Note al Comma 126
Si riporta il testo degli articoli 67 e 68 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
come modificato dalla presente legge:
"Art. 67. Redditi diversi
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal
valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al
25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
c-sexies) le plusvalenze e gli altri pro-venti
realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso,
permuta o detenzione di cripto-attivita', comunque
denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel
periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per
"cripto-attivita'" si intende una rap-presentazione
digitale di valore o di diritti che possono essere
trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la
tecnologia di registro distribuito o una tecnologia
analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente
rilevante la permuta tra cripto-attivita' aventi eguali
caratteristiche e funzioni.
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2
dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio realizzate mediante
conversione di quote o azioni da un comparto ad altro
comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo."
"Art. 68 Art. 68. Plusvalenze
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma
1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i
corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo
di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come
prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto
dal donante.
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1
dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima
dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume
come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno
anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni
acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del
valore normale del terreno alla data di inizio della
lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della
costruzione. Il costo dei terreni suscettibili
d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 67 e' costituito dal prezzo di
acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato
in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i
terreni acquistati per effetto di successione o donazione
si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato
nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito
definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo
successivo inerente, nonche' dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili e di successione.
3.
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui
alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67
realizzate mediante la cessione di partecipazioni al
capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o
stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1,
salvo la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 3 dello
stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione
indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo
articolo, concorrono a formare il reddito per il loro
intero ammontare. La disposizione del periodo precedente
non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli
strumenti finanziari emessi da societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui
ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione
integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state
realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del
comma 2 dell'articolo 47-bis, ma non abbia presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo
articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella
dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
casi di mancata o incompleta indicazione nella
dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del
presente comma, la condizione indicata nell'articolo
47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso;
tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi
di imposta e oggetto di realizzo con controparti non
appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e'
sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si
considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i
quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma
2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma
2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o non residente nel territorio dello
Stato.
4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni
in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali
sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del
medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del
comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello
Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate,
spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in
ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione delle
partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana
relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito
d'imposta di cui al periodo precedente spetta per
l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai
sensi dell'articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli
fini dell'applicazione dell'imposta, e' computato in
aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e'
stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in
aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di
ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis),
diverse da quelle di cui al comma 4 e c-ter) del comma 1
dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui
alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso
articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze
e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo
delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo'
essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle
plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite
sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)
del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in societa' di cui all'articolo
5, escluse le societa' semplici e gli enti ad esse
equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno
tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari
e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle
lettere c) e c-bis) relativi alle medesime societa',
rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni,
non concorrono alla formazione del reddito imponibile in
quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni
dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa' di
cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
che svolgono la medesima attivita', mediante la
sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di
partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si
tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma
6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per
l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e
sviluppo.
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma
rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e
ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b);
b)
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come corrispettivo il valore normale
della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze
sono determinate in misura pari al 25 per cento del
corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere
in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera
c-quater), del comma 1 dell'articolo 67, il corrispettivo
e' costituito dal prezzo di cessione, eventualmente
aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su
opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento
del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con
riferimento alla parte del costo o valore di acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel
periodo d'imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1
dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione
delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a
formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
c-ter), dell'articolo 67, i premi pagati o riscossi
concorrono alla determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le
plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a
titolo oneroso di merci non concorrono a formare il
reddito, anche se la cessione e' posta in essere in
dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater)
del comma 1 dell'articolo 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme
corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si
scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di
capitale maturati a favore del creditore originario ma non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 7.
9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del
comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza
tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale
delle cripto-attivita' permutate e il costo o il valore di
acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono
sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le
minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un
importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza e' riportata in
deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze
sono state realizzate. Nel caso di acquisto per
successione, si assume come costo il valore definito o, in
mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di
successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume
come costo il costo del donante. Il costo o valore di
acquisto e' documentato con elementi certi e precisi a cura
del contribuente; in mancanza il costo e' pari a zero. I
proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attivita'
percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a
tassazione senza alcuna deduzione."
Note al Comma 127
Il riferimento al testo degli articoli 67 e 68 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e' riportato nelle note al comma 126.
