+---------------------------------------------+---------------------+
|101. Sulla differenza tra il valore normale | |
|dei beni assegnati, o, in caso di | |
|trasformazione, quello dei beni posseduti | |
|all'atto della trasformazione, e il loro | |
|costo fiscalmente riconosciuto, si applica | |
|un'imposta sostitutiva delle imposte sui | |
|redditi e dell'imposta regionale sulle | |
|attivita' produttive nella misura dell'8 per | |
|cento ovvero del 10,5 per cento per le | |
|societa' considerate non operative in almeno | |
|due dei tre periodi di imposta precedenti a | |
|quello in corso al momento dell'assegnazione,| |
|della cessione o della trasformazione. Le | |
|riserve in sospensione d'imposta annullate | |
|per effetto dell'assegnazione dei beni ai | |
|soci e quelle delle societa' che si | |
|trasformano sono assoggettate a imposta | |
|sostitutiva nella misura del 13 per cento. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|102. Per gli immobili, su richiesta della |Determinazione del |
|societa' e nel rispetto delle condizioni |valore normale del |
|prescritte, il valore normale puo' essere |bene immobile, |
|determinato in misura pari a quello |necessario per la |
|risultante dall'applicazione all'ammontare |determinazione della |
|delle rendite risultanti in catasto dei |base imponibile. |
|moltiplicatori determinati con i criteri e le| |
|modalita' previsti dal primo periodo del | |
|comma 4 dell'articolo 52 del testo unico | |
|delle disposizioni concernenti l'imposta di | |
|registro, di cui al decreto del Presidente | |
|della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In | |
|caso di cessione, ai fini della | |
|determinazione dell'imposta sostitutiva, il | |
|corrispettivo della cessione, se inferiore al| |
|valore normale del bene, determinato ai sensi| |
|dell'articolo 9 del testo unico delle imposte| |
|sui redditi, di cui al decreto del Presidente| |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o,| |
|in alternativa, ai sensi del primo periodo | |
|del presente comma, e' computato in misura | |
|non inferiore a uno dei due valori. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|103. Il costo fiscalmente riconosciuto delle |Aumento del costo |
|azioni o quote possedute dai soci delle |fiscalmente |
|societa' trasformate deve essere aumentato |riconosciuto delle |
|della differenza assoggettata a imposta |azioni o quote |
|sostitutiva. Nei confronti dei soci |possedute dai soci |
|assegnatari non si applicano le disposizioni |delle societa' |
|dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del |trasformate in misura|
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui|pari alla differenza |
|al decreto del Presidente della Repubblica 22|assoggettata ad |
|dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore |imposta sostitutiva. |
|normale dei beni ricevuti, al netto dei | |
|debiti accollati, riduce il costo fiscalmente| |
|riconosciuto delle azioni o delle quote | |
|possedute. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|104. Per le assegnazioni e le cessioni ai |Riduzione delle |
|soci di cui ai commi da 100 a 102, le |aliquote dell'imposta|
|aliquote dell'imposta proporzionale di |di registro e |
|registro eventualmente applicabili sono |determinazione delle |
|ridotte alla meta' e le imposte ipotecarie e |imposte ipotecarie e |
|catastali si applicano in misura fissa. |catastali in |
| |relazione alle |
| |assegnazioni e alle |
| |cessioni ai soci. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|105. Le societa' che si avvalgono delle |Termini di versamento|
|disposizioni dei commi da 100 a 104 devono |dell'imposta |
|versare il 60 per cento dell'imposta |sostitutiva nei casi |
|sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la |di cessioni dei beni |
|restante parte entro il 30 novembre 2023, con|ai soci. |
|i criteri di cui al decreto legislativo 9 | |
|luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i | |
|rimborsi e il contenzioso si applicano le | |
|disposizioni previste per le imposte sui | |
|redditi. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|106. Le disposizioni dell'articolo 1, comma |Regime di |
|121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si|trasferimento |
|applicano anche alle esclusioni dal |all'imprenditore dei |
|patrimonio dell'impresa dei beni ivi |beni immobili |
|indicati, posseduti alla data del 31 ottobre |strumentali |
|2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al |all'esercizio |
|31 maggio 2023. I versamenti rateali |dell'impresa e |
|dell'imposta sostitutiva di cui al citato |relativa imposta |
|comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 |sostitutiva. |
|del 2015 sono effettuati, rispettivamente, | |
|entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno | |
|2024. Per i soggetti che si avvalgono delle | |
|disposizioni del presente comma gli effetti | |
|dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio | |
|2023. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|107. All'articolo 5 della legge 28 dicembre |Facolta', previo |
|2001, n. 448, in materia di rideterminazione |pagamento di imposta |
|dei valori di acquisto di partecipazioni non |sostitutiva delle |
|negoziate nei mercati regolamentati, sono |imposte sui redditi, |
|apportate le seguenti modificazioni: |di determinare le |
| a) la rubrica e' sostituita dalla |plusvalenze e |
|seguente: «Rideterminazione dei valori di |minusvalenze relative|
|acquisto di partecipazioni»; |ai titoli, alle quote|
| b) dopo il comma 1 e' inserito il |o ai diritti |
|seguente: |negoziati nei mercati|
| «1-bis. Agli effetti della determinazione |regolamentati o nei |
|delle plusvalenze e minusvalenze di cui |sistemi multilaterali|
|all'articolo 67, comma 1, lettere c) e |di negoziazione |
|c-bis), del testo unico delle imposte sui |posseduti alla data |
|redditi, di cui al decreto del Presidente |del 1° gennaio 2023 |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, |sulla base del valore|
|per i titoli, le quote o i diritti negoziati |normale invece che |
|nei mercati regolamentati o nei sistemi |del costo di |
|multilaterali di negoziazione, posseduti alla|acquisto. |
|data del 1° gennaio 2023, puo' essere | |
|assunto, in luogo del costo o valore di | |
|acquisto, il valore normale determinato ai | |
|sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), | |
|del medesimo testo unico, con riferimento al | |
|mese di dicembre 2022, a condizione che il | |
|predetto valore sia assoggettato a un'imposta| |
|sostitutiva delle imposte sui redditi». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|108. All'articolo 2 del decreto-legge 24 |Assoggettamento a |
|dicembre 2002, n. 282, convertito, con |perizia giurata di |
|modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, |stima della |
|n. 27, recante riapertura di termini in |rideterminazione dei |
|materia di rivalutazione di beni di impresa e|valori di acquisto |
|di rideterminazione di valori di acquisto, il|delle partecipazioni |
|comma 2 e' sostituito dal seguente: |negoziate e non |
| «2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 |negoziate in mercati |
|della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si |regolamentati o in |
|applicano anche per la rideterminazione dei |sistemi multilaterali|
|valori di acquisto delle partecipazioni |di negoziazione e dei|
|negoziate e non negoziate in mercati |terreni edificabili e|
|regolamentati o in sistemi multilaterali di |con destinazione |
|negoziazione e dei terreni edificabili e con |agricola posseduti |
|destinazione agricola posseduti alla data del|alla data del 1° |
|1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive |gennaio 2023. |
|possono essere rateizzate fino a un massimo | |
|di tre rate annuali di pari importo, a | |
|decorrere dal 15 novembre 2023; sull'importo | |
|delle rate successive alla prima sono dovuti | |
|gli interessi nella misura del 3 per cento | |
|annuo, da versarsi contestualmente. La | |
|redazione e il giuramento della perizia | |
|devono essere effettuati entro la predetta | |
|data del 15 novembre 2023»." | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|109. Sui valori di acquisto delle |Imposta sostitutiva |
|partecipazioni e dei terreni edificabili e |sui valori |
|con destinazione agricola rideterminati con |rideterminati di |
|le modalita' e nei termini indicati dal comma|acquisto delle |
|2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 |partecipazioni e dei |
|dicembre 2002, n. 282, convertito, con |terreni edificabili e|
|modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, |con destinazione |
|n. 27, come da ultimo modificato dal comma |agricola. |
|108 del presente articolo, le aliquote delle | |
|imposte sostitutive di cui all'articolo 5, | |
|commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre | |
|2001, n. 448, come da ultimo modificato dal | |
|comma 107 del presente articolo, e l'aliquota| |
|di cui all'articolo 7, comma 2, del medesimo | |
|decreto-legge n. 282 del 2002 sono pari al 16| |
|per cento. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|110. All'articolo 2 del decreto-legge 30 |Estensione delle |
|dicembre 2009, n. 194, convertito, con |agevolazioni previste|
|modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, |per la piccola |
|n. 25, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il |proprieta' contadina |
|seguente: |anche agli atti di |
| «4-ter. Le agevolazioni di cui al comma |trasferimento di |
|4-bis si applicano anche agli atti di |terreni e di |
|trasferimento a titolo oneroso di terreni e |pertinenze agricoli |
|relative pertinenze, qualificati agricoli in |in favore di under |
|base a strumenti urbanistici vigenti, posti |40. |
|in essere a favore di persone fisiche di eta'| |
|inferiore a quaranta anni che dichiarino | |
|nell'atto di trasferimento di volere | |
|conseguire, entro il termine di ventiquattro | |
|mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione | |
|previdenziale e assistenziale prevista per i | |
|coltivatori diretti e gli imprenditori | |
|agricoli professionali». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|111. Il secondo comma dell'articolo 9 del |Estensione ai |
|decreto del Presidente della Repubblica 29 |trasferimenti |
|settembre 1973, n. 601, e' sostituito dal |immobiliari di fondi |
|seguente: |rustici nei territori|
| «Nei territori montani di cui al primo |montani |
|comma, i trasferimenti di proprieta' a |dell'esenzione |
|qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di|dall'imposta |
|coltivatori diretti e imprenditori agricoli |catastale e di bollo |
|professionali, iscritti nella relativa |e |
|gestione previdenziale e assistenziale, sono |dell'assoggettamento |
|soggetti alle imposte di registro e |all'imposta |
|ipotecaria nella misura fissa e sono esenti |ipotecaria e di |
|dalle imposte catastale e di bollo. Le |registro in misura |
|agevolazioni di cui al presente comma si |fissa a favore dei |
|applicano anche ai trasferimenti a favore di |coltivatori diretti e|
|soggetti che, pur non essendo iscritti nella |degli imprenditori |
|gestione previdenziale e assistenziale di cui|agricoli |
|al primo periodo, con apposita dichiarazione |professionali, |
|contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano|nonche' delle |
|a coltivare o a condurre direttamente il |cooperative agricole |
|fondo per un periodo di cinque anni; i |che conducono |
|predetti soggetti decadono dalle agevolazioni|direttamente i |
|se, prima che siano trascorsi cinque anni |terreni. |
|dalla stipula degli atti di acquisto, | |
|alienano volontariamente i terreni ovvero | |
|cessano di coltivarli o di condurli | |
|direttamente. Le stesse agevolazioni si | |
|applicano anche a favore delle cooperative | |
|agricole che conducono direttamente i | |
|terreni»." | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|112. I redditi di capitale di cui |Facolta' di |
|all'articolo 44, comma 1, lettera g), del |sostituire, previo |
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui|pagamento di |
|al decreto del Presidente della Repubblica 22|un'imposta |
|dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di|sostitutiva, il costo|
|cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter),|di acquisto delle |
|del medesimo testo unico derivanti dalla |quote o azioni di |
|cessione o dal rimborso di quote o azioni di |partecipazione a |
|organismi di investimento collettivo del |organismi di |
|risparmio si considerano realizzati a |investimento |
|condizione che, su opzione del contribuente, |collettivo del |
|sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle|risparmio, con la |
|imposte sui redditi, con l'aliquota del 14 |differenza tra il |
|per cento, la differenza tra il valore delle |valore delle quote o |
|quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022|azioni rilevato dai |
|e il costo o valore di acquisto o di |prospetti periodici |
|sottoscrizione. |alla data del 31 |
| |dicembre 2022 e il |
| |costo o valore di |
| |acquisto o di |
| |sottoscrizione. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|113. L'opzione di cui al comma 112 e' resa |Modalita' e termini |
|entro il 30 giugno 2023 mediante apposita |di esercizio, da |
|comunicazione all'intermediario presso il |parte del |
|quale e' intrattenuto un rapporto di |contribuente, |
|custodia, amministrazione, gestione di |dell'opzione per |
|portafogli o altro stabile rapporto. |l'imposta |
|L'imposta sostitutiva e' versata entro il 16 |sostitutiva. |
|settembre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1| |
|e 6-bis dell'articolo 26-quinquies del | |
|decreto del Presidente della Repubblica 29 | |
|settembre 1973, n. 600, ai commi 1, 2, 2-ter,| |
|5 e 7 dell'articolo 10-ter della legge 23 | |
|marzo 1983, n. 77, ai commi 1, 2-bis e | |
|2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 25| |
|settembre 2001, n. 351, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, | |
|n. 410, nonche' ai commi 2 e 4 dell'articolo | |
|13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. | |
|44, i quali ne ricevono provvista dal | |
|contribuente. In assenza di un rapporto di | |
|custodia, amministrazione o gestione di | |
|portafogli o di altro stabile rapporto, | |
|l'opzione e' esercitata nella dichiarazione | |
|dei redditi relativa all'anno 2022 dal | |
|contribuente, che provvede al versamento | |
|dell'imposta sostitutiva entro il termine per| |
|il versamento a saldo delle imposte sui | |
|redditi dovute in base alla dichiarazione sui| |
|redditi. L'opzione si estende a tutte le | |
|quote o azioni appartenenti ad una medesima | |
|categoria omogenea, possedute alla data del | |
|31 dicembre 2022 nonche' alla data di | |
|esercizio dell'opzione. L'opzione di cui al | |
|comma 112 non puo' essere esercitata in | |
|relazione alle quote o azioni di organismi di| |
|investimento collettivo del risparmio | |
|detenute in rapporti di gestione di | |
|portafogli per i quali sia stata esercitata | |
|l'opzione di cui all'articolo 7 del decreto | |
|legislativo 21 novembre 1997, n. 461. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|114. Per i contratti di assicurazione sulla |Assoggettamento a |
|vita di cui ai rami I e V del comma 1 |tassazione agevolata,|
|dell'articolo 2 del codice delle |per i contratti di |
|assicurazioni private, di cui al decreto |assicurazione sulla |
|legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i |vita di cui al ramo I|
|redditi di cui all'articolo 44, comma 1, |(assicurazioni sulla |
|lettera g-quater), del testo unico delle |durata della vita |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del |umana) e al ramo V |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,|(operazioni di |
|n. 917, costituiti dalla differenza tra il |capitalizzazione), |
|valore della riserva matematica alla data del|dei redditi |
|31 dicembre 2022 e i premi versati, si |costituiti dalla |
|considerano corrisposti, a condizione che, su|differenza tra il |
|richiesta del contraente, tale differenza sia|valore della riserva |
|assoggettata dall'impresa di assicurazione a |matematica alla data |
|un'imposta sostitutiva delle imposte sui |del 31 dicembre 2022 |
|redditi nella misura del 14 per cento. |e i premi versati, |
|L'imposta sostitutiva e' versata dall'impresa|che si possono |
|di assicurazione entro il 16 settembre 2023. |considerare |
|La provvista dell'imposta sostitutiva e' |corrisposti. |
|fornita dal contraente. L'imposta sostitutiva| |
|non e' compensabile con il credito d'imposta | |
|di cui all'articolo 1, comma 2, del | |
|decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 22| |
|novembre 2002, n. 265. I contratti per i | |
|quali e' esercitata l'opzione di cui al primo| |
|periodo del presente comma non possono essere| |
|riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono | |
|esclusi dall'applicazione delle disposizioni | |
|del presente comma i contratti di | |
|assicurazione la cui scadenza e' prevista | |
|entro il 31 dicembre 2024. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|115. Al fine di contenere gli effetti |Istituzione di un |
|dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del |contributo di |
|settore energetico per le imprese e i |solidarieta' |
|consumatori, e' istituito per l'anno 2023 un |straordinario sotto |
|contributo di solidarieta' temporaneo, |forma di prelievo |
|determinato ai sensi del comma 116, a carico |temporaneo per l'anno|
|dei soggetti che esercitano nel territorio |2023 per i soggetti |
|dello Stato, per la successiva vendita dei |che producono, |
|beni, l'attivita' di produzione di energia |importano, |
|elettrica, dei soggetti che esercitano |distribuiscono o |
|l'attivita' di produzione di gas metano o di |vendono energia |
|estrazione di gas naturale, dei soggetti |elettrica, gas |
|rivenditori di energia elettrica, di gas |naturale o prodotti |
|metano e di gas naturale e dei soggetti che |petroliferi. |
|esercitano l'attivita' di produzione, | |
|distribuzione e commercio di prodotti | |
|petroliferi. Il contributo e' dovuto, | |
|altresi', dai soggetti che, per la successiva| |
|rivendita, importano a titolo definitivo | |
|energia elettrica, gas naturale o gas metano | |
|o prodotti petroliferi o che introducono nel | |
|territorio dello Stato detti beni provenienti| |
|da altri Stati dell'Unione europea. Il | |
|contributo non e' dovuto dai soggetti che | |
|svolgono l'attivita' di organizzazione e | |
|gestione di piattaforme per lo scambio | |
|dell'energia elettrica, del gas, dei | |
|certificati ambientali e dei carburanti, | |
|nonche' dalle piccole imprese e dalle | |
|microimprese che esercitano l'attivita' di | |
|commercio al dettaglio di carburante per | |
|autotrazione identificata dal codice ATECO | |
|473000. Il contributo e' dovuto se almeno il | |
|75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta| |
|antecedente a quello in corso al 1° gennaio | |
|2023 deriva dalle attivita' indicate nei | |
|periodi precedenti. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|116. Il contributo di solidarieta' e' |Previsione delle |
|determinato applicando un'aliquota pari al 50|modalita' di |
|per cento sull'ammontare della quota del |determinazione del |
|reddito complessivo determinato ai fini |contributo |
|dell'imposta sul reddito delle societa' |straordinario. |
|relativo al periodo di imposta antecedente a | |
|quello in corso al 1° gennaio 2023, che | |
|eccede per almeno il 10 per cento la media | |
|dei redditi complessivi determinati ai sensi | |
|dell'imposta sul reddito delle societa' | |
|conseguiti nei quattro periodi di imposta | |
|antecedenti a quello in corso al 1° gennaio | |
|2022; nel caso in cui la media dei redditi | |
|complessivi sia negativa si assume un valore | |
|pari a zero. L'ammontare del contributo | |
|straordinario, in ogni caso, non puo' essere | |
|superiore a una quota pari al 25 per cento | |
|del valore del patrimonio netto alla data di | |
|chiusura dell'esercizio antecedente a quello | |
|in corso al 1° gennaio 2022." | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|117. Il contributo di solidarieta' dovuto, |Disciplina dei |
|determinato ai sensi del comma 116, e' |termini di versamento|
|versato entro il sesto mese successivo a |del contributo |
|quello di chiusura dell'esercizio antecedente|straordinario. |
|a quello in corso al 1° gennaio 2023. I | |
|soggetti che in base a disposizioni di legge | |
|approvano il bilancio oltre il termine di | |
|quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio | |
|effettuano il versamento entro il mese | |
|successivo a quello di approvazione del | |
|bilancio. I soggetti con esercizio non | |
|coincidente con l'anno solare possono | |
|effettuare il versamento del contributo entro| |
|il 30 giugno 2023. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|118. Il contributo di solidarieta' non e' |Esclusione della |
|deducibile ai fini delle imposte sui redditi |deducibilita' |
|e dell'imposta regionale sulle attivita' |dell'importo versato |
|produttive. |a titolo di |
| |contributo |
| |straordinario. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|119. Ai fini dell'accertamento, delle |Estensione della |
|sanzioni e della riscossione del contributo |disciplina |
|di solidarieta', nonche' del contenzioso, si |sanzionatoria delle |
|applicano le disposizioni in materia di |imposte sui redditi |
|imposte sui redditi. |al contributo |
| |straordinario. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|120. All'articolo 37 del decreto-legge 21 |Limitazione |
|marzo 2022, n. 21, convertito, con |dell'operativita' del|
|modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.|contributo di |
|51, sono apportate le seguenti modificazioni:|solidarieta' (cd. |
| a) al comma 1, dopo il secondo periodo e' |tassa sugli extra |
|inserito il seguente: «Il contributo e' |profitti), al caso in|
|dovuto se almeno il 75 per cento del volume |cui almeno il 75 per |
|d'affari dell'anno 2021 deriva dalle |cento del volume |
|attivita' indicate nei periodi precedenti»; |d'affari dell'anno |
| b) al comma 2, secondo periodo, le parole:|2021 derivi dalle |
|«31 marzo 2021» sono sostituite dalle |attivita' ivi |
|seguenti: «30 aprile 2021»; |indicate e modifica |
| c) dopo il comma 3 sono inseriti i |della base imponibile|
|seguenti: |di calcolo del |
| «3-bis. Non concorrono alla determinazione|predetto contributo. |
|dei totali delle operazioni attive e passive,| |
|di cui al comma 3, le operazioni di cessione | |
|e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri| |
|titoli non rappresentativi di merci e quote | |
|sociali che intercorrono tra i soggetti di | |
|cui al comma 1. | |
| 3-ter. Non concorrono alla determinazione | |
|dei totali delle operazioni attive, di cui al| |
|comma 3, le operazioni attive non soggette a | |
|IVA per carenza del presupposto territoriale,| |
|ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del | |
|decreto del Presidente della Repubblica 26 | |
|ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in | |
|cui gli acquisti ad esse afferenti siano | |
|territorialmente non rilevanti ai fini | |
|dell'IVA». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|121. Se per effetto delle modificazioni |Disciplina degli |
|apportate all'articolo 37 del citato |effetti della |
|decreto-legge n. 21 del 2022 dal comma 120 |variazione |
|del presente articolo: |dell'importo dovuto |
| a) l'ammontare del contributo risulta |per il periodo |
|maggiore di quello complessivamente dovuto |d'imposta 2022 alla |
|entro il 30 novembre 2022, il versamento |luce delle modifiche |
|dell'importo residuo e' effettuato entro il |apportate alla tassa |
|31 marzo 2023 con le modalita' di cui |sugli extra profitti.|
|all'articolo 17 del decreto legislativo 9 | |
|luglio 1997, n. 241; | |
| b) l'ammontare del contributo risulta | |
|minore di quello complessivamente dovuto | |
|entro il 30 novembre 2022, il maggiore | |
|importo versato puo' essere utilizzato in | |
|compensazione ai sensi dell'articolo 17 del | |
|predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, | |
|n. 241, a decorrere dal 31 marzo 2023. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
| 122. Al testo unico delle disposizioni |Disposizioni in |
|legislative concernenti le imposte sulla |materia di accisa sui|
|produzione e sui consumi e relative sanzioni |tabacchi lavorati e |
|penali e amministrative, di cui al decreto |di imposta di consumo|
|legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono |sui prodotti |
|apportate le seguenti modificazioni: |succedanei dei |
| a) all'articolo 39-octies: |prodotti da fumo. |
| 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:| |
| «3. Per le sigarette, l'ammontare | |
|dell'accisa e' costituito dalla somma dei | |
|seguenti elementi: | |
| a) un importo specifico fisso per unita' | |
|di prodotto, determinato, per l'anno 2023, in| |
|28 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 | |
|in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a | |
|decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per | |
|1.000 sigarette; | |
| b) un importo risultante dall'applicazione| |
|dell'aliquota di base, di cui alla voce | |
|"Tabacchi lavorati", lettera c), | |
|dell'allegato I, al prezzo di vendita al | |
|pubblico»; | |
| 2) il comma 4 e' abrogato; | |
| 3) al comma 5, lettera c), le parole: | |
|«euro 130» sono sostituite dalle seguenti: | |
|«euro 140»; | |
| 4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:| |
| «6. Per i tabacchi lavorati di cui | |
|all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) | |
|(sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui | |
|all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva | |
|2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011,| |
|e' pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento | |
|della somma dell'accisa globale costituita | |
|dalle due componenti di cui alle lettere a) e| |
|b) del comma 3 del presente articolo e | |
|dell'imposta sul valore aggiunto calcolate | |
|con riferimento al "PMP-sigarette"; la | |
|medesima percentuale e' determinata al 98,50 | |
|per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per | |
|cento a decorrere dall'anno 2025»; | |
| 5) dopo il comma 10 e' aggiunto il | |
|seguente: | |
| «10-bis. Con decreto del Ministro | |
|dell'economia e delle finanze, da emanare | |
|entro il 31 maggio di ciascun anno a | |
|decorrere dall'anno 2023, e' determinata | |
|l'incidenza percentuale dell'importo di cui | |
|al comma 3, lettera a), sull'importo | |
|dell'onere fiscale totale calcolato con | |
|riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in | |
|relazione all'anno precedente; qualora la | |
|predetta incidenza percentuale non risulti | |
|compresa nell'intervallo di cui all'articolo | |
|8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE | |
|del Consiglio, del 21 giugno 2011, con il | |
|medesimo decreto e' conseguentemente | |
|rideterminata, entro il 1° gennaio del | |
|secondo anno successivo, la predetta | |
|componente specifica in modo da garantire che| |
|dalla medesima rideterminazione non derivino | |
|minori entrate erariali, rispetto all'anno | |
|solare precedente, relativamente | |
|all'applicazione dell'accisa sulle | |
|sigarette»; | |
| b) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le | |
|parole: «e al quaranta per cento dal 1° | |
|gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti:| |
|«, al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al | |
|38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per| |
|cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento | |
|dal 1° gennaio 2026»; | |
| c) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, le| |
|parole: «al venticinque per cento e al venti | |
|per cento dal 1° gennaio 2023» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «al quindici per | |
|cento e al dieci per cento dal 1° gennaio | |
|2023»; | |
| d) all'articolo 62-quater.1: | |
| 1) al comma 2: | |
| 1.1) alla lettera c), le parole: «da uno| |
|Stato dell'Unione europea» sono sostituite | |
|dalle seguenti: «da un altro Stato | |
|dell'Unione europea»; | |
| 1.2) dopo la lettera c) e' aggiunta la | |
|seguente: | |
| «c-bis) il soggetto avente sede nel | |
|territorio nazionale, autorizzato ai sensi | |
|del comma 4-bis ad effettuare l'immissione in| |
|consumo dei prodotti di cui al comma 1 | |
|provenienti da uno Stato dell'Unione | |
|europea»; | |
| 2) al comma 3, al primo periodo, dopo le | |
|parole: «dall'Agenzia delle dogane e dei | |
|monopoli» sono aggiunte le seguenti: | |
|«all'istituzione e alla gestione di un | |
|deposito in cui sono realizzati i prodotti di| |
|cui al comma 1» e, al secondo periodo, dopo | |
|le parole: «Ministro delle finanze 22 | |
|febbraio 1999, n. 67,» sono inserite le | |
|seguenti: «l'ubicazione del deposito in cui | |
|si intende fabbricare i prodotti di cui al | |
|comma 1,»; | |
| 3) al comma 4, le parole: «da uno Stato | |
|dell'Unione europea» sono sostituite dalle | |
|seguenti: «da un altro Stato dell'Unione | |
|europea»; | |
| 4) dopo il comma 4 sono inseriti i | |
|seguenti: | |
| «4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, | |
|lettera c-bis), e' preventivamente | |
|autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei | |
|monopoli all'istituzione e alla gestione di | |
|un deposito in cui sono introdotti i prodotti| |
|di cui al comma 1. A tale fine il medesimo | |
|soggetto presenta alla predetta Agenzia | |
|un'istanza, in forma telematica, in cui sono | |
|indicati, oltre ai dati previsti dalla | |
|determinazione di cui al comma 16, le | |
|generalita' del rappresentante legale, il | |
|possesso dei requisiti stabiliti, per la | |
|gestione dei depositi fiscali di tabacchi | |
|lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di | |
|cui al decreto del Ministro delle finanze 22 | |
|febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del | |
|deposito in cui si intende ricevere i | |
|prodotti di cui al comma 1, la denominazione | |
|e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1| |
|provenienti da Stati dell'Unione europea che | |
|saranno immessi in consumo nel territorio | |
|nazionale, la quantita' di prodotto presente | |
|in ciascuna confezione destinata alla vendita| |
|al pubblico nonche' gli altri elementi | |
|informativi previsti dall'articolo 6 del | |
|codice di cui al decreto legislativo 6 | |
|settembre 2005, n. 206. | |
| 4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei | |
|monopoli, effettuati i controlli di | |
|competenza e verificata l'idoneita' della | |
|cauzione prestata ai sensi del comma 5, | |
|rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e | |
|4-bis, entro sessanta giorni dalla data di | |
|ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione | |
|richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4 e | |
|4-bis, attribuendo altresi' un codice | |
|d'imposta»; | |
| 5) al comma 5, dopo le parole: «Per il | |
|fabbricante» sono inserite le seguenti: «e | |
|per il soggetto di cui al comma 2, lettera | |
|c-bis)»; | |
| 6) al comma 6, le parole: «ai commi 3 e | |
|4», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle | |
|seguenti: «ai commi 3, 4 e 4-bis»; | |
| 7) al comma 9, il terzo periodo e' | |
|sostituito dal seguente: «Allo stesso | |
|adempimento sono tenuti il rappresentante di | |
|cui al comma 2, lettera c), e il soggetto di | |
|cui al comma 2, lettera c-bis), per i | |
|prodotti di cui al comma 1, provenienti da | |
|altri Stati dell'Unione europea, che il | |
|soggetto cedente di cui al comma 2 e il | |
|soggetto di cui al medesimo comma 2, lettera | |
|c-bis), intendono immettere in consumo nel | |
|territorio nazionale»; | |
| 8) dopo il comma 9 sono inseriti i | |
|seguenti: | |
| «9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, | |
|lettera c-bis), puo' solo ricevere i prodotti| |
|di cui al comma 1 provenienti da Stati | |
|dell'Unione europea, dei quali effettua | |
|l'immissione in consumo nel territorio | |
|nazionale attraverso la cessione dei medesimi| |
|prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e | |
|agli esercizi di vicinato, farmacie e | |
|parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della| |
|successiva vendita ai consumatori finali. | |
|Anche per i prodotti di cui al comma 1 | |
|ottenuti nel territorio nazionale, | |
|l'immissione in consumo si verifica all'atto | |
|della cessione degli stessi prodotti alle | |
|rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi | |
|di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui | |
|al comma 13, mentre per i prodotti di cui al | |
|comma 1 importati da Stati non appartenenti | |
|all'Unione europea la predetta immissione si | |
|verifica all'atto dell'importazione degli | |
|stessi. | |
| 9-ter. Per la circolazione dei prodotti di| |
|cui al comma 1, nella fase antecedente alla | |
|loro immissione in consumo, tra i soggetti di| |
|cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il | |
|mittente e' tenuto a fornire garanzia del | |
|pagamento dell'imposta di consumo gravante | |
|sui prodotti spediti in misura pari al 100 | |
|per cento di tale imposta»; | |
| 9) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il | |
|seguente periodo: «Con determinazione del | |
|direttore dell'Agenzia delle dogane e dei | |
|monopoli sono stabilite le modalita' per | |
|l'approvvigionamento dei predetti | |
|contrassegni di legittimazione»; | |
| 10) al comma 13, lettera a), sono | |
|aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, | |
|anche unitamente ai prodotti di cui | |
|all'articolo 62-quater»; | |
| 11) il comma 16 e' sostituito dal | |
|seguente: | |
| «16. Con determinazione del direttore | |
|dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono| |
|stabiliti il contenuto e le modalita' di | |
|presentazione dell'istanza ai fini | |
|dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e | |
|4-bis, le modalita' di presentazione e i | |
|contenuti della richiesta di inserimento dei | |
|prodotti di cui al comma 1 nella tabella di | |
|commercializzazione di cui al comma 9, | |
|nonche' le modalita' di tenuta dei registri e| |
|documenti contabili in conformita' a quelle | |
|vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto | |
|applicabili. Con il medesimo provvedimento | |
|sono emanate le ulteriori prescrizioni | |
|necessarie per l'attuazione delle | |
|disposizioni del comma 5 e sono stabilite la | |
|documentazione di accompagnamento e le | |
|modalita' con le quali i prodotti di cui al | |
|comma 1 sono movimentati, nella fase | |
|antecedente alla loro immissione in consumo, | |
|tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) | |
|e c-bis)»; | |
| e) all'allegato I, voce: «Tabacchi | |
|lavorati»: | |
| 1) la lettera c) e' sostituita dalla | |
|seguente: | |
| «c) sigarette 49,50%»; | |
| 2) la lettera d) e' sostituita dalla | |
|seguente: | |
| «d) tabacco trinciato a taglio fino da | |
|usarsi per arrotolare le sigarette 60 per | |
|cento». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|123. Per il perseguimento della garanzia del |Proroga, a titolo |
|gettito erariale, di un'effettiva e adeguata |oneroso, di talune |
|riorganizzazione del settore delle reti di |concessioni per la |
|raccolta dei giochi pubblici, che assicuri |raccolta a distanza |
|altresi' la tutela della salute pubblica, |dei giochi pubblici. |
|nonche' dell'esigenza di evoluzione delle | |
|pertinenti concessioni alle innovazioni | |
|tecnologiche quanto agli strumenti e agli | |
|ambiti di raccolta, con particolare | |
|riferimento alle nuove forme di | |
|intrattenimento e sport, anche virtuali, sono| |
|prorogate a titolo oneroso fino al 31 | |
|dicembre 2024 le concessioni per la raccolta | |
|a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai | |
|sensi dell'articoli 24, comma 13, lettera a),| |
|della legge 7 luglio 2009, n. 88, e | |
|dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 | |
|dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 | |
|dicembre 2022. Gli importi che | |
|conseguentemente i concessionari | |
|corrispondono sono calcolati alle medesime | |
|condizioni previste dalle convenzioni | |
|accessive alle predette concessioni e dalla | |
|normativa vigente; il corrispettivo una | |
|tantum, calcolato in proporzione alla durata | |
|della proroga, e' maggiorato del 15 per cento| |
|rispetto alla previsione delle norme in | |
|vigore ed e' versato, per quanto dovuto | |
|nell'anno 2023, in due rate di pari importo | |
|entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale | |
|anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in | |
|due rate di pari importo entro il 15 gennaio | |
|e il 1° giugno di tale anno." | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|124. Per le stesse finalita' di cui al comma |Proroga, a titolo |
|123, sono prorogate a titolo oneroso fino al |oneroso, delle |
|31 dicembre 2024: |concessioni per la |
| a) le concessioni per la raccolta del |raccolta del gioco |
|gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023.|del Bingo, di quelle |
|Gli importi che conseguentemente i |per la realizzazione |
|concessionari corrispondono sono calcolati |e conduzione delle |
|alle medesime condizioni e sono versati da |reti di gestione |
|ciascun concessionario con le medesime |telematica del gioco |
|modalita' previste dalle convenzioni |mediante apparecchi |
|accessive alle predette concessioni e dalla |da divertimento e |
|normativa vigente; il corrispettivo una |intrattenimento e di |
|tantum, calcolato in proporzione alla durata |quelle previste per |
|della proroga, e' maggiorato del 15 per cento|la raccolta delle |
|rispetto alla previsione delle norme in |scommesse su eventi |
|vigore ed e' versato, per quanto dovuto |sportivi, anche |
|nell'anno 2023, in due rate di pari importo |ippici, e non |
|entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale |sportivi, compresi |
|anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in |gli eventi virtuali. |
|due rate di pari importo entro il 15 gennaio | |
|e il 1° giugno di tale anno; | |
| b) le concessioni di realizzazione e | |
|conduzione delle reti di gestione telematica | |
|del gioco mediante apparecchi da divertimento| |
|e intrattenimento di cui all'articolo 110, | |
|comma 6, del testo unico delle leggi di | |
|pubblica sicurezza, di cui al regio decreto | |
|18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 | |
|giugno 2023. Gli importi che conseguentemente| |
|i concessionari corrispondono per la proroga | |
|sono determinati calcolando il corrispettivo | |
|unitario pagato per i nulla osta di esercizio| |
|degli apparecchi da intrattenimento di cui | |
|all'articolo 110, comma 6, lettera a), e | |
|l'importo dei diritti novennali degli | |
|apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, | |
|lettera b), del medesimo testo unico, | |
|maggiorato del 15 per cento e proporzionato | |
|alla durata della proroga, posseduti da | |
|ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il| |
|corrispettivo unitario pagato per i nulla | |
|osta di esercizio degli apparecchi da | |
|intrattenimento di cui all'articolo 110, | |
|comma 6, lettera a), del citato testo unico | |
|e' integralmente versato nel 2023 da ciascun | |
|concessionario in due rate di pari importo | |
|entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale | |
|anno. L'importo dei diritti novennali degli | |
|apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, | |
|lettera b), del medesimo testo unico, | |
|maggiorato del 15 cento, e' versato da | |
|ciascun concessionario, per quanto dovuto | |
|nell'anno 2023, in due rate di pari importo | |
|entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale | |
|anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in | |
|due rate di pari importo entro il 15 gennaio | |
|e il 1° giugno di tale anno; | |
| c) le concessioni per la raccolta delle | |
|scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e| |
|non sportivi, compresi gli eventi virtuali, | |
|in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi | |
|che conseguentemente i concessionari | |
|corrispondono sono calcolati alle medesime | |
|condizioni previste dalle convenzioni | |
|accessive alle predette concessioni e dalla | |
|normativa vigente e sono versati da ciascun | |
|concessionario, maggiorati del 15 per cento, | |
|entro il 15 luglio 2024. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|125. Con determinazione del direttore |Obblighi dei |
|dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono|concessionari circa |
|stabiliti gli obblighi, per i concessionari, |la presentazione di |
|di presentazione di adeguate garanzie |adeguate garanzie |
|economiche, proporzionate alla nuova |economiche, |
|definizione dei termini temporali delle |proporzionate al |
|proroghe disposte dai commi 123 e 124. |periodo di proroga |
| |delle concessioni. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|126. Al testo unico delle imposte sui |Inclusione delle |
|redditi, di cui al decreto del Presidente |cripto-attivita' |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, |nell'ambito del |
|sono apportate le seguenti modificazioni: |quadro impositivo sui|
| a) all'articolo 67, comma 1, in materia di|redditi delle persone|
|redditi diversi, dopo la lettera c-quinquies)|fisiche e definizione|
|e' inserita la seguente: |delle plusvalenze |
| «c-sexies) le plusvalenze e gli altri |realizzate su |
|proventi realizzati mediante rimborso o |cripto-attivita'. |
|cessione a titolo oneroso, permuta o | |
|detenzione di cripto-attivita', comunque | |
|denominate, non inferiori complessivamente a | |
|2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini | |
|della presente lettera, per | |
|"cripto-attivita'" si intende una | |
|rappresentazione digitale di valore o di | |
|diritti che possono essere trasferiti e | |
|memorizzati elettronicamente, utilizzando la | |
|tecnologia di registro distribuito o una | |
|tecnologia analoga. Non costituisce una | |
|fattispecie fiscalmente rilevante la permuta | |
|tra cripto-attivita' aventi eguali | |
|caratteristiche e funzioni»; | |
| b) all'articolo 68, in materia di | |
|plusvalenze, dopo il comma 9 e' aggiunto il | |
|seguente: | |
| «9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera| |
|c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono | |
|costituite dalla differenza tra il | |
|corrispettivo percepito ovvero il valore | |
|normale delle cripto-attivita' permutate e il| |
|costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze| |
|di cui al primo periodo sono sommate | |
|algebricamente alle relative minusvalenze; se| |
|le minusvalenze sono superiori alle | |
|plusvalenze, per un importo superiore a 2.000| |
|euro, l'eccedenza e' riportata in deduzione | |
|integralmente dall'ammontare delle | |
|plusvalenze dei periodi successivi, ma non | |
|oltre il quarto, a condizione che sia | |
|indicata nella dichiarazione dei redditi | |
|relativa al periodo di imposta nel quale le | |
|minusvalenze sono state realizzate. Nel caso | |
|di acquisto per successione, si assume come | |
|costo il valore definito o, in mancanza, | |
|quello dichiarato agli effetti dell'imposta | |
|di successione. Nel caso di acquisto per | |
|donazione si assume come costo il costo del | |
|donante. Il costo o valore di acquisto e' | |
|documentato con elementi certi e precisi a | |
|cura del contribuente; in mancanza il costo | |
|e' pari a zero. I proventi derivanti dalla | |
|detenzione di cripto-attivita' percepiti nel | |
|periodo di imposta sono assoggettati a | |
|tassazione senza alcuna deduzione»." | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|127. Le plusvalenze relative a operazioni |Calcolo delle |
|aventi a oggetto cripto-attivita', comunque |plusvalenze relative |
|denominate, eseguite prima della data di |ad operazioni aventi |
|entrata in vigore della presente legge si |ad oggetto |
|considerano realizzate ai sensi dell'articolo|cripto-attivita' |
|67 del testo unico delle imposte sui redditi,|realizzate fino alla |
|di cui al decreto del Presidente della |data di entrata in |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le |vigore della |
|relative minusvalenze realizzate prima della |disposizione in |
|medesima data possono essere portate in |esame. |
|deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5,| |
|del medesimo testo unico. Ai fini della | |
|determinazione della plusvalenza si applica | |
|l'articolo 68, comma 6, del predetto testo | |
|unico. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|128. Al decreto legislativo 21 novembre 1997,|Modifica della |
|n. 461, sono apportate le seguenti |disciplina relativa |
|modificazioni: |all'imposta |
| a) all'articolo 5, concernente l'imposta |sostitutiva sulle |
|sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri |plusvalenze e |
|redditi diversi di cui alle lettere da c) a |configurazione di tre|
|c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del|diversi regimi |
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui|fiscali (quello della|
|al decreto del Presidente della Repubblica 22|"dichiarazione", |
|dicembre 1986, n. 917: |quello cosiddetto del|
| 1) alla rubrica, la parola: |"risparmio |
|«c-quinquies)» e' sostituita dalla seguente: |amministrato" e |
|«c-sexies)»; |quello del |
| 2) al comma 2, primo periodo, la parola: |"risparmio |
|«c-quinquies)» e' sostituita dalla seguente: |gestito"). |
|«c-sexies)»; | |
| b) all'articolo 6, in materia di opzione | |
|per l'applicazione dell'imposta sostitutiva | |
|su ciascuna plusvalenza o altro reddito | |
|diverso realizzato: | |
| 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le | |
|parole: «o i rapporti e le cessioni di cui | |
|alla lettera c-quinquies) dello stesso comma | |
|1,» sono inserite le seguenti: «nonche' per i| |
|rimborsi, le cessioni, le permute o la | |
|detenzione di cripto-attivita' di cui alla | |
|lettera c-sexies) del medesimo comma 1,»; | |
| 2) dopo il comma 1 e' inserito il | |
|seguente: | |
| «1-bis. Per le plusvalenze e gli altri | |
|proventi di cui alla lettera c-sexies) del | |
|comma 1 dell'articolo 67 del testo unico | |
|delle imposte sui redditi, di cui al decreto | |
|del Presidente della Repubblica 22 dicembre | |
|1986, n. 917, l'opzione di cui al comma 1 del| |
|presente articolo puo' essere resa agli | |
|operatori non finanziari di cui alle lettere | |
|i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del | |
|decreto legislativo 21 novembre 2007, n. | |
|231»; | |
| 3) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il | |
|seguente periodo: «Per le cripto-attivita' di| |
|cui all'articolo 67, comma 1, lettera | |
|c-sexies), del testo unico delle imposte sui | |
|redditi, di cui al decreto del Presidente | |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la| |
|dichiarazione sostitutiva di cui al secondo | |
|periodo del presente comma non e' ammessa»; | |
| 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:| |
| «4. Per l'applicazione dell'imposta su | |
|ciascuna plusvalenza, differenziale positivo | |
|o provento realizzato, escluse quelle | |
|realizzate mediante la cessione a termine di | |
|valute estere, i soggetti di cui al comma 1, | |
|nel caso di pluralita' di titoli, quote, | |
|certificati, rapporti o cripto-attivita' | |
|appartenenti a categorie omogenee, assumono | |
|come costo o valore di acquisto il costo o | |
|valore medio ponderato relativo a ciascuna | |
|categoria dei predetti titoli, quote, | |
|certificati, rapporti o cripto-attivita'»; | |
| 5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:| |
| «6. Agli effetti del presente articolo si | |
|considera cessione a titolo oneroso anche il | |
|trasferimento dei titoli, quote, certificati,| |
|rapporti o cripto-attivita' di cui al comma 1| |
|a rapporti di custodia o amministrazione di | |
|cui al medesimo comma, intestati a soggetti | |
|diversi dagli intestatari del rapporto di | |
|provenienza, nonche' a un rapporto di | |
|gestione di cui all'articolo 7, salvo che il | |
|trasferimento non sia avvenuto per | |
|successione o donazione. In tal caso la | |
|plusvalenza, il provento, la minusvalenza o | |
|perdita realizzate mediante il trasferimento | |
|sono determinate con riferimento al valore, | |
|calcolato secondo i criteri previsti dal | |
|comma 5 dell'articolo 7, alla data del | |
|trasferimento, dei titoli, quote, | |
|certificati, rapporti o cripto-attivita' | |
|trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, | |
|tenuti al versamento dell'imposta, possono | |
|sospendere l'esecuzione delle operazioni fino| |
|a che non ottengano dal contribuente | |
|provvista per il versamento dell'imposta | |
|dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente | |
|comma i soggetti di cui al comma 1 del | |
|presente articolo rilasciano al contribuente | |
|apposita certificazione dalla quale risulti | |
|il valore dei titoli, quote, certificati, | |
|rapporti o cripto-attivita' trasferiti»; | |
| 6) al comma 7, le parole: «o rapporti» | |
|sono sostituite dalle seguenti «, rapporti o | |
|cripto-attivita'»; | |
| 7) al comma 9, primo e terzo periodo, le | |
|parole: «I soggetti di cui al comma 1» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui| |
|ai commi 1 e 1-bis»; | |
| 8) al comma 10, le parole: «I soggetti di| |
|cui al comma 1» sono sostituite dalle | |
|seguenti: «I soggetti di cui ai comma 1 e | |
|1-bis»; | |
| c) all'articolo 7: | |
| 1) al comma 1, la parola: «c-quinquies)» | |
|e' sostituita dalla seguente: «c-sexies)»; | |
| 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:| |
| «5. La valutazione del patrimonio gestito | |
|all'inizio e alla fine di ciascun periodo | |
|d'imposta e' effettuata secondo i criteri | |
|stabiliti dai regolamenti emanati dalla | |
|Commissione nazionale per le societa' e la | |
|borsa in attuazione del testo unico delle | |
|disposizioni in materia di intermediazione | |
|finanziaria, di cui al decreto legislativo 24| |
|febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei | |
|titoli, quote, partecipazioni, certificati, | |
|rapporti non negoziati in mercati | |
|regolamentati o delle cripto-attivita', il | |
|cui valore complessivo medio annuo sia | |
|superiore al 10 per cento dell'attivo medio | |
|gestito, essi sono valutati secondo il loro | |
|valore normale, ferma restando la facolta' | |
|del contribuente di revocare l'opzione | |
|limitatamente ai predetti titoli, quote, | |
|partecipazioni, certificati, rapporti o | |
|cripto-attivita'. Con uno o piu' decreti del | |
|Ministro dell'economia e delle finanze, | |
|sentita la Commissione nazionale per le | |
|societa' e la borsa, sono stabilite le | |
|modalita' e i criteri di attuazione del | |
|presente comma»; | |
| 3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:| |
| «7. Il conferimento di titoli, quote, | |
|certificati, rapporti o cripto-attivita' in | |
|una gestione per la quale sia stata | |
|esercitata l'opzione di cui al comma 2 si | |
|considera cessione a titolo oneroso e il | |
|soggetto gestore applica le disposizioni dei | |
|commi 5, 6 e 9 dell'articolo 6. Tuttavia nel | |
|caso di conferimento di strumenti finanziari | |
|o cripto-attivita' che formavano gia' oggetto| |
|di un contratto di gestione per il quale era | |
|stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 | |
|del presente articolo, si assume quale valore| |
|di conferimento il valore assegnato ai | |
|medesimi ai fini della determinazione del | |
|patrimonio alla conclusione del precedente | |
|contratto di gestione; nel caso di | |
|conferimento di strumenti finanziari o | |
|cripto-attivita' per i quali sia stata | |
|esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, | |
|si assume quale costo il valore, determinato | |
|agli effetti dell'applicazione del comma 6 | |
|del citato articolo»; | |
| 4) al comma 8, le parole: «e rapporti» | |
|sono sostituite dalle parole «, rapporti e | |
|cripto-attivita'»; | |
| 5) il comma 9 e' sostituito dal seguente:| |
| «9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai | |
|fini del calcolo della plusvalenza, reddito, | |
|minusvalenza o perdita relativi ai titoli, | |
|quote, certificati, valute, rapporti e | |
|cripto- attivita' prelevati o trasferiti o | |
|con riferimento ai quali sia stata revocata | |
|l'opzione, si assume il valore dei titoli, | |
|quote, certificati, valute, rapporti e | |
|cripto-attivita' che ha concorso a | |
|determinare il risultato della gestione | |
|assoggettato a imposta ai sensi del medesimo | |
|comma. In tali ipotesi il soggetto gestore | |
|rilascia al mandante apposita certificazione | |
|dalla quale risulti il valore dei titoli, | |
|quote, certificati, valute, rapporti e | |
|cripto-attivita'»; | |
| d) all'articolo 10, comma 1, la parola: | |
|«c-quinquies)» e' sostituita dalla seguente: | |
|«c-sexies)». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|129. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,|Rilevazione a fini |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |fiscali di taluni |
|agosto 1990, n. 227, sono apportate le |trasferimenti da e |
|seguenti modificazioni: |per l'estero di |
| a) all'articolo 1, comma 1, in materia di |cripto-attivita' e di|
|trasferimenti attraverso intermediari bancari|servizi di |
|e finanziari e altri operatori, le parole: |portafoglio digitale.|
|«lettera i)» sono sostituite dalle seguenti | |
|«lettere i) e i-bis)» e dopo le parole: | |
|«valuta virtuale» sono inserite le seguenti: | |
|«ovvero in cripto-attivita' di cui | |
|all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), | |
|del testo unico delle imposte sui redditi, di| |
|cui al decreto del Presidente della | |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; | |
| b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), in| |
|materia di trasferimenti attraverso non | |
|residenti, le parole: «lettera i)» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «lettere i) e | |
|i-bis)»; | |
| c) all'articolo 4, comma 1, in materia di | |
|dichiarazione annuale per gli investimenti e | |
|le attivita', al primo periodo, le parole: | |
|«ovvero attivita' estere di natura | |
|finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: | |
|«, attivita' estere di natura finanziaria | |
|ovvero cripto-attivita'» e, al secondo | |
|periodo, le parole: «e delle attivita' estere| |
|di natura finanziaria» sono sostituite dalle | |
|seguenti «, delle attivita' estere di natura | |
|finanziaria e delle cripto-attivita'». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|130. Le maggiori entrate derivanti |Destinazione delle |
|dall'attuazione delle disposizioni dei commi |maggiori entrate |
|da 126 a 129 affluiscono ad apposito capitolo|derivanti dalla |
|dell'entrata del bilancio dello Stato, per |tassazione delle |
|essere destinate, anche mediante |cripto-attivita' al |
|riassegnazione, sulla base del monitoraggio |Fondo per la |
|periodico dei relativi versamenti, a un fondo|riduzione della |
|denominato «Fondo per la riduzione della |pressione fiscale. |
|pressione fiscale», istituito nello stato di | |
|previsione del Ministero dell'economia e | |
|delle finanze. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|131. All'articolo 110 del testo unico delle |Esclusione di |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del |componenti positivi e|
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,|negativi che |
|n. 917, recante norme generali sulle |risultano dalla |
|valutazioni, dopo il comma 3 e' inserito il |valutazione delle |
|seguente: |cripto-attivita' |
| «3-bis. In deroga alle norme degli |dalla formazione del |
|articoli precedenti del presente capo e ai |reddito ai fini |
|commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non|dell'imposta sul |
|concorrono alla formazione del reddito i |reddito delle |
|componenti positivi e negativi che risultano |societa' (IRES) e |
|dalla valutazione delle cripto-attivita' alla|dell'imposta |
|data di chiusura del periodo di imposta a |regionale sulle |
|prescindere dall'imputazione al conto |attivita' produttive |
|economico». |(IRAP). |
+---------------------------------------------+ |
|132. Ai fini dell'imposta regionale sulle | |
|attivita' produttive, di cui al decreto | |
|legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si | |
|applica il comma 3-bis dell'articolo 110 del | |
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui| |
|al decreto del Presidente della Repubblica 22| |
|dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma | |
|131 del presente articolo. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|133. Agli effetti della determinazione delle |Facolta' di calcolare|
|plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla |le plusvalenze e |
|lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo |minusvalenze, per |
|67 del testo unico delle imposte sui redditi,|ciascuna |
|di cui al decreto del Presidente della |cripto-attivita' |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, |posseduta alla data |
|introdotta dal comma 126, lettera a), del |del 1° gennaio 2023, |
|presente articolo, per ciascuna |in base al risultato |
|cripto-attivita' posseduta alla data del 1° |complessivo netto di |
|gennaio 2023 puo' essere assunto, in luogo |tutti i cespiti che |
|del costo o del valore di acquisto, il valore|rientrano nella |
|a tale data, determinato ai sensi |stessa categoria, con|
|dell'articolo 9 del citato testo unico, a |assoggettamento della|
|condizione che il predetto valore sia |somma risultante ad |
|assoggettato a un'imposta sostitutiva delle |imposta sostitutiva. |
|imposte sui redditi nella misura del 14 per | |
|cento. | |
+---------------------------------------------+ |
|134. L'imposta sostitutiva di cui al comma | |
|133 e' versata, con le modalita' previste dal| |
|capo III del decreto legislativo 9 luglio | |
|1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|135. L'imposta sostitutiva di cui al comma |Modalita' di |
|133 puo' essere rateizzata fino a un massimo |rateizzazione |
|di tre rate annuali di pari importo, a |dell'imposta |
|partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo |sostitutiva sulle |
|delle rate successive alla prima sono dovuti |cripto-attivita'. |
|gli interessi nella misura del 3 per cento | |
|annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna| |
|rata. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|136. L'assunzione del valore di cui al comma |Non utilizzabilita' |
|133 quale valore di acquisto non consente il |ai fini del calcolo |
|realizzo di minusvalenze utilizzabili ai |delle plusvalenze |
|sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del |relative ad |
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui|operazioni aventi ad |
|al decreto del Presidente della Repubblica 22|oggetto |
|dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma |cripto-attivita' |
|126, lettera b), del presente articolo. |realizzate fino alla |
| |data di entrata in |
| |vigore della |
| |disposizione in esame|
| |delle minusvalenze |
| |calcolate per effetto|
| |della |
| |rideterminazione del |
| |valore di acquisto |
| |delle |
| |cripto-attivita' al |
| |1° gennaio 2023. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|137. Le maggiori entrate derivanti |Destinazione al Fondo|
|dall'attuazione dei commi da 133 a 136 |per la riduzione |
|affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata|della pressione |
|del bilancio dello Stato, per essere |fiscale delle |
|destinate, anche mediante riassegnazione, |maggiori entrate |
|sulla base del monitoraggio periodico dei |derivanti |
|relativi versamenti, al Fondo per la |dall'attuazione |
|riduzione della pressione fiscale di cui al |dell'imposta |
|comma 130. |sostitutiva. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|138. I soggetti di cui all'articolo 4, comma |Regime di |
|1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, |regolarizzazione per |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |i contribuenti che |
|agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato |non abbiano indicato |
|nella propria dichiarazione annuale dei |nella propria |
|redditi le cripto-attivita' detenute entro la|dichiarazione la |
|data del 31 dicembre 2021 nonche' i redditi |detenzione delle |
|sulle stesse realizzati possono presentare |cripto-attivita' e i |
|istanza di emersione secondo il modello |redditi derivati |
|approvato con il provvedimento del direttore |dalle stesse. |
|dell'Agenzia delle entrate di cui al comma | |
|141. | |
+---------------------------------------------+ |
|139. I soggetti di cui al comma 138 che non | |
|hanno realizzato redditi nel periodo di | |
|riferimento possono regolarizzare la propria | |
|posizione attraverso la presentazione | |
|dell'istanza di cui al medesimo comma, | |
|indicando le attivita' detenute al termine di| |
|ciascun periodo d'imposta e versando la | |
|sanzione per l'omessa indicazione di cui | |
|all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28| |
|giugno 1990, n. 167, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. | |
|227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per | |
|cento per ciascun anno del valore delle | |
|attivita' non dichiarate. | |
+---------------------------------------------+ |
|140. I soggetti di cui al comma 138 che hanno| |
|realizzato redditi nel periodo di riferimento| |
|possono regolarizzare la propria posizione | |
|attraverso la presentazione dell'istanza di | |
|cui al medesimo comma e il pagamento di | |
|un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 | |
|per cento del valore delle attivita' detenute| |
|al termine di ciascun anno o al momento del | |
|realizzo, nonche' di un'ulteriore somma, pari| |
|allo 0,5 per cento per ciascun anno del | |
|predetto valore, a titolo di sanzioni e | |
|interessi, per l'omessa indicazione di cui | |
|all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28| |
|giugno 1990, n. 167, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. | |
|227. | |
+---------------------------------------------+ |
|141. Il contenuto, le modalita' e i termini | |
|di presentazione dell'istanza di cui al comma| |
|138 nonche' le modalita' di attuazione delle | |
|disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 | |
|sono disciplinati con provvedimento del | |
|direttore dell'Agenzia delle entrate. | |
+---------------------------------------------+ |
|142. Ferma restando la dimostrazione della | |
|liceita' della provenienza delle somme | |
|investite, la regolarizzazione produce | |
|effetti esclusivamente in riferimento ai | |
|redditi relativi alle attivita' di cui al | |
|comma 138 e alla non applicazione delle | |
|sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del | |
|decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4 | |
|agosto 1990, n. 227. | |
+---------------------------------------------+ |
|143. Le maggiori entrate derivanti | |
|dall'attuazione dei commi da 138 a 142, | |
|versate ai sensi del comma 140, affluiscono | |
|ad apposito capitolo dell'entrata del | |
|bilancio dello Stato, per essere destinate, | |
|anche mediante riassegnazione, sulla base del| |
|monitoraggio periodico dei relativi | |
|versamenti, al Fondo per la riduzione della | |
|pressione fiscale di cui al comma 130. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|144. Al comma 2-ter dell'articolo 13 della |Imposta di bollo per |
|parte prima della tariffa allegata al decreto|i rapporti aventi ad |
|del Presidente della Repubblica 26 ottobre |oggetto |
|1972, n. 642, le parole: «anche se |cripto-attivita'. |
|rappresentati da certificati» sono sostituite| |
|dalle seguenti: «anche se rappresentati da | |
|certificati o relative a cripto-attivita' di | |
|cui all'articolo 67, comma 1, lettera | |
|c-sexies), del testo unico delle imposte sui | |
|redditi, di cui al decreto del Presidente | |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». | |
+---------------------------------------------+ |
|145. Alla nota 3-ter dell'articolo 13 della | |
|parte prima della Tariffa allegata al decreto| |
|del Presidente della Repubblica 26 ottobre | |
|1972, n. 642, dopo le parole: «anche non | |
|soggetti all'obbligo di deposito,» sono | |
|inserite le seguenti: «nonche' quella | |
|relativa alle cripto-attivita' di cui | |
|all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), | |
|del testo unico delle imposte sui redditi, di| |
|cui al decreto del Presidente della | |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,». | |
+---------------------------------------------+ |
|146. Al comma 18 dell'articolo 19 del | |
|decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 22| |
|dicembre 2011, n. 124, e' aggiunto, in fine, | |
|il seguente periodo: «A decorrere dal 2023, | |
|in luogo dell'imposta di bollo di cui | |
|all'articolo 13 della parte prima della | |
|tariffa allegata al decreto del Presidente | |
|della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si | |
|applica un'imposta sul valore delle | |
|cripto-attivita' detenute da soggetti | |
|residenti nel territorio dello Stato senza | |
|tenere conto di quanto previsto dal comma | |
|18-bis del presente articolo». | |
+---------------------------------------------+ |
|147. Le eventuali maggiori entrate derivanti | |
|dall'attuazione delle disposizioni di cui ai | |
|commi da 144 a 146, accertate sulla base del | |
|monitoraggio periodico effettuato | |
|dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, | |
|anche mediante riassegnazione, al Fondo per | |
|la riduzione della pressione fiscale di cui | |
|al comma 130. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|148. All'articolo 35 del decreto del |Rafforzamento |
|Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, |dell'attivita' di |
|n. 633, in materia di dichiarazioni di |verifica, da parte |
|inizio, variazione e cessazione attivita', |dell'Agenzia delle |
|dopo il comma 15-bis sono inseriti i |entrate, |
|seguenti: |dell'effettivo |
| «15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del |esercizio delle |
|presidio di cui al comma 15-bis, l'Agenzia |partite IVA. |
|delle entrate effettua specifiche analisi del| |
|rischio connesso al rilascio di nuove partite| |
|IVA, a esito delle quali l'ufficio | |
|dell'Agenzia delle entrate invita il | |
|contribuente a comparire di persona presso il| |
|medesimo ufficio, ai sensi dell'articolo 32 | |
|del decreto del Presidente della Repubblica | |
|29 settembre 1973, n. 600, per esibire la | |
|documentazione di cui agli articoli 14 e 19 | |
|del medesimo decreto del Presidente della | |
|Repubblica, ove obbligatoria, per consentire | |
|in ogni caso la verifica dell'effettivo | |
|esercizio dell'attivita' di cui agli articoli| |
|4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, | |
|sulla base di documentazione idonea, | |
|l'assenza dei profili di rischio individuati.| |
|In caso di mancata comparizione di persona | |
|del contribuente ovvero di esito negativo dei| |
|riscontri operati sui documenti eventualmente| |
|esibiti, l'ufficio emana provvedimento di | |
|cessazione della partita IVA. | |
| 15-bis.2. Ferma restando la disciplina | |
|applicabile nelle ipotesi in cui la | |
|cessazione della partita IVA comporti | |
|l'esclusione della stessa dalla banca dati | |
|dei soggetti che effettuano operazioni | |
|intracomunitarie, in caso di cessazione ai | |
|sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita| |
|IVA puo' essere successivamente richiesta dal| |
|medesimo soggetto, come imprenditore | |
|individuale, lavoratore autonomo o | |
|rappresentante legale di societa', | |
|associazione o ente, con o senza personalita'| |
|giuridica, costituite successivamente al | |
|provvedimento di cessazione della partita | |
|IVA, solo previo rilascio di polizza | |
|fideiussoria o fideiussione bancaria per la | |
|durata di tre anni dalla data del rilascio e | |
|per un importo non inferiore a 50.000 euro. | |
|In caso di eventuali violazioni fiscali | |
|commesse antecedentemente all'emanazione del | |
|provvedimento di cessazione, l'importo della | |
|fideiussione deve essere pari alle somme, se | |
|superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di | |
|dette violazioni fiscali, sempreche' non sia | |
|intervenuto il versamento delle stesse». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|149. All'articolo 11 del decreto legislativo |Sanzione pecuniaria |
|18 dicembre 1997, n. 471, concernente |per il destinatario |
|violazioni in materia di imposte dirette e di|del provvedimento di |
|imposta sul valore aggiunto, dopo il comma |cessazione della |
|7-ter e' aggiunto il seguente: |partita IVA. |
| «7-quater. Il contribuente destinatario | |
|del provvedimento emesso ai sensi | |
|dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, | |
|del decreto del Presidente della Repubblica | |
|26 ottobre 1972, n. 633, e' soggetto alla | |
|sanzione amministrativa di euro 3.000, | |
|irrogata contestualmente al provvedimento che| |
|dispone la cessazione della partita IVA. Non | |
|si applica l'articolo 12 del decreto | |
|legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|150. Con uno o piu' provvedimenti del |Disposizioni |
|direttore dell'Agenzia delle entrate sono |attuative delle |
|stabiliti criteri, modalita' e termini per |modalita' di |
|l'attuazione, anche progressiva, delle |cessazione delle |
|disposizioni di cui al comma 148. |partite IVA. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|151. Il soggetto passivo dell'imposta sul |Obblighi comunicativi|
|valore aggiunto che facilita, tramite l'uso |a carico delle |
|di un'interfaccia elettronica, quale un |piattaforme digitali |
|mercato virtuale, una piattaforma, un portale|che facilitano la |
|o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili |vendita on line ai |
|individuati con decreto del Ministro |consumatori finali di|
|dell'economia e delle finanze, esistenti nel |determinati beni |
|territorio dello Stato, effettuate nei |elettronici che siano|
|confronti di un cessionario non soggetto |presenti nel |
|passivo dell'imposta sul valore aggiunto e' |territorio dello |
|tenuto a trasmettere all'Agenzia delle |Stato. |
|entrate i dati relativi ai fornitori e alle | |
|operazioni effettuate. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|152. All'articolo 6, comma 9-bis.3, del |Limitazione della |
|decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,|responsabilita' del |
|in materia di violazioni degli obblighi |cessionario e del |
|relativi a operazioni soggette all'imposta |committente in merito|
|sul valore aggiunto applicata mediante |alle operazioni IVA |
|inversione contabile, e' aggiunto, in fine, |inesistenti. |
|il seguente periodo: «Le disposizioni dei | |
|periodi precedenti non si applicano e il | |
|cessionario o committente e' punito con la | |
|sanzione di cui al comma 6 con riferimento | |
|all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, | |
|quando l'esecuzione delle operazioni | |
|inesistenti imponibili e' stata determinata | |
|da un intento di evasione o di frode del | |
|quale sia provato che il cessionario o | |
|committente era consapevole». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|153. Le somme dovute dal contribuente a |Definizione agevolata|
|seguito del controllo automatizzato delle |per le somme dovute a|
|dichiarazioni relative ai periodi d'imposta |seguito del controllo|
|in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre |automatizzato (cd. |
|2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le |avvisi bonari). |
|comunicazioni previste dagli articoli 36-bis | |
|del decreto del Presidente della Repubblica | |
|29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del | |
|decreto del Presidente della Repubblica 26 | |
|ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine| |
|di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, | |
|del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. | |
|462, non e' ancora scaduto alla data di | |
|entrata in vigore della presente legge, | |
|ovvero per le quali le medesime comunicazioni| |
|sono recapitate successivamente a tale data, | |
|possono essere definite con il pagamento | |
|delle imposte e dei contributi previdenziali,| |
|degli interessi e delle somme aggiuntive. | |
|Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 | |
|per cento senza alcuna riduzione sulle | |
|imposte non versate o versate in ritardo. | |
+---------------------------------------------+ |
|154. Il pagamento delle somme di cui al comma| |
|153 avviene secondo le modalita' e i termini | |
|stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del | |
|decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.| |
|In caso di mancato pagamento, in tutto o in | |
|parte, alle prescritte scadenze, delle somme | |
|dovute, la definizione non produce effetti e | |
|si applicano le ordinarie disposizioni in | |
|materia di sanzioni e riscossione. | |
+---------------------------------------------+ |
|155. Le somme dovute a seguito del controllo | |
|automatizzato delle dichiarazioni, richieste | |
|con le comunicazioni previste dagli articoli | |
|36-bis del decreto del Presidente della | |
|Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e | |
|54-bis del decreto del Presidente della | |
|Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui | |
|pagamento rateale ai sensi dell'articolo | |
|3-bis del decreto legislativo 18 dicembre | |
|1997, n. 462, e' ancora in corso alla data di| |
|entrata in vigore della presente legge, | |
|possono essere definite con il pagamento del | |
|debito residuo a titolo di imposte e | |
|contributi previdenziali, interessi e somme | |
|aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella | |
|misura del 3 per cento senza alcuna riduzione| |
|sulle imposte residue non versate o versate | |
|in ritardo. | |
+---------------------------------------------+ |
|156. Il pagamento rateale delle somme di cui | |
|al comma 155 prosegue secondo le modalita' e | |
|i termini previsti dall'articolo 3-bis del | |
|decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.| |
|In caso di mancato pagamento, in tutto o in | |
|parte, alle prescritte scadenze, delle somme | |
|dovute, la definizione non produce effetti e | |
|si applicano le ordinarie disposizioni in | |
|materia di sanzioni e riscossione. | |
+---------------------------------------------+ |
|157. Le somme versate fino a concorrenza dei | |
|debiti definibili ai sensi dei commi da 153 a| |
|159, anche anteriormente alla definizione, | |
|restano definitivamente acquisite e non sono | |
|rimborsabili. | |
+---------------------------------------------+ |
|158. In deroga a quanto previsto all'articolo| |
|3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con | |
|riferimento alle somme dovute a seguito del | |
|controllo automatizzato delle dichiarazioni | |
|relative al periodo d'imposta in corso al 31 | |
|dicembre 2019, richieste con le comunicazioni| |
|previste dagli articoli 36-bis del decreto | |
|del Presidente della Repubblica 29 settembre | |
|1973, n. 600, e 54-bis del decreto del | |
|Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, | |
|n. 633, i termini di decadenza per la | |
|notificazione delle cartelle di pagamento, | |
|previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera | |
|a), del decreto del Presidente della | |
|Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono | |
|prorogati di un anno. | |
+---------------------------------------------+ |
|159. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto| |
|legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le | |
|parole: «in un numero massimo di otto rate | |
|trimestrali di pari importo, ovvero, se | |
|superiori a cinquemila euro,» sono soppresse.| |
+---------------------------------------------+---------------------+
| |Riapertura dei |
|160. I versamenti delle ritenute alla fonte, |termini per il |
|comprensive di quelle relative alle |versamento delle |
|addizionali regionale e comunale, e |ritenute alla fonte, |
|dell'imposta sul valore aggiunto gia' sospesi|gia' sospese da |
|ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere |precedenti |
|a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. |provvedimenti e in |
|234, dell'articolo 7, comma 3-bis, del |scadenza il 22 |
|decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, |dicembre 2022 in |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 27|favore delle |
|aprile 2022, n. 34, e dell'articolo 39, comma|federazioni sportive |
|1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. |nazionali, degli enti|
|50, convertito, con modificazioni, dalla |di promozione |
|legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo |sportiva e delle |
|13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. |associazioni e |
|176, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si |societa' sportive |
|considerano tempestivi se effettuati in |professionistiche e |
|un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 |dilettantistiche che |
|ovvero in sessanta rate di pari importo, con |hanno il domicilio |
|scadenza delle prime tre rate entro il 29 |fiscale, la sede |
|dicembre 2022 e delle successive rate mensili|legale o la sede |
|entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a |operativa nel |
|decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso |territorio dello |
|di pagamento rateale e' dovuta una |Stato e che operano |
|maggiorazione nella misura del 3 per cento |nell'ambito di |
|sulle somme complessivamente dovute, da |competizioni sportive|
|versare per intero contestualmente alla prima|in corso di |
|rata. |svolgimento. |
+---------------------------------------------+ |
|161. In caso di mancato pagamento delle somme| |
|dovute, in tutto o in parte, alle prescritte | |
|scadenze, il contribuente decade dal | |
|beneficio della rateazione di cui al comma | |
|160. In tale caso si applicano le ordinarie | |
|disposizioni in materia di sanzioni e | |
|riscossione. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|162. In considerazione della sentenza della |Riconoscimento in |
|Corte costituzionale n. 62 del 2020, in |favore della Regione |
|attuazione dell'accordo sottoscritto in data |Sicilia dell'importo |
|16 dicembre 2022 tra il Ministro |di 200 milioni di |
|dell'economia e delle finanze e il Presidente|euro per il 2022, a |
|della Regione siciliana in materia di |seguito della |
|compartecipazione regionale alla spesa |sentenza della Corte |
|sanitaria, e' riconosciuto in favore della |costituzionale n. 62 |
|Regione siciliana l'importo di 200 milioni di|del 2020. |
|euro per l'anno 2022. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|163. Il Fondo di cui all'articolo 1-quater |Incremento del Fondo |
|del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, |perequazione delle |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 18|misure fiscali e di |
|dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di |ristoro per i |
|222,25 milioni di euro per l'anno 2023, di |soggetti che siano |
|177,8 milioni di euro per ciascuno degli anni|stati destinatari di |
|dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro |sospensioni fiscali e|
|per l'anno 2027. |contributive e che |
| |registrino una |
| |significativa perdita|
| |di fatturato. |
+---------------------------------------------+ |
|164. Agli oneri derivanti dai commi da 160 a | |
|163 si fa fronte mediante corrispondente | |
|riduzione degli stanziamenti, di competenza e| |
|di cassa, delle missioni e dei programmi per | |
|gli importi indicati nell'allegato 2 alla | |
|presente legge nonche' mediante utilizzo | |
|delle maggiori entrate e delle minori spese | |
|derivanti dal comma 160. | |
+---------------------------------------------+ |
|165. I commi da 160 a 164 e il presente comma| |
|entrano in vigore il giorno stesso della | |
|pubblicazione della presente legge nella | |
|Gazzetta Ufficiale. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|166. Le irregolarita', le infrazioni e |Facolta' di sanatoria|
|l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di |delle irregolarita' |
|natura formale, che non rilevano sulla |formali commesse fino|
|determinazione della base imponibile ai fini |al 31 ottobre 2022. |
|delle imposte sui redditi, dell'imposta sul | |
|valore aggiunto e dell'imposta regionale | |
|sulle attivita' produttive e sul pagamento di| |
|tali tributi, commesse fino al 31 ottobre | |
|2022, possono essere regolarizzate mediante | |
|il versamento di una somma pari a euro 200 | |
|per ciascun periodo d'imposta cui si | |
|riferiscono le violazioni. | |
+---------------------------------------------+ |
|167. Il pagamento della somma di cui al comma| |
|166 e' eseguito in due rate di pari importo | |
|da versare, rispettivamente, entro il 31 | |
|marzo 2023 e il 31 marzo 2024. | |
+---------------------------------------------+ |
|168. La regolarizzazione si perfeziona con il| |
|pagamento delle somme dovute ai sensi del | |
|comma 167 e con la rimozione delle | |
|irregolarita' od omissioni. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|169. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli |Atti esclusi della |
|atti di contestazione o irrogazione delle |procedura di |
|sanzioni emessi nell'ambito della procedura |regolarizzazione ed |
|di collaborazione volontaria di cui |estensione biennale |
|all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 |dei termini di |
|giugno 1990, n. 167, convertito, con |prescrizione con |
|modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. |riferimento alle |
|227. |violazioni commesse |
| |fino al 31 ottobre |
| |2022, oggetto del |
| |processo verbale di |
| |constatazione. |
+---------------------------------------------+ !
|170. La procedura non puo' essere esperita | |
|dai contribuenti per l'emersione di attivita'| |
|finanziarie e patrimoniali costituite o | |
|detenute fuori del territorio dello Stato. | |
+---------------------------------------------+ |
|171. In deroga all'articolo 3, comma 3, della| |
|legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento| |
|alle violazioni formali commesse fino al 31 | |
|ottobre 2022, oggetto di un processo verbale | |
|di constatazione, i termini di cui | |
|all'articolo 20, comma 1, del decreto | |
|legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono | |
|prorogati di due anni. | |
+---------------------------------------------+ |
|172. Sono escluse dalla regolarizzazione le | |
|violazioni di cui al comma 166 gia' | |
|contestate in atti divenuti definitivi alla | |
|data di entrata in vigore della presente | |
|legge. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
| |Definizione delle |
|173. Con provvedimento del direttore |modalita' di |
|dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate |attuazione delle |
|le modalita' di attuazione dei commi da 166 a|regolarizzazioni |
|172. |formali. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|174. Con riferimento ai tributi amministrati |Regolarizzazione |
|dall'Agenzia delle entrate, le violazioni |delle dichiarazioni |
|diverse da quelle definibili ai sensi dei |validamente |
|commi da 153 a 159 e da 166 a 173, |presentate relative |
|riguardanti le dichiarazioni validamente |al periodo d'imposta |
|presentate relative al periodo d'imposta in |in corso al 31 |
|corso al 31 dicembre 2021 e a periodi |dicembre 2021 e a |
|d'imposta precedenti, possono essere |quelli precedenti. |
|regolarizzate con il pagamento di un | |
|diciottesimo del minimo edittale delle | |
|sanzioni irrogabili previsto dalla legge, | |
|oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il| |
|versamento delle somme dovute ai sensi del | |
|primo periodo puo' essere effettuato in otto | |
|rate trimestrali di pari importo con scadenza| |
|della prima rata fissata al 31 marzo 2023. | |
|Sulle rate successive alla prima, da versare,| |
|rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 | |
|settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di | |
|ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella| |
|misura del 2 per cento annuo. La | |
|regolarizzazione di cui al presente comma e | |
|ai commi da 175 a 178 e' consentita | |
|sempreche' le violazioni non siano state gia'| |
|contestate, alla data del versamento di | |
|quanto dovuto o della prima rata, con atto di| |
|liquidazione, di accertamento o di recupero, | |
|di contestazione e di irrogazione delle | |
|sanzioni, comprese le comunicazioni di cui | |
|all'articolo 36-ter del decreto del | |
|Presidente della Repubblica 29 settembre | |
|1973, n. 600. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|175. La regolarizzazione di cui ai commi da |Modalita' di |
|174 a 178 si perfeziona con il versamento di |perfezionamento della|
|quanto dovuto ovvero della prima rata entro |regolarizzazione |
|il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle |delle dichiarazioni o|
|irregolarita' od omissioni. Il mancato |dell'omesso pagamento|
|pagamento, in tutto o in parte, di una delle |dell'imposta. |
|rate successive alla prima entro il termine | |
|di pagamento della rata successiva comporta | |
|la decadenza dal beneficio della rateazione e| |
|l'iscrizione a ruolo degli importi ancora | |
|dovuti, nonche' della sanzione di cui | |
|all'articolo 13 del decreto legislativo 18 | |
|dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo | |
|dovuto a titolo di imposta, e degli interessi| |
|nella misura prevista all'articolo 20 del | |
|decreto del Presidente della Repubblica 29 | |
|settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla | |
|data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la | |
|cartella di pagamento deve essere notificata,| |
|a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del| |
|terzo anno successivo a quello di decadenza | |
|della rateazione. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|176. La regolarizzazione non puo' essere |Fattispecie escluse |
|esperita dai contribuenti per l'emersione di |dalla disciplina |
|attivita' finanziarie e patrimoniali |sulla |
|costituite o detenute fuori del territorio |regolarizzazione |
|dello Stato. |delle dichiarazioni. |
+---------------------------------------------+ |
|177. Restano validi i ravvedimenti gia' | |
|effettuati alla data di entrata in vigore | |
|della presente legge e non si da' luogo a | |
|rimborso. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|178. Con provvedimento del direttore |Definizione delle |
|dell'Agenzia delle entrate possono essere |misure attuative |
|definite le modalita' di attuazione dei commi|della |
|da 174 a 177. |regolarizzazione. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|179. Con riferimento ai tributi amministrati |Riduzione delle |
|dall'Agenzia delle entrate, per gli |sanzioni riferite ai |
|accertamenti con adesione di cui agli |tributi amministrati |
|articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 |dall'Agenzia delle |
|giugno 1997, n. 218, relativi a processi |entrate previsti in |
|verbali di constatazione redatti ai sensi |accertamenti con |
|dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, |adesione relativi a |
|n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo|processi verbali di |
|2023, nonche' relativi ad avvisi di |constatazione, |
|accertamento e ad avvisi di rettifica e di |redatti e consegnati |
|liquidazione non impugnati e ancora |entro la data del 31 |
|impugnabili alla data di entrata in vigore |marzo 2023. |
|della presente legge e a quelli notificati | |
|successivamente, entro il 31 marzo 2023, le | |
|sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e | |
|al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto| |
|legislativo n. 218 del 1997 si applicano | |
|nella misura di un diciottesimo del minimo | |
|previsto dalla legge. Le disposizioni del | |
|primo periodo si applicano anche agli atti di| |
|accertamento con adesione relativi agli | |
|inviti di cui all'articolo 5-ter del decreto | |
|legislativo 19 giugno 1997, n. 218, | |
|notificati entro il 31 marzo 2023. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|180. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi |Definizione in |
|di rettifica e di liquidazione non impugnati |acquiescenza degli |
|e ancora impugnabili alla data di entrata in |avvisi di |
|vigore della presente legge e quelli |accertamento, degli |
|notificati dall'Agenzia delle entrate |avvisi di rettifica e|
|successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono|di liquidazione, non |
|definibili in acquiescenza ai sensi |impugnati e ancora |
|dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 |impugnabili alla data|
|giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi |di entrata di entrata|
|previsto, con la riduzione ad un diciottesimo|in vigore della |
|delle sanzioni irrogate. |disposizione in |
| |esame, nonche' quelli|
| |notificati |
| |dall'Agenzia delle |
| |entrate |
| |successivamente, fino|
| |al 31 marzo 2023. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|181. Le disposizioni di cui al comma 180 si |Estensione |
|applicano anche agli atti di recupero non |dell'agevolazione |
|impugnati e ancora impugnabili alla data di |anche agli atti di |
|entrata di entrata in vigore della presente |recupero non |
|legge e a quelli notificati dall'Agenzia |impugnati e ancora |
|delle entrate successivamente, entro il 31 |impugnabili alla data|
|marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni |di entrata di entrata|
|nella misura di un diciottesimo delle |in vigore della |
|sanzioni irrogate e degli interessi |disposizione in esame|
|applicati, entro il termine per presentare il|e a quelli notificati|
|ricorso. |dall'Agenzia delle |
| |entrate fino al 31 |
| |marzo 2023. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|182. Le somme dovute ai sensi dei commi 179, |Definizione dei |
|180 e 181 possono essere versate anche |termini di versamento|
|ratealmente in un massimo di venti rate |rateale delle somme |
|trimestrali di pari importo entro l'ultimo |dovute per gli |
|giorno di ciascun trimestre successivo al |istituti |
|pagamento della prima rata. Sulle rate |dell'adesione e della|
|successive alla prima sono dovuti gli |definizione |
|interessi al tasso legale. E' esclusa la |agevolata. |
|compensazione prevista dall'articolo 17 del | |
|decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. | |
|Resta ferma l'applicazione delle disposizioni| |
|di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997,| |
|n. 218, non derogate. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|183. Sono esclusi dalla definizione gli atti |Ipotesi di atti |
|emessi nell'ambito della procedura di |esclusi della |
|collaborazione volontaria di cui all'articolo|definizione in |
|5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n.|acquiescenza. |
|167, convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 4 agosto 1990, n. 227. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|184. Con uno o piu' provvedimenti del |Definizione delle |
|direttore dell'Agenzia delle entrate sono |misure attuative |
|adottate le ulteriori disposizioni necessarie|della definizione |
|per l'attuazione dei commi da 179 a 183. |agevolata. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|185. Le eventuali maggiori entrate derivanti |Destinazione delle |
|dall'attuazione dei commi da 179 a 184, |maggiori entrate |
|accertate sulla base del monitoraggio |derivanti dalla |
|periodico effettuato dall'Agenzia delle |definizione agevolata|
|entrate, sono destinate, anche mediante |al Fondo per la |
|riassegnazione, al Fondo per la riduzione |riduzione della |
|della pressione fiscale di cui al comma 130. |pressione fiscale. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|186. Le controversie attribuite alla |Introduzione di |
|giurisdizione tributaria in cui e' parte |misure di definizione|
|l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia |agevolata delle |
|delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni|controversie |
|stato e grado del giudizio, compreso quello |tributarie mediante |
|innanzi alla Corte di cassazione, anche a |versamento del valore|
|seguito di rinvio, alla data di entrata in |della controversia. |
|vigore della presente legge, possono essere | |
|definite, a domanda del soggetto che ha | |
|proposto l'atto introduttivo del giudizio o | |
|di chi vi e' subentrato o ne ha la | |
|legittimazione, con il pagamento di un | |
|importo pari al valore della controversia. Il| |
|valore della controversia e' stabilito ai | |
|sensi del comma 2 dell'articolo 12 del | |
|decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.| |
+---------------------------------------------+---------------------+
|187. In caso di ricorso pendente iscritto nel|Previsione della |
|primo grado, la controversia puo' essere |possibilita' di |
|definita con il pagamento del 90 per cento |definizione della |
|del valore della controversia. |lite con il pagamento|
| |di una quota parte |
| |del valore della |
| |controversia. |
+---------------------------------------------+ |
|188. In deroga a quanto previsto dal comma | |
|186, in caso di soccombenza della competente | |
|Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia| |
|giurisdizionale non cautelare depositata alla| |
|data di entrata in vigore della presente | |
|legge, le controversie possono essere | |
|definite con il pagamento: | |
| a) del 40 per cento del valore della | |
|controversia in caso di soccombenza nella | |
|pronuncia di primo grado; | |
| b) del 15 per cento del valore della | |
|controversia in caso di soccombenza nella | |
|pronuncia di secondo grado. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|189. In caso di accoglimento parziale del |Definizione agevolata|
|ricorso o comunque di soccombenza ripartita |in caso di |
|tra il contribuente e la competente Agenzia |soccombenza parziale |
|fiscale, l'importo del tributo al netto degli|in giudizio. |
|interessi e delle eventuali sanzioni e' | |
|dovuto per intero relativamente alla parte di| |
|atto confermata dalla pronuncia | |
|giurisdizionale e in misura ridotta, secondo | |
|le disposizioni di cui al comma 188, per la | |
|parte di atto annullata. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|190. Le controversie tributarie pendenti |Definizione della |
|innanzi alla Corte di cassazione, per le |lite pendente in |
|quali la competente Agenzia fiscale risulti |Cassazione in caso di|
|soccombente in tutti i precedenti gradi di |soccombenza |
|giudizio, possono essere definite con il |dell'Amministrazione |
|pagamento di un importo pari al 5 per cento |in tutti i precedenti|
|del valore della controversia. |gradi. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|191. Le controversie relative esclusivamente |Definizione agevolata|
|alle sanzioni non collegate al tributo |della lite tributaria|
|possono essere definite con il pagamento del |in caso di |
|15 per cento del valore della controversia in|soccombenza |
|caso di soccombenza della competente Agenzia |dell'Agenzia fiscale |
|fiscale nell'ultima o unica pronuncia |nell'ultima o |
|giurisdizionale non cautelare, sul merito o |nell'unica pronuncia |
|sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo |giurisdizionale non |
|del giudizio, depositata alla data di entrata|cautelare, sul merito|
|in vigore della presente legge, e con il |o sull'ammissibilita'|
|pagamento del 40 per cento negli altri casi. |dell'atto |
|In caso di controversia relativa |introduttivo del |
|esclusivamente alle sanzioni collegate ai |giudizio. |
|tributi cui si riferiscono, per la | |
|definizione non e' dovuto alcun importo | |
|relativo alle sanzioni qualora il rapporto | |
|relativo ai tributi sia stato definito anche | |
|con modalita' diverse dalla presente | |
|definizione agevolata. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|192. La definizione agevolata si applica alle|Definizione agevolata|
|controversie in cui il ricorso in primo grado|delle controversie |
|e' stato notificato alla controparte entro la|pendenti alla data di|
|data di entrata in vigore della presente |entrata in vigore |
|legge e per le quali alla data della |della legge di |
|presentazione della domanda di cui al comma |bilancio e non ancora|
|186 il processo non si sia concluso con |concluse con |
|pronuncia definitiva. |pronuncia definitiva.|
+---------------------------------------------+---------------------+
|193. Sono escluse dalla definizione agevolata|Controversie escluse |
|le controversie concernenti anche solo in |dalla disciplina |
|parte: |della definizione |
| a) le risorse proprie tradizionali |agevolata delle |
|previste dall'articolo 2, paragrafo 1, |controversie |
|lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, |tributarie. |
|Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, | |
|2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 | |
|maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del | |
|Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta | |
|sul valore aggiunto riscossa | |
|all'importazione; | |
| b) le somme dovute a titolo di recupero di| |
|aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del | |
|regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del| |
|13 luglio 2015. | |
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|194. La definizione agevolata si perfeziona |Modalita' di |
|con la presentazione della domanda di cui al |perfezionamento della|
|comma 195 e con il pagamento degli importi |definizione agevolata|
|dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro |delle liti |
|il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli |tributarie. |
|importi dovuti superano mille euro e' ammesso| |
|il pagamento rateale, con applicazione, in | |
|quanto compatibili, delle disposizioni | |
|dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 | |
|giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti | |
|rate trimestrali di pari importo, con | |
|decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, | |
|rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il | |
|30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di| |
|ciascun anno. Sulle rate successive alla | |
|prima sono dovuti gli interessi legali | |
|calcolati dalla data del versamento della | |
|prima rata. E' esclusa la compensazione | |
|prevista dall'articolo 17 del decreto | |
|legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso | |
|di versamento rateale, la definizione | |
|agevolata si perfeziona con la presentazione | |
|della domanda di cui al comma 195 e con il | |
|pagamento degli importi dovuti con il | |
|versamento della prima rata entro il termine | |
|previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci | |
|siano importi da versare, la definizione si | |
|perfeziona con la sola presentazione della | |
|domanda. | |
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|195. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna |Modalita' di |
|controversia autonoma e' presentata una |presentazione della |
|distinta domanda di definizione agevolata |domanda di |
|esente dall'imposta di bollo ed effettuato un|definizione agevolata|
|distinto versamento. Per controversia |in caso di |
|autonoma si intende quella relativa a ciascun|controversie |
|atto impugnato. |autonome. |
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|196. Dagli importi dovuti ai fini della |Esclusione dalla |
|definizione agevolata si scomputano quelli |definizione agevolata|
|gia' versati a qualsiasi titolo in pendenza |degli importi gia' |
|di giudizio. La definizione non da' comunque |versati a qualunque |
|luogo alla restituzione delle somme gia' |titolo nel giudizio |
|versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto|instaurato. |
|dovuto per la definizione stessa. Gli effetti| |
|della definizione perfezionata prevalgono su | |
|quelli delle eventuali pronunce | |
|giurisdizionali non passate in giudicato | |
|anteriormente alla data di entrata in vigore | |
|della presente legge. | |
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|197. Le controversie definibili non sono |Sospensione del |
|sospese, salvo che il contribuente faccia |processo tributario |
|apposita richiesta al giudice, dichiarando di|in caso di |
|volersi avvalere della definizione agevolata.|presentazione |
|In tal caso il processo e' sospeso fino al 10|dell'istanza di |
|luglio 2023 ed entro la stessa data il |definizione agevolata|
|contribuente ha l'onere di depositare, presso|della lite. |
|l'organo giurisdizionale innanzi al quale | |
|pende la controversia, copia della domanda di| |
|definizione e del versamento degli importi | |
|dovuti o della prima rata. | |
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|198. Nelle controversie pendenti in ogni |Estinzione del |
|stato e grado, in caso di deposito ai sensi |processo tributario |
|del comma 197, secondo periodo, il processo |in caso di |
|e' dichiarato estinto con decreto del |definizione agevolata|
|presidente della sezione o con ordinanza in |della lite. |
|camera di consiglio se e' stata fissata la | |
|data della decisione. Le spese del processo | |
|restano a carico della parte che le ha | |
|anticipate. | |
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|199. Per le controversie definibili sono |Sospensione dei |
|sospesi per nove mesi i termini di |termini di |
|impugnazione, anche incidentale, delle |impugnazione nelle |
|pronunce giurisdizionali e di riassunzione, |controversie |
|nonche' per la proposizione del controricorso|definibili con |
|in cassazione che scadono tra la data di |procedura agevolata. |
|entrata in vigore della presente legge e il | |
|31 luglio 2023. | |
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|200. L'eventuale diniego della definizione |Termini e modalita' |
|agevolata deve essere notificato entro il 31 |del diniego della |
|luglio 2024 con le modalita' previste per la |definizione agevolata|
|notificazione degli atti processuali. Il |della lite. |
|diniego e' impugnabile entro sessanta giorni | |
|dalla notificazione del medesimo dinanzi | |
|all'organo giurisdizionale presso il quale | |
|pende la controversia. Nel caso in cui la | |
|definizione della controversia e' richiesta | |
|in pendenza del termine per impugnare, la | |
|pronuncia giurisdizionale puo' essere | |
|impugnata dal contribuente unitamente al | |
|diniego della definizione entro sessanta | |
|giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero | |
|dalla controparte nel medesimo termine. | |
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