Note al Comma 160
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 923, della
legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
"923. Al fine di sostenere le federazioni sportive
nazionali, gli enti di promozione sportiva e le
associazioni e societa' sportive professionistiche e
dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e
operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di
svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute
alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti
d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio
2022 al 30 aprile 2022;
c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul
valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio,
marzo e aprile 2022;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui
redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022."
Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto-legge
1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 2022, n.34 (Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali):
"Art. 7. Incremento del Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano
1. Per far fronte alla crisi economica determinata
dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne
gli effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a
sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano
di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate
all'erogazione di contributi a fondo perduto per le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche
maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico
riferimento alle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e
piscine.
2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in
materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti le modalita' e i termini di presentazione delle
richieste di erogazione dei contributi, i criteri di
ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le
procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del
movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma
369, della legge n. 205 del 2017 e' incrementato di 40
milioni di euro per l'anno 2022 per le finalita' di cui al
comma 1.
3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive
nazionali, gli enti di promozione sportiva e le
associazioni e societa' sportive professionistiche e
dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e
operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di
svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di
sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a),
b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi
i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31
luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.
3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis
sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate
mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale
dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore
residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31
agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese
di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno
16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia' versato.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42."
Si riporta il testo dell'articolo 39, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina):
"Art. 39. Disposizioni in materia di sport
1. Le risorse di cui all'articolo 14-bis del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le
risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, gia' nella disponibilita' del
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del
predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo
unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo
italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive
nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di
promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive
professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive
in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020,
i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923,
lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n.
234, come prorogati dall'articolo 7, comma 3-bis, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono
ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022. I
versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16
dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'
versato."
Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto-legge
18 novembre 2022, n. 176 recante misure urgenti di sostegno
nel settore energetico e di finanza pubblica:
"Art. 13. Disposizioni in materia di sport
1. Al fine di sostenere le federazioni sportive
nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di
promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive
professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive
in corso di svolgimento, i versamenti sospesi dall'articolo
1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30
dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 7, comma 3-bis, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e in
ultimo dall'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, comprensivi delle addizionali
regionali e comunali, possono essere effettuati, senza
applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre
2022."
Note al Comma 163
Si riporta il testo dell'articolo 1-quater, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
"Art. 1-quater. Fondo perequativo
1. Per l'anno 2021 e' istituito un Fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con
una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021,
alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e
contributive di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies,
13-septies e 13-novies del presente decreto, finalizzato
alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro
concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del
decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente
decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti
siano stati destinatari di sospensioni fiscali e
contributive e che registrino una significativa perdita di
fatturato. Per tali soggetti puo' essere previsto l'esonero
totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e
contributivi sulla base dei parametri individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro
sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto
puo' essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 34."
Note al Comma 169
Si riporta il testo dell'articolo 5-quater del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
(Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori):
"Art. 5-quater Collaborazione volontaria
1. L'autore della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino
al 30 settembre 2014, puo' avvalersi della procedura di
collaborazione volontaria di cui al presente articolo per
l'emersione delle attivita' finanziarie e patrimoniali
costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per
la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni
di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento
mediante adesione ai contenuti dell'invito al
contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in
materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di
imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita'
produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le
eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei
sostituti d'imposta. A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all'Amministrazione
finanziaria, mediante la presentazione di apposita
richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attivita' di
natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche
indirettamente o per interposta persona, fornendo i
relativi documenti e le informazioni per la determinazione
dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli,
nonche' dei redditi che derivano dalla loro dismissione o
utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e
alle informazioni per la determinazione degli eventuali
maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi
e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei
contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto
e delle ritenute, non connessi con le attivita' costituite
o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi
d'imposta per i quali, alla data di presentazione della
richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o
la contestazione della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
b) versare le somme dovute in base all'invito di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il
quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la
comparizione e secondo le ulteriori modalita' indicate nel
comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai
contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base
all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla
redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base
all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente
decreto entro il termine per la proposizione del ricorso,
ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Il versamento puo' essere eseguito in unica
soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore
della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il
pagamento della prima rata deve essere effettuato nei
termini e con le modalita' di cui alla presente lettera. Il
mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno
degli effetti della procedura.
2. La collaborazione volontaria non e' ammessa se la
richiesta e' presentata dopo che l'autore della violazione
degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4,
comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita'
di accertamento amministrativo o di procedimenti penali,
per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito
oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione
volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La
preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale
conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo e'
stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via
tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La
richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane
irrevocabile e non puo' essere presentata piu' di una
volta, anche indirettamente o per interposta persona.
3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei
versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle
entrate comunica all'autorita' giudiziaria competente la
conclusione della procedura di collaborazione volontaria,
per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto
stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e
b).
4. Ai soli fini della procedura di collaborazione
volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per
i quali non sono scaduti i termini di accertamento e i
termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, non si
applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12,
commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le
condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4,
primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.
5. La procedura di collaborazione volontaria puo'
essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione
dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma
1, lettera a), possono essere presentati entro il 30
dicembre 2015. In deroga all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle
istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10
novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi
quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni,
per tutte le annualita' oggetto della procedura di
collaborazione volontaria, e' attribuita all'articolazione
dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento
del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la
data di entrata in vigore della presente disposizione. Per
gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si
applicano le disposizioni in materia di competenza per
territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e in materia di
legittimazione processuale dinanzi alle commissioni
tributarie di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso
decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive
modificazioni, previste per le articolazioni dell'Agenzia
delle entrate ivi indicate. Al fine di assicurare la
trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la
conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza
per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per
la notifica dell'atto di contestazione ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015,
limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute,
ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla
procedura di collaborazione volontaria e per tutte le
annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa,
sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31
dicembre 2016.