Note al Comma 128
Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 7 e 10 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, (Riordino
della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662) come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5 Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-sexies)
del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
1.
2. I redditi di cui alle lettere da c) a c-sexies) del
comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri
stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico, sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con l'aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva
non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o
strumenti finanziari e di contratti, di cui al comma 4,
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera
b), dell'articolo 167, del citato testo unico del rispetto
delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 87 del medesimo testo unico. Ai fini del
presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle
obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo
unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati sono computati, nella
misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.
3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze possono essere previsti particolari
adempimenti ed oneri di documentazione per la
determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva
di cui al comma 2. L'obbligo di dichiarazione non sussiste
per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il
contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo
6.
4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e'
corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei
modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi
dovute a saldo in base alla dichiarazione.
5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo
81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1,
percepiti o sostenuti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
e successive modificazioni.
b)
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste
in materia di imposte sui redditi."
"Art. 6 Opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
realizzato
1. Il contribuente ha facolta' di optare per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle
lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, con
esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a
condizione che i titoli, quote o certificati siano in
custodia o in amministrazione presso banche e societa' di
intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in
appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante
cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta
lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
n. 917 del 1986, nonche' per i differenziali positivi e gli
altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla
lettera c-quater) del citato comma 1 dell'articolo 81 o i
rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies)
dello stesso comma 1, nonche' per i rimborsi, le cessioni,
le permute o la detenzione di cripto-attivita' di cui alla
lettera c-sexies) del medesimo comma 1, l'opzione puo'
essere esercitata sempreche' intervengano nei predetti
rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come
controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del
presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di
custodia, amministrazione, deposito. Ai fini del presente
articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e
dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n.
917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali
dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08
per cento dell'ammontare realizzato.
1-bis. Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui
alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo puo'
essere resa agli operatori non finanziari di cui alle
lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con
comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento
dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del
periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera
c-quater) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per
i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies)
del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del testo unico n.
917 del 1986, come modificato dall'articolo 3, comma 1,
l'opzione puo' essere esercitata anche all'atto della
conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da
cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione
ha effetto per tutto il periodo d'imposta e puo' essere
revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con
effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu'
decreti del Ministro delle finanze (28) , da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui
al presente articolo. Per i soggetti non residenti nonche'
per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva
di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in
mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facolta' del
contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla
prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo'
essere esercitata anche dagli intermediari non residenti
relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e
deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute
attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli
intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli
obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano
quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna plusvalenza,
differenziale positivo o provento percepito dal
contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso
dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle
plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono
richiederle al contribuente, anteriormente
all'effettuazione delle operazioni; il contribuente
comunica al soggetto incaricato dell'applicazione
dell'imposta i dati e le informazioni richieste,
consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti
in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta.
Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero
dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in
misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del
contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento dell'ammontare della
maggiore imposta sostitutiva dovuta. Per le
cripto-attivita' di cui all'articolo 67, comma 1, lettera
c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la dichiarazione sostitutiva di cui al
secondo periodo del presente comma non e' ammessa.
4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna
plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato,
escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di
pluralita' di titoli, quote, certificati, rapporti o
cripto-attivita' appartenenti a categorie omogenee,
assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore
medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti
titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita'.
5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o
differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1
computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo
delle predette minusvalenze, perdite o differenziali
negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o
proventi realizzati nelle successive operazioni poste in
essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso
periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di
custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate o
cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze,
perdite o differenziali negativi possono essere portati in
deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e
differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro
rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti
intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero
portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 1. I
soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente
apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le
informazioni necessarie a consentire la deduzione delle
predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
6. Agli effetti del presente articolo si considera
cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei
titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' di
cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di
cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli
intestatari del rapporto di provenienza, nonche' a un
rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il
trasferimento non sia avvenuto per successione o
dona-zione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la
minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento
sono determinate con riferimento al valore, calcolato
secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7,
alla data del trasferimento, dei titoli, quote,
certificati, rapporti o cripto-attivita' trasferiti e i
soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento
dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle
operazioni fino a che non ottengano dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle
ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
1 del presente articolo rilasciano al contribuente apposita
certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli,
quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' trasferiti.
7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati,
rapporti o cripto-attivita' di cui al comma 1 o di loro
trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione,
intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di
provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al
comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito,
minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si
assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e
4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita
certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
8.
9. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis provvedono al
versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o
ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni
effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad
operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
considera effettuata, ai fini del versamento, entro il
termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti
di cui ai commi 1 e 1-bis rilasciano al contribuente una
attestazione dei versamenti entro il mese di marzo
dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
degli interessati.
10. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis comunicano
all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione dei sostituti
d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri
proventi e quello delle imposte sostitutive applicate
nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
stabilite le modalita' di effettuazione di tale
comunicazione.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
12."
"Art. 7 Imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio
1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto
abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996,
n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite
da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono
optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di
cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c) a
c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente
decreto, che concorrono alla determinazione del risultato
della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle
partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o
strumenti finanziari e dai contratti, di cui al comma 4
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, salvo la dimostrazione, al momento del
conferimento delle suddette partecipazioni, del rispetto
delle condizioni indicate nella lettera c), del comma 1,
dell'articolo 87, del citato testo unico a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del
comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del
medesimo testo unico.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione
sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della
stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione
ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato
della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
al comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale
derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa
patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi
1 e 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; (
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed
altri proventi dei conti correnti bancari;
c) le ritenute previste dai commi 3 e 3-bis
dell'articolo 26 e la ritenuta di cui all'articolo
26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'articolo
27 del medesimo decreto;
e) la ritenuta prevista dai commi 1, 2 e 5
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come
modificato dall'articolo 8, comma 5;
e-bis) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo
7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari di diritto estero.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito
al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel
periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi
esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel
periodo, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio
dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e
delle commissioni relative al patrimonio gestito. Ai fini
del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni
e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni emesse
da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati
nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e
alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei titoli,
quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati
in mercati regolamentati o delle cripto-attivita', il cui
valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per
cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo
il loro valore normale, ferma restando la facolta' del
contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai
predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati,
rapporti o cripto-attivita'. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sono
stabilite le modalita' e i criteri di attua-zione del
presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del
contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine
dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati,
rapporti o cripto-attivita' in una gestione per la quale
sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si
considera cessione a titolo oneroso e il soggetto gestore
applica le disposizioni dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 6.
Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari o
cripto-attivita' che formavano gia' oggetto di un contratto
di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di
cui al comma 2 del presente articolo, si assume quale
valore di conferimento il valore assegnato ai mede-simi ai
fini della determinazione del patrimonio alla conclusione
del precedente con-tratto di gestione; nel caso di
conferimento di strumenti finanziari o cripto-attivita' per
i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo
6, si assume quale costo il valore, determinato agli
effetti dell'applica-zione del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati, rapporti e cripto-attivita' o di loro
trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 ed al
comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento
non sia avvenuto per successione o per donazione, e
comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma
2, ai fini della determinazione del risultato della
gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti,
e' considerato il valore dei medesimi il giorno del
prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al
comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e
cripto-attivita' prelevati o trasferiti o con riferimento
ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore
dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e
cripto-attivita' che ha concorso a determinare il risultato
della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo
comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al
mandante apposita certificazione dalla quale risulti il
valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e
cripto-attivita'.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e'
prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di
ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
mese successivo a quello in cui e' stato revocato il
mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme
corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel
quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste
al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle
societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere
a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione
entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalita' di
effettuazione dei versamenti e la presentazione della
dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate
dalle disposizioni dei decreti del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il
risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore
rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del
comma 4 dell'articolo 82 , del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'articolo 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di
esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma
1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata
l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
comma 5 dell'articolo 6 o del comma 10 del presente
articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro
cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si
tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il
risultato negativo e' maturato.
14.
15.
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di
dichiarazione di cui al comma 12."
"Art. 10 Obblighi a carico di intermediari ed altri
soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente
rilevanti
1. Sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione
di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonche' gli
intermediari professionali, anche se diversi da quelli
indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le societa' ed enti
emittenti, che comunque intervengano, anche in qualita' di
controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che
possono generare redditi di cui alle lettere da c) a
c-sexies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'articolo 3, comma 1, rilasciano alle parti
la relativa certificazione. Gli stessi soggetti comunicano
all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle
singole operazioni effettuate nell'anno precedente; nei
confronti delle societa' emittenti la disposizione si
applica anche in caso di annotazione del trasferimento
delle azioni o delle quote sociali. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle cessioni ed altre
operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non
imponibili nei confronti dei soggetti non residenti. Le
violazioni degli obblighi previsti dal presente comma, per
effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei
soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con
la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni.
2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresi',
i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura
ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
3. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalita' per
l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 1
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si
applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi
ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei
rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto,
relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le
opzioni previste negli articoli stessi, nonche' per i
trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni
suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche'
detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario
residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi."
Si riporta il testo dell'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
"Art. 81. Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti
commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, e'
considerato reddito d'impresa ed e' determinato secondo le
disposizioni di questa sezione."
Note al Comma 129
Si riporta il testo degli articoli 1, 2, e 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
(Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1 Trasferimenti attraverso intermediari bancari e
finanziari e altri operatori
1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui
all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di
cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli
operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5,
lettere i) e i-bis), del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso
movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso
l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma
2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a
trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui
all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi
alle predette operazioni, effettuate anche in valuta
virtuale ovvero in cripto-attivita' di cui all'articolo 67,
comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di importo pari o
superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni
eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non
commerciali e di societa' semplici e associazioni
equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. I dati relativi ai trasferimenti e alle
movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1
sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalita' e
termini stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della
Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il
medesimo provvedimento, la trasmissione puo' essere
limitata per specifiche categorie di operazioni o causali."
"Art. 2 Trasferimenti attraverso non residenti
1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione
di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la
repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e
detenzione di attivita' economiche e finanziarie
all'estero, l'unita' speciale costituita ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di
finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente
disposizione di legge, previa autorizzazione,
rispettivamente, del direttore centrale accertamento
dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale
della Guardia di finanza o autorita' dallo stesso delegata:
a) agli intermediari bancari e finanziari di cui
all'articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari di
cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e agli
operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5,
lettere i) e i-bis), del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni, di fornire
evidenza, entro i limiti di carattere oggettivo stabiliti
dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, delle
operazioni intercorse con l'estero anche per masse di
contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo
temporale
b) ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5
e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni, con riferimento a specifiche
operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate,
l'identita' dei titolari effettivi rilevata in applicazione
dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera pp), e
all'articolo 20 del medesimo decreto.
2. Con provvedimento congiunto del direttore
dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della
Guardia di finanza sono stabiliti le modalita' e i termini
relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b),
al fine di assicurare il necessario coordinamento e di
evitare duplicazioni."
"Art. 4 Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
attivita'
1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le
societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta,
detengono investimenti all'estero, attivita' estere di
natura finanziaria ovvero cripto-attivita' suscettibili di
produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli
nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresi'
tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati
nel precedente periodo che, pur non essendo possessori
diretti degli investimenti esteri, delle attivita' estere
di natura finanziaria e delle cripto-attivita', siano
titolari effettivi dell'investimento secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e
dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, e successive modificazioni.
2.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le
attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
in amministrazione agli intermediari residenti e per i
contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento,
qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali
attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti
correnti bancari costituiti all'estero il cui valore
massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi di
indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per gli immobili situati
all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel
corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti
relativi all'imposta sul valore degli immobili situati
all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e' stabilito il contenuto della dichiarazione
annuale prevista dal comma 1 nonche', annualmente, il
controvalore in euro degli importi in valuta da
dichiarare."
Note al Comma 131
Si riporta il testo dell'articolo 110 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
(testo unico delle imposte sui redditi) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 110 Norme generali sulle valutazioni
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno
riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le
spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali
strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel
costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
criteri anche i costi diversi da quelli direttamente
imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui
produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti
contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di
cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si
intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad
esclusione di quelle che per disposizione di legge non
concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella
citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze
dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli
strumenti finanziari similari alle azioni si intende non
comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali
conseguentemente non concorrono alla formazione del
reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente
riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o
strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in
bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo
d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
stesso articolo, imputati a conto economico in base alla
corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo
anche ai fini fiscali
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le
azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a
quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a),
aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo
articolo 87, il costo e' ridotto dei relativi utili
percepiti durante il periodo di possesso per la quota
esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e
negativi che derivano dalla valutazione, operata in base
alla corretta applicazione di tali principi, delle
passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e
dei servizi e, con riferimento alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente
disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in euro dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi
contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto
dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione
del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo
sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la
tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione
del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti
principi contabili ai saldi dei relativi conti.
3. La valutazione secondo il cambio alla data di
chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta,
anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica
la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile
o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume
rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della
data di chiusura dell'esercizio delle attivita' e delle
passivita' per le quali il rischio di cambio e' coperto,
qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati
in modo coerente secondo il cambio di chiusura
dell'esercizio.
3-bis. In deroga alle norme degli arti-coli precedenti
del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente
articolo, non concorrono alla formazione del reddito i
componenti positivi e negativi che risultano dalla
valutazione delle cripto-attivita' alla data di chiusura
del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al
conto economico.
4.
5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i
componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo
102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo
107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa
e' inferiore o superiore a dodici mesi.
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri
di valutazione adottati nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all'agenzia delle
entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato.
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento
alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica
anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le
modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle
migliori pratiche internazionali, le linee guida per
l'applicazione del presente comma.
8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun
mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese
successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio
alternativi forniti da operatori internazionali
indipendenti utilizzati dall'impresa nella
contabilizzazione delle operazioni in valuta, purche' la
relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti
di informazione pubbliche e verificabili.
10.
11.
12.
12-bis."
Note al Comma 132
Il testo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
Note al Comma 133
Il riferimento al testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e'
riportato nelle note al Comma 111.
Note al Comma 134
Il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, riguarda disposizioni in materia di
riscossione.
Note al Comma 138
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (Rilevazione a fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori):
"Art. 4 Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
attivita'
1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le
societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta,
detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere
di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi
imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione
annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di
dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo
che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti
esteri e delle attivita' estere di natura finanziaria,
siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e
dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, e successive modificazioni.
2.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le
attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
in amministrazione agli intermediari residenti e per i
contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento,
qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali
attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti
correnti bancari costituiti all'estero il cui valore
massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi di
indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per gli immobili situati
all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel
corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti
relativi all'imposta sul valore degli immobili situati
all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e' stabilito il contenuto della dichiarazione
annuale prevista dal comma 1 nonche', annualmente, il
controvalore in euro degli importi in valuta da
dichiarare."
Note al Comma 139
Il riferimento al testo dell'articolo 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e'
riportato nelle note al Comma 138.
Note al Comma 140
Il riferimento al testo dell'articolo 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e'
riportato nelle note al Comma 138.
Note al Comma 142
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (Rilevazione a fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori):
"Art. 5 Sanzioni
1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione
all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a
carico degli intermediari, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento
dell'importo dell'operazione non segnalata.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione
di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di
investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di
natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in
cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia
presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la
sanzione di euro 258."
Note ai Commi 144 e 145
Si riporta la parte prima della tariffa allegata
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 recante la disciplina dell'imposta
di bollo, come modificata dalla presente legge:
Allegato A - Tariffa
Art. 13 [Fatture, note, conti ed estratti di conti]
arte di provvedimento in formato grafico
Note al Comma 146
Si riporta il testo del comma 18, dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124 recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 19 Disposizioni in materia di imposta di bollo su
conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari
nonche' su valori «scudati» e su attivita' finanziarie e
immobili detenuti all'estero
1.-17. Omissis
18. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul
valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei
libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti
residenti nel territorio dello Stato. A decorrere dal 2023,
in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della
parte prima della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si
applica un'imposta sul valore delle cripto-attivita'
detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato
senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del
presente articolo.
Omissis."
Note al Comma 148
Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)
come modificato dalla presente legge:
"Art. 35 Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita'
1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato,
o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne
dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il
luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la
residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare
operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la
volonta' di effettuare dette operazioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di
cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si e' verificata. In caso di fusione, scissione,
conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal
soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per
la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono
ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla fatturazione, registrazione, liquidazione e
dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'articolo 2, da determinare computando anche le
operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo 6, per
le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'
dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare
un volume d'affari che comporti l'applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti
l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
presente articolo e devono osservare la disciplina
stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente
certificato di attribuzione della partita IVA o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis),
determina l'immediata inclusione nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del regolamento
(CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto
salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un
soggetto passivo non intende piu' effettuare operazioni
intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco
riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi
alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal
fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della
partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente,
previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.
7-ter.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese, possono assolvere
gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
presente articolo presentando le dichiarazioni stesse
all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette
i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e
rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione.
Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro
delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle
entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
possono essere presentate in via telematica direttamente
dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e'
completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno
alla trasmissione in via telematica e rilasciano la
certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di
inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al
contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente articolo, sono obbligati alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente
articolo ed i tempi di attivazione del servizio di
trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA
determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio
dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei
poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici,
avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto,
verificano che i dati forniti da soggetti per la loro
identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di
cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione
della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che
effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le
modalita' operative per l'inclusione delle partite IVA
nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano
operazioni intracomunitarie, nonche' i criteri e le
modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione
della stessa dalla banca dati medesima.
15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui
al comma 15-bis, l'Agenzia delle entrate effettua
specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di
nuove partite IVA, a esito delle quali l'ufficio
dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a
comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi
dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la
documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria,
per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo
esercizio dell'attivita' di cui agli articoli 4 e 5 del
presente decreto e per dimostrare, sulla base di
documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio
individuati. In caso di mancata comparizione di persona del
contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati
sui documenti.
15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile
nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA
comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei
soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in
caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la
partita IVA puo' essere successivamente richiesta dal
medesimo soggetto, come imprenditore individuale,
lavoratore autonomo o rappresentante legale di societa',
associazione o ente, con o senza personalita' giuridica,
costituite successivamente al provvedimento di cessazione
della partita IVA, solo previo rilascio di polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre
anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore
a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali
commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento
di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere
pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a
seguito di dette violazioni fiscali, sempreche' non sia
intervenuto il versamento delle stesse.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della
dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione
del numero di partita IVA determina la possibilita' di
effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro.
15-quater.
15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio
alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla
base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano
non aver esercitato nelle tre annualita' precedenti
attivita' di impresa ovvero attivita' artistiche o
professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e
accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del
presente comma, prevedendo forme di comunicazione
preventiva al contribuente."
Note al Comma 149
Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 11. Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro
250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla
Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro
conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il
compenso di partite effettuato in violazione alle
previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna
fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista
dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' punita con la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se
la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati.
2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei
dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo
1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro
1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla
meta', entro il limite massimo di euro 500, se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni
effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la
sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura,
entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e'
ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per
ciascun mese, se la trasmissione e' effettuata entro i
quindici giorni successivi alle scadenze stabilite
dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e'
effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si
applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero
per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei
corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1,
1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione
del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro
100 per ciascuna trasmissione. Non si applica l'articolo 12
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3.
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro
500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o
incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica
se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
anche a seguito di richiesta.
4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a
cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la
sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con
un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo
1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La
sanzione di cui al periodo precedente si applica anche
all'omessa installazione degli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i
provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque
manomette o comunque altera gli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, o fa uso di essi allorche' siano stati
manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al
fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del
citato articolo si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000.
6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della
ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori,
nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non
esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un
corrispettivo inferiore a quello reale si applica la
sanzione amministrativa da lire centomila a lire due
milioni.
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a
euro 2.000.
7-bis. Quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' presentata dalle societa' controllate o
dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 73,
terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non
superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione
amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti
l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente, si applica la sanzione prevista
dall'articolo 8, comma 3-quinquies. La sanzione e'
raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione
finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme
aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta
o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.
7-quater. Il contribuente destinatario del
provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi
15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' soggetto alla
sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata
contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione
della partita IVA. Non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472."
Note al Comma 152
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 6. Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione
e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione
di prodotti determinati e' punito con la sanzione
amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta
per cento dell'imposta relativa all'imponibile non
correttamente documentato o registrato nel corso
dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata
all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o
nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La
sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000
quando la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo.
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di operazioni non
imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore
aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli
articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque
ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o
non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva
neppure ai fini della determinazione del reddito si applica
la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1,
1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva
memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione
o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la
sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al novanta per
cento dell'imposta corrispondente all'importo non
memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative
adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la
sanzione di cui al primo periodo del presente comma si
applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano
omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta
di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione
periodica degli stessi strumenti nei termini
legislativamente previsti si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione
di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di
trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per
importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni
caso pari al novanta per cento dell'imposta corrispondente
all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica
in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei
corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di
mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi
misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la
mancata tempestiva richiesta di intervento per la
manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da euro
250 a euro 2.000.
3-bis. Il cedente che non integra il documento
attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo
74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del
soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 20 per cento del
corrispettivo della cessione non documentato regolarmente.
Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e
che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i
supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non
indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d),
quarto periodo, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita
IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore
riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente.
Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma,
lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non
veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del
presente comma sono aumentate al 40 per cento.
4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo
periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e
secondo periodo, e 3-bis la sanzione non puo' essere
inferiore a euro 500.
5. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di una medesima
operazione, la sanzione e' applicata una sola volta.
6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta
assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e'
punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per
cento dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso di
applicazione dell'imposta in misura superiore a quella
effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore,
fermo restando il diritto del cessionario o committente
alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, l'anzidetto cessionario o committente e' punito con la
sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000
euro. La restituzione dell'imposta e' esclusa qualora il
versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si
applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui
all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, l'operazione e' stata assoggettata ad
imposta in altro Stato membro.
8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio
di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o
servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di
legge o con emissione di fattura irregolare da parte
dell'altro contraente, e' punito, salva la responsabilita'
del cedente o del commissionario, con sanzione
amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un
minimo di euro 250, sempreche' non provveda a regolarizzare
l'operazione con le seguenti modalita':
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi
dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando
all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento
dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un
documento in duplice esemplare dal quale risultino le
indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando
all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo
giorno successivo a quello della sua registrazione, un
documento integrativo in duplice esemplare recante le
indicazioni medesime, previo versamento della maggior
imposta eventualmente dovuta.
9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare del
documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del
pagamento, e' restituito dall'ufficio al contribuente che
deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il
committente che, nell'esercizio di imprese, arti o
professioni, omette di porre in essere gli adempimenti
connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17,
34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se
l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi
degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione
amministrativa e' elevata a una misura compresa tra il
cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo
di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 5, comma 4, e dal comma 6 con
riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere
detratta dal cessionario o dal committente. Le disposizioni
di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in
cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli
obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di
effettuazione dell'operazione o avendo emesso una fattura
irregolare, il cessionario o committente non informi
l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo
giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo
all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento
dell'imposta mediante inversione contabile.
9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo,
qualora, in presenza dei requisiti prescritti per
l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa
a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di
cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del
comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o
prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o
committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente
anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma
e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250
euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e'
solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano
e il cessionario o il committente e' punito con la sanzione
di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel
modo ordinario anziche' mediante l'inversione contabile e'
stata determinata da un intento di evasione o di frode del
quale sia provato che il cessionario o committente era
consapevole.
9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei
requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione
contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una
prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate
nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente
assolta dal cessionario o committente, fermo restando il
diritto del cessionario o committente alla detrazione ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il
cedente o il prestatore non e' tenuto all'assolvimento
dell'imposta, ma e' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della
sanzione e' solidalmente tenuto il cessionario o
committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti
non si applicano e il cedente o prestatore e' punito con la
sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione
dell'imposta mediante l'inversione contabile anziche' nel
modo ordinario e' stata determinata da un intento di
evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o
prestatore era consapevole.
9-bis.3. Se il cessionario o committente applica
l'inversione contabile per operazioni esenti, non
imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di
accertamento devono essere espunti sia il debito computato
da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la
detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo
restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare
l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo
26, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 21,
comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
La disposizione si applica anche nei casi di operazioni
inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione
amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento
dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Le
disposizioni dei periodi precedenti non si applicano e il
cessionario o committente e' punito con la sanzione di cui
al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe
potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni
inesistenti imponibili e' stata determinata da un intento
di evasione o di frode del quale sia provato che il
cessionario o committente era consapevole.
9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese,
arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui
all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i
quali gli sia stato rilasciato un documento privo
dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo
che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente
non veritiere, e' punito, salva la responsabilita' del
cedente, con la sanzione amministrativa dal 10 al 20 per
cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato
regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo
giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a
presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un
documento contenente i dati relativi all'operazione
irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun
cedente deve indicare nel documento attestante la vendita
gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti
dal documento rilasciato dall'ufficio competente."
Note al Comma 153
Si riporta il testo dell'articolo 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
recante disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi:
"Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni)
1. Avvalendosi di procedure automatizzate,
l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del
periodo di presentazione delle dichiarazioni relative
all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti, nonche' dei rimborsi
spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai
maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del
comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del
comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 9-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo
delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e
dell'articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello
scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato
ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo
42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria
provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai
sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di
rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma
dell'articolo 42 del presente decreto.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta."
Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
"Art. 54-bis Liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni
1. Avvalendosi di procedure automatizzate
l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del
periodo di presentazione delle dichiarazioni relative
all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta
in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui
agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto
comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente."
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai fini
fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione,
riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma
134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 2. Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli automatici
1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici,
ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai
sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972,
n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute,
contributi e premi o di minori crediti gia' utilizzati,
nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso
versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo
definitivo.
1-bis.
2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in
parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
a pagare le somme dovute con le modalita' indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, concernente le modalita' di versamento mediante
delega, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli
36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva
contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle
somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal
contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso,
l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto
ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo
giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione
della comunicazione."
Note al Comma 154
Il riferimento al testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e' riportato nelle
note al Comma 153.
Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai fini
fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione,
riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma
134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 3-bis Rateazione delle somme dovute
1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un
numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo,
ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero
massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2. L'importo della prima rata deve essere versato entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono
dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del
secondo mese successivo a quello di elaborazione della
comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento
e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun
trimestre.
3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche alle somme da versare a seguito del
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata."
Note al Comma 155
Il riferimento al testo degli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n.633, e' riportato al Comma 153.
Il riferimento al testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre1997, n.462 e' riportato al Comma
154.
Note al Comma 156
Il riferimento al testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre1997, n.462 e' riportato al Comma
154.
Note al Comma 158
Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente:
"Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati."
Il riferimento al testo degli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n.633, e' riportato al Comma 153.
Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito:
"Art. 25 (Cartella di pagamento)
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento,
al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti
dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di
scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il
termine per il versamento delle somme risultanti dalla
dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui
la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano
dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista
dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto
anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che
risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo
formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute
in base agli accertamenti dell'ufficio;
c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza
dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme
dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo
15-ter.
1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il
concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di
decadenza:
a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione
del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel
registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro
il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che revoca
l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la
mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara
la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo
ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e
138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) per i crediti rientranti nell'accordo di
ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a
ruolo alla data di presentazione della proposta di
transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter, sesto
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del
termine di cui al settimo comma dell'articolo 182-ter del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla
pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento
dell'accordo;
c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo,
anteriori alla data di pubblicazione della proposta di
accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o
della proposta di piano del consumatore, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la
risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione
della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo
14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione
degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge
n. 3 del 2012;
2) alla pubblicazione del decreto che revoca o
dichiara la cessazione degli effetti del piano del
consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e
dell'articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012."
1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure
di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene
dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario
procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo
87, comma 2, senza necessita' di notificare la cartella di
pagamento.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al
modello approvato con decreto del Ministero delle finanze,
contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante
dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si
procedera' ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche
l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso
esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il
sabato e' considerato giorno festivo."
Note al Comma 159
Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai fini
fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione,
riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma
134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3-bis Rateazione delle somme dovute
1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un
numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2. L'importo della prima rata deve essere versato entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono
dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del
secondo mese successivo a quello di elaborazione della
comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento
e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun
trimestre.
3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche alle somme da versare a seguito del
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata."