art. 1 note (parte 15)

           	
				
 
    

              Note al Comma 525
              Il riferimento al testo dell'articolo 6, comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189  e'
          riportato nelle note al comma 416.
              Note al Comma 526
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  293,  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024):
                "293. Ai fini del  riconoscimento  delle  particolari
          condizioni del lavoro svolto dal personale della  dirigenza
          medica e dal personale  del  comparto  sanita',  dipendente
          dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale
          ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei
          rispettivi contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  e'
          definita, nei  limiti  degli  importi  annui  lordi  di  27
          milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni  di
          euro per il personale del comparto sanita',  una  specifica
          indennita' di natura accessoria da riconoscere, in  ragione
          dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal  1°
          gennaio 2022."
              Note al Comma 528
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  268  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024):
                "268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi
          sanitari  regionali  anche  per  il  recupero  delle  liste
          d'attesa  e   di   consentire   la   valorizzazione   della
          professionalita' acquisita dal personale  che  ha  prestato
          servizio anche durante l'emergenza da  COVID-19,  gli  enti
          del Servizio  sanitario  nazionale,  nei  limiti  di  spesa
          consentiti   per   il   personale   degli   enti   medesimi
          dall'articolo 11, comma  1,  del  decreto-legge  30  aprile
          2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
          giugno 2019, n. 60,  come  modificato  dal  comma  269  del
          presente articolo:
                  a)  verificata   l'impossibilita'   di   utilizzare
          personale gia'  in  servizio,  nonche'  di  ricorrere  agli
          idonei collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore,
          possono avvalersi, anche  per  l'anno  2022,  delle  misure
          previste dagli  articoli  2-bis,  limitatamente  ai  medici
          specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del  medesimo
          articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31
          dicembre 2022, degli incarichi  conferiti  ai  sensi  delle
          medesime disposizioni;
                  b) ferma restando l'applicazione  dell'articolo  20
          del decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75,  dal  1°
          luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono  assumere  a
          tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei
          fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e
          del  ruolo  sociosanitario,  anche  qualora  non  piu'   in
          servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con
          procedure concorsuali, ivi  incluse  le  selezioni  di  cui
          all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e che  abbiano  maturato  al  30  giugno  2022  alle
          dipendenze di un  ente  del  Servizio  sanitario  nazionale
          almeno diciotto mesi di servizio, anche  non  continuativi,
          di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il  31
          gennaio 2020 e  il  30  giugno  2022,  secondo  criteri  di
          priorita' definiti da ciascuna regione. Alle iniziative  di
          stabilizzazione del personale  assunto  mediante  procedure
          diverse  da  quelle  sopra  indicate  si  provvede   previo
          espletamento di prove selettive;
                  c) possono, anche al  fine  di  reinternalizzare  i
          servizi  appaltati  ed  evitare  differenze  retributive  a
          parita' di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano
          triennale dei fabbisogni di  personale,  avviare  procedure
          selettive per il reclutamento del  personale  da  impiegare
          per   l'assolvimento   delle   funzioni    remineralizzate,
          prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una  riserva
          di  posti  non  superiore  al  50  per  cento   di   quelli
          disponibili, del personale impiegato in mansioni  sanitarie
          e  socio-sanitarie  corrispondenti  nelle   attivita'   dei
          servizi esternalizzati che abbia  garantito  assistenza  ai
          pazienti in tutto il periodo compreso  tra  il  31  gennaio
          2020 e il 31  dicembre  2021  e  con  almeno  tre  anni  di
          servizio."
              Note al Comma 529
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis,
          della  legge  23  dicembre  1996,   n.   662   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica):
                "34.  Ai  fini  della  determinazione   della   quota
          capitaria, in sede  di  ripartizione  del  Fondo  sanitario
          nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  il  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE), su proposta  del  Ministro
          della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, stabilisce i  pesi  da  attribuire  ai
          seguenti elementi:  popolazione  residente,  frequenza  dei
          consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di  mortalita'
          della  popolazione,  indicatori  relativi   a   particolari
          situazioni territoriali ritenuti utili al fine di  definire
          i   bisogni   sanitari   delle   regioni   ed    indicatori
          epidemiologici  territoriali.  Il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  della  sanita',  d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  puo'  vincolare
          quote del Fondo sanitario nazionale alla  realizzazione  di
          specifici obiettivi  del  Piano  sanitario  nazionale,  con
          priorita'  per  i  progetti  sulla  tutela   della   salute
          materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
          anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,  e
          in particolare alla prevenzione delle malattie  ereditarie,
          nonche' alla realizzazione  degli  obiettivi  definiti  dal
          Patto per  la  salute  purche'  relativi  al  miglioramento
          dell'erogazione  dei  LEA.  Nell'ambito  della  prevenzione
          delle  malattie   infettive   nell'infanzia   le   regioni,
          nell'ambito delle loro disponibilita'  finanziarie,  devono
          concedere gratuitamente i vaccini per le  vaccinazioni  non
          obbligatorie     quali     antimorbillosa,     antirosolia,
          antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo  B  quando
          queste vengono  richieste  dai  genitori  con  prescrizione
          medica. Di tale norma possono  usufruire  anche  i  bambini
          extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.
                34-bis.  Per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di
          carattere prioritario e di rilievo nazionale  indicati  nel
          comma 34 le  regioni  elaborano  specifici  progetti  sulla
          scorta di linee guida proposte  dal  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche  sociali  ed  approvate  con
          Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. La Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, su proposta del Ministro della sanita',  individua
          i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le  quote  a
          tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale  ai  sensi
          del comma 34. Le regioni impegnate  nei  Piani  di  rientro
          individuano i progetti da realizzare in  coerenza  con  gli
          obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
          ammissione  al  finanziamento  e'  valida  per   le   linee
          progettuali attuative del Piano  sanitario  nazionale  fino
          all'anno 2008. A  decorrere  dall'anno  2009,  il  Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          su proposta del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche sociali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, provvede a  ripartire  tra
          le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
          ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della  propria
          delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
          a titolo di finanziamento della quota indistinta  di  Fondo
          sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
          le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  provvede  ad
          erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento  dell'importo
          complessivo annuo  spettante  a  ciascuna  regione,  mentre
          l'erogazione del  restante  30  per  cento  e'  subordinata
          all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  dei  progetti
          presentati dalle  regioni,  comprensivi  di  una  relazione
          illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno  precedente.
          Le  mancate  presentazione  ed  approvazione  dei  progetti
          comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
          della quota residua del 30 per cento ed il recupero,  anche
          a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
          successivo,  dell'anticipazione  del  70  per  cento   gia'
          erogata. A decorrere dall'anno 2013,  il  predetto  acconto
          del 70 per cento  e'  erogato  a  seguito  dell'intervenuta
          intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote  vincolate
          per  il  perseguimento   degli   obiettivi   di   carattere
          prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34."
              Note al Comma 532
              Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto-legge
          22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure urgenti in  materia  di
          sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori  economici,  di
          lavoro,   salute   e   servizi    territoriali,    connesse
          all'emergenza da COVID-19):
                "Art. 20. Vaccini e farmaci
                1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma  447,  della
          legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  e'  incrementato  nella
          misura pari a euro 2.800.000.000 per l'anno  2021,  di  cui
          euro 2.100.000.000 da destinare  all'acquisto  dei  vaccini
          anti SARS-CoV-2, ed euro  700.000.000  per  l'acquisto  dei
          farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. Agli  oneri,
          pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 42.
                2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre  2020,  n.
          178, sono apportate le seguenti modifiche:
                  a) il comma 459 e' soppresso;
                  b) al comma 460, al primo periodo, dopo  le  parole
          «avvia  una  richiesta  di  manifestazione   di   interesse
          riservata ai laureati in  medicina  e  chirurgia  abilitati
          all'esercizio della  professione  medica  e  iscritti  agli
          ordini professionali» sono inserite le seguenti:  «,  anche
          durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione,  a
          partire dal primo anno di corso, al  di  fuori  dell'orario
          dedicato alla formazione specialistica  e  in  deroga  alle
          incompatibilita'  previste  dai  contratti  di   formazione
          specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
          n. 368,»;
                  c) dopo l'allegato B e' inserito l'allegato  B-bis,
          di cui all'allegato 1 al presente decreto, e dopo il  comma
          463 e' inserito il seguente:
                    «463-bis. Ai fini dell'attuazione  del  piano  di
          cui al comma 457 e per  garantire  il  massimo  livello  di
          copertura vaccinale sul territorio nazionale, le regioni  e
          le province autonome di Trento e di Bolzano  assicurano  la
          somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche con
          il coinvolgimento dei medici di medicina generale,  nonche'
          dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni,
          dei pediatri di libera scelta, degli  odontoiatri,  nonche'
          dei medici  di  continuita'  assistenziale,  dell'emergenza
          sanitaria  territoriale  e  della  medicina  dei   servizi,
          qualora sia  necessario  integrare  le  disponibilita'  dei
          medici di medicina generale per soddisfare le  esigenze  di
          somministrazione. Per le medesime finalita' e con le stesse
          modalita'  le  regioni  e  le  province  autonome   possono
          coinvolgere nella somministrazione dei  vaccini  contro  il
          SARS-CoV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici,  gli
          esercenti la professione  sanitaria  ostetrica,  i  tecnici
          sanitari di radiologia  medica  nonche'  gli  esercenti  le
          professioni  sanitarie  tecniche,  della  riabilitazione  e
          della prevenzione, opportunamente formati con le  modalita'
          di cui al comma 465. Per garantire il puntuale  adempimento
          degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma  5,
          del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021,  n.  29,  i  dati
          relativi alle vaccinazioni effettuate dai  medici  e  dagli
          odontoiatri, nonche' dagli altri professionisti sanitari di
          cui al  presente  comma,  devono  essere  trasmessi,  senza
          ritardo e con modalita' telematiche sicure, alla regione  o
          alla provincia autonoma di  riferimento,  attenendosi  alle
          indicazioni  tecniche  fornite  da  queste  ultime,   anche
          attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.  Per  l'attuazione
          del presente comma e' autorizzata per l'anno 2021 la  spesa
          fino alla concorrenza dell'importo massimo  complessivo  di
          345  milioni  di  euro.  Conseguentemente  il  livello  del
          finanziamento del fabbisogno sanitario  nazionale  standard
          cui concorre lo Stato e' incrementato  di  345  milioni  di
          euro nell'anno 2021.  Al  predetto  finanziamento  accedono
          tutte le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni  legislative   che
          stabiliscono  per  le  autonomie   speciali   il   concorso
          regionale  e   provinciale   al   finanziamento   sanitario
          corrente, sulla base delle quote di accesso  al  fabbisogno
          sanitario indistinto corrente  rilevate  per  l'anno  2020,
          come riportato nella  tabella  di  cui  all'allegato  B-bis
          annesso alla presente legge»;
                  d) al comma 464, le parole da  «Qualora  il  numero
          dei  professionisti»  fino  alle  parole   «in   tutto   il
          territorio nazionale, le aziende»,  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Le aziende»;
                  e) dopo il comma 464 e' inserito il seguente:
                    «464-bis.  Al  fine  di  accelerare  la  campagna
          nazionale di  vaccinazione  e  di  assicurare  un  servizio
          rapido e capillare nell'attivita' di  profilassi  vaccinale
          della popolazione,  al  personale  del  Servizio  sanitario
          nazionale   appartenente   alle    professioni    sanitarie
          infermieristiche,         ostetrica,         riabilitative,
          tecnico-sanitarie  e  della   prevenzione,   che   aderisce
          all'attivita' di somministrazione  dei  vaccini  contro  il
          SARS-CoV-2 al di fuori  dell'orario  di  servizio,  non  si
          applicano le incompatibilita' di cui all'articolo 4,  comma
          7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo  53
          del  decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,
          esclusivamente per lo svolgimento dell'attivita'  vaccinale
          stessa. All'attuazione del presente comma si  provvede  nei
          limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30
          aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 25 giugno 2019, n. 60, senza nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica»;
                  f) il comma 466 e l'allegato D sono soppressi;
                  g) il comma 467, e' sostituito dal seguente:  «467.
          Per l'attuazione del comma 464 e' autorizzata,  per  l'anno
          2021, la spesa di 100 milioni di euro. Conseguentemente  il
          livello  del   finanziamento   del   fabbisogno   sanitario
          nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
          100  milioni  di  euro  per  l'anno   2021.   Al   predetto
          finanziamento accedono  tutte  le  Regioni  e  le  Province
          autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   in   deroga   alle
          disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie
          speciali   il   concorso   regionale   e   provinciale   al
          finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di
          accesso  al  fabbisogno   sanitario   indistinto   corrente
          rilevate per l'anno 2020, come riportato nella  tabella  di
          cui  all'allegato  C  annesso  alla  presente  legge.   Per
          l'attuazione del comma 462 e' autorizzata, per l'anno 2021,
          la spesa  di  518.842.000  euro  per  la  stipulazione  dei
          contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  con   medici,
          infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro,  per
          il servizio  reso  dalle  agenzie  di  somministrazione  di
          lavoro per la selezione  dei  professionisti  sanitari  che
          partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale
          di 544.284.100 euro, e i relativi importi  sono  trasferiti
          alla  contabilita'  speciale   intestata   al   Commissario
          straordinario per l'attuazione  e  il  coordinamento  delle
          misure  occorrenti  per  il  contenimento  e  il  contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19»;
                  h) il comma 471, e' sostituito dal seguente:  «471.
