Note al comma 458
Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina9, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 26. Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi
dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei
prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di
lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale,
aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di
presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di
avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite
e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle
misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e'
adottato, anche in deroga alle specifiche clausole
contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del
comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento,
quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e
quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e'
effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini
di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono,
altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei
lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei
lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche
alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di
pagamento straordinario recante la determinazione, secondo
le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del
corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni
effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e
a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022,
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato
articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari
regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4
del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze
dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito
dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2,
risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021
inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle misure successivamente all'adozione del
prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito
denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali
siano nominati Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del
comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al
Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di
cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma
5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo
1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato
decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di
euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente
lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del
comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31
agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono
destinate al riconoscimento di contributi relativi alle
istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le
eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente
assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere
utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio
2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno
2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in
relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022
possono essere utilizzate per il riconoscimento dei
contributi relativamente alle istanze presentate entro il
31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022
per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km
49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4,
lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso
alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma
8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono,
entro il 31 gennaio 2023, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo
della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il
prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di
avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del
presente articolo rispetto all'importo dello stato di
avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato
dal responsabile unico del procedimento.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9,
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere
alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate
nel quadro economico degli interventi. Per le medesime
finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni
appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a
contraente generale, nonche' agli accordi quadro di cui
all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati
sulla base di offerte, con termine finale di presentazione
entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei
lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche in
deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i
prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati
annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo
periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi
derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo
periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta,
sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura
del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto
periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo
certificato di pagamento e' emesso contestualmente e
comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di
avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni
appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le
risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti; le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta,
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad
altri interventi ultimati di competenza della medesima
stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della
spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso
di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo,
per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano
avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b),
del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto
del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo
nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le
modalita' di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione
delle risorse agli aventi diritto.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del
presente articolo si applicano anche agli appalti pubblici
di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi
quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2022 e non abbiano accesso al Fondo di cui al
comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle
misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i
citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma
6-bis, secondo periodo, del presente articolo e'
rideterminata nella misura dell'80 per cento.
6-quater. Per le finalita' di cui ai commi 6-bis e
6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in
termini di residui, le risorse del Fondo per la
prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, che e' ulteriormente incrementato con una
dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500
milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di
spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le
risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni
appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione
delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di
spesa.
6-quinquies. Nelle more dell'aggiorna-mento dei
prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti
utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello
infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in
aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti
alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure a seguito
dell'aggiornamento del prezzario.
6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e
6-ter del presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b),
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base
del cronoprogramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di
affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate
al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati
con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma
7-bis puo' essere assegnato direttamente, su proposta delle
Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per
fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo
conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli
interventi medesimi, e sono altresi' stabilite le modalita'
di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche
tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di
complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di
euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023,
245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro
per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235
milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al
primo periodo e' destinato quanto a 900 milioni di euro
agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto
a 400 milioni di euro per la realizzazione delle opere di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai sensi
del comma 7-bis e relativamente alle procedure di
affidamento di lavori delle opere avviate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere
ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse
eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al
secondo periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo
per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi
quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, con termine finale di presentazione dell'offerta
entro il 31 dicembre2021, le stazioni appaltanti, ai fini
della esecuzione di detti accordi secondo le modalita'
previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari
aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il
ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa
aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione
all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui
all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano
anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto
delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi
quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022,
il comma 11- bis e' abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
applicano anche alle istanze di riconoscimento di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di
cui al primo periodo del citato comma 2 del presente
articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2023.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di
assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie
disponibilita' per le finalita' di cui al presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio
2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte
nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati
in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di
euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58."
Note al comma 459
Si riporta il testo dell'articolo 200, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante codice dei
contratti pubblici:
"Art. 200 (Disposizioni generali)
1. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per
lo sviluppo del Paese, sono valutati e conseguentemente
inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e
programmazione di cui agli articoli successivi, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture
di cui alla presente parte e' oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale;
c) finanza di progetto;
d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal
presente codice compatibile con la tipologia dell'opera da
realizzare.
3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture
e degli insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di
tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di
pianificazione e programmazione, comunque denominati,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice.
All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento
Pluriennale di Pianificazione, il cui contenuto tiene conto
di quanto indicato all'articolo 201, comma 3, che
sostituisce tutti i predetti strumenti. La ricognizione
deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali
vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti, ovvero gli
interventi in relazione ai quali sia gia' intervenuta
l'approvazione del contratto all'esito della procedura di
affidamento della realizzazione dell'opera, nonche' quelli
che costituiscono oggetto di accordi internazionali
sottoscritti dall'Italia."
Il testo del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n.101 recante misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 7 maggio 2021, n. 108.
