Note al Comma 525
Il riferimento al testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nelle note al comma 416.
Note al Comma 526
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 293, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"293. Ai fini del riconoscimento delle particolari
condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza
medica e dal personale del comparto sanita', dipendente
dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale
ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei
rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e'
definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27
milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di
euro per il personale del comparto sanita', una specifica
indennita' di natura accessoria da riconoscere, in ragione
dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1°
gennaio 2022."
Note al Comma 528
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 268 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi
sanitari regionali anche per il recupero delle liste
d'attesa e di consentire la valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale che ha prestato
servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti
del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa
consentiti per il personale degli enti medesimi
dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del
presente articolo:
a) verificata l'impossibilita' di utilizzare
personale gia' in servizio, nonche' di ricorrere agli
idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore,
possono avvalersi, anche per l'anno 2022, delle misure
previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici
specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo
articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31
dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi delle
medesime disposizioni;
b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1°
luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a
tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e
del ruolo sociosanitario, anche qualora non piu' in
servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con
procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui
all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle
dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale
almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi,
di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31
gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di
priorita' definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di
stabilizzazione del personale assunto mediante procedure
diverse da quelle sopra indicate si provvede previo
espletamento di prove selettive;
c) possono, anche al fine di reinternalizzare i
servizi appaltati ed evitare differenze retributive a
parita' di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure
selettive per il reclutamento del personale da impiegare
per l'assolvimento delle funzioni remineralizzate,
prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva
di posti non superiore al 50 per cento di quelli
disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie
e socio-sanitarie corrispondenti nelle attivita' dei
servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai
pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio
2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di
servizio."
Note al Comma 529
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
"34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie,
nonche' alla realizzazione degli obiettivi definiti dal
Patto per la salute purche' relativi al miglioramento
dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della prevenzione
delle malattie infettive nell'infanzia le regioni,
nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono
concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia,
antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando
queste vengono richieste dai genitori con prescrizione
medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini
extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla
scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed approvate con
Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 34. Le regioni impegnate nei Piani di rientro
individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli
obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
ammissione al finanziamento e' valida per le linee
progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino
all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della propria
delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo
sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto
del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta
intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate
per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34."
Note al Comma 532
Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19):
"Art. 20. Vaccini e farmaci
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato nella
misura pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, di cui
euro 2.100.000.000 da destinare all'acquisto dei vaccini
anti SARS-CoV-2, ed euro 700.000.000 per l'acquisto dei
farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. Agli oneri,
pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 42.
2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 459 e' soppresso;
b) al comma 460, al primo periodo, dopo le parole
«avvia una richiesta di manifestazione di interesse
riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati
all'esercizio della professione medica e iscritti agli
ordini professionali» sono inserite le seguenti: «, anche
durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a
partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario
dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle
incompatibilita' previste dai contratti di formazione
specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368,»;
c) dopo l'allegato B e' inserito l'allegato B-bis,
di cui all'allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma
463 e' inserito il seguente:
«463-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di
cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di
copertura vaccinale sul territorio nazionale, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la
somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche con
il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonche'
dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni,
dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonche'
dei medici di continuita' assistenziale, dell'emergenza
sanitaria territoriale e della medicina dei servizi,
qualora sia necessario integrare le disponibilita' dei
medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di
somministrazione. Per le medesime finalita' e con le stesse
modalita' le regioni e le province autonome possono
coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il
SARS-CoV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli
esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici
sanitari di radiologia medica nonche' gli esercenti le
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione, opportunamente formati con le modalita'
di cui al comma 465. Per garantire il puntuale adempimento
degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5,
del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati
relativi alle vaccinazioni effettuate dai medici e dagli
odontoiatri, nonche' dagli altri professionisti sanitari di
cui al presente comma, devono essere trasmessi, senza
ritardo e con modalita' telematiche sicure, alla regione o
alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle
indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche
attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione
del presente comma e' autorizzata per l'anno 2021 la spesa
fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di
345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato e' incrementato di 345 milioni di
euro nell'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono
tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno
sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020,
come riportato nella tabella di cui all'allegato B-bis
annesso alla presente legge»;
d) al comma 464, le parole da «Qualora il numero
dei professionisti» fino alle parole «in tutto il
territorio nazionale, le aziende», sono sostituite dalle
seguenti: «Le aziende»;
e) dopo il comma 464 e' inserito il seguente:
«464-bis. Al fine di accelerare la campagna
nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio
rapido e capillare nell'attivita' di profilassi vaccinale
della popolazione, al personale del Servizio sanitario
nazionale appartenente alle professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce
all'attivita' di somministrazione dei vaccini contro il
SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si
applicano le incompatibilita' di cui all'articolo 4, comma
7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
esclusivamente per lo svolgimento dell'attivita' vaccinale
stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei
limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica»;
f) il comma 466 e l'allegato D sono soppressi;
g) il comma 467, e' sostituito dal seguente: «467.
Per l'attuazione del comma 464 e' autorizzata, per l'anno
2021, la spesa di 100 milioni di euro. Conseguentemente il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
100 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto
finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di
accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente
rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di
cui all'allegato C annesso alla presente legge. Per
l'attuazione del comma 462 e' autorizzata, per l'anno 2021,
la spesa di 518.842.000 euro per la stipulazione dei
contratti di lavoro a tempo determinato con medici,
infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, per
il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di
lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che
partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale
di 544.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti
alla contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e il contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19»;
h) il comma 471, e' sostituito dal seguente: «471.
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1,
lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e
dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del
Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto
delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti
all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del
ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, e' consentita,
in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione
di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al
pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati
con le modalita' di cui al comma 465, anche con specifico
riferimento alla disciplina del consenso informato che gli
stessi provvedono ad acquisire direttamente,
subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con
le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie,
sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito
dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti
relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la
somministrazione dei vaccini, nonche' le opportune misure
per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di
assicurare il puntuale adempimento degli obblighi
informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i
farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con
modalita' telematiche sicure, i dati relativi alle
vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia
autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni
tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il
Sistema Tessera Sanitaria.».
2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di'
cui al comma 471 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, come sostituito dal comma 2, lettera h), del
presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse
previste dall'articolo 1, comma 406-ter, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e dal comma 6 del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera c),
capoverso 463-bis, pari a 345 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
4. Al fine di rafforzare strutturalmente la
resilienza, la prossimita' e la tempestivita' di risposta
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie
infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonche'
l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 471, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro dell' economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, e' riconosciuta,
in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una
remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il
rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio
sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al
comma 6.
5. Il decreto di cui al comma 4 e' emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50
milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Al finanziamento di cui al comma 4 accedono
tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente.
