art. 1 note (parte 6)

           	
				
 
    

          Note al Comma 160
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  923,  della
          legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024):
              "923. Al fine  di  sostenere  le  federazioni  sportive
          nazionali,  gli  enti   di   promozione   sportiva   e   le
          associazioni  e  societa'  sportive   professionistiche   e
          dilettantistiche che hanno il domicilio  fiscale,  la  sede
          legale o la sede operativa nel  territorio  dello  Stato  e
          operano nell'ambito di competizioni sportive  in  corso  di
          svolgimento,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:
                a) i termini relativi ai  versamenti  delle  ritenute
          alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  che
          i  predetti  soggetti  operano  in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
                b)  i  termini  relativi  agli   adempimenti   e   ai
          versamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali  e
          dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1°  gennaio
          2022 al 30 aprile 2022;
                c) i termini dei versamenti relativi all'imposta  sul
          valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio,  febbraio,
          marzo e aprile 2022;
                d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui
          redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022."
              Si riporta il testo dell'articolo 7, del  decreto-legge
          1° marzo 2022, n.17, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  27  aprile  2022,  n.34  (Misure  urgenti   per   il
          contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del  gas
          naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili  e  per
          il rilancio delle politiche industriali):
              "Art. 7. Incremento del  Fondo  unico  a  sostegno  del
          potenziamento del movimento sportivo italiano
              1. Per far  fronte  alla  crisi  economica  determinata
          dagli aumenti dei prezzi nel settore  elettrico  e  ridurne
          gli effetti  distorsivi,  le  risorse  del  Fondo  unico  a
          sostegno del potenziamento del movimento sportivo  italiano
          di cui all'articolo 1, comma 369, della legge  27  dicembre
          2017,  n.  205,  possono  essere   parzialmente   destinate
          all'erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  per   le
          associazioni   e   societa'    sportive    dilettantistiche
          maggiormente   colpite   dagli   aumenti,   con   specifico
          riferimento   alle   associazioni   e   societa'   sportive
          dilettantistiche  che  gestiscono   impianti   sportivi   e
          piscine.
              2. Con  decreto  dell'Autorita'  politica  delegata  in
          materia di sport, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          stabiliti le modalita' e i termini di  presentazione  delle
          richieste  di  erogazione  dei  contributi,  i  criteri  di
          ammissione,  le  modalita'  di   erogazione,   nonche'   le
          procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
              3. Il Fondo unico  a  sostegno  del  potenziamento  del
          movimento sportivo italiano di cui  all'articolo  1,  comma
          369, della legge n. 205 del  2017  e'  incrementato  di  40
          milioni di euro per l'anno 2022 per le finalita' di cui  al
          comma 1.
              3-bis. Al fine di  sostenere  le  federazioni  sportive
          nazionali,  gli  enti   di   promozione   sportiva   e   le
          associazioni  e  societa'  sportive   professionistiche   e
          dilettantistiche che hanno il domicilio  fiscale,  la  sede
          legale o la sede operativa nel  territorio  dello  Stato  e
          operano nell'ambito di competizioni sportive  in  corso  di
          svolgimento,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  24  ottobre  2020,  i  termini  di
          sospensione di cui all'articolo 1, comma 923,  lettere  a),
          b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi
          i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al  31
          luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.
              3-ter. I versamenti sospesi ai sensi  del  comma  3-bis
          sono  effettuati,  senza   applicazione   di   sanzioni   e
          interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022  o
          mediante rateizzazione fino a un massimo  di  quattro  rate
          mensili di pari importo, pari al 50 per  cento  del  totale
          dovuto, e l'ultima rata di dicembre  2022  pari  al  valore
          residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31
          agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese
          di dicembre 2022 devono essere effettuati entro  il  giorno
          16 del detto mese. Non si fa luogo al  rimborso  di  quanto
          gia' versato.
              3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari  a  40
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 42."
              Si riporta il testo dell'articolo 39, del decreto-legge
          17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in  materia  di
          politiche  energetiche   nazionali,   produttivita'   delle
          imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
          di politiche sociali e di crisi ucraina):
              "Art. 39. Disposizioni in materia di sport
              1.  Le  risorse  di   cui   all'articolo   14-bis   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,  n.  69,  e  le
          risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge
          25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, gia' nella disponibilita' del
          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri,  sono  portate  ad  incremento,  nell'ambito  del
          predetto bilancio,  delle  risorse  provenienti  dal  Fondo
          unico a sostegno del potenziamento del  movimento  sportivo
          italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge  27
          dicembre 2017, n. 205.
              1-bis. Al fine di  sostenere  le  federazioni  sportive
          nazionali, le discipline sportive associate,  gli  enti  di
          promozione sportiva e le associazioni e  societa'  sportive
          professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio
          fiscale, la sede legale o la sede operativa nel  territorio
          dello Stato e operano nell'ambito di competizioni  sportive
          in  corso  di  svolgimento,  ai  sensi  del   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020,
          i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma  923,
          lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre  2021,  n.
          234, come  prorogati  dall'articolo  7,  comma  3-bis,  del
          decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,  sono
          ulteriormente  prorogati  fino  al  30  novembre  2022.   I
          versamenti sospesi sono effettuati, senza  applicazione  di
          sanzioni e interessi, in un'unica  soluzione  entro  il  16
          dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di  quanto  gia'
          versato."
              Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto-legge
          18 novembre 2022, n. 176 recante misure urgenti di sostegno
          nel settore energetico e di finanza pubblica:
              "Art. 13. Disposizioni in materia di sport
              1.  Al  fine  di  sostenere  le  federazioni   sportive
          nazionali, le discipline sportive associate,  gli  enti  di
          promozione sportiva e le associazioni e  societa'  sportive
          professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio
          fiscale, la sede legale o la sede operativa nel  territorio
          dello Stato e operano nell'ambito di competizioni  sportive
          in corso di svolgimento, i versamenti sospesi dall'articolo
          1, comma 923, lettere a), b),  c)  e  d),  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 7,  comma  3-bis,  del
          decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,  n.  34,  e  in
          ultimo dall'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge  17
          maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2022, n. 91, comprensivi delle  addizionali
          regionali e  comunali,  possono  essere  effettuati,  senza
          applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22  dicembre
          2022."
          Note al Comma 163
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo   1-quater,   del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19):
              "Art. 1-quater. Fondo perequativo
              1. Per l'anno 2021 e' istituito un Fondo nello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  con
          una dotazione di 5.300 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
          alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e
          contributive di cui agli articoli 13-quater,  13-quinquies,
          13-septies e 13-novies del  presente  decreto,  finalizzato
          alla  perequazione  delle  misure  fiscali  e  di   ristoro
          concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,  n.  40,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77,  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  del
          decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente
          decreto, per i soggetti che con  i  medesimi  provvedimenti
          siano  stati   destinatari   di   sospensioni   fiscali   e
          contributive e che registrino una significativa perdita  di
          fatturato. Per tali soggetti puo' essere previsto l'esonero
          totale o parziale dalla ripresa dei  versamenti  fiscali  e
          contributivi  sulla  base  dei  parametri  individuati  con
          decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
          adottato, previa deliberazione del Consiglio dei  ministri,
          su proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il  parere
          delle competenti Commissioni parlamentari da rendere  entro
          sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto
          puo' essere adottato.  Ai  relativi  oneri,  pari  a  5.300
          milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 34."
          Note al Comma 169
              Si  riporta  il  testo   dell'articolo   5-quater   del
          decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   1990,   n.   227
          (Rilevazione a fini fiscali di taluni  trasferimenti  da  e
          per l'estero di denaro, titoli e valori):
              "Art. 5-quater Collaborazione volontaria
              1.  L'autore  della  violazione   degli   obblighi   di
          dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino
          al 30 settembre 2014, puo'  avvalersi  della  procedura  di
          collaborazione volontaria di cui al presente  articolo  per
          l'emersione  delle  attivita'  finanziarie  e  patrimoniali
          costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per
          la definizione delle sanzioni per le  eventuali  violazioni
          di tali obblighi e  per  la  definizione  dell'accertamento
          mediante   adesione    ai    contenuti    dell'invito    al
          contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in
          materia di imposte sui redditi e relative  addizionali,  di
          imposte sostitutive, di imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le
          eventuali  violazioni  relative  alla   dichiarazione   dei
          sostituti d'imposta. A tal fine deve:
                a)   indicare   spontaneamente    all'Amministrazione
          finanziaria,  mediante   la   presentazione   di   apposita
          richiesta, tutti gli investimenti e tutte le  attivita'  di
          natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero,  anche
          indirettamente  o  per  interposta  persona,   fornendo   i
          relativi documenti e le informazioni per la  determinazione
          dei redditi che servirono per  costituirli  o  acquistarli,
          nonche' dei redditi che derivano dalla loro  dismissione  o
          utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e
          alle informazioni per  la  determinazione  degli  eventuali
          maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui  redditi
          e  relative   addizionali,   delle   imposte   sostitutive,
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  dei
          contributi previdenziali, dell'imposta sul valore  aggiunto
          e delle ritenute, non connessi con le attivita'  costituite
          o detenute all'estero,  relativamente  a  tutti  i  periodi
          d'imposta per i quali, alla  data  di  presentazione  della
          richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento  o
          la  contestazione  della  violazione  degli   obblighi   di
          dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
                b) versare le somme dovute in base all'invito di  cui
          all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19  giugno
          1997,  n.  218,  e  successive  modificazioni,   entro   il
          quindicesimo giorno antecedente  la  data  fissata  per  la
          comparizione e secondo le ulteriori modalita' indicate  nel
          comma  1-bis  del  medesimo  articolo  per  l'adesione   ai
          contenuti dell'invito,  ovvero  le  somme  dovute  in  base
          all'accertamento con  adesione  entro  venti  giorni  dalla
          redazione  dell'atto,  oltre  alle  somme  dovute  in  base
          all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
          delle  sanzioni  per  la  violazione  degli   obblighi   di
          dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del  presente
          decreto entro il termine per la proposizione  del  ricorso,
          ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, e  successive  modificazioni,  senza
          avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  successive
          modificazioni. Il versamento puo' essere eseguito in  unica
          soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore
          della violazione, in tre rate mensili di pari  importo.  Il
          pagamento della  prima  rata  deve  essere  effettuato  nei
          termini e con le modalita' di cui alla presente lettera. Il
          mancato pagamento di una delle rate comporta il venir  meno
          degli effetti della procedura.
              2. La collaborazione volontaria non e'  ammessa  se  la
          richiesta e' presentata dopo che l'autore della  violazione
          degli obblighi di  dichiarazione  di  cui  all'articolo  4,
          comma  1,  abbia  avuto  formale  conoscenza  di   accessi,
          ispezioni, verifiche o dell'inizio di  qualunque  attivita'
          di accertamento amministrativo o  di  procedimenti  penali,
          per violazione di  norme  tributarie,  relativi  all'ambito
          oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione
          volontaria indicato al comma 1 del  presente  articolo.  La
          preclusione opera anche nelle ipotesi  in  cui  la  formale
          conoscenza delle circostanze di cui  al  primo  periodo  e'
          stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati  in  via
          tributaria  o  da  soggetti  concorrenti  nel   reato.   La
          richiesta di accesso alla collaborazione volontaria  rimane
          irrevocabile e non  puo'  essere  presentata  piu'  di  una
          volta, anche indirettamente o per interposta persona.
              3. Entro trenta giorni dalla  data  di  esecuzione  dei
          versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle
          entrate comunica all'autorita'  giudiziaria  competente  la
          conclusione della procedura di  collaborazione  volontaria,
          per  l'utilizzo  dell'informazione  ai   fini   di   quanto
          stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere  a)  e
          b).
              4. Ai  soli  fini  della  procedura  di  collaborazione
          volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per
          i quali non sono scaduti i  termini  di  accertamento  e  i
          termini di cui all'articolo 20 del decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,  non  si
          applica il raddoppio dei termini di  cui  all'articolo  12,
          commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1º luglio  2009,  n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009,  n.  102,   qualora   ricorrano   congiuntamente   le
          condizioni previste  dall'articolo  5-quinquies,  commi  4,
          primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.
              5.  La  procedura  di  collaborazione  volontaria  puo'
          essere attivata fino al 30  novembre  2015.  L'integrazione
          dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma
          1, lettera  a),  possono  essere  presentati  entro  il  30
          dicembre 2015. In deroga all'articolo 31  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione  delle
          istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal  10
          novembre 2015 e all'emissione dei relativi  atti,  compresi
          quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni,
          per  tutte  le  annualita'  oggetto  della   procedura   di
          collaborazione volontaria, e' attribuita  all'articolazione
          dell'Agenzia delle entrate  individuata  con  provvedimento
          del direttore dell'Agenzia medesima, da  emanare  entro  la
          data di entrata in vigore della presente disposizione.  Per
          gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi
          del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  si
          applicano le disposizioni  in  materia  di  competenza  per
          territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e in materia  di
          legittimazione   processuale   dinanzi   alle   commissioni
          tributarie di cui all'articolo 10, comma  1,  dello  stesso
          decreto  legislativo  n.  546  del   1992,   e   successive
          modificazioni, previste per le  articolazioni  dell'Agenzia
          delle entrate  ivi  indicate.  Al  fine  di  assicurare  la
          trattazione unitaria delle istanze e la data certa  per  la
          conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza
          per l'accertamento di cui all'articolo 43 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per
          la   notifica   dell'atto   di   contestazione   ai   sensi
          dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472, che scadono  a  decorrere  dal  31  dicembre  2015,
          limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute,
          ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla
          procedura di  collaborazione  volontaria  e  per  tutte  le
          annualita' e le violazioni oggetto della procedura  stessa,
          sono fissati, anche in deroga  a  quelli  ordinari,  al  31
          dicembre 2016.
