art. 1 note (parte 12)

           	
				
 
    

          Note al Comma 394
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  17,  del  decreto
          legislativo  29  marzo  2004,  n.102   recante   Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge  7  marzo
          2003, n. 38:
              "Art. 17. Interventi per favorire  la  capitalizzazione
          delle imprese
              1. La Sezione speciale istituita dall'articolo 21 della
          legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e'
          incorporata  nell'Istituto  di  servizi  per   il   mercato
          agricolo  alimentare  (ISMEA),  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31  marzo  2001,  n.  200,  che
          subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
              2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a  fronte
          di finanziamenti a  breve,  a  medio  ed  a  lungo  termine
          concessi  da  banche,  intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco speciale di  cui  all'articolo  107  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  dagli  altri  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito agrario  e  destinati
          alle imprese operanti nel settore agricolo,  agroalimentare
          e della pesca. La garanzia puo'  altresi'  essere  concessa
          anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
          medesime destinazioni.
              2-bis La  garanzia  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
          concessa anche a fronte di titoli di  debito  emessi  dalle
          imprese operanti nel  settore  agricolo,  agroalimentare  e
          della   pesca,   in   conformita'   con   quanto   previsto
          dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e
          successive  modificazioni,  acquistati  da   organismi   di
          investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o
          azioni siano collocate  esclusivamente  presso  investitori
          qualificati che non siano, direttamente  o  indirettamente,
          soci della societa' emittente.  Per  le  proprie  attivita'
          istituzionali,  nonche'  per  le  finalita'  del   presente
          decreto  legislativo,  l'ISMEA   si   avvale   direttamente
          dell'anagrafe  delle  aziende  agricole  e  del   fascicolo
          aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e  9
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
              3.  Al  fine  di  favorire  l'accesso  al  mercato  dei
          capitali da parte delle imprese di cui al comma 2,  l'ISMEA
          puo'  concedere  garanzia   diretta   a   banche   e   agli
          intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  di
          cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
          settembre 1993,  n.  385,  e  successive  modificazioni,  a
          fronte  di  prestiti  partecipativi  e  partecipazioni  nel
          capitale delle imprese  medesime,  assunte  da  banche,  da
          intermediari  finanziari,  nonche'  da  fondi   chiusi   di
          investimento mobiliari.
              4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
          anche mediante rilascio di controgaranzia e  cogaranzia  in
          collaborazione  con  confidi,  altri  fondi   di   garanzia
          pubblici e privati, anche  a  carattere  regionale  nonche'
          mediante  finanziamenti   erogati,   nel   rispetto   della
          normativa europea in materia di aiuti di  stato,  a  valere
          sul fondo credito di cui alla decisione  della  Commissione
          Europea C(2011)  2929  del  13  maggio  2011  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              4-bis.  Le  operazioni  di  credito  agrario   di   cui
          all'articolo 43 del testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993,  n.  385,  devono  essere  assistite  dalla
          garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
          finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2  e
          4.
              5. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
          da adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo, sono  stabiliti  i
          criteri  e  le  modalita'  di  prestazione  delle  garanzie
          previste dal presente articolo, nonche' di quelle  previste
          in attuazione dell'articolo 1, comma 512,  della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  tenuto  conto  delle  previsioni
          contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle
          banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
              5-bis. Le  garanzie  prestate  ai  sensi  del  presente
          articolo possono  essere  assistite  dalla  garanzia  dello
          Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da  stabilire
          con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.
          Agli  eventuali  oneri  derivanti   dall'escussione   della
          garanzia concessa ai sensi del  comma  2,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 7,  secondo  comma,  numero  2),  della
          legge 5 agosto  1978,  n.  468.  La  predetta  garanzia  e'
          elencata  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  13
          della citata legge n. 468 del 1978.
              5-ter.  Al  fine  di  assicurare  l'adempimento   delle
          normative  speciali  in  materia  di  redazione  dei  conti
          annuali  e  garantire  una   separatezza   dei   patrimoni,
          l'Istituto di servizi per il  mercato  agricolo  alimentare
          (ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria  attivita'
          di assunzione di  rischio  per  garanzie  anche  attraverso
          propria societa' di capitali dedicata.  Sull'attivita'  del
          presente  articolo,  l'ISMEA  trasmette   annualmente   una
          relazione al Parlamento.
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto  di  cui  al  comma  5,  il  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003,  n.  283,  e'
          abrogato."
               Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  11,  del
          decreto-legge  8  aprile  2020,   n.23,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.40  (Misure
          urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
          fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
          strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
          lavoro,   di   proroga   di   termini   amministrativi    e
          processuali):
              "Art. 13 Fondo centrale di garanzia PMI
              1. - 10. Omissis
              11. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  in
          quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
          all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29  marzo
          2004, n. 102, in favore delle imprese agricole,  forestali,
          della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
          dei consorzi di bonifica e dei birrifici  artigianali.  Per
          le finalita'  di  cui  al  presente  comma  sono  assegnati
          all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le  predette
          risorse sono versate su  un  conto  corrente  di  tesoreria
          centrale appositamente istituito, intestato  a  ISMEA,  per
          essere  utilizzate  in  base  al   fabbisogno   finanziario
          derivante dalla gestione delle garanzie.
              Omissis."
          Note al Comma 395
              Si riporta il testo dei commi 89 e 90  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),  come
          modificato dalla presente legge:
              "89. Alle piccole e medie imprese, come definite  dalla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, che successivamente alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge iniziano una procedura  di  ammissione
          alla quotazione in un mercato regolamentato  o  in  sistemi
          multilaterali  di  negoziazione   di   uno   Stato   membro
          dell'Unione europea o dello  Spazio  economico  europeo  e'
          riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione  alla
          quotazione,  un  credito  d'imposta,  fino  ad  un  importo
          massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento  dei
          costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2023, per
          la predetta finalita'.
              90.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  89  e'
          utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di  euro
          per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l'anno  2022  e
          di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di  euro
          per l'anno 2024, esclusivamente in compensazione  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello
          in cui e'  stata  ottenuta  la  quotazione  e  deve  essere
          indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
          periodo  d'imposta  di  maturazione  del  credito  e  nelle
          dichiarazioni dei redditi  relative  ai  periodi  d'imposta
          successivi  fino  a  quello  nel  quale  se   ne   conclude
          l'utilizzo.  Il  credito  d'imposta   non   concorre   alla
          formazione  del  reddito,   ne'   della   base   imponibile
          dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  e  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917.  Al  credito
          d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo  1,
          comma  53,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   e
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388."
          Note al Comma 396
              Il  decreto   legislativo   17   maggio   1999,   n.153
          (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti  di
          cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre  1990,
          n.  356,  e  disciplina   fiscale   delle   operazioni   di
          ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L.
          23 dicembre 1998, n.  461)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 1999, n. 125.
          Note al Comma 397
              Il riferimento al  testo  del  decreto  legislativo  17
          maggio 1999, n.153 e' riportato nelle note al Comma 396.
          Note al Comma 399
              Il riferimento al testo dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato  nelle  note
          al Comma 7.
              Il riferimento al  testo  dell'articolo  1,  comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n.  244  e'  riportato  nelle
          note al Comma 7.
              Il riferimento al testo dell'articolo 34 della legge 23
          dicembre 2000, n. 388 e' riportato nelle note al Comma 7.
          Note al Comma 408
              Si riporta il testo  degli  articoli  823  e  829,  del
          codice civile:
              "Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico
              I beni  che  fanno  parte  del  demanio  pubblico  sono
          inalienabili e non possono formare  oggetto  di  diritti  a
          favore di terzi, se non nei modi  e  nei  limiti  stabiliti
          dalle leggi che li riguardano.
              Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei  beni
          che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta'  sia
          di procedere in via  amministrativa,  sia  di  valersi  dei
          mezzi ordinari a difesa della  proprieta'  e  del  possesso
          regolati dal presente codice."
              "Art. 829. Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
              Il  passaggio  dei  beni  dal   demanio   pubblico   al
          patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita'
          amministrativa. Dell'atto deve essere dato  annunzio  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
              Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni,
          il provvedimento che dichiara il  passaggio  al  patrimonio
          deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti
          comunali e provinciali."
          Note al Comma 409
              Si riporta l'articolo 1, della legge 31 dicembre  2009,
          n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica):
              "Art.  1  Principi  di  coordinamento   e   ambito   di
          riferimento
              1.   Le   amministrazioni   pubbliche   concorrono   al
          perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica  definiti
          in ambito nazionale  in  coerenza  con  le  procedure  e  i
          criteri stabiliti dall'Unione europea e ne  condividono  le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica.
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni.
              3. La ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre.
              4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi  dell'articolo  117   della   Costituzione   e   sono
          finalizzate  alla  tutela   dell'unita'   economica   della
          Repubblica italiana, ai sensi  dell'articolo  120,  secondo
          comma, della Costituzione.
              5. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti."

          Note al Comma 413
              Si riporta il testo dell'articolo 23 del  decreto-legge
          1° marzo 2022 n. 17, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  27  aprile  2022,  n.  34  (Misure  urgenti  per  il
          contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del  gas
          naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili  e  per
          il rilancio delle politiche industriali):
              "Art. 23. Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative
              1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo  della
          tecnologia dei microprocessori e  l'investimento  in  nuove
          applicazioni industriali di  tecnologie  innovative,  anche
          tramite la riconversione di siti  industriali  esistenti  e
          l'insediamento  di  nuovi   stabilimenti   nel   territorio
          nazionale, e' istituito un fondo nello stato di  previsione
          del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di
          150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
              2. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, con il  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca e con il Ministro per l'innovazione  tecnologica  e
          la transizione digitale, da adottare  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          definiti gli ambiti di  applicazione  e  di  intervento,  i
          criteri e le modalita' di riparto delle risorse  del  fondo
          di cui al comma 1.
              3. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  del  presente
          articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e  500
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023  al  2030,
          si provvede ai sensi dell'articolo 42."
          Note al Comma 414
              Si riporta il testo dell'articolo 2  del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013,  n.98  (disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio dell'economia):
              "Art.  2  Finanziamenti   per   l'acquisto   di   nuovi
          macchinari, impianti e attrezzature da parte delle  piccole
          e medie imprese
              1. Al fine di accrescere la competitivita' dei  crediti
          al sistema produttivo, le micro, piccole e  medie  imprese,
          come individuate dalla  Raccomandazione  2003/361/CE  della
          Commissione  del  6  maggio  2003,   possono   accedere   a
          finanziamenti e ai contributi a  tasso  agevolato  per  gli
          investimenti,  anche   mediante   operazioni   di   leasing
          finanziario, in macchinari, impianti, beni  strumentali  di
          impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
          nonche' per gli investimenti in hardware, in software ed in
          tecnologie digitali.
              2. I finanziamenti di cui al  comma  1  sono  concessi,
          entro  il  31  dicembre  2016,   dalle   banche   e   dagli
          intermediari    finanziari    autorizzati     all'esercizio
          dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' dagli  altri
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che  statutariamente
          operano  nei  confronti  delle  piccole  e  medie  imprese,
          purche' garantiti da banche aderenti  alla  convenzione  di
          cui al comma 7,  a  valere  su  un  plafond  di  provvista,
          costituito, per le finalita' di cui all'articolo  3,  comma
          4-bis,  del  decreto-legge  10   febbraio   2009,   n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33, presso la gestione  separata  di  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
              3. I finanziamenti di  cui  al  comma  1  hanno  durata
          massima di 5 anni dalla data di  stipula  del  contratto  e
          sono  accordati  per  un  valore  massimo  complessivo  non
          superiore  a  4  milioni  di  euro  per  ciascuna   impresa
          beneficiaria,  anche  frazionato  in  piu'  iniziative   di
          acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino  al
          cento per  cento  dei  costi  ammissibili  individuati  dal
          decreto di cui al comma 5.
              4. Alle imprese di cui al comma 1  il  Ministero  dello
          sviluppo economico concede un contributo,  rapportato  agli
          interessi calcolati sui finanziamenti di cui  al  comma  2,
          nella misura massima e con le modalita'  stabilite  con  il
          decreto di  cui  al  comma  5.  L'erogazione  del  predetto
          contributo e' effettuata, sulla  base  delle  dichiarazioni
          prodotte  dalle  imprese  in  merito   alla   realizzazione
          dell'investimento,  in  piu'  quote  determinate   con   il
          medesimo decreto. In caso di finanziamento di  importo  non
          superiore a 200.000 euro, il contributo puo' essere erogato
          in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.
          I contributi sono concessi nel  rispetto  della  disciplina
          comunitaria   applicabile   e,   comunque,    nei    limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui  al  comma  8,  secondo
          periodo.
              5. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          sono stabiliti i requisiti e le condizioni  di  accesso  ai
          contributi di cui al presente articolo, la  misura  massima
          di cui  al  comma  4  e  le  modalita'  di  erogazione  dei
          contributi medesimi, le  relative  attivita'  di  controllo
          nonche' le modalita' di raccordo con  il  finanziamento  di
          cui al comma 2.
              6. I finanziamenti di cui al  comma  1  possono  essere
          assistiti dalla garanzia  del  Fondo  di  garanzia  per  le
          piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  nella
          misura  massima  dell'80  per  cento   dell'ammontare   del
          finanziamento. In tali  casi,  ai  fini  dell'accesso  alla
          garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
          creditizio   dell'impresa,   in   deroga    alle    vigenti
          disposizioni  sul  Fondo  di  garanzia,  e'  demandata   al
          soggetto richiedente, nel rispetto  di  limiti  massimi  di
          rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati  in  termini
          di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
          individua  altresi'  le  condizioni   e   i   termini   per
          l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
          interventi  del  Fondo  di  garanzia,  nel  rispetto  delle
          autorizzazioni di spesa vigenti per  la  concessione  delle
          garanzie del citato Fondo.
              7.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, il Ministero dello  sviluppo  economico,
          sentito  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
          l'Associazione  Bancaria  Italiana  e  Cassa   depositi   e
          prestiti  S.p.A.  stipulano  una  o  piu'  convenzioni,  in
          relazione agli aspetti di competenza, per  la  definizione,
          in particolare:
                a) delle condizioni e  dei  criteri  di  attribuzione
          alle banche e agli intermediari  di  cui  al  comma  2  del
          plafond di provvista di cui  al  comma  2,  anche  mediante
          meccanismi  premiali  che  favoriscano  il  piu'   efficace
          utilizzo delle risorse;
                b) dei contratti tipo di finanziamento e di  cessione
          del credito in  garanzia  per  l'utilizzo  da  parte  delle
          banche e  degli  intermediari  di  cui  al  comma  2  della
          provvista di cui al comma 2;
                c) delle attivita'  informative,  di  monitoraggio  e
          rendicontazione che devono essere  svolte  dalle  banche  e
          dagli  intermediari  di  cui  al  comma  2  aderenti   alla
          convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
          sulle misure previste dal presente articolo.
              8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al  comma
          1 e' di 2,5 miliardi di  euro  incrementabili,  sulla  base
          delle  risorse  disponibili  ovvero   che   si   renderanno
          disponibili con successivi provvedimenti legislativi,  fino
          al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo  gli  esiti
          del   monitoraggio   sull'andamento    dei    finanziamenti
          effettuato  dalla  Cassa  depositi   e   prestiti   S.p.A.,
          comunicato  trimestralmente  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze.
          Per far fronte agli oneri derivanti dalla  concessione  dei
          contributi di cui al comma 4, e' autorizzata  la  spesa  di
          7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di  euro
          per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
              8-bis. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si
          applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
          in materia, anche alle piccole e medie imprese  agricole  e
          del settore della pesca.
              8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di
          cui al comma 4 si  provvede  a  valere  su  di  un'apposita
          contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
          di cui all'articolo  23,  comma  2,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n.  134.  Alla  predetta  contabilita'
          sono versate le risorse  stanziate  dal  comma  8,  secondo
          periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per
          le medesime finalita'."
          Note al Comma 415
              Il   riferimento   al   testo   dell'articolo   2   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.69,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98 e' riportato
          nelle note al Comma 414.
          Note al Comma 416
              Si riporta il testo del  comma  124,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
              "124. Al fine di sostenere lo sviluppo,  accrescere  la
          competitivita' e rafforzare la filiera  del  sistema  delle
          piccole e medie imprese del settore aeronautico  nazionale,
          della  chimica  verde  nonche'   della   fabbricazione   di
          componenti per la mobilita' elettrica e per  la  produzione
          di energia da fonti rinnovabili, e' istituito, nello  stato
          di previsione del Ministero dello  sviluppo  economico,  un
          Fondo d'investimento per gli  interventi  nel  capitale  di
          rischio delle piccole e medie imprese, con una dotazione di
          100 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro
          per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione  del
          Fondo per l'anno 2021 e'  destinata,  nella  misura  di  50
          milioni  di   euro,   ad   un'apposita   sezione   dedicata
          esclusivamente alle piccole e  medie  imprese  del  settore
          aeronautico nazionale."
              Si riporta il testo dell'articolo 6, del  decreto-legge
          7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4dicembre 2008, n.189 (Disposizioni  urgenti  per  il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali):
              "Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali
              1. L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per
          le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779  milioni  di
          euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di  euro  per  l'anno
          2009.
              1-bis. Le  risorse  rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307.
              1-ter.    Alla    copertura    dell'onere     derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1.
              1-quater. Una quota delle risorse  iscritte  nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni.
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti."
          Note al Comma 417
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  16,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.143  recante  Disposizioni  in
          materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4,
          comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L.  15  marzo
          1997, n. 59, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 16. Disposizioni  in  materia  di  attivita'  del
          soggetto gestore del Fondo  di  cui  all'articolo  3  della
          legge 28 maggio 1973, n. 295.
              1. Al fine esclusivo di ottimizzare la  gestione  degli
          oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi  di
          interesse o di cambio  nella  gestione  del  Fondo  di  cui
          all'articolo 3 della legge  28  maggio  1973,  n.  295,  il
          soggetto gestore del Fondo e' autorizzato ad effettuare, su
          direttive del Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica, operazioni di copertura, totale o
          parziale, di rischi sui tassi di  interesse  o  di  cambio,
          anche per importi o durate globali non coincidenti con  gli
          importi o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali
          proventi o oneri derivanti  dalle  suddette  operazioni  di
          copertura vengono accreditati o addebitati al citato Fondo.
              1-bis.  Al  fine  di  garantire  una  piu'   efficiente
          gestione delle risorse disponibili per  l'operativita'  del
          Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,  n.
          295,  il  soggetto  gestore  provvede  ad  effettuare,  con
          riferimento agli impegni assunti e  a  quelli  da  assumere
          annualmente,  accantonamenti  in  linea  con  le   migliori
          pratiche di mercato, quantificati applicando la metodologia
          adottata  dall'organo  competente  all'amministrazione  del
          Fondo su proposta del soggetto  gestore  e  trasmessa,  per
          informativa,   al    Comitato    interministeriale    perla
          programmazione  economica  e   lo   sviluppo   sostenibile,
          unitamente  al  Piano  strategico  annuale   e   al   piano
          previsionale   dei   fabbisogni   finanziari,   ai    sensi
          dell'articolo  17.  Ai  fini  della  definizione  e   della
          verifica della suddetta metodologia,  il  soggetto  gestore
          del Fondo puo' conferire, con oneri  a  carico  del  Fondo,
          incarichi a soggetti  di  provata  esperienza  e  capacita'
          operativa.
              2. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo  3
          della legge 28 maggio  1973,  n.  295,  per  le  necessita'
          operative  connesse  alla  predetta  gestione  puo'  essere
          autorizzato   a   contrarre   mutui   e   prestiti,   anche
          obbligazionari, sia in lire  che  in  valuta,  sul  mercato
          nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  con
          proprio decreto, di concerto con il Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale. Il netto ricavo
          e' versato in apposito  conto  di  Tesoreria  intestato  al
          soggetto gestore. Le rate di ammortamento, per capitale  ed
          interessi,  dei  mutui  e  prestiti,  sono  rimborsate  dal
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica."
          Note al Comma 418
              Il riferimento al testo dell'articolo 16,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.143 e' riportato nelle Note al
          Comma 417.
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  270,  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020):
              "270. L'organo competente ad amministrare il  Fondo  di
          cui all'articolo 3 della legge  28  maggio  1973,  n.  295,
          nonche'  il  fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2  del
          decreto-legge 28  maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.  394,  e'  il
          Comitato agevolazioni, composto da due  rappresentanti  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, di cui uno con funzioni di  presidente,  da
          un  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, da un rappresentante del Ministero dello  sviluppo
          economico e da un rappresentante designato  dalle  regioni,
          nominati con decreto del Ministero degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale, senza nuovi  o  maggiori
          oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Con  decreto  di
          natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
          della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  disciplinati
          competenze e funzionamento del predetto Comitato."
              Si riporta il testo dell'articolo 37 del  decreto-legge
          26 ottobre  1970,  n.745,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  18  dicembre  1970,   n.1034   (Provvedimenti
          straordinari per la ripresa economica):
              "Art. 37.
              Il fondo di dotazione  dell'Istituto  centrale  per  il
          credito a medio  termine  (Mediocredito  centrale)  di  cui
          all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive
          modificazioni,  e'  ulteriormente  aumentato  di  lire  170
          miliardi, mediante conferimenti, da parte del Tesoro  dello
          Stato, di lire 50 miliardi per  l'anno  1970,  di  lire  60
          miliardi per l'anno 1971 e di lire 60 miliardi  per  l'anno
          1972.
              E' istituito presso l'Istituto centrale per il  credito
          a medio termine (Mediocredito centrale)  un  fondo  per  la
          concessione,  in  sostituzione  o  a  completamento   delle
          operazioni indicate alle lett. a), b), c), d),  e),  ed  f)
          del secondo comma dell'art. 2 della L. 30 aprile  1962,  n.
          265,  o  anche  abbinati  con  le  operazioni  stesse,   di
          contributi nel pagamento degli interessi sui  finanziamenti
          che gli istituti ed  aziende  ammessi  ad  operare  con  il
          Mediocredito  centrale  concedono  senza  o  con   parziale
          ricorso al Mediocredito stesso.
              I  limiti  e  le  modalita'  per  la  concessione   del
          contributo nel pagamento degli interessi verranno  indicati
          annualmente  nel   piano   generale   di   utilizzo   delle
          disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma  dell'art.
          24, L. 28 febbraio 1967, n. 131.
              Per la concessione  di  contributi  sugli  interessi  a
          favore degli istituti ed aziende di credito per  operazioni
          ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.  2,  L.  30
          aprile 1962, n. 265, e' assegnata al Mediocredito  centrale
          la somma di lire 30 miliardi - da stanziarsi nello stato di
          previsione del Ministero del  tesoro  e  che  sara'  tenuta
          dall'Istituto,  fino  all'impiego,  in  un  conto  corrente
          infruttifero presso la Tesoreria  centrale  dello  Stato  -
          ripartita in ragione di lire  3  miliardi  nell'anno  1970,
          lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1971 e 1972, lire 10
          miliardi nell'anno 1973 e lire 7 miliardi nell'anno 1974."
          Note al Comma 419
              Si riporta il testo dell'articolo 23 del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 124 (Misure urgenti per la crescita
          del Paese):
              "Art. 23 Fondo per la crescita sostenibile
              1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire  la
          crescita sostenibile e la creazione  di  nuova  occupazione
          nel rispetto delle contestuali  esigenze  di  rigore  nella
          finanza pubblica e di equita'  sociale,  in  un  quadro  di
          sviluppo  di  nuova  imprenditorialita',  con   particolare
          riguardo al sostegno alla piccola  e  media  impresa  e  di
          progressivo riequilibrio socio-economico, di genere  e  fra
          le diverse aree territoriali del Paese.
              2. Il Fondo speciale rotativo di  cui  all'articolo  14
          della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  istituito  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
          di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
              Il Fondo  e'  destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
          priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei
          vincoli   derivanti    dall'appartenenza    all'ordinamento
          comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
          un  impatto  significativo  in   ambito   nazionale   sulla
          competitivita' dell'apparato  produttivo,  con  particolare
          riguardo alle seguenti finalita':
                a) la promozione di progetti di ricerca,  sviluppo  e
          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
          sviluppo  delle  imprese,  ad  eccezione  dei  progetti  di
          ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i  settori  del
          petrolio, del carbone e del gas naturale;
                b) il rafforzamento della  struttura  produttiva,  il
          riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
          versano in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza
          nazionale  tramite  la   sottoscrizione   di   accordi   di
          programma;
                c) la promozione della presenza internazionale  delle
          imprese e l'attrazione di investimenti  dall'estero,  anche
          in raccordo con le azioni che saranno attivate  dall'ICE  -
          Agenzia     per     la     promozione     all'estero      e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
                c-bis) interventi in favore di imprese  in  crisi  di
          grande dimensione;
                c-bis) la definizione e  l'attuazione  dei  piani  di
          valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate  alla
          criminalita' organizzata;
                c-ter)    interventi    diretti    a    salvaguardare
          l'occupazione e  a  dare  continuita'  all'esercizio  delle
          attivita' imprenditoriali.
              3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          2, con decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  nel  rispetto   degli
          equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le
          priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto
          concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto
          previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  31  marzo
          1998,  n.  123  ad  eccezione  del  credito  d'imposta.  Le
          predette misure sono attivate con  bandi  ovvero  direttive
          del Ministro dello sviluppo economico,  che  individuano  i
          termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma
          automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
          dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
          un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli
          oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al
          presente comma si applica quanto previsto dall'articolo  3,
          comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e
          dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
          n. 78, convertito con  modificazioni  con  legge  3  agosto
          2009, n. 102.
              3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del  Fondo  possono
          essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura
          di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio
          dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni
          precedenti.
              3-ter. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  lettera
          c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore  di
          imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
          23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  18  febbraio  2004,  n.  39,  che  presentano
          rilevanti   difficolta'   finanziarie   ai    fini    della
          continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
          dei livelli occupazionali.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, sono stabiliti, nel  rispetto  della
          disciplina comunitaria sugli aiuti di  Stato,  modalita'  e
          criteri per  la  concessione,  erogazione  e  rimborso  dei
          predetti finanziamenti. L'erogazione  puo'  avvenire  anche
          mediante anticipazioni di  tesoreria  da  estinguere  entro
          l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.
              3-quater. Per le finalita' di cui al comma  2,  lettera
          c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore  di
          piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite
          da  lavoratori  provenienti  da  aziende  i  cui   titolari
          intendano trasferire le stesse, in cessione o  in  affitto,
          ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il
          Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o
          maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  sulla  base  di
          apposita convenzione, delle societa' finanziarie costituite
          ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio
          1985, n.  49.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico sono stabiliti,  nel  rispetto  della  disciplina
          dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalita'
          e criteri per la concessione, l'erogazione  e  il  rimborso
          dei predetti finanziamenti.
              4. Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due
          distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo
          medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti
          agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
          di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o
          dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in
          bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle
          finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita
          sezione nell'ambito del Fondo.
              5.
              6. I finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sul
          Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e
          personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
          per le anticipazioni dei contributi.
              7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge
          indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 11 del presente articolo.
              8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
          nonche' le somme restituite o non erogate alle  imprese,  a
          seguito dei provvedimenti di revoca e  di  rideterminazione
          delle agevolazioni concesse  ai  sensi  delle  disposizioni
          abrogate  ai  sensi  del  precedente  comma,   cosi'   come
          accertate  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla
          contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
          di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
          accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte
          agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione
          dei procedimenti di cui al comma 11.
              9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
          sensi  del  comma  7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle
          contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
          sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'
          istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
          degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,  lettera
          f) della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
          dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato
          di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva
          assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
          per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
          disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
          necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per
          garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al
          successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali
          continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi
          interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
          derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate
          dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
              10. Al fine di garantire la prosecuzione  delle  azioni
          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
          vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
              11. I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono
          disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione
          delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,
          dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e
          dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente
          decreto-legge.
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio."
          Note al Comma 420
              Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto-legge
          23 dicembre 2016,  n.237,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 febbraio 2017,  n.15  (Disposizioni  urgenti
          per la tutela del risparmio nel settore  creditizio),  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 17. Rispetto della disciplina in materia di aiuti
          di Stato
              1. La richiesta di cui  all'articolo  15  e'  corredata
          della dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento
          della domanda e  fino  a  quando  la  sottoscrizione  delle
          azioni da parte del Ministero non sia  stata  perfezionata,
          gli impegni previsti dal paragrafo 47  della  comunicazione
          sul settore bancario della Commissione europea.
              2. Fermi restando i poteri  dell'Autorita'  competente,
          la sottoscrizione puo' essere subordinata,  in  conformita'
          alla   decisione   della    Commissione    europea    sulla
          compatibilita'  dell'intervento  con  il  quadro  normativo
          dell'Unione  europea  in  materia   di   aiuti   di   Stato
          applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle  banche
          nel  contesto  della  crisi  finanziaria,   alle   seguenti
          condizioni:
                a) revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi  e
          del direttore generale dell'Emittente;
                b) limitazione  della  retribuzione  complessiva  dei
          membri  del  consiglio  di  amministrazione   e   dell'alta
          dirigenza dell'Emittente. Per  gli  incarichi  conferiti  a
          decorrere dal 1° gennaio  2023,  il  trattamento  economico
          annuo non puo' in ogni caso superare quello determinato  ai
          sensi dell'articolo 23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          dicembre 2011, n.214."
          Note al Comma 421
              Si riporta il testo dell'articolo 64, del decreto-legge
          16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 settembre 2020, n.  120  (Misure  urgenti  per  la
          semplificazione e l'innovazione digitale):
              "Art.  64.  Semplificazioni  per  il   rilascio   delle
          garanzie sui finanziamenti a favore di progetti  del  green
          new deal
              1. Le garanzie e gli interventi di cui al  all'articolo
          1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  possono
          riguardare, tenuto conto degli indirizzi  che  il  Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione  economica  puo'
          emanare entro il 28 febbraio di ogni anno  e  conformemente
          alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
          al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e  al
          Comitato delle regioni n. 640  dell'11  dicembre  2019,  in
          materia di Green deal europeo:
                a) progetti tesi ad agevolare  la  transizione  verso
          un'economia pulita e  circolare  e  ad  integrare  i  cicli
          produttivi  con  tecnologie  a  basse  emissioni   per   la
          produzione di beni e servizi sostenibili;
                b) progetti tesi ad accelerare la  transizione  verso
          una mobilita' sostenibile e intelligente,  con  particolare
          riferimento a progetti volti  a  favorire  l'avvento  della
          mobilita' multimodale automatizzata e  connessa,  idonei  a
          ridurre  l'inquinamento   e   l'entita'   delle   emissioni
          inquinanti,  anche  attraverso  lo  sviluppo   di   sistemi
          intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla
          digitalizzazione.
              2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte  da  SACE
          S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020
          e,  per  gli  anni  successivi,  nei  limiti   di   impegno
          assumibili fissati annualmente  dalla  legge  di  bilancio,
          nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai
          termini  e  alle  condizioni  previsti  nella   convenzione
          stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze  e
          SACE  S.p.A.  e  approvata  con   delibera   del   Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione   economica   da
          adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:
                a)  lo  svolgimento   da   parte   di   SACE   S.p.A.
          dell'attivita'  istruttoria  delle  operazioni,  anche  con
          riferimento  alla  selezione  e  alla   valutazione   delle
          iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di  cui
          al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione  ai
          medesimi obiettivi;
                b) le procedure per  il  rilascio  delle  garanzie  e
          delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A.  anche
          al fine di escludere  che  da  tali  garanzie  e  coperture
          assicurative possano derivare oneri non previsti in termini
          di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
                c) la gestione delle  fasi  successive  al  pagamento
          dell'indennizzo, incluse  le  modalita'  di  esercizio  dei
          diritti  nei  confronti  del  debitore  e  l'attivita'   di
          recupero dei crediti;
                d)  le  modalita'  con  le  quali  e'  richiesto   al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il   pagamento
          dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5  e  le
          modalita' di escussione della garanzia dello Stato relativa
          agli  impegni  assunti   da   SACE   S.p.A.,   nonche'   la
          remunerazione della garanzia stessa;
                e) ogni altra modalita' operativa rilevante  ai  fini
          dell'assunzione e gestione degli impegni;
                f)  le  modalita'  con  cui  SACE  S.p.A.   riferisce
          periodicamente al Ministero dell'economia e  delle  finanze
          degli  esiti   della   rendicontazione   cui   i   soggetti
          finanziatori sono tenuti nei riguardi di  SACE  S.p.A.,  ai
          fini della verifica della permanenza  delle  condizioni  di
          validita' ed efficacia della garanzia.
              3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A.  delle  garanzie
          di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 600 milioni
          di euro, e' subordinato alla decisione assunta con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
              4. Sulle obbligazioni di SACE  S.p.A.  derivanti  dalle
          garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di  diritto
          la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
          la cui operativita' sara' registrata  da  SACE  S.p.A.  con
          gestione separata. La garanzia dello  Stato  e'  esplicita,
          incondizionata, irrevocabile e si estende al  rimborso  del
          capitale, al pagamento degli  interessi  e  ad  ogni  altro
          onere accessorio, al netto delle commissioni  ricevute  per
          le medesime garanzie.
              5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di
          cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019,
          n. 160, sono interamente  destinate  alla  copertura  delle
          garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante  versamento
          sull'apposito conto di  tesoreria  centrale,  istituito  ai
          sensi dell'articolo  1,  comma  88,  terzo  periodo,  della
          citata legge n. 160  del  2019.  Sul  medesimo  conto  sono
          versati i premi riscossi da  SACE  S.p.A.  al  netto  delle
          commissioni trattenute da  SACE  S.p.A.  per  le  attivita'
          svolte ai sensi del presente articolo  e  risultanti  dalla
          contabilita' di SACE  S.p.A.,  salvo  conguaglio  all'esito
          dell'approvazione   del   bilancio.   Per   gli    esercizi
          successivi, le risorse del predetto  fondo  destinate  alla
          copertura delle  garanzie  concesse  da  SACE  S.p.A.  sono
          determinate con la legge  di  bilancio,  tenuto  conto  dei
          limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2.
              5-bis.  All'articolo  1,  comma  86,  della  legge   27
          dicembre  2019,  n.  160,  dopo  le  parole:  "partenariato
          pubblico-privato"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  anche
          realizzati con  l'intervento  di  universita'  e  organismi
          privati di ricerca".
              6. All'articolo 1, comma 88, della  legge  27  dicembre
          2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) le parole ", il primo dei quali da adottare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, e' individuato l'organismo competente  alla
          selezione degli interventi coerenti con  le  finalita'  del
          comma  86,  secondo  criteri  e  procedure  conformi   alle
          migliori  pratiche  internazionali,  e  sono  stabiliti   i
          possibili  interventi,  i  criteri,  le  modalita'   e   le
          condizioni per il rilascio delle garanzie di cui  al  comma
          86," sono soppresse;
                b) dopo le parole: "in quote di capitale  di  rischio
          e/o di debito  di  cui  al  comma  87,"  sono  aggiunte  le
          seguenti: "e' stabilita".
              7. Per l'anno 2020, le  garanzie  di  cui  al  comma  1
          possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del
          Comitato   interministeriale    per    la    programmazione
          economica."
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  85,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022):
              "85.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  470  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno  2021  e  di
          1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,
          di cui una quota non inferiore a 150 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2020,  2021  e  2022  e'  destinata  ad
          interventi coerenti con le finalita' previste dall'articolo
          19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,
          di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei  predetti
          anni  destinati  alle  iniziative  da  avviare  nelle  zone
          economiche  ambientali.   Alla   costituzione   del   fondo
          concorrono i proventi delle aste delle quote  di  emissione
          di CO2 di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  13
          marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del  bilancio  dello
          Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di
          pertinenza del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di
          euro per ciascuno dei predetti anni,  che  resta  acquisito
          all'erario."
          Note al Comma 422
              Si riporta il testo  dai  commi  da  1026  a  1046  del
          l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, (Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
              "1026. In coerenza con gli obiettivi di conseguire  una
          gestione  efficiente  dello  spettro  e  di   favorire   la
          transizione verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano  di
          azione per il 5G della Commissione  europea,  di  cui  alla
          comunicazione della Commissione europea  del  14  settembre
          2016, COM(2016) 588 final, e con la decisione (UE) 2017/899
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017,
          entro il 30 aprile 2018 l'Autorita' per le  garanzie  nelle
          comunicazioni definisce le procedure per l'assegnazione dei
          diritti d'uso di frequenze radioelettriche da  destinare  a
          servizi di comunicazione elettronica in larga banda  mobili
          terrestri bidirezionali con l'utilizzo della banda  694-790
          MHz e  delle  bande  di  spettro  pioniere  3,6-3,8  GHz  e
          26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto previsto  dal  codice
          di cui al decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,
          tenendo conto e facendo salve  le  assegnazioni  temporanee
          delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attivita'
          di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa  dal
          Ministero dello sviluppo economico nonche' le  assegnazioni
          per il servizio satellitare fisso  e  per  il  servizio  di
          esplorazione della Terra via satellite. In  linea  con  gli
          indirizzi dell'Unione europea, le procedure di selezione su
          base competitiva di cui al primo periodo sono  definite  in
          coerenza con  l'obiettivo  di  garantire  l'utilizzo  dello
          spettro assicurando il piu' ampio livello di copertura e di
          accesso  a  tutti  gli  utenti  ai  servizi  basati   sulla
          tecnologia 5G, sul territorio nazionale, tenuto conto della
          durata dei  diritti  d'uso  concessi,  garantendo  benefici
          socio-economici a lungo  termine.  Il  piano  nazionale  di
          ripartizione  delle  frequenze  e'  adeguato  entro  il  30
          settembre 2018 dal Ministero dello sviluppo economico  alle
          disposizioni del presente comma e dei commi da 1028 a 1046.
          Per i giudizi di cui al presente comma  trova  applicazione
          l'articolo 119 del codice del processo  amministrativo,  di
          cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2  luglio  2010,
          n. 104.
              1027. In coerenza  con  gli  obiettivi  dell'iniziativa
          WiFi4EU della Commissione europea e'  istituito  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico un fondo di  un  milione
          di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
              1028. Entro il 30 settembre 2018,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico provvede  all'assegnazione  dei  diritti
          d'uso  delle  frequenze   in   banda   694-790   MHz,   con
          disponibilita' a far data dal 1° luglio 2022, e delle bande
          di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz  agli  operatori  di
          comunicazione elettronica a  banda  larga  senza  fili,  in
          conformita' alle procedure di selezione su base competitiva
          definite   dall'Autorita'    per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni, di cui al comma 1026.  Il  termine  relativo
          alla disponibilita' delle frequenze di cui al primo periodo
          e' fissato tenendo conto della necessita' e complessita' di
          assicurare la migrazione tecnica di  un'ampia  parte  della
          popolazione verso standard di trasmissione avanzati.
              1029. Qualora si renda necessario,  la  liberazione  di
          frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso,  per
          la finalita'  di  cui  al  comma  1026,  facendo  salve  le
          assegnazioni temporanee delle frequenze  in  banda  3,7-3,8
          GHz ai fini dell'attivita' di sperimentazione basata  sulla
          tecnologia 5G  nonche'  le  assegnazioni  per  il  servizio
          satellitare fisso e per il servizio di  esplorazione  della
          Terra via satellite, deve avere luogo entro il 1°  dicembre
          2018. A fronte della liberazione di frequenze, il Ministero
          dello  sviluppo  economico  entro  il  30  settembre   2018
          individua in favore degli operatori  titolari  del  diritto
          d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz,
          porzioni di spettro, in coerenza con il piano nazionale  di
          ripartizione delle frequenze di cui al  terzo  periodo  del
          comma    1026,    idonee    all'esercizio    dei    servizi
          precedentemente assicurati  mediante  uso  delle  frequenze
          liberate.
              1030. Entro il  31  maggio  2018,  l'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni adotta il piano  nazionale  di
          assegnazione  delle  frequenze  da  destinare  al  servizio
          televisivo    digitale    terrestre,    denominato    PNAF,
          considerando le codifiche  o  standard  piu'  avanzati  per
          consentire  un  uso  piu'  efficiente  dello   spettro   ed
          utilizzando per  la  pianificazione  in  ambito  locale  il
          criterio delle aree tecniche.  Entro  il  31  gennaio  2019
          l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il
          PNAF di cui al periodo precedente.  Al  fine  di  escludere
          interferenze nei  confronti  di  Paesi  radioelettricamente
          confinanti, in  ciascuna  area  di  coordinamento  definita
          dagli accordi  internazionali  sottoscritti  dal  Ministero
          dello sviluppo economico  e  dalle  autorita'  degli  Stati
          confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del
          17 maggio 2017, di cui  al  comma  1026,  sono  oggetto  di
          pianificazione  esclusivamente  le   frequenze   attribuite
          all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze in banda  III
          VHF sono pianificate sulla  base  dell'Accordo  di  Ginevra
          2006 e di successivi  accordi  internazionali  sottoscritti
          dal Ministero dello sviluppo economico, per  la  radiofonia
          digitale e, ove  necessario,  per  il  servizio  televisivo
          digitale  terrestre.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni  pianifica  per  la   realizzazione   di   un
          multiplex contenente l'informazione regionale da parte  del
          concessionario   del   servizio    pubblico    radiofonico,
          televisivo e multimediale una rete con decomponibilita' per
          macroaree con frequenze in banda UHF. Le frequenze  per  il
          servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF  e
          470-694 MHz, non attribuite  internazionalmente  all'Italia
          nelle  aree  di  coordinamento   definite   dagli   accordi
          internazionali di cui al primo periodo, non possono  essere
          pianificate ne' assegnate.
              1031.  In  linea  con  gli  obiettivi  della   politica
          audiovisiva  europea  e  nazionale  di  coesione   sociale,
          pluralismo  dei  mezzi  di   comunicazione   e   diversita'
          culturale e con la finalita' della piu' efficiente gestione
          dello spettro consentita dall'impiego delle tecnologie piu'
          avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito  nazionale
          e locale per il servizio televisivo digitale  terrestre  ed
          attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz  sono  rilasciate
          secondo il calendario di cui al comma 1032. Per le medesime
          finalita' di cui al primo periodo, i  diritti  d'uso  delle
          frequenze di cui sono titolari  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali
          sono convertiti in diritti d'uso di  capacita'  trasmissiva
          in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia
          DVB-T2, secondo i criteri definiti  dall'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo 2019 ai fini
          dell'assegnazione  dei  diritti  d'uso   delle   frequenze.
          L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31
          marzo 2019  stabilisce  i  criteri  per  l'assegnazione  in
          ambito  nazionale  dei  diritti   d'uso   delle   frequenze
          pianificate  ai  sensi  del  comma  1030  per  il  servizio
          televisivo  digitale  terrestre  agli  operatori  di   rete
          nazionali, tenendo conto della necessita' di assicurare  il
          contenimento degli eventuali costi di trasformazione  e  di
          realizzazione  delle  reti,  la  riduzione  dei  tempi  del
          periodo  transitorio  di   cui   al   comma   1032   e   la
          minimizzazione dei costi ed impatti  sugli  utenti  finali.
          Entro il  30  giugno  2019,  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico provvede al  rilascio  dei  diritti  d'uso  delle
          frequenze di cui al terzo  periodo  ad  operatori  di  rete
          nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorita' di
          cui al medesimo periodo. L'Autorita' per le garanzie  nelle
          comunicazioni  dispone  le  modalita'   e   le   condizioni
          economiche,   orientate   al   costo,   secondo   cui    il
          concessionario  del   servizio   pubblico   nel   multiplex
          contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di  cedere
          una quota della capacita' trasmissiva  assegnata,  comunque
          non inferiore a un programma, nel  periodo  transitorio,  a
          favore di ognuno dei soggetti  legittimamente  operanti  in
          ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei  canali  CH
          51 e 53 alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione che rilascino i rispettivi diritti  d'uso  nel
          periodo transitorio ai sensi del comma 1032.
              1031-bis.   L'assegnazione   dell'ulteriore   capacita'
          trasmissiva  disponibile  in  ambito  nazionale   e   delle
          frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate
          alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma  1031  e
          pianificate   dall'Autorita'   per   le   garanzie    nelle
          comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo
          digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la
          concessionaria  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo  e
          multimediale,  avviene  mediante  procedura  onerosa  senza
          rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019  dal
          Ministero dello sviluppo  economico,  in  attuazione  delle
          procedure   stabilite   entro   il   30   settembre    2019
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
          dell'articolo   29   del   codice    delle    comunicazioni
          elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259, sulla base dei  seguenti  principi  e  criteri:  a)
          assegnare la capacita' trasmissiva  e  le  frequenze  sulla
          base  di  lotti  con  dimensione  pari  alla  meta'  di  un
          multiplex; b) determinare un valore  minimo  delle  offerte
          sulla base dei valori di mercato individuati dall'Autorita'
          per le garanzie  nelle  comunicazioni;  c)  considerare  il
          valore delle offerte economiche presentate; d) garantire la
          continuita' del servizio, la  celerita'  della  transizione
          tecnologica  nonche'  la  qualita'   delle   infrastrutture
          tecnologiche messe a disposizione dagli operatori  di  rete
          nazionali   operanti   nel   settore,   ivi   inclusa    la
          concessionaria  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo  e
          multimediale; e) valorizzare le esperienze  maturate  dagli
          operatori di rete nazionali nel  settore,  con  particolare
          riferimento alla realizzazione di reti  di  radiodiffusione
          digitale;  f)  valorizzare  la  capacita'  strutturale   di
          assicurare l'efficienza spettrale, le professionalita' e le
          competenze maturate nel settore, l'innovazione  tecnologica
          e l'ottimale, effettivo  e  tempestivo  sfruttamento  della
          capacita' trasmissiva  e  delle  frequenze  aggiuntive;  g)
          assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo
          conto  dell'attuale  diffusione  di  contenuti   di   buona
          qualita' in tecnologia televisiva digitale  terrestre  alla
          piu'  vasta  maggioranza  della  popolazione  italiana.  Il
          Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
          provvedere, con propri decreti, alla  riassegnazione  degli
          introiti, versati  su  apposito  capitolo  di  entrata  del
          bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di  spesa  dello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico
          per interventi  finalizzati  a  incentivare  l'acquisto  di
          apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera
          c)  del  comma  1039,  nel  rispetto   del   principio   di
          neutralita' tecnologica, e a favorire la sperimentazione di
          nuove tecnologie televisive, secondo modalita' operative  e
          procedure di erogazione stabilite con decreto del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze.
              1031-ter. La durata dei diritti d'uso  delle  frequenze
          derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 nonche' di
          quelle derivanti dall'assegnazione mediante la procedura di
          cui al comma 1031-bis e' stabilita secondo quanto  previsto
          dal codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
              1031-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni
          di cui ai commi  1031  e  1031-bis,  nel  caso  in  cui  il
          medesimo diritto d'uso della frequenza sia assegnato a piu'
          di un  operatore  di  rete  nazionale,  qualora  sorga  una
          controversia inerente alla gestione  e  all'utilizzo  della
          stessa, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su
          istanza di una delle parti, adotta una decisione vincolante
          che risolve la controversia.  La  decisione  dell'Autorita'
          deve essere motivata, nonche' pubblicata nel sito  internet
          dell'Autorita' stessa nel rispetto delle norme  in  materia
          di riservatezza, ha efficacia dalla data di  notifica  alle
          parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale.
          Laddove  l'Autorita'  accerti   l'inottemperanza   a   tale
          decisione,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'
          revocare il diritto d'uso sulla frequenza  interessata.  La
          procedura di cui al presente comma non preclude alle  parti
          la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.
              1032. Entro il 30 giugno 2018, con decreto del Ministro
          dello   sviluppo   economico,    e'    stabilito,    previa
          consultazione  pubblica,  il   calendario   nazionale   che
          individua le scadenze  della  tabella  di  marcia  ai  fini
          dell'attuazione  degli  obiettivi  della   decisione   (UE)
          2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1026, tenendo
          conto della necessita' di fissare un  periodo  transitorio,
          dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022,  per  assicurare  il
          rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di
          rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale
          e locale e la  ristrutturazione  del  multiplex  contenente
          l'informazione regionale da parte  del  concessionario  del
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e
          secondo i seguenti criteri:
                a)  individuazione  delle  aree  geografiche  in  cui
          suddividere il territorio nazionale per il  rilascio  delle
          frequenze anche al  fine  di  evitare  o  ridurre  problemi
          interferenziali   verso   i   Paesi    radio-elettricamente
          confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il  servizio
          mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia;
                b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da
          parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in
          ambito locale di tutte le frequenze utilizzate alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  contestuale
          attivazione  delle  frequenze  destinate  dal   PNAF   alle
          trasmissioni in ambito locale;
                c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da
          parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico,
          televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate  alla
          data di entrata in vigore della presente  disposizione  dal
          multiplex del servizio pubblico  contenente  l'informazione
          regionale  e  contestuale   attivazione   delle   frequenze
          destinate dal PNAF per la realizzazione del nuovo multiplex
          con decomponibilita' per macroaree;
                d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da
          parte  degli  operatori  nazionali,  delle  frequenze   che
          ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti  ai  canali
          dal  50  al  53  e  contestuale  attivazione  di  frequenze
          disponibili che devono  essere  individuate  tenendo  conto
          della necessita' di ridurre i  disagi  per  gli  utenti  ed
          assicurare la continuita' d'impresa nonche' rilascio,  alla
          scadenza di cui alla lettera f), da parte  degli  operatori
          di rete titolari dei diritti d'uso in ambito  locale  delle
          frequenze  corrispondenti  ai  canali  CH  51  e   53   per
          successive aree geografiche come individuate  alla  lettera
          a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al
          31 dicembre 2021;
                e) rilascio delle restanti  frequenze  e  attivazione
          delle frequenze previste dal PNAF e oggetto  dei  rimanenti
          diritti d'uso nazionali;
                f)  individuazione  delle  scadenze,   comunque   nel
          periodo transitorio dal 1°  gennaio  2020  al  31  dicembre
          2021, della sequenza di rilasci e  contestuali  attivazioni
          di  frequenze  secondo  i  criteri  e  per  gli   operatori
          nazionali titolari dei diritti d'uso dei canali CH 50 e  52
          di cui alla lettera d), da realizzare per  successive  aree
          geografiche  come  individuate  alla  lettera   a),   della
          sequenza di rilasci di frequenze secondo i  criteri  e  per
          gli operatori in ambito locale titolari dei  diritti  d'uso
          dei canali CH 51 e 53 di cui alla lettera d), da realizzare
          per  successive  aree  geografiche  come  individuate  alla
          lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio
          2020 al 31 dicembre 2021, nonche'  delle  scadenze  per  il
          rilascio  delle  restanti  frequenze  e  attivazione  delle
          frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti
          d'uso di cui alle lettere b), c) ed e).
              Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  entro  il  15
          aprile  2019,  aggiorna  il  decreto  di  cui  al   periodo
          precedente.
              1033. Entro  il  30  marzo  2019,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico avvia  le  procedure  di  selezione  per
          l'assegnazione dei diritti d'uso  delle  frequenze  per  il
          servizio televisivo  digitale  terrestre  ad  operatori  di
          rete, ai fini  della  messa  a  disposizione  di  capacita'
          trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
          ambito locale di cui al comma 1034, sulla base dei seguenti
          criteri: a) idoneita' tecnica alla  pianificazione  e  allo
          sviluppo della rete, nel rispetto del piano  dell'Autorita'
          per le garanzie nelle comunicazioni;  b)  redazione  di  un
          piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
          c) esperienze  maturate  nel  settore  delle  comunicazioni
          elettroniche,    con    particolare    riferimento     alla
          realizzazione e all'esercizio di  reti  di  radiodiffusione
          televisiva; d)  sostenibilita'  economica,  patrimoniale  e
          finanziaria; e) tempi previsti per la  realizzazione  delle
          reti. Le procedure di cui al primo  periodo  si  concludono
          entro il 30 ottobre 2019.
              1034. Al fine di determinare  i  soggetti  che  possono
          utilizzare la capacita' trasmissiva di cui al  comma  1033,
          entro  il  30  marzo  2019,  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico avvia le procedure per predisporre, per  ciascuna
          area tecnica di cui al  comma  1030,  una  graduatoria  dei
          soggetti  legittimamente  abilitati  quali   fornitori   di
          servizi di  media  audiovisivi  in  ambito  locale  che  ne
          facciano richiesta, prevedendo, se  del  caso,  riserve  su
          base territoriale inferiore alla regione e applicando,  per
          ciascun  marchio  oggetto  di  autorizzazione,  i   criteri
          stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.  La  fornitura  di
          capacita' trasmissiva, da parte degli operatori di rete  in
          ambito locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze
          per il servizio televisivo digitale  terrestre  di  cui  al
          comma 1033, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
          ambito  locale  avviene  sulla  base  di  una  negoziazione
          commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda.
          Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto  con  fornitori
          di servizi  di  media  audiovisivi  in  ambito  locale  che
          rientrano in posizione utile nella graduatoria  di  cui  al
          primo  periodo,  il  Ministero  dello  sviluppo   economico
          associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di
          rete in ambito locale in base alla  disponibilita'  residua
          di capacita' trasmissiva e alla  posizione  in  graduatoria
          dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci
          e  attivazioni   di   frequenze   nell'arco   del   periodo
          transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre  2021  nelle
          aree geografiche di cui  al  comma  1032,  lettera  a),  le
          procedure di  cui  al  presente  comma  si  concludono  nel
          periodo dal 30 ottobre 2019 al 30 giugno 2021.
              1035. In considerazione del nuovo assetto  frequenziale
          e delle modalita' di definizione delle  aree  tecniche,  di
          cui al comma 1030, e in coerenza con le procedure di cui ai
          commi 1030, 1031, 1033 e 1034, l'Autorita' per le  garanzie
          nelle  comunicazioni  aggiorna  il  piano  di   numerazione
          automatica dei  canali  del  servizio  televisivo  digitale
          terrestre e le modalita' di attribuzione dei  numeri  entro
          il 31 dicembre 2019, tenendo conto di quanto stabilito  dai
          commi da 1026 a 1046. L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni  aggiorna  il   piano,   nel   rispetto   del
          pluralismo dei mezzi  di  comunicazione,  dei  principi  di
          trasparenza,  equita'  e  non  discriminazione  e  di   una
          razionale   allocazione   della   numerazione,   riservando
          adeguati spazi all'interno dei primi archi  di  numerazione
          ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma  2,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  31  luglio
          2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico,  sulla
          base del piano di numerazione e della  regolamentazione  di
          cui al primo e secondo periodo, attribuisce la  numerazione
          ai fornitori di servizi  di  media  audiovisivi  in  ambito
          locale di cui al comma  1034,  in  linea  con  la  sequenza
          temporale di cui  all'ultimo  periodo  dello  stesso  comma
          1034.
              1036. In caso di mancata  liberazione  delle  frequenze
          per il servizio  televisivo  digitale  terrestre  entro  le
          scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui
          al comma 1032, e delle  bande  di  spettro  3,6-3,8  GHz  e
          26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al comma 1029,  fatte
          salve le assegnazioni sperimentali e per il servizio  fisso
          satellitare e per il servizio di esplorazione  della  Terra
          via  satellite  di  cui  al  comma  1026,  gli  Ispettorati
          territoriali  del  Ministero   dello   sviluppo   economico
          procedono senza  ulteriore  preavviso  alla  disattivazione
          coattiva degli impianti. A tal fine i predetti  Ispettorati
          possono  richiedere  al  prefetto  l'ausilio  della   Forza
          pubblica. In caso di indisponibilita' delle frequenze della
          banda 694-790  MHz  per  mancato  rispetto  delle  scadenze
          stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma
          1032 e fino all'effettiva liberazione delle frequenze,  gli
          assegnatari  dei  relativi  diritti  d'uso  in  esito  alle
          procedure di cui al comma 1028 hanno diritto a percepire un
          importo pari agli interessi legali sulle  somme  versate  a
          decorrere dal 1° luglio 2022. Il Ministero  dello  sviluppo
          economico si rivale di tale importo sui  soggetti  che  non
          hanno proceduto tempestivamente  all'esecuzione  di  quanto
          prescritto dal calendario nazionale di transizione  di  cui
          al comma 1032.
              1037. I giudizi riguardanti l'assegnazione  di  diritti
          d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di  cui
          ai commi da 1026 a 1036, con particolare  riferimento  alle
          procedure di  rilascio  delle  frequenze  per  il  servizio
          televisivo    digitale    terrestre,    rientrano     nella
          giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  e  sono
          devoluti alla competenza funzionale del TAR del  Lazio.  In
          ragione del preminente interesse nazionale  alla  sollecita
          liberazione e assegnazione delle frequenze,  l'annullamento
          di  atti  e  provvedimenti   adottati   nell'ambito   delle
          procedure di cui ai commi da 1026 a 1036  non  comporta  la
          reintegrazione  o   esecuzione   in   forma   specifica   e
          l'eventuale risarcimento  del  danno  eventualmente  dovuto
          avviene  solo  per  equivalente.  La  tutela  cautelare  e'
          limitata al pagamento di una provvisionale.
              1038. In linea con la normativa europea, all'atto della
          concessione dei diritti  d'uso  della  banda  di  frequenza
          470-790  MHz,  il  Ministero   dello   sviluppo   economico
          autorizza il trasferimento o l'affitto ad altre imprese dei
          diritti d'uso relativi alle frequenze  assegnate  ai  sensi
          dei commi 1031, 1033 e  1034  in  conformita'  all'articolo
          14-ter del codice di cui al decreto legislativo  1°  agosto
          2003, n. 259.
              1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a  1046
          e'  autorizzata  la  spesa  di  5  milioni  di   euro   per
          l'esercizio finanziario 2018,  35,5  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario 2019, 344,4  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario  2020,  141  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario  2022,  da  iscrivere  su  appositi
          capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. Gli importi di cui  al  presente  comma
          sono utilizzati, in conformita' alla normativa  europea  in
          materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalita':
                a) erogazione di misure  compensative  a  fronte  dei
          costi  di  adeguamento  degli  impianti   di   trasmissione
          sostenuti dagli operatori di rete  in  ambito  nazionale  a
          seguito della liberazione delle frequenze per  il  servizio
          televisivo digitale terrestre e, ove si  renda  necessario,
          dagli operatori  delle  bande  di  spettro  3,6-3,8  GHz  e
          26,5-27,5  GHz.  Per  tali  finalita',  nell'ambito   delle
          risorse di cui al primo periodo del  presente  comma,  sono
          assegnati 0,5 milioni di euro per  l'esercizio  finanziario
          2019, 24,1 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  esercizi
          finanziari  2020  e  2021  e  228,1  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario 2022;
                b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete
          in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze  per  il
          servizio televisivo digitale terrestre oggetto  di  diritto
          d'uso. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
          al primo periodo del presente comma, sono  assegnati  230,3
          milioni di euro per l'esercizio  finanziario  2020  e  73,9
          milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021;
                c) contributo ai costi a carico degli  utenti  finali
          per l'acquisto di apparecchiature di  ricezione  televisiva
          di cui all'articolo 3-quinquies, comma  5,  terzo  periodo,
          del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,  n.  44,  ed  i
          connessi  costi  di   erogazione.   Per   tali   finalita',
          nell'ambito delle risorse  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, sono  assegnati  25  milioni  di  euro  per
          l'esercizio  finanziario  2019,  76  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario 2020  e  25  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022;
                d)  oneri  finanziari   e   amministrativi   relativi
          all'espletamento da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico delle  seguenti  attivita':  predisposizione  dei
          documenti  tecnici  e  monitoraggio  delle   attivita'   di
          coordinamento della  transizione  di  cui  al  comma  1032;
          attivita'  di  monitoraggio  per   la   risoluzione   delle
          eventuali  problematiche  causate  dalle  emissioni   delle
          stazioni radio base rispetto  agli  impianti  di  ricezione
          televisiva terrestre; definizione, simulazione  e  verifica
          delle  regole   tecniche   derivanti   dagli   accordi   di
          coordinamento internazionale; gestione delle  procedure  di
          selezione  per  l'assegnazione  dei  diritti  d'uso   delle
          frequenze in banda 694-790 MHz e  delle  bande  di  spettro
          3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz  di  cui  al  comma  1028,  con
          riguardo alla liberazione delle frequenze per  il  servizio
          televisivo  digitale  terrestre   e,   qualora   si   renda
          necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e  26,5-27,5
          GHz;  espletamento  delle  procedure   di   selezione   per
          l'assegnazione dei diritti d'uso  delle  frequenze  per  il
          servizio televisivo digitale terrestre,  di  cui  ai  commi
          1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione
          degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di  servizi
          media e audiovisivi; messa a disposizione  della  capacita'
          trasmissiva di cui al comma 1033 e  relativo  monitoraggio;
          informazione dei cittadini. Per tali finalita', nell'ambito
          delle risorse di cui al primo periodo del  presente  comma,
          sono  assegnati  5  milioni   di   euro   per   l'esercizio
          finanziario  2018,  10  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario  2019,  14  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario  2020,  18  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario 2021 e  19  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario 2022.
              1040.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,   sono   individuate   le
          modalita' operative e le procedure per  l'attuazione  degli
          interventi di cui al comma 1039. Su proposta  del  Ministro
          dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle
          finanze, con propri decreti, rimodula la ripartizione delle
          risorse da attribuire a ciascuna  delle  finalita'  di  cui
          alle lettere da a) a c) del medesimo comma 1039, apportando
          le occorrenti variazioni di bilancio.
              1041. Il Ministero dello sviluppo economico provvede  a
          favorire la diffusione della tecnologia  5G  attraverso  la
          realizzazione di sperimentazioni e di laboratori  specifici
          in coerenza con gli obiettivi del Piano di azione per il 5G
          della Commissione  europea  e  ad  assicurare  l'efficiente
          gestione  dello  spettro  radioelettrico,  anche   per   lo
          svolgimento   delle   necessarie   attivita'   tecniche   e
          amministrative. A tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa  di
          572.000   euro   annui   per    il    periodo    2018-2022.
          L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 167,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotta di 572.000
          euro annui per il periodo 2018-2022.
              1042. Per le finalita' di cui ai commi 1039 e  1041  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico   si   avvale   della
          collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni.
              1043. Al fine di coordinare  le  attivita'  di  cui  al
          comma  1039,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'
          autorizzato a costituire, nell'ambito delle risorse di  cui
          alla lettera d) del predetto comma 1039, una apposita  task
          force avvalendosi anche di personale fino a  cinque  unita'
          in posizione di  comando  proveniente  da  altre  pubbliche
          amministrazioni, ad esclusione  del  personale  scolastico,
          comprese  le  autorita'  indipendenti,  che   mantiene   il
          trattamento  economico,  fondamentale   e   accessorio   in
          godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a
          rimborsare   integralmente    alle    amministrazioni    di
          appartenenza  l'onere  relativo  al  predetto   trattamento
          economico. Della suddetta task force puo' essere chiamato a
          far  parte  anche  personale  dipendente  di   societa'   e
          organismi in house ovvero  di  societa'  partecipate  dallo
          Stato previo rimborso alle stesse da  parte  del  Ministero
          dei relativi costi.
              1044. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica,  a
          decorrere dal 1°  giugno  2019  gli  apparecchi  atti  alla
          ricezione  della  radiodiffusione  sonora   venduti   dalle
          aziende  produttrici  ai  distributori  di  apparecchiature
          elettroniche  al   dettaglio   sul   territorio   nazionale
          integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente  di
          ricevere i servizi della radio digitale.  Per  le  medesime
          finalita', a decorrere dal 1° gennaio 2020  gli  apparecchi
          atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai
          consumatori  nel  territorio  nazionale  integrano   almeno
          un'interfaccia  che  consenta  all'utente  di  ricevere   i
          servizi della radio digitale.
              1045. Dall'attuazione dei  commi  1026  e  1028  devono
          derivare proventi in misura non inferiore a  2.500  milioni
          di euro. Gli  introiti  derivanti  dall'assegnazione  delle
          bande di frequenza  di  cui  al  comma  1028  sono  versati
          all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 settembre
          di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022,  secondo
          i seguenti  importi  assicurati  prioritariamente  con  gli
          introiti derivanti  dall'assegnazione  delle  frequenze  in
          banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz: 1.250  milioni  di  euro
          per l'anno 2018, 50 milioni di euro per  l'anno  2019,  300
          milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni  di  euro  per
          l'anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore  a
          750 milioni di euro, per l'anno 2022.  Qualora,  a  seguito
          degli esiti delle procedure di cui ai commi  1026  e  1028,
          comunicati tempestivamente  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico, si verifichino minori introiti rispetto a quelli
          complessivamente attesi  di  cui  al  primo  periodo,  allo
          scostamento  si  provvede,  nell'esercizio  2022,  con   le
          modalita' di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge
          31 dicembre 2009, n. 196, in misura tale da  compensare  le
          minori entrate in termini di indebitamento netto.
              1046. I commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge  28
          dicembre 2015, n. 208, sono abrogati."
              Note al comma 423
              Si riporta il testo del comma  1057,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2021-2023),  come  modificato
          dalla presente legge:
              "1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni
          strumentali nuovi indicati  nell'allegato  A  annesso  alla
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1°  gennaio
          2022 e fino  al  31  dicembre  2022,  ovvero  entro  il  30
          settembre 2023, a condizione  che  entro  la  data  del  31
          dicembre 2022 il  relativo  ordine  risulti  accettato  dal
          venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in  misura
          almeno pari al 20 per cento del costo di  acquisizione,  il
          credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del  40  per
          cento del costo, per la quota di investimenti  fino  a  2,5
          milioni di euro, nella misura del 20 per cento  del  costo,
          per la quota di investimenti superiori  a  2,5  milioni  di
          euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per
          cento del costo, per la quota di investimenti  superiori  a
          10 milioni di euro  e  fino  al  limite  massimo  di  costi
          complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro."
              Note al comma 427
              La legge 2 giugno 1988, n.218, recante  misure  per  la
          lotta  contro   l'afta   epizootica   ed   altre   malattie
          epizootiche degli  animali  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.144 del 21 giugno1988.
              Il decreto del Ministro della sanita' 20  luglio  1989,
          n. 298 (regolamento per la determinazione dei  criteri  per
          il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai
          sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per
          la  lotta  contro  l'afta  epizootica  ed  altre   malattie
          epizootiche degli animali)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1989.
               Il decreto del Ministro della sanita' 19 agosto  1996,
          n.587 (regolamento concernente modificazioni al regolamento
          per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore
          di mercato degli animali abbattuti ai sensi della  legge  2
          giugno 1988, n. 218, recante misure  per  la  lotta  contro
          l'afta  epizootica  ed  altre  malattie  epizootiche  degli
          animali, adottato con decreto ministeriale 20 luglio  1989,
          n. 2989 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.272 del 20
          novembre1996.
           Note al comma 429
              Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria):
              "Art. 31 Interventi per favorire l'afflusso di capitale
          di rischio verso le nuove imprese
              1. Al fine di favorire l'accesso al venture  capital  e
          sostenere  i  processi  di  crescita  di   nuove   imprese,
          utilizzando lo  strumento  dell'organismo  di  investimento
          collettivo del risparmio chiuso,  di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' delle societa'
          di investimento a capitale fisso, di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico,  secondo
          le  linee  indicate   dalla   Commissione   europea   nella
          comunicazione  "Europe  2020"  sono  emanate  le   seguenti
          disposizioni.
              2. Sono definiti "Fondi per il Venture  Capital"  (FVC)
          gli organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio
          chiusi e le societa'  di  investimento  a  capitale  fisso,
          residenti in Italia, ai sensi dell'articolo  73,  comma  3,
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  ovvero  in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo che sono compresi nell'elenco di  cui  al
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  4  settembre  1996,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
          1996, che investono almeno l'85 per cento del valore  degli
          attivi in piccole e medie  imprese  (PMI)  non  quotate  in
          mercati regolamentati, di cui all'articolo 2, paragrafo  1,
          lettera f), punto i), del regolamento  (UE)  2017/1129  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  14  giugno  2017,
          nella  fase  di  sperimentazione   (seed   financing),   di
          costituzione (start-up financing), di avvio  dell'attivita'
          (early-stage  financing)  o  di   sviluppo   del   prodotto
          (expansion o scale up financing) e il residuo in PMI di cui
          all'articolo 1, comma 1,  lettera  w-quater.1),  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58.
              3. Le societa' destinatarie dei FVC devono  avere,  tra
          l'altro, le seguenti caratteristiche:
                a) non essere quotate;
                b) avere sede operativa in Italia;
                c)  le  relative  quote  od  azioni   devono   essere
          direttamente  detenute,  in  via  prevalente,  da   persone
          fisiche;
                d) essere  soggette  all'imposta  sul  reddito  delle
          societa' o  analoga  imposta  prevista  dalla  legislazione
          locale senza la possibilita' di esserne esentate totalmente
          o parzialmente;
                e) essere societa' esercenti attivita' di impresa  da
          meno di sette anni;
                f)  avere  un  fatturato,   cosi'   come   risultante
          dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento  del
          FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.
              4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi  di  cui
          alla lettera g) del comma  1  dell'articolo  44  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          derivanti dalla partecipazione ai FVC.
              5. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non  regolamentare  sono  stabilite,  tra
          l'altro,  le  modalita'  attuative  e  di   rendicontazione
          annuale dei gestori  dei  FVC  al  fine  di  rispettare  le
          condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del
          mancato rispetto delle suddette  condizioni.  Le  quote  di
          investimento  oggetto  delle  misure  di  cui  al  presente
          articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro  per
          piccola e media  impresa  destinataria  su  un  periodo  di
          dodici mesi.
              6. Per i soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa  le
          disposizioni   del   comma   4   sono    efficaci    previa
          autorizzazione  della  Commissione   europea   secondo   le
          procedure previste  dall'articolo  108,  paragrafo  3,  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  116,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021):
              "116. Al fine di semplificare e rafforzare  il  settore
          del venture capital e il tessuto  economico-produttivo  del
          Paese,  il  Ministero   dello   sviluppo   economico   puo'
          autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da  parte
          dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di  una  quota  di
          partecipazione, anche di controllo, detenuta nella societa'
          di gestione del risparmio  Invitalia  Ventures  SGR  Spa  -
          Invitalia SGR, nonche' di una quota  di  partecipazione  in
          fondi da essa gestiti, per favorire la  gestione  sinergica
          delle risorse di cui all'articolo 23 del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134,  all'articolo  1,  comma  897,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al  comma  121  del
          presente articolo, gia'  affidate  a  Invitalia  SGR,  e  a
          condizione che dalla cessione derivi l'apporto  di  risorse
          aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con  direttiva
          del Ministro dello  sviluppo  economico  a  Invitalia  sono
          stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche  ai
          fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al  comma
          117, unitamente ai criteri di  governance  per  l'esercizio
          dei diritti di azionista sull'eventuale quota di  minoranza
          e di titolare di quote dei fondi di investimento."
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  da  354  a
          361, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311  concernente
          Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
              "354. E' istituito, presso la gestione  separata  della
          Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo  rotativo,
          denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e
          gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato  alla
          concessione  alle  imprese,  anche  associate  in  appositi
          organismi, anche cooperativi, costituiti o  promossi  dalle
          associazioni imprenditoriali e dalle Camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  di  finanziamenti
          agevolati  che  assumono   la   forma   dell'anticipazione,
          rimborsabile  con  un  piano  di  rientro  pluriennale.  La
          dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
          risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni  di  euro.
          Le successive  variazioni  della  dotazione  sono  disposte
          dalla Cassa depositi e  prestiti  Spa,  in  relazione  alle
          dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
          e comunque nel rispetto dei limiti  annuali  di  spesa  sul
          bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.
              355. Con apposite delibere del CIPE, da  sottoporre  al
          controllo preventivo della Corte dei  conti,  il  Fondo  e'
          ripartito per essere destinato  ad  interventi  agevolativi
          alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla  base
          degli interventi gia' disposti a legislazione  vigente.  Ai
          fini  dell'individuazione  degli  interventi   ammessi   al
          finanziamento sono considerati prioritariamente i  seguenti
          progetti di investimento:
                a) interventi finalizzati ad innovazioni,  attraverso
          le tecnologie digitali, di  prodotti,  servizi  e  processi
          aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e  le
          tecnologie, di concerto con  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive;
                b)   programmi    di    innovazione    ecocompatibile
          finalizzati al risparmio energetico secondo  le  specifiche
          previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di  Stato
          per la tutela ambientale, di cui alla  comunicazione  della
          Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37  del  3  febbraio
          2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
          produttive;
                c)    realizzazione    dei    corridoi    multimodali
          transeuropei n. 5, n. 8 e n.  10  e  connesse  bretelle  di
          collegamento,   nonche'   delle    reti    infrastrutturali
          marittime,  logistiche  ed  energetiche  comunque  ad  essi
          collegate;
                c-bis)  infrastrutture  strategiche   di   preminente
          interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
          443;
                c-ter) infrastrutture nel settore  energetico  ed  in
          quello delle  reti  di  telecomunicazione,  sulla  base  di
          programmi  predisposti   dal   Ministero   dello   sviluppo
          economico;
                c-quater)  iniziative  e  programmi  di   ricerca   e
          sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione
          industriale di cui all' articolo 1, comma 842, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296.
              356. Il CIPE, con una o piu' delibere adottate  con  le
          modalita' previste dal comma 355:
                a) stabilisce i criteri generali  di  erogazione  dei
          finanziamenti agevolati;
                b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti
          tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati
          a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo  le
          modalita' per  assicurare  che  l'importo  complessivo  dei
          finanziamenti erogati non superi  l'importo  assegnato  dal
          CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali  di
          spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai  sensi
          del comma 361;
                c) prevede la misura minima del tasso di interesse da
          applicare;
                d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;
                e) prevede che le nuove modalita'  di  attuazione  ed
          erogazione delle misure agevolative previste dai  commi  da
          354 a 361 si applichino a programmi di investimento  per  i
          quali, alla data di pubblicazione del  decreto  di  cui  al
          comma 357, non e'  stata  ancora  presentata  richiesta  di
          erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento  e  non
          sono  stati  adottati  provvedimenti  di  revoca  totale  o
          parziale, a condizione che  l'impresa  agevolata  manifesti
          formale opzione  e  comunque  previo  parere  conforme  del
          soggetto responsabile dell'istruttoria.
              357.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   il
          Ministro  competente,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione  ai
          singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei
          principi contenuti nei commi da  354  a  361  e  di  quanto
          disposto dal comma 356, i requisiti  e  le  condizioni  per
          l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi  da
          354 a 361. In particolare,  sono  stabilite  le  condizioni
          economiche e le modalita' di concessione dei  finanziamenti
          agevolati,  anche  per  quanto  concerne   i   criteri   di
          valutazione,  i  documenti  istruttori,  la  procedura,  le
          ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e  per
          la revoca delle agevolazioni, le modalita' di  controllo  e
          rendicontazione, la quota  minima  di  mezzi  propri  e  di
          finanziamento   bancario   a    copertura    delle    spese
          d'investimento, la decorrenza e le  modalita'  di  rimborso
          del finanziamento agevolato. Il decreto di cui al  presente
          comma, relativamente agli interventi di cui al  comma  355,
          lettera   c-bis),   e'   emanato   dal    Ministro    delle
          infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze.
              358. Il tasso  di  interesse  sulle  somme  erogate  in
          anticipazione e' determinato con  decreto,  di  natura  non
          regolamentare, del Ministro dell'economia e delle  finanze.
          La differenza tra il tasso cosi' stabilito e il  tasso  del
          finanziamento agevolato, nonche' gli  oneri  derivanti  dal
          comma 360, sono posti, in favore  della  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato,  a  valere
          sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361.
              359. Sull'obbligo di  rimborso  al  Fondo  delle  somme
          ricevute  in  virtu'  del  finanziamento  agevolato  e  dei
          relativi interessi puo' essere prevista,  secondo  criteri,
          condizioni e modalita' da stabilire con decreto  di  natura
          non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata
          nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si
          provvede ai sensi dell'articolo 7,  secondo  comma,  numero
          2), della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  con  imputazione
          nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per  gli  esercizi
          successivi.
              360. Alla Cassa depositi e prestiti  Spa,  sulle  somme
          erogate in anticipazione, e'  riconosciuto,  a  valere  sui
          finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a),
          il rimborso delle spese di gestione  del  Fondo  in  misura
          pari allo 0,40 per cento complessivo  delle  somme  erogate
          annualmente.
              361. Per le finalita' previste dai commi da 354  a  360
          e' autorizzata la spesa di 80 milioni di  euro  per  l'anno
          2005 e di 150 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2006. Una quota dei predetti oneri, pari a  55  milioni  di
          euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico  del  Fondo
          per le aree sottoutilizzate per gli  interventi  finanziati
          dallo stesso. La restante quota relativa agli anni  2005  e
          2006, pari rispettivamente a 25 milioni  di  euro  e  a  50
          milioni di euro, e' posta a carico della  parte  del  Fondo
          unico per gli incentivi alle imprese  non  riguardante  gli
          interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota  relativa
          agli anni 2007 e 2008,  pari  a  50  milioni  di  euro  per
          ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a  150
          milioni di euro annui, si provvede con le maggiori  entrate
          derivanti dal comma 300."
              Note al comma 432
              Si riporta il testo  del  comma  757,  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
              "757. E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, il Fondo per il recupero della fauna  selvatica,  con
          una dotazione di 1 milione di  euro  per  l'anno  2021.  Il
          Fondo e' destinato al  fine  di  sostenere  l'attivita'  di
          tutela  e  cura  della   fauna   selvatica   svolta   dalle
          associazioni   ambientaliste    riconosciute    ai    sensi
          dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il  cui
          statuto preveda finalita' di  tutela  e  cura  della  fauna
          selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero
          della fauna selvatica ai  sensi  della  legge  11  febbraio
          1992, n.  157,  con  particolare  riferimento  alle  specie
          faunistiche di interesse comunitario di cui alle  direttive
          92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e  2009/147/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  30  novembre
          2009. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentiti  il
          Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  e
          il Ministro della salute, sono  definite  le  modalita'  di
          utilizzo del Fondo di cui al presente comma."
              Note al comma 436
              Si riporta il testo dell'articolo 3, del  decreto-legge
          11 gennaio 2001, n.1, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo 2001, n.49, recante disposizioni urgenti  per
          la  distruzione  del  materiale  specifico  a  rischio  per
          encefalopatie spongiformi bovine e delle  proteine  animali
          ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico  temporaneo
          delle proteine animali a basso rischio:
              "Art. 3. Disposizioni in  materia  di  controlli  e  di
          personale
              1. L'Agenzia puo' avvalersi del Corpo  forestale  dello
          Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri  per
          la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari,  della
          Guardia  di  finanza,  nonche'  dell'Ispettorato   centrale
          repressione frodi per l'effettuazione dei  controlli  sulle
          operazioni e sugli interventi di cui al presente decreto.
              2. Al fine  di  garantire  la  massima  efficienza  dei
          controlli espletati dal  Corpo  forestale  dello  Stato  il
          Ministro delle politiche agricole  e  forestali  puo',  con
          proprio decreto, senza  ulteriori  oneri  per  il  bilancio
          dello  Stato,  istituire  appositi  nuclei   agroalimentari
          forestali,  che  operano  alle   dirette   dipendenze   del
          Ministro.
              3. L'Ispettorato centrale repressione frodi,  anche  ai
          fini di cui al comma 1, e' posto  alle  dirette  dipendenze
          del Ministro delle politiche agricole  e  forestali;  opera
          con  organico  proprio  ed   autonomia   organizzativa   ed
          amministrativa  e  costituisce  un   autonomo   centro   di
          responsabilita' di spesa.
              4. Al personale dell'Ispettorato  centrale  repressione
          frodi, in considerazione della  specifica  professionalita'
          richiesta nello svolgimento dei compiti  istituzionali  che
          comporta un'alta preparazione tecnica, onerosita' e  rischi
          legati  anche  all'attivita'  di  polizia  giudiziaria,  e'
          attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il
          personale con identica qualifica del comparto "Sanita'".
              5. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  4,
          calcolato in 950 milioni  di  lire  a  decorrere  dall'anno
          2001, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente Fondo speciale" dello  stato  di  previsione
          del  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica  per  l'anno  2001,  allo   scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'ambiente.
              6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli  alimenti  e
          la  nutrizione  e'  autorizzato,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449,  in  materia  di   assunzioni   di   personale   delle
          amministrazioni pubbliche e nei limiti  degli  stanziamenti
          di bilancio, a procedere alle  assunzioni  necessarie  alla
          copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come
          definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto  legislativo
          29 ottobre 1999, n. 454.
              7. Per le esigenze di potenziamento  dell'attivita'  di
          prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero
          della sanita' e'  autorizzato,  per  una  sola  volta,  nel
          rispetto di quanto previsto dal citato  articolo  39  della
          legge  n.  449  del  1997,  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche,   ad   indire
          concorsi pubblici per la copertura delle vacanze  esistenti
          in organico nella qualifica di dirigente di  primo  livello
          del ruolo sanitario con le modalita' di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  nonche'
          a ricoprire, con le  modalita'  previste  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 settembre 2000,  n.  324,  le
          vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali
          di secondo livello dei ruoli  sanitario  mediante  concorsi
          riservati  al  personale  in  servizio  appartenente   alle
          posizioni iniziali dello stesso ruolo.
              8. Ai fini di una  migliore  efficienza  del  Ministero
          della sanita', le sperimentazioni previste dall'articolo  7
          della legge 14 ottobre  1999,  n.  362,  devono  intendersi
          riferite a tutto il personale  non  appartenente  al  ruolo
          sanitario  di  livello  dirigenziale  del  Ministero  della
          sanita'  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato
          comunque operante presso il medesimo Ministero.
              9. Per assicurare il pieno espletamento  delle  proprie
          attivita' istituzionali, l'Agenzia, esaurite  le  procedure
          di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto
          nazionale in materia  di  progressione  del  personale,  e'
          autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti
          delle dotazioni organiche e comunque entro i  limiti  degli
          stanziamenti per il personale,  iscritti  nel  bilancio  di
          previsione per il predetto anno, senza oneri  aggiuntivi  e
          nel rispetto di quanto  previsto  dal  citato  articolo  39
          della legge n. 449 del 1997, in materia  di  assunzioni  di
          personale delle amministrazioni  pubbliche.  In  deroga  al
          citato contratto nazionale e alle vigenti  disposizioni  in
          materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto  dei
          principi generali di cui  all'articolo  36,  comma  3,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, le selezioni  volte  all'accertamento  delle
          professionalita' richieste avverranno per titoli e mediante
          l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo  colloquio
          orale per i soli esterni. Per il personale gia' in servizio
          si applicano le norme in materia di accertamento  per  soli
          titoli, previo un breve  corso  di  formazione  predisposto
          dalla stessa Agenzia."
              Note al comma 439
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5-decies del
          decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10  (proroga
          di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie):
              "Art. 2 Proroghe onerose di termini
              1.- 5-novies Omissis
              5-decies.  Il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, sentita la  Commissione  consultiva
          centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma
          nazionale triennale  della  pesca,  di  seguito  denominato
          "Programma  nazionale",  contenente   gli   interventi   di
          esclusiva  competenza  nazionale  indirizzati  alla  tutela
          dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitivita'
          delle   imprese   di   pesca   nazionali,   nel    rispetto
          dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con  la
          normativa comunitaria.
              Omissis."
              Note al comma 440
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 26  maggio  2004,  n.154  (modernizzazione  del
          settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1,
          comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38):
              "Art. 14 Fondo di solidarieta' nazionale della pesca  e
          dell'acquacoltura
              1. Presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali,   Direzione   generale   per    la    pesca    e
          l'acquacoltura,  e'  istituito  il  Fondo  di  solidarieta'
          nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
              2.  Le  risorse  del  Fondo  sono  destinate,  con   le
          modalita'  di  cui  al  presente  articolo,  ad  interventi
          finanziari in favore di:
                a) imprenditori ittici, di cui  all'articolo  6,  che
          abbiano subito gravi danni  alle  strutture,  ivi  compreso
          l'affondamento   del   natante,   e/o   alla    produzione,
          conseguenti  a  calamita',  avversita'   metereologiche   e
          meteo-marine di carattere eccezionale;
                b) eredi diretti dei marittimi imbarcati  sulle  navi
          da pesca o di addetti  agli  impianti  di  acquacoltura  in
          mare, deceduti  per  cause  di  servizio  o  a  seguito  di
          affondamento per avversita'  meteo  marine  dell'unita'  da
          pesca o asservita agli impianti.
              3. La dotazione del Fondo e'  stabilita  dal  Programma
          nazionale nell'ambito  della  ripartizione  delle  relative
          risorse. Il Fondo  puo'  disporre  contributi,  nei  limiti
          previsti dai regolamenti comunitari, sui premi correlati  a
          polizze  per  la  copertura  assicurativa  dei  danni  alle
          imprese,  di  cui  all'articolo  6,  connessi   ad   eventi
          accidentali o non prevedibili.
              4. Su richiesta di una o  piu'  associazioni  nazionali
          delle cooperative della pesca, delle  imprese  di  pesca  e
          delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle  politiche
          agricole e forestali dispone, per il tramite degli istituti
          scientifici di settore  operanti  nel  Consiglio  nazionale
          delle  ricerche  (CNR)  o  dell'Istituto  centrale  per  la
          ricerca applicata al  mare  (ICRAM),  l'accertamento  delle
          condizioni per gli interventi di cui al comma  2,  al  fine
          della dichiarazione, con proprio decreto,  dello  stato  di
          calamita' o di avversita' meteomarina.
              5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la
          richiesta puo' essere effettuata tramite le  organizzazioni
          sindacali dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  a
          livello nazionale.
              6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  e
          forestali, sentita la Commissione di  cui  all'articolo  3,
          sono  individuati,  previa  intesa  con  le  regioni  e  le
          province autonome, i  criteri  di  attuazione  in  base  al
          principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta'
          di  cui  all'articolo   118   della   Costituzione,   anche
          contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari,
          la possibilita' di avvalersi delle Capitanerie di  porto  o
          di altro soggetto.
              7. Le disposizioni  dell'articolo  15  della  legge  24
          dicembre 1976, n. 898, recante  la  nuova  regolamentazione
          delle servitu' militari,  con  particolare  riferimento  al
          quinto comma del medesimo articolo 15, si  applicano  anche
          allo sgombero di specchi d'acqua interni e marini."
              Note al comma 445
              Il riferimento al testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.281 e' riportato  nelle  note
          al comma 363.
              Note al comma 446
               Si   riporta   il   testo   dell'articolo   30,    del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina):
              "Art. 30  Semplificazioni  procedurali  in  materia  di
          investimenti
              1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti  per
          il sistema produttivo nazionale di valore superiore  ai  50
          milioni di euro, al di fuori dei casi  in  cui  si  applica
          l'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti
          diversi dalle regioni, province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  citta'  metropolitane,  province  e  comuni,   il
          Ministero  dello  sviluppo   economico,   in   sostituzione
          dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di  un
          termine per  provvedere  non  superiore  a  trenta  giorni,
          adotta ogni atto o provvedimento necessario,  ivi  comprese
          l'indizione della conferenza di servizi  decisoria  di  cui
          agli articoli 14, comma 2 e 14-bis, della  legge  7  agosto
          1990, n. 241 e della conferenza di servizi  preliminare  di
          cui all'articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del  1990,
          nonche'  l'adozione  della   determinazione   motivata   di
          conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-quater,
          comma 1, della citata legge n. 241 del 1990.
              L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui  al  presente
          articolo  puo'  essere   richiesto   anche   dal   soggetto
          proponente.
              2. Ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti
          gli atti e provvedimenti di cui  al  comma  1,  ovvero,  ai
          sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
          in  caso  di  inerzia  o  ritardo  ascrivibili  a  regioni,
          province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano,   citta'
          metropolitane,  province  e  comuni,   il   Consiglio   dei
          ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  esercita  i  poteri  sostitutivi,   individuando
          l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero  in
          alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai  quali
          attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare  gli
          atti o provvedimenti necessari."
               Il riferimento al testo dell'articolo 30  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.165 e' riportato nelle note al
          comma 256.
              Si riporta il  testo  dell'articolo  19,  comma  6  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  recante  norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche:
              "Art.19 Incarichi di funzioni dirigenziali
              1.-5-ter omissis
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
              Omissis."
              Si riporta il testo dell'articolo 17, comma  14,  della
          legge 15 maggio 1997, n.127, recante misure urgenti per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo:
              "Art.  17.  (Ulteriori  disposizioni  in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
              1.-13. Omissis
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.
              Omissis."
              Note al comma 449
              Si riporta il testo dell'articolo 24,  della  legge  11
          febbraio 1992, n. 157,  recante  norme  per  la  protezione
          della  fauna  selvatica  omeoterma  e   per   il   prelievo
          venatorio:
              "Art. 24 Fondo presso il Ministero del tesoro
              1. A decorrere dall'anno 1992 presso il  Ministero  del
          tesoro e' istituito un fondo la cui dotazione e' alimentata
          da una addizionale di lire 10.000 (euro 5,16) alla tassa di
          cui al n. 26, sottonumero  I),  della  tariffa  annessa  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          641 e successive modificazioni.
              2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro  il
          31 marzo di ciascun  anno  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze   e
          dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
                a) 4 per cento per il funzionamento e  l'espletamento
          dei   compiti   istituzionali    del    Comitato    tecnico
          faunistico-venatorio nazionale;
                b) 1 per  cento  per  il  pagamento  della  quota  di
          adesione dello Stato italiano al  Consiglio  internazionale
          della caccia e della conservazione della selvaggina;
                c)  95  per  cento  fra  le  associazioni   venatorie
          nazionali riconosciute,  in  proporzione  alla  rispettiva,
          documentata consistenza associativa.
              3. L'addizionale di cui al  presente  articolo  non  e'
          computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
              4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
          articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute
          non comporta l'assoggettamento delle  stesse  al  controllo
          previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259."
              Note al comma 452
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo  30   marzo   2001,   n.165   (norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
              "Art. 35 Reclutamento del personale
              1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene
          con contratto individuale di lavoro:
                a) tramite procedure selettive, conformi ai  principi
          del comma 3, volte all'accertamento della  professionalita'
          richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata  l'accesso
          dall'esterno;
                b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste  di
          collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'.
              2.  Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa.
              3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
                a) adeguata pubblicita' della selezione  e  modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione;
                b) adozione di meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire;
                c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
          lavoratori;
                d) decentramento delle procedure di reclutamento;
                e) composizione delle commissioni esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali;
                e-bis)
                e-ter) possibilita' di richiedere,  tra  i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli  di  inquadramento
          di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
          di ricerca o del master universitario di secondo livello  o
          l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
          ricerca di cui all'articolo  22  della  legge  30  dicembre
          2010,  n.  240.  In  tali  casi,   nelle   procedure   sono
          individuate,     tra     le      aree      dei      settori
          scientifico-disciplinari definite  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
          al titolo di dottore di ricerca o al  master  universitario
          di secondo  livello  o  al  contratto  di  ricerca,  quelle
          pertinenti  alla  tipologia  del  profilo  o   livello   di
          inquadramento.
              3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
          programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
          massimo  complessivo  del  50  per  cento   delle   risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico:
                a) con riserva dei posti, nel limite massimo  del  40
          per cento di quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di
          rapporto di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  che,
          alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
          tre anni di servizio alle  dipendenze  dell'amministrazione
          che emana il bando;
                b) per titoli ed esami,  finalizzati  a  valorizzare,
          con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
          dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che,  alla
          data di emanazione del bando,  hanno  maturato  almeno  tre
          anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
          che emana il bando.
              3-ter. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono dettati  modalita'  e  criteri  applicativi  del
          comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui
          alla lettera a) del medesimo comma  in  rapporto  ad  altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
              3-quater.
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'articolo 6, comma  4.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici.
              4-bis. L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
          dall'articolo 36.
              5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM).
          Tale Commissione e' nominata con decreto del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione ed e'  composta  dal  Capo  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  che  la  presiede,  dall'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
          del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA.
              5.1. Nell'ipotesi di  cui  al  comma  5,  il  bando  di
          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
          dell'articolo  4,  comma  3-septies  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni  nella
          legge 30 ottobre 2013, n. 125.
              5.2. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica,  anche
          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          n. 281 del 1997, linee guida  di  indirizzo  amministrativo
          sullo  svolgimento  delle   prove   concorsuali   e   sulla
          valutazione dei titoli, ispirate alle migliori  pratiche  a
          livello  nazionale   e   internazionale   in   materia   di
          reclutamento del personale, nel rispetto  della  normativa,
          anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
          le prove  concorsuali  e  la  valutazione  dei  titoli  del
          personale  sanitario,  tecnico   e   professionale,   anche
          dirigente, del Servizio sanitario nazionale  sono  adottate
          di concerto con il Ministero della salute.
              5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere  nella
          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
          cinque anni (262), ad eccezione dei direttori  dei  servizi
          generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche  ed
          educative che permangono nella sede di  prima  destinazione
          per un periodo  non  inferiore  a  tre  anni.  La  presente
          disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
          collettivi.
              5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  due  anni  dalla   data   di
          approvazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di   vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
          parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
          garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
          riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
          tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato.
              6. Ai fini delle  assunzioni  di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di
          giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di  difesa
          in giudizio dello Stato, si  applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 della legge  1  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
              Il riferimento al testo dell'articolo  30  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.165 e' riportato nelle note al
          comma 256.
          Note al comma 455
              Si riporta il testo dell'articolo 226 del decreto-legge
          19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n.77 (misure urgenti  in  materia  di
          salute, sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
          politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19):
              "Art. 226 Fondo emergenza alimentare
              1. A valere sulle disponibilita' del Fondo di Rotazione
          di cui alla legge 16 aprile  1987,  n.  183,  e'  destinato
          l'importo di 250 milioni  di  euro  ad  integrazione  delle
          iniziative di distribuzione delle  derrate  alimentari  per
          l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e
          con le procedure previste dal fondo di cui all'articolo 58,
          comma  1,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134,  cui  concorre  il  Fondo  di  aiuti  europei  agli
          indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento  (UE)
          n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  dell'11
          marzo 2014.
              2. Alle erogazioni delle risorse  di  cui  al  comma  1
          provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura."
              Note al comma 456
              Si riporta il testo  dell'articolo  4  della  legge  23
          dicembre 1999, n.499  (razionalizzazione  degli  interventi
          nei settori  agricolo,  agroalimentare,  agroindustriale  e
          forestale):
              "Art. 4 (Finanziamento delle  attivita'  di  competenza
          del Ministero delle politiche agricole e forestali)
              1. Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun
          anno la spesa di lire 250  miliardi  per  le  attivita'  di
          competenza  del  Ministero  delle  politiche   agricole   e
          forestali  concernenti  in   particolare   la   ricerca   e
          sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti
          e  laboratori  nazionali,  la  raccolta,   elaborazione   e
          diffusione di informazioni e di dati, compreso  il  sistema
          informativo   agricolo   nazionale,   il   sostegno   delle
          associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il
          miglioramento genetico  vegetale  e  del  bestiame,  svolto
          dalle associazioni nazionali, la  tutela  e  valorizzazione
          della qualita' dei prodotti agricoli  e  la  prevenzione  e
          repressione  delle  frodi,  nonche'   il   sostegno   delle
          politiche  forestali   nazionali.   Una   quota   di   tali
          disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
          materia agricola predisposti da universita' degli  studi  e
          da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro
          delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto
          delle suddette disponibilita' finanziarie tra le  finalita'
          di cui al presente articolo."