Note al comma 461
Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 7-bis, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi:
"Art. 44 Semplificazione ed efficientamento dei
processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione
1.-7. Omissis
7-bis. Con delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a
seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le
politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione
territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi
della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli
interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022
dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto
2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio
2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25
milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua
gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi
termini temporali di conseguimento, determinati in
relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il
mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
determina il definanziamento degli interventi. Il
definanziamento non e' disposto ove siano comunque
intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni
giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si
intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti,
quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi
dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione
definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi
dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di
valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i
quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a
piu' procedure di affidamento dei lavori, i termini
previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti si intendono rispettati al momento della
stipulazione di contratti per un ammontare complessivo
superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento.
Omissis."
Note al comma 463
Il riferimento al testo dell'articolo 44, comma 7-bis,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58 e'
riportato nelle note al comma 461.
Note al comma 464
Si riporta il testo dell'articolo 22 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n.50. (attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture):
"Art. 22 Trasparenza nella partecipazione di portatori
di interessi e dibattito pubblico
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del
committente, i progetti di fattibilita' relativi alle
grandi opere infrastrutturali e di architettura di
rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle
citta' e sull'assetto del territorio, nonche' gli esiti
della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti
degli incontri e dei dibattiti con i portatori di
interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con
pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti
dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai
nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore
del presente codice, sono fissati i criteri per
l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte
per tipologia e soglie dimensionali, per le quali e'
obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito
pubblico, e sono altresi' definiti le modalita' di
svolgimento e il termine di conclusione della medesima
procedura.
3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito
pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura
esclusivamente sulla base delle modalita' individuate dal
decreto di cui al comma 2.
4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni
raccolte sono valutate in sede di predisposizione del
progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza
di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito
pubblico."
Note al comma 471
Si riporta il testo degli articoli 16, 17 e 18 della
legge 28 gennaio 1994 n.84 (riordino della legislazione in
materia portuale):
"Art. 16 Operazioni portuali
1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il
trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci
e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.
Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni
specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle
operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati
dalle Autorita' di sistema portuale, o, laddove non
istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una
specifica regolamentazione da emanare in conformita' dei
criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta
autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni
portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da
parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4,
oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese
autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti
tenuti dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al
pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una
cauzione determinati dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23
ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo
17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d)
4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda
di svolgimento di operazioni portuali ne' mediante le
imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente
articolo ne' tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia
per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui,
rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave
e' autorizzata a svolgere le operazioni in regime di
autoproduzione a condizione che:
a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo
rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di
esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo
svolgimento di tali operazioni;
c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata
prestata idonea cauzione.
4-ter. L' autorizzazione di cui al comma 4-bis e'
rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti
e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e'
compresa nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
(173) o, laddove non istituita, all'autorita' marittima, le
tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
nonche' ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'art. 18, durata identica a quella della concessione
medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in
relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del
rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
condizioni previste nel programma operativo.
7. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione
consultiva locale, determina il numero massimo di
autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del
comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del
porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo
della concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi
sulle richieste di autorizzazione di cui al presente
articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si
intende accolta."
"Art. 17 Disciplina della fornitura del lavoro portuale
temporaneo
1. Il presente articolo disciplina la fornitura di
lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18
per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi
portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3. La
presente disciplina della fornitura del lavoro portuale
temporaneo e' disciplina speciale.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione
delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una
impresa, la cui attivita' deve essere esclusivamente
rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per
l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da
individuare secondo una procedura accessibile ad imprese
italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere
dotata di adeguato personale e risorse proprie con
specifica caratterizzazione di professionalita'
nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve
esercitare direttamente o indirettamente le attivita' di
cui agli articoli 16 e 18 e le attivita' svolte dalle
societa' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), ne'
deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o
piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,
lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di
minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18
e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario,
a dismettere dette attivita' e partecipazioni prima del
rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata
dall'Autorita' di sistema portuale (187) o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni
dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma.
L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore
di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
che le dismette.
4. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per
garantire la continuita' del rapporto di lavoro a favore
dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo
21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa
autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2
e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
agenzie promosse dalle Autorita' di sistema portuale (187)
o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime e
soggette al controllo delle stesse e la cui gestione e'
affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti
delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,
lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1,
l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese
di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la
propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sono adottate le norme per
l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al
comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24
giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del
contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali
previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica
il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a),
della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro
temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali puo' essere prevista una
proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del
1997;
e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti
aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n.
196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale,
l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5
realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
Dette iniziative possono essere finanziate anche con i
contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del
1997.
9.
10. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime adottano specifici
regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai
soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare
l'osservanza dell'obbligo di parita' di trattamento nei
confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le
attivita' secondo livelli quantitativi e qualitativi
adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle
tariffe da approvare dall'Autorita' di sistema portuale
(187) o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e
quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2
e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
esigenze delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione
professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita'
portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della
riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte
delle Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, delle autorita' marittime circa l'osservanza
delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul
lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, le Autorita' di sistema
portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime,
che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2,
possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi,
revocarle allorquando accertino la violazione degli
obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita'
autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da
agenzie di cui al comma 5, le Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituite, le autorita' marittime possono
disporre la sostituzione dell'organo di gestione
dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie,
previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5164,57 euro a
30987,41 euro.
