  altresi',  le  disposizioni   di   cui
          all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
          1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
          2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.
          200.
              g-bis) gli immobili non utilizzabili  ne'  disponibili,
          per i quali sia  stata  presentata  denuncia  all'autorita'
          giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614,
          secondo comma, o  633  del  codice  penale  o  per  la  cui
          occupazione  abusiva  sia  stata  presentata   denuncia   o
          iniziata azione giudiziaria  penale.  Il  soggetto  passivo
          comunica   al   comune   interessato,   secondo   modalita'
          telematiche   stabilite   con    decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  il  possesso  dei  requisiti  che  danno
          diritto all'esenzione. Analoga  comunicazione  deve  essere
          trasmessa allorche' cessa il diritto all'esenzione."
          Note al Comma 83
              Si riporta il testo  dell'articolo  5  della  legge  15
          marzo 2010, n.38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle
          cure palliative e alla terapia del dolore) come  modificato
          dalla presente legge:
                "Art. 5. Reti nazionali per le cure palliative e  per
          la terapia del dolore
                1. Al fine  di  consentire  il  costante  adeguamento
          delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze
          del  malato  in  conformita'  agli  obiettivi   del   Piano
          sanitario  nazionale  e  comunque  garantendo   i   livelli
          essenziali di assistenza di cui all'articolo  1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni, il Ministero della salute  attiva
          una  specifica  rilevazione  sui  presidi   ospedalieri   e
          territoriali e sulle  prestazioni  assicurati  in  ciascuna
          regione dalle strutture del  Servizio  sanitario  nazionale
          nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore,
          al fine di promuovere l'attivazione e l'integrazione  delle
          due  reti  a  livello  regionale  e  nazionale  e  la  loro
          uniformita' su tutto il territorio nazionale.
                2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge  in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  su
          proposta del Ministro della  salute,  sono  individuate  le
          figure   professionali   con   specifiche   competenze   ed
          esperienza nel campo delle cure palliative e della  terapia
          del dolore, anche per l'eta'  pediatrica,  con  particolare
          riferimento ai medici di  medicina  generale  e  ai  medici
          specialisti  in  anestesia   e   rianimazione,   geriatria,
          medicina di comunita' e delle  cene  primarie,  neurologia,
          oncologia,   radioterapia,   pediatria,   ai   medici   con
          esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative
          e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi
          e  agli  assistenti  sociali  nonche'  alle  altre   figure
          professionali ritenute essenziali. Con il medesimo  accordo
          sono altresi' individuate le tipologie di  strutture  nelle
          quali le  due  reti  si  articolano  a  livello  regionale,
          nonche' le modalita' per assicurare il coordinamento  delle
          due reti a livello nazionale e regionale.
                3. Entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  su  proposta  del  Ministro  della
          salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
          della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  sono  definiti  i
          requisiti minimi e le modalita' organizzative necessari per
          l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in
          fase terminale e delle unita' di cure  palliative  e  della
          terapia  del  dolore  domiciliari  presenti   in   ciascuna
          regione, al fine di definire la rete per le cure palliative
          e la rete  per  la  terapia  del  dolore,  con  particolare
          riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi  e
          quantitativi,  ad  una  pianta   organica   adeguata   alle
          necessita' di cura della popolazione  residente  e  ad  una
          disponibilita'  adeguata  di   figure   professionali   con
          specifiche competenze ed esperienza nel  campo  delle  cure
          palliative e della terapia del dolore, anche  con  riguardo
          al supporto alle famiglie. Per  le  cure  palliative  e  la
          terapia del dolore in eta' pediatrica, l'intesa di  cui  al
          precedente  periodo  tiene  conto  dei  requisiti  di   cui
          all'accordo tra  il  Governo,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il  27  giugno
          2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e del documento tecnico approvato il 20 marzo 2008.
                4. L'intesa  di  cui  al  comma  3  prevede,  tra  le
          modalita'  organizzative  necessarie  per  l'accreditamento
          come struttura appartenente alle due reti, quelle  volte  a
          consentire l'integrazione tra le  strutture  di  assistenza
          residenziale  e   le   unita'   operative   di   assistenza
          domiciliare. La medesima  intesa  provvede  a  definire  un
          sistema tariffario di riferimento per le attivita'  erogate
          dalla rete delle cure palliative e dalla rete della terapia
          del dolore per permettere il superamento delle  difformita'
          attualmente  presenti  a  livello  interregionale   e   per
          garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di
          assistenza.
                4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento  e
          di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno,
          un piano di potenziamento delle cure palliative al fine  di
          raggiungere, entro l'anno  2028,  il  90  per  cento  della
          popolazione interessata.  Il  monitoraggio  dell'attuazione
          del piano e' affidato all'Agenzia nazionale per  i  servizi
          sanitari regionali, che lo realizza a cadenza  seme-strale.
          La  presentazione  del  piano  e  la  relativa   attuazione
          costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al
          finanziamento integrativo del Servizio sanitario  nazionale
          a carico dello Stato.
                5. All'attuazione del presente articolo si  provvede,
          ai sensi  dell'articolo  12,  comma  2,  nei  limiti  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica."
          Note al Comma 84
              Si riporta il testo dell'articolo 110 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          (testo unico delle imposte  sui  redditi)  come  modificato
          dalla presente legge:
                "Art. 110 Norme generali sulle valutazioni
                1. Agli effetti delle norme  del  presente  capo  che
          fanno  riferimento  al  costo  dei  beni   senza   disporre
          diversamente:
                  a) il costo e' assunto  al  lordo  delle  quote  di
          ammortamento gia' dedotte;
                  b)  si  comprendono  nel  costo  anche  gli   oneri
          accessori di diretta  imputazione,  esclusi  gli  interessi
          passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni  materiali
          e immateriali strumentali per l'esercizio  dell'impresa  si
          comprendono nel costo gli  interessi  passivi  iscritti  in
          bilancio  ad  aumento  del  costo  stesso  per  effetto  di
          disposizioni  di  legge.  Nel  costo  di  fabbricazione  si
          possono aggiungere con gli stessi  criteri  anche  i  costi
          diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto;  per
          gli immobili alla cui  produzione  e'  diretta  l'attivita'
          dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi
          sui  prestiti  contratti  per   la   loro   costruzione   o
          ristrutturazione;
                  c) il costo dei beni rivalutati, diversi da  quelli
          di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e),  non
          si  intende  comprensivo  delle  plusvalenze  iscritte,  ad
          esclusione di quelle che  per  disposizione  di  legge  non
          concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati  nella
          citata  lettera  e)  che   costituiscono   immobilizzazioni
          finanziarie  le  plusvalenze  iscritte  non  concorrono   a
          formare il reddito per la parte eccedente  le  minusvalenze
          dedotte;
                  d) il costo  delle  azioni,  delle  quote  e  degli
          strumenti finanziari similari alle azioni  si  intende  non
          comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti  i  quali
          conseguentemente  non  concorrono   alla   formazione   del
          reddito, ne' alla  determinazione  del  valore  fiscalmente
          riconosciuto  delle  rimanenze  di  tali  azioni,  quote  o
          strumenti;
                  e) per i titoli a reddito fisso, che  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come  tali  in
          bilancio, la differenza positiva o negativa  tra  il  costo
          d'acquisto e il valore di rimborso concorre  a  formare  il
          reddito per la quota maturata nell'esercizio.
                1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere  c),
          d) ed e) del comma  1,  per  i  soggetti  che  redigono  il
          bilancio in base ai principi  contabili  internazionali  di
          cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 19 luglio 2002:
                  a) i maggiori o i minori valori dei  beni  indicati
          nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che  si  considerano
          immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
          stesso articolo, imputati a conto economico  in  base  alla
          corretta applicazione di tali  principi,  assumono  rilievo
          anche ai fini fiscali;
                  b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le
          azioni, le quote e gli strumenti finanziari  similari  alle
          azioni che si considerano immobilizzazioni  finanziarie  ai
          sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
                  c)  per  le  azioni,  le  quote  e  gli   strumenti
          finanziari similari alle azioni, posseduti per  un  periodo
          inferiore a quello  indicato  nell'articolo  87,  comma  1,
          lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma  1
          del medesimo articolo 87, il costo e' ridotto dei  relativi
          utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota
          esclusa dalla formazione del reddito.
                1-ter. Per i soggetti che  redigono  il  bilancio  in
          base ai principi contabili internazionali di cui al  citato
          regolamento (CE) n.  1606/2002,  i  componenti  positivi  e
          negativi che derivano dalla valutazione,  operata  in  base
          alla  corretta  applicazione  di   tali   principi,   delle
          passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali.
                2. Per la determinazione del valore normale dei  beni
          e dei servizi e,  con  riferimento  alla  data  in  cui  si
          considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione  dei
          corrispettivi, proventi, spese  e  oneri  in  natura  o  in
          valuta estera, si applicano,  quando  non  e'  diversamente
          disposto,  le  disposizioni  dell'articolo  9;  tuttavia  i
          corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri  in  valuta
          estera,  percepiti  o  effettivamente  sostenuti  in   data
          precedente, si valutano con riferimento  a  tale  data.  La
          conversione in  euro  dei  saldi  di  conto  delle  stabili
          organizzazioni all'estero si  effettua  secondo  il  cambio
          utilizzato  nel  bilancio  in  base  ai  corretti  principi
          contabili e  le  differenze  rispetto  ai  saldi  di  conto
          dell'esercizio precedente non  concorrono  alla  formazione
          del reddito. Per  le  imprese  che  intrattengono  in  modo
          sistematico rapporti in  valuta  estera  e'  consentita  la
          tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione
          del cambio utilizzato nel  bilancio  in  base  ai  corretti
          principi contabili ai saldi dei relativi conti.
                3. La valutazione secondo  il  cambio  alla  data  di
          chiusura dell'esercizio dei crediti  e  debiti  in  valuta,
          anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica
          la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile
          o di  altre  leggi  o  di  titoli  assimilati,  non  assume
          rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della
          data di chiusura dell'esercizio  delle  attivita'  e  delle
          passivita' per le quali il rischio di  cambio  e'  coperto,
          qualora i contratti di copertura siano anche essi  valutati
          in  modo   coerente   secondo   il   cambio   di   chiusura
          dell'esercizio.
                4.
                5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90  e
          i componenti negativi di cui ai commi 1 e  6  dell'articolo
          102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo
          107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se  questa
          e' inferiore o superiore a dodici mesi.
                6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri
          di  valutazione  adottati  nei   precedenti   esercizi   il
          contribuente deve  darne  comunicazione  all'agenzia  delle
          entrate nella  dichiarazione  dei  redditi  o  in  apposito
          allegato.
                7. I componenti del reddito derivanti  da  operazioni
          con societa' non residenti nel territorio dello Stato,  che
          direttamente o  indirettamente  controllano  l'impresa,  ne
          sono controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'
          che controlla l'impresa, sono determinati  con  riferimento
          alle condizioni e ai prezzi che  sarebbero  stati  pattuiti
          tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di  libera
          concorrenza e in circostanze comparabili, se ne  deriva  un
          aumento del reddito. La medesima  disposizione  si  applica
          anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo  le
          modalita' e alle condizioni di cui  all'articolo  31-quater
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle
          migliori  pratiche  internazionali,  le  linee  guida   per
          l'applicazione del presente comma.
                8.  La  rettifica   da   parte   dell'ufficio   delle
          valutazioni fatte  dal  contribuente  in  un  esercizio  ha
          effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio  tiene
          conto  direttamente  delle  rettifiche   operate   e   deve
          procedere a rettificare le valutazioni relative anche  agli
          esercizi successivi.
                9. Agli effetti delle norme del presente  titolo  che
          vi fanno riferimento  il  cambio  delle  valute  estere  in
          ciascun mese e' accertato, su conforme parere  dell'Ufficio
          italiano dei cambi, con  provvedimento  dell'Agenzia  delle
          entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il  mese
          successivo. Sono tuttavia applicabili  i  tassi  di  cambio
          alternativi    forniti    da    operatori    internazionali
          indipendenti      utilizzati       dall'impresa       nella
          contabilizzazione delle operazioni in  valuta,  purche'  la
          relativa quotazione sia resa disponibile  attraverso  fonti
          di informazione pubbliche e verificabili.
