Note al comma 279
Si riporta il testo dell'articolo 77 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106 recante misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 77. Disposizioni finanziarie
1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli
effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul
reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle
spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come
determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato nel limite
annuo massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
2. Per l'anno 2021 e' istituito, presso lo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un
apposito fondo da ripartire con una dotazione di 500
milioni di euro, finalizzato alla sistemazione contabile di
somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni
centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di
pertinenza di altre amministrazioni pubbliche. Il riparto
del fondo e' disposto con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto legge 18
aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
del comma 10.
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di
euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un
indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei
danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata
all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici
di Taranto del gruppo ILVA.
2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al
comma 2-bis, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei
quartieri della citta' di Taranto oggetto dell'aggressione
di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del
gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza
definitiva di risarcimento dei danni, a carico della
societa' ILVA Spa, attualmente sottoposta ad
amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito
allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori
costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro
proprieta' ovvero per la riduzione delle possibilita' di
godimento dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento
subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti
provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter e'
riconosciuto nella misura stabilita con sentenza definitiva
di risarcimento dei danni di cui al comma 2-ter o con
provvedimento di insinuazione del credito allo stato
passivo della procedura concorsuale e comunque per un
ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unita'
abitativa.
2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le condizioni e le modalita' per la
presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui
al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui
ai commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del rispetto del
limite di spesa di cui al citato comma 2-bis.
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a
2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a
2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
- periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'
incrementata di 200 milioni di euro nell'anno 2021. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
4. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui
all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' incrementato di 150
milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi del comma 10.
5. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge
16 aprile 1987, n. 183, e' incrementato di 100 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno
2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
6. Le risorse del Fondo di cui all'articolo
13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno
2021 e 130 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi del comma 10.
7. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 800
milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro
per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del
comma 10.
8. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico
derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di
cui al comma 10, lettera h), sono valutati in 150 milioni
di euro per l'anno 2022, 208 milioni di euro per l'anno
2023, 247 milioni di euro per l'anno 2024, 307 milioni di
euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro per l'anno 2026,
449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni di euro
per l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625
milioni di euro per l'anno 2030, 712 milioni di euro per
l'anno 2031, 782 milioni di euro per l'anno 2032 e 836
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in
termini di indebitamento netto, in 23 milioni di euro per
l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 235
milioni di euro per l'anno 2023, 291 milioni di euro per
l'anno 2024, 364 milioni di euro per l'anno 2025, 433
milioni di euro per l'anno 2026, 526 milioni di euro per
l'anno 2027, 586 milioni di euro per l'anno 2028, 650
milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro per
l'anno 2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876
milioni di euro per l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2033. Ai relativi oneri si provvede
ai sensi del comma 10.
9. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi
meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23
dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di
Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai
territori gia' danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 per la realizzazione degli interventi previsti
dall'articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto
legislativo n. 1 del 2018. Le risorse di cui al precedente
periodo sono trasferite o versate nella contabilita'
speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 6,
comma 2 dell'ordinanza 732/2020 e intestata al Commissario
delegato. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44,
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo
1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69, gia' nella disponibilita' della contabilita'
speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, sono
quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021.
10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad
esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35,
46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e
76, determinati in 43.803,433 milioni di euro per l'anno
2021, 2.326,511 milioni di euro per l'anno 2022, 777,051
milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per
l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97
milioni di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni di euro per
l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937
milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per
l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031,
1.086,34 milioni di euro per l'anno 2032, 1.112,65 milioni
di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di
saldo netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di
euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e
fabbisogno, a 2.776,711 milioni di euro per l'anno 2022,
1.221,901 milioni di euro per l'anno 2023, 759,31 milioni
di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno
2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6
milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro
per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031,
1.170,54 milioni di euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni
di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a 130,18 milioni di euro per l'anno 2021,
1.370,25 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di
euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro per l'anno
2024, 61,76 milioni di euro per l'anno 2025, 58,56 milioni
di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno
2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028, 55,56 milioni
di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni di euro per l'anno
2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di
euro per l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno
2034, che aumentano a 1.575,05 milioni di euro per l'anno
2022 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e, in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 251,449
milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,483 milioni di euro
per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro per l'anno 2023,
86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di
euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno
2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni
di euro per l'anno 2028, 60,41 milioni di euro per l'anno
2029, 60,01 milioni di euro per l'anno 2030, 6,06 milioni
di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro per l'anno
2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di
euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli
articoli 9, 11-ter, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma
10, 43, 50, 72 e 74;
b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023,
24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di
euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno
2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni
di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno
2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50
milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 e,
solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10
milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo
di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024, 2025 e 2026 e, solo in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per
l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma
4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;
e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno
2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo;
f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8
milioni di euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro per
l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 145
milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per
l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70
milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per
l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183;
h) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al
comma 9-bis, che sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, ad
esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno
2021;
i) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo
4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, riguardante le somme da trasferire
all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul
fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel
loro complesso;
l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il
22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della
relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
11. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e' sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
12. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole «180.000 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti «223.000 milioni di euro».
13. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario,
puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la
cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa."
Note al comma 280
Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022
(Fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli
immobili derivanti dell'esposizione prolungata
all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici
di Taranto del Gruppo ILVA), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 6. Modalita' di intervento del fondo
1. Il fondo opera con uno o piu' provvedimenti del
Ministero con i quali si dispone l'erogazione
dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti
dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato
dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA,
nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 77 del
decreto-legge n. 73/2021, come convertito con modificazioni
dalla legge n. 106/2021.
2. Il fondo opera tramite istanza d'indennizzo
presentata dai beneficiari, persone fisiche o giuridiche,
entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto, al Ministero per il tramite dell'amministrazione
straordinaria, corredata della documentazione obbligatoria
di cui all'art. 8 del presente decreto."
