art. 1 note (parte 5)

           	
				
 
    

          Note al Comma 126
              Si riporta il testo degli articoli 67 e 68 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle  imposte  sui  redditi)
          come modificato dalla presente legge:
              "Art. 67. Redditi diversi
              1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
          capitale ovvero se non sono  conseguiti  nell'esercizio  di
          arti e professioni o di imprese commerciali o  da  societa'
          in nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  ne'  in
          relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
                a)   le   plusvalenze    realizzate    mediante    la
          lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese  a
          renderli  edificabili,  e  la  successiva  vendita,   anche
          parziale, dei terreni e degli edifici;
                b) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di beni immobili acquistati o  costruiti  da
          non piu' di  cinque  anni,  esclusi  quelli  acquisiti  per
          successione e le  unita'  immobiliari  urbane  che  per  la
          maggior parte del periodo intercorso tra  l'acquisto  o  la
          costruzione e la cessione sono state adibite ad  abitazione
          principale del cedente o dei suoi  familiari,  nonche',  in
          ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di  cessioni
          a titolo oneroso di terreni suscettibili  di  utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della  cessione.  In  caso  di  cessione  a  titolo
          oneroso di immobili ricevuti  per  donazione,  il  predetto
          periodo di cinque anni decorre dalla data  di  acquisto  da
          parte del donante;
                c) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di partecipazioni  qualificate.  Costituisce
          cessione  di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di
          azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni  altra
          partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
          di cui all'articolo 5, escluse le associazioni  di  cui  al
          comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
          comma 1, lettere a),  b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di
          diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
          predette  partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,   i
          diritti o titoli  ceduti  rappresentino,  complessivamente,
          una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili
          nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20  per  cento
          ovvero una partecipazione  al  capitale  od  al  patrimonio
          superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti  di
          titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre
          partecipazioni. Per  i  diritti  o  titoli  attraverso  cui
          possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto
          e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'
          nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si
          applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i
          diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti
          di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
          suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla
          presente lettera quelle realizzate mediante:
                  1) cessione di strumenti  finanziari  di  cui  alla
          lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  44  quando   non
          rappresentano una partecipazione al patrimonio;
                  2) cessione dei contratti di cui all'articolo  109,
          comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto  sia
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di  altre  partecipazioni.  Per  le
          plusvalenze realizzate mediante la cessione  dei  contratti
          stipulati con associanti non residenti che  non  soddisfano
          le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera  a),
          ultimo periodo, l'assimilazione  opera  a  prescindere  dal
          valore dell'apporto;
                  3)  cessione  dei  contratti  di  cui   al   numero
          precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore  al
          25  per  cento  dell'ammontare  dei  beni   dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste del comma  2
          dell'articolo 47 del citato testo unico;
                c-bis) le plusvalenze, diverse da  quelle  imponibili
          ai sensi della lettera c), realizzate mediante  cessione  a
          titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione  al
          capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
          escluse le associazioni di cui al comma 3,  lettera  c),  e
          dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di  diritti  o
          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
          partecipazioni. Sono assimilate  alle  plusvalenze  di  cui
          alla presente lettera quelle realizzate mediante:
                  1) cessione dei  contratti  di  cui  all'art.  109,
          comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
                  2) cessione  dei  contratti  di  cui  alla  lettera
          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
          al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni  dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste dal comma  2
          dell'articolo 47;
                c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui  alle
          lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a  titolo
          oneroso ovvero rimborso di titoli  non  rappresentativi  di
          merci, di certificati di massa, di valute  estere,  oggetto
          di cessione a termine o  rivenienti  da  depositi  o  conti
          correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo  stato
          grezzo  o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione   ad
          organismi   d'investimento   collettivo.    Agli    effetti
          dell'applicazione  della  presente  lettera  si   considera
          cessione a titolo oneroso anche il  prelievo  delle  valute
          estere dal deposito o conto corrente;
                c-quater)    i    redditi,    diversi    da    quelli
          precedentemente  indicati,  comunque  realizzati   mediante
          rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere  od
          acquistare a termine strumenti finanziari, valute,  metalli
          preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a  termine
          uno o piu' pagamenti collegati  a  tassi  di  interesse,  a
          quotazioni o valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute
          estere, di metalli preziosi o di  merci  e  ad  ogni  altro
          parametro   di    natura    finanziaria.    Agli    effetti
          dell'applicazione della presente lettera  sono  considerati
          strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
                c-quinquies)  le  plusvalenze  ed   altri   proventi,
          diversi  da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati
          mediante cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di
          rapporti produttivi  di  redditi  di  capitale  e  mediante
          cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
          pecuniari  o  di  strumenti  finanziari,   nonche'   quelli
          realizzati mediante rapporti attraverso cui possono  essere
          conseguiti differenziali positivi e negativi in  dipendenza
          di un evento incerto;
                c-sexies)  le  plusvalenze  e  gli  altri   pro-venti
          realizzati mediante rimborso o cessione a  titolo  oneroso,
          permuta  o   detenzione   di   cripto-attivita',   comunque
          denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel
          periodo d'imposta. Ai  fini  della  presente  lettera,  per
          "cripto-attivita'"   si   intende   una   rap-presentazione
          digitale  di  valore  o  di  diritti  che  possono   essere
          trasferiti e memorizzati elettronicamente,  utilizzando  la
          tecnologia  di  registro  distribuito  o   una   tecnologia
          analoga.  Non  costituisce  una   fattispecie   fiscalmente
          rilevante la permuta  tra  cripto-attivita'  aventi  eguali
          caratteristiche e funzioni.
                d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a  premio,
          dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico  e
          i premi derivanti  da  prove  di  abilita'  o  dalla  sorte
          nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di  particolari
          meriti artistici, scientifici o sociali;
                e) i redditi di natura  fondiaria  non  determinabili
          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
          per usi non agricoli;
                f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
                g) i redditi derivanti  dall'utilizzazione  economica
          di  opere  dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e   di
          processi, formule e  informazioni  relativi  ad  esperienze
          acquisite in campo industriale, commerciale o  scientifico,
          salvo  il  disposto  della   lettera   b)   del   comma   2
          dell'articolo 53;
                h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
          e  dalla  sublocazione  di  beni  immobili,   dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine  e  altri  beni  mobili,  dall'affitto   e   dalla
          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
          concessione  in  usufrutto  dell'unica  azienda  da   parte
          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
          dell'impresa, ma in caso di  successiva  vendita  totale  o
          parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
          reddito complessivo come redditi diversi;
                h-bis)  le  plusvalenze   realizzate   in   caso   di
          successiva  cessione,   anche   parziale,   delle   aziende
          acquisite ai sensi dell'articolo 58;
                h-ter) la differenza tra il valore di  mercato  e  il
          corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
          dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
                i) i redditi derivanti da attivita'  commerciali  non
          esercitate abitualmente;
                l)  i  redditi  derivanti  da  attivita'  di   lavoro
          autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione  di
          obblighi di fare, non fare o permettere;
                m) le indennita' di trasferta, i  rimborsi  forfetari
          di spesa,  i  premi  e  i  compensi  erogati  ai  direttori
          artistici ed ai collaboratori tecnici  per  prestazioni  di
          natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
          filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche;
                n)   le   plusvalenze   realizzate   a   seguito   di
          trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
          ove ricorrono i  presupposti  di  tassazione  di  cui  alle
          lettere precedenti.
              1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
          c-bis) e c-ter) del comma  1,  si  considerano  cedute  per
          prime  le   partecipazioni,   i   titoli,   gli   strumenti
          finanziari, i contratti, i certificati e  diritti,  nonche'
          le valute ed i metalli  preziosi  acquisiti  in  data  piu'
          recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti  di
          cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi  o  ceduti
          per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
          recente.
              1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
          oneroso di valute estere rivenienti  da  depositi  e  conti
          correnti concorrono a formare il reddito a  condizione  che
          nel periodo d'imposta la  giacenza  dei  depositi  e  conti
          correnti complessivamente  intrattenuti  dal  contribuente,
          calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del  periodo
          di riferimento sia superiore a cento milioni  di  lire  per
          almeno sette giorni lavorativi continui.
              1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi  di  cui  alle
          lettere c-ter), c-quater)  e  c-quinquies)  si  comprendono
          anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura  delle
          attivita'  finanziarie  o  dei   rapporti   ivi   indicati,
          sottoscritti all'emissione o  comunque  non  acquistati  da
          terzi per effetto di cessione  a  titolo  oneroso.  Fra  le
          plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
          quelle di rimborso delle quote o  azioni  di  organismi  di
          investimento collettivo del risparmio  realizzate  mediante
          conversione di quote o  azioni  da  un  comparto  ad  altro
          comparto   del   medesimo   organismo    di    investimento
          collettivo."
              "Art. 68 Art. 68. Plusvalenze
              1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma
          1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza  tra  i
          corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il  prezzo
          di acquisto o il costo  di  costruzione  del  bene  ceduto,
          aumentato di ogni altro costo inerente  al  bene  medesimo.
          Per gli immobili  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  1
          dell'articolo 67 acquisiti per  donazione  si  assume  come
          prezzo di acquisto o costo di costruzione quello  sostenuto
          dal donante.
              2. Per i  terreni  di  cui  alla  lettera  a)  comma  1
          dell'articolo  67  acquistati  oltre  cinque   anni   prima
          dell'inizio della lottizzazione o  delle  opere  si  assume
          come prezzo di acquisto il valore normale nel  quinto  anno
          anteriore.  Il   costo   dei   terreni   stessi   acquisiti
          gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su  terreni
          acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto  del
          valore normale  del  terreno  alla  data  di  inizio  della
          lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della
          costruzione.   Il   costo    dei    terreni    suscettibili
          d'utilizzazione edificatoria di cui  alla  lettera  b)  del
          comma 1  dell'articolo  67  e'  costituito  dal  prezzo  di
          acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato
          in base alla variazione dell'indice dei prezzi  al  consumo
          per le famiglie di operai e impiegati nonche'  dell'imposta
          comunale sull'incremento di valore degli  immobili.  Per  i
          terreni acquistati per effetto di successione  o  donazione
          si assume come prezzo  di  acquisto  il  valore  dichiarato
          nelle relative denunce ed atti registrati,  od  in  seguito
          definito  e  liquidato,  aumentato  di  ogni  altro   costo
          successivo   inerente,   nonche'   dell'imposta    comunale
          sull'incremento di valore degli immobili e di successione.
              3.
              4. Le plusvalenze realizzate mediante la  cessione  dei
          contratti stipulati con associanti non  residenti  che  non
          soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44,  comma  2,
          lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze  di  cui
          alle lettere c) e  c-bis)  del  comma  1  dell'articolo  67
          realizzate  mediante  la  cessione  di  partecipazioni   al
          capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari  di
          cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),  e  contratti  di
          cui  all'articolo  109,  comma  9,  lettera  b),  emessi  o
          stipulati da imprese o  enti  residenti  o  localizzati  in
          Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
          in base ai criteri di cui  all'articolo  47-bis,  comma  1,
          salvo la  dimostrazione,  anche  a  seguito  dell'esercizio
          dell'interpello secondo le  modalita'  del  comma  3  dello
          stesso  articolo  47-bis,  del  rispetto  della  condizione
          indicata  nella  lettera  b)  del  comma  2  del   medesimo
          articolo, concorrono a  formare  il  reddito  per  il  loro
          intero ammontare. La disposizione  del  periodo  precedente
          non si  applica  alle  partecipazioni,  ai  titoli  e  agli
          strumenti finanziari emessi da societa' i cui  titoli  sono
          negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di  cui
          ai periodi  precedenti  sono  sommate  algebricamente  alle
          relative minusvalenze; se le  minusvalenze  sono  superiori
          alle plusvalenze  l'eccedenza  e'  riportata  in  deduzione
          integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei  periodi
          successivi, ma non oltre il quarto, a  condizione  che  sia
          indicata  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
          periodo d'imposta nel  quale  le  minusvalenze  sono  state
          realizzate. Qualora il contribuente intenda far  valere  la
          sussistenza della condizione indicata nella lettera b)  del
          comma 2  dell'articolo  47-bis,  ma  non  abbia  presentato
          l'istanza di interpello prevista dal comma 3  del  medesimo
          articolo ovvero, avendola presentata,  non  abbia  ricevuto
          risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti
          dalla  cessione  di  partecipazioni  in  imprese   o   enti
          residenti o localizzati  in  Stati  o  territori  a  regime
          fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di  cui
          all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere  segnalata  nella
          dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
          casi   di   mancata   o   incompleta   indicazione    nella
          dichiarazione  dei   redditi   si   applica   la   sanzione
          amministrativa prevista dall'articolo 8, comma  3-ter,  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai  fini  del
          presente  comma,  la  condizione   indicata   nell'articolo
          47-bis,   comma   2,   lettera   b),    deve    sussistere,
          ininterrottamente,  sin  dal  primo  periodo  di  possesso;
          tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi
          di imposta  e  oggetto  di  realizzo  con  controparti  non
          appartenenti  allo  stesso  gruppo  del  dante  causa,   e'
          sufficiente     che     tale      condizione      sussista,
          ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
          al realizzo stesso.  Ai  fini  del  precedente  periodo  si
          considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  i  soggetti
          residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra  i
          quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del  comma
          2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma
          2, sono sottoposti al comune controllo da  parte  di  altro
          soggetto residente o non  residente  nel  territorio  dello
          Stato.
              4-bis. Per le plusvalenze realizzate su  partecipazioni
          in imprese o  enti  residenti  o  localizzati  in  Stati  o
          territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
          ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali
          sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera  a),  del
          medesimo articolo, al cedente controllante,  ai  sensi  del
          comma 2 dell'articolo 167, residente nel  territorio  dello
          Stato,  ovvero  alle  cedenti  residenti  sue  controllate,
          spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo  165  in
          ragione  delle  imposte   assolte   dall'impresa   o   ente
          partecipato sugli utili  maturati  durante  il  periodo  di
          possesso  della  partecipazione,   in   proporzione   delle
          partecipazioni cedute e nei  limiti  dell'imposta  italiana
          relativa a tali  plusvalenze.  La  detrazione  del  credito
          d'imposta  di  cui  al  periodo   precedente   spetta   per
          l'ammontare dello stesso  non  utilizzato  dal  cedente  ai
          sensi dell'articolo 47, comma 4; tale  ammontare,  ai  soli
          fini  dell'applicazione  dell'imposta,  e'   computato   in
          aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione  e'
          stato omesso soltanto il computo del credito  d'imposta  in
          aumento del  reddito  complessivo,  si  puo'  procedere  di
          ufficio alla  correzione  anche  in  sede  di  liquidazione
          dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
              5. Le plusvalenze di cui  alle  lettere  c)  e  c-bis),
          diverse da quelle di cui al comma 4 e c-ter)  del  comma  1
          dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle  relative
          minusvalenze, nonche' ai redditi ed  alle  perdite  di  cui
          alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
          di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1  dello  stesso
          articolo 67; se l'ammontare complessivo delle  minusvalenze
          e delle  perdite  e'  superiore  all'ammontare  complessivo
          delle plusvalenze e degli altri redditi,  l'eccedenza  puo'
          essere portata in  deduzione,  fino  a  concorrenza,  dalle
          plusvalenze e dagli altri  redditi  dei  periodi  d'imposta
          successivi ma non oltre il quarto,  a  condizione  che  sia
          indicata  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
          periodo d'imposta nel quale le minusvalenze  e  le  perdite
          sono state realizzate.
              6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c),  c-bis)  e
          c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono  costituite  dalla
          differenza tra il corrispettivo percepito ovvero  la  somma
          od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od  il
          valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato  di
          ogni  onere  inerente  alla   loro   produzione,   compresa
          l'imposta di successione e donazione, con esclusione  degli
          interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
          assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
          dichiarato  agli  effetti  dell'imposta   di   successione,
          nonche', per i titoli esenti da  tale  imposta,  il  valore
          normale alla data di apertura della successione.  Nel  caso
          di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
          donante.  Per  le  azioni,  quote  o  altre  partecipazioni
          acquisite sulla base di aumento gratuito  del  capitale  il
          costo  unitario  e'   determinato   ripartendo   il   costo
          originario sul numero complessivo  delle  azioni,  quote  o
          partecipazioni di compendio. Per  le  partecipazioni  nelle
          societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato  o
          diminuito dei redditi e delle perdite imputate al  socio  e
          dal costo si scomputano, fino  a  concorrenza  dei  redditi
          gia' imputati, gli  utili  distribuiti  al  socio.  Per  le
          valute estere cedute a termine  si  assume  come  costo  il
          valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
          stipula del contratto di cessione. Il  costo  o  valore  di
          acquisto e' documentato a cura  del  contribuente.  Per  le
          valute estere prelevate da depositi e  conti  correnti,  in
          mancanza della documentazione del  costo,  si  assume  come
          costo il valore della valuta al minore  dei  cambi  mensili
          accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel  periodo
          d'imposta  in  cui  la  plusvalenza   e'   realizzata.   Le
          minusvalenze  sono  determinate  con  gli  stessi   criteri
          stabiliti per le plusvalenze.
              6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c)  e  c-bis)
          del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla  cessione  di
          partecipazioni al capitale in societa' di cui  all'articolo
          5,  escluse  le  societa'  semplici  e  gli  enti  ad  esse
          equiparati,  e  all'articolo  73,  comma  1,  lettera   a),
          costituite da non piu' di sette anni, possedute  da  almeno
          tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti  finanziari
          e dei contratti indicati nelle  disposizioni  di  cui  alle
          lettere  c)  e  c-bis)  relativi  alle  medesime  societa',
          rispettivamente posseduti e stipulati da almeno  tre  anni,
          non concorrono alla formazione del  reddito  imponibile  in
          quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni
          dal loro conseguimento, siano reinvestite  in  societa'  di
          cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera  a),
          che   svolgono   la   medesima   attivita',   mediante   la
          sottoscrizione  del  capitale  sociale  o   l'acquisto   di
          partecipazioni al capitale delle  medesime,  sempreche'  si
          tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni.
              6-ter.  L'importo  dell'esenzione  prevista  dal  comma
          6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
          sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
          di cessione, nei cinque anni anteriori alla  cessione,  per
          l'acquisizione  o  la  realizzazione  di   beni   materiali
          ammortizzabili,  diversi  dagli   immobili,   e   di   beni
          immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca  e
          sviluppo.
              7. Agli effetti della determinazione delle  plusvalenze
          e minusvalenze:
                a)  dal  corrispettivo  percepito   o   dalla   somma
          rimborsata, nonche' dal  costo  o  valore  di  acquisto  si
          scomputano i redditi di capitale maturati ma non  riscossi,
          diversi  da  quelli  derivanti  dalla   partecipazione   in
          societa' ed enti soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
          societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
          finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera  a),  e
          ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b);
                b)
                c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
          correnti si assume come  corrispettivo  il  valore  normale
          della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
                d) per le cessioni di metalli preziosi,  in  mancanza
          della documentazione del costo di acquisto, le  plusvalenze
          sono determinate  in  misura  pari  al  25  per  cento  del
          corrispettivo della cessione;
                e) per le cessioni a titolo oneroso poste  in  essere
          in  dipendenza  dei   rapporti   indicati   nella   lettera
          c-quater), del comma 1 dell'articolo 67,  il  corrispettivo
          e'  costituito  dal  prezzo  di   cessione,   eventualmente
          aumentato o  diminuito  dei  premi  pagati  o  riscossi  su
          opzioni;
                f) nei casi di dilazione o rateazione  del  pagamento
          del  corrispettivo  la  plusvalenza  e'   determinata   con
          riferimento alla parte  del  costo  o  valore  di  acquisto
          proporzionalmente corrispondente alle somme  percepite  nel
          periodo d'imposta.
              8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma  1
          dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
          differenziali positivi  o  negativi,  nonche'  degli  altri
          proventi od oneri, percepiti o sostenuti,  in  relazione  a
          ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per  la  determinazione
          delle  plusvalenze,  minusvalenze  e  degli  altri  redditi
          derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6  e  7.  I
          premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
          sia stata chiusa anticipatamente  o  ceduta,  concorrono  a
          formare il reddito nel periodo d'imposta in  cui  l'opzione
          e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il  suo
          esercizio. Qualora a  seguito  dell'esercizio  dell'opzione
          siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis)  o
          c-ter),  dell'articolo  67,  i  premi  pagati  o   riscossi
          concorrono  alla   determinazione   delle   plusvalenze   o
          minusvalenze, ai sensi della lettera e)  del  comma  7.  Le
          plusvalenze  e  minusvalenze  derivanti  dalla  cessione  a
          titolo  oneroso  di  merci  non  concorrono  a  formare  il
          reddito, anche  se  la  cessione  e'  posta  in  essere  in
          dipendenza dei rapporti indicati  nella  lettera  c-quater)
          del comma 1 dell'articolo 67.
              9. Le plusvalenze e gli  altri  proventi  di  cui  alla
          lettera c-quinquies) del comma  1  dell'articolo  67,  sono
          costituiti dalla differenza positiva  tra  i  corrispettivi
          percepiti ovvero le somme od il  valore  normale  dei  beni
          rimborsati  ed  i  corrispettivi  pagati  ovvero  le  somme
          corrisposte, aumentate di ogni  onere  inerente  alla  loro
          produzione, con esclusione  degli  interessi  passivi.  Dal
          corrispettivo  percepito  e  dalla  somma   rimborsata   si
          scomputano i redditi di  capitale  derivanti  dal  rapporto
          ceduto maturati  ma  non  riscossi  nonche'  i  redditi  di
          capitale maturati a favore del creditore originario ma  non
          riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
          comma 7.
              9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del
          comma 1 dell'articolo 67 sono costituite  dalla  differenza
          tra il corrispettivo percepito  ovvero  il  valore  normale
          delle cripto-attivita' permutate e il costo o il valore  di
          acquisto. Le plusvalenze  di  cui  al  primo  periodo  sono
          sommate algebricamente alle relative  minusvalenze;  se  le
          minusvalenze  sono  superiori  alle  plusvalenze,  per   un
          importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza e' riportata in
          deduzione integralmente  dall'ammontare  delle  plusvalenze
          dei  periodi  successivi,  ma  non  oltre  il   quarto,   a
          condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
          relativa al periodo di imposta nel  quale  le  minusvalenze
          sono  state  realizzate.   Nel   caso   di   acquisto   per
          successione, si assume come costo il valore definito o,  in
          mancanza, quello dichiarato agli  effetti  dell'imposta  di
          successione. Nel caso di acquisto per donazione  si  assume
          come costo il costo del  donante.  Il  costo  o  valore  di
          acquisto e' documentato con elementi certi e precisi a cura
          del contribuente; in mancanza il costo e' pari  a  zero.  I
          proventi derivanti  dalla  detenzione  di  cripto-attivita'
          percepiti  nel  periodo  di  imposta  sono  assoggettati  a
          tassazione senza alcuna deduzione."
          Note al Comma 127
              Il riferimento al testo degli  articoli  67  e  68  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 e' riportato nelle note al comma 126.
          Note al Comma 128
              Si riporta il testo degli articoli 5, 6,  7  e  10  del
          decreto legislativo 21 novembre  1997,  n.  461,  (Riordino
          della disciplina tributaria dei redditi di capitale  e  dei
          redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160,  della
          legge 23 dicembre  1996,  n.  662)  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art. 5 Imposta sostitutiva sulle plusvalenze  e  sugli
          altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-sexies)
          del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
              1.
              2. I redditi di cui alle lettere da c) a c-sexies)  del
          comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come  modificato
          dall'articolo 3, comma 1,  determinati  secondo  i  criteri
          stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo  unico,  sono
          soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte  sui  redditi
          con l'aliquota del 12,50 per cento.  L'imposta  sostitutiva
          non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di
          partecipazioni al capitale o al  patrimonio,  di  titoli  o
          strumenti finanziari e di contratti, di  cui  al  comma  4,
          dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del 1986, salvo la dimostrazione, a  seguito  di  esercizio
          dell'interpello secondo le modalita' del comma  5,  lettera
          b), dell'articolo 167, del citato testo unico del  rispetto
          delle condizioni indicate nella  lettera  c)  del  comma  1
          dell'articolo 87 del medesimo  testo  unico.  Ai  fini  del
          presente  articolo,  i  redditi  diversi  derivanti   dalle
          obbligazioni e dagli altri titoli di  cui  all'articolo  31
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 601 ed  equiparati  e  dalle  obbligazioni  emesse
          dagli Stati inclusi nella lista di cui al  decreto  emanato
          ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo
          unico n. 917  del  1986,  e  obbligazioni  emesse  da  enti
          territoriali  dei  suddetti  Stati  sono  computati,  nella
          misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.
              3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e
          delle   finanze   possono   essere   previsti   particolari
          adempimenti   ed   oneri   di   documentazione    per    la
          determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva
          di cui al comma 2. L'obbligo di dichiarazione non  sussiste
          per le plusvalenze e gli altri  proventi  per  i  quali  il
          contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo
          6.
              4.  L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma   2   e'
          corrisposta mediante versamento diretto nei termini  e  nei
          modi previsti per il versamento delle imposte  sui  redditi
          dovute a saldo in base alla dichiarazione.
              5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
          le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
          lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1  dell'articolo
          81, del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, come modificato  dall'articolo  3,  comma  1,
          percepiti o sostenuti da:
              a) soggetti residenti all'estero, di  cui  all'articolo
          6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
          e successive modificazioni.
              b)
              6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
          le sanzioni, i rimborsi e  il  contenzioso  in  materia  di
          imposta sostitutiva si applicano le  disposizioni  previste
          in materia di imposte sui redditi."
              "Art.  6  Opzione   per   l'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
          realizzato
              1.  Il  contribuente  ha   facolta'   di   optare   per
          l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
          5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai  sensi  delle
          lettere c), c-bis) e c-ter) del comma  1  dell'articolo  81
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, come  modificato  dall'articolo  3,  comma  1,  con
          esclusione di quelle  relative  a  depositi  in  valuta,  a
          condizione che i  titoli,  quote  o  certificati  siano  in
          custodia o in amministrazione presso banche e  societa'  di
          intermediazione mobiliare e altri soggetti  individuati  in
          appositi decreti del Ministro del tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          delle  finanze.  Per  le  plusvalenze  realizzate  mediante
          cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta
          lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
          n. 917 del 1986, nonche' per i differenziali positivi e gli
          altri proventi realizzati mediante i rapporti di  cui  alla
          lettera c-quater) del citato comma 1 dell'articolo 81  o  i
          rapporti e le cessioni di  cui  alla  lettera  c-quinquies)
          dello stesso comma 1, nonche' per i rimborsi, le  cessioni,
          le permute o la detenzione di cripto-attivita' di cui  alla
          lettera c-sexies) del  medesimo  comma  1,  l'opzione  puo'
          essere  esercitata  sempreche'  intervengano  nei  predetti
          rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come
          controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del
          presente comma, con  cui  siano  intrattenuti  rapporti  di
          custodia, amministrazione, deposito. Ai fini  del  presente
          articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni  e
          dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601  ed
          equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati  inclusi
          nella  lista  di  cui   al   decreto   emanato   ai   sensi
          dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n.
          917 del 1986, e obbligazioni emesse  da  enti  territoriali
          dei suddetti Stati sono computati nella  misura  del  48,08
          per cento dell'ammontare realizzato.
              1-bis. Per le plusvalenze e gli altri proventi  di  cui
          alla lettera c-sexies) del comma  1  dell'articolo  67  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          l'opzione di cui al comma  1  del  presente  articolo  puo'
          essere resa agli  operatori  non  finanziari  di  cui  alle
          lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
              2. L'opzione di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          comunicazione sottoscritta contestualmente al  conferimento
          dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
          o, per i rapporti in essere, anteriormente  all'inizio  del
          periodo d'imposta; per  i  rapporti  di  cui  alla  lettera
          c-quater) del comma 1  dell'articolo  81  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per
          i rapporti e le cessioni di cui alla  lettera  c-quinquies)
          del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del testo  unico  n.
          917 del 1986, come modificato  dall'articolo  3,  comma  1,
          l'opzione  puo'  essere  esercitata  anche  all'atto  della
          conclusione del primo contratto nel  periodo  d'imposta  da
          cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione
          ha effetto per tutto il periodo  d'imposta  e  puo'  essere
          revocata entro la scadenza  di  ciascun  anno  solare,  con
          effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu'
          decreti del Ministro delle finanze  (28)  ,  da  pubblicare
          nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  novanta   giorni   dalla
          pubblicazione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
          modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione  di  cui
          al presente articolo. Per i soggetti non residenti  nonche'
          per le plusvalenze realizzate mediante  cessione  a  titolo
          oneroso o rimborso  di  quote  o  azioni  di  organismi  di
          investimento collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva
          di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in
          mancanza di esercizio dell'opzione, salva la  facolta'  del
          contribuente di rinunciare a tale regime con effetto  dalla
          prima operazione  successiva.  La  predetta  rinuncia  puo'
          essere esercitata anche dagli  intermediari  non  residenti
          relativamente ai rapporti di  custodia,  amministrazione  e
          deposito ad essi  intestati  e  sui  quali  siano  detenute
          attivita'  finanziarie  di   terzi;   in   tal   caso   gli
          intermediari non residenti sono  tenuti  ad  assolvere  gli
          obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano
          quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
          cui al comma 1.
              3. I soggetti di cui al  comma  1  applicano  l'imposta
          sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna  plusvalenza,
          differenziale   positivo   o   provento    percepito    dal
          contribuente. Qualora tali soggetti non siano  in  possesso
          dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
          dell'imposta  sostitutiva  di  cui   al   comma   1   sulle
          plusvalenze  e  gli  altri  redditi  ivi  indicati,  devono
          richiederle      al       contribuente,       anteriormente
          all'effettuazione   delle   operazioni;   il   contribuente
          comunica   al   soggetto    incaricato    dell'applicazione
          dell'imposta  i   dati   e   le   informazioni   richieste,
          consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
          in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
          predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
          sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono  tenuti
          in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
          le informazioni necessarie  all'applicazione  dell'imposta.
          Nel   caso   di   inesatta   comunicazione,   il   recupero
          dell'imposta  sostitutiva  non  applicata  o  applicata  in
          misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico  del
          contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
          dal  cento  al  duecento  per  cento  dell'ammontare  della
          maggiore    imposta    sostitutiva    dovuta.    Per     le
          cripto-attivita' di cui all'articolo 67, comma  1,  lettera
          c-sexies), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n.  917,  la  dichiarazione  sostitutiva  di  cui  al
          secondo periodo del presente comma non e' ammessa.
              4.  Per   l'applicazione   dell'imposta   su   ciascuna
          plusvalenza, differenziale positivo o provento  realizzato,
          escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
          valute estere, i soggetti di cui al comma 1,  nel  caso  di
          pluralita'  di  titoli,  quote,  certificati,  rapporti   o
          cripto-attivita'   appartenenti   a   categorie   omogenee,
          assumono come costo o valore di acquisto il costo o  valore
          medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei  predetti
          titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita'.
              5. Qualora siano  realizzate  minusvalenze,  perdite  o
          differenziali  negativi  i  soggetti  di  cui  al  comma  1
          computano in deduzione, fino a loro concorrenza,  l'importo
          delle  predette  minusvalenze,  perdite   o   differenziali
          negativi  dalle  plusvalenze,  differenziali   positivi   o
          proventi realizzati nelle successive  operazioni  poste  in
          essere nell'ambito  del  medesimo  rapporto,  nello  stesso
          periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il  quarto.
          Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto  di
          custodia, amministrazione o deposito o siano  rimborsate  o
          cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di
          investimento collettivo  del  risparmio,  le  minusvalenze,
          perdite o differenziali negativi possono essere portati  in
          deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
          a  quello  del  realizzo,  dalle  plusvalenze,  proventi  e
          differenziali  positivi  realizzati  nell'ambito  di  altro
          rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi  soggetti
          intestatari del rapporto o deposito di provenienza,  ovvero
          portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo  82
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  come  modificato  dall'articolo  4,  comma  1.  I
          soggetti di cui  al  comma  1  rilasciano  al  contribuente
          apposita certificazione dalla quale risultino i dati  e  le
          informazioni necessarie a  consentire  la  deduzione  delle
          predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
              6. Agli effetti  del  presente  articolo  si  considera
          cessione  a  titolo  oneroso  anche  il  trasferimento  dei
          titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita'  di
          cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione  di
          cui al medesimo comma, intestati a soggetti  diversi  dagli
          intestatari del  rapporto  di  provenienza,  nonche'  a  un
          rapporto di gestione di cui all'articolo 7,  salvo  che  il
          trasferimento  non   sia   avvenuto   per   successione   o
          dona-zione. In tal caso la  plusvalenza,  il  provento,  la
          minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento
          sono  determinate  con  riferimento  al  valore,  calcolato
          secondo i criteri previsti dal  comma  5  dell'articolo  7,
          alla   data   del   trasferimento,   dei   titoli,   quote,
          certificati, rapporti o  cripto-attivita'  trasferiti  e  i
          soggetti  di  cui  al  comma  1,   tenuti   al   versamento
          dell'imposta,   possono   sospendere   l'esecuzione   delle
          operazioni  fino  a  che  non  ottengano  dal  contribuente
          provvista per  il  versamento  dell'imposta  dovuta.  Nelle
          ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
          1 del presente articolo rilasciano al contribuente apposita
          certificazione dalla quale risulti il  valore  dei  titoli,
          quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' trasferiti.
              7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati,
          rapporti o cripto-attivita' di cui al comma  1  o  di  loro
          trasferimento a rapporti  di  custodia  o  amministrazione,
          intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti  di
          provenienza, e comunque di revoca dell'opzione  di  cui  al
          comma  2,  per  il  calcolo  della  plusvalenza,   reddito,
          minusvalenza   o   perdita,   ai   fini   dell'applicazione
          dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo,  si
          assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e
          4 e  si  applica  il  comma  12,  sulla  base  di  apposita
          certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
              8.
              9. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis  provvedono  al
          versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente  al
          concessionario della riscossione  ovvero  alla  sezione  di
          tesoreria provinciale, entro  il  quindicesimo  giorno  del
          secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
          trattenendone l'importo su  ciascun  reddito  realizzato  o
          ricevendone provvista dal contribuente. Per  le  operazioni
          effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati  ad
          operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
          considera effettuata, ai  fini  del  versamento,  entro  il
          termine previsto per le relative liquidazioni.  I  soggetti
          di cui ai commi 1 e 1-bis rilasciano  al  contribuente  una
          attestazione  dei  versamenti  entro  il  mese   di   marzo
          dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
          degli interessati.
              10. I soggetti di cui ai commi  1  e  1-bis  comunicano
          all'amministrazione finanziaria entro il termine  stabilito
          per la  presentazione  della  dichiarazione  dei  sostituti
          d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          l'ammontare complessivo delle  plusvalenze  e  degli  altri
          proventi  e  quello  delle  imposte  sostitutive  applicate
          nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
          dei  modelli  di  cui  all'articolo  8  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
          stabilite   le   modalita'   di   effettuazione   di   tale
          comunicazione.
              11.   Per   la   liquidazione,    l'accertamento,    la
          riscossione, le sanzioni, i rimborsi e  il  contenzioso  in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi.
              12."
              "Art. 7  Imposta  sostitutiva  sul  risultato  maturato
          delle gestioni individuali di portafoglio
              1.  I  soggetti  che  hanno  conferito  a  un  soggetto
          abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio  1996,
          n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite
          da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono
          optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di
          cui agli articoli 41  e  81,  comma  1,  lettere  da  c)  a
          c-sexies), del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  come  modificati,  rispettivamente,
          dagli articoli 1, comma 3,  e  3,  comma  1,  del  presente
          decreto, che concorrono alla determinazione  del  risultato
          della gestione ai sensi del  comma  4,  per  l'applicazione
          dell'imposta  sostitutiva  di  cui  al  presente  articolo.
          L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle
          partecipazioni al capitale o al patrimonio,  dai  titoli  o
          strumenti finanziari e dai contratti, di  cui  al  comma  4
          dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del  1986,  salvo  la   dimostrazione,   al   momento   del
          conferimento delle suddette  partecipazioni,  del  rispetto
          delle condizioni indicate nella lettera c),  del  comma  1,
          dell'articolo  87,  del  citato  testo  unico   a   seguito
          dell'esercizio dell'interpello  secondo  le  modalita'  del
          comma  5,  lettera  b),  dello  stesso  articolo  167,  del
          medesimo testo unico.
              2.  Il  contribuente  puo'  optare  per  l'applicazione
          dell'imposta     sostitutiva     mediante     comunicazione
          sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto  della
          stipula del contratto e, nel caso dei rapporti  in  essere,
          anteriormente all'inizio del periodo  d'imposta.  L'opzione
          ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere  revocata
          solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con  effetto
          per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
          del Ministro delle finanze, da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale entro novanta giorni dalla data di  pubblicazione
          del presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  per
          l'esercizio e la revoca dell'opzione  di  cui  al  presente
          articolo.
              3. Qualora sia stata esercitata  l'opzione  di  cui  al
          comma 2 i redditi che concorrono  a  formare  il  risultato
          della gestione, determinati  secondo  i  criteri  stabiliti
          dagli articoli 42 e 82 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
          imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
          al  comma  2  all'articolo  5.  Sui  redditi  di   capitale
          derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella  massa
          patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
                a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi
          1 e 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; (
                b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo  26
          del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,  sugli  interessi  ed
          altri proventi dei conti correnti bancari;
                c)  le  ritenute  previste  dai  commi  3   e   3-bis
          dell'articolo  26  e  la  ritenuta  di   cui   all'articolo
          26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973;
                d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'articolo
          27 del medesimo decreto;
                e)  la  ritenuta  prevista  dai  commi  1,  2   e   5
          dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come
          modificato dall'articolo 8, comma 5;
                e-bis) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo
          7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  e
          la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione  ad
          organismi  di   investimento   collettivo   del   risparmio
          immobiliari di diritto estero.
              4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto  ad
          imposta  sostitutiva  delle   imposte   sui   redditi   con
          l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
          si determina sottraendo dal valore del  patrimonio  gestito
          al termine di ciascun anno solare,  al  lordo  dell'imposta
          sostitutiva,  aumentato  dei  prelievi   e   diminuito   di
          conferimenti effettuati nell'anno, i redditi  maturati  nel
          periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che  concorrono  a
          formare il reddito complessivo del contribuente, i  redditi
          esenti o comunque non  soggetti  ad  imposta  maturati  nel
          periodo, ed il  valore  del  patrimonio  stesso  all'inizio
          dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e
          delle commissioni relative al patrimonio gestito.  Ai  fini
          del presente comma, i redditi derivanti dalle  obbligazioni
          e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601  ed
          equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati  inclusi
          nella  lista  di  cui   al   decreto   emanato   ai   sensi
          dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni  emesse
          da enti territoriali  dei  suddetti  Stati  sono  computati
          nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.
              5. La valutazione del patrimonio gestito  all'inizio  e
          alla  fine  di  ciascun  periodo  d'imposta  e'  effettuata
          secondo i criteri stabiliti dai regolamenti  emanati  dalla
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  in
          attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia,  nel  caso  dei  titoli,
          quote, partecipazioni, certificati, rapporti non  negoziati
          in mercati regolamentati o delle cripto-attivita',  il  cui
          valore complessivo medio annuo  sia  superiore  al  10  per
          cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo
          il loro valore normale,  ferma  restando  la  facolta'  del
          contribuente  di  revocare   l'opzione   limitatamente   ai
          predetti  titoli,   quote,   partecipazioni,   certificati,
          rapporti o cripto-attivita'. Con uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Commissione nazionale per le  societa'  e  la  borsa,  sono
          stabilite le modalita'  e  i  criteri  di  attua-zione  del
          presente comma.
              6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
          in  corso  d'anno,  in  luogo  del  patrimonio   all'inizio
          dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula  del
          contratto  ovvero  in  luogo  del  patrimonio  al   termine
          dell'anno  si  assume  il  patrimonio  alla  chiusura   del
          contratto.
              7.  Il  conferimento  di  titoli,  quote,  certificati,
          rapporti o cripto-attivita' in una gestione  per  la  quale
          sia stata  esercitata  l'opzione  di  cui  al  comma  2  si
          considera cessione a titolo oneroso e il  soggetto  gestore
          applica le disposizioni dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 6.
          Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari o
          cripto-attivita' che formavano gia' oggetto di un contratto
          di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione  di
          cui al comma 2  del  presente  articolo,  si  assume  quale
          valore di conferimento il valore assegnato ai mede-simi  ai
          fini della determinazione del patrimonio  alla  conclusione
          del  precedente  con-tratto  di  gestione;  nel   caso   di
          conferimento di strumenti finanziari o cripto-attivita' per
          i quali sia stata esercitata l'opzione di cui  all'articolo
          6, si  assume  quale  costo  il  valore,  determinato  agli
          effetti dell'applica-zione del comma 6 del citato articolo.
              8. Nel caso  di  prelievo  di  titoli,  quote,  valute,
          certificati,  rapporti  e  cripto-attivita'   o   di   loro
          trasferimento ad altro deposito  o  rapporto  di  custodia,
          amministrazione o gestione di  cui  all'articolo  6  ed  al
          comma 1 del presente articolo, salvo che  il  trasferimento
          non  sia  avvenuto  per  successione  o  per  donazione,  e
          comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente  comma
          2,  ai  fini  della  determinazione  del  risultato   della
          gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti,
          e'  considerato  il  valore  dei  medesimi  il  giorno  del
          prelievo, adottando i criteri di  valutazione  previsti  al
          comma 5.
              9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
          della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
          ai  titoli,  quote,   certificati,   valute,   rapporti   e
          cripto-attivita' prelevati o trasferiti o  con  riferimento
          ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il  valore
          dei  titoli,  quote,  certificati,   valute,   rapporti   e
          cripto-attivita' che ha concorso a determinare il risultato
          della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo
          comma. In tali ipotesi  il  soggetto  gestore  rilascia  al
          mandante apposita certificazione  dalla  quale  risulti  il
          valore dei titoli, quote, certificati, valute,  rapporti  e
          cripto-attivita'.
              10. Se in  un  anno  il  risultato  della  gestione  e'
          negativo,  il  corrispondente  importo  e'   computato   in
          diminuzione  del  risultato  della  gestione  dei   periodi
          d'imposta successivi ma non oltre il  quarto  per  l'intero
          importo che trova capienza in essi.
              11.  L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma  4   e'
          prelevata  dal  soggetto   gestore   ed   e'   versata   al
          concessionario della riscossione  ovvero  alla  sezione  di
          tesoreria provinciale dello Stato entro il 16  febbraio  di
          ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del  secondo
          mese successivo a  quello  in  cui  e'  stato  revocato  il
          mandato di gestione. Il soggetto gestore  puo'  effettuare,
          anche   in   deroga   al   regolamento   di   gestione,   i
          disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
          che il contribuente  non  fornisca  direttamente  le  somme
          corrispondenti entro il quindicesimo giorno  del  mese  nel
          quale l'imposta stessa e' versata; nelle  ipotesi  previste
          al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
          delle prestazioni fino a che non ottenga  dal  contribuente
          provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
              12.   Contestualmente    alla    presentazione    della
          dichiarazione  dei  redditi  propri  il  soggetto   gestore
          presenta la dichiarazione relativa alle  imposte  prelevate
          sul complesso delle  gestioni.  I  soggetti  diversi  dalle
          societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma  1,  lettere
          a)  e  d)  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta  dichiarazione
          entro il  termine  stabilito  per  la  presentazione  della
          dichiarazione dei  sostituti  d'imposta.  Le  modalita'  di
          effettuazione  dei  versamenti  e  la  presentazione  della
          dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate
          dalle  disposizioni  dei  decreti  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602.
              13. Nel caso in cui alla conclusione del  contratto  il
          risultato della gestione sia negativo, il soggetto  gestore
          rilascia al mandante apposita  certificazione  dalla  quale
          risulti l'importo computabile in diminuzione ai  sensi  del
          comma 4 dell'articolo 82 , del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come  sostituito
          dall'articolo 4, comma  1,  lettera  b),  o,  nel  caso  di
          esistenza od apertura di depositi o rapporti  di  custodia,
          amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma
          1, intestati al contribuente e per i quali  sia  esercitata
          l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai  sensi  del
          comma 5  dell'articolo  6  o  del  comma  10  del  presente
          articolo. Ai fini del computo del periodo  temporale  entro
          cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione  si
          tiene  conto  di  ciascun  periodo  d'imposta  in  cui   il
          risultato negativo e' maturato.
              14.
              15.
              16.   Per   la   liquidazione,    l'accertamento,    la
          riscossione, le sanzioni, i rimborsi e  il  contenzioso  in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi.
              17. Con il decreto di approvazione dei modelli  di  cui
          all'articolo 8 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n.  600,  e'  approvato  il  modello  di
          dichiarazione di cui al comma 12."
              "Art. 10 Obblighi a carico  di  intermediari  ed  altri
          soggetti  che  intervengono   in   operazioni   fiscalmente
          rilevanti
              1. Sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione
          di  cui  agli  articoli  6  e  7,  i  notai   nonche'   gli
          intermediari professionali,  anche  se  diversi  da  quelli
          indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le societa' ed enti
          emittenti, che comunque intervengano, anche in qualita'  di
          controparti, nelle cessioni e nelle  altre  operazioni  che
          possono generare redditi  di  cui  alle  lettere  da  c)  a
          c-sexies) del comma 1 dell'articolo  81,  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dall'articolo 3, comma 1, rilasciano alle  parti
          la relativa certificazione. Gli stessi soggetti  comunicano
          all'amministrazione  finanziaria  i  dati   relativi   alle
          singole operazioni  effettuate  nell'anno  precedente;  nei
          confronti  delle  societa'  emittenti  la  disposizione  si
          applica anche in  caso  di  annotazione  del  trasferimento
          delle azioni o delle quote  sociali.  Le  disposizioni  del
          presente comma non si  applicano  alle  cessioni  ed  altre
          operazioni che generino plusvalenze od altri  proventi  non
          imponibili nei confronti dei  soggetti  non  residenti.  Le
          violazioni degli obblighi previsti dal presente comma,  per
          effetto delle quali risulti impedita l'identificazione  dei
          soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite  con
          la sanzione amministrativa da lire un milione a lire  dieci
          milioni.
              2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano,  altresi',
          i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura
          ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
              3. Con il decreto di approvazione dei  modelli  di  cui
          all'articolo 8 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalita'  per
          l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
              4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 1
          del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  non  si
          applicano per i trasferimenti da e verso l'estero  relativi
          ad operazioni effettuate nell'ambito dei  contratti  e  dei
          rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del  presente  decreto,
          relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato  le
          opzioni previste  negli  articoli  stessi,  nonche'  per  i
          trasferimenti   dall'estero    relativi    ad    operazioni
          suscettibili di produrre  redditi  di  capitale  sempreche'
          detti redditi siano stati  assoggettati  dall'intermediario
          residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte
          sui redditi."
              Si riporta il testo dell'articolo 81  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica    22/12/1986,    n.    917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
              "Art. 81. Reddito complessivo
              1. Il reddito complessivo delle societa' e  degli  enti
          commerciali di cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
          dell'articolo  73,  da   qualsiasi   fonte   provenga,   e'
          considerato reddito d'impresa ed e' determinato secondo  le
          disposizioni di questa sezione."
          Note al Comma 129
              Si riporta il testo  degli  articoli  1,  2,  e  4  del
          decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   1990,   n.   227
          (Rilevazione a fini fiscali di taluni  trasferimenti  da  e
          per l'estero di denaro, titoli e  valori)  come  modificato
          dalla presente legge:
              "Art. 1 Trasferimenti attraverso intermediari bancari e
          finanziari e altri operatori
              1.  Gli  intermediari  bancari  e  finanziari  di   cui
          all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari  di
          cui all'articolo 3,  comma  3,  lettere  a)  e  d),  e  gli
          operatori non finanziari di cui all'articolo  3,  comma  5,
          lettere i) e i-bis), del decreto  legislativo  21  novembre
          2007,  n.   231,   che   intervengono,   anche   attraverso
          movimentazione di  conti,  nei  trasferimenti  da  o  verso
          l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma
          2,  lettera  s),  del  medesimo  decreto  sono   tenuti   a
          trasmettere  all'Agenzia  delle  entrate  i  dati  di   cui
          all'articolo 31, comma 2, del menzionato  decreto  relativi
          alle  predette  operazioni,  effettuate  anche  in   valuta
          virtuale ovvero in cripto-attivita' di cui all'articolo 67,
          comma 1, lettera c-sexies), del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  di  importo  pari  o
          superiore  a  5.000  euro,  limitatamente  alle  operazioni
          eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti  non
          commerciali  e  di   societa'   semplici   e   associazioni
          equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              2.  I   dati   relativi   ai   trasferimenti   e   alle
          movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma  1
          sono trasmessi all'Agenzia delle entrate  con  modalita'  e
          termini   stabiliti   con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle  entrate,  anche  a  disposizione  della
          Guardia di  finanza  con  procedure  informatiche.  Con  il
          medesimo  provvedimento,  la   trasmissione   puo'   essere
          limitata per specifiche categorie di operazioni o causali."
              "Art. 2 Trasferimenti attraverso non residenti
              1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione
          di controllo ai  fini  fiscali  per  la  prevenzione  e  la
          repressione  dei  fenomeni  di  illecito  trasferimento   e
          detenzione   di   attivita'   economiche   e    finanziarie
          all'estero,   l'unita'   speciale   costituita   ai   sensi
          dell'articolo 12, comma  3,  del  decreto-legge  1°  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia  di
          finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  29  gennaio
          1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni  vigente
          disposizione    di    legge,     previa     autorizzazione,
          rispettivamente,  del   direttore   centrale   accertamento
          dell'Agenzia delle entrate ovvero del  Comandante  generale
          della Guardia di finanza o autorita' dallo stesso delegata:
              a)  agli  intermediari  bancari  e  finanziari  di  cui
          all'articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari di
          cui all'articolo 3, comma  3,  lettere  a)  e  d),  e  agli
          operatori non finanziari di cui all'articolo  3,  comma  5,
          lettere i) e i-bis), del decreto  legislativo  21  novembre
          2007,  n.  231,  e  successive  modificazioni,  di  fornire
          evidenza, entro i limiti di carattere  oggettivo  stabiliti
          dall'articolo 1,  comma  1,  del  presente  decreto,  delle
          operazioni intercorse  con  l'estero  anche  per  masse  di
          contribuenti e con riferimento  ad  uno  specifico  periodo
          temporale
              b) ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4,  5
          e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  e
          successive  modificazioni,  con  riferimento  a  specifiche
          operazioni con  l'estero  o  rapporti  ad  esse  collegate,
          l'identita' dei titolari effettivi rilevata in applicazione
          dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera pp),  e
          all'articolo 20 del medesimo decreto.
              2.   Con   provvedimento   congiunto   del    direttore
          dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale  della
          Guardia di finanza sono stabiliti le modalita' e i  termini
          relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b),
          al fine di assicurare  il  necessario  coordinamento  e  di
          evitare duplicazioni."
              "Art. 4 Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
          attivita'
              1. Le persone fisiche, gli enti non  commerciali  e  le
          societa' semplici ed equiparate ai  sensi  dell'articolo  5
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, residenti in Italia  che,  nel  periodo  d'imposta,
          detengono  investimenti  all'estero,  attivita'  estere  di
          natura finanziaria ovvero cripto-attivita' suscettibili  di
          produrre redditi imponibili  in  Italia,  devono  indicarli
          nella dichiarazione  annuale  dei  redditi.  Sono  altresi'
          tenuti agli obblighi di dichiarazione i  soggetti  indicati
          nel precedente periodo  che,  pur  non  essendo  possessori
          diretti degli investimenti esteri, delle  attivita'  estere
          di  natura  finanziaria  e  delle  cripto-attivita',  siano
          titolari   effettivi   dell'investimento   secondo   quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  2,   lettera   pp),   e
          dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre  2007,
          n. 231, e successive modificazioni.
              2.
              3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione  dei
          redditi  previsti  nel  comma  1  non  sussistono  per   le
          attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
          in amministrazione agli  intermediari  residenti  e  per  i
          contratti comunque conclusi attraverso il loro  intervento,
          qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti  da  tali
          attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
          imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
          di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
          comma 1 non sussistono altresi'  per  i  depositi  e  conti
          correnti  bancari  costituiti  all'estero  il  cui   valore
          massimo  complessivo  raggiunto  nel  corso   del   periodo
          d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi  di
          indicazione nella dichiarazione dei  redditi  previsti  nel
          comma 1 non sussistono altresi' per  gli  immobili  situati
          all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel
          corso del  periodo  d'imposta,  fatti  salvi  i  versamenti
          relativi all'imposta  sul  valore  degli  immobili  situati
          all'estero, di cui al decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214.
              4. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, e'  stabilito  il  contenuto  della  dichiarazione
          annuale prevista  dal  comma  1  nonche',  annualmente,  il
          controvalore  in  euro   degli   importi   in   valuta   da
          dichiarare."
          Note al Comma 131
              Si riporta il testo dell'articolo 110 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          (testo unico delle imposte  sui  redditi)  come  modificato
          dalla presente legge:
              "Art. 110 Norme generali sulle valutazioni
              1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno
          riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
                a) il costo  e'  assunto  al  lordo  delle  quote  di
          ammortamento gia' dedotte;
                b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
          di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e  le
          spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali
          strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
          costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
          del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.  Nel
          costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
          criteri  anche  i  costi  diversi  da  quelli  direttamente
          imputabili  al  prodotto;  per  gli   immobili   alla   cui
          produzione   e'   diretta   l'attivita'   dell'impresa   si
          comprendono nel costo gli interessi  passivi  sui  prestiti
          contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
                c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di
          cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non  si
          intende  comprensivo   delle   plusvalenze   iscritte,   ad
          esclusione di quelle che  per  disposizione  di  legge  non
          concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati  nella
          citata  lettera  e)  che   costituiscono   immobilizzazioni
          finanziarie  le  plusvalenze  iscritte  non  concorrono   a
          formare il reddito per la parte eccedente  le  minusvalenze
          dedotte;
                d)  il  costo  delle  azioni,  delle  quote  e  degli
          strumenti finanziari similari alle azioni  si  intende  non
          comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti  i  quali
          conseguentemente  non  concorrono   alla   formazione   del
          reddito, ne' alla  determinazione  del  valore  fiscalmente
          riconosciuto  delle  rimanenze  di  tali  azioni,  quote  o
          strumenti;
                e) per i titoli a reddito  fisso,  che  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come  tali  in
          bilancio, la differenza positiva o negativa  tra  il  costo
          d'acquisto e il valore di rimborso concorre  a  formare  il
          reddito per la quota maturata nell'esercizio.
              1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
          ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il  bilancio
          in base ai principi  contabili  internazionali  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 19 luglio 2002:
                a) i maggiori o i minori  valori  dei  beni  indicati
          nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che  si  considerano
          immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
          stesso articolo, imputati a conto economico  in  base  alla
          corretta applicazione di tali  principi,  assumono  rilievo
          anche ai fini fiscali
                b) la lettera d) del comma 1 si applica solo  per  le
          azioni, le quote e gli strumenti finanziari  similari  alle
          azioni che si considerano immobilizzazioni  finanziarie  ai
          sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
                c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
          similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore  a
          quello indicato nell'articolo  87,  comma  1,  lettera  a),
          aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo
          articolo  87,  il  costo  e'  ridotto  dei  relativi  utili
          percepiti durante il  periodo  di  possesso  per  la  quota
          esclusa dalla formazione del reddito.
              1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in  base
          ai principi  contabili  internazionali  di  cui  al  citato
          regolamento (CE) n.  1606/2002,  i  componenti  positivi  e
          negativi che derivano dalla valutazione,  operata  in  base
          alla  corretta  applicazione  di   tali   principi,   delle
          passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali.
              2. Per la determinazione del valore normale dei beni  e
          dei  servizi  e,  con  riferimento  alla  data  in  cui  si
          considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione  dei
          corrispettivi, proventi, spese  e  oneri  in  natura  o  in
          valuta estera, si applicano,  quando  non  e'  diversamente
          disposto,  le  disposizioni  dell'articolo  9;  tuttavia  i
          corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri  in  valuta
          estera,  percepiti  o  effettivamente  sostenuti  in   data
          precedente, si valutano con riferimento  a  tale  data.  La
          conversione in  euro  dei  saldi  di  conto  delle  stabili
          organizzazioni all'estero si  effettua  secondo  il  cambio
          utilizzato  nel  bilancio  in  base  ai  corretti  principi
          contabili e  le  differenze  rispetto  ai  saldi  di  conto
          dell'esercizio precedente non  concorrono  alla  formazione
          del reddito. Per  le  imprese  che  intrattengono  in  modo
          sistematico rapporti in  valuta  estera  e'  consentita  la
          tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione
          del cambio utilizzato nel  bilancio  in  base  ai  corretti
          principi contabili ai saldi dei relativi conti.
              3. La  valutazione  secondo  il  cambio  alla  data  di
          chiusura dell'esercizio dei crediti  e  debiti  in  valuta,
          anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica
          la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile
          o di  altre  leggi  o  di  titoli  assimilati,  non  assume
          rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della
          data di chiusura dell'esercizio  delle  attivita'  e  delle
          passivita' per le quali il rischio di  cambio  e'  coperto,
          qualora i contratti di copertura siano anche essi  valutati
          in  modo   coerente   secondo   il   cambio   di   chiusura
          dell'esercizio.
              3-bis. In deroga alle norme degli arti-coli  precedenti
          del presente capo e ai commi da  1  a  1-ter  del  presente
          articolo, non concorrono  alla  formazione  del  reddito  i
          componenti  positivi  e  negativi   che   risultano   dalla
          valutazione delle cripto-attivita' alla  data  di  chiusura
          del periodo di imposta a  prescindere  dall'imputazione  al
          conto economico.
              4.
              5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e  i
          componenti negativi di cui ai commi  1  e  6  dell'articolo
          102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo
          107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se  questa
          e' inferiore o superiore a dodici mesi.
              6. In caso di mutamento totale o parziale  dei  criteri
          di  valutazione  adottati  nei   precedenti   esercizi   il
          contribuente deve  darne  comunicazione  all'agenzia  delle
          entrate nella  dichiarazione  dei  redditi  o  in  apposito
          allegato.
              7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
          societa' non residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che
          direttamente o  indirettamente  controllano  l'impresa,  ne
          sono controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'
          che controlla l'impresa, sono determinati  con  riferimento
          alle condizioni e ai prezzi che  sarebbero  stati  pattuiti
          tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di  libera
          concorrenza e in circostanze comparabili, se ne  deriva  un
          aumento del reddito. La medesima  disposizione  si  applica
          anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo  le
          modalita' e alle condizioni di cui  all'articolo  31-quater
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle
          migliori  pratiche  internazionali,  le  linee  guida   per
          l'applicazione del presente comma.
              8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
          fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
          gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
          delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare  le
          valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
              9. Agli effetti delle norme del presente titolo che  vi
          fanno riferimento il cambio delle valute estere in  ciascun
          mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
          dei cambi, con provvedimento  dell'Agenzia  delle  entrate,
          pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   entro   il   mese
          successivo. Sono tuttavia applicabili  i  tassi  di  cambio
          alternativi    forniti    da    operatori    internazionali
          indipendenti      utilizzati       dall'impresa       nella
          contabilizzazione delle operazioni in  valuta,  purche'  la
          relativa quotazione sia resa disponibile  attraverso  fonti
          di informazione pubbliche e verificabili.
              10.
              11.
              12.
              12-bis."
          Note al Comma 132
              Il testo del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
          446, (Istituzione dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
          Note al Comma 133
              Il riferimento al testo dell'articolo 9 del decreto del
          Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.917  e'
          riportato nelle note al Comma 111.
          Note al Comma 134
              Il capo III del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
          241 recante norme di semplificazione degli adempimenti  dei
          contribuenti  in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi   e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni,  riguarda   disposizioni   in   materia   di
          riscossione.
          Note al Comma 138
              Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto-legge
          28 giugno 1990,  n.  167,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 4 agosto  1990,  n.  227  (Rilevazione  a  fini
          fiscali di  taluni  trasferimenti  da  e  per  l'estero  di
          denaro, titoli e valori):
              "Art. 4 Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
          attivita'
              1. Le persone fisiche, gli enti non  commerciali  e  le
          societa' semplici ed equiparate ai  sensi  dell'articolo  5
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, residenti in Italia  che,  nel  periodo  d'imposta,
          detengono investimenti all'estero ovvero  attivita'  estere
          di natura finanziaria,  suscettibili  di  produrre  redditi
          imponibili in Italia, devono indicarli nella  dichiarazione
          annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi  di
          dichiarazione i soggetti indicati  nel  precedente  periodo
          che, pur non essendo possessori diretti degli  investimenti
          esteri e delle  attivita'  estere  di  natura  finanziaria,
          siano titolari effettivi dell'investimento  secondo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  2,   lettera   pp),   e
          dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre  2007,
          n. 231, e successive modificazioni.
              2.
              3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione  dei
          redditi  previsti  nel  comma  1  non  sussistono  per   le
          attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
          in amministrazione agli  intermediari  residenti  e  per  i
          contratti comunque conclusi attraverso il loro  intervento,
          qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti  da  tali
          attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
          imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
          di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
          comma 1 non sussistono altresi'  per  i  depositi  e  conti
          correnti  bancari  costituiti  all'estero  il  cui   valore
          massimo  complessivo  raggiunto  nel  corso   del   periodo
          d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi  di
          indicazione nella dichiarazione dei  redditi  previsti  nel
          comma 1 non sussistono altresi' per  gli  immobili  situati
          all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel
          corso del  periodo  d'imposta,  fatti  salvi  i  versamenti
          relativi all'imposta  sul  valore  degli  immobili  situati
          all'estero, di cui al decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214.
              4. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, e'  stabilito  il  contenuto  della  dichiarazione
          annuale prevista  dal  comma  1  nonche',  annualmente,  il
          controvalore  in  euro   degli   importi   in   valuta   da
          dichiarare."
          Note al Comma 139
              Il   riferimento   al   testo   dell'articolo   4   del
          decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  1990,  n.  227  e'
          riportato nelle note al Comma 138.
          Note al Comma 140
              Il   riferimento   al   testo   dell'articolo   4   del
          decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  1990,  n.  227  e'
          riportato nelle note al Comma 138.
          Note al Comma 142
              Si riporta il testo dell'articolo 5  del  decreto-legge
          28 giugno 1990,  n.  167,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 4 agosto  1990,  n.  227  (Rilevazione  a  fini
          fiscali di  taluni  trasferimenti  da  e  per  l'estero  di
          denaro, titoli e valori):
              "Art. 5 Sanzioni
              1. Per la violazione  degli  obblighi  di  trasmissione
          all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a
          carico  degli  intermediari,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  dal  10   al   25   per   cento
          dell'importo dell'operazione non segnalata.
              2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
          nell'articolo  4,  comma  1,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  dal   3   al   15   per   cento
          dell'ammontare degli importi non dichiarati. La  violazione
          di cui al periodo precedente relativa  alla  detenzione  di
          investimenti  all'estero  ovvero  di  attivita'  estere  di
          natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale
          privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
          maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
          10 maggio 1999, e al decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al  30  per  cento
          dell'ammontare degli importi non dichiarati.  Nel  caso  in
          cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia
          presentata entro novanta giorni dal termine, si applica  la
          sanzione di euro 258."
              Note ai Commi 144 e 145
              Si  riporta  la  parte  prima  della  tariffa  allegata
          all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 642 recante la disciplina  dell'imposta
          di bollo, come modificata dalla presente legge:
              Allegato A - Tariffa
              Art. 13 [Fatture, note, conti ed estratti di conti]

          arte di provvedimento in formato grafico

           Note al Comma 146
              Si riporta il testo del comma 18, dell'articolo 19  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124 recante
          disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art. 19 Disposizioni in materia di imposta di bollo su
          conti correnti, titoli,  strumenti  e  prodotti  finanziari
          nonche' su valori «scudati» e su  attivita'  finanziarie  e
          immobili detenuti all'estero
              1.-17. Omissis
              18. A decorrere dal 2012 e'  istituita  un'imposta  sul
          valore dei prodotti finanziari, dei conti  correnti  e  dei
          libretti  di  risparmio  detenuti  all'estero  da  soggetti
          residenti nel territorio dello Stato. A decorrere dal 2023,
          in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della
          parte  prima  della  tariffa  allegata   al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642,  si
          applica  un'imposta  sul  valore   delle   cripto-attivita'
          detenute da soggetti residenti nel territorio  dello  Stato
          senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis  del
          presente articolo.
              Omissis."
          Note al Comma 148
              Si riporta il testo dell'articolo 35  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)
          come modificato dalla presente legge:
              "Art.  35  Disposizione  regolamentare  concernente  le
          dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita'
              1.  I  soggetti  che   intraprendono   l'esercizio   di
          un'impresa, arte o professione nel territorio dello  Stato,
          o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono  farne
          dichiarazione entro  trenta  giorni  ad  uno  degli  uffici
          locali dell'Agenzia delle  entrate  ovvero  ad  un  ufficio
          provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
          Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena  di  nullita',
          su modelli conformi a quelli  approvati  con  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   L'ufficio
          attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
          restera' invariato anche nelle  ipotesi  di  variazioni  di
          domicilio  fiscale  fino  al   momento   della   cessazione
          dell'attivita'   e   che   deve   essere   indicato   nelle
          dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
          ogni altro documento ove richiesto.
              2.  Dalla  dichiarazione  di  inizio  attivita'  devono
          risultare:
                a) per le persone fisiche,  il  cognome  e  nome,  il
          luogo  e  la  data  di  nascita,  il  codice  fiscale,   la
          residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
                b) per i soggetti diversi dalle persone  fisiche,  la
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
          e il domicilio fiscale e deve essere  inoltre  indicato  il
          codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
          rappresentanza;
                c)  per  i  soggetti  residenti   all'estero,   anche
          l'ubicazione della stabile organizzazione;
                d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o  i
          luoghi in cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo  di  sedi
          secondarie,  filiali,  stabilimenti,  succursali,   negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati i libri, i registri, le scritture e i  documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
                e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
          elettronico,  l'indirizzo  del   sito   web   ed   i   dati
          identificativi dell'internet service provider;
                e-bis)  per  i  soggetti  che  intendono   effettuare
          operazioni intracomunitarie di cui al Titolo  II,  Capo  II
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  la
          volonta' di effettuare dette operazioni;
                f) ogni  altro  elemento  richiesto  dal  modello  ad
          esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
          di acquisire autonomamente.
              3. In caso di variazione di alcuno  degli  elementi  di
          cui  al  comma  2  o  di  cessazione   dell'attivita',   il
          contribuente deve entro trenta giorni  farne  dichiarazione
          ad uno degli  uffici  indicati  dal  comma  1,  utilizzando
          modelli conformi a quelli approvati con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia  delle  entrate.  Se  la  variazione
          comporta il trasferimento del  domicilio  fiscale  essa  ha
          effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
          si  e'  verificata.  In   caso   di   fusione,   scissione,
          conferimenti  di  aziende   o   di   altre   trasformazioni
          sostanziali  che  comportano  l'estinzione   del   soggetto
          d'imposta, la dichiarazione e'  presentata  unicamente  dal
          soggetto risultante dalla trasformazione.
              4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine  per
          la presentazione della dichiarazione  di  cui  al  comma  3
          decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
          alla liquidazione  dell'azienda,  per  le  quali  rimangono
          ferme le disposizioni relative al versamento  dell'imposta,
          alla   fatturazione,    registrazione,    liquidazione    e
          dichiarazione.  Nell'ultima  dichiarazione   annuale   deve
          tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n.  5)
          dell'articolo  2,  da  determinare  computando   anche   le
          operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo  6,  per
          le  quali  non  si  e'  ancora  verificata   l'esigibilita'
          dell'imposta.
              5.  I  soggetti  che   intraprendono   l'esercizio   di
          un'impresa, arte o professione, se ritengono di  realizzare
          un  volume  d'affari   che   comporti   l'applicazione   di
          disposizioni  speciali   ad   esso   connesse   concernenti
          l'osservanza  di  adempimenti  o  di  criteri  speciali  di
          determinazione   dell'imposta,   devono   indicarlo   nella
          dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
          presente  articolo  e  devono   osservare   la   disciplina
          stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
              6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
          presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
          ai commi  10  e  seguenti  ovvero,  in  duplice  esemplare,
          direttamente ad uno degli uffici di  cui  al  comma  1.  Le
          dichiarazioni  medesime  possono,  in  alternativa,  essere
          inoltrate in  unico  esemplare  a  mezzo  servizio  postale
          mediante   raccomandata,   con   l'obbligo   di   garantire
          l'identita' del soggetto dichiarante  mediante  allegazione
          di  idonea  documentazione;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in cui risultano spedite.
              7.  L'ufficio  rilascia   o   invia   al   contribuente
          certificato   di   attribuzione   della   partita   IVA   o
          dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e  nel
          caso di  presentazione  diretta  consegna  la  copia  della
          dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
              7-bis. L'opzione di cui al  comma  2,  lettera  e-bis),
          determina  l'immediata  inclusione  nella  banca  dati  dei
          soggetti     passivi     che     effettuano      operazioni
          intracomunitarie, di cui all'articolo  17  del  regolamento
          (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010;  fatto
          salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume  che  un
          soggetto passivo non  intende  piu'  effettuare  operazioni
          intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun  elenco
          riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi
          alla data di inclusione nella suddetta banca  dati.  A  tal
          fine l'Agenzia delle entrate procede  all'esclusione  della
          partita IVA dalla banca dati di cui al periodo  precedente,
          previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.
              7-ter.
              8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro  delle
          imprese ovvero alla denuncia al  repertorio  delle  notizie
          economiche    e    amministrative    (REA)    ai     sensi,
          rispettivamente, degli articoli  7  e  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581,
          concernente il regolamento di attuazione  dell'articolo  8,
          della legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di
          istituzione del registro delle imprese,  possono  assolvere
          gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
          presente  articolo  presentando  le  dichiarazioni   stesse
          all'ufficio del registro delle imprese, il quale  trasmette
          i dati  in  via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  e
          rilascia apposita certificazione dell'avvenuta  operazione.
          Nel caso di inizio dell'attivita'  l'ufficio  del  registro
          delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
          IVA  attribuito  in  via  telematica   dall'Agenzia   delle
          entrate.
              9. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate puo' essere stabilita la  data  a  decorrere  dalla
          quale le dichiarazioni di inizio, variazione  e  cessazione
          attivita' sono presentate  esclusivamente  all'ufficio  del
          registro delle imprese ovvero in via telematica secondo  le
          disposizioni di cui ai commi successivi.
              10. Le dichiarazioni  previste  dal  presente  articolo
          possono essere presentate in  via  telematica  direttamente
          dai contribuenti o tramite i soggetti di  cui  all'articolo
          3, commi 2-bis  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 322 del 1998;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in  cui  sono  trasmesse  all'Agenzia
          delle entrate  in  via  telematica  e  il  procedimento  di
          trasmissione si considera concluso nel  giorno  in  cui  e'
          completata  la  ricezione  da  parte   dell'Agenzia   delle
          entrate. La prova della presentazione  delle  dichiarazioni
          e' data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate
          attestante  l'avvenuto  ricevimento   delle   dichiarazioni
          stesse.
              11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3,  commi
          2-bis e 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
          dichiarazione attestante la data di consegna con  l'impegno
          alla  trasmissione  in  via  telematica  e  rilasciano   la
          certificazione  restituita   dall'Agenzia   delle   entrate
          attestante l'avvenuta operazione e contenente, in  caso  di
          inizio attivita', il numero di partita  IVA  attribuito  al
          contribuente.
              12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
          telematica si applicano ai  fini  della  sottoscrizione  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma  6,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
              13. I soggetti di cui al comma 3  dell'articolo  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  322  del  1998,
          incaricati  della   predisposizione   delle   dichiarazioni
          previste  dal  presente  articolo,  sono   obbligati   alla
          trasmissione in via telematica delle stesse.
              14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni  si
          applicano le disposizioni  previste  per  la  conservazione
          delle dichiarazioni  annuali  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 322 del 1998.
              15.  Le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  in  via
          telematica  delle  dichiarazioni  previste   dal   presente
          articolo  ed  i  tempi  di  attivazione  del  servizio   di
          trasmissione telematica sono  stabiliti  con  provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale.
              15-bis.  L'attribuzione  del  numero  di  partita   IVA
          determina la esecuzione di riscontri automatizzati  per  la
          individuazione di elementi di rischio connessi al  rilascio
          dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione  di  accessi
          nel luogo  di  esercizio  dell'attivita',  avvalendosi  dei
          poteri  previsti  dal   presente   decreto.   Gli   Uffici,
          avvalendosi  dei  poteri  di  cui  al   presente   decreto,
          verificano che i dati  forniti  da  soggetti  per  la  loro
          identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
          In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di
          cessazione della  partiva  IVA  e  provvede  all'esclusione
          della stessa dalla banca  dati  dei  soggetti  passivi  che
          effettuano operazioni intracomunitarie.  Con  Provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti  le
          modalita' operative  per  l'inclusione  delle  partite  IVA
          nella  banca  dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano
          operazioni  intracomunitarie,  nonche'  i  criteri   e   le
          modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione
          della stessa dalla banca dati medesima.
              15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui
          al  comma  15-bis,   l'Agenzia   delle   entrate   effettua
          specifiche analisi del  rischio  connesso  al  rilascio  di
          nuove  partite  IVA,  a   esito   delle   quali   l'ufficio
          dell'Agenzia  delle  entrate  invita  il   contribuente   a
          comparire di persona presso il medesimo ufficio,  ai  sensi
          dell'articolo  32  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  per  esibire  la
          documentazione di cui agli articoli 14 e  19  del  medesimo
          decreto del Presidente della Repubblica, ove  obbligatoria,
          per consentire in  ogni  caso  la  verifica  dell'effettivo
          esercizio dell'attivita' di cui agli articoli  4  e  5  del
          presente  decreto  e  per   dimostrare,   sulla   base   di
          documentazione idonea, l'assenza  dei  profili  di  rischio
          individuati. In caso di mancata comparizione di persona del
          contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati
          sui documenti.
              15-bis.2.  Ferma  restando  la  disciplina  applicabile
          nelle ipotesi  in  cui  la  cessazione  della  partita  IVA
          comporti l'esclusione della stessa  dalla  banca  dati  dei
          soggetti che  effettuano  operazioni  intracomunitarie,  in
          caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la
          partita  IVA  puo'  essere  successivamente  richiesta  dal
          medesimo   soggetto,   come    imprenditore    individuale,
          lavoratore autonomo o rappresentante  legale  di  societa',
          associazione o ente, con o  senza  personalita'  giuridica,
          costituite successivamente al provvedimento  di  cessazione
          della  partita  IVA,  solo  previo  rilascio   di   polizza
          fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata  di  tre
          anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore
          a 50.000 euro. In  caso  di  eventuali  violazioni  fiscali
          commesse antecedentemente all'emanazione del  provvedimento
          di cessazione, l'importo  della  fideiussione  deve  essere
          pari alle somme, se  superiori  a  50.000  euro,  dovute  a
          seguito di dette violazioni  fiscali,  sempreche'  non  sia
          intervenuto il versamento delle stesse.
              15-ter. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono individuate:
              a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della
          dichiarazione di inizio di attivita';
              b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione
          del numero di partita  IVA  determina  la  possibilita'  di
          effettuare  gli  acquisti  di  cui  all'articolo   38   del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e
          successive modificazioni, a condizione che  sia  rilasciata
          polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la  durata
          di tre anni dalla  data  del  rilascio  e  per  un  importo
          rapportato al  volume  d'affari  presunto  e  comunque  non
          inferiore a 50.000 euro.
              15-quater.
              15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio
          alla chiusura delle partite IVA  dei  soggetti  che,  sulla
          base dei dati e degli elementi in suo  possesso,  risultano
          non  aver  esercitato  nelle  tre   annualita'   precedenti
          attivita'  di  impresa  ovvero   attivita'   artistiche   o
          professionali. Sono fatti salvi i  poteri  di  controllo  e
          accertamento    dell'amministrazione    finanziaria.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabiliti i criteri e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente   comma,   prevedendo   forme   di   comunicazione
          preventiva al contribuente."

          Note al Comma 149
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471  (Riforma   delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come  modificato
          dalla presente legge:
              "Art.  11.  Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto
              1. Sono punite con la sanzione amministrativa  da  euro
          250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
                a) omissione di ogni comunicazione  prescritta  dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di verifica  ed  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri;
                b) mancata restituzione dei  questionari  inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere;
                c)  inottemperanza  all'invito  a   comparire   e   a
          qualsiasi  altra  richiesta  fatta  dagli  uffici  o  dalla
          Guardia  di  finanza   nell'esercizio   dei   poteri   loro
          conferiti.
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si  applica,  salvo
          che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per  il
          compenso  di  partite   effettuato   in   violazione   alle
          previsioni del codice civile  ovvero  in  caso  di  mancata
          evidenziazione  nell'apposito  prospetto   indicato   negli
          articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600.
              2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
          delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo  21
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  si
          applica la sanzione amministrativa di euro 2  per  ciascuna
          fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
          ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
          il limite massimo  di  euro  500,  se  la  trasmissione  e'
          effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
          stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero  se,  nel
          medesimo termine, e' effettuata  la  trasmissione  corretta
          dei  dati.  Non  si  applica  l'articolo  12  del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
              2-ter. L'omessa, incompleta  o  infedele  comunicazione
          dei   dati   delle   liquidazioni   periodiche,    prevista
          dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e' punita con la sanzione  amministrativa  da
          euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se
          la trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni
          successivi alla scadenza stabilita  ai  sensi  del  periodo
          precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e'  effettuata
          la trasmissione corretta dei dati.
              2-quater. Per l'omissione o l'errata  trasmissione  dei
          dati delle operazioni transfrontaliere di cui  all'articolo
          1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.
          127, si applica la sanzione amministrativa di  euro  2  per
          ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di  euro
          1.000 per ciascun trimestre. La sanzione  e'  ridotta  alla
          meta',  entro  il  limite  massimo  di  euro  500,  se   la
          trasmissione  e'  effettuata  entro   i   quindici   giorni
          successivi alla scadenza stabilita  ai  sensi  del  periodo
          precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e'  effettuata
          la  trasmissione  corretta  dei  dati.  Per  le  operazioni
          effettuate a partire dal 1°  luglio  2022,  si  applica  la
          sanzione amministrativa di euro  2  per  ciascuna  fattura,
          entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e'
          ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per
          ciascun mese, se la  trasmissione  e'  effettuata  entro  i
          quindici  giorni   successivi   alle   scadenze   stabilite
          dall'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  5
          agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel  medesimo  termine,  e'
          effettuata  la  trasmissione  corretta  dei  dati.  Non  si
          applica l'articolo 12 del decreto legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472.
              2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero
          per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei
          corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2,  commi  1,
          1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,
          se la violazione non ha inciso sulla corretta  liquidazione
          del tributo, si applica la sanzione amministrativa di  euro
          100 per ciascuna trasmissione. Non si applica l'articolo 12
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
              3.
              4.  L'omessa  presentazione  degli   elenchi   di   cui
          all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
          irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro
          500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta  alla  meta'
          in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
          richiesta inviata dagli  uffici  abilitati  a  riceverla  o
          incaricati del loro controllo. La sanzione non  si  applica
          se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o  corretti
          anche a seguito di richiesta.
              4-bis. L'omessa, incompleta  o  infedele  comunicazione
          delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
          superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
          delle minusvalenze di  ammontare  complessivo  superiore  a
          cinque  milioni  di  euro,   derivanti   da   cessioni   di
          partecipazioni    che    costituiscono     immobilizzazioni
          finanziarie di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  24
          settembre 2002,  n.  209,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
          la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele,  con
          un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.
              5.  L'omessa   installazione   degli   apparecchi   per
          l'emissione dello scontrino fiscale previsti  dall'articolo
          1 della legge 26 gennaio 1983, n.  18,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa da euro  1.000  a  euro  4.000.  La
          sanzione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche
          all'omessa   installazione   degli   strumenti    di    cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i
          provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma.
              5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque
          manomette  o  comunque  altera   gli   strumenti   di   cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 127, o  fa  uso  di  essi  allorche'  siano  stati
          manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso  al
          fine di eludere le disposizioni  di  cui  al  comma  1  del
          citato  articolo  si  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000.
              6. Al destinatario  dello  scontrino  fiscale  e  della
          ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori,
          nel luogo della prestazione  o  nelle  sue  adiacenze,  non
          esibisce il documento o lo esibisce con indicazione  di  un
          corrispettivo  inferiore  a  quello  reale  si  applica  la
          sanzione  amministrativa  da  lire  centomila  a  lire  due
          milioni.
              7. In caso di  violazione  delle  prescrizioni  di  cui
          all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250  a
          euro 2.000.
              7-bis. Quando la garanzia di  cui  all'articolo  38-bis
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e' presentata dalle  societa'  controllate  o
          dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo  73,
          terzo comma, del  medesimo  decreto,  con  un  ritardo  non
          superiore a novanta giorni dalla scadenza  del  termine  di
          presentazione della dichiarazione, si applica  la  sanzione
          amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
              7-ter. Nei casi in cui  il  contribuente  non  presenti
          l'interpello previsto  dall'articolo  11,  comma  2,  della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente, si applica la  sanzione  prevista
          dall'articolo  8,  comma  3-quinquies.   La   sanzione   e'
          raddoppiata  nelle   ipotesi   in   cui   l'amministrazione
          finanziaria  disconosca  la  disapplicazione  delle   norme
          aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti  d'imposta
          o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.
              7-quater.    Il    contribuente    destinatario     del
          provvedimento  emesso  ai  sensi  dell'articolo  35,  commi
          15-bis  e  15-bis.1,  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e'  soggetto  alla
          sanzione   amministrativa   di   euro    3.000,    irrogata
          contestualmente al provvedimento che dispone la  cessazione
          della partita IVA. Non si applica l'articolo 12 del decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472."
          Note al Comma 152
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  concernente  Riforma
          delle sanzioni tributarie non penali in materia di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  come  modificato
          dalla presente legge:
              "Art.  6.  Violazione  degli  obblighi  relativi   alla
          documentazione,  registrazione  ed   individuazione   delle
          operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
              1. Chi viola gli obblighi inerenti alla  documentazione
          e alla  registrazione  di  operazioni  imponibili  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto ovvero  all'individuazione
          di  prodotti  determinati  e'  punito   con   la   sanzione
          amministrativa compresa fra il novanta  e  il  centoottanta
          per  cento   dell'imposta   relativa   all'imponibile   non
          correttamente   documentato   o   registrato   nel    corso
          dell'esercizio.   Alla   stessa    sanzione,    commisurata
          all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o
          nei registri, una imposta inferiore  a  quella  dovuta.  La
          sanzione e' dovuta nella misura da euro 250  a  euro  2.000
          quando  la  violazione  non  ha   inciso   sulla   corretta
          liquidazione del tributo.
              2. Il cedente o prestatore che viola obblighi  inerenti
          alla documentazione e alla registrazione di operazioni  non
          imponibili, esenti,  non  soggette  a  imposta  sul  valore
          aggiunto o soggette all'inversione contabile  di  cui  agli
          articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'
          punito con sanzione amministrativa compresa tra  il  cinque
          ed il dieci per cento dei corrispettivi non  documentati  o
          non registrati. Tuttavia, quando la violazione  non  rileva
          neppure ai fini della determinazione del reddito si applica
          la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
              2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo  2,  commi  1,
          1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,
          se le violazioni consistono nella mancata o non  tempestiva
          memorizzazione o trasmissione, ovvero nella  memorizzazione
          o trasmissione con dati  incompleti  o  non  veritieri,  la
          sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al  novanta  per
          cento   dell'imposta   corrispondente    all'importo    non
          memorizzato o trasmesso.  Salve  le  procedure  alternative
          adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2,
          comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  la
          sanzione di cui al primo  periodo  del  presente  comma  si
          applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
          degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano
          omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta
          di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione
          periodica    degli    stessi    strumenti    nei    termini
          legislativamente   previsti   si   applica   la    sanzione
          amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
              3. Se le violazioni consistono nella mancata  emissione
          di ricevute  fiscali,  scontrini  fiscali  o  documenti  di
          trasporto  ovvero  nell'emissione  di  tali  documenti  per
          importi inferiori a quelli reali, la sanzione  e'  in  ogni
          caso pari al novanta per cento dell'imposta  corrispondente
          all'importo non documentato. La stessa sanzione si  applica
          in caso di omesse  annotazioni  su  apposito  registro  dei
          corrispettivi relativi a ciascuna  operazione  in  caso  di
          mancato  o  irregolare   funzionamento   degli   apparecchi
          misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni,  la
          mancata  tempestiva  richiesta   di   intervento   per   la
          manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da  euro
          250 a euro 2.000.
              3-bis.  Il  cedente  che  non  integra   il   documento
          attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo
          74, primo comma, lettera d),  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, con la denominazione e la  partita  IVA  del
          soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito con  la
          sanzione  amministrativa  pari  al   20   per   cento   del
          corrispettivo della cessione non documentato  regolarmente.
          Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e
          che, nel  predisporre,  direttamente  o  tramite  terzi,  i
          supporti fisici  atti  a  veicolare  i  mezzi  stessi,  non
          indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d),
          quarto periodo, del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e  la  partita
          IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con  la
          sanzione amministrativa pari al 20  per  cento  del  valore
          riportato sul supporto fisico  non  prodotto  regolarmente.
          Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma,
          lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica  n.  633  del  1972  siano  non
          veritiere, le sanzioni di cui  ai  periodi  precedenti  del
          presente comma sono aumentate al 40 per cento.
              4. Nei casi previsti  dai  commi  1,  primo  e  secondo
          periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e
          secondo periodo,  e  3-bis  la  sanzione  non  puo'  essere
          inferiore a euro 500.
              5. Nel caso di violazione  di  piu'  obblighi  inerenti
          alla documentazione e alla registrazione  di  una  medesima
          operazione, la sanzione e' applicata una sola volta.
              6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta
          assolta, dovuta o  addebitatagli  in  via  di  rivalsa,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pari al  novanta  per
          cento dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso  di
          applicazione dell'imposta  in  misura  superiore  a  quella
          effettiva, erroneamente assolta dal cedente  o  prestatore,
          fermo restando il diritto  del  cessionario  o  committente
          alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e  seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, l'anzidetto cessionario o committente e' punito con la
          sanzione amministrativa compresa  fra  250  euro  e  10.000
          euro. La restituzione dell'imposta e'  esclusa  qualora  il
          versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
              7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si
          applica anche se, in mancanza della  comunicazione  di  cui
          all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, l'operazione e' stata assoggettata ad
          imposta in altro Stato membro.
              8. Il cessionario o il committente che,  nell'esercizio
          di imprese, arti o professioni,  abbia  acquistato  beni  o
          servizi senza che sia stata emessa fattura nei  termini  di
          legge o  con  emissione  di  fattura  irregolare  da  parte
          dell'altro contraente, e' punito, salva la  responsabilita'
          del   cedente   o   del   commissionario,   con    sanzione
          amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un
          minimo di euro 250, sempreche' non provveda a regolarizzare
          l'operazione con le seguenti modalita':
                a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro  mesi
          dalla data di  effettuazione  dell'operazione,  presentando
          all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento
          dell'imposta, entro il  trentesimo  giorno  successivo,  un
          documento in  duplice  esemplare  dal  quale  risultino  le
          indicazioni prescritte dall'articolo  21  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          relativo alla fatturazione delle operazioni;
                b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando
          all'ufficio indicato nella lettera a), entro il  trentesimo
          giorno successivo a  quello  della  sua  registrazione,  un
          documento  integrativo  in  duplice  esemplare  recante  le
          indicazioni  medesime,  previo  versamento  della   maggior
          imposta eventualmente dovuta.
              9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare del
          documento, con l'attestazione della regolarizzazione e  del
          pagamento, e' restituito dall'ufficio al  contribuente  che
          deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              9-bis.  E'  punito  con  la   sanzione   amministrativa
          compresa fra 500 euro e 20.000 euro  il  cessionario  o  il
          committente  che,  nell'esercizio  di   imprese,   arti   o
          professioni, omette di  porre  in  essere  gli  adempimenti
          connessi all'inversione contabile di cui agli articoli  17,
          34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47,  comma  1,
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427.  Se
          l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi
          degli articoli 13 e seguenti  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  la  sanzione
          amministrativa e' elevata a  una  misura  compresa  tra  il
          cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un  minimo
          di 1.000 euro. Resta ferma  l'applicazione  delle  sanzioni
          previste dall'articolo 5,  comma  4,  e  dal  comma  6  con
          riferimento  all'imposta  che  non  avrebbe  potuto  essere
          detratta dal cessionario o dal committente. Le disposizioni
          di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in
          cui, non avendo adempiuto  il  cedente  o  prestatore  agli
          obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla  data  di
          effettuazione dell'operazione o avendo emesso  una  fattura
          irregolare,  il  cessionario  o  committente  non   informi
          l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo
          giorno successivo,  provvedendo  entro  lo  stesso  periodo
          all'emissione di fattura  ai  sensi  dell'articolo  21  del
          predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
          1972,  o  alla  sua  regolarizzazione,  e  all'assolvimento
          dell'imposta mediante inversione contabile.
              9-bis.1. In  deroga  al  comma  9-bis,  primo  periodo,
          qualora,  in  presenza   dei   requisiti   prescritti   per
          l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa
          a una cessione di beni o a una prestazione  di  servizi  di
          cui alle disposizioni  menzionate  nel  primo  periodo  del
          comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal  cedente  o
          prestatore, fermo restando il  diritto  del  cessionario  o
          committente alla detrazione ai sensi degli  articoli  19  e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n.  633,  il  cessionario  o  il  committente
          anzidetto non e' tenuto all'assolvimento  dell'imposta,  ma
          e' punito con la sanzione amministrativa compresa  fra  250
          euro  e  10.000  euro.  Al  pagamento  della  sanzione   e'
          solidalmente   tenuto   il   cedente   o   prestatore.   Le
          disposizioni di cui ai periodi precedenti non si  applicano
          e il cessionario o il committente e' punito con la sanzione
          di cui al comma 1 quando  l'applicazione  dell'imposta  nel
          modo ordinario anziche' mediante l'inversione contabile  e'
          stata determinata da un intento di evasione o di frode  del
          quale sia provato che  il  cessionario  o  committente  era
          consapevole.
              9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza  dei
          requisiti  prescritti  per  l'applicazione  dell'inversione
          contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una
          prestazione di servizi di cui alle disposizioni  menzionate
          nel primo periodo del comma 9-bis, sia  stata  erroneamente
          assolta dal cessionario o committente,  fermo  restando  il
          diritto del cessionario o committente  alla  detrazione  ai
          sensi  degli  articoli  19  e  seguenti  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  il
          cedente o il  prestatore  non  e'  tenuto  all'assolvimento
          dell'imposta, ma e' punito con la  sanzione  amministrativa
          compresa fra 250 euro e 10.000  euro.  Al  pagamento  della
          sanzione  e'   solidalmente   tenuto   il   cessionario   o
          committente. Le disposizioni di cui ai  periodi  precedenti
          non si applicano e il cedente o prestatore e' punito con la
          sanzione  di  cui  al   comma   1   quando   l'applicazione
          dell'imposta mediante l'inversione contabile  anziche'  nel
          modo ordinario  e'  stata  determinata  da  un  intento  di
          evasione o di frode del quale sia provato che il cedente  o
          prestatore era consapevole.
              9-bis.3.  Se  il  cessionario  o  committente   applica
          l'inversione   contabile   per   operazioni   esenti,   non
          imponibili o comunque non soggette a imposta,  in  sede  di
          accertamento devono essere espunti sia il debito  computato
          da tale soggetto nelle  liquidazioni  dell'imposta  che  la
          detrazione  operata  nelle  liquidazioni  anzidette,  fermo
          restando il diritto  del  medesimo  soggetto  a  recuperare
          l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo
          26,  terzo  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e  dell'articolo  21,
          comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546.
          La disposizione si applica anche  nei  casi  di  operazioni
          inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la  sanzione
          amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per  cento
          dell'imponibile,  con  un  minimo   di   1.000   euro.   Le
          disposizioni dei periodi precedenti non si applicano  e  il
          cessionario o committente e' punito con la sanzione di  cui
          al comma 6 con  riferimento  all'imposta  che  non  avrebbe
          potuto  detrarre,  quando  l'esecuzione  delle   operazioni
          inesistenti imponibili e' stata determinata da  un  intento
          di evasione o  di  frode  del  quale  sia  provato  che  il
          cessionario o committente era consapevole.
              9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio  di  imprese,
          arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici  di  cui
          all'articolo 74, primo comma, lettera d), del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per  i
          quali  gli  sia  stato  rilasciato   un   documento   privo
          dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo
          che ha assolto l'imposta o con  indicazioni  manifestamente
          non veritiere, e'  punito,  salva  la  responsabilita'  del
          cedente, con la sanzione amministrativa dal 10  al  20  per
          cento  del  corrispettivo  dell'acquisto  non   documentato
          regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo
          giorno  successivo  all'acquisto  dei  mezzi   tecnici,   a
          presentare all'ufficio competente  nei  suoi  confronti  un
          documento  contenente  i   dati   relativi   all'operazione
          irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun
          cedente deve indicare nel documento attestante  la  vendita
          gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come  risultanti
          dal documento rilasciato dall'ufficio competente."
          Note al Comma 153
              Si riporta il testo dell'articolo  36-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600
          recante disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi:
              "Art.   36-bis   (Liquidazioni   delle   imposte,   dei
          contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti  in  base  alle
          dichiarazioni)
              1.    Avvalendosi    di    procedure     automatizzate,
          l'amministrazione finanziaria procede, entro  l'inizio  del
          periodo  di  presentazione  delle  dichiarazioni   relative
          all'anno successivo, alla liquidazione delle  imposte,  dei
          contributi  e  dei  premi  dovuti,  nonche'  dei   rimborsi
          spettanti  in  base  alle  dichiarazioni   presentate   dai
          contribuenti e dai sostituti d'imposta.
              2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'Amministrazione
          finanziaria provvede a:
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi  dai  contribuenti  nella   determinazione   degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
                b)  correggere  gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi  e  dei  premi   risultanti   dalle   precedenti
          dichiarazioni;
                c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazioni;
                d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
          superiore a quella prevista dalla legge;
                e) ridurre i  crediti  d'imposta  esposti  in  misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazioni;
                f) controllare la rispondenza con la dichiarazione  e
          la  tempestivita'  dei  versamenti   delle   imposte,   dei
          contributi e dei premi dovuti a  titolo  di  acconto  e  di
          saldo e delle ritenute alla fonte operate  in  qualita'  di
          sostituto d'imposta.
              2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,  l'ufficio
          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della
          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva
          effettuazione dei versamenti delle imposte, dei  contributi
          e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo  e  delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta.
              3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione ovvero dai controlli  eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta,  l'esito  della  liquidazione  e'  comunicato   al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli   aspetti   formali.   Qualora   a   seguito    della
          comunicazione il contribuente o  il  sostituto  di  imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
              3-bis. A  seguito  dello  scomputo  delle  perdite  dai
          maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
          del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del
          comma 3 dell'articolo  40-bis  del  presente  decreto,  del
          comma 1-ter dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  19
          giugno 1997, n. 218, del comma 2  dell'articolo  9-bis  del
          decreto   legislativo   19    giugno    1997,    n.    218,
          l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre  l'importo
          delle  perdite  riportabili  ai  sensi  dell'articolo  8  e
          dell'articolo  84  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   nell'ultima
          dichiarazione  dei  redditi  presentata.  A  seguito  dello
          scomputo delle perdite dai maggiori  imponibili  effettuato
          ai sensi del primo periodo del quarto  comma  dell'articolo
          42  del  presente  decreto,  l'amministrazione  finanziaria
          provvede a ridurre l'importo delle perdite  riportabili  ai
          sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
          dichiarazioni dei redditi successive a  quella  oggetto  di
          rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
          alla  rettifica  ai  sensi  del  primo  e   secondo   comma
          dell'articolo 42 del presente decreto.
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista nel presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente e  dal  sostituto
          d'imposta."
              Si riporta il testo dell'articolo  54-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto):
              "Art. 54-bis Liquidazione dell'imposta dovuta  in  base
          alle dichiarazioni
              1.    Avvalendosi    di     procedure     automatizzate
          l'amministrazione finanziaria procede, entro  l'inizio  del
          periodo  di  presentazione  delle  dichiarazioni   relative
          all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta  dovuta
          in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
              2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'amministrazione
          finanziaria provvede a:
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi dai contribuenti nella determinazione  del  volume
          d'affari e delle imposte;
                b)  correggere  gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti  nel  riporto  delle  eccedenze   di   imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
                c) controllare la rispondenza con la dichiarazione  e
          la tempestivita'  dei  versamenti  dell'imposta  risultante
          dalla dichiarazione  annuale  a  titolo  di  acconto  e  di
          conguaglio nonche' dalle  liquidazioni  periodiche  di  cui
          agli articoli 27, 33, comma 1, lettera  a),  e  74,  quarto
          comma.
              2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,  l'ufficio
          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della
          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva
          effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6  e
          7 del decreto del Presidente della  Repubblica  14  ottobre
          1999, n.  542,  nonche'  dell'articolo  6  della  legge  29
          dicembre 1990, n. 405.
              3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai  sensi
          e per gli effetti di cui al comma  6  dell'articolo  60  al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente."
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai  fini
          fiscali e contributivi  delle  procedure  di  liquidazione,
          riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3,  comma
          134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
              "Art. 2. Riscossione delle somme dovute a  seguito  dei
          controlli automatici
              1. Le somme che, a seguito  dei  controlli  automatici,
          ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici,  effettuati  ai
          sensi degli articoli  36-bis  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  54-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1972,
          n. 633, risultano  dovute  a  titolo  d'imposta,  ritenute,
          contributi e premi o di  minori  crediti  gia'  utilizzati,
          nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato  o  omesso
          versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli  a  titolo
          definitivo.
              1-bis.
              2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o  in
          parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
          a  pagare  le  somme  dovute  con  le  modalita'   indicate
          nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241,  concernente  le  modalita'  di  versamento   mediante
          delega,  entro  trenta   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione, prevista dai commi 3 dei  predetti  articoli
          36-bis e  54-bis,  ovvero  della  comunicazione  definitiva
          contenente la rideterminazione in sede di autotutela  delle
          somme  dovute,  a  seguito  dei  chiarimenti  forniti   dal
          contribuente  o  dal  sostituto  d'imposta.  In  tal  caso,
          l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto
          ad un terzo e gli interessi  sono  dovuti  fino  all'ultimo
          giorno del  mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione
          della comunicazione."
          Note al Comma 154
              Il riferimento al testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n.  462  e'  riportato  nelle
          note al Comma 153.
              Si riporta il testo  dell'articolo  3-bis  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai  fini
          fiscali e contributivi  delle  procedure  di  liquidazione,
          riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3,  comma
          134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
              "Art. 3-bis Rateazione delle somme dovute
              1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
          dell'articolo 3, comma 1,  possono  essere  versate  in  un
          numero massimo di otto rate trimestrali  di  pari  importo,
          ovvero, se  superiori  a  cinquemila  euro,  in  un  numero
          massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
              2. L'importo della prima rata deve essere versato entro
          il  termine  di  trenta  giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione.  Sull'importo  delle  rate  successive  sono
          dovuti  gli  interessi,  calcolati  dal  primo  giorno  del
          secondo mese successivo  a  quello  di  elaborazione  della
          comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento
          e'  dilazionato  scadono   l'ultimo   giorno   di   ciascun
          trimestre.
              3. In caso di inadempimento nei  pagamenti  rateali  si
          applicano le disposizioni di cui  all'articolo  15-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602.
              4. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  si
          applicano  anche  alle  somme  da  versare  a  seguito  del
          ricevimento della comunicazione prevista  dall'articolo  1,
          comma  412,  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,
          relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata."
          Note al Comma 155
              Il riferimento  al  testo  degli  articoli  36-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.600 e 54-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n.633, e' riportato al Comma 153.
              Il riferimento al testo dell'articolo 3-bis del decreto
          legislativo 18 dicembre1997, n.462 e'  riportato  al  Comma
          154.
          Note al Comma 156
              Il riferimento al testo dell'articolo 3-bis del decreto
          legislativo 18 dicembre1997, n.462 e'  riportato  al  Comma
          154.
          Note al Comma 158
              Si riporta il testo  dell'articolo  3  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, recante  disposizioni  in  materia  di
          statuto dei diritti del contribuente:
              "Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)
              1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono.
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati."
              Il riferimento  al  testo  degli  articoli  36-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.600 e 54-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n.633, e' riportato al Comma 153.
              Si riporta il testo dell'articolo 25  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          recante disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul
          reddito:
              "Art. 25 (Cartella di pagamento)
              1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento,
          al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti
          dei quali  procede,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  31
          dicembre:
                a)  del   terzo   anno   successivo   a   quello   di
          presentazione  della  dichiarazione,  ovvero  a  quello  di
          scadenza del versamento dell'unica  o  ultima  rata  se  il
          termine per il  versamento  delle  somme  risultanti  dalla
          dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno  in  cui
          la dichiarazione e' presentata, per le somme che  risultano
          dovute a seguito dell'attivita'  di  liquidazione  prevista
          dall'articolo  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  nonche'  del  quarto
          anno   successivo   a   quello   di   presentazione   della
          dichiarazione del sostituto  d'imposta  per  le  somme  che
          risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917;
                b)  del  quarto   anno   successivo   a   quello   di
          presentazione  della  dichiarazione,  per  le   somme   che
          risultano dovute  a  seguito  dell'attivita'  di  controllo
          formale prevista dall'articolo 36-ter  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
                c) del  secondo  anno  successivo  a  quello  in  cui
          l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme  dovute
          in base agli accertamenti dell'ufficio;
                c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza
          dell'ultima rata del  piano  di  rateazione  per  le  somme
          dovute a seguito degli inadempimenti  di  cui  all'articolo
          15-ter.
              1-bis. In deroga alle  disposizioni  del  comma  1,  il
          concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di
          decadenza:
                a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione
          del ricorso per l'ammissione al concordato  preventivo  nel
          registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo,  entro
          il 31 dicembre del terzo anno successivo:
                  1)  alla  pubblicazione  del  decreto  che   revoca
          l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la
          mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179  del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
                  2) alla pubblicazione della sentenza  che  dichiara
          la risoluzione o l'annullamento del  concordato  preventivo
          ai sensi del combinato disposto degli articoli 186,  137  e
          138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
                b)  per  i   crediti   rientranti   nell'accordo   di
          ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti  a
          ruolo  alla  data  di  presentazione  della   proposta   di
          transazione fiscale  di  cui  all'articolo  182-ter,  sesto
          comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31
          dicembre  del  terzo  anno  successivo  alla  scadenza  del
          termine di cui al settimo comma dell'articolo  182-ter  del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.   267,   ovvero   alla
          pubblicazione della sentenza  che  dichiara  l'annullamento
          dell'accordo;
                c)  per  i  crediti  non  ancora  iscritti  a  ruolo,
          anteriori alla data  di  pubblicazione  della  proposta  di
          accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o
          della proposta  di  piano  del  consumatore,  entro  il  31
          dicembre del terzo anno successivo:
                  1) alla pubblicazione del decreto che  dichiara  la
          risoluzione o l'annullamento dell'accordo  di  composizione
          della crisi da sovraindebitamento, ai  sensi  dell'articolo
          14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la  cessazione
          degli effetti  dell'accordo,  ai  sensi  dell'articolo  11,
          comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima  legge
          n. 3 del 2012;
                  2) alla pubblicazione  del  decreto  che  revoca  o
          dichiara  la  cessazione  degli  effetti  del   piano   del
          consumatore,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma   5,   e
          dell'articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012."
              1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure
          di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1-bis  viene
          dichiarato il fallimento del  debitore,  il  concessionario
          procede all'insinuazione al passivo ai sensi  dell'articolo
          87, comma 2, senza necessita' di notificare la cartella  di
          pagamento.
              2. La cartella di pagamento, redatta in conformita'  al
          modello approvato con decreto del Ministero delle  finanze,
          contiene l'intimazione ad  adempiere  l'obbligo  risultante
          dal  ruolo  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
          notificazione, con  l'avvertimento  che,  in  mancanza,  si
          procedera' ad esecuzione forzata.
              2-bis.  La  cartella  di   pagamento   contiene   anche
          l'indicazione della data in cui  il  ruolo  e'  stato  reso
          esecutivo.
              3. Ai fini della scadenza del termine di  pagamento  il
          sabato e' considerato giorno festivo."
          Note al Comma 159
              Si riporta il testo dell'articolo  3-bis,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai  fini
          fiscali e contributivi  delle  procedure  di  liquidazione,
          riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3,  comma
          134, lettera b), della legge 23  dicembre  1996,  n.  662),
          come modificato dalla presente legge:
              "Art. 3-bis Rateazione delle somme dovute
              1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
          dell'articolo 3, comma 1,  possono  essere  versate  in  un
          numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
              2. L'importo della prima rata deve essere versato entro
          il  termine  di  trenta  giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione.  Sull'importo  delle  rate  successive  sono
          dovuti  gli  interessi,  calcolati  dal  primo  giorno  del
          secondo mese successivo  a  quello  di  elaborazione  della
          comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento
          e'  dilazionato  scadono   l'ultimo   giorno   di   ciascun
          trimestre.
              3. In caso di inadempimento nei  pagamenti  rateali  si
          applicano le disposizioni di cui  all'articolo  15-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602.
              4. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  si
          applicano  anche  alle  somme  da  versare  a  seguito  del
          ricevimento della comunicazione prevista  dall'articolo  1,
          comma  412,  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,
          relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata."