art. 1 note (parte 4)

           	
				
 
    

          Note al Comma 113
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  26-quinquies  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
          imposte sui redditi):
                "Art. 26-quinquies Ritenuta sui redditi  di  capitale
          derivanti  dalla  partecipazione   ad   OICR   italiani   e
          lussemburghesi storici
                1. Sui proventi di cui alla lettera g)  dell'articolo
          44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
          investimento collettivo del risparmio (OICR)  istituiti  in
          Italia,  diversi  dagli  OICR  immobiliari,  e   a   quelli
          istituiti in Lussemburgo, gia' autorizzati al  collocamento
          nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis  del
          decreto-legge 30 settembre 1983, n.  512,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25  novembre  1983,  n.  649,  e
          successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni
          collocate  nel  territorio  dello  Stato,  le  societa'  di
          gestione del risparmio, le  SICAV,  le  SICAF,  i  soggetti
          incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui  al
          citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
          n. 512, e  quelli  di  cui  all'articolo  23  del  presente
          decreto incaricati della  loro  negoziazione,  operano  una
          ritenuta del 20 per cento. Qualora le quote  o  azioni  dei
          predetti organismi siano immesse in un sistema di  deposito
          accentrato gestito da una  societa'  autorizzata  ai  sensi
          dell'articolo  80  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  la  ritenuta  e'
          applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del  presente
          decreto presso  i  quali  le  quote  o  azioni  sono  state
          depositate,  direttamente  o  indirettamente  aderenti   al
          suddetto  sistema  di  deposito  accentrato,  nonche'   dai
          soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
          accentrato ovvero a sistemi esteri di  deposito  accentrato
          aderenti al medesimo sistema.
                2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo
          periodo, nominano  quale  loro  rappresentante  fiscale  in
          Italia  una  banca  o  una  societa'   di   intermediazione
          mobiliare,  residente  nel  territorio  dello  Stato,   una
          stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese  di
          investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione
          accentrata di strumenti  finanziari  autorizzata  ai  sensi
          dell'articolo  80  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.  Il  rappresentante
          fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti  negli
          stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per
          i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede
          a:
                  a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
                  b) fornire, entro quindici giorni  dalla  richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o  documento
          utile  per  comprovare  il  corretto   assolvimento   degli
          obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
                3. La ritenuta di cui  al  comma  1  si  applica  sui
          proventi  distribuiti   in   costanza   di   partecipazione
          all'organismo di investimento e su  quelli  compresi  nella
          differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o  di
          cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di
          sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al
          netto  di  una   quota   dei   proventi   riferibili   alle
          obbligazioni e altri titoli  di  cui  all'articolo  31  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601, ed equiparati  e  alle  obbligazioni  emesse  dagli
          Stati inclusi nella lista di  cui  al  decreto  emanato  ai
          sensi dell'articolo 168-bis del testo unico  delle  imposte
          sui redditi approvato con il decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  e  alle  obbligazioni
          emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite
          le modalita' di individuazione della quota dei proventi  di
          cui al periodo precedente. Il costo di acquisto deve essere
          documentato  dal  partecipante   e,   in   mancanza   della
          documentazione,   il   costo   e'   documentato   con   una
          dichiarazione sostitutiva.
                4. La ritenuta di cui  al  comma  1  e'  applicata  a
          titolo  di  acconto  nei  confronti  di:  a)   imprenditori
          individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
          ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in  nome  collettivo,
          in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5
          del predetto testo unico; c) societa' ed enti di  cui  alle
          lettere a) e b) dell'articolo 73,  comma  1,  del  medesimo
          testo unico e stabili organizzazioni nel  territorio  dello
          Stato delle societa' e  degli  enti  di  cui  al  comma  1,
          lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti  di  tutti
          gli  altri  soggetti,  compresi  quelli  esenti  o  esclusi
          dall'imposta sul reddito delle  societa',  la  ritenuta  e'
          applicata a titolo d'imposta.
                5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui
          al  comma  1  percepiti  da  soggetti  non  residenti  come
          indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1º  aprile
          1996, n. 239 e maturati nel periodo di possesso delle quote
          o azioni. Il predetto possesso e'  attestato  dal  deposito
          dei titoli presso un intermediario residente in Italia.
                5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non  si  applica
          sui proventi spettanti  alle  imprese  di  assicurazione  e
          relativi a quote o azioni comprese  negli  attivi  posti  a
          copertura delle riserve matematiche dei rami vita.
                6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al
          comma 1 si considera cessione  anche  il  trasferimento  di
          quote o azioni a rapporti di  custodia,  amministrazione  o
          gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei
          rapporti di provenienza.  Ai  medesimi  fini  si  considera
          rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad
          altro  comparto  del  medesimo  organismo  di  investimento
          collettivo. In questi casi,  il  contribuente  fornisce  al
          soggetto  tenuto   all'applicazione   della   ritenuta   la
          necessaria provvista.
                6-bis. Nel caso di societa' di  gestione  estera  che
          istituisce e gestisce in Italia organismi  di  investimento
          collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1  e'
          applicata direttamente dalla societa'  di  gestione  estera
          operante nel territorio dello Stato  in  regime  di  libera
          prestazione di servizi ovvero da un rappresentante  fiscale
          scelto  tra  i  soggetti  indicati  nell'articolo  23,  che
          risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di
          determinazione e versamento dell'imposta  e  provvede  alla
          dichiarazione annuale delle somme. In caso di  negoziazione
          la ritenuta e' applicata dai  soggetti  di  cui  al  citato
          articolo 23 incaricati della loro negoziazione. Qualora  le
          quote o azioni dei predetti organismi siano immesse  in  un
          sistema di deposito  accentrato  gestito  da  una  societa'
          autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  la
          ritenuta e' applicata dai soggetti di cui  all'articolo  23
          del presente decreto presso i quali le quote o azioni  sono
          state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al
          suddetto  sistema  di  deposito  accentrato,  nonche'   dai
          soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
          accentrato ovvero a sistemi esteri di  deposito  accentrato
          aderenti al medesimo sistema. Il percipiente  e'  tenuto  a
          comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni  utili
          per la determinazione dei  redditi  consegnando,  anche  in
          copia, la  relativa  documentazione  o,  in  mancanza,  una
          dichiarazione sostitutiva nella quale  attesti  i  predetti
          dati e informazioni.
                6-ter. I proventi di cui al comma 1  percepiti  senza
          applicazione della  ritenuta  al  di  fuori  dell'esercizio
          d'impresa  commerciale  sono  assoggettati  ad  imposizione
          sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  con  la   stessa
          aliquota della ritenuta a titolo d'imposta."
              Si riporta il testo dell'articolo 10-ter della legge 23
          marzo 1983, n.77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni
          d'investimento mobiliare):
                "Art. 10-ter. Disposizioni  tributarie  sui  proventi
          delle  quote  o  azioni  di   organismi   di   investimento
          collettivo del risparmio di diritto estero
                1. Sui proventi di cui all'  articolo  44,  comma  1,
          lettera g), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
          investimento collettivo  in  valori  mobiliari  di  diritto
          estero conformi alla direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  13  luglio  2009,  istituiti
          negli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  negli  Stati
          aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  che
          sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
          dell' articolo 168-bis del medesimo testo unico  e  le  cui
          quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai
          sensi dell' articolo 42 del testo unico delle  disposizioni
          in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  i  soggetti
          residenti incaricati del pagamento dei  proventi  medesimi,
          del riacquisto o della negoziazione delle quote  o  azioni,
          operano una ritenuta del  20  per  cento.  La  ritenuta  si
          applica   sui   proventi   distribuiti   in   costanza   di
          partecipazione all'organismo di investimento  e  su  quelli
          compresi nella differenza tra il  valore  di  riscatto,  di
          cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il  costo
          medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote
          o  azioni  medesime.  Il  costo  di  acquisto  deve  essere
          documentato  dal  partecipante   e,   in   mancanza   della
          documentazione,   il   costo   e'   documentato   con   una
          dichiarazione sostitutiva.
                2. La ritenuta del 20 per cento e' altresi' applicata
          dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui
          all'articolo 44, comma 1,  lettera  g),  del  citato  testo
          unico   delle   imposte   sui   redditi   derivanti   dalla
          partecipazione a organismi di investimento  collettivo  del
          risparmio (OICR) di  diritto  estero,  diversi  dagli  OICR
          immobiliari, non conformi  alla  direttiva  2009/65/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio  2009,  e
          il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel  Paese
          estero nel quale e'  istituito  ai  sensi  della  direttiva
          2011/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'8
          giugno  2011,  istituiti  negli  Stati  membri  dell'Unione
          europea e negli Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo che sono inclusi nella lista  di  cui  al
          decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo
          testo unico delle imposte sui redditi  e  le  cui  quote  o
          azioni sono collocate nel territorio dello Stato  ai  sensi
          dell'articolo 42 del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica
          sui proventi  distribuiti  in  costanza  di  partecipazione
          all'organismo di investimento e su  quelli  compresi  nella
          differenza tra il valore di  riscatto,  di  cessione  o  di
          liquidazione  delle  quote  o  azioni  e  il  costo   medio
          ponderato di sottoscrizione o di  acquisto  delle  quote  o
          azioni  medesime.  Il  costo  di   acquisto   deve   essere
          documentato  dal  partecipante   e,   in   mancanza   della
          documentazione,   il   costo   e'   documentato   con   una
          dichiarazione sostitutiva.
                2-bis. I  proventi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          determinati al netto di una quota dei  proventi  riferibili
          alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
          inclusi nella lista di cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917   e   alle
          obbligazioni  emesse  da  enti  territoriali  dei  suddetti
          Stati. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della
          quota dei proventi di cui al periodo precedente.
                2-ter. Nel caso di societa' di gestione del risparmio
          italiana che istituisce e gestisce all'estero organismi  di
          investimento collettivo del risparmio, la ritenuta  di  cui
          ai commi 1 e 2 e' applicata direttamente dalla societa'  di
          gestione  italiana  operante  all'estero  ai  sensi   delle
          direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. In caso di negoziazione,
          la   ritenuta   e'   applicata   dai   soggetti    indicati
          nell'articolo  23  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, incaricati della loro
          negoziazione.  Qualora  le  quote  o  azioni  dei  predetti
          organismi  siano  immesse  in  un   sistema   di   deposito
          accentrato, la ritenuta e' applicata dai  soggetti  di  cui
          all'articolo 23 del predetto  decreto  presso  i  quali  le
          quote  o  azioni  sono  state  depositate,  direttamente  o
          indirettamente aderenti al  suddetto  sistema  di  deposito
          accentrato, nonche' dai soggetti non residenti  aderenti  a
          detto sistema  di  deposito  accentrato  ovvero  a  sistemi
          esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
          I soggetti non residenti nominano quale loro rappresentante
          fiscale  in  Italia   una   banca   o   una   societa'   di
          intermediazione mobiliare, residente nel  territorio  dello
          Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o  di
          imprese di investimento non residenti, ovvero una  societa'
          di gestione accentrata di strumenti finanziari  autorizzata
          ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto
          legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.  Il  rappresentante
          fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti  negli
          stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per
          i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede
          a versare la ritenuta e a fornire,  entro  quindici  giorni
          dalla  richiesta  dell'Amministrazione  finanziaria,   ogni
          notizia  o  documento  utile  per  comprovare  il  corretto
          assolvimento  degli  obblighi   riguardanti   la   suddetta
          ritenuta.
                3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai
          commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di
          quote o azioni a diverso intestatario. Ai medesimi fini  si
          considera rimborso la conversione di quote o azioni  da  un
          comparto  ad  altro  comparto  del  medesimo  organismo  di
          investimento collettivo. In questi  casi,  il  contribuente
          fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta
          la necessaria provvista.
                4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e'  applicata  a
          titolo  di  acconto  nei  confronti  di:  a)   imprenditori
          individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
          ai sensi dell' articolo 65 del  citato  testo  unico  delle
          imposte sui redditi; b) societa'  in  nome  collettivo,  in
          accomandita semplice ed equiparate di cui all'  articolo  5
          del predetto testo unico; c) societa' ed enti di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 1 dell' articolo 73 del  medesimo
          testo unico e stabili organizzazioni nel  territorio  dello
          Stato delle societa' e degli enti di cui  alla  lettera  d)
          del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti  di  tutti
          gli  altri  soggetti,  compresi  quelli  esenti  o  esclusi
          dall'imposta sul reddito delle  societa',  la  ritenuta  e'
          applicata a titolo d'imposta.
                4-bis. La ritenuta di cui ai  commi  1  e  2  non  si
          applica   sui   proventi   spettanti   alle   imprese    di
          assicurazione e relativi a quote o  azioni  comprese  negli
          attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami
          vita.
                5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai  commi
          1 e 2 siano collocate all'estero,  o  comunque  i  relativi
          proventi  siano  conseguiti  all'estero,  la  ritenuta   e'
          applicata dai soggetti di cui all' articolo 23 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          che intervengono nella loro riscossione.