13. Le Autorita' di sistema portuale, o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, inseriscono negli atti
di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di
concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a
garantire un trattamento normativo ed economico minimo
inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di
cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli
articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto
trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello
risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei
lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
dalle associazioni nazionali di categoria piu'
rappresentative delle imprese portuali di cui ai
sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani
(Assoporti).
14. Le Autorita' di sistema portuale esercitano le
competenze di cui al presente articolo previa deliberazione
del comitato portuale, sentita la commissione consultiva.
Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al
presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro
pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o
agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro
predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime.
15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il
rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici
dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera,
l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare una quota,
comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate
proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate
ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del
ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del
personale inidoneo totalmente o parzialmente allo
svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre
mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento
dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al
presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio
all'operativita' del porto, le Autorita' di sistema
portuale possono finanziare interventi finalizzati a
ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o
dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani
di risanamento approvati dall'Autorita' stessa."
"Art. 18 Concessione di aree e banchine
1. L'Autorita' di sistema portuale e, laddove non
istituita, l'autorita' marittima danno in concessione le
aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale
alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per
l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva
l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad
attivita' marittime e portuali. Sono altresi' sottoposte a
concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale e,
laddove non istituita, dell'autorita' marittima, la
realizzazione e la gestione di opere attinenti alle
attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi
da considerare a tal fine ambito portuale, purche'
interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei
servizi portuali, anche per la realizzazione di impianti
destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti
alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni,
anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi
svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica,
avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un
avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di
concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo
chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto
della concessione e non discriminatorio, i requisiti
soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle
domande, nonche' la durata massima delle concessioni. Gli
avvisi indicano altresi' gli elementi riguardanti il
trattamento di fine concessione, anche in relazione agli
eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario
uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell'avviso.
2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio
delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i criteri per:
a) l'assegnazione delle concessioni;
b) l'individuazione della durata delle concessioni;
c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da
parte delle autorita' concedenti;
d) le modalita' di rinnovo e le modalita' di
trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al
termine della concessione;
e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico
dei concessionari;
f) l'individuazione delle modalita' volte a garantire
il rispetto del principio di concorrenza nei porti di
rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati
ai sensi dell'articolo 4.
3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i contenuti e le pattuizioni degli atti
concessori in essere, nonche' i canoni stabiliti dalle
Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime, relativi a concessioni gia'
assentite alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
4. La riserva di spazi operativi funzionali allo
svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre
imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto
dei principi di trasparenza, equita' e parita' di
trattamento.
5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice
della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.
6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle
concessioni di cui al comma 1, l'Autorita' di sistema
portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima
possono stipulare accordi con i privati ai sensi
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferma
restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare
il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e
non discriminazione tra tutti gli operatori interessati
alla concessione del bene.
7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6
possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali da localizzare preferibilmente in aree
sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero
in aree abbandonate e in disuso.
8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i partecipanti alla procedura di
affidamento:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma
di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e
operativo a carattere continuativo e integrato per conto
proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla lettera a).
9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso
porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una
nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il
divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica
nei porti di rilevanza economica internazionale e
nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale
caso e' vietato lo scambio di manodopera tra le diverse
aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a
soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti nei
quali non vige il divieto di cumulo la valutazione in
ordine alla richiesta di ulteriori concessioni e' rimessa
all'Autorita' di sistema portuale, che tiene conto
dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata
richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16,
dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo
operativo.
10. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima effettuano accertamenti
con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei
requisiti posseduti dal concessionario al momento del
rilascio della concessione e l'attuazione degli
investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al
comma 8, lettera a).
11. In caso di mancata osservanza degli obblighi
assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita' di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato
motivo, l'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima, nel rispetto delle
previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e
chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti
affini, siti in ambito portuale."
Si riporta il testo dell'articolo 36 del al regio
decreto 30 marzo 1942, n.327(approvazione del testo
definitivo del Codice della navigazione):
"Art. 36 (Concessione di beni demaniali)
L'amministrazione marittima, compatibilmente con le
esigenze del pubblico uso, puo' concedere l'occupazione e
l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
territoriale per un determinato periodo di tempo.
((Le concessioni di durata superiore a quindici anni
sono di competenza del Ministro per la marina mercantile.
Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a
quindici anni, e quelle di durata non superiore al
quadriennio che importino impianti di difficile sgombero
sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni
di durata non superiore al quadriennio, quando non
importino impianti di difficile sgombero, sono di
competenza del capo di compartimento marittimo))."
Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
"Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad
avere efficacia esimente della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica di
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve
essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un
sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi
giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di
legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attivita' di valutazione dei rischi e di
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
c) alle attivita' di natura organizzativa, quali
emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
e) alle attivita' di informazione e formazione dei
lavoratori;
f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al
rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e
certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e
dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al
comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione
dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma
1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso
prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell'organizzazione e dal tipo di attivita' svolta,
un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze
tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione,
gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresi' prevedere un
idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo
modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di
idoneita' delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale
modifica del modello organizzativo devono essere adottati,
quando siano scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell'organizzazione e nell'attivita' in relazione al
progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di
organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee
guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al
British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai
requisiti di cui al presente articolo per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di
organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati
dalla Commissione di cui all'articolo 6.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di
gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a
50 lavoratori rientra tra le attivita' finanziabili ai
sensi dell'articolo 11."
Note al comma 472
Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto-legge
31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n.108 (governance del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure):
"Art. 43 Disposizioni urgenti in materia di
digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili
1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza
dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra
processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo
la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso
interventi di consolidamento delle infrastrutture,
razionalizzazione dei sistemi informativi e
interoperabilita' tra le banche dati, anche al fine di
conseguire gli obiettivi di cui al Regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonche' quelli
previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59, il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili puo' avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi
informatici strumentali al raggiungimento dei propri
obiettivi istituzionali e funzionali, nonche' per la
realizzazione di programmi e progetti da realizzare
mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari
degli interventi, fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativamente
al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere
pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono
definiti mediante apposite convenzioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1
pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si
provvede all'aggiornamento delle modalita' attuative e
degli strumenti operativi per la trasformazione digitale
della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui
all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono
attenersi gli operatori di settore e i concessionari di
reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di
cui al primo periodo, si provvede altresi' all'adeguamento
della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica
di sistemi di guida automatica e connessa nonche' alla
disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di
trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa,
non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa
di settore. A tal fine, presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per
i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida
connessa e automatica, con il compito di analizzare e
promuovere l'adozione di strumenti metodologici e operativi
per monitorare, con idonee analisi preventive e successive,
gli impatti del processo di digitalizzazione delle
infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di
veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito
alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di
veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del
processo di trasformazione digitale verso le Smart Road,
nonche' di effettuare studi e formulare proposte per
l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di
veicoli a guida autonoma.
2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, adottato di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, e' definita la
composizione ed e' disciplinato il funzionamento
dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis. Per la
partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio non sono
riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o
rimborsi di spese comunque denominati.
2-quater. Al fine di semplificare i procedimenti per il
conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le
visite mediche per l'accertamento dei requisiti di
idoneita' fisica e psichica sono svolte:
a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo
36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n.
146;
b) presso i gabinetti medici dove si accertano i
requisiti di idoneita' per le patenti di guida, nonche'
presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per
l'attivita' di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei
requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili
dalle persone con disabilita', a condizione che le visite
siano svolte da medici in possesso del codice
identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai
sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.
2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto
legislativo 3 novembre 2017, n. 229, la lettera i) e'
sostituita dalla seguente:
"i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici,
psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la
revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone
con disabilita' fisica, psichica o sensoriale, ovvero con
disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonche' delle
modalita' di accertamento e di certificazione dei predetti
requisiti;"."
Note al comma 473
Il riferimento al testo dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55 e'
riportato nelle note al comma 372.
Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto-legge
6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n.111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria):
"Art. 15 Liquidazione degli enti dissestati e misure di
razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari
1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per
determinate categorie di enti pubblici, quando la
situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente
sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello
di criticita' tale da non potere assicurare la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte
ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in
liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi
decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario
provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in
posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei
debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili
alla data della liquidazione ovvero di quelle che si
ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni
atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto
previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del
commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo'
essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le
residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte
dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.
Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo
indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in
altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia
costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
finanziarie comunque non superiori alla misura del
contributo statale gia' erogato in favore dell'ente. Il
personale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento
nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il
predetto trattamento economico risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza
un assegno ad persona riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del
servizio sanitario nazionale.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla
normativa vigente, ovvero presenti una situazione di
disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i
relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o
sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo
commissario. Il commissario approva il bilancio, ove
necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia
possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.
Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il
commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei
confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto- legge 8
luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub
commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
possono essere in ogni tempo revocati con le medesime
modalita' previste per la nomina. Al commissario o sub
commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto
con riferimento all'attivita' effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i
Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui
compensi restano determinati secondo la metodologia di
calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del
Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro
della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle
procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la
dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella
fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270. A ciascun commissario il collegio puo' delegare
incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i compensi
che sono liquidati ripartendo per tre le somme gia'
riconoscibili al commissario unico.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere
applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
La liquidazione coatta amministrativa e' disposta con
deliberazione della rispettiva giunta, che provvede
altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1."
Note al comma 475
Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.226 del 28-09-2011 - S.O. n. 214.
Note al comma 477
Si riporta il testo dell'articolo 200 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), come modificato dalla presente legge:
"Art. 200 Disposizioni in materia di trasporto pubblico
locale
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto
pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a
obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti
negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione
iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato
a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai
passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio
2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai
passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente
biennio. Il Fondo e' destinato, nei limiti delle risorse
disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con
riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e
regionale dall'attuazione delle misure previste
dall'articolo 215 del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle
imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla
gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla
concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine
svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e
agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio
grosscost. Tali criteri, al fine di evitare
sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei
costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti
dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi
aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima
emergenza.