          In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1,
          lettere b) e c), della legge  18  giugno  2009,  n.  69,  e
          dall'articolo 3, comma  3,  lettera  b),  del  decreto  del
          Ministro della salute 16 dicembre  2010,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto
          delle recenti iniziative  attuate  nei  Paesi  appartenenti
          all'Unione  europea  finalizzate  alla  valorizzazione  del
          ruolo  dei  farmacisti  nelle  azioni  di  contrasto  e  di
          prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2,  e'  consentita,
          in via sperimentale, per l'anno 2021,  la  somministrazione
          di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle  farmacie  aperte  al
          pubblico da parte dei  farmacisti,  opportunamente  formati
          con le modalita' di cui al comma 465, anche  con  specifico
          riferimento alla disciplina del consenso informato che  gli
          stessi    provvedono     ad     acquisire     direttamente,
          subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con
          le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie,
          sentito il competente ordine professionale, senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito
          dei predetti accordi sono disciplinati  anche  gli  aspetti
          relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per  la
          somministrazione dei vaccini, nonche' le  opportune  misure
          per garantire la sicurezza  degli  assistiti.  Al  fine  di
          assicurare   il   puntuale   adempimento   degli   obblighi
          informativi  di  cui   all'articolo   3,   comma   5,   del
          decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  12  marzo  2021,  n.  29,   i
          farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo  e  con
          modalita'  telematiche  sicure,  i   dati   relativi   alle
          vaccinazioni  effettuate  alla  regione  o  alla  provincia
          autonoma  di  riferimento,  attenendosi  alle   indicazioni
          tecniche fornite  da  queste  ultime  anche  attraverso  il
          Sistema Tessera Sanitaria.».
                2-bis. Agli oneri derivanti  dalle  disposizioni  di'
          cui al comma 471 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre
          2020, n. 178, come sostituito dal comma 2, lettera h),  del
          presente articolo, si provvede  nell'ambito  delle  risorse
          previste dall'articolo 1, comma  406-ter,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, e dal comma 6 del presente articolo.
                3. Agli oneri derivanti  dal  comma  2,  lettera  c),
          capoverso 463-bis, pari a 345 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
                4.  Al  fine   di   rafforzare   strutturalmente   la
          resilienza, la prossimita' e la tempestivita'  di  risposta
          del  Servizio  Sanitario  Nazionale  (SSN)  alle  patologie
          infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonche'
          l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 471,  della  legge
          30 dicembre 2020, n. 178, con decreto  del  Ministro  della
          salute, adottato di concerto con il Ministro dell' economia
          e delle  finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, e'  riconosciuta,
          in  via  sperimentale,  per  gli  anni  2021  e  2022,  una
          remunerazione aggiuntiva in favore delle  farmacie  per  il
          rimborso  dei  farmaci  erogati  in  regime   di   Servizio
          sanitario nazionale, nei  limiti  dell'importo  di  cui  al
          comma 6.
                5. Il decreto di cui al  comma  4  e'  emanato  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto.
                6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5,  pari  a  50
          milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per
          l'anno 2022, si provvede a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23  dicembre
          1996, n. 662. Al finanziamento di cui al comma  4  accedono
          tutte le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni  legislative   che
          stabiliscono  per  le  autonomie   speciali   il   concorso
          regionale  e   provinciale   al   finanziamento   sanitario
          corrente.
                7. Al fine di favorire il potenziamento della ricerca
          e la riconversione industriale del settore  biofarmaceutico
          verso  la  produzione  di  nuovi  farmaci  e  vaccini   per
          fronteggiare in ambito  nazionale  le  patologie  infettive
          emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la
          realizzazione  di  poli  di  alta  specializzazione,   sono
          concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di
          cui al comma 9, agevolazioni finanziarie a  sostegno  degli
          investimenti privati effettuati nel citato settore e per la
          realizzazione  di  interventi  ad  essi   complementari   e
          funzionali.
                8. Per  consentire  la  tempestiva  attuazione  delle
          disposizioni di cui al comma  7  si  applicano,  in  quanto
          compatibili, l'articolo  43  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, ed i relativi provvedimenti  attuativi
          gia' adottati.
                9. Per il finanziamento delle  agevolazioni  e  degli
          interventi complementari e funzionali di cui al comma 7, il
          fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 200 milioni
          di euro per l'anno 2021.
                10. Le agevolazioni di cui al comma 7 possono  essere
          concesse, previa autorizzazione della Commissione  europea,
          anche  nei  limiti  e  alle   condizioni   previsti   dalla
          Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19
          marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
                11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a  200
          milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 42.
                12. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021,
          n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  marzo
          2021, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:
                  a) al comma 5,  secondo  periodo,  dopo  le  parole
          «stato di gravidanza della persona vaccinata» sono aggiunte
          le seguenti parole «e sulla eventuale  pregressa  infezione
          da SARS-CoV2.»;
                  b) nel medesimo comma 5, ultimo periodo, le  parole
          «in forma aggregata» sono sostituite dalle parole «su  base
          individuale»;
                  c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
                    «5-bis. Al fine  di  estendere  le  attivita'  di
          prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni  per  la
          prevenzione delle  infezioni  da  SARS-CoV2,  previste  dal
          Piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici
          convenzionati con il SSN, e altri  operatori  sanitari  che
          effettuano le attivita' di prenotazione e  somministrazione
          provvedono alla trasmissione telematica alla regione o alla
          provincia   autonoma   di   competenza   dei   dati   delle
          prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi
          messi a disposizione dalla medesima  ovvero  attraverso  la
          piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche  utilizzando
          le credenziali di accesso del Sistema Tessera Sanitaria.
                    5-ter. Il Sistema Tessera Sanitaria  assicura  la
          circolarita' delle informazioni relative  alla  regione  di
          assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli
          assistiti  del  SSN  nell'intero  territorio  nazionale   e
          acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le  informazioni
          su base individuale inerenti alle prenotazioni e,  in  caso
          di pluralita' di prenotazioni per  la  stessa  persona,  al
          fine  di  assicurarne  l'univocita',  informa  le   Regioni
          diverse  da  quella  di  assistenza.  Il  Sistema   Tessera
          Sanitaria  acquisisce,  altresi',  dall'Anagrafe  Nazionale
          Vaccini le informazioni su base individuale  inerenti  alle
          somministrazioni  e  rende  disponibile  alle   Regioni   e
          Province autonome, nonche' alla  piattaforma  nazionale  di
          cui al comma  1,  un  servizio  di  verifica  dell'avvenuta
          somministrazione per i singoli  assistiti,  per  assicurare
          l'appropriatezza  di  una  successiva  somministrazione  ai
          medesimi.».
                13. Dall'attuazione del comma 12 non devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
              Note al Comma 534
              Il riferimento al testo dell'articolo  1,  commi  34  e
          34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  e'  riportato
          nelle note al comma 529.
              Note al Comma 535
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  258,  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024):
                "258. Il livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
          sanitario nazionale  standard  cui  concorre  lo  Stato  e'
          determinato in 124.061 milioni di euro per l'anno 2022,  in
          126.061 milioni di  euro  per  l'anno  2023  e  in  128.061
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le regioni e le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  provvedono  agli
          interventi di cui ai commi 261, 268, 269,  270,  271,  272,
          273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,
          286, 288, 290, 293, 294 e 295 nell'ambito del finanziamento
          di cui al presente comma,  ferma  restando  l'applicazione,
          ove   non   diversamente   previsto,   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di  compartecipazione  delle
          autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno
          sanitario."
              Note al Comma 536
              Si riporta il testo  del  comma  447,  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
                "447. Per l'anno 2021, nello stato di previsione  del
          Ministero della  salute  e'  istituito  un  fondo  con  una
          dotazione di 400 milioni di euro da destinare  all'acquisto
          dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la  cura  dei
          pazienti con COVID-19."
              Note al Comma 537
              Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto-legge
          25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2019, n. 41,  recante  misure  urgenti  per
          assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria  e  integrita'
          dei mercati, nonche' tutela della salute e  della  liberta'
          di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli  del  Regno
          Unito, in  caso  di  recesso  di  quest'ultimo  dall'Unione
          europea:
                "Art. 17 Disposizioni in materia  di  prestazioni  di
          sicurezza sociale e sanitarie nell'ambito  dei  sistemi  di
          sicurezza sociale
                1. In caso di recesso  del  Regno  Unito  dall'Unione
          europea in assenza di accordo, al fine di  salvaguardare  i
          diritti in materia di prestazioni di  sicurezza  sociale  e
          sanitarie dei cittadini del Regno Unito,  degli  apolidi  e
          dei rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno
          Unito,  nonche'  dei  loro  familiari   e   superstiti,   a
          condizione di reciprocita' con  i  cittadini  italiani,  si
          applica, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento  (CE)  n.
          883/2004 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29
          aprile 2004,  relativo  al  coordinamento  dei  sistemi  di
          sicurezza sociale.
                2. Al fine di agevolare la salvaguardia  dei  diritti
          di cui al comma 1, le autorita' e le istituzioni competenti
          italiane applicheranno  nei  confronti  delle  autorita'  e
          istituzioni del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del
          Nord le disposizioni del regolamento (CE) n.  987/2009  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre  2009,
          che stabilisce la modalita' di applicazione del regolamento
          (CE) 883/2004.
                2-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute e
          con l'obiettivo di  adempiere  alle  accresciute  attivita'
          demandate  agli  uffici  periferici  del  Ministero   della
          salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione
          europea,  in  materia  di  controlli   sulle   importazioni
          provenienti dal Regno Unito, il Ministero della salute,  in
          deroga alle vigenti facolta' assunzionali e senza il previo
          espletamento  delle   procedure   di   mobilita'   di   cui
          all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165,  e'  autorizzato  ad  assumere,   successivamente   al
          predetto  recesso,  a  tempo  indeterminato,  nel  triennio
          2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica
          per  esami,  un  contingente  di  personale  di  67  unita'
          appartenenti  all'area   III,   posizione   economica   F1,
          funzionario tecnico della prevenzione.
                2-ter.  All'onere  derivante  dall'applicazione   del
          comma   2-bis,   quantificato,   incluse   le    competenze
          accessorie, in euro 423.614  per  l'anno  2019  e  in  euro
          3.388.911 a decorrere dall'anno 2020, si provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2019-2021, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  della
          salute. Per la parte degli oneri relativi  alle  competenze
          accessorie e'  incrementato  il  pertinente  fondo  risorse
          decentrate del Ministero della salute.
                2-quater. Per le finalita' di cui al comma 2-bis,  la
          dotazione organica  di  cui  alla  tabella  A  allegata  al
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 11  febbraio  2014,  n.  59,  come  modificata
          dall'articolo 1, comma 358, della legge 30  dicembre  2018,
          n. 145, e' incrementata  di  67  unita'  di  personale  non
          dirigenziale appartenenti all'area III, posizione economica
          F1."
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  5-ter,  del
          decreto-legge 30  dicembre  2019,  n.162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  recante
          disposizioni urgenti  in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica:
                "Art. 1 Proroga di termini in  materia  di  pubbliche
          amministrazioni
                5-ter. Il Ministero della salute e'  autorizzato,  in
          aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
          vigente, senza il previo espletamento  delle  procedure  di
          mobilita' e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei
          fabbisogni di cui agli  articoli  6  e  6-ter  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ad  assumere  a  tempo
          indeterminato,  mediante  appositi  concorsi  pubblici  per
          esami, tredici dirigenti di livello non  generale,  di  cui
          cinque medici e un chimico, da  imputare  all'aliquota  dei
          dirigenti   sanitari,   due   economisti   sanitari,    due
          statistici,   un   ingegnere   biomedico,   un    ingegnere
          industriale  e  un  ingegnere   ambientale,   da   imputare
          all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonche'  cinquanta
          unita' di personale non dirigenziale  con  professionalita'
          tecniche, appartenenti all'area  III,  posizione  economica
          F1, del comparto funzioni centrali. La  dotazione  organica
          del   Ministero   della   salute   e'   corrispondentemente
          incrementata di 13 unita'  con  qualifica  dirigenziale  di
          livello non generale  e  di  50  unita'  di  personale  non
          dirigenziale appartenenti all'area  III.  Per  fare  fronte
          agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma  e'
          autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di
          euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri
          derivanti dall'attuazione del presente  comma  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero   della   salute.   I   pertinenti   fondi    per
          l'incentivazione   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale    del    Ministero    della    salute    sono
          corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia
          e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
              Si riporta il testo dei commi 355 e 356,  dell'articolo
          1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.145,  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
                "355.  Al  fine  di  potenziare  l'attuazione   delle
          politiche per la salute,  di  assicurare  un'efficiente  ed
          efficace gestione delle risorse  pubbliche  destinate  alla
          tutela  della  salute,  nell'obiettivo  di  perseguire   le
          accresciute attivita'  demandate  agli  uffici  centrali  e
          periferici del Ministero della salute, ivi  incluse  quelle
          derivanti dalle  nuove  procedure  europee  in  materia  di
          controlli,  il  Ministero  della  salute,  in  deroga  alle
          vigenti   facolta'   assunzionali   e   senza   il   previo
          espletamento  delle   procedure   di   mobilita'   di   cui
          all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165, e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato,  per
          il  triennio   2019-2021,   mediante   apposita   procedura
          concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di
          personale di 80 unita' appartenenti all'Area III, posizione
          economica F1, e di  28  unita'  appartenenti  all'Area  II,
          posizione economica F1, in possesso del diploma  di  scuola
          secondaria di secondo grado.
                356. Per le medesime finalita' di cui al  comma  355,
          il Ministero della salute  e'  autorizzato  ad  assumere  a
          tempo  indeterminato  un  contingente   di   personale   in
          posizioni dirigenziali non generali delle  professionalita'
          sanitarie  di  complessive  210  unita'.  Fermo  il  limite
          massimo delle assunzioni autorizzate dal presente comma, il
          Ministero della salute puo' indire procedure per titoli  ed
          esami  per  un  numero  di  unita'  non  superiore  a  155,
          riservate  al  personale  medico,  veterinario,  chimico  e
          farmacista, con incarichi per lo svolgimento dei  controlli
          obbligatori  in  materia   di   profilassi   internazionale
          conferiti ai sensi dell'articolo 34-bis  del  decreto-legge
          30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in servizio presso  il
          Ministero della salute alla data di entrata in vigore della
          presente legge."