6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia,
gia' esonerati dalla compilazione del modulo RW in
relazione alle disponibilita' detenute presso istituti
elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti
pensionistici nonche' da altre attivita' lavorative svolte
direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto
comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con
proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, specifiche
disposizioni relative agli imponibili riferibili alle
attivita' costituite o detenute in Svizzera in
considerazione della particolare collocazione geografica
del comune medesimo."
Note al Comma 171
Il riferimento al testo dell'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212 e' riportato nelle note al Comma 158.
Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,
comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"Art. 20. Decadenza e prescrizione
1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16,
ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel
diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli
tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi
esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni
irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.
2. Se la notificazione e' stata eseguita nei termini
previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori
dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il
termine e' prorogato di un anno.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata
si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del
provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione,
che non corre fino alla definizione del procedimento."
Note al Comma 174
Si riporta il testo dell'articolo 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
recante disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi:
"Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni)
1. Gli uffici periferici dell'amministrazione
finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e
dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi
fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di
specifiche analisi del rischio di evasione e delle
capacita' operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui
all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo. 78, comma
25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) escludere in
tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in
base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi
menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base
ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli
uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27
luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti
relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe
tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in
ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o
comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica
della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono
dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero
elementi di informazione in possesso dell'amministrazione
finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal
contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate
dall'amministrazione per dati gia' in suo possesso sono
considerate inefficaci.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione."
Note al Comma 175
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 13 Ritardati od omessi versamenti diretti e altre
violazioni in materia di compensazione
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati
con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione
di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo
pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli
36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito
d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante
o in violazione delle modalita' di utilizzo previste dalle
leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di
disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento
del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti
inesistenti per il pagamento delle somme dovute e'
applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della
misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel
presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma
2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si
intende inesistente il credito in relazione al quale manca,
in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui
inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui
agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma
7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa'
controllante ovvero delle societa' controllate, compensate
in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere
versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1
quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo
decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente."
Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito:
"Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo)
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base
alla liquidazione ed al controllo formale della
dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
partire dal giorno successivo a quello di scadenza del
pagamento e fino alla data di consegna al concessionario
dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli
interessi al tasso del quattro per cento annuo. Nel caso in
cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in
esecuzione di accordi conclusi con le autorita' competenti
degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli
interpretative a carattere generale previste dalle
Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli
interessi di cui al periodo precedente si applicano a
decorrere dalla data dei predetti accordi."
Note al Comma 179
Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 5-ter del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recante
disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale:
Art. 2. Definizione degli accertamenti nelle imposte
sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto
1. La definizione delle imposte sui redditi ha effetto
anche per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle
fattispecie per essa rilevanti. In tal caso l'imposta sul
valore aggiunto e' liquidata applicando, sui maggiori
componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della
stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra
l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di
quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di
quella considerata detraibile forfettariamente in relazione
ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari
incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di
quelle per le quali non sussiste l'obbligo di
dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione
anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dell'imposta
sul valore aggiunto.
2. Puo' essere oggetto di definizione anche la
determinazione sintetica del reddito complessivo netto.
3. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto
ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte
dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonche' ai
fini extratributari, fatta eccezione per i contributi
previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile e'
riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La
definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in
deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4
(6), la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge
10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, limitatamente ai fatti
oggetto dell'accertamento; la definizione non esclude
comunque la punibilita' per i reati di cui agli articoli 2,
comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge.
4. La definizione non esclude l'esercizio
dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti
dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo
all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'articolo
57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, riguardante l'imposta sul valore aggiunto:
a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in
base ai quali e' possibile accertare un maggior reddito,
superiore al cinquanta per cento del reddito definito e
comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;
b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da
partecipazione nelle societa' o nelle associazioni indicate
nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non
gestite in forma societaria;
d) se l'azione accertatrice e' esercitata nei
confronti delle societa' o associazioni o dell'azienda
coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il
contribuente nei cui riguardi e' intervenuta la
definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per le
violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione
commesse nel periodo d'imposta, nonche' per le violazioni
concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo
stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del
minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle
applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai
sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 60,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, nonche' di quelle concernenti la
mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste
formulate dall'ufficio. Sulle somme dovute a titolo di
contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3
non si applicano sanzioni e interessi.
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano
anche in relazione ai periodi d'imposta per i quali era
applicabile la definizione ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e
dell'articolo 2, comma 137, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta."
"Art. 3. Definizione degli accertamenti nelle altre
imposte indirette
1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui
all'articolo 1, comma 2, dovuti dal contribuente,
relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun
atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di
imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni
ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi. Sono
escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o
diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o
dichiarazione.
2. Se un atto contiene piu' disposizioni che non
derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le
une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma
imposizione, costituisce oggetto di definizione come se
fosse un atto distinto.
3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per
ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella
misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
4. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto
ad impugnazione e non e' integrabile o modificabile da
parte dell'ufficio."
"Art. 5-ter. Invito obbligatorio
1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata
rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle
operazioni da parte degli organi di controllo, prima di
emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a
comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del
procedimento di definizione dell'accertamento.
2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito
obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento
parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54,
terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. In caso di mancata adesione, l'avviso di
accertamento e' specificamente motivato in relazione ai
chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal
contribuente nel corso del contraddittorio.
4. In tutti i casi di particolare urgenza,
specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato
pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' notificare
direttamente l'avviso di accertamento non preceduto
dall'invito di cui al comma 1.
5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio
del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1
comporta l'invalidita' dell'avviso di accertamento qualora,
a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in
concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il
contraddittorio fosse stato attivato.
6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la
partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un
avviso di accertamento."
Note al Comma 180
Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recante disposizioni in
materia di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale:
"Art. 15. Sanzioni applicabili nel caso di omessa
impugnazione
1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate
nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, negli
articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
negli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad
impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a
formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo
a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso,
le somme complessivamente dovute, tenuto conto della
predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni
non puo' essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali
previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4.
2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a
impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della
decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis)
dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25.
2-bis."
Note al Comma 182
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note
al Comma 7.
Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recante
disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165.
Note al Comma 183
Si riporta il testo dell'articolo 5-quater del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
(rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori):
"Art. 5-quater Collaborazione volontaria
1. L'autore della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino
al 30 settembre 2014, puo' avvalersi della procedura di
collaborazione volontaria di cui al presente articolo per
l'emersione delle attivita' finanziarie e patrimoniali
costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per
la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni
di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento
mediante adesione ai contenuti dell'invito al
contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in
materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di
imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita'
produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le
eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei
sostituti d'imposta. A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all'Amministrazione
finanziaria, mediante la presentazione di apposita
richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attivita' di
natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche
indirettamente o per interposta persona, fornendo i
relativi documenti e le informazioni per la determinazione
dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli,
nonche' dei redditi che derivano dalla loro dismissione o
utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e
alle informazioni per la determinazione degli eventuali
maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi
e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei
contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto
e delle ritenute, non connessi con le attivita' costituite
o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi
d'imposta per i quali, alla data di presentazione della
richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o
la contestazione della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
b) versare le somme dovute in base all'invito di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il
quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la
comparizione e secondo le ulteriori modalita' indicate nel
comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai
contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base
all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla
redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base
all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente
decreto entro il termine per la proposizione del ricorso,
ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Il versamento puo' essere eseguito in unica
soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore
della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il
pagamento della prima rata deve essere effettuato nei
termini e con le modalita' di cui alla presente lettera. Il
mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno
degli effetti della procedura.
2. La collaborazione volontaria non e' ammessa se la
richiesta e' presentata dopo che l'autore della violazione
degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4,
comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita'
di accertamento amministrativo o di procedimenti penali,
per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito
oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione
volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La
preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale
conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo e'
stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via
tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La
richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane
irrevocabile e non puo' essere presentata piu' di una
volta, anche indirettamente o per interposta persona.
3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei
versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle
entrate comunica all'autorita' giudiziaria competente la
conclusione della procedura di collaborazione volontaria,
per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto
stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e
b).
4. Ai soli fini della procedura di collaborazione
volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per
i quali non sono scaduti i termini di accertamento e i
termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, non si
applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12,
commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le
condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4,
primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.
5. La procedura di collaborazione volontaria puo'
essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione
dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma
1, lettera a), possono essere presentati entro il 30
dicembre 2015. In deroga all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle
istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10
novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi
quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni,
per tutte le annualita' oggetto della procedura di
collaborazione volontaria, e' attribuita all'articolazione
dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento
del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la
data di entrata in vigore della presente disposizione. Per
gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si
applicano le disposizioni in materia di competenza per
territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e in materia di
legittimazione processuale dinanzi alle commissioni
tributarie di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso
decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive
modificazioni, previste per le articolazioni dell'Agenzia
delle entrate ivi indicate. Al fine di assicurare la
trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la
conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza
per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per
la notifica dell'atto di contestazione ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015,
limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute,
ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla
procedura di collaborazione volontaria e per tutte le
annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa,
sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31
dicembre 2016.
6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia,
gia' esonerati dalla compilazione del modulo RW in
relazione alle disponibilita' detenute presso istituti
elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti
pensionistici nonche' da altre attivita' lavorative svolte
direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto
comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con
proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, specifiche
disposizioni relative agli imponibili riferibili alle
attivita' costituite o detenute in Svizzera in
considerazione della particolare collocazione geografica
del comune medesimo."
Note al Comma 186
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413:
"Art. 12 Assistenza tecnica
1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli
agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo
di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un
difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le
parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al
netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate
con l'atto impugnato; in caso di controversie relative
esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e'
costituito dalla somma di queste.
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti
nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al
comma 4:
a) gli avvocati;
b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti
dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili;
c) i consulenti del lavoro;
d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle
materie concernenti le imposte di registro, di successione,
i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
f) i funzionari delle associazioni di categoria che,
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi
tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per
territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636;
g) i dipendenti delle associazioni delle categorie
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle
loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle
controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli
associati e le imprese o loro controllate, in possesso del
diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in
economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e
della relativa abilitazione professionale;
h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale
(CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e delle relative societa' di servizi,
purche' in possesso di diploma di laurea magistrale in
giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma
di ragioneria e della relativa abilitazione professionale,
limitatamente alle controversie dei propri assistiti
originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato
loro assistenza.
