Note al Comma 370
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 2 Ambito di applicazione
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per
enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane,
le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di
comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresi', salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali."
Note al Comma 371
Il riferimento al testo dell'articolo 26, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e'
riportato nelle note al Comma 369.
Il riferimento al testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' riportato nelle note
al Comma 369.
Note al Comma 375
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti):
"Art. 1. Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per i seguenti programmi e interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti
urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e
2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi
- Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni
di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno
2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi
- Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di
euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno
2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di
euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali:
150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro
per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9
milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per
l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture
per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per
l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti,
viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni
di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno
2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing),
attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non
provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti
ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi
innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di
investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
50 per cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto
2, sono destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno
2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro
per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e
di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione,
fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un
contributo di importo non superiore al 50 per cento dei
costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento
delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali
impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci
ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno
2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58
milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro
per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas
naturale sul territorio nazionale necessari alla
de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel
settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas
naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con
le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione
nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, da adottare, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate all'erogazione
di contributi in favore delle imprese del settore
ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie
attivita' sul territorio nazionale. I contributi sono
destinati al finanziamento, in misura non superiore al 50
per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi
di movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche
nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento, nella
misura del 100 per cento, di interventi destinati
all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari
di Rete ferroviaria italiana Spa;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli
interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere
a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo
riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna
delle tipologie di intervento e le modalita' e le
condizioni di erogazione dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),
punto 12, sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia
e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per
lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare
riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base
dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e
comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica
comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti
all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla
classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione
sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico
e relativa entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di
cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo
prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta'
delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in
forma societaria, nonche' degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al
finanziamento di un programma di interventi di
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente
ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla
valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento
o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di
alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se
eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi
pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di
miglioramento e valorizzazione delle aree verdi,
dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi
di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili
da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito
minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli
interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere
destinato un importo non superiore al 10 per cento del
totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare
temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su base
regionale delle risorse di cui al comma 2-septies, tenuto
conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della
popolazione residente nella regione nonche' dell'entita'
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
e 2;
b) sono stabilite le modalita' e i termini di
ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita'
per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2,
per quelli che prevedono azioni congiunte sia di
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento
energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia
gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione
di alloggi e immobili gia' destinati a edilizia
residenziale pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al
completamento o alla riconversione a edilizia residenziale
sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o
abbandonati, liberi da qualunque vincolo.
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: «8-bis.
Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui
al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per
cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110
per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini
di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti
di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30
giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2023.».
4. La copertura di parte degli oneri di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per
l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050
della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4
milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli
eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica
rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione
di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono
vincolati alla proroga del termine della fruizione della
citata agevolazione, da definire con successivi
provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo
periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati
comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle
stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,
lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i
sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i
programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai
programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e
fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo
14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
comportano la revoca del finanziamento ai sensi del
presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono
adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione
centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il
soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale,
nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b),
punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per
effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui,
sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti
nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse
oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui
di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento
dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia'
trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono
essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di
consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione
disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui. In caso di mancato
versamento delle predette somme da parte degli enti locali
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana
e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di
mancato versamento, le predette regioni e province autonome
assoggettano i propri enti ad una riduzione in
corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati
dalle medesime regioni o province autonome che provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato
versamento da parte delle regioni e delle province autonome
si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti
presso la tesoreria statale.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al comma
2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso
al finanziamento integrativo del Servizio sanitario
nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma
68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come
prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma
24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la
relativa verifica e' effettuata congiuntamente dal Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e
all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma
finanziario e procedurale previsto dal presente articolo e
dal decreto di cui al comma 7, alla ripartizione delle
risorse per la concreta attuazione degli interventi di cui
al comma 2, lettera d), punto 1, si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della cultura, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla
completa realizzazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, e' presentata annualmente alle
Camere, unitamente alla relazione gia' prevista
dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione
territoriale dei programmi e degli interventi di cui al
comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di
monitoraggio di cui al comma 7.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla
previa autorizzazione della Commissione europea. Le
amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano
nazionale per gli investimenti complementari in coerenza
con il principio dell'assenza di un danno significativo
agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022,
6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni
di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per
l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026,
70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40
milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro
per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030,
si provvede ai sensi dell'articolo 5."
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici):
"Art. 4. Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati
da un elevato grado di complessita' progettuale, da una
particolare difficolta' esecutiva o attuativa, da
complessita' delle procedure tecnico - amministrative
ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto
socio - economico a livello nazionale, regionale o locale,
per la cui realizzazione o il cui completamento si rende
necessaria la nomina di uno o piu' Commissari straordinari
che e' disposta con i medesimi decreti. Il parere delle
Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni
dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si
prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o piu'
decreti successivi, da adottare con le modalita' di cui al
primo periodo entro il 31 dicembre 2021, il Presidente del
Consiglio dei ministri puo' individuare, sulla base dei
medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori
interventi per i quali disporre la nomina di Commissari
straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali
di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti
di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini
dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con
il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di
cui al presente articolo sono identificati con i
corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi
all'opera principale e agli interventi ad essa collegati.
Il Commissario straordinario nominato, prima dell'avvio
degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione
del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la
salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema
MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi
per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero
territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di
Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro
1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro
1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo,
nonche' euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di
Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' di
interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana,
anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto
della pianificazione di bacino e delle relative norme di
attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e
straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente
comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree
interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente".
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e
"Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite
complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni competenti
cui trasferire le risorse presenti sulla contabilita'
speciale n. 3250, intestata al Commissario ad acta,
provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di cui
all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni
di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla
contabilita' speciale 3250, intestata al commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8
e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017".
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'".
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle
opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo
55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole:
"Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: "nonche' delle iniziative relative all'interporto
di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala
(Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente."
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 421 e 423,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
"421. Al fine di assicurare gli interventi funzionali
alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per
il 2025 nella citta' di Roma e l'attuazione degli
interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, e'
nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, un
Commissario straordinario. Il Commissario resta in carica
fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con il Commissario, puo' nominare uno o
piu' subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione
commissariale e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026."
"423. Il programma dettagliato ripartisce i
finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con
il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il
programma dettagliato individua il cronoprogramma
procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale
dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di
redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun
intervento deve essere riconosciuta alla societa' "Giubileo
2025" di cui al comma 427. L'ammontare di tale percentuale
e' determinato in ragione della complessita' e delle
tipologie di servizi affidati alla societa' "Giubileo 2025"
e non puo' essere superiore al 2 per cento dell'importo
complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale
prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle
risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. Il
programma dettagliato deve altresi' individuare per ciascun
intervento il costo complessivo a carico delle risorse di
cui al comma 420 o delle eventuali risorse gia' disponibili
a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e
del Piano complementare. Il decreto di cui al comma 422
individua inoltre le modalita' di revoca in caso di mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato
rispetto del cronoprogramma procedurale."
Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico):
"Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di sport
1. Al fine di sostenere gli operatori del settore
sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte
con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le
disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia' prorogate dall'articolo
10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, si applicano anche per gli investimenti
pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo
2022. A tal fine e' autorizzata la spesa per un importo
complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo
trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.
2. Al fine di sostenere gli operatori del settore
sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte
con il decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, la dotazione del
fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di euro 20
milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce limite di
spesa ed e' destinato all'erogazione di un contributo a
fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di
sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test
di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonche' di ogni
altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli
sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle
autorita' governative competenti per l'intero periodo dello
stato di emergenza nazionale, in favore delle societa'
sportive professionistiche e delle societa' ed associazioni
sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale
delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche.
3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in
ragione delle misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il
decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, le risorse del
«Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente
destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per
le associazioni e societa' sportive dilettantistiche
maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico
riferimento alle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una
quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione
complessiva del fondo di cui al presente comma, e'
destinata alle societa' e associazioni dilettantistiche che
gestiscono impianti per l'attivita' natatoria. Con decreto
dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati le modalita'
e i termini di presentazione delle richieste di erogazione
dei contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di
erogazione, nonche' le procedure di controllo, da
effettuarsi anche a campione.
4. Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del
movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma
369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato
di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
4-bis. Al fine di assicurare la partecipazione allo
sport delle persone con disabilita' mentale, le risorse di
cui all'articolo 1, comma 740, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, sono destinate al rifinanziamento delle
attivita' nazionali dell'associazione "Special Olympics
Italia".
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 del presente
articolo, pari a euro 60 milioni per l'anno 2022, si
provvede ai sensi dell'articolo 32.
5-bis. Al fine di garantire la sostenibilita' dei
Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo
ambientale, economico e sociale, in un'ottica di
miglioramento della capacita' e della fruibilita' delle
dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per
le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per
l'accessibilita', e' autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La
titolarita' della misura e' in capo all'Agenzia per la
coesione territoriale e al relativo onere si provvede a
valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178.
5-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud
e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con
l'Autorita' politica delegata in materia di sport, da
adottare d'intesa con la regione Puglia, sentiti gli enti
locali territorialmente interessati, sono identificate le
opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per
l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e
di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del
codice unico di progetto, del soggetto attuatore e
dell'entita' del finanziamento concesso, delle altre fonti
di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di
realizzazione. I medesimi decreti ripartiscono anche le
relative risorse e individuano altresi' le modalita' di
monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma
procedurale con i relativi obiettivi determinati in
coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonche' le
modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei
sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni
necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.
Nell'ambito degli interventi, si intendono:
a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la
cui realizzazione e' prevista dal dossier di candidatura o
che si rendono necessarie per rendere efficienti e
appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel
dossier di candidatura;
b) per opere connesse, le opere necessarie per
connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai
luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonche' alla
rete infra-strutturale esistente, in modo da rendere
maggiormente efficace la funzionalita' del sistema
complessivo di accessibilita';
c) per opere di contesto, le opere la cui
realizzazione integra il sistema di accessibilita' ai
luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre
localizzazioni che sono interessate direttamente o
indirettamente dall'evento o che offrono opportunita' di
valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del
Mediterraneo di Taranto 2026."
Si riporta il testo dell'articolo 4-ter, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21febbraio 2014, n.9 (Interventi
urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015):
"Art. 4-ter Misure urgenti per accelerare l'attuazione
di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse
nazionale
1. Al fine di accelerare la progettazione e
l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del
danno ambientale nel sito contaminato di interesse
nazionale di Crotone, le somme liquidate per il
risarcimento del danno ambientale a favore
dell'amministrazione dello Stato con sentenza del tribunale
di Milano n. 2536 del 28 febbraio 2012, passata in
giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e destinate alle finalita'
di cui al presente comma. Con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' nominato un commissario straordinario delegato
ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, ad
eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del
citato articolo 20, e sono individuati le attivita' del
commissario, nel limite delle risorse acquisite, le
relative modalita' di utilizzo nonche' il compenso del
commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la
progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa
in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse
nazionale Brescia Caffaro, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
individuazione delle risorse finanziarie disponibili, puo'
nominare un commissario straordinario delegato ai sensi
dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e
terzo periodo, del citato articolo 20. Il compenso del
commissario di cui al presente comma e' determinato ai
sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attivita' di
cui al presente comma e' istituita una contabilita'
speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche
stanziate per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e
la bonifica del predetto sito contaminato.
3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi
progettuali, la predisposizione dei bandi di gara,
l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per
la realizzazione degli interventi, la direzione dei lavori,
la relativa contabilita' e il collaudo, promuovendo anche
le opportune intese tra i soggetti pubblici e privati
interessati. Per le attivita' connesse alla realizzazione
degli interventi, i commissari sono autorizzati ad
avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di societa'
specializzate a totale capitale pubblico e degli uffici
delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali."
Note al Comma 377
La legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1988, n. 568 (Approvazione del regolamento per
l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in
esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1989, n.
26.
Note al Comma 379
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante
codice dei contratti pubblici e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
Il capo I del titolo VI della parte II (articoli da 114
a 141) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 reca:
"Appalti nei settori speciali"
Si riporta il testo dell'articolo 164, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante codice dei
contratti pubblici:
"Art. 164 Oggetto e ambito di applicazione
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte
definiscono le norme applicabili alle procedure di
aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori
pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni
aggiudicatrici, nonche' dagli enti aggiudicatori qualora i
lavorio i servizi siano destinati ad una delle attivita' di
cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della
presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque
denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a
richiesta di un operatore economico, autorizzano,
stabilendone le modalita' e le condizioni, l'esercizio di
un'attivita' economica che puo' svolgersi anche mediante
l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.
