art. 1 note (parte 10)

           	
				
 
    

           Note ai Commi 342 e 343
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   54-bis   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21   giugno   2017,   n.   96
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure  per  lo  sviluppo)
          come modificato dalla presente legge:
              "Art. 54-bis Disciplina delle prestazioni  occasionali.
          Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale
              1. Entro i limiti e con le modalita' di cui al presente
          articolo  e'   ammessa   la   possibilita'   di   acquisire
          prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le
          attivita' lavorative che danno luogo, nel corso di un  anno
          civile:
                a)  per  ciascun  prestatore,  con  riferimento  alla
          totalita'  degli  utilizzatori,  a  compensi   di   importo
          complessivamente non superiore a 5.000 euro;
                b) per ciascun  utilizzatore,  con  riferimento  alla
          totalita'   dei   prestatori,   a   compensi   di   importo
          complessivamente non superiore a 10.000 euro;
                c) per le prestazioni complessivamente rese  da  ogni
          prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a  compensi
          di importo non superiore a 2.500 euro;
                c-bis) per ciascun prestatore, per  le  attivita'  di
          cui al decreto del Ministro  dell'interno  8  agosto  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  23  agosto
          2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore  di  cui
          alla legge 23 marzo 1981, n.  91,  a  compensi  di  importo
          complessivo non superiore a 5.000 euro.
              1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano,  entro
          i  limiti  stabiliti  dal  presente  articolo,  anche  alle
          attivita'   lavorative   di   natura   occasionale   svolte
          nell'ambito delle attivita' di discoteche, sale  da  ballo,
          night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
              2.  Il  prestatore  ha  diritto  all'assicurazione  per
          l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con  iscrizione
          alla Gestione separata di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e  all'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          disciplinata  dal  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
              3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle
          pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto  agli
          articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
          66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del
          prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8,  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
              4. I compensi percepiti dal prestatore sono  esenti  da
          imposizione  fiscale,  non  incidono  sul  suo   stato   di
          disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione
          del reddito necessario per il rilascio  o  il  rinnovo  del
          permesso di soggiorno.
              5. Non possono essere acquisite prestazioni  di  lavoro
          occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in
          corso o abbia cessato da meno di sei mesi  un  rapporto  di
          lavoro  subordinato  o  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa.
              6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono
          fare ricorso:
                a)   le   persone   fisiche,    non    nell'esercizio
          dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso  a
          prestazioni occasionali mediante il  Libretto  Famiglia  di
          cui al comma 10;
                b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma
          14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il
          contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13;
                b-bis) le societa' sportive  di  cui  alla  legge  23
          marzo 1981, n. 91.
              7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          possono  fare   ricorso   al   contratto   di   prestazione
          occasionale,  in  deroga  al  comma  14,  lettera  a),  del
          presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti  dalla
          vigente disciplina in materia di contenimento  delle  spese
          di personale e fermo restando il limite di durata di cui al
          comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze
          temporanee o eccezionali:
                a)  nell'ambito  di  progetti  speciali   rivolti   a
          specifiche categorie di soggetti in stato di  poverta',  di
          disabilita', di  detenzione,  di  tossicodipendenza  o  che
          fruiscono di ammortizzatori sociali;
                b)  per  lo  svolgimento  di  lavori   di   emergenza
          correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi;
                c) per attivita' di solidarieta',  in  collaborazione
          con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
                d) per l'organizzazione  di  manifestazioni  sociali,
          sportive, culturali o caritative.
              8. Sono computati in misura pari al 75  per  cento  del
          loro importo, ai fini del comma 1, lettera b),  i  compensi
          per prestazioni di lavoro  occasionali  rese  dai  seguenti
          soggetti,  purche'  i  prestatori  stessi,  all'atto  della
          propria registrazione nella piattaforma informatica di  cui
          al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:
                a)  titolari  di   pensione   di   vecchiaia   o   di
          invalidita';
                b) giovani con meno di venticinque anni di  eta',  se
          regolarmente  iscritti  a  un  ciclo  di  studi  presso  un
          istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un
          ciclo di studi presso l'universita';
                c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
                d) percettori di prestazioni integrative del salario,
          di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre  prestazioni
          di sostegno del reddito. In  tal  caso  l'INPS  provvede  a
          sottrarre  dalla  contribuzione  figurativa  relativa  alle
          prestazioni integrative  del  salario  o  di  sostegno  del
          reddito  gli   accrediti   contributivi   derivanti   dalle
          prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
              8-bis. (abrogato)
              9. Per l'accesso alle prestazioni di  cui  al  presente
          articolo, gli utilizzatori e i  prestatori  sono  tenuti  a
          registrarsi e a  svolgere  i  relativi  adempimenti,  anche
          tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979,
          n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma  informatica,
          gestita  dall'INPS,  di  seguito  denominata   "piattaforma
          informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione
          e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione  della
          posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema
          di  pagamento  elettronico.  I  pagamenti  possono   essere
          altresi' effettuati utilizzando il  modello  di  versamento
          F24, con esclusione della  facolta'  di  compensazione  dei
          crediti di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al
          Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e  i
          relativi adempimenti possono essere svolti tramite un  ente
          di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
              10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere  a)
          e  b-bis),  puo'  acquistare,  attraverso  la   piattaforma
          informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9  ovvero
          presso  gli  uffici   postali,   un   libretto   nominativo
          prefinanziato,  denominato  "Libretto  Famiglia",  per   il
          pagamento delle prestazioni occasionali rese a  suo  favore
          da uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli  lavori
          domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di
          manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini  e  alle
          persone   anziane,   ammalate   o   con   disabilita';   c)
          insegnamento privato supplementare; c-bis) attivita' di cui
          al  decreto  del  Ministro  dell'interno  8  agosto   2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  23  agosto
          2007, limitatamente alle societa' sportive di cui al  comma
          6, lettera  b-bis),  del  presente  articolo.  Mediante  il
          Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di  cui
          al presente articolo, il contributo di cui all'articolo  4,
          comma 24, lettera b), della legge 28 giugno  2012,  n.  92,
          per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per  fare
          fronte agli oneri  della  rete  pubblica  dei  servizi  per
          l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
              11.  Ciascun  Libretto  Famiglia  contiene  titoli   di
          pagamento, il cui valore nominale e' fissato  in  10  euro,
          utilizzabili  per  compensare  prestazioni  di  durata  non
          superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato
          sono   interamente   a    carico    dell'utilizzatore    la
          contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
          comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  stabilita
          nella misura di 1,65 euro, e il  premio  dell'assicurazione
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali, di cui al testo unico di cui al decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,
          stabilito nella misura di 0,25 euro;  un  importo  di  0,10
          euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
              12. Attraverso la piattaforma informatica  INPS  ovvero
          avvalendosi  dei  servizi  di  contact   center   messi   a
          disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al  comma  6,
          lettera a), entro il giorno  3  del  mese  successivo  allo
          svolgimento   della   prestazione,    comunica    i    dati
          identificativi del prestatore,  il  compenso  pattuito,  il
          luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche'
          ogni altra informazione necessaria ai fini  della  gestione
          del rapporto. Il  prestatore  riceve  contestuale  notifica
          attraverso comunicazione di short message service  (SMS)  o
          di posta elettronica.
              13. Il  contratto  di  prestazione  occasionale  e'  il
          contratto mediante il quale  un  utilizzatore,  di  cui  ai
          commi  6,  lettera  b),  e  7,  acquisisce,  con  modalita'
          semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie
          di ridotta entita', entro i limiti di  importo  di  cui  al
          comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
          14 e seguenti.
              14. E' vietato il ricorso al contratto  di  prestazione
          occasionale:
                a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie
          dipendenze piu' di dieci  lavoratori  subordinati  a  tempo
          indeterminato;
                b) da parte delle imprese del settore agricolo;
                c) da parte delle imprese dell'edilizia e di  settori
          affini, delle imprese esercenti l'attivita' di  escavazione
          o lavorazione  di  materiale  lapideo,  delle  imprese  del
          settore delle miniere, cave e torbiere;
                d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere  o
          servizi.
              15.  Ai  fini   dell'attivazione   del   contratto   di
          prestazione occasionale, ciascun  utilizzatore  di  cui  al
          comma 6, lettera b), versa, anche tramite un  intermediario
          di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la
          responsabilita'    dell'utilizzatore,     attraverso     la
          piattaforma informatica INPS, con le modalita'  di  cui  al
          comma  9,  le  somme   utilizzabili   per   compensare   le
          prestazioni.  L'1  per  cento  degli  importi  versati   e'
          destinato al finanziamento degli oneri gestionali a  favore
          dell'INPS.
              16. La misura minima oraria del compenso e'  pari  a  9
          euro.  Sono  interamente  a  carico  dell'utilizzatore   la
          contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  nella  misura
          del   33   per   cento   del   compenso,   e   il    premio
          dell'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
          malattie professionali, di cui al testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
          1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
              17. L'utilizzatore di cui al comma 6,  lettera  b),  e'
          tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio  della
          prestazione, attraverso  la  piattaforma  informatica  INPS
          ovvero avvalendosi dei servizi di contact  center  messi  a
          disposizione dall'INPS, una dichiarazione  contenente,  tra
          l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati  anagrafici  e
          identificativi del prestatore; b) il luogo  di  svolgimento
          della prestazione; c) l'oggetto della  prestazione;  d)  la
          data e l'ora di  inizio  e  di  termine  della  prestazione
          ovvero, se si tratta di  azienda  alberghiera  o  struttura
          ricettiva che opera nel  settore  del  turismo  o  di  ente
          locale, la data di inizio e  il  monte  orario  complessivo
          presunto con riferimento a un arco temporale non  superiore
          a dieci giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione,
          in misura non inferiore  a  36  euro,  per  prestazioni  di
          durata non superiore a quattro ore  continuative  nell'arco
          della giornata. Copia della  dichiarazione,  contenente  le
          informazioni di cui alle lettere da a) ad e) e'  trasmessa,
          in formato  elettronico,  oppure  e'  consegnata  in  forma
          cartacea prima dell'inizio della prestazione.
              18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia
          luogo, l'utilizzatore di cui al comma  6,  lettera  b),  e'
          tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma  informatica
          INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi
          a disposizione dall'INPS,  la  revoca  della  dichiarazione
          trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al  giorno
          programmato di svolgimento della prestazione.  In  mancanza
          della predetta revoca, l'INPS provvede al  pagamento  delle
          prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali  e
          dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.
              19.  Con  riferimento  a  tutte  le  prestazioni   rese
          nell'ambito  del  Libretto  Famiglia  e  del  contratto  di
          prestazione  occasionale  nel  corso   del   mese,   l'INPS
          provvede, nel limite delle somme  previamente  acquisite  a
          tale scopo dagli utilizzatori  rispettivamente  di  cui  al
          comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento
          del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo
          attraverso accredito  delle  spettanze  su  conto  corrente
          bancario risultante sull'anagrafica del prestatore  ovvero,
          in  mancanza  della  registrazione   del   conto   corrente
          bancario, mediante bonifico bancario  domiciliato  pagabile
          presso gli uffici della societa' Poste  italiane  Spa.  Gli
          oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
          carico del prestatore. A richiesta del prestatore  espressa
          all'atto della registrazione nella piattaforma  informatica
          INPS,  invece  che  con  le  modalita'  indicate  al  primo
          periodo, il  pagamento  del  compenso  al  prestatore  puo'
          essere effettuato, decorsi quindici giorni dal  momento  in
          cui la dichiarazione relativa alla  prestazione  lavorativa
          inserita   nella   procedura   informatica   e'    divenuta
          irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a  fronte
          della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero
          di autorizzazione di  pagamento  emesso  dalla  piattaforma
          informatica INPS, stampato dall'utilizzatore  e  consegnato
          al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata
          della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli  oneri
          del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a
          carico   del   prestatore.   Attraverso   la    piattaforma
          informatica di cui al comma  9,  l'INPS  provvede  altresi'
          all'accreditamento  dei  contributi   previdenziali   sulla
          posizione contributiva del prestatore  e  al  trasferimento
          all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di  ciascun  anno,
          dei premi per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro  e  le  malattie  professionali,  nonche'  dei  dati
          relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo
          rendicontato.
              20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore
          diverso da una  pubblica  amministrazione,  del  limite  di
          importo di cui al comma  1,  lettera  c),  o  comunque  del
          limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco
          dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma
          in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Non
          si applica la procedura di diffida di cui  all'articolo  13
          del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso  di
          violazione  dell'obbligo  informativo  di  cui  al  secondo
          periodo del  comma  17,  si  applica  la  sanzione  di  cui
          all'articolo  19,  comma  2,  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276.
              21. Entro il 31 marzo di  ogni  anno  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, previo confronto  con  le
          parti sociali, trasmette alle Camere  una  relazione  sullo
          sviluppo  delle  attivita'  lavorative   disciplinate   dal
          presente articolo."

          Note al Comma 344
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per  il
          riordino della normativa  in  materia  di  servizi  per  il
          lavoro e di politiche attive,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
              "Art. 19. Stato di disoccupazione
              1. Sono considerati disoccupati  i  soggetti  privi  di
          impiego che dichiarano, in  forma  telematica,  al  sistema
          informativo unitario delle  politiche  del  lavoro  di  cui
          all'articolo 13, la propria immediata  disponibilita'  allo
          svolgimento di attivita' lavorativa e  alla  partecipazione
          alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il
          centro per l'impiego.
              2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del  decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  si  intendono  riferiti  alla
          definizione di cui al presente articolo.
              3. Lo stato di disoccupazione e'  sospeso  in  caso  di
          rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
              4. Allo scopo di  accelerare  la  presa  in  carico,  i
          lavoratori dipendenti possono effettuare  la  registrazione
          di cui  al  comma  1  dal  momento  della  ricezione  della
          comunicazione  di  licenziamento,  anche  in  pendenza  del
          periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente  comma  i
          lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
              5. Sulla base delle informazioni  fornite  in  sede  di
          registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
          assegnati ad una classe  di  profilazione,  allo  scopo  di
          valutarne  il  livello  di   occupabilita',   secondo   una
          procedura automatizzata di elaborazione dei dati  in  linea
          con i migliori standard internazionali.
              6.   La   classe   di   profilazione   e'    aggiornata
          automaticamente ogni novanta giorni,  tenendo  conto  della
          durata della  disoccupazione  e  delle  altre  informazioni
          raccolte mediante le attivita' di servizio.
              7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione
          come disoccupato da parte di soggetti non disponibili  allo
          svolgimento dell'attivita' lavorativa,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto  le  norme
          nazionali  o  regionali  ed  i  regolamenti  comunali   che
          condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di
          disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non
          occupazione. Sulla base di specifiche  convenzioni  l'ANPAL
          consente   alle   amministrazioni   pubbliche   interessate
          l'accesso ai dati essenziali  per  la  verifica  telematica
          della condizione di non occupazione."
              Si riporta il testo degli articoli 1 e 15  del  decreto
          legislativo  4  marzo  2015,  n.22  (Disposizioni  per   il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di
          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
              "Art. 1. Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
          l'Impiego - NASpI
              1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e'  istituita  presso
          la   Gestione   prestazioni   temporanee   ai    lavoratori
          dipendenti, di cui all'articolo  24  della  legge  9  marzo
          1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione  sociale  per
          l'impiego (ASpI) di  cui  all'articolo  2  della  legge  28
          giugno   2012,   n.   92,   una   indennita'   mensile   di
          disoccupazione,   denominata:   «Nuova    prestazione    di
          Assicurazione Sociale per  l'Impiego  (NASpI)»,  avente  la
          funzione di fornire una tutela di sostegno  al  reddito  ai
          lavoratori con rapporto di lavoro subordinato  che  abbiano
          perduto involontariamente la propria occupazione. La  NASpI
          sostituisce le prestazioni di ASpI e  mini-ASpI  introdotte
          dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
          agli eventi di disoccupazione verificatisi  dal  1°  maggio
          2015."
              "Art. 15. Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
          con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa  -
          DIS-COLL
              1.  In  attesa  degli  interventi  di  semplificazione,
          modifica o superamento delle  forme  contrattuali  previsti
          all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del
          2014, in via sperimentale per il 2015,  in  relazione  agli
          eventi di disoccupazione verificatisi a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, e' riconosciuta ai
          collaboratori coordinati e continuativi, anche a  progetto,
          con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti
          in via esclusiva alla Gestione separata, non  pensionati  e
          privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente
          la propria occupazione, una  indennita'  di  disoccupazione
          mensile denominata DIS-COLL.
              2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti  di  cui  al
          comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
                a) siano, al momento della domanda di prestazione, in
          stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo  n.  181  del  2000,  e
          successive modificazioni;
                b) possano far valere almeno un mese di contribuzione
          nel periodo che  va  dal  primo  gennaio  dell'anno  solare
          precedente l'evento di cessazione dal  lavoro  al  predetto
          evento;
                c) possano far valere, nell'anno  solare  in  cui  si
          verifica l'evento di cessazione  dal  lavoro,  un  mese  di
          contribuzione oppure un rapporto di collaborazione  di  cui
          al comma 1 di durata pari almeno ad un  mese  e  che  abbia
          dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
          che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
              3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito  imponibile  ai
          fini previdenziali risultante dai  versamenti  contributivi
          effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di  cui
          al comma 1, relativo  all'anno  in  cui  si  e'  verificato
          l'evento  di  cessazione  dal  lavoro  e  all'anno   solare
          precedente, diviso per il numero di mesi di  contribuzione,
          o frazione di essi.
              4. La DIS-COLL, rapportata  al  reddito  medio  mensile
          come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento  dello
          stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia  pari
          o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
          rivalutato sulla base della  variazione  dell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli
          impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in  cui
          il reddito medio mensile sia superiore al predetto  importo
          la DIS-COLL e' pari al 75 per cento  del  predetto  importo
          incrementata di una  somma  pari  al  25  per  cento  della
          differenza tra il  reddito  medio  mensile  e  il  predetto
          importo.  La  DIS-COLL  non  puo'  in  ogni  caso  superare
          l'importo  massimo  mensile  di  1.300   euro   nel   2015,
          annualmente  rivalutato   sulla   base   della   variazione
          dell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie
          degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno
          precedente.
              5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento  ogni  mese  a
          decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
              6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero
          di  mesi  pari  alla  meta'  dei  mesi   di   contribuzione
          accreditati nel periodo che va dal primo gennaio  dell'anno
          solare precedente l'evento  di  cessazione  del  lavoro  al
          predetto evento. Ai fini della durata non sono computati  i
          periodi  contributivi  che  hanno  gia'   dato   luogo   ad
          erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in  ogni
          caso superare la durata massima di sei mesi.
              7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL  non  sono
          riconosciuti i contributi figurativi.
              8. La domanda di DIS-COLL e'  presentata  all'INPS,  in
          via  telematica,  entro  il   termine   di   decadenza   di
          sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
              9. La DIS-COLL spetta a  decorrere  dall'ottavo  giorno
          successivo  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,
          qualora la domanda sia presentata  successivamente  a  tale
          data,  dal   primo   giorno   successivo   alla   data   di
          presentazione della domanda.
              10. L'erogazione della DIS-COLL  e'  condizionata  alla
          permanenza   dello   stato   di   disoccupazione   di   cui
          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  e  successive  modificazioni,
          nonche' alla regolare  partecipazione  alle  iniziative  di
          attivazione lavorativa e ai  percorsi  di  riqualificazione
          professionale proposti  dai  Servizi  competenti  ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma,  2  lettera   g),   del   decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  e  successive  modificazioni.
          Con il decreto legislativo previsto all'articolo  1,  comma
          3, della legge n. 183 del 2014, sono  introdotte  ulteriori
          misure volte a condizionare  la  fruizione  della  DIS-COLL
          alla ricerca attiva di un'occupazione  e  al  reinserimento
          nel tessuto produttivo.
              11. In caso  di  nuova  occupazione  con  contratto  di
          lavoro subordinato di durata superiore a cinque  giorni  il
          lavoratore decade dal diritto alla  DIS-COLL.  In  caso  di
          nuova occupazione con contratto di  lavoro  subordinato  di
          durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
          d'ufficio, sulla base delle comunicazioni  obbligatorie  di
          cui all'articolo  9-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
          Al  termine  di  un  periodo  di  sospensione  l'indennita'
          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta
          sospesa.
              12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL   che   intraprenda
          un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa  individuale,
          dalla quale derivi un reddito che corrisponde a  un'imposta
          lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti  ai  sensi
          dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui  redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  deve  comunicare  all'INPS  entro
          trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il  reddito  annuo
          che prevede di trarne. Nel caso  di  mancata  comunicazione
          del reddito previsto il  beneficiario  decade  dal  diritto
          alla  DIS-COLL   a   decorrere   dalla   data   di   inizio
          dell'attivita'   lavorativa   autonoma   o    di    impresa
          individuale. La DIS-COLL e'  ridotta  di  un  importo  pari
          all'80  per  cento  del  reddito  previsto,  rapportato  al
          periodo di  tempo  intercorrente  tra  la  data  di  inizio
          dell'attivita' e la data  in  cui  termina  il  periodo  di
          godimento  dell'indennita'  o,  se  antecedente,  la   fine
          dell'anno. La riduzione di cui  al  periodo  precedente  e'
          ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione  della
          dichiarazione   dei   redditi.   Il   lavoratore   esentato
          dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi  e'  tenuto  a  presentare   all'INPS   un'apposita
          autodichiarazione   concernente   il    reddito    ricavato
          dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
          entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
          presentazione  dell'autodichiarazione  il   lavoratore   e'
          tenuto a restituire la DIS-COLL  percepita  dalla  data  di
          inizio dell'attivita'  lavorativa  autonoma  o  di  impresa
          individuale.
              13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56,
          della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino  al  31  dicembre
          del  2015  esclusivamente  delle  prestazioni  di  cui   al
          presente articolo. Restano  salvi  i  diritti  maturati  in
          relazione  agli  eventi  di   disoccupazione   verificatisi
          nell'anno 2013.
              14.  Le  risorse  finanziarie  gia'  previste  per   il
          finanziamento della tutela  del  sostegno  al  reddito  dei
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
          19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
          2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
          disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015  e
          pertanto in relazione allo stesso  anno  2015  non  trovano
          applicazione le disposizioni di cui al citato  articolo  2,
          commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
              15.  All'eventuale  riconoscimento  della  DIS-COLL  ai
          soggetti di cui al presente articolo  anche  per  gli  anni
          successivi al 2015 si provvede con le risorse  previste  da
          successivi  provvedimenti  legislativi  che   stanzino   le
          occorrenti risorse finanziarie  e  in  particolare  con  le
          risorse derivanti dai  decreti  legislativi  attuativi  dei
          criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
              15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la  DIS-COLL  e'
          riconosciuta ai soggetti di cui al  comma  1  nonche'  agli
          assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa  di  studio
          in relazione agli eventi di disoccupazione  verificatisi  a
          decorrere dalla stessa data.  Con  riguardo  alla  DIS-COLL
          riconosciuta per gli eventi di disoccupazione  verificatisi
          a  decorrere  dal  1º  luglio  2017  non  si   applica   la
          disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti
          all'anno solare contenuti nel  presente  articolo  sono  da
          intendersi riferiti all'anno civile.  A  decorrere  dal  1º
          luglio 2017,  per  i  collaboratori,  gli  assegnisti  e  i
          dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto
          di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori  e
          i  sindaci  di  cui  al  comma  1,  e'  dovuta  un'aliquota
          contributiva pari allo 0,51 per cento.
              15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma
          15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per  l'anno  2017,
          39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6  milioni  di  euro
          per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8
          milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di  euro  per
          l'anno 2022, 42 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  42,7
          milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di  euro  per
          l'anno  2025  e  44  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2026, si provvede,  tenuto  conto  degli  effetti
          fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
          derivanti   dall'incremento   dell'aliquota    contributiva
          disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.
              15-quater.   L'INPS   trasmette   tempestivamente    al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati  relativi
          all'andamento delle entrate contributive e del costo  della
          prestazione   di   cui   al   comma    15-bis    ai    fini
          dell'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo
          17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
          e successive modificazioni.
              15-quinquies.   In    relazione    agli    eventi    di
          disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL
          si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere  dal  primo
          giorno del  sesto  mese  di  fruizione  ed  e'  corrisposta
          mensilmente  per  un  numero  di  mesi  pari  ai  mesi   di
          contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra  il
          1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione  del
          lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non  sono
          computati i periodi contributivi che hanno gia' dato  luogo
          ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL  non  puo'  in
          ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per  i
          periodi di fruizione  della  DIS-COLL  e'  riconosciuta  la
          contribuzione  figurativa  rapportata  al   reddito   medio
          mensile di cui al comma 4, entro un limite di  retribuzione
          pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile  della  DIS-COLL
          per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i
          collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con
          borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL,
          nonche' per gli amministratori e i sindaci di cui al  comma
          1, e' dovuta un'aliquota contributiva pari a quella  dovuta
          per la NASpI."
              Si riporta il testo dell'articolo  21  della  legge  26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sulla esecuzione delle misure privative e limitative  della
          liberta'):
              "Art. 21 Lavoro all'esterno
              1. I detenuti e gli internati possono essere  assegnati
          al lavoro all'esterno  in  condizioni  idonee  a  garantire
          l'attuazione positiva degli scopi  previsti  dall'art.  15.
          Tuttavia, se si tratta  di  persona  condannata  alla  pena
          della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi  1,
          1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, l'assegnazione al  lavoro
          all'esterno  puo'  essere  disposta  dopo  l'espiazione  di
          almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque
          anni.   Nei   confronti   dei   condannati    all'ergastolo
          l'assegnazione puo' avvenire dopo  l'espiazione  di  almeno
          dieci anni.
              2. I detenuti  e  gli  internati  assegnati  al  lavoro
          all'esterno sono avviati a prestare  la  loro  opera  senza
          scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria  per  motivi
          di  sicurezza.  Gli  imputati  sono   ammessi   al   lavoro
          all'esterno   previa   autorizzazione   della    competente
          autorita' giudiziaria.
              3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro  deve
          svolgersi  sotto  il  diretto  controllo  della   direzione
          dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
          la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
          e del servizio sociale.
              4. Per ciascun condannato o internato il  provvedimento
          di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo  dopo
          l'approvazione del magistrato di sorveglianza. Quando  sono
          ammessi al lavoro esterno detenuti o  internati  condannati
          per delitti commessi per  finalita'  di  terrorismo,  anche
          internazionale,  o  di  eversione  dell'ordine  democratico
          mediante il compimento di atti di violenza, nonche'  per  i
          delitti di cui all'articolo 416-bis  del  codice  penale  o
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
          articolo ovvero al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il
          tribunale di sorveglianza.
              4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e  la
          disposizione  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  13
          dell'articolo 20 si applicano anche  ai  detenuti  ed  agli
          internati  ammessi  a  frequentare  corsi   di   formazione
          professionale all'esterno degli istituti penitenziari.
              4-ter.  I  detenuti  e  gli  internati  possono  essere
          assegnati  a  prestare  la  propria  attivita'   a   titolo
          volontario e  gratuito  a  sostegno  delle  famiglie  delle
          vittime dei reati da loro commessi. L'attivita' e' in  ogni
          caso svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze
          di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei  detenuti
          e  degli  internati.  Sono  esclusi  dalle  previsioni  del
          presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di
          cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i  delitti
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
          articolo ovvero al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni in esso  previste.  Si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le modalita'  previste  nell'articolo  54  del
          decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274."
          Note al Comma 346
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   9-bis   del
          decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.510,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28   novembre   1996,   n.608
          (Disposizioni urgenti  in  materia  di  lavori  socialmente
          utili, di interventi a sostegno del reddito e  nel  settore
          previdenziale):
              "Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento
              1.
              2. In caso di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, nonche' di lavoro  intermediato  da
          piattaforma  digitale,  comprese  le  attivita'  di  lavoro
          autonomo non esercitate abitualmente  di  cui  all'articolo
          67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, i datori di lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici
          sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro
          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei
          relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data
          certa di trasmissione,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
          comma 2-quinquies. La comunicazione deve  indicare  i  dati
          anagrafici del lavoratore, la data di assunzione,  la  data
          di  cessazione  qualora  il  rapporto  non  sia   a   tempo
          indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica
          professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo
          applicato. Nei settori agricolo, turistico e  dei  pubblici
          esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
          o  piu'  dati  anagrafici  inerenti  al   lavoratore   puo'
          integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
          a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
          dalla  comunicazione  preventiva   risultino   in   maniera
          inequivocabile     la     tipologia     contrattuale      e
          l'identificazione del prestatore  di  lavoro.  La  medesima
          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di
          orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza  lavorativa
          ad  essi  assimilata.  Le   Agenzie   di   somministrazione
          autorizzate  ai   sensi   dell'articolo   4   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276  sono  tenute  a
          comunicare, entro il ventesimo giorno del  mese  successivo
          alla data di assunzione, al  Servizio  competente  nel  cui
          ambito territoriale e'  ubicata  la  loro  sede  operativa,
          l'assunzione, la proroga e  la  cessazione  dei  lavoratori
          temporanei  assunti  nel  mese  precedente.  Le   pubbliche
          amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare,   entro   il
          ventesimo  giorno  del  mese  successivo   alla   data   di
          assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,
          al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la
          trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro
          relativi  al  mese  precedente.  Tali  comunicazioni   sono
          effettuate  anche  nel  caso  di  lavoratori   detenuti   o
          internati che prestano la loro attivita' all'interno  degli
          istituti penitenziari alle dipendenze  dell'amministrazione
          penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.