4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d),
e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della
giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le
modalita' di tenuta dell'elenco, nonche' i casi di
incompatibilita', diniego, sospensione e revoca della
iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel
codice deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel
sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2,
primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica,
se iscritti nei relativi albi professionali:
a) gli ingegneri;
b) gli architetti;
c) i geometri;
d) i periti industriali;
e) i dottori agronomi e forestali;
f) gli agrotecnici;
g) i periti agrari.
6. Per le controversie relative ai tributi doganali
sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli
spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.
7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere
conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura
privata autenticata od anche in calce o a margine di un
atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione
autografa e' certificata dallo stesso incaricato.
All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito
oralmente e se ne da' atto a verbale.
8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei
monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.
9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei
commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente,
ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro
attivita' previste nei medesimi commi.
10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura
civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal
presidente della commissione o della sezione o dal
collegio."
Note al Comma 193
Il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015, recante modalita' di applicazione
dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 248/9 del 24/09/2015.
Note al Comma 194
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recante disposizioni in
materia di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale:
"Art. 8. Adempimenti successivi
1. Il versamento delle somme dovute per effetto
dell'accertamento con adesione e' eseguito entro venti
giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.
2. Le somme dovute possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le
somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della
prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma
1. Le rate successive alla prima devono essere versate
entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
calcolati dal giorno successivo al termine di versamento
della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero
importo o di quello della prima rata il contribuente fa
pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di
accertamento con adesione.
4. Per le modalita' di versamento delle somme dovute si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In
caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note
al Comma 7.
Note al comma 204
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 31
agosto 2022, n. 130 recante disposizioni in materia di
giustizia e di processo tributari:
"Art. 5. Definizione agevolata dei giudizi tributari
pendenti innanzi alla Corte di cassazione
1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui
al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai
sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti
integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di
giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a
domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente
articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391
del codice di procedura civile, previo pagamento di un
importo pari al 5 per cento del valore della controversia
determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui
al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai
sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti
soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito
e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo
16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non
superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei
soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con
decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di
procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20
per cento del valore della controversia determinato ai
sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2
possono essere definite a domanda del soggetto che ha
proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e'
subentrato o ne ha la legittimazione.
4. Per controversie tributarie pendenti si intendono
quelle per le quali il ricorso per cassazione e' stato
notificato alla controparte entro la data di entrata in
vigore della presente legge, purche', alla data della
presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia
intervenuta una sentenza definitiva.
5. L'adesione alla definizione agevolata delle
controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la
contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa
riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In
ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico
della parte che le ha anticipate.
6. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente articolo le controversie concernenti anche
solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
7. La definizione si perfeziona con la presentazione
della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e con
il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano
importi da versare, la definizione si perfeziona con la
sola presentazione della domanda.
8. Entro il termine di cui al comma 7, per ciascuna
controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di
definizione esente dall'imposta di bollo ed e' effettuato
un distinto versamento. Per controversia autonoma si
intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
9. Ai fini della definizione delle controversie si
tiene conto di eventuali versamenti gia' effettuati a
qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il
rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La
definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle
somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto
dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della
definizione perfezionata prevalgono su quelli delle
eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo
che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice,
dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del
presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino
alla scadenza del termine di cui al comma 7.
11. L'eventuale diniego della definizione va notificato
entro trenta giorni con le modalita' previste per la
notificazione degli atti processuali. Il diniego e'
impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di
cassazione.
12. In mancanza di istanza di trattazione presentata
dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla
scadenza del termine di cui al comma 7, il processo e'
dichiarato estinto, con decreto del presidente.
L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di
trattazione.
13. La definizione perfezionata dal coobbligato giova
in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la
controversia non sia piu' pendente, fatte salve le
disposizioni del secondo periodo del comma 8.
14. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente articolo.
15. Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme
previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei
propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo alle controversie attribuite alla
giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o
un suo ente strumentale."
Note al comma 206
Si riporta il testo dell'articolo 48 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413:
"Art. 48 Conciliazione fuori udienza
1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un
accordo conciliativo, presentano istanza congiunta
sottoscritta personalmente o dai difensori per la
definizione totale o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione e' gia' fissata e
sussistono le condizioni di ammissibilita', la commissione
pronuncia sentenza di cessazione della materia del
contendere. Se l'accordo conciliativo e' parziale, la
commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale
della materia del contendere e procede alla ulteriore
trattazione della causa.
3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede
con decreto il presidente della sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione
dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le
somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento.
L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme
dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme
dovute al contribuente."
Note al comma 207
Si riporta il testo dell'articolo 48-ter del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413:
"Art. 48-ter Definizione e pagamento delle somme dovute
1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura
del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in
caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del
primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per
cento del minimo previsto dalla legge, in caso di
perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.
2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di
rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato
entro venti giorni dalla data di sottoscrizione
dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di
redazione del processo verbale di cui agli articoli 48-bis
e 48-bis.1.
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di
una delle rate, compresa la prima, entro il termine di
pagamento della rata successiva, il competente ufficio
provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute
a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata
sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
4. Per il versamento rateale delle somme dovute si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218."
Note al comma 208
Il riferimento al testo dell'articolo 48-ter del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e' riportato
nelle note al comma 207.
Il riferimento al testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e' riportato nelle note
al comma 194,
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note
al Comma 7.
Note al comma 209
Il riferimento al testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e' riportato nelle
note al comma 175.
Note al comma 210
La decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007 e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 163/17 del 23 giugno 2007.
La decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26
maggio 2014 e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 168/105 del 7 giugno 2014.
La decisione 2020/335/UE, Euratom del Consiglio, del 14
dicembre 2020 e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 424/1 del 15 dicembre 2020.
Il riferimento al regolamento (UE) 2015/1589 del
Consiglio, del 13 luglio 2015 e' riportato nelle note al
comma 193.
Note al comma 211
Il riferimento all'articolo 48 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n.546 e' riportato nelle note al comma
207.
Note al comma 213
Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413:
"Art. 62 Norme applicabili
1. Avverso la sentenza della corte di giustizia
tributaria di secondo grado puo' essere proposto ricorso
per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5
dell'art. 360, primo comma, del codice di procedura civile.
2. Al ricorso per cassazione ed al relativo
procedimento si applicano le norme dettate dal codice di
procedura civile in quanto compatibili con quelle del
presente decreto.
2-bis. Sull'accordo delle parti la sentenza della corte
di giustizia tributaria di primo grado puo' essere
impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo
360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile."
Note al comma 216
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note
al comma 7.
Note al comma 217
Si riporta il testo dell'articolo 390 del codice di
procedura civile:
"Art. 390 Richiesta di convalida dell'arresto o del
fermo
1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il
pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata
liberazione dell'arrestato o del fermato [c.p.p. 389],
richiede la convalida [Cost. 13] al giudice per le indagini
preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto
o il fermo e' stato eseguito.
2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al piu'
presto e comunque entro le quarantotto ore successive
dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al
difensore.
3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il
pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.
3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico
ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida,
le richieste in ordine alla liberta' personale con gli
elementi su cui le stesse si fondano."
Note al comma 218
Il riferimento alle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014,e 2020/2053/UE, Euratom del
Consiglio, del14 dicembre 2020 e' riportato nelle note al
comma 210.
Il riferimento al regolamento (UE) 2015/1589 del
Consiglio, del 13 luglio 2015 e' riportato nelle note al
comma 193.
Note al comma 219
Si riporta il testo dell'articolo 17-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413:
"Art. 17-bis Il reclamo e la mediazione
1. Per le controversie di valore non superiore a
cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di
un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con
rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di
cui al periodo precedente e' determinato secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le
controversie di valore indeterminabile non sono
reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2,
comma 2, primo periodo.
1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi
costituenti risorse proprie tradizionali di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.
2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del
termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il
quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente
articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del
ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al
comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e'
avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della
causa per consentire l'esame del reclamo.
4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei
monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di
mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome
da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.
Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al
periodo precedente si applica compatibilmente con la
propria struttura organizzativa.
5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il
reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula
d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale
incertezza delle questioni controverse, al grado di
sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita'
dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva
anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui
base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui
redditi.
6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto
impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona
con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla
data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle
somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento
delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche
sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione
dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione
di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione
di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i
termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce
titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura
del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e
assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in
base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla
scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che
in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono
dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi
d'imposta.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della
riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.
9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato
accoglimento della proposta di mediazione formulata ai
sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in
accoglimento delle ragioni gia' espresse in sede di reclamo
o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la
condanna al pagamento delle relative spese di giudizio.
Tale condanna puo' rilevare ai fini dell'eventuale
responsabilita' amministrativa del funzionario che ha
immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la
proposta di mediazione.
10. Il presente articolo non si applica alle
controversie di cui all'articolo 47-bis."
Il riferimento al testo dell'articolo 48 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e' riportato nelle
note al comma 207.
Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413:
"Art. 48-bis Conciliazione in udienza
1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo
32, comma 2, puo' presentare istanza per la conciliazione
totale o parziale della controversia.
2. All'udienza la commissione, se sussistono le
condizioni di ammissibilita', invita le parti alla
conciliazione rinviando eventualmente la causa alla
successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo
conciliativo.
3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del
processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute
con i termini e le modalita' di pagamento. Il processo
verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme
dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme
dovute al contribuente.
4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione
del giudizio per cessazione della materia del contendere."
Note al comma 220
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note
al comma 7.
Note al comma 221
Il riferimento al testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e' riportato nelle
note al comma 175.
Note al comma 222
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria:
"Art. 3. Definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione
1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017,
possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni
comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e
le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando
integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di
capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla
lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure
esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 e'
effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive,
la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari
al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio
(15) e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare,
scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1,
sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi
al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le
disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i
dati necessari a individuare i carichi definibili presso i
propri sportelli e in apposita area del proprio sito
internet.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione
la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al
comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita
dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla
modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito
internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto; in tale
dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di
rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il
limite massimo previsto dal comma 1.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore
indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i
carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare
agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia
della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme
dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio
e' subordinata all'effettivo perfezionamento della
definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso
contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di
una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore puo' integrare,
con le modalita' previste dal comma 5, la dichiarazione
presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle
somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si
tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a
titolo di capitale e interessi compresi nei carichi
affidati, nonche', ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso
delle spese per le procedure esecutive e di notifica della
cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di
precedenti pagamenti parziali, ha gia' integralmente
corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per
beneficiare degli effetti della definizione deve comunque
manifestare la sua volonta' di aderirvi con le modalita'
previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a
qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione,
restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione,
relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono
oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o
unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in
essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure
esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia
tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non e' considerato inadempiente ai
fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo
54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini
del rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015.
11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione
comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione
di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme
dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle
singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna
di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione
puo' essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente
eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione
resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente
della riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione
di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di
eseguire il versamento con le modalita' previste dalla
lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della
riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalita' previste dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi
definiti.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e'
stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai
sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente
revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai
sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme
dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle
procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non
si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o
tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle
in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui
al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono
a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il
recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso,
relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha
prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di
acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione
del debito residuo, di cui l'agente della riscossione
prosegue l'attivita' di recupero;
b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative
rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di
inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non
si produce e non sono dovuti interessi.
15. Possono essere ricompresi nella definizione
agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai
carichi affidati agli agenti della riscossione che
rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza
presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione
prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la
possibilita' di effettuare il pagamento del debito, anche
falcidiato, con le modalita' e nei tempi eventualmente
previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del
piano del consumatore.
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i
debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della
riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della
Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie
dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per
violazioni tributarie o per violazione degli obblighi
relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti
previdenziali.
17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo
si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli
di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione
di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura
concorsuale, nonche' in tutte le procedure di composizione
negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti
prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi
1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione e'
automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine
di consentire agli enti creditori di eliminare dalle
proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti
alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione
trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente
interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei
debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al
presente articolo e dei codici tributo per i quali e' stato
effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le
parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2024».
20. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote
affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno
cessato o cessano di avvalersi delle societa' del Gruppo
Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione,
sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e
2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati
fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita' di
consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31 dicembre
di ciascun anno successivo al 2026.».
21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,
l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7
dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi
dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in
scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018,
determina, per i debitori che vi provvedono, il
differimento automatico del versamento delle restanti
somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive di pari
importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza
alcun adempimento a carico dei debitori interessati,
l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita
comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche
tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo
4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera
c); si applicano altresi', a seguito del pagamento della
prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui
al comma 13, lettera b).
22. Resta salva la facolta', per il debitore, di
effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il
pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i
debiti relativi ai carichi per i quali non e' stato
effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018,
delle somme da versare nello stesso termine in conformita'
alle previsioni del comma 21 possono essere definiti
secondo le disposizioni del presente articolo versando le
somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31
luglio 2019 , ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel
numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari
importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il
30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e
2021.
24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui
all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle
residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate
previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193
del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di
pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza
alcun adempimento a carico dei debitori interessati,
l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita
comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c);
si applicano altresi', a seguito del pagamento della prima
delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13,
lettera b). Resta salva la facolta', per il debitore, di
effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione
entro il 31 luglio 2019.
24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano
anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a
cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e
24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019.
25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni
del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi
gia' oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore
non ha perfezionato la definizione con l'integrale,
tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non
ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle
somme dovute in conformita' al comma 8, lettera b), numero
1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del
2017."
Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del decreto
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 recante misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi:
"Art. 16-bis. Riapertura dei termini per gli istituti
agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della
riscossione
1. Salvo che per i debiti gia' compresi in
dichiarazioni di adesione alla definizione di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il
debitore puo' esercitare la facolta' ivi riconosciuta
rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato
articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalita' e in
conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione
pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di
cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In tal caso, si
applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018,
ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis:
a) in caso di esercizio della predetta facolta', la
dichiarazione resa puo' essere integrata entro la stessa
data del 31 luglio 2019;
b) il pagamento delle somme di cui al comma 1
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 e'
effettuato alternativamente:
1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
2) nel numero massimo di diciassette rate
consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20
per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della
definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti,
ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a
decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al
comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini
della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il
giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono
comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro
il 31 ottobre 2019;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si
determinano alla data del 30 novembre 2019;
e) i debiti di cui al comma 23 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge n. 119 del 2018 possono essere
definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro
il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate
consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20
per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti,
ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e
2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al
comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.
2. Salvo che per i debiti gia' compresi in
dichiarazioni di adesione alle definizioni di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30
aprile 2019, il debitore puo' rendere la dichiarazione
prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della legge n.
145 del 2018 entro il 31 luglio 2019, con le modalita' e in
conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione
pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di
cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In tal caso, si
applicano le disposizioni dei commi da 184 a 198
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nonche'
quelle del comma 1, lettere a) e d), del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo:
a) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione
alle definizioni ivi indicate presentate successivamente al
30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) non si applicano alla definizione di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136."
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n.
302, S.O.
Si riporta il testo del comma 529, dell'articolo 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2013):
"529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si
applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si
procede a giudizio di responsabilita' amministrativo e
contabile."
Note al comma 224
Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (riordino del servizio
nazionale della riscossione, in attuazione della delega
prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):
"Art. 17. Oneri di funzionamento del servizio nazionale
della riscossione
1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio
nazionale della riscossione, per il progressivo
innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi
tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e
contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha
diritto alla copertura dei costi da sostenere per il
servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse
a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione
a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b),
del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225.
3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio
dello Stato:
a) una quota, a carico del debitore, denominata
"spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure
esecutive e cautelari da parte dell'agente della
riscossione, nella misura fissata con decreto non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
che individua anche le tipologie di spese oggetto di
rimborso;
b) una quota, a carico del debitore, correlata alla
notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di
riscossione, da determinare con il decreto di cui alla
lettera a);
c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi
dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e
dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei
riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti,
in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un
provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute
le somme affidate, nella misura determinata con il decreto
di cui alla lettera a);
d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento,
pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli
enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali,
dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali,
che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota
puo' essere rimodulata fino alla meta', in aumento o in
diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi
annui affidati e dell'andamento della riscossione.
