art. 1 note (parte 14)

           	
				
 
    

              Note al comma 486
              Il  riferimento   al   testo   dell'articolo   14   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.78,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.122,  e'
          riportato nelle note al comma 485.
              Il  riferimento   al   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.154,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.189  e'
          riportato nelle note al comma 416.
              Note al Comma 487
              Il  regolamento  (CE)  n.  1315/2013,  del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2013  sugli
          orientamenti  dell'Unione  per  lo  sviluppo   della   rete
          transeuropea dei trasporti e che  abroga  la  decisione  n.
          661/2010/UE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013,
          n. L 348.
              Si riporta il testo  dell'articolo  4  della  legge  17
          dicembre 1971, n. 1158 (Collegamento viario  e  ferroviario
          fra la Sicilia ed il continente):
                "Art. 4.
                1. Il collegamento stabile viario e ferroviario e  di
          altri servizi pubblici pertinenti il  collegamento  tra  la
          Sicilia e il continente e' opera  di  preminente  interesse
          nazionale. Al finanziamento dei relativi interventi e  alla
          loro realizzazione si provvede secondo le previsioni  della
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del  decreto  legislativo
          20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni.
                2. All'approvazione del progetto  preliminare  e  del
          progetto definitivo dell'opera si provvede ai  sensi  della
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.
                3. All'approvazione del progetto  esecutivo  provvede
          il   consiglio   di    amministrazione    della    societa'
          concessionaria, sentito il comitato scientifico di  cui  al
          comma 6.
                4. In  caso  di  mancata  approvazione  del  progetto
          preliminare   resteranno   a    carico    della    societa'
          concessionaria le relative spese ivi  comprese  quelle  per
          gli studi e lavori preparatori.
                5. Le varianti esecutive di carattere non sostanziale
          che risultino necessarie in corso d'opera sono  autorizzate
          dal   consiglio   di   amministrazione    della    societa'
          concessionaria, sentito il comitato scientifico di  cui  al
          comma 6.
                6.   La   societa'   concessionaria   provvede   alla
          costituzione, con oneri a proprio carico,  di  un  Comitato
          scientifico, con compiti di consulenza  tecnica,  anche  ai
          fini della supervisione e  dell'indirizzo  delle  attivita'
          tecniche progettuali. Il  Comitato  scientifico  rende,  in
          particolare, parere al consiglio di  amministrazione  della
          Societa', in ordine al  progetto  definitivo  ed  esecutivo
          dell'opera ed alle varianti.  Il  Comitato  scientifico  e'
          composto da 9 membri scelti, d'intesa con il Ministro delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  tra  soggetti  dotati  di
          adeguata specializzazione ed esperienza.
                7.  In  considerazione  del   carattere   eccezionale
          dell'opera e della entita' dei mezzi finanziari  occorrenti
          per la sua realizzazione da reperire sul mercato, il carico
          di interessi passivi e  di  ogni  altro  onere  finanziario
          facente capo alla societa' concessionaria, nei primi 7 anni
          di gestione, potra' essere capitalizzato in bilancio fra le
          immobilizzazioni immateriali ed essere ammortizzato, per un
          periodo superiore a quello massimo  previsto  dall'articolo
          2426  del  codice  civile,  per  tutta  la   durata   della
          concessione  e  con   determinazione   del   consiglio   di
          amministrazione  della  societa',  con  il   consenso   del
          collegio sindacale."
              Note al Comma 491
              Si riporta il testo dell'articolo 2487-ter, del  codice
          civile:
                "Art. 2487-ter. Revoca dello stato di liquidazione
                La societa' puo' in ogni momento revocare lo stato di
          liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di
          scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le
          maggioranze  richieste  per  le   modificazioni   dell'atto
          costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436.
                La  revoca  ha  effetto  solo  dopo  sessanta  giorni
          dall'iscrizione nel registro delle imprese  della  relativa
          deliberazione, salvo che consti il consenso  dei  creditori
          della societa' o il pagamento dei creditori che  non  hanno
          dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i  creditori
          anteriori  all'iscrizione  abbiano  fatto  opposizione,  si
          applica l'ultimo comma dell'articolo 2445."
              Note al Comma 492
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2364,  del  codice
          civile:
                "Art. 2364. Assemblea ordinaria nelle societa'  prive
          di consiglio di sorveglianza
                Nelle societa' prive di  consiglio  di  sorveglianza,
          l'assemblea ordinaria:
                  1) approva il bilancio;
                  2) nomina e revoca  gli  amministratori;  nomina  i
          sindaci e il presidente del collegio  sindacale  e,  quando
          previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione
          legale dei conti;
                  3) determina il compenso degli amministratori e dei
          sindaci, se non e' stabilito dallo statuto;
                  4)    delibera    sulla    responsabilita'    degli
          amministratori e dei sindaci;
                  5) delibera sugli altri  oggetti  attribuiti  dalla
          legge  alla  competenza   dell'assemblea,   nonche'   sulle
          autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
          compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso
          la responsabilita' di questi per gli atti compiuti;
                  6)  approva  l'eventuale  regolamento  dei   lavori
          assembleari.
                L'assemblea ordinaria deve  essere  convocata  almeno
          una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo  statuto
          e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura
          dell'esercizio  sociale.  Lo  statuto  puo'  prevedere   un
          maggior  termine,  comunque  non  superiore  a  centottanta
          giorni, nel caso di  societa'  tenute  alla  redazione  del
          bilancio   consolidato   ovvero   quando   lo    richiedono
          particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
          della societa'; in questi casi gli amministratori segnalano
          nella relazione  prevista  dall'articolo  2428  le  ragioni
          della dilazione."
              Note al Comma 497
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  195  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada):
                "Art. 195 Applicazione delle sanzioni  amministrative
          pecuniarie
                1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel
          pagamento di una somma di denaro tra un limite minimo ed un
          limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il
          limite minimo generale di euro  24  ed  il  limite  massimo
          generale di euro 9.296. Tale limite massimo  generale  puo'
          essere  superato  solo  quando  si   tratti   di   sanzioni
          proporzionali, ovvero di piu' violazioni ai sensi dell'art.
          198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al  comma
          3.
                2. Nella determinazione della sanzione amministrativa
          pecuniaria fissata  dal  presente  codice,  tra  un  limite
          minimo ed un limite massimo, si ha riguardo  alla  gravita'
          della  violazione,   all'opera   svolta   dall'agente   per
          l'eliminazione  o  attenuazione  delle  conseguenze   della
          violazione, nonche' alla personalita'  del  trasgressore  e
          alle sue condizioni economiche.
                2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dagli articoli 141, 142, 145,  146,  149,  154,  174,  176,
          commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo  quando  la
          violazione e' commessa dopo le ore 22 e prima delle ore  7;
          tale incremento della  sanzione  quando  la  violazione  e'
          accertata da uno dei  soggetti  di  cui  all'articolo  208,
          comma 1, primo periodo, e' destinato ad alimentare il Fondo
          di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto  2007,
          n.  117,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
          ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
                3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie
          e' aggiornata ogni  due  anni  in  misura  pari  all'intera
          variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
          consumo per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati  (media
          nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.  All'uopo,
          entro il 1° dicembre di ogni  biennio,  il  Ministro  della
          giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
          finanze, e delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  fissa,
          seguendo i criteri di  cui  sopra,  i  nuovi  limiti  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1°
          gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono  superare
          quelli massimi di cui al comma 1.
                3-bis. A decorrere dal 1º  gennaio  2005,  la  misura
          delle sanzioni  amministrative  pecuniarie,  aggiornata  ai
          sensi del comma 3, e' oggetto di arrotondamento  all'unita'
          di euro, per eccesso se la  frazione  decimale  e'  pari  o
          superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se  e'
          inferiore a detto limite."
              Note al Comma 498
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge
          11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 8  maggio  2020,  n.  31  (Disposizioni  urgenti  per
          l'organizzazione e lo svolgimento  dei  Giochi  olimpici  e
          paralimpici invernali Milano Cortina 2026  e  delle  finali
          ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in materia  di  divieto  di
          attivita'  parassitarie)  come  modificato  dalla  presente
          legge:
                "Art. 3.  «Infrastrutture  Milano  Cortina  2020-2026
          S.p.A.»
                1. E'  autorizzata  la  costituzione  della  Societa'
          «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con  sede
          in Roma, il cui oggetto sociale  e'  lo  svolgimento  delle
          attivita' indicate al comma 2. La Societa'  e'  partecipata
          dai  Ministeri  dell'economia  e  delle  finanze  e   delle
          infrastrutture e dei trasporti  nella  misura  del  35  per
          cento ciascuno, dalla Regione  Lombardia  e  dalla  Regione
          Veneto nella  misura  del  10  per  cento  ciascuna,  dalle
          Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
          per  cento  ciascuna.  La  Societa'  e'   sottoposta   alla
          vigilanza  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
          le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  esercita  il
          controllo analogo  congiunto,  ai  sensi  dell'articolo  5,
          comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  La
          Societa'  e'  iscritta  di  diritto  nell'elenco   di   cui
          all'articolo 192,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e  lo  statuto  sono
          predisposti nel rispetto  della  normativa  in  materia  di
          societa' per azioni e del  decreto  legislativo  19  agosto
          2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa'  a
          partecipazione pubblica.
                2. Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la
          realizzazione, quale centrale  di  committenza  e  stazione
          appaltante,  anche   stipulando   convenzioni   con   altre
          amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle
          opere olimpiche, costituito  dalle  opere  individuate  con
          decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20,  della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle  individuate  con
          decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della
          legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche'  da  quelle,  anche
          connesse e di contesto,  relative  agli  impianti  sportivi
          olimpici, finanziate interamente sulla  base  di  un  piano
          degli interventi predisposto dalla societa',  d'intesa  con
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con  le
          regioni interessate. Il piano complessivo  delle  opere  e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze. A tale fine, la Societa' opera  in  coerenza
          con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con  quanto
          previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente
          alla  predisposizione  del  piano  degli   interventi,   al
          rispetto del cronoprogramma,  alla  localizzazione  e  alle
          caratteristiche tecnico-funzionali e sociali  delle  opere,
          all'ordine di priorita' e ai  tempi  di  ultimazione  delle
          stesse, nonche' alla quantificazione  dell'onere  economico
          di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al
          medesimo  fine  e  ove  ne  ricorrano  le  condizioni,   il
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, puo' nominare uno o
          piu' commissari straordinari  dotati  dei  poteri  e  delle
          funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18  aprile
          2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto sono  stabiliti
          i compensi dei Commissari in misura non superiore a  quella
          indicata all'articolo 15,  comma  3,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, i  cui  oneri  sono  posti  a
          carico dei quadri economici degli interventi da  realizzare
          o completare.
                2-bis.  Al   fine   di   assicurare   la   tempestiva
          realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo  di
          amministrazione della Societa',  di  cui  al  comma  5  del
          presente articolo, sono attribuiti i poteri e  le  facolta'
          previsti  dall'articolo  61,  commi  4,  5,  7  e  8,   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
                2-ter.  Per   la   realizzazione   degli   interventi
          ricompresi  nei  piani  approvati  ai  sensi  del  presente
          articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale  e
          sui siti di importanza comunitaria, si applicano i  criteri
          e la disciplina  previsti  dalla  direttiva  92/43/CEE  del
          Consiglio, del 21 maggio 1992.
                2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Societa'
          diviene altresi' soggetto attuatore degli  interventi,  non
          ancora completati alla data del 30 aprile 2022,  ricompresi
          nel  piano  di  cui   all'articolo   61,   comma   4,   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96;
          conseguentemente,  la  Societa'   subentra   nei   rapporti
          giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione  della
          contabilita' speciale n.  6081  intestata  al  commissario,
          sorti in  relazione  alla  gestione  commissariale  di  cui
          all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n.  50
          del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia.
                3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026.  I
          rapporti attivi e  passivi  in  essere  alla  data  del  31
          dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
          codice civile.
                4. Il capitale sociale e' fissato  in  1  milione  di
          euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede,  nell'anno
          2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle
          finanze, pari ad euro 350.000,00,  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto
          capitale  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          allo  scopo  utilizzando   l'accantonamento   relativo   al
          medesimo ministero, e,  quanto  alla  quota  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  pari   ad   euro
          350.000,00,     mediante      corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo  145,
          comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                5. L'organo  di  amministrazione  della  Societa'  e'
          composto da cinque  membri,  dei  quali  tre  nominati  dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con
          l'Autorita' di Governo competente in materia di  sport,  di
          cui uno con funzioni di Presidente e uno  con  funzioni  di
          amministratore  delegato,  e  due  nominati  congiuntamente
          dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province  autonome
          di Trento  e  di  Bolzano.  Alle  riunioni  dell'organo  di
          amministrazione, puo' partecipare, senza diritto  di  voto,
          l'amministratore   delegato   della   Fondazione   di   cui
          all'articolo 2.
                6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
          cinque membri, dei quali tre nominati  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di  Governo
          competente in materia di sport, di cui uno con funzioni  di
          Presidente, e due  nominati  congiuntamente  dalle  Regioni
          Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
          Bolzano.  Non  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
          civile.
                7. I componenti dell'organo di amministrazione e  del
          collegio sindacale possono  essere  revocati  soltanto  dai
          soggetti che li hanno nominati.
                8. La Societa' cura il  monitoraggio  costante  dello
          stato di avanzamento delle attivita' di  cui  al  comma  2,
          informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.
                9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti
          di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
          a tempo determinato negli  anni  2020  e  2021  si  applica
          l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
          87, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
          cui all'articolo 23-bis del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165.
                10. Alla Societa' si applicano  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  del  decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto  legislativo
          19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma
          1.
                11. Per  lo  svolgimento  delle  sue  funzioni,  sono
          attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
          di investimento» compresa nel quadro economico  di  ciascun
          progetto delle opere di cui al comma 2. Tale  ammontare  e'
          commisurato  sino  al  limite  massimo  del  3  per   cento
          dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
          ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo  inserito  nel
          sistema di monitoraggio  di  cui  al  comma  12.  Le  somme
          previste nei  quadri  economici  destinate  ai  servizi  di
          ingegneria  e  architettura  restano  nella  disponibilita'
          della Societa', che puo' svolgere direttamente  i  suddetti
          servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le  procedure
          previste dal codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
                11-bis. Con uno o piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con l'autorita' di Governo competente in materia di  sport,
          possono essere individuati gli interventi,  tra  quelli  di
          cui al comma  2,  caratterizzati  da  elevata  complessita'
          progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
          all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n. 108.
                12.  Il  monitoraggio  degli  interventi  di  cui  al
          presente  articolo  e'  realizzato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229  e  le  opere  sono
          classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».
                12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,
          n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a)  al  comma  18,  primo   periodo,   la   parola:
          "riservato" e' sostituita dalla seguente:  "autorizzato"  e
          le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti:
          "con corrispondente riduzione delle";
                  b) al comma 20:
                    1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e
          di Bolzano" sono inserite  le  seguenti:  ",  che  e'  resa
          sentiti gli enti locali territorialmente interessati";
                    2)  dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto   il
          seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi
          alle  Camere   per   essere   deferiti   alle   Commissioni
          parlamentari competenti per materia.
                12-ter. Alle controversie  relative  all'approvazione
          dei piani approvati ai sensi del  presente  articolo,  alle
          procedure  di  espropriazione,  con  esclusione  di  quelle
          relative    alla    determinazione     delle     indennita'
          espropriative,   e   alle   procedure   di   progettazione,
          approvazione e realizzazione degli  interventi  individuati
          negli stessi piani, si applica l'articolo  125  del  codice
          del processo  amministrativo,  di  cui  all'allegato  1  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  in  ogni  caso
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."
              Note al Comma 499
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  18,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2020-2022),  come  modificato
          dalla presente legge:
                "18. Al fine di  garantire  la  sostenibilita'  delle
          Olimpiadi  invernali  2026  sotto  il  profilo  ambientale,
          economico e sociale, in un'ottica  di  miglioramento  della
          capacita'   e    della    fruibilita'    delle    dotazioni
          infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di
          infrastrutturazione,    ivi     comprese     quelle     per
          l'accessibilita', e' autorizzato un  finanziamento  per  la
          realizzazione di interventi  nei  territori  delle  regioni
          Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per  un
          importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180  milioni
          di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
          2026, con corrispondente riduzione delle risorse di cui  al
          comma 14.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  primo
          periodo, e' altresi' autorizzata, per il completamento  del
          polo metropolitano M1-M5  di  Cinisello-Monza  Bettola,  la
          spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7  milioni  di
          euro per l'anno 2021, a valere  sulle  risorse  di  cui  al
          comma 14."
              Note al Comma 500
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
          settembre 2022 (Piano degli  interventi  da  realizzare  in
          funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano
          Cortina 2026) e'  pubblicato  nel  sito  istituzionale  del
          governo.
              Il  riferimento   al   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  8  maggio  2020,  n.  31   e'
          riportato nelle note al comma 498.
              Note al Comma 501
              Si riporta il testo dell'articolo 26, del decreto-legge
          17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in  materia  di
          politiche  energetiche   nazionali,   produttivita'   delle
          imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
          di politiche sociali e di crisi ucraina),  come  modificato
          dalla presente legge:
                "Art. 26. Disposizioni urgenti in materia di  appalti
          pubblici di lavori
                1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei
          prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
          e  dei  prodotti  energetici,  in  relazione  agli  appalti
          pubblici  di  lavori,  ivi  compresi  quelli   affidati   a
          contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con
          termine finale di presentazione entro il 31 dicembre  2021,
          lo  stato  di  avanzamento  dei   lavori   afferente   alle
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022  fino
          al 31 dicembre 2022, e'  adottato,  anche  in  deroga  alle
          specifiche clausole  contrattuali,  applicando  i  prezzari
          aggiornati ai sensi del comma  2  ovvero,  nelle  more  del
          predetto aggiornamento, quelli  previsti  dal  comma  3.  I
          maggiori importi derivanti dall'applicazione  dei  prezzari
          di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati  in
          sede  di  offerta,   sono   riconosciuti   dalla   stazione
          appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti  delle
          risorse di cui al  quarto  e  quinto  periodo,  nonche'  di
          quelle trasferite alla stazione appaltante a  valere  sulle
          risorse  dei  fondi  di  cui  al  comma  4.   Il   relativo
          certificato  di  pagamento  e'  emesso  contestualmente   e
          comunque entro cinque giorni dall'adozione dello  stato  di
          avanzamento. Il pagamento e'  effettuato,  al  netto  delle
          compensazioni eventualmente gia' riconosciute o  liquidate,
          ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice
          dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, entro i  termini  di  cui  all'articolo
          113-bis, comma  1,  primo  periodo,  del  medesimo  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel  limite
          del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate  per
          imprevisti nel quadro economico di ogni  intervento,  fatte
          salve le somme  relative  agli  impegni  contrattuali  gia'
          assunti, e le  eventuali  ulteriori  somme  a  disposizione
          della medesima stazione appaltante e stanziate  annualmente
          relativamente allo stesso intervento. Ai fini del  presente
          comma,  possono,  altresi',  essere  utilizzate  le   somme
          derivanti da ribassi d'asta, qualora non  ne  sia  prevista
          una diversa destinazione sulla base  delle  norme  vigenti,
          nonche' le somme disponibili relative ad  altri  interventi
          ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
          per i quali siano stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o
          emessi i certificati di regolare esecuzione,  nel  rispetto
          delle procedure contabili della spesa e  nei  limiti  della
          residua spesa autorizzata disponibile alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto. Qualora  il  direttore  dei
          lavori abbia gia' adottato  lo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori e  il  responsabile  unico  del  procedimento  abbia
          emesso il certificato  di  pagamento,  relativamente  anche
          alle lavorazioni effettuate tra il 1°gennaio 2022 e la data
          di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso, entro
          trenta  giorni  dalla  medesima  data,  un  certificato  di
          pagamento straordinario recante la determinazione,  secondo
          le modalita' di cui  al  primo  periodo,  dell'acconto  del
          corrispettivo  di   appalto   relativo   alle   lavorazioni
          effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
          In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini  e
          a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
          previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno  2022,
          le regioni, entro  il  31  luglio  2022,  procedono  ad  un
          aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
          linee  guida  di  cui  all'articolo  29,  comma   12,   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
          inadempienza  da  parte  delle  regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  quindici  giorni,  dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  sentite  le
          regioni  interessate.  Fermo  quanto  previsto  dal  citato
          articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,  in  relazione
          alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  sino  al  31  dicembre  2022,  ai  fini   della
          determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
          delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
          aggiornati ai sensi del presente comma ovvero,  nelle  more
          dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
          aggiornati  entro  il  31  luglio  2022  cessano  di  avere
          validita' entro  il  31  dicembre  2022  e  possono  essere
          transitoriamente utilizzati fino al 31  marzo  2023  per  i
          progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
          entro tale data.
                3.  Nelle  more  della  determinazione  dei  prezzari
          regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle  previsioni
          di cui all'articolo 29, comma 11, del  decreto-legge  n.  4
          del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti  relativi
          a lavori,  ai  fini  della  determinazione  del  costo  dei
          prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai  sensi
          dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo  n.  50
          del 2016, incrementano fino al 20 per cento  le  risultanze
          dei prezzari regionali di  cui  al  comma  7  del  medesimo
          articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
          le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  qualora,   all'esito
          dell'aggiornamento dei  prezzari  ai  sensi  del  comma  2,
          risulti nell'anno 2022 una  variazione  di  detti  prezzari
          rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre  2021
          inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
          periodo  del  presente  comma,   le   stazioni   appaltanti
          procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
          del medesimo comma 1,  in  occasione  del  pagamento  degli
          stati di avanzamento dei lavori afferenti alle  lavorazioni
          eseguite e contabilizzate dal direttore dei  lavori  ovvero
          annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello  stesso,   nel
          libretto  delle  misure  successivamente  all'adozione  del
          prezzario aggiornato.
                4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163, ad esclusione dei soggetti di  cui  all'articolo  142,
          comma 4, del medesimo codice, ovvero  all'applicazione  del
          codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
          n.  50  del  2016,  ad  esclusione  dei  soggetti  di   cui
          all'articolo 164, comma  5,  del  medesimo  codice,  per  i
          lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso  di
          insufficienza  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  alla
          copertura degli oneri, si provvede:
                  a) in  relazione  agli  interventi  finanziati,  in
          tutto o in parte, con le risorse previste  dal  regolamento
          (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          10 febbraio 2021,  e  dal  regolamento  (UE)  2021/241  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,
          dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
          Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  di   seguito
          denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
          6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione  ai  quali
          siano   nominati   Commissari   straordinari    ai    sensi
          dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
          7, comma 1,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020,  n.  120,  limitatamente  alle  risorse   autorizzate
          dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
          marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera  a)  del
          comma 5 del presente articolo. Le  istanze  di  accesso  al
          Fondo  sono  presentate:   entro   il   31   agosto   2022,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal  1°  gennaio  2022  e
          fino  al  31  luglio  2022;  entro  il  31  gennaio   2023,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
          al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse  del
          Fondo, le stazioni appaltanti  trasmettono  telematicamente
          al  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445 e secondo le modalita' definite  dal  medesimo
          Ministero entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  i   dati   del   contratto
          d'appalto, copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori
          corredata  di  attestazione  da  parte  del  direttore  dei
          lavori, vistata dal responsabile  unico  del  procedimento,
          dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo  di
          cui  al  comma  1,  l'entita'  delle  risorse   finanziarie
          disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai  fini  del
          pagamento  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   in
          relazione al quale e' formulata  l'istanza  di  accesso  al
          Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
          l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
          a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
          richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
          risorse  tra  le   stazioni   appaltanti   richiedenti   e'
          effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
          citato limite massimo di spesa.  Fermo  restando  l'obbligo
          delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
          valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini  di
          cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
          codice dei contratti pubblici  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
          del Fondo, il pagamento  viene  effettuato  dalla  stazione
          appaltante entro trenta giorni dal trasferimento  di  dette
          risorse;
                  b) in relazione agli interventi diversi  da  quelli
          di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
          cui all'articolo 1-septies, comma 8, del  decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate  dal  comma
          5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
          25, comma 1,  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,
          n. 34,  e  dall'articolo  23,  comma  2,  lettera  b),  del
          decreto-legge   n.   21   del   2022,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  n.  51  del  2022,  secondo  le
          modalita'  previste  dal   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di   cui
          all'articolo  1-septies,  comma  8,  secondo  periodo,  del
          citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di  accesso
          al  Fondo  sono  presentate:  entro  il  31  agosto   2022,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal  1°  gennaio  2022  e
          fino  al  31  luglio  2022;  entro  il  31  gennaio   2023,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
          al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse  del
          Fondo,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono,  secondo  le
          modalita'  previste  dal  decreto   di   cui   all'articolo
          1-septies,   comma   8,   secondo   periodo,   del   citato
          decreto-legge  n.  73  del  2021,  i  dati  del   contratto
          d'appalto, copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori
          corredata  di  attestazione  da  parte  del  direttore  dei
          lavori, vistata dal responsabile  unico  del  procedimento,
          dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo  di
          cui  al  comma  1,  l'entita'  delle  risorse   finanziarie
          disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai  fini  del
          pagamento  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   in
          relazione al quale e' formulata  l'istanza  di  accesso  al
          Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
          l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
          a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
          richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
          risorse  tra  le   stazioni   appaltanti   richiedenti   e'
          effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
          citato limite massimo di spesa.  Fermo  restando  l'obbligo
          delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
          valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini  di
          cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
          codice dei contratti pubblici  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
          del Fondo, il pagamento  viene  effettuato  dalla  stazione
          appaltante entro trenta giorni dal trasferimento  di  dette
          risorse.
                5. Per le finalita' di cui al comma 4:
                  a) la dotazione del Fondo di  cui  all'articolo  7,
          comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
          di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500  milioni  di
          euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate  dalla  presente
          lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
          lettera  a),  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
          n. 51,  sono  destinate  al  riconoscimento  di  contributi
          relativi alle istanze di accesso presentate, ai  sensi  del
          comma 4, lettera a), del presente  articolo,  entro  il  31
          agosto 2022 e le risorse stanziate  per  l'anno  2023  sono
          destinate al riconoscimento  di  contributi  relativi  alle
          istanze di accesso  presentate,  ai  sensi  della  medesima
          lettera a) del comma  4,  entro  il  31  gennaio  2023.  Le
          eventuali  risorse  eccedenti  l'importo   complessivamente
          assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in  relazione   alle
          istanze presentate entro il 31 agosto 2022  possono  essere
          utilizzate   per   il   riconoscimento    dei    contributi
          relativamente alle istanze presentate entro il  31  gennaio
          2023;
                  b) la  dotazione  del  Fondo  di  cui  all'articolo
          1-septies, comma 8, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
          73, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  luglio
          2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500  milioni  di
          euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di  euro  per  l'anno
          2023.   Le   eventuali    risorse    eccedenti    l'importo
          complessivamente  assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in
          relazione alle istanze presentate entro il 31  agosto  2022
          possono  essere  utilizzate  per  il   riconoscimento   dei
          contributi relativamente alle istanze presentate  entro  il
          31 gennaio 2023.
