Note al Comma 75
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 48, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
"48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie
per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese,
del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e
della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi
locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale
di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti
di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del
Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia
creditizia e di finanza d'impresa, designati,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e
dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione
delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai
componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
comitato di amministrazione istituito ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.
266, e successive modificazioni. Il Ministero dello
sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i
nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto
legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda alla sua
formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di
costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di
ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di
garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione
finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle
disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata
alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle prime perdite su portafogli di un insieme di
progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000,
costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea
per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso
banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di
grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale
posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle
reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati
sulla base di uno specifico accordo-quadro di
collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri, le modalita' di selezione e le
caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio,
le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima
della garanzia in relazione al portafoglio garantito,
nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di
escussione della medesima garanzia. Le risorse della
Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei
fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che
non hanno compiuto trentasei anni di eta'. Gli interventi
del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata
mediante versamento di contributi da parte delle regioni e
di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento
della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su
risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare
la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo,
comprese le condizioni alle quali e' subordinato il
mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in
caso di cessione del mutuo, nonche' i criteri, le
condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap)
Spa presenta una relazione scritta al Ministro
dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e alle competenti
Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno,
nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle
garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta
priorita', sul totale delle risorse del Fondo di cui alla
presente lettera, e che illustra l'avvenuta attivita' di
verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte
degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari
prioritari e non prioritari del finanziamento;
c-bis) la sezione speciale, che e' istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima
richiesta, nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi
ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono
attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per
ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della
garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione
della sezione speciale."
Note al Comma 77
Si riporta il testo dell'articolo 76 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni per ampliare le
basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 76
1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della
assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera
(AVS), maturata sulla base anche di contributi
previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono
assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte
degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il
cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in
Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera
del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n.
386, non formano piu' oggetto di denuncia fiscale in
Italia.
1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata
dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel
pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte
della gestione della previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera (LPP), ivi
comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti
svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di
contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e
in qualunque forma erogate.
1-ter. Le somme ovunque corrisposte da parte
dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidita' (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni
erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento,
maturate sulla base anche di contributi previdenziali
tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque
forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti
senza l'inter-vento nel pagamento da parte di intermediari
finanziari italiani, sono soggette ad imposizione
sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa
aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis."
Note al Comma 78
Il testo del decreto legge 30 settembre 2015, n. 153,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2015, n. 187 recante misure urgenti per la finanza pubblica
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2015,
n. 227.
Note al Comma 80
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 44, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1
1.-43. Omissis
44. Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e
2023, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla
formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e
degli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola.
Omissis."
Note al Comma 81
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 759, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022) come modificato
dalla presente legge:
"759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo
dell'anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni,
nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio,
dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai
consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali
di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente
all'esercizio del culto, purche' compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede
indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la
Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e
reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e
alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti
di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalita' non
commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera
i); si applicano, altresi', le disposizioni di cui
all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.
200.
g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili,
per i quali sia stata presentata denuncia all'autorita'
giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614,
secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui
occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o
iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo
comunica al comune interessato, secondo modalita'
telematiche stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno
diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere
trasmessa allorche' cessa il diritto all'esenzione."
Note al Comma 83
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 15
marzo 2010, n.38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle
cure palliative e alla terapia del dolore) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 5. Reti nazionali per le cure palliative e per
la terapia del dolore
1. Al fine di consentire il costante adeguamento
delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze
del malato in conformita' agli obiettivi del Piano
sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli
essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, il Ministero della salute attiva
una specifica rilevazione sui presidi ospedalieri e
territoriali e sulle prestazioni assicurati in ciascuna
regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale
nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore,
al fine di promuovere l'attivazione e l'integrazione delle
due reti a livello regionale e nazionale e la loro
uniformita' su tutto il territorio nazionale.
2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del Ministro della salute, sono individuate le
figure professionali con specifiche competenze ed
esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia
del dolore, anche per l'eta' pediatrica, con particolare
riferimento ai medici di medicina generale e ai medici
specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria,
medicina di comunita' e delle cene primarie, neurologia,
oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con
esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative
e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi
e agli assistenti sociali nonche' alle altre figure
professionali ritenute essenziali. Con il medesimo accordo
sono altresi' individuate le tipologie di strutture nelle
quali le due reti si articolano a livello regionale,
nonche' le modalita' per assicurare il coordinamento delle
due reti a livello nazionale e regionale.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro della
salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definiti i
requisiti minimi e le modalita' organizzative necessari per
l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in
fase terminale e delle unita' di cure palliative e della
terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna
regione, al fine di definire la rete per le cure palliative
e la rete per la terapia del dolore, con particolare
riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e
quantitativi, ad una pianta organica adeguata alle
necessita' di cura della popolazione residente e ad una
disponibilita' adeguata di figure professionali con
specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure
palliative e della terapia del dolore, anche con riguardo
al supporto alle famiglie. Per le cure palliative e la
terapia del dolore in eta' pediatrica, l'intesa di cui al
precedente periodo tiene conto dei requisiti di cui
all'accordo tra il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 27 giugno
2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e del documento tecnico approvato il 20 marzo 2008.
4. L'intesa di cui al comma 3 prevede, tra le
modalita' organizzative necessarie per l'accreditamento
come struttura appartenente alle due reti, quelle volte a
consentire l'integrazione tra le strutture di assistenza
residenziale e le unita' operative di assistenza
domiciliare. La medesima intesa provvede a definire un
sistema tariffario di riferimento per le attivita' erogate
dalla rete delle cure palliative e dalla rete della terapia
del dolore per permettere il superamento delle difformita'
attualmente presenti a livello interregionale e per
garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di
assistenza.
4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno,
un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di
raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento della
popolazione interessata. Il monitoraggio dell'attuazione
del piano e' affidato all'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali, che lo realizza a cadenza seme-strale.
La presentazione del piano e la relativa attuazione
costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale
a carico dello Stato.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede,
ai sensi dell'articolo 12, comma 2, nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica."
Note al Comma 84
Si riporta il testo dell'articolo 110 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
(testo unico delle imposte sui redditi) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 110 Norme generali sulle valutazioni
1. Agli effetti delle norme del presente capo che
fanno riferimento al costo dei beni senza disporre
diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri
accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi
passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali
e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in
bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di
disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si
possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi
diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per
gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita'
dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi
sui prestiti contratti per la loro costruzione o
ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli
di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non
si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad
esclusione di quelle che per disposizione di legge non
concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella
citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze
dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli
strumenti finanziari similari alle azioni si intende non
comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali
conseguentemente non concorrono alla formazione del
reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente
riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o
strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in
bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo
d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c),
d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
stesso articolo, imputati a conto economico in base alla
corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo
anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le
azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti
finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo
inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1,
lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1
del medesimo articolo 87, il costo e' ridotto dei relativi
utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota
esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e
negativi che derivano dalla valutazione, operata in base
alla corretta applicazione di tali principi, delle
passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni
e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente
disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in euro dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi
contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto
dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione
del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo
sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la
tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione
del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti
principi contabili ai saldi dei relativi conti.
3. La valutazione secondo il cambio alla data di
chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta,
anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica
la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile
o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume
rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della
data di chiusura dell'esercizio delle attivita' e delle
passivita' per le quali il rischio di cambio e' coperto,
qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati
in modo coerente secondo il cambio di chiusura
dell'esercizio.
4.
5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e
i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo
102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo
107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa
e' inferiore o superiore a dodici mesi.
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri
di valutazione adottati nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all'agenzia delle
entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato.
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni
con societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento
alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica
anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le
modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle
migliori pratiche internazionali, le linee guida per
l'applicazione del presente comma.
8. La rettifica da parte dell'ufficio delle
valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha
effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene
conto direttamente delle rettifiche operate e deve
procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli
esercizi successivi.
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che
vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in
ciascun mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio
italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle
entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese
successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio
alternativi forniti da operatori internazionali
indipendenti utilizzati dall'impresa nella
contabilizzazione delle operazioni in valuta, purche' la
relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti
di informazione pubbliche e verificabili.
9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi
derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta
esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero
localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro
valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si
considerano Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla
lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini
fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione
europea.
9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si
applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono
la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un
effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto
concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti
negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente
comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente
indicati nella dichiarazione dei redditi.
L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione
dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore
imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso
con il quale e' concessa al medesimo la possibilita' di
fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al
primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le
prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso
di accertamento. A tale fine, il contribuente puo'
interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.
212.
9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non
si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non
residenti cui risulti applicabile l'articolo 167,
concernente disposizioni in materia di imprese estere
controllate.
9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter
si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai
professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati
ai sensi dello stesso comma 9-bis.
10.
11.
12.
12-bis."
Note al Comma 85
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 8. Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5,
se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive o dell'imposta sul valore
aggiunto non e' redatta in conformita' al modello approvato
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera
esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del
contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo
rappresentante, nonche' per la determinazione del tributo,
oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni
altro elemento prescritto per il compimento dei controlli,
si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro
2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni
relative al contenuto della dichiarazione prevista dagli
articoli 70.1, comma 2, 74-quinquies, comma 6, e
74-sexies.1, comma 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la sanzione
in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale
adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia
provveduto alla presentazione del modello anche a seguito
di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei
casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti
dei quali e' prescritta la conservazione ovvero
l'esibizione all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500
a euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza
riguardano gli elementi previsti nell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
di cui all'articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo
complessivo delle spese e dei componenti negativi non
indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di
euro 500 ed un massimo di euro 50.000.
