Note al comma 486
Il riferimento al testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e'
riportato nelle note al comma 485.
Il riferimento al testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189 e'
riportato nelle note al comma 416.
Note al Comma 487
Il regolamento (CE) n. 1315/2013, del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n.
661/2010/UE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013,
n. L 348.
Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 17
dicembre 1971, n. 1158 (Collegamento viario e ferroviario
fra la Sicilia ed il continente):
"Art. 4.
1. Il collegamento stabile viario e ferroviario e di
altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la
Sicilia e il continente e' opera di preminente interesse
nazionale. Al finanziamento dei relativi interventi e alla
loro realizzazione si provvede secondo le previsioni della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni.
2. All'approvazione del progetto preliminare e del
progetto definitivo dell'opera si provvede ai sensi della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.
3. All'approvazione del progetto esecutivo provvede
il consiglio di amministrazione della societa'
concessionaria, sentito il comitato scientifico di cui al
comma 6.
4. In caso di mancata approvazione del progetto
preliminare resteranno a carico della societa'
concessionaria le relative spese ivi comprese quelle per
gli studi e lavori preparatori.
5. Le varianti esecutive di carattere non sostanziale
che risultino necessarie in corso d'opera sono autorizzate
dal consiglio di amministrazione della societa'
concessionaria, sentito il comitato scientifico di cui al
comma 6.
6. La societa' concessionaria provvede alla
costituzione, con oneri a proprio carico, di un Comitato
scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai
fini della supervisione e dell'indirizzo delle attivita'
tecniche progettuali. Il Comitato scientifico rende, in
particolare, parere al consiglio di amministrazione della
Societa', in ordine al progetto definitivo ed esecutivo
dell'opera ed alle varianti. Il Comitato scientifico e'
composto da 9 membri scelti, d'intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti dotati di
adeguata specializzazione ed esperienza.
7. In considerazione del carattere eccezionale
dell'opera e della entita' dei mezzi finanziari occorrenti
per la sua realizzazione da reperire sul mercato, il carico
di interessi passivi e di ogni altro onere finanziario
facente capo alla societa' concessionaria, nei primi 7 anni
di gestione, potra' essere capitalizzato in bilancio fra le
immobilizzazioni immateriali ed essere ammortizzato, per un
periodo superiore a quello massimo previsto dall'articolo
2426 del codice civile, per tutta la durata della
concessione e con determinazione del consiglio di
amministrazione della societa', con il consenso del
collegio sindacale."
Note al Comma 491
Si riporta il testo dell'articolo 2487-ter, del codice
civile:
"Art. 2487-ter. Revoca dello stato di liquidazione
La societa' puo' in ogni momento revocare lo stato di
liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di
scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le
maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto
costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436.
La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni
dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa
deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori
della societa' o il pagamento dei creditori che non hanno
dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori
anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si
applica l'ultimo comma dell'articolo 2445."
Note al Comma 492
Si riporta il testo dell'articolo 2364, del codice
civile:
"Art. 2364. Assemblea ordinaria nelle societa' prive
di consiglio di sorveglianza
Nelle societa' prive di consiglio di sorveglianza,
l'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i
sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando
previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione
legale dei conti;
3) determina il compenso degli amministratori e dei
sindaci, se non e' stabilito dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilita' degli
amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla
legge alla competenza dell'assemblea, nonche' sulle
autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso
la responsabilita' di questi per gli atti compiuti;
6) approva l'eventuale regolamento dei lavori
assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno
una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto
e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale. Lo statuto puo' prevedere un
maggior termine, comunque non superiore a centottanta
giorni, nel caso di societa' tenute alla redazione del
bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
della societa'; in questi casi gli amministratori segnalano
nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni
della dilazione."
Note al Comma 497
Si riporta il testo dell'articolo 195 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada):
"Art. 195 Applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel
pagamento di una somma di denaro tra un limite minimo ed un
limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il
limite minimo generale di euro 24 ed il limite massimo
generale di euro 9.296. Tale limite massimo generale puo'
essere superato solo quando si tratti di sanzioni
proporzionali, ovvero di piu' violazioni ai sensi dell'art.
198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma
3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa
pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite
minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravita'
della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' del trasgressore e
alle sue condizioni economiche.
2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176,
commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la
violazione e' commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7;
tale incremento della sanzione quando la violazione e'
accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208,
comma 1, primo periodo, e' destinato ad alimentare il Fondo
di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007,
n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie
e' aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (media
nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo,
entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa,
seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle
sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1°
gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare
quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la misura
delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai
sensi del comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita'
di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o
superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e'
inferiore a detto limite."
Note al Comma 498
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31 (Disposizioni urgenti per
l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali
ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in materia di divieto di
attivita' parassitarie) come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3. «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.»
1. E' autorizzata la costituzione della Societa'
«Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede
in Roma, il cui oggetto sociale e' lo svolgimento delle
attivita' indicate al comma 2. La Societa' e' partecipata
dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per
cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione
Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
per cento ciascuna. La Societa' e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il
controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La
Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di cui
all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono
predisposti nel rispetto della normativa in materia di
societa' per azioni e del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica.
2. Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la
realizzazione, quale centrale di committenza e stazione
appaltante, anche stipulando convenzioni con altre
amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle
opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' da quelle, anche
connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi
olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano
degli interventi predisposto dalla societa', d'intesa con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le
regioni interessate. Il piano complessivo delle opere e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. A tale fine, la Societa' opera in coerenza
con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto
previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente
alla predisposizione del piano degli interventi, al
rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle
caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere,
all'ordine di priorita' e ai tempi di ultimazione delle
stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere economico
di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al
medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' nominare uno o
piu' commissari straordinari dotati dei poteri e delle
funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto sono stabiliti
i compensi dei Commissari in misura non superiore a quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare
o completare.