7. Al fine di favorire il potenziamento della ricerca
e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico
verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per
fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive
emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la
realizzazione di poli di alta specializzazione, sono
concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di
cui al comma 9, agevolazioni finanziarie a sostegno degli
investimenti privati effettuati nel citato settore e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali.
8. Per consentire la tempestiva attuazione delle
disposizioni di cui al comma 7 si applicano, in quanto
compatibili, l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, ed i relativi provvedimenti attuativi
gia' adottati.
9. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli
interventi complementari e funzionali di cui al comma 7, il
fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 200 milioni
di euro per l'anno 2021.
10. Le agevolazioni di cui al comma 7 possono essere
concesse, previa autorizzazione della Commissione europea,
anche nei limiti e alle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19
marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 200
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
12. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo
2021, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole
«stato di gravidanza della persona vaccinata» sono aggiunte
le seguenti parole «e sulla eventuale pregressa infezione
da SARS-CoV2.»;
b) nel medesimo comma 5, ultimo periodo, le parole
«in forma aggregata» sono sostituite dalle parole «su base
individuale»;
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
«5-bis. Al fine di estendere le attivita' di
prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, previste dal
Piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici
convenzionati con il SSN, e altri operatori sanitari che
effettuano le attivita' di prenotazione e somministrazione
provvedono alla trasmissione telematica alla regione o alla
provincia autonoma di competenza dei dati delle
prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi
messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la
piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche utilizzando
le credenziali di accesso del Sistema Tessera Sanitaria.
5-ter. Il Sistema Tessera Sanitaria assicura la
circolarita' delle informazioni relative alla regione di
assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli
assistiti del SSN nell'intero territorio nazionale e
acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni
su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso
di pluralita' di prenotazioni per la stessa persona, al
fine di assicurarne l'univocita', informa le Regioni
diverse da quella di assistenza. Il Sistema Tessera
Sanitaria acquisisce, altresi', dall'Anagrafe Nazionale
Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle
somministrazioni e rende disponibile alle Regioni e
Province autonome, nonche' alla piattaforma nazionale di
cui al comma 1, un servizio di verifica dell'avvenuta
somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare
l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai
medesimi.».
13. Dall'attuazione del comma 12 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
Note al Comma 534
Il riferimento al testo dell'articolo 1, commi 34 e
34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' riportato
nelle note al comma 529.
Note al Comma 535
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 258, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"258. Il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e'
determinato in 124.061 milioni di euro per l'anno 2022, in
126.061 milioni di euro per l'anno 2023 e in 128.061
milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli
interventi di cui ai commi 261, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 288, 290, 293, 294 e 295 nell'ambito del finanziamento
di cui al presente comma, ferma restando l'applicazione,
ove non diversamente previsto, delle disposizioni
legislative vigenti in materia di compartecipazione delle
autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno
sanitario."
Note al Comma 536
Si riporta il testo del comma 447, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
"447. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del
Ministero della salute e' istituito un fondo con una
dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto
dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei
pazienti con COVID-19."
Note al Comma 537
Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto-legge
25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2019, n. 41, recante misure urgenti per
assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e integrita'
dei mercati, nonche' tutela della salute e della liberta'
di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno
Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione
europea:
"Art. 17 Disposizioni in materia di prestazioni di
sicurezza sociale e sanitarie nell'ambito dei sistemi di
sicurezza sociale
1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione
europea in assenza di accordo, al fine di salvaguardare i
diritti in materia di prestazioni di sicurezza sociale e
sanitarie dei cittadini del Regno Unito, degli apolidi e
dei rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno
Unito, nonche' dei loro familiari e superstiti, a
condizione di reciprocita' con i cittadini italiani, si
applica, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale.
2. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti
di cui al comma 1, le autorita' e le istituzioni competenti
italiane applicheranno nei confronti delle autorita' e
istituzioni del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
che stabilisce la modalita' di applicazione del regolamento
(CE) 883/2004.
2-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute e
con l'obiettivo di adempiere alle accresciute attivita'
demandate agli uffici periferici del Ministero della
salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione
europea, in materia di controlli sulle importazioni
provenienti dal Regno Unito, il Ministero della salute, in
deroga alle vigenti facolta' assunzionali e senza il previo
espletamento delle procedure di mobilita' di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' autorizzato ad assumere, successivamente al
predetto recesso, a tempo indeterminato, nel triennio
2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica
per esami, un contingente di personale di 67 unita'
appartenenti all'area III, posizione economica F1,
funzionario tecnico della prevenzione.
2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del
comma 2-bis, quantificato, incluse le competenze
accessorie, in euro 423.614 per l'anno 2019 e in euro
3.388.911 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. Per la parte degli oneri relativi alle competenze
accessorie e' incrementato il pertinente fondo risorse
decentrate del Ministero della salute.
2-quater. Per le finalita' di cui al comma 2-bis, la
dotazione organica di cui alla tabella A allegata al
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, come modificata
dall'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e' incrementata di 67 unita' di personale non
dirigenziale appartenenti all'area III, posizione economica
F1."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica:
"Art. 1 Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni
5-ter. Il Ministero della salute e' autorizzato, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, senza il previo espletamento delle procedure di
mobilita' e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei
fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo
indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per
esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui
cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei
dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due
statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere
industriale e un ingegnere ambientale, da imputare
all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonche' cinquanta
unita' di personale non dirigenziale con professionalita'
tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica
F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica
del Ministero della salute e' corrispondentemente
incrementata di 13 unita' con qualifica dirigenziale di
livello non generale e di 50 unita' di personale non
dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare fronte
agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di
euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute. I pertinenti fondi per
l'incentivazione del personale dirigenziale e non
dirigenziale del Ministero della salute sono
corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Si riporta il testo dei commi 355 e 356, dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
"355. Al fine di potenziare l'attuazione delle
politiche per la salute, di assicurare un'efficiente ed
efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla
tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le
accresciute attivita' demandate agli uffici centrali e
periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle
derivanti dalle nuove procedure europee in materia di
controlli, il Ministero della salute, in deroga alle
vigenti facolta' assunzionali e senza il previo
espletamento delle procedure di mobilita' di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per
il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura
concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di
personale di 80 unita' appartenenti all'Area III, posizione
economica F1, e di 28 unita' appartenenti all'Area II,
posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado.
356. Per le medesime finalita' di cui al comma 355,
il Ministero della salute e' autorizzato ad assumere a
tempo indeterminato un contingente di personale in
posizioni dirigenziali non generali delle professionalita'
sanitarie di complessive 210 unita'. Fermo il limite
massimo delle assunzioni autorizzate dal presente comma, il
Ministero della salute puo' indire procedure per titoli ed
esami per un numero di unita' non superiore a 155,
riservate al personale medico, veterinario, chimico e
farmacista, con incarichi per lo svolgimento dei controlli
obbligatori in materia di profilassi internazionale
conferiti ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in servizio presso il
Ministero della salute alla data di entrata in vigore della
presente legge."
Si riporta il testo del comma 882, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
"882. Per far fronte agli accresciuti compiti di
profilassi internazionale e alle attivita' connesse alla
competitivita' del sistema Paese in materia di controlli
sanitari e procedure autorizzatorie, il Ministero della
salute, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente, e' autorizzato, per l'anno 2021, ad
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore
presso il Ministero stesso ovvero mediante appositi
concorsi pubblici per esami, 45 dirigenti di livello non
generale, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da
imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 2 dirigenti
con profilo economico sanitario, 10 dirigenti con profilo
giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1
dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2
dirigenti ingegneri industriali e 2 dirigenti ingegneri
ambientali, da imputare all'aliquota dei dirigenti non
sanitari, nonche' complessive 135 unita' di personale non
dirigenziale con professionalita' anche tecniche,
appartenenti all'Area III, posizione economica F1, del
comparto funzioni centrali. La dotazione organica del
Ministero della salute e' incrementata di 7 unita'
dirigenziali non generali e di 135 unita' di personale non
dirigenziale appartenenti all'Area III."
Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 14
ottobre 1999, n. 362, recante Disposizioni urgenti in
materia sanitaria:
"Art. 7 Incentivazione sperimentale del personale non
appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del
Ministero della sanita'.
1. In relazione all'accresciuta complessita' dei
compiti assegnati al Ministero della sanita' in materia di
vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di
sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di
armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti
non appartenenti al ruolo sanitario di livello
dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e
relative contrattazioni collettive previste dall'articolo 8
del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396,
riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di
gestione, anche quote delle entrate di cui all'articolo 5,
comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con
conseguente riduzione degli interventi ivi previsti."
Note al Comma 538
Si riporta il testo dell'articolo 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 1-quater Disposizioni in materia di
potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale
e dell'assistenza psicologica e psicoterapica
1. Al fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi
di salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte
le fasce di eta', e di migliorarne la sicurezza e la
qualita', anche in considerazione della crisi psico-sociale
causata dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonche' di sviluppare
l'assistenza per il benessere psicologico individuale e
collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma
di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone
con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo
stress al fine di garantire e rafforzare l'uniforme
erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli
di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per
l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area
pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare
riferimento all'ambito semiresidenziale;
b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle
persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017;
c) potenziare l'assistenza per il benessere
psicologico individuale e collettivo, anche mediante
l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in
assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per
affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione,
ansia e trauma da stress.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di dieci
milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al
reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti
sociali secondo le modalita' previste dall'articolo 33,
commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati
5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono
incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle
tabelle A e B allegate al presente decreto.
3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di
depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a
causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi
socio-economica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di
cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese
relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso
specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli
psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il
contributo e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro
per persona ed e' parametrato alle diverse fasce
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso.
Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a
50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda
per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i
requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono
stabiliti, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per
l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il contributo e' stabilito
nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite
complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le
risorse determinate al comma 4 per le finalita' di cui al
presente comma sono ripartite tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella
C allegata al presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli
derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul
livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che e'
incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie
speciali, il concorso della regione o della provincia
autonoma al finanziamento sanitario corrente."
Note al Comma 539
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 684, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"684. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero della salute un fondo denominato Fondo per i test
di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023."
Note al Comma 541
Si riporta il testo dei commi 281 e 284 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
"281. Al fine di sostenere il potenziamento delle
prestazioni ricomprese nei LEA, anche alla luce delle
innovazioni che caratterizzano il settore, il tetto della
spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo
1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rideterminato nella misura dell'8 per cento per l'anno
2022, dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e dell'8,30 per
cento a decorrere dall'anno 2024. Resta fermo il valore
percentuale del tetto per acquisti diretti di gas
medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Resta fermo il limite della spesa
farmaceutica convenzionata nel valore stabilito
dall'articolo 1, comma 475, primo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente il valore
complessivo della spesa farmaceutica e' rideterminato nel
15 per cento per l'anno 2022, nel 15,15 per cento nell'anno
2023 e nel 15,30 per cento a decorrere dall'anno 2024.
Omissis
284. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dell'AIFA, sono definite le modalita'
di applicazione di quanto disposto dal comma 281
esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che
hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di
ripiano per gli anni 2019 e 2020, senza riserva."
Note al Comma 542
Si riporta il testo dell'articolo 9-undecies, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 9-undecies. Disposizioni in ambito sanitario
dirette a favorire la tempestivita' dei pagamenti
1. Al fine di consentire una corretta gestione di
cassa e di favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle
more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme
vigenti, da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre lo Stato, nonche' del recepimento di tale
ripartizione con delibera del CIPE, il Ministero
dell'economia e delle finanze, a valere su livello del
finanziamento del Servizio sanitario a cui concorre lo
Stato, e' autorizzato a concedere anticipazioni:
a) alle regioni, relativamente al finanziamento
destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al
finanziamento destinato alla medicina penitenziaria ai
sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a
cui concorre lo Stato e per i quali non sia gia' previsto
uno specifico regime di anticipazione, ovvero non siano
stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai fini
del riconoscimento delle risorse.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' erogata in
misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito
nell'ultima ripartizione delle disponibilita' finanziarie
approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
2-bis. Al fine di consentire una corretta gestione di
cassa e di favorire la tempestivita' dei pagamenti degli
enti del Servizio sanitario nazionale, il riparto delle
quote distinte e vincolate del relativo finanziamento
destinato alle regioni, ivi comprese le quote indicate
dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e' effettuato, ove non siano gia' fissati altri
termini ai sensi della legislazione vigente, entro il 31
luglio dell'anno di riferimento, secondo i criteri e i dati
ultimi disponibili. A seguito della relativa Intesa
raggiunta nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, nelle more della deliberazione del CIPE, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
erogare alle regioni fino all'80 per cento degli importi
assegnati, purche' non siano stabilite condizioni o
specifici adempimenti o atti presupposti ai fini
dell'effettiva erogabilita' delle risorse. Sono fatti salvi
i diversi regimi di anticipazione delle risorse del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale gia'
stabiliti dalla legislazione vigente.
2-ter. Il regime di anticipazione di cui al comma
2-bis si applica anche alle somme da erogare a titolo di
compensazione per minori gettiti fiscali effettivi rispetto
a quelli stimati ai fini del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
nelle more delle deliberazioni del CIPE, e' autorizzato ad
effettuare le erogazioni delle somme di cui ai commi 2-bis
e 2-ter anche con riferimento ai relativi finanziamenti
riferiti agli esercizi 2016 e precedenti sui quali sia
stata raggiunta la prevista Intesa.