2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di
concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella
parte I e nella parte II, del presente codice,
relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle
modalita' e alle procedure di affidamento, alle modalita'
di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai
requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai
criteri di aggiudicazione, alle modalita' di comunicazione
ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di
qualificazione degli operatori economici, ai termini di
ricezione delle domande di partecipazione alla concessione
e delle offerte, alle modalita' di esecuzione.
3. I servizi non economici di interesse generale non
rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.
4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai
concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si
applicano, salvo che non siano derogate nella presente
parte, le disposizioni del presente codice.
5. I concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori
affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente
Parte nonche' le disposizioni di cui alle parti I e II in
materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di
sicurezza, non derogate espressamente dalla presente
parte."
Note al Comma 380
Si riporta il testo degli articoli 36 e 41, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge
26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle
famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 36. Disposizioni transitorie delle modifiche al
codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice
di procedura penale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a
decorrere dal 28 febbraio 2023.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano
ai procedimenti iscritti successivamente al 28 febbraio
2023."
"Art. 41. Disposizioni transitorie delle modifiche al
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l,
lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z),
aa)e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
2. Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di
cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre
2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono
tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa
istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del
Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione
attestante l'adeguamento ai requisiti previsti
dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del
presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi
iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal
registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato
adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione
degli organismi dal registro.
3. Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se
intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30
aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli
affari di giustizia del Ministero della giustizia,
corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai
requisiti previsti dall'articolo 16-bis, introdotto
dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato
adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione
degli enti dall'elenco.
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si
applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in
procedimenti gia' pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1,
lettere e) e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno
2023."
Note al Comma 381
Il titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006,
n.26 (Istituzione della Scuola superiore della
magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e
formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento
professionale e formazione dei magistrati, a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio
2005, n. 150) reca: "Disposizioni sui magistrati ordinari
in tirocinio"
Si riporta il testo dell'articolo 21, del decreto
legislativo n. 26 del 2006 (Istituzione della Scuola
superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema
di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari,
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25
luglio 2005, n. 150):
"Art. 21. Contenuto e modalita' di svolgimento
1. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola
in tre periodi: il primo periodo, della durata di quattro
mesi, e' svolto presso i tribunali e consiste nella
partecipazione all'attivita' giurisdizionale relativa alle
controversie o ai reati rientranti nella competenza del
tribunale in composizione collegiale e monocratica,
compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in
maniera che sia garantita al magistrato ordinario in
tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei
diversi settori; il secondo periodo, della durata di due
mesi, e' svolto presso le procure della Repubblica presso i
tribunali; il terzo periodo, della durata di sei mesi, e'
svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima
destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.
2. Il comitato direttivo approva per ciascun magistrato
ordinario in tirocinio il programma di tirocinio da
svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del
distretto di residenza del magistrato ordinario in
tirocinio, salva diversa autorizzazione dello stesso
comitato di gestione per gravi e motivate esigenze; il
programma garantisce al magistrato ordinario in tirocinio
un'adeguata formazione nei settori civile, penale e
dell'ordinamento giudiziario e una specifica preparazione
nelle funzioni che sara' chiamato a svolgere nella sede di
prima destinazione.
3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati
ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono
designati dal Consiglio superiore della magistratura, su
proposta del competente consiglio giudiziario.
4. Al termine della sessione, i singoli magistrati
affidatari compilano, per ciascun magistrato ordinario in
tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che
trasmettono al comitato direttivo ed al Consiglio
superiore."
Note al Comma 383
Si riporta il testo dell'articolo 13-bis, del decreto
legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili, come modificato dalla presente legge:
"Art. 13-bis. Disposizioni in materia di concessioni
autostradali
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui ai
protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016,
rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate
allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e
sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni
Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo
del Corridoio mediterraneo, tesi a promuovere la
cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi
Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture
autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28
Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia e'
assicurato come segue:
a) le funzioni di concedente sono svolte dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) le convenzioni di concessione per la realizzazione
delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno
durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti
locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di
intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche
avvalersi nel ruolo di concessionario di societa' in house,
esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non
figurino privati; nel caso di societa' in house
appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo
trasferimento della concessione, non si applica quanto
previsto dall'articolo 14, comma 5, primo periodo, del
testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n.175;
c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono
prevedere che eventuali debiti delle societa'
concessionarie uscenti e il valore di subentro delle
concessioni scadute restino a carico dei concessionari
subentranti.
2. La societa' Autobrennero Spa provvede al
trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle
risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di
pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La societa'
Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata
entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro il
15 dicembre di ciascuno degli anni successivi. Le risorse
versate dalla societa' Autobrennero Spa sono riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e trasferite alla societa' Rete ferroviaria
italiana Spa. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai
sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n.
449 del 1997 sono versate dal concessionario
dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita' di
cui al periodo precedente entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le
risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate
per le finalita' di cui al citato articolo 55, comma 13,
della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa.
3. A partire dalla data dell'affidamento di cui al
comma 4, il concessionario subentrante dell'infrastruttura
autostradale A22 Brennero-Modena versa all'entrata del
bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno,
l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al
2024 e comunque fino a concorrenza del valore di
concessione, che non potra' essere complessivamente
inferiore a 580 milioni di euro. Nella determinazione del
valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono
in ogni caso considerate le somme gia' erogate dallo Stato
per la realizzazione dell'infrastruttura.
4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i
concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al
comma 1, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti sullo schema di
convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura
autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 15 dicembre 2021
e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per
gli anni precedenti dal concessionario subentrante della
predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 e' effettuato
per il 50 per cento entro il 21 dicembre 2021 e per il
restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022. I medesimi
concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a
legislazione vigente.
5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, il terzo e il quarto periodo sono soppressi."
Note al Comma 384
Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli
al portatore
1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e di
titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato
a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone
fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di
trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 3.000
euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale
che ne sia la causa o il titolo, e' vietato anche quando e'
effettuato con piu' pagamenti, inferiori alla soglia, che
appaiono artificiosamente frazionati e puo' essere eseguito
esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane
S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di
pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di
pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite
degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante
disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa
consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti.
A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere
il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La
comunicazione da parte del debitore al creditore della
predetta accettazione produce gli effetti di cui
all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei
casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo
1210 del medesimo codice.
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies. 1), numero 6),
del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, la soglia e' di 1.000 euro.
3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento
in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione
prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141, la soglia e' di 3.000 euro.
3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31
dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di
cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A
decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui
al comma 1 e' riferito alla cifra di 5.000 euro.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono
rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti
della clausola di non trasferibilita'. Il cliente puo'
richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni
bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi
pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione
del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilita'.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del
traente possono essere girati unicamente per l'incasso a
una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari
sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilita'.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e
cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro puo' essere
richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di
non trasferibilita'.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia
cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso
con la clausola di non trasferibilita', puo' chiedere il
ritiro della provvista previa restituzione del titolo
all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale
richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno
circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di
bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le
comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a
Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice
fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli
di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che
abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o
cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano
presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita'
tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce
prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di
procedura penale.
12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
disposizione e' ammessa esclusivamente l'emissione di
libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed e'
vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o
postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal
portatore entro il 31 dicembre 2018.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo,
concernenti la circolazione del contante e le modalita' di
circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai
trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane
S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di
pagamento, nonche' ai trasferimenti tra gli stessi
effettuati in proprio o per il tramite di vettori
specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).
14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in
cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR,
SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in
Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP.
15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle
erogazioni da questi comunque disposte verso altri
soggetti. E' altresi' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 494 del codice di procedura civile."
Note al Comma 385
Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 15 Pagamenti elettronici
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e'
sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con
l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad
accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo
dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti
istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:
1) i codici IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in
Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293,
tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bollettino postale;
2) i codici identificativi del pagamento da
indicare obbligatoriamente per il versamento;
b) si avvalgono di prestatori di servizi di
pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di
acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o
dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di
effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo
di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri
strumenti di pagamento elettronico disponibili, che
consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando
sempre le condizioni, anche economiche, per il loro
utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che
riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il
riversamento dell'importo trasferito al tesoriere
dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a
disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i
codici identificativi del pagamento medesimo, nonche' i
codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero
dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalita'
di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste
Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni
effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche
amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il
Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane
S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le
amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono
altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di
cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi
di pagamento abilitati.
3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1
possono essere escluse le operazioni di pagamento per le
quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere
contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi
devono comunque essere rese disponibili modalita' di
pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di
corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i
contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite
gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1,
comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11,
comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se
richiesto dalle imprese fornitrici.
3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti
i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del
contratto e sono adeguate alle finalita' di cui al comma
3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle
pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1,
comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime
pubbliche amministrazioni provve- dono ad adeguare le
proprie norme al fine di consentire il pagamento
elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il
1° gennaio 2013.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a)
e b) e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei
servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le
informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
2.
3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto
in materia di pubblicazione dell'indicatore di
tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a),
della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita' di
attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al
comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
si avvalgono delle funzionalita' messe a disposizione dal
sistema informativo SICOGE.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che
effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di
prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di
pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e
una carta di credito e alle carte prepagate; tale obbligo
non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita'
tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
4-bis. A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di
mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo,
effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da
parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4,
si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a
30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della
transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione
del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di
cui al presente comma si applicano le procedure e i termini
previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione
dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta.
L'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui
all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 e' il
prefetto della provincia nella quale e' stata commessa la
violazione. All'accertamento si provvede ai sensi
dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge
n. 689 del 1981.
4-ter.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono
disciplinati le modalita', i termini e l'importo delle
sanzioni amministrative pecuniarie anche in relazione ai
soggetti interessati, di attuazione della disposizione di
cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie
costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie
amministrative. Con i medesimi decreti puo' essere disposta
l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di
pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in
materia informatica ed al fine di garantire omogeneita' di
offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni
pubbliche devono avvalersi per le attivita' di incasso e
pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo
81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei
prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La valutazione della conformita' del
sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal
titolare delle chiavi di firma e' effettuata dall'Agenzia
per l'Italia digitale in conformita' ad apposite linee
guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio
dell'Organismo di certificazione della sicurezza
informatica».
5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo
il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica
commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il
completamento di una transazione elettronica con un
fornitore di beni o servizi»."
Note al Comma 388
Si riporta il testo dell'articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi:
"Art. 41 Accertamento d'ufficio
Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento
d'ufficio nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai
sensi delle disposizioni del titolo I.
Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio
determina il reddito complessivo del contribuente, e, in
quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche
soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei
dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua
conoscenza, con facolta' di avvalersi anche di presunzioni
prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di
prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della
dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture
contabili del contribuente ancorche' regolarmente tenute.
I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in
base alle risultanze catastali.
Se il reddito complessivo e' determinato
sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui
all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Si
applica il quinto comma dell'art. 38.
Agli effetti dell'imposta locale sui redditi, il
reddito complessivo delle persone fisiche determinato
d'ufficio senza attribuzione totale o parziale alle
categorie di redditi indicate nell'art. 6 del decreto
indicato nel precedente comma e' considerato reddito di
capitale, salvo il disposto del terzo comma."
Note al Comma 389
Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria):
"Art. 43. Semplificazione degli strumenti di attrazione
degli investimenti e di sviluppo d'impresa
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la
realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti
per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese,
con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
e le modalita' per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca
e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attivita', le iniziative, le
categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la
natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei
limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i
criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione;
b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni
relative alla gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione ed alla approvazione della domanda di
agevolazione, alla stipula del relativo contratto di
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le
Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con
particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda
la possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di
chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione
di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei
provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento
privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento stesso, la
predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il
soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione
dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e
in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter,
comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero
dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un
provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che
sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa
comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato
e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla
normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
dell'intervento di cui al presente articolo, vigila
sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse
ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti
dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza
con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle
risorse di cui al presente comma per individuare la
dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il
Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per
l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
base delle previsioni in materia di contratti di programma,
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente si applica la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, fatta salva la possibilita' per
l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai
fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge
n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo
effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, si puo' provvedere, previa definizione nella
convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle
risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti
di tesoreria intestati all'Agenzia.
7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009."
Si riporta il testo dell'articolo 24-bis, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
"Art. 24-bis. Completamento del progetto di risanamento
e di riconversione delle aree industriali di Brindisi e di
Civitavecchia ai fini dell'accelerazione della produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, del rilancio
delle attivita' imprenditoriali, della salvaguardia dei
livelli occupazionali e del sostegno dei programmi di
investimento e sviluppo imprenditoriale
1. Al fine di accelerare la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili connessa al progetto di
risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di
Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia,
nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione
ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza e nell'ambito degli importanti
progetti di comune interesse europeo (IPCEI) per la
transizione ecologica del Paese, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e' convocato, presso il Ministero
dello sviluppo economico, un comitato di coordinamento
finalizzato a individuare soluzioni per il rilancio delle
attivita' imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e per il sostegno dei programmi di
investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree
industriali di Brindisi e di Civitavecchia, con la
partecipazione delle istituzioni locali, delle parti
sociali e degli operatori economici nonche' di
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero della transizione ecologica, del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. La partecipazione alle riunioni del comitato di cui
al comma 1 non da' diritto alla corresponsione di compensi,
indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque
denominati. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."
Note al Comma 391
Si riporta il testo dell'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
"Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di
cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita'
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di
aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono
ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno."
Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 29
luglio 2015, n. 115 (Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2014):
"Art. 14. Disposizioni relative alla gestione e al
monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 46:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A decorrere dal 1º gennaio 2017, la predetta
verifica e' effettuata attraverso l'accesso al Registro
nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.»;
2) il comma 4 e' abrogato a decorrere dal 1° luglio
2017;
b) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo
1999.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo,
si applicano le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001,
n. 57.
7. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 6, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e, a
decorrere dal 1º gennaio 2017, l'adempimento degli obblighi
di interrogazione del Registro medesimo costituiscono
condizione legale di efficacia dei provvedimenti che
dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al
comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di
detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento
delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione
dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai
commi 1 e 3 nonche' al secondo periodo del presente comma
e' rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma
1 e comporta la responsabilita' patrimoniale del
responsabile della concessione o dell'erogazione degli
aiuti. L'inadempimento e' rilevabile anche dall'impresa
beneficiaria ai fini del risarcimento del danno».
2. Le informazioni contenute nel Registro di cui
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono
utilizzate anche ai fini della relazione di cui
all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che, a
decorrere dall'anno 2015, e' predisposta dal Ministero
dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il
30 settembre di ciascun anno, al fine di illustrare le
caratteristiche e l'andamento, nell'anno precedente, dei
diversi provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche
e produttive, per una valutazione dei provvedimenti in
questione e per fornire, in forma articolata, elementi di
monitoraggio. Il Ministero dello sviluppo economico
individua con proprio provvedimento le ulteriori
informazioni utili alla predisposizione della relazione di
cui al presente comma, che devono essere inserite nel
Registro dai soggetti pubblici o privati che concedono o
gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese."
Si riporta il testo dell'articolo 18-ter del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
"Art. 18-ter. Piattaforma telematica denominata
"Incentivi.gov.it"
1. Nell'ambito dei processi di rafforzamento e di
incremento dell'efficienza e della trasparenza delle
attivita' delle pubbliche amministrazioni previsti negli
obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato per
l'utilizzo dei fondi europei afferenti alla programmazione
2014-2020 e, in particolare, per contribuire alla
realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione
economica, sociale e territoriale, e' istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico la piattaforma
telematica denominata "Incentivi.gov.it" per il sostegno
della politica industriale e della competitivita' del
Paese.
1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve
promuovere la conoscenza di tutte le misure di
incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal
Ministero dello sviluppo economico e migliorare la
trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e
di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso
alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che,
sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi
verso le misure piu' appropriate ed agevoli la conoscenza
dello stato di avanzamento delle procedure di concessione
degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di
assistenza.
2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis,
una sezione della piattaforma e' dedicata alle informazioni
relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo
gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e
locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed e' alimentata
attraverso l'interoperabilita' con il Registro nazionale
degli aiuti di Stato di cui al comma 6.
3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma
telematica di cui al comma 1 si provvede attraverso
l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un
ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi
del programma operativo nazionale "Governance e capacita'
istituzionale" 2014-2020.
4.
5.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione
del presente articolo, ivi incluse le modalita' per
assicurare l'interoperabilita' della piattaforma
Incentivi.gov.it con il Registro nazionale degli aiuti di
Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilita'
delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2."
Note al Comma 392
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 55 e 55-bis,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
"55. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31
dicembre 2022, l'importo massimo garantito per singola
impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' pari a 5
milioni di euro e la garanzia e' concessa mediante
applicazione del modello di valutazione di cui alla parte
IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione
del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, fatta salva
l'ammissibilita' alla garanzia del Fondo dei soggetti
rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di
valutazione. A decorrere dalla medesima data del 1° luglio
2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori
coperture previste, in relazione a particolari tipologie di
soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio
2017, la garanzia del Fondo e' concessa:
1) per esigenze diverse dal sostegno alla
realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80
per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in
favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4
e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella
misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti
beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo
modello; in relazione alla riassicurazione, la predetta
misura massima del 60 per cento e' riferita alla misura
della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo
dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto
dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
2) per esigenze connesse al sostegno alla
realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80
per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i
soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di
appartenenza di cui al predetto modello di valutazione.
55-bis. Fermo quanto disposto dal comma 55 e previa
approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in considerazione delle esigenze di
liquidita' direttamente derivanti dall'interruzione delle
catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi
di materie prime e fattori di produzione, dovuti
all'applicazione delle misure economiche restrittive
adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte
della Russia, comprese le sanzioni imposte dall'Unione
europea e dai suoi partner internazionali, cosi' come dalle
contromisure adottate dalla Federazione Russa, fino al 31
dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, puo' essere concessa su finanziamenti individuali,
concessi successivamente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione e destinati a finalita' di
investimento o copertura dei costi del capitale di
esercizio, alle seguenti condizioni:
1) per le esigenze di cui al comma 55, numero 2),
nella misura massima del 90 per cento, in favore di
finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi
di efficientamento o diversificazione della produzione o
del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo,
quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con
energie provenienti da fonti rinnovabili, a effettuare
investimenti in misure di efficienza energetica che
riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione
economica, a effettuare investimenti per ridurre o
diversificare il consumo di gas naturale ovvero a
migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a
oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati
dell'energia elettrica;
2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un
importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non
superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
2.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale
medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante
dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora
l'impresa abbia iniziato la propria attivita'
successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al
fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente
conclusi;
2.2) il 50 per cento dei costi sostenuti per
l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della
richiesta di finanziamento inviata dall'impresa
beneficiaria al soggetto finanziatore;
3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese,
localizzate in Italia, che operino in uno o piu' dei
settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui
all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea
2022/ C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", nel
rispetto delle condizioni di compatibilita' con la
normativa europea in materia di aiuti di Stato, previste
dalla citata Comunicazione e dai pertinenti regolamenti "de
minimis" o di esenzione per categoria;
4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni
adottate dall'Unione europea, comprese quelle
specificamente elencate nei provvedimenti che comminano
tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone,
entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate
dall'Unione europea e quelle che operano nei settori
industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione
europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia
pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione."
Note al Comma 393
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese. Il Fondo opera entro il limite massimo di
impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di
bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attivita',
che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare
preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da
garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e
dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime
di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
definisce, in linea con le migliori pratiche del settore
bancario e assicurativo, la propensione al rischio del
portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello
stock in essere e delle operativita' considerate ai fini
della redazione del piano annuale di attivita', la misura,
in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti
prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione
delle politiche di governo dei rischi e dei processi di
riferimento necessari per definirli e attuarli. Il
Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale
di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per
l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del
primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei
limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite
massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di
bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini
dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse
da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del
Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio
dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie
pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo
impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione
dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni
statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
e al Ministero dello sviluppo economico, su base
semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica
dei volumi e della composizione del portafoglio e delle
relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e
in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante
l'indicazione del numero di operazioni effettuate,
dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in
essere, della stima di perdita attesa e della percentuale
media di accantonamento a presidio del rischio relativi al
trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione
sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel
trimestre precedente;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67."