art. 1 note (parte 9)

           	
				
 
    

              Note al comma 317
               Si riporta il testo  degli  articoli  3,  4  e  7  del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2019,   n.   26
          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni), come modificato dalla presente legge:
              "Art. 3 Beneficio economico
              1. Il beneficio economico del Rdc, su  base  annua,  si
          compone dei seguenti due elementi:
                a)  una  componente  ad  integrazione   del   reddito
          familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6,
          fino alla soglia di euro 6.000 annui  moltiplicata  per  il
          corrispondente parametro della scala di equivalenza di  cui
          all'articolo 2, comma 4;
                b) una componente, ad integrazione  del  reddito  dei
          nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari
          all'ammontare del canone annuo previsto  nel  contratto  in
          locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un  massimo
          di euro 3.360 annui. La componente  di  cui  alla  presente
          lettera e' erogata direttamente al  locatore  dell'immobile
          risultante dal contratto  di  locazione.  A  tale  fine  il
          beneficiario  comunica  all'ente  erogatore  i   dati   del
          locatore.  Il  pagamento  della  componente  di  cui   alla
          presente lettera e'  imputato  dal  locatore  al  pagamento
          parziale o totale del canone.
              1-bis. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei
          dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  sono
          individuate le modalita'  di  attuazione  delle  norme  dei
          periodi dal secondo al quarto della lettera b) del comma 1.
          Alle conseguenti attivita' le  amministrazioni  interessate
          provvedono nell'ambito delle risorse umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
              2.  Ai  fini  della  definizione  della   Pensione   di
          cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera  a),  e'
          incrementata ad euro 7.560, mentre il  massimo  di  cui  al
          comma 1, lettera b), e' pari ad euro 1.800 annui.
              3. L'integrazione di cui al comma  1,  lettera  b),  e'
          concessa altresi' nella misura della rata mensile del mutuo
          e fino  ad  un  massimo  di  1.800  euro  annui  ai  nuclei
          familiari residenti in abitazione di proprieta' per il  cui
          acquisto o per la cui costruzione sia  stato  contratto  un
          mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
              4. Il beneficio economico di cui al comma 1  e'  esente
          dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo  34,  terzo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 601, e si  configura  come  sussidio  di
          sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri  ai
          sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.  Il
          beneficio in ogni caso  non  puo'  essere  complessivamente
          superiore ad una soglia di euro 9.360  annui,  moltiplicata
          per il corrispondente parametro della scala di equivalenza,
          ridotta per il valore del reddito  familiare,  fatto  salvo
          quanto previsto al terzo periodo.  Il  beneficio  economico
          non puo' essere altresi' inferiore ad euro 480 annui, fatto
          salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
              5.Il Rdc decorre dal mese  successivo  a  quello  della
          richiesta e il suo valore mensile e' pari ad un  dodicesimo
          del valore su base annua.
              6. Il Rdc e' riconosciuto per  il  periodo  durante  il
          quale il beneficiario si trova  nelle  condizioni  previste
          all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non
          superiore a diciotto mesi. Il Rdc  puo'  essere  rinnovato,
          previa sospensione  dell'erogazione  del  medesimo  per  un
          periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione
          non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
              7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          stabilite le modalita' di erogazione del Rdc suddiviso  per
          ogni singolo componente maggiorenne del  nucleo  familiare,
          con la decorrenza prevista dall'articolo 5, comma 6,  terzo
          periodo. La Pensione di cittadinanza e' suddivisa in  parti
          uguali tra i componenti il nucleo familiare.
              8. In caso di variazione della condizione occupazionale
          nelle forme dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente
          da parte di uno o piu' componenti il nucleo  familiare  nel
          corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro
          concorre alla determinazione del beneficio economico  nella
          misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a
          quello della variazione e fino a quando il maggior  reddito
          non  e'  ordinariamente  recepito  nell'ISEE  per  l'intera
          annualita'. Il reddito  da  lavoro  dipendente  e'  desunto
          dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis
          del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,  che,
          conseguentemente, a  decorrere  dal  mese  di  aprile  2019
          devono contenere l'informazione relativa alla  retribuzione
          o al compenso. L'avvio dell'attivita' di lavoro  dipendente
          e' comunque  comunicato  dal  lavoratore  all'INPS  secondo
          modalita' definite dall'Istituto, che mette  l'informazione
          a disposizione delle piattaforme  di  cui  all'articolo  6,
          comma 1. Nel caso di stipulazione di  contratti  di  lavoro
          stagionale o intermittente, il maggior  reddito  da  lavoro
          percepito non concorre alla  determinazione  del  beneficio
          economico, entro il limite massimo  di  3.000  euro  lordi.
          Sono comunicati  all'INPS,  con  le  modalita'  di  cui  al
          presente comma, esclusivamente  i  redditi  eccedenti  tale
          limite massimo con riferimento alla parte eccedente.
              9. In caso di variazione della condizione occupazionale
          nelle forme  dell'avvio  di  un'attivita'  d'impresa  o  di
          lavoro autonomo, svolta sia in  forma  individuale  che  di
          partecipazione, da parte di uno o piu' componenti il nucleo
          familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la  variazione
          dell'attivita'  e'  comunicata  all'INPS  entro  il  giorno
          antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal
          beneficio, secondo modalita'  definite  dall'Istituto,  che
          mette l'informazione a disposizione  delle  piattaforme  di
          cui all'articolo 6, comma  1.  Il  reddito  e'  individuato
          secondo il principio di cassa come differenza tra i  ricavi
          e i compensi percepiti e le spese sostenute  nell'esercizio
          dell'attivita'  ed  e'  comunicato  entro  il  quindicesimo
          giorno  successivo  al   termine   di   ciascun   trimestre
          dell'anno.  A  titolo  di  incentivo  non  cumulabile   con
          l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, il beneficiario
          fruisce senza variazioni del  Rdc  per  le  due  mensilita'
          successive  a  quella  di   variazione   della   condizione
          occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma  6.
          Il beneficio e' successivamente aggiornato  ogni  trimestre
          avendo a riferimento il trimestre precedente.
              10. Le medesime previsioni di cui ai commi  8  e  9  si
          applicano nel caso di redditi da lavoro  non  rilevati  per
          l'intera  annualita'  nell'ISEE  in  corso   di   validita'
          utilizzato per l'accesso  al  beneficio.  In  tal  caso,  i
          redditi di cui ai commi  8  e  9  sono  comunicati  e  resi
          disponibili all'atto della richiesta del beneficio  secondo
          modalita' definite nel provvedimento di cui all'articolo 5,
          comma 1.
              11. E' fatto  obbligo  al  beneficiario  di  comunicare
          all'ente erogatore, nel termine di  quindici  giorni,  ogni
          variazione  patrimoniale  che  comporti  la   perdita   dei
          requisiti di cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),
          numero 2), e lettera  c).  Con  riferimento  al  patrimonio
          mobiliare,  come  definito  ai  fini  dell'ISEE,   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale
          variazione  patrimoniale  che  comporti  la   perdita   dei
          requisiti e' comunicata entro il 31  gennaio  relativamente
          all'anno precedente, ove non gia' compresa  nella  DSU.  La
          perdita  dei  requisiti  si  verifica  anche  nel  caso  di
          acquisizione del possesso di somme o valori superiori  alle
          soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  b),  numero
          3), a seguito di donazione, successione  o  vincite,  fatto
          salvo quanto previsto dall'articolo  5,  comma  6,  e  deve
          essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.
              12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso
          di fruizione del beneficio, fermi restando il  mantenimento
          dei requisiti e la  presentazione  di  una  DSU  aggiornata
          entro due mesi dalla variazione, a pena  di  decadenza  dal
          beneficio  nel  caso  in  cui  la  variazione  produca  una
          riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui
          al comma 6 si applicano  al  nucleo  familiare  modificato,
          ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della
          variazione.  Con  la  sola   eccezione   delle   variazioni
          consistenti in decessi e  nascite,  la  prestazione  decade
          d'ufficio dal mese successivo a quello della  presentazione
          della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente
          alla quale i nuclei possono comunque presentare  una  nuova
          domanda di Rdc.
              13. Nel caso in cui il  nucleo  familiare  beneficiario
          abbia tra i suoi componenti  soggetti  che  si  trovano  in
          stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura
          di lunga degenza o altre strutture  residenziali  a  totale
          carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica,  il
          parametro della scala di equivalenza di  cui  al  comma  1,
          lettera a), non tiene conto di tali soggetti.  La  medesima
          riduzione del  parametro  della  scala  di  equivalenza  si
          applica nei casi in cui faccia parte del  nucleo  familiare
          un componente sottoposto a misura  cautelare  o  condannato
          per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
              14. Nell'ipotesi di interruzione  della  fruizione  del
          beneficio  per   ragioni   diverse   dall'applicazione   di
          sanzioni, il beneficio puo' essere richiesto nuovamente per
          una durata complessiva non superiore al periodo residuo non
          goduto. Nel caso l'interruzione sia  motivata  dal  maggior
          reddito derivato da una modificata condizione occupazionale
          e sia  decorso  almeno  un  anno  nella  nuova  condizione,
          l'eventuale successiva richiesta del beneficio  equivale  a
          prima richiesta.
              15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il mese
          successivo a quello di erogazione.  A  decorrere  dal  mese
          successivo alla data di entrata in vigore  del  decreto  di
          cui al presente comma, l'ammontare di beneficio  non  speso
          ovvero  non  prelevato,  ad  eccezione  di  arretrati,   e'
          sottratto, nei  limiti  del  20  per  cento  del  beneficio
          erogato, nella mensilita' successiva a  quella  in  cui  il
          beneficio non e' stato interamente speso. Con  verifica  in
          ciascun semestre di erogazione, e' comunque decurtato dalla
          disponibilita' della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma
          6, l'ammontare complessivo non speso ovvero  non  prelevato
          nel  semestre,  fatta  eccezione  per  una  mensilita'   di
          beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, da adottare entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          stabilite le modalita' con cui,  mediante  il  monitoraggio
          dei soli importi complessivamente spesi e  prelevati  sulla
          Carta Rdc, si verifica la fruizione del  beneficio  secondo
          quanto previsto al presente comma, le possibili  eccezioni,
          nonche' le altre modalita' attuative."
              "Art. 4. Patto per il lavoro e Patto  per  l'inclusione
          sociale
              1. L'erogazione  del  beneficio  e'  condizionata  alla
          dichiarazione di  immediata  disponibilita'  al  lavoro  da
          parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle
          modalita' di cui al presente articolo, nonche' all'adesione
          ad   un   percorso   personalizzato   di    accompagnamento
          all'inserimento lavorativo  e  all'inclusione  sociale  che
          prevede  attivita'  al   servizio   della   comunita',   di
          riqualificazione  professionale,  di  completamento   degli
          studi,  nonche'  altri  impegni  individuati  dai   servizi
          competenti  finalizzati  all'inserimento  nel  mercato  del
          lavoro e all'inclusione sociale.
              2.  Sono  tenuti  agli  obblighi  di  cui  al  presente
          articolo tutti i componenti il nucleo familiare  che  siano
          maggiorenni,  non  gia'  occupati  e  non  frequentanti  un
          regolare corso di studi, ferma restando per  il  componente
          con disabilita' interessato la possibilita'  di  richiedere
          la volontaria adesione  a  un  percorso  personalizzato  di
          accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione
          sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso
          che tale percorso deve  tenere  conto  delle  condizioni  e
          necessita' specifiche dell'interessato.  Sono  esclusi  dai
          medesimi  obblighi  i   beneficiari   della   Pensione   di
          cittadinanza ovvero  i  beneficiari  del  Rdc  titolari  di
          pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore  a  65
          anni, nonche' i componenti con disabilita',  come  definita
          ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni
          iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti  obblighi
          ai  sensi  della  medesima  disciplina.  I  componenti  con
          disabilita' possono manifestare la loro  disponibilita'  al
          lavoro ed essere destinatari  di  offerte  di  lavoro  alle
          condizioni, con le percentuali e  con  le  tutele  previste
          dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
              3. Possono altresi'  essere  esonerati  dagli  obblighi
          connessi alla fruizione del Rdc, i componenti  con  carichi
          di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti
          minori di tre anni di eta' ovvero di componenti  il  nucleo
          familiare con disabilita' grave o non autosufficienza, come
          definiti a fini ISEE, nonche' i lavoratori di cui al  comma
          15-quater e coloro che  frequentano  corsi  di  formazione,
          oltre a  ulteriori  fattispecie  identificate  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine  di  assicurare
          omogeneita' di trattamento, sono definiti, con  accordo  in
          sede di Conferenza Unificata, principi e  criteri  generali
          da adottarsi da parte dei servizi  competenti  in  sede  di
          valutazione degli esoneri di cui al presente  comma,  anche
          all'esito del primo periodo  di  applicazione  del  Rdc.  I
          componenti con i predetti carichi  di  cura  sono  comunque
          esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.
              4. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per
          se' e tutti  i  componenti  maggiorenni  del  nucleo,  come
          definito dall'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli
          obblighi connessi alla fruizione del Rdc ai sensi del comma
          2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilita'  al
          lavoro, ed e' trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per
          le  politiche  attive   del   lavoro   (ANPAL),   ai   fini
          dell'inserimento nel  sistema  informativo  unitario  delle
          politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le
          dichiarazioni di immediata disponibilita' al lavoro di  cui
          al presente comma e' improcedibile.
              5. I componenti dei nuclei familiari  beneficiari,  tra
          quelli tenuti agli obblighi ai  sensi  del  comma  2,  sono
          individuati e resi noti ai  centri  per  l'impiego  per  il
          tramite della piattaforma digitale di cui  all'articolo  6,
          comma 2, affinche' siano convocati entro trenta giorni  dal
          riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o  piu'
          dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
                a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;
                b) essere beneficiario della NASpI  ovvero  di  altro
          ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o
          averne terminato la fruizione da non piu' di un anno;
                c) aver sottoscritto negli ultimi due anni  un  patto
          di servizio attivo presso i centri per l'impiego  ai  sensi
          dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 150;
                d) non aver sottoscritto un  progetto  personalizzato
          ai  sensi  dell'articolo  6  del  decreto  legislativo   15
          settembre 2017, n. 147.
              5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui
          all'articolo 6, comma 2, sono altresi' resi noti ai  centri
          per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e  di  eta'
          pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal  possesso
          dei requisiti di cui al comma 5  del  presente  articolo  e
          dall'eventuale presa in  carico  del  nucleo  familiare  di
          appartenenza  ai  sensi  del  comma  12,  affinche'   siano
          convocati  entro  trenta  giorni  dal  riconoscimento   del
          beneficio.
              5-ter. La piattaforma digitale di cui  all'articolo  6,
          comma 2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5  e  5-bis  del
          presente articolo, rende noto ai centri per l'impiego anche
          l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano  componenti  dei
          nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni  di  cui  al
          comma 5 e  che  abbiano  reso  dichiarazione  di  immediata
          disponibilita' al lavoro ai sensi  del  comma  4  affinche'
          siano convocati nei  termini  previsti  dalla  legislazione
          vigente.
              5-quater. Nel caso in cui l'operatore  del  centro  per
          l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei  beneficiari
          nelle  condizioni  di  cui  al  comma  5   siano   presenti
          particolari  criticita'  in  relazione   alle   quali   sia
          difficoltoso l'avvio  di  un  percorso  di  inserimento  al
          lavoro, per il tramite della piattaforma  digitale  di  cui
          all'articolo 6, comma 2, invia il  richiedente  ai  servizi
          comunali competenti per il contrasto della poverta', che si
          coordinano  a  livello  di  ambito  territoriale,  per   la
          valutazione multidimensionale di cui al comma  11.  L'invio
          del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che
          l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro
          per  l'impiego.  Al  fine  di  assicurare  omogeneita'   di
          trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in  sede
          di Conferenza unificata di cui al comma 3 i  principi  e  i
          criteri generali da adottare in  sede  di  valutazione  per
          l'identificazione   delle   condizioni    di    particolare
          criticita' di cui al presente comma.
              6. In sede di  primo  incontro  presso  il  centro  per
          l'impiego sono individuati eventuali componenti del  nucleo
          familiare esonerati dagli obblighi ai sensi  del  comma  3,
          fatta  salva  la   valutazione   di   bisogni   sociali   o
          socio-sanitari connessi ai compiti di cura.
              7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter,  non
          esclusi o esonerati  dagli  obblighi,  stipulano  presso  i
          centri  per   l'impiego   ovvero,   laddove   previsto   da
          provvedimenti regionali, presso i soggetti  accreditati  ai
          sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n.  150  del
          2015, un Patto per il lavoro,  che  equivale  al  patto  di
          servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo
          decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro
          deve contenere gli obblighi  e  gli  impegni  previsti  dal
          comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro  fine,
          il patto di servizio assume la denominazione di  Patto  per
          il lavoro. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  sentita  l'Agenzia  nazionale  per  le
          politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  sono
          definiti appositi indirizzi  e  modelli  nazionali  per  la
          redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al  primo
          periodo di applicazione del Rdc.
              8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
                a) collaborare alla  definizione  del  Patto  per  il
          lavoro;
                b) accettare espressamente gli obblighi e  rispettare
          gli  impegni  previsti  nel  Patto  per  il  lavoro  e,  in
          particolare:
                  1) registrarsi sull'apposita  piattaforma  digitale
          di cui all'articolo 6, comma 1, anche  per  il  tramite  di
          portali   regionali,    se    presenti,    e    consultarla
          quotidianamente quale supporto  nella  ricerca  attiva  del
          lavoro;
                  2) svolgere ricerca attiva del lavoro,  verificando
          la  presenza  di  nuove  offerte  di  lavoro,  secondo   le
          ulteriori modalita' definite nel Patto per il lavoro,  che,
          comunque, individua il diario delle  attivita'  che  devono
          essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro
          e' verificata presso il centro per  l'impiego  in  presenza
          con  frequenza  almeno  mensile;   in   caso   di   mancata
          presentazione  senza  comprovato  giustificato  motivo   si
          applica la decadenza dal beneficio;
                  3)  accettare  di  essere  avviato  alle  attivita'
          individuate nel Patto per il lavoro;
                  4) sostenere  i  colloqui  psicoattitudinali  e  le
          eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su
          indicazione dei servizi  competenti  e  in  attinenza  alle
          competenze certificate;
                  5) accettare almeno una di due  offerte  di  lavoro
          congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto  legislativo
          n. 150 del 2015, come integrato al  comma  9;  in  caso  di
          rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo  3,  comma  6,
          deve essere accettata, a pena di decadenza  dal  beneficio,
          la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma
          9.
              9. La congruita' dell'offerta di lavoro di cui al comma
          8 e' definita anche con riferimento al  numero  di  offerte
          rifiutate. In particolare, e' definita  congrua  un'offerta
          dalle caratteristiche seguenti:
                a)  entro  ottanta  chilometri  di   distanza   dalla
          residenza del beneficiario  o  comunque  raggiungibile  nel
          limite temporale massimo di cento minuti  con  i  mezzi  di
          trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta,  ovvero,
          fermo quanto previsto alla lettera  d),  ovunque  collocata
          nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;
                b) in caso di rapporto di lavoro a tempo  determinato
          o  a  tempo  parziale,  con  le  caratteristiche   di   cui
          all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
          n. 150, quando il luogo di lavoro non dista piu' di ottanta
          chilometri di distanza dalla residenza del  beneficiario  o
          e' comunque raggiungibile nel limite temporale  massimo  di
          cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia
          di prima sia di seconda offerta;
                c)  in  caso  di  rinnovo  del  beneficio  ai   sensi
          dell'articolo  3,  comma  6,  fermo  quanto  previsto  alla
          lettera d), e' congrua un'offerta ovunque sia collocata nel
          territorio italiano anche  nel  caso  si  tratti  di  prima
          offerta;
                d)  esclusivamente  nel  caso  in  cui   nel   nucleo
          familiare siano presenti componenti con  disabilita',  come
          definita ai fini dell'ISEE, non operano  le  previsioni  di
          cui alle lettere b) e c) e, in deroga  alle  previsioni  di
          cui alla lettera a) relative alle offerte  successive  alla
          prima,  indipendentemente  dal  periodo  di  fruizione  del
          beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede  la  distanza
          di cento chilometri dalla residenza del beneficiario;
                d-bis) esclusivamente nel  caso  in  cui  nel  nucleo
          familiare siano presenti  figli  minori,  anche  qualora  i
          genitori  siano  legalmente  separati,   non   operano   le
          previsioni di  cui  alla  lettera  c)  e,  in  deroga  alle
          previsioni di cui alle  lettere  a)  e  b),  con  esclusivo
          riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non
          eccede la distanza di  duecentocinquanta  chilometri  dalla
          residenza del  beneficiario.  Le  previsioni  di  cui  alla
          presente   lettera   operano   esclusivamente   nei   primi
          ventiquattro   mesi   dall'inizio   della   fruizione   del
          beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.
              9-bis.  All'articolo  25,  comma  1,  lettera  d),  del
          decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine,
          le seguenti parole: «, ovvero, per i beneficiari di Reddito
          di cittadinanza,  superiore  di  almeno  il  10  per  cento
          rispetto  al  beneficio  massimo  fruibile   da   un   solo
          individuo, inclusivo della componente ad  integrazione  del
          reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione».
              9-ter. Le offerte di lavoro congrue di cui al  presente
          decreto possono essere proposte ai beneficiari  di  cui  al
          comma 7 del presente articolo direttamente  dai  datori  di
          lavoro   privati.    L'eventuale    mancata    accettazione
          dell'offer-ta congrua da parte dei beneficiari  di  cui  al
          medesimo comma 7 e' comunicata dal datore di lavoro privato
          al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai
          fini  della  decadenza  dal  beneficio.  Con  decreto   del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione,  sono  definite  le  modalita'   di
          comunicazione e  di  verifica  della  mancata  accettazione
          dell'offerta congrua.
              10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata
          oltre  duecentocinquanta  chilometri  di   distanza   dalla
          residenza  del  beneficiario,  il   medesimo   continua   a
          percepire il beneficio  economico  del  Rdc,  a  titolo  di
          compensazione per le spese di trasferimento sostenute,  per
          i  successivi  tre  mesi  dall'inizio  del  nuovo  impiego,
          incrementati  a  dodici  mesi  nel  caso   siano   presenti
          componenti   di   minore   eta'   ovvero   componenti   con
          disabilita', come definita a fini ISEE.
              11. I nuclei  familiari  beneficiari  che  non  abbiano
          componenti  nelle  condizioni  di  cui  al  comma  5   sono
          individuati e resi noti, per il tramite  della  piattaforma
          istituita presso il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai  comuni,  che
          si coordinano a livello di ambito  territoriale,  affinche'
          siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del
          beneficio, dai servizi competenti per  il  contrasto  della
          poverta'. Agli  interventi  connessi  al  Rdc,  incluso  il
          percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo,  il
          richiedente e  il  suo  nucleo  familiare  accedono  previa
          valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i
          bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5  del
          decreto legislativo n. 147 del 2017.
              12.  Nel  caso  in  cui,  in  esito  alla   valutazione
          preliminare, i bisogni del  nucleo  familiare  e  dei  suoi
          componenti siano prevalentemente connessi  alla  situazione
          lavorativa, i servizi competenti sono comunque  individuati
          presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad  essi
          resi  noti  per  il  tramite  delle  piattaforme   di   cui
          all'articolo 6 per la definizione e la  sottoscrizione  del
          Patto per il lavoro entro i successivi trenta  giorni.  Nel
          caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i
          beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale
          e i servizi si coordinano in maniera  da  fornire  risposte
          unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai  centri
          per l'impiego e ai servizi  sociali,  degli  altri  servizi
          territoriali di  cui  si  rilevi  in  sede  di  valutazione
          preliminare la competenza.
              13.  Il  Patto  per  l'inclusione  sociale,   ove   non
          diversamente specificato,  assume  le  caratteristiche  del
          progetto personalizzato di cui all'articolo 6  del  decreto
          legislativo n. 147 del 2017 e,  conseguentemente,  ai  fini
          del Rdc e ad ogni altro fine,  il  progetto  personalizzato
          medesimo  ne  assume  la  denominazione.  Nel   Patto   per
          l'inclusione sociale sono inclusi,  oltre  agli  interventi
          per  l'accompagnamento  all'inserimento   lavorativo,   ove
          opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma  8,
          gli interventi  e  i  servizi  sociali  di  contrasto  alla
          poverta' di cui all'articolo 7 del decreto  legislativo  n.
          147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono  riferiti
          al Rdc. Gli interventi e i  servizi  sociali  di  contrasto
          alla poverta'  sono  comunque  attivati,  ove  opportuni  e
          richiesti,   anche   in   favore   dei   beneficiari    che
          sottoscrivono  il  Patto  per  il  lavoro.  Il  Patto   per
          l'inclusione sociale prevede  in  ogni  caso  la  frequenza
          almeno mensile in presenza presso i  servizi  di  contrasto
          alla  poverta'  al  fine  della  verifica   dei   risultati
          raggiunti e del rispetto degli impegni assunti  nell'ambito
          del   progetto   personalizzato;   in   caso   di   mancata
          presentazione  senza  comprovato  giustificato  motivo   si
          applica la decadenza dal beneficio.
              14. Il Patto per il lavoro e il Patto per  l'inclusione
          sociale  e  i  sostegni  in  essi  previsti,   nonche'   la
          valutazione multidimensionale che eventualmente li precede,
          costituiscono livelli  essenziali  delle  prestazioni,  nei
          limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
              15. In coerenza con  le  competenze  professionali  del
          beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale,  non
          formale e informale, nonche' in base agli interessi e  alle
          propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso
          il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni,
          il beneficiario e' tenuto ad offrire nell'ambito del  Patto
          per il lavoro e  del  Patto  per  l'inclusione  sociale  la
          propria disponibilita' per la partecipazione a  progetti  a
          titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito
          culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo  e  di
          tutela dei beni comuni,  da  svolgere  presso  il  medesimo
          comune di residenza, mettendo a disposizione un  numero  di
          ore compatibile con le altre attivita' del  beneficiario  e
          comunque non inferiore al numero di otto  ore  settimanali,
          aumentabili  fino  ad  un  numero  massimo  di  sedici  ore
          complessive settimanali.  Nell'ambito  dei  progetti  utili
          alla collettivita', i comuni sono tenuti ad impiegare tutti
          i percettori di  Rdc  residenti.  Lo  svolgimento  di  tali
          attivita' da parte  dei  percettori  di  Rdc  e'  a  titolo
          gratuito, non e' assimilabile ad una prestazione di  lavoro
          subordinato o parasubordinato  e  non  comporta,  comunque,
          l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego  con  le
          amministrazioni  pubbliche.  Resta  fermo  quanto  previsto
          dall'articolo 7, comma 5, lettera d). La partecipazione  ai
          progetti e' facoltativa per  le  persone  non  tenute  agli
          obblighi connessi al Rdc. Le forme  e  le  caratteristiche,
          nonche' le modalita' di attuazione dei progetti di  cui  al
          presente comma sono definite con decreto del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare  entro  sei
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. I  comuni  comunicano  le
          informazioni sui progetti ad  una  apposita  sezione  della
          piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del
          lavoro e delle politiche sociali, di  cui  all'articolo  6,
          comma 1.  L'esecuzione  delle  attivita'  e  l'assolvimento
          degli obblighi del beneficiario di cui  al  presente  comma
          sono subordinati all'attivazione dei  progetti.  L'avvenuto
          assolvimento di tali obblighi viene attestato  dai  comuni,
          tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.
              15-bis. I centri  per  l'impiego,  le  agenzie  per  il
          lavoro  e  gli  enti   di   formazione   registrano   nelle
          piattaforme digitali di cui all'articolo  6,  comma  1,  le
          competenze acquisite dal beneficiario  in  ambito  formale,
          non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del
          lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
              15-ter. All'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 15-bis si provvede con le risorse umane,  finanziarie
          e strumentali disponibili  a  legislazione  vigente,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
              15-quater. Per le finalita' di cui al presente  decreto
          e  ad  ogni  altro  fine,  si  considerano  in   stato   di
          disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da  lavoro
          dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o
          inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi  dell'articolo
          13 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917.
              15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da  parte
          dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati,
          puo' essere effettuata anche  con  mezzi  informali,  quali
          messaggistica  telefonica  o  posta  elettronica,   secondo
          modalita'  definite  con  accordo  in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281.
              15-sexies.  I  Patti  per  il  lavoro  e  i  Patti  per
          l'inclusione   sociale   prevedono    necessariamente    la
          partecipazione periodica dei  beneficiari  ad  attivita'  e
          colloqui da svolgere in presenza."
              "Art. 7. Sanzioni
              1. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di
          cui  all'articolo  3,  rende  o  utilizza  dichiarazioni  o
          documenti falsi o attestanti cose non vere,  ovvero  omette
          informazioni dovute, e' punito con la reclusione da  due  a
          sei anni.
              2. L'omessa comunicazione delle variazioni del  reddito
          o  del  patrimonio,  anche  se  provenienti  da   attivita'
          irregolari,  nonche'  di  altre   informazioni   dovute   e
          rilevanti ai  fini  della  revoca  o  della  riduzione  del
          beneficio entro i termini di cui all'articolo 3,  commi  8,
          ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da  uno
          a tre anni.
              3. Alla condanna in via definitiva per i reati  di  cui
          ai commi 1  e  2  e  per  quelli  previsti  dagli  articoli
          270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis,
          601, 602,  624-bis,  628,  629,  630,  640-bis,  644,  648,
          648-bis e 648-ter del codice penale, dall'articolo 3  della
          legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti  aggravati  ai
          sensi dell'articolo 416-bis.1  del  codice  penale,  per  i
          reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis,  2,  3  e  4,
          nonche' comma 5 nei casi di recidiva, del  testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309, nonche' all'articolo 74 e in tutte le ipotesi
          aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i
          reati di cui  all'articolo  12,  comma  1,  quando  ricorra
          l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma  3,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          nonche'  alla  sentenza  di  applicazione  della  pena   su
          richiesta delle parti per gli  stessi  reati,  consegue  di
          diritto l'immediata  revoca  del  beneficio  con  efficacia
          retroattiva e il beneficiario e' tenuto  alla  restituzione
          di quanto indebitamente percepito. La  revoca  e'  disposta
          dall'INPS ai sensi del comma  10.  Il  beneficio  non  puo'
          essere nuovamente richiesto prima che siano  decorsi  dieci
          anni dalla condanna.
              3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i  reati  di
          cui al  comma  3,  qualora  il  condannato  abbia  reso  la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo  7-ter,  comma  3,  le
          decisioni sono comunicate  dalla  cancelleria  del  giudice
          all'INPS entro quindici giorni dalla data di  pubblicazione
          della sentenza definitiva.
              4.  Fermo  quanto  previsto   dal   comma   3,   quando
          l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al
          vero delle  dichiarazioni  e  delle  informazioni  poste  a
          fondamento   dell'istanza   ovvero   l'omessa    successiva
          comunicazione  di  qualsiasi  intervenuta  variazione   del
          reddito, del patrimonio e  della  composizione  del  nucleo
          familiare dell'istante, la stessa  amministrazione  dispone
          l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.
          A seguito della revoca,  il  beneficiario  e'  tenuto  alla
          restituzione di quanto indebitamente percepito.
              5. E' disposta la decadenza dal Rdc,  altresi',  quando
          uno dei componenti il nucleo familiare:
                a) non si presenta presso  il  centro  per  l'impiego
          entro il termine da questo fissato;
                b) non sottoscrive il Patto per il lavoro  ovvero  il
          Patto per l'inclusione  sociale,  di  cui  all'articolo  4,
          commi 7 e 12,  ad  eccezione  dei  casi  di  esclusione  ed
          esonero;
                c) non partecipa, in assenza di giustificato  motivo,
          alle   iniziative   di    carattere    formativo    o    di
          riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o
          di attivazione, di cui all'articolo 20,  comma  3,  lettera
          b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e  all'articolo
          9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
                d) non aderisce ai progetti di  cui  all'articolo  4,
          comma 15, nel caso in cui il comune di residenza  li  abbia
          istituiti;
                e)  non   accetta   la   prima   offerta   ai   sensi
          dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5);
                f) non effettua le comunicazioni di cui  all'articolo
          3,  comma  9,   ovvero   effettua   comunicazioni   mendaci
          producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
                g)  non  presenta  una  DSU  aggiornata  in  caso  di
          variazione del nucleo familiare ai sensi  dell'articolo  3,
          comma 12;
                h) viene trovato, nel corso delle attivita' ispettive
          svolte  dalle  competenti  autorita',  intento  a  svolgere
          attivita'  di  lavoro  dipendente   o   di   collaborazione
          coordinata e continuativa in  assenza  delle  comunicazioni
          obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre  attivita'  di
          lavoro  autonomo   o   di   impresa,   in   assenza   delle
          comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
              6. La decadenza dal beneficio e' inoltre  disposta  nel
          caso  in  cui  il  nucleo  familiare  abbia  percepito   il
          beneficio economico del Rdc in misura maggiore  rispetto  a
          quanto gli sarebbe spettato, per effetto  di  dichiarazione
          mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito
          della procedura di  richiesta  del  beneficio,  ovvero  per
          effetto   dell'omessa   presentazione   delle    prescritte
          comunicazioni,  ivi  comprese  le  comunicazioni   di   cui
          all'articolo 3, comma 10, fermo  restando  il  recupero  di
          quanto versato in eccesso.
              7. In caso di  mancata  presentazione,  in  assenza  di
          giustificato motivo, alle convocazioni di cui  all'articolo
          4, commi 5 e 11, da parte anche di un  solo  componente  il
          nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
                a) la decurtazione di una  mensilita'  del  beneficio
          economico in caso di prima mancata presentazione;
                b) la decurtazione di  due  mensilita'  alla  seconda
          mancata presentazione;
                c)  la  decadenza  dalla  prestazione,  in  caso   di
          ulteriore mancata presentazione.
              8. Nel caso di mancata partecipazione,  in  assenza  di
          giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui
          all'articolo  20,  comma  3,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo n. 150 del 2015, da  parte  anche  di  un  solo
          componente il nucleo familiare, si  applicano  le  seguenti
          sanzioni:
                a) la decurtazione di  due  mensilita',  in  caso  di
          prima mancata presentazione;
                b)  la  decadenza  dalla  prestazione  in   caso   di
          ulteriore mancata presentazione.
              9. In caso di mancato rispetto degli  impegni  previsti
          nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla  frequenza
          dei corsi di istruzione o di  formazione  da  parte  di  un
          componente minorenne ovvero impegni di prevenzione  e  cura
          volti   alla   tutela   della   salute,   individuati    da
          professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
                a) la decurtazione di due mensilita'  dopo  un  primo
          richiamo formale al rispetto degli impegni;
                b) la  decurtazione  di  tre  mensilita'  al  secondo
          richiamo formale;
                c)  la  decurtazione  di  sei  mensilita'  al   terzo
          richiamo formale;
                d) la decadenza dal beneficio in  caso  di  ulteriore
          richiamo.
              10. L'irrogazione  delle  sanzioni  diverse  da  quelle
          penali e il recupero  dell'indebito,  di  cui  al  presente
          articolo,   sono   effettuati   dall'INPS.   Gli   indebiti
          recuperati nelle modalita' di cui all'articolo 38, comma 3,
          del  decreto-legge  n.  78  del   2010,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto  delle
          spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del
          bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il
          reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12,  comma  1.
          L'INPS dispone altresi',  ove  prevista  la  decadenza  dal
          beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.
              11. In tutti i casi diversi da quelli di cui  al  comma
          3, il Rdc puo' essere richiesto dal richiedente  ovvero  da
          altro componente il nucleo familiare solo decorsi  diciotto
          mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza,
          ovvero,  nel  caso  facciano  parte  del  nucleo  familiare
          componenti minorenni o con  disabilita',  come  definita  a
          fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
              12. I centri per  l'impiego  e  i  comuni,  nell'ambito
          dello  svolgimento  delle  attivita'  di  loro  competenza,
          comunicano alle piattaforme di cui all'articolo 6, al  fine
          della messa a disposizione dell'INPS, le  informazioni  sui
          fatti suscettibili di dar luogo alle  sanzioni  di  cui  al
          presente articolo, ivi compresi i casi di cui  all'articolo
          9, comma 3,  lettera  e),  entro  dieci  giorni  lavorativi
          dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il
          tramite delle piattaforme di cui all'articolo  6,  mette  a
          disposizione dei centri per  l'impiego  e  dei  comuni  gli
          eventuali  conseguenti  provvedimenti  di   decadenza   dal
          beneficio.
              13.  La  mancata  comunicazione  dell'accertamento  dei
          fatti  suscettibili  di  dar   luogo   alle   sanzioni   di
          decurtazione  o  decadenza  della   prestazione   determina
          responsabilita'  disciplinare  e  contabile  del   soggetto
          responsabile, ai  sensi  dell'articolo  1  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20.
              14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di  conseguente
          accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni,  l'INPS,
          l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro
          (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono,
          entro   dieci   giorni   dall'accertamento,   all'autorita'
          giudiziaria  la  documentazione  completa   del   fascicolo
          oggetto della verifica.
              15.  I  comuni  sono  responsabili,  secondo  modalita'
          definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle
          verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio
          delle informazioni  dichiarate  ai  fini  ISEE  con  quelle
          disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle  raccolte
          dai servizi sociali e ogni  altra  informazione  utile  per
          individuare omissioni nelle dichiarazioni  o  dichiarazioni
          mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.
              15-bis.   All'articolo   3,   comma    3-quater,    del
          decreto-legge 22 febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23  aprile  2002,  n.  73,  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «o  di  lavoratori
          beneficiari  del  Reddito  di  cittadinanza   di   cui   al
          decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».
              15-ter. Al fine di consentire un  efficace  svolgimento
          dell'attivita'   di   vigilanza   sulla   sussistenza    di
          circostanze che comportino la decadenza o la riduzione  del
          beneficio  nonche'  su  altri  fenomeni  di  violazione  in
          materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto  conto  di
          quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11,  comma  5,
          del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  149,  dando
          piena attuazione al trasferimento delle funzioni  ispettive
          all'Ispettorato  nazionale   del   lavoro,   il   personale
          dirigenziale  e  ispettivo  del  medesimo  Ispettorato   ha
          accesso a tutte le informazioni e le banche  dati,  sia  in
          forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS,  gia'  a
          disposizione  del  personale   ispettivo   dipendente   dal
          medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle
          banche  dati  individuate  nell'allegato  A   al   presente
          decreto, integrabile con decreto del Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  sentito  il  Garante   per   la
          protezione  dei  dati  personali.  Con  provvedimento   del
          direttore  dell'Ispettorato  nazionale   del   lavoro,   da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sentiti l'INPS e il Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali,  sono  individuati  le  categorie  di  dati,  le
          modalita'  di  accesso,  da   effettuare   anche   mediante
          cooperazione  applicativa,  le  misure   a   tutela   degli
          interessati e i tempi di conservazione dei dati.
              15-quater.  Al  fine  di  rafforzare   l'attivita'   di
          contrasto  del  lavoro   irregolare   nei   confronti   dei
          percettori del Rdc che  svolgono  attivita'  lavorativa  in
          violazione  delle  disposizioni  legislative  vigenti,   il
          contingente di personale dell'Arma dei carabinieri  di  cui
          all'articolo 826,  comma  1,  del  codice  dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, e' incrementato di 65 unita' in  soprannumero  rispetto
          all'organico   a   decorrere   dal   1°    ottobre    2019.