              6. Per i residenti nel  comune  di  Campione  d'Italia,
          gia'  esonerati  dalla  compilazione  del  modulo   RW   in
          relazione  alle  disponibilita'  detenute  presso  istituti
          elvetici derivanti da redditi  di  lavoro,  da  trattamenti
          pensionistici nonche' da altre attivita' lavorative  svolte
          direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto
          comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con
          proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  disposizione,  specifiche
          disposizioni  relative  agli  imponibili  riferibili   alle
          attivita'   costituite   o   detenute   in   Svizzera    in
          considerazione della  particolare  collocazione  geografica
          del comune medesimo."
          Note al Comma 171
              Il riferimento al testo dell'articolo 3 della legge  27
          luglio 2000, n. 212 e' riportato nelle note al Comma 158.
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472  recante  disposizioni
          generali in  materia  di  sanzioni  amministrative  per  le
          violazioni di norme tributarie, a  norma  dell'articolo  3,
          comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
              "Art. 20. Decadenza e prescrizione
              1. L'atto di  contestazione  di  cui  all'articolo  16,
          ovvero l'atto di irrogazione, devono essere  notificati,  a
          pena di decadenza, entro il 31  dicembre  del  quinto  anno
          successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o  nel
          diverso termine previsto  per  l'accertamento  dei  singoli
          tributi.  Entro  gli  stessi  termini  devono  essere  resi
          esecutivi i ruoli  nei  quali  sono  iscritte  le  sanzioni
          irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.
              2. Se la notificazione e' stata  eseguita  nei  termini
          previsti  dal  comma  1  ad   almeno   uno   degli   autori
          dell'infrazione o dei  soggetti  obbligati  in  solido,  il
          termine e' prorogato di un anno.
              3. Il diritto alla riscossione della sanzione  irrogata
          si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del
          provvedimento di irrogazione  interrompe  la  prescrizione,
          che non corre fino alla definizione del procedimento."
          Note al Comma 174
              Si riporta il testo dell'articolo  36-ter  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600
          recante disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi:
              "Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni)
              1.   Gli   uffici    periferici    dell'amministrazione
          finanziaria, procedono, entro il 31  dicembre  del  secondo
          anno successivo a quello  di  presentazione,  al  controllo
          formale delle dichiarazioni presentate dai  contribuenti  e
          dai sostituti d'imposta, sulla base dei  criteri  selettivi
          fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto  di
          specifiche  analisi  del  rischio  di  evasione   e   delle
          capacita' operative dei medesimi uffici.
              2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice  a  norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
                a) escludere in tutto o in parte  lo  scomputo  delle
          ritenute d'acconto non risultanti dalle  dichiarazioni  dei
          sostituti   d'imposta,   dalle   comunicazioni    di    cui
          all'articolo 20, terzo comma, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica.  29  settembre  1973,  n.  605,  o  dalle
          certificazioni  richieste  ai  contribuenti  ovvero   delle
          ritenute risultanti in misura inferiore a  quella  indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
                b) escludere  in  tutto  o  in  parte  le  detrazioni
          d'imposta non spettanti in base ai documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo. 78,  comma
          25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c)  escludere  in
          tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti  in
          base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli  elenchi
          menzionati nella lettera b);
                d) determinare i crediti d'imposta spettanti in  base
          ai dati  risultanti  dalle  dichiarazioni  e  ai  documenti
          richiesti ai contribuenti;
                e) liquidare la maggiore imposta  sul  reddito  delle
          persone   fisiche   e   i   maggiori   contributi    dovuti
          sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti  da  piu'
          dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
          lettera d), presentati per  lo  stesso  anno  dal  medesimo
          contribuente;
                f) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
              3. Ai fini dei commi  1  e  2,  il  contribuente  o  il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai dati contenuti  nella  dichiarazione  e  ad  eseguire  o
          trasmettere ricevute di versamento e  altri  documenti  non
          allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti  da
          terzi.
              3-bis. Ai fini del controllo di cui  al  comma  1,  gli
          uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti
          relativi   a   informazioni    disponibili    nell'anagrafe
          tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in
          ottemperanza  a  obblighi  dichiarativi,  certificativi   o
          comunicativi, salvo che la richiesta riguardi  la  verifica
          della sussistenza di requisiti soggettivi che non  emergono
          dalle informazioni presenti nella  stessa  anagrafe  ovvero
          elementi di informazione in  possesso  dell'amministrazione
          finanziaria  non   conformi   a   quelli   dichiarati   dal
          contribuente. Eventuali richieste di  documenti  effettuate
          dall'amministrazione per dati gia'  in  suo  possesso  sono
          considerate inefficaci.
              4. L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato  al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi  che  hanno  dato   luogo   alla   rettifica   degli
          imponibili, delle imposte, delle ritenute alla  fonte,  dei
          contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche  la
          segnalazione di eventuali dati ed elementi non  considerati
          o valutati erroneamente in sede di controllo formale  entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione."
          Note al Comma 175
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471  (Riforma   delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
              "Art. 13 Ritardati od omessi versamenti diretti e altre
          violazioni in materia di compensazione
              1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
          scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti  periodici,
          il  versamento  di  conguaglio  o  a   saldo   dell'imposta
          risultante dalla dichiarazione,  detratto  in  questi  casi
          l'ammontare  dei  versamenti  periodici   e   in   acconto,
          ancorche'  non   effettuati,   e'   soggetto   a   sanzione
          amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
          versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
          materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo  della
          dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta  o  una
          minore eccedenza detraibile. Per  i  versamenti  effettuati
          con un ritardo non superiore a novanta giorni, la  sanzione
          di cui al  primo  periodo  e'  ridotta  alla  meta'.  Salva
          l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati  con  un
          ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
          al secondo periodo e' ulteriormente ridotta  a  un  importo
          pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
              2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di
          liquidazione della maggior imposta ai sensi degli  articoli
          36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo  54-bis
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633.
              3. Fuori dei casi  di  tributi  iscritti  a  ruolo,  la
          sanzione prevista al comma 1 si applica  altresi'  in  ogni
          ipotesi di mancato pagamento di un tributo  o  di  una  sua
          frazione nel termine previsto.
              4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito
          d'imposta esistenti in misura superiore a quella  spettante
          o in violazione delle modalita' di utilizzo previste  dalle
          leggi  vigenti  si   applica,   salva   l'applicazione   di
          disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento
          del credito utilizzato.
              5. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di  crediti
          inesistenti  per  il  pagamento  delle  somme   dovute   e'
          applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della
          misura dei crediti stessi. Per  le  sanzioni  previste  nel
          presente comma, in nessun caso si  applica  la  definizione
          agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17,  comma
          2, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472.  Si
          intende inesistente il credito in relazione al quale manca,
          in tutto o in parte, il presupposto costitutivo  e  la  cui
          inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui
          agli articoli 36-bis e 36-ter del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  all'articolo
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633.
              6. Fuori dall'ipotesi di  cui  all'articolo  11,  comma
          7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
          dalla   dichiarazione   annuale   dell'ente   o    societa'
          controllante ovvero delle societa' controllate,  compensate
          in tutto o in parte con somme che avrebbero  dovuto  essere
          versate dalle altre  societa'  controllate  o  dall'ente  o
          societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, si applica la sanzione  di  cui  al  comma  1
          quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del  medesimo
          decreto e' presentata oltre il termine  di  novanta  giorni
          dalla  scadenza  del   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione annuale.
              7. Le sanzioni previste nel presente  articolo  non  si
          applicano quando i versamenti  sono  stati  tempestivamente
          eseguiti ad ufficio  o  concessionario  diverso  da  quello
          competente."
              Si riporta il testo dell'articolo 20  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          recante disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul
          reddito:
              "Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo)
              Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute  in  base
          alla   liquidazione   ed   al   controllo   formale   della
          dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
          partire dal giorno successivo  a  quello  di  scadenza  del
          pagamento e fino alla data di  consegna  al  concessionario
          dei  ruoli  nei  quali  tali  imposte  sono  iscritte,  gli
          interessi al tasso del quattro per cento annuo. Nel caso in
          cui le  imposte  o  le  maggiori  imposte  sono  dovute  in
          esecuzione di accordi conclusi con le autorita'  competenti
          degli Stati esteri a  seguito  delle  procedure  amichevoli
          interpretative  a   carattere   generale   previste   dalle
          Convenzioni contro le doppie imposizioni sui  redditi,  gli
          interessi di cui  al  periodo  precedente  si  applicano  a
          decorrere dalla data dei predetti accordi."
          Note al Comma 179
              Si riporta il testo degli articoli 2,  3  e  5-ter  del
          decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.   218   recante
          disposizioni in materia di accertamento con adesione  e  di
          conciliazione giudiziale:
              Art. 2. Definizione degli  accertamenti  nelle  imposte
          sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto
              1. La definizione delle imposte sui redditi ha  effetto
          anche per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle
          fattispecie per essa rilevanti. In tal caso  l'imposta  sul
          valore  aggiunto  e'  liquidata  applicando,  sui  maggiori
          componenti positivi di  reddito  rilevanti  ai  fini  della
          stessa,  l'aliquota  media  risultante  dal  rapporto   tra
          l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di
          quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili  e  di
          quella considerata detraibile forfettariamente in relazione
          ai singoli regimi speciali adottati, e il  volume  d'affari
          incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e  di
          quelle   per   le   quali   non   sussiste   l'obbligo   di
          dichiarazione. Possono formare  oggetto  della  definizione
          anche le fattispecie rilevanti ai  soli  fini  dell'imposta
          sul valore aggiunto.
              2.  Puo'  essere  oggetto  di  definizione   anche   la
          determinazione sintetica del reddito complessivo netto.
              3. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto
          ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte
          dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per
          l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonche'  ai
          fini  extratributari,  fatta  eccezione  per  i  contributi
          previdenziali e assistenziali, la cui  base  imponibile  e'
          riconducibile  a  quella  delle  imposte  sui  redditi.  La
          definizione esclude,  anche  con  effetto  retroattivo,  in
          deroga all'articolo 20 della legge 7  gennaio  1929,  n.  4
          (6), la punibilita' per i reati previsti dal  decreto-legge
          10 luglio 1982,  n.  429,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, limitatamente  ai  fatti
          oggetto  dell'accertamento;  la  definizione  non   esclude
          comunque la punibilita' per i reati di cui agli articoli 2,
          comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge.
              4.   La    definizione    non    esclude    l'esercizio
          dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti
          dall'articolo  43  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica   29   settembre   1973,   n.   600,    relativo
          all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'articolo
          57 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, riguardante l'imposta sul valore aggiunto:
                a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in
          base ai quali e' possibile accertare  un  maggior  reddito,
          superiore al cinquanta per cento  del  reddito  definito  e
          comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;
                b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
                c) se la definizione riguarda i redditi derivanti  da
          partecipazione nelle societa' o nelle associazioni indicate
          nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  ovvero  in  aziende  coniugali  non
          gestite in forma societaria;
                d)  se  l'azione  accertatrice  e'   esercitata   nei
          confronti delle  societa'  o  associazioni  o  dell'azienda
          coniugale di cui alla lettera c), alle quali  partecipa  il
          contribuente   nei   cui   riguardi   e'   intervenuta   la
          definizione.
              5. A seguito della  definizione,  le  sanzioni  per  le
          violazioni  concernenti  i  tributi  oggetto  dell'adesione
          commesse nel periodo d'imposta, nonche' per  le  violazioni
          concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative  allo
          stesso periodo, si applicano nella misura di un  terzo  del
          minimo  previsto  dalla  legge,  ad  eccezione  di   quelle
          applicate in sede di liquidazione  delle  dichiarazioni  ai
          sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  dell'articolo  60,
          sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633,  nonche'  di  quelle  concernenti  la
          mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste
          formulate dall'ufficio. Sulle  somme  dovute  a  titolo  di
          contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma  3
          non si applicano sanzioni e interessi.
              6. Le disposizioni dei commi da  1  a  5  si  applicano
          anche in relazione ai periodi d'imposta  per  i  quali  era
          applicabile la definizione ai  sensi  dell'articolo  3  del
          decreto-legge 30 settembre 1994, n.  564,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  novembre  1994,  n.  656,  e
          dell'articolo 2, comma 137, della legge 23  dicembre  1996,
          n. 662.
              7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,
          in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta."
              "Art. 3. Definizione  degli  accertamenti  nelle  altre
          imposte indirette
              1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui
          all'articolo  1,  comma   2,   dovuti   dal   contribuente,
          relativamente ai beni e  ai  diritti  indicati  in  ciascun
          atto, denuncia o dichiarazione che ha  formato  oggetto  di
          imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio  ad  ogni
          ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi. Sono
          escluse  adesioni  parziali  riguardanti  singoli  beni   o
          diritti   contenuti   nello   stesso   atto,   denuncia   o
          dichiarazione.
