Note al Comma 113
Si riporta il testo dell'articolo 26-quinquies del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
"Art. 26-quinquies Ritenuta sui redditi di capitale
derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e
lussemburghesi storici
1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo
44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in
Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli
istituiti in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento
nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e
successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni
collocate nel territorio dello Stato, le societa' di
gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti
incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al
citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 del presente
decreto incaricati della loro negoziazione, operano una
ritenuta del 20 per cento. Qualora le quote o azioni dei
predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito
accentrato gestito da una societa' autorizzata ai sensi
dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e'
applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente
decreto presso i quali le quote o azioni sono state
depositate, direttamente o indirettamente aderenti al
suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai
soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato
aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo
periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in
Italia una banca o una societa' di intermediazione
mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una
stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di
investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione
accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi
dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante
fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli
stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per
i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede
a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui
proventi distribuiti in costanza di partecipazione
all'organismo di investimento e su quelli compresi nella
differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di
cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di
sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al
netto di una quota dei proventi riferibili alle
obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alle obbligazioni
emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite
le modalita' di individuazione della quota dei proventi di
cui al periodo precedente. Il costo di acquisto deve essere
documentato dal partecipante e, in mancanza della
documentazione, il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a
titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5
del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle
lettere a) e b) dell'articolo 73, comma 1, del medesimo
testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1,
lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti
gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e'
applicata a titolo d'imposta.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui
al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come
indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1º aprile
1996, n. 239 e maturati nel periodo di possesso delle quote
o azioni. Il predetto possesso e' attestato dal deposito
dei titoli presso un intermediario residente in Italia.
5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica
sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e
relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a
copertura delle riserve matematiche dei rami vita.
6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al
comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di
quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o
gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei
rapporti di provenienza. Ai medesimi fini si considera
rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad
altro comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo. In questi casi, il contribuente fornisce al
soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la
necessaria provvista.
6-bis. Nel caso di societa' di gestione estera che
istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento
collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 e'
applicata direttamente dalla societa' di gestione estera
operante nel territorio dello Stato in regime di libera
prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale
scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che
risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di
determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla
dichiarazione annuale delle somme. In caso di negoziazione
la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui al citato
articolo 23 incaricati della loro negoziazione. Qualora le
quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un
sistema di deposito accentrato gestito da una societa'
autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la
ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23
del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono
state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al
suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai
soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato
aderenti al medesimo sistema. Il percipiente e' tenuto a
comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili
per la determinazione dei redditi consegnando, anche in
copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una
dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti
dati e informazioni.
6-ter. I proventi di cui al comma 1 percepiti senza
applicazione della ritenuta al di fuori dell'esercizio
d'impresa commerciale sono assoggettati ad imposizione
sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa
aliquota della ritenuta a titolo d'imposta."
Si riporta il testo dell'articolo 10-ter della legge 23
marzo 1983, n.77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare):
"Art. 10-ter. Disposizioni tributarie sui proventi
delle quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio di diritto estero
1. Sui proventi di cui all' articolo 44, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti
negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell' articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui
quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai
sensi dell' articolo 42 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti
residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi,
del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni,
operano una ritenuta del 20 per cento. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di
partecipazione all'organismo di investimento e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di
cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo
medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote
o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere
documentato dal partecipante e, in mancanza della
documentazione, il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta del 20 per cento e' altresi' applicata
dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo
unico delle imposte sui redditi derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo del
risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR
immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e
il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese
estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo
testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o
azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica
sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione
all'organismo di investimento e su quelli compresi nella
differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di
liquidazione delle quote o azioni e il costo medio
ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o
azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere
documentato dal partecipante e, in mancanza della
documentazione, il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati al netto di una quota dei proventi riferibili
alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alle
obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti
Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della
quota dei proventi di cui al periodo precedente.
2-ter. Nel caso di societa' di gestione del risparmio
italiana che istituisce e gestisce all'estero organismi di
investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui
ai commi 1 e 2 e' applicata direttamente dalla societa' di
gestione italiana operante all'estero ai sensi delle
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. In caso di negoziazione,
la ritenuta e' applicata dai soggetti indicati
nell'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, incaricati della loro
negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti
organismi siano immesse in un sistema di deposito
accentrato, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui
all'articolo 23 del predetto decreto presso i quali le
quote o azioni sono state depositate, direttamente o
indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito
accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a
detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi
esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
I soggetti non residenti nominano quale loro rappresentante
fiscale in Italia una banca o una societa' di
intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello
Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di
imprese di investimento non residenti, ovvero una societa'
di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata
ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante
fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli
stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per
i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede
a versare la ritenuta e a fornire, entro quindici giorni
dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni
notizia o documento utile per comprovare il corretto
assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta
ritenuta.
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai
commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di
quote o azioni a diverso intestatario. Ai medesimi fini si
considera rimborso la conversione di quote o azioni da un
comparto ad altro comparto del medesimo organismo di
investimento collettivo. In questi casi, il contribuente
fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta
la necessaria provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a
titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
ai sensi dell' articolo 65 del citato testo unico delle
imposte sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate di cui all' articolo 5
del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell' articolo 73 del medesimo
testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti
gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e'
applicata a titolo d'imposta.