          Conseguentemente, al medesimo articolo 826,  comma  1,  del
          codice di cui al decreto legislativo n. 66  del  2010  sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a)  all'alinea,  le   parole:   «505   unita'»   sono
          sostituite dalle seguenti: «570 unita'»;
                b) alla lettera c), il numero: «1» e' sostituito  dal
          seguente: «2»;
                c) alla lettera d), il numero:  «169»  e'  sostituito
          dal seguente: «201»;
                d) alla lettera e), il numero:  «157»  e'  sostituito
          dal seguente: «176»;
                e) alla lettera f), il numero:  «171»  e'  sostituito
          dal seguente: «184».
              15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli  di  forza
          organica,  l'Arma  dei  carabinieri   e'   autorizzata   ad
          assumere, in deroga alle ordinarie  facolta'  assunzionali,
          un corrispondente numero di unita' di personale,  ripartite
          in 32 unita' del ruolo ispettori e in 33 unita'  del  ruolo
          appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° ottobre 2019.
              15-sexies. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          comma 15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019,  a
          euro 2.380.588 per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno
          2021, a euro 3.012.884 per l'anno 2022,  a  euro  3.071.208
          per l'anno 2023, a euro 3.093.316 per l'anno 2024 e a  euro
          3.129.006 annui a decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma  365,  lettera  b),  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi
          dell'articolo 1, comma 298, della legge 30  dicembre  2018,
          n. 145.
              15-septies. All'articolo  1,  comma  445,  lettera  a),
          della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  le  parole:  «300
          unita' per l'anno 2019, a 300 unita' per l'anno  2020  e  a
          330 unita' per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti:
          «283 unita' per l'anno 2019, a 257 unita' per l'anno 2020 e
          a 311 unita' per l'anno 2021», le parole: «e' integrato  di
          euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per  l'anno
          2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno  2021»
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «e'  integrato  di  euro
          728.750 per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno  2020
          e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021» e  le
          parole: «Ai relativi  oneri,  pari  a  euro  6.000.000  per
          l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno  2020  e  a  euro
          37.000.000  annui  a   decorrere   dall'anno   2021»   sono
          sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a  euro
          5.657.739 per l'anno 2019, a  euro  21.614.700  per  l'anno
          2020 e  a  euro  33.859.355  annui  a  decorrere  dall'anno
          2021»."
              Note al comma 319
              Si riporta il testo dell'articolo 12 del  decreto-legge
          28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
          di reddito di cittadinanza e di pensioni):
              "Art. 12. Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
          programma del Rdc
              1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico  del
          Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli  articoli
          1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo  8,  nonche'
          dell'erogazione del Reddito di inclusione  e  delle  misure
          aventi finalita'  analoghe  a  quelle  del  Rdc,  ai  sensi
          rispettivamente dei commi 1  e  2  dell'articolo  13,  sono
          autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni
          di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel  2020,  di
          7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro
          annui  a  decorrere  dal  2022  da  iscrivere  su  apposito
          capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali denominato «Fondo per il  reddito
          di cittadinanza».
              2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per  consentire
          le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le risorse  del  Fondo
          di cui al comma 1, ad eccezione  delle  risorse  necessarie
          per le finalita' di cui  all'articolo  13,  comma  1,  sono
          trasferite annualmente all'INPS su apposito conto  corrente
          di tesoreria centrale ad esso  intestato,  dal  quale  sono
          prelevate  le  risorse  necessarie  per  l'erogazione   del
          beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto
          incaricato del Servizio integrato di gestione  della  carta
          acquisti e dei  relativi  rapporti  amministrativi  di  cui
          all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133.  L'Istituto  stipula  apposita
          convenzione  con  il  soggetto  incaricato   del   servizio
          integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.
              3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro
          e di garantire l'attuazione dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo
          4, comma 14, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.
          131, entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   e'
          adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri
          per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano
          ha durata triennale e puo' essere  aggiornato  annualmente.
          Esso  individua  specifici   standard   di   servizio   per
          l'attuazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in
          materia  e  i  connessi  fabbisogni  di  risorse  umane   e
          strumentali  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro
          in favore dei beneficiari  del  Rdc.  Il  Piano  disciplina
          altresi' il  riparto  e  le  modalita'  di  utilizzo  delle
          risorse di cui all'articolo 1, comma  258,  primo  periodo,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato  dal
          comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
          risorse gia' a tal fine destinate  dall'articolo  1,  comma
          258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre  2018,
          n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e  b),  del
          presente articolo, utilizzabili anche per il  potenziamento
          infrastrutturale dei centri  per  l'impiego,  nonche'  alle
          risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione  del  Piano
          e' autorizzata una  spesa  aggiuntiva  nel  limite  di  160
          milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 50 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Al
          fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc  nelle
          fasi iniziali del programma,  nell'ambito  del  Piano  sono
          altresi' previste azioni di  sistema  a  livello  centrale,
          nonche'  azioni  di  assistenza  tecnica  presso  le   sedi
          territoriali  delle  regioni,  d'intesa  con  le   medesime
          regioni,  da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali  e  dell'ANPAL,  anche  per  il  tramite
          dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il  Piano  individua
          le regioni e le province autonome che  si  avvalgono  delle
          azioni di assistenza  tecnica,  i  contingenti  di  risorse
          umane  che  operano  presso  le  sedi  territoriali   delle
          regioni, le azioni di sistema e le modalita'  operative  di
          realizzazione  nei  singoli   territori.   Con   successive
          convenzioni  tra  l'ANPAL  Servizi   Spa   e   le   singole
          amministrazioni regionali  e  provinciali  individuate  nel
          Piano, da stipulare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          adozione  del  Piano,  sono  definite   le   modalita'   di
          intervento  con  cui  opera  il  personale  dell'assistenza
          tecnica. Nelle more della stipulazione  delle  convenzioni,
          sulla base delle indicazioni del Piano,  i  contingenti  di
          risorse  umane  individuati  nel  Piano  medesimo   possono
          svolgere la propria attivita' presso le  sedi  territoriali
          delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per  l'anno
          2019, di 130 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  di  50
          milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del
          Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la  spesa  a
          favore  dell'ANPAL  Servizi  Spa,  che  adegua   i   propri
          regolamenti a  quanto  disposto  dal  presente  comma,  per
          consentire  la  selezione,  mediante  procedura   selettiva
          pubblica, delle professionalita' necessarie ad  organizzare
          l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle  forme
          del conferimento di  incarichi  di  collaborazione,  con  i
          soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei
          medesimi,  nonche'  la   gestione   amministrativa   e   il
          coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere  le
          azioni di assistenza tecnica alle regioni e  alle  province
          autonome  previste  dal  presente  comma.  Nell'ambito  del
          Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni  e
          le  province  autonome  con  vincolo  di  destinazione   ad
          attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di
          consentire  alle  medesime  regioni  e  province   autonome
          l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.
              3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
          comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30  dicembre
          2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8,  lettere
          a) e b), del presente articolo, le regioni  e  le  province
          autonome, anche attraverso  le  societa'  a  partecipazione
          pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province  e
          le citta' metropolitane  se  delegate  all'esercizio  delle
          funzioni con legge  regionale  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 795, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
          autorizzati  ad  assumere,  con  aumento  della  rispettiva
          dotazione organica,  a  decorrere  dall'anno  2020  fino  a
          complessive 3.000 unita'  di  personale,  da  destinare  ai
          centri  per  l'impiego,  e  a  decorrere   dall'anno   2021
          ulteriori  4.600   unita'   di   personale,   compresa   la
          stabilizzazione  delle  unita'  di   personale,   reclutate
          mediante procedure concorsuali bandite per  assunzioni  con
          contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo
          sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi  e
          delle misure di politica attiva del lavoro,  sancito  nella
          riunione della Conferenza unificata del 21  dicembre  2017,
          per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 304 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al  comma
          3 del presente articolo sono definiti anche  i  criteri  di
          riparto delle risorse di  cui  al  presente  comma  tra  le
          regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021,
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
          delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma
          255, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  risorse  da
          destinare ai centri per l'impiego a copertura  degli  oneri
          di finanziamento  correlati  all'esercizio  delle  relative
          funzioni.
              3-ter.  All'articolo  1,  comma  258,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere
          a) e b), del presente articolo, sono apportate le  seguenti
          modificazioni:
                a) al terzo periodo,  le  parole:  «le  regioni  sono
          autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni  e
          le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
          province   e   le   citta'   metropolitane   se    delegate
          all'esercizio delle funzioni con legge regionale  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, sono autorizzati»;
                b) dopo il quarto periodo sono inseriti  i  seguenti:
          «Le predette assunzioni  non  rilevano  in  relazione  alle
          capacita' assunzionali di cui all'articolo  3,  commi  5  e
          seguenti,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e  seguenti
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296;  in
          ordine al trattamento accessorio trova applicazione  quanto
          previsto  dall'articolo  11,  comma  1,  lettera  b),   del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12.  Le
          procedure relative alle assunzioni  di  cui  al  precedente
          periodo sono effettuate in deroga  all'articolo  30,  comma
          2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
              3-quater. Allo scopo di garantire i livelli  essenziali
          delle prestazioni in materia di servizi e politiche  attive
          del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e
          gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane
          se  delegate  all'esercizio  delle   funzioni   con   legge
          regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento
          dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1,
          del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125.  Le
          assunzioni finalizzate al predetto piano  di  rafforzamento
          dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai  limiti,
          anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro  a  tempo
          determinato  dalle  vigenti  disposizioni  legislative;  in
          ordine all'incidenza sul trattamento  economico  accessorio
          non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del
          decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
              4.
              4-bis. Al fine di adeguare le  spese  di  funzionamento
          dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa
          di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e
          di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri  si
          provvede:
                a) quanto a 10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  258,  quarto  periodo,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato  dal
          comma 8, lettere a) e b), del presente articolo;
                b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a  5
          milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28,
          comma 2, lettera a).
              5. Anche  al  fine  di  consentire  ai  beneficiari  di
          presentare domanda di Rdc e  di  pensione  di  cittadinanza
          anche attraverso  l'assistenza  dei  centri  di  assistenza
          fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo  5
          comma 1, nonche' per  le  attivita'  legate  all'assistenza
          nella presentazione della  DSU  a  fini  ISEE  affidate  ai
          predetti centri di assistenza fiscale,  sono  stanziati  35
          milioni di euro per l'anno 2019.
              6. In deroga a quanto disposto dall'articolo  1,  comma
          399, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145  e  nei  limiti
          della dotazione organica dell'INPS, come  rideterminata  ai
          sensi del presente comma, a  decorrere  dall'anno  2019  e'
          autorizzata la spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  per
          l'assunzione  di  personale  da  assegnare  alle  strutture
          dell'INPS  al  fine   di   dare   piena   attuazione   alle
          disposizioni contenute nel presente decreto.  La  dotazione
          organica del personale di Area C dell'INPS e'  incrementata
          di n. 1003 unita'.
              7. Al fine dell'adeguamento e  della  manutenzione  dei
          sistemi  informativi  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali per le attivita'  di  competenza  di  cui
          all'articolo 6,  nonche'  per  attivita'  di  comunicazione
          istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la spesa di
          2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
              7-bis. Al fine di dare  piena  attuazione  ai  nuovi  e
          maggiori  compiti  attribuiti  all'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
          effetto della revisione  delle  tariffe  dei  premi  e  dei
          contributi       assicurativi,       della       disciplina
          dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
          e del regime delle prestazioni economiche,  socio-sanitarie
          e di reinserimento lavorativo a favore  delle  persone  con
          disabilita' da lavoro, sono  autorizzate,  a  valere  sulle
          risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera
          b), della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  assunzioni  di
          personale presso il predetto Istituto nel limite  di  spesa
          di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui
          a  decorrere  dall'anno  2021,  da  effettuare  secondo  le
          modalita' previste dall'articolo 1, comma 300, della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145.
              8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
          sono apportate le seguenti modifiche:
                a) ai commi 255 e  258,  le  parole:  «Fondo  per  il
          reddito   di   cittadinanza»,   ovunque   ricorrono,   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «Fondo   da   ripartire   per
          l'introduzione del reddito di cittadinanza»;
                b) al comma 258:
                  1) al primo periodo, le parole «fino a  1  miliardo
          di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020»   sono
          sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2  milioni  di  euro
          per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»;
                  2) al primo periodo  sostituire  le  parole  «e  un
          importo fino a 10 milioni  di  euro»  fino  alla  fine  del
          periodo con le seguenti: «, anche infrastrutturale. Per  il
          funzionamento  dell'ANPAL  Servizi  Spa  e'  destinato   un
          contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;
                  3) al terzo periodo le  parole:  «,  quanto  a  120
          milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per
          l'anno 2020, a valere sulle  risorse  destinate  dal  primo
          periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto
          a 160 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021,»
          sono soppresse.
              8-bis.  Ai  trasferimenti  alle   regioni   a   statuto
          ordinario previsti dai commi  794  e  797  dell'articolo  1
          della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  si  provvede,  a
          decorrere dall'anno 2020,  mediante  apposito  capitolo  di
          spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del
          lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di
          riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          sancita  nella   riunione   del   24   gennaio   2018.   Ai
          trasferimenti alle regioni e alle province  autonome  delle
          risorse di cui all'articolo 1, comma 258,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, si provvede, a  decorrere  dall'anno
          2020, con analogo capitolo di spesa istituito  nello  stato
          di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano.
              8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge
          30  dicembre  2018,  n.  145,  la   disposizione   di   cui
          all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145  del
          2018  si  applica  alle  procedure   concorsuali   per   le
          assunzioni  di  personale  da  destinare  ai   centri   per
          l'impiego bandite a decorrere dal  1°  luglio  2019.  Resta
          ferma la possibilita'  di  procedere  alle  assunzioni  del
          personale da destinare ai centri per l'impiego  utilizzando
          le graduatorie di  pubblici  concorsi  approvate  da  altre
          amministrazioni,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni
          interessate.
              9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali  di
          cui  al  comma  1,  l'INPS  accantona,   a   valere   sulle
          disponibilita' del conto di tesoreria di cui  al  comma  2,
          all'atto della concessione di ogni beneficio economico  del
          Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti
          nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il  beneficio  e'
          erogato. All'inizio  di  ciascuna  annualita'  e'  altresi'
          accantonata una quota pari alla  meta'  di  una  mensilita'
          aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre
          sei mesi, al fine di tener conto  degli  incentivi  di  cui
          all'articolo  8.  In  caso  di  esaurimento  delle  risorse
          disponibili per l'esercizio di  riferimento  ai  sensi  del
          comma  1,   accertato   secondo   le   modalita'   previste
          dall'articolo 17, comma 10, della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  da  adottarsi   entro   trenta   giorni
          dall'esaurimento  di  dette  risorse,  e'  ristabilita   la
          compatibilita'    finanziaria    mediante     rimodulazione
          dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione  del
          decreto di cui al terzo periodo,  l'acquisizione  di  nuove
          domande e le  erogazioni  sono  sospese.  La  rimodulazione
          dell'ammontare  del  beneficio  opera  esclusivamente   nei
          confronti  delle  erogazioni   del   beneficio   successive
          all'esaurimento delle risorse non accantonate.
              10. Fermo restando il monitoraggio di cui  all'articolo
          1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  l'INPS
          provvede al monitoraggio  delle  erogazioni  del  beneficio
          economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza  e  degli
          incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro  il  10  di
          ciascun  mese  la  rendicontazione  con  riferimento   alla
          mensilita' precedente delle domande accolte,  dei  relativi
          oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
          9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   secondo   le
          indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica
          tempestivamente al Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze  che
          l'ammontare degli  accantonamenti  disposti  ai  sensi  del
          comma  9  ha  raggiunto  il  90  per  cento  delle  risorse
          disponibili ai sensi del comma 1.
              11.
              12.  Al  finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma  13,  ivi
          compresi eventuali  costi  per  l'adeguamento  dei  sistemi
          informativi dei comuni, singoli o  associati,  nonche'  gli
          oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti  di
          cui all'articolo 4, comma  15,  e  quelli  derivanti  dalle
          assicurazioni presso l'INAIL e per  responsabilita'  civile
          dei partecipanti  ai  medesimi  progetti,  per  effetto  di
          quanto previsto dal presente decreto, si provvede  mediante
          l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo  per
          la lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale,  di  cui
          all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208, destinata al  rafforzamento  degli  interventi  e  dei
          servizi  sociali  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,  con  il  concorso
          delle risorse afferenti al  Programma  operativo  nazionale
          Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
          poverta' e  della  promozione  dell'inclusione  sociale  in
          coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di  partenariato
          2014-2020  per  l'impiego  dei  fondi  strutturali   e   di
          investimento europei. Sono in ogni  caso  fatti  salvi  gli
          interventi previsti negli atti di programmazione  regionale
          secondo le indicazioni programmatiche contenute  nel  Piano
          per gli interventi e i servizi sociali  di  contrasto  alla
          poverta', adottato con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 18 maggio  2018,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018."
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  73,  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024):
              "73. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  12,
          comma  1,  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,   n.   4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26, e' incrementata  di  1.065,3  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 1.064,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,
          1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di
          euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di  euro  per  l'anno
          2026, 1.062,3 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  1.061,5
          milioni di euro per l'anno 2028 e 1.061,7 milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2029."
          Note al Comma 320
              Si  riporta  il  testo  all'articolo  6,  del   decreto
          legislativo  29  dicembre   2021,   n.   230   (Istituzione
          dell'assegno unico e universale per i figli  a  carico,  in
          attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della
          legge 1° aprile 2021, n. 46):
              "Art. 6. Modalita' di presentazione  della  domanda  ed
          erogazione del beneficio
              1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui
          all'articolo 1 e' presentata, annualmente, a decorrere  dal
          1° gennaio di  ciascun  anno  ed  e'  riferita  al  periodo
          compreso tra il mese di marzo  dell'anno  di  presentazione
          della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La
          domanda e'  presentata  in  modalita'  telematica  all'INPS
          ovvero presso gli istituti di patronato di cui  alla  legge
          30 marzo  2001,  n.  152,  secondo  le  modalita'  indicate
          dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni
          dalla pubblicazione del presente decreto.
              2. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  4  e  5,  la
          domanda di cui al comma 1  e'  presentata  da  un  genitore
          ovvero da  chi  esercita  la  responsabilita'  genitoriale.
          L'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese successivo a
          quello di presentazione della domanda; nel caso in  cui  e'
          presentata entro il 30  giugno  dell'anno  di  riferimento,
          l'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del
          medesimo  anno.  Ferma  restando  la   decorrenza,   l'INPS
          provvede  al  riconoscimento  dell'assegno  entro  sessanta
          giorni dalla domanda.
              3. Nel caso di nuove  nascite  in  corso  di  fruizione
          dell'assegno, la  modifica  alla  composizione  del  nucleo
          familiare e' comunicata con apposita  procedura  telematica
          all'INPS ovvero presso gli istituti  di  patronato  di  cui
          alla legge 30 marzo 2001, n. 152  entro  centoventi  giorni
          dalla  nascita  del  nuovo   figlio,   con   riconoscimento
          dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
              4. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' erogato  al
          richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in  pari
          misura  tra  coloro  che  esercitano   la   responsabilita'
          genitoriale. In caso di  affidamento  esclusivo,  l'assegno
          spetta, in mancanza di accordo,  al  genitore  affidatario.
          Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario  ai  sensi
          della  legge  4  maggio  1983,   n.   184,   l'assegno   e'
          riconosciuto nell'interesse esclusivo del  tutelato  ovvero
          del minore in affido familiare.
              5. I figli maggiorenni di cui  all'articolo  2  possono
          presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei
          genitori secondo le modalita' di cui al presente articolo e
          richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno
          loro spettante.
              6. L'erogazione  avviene  mediante  accredito  su  IBAN
          ovvero mediante bonifico domiciliato,  fatto  salvo  quanto
          previsto  all'articolo  7  in  caso  di  nuclei   familiari
          percettori di Reddito di cittadinanza.
              7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio
          e febbraio di ogni anno,  si  fa  riferimento  all'ISEE  in
          corso di validita' a dicembre dell'anno precedente.
              8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno
          di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7,  comma
          2, sono valutati in 14.219,5 milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 18.222,2 milioni di euro per  l'anno  2023,  18.694,6
          milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni  di  euro
          per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno  2026,
          19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0  milioni
          di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui  a
          decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo
          13. L'INPS provvede al  monitoraggio  dei  relativi  oneri,
          anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute
          e accolte, e  comunica  mensilmente  i  risultati  di  tale
          attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro
          il 10 del mese successivo al periodo  di  monitoraggio,  la
          rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico,
          relativi alle domande accolte."
          Note al Comma 322
              Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  comma  6,  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.70,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 12luglio 2011,  n.106  (Semestre
          Europeo - Prime disposizioni urgenti per  l'economia)  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 8 Impresa e Credito
              1. - 5. Omissis
              6. La materia della "rinegoziazione  dei  contratti  di
          mutuo ipotecario" e' regolata come segue:
                a) fino al 31dicembre 2023 il mutuatario  che,  prima
          del 1° gennaio 2023, ha stipulato, o si e' accollato  anche
          a  seguito  di  frazionamento,  un   contratto   di   mutuo
          ipotecario di importo originario non superiore a  200  mila
          euro,  per  l'acquisto  o  la  ristrutturazione  di  unita'
          immobiliari  adibite  ad  abitazione,  a  tasso  e  a  rata
          variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto  di
          ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo  alle
          condizioni di cui alla lettera b), qualora al momento della
          richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da  soggetto
          abilitato,  dell'indicatore  della   situazione   economica
          equivalente (ISEE) non superiore a 35 mila  euro  e,  salvo
          diverso accordo tra le parti, non abbia avuto  ritardi  nel
          pagamento delle rate del mutuo;
                b) la  rinegoziazione  assicura,  in  funzione  delle
          esigenze del cliente,  per  un  periodo  pari  alla  durata
          residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per
          un periodo inferiore,  l'applicazione  di  un  tasso  annuo
          nominale fisso non superiore al tasso  che  si  ottiene  in
          base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in  euro
          di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non
          disponibile,  la  quotazione   dell'IRS   per   la   durata
          precedente, riportato  alla  data  di  rinegoziazione  alla
          pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters,  maggiorato  di  uno
          spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione
          del tasso, nel contratto di mutuo;
                c) il mutuatario e il finanziatore possono concordare
          che  la  rinegoziazione  di  cui  alle  precedenti  lettere
          comporti anche l'allungamento del  piano  di  rimborso  del
          mutuo per un periodo massimo di  cinque  anni,  purche'  la
          durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione  non
          diventi superiore a venticinque anni;
                d) le garanzie ipotecarie gia' prestate a fronte  del
          mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente comma
          continuano ad assistere il rimborso, secondo  le  modalita'
          convenute, del debito che risulti alla originaria  data  di
          scadenza di detto mutuo,  senza  il  compimento  di  alcuna
          formalita'  o  annotazione.  Resta  fermo  quanto  previsto
          dall'articolo 39,  comma  5,  del  decreto  legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385.  La  disposizione  di  cui  alla
          presente lettera si applica anche al finanziamento  erogato
          dalla banca al mutuatario in qualita'  di  debitore  ceduto
          nell'ambito  di  un'operazione  di  cartolarizzazione   con
          cessione dei crediti ovvero di  emissione  di  obbligazioni
          bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999,  n.
          130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il
          piano  di  ammortamento  in   essere   al   momento   della
          rinegoziazione. In  tal  caso  la  banca  e'  surrogata  di
          diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il  compimento  di
          alcuna formalita' o annotazione, ma la surroga  ha  effetto
          solo a seguito dell'integrale soddisfacimento  del  credito
          vantato dal cessionario del mutuo  oggetto  dell'operazione
          di  cartolarizzazione  o  di  emissione   di   obbligazioni
          bancarie garantite;
                e)  qualora  la  banca,  al  fine  di  realizzare  la
          rinegoziazione di cui alle lettere  precedenti,  riacquisti
          il  credito  in  precedenza  oggetto  di  un'operazione  di
          cartolarizzazione  con  cessione  dei  crediti  ovvero   di
          emissione di  obbligazioni  bancarie  garantite,  la  banca
          cessionaria ne da'  notizia  mediante  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo
          a tutti  i  crediti  acquistati  dallo  stesso  cedente.  I
          privilegi e le garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da  chiunque
          prestate  o  comunque  esistenti  a  favore  del   cedente,
          conservano la loro validita' ed  il  loro  grado  a  favore
          della banca cessionaria senza bisogno di alcuna  formalita'
          o annotazione.
              Omissis."
          Note al Comma 323
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo 15 settembre 2017,  n.  147  (Disposizioni  per
          l'introduzione di una misura nazionale  di  contrasto  alla
          poverta'), come modificato dalla presente legge:
              "Art.  10.  ISEE  precompilato  e  aggiornamento  della
          situazione economica
              1. A decorrere  dal  2019,  l'INPS  precompila  la  DSU
          cooperando con l'Agenzia delle entrate.  A  tal  fine  sono
          utilizzate  le   informazioni   disponibili   nell'Anagrafe
          tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS,  nonche'
          le informazioni su saldi e giacenze  medie  del  patrimonio
          mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate  ai
          sensi  dell'articolo  7,  sesto  comma,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  605,  e
          dell'articolo 11, comma 2,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e sono  scambiati  i  dati  mediante
          servizi anche di cooperazione applicativa.
              2.  La  DSU  precompilata  puo'  essere   accettata   o
          modificata,  fatta  eccezione  per  i  trattamenti  erogati
          dall'INPS e  per  le  componenti  gia'  dichiarate  a  fini
          fiscali, per le quali e'  assunto  il  valore  a  tal  fine
          dichiarato. Laddove la dichiarazione dei  redditi  non  sia
          stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a
          fini  ISEE  possono  essere  modificate,  fatta  salva   la
          verifica  di  coerenza  rispetto  alla  dichiarazione   dei
          redditi successivamente presentata e le eventuali  sanzioni
          in caso  di  dichiarazione  mendace.  La  DSU  precompilata
          dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici
          dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi
          anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate
          attraverso   sistemi   di   autenticazione   federata,   o,
          conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza
          fiscale di cui all'articolo 32 del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro  e
          delle politiche sociali, sentiti  l'INPS,  l'Agenzia  delle
          entrate e il Garante per la protezione dei dati  personali,
          sono individuate le modalita' tecniche  per  consentire  al
          cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata  resa
          disponibile in via telematica dall'INPS.
              2-bis.  Fino  al  31  dicembre  2022  resta  ferma   la
          possibilita' di  presentare  la  DSU  nella  modalita'  non
          precompilata.  In  tal  caso,  in  sede   di   attestazione
          dell'ISEE,  sono  riportate  le   eventuali   omissioni   o
          difformita' riscontrate nei dati dichiarati  rispetto  alle
          informazioni  disponibili  di  cui  al  comma  1,   incluse
          eventuali  difformita'  su  saldi  e  giacenze  medie   del
          patrimonio mobiliare, secondo  modalita'  definite  con  il
          decreto di cui al comma 2. A decorrere dal 1° luglio  2023,
          la presentazione della DSU da parte del  cittadino  avviene
          prioritariamente in modalita' precompilata, ferma  restando
          la  possibilita'  di  presentare  la  DSU  nella  modalita'
          ordinaria. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle  entrate
          e il Garante per la protezione  dei  dati  personali,  sono
          individuate   le   modalita'   operative,   le    ulteriori
          semplificazioni e le modalita' tecniche per  consentire  al
          cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa
          disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto
          previsto dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 5 dicembre 2013,  n.159,  per  quanto  attiene  al
          trattamento dei dati e alle misure di sicurezza.
              3. (Abrogato)
              4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validita'
          dal momento  della  presentazione  fino  al  successivo  31
          dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio
          del periodo di validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui
          redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono  aggiornati
          prendendo a riferimento il secondo anno  precedente.  Resta
          ferma la possibilita' di  aggiornare  i  dati  prendendo  a
          riferimento i redditi e i patrimoni  dell'anno  precedente,
          qualora  vi  sia  convenienza  per  il  nucleo   familiare,
          mediante  modalita'   estensive   dell'ISEE   corrente   da
          individuarsi, entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei casi  in
          cui  la  DSU  sia  stata  presentata  a  decorrere  dal  1°
          settembre 2019 e prima della  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  disposizione,  si  applica  la  disciplina
          precedente.
              5. L'ISEE corrente e la sua componente reddituale  ISRE
          possono essere calcolati, in presenza di un ISEE  in  corso
          di validita', qualora  si  sia  verificata  una  variazione
          della situazione lavorativa, di cui all'articolo  9,  comma
          1, lettere a), b) e  c)  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  n.  159  del  2013,  ovvero   una
          variazione  dell'indicatore  della  situazione   reddituale
          corrente superiore al venticinque  per  cento,  di  cui  al
          medesimo articolo 9, comma 2,  ovvero  un'interruzione  dei
          trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera  f),
          del  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri n. 159 del 2013. La  variazione  della  situazione
          lavorativa  deve  essere  avvenuta  posteriormente  al   1°
          gennaio dell'anno cui si riferisce il  reddito  considerato
          nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui  si  chiede  la
          sostituzione con l'ISEE corrente. Nel caso di  interruzione
          dei trattamenti di cui al  primo  periodo,  il  periodo  di
          riferimento e i redditi  utili  per  il  calcolo  dell'ISEE
          corrente  sono  individuati  con  le   medesime   modalita'
          applicate in caso di variazione della situazione lavorativa
          del  lavoratore  dipendente  a   tempo   indeterminato.   A
          decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla  data  di
          entrata in vigore del  provvedimento  di  approvazione  del
          nuovo  modulo  sostitutivo  della  DSU   finalizzato   alla
          richiesta   dell'ISEE   corrente,    emanato    ai    sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,  del   citato   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  159  del  2013,
          l'ISEE corrente e' calcolato con le  modalita'  di  cui  al
          presente comma e ha validita' di sei mesi dalla data  della
          presentazione  del  modulo  sostitutivo   ai   fini   della
          successiva  richiesta  dell'erogazione  delle  prestazioni,
          salvo  che   intervengano   variazioni   nella   situazione
          occupazionale  o  nella  fruizione  dei   trattamenti;   in
          quest'ultimo caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro  due
          mesi dalla variazione.
              6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5
          cessa dal giorno successivo a quello di entrata  in  vigore
          delle corrispondenti modifiche al  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri n. 159 del  2013,  da  adottarsi
          entro il termine di sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto.
              7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di  cui
          al comma 3, al fine di agevolare la  precompilazione  della
          DSU  per  l'ISEE  corrente,  nonche'  la   verifica   delle
          comunicazioni di cui all'articolo 11,  comma  2,  da  parte
          dell'INPS e per la verifica dello stato  di  disoccupazione
          di cui all'articolo 3,  comma  3,  da  parte  degli  organi
          competenti,   le   comunicazioni   obbligatorie,   di   cui
          all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.
          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
          1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla
          retribuzione o al compenso."
          Note al Comma 324
              Si riporta il testo dell'articolo 18, del decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure  urgenti  per  il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale):
              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nonche'  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto
          attiene alla lettera b),  in  coerenza  con  gli  indirizzi
          assunti in sede europea, entro  30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, assegna  una  quota
          delle  risorse  nazionali  disponibili   del   Fondo   aree
          sottoutilizzate:
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione;
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita';
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.
              2. Fermo restando quanto previsto per  le  risorse  del
          Fondo per l'occupazione,  le  risorse  assegnate  al  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  sono  utilizzate  per
          attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
          a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
          universita' e scuole  pubbliche,  nonche'  di  sostegno  al
          reddito. Fermo restando il rispetto  dei  diritti  quesiti,
          con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
          ulteriori risorse rispetto a  quelle  di  cui  al  presente
          comma per le diverse tipologie di rapporti  di  lavoro,  in
          coerenza con gli indirizzi assunti  in  sede  europea,  con
          esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
              3. Per le risorse  derivanti  dal  Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate resta fermo il vincolo  di  destinare  alle
          Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed  il
          restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
              3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
          derivanti  dall'applicazione  dell'articolo  6-quater   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
          dal CIPE al Fondo di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
          presente articolo, sono ripartite,  in  forza  dell'accordo
          del 12 febbraio 2009  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  base  ai
          principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          avuto  riguardo  alle  contingenti  esigenze   territoriali
          derivanti dalla crisi occupazionale, senza  il  vincolo  di
          cui al comma 3 del presente articolo.
              4. Agli interventi effettuati con le  risorse  previste
          dal  presente  articolo   possono   essere   applicate   le
          disposizioni di cui all'articolo 20.
              4-bis. Al fine della  sollecita  attuazione  del  piano
          nazionale di realizzazione delle infrastrutture  occorrenti
          al superamento del disagio  abitativo,  con  corrispondente
          attivazione delle forme di  partecipazione  finanziaria  di
          capitali pubblici e privati, le misure  previste  ai  sensi
          dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, come  modificato  da  ultimo  dal  presente  comma,
          possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta  a
          quelle  ivi  stanziate,   le   risorse   finanziarie   rese
          disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del  presente
          articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
          dalle regioni a valere sulla quota del Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione.  Per  le
          medesime finalita', all'articolo 11  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a)  al  comma  1,  le  parole:  «d'intesa  con»  sono
          sostituite dalla seguente: «sentita»;
                b) al comma 12  sono  premesse  le  seguenti  parole:
          «Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,»;
                c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
                  «12-bis. Per  il  tempestivo  avvio  di  interventi
          prioritari  e  immediatamente  realizzabili   di   edilizia
          residenziale   pubblica   sovvenzionata    di    competenza
          regionale, diretti alla risoluzione  delle  piu'  pressanti
          esigenze abitative, e' destinato l'importo di  100  milioni
          di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo  21  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222.  Alla
          ripartizione tra le regioni  interessate  si  provvede  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano». (153)
              4-ter. Per il finanziamento  degli  interventi  di  cui
          all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
          provvede a valere sulle risorse di cui  al  Fondo  previsto
          dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
              4-quater. All'articolo 78, comma 3,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in  fine,
          i seguenti periodi: «Alla  gestione  ordinaria  si  applica
          quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
          agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010  stabiliti  per  il
          comune di Roma ai sensi del citato  articolo  77-bis  e'  a
          carico del piano di rientro».
              4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
          spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          rimodulata  con   apposito   accordo   tra   il   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   e   il    commissario
          straordinario  del  Governo  in  modo   da   garantire   la
          neutralita' finanziaria, in termini  di  saldi  di  finanza
          pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del  comma
          3 del medesimo articolo 78, come da ultimo  modificato  dal
          comma 4-quater del presente articolo.
              4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n.  133,  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il
          seguente:
              «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
          prevista  dall'articolo  92,  comma  5,  del   codice   dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni, e' destinata nella  misura  dello
          0,5  per  cento  alle  finalita'  di  cui   alla   medesima
          disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
          ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere destinata al  fondo  di  cui  al  comma  17  del
          presente articolo».
              4-septies. All'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole:  «dei  servizi
          pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei  servizi
          di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
          livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
          di amministrazioni aggiudicatrici di  cui  all'articolo  3,
          comma 25, del codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture, di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163».
              4-octies. All'articolo 3, comma  27,  secondo  periodo,
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  dopo  le  parole:
          «producono servizi di interesse generale» sono inserite  le
          seguenti: «e che forniscono servizi  di  committenza  o  di
          centrali di committenza a livello regionale a  supporto  di
          enti  senza   scopo   di   lucro   e   di   amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163,»."
          Note al Comma 325
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  44,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
              "Art. 44. Disposizioni finali e transitorie
              1. Quando non diversamente indicato, le disposizioni di
          cui al presente decreto  si  applicano  ai  trattamenti  di
          integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore.
              2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
          delle integrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1
          e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in
          vigore del presente decreto si computano per la sola  parte
          del periodo autorizzato successiva a tale data.
              3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non
          si applica nei primi 24 mesi  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto.
              4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2,  si
          applicano  ai  trattamenti  straordinari  di   integrazione
          salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.
              5.
              6. Per l'anno  2015  le  regioni  e  province  autonome
          possono  disporre  la  concessione   dei   trattamenti   di
          integrazione salariale e di mobilita', anche in  deroga  ai
          criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali  1°  agosto  2014,  n.
          83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse
          ad esse  attribuite,  ovvero  in  eccedenza  a  tale  quota
          disponendo l'integrale copertura  degli  oneri  connessi  a
          carico  delle  finanze  regionali  ovvero   delle   risorse
          assegnate alla regione dell'ambito  di  piani  o  programmi
          coerenti  con   la   specifica   destinazione,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 253, della legge 24  dicembre  2012,
          n. 228. Gli effetti dei suddetti  trattamenti  non  possono
          prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.
              6-bis. Con riferimento ai trattamenti  di  integrazione
          salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione
          vigente, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano possono disporre nell'anno  2016  l'utilizzo  delle
          risorse ad esse attribuite in misura non  superiore  al  50
          per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
          e 3 del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali 1° agosto 2014, n. 83473,  ovvero  in  eccedenza  a
          tale quota disponendo  l'integrale  copertura  degli  oneri
          connessi a carico delle finanze regionali o  delle  risorse
          assegnate  alla   regione   o   alla   provincia   autonoma
          nell'ambito di piani o programmi coerenti con la  specifica
          destinazione, ai sensi dell'articolo 1,  comma  253,  della
          legge   24   dicembre   2012,    n.    228,    destinandole
          preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
          cui all'articolo 27 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
          83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,
          n. 134. In alternativa, le regioni e le  province  autonome
          di Trento e di  Bolzano  hanno  facolta'  di  destinare  le
          risorse di cui al  primo  periodo  ad  azioni  di  politica
          attiva  del  lavoro.  Per  i  trattamenti  di  integrazione
          salariale in  deroga,  il  conguaglio  o  la  richiesta  di
          rimborso  delle  integrazioni  corrisposte  ai   lavoratori
          devono essere effettuati, a pena di  decadenza,  entro  sei
          mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla  scadenza
          del termine di durata della concessione o  dalla  data  del
          provvedimento  di  concessione   se   successivo.   Per   i
          trattamenti conclusi prima della data di entrata in  vigore
          della  presente  disposizione,  i  sei  mesi  di   cui   al
          precedente periodo decorrono  da  tale  data.  Il  presente
          comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di
          assegnazione delle risorse alle  regioni  e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per  gli  anni
          2014, 2015  e  2016,  con  esclusione  delle  risorse  gia'
          oggetto di decretazione da  parte  delle  regioni  e  delle
          province autonome.
              6-ter. Per i trattamenti di integrazione  salariale  in
          deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento  diretto
          della prestazione da parte dell'INPS, il datore  di  lavoro
          e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
          per il pagamento dell'integrazione  salariale,  secondo  le
          modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso  termine
          previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o  la  richiesta
          di  rimborso.  Trascorso  inutilmente  tale   termine,   il
          pagamento della prestazione e gli oneri  ad  essa  connessi
          rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
              7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
          all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  n.
          185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          2 del 2009, e' incrementato di euro  5.286.187  per  l'anno
          2015 e di euro 5.510.658  per  l'anno  2016,  ai  fini  del
          finanziamento di misure per  il  sostegno  al  reddito  dei
          lavoratori di cui all'ultimo periodo  del  presente  comma.
          Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente  comma,
          pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e  a  euro  5.510.658
          per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 22, della legge n. 147 del 2013.  Conseguentemente
          il medesimo articolo 1, comma 22, della legge  n.  147  del
          2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  viene  disciplinata   la
          concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
          2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
          sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2  del  2009,
          come rifinanziato dal presente  comma,  di  misure  per  il
          sostegno al reddito, in  deroga  a  quanto  previsto  dalla
          normativa  vigente,  per  i  lavoratori  dipendenti   dalle
          imprese del settore del call-center.
              8. Il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,
          sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015
          un rapporto avente ad oggetto  proposte  di  valorizzazione
          della bilateralita' nell'ambito del sostegno al reddito dei
          lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla  loro
          ricollocazione.
              9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n.
          88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,»,  sono
          aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in
          attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
          10 dicembre 2014, n. 183,».
              10. All'articolo 37, comma 8, della  legge  n.  88  del
          1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono inserite
          le  seguenti:  «e  al  decreto  legislativo   adottato   in
          attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
          10 dicembre 2014, n. 183,».
              11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3,  comma
          5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni:
                a)  al  primo  periodo,  le  parole   «sottoposte   a
          sequestro o confisca ai sensi della legge 31  maggio  1965,
          n. 575, e successive modificazioni.» sono sostituite  dalle
          seguenti: «che, ai sensi della legge  31  maggio  1965,  n.
          575,  e  successive  modificazioni,  siano   sottoposte   a
          sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata  emessa
          dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano
          state  adottate  le  misure  di  cui  all'articolo  32  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»;
                b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «A
          tale fine  l'amministratore  dei  beni  nominato  ai  sensi
          dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o
          i soggetti nominati in sostituzione del soggetto  coinvolto
          ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014,
          esercitano le facolta' attribuite dal presente articolo  al
          curatore, al  liquidatore  e  al  commissario  nominati  in
          relazione alle procedure concorsuali.».
              Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma
          5-bis, della legge n. 223 del  1991,  come  modificato  dal
          presente comma, e' altresi' destinato per l'anno  2015,  in
          via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso  articolo  3,
          comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni  di
          euro  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo   sociale   per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
              11-bis.  In  deroga  all'articolo   4,   comma   1,   e
          all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
          spesa di 216 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di  117
          milioni di euro per l'anno 2017, previo  accordo  stipulato
          in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali  con  la  presenza  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
          ulteriore    intervento    di    integrazione     salariale
          straordinaria, sino  al  limite  massimo  di  12  mesi  per
          ciascun anno  di  riferimento,  alle  imprese  operanti  in
          un'area di crisi industriale  complessa  riconosciuta  alla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
          83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134.  Al  fine  di  essere  ammessa  all'ulteriore
          intervento   di   integrazione   salariale    straordinaria
          l'impresa presenta un piano di recupero  occupazionale  che
          prevede appositi percorsi di politiche  attive  del  lavoro
          concordati con la regione e finalizzati alla  rioccupazione
          dei lavoratori, dichiarando contestualmente  di  non  poter
          ricorrere  al   trattamento   di   integrazione   salariale
          straordinaria ne'  secondo  le  disposizioni  del  presente
          decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
          All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
          216  milioni  per  l'anno  2016   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,
          come   incrementata   dall'articolo   43,   comma   5,    e
          dall'articolo 1, comma 387,  lettera  b),  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117  milioni  per  l'anno
          2017  a  carico  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  mediante
          utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto  residui.  Entro
          quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
          e delle  politiche  sociali  l'assegnazione  delle  risorse
          necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  le
          risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni  in
          base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
          spesa di euro 216 milioni di euro per  l'anno  2016  e  117
          milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza  pubblica  e   trasmette   relazioni
          semestrali  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
              11-ter. Per  fronteggiare,  nel  biennio  2022-2023,  i
          processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare
          difficolta'  economica,  ai  datori  di   lavoro   di   cui
          all'articolo  20  che  non  possono   piu'   ricorrere   ai
          trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale   e'
          riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di
          spesa di 150 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  di  150
          milioni  di  euro   per   l'anno   2023,   un   trattamento
          straordinario di integrazione salariale per un  massimo  di
          cinquantadue settimane fruibili fino al 31  dicembre  2023.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa  di  cui  al  primo  periodo.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio  emerga  il  raggiungimento,  anche   in   via
          prospettica, del  predetto  limite  di  spesa,  l'INPS  non
          prende in considerazione ulteriori domande.
              11-quater. Per i fondi bilaterali di  cui  all'articolo
          26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio  2020
          e il 31 dicembre 2021, il termine  di  adeguamento  di  cui
          all'articolo 30, comma 1-bis, e' fissato al 30 giugno 2023.
              11-quinquies.   Per   fronteggiare,   nell'anno   2022,
          situazioni di particolare difficolta' economica, ai  datori
          di lavoro di cui  all'articolo  10  che  non  possono  piu'
          ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale
          per esaurimento dei limiti di  durata  nell'utilizzo  delle
          relative  prestazioni  e'  riconosciuto,  in  deroga   agli
          articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro
          per l'anno 2022, un trattamento ordinario  di  integrazione
          salariale per un massimo  di  ventisei  settimane  fruibili
          fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede  al  monitoraggio
          del rispetto del limite di spesa di cui al  primo  periodo.
          Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
          via prospettica, del predetto limite di spesa,  l'INPS  non
          prende in considerazione ulteriori domande.
              11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni
          di particolare difficolta' economica, ai datori  di  lavoro
          che occupano fino a 15 dipendenti di cui  ai  codici  Ateco
          indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel
          campo di applicazione degli articoli 26, 29 e  40  che  non
          possono  piu'   ricorrere   all'assegno   di   integrazione
          salariale   per   esaurimento   dei   limiti   di    durata
          nell'utilizzo delle relative prestazioni  e'  riconosciuto,
          in deroga agli articoli 4, 29,  comma  3-bis  e  30,  comma
          1-bis, nel limite di spesa di  77,5  milioni  di  euro  per
          l'anno  2022,  un  ulteriore  trattamento  di  integrazione
          salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al
          31 dicembre  2022.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
          rispetto del limite di  spesa  di  cui  al  primo  periodo.
          Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
          via prospettica, del predetto limite di spesa,  l'INPS  non
          prende in considerazione ulteriori domande.
              11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione  delle
          risorse disponibili, limitatamente all'anno  2022,  qualora
          all'esito  dell'attivita'  di  monitoraggio  ivi   prevista
          dovessero emergere economie rispetto alle  somme  stanziate
          in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o
          11-quinquies, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, puo' rimodulare le  predette
          risorse tra le misure di  cui  ai  citati  commi  11-ter  e
          11-quinquies, fermi restando l'invarianza degli effetti sui
          saldi di finanza pubblica e l'importo  complessivo  di  300
          milioni di euro per l'anno 2022."
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   53-ter   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21   giugno   2017,   n.   96
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
              "Art. 53-ter Trattamento di mobilita' in deroga  per  i
          lavoratori delle aree di crisi industriale complessa
              1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma
          11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,
          come ripartite tra le regioni con i  decreti  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  n.  1  del  12
          dicembre 2016 e n. 12 del 5  aprile  2017,  possono  essere
          destinate dalle regioni medesime, nei  limiti  della  parte
          non  utilizzata,  alla  prosecuzione,  senza  soluzione  di
          continuita' e a prescindere dall'applicazione  dei  criteri
          di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, n. 83473 del 1º agosto 2014,  del  trattamento  di
          mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi,  per  i
          lavoratori che operino  in  un'area  di  crisi  industriale
          complessa,  riconosciuta  ai  sensi  dell'articolo  27  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  e  che
          alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari  di  un
          trattamento di mobilita' ordinaria o di un  trattamento  di
          mobilita'  in  deroga,  a  condizione   che   ai   medesimi
          lavoratori siano contestualmente  applicate  le  misure  di
          politica attiva individuate in un apposito piano  regionale
          da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
          del lavoro e al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali."
          Note al Comma 326
              La legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei
          pescatori della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque
          interne) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  5  aprile
          1958, n. 83.
          Note al comma 327
               Il riferimento al testo dell'articolo 44, del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.148  e'  riportato  nelle
          note al comma 325.
          Note al Comma 328
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1-bis   del
          decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,   n.   18
          (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
          con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
          aree del Mezzogiorno):
              "Art. 1-bis.  Integrazione  del  trattamento  di  cassa
          integrazione  guadagni  straordinaria  per  dipendenti  del
          gruppo ILVA
              1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei
          dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del
          gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel  corso
          dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni
          straordinaria,  e'  autorizzata,  anche   ai   fini   della
          formazione professionale per la gestione  delle  bonifiche,
          la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno  2017.
          All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede  mediante
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato,   da
          effettuare nell'anno 2017, di una quota  di  corrispondente
          importo delle disponibilita' del Fondo di rotazione di  cui
          all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente ridotta  di  24
          milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 4-bis, del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 150, alla gestione a  stralcio  separata
          istituita nell'ambito dello stesso Fondo di  rotazione  per
          essere  destinata  al  finanziamento  di   iniziative   del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali."
          Note al Comma 329
              Si riporta il testo dell'articolo 44 del  decreto-legge
          28 settembre 2018, n. 109, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni  urgenti
          per la citta' di Genova, la sicurezza della rete  nazionale
          delle infrastrutture e dei trasporti,  gli  eventi  sismici
          del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze):
              "Art. 44.  Trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale per le imprese in crisi
              1.  In  deroga  agli  articoli  4  e  22  del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto  e  per  gli
          anni 2019 e  2020,  puo'  essere  autorizzato  sino  ad  un
          massimo  di  dodici  mesi   complessivi,   previo   accordo
          stipulato in  sede  governativa  presso  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali,  anche  in  presenza  del
          Ministero  dello  sviluppo  economico   e   della   Regione
          interessata, il trattamento straordinario  di  integrazione
          salariale  per  crisi  aziendale  qualora  l'azienda  abbia
          cessato  o  cessi  l'attivita'  produttiva   e   sussistano
          concrete  prospettive  di   cessione   dell'attivita'   con
          conseguente  riassorbimento   occupazionale,   secondo   le
          disposizioni del decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali del 25 marzo 2016, n.  95075,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016,  oppure
          laddove   sia   possibile    realizzare    interventi    di
          reindustrializzazione  del  sito  produttivo,  nonche'   in
          alternativa  attraverso  specifici  percorsi  di   politica
          attiva  del  lavoro   posti   in   essere   dalla   Regione
          interessata, nel limite delle risorse  stanziate  ai  sensi
          dell'articolo 21,  comma  4,  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, e  non  utilizzate,  anche  in  via
          prospettica, nonche' nel limite di 45 milioni di  euro  per
          l'anno 2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020.  Per
          l'anno 2020, fermo restando  il  limite  complessivo  delle
          risorse finanziarie stanziate, puo' essere autorizzata  una
          proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da  stipulare
          in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello
          sviluppo economico, qualora l'avviato processo di  cessione
          aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento  e
          per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di
          particolare complessita' anche rappresentate dal  Ministero
          dello sviluppo economico. In sede di accordo governativo e'
          verificata la sostenibilita'  finanziaria  del  trattamento
          straordinario di integrazione salariale e  nell'accordo  e'
          indicato  il  relativo  onere  finanziario.  Al  fine   del
          monitoraggio della  spesa,  gli  accordi  governativi  sono
          trasmessi al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
          all'INPS per il monitoraggio mensile dei  flussi  di  spesa
          relativi  all'erogazione  delle  prestazioni.  Qualora  dal
          monitoraggio  emerga  che  e'  stato  raggiunto   o   sara'
          raggiunto il limite di spesa, non possono essere  stipulati
          altri accordi.
              1-bis. In  via  eccezionale  al  fine  di  sostenere  i
          lavoratori nella  fase  di  ripresa  delle  attivita'  dopo
          l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 puo' essere
          autorizzata una  proroga  di  sei  mesi,  previo  ulteriore
          accordo  da  stipulare  in  sede  governativa   presso   il
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  la
          partecipazione del Ministero  dello  sviluppo  economico  e
          della Regione  interessata,  per  le  aziende  che  abbiano
          particolare rilevanza  strategica  sul  territorio  qualora
          abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui
          azioni,  necessarie  al  suo   completamento   e   per   la
          salvaguardia  occupazionale,  abbiano  incontrato  fasi  di
          particolare complessita' anche rappresentate dal  Ministero
          dello  sviluppo  economico.  Ai  maggiori  oneri  derivanti
          dall'applicazione del primo periodo del presente  comma  si
          provvede a valere sulle  risorse  di  cui  all'articolo  1,
          comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di  euro
          per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per  l'anno  2022.
          Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma
          pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di
          euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale
          per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
          1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2."
          Note al Comma 330
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  48,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
              "Articolo    48    Disponibilita'    destinate     alla
          contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
          verifica  (Art.  52  del  D.Lgs.  n.  29  del  1993,   come
          sostituito prima dall'art. 19 del D.Lgs. n. 470 del 1993  e
          poi  dall'art.  5  del   D.Lgs.   n.   396   del   1997   e
          successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del
          D.Lgs. n. 387 del 1998)
              1.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,
          quantifica, in coerenza  con  i  parametri  previsti  dagli
          strumenti  di  programmazione  e   di   bilancio   di   cui
          all'articolo 1-bis della legge 5  agosto  1978,  n.  468  e
          successive modificazioni e integrazioni, l'onere  derivante
          dalla contrattazione  collettiva  nazionale  a  carico  del
          bilancio dello Stato con apposita norma da  inserire  nella
          legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della  legge  5
          agosto  1978,  n.  468,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono   determinati   gli
          eventuali oneri aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato   per    la    contrattazione    integrativa    delle
          amministrazioni dello Stato di cui all'articolo  40,  comma
          3-bis.
              2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma
          2, nonche' per le universita' italiane, gli  enti  pubblici
          non economici e gli enti e le istituzioni di  ricerca,  ivi
          compresi gli enti e le amministrazioni di cui  all'articolo
          70, comma  4,  gli  oneri  derivanti  dalla  contrattazione
          collettiva  nazionale  sono  determinati   a   carico   dei
          rispettivi bilanci nel  rispetto  dell'articolo  40,  comma
          3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi  per
          il  rinnovo  dei  contratti  collettivi   nazionali   delle
          amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
          sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
          dei vincoli di bilancio,  del  patto  di  stabilita'  e  di
          analoghi strumenti  di  contenimento  della  spesa,  previa
          consultazione    con    le    rispettive     rappresentanze
          istituzionali del sistema delle autonomie.
              3. I contratti collettivi sono corredati  da  prospetti
          contenenti   la   quantificazione   degli   oneri   nonche'
          l'indicazione  della  copertura  complessiva  per  l'intero
          periodo di validita' contrattuale, prevedendo con  apposite
          clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
          del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
          totale in caso  di  accertata  esorbitanza  dai  limiti  di
          spesa.
              4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato  e'
          iscritta in apposito fondo dello stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   in   ragione
          dell'ammontare complessivo. In  esito  alla  sottoscrizione
          dei   singoli   contratti   di   comparto,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  ripartire,
          con propri decreti, le somme destinate a  ciascun  comparto
          mediante  assegnazione  diretta  a  favore  dei  competenti
          capitoli di bilancio, anche di nuova  istituzione,  per  il
          personale  dell'amministrazione  statale,  ovvero  mediante
          trasferimento ai bilanci delle amministrazioni  autonome  e
          degli enti in  favore  dei  quali  sia  previsto  l'apporto
          finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per
          le  amministrazioni  diverse  dalle  amministrazioni  dello
          Stato e per gli altri  enti  cui  si  applica  il  presente
          decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo  dei
          contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui
          vengono approvati i bilanci, con distinta  indicazione  dei
          mezzi di copertura.
              5. Le somme provenienti dai  trasferimenti  di  cui  al
          comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle  entrate
          dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari,  per
          essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  dei
          medesimi bilanci. I relativi stanziamenti  sia  in  entrata
          che in uscita non possono essere incrementati  se  non  con
          apposita autorizzazione legislativa.
              6.
              7. Ferme restando le disposizioni di cui  al  titolo  V
          del presente decreto, la Corte dei conti, anche  nelle  sue
          articolazioni    regionali    di    controllo,     verifica
          periodicamente gli andamenti della spesa per  il  personale
          delle pubbliche amministrazioni, utilizzando,  per  ciascun
          comparto, insiemi significativi di amministrazioni.  A  tal
          fine, la Corte dei conti  puo'  avvalersi,  oltre  che  dei
          servizi di controllo interno o nuclei  di  valutazione,  di
          esperti designati a sua  richiesta  da  amministrazioni  ed
          enti pubblici."
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  609,  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024):
              "609. Per il  triennio  2022-2024  gli  oneri  posti  a
          carico  del  bilancio   statale   per   la   contrattazione
          collettiva  nazionale  in  applicazione  dell'articolo  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          per i miglioramenti  economici  del  personale  statale  in
          regime di diritto pubblico sono determinati in 310  milioni
          di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi  si
          da'  luogo,  nelle  more  della  definizione   dei   citati
          contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro   e    dei
          provvedimenti negoziali relativi al personale in regime  di
          diritto pubblico, in deroga alle procedure  previste  dalle
          disposizioni    vigenti    in    materia,    all'erogazione
          dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi
          trattamenti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  nella
          misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello
          0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e  dello
          0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi,
          comprensivi degli oneri contributivi ai fini  previdenziali
          e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  (IRAP)
          di cui al decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
          concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo  di
          cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e),  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196."
          Note al Comma 331
              Il  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.   446
          (Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
               Il riferimento al testo dell'articolo 21, della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle note  al  Comma
          1.
          Note al Comma 332
              Il riferimento al testo dell'articolo 48,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato  nelle  note
          al Comma 330.
          Note al Comma 334
               Il contratto collettivo nazionale di lavoro  2019-2021
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio
          2022.
          Note al Comma 338
              Si riporta il testo dell'articolo 5, del  decreto-legge
          14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 ottobre 2013,  n.  119  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di sicurezza e per il contrasto della  violenza  di
          genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile   e   di
          commissariamento  delle  province)  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art. 5 Piano strategico nazionale contro  la  violenza
          nei confronti delle donne e la violenza domestica
              1.  Il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   o
          l'Autorita' politica delegata  per  le  pari  opportunita',
          anche avvalendosi del Fondo per le  politiche  relative  ai
          diritti e alle pari opportunita', di cui  all'articolo  19,
          comma  3,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, elabora, con il  contributo  delle  amministrazioni
          interessate, delle associazioni di  donne  impegnate  nella
          lotta contro la  violenza  e  dei  centri  antiviolenza,  e
          adotta,  previa  acquisizione  del  parere   in   sede   di
          Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale  contro
          la  violenza  nei  confronti  delle  donne  e  la  violenza
          domestica,  di  seguito  denominato  "Piano",  con  cadenza
          almeno triennale,  in  sinergia  con  gli  obiettivi  della
          Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione  e  la
          lotta contro la violenza nei confronti  delle  donne  e  la
          violenza domestica, fatta a Istanbul  l'11  maggio  2011  e
          ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.
              2.  Il  Piano,  con  l'obiettivo  di  garantire  azioni
          omogenee sul territorio  nazionale,  persegue  le  seguenti
          finalita', nei limiti delle risorse finanziarie di  cui  al
          comma 3:
                a) prevenire il fenomeno  della  violenza  contro  le
          donne  attraverso  l'informazione  e  la  sensibilizzazione
          della collettivita', rafforzando  la  consapevolezza  degli
          uomini e dei ragazzi nel  processo  di  eliminazione  della
          violenza contro le donne e nella  soluzione  dei  conflitti
          nei rapporti interpersonali;
                b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media
          per la realizzazione di una comunicazione  e  informazione,
          anche commerciale,  rispettosa  della  rappresentazione  di
          genere e, in particolare,  della  figura  femminile,  anche
          attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione  da
          parte degli operatori medesimi;
                c) promuovere un'adeguata  formazione  del  personale
          della scuola alla relazione  e  contro  la  violenza  e  la
          discriminazione di genere e promuovere,  nell'ambito  delle
          indicazioni  nazionali  per  il  curricolo   della   scuola
          dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di  istruzione,  delle
          indicazioni nazionali per i licei e delle linee  guida  per
          gli istituti tecnici e professionali, nella  programmazione
          didattica curricolare ed extracurricolare delle  scuole  di
          ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
          la formazione  degli  studenti  al  fine  di  prevenire  la
          violenza nei confronti delle donne e la discriminazione  di
          genere, anche attraverso un'adeguata  valorizzazione  della
          tematica nei libri di testo;
                d) potenziare le forme di assistenza  e  di  sostegno
          alle donne vittime di violenza e ai loro  figli  attraverso
          modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei  servizi
          territoriali, dei centri  antiviolenza  e  dei  servizi  di
          assistenza alle donne vittime di violenza;
                e)   garantire   la   formazione    di    tutte    le
          professionalita' che  entrano  in  contatto  con  fatti  di
          violenza di genere o con atti persecutori;
                f) accrescere la protezione delle vittime  attraverso
          il  rafforzamento  della  collaborazione   tra   tutte   le
          istituzioni coinvolte;
                g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione,  in  tutto
          il territorio nazionale, di azioni, basate  su  metodologie
          consolidate  e  coerenti  con  linee  guida   appositamente
          predisposte, di recupero e di accompagnamento dei  soggetti
          responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
          al fine di favorirne il recupero e di limitare  i  casi  di
          recidiva;
                h)   prevedere    una    raccolta    strutturata    e
          periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale,  dei
          dati del fenomeno, ivi compreso il  censimento  dei  centri
          antiviolenza,  anche  attraverso  il  coordinamento   delle
          banche di dati gia' esistenti;
                i) prevedere specifiche azioni positive  che  tengano
          anche  conto   delle   competenze   delle   amministrazioni
          impegnate nella prevenzione, nel contrasto e  nel  sostegno
          delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e
          delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza
          nel settore;
                l) definire un sistema strutturato di governance  tra
          tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
          esperienze e sulle buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle
          reti locali e sul territorio.
              2-bis. Al fine di definire un  sistema  strutturato  di
          governance tra tutti i livelli di governo,  sono  istituiti
          presso il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina  di  regia
          interistituzionale e un  Osservatorio  sul  fenomeno  della
          violenza  nei  confronti  delle  donne  e  sulla   violenza
          domestica. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o dell'Autorita'  politica  delegata
          per le pari opportunita' sono disciplinati la composizione,
          il funzionamento e  i  compiti  della  Cabina  di  regia  e
          dell'Osservatorio di cui al primo  periodo.  Ai  componenti
          della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui  al  primo
          periodo  non  spettano  compensi,  gettoni   di   presenza,
          rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
              3. Per il finanziamento del  Piano,  il  Fondo  per  le
          politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita'  di
          cui all'articolo 19, comma 3, del  decreto-legge  4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni  di  euro
          per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui  a  decorrere
          dall'anno 2023. Tali risorse sono destinate dal  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  o  dall'Autorita'   politica
          delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita'
          nazionale e  regionale  previste  dal  Piano,  fatte  salve
          quelle  di  cui  al  comma  2,  lettera  d),  del  presente
          articolo. Le risorse destinate alle  azioni  a  titolarita'
          regionale  ai  sensi  del  presente  comma  sono  ripartite
          annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei
          ministri o dall'Autorita' politica  delegata  per  le  pari
          opportunita',  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, con  il  medesimo
          provvedimento di cui al comma  2  dell'articolo  5-bis  del
          presente decreto.
              4.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel
          presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,
          si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.
              5."
          Note al Comma 339
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  417,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernente disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita'  2016),  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "417.  Per  lo  svolgimento  delle   azioni   e   degli
          interventi connessi alla realizzazione del programma  unico
          di emersione, assistenza e  integrazione  sociale  previsto
          dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  attuativo  del
          Piano nazionale  d'azione  contro  la  tratta  e  il  grave
          sfruttamento degli esseri umani, di  cui  all'articolo  13,
          comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003,  n.  228,  nonche'
          per la realizzazione delle correlate azioni di  supporto  e
          di sistema da parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  -  Dipartimento  per  le  pari  opportunita',  e'
          destinata al bilancio della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri una somma pari a 3 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2016, 2017 e 2018,  a  2  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023 e  a  7  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024."
          Note al Comma 340
              Il  riferimento   al   testo   dell'articolo   5,   del
          decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  ottobre  2013,  n.  119  e'
          riportato nelle note al Comma 338.
               Si   riporta   il   testo   dell'articolo   19,    del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.223,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   4   agosto   2006,   n.248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto all'evasione fiscale):
              "Art. 19. Fondi per le politiche della famiglia, per le
          politiche giovanili e per le politiche relative ai  diritti
          e alle pari opportunita'
              1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
          tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le  sue
          problematiche   generazionali,   nonche'   per   supportare
          l'Osservatorio  nazionale   sulla   famiglia,   presso   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
          denominato «Fondo per  le  politiche  della  famiglia»,  al
          quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
          2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
              2. Al fine di promuovere il diritto  dei  giovani  alla
          formazione  culturale  e  professionale  e  all'inserimento
          nella vita sociale, anche attraverso  interventi  volti  ad
          agevolare  la  realizzazione  del   diritto   dei   giovani
          all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso  al  credito
          per l'acquisto e l'utilizzo di beni e  servizi,  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
          denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale  e'
          assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno  2006  e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
              3. Al fine  di  promuovere  le  politiche  relative  ai
          diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e'  istituito  un  fondo  denominato
          «Fondo per le politiche relative ai  diritti  e  alle  pari
          opportunita'», al quale e' assegnata la somma di 3  milioni
          di euro per l'anno 2006  e  di  dieci  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2007."
          Note al Comma 341
              Si  riporta  il  testo   dell'articolo   105-bis,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
              "Art. 105-bis Fondo per il reddito di liberta'  per  le
          donne vittime di violenza
              1. Al fine di  contenere  i  gravi  effetti  economici,
          derivanti dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  in
          particolare per quanto concerne le donne in  condizione  di
          maggiore vulnerabilita', nonche'  di  favorire,  attraverso
          l'indipendenza  economica,  percorsi  di  autonomia  e   di
          emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione
          di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e'
          incrementato di 3 milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Le
          risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite
          secondo criteri definiti con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  le
          pari  opportunita'  e  la  famiglia,  di  concerto  con  il
          Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3
          milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del  presente
          decreto."
              Il  riferimento  al   testo   dell'articolo   19,   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.223,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,   n.248   e'
          riportato nelle Note al Comma 340.