              2. Se  un  atto  contiene  piu'  disposizioni  che  non
          derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le
          une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad  autonoma
          imposizione, costituisce oggetto  di  definizione  come  se
          fosse un atto distinto.
              3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute  per
          ciascun tributo oggetto dell'adesione  si  applicano  nella
          misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
              4. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto
          ad impugnazione e non  e'  integrabile  o  modificabile  da
          parte dell'ufficio."
              "Art. 5-ter. Invito obbligatorio
              1.  L'ufficio,  fuori  dei  casi  in  cui   sia   stata
          rilasciata copia del processo  verbale  di  chiusura  delle
          operazioni da parte degli organi  di  controllo,  prima  di
          emettere un avviso di  accertamento,  notifica  l'invito  a
          comparire  di  cui   all'articolo   5   per   l'avvio   del
          procedimento di definizione dell'accertamento.
              2.   Sono   esclusi    dall'applicazione    dell'invito
          obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi  di  accertamento
          parziale previsti  dall'articolo  41-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54,
          terzo e quarto comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              3.  In  caso   di   mancata   adesione,   l'avviso   di
          accertamento e' specificamente  motivato  in  relazione  ai
          chiarimenti   forniti   e   ai   documenti   prodotti   dal
          contribuente nel corso del contraddittorio.
              4.  In   tutti   i   casi   di   particolare   urgenza,
          specificamente  motivata,  o  nelle  ipotesi   di   fondato
          pericolo per  la  riscossione,  l'ufficio  puo'  notificare
          direttamente  l'avviso  di   accertamento   non   preceduto
          dall'invito di cui al comma 1.
              5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il  mancato  avvio
          del contraddittorio mediante l'invito di  cui  al  comma  1
          comporta l'invalidita' dell'avviso di accertamento qualora,
          a seguito di  impugnazione,  il  contribuente  dimostri  in
          concreto le ragioni che avrebbe potuto  far  valere  se  il
          contraddittorio fosse stato attivato.
              6. Restano  ferme  le  disposizioni  che  prevedono  la
          partecipazione del contribuente prima dell'emissione di  un
          avviso di accertamento."
          Note al Comma 180
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recante disposizioni  in
          materia di accertamento con  adesione  e  di  conciliazione
          giudiziale:
              "Art. 15.  Sanzioni  applicabili  nel  caso  di  omessa
          impugnazione
              1. Le sanzioni  irrogate  per  le  violazioni  indicate
          nell'articolo 2,  comma  5,  del  presente  decreto,  negli
          articoli  71  e  72  del  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  e
          negli articoli 50 e 51 del testo unico  delle  disposizioni
          concernenti  l'imposta  sulle  successioni   e   donazioni,
          approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  346,
          sono ridotte a un terzo  se  il  contribuente  rinuncia  ad
          impugnare l'avviso di accertamento o di  liquidazione  e  a
          formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo
          a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso,
          le  somme  complessivamente  dovute,  tenuto  conto   della
          predetta riduzione. In ogni caso la misura  delle  sanzioni
          non puo' essere inferiore ad un terzo dei  minimi  edittali
          previsti per le violazioni piu' gravi  relative  a  ciascun
          tributo.
              2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
          3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4.
              2-bis.1. Le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano anche nei casi in cui il contribuente  rinunci  a
          impugnare l'avviso di liquidazione emesso a  seguito  della
          decadenza dalle agevolazioni indicate nella  Nota  II  bis)
          dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del  decreto-legge  30
          dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2010, n. 25.
              2-bis."
          Note al Comma 182
              Il riferimento al testo dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato  nelle  note
          al Comma 7.
              Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218  recante
          disposizioni in materia di accertamento con adesione  e  di
          conciliazione  giudiziale  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165.
          Note al Comma 183
              Si  riporta  il  testo   dell'articolo   5-quater   del
          decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   1990,   n.   227
          (rilevazione a fini fiscali di taluni  trasferimenti  da  e
          per l'estero di denaro, titoli e valori):
              "Art. 5-quater Collaborazione volontaria
              1.  L'autore  della  violazione   degli   obblighi   di
          dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino
          al 30 settembre 2014, puo'  avvalersi  della  procedura  di
          collaborazione volontaria di cui al presente  articolo  per
          l'emersione  delle  attivita'  finanziarie  e  patrimoniali
          costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per
          la definizione delle sanzioni per le  eventuali  violazioni
          di tali obblighi e  per  la  definizione  dell'accertamento
          mediante   adesione    ai    contenuti    dell'invito    al
          contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in
          materia di imposte sui redditi e relative  addizionali,  di
          imposte sostitutive, di imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le
          eventuali  violazioni  relative  alla   dichiarazione   dei
          sostituti d'imposta. A tal fine deve:
                a)   indicare   spontaneamente    all'Amministrazione
          finanziaria,  mediante   la   presentazione   di   apposita
          richiesta, tutti gli investimenti e tutte le  attivita'  di
          natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero,  anche
          indirettamente  o  per  interposta  persona,   fornendo   i
          relativi documenti e le informazioni per la  determinazione
          dei redditi che servirono per  costituirli  o  acquistarli,
          nonche' dei redditi che derivano dalla loro  dismissione  o
          utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e
          alle informazioni per  la  determinazione  degli  eventuali
          maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui  redditi
          e  relative   addizionali,   delle   imposte   sostitutive,
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  dei
          contributi previdenziali, dell'imposta sul valore  aggiunto
          e delle ritenute, non connessi con le attivita'  costituite
          o detenute all'estero,  relativamente  a  tutti  i  periodi
          d'imposta per i quali, alla  data  di  presentazione  della
          richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento  o
          la  contestazione  della  violazione  degli   obblighi   di
          dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
                b) versare le somme dovute in base all'invito di  cui
          all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19  giugno
          1997,  n.  218,  e  successive  modificazioni,   entro   il
          quindicesimo giorno antecedente  la  data  fissata  per  la
          comparizione e secondo le ulteriori modalita' indicate  nel
          comma  1-bis  del  medesimo  articolo  per  l'adesione   ai
          contenuti dell'invito,  ovvero  le  somme  dovute  in  base
          all'accertamento con  adesione  entro  venti  giorni  dalla
          redazione  dell'atto,  oltre  alle  somme  dovute  in  base
          all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
          delle  sanzioni  per  la  violazione  degli   obblighi   di
          dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del  presente
          decreto entro il termine per la proposizione  del  ricorso,
          ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, e  successive  modificazioni,  senza
          avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  successive
          modificazioni. Il versamento puo' essere eseguito in  unica
          soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore
          della violazione, in tre rate mensili di pari  importo.  Il
          pagamento della  prima  rata  deve  essere  effettuato  nei
          termini e con le modalita' di cui alla presente lettera. Il
          mancato pagamento di una delle rate comporta il venir  meno
          degli effetti della procedura.
              2. La collaborazione volontaria non e'  ammessa  se  la
          richiesta e' presentata dopo che l'autore della  violazione
          degli obblighi di  dichiarazione  di  cui  all'articolo  4,
          comma  1,  abbia  avuto  formale  conoscenza  di   accessi,
          ispezioni, verifiche o dell'inizio di  qualunque  attivita'
          di accertamento amministrativo o  di  procedimenti  penali,
          per violazione di  norme  tributarie,  relativi  all'ambito
          oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione
          volontaria indicato al comma 1 del  presente  articolo.  La
          preclusione opera anche nelle ipotesi  in  cui  la  formale
          conoscenza delle circostanze di cui  al  primo  periodo  e'
          stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati  in  via
          tributaria  o  da  soggetti  concorrenti  nel   reato.   La
          richiesta di accesso alla collaborazione volontaria  rimane
          irrevocabile e non  puo'  essere  presentata  piu'  di  una
          volta, anche indirettamente o per interposta persona.
              3. Entro trenta giorni dalla  data  di  esecuzione  dei
          versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle
          entrate comunica all'autorita'  giudiziaria  competente  la
          conclusione della procedura di  collaborazione  volontaria,
          per  l'utilizzo  dell'informazione  ai   fini   di   quanto
          stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere  a)  e
          b).
              4. Ai  soli  fini  della  procedura  di  collaborazione
          volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per
          i quali non sono scaduti i  termini  di  accertamento  e  i
          termini di cui all'articolo 20 del decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,  non  si
          applica il raddoppio dei termini di  cui  all'articolo  12,
          commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1º luglio  2009,  n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009,  n.  102,   qualora   ricorrano   congiuntamente   le
          condizioni previste  dall'articolo  5-quinquies,  commi  4,
          primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.
              5.  La  procedura  di  collaborazione  volontaria  puo'
          essere attivata fino al 30  novembre  2015.  L'integrazione
          dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma
          1, lettera  a),  possono  essere  presentati  entro  il  30
          dicembre 2015. In deroga all'articolo 31  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione  delle
          istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal  10
          novembre 2015 e all'emissione dei relativi  atti,  compresi
          quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni,
          per  tutte  le  annualita'  oggetto  della   procedura   di
          collaborazione volontaria, e' attribuita  all'articolazione
          dell'Agenzia delle entrate  individuata  con  provvedimento
          del direttore dell'Agenzia medesima, da  emanare  entro  la
          data di entrata in vigore della presente disposizione.  Per
          gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi
          del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  si
          applicano le disposizioni  in  materia  di  competenza  per
          territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e in materia  di
          legittimazione   processuale   dinanzi   alle   commissioni
          tributarie di cui all'articolo 10, comma  1,  dello  stesso
          decreto  legislativo  n.  546  del   1992,   e   successive
          modificazioni, previste per le  articolazioni  dell'Agenzia
          delle entrate  ivi  indicate.  Al  fine  di  assicurare  la
          trattazione unitaria delle istanze e la data certa  per  la
          conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza
          per l'accertamento di cui all'articolo 43 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per
          la   notifica   dell'atto   di   contestazione   ai   sensi
          dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472, che scadono  a  decorrere  dal  31  dicembre  2015,
          limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute,
          ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla
          procedura di  collaborazione  volontaria  e  per  tutte  le
          annualita' e le violazioni oggetto della procedura  stessa,
          sono fissati, anche in deroga  a  quelli  ordinari,  al  31
          dicembre 2016.
              6. Per i residenti nel  comune  di  Campione  d'Italia,
          gia'  esonerati  dalla  compilazione  del  modulo   RW   in
          relazione  alle  disponibilita'  detenute  presso  istituti
          elvetici derivanti da redditi  di  lavoro,  da  trattamenti
          pensionistici nonche' da altre attivita' lavorative  svolte
          direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto
          comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con
          proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  disposizione,  specifiche
          disposizioni  relative  agli  imponibili  riferibili   alle
          attivita'   costituite   o   detenute   in   Svizzera    in
          considerazione della  particolare  collocazione  geografica
          del comune medesimo."
          Note al Comma 186
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546  recante  disposizioni
          sul processo  tributario  in  attuazione  della  delega  al
          Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413:
              "Art. 12 Assistenza tecnica
              1. Le  parti,  diverse  dagli  enti  impositori,  dagli
          agenti della riscossione e dai soggetti iscritti  nell'albo
          di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
          1997, n. 446, devono essere assistite  in  giudizio  da  un
          difensore abilitato.
              2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le
          parti possono stare in giudizio senza  assistenza  tecnica.
          Per valore della lite si intende l'importo del  tributo  al
          netto degli interessi e delle eventuali  sanzioni  irrogate
          con l'atto impugnato;  in  caso  di  controversie  relative
          esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il  valore  e'
          costituito dalla somma di queste.
              3. Sono abilitati all'assistenza tecnica,  se  iscritti
          nei relativi albi professionali o  nell'elenco  di  cui  al
          comma 4:
                a) gli avvocati;
                b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti
          dell'Albo  dei  dottori  commercialisti  e  degli   esperti
          contabili;
                c) i consulenti del lavoro;
                d) i soggetti di cui all'articolo  63,  terzo  comma,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600;
                e)  i  soggetti  gia'  iscritti  alla  data  del   30
          settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti  dalle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          per la sub-categoria tributi, in  possesso  di  diploma  di
          laurea in  giurisprudenza  o  in  economia  e  commercio  o
          equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente  alle
          materie concernenti le imposte di registro, di successione,
          i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
                f) i funzionari delle associazioni di categoria  che,
          alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti  negli  elenchi
          tenuti  dalle  Intendenze   di   finanza   competenti   per
          territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo  30,
          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 636;
                g) i dipendenti delle  associazioni  delle  categorie
          rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia  e  del
          lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti  delle  imprese,  o  delle
          loro controllate ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile,  primo  comma,  numero   1),   limitatamente   alle
          controversie nelle quali sono parti,  rispettivamente,  gli
          associati e le imprese o loro controllate, in possesso  del
          diploma  di  laurea  magistrale  in  giurisprudenza  o   in
          economia ed equipollenti, o  di  diploma  di  ragioneria  e
          della relativa abilitazione professionale;
                h) i dipendenti  dei  centri  di  assistenza  fiscale
          (CAF) di cui all'articolo  32  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e delle relative societa' di  servizi,
          purche' in possesso di  diploma  di  laurea  magistrale  in
          giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di  diploma
          di ragioneria e della relativa abilitazione  professionale,
          limitatamente  alle  controversie  dei   propri   assistiti
          originate da adempimenti per i quali  il  CAF  ha  prestato
          loro assistenza.