2-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle
finanze provvede ai trasferimenti di cui ai commi 2-bis,
2-ter e 2-quater comunque entro i limiti degli stanziamenti
del bilancio statale. Sono in ogni caso autorizzati
recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni, anche per gli esercizi
successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.
3. Al fine di consentire una corretta gestione di
cassa e di favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle
more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri che ripartisce ed assegna alle universita' le
risorse previste per il finanziamento della formazione dei
medici specialisti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a concedere anticipazioni alle universita',
a valere sul livello del finanziamento di competenza
dell'esercizio, in misura non superiore al 90 per cento del
valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero del valore provvisorio del finanziamento stimato dal
Ministero dell'universita' e della ricerca con decreto
direttoriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o
compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi
diversi.
4. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 3
sono autorizzati in sede di conguaglio eventuali necessari
recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo
spettanti per gli esercizi successivi."
Note al Comma 543
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 377, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente
legge:
"377. In favore dei policlinici universitari gestiti
direttamente da universita' non statali di cui all'articolo
8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517, e' disposto, a titolo di concorso statale al
finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle
attivita' strumentali necessarie al perseguimento dei fini
istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato
articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro
per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2027, la cui erogazione e'
subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa,
tra le singole universita' e la regione interessata,
comprensivi della definitiva regolazione condivisa di
eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto
importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente
da universita' non statali e' stabilito con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute. La presente disposizione continua ad
applicarsi anche ove le strutture indicate al presente
comma modifichino la propria forma giuridica nei termini
previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 517 del 1999."
Note al Comma 544
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 67-bis,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010):
"67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere
dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una
Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di
procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e
servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo
determinato con il medesimo decreto e per quelle che
introducano misure idonee a garantire, in materia di
equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli
erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle
condizioni per l'accesso regionale alle predette forme
premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente
per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Per gli anni 2012 e 2013, in via
transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la
percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari
allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015, per
l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018, per l'anno
2019, per l'anno 2020, per l'anno 2021 e per l'anno 2022 in
via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di
cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la
percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari
all'1,75 per cento. Limitatamente all'anno 2021, la
percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari allo
0,32 per cento."
Note al Comma 547
Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge 6
febbraio 2009, n. 7 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di
amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica
italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare
socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008):
"Art. 5 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli
articoli 10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato di
cui all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno 2009,
a euro 74.216.200 per l'anno 2010, a euro 70.716.200 per
l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni dal
2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione
dell'articolo 8 dello stesso Trattato, valutati in 180
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028,
nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo
4 della presente legge, pari a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 3.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della
presente legge, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata
legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti e delle misure di cui al periodo
precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Note al Comma 549
Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Modello integrato di formazione e di
abilitazione dei docenti
1. Al fine di elevare la qualificazione professionale
dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello
formativo strutturato e raccordato tra le universita', le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare
coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio
della professione di insegnante, nonche' per dare
attuazione alla riforma della formazione dei docenti
prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, e'
introdotto un percorso universitario e accademico di
formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto
comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle
scuole secondarie di primo e secondo grado.
2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e
prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di
accertare nei futuri docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari,
pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche,
specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli
studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai
traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di
docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche,
relazionali, orientative, valutative, organizzative,
didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato
con i saperi disciplinari nonche' con le competenze
giuridiche, in specie relative alla legislazione
scolastica;
c) la capacita' di progettare, anche tramite
attivita' di programmazione di gruppo e tutoraggio tra
pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle
capacita' e ai talenti degli studenti da promuovere nel
contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la
comunita' educante, al fine di favorire l'apprendimento
critico e consapevole, l'orientamento, nonche'
l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli
studenti, tenendo conto delle soggettivita' e dei bisogni
educativi specifici di ciascuno di essi;
d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i
compiti connessi con la funzione di docente e con
l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.
3. La formazione continua obbligatoria, al pari di
quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, dei
docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione
iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le
finalita' di innovazione del lavoro pubblico e coesione
sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a
competenze linguistiche, digitali, pedagogiche e
psicopedagogiche, nonche' a competenze volte a favorire la
partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di
questo obiettivo la Scuola di alta formazione
dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto
raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre a
indirizzare lo sviluppo delle attivita' formative del
personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della
formazione iniziale degli insegnanti. Sono previste
specifiche iniziative formative dedicate alle discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche
(STEM) nonche' alle competenze digitali e alle metodologie
didattiche innovative. Le iniziative formative di cui al
presente comma si svolgono fuori dell'orario di
insegnamento e sono definite, per i profili di competenza,
dalla contrattazione collettiva, ferme restando l'autonomia
organizzativa delle istituzioni scolastiche e le
disposizioni del contratto collettivo nazionale."
Note al Comma 550
Si riporta il testo dell'articolo 9, della legge 15
luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di
istruzione tecnologica superiore), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. Misure nazionali di sistema per
l'orientamento
1. Gli ITS Academy sono costituiti sul territorio nel
rispetto delle competenze esclusive delle regioni in
materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo
criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti
sociali.
2. Il Ministero dell'istruzione promuove, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione
di «Reti di coordinamento di settore e territoriali» per lo
scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e
la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di
regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono
almeno due volte l'anno e sono coordinate da un
rappresentante del Ministero dell'istruzione.
3. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema
terziario di istruzione tecnologica superiore di cui
all'articolo 1, il Comitato nazionale ITS Academy di cui
all'articolo 10 individua, nei limiti delle risorse del
Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui
all'articolo 11, linee di azione nazionali al fine di
promuovere, con particolare riferimento all'obiettivo di
favorire l'equilibrio di genere:
a) attivita' di orientamento a partire dalla scuola
secondaria di primo grado, in relazione alle iscrizioni
agli ITS Academy;
b) programmi pluriennali comprendenti percorsi per
le competenze trasversali e per l'orientamento e altre
iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi
esperienziali, destinate agli studenti degli istituti di
scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei, e
iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e
sull'offerta formativa professionale degli ITS Academy, di
cui al presente capo. Tali programmi sono volti a far
conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di
apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida
transizione nel mondo del lavoro;
c) programmi per la diffusione della cultura
scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le
misure per lo sviluppo economico e la competitivita' del
sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri
europei."