"Art. 7. Indennizzo
1. L'indennizzo di cui al presente decreto e'
riconosciuto:
a) per le motivazioni contenute nell'art. 77, comma
2-ter, del decreto-legge n. 73/2021;
b) nei limiti della dotazione finanziaria di cui
all'art. 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021, per
l'anno 2022;
c) nella misura massima del 20 per cento del valore
di mercato dell'immobile danneggiato, cosi' come
determinato ai fini della insinuazione del credito, in via
definitiva, nello stato passivo dell'amministrazione
straordinaria e specificato in sede di istanza
d'indennizzo, in ossequio all'art. 77, comma 2-ter, del
decreto-legge n. 73/2021 e, comunque, per un ammontare non
superiore a 30.000 euro per ciascuna unita' abitativa, ai
sensi dell'art. 77, comma 2-quater, del decreto-legge n.
73/2021.
2. (Abrogato)
3. Le somme eventualmente non oggetto di erogazione
sono fatte confluire in apposito capitolo dell'entrata, al
fine della successiva riassegnazione al fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27
ottobre 1993, n. 432."
Note al comma 281
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 121, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
2121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1°
gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro
dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro
domestico, e' riconosciuto un esonero sulla quota dei
contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e
i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti
percentuali a condizione che la retribuzione imponibile,
parametrata su base mensile per tredici mensilita', non
ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la
competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Tenuto conto dell'eccezionalita' della misura di cui al
primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche."
Note al comma 282
Si riporta il testo dell'articolo 2, della legge 15
luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni
in materia di spettacolo):
"Art. 2. Deleghe al Governo per il riordino delle
disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il
riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in
favore dei lavoratori del settore nonche' per il
riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di
lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per il coordinamento e il riordino
delle disposizioni legislative vigenti e di quelle
regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma
3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160, in materia di attivita', organizzazione e gestione
delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla
legge 11 novembre 2003, n. 310, nonche' per la riforma, la
revisione e il riassetto della vigente disciplina nei
settori del teatro, della musica, della danza, degli
spettacoli viaggianti, delle attivita' circensi, dei
carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante
la redazione di un unico testo normativo denominato «codice
dello spettacolo», al fine di conferire al settore un
assetto piu' efficace, organico e conforme ai principi di
semplificazione delle procedure amministrative e
ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il
riequilibrio di genere e a migliorare la qualita'
artistico-culturale delle attivita', incentivandone la
produzione, l'innovazione, nonche' la fruizione da parte
della collettivita', con particolare riguardo
all'educazione permanente, in conformita' alla
raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C
189/01). Tenuto conto dei principi di cui all'articolo 1
della legge 22 novembre 2017, n. 175, come modificato
dall'articolo 1 della presente legge, il Governo esercita
la delega secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'articolo 2, commi 2, escluso il numero 5) della lettera
b), 3 e 4, della medesima legge n. 175 del 2017 e secondo
il procedimento di cui allo stesso articolo 2, commi 5 e 7.
2. Con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3,
della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi
di cui al comma 1 sono adottati altresi' secondo il
seguente principio e criterio direttivo: revisione dei
requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente
e del direttore artistico attraverso nuove procedure che
prevedano in particolare:
a) l'assenza di conflitto di interessi con le
funzioni svolte all'interno della fondazione dal
sovrintendente e dal direttore artistico, nonche' da tutti
i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;
b) l'adozione di bandi pubblici, anche
internazionali, che consentano la consultazione pubblica
del curriculum dei partecipanti.
3. Al fine di valorizzare la funzione sociale della
musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui
questa forma d'arte performativa si realizza, i decreti
legislativi di cui al comma 1 recano disposizioni per il
riconoscimento dei Live club quali soggetti che operano in
modo prevalente per la promozione e diffusione di
produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali,
dal vivo e per il sostegno delle medesime attivita'.
4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7,
della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto
legislativo recante disposizioni in materia di contratti di
lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento delle specificita' del lavoro e del
carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente
dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e
dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle
parti;
b) riconoscimento di un'indennita' giornaliera, quale
elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della
retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di
assicurare la propria disponibilita' su chiamata o di
garantire una prestazione esclusiva;
c) previsione di specifiche tutele normative ed
economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente
o di prestazione occasionale di lavoro;
d) previsione di tutele specifiche per l'attivita'
preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione
artistica.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7,
della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto
legislativo recante disposizioni in materia di equo
compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi
compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal
vivo, di cui all'articolo 4, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) determinazione di parametri retributivi diretti ad
assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un
equo compenso, proporzionato alla quantita' e alla qualita'
del lavoro svolto, nonche' al contenuto, alle
caratteristiche e alla complessita' della prestazione;
b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di
retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello
spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.
6. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7,
della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto
legislativo per il riordino e la revisione degli
ammortizzatori e delle indennita' e per l'introduzione di
un'indennita' di discontinuita', quale indennita'
strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonche' dei lavoratori
discontinui del settore dello spettacolo di cui alla
lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto
adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il decreto legislativo e' adottato tenuto conto del
carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
lavorative, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) aggiornamento e definizione dei requisiti di
accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del
carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati
su:
1) limite massimo annuo di reddito riferito
all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei
sostegni;
2) limite minimo di prestazioni lavorative
effettive nell'anno solare precedente a quello di
corresponsione dei sostegni;
3) reddito derivante in misura prevalente dalle
prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;
b) determinazione dei criteri di calcolo
dell'indennita' giornaliera, della sua entita' massima su
base giornaliera e del numero massimo di giornate
indennizzabili e oggetto di tutela economica e
previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7;
c) incompatibilita' con eventuali sostegni,
indennita' e assicurazioni gia' esistenti;
d) individuazione di misure dirette a favorire
percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori
dei sostegni;
e) determinazione degli oneri contributivi a carico
dei datori di lavoro, nonche' di un contributo di
solidarieta' a carico dei soli lavoratori che percepiscono
retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo
per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola
quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto
massimale.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 si
provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo
delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1,
comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla
lettera e) del comma 6 nonche' dalla revisione e dal
riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennita'.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7,
dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo
successivamente o contestualmente alla data di entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le
occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 352, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"352. Al fine di introdurre nell'ordinamento un
sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del
carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
lavorative, nello stato di previsione del Ministero della
cultura e' istituito un fondo, denominato «Fondo per il
sostegno economico temporaneo - SET», con una dotazione di
40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con
apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse
di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo
limite di spesa, si provvede a dare attuazione
all'intervento previsto."