                6. I  proventi  di  cui  all'articolo  44,  comma  1,
          lettera g), del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          derivanti dalla partecipazione a organismi di  investimento
          collettivo del risparmio di diritto estero,  diversi  dagli
          OICR immobiliari e da  quelli  di  cui  ai  commi  1  e  2,
          concorrono   a   formare   il   reddito   imponibile    dei
          partecipanti, sia che  vengano  percepiti  sotto  forma  di
          proventi  distribuiti  sia  che  vengano  percepiti   quale
          differenza  tra  il  valore   di   riscatto,   cessione   o
          liquidazione  delle  quote  o  azioni  e  il  costo   medio
          ponderato  di  sottoscrizione  o  acquisto.  Il  costo   di
          acquisto deve essere documentato  dal  partecipante  e,  in
          mancanza della documentazione, il costo e' documentato  con
          una dichiarazione sostitutiva.
                7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati
          all'  articolo  23  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  che  intervengono
          nella loro riscossione operano  una  ritenuta  del  20  per
          cento a titolo d'acconto  delle  imposte  sui  redditi.  Si
          applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5.
                8.  Gli  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio di diritto estero di cui ai commi 1 e 2  possono,
          con  riguardo  agli  investimenti  effettuati  in   Italia,
          avvalersi  delle  convenzioni  stipulate  dalla  Repubblica
          italiana per evitare le  doppie  imposizioni  relativamente
          alla  parte  dei  redditi  e   proventi   proporzionalmente
          corrispondenti  alle  loro  quote  o  azioni  possedute  da
          soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore  le
          predette convenzioni.
                9. Le disposizioni di cui al  comma  8  si  applicano
          esclusivamente agli organismi aventi sede in uno  Stato  la
          cui legislazione riconosca analogo diritto  agli  organismi
          di investimento collettivo italiani."
              Si riporta il testo dell'articolo 7  del  decreto-legge
          25 settembre 2001, n.351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n.410  (Disposizioni  urgenti
          in  materia  di  privatizzazione   e   valorizzazione   del
          patrimonio immobiliare pubblico e  di  sviluppo  dei  fondi
          comuni di investimento immobiliare):
                "Art. 7. Regime tributario dei partecipanti
                1. Sui proventi di  cui  all'articolo  41,  comma  1,
          lettera g), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni
          d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma  1,
          la societa' di gestione del risparmio  opera  una  ritenuta
          del 20 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei
          proventi  riferibili  a  ciascuna  quota   risultanti   dai
          rendiconti periodici  redatti  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in
          costanza di partecipazione nonche' sulla differenza tra  il
          valore di riscatto o di  liquidazione  delle  quote  ed  il
          costo medio ponderato  di  sottoscrizione  o  acquisto.  Il
          costo di  sottoscrizione  o  acquisto  e'  documentato  dal
          partecipante. In mancanza della documentazione il costo  e'
          documentato con una dichiarazione sostitutiva.
                2. La ritenuta di cui  al  comma  1  e'  applicata  a
          titolo  d'acconto  nei  confronti   di:   a)   imprenditori
          individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
          commerciale; b) societa' in nome collettivo, in accomandita
          semplice ed equiparate; societa'  ed  enti  indicati  nelle
          lettere a) e b) del comma  1  dell'articolo  87  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          stabili organizzazioni nel  territorio  dello  Stato  delle
          societa' e degli enti di cui alla lettera d)  del  predetto
          articolo.  Nei  confronti  di  tutti  gli  altri  soggetti,
          compresi quelli esenti o esclusi  da  imposta  sul  reddito
          delle  societa',  la  ritenuta  e'   applicata   a   titolo
          d'imposta.  La  ritenuta  non  e'  operata   sui   proventi
          percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al
          decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  dai  prodotti
          pensionistici  individuali  paneuropei  (PEPP)  di  cui  al
          regolamento (UE) 2019/1238 e dagli organismi d'investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati
          dal testo unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58.
                2-bis.  Qualora  le  quote  dei   fondi   comuni   di
          investimento immobiliare di cui all'articolo  6,  comma  1,
          siano immesse in un sistema di deposito accentrato  gestito
          da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo  80  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, la ritenuta di cui al comma  1  e'  applicata,  alle
          medesime  condizioni  di  cui  ai  commi  precedenti,   dai
          soggetti residenti presso  i  quali  le  quote  sono  state
          depositate,  direttamente  o  indirettamente  aderenti   al
          suddetto  sistema  di  deposito  accentrato   nonche'   dai
          soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
          accentrato ovvero a sistemi esteri di  deposito  accentrato
          aderenti al medesimo sistema.
                2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis
          nominano quale loro rappresentante fiscale  in  Italia  una
          banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente
          nel territorio dello Stato, una stabile  organizzazione  in
          Italia  di  banche  o  di  imprese  di   investimento   non
          residenti, ovvero una societa' di  gestione  accentrata  di
          strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo  80
          del testo unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio
          1998,   n.   58.   Il   rappresentante   fiscale   risponde
          dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini  e
          con le stesse responsabilita' previste per  i  soggetti  di
          cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
                  a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
                  b) fornire, entro quindici giorni  dalla  richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o  documento
          utile  per  comprovare  il  corretto   assolvimento   degli
          obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
                2-quater.  Nel  caso  di  societa'  di  gestione  del
          risparmio  estera  che  istituisce  e  gestisce  in  Italia
          organismi  di   investimento   collettivo   del   risparmio
          immobiliari, la ritenuta di cui al  comma  1  e'  applicata
          direttamente dalla societa' di gestione estera operante nel
          territorio dello Stato in regime di libera  prestazione  di
          servizi ovvero da un rappresentante fiscale  scelto  tra  i
          soggetti  indicati  nell'articolo  23   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  che
          risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di
          determinazione e versamento dell'imposta  e  provvede  alla
          dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e' tenuto
          a comunicare, ove necessario,  i  dati  e  le  informazioni
          utili per la determinazione dei redditi consegnando,  anche
          in copia, la relativa documentazione o,  in  mancanza,  una
          dichiarazione sostitutiva nella quale  attesti  i  predetti
          dati e informazioni. Si applicano le disposizioni di cui ai
          commi 2-bis e 2-ter.
                3. La ritenuta non si applica sui proventi  percepiti
          da fondi pensione, da  prodotti  pensionistici  individuali
          paneuropei (PEPP) di cui al regolamento  (UE)  2019/1238  e
          organismi di investimento collettivo del risparmio  esteri,
          sempreche' istituiti in Stati  o  territori  inclusi  nella
          lista di cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, nonche' su  quelli  percepiti  da
          enti od organismi  internazionali  costituiti  in  base  ad
          accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche
          centrali  o  organismi  che  gestiscono  anche  le  riserve
          ufficiali dello Stato.
                3-bis. Per i proventi di cui al comma 1  spettanti  a
          soggetti residenti in Stati con i  quali  siano  in  vigore
          convenzioni per evitare la doppia imposizione sul  reddito,
          ai  fini  dell'applicazione  della  ritenuta  nella  misura
          prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai
          commi precedenti acquisiscono:
                  a) una dichiarazione  del  soggetto  non  residente
          effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale  risultino
          i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
          di  tutte  le  condizioni   alle   quali   e'   subordinata
          l'applicazione del regime convenzionale,  e  gli  eventuali
          elementi necessari a determinare  la  misura  dell'aliquota
          applicabile ai sensi della convenzione;
                  b)    un'attestazione    dell'autorita'     fiscale
          competente dello Stato  ove  l'effettivo  beneficiario  dei
          proventi ha la residenza, dalla quale risulti la  residenza
          nello  Stato   medesimo   ai   sensi   della   convenzione.
          L'attestazione produce effetti fino al 31  marzo  dell'anno
          successivo a quello di presentazione."
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2014,  n.44  recante  Attuazione  della
          direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di  investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010:
                "Art.  13.  Modifiche  alla  disciplina   dei   fondi
          immobiliari esteri
                1. All'articolo 8,  comma  1,  del  decreto-legge  30
          settembre 1983,  n.  512,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, le parole: «, nonche'
          per i titoli o certificati rappresentativi delle  quote  di
          partecipazione  in  organismi   d'investimento   collettivo
          immobiliari,» sono soppresse.
                2. Sui proventi di  cui  all'articolo  44,  comma  1,
          lettera g), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione  ad  organismi
          di investimento collettivo  del  risparmio  immobiliari  di
          diritto  estero,  i  soggetti  residenti   incaricati   del
          pagamento dei proventi medesimi,  del  riacquisto  o  della
          negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del
          20  per  cento.  La  ritenuta  si  applica   sui   proventi
          distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo  di
          investimento e su quelli compresi nella differenza  tra  il
          valore di riscatto o di liquidazione delle quote  o  azioni
          ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto
          delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o
          di acquisto e' documentato dal  partecipante.  In  mancanza
          della  documentazione  il  costo  e'  documentato  con  una
          dichiarazione sostitutiva.
                3. La ritenuta e' applicata a titolo di  acconto  nei
          confronti di:
                  a) imprenditori individuali, se  le  partecipazioni
          sono relative all'impresa ai  sensi  dell'articolo  65  del
          citato testo unico delle imposte sui redditi;
                  b) societa'  in  nome  collettivo,  in  accomandita
          semplice ed equiparate di cui all'articolo 5  del  predetto
          testo unico;
                  c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa'  e
          degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del  predetto
          articolo.
              Nei confronti di tutti  gli  altri  soggetti,  compresi
          quelli esenti o  esclusi  dall'imposta  sul  reddito  delle
          societa', la ritenuta e' applicata a titolo  d'imposta.  La
          ritenuta non e' operata sui proventi percepiti dalle  forme
          di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5
          dicembre  2005,  n.   252,   dai   prodotti   pensionistici
          individuali paneuropei (PEPP) di cui  al  regolamento  (UE)
          2019/1238 e dagli organismi di investimento collettivo  del
          risparmio istituiti in  Italia  e  disciplinati  dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58.
                4. Nel caso in cui le quote o azioni siano  collocate
          all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti
          all'estero, la ritenuta e' applicata dai  soggetti  di  cui
          all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n.  600,  che  intervengono  nella  loro
          riscossione.
                5. I redditi conseguiti dall'organismo collettivo del
          risparmio immobiliare di  diritto  estero  e  rilevati  nei
          rendiconti di gestione sono  imputati  per  trasparenza  ai
          partecipanti  residenti  in  Italia,  diversi   da   quelli
          indicati nel comma 3, dell'articolo 32 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,
          che possiedono quote di partecipazione in misura  superiore
          al  5  per  cento   del   patrimonio   dell'organismo.   La
          percentuale di partecipazione all'organismo e' rilevata  al
          termine del periodo d'imposta o, se inferiore,  al  termine
          del periodo di gestione dell'organismo, in proporzione alle
          quote di partecipazione da essi  detenute.  Ai  fini  della
          verifica della percentuale di partecipazione nell'organismo
          si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o
          indirettamente per il tramite di societa'  controllate,  di
          societa' fiduciarie o per interposta persona. Il  controllo
          societario e'  individuato  ai  sensi  dell'articolo  2359,
          commi primo e secondo,  del  codice  civile  anche  per  le
          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
          societa'. Si  tiene  altresi'  conto  delle  partecipazioni
          imputate ai familiari indicati nell'articolo  5,  comma  5,
          del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.
          Il  partecipante  e'  tenuto  ad  attestare  al   sostituto
          d'imposta  la  percentuale  di   possesso   di   quote   di
          partecipazioni detenute ai sensi del presente comma.
                6. I redditi degli organismi imputati  ai  sensi  del
          comma 5 concorrono alla formazione del reddito  complessivo
          del  partecipante  indipendentemente  dalla  percezione   e
          proporzionalmente alla  sua  quota  di  partecipazione.  In
          assenza   di   informazioni    sui    redditi    conseguiti
          dall'organismo,  il  risultato   annuale   della   gestione
          dell'organismo riferibile a ciascuna  quota  concorre  alla
          formazione del reddito  complessivo  del  partecipante.  Ai
          redditi imputati non si applica  la  ritenuta  del  20  per
          cento sui proventi percepiti.
                7. Per i partecipanti, diversi da quelli indicati nel
          comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, e successive  modificazioni,  che  possiedono
          quote di partecipazione in misura superiore al 5 per  cento
          del patrimonio dell'organismo, ai fini della determinazione
          dei redditi diversi di natura finanziaria si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 68, comma 3,  del  citato  testo
          unico. In  caso  di  cessione,  il  costo  e'  aumentato  o
          diminuito, rispettivamente, dei  redditi  e  delle  perdite
          imputati ai partecipanti ed e' altresi' diminuito,  fino  a
          concorrenza  dei  risultati  di  gestione   imputati,   dei
          proventi  distribuiti  ai  partecipanti.   Le   plusvalenze
          realizzate dai medesimi soggetti mediante  la  cessione  di
          quote  o  azioni  emesse  da  organismi   di   investimento
          collettivo del  risparmio  immobiliari  non  conformi  alla
          direttiva  2011/61/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, dell'8 giugno 2011 e  il  cui  gestore  non  sia
          soggetto a forme di  vigilanza,  concorrono  a  formare  il
          reddito per il loro intero ammontare."
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del   decreto
          legislativo 21  novembre  1997,  n.  461,  (Riordino  della
          disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
          diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662):
                "Art. 7. Imposta sostitutiva sul  risultato  maturato
          delle gestioni individuali di portafoglio
                1. I soggetti  che  hanno  conferito  a  un  soggetto
          abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio  1996,
          n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite
          da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono
          optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di
          cui agli articoli 41  e  81,  comma  1,  lettere  da  c)  a
          c-quinquies), del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  come  modificati,  rispettivamente,
          dagli articoli 1, comma 3,  e  3,  comma  1,  del  presente
          decreto, che concorrono alla determinazione  del  risultato
          della gestione ai sensi del  comma  4,  per  l'applicazione
          dell'imposta  sostitutiva  di  cui  al  presente  articolo.
          L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle
          partecipazioni al capitale o al patrimonio,  dai  titoli  o
          strumenti finanziari e dai contratti, di  cui  al  comma  4
          dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del  1986,  salvo  la   dimostrazione,   al   momento   del
          conferimento delle suddette  partecipazioni,  del  rispetto
          delle condizioni indicate nella lettera c),  del  comma  1,
          dell'articolo  87,  del  citato  testo  unico   a   seguito
          dell'esercizio dell'interpello  secondo  le  modalita'  del
          comma  5,  lettera  b),  dello  stesso  articolo  167,  del
          medesimo testo unico.
                2. Il contribuente  puo'  optare  per  l'applicazione
          dell'imposta     sostitutiva     mediante     comunicazione
          sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto  della
          stipula del contratto e, nel caso dei rapporti  in  essere,
          anteriormente all'inizio del periodo  d'imposta.  L'opzione
          ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere  revocata
          solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con  effetto
          per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
          del Ministro delle finanze, da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale entro novanta giorni dalla data di  pubblicazione
          del presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  per
          l'esercizio e la revoca dell'opzione  di  cui  al  presente
          articolo.
                3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di  cui  al
          comma 2 i redditi che concorrono  a  formare  il  risultato
          della gestione, determinati  secondo  i  criteri  stabiliti
          dagli articoli 42 e 82 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
          imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
          al  comma  2  all'articolo  5.  Sui  redditi  di   capitale
          derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella  massa
          patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
                  a) l'imposta sostitutiva  di  cui  all'articolo  2,
          commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996,  n.
          239;
                  b) la ritenuta prevista dal comma  2  dell'articolo
          26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed
          altri proventi dei conti correnti bancari;
                  c)  le  ritenute  previste  dai  commi  3  e  3-bis
          dell'articolo  26  e  la  ritenuta  di   cui   all'articolo
          26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973;
                  d)  le  ritenute  previste  dai   commi   1   e   4
          dell'articolo 27 del medesimo decreto;
                  e)  la  ritenuta  prevista  dai  commi  1,  2  e  5
          dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come
          modificato dall'articolo 8, comma 5;
                  e-bis)   la   ritenuta   prevista   dal   comma   1
          dell'articolo 7 del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.
          351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
          2001, n. 410, e la ritenuta sui  proventi  derivanti  dalla
          partecipazione ad organismi di investimento collettivo  del
          risparmio immobiliari di diritto estero.
                4. Il risultato maturato della gestione  e'  soggetto
          ad  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  con
          l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
          si determina sottraendo dal valore del  patrimonio  gestito
          al termine di ciascun anno solare,  al  lordo  dell'imposta
          sostitutiva,  aumentato  dei  prelievi   e   diminuito   di
          conferimenti effettuati nell'anno, i redditi  maturati  nel
          periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che  concorrono  a
          formare il reddito complessivo del contribuente, i  redditi
          esenti o comunque non  soggetti  ad  imposta  maturati  nel
          periodo, ed il  valore  del  patrimonio  stesso  all'inizio
          dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e
          delle commissioni relative al patrimonio gestito.  Ai  fini
          del presente comma, i redditi derivanti dalle  obbligazioni
          e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601  ed
          equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati  inclusi
          nella  lista  di  cui   al   decreto   emanato   ai   sensi
          dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni  emesse
          da enti territoriali  dei  suddetti  Stati  sono  computati
          nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.
                5. La valutazione del patrimonio  gestito  all'inizio
          ed alla fine di ciascun  periodo  d'imposta  e'  effettuata
          secondo i criteri stabiliti dai regolamenti  emanati  dalla
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  in
          attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.  415.
          Tuttavia  nel  caso  dei  titoli,  quote,   partecipazioni,
          certificati   o   rapporti   non   negoziati   in   mercati
          regolamentati, il cui valore complessivo  medio  annuo  sia
          superiore al 10 per cento dell'attivo medio  gestito,  essi
          sono  valutati  secondo  il  loro  valore  normale,   ferma
          restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
          limitatamente ai predetti  titoli,  quote,  partecipazioni,
          certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
          delle finanze, sentita  la  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la  borsa,  sono  stabilite  le  modalita'  e  i
          criteri di attuazione del presente comma.
                6. Nel  caso  di  contratti  di  gestione  avviati  o
          conclusi  in  corso  d'anno,  in   luogo   del   patrimonio
          all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla  data  di
          stipula del contratto ovvero in  luogo  del  patrimonio  al
          termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
          contratto.
                7. Il conferimento di titoli,  quote,  certificati  o
          rapporti in una gestione per la quale sia stata  esercitata
          l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a  titolo
          oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni  dei
          commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia  nel  caso  di
          conferimento di strumenti  finanziari  che  formavano  gia'
          oggetto di un contratto di gestione per il quale era  stata
          esercitata l'opzione di cui al comma  2,  si  assume  quale
          valore di conferimento il valore assegnato ai  medesimi  ai
          fini della determinazione del patrimonio  alla  conclusione
          del  precedente  contratto  di  gestione;   nel   caso   di
          conferimento di strumenti finanziari per i quali sia  stata
          esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale
          costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
          del comma 6 del citato articolo.
                8. Nel caso di prelievo  di  titoli,  quote,  valute,
          certificati e rapporti o di  loro  trasferimento  ad  altro
          deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
          di cui all'articolo 6 ed al comma 1 del presente  articolo,
          salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
          o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione  di  cui
          al precedente comma 2, ai  fini  della  determinazione  del
          risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
          stati eseguiti, e' considerato il valore  dei  medesimi  il
          giorno del prelievo, adottando  i  criteri  di  valutazione
          previsti al comma 5.
                9. Nelle ipotesi di cui  al  comma  8,  ai  fini  del
          calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o  perdita
          relativi ai titoli, quote, certificati, valute  e  rapporti
          prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata
          revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli,  quote,
          certificati,  valute  e  rapporti   che   ha   concorso   a
          determinare il risultato  della  gestione  assoggettato  ad
          imposta ai sensi del medesimo comma.  In  tali  ipotesi  il
          soggetto   gestore   rilascia    al    mandante    apposita
          certificazione dalla quale risulti il  valore  dei  titoli,
          quote, certificati, valute e rapporti.
                10. Se in un anno  il  risultato  della  gestione  e'
          negativo,  il  corrispondente  importo  e'   computato   in
          diminuzione  del  risultato  della  gestione  dei   periodi
          d'imposta successivi ma non oltre il  quarto  per  l'intero
          importo che trova capienza in essi.
                11. L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma  4  e'
          prelevata  dal  soggetto   gestore   ed   e'   versata   al
          concessionario della riscossione  ovvero  alla  sezione  di
          tesoreria provinciale dello Stato entro il 16  febbraio  di
          ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del  secondo
          mese successivo a  quello  in  cui  e'  stato  revocato  il
          mandato di gestione. Il soggetto gestore  puo'  effettuare,
          anche   in   deroga   al   regolamento   di   gestione,   i
          disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
          che il contribuente  non  fornisca  direttamente  le  somme
          corrispondenti entro il quindicesimo giorno  del  mese  nel
          quale l'imposta stessa e' versata; nelle  ipotesi  previste
          al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
          delle prestazioni fino a che non ottenga  dal  contribuente
          provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
                12.   Contestualmente   alla   presentazione    della
          dichiarazione  dei  redditi  propri  il  soggetto   gestore
          presenta la dichiarazione relativa alle  imposte  prelevate
          sul complesso delle  gestioni.  I  soggetti  diversi  dalle
          societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma  1,  lettere
          a)  e  d)  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta  dichiarazione
          entro il  termine  stabilito  per  la  presentazione  della
          dichiarazione dei  sostituti  d'imposta.  Le  modalita'  di
          effettuazione  dei  versamenti  e  la  presentazione  della
          dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate
          dalle  disposizioni  dei  decreti  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602.
                13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il
          risultato della gestione sia negativo, il soggetto  gestore
          rilascia al mandante apposita  certificazione  dalla  quale
          risulti l'importo computabile in diminuzione ai  sensi  del
          comma 4 dell'articolo 82 , del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come  sostituito
          dall'articolo 4, comma  1,  lettera  b),  o,  nel  caso  di
          esistenza od apertura di depositi o rapporti  di  custodia,
          amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma
          1, intestati al contribuente e per i quali  sia  esercitata
          l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai  sensi  del
          comma 5  dell'articolo  6  o  del  comma  10  del  presente
          articolo. Ai fini del computo del periodo  temporale  entro
          cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione  si
          tiene  conto  di  ciascun  periodo  d'imposta  in  cui   il
          risultato negativo e' maturato.
                14.
                15.
                16.   Per   la   liquidazione,   l'accertamento,   la
          riscossione, le sanzioni, i rimborsi e  il  contenzioso  in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi.
                17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
          all'articolo 8 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n.  600,  e'  approvato  il  modello  di
          dichiarazione di cui al comma 12."
          Note al Comma 114
              Si riporta il testo dell'articolo 2  del  codice  delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209:
                "Art. 2. Classificazione per ramo
                1. Nei rami vita la classificazione per  ramo  e'  la
          seguente:
                  I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
                  II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita';
                  III. le assicurazioni, di cui ai rami I  e  II,  le
          cui prestazioni principali sono direttamente  collegate  al
          valore di quote di organismi di investimento collettivo del
          risparmio o di fondi interni ovvero a  indici  o  ad  altri
          valori di riferimento;
                  IV.  l'assicurazione  malattia  e   l'assicurazione
          contro  il  rischio  di  non  autosufficienza   che   siano
          garantite  mediante  contratti   di   lunga   durata,   non
          rescindibili, per il rischio di invalidita' grave dovuta  a
          malattia o a infortunio o a longevita';
                  V. le operazioni di capitalizzazione;
                  VI. le operazioni di gestione di  fondi  collettivi
          costituiti per  l'erogazione  di  prestazioni  in  caso  di
          morte, in caso di vita o in caso di cessazione o  riduzione
          dell'attivita' lavorativa.
                2.  L'impresa  che   ha   ottenuto   l'autorizzazione
          all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami  I,  II  o
          III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1
          se e' stata autorizzata ad esercitare anche un  altro  ramo
          vita con  assunzione  di  un  rischio  demografico,  con  i
          relativi contratti puo' garantire in  via  complementare  i
          rischi di danni alla  persona,  comprese  l'incapacita'  al
          lavoro professionale, la morte in  seguito  ad  infortunio,
          l'invalidita'  a  seguito  di  infortunio  o  di  malattia.
          L'impresa che ha  ottenuto  l'autorizzazione  all'esercizio
          delle operazioni di cui al ramo VI  del  comma  1,  in  via
          complementare  ai  relativi   contratti,   puo'   garantire
          prestazioni di invalidita' e di premorienza secondo  quanto
          previsto  nella  normativa   sulle   forme   pensionistiche
          complementari.
                3. Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la
          seguente:
                  1. Infortuni (compresi gli infortuni sul  lavoro  e
          le  malattie   professionali);   prestazioni   forfettarie;
          indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate;
                  2. Malattia:  prestazioni  forfettarie;  indennita'
          temporanee; forme miste;
                  3.  Corpi  di  veicoli  terrestri  (esclusi  quelli
          ferroviari):  ogni  danno  subito  da:  veicoli   terrestri
          automotori; veicoli terrestri non automotori;
                  4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni  danno  subito
          da veicoli ferroviari;
                  5. Corpi di veicoli aerei:  ogni  danno  subito  da
          veicoli aerei;
                  6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
          ogni danno subito da: veicoli fluviali;  veicoli  lacustri;
          veicoli marittimi;
                  7. Merci trasportate  (compresi  merci,  bagagli  e
          ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate
          o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo  di
          trasporto;
                  8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito
          dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5,  6  e
          7) causato da:  incendio;  esplosione;  tempesta;  elementi
          naturali  diversi   dalla   tempesta;   energia   nucleare;
          cedimento del terreno;
                  9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai  beni
          (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato
          dalla grandine o  dal  gelo,  nonche'  da  qualsiasi  altro
          evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
                  10. Responsabilita' civile  autoveicoli  terrestri:
          ogni responsabilita'  risultante  dall'uso  di  autoveicoli
          terrestri (compresa la responsabilita' del vettore);
                  11.   Responsabilita'   civile   aeromobili:   ogni
          responsabilita'  risultante  dall'uso  di   veicoli   aerei
          (compresa la responsabilita' del vettore);
                  12.  Responsabilita'  civile   veicoli   marittimi,
          lacustri  e  fluviali:  ogni   responsabilita'   risultante
          dall'uso  di  veicoli  fluviali,   lacustri   e   marittimi
          (compresa la responsabilita' del vettore);
                  13.   Responsabilita'   civile    generale:    ogni
          responsabilita' diversa da quelle menzionate ai numeri  10,
          11 e 12;
                  14.  Credito:  perdite  patrimoniali  derivanti  da
          insolvenze;  credito  all'esportazione;  vendita  a   rate;
          credito ipotecario; credito agricolo;
                  15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
                  16. Perdite  pecuniarie  di  vario  genere:  rischi
          relativi   all'occupazione;   insufficienza   di    entrate
          (generale); intemperie; perdite di  utili;  persistenza  di
          spese generali; spese commerciali  impreviste;  perdita  di
          valore venale; perdita  di  fitti  o  di  redditi;  perdite
          commerciali  indirette   diverse   da   quelle   menzionate
          precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali;  altre
          perdite pecuniarie;
                  17. Tutela legale: tutela legale;
                  18.  Assistenza:   assistenza   alle   persone   in
          situazione di difficolta'.
                  4.  Nei  rami  danni  l'autorizzazione   rilasciata
          cumulativamente per piu' rami e' cosi' denominata:
                    a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2,  «Infortuni
          e malattia»;
                    b) per  i  rami  di  cui  ai  numeri  1,  persone
          trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni auto»;
                    c) per  i  rami  di  cui  ai  numeri  1,  persone
          trasportate, 4, 6,  7  e  12,  «Assicurazioni  marittime  e
          trasporti»;
                    d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone
          trasportate, 5, 7 e 11, «Assicurazioni aeronautiche»;
                    e) per i rami di cui ai numeri 8 e  9,  «Incendio
          ed altri danni ai beni»;
                    f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12  e  13,
          «Responsabilita' civile»;
                    g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15,  «Credito
          e cauzione»;
                    h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni».
                5.  Nei  rami  danni  l'impresa   che   ha   ottenuto
          l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad
          un ramo o ad un gruppo di rami,  puo'  garantire  i  rischi
          compresi in un altro ramo, senza necessita' di un'ulteriore
          autorizzazione quando i medesimi rischi:
                  a) sono connessi con il rischio principale;
                  b) riguardano l'oggetto coperto contro  il  rischio
          principale;
                  c) sono garantiti dallo stesso contratto che  copre
          il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15  e
          17 di  cui  al  comma  3  non  possono  essere  considerati
          accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto  delle
          condizioni di cui alle  lettere  a),  b)  e  c),  i  rischi
          compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi
          accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi
          solo l'assistenza da fornire alle  persone  in  difficolta'
          durante trasferimenti o assenze dal domicilio o  dal  luogo
          di residenza  o  quando  riguardino  controversie  relative
          all'utilizzazione  di  navi  o  comunque  connesse  a  tale
          utilizzazione.
                6. L'IVASS adotta,  con  regolamento,  le  istruzioni
          applicative sulla classificazione  dei  rischi  all'interno
          dei  rami  nel  rispetto  del  principio   di   equivalenza
          dell'autorizzazione nel territorio comunitario."
              Il riferimento al testo dell'articolo 44,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917  e'
          riportato nelle note al Comma 112.
               Si riporta il testo dell'articolo 1 del  decreto-legge
          24 settembre 2002, n. 209, convertito,  con  modificazione,
          dalla legge 22 novembre 2002, n. 265  recante  disposizioni
          urgenti  in  materia  di   razionalizzazione   della   base
          imponibile, di contrasto all'elusione fiscale,  di  crediti
          di  imposta  per  le  assunzioni,   di   detassazione   per
          l'autotrasporto, di adempimenti per i  concessionari  della
          riscossione e di imposta di bollo:
                "Art.  1  Disposizioni  in  materia   di   fiscalita'
          d'impresa
                1. A decorrere dal periodo  d'imposta  avente  inizio
          successivamente   al   31   dicembre    2001    e    chiuso
          successivamente  al  31  agosto  2002,   in   deroga   alle
          disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
                  a) ai fini della determinazione del  valore  minimo
          delle partecipazioni,  che  costituiscono  immobilizzazioni
          finanziarie,  in  societa'   non   negoziate   in   mercati
          regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma
          1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, non si tiene conto delle  diminuzioni  patrimoniali
          derivanti dalla distribuzione di  riserve  di  utili  e  le
          perdite prodotte  dalle  societa'  partecipate,  a  partire
          dall'esercizio da cui  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:
                    1) delle quote  di  ammortamento  dell'avviamento
          indeducibile ai fini fiscali;
                    2)  degli  accantonamenti   diversi   da   quelli
          fiscalmente deducibili;
                  a-bis)  per  le  partecipazioni  in  societa'   non
          residenti    la    deducibilita'    fiscale,    ai     fini
          dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)  e
          2) della lettera  a),  e'  determinata  in  base  a  quanto
          stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo  periodo,
          del citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986;
                  b)  ai  soli  fini  fiscali,  le  minusvalenze  non
          realizzate  relative  a  partecipazioni  che  costituiscono
          immobilizzazioni  finanziarie  sono  deducibili  in   quote
          costanti nell'esercizio in cui sono state  iscritte  e  nei
          quattro successivi;
                  c)   ai   fini   dell'applicazione   del    decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non  si  tiene  conto
          dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione  di
          cui all'articolo 1, comma 1,  dello  stesso  decreto  e  la
          remunerazione ordinaria della  variazione  in  aumento  del
          capitale investito di cui  alla  medesima  disposizione  e'
          pari al saggio degli interessi legali.
                1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi  del
          comma  1,  lettera  c),  resta  salva  la  possibilita'  di
          applicare  le  disposizioni  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del  24  settembre
          2002, con le seguenti modificazioni:
                  a) la variazione in aumento del capitale  investito
          non   ha   ulteriormente   effetto   fino   a   concorrenza
          dell'incremento  della  consistenza  delle   partecipazioni
          rispetto  a  quella  risultante   dal   bilancio   relativo
          all'esercizio in corso al 30 settembre  1996;  il  predetto
          incremento, nel caso derivi da conferimenti  in  denaro  di
          cui  all'articolo  3,  comma  2,   del   predetto   decreto
          legislativo  n.  466  del  1997,  e'  ridotto   in   misura
          corrispondente;
                  b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito  delle
          persone giuridiche non puo'  essere  inferiore  al  30  per
          cento ovvero, per le societa' di  cui  all'articolo  6  del
          predetto decreto legislativo n. 466 del  1997,  al  22  per
          cento.
                2. A decorrere dal  periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, le societa' e gli enti  che  esercitano  attivita'
          assicurativa sono tenuti al versamento di  un'imposta  pari
          allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita
          iscritte nel bilancio  dell'esercizio,  con  esclusione  di
          quelle relative ai contratti aventi per oggetto il  rischio
          di morte o di invalidita'  permanente  da  qualsiasi  causa
          derivante ovvero  di  non  autosufficienza  nel  compimento
          degli  atti  della  vita  quotidiana,  nonche'  di   quelle
          relative ai fondi pensione e ai contratti di  assicurazione
          di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile
          1993, n. 124. Il versamento e' effettuato entro il  termine
          di  versamento  a  saldo  delle  imposte  sui   redditi   e
          costituisce credito di imposta, da utilizzare  a  decorrere
          dal 1° gennaio  2005,  per  il  versamento  delle  ritenute
          previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985,  n.
          482,  e  dell'imposta  sostitutiva  prevista  dall'articolo
          26-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600;  a  decorrere  dall'anno  2007,  se
          l'ammontare complessivo delle predette imposte  sostitutive
          e  ritenute  da  versare  in  ciascun  anno  e'   inferiore
          all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente
          comma e del comma 2-bis per il quinto anno  precedente,  la
          differenza puo' essere computata, in tutto o in  parte,  in
          compensazione delle  imposte  e  dei  contributi  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma
          1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  ovvero  ceduta  a
          societa' o enti appartenenti al  gruppo  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 43-ter del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.  Se  nel  2013
          l'ammontare del credito d'imposta non ancora  compensato  o
          ceduto a norma  delle  disposizioni  precedenti,  aumentato
          dell'imposta da versare, eccede il  2,50  per  cento  delle
          riserve matematiche dei rami  vita  iscritte  nel  bilancio
          dell'esercizio, l'imposta  da  versare  per  tale  anno  e'
          corrispondentemente  ridotta;  in   ciascuno   degli   anni
          successivi  tale  percentuale  e'  ridotta  di  0,1   punti
          percentuali fino al 2024 ed e' pari all'1,25  per  cento  a
          partire dal 2025.
                2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
          quello  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2008,  la
          percentuale indicata nel comma 2 e'  aumentata  allo  0,350
          per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data  del
          31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel  comma  2  e'
          aumentata allo 0,390 per cento;  per  il  medesimo  periodo
          d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto,
          entro il 30 novembre 2008, in misura pari  allo  0,050  per
          cento delle riserve  del  bilancio  dell'esercizio  per  il
          quale il termine di approvazione scade anteriormente al  25
          giugno 2008.
              La percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata:
                a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31
          dicembre  2012,  allo  0,50  per  cento,  in  deroga   alle
          disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
          212;
                b) a decorrere dal  periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso alla data del 31 dicembre 2012,  allo  0,45
          per cento.
                2-ter.  Per  l'accertamento,   la   riscossione,   le
          sanzioni e il contenzioso si applicano le  disposizioni  in
          materia di  imposte  sui  redditi.  Con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  sono  stabilite  le
          modalita' di versamento e di dichiarazione delle  somme  di
          cui ai commi 2 e 2-bis.
                2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in  corso
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  la
          variazione della riserva sinistri delle  societa'  e  degli
          enti che esercitano attivita' assicurativa  danni,  per  la
          parte riferibile  alla  componente  di  lungo  periodo,  e'
          deducibile  in  misura  non  superiore  al  90  per  cento.
          L'eccedenza  e'  deducibile  in  quote  costanti  nei  nove
          esercizi successivi. E'  considerato  componente  di  lungo
          periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.
                2-quinquies. A decorrere  dal  periodo  d'imposta  in
          corso al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2
          e 2-ter si applicano anche alle  imprese  di  assicurazione
          operanti nel territorio dello Stato in regime  di  liberta'
          di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma  2  e'
          commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi
          specificate  relativo   ai   contratti   di   assicurazione
          stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi
          adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e
          2-ter ovvero possono  nominare  un  rappresentante  fiscale
          residente nel territorio dello Stato che risponde in solido
          con l'impresa estera per gli obblighi di  determinazione  e
          versamento  dell'imposta  e  provvede  alla   dichiarazione
          annuale delle somme dovute.
                2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2  e  2-ter
          si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo  26-ter,
          comma 3, terzo periodo, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni. L'imposta di cui al comma 2  e'  commisurata
          al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione
          indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i  contraenti
          sono tenuti a fornire la provvista. I  sostituti  d'imposta
          segnalano i contraenti nei confronti dei quali non e' stata
          applicata l'imposta. Nei confronti  dei  predetti  soggetti
          l'imposta e' riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi
          dell'articolo  14  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,   e   successive
          modificazioni.
                3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi  1,
          1-bis e 2-quater, l'acconto dell'imposta sul reddito  delle
          persone giuridiche per il periodo d'imposta in  corso  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto   e'
          calcolato, in base alle disposizioni della legge  23  marzo
          1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo  precedente
          quella   che   si   sarebbe   determinata   applicando   le
          disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2-quater.
                4.  Relativamente  alle  minusvalenze  di   ammontare
          complessivo superiore a cinque milioni di  euro,  derivanti
          da   cessioni   di   partecipazioni    che    costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di
          piu'  atti  di  disposizione,  a  decorrere   dal   periodo
          d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  il  contribuente  comunica  all'Agenzia
          delle entrate i dati e le  notizie  necessari  al  fine  di
          consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione
          di cessione con le disposizioni  dell'articolo  37-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle
          entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e  le
          notizie oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e  i
          termini della  stessa.  In  attuazione  delle  disposizioni
          previste  dal  presente  comma,  l'Agenzia  delle   entrate
          procede a nuovi accertamenti dai  quali  derivano  maggiori
          entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003
          e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.  Al  fine
          di  assicurare  l'efficace   realizzazione   dell'attivita'
          prevista ai sensi  del  presente  comma  e  di  evitare  un
          pregiudizio alla continuita' dell'azione amministrativa, in
          attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194
          del 9 maggio 2002, ai dipendenti  pubblici  ai  quali  sono
          state  attribuite,  anteriormente   alla   predetta   data,
          qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure  di
          riqualificazione espletate in  diretta  applicazione  delle
          disposizioni   dichiarate   illegittime   dalla    predetta
          sentenza,  continua  ad  essere   corrisposto,   a   titolo
          individuale ed in via provvisoria, sino  ad  una  specifica
          disciplina  contrattuale,  il  trattamento   economico   in
          godimento e gli stessi continuano ad esplicare le  relative
          funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2  della
          legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo
          52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per  le
          esigenze di qualificazione  del  personale  anche  a  tempo
          determinato delle pubbliche  amministrazioni.  All'articolo
          12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,  l'ultimo
          periodo e' soppresso.
                5. Fatti salvi i casi di specifica  contestazione  in
          ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6  del  decreto
          legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il  contribuente
          abbia  avuto   formale   conoscenza,   e'   precluso   ogni
          accertamento tributario, ai sensi dell'articolo 37-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600,  relativamente  ai  maggiori  valori  iscritti  in
          bilancio per effetto della  imputazione  dei  disavanzi  da
          annullamento nei limiti ed alle  condizioni  stabiliti  dal
          predetto articolo 6, con il versamento facoltativo  di  una
          somma pari al sei per cento dei predetti  maggiori  valori.
          Resta fermo il potere dell'amministrazione  finanziaria  di
          verificare la sussistenza delle condizioni ed  il  rispetto
          dei limiti di cui al citato articolo 6.  La  somma  non  e'
          deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive ed e' versata  in  due
          rate di pari importo, la  prima  da  versare  entro  il  28
          febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli  interessi  al
          saggio legale, entro il 28 febbraio 2004.
                5-bis. Al comma 1  dell'articolo  8  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, come  sostituito  dall'articolo  10,
          comma 1, lettera b), del decreto-legge 8  luglio  2002,  n.
          138, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  agosto
          2002, n. 178, dopo la parola: "calda,",  sono  inserite  le
          seguenti: "della pesca  e  dell'acquacoltura",  e  dopo  le
          parole: "Ai fini dell'individuazione dei predetti  settori"
          sono inserite le seguenti: ", salvo per  il  settore  della
          pesca e dell'acquacoltura."

          Note al Comma 120
              Si riporta il testo dell'articolo 37 del  decreto-legge
          21 marzo 2022, n.21, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n.51 (Misure urgenti per  contrastare
          gli effetti economici e  umanitari  della  crisi  ucraina),
          come modificato dalla presente legge:
              "Art.  37.  Contributo  straordinario  contro  il  caro
          bollette
              1. Al fine di contenere per le imprese e i  consumatori
          gli effetti dell'aumento dei prezzi  e  delle  tariffe  del
          settore energetico,  e'  istituito,  per  l'anno  2022,  un
          contributo   a    titolo    di    prelievo    solidaristico
          straordinario, determinato ai sensi del presente  articolo,
          a carico dei soggetti che esercitano nel  territorio  dello
          Stato, per la successiva vendita dei beni,  l'attivita'  di
          produzione  di  energia   elettrica,   dei   soggetti   che
          esercitano l'attivita' di produzione di  gas  metano  o  di
          estrazione di gas naturale,  dei  soggetti  rivenditori  di
          energia elettrica, di gas metano e di gas  naturale  e  dei
          soggetti  che   esercitano   l'attivita'   di   produzione,
          distribuzione  e  commercio  di  prodotti  petroliferi.  Il
          contributo e' dovuto, altresi', dai soggetti  che,  per  la
          successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia
          elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti  petroliferi
          o che introducono nel territorio  dello  Stato  detti  beni
          provenienti  da  altri  Stati   dell'Unione   europea.   Il
          contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento  del  volume
          d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attivita' indicate nei
          periodi  precedenti.  Il  contributo  non  e'  dovuto   dai
          soggetti  che  svolgono  l'attivita'  di  organizzazione  e
          gestione  di  piattaforme  per  lo   scambio   dell'energia
          elettrica,  del  gas,  dei  certificati  ambientali  e  dei
          carburanti.
              2. La  base  imponibile  del  contributo  solidaristico
          straordinario e' costituita dall'incremento del  saldo  tra
          le operazioni attive e le operazioni passive,  riferito  al
          periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto  al
          saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In
          caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre  2020  al
          30 aprile 2021, ai fini del calcolo della  base  imponibile
          per tale periodo e' assunto un valore di riferimento pari a
          zero. Il contributo si applica  nella  misura  del  25  per
          cento nei casi in cui il suddetto incremento sia  superiore
          a  euro  5.000.000.  Il  contributo  non   e'   dovuto   se
          l'incremento e' inferiore al 10 per cento.
              3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2,  si
          assume  il  totale  delle  operazioni  attive,   al   netto
          dell'IVA, e il totale delle operazioni  passive,  al  netto
          dell'IVA,  indicato  nelle  Comunicazioni  dei  dati  delle
          liquidazioni   periodiche   IVA,   presentate,   ai   sensi
          dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.
              3-bis. Non concorrono alla  determinazione  dei  totali
          delle operazioni attive e passive, di cui al  comma  3,  le
          operazioni  di  cessione   e   di   acquisto   di   azioni,
          obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci  e
          quote sociali che intercorrono tra i  soggetti  di  cui  al
          comma 1.
              3-ter. Non concorrono alla  determinazione  dei  totali
          delle operazioni attive, di cui al comma 3,  le  operazioni
          attive non soggette  a  IVA  per  carenza  del  presupposto
          territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, se  e  nella  misura  in  cui  gli  acquisti  ad  esse
          afferenti siano  territorialmente  non  rilevanti  ai  fini
          dell'IVA.
              4. I soggetti tenuti al  pagamento  del  contributo  ai
          sensi  del  comma  1,  che  partecipano  a  un  gruppo  IVA
          costituito ai sensi dell'articolo 70-quater del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  per
          determinare  i  saldi  di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo, assumono i dati delle fatture emesse  e  ricevute
          dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti
          soggetti,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  3  del
          decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 aprile
          2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana n. 90 del 18 aprile  2018  e,  per  le  operazioni
          effettuate tra i soggetti partecipanti  al  Gruppo  IVA,  i
          dati risultanti dalle scritture contabili tenute  ai  sensi
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600.
              5. Il contributo e' liquidato e versato entro il per un
          importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il
          30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo,  entro  il
          30 novembre 2022, con le modalita' di cui  all'articolo  17
          del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.   Con
          provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
          sentita l'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e
          ambiente,   sono   definiti    gli    adempimenti,    anche
          dichiarativi, e le modalita' di versamento del  contributo.
          Con il medesimo provvedimento  possono  essere  individuati
          dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e  di
          acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite  le
          modalita' per lo scambio delle informazioni, anche in forma
          massiva, con la Guardia di finanza.
              5-bis. Le entrate derivanti dal contributo a titolo  di
          prelievo solidaristico straordinario determinato  ai  sensi
          del  presente  articolo  sono  attribuite  alle  regioni  a
          statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano  per  la  parte  ad  esse  spettante  in  base   ai
          rispettivi statuti di autonomia.
              6.  Ai   fini   della   riscossione   del   contributo,
          dell'accertamento e delle relative sanzioni, nonche' per il
          relativo  contenzioso,  si  applicano  le  disposizioni  in
          materia  di  imposta  sul   valore   aggiunto   in   quanto
          compatibili.
              7. Il  contributo  non  e'  deducibile  ai  fini  delle
          imposte  sui  redditi  e   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive.
              8. Al  fine  di  evitare,  a  tutela  del  consumatore,
          indebite ripercussioni sui prezzi al consumo  dei  prodotti
          energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal  1°
          maggio al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al  pagamento
          del contributo di cui al comma 1 comunicano entro  la  fine
          di  ciascun  mese  solare   all'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato il prezzo medio di  acquisto,  di
          produzione e di vendita  dell'energia  elettrica,  del  gas
          naturale e del gas metano nonche' dei prodotti petroliferi,
          relativo  al  mese  precedente.  L'Autorita'  riscontra  la
          sussistenza   dei   presupposti    per    l'adozione    dei
          provvedimenti  di  sua  competenza  sulla  base  dei   dati
          ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di  un  piano
          straordinario  di   controlli   sulla   veridicita'   delle
          comunicazioni di cui al presente comma. Le modalita' per la
          trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorita' garante
          della concorrenza e del mercato.
              9. Ai fini dei riscontri e delle verifiche  di  cui  al
          comma  8,  l'Autorita'  si  avvale,  secondo  modalita'  da
          definirsi mediante apposite  intese,  della  collaborazione
          della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di  cui
          al comma 5 e agisce con i  poteri  a  essa  attribuiti  per
          l'accertamento dell'imposta sul  valore  aggiunto  e  delle
          imposte sui redditi.
              10. Ai fini di cui al comma 9 e' autorizzata  la  spesa
          di euro 2 milioni per  l'anno  2022  per  la  remunerazione
          delle maggiori  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
          personale della Guardia di finanza effettuate dal 1° maggio
          al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
          dell'articolo 38."
          Note al Comma 121
               Il riferimento al testo dell'articolo 17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato  nelle  note
          al Comma 7.
          Note al Comma 122
              Si  riporta  il   testo   degli   articoli   39-octies,
          39-terdecies, 62-quater,  62-quater.1  e  Allegato  I,  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative) come modificato dalla presente legge:
              "Art. 39-octies Aliquote di base e calcolo  dell'accisa
          applicabile ai tabacchi lavorati
              1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa  sui  tabacchi
          lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1,  lettere  a),
          b), c), d) ed e), sono stabilite le aliquote di base di cui
          all'Allegato I.
              2. Per i tabacchi lavorati di cui al  comma  1  diversi
          dalle  sigarette  l'accisa  e'  calcolata   applicando   la
          relativa aliquota di base al prezzo di vendita al  pubblico
          del prodotto.
              3.  Per  le  sigarette,  l'ammontare   dell'accisa   e'
          costituito dalla somma dei seguenti elementi:
                a) un importo specifico fisso per unita' di prodotto,
          determinato,  per  l'anno  2023,  in  28  euro  per   1.000
          sigarette,  per  l'anno  2024,  in  28,20  euro  per  1.000
          sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro  per
          1.000 sigarette;
                b)   un    importo    risultante    dall'applicazione
          dell'aliquota  di  base,  di  cui   alla   voce   "Tabacchi
          lavorati",  lettera  c),  dell'allegato  I,  al  prezzo  di
          vendita al pubblico.
              4. (abrogato)
              5. L'accisa  minima  di  cui  all'articolo  14,  n.  1,
          secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del  Consiglio,
          del 21 giugno 2011, e' pari a:
                a)  euro  35  il  chilogrammo  convenzionale,  per  i
          tabacchi lavorati di  cui  all'articolo  39-bis,  comma  1,
          lettera a), di peso superiore a 3 grammi (sigari);
                b)  euro  37  il  chilogrammo  convenzionale,  per  i
          tabacchi lavorati di  cui  all'articolo  39-bis,  comma  1,
          lettera a), di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);
                c) euro 140 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di
          cui  all'articolo  39-bis,  comma  1,  lettera  c),  n.  1)
          (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi  per  arrotolare
          le sigarette).
              6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo  39-bis,
          comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di
          cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE
          del Consiglio, del 21 giugno  2011,  e'  pari,  per  l'anno
          2023, al 98,10 per cento della  somma  dell'accisa  globale
          costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b)
          del comma 3 del presente articolo e dell'imposta sul valore
          aggiunto calcolate con riferimento al  "PMP-sigarette";  la
          predetta percentuale e' determinata al 98,50 per cento  per
          l'anno 2024 e al 98,60  per  cento  a  decorrere  dall'anno
          2025.
              7.  L'onere  fiscale  minimo  di  cui  al  comma  6  e'
          applicato ai  prezzi  di  vendita  per  i  quali  la  somma
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  applicata  ai   sensi
          dell'articolo 39-sexies, e dell'accisa, applicata ai  sensi
          del comma 3, risulti inferiore al  medesimo  onere  fiscale
          minimo.
              8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7  e'
          pari  alla  differenza  tra  l'importo  dell'onere  fiscale
          minimo, di cui al comma 6,  e  l'importo  dell'imposta  sul
          valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo 39-sexies.
              9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa,  un  prodotto
          definito ai sensi dell'articolo 39-bis,  comma  1,  lettera
          b), e' considerato come due sigarette se ha una  lunghezza,
          esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non
          superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se  ha
          una lunghezza, esclusi filtro e bocchino,  maggiore  di  11
          centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via.
              10. L'accisa globale sui prodotti di  cui  all'articolo
          39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette),  non  puo'  essere
          inferiore a euro 90 per mille sigarette,  indipendentemente
          dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies, comma
          2.
              10-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanare entro il 31 maggio di  ciascun  anno  a
          decorrere  dall'anno  2023,  e'   determinata   l'incidenza
          percentuale dell'importo di cui al  comma  3,  lettera  a),
          sull'importo  dell'onere  fiscale  totale   calcolato   con
          riferimento  al  "PMP-sigarette"  rilevato   in   relazione
          all'anno  precedente;   qualora   la   predetta   incidenza
          percentuale non risulti  compresa  nell'intervallo  di  cui
          all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del
          Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo  decreto  e'
          conseguentemente rideterminata, entro  il  1°  gennaio  del
          secondo anno successivo, la predetta  componente  specifica
          in modo da garantire che  dalla  medesima  rideterminazione
          non derivino minori  entrate  erariali,  rispetto  all'anno
          solare    precedente,    relativamente     all'applicazione
          dell'accisa sulle sigarette."
              "Art. 39-terdecies Disposizioni in tema di tabacchi  da
          inalazione senza combustione
              1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo  39-bis,
          comma 1, lettera e-bis), non si applicano  le  disposizioni
          degli articoli 39-quater, 39-quinquies e  39-octies  e,  ai
          fini dell'etichettatura, tali tabacchi sono  assimilati  ai
          prodotti di  cui  all'articolo  6,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 184.
              2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e
          39-septies ai prodotti di cui  al  comma  1,  i  prezzi  di
          vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti
          con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
          in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti  e  dagli
          importatori.
              3. I tabacchi di cui al  comma  1  sono  sottoposti  ad
          accisa in misura pari al trenta per cento  dal  1°  gennaio
          2021, al trentacinque per cento dal  1°  gennaio  2022,  al
          36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal  1°
          gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41
          per  cento  dal  1°  gennaio  2026   dell'accisa   gravante
          sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
          al prezzo medio ponderato di un  chilogrammo  convenzionale
          di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies,
          e alla equivalenza  di  consumo  convenzionale  determinata
          sulla base di apposite  procedure  tecniche,  definite  con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli, in ragione del  tempo  medio  necessario  per  il
          consumo di un campione  composto  dalle  cinque  marche  di
          sigarette  piu'  vendute,  in  condizioni  di   aspirazione
          conformi a quelle  adottate  per  l'analisi  dei  contenuti
          delle  sigarette  ed  utilizzando,  per  i  prodotti  senza
          combustione, il dispositivo specificamente previsto per  il
          consumo, fornito dal produttore. Con  il  provvedimento  di
          cui al comma 2 e' altresi' indicato l'importo  dell'accisa,
          determinato ai sensi del presente  comma.  Entro  il  primo
          marzo di ogni anno, con  provvedimento  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i  tabacchi  di
          cui al comma 1, la misura dell'accisa in  riferimento  alla
          variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
              4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni  di
          cui al decreto legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  il
          soggetto  obbligato  al  pagamento   dell'accisa   dichiara
          all'Agenzia   delle   dogane   e   dei   monopoli,    prima
          dell'immissione  in  consumo,  la   denominazione   e   gli
          ingredienti dei prodotti, il  contenuto  e  il  peso  delle
          confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonche'  gli
          altri elementi informativi  previsti  dall'articolo  6  del
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e  successive
          modificazioni."
              "Art.  62-quater  Imposta  di  consumo   sui   prodotti
          succedanei dei prodotti da fumo
              1.
              1-bis.  I  prodotti  da  inalazione  senza  combustione
          costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
          esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
          medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
          n. 219, e successive modificazioni,  sono  assoggettati  ad
          imposta di consumo  in  misura  pari,  rispettivamente,  al
          quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021
          fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque  per
          cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al  quindici
          per cento dal 1° gennaio 2022 fino al  31  marzo  2022,  al
          quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile  2022
          fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al  dieci
          per  cento  dal  1°  gennaio  2023   dell'accisa   gravante
          sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
          al prezzo medio ponderato di un  chilogrammo  convenzionale
          di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e
          alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
          base  di  apposite   procedure   tecniche,   definite   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli,  in  ragione  del  tempo  medio  necessario,   in
          condizioni di aspirazione conformi a  quelle  adottate  per
          l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo  di
          un campione composto da almeno dieci tipologie di  prodotto
          tra quelle in commercio, di cui  sette  contenenti  diverse
          gradazioni di nicotina e tre con  contenuti  diversi  dalla
          nicotina,  mediante  tre  dispositivi  per  inalazione   di
          potenza  non  inferiore  a  10  watt.   Con   provvedimento
          dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'  indicata  la
          misura dell'imposta di consumo, determinata  ai  sensi  del
          presente comma. Entro il primo  marzo  di  ogni  anno,  con
          provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'
          rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma,  la
          misura  dell'imposta  di  consumo   in   riferimento   alla
          variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
              1-ter. Il soggetto autorizzato di cui  al  comma  2  e'
          obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
          a  tal  fine  dichiara  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
          monopoli,  prima   della   loro   commercializzazione,   la
          denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
          quantita'  di  prodotto  delle  confezioni  destinate  alla
          vendita al pubblico nonche' gli altri elementi  informativi
          previsti  dall'articolo  6  del   decreto   legislativo   6
          settembre 2005, n.  206,  e  successive  modificazioni.  Il
          produttore   e'   tenuto   anche   a   fornire,   ai   fini
          dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.
              2. La commercializzazione dei prodotti di cui al  comma
          1-bis, e' assoggettata alla  preventiva  autorizzazione  da
          parte  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   nei
          confronti di soggetti che siano in  possesso  dei  medesimi
          requisiti stabiliti, per la gestione dei  depositi  fiscali
          di tabacchi lavorati, dall'articolo 3  del  regolamento  di
          cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
          n. 67.
              3. Il soggetto  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  alla
          preventiva  prestazione  di  cauzione,  in  uno  dei   modi
          stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n.  348,  a  garanzia
          dell'imposta dovuta per  ciascun  periodo  di  imposta.  La
          cauzione e' di importo pari al 10  per  cento  dell'imposta
          gravante su tutto il prodotto  giacente  e,  comunque,  non
          inferiore all'imposta dovuta mediamente per il  periodo  di
          tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai  fini
          del pagamento dell'imposta.
              3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al  presente
          articolo  e'  legittimata  dall'applicazione,  sui  singoli
          condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione
          e di  avvertenze  esclusivamente  in  lingua  italiana.  Le
          disposizioni di  cui  al  presente  comma  si  applicano  a
          decorrere dal 1° aprile 2021.
              3-ter. Con determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di
          avvertenza  in  lingua  italiana   e   le   modalita'   per
          l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione  di
          cui al comma 3-bis.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono
          definite  le  relative  regole  tecniche  e  le   ulteriori
          disposizioni attuative.
              4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli sono  stabiliti  il  contenuto  e  le
          modalita'   di   presentazione   dell'istanza,   ai    fini
          dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le modalita'
          di  tenuta  dei  registri   e   documenti   contabili,   di
          liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
          caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
          che effettuano la vendita al pubblico, in conformita',  per
          quanto  applicabili,  a  quelle  vigenti  per  i   tabacchi
          lavorati. Con il medesimo  provvedimento  sono  emanate  le
          ulteriori  disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del
          comma 3.
              5. La vendita dei prodotti di cui al  comma  1-bis,  ad
          eccezione  dei  dispositivi   meccanici   ed   elettronici,
          comprese  le  parti  di  ricambio,  e'  effettuata  in  via
          esclusiva  per  il   tramite   delle   rivendite   di   cui
          all'articolo 16 della legge  22  dicembre  1957,  n.  1293,
          ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.
          38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  quanto
          alla disciplina in materia di distribuzione  e  vendita  al
          pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
              5-bis. Con determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle  dogane  e  dei  monopoli  sono  stabiliti,  per  gli
          esercizi di vicinato, le farmacie  e  le  parafarmacie,  le
          modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
          per l'approvvigionamento dei prodotti da  inalazione  senza
          combustione costituiti da sostanze liquide di cui al  comma
          1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza,  per  gli
          esercizi  di   vicinato,   escluse   le   farmacie   e   le
          parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui
          al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed  elettronici;
          b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del divieto
          di vendita ai minori; c) non discriminazione tra  i  canali
          di approvvigionamento; d) presenza dei  medesimi  requisiti
          soggettivi  previsti  per  le  rivendite   di   generi   di
          monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di
          cui al primo periodo, agli  esercizi  di  cui  al  presente
          comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
              6. La commercializzazione dei prodotti di cui al  comma
          1-bis  e'  soggetta  alla  vigilanza   dell'Amministrazione
          finanziaria,  ai  sensi  delle  disposizioni,  per   quanto
          applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
          di cui all'articolo 50.
              7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2  decade
          in caso di perdita di uno o piu'  requisiti  soggettivi  di
          cui al comma 2, o qualora sia venuta meno  la  garanzia  di
          cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
          materia  di  liquidazione  e  versamento  dell'imposta   di
          consumo e in materia di  imposta  sul  valore  aggiunto  e'
          disposta la revoca dell'autorizzazione.
              7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis,  291-ter
          e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
          in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano  anche  con
          riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del  presente
          articolo,  ad  eccezione  dei  dispositivi   meccanici   ed
          elettronici  e  delle  parti  di   ricambio,   secondo   il
          meccanismo  di  equivalenza  di  cui  al  comma  1-bis.  Si
          applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e
          5-bis del presente articolo le disposizioni degli  articoli
          96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della  legge  18
          gennaio 1994, n. 50.
              7-ter. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si
          applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
          contenenti  nicotina  utilizzabili   per   ricaricare   una
          sigaretta  elettronica,  anche  ove  vaporizzabili  solo  a
          seguito di miscelazione con altre sostanze."
              "Art. 62-quater.1 Imposta di consumo sui  prodotti  che
          contengono nicotina
              1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti
          ad accisa, contenenti nicotina e preparati  allo  scopo  di
          consentire,   senza   combustione   e   senza   inalazione,
          l'assorbimento di tale sostanza  da  parte  dell'organismo,
          anche mediante involucri funzionali al loro  consumo,  sono
          assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari  a  22
          euro   per   chilogrammo,   esclusi   quelli    autorizzati
          all'immissione in commercio come medicinali  ai  sensi  del
          decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai  fini  della
          determinazione dell'imposta di cui  al  presente  comma  si
          tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.
              2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
                a) il fabbricante, per i prodotti di cui al  comma  1
          ottenuti nel territorio nazionale;
                b) l'importatore, per i prodotti di cui  al  medesimo
          comma 1 provenienti da Paesi terzi;
                c) il  soggetto  cedente,  che  adempie  al  medesimo
          pagamento e agli obblighi previsti  dal  presente  articolo
          per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel
          territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4,  per
          i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro  Stato
          dell'Unione europea.
                c-bis)  il  soggetto  avente  sede   nel   territorio
          nazionale,  autorizzato  ai  sensi  del  comma   4-bis   ad
          effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di  cui  al
          comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.
              3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui
          al comma  1  e'  preventivamente  autorizzato  dall'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione
          di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui  al
          comma 1. A tale fine il  medesimo  soggetto  presenta  alla
          medesima Agenzia un'istanza, in forma  telematica,  in  cui
          sono indicati, oltre ai dati previsti dalla  determinazione
          di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti per
          la gestione  dei  depositi  fiscali  di  tabacchi  lavorati
          dall'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Ministro  delle  finanze   22   febbraio   1999,   n.   67,
          l'ubicazione del deposito in cui si  intende  fabbricare  i
          prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto
          dei prodotti di cui al comma 1 che intende  realizzare,  la
          quantita'  di  prodotto  presente  in  ciascuna  confezione
          destinata alla  vendita  al  pubblico,  nonche'  gli  altri
          elementi informativi previsti dall'articolo  6  del  codice
          del consumo, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206.
              4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera
          c), designato dal soggetto cedente i  prodotti  di  cui  al
          comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione  europea,
          e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane  e
          dei  monopoli.  A  tale  fine  il  medesimo  rappresentante
          presenta  alla  medesima  Agenzia  un'istanza,   in   forma
          telematica, in cui sono indicati, oltre  ai  dati  previsti
          dalla determinazione di cui al comma 16,  il  possesso  dei
          requisiti stabiliti, per la gestione dei  depositi  fiscali
          di tabacchi lavorati, dall'articolo 3  del  regolamento  di
          cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
          n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di  cui
          al comma 1 provenienti da  Paesi  dell'Unione  europea  che
          saranno immessi in consumo  nel  territorio  nazionale,  la
          quantita'  di  prodotto  presente  in  ciascuna  confezione
          destinata alla  vendita  al  pubblico,  nonche'  gli  altri
          elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di
          cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
              4-bis. Il soggetto di cui al comma 2,  lettera  c-bis),
          e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane  e
          dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito
          in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale
          fine il medesimo soggetto presenta  alla  predetta  Agenzia
          un'istanza, in forma  telematica,  in  cui  sono  indicati,
          oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma
          16, le generalita' del rappresentante legale,  il  possesso
          dei requisiti  stabiliti,  per  la  gestione  dei  depositi
          fiscali  di  tabacchi   lavorati,   dall'articolo   3   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22
          febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in  cui  si
          intende  ricevere  i  prodotti  di  cui  al  comma  1,   la
          denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1
          provenienti  da  Stati  dell'Unione  europea  che   saranno
          immessi in consumo nel territorio nazionale,  la  quantita'
          di prodotto presente in ciascuna confezione destinata  alla
          vendita al pubblico nonche' gli altri elementi  informativi
          previsti dall'articolo 6  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
              4-ter.  L'Agenzia  delle   dogane   e   dei   monopoli,
          effettuati  i  controlli   di   competenza   e   verificata
          l'idoneita' della cauzione prestata ai sensi del  comma  5,
          rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4  e  4-bis,  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  ricevimento  dell'istanza,
          l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4
          e 4-bis, attribuendo altresi' un codice d'imposta.
              5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 e' tenuto  a
          garantire il  pagamento  dell'imposta  dovuta  per  ciascun
          periodo  di  imposta  di  cui  al  comma  1   mediante   la
          costituzione di cauzioni ai sensi  della  legge  10  giugno
          1982, n. 348. Per il fabbricante e per il soggetto  di  cui
          al comma 2, lettera c-bis), la cauzione e' pari al  10  per
          cento  dell'imposta  dovuta  sul  prodotto  mediamente   in
          giacenza nei dodici mesi solari precedenti e  comunque  non
          inferiore alla media dell'imposta  dovuta  in  relazione  a
          ciascuno  dei  dodici  mesi  solari  precedenti.   Per   il
          rappresentante  fiscale,  la  cauzione  e'  determinata  in
          misura corrispondente alla  media  dell'imposta  dovuta  in
          relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
              6.  L'autorizzazione  rilasciata   dall'Agenzia   delle
          dogane e dei monopoli di cui ai  commi  3,  4  e  4-bis  e'
          revocata  in  caso  di  violazione  delle  disposizioni  in
          materia  di  liquidazione  e  versamento  dell'imposta   di
          consumo di cui  al  comma  1.  La  medesima  autorizzazione
          decade nel caso in cui i soggetti  autorizzati  perdano  il
          possesso di uno o piu' requisiti soggettivi di cui ai commi
          3, 4 e 4-bis o qualora venga meno la  garanzia  di  cui  al
          comma 5.
              7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2,  diversi
          dagli importatori, l'imposta dovuta  e'  determinata  sulla
          base degli elementi indicati  nella  dichiarazione  mensile
          che  il  soggetto  medesimo   deve   presentare   ai   fini
          dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui  la
          dichiarazione si riferisce.  Entro  lo  stesso  termine  e'
          effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
              8. Per i prodotti di cui  al  comma  1  provenienti  da
          Paesi terzi, l'imposta di cui al comma  1  e'  accertata  e
          riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  con  le
          modalita' previste per i diritti di confine.
              9. I prodotti di cui al comma  1  destinati  ad  essere
          immessi in consumo nel territorio nazionale  sono  inseriti
          in un'apposita tabella di commercializzazione. A  tal  fine
          il fabbricante e,  per  i  prodotti  provenienti  da  Paesi
          terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di
          cui  al  comma  1  nella  predetta  tabella  indicando   la
          denominazione e il contenuto dei  medesimi  prodotti.  Allo
          stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui  al
          comma 2, lettera c), e il  soggetto  di  cui  al  comma  2,
          lettera  c-bis),  per  i  prodotti  di  cui  al  comma   1,
          provenienti da altri  Stati  dell'Unione  europea,  che  il
          soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui  al
          medesimo comma 2, lettera c-bis),  intendono  immettere  in
          consumo  nel  territorio   nazionale.   L'inserimento   dei
          prodotti   di   cui   al   comma   1   nella   tabella   di
          commercializzazione e' effettuato solo per  i  prodotti  di
          cui e' consentita la vendita per il consumo nel  territorio
          nazionale.
              9-bis. Il soggetto di cui al comma 2,  lettera  c-bis),
          puo' solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti
          da  Stati   dell'Unione   europea,   dei   quali   effettua
          l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso
          la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui  al
          comma  12  e  agli  esercizi  di   vicinato,   farmacie   e
          parafarmacie di cui al comma 13 ai  fini  della  successiva
          vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di  cui
          al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale,  l'immissione
          in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi
          prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli  esercizi
          di vicinato, farmacie e parafar-macie di cui al  comma  13,
          mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da  Stati
          non appartenenti all'Unione europea la predetta  immissione
          si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.
              9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma
          1, nella fase antecedente alla loro immissione in  consumo,
          tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e  c-bis),  il
          mittente  e'  tenuto  a  fornire  garanzia  del   pagamento
          dell'imposta di consumo gravante sui  prodotti  spediti  in
          misura pari al 100 per cento di tale imposta.
              10. A decorrere dal 1° gennaio  2023,  la  circolazione
          dei prodotti di cui al  presente  articolo  e'  legittimata
          mediante   applicazione   di   appositi   contrassegni   di
          legittimazione    sui    singoli    condizionamenti.    Con
          determinazione del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
          dei   monopoli   sono   stabilite    le    modalita'    per
          l'approvvigionamento   dei   predetti    contrassegni    di
          legittimazione.
              11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
          1   e'   soggetta   alla   vigilanza   dell'Amministrazione
          finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo  18,
          per quanto applicabili.
              12. La vendita dei  prodotti  di  cui  al  comma  1  e'
          effettuata in via esclusiva per il tramite delle  rivendite
          di cui all'articolo 16 della legge  22  dicembre  1957,  n.
          1293.  Per  la  vendita  a   distanza   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 21, commi  11  e  12,  del
          decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
              13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
          dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli  esercizi  di
          vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalita'  e  i
          requisiti  per  l'autorizzazione   alla   vendita   e   per
          l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo
          i seguenti criteri:
                a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato,  escluse
          le farmacie e le parafarmacie,  dell'attivita'  di  vendita
          dei prodotti  di  cui  al  comma  1,  anche  unitamente  ai
          prodotti di cui all'articolo 62-quater;
                b) effettiva capacita' di garantire il  rispetto  del
          divieto di vendita ai minori;
                c)   non   discriminazione   tra    i    canali    di
          approvvigionamento;
                d)  presenza  dei   medesimi   requisiti   soggettivi
          previsti per le rivendite di generi di monopolio.
              14. Nelle more dell'adozione  della  determinazione  di
          cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma  e'
          consentita la prosecuzione dell'attivita'.
              15. Le disposizioni degli articoli 291-bis,  291-ter  e
          291-quater del testo unico delle  disposizioni  legislative
          in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti
          di cui al comma 1 secondo il criterio in base al  quale  un
          grammo di tabacco  lavorato  convenzionale  equivale  a  10
          grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati  al  lordo
          del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli
          stessi  prodotti.  Si  applicano,  altresi',  ai   medesimi
          prodotti  di  cui  al  comma  1  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo  50  del  presente  testo  unico,  nonche'  le
          disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio  1942,
          n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
              16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
          dogane e dei monopoli sono  stabiliti  il  contenuto  e  le
          modalita'   di   presentazione   dell'istanza    ai    fini
          dell'autorizzazione di cui  ai  commi  3,  4  e  4-bis,  le
          modalita' di presentazione e i contenuti della richiesta di
          inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di
          commercializzazione di cui al comma 9, nonche' le modalita'
          di tenuta dei registri e documenti contabili in conformita'
          a quelle  vigenti  per  i  tabacchi  lavorati,  per  quanto
          applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate  le
          ulteriori prescrizioni necessarie  per  l'attuazione  delle
          disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione
          di accompagnamento e le modalita' con le quali  i  prodotti
          di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase  antecedente
          alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di  cui  al
          comma 2, lettere a) e c-bis)."
              "Allegato I
              Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote
          vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico
              Prodotti energetici -
              Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri; -
              Benzina: euro 564,00 per mille litri: -
              Petrolio lampante o cherosene: -
                usato come carburante: lire 625.620 per mille  litri;
          -
                usato  come  combustibile  per  riscaldamento:   lire
          625.620 per mille litri; -
              Oli da gas o gasolio: -
                usato come carburante: euro 423,00 per mille litri; -
                usato  come  combustibile  per  riscaldamento:   lire
          747.470 per mille litri; -
                usato  per  la  produzione  diretta  o  indiretta  di
          energia elettrica: euro 12,8 per mille litri;-
              Oli vegetali non modificati chimicamente usati  per  la
          produzione  diretta  o  indiretta  di  energia   elettrica:
          esenzione; -
              Oli combustibili: -
              usati per riscaldamento: -
                a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775  per
          mille chilogrammi; -
                b) a basso tenore di zolfo (BTZ):  euro  64,2421  per
          mille chilogrammi; -
              per uso industriale: -
                a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro  63,75351  per
          mille chilogrammi; -
                b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro  31,38870  per
          mille chilogrammi; -
              usati per la produzione diretta o indiretta di  energia
          elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi. (499) -
              Oli minerali greggi, naturali usati per  la  produzione
          diretta o indiretta di energia  elettrica:  euro  15,4  per
          mille chilogrammi. -
              Gas di petrolio liquefatti: -
                usato come carburante: euro 227,77 per mille kg.; -
                usato  come  combustibile  per  riscaldamento:   lire
          359.220 per mille kg.; -
                usato  per  la  produzione  diretta  o  indiretta  di
          energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi; -
              Gas naturale: -
                per autotrazione: lire zero; -
                per combustione per usi industriali: lire 20 al mc; -
                per combustione per usi civili: -
                  a) per usi domestici di cottura cibi  e  produzione
          di  acqua  calda  di  cui  alla  tariffa  T1  prevista  dal
          provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.;
          -
                  b) per usi di riscaldamento individuale  a  tariffa
          T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.; -
                  c) per altri usi civili lire 332 al mc.; -
                per i consumi nei territori di  cui  all'art.  1  del
          testo unico delle leggi sugli  interventi  nel  Mezzogiorno
          approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano  le
          seguenti aliquote: -
                  a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a)  e
          b): lire 74 al mc.; -
                  b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. -
              per  la  produzione  diretta  o  indiretta  di  energia
          elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi; -
              Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702  e  2704)
          impiegati: -
                per  uso  riscaldamento  da  soggetti  diversi  dalle
          imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi; -
                per uso riscaldamento  da  imprese:  12,00  euro  per
          mille chilogrammi; -
                per la produzione  diretta  o  indiretta  di  energia
          elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi; -
              Alcole e bevande alcoliche -
              Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato; -
              Vino: lire zero; -
              Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
          zero; -
              Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per  ettolitro;
          -
              Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro. -
              Tabacchi lavorati-
                a) sigari 23,00%; -
                b) sigaretti 23,5%; -
                c) sigarette 49,50 per cento; -
                d) tabacco trinciato a  taglio  fino  da  usarsi  per
          arrotolare le sigarette 60 per cento
                  1) tabacco trinciato a taglio fino  da  usarsi  per
          arrotolare le sigarette 56,00%; -
                  2) altri tabacchi da fumo 56,00%; -
                e) tabacco da fiuto 24,78%; -
                f) tabacco da masticare 24,78%; -
              Energia elettrica -
              Per ogni kWh di energia impiegata: -
                per qualsiasi  applicazione  nelle  abitazioni:  lire
          4,10 per ogni kWh; -
                per qualsiasi uso in locali e  luoghi  diversi  dalle
          abitazioni: -
                  a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: -
                    1) sui primi 200.000 kWh consumati  nel  mese  si
          applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; -
                    2) sui consumi che eccedono i primi  200.000  kWh
          consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
          si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh; -
                  b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
          -
                    1) sui primi 200.000 kWh consumati  nel  mese  si
          applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; -
                    2) sui consumi che eccedono i primi  200.000  kWh
          consumati nel mese si applica un'imposta  in  misura  fissa
          pari a euro 4.820; -
              per  la  fornitura  di  energia  elettrica  erogata  da
          impianti di terra alle navi ormeggiate in porto  dotate  di
          impianti  elettrici   con   potenza   installata   nominale
          superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005  per
          ogni kWh. -
              Imposizioni diverse -
              Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg. -
              Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. -
              "
          Note al Comma 123
              Si riporta il testo dell'articolo 24, comma  13,  della
          legge  7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          2008:
              "Art.  24  Adeguamento  comunitario   di   disposizioni
          tributarie
              Omissis
              13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o  piu'
          dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la
          facolta'  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato di stabilire, ai sensi  del  comma  26,  in  funzione
          delle effettive esigenze di mercato, in un  numero  massimo
          di duecento, le concessioni di  cui  alla  lettera  a)  del
          presente comma da attribuire in fase di prima applicazione,
          e' consentito:
                a) ai  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  e  che
          assumono  gli  obblighi  di  cui  al  comma  15,  ai  quali
          l'Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   di    Stato
          attribuisce concessione per la durata di nove anni;
                b) ai soggetti che, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, sono gia' titolari di concessione per
          l'esercizio e la raccolta di uno o piu' dei giochi  di  cui
          al comma 11 attraverso rete  fisica,  rete  di  raccolta  a
          distanza, ovvero entrambe.
              Omissis."
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  935,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016):
              "935.  In   considerazione   dell'approssimarsi   della
          scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta
          a distanza dei giochi di cui  all'articolo  24,  comma  11,
          lettere da a) ad f), della legge 7 luglio 2009, n.  88,  al
          fine di garantire la continuita'  delle  entrate  erariali,
          nonche' la tutela  dei  giocatori  e  della  fede  pubblica
          attraverso azioni che  consentano  il  contrasto  al  gioco
          illegale, ed un  allineamento  temporale,  al  31  dicembre
          2022,  di  tutte  le  concessioni  aventi  ad  oggetto   la
          commercializzazione dei giochi a distanza di cui al  citato
          articolo  24,  comma  11,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara  per  la
          selezione, mediante procedura  aperta,  competitiva  e  non
          discriminatoria,    di    120    concessioni     per     la
          commercializzazione dei  suddetti  giochi  a  distanza  nel
          rispetto dei criteri previsti dall'articolo 24,  comma  15,
          lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del  2009
          e previo versamento di un corrispettivo una tantum, per  la
          durata della concessione, pari ad euro 200.000."

          Note al Comma 124
              Si riporta il testo dell'articolo  110,  comma  6,  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui  al
          regio decreto 18 giugno 1931, n.773:
              "Art. 110
              1. In tutte le sale da biliardo  o  da  gioco  e  negli
          altri esercizi, compresi  i  circoli  privati,  autorizzati
          alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da
          gioco,  e'  esposta  in   luogo   visibile   una   tabella,
          predisposta ed approvata  dal  questore  e  vidimata  dalle
          autorita' competenti al rilascio della licenza, nella quale
          sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli  che
          lo  stesso  questore  ritenga  di  vietare   nel   pubblico
          interesse, nonche' le prescrizioni ed i  divieti  specifici
          che ritenga  di  disporre.  Nelle  sale  da  biliardo  deve
          essere, altresi', esposto in modo visibile il  costo  della
          singola partita ovvero quello orario.
              2. Nella tabella di cui al comma 1  e'  fatta  espressa
          menzione del divieto delle scommesse.
              3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e
          7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o
          pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
          privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
          86 o 88 ovvero, limitatamente agli  apparecchi  di  cui  al
          comma  7,   alle   attivita'   di   spettacolo   viaggiante
          autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel  rispetto  delle
          prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
              4. L'installazione e l'uso  di  apparecchi  e  congegni
          automatici,  semiautomatici   ed   elettronici   da   gioco
          d'azzardo sono vietati nei  luoghi  pubblici  o  aperti  al
          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
              5. Si considerano  apparecchi  e  congegni  automatici,
          semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
          che hanno insita la  scommessa  o  che  consentono  vincite
          puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro  o  in
          natura o vincite di valore superiore ai limiti  fissati  al
          comma 6, escluse  le  macchine  vidimatrici  per  i  giochi
          gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.
              6.  Si  considerano  apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito:
                a) quelli che, dotati  di  attestato  di  conformita'
          alle  disposizioni   vigenti   rilasciato   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato e  obbligatoriamente  collegati  alla
          rete telematica di cui all'articolo 14-bis,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  e   successive   modificazioni,   si   attivano   con
          l'introduzione di  moneta  metallica  ovvero  con  appositi
          strumenti   di   pagamento   elettronico    definiti    con
          provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  nei  quali
          insieme  con  l'elemento  aleatorio  sono  presenti   anche
          elementi  di  abilita',  che  consentono  al  giocatore  la
          possibilita' di scegliere,  all'avvio  o  nel  corso  della
          partita, la propria strategia,  selezionando  appositamente
          le opzioni di gara  ritenute  piu'  favorevoli  tra  quelle
          proposte dal gioco, il costo della  partita  non  supera  1
          euro, la durata minima della partita e' di quattro  secondi
          e che distribuiscono vincite in denaro,  ciascuna  comunque
          di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
          Le  vincite,  computate  dall'apparecchio   in   modo   non
          predeterminabile su un ciclo complessivo  di  non  piu'  di
          140.000 partite, devono risultare non inferiori al  75  per
          cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
          possono riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue
          regole fondamentali;
                a-bis) con provvedimento del Ministero  dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
          apparecchi di cui alla lettera a);
                b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
          all'articolo 14-bis, comma 4, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  e  successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  definiti,
          tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
                  1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
          partita;
                  2)  la  percentuale  minima   della   raccolta   da
          destinare a vincite;
                  3) l'importo massimo e le modalita' di  riscossione
          delle vincite;
                  4)  le  specifiche  di   immodificabilita'   e   di
          sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a  cui
          tali apparecchi sono connessi;
                  5)  le  soluzioni   di   responsabilizzazione   del
          giocatore da adottare sugli apparecchi;
                  6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
          di cui alla presente lettera.
              7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni  per
          il gioco lecito:
                a)   quelli   elettromeccanici   privi   di   monitor
          attraverso i quali il giocatore  esprime  la  sua  abilita'
          fisica, mentale o  strategica,  attivabili  unicamente  con
          l'introduzione di monete metalliche, di valore  complessivo
          non  superiore,  per  ciascuna  partita,  a  un  euro,  che
          distribuiscono,  direttamente  e  immediatamente  dopo   la
          conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
          piccola  oggettistica,  non  convertibili   in   denaro   o
          scambiabili con premi di diversa specie.  In  tal  caso  il
          valore complessivo di ogni premio non e' superiore a  venti
          volte il costo della partita;
                b);
                c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale
          o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali  la
          durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
          del giocatore e il costo della singola partita puo'  essere
          superiore a 50 centesimi di euro;
                c-bis)   quelli,   meccanici   ed    elettromeccanici
          differenti dagli apparecchi di cui alle lettere  a)  e  c),
          attivabili  con  moneta,  con  gettone  ovvero  con   altri
          strumenti  elettronici   di   pagamento   e   che   possono
          distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la
          conclusione della partita;
                c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici,  per  i
          quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione  di
          denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
              7.1.   Con   provvedimento   del   direttore   generale
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro
          il  15  novembre  di  ogni  anno,  sono   individuati   gli
          apparecchi  meccanici  ed  elettromeccanici  di  cui   alla
          lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi
          e di cui alla lettera c-ter)  dello  stesso  comma,  basati
          sulla sola abilita', fisica, mentale o  strategica,  o  che
          riproducono esclusivamente audio e video o siano  privi  di
          interazione con il giocatore, ai quali non si applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 38, commi  3  e  4,  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali  apparecchi  resta
          fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli
          intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis,  comma  5,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640. A tal fine, con il decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze  di  cui  al  comma  7-ter,  sono  previsti
          specifici obblighi dichiarativi.
              7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7  non
          possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
          parte, le sue regole fondamentali nonche'  tutti  i  giochi
          che, per modalita' similari con quelle consentite ai  sensi
          del comma 6, possano indurre una  medesima  aspettativa  di
          vincita. Per gli apparecchi a congegno di cui alla  lettera
          b) dello stesso comma e per i quali entro  il  31  dicembre
          2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui  all'articolo
          14-bis,  comma  1,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   640,   e   successive
          modificazioni, tale disposizione si applica dal  1°  maggio
          2004.
              7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  e'  determinata  la  base  imponibile   forfetaria
          dell'imposta  sugli  intrattenimenti  di  cui  all'articolo
          14-bis,  comma  5,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del
          direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  da
          emanare entro nove mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  disposizione,  al  fine  di  garantire  la
          prevenzione dei rischi connessi  al  gioco  d'azzardo  sono
          definite le regole  tecniche  finalizzate  alla  produzione
          degli  apparecchi  di   cui   al   comma   7   nonche'   la
          regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi  compresi
          i parametri numerici di apparecchi installabili  nei  punti
          di offerta, cosi' come definiti dalla normativa vigente.
              7-quater. Gli apparecchi di cui al  comma  7  non  sono
          utilizzabili per manifestazioni a premio  disciplinate  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 2001, n.  430;  i  premi  ammissibili
          sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le
          cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui  al
          comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente,  anche  in  forma
          cumulata, per l'acquisizione di premi di modico valore  non
          convertibili  in  alcun  modo  in  denaro   o   per   nuove
          partecipazioni al gioco all'interno del medesimo  punto  di
          vendita.
              7-quinquies.
              8.
              8-bis.
              9.   In   materia   di   apparecchi   e   congegni   da
          intrattenimento di cui ai commi 6  e  7,  si  applicano  le
          seguenti sanzioni:
                a)  chiunque  produce  od  importa,  per   destinarli
          all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni  di
          cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche  ed
          alle  prescrizioni  indicate  nei  commi  6  o  7  e  nelle
          disposizioni di legge ed amministrative attuative di  detti
          commi, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
                b)  chiunque  produce  od  importa,  per   destinarli
          all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni  di
          cui ai commi 6 e  7  sprovvisti  dei  titoli  autorizzatori
          previsti dalle  disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro  per
          ciascun apparecchio;
                c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce  od
          installa o comunque consente l'uso in  luoghi  pubblici  od
          aperti  al  pubblico  od  in  circoli  ed  associazioni  di
          qualunque specie di apparecchi o congegni  non  rispondenti
          alle caratteristiche  ed  alle  prescrizioni  indicate  nei
          commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
          attuative  di  detti  commi,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  di  4.000  euro   per   ciascun
          apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
          chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
          pubblico o in circoli ed associazioni di  qualunque  specie
          di apparecchi e congegni conformi  alle  caratteristiche  e
          prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle  disposizioni
          di  legge  ed  amministrative  attuative  di  detti  commi,
          corrisponde a fronte delle vincite premi  in  danaro  o  di
          altra specie, diversi da quelli ammessi;
                d) chiunque, sul territorio  nazionale,  distribuisce
          od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici  o
          aperti  al  pubblico  o  in  circoli  ed  associazioni   di
          qualunque specie di apparecchi e congegni per i  quali  non
          siano stati  rilasciati  i  titoli  autorizzatori  previsti
          dalle disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro  per  ciascun
          apparecchio;
                e) nei casi di reiterazione di una  delle  violazioni
          di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  e  d),  e'   preclusa
          all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  la
          possibilita'  di  rilasciare  all'autore  delle  violazioni
          titoli  autorizzatori  concernenti   la   distribuzione   e
          l'installazione di apparecchi di cui al comma 6  ovvero  la
          distribuzione e l'installazione di  apparecchi  di  cui  al
          comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e'
          commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
          giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica,  la
          sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;
                f) nei casi in cui i  titoli  autorizzatori  per  gli
          apparecchi  o  i  congegni  non  siano  apposti   su   ogni
          apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
          3.000 euro per ciascun apparecchio;
                f-bis)   chiunque,    sul    territorio    nazionale,
          distribuisce o installa apparecchi e  congegni  di  cui  al
          presente articolo o comunque ne consente  l'uso  in  luoghi
          pubblici o aperti al pubblico o in circoli  e  associazioni
          di   qualunque   specie   non   muniti   delle   prescritte
          autorizzazioni, ove previste, e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  1.500  a  15.000  euro  per
          ciascun apparecchio;
                f-ter)   chiunque,    sul    territorio    nazionale,
          distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi
          pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed  associazioni
          di  qualunque  specie  di  apparecchi  videoterminali   non
          rispondenti  alle  caratteristiche  e   alle   prescrizioni
          indicate nel comma 6, lettera b), e nelle  disposizioni  di
          legge e amministrative attuative di detta disposizione,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
          50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale;
                f-quater)   chiunque,   sul   territorio   nazionale,
          produce,  distribuisce  o  installa  o  comunque  mette   a
          disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o  in
          circoli o  associazioni  di  qualunque  specie,  apparecchi
          destinati,  anche  indirettamente,  a  qualunque  forma  di
          gioco, anche di natura promozionale, non  rispondenti  alle
          caratteristiche di cui ai commi 6 e 7,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a  50.000  euro
          per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da
          trenta a sessanta giorni.
              9-bis. Per gli apparecchi per i quali non  siano  stati
          rilasciati   i   titoli   autorizzatori   previsti    dalle
          disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti  alle
          caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
          7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
          di  detti  commi,  e'  disposta  la   confisca   ai   sensi
          dell'articolo 20, quarto comma,  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta  la
          distruzione  degli  apparecchi  e  dei  congegni,  con   le
          modalita' stabilite dal provvedimento stesso.
              9-ter. Per  le  violazioni  previste  dal  comma  9  il
          rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio  regionale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato
          competente per territorio.  Per  le  cause  di  opposizione
          all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni  di  cui
          al comma 9 e' competente il giudice del  luogo  in  cui  ha
          sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
          di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
              9-quater.  Ai  fini  della  ripartizione  delle   somme
          riscosse per le pene  pecuniarie  di  cui  al  comma  9  si
          applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio  1951,
          n. 168.
              10. Se l'autore degli illeciti di cui  al  comma  9  e'
          titolare di licenza ai sensi dell'articolo  86,  ovvero  di
          autorizzazione ai sensi  dell'articolo  3  della  legge  25
          agosto 1991, n.  287,  le  licenze  o  autorizzazioni  sono
          sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
          reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo  8-bis
          della legge 24 novembre 1981, n.  689,  sono  revocate  dal
          sindaco  competente,  con  ordinanza  motivata  e  con   le
          modalita'  previste  dall'articolo  19  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  e
          successive modificazioni.  I  medesimi  provvedimenti  sono
          disposti dal questore  nei  confronti  dei  titolari  della
          licenza di cui all'articolo 88.
              11. Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo  100,  il
          questore, quando sono riscontrate violazioni  di  rilevante
          gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati
          ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la  licenza
          dell'autore degli illeciti per un periodo non  superiore  a
          quindici giorni,  informandone  l'autorita'  competente  al
          rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a  norma  del
          presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
          accessoria."