              4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d),
          e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento delle  finanze
          del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico del bilancio dello Stato. Con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministero  della
          giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  disciplinate   le
          modalita'  di  tenuta  dell'elenco,  nonche'  i   casi   di
          incompatibilita',  diniego,  sospensione  e  revoca   della
          iscrizione anche sulla  base  dei  principi  contenuti  nel
          codice deontologico forense.  L'elenco  e'  pubblicato  nel
          sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
              5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma  2,
          primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica,
          se iscritti nei relativi albi professionali:
                a) gli ingegneri;
                b) gli architetti;
                c) i geometri;
                d) i periti industriali;
                e) i dottori agronomi e forestali;
                f) gli agrotecnici;
                g) i periti agrari.
              6. Per le controversie  relative  ai  tributi  doganali
          sono   anche   abilitati   all'assistenza    tecnica    gli
          spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.
              7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a  6  deve  essere
          conferito l'incarico con  atto  pubblico  o  con  scrittura
          privata autenticata od anche in calce o  a  margine  di  un
          atto  del  processo,  nel  qual  caso   la   sottoscrizione
          autografa   e'   certificata   dallo   stesso   incaricato.
          All'udienza  pubblica  l'incarico  puo'  essere   conferito
          oralmente e se ne da' atto a verbale.
              8.  Le  Agenzie  delle  entrate,  delle  dogane  e  dei
          monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.
              9. I soggetti in possesso dei requisiti  richiesti  nei
          commi 3, 5 e 6 possono  stare  in  giudizio  personalmente,
          ferme  restando  le  limitazioni  all'oggetto  della   loro
          attivita' previste nei medesimi commi.
              10. Si applica l'articolo 182 del codice  di  procedura
          civile  ed  i  relativi  provvedimenti  sono   emessi   dal
          presidente  della  commissione  o  della  sezione   o   dal
          collegio."
          Note al Comma 193
              Il Regolamento (UE) 2015/1589  del  Consiglio,  del  13
          luglio   2015,   recante    modalita'    di    applicazione
          dell'articolo   108   del   trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione europea e' pubblicato nella Gazzetta  ufficiale
          dell'Unione europea L 248/9 del 24/09/2015.
          Note al Comma 194
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recante disposizioni  in
          materia di accertamento con  adesione  e  di  conciliazione
          giudiziale:
              "Art. 8. Adempimenti successivi
              1.  Il  versamento  delle  somme  dovute  per   effetto
          dell'accertamento con  adesione  e'  eseguito  entro  venti
          giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.
              2.  Le  somme  dovute  possono  essere  versate   anche
          ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di  pari
          importo o in un massimo di sedici rate  trimestrali  se  le
          somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della
          prima rata e' versato entro il termine indicato  nel  comma
          1. Le rate successive  alla  prima  devono  essere  versate
          entro l'ultimo giorno di  ciascun  trimestre.  Sull'importo
          delle rate successive alla prima sono dovuti gli  interessi
          calcolati dal giorno successivo al  termine  di  versamento
          della prima rata.
              3.  Entro  dieci  giorni  dal  versamento   dell'intero
          importo o di quello della prima  rata  il  contribuente  fa
          pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
          L'ufficio  rilascia  al  contribuente  copia  dell'atto  di
          accertamento con adesione.
              4. Per le modalita' di versamento delle somme dovute si
          applicano le disposizioni di cui  all'articolo  15-bis.  In
          caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le
          disposizioni di cui all'articolo  15-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."
              Il riferimento al testo dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato  nelle  note
          al Comma 7.
              Note al comma 204
              Si riporta il testo  dell'articolo  5  della  legge  31
          agosto 2022, n. 130  recante  disposizioni  in  materia  di
          giustizia e di processo tributari:
              "Art. 5. Definizione agevolata  dei  giudizi  tributari
          pendenti innanzi alla Corte di cassazione
              1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui
          al comma 6, pendenti innanzi alla Corte  di  cassazione  ai
          sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31  dicembre
          1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate  risulti
          integralmente soccombente in tutti i  precedenti  gradi  di
          giudizio e il valore  delle  quali,  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
          289, sia non superiore a 100.000  euro,  sono  definite,  a
          domanda dei soggetti  indicati  al  comma  3  del  presente
          articolo, con decreto assunto ai  sensi  dell'articolo  391
          del codice di procedura  civile,  previo  pagamento  di  un
          importo pari al 5 per cento del valore  della  controversia
          determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge
          27 dicembre 2002, n. 289.
              2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui
          al comma 6, pendenti innanzi alla Corte  di  cassazione  ai
          sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31  dicembre
          1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate  risulti
          soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di  merito
          e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo
          16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia  non
          superiore a 50.000  euro,  sono  definite,  a  domanda  dei
          soggetti indicati al comma 3  del  presente  articolo,  con
          decreto assunto ai sensi dell'articolo 391  del  codice  di
          procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20
          per cento del  valore  della  controversia  determinato  ai
          sensi dell'articolo 16, comma 3, della  legge  27  dicembre
          2002, n. 289.
              3. Le controversie tributarie di cui ai  commi  1  e  2
          possono essere definite  a  domanda  del  soggetto  che  ha
          proposto l'atto introduttivo del giudizio o di  chi  vi  e'
          subentrato o ne ha la legittimazione.
              4. Per controversie tributarie  pendenti  si  intendono
          quelle per le quali il  ricorso  per  cassazione  e'  stato
          notificato alla controparte entro la  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge,  purche',  alla  data  della
          presentazione della domanda di cui  al  comma  8,  non  sia
          intervenuta una sentenza definitiva.
              5.  L'adesione   alla   definizione   agevolata   delle
          controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2  comporta  la
          contestuale rinuncia ad  ogni  eventuale  pretesa  di  equa
          riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.  89.  In
          ogni caso le spese del giudizio estinto  restano  a  carico
          della parte che le ha anticipate.
              6. Sono escluse  dall'applicazione  delle  disposizioni
          del presente articolo  le  controversie  concernenti  anche
          solo in parte:
                a)   le   risorse   proprie   tradizionali   previste
          dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),  della  decisione
          (UE, EURATOM) 2020/2053  del  Consiglio,  del  14  dicembre
          2020,   e   l'imposta   sul   valore   aggiunto    riscossa
          all'importazione;
                b) le somme dovute a titolo di recupero di  aiuti  di
          Stato  ai  sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  (UE)
          2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
              7. La definizione si perfeziona  con  la  presentazione
          della domanda di cui al comma  8  entro  centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge e  con
          il pagamento degli importi dovuti.  Qualora  non  ci  siano
          importi da versare, la definizione  si  perfeziona  con  la
          sola presentazione della domanda.
              8. Entro il termine di cui al  comma  7,  per  ciascuna
          controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di
          definizione esente dall'imposta di bollo ed  e'  effettuato
          un  distinto  versamento.  Per  controversia  autonoma   si
          intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
              9. Ai fini  della  definizione  delle  controversie  si
          tiene conto  di  eventuali  versamenti  gia'  effettuati  a
          qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il
          rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1  e  2.  La
          definizione non da' comunque luogo alla restituzione  delle
          somme gia' versate ancorche' eccedenti  rispetto  a  quanto
          dovuto  per  la  definizione  stessa.  Gli  effetti   della
          definizione  perfezionata  prevalgono   su   quelli   delle
          eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato
          anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
          legge.
              10. Le controversie definibili non sono sospese,  salvo
          che il contribuente faccia apposita richiesta  al  giudice,
          dichiarando di  volersi  avvalere  delle  disposizioni  del
          presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso  fino
          alla scadenza del termine di cui al comma 7.
              11. L'eventuale diniego della definizione va notificato
          entro trenta  giorni  con  le  modalita'  previste  per  la
          notificazione  degli  atti  processuali.  Il   diniego   e'
          impugnabile entro sessanta giorni  dinanzi  alla  Corte  di
          cassazione.
              12. In mancanza di istanza  di  trattazione  presentata
          dalla parte interessata, entro due  mesi  decorrenti  dalla
          scadenza del termine di cui al  comma  7,  il  processo  e'
          dichiarato   estinto,   con   decreto    del    presidente.
          L'impugnazione del  diniego  vale  anche  come  istanza  di
          trattazione.
              13. La definizione perfezionata dal  coobbligato  giova
          in favore degli  altri,  inclusi  quelli  per  i  quali  la
          controversia  non  sia  piu'  pendente,  fatte   salve   le
          disposizioni del secondo periodo del comma 8.
              14.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le  modalita'  di
          attuazione del presente articolo.
              15. Ciascun ente territoriale stabilisce, con le  forme
          previste dalla  legislazione  vigente  per  l'adozione  dei
          propri atti, l'applicazione delle disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo  alle   controversie   attribuite   alla
          giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o
          un suo ente strumentale."
              Note al comma 206
               Si riporta  il  testo  dell'articolo  48  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546  recante  disposizioni
          sul processo  tributario  in  attuazione  della  delega  al
          Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413:
              "Art. 48 Conciliazione fuori udienza
              1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono  un
          accordo   conciliativo,   presentano   istanza    congiunta
          sottoscritta  personalmente  o   dai   difensori   per   la
          definizione totale o parziale della controversia.
              2.  Se  la  data  di  trattazione  e'  gia'  fissata  e
          sussistono le condizioni di ammissibilita', la  commissione
          pronuncia  sentenza  di  cessazione   della   materia   del
          contendere.  Se  l'accordo  conciliativo  e'  parziale,  la
          commissione dichiara con ordinanza la  cessazione  parziale
          della materia  del  contendere  e  procede  alla  ulteriore
          trattazione della causa.
              3. Se la data di trattazione non e'  fissata,  provvede
          con decreto il presidente della sezione.
              4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione
          dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate  le
          somme dovute con i termini e  le  modalita'  di  pagamento.
          L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme
          dovute all'ente impositore e per il pagamento  delle  somme
          dovute al contribuente."
              Note al comma 207
              Si riporta il testo dell'articolo  48-ter  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546  recante  disposizioni
          sul processo  tributario  in  attuazione  della  delega  al
          Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413:
              "Art. 48-ter Definizione e pagamento delle somme dovute
              1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura
          del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge,  in
          caso di perfezionamento della conciliazione nel  corso  del
          primo grado di giudizio e nella misura  del  cinquanta  per
          cento  del  minimo  previsto  dalla  legge,  in   caso   di
          perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.
              2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso  di
          rateizzazione, della  prima  rata  deve  essere  effettuato
          entro   venti   giorni   dalla   data   di   sottoscrizione
          dell'accordo conciliativo  di  cui  all'articolo  48  o  di
          redazione del processo verbale di cui agli articoli  48-bis
          e 48-bis.1.
              3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di
          una delle rate, compresa la  prima,  entro  il  termine  di
          pagamento della  rata  successiva,  il  competente  ufficio
          provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme  dovute
          a titolo di imposta, interessi e  sanzioni,  nonche'  della
          sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471, aumentata della  meta'  e  applicata
          sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
              4. Per il versamento  rateale  delle  somme  dovute  si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  previste
          per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218."
              Note al comma 208
              Il  riferimento  al  testo  dell'articolo  48-ter   del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546,  e'  riportato
          nelle note al comma 207.
              Il riferimento al testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e' riportato nelle  note
          al comma 194,
              Il riferimento al testo dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato  nelle  note
          al Comma 7.
              Note al comma 209
              Il riferimento al testo dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n.  471  e'  riportato  nelle
          note al comma 175.
              Note al comma 210
              La decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio,  del  7
          giugno  2007  e'  pubblicata   nella   Gazzetta   ufficiale
          dell'Unione europea L 163/17 del 23 giugno 2007.
              La decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26
          maggio  2014  e'  pubblicata   nella   Gazzetta   ufficiale
          dell'Unione europea L 168/105 del 7 giugno 2014.
              La decisione 2020/335/UE, Euratom del Consiglio, del 14
          dicembre  2020  e'  pubblicata  nella  Gazzetta   ufficiale
          dell'Unione europea L 424/1 del 15 dicembre 2020.
              Il  riferimento  al  regolamento  (UE)  2015/1589   del
          Consiglio, del 13 luglio 2015 e' riportato  nelle  note  al
          comma 193.
              Note al comma 211
              Il riferimento all'articolo 48 del decreto  legislativo
          31 dicembre 1992, n.546 e' riportato nelle  note  al  comma
          207.
              Note al comma 213
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  62  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546  recante  disposizioni
          sul processo  tributario  in  attuazione  della  delega  al
          Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413:
              "Art. 62 Norme applicabili
              1.  Avverso  la  sentenza  della  corte  di   giustizia
          tributaria di secondo grado puo'  essere  proposto  ricorso
          per cassazione per i motivi di cui  ai  numeri  da  1  a  5
          dell'art. 360, primo comma, del codice di procedura civile.
              2.  Al  ricorso   per   cassazione   ed   al   relativo
          procedimento si applicano le norme dettate  dal  codice  di
          procedura civile  in  quanto  compatibili  con  quelle  del
          presente decreto.
              2-bis. Sull'accordo delle parti la sentenza della corte
          di  giustizia  tributaria  di  primo  grado   puo'   essere
          impugnata con ricorso per cassazione a norma  dell'articolo
          360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile."
              Note al comma 216
              Il riferimento al testo dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato  nelle  note
          al comma 7.