Note al Comma 284
Si riporta il testo degli articoli 22 e 23 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni), come modificato dalla presente legge:
"Art. 22. Fondi di solidarieta' bilaterali
1. Fermo restando quanto previsto al comma 9
dell'articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di
solidarieta' bilaterali di settore con l'obiettivo di
risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni
aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale,
anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali
integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, oltre le finalita' previste dall'articolo 26,
comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015,
possono altresi' erogare un assegno straordinario per il
sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla
pensione di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo
14.1 e ferma restando la modalita' di finanziamento di cui
all'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n.
148 del 2015.
2. L'assegno di cui al comma 1 puo' essere erogato solo
in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o
territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
nei quali e' stabilito a garanzia dei livelli occupazionali
il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei
lavoratori che accedono a tale prestazione.
3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i
Fondi di solidarieta' provvedono, a loro carico e previo il
versamento agli stessi Fondi della relativa provvista
finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al
versamento della contribuzione correlata a periodi utili
per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione
anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili
precedenti all'accesso ai Fondi di solidarieta'. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
lavoratori che maturano i requisiti per fruire della
prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di
riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono
i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per
effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative
risorse sono versate ai Fondi di solidarieta' dal datore di
lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di
finanziamento riservata alle finalita' di cui al presente
comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della
normativa vigente.
4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e
2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26,
comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, lettera
f), del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze
successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro
interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della
prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile
del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi
istitutivi, al versamento della contribuzione correlata
fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.
5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini
della loro efficacia, devono essere depositati entro trenta
giorni dalla sottoscrizione con le modalita' individuate in
attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 151. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche ai fondi bilaterali gia'
costituiti o in corso di costituzione.
6. Il Fondo di solidarieta' per il lavoro in
somministrazione, di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo n. 148 del 2015, istituito presso il Fondo di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' autorizzato a versare all'INPS, per
periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o
figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento
prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto
stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese
di somministrazione di lavoro. Le modalita' di
determinazione della contribuzione e di versamento del
contributo sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Rientrano altresi' tra le
competenze del Fondo di solidarieta' di cui al presente
comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla
contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi
di riconversione o riqualificazione professionale, nonche'
le altre misure di politica attiva stabilite dalla
contrattazione collettiva stessa."
"Art. 23. Anticipo del TFS
1. Ferma restando la normativa vigente in materia di
liquidazione dell'indennita' di fine servizio comunque
denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il
personale degli enti pubblici di ricerca, cui e' liquidata
la pensione di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo
14.1, conseguono il riconoscimento dell'indennita' di fine
servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto
maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto
anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo
articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti
pensionistici alla speranza di vita.
2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate
dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di
fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al
comma 1 nonche' i soggetti che accedono, o che hanno avuto
accesso prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo
24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
possono presentare richiesta di finanziamento di una somma
pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5
del presente articolo, dell'indennita' di fine servizio
maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che
aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia
e delle finanze, il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito
l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei
relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennita' di
fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo
importo da tale indennita', fino a concorrenza dello
stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo
precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o
pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in
virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il
finanziamento e' garantito dalla cessione pro solvendo,
automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza
alcuna formalita', dei crediti derivanti dal trattamento di
fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo
periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono
l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per
l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque
denominato, provvedono alle attivita' di cui al presente
comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per
l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una
dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l'anno
2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del
finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi.
Il Fondo e' ulteriormente alimentato con le commissioni,
orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso,
che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la
tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La
garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita,
incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono
assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime
caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di
ultima istanza. La garanzia dello Stato e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento e'
altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui
all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice
civile. Il Fondo e' surrogato di diritto alla banca o
all'intermediario finanziario, per l'importo pagato,
nonche' nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis,
primo comma, numero 1), del codice civile.
4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalita' a
esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da
ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo
o diritto. Per le finalita' di cui al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento e'
sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica
della clientela.
5. L'importo finanziabile e' pari a 45.000 euro ovvero
all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel
caso in cui l'indennita' di fine servizio comunque
denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di
finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di
interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo
comma.
6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al
rimborso della quota capitale.
7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e
adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del
Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri, le
condizioni e le modalita' di funzionamento del Fondo di
garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima
istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di conversione in legge del presente decreto,
sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati
personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato.
8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3
e' affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione
da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica
amministrazione. Per la predetta gestione e' autorizzata
l'istituzione di un apposito conto corrente presso la
tesoreria dello Stato intestato al gestore."
Note al comma 288
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 179, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019), come modificato
dalla presente legge:
"179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al
31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano
in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del
presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei
63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi
185 e 186 del presente articolo, un'indennita' per una
durata non superiore al periodo intercorrente tra la data
di accesso al beneficio e il conseguimento dell'eta'
anagrafica prevista per l'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza
del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a
condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti
la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente
per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la
prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in
possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno
sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
con handicap in situazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero un parente o un affine di secondo grado
convivente qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i
settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono
in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30
anni;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianita'
contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della
decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla
presente legge che svolgono da almeno sette anni negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette
attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno
tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il
loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di
un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni."
Note al comma 289
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 92, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"92. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179,
lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si
applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le
professioni indicate nell'allegato 3 annesso alla presente
legge. Per gli operai edili, come indicati nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle
imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione
Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la
formatura di articoli in ceramica e terracotta
(classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito
dell'anzianita' contributiva di cui alla medesima lettera
d) e' di almeno 32 anni."
Note al comma 290
Si riporta il testo del comma 165 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
"165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio
2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di
cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla presente
legge, non si applica il limite relativo al livello di
tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
maggio 2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi
nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018
presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31
marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta
fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e,
comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in
considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio
di cui all'articolo 11 del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del
2017 residuano le necessarie risorse finanziarie."
Note al comma 291
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 186, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
"186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai
sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630
milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro
per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020,
di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni
di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per
l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di
71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di
euro per l'anno 2026. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate e accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennita'
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 185, e, a parita' degli stessi, in ragione
della data di presentazione della domanda, al fine di
garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore
al numero programmato in relazione alle predette risorse
finanziarie."
