Note al comma 249
Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili:
"Art. 6. Definizione agevolata
1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere
il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali
carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme
aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al
pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e
b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a
decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di
cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando
che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute
deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per
cento nell'anno 2018, e' effettuato il pagamento, per
l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due
anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre
rate nel 2017 e di due rate nel 2018:
a) delle somme affidate all'agente della riscossione
a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell'agente della
riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle
somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per
le procedure esecutive, nonche' di rimborso delle spese di
notifica della cartella di pagamento.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il
debitore manifesta all'agente della riscossione la sua
volonta' di avvalersene, rendendo, entro il 21 aprile 2017,
apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita'
alla modulistica che lo stesso agente della riscossione
pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica
altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il
pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1,
nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi
cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a
rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 21
aprile 2017 il debitore puo' integrare, con le predette
modalita', la dichiarazione presentata anteriormente a tale
data.
3. Entro il 15 giugno 2017, l'agente della riscossione
comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione
di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme
dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle
singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna
di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate e'
fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate e'
fissata nei mesi di aprile e settembre.
3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della
riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a
individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso
comma 1:
a) presso i propri sportelli;
b) nell'area riservata del proprio sito internet
istituzionale.
3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della
riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei
carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del
31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la
cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui
all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero
notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30,
comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo
versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in
cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al
comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce
effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione
e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della
dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti
effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del
carico e non determinano l'estinzione del debito residuo,
di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di
recupero e il cui pagamento non puo' essere rateizzato ai
sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in
precedenti piani di dilazione in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma
4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione
della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno
di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di
pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui
all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di
addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 78 del 2010.
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di
cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di
tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal
comma 8, sono altresi' sospesi, per i carichi oggetto della
domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla
scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in
essere relativamente alle rate di tali dilazioni in
scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente
della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai
sensi del presente articolo, non puo' avviare nuove azioni
esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e
ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche
gia' iscritti alla data di presentazione della
dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le procedure
di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione
che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito
positivo ovvero non sia stata presentata istanza di
assegnazione ovvero non sia stato gia' emesso provvedimento
di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente
articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione
puo' essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente
eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione
resa ai sensi del comma 2;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente
della riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione
di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di
eseguire il versamento con le modalita' previste dalla
lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della
riscossione.
8. La facolta' di definizione prevista dal comma 1 puo'
essere esercitata anche dai debitori che hanno gia' pagato
parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione
emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute
relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purche',
rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti
tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31
dicembre 2016. In tal caso:
a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle
somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si
tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a
titolo di capitale e interessi compresi nei carichi
affidati, nonche', ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso
delle spese per le procedure esecutive e delle spese di
notifica della cartella di pagamento;
b) restano definitivamente acquisite e non sono
rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla
definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi
affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora
di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e
somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della prima o unica rata delle somme
dovute ai fini della definizione determina, limitatamente
ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale
dilazione ancora in essere precedentemente accordata
dall'agente della riscossione.
9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali
di cui al comma 8, computati con le modalita' ivi indicate,
ha gia' integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi
del comma 1, per beneficiare degli effetti della
definizione deve comunque manifestare la sua volonta' di
aderirvi con le modalita' previste dal comma 2.
9-bis. Sono altresi' compresi nella definizione
agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti
della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati
a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del
capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del
consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono
estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli
interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito,
anche falcidiato, nelle modalita' e nei tempi eventualmente
previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del
piano del consumatore.
10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i
carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della
Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie
dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna;
e)
e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate
per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi
relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti
previdenziali.
11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo
si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli
di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma
1, l'agente della riscossione e' automaticamente
discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire
agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture
patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette,
anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro
il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che hanno
esercitato la facolta' di definizione e dei codici tributo
per i quali e' stato effettuato il versamento.
12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le comunicazioni di inesigibilita' relative a
quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio
2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che
hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del
Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli
consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre
2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per
singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.».
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione
di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura
concorsuale, nonche' in tutte le procedure di composizione
negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti
prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente
articolo puo' riguardare il singolo carico iscritto a ruolo
o affidato.
13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui
si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma
1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previsti
dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo."
Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili:
"Art. 1. Estensione della definizione agevolata dei
carichi
1. I termini per il pagamento delle rate di cui
all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono fissati al 7 dicembre
2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla
lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del
decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di
aprile 2018 e' fissato nel mese di luglio 2018.
2.
3. Al fine di consentire alle Universita' degli studi
che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti
secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225 (3), di completare i
relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei
benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il
pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017
e' differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere,
pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n.
208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1,
comma 207, della legge n. 208 del 2015, e' incrementato di
8,3 milioni di euro nel 2018.
3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, situati nei
territori delle regioni del centro Italia colpite dagli
eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre
2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei
debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di
completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di
usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione
agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di
novembre 2017 e' differito al mese di novembre 2018.
3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017.
4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre
2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto", per quanto
non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente
articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti
della riscossione:
a) dal 2000 al 2016:
1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni
rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto;
2) compresi in piani di dilazione in essere alla
data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia
stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione
dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto,
esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di
tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre
2016;
b) dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.
5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il
debitore manifesta all'agente della riscossione la sua
volonta' di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018,
apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita'
alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della
riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre
2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di
cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.
6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal
comma 4 si applicano, a decorrere dal 1º agosto 2018, gli
interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e il pagamento delle stesse somme, salvo quanto previsto
dal comma 8, puo' essere effettuato in un numero massimo di
cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare,
rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018,
ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
7. L'agente della riscossione:
a) relativamente ai carichi di cui al comma 4,
lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018
invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto
dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;
b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore
l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della
definizione, nonche' delle relative rate e il giorno e il
mese di scadenza di ciascuna di esse.