2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di
amministrazione della Societa', di cui al comma 5 del
presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facolta'
previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2-ter. Per la realizzazione degli interventi
ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente
articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e
sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri
e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992.
2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Societa'
diviene altresi' soggetto attuatore degli interventi, non
ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi
nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
conseguentemente, la Societa' subentra nei rapporti
giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della
contabilita' speciale n. 6081 intestata al commissario,
sorti in relazione alla gestione commissariale di cui
all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50
del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia.
3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026. I
rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31
dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
codice civile.
4. Il capitale sociale e' fissato in 1 milione di
euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno
2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle
finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro
350.000,00, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145,
comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'organo di amministrazione della Societa' e'
composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' di Governo competente in materia di sport, di
cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di
amministratore delegato, e due nominati congiuntamente
dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di
amministrazione, puo' partecipare, senza diritto di voto,
l'amministratore delegato della Fondazione di cui
all'articolo 2.
6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di Governo
competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di
Presidente, e due nominati congiuntamente dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
civile.
7. I componenti dell'organo di amministrazione e del
collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai
soggetti che li hanno nominati.
8. La Societa' cura il monitoraggio costante dello
stato di avanzamento delle attivita' di cui al comma 2,
informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.
9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti
di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica
l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Alla Societa' si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma
1.
11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono
attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun
progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare e'
commisurato sino al limite massimo del 3 per cento
dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel
sistema di monitoraggio di cui al comma 12. Le somme
previste nei quadri economici destinate ai servizi di
ingegneria e architettura restano nella disponibilita'
della Societa', che puo' svolgere direttamente i suddetti
servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure
previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con l'autorita' di Governo competente in materia di sport,
possono essere individuati gli interventi, tra quelli di
cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.
12. Il monitoraggio degli interventi di cui al
presente articolo e' realizzato ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono
classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».
12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, primo periodo, la parola:
"riservato" e' sostituita dalla seguente: "autorizzato" e
le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti:
"con corrispondente riduzione delle";
b) al comma 20:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e
di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", che e' resa
sentiti gli enti locali territorialmente interessati";
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi
alle Camere per essere deferiti alle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
12-ter. Alle controversie relative all'approvazione
dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle
procedure di espropriazione, con esclusione di quelle
relative alla determinazione delle indennita'
espropriative, e alle procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione degli interventi individuati
negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice
del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."
Note al Comma 499
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 18, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
"18. Al fine di garantire la sostenibilita' delle
Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale,
economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della
capacita' e della fruibilita' delle dotazioni
infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di
infrastrutturazione, ivi comprese quelle per
l'accessibilita', e' autorizzato un finanziamento per la
realizzazione di interventi nei territori delle regioni
Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un
importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni
di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
2026, con corrispondente riduzione delle risorse di cui al
comma 14. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, e' altresi' autorizzata, per il completamento del
polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola, la
spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di
euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al
comma 14."
Note al Comma 500
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
settembre 2022 (Piano degli interventi da realizzare in
funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano
Cortina 2026) e' pubblicato nel sito istituzionale del
governo.
Il riferimento al testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 e'
riportato nelle note al comma 498.
Note al Comma 501
Si riporta il testo dell'articolo 26, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 26. Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a
contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con
termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021,
lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino
al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle
specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari
aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del
predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I
maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari
di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in
sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione
appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle
risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonche' di
quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle
risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo
certificato di pagamento e' emesso contestualmente e
comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di
avanzamento. Il pagamento e' effettuato, al netto delle
compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate,
ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo
113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite
del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte
salve le somme relative agli impegni contrattuali gia'
assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione
della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente
relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente
comma, possono, altresi', essere utilizzate le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,
nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o
emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto
delle procedure contabili della spesa e nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei
lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei
lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche
alle lavorazioni effettuate tra il 1°gennaio 2022 e la data
di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso, entro
trenta giorni dalla medesima data, un certificato di
pagamento straordinario recante la determinazione, secondo
le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del
corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni
effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e
a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022,
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato
articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari
regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4
del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze
dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito
dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2,
risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021
inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle misure successivamente all'adozione del
prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito
denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali
siano nominati Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del
comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al
Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli
di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma
5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo
1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato
decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di
euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente
lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del
comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31
agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono
destinate al riconoscimento di contributi relativi alle
istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le
eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente
assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere
utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio
2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno
2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in
relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022
possono essere utilizzate per il riconoscimento dei
contributi relativamente alle istanze presentate entro il
31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022
per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km
49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e
9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere
alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate
nel quadro economico degli interventi. Per le medesime
finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni
appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base
del cronoprogramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di
affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate
al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali
finanziati con risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di
cui al comma 7-bis puo' essere assegnato direttamente, su
proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un
contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al
comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e
finanziari degli interventi medesimi, e sono altresi'
stabilite le modalita' di verifica dell'importo
effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto
previsto dal comma 6.
