art. 1 (commi 101-200)
 
 
    
+---------------------------------------------+---------------------+
|101. Sulla differenza tra il valore normale  |                     |
|dei beni assegnati, o, in caso di            |                     |
|trasformazione, quello dei beni posseduti    |                     |
|all'atto della trasformazione, e il loro     |                     |
|costo fiscalmente riconosciuto, si applica   |                     |
|un'imposta sostitutiva delle imposte sui     |                     |
|redditi e dell'imposta regionale sulle       |                     |
|attivita' produttive nella misura dell'8 per |                     |
|cento ovvero del 10,5 per cento per le       |                     |
|societa' considerate non operative in almeno |                     |
|due dei tre periodi di imposta precedenti a  |                     |
|quello in corso al momento dell'assegnazione,|                     |
|della cessione o della trasformazione. Le    |                     |
|riserve in sospensione d'imposta annullate   |                     |
|per effetto dell'assegnazione dei beni ai    |                     |
|soci e quelle delle societa' che si          |                     |
|trasformano sono assoggettate a imposta      |                     |
|sostitutiva nella misura del 13 per cento.   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|102. Per gli immobili, su richiesta della    |Determinazione del   |
|societa' e nel rispetto delle condizioni     |valore normale del   |
|prescritte, il valore normale puo' essere    |bene immobile,       |
|determinato in misura pari a quello          |necessario per la    |
|risultante dall'applicazione all'ammontare   |determinazione della |
|delle rendite risultanti in catasto dei      |base imponibile.     |
|moltiplicatori determinati con i criteri e le|                     |
|modalita' previsti dal primo periodo del     |                     |
|comma 4 dell'articolo 52 del testo unico     |                     |
|delle disposizioni concernenti l'imposta di  |                     |
|registro, di cui al decreto del Presidente   |                     |
|della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In  |                     |
|caso di cessione, ai fini della              |                     |
|determinazione dell'imposta sostitutiva, il  |                     |
|corrispettivo della cessione, se inferiore al|                     |
|valore normale del bene, determinato ai sensi|                     |
|dell'articolo 9 del testo unico delle imposte|                     |
|sui redditi, di cui al decreto del Presidente|                     |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o,|                     |
|in alternativa, ai sensi del primo periodo   |                     |
|del presente comma, e' computato in misura   |                     |
|non inferiore a uno dei due valori.          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|103. Il costo fiscalmente riconosciuto delle |Aumento del costo    |
|azioni o quote possedute dai soci delle      |fiscalmente          |
|societa' trasformate deve essere aumentato   |riconosciuto delle   |
|della differenza assoggettata a imposta      |azioni o quote       |
|sostitutiva. Nei confronti dei soci          |possedute dai soci   |
|assegnatari non si applicano le disposizioni |delle societa'       |
|dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del  |trasformate in misura|
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui|pari alla differenza |
|al decreto del Presidente della Repubblica 22|assoggettata ad      |
|dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore   |imposta sostitutiva. |
|normale dei beni ricevuti, al netto dei      |                     |
|debiti accollati, riduce il costo fiscalmente|                     |
|riconosciuto delle azioni o delle quote      |                     |
|possedute.                                   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|104. Per le assegnazioni e le cessioni ai    |Riduzione delle      |
|soci di cui ai commi da 100 a 102, le        |aliquote dell'imposta|
|aliquote dell'imposta proporzionale di       |di registro e        |
|registro eventualmente applicabili sono      |determinazione delle |
|ridotte alla meta' e le imposte ipotecarie e |imposte ipotecarie e |
|catastali si applicano in misura fissa.      |catastali in         |
|                                             |relazione alle       |
|                                             |assegnazioni e alle  |
|                                             |cessioni ai soci.    |
+---------------------------------------------+---------------------+
|105. Le societa' che si avvalgono delle      |Termini di versamento|
|disposizioni dei commi da 100 a 104 devono   |dell'imposta         |
|versare il 60 per cento dell'imposta         |sostitutiva nei casi |
|sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la  |di cessioni dei beni |
|restante parte entro il 30 novembre 2023, con|ai soci.             |
|i criteri di cui al decreto legislativo 9    |                     |
|luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i   |                     |
|rimborsi e il contenzioso si applicano le    |                     |
|disposizioni previste per le imposte sui     |                     |
|redditi.                                     |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|106. Le disposizioni dell'articolo 1, comma  |Regime di            |
|121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si|trasferimento        |
|applicano anche alle esclusioni dal          |all'imprenditore dei |
|patrimonio dell'impresa dei beni ivi         |beni immobili        |
|indicati, posseduti alla data del 31 ottobre |strumentali          |
|2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al |all'esercizio        |
|31 maggio 2023. I versamenti rateali         |dell'impresa e       |
|dell'imposta sostitutiva di cui al citato    |relativa imposta     |
|comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 |sostitutiva.         |
|del 2015 sono effettuati, rispettivamente,   |                     |
|entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno     |                     |
|2024. Per i soggetti che si avvalgono delle  |                     |
|disposizioni del presente comma gli effetti  |                     |
|dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio  |                     |
|2023.                                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|107. All'articolo 5 della legge 28 dicembre  |Facolta', previo     |
|2001, n. 448, in materia di rideterminazione |pagamento di imposta |
|dei valori di acquisto di partecipazioni non |sostitutiva delle    |
|negoziate nei mercati regolamentati, sono    |imposte sui redditi, |
|apportate le seguenti modificazioni:         |di determinare le    |
|   a) la rubrica e' sostituita dalla         |plusvalenze e        |
|seguente: «Rideterminazione dei valori di    |minusvalenze relative|
|acquisto di partecipazioni»;                 |ai titoli, alle quote|
|   b) dopo il comma 1 e' inserito il         |o ai diritti         |
|seguente:                                    |negoziati nei mercati|
|   «1-bis. Agli effetti della determinazione |regolamentati o nei  |
|delle plusvalenze e minusvalenze di cui      |sistemi multilaterali|
|all'articolo 67, comma 1, lettere c) e       |di negoziazione      |
|c-bis), del testo unico delle imposte sui    |posseduti alla data  |
|redditi, di cui al decreto del Presidente    |del 1° gennaio 2023  |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,   |sulla base del valore|
|per i titoli, le quote o i diritti negoziati |normale invece che   |
|nei mercati regolamentati o nei sistemi      |del costo di         |
|multilaterali di negoziazione, posseduti alla|acquisto.            |
|data del 1° gennaio 2023, puo' essere        |                     |
|assunto, in luogo del costo o valore di      |                     |
|acquisto, il valore normale determinato ai   |                     |
|sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a),  |                     |
|del medesimo testo unico, con riferimento al |                     |
|mese di dicembre 2022, a condizione che il   |                     |
|predetto valore sia assoggettato a un'imposta|                     |
|sostitutiva delle imposte sui redditi».      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|108. All'articolo 2 del decreto-legge 24     |Assoggettamento a    |
|dicembre 2002, n. 282, convertito, con       |perizia giurata di   |
|modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, |stima della          |
|n. 27, recante riapertura di termini in      |rideterminazione dei |
|materia di rivalutazione di beni di impresa e|valori di acquisto   |
|di rideterminazione di valori di acquisto, il|delle partecipazioni |
|comma 2 e' sostituito dal seguente:          |negoziate e non      |
|   «2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7  |negoziate in mercati |
|della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si     |regolamentati o in   |
|applicano anche per la rideterminazione dei  |sistemi multilaterali|
|valori di acquisto delle partecipazioni      |di negoziazione e dei|
|negoziate e non negoziate in mercati         |terreni edificabili e|
|regolamentati o in sistemi multilaterali di  |con destinazione     |
|negoziazione e dei terreni edificabili e con |agricola posseduti   |
|destinazione agricola posseduti alla data del|alla data del 1°     |
|1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive      |gennaio 2023.        |
|possono essere rateizzate fino a un massimo  |                     |
|di tre rate annuali di pari importo, a       |                     |
|decorrere dal 15 novembre 2023; sull'importo |                     |
|delle rate successive alla prima sono dovuti |                     |
|gli interessi nella misura del 3 per cento   |                     |
|annuo, da versarsi contestualmente. La       |                     |
|redazione e il giuramento della perizia      |                     |
|devono essere effettuati entro la predetta   |                     |
|data del 15 novembre 2023»."                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|109. Sui valori di acquisto delle            |Imposta sostitutiva  |
|partecipazioni e dei terreni edificabili e   |sui valori           |
|con destinazione agricola rideterminati con  |rideterminati di     |
|le modalita' e nei termini indicati dal comma|acquisto delle       |
|2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24       |partecipazioni e dei |
|dicembre 2002, n. 282, convertito, con       |terreni edificabili e|
|modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, |con destinazione     |
|n. 27, come da ultimo modificato dal comma   |agricola.            |
|108 del presente articolo, le aliquote delle |                     |
|imposte sostitutive di cui all'articolo 5,   |                     |
|commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre     |                     |
|2001, n. 448, come da ultimo modificato dal  |                     |
|comma 107 del presente articolo, e l'aliquota|                     |
|di cui all'articolo 7, comma 2, del medesimo |                     |
|decreto-legge n. 282 del 2002 sono pari al 16|                     |
|per cento.                                   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|110. All'articolo 2 del decreto-legge 30     |Estensione delle     |
|dicembre 2009, n. 194, convertito, con       |agevolazioni previste|
|modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, |per la piccola       |
|n. 25, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il    |proprieta' contadina |
|seguente:                                    |anche agli atti di   |
|   «4-ter. Le agevolazioni di cui al comma   |trasferimento di     |
|4-bis si applicano anche agli atti di        |terreni e di         |
|trasferimento a titolo oneroso di terreni e  |pertinenze agricoli  |
|relative pertinenze, qualificati agricoli in |in favore di under   |
|base a strumenti urbanistici vigenti, posti  |40.                  |
|in essere a favore di persone fisiche di eta'|                     |
|inferiore a quaranta anni che dichiarino     |                     |
|nell'atto di trasferimento di volere         |                     |
|conseguire, entro il termine di ventiquattro |                     |
|mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione    |                     |
|previdenziale e assistenziale prevista per i |                     |
|coltivatori diretti e gli imprenditori       |                     |
|agricoli professionali».                     |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|111. Il secondo comma dell'articolo 9 del    |Estensione ai        |
|decreto del Presidente della Repubblica 29   |trasferimenti        |
|settembre 1973, n. 601, e' sostituito dal    |immobiliari di fondi |
|seguente:                                    |rustici nei territori|
|   «Nei territori montani di cui al primo    |montani              |
|comma, i trasferimenti di proprieta' a       |dell'esenzione       |
|qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di|dall'imposta         |
|coltivatori diretti e imprenditori agricoli  |catastale e di bollo |
|professionali, iscritti nella relativa       |e                    |
|gestione previdenziale e assistenziale, sono |dell'assoggettamento |
|soggetti alle imposte di registro e          |all'imposta          |
|ipotecaria nella misura fissa e sono esenti  |ipotecaria e di      |
|dalle imposte catastale e di bollo. Le       |registro in misura   |
|agevolazioni di cui al presente comma si     |fissa a favore dei   |
|applicano anche ai trasferimenti a favore di |coltivatori diretti e|
|soggetti che, pur non essendo iscritti nella |degli imprenditori   |
|gestione previdenziale e assistenziale di cui|agricoli             |
|al primo periodo, con apposita dichiarazione |professionali,       |
|contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano|nonche' delle        |
|a coltivare o a condurre direttamente il     |cooperative agricole |
|fondo per un periodo di cinque anni; i       |che conducono        |
|predetti soggetti decadono dalle agevolazioni|direttamente i       |
|se, prima che siano trascorsi cinque anni    |terreni.             |
|dalla stipula degli atti di acquisto,        |                     |
|alienano volontariamente i terreni ovvero    |                     |
|cessano di coltivarli o di condurli          |                     |
|direttamente. Le stesse agevolazioni si      |                     |
|applicano anche a favore delle cooperative   |                     |
|agricole che conducono direttamente i        |                     |
|terreni»."                                   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|112. I redditi di capitale di cui            |Facolta' di          |
|all'articolo 44, comma 1, lettera g), del    |sostituire, previo   |
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui|pagamento di         |
|al decreto del Presidente della Repubblica 22|un'imposta           |
|dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di|sostitutiva, il costo|
|cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter),|di acquisto delle    |
|del medesimo testo unico derivanti dalla     |quote o azioni di    |
|cessione o dal rimborso di quote o azioni di |partecipazione a     |
|organismi di investimento collettivo del     |organismi di         |
|risparmio si considerano realizzati a        |investimento         |
|condizione che, su opzione del contribuente, |collettivo del       |
|sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle|risparmio, con la    |
|imposte sui redditi, con l'aliquota del 14   |differenza tra il    |
|per cento, la differenza tra il valore delle |valore delle quote o |
|quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022|azioni rilevato dai  |
|e il costo o valore di acquisto o di         |prospetti periodici  |
|sottoscrizione.                              |alla data del 31     |
|                                             |dicembre 2022 e il   |
|                                             |costo o valore di    |
|                                             |acquisto o di        |
|                                             |sottoscrizione.      |
+---------------------------------------------+---------------------+
|113. L'opzione di cui al comma 112 e' resa   |Modalita' e termini  |
|entro il 30 giugno 2023 mediante apposita    |di esercizio, da     |
|comunicazione all'intermediario presso il    |parte del            |
|quale e' intrattenuto un rapporto di         |contribuente,        |
|custodia, amministrazione, gestione di       |dell'opzione per     |
|portafogli o altro stabile rapporto.         |l'imposta            |
|L'imposta sostitutiva e' versata entro il 16 |sostitutiva.         |
|settembre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1|                     |
|e 6-bis dell'articolo 26-quinquies del       |                     |
|decreto del Presidente della Repubblica 29   |                     |
|settembre 1973, n. 600, ai commi 1, 2, 2-ter,|                     |
|5 e 7 dell'articolo 10-ter della legge 23    |                     |
|marzo 1983, n. 77, ai commi 1, 2-bis e       |                     |