4-bis. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si
applica sui proventi spettanti alle imprese di
assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli
attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami
vita.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi
1 e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi
proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta e'
applicata dai soggetti di cui all' articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che intervengono nella loro riscossione.
6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi,
derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento
collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli
OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2,
concorrono a formare il reddito imponibile dei
partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di
proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale
differenza tra il valore di riscatto, cessione o
liquidazione delle quote o azioni e il costo medio
ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il costo di
acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in
mancanza della documentazione, il costo e' documentato con
una dichiarazione sostitutiva.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati
all' articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono
nella loro riscossione operano una ritenuta del 20 per
cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. Si
applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5.
8. Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono,
con riguardo agli investimenti effettuati in Italia,
avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica
italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente
alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente
corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da
soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore le
predette convenzioni.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano
esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la
cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi
di investimento collettivo italiani."
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n.410 (Disposizioni urgenti
in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare):
"Art. 7. Regime tributario dei partecipanti
1. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni
d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1,
la societa' di gestione del risparmio opera una ritenuta
del 20 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei
proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai
rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in
costanza di partecipazione nonche' sulla differenza tra il
valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il
costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il
costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato dal
partecipante. In mancanza della documentazione il costo e'
documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a
titolo d'acconto nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
commerciale; b) societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate; societa' ed enti indicati nelle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto
articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti,
compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito
delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta. La ritenuta non e' operata sui proventi
percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dai prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
regolamento (UE) 2019/1238 e dagli organismi d'investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati
dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di
investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1,
siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito
da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata, alle
medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai
soggetti residenti presso i quali le quote sono state
depositate, direttamente o indirettamente aderenti al
suddetto sistema di deposito accentrato nonche' dai
soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato
aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis
nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una
banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente
nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in
Italia di banche o di imprese di investimento non
residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di
strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde
dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e
con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di
cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
2-quater. Nel caso di societa' di gestione del
risparmio estera che istituisce e gestisce in Italia
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata
direttamente dalla societa' di gestione estera operante nel
territorio dello Stato in regime di libera prestazione di
servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i
soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di
determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla
dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e' tenuto
a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni
utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche
in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una
dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti
dati e informazioni. Si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2-bis e 2-ter.
3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti
da fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e
organismi di investimento collettivo del risparmio esteri,
sempreche' istituiti in Stati o territori inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' su quelli percepiti da
enti od organismi internazionali costituiti in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche
centrali o organismi che gestiscono anche le riserve
ufficiali dello Stato.
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a
soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito,
ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura
prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai
commi precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente
effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino
i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
di tutte le condizioni alle quali e' subordinata
l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali
elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota
applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorita' fiscale
competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei
proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza
nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.
L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno
successivo a quello di presentazione."
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n.44 recante Attuazione della
direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010:
"Art. 13. Modifiche alla disciplina dei fondi
immobiliari esteri
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, le parole: «, nonche'
per i titoli o certificati rappresentativi delle quote di
partecipazione in organismi d'investimento collettivo
immobiliari,» sono soppresse.
2. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ad organismi
di investimento collettivo del risparmio immobiliari di
diritto estero, i soggetti residenti incaricati del
pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della
negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del
20 per cento. La ritenuta si applica sui proventi
distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di
investimento e su quelli compresi nella differenza tra il
valore di riscatto o di liquidazione delle quote o azioni
ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto
delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o
di acquisto e' documentato dal partecipante. In mancanza
della documentazione il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
3. La ritenuta e' applicata a titolo di acconto nei
confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni
sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del
citato testo unico delle imposte sui redditi;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto
testo unico;
c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e
degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto
articolo.
Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi
quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle
societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. La
ritenuta non e' operata sui proventi percepiti dalle forme
di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, dai prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)
2019/1238 e dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
4. Nel caso in cui le quote o azioni siano collocate
all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti
all'estero, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui
all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro
riscossione.
5. I redditi conseguiti dall'organismo collettivo del
risparmio immobiliare di diritto estero e rilevati nei
rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai
partecipanti residenti in Italia, diversi da quelli
indicati nel comma 3, dell'articolo 32 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
che possiedono quote di partecipazione in misura superiore
al 5 per cento del patrimonio dell'organismo. La
percentuale di partecipazione all'organismo e' rilevata al
termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine
del periodo di gestione dell'organismo, in proporzione alle
quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della
verifica della percentuale di partecipazione nell'organismo
si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o
indirettamente per il tramite di societa' controllate, di
societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo
societario e' individuato ai sensi dell'articolo 2359,
commi primo e secondo, del codice civile anche per le
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'. Si tiene altresi' conto delle partecipazioni
imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il partecipante e' tenuto ad attestare al sostituto
d'imposta la percentuale di possesso di quote di
partecipazioni detenute ai sensi del presente comma.
6. I redditi degli organismi imputati ai sensi del
comma 5 concorrono alla formazione del reddito complessivo
del partecipante indipendentemente dalla percezione e
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. In
assenza di informazioni sui redditi conseguiti
dall'organismo, il risultato annuale della gestione
dell'organismo riferibile a ciascuna quota concorre alla
formazione del reddito complessivo del partecipante. Ai
redditi imputati non si applica la ritenuta del 20 per
cento sui proventi percepiti.
7. Per i partecipanti, diversi da quelli indicati nel
comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, che possiedono
quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio dell'organismo, ai fini della determinazione
dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le
disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo
unico. In caso di cessione, il costo e' aumentato o
diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite
imputati ai partecipanti ed e' altresi' diminuito, fino a
concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei
proventi distribuiti ai partecipanti. Le plusvalenze
realizzate dai medesimi soggetti mediante la cessione di
quote o azioni emesse da organismi di investimento
collettivo del risparmio immobiliari non conformi alla
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia
soggetto a forme di vigilanza, concorrono a formare il
reddito per il loro intero ammontare."
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, (Riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23
dicembre 1996, n. 662):
"Art. 7. Imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio
1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto
abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996,
n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite
da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono
optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di
cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c) a
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente
decreto, che concorrono alla determinazione del risultato
della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle
partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o
strumenti finanziari e dai contratti, di cui al comma 4
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, salvo la dimostrazione, al momento del
conferimento delle suddette partecipazioni, del rispetto
delle condizioni indicate nella lettera c), del comma 1,
dell'articolo 87, del citato testo unico a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del
comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del
medesimo testo unico.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione
sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della
stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione
ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato
della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
al comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale
derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa
patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2,
commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo
26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed
altri proventi dei conti correnti bancari;
c) le ritenute previste dai commi 3 e 3-bis
dell'articolo 26 e la ritenuta di cui all'articolo
26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4
dell'articolo 27 del medesimo decreto;
e) la ritenuta prevista dai commi 1, 2 e 5
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come
modificato dall'articolo 8, comma 5;
e-bis) la ritenuta prevista dal comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e la ritenuta sui proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari di diritto estero.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito
al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel
periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi
esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel
periodo, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio
dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e
delle commissioni relative al patrimonio gestito. Ai fini
del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni
e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni emesse
da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati
nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio
ed alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti non negoziati in mercati
regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia
superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi
sono valutati secondo il loro valore normale, ferma
restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i
criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o
conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio
all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di
stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al
termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o
rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo
oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei
commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di
conferimento di strumenti finanziari che formavano gia'
oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata
esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale
valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai
fini della determinazione del patrimonio alla conclusione
del precedente contratto di gestione; nel caso di
conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata
esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale
costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro
deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
di cui all'articolo 6 ed al comma 1 del presente articolo,
salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
al precedente comma 2, ai fini della determinazione del
risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il
giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione
previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del
calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita
relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti
prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata
revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote,
certificati, valute e rapporti che ha concorso a
determinare il risultato della gestione assoggettato ad
imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il
soggetto gestore rilascia al mandante apposita
certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli,
quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e'
prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di
ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
mese successivo a quello in cui e' stato revocato il
mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme
corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel
quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste
al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle
societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere
a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione
entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalita' di
effettuazione dei versamenti e la presentazione della
dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate
dalle disposizioni dei decreti del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il
risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore
rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del
comma 4 dell'articolo 82 , del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'articolo 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di
esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma
1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata
l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
comma 5 dell'articolo 6 o del comma 10 del presente
articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro
cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si
tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il
risultato negativo e' maturato.
14.
15.
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di
dichiarazione di cui al comma 12."
Note al Comma 114
Si riporta il testo dell'articolo 2 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209:
"Art. 2. Classificazione per ramo
1. Nei rami vita la classificazione per ramo e' la
seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita';
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le
cui prestazioni principali sono direttamente collegate al
valore di quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri
valori di riferimento;
IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione
contro il rischio di non autosufficienza che siano
garantite mediante contratti di lunga durata, non
rescindibili, per il rischio di invalidita' grave dovuta a
malattia o a infortunio o a longevita';
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi
costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
dell'attivita' lavorativa.
2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione
all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o
III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1
se e' stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo
vita con assunzione di un rischio demografico, con i
relativi contratti puo' garantire in via complementare i
rischi di danni alla persona, comprese l'incapacita' al
lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio,
l'invalidita' a seguito di infortunio o di malattia.
L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via
complementare ai relativi contratti, puo' garantire
prestazioni di invalidita' e di premorienza secondo quanto
previsto nella normativa sulle forme pensionistiche
complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la
seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali); prestazioni forfettarie;
indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate;
2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennita'
temporanee; forme miste;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli
ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri
automotori; veicoli terrestri non automotori;
4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito
da veicoli ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da
veicoli aerei;
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri;
veicoli marittimi;
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e
ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate
o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di
trasporto;
8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito
dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e
7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi
naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare;
cedimento del terreno;
9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni
(diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato
dalla grandine o dal gelo, nonche' da qualsiasi altro
evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10. Responsabilita' civile autoveicoli terrestri:
ogni responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli
terrestri (compresa la responsabilita' del vettore);
11. Responsabilita' civile aeromobili: ogni
responsabilita' risultante dall'uso di veicoli aerei
(compresa la responsabilita' del vettore);
12. Responsabilita' civile veicoli marittimi,
lacustri e fluviali: ogni responsabilita' risultante
dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi
(compresa la responsabilita' del vettore);
13. Responsabilita' civile generale: ogni
responsabilita' diversa da quelle menzionate ai numeri 10,
11 e 12;
14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da
insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate;
credito ipotecario; credito agricolo;
15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi
relativi all'occupazione; insufficienza di entrate
(generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di
spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di
valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite
commerciali indirette diverse da quelle menzionate
precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre
perdite pecuniarie;
17. Tutela legale: tutela legale;
18. Assistenza: assistenza alle persone in
situazione di difficolta'.