3-ter. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68,
comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo
unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei
dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni
detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato individuati in
base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del
medesimo testo unico, si applica una sanzione
amministrativa pari al dieci per cento dei dividendi e
delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non
indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di
50.000 euro.
3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
la segnalazione prevista dall'articolo 167, comma 8-quater,
terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione
amministrativa pari al dieci per cento del reddito
conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel
periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto
residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con
un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. La
sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in
cui il reddito della controllata estera sia negativo.
3-quinquies. Quando l'omissione o l'incompletezza
riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma
6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dall'articolo 30, comma 4-quater, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (71) e dall'articolo 1, comma 8, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
applica una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000."
Note al Comma 86
Si riporta il testo dell'articolo 31-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 31-ter (Accordi preventivi per le imprese con
attivita' internazionale)
1. Le imprese con attivita' internazionale hanno
accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di
accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti
ambiti:
a) preventiva definizione in contraddittorio dei
metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di
cui al comma 7, dell'articolo 110 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di
uscita o di ingresso in caso di trasferimento della
residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e
166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono
al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla
procedura di cui al periodo precedente anche al fine della
preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di
calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma
9-bis dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986;
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di
utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro
Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno
dei requisiti che configurano una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i
criteri previsti dall'articolo 162 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle
vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
all'Italia;
d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la
percezione di dividendi, interessi e royalties e altri
componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non
conseguano ad altri accordi conclusi con le autorita'
competenti di Stati esteri a seguito delle procedure
amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le
parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono
stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi,
salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto
rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti
dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto
alla base dell'accordo ricorrano per uno o piu' dei periodi
di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i
termini previsti dall'articolo 43 del presente decreto non
sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali il contribuente
abbia avuto formale conoscenza, e' concessa al contribuente
la facolta' di far valere retroattivamente l'accordo
stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario
rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione
del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma
8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
entrambi i casi, delle relative sanzioni.
3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano
ad altri accordi conclusi con le autorita' competenti di
Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste
dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto
con dette autorita', a decorrere da periodi di imposta
precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purche'
non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di
presentazione della relativa istanza da parte del
contribuente. E' concessa al contribuente la facolta' di
far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi
di imposta precedenti a quello in corso alla data di
presentazione della relativa istanza e per i quali i
termini previsti dall'articolo 43 non sono ancora scaduti,
a condizione che: a) per tali periodi ricorrano le stesse
circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo
stipulato con le autorita' competenti di Stati esteri; b)
il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di
accordo preventivo; c) le autorita' competenti di Stati
esteri acconsentano a estendere l'accordo ad annualita'
precedenti; d) per tali periodi di imposta non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali il contribuente
abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del
presente comma sia necessario rettificare il comportamento
adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del
ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma
8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione
delle eventuali sanzioni.
3-bis. L'ammissibilita' della richiesta di accordo
preventivo di cui al comma 3 e' subordinata al versamento
di una commissione pari a:
a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato
complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente
istante sia inferiore a 100 milioni di euro;
b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato
complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente
istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;
c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato
complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente
istante sia superiore a 750 milioni di euro.
3-ter. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo
di cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla meta'.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono adottate le disposizioni di attuazione della
disciplina contenuta nel presente comma.
4.
5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo,
l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
articoli 32 e seguenti soltanto in relazione a questioni
diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.
6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata
al competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo
quanto stabilito con provvedimento del Direttore della
medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono
definite le modalita' con le quali il competente Ufficio
procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
diritto su cui l'accordo si basa.
7. Qualunque riferimento all'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente
articolo."
Note al Comma 87
Si riporta il testo degli articoli 47, 73 e 89 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
"Art. 47 Utili da partecipazione
1. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si
presumono prioritariamente distribuiti l'utile
dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5
per la quota di esse non accantonata in sospensione di
imposta.
2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), se l'associante determina il reddito
in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili
concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per
cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per cento
della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92
e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili
determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto
dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con
associanti non residenti, la disposizione del periodo
precedente si applica nel rispetto delle condizioni
indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo
periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le
remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il
loro intero ammontare.
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il
valore imponibile e' determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
del comma 2 dell'articolo 109.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito
imponibile gli utili provenienti da imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1; a tali fini, si considerano
provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi
al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di
partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2
dell'articolo 167, in societa' residenti all'estero che
conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di
cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui
gli stessi utili siano gia' stati imputati al socio ai
sensi del comma 6 dell'articolo 167 o sia dimostrato, anche
a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3
dell'articolo 47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di
possesso della partecipazione, della condizione di cui al
comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Ove la
dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del
comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di cui
ai periodi precedenti, e' riconosciuto al soggetto
controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167,
residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue
controllate residenti percipienti gli utili, un credito
d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle
imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili
maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei
limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli
fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del
credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato
in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione
e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta
in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di
ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza,
sin dal primo periodo di possesso della partecipazione,
della condizione indicata nella lettera b) del comma 2
dell'articolo 47-bis ma non abbia presentato l'istanza di
interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta
favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1,
deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da
parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma
3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano
anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), relative a contratti stipulati con associanti
residenti nei predetti Paesi o territori.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito
delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri
fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni
o quote, con interessi di conguaglio versati dai
sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti
fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti
riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante
passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni
gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui
l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di
riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la
riduzione del capitale esuberante successivamente
deliberata e' considerata distribuzione di utili; la
riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle
leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche
concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per
la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in
quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla
partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti
all'imposta di cui al titolo II."