                9-bis. Le  spese  e  gli  altri  componenti  negativi
          derivanti  da  operazioni,   che   hanno   avuto   concreta
          esecuzione,  intercorse  con   imprese   residenti   ovvero
          localizzate in Paesi o territori  non  cooperativi  a  fini
          fiscali sono ammessi  in  deduzione  nei  limiti  del  loro
          valore normale, determinato ai sensi  dell'articolo  9.  Si
          considerano  Paesi  o  territori  non  cooperativi  a  fini
          fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato  I  alla
          lista  UE  delle  giurisdizioni  non  cooperative  a   fini
          fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione
          europea.
                9-ter.  Le  disposizioni  del  comma  9-bis  non   si
          applicano quando le imprese residenti in Italia  forniscono
          la prova che le operazioni poste in essere rispondono a  un
          effettivo interesse economico e che le stesse  hanno  avuto
          concreta  esecuzione.  Le  spese  e  gli  altri  componenti
          negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente
          comma  e  ai  sensi  del  comma  9-bis  sono  separatamente
          indicati     nella     dichiarazione      dei      redditi.
          L'Amministrazione,   prima   di   procedere   all'emissione
          dell'avviso  di  accertamento  d'imposta  o   di   maggiore
          imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso
          con il quale e' concessa al  medesimo  la  possibilita'  di
          fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui  al
          primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee  le
          prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso
          di  accertamento.  A  tale  fine,  il   contribuente   puo'
          interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo
          11, comma 1, lettera b), della legge  27  luglio  2000,  n.
          212.
                9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non
          si applicano per le operazioni intercorse con soggetti  non
          residenti   cui   risulti   applicabile   l'articolo   167,
          concernente  disposizioni  in  materia  di  imprese  estere
          controllate.
                9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e  9-ter
          si applicano anche alle prestazioni  di  servizi  rese  dai
          professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati
          ai sensi dello stesso comma 9-bis.
                10.
                11.
                12.
                12-bis."
          Note al Comma 85
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  concernente  Riforma
          delle sanzioni tributarie non penali in materia di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  come  modificato
          dalla presente legge:
                "Art. 8. Violazioni  relative  al  contenuto  e  alla
          documentazione delle dichiarazioni
                1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2  e  5,
          se la dichiarazione  dei  redditi,  dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  o  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto non e' redatta in conformita' al modello approvato
          con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate
          ovvero in essa sono omessi o non sono indicati  in  maniera
          esatta e completa dati rilevanti per  l'individuazione  del
          contribuente e, se  diverso  da  persona  fisica,  del  suo
          rappresentante, nonche' per la determinazione del  tributo,
          oppure non e' indicato in maniera esatta  e  completa  ogni
          altro elemento prescritto per il compimento dei  controlli,
          si applica la sanzione amministrativa da euro  250  a  euro
          2.000. La medesima  sanzione  si  applica  alle  violazioni
          relative al contenuto della  dichiarazione  prevista  dagli
          articoli  70.1,  comma  2,   74-quinquies,   comma   6,   e
          74-sexies.1, comma 10, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la  sanzione
          in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del
          modello per la comunicazione dei  dati  rilevanti  ai  fini
          dell'applicazione degli  studi  di  settore,  laddove  tale
          adempimento  sia  dovuto  ed  il  contribuente  non   abbia
          provveduto alla presentazione del modello anche  a  seguito
          di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.
                2. La sanzione prevista dal comma 1  si  applica  nei
          casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti
          dei   quali   e'   prescritta   la   conservazione   ovvero
          l'esibizione all'ufficio.
                3. Si applica la sanzione amministrativa da euro  500
          a  euro  4.000   quando   l'omissione   o   l'incompletezza
          riguardano  gli  elementi  previsti  nell'articolo  4   del
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
                3-bis. Quando l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
          di cui all'articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  si  applica  una
          sanzione amministrativa pari al 10 per  cento  dell'importo
          complessivo delle  spese  e  dei  componenti  negativi  non
          indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo  di
          euro 500 ed un massimo di euro 50.000.
                3-ter. Quando l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione, ai sensi degli articoli  47,  comma  4,  68,
          comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del  testo
          unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dei
          dividendi e delle  plusvalenze  relativi  a  partecipazioni
          detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati
          o territori a regime fiscale  privilegiato  individuati  in
          base ai criteri di cui all'articolo 47-bis,  comma  1,  del
          medesimo   testo   unico,   si   applica    una    sanzione
          amministrativa pari al dieci  per  cento  dei  dividendi  e
          delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente  e  non
          indicati, con un minimo di 1.000  euro  ed  un  massimo  di
          50.000 euro.
                3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
          la segnalazione prevista dall'articolo 167, comma 8-quater,
          terzo periodo, del testo unico sulle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,   n.   917,   si   applica   una   sanzione
          amministrativa  pari  al  dieci  per  cento   del   reddito
          conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel
          periodo d'imposta, anche  solo  teoricamente,  al  soggetto
          residente in proporzione alla partecipazione detenuta,  con
          un minimo di 1.000 euro ed un massimo di  50.000  euro.  La
          sanzione nella misura minima si applica anche nel  caso  in
          cui il reddito della controllata estera sia negativo.
                3-quinquies.  Quando  l'omissione  o  l'incompletezza
          riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma
          6, 124, comma  5-bis  e  132,  comma  5,  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          dall'articolo 30, comma 4-quater, della legge  23  dicembre
          1994,  n.  724  (71)  e  dall'articolo  1,  comma  8,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  si
          applica una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000."
          Note al Comma 86
              Si riporta il testo dell'articolo  31-ter  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          recante disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi, come modificato  dalla  presente
          legge:
                "Art. 31-ter (Accordi preventivi per le  imprese  con
          attivita' internazionale)
                1. Le  imprese  con  attivita'  internazionale  hanno
          accesso  ad  una  procedura  finalizzata  alla  stipula  di
          accordi preventivi, con principale riferimento ai  seguenti
          ambiti:
                  a) preventiva definizione  in  contraddittorio  dei
          metodi di calcolo del valore normale  delle  operazioni  di
          cui al comma 7, dell'articolo 110  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori  di
          uscita  o  di  ingresso  in  caso  di  trasferimento  della
          residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli  166  e
          166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono
          al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla
          procedura di cui al periodo precedente anche al fine  della
          preventiva definizione in  contraddittorio  dei  metodi  di
          calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma
          9-bis dell'articolo 110 del citato decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986;
                  b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
          di origine  convenzionale,  concernenti  l'attribuzione  di
          utili e perdite alla stabile  organizzazione  in  un  altro
          Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
          organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
                  c) valutazione preventiva della sussistenza o  meno
          dei requisiti che configurano  una  stabile  organizzazione
          situata nel  territorio  dello  Stato,  tenuti  presenti  i
          criteri previsti dall'articolo 162 del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nonche'  dalle
          vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni  stipulate
          all'Italia;
                  d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
          di origine convenzionale,  concernenti  l'erogazione  o  la
          percezione di dividendi,  interessi  e  royalties  e  altri
          componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
                2. Gli  accordi  di  cui  al  comma  1,  qualora  non
          conseguano ad  altri  accordi  conclusi  con  le  autorita'
          competenti  di  Stati  esteri  a  seguito  delle  procedure
          amichevoli  previste  dagli  accordi  o  dalle  convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni,  vincolano  le
          parti per il periodo d'imposta nel  corso  del  quale  sono
          stipulati e per i  quattro  periodi  d'imposta  successivi,
          salvi mutamenti delle circostanze di  fatto  o  di  diritto
          rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti  e  risultanti
          dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di  diritto
          alla base dell'accordo ricorrano per uno o piu' dei periodi
          di imposta precedenti alla stipulazione e  per  i  quali  i
          termini previsti dall'articolo 43 del presente decreto  non
          sono ancora scaduti e a condizione che non  siano  iniziati
          accessi,   ispezioni,   verifiche   o    altre    attivita'
          amministrative di accertamento delle quali il  contribuente
          abbia avuto formale conoscenza, e' concessa al contribuente
          la  facolta'  di  far  valere  retroattivamente   l'accordo
          stesso, provvedendo, ove si renda  a  tal  fine  necessario
          rettificare il  comportamento  adottato,  all'effettuazione
          del ravvedimento operoso ovvero  alla  presentazione  della
          dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo  2,  comma
          8, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
          entrambi i casi, delle relative sanzioni.
                3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora  conseguano
          ad altri accordi conclusi con le  autorita'  competenti  di
          Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli  previste
          dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie
          imposizioni, vincolano le parti, secondo  quanto  convenuto
          con dette autorita', a  decorrere  da  periodi  di  imposta
          precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purche'
          non anteriori al periodo d'imposta in corso  alla  data  di
          presentazione  della  relativa   istanza   da   parte   del
          contribuente. E' concessa al contribuente  la  facolta'  di
          far retroagire gli effetti di tali accordi anche a  periodi
          di imposta precedenti  a  quello  in  corso  alla  data  di
          presentazione della  relativa  istanza  e  per  i  quali  i
          termini previsti dall'articolo 43 non sono ancora  scaduti,
          a condizione che: a) per tali periodi ricorrano  le  stesse
          circostanze di fatto  e  di  diritto  a  base  dell'accordo
          stipulato con le autorita' competenti di Stati  esteri;  b)
          il contribuente ne abbia fatto  richiesta  nell'istanza  di
          accordo preventivo; c) le  autorita'  competenti  di  Stati
          esteri acconsentano a  estendere  l'accordo  ad  annualita'
          precedenti; d)  per  tali  periodi  di  imposta  non  siano
          iniziati accessi, ispezioni, verifiche  o  altre  attivita'
          amministrative di accertamento delle quali il  contribuente
          abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del
          presente comma sia necessario rettificare il  comportamento
          adottato, il contribuente  provvede  all'effettuazione  del
          ravvedimento  operoso  ovvero  alla   presentazione   della
          dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo  2,  comma
          8, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  senza  l'applicazione
          delle eventuali sanzioni.
                3-bis. L'ammissibilita' della  richiesta  di  accordo
          preventivo di cui al comma 3 e' subordinata  al  versamento
          di una commissione pari a:
                  a)  10.000  euro  nel  caso  in  cui  il  fatturato
          complessivo  del  gruppo  cui  appartiene  il  contribuente
          istante sia inferiore a 100 milioni di euro;
                  b)  30.000  euro  nel  caso  in  cui  il  fatturato
          complessivo  del  gruppo  cui  appartiene  il  contribuente
          istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;
                  c)  50.000  euro  nel  caso  in  cui  il  fatturato
          complessivo  del  gruppo  cui  appartiene  il  contribuente
          istante sia superiore a 750 milioni di euro.
                3-ter. In caso di richiesta di  rinnovo  dell'accordo
          di cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla  meta'.
          Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate
          sono  adottate  le   disposizioni   di   attuazione   della
          disciplina contenuta nel presente comma.
                4.
                5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo,
          l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
          articoli 32 e seguenti soltanto in  relazione  a  questioni
          diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.
                6. La richiesta di accordo preventivo  e'  presentata
          al competente Ufficio della Agenzia delle entrate,  secondo
          quanto stabilito  con  provvedimento  del  Direttore  della
          medesima  Agenzia.  Con  il  medesimo  provvedimento   sono
          definite le modalita' con le quali  il  competente  Ufficio
          procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
          e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
          diritto su cui l'accordo si basa.
                7.   Qualunque   riferimento   all'articolo   8   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          ovunque presente, deve intendersi  effettuato  al  presente
          articolo."

          Note al Comma 87
              Si riporta il testo degli articoli  47,  73  e  89  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi):
                "Art. 47 Utili da partecipazione
                1. Indipendentemente dalla delibera  assembleare,  si
          presumono     prioritariamente     distribuiti      l'utile
          dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del  comma  5
          per la quota di esse  non  accantonata  in  sospensione  di
          imposta.
                2. Nel caso di contratti  di  cui  all'articolo  109,
          comma 9, lettera b), se l'associante determina  il  reddito
          in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili
          concorrono   alla   formazione   del   reddito   imponibile
          complessivo  dell'associato  nella  misura  del  58,14  per
          cento, qualora l'apporto sia  superiore  al  25  per  cento
          della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli  92
          e 93  e  del  costo  complessivo  dei  beni  ammortizzabili
          determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al  netto
          dei relativi ammortamenti. Per i  contratti  stipulati  con
          associanti  non  residenti,  la  disposizione  del  periodo
          precedente  si  applica  nel  rispetto   delle   condizioni
          indicate nell'articolo 44,  comma  2,  lettera  a),  ultimo
          periodo;  ove  tali  condizioni  non  siano  rispettate  le
          remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il
          loro intero ammontare.