              Note al comma 217
              Si riporta il testo dell'articolo  390  del  codice  di
          procedura civile:
              "Art. 390 Richiesta di  convalida  dell'arresto  o  del
          fermo
              1. Entro quarantotto ore dall'arresto o  dal  fermo  il
          pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata
          liberazione dell'arrestato  o  del  fermato  [c.p.p.  389],
          richiede la convalida [Cost. 13] al giudice per le indagini
          preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto
          o il fermo e' stato eseguito.
              2. Il giudice fissa  l'udienza  di  convalida  al  piu'
          presto e  comunque  entro  le  quarantotto  ore  successive
          dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero  e  al
          difensore.
              3. L'arresto  o  il  fermo  diviene  inefficace  se  il
          pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.
              3-bis.  Se  non  ritiene  di  comparire,  il   pubblico
          ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida,
          le richieste in ordine  alla  liberta'  personale  con  gli
          elementi su cui le stesse si fondano."
              Note al comma 218
              Il riferimento alle decisioni 2007/436/CE, Euratom  del
          Consiglio, del 7  giugno  2007,  2014/335/UE,  Euratom  del
          Consiglio, del 26 maggio 2014,e 2020/2053/UE,  Euratom  del
          Consiglio, del14 dicembre 2020 e' riportato nelle  note  al
          comma 210.
              Il  riferimento  al  regolamento  (UE)  2015/1589   del
          Consiglio, del 13 luglio 2015 e' riportato  nelle  note  al
          comma 193.
              Note al comma 219
              Si riporta il testo dell'articolo  17-bis  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546  recante  disposizioni
          sul processo  tributario  in  attuazione  della  delega  al
          Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413:
              "Art. 17-bis Il reclamo e la mediazione
              1. Per  le  controversie  di  valore  non  superiore  a
          cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di
          un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione  con
          rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di
          cui  al  periodo  precedente  e'  determinato  secondo   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo   12,   comma   2.   Le
          controversie   di   valore   indeterminabile    non    sono
          reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo  2,
          comma 2, primo periodo.
              1-bis.  Sono  esclusi  dalla   mediazione   i   tributi
          costituenti   risorse   proprie   tradizionali    di    cui
          all'articolo 2, paragrafo 1, lettera  a),  della  decisione
          2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.
              2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del
          termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro  il
          quale deve essere conclusa la procedura di cui al  presente
          articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali
          nel periodo feriale.
              3. Il termine  per  la  costituzione  in  giudizio  del
          ricorrente decorre dalla scadenza del  termine  di  cui  al
          comma 2. Se la Commissione rileva che  la  costituzione  e'
          avvenuta in data  anteriore  rinvia  la  trattazione  della
          causa per consentire l'esame del reclamo.
              4.  Le  Agenzie  delle  entrate,  delle  dogane  e  dei
          monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, provvedono all'esame del reclamo e della  proposta  di
          mediazione mediante apposite strutture diverse ed  autonome
          da quelle che curano l'istruttoria degli atti  reclamabili.
          Per gli altri enti impositori la  disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  compatibilmente  con   la
          propria struttura organizzativa.
              5. L'organo destinatario, se non intende accogliere  il
          reclamo  o  l'eventuale  proposta  di  mediazione,  formula
          d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale
          incertezza  delle  questioni  controverse,  al   grado   di
          sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita'
          dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva
          anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui
          base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui
          redditi.
              6.  Nelle  controversie  aventi  ad  oggetto  un   atto
          impositivo o di riscossione, la  mediazione  si  perfeziona
          con il versamento, entro il termine di venti  giorni  dalla
          data di sottoscrizione dell'accordo  tra  le  parti,  delle
          somme dovute ovvero della prima  rata.  Per  il  versamento
          delle somme dovute  si  applicano  le  disposizioni,  anche
          sanzionatorie, previste  per  l'accertamento  con  adesione
          dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997,  n.
          218. Nelle controversie aventi per oggetto la  restituzione
          di somme la mediazione si perfeziona con la  sottoscrizione
          di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i
          termini e le modalita' di pagamento. L'accordo  costituisce
          titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
              7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura
          del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
          Sulle somme dovute a titolo di contributi  previdenziali  e
          assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
              8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute  in
          base all'atto oggetto di reclamo  sono  sospesi  fino  alla
          scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando  che
          in caso di mancato perfezionamento  della  mediazione  sono
          dovuti  gli  interessi   previsti   dalle   singole   leggi
          d'imposta.
              9. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili, anche agli  agenti  della
          riscossione  ed  ai  soggetti  iscritti  nell'albo  di  cui
          all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446.
              9-bis. In caso di rigetto  del  reclamo  o  di  mancato
          accoglimento della  proposta  di  mediazione  formulata  ai
          sensi del comma 5, la soccombenza di una  delle  parti,  in
          accoglimento delle ragioni gia' espresse in sede di reclamo
          o  mediazione,  comporta,  per  la  parte  soccombente,  la
          condanna al pagamento delle  relative  spese  di  giudizio.
          Tale  condanna  puo'  rilevare   ai   fini   dell'eventuale
          responsabilita'  amministrativa  del  funzionario  che   ha
          immotivatamente rigettato  il  reclamo  o  non  accolto  la
          proposta di mediazione.
              10.  Il  presente  articolo   non   si   applica   alle
          controversie di cui all'articolo 47-bis."
              Il riferimento al testo dell'articolo  48  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992,  n.546,  e'  riportato  nelle
          note al comma 207.
              Si riporta il testo dell'articolo  48-bis  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546  recante  disposizioni
          sul processo  tributario  in  attuazione  della  delega  al
          Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413:
              "Art. 48-bis Conciliazione in udienza
              1. Ciascuna parte entro il termine di cui  all'articolo
          32, comma 2, puo' presentare istanza per  la  conciliazione
          totale o parziale della controversia.
              2.  All'udienza  la  commissione,  se   sussistono   le
          condizioni  di  ammissibilita',  invita   le   parti   alla
          conciliazione  rinviando  eventualmente   la   causa   alla
          successiva  udienza  per  il  perfezionamento  dell'accordo
          conciliativo.
              3. La conciliazione si perfeziona con la redazione  del
          processo verbale nel quale sono indicate  le  somme  dovute
          con i termini e le  modalita'  di  pagamento.  Il  processo
          verbale costituisce titolo per la riscossione  delle  somme
          dovute all'ente impositore e per il pagamento  delle  somme
          dovute al contribuente.
              4. La commissione dichiara  con  sentenza  l'estinzione
          del giudizio per cessazione della materia del contendere."
              Note al comma 220
              Il riferimento al testo dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato  nelle  note
          al comma 7.
              Note al comma 221
              Il riferimento al testo dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n.  471  e'  riportato  nelle
          note al comma 175.
              Note al comma 222
              Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  legge
          23 ottobre 2018, n.  119,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136  recante  disposizioni
          urgenti in materia fiscale e finanziaria:
              "Art. 3. Definizione  agevolata  dei  carichi  affidati
          all'agente della riscossione
              1. I debiti, diversi da quelli di  cui  all'articolo  5
          risultanti dai singoli carichi affidati agli  agenti  della
          riscossione dal  1°  gennaio  2000  al  31  dicembre  2017,
          possono essere estinti,  senza  corrispondere  le  sanzioni
          comprese in tali carichi, gli  interessi  di  mora  di  cui
          all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni  e
          le somme aggiuntive di cui all'articolo 27,  comma  1,  del
          decreto legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  versando
          integralmente le somme:
                a) affidate all'agente della riscossione a titolo  di
          capitale e interessi;
                b) maturate a favore dell'agente  della  riscossione,
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
          1999, n. 112, a titolo di aggio sulle  somme  di  cui  alla
          lettera a) e di  rimborso  delle  spese  per  le  procedure
          esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
              2. Il pagamento delle  somme  di  cui  al  comma  1  e'
          effettuato:
                a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
                b) nel numero massimo di diciotto  rate  consecutive,
          la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari
          al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
          della definizione, scadenti rispettivamente  il  31  luglio
          (15) e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare,
          scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
          novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
              3. In caso di pagamento rateale ai sensi del  comma  1,
          sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli  interessi
          al tasso del 2 per  cento  annuo  e  non  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
              4. L'agente della riscossione fornisce  ai  debitori  i
          dati necessari a individuare i carichi definibili presso  i
          propri sportelli  e  in  apposita  area  del  proprio  sito
          internet.
              5. Il debitore manifesta all'agente  della  riscossione
          la sua volonta' di procedere alla  definizione  di  cui  al
          comma  1  rendendo,  entro  il  30  aprile  2019,  apposita
          dichiarazione, con  le  modalita'  e  in  conformita'  alla
          modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio  sito
          internet nel termine massimo di venti giorni dalla data  di
          entrata  in  vigore   del   presente   decreto;   in   tale
          dichiarazione il debitore sceglie  altresi'  il  numero  di
          rate nel quale intende effettuare il  pagamento,  entro  il
          limite massimo previsto dal comma 1.
              6. Nella dichiarazione di cui al comma  5  il  debitore
          indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto  i
          carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a  rinunciare
          agli stessi giudizi, che,  dietro  presentazione  di  copia
          della dichiarazione e nelle more del pagamento delle  somme
          dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio
          e'   subordinata   all'effettivo   perfezionamento    della
          definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
          documentazione attestante i pagamenti effettuati;  in  caso
          contrario, il giudice revoca la sospensione su  istanza  di
          una delle parti.
              7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore puo'  integrare,
          con le modalita' previste dal  comma  5,  la  dichiarazione
          presentata anteriormente a tale data.
              8. Ai fini della  determinazione  dell'ammontare  delle
          somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b),  si
          tiene conto esclusivamente degli  importi  gia'  versati  a
          titolo  di  capitale  e  interessi  compresi  nei   carichi
          affidati, nonche', ai sensi dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di  rimborso
          delle spese per le procedure esecutive e di notifica  della
          cartella di pagamento. Il  debitore,  se,  per  effetto  di
          precedenti  pagamenti  parziali,  ha   gia'   integralmente
          corrisposto  quanto  dovuto  ai  sensi  del  comma  1,  per
          beneficiare degli effetti della definizione  deve  comunque
          manifestare la sua volonta' di aderirvi  con  le  modalita'
          previste dal comma 5.
              9. Le somme relative ai debiti  definibili,  versate  a
          qualsiasi titolo,  anche  anteriormente  alla  definizione,
          restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
              10. A seguito della presentazione della  dichiarazione,
          relativamente ai carichi definibili  che  ne  costituiscono
          oggetto:
                a)  sono  sospesi  i  termini   di   prescrizione   e
          decadenza;
                b) sono sospesi, fino alla  scadenza  della  prima  o
          unica rata delle somme dovute a titolo di definizione,  gli
          obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni  in
          essere alla data di presentazione;
                c)  non   possono   essere   iscritti   nuovi   fermi
          amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
          alla data di presentazione;
                d)  non  possono  essere  avviate   nuove   procedure
          esecutive;
                e)  non  possono  essere  proseguite   le   procedure
          esecutive precedentemente avviate, salvo  che  non  si  sia
          tenuto il primo incanto con esito positivo;
                f) il debitore non  e'  considerato  inadempiente  ai
          fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
                f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo
          54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  ai  fini
          del   rilascio   del   documento   unico   di   regolarita'
          contributiva (DURC), di cui al  decreto  del  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali   30   gennaio   2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125  del  1°  giugno
          2015.
              11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione
          comunica ai debitori che hanno presentato la  dichiarazione
          di cui al  comma  5  l'ammontare  complessivo  delle  somme
          dovute ai fini  della  definizione,  nonche'  quello  delle
          singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna
          di esse.
              12. Il pagamento delle somme dovute per la  definizione
          puo' essere effettuato:
                a)  mediante  domiciliazione   sul   conto   corrente
          eventualmente indicato  dal  debitore  nella  dichiarazione
          resa ai sensi del comma 5;
                b) mediante  bollettini  precompilati,  che  l'agente
          della riscossione e' tenuto ad allegare alla  comunicazione
          di cui al comma 11, se il  debitore  non  ha  richiesto  di
          eseguire il versamento  con  le  modalita'  previste  dalla
          lettera a) del presente comma;
                c)   presso   gli   sportelli    dell'agente    della
          riscossione. In tal caso, si applicano le  disposizioni  di
          cui all'articolo 12,  comma  7-bis,  del  decreto-legge  23
          dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalita' previste dal
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
          settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  236
          del 10 ottobre 2014, con  riferimento  a  tutti  i  carichi
          definiti.
              13. Limitatamente ai debiti definibili per i  quali  e'
          stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
              a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai
          sensi  del  comma  10,  lettera  b),  sono  automaticamente
          revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni  ai
          sensi dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
              b) il pagamento della prima o unica  rata  delle  somme
          dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle
          procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che  non
          si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
              14. In  caso  di  mancato  ovvero  di  insufficiente  o
          tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di  quelle
          in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui
          al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono
          a decorrere i termini di prescrizione e  decadenza  per  il
          recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso,
          relativamente ai debiti per i quali la definizione  non  ha
          prodotto effetti:
                a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di
          acconto  dell'importo  complessivamente  dovuto  a  seguito
          dell'affidamento del carico e non determinano  l'estinzione
          del debito  residuo,  di  cui  l'agente  della  riscossione
          prosegue l'attivita' di recupero;
                b) il pagamento non puo' essere rateizzato  ai  sensi
          dell'articolo  19  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
              14-bis. Nei casi di tardivo versamento  delle  relative
          rate  non  superiore  a   cinque   giorni,   l'effetto   di
          inefficacia della definizione, previsto dal comma  14,  non
          si produce e non sono dovuti interessi.