"Art. 73 Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta'
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente
residente e' determinato in base alla legge, all'atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati
dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di
investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia,
diversi dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo,
gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive
modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi
purche' il fondo o il soggetto incaricato della gestione
sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le
ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo
definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi
2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
e successive modificazioni, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le
ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto
nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e successive modificazioni."
"Art. 89 Dividendi ed interessi
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in
societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano
le disposizioni dell'articolo 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo
47, comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il
reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto
esclusi dalla formazione del reddito della societa' o
dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.
La stessa esclusione si applica alla remunerazione
corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo
109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei
finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente
erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in
sede di accertamento.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni detenuti per la
negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui sono
percepiti.
3. Verificandosi la condizione dell'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma
2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni
derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da
quelli residenti o localizzati in Stati o territori a
regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri
di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o
localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma
3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione indicata nel medesimo
articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai
soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d),
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti
dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il
reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto
esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o
dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare,
a condizione che sia dimostrata, anche a seguito
dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47-bis,
comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2,
lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, e'
riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2
dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato,
ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli
utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in
ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione alla quota
imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta
italiana relativa a tali utili. Ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito
d'imposta di cui al periodo precedente e' computato in
aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e'
stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in
aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di
ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di
partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni
di controllo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, in
societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla
partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di
tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione indicata nella lettera b)
del comma 2 dell'articolo 47-bis ma non abbia presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo
articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1,
deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da
parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma
3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il
loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo.
3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica
anche:
a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti
finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9,
lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota
di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;
b) alle remunerazioni delle partecipazioni al
capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti
dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma
3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento
della quota di esse non deducibile nella determinazione del
reddito del soggetto erogante.
3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del
comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni
provenienti da una societa' che riveste una delle forme
previste dall'allegato I, parte A, della direttiva
2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale
e' detenuta una partecipazione diretta nel capitale non
inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un
anno, e che:
a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro
dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di
una convenzione in materia di doppia imposizione sui
redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori
dell'Unione europea;
b) e' soggetta, nello Stato di residenza, senza
possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero
che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a
una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della
citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che
sostituisca una delle imposte indicate.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
46 e 47, ove compatibili.
5. Se la misura non e' determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in
base a contratti «pronti contro termine» che prevedono
l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a
formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato
nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva
o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a
termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita'
oggetto dell'operazione nel periodo di durata del
contratto, concorre a formare il reddito per la quota
maturata nell'esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le
operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i
conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
aziende e istituti di credito, si considerano maturati
anche gli interessi compensati a norma di legge o di
contratto."
Note al Comma 90
Si riporta il testo dell'articolo 167 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
"Art. 167 Disposizioni in materia di imprese estere
controllate
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e
73, comma 1, lettere a), b) e c), nonche', relativamente
alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di
cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), che controllano
soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3.
2. Ai fini del presente articolo si considerano
soggetti controllati non residenti le imprese, le societa'
e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i
quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) sono controllati direttamente o indirettamente,
anche tramite societa' fiduciaria o interposta persona, ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da parte di un
soggetto di cui al comma 1;
b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai
loro utili e' detenuto, direttamente o indirettamente,
mediante una o piu' societa' controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o tramite societa'
fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al
comma 1.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano
altresi' soggetti controllati non residenti:
a) le stabili organizzazioni all'estero dei
soggetti di cui al comma 2;
b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti
residenti che abbiano optato per il regime di cui
all'articolo 168-ter.
4. La disciplina del presente articolo si applica se
i soggetti controllati non residenti integrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva
inferiore alla meta' di quella a cui sarebbero stati
soggetti qualora residenti in Italia. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicati i
criteri per effettuare, con modalita' semplificate, la
verifica della presente condizione, tra i quali quello
dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base
imponibile;
b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati
rientra in una o piu' delle seguenti categorie:
1) interessi o qualsiasi altro reddito generato
da attivi finanziari;
2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da
proprieta' intellettuale;
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione
di partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attivita' assicurativa, bancaria e
altre attivita' finanziarie;
6) proventi derivanti da operazioni di
compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso
o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o
indirettamente, controllano il soggetto controllato non
residente, ne sono controllati o sono controllati dallo
stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi,
con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a
favore di soggetti che, direttamente o indirettamente,
controllano il soggetto controllato non residente, ne sono
controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che
controlla il soggetto non residente; ai fini
dell'individuazione dei servizi con valore economico
aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni
contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che il
soggetto controllato non residente svolge un'attivita'
economica effettiva, mediante l'impiego di personale,
attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma,
il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle Entrate
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge
27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono
al regime dell'adempimento collaborativo di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128 (1402), l'istanza di interpello di cui al secondo
periodo puo' essere presentata indipendentemente dalla
verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e
b).
6. Ricorrendo le condizioni di applicabilita' della
disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal
soggetto controllato non residente e' imputato ai soggetti
di cui al comma 1, nel periodo d'imposta di questi ultimi
in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto controllato non residente, in
proporzione alla quota di partecipazione agli utili del
soggetto controllato non residente da essi detenuta,
direttamente o indirettamente. In caso di partecipazione
indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti
in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
7. Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto
controllato non residente sono determinati a seconda delle
sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai
fini dell'imposta sul reddito delle societa' per i soggetti
di cui all'articolo 73, fatta eccezione per le disposizioni
di cui agli articoli 30 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, 62-sexies del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, 1 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86, comma 4, del presente
testo unico.
8. I redditi imputati e determinati ai sensi dei
commi 6 e 7 sono assoggettati a tassazione separata con
l'aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui
sono imputati e, comunque, non inferiore all'aliquota
ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'.
9. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 8 sono
ammesse in detrazione, con le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 165, le imposte sui redditi pagate all'estero
a titolo definitivo dal soggetto non residente.
10. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai
soggetti controllati non residenti non concorrono alla
formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 fino
a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai
sensi del comma 8, anche nei periodi d'imposta precedenti.
La previsione del precedente periodo non si applica con
riguardo a un organismo di investimento collettivo del
risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le
imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si
aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto delle quote
del predetto organismo. Le imposte pagate all'estero sugli
utili che non concorrono alla formazione del reddito ai
sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con le
modalita' e nei limiti di cui all'articolo 165, fino a
concorrenza dell'imposta determinata ai sensi del comma 8,
diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del
comma 9.
11. L'Agenzia delle Entrate, prima di procedere
all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di
maggiore imposta, deve notificare all'interessato un
apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la
possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le
prove per la disapplicazione delle disposizioni del
presente articolo in base al comma 5. Qualora l'Agenzia
delle Entrate non ritenga idonee le prove addotte dovra'
darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente
articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per
effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole
all'interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al
comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la
detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non
residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle
condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
12. L'esimente prevista nel comma 5 non deve essere
dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente
abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello,
fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate di
controllare la veridicita' e completezza delle informazioni
e degli elementi di prova forniti in tale sede.
13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere adottate ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni
attuative del presente articolo."
Note al Comma 91
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note
al Comma 7.
Note al Comma 94
Si riporta il testo dell'articolo 168-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
"Art. 168-ter. Esenzione degli utili e delle perdite
delle stabili organizzazioni di imprese residenti
1. Un'impresa residente nel territorio dello Stato
puo' optare per l'esenzione degli utili e delle perdite
attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni
all'estero.
2. L'opzione e' irrevocabile ed e' esercitata al
momento di costituzione della stabile organizzazione, con
effetto dal medesimo periodo d'imposta.
3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le
condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 167, l'opzione
di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili
organizzazioni, a condizione che ricorra l'esimente di cui
al comma 5 del citato articolo 167.
4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al
comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in
assenza dell'esimente richiamata nel comma 3, le
disposizioni dell'articolo 167.
5. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al
comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le
quali risulti integrato il requisito del comma 1
dell'articolo 47-bis e non si siano rese applicabili le
disposizioni di cui all'articolo 167, si applicano,
sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli
47, comma 4, e 89, comma 3.
6. Per le stabili organizzazioni gia' esistenti,
l'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro il
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con
effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di
esercizio della stessa. L'esercizio dell'opzione non
determina in se' alcun realizzo di plusvalenze e
minusvalenze.
7. Ai fini del comma 6, l'impresa indica
separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le
perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei
cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto
dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli
utili successivamente realizzati dalla stabile
organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della
stessa. Dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali
eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi
dell'articolo 165, comma 6.
8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero
delle perdite fiscali pregresse della stabile
organizzazionesi applicano anche quando venga trasferita a
qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della
stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione
di cui al comma 1.
9. L'impresa cedente indica nell'atto di
trasferimento della stabile organizzazione o di parte della
stessa l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata
dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi
d'imposta precedenti al trasferimento.
10. In caso di esercizio dell'opzione, il reddito
della stabile organizzazione va separatamente indicato
nella dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini
della sua determinazione valgono i criteri di cui
all'articolo 152, anche con riferimento alle transazioni
intercorse tra l'impresa e la medesima stabile
organizzazione, nonche' tra quest'ultima e le altre imprese
del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
11. Nel rispetto dei principi di trasparenza,
correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il
rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate
provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio
sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti
disposizioni, da aggiornarsi periodicamente."
Note al Comma 96
Si riporta il testo dell'articolo 23 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 23 Applicazione dell'imposta ai non residenti
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei
confronti dei non residenti si considerano prodotti nel
territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato,
da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da
stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti
non residenti, con esclusione degli interessi e altri
proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e
postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel
territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 50;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da
attivita' esercitate nel territorio dello Stato;
e) i redditi d'impresa derivanti da attivita'
esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili
organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte
nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel
territorio stesso, nonche' le plusvalenze derivanti dalla
cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa'
residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis)
del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a
titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti
negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter)
del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo
oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di
merci e di certificati di massa negoziati in mercati
regolamentati, nonche' da cessione o da prelievo di valute
estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e
c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti
conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in
mercati regolamentati;
g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116
imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.
1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la
cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' ed
enti non residenti, il cui valore, per piu' della meta',
deriva, in qualsiasi momento nel corso dei
trecento-sessantacinque giorni che precedono la loro
cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili
situati in Italia si considerano prodotti nel territorio
dello Stato. La disposizione del primo periodo non si
applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati
in mercati regolamentati.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle
lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti
nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili
organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non
residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le
indennita' di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d),
e) e f) del comma 1 dell'art. 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis),
i) e l) del comma 1 dell'articolo 47;
c) i compensi per l'utilizzazione di opere
dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa
nonche' di processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o
scientifico;
d) i compensi conseguiti da imprese, societa' o
enti non residenti per prestazioni artistiche o
professionali effettuate per loro conto nel territorio
dello Stato."
Note al Comma 97
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (Riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23
dicembre 1996, n. 662), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5 Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a
c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1.
2. I redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies)
del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri
stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico, sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con l'aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva
non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o
strumenti finanziari e di contratti, di cui al comma 4,
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera
b), dell'articolo 167, del citato testo unico del rispetto
delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 87 del medesimo testo unico. Ai fini del
presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle
obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo
unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati sono computati, nella
misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.
3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia
e delle finanze possono essere previsti particolari
adempimenti ed oneri di documentazione per la
determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva
di cui al comma 2. L'obbligo di dichiarazione non sussiste
per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il
contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo
6.
4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e'
corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei
modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi
dovute a saldo in base alla dichiarazione.
5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze
e le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui
alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1
dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, e successive modificazioni.
b)
5-bis. Le disposizioni del comma 5 non si applicano
ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in
societa' ed enti, non negoziate in mercati regolamentati,
il cui valore, per piu' della meta', deriva, in qualsiasi
momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che
precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente,
da beni immobili situati nel territorio dello Stato.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi."
Si riporta il testo dell'articolo 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 81 Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti
commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, e'
considerato reddito d'impresa ed e' determinato secondo le
disposizioni di questa sezione."
Note al Comma 99
Si riporta il testo del comma 633 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"633. Non concorrono a formare il reddito le
plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, realizzate, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, da
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e
da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il
cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese
estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che consentono un adeguato scambio di
informazioni."
Note al Comma 100
Si riporta il testo dell'articolo 43 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 43 Immobili non produttivi di reddito fondiario
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario
gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che
costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e
professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi
ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si considerano strumentali anche se non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo
quanto disposto dall'art. 77, comma 1. Si considerano,
altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo
periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo
periodo temporale ivi indicato."
Note al Comma 102
Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro):
"Art. 52 Rettifica del valore degli immobili e delle
aziende
1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di
cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale
superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,
provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della
maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore
attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti,
degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali e'
stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e
del calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta
dovuta in caso di presentazione del ricorso.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le
notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli
ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli
Uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il
corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, dichiarato in misura non
inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale
risultante in catasto e, per i fabbricati, a 100 volte il
reddito risultante in catasto, aggiornati con i
coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i
valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei diritti
reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in
misura non inferiore a quella determinata su tale base a
norma degli artt. 47 e 48. Ai fini della disposizione del
presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per
le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici
formati, per le scritture private autenticate e gli atti
giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno
successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti
dagli artt. 87 e 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data. La disposizione del presente
comma non si applica per i terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte
possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze
dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle
finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche
hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le
scritture private autenticate e gli atti giudiziari
pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a
quello di pubblicazione del decreto nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data.
5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si
applicano relativamente alle cessioni di immobili e
relative pertinenze diverse da quelle disciplinate
dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni."
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
"Art. 9. Determinazione dei redditi e delle perdite
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il
reddito complessivo sono determinati distintamente per
ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi
capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i
cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite
i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui
sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente
piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi
da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti
in societa' o in altri enti si considera corrispettivo
conseguito il valore normale dei beni e dei crediti
conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati
in mercati regolamentati italiani o esteri e il
conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo
non puo' essere inferiore al valore normale determinato a
norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel
comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati
acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si
fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle
tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e,
in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina
dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale e' determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in
base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
mese;
b) per le altre azioni, per le quote di societa'
non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al
capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al
valore del patrimonio netto della societa' o ente, ovvero,
per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi
da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente
al valore normale dei titoli aventi analoghe
caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani
o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi
determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni
relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per
gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento e per i
conferimenti in societa'."
Note al Comma 103
Il riferimento al testo dell'articolo 47 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
riportato nelle note al Comma 86.
Note al Comma 105
Il testo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n.
174.
Note al Comma 106
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 121, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
"121. L'imprenditore individuale che alla data del 31
ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui
all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro il 31 maggio 2016,
optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio
dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso
alla data del 1º gennaio 2016, mediante il pagamento di una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
nella misura dell'8 per cento della differenza tra il
valore normale di tali beni ed il relativo valore
fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120."
Note al Comma 107
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni)
1. Agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1,
lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i
titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati
regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002,
puo' essere assunto, in luogo del costo o valore di
acquisto, il valore a tale data della frazione del
patrimonio netto della societa', associazione o ente,
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui
si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali,
nonche' nell'elenco dei revisori contabili, a condizione
che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto
disposto nei commi da 2 a 7.
1-bis. Agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1,
lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i
diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi
multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1°
gennaio 2023, puo' essere assunto, in luogo del costo o
valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo
unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a
condizione che il predetto valore sia assoggettato a
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al
4 per cento (12) per le partecipazioni che risultano
qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera
c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla
data del 1° gennaio 2002, e al 2 per cento (13) per quelle
che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi
del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino
ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a
partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da
versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato e' riferito all'intero
patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati
identificativi dell'estensore della perizia e al codice
fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
per conto della stessa societa' od ente nel quale la
partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e'
deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro
successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli,
quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la relativa
spesa e' portata in aumento del valore di acquisto della
partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5
quale valore di acquisto non consente il realizzo di
minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4
dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui
redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati
nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1°
gennaio 2002, per i quali il contribuente si e' avvalso
della facolta' di cui al comma 1, gli intermediari
abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma
degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del
nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di
acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della
perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della perizia stessa e al codice fiscale della societa'
periziata."
Note al Comma 108
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282 recante disposizioni urgenti in
materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione
e di procedure di contabilita', come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. Riapertura di termini in materia di
rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di
valori di acquisto
1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni,
trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente
al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I
versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma
10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono
effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16
luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle
partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e
dei terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte
sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di
tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15
novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per
cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il
giuramento della perizia devono essere effettuati entro la
predetta data del 15 novembre 2023."
Note al Comma 109
Il riferimento al testo dell'articolo 2 del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27 e'
riportato nelle note al Comma 108.
Il riferimento al testo dell'articolo 5 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' riportato nelle note al Comma
107.
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282 recante disposizioni urgenti in
materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione
e di procedure di contabilita':
"Art. 7 Dismissione di beni immobili dello Stato
1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di
beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili
e' considerata urgente con prioritario riferimento a quelli
il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e
valori di mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata a
vendere a trattativa privata ovvero, per gli anni 2015,
2016 e 2017 nonche' per gli anni 2019, 2020 e 2021,
mediante procedura ristretta alla quale investitori
qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche
fissati con decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze in relazione alla singola
procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e,
successivamente, a presentare offerte di acquisto nel
rispetto delle modalita' e dei termini indicati nella
lettera di invito, anche in blocco, i beni immobili
appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati
A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso
governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto
di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del
comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, nonche' al primo ed al secondo
periodo del comma 18 del medesimo articolo 3."
Note al Comma 110
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2 Proroga di termini in materia di
comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita' legale
1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al
mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di
comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic
Communications in Afghanistan, e' autorizzata fino al 31
dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.A. e la NewCo Rai International, a valere
sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro
660.000.
2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di
collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5
marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad
assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla
apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.A., nel limite massimo di spesa gia' previsto per la
convenzione a legislazione vigente.
3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il
Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo
Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive
modificazioni, al fine di consentire al commissario ad
acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009,
di garantire la continuita' amministrativa del servizio
pubblico, nonche' la gestione e la definizione dei rapporti
giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle
competenze al soggetto costituito o individuato con
provvedimento delle regioni interessate, assicurando
adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni
dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il
Commissario e' tenuto a presentare il rendiconto della
gestione accompagnato dalla relazione sull'attivita'
svolta. Dal differimento del termine ultimo di durata della
gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non
dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la
piccola proprieta' contadina, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di
terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base
a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore
di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, nonche' le operazioni
fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle
imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed
all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Le
agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano
altresi' agli atti di trasferimento a titolo oneroso di
terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a
favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge
della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n.
17, da loro abitualmente coltivati. Gli onorari dei notai
per gli atti suindicati sono ridotti alla meta'. I predetti
soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano
trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano
volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di
condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, nonche' all'articolo 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010,
si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilita'
del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre
1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato.
4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si
applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso
di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in
base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a
favore di persone fisiche di eta' inferiore a quaranta anni
che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere
conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi,
l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e
assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli
imprenditori agricoli professionali.
5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno
2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo
3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al
comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni.
7-bis. All'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole: «ivi inclusa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri,» sono soppresse;
b) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: «In considerazione delle esigenze generali di
compatibilita' nonche' degli assetti istituzionali, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il
conseguimento delle economie, corrispondenti a una
riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento
della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15
per cento di quella di livello non generale, con l'adozione
di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque
conto dei criteri e dei principi di cui al presente
articolo».
7-ter. All'onere conseguente al minor risparmio
derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis,
quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante
soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo,
di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma
8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74,
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo
41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010,
un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
non generale, e delle relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione
non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 74.
8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
si provvede con le modalita' indicate al citato articolo
74, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del
2008.
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano
adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30
giugno 2010 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla
predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei
commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano
subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo
17, comma 4, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il
personale amministrativo operante presso gli Uffici
giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della
polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle
del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresi'
escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui
all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1º luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale
reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre
2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in
via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure
assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e
8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in
materia di limitazione delle assunzioni.
8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e
terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78
del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102
del 2009. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le dotazioni di
bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo
17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte
definitivamente.
8-octies. All'articolo 42-bis, comma 2, penultimo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 maggio 2010».
8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10
marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi
le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le
scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al
30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate
rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010.
8-decies. All'articolo 12, comma 2, della legge 12
giugno 1990, n. 146, dopo le parole: «delle amministrazioni
pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «o di altri organismi
di diritto pubblico»."
Note al Comma 111
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 9 Territori montani
L'imposta locale sui redditi e' ridotta alla meta'
per i redditi dominicale e agrario:
a) dei terreni situati ad una altitudine non
inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli
rappresentati da particelle catastali che si trovano
soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione
decorre dall'anno successivo alla presentazione della
domanda all'ufficio delle imposte;
b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori
montani compilato dalla commissione censuaria centrale.
L'esenzione e' disposta d'ufficio e decorre dall'anno
successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco;
c) dei terreni facenti parte di comprensori di
bonifica montana. L'esenzione decorre dall'anno successivo
alla costituzione del comprensorio e viene disposta di
ufficio ove interessi il territorio dell'intero comune
censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta
dagli interessati o, per essi, globalmente dal comune e
decorre dall'anno successivo alla presentazione della
relativa domanda all'ufficio delle imposte.
Nei territori montani di cui al primo comma, i
trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo di fondi
rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte
di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti
dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui
al presente comma si applicano anche ai trasferimenti a
favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella
gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo
periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di
acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre
direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i
predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che
siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di
acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano
di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse
agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative
agricole che conducono direttamente i terreni.
I trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo,
acquisiti o disposti dalle comunita' montane, di beni la
cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la
realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di
impianti a carattere associativo e cooperativo per
produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti
del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature
turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma
precedente.
Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i
proprietari di terreni montani che non osservano gli
obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per
altri scopi.
Le successioni e le donazioni tra ascendenti,
discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi
costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di
leggi a favore dei terreni montani sono esenti dalla
imposta sulle successioni e donazioni."
Note al Comma 112
Si riporta il testo dell'articolo 44 e 67 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 44. Redditi di capitale
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da
mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi
dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di
massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue
perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice
civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di
altra garanzia;
d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per
il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti
finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer
Lending) gestite da societa' iscritte all'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da
istituti di pagamento rientranti nell'ambito di
applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati
dalla Banca d'Italia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa', salvo il disposto
della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; e'
ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti
eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal
socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di
accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto
della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione,
nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di
masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni
affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti
contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli
garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti
delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis)
del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e
delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di
trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non
residenti, nonche' i redditi corrisposti a residenti
italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto,
stabiliti in Stati e territori che con riferimento al
trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a
fiscalita' privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis,
anche qualora i percipienti residenti non possano essere
considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo
73;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da
altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e
gli strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui
remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
ai risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al
patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di
cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano
similari alle azioni a condizione che la relativa
remunerazione sia totalmente indeducibile nella
determinazione del reddito nello Stato estero di residenza
del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita' deve
risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da
altri elementi certi e precisi;
b)
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da societa'
esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai
sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo
1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n.
510;
2) i titoli di massa che contengono
l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una
somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza
la corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa."
"Art. 67. Redditi diversi
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi
di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo
109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto
sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore
del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la
cessione dei contratti stipulati con associanti non
residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'assimilazione opera a prescindere dal valore
dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al
25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui
alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti
da depositi o conti correnti, di metalli preziosi,
sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote
di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si
considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a
premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla
sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2
dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in
usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili,
dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di
veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere
c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a
titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e
conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione
che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio realizzate mediante
conversione di quote o azioni da un comparto ad altro
comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo."