Note al comma 317
Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 7 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni), come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 Beneficio economico
1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si
compone dei seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito
familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6,
fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
all'articolo 2, comma 4;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei
nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari
all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in
locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo
di euro 3.360 annui. La componente di cui alla presente
lettera e' erogata direttamente al locatore dell'immobile
risultante dal contratto di locazione. A tale fine il
beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del
locatore. Il pagamento della componente di cui alla
presente lettera e' imputato dal locatore al pagamento
parziale o totale del canone.
1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuate le modalita' di attuazione delle norme dei
periodi dal secondo al quarto della lettera b) del comma 1.
Alle conseguenti attivita' le amministrazioni interessate
provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Ai fini della definizione della Pensione di
cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), e'
incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al
comma 1, lettera b), e' pari ad euro 1.800 annui.
3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera b), e'
concessa altresi' nella misura della rata mensile del mutuo
e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei
familiari residenti in abitazione di proprieta' per il cui
acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un
mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente
dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di
sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai
sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile. Il
beneficio in ogni caso non puo' essere complessivamente
superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata
per il corrispondente parametro della scala di equivalenza,
ridotta per il valore del reddito familiare, fatto salvo
quanto previsto al terzo periodo. Il beneficio economico
non puo' essere altresi' inferiore ad euro 480 annui, fatto
salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
5.Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della
richiesta e il suo valore mensile e' pari ad un dodicesimo
del valore su base annua.
6. Il Rdc e' riconosciuto per il periodo durante il
quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste
all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non
superiore a diciotto mesi. Il Rdc puo' essere rinnovato,
previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un
periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione
non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di erogazione del Rdc suddiviso per
ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare,
con la decorrenza prevista dall'articolo 5, comma 6, terzo
periodo. La Pensione di cittadinanza e' suddivisa in parti
uguali tra i componenti il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione occupazionale
nelle forme dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente
da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel
corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro
concorre alla determinazione del beneficio economico nella
misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a
quello della variazione e fino a quando il maggior reddito
non e' ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera
annualita'. Il reddito da lavoro dipendente e' desunto
dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che,
conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019
devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione
o al compenso. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente
e' comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo
modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione
a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6,
comma 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro
stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro
percepito non concorre alla determinazione del beneficio
economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.
Sono comunicati all'INPS, con le modalita' di cui al
presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale
limite massimo con riferimento alla parte eccedente.
9. In caso di variazione della condizione occupazionale
nelle forme dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di
lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di
partecipazione, da parte di uno o piu' componenti il nucleo
familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione
dell'attivita' e' comunicata all'INPS entro il giorno
antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal
beneficio, secondo modalita' definite dall'Istituto, che
mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di
cui all'articolo 6, comma 1. Il reddito e' individuato
secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi
e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio
dell'attivita' ed e' comunicato entro il quindicesimo
giorno successivo al termine di ciascun trimestre
dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile con
l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, il beneficiario
fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilita'
successive a quella di variazione della condizione
occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6.
Il beneficio e' successivamente aggiornato ogni trimestre
avendo a riferimento il trimestre precedente.
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si
applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per
l'intera annualita' nell'ISEE in corso di validita'
utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i
redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi
disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo
modalita' definite nel provvedimento di cui all'articolo 5,
comma 1.
11. E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare
all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni
variazione patrimoniale che comporti la perdita dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio
mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale
variazione patrimoniale che comporti la perdita dei
requisiti e' comunicata entro il 31 gennaio relativamente
all'anno precedente, ove non gia' compresa nella DSU. La
perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di
acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle
soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero
3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve
essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.
12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso
di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento
dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata
entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal
beneficio nel caso in cui la variazione produca una
riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui
al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato,
ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della
variazione. Con la sola eccezione delle variazioni
consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade
d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione
della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente
alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova
domanda di Rdc.
13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario
abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in
stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura
di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale
carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il
parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1,
lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima
riduzione del parametro della scala di equivalenza si
applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare
un componente sottoposto a misura cautelare o condannato
per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del
beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di
sanzioni, il beneficio puo' essere richiesto nuovamente per
una durata complessiva non superiore al periodo residuo non
goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior
reddito derivato da una modificata condizione occupazionale
e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione,
l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a
prima richiesta.
15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il mese
successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso
ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, e'
sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio
erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il
beneficio non e' stato interamente speso. Con verifica in
ciascun semestre di erogazione, e' comunque decurtato dalla
disponibilita' della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma
6, l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato
nel semestre, fatta eccezione per una mensilita' di
beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' con cui, mediante il monitoraggio
dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla
Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo
quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni,
nonche' le altre modalita' attuative."
"Art. 4. Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione
sociale
1. L'erogazione del beneficio e' condizionata alla
dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro da
parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle
modalita' di cui al presente articolo, nonche' all'adesione
ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che
prevede attivita' al servizio della comunita', di
riqualificazione professionale, di completamento degli
studi, nonche' altri impegni individuati dai servizi
competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del
lavoro e all'inclusione sociale.
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente
articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano
maggiorenni, non gia' occupati e non frequentanti un
regolare corso di studi, ferma restando per il componente
con disabilita' interessato la possibilita' di richiedere
la volontaria adesione a un percorso personalizzato di
accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione
sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso
che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e
necessita' specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai
medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di
cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di
pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore a 65
anni, nonche' i componenti con disabilita', come definita
ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni
iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi
ai sensi della medesima disciplina. I componenti con
disabilita' possono manifestare la loro disponibilita' al
lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle
condizioni, con le percentuali e con le tutele previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi
connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi
di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti
minori di tre anni di eta' ovvero di componenti il nucleo
familiare con disabilita' grave o non autosufficienza, come
definiti a fini ISEE, nonche' i lavoratori di cui al comma
15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione,
oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare
omogeneita' di trattamento, sono definiti, con accordo in
sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali
da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di
valutazione degli esoneri di cui al presente comma, anche
all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc. I
componenti con i predetti carichi di cura sono comunque
esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.
4. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per
se' e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come
definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli
obblighi connessi alla fruizione del Rdc ai sensi del comma
2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilita' al
lavoro, ed e' trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini
dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le
dichiarazioni di immediata disponibilita' al lavoro di cui
al presente comma e' improcedibile.
5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra
quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono
individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il
tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6,
comma 2, affinche' siano convocati entro trenta giorni dal
riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o piu'
dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;
b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro
ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o
averne terminato la fruizione da non piu' di un anno;
c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto
di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150;
d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147.
5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 2, sono altresi' resi noti ai centri
per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di eta'
pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso
dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo e
dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di
appartenenza ai sensi del comma 12, affinche' siano
convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del
beneficio.
5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6,
comma 2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis del
presente articolo, rende noto ai centri per l'impiego anche
l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei
nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al
comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata
disponibilita' al lavoro ai sensi del comma 4 affinche'
siano convocati nei termini previsti dalla legislazione
vigente.
5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per
l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari
nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti
particolari criticita' in relazione alle quali sia
difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al
lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi
comunali competenti per il contrasto della poverta', che si
coordinano a livello di ambito territoriale, per la
valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio
del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che
l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro
per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneita' di
trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede
di Conferenza unificata di cui al comma 3 i principi e i
criteri generali da adottare in sede di valutazione per
l'identificazione delle condizioni di particolare
criticita' di cui al presente comma.
6. In sede di primo incontro presso il centro per
l'impiego sono individuati eventuali componenti del nucleo
familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3,
fatta salva la valutazione di bisogni sociali o
socio-sanitari connessi ai compiti di cura.
7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, non
esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i
centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da
provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del
2015, un Patto per il lavoro, che equivale al patto di
servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo
decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro
deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal
comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine,
il patto di servizio assume la denominazione di Patto per
il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono
definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la
redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo
periodo di applicazione del Rdc.
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
a) collaborare alla definizione del Patto per il
lavoro;
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare
gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in
particolare:
1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale
di cui all'articolo 6, comma 1, anche per il tramite di
portali regionali, se presenti, e consultarla
quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del
lavoro;
2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando
la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le
ulteriori modalita' definite nel Patto per il lavoro, che,
comunque, individua il diario delle attivita' che devono
essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro
e' verificata presso il centro per l'impiego in presenza
con frequenza almeno mensile; in caso di mancata
presentazione senza comprovato giustificato motivo si
applica la decadenza dal beneficio;
3) accettare di essere avviato alle attivita'
individuate nel Patto per il lavoro;
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le
eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su
indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle
competenze certificate;
5) accettare almeno una di due offerte di lavoro
congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di
rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio,
la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma
9.
9. La congruita' dell'offerta di lavoro di cui al comma
8 e' definita anche con riferimento al numero di offerte
rifiutate. In particolare, e' definita congrua un'offerta
dalle caratteristiche seguenti:
a) entro ottanta chilometri di distanza dalla
residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel
limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di
trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero,
fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata
nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;
b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato
o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, quando il luogo di lavoro non dista piu' di ottanta
chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o
e' comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di
cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia
di prima sia di seconda offerta;
c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla
lettera d), e' congrua un'offerta ovunque sia collocata nel
territorio italiano anche nel caso si tratti di prima
offerta;
d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti componenti con disabilita', come
definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di
cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di
cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla
prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del
beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza
di cento chilometri dalla residenza del beneficiario;
d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti figli minori, anche qualora i
genitori siano legalmente separati, non operano le
previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle
previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo
riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non
eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla
residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla
presente lettera operano esclusivamente nei primi
ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del
beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.
9-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, ovvero, per i beneficiari di Reddito
di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento
rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo
individuo, inclusivo della componente ad integrazione del
reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione».
9-ter. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente
decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al
comma 7 del presente articolo direttamente dai datori di
lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione
dell'offer-ta congrua da parte dei beneficiari di cui al
medesimo comma 7 e' comunicata dal datore di lavoro privato
al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai
fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le modalita' di
comunicazione e di verifica della mancata accettazione
dell'offerta congrua.
10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata
oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla
residenza del beneficiario, il medesimo continua a
percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di
compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per
i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego,
incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti
componenti di minore eta' ovvero componenti con
disabilita', come definita a fini ISEE.
11. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano
componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono
individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che
si coordinano a livello di ambito territoriale, affinche'
siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del
beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della
poverta'. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il
percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il
richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa
valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i
bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo n. 147 del 2017.
12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione
preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi
componenti siano prevalentemente connessi alla situazione
lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati
presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi
resi noti per il tramite delle piattaforme di cui
all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del
Patto per il lavoro entro i successivi trenta giorni. Nel
caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i
beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale
e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte
unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri
per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi
territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione
preliminare la competenza.
13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non
diversamente specificato, assume le caratteristiche del
progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini
del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato
medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per
l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi
per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove
opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8,
gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.
147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti
al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e
richiesti, anche in favore dei beneficiari che
sottoscrivono il Patto per il lavoro. Il Patto per
l'inclusione sociale prevede in ogni caso la frequenza
almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto
alla poverta' al fine della verifica dei risultati
raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito
del progetto personalizzato; in caso di mancata
presentazione senza comprovato giustificato motivo si
applica la decadenza dal beneficio.
14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione
sociale e i sostegni in essi previsti, nonche' la
valutazione multidimensionale che eventualmente li precede,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
15. In coerenza con le competenze professionali del
beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non
formale e informale, nonche' in base agli interessi e alle
propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso
il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni,
il beneficiario e' tenuto ad offrire nell'ambito del Patto
per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la
propria disponibilita' per la partecipazione a progetti a
titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di
tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo
comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di
ore compatibile con le altre attivita' del beneficiario e
comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali,
aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore
complessive settimanali. Nell'ambito dei progetti utili
alla collettivita', i comuni sono tenuti ad impiegare tutti
i percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali
attivita' da parte dei percettori di Rdc e' a titolo
gratuito, non e' assimilabile ad una prestazione di lavoro
subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque,
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le
amministrazioni pubbliche. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 7, comma 5, lettera d). La partecipazione ai
progetti e' facoltativa per le persone non tenute agli
obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche,
nonche' le modalita' di attuazione dei progetti di cui al
presente comma sono definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. I comuni comunicano le
informazioni sui progetti ad una apposita sezione della
piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6,
comma 1. L'esecuzione delle attivita' e l'assolvimento
degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma
sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto
assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni,
tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.
15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il
lavoro e gli enti di formazione registrano nelle
piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le
competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale,
non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 15-bis si provvede con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto
e ad ogni altro fine, si considerano in stato di
disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro
dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o
inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo
13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte
dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati,
puo' essere effettuata anche con mezzi informali, quali
messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo
modalita' definite con accordo in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
15-sexies. I Patti per il lavoro e i Patti per
l'inclusione sociale prevedono necessariamente la
partecipazione periodica dei beneficiari ad attivita' e
colloqui da svolgere in presenza."
"Art. 7. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di
cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette
informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a
sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito
o del patrimonio, anche se provenienti da attivita'
irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e
rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del
beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8,
ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno
a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui
ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli
270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis,
601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648,
648-bis e 648-ter del codice penale, dall'articolo 3 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai
sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i
reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4,
nonche' comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' all'articolo 74 e in tutte le ipotesi
aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i
reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra
l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' alla sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di
diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia
retroattiva e il beneficiario e' tenuto alla restituzione
di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta
dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non puo'
essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci
anni dalla condanna.
3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di
cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 3, le
decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice
all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione
della sentenza definitiva.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al
vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a
fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva
comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del
reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo
familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.
A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla
restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresi', quando
uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non si presenta presso il centro per l'impiego
entro il termine da questo fissato;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il
Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4,
commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed
esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo,
alle iniziative di carattere formativo o di
riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o
di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo
9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4,
comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia
istituiti;
e) non accetta la prima offerta ai sensi
dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5);
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo
3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci
producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di
variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3,
comma 12;
h) viene trovato, nel corso delle attivita' ispettive
svolte dalle competenti autorita', intento a svolgere
attivita' di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni
obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attivita' di
lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle
comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel
caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il
beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a
quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione
mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito
della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per
effetto dell'omessa presentazione delle prescritte
comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui
all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di
quanto versato in eccesso.
7. In caso di mancata presentazione, in assenza di
giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo
4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il
nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di una mensilita' del beneficio
economico in caso di prima mancata presentazione;
b) la decurtazione di due mensilita' alla seconda
mancata presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di
ulteriore mancata presentazione.
8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui
all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo
componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti
sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilita', in caso di
prima mancata presentazione;
b) la decadenza dalla prestazione in caso di
ulteriore mancata presentazione.
9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti
nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza
dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un
componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura
volti alla tutela della salute, individuati da
professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilita' dopo un primo
richiamo formale al rispetto degli impegni;
b) la decurtazione di tre mensilita' al secondo
richiamo formale;
c) la decurtazione di sei mensilita' al terzo
richiamo formale;
d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore
richiamo.
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle
penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente
articolo, sono effettuati dall'INPS. Gli indebiti
recuperati nelle modalita' di cui all'articolo 38, comma 3,
del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle
spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il
reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1.
L'INPS dispone altresi', ove prevista la decadenza dal
beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma
3, il Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da
altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto
mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza,
ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare
componenti minorenni o con disabilita', come definita a
fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
12. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito
dello svolgimento delle attivita' di loro competenza,
comunicano alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine
della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui
fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al
presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo
9, comma 3, lettera e), entro dieci giorni lavorativi
dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il
tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a
disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli
eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal
beneficio.
13. La mancata comunicazione dell'accertamento dei
fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di
decurtazione o decadenza della prestazione determina
responsabilita' disciplinare e contabile del soggetto
responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente
accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l'INPS,
l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro
(INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono,
entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorita'
giudiziaria la documentazione completa del fascicolo
oggetto della verifica.
15. I comuni sono responsabili, secondo modalita'
definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle
verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio
delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle
disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte
dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per
individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni
mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.
15-bis. All'articolo 3, comma 3-quater, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di lavoratori
beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».
15-ter. Al fine di consentire un efficace svolgimento
dell'attivita' di vigilanza sulla sussistenza di
circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del
beneficio nonche' su altri fenomeni di violazione in
materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di
quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando
piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive
all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale
dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha
accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in
forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, gia' a
disposizione del personale ispettivo dipendente dal
medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle
banche dati individuate nell'allegato A al presente
decreto, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali. Con provvedimento del
direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati
personali, sono individuati le categorie di dati, le
modalita' di accesso, da effettuare anche mediante
cooperazione applicativa, le misure a tutela degli
interessati e i tempi di conservazione dei dati.
15-quater. Al fine di rafforzare l'attivita' di
contrasto del lavoro irregolare nei confronti dei
percettori del Rdc che svolgono attivita' lavorativa in
violazione delle disposizioni legislative vigenti, il
contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui
all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e' incrementato di 65 unita' in soprannumero rispetto
all'organico a decorrere dal 1° ottobre 2019.
Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «505 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «570 unita'»;
b) alla lettera c), il numero: «1» e' sostituito dal
seguente: «2»;
c) alla lettera d), il numero: «169» e' sostituito
dal seguente: «201»;
d) alla lettera e), il numero: «157» e' sostituito
dal seguente: «176»;
e) alla lettera f), il numero: «171» e' sostituito
dal seguente: «184».
15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza
organica, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad
assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali,
un corrispondente numero di unita' di personale, ripartite
in 32 unita' del ruolo ispettori e in 33 unita' del ruolo
appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° ottobre 2019.
15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a
euro 2.380.588 per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno
2021, a euro 3.012.884 per l'anno 2022, a euro 3.071.208
per l'anno 2023, a euro 3.093.316 per l'anno 2024 e a euro
3.129.006 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi
dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145.
15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a),
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «300
unita' per l'anno 2019, a 300 unita' per l'anno 2020 e a
330 unita' per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«283 unita' per l'anno 2019, a 257 unita' per l'anno 2020 e
a 311 unita' per l'anno 2021», le parole: «e' integrato di
euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno
2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «e' integrato di euro
728.750 per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020
e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021» e le
parole: «Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per
l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro
37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro
5.657.739 per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno
2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno
2021»."
Note al comma 319
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni):
"Art. 12. Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
programma del Rdc
1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del
Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli
1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonche'
dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure
aventi finalita' analoghe a quelle del Rdc, ai sensi
rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono
autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni
di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di
7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro
annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito
di cittadinanza».
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire
le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo
di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie
per le finalita' di cui all'articolo 13, comma 1, sono
trasferite annualmente all'INPS su apposito conto corrente
di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono
prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del
beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto
incaricato del Servizio integrato di gestione della carta
acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui
all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto stipula apposita
convenzione con il soggetto incaricato del servizio
integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.
3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro
e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo
4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e'
adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri
per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano
ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente.
Esso individua specifici standard di servizio per
l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e
strumentali delle regioni e delle province autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro
in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina
altresi' il riparto e le modalita' di utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma
258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del
presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento
infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonche' alle
risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano
e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160
milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al
fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle
fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono
altresi' previste azioni di sistema a livello centrale,
nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime
regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite
dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua
le regioni e le province autonome che si avvalgono delle
azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse
umane che operano presso le sedi territoriali delle
regioni, le azioni di sistema e le modalita' operative di
realizzazione nei singoli territori. Con successive
convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole
amministrazioni regionali e provinciali individuate nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di
adozione del Piano, sono definite le modalita' di
intervento con cui opera il personale dell'assistenza
tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni,
sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di
risorse umane individuati nel Piano medesimo possono
svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali
delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno
2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50
milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del
Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la spesa a
favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri
regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva
pubblica, delle professionalita' necessarie ad organizzare
l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme
del conferimento di incarichi di collaborazione, con i
soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei
medesimi, nonche' la gestione amministrativa e il
coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le
azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province
autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del
Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e
le province autonome con vincolo di destinazione ad
attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di
consentire alle medesime regioni e province autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere
a) e b), del presente articolo, le regioni e le province
autonome, anche attraverso le societa' a partecipazione
pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e
le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle
funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1,
comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva
dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a
complessive 3.000 unita' di personale, da destinare ai
centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021
ulteriori 4.600 unita' di personale, compresa la
stabilizzazione delle unita' di personale, reclutate
mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con
contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo
sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e
delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella
riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017,
per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma
3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di
riparto delle risorse di cui al presente comma tra le
regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da
destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri
di finanziamento correlati all'esercizio delle relative
funzioni.