8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7,
limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a),
numero 2), compresi in piani di dilazione in essere alla
data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate
tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre
2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero
1):
a) l'agente della riscossione comunica al debitore:
1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate
scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni
previste dal comma 7, lettera b);
b) il debitore e' tenuto a pagare:
1) in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018,
l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a),
numero 1). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di
tale importo determina automaticamente l'improcedibilita'
dell'istanza;
2) in due rate consecutive di pari ammontare,
scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e
novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente
dovute ai fini della definizione;
3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al
restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute
ai fini della definizione.
9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma
4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-bis
dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non
inclusi in piani di dilazione in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione
prevista dal comma 5:
a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma
4, lettere a), numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e
fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme
dovute per la definizione, e' sospeso il pagamento dei
versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa
presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere
alla medesima data;
b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza
per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta
dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma
5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto.
10-bis. In deroga alle disposizioni dell'alinea
dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facolta' di
definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del
presente articolo puo' essere esercitata senza che
risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in
essere.
10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma
13-ter dell'articolo 6 del Decreto.
10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter si
applicano anche alle richieste di definizione presentate ai
sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle
quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio
2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che
hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del
Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli
consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre
2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per
singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021».
10-sexies. All'articolo 6, comma 12, del Decreto, la
parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».
11. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole «2 aprile
1958, n. 377» sono inserite le seguenti: «, per
l'armonizzazione della disciplina previdenziale del
personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella
dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei
principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8
agosto 1995, n. 335.».
11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 13
milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per
l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementato di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.
11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies
e 11-bis si provvede, quanto a 13 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e
delle minori spese derivanti dall'applicazione dei commi da
4 a 10-sexies del presente articolo, e, quanto a 25,1
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
11-quater. Con riferimento alle entrate, anche
tributarie, delle regioni, delle province, delle citta'
metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16
ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della
riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali
possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente
per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le
entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle
predette entrate. Alla definizione di cui al periodo
precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo
6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti
salvi gli effetti gia' prodotti dalla eventuale definizione
agevolata delle controversie tributarie deliberata dai
predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96."
Il riferimento all'articolo 3 del decreto legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136 e' riportato nelle note al
comma 222.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 189, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
"189. Il debitore manifesta all'agente della
riscossione la sua volonta' di procedere alla definizione
di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 30
aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalita' e in
conformita' alla modulistica che lo stesso agente pubblica
nel proprio sito internet nel termine massimo di venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17
dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore
attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al
comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il
numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,
entro il limite massimo previsto dal comma 190."
Il riferimento al testo dell'articolo 16-bis del
decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e'
riportato nelle note al comma 222.
Note al comma 251
Il testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, (attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma
32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
(attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509:
"Art. 3. Vigilanza.
1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui
all'art. 1 e' esercitata dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonche' dagli
altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la
vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1,
comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la
presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni.
2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative
integrazioni o modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e
prestazioni, sempre che la relativa potesta' sia prevista
dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza
sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le
delibere sono adottate sulla base delle determinazioni
definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, puo' formulare
motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti
consuntivi; le note di variazione al bilancio di
previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione
del rischio nella scelta degli investimenti cosi' come sono
indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere
contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali
rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti
al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per
riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti
rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi
entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro
trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri
atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni
atto relativo diventa esecutivo.
4. All'atto della trasformazione in associazione o
fondazione dell'ente privatizzato, continuera' ad operare
la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in
materia dai singoli ordinamenti.
5. La Corte dei conti esercita il controllo generale
sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per
assicurare la legalita' e l'efficacia, e riferisce
annualmente al Parlamento."
Note al comma 252
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42:
"Art. 2 Adozione di sistemi contabili omogenei
1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la
contabilita' finanziaria cui affiancano, ai fini
conoscitivi, un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria
dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che
sotto il profilo economico-patrimoniale.
2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al
comma 1 che adottano la contabilita' finanziaria affiancano
alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di
contabilita' economico-patrimoniale, garantendo la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il
profilo finanziario che sotto il profilo
economico-patrimoniale.
3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo
114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli
altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche
di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile
dell'amministrazione di cui fanno parte.
4."
Note al comma 253
Si riporta il testo dei commi 684 e 686 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante d
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), come
modificato dalla presente legge:
"684. Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle
quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che
hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del
Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate
Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli
anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per
quelli con-segnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre
2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31
dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020,
entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati ne-gli
anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le
modalita' per l'erogazione dei rimborsi all'agente della
riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto
direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21
novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive
effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere
in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione
delle relative comunicazioni di inesigibilita'."
"686. Fino alla data di presentazione delle
comunicazioni previste dal comma 684, l'agente della
riscossione resta legittimato, anche nei casi di cui al
comma 684-bis, lettere e) e f), del presente articolo, a
effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, anche per le quote relative ai soggetti
creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle
societa' del Gruppo Equitalia."
Note al comma 254
Si riporta il testo dell'articolo 68 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei
carichi affidati all'agente della riscossione
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non
tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in
scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere
effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al
termine del periodo di sospensione. Non si procede al
rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle
ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
emesse dagli enti territoriali, nonche' agli atti di cui
all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.
160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla
data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la
sede operativa nel territorio dei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle
persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020,
avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede
operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e
2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere
alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di
accoglimento emessi con riferimento alle richieste
presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui
all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di
rateazione, rispettivamente, di diciotto e di dieci rate,
anche non consecutive.
3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni
2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di
cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e' considerato tempestivo e non determina
l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato
integralmente, con applicazione delle disposizioni
dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.
119 del 2018:
a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate
in scadenza nell'anno 2020;
b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate
in scadenza nell'anno 2021;
c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate
in scadenza nell'anno 2022.