              Si riporta il testo  del  comma  882,  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
                "882. Per far  fronte  agli  accresciuti  compiti  di
          profilassi internazionale e alle  attivita'  connesse  alla
          competitivita' del sistema Paese in  materia  di  controlli
          sanitari e procedure  autorizzatorie,  il  Ministero  della
          salute, in aggiunta alle facolta' assunzionali  previste  a
          legislazione vigente, e' autorizzato, per l'anno  2021,  ad
          assumere con contratto di  lavoro  a  tempo  indeterminato,
          mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali  in  vigore
          presso  il  Ministero  stesso  ovvero   mediante   appositi
          concorsi pubblici per esami, 45 dirigenti  di  livello  non
          generale, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da
          imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari,  2  dirigenti
          con profilo economico sanitario, 10 dirigenti  con  profilo
          giuridico sanitario, 1  dirigente  ingegnere  biomedico,  1
          dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali,  2
          dirigenti ingegneri industriali  e  2  dirigenti  ingegneri
          ambientali, da  imputare  all'aliquota  dei  dirigenti  non
          sanitari, nonche' complessive 135 unita' di  personale  non
          dirigenziale   con   professionalita'    anche    tecniche,
          appartenenti all'Area  III,  posizione  economica  F1,  del
          comparto  funzioni  centrali.  La  dotazione  organica  del
          Ministero  della  salute  e'  incrementata  di   7   unita'
          dirigenziali non generali e di 135 unita' di personale  non
          dirigenziale appartenenti all'Area III."
              Si riporta il testo  dell'articolo  7  della  legge  14
          ottobre 1999,  n.  362,  recante  Disposizioni  urgenti  in
          materia sanitaria:
                "Art. 7 Incentivazione sperimentale del personale non
          appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del
          Ministero della sanita'.
                1.  In  relazione  all'accresciuta  complessita'  dei
          compiti assegnati al Ministero della sanita' in materia  di
          vigilanza,  ispezione  e  controllo,  di  prevenzione,   di
          sicurezza  e  di  profilassi,  e  allo   scopo   anche   di
          armonizzare i trattamenti economici di tutti  i  dipendenti
          non   appartenenti   al   ruolo   sanitario   di    livello
          dirigenziale,  sono  destinate   alle   sperimentazioni   e
          relative contrattazioni collettive previste dall'articolo 8
          del  decreto  legislativo  4   novembre   1997,   n.   396,
          riguardanti il predetto personale, oltre alle  economie  di
          gestione, anche quote delle entrate di cui all'articolo  5,
          comma 12,  della  legge  29  dicembre  1990,  n.  407,  con
          conseguente riduzione degli interventi ivi previsti."
              Note al Comma 538
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo   1-quater,   del
          decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.228,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante
          disposizioni urgenti in  materia  di  termini  legislativi,
          come modificato dalla presente legge:
                "Art.   1-quater   Disposizioni   in    materia    di
          potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale
          e dell'assistenza psicologica e psicoterapica
                1. Al fine di potenziare, nell'anno 2022,  i  servizi
          di salute mentale, a beneficio della popolazione  di  tutte
          le fasce di eta',  e  di  migliorarne  la  sicurezza  e  la
          qualita', anche in considerazione della crisi psico-sociale
          causata dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonche' di  sviluppare
          l'assistenza per il  benessere  psicologico  individuale  e
          collettivo, le regioni e le province autonome di  Trento  e
          di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un  programma
          di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle  persone
          con disturbi mentali e affette da disturbi  correlati  allo
          stress  al  fine  di  garantire  e  rafforzare   l'uniforme
          erogazione, in tutto il territorio nazionale,  dei  livelli
          di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  12  gennaio  2017,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in  particolare,  per
          il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
                  a) rafforzare i  servizi  di  neuropsichiatria  per
          l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo  25  del
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
          gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in  area
          pediatrica e  l'assistenza  territoriale,  con  particolare
          riferimento all'ambito semiresidenziale;
                  b)  potenziare  l'assistenza  sociosanitaria   alle
          persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
          gennaio 2017;
                  c)  potenziare  l'assistenza   per   il   benessere
          psicologico  individuale  e  collettivo,   anche   mediante
          l'accesso  ai  servizi  di  psicologia  e  psicoterapia  in
          assenza  di  una  diagnosi  di  disturbi  mentali,  e   per
          affrontare situazioni di disagio psicologico,  depressione,
          ansia e trauma da stress.
                2. Per il raggiungimento degli obiettivi  di  cui  al
          comma 1  e'  autorizzata  la  spesa  complessiva  di  dieci
          milioni  di  euro   per   l'anno   2022,   finalizzata   al
          reclutamento di professionisti  sanitari  e  di  assistenti
          sociali secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  33,
          commi 1 e 3, del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106. Conseguentemente  le  risorse  stanziate  ai  sensi
          dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge  30  dicembre
          2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli  allegati
          5 e 6 annessi alla medesima legge n.  234  del  2021,  sono
          incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle
          tabelle A e B allegate al presente decreto.
                3. Tenuto  conto  dell'aumento  delle  condizioni  di
          depressione, ansia,  stress  e  fragilita'  psicologica,  a
          causa dell'emergenza pandemica e  della  conseguente  crisi
          socio-economica, le  regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano erogano, nei limiti  delle  risorse  di
          cui al comma  4,  un  contributo  per  sostenere  le  spese
          relative  a  sessioni  di  psicoterapia   fruibili   presso
          specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli
          psicoterapeuti nell'ambito dell'albo  degli  psicologi.  Il
          contributo e' stabilito nell'importo massimo  di  600  euro
          per  persona  ed  e'   parametrato   alle   diverse   fasce
          dell'indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso.
          Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore  a
          50.000 euro. Le modalita' di  presentazione  della  domanda
          per accedere al contributo,  l'entita'  dello  stesso  e  i
          requisiti, anche reddituali, per la sua  assegnazione  sono
          stabiliti, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per
          l'anno 2022, con decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di   Bolzano.   Il   contributo   e'   stabilito
          nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite
          complessivo di 5 milioni di euro per l'anno  2023  e  di  8
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024.  Le
          risorse determinate al comma 4 per le finalita' di  cui  al
          presente comma sono ripartite tra le regioni e le  province
          autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella
          C allegata al presente decreto.
                4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  2,
          pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2022,  e  a  quelli
          derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori  10
          milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a  valere  sul
          livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
          standard cui concorre lo Stato  per  l'anno  2022,  che  e'
          incrementato dell'importo  complessivo  di  20  milioni  di
          euro, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni  e
          le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
          disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie
          speciali, il  concorso  della  regione  o  della  provincia
          autonoma al finanziamento sanitario corrente."
              Note al Comma 539
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  684,  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024):
                "684. E' istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero della salute un fondo denominato Fondo per i test
          di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari  a  5
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023."
              Note al Comma 541
              Si riporta il testo dei commi 281 e 284 dell'articolo 1
          della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
                "281. Al fine di  sostenere  il  potenziamento  delle
          prestazioni ricomprese  nei  LEA,  anche  alla  luce  delle
          innovazioni che caratterizzano il settore, il  tetto  della
          spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo
          1, comma 398, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  e'
          rideterminato nella misura  dell'8  per  cento  per  l'anno
          2022, dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e  dell'8,30  per
          cento a decorrere dall'anno 2024.  Resta  fermo  il  valore
          percentuale  del  tetto  per  acquisti   diretti   di   gas
          medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30
          dicembre 2018, n. 145. Resta fermo il  limite  della  spesa
          farmaceutica    convenzionata    nel    valore    stabilito
          dall'articolo 1, comma 475, primo periodo, della  legge  30
          dicembre  2020,  n.   178.   Conseguentemente   il   valore
          complessivo della spesa farmaceutica e'  rideterminato  nel
          15 per cento per l'anno 2022, nel 15,15 per cento nell'anno
          2023 e nel 15,30 per cento a decorrere dall'anno 2024.
                Omissis
                284. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, su proposta dell'AIFA, sono definite le  modalita'
          di  applicazione  di  quanto   disposto   dal   comma   281
          esclusivamente in favore delle  aziende  farmaceutiche  che
          hanno  provveduto  all'integrale  pagamento  dell'onere  di
          ripiano per gli anni 2019 e 2020, senza riserva."
              Note al Comma 542
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9-undecies,  del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2015,   n.   125
          (Disposizioni urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
          Disposizioni per garantire la continuita'  dei  dispositivi
          di   sicurezza   e    di    controllo    del    territorio.
          Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
          nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
          emissioni  industriali),  come  modificato  dalla  presente
          legge:
                "Art. 9-undecies. Disposizioni  in  ambito  sanitario
          dirette a favorire la tempestivita' dei pagamenti
                1. Al fine di consentire  una  corretta  gestione  di
          cassa e di favorire la tempestivita' dei  pagamenti,  nelle
          more dell'espressione dell'intesa,  ai  sensi  delle  norme
          vigenti,  da  parte  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano,   sulla    ripartizione    delle
          disponibilita'   finanziarie   complessive   destinate   al
          finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  a   cui
          concorre  lo  Stato,  nonche'  del  recepimento   di   tale
          ripartizione  con   delibera   del   CIPE,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  a  valere  su  livello  del
          finanziamento del Servizio  sanitario  a  cui  concorre  lo
          Stato, e' autorizzato a concedere anticipazioni:
                  a) alle  regioni,  relativamente  al  finanziamento
          destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali  e  al
          finanziamento  destinato  alla  medicina  penitenziaria  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244;
                  b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso al
          finanziamento corrente del Servizio sanitario  nazionale  a
          cui concorre lo Stato e per i quali non sia  gia'  previsto
          uno specifico regime di  anticipazione,  ovvero  non  siano
          stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai  fini
          del riconoscimento delle risorse.
                2. L'anticipazione di cui al comma 1  e'  erogata  in
          misura non superiore all'80 per cento del valore  stabilito
          nell'ultima ripartizione delle  disponibilita'  finanziarie
          approvata in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.
                2-bis. Al fine di consentire una corretta gestione di
          cassa e di favorire la tempestivita'  dei  pagamenti  degli
          enti del Servizio sanitario  nazionale,  il  riparto  delle
          quote  distinte  e  vincolate  del  relativo  finanziamento
          destinato alle regioni,  ivi  comprese  le  quote  indicate
          dall'articolo 1, comma 562, della legge 23  dicembre  2014,
          n. 190, e' effettuato, ove non  siano  gia'  fissati  altri
          termini ai sensi della legislazione vigente,  entro  il  31
          luglio dell'anno di riferimento, secondo i criteri e i dati
          ultimi  disponibili.  A  seguito  della   relativa   Intesa
          raggiunta nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano,  nelle  more  della  deliberazione  del  CIPE,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
          erogare alle regioni fino all'80 per  cento  degli  importi
          assegnati,  purche'  non  siano  stabilite   condizioni   o
          specifici  adempimenti   o   atti   presupposti   ai   fini
          dell'effettiva erogabilita' delle risorse. Sono fatti salvi
          i  diversi  regimi  di  anticipazione  delle  risorse   del
          finanziamento  del  Servizio   sanitario   nazionale   gia'
          stabiliti dalla legislazione vigente.
                2-ter. Il regime di anticipazione  di  cui  al  comma
          2-bis si applica anche alle somme da erogare  a  titolo  di
          compensazione per minori gettiti fiscali effettivi rispetto
          a quelli stimati ai fini  del  finanziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
                2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
          nelle more delle deliberazioni del CIPE, e' autorizzato  ad
          effettuare le erogazioni delle somme di cui ai commi  2-bis
          e 2-ter anche con  riferimento  ai  relativi  finanziamenti
          riferiti agli esercizi 2016  e  precedenti  sui  quali  sia
          stata raggiunta la prevista Intesa.
                2-quinquies.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze provvede ai trasferimenti di cui  ai  commi  2-bis,
          2-ter e 2-quater comunque entro i limiti degli stanziamenti
          del  bilancio  statale.  Sono  in  ogni  caso   autorizzati
          recuperi e compensazioni a carico delle somme  a  qualsiasi
          titolo spettanti  alle  regioni,  anche  per  gli  esercizi
          successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.
                3. Al fine di consentire  una  corretta  gestione  di
          cassa e di favorire la tempestivita' dei  pagamenti,  nelle
          more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri che ripartisce ed assegna alle universita'  le
          risorse previste per il finanziamento della formazione  dei
          medici specialisti, ai sensi dell'articolo 39  del  decreto
          legislativo  17  agosto  1999,   n.   368,   e   successive
          modificazioni, il Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' autorizzato a concedere anticipazioni alle  universita',
          a  valere  sul  livello  del  finanziamento  di  competenza
          dell'esercizio, in misura non superiore al 90 per cento del
          valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile  approvato
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          ovvero del valore provvisorio del finanziamento stimato dal
          Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  con  decreto
          direttoriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato  ad  effettuare,  ove  necessario,  recuperi  o
          compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi
          diversi.
                4. Nei confronti degli enti di cui ai  commi  1  e  3
          sono autorizzati in sede di conguaglio eventuali  necessari
          recuperi, anche a carico delle  somme  a  qualsiasi  titolo
          spettanti per gli esercizi successivi."
              Note al Comma 543
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  377,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014), come modificato dalla  presente
          legge:
                "377. In favore dei policlinici universitari  gestiti
          direttamente da universita' non statali di cui all'articolo
          8, comma 1, del decreto legislativo 21  dicembre  1999,  n.
          517,  e'  disposto,  a  titolo  di  concorso   statale   al
          finanziamento degli oneri connessi allo  svolgimento  delle
          attivita' strumentali necessarie al perseguimento dei  fini
          istituzionali da  parte  dei  soggetti  di  cui  al  citato
          articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro
          per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per  ciascuno
          degli  anni  dal  2015  al  2027,  la  cui  erogazione   e'
          subordinata alla sottoscrizione  dei  protocolli  d'intesa,
          tra  le  singole  universita'  e  la  regione  interessata,
          comprensivi  della  definitiva  regolazione  condivisa   di
          eventuali contenziosi pregressi. Il  riparto  del  predetto
          importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente
          da universita' non statali e'  stabilito  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute. La presente disposizione continua ad
          applicarsi anche ove  le  strutture  indicate  al  presente
          comma modifichino la propria forma  giuridica  nei  termini
          previsti  dall'articolo  8,  comma   1-bis,   del   decreto
          legislativo n. 517 del 1999."