3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere
a) e b), del presente articolo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono
autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e
le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono autorizzati»;
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
«Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle
capacita' assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e
seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in
ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le
procedure relative alle assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali
delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive
del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e
gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane
se delegate all'esercizio delle funzioni con legge
regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento
dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1,
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le
assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento
dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti,
anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo
determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in
ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio
non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4.
4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento
dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e
di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si
provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
comma 8, lettere a) e b), del presente articolo;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28,
comma 2, lettera a).
5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di
presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza
anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza
fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5
comma 1, nonche' per le attivita' legate all'assistenza
nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai
predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 35
milioni di euro per l'anno 2019.
6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti
della dotazione organica dell'INPS, come rideterminata ai
sensi del presente comma, a decorrere dall'anno 2019 e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per
l'assunzione di personale da assegnare alle strutture
dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle
disposizioni contenute nel presente decreto. La dotazione
organica del personale di Area C dell'INPS e' incrementata
di n. 1003 unita'.
7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei
sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per le attivita' di competenza di cui
all'articolo 6, nonche' per attivita' di comunicazione
istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e
maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei
contributi assicurativi, della disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie
e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con
disabilita' da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera
b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di
personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa
di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui
a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, comma 300, della legge
30 dicembre 2018, n. 145.
8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 255 e 258, le parole: «Fondo per il
reddito di cittadinanza», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per
l'introduzione del reddito di cittadinanza»;
b) al comma 258:
1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo
di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»;
2) al primo periodo sostituire le parole «e un
importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del
periodo con le seguenti: «, anche infrastrutturale. Per il
funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa e' destinato un
contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;
3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120
milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per
l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo
periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto
a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,»
sono soppresse.
8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto
ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a
decorrere dall'anno 2020, mediante apposito capitolo di
spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di
riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai
trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere dall'anno
2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del
2018 si applica alle procedure concorsuali per le
assunzioni di personale da destinare ai centri per
l'impiego bandite a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta
ferma la possibilita' di procedere alle assunzioni del
personale da destinare ai centri per l'impiego utilizzando
le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate.
9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di
cui al comma 1, l'INPS accantona, a valere sulle
disponibilita' del conto di tesoreria di cui al comma 2,
all'atto della concessione di ogni beneficio economico del
Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti
nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il beneficio e'
erogato. All'inizio di ciascuna annualita' e' altresi'
accantonata una quota pari alla meta' di una mensilita'
aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre
sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui
all'articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse
disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del
comma 1, accertato secondo le modalita' previste
dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni
dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la
compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione
dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del
decreto di cui al terzo periodo, l'acquisizione di nuove
domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione
dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei
confronti delle erogazioni del beneficio successive
all'esaurimento delle risorse non accantonate.
10. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo
1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS
provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio
economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza e degli
incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro il 10 di
ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla
mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi
oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica
tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che
l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del
comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse
disponibili ai sensi del comma 1.
11.
12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi
compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi
informativi dei comuni, singoli o associati, nonche' gli
oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di
cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle
assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile
dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di
quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei
servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso
delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale
Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in
coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato
2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli
interventi previsti negli atti di programmazione regionale
secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano
per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta', adottato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 73, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"73. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12,
comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, e' incrementata di 1.065,3 milioni di euro per
l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023,
1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di
euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno
2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5
milioni di euro per l'anno 2028 e 1.061,7 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2029."
Note al Comma 320
Si riporta il testo all'articolo 6, del decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione
dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in
attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della
legge 1° aprile 2021, n. 46):
"Art. 6. Modalita' di presentazione della domanda ed
erogazione del beneficio
1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui
all'articolo 1 e' presentata, annualmente, a decorrere dal
1° gennaio di ciascun anno ed e' riferita al periodo
compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione
della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La
domanda e' presentata in modalita' telematica all'INPS
ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge
30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalita' indicate
dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni
dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la
domanda di cui al comma 1 e' presentata da un genitore
ovvero da chi esercita la responsabilita' genitoriale.
L'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese successivo a
quello di presentazione della domanda; nel caso in cui e'
presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento,
l'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del
medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS
provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta
giorni dalla domanda.
3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione
dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo
familiare e' comunicata con apposita procedura telematica
all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni
dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento
dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
4. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' erogato al
richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari
misura tra coloro che esercitano la responsabilita'
genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno
spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno e'
riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero
del minore in affido familiare.
5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono
presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei
genitori secondo le modalita' di cui al presente articolo e
richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno
loro spettante.
6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN
ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari
percettori di Reddito di cittadinanza.
7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio
e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in
corso di validita' a dicembre dell'anno precedente.
8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma
2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno
2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,6
milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni di euro
per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno 2026,
19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0 milioni
di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo
13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri,
anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute
e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale
attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro
il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la
rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico,
relativi alle domande accolte."
Note al Comma 322
Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 6, del
decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12luglio 2011, n.106 (Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 8 Impresa e Credito
1. - 5. Omissis
6. La materia della "rinegoziazione dei contratti di
mutuo ipotecario" e' regolata come segue:
a) fino al 31dicembre 2023 il mutuatario che, prima
del 1° gennaio 2023, ha stipulato, o si e' accollato anche
a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo
ipotecario di importo originario non superiore a 200 mila
euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unita'
immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata
variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di
ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle
condizioni di cui alla lettera b), qualora al momento della
richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto
abilitato, dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non superiore a 35 mila euro e, salvo
diverso accordo tra le parti, non abbia avuto ritardi nel
pagamento delle rate del mutuo;
b) la rinegoziazione assicura, in funzione delle
esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata
residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per
un periodo inferiore, l'applicazione di un tasso annuo
nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in
base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro
di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non
disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata
precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla
pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno
spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione
del tasso, nel contratto di mutuo;
c) il mutuatario e il finanziatore possono concordare
che la rinegoziazione di cui alle precedenti lettere
comporti anche l'allungamento del piano di rimborso del
mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purche' la
durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non
diventi superiore a venticinque anni;
d) le garanzie ipotecarie gia' prestate a fronte del
mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente comma
continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalita'
convenute, del debito che risulti alla originaria data di
scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna
formalita' o annotazione. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui alla
presente lettera si applica anche al finanziamento erogato
dalla banca al mutuatario in qualita' di debitore ceduto
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con
cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni
bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.
130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il
piano di ammortamento in essere al momento della
rinegoziazione. In tal caso la banca e' surrogata di
diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di
alcuna formalita' o annotazione, ma la surroga ha effetto
solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito
vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione
di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni
bancarie garantite;
e) qualora la banca, al fine di realizzare la
rinegoziazione di cui alle lettere precedenti, riacquisti
il credito in precedenza oggetto di un'operazione di
cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di
emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca
cessionaria ne da' notizia mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo
a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I
privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestate o comunque esistenti a favore del cedente,
conservano la loro validita' ed il loro grado a favore
della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalita'
o annotazione.
Omissis."
Note al Comma 323
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
poverta'), come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. ISEE precompilato e aggiornamento della
situazione economica
1. A decorrere dal 2019, l'INPS precompila la DSU
cooperando con l'Agenzia delle entrate. A tal fine sono
utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe
tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonche'
le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio
mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai
sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante
servizi anche di cooperazione applicativa.
2. La DSU precompilata puo' essere accettata o
modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati
dall'INPS e per le componenti gia' dichiarate a fini
fiscali, per le quali e' assunto il valore a tal fine
dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia
stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a
fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la
verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei
redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni
in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata
dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici
dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi
anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate
attraverso sistemi di autenticazione federata, o,
conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza
fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle
entrate e il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le modalita' tecniche per consentire al
cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa
disponibile in via telematica dall'INPS.
2-bis. Fino al 31 dicembre 2022 resta ferma la
possibilita' di presentare la DSU nella modalita' non
precompilata. In tal caso, in sede di attestazione
dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o
difformita' riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle
informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse
eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del
patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite con il
decreto di cui al comma 2. A decorrere dal 1° luglio 2023,
la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene
prioritariamente in modalita' precompilata, ferma restando
la possibilita' di presentare la DSU nella modalita'
ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate
e il Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuate le modalita' operative, le ulteriori
semplificazioni e le modalita' tecniche per consentire al
cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa
disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n.159, per quanto attiene al
trattamento dei dati e alle misure di sicurezza.
3. (Abrogato)
4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validita'
dal momento della presentazione fino al successivo 31
dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio
del periodo di validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui
redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati
prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta
ferma la possibilita' di aggiornare i dati prendendo a
riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente,
qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare,
mediante modalita' estensive dell'ISEE corrente da
individuarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei casi in
cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1°
settembre 2019 e prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione, si applica la disciplina
precedente.
5. L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE
possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso
di validita', qualora si sia verificata una variazione
della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma
1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una
variazione dell'indicatore della situazione reddituale
corrente superiore al venticinque per cento, di cui al
medesimo articolo 9, comma 2, ovvero un'interruzione dei
trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f),
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013. La variazione della situazione
lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1°
gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato
nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la
sostituzione con l'ISEE corrente. Nel caso di interruzione
dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di
riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE
corrente sono individuati con le medesime modalita'
applicate in caso di variazione della situazione lavorativa
del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. A
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del provvedimento di approvazione del
nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla
richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
l'ISEE corrente e' calcolato con le modalita' di cui al
presente comma e ha validita' di sei mesi dalla data della
presentazione del modulo sostitutivo ai fini della
successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni,
salvo che intervengano variazioni nella situazione
occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in
quest'ultimo caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro due
mesi dalla variazione.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5
cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore
delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui
al comma 3, al fine di agevolare la precompilazione della
DSU per l'ISEE corrente, nonche' la verifica delle
comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, da parte
dell'INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione
di cui all'articolo 3, comma 3, da parte degli organi
competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla
retribuzione o al compenso."
Note al Comma 324
Si riporta il testo dell'articolo 18, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale):
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto
attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo
del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di
cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono
sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole:
«Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano». (153)
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a
carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, e' destinata nella misura dello
0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo».
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi
pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,
comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163».
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
«producono servizi di interesse generale» sono inserite le
seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,»."
Note al Comma 325
Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 44. Disposizioni finali e transitorie
1. Quando non diversamente indicato, le disposizioni di
cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di
integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di
entrata in vigore.
2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
delle integrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1
e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto si computano per la sola parte
del periodo autorizzato successiva a tale data.
3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non
si applica nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, si
applicano ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.
5.
6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome
possono disporre la concessione dei trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga ai
criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n.
83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse
ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota
disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a
carico delle finanze regionali ovvero delle risorse
assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi
coerenti con la specifica destinazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono
prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.
6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione
salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione
vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle
risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50
per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a
tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri
connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse
assegnate alla regione o alla provincia autonoma
nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica
destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole
preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano hanno facolta' di destinare le
risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica
attiva del lavoro. Per i trattamenti di integrazione
salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di
rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori
devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza
del termine di durata della concessione o dalla data del
provvedimento di concessione se successivo. Per i
trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione, i sei mesi di cui al
precedente periodo decorrono da tale data. Il presente
comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di
assegnazione delle risorse alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per gli anni
2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse gia'
oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle
province autonome.
6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in
deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto
della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine
previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta
di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.
185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
2 del 2009, e' incrementato di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del
finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei
lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente
il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del
2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la
concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009,
come rifinanziato dal presente comma, di misure per il
sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla
normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle
imprese del settore del call-center.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015
un rapporto avente ad oggetto proposte di valorizzazione
della bilateralita' nell'ambito del sostegno al reddito dei
lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro
ricollocazione.
9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n.
88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,», sono
aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
10 dicembre 2014, n. 183,».
10. All'articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del
1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono inserite
le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
10 dicembre 2014, n. 183,».
11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3, comma
5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle
seguenti: «che, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, siano sottoposte a
sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata emessa
dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano
state adottate le misure di cui all'articolo 32 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A
tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi
dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o
i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto
ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014,
esercitano le facolta' attribuite dal presente articolo al
curatore, al liquidatore e al commissario nominati in
relazione alle procedure concorsuali.».
Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma
5-bis, della legge n. 223 del 1991, come modificato dal
presente comma, e' altresi' destinato per l'anno 2015, in
via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso articolo 3,
comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni di
euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno
2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i
processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare
difficolta' economica, ai datori di lavoro di cui
all'articolo 20 che non possono piu' ricorrere ai
trattamenti straordinari di integrazione salariale e'
riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di
spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150
milioni di euro per l'anno 2023, un trattamento
straordinario di integrazione salariale per un massimo di
cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via
prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
11-quater. Per i fondi bilaterali di cui all'articolo
26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020
e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui
all'articolo 30, comma 1-bis, e' fissato al 30 giugno 2023.
11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022,
situazioni di particolare difficolta' economica, ai datori
di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono piu'
ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale
per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle
relative prestazioni e' riconosciuto, in deroga agli
articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro
per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione
salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili
fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio
del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni
di particolare difficolta' economica, ai datori di lavoro
che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco
indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel
campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non
possono piu' ricorrere all'assegno di integrazione
salariale per esaurimento dei limiti di durata
nell'utilizzo delle relative prestazioni e' riconosciuto,
in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma
1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per
l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione
salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al
31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle
risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora
all'esito dell'attivita' di monitoraggio ivi prevista
dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate
in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o
11-quinquies, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, puo' rimodulare le predette
risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e
11-quinquies, fermi restando l'invarianza degli effetti sui
saldi di finanza pubblica e l'importo complessivo di 300
milioni di euro per l'anno 2022."
Si riporta il testo dell'articolo 53-ter del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
"Art. 53-ter Trattamento di mobilita' in deroga per i
lavoratori delle aree di crisi industriale complessa
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere
destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte
non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di
continuita' e a prescindere dall'applicazione dei criteri
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 83473 del 1º agosto 2014, del trattamento di
mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i
lavoratori che operino in un'area di crisi industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari di un
trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di
mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi
lavoratori siano contestualmente applicate le misure di
politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali."
Note al Comma 326
La legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
1958, n. 83.
Note al comma 327
Il riferimento al testo dell'articolo 44, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n.148 e' riportato nelle
note al comma 325.
Note al Comma 328
Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18
(Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno):
"Art. 1-bis. Integrazione del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del
gruppo ILVA
1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei
dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del
gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso
dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni
straordinaria, e' autorizzata, anche ai fini della
formazione professionale per la gestione delle bonifiche,
la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017.
All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da
effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente
importo delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente ridotta di 24
milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata
istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per
essere destinata al finanziamento di iniziative del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali."
Note al Comma 329
Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti
per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze):
"Art. 44. Trattamento straordinario di integrazione
salariale per le imprese in crisi
1. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e per gli
anni 2019 e 2020, puo' essere autorizzato sino ad un
massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo
stipulato in sede governativa presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del
Ministero dello sviluppo economico e della Regione
interessata, il trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia
cessato o cessi l'attivita' produttiva e sussistano
concrete prospettive di cessione dell'attivita' con
conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le
disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure
laddove sia possibile realizzare interventi di
reindustrializzazione del sito produttivo, nonche' in
alternativa attraverso specifici percorsi di politica
attiva del lavoro posti in essere dalla Regione
interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via
prospettica, nonche' nel limite di 45 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020. Per
l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle
risorse finanziarie stanziate, puo' essere autorizzata una
proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello
sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione
aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e
per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico. In sede di accordo governativo e'
verificata la sostenibilita' finanziaria del trattamento
straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e'
indicato il relativo onere finanziario. Al fine del
monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e
all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa
relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto o sara'
raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati
altri accordi.
1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i
lavoratori nella fase di ripresa delle attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 puo' essere
autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore
accordo da stipulare in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la
partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e
della Regione interessata, per le aziende che abbiano
particolare rilevanza strategica sul territorio qualora
abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui
azioni, necessarie al suo completamento e per la
salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti
dall'applicazione del primo periodo del presente comma si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro
per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022.
Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di
euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2."
Note al Comma 330
Si riporta il testo dell'articolo 48, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Articolo 48 Disponibilita' destinate alla
contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
verifica (Art. 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 19 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e
poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e
successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del
D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante
dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del
bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli
eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato per la contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma
3-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma
2, nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici
non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi
compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo
70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per
il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle
amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di
analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa
consultazione con le rispettive rappresentanze
istituzionali del sistema delle autonomie.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze in ragione
dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione
dei singoli contratti di comparto, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto
mediante assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante
trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e
degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto
finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per
le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello
Stato e per gli altri enti cui si applica il presente
decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei
contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui
vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei
mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
6.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V
del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal
fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di
esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed
enti pubblici."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 609, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni
di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si
da' luogo, nelle more della definizione dei citati
contratti collettivi nazionali di lavoro e dei
provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di
diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle
disposizioni vigenti in materia, all'erogazione
dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi
trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella
misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello
0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello
0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi,
comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di
cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge
31 dicembre 2009, n. 196."
Note al Comma 331
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
Il riferimento al testo dell'articolo 21, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle note al Comma
1.
Note al Comma 332
Il riferimento al testo dell'articolo 48, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al Comma 330.
Note al Comma 334
Il contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio
2022.
Note al Comma 338
Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di
genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province) come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5 Piano strategico nazionale contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o
l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita',
anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni
interessate, delle associazioni di donne impegnate nella
lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e
adotta, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro
la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza
almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e
ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.
2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni
omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti
finalita', nei limiti delle risorse finanziarie di cui al
comma 3:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le
donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione
della collettivita', rafforzando la consapevolezza degli
uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della
violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti
nei rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media
per la realizzazione di una comunicazione e informazione,
anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di
genere e, in particolare, della figura femminile, anche
attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da
parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale
della scuola alla relazione e contro la violenza e la
discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle
indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per
gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione
didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di
ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
la formazione degli studenti al fine di prevenire la
violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di
genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della
tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso
modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi
territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza;
e) garantire la formazione di tutte le
professionalita' che entrano in contatto con fatti di
violenza di genere o con atti persecutori;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso
il rafforzamento della collaborazione tra tutte le
istituzioni coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto
il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie
consolidate e coerenti con linee guida appositamente
predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti
responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di
recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e
periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei
dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri
antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle
banche di dati gia' esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano
anche conto delle competenze delle amministrazioni
impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno
delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e
delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza
nel settore;
l) definire un sistema strutturato di governance tra
tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle
reti locali e sul territorio.
2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di
governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti
presso il Dipartimento per le pari opportunita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia
interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della
violenza nei confronti delle donne e sulla violenza
domestica. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata
per le pari opportunita' sono disciplinati la composizione,
il funzionamento e i compiti della Cabina di regia e
dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti
della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro
per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. Tali risorse sono destinate dal Presidente
del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica
delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita'
nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve
quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente
articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarita'
regionale ai sensi del presente comma sono ripartite
annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari
opportunita', previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo
provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del
presente decreto.
4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5."
Note al Comma 339
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 417, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernente disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016), come modificato dalla
presente legge:
"417. Per lo svolgimento delle azioni e degli
interventi connessi alla realizzazione del programma unico
di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto
dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del
Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave
sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13,
comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonche'
per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e
di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le pari opportunita', e'
destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei
ministri una somma pari a 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, a 2 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024."
Note al Comma 340
Il riferimento al testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e'
riportato nelle note al Comma 338.
Si riporta il testo dell'articolo 19, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale):
"Art. 19. Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
problematiche generazionali, nonche' per supportare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al
quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007."
Note al Comma 341
Si riporta il testo dell'articolo 105-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
"Art. 105-bis Fondo per il reddito di liberta' per le
donne vittime di violenza
1. Al fine di contenere i gravi effetti economici,
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in
particolare per quanto concerne le donne in condizione di
maggiore vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso
l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di
emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione
di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le
risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite
secondo criteri definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le
pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto."
Il riferimento al testo dell'articolo 19, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 e'
riportato nelle Note al Comma 340.