Note al comma 292
Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 16. Opzione donna
1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato
e' riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema
contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il
31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianita' contributiva
pari o superiore a trentacinque anni e un'eta' pari o
superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59
anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di
eta' anagrafica non e' adeguato agli incrementi alla
speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui
al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che
entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianita'
contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'eta'
anagrafica di sessanta anni, ridotta di un anno per ogni
figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in
una delle seguenti condizioni:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno
sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
con handicap in situazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero un parente o un affine di secondo grado
convivente qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i
settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da
imprese per le quali e' attivo un tavolo di confronto per
la gestione della crisi aziendale presso la struttura per
la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui
alla presente lettera la riduzione massima di due anni del
requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'alinea del
presente comma si applica a prescindere dal numero di
figli.
2. Al trattamento pensionistico di cui ai commi 1 e
1-bis si applicano le disposizioni in materia di decorrenza
di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
personale del comparto scuola e AFAM si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione,
entro il 28 febbraio 2023, il relativo personale a tempo
indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal
servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno
scolastico o accademico."
Note al comma 293
Si riporta il testo dei commi 356 e 357 dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
modificato dalla presente legge:
"356. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL,
attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui
all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, eroga ai soggetti gia' titolari di rendita erogata per
una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso
INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore
marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai
superstiti ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, una prestazione aggiuntiva nella misura
percentuale del 15 per cento, elevata al 17 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2023, della rendita in godimento.
La prestazione aggiuntiva e' erogata unitamente al rateo di
rendita corrisposto mensilmente ed e' cumulabile con le
altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base
delle norme generali e speciali dell'ordinamento.
357. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1°
gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo per le vittime
dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano
contratto la patologia per esposizione familiare a
lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero
per esposizione ambientale, una prestazione di importo
fisso pari a euro 10.000, elevato a euro 15.000 a decorrere
dal 1°gennaio 2023, da corrispondere in un'unica soluzione
su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di
decesso. L'istanza e' presentata a pena di decadenza entro
tre anni dalla data dell'accertamento della malattia."
Note al comma 294
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 contiene le
disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni.
Note al comma 296
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni):
"Art. 8. Incentivi per l'impresa e per il lavoratore
1. Al datore di lavoro privato che assuma a tempo
indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche
mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari
di Rdc, anche attraverso l'attivita' svolta da un soggetto
accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150, e' riconosciuto, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali,
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del
lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc
percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un
periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e le
mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso e, comunque,
per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un
periodo non inferiore a 5 mensilita'. In caso di rinnovo ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella
misura fissa di 5 mensilita'. L'importo massimo di
beneficio mensile non puo' comunque eccedere l'ammontare
totale dei contributi previdenziali e assistenziali a
carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le
mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del
beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi
successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto
alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle
sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera
a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il
licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato
motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione
del beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per
l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il
quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di
riqualificazione professionale.
1-bis. Le agenzie per il lavoro iscritte all'albo
informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, autorizzate
dall'ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e
offerta di lavoro possono svolgere attivita' di mediazione
tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc.
1-ter. Al fine di agevolare l'occupazione dei soggetti
percettori di Rdc, alle agenzie per il lavoro di cui al
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e'
riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di
specifica attivita' di mediazione, effettuata mediante
l'utilizzo delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma
1, del presente decreto, il 20 per cento dell'incentivo di
cui al comma 1, che viene decurtato dall'incentivo previsto
per il datore di lavoro.
1-quater. I servizi per il lavoro, accreditati ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, e ai quali sia stata affidata l'attivazione di
interventi in favore di beneficiari del Rdc nell'ambito del
programma "Garanzia di Occupabilita' dei Lavoratori" (GOL),
di cui alla missione M5, componente C1, del Piano nazionale
di ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con
decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione
europea del 13 luglio 2021, comunicano tempestivamente, e
comunque entro cinque giorni, al centro per l'impiego e
all'ANPAL la mancata accettazione di un'offerta di lavoro
congrua, pena la decadenza dalla partecipazione da parte
del medesimo servizio per il lavoro al programma GOL per
sei mesi, con riferimento all'attivazione di interventi in
favore di qualsivoglia nuovo beneficiario. Sono fatti salvi
gli interventi attivati al momento della mancata
comunicazione.
1-quinquies. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la
valutazione comparativa dei servizi per il lavoro di cui al
comma 1-quater, con riferimento agli esiti di
ricollocazione per profilo di occupabilita', tenuto conto,
in particolare, del numero di offerte congrue
complessivamente formulate ai beneficiari del Rdc, incluse
quelle non accettate. L'ANPAL segnala ai servizi
interessati eventuali criticita' riscontrate in sede di
valutazione, anche in termini di numero di esiti positivi
di ricollocazione e di offerte congrue complessivamente
formulate, incluse quelle non accettate, da valutare in
relazione al contesto territoriale di riferimento. Ove le
criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla
partecipazione al programma GOL del servizio per il lavoro
interessato. Sono fatti salvi gli interventi attivati al
momento della revoca.
2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare
presso i centri per l'impiego e presso i soggetti
accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
n. 150 del 2015, laddove tale possibilita' sia prevista da
provvedimenti regionali, un Patto di formazione con il
quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o
di riqualificazione professionale, anche mediante il
coinvolgimento di Universita' ed enti pubblici di ricerca,
secondo i piu' alti standard di qualita' della formazione e
sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Patto di
formazione puo' essere altresi' stipulato dai fondi
paritetici interprofessionali per la formazione continua di
cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Se in seguito a questo
percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un
lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al
datore di lavoro che assume, ferma restando l'aliquota di
computo delle prestazioni previdenziali, e' riconosciuto
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del
lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nel limite della meta' dell'importo mensile del
Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per
un periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e il
numero delle mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso
e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro
mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilita'. In
caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
l'esonero e' concesso nella misura fissa di sei mensilita'
per meta' dell'importo del Rdc. L'importo massimo del
beneficio mensile comunque non puo' eccedere l'ammontare
totale dei contributi previdenziali e assistenziali a
carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le
mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL. La restante meta' dell'importo
mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto
dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e per
un periodo non inferiore a 6 mensilita', e' riconosciuta
all'ente di formazione accreditato che ha garantito al
lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di
riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio
contributivo applicato ai contributi previdenziali e
assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base
delle stesse regole valide per il datore di lavoro che
assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di licenziamento
del beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei mesi
successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto
alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle
sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera
a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il
licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato
motivo.