2-bis. Il Fondo di cui al comma 1 e' rifinanziato per
l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250
milioni di euro per l'anno 2024 al fine di contribuire alla
compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi
ai passeggeri subita dai soggetti di cui al comma 2, nel
periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, e conseguente
alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai
servizi di trasporto pubblico disposte in relazione
all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al
primo periodo sono ripartite sulla base dei criteri
stabiliti con il decreto di cui al comma 2 tenendo conto,
per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi
assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una
compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti
ivi previsti.
3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di
trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di
contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
non trovano applicazione, in relazione al trasporto
ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi
ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che
prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di
sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate
o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23
febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione
alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione
prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto - legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, per
la parte relativa ai pagamenti non gia' avvenuti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' effettuata in un'unica soluzione entro
la data del 30 giugno 2020.
5. La ripartizione delle risorse stanziate per
l'esercizio 2020 e per l'esercizio 2021 sul fondo di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e' effettuata senza l'applicazione di
penalita', fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis,
dell'articolo 27, del decreto - legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, applicando le modalita' stabilite dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.
148, e successive modificazioni.
5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' autorizzato
il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento
delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle
informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo
conguaglio in esito all'attivita' di verifica. La relativa
erogazione e' disposta con cadenza semestrale.
5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19,
l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie
delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014
al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e
dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base
delle informazioni gia' trasmesse dalle regioni stesse alla
data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018
le somme residuate dagli importi di cui al comma 2
dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 58, e quelle residuate dagli importi di cui al comma
3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi
titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze gia'
presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio
2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
6. Al fine di garantire l'operativita' delle imprese di
trasporto pubblico di passeggeri, le autorita' competenti
di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE)
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
ottobre 2007, erogano alle stesse imprese, entro il 31
luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per cento dei
corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.
6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilita'
e le misure di contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo
87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere
destinate ai servizi di linea per trasporto di persone
anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82,
comma 5, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992 nonche' i natanti che svolgono
servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n.
21.
7. Al fine di contenere gli effetti negativi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo
sviluppo degli investimenti e il perseguimento piu' rapido
ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale
rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli
enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico
locale e regionale, non si applicano sino al 31 dicembre
2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei
soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo non trovano
applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni
relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione
alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura
per l'utilizzo di tali mezzi. E' autorizzato, fino alla
data del 31 dicembre 2021, l'acquisito di autobus tramite
la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018,
nonche' l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.
8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste
per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e
ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e
regionale possono essere utilizzate, entro il limite
massimo del 5 per cento, per l'installazione di dotazioni
sui relativi mezzi, finalizzate a contenere i rischi
epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante,
nonche' per il finanziamento di progetti relativi
all'acquisto, anche mediante contratto di locazione
finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di
trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a
pedalata assistita e progettate per la mobilita' condivisa
e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei
servizi flessibili e di mobilita' condivisa con i programmi
di esercizio esistenti. Per le finalita' di cui al
precedente periodo ed a valere sulle medesime risorse, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche
mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti
pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o
piu' progetti di sperimentazione finalizzati ad
incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento
previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, e dall'articolo 1 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, nonche' dai relativi
provvedimenti attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi
di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del
personale viaggiante.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma
14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, come incrementate dall'articolo 24, comma
5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto."
Note al comma 478
Il riferimento al testo dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e'
riportato nelle note al comma 372.
Note al comma 479
Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 11
gennaio 2018, n.2 recante disposizioni per lo sviluppo
della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete
nazionale di percorribilita' ciclistica:
"Art. 3 Piano generale della mobilita' ciclistica
1. In vista degli obiettivi e delle finalita' di cui
all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e' approvato il Piano generale della mobilita'
ciclistica. Il Piano di cui al precedente periodo
costituisce parte integrante del Piano generale dei
trasporti e della logistica ed e' adottato in coerenza:
a) con il sistema nazionale delle ciclopie turistiche
di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
b) con i programmi per la mobilita' sostenibile
finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
2. Il Piano generale della mobilita' ciclistica e'
articolato con riferimento a due specifici settori di
intervento, relativi, rispettivamente, allo sviluppo della
mobilita' ciclistica in ambito urbano e metropolitano e
allo sviluppo della mobilita' ciclistica su percorsi
definiti a livello regionale, nazionale ed europeo.
3. Il Piano generale della mobilita' ciclistica si
riferisce a un periodo di tre anni e reca:
a) la definizione, per ciascuno dei tre anni del
periodo di riferimento, degli obiettivi annuali di sviluppo
della mobilita' ciclistica, da perseguire in relazione ai
due distinti settori di intervento di cui al comma 2,
avendo riguardo alla domanda complessiva di mobilita';
b) l'individuazione delle ciclovie di interesse
nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale
«Bicitalia» di cui all'articolo 4 e gli indirizzi per la
definizione e l'attuazione dei progetti di competenza
regionale finalizzati alla realizzazione della Rete stessa;
c) l'indicazione, in ordine di priorita', con
relativa motivazione, degli interventi da realizzare per il
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), nei
limiti delle risorse di cui alla lettera e);
d) l'individuazione degli interventi prioritari per
assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale
«Bicitalia» di cui all'articolo 4 con le altre modalita' di
trasporto;
e) la definizione del quadro, per ciascuno dei tre
anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie
pubbliche e private di cui all'articolo 10, da ripartire
per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo
Piano generale, nonche' di quelli indicati nei piani della
mobilita' ciclistica delle regioni, dei comuni, delle
citta' metropolitane e delle province di cui,
rispettivamente, agli articoli 5 e 6;
f) gli indirizzi volti ad assicurare un efficace
coordinamento dell'azione amministrativa delle regioni,
delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni
concernente la mobilita' ciclistica e le relative
infrastrutture, nonche' a promuovere la partecipazione
degli utenti alla programmazione, realizzazione e gestione
della rete ciclo viaria;
g) l'individuazione degli atti amministrativi,
compresi quelli di natura regolamentare e gli atti di
indirizzo, che dovranno essere adottati per conseguire gli
obiettivi stabiliti dal medesimo Piano generale;
h) la definizione, nei limiti delle risorse di cui
alla lettera e), delle azioni necessarie a sostenere lo
sviluppo della mobilita' ciclistica in ambito urbano, con
particolare riferimento alla sicurezza dei ciclisti e
all'interscambio modale tra la mobilita' ciclistica, il
trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.
4. Il Piano generale della mobilita' ciclistica puo'
essere aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto
delle ulteriori risorse eventualmente rese disponibili ai
sensi della legislazione nel frattempo intervenuta. Gli
aggiornamenti annuali sono approvati, con le modalita' di
cui al comma 1, entro il 31 marzo di ciascun anno. In sede
di aggiornamento del Piano generale della mobilita
'ciclistica, la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui
all'articolo 4 puo' essere integrata con ciclovie di
interesse nazionale, individuate anche su proposta delle
regioni interessate nell'ambito dei piani regionali di cui
all'articolo 5."
Note al comma 480
Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 11
gennaio 2018, n.2 recante disposizioni per lo sviluppo
della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete
nazionale di percorribilita' ciclistica:
"Art. 2 Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «ciclovia»: un itinerario che consenta il transito
delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi
livelli di protezione determinati da provvedimenti o da
infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica piu'
agevole e sicura;
b) «rete cicloviaria»: l'insieme di diverse ciclovie
o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, descritti,
segnalati e legittimamente percorribili dal ciclista senza
soluzione di continuita';
c) «via verde ciclabile» o «Greenaway»: pista o
strada ciclabile in sede propria sulla quale non e'
consentito il traffico motorizzato;
d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario
in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in
ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche
costruttive, dove e' ammessa la circolazione delle
biciclette;
e) «strada senza traffico»: strada con traffico
motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al
giorno calcolata su base annua;
f) «strada a basso traffico»: strada con traffico
motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al
giorno calcolata su base annua senza punte superiori a
cinquanta veicoli all'ora;
g) «strada 30»: strada urbana o extraurbana
sottoposta al limite di velocita' di 30 chilometri orari o
a un limite inferiore, segnalata con le modalita' stabilite
dall'articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495; e' considerata «strada 30» anche la strada
extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a
tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli
autorizzati, e sottoposta al limite di velocita' di 30
chilometri orari.
2. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza
sono qualificati come ciclovie gli itinerari che
comprendono una o piu' delle seguenti categorie:
a) le piste o corsie ciclabili, come definite
dall'articolo 3, comma 1, numero 39), del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e dall'articolo 140, comma 7, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495;
b) gli itinerari ciclopedonali, come definiti
dall'articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285;
c) le vie verdi ciclabili;
d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura;
e) le strade senza traffico e a basso traffico;
f) le strade 30;
g) le aree pedonali, come definite dall'articolo 3,
comma 1, numero 2), del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) le zone a traffico limitato, come definite
dall'articolo 3, comma 1, numero 54), del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285;
i) le zone residenziali, come definite dall'articolo
3, comma 1, numero 58), del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."
Note al comma 485
Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto-legge
31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n.122, recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, come modificato dalla presente legge:
"Art. 14 Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013
nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni
di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per
l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012;
c) le province per 300 milioni di euro per l'anno
2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011
e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
attraverso la riduzione di cui al comma 2.
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo,
dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle
regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita'
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per
l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo
11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.
3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2010 e successivi i
trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino
inadempienti nei confronti del patto di stabilita' interno
sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata
con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui
trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con
esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento
dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica
al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al
termine stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al patto di stabilita' interno, l'importo della
riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso
di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della
predetta certificazione, entro il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente, si procede
all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con
l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei
trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in
parte o in tutto gia' erogati, la riduzione viene
effettuata a valere sui trasferimenti degli anni
successivi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che non rispettino il patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare
all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal
termine stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al rispetto del patto di stabilita', l'importo
corrispondente alla differenza tra il risultato registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti
per i quali il patto di stabilita' e' riferito al livello
della spesa si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.
In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
certificazione da parte dell'ente territoriale si procede
al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita.
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano
quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti
statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni
recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso
decreto-legge n. 112 del 2008.
6. In funzione della riforma del Patto europeo di
stabilita' e crescita ed in applicazione dello stesso nella
Repubblica italiana, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata,
puo' essere disposta la sospensione dei trasferimenti
erariali nei confronti delle Regioni che risultino in
deficit eccessivo di bilancio.
7. L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni e' sostituito dai
seguenti:
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese
di personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si
applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133e' sostituito dal seguente:
«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese
correnti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
i restanti enti possono procedere ad assunzioni di
personale nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La
disposizione del presente comma si applica a decorrere dal
1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2010.
10. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni e' soppresso il
terzo periodo.
11. Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti
possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto
del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2010 i
pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre
2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento
dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale
risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione
che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno
relativo all'anno 2009.
12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25
e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un
contributo per un importo complessivo di 200 milioni da
ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di
intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
I criteri devono tener conto della popolazione e del
rispetto del patto di stabilita' interno. I suddetti
contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai
fini del patto di stabilita' interno.
13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo
e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma
tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa
copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
Commissario straordinario del Governo procede
all'accertamento definitivo del debito e ne da' immediata
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
congiuntamente alle modalita' di attuazione del piano di
rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi
restando la titolarita' del debito in capo all'emittente e
l'ammortamento dello stesso a carico della gestione
commissariale, il Commissario straordinario del Governo e'
altresi' autorizzato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito
degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a
rinegoziare i prestiti della specie anche al fine
dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento,
recuperando, ove possibile, gli accantonamenti gia'
effettuati.
13-ter. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 253 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di
funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il
compenso per il Commissario straordinario, sono a carico
del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le
predette spese di funzionamento, su base annua, non possono
superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, e' stabilito, in misura non
superiore al costo complessivo annuo del personale
dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della
gestione di analoghe funzioni transattive, il compenso
annuo per il Commissario straordinario. Le risorse
destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono
ridotte in misura pari all'importo del trattamento
retributivo corrisposto al Commissario straordinario. La
gestione commissariale ha comunque termine, allorche'
risultino esaurite le attivita' di carattere gestionale di
natura straordinaria e residui un'attivita' meramente
esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici
di Roma Capitale.
13-quater. Il Commissario straordinario invia
annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero
dell'interno contenente la rendicontazione delle attivita'
svolte all'interno della gestione commissariale e
l'illustrazione dei criteri che hanno informato le
procedure di selezione dei creditori da soddisfare.
14. In vista della compiuta attuazione di quanto
previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale
situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma,
come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino
all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del
citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un
apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di
euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di
rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione del predetto piano di rientro e' reperita
mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200
milioni di euro annui complessivi:
a) di un'addizionale commissariale sui diritti di
imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli
aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro
per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al
limite massimo dello 0,4%.
14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei
comuni per i quali sia stato nominato un commissario
straordinario, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di utilizzo del fondo. Al relativo onere si
provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis,
13-ter e 13-quater dell'articolo 38.
14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato
di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini
del rispetto del patto di stabilita' interno relativo a
ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli
investimenti in conto capitale deliberati entro il 31
dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati
negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5
milioni di euro annui; con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si
provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base
di criteri che tengano conto della popolazione e della
spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. E'
altresi' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per
l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente
comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al
pagamento dei debiti accertati dalla Commissione
straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del
contributo e' effettuata con decreto del Ministro
dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in
misura proporzionale agli stessi debiti.
14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma
14, lettera a), e' istituita dal Commissario preposto alla
gestione commissariale, previa delibera della giunta
comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di
cui al comma 14, lettera b), e' stabilito, su proposta del
predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il
comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda
ridurre l'entita' delle addizionali, adotta misure
compensative la cui equivalenza finanziaria e' verificata
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate
derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti,
ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse
eventualmente previste, sono versate all'entrata del
bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31
dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare
all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200
milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune
rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui
all'articolo 206 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14-quinquies. In parziale deroga a quanto previsto dal
comma 14-quater, per l'anno 2023 il comune di Roma provvede
a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20
dicembre 2023, la somma di 100 milioni di euro. Per gli
anni dal 2024 al 2026 il comune di Roma provvede a versare
all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del medesimo
comma 14-quater, entro il 20 dicembre dell'anno di
riferimento, la somma di 230 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025 e di 240 milioni di euro per l'anno
2026. A tale fine, il comune di Roma rilascia apposita
delegazione di paga-mento, ai sensi dell'articolo 206 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
15. E' istituito un apposito fondo con una dotazione di
200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011,
destinato esclusivamente all'attuazione del piano di
rientro e l'ammissibilita' di azioni esecutive o cautelari
o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse e'
consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili
alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo
78 del decreto-legge n. 112 per i finanziamenti di cui al
comma 13-bis.
15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze
corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le
risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle
previste scadenze.
15-ter. Il Commissario straordinario trasmette
annualmente al Governo la rendicontazione della gestione
del piano.
