art. 1 note (parte 13)

           	
				
 
    

              Note al comma 458
              Si riporta il testo dell'articolo 26 del  decreto-legge
          17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in  materia  di
          politiche  energetiche   nazionali,   produttivita'   delle
          imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
          di politiche sociali e di crisi ucraina9,  come  modificato
          dalla presente legge:
              "Art. 26. Disposizioni urgenti in  materia  di  appalti
          pubblici di lavori
              1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei  prezzi
          dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e  dei
          prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici  di
          lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale,
          aggiudicati sulla base di offerte, con  termine  finale  di
          presentazione entro  il  31  dicembre  2021,  lo  stato  di
          avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni  eseguite
          e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero  annotate,
          sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
          misure dal 1° gennaio 2022 fino al  31  dicembre  2022,  e'
          adottato,  anche  in  deroga   alle   specifiche   clausole
          contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del
          comma 2 ovvero,  nelle  more  del  predetto  aggiornamento,
          quelli previsti dal comma 3. I maggiori  importi  derivanti
          dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo,  al
          netto dei  ribassi  formulati  in  sede  di  offerta,  sono
          riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del  90
          per cento, nei limiti delle risorse  di  cui  al  quarto  e
          quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla  stazione
          appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
          4.  Il  relativo  certificato  di   pagamento   e'   emesso
          contestualmente   e   comunque    entro    cinque    giorni
          dall'adozione dello stato di avanzamento. Il  pagamento  e'
          effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
          riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
          1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i  termini
          di cui all'articolo 113-bis, comma 1,  primo  periodo,  del
          medesimo  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,
          utilizzando, nel  limite  del  50  per  cento,  le  risorse
          appositamente  accantonate  per   imprevisti   nel   quadro
          economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
          agli impegni contrattuali  gia'  assunti,  e  le  eventuali
          ulteriori somme  a  disposizione  della  medesima  stazione
          appaltante  e  stanziate  annualmente  relativamente   allo
          stesso intervento. Ai fini  del  presente  comma,  possono,
          altresi', essere utilizzate le somme derivanti  da  ribassi
          d'asta,  qualora  non   ne   sia   prevista   una   diversa
          destinazione sulla base delle  norme  vigenti,  nonche'  le
          somme disponibili relative ad altri interventi ultimati  di
          competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
          siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o  emessi  i
          certificati di  regolare  esecuzione,  nel  rispetto  delle
          procedure contabili della spesa e nei limiti della  residua
          spesa autorizzata  disponibile  alla  data  di  entrata  in
          vigore del  presente  decreto.  Qualora  il  direttore  dei
          lavori abbia gia' adottato  lo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori e  il  responsabile  unico  del  procedimento  abbia
          emesso il certificato  di  pagamento,  relativamente  anche
          alle lavorazioni effettuate tra il 1°  gennaio  2022  e  la
          data di entrata in vigore del presente decreto, e'  emesso,
          entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato  di
          pagamento straordinario recante la determinazione,  secondo
          le modalita' di cui  al  primo  periodo,  dell'acconto  del
          corrispettivo  di   appalto   relativo   alle   lavorazioni
          effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
          In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini  e
          a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, in  deroga  alle
          previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno  2022,
          le regioni, entro  il  31  luglio  2022,  procedono  ad  un
          aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
          linee  guida  di  cui  all'articolo  29,  comma   12,   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
          inadempienza  da  parte  delle  regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  quindici  giorni,  dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  sentite  le
          regioni  interessate.  Fermo  quanto  previsto  dal  citato
          articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,  in  relazione
          alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  sino  al  31  dicembre  2022,  ai  fini   della
          determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
          delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
          aggiornati ai sensi del presente comma ovvero,  nelle  more
          dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
          aggiornati  entro  il  31  luglio  2022  cessano  di  avere
          validita' entro  il  31  dicembre  2022  e  possono  essere
          transitoriamente utilizzati fino al 31  marzo  2023  per  i
          progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
          entro tale data.
              3.  Nelle  more  della  determinazione   dei   prezzari
          regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle  previsioni
          di cui all'articolo 29, comma 11, del  decreto-legge  n.  4
          del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti  relativi
          a lavori,  ai  fini  della  determinazione  del  costo  dei
          prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai  sensi
          dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo  n.  50
          del 2016, incrementano fino al 20 per cento  le  risultanze
          dei prezzari regionali di  cui  al  comma  7  del  medesimo
          articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
          le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  qualora,   all'esito
          dell'aggiornamento dei  prezzari  ai  sensi  del  comma  2,
          risulti nell'anno 2022 una  variazione  di  detti  prezzari
          rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre  2021
          inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
          periodo  del  presente  comma,   le   stazioni   appaltanti
          procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
          del medesimo comma 1,  in  occasione  del  pagamento  degli
          stati di avanzamento dei lavori afferenti alle  lavorazioni
          eseguite e contabilizzate dal direttore dei  lavori  ovvero
          annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello  stesso,   nel
          libretto  delle  misure  successivamente  all'adozione  del
          prezzario aggiornato.
              4. Per i soggetti tenuti  all'applicazione  del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163, ad esclusione dei soggetti di  cui  all'articolo  142,
          comma 4, del medesimo codice, ovvero  all'applicazione  del
          codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
          n.  50  del  2016,  ad  esclusione  dei  soggetti  di   cui
          all'articolo 164, comma  5,  del  medesimo  codice,  per  i
          lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso  di
          insufficienza  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  alla
          copertura degli oneri, si provvede:
                a) in relazione agli interventi finanziati, in  tutto
          o in parte, con le risorse previste  dal  regolamento  (UE)
          2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10
          febbraio  2021,  e  dal  regolamento  (UE)   2021/241   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,
          dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
          Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  di   seguito
          denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
          6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione  ai  quali
          siano   nominati   Commissari   straordinari    ai    sensi
          dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
          7, comma 1,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020,  n.  120,  limitatamente  alle  risorse   autorizzate
          dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
          marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera  a)  del
          comma 5 del presente articolo. Le  istanze  di  accesso  al
          Fondo  sono  presentate:   entro   il   31   agosto   2022,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal  1°  gennaio  2022  e
          fino  al  31  luglio  2022;  entro  il  31  gennaio   2023,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
          al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse  del
          Fondo, le stazioni appaltanti  trasmettono  telematicamente
          al  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445 e secondo le modalita' definite  dal  medesimo
          Ministero entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  i   dati   del   contratto
          d'appalto, copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori
          corredata  di  attestazione  da  parte  del  direttore  dei
          lavori, vistata dal responsabile  unico  del  procedimento,
          dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo  di
          cui  al  comma  1,  l'entita'  delle  risorse   finanziarie
          disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai  fini  del
          pagamento  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   in
          relazione al quale e' formulata  l'istanza  di  accesso  al
          Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
          l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
          a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
          richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
          risorse  tra  le   stazioni   appaltanti   richiedenti   e'
          effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
          citato limite massimo di spesa.  Fermo  restando  l'obbligo
          delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
          valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini  di
          cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
          codice dei contratti pubblici  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
          del Fondo, il pagamento  viene  effettuato  dalla  stazione
          appaltante entro trenta giorni dal trasferimento  di  dette
          risorse;
                b) in relazione agli interventi diversi da quelli  di
          cui alla lettera a), a valere sulle risorse  del  Fondo  di
          cui all'articolo 1-septies, comma 8, del  decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate  dal  comma
          5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
          25, comma 1,  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,
          n. 34,  e  dall'articolo  23,  comma  2,  lettera  b),  del
          decreto-legge   n.   21   del   2022,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  n.  51  del  2022,  secondo  le
          modalita'  previste  dal   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di   cui
          all'articolo  1-septies,  comma  8,  secondo  periodo,  del
          citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di  accesso
          al  Fondo  sono  presentate:  entro  il  31  agosto   2022,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal  1°  gennaio  2022  e
          fino  al  31  luglio  2022;  entro  il  31  gennaio   2023,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
          al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse  del
          Fondo,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono,  secondo  le
          modalita'  previste  dal  decreto   di   cui   all'articolo
          1-septies,   comma   8,   secondo   periodo,   del   citato
          decreto-legge  n.  73  del  2021,  i  dati  del   contratto
          d'appalto, copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori
          corredata  di  attestazione  da  parte  del  direttore  dei
          lavori, vistata dal responsabile  unico  del  procedimento,
          dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo  di
          cui  al  comma  1,  l'entita'  delle  risorse   finanziarie
          disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai  fini  del
          pagamento  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   in
          relazione al quale e' formulata  l'istanza  di  accesso  al
          Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
          l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
          a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
          richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
          risorse  tra  le   stazioni   appaltanti   richiedenti   e'
          effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
          citato limite massimo di spesa.  Fermo  restando  l'obbligo
          delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
          valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini  di
          cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
          codice dei contratti pubblici  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
          del Fondo, il pagamento  viene  effettuato  dalla  stazione
          appaltante entro trenta giorni dal trasferimento  di  dette
          risorse.
              5. Per le finalita' di cui al comma 4:
                a) la dotazione del  Fondo  di  cui  all'articolo  7,
          comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
          di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500  milioni  di
          euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate  dalla  presente
          lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
          lettera  a),  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
          n. 51,  sono  destinate  al  riconoscimento  di  contributi
          relativi alle istanze di accesso presentate, ai  sensi  del
          comma 4, lettera a), del presente  articolo,  entro  il  31
          agosto 2022 e le risorse stanziate  per  l'anno  2023  sono
          destinate al riconoscimento  di  contributi  relativi  alle
          istanze di accesso  presentate,  ai  sensi  della  medesima
          lettera a) del comma  4,  entro  il  31  gennaio  2023.  Le
          eventuali  risorse  eccedenti  l'importo   complessivamente
          assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in  relazione   alle
          istanze presentate entro il 31 agosto 2022  possono  essere
          utilizzate   per   il   riconoscimento    dei    contributi
          relativamente alle istanze presentate entro il  31  gennaio
          2023;
                b)  la  dotazione  del  Fondo  di  cui   all'articolo
          1-septies, comma 8, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
          73, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  luglio
          2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500  milioni  di
          euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di  euro  per  l'anno
          2023.   Le   eventuali    risorse    eccedenti    l'importo
          complessivamente  assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in
          relazione alle istanze presentate entro il 31  agosto  2022
          possono  essere  utilizzate  per  il   riconoscimento   dei
          contributi relativamente alle istanze presentate  entro  il
          31 gennaio 2023.
              5-bis.  In  relazione  all'organizzazione  dei   Giochi
          olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
          autorizzata la spesa di 1 milione di euro per  l'anno  2022
          per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al  km
          49+800 della strada statale n.  36.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari  a  1  milione  di
          euro per l'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190.
              5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma  4,
          lettera b), del presente  articolo,  ai  fini  dell'accesso
          alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma
          8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,   n.   106,
          limitatamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite o  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
          al 31 dicembre 2022, le  stazioni  appaltanti  trasmettono,
          entro il 31 gennaio 2023, con le  modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          di cui al  citato  articolo  1-septies,  comma  8,  secondo
          periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in  luogo
          della copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  il
          prospetto di calcolo del maggiore importo  dello  stato  di
          avanzamento dei lavori emesso ai  sensi  del  comma  1  del
          presente  articolo  rispetto  all'importo  dello  stato  di
          avanzamento  dei   lavori   determinato   alle   condizioni
          contrattuali, firmato dal direttore dei  lavori  e  vistato
          dal responsabile unico del procedimento.
              6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9,
          del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2022,  n.  25,  per
          fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
          ai sensi dei  commi  2  e  3  del  presente  articolo,  dei
          prezzari utilizzati nelle procedure  di  affidamento  delle
          opere  pubbliche  avviate  successivamente  alla  data   di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  sino  al  31
          dicembre 2022, le  stazioni  appaltanti  possono  procedere
          alla rimodulazione delle somme a  disposizione  e  indicate
          nel quadro economico  degli  interventi.  Per  le  medesime
          finalita',  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi',
          utilizzare  le  somme   disponibili   relative   ad   altri
          interventi ultimati di competenza delle  medesime  stazioni
          appaltanti e per i quali siano stati  eseguiti  i  relativi
          collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
          rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
          della residua spesa autorizzata disponibile  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto.
              6-bis. Dalla data di entrata in vigore  della  presente
          disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali  dei
          prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
          e  dei  prodotti  energetici,  in  relazione  agli  appalti
          pubblici  di  lavori,  ivi  compresi  quelli   affidati   a
          contraente generale, nonche' agli  accordi  quadro  di  cui
          all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici,  di  cui
          al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  aggiudicati
          sulla base di offerte, con termine finale di  presentazione
          entro il 31 dicembre 2021,  lo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
          dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,   sotto   la
          responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
          1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato,  anche  in
          deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando  i
          prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati
          annualmente ai sensi  dell'articolo  23,  comma  16,  terzo
          periodo, del citato codice dei contratti pubblici,  di  cui
          al decreto legislativo n. 50 del 2016. I  maggiori  importi
          derivanti dall'applicazione dei prezzari di  cui  al  primo
          periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta,
          sono riconosciuti dalla stazione  appaltante  nella  misura
          del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al  quarto
          periodo,  nonche'  di  quelle  trasferite   alla   stazione
          appaltante  ai  sensi  del  quinto  periodo.  Il   relativo
          certificato  di  pagamento  e'  emesso  contestualmente   e
          comunque entro cinque giorni dall'adozione dello  stato  di
          avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le  stazioni
          appaltanti utilizzano: nel limite  del  50  per  cento,  le
          risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
          economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
          agli  impegni  contrattuali  gia'  assunti;  le   eventuali
          ulteriori somme  a  disposizione  della  medesima  stazione
          appaltante  e  stanziate  annualmente  relativamente   allo
          stesso intervento; le somme derivanti  da  ribassi  d'asta,
          qualora non ne sia prevista una diversa destinazione  sulla
          base delle norme vigenti; le somme disponibili relative  ad
          altri interventi  ultimati  di  competenza  della  medesima
          stazione appaltante e per i quali siano  stati  eseguiti  i
          relativi  collaudi  o  emessi  i  certificati  di  regolare
          esecuzione, nel rispetto delle  procedure  contabili  della
          spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso
          di insufficienza delle risorse di cui  al  quarto  periodo,
          per l'anno 2023 le  stazioni  appaltanti  che  non  abbiano
          avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e  b),
          del presente articolo per l'anno 2022, accedono al  riparto
          del Fondo di cui al comma 6-quater  del  presente  articolo
          nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sono  stabilite  le
          modalita' di accesso al Fondo e i criteri  di  assegnazione
          delle risorse agli aventi diritto.
              6-ter. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis  del
          presente articolo si applicano anche agli appalti  pubblici
          di lavori i cui  bandi  o  avvisi  con  cui  si  indice  la
          procedura di scelta del contraente, anche  tramite  accordi
          quadro di cui all'articolo  54  del  codice  dei  contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50, siano stati  pubblicati  dal  1°  gennaio  2022  al  31
          dicembre 2022 e non abbiano accesso  al  Fondo  di  cui  al
          comma  7,  relativamente  alle   lavorazioni   eseguite   o
          contabilizzate dal direttore dei  lavori  ovvero  annotate,
          sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
          misure, dal 1° gennaio 2023 al  31  dicembre  2023.  Per  i
          citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al  comma
          6-bis,  secondo   periodo,   del   presente   articolo   e'
          rideterminata nella misura dell'80 per cento.
              6-quater. Per le finalita' di  cui  ai  commi  6-bis  e
          6-ter del  presente  articolo  sono  utilizzate,  anche  in
          termini  di  residui,  le  risorse   del   Fondo   per   la
          prosecuzione delle opere pubbliche di cui  all'articolo  7,
          comma  1,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,   n.   76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020, n. 120, che e'  ulteriormente  incrementato  con  una
          dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500
          milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo  di
          spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e  le
          risorse  sono  assegnate   e   trasferite   alle   stazioni
          appaltanti secondo l'ordine  cronologico  di  presentazione
          delle richieste, fino a concorrenza del  citato  limite  di
          spesa.
              6-quinquies.   Nelle   more   dell'aggiorna-mento   dei
          prezzari di cui al  comma  6-bis,  le  stazioni  appaltanti
          utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello
          infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in
          aumento o in diminuzione,  si  provvede  in  occasione  del
          pagamento degli stati di avanzamento dei  lavori  afferenti
          alle lavorazioni eseguite o  contabilizzate  dal  direttore
          dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita'  dello
          stesso,   nel   libretto    delle    misure    a    seguito
          dell'aggiornamento del prezzario.
              6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e
          6-ter  del  presente   articolo   non   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1,  lettera  b),
          2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27  gennaio  2022,
          n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo
          2022, n. 25.
              7. In caso di insufficienza delle  risorse  di  cui  al
          comma  6,  per  fronteggiare  i  maggiori  costi  derivanti
          dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei  prezzari
          utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento  delle  opere
          pubbliche avviate successivamente alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022  che
          siano relativi ad opere finanziate, in tutto  o  in  parte,
          con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
          regolamento (UE) 2021/241,  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  il
          «Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili»,  con   una
          dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno  2022,  1.700
          milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
          l'anno 2026. Le risorse  del  Fondo  sono  trasferite,  nei
          limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in  apposita
          contabilita' del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  5
          della legge 16 aprile 1987,  n.  183.  Fermi  restando  gli
          interventi prioritari  individuati  al  primo  periodo,  al
          Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
          modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
          alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  fino  al  31  dicembre  2022,  gli   interventi
          integralmente finanziati, la cui  realizzazione,  anche  in
          considerazione  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, deve  essere  ultimata  entro  il  31
          dicembre  2026,  relativi  al  Piano  nazionale   per   gli
          investimenti complementari al PNRR, di cui  all'articolo  1
          del  decreto-legge  n.  59  del   2021,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 101 del  2021,  e  quelli  in
          relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del  2019.
          Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di  cui  al
          terzo periodo:
                a) il Commissario straordinario di  cui  all'articolo
          1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per  la
          realizzazione degli interventi inseriti  nel  programma  di
          cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
          del 2021;
                b)  la   societa'   Infrastrutture   Milano   Cortina
          2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
          marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8 maggio 2020, n.  31,  per  la  realizzazione  delle
          opere di cui  al  comma  2  del  medesimo  articolo  3  del
          decreto-legge n. 16 del 2020;
                c) l'Agenzia per la  coesione  territoriale  per  gli
          interventi previsti dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del  2022,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
              7-bis. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da adottare entro 45  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
          sostenibili, sono determinate le modalita'  di  accesso  al
          Fondo di  cui  al  comma  7,  di  assegnazione  e  gestione
          finanziaria  delle  relative  risorse  secondo  i  seguenti
          criteri:
                a) fissazione di  un  termine  per  la  presentazione
          delle istanze di assegnazione delle risorse da parte  delle
          Amministrazioni statali finanziatrici  degli  interventi  o
          titolari dei relativi  programmi  di  investimento  secondo
          modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
                b) ai fini dell'assegnazione delle  risorse,  i  dati
          necessari,  compresi  quelli  di  cui  al  comma  6,   sono
          verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
          sistemi  informativi  del  Dipartimento  della   Ragioneria
          generale dello Stato;
                c) l'assegnazione delle risorse  avviene  sulla  base
          del  cronoprogramma   procedurale   e   finanziario   degli
          interventi,  verificato  ai  sensi  della  lettera   b)   e
          costituisce  titolo  per   l'avvio   delle   procedure   di
          affidamento delle opere pubbliche;
                d)  effettuazione  dei   trasferimenti   secondo   le
          procedure stabilite dalla citata legge n. 183  del  1987  e
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre  1988,  n.  568,  sulla  base  delle
          richieste  presentate  dalle  amministrazioni,  nei  limiti
          delle disponibilita' di cassa;  per  le  risorse  destinate
          agli interventi del PNRR, i trasferimenti  sono  effettuati
          in favore dei conti di tesoreria Next Generation  UE-Italia
          gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
          successiva  erogazione  in  favore  delle   Amministrazioni
          aventi diritto, con le procedure del PNRR;
                e) determinazione  delle  modalita'  di  restituzione
          delle economie derivanti dai ribassi d'asta non  utilizzate
          al completamento degli interventi ovvero  dall'applicazione
          delle clausole di revisione dei prezzi di cui  all'articolo
          29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4  del  2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.
          Le  eventuali  risorse  del  Fondo  gia'  trasferite   alle
          stazioni appaltanti devono essere versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
                f) fermo restando l'integrale  soddisfacimento  delle
          richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
          della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
          Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
              7-ter. Per gli interventi degli enti locali  finanziati
          con risorse previste dal regolamento (UE)  2021/240  e  dal
          regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di  cui  al  comma
          7-bis puo' essere assegnato direttamente, su proposta delle
          Amministrazioni statali finanziatrici,  un  contributo  per
          fronteggiare i maggiori costi di cui al  comma  7,  tenendo
          conto dei cronoprogrammi  procedurali  e  finanziari  degli
          interventi medesimi, e sono altresi' stabilite le modalita'
          di verifica dell'importo  effettivamente  spettante,  anche
          tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
              7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di
          complessivi 1.300 milioni di euro, di cui  180  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno  2023,
          245 milioni di euro per l'anno 2024, 195  milioni  di  euro
          per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e  235
          milioni di euro per l'anno 2027.  L'incremento  di  cui  al
          primo periodo e' destinato quanto a  900  milioni  di  euro
          agli interventi del Piano nazionale  per  gli  investimenti
          complementari  al  PNRR,  di   cui   all'articolo   1   del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto
          a 400 milioni di euro per la realizzazione delle  opere  di
          cui all'articolo 3, comma 2,  del  decreto-legge  11  marzo
          2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai  sensi
          del  comma  7-bis  e  relativamente   alle   procedure   di
          affidamento di lavori delle opere  avviate  successivamente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino
          al 31  dicembre  2022  la  cui  realizzazione  deve  essere
          ultimata entro il 31 dicembre 2026.  Le  eventuali  risorse
          eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di  cui  al
          secondo periodo rimangono nella  disponibilita'  del  Fondo
          per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
              8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli  accordi
          quadro di lavori di cui  all'articolo  54  del  codice  dei
          contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50  del
          2016, con  termine  finale  di  presentazione  dell'offerta
          entro il 31 dicembre2021, le stazioni appaltanti,  ai  fini
          della esecuzione di  detti  accordi  secondo  le  modalita'
          previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo  54
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del  2016  e  nei  limiti  delle  risorse
          complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori
          previsti  dall'accordo  quadro,   utilizzano   i   prezzari
          aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
          cui al comma 3 del presente  articolo,  fermo  restando  il
          ribasso  formulato  in   sede   di   offerta   dall'impresa
          aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo.  In  relazione
          all'esecuzione  degli  accordi  quadro  di  cui  al   primo
          periodo, si  applicano,  altresi',  le  previsioni  di  cui
          all'articolo  29  del  decreto-legge   n.   4   del   2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.
          Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  si  applicano
          anche  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate   dal
          direttore   dei   lavori,   ovvero   annotate,   sotto   la
          responsabilita' del  direttore  dei  lavori,  nel  libretto
          delle misure dal 1° gennaio 2022  e  fino  al  31  dicembre
          2022, relativamente ad appalti di lavori basati su  accordi
          quadro gia' in esecuzione alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto.
              9. All'articolo 29 del decreto-legge  n.  4  del  2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022,
          il comma 11- bis e' abrogato.
              10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
          17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27  aprile
          2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
              11. Le disposizioni di cui all'articolo  23,  comma  1,
          del decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  2022,  n.  51,  si
          applicano  anche  alle   istanze   di   riconoscimento   di
          contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
          4, lettera a) del presente articolo.
              12.  Le  disposizioni   del   presente   articolo,   ad
          esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e  3,  si
          applicano anche agli appalti pubblici  di  lavori,  nonche'
          agli accordi quadro di lavori di cui  all'articolo  54  del
          decreto legislativo n.  50  del  2016  delle  societa'  del
          gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
          soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II  del
          medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016,  limitatamente
          alle attivita' previste nel citato capo  I  e  qualora  non
          applichino i prezzari regionali, con riguardo  ai  prezzari
          dagli stessi utilizzati e aggiornati entro  il  termine  di
          cui al primo  periodo  del  citato  comma  2  del  presente
          articolo. In relazione ai contratti affidati  a  contraente
          generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello  Stato  e
          dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata  in  vigore
          del presente  decreto  le  cui  opere  siano  in  corso  di
          esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento  agli
          importi delle lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal
          direttore dei  lavori  dal  1°  gennaio  2022  fino  al  31
          dicembre 2023.
              12-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si
          applicano,  per  quanto  compatibili,  anche  ai  contratti
          pubblici stipulati ai  sensi  del  decreto  legislativo  15
          novembre 2011, n. 208.
              13.  In  considerazione  delle  istanze  presentate   e
          dell'utilizzo  effettivo  delle   risorse,   al   fine   di
          assicurare  la  tempestiva  assegnazione  delle  necessarie
          disponibilita'  per  le  finalita'  di  cui   al   presente
          articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
          fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e'  autorizzato  ad  apportare  tra  gli  stati  di
          previsione interessati, anche mediante apposito  versamento
          all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   e   successiva
          riassegnazione alla spesa, per ciascun  anno  del  triennio
          2022-2024  e  limitatamente  alle  sole  risorse   iscritte
          nell'anno    interessato,    le    occorrenti    variazioni
          compensative annuali tra le dotazioni finanziarie  previste
          a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi  di  finanza
          pubblica.
              14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7,  quantificati
          in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni  di
          euro per l'anno  2023  e  in  1.500  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
          l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58."
              Note al comma 459
               Si riporta il testo  dell'articolo  200,  del  decreto
          legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  recante  codice  dei
          contratti pubblici:
              "Art. 200 (Disposizioni generali)
              1. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari  per
          lo sviluppo del Paese,  sono  valutati  e  conseguentemente
          inseriti  negli  appositi  strumenti  di  pianificazione  e
          programmazione  di  cui  agli  articoli   successivi,   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
              2. La realizzazione delle opere e delle  infrastrutture
          di cui alla presente parte e' oggetto di:
                a) concessione di costruzione e gestione;
                b) affidamento unitario a contraente generale;
                c) finanza di progetto;
                d) qualunque altra forma di affidamento prevista  dal
          presente codice compatibile con la tipologia dell'opera  da
          realizzare.
              3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture
          e degli insediamenti di cui al comma 1, il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di
          tutti gli  interventi  gia'  compresi  negli  strumenti  di
          pianificazione  e  programmazione,   comunque   denominati,
          vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice.
          All'esito  di  tale  ricognizione,  il   Ministro   propone
          l'elenco degli interventi da inserire nel  primo  Documento
          Pluriennale di Pianificazione, il cui contenuto tiene conto
          di  quanto  indicato  all'articolo  201,   comma   3,   che
          sostituisce tutti i  predetti  strumenti.  La  ricognizione
          deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i  quali
          vi sono  obbligazioni  giuridiche  vincolanti,  ovvero  gli
          interventi in  relazione  ai  quali  sia  gia'  intervenuta
          l'approvazione del contratto all'esito della  procedura  di
          affidamento della realizzazione dell'opera, nonche'  quelli
          che  costituiscono  oggetto   di   accordi   internazionali
          sottoscritti dall'Italia."
              Il  testo  del  decreto-legge  6  maggio  2021,   n.59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
          n.101   recante   misure   urgenti   relative   al    Fondo
          complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza  e
          altre misure urgenti per  gli  investimenti  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 7 maggio 2021, n. 108.
              Note al comma 461
              Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 7-bis,  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.34,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019  recante  misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi:
              "Art.  44  Semplificazione   ed   efficientamento   dei
          processi di programmazione, vigilanza ed  attuazione  degli
          interventi finanziati  dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione
              1.-7. Omissis
              7-bis. Con delibera del Comitato interministeriale  per
          la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo  sostenibile
          (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta
          del Ministro per il Sud  e  la  coesione  territoriale,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  a
          seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le
          politiche  di  coesione  e  l'Agenzia   per   la   coesione
          territoriale, anche  avvalendosi  dei  sistemi  informativi
          della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli
          interventi  infrastrutturali,  privi  al  30  giugno   2022
          dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto
          2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018  del  28  febbraio
          2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a  25
          milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS  individua
          gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con  i  relativi
          termini  temporali   di   conseguimento,   determinati   in
          relazione al cronoprogramma finanziario e  procedurale.  Il
          mancato rispetto di tali obiettivi nei termini  indicati  o
          la  mancata  alimentazione  dei  sistemi  di   monitoraggio
          determina   il   definanziamento   degli   interventi.   Il
          definanziamento  non  e'  disposto   ove   siano   comunque
          intervenute,  entro  il  30   giugno   2023,   obbligazioni
          giuridicamente  vincolanti.  A  tale  specifico  fine,   si
          intendono  per  obbligazioni   giuridicamente   vincolanti,
          quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai  sensi
          dell'articolo 32, comma 8, del decreto  legislativo  n.  50
          del 2016 avente ad oggetto i  lavori,  o  la  progettazione
          definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori,  ai  sensi
          dell'articolo 44, comma  5,  del  decreto-legge  31  maggio
          2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di
          valore complessivo superiore a 200 milioni di euro,  per  i
          quali il cronoprogramma procedurale prevede  il  ricorso  a
          piu'  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  i   termini
          previsti  per  l'adozione  di  obbligazioni  giuridicamente
          vincolanti  si  intendono  rispettati  al   momento   della
          stipulazione di  contratti  per  un  ammontare  complessivo
          superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento.
              Omissis."
              Note al comma 463
              Il riferimento al testo dell'articolo 44, comma  7-bis,
          del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,   n.58   e'
          riportato nelle note al comma 461.
              Note al comma 464
              Si riporta il testo dell'articolo  22  del  codice  dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016,  n.50.  (attuazione   delle   direttive   2014/23/UE,
          2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti
          di concessione, sugli appalti pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture):
              "Art. 22 Trasparenza nella partecipazione di  portatori
          di interessi e dibattito pubblico
              1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e   gli   enti
          aggiudicatori   pubblicano,   nel   proprio   profilo   del
          committente,  i  progetti  di  fattibilita'  relativi  alle
          grandi  opere  infrastrutturali  e   di   architettura   di
          rilevanza  sociale,  aventi  impatto  sull'ambiente,  sulle
          citta' e sull'assetto del  territorio,  nonche'  gli  esiti
          della consultazione  pubblica,  comprensivi  dei  resoconti
          degli  incontri  e  dei  dibattiti  con  i   portatori   di
          interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati,  con
          pari  evidenza,   unitamente   ai   documenti   predisposti
          dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, adottato entro un anno dalla data di  entrata  in
          vigore del presente codice, su proposta del Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
          delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione  ai
          nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in  vigore
          del  presente  codice,   sono   fissati   i   criteri   per
          l'individuazione delle opere di cui al  comma  1,  distinte
          per tipologia  e  soglie  dimensionali,  per  le  quali  e'
          obbligatorio  il  ricorso  alla  procedura   di   dibattito
          pubblico,  e  sono  altresi'  definiti  le   modalita'   di
          svolgimento e il  termine  di  conclusione  della  medesima
          procedura.
              3.   L'amministrazione    aggiudicatrice    o    l'ente
          aggiudicatore  proponente  l'opera  soggetta  a   dibattito
          pubblico indice  e  cura  lo  svolgimento  della  procedura
          esclusivamente sulla base delle modalita'  individuate  dal
          decreto di cui al comma 2.
              4. Gli esiti del dibattito pubblico e  le  osservazioni
          raccolte sono  valutate  in  sede  di  predisposizione  del
          progetto definitivo e sono discusse in sede  di  conferenza
          di  servizi  relativa  all'opera  sottoposta  al  dibattito
          pubblico."

              Note al comma 471
              Si riporta il testo degli articoli 16, 17  e  18  della
          legge 28 gennaio 1994 n.84 (riordino della legislazione  in
          materia portuale):
              "Art. 16 Operazioni portuali
              1. Sono operazioni portuali il carico, lo  scarico,  il
          trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle  merci
          e di ogni altro  materiale,  svolti  nell'ambito  portuale.
          Sono  servizi  portuali  quelli  riferiti   a   prestazioni
          specialistiche, complementari e accessorie al  ciclo  delle
          operazioni portuali. I  servizi  ammessi  sono  individuati
          dalle  Autorita'  di  sistema  portuale,  o,  laddove   non
          istituite,  dalle  autorita'  marittime,   attraverso   una
          specifica regolamentazione da emanare  in  conformita'  dei
          criteri vincolanti fissati con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione.
              2. Le Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime disciplinano  e  vigilano
          sull'espletamento delle operazioni portuali e  dei  servizi
          portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe  indicate
          da  ciascuna  impresa  ai  sensi  del  comma  5,  riferendo
          periodicamente  al   Ministro   dei   trasporti   e   della
          navigazione.
              3. L'esercizio delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,
          espletate per conto proprio o  di  terzi,  e'  soggetto  ad
          autorizzazione  dell'Autorita'  di  sistema   portuale   o,
          laddove  non  istituita,  dell'autorita'  marittima.  Detta
          autorizzazione  riguarda  lo  svolgimento   di   operazioni
          portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso  da
          parte del richiedente dei requisiti  di  cui  al  comma  4,
          oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
          individuare   nell'autorizzazione   stessa.   Le    imprese
          autorizzate sono iscritte  in  appositi  registri  distinti
          tenuti dall'Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non
          istituita, dall'autorita'  marittima  e  sono  soggette  al
          pagamento di un canone annuo  e  alla  prestazione  di  una
          cauzione determinati dalle medesime autorita'.
              3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali  di  cui  al
          comma 1 non possono  svolgersi  in  deroga  alla  legge  23
          ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto  dall'articolo
          17.
              4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui  al
          comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
          trasporti e della  navigazione,  con  proprio  decreto,  da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, determina:
                a)   i   requisiti   di   carattere    personale    e
          tecnico-organizzativo,   di   capacita'   finanziaria,   di
          professionalita'   degli   operatori   e   delle    imprese
          richiedenti, adeguati alle attivita' da  espletare,  tra  i
          quali la presentazione  di  un  programma  operativo  e  la
          determinazione di un organico di  lavoratori  alle  dirette
          dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
                b) i criteri, le modalita' e i termini in  ordine  al
          rilascio,  alla  sospensione  ed  alla   revoca   dell'atto
          autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
                c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
          dei canoni annui e della cauzione in relazione alla  durata
          ed alla specificita' dell'autorizzazione,  tenuti  presenti
          il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
                d)
              4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la  domanda
          di svolgimento  di  operazioni  portuali  ne'  mediante  le
          imprese autorizzate ai  sensi  del  comma  3  del  presente
          articolo ne' tramite il ricorso all'impresa  o  all'agenzia
          per la fornitura di  lavoro  portuale  temporaneo  di  cui,
          rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17,  la  nave
          e' autorizzata  a  svolgere  le  operazioni  in  regime  di
          autoproduzione a condizione che:
                a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
                b)  sia  dotata  di  personale   idoneo,   aggiuntivo
          rispetto all'organico  della  tabella  di  sicurezza  e  di
          esercizio  della  nave  e  dedicato   esclusivamente   allo
          svolgimento di tali operazioni;
                c) sia stato pagato  il  corrispettivo  e  sia  stata
          prestata idonea cauzione.
              4-ter. L' autorizzazione  di  cui  al  comma  4-bis  e'
          rilasciata previa verifica della sussistenza dei  requisiti
          e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e'
          compresa nel numero massimo di cui al comma 7.
              5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
          1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi  del
          comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
          (173) o, laddove non istituita, all'autorita' marittima, le
          tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
          nonche' ogni successiva variazione.
              6. L'autorizzazione ha durata rapportata  al  programma
          operativo proposto dall'impresa ovvero,  qualora  l'impresa
          autorizzata sia anche  titolare  di  concessione  ai  sensi
          dell'art. 18, durata identica a  quella  della  concessione
          medesima;  l'autorizzazione  puo'   essere   rinnovata   in
          relazione a nuovi  programmi  operativi  o  a  seguito  del
          rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema  portuale
          o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
          a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
          condizioni previste nel programma operativo.
              7. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima,  sentita  la  commissione
          consultiva  locale,  determina   il   numero   massimo   di
          autorizzazioni che possono essere rilasciate ai  sensi  del
          comma 3, in relazione alle esigenze  di  funzionamento  del
          porto e del traffico,  assicurando,  comunque,  il  massimo
          della concorrenza nel settore.
              7-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai   depositi   e   stabilimenti   di   prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale.
              7-ter Le Autorita' di sistema portuale o,  laddove  non
          istituite,  le  autorita'  marittime,  devono  pronunciarsi
          sulle  richieste  di  autorizzazione  di  cui  al  presente
          articolo entro novanta giorni dalla  richiesta,  decorsi  i
          quali, in assenza di  diniego  motivato,  la  richiesta  si
          intende accolta."
              "Art. 17 Disciplina della fornitura del lavoro portuale
          temporaneo
              1. Il presente  articolo  disciplina  la  fornitura  di
          lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18
          per l'esecuzione delle operazioni portuali  e  dei  servizi
          portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3. La
          presente disciplina della  fornitura  del  lavoro  portuale
          temporaneo e' disciplina speciale.
              2. Le Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione
          delle prestazioni di  cui  al  comma  1  da  parte  di  una
          impresa,  la  cui  attivita'  deve  essere   esclusivamente
          rivolta   alla   fornitura   di   lavoro   temporaneo   per
          l'esecuzione delle operazioni e dei  servizi  portuali,  da
          individuare secondo una procedura  accessibile  ad  imprese
          italiane e comunitarie.  Detta  impresa,  che  deve  essere
          dotata  di  adeguato  personale  e  risorse   proprie   con
          specifica     caratterizzazione     di     professionalita'
          nell'esecuzione  delle  operazioni   portuali,   non   deve
          esercitare direttamente o indirettamente  le  attivita'  di
          cui agli articoli 16 e  18  e  le  attivita'  svolte  dalle
          societa' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera  a),  ne'
          deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o
          piu' imprese di cui agli articoli 16, 18  e  21,  comma  1,
          lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di
          minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18
          e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario,
          a dismettere dette attivita'  e  partecipazioni  prima  del
          rilascio dell'autorizzazione.
              3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene  rilasciata
          dall'Autorita' di sistema portuale  (187)  o,  laddove  non
          istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni
          dall'individuazione  dell'impresa   stessa   e,   comunque,
          subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
          attivita'  e  partecipazione  di  cui  al  medesimo  comma.
          L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere  il  valore
          di mercato di dette attivita' e partecipazioni  all'impresa
          che le dismette.
              4. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per
          garantire la continuita' del rapporto di  lavoro  a  favore
          dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui  all'articolo
          21,  comma  1,  lettera  b),  nei  confronti   dell'impresa
          autorizzata.
              5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi  2
          e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono  erogate  da
          agenzie promosse dalle Autorita' di sistema portuale  (187)
          o, laddove  non  istituite,  dalle  autorita'  marittime  e
          soggette al controllo delle stesse e  la  cui  gestione  e'
          affidata ad un organo direttivo composto da  rappresentanti
          delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e  21,  comma  1,
          lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui  al  comma  1,
          l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso  le  imprese
          di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la
          propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e
          della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  sono  adottate  le  norme  per
          l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
              6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia  di  cui  al
          comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per  far
          fronte alla fornitura  di  lavoro  temporaneo  prevista  al
          comma 1, possono rivolgersi, quali  imprese  utilizzatrici,
          ai soggetti abilitati  alla  fornitura  di  prestazioni  di
          lavoro temporaneo previsti all'articolo 2  della  legge  24
          giugno 1997, n. 196.
              7. Nell'ambito delle  trattative  per  la  stipula  del
          contratto  collettivo  nazionale  dei  lavoratori  portuali
          previste al comma 13 le parti sociali individuano:
                a) i casi in cui il contratto di fornitura di  lavoro
          temporaneo puo' essere concluso ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
                b) le qualifiche professionali alle quali si  applica
          il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4,  lettera  a),
          della legge n. 196 del 1997;
                c) la percentuale massima dei  prestatori  di  lavoro
          temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati  nell'impresa
          utilizzatrice, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 8, della legge n. 196 del 1997;
                d) i casi  per  i  quali  puo'  essere  prevista  una
          proroga dei contratti di  lavoro  a  tempo  determinato  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 4,  della  legge  n.  196  del
          1997;
                e)  le  modalita'  di  retribuzione  dei  trattamenti
          aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge  n.
          196 del 1997.
              8. Al fine di  favorire  la  formazione  professionale,
          l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al  comma  5
          realizzano  iniziative  rivolte  al  soddisfacimento  delle
          esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
          Dette iniziative possono  essere  finanziate  anche  con  i
          contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196  del
          1997.
              9.
              10. Le Autorita' di sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituite,  le  autorita'  marittime   adottano   specifici
          regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai
          soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di  verificare
          l'osservanza dell'obbligo di  parita'  di  trattamento  nei
          confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18  e  21,
          comma 1, lettera a),  e  della  capacita'  di  prestare  le
          attivita'  secondo  livelli  quantitativi   e   qualitativi
          adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
                a) criteri per la determinazione e applicazione delle
          tariffe da approvare  dall'Autorita'  di  sistema  portuale
          (187) o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima;
                b) disposizioni per la determinazione  qualitativa  e
          quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma  2
          e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
          esigenze delle attivita' svolte;
                c) predisposizione di piani e programmi di formazione
          professionale  sia  ai  fini  dell'accesso  alle  attivita'
          portuali,  sia   ai   fini   dell'aggiornamento   e   della
          riqualificazione dei lavoratori;
                d) procedure di verifica  e  di  controllo  da  parte
          delle  Autorita'  di  sistema  portuale  o,   laddove   non
          istituite, delle  autorita'  marittime  circa  l'osservanza
          delle regolamentazioni adottate;
                e) criteri per la salvaguardia  della  sicurezza  sul
          lavoro.
              11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante
          della concorrenza e del mercato, le  Autorita'  di  sistema
          portuale o, laddove non istituite, le autorita'  marittime,
          che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al  comma  2,
          possono sospenderne l'efficacia o,  nei  casi  piu'  gravi,
          revocarle  allorquando  accertino   la   violazione   degli
          obblighi     nascenti     dall'esercizio     dell'attivita'
          autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa  da
          agenzie di cui al comma 5, le Autorita' di sistema portuale
          o, laddove non istituite, le  autorita'  marittime  possono
          disporre   la   sostituzione   dell'organo   di    gestione
          dell'agenzia stessa.
              12.  La  violazione  delle   disposizioni   tariffarie,
          previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria  da  5164,57  euro  a
          30987,41 euro.
              13. Le Autorita' di sistema portuale,  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime, inseriscono  negli  atti
          di autorizzazione di cui al presente articolo,  nonche'  in
          quelli  previsti  dall'articolo  16   e   negli   atti   di
          concessione di cui all'articolo 18,  disposizioni  volte  a
          garantire un  trattamento  normativo  ed  economico  minimo
          inderogabile  ai  lavoratori  e  ai  soci   lavoratori   di
          cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli
          articoli  16,  18  e  21,  comma  1,  lettera   b).   Detto
          trattamento minimo  non  puo'  essere  inferiore  a  quello
          risultante dal vigente contratto collettivo  nazionale  dei
          lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi,  stipulato
          dalle    organizzazioni    sindacali    dei     lavoratori,
          comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,
          dalle   associazioni   nazionali    di    categoria    piu'
          rappresentative  delle   imprese   portuali   di   cui   ai
          sopracitati articoli  e  dall'Associazione  porti  italiani
          (Assoporti).
              14. Le Autorita'  di  sistema  portuale  esercitano  le
          competenze di cui al presente articolo previa deliberazione
          del comitato portuale, sentita la  commissione  consultiva.
          Le autorita' marittime esercitano le competenze di  cui  al
          presente articolo sentita la commissione consultiva.
              15.  Per  l'anno  2008  ai  lavoratori   addetti   alle
          prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto  di
          lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
          ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle  societa'  derivate
          dalla trasformazione  delle  compagnie  portuali  ai  sensi
          dell'articolo 21, comma  1,  lettera  b),  e'  riconosciuta
          un'indennita'  pari  a  un  ventiseiesimo  del  trattamento
          massimo  mensile  d'integrazione  salariale   straordinaria
          previsto dalle vigenti disposizioni,  nonche'  la  relativa
          contribuzione  figurativa  e  gli  assegni  per  il  nucleo
          familiare, per  ogni  giornata  di  mancato  avviamento  al
          lavoro, nonche' per le giornate di  mancato  avviamento  al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
          per un numero di giornate di mancato avviamento  al  lavoro
          pari alla differenza tra il numero massimo di  26  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma  da  parte  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale e'  subordinata  all'acquisizione  degli
          elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa  o
          agenzia, delle giornate di  mancato  avviamento  al  lavoro
          predisposti  dal  Ministero  dei  trasporti  in  base  agli
          accertamenti effettuati in  sede  locale  dalle  competenti
          Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non  istituite,
          dalle autorita' marittime.
              15-bis.  Al  fine  di   sostenere   l'occupazione,   il
          rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici
          dell'impresa  o  dell'agenzia  fornitrice  di   manodopera,
          l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare  una  quota,
          comunque non  eccedente  il  15  per  cento  delle  entrate
          proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate
          ed  imbarcate,  al  finanziamento  della  formazione,   del
          ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego  del
          personale   inidoneo   totalmente   o   parzialmente   allo
          svolgimento di  operazioni  e  servizi  portuali  in  altre
          mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento
          dei  lavoratori  dell'impresa  o  dell'agenzia  di  cui  al
          presente articolo. Al fine  di  evitare  grave  pregiudizio
          all'operativita'  del  porto,  le  Autorita'   di   sistema
          portuale  possono  finanziare  interventi   finalizzati   a
          ristabilire  gli  equilibri  patrimoniali  dell'impresa   o
          dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di  piani
          di risanamento approvati dall'Autorita' stessa."
              "Art. 18 Concessione di aree e banchine
              1. L'Autorita'  di  sistema  portuale  e,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima danno  in  concessione  le
          aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito  portuale
          alle  imprese  di  cui  all'articolo  16,  comma   3,   per
          l'espletamento  delle  operazioni  portuali,  fatta   salva
          l'utilizzazione degli immobili da parte di  amministrazioni
          pubbliche per  lo  svolgimento  di  funzioni  attinenti  ad
          attivita' marittime e portuali. Sono altresi' sottoposte  a
          concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale  e,
          laddove  non  istituita,   dell'autorita'   marittima,   la
          realizzazione  e  la  gestione  di  opere  attinenti   alle
          attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
          degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi
          da  considerare  a  tal  fine  ambito   portuale,   purche'
          interessati dal traffico portuale e dalla  prestazione  dei
          servizi portuali, anche per la  realizzazione  di  impianti
          destinati ad operazioni di  imbarco  e  sbarco  rispondenti
          alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
          sono affidate, previa determinazione dei  relativi  canoni,
          anche commisurati all'entita'  dei  traffici  portuali  ivi
          svolti, sulla  base  di  procedure  ad  evidenza  pubblica,
          avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione  di  un
          avviso,  nel  rispetto   dei   principi   di   trasparenza,
          imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni  di
          concorrenza effettiva.  Gli  avvisi  definiscono,  in  modo
          chiaro,  trasparente,  proporzionato  rispetto  all'oggetto
          della  concessione  e  non  discriminatorio,  i   requisiti
          soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle
          domande, nonche' la durata massima delle  concessioni.  Gli
          avvisi  indicano  altresi'  gli  elementi  riguardanti   il
          trattamento di fine concessione, anche  in  relazione  agli
          eventuali  indennizzi  da  riconoscere  al   concessionario
          uscente. Il termine minimo per la ricezione  delle  domande
          di  partecipazione  e'  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione dell'avviso.
              2. Al fine di uniformare la disciplina per il  rilascio
          delle concessioni di  cui  al  comma  1,  con  decreto  del
          Ministro   delle   infrastrutture   e    della    mobilita'
          sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono definiti i criteri per:
                a) l'assegnazione delle concessioni;
                b) l'individuazione della durata delle concessioni;
                c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da
          parte delle autorita' concedenti;
                d)  le  modalita'  di  rinnovo  e  le  modalita'   di
          trasferimento degli impianti  al  nuovo  concessionario  al
          termine della concessione;
                e) l'individuazione dei limiti dei  canoni  a  carico
          dei concessionari;
                f) l'individuazione delle modalita' volte a garantire
          il rispetto del  principio  di  concorrenza  nei  porti  di
          rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati
          ai sensi dell'articolo 4.
              3. Sono fatti salvi,  fino  alla  scadenza  del  titolo
          concessorio,  i  contenuti  e  le  pattuizioni  degli  atti
          concessori in essere,  nonche'  i  canoni  stabiliti  dalle
          Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non  istituite,
          dalle autorita'  marittime,  relativi  a  concessioni  gia'
          assentite alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione.
              4.  La  riserva  di  spazi  operativi  funzionali  allo
          svolgimento delle operazioni portuali  da  parte  di  altre
          imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto
          dei  principi  di  trasparenza,  equita'   e   parita'   di
          trattamento.
              5. Le concessioni  per  l'impianto  e  l'esercizio  dei
          depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52  del  codice
          della   navigazione   e   delle   opere   necessarie    per
          l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
          sensi della legge 23 agosto  2004,  n.  239,  hanno  durata
          almeno decennale.
              6. Nell'ambito delle  procedure  di  affidamento  delle
          concessioni di cui  al  comma  1,  l'Autorita'  di  sistema
          portuale o, laddove non  istituita,  l'autorita'  marittima
          possono  stipulare  accordi  con   i   privati   ai   sensi
          dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  ferma
          restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare
          il rispetto dei principi di  trasparenza,  imparzialita'  e
          non discriminazione tra  tutti  gli  operatori  interessati
          alla concessione del bene.
              7. Le concessioni o gli  accordi  di  cui  al  comma  6
          possono  comprendere  anche  la  realizzazione   di   opere
          infrastrutturali da  localizzare  preferibilmente  in  aree
          sottoposte ad interventi di risanamento  ambientale  ovvero
          in aree abbandonate e in disuso.
              8. Ai fini del rilascio della  concessione  di  cui  al
          comma 1 e' richiesto che i partecipanti alla  procedura  di
          affidamento:
                a) presentino, all'atto della domanda,  un  programma
          di attivita', assistito da idonee garanzie, anche  di  tipo
          fideiussorio, volto  all'incremento  dei  traffici  e  alla
          produttivita' del porto;
                b)  possiedano  adeguate  attrezzature   tecniche   e
          organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
          sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e
          operativo a carattere continuativo e  integrato  per  conto
          proprio e di terzi;
                c) prevedano un organico di lavoratori rapportato  al
          programma di attivita' di cui alla lettera a).
              9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
          demaniale deve esercitare direttamente l'attivita'  per  la
          quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al  tempo
          stesso concessionaria di altra area demaniale nello  stesso
          porto, a meno che l'attivita' per  la  quale  richiede  una
          nuova concessione sia differente  da  quella  di  cui  alle
          concessioni gia' esistenti nella stessa area  demaniale,  e
          non puo' svolgere attivita' portuali in  spazi  diversi  da
          quelli che le  sono  stati  assegnati  in  concessione.  Il
          divieto di cumulo di cui al primo periodo  non  si  applica
          nei  porti  di   rilevanza   economica   internazionale   e
          nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in  tale
          caso e' vietato lo scambio di  manodopera  tra  le  diverse
          aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o  a
          soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti  nei
          quali non vige il  divieto  di  cumulo  la  valutazione  in
          ordine alla richiesta di ulteriori concessioni  e'  rimessa
          all'Autorita'  di  sistema  portuale,   che   tiene   conto
          dell'impatto sulle condizioni di concorrenza.  Su  motivata
          richiesta    dell'impresa    concessionaria,    l'autorita'
          concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre  imprese
          portuali,   autorizzate   ai   sensi   dell'articolo    16,
          dell'esercizio  di  alcune  attivita'  comprese  nel  ciclo
          operativo.
              10. L'Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita'  marittima  effettuano  accertamenti
          con cadenza annuale al fine di verificare il permanere  dei
          requisiti  posseduti  dal  concessionario  al  momento  del
          rilascio   della   concessione   e    l'attuazione    degli
          investimenti previsti nel programma di attivita' di cui  al
          comma 8, lettera a).
              11.  In  caso  di  mancata  osservanza  degli  obblighi
          assunti da parte del  concessionario,  nonche'  di  mancato
          raggiungimento degli obiettivi indicati  nel  programma  di
          attivita' di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato
          motivo, l'Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita,  l'autorita'  marittima,  nel   rispetto   delle
          previsioni di  cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.
              12. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi  e
          chimici allo  stato  liquido,  nonche'  di  altri  prodotti
          affini, siti in ambito portuale."
              Si riporta il  testo  dell'articolo  36  del  al  regio
          decreto  30  marzo  1942,  n.327(approvazione   del   testo
          definitivo del Codice della navigazione):
              "Art. 36 (Concessione di beni demaniali)
              L'amministrazione  marittima,  compatibilmente  con  le
          esigenze del pubblico uso, puo' concedere  l'occupazione  e
          l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
          territoriale per un determinato periodo di tempo.
              ((Le concessioni di durata superiore  a  quindici  anni
          sono di competenza del Ministro per la  marina  mercantile.
          Le concessioni di durata superiore  a  quattro,  ma  non  a
          quindici  anni,  e  quelle  di  durata  non  superiore   al
          quadriennio che importino impianti  di  difficile  sgombero
          sono di competenza del direttore marittimo. Le  concessioni
          di  durata  non  superiore  al  quadriennio,   quando   non
          importino  impianti  di   difficile   sgombero,   sono   di
          competenza del capo di compartimento marittimo))."
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  30  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1
          della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
              "Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione
              1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad
          avere    efficacia    esimente    della     responsabilita'
          amministrativa delle persone giuridiche, delle  societa'  e
          delle associazioni anche prive di personalita' giuridica di
          cui al decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.  231,  deve
          essere adottato ed efficacemente  attuato,  assicurando  un
          sistema aziendale per l'adempimento di tutti  gli  obblighi
          giuridici relativi:
                a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali  di
          legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di  lavoro,
          agenti chimici, fisici e biologici;
                b) alle attivita' di  valutazione  dei  rischi  e  di
          predisposizione delle misure di  prevenzione  e  protezione
          conseguenti;
                c) alle  attivita'  di  natura  organizzativa,  quali
          emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
          periodiche di sicurezza, consultazioni  dei  rappresentanti
          dei lavoratori per la sicurezza;
                d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
                e) alle attivita' di informazione  e  formazione  dei
          lavoratori;
                f) alle attivita' di  vigilanza  con  riferimento  al
          rispetto delle procedure e delle istruzioni  di  lavoro  in
          sicurezza da parte dei lavoratori;
                g)   alla   acquisizione    di    documentazioni    e
          certificazioni obbligatorie di legge;
                h)  alle  periodiche  verifiche  dell'applicazione  e
          dell'efficacia delle procedure adottate.
              2. Il modello organizzativo  e  gestionale  di  cui  al
          comma 1 deve  prevedere  idonei  sistemi  di  registrazione
          dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma
          1.
              3.  Il  modello  organizzativo  deve   in   ogni   caso
          prevedere, per quanto richiesto dalla natura  e  dimensioni
          dell'organizzazione  e  dal  tipo  di   attivita'   svolta,
          un'articolazione di funzioni  che  assicuri  le  competenze
          tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione,
          gestione  e  controllo  del  rischio,  nonche'  un  sistema
          disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto  delle
          misure indicate nel modello.
              4. Il modello organizzativo deve altresi' prevedere  un
          idoneo sistema di controllo  sull'attuazione  del  medesimo
          modello e sul mantenimento nel tempo  delle  condizioni  di
          idoneita' delle misure adottate. Il riesame  e  l'eventuale
          modifica del modello organizzativo devono essere  adottati,
          quando siano scoperte violazioni significative delle  norme
          relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene  sul
          lavoro,    ovvero     in     occasione     di     mutamenti
          nell'organizzazione  e  nell'attivita'  in   relazione   al
          progresso scientifico e tecnologico.
              5.  In  sede  di  prima  applicazione,  i  modelli   di
          organizzazione aziendale definiti conformemente alle  Linee
          guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della  salute  e
          sicurezza sul lavoro (SGSL) del  28  settembre  2001  o  al
          British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi  ai
          requisiti  di  cui  al  presente  articolo  per  le   parti
          corrispondenti.  Agli  stessi  fini  ulteriori  modelli  di
          organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati
          dalla Commissione di cui all'articolo 6.
              6.  L'adozione  del  modello  di  organizzazione  e  di
          gestione di cui al presente articolo nelle imprese  fino  a
          50 lavoratori rientra  tra  le  attivita'  finanziabili  ai
          sensi dell'articolo 11."
              Note al comma 472
              Si riporta il testo dell'articolo 43 del  decreto-legge
          31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021, n.108 (governance del Piano nazionale
          di ripresa e resilienza e  prime  misure  di  rafforzamento
          delle  strutture  amministrative  e  di   accelerazione   e
          snellimento delle procedure):
              "Art.   43   Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          digitalizzazione e servizi informatici del Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili
              1. Al fine di  migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza
          dell'azione amministrativa e di favorire  la  sinergia  tra
          processi istituzionali afferenti ambiti  affini,  favorendo
          la digitalizzazione dei servizi e dei  processi  attraverso
          interventi   di   consolidamento   delle    infrastrutture,
          razionalizzazione     dei     sistemi     informativi     e
          interoperabilita' tra le banche  dati,  anche  al  fine  di
          conseguire  gli  obiettivi  di  cui  al  Regolamento   (UE)
          2021/240 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  10
          febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
          europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonche' quelli
          previsti dal decreto ministeriale di  cui  all'articolo  1,
          comma 7, del decreto - legge  6  maggio  2021,  n.  59,  il
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili puo' avvalersi della Sogei S.p.A., per  servizi
          informatici  strumentali  al  raggiungimento   dei   propri
          obiettivi  istituzionali  e  funzionali,  nonche'  per   la
          realizzazione  di  programmi  e  progetti   da   realizzare
          mediante piattaforme informatiche  rivolte  ai  destinatari
          degli interventi, fermo quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 1043, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178  e  dal
          decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229  relativamente
          al monitoraggio  dello  stato  di  attuazione  delle  opere
          pubbliche. L'oggetto  e  le  condizioni  dei  servizi  sono
          definiti mediante apposite convenzioni.
              2. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  1
          pari a 500.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2021,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del
          programma «Fondi di riserva  e  speciali»,  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
              2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          della   mobilita'   sostenibili,    adottato    ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sentiti il Ministro dell'interno  e  il  Ministro  per
          l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale,  si
          provvede  all'aggiornamento  delle  modalita'  attuative  e
          degli strumenti operativi per  la  trasformazione  digitale
          della  rete  stradale  nazionale  (Smart  Road),   di   cui
          all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017,  n.
          205, fissando i requisiti funzionali minimi  a  cui  devono
          attenersi gli operatori di settore  e  i  concessionari  di
          reti stradali e autostradali. Con il  medesimo  decreto  di
          cui al primo periodo, si provvede altresi'  all'adeguamento
          della disciplina delle sperimentazioni su  strada  pubblica
          di sistemi di guida  automatica  e  connessa  nonche'  alla
          disciplina delle sperimentazioni  di  mezzi  innovativi  di
          trasporto su strada pubblica a guida autonoma  e  connessa,
          non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa
          di  settore.  A  tal  fine,  presso  il   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' istituito,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e  per
          i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida
          connessa e automatica,  con  il  compito  di  analizzare  e
          promuovere l'adozione di strumenti metodologici e operativi
          per monitorare, con idonee analisi preventive e successive,
          gli  impatti  del  processo   di   digitalizzazione   delle
          infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada  di
          veicoli a guida autonoma, di  esprimere  pareri  in  merito
          alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione  di
          veicoli a guida autonoma, di verificare  l'avanzamento  del
          processo di trasformazione digitale verso  le  Smart  Road,
          nonche'  di  effettuare  studi  e  formulare  proposte  per
          l'aggiornamento della  disciplina  tecnica  in  materia  di
          veicoli a guida autonoma.
              2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, adottato di  concerto  con  il
          Ministro dell'interno e con il Ministro  per  l'innovazione
          tecnologica e  la  transizione  digitale,  e'  definita  la
          composizione   ed   e'   disciplinato   il    funzionamento
          dell'Osservatorio  di  cui   al   comma   2-bis.   Per   la
          partecipazione alle attivita'  dell'Osservatorio  non  sono
          riconosciuti compensi, gettoni,  emolumenti,  indennita'  o
          rimborsi di spese comunque denominati.
              2-quater. Al fine di semplificare i procedimenti per il
          conseguimento o  il  rinnovo  delle  patenti  nautiche,  le
          visite  mediche  per  l'accertamento   dei   requisiti   di
          idoneita' fisica e psichica sono svolte:
                a) presso le strutture pubbliche di cui  all'articolo
          36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti  29  luglio  2008,  n.
          146;
                b) presso i gabinetti  medici  dove  si  accertano  i
          requisiti di idoneita' per le  patenti  di  guida,  nonche'
          presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi  per
          l'attivita' di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui
          alla legge 8 agosto 1991, n.  264,  che  rispettino  idonei
          requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e  fruibili
          dalle persone con disabilita', a condizione che  le  visite
          siano   svolte   da   medici   in   possesso   del   codice
          identificativo per il rilascio delle patenti di  guida,  ai
          sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti  31  gennaio  2011,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.
              2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo  59  del  decreto
          legislativo 3 novembre 2017,  n.  229,  la  lettera  i)  e'
          sostituita dalla seguente:
              "i)  disciplina  dei  requisiti   soggettivi,   fisici,
          psichici e morali per il conseguimento, la convalida  e  la
          revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone
          con disabilita' fisica, psichica o sensoriale,  ovvero  con
          disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonche'  delle
          modalita' di accertamento e di certificazione dei  predetti
          requisiti;"."
              Note al comma 473
              Il   riferimento   al   testo   dell'articolo   4   del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.32,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,   n.55   e'
          riportato nelle note al comma 372.
              Si riporta il testo dell'articolo 15 del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n.98, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n.111 (Disposizioni  urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria):
              "Art. 15 Liquidazione degli enti dissestati e misure di
          razionalizzazione     dell'attivita'     dei     commissari
          straordinari
              1. Fatta  salva  la  disciplina  speciale  vigente  per
          determinate  categorie  di   enti   pubblici,   quando   la
          situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente
          sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un  livello
          di  criticita'   tale   da   non   potere   assicurare   la
          sostenibilita'    e    l'assolvimento    delle     funzioni
          indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare  fronte
          ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
          decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente   e'   posto   in
          liquidazione  coatta  amministrativa;  i  relativi   organi
          decadono ed e'  nominato  un  commissario.  Il  commissario
          provvede alla liquidazione dell'ente, non procede  a  nuove
          assunzioni, neanche per la  sostituzione  di  personale  in
          posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione  dei
          debiti esclusivamente nei limiti delle risorse  disponibili
          alla data  della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si
          ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;  ogni
          atto adottato o contratto sottoscritto in deroga  a  quanto
          previsto nel presente  periodo  e'  nullo.  L'incarico  del
          commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e  puo'
          essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
          un periodo massimo di due anni. Decorso  tale  periodo,  le
          residue attivita' liquidatorie continuano ad essere  svolte
          dal ministero vigilante ai sensi della  normativa  vigente.
          Le  funzioni,  i  compiti   ed   il   personale   a   tempo
          indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro   vigilante,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante,  in
          altra  pubblica  amministrazione,  ovvero  in  una  agenzia
          costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
          n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
          finanziarie  comunque  non  superiori   alla   misura   del
          contributo statale gia' erogato  in  favore  dell'ente.  Il
          personale  trasferito  mantiene  il  trattamento  economico
          fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
          continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento
          nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in  cui  il
          predetto  trattamento  economico   risulti   piu'   elevato
          rispetto a quello previsto e' attribuito per la  differenza
          un  assegno  ad  persona  riassorbibile  con  i  successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
          non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti  del
          servizio sanitario nazionale.
              1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei  casi  in
          cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello
          Stato  non  sia  deliberato  nel  termine  stabilito  dalla
          normativa  vigente,  ovvero  presenti  una  situazione   di
          disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i
          relativi organi, ad eccezione del collegio dei  revisori  o
          sindacale, decadono ed e' nominato un  commissario  con  le
          modalita' previste dal citato comma 1; se  l'ente  e'  gia'
          commissariato,  si  procede  alla  nomina   di   un   nuovo
          commissario.  Il  commissario  approva  il  bilancio,   ove
          necessario, e adotta le misure necessarie  per  ristabilire
          l'equilibrio finanziario dell'ente;  quando  cio'  non  sia
          possibile, il commissario chiede che l'ente  sia  posto  in
          liquidazione coatta amministrativa ai sensi  del  comma  1.
          Nell'ambito delle misure di cui al  precedente  periodo  il
          commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
          72, comma 11, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n  112,
          convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  nei
          confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto
          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.
              2.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento   degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e  1  del  decreto-  legge  8
          luglio 2010, n. 105, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13  agosto  2010,  n.  129,  e  i  commissari  e  sub
          commissari ad acta nominati ai sensi  dell'articolo  4  del
          decreto- legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.  222,
          possono essere in  ogni  tempo  revocati  con  le  medesime
          modalita' previste per la  nomina.  Al  commissario  o  sub
          commissario revocato spetta soltanto il  compenso  previsto
          con riferimento all'attivita' effettivamente svolta.
              3. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale.
              4.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  3   i
          Commissari  nominati   ai   sensi   dell'articolo   4   del
          decreto-legge  1  ottobre  2007,  n.  159,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  i  cui
          compensi restano  determinati  secondo  la  metodologia  di
          calcolo e negli importi indicati nei relativi  decreti  del
          Ministro dell'Economia e Finanze di concerto  col  Ministro
          della salute.
              5. Al fine di contenere i tempi  di  svolgimento  delle
          procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
          cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge  23  dicembre
          2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio  2004,  n.
          39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta  la
          dismissione dei compendi aziendali e che si  trovino  nella
          fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
          integrato da due ulteriori  commissari,  da  nominarsi  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro dello sviluppo economico con le modalita'  di  cui
          all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.
          270.  A  ciascun  commissario  il  collegio  puo'  delegare
          incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
          commi da 2 a 5 del presente articolo  non  puo'  comportare
          aggravio di costi a carico della procedura per  i  compensi
          che  sono  liquidati  ripartendo  per  tre  le  somme  gia'
          riconoscibili al commissario unico.
              5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere
          applicate anche agli enti sottoposti alla  vigilanza  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano.
          La  liquidazione  coatta  amministrativa  e'  disposta  con
          deliberazione  della  rispettiva   giunta,   che   provvede
          altresi' alla  nomina  del  commissario  e  agli  ulteriori
          adempimenti previsti dal comma 1."
              Note al comma 475
              Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159  (Codice
          delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
          nonche' nuove disposizioni  in  materia  di  documentazione
          antimafia, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.226 del 28-09-2011 - S.O. n. 214.
              Note al comma 477
              Si riporta il testo dell'articolo 200 del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 (misure urgenti in  materia  di
          salute, sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
          politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19), come modificato dalla presente legge:
              "Art. 200 Disposizioni in materia di trasporto pubblico
          locale
              1. Al  fine  di  sostenere  il  settore  del  trasporto
          pubblico locale e  regionale  di  passeggeri  sottoposto  a
          obbligo  di  servizio  pubblico  a  seguito  degli  effetti
          negativi   derivanti   dall'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19,  e'   istituito   presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti un fondo con  una  dotazione
          iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020,  destinato
          a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi  ai
          passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al  31  gennaio
          2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari  relativa  ai
          passeggeri registrata nel medesimo periodo  del  precedente
          biennio. Il Fondo e' destinato, nei  limiti  delle  risorse
          disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con
          riferimento ai  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e
          regionale    dall'attuazione    delle    misure    previste
          dall'articolo 215 del presente decreto.
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni  decorrenti
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
          riconoscimento della compensazione di cui al comma  1  alle
          imprese di trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  alla
          gestione  governativa  della  ferrovia  circumetnea,   alla
          concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine
          svizzero, alla gestione  governativa  navigazione  laghi  e
          agli enti affidanti  nel  caso  di  contratti  di  servizio
          grosscost.   Tali   criteri,    al    fine    di    evitare
          sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo  conto  dei
          costi cessanti, dei minori  costi  di  esercizio  derivanti
          dagli  ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza
          dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   dei   costi
          aggiuntivi  sostenuti   in   conseguenza   della   medesima
          emergenza.
              2-bis. Il Fondo di cui al comma 1 e'  rifinanziato  per
          l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e  di  250
          milioni di euro per l'anno 2024 al fine di contribuire alla
          compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi
          ai passeggeri subita dai soggetti di cui al  comma  2,  nel
          periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, e conseguente
          alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai
          servizi  di  trasporto  pubblico  disposte   in   relazione
          all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di  cui  al
          primo  periodo  sono  ripartite  sulla  base  dei   criteri
          stabiliti con il decreto di cui al comma 2  tenendo  conto,
          per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi
          assegnati a  titolo  di  anticipazione  e  assicurando  una
          compensazione uniforme in misura  percentuale  ai  soggetti
          ivi previsti.
              3. In considerazione delle  riduzioni  dei  servizi  di
          trasporto pubblico passeggeri conseguenti  alle  misure  di
          contenimento per l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
          non  trovano  applicazione,  in  relazione   al   trasporto
          ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi
          ferroviari interregionali  indivisi,  le  disposizioni  che
          prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di
          sanzioni o penali in ragione delle minori corse  effettuate
          o delle minori percorrenze realizzate a  decorrere  dal  23
          febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
              4. Al fine di mitigare gli effetti economici  derivanti
          dalla diffusione del  contagio  da  COVID-19,  l'erogazione
          alle  Regioni  a   statuto   ordinario   dell'anticipazione
          prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto - legge  24
          aprile 2017, n.  50,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020,  per
          la parte relativa ai pagamenti non gia' avvenuti alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, e' effettuata in un'unica soluzione entro
          la data del 30 giugno 2020.
              5.  La  ripartizione  delle   risorse   stanziate   per
          l'esercizio 2020 e per l'esercizio 2021 sul  fondo  di  cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito con  modificazioni  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, e' effettuata senza l'applicazione  di
          penalita', fermo restando quanto previsto dal comma  2-bis,
          dell'articolo 27, del decreto - legge 24  aprile  2017,  n.
          50, convertito con  modificazioni  dalla  legge  21  giugno
          2017, n. 96, applicando le modalita' stabilite dal  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  11  marzo  2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013,  n.
          148, e successive modificazioni.
              5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
          comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005,
          n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
          2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'  autorizzato
          il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per  cento
          delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base  delle
          informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie  e  salvo
          conguaglio in esito all'attivita' di verifica. La  relativa
          erogazione e' disposta con cadenza semestrale.
              5-ter.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici
          derivanti  dalla  diffusione  del  contagio  da   COVID-19,
          l'assegnazione e  l'erogazione  alle  regioni  beneficiarie
          delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014
          al 2018  ai  sensi  dell'articolo  1,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge 21 febbraio  2005,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  aprile  2005,  n.  58,  e
          dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, sono effettuate in un'unica soluzione,  sulla  base
          delle informazioni gia' trasmesse dalle regioni stesse alla
          data del 23 febbraio 2020, con decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  da  emanare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto.
              5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014  al  2018
          le  somme  residuate  dagli  importi  di  cui  al  comma  2
          dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.  16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2005,
          n. 58, e quelle residuate dagli importi  di  cui  al  comma
          3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre  2003,
          n. 355,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio 2004, n. 47, sono assegnate  alle  aziende  aventi
          titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge  23
          dicembre 2005,  n.  266,  sulla  base  delle  istanze  gia'
          presentate dalle aziende stesse alla data del  23  febbraio
          2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, da emanare entro novanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto.
              6. Al fine di garantire l'operativita' delle imprese di
          trasporto pubblico di passeggeri, le  autorita'  competenti
          di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE)
          n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del  23
          ottobre 2007, erogano alle  stesse  imprese,  entro  il  31
          luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per cento  dei
          corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.
              6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilita'
          e le misure di  contenimento  della  diffusione  del  virus
          SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga  all'articolo
          87, comma 2, del codice della strada,  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,   possono   essere
          destinate ai servizi di  linea  per  trasporto  di  persone
          anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82,
          comma 5, lettera b), del medesimo codice di cui al  decreto
          legislativo n. 285 del 1992 nonche' i natanti che  svolgono
          servizio di  trasporto  pubblico  non  di  linea  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio  1992,  n.
          21.
              7.  Al  fine  di   contenere   gli   effetti   negativi
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire  lo
          sviluppo degli investimenti e il perseguimento piu'  rapido
          ed  efficace  degli  obiettivi  di  rinnovo  del  materiale
          rotabile destinato ai servizi stessi, per le  regioni,  gli
          enti locali e i gestori di servizi  di  trasporto  pubblico
          locale e regionale, non si applicano sino  al  31  dicembre
          2024 le disposizioni che prevedono un  cofinanziamento  dei
          soggetti  beneficiari  nell'acquisto  dei  mezzi.  Per   le
          medesime finalita' di cui  al  primo  periodo  non  trovano
          applicazione  fino  al  30  giugno  2021  le   disposizioni
          relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad  alimentazione
          alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura
          per l'utilizzo di tali mezzi.  E'  autorizzato,  fino  alla
          data del 31 dicembre 2021, l'acquisito di  autobus  tramite
          la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto  2018,
          nonche' l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.
              8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali  previste
          per il rinnovo del  materiale  rotabile  automobilistico  e
          ferroviario  destinato  al  trasporto  pubblico  locale   e
          regionale  possono  essere  utilizzate,  entro  il   limite
          massimo del 5 per cento, per l'installazione  di  dotazioni
          sui  relativi  mezzi,  finalizzate  a  contenere  i  rischi
          epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante,
          nonche'  per  il   finanziamento   di   progetti   relativi
          all'acquisto,  anche  mediante   contratto   di   locazione
          finanziaria,  da  parte  degli  esercenti  i   servizi   di
          trasporto  pubblico  locale,  di  biciclette  elettriche  a
          pedalata assistita e progettate per la mobilita'  condivisa
          e  all'utilizzo  di  detti  mezzi  per  l'integrazione  dei
          servizi flessibili e di mobilita' condivisa con i programmi
          di  esercizio  esistenti.  Per  le  finalita'  di  cui   al
          precedente periodo ed a valere sulle medesime  risorse,  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  anche
          mediante  apposite  convenzioni   sottoscritte   con   Enti
          pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o
          piu'   progetti   di   sperimentazione    finalizzati    ad
          incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento
          previste dall'articolo  1  del  decreto-legge  23  febbraio
          2020, n. 6, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  5
          marzo 2020, n. 13, e dall'articolo 1 del  decreto-legge  25
          marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  22  maggio  2020,  n.  35,  nonche'   dai   relativi
          provvedimenti attuativi, l'indice di riempimento dei  mezzi
          di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e  del
          personale viaggiante.
              9. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,
          pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede  ai
          sensi dell'articolo 265.
              9-bis. Le  risorse  previste  dall'articolo  30,  comma
          14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  giugno
          2019, n. 58,  come  incrementate  dall'articolo  24,  comma
          5-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di  10  milioni
          di euro per l'anno 2020.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
          presente decreto."
              Note al comma 478
              Il   riferimento   al   testo   dell'articolo   4   del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  e'
          riportato nelle note al comma 372.
              Note al comma 479
              Si riporta il testo dell'articolo  3,  della  legge  11
          gennaio 2018, n.2  recante  disposizioni  per  lo  sviluppo
          della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete
          nazionale di percorribilita' ciclistica:
              "Art. 3 Piano generale della mobilita' ciclistica
              1. In vista degli obiettivi e delle  finalita'  di  cui
          all'articolo 1, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,   sentiti   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e' approvato  il  Piano  generale  della  mobilita'
          ciclistica.  Il  Piano  di  cui   al   precedente   periodo
          costituisce  parte  integrante  del  Piano   generale   dei
          trasporti e della logistica ed e' adottato in coerenza:
                a) con il sistema nazionale delle ciclopie turistiche
          di cui all'articolo 1, comma 640, della legge  28  dicembre
          2015, n. 208;
                b) con  i  programmi  per  la  mobilita'  sostenibile
          finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 1,  comma
          140, della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 1, del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 21  luglio  2017,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
              2. Il Piano  generale  della  mobilita'  ciclistica  e'
          articolato con  riferimento  a  due  specifici  settori  di
          intervento, relativi, rispettivamente, allo sviluppo  della
          mobilita' ciclistica in ambito  urbano  e  metropolitano  e
          allo  sviluppo  della  mobilita'  ciclistica  su   percorsi
          definiti a livello regionale, nazionale ed europeo.
              3. Il Piano  generale  della  mobilita'  ciclistica  si
          riferisce a un periodo di tre anni e reca:
                a) la definizione, per  ciascuno  dei  tre  anni  del
          periodo di riferimento, degli obiettivi annuali di sviluppo
          della mobilita' ciclistica, da perseguire in  relazione  ai
          due distinti settori di  intervento  di  cui  al  comma  2,
          avendo riguardo alla domanda complessiva di mobilita';
                b)  l'individuazione  delle  ciclovie  di   interesse
          nazionale che costituiscono  la  Rete  ciclabile  nazionale
          «Bicitalia» di cui all'articolo 4 e gli  indirizzi  per  la
          definizione  e  l'attuazione  dei  progetti  di  competenza
          regionale finalizzati alla realizzazione della Rete stessa;
                c)  l'indicazione,  in  ordine  di   priorita',   con
          relativa motivazione, degli interventi da realizzare per il
          conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera  a),  nei
          limiti delle risorse di cui alla lettera e);
                d) l'individuazione degli interventi  prioritari  per
          assicurare le connessioni della  Rete  ciclabile  nazionale
          «Bicitalia» di cui all'articolo 4 con le altre modalita' di
          trasporto;
                e) la definizione del quadro, per  ciascuno  dei  tre
          anni del periodo di riferimento, delle risorse  finanziarie
          pubbliche e private di cui all'articolo  10,  da  ripartire
          per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo
          Piano generale, nonche' di quelli indicati nei piani  della
          mobilita'  ciclistica  delle  regioni,  dei  comuni,  delle
          citta'   metropolitane   e   delle   province    di    cui,
          rispettivamente, agli articoli 5 e 6;
                f) gli indirizzi  volti  ad  assicurare  un  efficace
          coordinamento  dell'azione  amministrativa  delle  regioni,
          delle citta' metropolitane, delle  province  e  dei  comuni
          concernente  la  mobilita'   ciclistica   e   le   relative
          infrastrutture,  nonche'  a  promuovere  la  partecipazione
          degli utenti alla programmazione, realizzazione e  gestione
          della rete ciclo viaria;
                g)  l'individuazione   degli   atti   amministrativi,
          compresi quelli di  natura  regolamentare  e  gli  atti  di
          indirizzo, che dovranno essere adottati per conseguire  gli
          obiettivi stabiliti dal medesimo Piano generale;
                h) la definizione, nei limiti delle  risorse  di  cui
          alla lettera e), delle azioni  necessarie  a  sostenere  lo
          sviluppo della mobilita' ciclistica in ambito  urbano,  con
          particolare  riferimento  alla  sicurezza  dei  ciclisti  e
          all'interscambio modale tra  la  mobilita'  ciclistica,  il
          trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.
              4. Il Piano generale della  mobilita'  ciclistica  puo'
          essere aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto
          delle ulteriori risorse eventualmente rese  disponibili  ai
          sensi della legislazione  nel  frattempo  intervenuta.  Gli
          aggiornamenti annuali sono approvati, con le  modalita'  di
          cui al comma 1, entro il 31 marzo di ciascun anno. In  sede
          di  aggiornamento  del  Piano   generale   della   mobilita
          'ciclistica, la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui
          all'articolo  4  puo'  essere  integrata  con  ciclovie  di
          interesse nazionale, individuate anche  su  proposta  delle
          regioni interessate nell'ambito dei piani regionali di  cui
          all'articolo 5."
              Note al comma 480
               Si riporta il testo dell'articolo  3  della  legge  11
          gennaio 2018, n.2  recante  disposizioni  per  lo  sviluppo
          della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete
          nazionale di percorribilita' ciclistica:
              "Art. 2 Definizioni
              1. Ai fini della presente legge si intende per:
                a) «ciclovia»: un itinerario che consenta il transito
          delle biciclette nelle due  direzioni,  dotato  di  diversi
          livelli di protezione determinati  da  provvedimenti  o  da
          infrastrutture che rendono la percorrenza  ciclistica  piu'
          agevole e sicura;
                b) «rete cicloviaria»: l'insieme di diverse  ciclovie
          o di segmenti di ciclovie raccordati tra  loro,  descritti,
          segnalati e legittimamente percorribili dal ciclista  senza
          soluzione di continuita';
                c) «via  verde  ciclabile»  o  «Greenaway»:  pista  o
          strada  ciclabile  in  sede  propria  sulla  quale  non  e'
          consentito il traffico motorizzato;
                d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario
          in parchi e zone protette,  sulle  sponde  di  fiumi  o  in
          ambiti  rurali,  anche  senza  particolari  caratteristiche
          costruttive,  dove  e'  ammessa   la   circolazione   delle
          biciclette;
                e)  «strada  senza  traffico»:  strada  con  traffico
          motorizzato inferiore alla media di  cinquanta  veicoli  al
          giorno calcolata su base annua;
                f) «strada a basso  traffico»:  strada  con  traffico
          motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli  al
          giorno calcolata su base  annua  senza  punte  superiori  a
          cinquanta veicoli all'ora;
                g)  «strada  30»:   strada   urbana   o   extraurbana
          sottoposta al limite di velocita' di 30 chilometri orari  o
          a un limite inferiore, segnalata con le modalita' stabilite
          dall'articolo 135, comma 14,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,
          n.  495; e'  considerata  «strada  30»  anche   la   strada
          extraurbana con sezione della carreggiata non  inferiore  a
          tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli
          autorizzati, e sottoposta al  limite  di  velocita'  di  30
          chilometri orari.
              2. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza
          sono  qualificati   come   ciclovie   gli   itinerari   che
          comprendono una o piu' delle seguenti categorie:
                a)  le  piste  o  corsie  ciclabili,  come   definite
          dall'articolo 3, comma 1,  numero  39),  del  codice  della
          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285, e dall'articolo 140, comma 7, del regolamento  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  16  dicembre
          1992, n. 495;
                b)  gli  itinerari   ciclopedonali,   come   definiti
          dall'articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del  codice  della
          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285;
                c) le vie verdi ciclabili;
                d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura;
                e) le strade senza traffico e a basso traffico;
                f) le strade 30;
                g) le aree pedonali, come definite  dall'articolo  3,
          comma 1, numero 2), del codice  della  strada,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
                h)  le  zone  a  traffico  limitato,  come   definite
          dall'articolo 3, comma 1,  numero  54),  del  codice  della
          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285;
                i) le zone residenziali, come definite  dall'articolo
          3, comma 1, numero 58), del codice della strada, di cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."
              Note al comma 485
              Si riporta il testo dell'articolo 14 del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010,  n.122,  recante  misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica, come modificato dalla presente legge:
              "Art.  14  Patto  di  stabilita'   interno   ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali
              1. Ai fini della  tutela  dell'unita'  economica  della
          Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di
          Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a
          5.000  abitanti   concorrono   alla   realizzazione   degli
          obiettivi di finanza pubblica  per  il  triennio  2011-2013
          nelle  misure  seguenti  in   termini   di   fabbisogno   e
          indebitamento netto:
                a) le regioni a statuto ordinario per  4.000  milioni
          di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a
          decorrere dall'anno 2012;
                b) le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni  di  euro  per
          l'anno 2011 e 1.000  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2012;
                c) le province per 300 milioni  di  euro  per  l'anno
          2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
          2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
                d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011
          e 2.500 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2012,
          attraverso la riduzione di cui al comma 2.
              2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
          2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo  periodo,
          dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
          individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base  al  comma
          302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti  alle
          regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura  pari  a
          4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni  di
          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2012.   Le   predette
          riduzioni  sono  ripartite  secondo  criteri  e   modalita'
          stabiliti in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e
          recepiti con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
          di misure idonee ad assicurare il  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno e  della  minore  incidenza  percentuale
          della spesa per il personale rispetto alla  spesa  corrente
          complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
          della  spesa  sanitaria  e  dell'adozione  di   azioni   di
          contrasto al  fenomeno  dei  falsi  invalidi.  In  caso  di
          mancata deliberazione della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano entro  il  termine  di  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, e per gli  anni  successivi  al  2011
          entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque  emanato,
          entro i successivi trenta giorni, ripartendo  la  riduzione
          dei trasferimenti secondo  un  criterio  proporzionale.  In
          sede di attuazione dell'articolo 8  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, in materia  di  federalismo  fiscale,  non  si
          tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo  e
          quarto  periodo  del  presente   comma.   I   trasferimenti
          erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
          alle province dal Ministero dell'interno  sono  ridotti  di
          300 milioni per l'anno  2011  e  di  500  milioni  annui  a
          decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti  erariali  dovuti
          ai comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti  dal
          Ministero dell'interno sono ridotti di  1.500  milioni  per
          l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere  dall'anno
          2012. Le  predette  riduzioni  a  province  e  comuni  sono
          ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti  con
          decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
          che tengano  conto  della  adozione  di  misure  idonee  ad
          assicurare il rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,
          della minore  incidenza  percentuale  della  spesa  per  il
          personale rispetto alla spesa corrente  complessiva  e  del
          conseguimento di adeguati indici di autonomia  finanziaria.
          In  caso  di   mancata   deliberazione   della   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali  entro  il  termine  di
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  e  per  gli  anni
          successivi  al  2011  entro  il  30   settembre   dell'anno
          precedente,  il  decreto  del  Ministro   dell'interno   e'
          comunque  emanato  entro  i   successivi   trenta   giorni,
          ripartendo  la  riduzione  dei  trasferimenti  secondo   un
          criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo
          11 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  in  materia  di
          federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto  previsto
          dal sesto, settimo, ottavo  e  nono  periodo  del  presente
          comma.
              3. In caso di mancato rispetto del patto di  stabilita'
          interno  relativo   agli   anni   2010   e   successivi   i
          trasferimenti  dovuti  agli  enti  locali   che   risultino
          inadempienti nei confronti del patto di stabilita'  interno
          sono ridotti, nell'anno successivo,  in  misura  pari  alla
          differenza  tra  il  risultato  registrato  e   l'obiettivo
          programmatico predeterminato. La  riduzione  e'  effettuata
          con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  a  valere   sui
          trasferimenti  corrisposti  dallo  stesso  Ministero,   con
          esclusione di quelli destinati  all'onere  di  ammortamento
          dei mutui. A tal fine il Ministero  dell'economia  comunica
          al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi  al
          termine stabilito per la trasmissione della  certificazione
          relativa al patto di stabilita'  interno,  l'importo  della
          riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In  caso
          di mancata trasmissione da  parte  dell'ente  locale  della
          predetta  certificazione,  entro  il   termine   perentorio
          stabilito   dalla    normativa    vigente,    si    procede
          all'azzeramento automatico dei predetti  trasferimenti  con
          l'esclusione sopra indicata. In caso di  insufficienza  dei
          trasferimenti, ovvero nel caso  in  cui  fossero  stati  in
          parte  o  in  tutto  gia'  erogati,  la   riduzione   viene
          effettuata  a   valere   sui   trasferimenti   degli   anni
          successivi.
              4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano che non rispettino il patto di  stabilita'  interno
          relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a  versare
          all'entrata  del  bilancio  statale  entro  60  giorni  dal
          termine stabilito per la trasmissione della  certificazione
          relativa al rispetto del  patto  di  stabilita',  l'importo
          corrispondente alla differenza tra il risultato  registrato
          e l'obiettivo programmatico predeterminato.  Per  gli  enti
          per i quali il patto di stabilita' e' riferito  al  livello
          della spesa si assume quale differenza  il  maggiore  degli
          scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.
          In caso di mancato versamento si  procede,  nei  60  giorni
          successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
          giacenze depositate nei conti aperti  presso  la  tesoreria
          statale.  Trascorso  inutilmente  il   termine   perentorio
          stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
          certificazione da parte dell'ente territoriale  si  procede
          al blocco di qualsiasi prelievo dai conti  della  tesoreria
          statale  sino  a  quando  la   certificazione   non   viene
          acquisita.
              5. Le disposizioni recate dai commi 3  e  4  modificano
          quanto stabilito in materia di riduzione  di  trasferimenti
          statali dall'articolo 77-bis, comma 20,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133  e  integrano  le  disposizioni
          recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e  16,  dello  stesso
          decreto-legge n. 112 del 2008.
              6. In funzione  della  riforma  del  Patto  europeo  di
          stabilita' e crescita ed in applicazione dello stesso nella
          Repubblica  italiana,  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del  Consiglio
          dei Ministri da adottare sentita  la  Regione  interessata,
          puo'  essere  disposta  la  sospensione  dei  trasferimenti
          erariali nei  confronti  delle  Regioni  che  risultino  in
          deficit eccessivo di bilancio.
              7. L'art. 1, comma 557, della legge 27  dicembre  2006,
          n.  296  e  successive  modificazioni  e'  sostituito   dai
          seguenti:
              «557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali  e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento:
                a) riduzione dell'incidenza percentuale  delle  spese
          di personale rispetto al complesso  delle  spese  correnti,
          attraverso   parziale   reintegrazione   dei   cessati    e
          contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
                b) razionalizzazione e  snellimento  delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
                c) contenimento delle  dinamiche  di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali.
              557-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  557,
          costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
          i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
          la somministrazione di lavoro,  per  il  personale  di  cui
          all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267,  nonche'  per  tutti  i  soggetti   a   vario   titolo
          utilizzati,  senza  estinzione  del  rapporto  di  pubblico
          impiego, in strutture  e  organismi  variamente  denominati
          partecipati o comunque facenti capo all'ente.
              557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557,  si
          applica il  divieto  di  cui  all'art.  76,  comma  4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
              8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.
              9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133e' sostituito dal seguente:
              «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle
          spese di personale e' pari o superiore al 40%  delle  spese
          correnti  di  procedere  ad  assunzioni  di   personale   a
          qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
          i  restanti  enti  possono  procedere  ad   assunzioni   di
          personale  nel  limite  del  20  per  cento   della   spesa
          corrispondente alle cessazioni  dell'anno  precedente».  La
          disposizione del presente comma si applica a decorrere  dal
          1°  gennaio   2011,   con   riferimento   alle   cessazioni
          verificatesi nell'anno 2010.
              10. All'art. 1, comma  562,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296 e successive  modificazioni  e'  soppresso  il
          terzo periodo.
              11. Le province e i comuni con piu' di  5.000  abitanti
          possono escludere dal saldo rilevante ai fini del  rispetto
          del patto di stabilita' interno relativo  all'anno  2010  i
          pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre
          2010 per un importo  non  superiore  allo  0,78  per  cento
          dell'ammontare  dei  residui  passivi  in  conto   capitale
          risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione
          che abbiano  rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno
          relativo all'anno 2009.
              12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25
          e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133.
              13.  Per  l'anno  2010  e'  attribuito  ai  comuni   un
          contributo per un importo complessivo  di  200  milioni  da
          ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di
          intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali.
          I criteri  devono  tener  conto  della  popolazione  e  del
          rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno.  I  suddetti
          contributi non sono conteggiati tra le  entrate  valide  ai
          fini del patto di stabilita' interno.
              13-bis.  Per  l'attuazione   del   piano   di   rientro
          dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25  gennaio
          2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
          marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo
          e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di  cui
          all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri in data 5 dicembre  2008,  sotto  qualsiasi  forma
          tecnica, per i finanziamenti  occorrenti  per  la  relativa
          copertura di spesa. Si applica l'articolo 4,  commi  177  e
          177-bis,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.   350.   Il
          Commissario    straordinario    del     Governo     procede
          all'accertamento definitivo del debito e ne  da'  immediata
          comunicazione al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          congiuntamente alle modalita' di attuazione  del  piano  di
          rientro di cui al primo periodo del presente  comma.  Fermi
          restando la titolarita' del debito in capo all'emittente  e
          l'ammortamento  dello  stesso  a  carico   della   gestione
          commissariale, il Commissario straordinario del Governo  e'
          altresi'  autorizzato,  anche  in  deroga  alla   normativa
          vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito
          degli enti territoriali con rimborso unico  a  scadenza,  a
          rinegoziare  i  prestiti  della  specie   anche   al   fine
          dell'eventuale eliminazione del vincolo di  accantonamento,
          recuperando,  ove  possibile,   gli   accantonamenti   gia'
          effettuati.
              13-ter.   Si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo   253   del   testo    unico    delle    leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.   267.   Le   spese   di
          funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi  il
          compenso per il Commissario straordinario,  sono  a  carico
          del fondo di cui al comma  14  del  presente  articolo.  Le
          predette spese di funzionamento, su base annua, non possono
          superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, e'  stabilito,  in  misura  non
          superiore  al  costo  complessivo   annuo   del   personale
          dell'amministrazione  di  Roma  Capitale  incaricato  della
          gestione di  analoghe  funzioni  transattive,  il  compenso
          annuo  per  il  Commissario   straordinario.   Le   risorse
          destinabili per nuove assunzioni del comune  di  Roma  sono
          ridotte  in  misura  pari   all'importo   del   trattamento
          retributivo corrisposto al  Commissario  straordinario.  La
          gestione  commissariale  ha  comunque  termine,   allorche'
          risultino esaurite le attivita' di carattere gestionale  di
          natura  straordinaria  e  residui  un'attivita'   meramente
          esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli  uffici
          di Roma Capitale.
              13-quater.   Il   Commissario    straordinario    invia
          annualmente una relazione  al  Parlamento  e  al  Ministero
          dell'interno contenente la rendicontazione delle  attivita'
          svolte   all'interno   della   gestione   commissariale   e
          l'illustrazione  dei  criteri  che   hanno   informato   le
          procedure di selezione dei creditori da soddisfare.
              14.  In  vista  della  compiuta  attuazione  di  quanto
          previsto ai sensi dell'articolo 24  della  legge  5  maggio
          2009,  n.  42,   e   in   considerazione   dell'eccezionale
          situazione di squilibrio finanziario del  Comune  di  Roma,
          come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito  con
          modificazioni dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  fino
          all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi  del
          citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato  su  un
          apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e
          delle finanze con una dotazione annua  di  300  milioni  di
          euro, a  decorrere  dall'anno  2011,  per  il  concorso  al
          sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di
          rientro approvato con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
          occorrenti   a   fare   fronte   agli    oneri    derivanti
          dall'attuazione del predetto piano di rientro  e'  reperita
          mediante  l'istituzione,  fino  al  conseguimento  di   200
          milioni di euro annui complessivi:
                a) di un'addizionale  commissariale  sui  diritti  di
          imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in  partenza  dagli
          aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro
          per passeggero;
                b)  di  un   incremento   dell'addizionale   comunale
          all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  fino  al
          limite massimo dello 0,4%.
              14-bis. Al fine di agevolare i  piani  di  rientro  dei
          comuni per  i  quali  sia  stato  nominato  un  commissario
          straordinario, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2011.  Con  decreto,  di  natura  non  regolamentare,   del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di utilizzo  del  fondo.  Al  relativo  onere  si
          provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis,
          13-ter e 13-quater dell'articolo 38.
              14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila  in  stato
          di dissesto possono escludere dal saldo rilevante  ai  fini
          del rispetto del patto di  stabilita'  interno  relativo  a
          ciascun esercizio finanziario del  triennio  2010-2012  gli
          investimenti in  conto  capitale  deliberati  entro  il  31
          dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati
          negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5
          milioni  di  euro   annui;   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  da  emanare  entro  il  15  settembre,  si
          provvede alla ripartizione del predetto importo sulla  base
          di criteri che tengano  conto  della  popolazione  e  della
          spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. E'
          altresi' autorizzata la spesa di 2  milioni  di  euro,  per
          l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al  presente
          comma in stato di dissesto finanziario per  far  fronte  al
          pagamento   dei   debiti   accertati   dalla    Commissione
          straordinaria di liquidazione,  nominata  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  su  proposta  del   Ministro
          dell'interno, ai sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli
          articoli 254 e 255  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  La  ripartizione  del
          contributo  e'  effettuata   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, da emanare entro il  15  settembre  2010,  in
          misura proporzionale agli stessi debiti.
              14-quater. L'addizionale commissariale di cui al  comma
          14, lettera a), e' istituita dal Commissario preposto  alla
          gestione  commissariale,  previa  delibera   della   giunta
          comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di
          cui al comma 14, lettera b), e' stabilito, su proposta  del
          predetto Commissario, dalla  giunta  comunale.  Qualora  il
          comune,  successivamente  al  31  dicembre  2011,   intenda
          ridurre  l'entita'   delle   addizionali,   adotta   misure
          compensative la cui equivalenza finanziaria  e'  verificata
          dal Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Le  entrate
          derivanti dalle addizionali di cui ai  periodi  precedenti,
          ovvero dalle misure compensative di riduzione delle  stesse
          eventualmente  previste,  sono  versate   all'entrata   del
          bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31
          dicembre  dell'anno  di  riferimento,  provvede  a  versare
          all'entrata del  bilancio  dello  Stato  la  somma  di  200
          milioni di euro  annui.  A  tale  fine,  lo  stesso  Comune
          rilascia  apposita  delegazione  di   pagamento,   di   cui
          all'articolo   206   del   testo    unico    delle    leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              14-quinquies. In parziale deroga a quanto previsto  dal
          comma 14-quater, per l'anno 2023 il comune di Roma provvede
          a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20
          dicembre 2023, la somma di 100 milioni  di  euro.  Per  gli
          anni dal 2024 al 2026 il comune di Roma provvede a  versare
          all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del medesimo
          comma  14-quater,  entro  il  20  dicembre   dell'anno   di
          riferimento, la somma di 230 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2024 e 2025 e di 240 milioni di euro per  l'anno
          2026. A tale fine, il  comune  di  Roma  rilascia  apposita
          delegazione di paga-mento, ai sensi dell'articolo  206  del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              15. E' istituito un apposito fondo con una dotazione di
          200 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2011,
          destinato  esclusivamente  all'attuazione  del   piano   di
          rientro e l'ammissibilita' di azioni esecutive o  cautelari
          o di dissesto aventi ad  oggetto  le  predette  risorse  e'
          consentita esclusivamente per  le  obbligazioni  imputabili
          alla gestione commissariale, ai sensi del  citato  articolo
          78 del decreto-legge n. 112 per i finanziamenti di  cui  al
          comma 13-bis.
              15-bis. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          corrisponde  direttamente  all'Istituto   finanziatore   le
          risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14  e  15,  alle
          previste scadenze.
              15-ter.   Il   Commissario   straordinario    trasmette
          annualmente al Governo la  rendicontazione  della  gestione
          del piano.
              16. Ferme le altre misure di contenimento  della  spesa
          previste  dal  presente  provvedimento,  in  considerazione
          della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
          e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
          dell'articolo 24 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  il
          comune di Roma concorda con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, entro il 31 dicembre  di  ciascun  anno,  le
          modalita'   e   l'entita'   del   proprio   concorso   alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica;  a  tal
          fine, entro il 31  ottobre  di  ciascun  anno,  il  sindaco
          trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia
          e delle finanze, evidenziando,  tra  l'altro,  l'equilibrio
          della  gestione  ordinaria.  L'entita'  del   concorso   e'
          determinata in coerenza con gli obiettivi fissati  per  gli
          enti territoriali. In caso di mancato accordo si  applicano
          le disposizioni che disciplinano  il  patto  di  stabilita'
          interno per gli enti  locali.  Per  garantire  l'equilibrio
          economico-finanziario della gestione ordinaria,  il  Comune
          di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:
                a) conformazione dei servizi resi dal Comune a  costi
          standard unitari di maggiore efficienza;
                b) adozione di  pratiche  di  centralizzazione  degli
          acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale  e  delle
          societa' partecipate dal  Comune  di  Roma,  anche  con  la
          possibilita' di adesione a convenzioni stipulate  ai  sensi
          dell'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488  e
          dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
                c) razionalizzazione delle partecipazioni  societarie
          detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire,  con
          esclusione   delle    societa'    quotate    nei    mercati
          regolamentati, ad una riduzione delle societa'  in  essere,
          concentrandone i compiti e le  funzioni,  e  riduzione  dei
          componenti degli organi di amministrazione e controllo;
                d) riduzione,  anche  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo  80  del  testo  unico  degli  enti   locali,
          approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          dei costi a carico del  Comune  per  il  funzionamento  dei
          propri organi, compresi i rimborsi dei permessi  retribuiti
          riconosciuti per gli amministratori;
                e) introduzione  di  un  contributo  di  soggiorno  a
          carico di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive
          della citta', da applicare secondo criteri  di  gradualita'
          in proporzione alla loro classificazione  fino  all'importo
          massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
                f) contributo straordinario nella misura massima  del
          66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a
          fronte di  rilevanti  valorizzazioni  immobiliari  generate
          dallo strumento urbanistico  generale,  in  via  diretta  o
          indiretta,  rispetto  alla  disciplina  previgente  per  la
          realizzazione  di  finalita'  pubbliche  o   di   interesse
          generale, ivi comprese quelle di  riqualificazione  urbana,
          di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto  contributo
          deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
          o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
          cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
          la  spesa  corrente,  da  destinare  a   progettazioni   ed
          esecuzioni di opere di  interesse  generale,  nonche'  alle
          attivita' urbanistiche  e  servizio  del  territorio.  Sono
          fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
          contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
          in  sede  di  accordo  o  di  atto  d'obbligo  a  far  data
          dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
          vigente;
                f-bis)   maggiorazione   della   tariffa    di    cui
          all'articolo  62,  comma  2,  lettera   d),   del   decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale  che  il
          limite del 25 per cento ivi indicato possa  essere  elevato
          sino al 50 per cento;
                g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle
          abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
                h) utilizzo dei proventi da oneri  di  urbanizzazione
          anche  per  le  spese  di  manutenzione  ordinaria  nonche'
          utilizzo   dei   proventi   derivanti   dalle   concessioni
          cimiteriali anche per la gestione e manutenzione  ordinaria
          dei cimiteri.
              17.  Il  Commissario  straordinario  del  Governo  puo'
          estinguere, nei limiti  dell'articolo  2  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  18  marzo  2011,  i
          debiti della gestione commissariale  verso  Roma  Capitale,
          diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad  avvenuta
          deliberazione del bilancio di previsione per gli anni  2011
          -  2013,  con  la  quale  viene  dato  espressamente   atto
          dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione  delle  misure
          occorrenti per il reperimento delle risorse  finalizzate  a
          garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione
          ordinaria, nonche' subordinatamente  a  specifico  motivato
          giudizio sull'adeguatezza  ed  effettiva  attuazione  delle
          predette  misure  da  parte   dell'organo   di   revisione,
          nell'ambito  del  parere  sulla  proposta  di  bilancio  di
          previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
          239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              18. I commi dal 14 al 17  costituiscono  attuazione  di
          quanto previsto dall'articolo 5, comma 3,  ultimo  periodo,
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
              19. Ferme restando le previsioni  di  cui  all'articolo
          77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133,  alle  regioni  che  abbiano  certificato  il
          mancato  rispetto   del   patto   di   stabilita'   interno
          relativamente all'esercizio finanziario 2009, si  applicano
          le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24  del  presente
          articolo.
              20. Gli atti adottati  dalla  Giunta  regionale  o  dal
          Consiglio regionale durante i dieci mesi  antecedenti  alla
          data di svolgimento delle elezioni regionali, con  i  quali
          e' stata assunta  la  decisione  di  violare  il  patto  di
          stabilita' interno,  sono  annullati  senza  indugio  dallo
          stesso organo.
              21.  I  conferimenti  di   incarichi   dirigenziali   a
          personale  esterno  all'amministrazione  regionale   ed   i
          contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza,  di
          collaborazione coordinata  e  continuativa  ed  assimilati,
          nonche' i  contratti  di  cui  all'articolo  76,  comma  4,
          secondo  periodo,  del  decreto-legge  n.  112  del   2008,
          convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del  2008,
          deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche'  da
          enti,  agenzie,  aziende,  societa'   e   consorzi,   anche
          interregionali, comunque dipendenti o partecipati in  forma
          maggioritaria dalla stessa, a seguito degli  atti  indicati
          al  comma  20,  sono  revocati  di  diritto.  Il   titolare
          dell'incarico o del  contratto  non  ha  diritto  ad  alcun
          indennizzo  in  relazione  alle  prestazioni   non   ancora
          effettuate alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
              22. Il Presidente  della  Regione,  nella  qualita'  di
          commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
          finanziaria; il piano e'  sottoposto  all'approvazione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa  con
          la regione interessata, nomina uno  o  piu'  commissari  ad
          acta  di  qualificate  e  comprovate  professionalita'   ed
          esperienza  per  l'adozione  e  l'attuazione   degli   atti
          indicati nel piano. Tra gli interventi indicati  nel  piano
          la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
          termovalorizzatore di  Acerra  anche  mediante  l'utilizzo,
          previa delibera  del  CIPE,  della  quota  regionale  delle
          risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
              23. Agli interventi indicati  nel  piano  si  applicano
          l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96,  della
          legge n. 191 del  2009.  La  verifica  sull'attuazione  del
          piano e' effettuata dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze.
              24. Ferme le limitazioni e le  condizioni  previste  in
          via generale per le regioni  che  non  abbiano  violato  il
          patto di stabilita' interno, nei limiti stabiliti dal piano
          possono essere attribuiti incarichi ed instaurati  rapporti
          di  lavoro  a  tempo  determinato   o   di   collaborazione
          nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con  gli
          organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione
          del  piano  possono  essere  conferiti  gli  incarichi   di
          responsabile degli uffici  di  diretta  collaborazione  del
          presidente, e possono essere stipulati  non  piu'  di  otto
          rapporti di lavoro  a  tempo  determinato  nell'ambito  dei
          predetti uffici.
              24-bis. I limiti previsti  ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma 28, possono essere superati limitatamente in  ragione
          della proroga dei rapporti di lavoro  a  tempo  determinato
          stipulati dalle regioni a statuto speciale,  nonche'  dagli
          enti territoriali facenti parte delle predette  regioni,  a
          valere sulle risorse finanziarie  aggiuntive  appositamente
          reperite da queste ultime  attraverso  apposite  misure  di
          riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli
          organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i
          vincoli e gli obiettivi  previsti  ai  sensi  del  presente
          articolo.  Le  predette  amministrazioni   pubbliche,   per
          l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai  sensi
          della  normativa  vigente,  attingono  prioritariamente  ai
          lavoratori  di  cui  al  presente  comma,  salva   motivata
          indicazione concernente gli specifici profili professionali
          richiesti.
              24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma
          9 non si applicano alle proroghe dei  rapporti  di  cui  al
          comma 24-bis.
              25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31  sono  dirette
          ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e  il
          contenimento delle spese  per  l'esercizio  delle  funzioni
          fondamentali dei comuni.
              26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei  Comuni
          e' obbligatorio per l'ente titolare.
              27. Ferme restando le funzioni di programmazione  e  di
          coordinamento delle regioni, loro spettanti  nelle  materie
          di cui  all'articolo  117,  commi  terzo  e  quarto,  della
          Costituzione,   e   le   funzioni   esercitate   ai   sensi
          dell'articolo  118  della   Costituzione,   sono   funzioni
          fondamentali  dei  comuni,  ai  sensi  dell'articolo   117,
          secondo comma, lettera p), della Costituzione:
                a)  organizzazione   generale   dell'amministrazione,
          gestione finanziaria e contabile e controllo;
                b) organizzazione dei servizi pubblici  di  interesse
          generale di ambito comunale,  ivi  compresi  i  servizi  di
          trasporto pubblico comunale;
                c) catasto, ad  eccezione  delle  funzioni  mantenute
          allo Stato dalla normativa vigente;
                d)  la  pianificazione  urbanistica  ed  edilizia  di
          ambito   comunale   nonche'    la    partecipazione    alla
          pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
                e) attivita', in ambito comunale,  di  pianificazione
          di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
                f) l'organizzazione e  la  gestione  dei  servizi  di
          raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
          e la riscossione dei relativi tributi;
                g) progettazione e gestione del  sistema  locale  dei
          servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
          cittadini,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo   118,
          quarto comma, della Costituzione;
                h) edilizia scolastica per la  parte  non  attribuita
          alla competenza delle province, organizzazione  e  gestione
          dei servizi scolastici;
                i)  polizia  municipale  e   polizia   amministrativa
          locale;
                l)  tenuta  dei  registri  di  stato  civile   e   di
          popolazione e compiti  in  materia  di  servizi  anagrafici
          nonche' in materia di  servizi  elettorali,  nell'esercizio
          delle funzioni di competenza statale;
                l-bis) i servizi in materia statistica.
              28. I comuni con popolazione  fino  a  5.000  abitanti,
          ovvero  fino  a  3.000  abitanti  se  appartengono  o  sono
          appartenuti a comunita' montane, esclusi i  comuni  il  cui
          territorio coincide integralmente con quello di  una  o  di
          piu' isole e il comune  di  Campione  d'Italia,  esercitano
          obbligatoriamente in forma associata,  mediante  unione  di
          comuni o convenzione, le funzioni fondamentali  dei  comuni
          di cui al comma 27, ad  esclusione  della  lettera  l).  Se
          l'esercizio di tali  funzioni  e'  legato  alle  tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione,  i  comuni   le
          esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo  le
          modalita' stabilite dal presente articolo,  fermo  restando
          che  tali  funzioni  comprendono  la  realizzazione  e   la
          gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati,  fonia,
          apparati,  di  banche  dati,   di   applicativi   software,
          l'approvvigionamento  di  licenze  per  il   software,   la
          formazione  informatica  e  la   consulenza   nel   settore
          dell'informatica.
              28-bis. Per le unioni di cui al  comma  28  si  applica
          l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
              29. I comuni  non  possono  svolgere  singolarmente  le
          funzioni  fondamentali  svolte  in  forma   associata.   La
          medesima funzione non puo' essere svolta  da  piu'  di  una
          forma associativa.
              30. La regione, nelle materie di cui all'articolo  117,
          commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa
          concertazione con  i  comuni  interessati  nell'ambito  del
          Consiglio   delle   autonomie   locali,    la    dimensione
          territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo
          svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da  parte
          dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma  28,
          secondo  i  principi   di   efficacia,   economicita',   di
          efficienza e di riduzione delle  spese,  secondo  le  forme
          associative  previste  dal  comma  28.  Nell'ambito   della
          normativa regionale, i  comuni  avviano  l'esercizio  delle
          funzioni fondamentali in forma associata entro  il  termine
          indicato dalla stessa normativa.
              31. Il limite demografico minimo delle unioni  e  delle
          convenzioni di cui  al  presente  articolo  e'  fissato  in
          10.000 abitanti, ovvero  in  3.000  abitanti  se  i  comuni
          appartengono o sono appartenuti a comunita' montane,  fermo
          restando che, in tal caso, le unioni devono essere  formate
          da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico
          ed eventuali deroghe in ragione di  particolari  condizioni
          territoriali, individuati dalla regione. Il limite  non  si
          applica alle unioni di comuni gia' costituite.
              31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno  durata
          almeno triennale e alle  medesime  si  applica,  in  quanto
          compatibile,  l'articolo  30  del  decreto  legislativo  18
          agosto  2000,  n.  267.  Ove  alla  scadenza  del  predetto
          periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni  aderenti,
          il conseguimento di significativi livelli di  efficacia  ed
          efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite  con
          decreto del Ministro dell'interno, da  adottare  entro  sei
          mesi,  sentita  la  Conferenza  Stato-Citta'  e   autonomie
          locali, i comuni interessati sono obbligati  ad  esercitare
          le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione  di
          comuni.
              31-ter. I comuni  interessati  assicurano  l'attuazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo:
                a) entro il 1° gennaio 2013 con  riguardo  ad  almeno
          tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
                b) entro  il  30  settembre  2014,  con  riguardo  ad
          ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui  al  comma
          27;
                b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con  riguardo  alle
          restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.
              31-quater. In caso di decorso dei  termini  di  cui  al
          comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un
          termine  perentorio  entro  il  quale  provvedere.  Decorso
          inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo  8
          della legge 5 giugno 2003, n. 131.
              31-quinquies. Nell'ambito dei processi  associativi  di
          cui ai commi 28 e seguenti, le  spese  di  personale  e  le
          facolta' assunzionali sono considerate in maniera  cumulata
          fra gli enti coinvolti, garantendo forme  di  compensazione
          fra gli stessi, fermi restando  i  vincoli  previsti  dalle
          vigenti   disposizioni   e   l'invarianza    della    spesa
          complessivamente considerata.
              32.
              33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  si  interpretano  nel
          senso che la natura  della  tariffa  ivi  prevista  non  e'
          tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa,
          sorte successivamente alla data di entrata  in  vigore  del
          presente    decreto,    rientrano    nella    giurisdizione
          dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
              33-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.   133,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni:
                a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
                  «4-bis.  Per  gli  enti  per  i  quali  negli  anni
          2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo  consiliare
          era stato commissariato  ai  sensi  dell'articolo  143  del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
          successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di
          stabilita' interno le stesse regole degli enti  di  cui  al
          comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo  come
          base di riferimento le risultanze contabili  dell'esercizio
          finanziario precedente a  quello  di  assoggettamento  alle
          regole del patto di stabilita' interno.»;
                b)  dopo  il  comma  7-quinquies,  e'   inserito   il
          seguente:
                  «7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma  5
          non   sono   considerate   le   risorse   provenienti   dai
          trasferimenti di cui ai commi 704  e  707  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese
          in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione  delle
          spese opera anche se effettuate in piu' anni,  purche'  nei
          limiti complessivi delle medesime risorse».
              33-ter. Alla  copertura  degli  effetti  sui  saldi  di
          finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter  e  33-bis,  si
          provvede:
                a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010,  di
          cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis,  lettere  a)  e
          b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11
          da 0,78 a 0,75 per cento,  relativamente  al  fabbisogno  e
          all'indebitamento netto, e quanto a 2  milioni  per  l'anno
          2010 relativi al  penultimo  e  ultimo  periodo  del  comma
          14-ter,  relativamente  al  saldo  netto   da   finanziare,
          mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
          per interventi strutturali di  politica  economica  di  cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307;
                b) quanto a 10 milioni di euro per il  comma  33-bis,
          lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e  successivi
          e quanto a 2,5 milioni di euro  per  il  comma  14-ter  per
          ciascuno degli anni 2011  e  2012  mediante  corrispondente
          rideterminazione degli  obiettivi  finanziari  previsti  ai
          sensi del  comma  1,  lettera  d),  che  a  tal  fine  sono
          conseguentemente  adeguati  con  la   deliberazione   della
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  prevista  ai
          sensi del comma  2,  ottavo  periodo,  e  recepiti  con  il
          decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.
              33-quater. Il termine del  31  gennaio  2009,  previsto
          dall'articolo  2-quater,  comma  7,  del  decreto-legge   7
          ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2008,  n.  189,  per  la  trasmissione  al
          Ministero   dell'interno    delle    dichiarazioni,    gia'
          presentate,  attestanti  il  minor   gettito   dell'imposta
          comunale sugli immobili derivante da fabbricati del  gruppo
          catastale D per ciascuno degli anni 2005 e  precedenti,  e'
          differito al 30 ottobre 2010."