3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano
a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento
occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto
dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f),
del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti
esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il
diritto alle predette agevolazioni e' subordinato al
rispetto degli ulteriori principi generali di cui
all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale o una societa'
cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc
e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio
addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nei limiti di
780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
dello sviluppo economico.
5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al
presente articolo e' subordinato al rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni
non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola
con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di
assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza
iscritto alle liste di cui alla medesima legge.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite
dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito
gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n.
145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito
di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di accesso al
predetto credito di imposta."
Note al comma 297
Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"10. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e
per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio
2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile
stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1,
commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e' riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un
periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di
importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai
soggetti che alla data della prima assunzione incentivata
ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del
presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo
anno di eta'. Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche."
Note al comma 298
Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"16. Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate
nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero
contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, e' riconosciuto nella misura
del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a
6.000 euro annui."
Note al comma 299
Il riferimento al testo dell'articolo 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato nelle
note al Comma 40.
Note al comma 300
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 503, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
"503. Al fine di promuovere l'imprenditoria in
agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con eta' inferiore a
quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella
previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il
31 dicembre 2023, e' riconosciuto, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per
un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal
versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo
presso l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di
cui al primo periodo non e' cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni
effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti
minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano nei limiti previsti dai
regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis
»."
Note al comma 301
Il capo III, del titolo I, del decreto legislativo 21
aprile 2000, n.185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144) reca:
"Misure in favore dello sviluppo
dell'imprenditorialita' in agricoltura e del ricambio
generazionale"
Note al comma 302
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 515, della
legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
"515. Nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituito il
Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni
catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole
causati da alluvione, gelo o brina e siccita', con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022,
finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69,
lettera f), e 76 del regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. La
dotazione finanziaria per l'anno 2022 e' destinata alla
copertura delle spese amministrative di costituzione e
gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attivita'
di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la
realizzazione dei sistemi informatici e per
l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al
comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di
cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria.
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta
le attivita' di sperimentazione per la definizione e
implementazione delle procedure di competenza. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali sono definite le disposizioni per il
riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la
gestione del Fondo. I criteri e le modalita' d'intervento
del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione
dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102."
Note al comma 304
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 472 a
475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
"472. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma
«Incentivazione e sostegno alla gioventu' » della missione
« Giovani e sport », e' istituito un fondo con una
dotazione di euro 200.000 per l'anno 2019, per il
finanziamento delle attivita' di cui ai commi da 470 a 477.
Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri che
provvede a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio
nazionale dei giovani entro i primi sessanta giorni
dell'anno.
473. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei
giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e
culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani:
a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le
organizzazioni giovanili e i giovani;
b) promuove il superamento degli ostacoli alla
partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia
rappresentativa e diretta;
c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a
tal fine, sostiene l'attivita' delle associazioni
giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e
incrementando le reti tra le stesse;
d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi
consultivi dei giovani a livello locale;
e) collabora con le amministrazioni pubbliche
elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione
giovanile utili a definire le politiche per i giovani;
f) esprime pareri e formula proposte sugli atti
normativi di iniziativa del Governo che interessano i
giovani;
g) partecipa ai forum associativi europei e
internazionali, incoraggiando la comunicazione, le
relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei
diversi Paesi.
474. Il Consiglio nazionale dei giovani e' inoltre
sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei
ministri o l'Autorita' politica delegata ritengano
opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio puo' anche
essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con
l'Autorita' politica delegata, su materie e politiche che
abbiano impatto sulle giovani generazioni.
475. Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere
dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 477,
subentra al Forum nazionale dei giovani nella
rappresentanza presso il Forum europeo della gioventu'."
Note al comma 305
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 472, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021) come modificato
dalla presente legge:
"472. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma
«Incentivazione e sostegno alla gioventu'» della missione
«Giovani e sport», e' istituito un fondo con una dotazione
di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle
attivita' di cui ai commi da 470 a 477. Le risorse sono
successivamente trasferite al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede a sua
volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale dei
giovani entro e non oltre i primi sessanta giorni
dell'anno."
Note al comma 306
Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto-legge
24 dicembre 2021, n.221, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2022, n.11 (Proroga dello stato di
emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19):
"Art. 17. Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e
congedi parentali
1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo
26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, fino al 31 marzo 2022. Al fine di garantire la
sostituzione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo
periodo e' autorizzata la spesa di 68,7 milioni di euro per
l'anno 2022.
2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonche' il
limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del
lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica
amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate
le patologie croniche con scarso compenso clinico e con
particolare connotazione di gravita', in presenza delle
quali ricorre la condizione di fragilita'.
3. Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al 31
marzo 2022. I benefici di cui al primo periodo del presente
comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni
di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande
pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa di cui al secondo periodo del presente
comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei
benefici di cui al primo periodo del presente comma, e'
autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno
2022.
3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui
all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022
fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi
con le tutele di cui al presente comma sono finanziati
dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di
euro per l'anno 2022, dando priorita' agli eventi
cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per
l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26,
comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo
articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica
di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio
del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente
comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e'
stato raggiunto anche in via prospettica il limite di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si
applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, pari a
122,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;
b) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, al
fine di garantire la compensazione in termini di
indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche
amministrazioni, mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal comma 1."
Note al comma 308
Si riporta il testo dell'articolo 6, della legge 22
giugno 2000, n.193 (Norme per favorire l'attivita'
lavorativa dei detenuti):
"Art. 6.
1. All'onere derivante dalla attuazione della presente
legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni
annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire
4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Note al comma 309
Si riporta il testo dell'articolo 34, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
"Art. 34 Trattamenti pensionistici e di disoccupazione
1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di
rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo
beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei
trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle relative gestioni per i
lavoratori autonomi, nonche' dei fondi sostitutivi,
esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi
integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della
rivalutazione automatica dovuto in applicazione del
presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
misura proporzionale all'ammontare del trattamento da
rivalutare rispetto all'ammontare complessivo. Ai fini
dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene
conto altresi' dell'importo degli assegni vitalizi
derivanti da uffici elettivi.
2. Per l'applicazione del comma 1 gli enti erogatori di
trattamenti pensionistici, nella comunicazione da
trasmettere al Casellario centrale delle pensioni entro il
mese di febbraio di ciascun anno in applicazione
dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 314, forniscono, per ciascun trattamento, i dati
richiesti dal Casellario stesso. Sulla base dei predetti
dati il Casellario comunica agli enti interessati, entro il
mese di giugno di ciascun anno, l'importo del trattamento
complessivo del soggetto su cui attribuire gli incrementi
di cui al comma 1.
3. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della
comunicazione, da parte del Casellario, di cui al comma 2,
gli enti determinano, in via provvisoria, la rivalutazione
automatica da applicare sul proprio trattamento sulla base
dei dati comunicati dal Casellario medesimo per l'anno
precedente. A decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione da parte del Casellario, gli enti provvedono
a rideterminare la rivalutazione spettante dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento e ad effettuare i conguagli a
credito e a debito dei pensionati. In caso di
rideterminazione con effetto retroattivo degli importi dei
trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina del
presente articolo anche gli aumenti di rivalutazione
spettanti dal 1° gennaio 1999 in poi sono rideterminati
sulla base dei dati comunicati dal Casellario. A tal fine
gli importi rideterminati relativi a periodi successivi al
1° gennaio 1999 devono essere segnalati al Casellario in
occasione delle previste segnalazioni periodiche, mentre la
effettiva rideterminazione degli aumenti di rivalutazione
per gli stessi anni sara' effettuata dagli enti interessati
a seguito della ricezione delle risultanze annuali da parte
del Casellario.
4. Per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti
connessi alla prima applicazione della nuova disciplina,
ciascun ente attribuira' in via provvisoria la
rivalutazione in applicazione del comma 1 sul totale dei
trattamenti dallo stesso erogati. I recuperi derivanti
dalle operazioni di conguaglio vengono effettuati anche in
deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa
vigente in materia.
5. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni
intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998
non da' titolo alla concessione della indennita' di
disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con
requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e
integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni e integrazioni.
6. L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge
di cui al comma 5 si intende abrogato nella parte
modificata dal medesimo comma.
7. Al fine di potenziare la funzione di coordinamento
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) nella gestione degli
accessi al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni ed il monitoraggio dei relativi flussi di
pensionamento, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le
modalita' e i criteri per la trasmissione, anche mediante
adeguati supporti informatici, di idonei elementi
informativi da parte delle amministrazioni interessate
relativi alle domande di quiescenza.
8. Nei confronti dei titolari di pensione a carico
delle gestioni esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, anche nei casi di cumulo tra pensione e
redditi da lavoro dipendente, trova applicazione l'articolo
10, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
9. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, dopo il quarto periodo e' inserito il
seguente: "Sono altresi' escluse dal predetto procedimento,
per gli esercizi 1998 e 1999, le quote assegnate alle
gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo
1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello
definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663"."
Note al comma 311
Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria) come modificato dalla presente
legge:
"Art. 14 Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli
investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione
del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato
anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la
produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono
stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui
al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del
1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui
all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto
legislativo.
3. Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP,
sono definite norme di indirizzo in materia di investimento
delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti
di interessi e di banca depositaria, di informazione nei
confronti degli iscritti, nonche' sugli obblighi
relativamente alla governance degli investimenti e alla
gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del
decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto
disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano
regolamenti interni sottoposti alla procedura di
approva-zione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Omissis."
Note al comma 312
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 116 e
116-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come
modificato dalla presente legge:
"116. Entro il 31 gennaio 2023, l'INPGI provvede, con
autonome deliberazioni soggette ad approvazione
ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 509 del 1994, alla modifica dello
statuto e dei regolamenti interni, secondo i principi e
criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini
dell'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e
assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che
svolgono attivita' autonoma di libera professione
giornalistica, anche sotto forma di collaborazione
coordinata e continuativa. Entro quindici giorni dalla data
di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri
vigilanti, sono indette le elezioni per il rinnovo degli
organi dell'Istituto. Tali organi entrano in carica in data
successiva a quella di approvazione da parte dei Ministeri
vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse
strumentali e finanziarie, di cui al comma 115.
116-bis. Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio
2023 di cui al comma 116, i Ministeri vigilanti nominano un
commissario ad acta. Il commissario, entro tre mesi, adotta
le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottopone
all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509.
Omissis."
Note al comma 313
Il riferimento al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26 e' riportato nelle note al Comma 294.
Note al comma 314
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159 recante Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 gennaio 2014, n. 19.
Note al comma 315
La legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni):
"Art. 4. Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione
sociale
1. L'erogazione del beneficio e' condizionata alla
dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro da
parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle
modalita' di cui al presente articolo, nonche' all'adesione
ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che
prevede attivita' al servizio della comunita', di
riqualificazione professionale, di completamento degli
studi, nonche' altri impegni individuati dai servizi
competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del
lavoro e all'inclusione sociale.
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente
articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano
maggiorenni, non gia' occupati e non frequentanti un
regolare corso di studi, ferma restando per il componente
con disabilita' interessato la possibilita' di richiedere
la volontaria adesione a un percorso personalizzato di
accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione
sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso
che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e
necessita' specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai
medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di
cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di
pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore a 65
anni, nonche' i componenti con disabilita', come definita
ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni
iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi
ai sensi della medesima disciplina. I componenti con
disabilita' possono manifestare la loro disponibilita' al
lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle
condizioni, con le percentuali e con le tutele previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi
connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi
di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti
minori di tre anni di eta' ovvero di componenti il nucleo
familiare con disabilita' grave o non autosufficienza, come
definiti a fini ISEE, nonche' i lavoratori di cui al comma
15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione,
oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare
omogeneita' di trattamento, sono definiti, con accordo in
sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali
da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di
valutazione degli esoneri di cui al presente comma, anche
all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc. I
componenti con i predetti carichi di cura sono comunque
esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.
4. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per
se' e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come
definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli
obblighi connessi alla fruizione del Rdc ai sensi del comma
2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilita' al
lavoro, ed e' trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini
dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le
dichiarazioni di immediata disponibilita' al lavoro di cui
al presente comma e' improcedibile.