                3. Nel caso di distribuzione di utili in  natura,  il
          valore imponibile e' determinato  in  relazione  al  valore
          normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
          del comma 2 dell'articolo 109.
                4. Nonostante quanto previsto dai  commi  precedenti,
          concorrono  integralmente  alla  formazione   del   reddito
          imponibile  gli  utili  provenienti  da  imprese   o   enti
          residenti o localizzati  in  Stati  o  territori  a  regime
          fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di  cui
          all'articolo 47-bis, comma 1; a tali fini,  si  considerano
          provenienti da imprese o enti residenti  o  localizzati  in
          Stati o territori a regime privilegiato gli utili  relativi
          al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di
          partecipazioni  di  controllo,  ai  sensi   del   comma   2
          dell'articolo 167, in  societa'  residenti  all'estero  che
          conseguono utili dalla partecipazione  in  imprese  o  enti
          residenti o localizzati  in  Stati  o  territori  a  regime
          privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di
          cui al periodo precedente non si applicano nel caso in  cui
          gli stessi utili siano gia'  stati  imputati  al  socio  ai
          sensi del comma 6 dell'articolo 167 o sia dimostrato, anche
          a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma  3
          dell'articolo 47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di
          possesso della partecipazione, della condizione di  cui  al
          comma  2,  lettera  b),  del  medesimo  articolo.  Ove   la
          dimostrazione operi in applicazione della  lettera  a)  del
          comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di  cui
          ai  periodi  precedenti,  e'   riconosciuto   al   soggetto
          controllante, ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo  167,
          residente nel  territorio  dello  Stato,  ovvero  alle  sue
          controllate residenti percipienti  gli  utili,  un  credito
          d'imposta ai  sensi  dell'articolo  165  in  ragione  delle
          imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili
          maturati   durante   il   periodo   di    possesso    della
          partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei
          limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli
          fini  dell'applicazione   dell'imposta,   l'ammontare   del
          credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato
          in aumento del reddito complessivo. Se nella  dichiarazione
          e' stato omesso soltanto il computo del  credito  d'imposta
          in aumento del reddito complessivo, si  puo'  procedere  di
          ufficio alla  correzione  anche  in  sede  di  liquidazione
          dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
          Qualora il contribuente intenda far valere la  sussistenza,
          sin dal primo periodo  di  possesso  della  partecipazione,
          della condizione indicata nella  lettera  b)  del  comma  2
          dell'articolo 47-bis ma non abbia presentato  l'istanza  di
          interpello prevista  dal  comma  3  del  medesimo  articolo
          ovvero, avendola presentata, non  abbia  ricevuto  risposta
          favorevole,  la  percezione   di   utili   provenienti   da
          partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
          Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
          in base ai criteri di cui  all'articolo  47-bis,  comma  1,
          deve essere segnalata nella dichiarazione  dei  redditi  da
          parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta
          indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la
          sanzione amministrativa  prevista  dall'articolo  8,  comma
          3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le
          disposizioni di cui  al  periodo  precedente  si  applicano
          anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma  9,
          lettera b), relative a contratti stipulati  con  associanti
          residenti nei predetti Paesi o territori.
                5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
          dai soci delle societa' soggette  all'imposta  sul  reddito
          delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o  altri
          fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle  azioni
          o  quote,  con  interessi   di   conguaglio   versati   dai
          sottoscrittori di nuove  azioni  o  quote,  con  versamenti
          fatti dai soci a fondo perduto o in conto  capitale  e  con
          saldi  di  rivalutazione  monetaria  esenti   da   imposta;
          tuttavia le somme o il valore  normale  dei  beni  ricevuti
          riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle  azioni  o
          quote possedute.
                6. In caso di aumento del capitale  sociale  mediante
          passaggio di riserve o altri fondi  a  capitale  le  azioni
          gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
          nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
          utili per i  soci.  Tuttavia  se  e  nella  misura  in  cui
          l'aumento e' avvenuto  mediante  passaggio  a  capitale  di
          riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,  la
          riduzione   del   capitale    esuberante    successivamente
          deliberata  e'  considerata  distribuzione  di  utili;   la
          riduzione si imputa con precedenza alla parte  dell'aumento
          complessivo di capitale derivante dai passaggi  a  capitale
          di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma  5,
          a partire dal meno recente, ferme restando le  norme  delle
          leggi in materia di rivalutazione monetaria che  dispongono
          diversamente.
                7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
          soci in caso di recesso, di esclusione, di  riscatto  e  di
          riduzione del capitale esuberante o di  liquidazione  anche
          concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile  per
          la parte che eccede il prezzo pagato per  l'acquisto  o  la
          sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
                8. Le disposizioni del presente articolo valgono,  in
          quanto applicabili, anche per  gli  utili  derivanti  dalla
          partecipazione in enti, diversi  dalle  societa',  soggetti
          all'imposta di cui al titolo II."
                "Art. 73 Soggetti passivi
                1.  Sono  soggetti  all'imposta  sul  reddito   delle
          societa':
                  a) le societa' per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
                  b)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', nonche' i trust, residenti nel  territorio  dello
          Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o   principale
          l'esercizio di attivita' commerciali;
                  c)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', i trust che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
          principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
          organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio,
          residenti nel territorio dello Stato;
                  d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato.
                2. Tra gli enti diversi dalle societa', di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
                3. Ai fini delle imposte sui redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  gli  organismi  di   investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
          contraria, i trust e gli istituti aventi analogo  contenuto
          istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'articolo  168-bis,  in  cui  almeno  uno  dei
          disponenti ed almeno uno dei beneficiari  del  trust  siano
          fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello  Stato.   Si
          considerano, inoltre, residenti nel territorio dello  Stato
          i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi  dell'articolo  168-bis,  quando,  successivamente
          alla  loro  costituzione,   un   soggetto   residente   nel
          territorio  dello  Stato  effettui  in  favore  del   trust
          un'attribuzione che importi il trasferimento di  proprieta'
          di beni immobili o la costituzione o  il  trasferimento  di
          diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
          di destinazione sugli stessi.
                4.  L'oggetto  esclusivo   o   principale   dell'ente
          residente e'  determinato  in  base  alla  legge,  all'atto
          costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma  di  atto
          pubblico o di scrittura privata autenticata  o  registrata.
          Per oggetto principale si  intende  l'attivita'  essenziale
          per realizzare  direttamente  gli  scopi  primari  indicati
          dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
                5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti.
                5-bis. Salvo prova contraria, si considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del
          codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1, se, in alternativa:
                  a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
          dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato;
                  b)   sono   amministrati   da   un   consiglio   di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato.
                5-ter. Ai fini della verifica della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
                5-quater.  Salvo  prova  contraria,  si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e siano controllati  direttamente  o
          indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
          interposta persona, da soggetti  residenti  in  Italia.  Il
          controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
          primo   e   secondo,   del   codice   civile,   anche   per
          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
          societa'.
                5-quinquies.   I   redditi   degli    organismi    di
          investimento collettivo del risparmio istituiti in  Italia,
          diversi dagli  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo,
          gia'  autorizzati  al  collocamento  nel  territorio  dello
          Stato, di cui  all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30
          settembre 1983,  n.  512,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  25  novembre  1983,  n.  649,  e   successive
          modificazioni,  sono  esenti  dalle  imposte  sui   redditi
          purche' il fondo o il soggetto  incaricato  della  gestione
          sia  sottoposto  a  forme  di  vigilanza  prudenziale.   Le
          ritenute operate sui redditi  di  capitale  sono  a  titolo
          definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi
          2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
          e  successive  modificazioni,  sugli  interessi  ed   altri
          proventi dei  conti  correnti  e  depositi  bancari,  e  le
          ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
          26  e  dall'articolo  26-quinquies  del  predetto   decreto
          nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,  n.
          77, e successive modificazioni."
                "Art. 89 Dividendi ed interessi
                1. Per gli utili derivanti  dalla  partecipazione  in
          societa' semplici, in  nome  collettivo  e  in  accomandita
          semplice residenti nel territorio dello Stato si  applicano
          le disposizioni dell'articolo 5.
                2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e  sotto
          qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo
          47, comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'articolo 73,
          comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a  formare  il
          reddito dell'esercizio in  cui  sono  percepiti  in  quanto
          esclusi dalla  formazione  del  reddito  della  societa'  o
          dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.
          La  stessa  esclusione  si   applica   alla   remunerazione
          corrisposta relativamente ai contratti di cui  all'articolo
          109,  comma  9,  lettera  b),  e  alla  remunerazione   dei
          finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente
          erogati dal socio o dalle sue  parti  correlate,  anche  in
          sede di accertamento.
                2-bis. In deroga al  comma  2,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
          utili distribuiti relativi ad  azioni,  quote  e  strumenti
          finanziari   similari   alle   azioni   detenuti   per   la
          negoziazione concorrono per il loro intero  ammontare  alla
          formazione  del  reddito   nell'esercizio   in   cui   sono
          percepiti.
                3.  Verificandosi  la  condizione  dell'articolo  44,
          comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma
          2 si applica agli utili  provenienti  da  soggetti  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle  remunerazioni
          derivanti da contratti di cui all'articolo  109,  comma  9,
          lettera b), stipulati con  tali  soggetti,  se  diversi  da
          quelli residenti o  localizzati  in  Stati  o  territori  a
          regime fiscale privilegiato individuati in base ai  criteri
          di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti  o
          localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio
          dell'interpello di cui al medesimo articolo  47-bis,  comma
          3, il rispetto, sin dal primo  periodo  di  possesso  della
          partecipazione,  della  condizione  indicata  nel  medesimo
          articolo, comma 2, lettera b). Gli  utili  provenienti  dai
          soggetti di cui  all'articolo  73,  comma  1,  lettera  d),
          residenti o localizzati  in  Stati  o  territori  a  regime
          fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di  cui
          all'articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni  derivanti
          dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
          stipulati con tali soggetti, non concorrono  a  formare  il
          reddito dell'esercizio in  cui  sono  percepiti  in  quanto
          esclusi  dalla  formazione  del  reddito   dell'impresa   o
          dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare,
          a  condizione  che  sia   dimostrata,   anche   a   seguito
          dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo  47-bis,
          comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2,
          lettera  a),  del  medesimo  articolo;  in  tal  caso,   e'
          riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2
          dell'articolo 167, residente nel  territorio  dello  Stato,
          ovvero  alle  sue  controllate  residenti  percipienti  gli
          utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo  165  in
          ragione  delle  imposte   assolte   dall'impresa   o   ente
          partecipato sugli utili  maturati  durante  il  periodo  di
          possesso della partecipazione, in  proporzione  alla  quota
          imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta
          italiana   relativa   a   tali   utili.   Ai   soli    fini
          dell'applicazione  dell'imposta,  l'ammontare  del  credito
          d'imposta di cui al  periodo  precedente  e'  computato  in
          aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione  e'
          stato omesso soltanto il computo del credito  d'imposta  in
          aumento del  reddito  complessivo,  si  puo'  procedere  di
          ufficio alla  correzione  anche  in  sede  di  liquidazione
          dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
          Ai fini del presente comma, si considerano  provenienti  da
          imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
          a regime privilegiato gli utili  relativi  al  possesso  di
          partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni
          di controllo, ai sensi del comma 2  dell'articolo  167,  in
          societa' residenti all'estero che  conseguono  utili  dalla
          partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in
          Stati o territori a regime privilegiato  e  nei  limiti  di
          tali utili. Qualora il contribuente intenda far  valere  la
          sussistenza,  sin  dal  primo  periodo  di  possesso  della
          partecipazione, della condizione indicata nella lettera  b)
          del comma 2 dell'articolo 47-bis ma  non  abbia  presentato
          l'istanza di interpello prevista dal comma 3  del  medesimo
          articolo ovvero, avendola presentata,  non  abbia  ricevuto
          risposta favorevole, la percezione di utili provenienti  da
          partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
          Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
          in base ai criteri di cui  all'articolo  47-bis,  comma  1,
          deve essere segnalata nella dichiarazione  dei  redditi  da
          parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta
          indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la
          sanzione amministrativa  prevista  dall'articolo  8,  comma
          3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  471.
          Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per  il
          loro intero ammontare gli utili relativi  ai  contratti  di
          cui  all'articolo  109,  comma  9,  lettera  b),  che   non
          soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44,  comma  2,
          lettera a), ultimo periodo.