              15.  Possono  essere   ricompresi   nella   definizione
          agevolata di cui al comma 1 anche i debiti  risultanti  dai
          carichi  affidati  agli  agenti   della   riscossione   che
          rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di  istanza
          presentata dai debitori  ai  sensi  del  capo  II,  sezione
          prima,  della  legge  27  gennaio  2012,  n.  3,   con   la
          possibilita' di effettuare il pagamento del  debito,  anche
          falcidiato, con le  modalita'  e  nei  tempi  eventualmente
          previsti nel decreto di  omologazione  dell'accordo  o  del
          piano del consumatore.
              16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1  i
          debiti risultanti dai carichi affidati  agli  agenti  della
          riscossione recanti:
                a) le somme dovute a titolo di recupero di  aiuti  di
          Stato  ai  sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  (UE)
          2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
                b) i crediti derivanti da pronunce di condanna  della
          Corte dei conti;
                c) le multe, le  ammende  e  le  sanzioni  pecuniarie
          dovute a seguito di  provvedimenti  e  sentenze  penali  di
          condanna;
                d)  le  sanzioni  diverse  da  quelle  irrogate   per
          violazioni  tributarie  o  per  violazione  degli  obblighi
          relativi  ai  contributi  e  ai  premi  dovuti  agli   enti
          previdenziali.
              17. Per le sanzioni amministrative per  violazioni  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente  articolo
          si applicano limitatamente agli interessi, compresi  quelli
          di  cui  all'articolo  27,  sesto  comma,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689.
              18. Alle somme occorrenti per aderire alla  definizione
          di  cui  al  comma  1,  che  sono  oggetto   di   procedura
          concorsuale, nonche' in tutte le procedure di  composizione
          negoziale della crisi d'impresa previste dal regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti
          prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267.
              19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi
          1,  21,  22   e   24,   l'agente   della   riscossione   e'
          automaticamente discaricato dell'importo residuo.  Al  fine
          di  consentire  agli  enti  creditori  di  eliminare  dalle
          proprie scritture  patrimoniali  i  crediti  corrispondenti
          alle quote discaricate, lo stesso agente della  riscossione
          trasmette,  anche  in  via  telematica,  a   ciascun   ente
          interessato,  entro  il  31  dicembre  2024,  l'elenco  dei
          debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di  cui  al
          presente articolo e dei codici tributo per i quali e' stato
          effettuato il versamento. All'articolo  6,  comma  12,  del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016,  n.  225,  le
          parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
          dicembre 2024».
              20. All'articolo 1, comma 684, della legge 23  dicembre
          2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:
          «Le comunicazioni di  inesigibilita'  relative  alle  quote
          affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio  2000
          al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che  hanno
          cessato o cessano di avvalersi delle  societa'  del  Gruppo
          Equitalia ovvero  dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,
          sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni  2016  e
          2017, entro il 31 dicembre 2026 e,  per  quelli  consegnati
          fino  al  31  dicembre  2015,  per  singole  annualita'  di
          consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31  dicembre
          di ciascun anno successivo al 2026.».
              21.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo   4,
          l'integrale pagamento, entro  il  termine  differito  al  7
          dicembre  2018,  delle  residue  somme  dovute   ai   sensi
          dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b),  numero  2),  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  in
          scadenza nei mesi di  luglio,  settembre  e  ottobre  2018,
          determina,  per  i   debitori   che   vi   provvedono,   il
          differimento  automatico  del  versamento  delle   restanti
          somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive di  pari
          importo, con scadenza il 31 luglio  e  il  30  novembre  di
          ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
          dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso  dello  0,3  per
          cento annuo. A tal fine, entro il  30  giugno  2019,  senza
          alcun  adempimento  a  carico  dei  debitori   interessati,
          l'agente della riscossione invia a questi  ultimi  apposita
          comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
          pagamento delle somme dovute  alle  nuove  scadenze,  anche
          tenendo conto di quelle stralciate ai  sensi  dell'articolo
          4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera
          c); si applicano altresi', a seguito  del  pagamento  della
          prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui
          al comma 13, lettera b).
              22. Resta  salva  la  facolta',  per  il  debitore,  di
          effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il
          pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
              23. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  4,  i
          debiti relativi  ai  carichi  per  i  quali  non  e'  stato
          effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018,
          delle somme da versare nello stesso termine in  conformita'
          alle  previsioni  del  comma  21  possono  essere  definiti
          secondo le disposizioni del presente articolo  versando  le
          somme di cui al comma 1 in  unica  soluzione  entro  il  31
          luglio 2019 , ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel
          numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di  pari
          importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il
          30 novembre 2019 e  le  restanti  il  28  febbraio,  il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  degli  anni  2020  e
          2021.
              24. Relativamente  ai  debiti  risultanti  dai  singoli
          carichi affidati  agli  agenti  della  riscossione  dal  1°
          gennaio 2000 al  30  settembre  2017,  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22  ottobre
          2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
          dicembre  2016,  n.  225,  effettuano  il  pagamento  delle
          residue somme dovute ai fini  delle  definizioni  agevolate
          previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge  n.  193
          del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge  16
          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di
          pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
          ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
          dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso  dello  0,3  per
          cento annuo. A tal fine, entro il  30  giugno  2019,  senza
          alcun  adempimento  a  carico  dei  debitori   interessati,
          l'agente della riscossione invia a questi  ultimi  apposita
          comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
          pagamento  delle  somme  dovute  alle  nuove  scadenze.  Si
          applicano le disposizioni di cui al comma 12,  lettera  c);
          si applicano altresi', a seguito del pagamento della  prima
          delle predette rate, le disposizioni di cui  al  comma  13,
          lettera b). Resta salva la facolta', per  il  debitore,  di
          effettuare il pagamento di tali  rate  in  unica  soluzione
          entro il 31 luglio 2019.
              24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis  si  applicano
          anche nel caso  di  tardivo  versamento,  non  superiore  a
          cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e
          24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019.
              25. Possono essere definiti,  secondo  le  disposizioni
          del presente articolo, anche i debiti relativi  ai  carichi
          gia' oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
                a) dell'articolo 6, comma  2,  del  decreto-legge  22
          ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le  quali  il  debitore
          non  ha  perfezionato  la  definizione   con   l'integrale,
          tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
                b) dell'articolo 1, comma  5,  del  decreto-legge  16
          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non
          ha provveduto  all'integrale,  tempestivo  pagamento  delle
          somme dovute in conformita' al comma 8, lettera b),  numero
          1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge  n.  148  del
          2017."
              Si riporta il testo dell'articolo  16-bis  del  decreto
          legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 recante misure urgenti di
          crescita economica  e  per  la  risoluzione  di  specifiche
          situazioni di crisi:
              "Art. 16-bis. Riapertura dei termini per  gli  istituti
          agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti  della
          riscossione
              1.  Salvo  che  per   i   debiti   gia'   compresi   in
          dichiarazioni  di  adesione   alla   definizione   di   cui
          all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018, n. 136,  presentate  entro  il  30  aprile  2019,  il
          debitore  puo'  esercitare  la  facolta'  ivi  riconosciuta
          rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5  del  citato
          articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalita'  e  in
          conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione
          pubblica nel proprio sito internet nel termine  massimo  di
          cinque giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione  del  presente  decreto.  In  tal  caso,  si
          applicano,  con  le  seguenti  deroghe,   le   disposizioni
          dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119  del  2018,
          ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis:
                a) in caso di esercizio della predetta  facolta',  la
          dichiarazione resa puo' essere integrata  entro  la  stessa
          data del 31 luglio 2019;
                b) il  pagamento  delle  somme  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 e'
          effettuato alternativamente:
                  1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
                  2)  nel  numero   massimo   di   diciassette   rate
          consecutive, la prima delle quali, di importo  pari  al  20
          per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della
          definizione, scadente il 30 novembre 2019, e  le  restanti,
          ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun  anno  a
          decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi  di  cui  al
          comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
          2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;
                c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini
          della definizione, nonche' quello delle singole rate, e  il
          giorno e il mese di scadenza  di  ciascuna  di  esse,  sono
          comunicati dall'agente della riscossione al debitore  entro
          il 31 ottobre 2019;
                d) gli effetti di cui alla lettera a)  del  comma  13
          dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si
          determinano alla data del 30 novembre 2019;
                e) i debiti di cui al comma 23  dell'articolo  3  del
          citato  decreto-legge  n.  119  del  2018  possono   essere
          definiti versando le somme dovute in unica soluzione  entro
          il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate
          consecutive, la prima delle quali, di importo  pari  al  20
          per cento, scadente il 30 novembre  2019,  e  le  restanti,
          ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  degli  anni  2020  e
          2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al
          comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
          2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.
              2.  Salvo  che  per   i   debiti   gia'   compresi   in
          dichiarazioni  di  adesione   alle   definizioni   di   cui
          all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018, n. 136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della
          legge 30 dicembre 2018, n.  145,  presentate  entro  il  30
          aprile 2019, il  debitore  puo'  rendere  la  dichiarazione
          prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della legge n.
          145 del 2018 entro il 31 luglio 2019, con le modalita' e in
          conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione
          pubblica nel proprio sito internet nel termine  massimo  di
          cinque giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione  del  presente  decreto.  In  tal  caso,  si
          applicano  le  disposizioni  dei  commi  da   184   a   198
          dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nonche'
          quelle del comma 1, lettere a) e d), del presente articolo.
              3. Le disposizioni del presente articolo:
                a) si applicano anche alle dichiarazioni di  adesione
          alle definizioni ivi indicate presentate successivamente al
          30 aprile 2019 e anteriormente  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto;
                b)  non  si  applicano  alla   definizione   di   cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018, n. 136."
              La  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2019-2021)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2018,  n.
          302, S.O.
              Si riporta il testo del  comma  529,  dell'articolo  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (Legge di stabilita' 2013):
              "529. Ai crediti previsti dai commi 527 e  528  non  si
          applicano gli articoli 19 e 20 del decreto  legislativo  13
          aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo,  non  si
          procede a  giudizio  di  responsabilita'  amministrativo  e
          contabile."
              Note al comma 224
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (riordino  del  servizio
          nazionale della riscossione,  in  attuazione  della  delega
          prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):
              "Art. 17. Oneri di funzionamento del servizio nazionale
          della riscossione
              1. Al fine di assicurare il funzionamento del  servizio
          nazionale   della   riscossione,   per    il    progressivo
          innalzamento del tasso di adesione spontanea agli  obblighi
          tributari e per il presidio della funzione di deterrenza  e
          contrasto  dell'evasione,  l'agente  della  riscossione  ha
          diritto alla  copertura  dei  costi  da  sostenere  per  il
          servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse
          a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione
          a quanto previsto dall'articolo 1, comma  13,  lettera  b),
          del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
              2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  1,  comma
          6-bis,  del  decreto-legge  22  ottobre   2016,   n.   193,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre
          2016, n. 225.
              3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio
          dello Stato:
                a) una  quota,  a  carico  del  debitore,  denominata
          "spese esecutive", correlata all'attivazione  di  procedure
          esecutive  e   cautelari   da   parte   dell'agente   della
          riscossione,  nella  misura   fissata   con   decreto   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          che individua  anche  le  tipologie  di  spese  oggetto  di
          rimborso;
                b) una quota, a carico del debitore,  correlata  alla
          notifica della cartella di pagamento e degli altri atti  di
          riscossione, da determinare con  il  decreto  di  cui  alla
          lettera a);
                c) una quota, a carico degli enti creditori,  diversi
          dalle amministrazioni  statali,  dalle  agenzie  fiscali  e
          dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto  dei
          riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di  tali  enti,
          in caso di emanazione da parte  dell'ente  medesimo  di  un
          provvedimento che riconosce in tutto o in parte non  dovute
          le somme affidate, nella misura determinata con il  decreto
          di cui alla lettera a);
                d) una quota, trattenuta all'atto  del  riversamento,
          pari all'1 per cento delle somme riscosse, a  carico  degli
          enti  creditori,  diversi  dalle  amministrazioni  statali,
          dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici  previdenziali,
          che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale  quota
          puo' essere rimodulata fino alla meta',  in  aumento  o  in
          diminuzione, con decreto  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  tenuto  conto  dei  carichi
          annui affidati e dell'andamento della riscossione.
              4.  Le  quote  riscosse  ai  sensi  del  comma  3  sono
          riversate  dall'agente  della   riscossione   ad   apposito
          capitolo di entrata  del  bilancio  dello  Stato  entro  il
          giorno quindici del mese successivo  a  quello  in  cui  il
          medesimo agente  della  riscossione  ha  la  disponibilita'
          delle  somme  e  delle   informazioni   complete   relative
          all'operazione di versamento effettuata dal debitore."
              Si riporta il testo dell'articolo 4, del  decreto-legge
          23 ottobre 2018, n.  119,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante  disposizioni
          urgenti in materia fiscale e finanziaria:
              "Art. 4. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati
          agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
              1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo
          di capitale, interessi per ritardata iscrizione a  ruolo  e
          sanzioni, risultanti  dai  singoli  carichi  affidati  agli
          agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
          2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia'
          intervenuta  la  richiesta  di  cui  all'articolo  3,  sono
          automaticamente  annullati.  L'annullamento  e'  effettuato
          alla data del 31 dicembre 2018 per consentire  il  regolare
          svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e  contabili.
          Ai   fini   del   conseguente   discarico,   senza    oneri
          amministrativi   a   carico    dell'ente    creditore,    e
          dell'eliminazione dalle  relative  scritture  patrimoniali,
          l'agente della riscossione trasmette agli enti  interessati
          l'elenco  delle  quote  annullate  su  supporto  magnetico,
          ovvero in via telematica, in  conformita'  alle  specifiche
          tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del
          Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142  del  22  giugno
          2015. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  1,
          comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.  Gli  enti
          creditori, sulla  base  dell'elenco  trasmesso  dall'agente
          della riscossione, adeguano le proprie scritture  contabili
          entro la data del 31 dicembre  2019,  tenendo  conto  degli
          eventuali effetti negativi gia' nel corso della gestione  e
          vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla
          data della comunicazione.
              2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
                a)  le  somme  versate  anteriormente  alla  data  di
          entrata   in   vigore   del   presente   decreto    restano
          definitivamente acquisite;
                b) le somme versate dalla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto   sono   imputate   alle   rate   da
          corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella
          definizione agevolata anteriormente al versamento,  ovvero,
          in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e,  in  assenza
          anche  di  questi  ultimi,  sono   rimborsate,   ai   sensi
          dell'articolo  22,  commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112.  A  tal  fine,
          l'agente  della  riscossione  presenta  all'ente  creditore
          richiesta  di  restituzione   delle   somme   eventualmente
          riscosse dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al 31  dicembre  2018,  riversate  ai  sensi
          dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del
          1999. In caso di mancata erogazione nel termine di  novanta
          giorni  dalla  richiesta,  l'agente  della  riscossione  e'
          autorizzato a compensare il relativo importo con  le  somme
          da riversare.
              3.  Per  il  rimborso  delle  spese  per  le  procedure
          esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate
          ai sensi del comma 1, concernenti  i  carichi  erariali  e,
          limitatamente alle spese  maturate  negli  anni  2000-2013,
          quelli dei comuni,  l'agente  della  riscossione  presenta,
          entro  il  31  dicembre  2019,  sulla  base   dei   crediti
          risultanti dal proprio bilancio  al  31  dicembre  2018,  e
          fatte  salve  le  anticipazioni   eventualmente   ottenute,
          apposita  richiesta  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Il rimborso e'  effettuato,  a  decorrere  dal  30
          giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico  del
          bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta
          e' presentata  al  singolo  ente  creditore,  che  provvede
          direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo  caso
          le  anticipazioni  eventualmente  ottenute,  con  oneri   a
          proprio carico e con le modalita' e  nei  termini  previsti
          dal secondo periodo.
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo
          3, comma 16, lettere a), b)  e  c),  nonche'  alle  risorse
          proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
          lettera  a),  delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom   del
          Consiglio, del 7 giugno 2007, e  2014/335/UE,  Euratom  del
          Consiglio, del 26 maggio 2014,  e  all'imposta  sul  valore
          aggiunto riscossa all'importazione."
              Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto  legge
          22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 21 maggio 2021, n.  69,  recante  misure  urgenti  in
          materia  di  sostegno  alle  imprese   e   agli   operatori
          economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi   territoriali,
          connesse all'emergenza da COVID-19:
              "Art. 4.  Proroga  del  periodo  di  sospensione  delle
          attivita' dell'agente della riscossione e annullamento  dei
          carichi
              1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a)  al  comma  1,  le  parole  «28   febbraio»   sono
          sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;
                b) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Il
          versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e  di
          quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il  31
          maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni  di  cui  agli
          articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018, n. 136,  all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  30
          aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190  e
          193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'  considerato
          tempestivo  e  non  determina  l'inefficacia  delle  stesse
          definizioni se effettuato integralmente,  con  applicazione
          delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del
          medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:
                  a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate
          in scadenza nell'anno 2020;
                  b) entro il 30 novembre  2021,  relativamente  alle
          rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31  maggio
          e il 31 luglio 2021.»;
                c) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  In
          considerazione delle previsioni contenute nei commi 1  e  2
          del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui
          all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
          1999, n. 112, le comunicazioni di  inesigibilita'  relative
          alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno
          2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021  sono
          presentate, rispettivamente, entro  il  31  dicembre  2023,
          entro il 31 dicembre 2024, entro  il  31  dicembre  2025  e
          entro il 31 dicembre 2026.»;
                d) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis.
          Con  riferimento  ai   carichi,   relativi   alle   entrate
          tributarie e  non  tributarie,  affidati  all'agente  della
          riscossione durante il periodo di  sospensione  di  cui  ai
          commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data  del  31
          dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31
          dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di  cui
          all'articolo 157, comma  3,  lettere  a),  b),  e  c),  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  sono
          prorogati:
                  a) di dodici mesi, il termine di  cui  all'articolo
          19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13  aprile
          1999, n. 112;
                  b) di  ventiquattro  mesi,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni dell'articolo  3,  comma  3,  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione  di  legge
          vigente, i termini di  decadenza  e  prescrizione  relativi
          alle stesse entrate.».
              2. All'articolo 152,  comma  1,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «28 febbraio»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 aprile».
              3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
          gli adempimenti svolti dall'agente  della  riscossione  nel
          periodo dal 1° marzo 2021 alla data di  entrata  in  vigore
          del  presente  decreto  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
          prodottisi e i rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  dei
          medesimi;  restano  altresi'  acquisiti,  relativamente  ai
          versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli
          interessi di mora corrisposti ai  sensi  dell'articolo  30,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, nonche'  le  sanzioni  e  le  somme
          aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma  1,
          del decreto legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46.  Agli
          accantonamenti effettuati  e  alle  somme  accreditate  nel
          predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti
          di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) ,  del  decreto
          legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77;  alle
          verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          effettuate   nello   stesso   periodo   si   applicano   le
          disposizioni dell'articolo 153, comma 1,  secondo  periodo,
          del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
              4. Sono automaticamente annullati i debiti  di  importo
          residuo, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  fino  a  5.000  euro,  comprensivo  di  capitale,
          interessi per ritardata  iscrizione  a  ruolo  e  sanzioni,
          risultanti dai singoli carichi affidati agli  agenti  della
          riscossione dal  1°  gennaio  2000  al  31  dicembre  2010,
          ancorche' ricompresi nelle definizioni di cui  all'articolo
          3 del decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,  n.  136,
          all'articolo 16-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  giugno
          2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184  a  198,  della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle  persone  fisiche  che
          hanno conseguito, nel periodo d'imposta  2019,  un  reddito
          imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a  30.000
          euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno
          conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31
          dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle  imposte
          sui redditi fino a 30.000 euro.
              5. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono   stabilite   le   modalita'   e   le   date
          dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente
          articolo,  del  relativo  discarico  e  della   conseguente
          eliminazione  dalle  scritture  patrimoniali   degli   enti
          creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale
          di cui al precedente periodo disciplina  le  modalita'  del
          riaccertamento straordinario dei residui attivi  cancellati
          in attuazione  del  comma  4,  prevedendo  la  facolta'  di
          ripianare l'eventuale maggiore disavanzo  in  non  piu'  di
          dieci annualita' a decorrere dall'esercizio finanziario  in
          cui e'  effettuato  il  riaccertamento,  in  quote  annuali
          costanti. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
          1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano
          definitivamente acquisite le  somme  versate  anteriormente
          alla data dell'annullamento.
              6. Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di
          cui al comma 5 e' sospesa la riscossione di tutti i  debiti
          di importo residuo, alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  fino  a  5.000  euro,  comprensivo   di
          capitale, interessi per  ritardata  iscrizione  a  ruolo  e
          sanzioni, risultanti  dai  singoli  carichi  affidati  agli
          agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
          2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
              7. Per  il  rimborso  delle  spese  di  notifica  della
          cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto
          legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  nella  formulazione
          tempo per tempo vigente, nonche' di quelle per le procedure
          esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse  da
          quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23
          ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate  ai  sensi  del
          comma 4 del presente articolo, l'agente  della  riscossione
          presenta,  entro  la  data   stabilita   con   il   decreto
          ministeriale previsto dal comma 5  del  presente  articolo,
          sulla base dei crediti risultanti dal proprio  bilancio  al
          31  dicembre  2020,  e   fatte   salve   le   anticipazioni
          eventualmente ottenute,  apposita  richiesta  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Il rimborso  e'  effettuato,
          con oneri a carico del bilancio dello Stato, in  due  rate,
          la prima, di ammontare non inferiore  al  70%  del  totale,
          scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per  l'ammontare
          residuo, scadente il 30 giugno 2022.
              8. Restano ferme, per  i  debiti  ivi  contemplati,  le
          disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge
          n. 119 del 2018. Il rimborso, a  favore  dell'agente  della
          riscossione, delle spese  di  notifica  della  cartella  di
          pagamento relative alle quote annullate ai sensi del  comma
          1 del medesimo articolo 4  del  decreto-legge  n.  119  del
          2018, e non ancora saldate alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto e' effettuato in un numero massimo  di
          venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico  del
          singolo ente creditore; il pagamento della  prima  di  tali
          rate e' effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine,
          l'agente  della  riscossione  presenta  apposita  richiesta
          all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla  base
          dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31  dicembre
          2020.
              9. Le disposizioni di cui ai commi da  4  a  8  non  si
          applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo
          3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato  decreto-legge
          n. 119 del 2018, nonche' alle risorse proprie  tradizionali
          previste dall'articolo 2, paragrafo 1,  lettera  a),  delle
          decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7  giugno
          2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del  26  maggio
          2014,  e   all'imposta   sul   valore   aggiunto   riscossa
          all'importazione.
              10. Ai  fini  di  una  ridefinizione  della  disciplina
          legislativa  dei  crediti  di  difficile  esazione  e   per
          l'efficientamento  del  sistema   della   riscossione,   il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  entro  sessanta
          giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente   decreto,
          trasmette alle Camere una relazione  contenente  i  criteri
          per procedere alla revisione del meccanismo di controllo  e
          di discarico dei crediti non riscossi  per  le  conseguenti
          deliberazioni parlamentari.
              11.  Agli  oneri  derivanti  dal   presente   articolo,
          valutati in 534,5 milioni di euro per  l'anno  2021,  108,6
          milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni di  euro  per
          l'anno 2023, 13,5 milioni di euro per  l'anno  2024  e  7,5
          milioni di euro per l'anno 2025,  che  aumentano,  ai  fini
          della   compensazione   degli   effetti   in   termini   di
          indebitamento netto e di fabbisogno,  a  1.634  milioni  di
          euro per l'anno 2021, 197,1  milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41  milioni  di
          euro per l'anno 2024 e 22,8  milioni  di  euro  per  l'anno
          2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42."
              Note al comma 225
              Il riferimento  all'articolo  4  del  decreto-legge  23
          ottobre 2018, n.119, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2018, n.136, e' riportato nelle  note  al
          comma 224.
              Il   riferimento   al   testo   dell'articolo   4   del
          decreto-legge   22   marzo2021,   n.41,   convertito,   con
          modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69 e' riportato
          nelle note al comma 224.
              Note al comma 226
              Il   riferimento   al   testo   dell'articolo   3   del
          decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.119,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.136  e'
          riportato nelle note al comma 222.
              Il riferimento alle decisioni 2007/436/CE, Euratom  del
          Consiglio, del 7  giugno  2007,  2014/335/UE,  Euratom  del
          Consiglio, del 26 maggio 2014 e 2020/2053/UE,  Euratom  del
          Consiglio, del14 dicembre 2020 e' riportato nelle  note  al
          comma 210.
              Note al comma 227
              Si riporta il testo dell'articolo 30  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          recante disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul
          reddito:
              "Art. 30 (Interessi di mora)
              1.   Decorso   inutilmente    il    termine    previsto
          dall'articolo 25, comma 2, sulle somme  iscritte  a  ruolo,
          esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli  interessi,
          si applicano, a partire dalla  data  della  notifica  della
          cartella e fino alla data del pagamento, gli  interessi  di
          mora al  tasso  determinato  annualmente  con  decreto  del
          Ministero delle finanze con riguardo alla media  dei  tassi
          bancari attivi."
              Note al comma 228
              Il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo
          codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio 1992, n. 114, S.O.
              Si riporta il testo dell'articolo 27,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
              "Art. 27 (Esecuzione forzata)
              Salvo quanto disposto nell'ultimo comma  dell'art.  22,
          decorso inutilmente il termine fissato  per  il  pagamento,
          l'autorita' che ha emesso  l'ordinanza-ingiunzione  procede
          alla riscossione delle somme  dovute  in  base  alle  norme
          previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo
          il ruolo all'intendenza di finanza che  lo  da'  in  carico
          all'esattore per la riscossione in unica  soluzione,  senza
          l'obbligo del non riscosso come riscosso.
              E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove  ha
          sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
              Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura
          ridotta del 50 per cento  rispetto  a  quella  ordinaria  e
          comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse,
          effettuano  il   versamento   delle   somme   medesime   ai
          destinatari dei proventi.
              Le regioni  possono  avvalersi  anche  delle  procedure
          previste per la riscossione delle proprie entrate.
              Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un
          decreto penale  di  condanna  ai  sensi  dell'art.  24,  si
          procede alla riscossione con l'osservanza delle  norme  sul
          recupero delle spese processuali.
              Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di  ritardo
          nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata  di  un  decimo
          per ogni semestre a decorrere da quello in cui la  sanzione
          e' divenuta esigibile e fino a quello in cui  il  ruolo  e'
          trasmesso  all'esattore.  La  maggiorazione   assorbe   gli
          interessi   eventualmente   previsti   dalle   disposizioni
          vigenti.
              Le disposizioni relative alla competenza  dell'esattore
          si applicano fino alla riforma del sistema  di  riscossione
          delle imposte dirette."
              Il riferimento al testo dell'articolo  30  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e'
          riportato nelle note al comma 227.
              Note al comma 230
              Il riferimento al testo dell'articolo  30  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e'
          riportato nelle note al comma 227.

              Note al comma 231
              Il riferimento al testo dell'articolo  30  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e'
          riportato nelle note al comma 227.
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  27,  del  decreto
          legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46  (riordino   della
          disciplina  della  riscossione  mediante  ruolo,  a   norma
          dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337):
              "Art. 27. Accessori dei crediti previdenziali
              1. In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
          dall'articolo 14 del presente  decreto,  sui  contributi  o
          premi dovuti agli enti pubblici previdenziali,  decorso  il
          termine  previsto  dall'articolo   25   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
          sostituito  dall'articolo  11  del  presente  decreto,   le
          sanzioni e  le  somme  aggiuntive  dovute  sono  calcolate,
          secondo le disposizioni che le regolano, dalla  data  della
          notifica e fino alla data del pagamento.
              2. All'articolo 35, quinto comma, primo periodo,  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo  il  numero  "26",  e'
          aggiunto il seguente: "27,"."
              Il riferimento al testo dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e' riportato nelle  note
          al comma 224.
              Note al comma 233
              Si riporta il testo dell'articolo 19  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          recante disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul
          reddito:
              "Art. 19 (Dilazione del pagamento)
              1.  L'agente  della  riscossione,  su   richiesta   del
          contribuente  che  dichiara  di   versare   in   temporanea
          situazione di obiettiva difficolta', concede  per  ciascuna
          richiesta  la  ripartizione  del  pagamento   delle   somme
          iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti  di  notifica,
          fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in
          cui  le  somme  iscritte  a  ruolo,  comprese  in  ciascuna
          richiesta, siano di importo superiore a  120.000  euro,  la
          dilazione puo' essere concessa se il contribuente documenta
          la temporanea situazione di obiettiva difficolta'.
              1-bis.  In  caso  di  comprovato  peggioramento   della
          situazione di cui al comma 1, la  dilazione  concessa  puo'
          essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
          fino  a  settantadue  mesi,  a  condizione  che   non   sia
          intervenuta decadenza.
              1-ter. Il  debitore  puo'  chiedere  che  il  piano  di
          rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in  luogo  di
          rate costanti, rate  variabili  di  importo  crescente  per
          ciascun anno.
              1-quater. A seguito della presentazione della richiesta
          di cui al comma 1 e fino alla data  dell'eventuale  rigetto
          della  stessa  richiesta  ovvero  dell'eventuale  decadenza
          dalla dilazione ai sensi del comma 3:
                a)  sono  sospesi  i  termini   di   prescrizione   e
          decadenza;
                b)  non   possono   essere   iscritti   nuovi   fermi
          amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
          alla data di presentazione;
                c)  non  possono  essere  avviate   nuove   procedure
          esecutive.
              1-quater 1. Non puo' in nessun caso essere concessa  la
          dilazione delle somme oggetto di  verifica  effettuata,  ai
          sensi   dell'articolo   48-bis,   in   qualunque    momento
          antecedente alla data di accoglimento  della  richiesta  di
          cui al comma 1.
              1-quater 2. Il pagamento  della  prima  rata  determina
          l'estinzione  delle  procedure  esecutive   precedentemente
          avviate,  a  condizione  che  non  si  sia  ancora   tenuto
          l'incanto con esito positivo o  non  sia  stata  presentata
          istanza di assegnazione, ovvero il  terzo  non  abbia  reso
          dichiarazione  positiva  o  non  sia  stato   gia'   emesso
          provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
              1-quinquies. La  rateazione  prevista  dai  commi  1  e
          1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee  alla
          propria  responsabilita',  in  una   comprovata   e   grave
          situazione   di   difficolta'   legata   alla   congiuntura
          economica, puo' essere aumentata  fino  a  centoventi  rate
          mensili.  Ai  fini  della  concessione  di  tale   maggiore
          rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
          difficolta'  quella  in  cui  ricorrono  congiuntamente  le
          seguenti condizioni:
                a) accertata impossibilita' per  il  contribuente  di
          eseguire il pagamento del  credito  tributario  secondo  un
          piano di rateazione ordinario;
                b)  solvibilita'  del   contribuente,   valutata   in
          relazione al piano di rateazione concedibile ai  sensi  del
          presente comma.
              2.
              3. In caso di mancato pagamento, nel corso del  periodo
          di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
                a) il debitore decade automaticamente  dal  beneficio
          della rateazione;
                b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
          immediatamente ed  automaticamente  riscuotibile  in  unica
          soluzione;
                c) il carico non puo' essere nuovamente rateizzato.
              3-bis.  In  caso  di  provvedimento  amministrativo   o
          giudiziale  di  sospensione   totale   o   parziale   della
          riscossione,   emesso   in   relazione   alle   somme   che
          costituiscono  oggetto  della  dilazione,  il  debitore  e'
          autorizzato a non versare, limitatamente  alle  stesse,  le
          successive rate del  piano  concesso.  Allo  scadere  della
          sospensione,  il  debitore  puo'  richiedere  il  pagamento
          dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
          fissati dalla legge per il periodo  di  sospensione,  nello
          stesso numero di rate non  versate  del  piano  originario,
          ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
              3-ter. La decadenza dal beneficio della  rateazione  di
          uno o piu' carichi non preclude al debitore la possibilita'
          di ottenere,  ai  sensi  delle  disposizioni  del  presente
          articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi  da
          quelli per i quali e' intervenuta la decadenza.
              4. Le rate mensili nelle quali il  pagamento  e'  stato
          dilazionato ai sensi del comma  1  scadono  nel  giorno  di
          ciascun   mese   indicato   nell'atto    di    accoglimento
          dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento."
              Note al comma 240
              Si riporta il testo degli articoli 28-ter, e 48-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602 recante disposizioni sulla riscossione delle imposte
          sul reddito:
              Art.   28-ter   (Pagamento    mediante    compensazione
          volontaria con crediti d'imposta)
              1. In sede di  erogazione  di  un  rimborso  d'imposta,
          l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta
          iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette  in  via
          telematica   apposita   segnalazione    all'agente    della
          riscossione  che  ha  in  carico  il  ruolo,   mettendo   a
          disposizione  dello  stesso,  sulla  contabilita'  di   cui
          all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale
          del dipartimento delle entrate del Ministero delle  finanze
          in  data  1º  febbraio  1999,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  28  del  4  febbraio  1999,  le   somme   da
          rimborsare.
              2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente
          della riscossione notifica all'interessato una proposta  di
          compensazione  tra  il  credito  d'imposta  ed  il   debito
          iscritto a  ruolo,  sospendendo  l'azione  di  recupero  ed
          invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se
          intende accettare tale proposta.
              3. In caso di  accettazione  della  proposta,  l'agente
          della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le
          riversa ai sensi dell'articolo 22,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  entro  i   limiti
          dell'importo    complessivamente    dovuto    a     seguito
          dell'iscrizione a ruolo.
              4. In caso di rifiuto  della  predetta  proposta  o  di
          mancato  tempestivo  riscontro  alla  stessa,  cessano  gli
          effetti della sospensione di cui  al  comma  2  e  l'agente
          della riscossione comunica in  via  telematica  all'Agenzia
          delle   entrate   che   non    ha    ottenuto    l'adesione
          dell'interessato alla proposta di compensazione.
              5. All'agente  della  riscossione  spetta  il  rimborso
          delle spese vive sostenute per la notifica  dell'invito  di
          cui al comma 2,  nonche'  un  rimborso  forfetario  pari  a
          quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento  di
          cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993,
          n. 567, maggiorato del cinquanta  per  cento,  a  copertura
          degli oneri sostenuti per  la  gestione  degli  adempimenti
          attinenti la proposta di compensazione.
              6. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate  sono   approvate   le   specifiche   tecniche   di
          trasmissione dei flussi informativi previsti  dal  presente
          articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione  e
          di  rendicontazione  delle  somme  che   transitano   sulle
          contabilita'  speciali  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
          modalita' di richiesta e di erogazione dei  rimborsi  spese
          previsti dal comma 5."
              "Art.  48-bis   (Disposizioni   sui   pagamenti   delle
          pubbliche amministrazioni)
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,   e   le   societa'   a   prevalente
          partecipazione pubblica, prima di effettuare,  a  qualunque
          titolo, il pagamento di un importo superiore  a  cinquemila
          euro,  verificano,  anche  in   via   telematica,   se   il
          beneficiario  e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento
          derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'  cartelle   di
          pagamento per un ammontare complessivo pari almeno  a  tale
          importo e, in caso affermativo, non procedono al  pagamento
          e segnalano la  circostanza  all'agente  della  riscossione
          competente   per   territorio,   ai   fini   dell'esercizio
          dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
          La presente disposizione non  si  applica  alle  aziende  o
          societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o  la
          confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge
          8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge  31  maggio
          1965,  n.  575  (407),  ovvero  che  abbiano  ottenuto   la
          dilazione del  pagamento  ai  sensi  dell'articolo  19  del
          presente  decreto   nonche'   ai   risparmiatori   di   cui
          all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da  parte  di
          banche e loro controllate aventi  sede  legale  in  Italia,
          poste in liquidazione  coatta  amministrativa  dopo  il  16
          novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
              2. Con regolamento del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          1.
              2-bis. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1 puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque  non
          superiore al doppio, ovvero diminuito."
              Si riporta il testo dell'articolo 54 del  decreto-legge
          24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96, recante  disposizioni  urgenti
          in materia finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
          territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da
          eventi sismici e misure per lo sviluppo:
              "Art. 54 Documento Unico di Regolarita' Contributiva
              1.  Il  documento  Unico  di  regolarita'  contributiva
          (DURC) di cui al decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e  la
          pubblica amministrazione del 30  gennaio  2015,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1°  giugno  2015,  nel
          caso di definizione agevolata  di  debiti  contributivi  ai
          sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22  ottobre  2016,
          n. 193,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°
          dicembre 2016, n.  225,  e'  rilasciato,  a  seguito  della
          presentazione da parte del debitore della dichiarazione  di
          volersi  avvalere  della  suddetta  definizione   agevolata
          effettuata nei  termini  di  cui  al  comma  2  del  citato
          articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti  di  regolarita'
          di cui all'articolo 3 del citato decreto  interministeriale
          30 gennaio 2015.
              2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo
          versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle  in
          cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai
          fini della predetta definizione  agevolata,  tutti  i  DURC
          rilasciati in attuazione del comma 1 sono  annullati  dagli
          Enti preposti alla verifica. A  tal  fine,  l'agente  della
          riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle
          rate  accordate.  I  medesimi  Enti  provvedono  a  rendere
          disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line"
          l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.
              3. I  soggetti  che  hanno  richiesto  la  verifica  di
          regolarita' contributiva e i  soggetti  i  cui  dati  siano
          stati registrati dal servizio "Durc On  Line"  in  sede  di
          consultazione  del  DURC  gia'   prodotto   utilizzano   le
          informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma
          2 nell'ambito dei procedimenti  per  i  quali  il  DURC  e'
          richiesto.
              4. Le Amministrazioni pubbliche interessate  provvedono
          all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica."
              Note al comma 245
              Il capo II, sezione prima (artt. 6, 7, 7-bis, 8, e  9),
          della legge 27 gennaio 2012, n. 3, riguarda:  procedure  di
          composizione della crisi da sovraindebitamento.
              Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14  (Codice
          della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della
          legge 19 ottobre 2017, n. 155) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 febbraio 2019, n. 38, S.O.
              Note al comma 246
              Il riferimento alle decisioni 2007/436/CE, Euratom  del
          Consiglio, del 7  giugno  2007,  2014/335/UE,  Euratom  del
          Consiglio, del 26 maggio 2014 e 2020/2053/UE,  Euratom  del
          Consiglio, del14 dicembre 2020 e' riportato nelle  note  al
          comma 210.
              Il  riferimento  al  regolamento  (UE)  2015/1589   del
          Consiglio, del 13 luglio 2015 e' riportato  nelle  note  al
          comma 193.
           Note al comma 247
              Il riferimento al decreto legislativo 30  aprile  1992,
          n.285, e' riportato nelle note al comma 227.
              Il riferimento al testo dell'articolo 27,  della  legge
          24 novembre 1981, n.689, e' riportato nelle note  al  comma
          228.
              Il riferimento al testo dell'articolo  30  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e'
          riportato nelle note al comma 227.
               Il riferimento al testo dell'articolo 17  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e' riportato nelle  note
          al comma 224.
           Note al comma 248
              Il regio decreto 16 marzo 1942, n.  267  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.
              Il riferimento al  testo  del  decreto  legislativo  12
          gennaio 2019, n. 14 e' riportato nelle note al comma 245.