5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra
quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono
individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il
tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6,
comma 2, affinche' siano convocati entro trenta giorni dal
riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o piu'
dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;
b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro
ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o
averne terminato la fruizione da non piu' di un anno;
c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto
di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150;
d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147.
5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 2, sono altresi' resi noti ai centri
per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di eta'
pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso
dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo e
dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di
appartenenza ai sensi del comma 12, affinche' siano
convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del
beneficio.
5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6,
comma 2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis del
presente articolo, rende noto ai centri per l'impiego anche
l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei
nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al
comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata
disponibilita' al lavoro ai sensi del comma 4 affinche'
siano convocati nei termini previsti dalla legislazione
vigente.
5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per
l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari
nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti
particolari criticita' in relazione alle quali sia
difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al
lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi
comunali competenti per il contrasto della poverta', che si
coordinano a livello di ambito territoriale, per la
valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio
del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che
l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro
per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneita' di
trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede
di Conferenza unificata di cui al comma 3 i principi e i
criteri generali da adottare in sede di valutazione per
l'identificazione delle condizioni di particolare
criticita' di cui al presente comma.
6. In sede di primo incontro presso il centro per
l'impiego sono individuati eventuali componenti del nucleo
familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3,
fatta salva la valutazione di bisogni sociali o
socio-sanitari connessi ai compiti di cura.
7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, non
esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i
centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da
provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del
2015, un Patto per il lavoro, che equivale al patto di
servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo
decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro
deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal
comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine,
il patto di servizio assume la denominazione di Patto per
il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono
definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la
redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo
periodo di applicazione del Rdc.
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
a) collaborare alla definizione del Patto per il
lavoro;
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare
gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in
particolare:
1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale
di cui all'articolo 6, comma 1, anche per il tramite di
portali regionali, se presenti, e consultarla
quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del
lavoro;
2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando
la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le
ulteriori modalita' definite nel Patto per il lavoro, che,
comunque, individua il diario delle attivita' che devono
essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro
e' verificata presso il centro per l'impiego in presenza
con frequenza almeno mensile; in caso di mancata
presentazione senza comprovato giustificato motivo si
applica la decadenza dal beneficio;
3) accettare di essere avviato alle attivita'
individuate nel Patto per il lavoro;
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le
eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su
indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle
competenze certificate;
5) accettare almeno una di due offerte di lavoro
congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di
rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio,
la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma
9.
9. La congruita' dell'offerta di lavoro di cui al comma
8 e' definita anche con riferimento al numero di offerte
rifiutate. In particolare, e' definita congrua un'offerta
dalle caratteristiche seguenti:
a) entro ottanta chilometri di distanza dalla
residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel
limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di
trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero,
fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata
nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;
b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato
o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, quando il luogo di lavoro non dista piu' di ottanta
chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o
e' comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di
cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia
di prima sia di seconda offerta;
c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla
lettera d), e' congrua un'offerta ovunque sia collocata nel
territorio italiano anche nel caso si tratti di prima
offerta;
d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti componenti con disabilita', come
definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di
cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di
cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla
prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del
beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza
di cento chilometri dalla residenza del beneficiario;
d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti figli minori, anche qualora i
genitori siano legalmente separati, non operano le
previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle
previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo
riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non
eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla
residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla
presente lettera operano esclusivamente nei primi
ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del
beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.
9-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, ovvero, per i beneficiari di Reddito
di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento
rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo
individuo, inclusivo della componente ad integrazione del
reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione».
9-ter. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente
decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al
comma 7 del presente articolo direttamente dai datori di
lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione
dell'offer-ta congrua da parte dei beneficiari di cui al
medesimo comma 7 e' comunicata dal datore di lavoro privato
al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai
fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le modalita' di
comunicazione e di verifica della mancata accettazione
dell'offerta congrua.
10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata
oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla
residenza del beneficiario, il medesimo continua a
percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di
compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per
i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego,
incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti
componenti di minore eta' ovvero componenti con
disabilita', come definita a fini ISEE.
11. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano
componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono
individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che
si coordinano a livello di ambito territoriale, affinche'
siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del
beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della
poverta'. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il
percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il
richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa
valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i
bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo n. 147 del 2017.
12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione
preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi
componenti siano prevalentemente connessi alla situazione
lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati
presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi
resi noti per il tramite delle piattaforme di cui
all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del
Patto per il lavoro entro i successivi trenta giorni. Nel
caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i
beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale
e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte
unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri
per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi
territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione
preliminare la competenza.
13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non
diversamente specificato, assume le caratteristiche del
progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini
del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato
medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per
l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi
per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove
opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8,
gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.
147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti
al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e
richiesti, anche in favore dei beneficiari che
sottoscrivono il Patto per il lavoro. Il Patto per
l'inclusione sociale prevede in ogni caso la frequenza
almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto
alla poverta' al fine della verifica dei risultati
raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito
del progetto personalizzato; in caso di mancata
presentazione senza comprovato giustificato motivo si
applica la decadenza dal beneficio.
14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione
sociale e i sostegni in essi previsti, nonche' la
valutazione multidimensionale che eventualmente li precede,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
15. In coerenza con le competenze professionali del
beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non
formale e informale, nonche' in base agli interessi e alle
propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso
il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni,
il beneficiario e' tenuto ad offrire nell'ambito del Patto
per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la
propria disponibilita' per la partecipazione a progetti a
titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di
tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo
comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di
ore compatibile con le altre attivita' del beneficiario e
comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali,
aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore
complessive settimanali. Nell'ambito dei progetti utili
alla collettivita', i comuni sono tenuti ad impiegare tutti
i percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali
attivita' da parte dei percettori di Rdc e' a titolo
gratuito, non e' assimilabile ad una prestazione di lavoro
subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque,
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le
amministrazioni pubbliche. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 7, comma 5, lettera d). La partecipazione ai
progetti e' facoltativa per le persone non tenute agli
obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche,
nonche' le modalita' di attuazione dei progetti di cui al
presente comma sono definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. I comuni comunicano le
informazioni sui progetti ad una apposita sezione della
piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6,
comma 1. L'esecuzione delle attivita' e l'assolvimento
degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma
sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto
assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni,
tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.