              Note al Comma 544
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  67-bis,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191  recante  Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2010):
                "67-bis. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre  2011,  di
          concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite forme premiali a valere sulle  risorse  ordinarie
          previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
          del Servizio sanitario nazionale, applicabili  a  decorrere
          dall'anno  2012,  per  le  regioni  che  istituiscano   una
          Centrale regionale per gli acquisti e  l'aggiudicazione  di
          procedure  di  gara  per  l'approvvigionamento  di  beni  e
          servizi per un volume annuo non  inferiore  ad  un  importo
          determinato con  il  medesimo  decreto  e  per  quelle  che
          introducano  misure  idonee  a  garantire,  in  materia  di
          equilibrio di  bilancio,  la  piena  applicazione  per  gli
          erogatori pubblici  di  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
          502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
          della remunerazione  a  prestazione.  L'accertamento  delle
          condizioni per  l'accesso  regionale  alle  predette  forme
          premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato  permanente
          per la verifica dell'erogazione dei livelli  essenziali  di
          assistenza e del  Tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
          adempimenti  regionali,  di  cui  agli  articoli  9  e   12
          dell'Intesa  23  marzo  2005,  sancita   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.  105
          del 7 maggio 2005.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  in  via
          transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
          primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          stabilisce il  riparto  della  quota  premiale  di  cui  al
          presente  comma,  tenendo  anche  conto   di   criteri   di
          riequilibrio indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2013,  la
          percentuale  indicata  all'articolo  15,  comma   23,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'  pari
          allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015,  per
          l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018,  per  l'anno
          2019, per l'anno 2020, per l'anno 2021 e per l'anno 2022 in
          via transitoria, nelle more dell'adozione  del  decreto  di
          cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          stabilisce il  riparto  della  quota  premiale  di  cui  al
          presente  comma,  tenendo  anche  conto   di   criteri   di
          riequilibrio indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2014,  la
          percentuale indicata al citato articolo 15, comma  23,  del
          decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  135  del  2012,  e'  pari
          all'1,75  per  cento.  Limitatamente  all'anno   2021,   la
          percentuale indicata al citato articolo 15, comma  23,  del
          decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  e'  pari  allo
          0,32 per cento."
              Note al Comma 547
              Si riporta il testo  dell'articolo  5,  della  legge  6
          febbraio 2009, n. 7 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di
          amicizia, partenariato e  cooperazione  tra  la  Repubblica
          italiana e  la  Grande  Giamahiria  araba  libica  popolare
          socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008):
                "Art. 5 Copertura finanziaria
                1.  Agli  oneri   derivanti   dall'attuazione   degli
          articoli 10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato  di
          cui all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno 2009,
          a euro 74.216.200 per l'anno 2010, a  euro  70.716.200  per
          l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni  dal
          2012  al  2029,  e  a  quelli   derivanti   dall'attuazione
          dell'articolo 8 dello  stesso  Trattato,  valutati  in  180
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009  al  2028,
          nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione  dell'articolo
          4 della presente legge, pari  a  50  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede  mediante
          utilizzo di quota parte delle  maggiori  entrate  derivanti
          dall'attuazione dell'articolo 3.
                2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
          al  monitoraggio  degli  oneri  derivanti   dall'attuazione
          dell'articolo 8 del Trattato di cui  all'articolo  1  della
          presente   legge,   anche   ai   fini   dell'adozione   dei
          provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,  comma
          7,  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni.  Gli  eventuali  decreti  emanati  ai  sensi
          dell'articolo 7, secondo comma,  numero  2),  della  citata
          legge n. 468 del 1978,  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore dei provvedimenti e delle misure di cui  al  periodo
          precedente, sono  tempestivamente  trasmessi  alle  Camere,
          corredati di apposite relazioni illustrative.
                3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio."
              Note al Comma 549
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento  e
          semplificazione del sistema di  formazione  iniziale  e  di
          accesso nei ruoli di docente nella  scuola  secondaria  per
          renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
          della professione, a norma dell'articolo  1,  commi  180  e
          181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107),  come
          modificato dalla presente legge:
                "Art.  1  Modello  integrato  di  formazione   e   di
          abilitazione dei docenti
                1. Al fine di elevare la qualificazione professionale
          dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello
          formativo strutturato e raccordato tra le  universita',  le
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica  (AFAM)  e  le  scuole,   idoneo   a   sviluppare
          coerentemente  le  competenze  necessarie  per  l'esercizio
          della  professione  di   insegnante,   nonche'   per   dare
          attuazione  alla  riforma  della  formazione  dei   docenti
          prevista nel Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  e'
          introdotto  un  percorso  universitario  e  accademico   di
          formazione iniziale e abilitazione  dei  docenti  di  posto
          comune,  compresi  gli  insegnanti  tecnico-pratici,  delle
          scuole secondarie di primo e secondo grado.
                2. Il percorso di formazione  iniziale,  selezione  e
          prova, in particolare, ha l'obiettivo di  sviluppare  e  di
          accertare nei futuri docenti:
                  a)   le   competenze    culturali,    disciplinari,
          pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e  metodologiche,
          specie quelle dell'inclusione e della partecipazione  degli
          studenti, rispetto ai  nuclei  basilari  dei  saperi  e  ai
          traguardi di competenza fissati per gli studenti;
                  b)  le  competenze  proprie  della  professione  di
          docente,  in  particolare  pedagogiche,   psicopedagogiche,
          relazionali,   orientative,   valutative,    organizzative,
          didattiche e tecnologiche, integrate  in  modo  equilibrato
          con  i  saperi  disciplinari  nonche'  con  le   competenze
          giuridiche,   in   specie   relative   alla    legislazione
          scolastica;
                  c)  la  capacita'  di  progettare,  anche   tramite
          attivita' di programmazione  di  gruppo  e  tutoraggio  tra
          pari,  percorsi  didattici  flessibili  e   adeguati   alle
          capacita' e ai talenti degli  studenti  da  promuovere  nel
          contesto scolastico, in sinergia con  il  territorio  e  la
          comunita' educante, al  fine  di  favorire  l'apprendimento
          critico    e    consapevole,    l'orientamento,     nonche'
          l'acquisizione delle competenze trasversali da parte  degli
          studenti, tenendo conto delle soggettivita' e  dei  bisogni
          educativi specifici di ciascuno di essi;
                  d) la capacita' di svolgere  con  consapevolezza  i
          compiti  connessi  con  la  funzione  di  docente   e   con
          l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.
                3. La formazione continua obbligatoria,  al  pari  di
          quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, dei
          docenti di ruolo prosegue e  completa  la  loro  formazione
          iniziale secondo un  sistema  integrato,  coerente  con  le
          finalita' di innovazione del  lavoro  pubblico  e  coesione
          sociale, volto a  metodologie  didattiche  innovative  e  a
          competenze   linguistiche,    digitali,    pedagogiche    e
          psicopedagogiche, nonche' a competenze volte a favorire  la
          partecipazione degli  studenti.  Per  la  realizzazione  di
          questo   obiettivo   la   Scuola   di    alta    formazione
          dell'istruzione di  cui  all'articolo  16-bis,  in  stretto
          raccordo  con   le   istituzioni   scolastiche,   oltre   a
          indirizzare  lo  sviluppo  delle  attivita'  formative  del
          personale scolastico, indica e aggiorna le  esigenze  della
          formazione  iniziale  degli   insegnanti.   Sono   previste
          specifiche iniziative formative  dedicate  alle  discipline
          scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche  e  matematiche
          (STEM) nonche' alle competenze digitali e alle  metodologie
          didattiche innovative. Le iniziative formative  di  cui  al
          presente   comma   si   svolgono   fuori   dell'orario   di
          insegnamento e sono definite, per i profili di  competenza,
          dalla contrattazione collettiva, ferme restando l'autonomia
          organizzativa   delle   istituzioni   scolastiche   e    le
          disposizioni del contratto collettivo nazionale."
              Note al Comma 550
              Si riporta il testo dell'articolo  9,  della  legge  15
          luglio 2022, n. 99 (Istituzione del  Sistema  terziario  di
          istruzione tecnologica superiore),  come  modificato  dalla
          presente legge:
                "Art.   9.   Misure   nazionali   di   sistema    per
          l'orientamento
                1. Gli ITS Academy sono costituiti sul territorio nel
          rispetto  delle  competenze  esclusive  delle  regioni   in
          materia di programmazione dell'offerta formativa e  secondo
          criteri  che  assicurano  il  coinvolgimento  delle   parti
          sociali.
                2. Il Ministero dell'istruzione promuove, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica,  la  costituzione
          di «Reti di coordinamento di settore e territoriali» per lo
          scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori  e
          la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS  Academy  di
          regioni diverse. Le reti  di  coordinamento  si  riuniscono
          almeno  due  volte  l'anno  e   sono   coordinate   da   un
          rappresentante del Ministero dell'istruzione.
                3. Per favorire lo sviluppo del  complessivo  Sistema
          terziario  di  istruzione  tecnologica  superiore  di   cui
          all'articolo 1, il Comitato nazionale ITS  Academy  di  cui
          all'articolo 10 individua, nei  limiti  delle  risorse  del
          Fondo  per  l'istruzione  tecnologica  superiore   di   cui
          all'articolo 11, linee  di  azione  nazionali  al  fine  di
          promuovere, con particolare  riferimento  all'obiettivo  di
          favorire l'equilibrio di genere:
                  a) attivita' di orientamento a partire dalla scuola
          secondaria di primo grado,  in  relazione  alle  iscrizioni
          agli ITS Academy;
                  b) programmi pluriennali comprendenti percorsi  per
          le competenze trasversali  e  per  l'orientamento  e  altre
          iniziative di orientamento, anche nella forma  di  percorsi
          esperienziali, destinate agli studenti  degli  istituti  di
          scuola secondaria di secondo grado,  compresi  i  licei,  e
          iniziative di informazione alle famiglie sulla  missione  e
          sull'offerta formativa professionale degli ITS Academy,  di
          cui al presente capo.  Tali  programmi  sono  volti  a  far
          conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di
          apprendistato di alta formazione e ricerca per  una  rapida
          transizione nel mondo del lavoro;
                  c)  programmi  per  la  diffusione  della   cultura
          scientifica e tecnologica anche al  fine  di  sostenere  le
          misure per lo sviluppo economico e  la  competitivita'  del
          sistema produttivo italiano in  coerenza  con  i  parametri
          europei."

              Note al Comma 551
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo 14 gennaio 2008, n. 21  recante  Norme  per  la
          definizione dei  percorsi  di  orientamento  all'istruzione
          universitaria e all'alta formazione artistica,  musicale  e
          coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita'  e
          le istituzioni dell'alta formazione artistica,  musicale  e
          coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei
          risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione
          ai corsi di laurea universitari ad accesso  programmato  di
          cui all'articolo 1 della legge 2 agosto  1999,  n.  264,  a
          norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e  c)  della
          legge 11 gennaio 2007, n. 1, come modificato dalla presente
          legge:
                "Art. 3. Percorsi di orientamento
                1. I percorsi di orientamento mirano prioritariamente
          a dare allo studente opportunita' di:
                  a)  conoscere   temi,   problemi   e   procedimenti
          caratteristici in diversi campi  del  sapere,  al  fine  di
          individuare  interessi  e  predisposizioni   specifiche   e
          favorire scelte consapevoli  in  relazione  ad  un  proprio
          progetto personale;
                  b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento
          fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
                  c)  conoscere  anche  aree   disciplinari,   ambiti
          professionali,  settori   emergenti   che   non   rientrano
          direttamente  nei  curricoli  scolastici  o  che  non  sono
          adeguatamente conosciuti;
                  c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle
          materie  scientifiche,  tecnologiche,   ingegneristiche   e
          matematiche (STEM);
                  d) disporre di adeguata documentazione sui percorsi
          e le sedi di studio,  nonche'  sui  servizi  agli  studenti
          nella formazione post-secondaria;
                  e)  autovalutare,  verificare  e   consolidare   le
          proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta
          per i diversi corsi di studio ai quali  e'  interessato,  a
          partire almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;
                  f)   partecipare   a   laboratori   finalizzati   a
          valorizzare, anche con esperienze sul campo, le  discipline
          tecnico-scientifiche;
                  g) fare esperienza di momenti significativi di vita
          universitaria e di misurarsi, con un  diverso  contesto  di
          studio e di lavoro, anche  attraverso  iniziative  speciali
          presso universita' in Italia e in Europa.
                2.  I  percorsi  di   orientamento   si   inseriscono
          strutturalmente negli ultimi tre anni di corso della scuola
          secondaria di secondo grado e  nell'ultimo  anno  di  corso
          della scuola secondaria di primo grado,  anche  utilizzando
          gli strumenti di flessibilita'  didattica  e  organizzativa
          previsti dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
          marzo 1999, n. 275.
                2-bis.  In  presenza  di   alunni   con   disabilita'
          certificata sono previsti interventi specifici  finalizzati
          all'orientamento e volti a offrire alle famiglie  strumenti
          utili per indirizzare la  scelta  del  percorso  formativo.
          Tali    percorsi    di    orientamento    si    inseriscono
          strutturalmente nell'ultimo  anno  di  corso  della  scuola
          secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di  corso
          della scuola secondaria di secondo grado.
                3. Le istituzioni  scolastiche,  le  universita',  le
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica,  gli  istituti   tecnici   superiori,   mediante
          apposite   convenzioni,   collaborano,   anche   in   forma
          consortile, per la  realizzazione  di  attivita'  intese  a
          migliorare la preparazione di studenti universitari che non
          abbiano superato le  verifiche  previste  dall'articolo  6,
          comma  1,  del  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
                3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa  e  sul  sito
          istituzionale   delle   istituzioni   scolastiche   vengono
          indicate le iniziative di orientamento poste in essere.
                4.  I  docenti  della  scuola  secondaria   superiore
          possono essere coinvolti nella predisposizione delle  prove
          di selezione  per  l'accesso  all'universita',  che  devono
          comunque tener conto degli effettivi programmi  svolti  nei
          percorsi di studio dell'istruzione secondaria superiore.
                5. Presso  le  scuole  secondarie  superiori  possono
          essere  previsti  interventi  orientativi   di   professori
          universitari, ricercatori e dottori di ricerca, nonche'  di
          docenti delle istituzioni dell'alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica.
                6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca,  in
          collaborazione con l'ANVUR,  e  utilizzando  anche  i  dati
          dell'anagrafe  degli   studenti   universitari,   cura   la
          realizzazione di un osservatorio nazionale  sugli  iscritti
          ai corsi di laurea, assicura  agli  istituti  scolastici  e
          alle amministrazioni scolastiche, nonche'  alle  regioni  e
          agli enti locali interessati, l'accesso ai  dati  aggregati
          sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle
          verifiche di ingresso e nel percorso di studio, e  presenta
          una  relazione  annuale  sui  flussi  degli  studenti.   Ai
          componenti  dell'osservatorio  non  spettano  compensi  ne'
          rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti."
              Note al Comma 552
              La legge 18 dicembre  1997,  n.  440  (Istituzione  del
          Fondo  per  l'arricchimento  e  l'ampliamento  dell'offerta
          formativa e per gli interventi perequativi)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298.
              Note al Comma 555
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo 14 gennaio 2008, n. 21  recante  Norme  per  la
          definizione dei  percorsi  di  orientamento  all'istruzione
          universitaria e all'alta formazione artistica,  musicale  e
          coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita'  e
          le istituzioni dell'alta formazione artistica,  musicale  e
          coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei
          risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione
          ai corsi di laurea universitari ad accesso  programmato  di
          cui all'articolo 1 della legge 2 agosto  1999,  n.  264,  a
          norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e  c)  della
          legge 11 gennaio 2007, n. 1, come modificato dalla presente
          legge:
                "Art. 3. Percorsi di orientamento
                1. I percorsi di orientamento mirano prioritariamente
          a dare allo studente opportunita' di:
                  a)  conoscere   temi,   problemi   e   procedimenti
          caratteristici in diversi campi  del  sapere,  al  fine  di
          individuare  interessi  e  predisposizioni   specifiche   e
          favorire scelte consapevoli  in  relazione  ad  un  proprio
          progetto personale;
                  b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento
          fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
                  c)  conoscere  anche  aree   disciplinari,   ambiti
          professionali,  settori   emergenti   che   non   rientrano
          direttamente  nei  curricoli  scolastici  o  che  non  sono
          adeguatamente conosciuti;
                  c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle
          materie  scientifiche,  tecnologiche,   ingegneristiche   e
          matematiche (STEM);
                  d) disporre di adeguata documentazione sui percorsi
          e le sedi di studio,  nonche'  sui  servizi  agli  studenti
          nella formazione post-secondaria;
                  e)  autovalutare,  verificare  e   consolidare   le
          proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta
          per i diversi corsi di studio ai quali  e'  interessato,  a
          partire almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;
                  f)   partecipare   a   laboratori   finalizzati   a
          valorizzare, anche con esperienze sul campo, le  discipline
          tecnico-scientifiche;
                  g) fare esperienza di momenti significativi di vita
          universitaria e di misurarsi, con un  diverso  contesto  di
          studio e di lavoro, anche  attraverso  iniziative  speciali
          presso universita' in Italia e in Europa.
                2.  I  percorsi  di   orientamento   si   inseriscono
          strutturalmente nel primo biennio e negli ultimi  tre  anni
          di corso della scuola secondaria di secondo grado  e  nelle
          classi prime, seconde e terze della  scuola  secondaria  di
          primo   grado,   anche   utilizzando   gli   strumenti   di
          flessibilita'  didattica  e  organizzativa   previsti   dal
          decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.
          275, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61,  e  dai
          regolamenti  di  cui  ai  decreti  del   Presidente   della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, nonche'  specifici
          strumenti di supporto all'orientamento,  individuati  dalle
          linee   guida   adottate   con   decreto    del    Ministro
          dell'istruzione e  del  merito  per  potenziare  le  azioni
          nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.  A
          partire dall'anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze,
          quarte e quinte delle scuole secondarie di  secondo  grado,
          le  attivita'  di   orientamento   consistono   in   moduli
          curricolari anche superiori a trenta ore, nel limite  delle
          risorse disponibili a legislazione  vigente  e  nell'ambito
          del piano triennale  dell'offerta  formativa,  da  inserire
          anche nei percorsi per  le  competenze  trasversali  e  per
          l'orientamento. Nel primo biennio delle  scuole  secondarie
          di  secondo  grado  e  in  tutte  le  classi  della  scuola
          secondaria di primo grado, le attivita' di cui  al  secondo
          periodo consistono in moduli di trenta ore da  svolgere  in
          orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di
          progetti gia' in essere nell'istituzione scolastica.
                2-bis.  In  presenza  di   alunni   con   disabilita'
          certificata sono previsti interventi specifici  finalizzati
          all'orientamento e volti a offrire alle famiglie  strumenti
          utili per indirizzare la  scelta  del  percorso  formativo.
          Tali    percorsi    di    orientamento    si    inseriscono
          strutturalmente nelle classi prime, seconde e  terze  della
          scuola secondaria di primo grado  e  nel  primo  biennio  e
          negli ultimi tre anni di corso della scuola  secondaria  di
          secondo grado.
                3. Le istituzioni  scolastiche,  le  universita',  le
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica,  gli  istituti   tecnici   superiori,   mediante
          apposite   convenzioni,   collaborano,   anche   in   forma
          consortile, per la  realizzazione  di  attivita'  intese  a
          migliorare la preparazione di studenti universitari che non
          abbiano superato le  verifiche  previste  dall'articolo  6,
          comma  1,  del  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
                3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa  e  sul  sito
          istituzionale   delle   istituzioni   scolastiche   vengono
          indicate le iniziative di orientamento poste in essere.
                4.  I  docenti  della  scuola  secondaria   superiore
          possono essere coinvolti nella predisposizione delle  prove
          di selezione  per  l'accesso  all'universita',  che  devono
          comunque tener conto degli effettivi programmi  svolti  nei
          percorsi di studio dell'istruzione secondaria superiore.
                5. Presso  le  scuole  secondarie  superiori  possono
          essere  previsti  interventi  orientativi   di   professori
          universitari, ricercatori e dottori di ricerca, nonche'  di
          docenti delle istituzioni dell'alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica.
                6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca,  in
          collaborazione con l'ANVUR,  e  utilizzando  anche  i  dati
          dell'anagrafe  degli   studenti   universitari,   cura   la
          realizzazione di un osservatorio nazionale  sugli  iscritti
          ai corsi di laurea, assicura  agli  istituti  scolastici  e
          alle amministrazioni scolastiche, nonche'  alle  regioni  e
          agli enti locali interessati, l'accesso ai  dati  aggregati
          sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle
          verifiche di ingresso e nel percorso di studio, e  presenta
          una  relazione  annuale  sui  flussi  degli  studenti.   Ai
          componenti  dell'osservatorio  non  spettano  compensi  ne'
          rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti."
              Note al Comma 556
              Si riporta il testo dell'articolo  16-bis  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n.59 (Riordino,  adeguamento  e
          semplificazione del sistema di  formazione  iniziale  e  di
          accesso nei ruoli di docente nella  scuola  secondaria  per
          renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
          della professione, a norma dell'articolo  1,  commi  180  e
          181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107),  come
          modificato dalla presente legge:
                "Art.   16-bis.    Scuola    di    alta    formazione
          dell'istruzione
                1. E' istituita, con sede legale in Roma,  la  Scuola
          di alta formazione dell'istruzione, di  seguito  denominata
          Scuola,   posta   sotto   la   vigilanza   del    Ministero
          dell'istruzione. La Scuola:
                  a) promuove e coordina la  formazione  in  servizio
          dei docenti di ruolo, in  coerenza  e  continuita'  con  la
          formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto
          dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica  del
          docente, garantendo elevati standard di  qualita'  uniformi
          su tutto il territorio nazionale;
                  b) coordina e indirizza le attivita' formative  dei
          dirigenti   scolastici,   dei   direttori    dei    servizi
          amministrativi  generali,  del  personale   amministrativo,
          tecnico  e  ausiliario,  garantendo  elevati  standard   di
          qualita' uniformi su tutto il territorio nazionale;
                  c) assolve alle funzioni correlate alla  formazione
          continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;
                  d)  sostiene  un'azione   di   costante   relazione
          cooperativa  e  di  coprogettazione  con   le   istituzioni
          scolastiche per  la  promozione  della  partecipazione  dei
          docenti alla formazione  e  alla  ricerca  educativa  nelle
          medesime istituzioni.
                2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle  sue
          attivita'   istituzionali,   dell'Istituto   nazionale   di
          documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)  e
          dell'Istituto nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
          educativo di  istruzione  e  di  formazione  (INVALSI),  e'
          dotata  di  autonomia  amministrativa  e  contabile  e   si
          raccorda, per le funzioni amministrative,  con  gli  uffici
          del  Ministero  dell'istruzione  competenti  in  materia  e
          stipula convenzioni con le universita', con le  istituzioni
          AFAM e  con  soggetti  pubblici  e  privati,  fornitori  di
          servizi certificati di formazione.
                3.  Sono  organi  della  Scuola  il  Presidente,   il
          Comitato   d'indirizzo   e    il    Comitato    scientifico
          internazionale.
                4.  Il  Presidente  e'  nominato  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'istruzione, da adottare  entro  il  1°  marzo
          2023, ed e' scelto tra professori universitari  ordinari  o
          tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di
          particolare  e  comprovata   qualificazione   professionale
          nell'ambito dell'istruzione  e  formazione.  Il  Presidente
          dura in carica quattro anni e puo'  essere  confermato  una
          sola volta. Se dipendente statale o docente  universitario,
          per  l'intera  durata  dell'incarico  e'  collocato   nella
          posizione di fuori ruolo. Il Presidente  e'  preposto  alla
          Scuola, ne  ha  la  rappresentanza  legale  e  presiede  il
          Comitato  d'indirizzo.   E'   responsabile   dell'attivita'
          didattica  e  scientifica  della  Scuola  ed   elabora   le
          strategie  di  sviluppo   dell'attivita'   di   formazione,
          d'intesa con il direttore generale di  cui  al  comma  6  e
          sentito  il  Comitato  d'indirizzo.   Il   Presidente,   se
          dipendente  di  amministrazioni  pubbliche,   conserva   il
          trattamento economico in godimento o, se non dipendente  di
          amministrazioni pubbliche,  svolge  il  proprio  mandato  a
          titolo gratuito.
                5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente
          della Scuola, si compone di cinque membri, tra  i  quali  i
          presidenti dell'INDIRE  e  dell'INVALSI  e  due  componenti
          nominati dal Ministro dell'istruzione tra  personalita'  di
          alta qualificazione professionale. Il Comitato  d'indirizzo
          rimane in carica tre anni e, tramite il direttore  generale
          di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone
          le convenzioni  e  svolge  le  attivita'  di  coordinamento
          istituzionale  della  Scuola.  Il   Comitato   d'indirizzo,
          all'atto dell'insediamento, approva  il  regolamento  della
          Scuola, nel quale sono disciplinate le  modalita'  del  suo
          funzionamento, nonche' quelle di funzionamento dello stesso
          Comitato   d'indirizzo   e   del    Comitato    scientifico
          internazionale.  Ai  componenti  del  Comitato  d'indirizzo
          spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio,
          vitto e alloggio.
                6.  Presso  la  Scuola  e'  istituita  una  Direzione
          generale. Il direttore generale e'  nominato  entro  il  1°
          marzo 2023, dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di
          prima fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella
          posizione di fuori ruolo, o  tra  professionalita'  esterne
          all'amministrazione con qualificata esperienza  manageriale
          e resta in carica per tre anni. L'incarico  e'  rinnovabile
          una sola volta. L'organizzazione e il  funzionamento  della
          Direzione generale sono definiti con decreto  del  Ministro
          dell'istruzione.
                7. Il Comitato scientifico internazionale,  istituito
          per adeguare lo  sviluppo  delle  attivita'  formative  del
          personale    scolastico    alle     migliori     esperienze
          internazionali  e  alle  esigenze   proprie   del   sistema
          nazionale di istruzione  e  formazione,  rimane  in  carica
          quattro anni ed e' composto da un massimo di sette  membri,
          nominati  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  da
          adottare entro il 1° marzo  2023,  che  indica  altresi'  i
          criteri  per  la  nomina.  Ai   componenti   del   Comitato
          scientifico  internazionale   spettano   esclusivamente   i
          rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
                8. La dotazione organica  della  Scuola  e'  definita
          nella tabella di cui all'allegato A,  annesso  al  presente
          decreto. In sede di prima applicazione, per il reclutamento
          del personale amministrativo delle  aree,  la  Scuola,  nei
          limiti di cui all'allegato A e  delle  risorse  finanziarie
          assegnate,   procede   al   reclutamento   utilizzando   le
          graduatorie dei concorsi per funzionari  di  Area  III  del
          Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico  di
          dirigente di seconda fascia, la Scuola  procede  conferendo
          l'incarico, ai sensi dell'articolo  19,  comma  5-bis,  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  a  dirigenti
          delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
          medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ovvero
          di organi costituzionali, previo collocamento fuori  ruolo,
          o in  aspettativa  non  retribuita,  o  comando  o  analogo
          provvedimento  secondo  i  rispettivi  ordinamenti.   Nella
          Scuola  non  puo'  essere  impiegato  a  qualunque   titolo
          personale docente del comparto Scuola.
                9.  Per  l'attuazione  del   presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2023. Alla relativa copertura  si  provvede,  per
          gli anni dal 2023 al 2026, mediante i  fondi  di  cui  alla
          Missione 4 - Componente 1 -  Riforma  2.2  del  PNRR  e,  a
          decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          123, della legge 13 luglio 2015, n. 107."
              Note al Comma 557
              Si riporta il testo dell'articolo 19 del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti  per  la
          stabilizzazione   finanziaria),   come   modificato   dalla
          presente legge:
                "Art.  19  Razionalizzazione  della  spesa   relativa
          all'organizzazione scolastica
                1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti,  del
          disposto di cui all'articolo 2, commi  dal  4-septiesdecies
          al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n.  10,  i  commissari  straordinari  dell'INVALSI  e
          dell'ANSAS avviano urgentemente un programma  straordinario
          di reclutamento, da concludersi entro il  31  agosto  2012.
          L'INVALSI e l'ANSAS  provvedono  a  realizzare  il  proprio
          programma  di  reclutamento  nel  limite  della   dotazione
          organica    dell'ente,    nonche'    entro    il     limite
          dell'80%(percento)   delle   proprie    entrate    correnti
          complessive. La decorrenza  giuridica  ed  economica  delle
          assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012,
          data in cui il personale in  posizione  di  comando  presso
          l'ANSAS  rientra  in  servizio  attivo  nelle   istituzioni
          scolastiche. Dalla medesima data e' soppresso l'ANSAS ed e'
          ripristinato  l'Istituto   nazionale   di   documentazione,
          innovazione e ricerca educativa  (INDIRE),  quale  ente  di
          ricerca    con    autonomia    scientifica,    finanziaria,
          patrimoniale,   amministrativa   e   regolamentare.    Sono
          conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1
          della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  ferma  restando  la
          soppressione degli ex IRRE. L'Istituto  si  articola  in  3
          nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.
                2. Successivamente  alla  conclusione  del  programma
          straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE  si
          applicano i limiti  assunzionali  di  cui  all'articolo  9,
          comma  9,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122.
                3.  Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  individuate,
          per  il  triennio   2012-2014,   le   risorse   finanziarie
          conseguenti agli interventi di  razionalizzazione  previsti
          dal presente articolo, iscritte nello stato  di  previsione
          del predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca a legislazione vigente, da  destinare  ad  un
          apposito  fondo  da  istituire  nel   medesimo   stato   di
          previsione  finalizzato  al   finanziamento   del   sistema
          nazionale di valutazione. Le predette risorse  confluiscono
          a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le
          istituzioni   di   ricerca"   per   essere   destinate   al
          funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con  le  modalita'
          di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.
                4. Per garantire un processo di continuita' didattica
          nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione,  a  decorrere
          dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia,  la
          scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado  sono
          aggregate  in  istituti  comprensivi,  con  la  conseguente
          soppressione   delle   istituzioni   scolastiche   autonome
          costituite separatamente da direzioni didattiche  e  scuole
          secondarie  di  I  grado;  gli  istituti   compresivi   per
          acquisire l'autonomia devono essere costituiti  con  almeno
          1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni  site  nelle
          piccole isole, nei comuni montani, nelle  aree  geografiche
          caratterizzate da specificita' linguistiche.
                5. Negli anni scolastici 2012/2013 e  2013/2014  alle
          istituzioni scolastiche autonome costituite con  un  numero
          di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino a 400 per le
          istituzioni site nelle piccole isole, nei  comuni  montani,
          nelle  aree  geografiche  caratterizzate  da   specificita'
          linguistiche,  non  possono  essere   assegnati   dirigenti
          scolastici con incarico a tempo  indeterminato.  Le  stesse
          sono conferite  in  reggenza  a  dirigenti  scolastici  con
          incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
                5-bis. Negli anni scolastici 2012-2013  e  2013-2014,
          alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non
          puo'  essere  assegnato  in  via  esclusiva  un  posto   di
          direttore dei servizi generali  ed  amministrativi  (DSGA);
          con decreto del Direttore generale dell'Ufficio  scolastico
          regionale competente il posto e' assegnato  in  comune  con
          altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle
          cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA  che
          ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e'
          riconosciuta, a seguito di  specifica  sessione  negoziale,
          una indennita' mensile avente  carattere  di  spesa  fissa,
          entro il limite massimo  del  10  per  cento  dei  risparmi
          recati dal presente comma.
                5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015,  i
          criteri per la definizione  del  contingente  organico  dei
          dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
          amministrativi, nonche' per la  sua  distribuzione  tra  le
          regioni, sono  definiti  con  decreto,  avente  natura  non
          regolamentare,      del      Ministro      dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previo  accordo  in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, fermi restando gli obiettivi  finanziari  di
          cui ai commi 5 e 5-bis del presente  articolo.  Le  regioni
          provvedono  autonomamente  al  dimensionamento   scolastico
          sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente.  Fino
          al termine dell'anno scolastico  nel  corso  del  quale  e'
          adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5
          e 5-bis.
                5-quater.   Al   fine   di   dare   attuazione   alla
          riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza,  a  decorrere  dall'anno
          scolastico 2024/2025, i  criteri  per  la  definizione  del
          contingente  organico  dei  dirigenti  scolastici   e   dei
          direttori dei servizi generali e amministrativi  e  la  sua
          distribuzione tra le regioni, tenendo conto  del  parametro
          della popolazione  scolastica  regionale  indicato  per  la
          riforma 1.3 prevista dalla missione 4,  componente  1,  del
          citato Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  nonche'
          della necessita' di  salvaguardare  le  specificita'  delle
          istituzioni scolastiche situate nei comuni  montani,  nelle
          piccole isole e nelle aree  geografiche  caratterizzate  da
          specificita'  linguistiche,  anche  prevedendo   forme   di
          compensazione  interregionale,  sono  definiti,   su   base
          triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con  decreto
          del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze,  previo  accordo
          in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  da  adottare
          entro il 30 giugno  dell'anno  solare  precedente  all'anno
          scolastico  di  riferimento.  Ai  fini  del  raggiungimento
          dell'accordo,  lo  schema  del  decreto  e'  trasmesso  dal
          Ministero dell'istruzione  e  del  merito  alla  Conferenza
          unificata entro il 30 aprile. Le regioni,  sulla  base  dei
          parametri individuati dal decreto di cui al primo  periodo,
          provvedono  autonomamente  al  dimensionamento  della  rete
          scolastica entro il 30 novembre di ogni  anno,  nei  limiti
          del contingente annuale individuato dal  medesimo  decreto.
          Con  deliberazione  motivata  della  regione  puo'   essere
          determinato  un  differimento  temporale  di   durata   non
          superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali,
          sentite  le  regioni,  provvedono  alla  ripartizione   del
          con-tingente dei dirigenti scolastici assegnato.
                5-quinquies. Decorso inutilmente il  termine  del  30
          giugno di cui al  primo  periodo  del  comma  5-quater,  il
          contingente  organico  dei  dirigenti  scolastici   e   dei
          direttori dei servizi generali e amministrativi  e  la  sua
          distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto  del
          Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          il 31 luglio, sulla base di un  coefficiente  indicato  dal
          decreto medesimo, non inferiore a 900  e  non  superiore  a
          1000, e tenuto conto  dei  parametri,  su  base  regionale,
          relativi al numero degli alunni iscritti nelle  istituzioni
          scolastiche statali e dell'organico  di  diritto  dell'anno
          scolastico di riferimento, integrato  dal  parametro  della
          densita' degli  abitanti  per  chilometro  quadrato,  ferma
          restando la necessita'  di  salvaguardare  le  specificita'
          delle istituzioni scolastiche situate nei  comuni  montani,
          nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate
          da specificita' linguistiche.  Al  fine  di  garantire  una
          riduzione   graduale   del   numero    delle    istituzioni
          scolastiche, per i primi tre anni scolastici si applica  un
          correttivo non superiore all'1 per cento, anche  prevedendo
          forme   di   compensazione   interregionale.   Gli   uffici
          scolastici regionali, sentite le regioni,  provvedono  alla
          ripartizione  del  contingente  dei  dirigenti   scolastici
          assegnato.
                5-sexies. In sede di prima applicazione,  per  l'anno
          scolastico 2023/2024, restano  ferme  le  disposizioni  dei
          commi 5,  5-bis  e  5-ter  del  presente  articolo,  con  i
          parametri indicati all'articolo 1, comma 978,  della  legge
          30  dicembre  2020,  n.  178,  e,  per  l'anno   scolastico
          2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello  di
          cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un
          contingente  organico  comunque  non  superiore  a   quello
          determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis.  A
          de-correre dall'anno scolastico 2025/2026,  il  decreto  di
          cui al comma 5-quater o quello di cui al comma  5-quinquies
          definisce un contingente organico comunque non superiore  a
          quello  determinato  sulla  base   dei   criteri   definiti
          nell'anno scolastico precedente.  Eventuali  situazioni  di
          esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione
          del contingente.
                6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relativa alle scuole di ogni ordine  e  grado,  di  cui  al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
          dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n.
          350, e' abrogato.
                7. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013  le
          dotazioni organiche del personale educativo  ed  ATA  della
          scuola non devono superare la  consistenza  delle  relative
          dotazioni  organiche  dello  stesso  personale  determinata
          nell'anno    scolastico    2011/2012    in     applicazione
          dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione  di  anno,  la
          quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
          il bilancio dello Stato, a  decorrere  dall'anno  2012,  ai
          sensi del  combinato  disposto  di  cui  ai  commi  6  e  9
          dell'articolo 64 citato.
                8. - 9.
                10. L'articolo 22, comma 2, della legge  28  dicembre
          2001, n. 448, si interpreta nel senso che il  parere  delle
          competenti Commissioni parlamentari deve  essere  acquisito
          ogni    volta    che    il    Ministro     dell'Istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  provvedono  alla
          modifica dei parametri sulla base dei quali e'  determinata
          la consistenza complessiva  degli  organici  del  personale
          docente ed ATA.
                11. L'organico dei posti di sostegno  e'  determinato
          secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che e'
          possibile istituire posti in  deroga,  allorche'  si  renda
          necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione
          scolastica.   L'organico   di   sostegno    e'    assegnato
          complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo  scopo
          costituite, tenendo conto della previsione  del  numero  di
          tali alunni in ragione della media di un docente  ogni  due
          alunni  disabili;  la  scuola  provvede  ad  assicurare  la
          necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli
          alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti  di  sostegno
          che dei docenti di classe. A tale fine,  nell'ambito  delle
          risorse assegnate per la formazione del personale  docente,
          viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto
          il personale docente sulle modalita' di integrazione  degli
          alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo
          4 della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  nei  casi  di
          valutazione  della  diagnosi  funzionale  costitutiva   del
          diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno
          disabile,   sono   integrate   obbligatoriamente   con   un
          rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.
                12.   Il   personale   docente   dichiarato,    dalla
          commissione medica operante  presso  le  aziende  sanitarie
          locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione  per
          motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di
          parte,  da  presentarsi  all'Ufficio  scolastico  regionale
          entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita',
          assume, con determina del Direttore  generale  dell'Ufficio
          scolastico regionale competente, la qualifica di assistente
          amministrativo o tecnico. In sede  di  prima  applicazione,
          per il  personale  attualmente  collocato  fuori  ruolo  ed
          utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni  decorrono  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo  su
          posto vacante e disponibile, con priorita' nella  provincia
          di appartenenza e tenendo conto  delle  sedi  indicate  dal
          richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale
          mediante assegno personale riassorbibile con  i  successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo  conseguiti.  Le
          immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico
          sono  comunque  effettuate   nell'ambito   del   piano   di
          assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
                13. Il personale di cui al comma 12 che non  presenti
          l'istanza ivi prevista o  la  cui  istanza  non  sia  stata
          accolta per carenza di posti  disponibili,  e'  soggetto  a
          mobilita'         intercompartimentale,         transitando
          obbligatoriamente nei ruoli  del  personale  amministrativo
          delle Amministrazioni dello  Stato,  delle  Agenzie,  degli
          enti pubblici non economici  e  delle  universita'  con  il
          mantenimento     dell'anzianita'     maturata,      nonche'
          dell'eventuale  maggior  trattamento  stipendiale  mediante
          assegno  personale   pensionabile   riassorbibile   con   i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti.
                14. La mobilita' di  cui  al  comma  13  si  realizza
          compatibilmente con le facolta' assunzionali previste dalla
          legislazione vigente per gli enti destinatari del personale
          interessato ed  avviene  all'interno  della  regione  della
          scuola in cui attualmente il personale e' assegnato, ovvero
          in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.
                15.
                16. Al fine di garantire la piena coerenza del  nuovo
          ordinamento  dei  percorsi  di  istruzione   e   formazione
          professionale di cui  al  decreto  legislativo  17  ottobre
          2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al
          sistema di istruzione secondaria  superiore  introdotte  ai
          sensi dell'articolo  64,  comma  4,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'  adottato  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  entro
          dodici mesi dalla  data  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, un decreto ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando,  ove
          necessario,  le  disposizioni   legislative   vigenti,   su
          proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, previa intesa  con  la  Conferenza
          unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281."
              Note al Comma 558
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  601,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007):
                "601.  A  decorrere  dall'anno  2007,  al   fine   di
          aumentare l'efficienza  e  la  celerita'  dei  processi  di
          finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti
          nello stato di  previsione  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione, in apposita  unita'  previsionale  di  base,  i
          seguenti  fondi:  «Fondo  per  le  competenze   dovute   al
          personale delle  istituzioni  scolastiche,  con  esclusione
          delle  spese   per   stipendi   del   personale   a   tempo
          indeterminato e determinato» e «Fondo per il  funzionamento
          delle   istituzioni   scolastiche».   Ai   predetti   fondi
          affluiscono gli stanziamenti dei  capitoli  iscritti  nelle
          unita' previsionali di base dello stato di  previsione  del
          Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
          e   «Interventi   integrativi   disabili»,   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          «Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio» destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio."