                3-bis. L'esclusione di cui  al  comma  2  si  applica
          anche:
                  a)  alle  remunerazioni   sui   titoli,   strumenti
          finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9,
          lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della  quota
          di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;
                  b)  alle  remunerazioni  delle  partecipazioni   al
          capitale o al patrimonio e a  quelle  dei  titoli  e  degli
          strumenti finanziari di cui  all'articolo  44,  provenienti
          dai soggetti che hanno i requisiti  individuati  nel  comma
          3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per  cento
          della quota di esse non deducibile nella determinazione del
          reddito del soggetto erogante.
                3-ter. La disposizione di cui  alla  lettera  b)  del
          comma 3-bis si  applica  limitatamente  alle  remunerazioni
          provenienti da una societa' che  riveste  una  delle  forme
          previste  dall'allegato  I,  parte   A,   della   direttiva
          2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale
          e' detenuta una partecipazione  diretta  nel  capitale  non
          inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno  un
          anno, e che:
                  a) risiede ai fini  fiscali  in  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi  di
          una  convenzione  in  materia  di  doppia  imposizione  sui
          redditi  con  uno  Stato  terzo,  residente  al  di   fuori
          dell'Unione europea;
                  b) e' soggetta, nello  Stato  di  residenza,  senza
          possibilita' di fruire di regimi di opzione  o  di  esonero
          che non siano territorialmente o temporalmente limitati,  a
          una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B,  della
          citata  direttiva  o  a   qualsiasi   altra   imposta   che
          sostituisca una delle imposte indicate.
                4. Si applicano le disposizioni di cui agli  articoli
          46 e 47, ove compatibili.
                5. Se la misura non e' determinata per  iscritto  gli
          interessi si computano al saggio legale.
                6. Gli interessi derivanti  da  titoli  acquisiti  in
          base a contratti  «pronti  contro  termine»  che  prevedono
          l'obbligo di rivendita a termine dei titoli,  concorrono  a
          formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato
          nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva
          o negativa  tra  il  corrispettivo  a  pronti  e  quello  a
          termine, al netto degli interessi maturati sulle  attivita'
          oggetto  dell'operazione  nel   periodo   di   durata   del
          contratto, concorre a  formare  il  reddito  per  la  quota
          maturata nell'esercizio.
                7. Per  i  contratti  di  conto  corrente  e  per  le
          operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi  i
          conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti  tra
          aziende e istituti  di  credito,  si  considerano  maturati
          anche gli interessi  compensati  a  norma  di  legge  o  di
          contratto."

          Note al Comma 90
              Si riporta il testo dell'articolo 167 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
                "Art. 167 Disposizioni in materia di  imprese  estere
          controllate
                1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e
          73, comma 1, lettere a), b) e  c),  nonche',  relativamente
          alle loro stabili organizzazioni italiane, ai  soggetti  di
          cui all'articolo 73, comma 1, lettera d),  che  controllano
          soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3.
                2. Ai  fini  del  presente  articolo  si  considerano
          soggetti controllati non residenti le imprese, le  societa'
          e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per  i
          quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
                  a) sono controllati direttamente o  indirettamente,
          anche tramite societa' fiduciaria o interposta persona,  ai
          sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da parte di  un
          soggetto di cui al comma 1;
                  b) oltre il 50 per cento  della  partecipazione  ai
          loro utili  e'  detenuto,  direttamente  o  indirettamente,
          mediante  una  o  piu'  societa'   controllate   ai   sensi
          dell'articolo 2359 del codice  civile  o  tramite  societa'
          fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di  cui  al
          comma 1.
                3. Ai fini  del  presente  articolo,  si  considerano
          altresi' soggetti controllati non residenti:
                  a)  le  stabili   organizzazioni   all'estero   dei
          soggetti di cui al comma 2;
                  b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti
          residenti  che  abbiano  optato  per  il  regime   di   cui
          all'articolo 168-ter.
                4. La disciplina del presente articolo si applica  se
          i   soggetti   controllati    non    residenti    integrano
          congiuntamente le seguenti condizioni:
                  a)  sono  assoggettati   a   tassazione   effettiva
          inferiore alla  meta'  di  quella  a  cui  sarebbero  stati
          soggetti qualora residenti in Italia. Con provvedimento del
          Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  indicati   i
          criteri per  effettuare,  con  modalita'  semplificate,  la
          verifica della presente  condizione,  tra  i  quali  quello
          dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base
          imponibile;
                  b) oltre un terzo dei proventi da  essi  realizzati
          rientra in una o piu' delle seguenti categorie:
                    1) interessi o qualsiasi altro  reddito  generato
          da attivi finanziari;
                    2) canoni o qualsiasi altro reddito  generato  da
          proprieta' intellettuale;
                    3) dividendi e redditi derivanti  dalla  cessione
          di partecipazioni;
                    4) redditi da leasing finanziario;
                    5) redditi da attivita' assicurativa, bancaria  e
          altre attivita' finanziarie;
                    6)   proventi   derivanti   da   operazioni    di
          compravendita di beni con valore economico aggiunto  scarso
          o  nullo,  effettuate  con  soggetti  che,  direttamente  o
          indirettamente, controllano  il  soggetto  controllato  non
          residente, ne sono controllati  o  sono  controllati  dallo
          stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
                    7) proventi derivanti da prestazioni di  servizi,
          con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate  a
          favore di  soggetti  che,  direttamente  o  indirettamente,
          controllano il soggetto controllato non residente, ne  sono
          controllati o sono controllati dallo  stesso  soggetto  che
          controlla   il   soggetto   non    residente;    ai    fini
          dell'individuazione  dei  servizi  con   valore   economico
          aggiunto scarso o nullo si tiene  conto  delle  indicazioni
          contenute nel decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110.
                5. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che  il
          soggetto  controllato  non  residente  svolge  un'attivita'
          economica  effettiva,  mediante  l'impiego  di   personale,
          attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente  comma,
          il contribuente puo' interpellare l'Agenzia  delle  Entrate
          ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge
          27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti  che  aderiscono
          al   regime   dell'adempimento   collaborativo    di    cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
          128 (1402), l'istanza  di  interpello  di  cui  al  secondo
          periodo  puo'  essere  presentata  indipendentemente  dalla
          verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere  a)  e
          b).
                6. Ricorrendo le condizioni di  applicabilita'  della
          disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal
          soggetto controllato non residente e' imputato ai  soggetti
          di cui al comma 1, nel periodo d'imposta di  questi  ultimi
          in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo  di
          gestione  del  soggetto  controllato  non   residente,   in
          proporzione alla quota di  partecipazione  agli  utili  del
          soggetto  controllato  non  residente  da  essi   detenuta,
          direttamente o indirettamente. In  caso  di  partecipazione
          indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato di  soggetti  non
          residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti
          in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
                7. Ai fini  del  comma  6,  i  redditi  del  soggetto
          controllato non residente sono determinati a seconda  delle
          sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli  ai
          fini dell'imposta sul reddito delle societa' per i soggetti
          di cui all'articolo 73, fatta eccezione per le disposizioni
          di cui agli articoli 30 della legge 23  dicembre  1994,  n.
          724, 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto  2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n.  148,  62-sexies  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  1  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86, comma 4, del presente
          testo unico.
                8. I redditi imputati  e  determinati  ai  sensi  dei
          commi 6 e 7 sono assoggettati  a  tassazione  separata  con
          l'aliquota media applicata sul  reddito  del  soggetto  cui
          sono  imputati  e,  comunque,  non  inferiore  all'aliquota
          ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'.
                9. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 8 sono
          ammesse in detrazione, con le modalita' e nei limiti di cui
          all'articolo 165, le imposte sui redditi pagate  all'estero
          a titolo definitivo dal soggetto non residente.
                10. Gli utili distribuiti, in  qualsiasi  forma,  dai
          soggetti controllati  non  residenti  non  concorrono  alla
          formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1  fino
          a concorrenza dei  redditi  assoggettati  a  tassazione  ai
          sensi del comma 8, anche nei periodi d'imposta  precedenti.
          La previsione del precedente periodo  non  si  applica  con
          riguardo a un  organismo  di  investimento  collettivo  del
          risparmio non  residente.  In  questo  caso,  tuttavia,  le
          imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1  si
          aggiungono al costo fiscalmente  riconosciuto  delle  quote
          del predetto organismo. Le imposte pagate all'estero  sugli
          utili che non concorrono alla  formazione  del  reddito  ai
          sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con  le
          modalita' e nei limiti di  cui  all'articolo  165,  fino  a
          concorrenza dell'imposta determinata ai sensi del comma  8,
          diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi  del
          comma 9.
                11.  L'Agenzia  delle  Entrate,  prima  di  procedere
          all'emissione dell'avviso di accertamento  d'imposta  o  di
          maggiore  imposta,  deve  notificare   all'interessato   un
          apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo  la
          possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni,  le
          prove  per  la  disapplicazione  delle   disposizioni   del
          presente articolo in base al  comma  5.  Qualora  l'Agenzia
          delle Entrate non ritenga idonee le  prove  addotte  dovra'
          darne specifica motivazione  nell'avviso  di  accertamento.
          Fatti salvi i  casi  in  cui  la  disciplina  del  presente
          articolo sia stata applicata oppure non lo  sia  stata  per
          effetto  dell'ottenimento  di   una   risposta   favorevole
          all'interpello di cui al comma 5, il  soggetto  di  cui  al
          comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei  redditi  la
          detenzione di partecipazioni in  soggetti  controllati  non
          residenti di cui  ai  commi  2  e  3,  al  ricorrere  delle
          condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
                12. L'esimente prevista nel comma 5 non  deve  essere
          dimostrata in sede di  controllo  qualora  il  contribuente
          abbia ottenuto risposta positiva  al  relativo  interpello,
          fermo restando il  potere  dell'Agenzia  delle  entrate  di
          controllare la veridicita' e completezza delle informazioni
          e degli elementi di prova forniti in tale sede.
                13. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere adottate ai sensi dell'articolo 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  disposizioni
          attuative del presente articolo."
          Note al Comma 91
              Il riferimento al testo dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato  nelle  note
          al Comma 7.
          Note al Comma 94
              Si riporta il testo dell'articolo 168-ter  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917
          (approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
                "Art. 168-ter. Esenzione degli utili e delle  perdite
          delle stabili organizzazioni di imprese residenti
                  1. Un'impresa residente nel territorio dello  Stato
          puo' optare per l'esenzione degli  utili  e  delle  perdite
          attribuibili a  tutte  le  proprie  stabili  organizzazioni
          all'estero.
                  2. L'opzione e' irrevocabile ed  e'  esercitata  al
          momento di costituzione della stabile  organizzazione,  con
          effetto dal medesimo periodo d'imposta.
                  3. Quando la  stabile  organizzazione  soddisfa  le
          condizioni di cui al comma 4 dell'articolo  167,  l'opzione
          di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili
          organizzazioni, a condizione che ricorra l'esimente di  cui
          al comma 5 del citato articolo 167.
                  4. Le imprese che esercitano l'opzione  di  cui  al
          comma 1 applicano alle proprie stabili  organizzazioni,  in
          assenza  dell'esimente   richiamata   nel   comma   3,   le
          disposizioni dell'articolo 167.
                  5. Nel caso di esercizio  dell'opzione  di  cui  al
          comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per  le
          quali  risulti  integrato  il   requisito   del   comma   1
          dell'articolo 47-bis e non si  siano  rese  applicabili  le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  167,   si   applicano,
          sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli
          47, comma 4, e 89, comma 3.
                  6. Per le stabili  organizzazioni  gia'  esistenti,
          l'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro il
          secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
          data di entrata in vigore delle presenti disposizioni,  con
          effetto  dal  periodo  d'imposta  in  corso  a  quello   di
          esercizio  della  stessa.  L'esercizio   dell'opzione   non
          determina  in  se'  alcun   realizzo   di   plusvalenze   e
          minusvalenze.
                  7.  Ai  fini  del   comma   6,   l'impresa   indica
          separatamente nella dichiarazione dei redditi  relativa  al
          periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le
          perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione  nei
          cinque periodi d'imposta antecedenti a  quello  di  effetto
          dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale  netta,  gli
          utili    successivamente    realizzati    dalla     stabile
          organizzazione sono imponibili  fino  a  concorrenza  della
          stessa. Dall'imposta  dovuta  si  scomputano  le  eventuali
          eccedenze positive di imposta estera riportabili  ai  sensi
          dell'articolo 165, comma 6.
                  8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero
          delle   perdite    fiscali    pregresse    della    stabile
          organizzazionesi applicano anche quando venga trasferita  a
          qualsiasi titolo la stabile organizzazione  o  parte  della
          stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione
          di cui al comma 1.
                  9.   L'impresa   cedente   indica   nell'atto    di
          trasferimento della stabile organizzazione o di parte della
          stessa l'ammontare dell'eventuale perdita netta  realizzata
          dalla medesima stabile organizzazione  nei  cinque  periodi
          d'imposta precedenti al trasferimento.
                  10. In caso di esercizio dell'opzione,  il  reddito
          della  stabile  organizzazione  va  separatamente  indicato
          nella dichiarazione dei  redditi  dell'impresa  e  ai  fini
          della  sua  determinazione  valgono  i   criteri   di   cui
          all'articolo 152, anche con  riferimento  alle  transazioni
          intercorse   tra   l'impresa   e   la   medesima    stabile
          organizzazione, nonche' tra quest'ultima e le altre imprese
          del  medesimo  gruppo.   Si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122.
                  11.  Nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
          correttezza e collaborazione cui deve essere improntato  il
          rapporto  con  il  contribuente,  l'Agenzia  delle  entrate
          provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul  proprio
          sito  le  fattispecie  ritenute  elusive  delle  precedenti
          disposizioni, da aggiornarsi periodicamente."
          Note al Comma 96
              Si riporta il testo dell'articolo 23  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come  modificato
          dalla presente legge:
                "Art. 23 Applicazione dell'imposta ai non residenti
                1.  Ai  fini   dell'applicazione   dell'imposta   nei
          confronti dei non residenti  si  considerano  prodotti  nel
          territorio dello Stato:
                  a) i redditi fondiari;
                  b) i redditi di capitale corrisposti  dallo  Stato,
          da soggetti residenti  nel  territorio  dello  Stato  o  da
          stabili organizzazioni nel territorio  stesso  di  soggetti
          non residenti,  con  esclusione  degli  interessi  e  altri
          proventi derivanti da depositi e conti correnti  bancari  e
          postali;
                  c) i redditi  di  lavoro  dipendente  prestato  nel
          territorio dello Stato, compresi  i  redditi  assimilati  a
          quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1 dell'articolo 50;
                  d)  i  redditi  di  lavoro  autonomo  derivanti  da
          attivita' esercitate nel territorio dello Stato;
                  e)  i  redditi  d'impresa  derivanti  da  attivita'
          esercitate nel  territorio  dello  Stato  mediante  stabili
          organizzazioni;
                  f) i redditi diversi derivanti da attivita'  svolte
          nel territorio dello Stato e da beni  che  si  trovano  nel
          territorio stesso, nonche' le plusvalenze  derivanti  dalla
          cessione a titolo oneroso  di  partecipazioni  in  societa'
          residenti, con esclusione:
                    1) delle plusvalenze di cui alla  lettera  c-bis)
          del comma 1, dell'articolo  67,  derivanti  da  cessione  a
          titolo oneroso  di  partecipazioni  in  societa'  residenti
          negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
                    2) delle plusvalenze di cui alla  lettera  c-ter)
          del  medesimo  articolo  derivanti  da  cessione  a  titolo
          oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di
          merci e  di  certificati  di  massa  negoziati  in  mercati
          regolamentati, nonche' da cessione o da prelievo di  valute
          estere rivenienti da depositi e conti correnti;
                    3) dei redditi di cui alle  lettere  c-quater)  e
          c-quinquies) del medesimo articolo derivanti  da  contratti
          conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari,  in
          mercati regolamentati;
                  g) i redditi di cui agli  articoli  5,  115  e  116
          imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.
                1-bis.  I  redditi  diversi  realizzati  mediante  la
          cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa'  ed
          enti non residenti, il cui valore, per  piu'  della  meta',
          deriva,   in    qualsiasi    momento    nel    corso    dei
          trecento-sessantacinque  giorni  che  precedono   la   loro
          cessione, direttamente o indirettamente, da  beni  immobili
          situati in Italia si considerano  prodotti  nel  territorio
          dello Stato. La  disposizione  del  primo  periodo  non  si
          applica con riferimento alla cessione di  titoli  negoziati
          in mercati regolamentati.
                2. Indipendentemente dalle  condizioni  di  cui  alle
          lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti
          nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato o da  stabili
          organizzazioni  nel  territorio  stesso  di  soggetti   non
          residenti:
                  a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le
          indennita' di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d),
          e) e f) del comma 1 dell'art. 16;
                  b)  i  redditi  assimilati  a  quelli   di   lavoro
          dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h),  h-bis),
          i) e l) del comma 1 dell'articolo 47;
                  c)  i  compensi  per   l'utilizzazione   di   opere
          dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa
          nonche' di processi, formule  e  informazioni  relativi  ad
          esperienze acquisite nel campo industriale,  commerciale  o
          scientifico;
                  d) i compensi conseguiti  da  imprese,  societa'  o
          enti   non   residenti   per   prestazioni   artistiche   o
          professionali effettuate  per  loro  conto  nel  territorio
          dello Stato."
          Note al Comma 97
               Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo  21  novembre  1997,  n.  461  (Riordino  della
          disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
          diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23
          dicembre 1996, n.  662),  come  modificato  dalla  presente
          legge:
                "Art. 5 Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
          altri  redditi  diversi  di  cui  alle  lettere  da  c)   a
          c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
                1.
                2. I redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies)
          del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come  modificato
          dall'articolo 3, comma 1,  determinati  secondo  i  criteri
          stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo  unico,  sono
          soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte  sui  redditi
          con l'aliquota del 12,50 per cento.  L'imposta  sostitutiva
          non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di
          partecipazioni al capitale o al  patrimonio,  di  titoli  o
          strumenti finanziari e di contratti, di  cui  al  comma  4,
          dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del 1986, salvo la dimostrazione, a  seguito  di  esercizio
          dell'interpello secondo le modalita' del comma  5,  lettera
          b), dell'articolo 167, del citato testo unico del  rispetto
          delle condizioni indicate nella  lettera  c)  del  comma  1
          dell'articolo 87 del medesimo  testo  unico.  Ai  fini  del
          presente  articolo,  i  redditi  diversi  derivanti   dalle
          obbligazioni e dagli altri titoli di  cui  all'articolo  31
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 601 ed  equiparati  e  dalle  obbligazioni  emesse
          dagli Stati inclusi nella lista di cui al  decreto  emanato
          ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo
          unico n. 917  del  1986,  e  obbligazioni  emesse  da  enti
          territoriali  dei  suddetti  Stati  sono  computati,  nella
          misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.
                3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia
          e  delle  finanze  possono  essere   previsti   particolari
          adempimenti   ed   oneri   di   documentazione    per    la
          determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva
          di cui al comma 2. L'obbligo di dichiarazione non  sussiste
          per le plusvalenze e gli altri  proventi  per  i  quali  il
          contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo
          6.
                4.  L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma  2  e'
          corrisposta mediante versamento diretto nei termini  e  nei
          modi previsti per il versamento delle imposte  sui  redditi
          dovute a saldo in base alla dichiarazione.
                5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze
          e le minusvalenze, nonche' i redditi e le  perdite  di  cui
          alle  lettere  da  c-bis)  a  c-quinquies)  del   comma   1
          dell'articolo  81,  del  testo  unico  delle  imposte   sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come  modificato
          dall'articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:
                  a)   soggetti   residenti   all'estero,   di    cui
          all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1°  aprile
          1996, n. 239, e successive modificazioni.
                  b)
                5-bis. Le disposizioni del comma 5 non  si  applicano
          ai redditi derivanti dalla cessione  di  partecipazioni  in
          societa' ed enti, non negoziate in  mercati  regolamentati,
          il cui valore, per piu' della meta', deriva,  in  qualsiasi
          momento nel corso  dei  trecentosessantacinque  giorni  che
          precedono la loro cessione, direttamente o  indirettamente,
          da beni immobili situati nel territorio dello Stato.
                6.   Per   la   liquidazione,   l'accertamento,    la
          riscossione, le sanzioni, i rimborsi e  il  contenzioso  in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi."
              Si riporta il testo dell'articolo 81  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
                "Art. 81 Reddito complessivo
                1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti
          commerciali di cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
          dell'articolo  73,  da   qualsiasi   fonte   provenga,   e'
          considerato reddito d'impresa ed e' determinato secondo  le
          disposizioni di questa sezione."
          Note al Comma 99
              Si riporta il testo del comma 633 dell'articolo 1 della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023):
                "633.  Non  concorrono  a  formare  il   reddito   le
          plusvalenze e le minusvalenze di cui alla  lettera  c)  del
          comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917,  realizzate,  a  decorrere  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   da
          organismi di investimento collettivo del  risparmio  (OICR)
          di diritto estero conformi alla  direttiva  2009/65/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio  2009,  e
          da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE,  il
          cui gestore sia soggetto a forme  di  vigilanza  nel  Paese
          estero nel quale e'  istituito  ai  sensi  della  direttiva
          2011/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'8
          giugno  2011,  istituiti  negli  Stati  membri  dell'Unione
          europea e negli Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo che consentono  un  adeguato  scambio  di
          informazioni."
          Note al Comma 100
              Si riporta il testo dell'articolo 43  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
                "Art. 43 Immobili non produttivi di reddito fondiario
                1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario
          gli immobili relativi ad imprese commerciali e  quelli  che
          costituiscono beni strumentali per l'esercizio  di  arti  e
          professioni.
                2. Ai fini delle imposte sui redditi  si  considerano
          strumentali  gli  immobili  utilizzati  esclusivamente  per
          l'esercizio  dell'arte   o   professione   o   dell'impresa
          commerciale da parte del possessore. Gli immobili  relativi
          ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni si  considerano  strumentali  anche  se  non
          utilizzati o anche se dati in locazione  o  comodato  salvo
          quanto disposto dall'art.  77,  comma  1.  Si  considerano,
          altresi',  strumentali  gli  immobili  di  cui   all'ultimo
          periodo del comma 1-bis dell'articolo 62  per  il  medesimo
          periodo temporale ivi indicato."
          Note al Comma 102
              Si riporta il testo dell'articolo 52  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,   n.   131
          (Approvazione   del   Testo   unico   delle    disposizioni
          concernenti l'imposta di registro):
                "Art. 52 Rettifica del valore degli immobili e  delle
          aziende
                1. L'ufficio, se ritiene che i beni o  i  diritti  di
          cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore  venale
          superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,
          provvede  con  lo  stesso  atto  alla  rettifica   e   alla
          liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
          sanzioni.
                2. L'avviso di  rettifica  e  di  liquidazione  della
          maggiore imposta deve contenere  l'indicazione  del  valore
          attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti,
          degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai  quali  e'
          stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e
          del calcolo della maggiore  imposta,  nonche'  dell'imposta
          dovuta in caso di presentazione del ricorso.
                2-bis.  La  motivazione  dell'atto  deve  indicare  i
          presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che  lo  hanno
          determinato. Se la motivazione fa riferimento ad  un  altro
          atto non conosciuto ne' ricevuto dal  contribuente,  questo
          deve essere allegato all'atto che  lo  richiama  salvo  che
          quest'ultimo non  ne  riproduca  il  contenuto  essenziale.
          L'accertamento  e'  nullo  se   non   sono   osservate   le
          disposizioni di cui al presente comma.
                3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti  per  le
          notificazioni in  materia  di  imposte  sui  redditi  dagli
          ufficiali giudiziari, da messi speciali  autorizzati  dagli
          Uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
                4. Non sono sottoposti a rettifica  il  valore  o  il
          corrispettivo  degli  immobili,  iscritti  in  catasto  con
          attribuzione  di  rendita,   dichiarato   in   misura   non
          inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito  dominicale
          risultante in catasto e, per i fabbricati, a 100  volte  il
          reddito   risultante   in   catasto,   aggiornati   con   i
          coefficienti stabiliti per le imposte sul  reddito,  ne'  i
          valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei  diritti
          reali di godimento  sugli  immobili  stessi  dichiarati  in
          misura non inferiore a quella determinata su  tale  base  a
          norma degli artt. 47 e 48. Ai fini della  disposizione  del
          presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti  per
          le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti  pubblici
          formati, per le scritture private autenticate  e  gli  atti
          giudiziari pubblicati o emanati dal  decimo  quinto  giorno
          successivo a quello di pubblicazione dei  decreti  previsti
          dagli artt. 87  e  88  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29  settembre  1973,  n.  597,  nonche'  per  le
          scritture  private  non  autenticate  presentate   per   la
          registrazione da tale data. La  disposizione  del  presente
          comma non  si  applica  per  i  terreni  per  i  quali  gli
          strumenti    urbanistici    prevedono    la    destinazione
          edificatoria.