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato
di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di
euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023,
125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per
l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235
milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, secondo le modalita' definite ai sensi del comma
7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di
lavori delle opere avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata
entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti
l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo
periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere
utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli
accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016, gia' aggiudicati ovvero efficaci alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le stazioni
appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi
secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del
medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti
delle risorse complessivamente stanziate per il
finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro,
utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalita' di
cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente
articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di
offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro
medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro
di cui al primo periodo, si applicano, altresi', le
previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4
del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25
del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si
applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate
dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto
delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi
quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022,
il comma 11- bis e' abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
applicano anche alle istanze di riconoscimento di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di
cui al primo periodo del citato comma 2 del presente
articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2022.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di
assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie
disponibilita' per le finalita' di cui al presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del biennio
2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte
nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7,
quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022,
2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di
euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo
58."
Note al Comma 502
Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (Disposizioni urgenti
in materia di termini legislativi), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 10. Proroga di termini in materia di
infrastrutture e mobilita' sostenibili
1. Il termine di cui all'articolo 92, comma
4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli
di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
ulteriormente differito al 31 dicembre 2022.
1-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le
parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2022».
1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 75-bis e' sostituito dal seguente:
«75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
commercializzati in Italia devono essere dotati di
indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le
ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica gia' in circolazione prima di tale data devono
essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro
il 1° gennaio 2024»;
b) il comma 75-terdecies e' sostituito dal
seguente:
«75-terdecies. I monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica possono circolare:
a) nei centri abitati, esclusivamente sulle
strade con limite di velocita' non superiore a 50
chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi
pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade
a priorita' ciclabile, sulle piste ciclabili in sede
propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la
circolazione dei velocipedi;
b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle
piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla
circolazione dei velocipedi».
2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse
autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1,
comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
fissati:
a) al 15 marzo 2022, il termine di cui al secondo
periodo del medesimo comma 671 per l'adozione del decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al secondo
periodo del medesimo comma 671 per la rendicontazione da
parte delle imprese beneficiarie;
c) al 30 giugno 2022, il termine di cui al terzo
periodo del medesimo comma 671 per l'assegnazione delle
citate risorse alle imprese beneficiarie.
2-bis. Al fine di assicurare continuita'
nell'operativita' delle amministrazioni pubbliche correlata
all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o
trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare gia'
costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in
considerazione del prolungamento dell'eccezionale
congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, nonche' dei suoi effetti di alterazione
dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato
articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-sexies:
1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' di quanto previsto
dall'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021, n. 215 (59), oltre che degli importi
determinabili a seguito di novazione oggettiva di
obbligazioni, oneri, indennizzi, indennita' o maggiorazioni
gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei contratti
di locazione in corso nonche' dei connessi accordi di
manleva o di indennizzo»;
b) al comma 2-septies, secondo periodo, la parola:
«ventiquattro» e' sostituita dalla seguente: «quarantotto».
3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse
autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1,
comma 675, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
fissati:
a) al 30 gennaio 2022, il termine di cui
all'articolo 1, comma 676, della medesima legge n. 178 del
2020 per la rendicontazione da parte delle imprese che
effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e
di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico degli
effetti economici imputabili all'emergenza epidemiologica
da COVID-19;
b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all'articolo
1, comma 677, della medesima legge n. 178 del 2020, per
l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili per l'assegnazione delle
risorse alle imprese beneficiarie.
3-bis. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
2-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
3-ter. All'articolo 103-bis, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in
materia di proroga della scadenza delle certificazioni e
dei collaudi dei motopescherecci, le parole: «fino al 31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2022».
3-quater. All'articolo 29-bis, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in
materia di misure a sostegno della conversione ad
alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto
di merci, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3-quinquies. All'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in
materia di corsi di formazione al salvamento, le parole:
«31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022». Il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' autorizzato
ad apportare al regolamento di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n.
206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo della
semplificazione delle procedure amministrative necessarie
per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle
abilitazioni per l'esercizio della professione di
assistente ai bagnanti nonche' per il rilascio delle
autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la
piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare,
nel rispetto delle prescrizioni previste per fronteggiare
le esigenze connesse al contesto pandemico, eccessivi
spostamenti delle persone per sostenere gli esami per
l'ottenimento del brevetto.
3-sexies. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e di 4 milioni di
euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di
4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro
per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022»;
b) al terzo periodo, le parole: «Fino a concorrenza
del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino a concorrenza dei limiti
di spesa previsti».
3-septies. A decorrere dall'anno 2022, le Autorita'
di sistema portuale destinano, compatibilmente con le
disponibilita' di bilancio, una quota pari all'1 per cento
delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse
sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al
finanziamento, nel limite delle eventuali risorse
complessivamente affluite sul fondo di cui al comma
3-octies del presente articolo, di misure di incentivazione
al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da
imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai
sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del
1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e
imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi
dell'articolo 36 del codice della navigazione nonche' per i
dipendenti delle medesime Autorita' di sistema portuale,
che applichino il contratto collettivo nazionale dei
lavoratori dei porti.
3-octies. Le risorse di cui al comma 3-septies,
comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste
nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate annualmente a un apposito fondo da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
3-novies. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sentite le parti
stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori
dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle
Autorita' di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
3-septies del presente articolo.
3-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3-sexies, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei
residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
3-undecies. Al primo periodo del comma 338
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo
le parole: «pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019» sono inserite le seguenti: «, a 5
milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per
l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2036».
3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 3-undecies, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per
l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2036, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-terdecies. I commi 5-bis, 5-ter e 5-quater
dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:
«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e'
istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani
autisti per l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7
milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla
concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31
dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente
autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta
e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore
dei cittadini di eta' compresa fra diciotto e trentacinque
anni per il conseguimento della patente e delle
abilitazioni professionali per la guida dei veicoli
destinati all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di
persone e di merci. Il 'buono patente autotrasporto' puo'
essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce
reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini
del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente.
5-ter. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i termini e le modalita' di presentazione delle
domande per la concessione del beneficio di cui al comma
5-bis, nonche' le modalita' di erogazione dello stesso,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota,
pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del
fondo di cui al comma 5-bis e' destinata alla progettazione
e alla realizzazione della piattaforma informatica per
l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-bis.
Per le finalita' di cui al secondo periodo, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo'
avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni,
delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica Spa
e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici
Spa, anche in conformita' al comma 1 dell'articolo 43 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse
previste per la realizzazione della piattaforma di cui al
secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del
beneficio di cui al comma 5-bis».
3-quaterdecies. Il comma 25-bis dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
abrogato.
3-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma
3-terdecies, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a
5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a
5,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il
riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili.
3-sexiesdecies. All'articolo 5 del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, il comma 3-bis e'
sostituito dal seguente:
«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole: '12 mesi' sono sostituite dalle seguenti: '24
mesi'. La proroga di cui al primo periodo non si applica in
presenza di procedure di evidenza pubblica gia' definite
con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Qualora le
procedure di evidenza pubblica di cui al secondo periodo
risultino gia' avviate a tale data, la proroga e' limitata
al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione».
3-septiesdecies. Al fine di consentire lo
svolgimento, per gli anni 2022, 2023 e 2024, delle funzioni
attribuite alla societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 Spa ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, relativamente alle opere
individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e' autorizzato a trasferire alla medesima
societa' una somma non superiore alla meta' della quota
massima prevista all'articolo 3, comma 11, del medesimo
decreto-legge n. 16 del 2020, nel limite di 14 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, utilizzando
le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima
legge n. 160 del 2019.
3-duodevicies. All'articolo 95 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 21 e' inserito il seguente:
«21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna
del MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previo parere
dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con
il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad
oggetto l'esecuzione delle attivita' previste dal contratto
di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo
transattivo di cui al presente comma e' efficace dalla data
della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione
dello stesso al controllo di legittimita' da parte della
Corte dei conti»;
b) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: «31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio
2022»;
c) al comma 27-ter, le parole: «al decreto di cui
al comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali
parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione,
compatibilita' con gli ambiti di rilascio,» sono sostituite
dalle seguenti: «degli eventuali allegati tecnici al
decreto di cui al comma 27-bis».
3-undevicies. Ricorrendo i presupposti di cui
all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, al fine di completare tutti gli interventi compresi
nel contratto istituzionale di sviluppo per la
realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, all'articolo
9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."
Note al Comma 503
Si riporta il testo dell'articolo 24-ter, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995. n. 504 (testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
"Art. 24-ter Gasolio commerciale
1. Il gasolio commerciale usato come carburante e'
assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota
prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A
allegata al presente testo unico.
2. Per gasolio commerciale usato come carburante si
intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di
quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal
1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro
4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtu' di
altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilita',
per i seguenti scopi:
a) attivita' di trasporto di merci con veicoli di
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte
nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della
licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto
proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri
dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti
dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della
professione di trasportatore di merci su strada;
b) attivita' di trasporto di persone svolta da:
1) enti pubblici o imprese pubbliche locali
esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi
regionali di attuazione;
2) imprese esercenti autoservizi interregionali
di competenza statale di cui al decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285;
3) imprese esercenti autoservizi di competenza
regionale e locale di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
4) imprese esercenti autoservizi regolari in
ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009.
3. E' considerato altresi' gasolio commerciale il
gasolio impiegato per attivita' di trasporto di persone
svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a
fune in servizio pubblico.
4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore
accisa applicata al gasolio commerciale e' determinato in
misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e
quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del
predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3
presentano apposita dichiarazione al competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese
successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui
e' avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per
ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al
presente comma e' riconosciuto, entro il limite
quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun
veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso
dallo stesso veicolo.
5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo e' riconosciuto, mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre
dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo
credito e' sorto per effetto del provvedimento di
accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni
dal ricevimento della dichiarazione.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il
credito spettante ai sensi del comma 4 puo' essere
riconosciuto in denaro."
Note al Comma 505
Si riporta il testo dell'articolo 18, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada):
"Art. 18 (Art. 10 Cod. Str. - Indennizzo)
1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che
rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della
strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti
eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62
del codice, si calcola con le modalita' di cui alle tabelle
I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente
regolamento. Detta misura, a partire dal 1° gennaio 1994,
e' adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle
variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo
per le famiglie degli operai ed impiegati (media
nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori
per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire
superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli
indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre
dell'anno precedente a quello in cui devono essere
applicati gli adeguamenti.
2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta
riportante gli estremi identificativi del veicolo o
complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia
secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che
l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione
dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante
non sia proprietario o concessionario della strada
interessata al transito, si effettua tempestivo
trasferimento delle somme percepite a favore del competente
ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato
sull'autorizzazione. Secondo le facolta' di cui
all'articolo 14, comma 1, l'annotazione puo' essere
effettuata in forma digitale.
