Note al Comma 394
Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n.102 recante Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38:
"Art. 17. Interventi per favorire la capitalizzazione
delle imprese
1. La Sezione speciale istituita dall'articolo 21 della
legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e'
incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che
subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a fronte
di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
concessi da banche, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati
alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare
e della pesca. La garanzia puo' altresi' essere concessa
anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
medesime destinazioni.
2-bis La garanzia di cui al comma 2 puo' essere
concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle
imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e
della pesca, in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, acquistati da organismi di
investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o
azioni siano collocate esclusivamente presso investitori
qualificati che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente. Per le proprie attivita'
istituzionali, nonche' per le finalita' del presente
decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente
dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo
aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA
puo' concedere garanzia diretta a banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a
fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel
capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da
intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di
investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in
collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia
pubblici e privati, anche a carattere regionale nonche'
mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere
sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione
Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui
all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla
garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e
4.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie
previste dal presente articolo, nonche' di quelle previste
in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, tenuto conto delle previsioni
contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle
banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente
articolo possono essere assistite dalla garanzia dello
Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e'
elencata nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della citata legge n. 468 del 1978.
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle
normative speciali in materia di redazione dei conti
annuali e garantire una separatezza dei patrimoni,
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria attivita'
di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso
propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del
presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una
relazione al Parlamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e'
abrogato."
Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 11, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali):
"Art. 13 Fondo centrale di garanzia PMI
1. - 10. Omissis
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in
quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali,
della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per
le finalita' di cui al presente comma sono assegnati
all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette
risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria
centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie.
Omissis."
Note al Comma 395
Si riporta il testo dei commi 89 e 90 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
"89. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, che successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge iniziano una procedura di ammissione
alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi
multilaterali di negoziazione di uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e'
riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla
quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo
massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei
costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2023, per
la predetta finalita'.
90. Il credito d'imposta di cui al comma 89 e'
utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro
per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l'anno 2022 e
di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro
per l'anno 2024, esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in cui e' stata ottenuta la quotazione e deve essere
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito, ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito
d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388."
Note al Comma 396
Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153
(Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di
cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990,
n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L.
23 dicembre 1998, n. 461) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 1999, n. 125.
Note al Comma 397
Il riferimento al testo del decreto legislativo 17
maggio 1999, n.153 e' riportato nelle note al Comma 396.
Note al Comma 399
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note
al Comma 7.
Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' riportato nelle
note al Comma 7.
Il riferimento al testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 e' riportato nelle note al Comma 7.
Note al Comma 408
Si riporta il testo degli articoli 823 e 829, del
codice civile:
"Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono
inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a
favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni
che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia
di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei
mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso
regolati dal presente codice."
"Art. 829. Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al
patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita'
amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni,
il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio
deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti
comunali e provinciali."
Note al Comma 409
Si riporta l'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 1 Principi di coordinamento e ambito di
riferimento
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti
in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i
criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti."
Note al Comma 413
Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto-legge
1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 2022, n. 34 (Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali):
"Art. 23. Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative
1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della
tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove
applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche
tramite la riconversione di siti industriali esistenti e
l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio
nazionale, e' istituito un fondo nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di
150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti gli ambiti di applicazione e di intervento, i
criteri e le modalita' di riparto delle risorse del fondo
di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente
articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030,
si provvede ai sensi dell'articolo 42."
Note al Comma 414
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n.98 (disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia):
"Art. 2 Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese
1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti
al sistema produttivo, le micro, piccole e medie imprese,
come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a
finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli
investimenti, anche mediante operazioni di leasing
finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
nonche' per gli investimenti in hardware, in software ed in
tecnologie digitali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi,
entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' dagli altri
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente
operano nei confronti delle piccole e medie imprese,
purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di
cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista,
costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma
4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e
prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata
massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e
sono accordati per un valore massimo complessivo non
superiore a 4 milioni di euro per ciascuna impresa
beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al
cento per cento dei costi ammissibili individuati dal
decreto di cui al comma 5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello
sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto
contributo e' effettuata, sulla base delle dichiarazioni
prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione
dell'investimento, in piu' quote determinate con il
medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non
superiore a 200.000 euro, il contributo puo' essere erogato
in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.
I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina
comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo
periodo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai
contributi di cui al presente articolo, la misura massima
di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei
contributi medesimi, le relative attivita' di controllo
nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di
cui al comma 2.
6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del
finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla
garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti
disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al
soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di
rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini
di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
individua altresi' le condizioni e i termini per
l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle
autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle
garanzie del citato Fondo.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e
prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in
relazione agli aspetti di competenza, per la definizione,
in particolare:
a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione
alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del
plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante
meccanismi premiali che favoriscano il piu' efficace
utilizzo delle risorse;
b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione
del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle
banche e degli intermediari di cui al comma 2 della
provvista di cui al comma 2;
c) delle attivita' informative, di monitoraggio e
rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e
dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla
convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
sulle misure previste dal presente articolo.
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma
1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base
delle risorse disponibili ovvero che si renderanno
disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti
del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti
effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo
economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro
per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno
2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e
del settore della pesca.
8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di
cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita
contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita'
sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo
periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per
le medesime finalita'."
Note al Comma 415
Il riferimento al testo dell'articolo 2 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98 e' riportato
nelle note al Comma 414.
Note al Comma 416
Si riporta il testo del comma 124, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
"124. Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la
competitivita' e rafforzare la filiera del sistema delle
piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale,
della chimica verde nonche' della fabbricazione di
componenti per la mobilita' elettrica e per la produzione
di energia da fonti rinnovabili, e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un
Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di
rischio delle piccole e medie imprese, con una dotazione di
100 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione del
Fondo per l'anno 2021 e' destinata, nella misura di 50
milioni di euro, ad un'apposita sezione dedicata
esclusivamente alle piccole e medie imprese del settore
aeronautico nazionale."
Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4dicembre 2008, n.189 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali):
"Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per
le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di
euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno
2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti."
Note al Comma 417
Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.143 recante Disposizioni in
materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4,
comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo
1997, n. 59, come modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Disposizioni in materia di attivita' del
soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295.
1. Al fine esclusivo di ottimizzare la gestione degli
oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di
interesse o di cambio nella gestione del Fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il
soggetto gestore del Fondo e' autorizzato ad effettuare, su
direttive del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, operazioni di copertura, totale o
parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio,
anche per importi o durate globali non coincidenti con gli
importi o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali
proventi o oneri derivanti dalle suddette operazioni di
copertura vengono accreditati o addebitati al citato Fondo.
1-bis. Al fine di garantire una piu' efficiente
gestione delle risorse disponibili per l'operativita' del
Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.
295, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con
riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere
annualmente, accantonamenti in linea con le migliori
pratiche di mercato, quantificati applicando la metodologia
adottata dall'organo competente all'amministrazione del
Fondo su proposta del soggetto gestore e trasmessa, per
informativa, al Comitato interministeriale perla
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile,
unitamente al Piano strategico annuale e al piano
previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi
dell'articolo 17. Ai fini della definizione e della
verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore
del Fondo puo' conferire, con oneri a carico del Fondo,
incarichi a soggetti di provata esperienza e capacita'
operativa.
2. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le necessita'
operative connesse alla predetta gestione puo' essere
autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche
obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato
nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale. Il netto ricavo
e' versato in apposito conto di Tesoreria intestato al
soggetto gestore. Le rate di ammortamento, per capitale ed
interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica."
Note al Comma 418
Il riferimento al testo dell'articolo 16, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.143 e' riportato nelle Note al
Comma 417.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 270, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
"270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di
cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
nonche' il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il
Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da
un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico e da un rappresentante designato dalle regioni,
nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati
competenze e funzionamento del predetto Comitato."
Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto-legge
26 ottobre 1970, n.745, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 1970, n.1034 (Provvedimenti
straordinari per la ripresa economica):
"Art. 37.
Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il
credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui
all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive
modificazioni, e' ulteriormente aumentato di lire 170
miliardi, mediante conferimenti, da parte del Tesoro dello
Stato, di lire 50 miliardi per l'anno 1970, di lire 60
miliardi per l'anno 1971 e di lire 60 miliardi per l'anno
1972.
E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito
a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la
concessione, in sostituzione o a completamento delle
operazioni indicate alle lett. a), b), c), d), e), ed f)
del secondo comma dell'art. 2 della L. 30 aprile 1962, n.
265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di
contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il
Mediocredito centrale concedono senza o con parziale
ricorso al Mediocredito stesso.
I limiti e le modalita' per la concessione del
contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati
annualmente nel piano generale di utilizzo delle
disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma dell'art.
24, L. 28 febbraio 1967, n. 131.
Per la concessione di contributi sugli interessi a
favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni
ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, L. 30
aprile 1962, n. 265, e' assegnata al Mediocredito centrale
la somma di lire 30 miliardi - da stanziarsi nello stato di
previsione del Ministero del tesoro e che sara' tenuta
dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente
infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato -
ripartita in ragione di lire 3 miliardi nell'anno 1970,
lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1971 e 1972, lire 10
miliardi nell'anno 1973 e lire 7 miliardi nell'anno 1974."
Note al Comma 419
Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 124 (Misure urgenti per la crescita
del Paese):
"Art. 23 Fondo per la crescita sostenibile
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la
crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione
nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella
finanza pubblica e di equita' sociale, in un quadro di
sviluppo di nuova imprenditorialita', con particolare
riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di
progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra
le diverse aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare
riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese, ad eccezione dei progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del
petrolio, del carbone e del gas naturale;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di
grande dimensione;
c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata;
c-ter) interventi diretti a salvaguardare
l'occupazione e a dare continuita' all'esercizio delle
attivita' imprenditoriali.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le
predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di
imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano
rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della
continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
dei livelli occupazionali. Con uno o piu' decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e
criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei
predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche
mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro
l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.
3-quater. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di
piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite
da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari
intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto,
ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il
Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di
apposita convenzione, delle societa' finanziarie costituite
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio
1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono stabiliti, nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalita'
e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso
dei predetti finanziamenti.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a
seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione
delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni
abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come
accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Note al Comma 420
Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto-legge
23 dicembre 2016, n.237, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 2017, n.15 (Disposizioni urgenti
per la tutela del risparmio nel settore creditizio), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17. Rispetto della disciplina in materia di aiuti
di Stato
1. La richiesta di cui all'articolo 15 e' corredata
della dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento
della domanda e fino a quando la sottoscrizione delle
azioni da parte del Ministero non sia stata perfezionata,
gli impegni previsti dal paragrafo 47 della comunicazione
sul settore bancario della Commissione europea.
2. Fermi restando i poteri dell'Autorita' competente,
la sottoscrizione puo' essere subordinata, in conformita'
alla decisione della Commissione europea sulla
compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato
applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche
nel contesto della crisi finanziaria, alle seguenti
condizioni:
a) revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e
del direttore generale dell'Emittente;
b) limitazione della retribuzione complessiva dei
membri del consiglio di amministrazione e dell'alta
dirigenza dell'Emittente. Per gli incarichi conferiti a
decorrere dal 1° gennaio 2023, il trattamento economico
annuo non puo' in ogni caso superare quello determinato ai
sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n.214."
Note al Comma 421
Si riporta il testo dell'articolo 64, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale):
"Art. 64. Semplificazioni per il rilascio delle
garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green
new deal
1. Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo
1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono
riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato
interministeriale per la programmazione economica puo'
emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente
alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in
materia di Green deal europeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso
un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli
produttivi con tecnologie a basse emissioni per la
produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso
una mobilita' sostenibile e intelligente, con particolare
riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della
mobilita' multimodale automatizzata e connessa, idonei a
ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni
inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi
intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla
digitalizzazione.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE
S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020
e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno
assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio,
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai
termini e alle condizioni previsti nella convenzione
stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica da
adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A.
dell'attivita' istruttoria delle operazioni, anche con
riferimento alla selezione e alla valutazione delle
iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui
al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai
medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e
delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche
al fine di escludere che da tali garanzie e coperture
assicurative possano derivare oneri non previsti in termini
di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei
diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di
recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al
Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento
dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le
modalita' di escussione della garanzia dello Stato relativa
agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonche' la
remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
dell'assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalita' con cui SACE S.p.A. riferisce
periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze
degli esiti della rendicontazione cui i soggetti
finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai
fini della verifica della permanenza delle condizioni di
validita' ed efficacia della garanzia.
3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie
di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 600 milioni
di euro, e' subordinato alla decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto
la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
la cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con
gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita,
incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del
capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per
le medesime garanzie.
5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di
cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono interamente destinate alla copertura delle
garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento
sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai
sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della
citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono
versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle
commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla
contabilita' di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito
dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi
successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla
copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono
determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei
limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2.
5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "partenariato
pubblico-privato" sono inserite le seguenti: "e anche
realizzati con l'intervento di universita' e organismi
privati di ricerca".
6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ", il primo dei quali da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' individuato l'organismo competente alla
selezione degli interventi coerenti con le finalita' del
comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle
migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i
possibili interventi, i criteri, le modalita' e le
condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma
86," sono soppresse;
b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio
e/o di debito di cui al comma 87," sono aggiunte le
seguenti: "e' stabilita".
7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1
possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del
Comitato interministeriale per la programmazione
economica."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 85, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
"85. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per
l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di
1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata ad
interventi coerenti con le finalita' previste dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti
anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone
economiche ambientali. Alla costituzione del fondo
concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione
di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello
Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di
pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di
euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito
all'erario."
Note al Comma 422
Si riporta il testo dai commi da 1026 a 1046 del
l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
"1026. In coerenza con gli obiettivi di conseguire una
gestione efficiente dello spettro e di favorire la
transizione verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano di
azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla
comunicazione della Commissione europea del 14 settembre
2016, COM(2016) 588 final, e con la decisione (UE) 2017/899
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017,
entro il 30 aprile 2018 l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni definisce le procedure per l'assegnazione dei
diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a
servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili
terrestri bidirezionali con l'utilizzo della banda 694-790
MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e
26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto previsto dal codice
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
tenendo conto e facendo salve le assegnazioni temporanee
delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attivita'
di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal
Ministero dello sviluppo economico nonche' le assegnazioni
per il servizio satellitare fisso e per il servizio di
esplorazione della Terra via satellite. In linea con gli
indirizzi dell'Unione europea, le procedure di selezione su
base competitiva di cui al primo periodo sono definite in
coerenza con l'obiettivo di garantire l'utilizzo dello
spettro assicurando il piu' ampio livello di copertura e di
accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla
tecnologia 5G, sul territorio nazionale, tenuto conto della
durata dei diritti d'uso concessi, garantendo benefici
socio-economici a lungo termine. Il piano nazionale di
ripartizione delle frequenze e' adeguato entro il 30
settembre 2018 dal Ministero dello sviluppo economico alle
disposizioni del presente comma e dei commi da 1028 a 1046.
Per i giudizi di cui al presente comma trova applicazione
l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di
cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104.
1027. In coerenza con gli obiettivi dell'iniziativa
WiFi4EU della Commissione europea e' istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico un fondo di un milione
di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
1028. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello
sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti
d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, con
disponibilita' a far data dal 1° luglio 2022, e delle bande
di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli operatori di
comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in
conformita' alle procedure di selezione su base competitiva
definite dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, di cui al comma 1026. Il termine relativo
alla disponibilita' delle frequenze di cui al primo periodo
e' fissato tenendo conto della necessita' e complessita' di
assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della
popolazione verso standard di trasmissione avanzati.
1029. Qualora si renda necessario, la liberazione di
frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso, per
la finalita' di cui al comma 1026, facendo salve le
assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8
GHz ai fini dell'attivita' di sperimentazione basata sulla
tecnologia 5G nonche' le assegnazioni per il servizio
satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della
Terra via satellite, deve avere luogo entro il 1° dicembre
2018. A fronte della liberazione di frequenze, il Ministero
dello sviluppo economico entro il 30 settembre 2018
individua in favore degli operatori titolari del diritto
d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz,
porzioni di spettro, in coerenza con il piano nazionale di
ripartizione delle frequenze di cui al terzo periodo del
comma 1026, idonee all'esercizio dei servizi
precedentemente assicurati mediante uso delle frequenze
liberate.
1030. Entro il 31 maggio 2018, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di
assegnazione delle frequenze da destinare al servizio
televisivo digitale terrestre, denominato PNAF,
considerando le codifiche o standard piu' avanzati per
consentire un uso piu' efficiente dello spettro ed
utilizzando per la pianificazione in ambito locale il
criterio delle aree tecniche. Entro il 31 gennaio 2019
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il
PNAF di cui al periodo precedente. Al fine di escludere
interferenze nei confronti di Paesi radioelettricamente
confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita
dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero
dello sviluppo economico e dalle autorita' degli Stati
confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del
17 maggio 2017, di cui al comma 1026, sono oggetto di
pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite
all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze in banda III
VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra
2006 e di successivi accordi internazionali sottoscritti
dal Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia
digitale e, ove necessario, per il servizio televisivo
digitale terrestre. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni pianifica per la realizzazione di un
multiplex contenente l'informazione regionale da parte del
concessionario del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale una rete con decomponibilita' per
macroaree con frequenze in banda UHF. Le frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e
470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all'Italia
nelle aree di coordinamento definite dagli accordi
internazionali di cui al primo periodo, non possono essere
pianificate ne' assegnate.
1031. In linea con gli obiettivi della politica
audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale,
pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversita'
culturale e con la finalita' della piu' efficiente gestione
dello spettro consentita dall'impiego delle tecnologie piu'
avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale
e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed
attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate
secondo il calendario di cui al comma 1032. Per le medesime
finalita' di cui al primo periodo, i diritti d'uso delle
frequenze di cui sono titolari alla data di entrata in
vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali
sono convertiti in diritti d'uso di capacita' trasmissiva
in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia
DVB-T2, secondo i criteri definiti dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo 2019 ai fini
dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31
marzo 2019 stabilisce i criteri per l'assegnazione in
ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze
pianificate ai sensi del comma 1030 per il servizio
televisivo digitale terrestre agli operatori di rete
nazionali, tenendo conto della necessita' di assicurare il
contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di
realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del
periodo transitorio di cui al comma 1032 e la
minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali.
Entro il 30 giugno 2019, il Ministero dello sviluppo
economico provvede al rilascio dei diritti d'uso delle
frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete
nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorita' di
cui al medesimo periodo. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni dispone le modalita' e le condizioni
economiche, orientate al costo, secondo cui il
concessionario del servizio pubblico nel multiplex
contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere
una quota della capacita' trasmissiva assegnata, comunque
non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a
favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in
ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH
51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente
disposizione che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel
periodo transitorio ai sensi del comma 1032.
1031-bis. L'assegnazione dell'ulteriore capacita'
trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle
frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate
alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 e
pianificate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo
digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e
multimediale, avviene mediante procedura onerosa senza
rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal
Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle
procedure stabilite entro il 30 settembre 2019
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 29 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, sulla base dei seguenti principi e criteri: a)
assegnare la capacita' trasmissiva e le frequenze sulla
base di lotti con dimensione pari alla meta' di un
multiplex; b) determinare un valore minimo delle offerte
sulla base dei valori di mercato individuati dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni; c) considerare il
valore delle offerte economiche presentate; d) garantire la
continuita' del servizio, la celerita' della transizione
tecnologica nonche' la qualita' delle infrastrutture
tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete
nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e
multimediale; e) valorizzare le esperienze maturate dagli
operatori di rete nazionali nel settore, con particolare
riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione
digitale; f) valorizzare la capacita' strutturale di
assicurare l'efficienza spettrale, le professionalita' e le
competenze maturate nel settore, l'innovazione tecnologica
e l'ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della
capacita' trasmissiva e delle frequenze aggiuntive; g)
assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo
conto dell'attuale diffusione di contenuti di buona
qualita' in tecnologia televisiva digitale terrestre alla
piu' vasta maggioranza della popolazione italiana. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli
introiti, versati su apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di spesa dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
per interventi finalizzati a incentivare l'acquisto di
apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera
c) del comma 1039, nel rispetto del principio di
neutralita' tecnologica, e a favorire la sperimentazione di
nuove tecnologie televisive, secondo modalita' operative e
procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
1031-ter. La durata dei diritti d'uso delle frequenze
derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 nonche' di
quelle derivanti dall'assegnazione mediante la procedura di
cui al comma 1031-bis e' stabilita secondo quanto previsto
dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
1031-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 1031 e 1031-bis, nel caso in cui il
medesimo diritto d'uso della frequenza sia assegnato a piu'
di un operatore di rete nazionale, qualora sorga una
controversia inerente alla gestione e all'utilizzo della
stessa, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su
istanza di una delle parti, adotta una decisione vincolante
che risolve la controversia. La decisione dell'Autorita'
deve essere motivata, nonche' pubblicata nel sito internet
dell'Autorita' stessa nel rispetto delle norme in materia
di riservatezza, ha efficacia dalla data di notifica alle
parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale.
Laddove l'Autorita' accerti l'inottemperanza a tale
decisione, il Ministero dello sviluppo economico puo'
revocare il diritto d'uso sulla frequenza interessata. La
procedura di cui al presente comma non preclude alle parti
la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.
1032. Entro il 30 giugno 2018, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, e' stabilito, previa
consultazione pubblica, il calendario nazionale che
individua le scadenze della tabella di marcia ai fini
dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE)
2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1026, tenendo
conto della necessita' di fissare un periodo transitorio,
dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il
rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di
rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale
e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente
l'informazione regionale da parte del concessionario del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e
secondo i seguenti criteri:
a) individuazione delle aree geografiche in cui
suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle
frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi
interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente
confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio
mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia;
b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da
parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in
ambito locale di tutte le frequenze utilizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge e contestuale
attivazione delle frequenze destinate dal PNAF alle
trasmissioni in ambito locale;
c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da
parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla
data di entrata in vigore della presente disposizione dal
multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione
regionale e contestuale attivazione delle frequenze
destinate dal PNAF per la realizzazione del nuovo multiplex
con decomponibilita' per macroaree;
d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da
parte degli operatori nazionali, delle frequenze che
ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali
dal 50 al 53 e contestuale attivazione di frequenze
disponibili che devono essere individuate tenendo conto
della necessita' di ridurre i disagi per gli utenti ed
assicurare la continuita' d'impresa nonche' rilascio, alla
scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori
di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale delle
frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per
successive aree geografiche come individuate alla lettera
a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al
31 dicembre 2021;
e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione
delle frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti
diritti d'uso nazionali;
f) individuazione delle scadenze, comunque nel
periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre
2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni
di frequenze secondo i criteri e per gli operatori
nazionali titolari dei diritti d'uso dei canali CH 50 e 52
di cui alla lettera d), da realizzare per successive aree
geografiche come individuate alla lettera a), della
sequenza di rilasci di frequenze secondo i criteri e per
gli operatori in ambito locale titolari dei diritti d'uso
dei canali CH 51 e 53 di cui alla lettera d), da realizzare
per successive aree geografiche come individuate alla
lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio
2020 al 31 dicembre 2021, nonche' delle scadenze per il
rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle
frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti
d'uso di cui alle lettere b), c) ed e).
Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 15
aprile 2019, aggiorna il decreto di cui al periodo
precedente.
1033. Entro il 30 marzo 2019, il Ministero dello
sviluppo economico avvia le procedure di selezione per
l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di
rete, ai fini della messa a disposizione di capacita'
trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale di cui al comma 1034, sulla base dei seguenti
criteri: a) idoneita' tecnica alla pianificazione e allo
sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni; b) redazione di un
piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni
elettroniche, con particolare riferimento alla
realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione
televisiva; d) sostenibilita' economica, patrimoniale e
finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle
reti. Le procedure di cui al primo periodo si concludono
entro il 30 ottobre 2019.
1034. Al fine di determinare i soggetti che possono
utilizzare la capacita' trasmissiva di cui al comma 1033,
entro il 30 marzo 2019, il Ministero dello sviluppo
economico avvia le procedure per predisporre, per ciascuna
area tecnica di cui al comma 1030, una graduatoria dei
soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di
servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne
facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su
base territoriale inferiore alla regione e applicando, per
ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i criteri
stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. La fornitura di
capacita' trasmissiva, da parte degli operatori di rete in
ambito locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze
per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al
comma 1033, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale avviene sulla base di una negoziazione
commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda.
Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto con fornitori
di servizi di media audiovisivi in ambito locale che
rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al
primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico
associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di
rete in ambito locale in base alla disponibilita' residua
di capacita' trasmissiva e alla posizione in graduatoria
dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci
e attivazioni di frequenze nell'arco del periodo
transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle
aree geografiche di cui al comma 1032, lettera a), le
procedure di cui al presente comma si concludono nel
periodo dal 30 ottobre 2019 al 30 giugno 2021.
1035. In considerazione del nuovo assetto frequenziale
e delle modalita' di definizione delle aree tecniche, di
cui al comma 1030, e in coerenza con le procedure di cui ai
commi 1030, 1031, 1033 e 1034, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione
automatica dei canali del servizio televisivo digitale
terrestre e le modalita' di attribuzione dei numeri entro
il 31 dicembre 2019, tenendo conto di quanto stabilito dai
commi da 1026 a 1046. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni aggiorna il piano, nel rispetto del
pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di
trasparenza, equita' e non discriminazione e di una
razionale allocazione della numerazione, riservando
adeguati spazi all'interno dei primi archi di numerazione
ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla
base del piano di numerazione e della regolamentazione di
cui al primo e secondo periodo, attribuisce la numerazione
ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito
locale di cui al comma 1034, in linea con la sequenza
temporale di cui all'ultimo periodo dello stesso comma
1034.
1036. In caso di mancata liberazione delle frequenze
per il servizio televisivo digitale terrestre entro le
scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui
al comma 1032, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e
26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al comma 1029, fatte
salve le assegnazioni sperimentali e per il servizio fisso
satellitare e per il servizio di esplorazione della Terra
via satellite di cui al comma 1026, gli Ispettorati
territoriali del Ministero dello sviluppo economico
procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione
coattiva degli impianti. A tal fine i predetti Ispettorati
possono richiedere al prefetto l'ausilio della Forza
pubblica. In caso di indisponibilita' delle frequenze della
banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze
stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma
1032 e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli
assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle
procedure di cui al comma 1028 hanno diritto a percepire un
importo pari agli interessi legali sulle somme versate a
decorrere dal 1° luglio 2022. Il Ministero dello sviluppo
economico si rivale di tale importo sui soggetti che non
hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto
prescritto dal calendario nazionale di transizione di cui
al comma 1032.
1037. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti
d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui
ai commi da 1026 a 1036, con particolare riferimento alle
procedure di rilascio delle frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre, rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono
devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In
ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita
liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento
di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle
procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 non comporta la
reintegrazione o esecuzione in forma specifica e
l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto
avviene solo per equivalente. La tutela cautelare e'
limitata al pagamento di una provvisionale.
1038. In linea con la normativa europea, all'atto della
concessione dei diritti d'uso della banda di frequenza
470-790 MHz, il Ministero dello sviluppo economico
autorizza il trasferimento o l'affitto ad altre imprese dei
diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi
dei commi 1031, 1033 e 1034 in conformita' all'articolo
14-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259.
1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a 1046
e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2019, 344,4 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma
sono utilizzati, in conformita' alla normativa europea in
materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalita':
a) erogazione di misure compensative a fronte dei
costi di adeguamento degli impianti di trasmissione
sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a
seguito della liberazione delle frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario,
dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e
26,5-27,5 GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle
risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono
assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario
2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi
finanziari 2020 e 2021 e 228,1 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2022;
b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete
in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto
d'uso. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021;
c) contributo ai costi a carico degli utenti finali
per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva
di cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i
connessi costi di erogazione. Per tali finalita',
nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022;
d) oneri finanziari e amministrativi relativi
all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo
economico delle seguenti attivita': predisposizione dei
documenti tecnici e monitoraggio delle attivita' di
coordinamento della transizione di cui al comma 1032;
attivita' di monitoraggio per la risoluzione delle
eventuali problematiche causate dalle emissioni delle
stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione
televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica
delle regole tecniche derivanti dagli accordi di
coordinamento internazionale; gestione delle procedure di
selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle
frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro
3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 1028, con
riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre e, qualora si renda
necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5
GHz; espletamento delle procedure di selezione per
l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre, di cui ai commi
1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione
degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi
media e audiovisivi; messa a disposizione della capacita'
trasmissiva di cui al comma 1033 e relativo monitoraggio;
informazione dei cittadini. Per tali finalita', nell'ambito
delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2022.
1040. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le
modalita' operative e le procedure per l'attuazione degli
interventi di cui al comma 1039. Su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle
finanze, con propri decreti, rimodula la ripartizione delle
risorse da attribuire a ciascuna delle finalita' di cui
alle lettere da a) a c) del medesimo comma 1039, apportando
le occorrenti variazioni di bilancio.
1041. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a
favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la
realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici
in coerenza con gli obiettivi del Piano di azione per il 5G
della Commissione europea e ad assicurare l'efficiente
gestione dello spettro radioelettrico, anche per lo
svolgimento delle necessarie attivita' tecniche e
amministrative. A tal fine e' autorizzata la spesa di
572.000 euro annui per il periodo 2018-2022.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 167,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotta di 572.000
euro annui per il periodo 2018-2022.
1042. Per le finalita' di cui ai commi 1039 e 1041 il
Ministero dello sviluppo economico si avvale della
collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni.
1043. Al fine di coordinare le attivita' di cui al
comma 1039, il Ministero dello sviluppo economico e'
autorizzato a costituire, nell'ambito delle risorse di cui
alla lettera d) del predetto comma 1039, una apposita task
force avvalendosi anche di personale fino a cinque unita'
in posizione di comando proveniente da altre pubbliche
amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico,
comprese le autorita' indipendenti, che mantiene il
trattamento economico, fondamentale e accessorio in
godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a
rimborsare integralmente alle amministrazioni di
appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento
economico. Della suddetta task force puo' essere chiamato a
far parte anche personale dipendente di societa' e
organismi in house ovvero di societa' partecipate dallo
Stato previo rimborso alle stesse da parte del Ministero
dei relativi costi.
1044. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a
decorrere dal 1° giugno 2019 gli apparecchi atti alla
ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle
aziende produttrici ai distributori di apparecchiature
elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale
integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di
ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime
finalita', a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi
atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai
consumatori nel territorio nazionale integrano almeno
un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i
servizi della radio digitale.
1045. Dall'attuazione dei commi 1026 e 1028 devono
derivare proventi in misura non inferiore a 2.500 milioni
di euro. Gli introiti derivanti dall'assegnazione delle
bande di frequenza di cui al comma 1028 sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 settembre
di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo
i seguenti importi assicurati prioritariamente con gli
introiti derivanti dall'assegnazione delle frequenze in
banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz: 1.250 milioni di euro
per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 300
milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per
l'anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a
750 milioni di euro, per l'anno 2022. Qualora, a seguito
degli esiti delle procedure di cui ai commi 1026 e 1028,
comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo
economico, si verifichino minori introiti rispetto a quelli
complessivamente attesi di cui al primo periodo, allo
scostamento si provvede, nell'esercizio 2022, con le
modalita' di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in misura tale da compensare le
minori entrate in termini di indebitamento netto.
1046. I commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono abrogati."
Note al comma 423
Si riporta il testo del comma 1057, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023), come modificato
dalla presente legge:
"1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni
strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio
2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30
settembre 2023, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il
credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 40 per
cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5
milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo,
per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di
euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per
cento del costo, per la quota di investimenti superiori a
10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi
complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro."
Note al comma 427
La legge 2 giugno 1988, n.218, recante misure per la
lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie
epizootiche degli animali e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.144 del 21 giugno1988.
Il decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989,
n. 298 (regolamento per la determinazione dei criteri per
il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai
sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per
la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie
epizootiche degli animali) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1989.
Il decreto del Ministro della sanita' 19 agosto 1996,
n.587 (regolamento concernente modificazioni al regolamento
per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore
di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2
giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro
l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli
animali, adottato con decreto ministeriale 20 luglio 1989,
n. 2989 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.272 del 20
novembre1996.
Note al comma 429
Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria):
"Art. 31 Interventi per favorire l'afflusso di capitale
di rischio verso le nuove imprese
1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e
sostenere i processi di crescita di nuove imprese,
utilizzando lo strumento dell'organismo di investimento
collettivo del risparmio chiuso, di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' delle societa'
di investimento a capitale fisso, di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico, secondo
le linee indicate dalla Commissione europea nella
comunicazione "Europe 2020" sono emanate le seguenti
disposizioni.
2. Sono definiti "Fondi per il Venture Capital" (FVC)
gli organismi di investimento collettivo del risparmio
chiusi e le societa' di investimento a capitale fisso,
residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo che sono compresi nell'elenco di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, che investono almeno l'85 per cento del valore degli
attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in
mercati regolamentati, di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
lettera f), punto i), del regolamento (UE) 2017/1129 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017,
nella fase di sperimentazione (seed financing), di
costituzione (start-up financing), di avvio dell'attivita'
(early-stage financing) o di sviluppo del prodotto
(expansion o scale up financing) e il residuo in PMI di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
3. Le societa' destinatarie dei FVC devono avere, tra
l'altro, le seguenti caratteristiche:
a) non essere quotate;
b) avere sede operativa in Italia;
c) le relative quote od azioni devono essere
direttamente detenute, in via prevalente, da persone
fisiche;
d) essere soggette all'imposta sul reddito delle
societa' o analoga imposta prevista dalla legislazione
locale senza la possibilita' di esserne esentate totalmente
o parzialmente;
e) essere societa' esercenti attivita' di impresa da
meno di sette anni;
f) avere un fatturato, cosi' come risultante
dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del
FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.
4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui
alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
derivanti dalla partecipazione ai FVC.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono stabilite, tra
l'altro, le modalita' attuative e di rendicontazione
annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del
mancato rispetto delle suddette condizioni. Le quote di
investimento oggetto delle misure di cui al presente
articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per
piccola e media impresa destinataria su un periodo di
dodici mesi.
6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le
disposizioni del comma 4 sono efficaci previa
autorizzazione della Commissione europea secondo le
procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 116, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
"116. Al fine di semplificare e rafforzare il settore
del venture capital e il tessuto economico-produttivo del
Paese, il Ministero dello sviluppo economico puo'
autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di una quota di
partecipazione, anche di controllo, detenuta nella societa'
di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR Spa -
Invitalia SGR, nonche' di una quota di partecipazione in
fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica
delle risorse di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 1, comma 897,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 del
presente articolo, gia' affidate a Invitalia SGR, e a
condizione che dalla cessione derivi l'apporto di risorse
aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva
del Ministro dello sviluppo economico a Invitalia sono
stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai
fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al comma
117, unitamente ai criteri di governance per l'esercizio
dei diritti di azionista sull'eventuale quota di minoranza
e di titolare di quote dei fondi di investimento."
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 354 a
361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
"354. E' istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla
concessione alle imprese, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle
associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell'anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La
dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
Le successive variazioni della dotazione sono disposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle
dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul
bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.
355. Con apposite delibere del CIPE, da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo e'
ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi
alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base
degli interventi gia' disposti a legislazione vigente. Ai
fini dell'individuazione degli interventi ammessi al
finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti
progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso
le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi
aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile
finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche
previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della
Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37 del 3 febbraio
2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali
transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di
collegamento, nonche' delle reti infrastrutturali
marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi
collegate;
c-bis) infrastrutture strategiche di preminente
interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443;
c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in
quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di
programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo
economico;
c-quater) iniziative e programmi di ricerca e
sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione
industriale di cui all' articolo 1, comma 842, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
356. Il CIPE, con una o piu' delibere adottate con le
modalita' previste dal comma 355:
a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei
finanziamenti agevolati;
b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti
tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati
a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le
modalita' per assicurare che l'importo complessivo dei
finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal
CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di
spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi
del comma 361;
c) prevede la misura minima del tasso di interesse da
applicare;
d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;
e) prevede che le nuove modalita' di attuazione ed
erogazione delle misure agevolative previste dai commi da
354 a 361 si applichino a programmi di investimento per i
quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al
comma 357, non e' stata ancora presentata richiesta di
erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non
sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o
parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti
formale opzione e comunque previo parere conforme del
soggetto responsabile dell'istruttoria.
357. Con decreto di natura non regolamentare il
Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai
singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei
principi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto
disposto dal comma 356, i requisiti e le condizioni per
l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da
354 a 361. In particolare, sono stabilite le condizioni
economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti
agevolati, anche per quanto concerne i criteri di
valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le
ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per
la revoca delle agevolazioni, le modalita' di controllo e
rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di
finanziamento bancario a copertura delle spese
d'investimento, la decorrenza e le modalita' di rimborso
del finanziamento agevolato. Il decreto di cui al presente
comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355,
lettera c-bis), e' emanato dal Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
358. Il tasso di interesse sulle somme erogate in
anticipazione e' determinato con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze.
La differenza tra il tasso cosi' stabilito e il tasso del
finanziamento agevolato, nonche' gli oneri derivanti dal
comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e
prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361.
359. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme
ricevute in virtu' del finanziamento agevolato e dei
relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri,
condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi
successivi.
360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme
erogate in anticipazione, e' riconosciuto, a valere sui
finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a),
il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura
pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate
annualmente.
361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno
2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di
euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo
per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati
dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e
2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50
milioni di euro, e' posta a carico della parte del Fondo
unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli
interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa
agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per
ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150
milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300."
Note al comma 432
Si riporta il testo del comma 757, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
"757. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con
una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il
Fondo e' destinato al fine di sostenere l'attivita' di
tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle
associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui
statuto preveda finalita' di tutela e cura della fauna
selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero
della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio
1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie
faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre
2009. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e
il Ministro della salute, sono definite le modalita' di
utilizzo del Fondo di cui al presente comma."
Note al comma 436
Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge
11 gennaio 2001, n.1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2001, n.49, recante disposizioni urgenti per
la distruzione del materiale specifico a rischio per
encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali
ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo
delle proteine animali a basso rischio:
"Art. 3. Disposizioni in materia di controlli e di
personale
1. L'Agenzia puo' avvalersi del Corpo forestale dello
Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per
la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, della
Guardia di finanza, nonche' dell'Ispettorato centrale
repressione frodi per l'effettuazione dei controlli sulle
operazioni e sugli interventi di cui al presente decreto.
2. Al fine di garantire la massima efficienza dei
controlli espletati dal Corpo forestale dello Stato il
Ministro delle politiche agricole e forestali puo', con
proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio
dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari
forestali, che operano alle dirette dipendenze del
Ministro.
3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai
fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze
del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera
con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di
responsabilita' di spesa.
4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, in considerazione della specifica professionalita'
richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che
comporta un'alta preparazione tecnica, onerosita' e rischi
legati anche all'attivita' di polizia giudiziaria, e'
attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il
personale con identica qualifica del comparto "Sanita'".
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4,
calcolato in 950 milioni di lire a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente.
6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e
la nutrizione e' autorizzato, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e nei limiti degli stanziamenti
di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla
copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come
definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 454.
7. Per le esigenze di potenziamento dell'attivita' di
prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero
della sanita' e' autorizzato, per una sola volta, nel
rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della
legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche, ad indire
concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti
in organico nella qualifica di dirigente di primo livello
del ruolo sanitario con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche'
a ricoprire, con le modalita' previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le
vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali
di secondo livello dei ruoli sanitario mediante concorsi
riservati al personale in servizio appartenente alle
posizioni iniziali dello stesso ruolo.
8. Ai fini di una migliore efficienza del Ministero
della sanita', le sperimentazioni previste dall'articolo 7
della legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi
riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo
sanitario di livello dirigenziale del Ministero della
sanita' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
comunque operante presso il medesimo Ministero.
9. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie
attivita' istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure
di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto
nazionale in materia di progressione del personale, e'
autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti
delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli
stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di
previsione per il predetto anno, senza oneri aggiuntivi e
nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39
della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche. In deroga al
citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni in
materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei
principi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, le selezioni volte all'accertamento delle
professionalita' richieste avverranno per titoli e mediante
l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio
orale per i soli esterni. Per il personale gia' in servizio
si applicano le norme in materia di accertamento per soli
titoli, previo un breve corso di formazione predisposto
dalla stessa Agenzia."
Note al comma 439
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5-decies del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10 (proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie):
"Art. 2 Proroghe onerose di termini
1.- 5-novies Omissis
5-decies. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva
centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma
nazionale triennale della pesca, di seguito denominato
"Programma nazionale", contenente gli interventi di
esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela
dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitivita'
delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la
normativa comunitaria.
Omissis."
Note al comma 440
Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n.154 (modernizzazione del
settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38):
"Art. 14 Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e
dell'acquacoltura
1. Presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali, Direzione generale per la pesca e
l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di solidarieta'
nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
2. Le risorse del Fondo sono destinate, con le
modalita' di cui al presente articolo, ad interventi
finanziari in favore di:
a) imprenditori ittici, di cui all'articolo 6, che
abbiano subito gravi danni alle strutture, ivi compreso
l'affondamento del natante, e/o alla produzione,
conseguenti a calamita', avversita' metereologiche e
meteo-marine di carattere eccezionale;
b) eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi
da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in
mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di
affondamento per avversita' meteo marine dell'unita' da
pesca o asservita agli impianti.
3. La dotazione del Fondo e' stabilita dal Programma
nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative
risorse. Il Fondo puo' disporre contributi, nei limiti
previsti dai regolamenti comunitari, sui premi correlati a
polizze per la copertura assicurativa dei danni alle
imprese, di cui all'articolo 6, connessi ad eventi
accidentali o non prevedibili.
4. Su richiesta di una o piu' associazioni nazionali
delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e
delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche
agricole e forestali dispone, per il tramite degli istituti
scientifici di settore operanti nel Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la
ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle
condizioni per gli interventi di cui al comma 2, al fine
della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di
calamita' o di avversita' meteomarina.
5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la
richiesta puo' essere effettuata tramite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Commissione di cui all'articolo 3,
sono individuati, previa intesa con le regioni e le
province autonome, i criteri di attuazione in base al
principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta'
di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche
contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari,
la possibilita' di avvalersi delle Capitanerie di porto o
di altro soggetto.
7. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24
dicembre 1976, n. 898, recante la nuova regolamentazione
delle servitu' militari, con particolare riferimento al
quinto comma del medesimo articolo 15, si applicano anche
allo sgombero di specchi d'acqua interni e marini."
Note al comma 445
Il riferimento al testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 e' riportato nelle note
al comma 363.
Note al comma 446
Si riporta il testo dell'articolo 30, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
"Art. 30 Semplificazioni procedurali in materia di
investimenti
1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per
il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50
milioni di euro, al di fuori dei casi in cui si applica
l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti
diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, il
Ministero dello sviluppo economico, in sostituzione
dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un
termine per provvedere non superiore a trenta giorni,
adotta ogni atto o provvedimento necessario, ivi comprese
l'indizione della conferenza di servizi decisoria di cui
agli articoli 14, comma 2 e 14-bis, della legge 7 agosto
1990, n. 241 e della conferenza di servizi preliminare di
cui all'articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990,
nonche' l'adozione della determinazione motivata di
conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-quater,
comma 1, della citata legge n. 241 del 1990.
L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente
articolo puo' essere richiesto anche dal soggetto
proponente.
2. Ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti
gli atti e provvedimenti di cui al comma 1, ovvero, ai
sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni,
province autonome di Trento e di Bolzano, citta'
metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli
atti o provvedimenti necessari."
Il riferimento al testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 e' riportato nelle note al
comma 256.
Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
"Art.19 Incarichi di funzioni dirigenziali
1.-5-ter omissis
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n.127, recante misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo:
"Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
1.-13. Omissis
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
Omissis."
Note al comma 449
Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio:
"Art. 24 Fondo presso il Ministero del tesoro
1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del
tesoro e' istituito un fondo la cui dotazione e' alimentata
da una addizionale di lire 10.000 (euro 5,16) alla tassa di
cui al n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641 e successive modificazioni.
2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento
dei compiti istituzionali del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di
adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale
della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie
nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva,
documentata consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non e'
computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute
non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo
previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259."
Note al comma 452
Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 (norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 35 Reclutamento del personale
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene
con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis)
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello o
l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono
individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo
17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
al titolo di dottore di ricerca o al master universitario
di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle
pertinenti alla tipologia del profilo o livello di
inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni (262), ad eccezione dei direttori dei servizi
generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed
educative che permangono nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a tre anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa
in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
Il riferimento al testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 e' riportato nelle note al
comma 256.
Note al comma 455
Si riporta il testo dell'articolo 226 del decreto-legge
19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n.77 (misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
"Art. 226 Fondo emergenza alimentare
1. A valere sulle disponibilita' del Fondo di Rotazione
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' destinato
l'importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle
iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per
l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e
con le procedure previste dal fondo di cui all'articolo 58,
comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli
indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento (UE)
n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11
marzo 2014.
2. Alle erogazioni delle risorse di cui al comma 1
provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura."
Note al comma 456
Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 23
dicembre 1999, n.499 (razionalizzazione degli interventi
nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
forestale):
"Art. 4 (Finanziamento delle attivita' di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali)
1. Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun
anno la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di
competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali concernenti in particolare la ricerca e
sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti
e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e
diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema
informativo agricolo nazionale, il sostegno delle
associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il
miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto
dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione
della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e
repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle
politiche forestali nazionali. Una quota di tali
disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
materia agricola predisposti da universita' degli studi e
da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto
delle suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita'
di cui al presente articolo."