3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data
del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle
definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in
deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del
decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate
nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni
possono essere accordate anche relativamente ai debiti per
i quali, alla medesima data, si e' determinata
l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e
all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle
previsioni in essi contenute.
4. (abrogato)
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle
entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente
della riscossione durante il periodo di sospensione di cui
ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso
31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di
cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge
vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi
alle stesse entrate."
Note al comma 255
Si riporta il testo dell'articolo 162 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 162. Stabile organizzazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, l'espressione «stabile
organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo
della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in
parte la sua attivita' sul territorio dello Stato.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in
particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas
naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse
naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque
territoriali in cui, in conformita' al diritto
internazionale consuetudinario ed alla legislazione
nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di
risorse naturali, lo Stato puo' esercitare diritti relativi
al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse
naturali;
f-bis) una significativa e continuativa presenza
economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale
da non fare risultare una sua consistenza fisica nel
territorio stesso.
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di
installazione, ovvero l'esercizio di attivita' di
supervisione ad esso connesse, e' considerato «stabile
organizzazione» soltanto se tale cantiere, progetto o
attivita' abbia una durata superiore a tre mesi.
4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione "stabile
organizzazione" non comprende:
a) l'uso di una installazione ai soli fini di
deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci
appartenenti all'impresa;
b) la disponibilita' di beni o merci appartenenti
all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna;
c) la disponibilita' di beni o merci appartenenti
all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione
da parte di un'altra impresa;
d) la disponibilita' di una sede fissa di affari
utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di
raccogliere informazioni per l'impresa;
e) la disponibilita' di una sede fissa di affari
utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa,
di ogni altra attivita';
f) la disponibilita' di una sede fissa di affari
utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle
attivita' menzionate nelle lettere da a) ad e).
4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a
condizione che le attivita' di cui alle lettere da a) a e)
o, nei casi di cui alla lettera f), l'attivita' complessiva
della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o
ausiliario.
5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari
che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa
impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua
attivita' nello stesso luogo o in un altro luogo nel
territorio dello Stato e lo stesso luogo o l'altro luogo
costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per
l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni
del presente articolo, ovvero l'attivita' complessiva
risultante dalla combinazione delle attivita' svolte dalle
due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da
imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di
carattere preparatorio o ausiliario, purche' le attivita'
svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa
impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due
luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano
parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.
6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto
previsto dai commi 7, 7-ter e 7 quater se un soggetto
agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa
non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai
fini della conclusione di contratti senza modifiche
sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in
nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della
proprieta', o per la concessione del diritto di utilizzo,
di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di
utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da
parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia
una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in
relazione a ogni attivita' svolta dal suddetto soggetto per
conto dell'impresa, a meno che le attivita' di tale
soggetto siano limitate allo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una
sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare
questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle
disposizioni del medesimo comma 4.
7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che
opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa
non residente, svolge la propria attivita' in qualita' di
agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito
della propria ordinaria attivita'. Tuttavia, quando un
soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per
conto di una o piu' imprese alle quali e' strettamente
correlato, tale soggetto non e' considerato un agente
indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a
ciascuna di tali imprese.
7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto
e' strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di
tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha
il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da
uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto e'
considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno
possiede direttamente o indirettamente piu' del 50 per
cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una
societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di
voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati
da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per
piu' del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di
una societa', per piu' del 50 per cento del totale dei
diritti di voto e del capitale sociale.
7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere delle
condizioni di cui al comma 7-quater, si considera
indipendente dal veicolo di investimento non residente il
soggetto, residente o non residente anche operante tramite
propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
che, in nome o per conto del veicolo di investimento non
resi-dente o di sue controllate, dirette o indi-rette, e
anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda
contratti di acqui-sto, di vendita o di negoziazione, o
comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari
o accessorie, all'acquisto, alla vendita o alla
negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e
comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e
di crediti.
7-quater. Le disposizioni del comma 7-ter si applicano
a condizione che: a) il veicolo di investimento non
resi-dente e le relative controllate siano resi-denti o
localizzati in uno Stato o territorio compreso nell'elenco
di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239; b) il veicolo di
investimento non resi-dente rispetti requisiti di
indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma
7-quin-quies; c) il soggetto residente o non resi-dente,
che svolge l'attivita' nel territorio dello Stato in nome o
per conto del veicolo di investimento non residente di cui
alla lettera a) non ricopra cariche negli organi di
amministrazione e di controllo del veicolo di investimento
e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga
una partecipazione ai risultati economici del veicolo
d'investimento non residente superiore al 25 per cento. A
tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili
spettanti a soggetti appartenenti al mede-simo gruppo di
tale soggetto. Il decreto previsto dal comma 7-quinquies
stabilisce le modalita' di computo della partecipa-zione
agli utili; d) il soggetto residente, o la stabile
organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non
residente, che presta ser-vizi nell'ambito di accordi con
entita' appartenenti al medesimo gruppo riceva, per
l'attivita' svolta nel territorio dello Stato, una
remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Con provvedimento dell'Agenzia delle
entrate sono definite le linee guida per l'applicazione a
tale remunera-zione dell'articolo 110, comma 7.
7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione della
disciplina dei commi 7-ter e 7- quater.
8. Nonostante quanto previsto dal comma 7, non
costituisce stabile organizzazione dell'impresa il solo
fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la
propria attivita' per mezzo di un raccomandatario marittimo
di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, o di un mediatore
marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, che
abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa
delle navi dell'impresa, anche in via continuativa.
9. Il fatto che un'impresa non residente con o senza
stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli
un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le
imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o
no attivita' d'impresa non costituisce di per se' motivo
sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese
una stabile organizzazione dell'altra.