4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata
cumulativamente per piu' rami e' cosi' denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni
e malattia»;
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone
trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni auto»;
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone
trasportate, 4, 6, 7 e 12, «Assicurazioni marittime e
trasporti»;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone
trasportate, 5, 7 e 11, «Assicurazioni aeronautiche»;
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio
ed altri danni ai beni»;
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13,
«Responsabilita' civile»;
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito
e cauzione»;
h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni».
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto
l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad
un ramo o ad un gruppo di rami, puo' garantire i rischi
compresi in un altro ramo, senza necessita' di un'ulteriore
autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio
principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre
il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e
17 di cui al comma 3 non possono essere considerati
accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi
compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi
accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi
solo l'assistenza da fornire alle persone in difficolta'
durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo
di residenza o quando riguardino controversie relative
all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale
utilizzazione.
6. L'IVASS adotta, con regolamento, le istruzioni
applicative sulla classificazione dei rischi all'interno
dei rami nel rispetto del principio di equivalenza
dell'autorizzazione nel territorio comunitario."
Il riferimento al testo dell'articolo 44, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e'
riportato nelle note al Comma 112.
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazione,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 recante disposizioni
urgenti in materia di razionalizzazione della base
imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti
di imposta per le assunzioni, di detassazione per
l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della
riscossione e di imposta di bollo:
"Art. 1 Disposizioni in materia di fiscalita'
d'impresa
1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio
successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso
successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle
disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) ai fini della determinazione del valore minimo
delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, in societa' non negoziate in mercati
regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma
1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali
derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le
perdite prodotte dalle societa' partecipate, a partire
dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del
presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:
1) delle quote di ammortamento dell'avviamento
indeducibile ai fini fiscali;
2) degli accantonamenti diversi da quelli
fiscalmente deducibili;
a-bis) per le partecipazioni in societa' non
residenti la deducibilita' fiscale, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e
2) della lettera a), e' determinata in base a quanto
stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo,
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986;
b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non
realizzate relative a partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote
costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei
quattro successivi;
c) ai fini dell'applicazione del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto
dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di
cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la
remunerazione ordinaria della variazione in aumento del
capitale investito di cui alla medesima disposizione e'
pari al saggio degli interessi legali.
1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi del
comma 1, lettera c), resta salva la possibilita' di
applicare le disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre
2002, con le seguenti modificazioni:
a) la variazione in aumento del capitale investito
non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza
dell'incremento della consistenza delle partecipazioni
rispetto a quella risultante dal bilancio relativo
all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto
incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di
cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto
legislativo n. 466 del 1997, e' ridotto in misura
corrispondente;
b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche non puo' essere inferiore al 30 per
cento ovvero, per le societa' di cui all'articolo 6 del
predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per
cento.
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le societa' e gli enti che esercitano attivita'
assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari
allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita
iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di
quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidita' permanente da qualsiasi causa
derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, nonche' di quelle
relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione
di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124. Il versamento e' effettuato entro il termine
di versamento a saldo delle imposte sui redditi e
costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere
dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute
previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n.
482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo
26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600; a decorrere dall'anno 2007, se
l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive
e ritenute da versare in ciascun anno e' inferiore
all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente
comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la
differenza puo' essere computata, in tutto o in parte, in
compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a
societa' o enti appartenenti al gruppo con le modalita'
previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Se nel 2013
l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o
ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato
dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle
riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio
dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno e'
corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni
successivi tale percentuale e' ridotta di 0,1 punti
percentuali fino al 2024 ed e' pari all'1,25 per cento a
partire dal 2025.
2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la
percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,350
per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e'
aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo
d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto,
entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per
cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il
quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25
giugno 2008.
La percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata:
a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212;
b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45
per cento.
2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in
materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
modalita' di versamento e di dichiarazione delle somme di
cui ai commi 2 e 2-bis.
2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
variazione della riserva sinistri delle societa' e degli
enti che esercitano attivita' assicurativa danni, per la
parte riferibile alla componente di lungo periodo, e'
deducibile in misura non superiore al 90 per cento.
L'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei nove
esercizi successivi. E' considerato componente di lungo
periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.
2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2
e 2-ter si applicano anche alle imprese di assicurazione
operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta'
di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 e'
commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi
specificate relativo ai contratti di assicurazione
stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi
adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e
2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale
residente nel territorio dello Stato che risponde in solido
con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e
versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione
annuale delle somme dovute.
2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter
si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter,
comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. L'imposta di cui al comma 2 e' commisurata
al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione
indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti
sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta
segnalano i contraenti nei confronti dei quali non e' stata
applicata l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti
l'imposta e' riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1,
1-bis e 2-quater, l'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e'
calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo
1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente
quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2-quater.