4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono
riversate dall'agente della riscossione ad apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il
giorno quindici del mese successivo a quello in cui il
medesimo agente della riscossione ha la disponibilita'
delle somme e delle informazioni complete relative
all'operazione di versamento effettuata dal debitore."
Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria:
"Art. 4. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati
agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo
di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia'
intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono
automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato
alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare
svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.
Ai fini del conseguente discarico, senza oneri
amministrativi a carico dell'ente creditore, e
dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali,
l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati
l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico,
ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche
tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno
2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti
creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente
della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili
entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli
eventuali effetti negativi gia' nel corso della gestione e
vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla
data della comunicazione.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto restano
definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono imputate alle rate da
corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella
definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero,
in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza
anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi
dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine,
l'agente della riscossione presenta all'ente creditore
richiesta di restituzione delle somme eventualmente
riscosse dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi
dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del
1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta
giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione e'
autorizzato a compensare il relativo importo con le somme
da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure
esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate
ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e,
limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013,
quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta,
entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti
risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e
fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute,
apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere dal 30
giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del
bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta
e' presentata al singolo ente creditore, che provvede
direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso
le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a
proprio carico e con le modalita' e nei termini previsti
dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo
3, comma 16, lettere a), b) e c), nonche' alle risorse
proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore
aggiunto riscossa all'importazione."
Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto legge
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, recante misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19:
"Art. 4. Proroga del periodo di sospensione delle
attivita' dell'agente della riscossione e annullamento dei
carichi
1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «28 febbraio» sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il
versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di
quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31
maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli
articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e
193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato
tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse
definizioni se effettuato integralmente, con applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del
medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate
in scadenza nell'anno 2020;
b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle
rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio
e il 31 luglio 2021.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In
considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2
del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilita' relative
alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno
2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono
presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023,
entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e
entro il 31 dicembre 2026.»;
d) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis.
Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate
tributarie e non tributarie, affidati all'agente della
riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai
commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31
dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31
dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui
all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo
19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge
vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi
alle stesse entrate.».
2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «28 febbraio» sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile».
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel
periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore
del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei
medesimi; restano altresi' acquisiti, relativamente ai
versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli
interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, nonche' le sanzioni e le somme
aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli
accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel
predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti
di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) , del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le
disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle
verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
effettuate nello stesso periodo si applicano le
disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo,
del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo
residuo, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale,
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010,
ancorche' ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo
3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che
hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000
euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno
conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte
sui redditi fino a 30.000 euro.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' e le date
dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente
articolo, del relativo discarico e della conseguente
eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti
creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale
di cui al precedente periodo disciplina le modalita' del
riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati
in attuazione del comma 4, prevedendo la facolta' di
ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non piu' di
dieci annualita' a decorrere dall'esercizio finanziario in
cui e' effettuato il riaccertamento, in quote annuali
costanti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano
definitivamente acquisite le somme versate anteriormente
alla data dell'annullamento.
6. Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di
cui al comma 5 e' sospesa la riscossione di tutti i debiti
di importo residuo, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di
capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
7. Per il rimborso delle spese di notifica della
cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione
tempo per tempo vigente, nonche' di quelle per le procedure
esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da
quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del
comma 4 del presente articolo, l'agente della riscossione
presenta, entro la data stabilita con il decreto
ministeriale previsto dal comma 5 del presente articolo,
sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al
31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni
eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il rimborso e' effettuato,
con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate,
la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale,
scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l'ammontare
residuo, scadente il 30 giugno 2022.
8. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le
disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge
n. 119 del 2018. Il rimborso, a favore dell'agente della
riscossione, delle spese di notifica della cartella di
pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma
1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 119 del
2018, e non ancora saldate alla data di entrata in vigore
del presente decreto e' effettuato in un numero massimo di
venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del
singolo ente creditore; il pagamento della prima di tali
rate e' effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine,
l'agente della riscossione presenta apposita richiesta
all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base
dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre
2020.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si
applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo
3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge
n. 119 del 2018, nonche' alle risorse proprie tradizionali
previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle
decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno
2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione.
10. Ai fini di una ridefinizione della disciplina
legislativa dei crediti di difficile esazione e per
l'efficientamento del sistema della riscossione, il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri
per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e
di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti
deliberazioni parlamentari.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 534,5 milioni di euro per l'anno 2021, 108,6
milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni di euro per
l'anno 2023, 13,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,5
milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di
euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno
2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di
euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno
2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42."
Note al comma 225
Il riferimento all'articolo 4 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n.136, e' riportato nelle note al
comma 224.
Il riferimento al testo dell'articolo 4 del
decreto-legge 22 marzo2021, n.41, convertito, con
modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69 e' riportato
nelle note al comma 224.
Note al comma 226
Il riferimento al testo dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136 e'
riportato nelle note al comma 222.
Il riferimento alle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014 e 2020/2053/UE, Euratom del
Consiglio, del14 dicembre 2020 e' riportato nelle note al
comma 210.
Note al comma 227
Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito:
"Art. 30 (Interessi di mora)
1. Decorso inutilmente il termine previsto
dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo,
esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,
si applicano, a partire dalla data della notifica della
cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di
mora al tasso determinato annualmente con decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi
bancari attivi."
Note al comma 228
Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 27, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 27 (Esecuzione forzata)
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22,
decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento,
l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede
alla riscossione delle somme dovute in base alle norme
previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo
il ruolo all'intendenza di finanza che lo da' in carico
all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza
l'obbligo del non riscosso come riscosso.
E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha
sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura
ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e
comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse,
effettuano il versamento delle somme medesime ai
destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure
previste per la riscossione delle proprie entrate.
Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un
decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si
procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul
recupero delle spese processuali.
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo
nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo
per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione
e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e'
trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli
interessi eventualmente previsti dalle disposizioni
vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore
si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione
delle imposte dirette."
Il riferimento al testo dell'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e'
riportato nelle note al comma 227.
Note al comma 230
Il riferimento al testo dell'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e'
riportato nelle note al comma 227.
Note al comma 231
Il riferimento al testo dell'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e'
riportato nelle note al comma 227.
Si riporta il testo dell'articolo 27, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337):
"Art. 27. Accessori dei crediti previdenziali
1. In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o
premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il
termine previsto dall'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le
sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate,
secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della
notifica e fino alla data del pagamento.
2. All'articolo 35, quinto comma, primo periodo, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero "26", e'
aggiunto il seguente: "27,"."
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e' riportato nelle note
al comma 224.
Note al comma 233
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito:
"Art. 19 (Dilazione del pagamento)
1. L'agente della riscossione, su richiesta del
contribuente che dichiara di versare in temporanea
situazione di obiettiva difficolta', concede per ciascuna
richiesta la ripartizione del pagamento delle somme
iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica,
fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in
cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna
richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la
dilazione puo' essere concessa se il contribuente documenta
la temporanea situazione di obiettiva difficolta'.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di
rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno.
1-quater. A seguito della presentazione della richiesta
di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto
della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza
dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive.
1-quater 1. Non puo' in nessun caso essere concessa la
dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai
sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento
antecedente alla data di accoglimento della richiesta di
cui al comma 1.
1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina
l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente
avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto
l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata
istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso
dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e
1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla
propria responsabilita', in una comprovata e grave
situazione di difficolta' legata alla congiuntura
economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate
mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore
rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita' per il contribuente di
eseguire il pagamento del credito tributario secondo un
piano di rateazione ordinario;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in
relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del
presente comma.
2.
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo
di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico non puo' essere nuovamente rateizzato.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o
giudiziale di sospensione totale o parziale della
riscossione, emesso in relazione alle somme che
costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e'
autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le
successive rate del piano concesso. Allo scadere della
sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento
dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello
stesso numero di rate non versate del piano originario,
ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di
uno o piu' carichi non preclude al debitore la possibilita'
di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente
articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da
quelli per i quali e' intervenuta la decadenza.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento."
Note al comma 240
Si riporta il testo degli articoli 28-ter, e 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 recante disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito:
Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione
volontaria con crediti d'imposta)
1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta,
l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta
iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via
telematica apposita segnalazione all'agente della
riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a
disposizione dello stesso, sulla contabilita' di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale
del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
in data 1º febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da
rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente
della riscossione notifica all'interessato una proposta di
compensazione tra il credito d'imposta ed il debito
iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed
invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se
intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente
della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le
riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti
dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di
mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli
effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente
della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia
delle entrate che non ha ottenuto l'adesione
dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso
delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di
cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a
quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993,
n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura
degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti
attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono approvate le specifiche tecniche di
trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente
articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione e
di rendicontazione delle somme che transitano sulle
contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese
previsti dal comma 5."
"Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque
titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila
euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La presente disposizione non si applica alle aziende o
societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575 (407), ovvero che abbiano ottenuto la
dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del
presente decreto nonche' ai risparmiatori di cui
all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di
banche e loro controllate aventi sede legale in Italia,
poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16
novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito."
Si riporta il testo dell'articolo 54 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo:
"Art. 54 Documento Unico di Regolarita' Contributiva
1. Il documento Unico di regolarita' contributiva
(DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la
pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel
caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai
sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, e' rilasciato, a seguito della
presentazione da parte del debitore della dichiarazione di
volersi avvalere della suddetta definizione agevolata
effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato
articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarita'
di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale
30 gennaio 2015.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo
versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in
cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai
fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC
rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli
Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della
riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle
rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere
disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line"
l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.
3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di
regolarita' contributiva e i soggetti i cui dati siano
stati registrati dal servizio "Durc On Line" in sede di
consultazione del DURC gia' prodotto utilizzano le
informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma
2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC e'
richiesto.
4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."
Note al comma 245
Il capo II, sezione prima (artt. 6, 7, 7-bis, 8, e 9),
della legge 27 gennaio 2012, n. 3, riguarda: procedure di
composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della
legge 19 ottobre 2017, n. 155) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 febbraio 2019, n. 38, S.O.
Note al comma 246
Il riferimento alle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014 e 2020/2053/UE, Euratom del
Consiglio, del14 dicembre 2020 e' riportato nelle note al
comma 210.
Il riferimento al regolamento (UE) 2015/1589 del
Consiglio, del 13 luglio 2015 e' riportato nelle note al
comma 193.
Note al comma 247
Il riferimento al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, e' riportato nelle note al comma 227.
Il riferimento al testo dell'articolo 27, della legge
24 novembre 1981, n.689, e' riportato nelle note al comma
228.
Il riferimento al testo dell'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e'
riportato nelle note al comma 227.
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e' riportato nelle note
al comma 224.
Note al comma 248
Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.
Il riferimento al testo del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14 e' riportato nelle note al comma 245.