              2-bis.  In  caso  di  urgenza  connessa   ad   esigenze
          produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo'  essere
          effettuata  entro  cinque  giorni  dall'instaurazione   del
          rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di  comunicare
          entro  il  giorno  antecedente  al   Servizio   competente,
          mediante comunicazione avente data certa  di  trasmissione,
          la data di inizio della  prestazione,  le  generalita'  del
          lavoratore e del datore di lavoro.
              2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o  piu'
          operai agricoli a tempo determinato da parte  del  medesimo
          datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma  2  e'  assolto
          mediante un'unica comunicazione contenente  le  generalita'
          del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio  e
          di cessazione della  prestazione,  le  giornate  di  lavoro
          presunte e l'inquadramento contrattuale.
              2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma  2,
          si presume lavoro intermediato da piattaforma  digitale  la
          prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il  cui
          corrispettivo  e'  erogato  dal  committente  tramite   una
          piattaforma digitale.
              2-quinquies.  Nel  caso  di  lavoro   intermediato   da
          piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 e'
          effettuata dal committente entro il  ventesimo  giorno  del
          mese successivo all'instaurazione del rapporto  di  lavoro.
          In caso di stipulazione contestuale di due o piu' contratti
          di lavoro intermediato da piattaforma  digitale,  l'obbligo
          di cui al comma 2 puo'  essere  assolto  mediante  un'unica
          comunicazione contenente le generalita' del  committente  e
          dei prestatori d'opera, la data di inizio e  di  cessazione
          della prestazione, la durata  presunta,  espressa  in  ore,
          della  prestazione  e  l'inquadramento   contrattuale.   Le
          modalita'  di   trasmissione   della   comunicazione   sono
          stabilite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione.
              3.
              4.
              5.
              6. Il datore di lavoro ha  facolta'  di  effettuare  le
          dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
          per il tramite dei soggetti di  cui  all'articolo  1  della
          legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  e  degli  altri  soggetti
          abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
          e all'amministrazione del personale dipendente del  settore
          agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei  datori  di
          lavoro alla quale egli aderisca o conferisca  mandato.  Nei
          confronti di quest'ultima  puo'  altresi'  esercitare,  con
          riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
          facolta' di cui  all'articolo  5,  comma  1,  della  citata
          legge.    Nei    confronti    del    soggetto    incaricato
          dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
          applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
              7.
              8.
              9. Per far fronte ai maggiori  impegni  in  materia  di
          ispezione e di servizi all'impiego derivanti  dal  presente
          decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          organizza corsi di riqualificazione  professionale  per  il
          personale interessato, finalizzati allo  svolgimento  della
          attivita' di vigilanza e di ispezione. Per  tali  finalita'
          e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
          e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996,  1997  e
          1998.  Al  relativo  onere,  comprensivo  delle  spese   di
          missione per  tutto  il  personale,  di  qualsiasi  livello
          coinvolto nell'attivita' formativa, si  provvede  a  carico
          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
              10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da  ultimo,
          dell'articolo 1, comma  13,  del  decreto-legge  1  ottobre
          1996, n. 511, conservano efficacia.
              11.  Salvo  diversa  determinazione  della  commissione
          regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
          singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
          presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche  sono
          individuati tra i soggetti  che  si  presentano  presso  le
          sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego   nel   giorno
          prefissato per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli  uffici,
          attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
          diffusione alle richieste pervenute, da  evadere  entro  15
          giorni. All'individuazione dei  lavoratori  da  avviare  si
          perviene secondo l'ordine di punteggio con  precedenza  per
          coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di cui
          all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
              12. Ai fini della formazione delle graduatorie  di  cui
          al comma 11 si tiene conto  dell'anzianita'  di  iscrizione
          nelle liste nel limite  massimo  di  sessanta  mesi,  salvo
          diversa  deliberazione  delle  commissioni  regionali   per
          l'impiego le quali possono anche  rideterminare,  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
          56, l'incidenza,  sulle  graduatorie,  degli  elementi  che
          concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti  generali
          assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
          valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
          modificative del decreto del Presidente della Repubblica  9
          maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
              13. Nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  2,
          comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al  fine  di
          realizzare una piu'  efficiente  azione  amministrativa  in
          materia  di   collocamento,   sono   dettate   disposizioni
          modificative delle norme del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare  e
          razionalizzare i  procedimenti  amministrativi  concernenti
          gli esoneri parziali, le compensazioni  territoriali  e  le
          denunce dei datori di lavoro, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III  e  IV,  e
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
          e' emanato, entro 180  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, su proposta del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e,  per  la  materia
          disciplinata  dal  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 346 del  1994,  anche  con  il  concerto  del
          Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata  in
          vigore del decreto e comunque per un periodo non  superiore
          a 180 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme  recate  dai
          citati decreti n. 345 del 1994, n. 346 del 1994  e  n.  487
          del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri  per  la
          formazione delle graduatorie.
              14.
              15.  Contro  i  provvedimenti  adottati  dagli   uffici
          provinciali del  lavoro  e  della  massima  occupazione  in
          materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
          in favore dei cittadini extracomunitari, nonche'  contro  i
          provvedimenti adottati dagli  ispettorati  provinciali  del
          lavoro in materia di rilascio dei  libretti  di  lavoro  in
          favore della medesima categoria di lavoratori,  e'  ammesso
          ricorso, entro il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
          ricevimento del provvedimento  impugnato,  rispettivamente,
          al direttore dell'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  e   al   direttore   dell'ispettorato
          regionale  del  lavoro,  competenti  per  territorio,   che
          decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso  i
          predetti provvedimenti, pendenti alla data  del  14  giugno
          1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale."
          Note al Comma 348
              Si  riporta  il  testo  dei  commi   da   910   a   913
          dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
              "910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di  lavoro
          o committenti corrispondono ai lavoratori la  retribuzione,
          nonche' ogni anticipo di essa, attraverso una  banca  o  un
          ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
                a) bonifico sul conto identificato  dal  codice  IBAN
          indicato dal lavoratore;
                b) strumenti di pagamento elettronico;
                c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario
          o postale dove il datore di lavoro abbia  aperto  un  conto
          corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
                d) emissione di un assegno consegnato direttamente al
          lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento,  a  un
          suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando  il
          delegato  a  ricevere  il  pagamento  e'  il  coniuge,   il
          convivente o un familiare, in linea  retta  o  collaterale,
          del lavoratore, purche' di  eta'  non  inferiore  a  sedici
          anni.
              911. I datori  di  lavoro  o  committenti  non  possono
          corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro  contante
          direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia  del
          rapporto di lavoro instaurato.
              912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910,  si
          intende  ogni  rapporto  di  lavoro  subordinato   di   cui
          all'articolo  2094  del  codice  civile,  indipendentemente
          dalle modalita' di svolgimento della  prestazione  e  dalla
          durata  del  rapporto,  nonche'  ogni  rapporto  di  lavoro
          originato  da  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa  e  dai  contratti  di  lavoro  instaurati  in
          qualsiasi forma dalle cooperative  con  i  propri  soci  ai
          sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La  firma  apposta
          dal lavoratore  sulla  busta  paga  non  costituisce  prova
          dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
              913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911  non  si
          applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a  quelli  di  cui  alla
          legge  2  aprile  1958,  n.  339,  ne'  a  quelli  comunque
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione   dei   contratti
          collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari  e
          domestici,   stipulati   dalle    associazioni    sindacali
          comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale.
          Al datore di lavoro o committente che  viola  l'obbligo  di
          cui al comma 910  si  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da  1.000
          euro a 5.000 euro."
          Note al Comma 350
              Si riporta il testo dell'articolo 39 del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per
          lo   sviluppo    economico,    la    semplificazione,    la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria):
              "Art. 39. Adempimenti di natura formale nella  gestione
          dei rapporti di lavoro
              1. Il datore di lavoro privato, con la sola  esclusione
          del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere  il
          libro unico del lavoro nel  quale  sono  iscritti  tutti  i
          lavoratori  subordinati,  i  collaboratori   coordinati   e
          continuativi e gli associati in partecipazione con  apporto
          lavorativo. Per ciascun lavoratore devono  essere  indicati
          il nome e cognome, il codice fiscale e, ove  ricorrano,  la
          qualifica e il livello, la retribuzione base,  l'anzianita'
          di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.
              2. Nel libro unico del lavoro  deve  essere  effettuata
          ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o  in  natura
          corrisposte o gestite dal datore  di  lavoro,  compresi  le
          somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi
          titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i  dati  relativi
          agli  assegni  per  il  nucleo  familiare,  le  prestazioni
          ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate
          a  titolo  di  premio   o   per   prestazioni   di   lavoro
          straordinario devono essere indicate  specificatamente.  Il
          libro  unico  del  lavoro  deve   altresi'   contenere   un
          calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno,
          il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore
          subordinato,   nonche'   l'indicazione   delle    ore    di
          straordinario, delle eventuali assenze  dal  lavoro,  anche
          non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi  in
          cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione  fissa
          o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata  solo
          la giornata di presenza al lavoro.
              3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato  coi
          dati  di  cui  ai  commi  1  e  2,  per  ciascun  mese   di
          riferimento, entro la fine del mese successivo.
              4.  Il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, le modalita' e tempi di tenuta e conservazione del
          libro unico del lavoro  e  disciplina  il  relativo  regime
          transitorio.
              5.  Con  la  consegna  al  lavoratore  di  copia  delle
          scritturazioni effettuate nel libro  unico  del  lavoro  il
          datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge  5
          gennaio 1953, n. 4.
              6. La violazione dell'obbligo di istituzione  e  tenuta
          del libro unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita  con
          la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500  euro.
          L'omessa esibizione agli  organi  di  vigilanza  del  libro
          unico del lavoro  e'  punita  con  la  sanzione  pecuniaria
          amministrativa da 200 a  2.000  euro.  I  soggetti  di  cui
          all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio  1979,
          n. 12, che,  senza  giustificato  motivo,  non  ottemperino
          entro  quindici  giorni  alla  richiesta  degli  organi  di
          vigilanza di esibire la  documentazione  in  loro  possesso
          sono puniti con la sanzione amministrativa da  250  a  2000
          euro. In caso di  recidiva  della  violazione  la  sanzione
          varia da 500 a 3000 euro.
              7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa
          o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e  3
          che   determina   differenti    trattamenti    retributivi,
          previdenziali  o  fiscali  e'  punita   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria  da  150  a  1.500  euro.  Se  la
          violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori  ovvero
          a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da  500  a
          3.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu'  di  dieci
          lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici  mesi  la
          sanzione va da 1.000  a  6.000  euro.  Ai  fini  del  primo
          periodo, la nozione di omessa  registrazione  si  riferisce
          alle scritture complessivamente  omesse  e  non  a  ciascun
          singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di
          infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei
          dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o
          quantita' della prestazione lavorativa effettivamente  resa
          o   alle   somme   effettivamente   erogate.   La   mancata
          conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al
          comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa
          da 100  a  600  euro.  Alla  contestazione  delle  sanzioni
          amministrative di cui  al  presente  comma  provvedono  gli
          organi di vigilanza che effettuano accertamenti in  materia
          di lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere  il
          rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24  novembre
          1981, n. 689,  e'  la  Direzione  territoriale  del  lavoro
          territorialmente competente.
              8. Il primo periodo dell'articolo 23 del testo unico di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
          1965, n. 1124 e' sostituito dal  seguente:  «Se  ai  lavori
          sono addette le persone  indicate  dall'articolo  4,  primo
          comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche  artigiano,
          qualora non siano oggetto di  comunicazione  preventiva  di
          instaurazione del rapporto di lavoro  di  cui  all'articolo
          9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  28  novembre
          1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle,
          in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto  assicuratore
          nominativamente,    prima    dell'inizio     dell'attivita'
          lavorativa, indicando altresi' il  trattamento  retributivo
          ove previsto».
              9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877  sono  apportate
          le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, e'  abrogato  il
          comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1  a  4  e  6  sono
          abrogati, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il datore
          di lavoro che faccia eseguire  lavoro  al  di  fuori  della
          propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed
          il relativo domicilio dei lavoratori  esterni  alla  unita'
          produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel  libro
          unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da  2  a  4
          sono abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «Per
          ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico  del  lavoro
          deve contenere anche  le  date  e  le  ore  di  consegna  e
          riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro  eseguito,
          la specificazione  della  quantita'  e  della  qualita'  di
          esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al
          comma 3 sono abrogate le parole «e  10,  primo  comma»,  al
          comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e
          10, secondo e quarto comma».
              10. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto sono abrogati, fermo restando quanto  previsto  dal
          decreto di cui al comma 4:
                a) l'articolo 134 del regolamento  di  cui  al  regio
          decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
                b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
                c) gli articoli 39 e 41 del testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,  n.
          797;
                d) il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          settembre 1963, n. 2053;
                e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del  testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
          1965, n. 1124;
                f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
                g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
                h) il regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179; (204);
                i) l'articolo 9-quater del decreto-legge  1°  ottobre
          1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla  legge  28
          novembre 1996, n. 608;
                j) il comma  1178  dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296;
                k)  il  decreto   ministeriale   30   ottobre   2002,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del  2  dicembre
          2002;
                l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
                m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47,  48,  49,  50,
          dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
                n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27
          dicembre 2006, n. 296.
              11. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33,  34,  35,
          36, 37, 38, 39, 40 del  decreto  legislativo  10  settembre
          2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.
              12. Alla lettera h)  dell'articolo  55,  comma  4,  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole  «degli
          articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse."
          Note al Comma 351
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del   decreto
          legislativo  26  maggio  1997,  n.152   (Attuazione   della
          direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo  del  datore  di
          lavoro  di  informare  il   lavoratore   delle   condizioni
          applicabili al contratto o al rapporto di lavoro):
              "Art. 1. Informazioni sul rapporto di lavoro
              1. Il datore di lavoro pubblico e privato e'  tenuto  a
          comunicare al lavoratore, secondo le modalita'  di  cui  al
          comma 2, le seguenti informazioni:
                a) l'identita' delle parti ivi  compresa  quella  dei
          co-datori di cui all'articolo 30, comma 4-ter e  31,  commi
          3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10  settembre  2003,
          n. 276;
                b) il luogo di lavoro. In mancanza  di  un  luogo  di
          lavoro fisso o predominante, il datore di  lavoro  comunica
          che il lavoratore e'  occupato  in  luoghi  diversi,  o  e'
          libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
                c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
                d)  l'inquadramento,  il  livello  e   la   qualifica
          attribuiti   al   lavoratore   o,   in   alternativa,    le
          caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
                e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
                f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando  in
          caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
                g) nel caso di lavoratori dipendenti  da  agenzia  di
          somministrazione  di  lavoro,  l'identita'  delle   imprese
          utilizzatrici, quando e non appena e' nota;
                h) la durata del periodo di prova, se previsto;
                i) il diritto a ricevere la  formazione  erogata  dal
          datore di lavoro, se prevista;
                l) la durata del congedo  per  ferie,  nonche'  degli
          altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se
          cio' non puo' essere indicato  all'atto  dell'informazione,
          le modalita' di determinazione e di fruizione degli stessi;
                m) la procedura, la forma e i termini  del  preavviso
          in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
                n) l'importo iniziale della retribuzione  o  comunque
          il  compenso  e  i  relativi  elementi   costitutivi,   con
          l'indicazione del periodo e delle modalita' di pagamento;
                o) la programmazione dell'orario normale di lavoro  e
          le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario  e
          alla sua retribuzione, nonche' le eventuali condizioni  per
          i cambiamenti di turno, se il contratto di  lavoro  prevede
          un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in  gran
          parte prevedibile;
                p)  se  il  rapporto  di  lavoro,  caratterizzato  da
          modalita'  organizzative  in  gran  parte   o   interamente
          imprevedibili, non prevede  un  orario  normale  di  lavoro
          programmato, il datore  di  lavoro  informa  il  lavoratore
          circa:
                  1) la variabilita' della programmazione del lavoro,
          l'ammontare minimo delle  ore  retribuite  garantite  e  la
          retribuzione per il lavoro prestato in  aggiunta  alle  ore
          garantite;
                  2) le ore e i  giorni  di  riferimento  in  cui  il
          lavoratore e' tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
                  3)  il  periodo  minimo  di  preavviso  a  cui   il
          lavoratore ha diritto prima dell'inizio  della  prestazione
          lavorativa e,  ove  cio'  sia  consentito  dalla  tipologia
          contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine  entro
          cui il datore di lavoro puo' annullare l'incarico;
                q)  il   contratto   collettivo,   anche   aziendale,
          applicato al rapporto di lavoro,  con  l'indicazione  delle
          parti che lo hanno sottoscritto;
                r) gli enti e gli istituti che ricevono i  contributi
          previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro  e
          qualunque forma  di  protezione  in  materia  di  sicurezza
          sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
                s) gli elementi previsti dall'articolo 1-bis  qualora
          le  modalita'  di  esecuzione   della   prestazione   siano
          organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di
          monitoraggio automatizzati.
              2. L'obbligo di informazione  di  cui  al  comma  1  e'
          assolto  mediante  la  consegna  al  lavoratore,   all'atto
          dell'instaurazione  del  rapporto   di   lavoro   e   prima
          dell'inizio dell'attivita' lavorativa, alternativamente:
                a) del contratto individuale di  lavoro  redatto  per
          iscritto;
                b) della copia della comunicazione  di  instaurazione
          del rapporto  di  lavoro  di  cui  all'articolo  9-bis  del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
              3. Le informazioni di cui al comma 1 eventualmente  non
          contenute nei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b),
          sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore  entro
          i sette  giorni  successivi  all'inizio  della  prestazione
          lavorativa. Le informazioni di cui alle lettere g), i), l),
          m), q) e r) possono essere fornite al lavoratore  entro  un
          mese dall'inizio della prestazione lavorativa.
              4. In caso di estinzione del rapporto di  lavoro  prima
          della  scadenza  del  termine  di  un   mese   dalla   data
          dell'instaurazione, al lavoratore deve  essere  consegnata,
          al  momento  della  cessazione  del  rapporto  stesso,  una
          dichiarazione scritta contenente le informazioni di cui  al
          comma 1, ove tale obbligo non sia stato gia' adempiuto.
              5.  Agli  obblighi  informativi  di  cui  al   presente
          articolo e' tenuto, nei limiti della compatibilita',  anche
          il committente nell'ambito dei rapporti di  lavoro  di  cui
          all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, dei
          rapporti di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonche' dei contratti di
          prestazione occasionale  di  cui  all'articolo  54-bis  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
              6. Le disposizioni normative e dei contratti collettivi
          nazionali relative  alle  informazioni  che  devono  essere
          comunicate dai datori di lavoro sono  disponibili  a  tutti
          gratuitamente e in modo  trasparente,  chiaro,  completo  e
          facilmente   accessibile,   tramite   il   sito    internet
          istituzionale del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali. Per le pubbliche amministrazioni tali informazioni
          sono rese disponibili  tramite  il  sito  del  Dipartimento
          della funzione pubblica.
              7. Ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della  pesca
          non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere
          p) e r).
              8. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate  e
          rese accessibili al lavoratore ed il datore  di  lavoro  ne
          conserva la prova della trasmissione o della ricezione."
          Note al Comma 352
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  45,  della
          legge 13 dicembre 2010, n.220 recante Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2011):
              "45. A decorrere  dal  1º  agosto  2010  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49,
          della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  in  materia  di
          agevolazioni contributive nel settore agricolo."
          Note al Comma 354
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
          funzioni ispettive in materia di previdenza  sociale  e  di
          lavoro, a norma dell'articolo 8  della  legge  14  febbraio
          2003, n. 30):
              "Art.  13.  Accesso  ispettivo,  potere  di  diffida  e
          verbalizzazione unica
              1. Il personale ispettivo accede  presso  i  luoghi  di
          lavoro nei modi e nei tempi consentiti  dalla  legge.  Alla
          conclusione delle attivita' di verifica compiute nel  corso
          del primo accesso ispettivo, vienerilasciato al  datore  di
          lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo
          alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di
          primo accesso ispettivo contenente:
                a) l'identificazione dei lavoratori  trovati  intenti
          al  lavoro  e  la  descrizione  delle  modalita'  del  loro
          impiego;
                b) la specificazione  delle  attivita'  compiute  dal
          personale ispettivo;
                c) le eventuali  dichiarazioni  rese  dal  datore  di
          lavoro o da  chi  lo  assiste,  o  dalla  persona  presente
          all'ispezione;
                d)  ogni  richiesta,  anche  documentale,  utile   al
          proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
          degli   illeciti,   fermo    restando    quanto    previsto
          dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961,
          n. 628.
              2. In caso di constatata inosservanza  delle  norme  di
          legge o del contratto collettivo in  materia  di  lavoro  e
          legislazione  sociale  e  qualora  il  personale  ispettivo
          rilevi   inadempimenti   dai   quali   derivino    sanzioni
          amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
          e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6
          della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione
          delle inosservanze comunque materialmente  sanabili,  entro
          il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del
          verbale di cui al comma 4.
              3.  In  caso   di   ottemperanza   alla   diffida,   il
          trasgressore o l'eventuale obbligato in solido  e'  ammesso
          al pagamento di una somma pari all'importo  della  sanzione
          nella misura del minimo previsto dalla legge  ovvero  nella
          misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
          fissa, entro il termine di quindici giorni  dalla  scadenza
          del termine di cui al comma 2.  Il  pagamento  dell'importo
          della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
          limitatamente alle inosservanze  oggetto  di  diffida  e  a
          condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
              4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
          cui ai commi  2  e  3,  nonche'  alla  contestazione  delle
          violazioni amministrative  di  cui  all'articolo  14  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede  da  parte  del
          personale ispettivo esclusivamente con la  notifica  di  un
          unico verbale di accertamento e  notificazione,  notificato
          al trasgressore e all'eventuale  obbligato  in  solido.  Il
          verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
                a)  gli  esiti  dettagliati  dell'accertamento,   con
          indicazione puntuale delle fonti di  prova  degli  illeciti
          rilevati;
                b)  la  diffida  a  regolarizzare  gli  inadempimenti
          sanabili ai sensi del comma 2;
                c)  la  possibilita'  di  estinguere   gli   illeciti
          ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento  della
          somma di cui al comma 3 ovvero pagando  la  medesima  somma
          nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione;
                d) la possibilita' di  estinguere  gli  illeciti  non
          diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei  casi  di
          cui al comma 5, attraverso il pagamento della  sanzione  in
          misura ridotta ai sensi dell'articolo  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689;
                e) l'indicazione degli strumenti di  difesa  e  degli
          organi ai quali proporre ricorso,  con  specificazione  dei
          termini di impugnazione.
              5. L'adozione della diffida interrompe i termini per la
          presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17  del
          presente  decreto,  fino  alla  scadenza  del  termine  per
          compiere gli adempimenti di cui ai commi  2  e  3.  Ove  da
          parte del trasgressore o dell'obbligato in solido  non  sia
          stata fornita prova al  personale  ispettivo  dell'avvenuta
          regolarizzazione e del pagamento delle somme  previste,  il
          verbale unico di cui al comma 4 produce gli  effetti  della
          contestazione e notificazione degli addebiti accertati  nei
          confronti del trasgressore e  della  persona  obbligata  in
          solido ai quali sia stato notificato.
              6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma  2,
          con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
          esteso anche agli ispettori e ai funzionari  amministrativi
          degli  enti  e  degli   istituti   previdenziali   per   le
          inadempienze da essi rilevate.  Gli  enti  e  gli  istituti
          previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse  umane
          e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
              7. Il potere di diffida di cui al  comma  2  e'  esteso
          agli  ufficiali  e  agenti  di  polizia   giudiziaria   che
          accertano,  ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge   24
          novembre 1981, n. 689, violazioni in materia  di  lavoro  e
          legislazione sociale. Qualora  rilevino  inadempimenti  dai
          quali derivino sanzioni amministrative, essi  provvedono  a
          diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
          alla   regolarizzazione   delle    inosservanze    comunque
          materialmente sanabili, con gli effetti e le  procedure  di
          cui ai commi 3, 4 e 5."
          Note al Comma 355
              La  legge  12  maggio  1942,  n.889   (Norme   per   la
          protezione, l'assistenza e l'educazione dei  sordomuti)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.197  del  22  agosto
          1942.
              La legge 21 agosto 1950, n.698 (Norme per la protezione
          e l'assistenza dei sordomuti) e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 settembre 1950, n. 207.
          Note al Comma 356
               Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e  118,  della
          Costituzione:
              "Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
          inviolabili  dell'uomo,  sia   come   singolo   sia   nelle
          formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita',  e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale."
              "Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita'  sociale
          e sono eguali davanti  alla  legge,  senza  distinzione  di
          sesso, di razza,  di  lingua,  di  religione,  di  opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali.
              E' compito della Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta' e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese."
              "Art. 118. Le funzioni amministrative  sono  attribuite
          ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio  unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza.
              I Comuni, le Province e le  Citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze.
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'articolo 117, e  disciplina  inoltre
          forme di intesa e coordinamento nella materia della  tutela
          dei beni culturali.
              Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'."
              Si riporta il testo degli articoli  55,  56  e  57  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del  Terzo
          settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
          della legge 6 giugno 2016, n. 106):
              "Art. 55. Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
              1.  In  attuazione  dei  principi  di   sussidiarieta',
          cooperazione,  efficacia,   efficienza   ed   economicita',
          omogeneita',   copertura   finanziaria   e    patrimoniale,
          responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, autonomia
          organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle  proprie  funzioni
          di programmazione e organizzazione a  livello  territoriale
          degli interventi e dei servizi nei settori di attivita'  di
          cui all'articolo 5,  assicurano  il  coinvolgimento  attivo
          degli  enti  del  Terzo  settore,   attraverso   forme   di
          co-programmazione  e  co-progettazione  e   accreditamento,
          poste in essere nel rispetto dei  principi  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme  che  disciplinano
          specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative
          alla programmazione sociale di zona.
              2.     La     co-programmazione     e'      finalizzata
          all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione
          procedente, dei bisogni da soddisfare, degli  interventi  a
          tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione  degli
          stessi e delle risorse disponibili.
              3. La co-progettazione e' finalizzata alla  definizione
          ed eventualmente alla realizzazione di  specifici  progetti
          di  servizio  o  di  intervento  finalizzati  a  soddisfare
          bisogni   definiti,   alla   luce   degli   strumenti    di
          programmazione di cui comma 2.
              4. Ai fini di cui al comma  3,  l'individuazione  degli
          enti del Terzo settore con  cui  attivare  il  partenariato
          avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto
          dei principi di trasparenza, imparzialita',  partecipazione
          e parita' di  trattamento,  previa  definizione,  da  parte
          della pubblica amministrazione procedente, degli  obiettivi
          generali e specifici dell'intervento, della durata e  delle
          caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri
          e delle modalita' per l'individuazione degli enti partner."
              "Art. 56. Convenzioni
              1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato
          e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno
          sei mesi nel Registro unico nazionale  del  Terzo  settore,
          convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi
          di attivita' o servizi sociali di  interesse  generale,  se
          piu' favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
              2. Le convenzioni di cui al comma 1  possono  prevedere
          esclusivamente   il   rimborso   alle   organizzazioni   di
          volontariato e  alle  associazioni  di  promozione  sociale
          delle spese effettivamente sostenute e documentate.
              3.    L'individuazione    delle    organizzazioni    di
          volontariato e delle associazioni di promozione sociale con
          cui stipulare la convenzione  e'  fatta  nel  rispetto  dei
          principi  di   imparzialita',   pubblicita',   trasparenza,
          partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure
          comparative riservate alle medesime. Le  organizzazioni  di
          volontariato e le associazioni di promozione sociale devono
          essere   in   possesso   dei   requisiti    di    moralita'
          professionale,  e  dimostrare   adeguata   attitudine,   da
          valutarsi  in  riferimento  alla  struttura,  all'attivita'
          concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al  numero
          degli  aderenti,  alle  risorse  a  disposizione   e   alla
          capacita' tecnica e  professionale,  intesa  come  concreta
          capacita' di operare e realizzare  l'attivita'  oggetto  di
          convenzione,   da   valutarsi   anche    con    riferimento
          all'esperienza    maturata,    all'organizzazione,     alla
          formazione e all'aggiornamento dei volontari.