Note al Comma 551
Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 recante Norme per la
definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei
risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione
ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di
cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a
norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della
legge 11 gennaio 2007, n. 1, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3. Percorsi di orientamento
1. I percorsi di orientamento mirano prioritariamente
a dare allo studente opportunita' di:
a) conoscere temi, problemi e procedimenti
caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di
individuare interessi e predisposizioni specifiche e
favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio
progetto personale;
b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento
fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
c) conoscere anche aree disciplinari, ambiti
professionali, settori emergenti che non rientrano
direttamente nei curricoli scolastici o che non sono
adeguatamente conosciuti;
c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle
materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e
matematiche (STEM);
d) disporre di adeguata documentazione sui percorsi
e le sedi di studio, nonche' sui servizi agli studenti
nella formazione post-secondaria;
e) autovalutare, verificare e consolidare le
proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta
per i diversi corsi di studio ai quali e' interessato, a
partire almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;
f) partecipare a laboratori finalizzati a
valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline
tecnico-scientifiche;
g) fare esperienza di momenti significativi di vita
universitaria e di misurarsi, con un diverso contesto di
studio e di lavoro, anche attraverso iniziative speciali
presso universita' in Italia e in Europa.
2. I percorsi di orientamento si inseriscono
strutturalmente negli ultimi tre anni di corso della scuola
secondaria di secondo grado e nell'ultimo anno di corso
della scuola secondaria di primo grado, anche utilizzando
gli strumenti di flessibilita' didattica e organizzativa
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275.
2-bis. In presenza di alunni con disabilita'
certificata sono previsti interventi specifici finalizzati
all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti
utili per indirizzare la scelta del percorso formativo.
Tali percorsi di orientamento si inseriscono
strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola
secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di corso
della scuola secondaria di secondo grado.
3. Le istituzioni scolastiche, le universita', le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, gli istituti tecnici superiori, mediante
apposite convenzioni, collaborano, anche in forma
consortile, per la realizzazione di attivita' intese a
migliorare la preparazione di studenti universitari che non
abbiano superato le verifiche previste dall'articolo 6,
comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito
istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono
indicate le iniziative di orientamento poste in essere.
4. I docenti della scuola secondaria superiore
possono essere coinvolti nella predisposizione delle prove
di selezione per l'accesso all'universita', che devono
comunque tener conto degli effettivi programmi svolti nei
percorsi di studio dell'istruzione secondaria superiore.
5. Presso le scuole secondarie superiori possono
essere previsti interventi orientativi di professori
universitari, ricercatori e dottori di ricerca, nonche' di
docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica.
6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, in
collaborazione con l'ANVUR, e utilizzando anche i dati
dell'anagrafe degli studenti universitari, cura la
realizzazione di un osservatorio nazionale sugli iscritti
ai corsi di laurea, assicura agli istituti scolastici e
alle amministrazioni scolastiche, nonche' alle regioni e
agli enti locali interessati, l'accesso ai dati aggregati
sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle
verifiche di ingresso e nel percorso di studio, e presenta
una relazione annuale sui flussi degli studenti. Ai
componenti dell'osservatorio non spettano compensi ne'
rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti."
Note al Comma 552
La legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298.
Note al Comma 555
Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 recante Norme per la
definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei
risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione
ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di
cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a
norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della
legge 11 gennaio 2007, n. 1, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3. Percorsi di orientamento
1. I percorsi di orientamento mirano prioritariamente
a dare allo studente opportunita' di:
a) conoscere temi, problemi e procedimenti
caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di
individuare interessi e predisposizioni specifiche e
favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio
progetto personale;
b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento
fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
c) conoscere anche aree disciplinari, ambiti
professionali, settori emergenti che non rientrano
direttamente nei curricoli scolastici o che non sono
adeguatamente conosciuti;
c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle
materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e
matematiche (STEM);
d) disporre di adeguata documentazione sui percorsi
e le sedi di studio, nonche' sui servizi agli studenti
nella formazione post-secondaria;
e) autovalutare, verificare e consolidare le
proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta
per i diversi corsi di studio ai quali e' interessato, a
partire almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;
f) partecipare a laboratori finalizzati a
valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline
tecnico-scientifiche;
g) fare esperienza di momenti significativi di vita
universitaria e di misurarsi, con un diverso contesto di
studio e di lavoro, anche attraverso iniziative speciali
presso universita' in Italia e in Europa.
2. I percorsi di orientamento si inseriscono
strutturalmente nel primo biennio e negli ultimi tre anni
di corso della scuola secondaria di secondo grado e nelle
classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di
primo grado, anche utilizzando gli strumenti di
flessibilita' didattica e organizzativa previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e dai
regolamenti di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, nonche' specifici
strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle
linee guida adottate con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A
partire dall'anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze,
quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado,
le attivita' di orientamento consistono in moduli
curricolari anche superiori a trenta ore, nel limite delle
risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito
del piano triennale dell'offerta formativa, da inserire
anche nei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie
di secondo grado e in tutte le classi della scuola
secondaria di primo grado, le attivita' di cui al secondo
periodo consistono in moduli di trenta ore da svolgere in
orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di
progetti gia' in essere nell'istituzione scolastica.
2-bis. In presenza di alunni con disabilita'
certificata sono previsti interventi specifici finalizzati
all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti
utili per indirizzare la scelta del percorso formativo.
Tali percorsi di orientamento si inseriscono
strutturalmente nelle classi prime, seconde e terze della
scuola secondaria di primo grado e nel primo biennio e
negli ultimi tre anni di corso della scuola secondaria di
secondo grado.
3. Le istituzioni scolastiche, le universita', le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, gli istituti tecnici superiori, mediante
apposite convenzioni, collaborano, anche in forma
consortile, per la realizzazione di attivita' intese a
migliorare la preparazione di studenti universitari che non
abbiano superato le verifiche previste dall'articolo 6,
comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito
istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono
indicate le iniziative di orientamento poste in essere.
4. I docenti della scuola secondaria superiore
possono essere coinvolti nella predisposizione delle prove
di selezione per l'accesso all'universita', che devono
comunque tener conto degli effettivi programmi svolti nei
percorsi di studio dell'istruzione secondaria superiore.
5. Presso le scuole secondarie superiori possono
essere previsti interventi orientativi di professori
universitari, ricercatori e dottori di ricerca, nonche' di
docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica.
6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, in
collaborazione con l'ANVUR, e utilizzando anche i dati
dell'anagrafe degli studenti universitari, cura la
realizzazione di un osservatorio nazionale sugli iscritti
ai corsi di laurea, assicura agli istituti scolastici e
alle amministrazioni scolastiche, nonche' alle regioni e
agli enti locali interessati, l'accesso ai dati aggregati
sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle
verifiche di ingresso e nel percorso di studio, e presenta
una relazione annuale sui flussi degli studenti. Ai
componenti dell'osservatorio non spettano compensi ne'
rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti."
Note al Comma 556
Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.59 (Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 16-bis. Scuola di alta formazione
dell'istruzione
1. E' istituita, con sede legale in Roma, la Scuola
di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata
Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero
dell'istruzione. La Scuola:
a) promuove e coordina la formazione in servizio
dei docenti di ruolo, in coerenza e continuita' con la
formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto
dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del
docente, garantendo elevati standard di qualita' uniformi
su tutto il territorio nazionale;
b) coordina e indirizza le attivita' formative dei
dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi
amministrativi generali, del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di
qualita' uniformi su tutto il territorio nazionale;
c) assolve alle funzioni correlate alla formazione
continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;
d) sostiene un'azione di costante relazione
cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni
scolastiche per la promozione della partecipazione dei
docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle
medesime istituzioni.
2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue
attivita' istituzionali, dell'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e'
dotata di autonomia amministrativa e contabile e si
raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici
del Ministero dell'istruzione competenti in materia e
stipula convenzioni con le universita', con le istituzioni
AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di
servizi certificati di formazione.
3. Sono organi della Scuola il Presidente, il
Comitato d'indirizzo e il Comitato scientifico
internazionale.
4. Il Presidente e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 1° marzo
2023, ed e' scelto tra professori universitari ordinari o
tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di
particolare e comprovata qualificazione professionale
nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente
dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una
sola volta. Se dipendente statale o docente universitario,
per l'intera durata dell'incarico e' collocato nella
posizione di fuori ruolo. Il Presidente e' preposto alla
Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il
Comitato d'indirizzo. E' responsabile dell'attivita'
didattica e scientifica della Scuola ed elabora le
strategie di sviluppo dell'attivita' di formazione,
d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e
sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se
dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il
trattamento economico in godimento o, se non dipendente di
amministrazioni pubbliche, svolge il proprio mandato a
titolo gratuito.
5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente
della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i
presidenti dell'INDIRE e dell'INVALSI e due componenti
nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalita' di
alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo
rimane in carica tre anni e, tramite il direttore generale
di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone
le convenzioni e svolge le attivita' di coordinamento
istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo,
all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della
Scuola, nel quale sono disciplinate le modalita' del suo
funzionamento, nonche' quelle di funzionamento dello stesso
Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico
internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo
spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio,
vitto e alloggio.
6. Presso la Scuola e' istituita una Direzione
generale. Il direttore generale e' nominato entro il 1°
marzo 2023, dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di
prima fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella
posizione di fuori ruolo, o tra professionalita' esterne
all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale
e resta in carica per tre anni. L'incarico e' rinnovabile
una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della
Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione.
7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito
per adeguare lo sviluppo delle attivita' formative del
personale scolastico alle migliori esperienze
internazionali e alle esigenze proprie del sistema
nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica
quattro anni ed e' composto da un massimo di sette membri,
nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, da
adottare entro il 1° marzo 2023, che indica altresi' i
criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato
scientifico internazionale spettano esclusivamente i
rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
8. La dotazione organica della Scuola e' definita
nella tabella di cui all'allegato A, annesso al presente
decreto. In sede di prima applicazione, per il reclutamento
del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei
limiti di cui all'allegato A e delle risorse finanziarie
assegnate, procede al reclutamento utilizzando le
graduatorie dei concorsi per funzionari di Area III del
Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico di
dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo
l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero
di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
o in aspettativa non retribuita, o comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella
Scuola non puo' essere impiegato a qualunque titolo
personale docente del comparto Scuola.
9. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede, per
gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla
Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR e, a
decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
123, della legge 13 luglio 2015, n. 107."
Note al Comma 557
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 19 Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica
1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del
disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies
al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, i commissari straordinari dell'INVALSI e
dell'ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario
di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012.
L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio
programma di reclutamento nel limite della dotazione
organica dell'ente, nonche' entro il limite
dell'80%(percento) delle proprie entrate correnti
complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle
assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012,
data in cui il personale in posizione di comando presso
l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni
scolastiche. Dalla medesima data e' soppresso l'ANSAS ed e'
ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di
ricerca con autonomia scientifica, finanziaria,
patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono
conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la
soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3
nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.
2. Successivamente alla conclusione del programma
straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si
applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate,
per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie
conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti
dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione
del predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un
apposito fondo da istituire nel medesimo stato di
previsione finalizzato al finanziamento del sistema
nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono
a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca" per essere destinate al
funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalita'
di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.
4. Per garantire un processo di continuita' didattica
nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere
dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono
aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente
soppressione delle istituzioni scolastiche autonome
costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole
secondarie di I grado; gli istituti compresivi per
acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno
1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle
piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche
caratterizzate da specificita' linguistiche.
5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle
istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero
di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino a 400 per le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani,
nelle aree geografiche caratterizzate da specificita'
linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse
sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con
incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
5-bis. Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014,
alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non
puo' essere assegnato in via esclusiva un posto di
direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);
con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale competente il posto e' assegnato in comune con
altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle
cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che
ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale,
una indennita' mensile avente carattere di spesa fissa,
entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi
recati dal presente comma.
5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i
criteri per la definizione del contingente organico dei
dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
amministrativi, nonche' per la sua distribuzione tra le
regioni, sono definiti con decreto, avente natura non
regolamentare, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di
cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni
provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico
sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino
al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e'
adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5
e 5-bis.
5-quater. Al fine di dare attuazione alla
riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro
della popolazione scolastica regionale indicato per la
riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del
citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche'
della necessita' di salvaguardare le specificita' delle
istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle
piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da
specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di
compensazione interregionale, sono definiti, su base
triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro il 30 giugno dell'anno solare precedente all'anno
scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento
dell'accordo, lo schema del decreto e' trasmesso dal
Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza
unificata entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base dei
parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo,
provvedono autonomamente al dimensionamento della rete
scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti
del contingente annuale individuato dal medesimo decreto.
Con deliberazione motivata della regione puo' essere
determinato un differimento temporale di durata non
superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali,
sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del
con-tingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 30
giugno di cui al primo periodo del comma 5-quater, il
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal
decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a
1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale,
relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni
scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno
scolastico di riferimento, integrato dal parametro della
densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma
restando la necessita' di salvaguardare le specificita'
delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani,
nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate
da specificita' linguistiche. Al fine di garantire una
riduzione graduale del numero delle istituzioni
scolastiche, per i primi tre anni scolastici si applica un
correttivo non superiore all'1 per cento, anche prevedendo
forme di compensazione interregionale. Gli uffici
scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla
ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici
assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno
scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei
commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i
parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico
2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di
cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un
contingente organico comunque non superiore a quello
determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A
de-correre dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di
cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies
definisce un contingente organico comunque non superiore a
quello determinato sulla base dei criteri definiti
nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di
esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione
del contingente.
6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' abrogato.
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le
dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della
scuola non devono superare la consistenza delle relative
dotazioni organiche dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la
quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai
sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9
dell'articolo 64 citato.