4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare
complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti
da cessioni di partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di
piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia
delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di
consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione
di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le
notizie oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e i
termini della stessa. In attuazione delle disposizioni
previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate
procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori
entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003
e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine
di assicurare l'efficace realizzazione dell'attivita'
prevista ai sensi del presente comma e di evitare un
pregiudizio alla continuita' dell'azione amministrativa, in
attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194
del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono
state attribuite, anteriormente alla predetta data,
qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di
riqualificazione espletate in diretta applicazione delle
disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta
sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo
individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico in
godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative
funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo
52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le
esigenze di qualificazione del personale anche a tempo
determinato delle pubbliche amministrazioni. All'articolo
12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo
periodo e' soppresso.
5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in
ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente
abbia avuto formale conoscenza, e' precluso ogni
accertamento tributario, ai sensi dell'articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, relativamente ai maggiori valori iscritti in
bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da
annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal
predetto articolo 6, con il versamento facoltativo di una
somma pari al sei per cento dei predetti maggiori valori.
Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di
verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto
dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non e'
deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive ed e' versata in due
rate di pari importo, la prima da versare entro il 28
febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al
saggio legale, entro il 28 febbraio 2004.
5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 10,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, dopo la parola: "calda,", sono inserite le
seguenti: "della pesca e dell'acquacoltura", e dopo le
parole: "Ai fini dell'individuazione dei predetti settori"
sono inserite le seguenti: ", salvo per il settore della
pesca e dell'acquacoltura."
Note al Comma 120
Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto-legge
21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n.51 (Misure urgenti per contrastare
gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 37. Contributo straordinario contro il caro
bollette
1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori
gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del
settore energetico, e' istituito, per l'anno 2022, un
contributo a titolo di prelievo solidaristico
straordinario, determinato ai sensi del presente articolo,
a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello
Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di
produzione di energia elettrica, dei soggetti che
esercitano l'attivita' di produzione di gas metano o di
estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di
energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei
soggetti che esercitano l'attivita' di produzione,
distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il
contributo e' dovuto, altresi', dai soggetti che, per la
successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia
elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi
o che introducono nel territorio dello Stato detti beni
provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il
contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento del volume
d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attivita' indicate nei
periodi precedenti. Il contributo non e' dovuto dai
soggetti che svolgono l'attivita' di organizzazione e
gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia
elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei
carburanti.
2. La base imponibile del contributo solidaristico
straordinario e' costituita dall'incremento del saldo tra
le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al
periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al
saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In
caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al
30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile
per tale periodo e' assunto un valore di riferimento pari a
zero. Il contributo si applica nella misura del 25 per
cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore
a euro 5.000.000. Il contributo non e' dovuto se
l'incremento e' inferiore al 10 per cento.
3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si
assume il totale delle operazioni attive, al netto
dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto
dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle
liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi
dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.
3-bis. Non concorrono alla determinazione dei totali
delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le
operazioni di cessione e di acquisto di azioni,
obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e
quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al
comma 1.
3-ter. Non concorrono alla determinazione dei totali
delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni
attive non soggette a IVA per carenza del presupposto
territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse
afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini
dell'IVA.
4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai
sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo IVA
costituito ai sensi dell'articolo 70-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per
determinare i saldi di cui al comma 2 del presente
articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute
dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti
soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 aprile
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 90 del 18 aprile 2018 e, per le operazioni
effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i
dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
5. Il contributo e' liquidato e versato entro il per un
importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il
30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il
30 novembre 2022, con le modalita' di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche
dichiarativi, e le modalita' di versamento del contributo.
Con il medesimo provvedimento possono essere individuati
dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di
acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le
modalita' per lo scambio delle informazioni, anche in forma
massiva, con la Guardia di finanza.
5-bis. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di
prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi
del presente articolo sono attribuite alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai
rispettivi statuti di autonomia.
6. Ai fini della riscossione del contributo,
dell'accertamento e delle relative sanzioni, nonche' per il
relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in
materia di imposta sul valore aggiunto in quanto
compatibili.
7. Il contributo non e' deducibile ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
8. Al fine di evitare, a tutela del consumatore,
indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti
energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1°
maggio al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento
del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine
di ciascun mese solare all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di
produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas
naturale e del gas metano nonche' dei prodotti petroliferi,
relativo al mese precedente. L'Autorita' riscontra la
sussistenza dei presupposti per l'adozione dei
provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati
ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano
straordinario di controlli sulla veridicita' delle
comunicazioni di cui al presente comma. Le modalita' per la
trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato.
9. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al
comma 8, l'Autorita' si avvale, secondo modalita' da
definirsi mediante apposite intese, della collaborazione
della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui
al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi.
10. Ai fini di cui al comma 9 e' autorizzata la spesa
di euro 2 milioni per l'anno 2022 per la remunerazione
delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del
personale della Guardia di finanza effettuate dal 1° maggio
al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 38."
Note al Comma 121
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note
al Comma 7.
Note al Comma 122
Si riporta il testo degli articoli 39-octies,
39-terdecies, 62-quater, 62-quater.1 e Allegato I, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative) come modificato dalla presente legge:
"Art. 39-octies Aliquote di base e calcolo dell'accisa
applicabile ai tabacchi lavorati
1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi
lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e), sono stabilite le aliquote di base di cui
all'Allegato I.
2. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi
dalle sigarette l'accisa e' calcolata applicando la
relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico
del prodotto.