|2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 25|                     |
|settembre 2001, n. 351, convertito, con      |                     |
|modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, |                     |
|n. 410, nonche' ai commi 2 e 4 dell'articolo |                     |
|13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  |                     |
|44, i quali ne ricevono provvista dal        |                     |
|contribuente. In assenza di un rapporto di   |                     |
|custodia, amministrazione o gestione di      |                     |
|portafogli o di altro stabile rapporto,      |                     |
|l'opzione e' esercitata nella dichiarazione  |                     |
|dei redditi relativa all'anno 2022 dal       |                     |
|contribuente, che provvede al versamento     |                     |
|dell'imposta sostitutiva entro il termine per|                     |
|il versamento a saldo delle imposte sui      |                     |
|redditi dovute in base alla dichiarazione sui|                     |
|redditi. L'opzione si estende a tutte le     |                     |
|quote o azioni appartenenti ad una medesima  |                     |
|categoria omogenea, possedute alla data del  |                     |
|31 dicembre 2022 nonche' alla data di        |                     |
|esercizio dell'opzione. L'opzione di cui al  |                     |
|comma 112 non puo' essere esercitata in      |                     |
|relazione alle quote o azioni di organismi di|                     |
|investimento collettivo del risparmio        |                     |
|detenute in rapporti di gestione di          |                     |
|portafogli per i quali sia stata esercitata  |                     |
|l'opzione di cui all'articolo 7 del decreto  |                     |
|legislativo 21 novembre 1997, n. 461.        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|114. Per i contratti di assicurazione sulla  |Assoggettamento a    |
|vita di cui ai rami I e V del comma 1        |tassazione agevolata,|
|dell'articolo 2 del codice delle             |per i contratti di   |
|assicurazioni private, di cui al decreto     |assicurazione sulla  |
|legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i      |vita di cui al ramo I|
|redditi di cui all'articolo 44, comma 1,     |(assicurazioni sulla |
|lettera g-quater), del testo unico delle     |durata della vita    |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del   |umana) e al ramo V   |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,|(operazioni di       |
|n. 917, costituiti dalla differenza tra il   |capitalizzazione),   |
|valore della riserva matematica alla data del|dei redditi          |
|31 dicembre 2022 e i premi versati, si       |costituiti dalla     |
|considerano corrisposti, a condizione che, su|differenza tra il    |
|richiesta del contraente, tale differenza sia|valore della riserva |
|assoggettata dall'impresa di assicurazione a |matematica alla data |
|un'imposta sostitutiva delle imposte sui     |del 31 dicembre 2022 |
|redditi nella misura del 14 per cento.       |e i premi versati,   |
|L'imposta sostitutiva e' versata dall'impresa|che si possono       |
|di assicurazione entro il 16 settembre 2023. |considerare          |
|La provvista dell'imposta sostitutiva e'     |corrisposti.         |
|fornita dal contraente. L'imposta sostitutiva|                     |
|non e' compensabile con il credito d'imposta |                     |
|di cui all'articolo 1, comma 2, del          |                     |
|decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,     |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 22|                     |
|novembre 2002, n. 265. I contratti per i     |                     |
|quali e' esercitata l'opzione di cui al primo|                     |
|periodo del presente comma non possono essere|                     |
|riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono   |                     |
|esclusi dall'applicazione delle disposizioni |                     |
|del presente comma i contratti di            |                     |
|assicurazione la cui scadenza e' prevista    |                     |
|entro il 31 dicembre 2024.                   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|115. Al fine di contenere gli effetti        |Istituzione di un    |
|dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del  |contributo di        |
|settore energetico per le imprese e i        |solidarieta'         |
|consumatori, e' istituito per l'anno 2023 un |straordinario sotto  |
|contributo di solidarieta' temporaneo,       |forma di prelievo    |
|determinato ai sensi del comma 116, a carico |temporaneo per l'anno|
|dei soggetti che esercitano nel territorio   |2023 per i soggetti  |
|dello Stato, per la successiva vendita dei   |che producono,       |
|beni, l'attivita' di produzione di energia   |importano,           |
|elettrica, dei soggetti che esercitano       |distribuiscono o     |
|l'attivita' di produzione di gas metano o di |vendono energia      |
|estrazione di gas naturale, dei soggetti     |elettrica, gas       |
|rivenditori di energia elettrica, di gas     |naturale o prodotti  |
|metano e di gas naturale e dei soggetti che  |petroliferi.         |
|esercitano l'attivita' di produzione,        |                     |
|distribuzione e commercio di prodotti        |                     |
|petroliferi. Il contributo e' dovuto,        |                     |
|altresi', dai soggetti che, per la successiva|                     |
|rivendita, importano a titolo definitivo     |                     |
|energia elettrica, gas naturale o gas metano |                     |
|o prodotti petroliferi o che introducono nel |                     |
|territorio dello Stato detti beni provenienti|                     |
|da altri Stati dell'Unione europea. Il       |                     |
|contributo non e' dovuto dai soggetti che    |                     |
|svolgono l'attivita' di organizzazione e     |                     |
|gestione di piattaforme per lo scambio       |                     |
|dell'energia elettrica, del gas, dei         |                     |
|certificati ambientali e dei carburanti,     |                     |
|nonche' dalle piccole imprese e dalle        |                     |
|microimprese che esercitano l'attivita' di   |                     |
|commercio al dettaglio di carburante per     |                     |
|autotrazione identificata dal codice ATECO   |                     |
|473000. Il contributo e' dovuto se almeno il |                     |
|75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta|                     |
|antecedente a quello in corso al 1° gennaio  |                     |
|2023 deriva dalle attivita' indicate nei     |                     |
|periodi precedenti.                          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|116. Il contributo di solidarieta' e'        |Previsione delle     |
|determinato applicando un'aliquota pari al 50|modalita' di         |
|per cento sull'ammontare della quota del     |determinazione del   |
|reddito complessivo determinato ai fini      |contributo           |
|dell'imposta sul reddito delle societa'      |straordinario.       |
|relativo al periodo di imposta antecedente a |                     |
|quello in corso al 1° gennaio 2023, che      |                     |
|eccede per almeno il 10 per cento la media   |                     |
|dei redditi complessivi determinati ai sensi |                     |
|dell'imposta sul reddito delle societa'      |                     |
|conseguiti nei quattro periodi di imposta    |                     |
|antecedenti a quello in corso al 1° gennaio  |                     |
|2022; nel caso in cui la media dei redditi   |                     |
|complessivi sia negativa si assume un valore |                     |
|pari a zero. L'ammontare del contributo      |                     |
|straordinario, in ogni caso, non puo' essere |                     |
|superiore a una quota pari al 25 per cento   |                     |
|del valore del patrimonio netto alla data di |                     |
|chiusura dell'esercizio antecedente a quello |                     |
|in corso al 1° gennaio 2022."                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|117. Il contributo di solidarieta' dovuto,   |Disciplina dei       |
|determinato ai sensi del comma 116, e'       |termini di versamento|
|versato entro il sesto mese successivo a     |del contributo       |
|quello di chiusura dell'esercizio antecedente|straordinario.       |
|a quello in corso al 1° gennaio 2023. I      |                     |
|soggetti che in base a disposizioni di legge |                     |
|approvano il bilancio oltre il termine di    |                     |
|quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio   |                     |
|effettuano il versamento entro il mese       |                     |
|successivo a quello di approvazione del      |                     |
|bilancio. I soggetti con esercizio non       |                     |
|coincidente con l'anno solare possono        |                     |
|effettuare il versamento del contributo entro|                     |
|il 30 giugno 2023.                           |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|118. Il contributo di solidarieta' non e'    |Esclusione della     |
|deducibile ai fini delle imposte sui redditi |deducibilita'        |
|e dell'imposta regionale sulle attivita'     |dell'importo versato |
|produttive.                                  |a titolo di          |
|                                             |contributo           |
|                                             |straordinario.       |
+---------------------------------------------+---------------------+
|119. Ai fini dell'accertamento, delle        |Estensione della     |
|sanzioni e della riscossione del contributo  |disciplina           |
|di solidarieta', nonche' del contenzioso, si |sanzionatoria delle  |
|applicano le disposizioni in materia di      |imposte sui redditi  |
|imposte sui redditi.                         |al contributo        |
|                                             |straordinario.       |
+---------------------------------------------+---------------------+
|120. All'articolo 37 del decreto-legge 21    |Limitazione          |
|marzo 2022, n. 21, convertito, con           |dell'operativita' del|
|modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.|contributo di        |
|51, sono apportate le seguenti modificazioni:|solidarieta' (cd.    |
|   a) al comma 1, dopo il secondo periodo e' |tassa sugli extra    |
|inserito il seguente: «Il contributo e'      |profitti), al caso in|
|dovuto se almeno il 75 per cento del volume  |cui almeno il 75 per |
|d'affari dell'anno 2021 deriva dalle         |cento del volume     |
|attivita' indicate nei periodi precedenti»;  |d'affari dell'anno   |
|   b) al comma 2, secondo periodo, le parole:|2021 derivi dalle    |
|«31 marzo 2021» sono sostituite dalle        |attivita' ivi        |
|seguenti: «30 aprile 2021»;                  |indicate e modifica  |
|   c) dopo il comma 3 sono inseriti i        |della base imponibile|
|seguenti:                                    |di calcolo del       |
|   «3-bis. Non concorrono alla determinazione|predetto contributo. |
|dei totali delle operazioni attive e passive,|                     |
|di cui al comma 3, le operazioni di cessione |                     |
|e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri|                     |
|titoli non rappresentativi di merci e quote  |                     |
|sociali che intercorrono tra i soggetti di   |                     |
|cui al comma 1.                              |                     |
|   3-ter. Non concorrono alla determinazione |                     |
|dei totali delle operazioni attive, di cui al|                     |
|comma 3, le operazioni attive non soggette a |                     |
|IVA per carenza del presupposto territoriale,|                     |
|ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del |                     |
|decreto del Presidente della Repubblica 26   |                     |
|ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in   |                     |
|cui gli acquisti ad esse afferenti siano     |                     |
|territorialmente non rilevanti ai fini       |                     |
|dell'IVA».                                   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|121. Se per effetto delle modificazioni      |Disciplina degli     |
|apportate all'articolo 37 del citato         |effetti della        |
|decreto-legge n. 21 del 2022 dal comma 120   |variazione           |
|del presente articolo:                       |dell'importo dovuto  |
|   a) l'ammontare del contributo risulta     |per il periodo       |
|maggiore di quello complessivamente dovuto   |d'imposta 2022 alla  |
|entro il 30 novembre 2022, il versamento     |luce delle modifiche |
|dell'importo residuo e' effettuato entro il  |apportate alla tassa |
|31 marzo 2023 con le modalita' di cui        |sugli extra profitti.|
|all'articolo 17 del decreto legislativo 9    |                     |
|luglio 1997, n. 241;                         |                     |
|   b) l'ammontare del contributo risulta     |                     |
|minore di quello complessivamente dovuto     |                     |
|entro il 30 novembre 2022, il maggiore       |                     |
|importo versato puo' essere utilizzato in    |                     |
|compensazione ai sensi dell'articolo 17 del  |                     |
|predetto decreto legislativo 9 luglio 1997,  |                     |
|n. 241, a decorrere dal 31 marzo 2023.       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|  122. Al testo unico delle disposizioni     |Disposizioni in      |
|legislative concernenti le imposte sulla     |materia di accisa sui|
|produzione e sui consumi e relative sanzioni |tabacchi lavorati e  |
|penali e amministrative, di cui al decreto   |di imposta di consumo|
|legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono    |sui prodotti         |
|apportate le seguenti modificazioni:         |succedanei dei       |
|   a) all'articolo 39-octies:                |prodotti da fumo.    |
|    1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:|                     |
|   «3. Per le sigarette, l'ammontare         |                     |
|dell'accisa e' costituito dalla somma dei    |                     |
|seguenti elementi:                           |                     |
|   a) un importo specifico fisso per unita'  |                     |
|di prodotto, determinato, per l'anno 2023, in|                     |
|28 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 |                     |
|in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a       |                     |
|decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per  |                     |
|1.000 sigarette;                             |                     |
|   b) un importo risultante dall'applicazione|                     |
|dell'aliquota di base, di cui alla voce      |                     |
|"Tabacchi lavorati", lettera c),             |                     |
|dell'allegato I, al prezzo di vendita al     |                     |
|pubblico»;                                   |                     |
|    2) il comma 4 e' abrogato;               |                     |
|    3) al comma 5, lettera c), le parole:    |                     |
|«euro 130» sono sostituite dalle seguenti:   |                     |
|«euro 140»;                                  |                     |
|    4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:|                     |
|   «6. Per i tabacchi lavorati di cui        |                     |
|all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b)     |                     |
|(sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui  |                     |
|all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva |                     |
|2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011,|                     |
|e' pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento |                     |
|della somma dell'accisa globale costituita   |                     |
|dalle due componenti di cui alle lettere a) e|                     |
|b) del comma 3 del presente articolo e       |                     |
|dell'imposta sul valore aggiunto calcolate   |                     |
|con riferimento al "PMP-sigarette"; la       |                     |
|medesima percentuale e' determinata al 98,50 |                     |
|per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per     |                     |
|cento a decorrere dall'anno 2025»;           |                     |
|    5) dopo il comma 10 e' aggiunto il       |                     |
|seguente:                                    |                     |
|   «10-bis. Con decreto del Ministro         |                     |
|dell'economia e delle finanze, da emanare    |                     |
|entro il 31 maggio di ciascun anno a         |                     |
|decorrere dall'anno 2023, e' determinata     |                     |
|l'incidenza percentuale dell'importo di cui  |                     |
|al comma 3, lettera a), sull'importo         |                     |
|dell'onere fiscale totale calcolato con      |                     |
|riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in   |                     |
|relazione all'anno precedente; qualora la    |                     |
|predetta incidenza percentuale non risulti   |                     |
|compresa nell'intervallo di cui all'articolo |                     |
|8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE   |                     |
|del Consiglio, del 21 giugno 2011, con il    |                     |
|medesimo decreto e' conseguentemente         |                     |
|rideterminata, entro il 1° gennaio del       |                     |
|secondo anno successivo, la predetta         |                     |
|componente specifica in modo da garantire che|                     |
|dalla medesima rideterminazione non derivino |                     |
|minori entrate erariali, rispetto all'anno   |                     |
|solare precedente, relativamente             |                     |
|all'applicazione dell'accisa sulle           |                     |
|sigarette»;                                  |                     |
|   b) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le |                     |
|parole: «e al quaranta per cento dal 1°      |                     |
|gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti:|                     |
|«, al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al |                     |
|38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per|                     |
|cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento  |                     |
|dal 1° gennaio 2026»;                        |                     |
|   c) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, le|                     |
|parole: «al venticinque per cento e al venti |                     |
|per cento dal 1° gennaio 2023» sono          |                     |
|sostituite dalle seguenti: «al quindici per  |                     |
|cento e al dieci per cento dal 1° gennaio    |                     |
|2023»;                                       |                     |
|   d) all'articolo 62-quater.1:              |                     |
|    1) al comma 2:                           |                     |
|     1.1) alla lettera c), le parole: «da uno|                     |
|Stato dell'Unione europea» sono sostituite   |                     |
|dalle seguenti: «da un altro Stato           |                     |
|dell'Unione europea»;                        |                     |
|     1.2) dopo la lettera c) e' aggiunta la  |                     |
|seguente:                                    |                     |
|   «c-bis) il soggetto avente sede nel       |                     |
|territorio nazionale, autorizzato ai sensi   |                     |
|del comma 4-bis ad effettuare l'immissione in|                     |
|consumo dei prodotti di cui al comma 1       |                     |
|provenienti da uno Stato dell'Unione         |                     |
|europea»;                                    |                     |
|    2) al comma 3, al primo periodo, dopo le |                     |
|parole: «dall'Agenzia delle dogane e dei     |                     |
|monopoli» sono aggiunte le seguenti:         |                     |
|«all'istituzione e alla gestione di un       |                     |
|deposito in cui sono realizzati i prodotti di|                     |
|cui al comma 1» e, al secondo periodo, dopo  |                     |
|le parole: «Ministro delle finanze 22        |                     |
|febbraio 1999, n. 67,» sono inserite le      |                     |
|seguenti: «l'ubicazione del deposito in cui  |                     |
|si intende fabbricare i prodotti di cui al   |                     |
|comma 1,»;                                   |                     |
|    3) al comma 4, le parole: «da uno Stato  |                     |
|dell'Unione europea» sono sostituite dalle   |                     |
|seguenti: «da un altro Stato dell'Unione     |                     |
|europea»;                                    |                     |
|    4) dopo il comma 4 sono inseriti i       |                     |
|seguenti:                                    |                     |
|   «4-bis. Il soggetto di cui al comma 2,    |                     |
|lettera c-bis), e' preventivamente           |                     |
|autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei  |                     |
|monopoli all'istituzione e alla gestione di  |                     |
|un deposito in cui sono introdotti i prodotti|                     |
|di cui al comma 1. A tale fine il medesimo   |                     |
|soggetto presenta alla predetta Agenzia      |                     |
|un'istanza, in forma telematica, in cui sono |                     |
|indicati, oltre ai dati previsti dalla       |                     |
|determinazione di cui al comma 16, le        |                     |
|generalita' del rappresentante legale, il    |                     |
|possesso dei requisiti stabiliti, per la     |                     |
|gestione dei depositi fiscali di tabacchi    |                     |
|lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di |                     |
|cui al decreto del Ministro delle finanze 22 |                     |
|febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del       |                     |
|deposito in cui si intende ricevere i        |                     |
|prodotti di cui al comma 1, la denominazione |                     |
|e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1|                     |
|provenienti da Stati dell'Unione europea che |                     |
|saranno immessi in consumo nel territorio    |                     |
|nazionale, la quantita' di prodotto presente |                     |
|in ciascuna confezione destinata alla vendita|                     |
|al pubblico nonche' gli altri elementi       |                     |
|informativi previsti dall'articolo 6 del     |                     |
|codice di cui al decreto legislativo 6       |                     |
|settembre 2005, n. 206.                      |                     |
|   4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei       |                     |
|monopoli, effettuati i controlli di          |                     |
|competenza e verificata l'idoneita' della    |                     |
|cauzione prestata ai sensi del comma 5,      |                     |
|rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e  |                     |
|4-bis, entro sessanta giorni dalla data di   |                     |
|ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione   |                     |
|richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4 e |                     |
|4-bis, attribuendo altresi' un codice        |                     |
|d'imposta»;                                  |                     |
|    5) al comma 5, dopo le parole: «Per il   |                     |
|fabbricante» sono inserite le seguenti: «e   |                     |
|per il soggetto di cui al comma 2, lettera   |                     |
|c-bis)»;                                     |                     |
|    6) al comma 6, le parole: «ai commi 3 e  |                     |
|4», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle |                     |
|seguenti: «ai commi 3, 4 e 4-bis»;           |                     |
|    7) al comma 9, il terzo periodo e'       |                     |
|sostituito dal seguente: «Allo stesso        |                     |
|adempimento sono tenuti il rappresentante di |                     |
|cui al comma 2, lettera c), e il soggetto di |                     |
|cui al comma 2, lettera c-bis), per i        |                     |
|prodotti di cui al comma 1, provenienti da   |                     |
|altri Stati dell'Unione europea, che il      |                     |
|soggetto cedente di cui al comma 2 e il      |                     |
|soggetto di cui al medesimo comma 2, lettera |                     |
|c-bis), intendono immettere in consumo nel   |                     |
|territorio nazionale»;                       |                     |
|    8) dopo il comma 9 sono inseriti i       |                     |
|seguenti:                                    |                     |
|   «9-bis. Il soggetto di cui al comma 2,    |                     |
|lettera c-bis), puo' solo ricevere i prodotti|                     |
|di cui al comma 1 provenienti da Stati       |                     |
|dell'Unione europea, dei quali effettua      |                     |
|l'immissione in consumo nel territorio       |                     |
|nazionale attraverso la cessione dei medesimi|                     |
|prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e |                     |
|agli esercizi di vicinato, farmacie e        |                     |
|parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della|                     |
|successiva vendita ai consumatori finali.    |                     |
|Anche per i prodotti di cui al comma 1       |                     |
|ottenuti nel territorio nazionale,           |                     |
|l'immissione in consumo si verifica all'atto |                     |
|della cessione degli stessi prodotti alle    |                     |
|rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi |                     |
|di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui  |                     |
|al comma 13, mentre per i prodotti di cui al |                     |
|comma 1 importati da Stati non appartenenti  |                     |
|all'Unione europea la predetta immissione si |                     |
|verifica all'atto dell'importazione degli    |                     |
|stessi.                                      |                     |
|   9-ter. Per la circolazione dei prodotti di|                     |
|cui al comma 1, nella fase antecedente alla  |                     |
|loro immissione in consumo, tra i soggetti di|                     |
|cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il      |                     |
|mittente e' tenuto a fornire garanzia del    |                     |
|pagamento dell'imposta di consumo gravante   |                     |
|sui prodotti spediti in misura pari al 100   |                     |
|per cento di tale imposta»;                  |                     |
|    9) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il  |                     |
|seguente periodo: «Con determinazione del    |                     |
|direttore dell'Agenzia delle dogane e dei    |                     |
|monopoli sono stabilite le modalita' per     |                     |
|l'approvvigionamento dei predetti            |                     |
|contrassegni di legittimazione»;             |                     |
|    10) al comma 13, lettera a), sono        |                     |
|aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,    |                     |
|anche unitamente ai prodotti di cui          |                     |
|all'articolo 62-quater»;                     |                     |
|    11) il comma 16 e' sostituito dal        |                     |
|seguente:                                    |                     |
|   «16. Con determinazione del direttore     |                     |
|dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono|                     |
|stabiliti il contenuto e le modalita' di     |                     |
|presentazione dell'istanza ai fini           |                     |
|dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e   |                     |
|4-bis, le modalita' di presentazione e i     |                     |
|contenuti della richiesta di inserimento dei |                     |
|prodotti di cui al comma 1 nella tabella di  |                     |
|commercializzazione di cui al comma 9,       |                     |
|nonche' le modalita' di tenuta dei registri e|                     |
|documenti contabili in conformita' a quelle  |                     |
|vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto  |                     |
|applicabili. Con il medesimo provvedimento   |                     |
|sono emanate le ulteriori prescrizioni       |                     |
|necessarie per l'attuazione delle            |                     |
|disposizioni del comma 5 e sono stabilite la |                     |
|documentazione di accompagnamento e le       |                     |
|modalita' con le quali i prodotti di cui al  |                     |
|comma 1 sono movimentati, nella fase         |                     |
|antecedente alla loro immissione in consumo, |                     |
|tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) |                     |
|e c-bis)»;                                   |                     |
|   e) all'allegato I, voce: «Tabacchi        |                     |
|lavorati»:                                   |                     |
|    1) la lettera c) e' sostituita dalla     |                     |
|seguente:                                    |                     |
|   «c) sigarette 49,50%»;                    |                     |
|    2) la lettera d) e' sostituita dalla     |                     |
|seguente:                                    |                     |
|   «d) tabacco trinciato a taglio fino da    |                     |
|usarsi per arrotolare le sigarette 60 per    |                     |
|cento».                                      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|123. Per il perseguimento della garanzia del |Proroga, a titolo    |
|gettito erariale, di un'effettiva e adeguata |oneroso, di talune   |
|riorganizzazione del settore delle reti di   |concessioni per la   |
|raccolta dei giochi pubblici, che assicuri   |raccolta a distanza  |
|altresi' la tutela della salute pubblica,    |dei giochi pubblici. |
|nonche' dell'esigenza di evoluzione delle    |                     |
|pertinenti concessioni alle innovazioni      |                     |
|tecnologiche quanto agli strumenti e agli    |                     |
|ambiti di raccolta, con particolare          |                     |
|riferimento alle nuove forme di              |                     |
|intrattenimento e sport, anche virtuali, sono|                     |
|prorogate a titolo oneroso fino al 31        |                     |
|dicembre 2024 le concessioni per la raccolta |                     |
|a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai |                     |
|sensi dell'articoli 24, comma 13, lettera a),|                     |
|della legge 7 luglio 2009, n. 88, e          |                     |
|dell'articolo 1, comma 935, della legge 28   |                     |
|dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31     |                     |
|dicembre 2022. Gli importi che               |                     |
|conseguentemente i concessionari             |                     |
|corrispondono sono calcolati alle medesime   |                     |
|condizioni previste dalle convenzioni        |                     |
|accessive alle predette concessioni e dalla  |                     |
|normativa vigente; il corrispettivo una      |                     |
|tantum, calcolato in proporzione alla durata |                     |
|della proroga, e' maggiorato del 15 per cento|                     |
|rispetto alla previsione delle norme in      |                     |
|vigore ed e' versato, per quanto dovuto      |                     |
|nell'anno 2023, in due rate di pari importo  |                     |
|entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale   |                     |
|anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in |                     |
|due rate di pari importo entro il 15 gennaio |                     |
|e il 1° giugno di tale anno."                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|124. Per le stesse finalita' di cui al comma |Proroga, a titolo    |
|123, sono prorogate a titolo oneroso fino al |oneroso, delle       |
|31 dicembre 2024:                            |concessioni per la   |
|   a) le concessioni per la raccolta del     |raccolta del gioco   |
|gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023.|del Bingo, di quelle |
|Gli importi che conseguentemente i           |per la realizzazione |
|concessionari corrispondono sono calcolati   |e conduzione delle   |
|alle medesime condizioni e sono versati da   |reti di gestione     |
|ciascun concessionario con le medesime       |telematica del gioco |
|modalita' previste dalle convenzioni         |mediante apparecchi  |
|accessive alle predette concessioni e dalla  |da divertimento e    |
|normativa vigente; il corrispettivo una      |intrattenimento e di |
|tantum, calcolato in proporzione alla durata |quelle previste per  |
|della proroga, e' maggiorato del 15 per cento|la raccolta delle    |
|rispetto alla previsione delle norme in      |scommesse su eventi  |
|vigore ed e' versato, per quanto dovuto      |sportivi, anche      |
|nell'anno 2023, in due rate di pari importo  |ippici, e non        |
|entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale   |sportivi, compresi   |
|anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in |gli eventi virtuali. |
|due rate di pari importo entro il 15 gennaio |                     |
|e il 1° giugno di tale anno;                 |                     |
|   b) le concessioni di realizzazione e      |                     |
|conduzione delle reti di gestione telematica |                     |
|del gioco mediante apparecchi da divertimento|                     |
|e intrattenimento di cui all'articolo 110,   |                     |
|comma 6, del testo unico delle leggi di      |                     |
|pubblica sicurezza, di cui al regio decreto  |                     |
|18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29    |                     |
|giugno 2023. Gli importi che conseguentemente|                     |
|i concessionari corrispondono per la proroga |                     |
|sono determinati calcolando il corrispettivo |                     |
|unitario pagato per i nulla osta di esercizio|                     |
|degli apparecchi da intrattenimento di cui   |                     |
|all'articolo 110, comma 6, lettera a), e     |                     |
|l'importo dei diritti novennali degli        |                     |
|apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, |                     |
|lettera b), del medesimo testo unico,        |                     |
|maggiorato del 15 per cento e proporzionato  |                     |
|alla durata della proroga, posseduti da      |                     |
|ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il|                     |
|corrispettivo unitario pagato per i nulla    |                     |
|osta di esercizio degli apparecchi da        |                     |
|intrattenimento di cui all'articolo 110,     |                     |
|comma 6, lettera a), del citato testo unico  |                     |
|e' integralmente versato nel 2023 da ciascun |                     |
|concessionario in due rate di pari importo   |                     |
|entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale   |                     |
|anno. L'importo dei diritti novennali degli  |                     |
|apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, |                     |
|lettera b), del medesimo testo unico,        |                     |
|maggiorato del 15 cento, e' versato da       |                     |
|ciascun concessionario, per quanto dovuto    |                     |
|nell'anno 2023, in due rate di pari importo  |                     |
|entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale   |                     |
|anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in |                     |
|due rate di pari importo entro il 15 gennaio |                     |
|e il 1° giugno di tale anno;                 |                     |
|   c) le concessioni per la raccolta delle   |                     |
|scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e|                     |
|non sportivi, compresi gli eventi virtuali,  |                     |
|in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi   |                     |
|che conseguentemente i concessionari         |                     |
|corrispondono sono calcolati alle medesime   |                     |
|condizioni previste dalle convenzioni        |                     |
|accessive alle predette concessioni e dalla  |                     |
|normativa vigente e sono versati da ciascun  |                     |
|concessionario, maggiorati del 15 per cento, |                     |
|entro il 15 luglio 2024.                     |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|125. Con determinazione del direttore        |Obblighi dei         |
|dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono|concessionari circa  |
|stabiliti gli obblighi, per i concessionari, |la presentazione di  |
|di presentazione di adeguate garanzie        |adeguate garanzie    |
|economiche, proporzionate alla nuova         |economiche,          |
|definizione dei termini temporali delle      |proporzionate al     |
|proroghe disposte dai commi 123 e 124.       |periodo di proroga   |
|                                             |delle concessioni.   |
+---------------------------------------------+---------------------+
|126. Al testo unico delle imposte sui        |Inclusione delle     |
|redditi, di cui al decreto del Presidente    |cripto-attivita'     |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,   |nell'ambito del      |
|sono apportate le seguenti modificazioni:    |quadro impositivo sui|
|   a) all'articolo 67, comma 1, in materia di|redditi delle persone|
|redditi diversi, dopo la lettera c-quinquies)|fisiche e definizione|
|e' inserita la seguente:                     |delle plusvalenze    |
|   «c-sexies) le plusvalenze e gli altri     |realizzate su        |
|proventi realizzati mediante rimborso o      |cripto-attivita'.    |
|cessione a titolo oneroso, permuta o         |                     |
|detenzione di cripto-attivita', comunque     |                     |
|denominate, non inferiori complessivamente a |                     |
|2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini    |                     |
|della presente lettera, per                  |                     |
|"cripto-attivita'" si intende una            |                     |
|rappresentazione digitale di valore o di     |                     |
|diritti che possono essere trasferiti e      |                     |
|memorizzati elettronicamente, utilizzando la |                     |
|tecnologia di registro distribuito o una     |                     |
|tecnologia analoga. Non costituisce una      |                     |
|fattispecie fiscalmente rilevante la permuta |                     |
|tra cripto-attivita' aventi eguali           |                     |
|caratteristiche e funzioni»;                 |                     |
|   b) all'articolo 68, in materia di         |                     |
|plusvalenze, dopo il comma 9 e' aggiunto il  |                     |
|seguente:                                    |                     |
|   «9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera|                     |
|c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono  |                     |
|costituite dalla differenza tra il           |                     |
|corrispettivo percepito ovvero il valore     |                     |
|normale delle cripto-attivita' permutate e il|                     |
|costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze|                     |
|di cui al primo periodo sono sommate         |                     |
|algebricamente alle relative minusvalenze; se|                     |
|le minusvalenze sono superiori alle          |                     |
|plusvalenze, per un importo superiore a 2.000|                     |
|euro, l'eccedenza e' riportata in deduzione  |                     |
|integralmente dall'ammontare delle           |                     |
|plusvalenze dei periodi successivi, ma non   |                     |
|oltre il quarto, a condizione che sia        |                     |
|indicata nella dichiarazione dei redditi     |                     |
|relativa al periodo di imposta nel quale le  |                     |
|minusvalenze sono state realizzate. Nel caso |                     |
|di acquisto per successione, si assume come  |                     |
|costo il valore definito o, in mancanza,     |                     |
|quello dichiarato agli effetti dell'imposta  |                     |
|di successione. Nel caso di acquisto per     |                     |
|donazione si assume come costo il costo del  |                     |
|donante. Il costo o valore di acquisto e'    |                     |
|documentato con elementi certi e precisi a   |                     |
|cura del contribuente; in mancanza il costo  |                     |
|e' pari a zero. I proventi derivanti dalla   |                     |
|detenzione di cripto-attivita' percepiti nel |                     |
|periodo di imposta sono assoggettati a       |                     |
|tassazione senza alcuna deduzione»."         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|127. Le plusvalenze relative a operazioni    |Calcolo delle        |
|aventi a oggetto cripto-attivita', comunque  |plusvalenze relative |
|denominate, eseguite prima della data di     |ad operazioni aventi |
|entrata in vigore della presente legge si    |ad oggetto           |
|considerano realizzate ai sensi dell'articolo|cripto-attivita'     |
|67 del testo unico delle imposte sui redditi,|realizzate fino alla |
|di cui al decreto del Presidente della       |data di entrata in   |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le    |vigore della         |
|relative minusvalenze realizzate prima della |disposizione in      |
|medesima data possono essere portate in      |esame.               |
|deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5,|                     |
|del medesimo testo unico. Ai fini della      |                     |
|determinazione della plusvalenza si applica  |                     |
|l'articolo 68, comma 6, del predetto testo   |                     |
|unico.                                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|128. Al decreto legislativo 21 novembre 1997,|Modifica della       |
|n. 461, sono apportate le seguenti           |disciplina relativa  |
|modificazioni:                               |all'imposta          |
|   a) all'articolo 5, concernente l'imposta  |sostitutiva sulle    |
|sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri  |plusvalenze e        |
|redditi diversi di cui alle lettere da c) a  |configurazione di tre|
|c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del|diversi regimi       |
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui|fiscali (quello della|
|al decreto del Presidente della Repubblica 22|"dichiarazione",     |
|dicembre 1986, n. 917:                       |quello cosiddetto del|
|    1) alla rubrica, la parola:              |"risparmio           |
|«c-quinquies)» e' sostituita dalla seguente: |amministrato" e      |
|«c-sexies)»;                                 |quello del           |
|    2) al comma 2, primo periodo, la parola: |"risparmio           |
|«c-quinquies)» e' sostituita dalla seguente: |gestito").           |
|«c-sexies)»;                                 |                     |
|   b) all'articolo 6, in materia di opzione  |                     |
|per l'applicazione dell'imposta sostitutiva  |                     |
|su ciascuna plusvalenza o altro reddito      |                     |
|diverso realizzato:                          |                     |
|    1) al comma 1, secondo periodo, dopo le  |                     |
|parole: «o i rapporti e le cessioni di cui   |                     |
|alla lettera c-quinquies) dello stesso comma |                     |
|1,» sono inserite le seguenti: «nonche' per i|                     |
|rimborsi, le cessioni, le permute o la       |                     |
|detenzione di cripto-attivita' di cui alla   |                     |
|lettera c-sexies) del medesimo comma 1,»;    |                     |
|    2) dopo il comma 1 e' inserito il        |                     |
|seguente:                                    |                     |
|   «1-bis. Per le plusvalenze e gli altri    |                     |
|proventi di cui alla lettera c-sexies) del   |                     |
|comma 1 dell'articolo 67 del testo unico     |                     |
|delle imposte sui redditi, di cui al decreto |                     |
|del Presidente della Repubblica 22 dicembre  |                     |
|1986, n. 917, l'opzione di cui al comma 1 del|                     |
|presente articolo puo' essere resa agli      |                     |
|operatori non finanziari di cui alle lettere |                     |
|i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del  |                     |
|decreto legislativo 21 novembre 2007, n.     |                     |
|231»;                                        |                     |
|    3) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il   |                     |
|seguente periodo: «Per le cripto-attivita' di|                     |
|cui all'articolo 67, comma 1, lettera        |                     |
|c-sexies), del testo unico delle imposte sui |                     |
|redditi, di cui al decreto del Presidente    |                     |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la|                     |
|dichiarazione sostitutiva di cui al secondo  |                     |
|periodo del presente comma non e' ammessa»;  |                     |
|    4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:|                     |
|   «4. Per l'applicazione dell'imposta su    |                     |
|ciascuna plusvalenza, differenziale positivo |                     |
|o provento realizzato, escluse quelle        |                     |
|realizzate mediante la cessione a termine di |                     |
|valute estere, i soggetti di cui al comma 1, |                     |
|nel caso di pluralita' di titoli, quote,     |                     |
|certificati, rapporti o cripto-attivita'     |                     |
|appartenenti a categorie omogenee, assumono  |                     |
|come costo o valore di acquisto il costo o   |                     |
|valore medio ponderato relativo a ciascuna   |                     |
|categoria dei predetti titoli, quote,        |                     |
|certificati, rapporti o cripto-attivita'»;   |                     |
|    5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:|                     |
|   «6. Agli effetti del presente articolo si |                     |
|considera cessione a titolo oneroso anche il |                     |
|trasferimento dei titoli, quote, certificati,|                     |
|rapporti o cripto-attivita' di cui al comma 1|                     |
|a rapporti di custodia o amministrazione di  |                     |
|cui al medesimo comma, intestati a soggetti  |                     |
|diversi dagli intestatari del rapporto di    |                     |
|provenienza, nonche' a un rapporto di        |                     |
|gestione di cui all'articolo 7, salvo che il |                     |
|trasferimento non sia avvenuto per           |                     |
|successione o donazione. In tal caso la      |                     |
|plusvalenza, il provento, la minusvalenza o  |                     |
|perdita realizzate mediante il trasferimento |                     |
|sono determinate con riferimento al valore,  |                     |
|calcolato secondo i criteri previsti dal     |                     |
|comma 5 dell'articolo 7, alla data del       |                     |
|trasferimento, dei titoli, quote,            |                     |
|certificati, rapporti o cripto-attivita'     |                     |
|trasferiti e i soggetti di cui al comma 1,   |                     |
|tenuti al versamento dell'imposta, possono   |                     |
|sospendere l'esecuzione delle operazioni fino|                     |
|a che non ottengano dal contribuente         |                     |
|provvista per il versamento dell'imposta     |                     |
|dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente     |                     |
|comma i soggetti di cui al comma 1 del       |                     |
|presente articolo rilasciano al contribuente |                     |
|apposita certificazione dalla quale risulti  |                     |
|il valore dei titoli, quote, certificati,    |                     |
|rapporti o cripto-attivita' trasferiti»;     |                     |
|    6) al comma 7, le parole: «o rapporti»   |                     |
|sono sostituite dalle seguenti «, rapporti o |                     |
|cripto-attivita'»;                           |                     |
|    7) al comma 9, primo e terzo periodo, le |                     |
|parole: «I soggetti di cui al comma 1» sono  |                     |
|sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui|                     |
|ai commi 1 e 1-bis»;                         |                     |
|    8) al comma 10, le parole: «I soggetti di|                     |
|cui al comma 1» sono sostituite dalle        |                     |
|seguenti: «I soggetti di cui ai comma 1 e    |                     |
|1-bis»;                                      |                     |
|   c) all'articolo 7:                        |                     |
|    1) al comma 1, la parola: «c-quinquies)» |                     |
|e' sostituita dalla seguente: «c-sexies)»;   |                     |
|    2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:|                     |
|   «5. La valutazione del patrimonio gestito |                     |
|all'inizio e alla fine di ciascun periodo    |                     |
|d'imposta e' effettuata secondo i criteri    |                     |
|stabiliti dai regolamenti emanati dalla      |                     |
|Commissione nazionale per le societa' e la   |                     |
|borsa in attuazione del testo unico delle    |                     |
|disposizioni in materia di intermediazione   |                     |
|finanziaria, di cui al decreto legislativo 24|                     |
|febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei |                     |
|titoli, quote, partecipazioni, certificati,  |                     |
|rapporti non negoziati in mercati            |                     |
|regolamentati o delle cripto-attivita', il   |                     |
|cui valore complessivo medio annuo sia       |                     |
|superiore al 10 per cento dell'attivo medio  |                     |
|gestito, essi sono valutati secondo il loro  |                     |
|valore normale, ferma restando la facolta'   |                     |
|del contribuente di revocare l'opzione       |                     |
|limitatamente ai predetti titoli, quote,     |                     |
|partecipazioni, certificati, rapporti o      |                     |
|cripto-attivita'. Con uno o piu' decreti del |                     |
|Ministro dell'economia e delle finanze,      |                     |
|sentita la Commissione nazionale per le      |                     |
|societa' e la borsa, sono stabilite le       |                     |
|modalita' e i criteri di attuazione del      |                     |
|presente comma»;                             |                     |
|    3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:|                     |
|   «7. Il conferimento di titoli, quote,     |                     |
|certificati, rapporti o cripto-attivita' in  |                     |
|una gestione per la quale sia stata          |                     |
|esercitata l'opzione di cui al comma 2 si    |                     |
|considera cessione a titolo oneroso e il     |                     |
|soggetto gestore applica le disposizioni dei |                     |
|commi 5, 6 e 9 dell'articolo 6. Tuttavia nel |                     |
|caso di conferimento di strumenti finanziari |                     |
|o cripto-attivita' che formavano gia' oggetto|                     |
|di un contratto di gestione per il quale era |                     |
|stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 |                     |
|del presente articolo, si assume quale valore|                     |
|di conferimento il valore assegnato ai       |                     |
|medesimi ai fini della determinazione del    |                     |
|patrimonio alla conclusione del precedente   |                     |
|contratto di gestione; nel caso di           |                     |
|conferimento di strumenti finanziari o       |                     |
|cripto-attivita' per i quali sia stata       |                     |
|esercitata l'opzione di cui all'articolo 6,  |                     |
|si assume quale costo il valore, determinato |                     |
|agli effetti dell'applicazione del comma 6   |                     |
|del citato articolo»;                        |                     |
|    4) al comma 8, le parole: «e rapporti»   |                     |
|sono sostituite dalle parole «, rapporti e   |                     |
|cripto-attivita'»;                           |                     |
|    5) il comma 9 e' sostituito dal seguente:|                     |
|   «9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai   |                     |
|fini del calcolo della plusvalenza, reddito, |                     |
|minusvalenza o perdita relativi ai titoli,   |                     |
|quote, certificati, valute, rapporti e       |                     |
|cripto- attivita' prelevati o trasferiti o   |                     |
|con riferimento ai quali sia stata revocata  |                     |
|l'opzione, si assume il valore dei titoli,   |                     |
|quote, certificati, valute, rapporti e       |                     |
|cripto-attivita' che ha concorso a           |                     |
|determinare il risultato della gestione      |                     |
|assoggettato a imposta ai sensi del medesimo |                     |
|comma. In tali ipotesi il soggetto gestore   |                     |
|rilascia al mandante apposita certificazione |                     |
|dalla quale risulti il valore dei titoli,    |                     |
|quote, certificati, valute, rapporti e       |                     |
|cripto-attivita'»;                           |                     |
|   d) all'articolo 10, comma 1, la parola:   |                     |
|«c-quinquies)» e' sostituita dalla seguente: |                     |
|«c-sexies)».                                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|129. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,|Rilevazione a fini   |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |fiscali di taluni    |
|agosto 1990, n. 227, sono apportate le       |trasferimenti da e   |
|seguenti modificazioni:                      |per l'estero di      |
|   a) all'articolo 1, comma 1, in materia di |cripto-attivita' e di|
|trasferimenti attraverso intermediari bancari|servizi di           |
|e finanziari e altri operatori, le parole:   |portafoglio digitale.|
|«lettera i)» sono sostituite dalle seguenti  |                     |
|«lettere i) e i-bis)» e dopo le parole:      |                     |
|«valuta virtuale» sono inserite le seguenti: |                     |
|«ovvero in cripto-attivita' di cui           |                     |
|all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), |                     |
|del testo unico delle imposte sui redditi, di|                     |
|cui al decreto del Presidente della          |                     |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;        |                     |
|   b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), in|                     |
|materia di trasferimenti attraverso non      |                     |
|residenti, le parole: «lettera i)» sono      |                     |
|sostituite dalle seguenti: «lettere i) e     |                     |
|i-bis)»;                                     |                     |
|   c) all'articolo 4, comma 1, in materia di |                     |
|dichiarazione annuale per gli investimenti e |                     |
|le attivita', al primo periodo, le parole:   |                     |
|«ovvero attivita' estere di natura           |                     |
|finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: |                     |
|«, attivita' estere di natura finanziaria    |                     |
|ovvero cripto-attivita'» e, al secondo       |                     |
|periodo, le parole: «e delle attivita' estere|                     |
|di natura finanziaria» sono sostituite dalle |                     |
|seguenti «, delle attivita' estere di natura |                     |
|finanziaria e delle cripto-attivita'».       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|130. Le maggiori entrate derivanti           |Destinazione delle   |
|dall'attuazione delle disposizioni dei commi |maggiori entrate     |
|da 126 a 129 affluiscono ad apposito capitolo|derivanti dalla      |
|dell'entrata del bilancio dello Stato, per   |tassazione delle     |
|essere destinate, anche mediante             |cripto-attivita' al  |
|riassegnazione, sulla base del monitoraggio  |Fondo per la         |
|periodico dei relativi versamenti, a un fondo|riduzione della      |
|denominato «Fondo per la riduzione della     |pressione fiscale.   |
|pressione fiscale», istituito nello stato di |                     |
|previsione del Ministero dell'economia e     |                     |
|delle finanze.                               |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|131. All'articolo 110 del testo unico delle  |Esclusione di        |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del   |componenti positivi e|
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,|negativi che         |
|n. 917, recante norme generali sulle         |risultano dalla      |
|valutazioni, dopo il comma 3 e' inserito il  |valutazione delle    |
|seguente:                                    |cripto-attivita'     |
|   «3-bis. In deroga alle norme degli        |dalla formazione del |
|articoli precedenti del presente capo e ai   |reddito ai fini      |
|commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non|dell'imposta sul     |
|concorrono alla formazione del reddito i     |reddito delle        |
|componenti positivi e negativi che risultano |societa' (IRES) e    |
|dalla valutazione delle cripto-attivita' alla|dell'imposta         |
|data di chiusura del periodo di imposta a    |regionale sulle      |
|prescindere dall'imputazione al conto        |attivita' produttive |
|economico».                                  |(IRAP).              |
+---------------------------------------------+                     |
|132. Ai fini dell'imposta regionale sulle    |                     |
|attivita' produttive, di cui al decreto      |                     |
|legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si     |                     |
|applica il comma 3-bis dell'articolo 110 del |                     |
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui|                     |
|al decreto del Presidente della Repubblica 22|                     |
|dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma  |                     |
|131 del presente articolo.                   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|133. Agli effetti della determinazione delle |Facolta' di calcolare|
|plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla |le plusvalenze e     |
|lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo  |minusvalenze, per    |
|67 del testo unico delle imposte sui redditi,|ciascuna             |
|di cui al decreto del Presidente della       |cripto-attivita'     |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,         |posseduta alla data  |
|introdotta dal comma 126, lettera a), del    |del 1° gennaio 2023, |
|presente articolo, per ciascuna              |in base al risultato |
|cripto-attivita' posseduta alla data del 1°  |complessivo netto di |
|gennaio 2023 puo' essere assunto, in luogo   |tutti i cespiti che  |
|del costo o del valore di acquisto, il valore|rientrano nella      |
|a tale data, determinato ai sensi            |stessa categoria, con|
|dell'articolo 9 del citato testo unico, a    |assoggettamento della|
|condizione che il predetto valore sia        |somma risultante ad  |
|assoggettato a un'imposta sostitutiva delle  |imposta sostitutiva. |
|imposte sui redditi nella misura del 14 per  |                     |
|cento.                                       |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|134. L'imposta sostitutiva di cui al comma   |                     |
|133 e' versata, con le modalita' previste dal|                     |
|capo III del decreto legislativo 9 luglio    |                     |
|1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|135. L'imposta sostitutiva di cui al comma   |Modalita' di         |
|133 puo' essere rateizzata fino a un massimo |rateizzazione        |
|di tre rate annuali di pari importo, a       |dell'imposta         |
|partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo     |sostitutiva sulle    |
|delle rate successive alla prima sono dovuti |cripto-attivita'.    |
|gli interessi nella misura del 3 per cento   |                     |
|annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna|                     |
|rata.                                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|136. L'assunzione del valore di cui al comma |Non utilizzabilita'  |
|133 quale valore di acquisto non consente il |ai fini del calcolo  |
|realizzo di minusvalenze utilizzabili ai     |delle plusvalenze    |
|sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del   |relative ad          |
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui|operazioni aventi ad |
|al decreto del Presidente della Repubblica 22|oggetto              |
|dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma  |cripto-attivita'     |
|126, lettera b), del presente articolo.      |realizzate fino alla |
|                                             |data di entrata in   |
|                                             |vigore della         |
|                                             |disposizione in esame|
|                                             |delle minusvalenze   |
|                                             |calcolate per effetto|
|                                             |della                |
|                                             |rideterminazione del |
|                                             |valore di acquisto   |
|                                             |delle                |
|                                             |cripto-attivita' al  |
|                                             |1° gennaio 2023.     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|137. Le maggiori entrate derivanti           |Destinazione al Fondo|
|dall'attuazione dei commi da 133 a 136       |per la riduzione     |
|affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata|della pressione      |
|del bilancio dello Stato, per essere         |fiscale delle        |
|destinate, anche mediante riassegnazione,    |maggiori entrate     |
|sulla base del monitoraggio periodico dei    |derivanti            |
|relativi versamenti, al Fondo per la         |dall'attuazione      |
|riduzione della pressione fiscale di cui al  |dell'imposta         |
|comma 130.                                   |sostitutiva.         |
+---------------------------------------------+---------------------+
|138. I soggetti di cui all'articolo 4, comma |Regime di            |
|1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, |regolarizzazione per |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |i contribuenti che   |
|agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato  |non abbiano indicato |
|nella propria dichiarazione annuale dei      |nella propria        |
|redditi le cripto-attivita' detenute entro la|dichiarazione la     |
|data del 31 dicembre 2021 nonche' i redditi  |detenzione delle     |
|sulle stesse realizzati possono presentare   |cripto-attivita' e i |
|istanza di emersione secondo il modello      |redditi derivati     |
|approvato con il provvedimento del direttore |dalle stesse.        |
|dell'Agenzia delle entrate di cui al comma   |                     |
|141.                                         |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|139. I soggetti di cui al comma 138 che non  |                     |
|hanno realizzato redditi nel periodo di      |                     |
|riferimento possono regolarizzare la propria |                     |
|posizione attraverso la presentazione        |                     |
|dell'istanza di cui al medesimo comma,       |                     |
|indicando le attivita' detenute al termine di|                     |
|ciascun periodo d'imposta e versando la      |                     |
|sanzione per l'omessa indicazione di cui     |                     |
|all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28|                     |
|giugno 1990, n. 167, convertito, con         |                     |
|modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. |                     |
|227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per  |                     |
|cento per ciascun anno del valore delle      |                     |
|attivita' non dichiarate.                    |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|140. I soggetti di cui al comma 138 che hanno|                     |
|realizzato redditi nel periodo di riferimento|                     |
|possono regolarizzare la propria posizione   |                     |
|attraverso la presentazione dell'istanza di  |                     |
|cui al medesimo comma e il pagamento di      |                     |
|un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 |                     |
|per cento del valore delle attivita' detenute|                     |
|al termine di ciascun anno o al momento del  |                     |
|realizzo, nonche' di un'ulteriore somma, pari|                     |
|allo 0,5 per cento per ciascun anno del      |                     |
|predetto valore, a titolo di sanzioni e      |                     |
|interessi, per l'omessa indicazione di cui   |                     |
|all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28|                     |
|giugno 1990, n. 167, convertito, con         |                     |
|modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. |                     |
|227.                                         |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|141. Il contenuto, le modalita' e i termini  |                     |
|di presentazione dell'istanza di cui al comma|                     |
|138 nonche' le modalita' di attuazione delle |                     |
|disposizioni di cui ai commi da 138 a 140    |                     |
|sono disciplinati con provvedimento del      |                     |
|direttore dell'Agenzia delle entrate.        |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|142. Ferma restando la dimostrazione della   |                     |
|liceita' della provenienza delle somme       |                     |
|investite, la regolarizzazione produce       |                     |
|effetti esclusivamente in riferimento ai     |                     |
|redditi relativi alle attivita' di cui al    |                     |
|comma 138 e alla non applicazione delle      |                     |
|sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del |                     |
|decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,        |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |                     |
|agosto 1990, n. 227.                         |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|143. Le maggiori entrate derivanti           |                     |
|dall'attuazione dei commi da 138 a 142,      |                     |
|versate ai sensi del comma 140, affluiscono  |                     |
|ad apposito capitolo dell'entrata del        |                     |
|bilancio dello Stato, per essere destinate,  |                     |
|anche mediante riassegnazione, sulla base del|                     |
|monitoraggio periodico dei relativi          |                     |
|versamenti, al Fondo per la riduzione della  |                     |
|pressione fiscale di cui al comma 130.       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|144. Al comma 2-ter dell'articolo 13 della   |Imposta di bollo per |
|parte prima della tariffa allegata al decreto|i rapporti aventi ad |
|del Presidente della Repubblica 26 ottobre   |oggetto              |
|1972, n. 642, le parole: «anche se           |cripto-attivita'.    |
|rappresentati da certificati» sono sostituite|                     |
|dalle seguenti: «anche se rappresentati da   |                     |
|certificati o relative a cripto-attivita' di |                     |
|cui all'articolo 67, comma 1, lettera        |                     |
|c-sexies), del testo unico delle imposte sui |                     |
|redditi, di cui al decreto del Presidente    |                     |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».  |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|145. Alla nota 3-ter dell'articolo 13 della  |                     |
|parte prima della Tariffa allegata al decreto|                     |
|del Presidente della Repubblica 26 ottobre   |                     |
|1972, n. 642, dopo le parole: «anche non     |                     |
|soggetti all'obbligo di deposito,» sono      |                     |
|inserite le seguenti: «nonche' quella        |                     |
|relativa alle cripto-attivita' di cui        |                     |
|all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), |                     |
|del testo unico delle imposte sui redditi, di|                     |
|cui al decreto del Presidente della          |                     |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».       |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|146. Al comma 18 dell'articolo 19 del        |                     |
|decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,       |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 22|                     |
|dicembre 2011, n. 124, e' aggiunto, in fine, |                     |
|il seguente periodo: «A decorrere dal 2023,  |                     |
|in luogo dell'imposta di bollo di cui        |                     |
|all'articolo 13 della parte prima della      |                     |
|tariffa allegata al decreto del Presidente   |                     |
|della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si |                     |
|applica un'imposta sul valore delle          |                     |
|cripto-attivita' detenute da soggetti        |                     |
|residenti nel territorio dello Stato senza   |                     |
|tenere conto di quanto previsto dal comma    |                     |
|18-bis del presente articolo».               |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|147. Le eventuali maggiori entrate derivanti |                     |
|dall'attuazione delle disposizioni di cui ai |                     |
|commi da 144 a 146, accertate sulla base del |                     |
|monitoraggio periodico effettuato            |                     |
|dall'Agenzia delle entrate, sono destinate,  |                     |
|anche mediante riassegnazione, al Fondo per  |                     |
|la riduzione della pressione fiscale di cui  |                     |
|al comma 130.                                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|148. All'articolo 35 del decreto del         |Rafforzamento        |
|Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, |dell'attivita' di    |
|n. 633, in materia di dichiarazioni di       |verifica, da parte   |
|inizio, variazione e cessazione attivita',   |dell'Agenzia delle   |
|dopo il comma 15-bis sono inseriti i         |entrate,             |
|seguenti:                                    |dell'effettivo       |
|   «15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del  |esercizio delle      |
|presidio di cui al comma 15-bis, l'Agenzia   |partite IVA.         |
|delle entrate effettua specifiche analisi del|                     |
|rischio connesso al rilascio di nuove partite|                     |
|IVA, a esito delle quali l'ufficio           |                     |
|dell'Agenzia delle entrate invita il         |                     |
|contribuente a comparire di persona presso il|                     |
|medesimo ufficio, ai sensi dell'articolo 32  |                     |
|del decreto del Presidente della Repubblica  |                     |
|29 settembre 1973, n. 600, per esibire la    |                     |
|documentazione di cui agli articoli 14 e 19  |                     |
|del medesimo decreto del Presidente della    |                     |
|Repubblica, ove obbligatoria, per consentire |                     |
|in ogni caso la verifica dell'effettivo      |                     |
|esercizio dell'attivita' di cui agli articoli|                     |
|4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, |                     |
|sulla base di documentazione idonea,         |                     |
|l'assenza dei profili di rischio individuati.|                     |
|In caso di mancata comparizione di persona   |                     |
|del contribuente ovvero di esito negativo dei|                     |
|riscontri operati sui documenti eventualmente|                     |
|esibiti, l'ufficio emana provvedimento di    |                     |
|cessazione della partita IVA.                |                     |
|   15-bis.2. Ferma restando la disciplina    |                     |
|applicabile nelle ipotesi in cui la          |                     |
|cessazione della partita IVA comporti        |                     |
|l'esclusione della stessa dalla banca dati   |                     |
|dei soggetti che effettuano operazioni       |                     |
|intracomunitarie, in caso di cessazione ai   |                     |
|sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita|                     |
|IVA puo' essere successivamente richiesta dal|                     |
|medesimo soggetto, come imprenditore         |                     |
|individuale, lavoratore autonomo o           |                     |
|rappresentante legale di societa',           |                     |
|associazione o ente, con o senza personalita'|                     |
|giuridica, costituite successivamente al     |                     |
|provvedimento di cessazione della partita    |                     |
|IVA, solo previo rilascio di polizza         |                     |
|fideiussoria o fideiussione bancaria per la  |                     |
|durata di tre anni dalla data del rilascio e |                     |
|per un importo non inferiore a 50.000 euro.  |                     |
|In caso di eventuali violazioni fiscali      |                     |
|commesse antecedentemente all'emanazione del |                     |
|provvedimento di cessazione, l'importo della |                     |
|fideiussione deve essere pari alle somme, se |                     |
|superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di |                     |
|dette violazioni fiscali, sempreche' non sia |                     |
|intervenuto il versamento delle stesse».     |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|149. All'articolo 11 del decreto legislativo |Sanzione pecuniaria  |
|18 dicembre 1997, n. 471, concernente        |per il destinatario  |
|violazioni in materia di imposte dirette e di|del provvedimento di |
|imposta sul valore aggiunto, dopo il comma   |cessazione della     |
|7-ter e' aggiunto il seguente:               |partita IVA.         |
|   «7-quater. Il contribuente destinatario   |                     |
|del provvedimento emesso ai sensi            |                     |
|dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1,   |                     |
|del decreto del Presidente della Repubblica  |                     |
|26 ottobre 1972, n. 633, e' soggetto alla    |                     |
|sanzione amministrativa di euro 3.000,       |                     |
|irrogata contestualmente al provvedimento che|                     |
|dispone la cessazione della partita IVA. Non |                     |
|si applica l'articolo 12 del decreto         |                     |
|legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|150. Con uno o piu' provvedimenti del        |Disposizioni         |
|direttore dell'Agenzia delle entrate sono    |attuative delle      |
|stabiliti criteri, modalita' e termini per   |modalita' di         |
|l'attuazione, anche progressiva, delle       |cessazione delle     |
|disposizioni di cui al comma 148.            |partite IVA.         |
+---------------------------------------------+---------------------+
|151. Il soggetto passivo dell'imposta sul    |Obblighi comunicativi|
|valore aggiunto che facilita, tramite l'uso  |a carico delle       |
|di un'interfaccia elettronica, quale un      |piattaforme digitali |
|mercato virtuale, una piattaforma, un portale|che facilitano la    |
|o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili  |vendita on line ai   |
|individuati con decreto del Ministro         |consumatori finali di|
|dell'economia e delle finanze, esistenti nel |determinati beni     |
|territorio dello Stato, effettuate nei       |elettronici che siano|
|confronti di un cessionario non soggetto     |presenti nel         |
|passivo dell'imposta sul valore aggiunto e'  |territorio dello     |
|tenuto a trasmettere all'Agenzia delle       |Stato.               |
|entrate i dati relativi ai fornitori e alle  |                     |
|operazioni effettuate.                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|152. All'articolo 6, comma 9-bis.3, del      |Limitazione della    |
|decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,|responsabilita' del  |
|in materia di violazioni degli obblighi      |cessionario e del    |
|relativi a operazioni soggette all'imposta   |committente in merito|
|sul valore aggiunto applicata mediante       |alle operazioni IVA  |
|inversione contabile, e' aggiunto, in fine,  |inesistenti.         |
|il seguente periodo: «Le disposizioni dei    |                     |
|periodi precedenti non si applicano e il     |                     |
|cessionario o committente e' punito con la   |                     |
|sanzione di cui al comma 6 con riferimento   |                     |
|all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, |                     |
|quando l'esecuzione delle operazioni         |                     |
|inesistenti imponibili e' stata determinata  |                     |
|da un intento di evasione o di frode del     |                     |
|quale sia provato che il cessionario o       |                     |
|committente era consapevole».                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|153. Le somme dovute dal contribuente a      |Definizione agevolata|
|seguito del controllo automatizzato delle    |per le somme dovute a|
|dichiarazioni relative ai periodi d'imposta  |seguito del controllo|
|in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre |automatizzato (cd.   |
|2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le |avvisi bonari).      |
|comunicazioni previste dagli articoli 36-bis |                     |
|del decreto del Presidente della Repubblica  |                     |
|29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del      |                     |
|decreto del Presidente della Repubblica 26   |                     |
|ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine|                     |
|di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, |                     |
|del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. |                     |
|462, non e' ancora scaduto alla data di      |                     |
|entrata in vigore della presente legge,      |                     |
|ovvero per le quali le medesime comunicazioni|                     |
|sono recapitate successivamente a tale data, |                     |
|possono essere definite con il pagamento     |                     |
|delle imposte e dei contributi previdenziali,|                     |
|degli interessi e delle somme aggiuntive.    |                     |
|Sono dovute le sanzioni nella misura del 3   |                     |
|per cento senza alcuna riduzione sulle       |                     |
|imposte non versate o versate in ritardo.    |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|154. Il pagamento delle somme di cui al comma|                     |
|153 avviene secondo le modalita' e i termini |                     |
|stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del       |                     |
|decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.|                     |
|In caso di mancato pagamento, in tutto o in  |                     |
|parte, alle prescritte scadenze, delle somme |                     |
|dovute, la definizione non produce effetti e |                     |
|si applicano le ordinarie disposizioni in    |                     |
|materia di sanzioni e riscossione.           |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|155. Le somme dovute a seguito del controllo |                     |
|automatizzato delle dichiarazioni, richieste |                     |
|con le comunicazioni previste dagli articoli |                     |
|36-bis del decreto del Presidente della      |                     |
|Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e      |                     |
|54-bis del decreto del Presidente della      |                     |
|Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui   |                     |
|pagamento rateale ai sensi dell'articolo     |                     |
|3-bis del decreto legislativo 18 dicembre    |                     |
|1997, n. 462, e' ancora in corso alla data di|                     |
|entrata in vigore della presente legge,      |                     |
|possono essere definite con il pagamento del |                     |
|debito residuo a titolo di imposte e         |                     |
|contributi previdenziali, interessi e somme  |                     |
|aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella    |                     |
|misura del 3 per cento senza alcuna riduzione|                     |
|sulle imposte residue non versate o versate  |                     |
|in ritardo.                                  |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|156. Il pagamento rateale delle somme di cui |                     |
|al comma 155 prosegue secondo le modalita' e |                     |
|i termini previsti dall'articolo 3-bis del   |                     |
|decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.|                     |
|In caso di mancato pagamento, in tutto o in  |                     |
|parte, alle prescritte scadenze, delle somme |                     |
|dovute, la definizione non produce effetti e |                     |
|si applicano le ordinarie disposizioni in    |                     |
|materia di sanzioni e riscossione.           |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|157. Le somme versate fino a concorrenza dei |                     |
|debiti definibili ai sensi dei commi da 153 a|                     |
|159, anche anteriormente alla definizione,   |                     |
|restano definitivamente acquisite e non sono |                     |
|rimborsabili.                                |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|158. In deroga a quanto previsto all'articolo|                     |
|3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con    |                     |
|riferimento alle somme dovute a seguito del  |                     |
|controllo automatizzato delle dichiarazioni  |                     |
|relative al periodo d'imposta in corso al 31 |                     |
|dicembre 2019, richieste con le comunicazioni|                     |
|previste dagli articoli 36-bis del decreto   |                     |
|del Presidente della Repubblica 29 settembre |                     |
|1973, n. 600, e 54-bis del decreto del       |                     |
|Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, |                     |
|n. 633, i termini di decadenza per la        |                     |
|notificazione delle cartelle di pagamento,   |                     |
|previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera  |                     |
|a), del decreto del Presidente della         |                     |
|Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono   |                     |
|prorogati di un anno.                        |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|159. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto|                     |
|legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le     |                     |
|parole: «in un numero massimo di otto rate   |                     |
|trimestrali di pari importo, ovvero, se      |                     |
|superiori a cinquemila euro,» sono soppresse.|                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|                                             |Riapertura dei       |
|160. I versamenti delle ritenute alla fonte, |termini per il       |
|comprensive di quelle relative alle          |versamento delle     |
|addizionali regionale e comunale, e          |ritenute alla fonte, |
|dell'imposta sul valore aggiunto gia' sospesi|gia' sospese da      |
|ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere |precedenti           |
|a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n.    |provvedimenti e in   |
|234, dell'articolo 7, comma 3-bis, del       |scadenza il 22       |
|decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,          |dicembre 2022 in     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 27|favore delle         |
|aprile 2022, n. 34, e dell'articolo 39, comma|federazioni sportive |
|1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  |nazionali, degli enti|
|50, convertito, con modificazioni, dalla     |di promozione        |
|legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo |sportiva e delle     |
|13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n.    |associazioni e       |
|176, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si   |societa' sportive    |
|considerano tempestivi se effettuati in      |professionistiche e  |
|un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 |dilettantistiche che |
|ovvero in sessanta rate di pari importo, con |hanno il domicilio   |
|scadenza delle prime tre rate entro il 29    |fiscale, la sede     |
|dicembre 2022 e delle successive rate mensili|legale o la sede     |
|entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a     |operativa nel        |
|decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso  |territorio dello     |
|di pagamento rateale e' dovuta una           |Stato e che operano  |
|maggiorazione nella misura del 3 per cento   |nell'ambito di       |
|sulle somme complessivamente dovute, da      |competizioni sportive|
|versare per intero contestualmente alla prima|in corso di          |
|rata.                                        |svolgimento.         |
+---------------------------------------------+                     |
|161. In caso di mancato pagamento delle somme|                     |
|dovute, in tutto o in parte, alle prescritte |                     |
|scadenze, il contribuente decade dal         |                     |
|beneficio della rateazione di cui al comma   |                     |
|160. In tale caso si applicano le ordinarie  |                     |
|disposizioni in materia di sanzioni e        |                     |
|riscossione.                                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|162. In considerazione della sentenza della  |Riconoscimento in    |
|Corte costituzionale n. 62 del 2020, in      |favore della Regione |
|attuazione dell'accordo sottoscritto in data |Sicilia dell'importo |
|16 dicembre 2022 tra il Ministro             |di 200 milioni di    |
|dell'economia e delle finanze e il Presidente|euro per il 2022, a  |
|della Regione siciliana in materia di        |seguito della        |
|compartecipazione regionale alla spesa       |sentenza della Corte |
|sanitaria, e' riconosciuto in favore della   |costituzionale n. 62 |
|Regione siciliana l'importo di 200 milioni di|del 2020.            |
|euro per l'anno 2022.                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|163. Il Fondo di cui all'articolo 1-quater   |Incremento del Fondo |
|del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,   |perequazione delle   |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 18|misure fiscali e di  |
|dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di    |ristoro per i        |
|222,25 milioni di euro per l'anno 2023, di   |soggetti che siano   |
|177,8 milioni di euro per ciascuno degli anni|stati destinatari di |
|dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro |sospensioni fiscali e|
|per l'anno 2027.                             |contributive e che   |
|                                             |registrino una       |
|                                             |significativa perdita|
|                                             |di fatturato.        |
+---------------------------------------------+                     |
|164. Agli oneri derivanti dai commi da 160 a |                     |
|163 si fa fronte mediante corrispondente     |                     |
|riduzione degli stanziamenti, di competenza e|                     |
|di cassa, delle missioni e dei programmi per |                     |
|gli importi indicati nell'allegato 2 alla    |                     |
|presente legge nonche' mediante utilizzo     |                     |
|delle maggiori entrate e delle minori spese  |                     |
|derivanti dal comma 160.                     |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|165. I commi da 160 a 164 e il presente comma|                     |
|entrano in vigore il giorno stesso della     |                     |
|pubblicazione della presente legge nella     |                     |
|Gazzetta Ufficiale.                          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|166. Le irregolarita', le infrazioni e       |Facolta' di sanatoria|
|l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di |delle irregolarita'  |
|natura formale, che non rilevano sulla       |formali commesse fino|
|determinazione della base imponibile ai fini |al 31 ottobre 2022.  |
|delle imposte sui redditi, dell'imposta sul  |                     |
|valore aggiunto e dell'imposta regionale     |                     |
|sulle attivita' produttive e sul pagamento di|                     |
|tali tributi, commesse fino al 31 ottobre    |                     |
|2022, possono essere regolarizzate mediante  |                     |
|il versamento di una somma pari a euro 200   |                     |
|per ciascun periodo d'imposta cui si         |                     |
|riferiscono le violazioni.                   |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|167. Il pagamento della somma di cui al comma|                     |
|166 e' eseguito in due rate di pari importo  |                     |
|da versare, rispettivamente, entro il 31     |                     |
|marzo 2023 e il 31 marzo 2024.               |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|168. La regolarizzazione si perfeziona con il|                     |
|pagamento delle somme dovute ai sensi del    |                     |
|comma 167 e con la rimozione delle           |                     |
|irregolarita' od omissioni.                  |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|169. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli |Atti esclusi della   |
|atti di contestazione o irrogazione delle    |procedura di         |
|sanzioni emessi nell'ambito della procedura  |regolarizzazione ed  |
|di collaborazione volontaria di cui          |estensione biennale  |
|all'articolo 5-quater del decreto-legge 28   |dei termini di       |
|giugno 1990, n. 167, convertito, con         |prescrizione con     |
|modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. |riferimento alle     |
|227.                                         |violazioni commesse  |
|                                             |fino al 31 ottobre   |
|                                             |2022, oggetto del    |
|                                             |processo verbale di  |
|                                             |constatazione.       |
+---------------------------------------------+                     !
|170. La procedura non puo' essere esperita   |                     |
|dai contribuenti per l'emersione di attivita'|                     |
|finanziarie e patrimoniali costituite o      |                     |
|detenute fuori del territorio dello Stato.   |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|171. In deroga all'articolo 3, comma 3, della|                     |
|legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento|                     |
|alle violazioni formali commesse fino al 31  |                     |
|ottobre 2022, oggetto di un processo verbale |                     |
|di constatazione, i termini di cui           |                     |
|all'articolo 20, comma 1, del decreto        |                     |
|legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono   |                     |
|prorogati di due anni.                       |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|172. Sono escluse dalla regolarizzazione le  |                     |
|violazioni di cui al comma 166 gia'          |                     |
|contestate in atti divenuti definitivi alla  |                     |
|data di entrata in vigore della presente     |                     |
|legge.                                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|                                             |Definizione delle    |
|173. Con provvedimento del direttore         |modalita' di         |
|dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate |attuazione delle     |
|le modalita' di attuazione dei commi da 166 a|regolarizzazioni     |
|172.                                         |formali.             |
+---------------------------------------------+---------------------+
|174. Con riferimento ai tributi amministrati |Regolarizzazione     |
|dall'Agenzia delle entrate, le violazioni    |delle dichiarazioni  |
|diverse da quelle definibili ai sensi dei    |validamente          |
|commi da 153 a 159 e da 166 a 173,           |presentate relative  |
|riguardanti le dichiarazioni validamente     |al periodo d'imposta |
|presentate relative al periodo d'imposta in  |in corso al 31       |
|corso al 31 dicembre 2021 e a periodi        |dicembre 2021 e a    |
|d'imposta precedenti, possono essere         |quelli precedenti.   |
|regolarizzate con il pagamento di un         |                     |
|diciottesimo del minimo edittale delle       |                     |
|sanzioni irrogabili previsto dalla legge,    |                     |
|oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il|                     |
|versamento delle somme dovute ai sensi del   |                     |
|primo periodo puo' essere effettuato in otto |                     |
|rate trimestrali di pari importo con scadenza|                     |
|della prima rata fissata al 31 marzo 2023.   |                     |
|Sulle rate successive alla prima, da versare,|                     |
|rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30   |                     |
|settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di   |                     |
|ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella|                     |
|misura del 2 per cento annuo. La             |                     |
|regolarizzazione di cui al presente comma e  |                     |
|ai commi da 175 a 178 e' consentita          |                     |
|sempreche' le violazioni non siano state gia'|                     |
|contestate, alla data del versamento di      |                     |
|quanto dovuto o della prima rata, con atto di|                     |
|liquidazione, di accertamento o di recupero, |                     |
|di contestazione e di irrogazione delle      |                     |
|sanzioni, comprese le comunicazioni di cui   |                     |
|all'articolo 36-ter del decreto del          |                     |
|Presidente della Repubblica 29 settembre     |                     |
|1973, n. 600.                                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|175. La regolarizzazione di cui ai commi da  |Modalita' di         |
|174 a 178 si perfeziona con il versamento di |perfezionamento della|
|quanto dovuto ovvero della prima rata entro  |regolarizzazione     |
|il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle    |delle dichiarazioni o|
|irregolarita' od omissioni. Il mancato       |dell'omesso pagamento|
|pagamento, in tutto o in parte, di una delle |dell'imposta.        |
|rate successive alla prima entro il termine  |                     |
|di pagamento della rata successiva comporta  |                     |
|la decadenza dal beneficio della rateazione e|                     |
|l'iscrizione a ruolo degli importi ancora    |                     |
|dovuti, nonche' della sanzione di cui        |                     |
|all'articolo 13 del decreto legislativo 18   |                     |
|dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo |                     |
|dovuto a titolo di imposta, e degli interessi|                     |
|nella misura prevista all'articolo 20 del    |                     |
|decreto del Presidente della Repubblica 29   |                     |
|settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla |                     |
|data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la  |                     |
|cartella di pagamento deve essere notificata,|                     |
|a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del|                     |
|terzo anno successivo a quello di decadenza  |                     |
|della rateazione.                            |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|176. La regolarizzazione non puo' essere     |Fattispecie escluse  |
|esperita dai contribuenti per l'emersione di |dalla disciplina     |
|attivita' finanziarie e patrimoniali         |sulla                |
|costituite o detenute fuori del territorio   |regolarizzazione     |
|dello Stato.                                 |delle dichiarazioni. |
+---------------------------------------------+                     |
|177. Restano validi i ravvedimenti gia'      |                     |
|effettuati alla data di entrata in vigore    |                     |
|della presente legge e non si da' luogo a    |                     |
|rimborso.                                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|178. Con provvedimento del direttore         |Definizione delle    |
|dell'Agenzia delle entrate possono essere    |misure attuative     |
|definite le modalita' di attuazione dei commi|della                |
|da 174 a 177.                                |regolarizzazione.    |
+---------------------------------------------+---------------------+
|179. Con riferimento ai tributi amministrati |Riduzione delle      |
|dall'Agenzia delle entrate, per gli          |sanzioni riferite ai |
|accertamenti con adesione di cui agli        |tributi amministrati |
|articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19    |dall'Agenzia delle   |
|giugno 1997, n. 218, relativi a processi     |entrate previsti in  |
|verbali di constatazione redatti ai sensi    |accertamenti con     |
|dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, |adesione relativi a  |
|n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo|processi verbali di  |
|2023, nonche' relativi ad avvisi di          |constatazione,       |
|accertamento e ad avvisi di rettifica e di   |redatti e consegnati |
|liquidazione non impugnati e ancora          |entro la data del 31 |
|impugnabili alla data di entrata in vigore   |marzo 2023.          |
|della presente legge e a quelli notificati   |                     |
|successivamente, entro il 31 marzo 2023, le  |                     |
|sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e |                     |
|al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto|                     |
|legislativo n. 218 del 1997 si applicano     |                     |
|nella misura di un diciottesimo del minimo   |                     |
|previsto dalla legge. Le disposizioni del    |                     |
|primo periodo si applicano anche agli atti di|                     |
|accertamento con adesione relativi agli      |                     |
|inviti di cui all'articolo 5-ter del decreto |                     |
|legislativo 19 giugno 1997, n. 218,          |                     |
|notificati entro il 31 marzo 2023.           |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|180. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi |Definizione in       |
|di rettifica e di liquidazione non impugnati |acquiescenza degli   |
|e ancora impugnabili alla data di entrata in |avvisi di            |
|vigore della presente legge e quelli         |accertamento, degli  |
|notificati dall'Agenzia delle entrate        |avvisi di rettifica e|
|successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono|di liquidazione, non |
|definibili in acquiescenza ai sensi          |impugnati e ancora   |
|dell'articolo 15 del decreto legislativo 19  |impugnabili alla data|
|giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi    |di entrata di entrata|
|previsto, con la riduzione ad un diciottesimo|in vigore della      |
|delle sanzioni irrogate.                     |disposizione in      |
|                                             |esame, nonche' quelli|
|                                             |notificati           |
|                                             |dall'Agenzia delle   |
|                                             |entrate              |
|                                             |successivamente, fino|
|                                             |al 31 marzo 2023.    |
+---------------------------------------------+---------------------+
|181. Le disposizioni di cui al comma 180 si  |Estensione           |
|applicano anche agli atti di recupero non    |dell'agevolazione    |
|impugnati e ancora impugnabili alla data di  |anche agli atti di   |
|entrata di entrata in vigore della presente  |recupero non         |
|legge e a quelli notificati dall'Agenzia     |impugnati e ancora   |
|delle entrate successivamente, entro il 31   |impugnabili alla data|
|marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni  |di entrata di entrata|
|nella misura di un diciottesimo delle        |in vigore della      |
|sanzioni irrogate e degli interessi          |disposizione in esame|
|applicati, entro il termine per presentare il|e a quelli notificati|
|ricorso.                                     |dall'Agenzia delle   |
|                                             |entrate fino al 31   |
|                                             |marzo 2023.          |
+---------------------------------------------+---------------------+
|182. Le somme dovute ai sensi dei commi 179, |Definizione dei      |
|180 e 181 possono essere versate anche       |termini di versamento|
|ratealmente in un massimo di venti rate      |rateale delle somme  |
|trimestrali di pari importo entro l'ultimo   |dovute per gli       |
|giorno di ciascun trimestre successivo al    |istituti             |
|pagamento della prima rata. Sulle rate       |dell'adesione e della|
|successive alla prima sono dovuti gli        |definizione          |
|interessi al tasso legale. E' esclusa la     |agevolata.           |
|compensazione prevista dall'articolo 17 del  |                     |
|decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.   |                     |
|Resta ferma l'applicazione delle disposizioni|                     |
|di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997,|                     |
|n. 218, non derogate.                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|183. Sono esclusi dalla definizione gli atti |Ipotesi di atti      |
|emessi nell'ambito della procedura di        |esclusi della        |
|collaborazione volontaria di cui all'articolo|definizione in       |
|5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n.|acquiescenza.        |
|167, convertito, con modificazioni, dalla    |                     |
|legge 4 agosto 1990, n. 227.                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|184. Con uno o piu' provvedimenti del        |Definizione delle    |
|direttore dell'Agenzia delle entrate sono    |misure attuative     |
|adottate le ulteriori disposizioni necessarie|della definizione    |
|per l'attuazione dei commi da 179 a 183.     |agevolata.           |
+---------------------------------------------+---------------------+
|185. Le eventuali maggiori entrate derivanti |Destinazione delle   |
|dall'attuazione dei commi da 179 a 184,      |maggiori entrate     |
|accertate sulla base del monitoraggio        |derivanti dalla      |
|periodico effettuato dall'Agenzia delle      |definizione agevolata|
|entrate, sono destinate, anche mediante      |al Fondo per la      |
|riassegnazione, al Fondo per la riduzione    |riduzione della      |
|della pressione fiscale di cui al comma 130. |pressione fiscale.   |
+---------------------------------------------+---------------------+
|186. Le controversie attribuite alla         |Introduzione di      |
|giurisdizione tributaria in cui e' parte     |misure di definizione|
|l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia     |agevolata delle      |
|delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni|controversie         |
|stato e grado del giudizio, compreso quello  |tributarie mediante  |
|innanzi alla Corte di cassazione, anche a    |versamento del valore|
|seguito di rinvio, alla data di entrata in   |della controversia.  |
|vigore della presente legge, possono essere  |                     |
|definite, a domanda del soggetto che ha      |                     |
|proposto l'atto introduttivo del giudizio o  |                     |
|di chi vi e' subentrato o ne ha la           |                     |
|legittimazione, con il pagamento di un       |                     |
|importo pari al valore della controversia. Il|                     |
|valore della controversia e' stabilito ai    |                     |
|sensi del comma 2 dell'articolo 12 del       |                     |
|decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.|                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|187. In caso di ricorso pendente iscritto nel|Previsione della     |
|primo grado, la controversia puo' essere     |possibilita' di      |
|definita con il pagamento del 90 per cento   |definizione della    |
|del valore della controversia.               |lite con il pagamento|
|                                             |di una quota parte   |
|                                             |del valore della     |
|                                             |controversia.        |
+---------------------------------------------+                     |
|188. In deroga a quanto previsto dal comma   |                     |
|186, in caso di soccombenza della competente |                     |
|Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia|                     |
|giurisdizionale non cautelare depositata alla|                     |
|data di entrata in vigore della presente     |                     |
|legge, le controversie possono essere        |                     |
|definite con il pagamento:                   |                     |
|   a) del 40 per cento del valore della      |                     |
|controversia in caso di soccombenza nella    |                     |
|pronuncia di primo grado;                    |                     |
|   b) del 15 per cento del valore della      |                     |
|controversia in caso di soccombenza nella    |                     |
|pronuncia di secondo grado.                  |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|189. In caso di accoglimento parziale del    |Definizione agevolata|
|ricorso o comunque di soccombenza ripartita  |in caso di           |
|tra il contribuente e la competente Agenzia  |soccombenza parziale |
|fiscale, l'importo del tributo al netto degli|in giudizio.         |
|interessi e delle eventuali sanzioni e'      |                     |
|dovuto per intero relativamente alla parte di|                     |
|atto confermata dalla pronuncia              |                     |
|giurisdizionale e in misura ridotta, secondo |                     |
|le disposizioni di cui al comma 188, per la  |                     |
|parte di atto annullata.                     |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|190. Le controversie tributarie pendenti     |Definizione della    |
|innanzi alla Corte di cassazione, per le     |lite pendente in     |
|quali la competente Agenzia fiscale risulti  |Cassazione in caso di|
|soccombente in tutti i precedenti gradi di   |soccombenza          |
|giudizio, possono essere definite con il     |dell'Amministrazione |
|pagamento di un importo pari al 5 per cento  |in tutti i precedenti|
|del valore della controversia.               |gradi.               |
+---------------------------------------------+---------------------+
|191. Le controversie relative esclusivamente |Definizione agevolata|
|alle sanzioni non collegate al tributo       |della lite tributaria|
|possono essere definite con il pagamento del |in caso di           |
|15 per cento del valore della controversia in|soccombenza          |
|caso di soccombenza della competente Agenzia |dell'Agenzia fiscale |
|fiscale nell'ultima o unica pronuncia        |nell'ultima o        |
|giurisdizionale non cautelare, sul merito o  |nell'unica pronuncia |
|sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo   |giurisdizionale non  |
|del giudizio, depositata alla data di entrata|cautelare, sul merito|
|in vigore della presente legge, e con il     |o sull'ammissibilita'|
|pagamento del 40 per cento negli altri casi. |dell'atto            |
|In caso di controversia relativa             |introduttivo del     |
|esclusivamente alle sanzioni collegate ai    |giudizio.            |
|tributi cui si riferiscono, per la           |                     |
|definizione non e' dovuto alcun importo      |                     |
|relativo alle sanzioni qualora il rapporto   |                     |
|relativo ai tributi sia stato definito anche |                     |
|con modalita' diverse dalla presente         |                     |
|definizione agevolata.                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|192. La definizione agevolata si applica alle|Definizione agevolata|
|controversie in cui il ricorso in primo grado|delle controversie   |
|e' stato notificato alla controparte entro la|pendenti alla data di|
|data di entrata in vigore della presente     |entrata in vigore    |
|legge e per le quali alla data della         |della legge di       |
|presentazione della domanda di cui al comma  |bilancio e non ancora|
|186 il processo non si sia concluso con      |concluse con         |
|pronuncia definitiva.                        |pronuncia definitiva.|
+---------------------------------------------+---------------------+
|193. Sono escluse dalla definizione agevolata|Controversie escluse |
|le controversie concernenti anche solo in    |dalla disciplina     |
|parte:                                       |della definizione    |
|   a) le risorse proprie tradizionali        |agevolata delle      |
|previste dall'articolo 2, paragrafo 1,       |controversie         |
|lettera a), delle decisioni 2007/436/CE,     |tributarie.          |
|Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,    |                     |
|2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26   |                     |
|maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del     |                     |
|Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta |                     |
|sul valore aggiunto riscossa                 |                     |
|all'importazione;                            |                     |
|   b) le somme dovute a titolo di recupero di|                     |
|aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del |                     |
|regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del|                     |
|13 luglio 2015.                              |                     |
|                                             |                     |
|                                             |                     |
|                                             |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|194. La definizione agevolata si perfeziona  |Modalita' di         |
|con la presentazione della domanda di cui al |perfezionamento della|
|comma 195 e con il pagamento degli importi   |definizione agevolata|
|dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro |delle liti           |
|il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli       |tributarie.          |
|importi dovuti superano mille euro e' ammesso|                     |
|il pagamento rateale, con applicazione, in   |                     |
|quanto compatibili, delle disposizioni       |                     |
|dell'articolo 8 del decreto legislativo 19   |                     |
|giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti  |                     |
|rate trimestrali di pari importo, con        |                     |
|decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare,  |                     |
|rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il |                     |
|30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di|                     |
|ciascun anno. Sulle rate successive alla     |                     |
|prima sono dovuti gli interessi legali       |                     |
|calcolati dalla data del versamento della    |                     |
|prima rata. E' esclusa la compensazione      |                     |
|prevista dall'articolo 17 del decreto        |                     |
|legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso  |                     |
|di versamento rateale, la definizione        |                     |
|agevolata si perfeziona con la presentazione |                     |
|della domanda di cui al comma 195 e con il   |                     |
|pagamento degli importi dovuti con il        |                     |
|versamento della prima rata entro il termine |                     |
|previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci  |                     |
|siano importi da versare, la definizione si  |                     |
|perfeziona con la sola presentazione della   |                     |
|domanda.                                     |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|195. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna    |Modalita' di         |
|controversia autonoma e' presentata una      |presentazione della  |
|distinta domanda di definizione agevolata    |domanda di           |
|esente dall'imposta di bollo ed effettuato un|definizione agevolata|
|distinto versamento. Per controversia        |in caso di           |
|autonoma si intende quella relativa a ciascun|controversie         |
|atto impugnato.                              |autonome.            |
+---------------------------------------------+---------------------+
|196. Dagli importi dovuti ai fini della      |Esclusione dalla     |
|definizione agevolata si scomputano quelli   |definizione agevolata|
|gia' versati a qualsiasi titolo in pendenza  |degli importi gia'   |
|di giudizio. La definizione non da' comunque |versati a qualunque  |
|luogo alla restituzione delle somme gia'     |titolo nel giudizio  |
|versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto|instaurato.          |
|dovuto per la definizione stessa. Gli effetti|                     |
|della definizione perfezionata prevalgono su |                     |
|quelli delle eventuali pronunce              |                     |
|giurisdizionali non passate in giudicato     |                     |
|anteriormente alla data di entrata in vigore |                     |
|della presente legge.                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|197. Le controversie definibili non sono     |Sospensione del      |
|sospese, salvo che il contribuente faccia    |processo tributario  |
|apposita richiesta al giudice, dichiarando di|in caso di           |
|volersi avvalere della definizione agevolata.|presentazione        |
|In tal caso il processo e' sospeso fino al 10|dell'istanza di      |
|luglio 2023 ed entro la stessa data il       |definizione agevolata|
|contribuente ha l'onere di depositare, presso|della lite.          |
|l'organo giurisdizionale innanzi al quale    |                     |
|pende la controversia, copia della domanda di|                     |
|definizione e del versamento degli importi   |                     |
|dovuti o della prima rata.                   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|198. Nelle controversie pendenti in ogni     |Estinzione del       |
|stato e grado, in caso di deposito ai sensi  |processo tributario  |
|del comma 197, secondo periodo, il processo  |in caso di           |
|e' dichiarato estinto con decreto del        |definizione agevolata|
|presidente della sezione o con ordinanza in  |della lite.          |
|camera di consiglio se e' stata fissata la   |                     |
|data della decisione. Le spese del processo  |                     |
|restano a carico della parte che le ha       |                     |
|anticipate.                                  |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|199. Per le controversie definibili sono     |Sospensione dei      |
|sospesi per nove mesi i termini di           |termini di           |
|impugnazione, anche incidentale, delle       |impugnazione nelle   |
|pronunce giurisdizionali e di riassunzione,  |controversie         |
|nonche' per la proposizione del controricorso|definibili con       |
|in cassazione che scadono tra la data di     |procedura agevolata. |
|entrata in vigore della presente legge e il  |                     |
|31 luglio 2023.                              |                     |
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|200. L'eventuale diniego della definizione   |Termini e modalita'  |
|agevolata deve essere notificato entro il 31 |del diniego della    |
|luglio 2024 con le modalita' previste per la |definizione agevolata|
|notificazione degli atti processuali. Il     |della lite.          |
|diniego e' impugnabile entro sessanta giorni |                     |
|dalla notificazione del medesimo dinanzi     |                     |
|all'organo giurisdizionale presso il quale   |                     |
|pende la controversia. Nel caso in cui la    |                     |
|definizione della controversia e' richiesta  |                     |
|in pendenza del termine per impugnare, la    |                     |
|pronuncia giurisdizionale puo' essere        |                     |
|impugnata dal contribuente unitamente al     |                     |
|diniego della definizione entro sessanta     |                     |
|giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero |                     |
|dalla controparte nel medesimo termine.      |                     |
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