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa
previste dal presente provvedimento, in considerazione
della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le
modalita' e l'entita' del proprio concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal
fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia
e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio
della gestione ordinaria. L'entita' del concorso e'
determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli
enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano
le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita'
interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune
di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi
standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle
societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la
possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con
esclusione delle societa' quotate nei mercati
regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere,
concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei
propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti
riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
della citta', da applicare secondo criteri di gradualita'
in proporzione alla loro classificazione fino all'importo
massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario nella misura massima del
66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a
fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate
dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o
indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la
realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse
generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana,
di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo
deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed
esecuzioni di opere di interesse generale, nonche' alle
attivita' urbanistiche e servizio del territorio. Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui
all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il
limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato
sino al 50 per cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle
abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche'
utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni
cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria
dei cimiteri.
17. Il Commissario straordinario del Governo puo'
estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i
debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale,
diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta
deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011
- 2013, con la quale viene dato espressamente atto
dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure
occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a
garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione
ordinaria, nonche' subordinatamente a specifico motivato
giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle
predette misure da parte dell'organo di revisione,
nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di
previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di
quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo
77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il
mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano
le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente
articolo.
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal
Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla
data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali
e' stata assunta la decisione di violare il patto di
stabilita' interno, sono annullati senza indugio dallo
stesso organo.
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a
personale esterno all'amministrazione regionale ed i
contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di
collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati,
nonche' i contratti di cui all'articolo 76, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche' da
enti, agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche
interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma
maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati
al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare
dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun
indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di
commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
finanziaria; il piano e' sottoposto all'approvazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con
la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad
acta di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti
indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano
la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo,
previa delibera del CIPE, della quota regionale delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano
l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della
legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del
piano e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in
via generale per le regioni che non abbiano violato il
patto di stabilita' interno, nei limiti stabiliti dal piano
possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti
di lavoro a tempo determinato o di collaborazione
nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli
organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione
del piano possono essere conferiti gli incarichi di
responsabile degli uffici di diretta collaborazione del
presidente, e possono essere stipulati non piu' di otto
rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei
predetti uffici.
24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9,
comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione
della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli
enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a
valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente
reperite da queste ultime attraverso apposite misure di
riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli
organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i
vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente
articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per
l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi
della normativa vigente, attingono prioritariamente ai
lavoratori di cui al presente comma, salva motivata
indicazione concernente gli specifici profili professionali
richiesti.
24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma
9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al
comma 24-bis.
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette
ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il
contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni
fondamentali dei comuni.
26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni
e' obbligatorio per l'ente titolare.
27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie
di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni
fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di
trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute
allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di
ambito comunale nonche' la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione
di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei
servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118,
quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita
alla competenza delle province, organizzazione e gestione
dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa
locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di
popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici
nonche' in materia di servizi elettorali, nell'esercizio
delle funzioni di competenza statale;
l-bis) i servizi in materia statistica.
28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono
appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni il cui
territorio coincide integralmente con quello di una o di
piu' isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano
obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni
di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se
l'esercizio di tali funzioni e' legato alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, i comuni le
esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le
modalita' stabilite dal presente articolo, fermo restando
che tali funzioni comprendono la realizzazione e la
gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia,
apparati, di banche dati, di applicativi software,
l'approvvigionamento di licenze per il software, la
formazione informatica e la consulenza nel settore
dell'informatica.
28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica
l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le
funzioni fondamentali svolte in forma associata. La
medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una
forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa
concertazione con i comuni interessati nell'ambito del
Consiglio delle autonomie locali, la dimensione
territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo
svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte
dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28,
secondo i principi di efficacia, economicita', di
efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme
associative previste dal comma 28. Nell'ambito della
normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle
funzioni fondamentali in forma associata entro il termine
indicato dalla stessa normativa.
31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle
convenzioni di cui al presente articolo e' fissato in
10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni
appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, fermo
restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate
da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico
ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni
territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si
applica alle unioni di comuni gia' costituite.
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata
almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto
periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti,
il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed
efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei
mesi, sentita la Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare
le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di
comuni.
31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno
tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad
ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma
27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle
restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.
31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al
comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un
termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso
inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.
31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di
cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le
facolta' assunzionali sono considerate in maniera cumulata
fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione
fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle
vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa
complessivamente considerata.
32.
33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel
senso che la natura della tariffa ivi prevista non e'
tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa,
sorte successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, rientrano nella giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
33-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni
2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare
era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di
stabilita' interno le stesse regole degli enti di cui al
comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come
base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio
finanziario precedente a quello di assoggettamento alle
regole del patto di stabilita' interno.»;
b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il
seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5
non sono considerate le risorse provenienti dai
trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese
in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle
spese opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei
limiti complessivi delle medesime risorse».
33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di
finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si
provvede:
a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di
cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e
b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11
da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e
all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno
2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma
14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis,
lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi
e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente
rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai
sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono
conseguentemente adeguati con la deliberazione della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali prevista ai
sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il
decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.
33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto
dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al
Ministero dell'interno delle dichiarazioni, gia'
presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta
comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo
catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e'
differito al 30 ottobre 2010."