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  202,  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni legislative vigenti):
                "202. E'  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  «Fondo  "La  Buona
          Scuola"  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica», con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica."
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  978,  della
          legge 30 dicembre 2020, n.  178,  (bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023):
                "978. Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023  e
          2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite
          con un numero di alunni inferiore  a  500  unita',  ridotto
          fino a 300 unita' per le istituzioni situate nelle  piccole
          isole,  nei  comuni  montani  o  nelle   aree   geografiche
          caratterizzate da specificita'  linguistiche,  non  possono
          essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a  tempo
          indeterminato nei limiti della spesa autorizzata  ai  sensi
          del comma 979. Le  predette  istituzioni  scolastiche  sono
          conferite in reggenza a dirigenti  scolastici  titolari  di
          incarico presso  altre  istituzioni  scolastiche  autonome.
          Alle istituzioni  scolastiche  autonome  di  cui  al  primo
          periodo non puo' essere assegnato in via esclusiva un posto
          di direttore dei servizi  generali  e  amministrativi;  con
          decreto del direttore generale o del dirigente non generale
          titolare dell'ufficio scolastico regionale  competente,  il
          posto  e'  assegnato  in  comune  con   altre   istituzioni
          scolastiche. Le istituzioni scolastiche che hanno parametri
          numerici uguali o superiori a  quelli  previsti  nel  primo
          periodo sono disponibili per  le  operazioni  di  mobilita'
          regionali  e  interregionali  e  per  il  conferimento   di
          ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia  per
          i direttori dei servizi generali  e  amministrativi.  Resta
          fermo   quanto   disposto   dall'articolo   19-quater   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono
          altresi' derivare situazioni di esubero  di  personale  con
          riferimento ai posti di direttore dei  servizi  generali  e
          amministrativi."
              Note al Comma 559
              Si riporta il testo  dell'articolo  42,  del  contratto
          collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione
          e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019:
                "Art. 42  Retribuzione  di  posizione  dei  dirigenti
          scolastici ed Afam
                1. La retribuzione  di  posizione  e'  definita,  per
          tutte le posizioni dirigenziali, ivi comprese quelle  prive
          di titolare, sulla  base  della  graduazione  delle  stesse
          effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b).
                2. La retribuzione di posizione di cui al comma 1  e'
          definita entro i seguenti valori annui  lordi  per  tredici
          mensilita': da un minimo di € 12.565,11, coincidente con la
          retribuzione di posizione parte fissa,  come  rideterminata
          ai sensi dell'art. 39, comma 4, fino ad  un  massimo  di  €
          46.134,81.
                3. Alla retribuzione di posizione di cui al  comma  1
          ed  ai  compensi  per  gli  incarichi  di  reggenza   delle
          istituzioni  sottodimensionate  e'   destinato   non   piu'
          dell'85% delle risorse complessive del  relativo  fondo  di
          cui all'art. 41.
                4. Eventuali  risorse  di  cui  al  comma  3  che,  a
          consuntivo, in un  determinato  anno,  risultassero  ancora
          disponibili, sono utilizzate, limitatamente  a  tale  anno,
          per  la  retribuzione  di  risultato,  secondo  i   criteri
          stabiliti in sede  di  contrattazione  integrativa  di  cui
          all'art. 7, comma 1.
                5. I commi 1 e 3 del presente articolo  si  applicano
          dall'inizio   dell'anno   scolastico   2019-2020   ed    e'
          conseguentemente disapplicato, da tale data, l'art. 26  del
          CCNL 15/7/2010."
              Note al Comma 562
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  14,  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
                "Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della
          performance
                1. Ogni amministrazione,  singolarmente  o  in  forma
          associata, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  si  dota  di  un   Organismo   indipendente   di
          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e
          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
                2. L'Organismo  di  cui  al  comma  1  sostituisce  i
          servizi di controllo interno, comunque denominati,  di  cui
          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
          in piena  autonomia,  le  attivita'  di  cui  al  comma  4.
          Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
          cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
          n. 286 del 1999, e riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
                2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
                2-ter.  Il  Dipartimento  della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma
          associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
                3.
                4.  L'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
          performance:
                  a)  monitora  il  funzionamento   complessivo   del
          sistema della valutazione, della trasparenza  e  integrita'
          dei controlli interni  ed  elabora  una  relazione  annuale
          sullo stato  dello  stesso,  anche  formulando  proposte  e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi;
                  b)   comunica   tempestivamente    le    criticita'
          riscontrate ai competenti  organi  interni  di  governo  ed
          amministrazione,  nonche'  alla  Corte  dei  conti   e   al
          Dipartimento della funzione pubblica;
                  c) valida la Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione;
                  d)  garantisce  la  correttezza  dei  processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa   differenziazione   dei   giudizi   di   cui
          all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche'  dell'utilizzo
          dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
          presente decreto, dai contratti collettivi  nazionali,  dai
          contratti    integrativi,    dai    regolamenti     interni
          all'amministrazione,  nel   rispetto   del   principio   di
          valorizzazione del merito e della professionalita';
                  e)  propone,  sulla  base  del   sistema   di   cui
          all'articolo      7,      all'organo      di      indirizzo
          politico-amministrativo,   la   valutazione   annuale   dei
          dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi  di
          cui al Titolo III;
                  f)  e'  responsabile  della  corretta  applicazione
          delle linee guida,  delle  metodologie  e  degli  strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,  comma
          10, del decreto legge n. 90 del 2014;
                  g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo;
                  h) verifica i risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'.
                4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti  di  valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del  2014,  e  dei
          dati e  delle  elaborazioni  forniti  dall'amministrazione,
          secondo  le  modalita'  indicate   nel   sistema   di   cui
          all'articolo 7.
                4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma
          4, l'Organismo indipendente di  valutazione  ha  accesso  a
          tutti    gli    atti    e     documenti     in     possesso
          dell'amministrazione,  utili  all'espletamento  dei  propri
          compiti,  nel  rispetto  della  disciplina  in  materia  di
          protezione dei dati personali. Tale  accesso  e'  garantito
          senza ritardo. L'Organismo ha altresi'  accesso  diretto  a
          tutti  i  sistemi  informativi  dell'amministrazione,   ivi
          incluso  il  sistema  di  controllo  di  gestione,  e  puo'
          accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
          al   fine   di    svolgere    le    verifiche    necessarie
          all'espletamento  delle  proprie  funzioni,  potendo  agire
          anche in collaborazione con gli organismi di  controllo  di
          regolarita'        amministrativa        e        contabile
          dell'amministrazione.  Nel  caso  di  riscontro  di   gravi
          irregolarita',  l'Organismo  indipendente  di   valutazione
          effettua   ogni   opportuna   segnalazione   agli    organi
          competenti.
                5.
                6. La validazione della Relazione  sulla  performance
          di cui al comma 4, lettera c), e'  condizione  inderogabile
          per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui
          al Titolo III.
                7.
                8.  I  componenti  dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
                9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
                10.   Il   responsabile   della   struttura   tecnica
          permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
          esperienza nel campo della  misurazione  della  performance
          nelle amministrazioni pubbliche.
                11. Agli oneri derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno."
                Il riferimento all'articolo 1, comma 601, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296 e' riportato nelle note  al  comma
          558.
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  616,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007):
                "616. Il riscontro di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile presso  le  istituzioni  scolastiche  statali  e'
          effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro
          dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica
          istruzione,  con  riferimento  agli   ambiti   territoriali
          scolastici. A decorrere dal 2013  gli  ambiti  territoriali
          scolastici sono limitati nel numero a non piu' di  2.000  e
          comunque composti da almeno quattro istituzioni."
              Note al Comma 565
              Si riporta il testo dell'articolo 64, del decreto-legge
          31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  29  luglio  2021,  n.  108  (Governance  del   Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione  e   snellimento   delle   procedure),   come
          modificato dalla presente legge:
                "Art.   64   Semplificazione   delle   procedure   di
          valutazione dei progetti di  ricerca  ed  ulteriori  misure
          attuative del PNRR nel campo della ricerca
                1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre  2010,  n.
          240, le parole "tramite appositi comitati,  "  e  ",tenendo
          conto  in  particolare  dei  principi  della   tecnica   di
          valutazione tra pari" sono soppresse.
                2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
          e' sostituito dal seguente:
                  "Art. 21. (Comitato nazionale  per  la  valutazione
          della ricerca)
                  1. Al fine di promuovere la qualita' della  ricerca
          e assicurare  il  buon  funzionamento  delle  procedure  di
          valutazione, e' istituito  il  Comitato  nazionale  per  la
          valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR  e'  composto  da
          quindici  studiosi,  italiani  o  stranieri,   di   elevata
          qualificazione scientifica internazionale,  appartenenti  a
          una pluralita' di aree disciplinari, nominati  con  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca, tra i  quali
          tre componenti sono scelti dal Ministro dell'universita'  e
          della ricerca  e  gli  altri  dodici  sono  designati,  due
          ciascuno e nel rispetto  del  principio  della  parita'  di
          genere,  dal  Consiglio  universitario   nazionale,   dalla
          Conferenza dei rettori delle  universita'  italiane,  dalla
          Consulta dei presidenti degli  enti  pubblici  di  ricerca,
          dall'European Research Council e  dall'Accademia  nazionale
          dei  Lincei  e,  uno  ciascuno,  dalla   European   Science
          Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e  dei
          tecnologi.  Il  Comitato  e'  regolarmente  costituito  con
          almeno dieci componenti.
                  2. Il CNVR, in particolare:
                    a) indica i criteri generali per le attivita'  di
          selezione  e  valutazione  dei  progetti  di  ricerca,  nel
          rispetto dei principi indicati  dal  decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca di  cui  all'articolo  20,
          tenendo  in  massima  considerazione   le   raccomandazioni
          approvate da organizzazioni internazionali di cui  l'Italia
          e' parte;
                    b)  nomina   i   componenti   dei   comitati   di
          valutazione,  ove  previsti  dal   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20;
                    c) provvede  allo  svolgimento,  anche  parziale,
          delle procedure di selezione dei progetti  o  programmi  di
          ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o
          convenzione con essi;
                    d) definisce i criteri per  la  individuazione  e
          l'aggiornamento di liste di esperti  tecnico-scientifici  e
          professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione
          tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite  con
          decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca;
                    e) predispone rapporti  specifici  sull'attivita'
          svolta e una relazione annuale in  materia  di  valutazione
          della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura  la
          pubblicazione  e  la  diffusione  dei  rapporti   e   delle
          relazioni del CNVR.
                3.  Il  CNVR   definisce   le   proprie   regole   di
          organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
          il  presidente,  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei  suoi
          componenti. I dipendenti pubblici possono essere  collocati
          in aspettativa per la durata  del  mandato.  L'incarico  di
          componente  del  CNVR  e'  di  durata   quinquennale,   non
          rinnovabile. In caso di cessazione di un  componente  prima
          della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
          nominato in sostituzione resta  in  carica  per  la  durata
          residua  del  mandato.  Il  compenso  dei  componenti   del
          Comitato e' stabilito nel decreto  di  nomina,  nel  limite
          previsto  dall'articolo  1,  comma  551,  della  legge   30
          dicembre 2020, n. 178.
                4. Nell'esercizio  delle  sue  funzioni  il  CNVR  si
          avvale delle risorse umane, strumentali e  finanziarie  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca.".
                3.  In  sede  di  prima  applicazione,  il   Comitato
          nazionale per la valutazione della ricerca di cui al  comma
          2 e' composto dai componenti  del  Comitato  nazionale  dei
          garanti per la ricerca in carica alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto ed e' integrato nella sua piena
          composizione dal Ministro dell'universita' e della  ricerca
          nel rispetto del principio della parita'  di  genere.  Sono
          fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del
          Comitato nazionale dei garanti per  la  ricerca  in  essere
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Le
          parole  "Comitato  nazionale  dei  garanti  della  ricerca"
          devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al "Comitato
          nazionale per la valutazione della ricerca".
                4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre
          2020, n. 178, le parole "Comitato nazionale dei garanti per
          la  ricerca"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Comitato
          nazionale per la valutazione della ricerca".
                5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre
          2019, n. 160, la lettera b) e' abrogata.
                6. In relazione alle accresciute esigenze in tema  di
          selezione e valutazione dei programmi  e  dei  progetti  di
          ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo  per  la
          valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca  di
          cui all'articolo 1, comma  550,  della  legge  30  dicembre
          2020, n. 178, e' incrementato di  5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021 e di 20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e  le
          somme eventualmente non impiegate per  l'attivazione  delle
          convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1,  comma
          550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate
          a  promuovere  l'attivita'  di  valutazione  degli  esperti
          tecnico-scientifici e professionali,  anche  in  deroga  al
          limite massimo del 7 per cento di cui  al  secondo  periodo
          del citato articolo 1, comma 551, della legge  n.  178  del
          2020, nonche' alla stipula di  accordi  o  convenzioni  con
          enti  ed  istituzioni,  anche   esteri,   di   riconosciuto
          prestigio nell'ambito della valutazione della  ricerca,  in
          ordine  allo   svolgimento   di   attivita'   di   supporto
          specialistico e di  analisi,  di  valutazione  economica  e
          finanziaria ovvero di verifica,  monitoraggio  e  controllo
          sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare
          riferimento  a  quelli  previsti  dal  PNRR.   Agli   oneri
          derivanti dall'attuazione del  presente  comma,  pari  a  5
          milioni di euro per l'anno 2021 e  a  20  milioni  di  euro
          annui a  decorrere  dall'anno  2022  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  240,  della  legge  27  dicembre
          2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti
          dell'Agenzia  Nazionale  della  ricerca   in   materia   di
          valutazione dell'impatto di attivita' di ricerca.