                5. I  moltiplicatori  di  sessanta  e  ottanta  volte
          possono essere modificati, in caso di sensibili  divergenze
          dai valori di  mercato,  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.  Le  modifiche
          hanno  effetto  per  gli  atti  pubblici  formati,  per  le
          scritture  private  autenticate  e  gli   atti   giudiziari
          pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo  a
          quello  di  pubblicazione  del  decreto  nonche'   per   le
          scritture  private  non  autenticate  presentate   per   la
          registrazione da tale data.
                5-bis. Le  disposizioni  dei  commi  4  e  5  non  si
          applicano  relativamente  alle  cessioni  di   immobili   e
          relative  pertinenze   diverse   da   quelle   disciplinate
          dall'articolo 1, comma 497, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266, e successive modificazioni."
              Si riporta il testo dell'articolo  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre   1986,   n.917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
                "Art. 9. Determinazione dei redditi e delle perdite
                1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il
          reddito  complessivo  sono  determinati  distintamente  per
          ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei  successivi
          capi, in base al risultato complessivo  netto  di  tutti  i
          cespiti che rientrano nella stessa categoria.
                2. Per la determinazione dei redditi e delle  perdite
          i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
          estera sono valutati secondo il cambio del  giorno  in  cui
          sono stati percepiti o sostenuti o del  giorno  antecedente
          piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
          cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
          valutati in base al valore normale dei beni e  dei  servizi
          da cui sono costituiti. In caso di conferimenti  o  apporti
          in societa' o in  altri  enti  si  considera  corrispettivo
          conseguito  il  valore  normale  dei  beni  e  dei  crediti
          conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono  negoziati
          in  mercati  regolamentati   italiani   o   esteri   e   il
          conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo
          non puo' essere inferiore al valore normale  determinato  a
          norma del successivo comma 4, lettera a).
                3. Per valore normale,  salvo  quanto  stabilito  nel
          comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo  o
          corrispettivo mediamente praticato per i beni e  i  servizi
          della stessa specie o similari,  in  condizioni  di  libera
          concorrenza e al medesimo  stadio  di  commercializzazione,
          nel tempo e nel luogo in cui i beni o  servizi  sono  stati
          acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
          piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale  si
          fa riferimento, in quanto  possibile,  ai  listini  o  alle
          tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i  servizi  e,
          in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle  camere  di
          commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
          sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a  disciplina
          dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
                4. Il valore normale e' determinato:
                  a) per  le  azioni,  obbligazioni  e  altri  titoli
          negoziati in mercati regolamentati italiani  o  esteri,  in
          base alla media aritmetica dei prezzi rilevati  nell'ultimo
          mese;
                  b) per le altre azioni, per le  quote  di  societa'
          non azionarie e per i titoli o quote di  partecipazione  al
          capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione  al
          valore del patrimonio netto della societa' o ente,  ovvero,
          per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
          complessivo dei conferimenti;
                  c) per le obbligazioni e gli altri  titoli  diversi
          da quelli indicati alle lettere a) e  b),  comparativamente
          al   valore   normale   dei    titoli    aventi    analoghe
          caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani
          o  esteri  e,  in  mancanza,  in  base  ad  altri  elementi
          determinabili in modo obiettivo.
                5. Ai fini delle imposte sui redditi le  disposizioni
          relative alle cessioni a titolo oneroso valgono  anche  per
          gli atti a titolo  oneroso  che  importano  costituzione  o
          trasferimento  di  diritti  reali  di  godimento  e  per  i
          conferimenti in societa'."
          Note al Comma 103
              Il riferimento al  testo  dell'articolo  47  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e'
          riportato nelle note al Comma 86.
          Note al Comma 105
              Il testo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio  1997,  n.
          174.
          Note al Comma 106
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  121,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016):
                "121. L'imprenditore individuale che alla data del 31
          ottobre 2015 possiede  beni  immobili  strumentali  di  cui
          all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro il  31  maggio  2016,
          optare per l'esclusione  dei  beni  stessi  dal  patrimonio
          dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta  in  corso
          alla data del 1º gennaio 2016, mediante il pagamento di una
          imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle  persone
          fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
          nella misura dell'8  per  cento  della  differenza  tra  il
          valore  normale  di  tali  beni  ed  il   relativo   valore
          fiscalmente   riconosciuto.   Si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120."
          Note al Comma 107
              Si riporta il testo  dell'articolo  5  della  legge  28
          dicembre  2001,  n.  448,  recante  disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2002), come  modificato  dalla  presente
          legge:
                "Art. 5 (Rideterminazione dei valori di  acquisto  di
          partecipazioni)
                1.   Agli   effetti   della   determinazione    delle
          plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1,
          lettere c) e c-bis), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i
          titoli, le quote o i  diritti  non  negoziati  nei  mercati
          regolamentati, posseduti alla data  del  1°  gennaio  2002,
          puo' essere  assunto,  in  luogo  del  costo  o  valore  di
          acquisto,  il  valore  a  tale  data  della  frazione   del
          patrimonio  netto  della  societa',  associazione  o  ente,
          determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui
          si applica l'articolo 64 del codice  di  procedura  civile,
          redatta  da  soggetti   iscritti   all'albo   dei   dottori
          commercialisti,  dei  ragionieri  e   periti   commerciali,
          nonche' nell'elenco dei revisori  contabili,  a  condizione
          che il predetto valore  sia  assoggettato  ad  una  imposta
          sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,  secondo  quanto
          disposto nei commi da 2 a 7.
                1-bis.  Agli  effetti  della   determinazione   delle
          plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1,
          lettere c) e c-bis), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917,  per  i  titoli,  le  quote  o  i
          diritti negoziati nei mercati regolamentati o  nei  sistemi
          multilaterali di negoziazione, posseduti alla data  del  1°
          gennaio 2023, puo' essere assunto, in  luogo  del  costo  o
          valore di acquisto, il valore normale determinato ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 4, lettera a),  del  medesimo  testo
          unico,  con  riferimento  al  mese  di  dicembre  2022,   a
          condizione  che  il  predetto  valore  sia  assoggettato  a
          un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
                2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al
          4 per  cento  (12)  per  le  partecipazioni  che  risultano
          qualificate, ai sensi dell'articolo 81,  comma  1,  lettera
          c), del citato testo unico delle imposte sui redditi,  alla
          data del 1° gennaio 2002, e al 2 per cento (13) per  quelle
          che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi
          del medesimo articolo 81, comma 1, lettera  c-bis),  ed  e'
          versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  entro  il  16  dicembre
          2002.
                3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata  fino
          ad un massimo di  tre  rate  annuali  di  pari  importo,  a
          partire  dalla  predetta  data  del   16   dicembre   2002.
          Sull'importo delle rate successive alla prima  sono  dovuti
          gli interessi nella  misura  del  3  per  cento  annuo,  da
          versarsi contestualmente a ciascuna rata.
                4.  Il  valore  periziato  e'   riferito   all'intero
          patrimonio  sociale;  la  perizia,   unitamente   ai   dati
          identificativi dell'estensore della  perizia  e  al  codice
          fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute  di
          versamento dell'imposta sostitutiva,  sono  conservati  dal
          contribuente   ed   esibiti   o   trasmessi   a   richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
          ed il giuramento della  perizia  devono  essere  effettuati
          entro il termine del 16 dicembre 2002.
                5. Se la relazione giurata di  stima  e'  predisposta
          per conto della  stessa  societa'  od  ente  nel  quale  la
          partecipazione  e'  posseduta,   la   relativa   spesa   e'
          deducibile  dal  reddito  d'impresa   in   quote   costanti
          nell'esercizio in cui e'  stata  sostenuta  e  nei  quattro
          successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
          per conto di tutti o di alcuni dei possessori  dei  titoli,
          quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la  relativa
          spesa e' portata in aumento del valore  di  acquisto  della
          partecipazione  in  proporzione  al  costo   effettivamente
          sostenuto da ciascuno dei possessori.
                6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1  a  5
          quale valore  di  acquisto  non  consente  il  realizzo  di
          minusvalenze  utilizzabili  ai  sensi  dei  commi  3  e   4
          dell'articolo 82 del citato testo unico delle  imposte  sui
          redditi.
                7. Per i titoli, le quote o i diritti  non  negoziati
          nei mercati  regolamentati,  posseduti  alla  data  del  1°
          gennaio 2002, per i quali il  contribuente  si  e'  avvalso
          della  facolta'  di  cui  al  comma  1,  gli   intermediari
          abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma
          degli articoli 6 e 7 del decreto  legislativo  21  novembre
          1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del
          nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore  di
          acquisto,  soltanto  se  prima  della  realizzazione  delle
          plusvalenze  e  delle  minusvalenze  ricevono  copia  della
          perizia, unitamente ai dati  identificativi  dell'estensore
          della perizia stessa e al  codice  fiscale  della  societa'
          periziata."
          Note al Comma 108
              Si riporta il testo dell'articolo 2  del  decreto-legge
          24 dicembre 2002, n. 282 recante  disposizioni  urgenti  in
          materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione
          e di  procedure  di  contabilita',  come  modificato  dalla
          presente legge:
                "Art.  2.  Riapertura  di  termini  in   materia   di
          rivalutazione di beni di impresa e di  rideterminazione  di
          valori di acquisto
                1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8  e  9,
          della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  e   successive
          modificazioni,  si  applicano  anche   alle   assegnazioni,
          trasformazioni e cessioni poste in  essere  successivamente
          al  30  novembre  2002  ed  entro  il  30  aprile  2003.  I
          versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma
          10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del  2001  sono
          effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16
          luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.
              2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge  28
          dicembre  2001,  n.  448,  si  applicano   anche   per   la
          rideterminazione   dei    valori    di    acquisto    delle
          partecipazioni  negoziate  e  non  negoziate   in   mercati
          regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione  e
          dei  terreni  edificabili  e  con   destinazione   agricola
          posseduti  alla  data  del  1°  gennaio  2023.  Le  imposte
          sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo  di
          tre rate annuali  di  pari  importo,  a  decorrere  dal  15
          novembre 2023;  sull'importo  delle  rate  successive  alla
          prima sono dovuti gli interessi  nella  misura  del  3  per
          cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il
          giuramento della perizia devono essere effettuati entro  la
          predetta data del 15 novembre 2023."
          Note al Comma 109
              Il   riferimento   al   testo   dell'articolo   2   del
          decreto-legge 24  dicembre  2002,  n.282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2003,  n.27  e'
          riportato nelle note al Comma 108.
               Il riferimento al testo dell'articolo 5 della legge 28
          dicembre 2001, n. 448, e' riportato  nelle  note  al  Comma
          107.
              Si riporta il testo dell'articolo 7  del  decreto-legge
          24 dicembre 2002, n. 282 recante  disposizioni  urgenti  in
          materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione
          e di procedure di contabilita':
                "Art. 7 Dismissione di beni immobili dello Stato
                1. Nell'ambito delle azioni  di  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione  di
          beni immobili dello Stato, l'alienazione di  tali  immobili
          e' considerata urgente con prioritario riferimento a quelli
          il cui prezzo di vendita  sia  fissato  secondo  criteri  e
          valori di mercato. L'Agenzia del demanio e'  autorizzata  a
          vendere a trattativa privata ovvero,  per  gli  anni  2015,
          2016 e 2017  nonche'  per  gli  anni  2019,  2020  e  2021,
          mediante  procedura  ristretta   alla   quale   investitori
          qualificati, in possesso  di  requisiti  e  caratteristiche
          fissati   con   decreto    direttoriale    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  in  relazione  alla  singola
          procedura di dismissione, sono invitati  a  partecipare  e,
          successivamente,  a  presentare  offerte  di  acquisto  nel
          rispetto delle  modalita'  e  dei  termini  indicati  nella
          lettera  di  invito,  anche  in  blocco,  i  beni  immobili
          appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati
          A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno  l'uso
          governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto
          di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita.
          Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo  del
          comma 17 dell'articolo 3  del  decreto-legge  25  settembre
          2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          novembre 2001, n. 410,  nonche'  al  primo  ed  al  secondo
          periodo del comma 18 del medesimo articolo 3."