8. - 9.
10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, si interpreta nel senso che il parere delle
competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito
ogni volta che il Ministro dell'Istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla
modifica dei parametri sulla base dei quali e' determinata
la consistenza complessiva degli organici del personale
docente ed ATA.
11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato
secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che e'
possibile istituire posti in deroga, allorche' si renda
necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione
scolastica. L'organico di sostegno e' assegnato
complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo
costituite, tenendo conto della previsione del numero di
tali alunni in ragione della media di un docente ogni due
alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la
necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli
alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno
che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle
risorse assegnate per la formazione del personale docente,
viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto
il personale docente sulle modalita' di integrazione degli
alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di
valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del
diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno
disabile, sono integrate obbligatoriamente con un
rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.
12. Il personale docente dichiarato, dalla
commissione medica operante presso le aziende sanitarie
locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di
parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale
entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita',
assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale competente, la qualifica di assistente
amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione,
per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed
utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su
posto vacante e disponibile, con priorita' nella provincia
di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal
richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale
mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le
immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico
sono comunque effettuate nell'ambito del piano di
assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti
l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata
accolta per carenza di posti disponibili, e' soggetto a
mobilita' intercompartimentale, transitando
obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo
delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli
enti pubblici non economici e delle universita' con il
mantenimento dell'anzianita' maturata, nonche'
dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale pensionabile riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
14. La mobilita' di cui al comma 13 si realizza
compatibilmente con le facolta' assunzionali previste dalla
legislazione vigente per gli enti destinatari del personale
interessato ed avviene all'interno della regione della
scuola in cui attualmente il personale e' assegnato, ovvero
in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.
15.
16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al
sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' adottato senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro
dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente
decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove
necessario, le disposizioni legislative vigenti, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza
unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281."
Note al Comma 558
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 601, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di
aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di
finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i
seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al
personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione
delle spese per stipendi del personale a tempo
indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi
affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle
unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti):
"202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona
Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 978, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"978. Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite
con un numero di alunni inferiore a 500 unita', ridotto
fino a 300 unita' per le istituzioni situate nelle piccole
isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche
caratterizzate da specificita' linguistiche, non possono
essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo
indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi
del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono
conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di
incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome.
Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo
periodo non puo' essere assegnato in via esclusiva un posto
di direttore dei servizi generali e amministrativi; con
decreto del direttore generale o del dirigente non generale
titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il
posto e' assegnato in comune con altre istituzioni
scolastiche. Le istituzioni scolastiche che hanno parametri
numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo
periodo sono disponibili per le operazioni di mobilita'
regionali e interregionali e per il conferimento di
ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per
i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono
altresi' derivare situazioni di esubero di personale con
riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e
amministrativi."
Note al Comma 559
Si riporta il testo dell'articolo 42, del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione
e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019:
"Art. 42 Retribuzione di posizione dei dirigenti
scolastici ed Afam
1. La retribuzione di posizione e' definita, per
tutte le posizioni dirigenziali, ivi comprese quelle prive
di titolare, sulla base della graduazione delle stesse
effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b).
2. La retribuzione di posizione di cui al comma 1 e'
definita entro i seguenti valori annui lordi per tredici
mensilita': da un minimo di € 12.565,11, coincidente con la
retribuzione di posizione parte fissa, come rideterminata
ai sensi dell'art. 39, comma 4, fino ad un massimo di €
46.134,81.
3. Alla retribuzione di posizione di cui al comma 1
ed ai compensi per gli incarichi di reggenza delle
istituzioni sottodimensionate e' destinato non piu'
dell'85% delle risorse complessive del relativo fondo di
cui all'art. 41.
4. Eventuali risorse di cui al comma 3 che, a
consuntivo, in un determinato anno, risultassero ancora
disponibili, sono utilizzate, limitatamente a tale anno,
per la retribuzione di risultato, secondo i criteri
stabiliti in sede di contrattazione integrativa di cui
all'art. 7, comma 1.
5. I commi 1 e 3 del presente articolo si applicano
dall'inizio dell'anno scolastico 2019-2020 ed e'
conseguentemente disapplicato, da tale data, l'art. 26 del
CCNL 15/7/2010."
Note al Comma 562
Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
"Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della
performance
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma
associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.
Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrita'
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita'
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al
Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a
tutti gli atti e documenti in possesso
dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito
senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a
tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi
incluso il sistema di controllo di gestione, e puo'
accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
al fine di svolgere le verifiche necessarie
all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire
anche in collaborazione con gli organismi di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile
dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi
irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione
effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance
di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile
per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui
al Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica
permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno."
Il riferimento all'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e' riportato nelle note al comma
558.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 616, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e
contabile presso le istituzioni scolastiche statali e'
effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro
dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica
istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali
scolastici. A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali
scolastici sono limitati nel numero a non piu' di 2.000 e
comunque composti da almeno quattro istituzioni."
Note al Comma 565
Si riporta il testo dell'articolo 64, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 64 Semplificazione delle procedure di
valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure
attuative del PNRR nel campo della ricerca
1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, le parole "tramite appositi comitati, " e ",tenendo
conto in particolare dei principi della tecnica di
valutazione tra pari" sono soppresse.
2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e' sostituito dal seguente:
"Art. 21. (Comitato nazionale per la valutazione
della ricerca)
1. Al fine di promuovere la qualita' della ricerca
e assicurare il buon funzionamento delle procedure di
valutazione, e' istituito il Comitato nazionale per la
valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR e' composto da
quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata
qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a
una pluralita' di aree disciplinari, nominati con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, tra i quali
tre componenti sono scelti dal Ministro dell'universita' e
della ricerca e gli altri dodici sono designati, due
ciascuno e nel rispetto del principio della parita' di
genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla
Conferenza dei rettori delle universita' italiane, dalla
Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca,
dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale
dei Lincei e, uno ciascuno, dalla European Science
Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei
tecnologi. Il Comitato e' regolarmente costituito con
almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attivita' di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel
rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20,
tenendo in massima considerazione le raccomandazioni
approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia
e' parte;
b) nomina i componenti dei comitati di
valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20;
c) provvede allo svolgimento, anche parziale,
delle procedure di selezione dei progetti o programmi di
ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o
convenzione con essi;
d) definisce i criteri per la individuazione e
l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e
professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione
tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull'attivita'
svolta e una relazione annuale in materia di valutazione
della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la
pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle
relazioni del CNVR.
3. Il CNVR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di
componente del CNVR e' di durata quinquennale, non
rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima
della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
nominato in sostituzione resta in carica per la durata
residua del mandato. Il compenso dei componenti del
Comitato e' stabilito nel decreto di nomina, nel limite
previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si
avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del
Ministero dell'universita' e della ricerca.".
3. In sede di prima applicazione, il Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma
2 e' composto dai componenti del Comitato nazionale dei
garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto ed e' integrato nella sua piena
composizione dal Ministro dell'universita' e della ricerca
nel rispetto del principio della parita' di genere. Sono
fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
parole "Comitato nazionale dei garanti della ricerca"
devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al "Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca".
4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole "Comitato nazionale dei garanti per
la ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca".
5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, la lettera b) e' abrogata.
6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di
selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di
ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la
valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di
cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e' incrementato di 5 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le
somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle
convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma
550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate
a promuovere l'attivita' di valutazione degli esperti
tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al
limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo
del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del
2020, nonche' alla stipula di accordi o convenzioni con
enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto
prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in
ordine allo svolgimento di attivita' di supporto
specialistico e di analisi, di valutazione economica e
finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo
sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare
riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti
dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di
valutazione dell'impatto di attivita' di ricerca.
6-bis. Anche al fine di supportare l'attivita' del
Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato
ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza
non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure
concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sessantanove unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni
centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto
periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del
2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali
previste dal presente comma e' autorizzata, per l'anno
2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per
l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle
misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, e' incrementata,
nei limiti della dotazione organica del Ministero
dell'uni-versita' e della ricerca, di quindici unita' di
personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i
medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al
contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito
un posto di funzione di livello dirigenziale generale,
assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto.
Per le finalita' di cui al presente comma la dotazione
finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli
uffici di diretta collaborazione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12, e' incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di
90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio,
rendicontazione e controllo degli investimenti, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato,
entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle
convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT
della societa' Consip Spa, servizi professionali di
assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data
management, la definizione di strategie e soluzioni per il
cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca. Per le
finalita' del primo periodo del presente comma e'
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025.
6-ter.2. In ragione del processo di riorganizzazione
del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di
consentire una maggiore flessibilita' gestionale e una piu'
efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui
all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono
rideterminati con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione
di cui al primo periodo e' rideterminata, altresi', la
consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e
di risultato del personale dirigenziale di prima e di
seconda fascia in servizio presso il Ministero
dell'universita' e della ricerca. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1, comma
1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: «non dirigenziale» sono soppresse.
6-quater. Per le finalita' di sviluppo,
sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove
funzionalita' strumentali di gestione amministrativa e
contabile finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace
l'azione amministrativa e per potenziare le attivita' a
supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici
centrali, nonche' al fine di avviare tempestivamente le
procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del
PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli
interventi di edilizia scolastica, il Ministero
dell'istruzione e' autorizzato ad assumere, nel biennio
2021-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali,
un contingente di alta professionalita' pari a cinquanta
unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica
F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di
personale, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a
bandire, senza il previo svolgimento delle previste
procedure di mobilita', apposite procedure concorsuali
pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso, oltre che del titolo di
studio previsto per il profilo professionale di
inquadramento e della conoscenza della lingua inglese,
anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo
professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono
i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo
svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche
finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese
nonche' dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle
ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un
grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al
"Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi e secondo le
modalita' indicate dall'amministrazione anche con
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel
rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in
modalita' decentrata e telematica delle procedure
concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti,
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita' e
le modalita' di composizione delle commissioni
esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure
concorsuali previste dal presente comma e' autorizzata, per
l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.
6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma
6-quater e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno
2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici
del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura
organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche
ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo
l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello
generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei
dirigenti di prima fascia e' corrispondentemente
incrementata. Nelle more dell'adozione del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre
posizioni dirigenziali di livello generale sono
temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di
gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero
dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di
studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Per le medesime finalita' la dotazione finanziaria per gli
uffici di diretta collaborazione e' incrementata di 300.000
euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400
per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere
dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma
385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in
favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso
l'Accademia nazionale dei Lincei e' prorogato per l'anno
2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Al fine di realizzare interventi di investimento
finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane
disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle
istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e
coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare
rilievo storico ed architettonico delle medesime
istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro
per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta
formazione artistica musicale e coreutica a titolo di
cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma.
7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 12
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo
delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui
all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui.
8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n.
338, al comma 2, la parola "50" e' sostituita dalla
seguente "75".
9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui
oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione
di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla
definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea."
Note al Comma 566
Si riporta il testo dell'articolo 18, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68 recante Revisione della
normativa di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6:
"Art. 18 Sistema di finanziamento
1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di
quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli
strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di
cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i
requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto
con le seguenti modalita':
a) dal fondo integrativo statale per la concessione
di borse di studio, appositamente istituito a decorrere
dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del
Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a
legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di
cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al
fabbisogno finanziario delle regioni;
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa
regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi
dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8;
c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al
gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo
integrativo statale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. L'impegno delle regioni in termini maggiori
rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), e'
valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi
nel riparto del fondo integrativo statale di cui al comma
1, lettera a), e del fondo per il finanziamento ordinario
alle universita' statali che hanno sede nel rispettivo
contesto territoriale.
4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7,
sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo
integrativo statale.
5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui
al comma 1, lettera a), e' incrementata della somma di
500.000 euro, conseguentemente e' ridotta di pari importo
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive
modificazioni.
6. Al fine della razionalizzazione dell'uso delle
risorse disponibili, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse
di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi
99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
7. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale,
finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e personale che limitano l'accesso e il
conseguimento dei piu' alti gradi di istruzione superiore
agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le
proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione
vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali
risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a
qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni
gia' concordate in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
8. L'importo della tassa per il diritto allo studio
e' disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della
finanza pubblica, il cui comma 21 e' sostituito dal
seguente:
"21. Le regioni e le province autonome
rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo
studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della
fascia piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si
applica a coloro che presentano una condizione economica
non superiore al livello minimo dell'indicatore di
situazione economica equivalente corrispondente ai
requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto
allo studio. I restanti valori della tassa minima sono
fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un
indicatore di situazione economica equivalente
rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del
livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilita' per
l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello
massimo della tassa per il diritto allo studio e' fissato
in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non
stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo
della tassa di ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella
misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo
della tassa e' aggiornato sulla base del tasso di
inflazione programmato.".
9. L'erogazione degli altri strumenti e servizi
previsti dal presente decreto, in aggiunta a quelli
relativi alla garanzia dei livelli essenziali delle
prestazioni, e' finanziata dalle risorse proprie delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,
delle universita' e delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica.
10. Nell'ambito della propria autonomia, le
universita' e le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica possono destinare una quota del
gettito dei contributi universitari all'erogazione degli
interventi di cui al presente decreto."