3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non
controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo
e' calcolato assumendo come valore "L" (elle) che figura
nel calcolo di "I" - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la
meta' della lunghezza del percorso autostradale non
controllabile.
4. E' consentita la valutazione convenzionale
dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i
veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2,
punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione
periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il
chilometraggio da effettuare complessivamente ne' i singoli
itinerari richiesti, ne' l'effettivo carico del singolo
trasporto.
5. La valutazione convenzionale riferita al periodo
di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale
risulta dalla relativa carta di circolazione, e' effettuata
come segue:
a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13,
comma 2, punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi
d'opera, e), f) e g):
1) sino a 20 t - euro - 510,26; -
2) da oltre 20 t a 33 t - euro - 850,09 -
3) da oltre 33 t a 56 t - euro - 1.445,05 -
Per la massa superiore a 56 t, gli importi
aumentano di euro 25,31 per ogni t in piu';
b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13,
comma 2, punto B), lettere b), e), f) e g), qualora il
numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b),
limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo
del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di
circolazione, se mezzi d'opera:
1) sino a 20 t - euro - 169,91 -
2) da oltre 20 t a 33 t - euro - 297,48 -
3) da oltre 33 t a 56 t - euro - 510,26 -
4) da oltre 56 t a 70 t - euro - 850,09 -
Per la massa superiore a 70 t, gli importi
aumentano di euro 25,31 per ogni t in piu';
c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13,
comma 2, punto B), lettera c):
1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti
al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa
massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi
adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi,
aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono,
all'atto della domanda, versare a titolo di acconto per
ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25,
rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro
assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese
successivo al trimestre, sulla base della documentazione
dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale
documentazione e' convalidata dal gestore del trasporto
ferroviario.
6. Gli importi conseguenti alle valutazioni
convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su
domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere
versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale;
in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale
corrispondente all'entita' della soluzione versata. Nel
caso di complessi mezzi d'opera, per il cui veicolo
trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui
all'articolo 34, comma 1, del codice, la durata
dell'autorizzazione e' commisurata a quella della tassa di
possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all'articolo
10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di
cui all'articolo 10, comma 2-bis, del codice, l'indennizzo
per la maggiore usura e' corrisposto in misura forfettaria
come indicato nello stesso comma, e la durata
dell'autorizzazione non puo' essere superiore al periodo di
frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse
condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e
trasporti, l'indennizzo e' corrisposto in maniera
convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del
comma 5.
7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono
versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade
statali che la viabilita' minore, in ragione di 7/10 alle
amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento
A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute
dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive
domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti
eccezionali che impegnano la rete viaria di piu' regioni,
la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione e'
ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi
percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.
8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui
al comma 5 e' effettuato nella misura di "X"/12 rispetto a
quanto dovuto per l'intero anno, in conformita' dei mesi
"X" di validita' dell'autorizzazione.
9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire
dal 1° gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per
ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di
cui al comma 1.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad
eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle
autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di
autostrade."
Note al Comma 506
Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 232 e 233,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010):
"232. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati specifici progetti
prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti
nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi
costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente,
a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del
progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali
di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il
CIPE puo' autorizzare, per un importo complessivo residuo
da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari
individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio
della realizzazione del relativo progetto definitivo per
lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE,
subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve
essere integralmente finanziato e deve esservi copertura
finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o
dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del
primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del
costo complessivo dell'opera; in casi di particolare
interesse strategico, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, puo' essere consentito
l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche
in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o
private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data
dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno
il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;
b) il progetto definitivo dell'opera completa deve
essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di
realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il
cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i
connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione
dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo
lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti
gli elementi della medesima relazione;
c) il contraente generale o l'affidatario dei
lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque
pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle
opere individuate con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonche' a
qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale
mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di
lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non
devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali
nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore
dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura
finanziaria.
233. Con l'autorizzazione del primo lotto
costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di
finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero
contributo finanziato e successivamente assegna, in via
prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in
favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di
finanziare i successivi lotti costruttivi fino al
completamento delle opere, tenuto conto del
cronoprogramma."
Note al Comma 509
Si riporta il testo dell'articolo 94-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 94-bis Art. 94-bis Disposizioni urgenti per il
territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi
atmosferici del mese di novembre 2019
1. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di
consentire la ripresa economica dell'area della Provincia
di Savona, la Regione Liguria, nel limite delle risorse
disponibili destinate alla medesima regione ai sensi
dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, puo' erogare negli anni 2020 e
2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, un'indennita' pari al
trattamento straordinario di integrazione salariale,
comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la
durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori
dipendenti da imprese del territorio di Savona
impossibilitati a prestare attivita' lavorativa in tutto o
in parte a seguito della frana verificatasi lungo
l'impianto funiviario di Savona in concessione alla
societa' Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali
eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di
cui al primo periodo e' residuale rispetto ai trattamenti
di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei
fondi di solidarieta' di cui al titolo II del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal
comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Al fine di contribuire alla ripresa economica
nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di
ripristino della funzionalita' dell'impianto funiviario di
Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a., il
provveditore interregionale alle opere pubbliche per le
regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria e' nominato
Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
4. Il Commissario straordinario provvede, con i
poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla
progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli
interventi necessari per il ripristino della funzionalita'
dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla
societa' Funivie S.p.a., nel limite delle risorse di cui al
comma 7.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo, al Commissario straordinario non spetta
alcun compenso, gettone di presenza, indennita' comunque
denominata o rimborso di spese.
6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento
delle attivita' di cui al presente articolo, si avvale,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle
strutture centrali e periferiche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' di societa' dallo
stesso controllate.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata
la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 300.000
euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del
potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.
7-bis. In caso di cessazione entro il 31 dicembre 2022
della concessione Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo,
al fine di eseguire gli interventi necessari per il
recupero della piena funzionalita' tecnica di detta
funivia, di garantire la continuita' dell'esercizio dei
servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e
di traffico e di mantenere gli attuali livelli
occupazionali e nelle more dell'individuazione di un nuovo
concessionario, il Presidente dell'Autorita' di sistema
portuale del Mar Ligure occidentale in qualita' di
Commissario straordinario, in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, provvede, per un periodo massimo di
ventiquattro mesi, ad eseguire gli interventi necessari per
il recupero della piena funzionalita' tecnica di detta
funivia, nonche' all'individuazione di un nuovo
concessionario secondo le modalita' previste dal codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. Il termine di cui al primo periodo e'
prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili non oltre il 31 dicembre 2024,
ove strettamente necessario al completamento delle
procedure di individuazione del nuovo concessionario. Nelle
more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il
Presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale provvede, altresi', alla gestione
diretta dell'impianto funiviario. Il Commissario
straordinario, ai fini dell'affidamento delle attivita' di
esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di servizi e di forniture, dei servizi di
ingegneria e architettura, compresa l'attivita' di
progettazione e di acquisizione di servizi di supporto
tecnico e project management, nonche' per l'affidamento del
servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei
relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi
compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/ 25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014. Al Commissario
straordinario non spetta alcun compenso, gettone di
presenza, indennita', rimborso dispese o altro emolumento
comunque denominato.
7-ter. Qualora non sia stato possibile individuare un
nuovo concessionario all'esito della procedura di cui al
comma 7-bis, la regione Liguria subentra allo Stato, quale
titolare e concedente dell'impianto funiviario. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo
di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e la regione Liguria, ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo
1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e
all'attribuzione alla regione Liguria, a decorrere dalla
data di effettivo trasferimento dell'impianto funiviario,
delle risorse di cui al comma 7-quater.
7-quater. Per lo svolgimento delle attivita' di cui
ai commi 7-bis e 7-ter e per l'eventuale supporto tecnico,
il presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con oneri a carico delle risorse di
cui al comma 7-quinquies nel limite massimo di spesa di
70.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024.
7-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e
7-ter, quantificati nel limite massimo di euro 700.000 per
l'anno 2022 e di euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023,
si provvede:
a) quanto ad euro 700.000 per l'anno 2022 mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili;
b) quanto ad euro 5.600.000 a decorrere dall'anno
2023 a valere sulle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di
ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e ascensori in
servizio pubblico e autolinee non di competenza delle
regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952,
n. 1221.
7-sexies. Al fine di eseguire gli inter-venti
necessari per il recupero della piena funzionalita' tecnica
dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la
continuita' dell'esercizio dei servizi di trasporto
portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di
mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more
dell'individuazione di un nuovo concessionario, e'
autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario di cui al comma
7-bis, nella quale confluiscono le risorse di cui ai commi
7-quater e 7-quinquies. Tale contabilita' cessa al termine
del commissaria-mento di cui al comma 7-bis.
7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono
sottoposti alle procedure di monitoraggio ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il
Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, entro il
30 giugno 2023, effettua una ricognizione, da trasmettere
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli
interventi in corso di realizzazione e quelli da
realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei codici
unici di progetto, e provvede all'aggiorna-mento di tali
informazioni nonche' delle altre informazioni procedurali e
finanziarie nei sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze."
Note al Comma 510
Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge
10 settembre 2021, n.121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali, come modificato dalla presente legge:
"Art. 16 Disposizioni urgenti in materia di
Commissari straordinari
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, all'ultimo periodo,
le parole «per non oltre un triennio dalla prima nomina»
sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la data del 31
dicembre 2024».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 375.000
euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2024, si provvede:
a) quanto a 375.000 euro per l'anno 2021 e a
1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.
2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche', ai soli fini delle semplificazioni di
cui al comma 2, agli ulteriori siti retroportuali
individuati con le modalita' di cui al comma 1-bis»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, su proposta
delle regioni interessate, possono essere individuati
ulteriori siti retroportuali. La proposta e' corredata di
un piano di sviluppo strategico che specifica la
delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le
zone portuali».
3. All'articolo 10 del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, il comma 8 e' abrogato.
3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi
di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino
"Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo e, entro il 31
dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma
di Trento, degli interventi di riqualificazione
dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocita' "Ice
rink Oval" di Baselga di Pine', l'amministratore delegato
della societa' di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, e' nominato commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55. Fermo restando quanto previsto
dai commi 2, 3, 3-bis e 4 del citato articolo 4 del
decreto-legge n. 32 del 2019, al commissario straordinario
sono altresi' attribuiti i poteri e le facolta' di cui
all'articolo 3, comma 2-bis, del predetto decreto-legge n.
16 del 2020. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente comma, al commissario straordinario non spetta
alcun compenso, gettone di presenza, indennita' comunque
denominata o rimborso di spese.
3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite la quota
percentuale del quadro economico degli interventi di cui al
comma 3-bis eventualmente da destinare alle spese di
supporto tecnico e la tipologia delle spese ammissibili.
Per il supporto tecnico, il commissario straordinario di
cui al comma 3-bis si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196; i relativi oneri sono posti a carico
dei quadri economici degli interventi da realizzare
nell'ambito della percentuale individuata ai sensi del
primo periodo. Il commissario straordinario puo' nominare
un sub-commissario. L'eventuale compenso del
sub-commissario, da determinare in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a carico del quadro
economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della
quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo
del presente comma. Il quadro economico, nonche' le
ulteriori informazioni di tipo anagrafico, finanziario,
fisico e procedurale, devono essere desumibili dal sistema
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli
interventi devono essere identificati dal codice unico di
progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3
3-quater. Alle controversie relative alle procedure
di progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi di cui al comma 3-bis si applicano le previsioni
dell'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31.
3-quinquies. Per l'avvio dell'attivita' di
progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al
comma 3-bis del presente articolo e' concesso un contributo
pari a complessivi 24,5 milioni di euro, di cui euro
500.000 per l'anno 2021 ed euro 12 milioni per ciascuno
degli anni 2022 e 2023. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Il Dipartimento per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei ministri pone in essere le
iniziative necessarie a garantire il completamento del
finanziamento degli interventi di cui al comma 3-bis entro
il 30 giugno 2022.
3-sexies. Nelle more del recupero della piena
funzionalita' tecnica della Funivia Savona-San Giuseppe di
Cairo, per garantire il mantenimento degli attuali livelli
occupazionali, ai lavoratori di cui all'articolo 94-bis,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, puo' essere concessa dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, dal 16 novembre 2021 al 31 dicembre
2023, un'ulteriore indennita' pari al trattamento
straordinario di integrazione salariale, comprensiva della
relativa contribuzione figurativa, in continuita' con
l'indennita' di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 1.
Entro il limite di durata massima di cui al primo periodo,
l'indennita' di cui al presente comma continua ad essere
erogata anche in caso di sopravvenuta risoluzione del
rapporto di lavoro dovuta alla cessazione dell'attuale
concessione. La misura di cui al presente comma e'
incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale,
compresi quelli a carico dei fondi di solidarieta' di cui
al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, e con l'indennita' NASpI di cui al decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22, ed e' riconosciuta nel limite massimo
di spesa di 187.500 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di
euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal terzo
periodo del presente comma, pari a 187.500 euro per l'anno
2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili destinate alle sovvenzioni per
l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e
ascensori in servizio pubblico e autolinee non di
competenza delle regioni.
3-septies. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
civile»;
b) al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le somme previste nei quadri economici destinate
ai servizi di ingegneria e architettura restano nella
disponibilita' della Societa', che puo' svolgere
direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti
terzi, secondo le procedure previste dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50»;
c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con l'autorita' di Governo competente in materia di sport,
possono essere individuati gli interventi, tra quelli
ricompresi nel piano predisposto dalla Societa' ai sensi
del comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108».
3-octies. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «definitivo e del
progetto esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «da
porre a base della procedura di affidamento" e le parole:
«definitivo ovvero del progetto esecutivo» sono sostituite
dalle seguenti: «posto a base della procedura di
affidamento nonche' dei successivi livelli progettuali»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni dell'articolo 48, comma
5, primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche ai
fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1
del presente articolo».
3-novies. Al comma 3 dell'articolo 1-septies del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le
parole: «e contabilizzate dal direttore dei lavori» sono
inserite le seguenti: «, ovvero annotate sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle
misure,»."
Il riferimento al testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nelle note al comma 416.
Note al Comma 514
Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
maggio 2021, n. 108.
Note al Comma 518
Il riferimento al testo dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e'
riportato nelle note al comma 372.
Note al Comma 519
Si riporta il testo dell'allegato IV, annesso al
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
"Allegato IV
1) Realizzazione asse ferroviario
Palermo-Catania-Messina;
2) Potenziamento linea ferroviaria Verona -
Brennero (opere di adduzione);
3) Realizzazione della linea ferroviaria
Salerno-Reggio Calabria;
4) Realizzazione della linea ferroviaria
Battipaglia-Potenza-Taranto;
5) Realizzazione della linea ferroviaria
Roma-Pescara;
6) Potenziamento della linea ferroviaria
Orte-Falconara;
7) Realizzazione delle opere di derivazione della
Diga di Campolattaro (Campania);
8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema
idrico del Peschiera (Lazio);
9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture
del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
10) Realizzazione della Diga foranea di Genova."
Note al Comma 523
Si riporta il testo dell'articolo 22, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114 recante misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari:
"Art. 22 (Razionalizzazione delle autorita'
indipendenti)
1. I componenti dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per
le societa' e la borsa, dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti, dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati
personali, dell'Autorita' nazionale anticorruzione, della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla cessazione
dall'incarico, non possono essere nuovamente nominati
componenti di una autorita' indipendente, a pena di
decadenza, per un periodo pari a cinque anni.
2. Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre
2005, n. 262, dopo l'articolo 29 e' aggiunto il seguente:
"Art. 29-bis. - (Incompatibilita' per i componenti e i
dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico). - 1. I
componenti degli organi di vertice e i dirigenti della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, nei due
anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti
regolati ne' con societa' controllate da questi ultimi. I
contratti conclusi in violazione del presente comma sono
nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano
ai dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono
stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le
disposizioni del presente articolo si applicano ai
componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della
Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni,
stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare previo parere della Banca centrale
europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
3. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre
1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al primo periodo, la parola: "quattro" e'
sostituita dalla seguente: "due";
a) dopo le parole: "i componenti" sono inserite le
seguenti: "e i dirigenti";
b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono
stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.".