15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il
lavoro e gli enti di formazione registrano nelle
piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le
competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale,
non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 15-bis si provvede con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto
e ad ogni altro fine, si considerano in stato di
disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro
dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o
inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo
13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte
dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati,
puo' essere effettuata anche con mezzi informali, quali
messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo
modalita' definite con accordo in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
15-sexies. I Patti per il lavoro e i Patti per
l'inclusione sociale prevedono necessariamente la
partecipazione periodica dei beneficiari ad attivita' e
colloqui da svolgere in presenza."
Note al comma 316
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste daicurricularelativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di
un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione
si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/2008."
Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263
(Regolamento recante norme generali per la ridefinizione
dell'assetto organizzativo didattico dei Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133):
"Art. 4 Assetto didattico
1. I percorsi di istruzione degli adulti sono
riorganizzati in:
a) percorsi di primo livello: i percorsi di
istruzione di primo livello realizzati dai Centri di cui
all'articolo 2, sono finalizzati al conseguimento del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e
della certificazione attestante l'acquisizione delle
competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22
agosto 2007, n. 139, relative alle attivita' e agli
insegnamenti di cui al comma 2, lettera b);
b) percorsi di secondo livello: i percorsi di
istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni
scolastiche di cui al comma 6, sono finalizzati al
conseguimento del diploma di istruzione tecnica,
professionale e artistica;
c) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento
della lingua italiana: i percorsi di alfabetizzazione e di
apprendimento della lingua italiana, realizzati dai Centri
di cui all'articolo 2 e destinati agli adulti stranieri di
cui all'articolo 3, nei limiti dell'organico assegnato,
sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante
il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua
italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue elaborato dal
Consiglio d'Europa.
2. I percorsi di primo livello di cui al comma 1,
lettera a), sono articolati in due periodi didattici cosi'
strutturati:
a) il primo periodo didattico e' finalizzato al
conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo
ciclo;
b) il secondo periodo didattico e' finalizzato al
conseguimento della certificazione attestante
l'acquisizione delle competenze di base connesse
all'obbligo di istruzione di cui al citato decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139,
relative alle attivita' e insegnamenti generali comuni a
tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli
istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88.
3. I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica
e professionale di cui al comma 1, lettera b), sono
articolati in tre periodi didattici, cosi' strutturati:
a) il primo periodo didattico e' finalizzato
all'acquisizione della certificazione necessaria per
l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti
tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto
dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze,
abilita' e competenze previste per il primo biennio dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali con riferimento alle singole aree di
indirizzo;
b) il secondo periodo didattico e' finalizzato
all'acquisizione della certificazione necessaria per
l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti
tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto
dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze,
abilita' e competenze previste per il secondo biennio dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali con riferimento alle singole aree di
indirizzo;
c) il terzo periodo didattico e' finalizzato
all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o
professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo
studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze,
abilita' e competenze previste per l'ultimo anno dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali con riferimento alle singole aree di
indirizzo.
4. I percorsi di primo livello relativi al primo
periodo didattico di cui al comma 2, lettera a), hanno un
orario complessivo di 400 ore, articolato secondo le
indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo
11, comma 10, destinato allo svolgimento di attivita' e
insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle
competenze attesi in esito ai percorsi della scuola
secondaria di primo grado. I percorsi sono organizzati
anche con riferimento alle competenze chiave in materia di
cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione
obbligatoria di cui all'allegato al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In
assenza della certificazione conclusiva della scuola
primaria, l'orario complessivo puo' essere incrementato
fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai
saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale
quota, articolata secondo le indicazioni contenute nelle
linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, puo' essere
utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua
italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera
c).
5. L'orario complessivo obbligatorio dei percorsi di
cui al presente articolo e' cosi' determinato:
a) i percorsi di primo livello, relativi al secondo
periodo didattico di cui al comma 2, lettera b), hanno un
orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto
dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali per l'area di istruzione generale, articolato
secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui
all'articolo 11, comma 10;
b) i percorsi di secondo livello di cui al comma 3,
lettere a), b) e c), hanno, rispettivamente, un orario
complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali con riferimento all'area di istruzione
generale e alle singole aree di indirizzo.
6. I percorsi di secondo livello di cui al comma 1,
lettera b), relativi agli istituti tecnici, agli istituti
professionali e ai licei artistici, con riferimento ai
periodi didattici di cui al comma 3, lettere a), b) e c),
sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le
quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica,
professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a
tale fine individuate nell'ambito della competenza
esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta
formativa, nel rispetto dei criteri e dei parametri
definiti ai sensi della normativa vigente e con
l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.
7. Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa,
le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i
percorsi di istruzione liceale possono prevedere, altresi',
la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento
di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di
liceo artistico nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e delle dotazioni organiche definite
ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008
e dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
8. I percorsi di istruzione artistica di cui al comma
1, lettera b), sono realizzati con riferimento alle
conoscenze, abilita' e competenze previste dai
corrispondenti ordinamenti del liceo artistico secondo i
periodi didattici di cui al comma 3, l'orario complessivo
di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al comma 9,
definiti secondo le indicazioni contenute nelle linee guida
di cui all'articolo 11, comma 10.
9. Ai fini di cui al presente articolo, con le linee
guida di cui all'articolo 11, comma 10, approvate con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze avente natura non regolamentare sono definiti
i criteri generali e le modalita' per rendere sostenibili,
per lo studente, i carichi orari di cui ai commi 4 e 5,
attraverso:
a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti
dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del
livello richiesto;
b) la personalizzazione del percorso di studio
relativo al livello richiesto, che lo studente puo'
completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo
quanto previsto dal patto formativo individuale di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e);
c) la fruizione a distanza di una parte del percorso
previsto, di regola, per non piu' del 20 per cento del
corrispondente monte ore complessivo;
d) la realizzazione di attivita' di accoglienza e di
orientamento, finalizzate alla definizione del Patto
formativo individuale, per non piu' del 10 per cento del
corrispondente monte ore complessivo del percorso."