9-bis. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma
7-quater, la sede fissa d'affari a disposizione di
un'impresa residente che vi svolge la propria attivita',
utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini
del comma 1, a disposizione del veicolo di investimento di
cui alla lettera a) del comma 7-quater non residente per il
solo fatto che l'attivita' dell'impresa residente reca un
beneficio al predetto veicolo."
Note al comma 256
Si riporta il testo del comma 3-quinquies,
dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, recante d disposizioni urgenti per il perseguimento
di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni:
"Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego.
1.-3-quater. Omissis
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime
delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla
normativa vigente, possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte
presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al
loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote
annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
"Art. 30 Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
legge n. 488 del 1999)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel
caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente
infungibili dall'amministrazione cedente o di personale
assunto da meno di tre anni o qualora la mobilita'
determini una carenza di organico superiore al 20 per cento
nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E'
fatta salva la possibilita' di differire, per motivate
esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente
fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione
dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.
Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto."
Note al comma 258
Si riporta il testo dell'articolo 2112 del codice
civile:
"Art. 2112 Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d'azienda
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di
lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo
2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta'."
Note al comma 264
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 (Disposizioni urgenti
in materia di razionalizzazione della base imponibile, di
contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per
le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di
imposta di bollo), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Disposizioni in materia di fiscalita' d'impresa
1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio
successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso
successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle
disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) ai fini della determinazione del valore minimo
delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, in societa' non negoziate in mercati
regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma
1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali
derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le
perdite prodotte dalle societa' partecipate, a partire
dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del
presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:
1) delle quote di ammortamento dell'avviamento
indeducibile ai fini fiscali;
2) degli accantonamenti diversi da quelli
fiscalmente deducibili;
a-bis) per le partecipazioni in societa' non
residenti la deducibilita' fiscale, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e
2) della lettera a), e' determinata in base a quanto
stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo,
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986;
b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non
realizzate relative a partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote
costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei
quattro successivi;
c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto
dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di
cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la
remunerazione ordinaria della variazione in aumento del
capitale investito di cui alla medesima disposizione e'
pari al saggio degli interessi legali.
1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi del
comma 1, lettera c), resta salva la possibilita' di
applicare le disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre
2002, con le seguenti modificazioni:
a) la variazione in aumento del capitale investito
non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza
dell'incremento della consistenza delle partecipazioni
rispetto a quella risultante dal bilancio relativo
all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto
incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di
cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto
legislativo n. 466 del 1997, e' ridotto in misura
corrispondente;
b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche non puo' essere inferiore al 30 per
cento ovvero, per le societa' di cui all'articolo 6 del
predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per
cento.
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le societa' e gli enti che esercitano attivita'
assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari
allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita
iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di
quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidita' permanente da qualsiasi causa
derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, nonche' di quelle
relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione
di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124. Il versamento e' effettuato entro il termine
di versamento a saldo delle imposte sui redditi e
costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere
dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute
previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n.
482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo
26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600; a decorrere dall'anno 2007, se
l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive
e ritenute da versare in ciascun anno e' inferiore
all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente
comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la
differenza puo' essere computata, in tutto o in parte, in
compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a
societa' o enti appartenenti al gruppo con le modalita'
previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Se nel 2013
l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o
ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato
dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle
riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio
dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno e'
corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni
successivi tale percentuale e' ridotta di 0,1 punti
percentuali fino al 2024 ed e' pari all'1,25 per cento a
partire dal 2025.
2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la
percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,350
per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e'
aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo
d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto,
entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per
cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il
quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25
giugno 2008.
La percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata:
a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212;
b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45
per cento;
b-bis) a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50
per cento.
2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni
e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di
imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di
versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2
e 2-bis.
2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
variazione della riserva sinistri delle societa' e degli
enti che esercitano attivita' assicurativa danni, per la
parte riferibile alla componente di lungo periodo, e'
deducibile in misura non superiore al 90 per cento.
L'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei nove
esercizi successivi. E' considerato componente di lungo
periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.
2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso
al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e
2-ter si applicano anche alle imprese di assicurazione
operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta'
di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 e'
commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi
specificate relativo ai contratti di assicurazione
stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi
adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e
2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale
residente nel territorio dello Stato che risponde in solido
con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e
versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione
annuale delle somme dovute.
2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si
applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter,
comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. L'imposta di cui al comma 2 e' commisurata
al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione
indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti
sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta
segnalano i contraenti nei confronti dei quali non e' stata
applicata l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti
l'imposta e' riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1,
1-bis e 2-quater, l'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e'
calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo
1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente
quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2-quater.
4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare
complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti
da cessioni di partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di
piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia
delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di
consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione
di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le
notizie oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e i
termini della stessa. In attuazione delle disposizioni
previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate
procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori
entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003
e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine
di assicurare l'efficace realizzazione dell'attivita'
prevista ai sensi del presente comma e di evitare un
pregiudizio alla continuita' dell'azione amministrativa, in
attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194
del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono
state attribuite, anteriormente alla predetta data,
qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di
riqualificazione espletate in diretta applicazione delle
disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta
sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo
individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico in
godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative
funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo
52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le
esigenze di qualificazione del personale anche a tempo
determinato delle pubbliche amministrazioni. All'articolo
12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo
periodo e' soppresso.
5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in
ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente
abbia avuto formale conoscenza, e' precluso ogni
accertamento tributario, ai sensi dell'articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, relativamente ai maggiori valori iscritti in
bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da
annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal
predetto articolo 6, con il versamento facoltativo di una
somma pari al sei per cento dei predetti maggiori valori.
Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di
verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto
dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non e'
deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive ed e' versata in due
rate di pari importo, la prima da versare entro il 28
febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al
saggio legale, entro il 28 febbraio 2004.