4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di
personale degli organismi di cui al comma 1 sono gestite
unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra
gli stessi organismi, che assicurino la trasparenza e
l'imparzialita' delle procedure e la specificita' delle
professionalita' di ciascun organismo. Sono nulle le
procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del
presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o
poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in
violazione degli obblighi di cui al presente comma e le
successive eventuali assunzioni. Restano valide le
procedure concorsuali in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. A decorrere dal 1° luglio 2014, gli organismi di
cui al comma 1 provvedono, nell'ambito dei propri
ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per
cento del trattamento economico accessorio del personale
dipendente, inclusi i dirigenti.
6. A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi di
cui al comma 1 riducono in misura non inferiore al
cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente
sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza,
studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non
previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso
sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto
al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al
periodo precedente.
7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i
servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula
di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno
due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti
organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno
tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi
finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione
del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e
logistici, sistemi informativi ed informatici.
Dall'applicazione del presente comma devono derivare, entro
l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci
per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi
organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.
8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 449, al secondo periodo,
dopo le parole "e successive modificazioni," sono aggiunte
le seguenti: "nonche' le autorita' indipendenti,";
b) all'articolo 1, comma 450, al secondo periodo,
dopo le parole: "le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165," sono aggiunte le seguenti: "nonche' le autorita'
indipendenti.".
9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i
propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti
criteri:
a) sede in edificio di proprieta' pubblica o in uso
gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a
condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle degli edifici
demaniali disponibili;
b) concentrazione degli uffici nella sede
principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa
collocazione in relazione alle specifiche funzioni di
singoli uffici;
c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o
foresteria per i componenti e il personale;
d) spesa complessiva per sedi secondarie,
rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20
per cento della spesa complessiva;
e) presenza effettiva del personale nella sede
principale non inferiore al 70 per cento del totale su base
annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
f) spesa complessiva per incarichi di consulenza,
studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa
complessiva.
9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il
rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e ne danno conto nelle
successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla
Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei
criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9, entro
l'anno solare successivo a quello della violazione il
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia
del demanio, individua uno o piu' edifici di proprieta'
pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle
relative autorita'. L'organismo interessato trasferisce i
propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione.
Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle
lettere d), e) e f) del citato comma 9, l'organismo
interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle
finanze una somma corrispondente all'entita' dello
scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita
all'erario.
10. L'articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre
1995, n. 481, e' abrogato.
11. - 12.
13. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 1,
lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'
soppresso.
14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come
convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, nono comma, e' inserito, prima
delle parole "I predetti regolamenti", il seguente periodo:
"Le deliberazioni della Commissione concernenti i
regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con
non meno di quattro voti favorevoli.";
b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le
parole "dalla Commissione" sono sostituite dalle seguenti:
"con non meno di quattro voti favorevoli.";
c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo,
dopo le parole "su proposta del Presidente" sono inserite
le seguenti: "e con non meno di quattro voti favorevoli.";
d) all'articolo 2, ottavo comma, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Le relative deliberazioni sono
adottate con non meno di quattro voti favorevoli.".
15. Ai maggiori oneri di cui al comma 13, pari a
480.000 euro annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio
della Consob che a tal fine effettua corrispondenti
risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a
legislazione vigente, senza incrementare il contributo a
carico dei soggetti vigilati.
16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano
dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti
della Consob."
Note al Comma 524
Si riporta il testo dell'articolo 37, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici:
"Art. 37 Liberalizzazione del settore dei trasporti
1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre
1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di seguito denominata «Autorita'», la quale
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione. La sede dell'Autorita' e' individuata in un
immobile di proprieta' pubblica nella citta' di Torino,
laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31
dicembre 2013. In sede di prima attuazione del presente
articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il
31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai
servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea
e nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle
competenze delle regioni e degli enti locali di cui al
titolo V della parte seconda della Costituzione.
L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere
dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo
2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
All'Autorita' si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla
medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio
nomina un segretario generale, che sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al
presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione
alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte
dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le
relative controversie; sono fatte salve le ulteriori
garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i
gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire
nelle proprie carte dei servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore
autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonche'
per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli
aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore
aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni
di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove
ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate
dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta'
europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate
ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella
fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro
corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei
consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di
avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del
servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la
formazione professionale degli operatori con particolare
riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa
in materia fiscale, amministrativa e civilistica del
settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni
e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio
delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della
regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge
ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione
mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici;
durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione
di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni
assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo
le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda
adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) disciplina, con propri provvedimenti, le
modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie tra gli operatori economici che gestiscono
reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o
i consumatori mediante procedure semplici e non onerose
anche in forma telematica. Per le predette controversie,
individuate con i provvedimenti dell'Autorita' di cui al
primo periodo, non e' possibile proporre ricorso in sede
giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un
tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro
trenta giorni dalla proposizione dell'istanza
all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
per la conclusione del procedimento di conciliazione;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata nei casi di
inosservanza dei criteri per la formazione e
l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque
denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione
contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi
pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di
violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti
e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla
stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e
alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria
fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di
fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti
aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in
modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti
richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni
i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di
stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie
per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo
funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di
cui al primo periodo della presente lettera. Fino
all'attivazione del contributo di cui alla lettera b),
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita'
di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
il necessario supporto operativo-logistico, economico e
finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia
di approvazione di contratti di programma nonche' di atti
convenzionali, con particolare riferimento ai profili di
finanza pubblica."