          Note al Comma 110
              Si riporta il testo dell'articolo 2  del  decreto-legge
          30 dicembre 2009,  n.194,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2010 (Proroga di  termini  previsti
          da  disposizioni  legislative),   come   modificato   dalla
          presente legge:
                "Art.  2   Proroga   di   termini   in   materia   di
          comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita' legale
                1. Al fine di contribuire alle  iniziative  volte  al
          mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni  di
          comunicazione   nell'ambito    delle    NATO'S    Strategic
          Communications in Afghanistan, e' autorizzata  fino  al  31
          dicembre  2010  la  proroga  della   convenzione   fra   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per
          l'informazione e  l'editoria,  la  RAI  -  Radiotelevisione
          italiana S.p.A. e la  NewCo  Rai  International,  a  valere
          sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri entro  il  limite  massimo  di  euro
          660.000.
                2.  Fino  alla  ratifica   del   nuovo   accordo   di
          collaborazione in campo radiotelevisivo tra  la  Repubblica
          italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in  data  5
          marzo 2008, e comunque non oltre il 31  dicembre  2010,  il
          Dipartimento  per   l'informazione   e   l'editoria   della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e'  autorizzato  ad
          assicurare,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie   del
          bilancio della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  la
          prosecuzione della fornitura  dei  servizi  previsti  dalla
          apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana
          S.p.A., nel limite massimo di spesa gia'  previsto  per  la
          convenzione a legislazione vigente.
                3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per
          ciascuno degli anni  2010  e  2011  per  la  proroga  della
          convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e  il
          Centro di produzione  S.p.a.,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, della legge 11 luglio 1998, n.  224.  Al  relativo
          onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2010-2012,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2010,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                4.  La  gestione   liquidatoria   dell'Ente   irriguo
          Umbro-toscano  cessa  entro  24  mesi  dalla  scadenza  del
          termine di cui all'articolo 5, comma 1,  del  decreto-legge
          22 ottobre 2001, n.  381,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  21  dicembre  2001,  n.  441,  e   successive
          modificazioni, al fine  di  consentire  al  commissario  ad
          acta, nominato con decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali in data 20  novembre  2009,
          di garantire la  continuita'  amministrativa  del  servizio
          pubblico, nonche' la gestione e la definizione dei rapporti
          giuridici pendenti sino all'effettivo  trasferimento  delle
          competenze  al  soggetto  costituito  o   individuato   con
          provvedimento  delle   regioni   interessate,   assicurando
          adeguata rappresentanza  delle  competenti  amministrazioni
          dello Stato. Al termine della  procedura  liquidatoria,  il
          Commissario e' tenuto  a  presentare  il  rendiconto  della
          gestione  accompagnato   dalla   relazione   sull'attivita'
          svolta. Dal differimento del termine ultimo di durata della
          gestione liquidatoria di cui  al  periodo  precedente,  non
          dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
                4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni  per  la
          piccola proprieta' contadina, a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, gli atti di  trasferimento  a  titolo  oneroso  di
          terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base
          a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere  a  favore
          di   coltivatori   diretti   ed    imprenditori    agricoli
          professionali,    iscritti    nella    relativa    gestione
          previdenziale  ed  assistenziale,  nonche'  le   operazioni
          fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi  per  il
          mercato agricolo alimentare  (ISMEA),  sono  soggetti  alle
          imposte di registro ed ipotecaria  nella  misura  fissa  ed
          all'imposta catastale nella misura  dell'1  per  cento.  Le
          agevolazioni previste dal periodo precedente  si  applicano
          altresi' agli atti di trasferimento  a  titolo  oneroso  di
          terreni agricoli e relative pertinenze, posti in  essere  a
          favore di proprietari di masi  chiusi  di  cui  alla  legge
          della provincia autonoma di Bolzano 28  novembre  2001,  n.
          17, da loro abitualmente coltivati. Gli onorari  dei  notai
          per gli atti suindicati sono ridotti alla meta'. I predetti
          soggetti decadono dalle agevolazioni se,  prima  che  siano
          trascorsi cinque anni dalla stipula  degli  atti,  alienano
          volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di
          condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni  di
          cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del  decreto  legislativo
          18 maggio 2001, n. 228, nonche' all'articolo 2 del  decreto
          legislativo  29   marzo   2004,   n.   99,   e   successive
          modificazioni.  All'onere  derivante  dall'attuazione   del
          presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno  2010,
          si provvede mediante utilizzo delle residue  disponibilita'
          del  fondo  per  lo  sviluppo  della   meccanizzazione   in
          agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27  ottobre
          1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato.
                4-ter. Le agevolazioni  di  cui  al  comma  4-bis  si
          applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso
          di terreni e relative pertinenze, qualificati  agricoli  in
          base a strumenti urbanistici vigenti,  posti  in  essere  a
          favore di persone fisiche di eta' inferiore a quaranta anni
          che  dichiarino  nell'atto  di  trasferimento   di   volere
          conseguire,  entro  il  termine   di   ventiquattro   mesi,
          l'iscrizione   nell'apposita   gestione   previdenziale   e
          assistenziale prevista per  i  coltivatori  diretti  e  gli
          imprenditori agricoli professionali.
                5. All'articolo 32, comma 5, della  legge  18  giugno
          2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
                6. Il termine del 31 marzo 2010 di  cui  all'articolo
          3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n.  171,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          2008, n. 205, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
                7. All'onere derivante dalla disposizione di  cui  al
          comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010,  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge
          1° ottobre 2005, n.  202,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  novembre  2005,  n.  244,  e   successive
          modificazioni.
                7-bis. All'articolo 74 del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modifiche:
                  a) al comma 1, alinea, le parole: «ivi  inclusa  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri,» sono soppresse;
                  b) al comma 4, il terzo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: «In considerazione  delle  esigenze  generali  di
          compatibilita'  nonche'  degli  assetti  istituzionali,  la
          Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   assicura   il
          conseguimento  delle   economie,   corrispondenti   a   una
          riduzione degli organici dirigenziali pari al 7  per  cento
          della dotazione di livello dirigenziale generale  e  al  15
          per cento di quella di livello non generale, con l'adozione
          di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei
          Ministri ai sensi del decreto legislativo 30  luglio  1999,
          n. 303, e successive modificazioni,  che  tengono  comunque
          conto dei  criteri  e  dei  principi  di  cui  al  presente
          articolo».
                7-ter.  All'onere  conseguente  al  minor   risparmio
          derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al  comma   7-bis,
          quantificato in 2 milioni di  euro,  si  provvede  mediante
          soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo,
          di cui all'articolo 1, comma 724, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
                8. All'articolo 5,  comma  1,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n.  14,  le  parole:  «31  dicembre
          2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
                8-bis. In considerazione di quanto previsto al  comma
          8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74,  comma  1,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal  predetto  articolo  74,
          provvedono, anche con le modalita'  indicate  nell'articolo
          41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14:
                  a)  ad  apportare,  entro  il   30   giugno   2010,
          un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
          non generale, e  delle  relative  dotazioni  organiche,  in
          misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
          seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
                  b) alla rideterminazione delle dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli enti di ricerca, apportando una  ulteriore  riduzione
          non inferiore al  10  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale  personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 74.
                8-ter. Per la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          si provvede con le modalita' indicate  al  citato  articolo
          74, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge  n.  112  del
          2008.
                8-quater.  Alle  amministrazioni  che   non   abbiano
          adempiuto a quanto previsto dal comma  8-bis  entro  il  30
          giugno 2010 e' fatto comunque divieto,  a  decorrere  dalla
          predetta data, di procedere ad assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto;  continuano  ad
          essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
          ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
          al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto; sono fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai  sensi
          dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo
          n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
                8-quinquies. Restano  esclusi  dall'applicazione  dei
          commi da 8-bis a 8-quater le  amministrazioni  che  abbiano
          subito una riduzione delle risorse ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 4, del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102,  e  del  comma  6  del  medesimo  articolo  17,  il
          personale  amministrativo  operante   presso   gli   Uffici
          giudiziari, il Dipartimento  della  protezione  civile,  le
          Autorita' di bacino di rilievo nazionale,  il  Corpo  della
          polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
          farmaco, nei limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente,
          nonche' le strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze
          armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e  quelle
          del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
          decreto legislativo  n.  165  del  2001.  Restano  altresi'
          escluse dal divieto di cui  al  comma  8-quater  e  di  cui
          all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1º luglio 2009,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2009, n. 102,  le  assunzioni  del  personale  dirigenziale
          reclutato  attraverso  il   corso-concorso   selettivo   di
          formazione bandito dalla Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione, con decreto direttoriale del  12  dicembre
          2005, n. 269, ai sensi del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare  in
          via  prioritaria  nell'ambito  delle  ordinarie   procedure
          assunzionali. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  8-bis  e
          8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.
                8-sexies. Restano ferme le  vigenti  disposizioni  in
          materia di limitazione delle assunzioni.
                8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo  e
          terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78
          del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102
          del 2009. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le  dotazioni  di
          bilancio rese indisponibili ai sensi  del  citato  articolo
          17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte
          definitivamente.
                8-octies. All'articolo  42-bis,  comma  2,  penultimo
          periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14, le parole: «31  marzo  2009»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «31 maggio 2010».
                8-novies. Per le  sole  violazioni  commesse  dal  10
          marzo 2009 alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto continuano  ad  applicarsi
          le norme di cui all'articolo 42-bis  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009,  n.  14;  per  tali  violazioni  le
          scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis  al
          30  settembre  e  al   31   marzo   2009   sono   prorogate
          rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010.
                8-decies. All'articolo 12, comma 2,  della  legge  12
          giugno 1990, n. 146, dopo le parole: «delle amministrazioni
          pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «o di altri organismi
          di diritto pubblico»."
          Note al Comma 111
              Si riporta il testo dell'articolo  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,   n.601
          (Disciplina delle agevolazioni tributarie), come modificato
          dalla presente legge:
                "Art. 9 Territori montani
                L'imposta locale sui redditi e'  ridotta  alla  meta'
          per i redditi dominicale e agrario:
                  a)  dei  terreni  situati  ad  una  altitudine  non
          inferiore a 700 metri sul livello  del  mare  e  di  quelli
          rappresentati  da  particelle  catastali  che  si   trovano
          soltanto in parte  alla  predetta  altitudine.  L'esenzione
          decorre  dall'anno  successivo  alla  presentazione   della
          domanda all'ufficio delle imposte;
                  b) dei terreni compresi nell'elenco  dei  territori
          montani compilato  dalla  commissione  censuaria  centrale.
          L'esenzione  e'  disposta  d'ufficio  e  decorre  dall'anno
          successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco;
                  c) dei terreni  facenti  parte  di  comprensori  di
          bonifica montana. L'esenzione decorre dall'anno  successivo
          alla costituzione del  comprensorio  e  viene  disposta  di
          ufficio ove  interessi  il  territorio  dell'intero  comune
          censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere  chiesta
          dagli interessati o, per essi,  globalmente  dal  comune  e
          decorre  dall'anno  successivo  alla  presentazione   della
          relativa domanda all'ufficio delle imposte.
              Nei  territori  montani  di  cui  al  primo  comma,   i
          trasferimenti di proprieta' a  qualsiasi  titolo  di  fondi
          rustici a favore  di  coltivatori  diretti  e  imprenditori
          agricoli professionali, iscritti  nella  relativa  gestione
          previdenziale e assistenziale, sono soggetti  alle  imposte
          di registro e ipotecaria nella misura fissa e  sono  esenti
          dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di  cui
          al presente comma si applicano  anche  ai  trasferimenti  a
          favore di soggetti che,  pur  non  essendo  iscritti  nella
          gestione previdenziale e  assistenziale  di  cui  al  primo
          periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto  di
          acquisto,  si  impegnano   a   coltivare   o   a   condurre
          direttamente il fondo per un  periodo  di  cinque  anni;  i
          predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che
          siano trascorsi cinque anni dalla  stipula  degli  atti  di
          acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano
          di  coltivarli  o  di  condurli  direttamente.  Le   stesse
          agevolazioni si applicano anche a favore delle  cooperative
          agricole che conducono direttamente i terreni.
              I  trasferimenti  di  proprieta'  a  qualsiasi  titolo,
          acquisiti o disposti dalle comunita' montane,  di  beni  la
          cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per  la
          realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di
          impianti  a  carattere  associativo   e   cooperativo   per
          produzione, lavorazione e commercializzazione dei  prodotti
          del suolo, di caseifici e stalle sociali o di  attrezzature
          turistiche, godono  delle  agevolazioni  di  cui  al  comma
          precedente.
              Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i
          proprietari  di  terreni  montani  che  non  osservano  gli
          obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti  per
          altri scopi.
              Le  successioni  e   le   donazioni   tra   ascendenti,
          discendenti  e  coniugi  aventi  per   oggetto   i   boschi
          costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto  di
          leggi a  favore  dei  terreni  montani  sono  esenti  dalla
          imposta sulle successioni e donazioni."
          Note al Comma 112
              Si riporta il testo dell'articolo 44  e  67  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
                "Art. 44. Redditi di capitale
                1. Sono redditi di capitale:
                  a) gli interessi  e  altri  proventi  derivanti  da
          mutui, depositi e conti correnti;
                  b)  gli  interessi  e  gli  altri  proventi   delle
          obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli  diversi
          dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati  di
          massa;
                  c) le  rendite  perpetue  e  le  prestazioni  annue
          perpetue di cui  agli  articoli  1861  e  1869  del  codice
          civile;
                  d) i compensi per prestazioni di fideiussione o  di
          altra garanzia;
                  d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per
          il  tramite  di  piattaforme  di  prestiti   per   soggetti
          finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer
          Lending)  gestite  da  societa'  iscritte  all'albo   degli
          intermediari finanziari di cui all'articolo 106  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  o  da
          istituti   di   pagamento   rientranti    nell'ambito    di
          applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico  di
          cui al decreto legislativo n.  385  del  1993,  autorizzati
          dalla Banca d'Italia;
                  e) gli  utili  derivanti  dalla  partecipazione  al
          capitale o al  patrimonio  di  societa'  ed  enti  soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa', salvo  il  disposto
          della  lettera  d)  del  comma  2  dell'articolo   53;   e'
          ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti
          eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente  erogati  dal
          socio o  dalle  sue  parti  correlate,  anche  in  sede  di
          accertamento;
                  f)  gli  utili   derivanti   da   associazioni   in
          partecipazione e dai contratti  indicati  nel  primo  comma
          dell'articolo 2554 del codice  civile,  salvo  il  disposto
          della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
                  g)   i   proventi   derivanti    dalla    gestione,
          nell'interesse collettivo di  pluralita'  di  soggetti,  di
          masse patrimoniali costituite con somme di  denaro  e  beni
          affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
                  g-bis) i proventi derivanti  da  riporti  e  pronti
          contro termine su titoli e valute;
                  g-ter) i proventi derivanti  dal  mutuo  di  titoli
          garantito;
                  g-quater)   i   redditi   compresi   nei   capitali
          corrisposti in dipendenza  di  contratti  di  assicurazione
          sulla vita e di capitalizzazione;
                  g-quinquies) i  redditi  derivanti  dai  rendimenti
          delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis)
          del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma  periodica  e
          delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
                  g-sexies) i redditi  imputati  al  beneficiario  di
          trust ai sensi dell'articolo 73,  comma  2,  anche  se  non
          residenti,  nonche'  i  redditi  corrisposti  a   residenti
          italiani da trust  e  istituti  aventi  analogo  contenuto,
          stabiliti in Stati  e  territori  che  con  riferimento  al
          trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a
          fiscalita'  privilegiata  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,
          anche qualora i percipienti residenti  non  possano  essere
          considerati beneficiari individuati ai sensi  dell'articolo
          73;
                  h) gli interessi e gli altri proventi derivanti  da
          altri rapporti aventi per oggetto l'impiego  del  capitale,
          esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto.
                2. Ai fini delle imposte sui redditi:
                  a) si considerano similari alle azioni, i titoli  e
          gli strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  la  cui
          remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
          ai risultati economici della societa' emittente o di  altre
          societa' appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
          stati  emessi.  Le  partecipazioni   al   capitale   o   al
          patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari  di
          cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
          all'articolo  73,  comma  1,  lettera  d),  si  considerano
          similari  alle  azioni  a  condizione   che   la   relativa
          remunerazione    sia    totalmente    indeducibile    nella
          determinazione del reddito nello Stato estero di  residenza
          del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita'  deve
          risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso  o  da
          altri elementi certi e precisi;
                  b)
                  c) si considerano similari alle obbligazioni:
                    1)  i  buoni  fruttiferi   emessi   da   societa'
          esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate  ai
          sensi dell'articolo 29 del  regio  decreto-legge  15  marzo
          1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio  1928,  n.
          510;
                    2)   i   titoli   di   massa    che    contengono
          l'obbligazione incondizionata di pagare alla  scadenza  una
          somma non inferiore a quella in essi indicata, con o  senza
          la  corresponsione  di  proventi  periodici,  e   che   non
          attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
          diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente  o
          dell'affare in relazione al quale siano stati  emessi,  ne'
          di controllo sulla gestione stessa."
                "Art. 67. Redditi diversi
                1. Sono redditi diversi se non costituiscono  redditi
          di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
          arti e professioni o di imprese commerciali o  da  societa'
          in nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  ne'  in
          relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
                  a)   le   plusvalenze   realizzate   mediante    la
          lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese  a
          renderli  edificabili,  e  la  successiva  vendita,   anche
          parziale, dei terreni e degli edifici;
                  b) le plusvalenze realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di beni immobili acquistati o  costruiti  da
          non piu' di  cinque  anni,  esclusi  quelli  acquisiti  per
          successione e le  unita'  immobiliari  urbane  che  per  la
          maggior parte del periodo intercorso tra  l'acquisto  o  la
          costruzione e la cessione sono state adibite ad  abitazione
          principale del cedente o dei suoi  familiari,  nonche',  in
          ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di  cessioni
          a titolo oneroso di terreni suscettibili  di  utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della  cessione.  In  caso  di  cessione  a  titolo
          oneroso di immobili ricevuti  per  donazione,  il  predetto
          periodo di cinque anni decorre dalla data  di  acquisto  da
          parte del donante;
                  c) le plusvalenze realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di partecipazioni  qualificate.  Costituisce
          cessione  di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di
          azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni  altra
          partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
          di cui all'articolo 5, escluse le associazioni  di  cui  al
          comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
          comma 1, lettere a),  b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di
          diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
          predette  partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,   i
          diritti o titoli  ceduti  rappresentino,  complessivamente,
          una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili
          nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20  per  cento
          ovvero una partecipazione  al  capitale  od  al  patrimonio
          superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti  di
          titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre
          partecipazioni. Per  i  diritti  o  titoli  attraverso  cui
          possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto
          e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'
          nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si
          applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i
          diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti
          di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
          suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla
          presente lettera quelle realizzate mediante:
                    1) cessione di strumenti finanziari di  cui  alla
          lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  44  quando   non
          rappresentano una partecipazione al patrimonio;
                    2) cessione dei  contratti  di  cui  all'articolo
          109, comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto
          sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento  del  valore
          del  patrimonio  netto  contabile  risultante   dall'ultimo
          bilancio  approvato  prima  della  data  di   stipula   del
          contratto secondo che si tratti di societa'  i  cui  titoli
          sono  negoziati  in  mercati  regolamentati  o   di   altre
          partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate  mediante  la
          cessione  dei  contratti  stipulati  con   associanti   non
          residenti  che  non  soddisfano  le   condizioni   di   cui
          all'articolo 44,  comma  2,  lettera  a),  ultimo  periodo,
          l'assimilazione   opera   a    prescindere    dal    valore
          dell'apporto;
                    3)  cessione  dei  contratti  di  cui  al  numero
          precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore  al
          25  per  cento  dell'ammontare  dei  beni   dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste del comma  2
          dell'articolo 47 del citato testo unico;
                  c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
          ai sensi della lettera c), realizzate mediante  cessione  a
          titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione  al
          capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
          escluse le associazioni di cui al comma 3,  lettera  c),  e
          dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di  diritti  o
          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
          partecipazioni. Sono assimilate  alle  plusvalenze  di  cui
          alla presente lettera quelle realizzate mediante:
                    1) cessione dei contratti di  cui  all'art.  109,
          comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
                    2) cessione dei contratti  di  cui  alla  lettera
          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
          al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni  dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste dal comma  2
          dell'articolo 47;
                  c-ter) le plusvalenze, diverse  da  quelle  di  cui
          alle lettere c) e c-bis), realizzate  mediante  cessione  a
          titolo   oneroso   ovvero   rimborso    di    titoli    non
          rappresentativi di  merci,  di  certificati  di  massa,  di
          valute estere, oggetto di cessione a termine  o  rivenienti
          da  depositi  o  conti  correnti,  di   metalli   preziosi,
          sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e  di  quote
          di partecipazione ad organismi  d'investimento  collettivo.
          Agli effetti dell'applicazione della  presente  lettera  si
          considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
          valute estere dal deposito o conto corrente;
                  c-quater)   i   redditi,    diversi    da    quelli
          precedentemente  indicati,  comunque  realizzati   mediante
          rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere  od
          acquistare a termine strumenti finanziari, valute,  metalli
          preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a  termine
          uno o piu' pagamenti collegati  a  tassi  di  interesse,  a
          quotazioni o valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute
          estere, di metalli preziosi o di  merci  e  ad  ogni  altro
          parametro   di    natura    finanziaria.    Agli    effetti
          dell'applicazione della presente lettera  sono  considerati
          strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
                  c-quinquies)  le  plusvalenze  ed  altri  proventi,
          diversi  da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati
          mediante cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di
          rapporti produttivi  di  redditi  di  capitale  e  mediante
          cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
          pecuniari  o  di  strumenti  finanziari,   nonche'   quelli
          realizzati mediante rapporti attraverso cui possono  essere
          conseguiti differenziali positivi e negativi in  dipendenza
          di un evento incerto;
                  d)  le  vincite  delle  lotterie,  dei  concorsi  a
          premio, dei giochi e delle  scommesse  organizzati  per  il
          pubblico e i premi derivanti da prove di abilita'  o  dalla
          sorte  nonche'  quelli  attribuiti  in  riconoscimento   di
          particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
                  e) i redditi di natura fondiaria non  determinabili
          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
          per usi non agricoli;
                  f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
                  g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
          di  opere  dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e   di
          processi, formule e  informazioni  relativi  ad  esperienze
          acquisite in campo industriale, commerciale o  scientifico,
          salvo  il  disposto  della   lettera   b)   del   comma   2
          dell'articolo 53;
                  h)  i  redditi  derivanti  dalla   concessione   in
          usufrutto  e   dalla   sublocazione   di   beni   immobili,
          dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in  uso  di
          veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
          concessione  in  usufrutto  dell'unica  azienda  da   parte
          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
          dell'impresa, ma in caso di  successiva  vendita  totale  o
          parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
          reddito complessivo come redditi diversi;
                  h-bis)  le  plusvalenze  realizzate  in   caso   di
          successiva  cessione,   anche   parziale,   delle   aziende
          acquisite ai sensi dell'articolo 58;
                  h-ter) la differenza tra il valore di mercato e  il
          corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
          dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
                  i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
          esercitate abitualmente;
                  l) i  redditi  derivanti  da  attivita'  di  lavoro
          autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione  di
          obblighi di fare, non fare o permettere;
                  m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
          di spesa,  i  premi  e  i  compensi  erogati  ai  direttori
          artistici ed ai collaboratori tecnici  per  prestazioni  di
          natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
          filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche;
                  n)  le  plusvalenze   realizzate   a   seguito   di
          trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
          ove ricorrono i  presupposti  di  tassazione  di  cui  alle
          lettere precedenti.
                  1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere
          c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute  per
          prime  le   partecipazioni,   i   titoli,   gli   strumenti
          finanziari, i contratti, i certificati e  diritti,  nonche'
          le valute ed i metalli  preziosi  acquisiti  in  data  piu'
          recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti  di
          cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi  o  ceduti
          per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
          recente.
                1-ter. Le  plusvalenze  derivanti  dalla  cessione  a
          titolo oneroso di valute estere rivenienti  da  depositi  e
          conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione
          che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e  conti
          correnti complessivamente  intrattenuti  dal  contribuente,
          calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del  periodo
          di riferimento sia superiore a cento milioni  di  lire  per
          almeno sette giorni lavorativi continui.
              1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi  di  cui  alle
          lettere c-ter), c-quater)  e  c-quinquies)  si  comprendono
          anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura  delle
          attivita'  finanziarie  o  dei   rapporti   ivi   indicati,
          sottoscritti all'emissione o  comunque  non  acquistati  da
          terzi per effetto di cessione  a  titolo  oneroso.  Fra  le
          plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
          quelle di rimborso delle quote o  azioni  di  organismi  di
          investimento collettivo del risparmio  realizzate  mediante
          conversione di quote o  azioni  da  un  comparto  ad  altro
          comparto   del   medesimo   organismo    di    investimento
          collettivo."