5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 10,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, dopo la parola: "calda,", sono inserite le
seguenti: "della pesca e dell'acquacoltura", e dopo le
parole: "Ai fini dell'individuazione dei predetti settori"
sono inserite le seguenti: ", salvo per il settore della
pesca e dell'acquacoltura."
Note al Comma 265
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 98 e 108,
della legge 28 dicembre 2015, n.208, recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016), come modificato dalla
presente legge:
"98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei
beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della
Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise,
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107,
paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione
Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla
Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, fino al
31 dicembre 2023, e' attribuito un credito d'imposta nella
misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a
finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16
settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)
5938 final del 23 settembre 2016. Alle imprese attive nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel
settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della
trasformazione e della commercializzazione di prodotti
agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano
l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono
concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla
normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori
agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico."
"108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono
valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in 1.053,9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 1.467 milioni di
euro per l'anno2023; i predetti importi sono
corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250
milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni
concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle
risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel
programma operativo nazionale «Imprese e Competitivita'
2014/2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle
regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le
predette risorse sono annualmente versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei
predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti
a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more
della conclusione della procedura finalizzata
all'individuazione delle risorse, alla regolazione
contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del
presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico
delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le
risorse cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo, per
la parte relativa all'Unione europea, a valere sui
successivi accrediti delle corrispondenti risorse
dell'Unione europea in favore dei citati programmi
operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a
valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento
nazionale riconosciute a seguito delle predette
rendicontazioni di spesa."
Note al comma 266
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
"177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro."
Note al comma 267
Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto-legge
20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n.123 (Disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogiorno), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5. Benefici fiscali e semplificazioni
1. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti, che
avviano un programma di attivita' economiche
imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale
nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di
agevolazioni:
a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel
rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio
dell'attivita' d'impresa. Al fine di semplificare ed
accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo
svolgimento dell'attivita' economica nelle ZES sono
disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa
vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali
speciali applicabili. Per la celere definizione dei
procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i
termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA),
valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione
integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.
59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di
autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n.
84, in materia di concessioni demaniali portuali;
a-bis) nell'ambito del procedimento di cui
all'articolo 5-bis, eventuali autorizzazioni, licenze,
permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la
cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese,
concerti o altri atti di assenso comunque denominati di
competenza di piu' amministrazioni sono adottati ai sensi
dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini
ivi previsti sono ridotti della meta' e sono altresi'
ridotti alla meta' i termini di cui all'articolo 17-bis,
comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;
a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui
all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale
presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova
attivita' soggetta all'autorizzazione unica di cui
all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo
sportello unico e' reso disponibile anche in lingua inglese
e opera secondo i migliori standard tecnologici, con
carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle
piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti
nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario
rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet
istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, la data a partire dalla
quale lo sportello e' reso disponibile. Nelle more della
piena operativita' dello sportello unico digitale, le
domande di autorizzazione unica sono presentate allo
sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)
territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le
trasmette al Commissario con le modalita' determinate
mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP;
a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e' istituita la Cabina di regia ZES, presieduta
dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale e composta dal Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la
pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai
Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai
presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite,
nonche' dagli altri Ministri competenti in base all'ordine
del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti
pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse
collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni
della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la
verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES,
sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla
prima riunione della Cabina di regia e' altresi' approvata
la delibera recante il regolamento di organizzazione dei
lavori della stessa;
a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione
interessata puo' presentare al Ministro per il Sud,
Autorita' politica delegata per la coesione territoriale
una proposta di protocollo o convenzione per
l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e
regimi procedimentali speciali. La proposta individua
dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni,
le norme di riferimento e le amministrazioni locali e
statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di
cui alla lettera a-quater). Sono parti dell'accordo o
protocollo la regione proponente e le amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento
individuato;
a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali
possono essere istituite zone franche doganali intercluse
ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di
delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone
franche doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia
stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno
2019, e' proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il
31 dicembre 2023 ed e' approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
adottare entro sessanta giorni dalla proposta;
a-septies) al fine di incentivare il recupero delle
potenzialita' nell'Area portuale di Taranto e sostenere
l'occupazione, e' istituita la Zona franca doganale
interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la
cui perimetrazione e' definita dall'Autorita' di sistema
portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste
nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui
all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal
soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e
integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle
norme vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle
disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste
dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 169.
1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il
rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti,
pareri, concessioni, accertamenti di conformita' alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed
edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque
denominati, degli enti locali, regionali, delle
amministrazioni centrali nonche' di tutti gli altri
competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori.
Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono
resi in senso favorevole.
2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES,
il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
commisurato alla quota del costo complessivo dei beni
acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta e' esteso
all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla
realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili
strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura
produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo
strumento agevolativo denominato «contratto di sviluppo»,
di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e' stanziata la somma complessiva di 250
milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
coesione programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il
2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le
predette risorse sono assegnate con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile al Ministero dello sviluppo economico,
nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione,
programmazione 2021-2027, di competenza del predetto
Ministero, con specifica destinazione al finanziamento
addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il
Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, definisce con apposite
direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per
la gestione degli interventi, nonche' le modalita' di
vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi
finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle
singole iniziative segue criteri di massima semplificazione
e riduzione dei tempi, secondo quanto gia' previsto dai
decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98.
2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese
beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli
investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma
2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilita'.
In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241.
3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di
cui ai commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto delle seguenti
condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro
attivita' nell'area ZES per almeno sette anni dopo il
completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni,
pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato
di liquidazione o di scioglimento.
4. L'agevolazione di cui al comma 2 e' concessa nel
rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in
particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli
adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento
provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro delegato per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in
25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019
e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse
di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle
risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di
cui all'articolo 4, comma 4.