                5-bis. In  relazione  all'organizzazione  dei  Giochi
          olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
          autorizzata la spesa di 1 milione di euro per  l'anno  2022
          per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al  km
          49+800 della strada statale n.  36.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari  a  1  milione  di
          euro per l'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8  e
          9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2022,  n.  25,  per
          fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
          ai sensi dei  commi  2  e  3  del  presente  articolo,  dei
          prezzari utilizzati nelle procedure  di  affidamento  delle
          opere  pubbliche  avviate  successivamente  alla  data   di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  sino  al  31
          dicembre 2022, le  stazioni  appaltanti  possono  procedere
          alla rimodulazione delle somme a  disposizione  e  indicate
          nel quadro economico  degli  interventi.  Per  le  medesime
          finalita',  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi',
          utilizzare  le  somme   disponibili   relative   ad   altri
          interventi ultimati di competenza delle  medesime  stazioni
          appaltanti e per i quali siano stati  eseguiti  i  relativi
          collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
          rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
          della residua spesa autorizzata disponibile  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto.
                7. In caso di insufficienza delle risorse di  cui  al
          comma  6,  per  fronteggiare  i  maggiori  costi  derivanti
          dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei  prezzari
          utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento  delle  opere
          pubbliche avviate successivamente alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022  che
          siano relativi ad opere finanziate, in tutto  o  in  parte,
          con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
          regolamento (UE) 2021/241,  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  il
          «Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili»,  con   una
          dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno  2022,  1.700
          milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
          l'anno 2026. Le risorse  del  Fondo  sono  trasferite,  nei
          limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in  apposita
          contabilita' del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  5
          della legge 16 aprile 1987,  n.  183.  Fermi  restando  gli
          interventi prioritari  individuati  al  primo  periodo,  al
          Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
          modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
          alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  fino  al  31  dicembre  2022,  gli   interventi
          integralmente finanziati, la cui  realizzazione,  anche  in
          considerazione  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, deve  essere  ultimata  entro  il  31
          dicembre  2026,  relativi  al  Piano  nazionale   per   gli
          investimenti complementari al PNRR, di cui  all'articolo  1
          del  decreto-legge  n.  59  del   2021,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 101 del  2021,  e  quelli  in
          relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del  2019.
          Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di  cui  al
          terzo periodo:
                  a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
          1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per  la
          realizzazione degli interventi inseriti  nel  programma  di
          cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
          del 2021;
                  b)  la  societa'  Infrastrutture   Milano   Cortina
          2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
          marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8 maggio 2020, n.  31,  per  la  realizzazione  delle
          opere di cui  al  comma  2  del  medesimo  articolo  3  del
          decreto-legge n. 16 del 2020;
                  c) l'Agenzia per la coesione territoriale  per  gli
          interventi previsti dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del  2022,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
                7-bis. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da adottare entro 45  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
          sostenibili, sono determinate le modalita'  di  accesso  al
          Fondo di  cui  al  comma  7,  di  assegnazione  e  gestione
          finanziaria  delle  relative  risorse  secondo  i  seguenti
          criteri:
                  a) fissazione di un termine  per  la  presentazione
          delle istanze di assegnazione delle risorse da parte  delle
          Amministrazioni statali finanziatrici  degli  interventi  o
          titolari dei relativi  programmi  di  investimento  secondo
          modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
                  b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i  dati
          necessari,  compresi  quelli  di  cui  al  comma  6,   sono
          verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
          sistemi  informativi  del  Dipartimento  della   Ragioneria
          generale dello Stato;
                  c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla  base
          del  cronoprogramma   procedurale   e   finanziario   degli
          interventi,  verificato  ai  sensi  della  lettera   b)   e
          costituisce  titolo  per   l'avvio   delle   procedure   di
          affidamento delle opere pubbliche;
                  d)  effettuazione  dei  trasferimenti  secondo   le
          procedure stabilite dalla citata legge n. 183  del  1987  e
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre  1988,  n.  568,  sulla  base  delle
          richieste  presentate  dalle  amministrazioni,  nei  limiti
          delle disponibilita' di cassa;  per  le  risorse  destinate
          agli interventi del PNRR, i trasferimenti  sono  effettuati
          in favore dei conti di tesoreria Next Generation  UE-Italia
          gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
          successiva  erogazione  in  favore  delle   Amministrazioni
          aventi diritto, con le procedure del PNRR;
                  e) determinazione delle modalita'  di  restituzione
          delle economie derivanti dai ribassi d'asta non  utilizzate
          al completamento degli interventi ovvero  dall'applicazione
          delle clausole di revisione dei prezzi di cui  all'articolo
          29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4  del  2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.
          Le  eventuali  risorse  del  Fondo  gia'  trasferite   alle
          stazioni appaltanti devono essere versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
                  f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
          richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
          della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
          Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
                7-ter.  Per  gli   interventi   degli   enti   locali
          finanziati  con  risorse  previste  dal  regolamento   (UE)
          2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti  di
          cui al comma 7-bis puo' essere assegnato  direttamente,  su
          proposta delle Amministrazioni  statali  finanziatrici,  un
          contributo per fronteggiare i  maggiori  costi  di  cui  al
          comma 7, tenendo conto  dei  cronoprogrammi  procedurali  e
          finanziari  degli  interventi  medesimi,  e  sono  altresi'
          stabilite   le   modalita'   di    verifica    dell'importo
          effettivamente spettante, anche  tenendo  conto  di  quanto
          previsto dal comma 6.
                7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e'  incrementato
          di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno  2023,
          125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per
          l'anno 2025, 65 milioni di  euro  per  l'anno  2026  e  235
          milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli  interventi
          del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
          Piano  nazionale  di   ripresa   e   resilienza,   di   cui
          all'articolo 1 del decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
          n. 101, secondo le modalita' definite ai  sensi  del  comma
          7-bis e relativamente  alle  procedure  di  affidamento  di
          lavori delle opere avviate  successivamente  alla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2022 la cui  realizzazione  deve  essere  ultimata
          entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali  risorse  eccedenti
          l'importo finalizzato  agli  interventi  di  cui  al  primo
          periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere
          utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
                8. Fino  al  31  dicembre  2022,  in  relazione  agli
          accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del  codice
          dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.  50
          del 2016, gia' aggiudicati ovvero  efficaci  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le   stazioni
          appaltanti, ai  fini  della  esecuzione  di  detti  accordi
          secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6  del
          medesimo articolo 54 del codice dei contratti  pubblici  di
          cui al decreto legislativo n. 50  del  2016  e  nei  limiti
          delle   risorse   complessivamente   stanziate    per    il
          finanziamento  dei  lavori  previsti  dall'accordo  quadro,
          utilizzano i prezzari aggiornati secondo  le  modalita'  di
          cui al comma 2 ovvero  di  cui  al  comma  3  del  presente
          articolo, fermo restando il ribasso formulato  in  sede  di
          offerta  dall'impresa  aggiudicataria  dell'accordo  quadro
          medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi  quadro
          di  cui  al  primo  periodo,  si  applicano,  altresi',  le
          previsioni di cui all'articolo 29 del  decreto-legge  n.  4
          del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  25
          del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3  e  4  si
          applicano anche alle lavorazioni eseguite e  contabilizzate
          dal  direttore  dei  lavori,  ovvero  annotate,  sotto   la
          responsabilita' del  direttore  dei  lavori,  nel  libretto
          delle misure dal 1° gennaio 2022  e  fino  al  31  dicembre
          2022, relativamente ad appalti di lavori basati su  accordi
          quadro gia' in esecuzione alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto.
                9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4  del  2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022,
          il comma 11- bis e' abrogato.
                10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo  2022,
          n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
          2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
                11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma  1,
          del decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  2022,  n.  51,  si
          applicano  anche  alle   istanze   di   riconoscimento   di
          contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
          4, lettera a) del presente articolo.
                12.  Le  disposizioni  del  presente   articolo,   ad
          esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e  3,  si
          applicano anche agli appalti pubblici  di  lavori,  nonche'
          agli accordi quadro di lavori di cui  all'articolo  54  del
          decreto legislativo n.  50  del  2016  delle  societa'  del
          gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
          soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II  del
          medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016,  limitatamente
          alle attivita' previste nel citato capo  I  e  qualora  non
          applichino i prezzari regionali, con riguardo  ai  prezzari
          dagli stessi utilizzati e aggiornati entro  il  termine  di
          cui al primo  periodo  del  citato  comma  2  del  presente
          articolo. In relazione ai contratti affidati  a  contraente
          generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello  Stato  e
          dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata  in  vigore
          del presente  decreto  le  cui  opere  siano  in  corso  di
          esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento  agli
          importi delle lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal
          direttore dei  lavori  dal  1°  gennaio  2022  fino  al  31
          dicembre 2022.
                12-bis. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano,  per  quanto  compatibili,  anche  ai  contratti
          pubblici stipulati ai  sensi  del  decreto  legislativo  15
          novembre 2011, n. 208.
                13. In  considerazione  delle  istanze  presentate  e
          dell'utilizzo  effettivo  delle   risorse,   al   fine   di
          assicurare  la  tempestiva  assegnazione  delle  necessarie
          disponibilita'  per  le  finalita'  di  cui   al   presente
          articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
          fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e'  autorizzato  ad  apportare  tra  gli  stati  di
          previsione interessati, anche mediante apposito  versamento
          all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   e   successiva
          riassegnazione alla spesa, per  ciascun  anno  del  biennio
          2022-2023  e  limitatamente  alle  sole  risorse   iscritte
          nell'anno    interessato,    le    occorrenti    variazioni
          compensative annuali tra le dotazioni finanziarie  previste
          a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi  di  finanza
          pubblica.
                14.  Agli  oneri  derivanti  dai   commi   5   e   7,
          quantificati in 3.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di
          euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di
          euro per l'anno 2026, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
          58."

              Note al Comma 502
              Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge
          30 dicembre 2021, n. 228,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15  (Disposizioni  urgenti
          in materia di termini legislativi), come  modificato  dalla
          presente legge:
                "Art.  10.  Proroga  di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e mobilita' sostenibili
                1.  Il  termine  di  cui   all'articolo   92,   comma
          4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo  2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei  veicoli
          di cui all'articolo 80 del codice della strada, di  cui  al
          decreto  legislativo   30   aprile   1992,   n.   285,   e'
          ulteriormente differito al 31 dicembre 2022.
                1-bis.   All'articolo   13,    comma    6-bis,    del
          decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2021,  n.  21,  le
          parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti:
          «31 dicembre 2022».
                1-ter. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,
          n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) il comma 75-bis e' sostituito dal seguente:
                    «75-bis. A decorrere dal  30  settembre  2022,  i
          monopattini   a   propulsione   prevalentemente   elettrica
          commercializzati  in  Italia  devono   essere   dotati   di
          indicatori luminosi di svolta e di  freno  su  entrambe  le
          ruote.  I   monopattini   a   propulsione   prevalentemente
          elettrica gia' in circolazione prima di  tale  data  devono
          essere adeguati alle prescrizioni del primo  periodo  entro
          il 1° gennaio 2024»;
                  b)  il  comma  75-terdecies   e'   sostituito   dal
          seguente:
                    «75-terdecies.  I   monopattini   a   propulsione
          prevalentemente elettrica possono circolare:
                    a)  nei  centri  abitati,  esclusivamente   sulle
          strade  con  limite  di  velocita'  non  superiore   a   50
          chilometri  orari,  nelle  aree  pedonali,   sui   percorsi
          pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle  strade
          a  priorita'  ciclabile,  sulle  piste  ciclabili  in  sede
          propria e su corsia riservata e ovunque sia  consentita  la
          circolazione dei velocipedi;
                    b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle
          piste ciclabili  e  sugli  altri  percorsi  riservati  alla
          circolazione dei velocipedi».
                2.   Ai   fini   dell'assegnazione   delle    risorse
          autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo  1,
          comma 671, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
          fissati:
                  a) al 15 marzo 2022, il termine di cui  al  secondo
          periodo del medesimo comma 671 per l'adozione  del  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze;
                  b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al  secondo
          periodo del medesimo comma 671 per  la  rendicontazione  da
          parte delle imprese beneficiarie;
                  c) al 30 giugno 2022, il termine di  cui  al  terzo
          periodo del medesimo comma  671  per  l'assegnazione  delle
          citate risorse alle imprese beneficiarie.
                2-bis.   Al   fine    di    assicurare    continuita'
          nell'operativita' delle amministrazioni pubbliche correlata
          all'esigenza  di  permanere  negli  immobili  conferiti   o
          trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare gia'
          costituiti ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre   2001,   n.   410,   anche   in
          considerazione    del    prolungamento     dell'eccezionale
          congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica
          da  COVID-19,  nonche'  dei  suoi  effetti  di  alterazione
          dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato
          articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono apportate
          le seguenti modificazioni:
                  a) al comma 2-sexies:
                    1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono
          sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
                    2) alla lettera b) sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti   parole:   «,   nonche'   di   quanto    previsto
          dall'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre  2021,
          n. 146,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre  2021,  n.  215  (59),  oltre  che  degli  importi
          determinabili  a  seguito   di   novazione   oggettiva   di
          obbligazioni, oneri, indennizzi, indennita' o maggiorazioni
          gravanti sul conduttore o, comunque, sulle  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi  dei  contratti
          di locazione in  corso  nonche'  dei  connessi  accordi  di
          manleva o di indennizzo»;
                  b) al comma 2-septies, secondo periodo, la  parola:
          «ventiquattro» e' sostituita dalla seguente: «quarantotto».
                3.   Ai   fini   dell'assegnazione   delle    risorse
          autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo  1,
          comma 675, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
          fissati:
                  a)  al  30  gennaio  2022,  il   termine   di   cui
          all'articolo 1, comma 676, della medesima legge n. 178  del
          2020 per la rendicontazione  da  parte  delle  imprese  che
          effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e
          di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico degli
          effetti economici imputabili  all'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19;
                  b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all'articolo
          1, comma 677, della medesima legge n.  178  del  2020,  per
          l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          della  mobilita'  sostenibili  per   l'assegnazione   delle
          risorse alle imprese beneficiarie.
                3-bis. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
          2-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,
          le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
                3-ter.   All'articolo   103-bis,   comma    1,    del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  in
          materia di proroga della scadenza  delle  certificazioni  e
          dei collaudi dei motopescherecci, le parole:  «fino  al  31
          dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al  31
          dicembre 2022».
                3-quater.   All'articolo   29-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69,  in
          materia  di  misure  a  sostegno   della   conversione   ad
          alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al  trasporto
          di merci, le parole: «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
                3-quinquies.   All'articolo   9,   comma    2,    del
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2017,  n.  19,  in
          materia di corsi di formazione al  salvamento,  le  parole:
          «31 dicembre  2021»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite
          dalle seguenti:  «31  dicembre  2022».  Il  Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' autorizzato
          ad apportare al regolamento di cui al decreto del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti  29  luglio  2016,  n.
          206,  modifiche  volte  a  conseguire   l'obiettivo   della
          semplificazione delle procedure  amministrative  necessarie
          per  il  rilascio,  il  rinnovo  e  la  sostituzione  delle
          abilitazioni   per   l'esercizio   della   professione   di
          assistente  ai  bagnanti  nonche'  per  il  rilascio  delle
          autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la
          piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare,
          nel rispetto delle prescrizioni previste  per  fronteggiare
          le  esigenze  connesse  al  contesto  pandemico,  eccessivi
          spostamenti delle  persone  per  sostenere  gli  esami  per
          l'ottenimento del brevetto.
                3-sexies. All'articolo 199, comma 1, lettera b),  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                  a) al primo periodo, le parole: «e di 4 milioni  di
          euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di
          4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2  milioni  di  euro
          per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022»;
                  b) al terzo periodo, le parole: «Fino a concorrenza
          del limite di spesa di 4 milioni  di  euro  previsto»  sono
          sostituite dalle seguenti: «Fino a concorrenza  dei  limiti
          di spesa previsti».
                3-septies. A decorrere dall'anno 2022,  le  Autorita'
          di  sistema  portuale  destinano,  compatibilmente  con  le
          disponibilita' di bilancio, una quota pari all'1 per  cento
          delle entrate proprie derivanti  dal  gettito  delle  tasse
          sulle merci sbarcate e imbarcate di  cui  all'articolo  13,
          comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al
          finanziamento,   nel   limite   delle   eventuali   risorse
          complessivamente  affluite  sul  fondo  di  cui  al   comma
          3-octies del presente articolo, di misure di incentivazione
          al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti  da
          imprese titolari di  autorizzazioni  o  di  concessioni  ai
          sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del
          1994 o  da  terminal  portuali,  asserviti  allo  sbarco  e
          imbarco  di  persone,  titolari  di  concessioni  ai  sensi
          dell'articolo 36 del codice della navigazione nonche' per i
          dipendenti delle medesime Autorita'  di  sistema  portuale,
          che  applichino  il  contratto  collettivo  nazionale   dei
          lavoratori dei porti.
                3-octies. Le  risorse  di  cui  al  comma  3-septies,
          comunque non eccedenti ad  analoghe  disposizioni  previste
          nella  legge  28  gennaio  1994,  n.   84,   sono   versate
          all'entrata  del   bilancio   dello   Stato,   per   essere
          riassegnate annualmente a un apposito  fondo  da  istituire
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
                3-novies.   Con   decreto    del    Ministro    delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione  del  presente  decreto,  sentite  le  parti
          stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori
          dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento  delle
          Autorita' di sistema portuale, di cui  all'articolo  11-ter
          della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          3-septies del presente articolo.
                3-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione  delle
          disposizioni di cui al comma 3-sexies, pari a 2 milioni  di
          euro per l'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente
          utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento  dei
          residui passivi di  parte  corrente,  di  cui  all'articolo
          34-ter, comma 5, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
                3-undecies.  Al   primo   periodo   del   comma   338
          dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  dopo
          le parole: «pari a 30 milioni di euro  per  ciascuno  degli
          anni dal 2016 al 2019» sono inserite le seguenti:  «,  a  5
          milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione  di  euro  per
          l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          dal 2024 al 2036».
                3-duodecies.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione
          delle disposizioni di cui al comma  3-undecies,  pari  a  5
          milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione  di  euro  per
          l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          dal 2024  al  2036,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto
          capitale  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2022,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
          e della mobilita' sostenibili. Il Ministro dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                3-terdecies.  I  commi  5-bis,   5-ter   e   5-quater
          dell'articolo 1 del decreto-legge  10  settembre  2021,  n.
          121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre
          2021, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:
                  «5-bis. Nello stato  di  previsione  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e'
          istituito un fondo, denominato 'Programma  patenti  giovani
          autisti per l'autotrasporto', con una dotazione pari a  3,7
          milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per
          ciascuno degli anni dal  2023  al  2026,  finalizzato  alla
          concessione, per il  periodo  dal  1°  luglio  2022  al  31
          dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono  patente
          autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta
          e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore
          dei cittadini di eta' compresa fra diciotto e  trentacinque
          anni  per  il   conseguimento   della   patente   e   delle
          abilitazioni  professionali  per  la  guida   dei   veicoli
          destinati all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto  di
          persone e di merci. Il 'buono patente  autotrasporto'  puo'
          essere riconosciuto per una  sola  volta,  non  costituisce
          reddito imponibile del beneficiario e non  rileva  ai  fini
          del computo del  valore  dell'indicatore  della  situazione
          economica equivalente.
                  5-ter.   Con    decreto    del    Ministro    delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definiti i termini e le modalita'  di  presentazione  delle
          domande per la concessione del beneficio di  cui  al  comma
          5-bis, nonche' le modalita'  di  erogazione  dello  stesso,
          anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una  quota,
          pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del
          fondo di cui al comma 5-bis e' destinata alla progettazione
          e alla  realizzazione  della  piattaforma  informatica  per
          l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma  5-bis.
          Per le finalita' di cui al secondo  periodo,  il  Ministero
          delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  puo'
          avvalersi, mediante stipulazione di  apposite  convenzioni,
          delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica  Spa
          e CONSAP -  Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici
          Spa, anche in conformita' al comma 1 dell'articolo  43  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108.
          Eventuali economie derivanti  dall'utilizzo  delle  risorse
          previste per la realizzazione della piattaforma di  cui  al
          secondo  periodo  sono  utilizzate  per  l'erogazione   del
          beneficio di cui al comma 5-bis».
                3-quaterdecies. Il comma 25-bis dell'articolo 15  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          abrogato.
                3-quinquiesdecies.     Agli      oneri      derivanti
          dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al   comma
          3-terdecies, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a
          5,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2023  al
          2026, si provvede:
                  a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a
          5,4   milioni   di   euro   per   l'anno   2023,   mediante
          corrispondente utilizzo delle  risorse  del  Fondo  per  il
          riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui
          all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
          delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
                  b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni dal 2024 al 2026,  mediante  corrispondente  riduzione
          delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
          parte corrente iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2022,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
          e della mobilita' sostenibili.
                3-sexiesdecies. All'articolo 5 del  decreto-legge  21
          ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  17  dicembre  2021,  n.  215,  il  comma  3-bis   e'
          sostituito dal seguente:
              «3-bis. All'articolo 199,  comma  3,  lettera  b),  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  le
          parole: '12  mesi'  sono  sostituite  dalle  seguenti:  '24
          mesi'. La proroga di cui al primo periodo non si applica in
          presenza di procedure di evidenza  pubblica  gia'  definite
          con l'aggiudicazione alla data di entrata in  vigore  della
          legge di  conversione  del  presente  decreto.  Qualora  le
          procedure di evidenza pubblica di cui  al  secondo  periodo
          risultino gia' avviate a tale data, la proroga e'  limitata
          al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione».
                3-septiesdecies.   Al   fine   di    consentire    lo
          svolgimento, per gli anni 2022, 2023 e 2024, delle funzioni
          attribuite  alla  societa'  Infrastrutture  Milano  Cortina
          2020-2026 Spa ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11
          marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8  maggio  2020,  n.  31,  relativamente  alle  opere
          individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo  1,
          comma  20,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  il
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili  e'  autorizzato  a  trasferire  alla  medesima
          societa' una somma non superiore  alla  meta'  della  quota
          massima prevista all'articolo 3,  comma  11,  del  medesimo
          decreto-legge n. 16 del 2020, nel limite di 14  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, utilizzando
          le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della  medesima
          legge n. 160 del 2019.
                3-duodevicies. All'articolo 95 del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                  a) dopo il comma 21 e' inserito il seguente:
                    «21-bis. Al fine di ridurre i tempi  di  consegna
          del MOSE da parte del Commissario di cui al  comma  18,  il
          Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
          Veneto,  Trentino-Alto  Adige  e  Friuli   Venezia   Giulia
          sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore   della   presente   disposizione,   previo   parere
          dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori  oneri
          a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con
          il  concessionario  Consorzio  Venezia  Nuova,  avente   ad
          oggetto l'esecuzione delle attivita' previste dal contratto
          di concessione e dai relativi  atti  aggiuntivi.  L'accordo
          transattivo di cui al presente comma e' efficace dalla data
          della sua sottoscrizione, ferma restando la  sottoposizione
          dello stesso al controllo di legittimita'  da  parte  della
          Corte dei conti»;
                  b) al comma 27-bis, primo periodo, le  parole:  «31
          dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «31  maggio
          2022»;
                  c) al comma 27-ter, le parole: «al decreto  di  cui
          al  comma  27-bis  relative  agli  aspetti  tecnici,  quali
          parametri,  valori-soglia  e  limiti   di   concentrazione,
          compatibilita' con gli ambiti di rilascio,» sono sostituite
          dalle  seguenti:  «degli  eventuali  allegati  tecnici   al
          decreto di cui al comma 27-bis».
                3-undevicies.  Ricorrendo  i   presupposti   di   cui
          all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, al fine di completare tutti gli interventi compresi
          nel   contratto   istituzionale   di   sviluppo   per    la
          realizzazione dell'itinerario  Sassari-Olbia,  all'articolo
          9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono  sostituite
          dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."
              Note al Comma 503
              Si riporta il testo dell'articolo 24-ter,  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995.  n.  504  (testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative):
                "Art. 24-ter Gasolio commerciale
                1. Il gasolio commerciale usato  come  carburante  e'
          assoggettato ad  accisa  con  l'applicazione  dell'aliquota
          prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella  A
          allegata al presente testo unico.
                2. Per gasolio commerciale usato come  carburante  si
          intende il gasolio impiegato da veicoli,  ad  eccezione  di
          quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a  decorrere  dal
          1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro
          4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in  virtu'  di
          altro titolo che ne garantisca l'esclusiva  disponibilita',
          per i seguenti scopi:
                  a) attivita' di trasporto di merci con  veicoli  di
          massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
          esercitata da:
                    1)  persone   fisiche   o   giuridiche   iscritte
          nell'albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per
          conto di terzi;
                    2) persone  fisiche  o  giuridiche  munite  della
          licenza di esercizio dell'autotrasporto di  cose  in  conto
          proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
                    3)  imprese  stabilite  in  altri  Stati   membri
          dell'Unione europea, in  possesso  dei  requisiti  previsti
          dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio  della
          professione di trasportatore di merci su strada;
                  b) attivita' di trasporto di persone svolta da:
                    1)  enti  pubblici  o  imprese  pubbliche  locali
          esercenti  l'attivita'  di  trasporto  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi
          regionali di attuazione;
                    2) imprese esercenti  autoservizi  interregionali
          di competenza statale di  cui  al  decreto  legislativo  21
          novembre 2005, n. 285;
                    3) imprese esercenti  autoservizi  di  competenza
          regionale  e  locale  di  cui  al  decreto  legislativo  19
          novembre 1997, n. 422;
                    4)  imprese  esercenti  autoservizi  regolari  in
          ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n.  1073/2009
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  ottobre
          2009.
                3. E' considerato  altresi'  gasolio  commerciale  il
          gasolio impiegato per attivita'  di  trasporto  di  persone
          svolta da enti pubblici o  imprese  esercenti  trasporti  a
          fune in servizio pubblico.
                4. Il rimborso dell'onere conseguente  alla  maggiore
          accisa applicata al gasolio commerciale e'  determinato  in
          misura pari alla differenza tra l'aliquota  di  accisa  sul
          gasolio usato come carburante, di  cui  all'allegato  I,  e
          quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del
          predetto rimborso, i  soggetti  di  cui  ai  commi  2  e  3
          presentano apposita  dichiarazione  al  competente  ufficio
          dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  entro  il  mese
          successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui
          e'  avvenuto  il  consumo  del  gasolio  commerciale.   Per
          ciascuno dei predetti trimestri,  il  rimborso  di  cui  al
          presente   comma   e'   riconosciuto,   entro   il   limite
          quantitativo di un litro di gasolio consumato,  da  ciascun
          veicolo di cui al comma 2,  per  ogni  chilometro  percorso
          dallo stesso veicolo.
                5. Il credito spettante ai  sensi  del  comma  4  del
          presente   articolo   e'    riconosciuto,    mediante    la
          compensazione  di   cui   all'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  entro  il  31  dicembre
          dell'anno solare successivo a quello  in  cui  il  medesimo
          credito  e'  sorto  per  effetto   del   provvedimento   di
          accoglimento o del decorso del termine di  sessanta  giorni
          dal ricevimento della dichiarazione.
                6. In alternativa a quanto previsto dal comma  5,  il
          credito  spettante  ai  sensi  del  comma  4  puo'   essere
          riconosciuto in denaro."
              Note al Comma 505
              Si riporta il testo dell'articolo 18, del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495
          (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
          della strada):
                "Art. 18 (Art. 10 Cod. Str. - Indennizzo)
                1. La misura dell'indennizzo  dovuto  agli  enti  che
          rilasciano l'autorizzazione per  la  maggiore  usura  della
          strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti
          eccezionali eccedenti le masse stabilite  dall'articolo  62
          del codice, si calcola con le modalita' di cui alle tabelle
          I.1, I.2, I.3  che  fanno  parte  integrante  del  presente
          regolamento. Detta misura, a partire dal 1°  gennaio  1994,
          e' adeguata automaticamente, per ciascun anno solare,  alle
          variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo
          per  le  famiglie  degli   operai   ed   impiegati   (media
          nazionale), con arrotondamento alle  mille  lire  inferiori
          per importi fino a cinquecento lire,  ed  alle  mille  lire
          superiori per importi oltre le cinquecento  lire.  Per  gli
          indici  ISTAT  di  riferimento,  si  assumono  gli   ultimi
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il  1°  dicembre
          dell'anno  precedente  a  quello  in  cui   devono   essere
          applicati gli adeguamenti.
                2. Dell'effettuato versamento  fa  fede  la  ricevuta
          riportante  gli  estremi  identificativi  del   veicolo   o
          complesso di veicoli, da allegare, in originale o in  copia
          secondo i casi, alla domanda di autorizzazione,  salvo  che
          l'ente  stesso  non  acquisisca  altrimenti  l'informazione
          dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante
          non  sia  proprietario  o   concessionario   della   strada
          interessata   al   transito,   si    effettua    tempestivo
          trasferimento delle somme percepite a favore del competente
          ente. Il  riscontro  del  pagamento  deve  essere  annotato
          sull'autorizzazione.   Secondo   le   facolta'    di    cui
          all'articolo  14,  comma  1,  l'annotazione   puo'   essere
          effettuata in forma digitale.
                3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non
          controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo
          e' calcolato assumendo come valore "L"  (elle)  che  figura
          nel calcolo di "I" - giusta tabelle I.1,  I.2,  I.3,  -  la
          meta'  della  lunghezza  del  percorso   autostradale   non
          controllabile.
                4.  E'  consentita   la   valutazione   convenzionale
          dell'indennizzo per la maggiore usura, ove  dovuto,  per  i
          veicoli o i trasporti, di cui  all'articolo  13,  comma  2,
          punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione
          periodica, il richiedente non sia in grado di precisare  il
          chilometraggio da effettuare complessivamente ne' i singoli
          itinerari richiesti, ne'  l'effettivo  carico  del  singolo
          trasporto.
                5. La valutazione convenzionale riferita  al  periodo
          di un anno e alla  massa  complessiva  del  veicolo,  quale
          risulta dalla relativa carta di circolazione, e' effettuata
          come segue:
                  a) veicoli e  trasporti  di  cui  all'articolo  13,
          comma 2, punto B), lettere a),  b)  se  diversi  dai  mezzi
          d'opera, e), f) e g):
                    1) sino a 20 t - euro - 510,26; -
                    2) da oltre 20 t a 33 t - euro - 850,09 -
                    3) da oltre 33 t a 56 t - euro - 1.445,05 -
                    Per la  massa  superiore  a  56  t,  gli  importi
          aumentano di euro 25,31 per ogni t in piu';
                  b) veicoli e  trasporti  di  cui  all'articolo  13,
          comma 2, punto B), lettere b), e),  f)  e  g),  qualora  il
          numero di assi sia superiore a  otto,  ovvero  lettera  b),
          limitatamente al rimorchio o alla massa gravante  al  suolo
          del semirimorchio quale risulta  dalla  relativa  carta  di
          circolazione, se mezzi d'opera:
                    1) sino a 20 t - euro - 169,91 -
                    2) da oltre 20 t a 33 t - euro - 297,48 -
                    3) da oltre 33 t a 56 t - euro - 510,26 -
                    4) da oltre 56 t a 70 t - euro - 850,09 -
                    Per la  massa  superiore  a  70  t,  gli  importi
          aumentano di euro 25,31 per ogni t in piu';
                  c) veicoli e  trasporti  di  cui  all'articolo  13,
          comma 2, punto B), lettera c):
                    1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti
          al trasporto di carri ferroviari a due  assi  aventi  massa
          massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio,  per  i  complessi
          adibiti al trasporto di carri ferroviari  a  quattro  assi,
          aventi  massa  massima  di  80  t.  I  richiedenti  devono,
          all'atto della domanda, versare a  titolo  di  acconto  per
          ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o  di  euro  604,25,
          rispettivamente per i carri ferroviari a due  o  a  quattro
          assi. Tali somme sono conguagliate,  entro  il  primo  mese
          successivo al trimestre, sulla  base  della  documentazione
          dei  viaggi   effettuati   nel   trimestre   stesso.   Tale
          documentazione e' convalidata  dal  gestore  del  trasporto
          ferroviario.
                6.   Gli   importi   conseguenti   alle   valutazioni
          convenzionali di cui al  comma  5,  lettere  a)  e  b),  su
          domanda del richiedente  l'autorizzazione,  possono  essere
          versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale;
          in  tal  caso,  l'autorizzazione  ha  il  valore  temporale
          corrispondente all'entita'  della  soluzione  versata.  Nel
          caso  di  complessi  mezzi  d'opera,  per  il  cui  veicolo
          trainante sia stato versato  l'indennizzo  d'usura  di  cui
          all'articolo  34,  comma   1,   del   codice,   la   durata
          dell'autorizzazione e' commisurata a quella della tassa  di
          possesso. Per i veicoli e i trasporti di  cui  all'articolo
          10, comma 2, lettera b), del codice,  nelle  condizioni  di
          cui all'articolo 10, comma 2-bis, del codice,  l'indennizzo
          per la maggiore usura e' corrisposto in misura  forfettaria
          come   indicato   nello   stesso   comma,   e   la   durata
          dell'autorizzazione non puo' essere superiore al periodo di
          frazionamento  della  tassa  di  possesso;  nelle   diverse
          condizioni di cui al comma 4,  per  i  medesimi  veicoli  e
          trasporti,   l'indennizzo   e'   corrisposto   in   maniera
          convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi  del
          comma 5.
                7. Gli importi, come determinati nel  comma  5,  sono
          versati, nei casi di itinerari interessanti sia  le  strade
          statali che la viabilita' minore, in ragione di  7/10  alle
          amministrazioni  regionali  e  di  3/10  al   compartimento
          A.N.A.S. competente per territorio operativo e le  ricevute
          dei  relativi  versamenti  sono  allegate  alle  rispettive
          domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e  trasporti
          eccezionali che impegnano la rete viaria di  piu'  regioni,
          la quota di indennizzo che compete a  ciascuna  regione  e'
          ripartita  in  proporzione  alla  lunghezza  dei   relativi
          percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.
                8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di  cui
          al comma 5 e' effettuato nella misura di "X"/12 rispetto  a
          quanto dovuto per l'intero anno, in  conformita'  dei  mesi
          "X" di validita' dell'autorizzazione.
                9. Gli importi come definiti al comma  5,  a  partire
          dal 1° gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per
          ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di
          cui al comma 1.
                10. Le disposizioni di cui al presente  articolo,  ad
          eccezione dei commi  1,  2  e  3,  non  si  applicano  alle
          autorizzazioni  rilasciate  dagli  enti  concessionari   di
          autostrade."
              Note al Comma 506
              Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 232  e  233,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191  recante  Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2010):
                "232. Con decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,   sono   individuati   specifici   progetti
          prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti
          nel  programma  delle  infrastrutture  strategiche,  aventi
          costi e tempi di realizzazione superiori,  rispettivamente,
          a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del
          progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali
          di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i  quali  il
          CIPE puo' autorizzare, per un importo  complessivo  residuo
          da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari
          individuati, non superiore a 10 miliardi di  euro,  l'avvio
          della realizzazione del relativo  progetto  definitivo  per
          lotti   costruttivi   individuati   dallo   stesso    CIPE,
          subordinatamente alle seguenti condizioni:
                  a) il costo del lotto costruttivo autorizzato  deve
          essere integralmente finanziato e  deve  esservi  copertura
          finanziaria, con risorse pubbliche o  private  nazionali  o
          dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del
          primo lotto, devono costituire almeno il 20 per  cento  del
          costo  complessivo  dell'opera;  in  casi  di   particolare
          interesse  strategico,  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  puo'  essere  consentito
          l'utilizzo della procedura di cui al presente  comma  anche
          in caso di copertura finanziaria, con risorse  pubbliche  o
          private nazionali o dell'Unione  europea,  che,  alla  data
          dell'autorizzazione del primo lotto,  costituiscono  almeno
          il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;
                  b) il progetto definitivo dell'opera completa  deve
          essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di
          realizzazione dell'intera opera per lotti  costruttivi,  il
          cronoprogramma dei  lavori  per  ciascuno  dei  lotti  e  i
          connessi fabbisogni  finanziari  annuali;  l'autorizzazione
          dei lavori per i  lotti  costruttivi  successivi  al  primo
          lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti
          gli elementi della medesima relazione;
                  c)  il  contraente  generale  o  l'affidatario  dei
          lavori deve assumere l'impegno di  rinunciare  a  qualunque
          pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle
          opere  individuate  con  i  decreti  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  di  cui  all'alinea,  nonche'   a
          qualunque  pretesa  anche  futura  connessa   all'eventuale
          mancato o ritardato finanziamento dell'intera  opera  o  di
          lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non
          devono in ogni caso derivare  nuovi  obblighi  contrattuali
          nei confronti di terzi a carico del soggetto  aggiudicatore
          dell'opera per i quali non sussista  l'integrale  copertura
          finanziaria.
                233.   Con   l'autorizzazione   del    primo    lotto
          costruttivo, il  CIPE  assume  l'impegno  programmatico  di
          finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere  l'intero
          contributo finanziato e  successivamente  assegna,  in  via
          prioritaria, le  risorse  che  si  rendono  disponibili  in
          favore dei progetti di cui al  comma  232,  allo  scopo  di
          finanziare  i  successivi   lotti   costruttivi   fino   al
          completamento    delle    opere,    tenuto    conto     del
          cronoprogramma."
              Note al Comma 509
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   94-bis   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,   n.18,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  recante
          misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale  e
          di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  come
          modificato dalla presente legge:
                "Art. 94-bis Art. 94-bis Disposizioni urgenti per  il
          territorio di Savona a  seguito  degli  eccezionali  eventi
          atmosferici del mese di novembre 2019
                1.  Al  fine  di  mitigare  gli   effetti   economici
          derivanti dalla diffusione del contagio da  COVID-19  e  di
          consentire la ripresa economica dell'area  della  Provincia
          di Savona, la Regione Liguria,  nel  limite  delle  risorse
          disponibili  destinate  alla  medesima  regione  ai   sensi
          dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, puo'  erogare  negli  anni  2020  e
          2021, nel limite di  spesa  di  1,5  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2020  e  2021,  un'indennita'  pari  al
          trattamento  straordinario   di   integrazione   salariale,
          comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la
          durata massima di dodici mesi,  in  favore  dei  lavoratori
          dipendenti   da   imprese   del   territorio   di    Savona
          impossibilitati a prestare attivita' lavorativa in tutto  o
          in  parte  a  seguito  della   frana   verificatasi   lungo
          l'impianto  funiviario  di  Savona  in   concessione   alla
          societa' Funivie S.p.a. in  conseguenza  degli  eccezionali
          eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura  di
          cui al primo periodo e' residuale rispetto  ai  trattamenti
          di integrazione salariale, compresi  quelli  a  carico  dei
          fondi di solidarieta' di  cui  al  titolo  II  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
                2. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari  in
          termini di fabbisogno e indebitamento netto  derivanti  dal
          comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020,  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
                3. Al fine  di  contribuire  alla  ripresa  economica
          nelle zone colpite  dalle  misure  urgenti  in  materia  di
          contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti  di
          ripristino della funzionalita' dell'impianto funiviario  di
          Savona in concessione  alla  societa'  Funivie  S.p.a.,  il
          provveditore interregionale alle  opere  pubbliche  per  le
          regioni Piemonte,  Valle  d'Aosta  e  Liguria  e'  nominato
          Commissario straordinario  ai  sensi  dell'articolo  4  del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
                4.  Il  Commissario  straordinario  provvede,  con  i
          poteri  di  cui  ai  commi  2  e  3  dell'articolo  4   del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,  alla
          progettazione,  all'affidamento  e   all'esecuzione   degli
          interventi necessari per il ripristino della  funzionalita'
          dell'impianto funiviario  di  Savona  in  concessione  alla
          societa' Funivie S.p.a., nel limite delle risorse di cui al
          comma 7.
                5. Per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
          presente articolo, al Commissario straordinario non  spetta
          alcun compenso, gettone di  presenza,  indennita'  comunque
          denominata o rimborso di spese.
                6. Il Commissario straordinario, per  lo  svolgimento
          delle attivita' di cui al  presente  articolo,  si  avvale,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle
          strutture  centrali  e  periferiche  del  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti, nonche' di  societa'  dallo
          stesso controllate.
                7. Per le finalita' di cui al comma 4 e'  autorizzata
          la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020 e di  300.000
          euro  per  l'anno  2023.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo  1,  comma  95,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse  iscritte
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti  per  il  finanziamento  del
          potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.
              7-bis. In caso di cessazione entro il 31 dicembre  2022
          della concessione Funivia Savona - San Giuseppe  di  Cairo,
          al  fine  di  eseguire  gli  interventi  necessari  per  il
          recupero  della  piena  funzionalita'  tecnica   di   detta
          funivia, di garantire  la  continuita'  dell'esercizio  dei
          servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale  e
          di  traffico   e   di   mantenere   gli   attuali   livelli
          occupazionali e nelle more dell'individuazione di un  nuovo
          concessionario, il  Presidente  dell'Autorita'  di  sistema
          portuale  del  Mar  Ligure  occidentale  in   qualita'   di
          Commissario straordinario, in deroga alle previsioni di cui
          all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011,  n.  111,  provvede,  per  un  periodo   massimo   di
          ventiquattro mesi, ad eseguire gli interventi necessari per
          il recupero della  piena  funzionalita'  tecnica  di  detta
          funivia,   nonche'   all'individuazione   di    un    nuovo
          concessionario secondo le modalita' previste dal codice dei
          contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18  aprile
          2016, n.  50.  Il  termine  di  cui  al  primo  periodo  e'
          prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          della mobilita' sostenibili non oltre il 31 dicembre  2024,
          ove  strettamente   necessario   al   completamento   delle
          procedure di individuazione del nuovo concessionario. Nelle
          more dell'individuazione di  un  nuovo  concessionario,  il
          Presidente  dell'Autorita'  di  sistema  portuale  del  Mar
          Ligure  occidentale  provvede,  altresi',   alla   gestione
          diretta   dell'impianto    funiviario.    Il    Commissario
          straordinario, ai fini dell'affidamento delle attivita'  di
          esecuzione di lavori, anche  di  manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria, di servizi e di forniture,  dei  servizi  di
          ingegneria  e   architettura,   compresa   l'attivita'   di
          progettazione e di  acquisizione  di  servizi  di  supporto
          tecnico e project management, nonche' per l'affidamento del
          servizio a un nuovo concessionario e per  l'esecuzione  dei
          relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione  di
          legge diversa da quella penale,  fatto  salvo  il  rispetto
          delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n.159,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili
          derivanti   dall'appartenenza   all'Unione   europea,   ivi
          compresi  quelli  derivanti  dalle  direttive   2014/23/UE,
          2014/24/UE e 2014/  25/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,   del   26   febbraio   2014.   Al   Commissario
          straordinario  non  spetta  alcun  compenso,   gettone   di
          presenza, indennita', rimborso dispese o  altro  emolumento
          comunque denominato.
                7-ter. Qualora non sia stato possibile individuare un
          nuovo concessionario all'esito della procedura  di  cui  al
          comma 7-bis, la regione Liguria subentra allo Stato,  quale
          titolare e concedente dell'impianto funiviario. Con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri,  previo  accordo
          di programma tra il Ministero delle infrastrutture e  della
          mobilita'  sostenibili  e  la  regione  Liguria,  ai  sensi
          dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15  marzo
          1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento  e
          all'attribuzione alla regione Liguria,  a  decorrere  dalla
          data di effettivo trasferimento  dell'impianto  funiviario,
          delle risorse di cui al comma 7-quater.
                7-quater. Per lo svolgimento delle attivita'  di  cui
          ai commi 7-bis e 7-ter e per l'eventuale supporto  tecnico,
          il presidente dell'Autorita' di sistema  portuale  del  Mar
          Ligure occidentale puo' avvalersi, senza nuovi  o  maggiori
          oneri   per   la    finanza    pubblica,    di    strutture
          dell'amministrazione centrale o  territoriale  interessata,
          nonche'   di   societa'    controllate    direttamente    o
          indirettamente  dallo  Stato,  dalle  regioni  o  da  altri
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, con oneri a carico delle risorse  di
          cui al comma 7-quinquies nel limite  massimo  di  spesa  di
          70.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per  ciascuno
          degli anni 2023 e 2024.
                7-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi  7-bis  e
          7-ter, quantificati nel limite massimo di euro 700.000  per
          l'anno 2022 e di euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023,
          si provvede:
                  a) quanto ad euro 700.000 per l'anno 2022  mediante
          corrispondente utilizzo delle risorse del  Fondo  di  parte
          corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5,  della  legge
          31  dicembre  2009,  n.  196,  iscritto  nello   stato   di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili;
                  b) quanto ad euro 5.600.000 a  decorrere  dall'anno
          2023 a  valere  sulle  risorse  finanziarie  disponibili  a
          legislazione  vigente  nello  stato   di   previsione   del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili destinate alle sovvenzioni per  l'esercizio  di
          ferrovie,  tramvie  extraurbane,  funivie  e  ascensori  in
          servizio pubblico  e  autolinee  non  di  competenza  delle
          regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952,
          n. 1221.
                7-sexies.  Al  fine  di  eseguire   gli   inter-venti
          necessari per il recupero della piena funzionalita' tecnica
          dell'impianto  funiviario  di  Savona,  di   garantire   la
          continuita'  dell'esercizio  dei   servizi   di   trasporto
          portuale a basso impatto ambientale  e  di  traffico  e  di
          mantenere gli  attuali  livelli  occupazionali  nelle  more
          dell'individuazione  di   un   nuovo   concessionario,   e'
          autorizzata l'apertura di  apposita  contabilita'  speciale
          intestata al Commissario  straordinario  di  cui  al  comma
          7-bis, nella quale confluiscono le risorse di cui ai  commi
          7-quater e 7-quinquies. Tale contabilita' cessa al  termine
          del commissaria-mento di cui al comma 7-bis.
              7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono
          sottoposti alle procedure  di  monitoraggio  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  29  dicembre   2011,   n.   229.   Il
          Commissario straordinario di cui al comma 7-bis,  entro  il
          30 giugno 2023, effettua una ricognizione,  da  trasmettere
          al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  degli
          interventi  in  corso  di   realizzazione   e   quelli   da
          realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei codici
          unici di progetto, e provvede  all'aggiorna-mento  di  tali
          informazioni nonche' delle altre informazioni procedurali e
          finanziarie nei sistemi informativi del Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
          e delle finanze."
              Note al Comma 510
              Si riporta il testo dell'articolo 16 del  decreto-legge
          10 settembre 2021, n.121,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,  recante  disposizioni
          urgenti  in  materia  di  investimenti  e  sicurezza  delle
          infrastrutture,  dei   trasporti   e   della   circolazione
          stradale,  per  la  funzionalita'   del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale  per
          la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
          e autostradali, come modificato dalla presente legge:
                "Art.  16  Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          Commissari straordinari
                1. All'articolo 1,  comma  1,  del  decreto-legge  28
          settembre 2018,  n.  109,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,  all'ultimo  periodo,
          le parole «per non oltre un triennio  dalla  prima  nomina»
          sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la data  del  31
          dicembre 2024».
                2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  a  375.000
          euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno  degli
          anni dal 2022 al 2024, si provvede:
                  a) quanto a  375.000  euro  per  l'anno  2021  e  a
          1.500.000  euro  per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
                  b)  quanto  a  1.500.000  euro  per  l'anno   2022,
          mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di   parte
          corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5,  della  legge
          31  dicembre  2009,  n.  196,  iscritto  nello   stato   di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili.
                2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 28  settembre
          2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre  2018,  n.  130,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni:
                  a) al comma 1 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
          parole: «, nonche', ai soli fini delle  semplificazioni  di
          cui  al  comma  2,  agli   ulteriori   siti   retroportuali
          individuati con le modalita' di cui al comma 1-bis»;
                  b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
                    «1-bis.  Entro  novanta  giorni  dalla  data   di
          entrata in vigore della presente disposizione, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, da  adottare  su
          proposta  del  Ministro  per   il   Sud   e   la   coesione
          territoriale,   di   concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  su  proposta
          delle  regioni  interessate,  possono  essere   individuati
          ulteriori siti retroportuali. La proposta e'  corredata  di
          un  piano  di  sviluppo   strategico   che   specifica   la
          delimitazione delle zone interessate, in  coerenza  con  le
          zone portuali».
                3. All'articolo 10 del decreto-legge 18 aprile  2019,
          n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
          2019, n. 55, il comma 8 e' abrogato.
                3-bis.  Al   fine   di   assicurare   la   tempestiva
          realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli  interventi
          di adeguamento della  pista  olimpica  di  bob  e  slittino
          "Eugenio  Monti"  di  Cortina  d'Ampezzo  e,  entro  il  31
          dicembre 2025, in coordinamento con la  Provincia  autonoma
          di   Trento,   degli   interventi    di    riqualificazione
          dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocita' "Ice
          rink Oval" di Baselga di Pine',  l'amministratore  delegato
          della societa' di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  11
          marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  8  maggio  2020,  n.  31,  e'  nominato  commissario
          straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18
          aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55. Fermo restando quanto previsto
          dai commi 2, 3,  3-bis  e  4  del  citato  articolo  4  del
          decreto-legge n. 32 del 2019, al commissario  straordinario
          sono altresi' attribuiti i poteri  e  le  facolta'  di  cui
          all'articolo 3, comma 2-bis, del predetto decreto-legge  n.
          16 del 2020. Per lo svolgimento delle attivita' di  cui  al
          presente comma, al  commissario  straordinario  non  spetta
          alcun compenso, gettone di  presenza,  indennita'  comunque
          denominata o rimborso di spese.
                3-ter. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e della mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono stabilite  la  quota
          percentuale del quadro economico degli interventi di cui al
          comma  3-bis  eventualmente  da  destinare  alle  spese  di
          supporto tecnico e la tipologia  delle  spese  ammissibili.
          Per il supporto tecnico, il  commissario  straordinario  di
          cui al comma 3-bis si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori
          oneri   per   la    finanza    pubblica,    di    strutture
          dell'amministrazione centrale o  territoriale  interessata,
          nonche'   di   societa'    controllate    direttamente    o
          indirettamente  dallo  Stato,  dalle  regioni  o  da  altri
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196; i relativi oneri sono posti a carico
          dei  quadri  economici  degli  interventi   da   realizzare
          nell'ambito della  percentuale  individuata  ai  sensi  del
          primo periodo. Il commissario straordinario  puo'  nominare
          un    sub-commissario.     L'eventuale     compenso     del
          sub-commissario, da determinare in misura non  superiore  a
          quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a carico del  quadro
          economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito  della
          quota percentuale individuata ai sensi  del  primo  periodo
          del  presente  comma.  Il  quadro  economico,  nonche'   le
          ulteriori informazioni  di  tipo  anagrafico,  finanziario,
          fisico e procedurale, devono essere desumibili dal  sistema
          di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli
          interventi devono essere identificati dal codice  unico  di
          progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge  16  gennaio
          2003, n. 3
                3-quater. Alle controversie relative  alle  procedure
          di  progettazione,  approvazione  e   realizzazione   degli
          interventi di cui al comma 3-bis si applicano le previsioni
          dell'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge  11  marzo
          2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          maggio 2020, n. 31.
                3-quinquies.   Per    l'avvio    dell'attivita'    di
          progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al
          comma 3-bis del presente articolo e' concesso un contributo
          pari a complessivi  24,5  milioni  di  euro,  di  cui  euro
          500.000 per l'anno 2021 ed euro  12  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2022 e  2023.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  773,  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178. Il Dipartimento per lo  sport  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri  pone  in  essere  le
          iniziative necessarie  a  garantire  il  completamento  del
          finanziamento degli interventi di cui al comma 3-bis  entro
          il 30 giugno 2022.
                3-sexies.  Nelle  more  del  recupero   della   piena
          funzionalita' tecnica della Funivia Savona-San Giuseppe  di
          Cairo, per garantire il mantenimento degli attuali  livelli
          occupazionali, ai lavoratori di  cui  all'articolo  94-bis,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, puo' essere concessa dall'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale, dal 16 novembre  2021  al  31  dicembre
          2023,   un'ulteriore   indennita'   pari   al   trattamento
          straordinario di integrazione salariale, comprensiva  della
          relativa  contribuzione  figurativa,  in  continuita'   con
          l'indennita' di cui al medesimo articolo 94-bis,  comma  1.
          Entro il limite di durata massima di cui al primo  periodo,
          l'indennita' di cui al presente comma  continua  ad  essere
          erogata anche  in  caso  di  sopravvenuta  risoluzione  del
          rapporto di  lavoro  dovuta  alla  cessazione  dell'attuale
          concessione.  La  misura  di  cui  al  presente  comma   e'
          incompatibile con i trattamenti di integrazione  salariale,
          compresi quelli a carico dei fondi di solidarieta'  di  cui
          al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
          148, e con l'indennita' NASpI di cui al decreto legislativo
          4 marzo 2015, n. 22, ed e' riconosciuta nel limite  massimo
          di spesa di 187.500 euro per l'anno 2021 e di 1 milione  di
          euro per  l'anno  2022.  Agli  oneri  derivanti  dal  terzo
          periodo del presente comma, pari a 187.500 euro per  l'anno
          2021 e a 1 milione di euro per  l'anno  2022,  si  provvede
          mediante corrispondente utilizzo delle risorse  finanziarie
          disponibili  a  legislazione   vigente   nello   stato   di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili  destinate  alle   sovvenzioni   per
          l'esercizio di ferrovie,  tramvie  extraurbane,  funivie  e
          ascensori  in  servizio  pubblico  e   autolinee   non   di
          competenza delle regioni.
                3-septies. All'articolo 3 del decreto-legge 11  marzo
          2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          maggio  2020,   n.   31,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni:
                  a) al comma 6 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Non  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
          civile»;
                  b) al comma 11 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          periodo: «Le somme previste nei quadri economici  destinate
          ai servizi  di  ingegneria  e  architettura  restano  nella
          disponibilita'   della   Societa',   che   puo'    svolgere
          direttamente i suddetti  servizi  o  affidarli  a  soggetti
          terzi,  secondo  le  procedure  previste  dal  codice   dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50»;
                  c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
                    «11-bis. Con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con l'autorita' di Governo competente in materia di  sport,
          possono  essere  individuati  gli  interventi,  tra  quelli
          ricompresi nel piano predisposto dalla  Societa'  ai  sensi
          del  comma  2,  caratterizzati  da   elevata   complessita'
          progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
          all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n. 108».
                3-octies. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio
          2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          luglio  2021,  n.   108,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni:
                  a)  al  comma  7,  le  parole:  «definitivo  e  del
          progetto esecutivo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da
          porre a base della procedura di affidamento" e  le  parole:
          «definitivo ovvero del progetto esecutivo» sono  sostituite
          dalle  seguenti:  «posto  a   base   della   procedura   di
          affidamento nonche' dei successivi livelli progettuali»;
                  b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
                    «7-bis. Le disposizioni dell'articolo  48,  comma
          5, primo, terzo e quarto periodo,  si  applicano  anche  ai
          fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1
          del presente articolo».
                3-novies. Al  comma  3  dell'articolo  1-septies  del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo  le
          parole: «e contabilizzate dal direttore  dei  lavori»  sono
          inserite  le  seguenti:  «,  ovvero   annotate   sotto   la
          responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle
          misure,»."
              Il  riferimento   al   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189  e'
          riportato nelle note al comma 416.
              Note al Comma 514
              Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101  (Misure
          urgenti relative al Fondo complementare al Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza e  altre  misure  urgenti  per  gli
          investimenti) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
          maggio 2021, n. 108.
              Note al Comma 518
              Il   riferimento   al   testo   dell'articolo   4   del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  e'
          riportato nelle note al comma 372.
              Note al Comma 519
              Si  riporta  il  testo  dell'allegato  IV,  annesso  al
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure):
                "Allegato IV
                  1)       Realizzazione       asse       ferroviario
          Palermo-Catania-Messina;
                  2)  Potenziamento  linea   ferroviaria   Verona   -
          Brennero (opere di adduzione);
                  3)   Realizzazione    della    linea    ferroviaria
          Salerno-Reggio Calabria;
                  4)   Realizzazione    della    linea    ferroviaria
          Battipaglia-Potenza-Taranto;
                  5)   Realizzazione    della    linea    ferroviaria
          Roma-Pescara;
                  6)   Potenziamento    della    linea    ferroviaria
          Orte-Falconara;
                  7) Realizzazione delle opere di  derivazione  della
          Diga di Campolattaro (Campania);
                  8) Messa in sicurezza e ammodernamento del  sistema
          idrico del Peschiera (Lazio);
                  9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture
          del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
                  10) Realizzazione della Diga foranea di Genova."
              Note al Comma 523
              Si riporta il testo dell'articolo 22, del decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 114 recante misure urgenti per  la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza degli uffici giudiziari:
                "Art.   22   (Razionalizzazione    delle    autorita'
          indipendenti)
                1.  I   componenti   dell'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale  per
          le societa' e la borsa, dell'Autorita' di  regolazione  dei
          trasporti, dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
          il sistema idrico, dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni, del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, dell'Autorita' nazionale  anticorruzione,  della
          Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione  e   della
          Commissione di garanzia dell'attuazione della  legge  sullo
          sciopero nei servizi pubblici essenziali,  alla  cessazione
          dall'incarico,  non  possono  essere  nuovamente   nominati
          componenti  di  una  autorita'  indipendente,  a  pena   di
          decadenza, per un periodo pari a cinque anni.
                2. Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre
          2005, n. 262, dopo l'articolo 29 e' aggiunto  il  seguente:
          "Art. 29-bis. - (Incompatibilita'  per  i  componenti  e  i
          dirigenti della  CONSOB  cessati  dall'incarico).  -  1.  I
          componenti degli organi di  vertice  e  i  dirigenti  della
          Commissione nazionale per le societa' e la borsa,  nei  due
          anni successivi alla cessazione dell'incarico, non  possono
          intrattenere, direttamente o  indirettamente,  rapporti  di
          collaborazione, di consulenza o di impiego con  i  soggetti
          regolati ne' con societa' controllate da questi  ultimi.  I
          contratti conclusi in violazione del  presente  comma  sono
          nulli. Le disposizioni del presente comma non si  applicano
          ai dirigenti che negli ultimi due  anni  di  servizio  sono
          stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le
          disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   ai
          componenti degli organi di vertice  e  ai  dirigenti  della
          Banca d'Italia  e  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
          assicurazioni per un periodo, non  superiore  a  due  anni,
          stabilito con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da emanare previo  parere  della  Banca  centrale
          europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente disposizione.
                3. All'articolo 2, comma 9, della legge  14  novembre
          1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  0a) al  primo  periodo,  la  parola:  "quattro"  e'
          sostituita dalla seguente: "due";
                  a) dopo le parole: "i componenti" sono inserite  le
          seguenti: "e i dirigenti";
                  b) e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  "Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          dirigenti che negli ultimi quattro anni  di  servizio  sono
          stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.".
                4. Le procedure concorsuali per  il  reclutamento  di
          personale degli organismi di cui al comma  1  sono  gestite
          unitariamente, previa stipula di apposite  convenzioni  tra
          gli stessi  organismi,  che  assicurino  la  trasparenza  e
          l'imparzialita' delle procedure  e  la  specificita'  delle
          professionalita'  di  ciascun  organismo.  Sono  nulle   le
          procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore  del
          presente decreto e prima della stipula delle convenzioni  o
          poste in essere, successivamente alla predetta stipula,  in
          violazione degli obblighi di cui al  presente  comma  e  le
          successive  eventuali   assunzioni.   Restano   valide   le
          procedure concorsuali in corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto.
                5. A decorrere dal 1° luglio 2014, gli  organismi  di
          cui  al  comma  1  provvedono,   nell'ambito   dei   propri
          ordinamenti, a una riduzione non  inferiore  al  venti  per
          cento del trattamento economico  accessorio  del  personale
          dipendente, inclusi i dirigenti.
                6. A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi  di
          cui  al  comma  1  riducono  in  misura  non  inferiore  al
          cinquanta per cento,  rispetto  a  quella  complessivamente
          sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi  di  consulenza,
          studio e ricerca e quella per  gli  organi  collegiali  non
          previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in  corso
          sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del  presente  decreto
          al fine di assicurare il rispetto  dei  limiti  di  cui  al
          periodo precedente.
                7. Gli organismi di  cui  al  comma  1  gestiscono  i
          servizi strumentali in modo unitario, mediante  la  stipula
          di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno
          due organismi.  Entro  il  31  dicembre  2014,  i  predetti
          organismi provvedono ai sensi del primo periodo per  almeno
          tre  dei  seguenti  servizi:   affari   generali,   servizi
          finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione
          del personale, gestione del patrimonio, servizi  tecnici  e
          logistici,    sistemi    informativi    ed     informatici.
          Dall'applicazione del presente comma devono derivare, entro
          l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno  il  dieci
          per cento della spesa complessiva  sostenuta  dagli  stessi
          organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.
                8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate
          le seguenti modificazioni:
                  a) all'articolo 1, comma 449, al  secondo  periodo,
          dopo le parole "e successive modificazioni," sono  aggiunte
          le seguenti: "nonche' le autorita' indipendenti,";
                  b) all'articolo 1, comma 450, al  secondo  periodo,
          dopo le parole: "le altre amministrazioni pubbliche di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165," sono aggiunte  le  seguenti:  "nonche'  le  autorita'
          indipendenti.".
                9. Gli organismi di  cui  al  comma  1  gestiscono  i
          propri servizi logistici in modo da rispettare  i  seguenti
          criteri:
                  a) sede in edificio di proprieta' pubblica o in uso
          gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a
          condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle degli  edifici
          demaniali disponibili;
                  b)   concentrazione   degli   uffici   nella   sede
          principale, salvo che per  oggettive  esigenze  di  diversa
          collocazione  in  relazione  alle  specifiche  funzioni  di
          singoli uffici;
                  c) esclusione di locali  adibiti  ad  abitazione  o
          foresteria per i componenti e il personale;
                  d)   spesa   complessiva   per   sedi   secondarie,
          rappresentanza, trasferte e missioni non  superiore  al  20
          per cento della spesa complessiva;
                  e) presenza  effettiva  del  personale  nella  sede
          principale non inferiore al 70 per cento del totale su base
          annuale, tranne che per la  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa;
                  f) spesa complessiva per incarichi  di  consulenza,
          studio e ricerca non superiore al 2 per cento  della  spesa
          complessiva.
                9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano  il
          rispetto dei criteri di cui allo stesso comma  1  entro  un
          anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto e  ne  danno  conto  nelle
          successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla
          Corte dei conti. Nell'ipotesi  di  violazione  di  uno  dei
          criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9,  entro
          l'anno solare  successivo  a  quello  della  violazione  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, tramite  l'Agenzia
          del demanio, individua uno o  piu'  edifici  di  proprieta'
          pubblica da adibire a  sede,  eventualmente  comune,  delle
          relative autorita'. L'organismo interessato  trasferisce  i
          propri uffici nei sei mesi  successivi  all'individuazione.
          Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di  cui  alle
          lettere d),  e)  e  f)  del  citato  comma  9,  l'organismo
          interessato trasferisce al Ministero dell'economia e  delle
          finanze  una   somma   corrispondente   all'entita'   dello
          scostamento o della maggiore spesa,  che  rimane  acquisita
          all'erario.
                10. L'articolo 2, comma 3, della  legge  14  novembre
          1995, n. 481, e' abrogato.
                11. - 12.
                13. Dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, l'articolo 23,  comma  1,
          lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come
          convertito  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  e'
          soppresso.
                14. Al decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,  come
          convertito  dalla  legge  7  giugno  1974,  n.  216,   sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                  a) all'articolo 1, nono comma, e'  inserito,  prima
          delle parole "I predetti regolamenti", il seguente periodo:
          "Le   deliberazioni   della   Commissione   concernenti   i
          regolamenti di cui ai precedenti commi  sono  adottate  con
          non meno di quattro voti favorevoli.";
                  b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo,  le
          parole "dalla Commissione" sono sostituite dalle  seguenti:
          "con non meno di quattro voti favorevoli.";
                  c) all'articolo 2, quarto  comma,  quarto  periodo,
          dopo le parole "su proposta del Presidente"  sono  inserite
          le seguenti: "e con non meno di quattro voti favorevoli.";
                  d) all'articolo 2, ottavo comma,  e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente periodo: "Le relative deliberazioni  sono
          adottate con non meno di quattro voti favorevoli.".
                15. Ai maggiori oneri di cui  al  comma  13,  pari  a
          480.000 euro annui, si fa fronte nell'ambito  del  bilancio
          della  Consob  che  a  tal  fine  effettua   corrispondenti
          risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli  previsti  a
          legislazione vigente, senza incrementare  il  contributo  a
          carico dei soggetti vigilati.
                16. Le disposizioni di cui al comma 14  si  applicano
          dalla data di  nomina  dell'ultimo  dei  cinque  componenti
          della Consob."
              Note al Comma 524
              Si riporta il testo dell'articolo 37, del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  recante  disposizioni
          urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento  dei
          conti pubblici:
                "Art. 37 Liberalizzazione del settore dei trasporti
                1. Nell'ambito delle  attivita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14  novembre
          1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di  regolazione  dei
          trasporti, di  seguito  denominata  «Autorita'»,  la  quale
          opera in piena autonomia e con indipendenza di  giudizio  e
          di valutazione. La sede dell'Autorita' e' individuata in un
          immobile di proprieta' pubblica  nella  citta'  di  Torino,
          laddove idoneo e disponibile, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, entro  il  termine  del  31
          dicembre 2013. In sede di  prima  attuazione  del  presente
          articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il
          31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel  settore  dei
          trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e  ai
          servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea
          e nel rispetto del  principio  di  sussidiarieta'  e  delle
          competenze delle regioni e degli  enti  locali  di  cui  al
          titolo  V   della   parte   seconda   della   Costituzione.
          L'Autorita' esercita  le  proprie  competenze  a  decorrere
          dalla data di adozione dei regolamenti di cui  all'articolo
          2,  comma  28,  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          All'Autorita'  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni organizzative e di funzionamento di  cui  alla
          medesima legge.
                1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto  dal
          presidente  e  da  due  componenti  nominati   secondo   le
          procedure di cui all'articolo 2, comma 7,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari
          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'articolo
          2, commi da 8 a  11,  della  medesima  legge.  Il  collegio
          nomina  un  segretario   generale,   che   sovrintende   al
          funzionamento dei servizi e degli uffici e ne  risponde  al
          presidente.
                1-ter. I componenti dell'Autorita' sono  scelti,  nel
          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata
          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera
          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima
          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche
          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata
          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati
          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere
          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o
          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',
          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie
          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la
          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
                2.  L'Autorita'  e'  competente   nel   settore   dei
          trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
          particolare provvede:
                  a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
          la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  nonche'  in  relazione  alla
          mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
          locale e urbano anche collegata  a  stazioni,  aeroporti  e
          porti;
                  b) a definire, se ritenuto necessario in  relazione
          alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori;
                  c) a verificare la corretta applicazione  da  parte
          dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
          lettera b);
                  d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta;
                  e) a definire, in  relazione  ai  diversi  tipi  di
          servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
          degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria,  che
          gli utenti possono esigere nei confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le
          relative  controversie;  sono  fatte  salve  le   ulteriori
          garanzie che accrescano la protezione degli  utenti  che  i
          gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire
          nelle proprie carte dei servizi;
                  f) a definire i criteri per la determinazione delle
          eccezioni al principio della minore estensione territoriale
          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,
          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella
          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra
          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla
          normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei  bandi
          delle gare per l'assegnazione dei servizi di  trasporto  in
          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati
          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina
          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al
          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che
          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale
          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di
          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che
          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o
          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve
          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio
          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede
          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte
          in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
                  g)   con   particolare   riferimento   al   settore
          autostradale, a stabilire per le nuove concessioni  nonche'
          per quelle di cui all'articolo  43,  comma  1  e,  per  gli
          aspetti  di  competenza,  comma  2  sistemi  tariffari  dei
          pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale
          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di
          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla
          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi
          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari
          autostradali per  le  nuove  concessioni;  a  definire  gli
          ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
          scopo di promuovere  una  gestione  plurale  sulle  diverse
          tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
                  h)   con   particolare   riferimento   al   settore
          aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni
          di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
          2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali;
                  i)   con   particolare   riferimento    all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
          del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  e,  in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura;
                  l) l'Autorita', in caso di inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 2  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee;
                  m) con particolare riferimento al servizio taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
                    1) l'incremento  del  numero  delle  licenze  ove
          ritenuto necessario anche in base alle  analisi  effettuate
          dalla  Autorita'  per  confronto  nell'ambito  di   realta'
          europee  comparabili,  a  seguito  di  un'istruttoria   sui
          costi-benefici anche ambientali, in relazione a  comprovate
          ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle  caratteristiche
          demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
          in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
          in deroga ove la programmazione numerica manchi o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo  6  della
          legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza;
                    2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
          i comuni  una  maggiore  liberta'  nell'organizzazione  del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
                    3)  consentire  una   maggiore   liberta'   nella
          fissazione delle  tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro
          corretta  e  trasparente  pubblicizzazione  a  tutela   dei
          consumatori, prevedendo la possibilita' per gli  utenti  di
          avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
          prestabiliti;
                    4)  migliorare  la  qualita'   di   offerta   del
          servizio,  individuando  criteri  mirati  ad  ampliare   la
          formazione professionale degli  operatori  con  particolare
          riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
          lingue straniere, nonche' alla conoscenza  della  normativa
          in  materia  fiscale,  amministrativa  e  civilistica   del
          settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
                  n) con riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla
          lettera  m),  l'Autorita'  puo'  ricorrere   al   tribunale
          amministrativo regionale del Lazio.
                3. Nell'esercizio delle competenze  disciplinate  dal
          comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
                  a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
          pubbliche competenti  all'individuazione  degli  ambiti  di
          servizio  pubblico  e  dei  metodi  piu'   efficienti   per
          finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
          pubblici;
                  b) determina  i  criteri  per  la  redazione  della
          contabilita' delle imprese  regolate  e  puo'  imporre,  se
          necessario per garantire  la  concorrenza,  la  separazione
          contabile e societaria delle imprese integrate;
                  c)  propone   all'amministrazione   competente   la
          sospensione,  la  decadenza  o  la  revoca  degli  atti  di
          concessione, delle convenzioni, dei contratti  di  servizio
          pubblico, dei contratti di programma e di ogni  altro  atto
          assimilabile comunque  denominato,  qualora  sussistano  le
          condizioni previste dall'ordinamento;
                  d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni
          e l'esibizione  dei  documenti  necessari  per  l'esercizio
          delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
          informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
                  e)   se   sospetta   possibili   violazioni   della
          regolazione  negli  ambiti  di   sua   competenza,   svolge
          ispezioni presso i  soggetti  sottoposti  alla  regolazione
          mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici;
          durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione
          di altri organi  dello  Stato,  puo'  controllare  i  libri
          contabili e qualsiasi altro documento aziendale,  ottenerne
          copia, chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre
          sigilli; delle operazioni ispettive e  delle  dichiarazioni
          rese deve essere redatto apposito verbale;
                  f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
          con gli atti di regolazione  adottati  e  con  gli  impegni
          assunti dai soggetti sottoposti a  regolazione,  disponendo
          le misure opportune di ripristino; nei casi in cui  intenda
          adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
          le  imprese  propongano  impegni  idonei  a  rimuovere   le
          contestazioni da essa avanzate,  puo'  rendere  obbligatori
          tali impegni per le  imprese  e  chiudere  il  procedimento
          senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
          se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
          gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle  parti  si
          rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in  circostanze
          straordinarie,  ove  ritenga  che  sussistano   motivi   di
          necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
          concorrenza  e  di  tutelare  gli  interessi  degli  utenti
          rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile,  puo'
          adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
                  g) valuta i reclami, le istanze e  le  segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e
          tariffari da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio
          sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle  sue
          competenze;
                  h)  disciplina,  con   propri   provvedimenti,   le
          modalita'  per  la  soluzione  non  giurisdizionale   delle
          controversie tra gli  operatori  economici  che  gestiscono
          reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti  o
          i consumatori mediante procedure  semplici  e  non  onerose
          anche in forma telematica. Per  le  predette  controversie,
          individuate con i provvedimenti dell'Autorita'  di  cui  al
          primo periodo, non e' possibile proporre  ricorso  in  sede
          giurisdizionale fino  a  che  non  sia  stato  esperito  un
          tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare  entro
          trenta    giorni    dalla     proposizione     dell'istanza
          all'Autorita'. A tal fine, i  termini  per  agire  in  sede
          giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
          per la conclusione del procedimento di conciliazione;
                  i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
          da atti amministrativi e da clausole convenzionali,  irroga
          una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
          del  fatturato  dell'impresa  interessata   nei   casi   di
          inosservanza   dei   criteri   per    la    formazione    e
          l'aggiornamento di  tariffe,  canoni,  pedaggi,  diritti  e
          prezzi  sottoposti  a  controllo  amministrativo,  comunque
          denominati, di inosservanza dei criteri per la  separazione
          contabile e per la disaggregazione dei costi e  dei  ricavi
          pertinenti  alle  attivita'  di  servizio  pubblico  e   di
          violazione della disciplina relativa all'accesso alle  reti
          e alle infrastrutture  o  delle  condizioni  imposte  dalla
          stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli  ordini  e
          alle misure disposti;
                  l) applica una sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
          qualora:
                    1) i destinatari di una  richiesta  della  stessa
          Autorita' forniscano informazioni  inesatte,  fuorvianti  o
          incomplete,  ovvero  non  forniscano  le  informazioni  nel
          termine stabilito;
                    2) i destinatari  di  un'ispezione  rifiutino  di
          fornire ovvero presentino in modo  incompleto  i  documenti
          aziendali, nonche' rifiutino di  fornire  o  forniscano  in
          modo  inesatto,  fuorviante  o  incompleto  i   chiarimenti
          richiesti;
                  m) nel caso di inottemperanza agli impegni  di  cui
          alla lettera f) applica una sanzione fino al 10  per  cento
          del fatturato dell'impresa interessata.
                4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
          quelle   disciplinate   nel   presente    articolo    delle
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
          indicati; in particolare, restano ferme  le  competenze  in
          materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito  dei
          rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori  delle
          infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
          di definizione  degli  ambiti  del  servizio  pubblico,  di
          tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
          enti  strumentali  che  hanno  competenze  in  materia   di
          sicurezza e standard tecnici  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
          avere  un  impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del
          settore, sulle tariffe, sull'accesso  alle  infrastrutture,
          con   facolta'   da   parte   dell'Autorita'   di   fornire
          segnalazioni  e  pareri  circa   la   congruenza   con   la
          regolazione economica. Restano  altresi'  ferme  e  possono
          essere    contestualmente    esercitate    le    competenze
          dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti  legislativi  2
          agosto 2007,  n.  145  e  2  agosto  2007,  n.  146,  e  le
          competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza   sui   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163 e le  competenze  dell'Agenzia  per  le  infrastrutture
          stradali  e  autostradali  di  cui  all'articolo   36   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
                5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni
          i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
          Camere  evidenziando   lo   stato   della   disciplina   di
          liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
          regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta
          efficace fino a  quando  e'  sostituita  dalla  regolazione
          posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno  affidate
          le competenze previste dal presente articolo.
                6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
          alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
          delle altre competenze e alle  altre  attivita'  attribuite
          dalla legge, si provvede come segue:
                  a)   agli    oneri    derivanti    dall'istituzione
          dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite  massimo
          di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013  e  2,5  milioni  di
          euro per l'anno 2014, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
          Al fine di assicurare l'immediato avvio  dell'Autorita'  di
          regolazione  dei  trasporti,  l'Autorita'   garante   della
          concorrenza  e  del  mercato  anticipa,   nei   limiti   di
          stanziamento del proprio bilancio,  le  risorse  necessarie
          per la copertura  degli  oneri  derivanti  dall'istituzione
          dell'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti  e  dal  suo
          funzionamento, nella misura di  1,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per  l'anno  2014.  Le
          somme  anticipate  sono  restituite  all'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato a valere sulle  risorse  di
          cui  al  primo  periodo  della   presente   lettera.   Fino
          all'attivazione del contributo  di  cui  alla  lettera  b),
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,
          nell'ambito delle predette risorse, assicura  all'Autorita'
          di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
          il necessario  supporto  operativo-logistico,  economico  e
          finanziario per lo svolgimento delle attivita'  strumentali
          all'implementazione    della    struttura     organizzativa
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
                  b) mediante un contributo versato  dagli  operatori
          economici operanti nel settore del trasporto e per i  quali
          l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
          essi operano, l'esercizio delle competenze o il  compimento
          delle  attivita'  previste  dalla  legge,  in  misura   non
          superiore  all'1  per   mille   del   fatturato   derivante
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
          esercizio, con la previsione di  soglie  di  esenzione  che
          tengano conto della dimensione del  fatturato.  Il  computo
          del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
          di contribuzione. Il contributo e' determinato  annualmente
          con atto  dell'Autorita',  sottoposto  ad  approvazione  da
          parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
          termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
          essere formulati rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in
          assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
                  b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma  29,  ultimo
          periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in  sede  di
          prima  attuazione  del   presente   articolo,   l'Autorita'
          provvede al reclutamento  del  personale  di  ruolo,  nella
          misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
          pianta organica,  determinata  in  ottanta  unita',  e  nei
          limiti  delle  risorse   disponibili,   mediante   apposita
          selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento
          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto
          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella
          qualifica assunta in sede di selezione.
                  6-bis.  Nelle  more  dell'entrata  in  operativita'
          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei
          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa  data
          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
          n. 211, istituito ai sensi  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.
          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica
          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in
          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello
          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',
          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle
          relative spese di funzionamento.
                  6-ter. Restano ferme le  competenze  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE  in  materia
          di approvazione di contratti di programma nonche'  di  atti
          convenzionali, con particolare riferimento  ai  profili  di
          finanza pubblica."