+---------------------------------------------+---------------------+ |101. Sulla differenza tra il valore normale | | |dei beni assegnati, o, in caso di | | |trasformazione, quello dei beni posseduti | | |all'atto della trasformazione, e il loro | | |costo fiscalmente riconosciuto, si applica | | |un'imposta sostitutiva delle imposte sui | | |redditi e dell'imposta regionale sulle | | |attivita' produttive nella misura dell'8 per | | |cento ovvero del 10,5 per cento per le | | |societa' considerate non operative in almeno | | |due dei tre periodi di imposta precedenti a | | |quello in corso al momento dell'assegnazione,| | |della cessione o della trasformazione. Le | | |riserve in sospensione d'imposta annullate | | |per effetto dell'assegnazione dei beni ai | | |soci e quelle delle societa' che si | | |trasformano sono assoggettate a imposta | | |sostitutiva nella misura del 13 per cento. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |102. Per gli immobili, su richiesta della |Determinazione del | |societa' e nel rispetto delle condizioni |valore normale del | |prescritte, il valore normale puo' essere |bene immobile, | |determinato in misura pari a quello |necessario per la | |risultante dall'applicazione all'ammontare |determinazione della | |delle rendite risultanti in catasto dei |base imponibile. | |moltiplicatori determinati con i criteri e le| | |modalita' previsti dal primo periodo del | | |comma 4 dell'articolo 52 del testo unico | | |delle disposizioni concernenti l'imposta di | | |registro, di cui al decreto del Presidente | | |della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In | | |caso di cessione, ai fini della | | |determinazione dell'imposta sostitutiva, il | | |corrispettivo della cessione, se inferiore al| | |valore normale del bene, determinato ai sensi| | |dell'articolo 9 del testo unico delle imposte| | |sui redditi, di cui al decreto del Presidente| | |della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o,| | |in alternativa, ai sensi del primo periodo | | |del presente comma, e' computato in misura | | |non inferiore a uno dei due valori. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |103. Il costo fiscalmente riconosciuto delle |Aumento del costo | |azioni o quote possedute dai soci delle |fiscalmente | |societa' trasformate deve essere aumentato |riconosciuto delle | |della differenza assoggettata a imposta |azioni o quote | |sostitutiva. Nei confronti dei soci |possedute dai soci | |assegnatari non si applicano le disposizioni |delle societa' | |dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del |trasformate in misura| |testo unico delle imposte sui redditi, di cui|pari alla differenza | |al decreto del Presidente della Repubblica 22|assoggettata ad | |dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore |imposta sostitutiva. | |normale dei beni ricevuti, al netto dei | | |debiti accollati, riduce il costo fiscalmente| | |riconosciuto delle azioni o delle quote | | |possedute. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |104. Per le assegnazioni e le cessioni ai |Riduzione delle | |soci di cui ai commi da 100 a 102, le |aliquote dell'imposta| |aliquote dell'imposta proporzionale di |di registro e | |registro eventualmente applicabili sono |determinazione delle | |ridotte alla meta' e le imposte ipotecarie e |imposte ipotecarie e | |catastali si applicano in misura fissa. |catastali in | | |relazione alle | | |assegnazioni e alle | | |cessioni ai soci. | +---------------------------------------------+---------------------+ |105. Le societa' che si avvalgono delle |Termini di versamento| |disposizioni dei commi da 100 a 104 devono |dell'imposta | |versare il 60 per cento dell'imposta |sostitutiva nei casi | |sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la |di cessioni dei beni | |restante parte entro il 30 novembre 2023, con|ai soci. | |i criteri di cui al decreto legislativo 9 | | |luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i | | |rimborsi e il contenzioso si applicano le | | |disposizioni previste per le imposte sui | | |redditi. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |106. Le disposizioni dell'articolo 1, comma |Regime di | |121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si|trasferimento | |applicano anche alle esclusioni dal |all'imprenditore dei | |patrimonio dell'impresa dei beni ivi |beni immobili | |indicati, posseduti alla data del 31 ottobre |strumentali | |2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al |all'esercizio | |31 maggio 2023. I versamenti rateali |dell'impresa e | |dell'imposta sostitutiva di cui al citato |relativa imposta | |comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 |sostitutiva. | |del 2015 sono effettuati, rispettivamente, | | |entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno | | |2024. Per i soggetti che si avvalgono delle | | |disposizioni del presente comma gli effetti | | |dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio | | |2023. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |107. All'articolo 5 della legge 28 dicembre |Facolta', previo | |2001, n. 448, in materia di rideterminazione |pagamento di imposta | |dei valori di acquisto di partecipazioni non |sostitutiva delle | |negoziate nei mercati regolamentati, sono |imposte sui redditi, | |apportate le seguenti modificazioni: |di determinare le | | a) la rubrica e' sostituita dalla |plusvalenze e | |seguente: «Rideterminazione dei valori di |minusvalenze relative| |acquisto di partecipazioni»; |ai titoli, alle quote| | b) dopo il comma 1 e' inserito il |o ai diritti | |seguente: |negoziati nei mercati| | «1-bis. Agli effetti della determinazione |regolamentati o nei | |delle plusvalenze e minusvalenze di cui |sistemi multilaterali| |all'articolo 67, comma 1, lettere c) e |di negoziazione | |c-bis), del testo unico delle imposte sui |posseduti alla data | |redditi, di cui al decreto del Presidente |del 1° gennaio 2023 | |della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, |sulla base del valore| |per i titoli, le quote o i diritti negoziati |normale invece che | |nei mercati regolamentati o nei sistemi |del costo di | |multilaterali di negoziazione, posseduti alla|acquisto. | |data del 1° gennaio 2023, puo' essere | | |assunto, in luogo del costo o valore di | | |acquisto, il valore normale determinato ai | | |sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), | | |del medesimo testo unico, con riferimento al | | |mese di dicembre 2022, a condizione che il | | |predetto valore sia assoggettato a un'imposta| | |sostitutiva delle imposte sui redditi». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |108. All'articolo 2 del decreto-legge 24 |Assoggettamento a | |dicembre 2002, n. 282, convertito, con |perizia giurata di | |modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, |stima della | |n. 27, recante riapertura di termini in |rideterminazione dei | |materia di rivalutazione di beni di impresa e|valori di acquisto | |di rideterminazione di valori di acquisto, il|delle partecipazioni | |comma 2 e' sostituito dal seguente: |negoziate e non | | «2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 |negoziate in mercati | |della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si |regolamentati o in | |applicano anche per la rideterminazione dei |sistemi multilaterali| |valori di acquisto delle partecipazioni |di negoziazione e dei| |negoziate e non negoziate in mercati |terreni edificabili e| |regolamentati o in sistemi multilaterali di |con destinazione | |negoziazione e dei terreni edificabili e con |agricola posseduti | |destinazione agricola posseduti alla data del|alla data del 1° | |1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive |gennaio 2023. | |possono essere rateizzate fino a un massimo | | |di tre rate annuali di pari importo, a | | |decorrere dal 15 novembre 2023; sull'importo | | |delle rate successive alla prima sono dovuti | | |gli interessi nella misura del 3 per cento | | |annuo, da versarsi contestualmente. La | | |redazione e il giuramento della perizia | | |devono essere effettuati entro la predetta | | |data del 15 novembre 2023»." | | +---------------------------------------------+---------------------+ |109. Sui valori di acquisto delle |Imposta sostitutiva | |partecipazioni e dei terreni edificabili e |sui valori | |con destinazione agricola rideterminati con |rideterminati di | |le modalita' e nei termini indicati dal comma|acquisto delle | |2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 |partecipazioni e dei | |dicembre 2002, n. 282, convertito, con |terreni edificabili e| |modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, |con destinazione | |n. 27, come da ultimo modificato dal comma |agricola. | |108 del presente articolo, le aliquote delle | | |imposte sostitutive di cui all'articolo 5, | | |commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre | | |2001, n. 448, come da ultimo modificato dal | | |comma 107 del presente articolo, e l'aliquota| | |di cui all'articolo 7, comma 2, del medesimo | | |decreto-legge n. 282 del 2002 sono pari al 16| | |per cento. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |110. All'articolo 2 del decreto-legge 30 |Estensione delle | |dicembre 2009, n. 194, convertito, con |agevolazioni previste| |modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, |per la piccola | |n. 25, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il |proprieta' contadina | |seguente: |anche agli atti di | | «4-ter. Le agevolazioni di cui al comma |trasferimento di | |4-bis si applicano anche agli atti di |terreni e di | |trasferimento a titolo oneroso di terreni e |pertinenze agricoli | |relative pertinenze, qualificati agricoli in |in favore di under | |base a strumenti urbanistici vigenti, posti |40. | |in essere a favore di persone fisiche di eta'| | |inferiore a quaranta anni che dichiarino | | |nell'atto di trasferimento di volere | | |conseguire, entro il termine di ventiquattro | | |mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione | | |previdenziale e assistenziale prevista per i | | |coltivatori diretti e gli imprenditori | | |agricoli professionali». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |111. Il secondo comma dell'articolo 9 del |Estensione ai | |decreto del Presidente della Repubblica 29 |trasferimenti | |settembre 1973, n. 601, e' sostituito dal |immobiliari di fondi | |seguente: |rustici nei territori| | «Nei territori montani di cui al primo |montani | |comma, i trasferimenti di proprieta' a |dell'esenzione | |qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di|dall'imposta | |coltivatori diretti e imprenditori agricoli |catastale e di bollo | |professionali, iscritti nella relativa |e | |gestione previdenziale e assistenziale, sono |dell'assoggettamento | |soggetti alle imposte di registro e |all'imposta | |ipotecaria nella misura fissa e sono esenti |ipotecaria e di | |dalle imposte catastale e di bollo. Le |registro in misura | |agevolazioni di cui al presente comma si |fissa a favore dei | |applicano anche ai trasferimenti a favore di |coltivatori diretti e| |soggetti che, pur non essendo iscritti nella |degli imprenditori | |gestione previdenziale e assistenziale di cui|agricoli | |al primo periodo, con apposita dichiarazione |professionali, | |contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano|nonche' delle | |a coltivare o a condurre direttamente il |cooperative agricole | |fondo per un periodo di cinque anni; i |che conducono | |predetti soggetti decadono dalle agevolazioni|direttamente i | |se, prima che siano trascorsi cinque anni |terreni. | |dalla stipula degli atti di acquisto, | | |alienano volontariamente i terreni ovvero | | |cessano di coltivarli o di condurli | | |direttamente. Le stesse agevolazioni si | | |applicano anche a favore delle cooperative | | |agricole che conducono direttamente i | | |terreni»." | | +---------------------------------------------+---------------------+ |112. I redditi di capitale di cui |Facolta' di | |all'articolo 44, comma 1, lettera g), del |sostituire, previo | |testo unico delle imposte sui redditi, di cui|pagamento di | |al decreto del Presidente della Repubblica 22|un'imposta | |dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di|sostitutiva, il costo| |cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter),|di acquisto delle | |del medesimo testo unico derivanti dalla |quote o azioni di | |cessione o dal rimborso di quote o azioni di |partecipazione a | |organismi di investimento collettivo del |organismi di | |risparmio si considerano realizzati a |investimento | |condizione che, su opzione del contribuente, |collettivo del | |sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle|risparmio, con la | |imposte sui redditi, con l'aliquota del 14 |differenza tra il | |per cento, la differenza tra il valore delle |valore delle quote o | |quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022|azioni rilevato dai | |e il costo o valore di acquisto o di |prospetti periodici | |sottoscrizione. |alla data del 31 | | |dicembre 2022 e il | | |costo o valore di | | |acquisto o di | | |sottoscrizione. | +---------------------------------------------+---------------------+ |113. L'opzione di cui al comma 112 e' resa |Modalita' e termini | |entro il 30 giugno 2023 mediante apposita |di esercizio, da | |comunicazione all'intermediario presso il |parte del | |quale e' intrattenuto un rapporto di |contribuente, | |custodia, amministrazione, gestione di |dell'opzione per | |portafogli o altro stabile rapporto. |l'imposta | |L'imposta sostitutiva e' versata entro il 16 |sostitutiva. | |settembre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1| | |e 6-bis dell'articolo 26-quinquies del | | |decreto del Presidente della Repubblica 29 | | |settembre 1973, n. 600, ai commi 1, 2, 2-ter,| | |5 e 7 dell'articolo 10-ter della legge 23 | | |marzo 1983, n. 77, ai commi 1, 2-bis e | | |2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 25| | |settembre 2001, n. 351, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, | | |n. 410, nonche' ai commi 2 e 4 dell'articolo | | |13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. | | |44, i quali ne ricevono provvista dal | | |contribuente. In assenza di un rapporto di | | |custodia, amministrazione o gestione di | | |portafogli o di altro stabile rapporto, | | |l'opzione e' esercitata nella dichiarazione | | |dei redditi relativa all'anno 2022 dal | | |contribuente, che provvede al versamento | | |dell'imposta sostitutiva entro il termine per| | |il versamento a saldo delle imposte sui | | |redditi dovute in base alla dichiarazione sui| | |redditi. L'opzione si estende a tutte le | | |quote o azioni appartenenti ad una medesima | | |categoria omogenea, possedute alla data del | | |31 dicembre 2022 nonche' alla data di | | |esercizio dell'opzione. L'opzione di cui al | | |comma 112 non puo' essere esercitata in | | |relazione alle quote o azioni di organismi di| | |investimento collettivo del risparmio | | |detenute in rapporti di gestione di | | |portafogli per i quali sia stata esercitata | | |l'opzione di cui all'articolo 7 del decreto | | |legislativo 21 novembre 1997, n. 461. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |114. Per i contratti di assicurazione sulla |Assoggettamento a | |vita di cui ai rami I e V del comma 1 |tassazione agevolata,| |dell'articolo 2 del codice delle |per i contratti di | |assicurazioni private, di cui al decreto |assicurazione sulla | |legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i |vita di cui al ramo I| |redditi di cui all'articolo 44, comma 1, |(assicurazioni sulla | |lettera g-quater), del testo unico delle |durata della vita | |imposte sui redditi, di cui al decreto del |umana) e al ramo V | |Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,|(operazioni di | |n. 917, costituiti dalla differenza tra il |capitalizzazione), | |valore della riserva matematica alla data del|dei redditi | |31 dicembre 2022 e i premi versati, si |costituiti dalla | |considerano corrisposti, a condizione che, su|differenza tra il | |richiesta del contraente, tale differenza sia|valore della riserva | |assoggettata dall'impresa di assicurazione a |matematica alla data | |un'imposta sostitutiva delle imposte sui |del 31 dicembre 2022 | |redditi nella misura del 14 per cento. |e i premi versati, | |L'imposta sostitutiva e' versata dall'impresa|che si possono | |di assicurazione entro il 16 settembre 2023. |considerare | |La provvista dell'imposta sostitutiva e' |corrisposti. | |fornita dal contraente. L'imposta sostitutiva| | |non e' compensabile con il credito d'imposta | | |di cui all'articolo 1, comma 2, del | | |decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 22| | |novembre 2002, n. 265. I contratti per i | | |quali e' esercitata l'opzione di cui al primo| | |periodo del presente comma non possono essere| | |riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono | | |esclusi dall'applicazione delle disposizioni | | |del presente comma i contratti di | | |assicurazione la cui scadenza e' prevista | | |entro il 31 dicembre 2024. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |115. Al fine di contenere gli effetti |Istituzione di un | |dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del |contributo di | |settore energetico per le imprese e i |solidarieta' | |consumatori, e' istituito per l'anno 2023 un |straordinario sotto | |contributo di solidarieta' temporaneo, |forma di prelievo | |determinato ai sensi del comma 116, a carico |temporaneo per l'anno| |dei soggetti che esercitano nel territorio |2023 per i soggetti | |dello Stato, per la successiva vendita dei |che producono, | |beni, l'attivita' di produzione di energia |importano, | |elettrica, dei soggetti che esercitano |distribuiscono o | |l'attivita' di produzione di gas metano o di |vendono energia | |estrazione di gas naturale, dei soggetti |elettrica, gas | |rivenditori di energia elettrica, di gas |naturale o prodotti | |metano e di gas naturale e dei soggetti che |petroliferi. | |esercitano l'attivita' di produzione, | | |distribuzione e commercio di prodotti | | |petroliferi. Il contributo e' dovuto, | | |altresi', dai soggetti che, per la successiva| | |rivendita, importano a titolo definitivo | | |energia elettrica, gas naturale o gas metano | | |o prodotti petroliferi o che introducono nel | | |territorio dello Stato detti beni provenienti| | |da altri Stati dell'Unione europea. Il | | |contributo non e' dovuto dai soggetti che | | |svolgono l'attivita' di organizzazione e | | |gestione di piattaforme per lo scambio | | |dell'energia elettrica, del gas, dei | | |certificati ambientali e dei carburanti, | | |nonche' dalle piccole imprese e dalle | | |microimprese che esercitano l'attivita' di | | |commercio al dettaglio di carburante per | | |autotrazione identificata dal codice ATECO | | |473000. Il contributo e' dovuto se almeno il | | |75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta| | |antecedente a quello in corso al 1° gennaio | | |2023 deriva dalle attivita' indicate nei | | |periodi precedenti. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |116. Il contributo di solidarieta' e' |Previsione delle | |determinato applicando un'aliquota pari al 50|modalita' di | |per cento sull'ammontare della quota del |determinazione del | |reddito complessivo determinato ai fini |contributo | |dell'imposta sul reddito delle societa' |straordinario. | |relativo al periodo di imposta antecedente a | | |quello in corso al 1° gennaio 2023, che | | |eccede per almeno il 10 per cento la media | | |dei redditi complessivi determinati ai sensi | | |dell'imposta sul reddito delle societa' | | |conseguiti nei quattro periodi di imposta | | |antecedenti a quello in corso al 1° gennaio | | |2022; nel caso in cui la media dei redditi | | |complessivi sia negativa si assume un valore | | |pari a zero. L'ammontare del contributo | | |straordinario, in ogni caso, non puo' essere | | |superiore a una quota pari al 25 per cento | | |del valore del patrimonio netto alla data di | | |chiusura dell'esercizio antecedente a quello | | |in corso al 1° gennaio 2022." | | +---------------------------------------------+---------------------+ |117. Il contributo di solidarieta' dovuto, |Disciplina dei | |determinato ai sensi del comma 116, e' |termini di versamento| |versato entro il sesto mese successivo a |del contributo | |quello di chiusura dell'esercizio antecedente|straordinario. | |a quello in corso al 1° gennaio 2023. I | | |soggetti che in base a disposizioni di legge | | |approvano il bilancio oltre il termine di | | |quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio | | |effettuano il versamento entro il mese | | |successivo a quello di approvazione del | | |bilancio. I soggetti con esercizio non | | |coincidente con l'anno solare possono | | |effettuare il versamento del contributo entro| | |il 30 giugno 2023. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |118. Il contributo di solidarieta' non e' |Esclusione della | |deducibile ai fini delle imposte sui redditi |deducibilita' | |e dell'imposta regionale sulle attivita' |dell'importo versato | |produttive. |a titolo di | | |contributo | | |straordinario. | +---------------------------------------------+---------------------+ |119. Ai fini dell'accertamento, delle |Estensione della | |sanzioni e della riscossione del contributo |disciplina | |di solidarieta', nonche' del contenzioso, si |sanzionatoria delle | |applicano le disposizioni in materia di |imposte sui redditi | |imposte sui redditi. |al contributo | | |straordinario. | +---------------------------------------------+---------------------+ |120. All'articolo 37 del decreto-legge 21 |Limitazione | |marzo 2022, n. 21, convertito, con |dell'operativita' del| |modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.|contributo di | |51, sono apportate le seguenti modificazioni:|solidarieta' (cd. | | a) al comma 1, dopo il secondo periodo e' |tassa sugli extra | |inserito il seguente: «Il contributo e' |profitti), al caso in| |dovuto se almeno il 75 per cento del volume |cui almeno il 75 per | |d'affari dell'anno 2021 deriva dalle |cento del volume | |attivita' indicate nei periodi precedenti»; |d'affari dell'anno | | b) al comma 2, secondo periodo, le parole:|2021 derivi dalle | |«31 marzo 2021» sono sostituite dalle |attivita' ivi | |seguenti: «30 aprile 2021»; |indicate e modifica | | c) dopo il comma 3 sono inseriti i |della base imponibile| |seguenti: |di calcolo del | | «3-bis. Non concorrono alla determinazione|predetto contributo. | |dei totali delle operazioni attive e passive,| | |di cui al comma 3, le operazioni di cessione | | |e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri| | |titoli non rappresentativi di merci e quote | | |sociali che intercorrono tra i soggetti di | | |cui al comma 1. | | | 3-ter. Non concorrono alla determinazione | | |dei totali delle operazioni attive, di cui al| | |comma 3, le operazioni attive non soggette a | | |IVA per carenza del presupposto territoriale,| | |ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del | | |decreto del Presidente della Repubblica 26 | | |ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in | | |cui gli acquisti ad esse afferenti siano | | |territorialmente non rilevanti ai fini | | |dell'IVA». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |121. Se per effetto delle modificazioni |Disciplina degli | |apportate all'articolo 37 del citato |effetti della | |decreto-legge n. 21 del 2022 dal comma 120 |variazione | |del presente articolo: |dell'importo dovuto | | a) l'ammontare del contributo risulta |per il periodo | |maggiore di quello complessivamente dovuto |d'imposta 2022 alla | |entro il 30 novembre 2022, il versamento |luce delle modifiche | |dell'importo residuo e' effettuato entro il |apportate alla tassa | |31 marzo 2023 con le modalita' di cui |sugli extra profitti.| |all'articolo 17 del decreto legislativo 9 | | |luglio 1997, n. 241; | | | b) l'ammontare del contributo risulta | | |minore di quello complessivamente dovuto | | |entro il 30 novembre 2022, il maggiore | | |importo versato puo' essere utilizzato in | | |compensazione ai sensi dell'articolo 17 del | | |predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, | | |n. 241, a decorrere dal 31 marzo 2023. | | +---------------------------------------------+---------------------+ | 122. Al testo unico delle disposizioni |Disposizioni in | |legislative concernenti le imposte sulla |materia di accisa sui| |produzione e sui consumi e relative sanzioni |tabacchi lavorati e | |penali e amministrative, di cui al decreto |di imposta di consumo| |legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono |sui prodotti | |apportate le seguenti modificazioni: |succedanei dei | | a) all'articolo 39-octies: |prodotti da fumo. | | 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:| | | «3. Per le sigarette, l'ammontare | | |dell'accisa e' costituito dalla somma dei | | |seguenti elementi: | | | a) un importo specifico fisso per unita' | | |di prodotto, determinato, per l'anno 2023, in| | |28 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 | | |in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a | | |decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per | | |1.000 sigarette; | | | b) un importo risultante dall'applicazione| | |dell'aliquota di base, di cui alla voce | | |"Tabacchi lavorati", lettera c), | | |dell'allegato I, al prezzo di vendita al | | |pubblico»; | | | 2) il comma 4 e' abrogato; | | | 3) al comma 5, lettera c), le parole: | | |«euro 130» sono sostituite dalle seguenti: | | |«euro 140»; | | | 4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:| | | «6. Per i tabacchi lavorati di cui | | |all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) | | |(sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui | | |all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva | | |2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011,| | |e' pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento | | |della somma dell'accisa globale costituita | | |dalle due componenti di cui alle lettere a) e| | |b) del comma 3 del presente articolo e | | |dell'imposta sul valore aggiunto calcolate | | |con riferimento al "PMP-sigarette"; la | | |medesima percentuale e' determinata al 98,50 | | |per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per | | |cento a decorrere dall'anno 2025»; | | | 5) dopo il comma 10 e' aggiunto il | | |seguente: | | | «10-bis. Con decreto del Ministro | | |dell'economia e delle finanze, da emanare | | |entro il 31 maggio di ciascun anno a | | |decorrere dall'anno 2023, e' determinata | | |l'incidenza percentuale dell'importo di cui | | |al comma 3, lettera a), sull'importo | | |dell'onere fiscale totale calcolato con | | |riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in | | |relazione all'anno precedente; qualora la | | |predetta incidenza percentuale non risulti | | |compresa nell'intervallo di cui all'articolo | | |8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE | | |del Consiglio, del 21 giugno 2011, con il | | |medesimo decreto e' conseguentemente | | |rideterminata, entro il 1° gennaio del | | |secondo anno successivo, la predetta | | |componente specifica in modo da garantire che| | |dalla medesima rideterminazione non derivino | | |minori entrate erariali, rispetto all'anno | | |solare precedente, relativamente | | |all'applicazione dell'accisa sulle | | |sigarette»; | | | b) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le | | |parole: «e al quaranta per cento dal 1° | | |gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti:| | |«, al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al | | |38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per| | |cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento | | |dal 1° gennaio 2026»; | | | c) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, le| | |parole: «al venticinque per cento e al venti | | |per cento dal 1° gennaio 2023» sono | | |sostituite dalle seguenti: «al quindici per | | |cento e al dieci per cento dal 1° gennaio | | |2023»; | | | d) all'articolo 62-quater.1: | | | 1) al comma 2: | | | 1.1) alla lettera c), le parole: «da uno| | |Stato dell'Unione europea» sono sostituite | | |dalle seguenti: «da un altro Stato | | |dell'Unione europea»; | | | 1.2) dopo la lettera c) e' aggiunta la | | |seguente: | | | «c-bis) il soggetto avente sede nel | | |territorio nazionale, autorizzato ai sensi | | |del comma 4-bis ad effettuare l'immissione in| | |consumo dei prodotti di cui al comma 1 | | |provenienti da uno Stato dell'Unione | | |europea»; | | | 2) al comma 3, al primo periodo, dopo le | | |parole: «dall'Agenzia delle dogane e dei | | |monopoli» sono aggiunte le seguenti: | | |«all'istituzione e alla gestione di un | | |deposito in cui sono realizzati i prodotti di| | |cui al comma 1» e, al secondo periodo, dopo | | |le parole: «Ministro delle finanze 22 | | |febbraio 1999, n. 67,» sono inserite le | | |seguenti: «l'ubicazione del deposito in cui | | |si intende fabbricare i prodotti di cui al | | |comma 1,»; | | | 3) al comma 4, le parole: «da uno Stato | | |dell'Unione europea» sono sostituite dalle | | |seguenti: «da un altro Stato dell'Unione | | |europea»; | | | 4) dopo il comma 4 sono inseriti i | | |seguenti: | | | «4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, | | |lettera c-bis), e' preventivamente | | |autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei | | |monopoli all'istituzione e alla gestione di | | |un deposito in cui sono introdotti i prodotti| | |di cui al comma 1. A tale fine il medesimo | | |soggetto presenta alla predetta Agenzia | | |un'istanza, in forma telematica, in cui sono | | |indicati, oltre ai dati previsti dalla | | |determinazione di cui al comma 16, le | | |generalita' del rappresentante legale, il | | |possesso dei requisiti stabiliti, per la | | |gestione dei depositi fiscali di tabacchi | | |lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di | | |cui al decreto del Ministro delle finanze 22 | | |febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del | | |deposito in cui si intende ricevere i | | |prodotti di cui al comma 1, la denominazione | | |e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1| | |provenienti da Stati dell'Unione europea che | | |saranno immessi in consumo nel territorio | | |nazionale, la quantita' di prodotto presente | | |in ciascuna confezione destinata alla vendita| | |al pubblico nonche' gli altri elementi | | |informativi previsti dall'articolo 6 del | | |codice di cui al decreto legislativo 6 | | |settembre 2005, n. 206. | | | 4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei | | |monopoli, effettuati i controlli di | | |competenza e verificata l'idoneita' della | | |cauzione prestata ai sensi del comma 5, | | |rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e | | |4-bis, entro sessanta giorni dalla data di | | |ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione | | |richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4 e | | |4-bis, attribuendo altresi' un codice | | |d'imposta»; | | | 5) al comma 5, dopo le parole: «Per il | | |fabbricante» sono inserite le seguenti: «e | | |per il soggetto di cui al comma 2, lettera | | |c-bis)»; | | | 6) al comma 6, le parole: «ai commi 3 e | | |4», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle | | |seguenti: «ai commi 3, 4 e 4-bis»; | | | 7) al comma 9, il terzo periodo e' | | |sostituito dal seguente: «Allo stesso | | |adempimento sono tenuti il rappresentante di | | |cui al comma 2, lettera c), e il soggetto di | | |cui al comma 2, lettera c-bis), per i | | |prodotti di cui al comma 1, provenienti da | | |altri Stati dell'Unione europea, che il | | |soggetto cedente di cui al comma 2 e il | | |soggetto di cui al medesimo comma 2, lettera | | |c-bis), intendono immettere in consumo nel | | |territorio nazionale»; | | | 8) dopo il comma 9 sono inseriti i | | |seguenti: | | | «9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, | | |lettera c-bis), puo' solo ricevere i prodotti| | |di cui al comma 1 provenienti da Stati | | |dell'Unione europea, dei quali effettua | | |l'immissione in consumo nel territorio | | |nazionale attraverso la cessione dei medesimi| | |prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e | | |agli esercizi di vicinato, farmacie e | | |parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della| | |successiva vendita ai consumatori finali. | | |Anche per i prodotti di cui al comma 1 | | |ottenuti nel territorio nazionale, | | |l'immissione in consumo si verifica all'atto | | |della cessione degli stessi prodotti alle | | |rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi | | |di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui | | |al comma 13, mentre per i prodotti di cui al | | |comma 1 importati da Stati non appartenenti | | |all'Unione europea la predetta immissione si | | |verifica all'atto dell'importazione degli | | |stessi. | | | 9-ter. Per la circolazione dei prodotti di| | |cui al comma 1, nella fase antecedente alla | | |loro immissione in consumo, tra i soggetti di| | |cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il | | |mittente e' tenuto a fornire garanzia del | | |pagamento dell'imposta di consumo gravante | | |sui prodotti spediti in misura pari al 100 | | |per cento di tale imposta»; | | | 9) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il | | |seguente periodo: «Con determinazione del | | |direttore dell'Agenzia delle dogane e dei | | |monopoli sono stabilite le modalita' per | | |l'approvvigionamento dei predetti | | |contrassegni di legittimazione»; | | | 10) al comma 13, lettera a), sono | | |aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, | | |anche unitamente ai prodotti di cui | | |all'articolo 62-quater»; | | | 11) il comma 16 e' sostituito dal | | |seguente: | | | «16. Con determinazione del direttore | | |dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono| | |stabiliti il contenuto e le modalita' di | | |presentazione dell'istanza ai fini | | |dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e | | |4-bis, le modalita' di presentazione e i | | |contenuti della richiesta di inserimento dei | | |prodotti di cui al comma 1 nella tabella di | | |commercializzazione di cui al comma 9, | | |nonche' le modalita' di tenuta dei registri e| | |documenti contabili in conformita' a quelle | | |vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto | | |applicabili. Con il medesimo provvedimento | | |sono emanate le ulteriori prescrizioni | | |necessarie per l'attuazione delle | | |disposizioni del comma 5 e sono stabilite la | | |documentazione di accompagnamento e le | | |modalita' con le quali i prodotti di cui al | | |comma 1 sono movimentati, nella fase | | |antecedente alla loro immissione in consumo, | | |tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) | | |e c-bis)»; | | | e) all'allegato I, voce: «Tabacchi | | |lavorati»: | | | 1) la lettera c) e' sostituita dalla | | |seguente: | | | «c) sigarette 49,50%»; | | | 2) la lettera d) e' sostituita dalla | | |seguente: | | | «d) tabacco trinciato a taglio fino da | | |usarsi per arrotolare le sigarette 60 per | | |cento». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |123. Per il perseguimento della garanzia del |Proroga, a titolo | |gettito erariale, di un'effettiva e adeguata |oneroso, di talune | |riorganizzazione del settore delle reti di |concessioni per la | |raccolta dei giochi pubblici, che assicuri |raccolta a distanza | |altresi' la tutela della salute pubblica, |dei giochi pubblici. | |nonche' dell'esigenza di evoluzione delle | | |pertinenti concessioni alle innovazioni | | |tecnologiche quanto agli strumenti e agli | | |ambiti di raccolta, con particolare | | |riferimento alle nuove forme di | | |intrattenimento e sport, anche virtuali, sono| | |prorogate a titolo oneroso fino al 31 | | |dicembre 2024 le concessioni per la raccolta | | |a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai | | |sensi dell'articoli 24, comma 13, lettera a),| | |della legge 7 luglio 2009, n. 88, e | | |dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 | | |dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 | | |dicembre 2022. Gli importi che | | |conseguentemente i concessionari | | |corrispondono sono calcolati alle medesime | | |condizioni previste dalle convenzioni | | |accessive alle predette concessioni e dalla | | |normativa vigente; il corrispettivo una | | |tantum, calcolato in proporzione alla durata | | |della proroga, e' maggiorato del 15 per cento| | |rispetto alla previsione delle norme in | | |vigore ed e' versato, per quanto dovuto | | |nell'anno 2023, in due rate di pari importo | | |entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale | | |anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in | | |due rate di pari importo entro il 15 gennaio | | |e il 1° giugno di tale anno." | | +---------------------------------------------+---------------------+ |124. Per le stesse finalita' di cui al comma |Proroga, a titolo | |123, sono prorogate a titolo oneroso fino al |oneroso, delle | |31 dicembre 2024: |concessioni per la | | a) le concessioni per la raccolta del |raccolta del gioco | |gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023.|del Bingo, di quelle | |Gli importi che conseguentemente i |per la realizzazione | |concessionari corrispondono sono calcolati |e conduzione delle | |alle medesime condizioni e sono versati da |reti di gestione | |ciascun concessionario con le medesime |telematica del gioco | |modalita' previste dalle convenzioni |mediante apparecchi | |accessive alle predette concessioni e dalla |da divertimento e | |normativa vigente; il corrispettivo una |intrattenimento e di | |tantum, calcolato in proporzione alla durata |quelle previste per | |della proroga, e' maggiorato del 15 per cento|la raccolta delle | |rispetto alla previsione delle norme in |scommesse su eventi | |vigore ed e' versato, per quanto dovuto |sportivi, anche | |nell'anno 2023, in due rate di pari importo |ippici, e non | |entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale |sportivi, compresi | |anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in |gli eventi virtuali. | |due rate di pari importo entro il 15 gennaio | | |e il 1° giugno di tale anno; | | | b) le concessioni di realizzazione e | | |conduzione delle reti di gestione telematica | | |del gioco mediante apparecchi da divertimento| | |e intrattenimento di cui all'articolo 110, | | |comma 6, del testo unico delle leggi di | | |pubblica sicurezza, di cui al regio decreto | | |18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 | | |giugno 2023. Gli importi che conseguentemente| | |i concessionari corrispondono per la proroga | | |sono determinati calcolando il corrispettivo | | |unitario pagato per i nulla osta di esercizio| | |degli apparecchi da intrattenimento di cui | | |all'articolo 110, comma 6, lettera a), e | | |l'importo dei diritti novennali degli | | |apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, | | |lettera b), del medesimo testo unico, | | |maggiorato del 15 per cento e proporzionato | | |alla durata della proroga, posseduti da | | |ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il| | |corrispettivo unitario pagato per i nulla | | |osta di esercizio degli apparecchi da | | |intrattenimento di cui all'articolo 110, | | |comma 6, lettera a), del citato testo unico | | |e' integralmente versato nel 2023 da ciascun | | |concessionario in due rate di pari importo | | |entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale | | |anno. L'importo dei diritti novennali degli | | |apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, | | |lettera b), del medesimo testo unico, | | |maggiorato del 15 cento, e' versato da | | |ciascun concessionario, per quanto dovuto | | |nell'anno 2023, in due rate di pari importo | | |entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale | | |anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in | | |due rate di pari importo entro il 15 gennaio | | |e il 1° giugno di tale anno; | | | c) le concessioni per la raccolta delle | | |scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e| | |non sportivi, compresi gli eventi virtuali, | | |in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi | | |che conseguentemente i concessionari | | |corrispondono sono calcolati alle medesime | | |condizioni previste dalle convenzioni | | |accessive alle predette concessioni e dalla | | |normativa vigente e sono versati da ciascun | | |concessionario, maggiorati del 15 per cento, | | |entro il 15 luglio 2024. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |125. Con determinazione del direttore |Obblighi dei | |dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono|concessionari circa | |stabiliti gli obblighi, per i concessionari, |la presentazione di | |di presentazione di adeguate garanzie |adeguate garanzie | |economiche, proporzionate alla nuova |economiche, | |definizione dei termini temporali delle |proporzionate al | |proroghe disposte dai commi 123 e 124. |periodo di proroga | | |delle concessioni. | +---------------------------------------------+---------------------+ |126. Al testo unico delle imposte sui |Inclusione delle | |redditi, di cui al decreto del Presidente |cripto-attivita' | |della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, |nell'ambito del | |sono apportate le seguenti modificazioni: |quadro impositivo sui| | a) all'articolo 67, comma 1, in materia di|redditi delle persone| |redditi diversi, dopo la lettera c-quinquies)|fisiche e definizione| |e' inserita la seguente: |delle plusvalenze | | «c-sexies) le plusvalenze e gli altri |realizzate su | |proventi realizzati mediante rimborso o |cripto-attivita'. | |cessione a titolo oneroso, permuta o | | |detenzione di cripto-attivita', comunque | | |denominate, non inferiori complessivamente a | | |2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini | | |della presente lettera, per | | |"cripto-attivita'" si intende una | | |rappresentazione digitale di valore o di | | |diritti che possono essere trasferiti e | | |memorizzati elettronicamente, utilizzando la | | |tecnologia di registro distribuito o una | | |tecnologia analoga. Non costituisce una | | |fattispecie fiscalmente rilevante la permuta | | |tra cripto-attivita' aventi eguali | | |caratteristiche e funzioni»; | | | b) all'articolo 68, in materia di | | |plusvalenze, dopo il comma 9 e' aggiunto il | | |seguente: | | | «9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera| | |c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono | | |costituite dalla differenza tra il | | |corrispettivo percepito ovvero il valore | | |normale delle cripto-attivita' permutate e il| | |costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze| | |di cui al primo periodo sono sommate | | |algebricamente alle relative minusvalenze; se| | |le minusvalenze sono superiori alle | | |plusvalenze, per un importo superiore a 2.000| | |euro, l'eccedenza e' riportata in deduzione | | |integralmente dall'ammontare delle | | |plusvalenze dei periodi successivi, ma non | | |oltre il quarto, a condizione che sia | | |indicata nella dichiarazione dei redditi | | |relativa al periodo di imposta nel quale le | | |minusvalenze sono state realizzate. Nel caso | | |di acquisto per successione, si assume come | | |costo il valore definito o, in mancanza, | | |quello dichiarato agli effetti dell'imposta | | |di successione. Nel caso di acquisto per | | |donazione si assume come costo il costo del | | |donante. Il costo o valore di acquisto e' | | |documentato con elementi certi e precisi a | | |cura del contribuente; in mancanza il costo | | |e' pari a zero. I proventi derivanti dalla | | |detenzione di cripto-attivita' percepiti nel | | |periodo di imposta sono assoggettati a | | |tassazione senza alcuna deduzione»." | | +---------------------------------------------+---------------------+ |127. Le plusvalenze relative a operazioni |Calcolo delle | |aventi a oggetto cripto-attivita', comunque |plusvalenze relative | |denominate, eseguite prima della data di |ad operazioni aventi | |entrata in vigore della presente legge si |ad oggetto | |considerano realizzate ai sensi dell'articolo|cripto-attivita' | |67 del testo unico delle imposte sui redditi,|realizzate fino alla | |di cui al decreto del Presidente della |data di entrata in | |Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le |vigore della | |relative minusvalenze realizzate prima della |disposizione in | |medesima data possono essere portate in |esame. | |deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5,| | |del medesimo testo unico. Ai fini della | | |determinazione della plusvalenza si applica | | |l'articolo 68, comma 6, del predetto testo | | |unico. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |128. Al decreto legislativo 21 novembre 1997,|Modifica della | |n. 461, sono apportate le seguenti |disciplina relativa | |modificazioni: |all'imposta | | a) all'articolo 5, concernente l'imposta |sostitutiva sulle | |sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri |plusvalenze e | |redditi diversi di cui alle lettere da c) a |configurazione di tre| |c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del|diversi regimi | |testo unico delle imposte sui redditi, di cui|fiscali (quello della| |al decreto del Presidente della Repubblica 22|"dichiarazione", | |dicembre 1986, n. 917: |quello cosiddetto del| | 1) alla rubrica, la parola: |"risparmio | |«c-quinquies)» e' sostituita dalla seguente: |amministrato" e | |«c-sexies)»; |quello del | | 2) al comma 2, primo periodo, la parola: |"risparmio | |«c-quinquies)» e' sostituita dalla seguente: |gestito"). | |«c-sexies)»; | | | b) all'articolo 6, in materia di opzione | | |per l'applicazione dell'imposta sostitutiva | | |su ciascuna plusvalenza o altro reddito | | |diverso realizzato: | | | 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le | | |parole: «o i rapporti e le cessioni di cui | | |alla lettera c-quinquies) dello stesso comma | | |1,» sono inserite le seguenti: «nonche' per i| | |rimborsi, le cessioni, le permute o la | | |detenzione di cripto-attivita' di cui alla | | |lettera c-sexies) del medesimo comma 1,»; | | | 2) dopo il comma 1 e' inserito il | | |seguente: | | | «1-bis. Per le plusvalenze e gli altri | | |proventi di cui alla lettera c-sexies) del | | |comma 1 dell'articolo 67 del testo unico | | |delle imposte sui redditi, di cui al decreto | | |del Presidente della Repubblica 22 dicembre | | |1986, n. 917, l'opzione di cui al comma 1 del| | |presente articolo puo' essere resa agli | | |operatori non finanziari di cui alle lettere | | |i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del | | |decreto legislativo 21 novembre 2007, n. | | |231»; | | | 3) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il | | |seguente periodo: «Per le cripto-attivita' di| | |cui all'articolo 67, comma 1, lettera | | |c-sexies), del testo unico delle imposte sui | | |redditi, di cui al decreto del Presidente | | |della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la| | |dichiarazione sostitutiva di cui al secondo | | |periodo del presente comma non e' ammessa»; | | | 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:| | | «4. Per l'applicazione dell'imposta su | | |ciascuna plusvalenza, differenziale positivo | | |o provento realizzato, escluse quelle | | |realizzate mediante la cessione a termine di | | |valute estere, i soggetti di cui al comma 1, | | |nel caso di pluralita' di titoli, quote, | | |certificati, rapporti o cripto-attivita' | | |appartenenti a categorie omogenee, assumono | | |come costo o valore di acquisto il costo o | | |valore medio ponderato relativo a ciascuna | | |categoria dei predetti titoli, quote, | | |certificati, rapporti o cripto-attivita'»; | | | 5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:| | | «6. Agli effetti del presente articolo si | | |considera cessione a titolo oneroso anche il | | |trasferimento dei titoli, quote, certificati,| | |rapporti o cripto-attivita' di cui al comma 1| | |a rapporti di custodia o amministrazione di | | |cui al medesimo comma, intestati a soggetti | | |diversi dagli intestatari del rapporto di | | |provenienza, nonche' a un rapporto di | | |gestione di cui all'articolo 7, salvo che il | | |trasferimento non sia avvenuto per | | |successione o donazione. In tal caso la | | |plusvalenza, il provento, la minusvalenza o | | |perdita realizzate mediante il trasferimento | | |sono determinate con riferimento al valore, | | |calcolato secondo i criteri previsti dal | | |comma 5 dell'articolo 7, alla data del | | |trasferimento, dei titoli, quote, | | |certificati, rapporti o cripto-attivita' | | |trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, | | |tenuti al versamento dell'imposta, possono | | |sospendere l'esecuzione delle operazioni fino| | |a che non ottengano dal contribuente | | |provvista per il versamento dell'imposta | | |dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente | | |comma i soggetti di cui al comma 1 del | | |presente articolo rilasciano al contribuente | | |apposita certificazione dalla quale risulti | | |il valore dei titoli, quote, certificati, | | |rapporti o cripto-attivita' trasferiti»; | | | 6) al comma 7, le parole: «o rapporti» | | |sono sostituite dalle seguenti «, rapporti o | | |cripto-attivita'»; | | | 7) al comma 9, primo e terzo periodo, le | | |parole: «I soggetti di cui al comma 1» sono | | |sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui| | |ai commi 1 e 1-bis»; | | | 8) al comma 10, le parole: «I soggetti di| | |cui al comma 1» sono sostituite dalle | | |seguenti: «I soggetti di cui ai comma 1 e | | |1-bis»; | | | c) all'articolo 7: | | | 1) al comma 1, la parola: «c-quinquies)» | | |e' sostituita dalla seguente: «c-sexies)»; | | | 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:| | | «5. La valutazione del patrimonio gestito | | |all'inizio e alla fine di ciascun periodo | | |d'imposta e' effettuata secondo i criteri | | |stabiliti dai regolamenti emanati dalla | | |Commissione nazionale per le societa' e la | | |borsa in attuazione del testo unico delle | | |disposizioni in materia di intermediazione | | |finanziaria, di cui al decreto legislativo 24| | |febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei | | |titoli, quote, partecipazioni, certificati, | | |rapporti non negoziati in mercati | | |regolamentati o delle cripto-attivita', il | | |cui valore complessivo medio annuo sia | | |superiore al 10 per cento dell'attivo medio | | |gestito, essi sono valutati secondo il loro | | |valore normale, ferma restando la facolta' | | |del contribuente di revocare l'opzione | | |limitatamente ai predetti titoli, quote, | | |partecipazioni, certificati, rapporti o | | |cripto-attivita'. Con uno o piu' decreti del | | |Ministro dell'economia e delle finanze, | | |sentita la Commissione nazionale per le | | |societa' e la borsa, sono stabilite le | | |modalita' e i criteri di attuazione del | | |presente comma»; | | | 3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:| | | «7. Il conferimento di titoli, quote, | | |certificati, rapporti o cripto-attivita' in | | |una gestione per la quale sia stata | | |esercitata l'opzione di cui al comma 2 si | | |considera cessione a titolo oneroso e il | | |soggetto gestore applica le disposizioni dei | | |commi 5, 6 e 9 dell'articolo 6. Tuttavia nel | | |caso di conferimento di strumenti finanziari | | |o cripto-attivita' che formavano gia' oggetto| | |di un contratto di gestione per il quale era | | |stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 | | |del presente articolo, si assume quale valore| | |di conferimento il valore assegnato ai | | |medesimi ai fini della determinazione del | | |patrimonio alla conclusione del precedente | | |contratto di gestione; nel caso di | | |conferimento di strumenti finanziari o | | |cripto-attivita' per i quali sia stata | | |esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, | | |si assume quale costo il valore, determinato | | |agli effetti dell'applicazione del comma 6 | | |del citato articolo»; | | | 4) al comma 8, le parole: «e rapporti» | | |sono sostituite dalle parole «, rapporti e | | |cripto-attivita'»; | | | 5) il comma 9 e' sostituito dal seguente:| | | «9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai | | |fini del calcolo della plusvalenza, reddito, | | |minusvalenza o perdita relativi ai titoli, | | |quote, certificati, valute, rapporti e | | |cripto- attivita' prelevati o trasferiti o | | |con riferimento ai quali sia stata revocata | | |l'opzione, si assume il valore dei titoli, | | |quote, certificati, valute, rapporti e | | |cripto-attivita' che ha concorso a | | |determinare il risultato della gestione | | |assoggettato a imposta ai sensi del medesimo | | |comma. In tali ipotesi il soggetto gestore | | |rilascia al mandante apposita certificazione | | |dalla quale risulti il valore dei titoli, | | |quote, certificati, valute, rapporti e | | |cripto-attivita'»; | | | d) all'articolo 10, comma 1, la parola: | | |«c-quinquies)» e' sostituita dalla seguente: | | |«c-sexies)». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |129. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,|Rilevazione a fini | |convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |fiscali di taluni | |agosto 1990, n. 227, sono apportate le |trasferimenti da e | |seguenti modificazioni: |per l'estero di | | a) all'articolo 1, comma 1, in materia di |cripto-attivita' e di| |trasferimenti attraverso intermediari bancari|servizi di | |e finanziari e altri operatori, le parole: |portafoglio digitale.| |«lettera i)» sono sostituite dalle seguenti | | |«lettere i) e i-bis)» e dopo le parole: | | |«valuta virtuale» sono inserite le seguenti: | | |«ovvero in cripto-attivita' di cui | | |all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), | | |del testo unico delle imposte sui redditi, di| | |cui al decreto del Presidente della | | |Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; | | | b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), in| | |materia di trasferimenti attraverso non | | |residenti, le parole: «lettera i)» sono | | |sostituite dalle seguenti: «lettere i) e | | |i-bis)»; | | | c) all'articolo 4, comma 1, in materia di | | |dichiarazione annuale per gli investimenti e | | |le attivita', al primo periodo, le parole: | | |«ovvero attivita' estere di natura | | |finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: | | |«, attivita' estere di natura finanziaria | | |ovvero cripto-attivita'» e, al secondo | | |periodo, le parole: «e delle attivita' estere| | |di natura finanziaria» sono sostituite dalle | | |seguenti «, delle attivita' estere di natura | | |finanziaria e delle cripto-attivita'». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |130. Le maggiori entrate derivanti |Destinazione delle | |dall'attuazione delle disposizioni dei commi |maggiori entrate | |da 126 a 129 affluiscono ad apposito capitolo|derivanti dalla | |dell'entrata del bilancio dello Stato, per |tassazione delle | |essere destinate, anche mediante |cripto-attivita' al | |riassegnazione, sulla base del monitoraggio |Fondo per la | |periodico dei relativi versamenti, a un fondo|riduzione della | |denominato «Fondo per la riduzione della |pressione fiscale. | |pressione fiscale», istituito nello stato di | | |previsione del Ministero dell'economia e | | |delle finanze. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |131. All'articolo 110 del testo unico delle |Esclusione di | |imposte sui redditi, di cui al decreto del |componenti positivi e| |Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,|negativi che | |n. 917, recante norme generali sulle |risultano dalla | |valutazioni, dopo il comma 3 e' inserito il |valutazione delle | |seguente: |cripto-attivita' | | «3-bis. In deroga alle norme degli |dalla formazione del | |articoli precedenti del presente capo e ai |reddito ai fini | |commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non|dell'imposta sul | |concorrono alla formazione del reddito i |reddito delle | |componenti positivi e negativi che risultano |societa' (IRES) e | |dalla valutazione delle cripto-attivita' alla|dell'imposta | |data di chiusura del periodo di imposta a |regionale sulle | |prescindere dall'imputazione al conto |attivita' produttive | |economico». |(IRAP). | +---------------------------------------------+ | |132. Ai fini dell'imposta regionale sulle | | |attivita' produttive, di cui al decreto | | |legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si | | |applica il comma 3-bis dell'articolo 110 del | | |testo unico delle imposte sui redditi, di cui| | |al decreto del Presidente della Repubblica 22| | |dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma | | |131 del presente articolo. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |133. Agli effetti della determinazione delle |Facolta' di calcolare| |plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla |le plusvalenze e | |lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo |minusvalenze, per | |67 del testo unico delle imposte sui redditi,|ciascuna | |di cui al decreto del Presidente della |cripto-attivita' | |Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, |posseduta alla data | |introdotta dal comma 126, lettera a), del |del 1° gennaio 2023, | |presente articolo, per ciascuna |in base al risultato | |cripto-attivita' posseduta alla data del 1° |complessivo netto di | |gennaio 2023 puo' essere assunto, in luogo |tutti i cespiti che | |del costo o del valore di acquisto, il valore|rientrano nella | |a tale data, determinato ai sensi |stessa categoria, con| |dell'articolo 9 del citato testo unico, a |assoggettamento della| |condizione che il predetto valore sia |somma risultante ad | |assoggettato a un'imposta sostitutiva delle |imposta sostitutiva. | |imposte sui redditi nella misura del 14 per | | |cento. | | +---------------------------------------------+ | |134. L'imposta sostitutiva di cui al comma | | |133 e' versata, con le modalita' previste dal| | |capo III del decreto legislativo 9 luglio | | |1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |135. L'imposta sostitutiva di cui al comma |Modalita' di | |133 puo' essere rateizzata fino a un massimo |rateizzazione | |di tre rate annuali di pari importo, a |dell'imposta | |partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo |sostitutiva sulle | |delle rate successive alla prima sono dovuti |cripto-attivita'. | |gli interessi nella misura del 3 per cento | | |annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna| | |rata. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |136. L'assunzione del valore di cui al comma |Non utilizzabilita' | |133 quale valore di acquisto non consente il |ai fini del calcolo | |realizzo di minusvalenze utilizzabili ai |delle plusvalenze | |sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del |relative ad | |testo unico delle imposte sui redditi, di cui|operazioni aventi ad | |al decreto del Presidente della Repubblica 22|oggetto | |dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma |cripto-attivita' | |126, lettera b), del presente articolo. |realizzate fino alla | | |data di entrata in | | |vigore della | | |disposizione in esame| | |delle minusvalenze | | |calcolate per effetto| | |della | | |rideterminazione del | | |valore di acquisto | | |delle | | |cripto-attivita' al | | |1° gennaio 2023. | +---------------------------------------------+---------------------+ |137. Le maggiori entrate derivanti |Destinazione al Fondo| |dall'attuazione dei commi da 133 a 136 |per la riduzione | |affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata|della pressione | |del bilancio dello Stato, per essere |fiscale delle | |destinate, anche mediante riassegnazione, |maggiori entrate | |sulla base del monitoraggio periodico dei |derivanti | |relativi versamenti, al Fondo per la |dall'attuazione | |riduzione della pressione fiscale di cui al |dell'imposta | |comma 130. |sostitutiva. | +---------------------------------------------+---------------------+ |138. I soggetti di cui all'articolo 4, comma |Regime di | |1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, |regolarizzazione per | |convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |i contribuenti che | |agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato |non abbiano indicato | |nella propria dichiarazione annuale dei |nella propria | |redditi le cripto-attivita' detenute entro la|dichiarazione la | |data del 31 dicembre 2021 nonche' i redditi |detenzione delle | |sulle stesse realizzati possono presentare |cripto-attivita' e i | |istanza di emersione secondo il modello |redditi derivati | |approvato con il provvedimento del direttore |dalle stesse. | |dell'Agenzia delle entrate di cui al comma | | |141. | | +---------------------------------------------+ | |139. I soggetti di cui al comma 138 che non | | |hanno realizzato redditi nel periodo di | | |riferimento possono regolarizzare la propria | | |posizione attraverso la presentazione | | |dell'istanza di cui al medesimo comma, | | |indicando le attivita' detenute al termine di| | |ciascun periodo d'imposta e versando la | | |sanzione per l'omessa indicazione di cui | | |all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28| | |giugno 1990, n. 167, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. | | |227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per | | |cento per ciascun anno del valore delle | | |attivita' non dichiarate. | | +---------------------------------------------+ | |140. I soggetti di cui al comma 138 che hanno| | |realizzato redditi nel periodo di riferimento| | |possono regolarizzare la propria posizione | | |attraverso la presentazione dell'istanza di | | |cui al medesimo comma e il pagamento di | | |un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 | | |per cento del valore delle attivita' detenute| | |al termine di ciascun anno o al momento del | | |realizzo, nonche' di un'ulteriore somma, pari| | |allo 0,5 per cento per ciascun anno del | | |predetto valore, a titolo di sanzioni e | | |interessi, per l'omessa indicazione di cui | | |all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28| | |giugno 1990, n. 167, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. | | |227. | | +---------------------------------------------+ | |141. Il contenuto, le modalita' e i termini | | |di presentazione dell'istanza di cui al comma| | |138 nonche' le modalita' di attuazione delle | | |disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 | | |sono disciplinati con provvedimento del | | |direttore dell'Agenzia delle entrate. | | +---------------------------------------------+ | |142. Ferma restando la dimostrazione della | | |liceita' della provenienza delle somme | | |investite, la regolarizzazione produce | | |effetti esclusivamente in riferimento ai | | |redditi relativi alle attivita' di cui al | | |comma 138 e alla non applicazione delle | | |sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del | | |decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 4 | | |agosto 1990, n. 227. | | +---------------------------------------------+ | |143. Le maggiori entrate derivanti | | |dall'attuazione dei commi da 138 a 142, | | |versate ai sensi del comma 140, affluiscono | | |ad apposito capitolo dell'entrata del | | |bilancio dello Stato, per essere destinate, | | |anche mediante riassegnazione, sulla base del| | |monitoraggio periodico dei relativi | | |versamenti, al Fondo per la riduzione della | | |pressione fiscale di cui al comma 130. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |144. Al comma 2-ter dell'articolo 13 della |Imposta di bollo per | |parte prima della tariffa allegata al decreto|i rapporti aventi ad | |del Presidente della Repubblica 26 ottobre |oggetto | |1972, n. 642, le parole: «anche se |cripto-attivita'. | |rappresentati da certificati» sono sostituite| | |dalle seguenti: «anche se rappresentati da | | |certificati o relative a cripto-attivita' di | | |cui all'articolo 67, comma 1, lettera | | |c-sexies), del testo unico delle imposte sui | | |redditi, di cui al decreto del Presidente | | |della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». | | +---------------------------------------------+ | |145. Alla nota 3-ter dell'articolo 13 della | | |parte prima della Tariffa allegata al decreto| | |del Presidente della Repubblica 26 ottobre | | |1972, n. 642, dopo le parole: «anche non | | |soggetti all'obbligo di deposito,» sono | | |inserite le seguenti: «nonche' quella | | |relativa alle cripto-attivita' di cui | | |all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), | | |del testo unico delle imposte sui redditi, di| | |cui al decreto del Presidente della | | |Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,». | | +---------------------------------------------+ | |146. Al comma 18 dell'articolo 19 del | | |decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 22| | |dicembre 2011, n. 124, e' aggiunto, in fine, | | |il seguente periodo: «A decorrere dal 2023, | | |in luogo dell'imposta di bollo di cui | | |all'articolo 13 della parte prima della | | |tariffa allegata al decreto del Presidente | | |della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si | | |applica un'imposta sul valore delle | | |cripto-attivita' detenute da soggetti | | |residenti nel territorio dello Stato senza | | |tenere conto di quanto previsto dal comma | | |18-bis del presente articolo». | | +---------------------------------------------+ | |147. Le eventuali maggiori entrate derivanti | | |dall'attuazione delle disposizioni di cui ai | | |commi da 144 a 146, accertate sulla base del | | |monitoraggio periodico effettuato | | |dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, | | |anche mediante riassegnazione, al Fondo per | | |la riduzione della pressione fiscale di cui | | |al comma 130. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |148. All'articolo 35 del decreto del |Rafforzamento | |Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, |dell'attivita' di | |n. 633, in materia di dichiarazioni di |verifica, da parte | |inizio, variazione e cessazione attivita', |dell'Agenzia delle | |dopo il comma 15-bis sono inseriti i |entrate, | |seguenti: |dell'effettivo | | «15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del |esercizio delle | |presidio di cui al comma 15-bis, l'Agenzia |partite IVA. | |delle entrate effettua specifiche analisi del| | |rischio connesso al rilascio di nuove partite| | |IVA, a esito delle quali l'ufficio | | |dell'Agenzia delle entrate invita il | | |contribuente a comparire di persona presso il| | |medesimo ufficio, ai sensi dell'articolo 32 | | |del decreto del Presidente della Repubblica | | |29 settembre 1973, n. 600, per esibire la | | |documentazione di cui agli articoli 14 e 19 | | |del medesimo decreto del Presidente della | | |Repubblica, ove obbligatoria, per consentire | | |in ogni caso la verifica dell'effettivo | | |esercizio dell'attivita' di cui agli articoli| | |4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, | | |sulla base di documentazione idonea, | | |l'assenza dei profili di rischio individuati.| | |In caso di mancata comparizione di persona | | |del contribuente ovvero di esito negativo dei| | |riscontri operati sui documenti eventualmente| | |esibiti, l'ufficio emana provvedimento di | | |cessazione della partita IVA. | | | 15-bis.2. Ferma restando la disciplina | | |applicabile nelle ipotesi in cui la | | |cessazione della partita IVA comporti | | |l'esclusione della stessa dalla banca dati | | |dei soggetti che effettuano operazioni | | |intracomunitarie, in caso di cessazione ai | | |sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita| | |IVA puo' essere successivamente richiesta dal| | |medesimo soggetto, come imprenditore | | |individuale, lavoratore autonomo o | | |rappresentante legale di societa', | | |associazione o ente, con o senza personalita'| | |giuridica, costituite successivamente al | | |provvedimento di cessazione della partita | | |IVA, solo previo rilascio di polizza | | |fideiussoria o fideiussione bancaria per la | | |durata di tre anni dalla data del rilascio e | | |per un importo non inferiore a 50.000 euro. | | |In caso di eventuali violazioni fiscali | | |commesse antecedentemente all'emanazione del | | |provvedimento di cessazione, l'importo della | | |fideiussione deve essere pari alle somme, se | | |superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di | | |dette violazioni fiscali, sempreche' non sia | | |intervenuto il versamento delle stesse». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |149. All'articolo 11 del decreto legislativo |Sanzione pecuniaria | |18 dicembre 1997, n. 471, concernente |per il destinatario | |violazioni in materia di imposte dirette e di|del provvedimento di | |imposta sul valore aggiunto, dopo il comma |cessazione della | |7-ter e' aggiunto il seguente: |partita IVA. | | «7-quater. Il contribuente destinatario | | |del provvedimento emesso ai sensi | | |dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, | | |del decreto del Presidente della Repubblica | | |26 ottobre 1972, n. 633, e' soggetto alla | | |sanzione amministrativa di euro 3.000, | | |irrogata contestualmente al provvedimento che| | |dispone la cessazione della partita IVA. Non | | |si applica l'articolo 12 del decreto | | |legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |150. Con uno o piu' provvedimenti del |Disposizioni | |direttore dell'Agenzia delle entrate sono |attuative delle | |stabiliti criteri, modalita' e termini per |modalita' di | |l'attuazione, anche progressiva, delle |cessazione delle | |disposizioni di cui al comma 148. |partite IVA. | +---------------------------------------------+---------------------+ |151. Il soggetto passivo dell'imposta sul |Obblighi comunicativi| |valore aggiunto che facilita, tramite l'uso |a carico delle | |di un'interfaccia elettronica, quale un |piattaforme digitali | |mercato virtuale, una piattaforma, un portale|che facilitano la | |o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili |vendita on line ai | |individuati con decreto del Ministro |consumatori finali di| |dell'economia e delle finanze, esistenti nel |determinati beni | |territorio dello Stato, effettuate nei |elettronici che siano| |confronti di un cessionario non soggetto |presenti nel | |passivo dell'imposta sul valore aggiunto e' |territorio dello | |tenuto a trasmettere all'Agenzia delle |Stato. | |entrate i dati relativi ai fornitori e alle | | |operazioni effettuate. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |152. All'articolo 6, comma 9-bis.3, del |Limitazione della | |decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,|responsabilita' del | |in materia di violazioni degli obblighi |cessionario e del | |relativi a operazioni soggette all'imposta |committente in merito| |sul valore aggiunto applicata mediante |alle operazioni IVA | |inversione contabile, e' aggiunto, in fine, |inesistenti. | |il seguente periodo: «Le disposizioni dei | | |periodi precedenti non si applicano e il | | |cessionario o committente e' punito con la | | |sanzione di cui al comma 6 con riferimento | | |all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, | | |quando l'esecuzione delle operazioni | | |inesistenti imponibili e' stata determinata | | |da un intento di evasione o di frode del | | |quale sia provato che il cessionario o | | |committente era consapevole». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |153. Le somme dovute dal contribuente a |Definizione agevolata| |seguito del controllo automatizzato delle |per le somme dovute a| |dichiarazioni relative ai periodi d'imposta |seguito del controllo| |in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre |automatizzato (cd. | |2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le |avvisi bonari). | |comunicazioni previste dagli articoli 36-bis | | |del decreto del Presidente della Repubblica | | |29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del | | |decreto del Presidente della Repubblica 26 | | |ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine| | |di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, | | |del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. | | |462, non e' ancora scaduto alla data di | | |entrata in vigore della presente legge, | | |ovvero per le quali le medesime comunicazioni| | |sono recapitate successivamente a tale data, | | |possono essere definite con il pagamento | | |delle imposte e dei contributi previdenziali,| | |degli interessi e delle somme aggiuntive. | | |Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 | | |per cento senza alcuna riduzione sulle | | |imposte non versate o versate in ritardo. | | +---------------------------------------------+ | |154. Il pagamento delle somme di cui al comma| | |153 avviene secondo le modalita' e i termini | | |stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del | | |decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.| | |In caso di mancato pagamento, in tutto o in | | |parte, alle prescritte scadenze, delle somme | | |dovute, la definizione non produce effetti e | | |si applicano le ordinarie disposizioni in | | |materia di sanzioni e riscossione. | | +---------------------------------------------+ | |155. Le somme dovute a seguito del controllo | | |automatizzato delle dichiarazioni, richieste | | |con le comunicazioni previste dagli articoli | | |36-bis del decreto del Presidente della | | |Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e | | |54-bis del decreto del Presidente della | | |Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui | | |pagamento rateale ai sensi dell'articolo | | |3-bis del decreto legislativo 18 dicembre | | |1997, n. 462, e' ancora in corso alla data di| | |entrata in vigore della presente legge, | | |possono essere definite con il pagamento del | | |debito residuo a titolo di imposte e | | |contributi previdenziali, interessi e somme | | |aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella | | |misura del 3 per cento senza alcuna riduzione| | |sulle imposte residue non versate o versate | | |in ritardo. | | +---------------------------------------------+ | |156. Il pagamento rateale delle somme di cui | | |al comma 155 prosegue secondo le modalita' e | | |i termini previsti dall'articolo 3-bis del | | |decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.| | |In caso di mancato pagamento, in tutto o in | | |parte, alle prescritte scadenze, delle somme | | |dovute, la definizione non produce effetti e | | |si applicano le ordinarie disposizioni in | | |materia di sanzioni e riscossione. | | +---------------------------------------------+ | |157. Le somme versate fino a concorrenza dei | | |debiti definibili ai sensi dei commi da 153 a| | |159, anche anteriormente alla definizione, | | |restano definitivamente acquisite e non sono | | |rimborsabili. | | +---------------------------------------------+ | |158. In deroga a quanto previsto all'articolo| | |3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con | | |riferimento alle somme dovute a seguito del | | |controllo automatizzato delle dichiarazioni | | |relative al periodo d'imposta in corso al 31 | | |dicembre 2019, richieste con le comunicazioni| | |previste dagli articoli 36-bis del decreto | | |del Presidente della Repubblica 29 settembre | | |1973, n. 600, e 54-bis del decreto del | | |Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, | | |n. 633, i termini di decadenza per la | | |notificazione delle cartelle di pagamento, | | |previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera | | |a), del decreto del Presidente della | | |Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono | | |prorogati di un anno. | | +---------------------------------------------+ | |159. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto| | |legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le | | |parole: «in un numero massimo di otto rate | | |trimestrali di pari importo, ovvero, se | | |superiori a cinquemila euro,» sono soppresse.| | +---------------------------------------------+---------------------+ | |Riapertura dei | |160. I versamenti delle ritenute alla fonte, |termini per il | |comprensive di quelle relative alle |versamento delle | |addizionali regionale e comunale, e |ritenute alla fonte, | |dell'imposta sul valore aggiunto gia' sospesi|gia' sospese da | |ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere |precedenti | |a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. |provvedimenti e in | |234, dell'articolo 7, comma 3-bis, del |scadenza il 22 | |decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, |dicembre 2022 in | |convertito, con modificazioni, dalla legge 27|favore delle | |aprile 2022, n. 34, e dell'articolo 39, comma|federazioni sportive | |1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. |nazionali, degli enti| |50, convertito, con modificazioni, dalla |di promozione | |legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo |sportiva e delle | |13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. |associazioni e | |176, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si |societa' sportive | |considerano tempestivi se effettuati in |professionistiche e | |un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 |dilettantistiche che | |ovvero in sessanta rate di pari importo, con |hanno il domicilio | |scadenza delle prime tre rate entro il 29 |fiscale, la sede | |dicembre 2022 e delle successive rate mensili|legale o la sede | |entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a |operativa nel | |decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso |territorio dello | |di pagamento rateale e' dovuta una |Stato e che operano | |maggiorazione nella misura del 3 per cento |nell'ambito di | |sulle somme complessivamente dovute, da |competizioni sportive| |versare per intero contestualmente alla prima|in corso di | |rata. |svolgimento. | +---------------------------------------------+ | |161. In caso di mancato pagamento delle somme| | |dovute, in tutto o in parte, alle prescritte | | |scadenze, il contribuente decade dal | | |beneficio della rateazione di cui al comma | | |160. In tale caso si applicano le ordinarie | | |disposizioni in materia di sanzioni e | | |riscossione. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |162. In considerazione della sentenza della |Riconoscimento in | |Corte costituzionale n. 62 del 2020, in |favore della Regione | |attuazione dell'accordo sottoscritto in data |Sicilia dell'importo | |16 dicembre 2022 tra il Ministro |di 200 milioni di | |dell'economia e delle finanze e il Presidente|euro per il 2022, a | |della Regione siciliana in materia di |seguito della | |compartecipazione regionale alla spesa |sentenza della Corte | |sanitaria, e' riconosciuto in favore della |costituzionale n. 62 | |Regione siciliana l'importo di 200 milioni di|del 2020. | |euro per l'anno 2022. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |163. Il Fondo di cui all'articolo 1-quater |Incremento del Fondo | |del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, |perequazione delle | |convertito, con modificazioni, dalla legge 18|misure fiscali e di | |dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di |ristoro per i | |222,25 milioni di euro per l'anno 2023, di |soggetti che siano | |177,8 milioni di euro per ciascuno degli anni|stati destinatari di | |dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro |sospensioni fiscali e| |per l'anno 2027. |contributive e che | | |registrino una | | |significativa perdita| | |di fatturato. | +---------------------------------------------+ | |164. Agli oneri derivanti dai commi da 160 a | | |163 si fa fronte mediante corrispondente | | |riduzione degli stanziamenti, di competenza e| | |di cassa, delle missioni e dei programmi per | | |gli importi indicati nell'allegato 2 alla | | |presente legge nonche' mediante utilizzo | | |delle maggiori entrate e delle minori spese | | |derivanti dal comma 160. | | +---------------------------------------------+ | |165. I commi da 160 a 164 e il presente comma| | |entrano in vigore il giorno stesso della | | |pubblicazione della presente legge nella | | |Gazzetta Ufficiale. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |166. Le irregolarita', le infrazioni e |Facolta' di sanatoria| |l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di |delle irregolarita' | |natura formale, che non rilevano sulla |formali commesse fino| |determinazione della base imponibile ai fini |al 31 ottobre 2022. | |delle imposte sui redditi, dell'imposta sul | | |valore aggiunto e dell'imposta regionale | | |sulle attivita' produttive e sul pagamento di| | |tali tributi, commesse fino al 31 ottobre | | |2022, possono essere regolarizzate mediante | | |il versamento di una somma pari a euro 200 | | |per ciascun periodo d'imposta cui si | | |riferiscono le violazioni. | | +---------------------------------------------+ | |167. Il pagamento della somma di cui al comma| | |166 e' eseguito in due rate di pari importo | | |da versare, rispettivamente, entro il 31 | | |marzo 2023 e il 31 marzo 2024. | | +---------------------------------------------+ | |168. La regolarizzazione si perfeziona con il| | |pagamento delle somme dovute ai sensi del | | |comma 167 e con la rimozione delle | | |irregolarita' od omissioni. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |169. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli |Atti esclusi della | |atti di contestazione o irrogazione delle |procedura di | |sanzioni emessi nell'ambito della procedura |regolarizzazione ed | |di collaborazione volontaria di cui |estensione biennale | |all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 |dei termini di | |giugno 1990, n. 167, convertito, con |prescrizione con | |modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. |riferimento alle | |227. |violazioni commesse | | |fino al 31 ottobre | | |2022, oggetto del | | |processo verbale di | | |constatazione. | +---------------------------------------------+ ! |170. La procedura non puo' essere esperita | | |dai contribuenti per l'emersione di attivita'| | |finanziarie e patrimoniali costituite o | | |detenute fuori del territorio dello Stato. | | +---------------------------------------------+ | |171. In deroga all'articolo 3, comma 3, della| | |legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento| | |alle violazioni formali commesse fino al 31 | | |ottobre 2022, oggetto di un processo verbale | | |di constatazione, i termini di cui | | |all'articolo 20, comma 1, del decreto | | |legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono | | |prorogati di due anni. | | +---------------------------------------------+ | |172. Sono escluse dalla regolarizzazione le | | |violazioni di cui al comma 166 gia' | | |contestate in atti divenuti definitivi alla | | |data di entrata in vigore della presente | | |legge. | | +---------------------------------------------+---------------------+ | |Definizione delle | |173. Con provvedimento del direttore |modalita' di | |dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate |attuazione delle | |le modalita' di attuazione dei commi da 166 a|regolarizzazioni | |172. |formali. | +---------------------------------------------+---------------------+ |174. Con riferimento ai tributi amministrati |Regolarizzazione | |dall'Agenzia delle entrate, le violazioni |delle dichiarazioni | |diverse da quelle definibili ai sensi dei |validamente | |commi da 153 a 159 e da 166 a 173, |presentate relative | |riguardanti le dichiarazioni validamente |al periodo d'imposta | |presentate relative al periodo d'imposta in |in corso al 31 | |corso al 31 dicembre 2021 e a periodi |dicembre 2021 e a | |d'imposta precedenti, possono essere |quelli precedenti. | |regolarizzate con il pagamento di un | | |diciottesimo del minimo edittale delle | | |sanzioni irrogabili previsto dalla legge, | | |oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il| | |versamento delle somme dovute ai sensi del | | |primo periodo puo' essere effettuato in otto | | |rate trimestrali di pari importo con scadenza| | |della prima rata fissata al 31 marzo 2023. | | |Sulle rate successive alla prima, da versare,| | |rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 | | |settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di | | |ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella| | |misura del 2 per cento annuo. La | | |regolarizzazione di cui al presente comma e | | |ai commi da 175 a 178 e' consentita | | |sempreche' le violazioni non siano state gia'| | |contestate, alla data del versamento di | | |quanto dovuto o della prima rata, con atto di| | |liquidazione, di accertamento o di recupero, | | |di contestazione e di irrogazione delle | | |sanzioni, comprese le comunicazioni di cui | | |all'articolo 36-ter del decreto del | | |Presidente della Repubblica 29 settembre | | |1973, n. 600. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |175. La regolarizzazione di cui ai commi da |Modalita' di | |174 a 178 si perfeziona con il versamento di |perfezionamento della| |quanto dovuto ovvero della prima rata entro |regolarizzazione | |il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle |delle dichiarazioni o| |irregolarita' od omissioni. Il mancato |dell'omesso pagamento| |pagamento, in tutto o in parte, di una delle |dell'imposta. | |rate successive alla prima entro il termine | | |di pagamento della rata successiva comporta | | |la decadenza dal beneficio della rateazione e| | |l'iscrizione a ruolo degli importi ancora | | |dovuti, nonche' della sanzione di cui | | |all'articolo 13 del decreto legislativo 18 | | |dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo | | |dovuto a titolo di imposta, e degli interessi| | |nella misura prevista all'articolo 20 del | | |decreto del Presidente della Repubblica 29 | | |settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla | | |data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la | | |cartella di pagamento deve essere notificata,| | |a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del| | |terzo anno successivo a quello di decadenza | | |della rateazione. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |176. La regolarizzazione non puo' essere |Fattispecie escluse | |esperita dai contribuenti per l'emersione di |dalla disciplina | |attivita' finanziarie e patrimoniali |sulla | |costituite o detenute fuori del territorio |regolarizzazione | |dello Stato. |delle dichiarazioni. | +---------------------------------------------+ | |177. Restano validi i ravvedimenti gia' | | |effettuati alla data di entrata in vigore | | |della presente legge e non si da' luogo a | | |rimborso. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |178. Con provvedimento del direttore |Definizione delle | |dell'Agenzia delle entrate possono essere |misure attuative | |definite le modalita' di attuazione dei commi|della | |da 174 a 177. |regolarizzazione. | +---------------------------------------------+---------------------+ |179. Con riferimento ai tributi amministrati |Riduzione delle | |dall'Agenzia delle entrate, per gli |sanzioni riferite ai | |accertamenti con adesione di cui agli |tributi amministrati | |articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 |dall'Agenzia delle | |giugno 1997, n. 218, relativi a processi |entrate previsti in | |verbali di constatazione redatti ai sensi |accertamenti con | |dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, |adesione relativi a | |n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo|processi verbali di | |2023, nonche' relativi ad avvisi di |constatazione, | |accertamento e ad avvisi di rettifica e di |redatti e consegnati | |liquidazione non impugnati e ancora |entro la data del 31 | |impugnabili alla data di entrata in vigore |marzo 2023. | |della presente legge e a quelli notificati | | |successivamente, entro il 31 marzo 2023, le | | |sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e | | |al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto| | |legislativo n. 218 del 1997 si applicano | | |nella misura di un diciottesimo del minimo | | |previsto dalla legge. Le disposizioni del | | |primo periodo si applicano anche agli atti di| | |accertamento con adesione relativi agli | | |inviti di cui all'articolo 5-ter del decreto | | |legislativo 19 giugno 1997, n. 218, | | |notificati entro il 31 marzo 2023. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |180. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi |Definizione in | |di rettifica e di liquidazione non impugnati |acquiescenza degli | |e ancora impugnabili alla data di entrata in |avvisi di | |vigore della presente legge e quelli |accertamento, degli | |notificati dall'Agenzia delle entrate |avvisi di rettifica e| |successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono|di liquidazione, non | |definibili in acquiescenza ai sensi |impugnati e ancora | |dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 |impugnabili alla data| |giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi |di entrata di entrata| |previsto, con la riduzione ad un diciottesimo|in vigore della | |delle sanzioni irrogate. |disposizione in | | |esame, nonche' quelli| | |notificati | | |dall'Agenzia delle | | |entrate | | |successivamente, fino| | |al 31 marzo 2023. | +---------------------------------------------+---------------------+ |181. Le disposizioni di cui al comma 180 si |Estensione | |applicano anche agli atti di recupero non |dell'agevolazione | |impugnati e ancora impugnabili alla data di |anche agli atti di | |entrata di entrata in vigore della presente |recupero non | |legge e a quelli notificati dall'Agenzia |impugnati e ancora | |delle entrate successivamente, entro il 31 |impugnabili alla data| |marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni |di entrata di entrata| |nella misura di un diciottesimo delle |in vigore della | |sanzioni irrogate e degli interessi |disposizione in esame| |applicati, entro il termine per presentare il|e a quelli notificati| |ricorso. |dall'Agenzia delle | | |entrate fino al 31 | | |marzo 2023. | +---------------------------------------------+---------------------+ |182. Le somme dovute ai sensi dei commi 179, |Definizione dei | |180 e 181 possono essere versate anche |termini di versamento| |ratealmente in un massimo di venti rate |rateale delle somme | |trimestrali di pari importo entro l'ultimo |dovute per gli | |giorno di ciascun trimestre successivo al |istituti | |pagamento della prima rata. Sulle rate |dell'adesione e della| |successive alla prima sono dovuti gli |definizione | |interessi al tasso legale. E' esclusa la |agevolata. | |compensazione prevista dall'articolo 17 del | | |decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. | | |Resta ferma l'applicazione delle disposizioni| | |di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997,| | |n. 218, non derogate. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |183. Sono esclusi dalla definizione gli atti |Ipotesi di atti | |emessi nell'ambito della procedura di |esclusi della | |collaborazione volontaria di cui all'articolo|definizione in | |5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n.|acquiescenza. | |167, convertito, con modificazioni, dalla | | |legge 4 agosto 1990, n. 227. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |184. Con uno o piu' provvedimenti del |Definizione delle | |direttore dell'Agenzia delle entrate sono |misure attuative | |adottate le ulteriori disposizioni necessarie|della definizione | |per l'attuazione dei commi da 179 a 183. |agevolata. | +---------------------------------------------+---------------------+ |185. Le eventuali maggiori entrate derivanti |Destinazione delle | |dall'attuazione dei commi da 179 a 184, |maggiori entrate | |accertate sulla base del monitoraggio |derivanti dalla | |periodico effettuato dall'Agenzia delle |definizione agevolata| |entrate, sono destinate, anche mediante |al Fondo per la | |riassegnazione, al Fondo per la riduzione |riduzione della | |della pressione fiscale di cui al comma 130. |pressione fiscale. | +---------------------------------------------+---------------------+ |186. Le controversie attribuite alla |Introduzione di | |giurisdizione tributaria in cui e' parte |misure di definizione| |l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia |agevolata delle | |delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni|controversie | |stato e grado del giudizio, compreso quello |tributarie mediante | |innanzi alla Corte di cassazione, anche a |versamento del valore| |seguito di rinvio, alla data di entrata in |della controversia. | |vigore della presente legge, possono essere | | |definite, a domanda del soggetto che ha | | |proposto l'atto introduttivo del giudizio o | | |di chi vi e' subentrato o ne ha la | | |legittimazione, con il pagamento di un | | |importo pari al valore della controversia. Il| | |valore della controversia e' stabilito ai | | |sensi del comma 2 dell'articolo 12 del | | |decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.| | +---------------------------------------------+---------------------+ |187. In caso di ricorso pendente iscritto nel|Previsione della | |primo grado, la controversia puo' essere |possibilita' di | |definita con il pagamento del 90 per cento |definizione della | |del valore della controversia. |lite con il pagamento| | |di una quota parte | | |del valore della | | |controversia. | +---------------------------------------------+ | |188. In deroga a quanto previsto dal comma | | |186, in caso di soccombenza della competente | | |Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia| | |giurisdizionale non cautelare depositata alla| | |data di entrata in vigore della presente | | |legge, le controversie possono essere | | |definite con il pagamento: | | | a) del 40 per cento del valore della | | |controversia in caso di soccombenza nella | | |pronuncia di primo grado; | | | b) del 15 per cento del valore della | | |controversia in caso di soccombenza nella | | |pronuncia di secondo grado. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |189. In caso di accoglimento parziale del |Definizione agevolata| |ricorso o comunque di soccombenza ripartita |in caso di | |tra il contribuente e la competente Agenzia |soccombenza parziale | |fiscale, l'importo del tributo al netto degli|in giudizio. | |interessi e delle eventuali sanzioni e' | | |dovuto per intero relativamente alla parte di| | |atto confermata dalla pronuncia | | |giurisdizionale e in misura ridotta, secondo | | |le disposizioni di cui al comma 188, per la | | |parte di atto annullata. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |190. Le controversie tributarie pendenti |Definizione della | |innanzi alla Corte di cassazione, per le |lite pendente in | |quali la competente Agenzia fiscale risulti |Cassazione in caso di| |soccombente in tutti i precedenti gradi di |soccombenza | |giudizio, possono essere definite con il |dell'Amministrazione | |pagamento di un importo pari al 5 per cento |in tutti i precedenti| |del valore della controversia. |gradi. | +---------------------------------------------+---------------------+ |191. Le controversie relative esclusivamente |Definizione agevolata| |alle sanzioni non collegate al tributo |della lite tributaria| |possono essere definite con il pagamento del |in caso di | |15 per cento del valore della controversia in|soccombenza | |caso di soccombenza della competente Agenzia |dell'Agenzia fiscale | |fiscale nell'ultima o unica pronuncia |nell'ultima o | |giurisdizionale non cautelare, sul merito o |nell'unica pronuncia | |sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo |giurisdizionale non | |del giudizio, depositata alla data di entrata|cautelare, sul merito| |in vigore della presente legge, e con il |o sull'ammissibilita'| |pagamento del 40 per cento negli altri casi. |dell'atto | |In caso di controversia relativa |introduttivo del | |esclusivamente alle sanzioni collegate ai |giudizio. | |tributi cui si riferiscono, per la | | |definizione non e' dovuto alcun importo | | |relativo alle sanzioni qualora il rapporto | | |relativo ai tributi sia stato definito anche | | |con modalita' diverse dalla presente | | |definizione agevolata. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |192. La definizione agevolata si applica alle|Definizione agevolata| |controversie in cui il ricorso in primo grado|delle controversie | |e' stato notificato alla controparte entro la|pendenti alla data di| |data di entrata in vigore della presente |entrata in vigore | |legge e per le quali alla data della |della legge di | |presentazione della domanda di cui al comma |bilancio e non ancora| |186 il processo non si sia concluso con |concluse con | |pronuncia definitiva. |pronuncia definitiva.| +---------------------------------------------+---------------------+ |193. Sono escluse dalla definizione agevolata|Controversie escluse | |le controversie concernenti anche solo in |dalla disciplina | |parte: |della definizione | | a) le risorse proprie tradizionali |agevolata delle | |previste dall'articolo 2, paragrafo 1, |controversie | |lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, |tributarie. | |Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, | | |2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 | | |maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del | | |Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta | | |sul valore aggiunto riscossa | | |all'importazione; | | | b) le somme dovute a titolo di recupero di| | |aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del | | |regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del| | |13 luglio 2015. | | | | | | | | | | | +---------------------------------------------+---------------------+ |194. La definizione agevolata si perfeziona |Modalita' di | |con la presentazione della domanda di cui al |perfezionamento della| |comma 195 e con il pagamento degli importi |definizione agevolata| |dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro |delle liti | |il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli |tributarie. | |importi dovuti superano mille euro e' ammesso| | |il pagamento rateale, con applicazione, in | | |quanto compatibili, delle disposizioni | | |dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 | | |giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti | | |rate trimestrali di pari importo, con | | |decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, | | |rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il | | |30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di| | |ciascun anno. Sulle rate successive alla | | |prima sono dovuti gli interessi legali | | |calcolati dalla data del versamento della | | |prima rata. E' esclusa la compensazione | | |prevista dall'articolo 17 del decreto | | |legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso | | |di versamento rateale, la definizione | | |agevolata si perfeziona con la presentazione | | |della domanda di cui al comma 195 e con il | | |pagamento degli importi dovuti con il | | |versamento della prima rata entro il termine | | |previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci | | |siano importi da versare, la definizione si | | |perfeziona con la sola presentazione della | | |domanda. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |195. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna |Modalita' di | |controversia autonoma e' presentata una |presentazione della | |distinta domanda di definizione agevolata |domanda di | |esente dall'imposta di bollo ed effettuato un|definizione agevolata| |distinto versamento. Per controversia |in caso di | |autonoma si intende quella relativa a ciascun|controversie | |atto impugnato. |autonome. | +---------------------------------------------+---------------------+ |196. Dagli importi dovuti ai fini della |Esclusione dalla | |definizione agevolata si scomputano quelli |definizione agevolata| |gia' versati a qualsiasi titolo in pendenza |degli importi gia' | |di giudizio. La definizione non da' comunque |versati a qualunque | |luogo alla restituzione delle somme gia' |titolo nel giudizio | |versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto|instaurato. | |dovuto per la definizione stessa. Gli effetti| | |della definizione perfezionata prevalgono su | | |quelli delle eventuali pronunce | | |giurisdizionali non passate in giudicato | | |anteriormente alla data di entrata in vigore | | |della presente legge. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |197. Le controversie definibili non sono |Sospensione del | |sospese, salvo che il contribuente faccia |processo tributario | |apposita richiesta al giudice, dichiarando di|in caso di | |volersi avvalere della definizione agevolata.|presentazione | |In tal caso il processo e' sospeso fino al 10|dell'istanza di | |luglio 2023 ed entro la stessa data il |definizione agevolata| |contribuente ha l'onere di depositare, presso|della lite. | |l'organo giurisdizionale innanzi al quale | | |pende la controversia, copia della domanda di| | |definizione e del versamento degli importi | | |dovuti o della prima rata. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |198. Nelle controversie pendenti in ogni |Estinzione del | |stato e grado, in caso di deposito ai sensi |processo tributario | |del comma 197, secondo periodo, il processo |in caso di | |e' dichiarato estinto con decreto del |definizione agevolata| |presidente della sezione o con ordinanza in |della lite. | |camera di consiglio se e' stata fissata la | | |data della decisione. Le spese del processo | | |restano a carico della parte che le ha | | |anticipate. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |199. Per le controversie definibili sono |Sospensione dei | |sospesi per nove mesi i termini di |termini di | |impugnazione, anche incidentale, delle |impugnazione nelle | |pronunce giurisdizionali e di riassunzione, |controversie | |nonche' per la proposizione del controricorso|definibili con | |in cassazione che scadono tra la data di |procedura agevolata. | |entrata in vigore della presente legge e il | | |31 luglio 2023. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |200. L'eventuale diniego della definizione |Termini e modalita' | |agevolata deve essere notificato entro il 31 |del diniego della | |luglio 2024 con le modalita' previste per la |definizione agevolata| |notificazione degli atti processuali. Il |della lite. | |diniego e' impugnabile entro sessanta giorni | | |dalla notificazione del medesimo dinanzi | | |all'organo giurisdizionale presso il quale | | |pende la controversia. Nel caso in cui la | | |definizione della controversia e' richiesta | | |in pendenza del termine per impugnare, la | | |pronuncia giurisdizionale puo' essere | | |impugnata dal contribuente unitamente al | | |diniego della definizione entro sessanta | | |giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero | | |dalla controparte nel medesimo termine. | | +---------------------------------------------+---------------------+