6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con
cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi
e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del
Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento
delle attivita' e sull'efficacia delle misure di
incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di
monitoraggio concordato con il soggetto per
l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla
base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e
procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4,
comma 3. L'Agenzia per la coesione affida i servizi
tecnologici per la realizzazione dello sportello unico
digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura
di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante
convenzione, di piattaforme gia' in uso ad altri enti o
amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5
milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance
2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata
al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e
Capacita' amministrativa di cui alla Decisione della
Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021."
Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n.178 e' riportato nelle note
al Comma 266.
Note al comma 268
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 185 e 187,
della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023) come modificato
dalla presente legge:
"185. Al fine di incentivare piu' efficacemente
l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli
investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta
per gli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in
materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture
produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta, per gli
anni 2021, 2022 e 2023, alle seguenti categorie di imprese,
come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003: nella misura del 25 per
cento per le grandi imprese, che occupano almeno
duecentocinquanta persone e il cui fatturato annuo e'
almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di
bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro; nella misura
del 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno
cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno
10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le
piccole imprese, che occupano meno di cinquanta persone e
realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo
non superiori a 10 milioni di euro."
"187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2021-2027, e' ridotto di 52 milioni di euro
per l'anno 2022, di 159,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per
l'anno 2025."
Note al comma 269
Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n.178 e' riportato nelle note
al Comma 266.
Note al comma 270
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 831, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato
dalla presente legge:
"831. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2023, relative all'installazione e messa in
funzione di impianti di compostaggio presso i centri
agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise,
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e' riconosciuto un
contributo, nel limite massimo di1 milione di euro per
ciascuno degli anni2023 e 2024, sotto forma di credito
d'imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente."
Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n.178 e' riportato nelle note
al Comma 266.
Note al comma 271
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215 (Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
e per esigenze indifferibili) come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5. Disposizioni urgenti in materia fiscale
1. - 8. Omissis
9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura
di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al
comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle
entrate entro il 30 novembre 2023, specificando il periodo
o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta
per cui e' presentata la richiesta, gli importi del credito
oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed
elementi richiesti in relazione alle attivita' e alle spese
ammissibili. Il contenuto e le modalita' di trasmissione
del modello di comunicazione per la richiesta di
applicazione della procedura sono definiti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da
adottare entro il 31 maggio 2022.
Omissis."
Note al comma 272
Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto-legge
21 giugno 2022, n.73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto2022, n.122 (Misure urgenti in materia di
semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al
lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni
finanziarie e sociali) come modificato dalla presente
legge:
"Art. 23. Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo
di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e
innovazione
1. All'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «nuovi» e' soppressa;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis.
Per la definizione delle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 21 luglio 2020, n. 182.».
2. Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di
certezza operativa delle discipline previste dall'articolo
1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le imprese possono richiedere una certificazione che
attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o
da effettuare ai fini della loro classificazione
nell'ambito delle attivita' di ricerca e sviluppo, di
innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica
ammissibili al beneficio. Tale certificazione puo' essere
richiesta anche per l'attestazione della qualificazione
delle attivita' di ricerca e sviluppo ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9. Analoga certificazione puo' essere richiesta
per l'attestazione della qualificazione delle attivita' di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di
obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione
ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione
dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto
periodo del comma 203, nonche' dai commi 203-quinquies e
203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n 160 del
2019. Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al
terzo periodo possono essere richieste a condizione che le
violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta
previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano
state gia' constatate con processo verbale di
constatazione.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al
rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i
quali quelli idonei a garantire professionalita',
onorabilita' e imparzialita' ed e' istituito un apposito
albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo
economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di vigilanza sulle attivita' esercitate dai
certificatori, le modalita' e condizioni della richiesta
della certificazione, nonche' i relativi oneri a carico dei
richiedenti, parametrati ai costi della procedura. Tra i
soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui
al comma 2 sono compresi, in ogni caso, le universita'
statali, le universita' non statali legalmente riconosciute
e gli enti pubblici di ricerca.
4. Ferme restando le attivita' di controllo previste
dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019,
la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti
vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria,
tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta
rappresentazione dei fatti, la certificazione venga
rilasciata per una attivita' diversa da quella
concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel
primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o
sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle
certificazioni sono nulli.
5. La certificazione di cui al comma 2 e' rilasciata
dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo
valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del
Ministero dello sviluppo economico, periodicamente
elaborate ed aggiornate.
6. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste
dai commi da 2 a 5, il Ministero dello sviluppo economico
e' autorizzato ad assumere un dirigente di livello non
generale e 10 unita' di personale non dirigenziale. Il
Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a
conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente comma
anche in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale
il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a
bandire una procedura concorsuale pubblica e
conseguentemente ad assumere il predetto personale con
contratto di lavoro subordinato in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione
organica, da inquadrare nell'Area Terza del Comparto
Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del
concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale
mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione
prevista dai rispettivi ordinamenti, proveniente da altre
pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio
presso l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza,
nonche' del personale delle Forze armate e della Polizia di
Stato, ovvero ad acquisire personale con professionalita'
equivalente proveniente da societa' e organismi in house,
previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con
rimborso dei relativi oneri.
8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 e' autorizzata la
spesa di euro 307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui
a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dello sviluppo economico.
8-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 951,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo
42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate
a finalita' e interventi per i quali il Ministero dello
sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente
normativa, della Fondazione Enea Tech e Biomedical, sono
accreditate su un conto infruttifero aperto presso la
Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione.
8-ter. E' autorizzata l'apertura di un conto corrente
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla
societa' Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse rese
disponibili in attuazione di accordi e nel quale la
medesima societa' e' autorizzata a effettuare operazioni di
versamento e di prelevamento per le medesime finalita'."