              3-bis. Le  amministrazioni  procedenti  pubblicano  sui
          propri  siti  informatici  gli  atti   di   indizione   dei
          procedimenti di cui  al  presente  articolo  e  i  relativi
          provvedimenti  finali.  I  medesimi  atti  devono  altresi'
          formare   oggetto   di   pubblicazione   da   parte   delle
          amministrazioni procedenti nella  sezione  "Amministrazione
          trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di  cui
          al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
              4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette
          a  garantire  l'esistenza  delle  condizioni  necessarie  a
          svolgere  con  continuita'  le  attivita'   oggetto   della
          convenzione,  nonche'  il  rispetto  dei  diritti  e  della
          dignita' degli utenti,  e,  ove  previsti  dalla  normativa
          nazionale  o  regionale,  degli  standard  organizzativi  e
          strutturali di legge. Devono inoltre  prevedere  la  durata
          del rapporto convenzionale, il  contenuto  e  le  modalita'
          dell'intervento  volontario,  il   numero   e   l'eventuale
          qualifica  professionale  delle  persone  impegnate   nelle
          attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento  dei
          volontari e dei lavoratori con gli  operatori  dei  servizi
          pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18,
          i rapporti finanziari riguardanti le spese da  ammettere  a
          rimborso fra le quali devono figurare  necessariamente  gli
          oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di
          risoluzione  del  rapporto,   forme   di   verifica   delle
          prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica
          dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di  rimborso
          delle spese, nel rispetto del  principio  dell'effettivita'
          delle stesse, con esclusione di  qualsiasi  attribuzione  a
          titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili,
          e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti  alla
          quota parte imputabile direttamente  all'attivita'  oggetto
          della convenzione."
              "Art. 57. Servizio di trasporto sanitario di  emergenza
          e urgenza
              1. I servizi di  trasporto  sanitario  di  emergenza  e
          urgenza possono essere,  in  via  prioritaria,  oggetto  di
          affidamento   in   convenzione   alle   organizzazioni   di
          volontariato, iscritte da  almeno  sei  mesi  nel  Registro
          unico nazionale del Terzo settore,  aderenti  ad  una  rete
          associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate
          ai  sensi  della  normativa  regionale  in   materia,   ove
          esistente, nelle ipotesi in cui, per  la  natura  specifica
          del    servizio,    l'affidamento    diretto     garantisca
          l'espletamento del servizio di interesse  generale,  in  un
          sistema di effettiva contribuzione a una finalita'  sociale
          e di perseguimento  degli  obiettivi  di  solidarieta',  in
          condizioni di efficienza economica e  adeguatezza,  nonche'
          nel  rispetto   dei   principi   di   trasparenza   e   non
          discriminazione.
              2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di  cui
          al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi  2,
          3, 3-bis e 4 dell'articolo 56."
          Note al Comma 357
              Si riporta il testo degli articoli 4 e  5  del  decreto
          legislativo  29  dicembre   2021,   n.   230   (Istituzione
          dell'assegno unico e universale per i figli  a  carico,  in
          attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della
          legge  1°  aprile  2021,  n.  46),  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art. 4. Criteri per la determinazione dell'assegno
              1. Per ciascun figlio minorenne e  per  ciascun  figlio
          con disabilita' a carico senza limiti di eta', e'  previsto
          un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta  in
          misura piena per un ISEE pari o inferiore  a  15.000  euro.
          Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce  gradualmente
          secondo  gli  importi  indicati  nella  tabella  1  fino  a
          raggiungere un valore pari a 50 euro in  corrispondenza  di
          un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a
          40.000 euro l'importo  rimane  costante.  A  decorrere  dal
          1°gennaio 2023, per ciascun figlio di eta' inferiore  a  un
          anno, gli importi di  cui  ai  primi  quattro  periodi  del
          presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono
          incrementati  del  50  per  cento;   tale   incremento   e'
          riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o piu' figli  per
          ciascun figlio di eta' compresa tra uno  e  tre  anni,  per
          livelli di ISEE fino a 40.000 euro.
              2. Per ciascun figlio maggiorenne  fino  al  compimento
          del ventunesimo anno di eta' e' previsto un importo pari  a
          85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un
          ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per  livelli  di  ISEE
          superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli  importi
          indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore  pari
          a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000  euro.
          Per livelli di  ISEE  superiori  a  40.000  euro  l'importo
          rimane costante.
              3. Per ciascun figlio successivo al secondo e' prevista
          una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale
          importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore
          a 15.000 euro. Per  livelli  di  ISEE  superiori,  esso  si
          riduce gradualmente  secondo  gli  importi  indicati  nella
          tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a  15  euro  in
          corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.  Per  livelli
          di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
              4. Per ciascun  figlio  con  disabilita'  minorenne  e,
          anche fino al compimento del ventunesimo anno  di  eta'  e'
          prevista una maggiorazione, sulla base della condizione  di
          disabilita' come  definita  ai  fini  ISEE,  degli  importi
          individuati ai sensi dei commi  1  e  3  pari  a  105  euro
          mensili in caso di non autosufficienza, a 95  euro  mensili
          in caso di disabilita' grave e a 85 euro mensili in caso di
          disabilita' media.
              5. (abrogato)
              6. (abrogato)
              7. Per le madri di eta' inferiore a 21 anni e' prevista
          una maggiorazione degli importi individuati  ai  sensi  dei
          commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
              8. Nel caso in cui entrambi i genitori  siano  titolari
          di reddito da lavoro, e'  prevista  una  maggiorazione  per
          ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale  importo
          spetta in misura piena per  un  ISEE  pari  o  inferiore  a
          15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si  riduce
          gradualmente secondo gli importi indicati nella  tabella  1
          fino ad annullarsi in corrispondenza  di  un  ISEE  pari  a
          40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la
          maggiorazione non spetta.
              9. Nel caso di assenza di  ISEE  per  i  casi  indicati
          all'articolo   1,   comma   3,   spettano    gli    importi
          corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.
              10. A decorrere  dall'anno  2022  e'  riconosciuta  una
          maggiorazione  forfettaria  per  i  nuclei  familiari   con
          quattro o piu' figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. A
          decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile  di
          cui al primo periodo del presente comma e' incrementata del
          50 per cento.
              11. Gli importi dell'assegno  di  cui  all'articolo  1,
          come individuati  della  tabella  1  allegata  al  presente
          decreto,  e  le  relative   soglie   ISEE   sono   adeguati
          annualmente alle variazioni  dell'indice  del  costo  della
          vita."
              "Art. 5. Maggiorazione per i nuclei familiari con  ISEE
          non superiore a 25.000 euro
              1. Al fine di consentire la graduale  transizione  alle
          nuove misure a sostegno dei figli a carico e  di  garantire
          il rispetto del principio di progressivita', per  le  prime
          tre annualita', e' istituita una  maggiorazione  di  natura
          transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno  di
          cui all'articolo 1, come determinato ai sensi dell'articolo
          4.
              2. La maggiorazione di cui al comma 1  e'  riconosciuta
          ai soggetti aventi  diritto  all'assegno  come  determinato
          all'articolo 4  e  in  presenza  delle  ulteriori  entrambe
          seguenti condizioni:
                a)  valore  dell'ISEE   del   nucleo   familiare   di
          appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
                b)  effettiva  percezione,  nel   corso   del   2021,
          dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo  2
          del decreto-legge 13 marzo 1988,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.  153,  in
          presenza di figli minori da  parte  del  richiedente  o  da
          parte  di  altro  componente  del  nucleo   familiare   del
          richiedente.
              3. La maggiorazione mensile di cui al comma 1  e'  pari
          alla  somma   dell'ammontare   mensile   della   componente
          familiare, come determinato al comma  4,  e  dell'ammontare
          mensile della componente fiscale, come determinato al comma
          5,  al  netto  dell'ammontare  mensile  dell'assegno   come
          determinato all'articolo 4.
              4. Per componente familiare si intende:
                a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi  i
          genitori, inclusi quelli separati o divorziati  o  comunque
          non conviventi,  il  valore  teorico  dell'assegno  per  il
          nucleo familiare determinato sulla  base  della  Tabella  A
          allegata al presente decreto;
                b) per i nuclei familiari che  comprendono  uno  solo
          dei due genitori, il valore  teorico  dell'assegno  per  il
          nucleo familiare determinato sulla  base  della  Tabella  B
          allegata al presente decreto.
              5. Per componente fiscale si intende:
                a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari
          di un reddito superiore a 2.840,51  euro  annui,  la  somma
          degli importi dei valori teorici  delle  detrazioni  per  i
          figli determinati, sulla base della Tabella C  allegata  al
          presente decreto, per ciascun genitore;
                b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a),
          l'importo del valore teorico della detrazione per  i  figli
          determinato  per  il  solo  richiedente  sulla  base  della
          Tabella D allegata al presente decreto.
              6. Ai fini del riconoscimento  degli  importi  indicate
          dalle Tabelle A, B, C e D:
                a) vanno considerati i figli  componenti  del  nucleo
          familiare del richiedente;
                b)  va  considerato  l'indicatore  della   situazione
          reddituale,  valido   ai   fini   ISEE,   come   risultante
          dall'articolo 4 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le Tabelle A e  B
          e il reddito del genitore  risultante  dalla  dichiarazione
          sostitutiva unica ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, valida ai fini del calcolo dell'ISEE di cui  al  comma
          2, lettera a), per le Tabelle C e D.
              7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta:
                a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere  dal  1°
          marzo 2022;
                b) per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
                c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e  per  i
          mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.
              8. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo
          2025.
              9. La sussistenza della  condizione  di  cui  comma  2,
          lettera b), e' autodichiarata dal  richiedente  al  momento
          della  richiesta.  Tale  autodichiarazione  e'  soggetta  a
          controllo successivo a cura dell'INPS che provvede, in caso
          di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e
          all'applicazione delle sanzioni  previste  dalla  normativa
          vigente.
              9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico
          con disabilita', gli importi della maggiorazione di cui  al
          comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese."
          Note al Comma 358
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del   decreto
          legislativo  29  dicembre   2021,   n.   230   (Istituzione
          dell'assegno unico e universale per i figli  a  carico,  in
          attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della
          legge 1° aprile 2021, n. 46):
              "Art. 6. Modalita' di presentazione  della  domanda  ed
          erogazione del beneficio
              1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui
          all'articolo 1 e' presentata, annualmente, a decorrere  dal
          1° gennaio di  ciascun  anno  ed  e'  riferita  al  periodo
          compreso tra il mese di marzo  dell'anno  di  presentazione
          della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La
          domanda e'  presentata  in  modalita'  telematica  all'INPS
          ovvero presso gli istituti di patronato di cui  alla  legge
          30 marzo  2001,  n.  152,  secondo  le  modalita'  indicate
          dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni
          dalla pubblicazione del presente decreto.
              2. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  4  e  5,  la
          domanda di cui al comma 1  e'  presentata  da  un  genitore
          ovvero da  chi  esercita  la  responsabilita'  genitoriale.
          L'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese successivo a
          quello di presentazione della domanda; nel caso in  cui  e'
          presentata entro il 30  giugno  dell'anno  di  riferimento,
          l'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del
          medesimo  anno.  Ferma  restando  la   decorrenza,   l'INPS
          provvede  al  riconoscimento  dell'assegno  entro  sessanta
          giorni dalla domanda.
              3. Nel caso di nuove  nascite  in  corso  di  fruizione
          dell'assegno, la  modifica  alla  composizione  del  nucleo
          familiare e' comunicata con apposita  procedura  telematica
          all'INPS ovvero presso gli istituti  di  patronato  di  cui
          alla legge 30 marzo 2001, n. 152  entro  centoventi  giorni
          dalla  nascita  del  nuovo   figlio,   con   riconoscimento
          dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
              4. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' erogato  al
          richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in  pari
          misura  tra  coloro  che  esercitano   la   responsabilita'
          genitoriale. In caso di  affidamento  esclusivo,  l'assegno
          spetta, in mancanza di accordo,  al  genitore  affidatario.
          Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario  ai  sensi
          della  legge  4  maggio  1983,   n.   184,   l'assegno   e'
          riconosciuto nell'interesse esclusivo del  tutelato  ovvero
          del minore in affido familiare.
              5. I figli maggiorenni di cui  all'articolo  2  possono
          presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei
          genitori secondo le modalita' di cui al presente articolo e
          richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno
          loro spettante.
              6. L'erogazione  avviene  mediante  accredito  su  IBAN
          ovvero mediante bonifico domiciliato,  fatto  salvo  quanto
          previsto  all'articolo  7  in  caso  di  nuclei   familiari
          percettori di Reddito di cittadinanza.
              7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio
          e febbraio di ogni anno,  si  fa  riferimento  all'ISEE  in
          corso di validita' a dicembre dell'anno precedente.
              8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno
          di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7,  comma
          2, sono valutati in 14.219,5 milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 18.222,2 milioni di euro per  l'anno  2023,  18.694,6
          milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni  di  euro
          per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno  2026,
          19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0  milioni
          di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui  a
          decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo
          13. L'INPS provvede al  monitoraggio  dei  relativi  oneri,
          anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute
          e accolte, e  comunica  mensilmente  i  risultati  di  tale
          attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro
          il 10 del mese successivo al periodo  di  monitoraggio,  la
          rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico,
          relativi alle domande accolte."
          Note al Comma 359
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  34  del  decreto
          legislativo 26  marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della paternita', a norma  dell'articolo
          15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come modificato  dalla
          presente legge:
              "Art. 34. Trattamento economico e normativo  (legge  30
          dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi  2  e  4,  e  7,
          comma 5)
              1.  Per  i  periodi  di  congedo   parentale   di   cui
          all'articolo 32,  fino  al  dodicesimo  anno  di  vita  del
          figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre  mesi,
          non trasferibili, un'indennita' pari al 30 per cento  della
          retribuzione, elevata, in alternativa tra i  genitori,  per
          la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del
          bambino, alla misura dell'80 per cento della  retribuzione.
          I genitori hanno altresi' diritto, in alternativa tra loro,
          ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva
          di tre mesi, per i quali spetta un'indennita'  pari  al  30
          per cento della retribuzione.  Nel  caso  vi  sia  un  solo
          genitore, allo stesso spetta un'indennita' pari al  30  per
          cento della retribuzione per un  periodo  massimo  di  nove
          mesi. Qualora sia stato disposto,  ai  sensi  dell'articolo
          337-quater del Codice civile, l'affidamento  esclusivo  del
          figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo  spetta  in  via
          esclusiva  anche  la  fruizione  del  congedo  indennizzato
          riconosciuto  complessivamente  alla  coppia   genitoriale.
          L'indennita'   e'   calcolata   secondo   quanto   previsto
          all'articolo 23.
              2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di
          cui  all'articolo  33  e'  dovuta  alle  lavoratrici  e  ai
          lavoratori  un'indennita'  pari  al  30  per  cento   della
          retribuzione.
              3.  Per  i  periodi  di  congedo   parentale   di   cui
          all'articolo 32 ulteriori rispetto  a  quanto  previsto  ai
          commi 1 e 2 e' dovuta, fino al dodicesimo anno di vita  del
          bambino,  un'indennita'  pari  al  30   per   cento   della
          retribuzione,  a  condizione  che  il  reddito  individuale
          dell'interessato sia inferiore a 2,5  volte  l'importo  del
          trattamento minimo di pensione a carico  dell'assicurazione
          generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo  i
          criteri  previsti  in  materia  di  limiti  reddituali  per
          l'integrazione al minimo.
              4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di  cui
          all'articolo 22, comma 2.
              5.  I  periodi  di  congedo  parentale  sono  computati
          nell'anzianita' di servizio e non comportano  riduzione  di
          ferie,   riposi,   tredicesima   mensilita'   o   gratifica
          natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi
          all'effettiva   presenza   in   servizio,   salvo    quanto
          diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
              6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4,
          6 e 7."
              Il capo  III  e  il  capo  IV  del  Testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della paternita', a norma  dell'articolo
          15 della legge 8 marzo  2000,  n.  53  di  cui  al  decreto
          legislativo   n.   151   del   26   marzo   2001    recano,
          rispettivamente: "Congedo  di  maternita'"  e  "Congedo  di
          paternita'".
          Note al Comma 363
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata.
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni.
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno."
              Il riferimento al testo dell'articolo  55  del  decreto
          legislativo 3 luglio 2017, n.117 e' riportato nelle note al
          Comma 356.
          Note al Comma 365
              Si  riporta  il   testo   dell'articolo   119-ter   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  (  Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge:
              "Art. 119-ter Detrazione per gli interventi finalizzati
          al   superamento    e    all'eliminazione    di    barriere
          architettoniche
              1. Ai  fini  della  determinazione  delle  imposte  sui
          redditi, ai contribuenti  e'  riconosciuta  una  detrazione
          dall'imposta lorda, fino a concorrenza del  suo  ammontare,
          per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio  2022  al
          31  dicembre  2025  per  la  realizzazione  di   interventi
          direttamente finalizzati al superamento e  all'eliminazione
          di barriere architettoniche in edifici gia' esistenti.
              2. La  detrazione  di  cui  al  presente  articolo,  da
          ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
          pari importo, spetta nella misura del 75  per  cento  delle
          spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
          non superiore a:
                a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per  le
          unita'   immobiliari   situate   all'interno   di   edifici
          plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
          dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno;
                b) euro  40.000  moltiplicati  per  il  numero  delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da due a otto unita' immobiliari;
                c) euro  30.000  moltiplicati  per  il  numero  delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari.
              3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli
          interventi di automazione degli impianti  degli  edifici  e
          delle singole unita' immobiliari funzionali ad abbattere le
          barriere architettoniche nonche', in caso  di  sostituzione
          dell'impianto, per le spese  relative  allo  smaltimento  e
          alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
              4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi
          di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti
          dal regolamento di cui al decreto del Ministro  dei  lavori
          pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
              4-bis.  Per  le  deliberazioni  in  sede  di  assemblea
          condominiale relative ai  lavori  di  cui  al  comma  1  e'
          necessaria la maggioranza  dei  partecipanti  all'assemblea
          che rappresenti almeno  un  terzo  del  valore  millesimale
          dell'edificio."
          Note al Comma 366
              Si riporta il testo dell'articolo 8, del  decreto-legge
          23 settembre 2022, n. 144, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 novembre 2022,  n.  175,  recante  Ulteriori
          misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
          produttivita' delle imprese, politiche  sociali  e  per  la
          realizzazione del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
          (PNRR):
              "Art. 8. Disposizioni urgenti in favore degli enti  del
          terzo settore
              1.   In   considerazione   dell'aumento    dei    costi
          dell'energia termica  ed  elettrica  registrato  nel  terzo
          trimestre dell'anno  2022,  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          il successivo  trasferimento  al  bilancio  autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi,  al  conto
          di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione  di
          170  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  finalizzato  al
          riconoscimento,  nei  predetti  limiti  di   spesa   e   in
          proporzione all'incremento  dei  costi  sostenuti  rispetto
          all'analogo  periodo  dell'anno  2021,  di  un   contributo
          straordinario  in  favore  degli  enti  del  Terzo  settore
          iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore  di
          cui  all'articolo  45  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni  di
          volontariato e delle  associazioni  di  promozione  sociale
          coinvolte   nel   processo   di   trasmigrazione   di   cui
          all'articolo 54 del  predetto  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n.  117  del  2017,  delle  organizzazioni  non
          lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo
          4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa  anagrafe,
          e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano
          servizi  socio-sanitari  e  socio-assistenziali  svolti  in
          regime residenziale  o  semiresidenziale  per  persone  con
          disabilita'. Una quota del Fondo di cui al  primo  periodo,
          pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022,  e'  finalizzata
          al riconoscimento,  nel  predetto  limite  di  spesa  e  in
          proporzione all'incremento  dei  costi  sostenuti  rispetto
          all'analogo  periodo  dell'anno  2021,  di  un   contributo
          straordinario destinato, in via esclusiva, in favore  degli
          enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale
          del Terzo  settore  di  cui  all'articolo  45  del  decreto
          legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni  di
          volontariato e delle  associazioni  di  promozione  sociale
          coinvolte   nel   processo   di   trasmigrazione   di   cui
          all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.
          117, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
          di cui al decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,
          iscritte alla relativa anagrafe,  delle  fondazioni,  delle
          associazioni, delle aziende di servizi alla persona di  cui
          al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli  enti
          religiosi  civilmente  riconosciuti,  che  erogano  servizi
          sociosanitari    e     socioassistenziali     in     regime
          semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.
              2. Per sostenere gli enti iscritti  al  Registro  unico
          nazionale del Terzo settore  di  cui  all'articolo  45  del
          codice del Terzo settore, di cui al decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le
          associazioni di promozione sociale coinvolte  nel  processo
          di trasmigrazione  di  cui  all'articolo  54  del  medesimo
          codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
          e le organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  di
          cui  al  decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,
          iscritte alla relativa anagrafe, diversi  dai  soggetti  di
          cui al comma 1, per i maggiori  oneri  sostenuti  nell'anno
          2022 per l'acquisto della  componente  energia  e  del  gas
          naturale, e' istituito un apposito  fondo  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno
          2022 per il successivo trasferimento al  conto  di  cui  al
          comma  5,  per   il   riconoscimento   di   un   contributo
          straordinario calcolato in proporzione  all'incremento  dei
          costi sostenuti nei  primi  tre  trimestri  dell'anno  2022
          rispetto  all'analogo  periodo  dell'anno   2021   per   la
          componente energia e il gas naturale.
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, di concerto con l'Autorita' politica delegata  in
          materia di disabilita' e con  i  Ministri  dell'economia  e
          delle finanze e del lavoro e delle  politiche  sociali,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono individuati, in  coerenza
          con quanto  previsto  dai  commi  1  e  2,  i  criteri  per
          l'accesso alle prestazioni a carico dei  fondi  di  cui  ai
          medesimi  commi  1  e  2,  le  modalita'  e  i  termini  di
          presentazione delle richieste di contributo, i  criteri  di
          quantificazione del contributo stesso nonche' le  procedure
          di controllo.
              4. I contributi  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  sono
          cumulabili tra loro e non concorrono  alla  formazione  del
          reddito d'impresa ne' della  base  imponibile  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini
          del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del
          testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.
          Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni  che
          abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che  tale
          cumulo, tenuto  conto  anche  della  non  concorrenza  alla
          formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,   non   porti   al
          superamento del costo sostenuto.
              5. Per le operazioni relative alla gestione  dei  fondi
          di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei  contributi,  le
          amministrazioni interessate si  avvalgono  di  societa'  in
          house,  ai   sensi   dell'articolo   19,   comma   5,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  previa
          stipulazione di apposite convenzioni e con oneri  a  carico
          delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 3. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1
          e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi
          conti correnti infruttiferi presso  la  Tesoreria  centrale
          dello  Stato  intestati  alla  societa'  incaricata   della
          gestione.
              6. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto  a
          100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione  del
          Fondo  per  le  politiche  in  favore  delle  persone   con
          disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178,  della  legge
          30 dicembre 2021, n. 234,  quanto  a  4  milioni  di  euro,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui  al  decreto
          legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quanto a  6  milioni  di
          euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di  parte
          corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5,  della  legge
          31  dicembre  2009,  n.  196,  iscritto  nello   stato   di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per
          28,57 milioni di euro del  fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto  a
          40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43."
          Note al Comma 368
              Il  riferimento   al   testo   dell'articolo   8,   del
          decreto-legge 23 settembre 2022, n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  novembre  2022,  n.  175  e'
          riportato nelle note al Comma 336.
          Note al Comma 369
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  23,  del  decreto
          legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  recante  codice  dei
          contratti pubblici:
              "Art. 23 Livelli della progettazione per  gli  appalti,
          per le concessioni di lavori nonche' per i servizi
              1. La progettazione in materia di  lavori  pubblici  si
          articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti
          tecnici, in progetto di fattibilita' tecnica ed  economica,
          progetto definitivo e progetto esecutivo ed  e'  intesa  ad
          assicurare:
                a)   il   soddisfacimento   dei   fabbisogni    della
          collettivita';
                b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale  e
          di relazione nel contesto dell'opera;
                c) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche
          e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche'  il
          rispetto di quanto previsto dalla normativa in  materia  di
          tutela della salute e della sicurezza;
                d) un limitato consumo del suolo;
                e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici  e
          forestali nonche' degli altri vincoli esistenti;
                f) il risparmio e l'efficientamento  ed  il  recupero
          energetico nella  realizzazione  e  nella  successiva  vita
          dell'opera, nonche' la valutazione  del  ciclo  di  vita  e
          della manutenibilita' delle opere;
                g)   la   compatibilita'    con    le    preesistenze
          archeologiche;
                h)   la   razionalizzazione   delle   attivita'    di
          progettazione e  delle  connesse  verifiche  attraverso  il
          progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
          quali  quelli  di  modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture;
                i)  la  compatibilita'   geologica,   geomorfologica,
          idrogeologica dell'opera;
                l)  accessibilita'  e  adattabilita'  secondo  quanto
          previsto dalle disposizioni vigenti in materia di  barriere
          architettoniche.
              2.  Per  la  progettazione  di  lavori  di  particolare
          rilevanza  sotto  il  profilo  architettonico,  ambientale,
          paesaggistico, agronomico e  forestale,  storico-artistico,
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          ricorrono  alle  professionalita'   interne,   purche'   in
          possesso di idonea competenza  nelle  materie  oggetto  del
          progetto  o  utilizzano  la  procedura  del   concorso   di
          progettazione o del concorso di idee di cui  agli  articoli
          152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
          si applica quanto previsto dall'articolo 24.
              3. Con il regolamento di cui  all'articolo  216,  comma
          27-octies, sono definiti i  contenuti  della  progettazione
          nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di  cui  al
          primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo
          del quadro esigenziale che devono predisporre  le  stazioni
          appaltanti. Fino alla data di entrata in  vigore  di  detto
          regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4.
              3-bis.  Con  ulteriore  decreto  del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  del  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  sentita  la   Conferenza
          Unificata, e' disciplinata una  progettazione  semplificata
          degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  fino  a  un
          importo  di  2.500.000  euro.  Tale  decreto  individua  le
          modalita' e i criteri di semplificazione in relazione  agli
          interventi previsti.
              4. La stazione appaltante, in rapporto  alla  specifica
          tipologia e  alla  dimensione  dell'intervento,  indica  le
          caratteristiche, i requisiti e  gli  elaborati  progettuali
          necessari  per  la   definizione   di   ogni   fase   della
          progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di  uno
          o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
          il livello successivo contenga tutti gli elementi  previsti
          per il livello omesso,  salvaguardando  la  qualita'  della
          progettazione.
              5. Il progetto di  fattibilita'  tecnica  ed  economica
          individua, tra  piu'  soluzioni,  quella  che  presenta  il
          miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
          in relazione  alle  specifiche  esigenze  da  soddisfare  e
          prestazioni da fornire. Per i lavori  pubblici  di  importo
          pari o superiore alla soglia di cui all'articolo  35  anche
          ai fini della programmazione di cui all'articolo 21,  comma
          3, nonche' per l'espletamento delle procedure di  dibattito
          pubblico di  cui  all'articolo  22  e  per  i  concorsi  di
          progettazione  e  di  idee  di  cui  all'articolo  152,  il
          progetto di fattibilita'  e'  preceduto  dal  documento  di
          fattibilita'   delle   alternative   progettuali   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera gggggquater), nel rispetto
          dei contenuti di cui al regolamento previsto  dal  comma  3
          del  presente  articolo.  Resta  ferma  la  facolta'  della
          stazione  appaltante  di  richiedere   la   redazione   del
          documento di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali
          anche per lavori pubblici di importo inferiore alla  soglia
          di  cui  all'articolo  35.  Nel  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto
          del quadro esigenziale,  tutte  le  indagini  e  gli  studi
          necessari per la definizione degli aspetti di cui al  comma
          1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle
          caratteristiche  dimensionali,  volumetriche,  tipologiche,
          funzionali e tecnologiche dei lavori  da  realizzare  e  le
          relative stime economiche, secondo  le  modalita'  previste
          nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa  la  scelta
          in merito alla possibile suddivisione in lotti  funzionali.
          Il progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  deve
          consentire,  ove  necessario,   l'avvio   della   procedura
          espropriativa.
              5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai
          sensi dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   il   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica sostituisce  il  progetto
          preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed  e'
          redatto ai sensi del comma 5.
              6. Il progetto di fattibilita' e'  redatto  sulla  base
          dell'avvenuto   svolgimento   di    indagini    geologiche,
          idrogeologiche,   idrologiche,   idrauliche,   geotecniche,
          sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche,  di
          verifiche  relative  alla  possibilita'   del   riuso   del
          patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione
          delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
          archeologico,  di  studi  di  fattibilita'   ambientale   e
          paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato  elaborato
          cartografico, le  aree  impegnate,  le  relative  eventuali
          fasce di rispetto e le occorrenti misure  di  salvaguardia;
          deve, altresi',  ricomprendere  le  valutazioni  ovvero  le
          eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto,  con
          riferimento al contenimento dei consumi energetici  e  alle
          eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
          anche    con    riferimento    all'impatto    sul     piano
          economico-finanziario  dell'opera;  indica,   inoltre,   le
          caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
          descrizione delle misure di compensazioni e di  mitigazione
          dell'impatto  ambientale,  nonche'  i  limiti   di   spesa,
          calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di  cui
          al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
          tale da  consentire,  gia'  in  sede  di  approvazione  del
          progetto   medesimo,   salvo   circostanze   imprevedibili,
          l'individuazione  della  localizzazione  o  del   tracciato
          dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative  o  di
          mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
              7. Il progetto  definitivo  individua  compiutamente  i
          lavori da realizzare,  nel  rispetto  delle  esigenze,  dei
          criteri, dei vincoli, degli indirizzi e  delle  indicazioni
          stabiliti dalla stazione appaltante e,  ove  presente,  dal
          progetto di fattibilita'; il progetto definitivo  contiene,
          altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
          delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche'  la
          quantificazione definitiva  del  limite  di  spesa  per  la
          realizzazione e  del  relativo  cronoprogramma,  attraverso
          l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari  predisposti  dalle
          regioni  e   dalle   province   autonome   territorialmente
          competenti, di concerto con le  articolazioni  territoriali
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
          quanto previsto al comma 16.
              8. Il progetto esecutivo,  redatto  in  conformita'  al
          progetto definitivo, determina in ogni dettaglio  i  lavori
          da   realizzare,   il   relativo   costo    previsto,    il
          cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
          e deve essere sviluppato ad un livello di definizione  tale
          che ogni elemento sia  identificato  in  forma,  tipologia,
          qualita', dimensione e prezzo. Il progetto  esecutivo  deve
          essere,  altresi',   corredato   da   apposito   piano   di
          manutenzione dell'opera e delle sue parti in  relazione  al
          ciclo di vita.
              9. In relazione alle caratteristiche  e  all'importanza
          dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
          quanto  previsto  dall'articolo  26,  stabilisce   criteri,
          contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
          progettazione.
              10.  L'accesso  ad  aree  interessate  ad  indagini   e
          ricerche  necessarie  all'attivita'  di  progettazione   e'
          soggetto all'autorizzazione  di  cui  all'articolo  15  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327. La medesima autorizzazione si  estende  alle  ricerche
          archeologiche, alla bonifica  di  ordigni  bellici  e  alla
          bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
          compiute    sotto    la    vigilanza    delle    competenti
          soprintendenze.
              11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi
          quelli relativi al dibattito pubblico, alla  direzione  dei
          lavori, alla vigilanza, ai  collaudi,  agli  studi  e  alle
          ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza  e
          di coordinamento, quando  previsti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,   alle   prestazioni
          professionali e specialistiche, necessari per la  redazione
          di  un  progetto  esecutivo  completo  in  ogni  dettaglio,
          possono   essere   fatti   gravare   sulle   disponibilita'
          finanziarie  della  stazione  appaltante  cui   accede   la
          progettazione   medesima.   Ai   fini   dell'individuazione
          dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
          i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
          affidamento allo stesso progettista esterno.
              11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere  nel  quadro
          economico di ciascun intervento sono comprese le  spese  di
          carattere  strumentale  sostenute   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento. (126) (132)
              11-ter.  Le  spese  strumentali,  incluse  quelle   per
          sopralluoghi, riguardanti  le  attivita'  finalizzate  alla
          stesura del piano generale  degli  interventi  del  sistema
          accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo  12  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  sono  a
          carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze trasferite all'Agenzia del demanio.
              12. Le  progettazioni  definitiva  ed  esecutiva  sono,
          preferibilmente,  svolte  dal   medesimo   soggetto,   onde
          garantire omogeneita' e coerenza al procedimento.  In  caso
          di motivate ragioni  di  affidamento  disgiunto,  il  nuovo
          progettista deve accettare l'attivita'  progettuale  svolta
          in  precedenza.  In  caso  di  affidamento  esterno   della
          progettazione  che  ricomprenda,  entrambi  i  livelli   di
          progettazione, l'avvio  della  progettazione  esecutiva  e'
          condizionato alla determinazione delle stazioni  appaltanti
          sulla progettazione definitiva. In sede di  verifica  della
          coerenza tra le varie fasi della progettazione, si  applica
          quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.
              13. Le stazioni appaltanti possono  richiedere  per  le
          nuove   opere   nonche'   per   interventi   di   recupero,
          riqualificazione o varianti, prioritariamente per i  lavori
          complessi,  l'uso  dei  metodi  e   strumenti   elettronici
          specifici di cui al  comma  1,  lettera  h).Tali  strumenti
          utilizzano piattaforme interoperabili a  mezzo  di  formati
          aperti  non  proprietari,  al  fine  di  non  limitare   la
          concorrenza  tra   i   fornitori   di   tecnologie   e   il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
          essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti  dotate
          di  personale  adeguatamente  formato.  Con   decreto   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
          entro  il  31  luglio  2016,  anche  avvalendosi   di   una
          Commissione  appositamente  istituita  presso  il  medesimo
          Ministero, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica  sono  definiti  le  modalita'  e   i   tempi   di
          progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei  suddetti
          metodi presso le stazioni  appaltanti,  le  amministrazioni
          concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
          alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
          digitalizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e  del
          settore delle costruzioni. L'utilizzo di  tali  metodologie
          costituisce  parametro   di   valutazione   dei   requisiti
          premianti di cui all'articolo 38.
              14.  La  progettazione  di  servizi  e   forniture   e'
          articolata,  di  regola,  in  un  unico   livello   ed   e'
          predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,  mediante
          propri dipendenti in  servizio.  In  caso  di  concorso  di
          progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
          puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno  o
          piu' livelli di approfondimento di cui la  stessa  stazione
          appaltante individua requisiti e caratteristiche.
              15. Per quanto attiene  agli  appalti  di  servizi,  il
          progetto   deve   contenere:   la   relazione   tecnico   -
          illustrativa del contesto in cui e' inserito  il  servizio;
          le indicazioni e disposizioni per la stesura dei  documenti
          inerenti alla sicurezza di cui all'articolo  26,  comma  3,
          del decreto legislativo n. 81 del 2008;  il  calcolo  degli
          importi per l'acquisizione  dei  servizi,  con  indicazione
          degli oneri della sicurezza  non  soggetti  a  ribasso;  il
          prospetto economico degli oneri complessivi  necessari  per
          l'acquisizione  dei   servizi;   il   capitolato   speciale
          descrittivo e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche
          tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
          devono comunque  garantire  e  degli  aspetti  che  possono
          essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
          i criteri premiali  da  applicare  alla  valutazione  delle
          offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
          che potrebbero determinare  la  modifica  delle  condizioni
          negoziali durante il periodo di validita',  fermo  restando
          il divieto  di  modifica  sostanziale.  Per  i  servizi  di
          gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi  quelli  di
          gestione  della   manutenzione   e   della   sostenibilita'
          energetica, i progetti  devono  riferirsi  anche  a  quanto
          previsto dalle pertinenti norme tecniche.
              16. Per  i  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, il costo del lavoro e' determinato  annualmente,
          in apposite tabelle,  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali sulla base dei valori economici  definiti
          dalla   contrattazione   collettiva   nazionale   tra    le
          organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori  di
          lavoro comparativamente piu' rappresentativi,  delle  norme
          in materia  previdenziale  ed  assistenziale,  dei  diversi
          settori merceologici e delle differenti aree  territoriali.
          In mancanza di contratto collettivo applicabile,  il  costo
          del  lavoro  e'  determinato  in  relazione  al   contratto
          collettivo del settore merceologico piu'  vicino  a  quello
          preso in considerazione. Per i contratti relativi a  lavori
          il  costo  dei  prodotti,  delle   attrezzature   e   delle
          lavorazioni  e'  determinato  sulla   base   dei   prezzari
          regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano  di
          avere validita' il 31  dicembre  di  ogni  anno  e  possono
          essere  transitoriamente  utilizzati  fino  al  30   giugno
          dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la  cui
          approvazione sia intervenuta entro tale data.  In  caso  di
          inadempienza  da  parte  delle  Regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  trenta   giorni,   dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   sentite   le   Regioni
          interessate. Fino all'adozione  delle  tabelle  di  cui  al
          presente comma, si applica l'articolo  216,  comma  4.  Nei
          contratti di lavori e servizi la  stazione  appaltante,  al
          fine  di  determinare  l'importo  posto  a  base  di  gara,
          individua nei documenti posti a base di gara i costi  della
          manodopera sulla  base  di  quanto  previsto  nel  presente
          comma. I costi della sicurezza sono  scorporati  dal  costo
          dell'importo assoggettato al ribasso."
              Si riporta il testo dell'articolo 26, del decreto-legge
          17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in  materia  di
          politiche  energetiche   nazionali,   produttivita'   delle
          imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
          di politiche sociali e di crisi ucraina):
              "Art. 26. Disposizioni urgenti in  materia  di  appalti
          pubblici di lavori
              1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei  prezzi
          dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e  dei
          prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici  di
          lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale,
          aggiudicati sulla base di offerte, con  termine  finale  di
          presentazione entro  il  31  dicembre  2021,  lo  stato  di
          avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni  eseguite
          e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero  annotate,
          sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
          misure dal 1° gennaio 2022 fino al  31  dicembre  2022,  e'
          adottato,  anche  in  deroga   alle   specifiche   clausole
          contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del
          comma 2 ovvero,  nelle  more  del  predetto  aggiornamento,
          quelli previsti dal comma 3. I maggiori  importi  derivanti
          dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo,  al
          netto dei  ribassi  formulati  in  sede  di  offerta,  sono
          riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del  90
          per cento, nei limiti delle risorse  di  cui  al  quarto  e
          quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla  stazione
          appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
          4.  Il  relativo  certificato  di   pagamento   e'   emesso
          contestualmente   e   comunque    entro    cinque    giorni
          dall'adozione dello stato di avanzamento. Il  pagamento  e'
          effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
          riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
          1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i  termini
          di cui all'articolo 113-bis, comma 1,  primo  periodo,  del
          medesimo  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,
          utilizzando, nel  limite  del  50  per  cento,  le  risorse
          appositamente  accantonate  per   imprevisti   nel   quadro
          economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
          agli impegni contrattuali  gia'  assunti,  e  le  eventuali
          ulteriori somme  a  disposizione  della  medesima  stazione
          appaltante  e  stanziate  annualmente  relativamente   allo
          stesso intervento. Ai fini  del  presente  comma,  possono,
          altresi', essere utilizzate le somme derivanti  da  ribassi
          d'asta,  qualora  non   ne   sia   prevista   una   diversa
          destinazione sulla base delle  norme  vigenti,  nonche'  le
          somme disponibili relative ad altri interventi ultimati  di
          competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
          siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o  emessi  i
          certificati di  regolare  esecuzione,  nel  rispetto  delle
          procedure contabili della spesa e nei limiti della  residua
          spesa autorizzata  disponibile  alla  data  di  entrata  in
          vigore del  presente  decreto.  Qualora  il  direttore  dei
          lavori abbia gia' adottato  lo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori e  il  responsabile  unico  del  procedimento  abbia
          emesso il certificato  di  pagamento,  relativamente  anche
          alle lavorazioni effettuate tra il 1°  gennaio  2022  e  la
          data di entrata in vigore del presente decreto, e'  emesso,
          entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato  di
          pagamento straordinario recante la determinazione,  secondo
          le modalita' di cui  al  primo  periodo,  dell'acconto  del
          corrispettivo  di   appalto   relativo   alle   lavorazioni
          effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
          In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini  e
          a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, in  deroga  alle
          previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno  2022,
          le regioni, entro  il  31  luglio  2022,  procedono  ad  un
          aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
          linee  guida  di  cui  all'articolo  29,  comma   12,   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
          inadempienza  da  parte  delle  regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  quindici  giorni,  dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  sentite  le
          regioni  interessate.  Fermo  quanto  previsto  dal  citato
          articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,  in  relazione
          alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  sino  al  31  dicembre  2022,  ai  fini   della
          determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
          delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
          aggiornati ai sensi del presente comma ovvero,  nelle  more
          dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
          aggiornati  entro  il  31  luglio  2022  cessano  di  avere
          validita' entro  il  31  dicembre  2022  e  possono  essere
          transitoriamente utilizzati fino al 31  marzo  2023  per  i
          progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
          entro tale data.
              3.  Nelle  more  della  determinazione   dei   prezzari
          regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle  previsioni
          di cui all'articolo 29, comma 11, del  decreto-legge  n.  4
          del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti  relativi
          a lavori,  ai  fini  della  determinazione  del  costo  dei
          prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai  sensi
          dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo  n.  50
          del 2016, incrementano fino al 20 per cento  le  risultanze
          dei prezzari regionali di  cui  al  comma  7  del  medesimo
          articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
          le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  qualora,   all'esito
          dell'aggiornamento dei  prezzari  ai  sensi  del  comma  2,
          risulti nell'anno 2022 una  variazione  di  detti  prezzari
          rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre  2021
          inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
          periodo  del  presente  comma,   le   stazioni   appaltanti
          procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
          del medesimo comma 1,  in  occasione  del  pagamento  degli
          stati di avanzamento dei lavori afferenti alle  lavorazioni
          eseguite e contabilizzate dal direttore dei  lavori  ovvero
          annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello  stesso,   nel
          libretto  delle  misure  successivamente  all'adozione  del
          prezzario aggiornato.
              4. Per i soggetti tenuti  all'applicazione  del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163, ad esclusione dei soggetti di  cui  all'articolo  142,
          comma 4, del medesimo codice, ovvero  all'applicazione  del
          codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
          n.  50  del  2016,  ad  esclusione  dei  soggetti  di   cui
          all'articolo 164, comma  5,  del  medesimo  codice,  per  i
          lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso  di
          insufficienza  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  alla
          copertura degli oneri, si provvede:
                a) in relazione agli interventi finanziati, in  tutto
          o in parte, con le risorse previste  dal  regolamento  (UE)
          2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10
          febbraio  2021,  e  dal  regolamento  (UE)   2021/241   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,
          dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
          Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  di   seguito
          denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
          6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione  ai  quali
          siano   nominati   Commissari   straordinari    ai    sensi
          dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
          7, comma 1,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020,  n.  120,  limitatamente  alle  risorse   autorizzate
          dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
          marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera  a)  del
          comma 5 del presente articolo. Le  istanze  di  accesso  al
          Fondo  sono  presentate:   entro   il   31   agosto   2022,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal  1°  gennaio  2022  e
          fino  al  31  luglio  2022;  entro  il  31  gennaio   2023,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
          al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse  del
          Fondo, le stazioni appaltanti  trasmettono  telematicamente
          al  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445 e secondo le modalita' definite  dal  medesimo
          Ministero entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  i   dati   del   contratto
          d'appalto, copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori
          corredata  di  attestazione  da  parte  del  direttore  dei
          lavori, vistata dal responsabile  unico  del  procedimento,
          dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo  di
          cui  al  comma  1,  l'entita'  delle  risorse   finanziarie
          disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai  fini  del
          pagamento  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   in
          relazione al quale e' formulata  l'istanza  di  accesso  al
          Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
          l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
          a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
          richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
          risorse  tra  le   stazioni   appaltanti   richiedenti   e'
          effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
          citato limite massimo di spesa.  Fermo  restando  l'obbligo
          delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
          valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini  di
          cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
          codice dei contratti pubblici  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
          del Fondo, il pagamento  viene  effettuato  dalla  stazione
          appaltante entro trenta giorni dal trasferimento  di  dette
          risorse;
                b) in relazione agli interventi diversi da quelli  di
          cui alla lettera a), a valere sulle risorse  del  Fondo  di
          cui all'articolo 1-septies, comma 8, del  decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate  dal  comma
          5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
          25, comma 1,  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,
          n. 34,  e  dall'articolo  23,  comma  2,  lettera  b),  del
          decreto-legge   n.   21   del   2022,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  n.  51  del  2022,  secondo  le
          modalita'  previste  dal   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di   cui
          all'articolo  1-septies,  comma  8,  secondo  periodo,  del
          citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di  accesso
          al  Fondo  sono  presentate:  entro  il  31  agosto   2022,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal  1°  gennaio  2022  e
          fino  al  31  luglio  2022;  entro  il  31  gennaio   2023,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
          al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse  del
          Fondo,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono,  secondo  le
          modalita'  previste  dal  decreto   di   cui   all'articolo
          1-septies,   comma   8,   secondo   periodo,   del   citato
          decreto-legge  n.  73  del  2021,  i  dati  del   contratto
          d'appalto, copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori
          corredata  di  attestazione  da  parte  del  direttore  dei
          lavori, vistata dal responsabile  unico  del  procedimento,
          dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo  di
          cui  al  comma  1,  l'entita'  delle  risorse   finanziarie
          disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai  fini  del
          pagamento  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   in
          relazione al quale e' formulata  l'istanza  di  accesso  al
          Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
          l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
          a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
          richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
          risorse  tra  le   stazioni   appaltanti   richiedenti   e'
          effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
          citato limite massimo di spesa.  Fermo  restando  l'obbligo
          delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
          valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini  di
          cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
          codice dei contratti pubblici  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
          del Fondo, il pagamento  viene  effettuato  dalla  stazione
          appaltante entro trenta giorni dal trasferimento  di  dette
          risorse.
              5. Per le finalita' di cui al comma 4:
                a) la dotazione del  Fondo  di  cui  all'articolo  7,
          comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
          di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500  milioni  di
          euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate  dalla  presente
          lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
          lettera  a),  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
          n. 51,  sono  destinate  al  riconoscimento  di  contributi
          relativi alle istanze di accesso presentate, ai  sensi  del
          comma 4, lettera a), del presente  articolo,  entro  il  31
          agosto 2022 e le risorse stanziate  per  l'anno  2023  sono
          destinate al riconoscimento  di  contributi  relativi  alle
          istanze di accesso  presentate,  ai  sensi  della  medesima
          lettera a) del comma  4,  entro  il  31  gennaio  2023.  Le
          eventuali  risorse  eccedenti  l'importo   complessivamente
          assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in  relazione   alle
          istanze presentate entro il 31 agosto 2022  possono  essere
          utilizzate   per   il   riconoscimento    dei    contributi
          relativamente alle istanze presentate entro il  31  gennaio
          2023;
                b)  la  dotazione  del  Fondo  di  cui   all'articolo
          1-septies, comma 8, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
          73, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  luglio
          2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500  milioni  di
          euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di  euro  per  l'anno
          2023.   Le   eventuali    risorse    eccedenti    l'importo
          complessivamente  assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in
          relazione alle istanze presentate entro il 31  agosto  2022
          possono  essere  utilizzate  per  il   riconoscimento   dei
          contributi relativamente alle istanze presentate  entro  il
          31 gennaio 2023.
              5-bis.  In  relazione  all'organizzazione  dei   Giochi
          olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
          autorizzata la spesa di 1 milione di euro per  l'anno  2022
          per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al  km
          49+800 della strada statale n.  36.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari  a  1  milione  di
          euro per l'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190.
              6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9,
          del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2022,  n.  25,  per
          fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
          ai sensi dei  commi  2  e  3  del  presente  articolo,  dei
          prezzari utilizzati nelle procedure  di  affidamento  delle
          opere  pubbliche  avviate  successivamente  alla  data   di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  sino  al  31
          dicembre 2022, le  stazioni  appaltanti  possono  procedere
          alla rimodulazione delle somme a  disposizione  e  indicate
          nel quadro economico  degli  interventi.  Per  le  medesime
          finalita',  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi',
          utilizzare  le  somme   disponibili   relative   ad   altri
          interventi ultimati di competenza delle  medesime  stazioni
          appaltanti e per i quali siano stati  eseguiti  i  relativi
          collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
          rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
          della residua spesa autorizzata disponibile  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto.
              7. In caso di insufficienza delle  risorse  di  cui  al
          comma  6,  per  fronteggiare  i  maggiori  costi  derivanti
          dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei  prezzari
          utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento  delle  opere
          pubbliche avviate successivamente alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022  che
          siano relativi ad opere finanziate, in tutto  o  in  parte,
          con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
          regolamento (UE) 2021/241,  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  il
          «Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili»,  con   una
          dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno  2022,  1.700
          milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
          l'anno 2026. Le risorse  del  Fondo  sono  trasferite,  nei
          limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in  apposita
          contabilita' del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  5
          della legge 16 aprile 1987,  n.  183.  Fermi  restando  gli
          interventi prioritari  individuati  al  primo  periodo,  al
          Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
          modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
          alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  fino  al  31  dicembre  2022,  gli   interventi
          integralmente finanziati, la cui  realizzazione,  anche  in
          considerazione  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, deve  essere  ultimata  entro  il  31
          dicembre  2026,  relativi  al  Piano  nazionale   per   gli
          investimenti complementari al PNRR, di cui  all'articolo  1
          del  decreto-legge  n.  59  del   2021,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 101 del  2021,  e  quelli  in
          relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del  2019.
          Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di  cui  al
          terzo periodo:
                a) il Commissario straordinario di  cui  all'articolo
          1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per  la
          realizzazione degli interventi inseriti  nel  programma  di
          cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
          del 2021;
                b)  la   societa'   Infrastrutture   Milano   Cortina
          2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
          marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8 maggio 2020, n.  31,  per  la  realizzazione  delle
          opere di cui  al  comma  2  del  medesimo  articolo  3  del
          decreto-legge n. 16 del 2020;
                c) l'Agenzia per la  coesione  territoriale  per  gli
          interventi previsti dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del  2022,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
              7-bis. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da adottare entro 45  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
          sostenibili, sono determinate le modalita'  di  accesso  al
          Fondo di  cui  al  comma  7,  di  assegnazione  e  gestione
          finanziaria  delle  relative  risorse  secondo  i  seguenti
          criteri:
                a) fissazione di  un  termine  per  la  presentazione
          delle istanze di assegnazione delle risorse da parte  delle
          Amministrazioni statali finanziatrici  degli  interventi  o
          titolari dei relativi  programmi  di  investimento  secondo
          modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
                b) ai fini dell'assegnazione delle  risorse,  i  dati
          necessari,  compresi  quelli  di  cui  al  comma  6,   sono
          verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
          sistemi  informativi  del  Dipartimento  della   Ragioneria
          generale dello Stato;
                c) l'assegnazione delle risorse  avviene  sulla  base
          del  cronoprogramma   procedurale   e   finanziario   degli
          interventi,  verificato  ai  sensi  della  lettera   b)   e
          costituisce  titolo  per   l'avvio   delle   procedure   di
          affidamento delle opere pubbliche;
                d)  effettuazione  dei   trasferimenti   secondo   le
          procedure stabilite dalla citata legge n. 183  del  1987  e
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre  1988,  n.  568,  sulla  base  delle
          richieste  presentate  dalle  amministrazioni,  nei  limiti
          delle disponibilita' di cassa;  per  le  risorse  destinate
          agli interventi del PNRR, i trasferimenti  sono  effettuati
          in favore dei conti di tesoreria Next Generation  UE-Italia
          gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
          successiva  erogazione  in  favore  delle   Amministrazioni
          aventi diritto, con le procedure del PNRR;
                e) determinazione  delle  modalita'  di  restituzione
          delle economie derivanti dai ribassi d'asta non  utilizzate
          al completamento degli interventi ovvero  dall'applicazione
          delle clausole di revisione dei prezzi di cui  all'articolo
          29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4  del  2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.
          Le  eventuali  risorse  del  Fondo  gia'  trasferite   alle
          stazioni appaltanti devono essere versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
                f) fermo restando l'integrale  soddisfacimento  delle
          richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
          della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
          Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
              7-ter. Per gli interventi degli enti locali  finanziati
          con risorse previste dal regolamento (UE)  2021/240  e  dal
          regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di  cui  al  comma
          7-bis puo' essere assegnato direttamente, su proposta delle
          Amministrazioni statali finanziatrici,  un  contributo  per
          fronteggiare i maggiori costi di cui al  comma  7,  tenendo
          conto dei cronoprogrammi  procedurali  e  finanziari  degli
          interventi medesimi, e sono altresi' stabilite le modalita'
          di verifica dell'importo  effettivamente  spettante,  anche
          tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
              7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di
          complessivi 1.300 milioni di euro, di cui  180  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno  2023,
          245 milioni di euro per l'anno 2024, 195  milioni  di  euro
          per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e  235
          milioni di euro per l'anno 2027.  L'incremento  di  cui  al
          primo periodo e' destinato quanto a  900  milioni  di  euro
          agli interventi del Piano nazionale  per  gli  investimenti
          complementari  al  PNRR,  di   cui   all'articolo   1   del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto
          a 400 milioni di euro per la realizzazione delle  opere  di
          cui all'articolo 3, comma 2,  del  decreto-legge  11  marzo
          2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai  sensi
          del  comma  7-bis  e  relativamente   alle   procedure   di
          affidamento di lavori delle opere  avviate  successivamente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino
          al 31  dicembre  2022  la  cui  realizzazione  deve  essere
          ultimata entro il 31 dicembre 2026.  Le  eventuali  risorse
          eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di  cui  al
          secondo periodo rimangono nella  disponibilita'  del  Fondo
          per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
              8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli  accordi
          quadro di lavori di cui  all'articolo  54  del  codice  dei
          contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50  del
          2016, gia' aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata
          in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti,  ai
          fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalita'
          previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo  54
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del  2016  e  nei  limiti  delle  risorse
          complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori
          previsti  dall'accordo  quadro,   utilizzano   i   prezzari
          aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
          cui al comma 3 del presente  articolo,  fermo  restando  il
          ribasso  formulato  in   sede   di   offerta   dall'impresa
          aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo.  In  relazione
          all'esecuzione  degli  accordi  quadro  di  cui  al   primo
          periodo, si  applicano,  altresi',  le  previsioni  di  cui
          all'articolo  29  del  decreto-legge   n.   4   del   2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.
          Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  si  applicano
          anche  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate   dal
          direttore   dei   lavori,   ovvero   annotate,   sotto   la
          responsabilita' del  direttore  dei  lavori,  nel  libretto
          delle misure dal 1° gennaio 2022  e  fino  al  31  dicembre
          2022, relativamente ad appalti di lavori basati su  accordi
          quadro gia' in esecuzione alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto.
              9. All'articolo 29 del decreto-legge  n.  4  del  2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022,
          il comma 11- bis e' abrogato.
              10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
          17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27  aprile
          2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
              11. Le disposizioni di cui all'articolo  23,  comma  1,
          del decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  2022,  n.  51,  si
          applicano  anche  alle   istanze   di   riconoscimento   di
          contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
          4, lettera a) del presente articolo.
              12.  Le  disposizioni   del   presente   articolo,   ad
          esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e  3,  si
          applicano anche agli appalti pubblici  di  lavori,  nonche'
          agli accordi quadro di lavori di cui  all'articolo  54  del
          decreto legislativo n.  50  del  2016  delle  societa'  del
          gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
          soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II  del
          medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016,  limitatamente
          alle attivita' previste nel citato capo  I  e  qualora  non
          applichino i prezzari regionali, con riguardo  ai  prezzari
          dagli stessi utilizzati e aggiornati entro  il  termine  di
          cui al primo  periodo  del  citato  comma  2  del  presente
          articolo. In relazione ai contratti affidati  a  contraente
          generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello  Stato  e
          dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata  in  vigore
          del presente  decreto  le  cui  opere  siano  in  corso  di
          esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento  agli
          importi delle lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal
          direttore dei  lavori  dal  1°  gennaio  2022  fino  al  31
          dicembre 2022.
              12-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si
          applicano,  per  quanto  compatibili,  anche  ai  contratti
          pubblici stipulati ai  sensi  del  decreto  legislativo  15
          novembre 2011, n. 208.
              13.  In  considerazione  delle  istanze  presentate   e
          dell'utilizzo  effettivo  delle   risorse,   al   fine   di
          assicurare  la  tempestiva  assegnazione  delle  necessarie
          disponibilita'  per  le  finalita'  di  cui   al   presente
          articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
          fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e'  autorizzato  ad  apportare  tra  gli  stati  di
          previsione interessati, anche mediante apposito  versamento
          all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   e   successiva
          riassegnazione alla spesa, per  ciascun  anno  del  biennio
          2022-2023  e  limitatamente  alle  sole  risorse   iscritte
          nell'anno    interessato,    le    occorrenti    variazioni
          compensative annuali tra le dotazioni finanziarie  previste
          a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi  di  finanza
          pubblica.
              14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7,  quantificati
          in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni  di
          euro per l'anno  2023  e  in  1.500  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
          l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58."
              Si riporta il testo  dell'articolo  5  della  legge  16
          aprile  1987,  n.  183   (Coordinamento   delle   politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi comunitari):
              "Art. 5. Fondo di rotazione.
              1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della  legge  25  novembre  1971,  n.
          1041.
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate:
                a) le disponibilita' residue del fondo  di  cui  alla
          legge 3 ottobre 1977,  n.  863  ,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
                c) le somme da individuare  annualmente  in  sede  di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE) ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                d) le somme annualmente determinate con la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7.
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,  n.  321  ,  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748."
              Il testo del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,
          n. 91 (Misure urgenti in materia di  politiche  energetiche
          nazionali, produttivita' delle imprese e  attrazione  degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          maggio 2022, n. 114.