                6-bis. Anche al fine di  supportare  l'attivita'  del
          Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di  cui
          all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  il
          Ministero dell'universita' e della ricerca  e'  autorizzato
          ad assumere, nei  limiti  della  dotazione  organica  e  in
          aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza
          non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso  le  procedure
          concorsuali  pubbliche  e   con   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178,  sessantanove  unita'  di  personale   da   inquadrare
          nell'Area  III,  posizione  F1,   del   comparto   Funzioni
          centrali, con  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato in esito alla prova scritta di cui al  quarto
          periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178  del
          2020.  Per  l'espletamento  delle   procedure   concorsuali
          previste dal presente  comma  e'  autorizzata,  per  l'anno
          2021, la  spesa  di  euro  100.000.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per
          l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere  dall'anno
          2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
                6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche  alle
          misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
          del contingente previsto  dall'articolo  9,  comma  1,  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 30 settembre 2020, n.  165,  e'  incrementata,
          nei  limiti  della   dotazione   organica   del   Ministero
          dell'uni-versita' e della ricerca, di  quindici  unita'  di
          personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.  Per  i
          medesimi anni di cui  al  primo  periodo,  in  aggiunta  al
          contingente di cui al  citato  articolo  9,  comma  1,  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca e'  istituito
          un posto di  funzione  di  livello  dirigenziale  generale,
          assegnato alle dirette dipendenze del  Capo  di  Gabinetto.
          Per le finalita' di cui  al  presente  comma  la  dotazione
          finanziaria  inerente  alle  risorse  disponibili  per  gli
          uffici   di   diretta    collaborazione    del    Ministero
          dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'articolo  1,
          comma  3,  del  decreto-legge  9  gennaio   2020,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          12, e' incrementata di 30.000 euro per  l'anno  2021  e  di
          90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
          Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma,
          pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12  euro
          per ciascuno degli anni  dal  2022  al  2027,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'universita' e della ricerca.
                6-ter.1. Al  fine  di  garantire  l'attuazione  degli
          interventi del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  e
          assolvere ai connessi adempimenti in tema di  monitoraggio,
          rendicontazione  e   controllo   degli   investimenti,   il
          Ministero dell'universita' e della ricerca e'  autorizzato,
          entro il limite di spesa di 10 milioni di euro  per  l'anno
          2021,  ad   acquisire,   attraverso   l'attivazione   delle
          convenzioni previste dal Programma di gare strategiche  ICT
          della  societa'  Consip  Spa,  servizi   professionali   di
          assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il  data
          management, la definizione di strategie e soluzioni per  il
          cloud  e  per  la  cybersicurezza.  Agli  oneri   derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a  10  milioni  di
          euro per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,
          quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca.   Per   le
          finalita'  del  primo  periodo  del   presente   comma   e'
          autorizzata la spesa di 7  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2023, 2024 e 2025.
                6-ter.2. In ragione del processo di  riorganizzazione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  di  cui  al
          decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine  di
          consentire una maggiore flessibilita' gestionale e una piu'
          efficace realizzazione degli obiettivi previsti  dal  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza,  a  decorrere  dall'anno
          2022 i limiti,  relativi  al  medesimo  Ministero,  di  cui
          all'articolo 6, commi 7 e 8, del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010,  n.  122,  e  all'articolo  5,  comma  2,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  sono
          rideterminati con decreto del Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze. In ragione del processo di  riorganizzazione
          di cui al primo  periodo  e'  rideterminata,  altresi',  la
          consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e
          di risultato del  personale  dirigenziale  di  prima  e  di
          seconda   fascia   in   servizio   presso   il    Ministero
          dell'universita' e  della  ricerca.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del secondo periodo, pari  a  950.000  euro
          annui a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1, comma
          1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
          le parole: «non dirigenziale» sono soppresse.
                6-quater.   Per    le    finalita'    di    sviluppo,
          sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle  nuove
          funzionalita'  strumentali  di  gestione  amministrativa  e
          contabile finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace
          l'azione amministrativa e per  potenziare  le  attivita'  a
          supporto degli uffici scolastici regionali e  degli  uffici
          centrali, nonche' al fine  di  avviare  tempestivamente  le
          procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del
          PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione  degli
          interventi   di   edilizia   scolastica,    il    Ministero
          dell'istruzione e' autorizzato  ad  assumere,  nel  biennio
          2021-2022, in aggiunta alle vigenti facolta'  assunzionali,
          un contingente di alta professionalita'  pari  a  cinquanta
          unita', da inquadrare nell'Area  III,  posizione  economica
          F3.  Per  il  reclutamento  del  suddetto  contingente   di
          personale, il Ministero dell'istruzione  e'  autorizzato  a
          bandire,  senza  il  previo  svolgimento   delle   previste
          procedure  di  mobilita',  apposite  procedure  concorsuali
          pubbliche per titoli ed  esame  orale  per  l'accesso  alle
          quali e' richiesto il possesso, oltre  che  del  titolo  di
          studio   previsto   per   il   profilo   professionale   di
          inquadramento e  della  conoscenza  della  lingua  inglese,
          anche  di  dottorato  di  ricerca  pertinente  al   profilo
          professionale richiesto. I bandi di selezione  stabiliscono
          i  titoli  da  valutare  e  i  punteggi  attribuibili,   lo
          svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche
          finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese
          nonche' dell'eventuale altra lingua  straniera  tra  quelle
          ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un
          grado non inferiore al livello di competenza B2 di  cui  al
          "Quadro comune europeo di  riferimento  per  la  conoscenza
          delle lingue  (CEFR)",  svolto  nelle  sedi  e  secondo  le
          modalita'   indicate   dall'amministrazione    anche    con
          l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e   digitali,   nel
          rispetto  dei  principi  inerenti   allo   svolgimento   in
          modalita'   decentrata   e   telematica   delle   procedure
          concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti,
          la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita' e
          le   modalita'   di    composizione    delle    commissioni
          esaminatrici.   Per    l'espletamento    delle    procedure
          concorsuali previste dal presente comma e' autorizzata, per
          l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.
                6-quinquies.  Ai  fini  dell'attuazione   del   comma
          6-quater e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno
          2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno  2022.
          Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.
                6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici
          del Ministero dell'istruzione, con regolamento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto
          1988, n. 400, si provvede all'adeguamento  della  struttura
          organizzativa del medesimo Ministero, apportando  modifiche
          ai  regolamenti  di  organizzazione  vigenti  e  prevedendo
          l'istituzione di  tre  posizioni  dirigenziali  di  livello
          generale.  Conseguentemente,  la  dotazione  organica   dei
          dirigenti   di   prima   fascia   e'    corrispondentemente
          incrementata. Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre
          posizioni   dirigenziali   di   livello    generale    sono
          temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio  di
          gabinetto e due ai rispettivi  dipartimenti  del  Ministero
          dell'istruzione, per  lo  svolgimento  di  un  incarico  di
          studio, consulenza  e  ricerca  per  le  esigenze  connesse
          all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
          Per le medesime finalita' la dotazione finanziaria per  gli
          uffici di diretta collaborazione e' incrementata di 300.000
          euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
          e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro  547.400
          per l'anno 2021 e  di  euro  1.542.200  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022, cui  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.
                6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma
          385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  in
          favore della Fondazione "I Lincei  per  la  scuola"  presso
          l'Accademia nazionale dei Lincei e'  prorogato  per  l'anno
          2021. Ai relativi oneri, pari a  250.000  euro  per  l'anno
          2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al   Ministero   dell'istruzione.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                7. Al fine di realizzare interventi  di  investimento
          finalizzati  alla  rigenerazione  delle  periferie   urbane
          disagiate attraverso la realizzazione di nuove  sedi  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica  musicale   e
          coreutica, ovvero alla tutela di strutture  di  particolare
          rilievo   storico   ed   architettonico   delle    medesime
          istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni  di  euro
          per l'anno 2021 da  assegnare  alle  istituzioni  dell'alta
          formazione artistica  musicale  e  coreutica  a  titolo  di
          cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma.
                7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7,  pari  a  12
          milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
                  a)  quanto   a   8   milioni   di   euro   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  131,  della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma  14,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
                  b) quanto a 4 milioni  di  euro  mediante  utilizzo
          delle somme, conservate  nel  conto  dei  residui,  di  cui
          all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, come rifinanziata dall'articolo  1,  comma  14,  della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze e' autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti
          variazioni di bilancio anche in conto residui.
                8. All'articolo 1 della legge 14  novembre  2000,  n.
          338, al  comma  2,  la  parola  "50"  e'  sostituita  dalla
          seguente "75".
                9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i  cui
          oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione
          di progetti  compresi  nel  PNRR,  resta  subordinata  alla
          definitiva approvazione del PNRR  da  parte  del  Consiglio
          dell'Unione europea."
              Note al Comma 566
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  18,  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2012, n. 68  recante  Revisione  della
          normativa di principio in materia di diritto allo studio  e
          valorizzazione   dei   collegi   universitari    legalmente
          riconosciuti,   in   attuazione   della   delega   prevista
          dall'articolo 5, comma 1, lettere a),  secondo  periodo,  e
          d), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e  secondo  i
          principi e  i  criteri  direttivi  stabiliti  al  comma  3,
          lettera f), e al comma 6:
                "Art. 18 Sistema di finanziamento
                1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di
          quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
          68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire  gli
          strumenti ed i servizi per il pieno successo  formativo  di
          cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci  e
          meritevoli, anche se  privi  di  mezzi,  che  presentino  i
          requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto
          con le seguenti modalita':
                  a) dal fondo integrativo statale per la concessione
          di borse di studio,  appositamente  istituito  a  decorrere
          dall'anno finanziario 2012 nello stato  di  previsione  del
          Ministero, sul quale confluiscono  le  risorse  previste  a
          legislazione vigente dall'autorizzazione di  spesa  di  cui
          all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147,  e  di
          cui all'articolo 33, comma  27,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, e da assegnare  in  misura  proporzionale  al
          fabbisogno finanziario delle regioni;
                  b) dal gettito derivante dall'importo  della  tassa
          regionale per il diritto allo studio  istituita,  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi 20, 21, 22  e  23,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8;
                  c) dalle risorse proprie delle  regioni,  oltre  al
          gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
          40  per   cento   dell'assegnazione   relativa   al   fondo
          integrativo statale.
                2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti le  occorrenti
          variazioni di bilancio.
                3.  L'impegno  delle  regioni  in  termini   maggiori
          rispetto a quanto previsto  al  comma  1,  lettera  c),  e'
          valutato attraverso l'assegnazione di  specifici  incentivi
          nel riparto del fondo integrativo statale di cui  al  comma
          1, lettera a), e del fondo per il  finanziamento  ordinario
          alle universita' statali  che  hanno  sede  nel  rispettivo
          contesto territoriale.
                4. Con il decreto di cui  all'articolo  7,  comma  7,
          sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo
          integrativo statale.
                5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui
          al comma 1, lettera a),  e'  incrementata  della  somma  di
          500.000 euro, conseguentemente e' ridotta di  pari  importo
          l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4,  comma  1,
          della  legge  19  ottobre  1999,  n.  370,   e   successive
          modificazioni.
                6. Al fine  della  razionalizzazione  dell'uso  delle
          risorse disponibili, le regioni e le province  autonome  di
          Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse
          di studio le residue risorse di cui all'articolo  4,  commi
          99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
                7. Le risorse di cui al  Fondo  integrativo  statale,
          finalizzato a rimuovere gli ostacoli di  ordine  economico,
          sociale  e  personale   che   limitano   l'accesso   e   il
          conseguimento dei piu' alti gradi di  istruzione  superiore
          agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
          confluiscono  dal  bilancio  dello  stato,  mantenendo   le
          proprie finalizzazioni, in appositi  fondi  a  destinazione
          vincolata   attribuiti   alle   regioni,   in    attuazione
          dell'articolo 16 della legge 5 maggio  2009,  n.  42.  Tali
          risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali  a
          qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario
          di cui all'articolo  14,  comma  2,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni
          gia' concordate in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto.
                8. L'importo della tassa per il diritto  allo  studio
          e' disciplinato dall'articolo 3  della  legge  28  dicembre
          1995, n. 549, recante  misure  di  razionalizzazione  della
          finanza  pubblica,  il  cui  comma  21  e'  sostituito  dal
          seguente:
                  "21.   Le   regioni   e   le   province    autonome
          rideterminano l'importo della tassa  per  il  diritto  allo
          studio articolandolo in 3 fasce.  La  misura  minima  della
          fascia piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro  e  si
          applica a coloro che presentano  una  condizione  economica
          non  superiore  al  livello   minimo   dell'indicatore   di
          situazione   economica   equivalente   corrispondente    ai
          requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto
          allo studio. I restanti  valori  della  tassa  minima  sono
          fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un
          indicatore    di    situazione    economica     equivalente
          rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del
          livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilita'  per
          l'accesso ai  LEP  del  diritto  allo  studio.  Il  livello
          massimo della tassa per il diritto allo studio  e'  fissato
          in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome  non
          stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo
          della tassa di ciascuna fascia, la stessa e'  dovuta  nella
          misura di 140 euro. Per  ciascun  anno  il  limite  massimo
          della  tassa  e'  aggiornato  sulla  base  del   tasso   di
          inflazione programmato.".
                9.  L'erogazione  degli  altri  strumenti  e  servizi
          previsti  dal  presente  decreto,  in  aggiunta  a   quelli
          relativi  alla  garanzia  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni, e'  finanziata  dalle  risorse  proprie  delle
          regioni, delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          delle universita' e delle istituzioni  di  alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica disponibili a  legislazione
          vigente, senza  nuovi  e  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.
                10.   Nell'ambito   della   propria   autonomia,   le
          universita' e le istituzioni di alta formazione  artistica,
          musicale  e  coreutica  possono  destinare  una  quota  del
          gettito dei contributi  universitari  all'erogazione  degli
          interventi di cui al presente decreto."