Note al comma 273
Si riporta il testo dell'articolo 83, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 83. Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo e' determinato apportando
all'utile o alla perdita risultante dal conto economico,
relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le
variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive
disposizioni della presente sezione. In caso di attivita'
che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione
del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza
nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i
risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione
derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma
7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e
per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui
all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno
optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i
quali redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni
del codice civile, valgono, anche in deroga alle
disposizioni dei successivi articoli della presente
sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale
e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi
principi contabili. I criteri di imputazione temporale di
cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in
relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo
di correzione degli errori contabili. La disposizione di
cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi
di reddito per i quali e' scaduto il termine per la
presentazione della dichiarazione integrativa di cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e, sussistendo gli altri
presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono
il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei
conti.
1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle
micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice
civile, che redigono il bilancio in conformita' alle
disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del
comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38."
Note al comma 274
Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto-legge
21 giugno 2022, n.73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto2022, n.122 (Misure urgenti in materia di
semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al
lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni
finanziarie e sociali) come modificato dalla presente
legge:
"Art. 8. Estensione del principio di derivazione
rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di
errori contabili
1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui
all'articolo 2435-ter del codice civile, che» sono
sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese di
cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno
optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i
quali»;
b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I
criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo
valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste
contabilizzate a seguito del processo di correzione degli
errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo
non si applica ai componenti negativi di reddito per i
quali e' scaduto il termine per la presentazione della
dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322.».
1-bis. Le poste contabilizzate a seguito del processo
di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi
dell'articolo 83, comma 1, quarto periodo, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, rilevano anche ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, di cui al titolo I del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il primo periodo del
presente comma non si applica ai componenti negativi del
valore della produzione netta per i quali e' scaduto il
termine per la presentazione della dichiarazione
integrativa prevista dall'articolo 2, comma 8, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e, sussistendo gli altri
presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono
il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei
conti.
2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si
applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto."
Note al comma 275
Il testo decreto-legge 21 giugno 2022, n.73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2022,
n.122 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno
2022, n. 143.
Note al comma 276
Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi) come modificato dalla presente legge:
"Art. 18 Contabilita' semplificata per le imprese
minori
1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano
anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono
obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo
stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere
c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi
indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno
intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione
dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del
medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di
500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni
di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi
per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno
successivo dalla tenuta delle scritture contabili
prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di
tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal
presente decreto. Per i contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attivita'
si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi
all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta
annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le
attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri per l'individuazione delle attivita' consistenti
nella prestazione di servizi.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al
comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito
registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:
a) il relativo importo; b) le generalita', l'indirizzo e il
comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il
pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento
emesso. Devono essere altresi' annotate cronologicamente,
in diverso registro e con riferimento alla data di
pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna
spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle
lettere b) e c) del primo periodo.
3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi
da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri
obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2,
qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle
operazioni non soggette a registrazione ai fini della
suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni
relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui
l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di
registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo
complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione
delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal
caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere
annotati separatamente nei registri stessi nel periodo
d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai
sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile gia'
registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i
contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a
incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della
separata annotazione delle operazioni non soggette a
registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso,
per finalita' di semplificazione si presume che la data di
registrazione dei documenti coincida con quella in cui e'
intervenuto il relativo incasso o pagamento.
6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni
dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
7. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel
presente articolo si estende di anno in anno qualora non
vengano superati gli importi indicati nel comma 1.
8. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime
ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo
d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando
non e' revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e
per i due successivi.
9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa
commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un
ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti
indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la
contabilita' semplificata di cui al presente articolo.
10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori,
di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti
audio-videomagnetici, e per i distributori di carburante,
ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi
semplificati di contabilita', i ricavi percepiti si
assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei
predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio,
valori bollati e postali, marche assicurative e valori
similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti
spettanti ai rivenditori.
11. Ai fini del presente articolo si assumono come
ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate
registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo,
ovvero nel registro di cui al comma 4."
Note al comma 277
Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto-legge
4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n.90 (Disposizioni urgenti per il
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell'edilizia per la definizione
delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione
sociale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 16 Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute
nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate,
relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda
fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012
al 31 dicembre 2024.
1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2024 per gli interventi di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo
la data di entrata in vigore della presente disposizione
ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio,
su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta
pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a
costruzioni adibite ad abitazione e ad attivita'
produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella
misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita'
immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in
cinque quote annuali di pari importo nell'anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso
in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati
in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo
del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli
stessi anni per le quali si e' gia' fruito della
detrazione. (49) (56) (60)
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2024, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi
di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del
rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di
rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella
misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove
dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio
inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per
cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite
le linee guida per la classificazione di rischio sismico
delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione,
da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli
interventi effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici
condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e
al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano,
rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85
per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000
moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di
ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º
gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti
beneficiari possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la
facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
la cessione ad istituti di credito e ad intermediari
finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma
sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese
detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le
spese effettuate per la classificazione e verifica sismica
degli immobili.
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a
1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti
aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti,
istituiti nella forma di societa' che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house
providing e che siano costituiti e operanti alla data del
31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle
cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione
e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto
all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori,
alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle
unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unita'
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a
96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare. I soggetti
beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente
credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi
ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di
successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
a istituti di credito e intermediari finanziari.
1-octies. Per gli interventi di adozione di misure
antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto
avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo
dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di
pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di
credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in
compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua
volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri
fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi
ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
di credito e ad intermediari finanziari.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni
2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per
i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici
e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i
congelatori, per le apparecchiature per le quali sia
prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di
cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto
in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura
del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su
un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per
l'anno 2022, a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro
per l'anno 2024. La detrazione spetta a condizione che gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio siano
iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a
quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno
precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati
nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in
detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo e'
considerato al netto delle spese sostenute nell'anno
precedente per le quali si e' fruito della detrazione. Ai
fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese
di cui al presente comma sono computate indipendentemente
dall'importo delle spese sostenute per i lavori di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al
comma 1.