3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa e'
costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unita' di prodotto,
determinato, per l'anno 2023, in 28 euro per 1.000
sigarette, per l'anno 2024, in 28,20 euro per 1.000
sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per
1.000 sigarette;
b) un importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota di base, di cui alla voce "Tabacchi
lavorati", lettera c), dell'allegato I, al prezzo di
vendita al pubblico.
4. (abrogato)
5. L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1,
secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio,
del 21 giugno 2011, e' pari a:
a) euro 35 il chilogrammo convenzionale, per i
tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1,
lettera a), di peso superiore a 3 grammi (sigari);
b) euro 37 il chilogrammo convenzionale, per i
tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1,
lettera a), di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);
c) euro 140 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di
cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1)
(tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare
le sigarette).
6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis,
comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di
cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE
del Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari, per l'anno
2023, al 98,10 per cento della somma dell'accisa globale
costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b)
del comma 3 del presente articolo e dell'imposta sul valore
aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette"; la
predetta percentuale e' determinata al 98,50 per cento per
l'anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno
2025.
7. L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 e'
applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma
dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi
dell'articolo 39-sexies, e dell'accisa, applicata ai sensi
del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale
minimo.
8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 e'
pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale
minimo, di cui al comma 6, e l'importo dell'imposta sul
valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo 39-sexies.
9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto
definito ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera
b), e' considerato come due sigarette se ha una lunghezza,
esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non
superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha
una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11
centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via.
10. L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo
39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), non puo' essere
inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente
dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies, comma
2.
10-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a
decorrere dall'anno 2023, e' determinata l'incidenza
percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettera a),
sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con
riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in relazione
all'anno precedente; qualora la predetta incidenza
percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui
all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del
Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo decreto e'
conseguentemente rideterminata, entro il 1° gennaio del
secondo anno successivo, la predetta componente specifica
in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione
non derivino minori entrate erariali, rispetto all'anno
solare precedente, relativamente all'applicazione
dell'accisa sulle sigarette."
"Art. 39-terdecies Disposizioni in tema di tabacchi da
inalazione senza combustione
1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis,
comma 1, lettera e-bis), non si applicano le disposizioni
degli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies e, ai
fini dell'etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai
prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 184.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e
39-septies ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di
vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti
con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli
importatori.
3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad
accisa in misura pari al trenta per cento dal 1° gennaio
2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022, al
36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1°
gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41
per cento dal 1° gennaio 2026 dell'accisa gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies,
e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata
sulla base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il
consumo di un campione composto dalle cinque marche di
sigarette piu' vendute, in condizioni di aspirazione
conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti
delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza
combustione, il dispositivo specificamente previsto per il
consumo, fornito dal produttore. Con il provvedimento di
cui al comma 2 e' altresi' indicato l'importo dell'accisa,
determinato ai sensi del presente comma. Entro il primo
marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i tabacchi di
cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il
soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima
dell'immissione in consumo, la denominazione e gli
ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle
confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonche' gli
altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni."
"Art. 62-quater Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo
1.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021
fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per
cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici
per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022
fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al dieci
per cento dal 1° gennaio 2023 dell'accisa gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e
alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in
condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per
l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di
un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto
tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse
gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla
nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di
potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la
misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del
presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'
rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la
misura dell'imposta di consumo in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il
produttore e' tenuto anche a fornire, ai fini
dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da
parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei
confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La
cauzione e' di importo pari al 10 per cento dell'imposta
gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non
inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di
tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini
del pagamento dell'imposta.
3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente
articolo e' legittimata dall'applicazione, sui singoli
condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione
e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano a
decorrere dal 1° aprile 2021.
3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di
avvertenza in lingua italiana e le modalita' per
l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di
cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono
definite le relative regole tecniche e le ulteriori
disposizioni attuative.
4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le
modalita' di presentazione dell'istanza, ai fini
dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le modalita'
di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le
ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del
comma 3.
5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad
eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, e' effettuata in via
esclusiva per il tramite delle rivendite di cui
all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.
38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto
alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al
pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli
esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le
modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma
1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli
esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le
parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui
al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del divieto
di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali
di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti
soggettivi previsti per le rivendite di generi di
monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente
comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade
in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di
cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di
cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e'
disposta la revoca dell'autorizzazione.
7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter
e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con
riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del presente
articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed
elettronici e delle parti di ricambio, secondo il
meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si
applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e
5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli
96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18
gennaio 1994, n. 50.
7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una
sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a
seguito di miscelazione con altre sostanze."
"Art. 62-quater.1 Imposta di consumo sui prodotti che
contengono nicotina
1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti
ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di
consentire, senza combustione e senza inalazione,
l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo,
anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono
assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22
euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati
all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della
determinazione dell'imposta di cui al presente comma si
tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.
2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1
ottenuti nel territorio nazionale;
b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo
comma 1 provenienti da Paesi terzi;
c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo
pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo
per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel
territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per
i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato
dell'Unione europea.
c-bis) il soggetto avente sede nel territorio
nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad
effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al
comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.
3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui
al comma 1 e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione
di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al
comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla
medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui
sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione
di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti per
la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67,
l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i
prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto
dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la
quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione
destinata alla vendita al pubblico, nonche' gli altri
elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.
4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera
c), designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al
comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea,
e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante
presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma
telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti
dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso dei
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui
al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che
saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la
quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione
destinata alla vendita al pubblico, nonche' gli altri
elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),
e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito
in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale
fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia
un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati,
oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma
16, le generalita' del rappresentante legale, il possesso
dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi
fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22
febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si
intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la
denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1
provenienti da Stati dell'Unione europea che saranno
immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantita'
di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
effettuati i controlli di competenza e verificata
l'idoneita' della cauzione prestata ai sensi del comma 5,
rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza,
l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4
e 4-bis, attribuendo altresi' un codice d'imposta.
5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 e' tenuto a
garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun
periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la
costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno
1982, n. 348. Per il fabbricante e per il soggetto di cui
al comma 2, lettera c-bis), la cauzione e' pari al 10 per
cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in
giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non
inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a
ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il
rappresentante fiscale, la cauzione e' determinata in
misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in
relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle
dogane e dei monopoli di cui ai commi 3, 4 e 4-bis e'
revocata in caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione
decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il
possesso di uno o piu' requisiti soggettivi di cui ai commi
3, 4 e 4-bis o qualora venga meno la garanzia di cui al
comma 5.
7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi
dagli importatori, l'imposta dovuta e' determinata sulla
base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile
che il soggetto medesimo deve presentare ai fini
dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la
dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine e'
effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da
Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 e' accertata e
riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le
modalita' previste per i diritti di confine.
9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere
immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti
in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine
il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi
terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di
cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la
denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo
stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al
comma 2, lettera c), e il soggetto di cui al comma 2,
lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1,
provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che il
soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al
medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in
consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei
prodotti di cui al comma 1 nella tabella di
commercializzazione e' effettuato solo per i prodotti di
cui e' consentita la vendita per il consumo nel territorio
nazionale.
9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),
puo' solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti
da Stati dell'Unione europea, dei quali effettua
l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso
la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al
comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e
parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva
vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui
al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione
in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi
prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi
di vicinato, farmacie e parafar-macie di cui al comma 13,
mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Stati
non appartenenti all'Unione europea la predetta immissione
si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.
9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma
1, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo,
tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il
mittente e' tenuto a fornire garanzia del pagamento
dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in
misura pari al 100 per cento di tale imposta.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione
dei prodotti di cui al presente articolo e' legittimata
mediante applicazione di appositi contrassegni di
legittimazione sui singoli condizionamenti. Con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli sono stabilite le modalita' per
l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di
legittimazione.
11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18,
per quanto applicabili.
12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 e'
effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite
di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n.
1293. Per la vendita a distanza si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del
decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di
vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalita' e i
requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per
l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo
i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse
le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di vendita
dei prodotti di cui al comma 1, anche unitamente ai
prodotti di cui all'articolo 62-quater;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del
divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di
approvvigionamento;
d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi
previsti per le rivendite di generi di monopolio.
14. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma e'
consentita la prosecuzione dell'attivita'.
15. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e
291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti
di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un
grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10
grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo
del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli
stessi prodotti. Si applicano, altresi', ai medesimi
prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui
all'articolo 50 del presente testo unico, nonche' le
disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942,
n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le
modalita' di presentazione dell'istanza ai fini
dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le
modalita' di presentazione e i contenuti della richiesta di
inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di
commercializzazione di cui al comma 9, nonche' le modalita'
di tenuta dei registri e documenti contabili in conformita'
a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto
applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le
ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle
disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione
di accompagnamento e le modalita' con le quali i prodotti
di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente
alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al
comma 2, lettere a) e c-bis)."
"Allegato I
Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote
vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico
Prodotti energetici -
Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri; -
Benzina: euro 564,00 per mille litri: -
Petrolio lampante o cherosene: -
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
-
usato come combustibile per riscaldamento: lire
625.620 per mille litri; -
Oli da gas o gasolio: -
usato come carburante: euro 423,00 per mille litri; -
usato come combustibile per riscaldamento: lire
747.470 per mille litri; -
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 12,8 per mille litri;-
Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la
produzione diretta o indiretta di energia elettrica:
esenzione; -
Oli combustibili: -
usati per riscaldamento: -
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per
mille chilogrammi; -
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per
mille chilogrammi; -
per uso industriale: -
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per
mille chilogrammi; -
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per
mille chilogrammi; -
usati per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi. (499) -
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione
diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per
mille chilogrammi. -
Gas di petrolio liquefatti: -
usato come carburante: euro 227,77 per mille kg.; -
usato come combustibile per riscaldamento: lire
359.220 per mille kg.; -
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi; -
Gas naturale: -
per autotrazione: lire zero; -
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc; -
per combustione per usi civili: -
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.;
-
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.; -
c) per altri usi civili lire 332 al mc.; -
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote: -
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e
b): lire 74 al mc.; -
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. -
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi; -
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
impiegati: -
per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle
imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi; -
per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per
mille chilogrammi; -
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi; -
Alcole e bevande alcoliche -
Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato; -
Vino: lire zero; -
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero; -
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
-
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro. -
Tabacchi lavorati-
a) sigari 23,00%; -
b) sigaretti 23,5%; -
c) sigarette 49,50 per cento; -
d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 60 per cento
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 56,00%; -
2) altri tabacchi da fumo 56,00%; -
e) tabacco da fiuto 24,78%; -
f) tabacco da masticare 24,78%; -
Energia elettrica -
Per ogni kWh di energia impiegata: -
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire
4,10 per ogni kWh; -
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni: -
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: -
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; -
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh; -
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
-
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; -
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa
pari a euro 4.820; -
per la fornitura di energia elettrica erogata da
impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di
impianti elettrici con potenza installata nominale
superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per
ogni kWh. -
Imposizioni diverse -
Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg. -
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. -
"
Note al Comma 123
Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 13, della
legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2008:
"Art. 24 Adeguamento comunitario di disposizioni
tributarie
Omissis
13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o piu'
dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la
facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato di stabilire, ai sensi del comma 26, in funzione
delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo
di duecento, le concessioni di cui alla lettera a) del
presente comma da attribuire in fase di prima applicazione,
e' consentito:
a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che
assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
attribuisce concessione per la durata di nove anni;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono gia' titolari di concessione per
l'esercizio e la raccolta di uno o piu' dei giochi di cui
al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a
distanza, ovvero entrambe.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 935, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
"935. In considerazione dell'approssimarsi della
scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta
a distanza dei giochi di cui all'articolo 24, comma 11,
lettere da a) ad f), della legge 7 luglio 2009, n. 88, al
fine di garantire la continuita' delle entrate erariali,
nonche' la tutela dei giocatori e della fede pubblica
attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco
illegale, ed un allineamento temporale, al 31 dicembre
2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la
commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato
articolo 24, comma 11, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la
selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non
discriminatoria, di 120 concessioni per la
commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel
rispetto dei criteri previsti dall'articolo 24, comma 15,
lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del 2009
e previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la
durata della concessione, pari ad euro 200.000."
Note al Comma 124
Si riporta il testo dell'articolo 110, comma 6, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n.773:
"Art. 110
1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli
altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati
alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da
gioco, e' esposta in luogo visibile una tabella,
predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle
autorita' competenti al rilascio della licenza, nella quale
sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che
lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico
interesse, nonche' le prescrizioni ed i divieti specifici
che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve
essere, altresi', esposto in modo visibile il costo della
singola partita ovvero quello orario.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa
menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e
7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o
pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al
comma 7, alle attivita' di spettacolo viaggiante
autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle
prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al
comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi
gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita'
alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla
rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, si attivano con
l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche
elementi di abilita', che consentono al giocatore la
possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della
partita, la propria strategia, selezionando appositamente
le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle
proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1
euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque
di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da
destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di
sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui
tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del
giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per
il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor
attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita'
fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con
l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo
non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
volte il costo della partita;
b);
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale
o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
del giocatore e il costo della singola partita puo' essere
superiore a 50 centesimi di euro;
c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici
differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c),
attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri
strumenti elettronici di pagamento e che possono
distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita;
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i
quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione di
denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
7.1. Con provvedimento del direttore generale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro
il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli
apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla
lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi
e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati
sulla sola abilita', fisica, mentale o strategica, o che
riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di
interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta
fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli
intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti
specifici obblighi dichiarativi.
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non
possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
parte, le sue regole fondamentali nonche' tutti i giochi
che, per modalita' similari con quelle consentite ai sensi
del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di
vincita. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera
b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre
2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo
14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio
2004.
7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' determinata la base imponibile forfetaria
dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo
14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, al fine di garantire la
prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono
definite le regole tecniche finalizzate alla produzione
degli apparecchi di cui al comma 7 nonche' la
regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi
i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti
di offerta, cosi' come definiti dalla normativa vigente.
7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono
utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili
sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le
cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al
comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma
cumulata, per l'acquisizione di premi di modico valore non
convertibili in alcun modo in denaro o per nuove
partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di
vendita.
7-quinquies.
8.
8-bis.
9. In materia di apparecchi e congegni da
intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli
all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di
cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed
alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti
commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli
all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di
cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori
previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per
ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od
installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od
aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi,
corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di
altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce
od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non
siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni
di cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni
titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e
l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al
comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e'
commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica, la
sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli
apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni
apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio;
f-bis) chiunque, sul territorio nazionale,
distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al
presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni
di qualunque specie non muniti delle prescritte
autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per
ciascun apparecchio;
f-ter) chiunque, sul territorio nazionale,
distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni
di qualunque specie di apparecchi videoterminali non
rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni
indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di
legge e amministrative attuative di detta disposizione, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale;
f-quater) chiunque, sul territorio nazionale,
produce, distribuisce o installa o comunque mette a
disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in
circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi
destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di
gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle
caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da
trenta a sessanta giorni.
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati
rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle
disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi
dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la
distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le
modalita' stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il
rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio regionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competente per territorio. Per le cause di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui
al comma 9 e' competente il giudice del luogo in cui ha
sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme
riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si
applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951,
n. 168.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e'
titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25
agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono
sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le
modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono
disposti dal questore nei confronti dei titolari della
licenza di cui all'articolo 88.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il
questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante
gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati
ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza
dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a
quindici giorni, informandone l'autorita' competente al
rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del
presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
accessoria."