2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della
Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e
Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza
energetica e la sicurezza degli edifici», nonche' al fine
di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al
presente articolo, compresa la valutazione del risparmio
energetico da essi conseguito, in analogia a quanto gia'
previsto in materia di detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse
per via telematica all'ENEA le informazioni sugli
interventi effettuati alla conclusione degli stessi. L'ENEA
elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione
sui risultati degli interventi al Ministero della
transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle
finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze
territoriali."
Note al comma 278
Si riporta il testo dell'articolo 77 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106 recante misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali:
"Art. 77. Disposizioni finanziarie
1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli
effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul
reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle
spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come
determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato nel limite
annuo massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
2. Per l'anno 2021 e' istituito, presso lo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un
apposito fondo da ripartire con una dotazione di 500
milioni di euro, finalizzato alla sistemazione contabile di
somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni
centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di
pertinenza di altre amministrazioni pubbliche. Il riparto
del fondo e' disposto con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto legge 18
aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
del comma 10.
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di
euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un
indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei
danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata
all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici
di Taranto del gruppo ILVA.
2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al
comma 2-bis, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei
quartieri della citta' di Taranto oggetto dell'aggressione
di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del
gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza
definitiva di risarcimento dei danni, a carico della
societa' ILVA Spa, attualmente sottoposta ad
amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito
allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori
costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro
proprieta' ovvero per la riduzione delle possibilita' di
godimento dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento
subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti
provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter e'
riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del
valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento
della domanda e comunque per un ammontare non superiore a
30.000 euro per ciascuna unita' abitativa.
2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le condizioni e le modalita' per la
presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui
al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui
ai commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del rispetto del
limite di spesa di cui al citato comma 2-bis.
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a
2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a
2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
- periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'
incrementata di 200 milioni di euro nell'anno 2021. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
4. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui
all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' incrementato di 150
milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi del comma 10.
5. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge
16 aprile 1987, n. 183, e' incrementato di 100 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno
2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
6. Le risorse del Fondo di cui all'articolo
13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno
2021 e 130 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi del comma 10.
7. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 800
milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro
per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del
comma 10.
8. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico
derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di
cui al comma 10, lettera h), sono valutati in 150 milioni
di euro per l'anno 2022, 208 milioni di euro per l'anno
2023, 247 milioni di euro per l'anno 2024, 307 milioni di
euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro per l'anno 2026,
449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni di euro
per l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625
milioni di euro per l'anno 2030, 712 milioni di euro per
l'anno 2031, 782 milioni di euro per l'anno 2032 e 836
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in
termini di indebitamento netto, in 23 milioni di euro per
l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 235
milioni di euro per l'anno 2023, 291 milioni di euro per
l'anno 2024, 364 milioni di euro per l'anno 2025, 433
milioni di euro per l'anno 2026, 526 milioni di euro per
l'anno 2027, 586 milioni di euro per l'anno 2028, 650
milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro per
l'anno 2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876
milioni di euro per l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2033. Ai relativi oneri si provvede
ai sensi del comma 10.
9. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi
meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23
dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di
Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai
territori gia' danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 per la realizzazione degli interventi previsti
dall'articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto
legislativo n. 1 del 2018. Le risorse di cui al precedente
periodo sono trasferite o versate nella contabilita'
speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 6,
comma 2 dell'ordinanza 732/2020 e intestata al Commissario
delegato. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44,
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo
1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69, gia' nella disponibilita' della contabilita'
speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, sono
quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021.
10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad
esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35,
46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e
76, determinati in 43.803,433 milioni di euro per l'anno
2021, 2.326,511 milioni di euro per l'anno 2022, 777,051
milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per
l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97
milioni di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni di euro per
l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937
milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per
l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031,
1.086,34 milioni di euro per l'anno 2032, 1.112,65 milioni
di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di
saldo netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di
euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e
fabbisogno, a 2.776,711 milioni di euro per l'anno 2022,
1.221,901 milioni di euro per l'anno 2023, 759,31 milioni
di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno
2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6
milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro
per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031,
1.170,54 milioni di euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni
di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a 130,18 milioni di euro per l'anno 2021,
1.370,25 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di
euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro per l'anno
2024, 61,76 milioni di euro per l'anno 2025, 58,56 milioni
di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno
2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028, 55,56 milioni
di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni di euro per l'anno
2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di
euro per l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno
2034, che aumentano a 1.575,05 milioni di euro per l'anno
2022 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e, in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 251,449
milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,483 milioni di euro
per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro per l'anno 2023,
86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di
euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno
2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni
di euro per l'anno 2028, 60,41 milioni di euro per l'anno
2029, 60,01 milioni di euro per l'anno 2030, 6,06 milioni
di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro per l'anno
2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di
euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli
articoli 9, 11-ter, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma
10, 43, 50, 72 e 74;
b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023,
24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di
euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno
2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni
di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno
2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50
milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 e,
solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10
milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo
di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024, 2025 e 2026 e, solo in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per
l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma
4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;
e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno
2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo;
f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8
milioni di euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro per
l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 145
milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per
l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70
milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per
l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183;
h) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al
comma 9-bis, che sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, ad
esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno
2021;
i) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo
4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, riguardante le somme da trasferire
all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul
fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel
loro complesso;
l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il
22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della
relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
11. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e' sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
12. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole «180.000 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti «223.000 milioni di euro».
13. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario,
puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la
cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa."