Note al Comma 567
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 8
ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante disposizioni urgenti
per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e
ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati
personali, come modificato dalla presente legge:
"Art. 8 Disposizioni a tutela della minoranza
linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia
1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n.
38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste -
rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di
proprieta' della Regione Friuli-Venezia Giulia, e'
utilizzata, a titolo gratuito, per le attivita' di
istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena.
Nell'edificio di Corso Verdi, gia' "Trgovski dom", di
Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche
sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska
Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di
lingua italiana, compatibilmente con le funzioni
attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa
tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle
finanze.";
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi,
gia' "Narodni Dom" di proprieta' dell'Universita' degli
studi di Trieste, e' trasferito in proprieta', a titolo
gratuito, alla "Fondazione - Fundacjia Narodni Dom",
costituita dall'Unione culturale economica slovena -
Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla
Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet
Slovenskih Organizacij.
1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale
militare", sito in Trieste, e' concesso in uso gratuito e
perpetuo all'Universita' degli studi di Trieste, per le
esigenze del medesimo Ateneo.
1-quater. L'edificio denominato "Gregoretti 2",
sito in Trieste, e' concesso in uso gratuito e perpetuo
all'Universita' degli studi di Trieste, per le esigenze del
medesimo Ateneo.
1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di
cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri
fiscali.";
c) il comma 2 e' abrogato.
2. Al fine di realizzare interventi di
riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli
immobili dell'Universita' degli studi di Trieste o concessi
alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento
delle proprie attivita' istituzionali, e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni
di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.
Agli oneri previsti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
3. Per la rifunzionalizzazione dell'immobile
denominato "ex Ospedale militare" nonche' per l'ulteriore
sostegno degli interventi di cui al comma 2 e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054
milioni di euro per l'anno 2022 da destinare
all'Universita' degli studi di Trieste. Ai relativi oneri
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacjia
Narodni Dom" la progressiva immissione nel possesso
dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, gia' "Narodni
Dom" di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 della legge 23
febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente
articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e
l'Universita' degli studi di Trieste, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' del trasferimento della Scuola di Studi in lingue
moderne per interpreti e traduttori dell'Universita' degli
studi di Trieste, nonche' l'individuazione degli spazi
assegnati a titolo gratuito all'Universita' degli studi di
Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli
da porre nella immediata disponibilita' della Fondazione.
4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati dal Codice unico di progetto (CUP) ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e
sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229."
Note al Comma 568
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 315, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"315. Al fine di riorganizzare e rilanciare le
attivita' del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il
consiglio di amministrazione dell'ente adotta, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il «piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR)». Il piano di
riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano
triennale di attivita' ai fini dell'applicazione della
normativa vigente."
Note al Comma 569
Si riporta il testo dell'articolo 10, della legge 19
ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di
universita' e di ricerca scientifica e tecnologica:
"Art. 10 Rifinanziamento di leggi e norme per gli
enti di ricerca.
1. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 20 miliardi per l'anno 1999, di lire 60
miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi per l'anno
2001 per rifinanziare il fondo speciale per la ricerca
applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre
1968, n. 1089, e successive modificazioni;
b) di lire 555 miliardi per l'anno 2000 e di lire
555 miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto
nazionale di fisica nucleare per la prosecuzione delle
attivita' secondo il programma pluriennale vigente;
c) di lire 24,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire
24,5 miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto
nazionale di fisica della materia per la prosecuzione delle
attivita' secondo il programma pluriennale vigente;
d) di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50
miliardi a decorrere dall'anno 2001 per rifinanziare il
Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204.
Per l'anno 1999, all'individuazione degli interventi
di particolare rilevanza strategica di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si
provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Al relativo finanziamento si provvede a carico del Fondo di
cui al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo n. 204 del 1998, le cui risorse sono
corrisposte direttamente ai soggetti interessati.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2002 i contributi in
favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e
dell'Istituto nazionale di fisica della materia affluiscono
al fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
3. Gli enti di ricerca possono determinare, con
proprio regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma
5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, in sostituzione del
trattamento di missione e comunque per importi non
superiori al medesimo, uno specifico trattamento
forfettario, che tiene conto delle differenze del costo
della vita, da attribuire al personale inviato a svolgere
attivita' di ricerca all'estero presso enti, centri e
istituzioni straniere o internazionali per periodi
continuativi superiori ad un mese. Sui regolamenti di cui
al presente comma il Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica acquisisce, nel termine
perentorio di trenta giorni, il parere del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. La Sincrotrone Trieste, societa' consortile per
azioni, e' costituita come societa' di interesse nazionale
ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. La societa'
non ha scopo di lucro, non puo' distribuire utili e avanzi
di gestione ai soci ed e' obbligata a reinvestire i
predetti utili o avanzi di gestione, nonche' eventuali
residui attivi in sede di liquidazione dei beni costruiti o
acquistati, qualora non destinati alla costituzione della
riserva legale, all'esercizio dei compiti istituzionali di
cui alla lettera d), i quali non hanno natura di attivita'
commerciale e non sono riconducibili ad esercizio di
impresa. Alla societa' si applica dal 1° gennaio 2000 il
regime tributario degli enti non commerciali di cui agli
articoli 87, comma 1, lettera c), 108, 109, 109-bis, 110,
110-bis e 111-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, nonche' di cui agli articoli 19-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. Il predetto inquadramento a fini
tributari e' disposto in regime di neutralita' fiscale, ai
fini dell'imposizione diretta o indiretta, non determinando
cessione o realizzo di plusvalenze e sopravvenienze attive
soggette a tassazione in relazione alla prevista
destinazione istituzionale dei beni. Restano ferme le
posizioni pregresse di cui alle precedenti dichiarazioni di
imposta, con facolta' di richiesta dei relativi rimborsi.
Lo statuto e l'ordinamento contabile della societa', da
sottoporre al controllo del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sentito
il comitato di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, sono
modificati sulla base dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) adeguamento della struttura societaria,
assicurando una quota di partecipazione di soggetti
pubblici non inferiore al 51 per cento;
b) snellimento degli organi sociali con presenza di
componenti nominati dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
c) applicazione alle successive modifiche
statutarie delle procedure di cui all'articolo 8 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, con il parere del comitato di
cui al citato decreto-legge n. 475 del 1996, convertito,
con modificazioni, dalla predetta legge n. 573 del 1996;
d) definizione dei compiti istituzionali della
societa' in termini di attivita' di ricerca e formazione,
in collegamento con il programma nazionale della ricerca e
i programmi europei internazionali, promuovendo la
collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche
stranieri e internazionali, nonche' in termini di
manutenzione, gestione, completamento e sviluppo del
Laboratorio di Luce di Sincrotrone Elettra di Trieste e di
messa a disposizione dell'infrastruttura ai consorziati, ai
partecipanti e ad enti di ricerca italiani e stranieri,
pubblici e privati, assicurando la trasparenza delle
procedure e la parita' di condizioni, con vincoli di
diffusione dei risultati per finalita' di ricerca e non
commerciali;
e) utilizzazione, in subordine a quanto previsto
nella lettera d), del laboratorio, della strumentazione e
del personale da parte di soggetti privati, per obiettivi
funzionali ed attivita' commerciali, a titolo oneroso;
f) definizione di criteri di valutazione delle
componenti patrimoniali attive e passive, anche in deroga
ai criteri stabiliti dal codice civile, in conformita' ai
compiti istituzionali della societa'."
Note al Comma 570
Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto-legge
25 settembre 2002, n.212, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante misure
urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca
scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e
musicale:
"Art. 5 Compensi per soggetti incaricati della
selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire
la immediata corresponsione di compensi a componenti di
commissioni e comitati, nonche' ad esperti, incaricati
delle procedure di selezione e della valutazione di
programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi
piani finanziari abbiano previsto spese per attivita'
istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.
2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai
fini della corresponsione di compensi nelle procedure di
selezione e di valutazione dei programmi e progetti di
ricerca successive alla data di entrata in vigore del
presente decreto."
Note al Comma 571
Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 23
novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata:
"Art. 4
1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e
dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di
studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato
dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonche'
agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata per ogni anno di scuola elementare
e secondaria, inferiore e superiore, e di corso
universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni
imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo
e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 1998."
Note al Comma 572
Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 12. (Universita' non statali legalmente
riconosciute)
1. Al fine di incentivare la correlazione tra la
distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di
risultati di particolare rilievo nel campo della didattica
e della ricerca, una quota pari al 30 per cento
dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge
29 luglio 1991, n. 243, relativi alle universita' non
statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi
negli anni successivi, e' ripartita sulla base di criteri,
determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR,
tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti
annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa
tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare
complessivo dei contributi relativi alle universita' non
statali, determinata tenendo conto delle risorse
complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
nell'utilizzo delle risorse.
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si
applicano alle universita' telematiche ad eccezione di
quelle, che sono gia' inserite tra le universita' non
statali legalmente riconosciute, subordinatamente al
mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti
emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e
b)."
Note al Comma 573
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 310, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024), come modificato
dalla presente legge:
"310. Il fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 90
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e
di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di
cui:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e
c), una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2025 e' ripartita tra gli enti pubblici di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della
ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR). Nell'ambito della quota di cui al periodo
precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle
procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti
pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente
lettera;
b) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale
di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse
di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della
ricerca. Gli enti pubblici di ricerca possono indire
procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di
terzo livello professionale per l'accesso al secondo
livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto
di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni
per le procedure selettive di cui alla presente lettera
sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata
qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori
tecnologici di riferimento, esterni all'ente. Gli enti
pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di
10 milioni di euro, ripartiti con le modalita' di cui al
secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a
ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello
professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra
il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle
disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili
di ricercatore e tecnologo di terzo livello;
c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
sono finalizzati alla valorizzazione del personale
tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca
vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca in
ragione delle specifiche attivita' svolte nonche' del
raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della
ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di
ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonche'
i principi generali per la definizione degli obiettivi e
l'attribuzione delle predette risorse al personale
tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca
provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in
ragione della partecipazione dello stesso ad appositi
progetti finalizzati al raggiungimento di piu' elevati
obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro
capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo
lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione
collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal
decreto di cui al secondo periodo."
Note al Comma 574
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per
il coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
della L. 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 7 Competenze del MURST
1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da
destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di
cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951,
all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui
all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n.
399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'articolo
1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia'
concessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di
spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST,
istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero.
Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio
1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica
della materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito
annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal
MURST con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di
indicazioni per i due anni successivi, emanati previo
parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia, da esprimersi entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del
perfezionamento dei predetti decreti e al fine di
assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita', il
MURST e' autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla
base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi
decreti, nonche' dei contributi assegnati come competenza
nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate
le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) ... ;
b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2,
le parole «sentito il CNST» sono soppresse;
c) ... ;
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1
dell'articolo 2 le parole «sentito il CNST» sono soppresse;
e) ...;
f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e
nel comma 3 dell'articolo 3 le parole «sentito il CNST»
sono soppresse;
h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da «il
quale» fino a «richiesta» sono soppresse;
i) l'articolo 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da «previo
parere» fino a «n. 59» sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a
partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9
maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del
comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella
parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di
ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio
di presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato
dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9
maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e
integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4,
della legge n. 266 del 1997."
Note al Comma 576
Si riporta il testo dell'articolo 52, del contratto
collettivo nazionale di lavoro 2019-2021-Comparto Funzioni
centrali puo' essere rideterminato considerando nel calcolo
l'indennita' di amministrazione del personale del Ministero
dell'universita' e della ricerca:
"Art. 52 Trattamento economico nell'ambito del nuovo
sistema di classificazione professionale
1. A decorrere dalla data di applicazione del nuovo
sistema di classificazione professionale prevista dall'art.
18 (Norma di prima applicazione), gli stipendi tabellari di
Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici e
CNEL, come rideterminati ai sensi dell'art. 47, comma 3
(Incrementi degli stipendi tabellari), sono ulteriormente
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici
mensilita', indicati nell'allegata tabella F. Detti
incrementi sono finanziati mediante quota parte della
riduzione delle indennita' di amministrazione e della
indennita' di ente effettuata ai sensi del comma 2. Agli
incrementi di cui al presente comma si applicano gli
effetti di cui all'art. 48 (Effetti dei nuovi stipendi).
2. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, le
indennita' di amministrazione dei Ministeri, delle Agenzie
fiscali e del CNEL, nonche' le indennita' di ente degli
enti pubblici non economici sono rideterminate nei nuovi
valori di area calcolati secondo le indicazioni di cui
all'allegata tabella G, distintamente esposte per
Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici e
CNEL.
3. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, lo
stipendio tabellare delle nuove aree di inquadramento e'
stabilito negli importi di cui all'allegata tabella H.
4. Con decorrenza dalla data indicata al comma 1, al
personale in servizio alla medesima data sono mantenuti a
titolo di differenziale stipendiale di cui all'art. 44
(Struttura della retribuzione del personale delle aree
operatori, assistenti e funzionari):
a) la differenza, ove presente, tra gli stipendi
tabellari in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva
o posizione economica, come rideterminati ai sensi del
comma 1 ed i nuovi stipendi tabellari di cui al comma 3,
indicati in tabella H;
b) l'importo annuale corrispondente alla
differenza, ove presente, tra i valori delle indennita' di
amministrazione di Ministeri, Agenzie fiscali e CNEL (in
corrispondenza di ciascuna area e fascia retributiva) ed i
valori delle medesime indennita' di amministrazione, in
corrispondenza della fascia retributiva iniziale di
ciascuna area (riga 2 della tabella G - Ministeri, colonna
2 della tabella G -Agenzie fiscali, colonna 2 della tabella
G - CNEL);
c) il 50% dell'importo annuale corrispondente agli
importi sottratti ai valori di partenza delle indennita' di
amministrazione o di ente di Ministeri, Agenzie fiscali,
CNEL ed Enti pubblici non economici, secondo le indicazioni
della tabella G (50% degli importi di riga 3 tabella G
-Ministeri; 50% degli importi di colonna 3 tabella G -
Agenzie fiscali; 50% degli importi di colonna 2 tabella G -
Enti pubblici non economici; 50% degli importi di colonna 3
tabella G - CNEL).
5. Il differenziale stipendiale cessa di essere
corrisposto in caso di progressione ad area superiore e
rientra nella disponibilita' del fondo risorse decentrate,
fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria
a garantire l'invarianza della retribuzione fissa annua in
godimento (stipendio, comprensivo di differenziale
stipendiale e indennita' di amministrazione o di ente), nel
caso in cui la retribuzione fissa annua della area di nuovo
inquadramento (stipendio tabellare e indennita' di
amministrazione o di ente) risulti inferiore alla predetta
retribuzione fissa in godimento. La quota eventualmente
mantenuta e' computata a carico del Fondo risorse
decentrate ed e' riassorbita, tornando conseguentemente
nella disponibilita' del Fondo risorse decentrate, in caso
di progressione economica effettuata nella nuova area.
6. Il "differenziale stipendiale" di cui al comma 4
non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori
"differenziali stipendiali" di cui all'art. 14
(Progressioni economiche all'interno delle aree) che, ove
conseguiti, si aggiungono allo stesso."
Note al Comma 579
Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 della legge
30 marzo 1971, n. 118, (conversione in legge del D.L. 30
gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed
invalidi civili):
"Art. 12 Pensione di inabilita'.
Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli
anni 18, nei cui confronti, in sede di visita
medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilita'
lavorativa, e' concessa a carico dello Stato e a cura del
Ministero dell'interno, una pensione di inabilita' di lire
234.000 annue da ripartire in tredici mensilita' con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda per l'accertamento
dell'inabilita'.
Le condizioni economiche richieste per la concessione
della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli
ordinamenti pensionistici.
La pensione e' corrisposta nella misura del 50 per
cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano
ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico
che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono
di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di
importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione e'
ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite,
prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilita' relativa
al mese di dicembre e' concessa una tredicesima mensilita'
di lire 18.000, che e' frazionabile in relazione alle
mensilita' corrisposte nell'anno
In caso di decesso dell'interessato, successivo al
riconoscimento dell'inabilita', la pensione non puo' essere
corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a
percepire le quote gia' maturate alla data della morte."
"Art. 13 Assegno mensile.
1. Agli invalidi civili di eta' compresa fra il
diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui
confronti sia accertata una riduzione della capacita'
lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento
(16), che non svolgono attivita' lavorativa e per il tempo
in cui tale condizione sussiste, e' concesso, a carico
dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di
euro 242,84 per tredici mensilita', con le stesse
condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della
pensione di cui all'articolo 12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa
annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al
comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa.
Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a
darne tempestiva comunicazione all'INPS."
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 26
maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello
Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di
assistenza ai sordomuti):
"Art. 1 Assegno mensile di assistenza.
A decorrere dal 1° maggio 1969 e' concesso ai
sordomuti di eta' superiore agli anni 18 un assegno mensile
di assistenza di lire 12.000.
Agli effetti della presente legge si considera sordo
il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita'
congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli
abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio
parlato, purche' la sordita' non sia di natura
esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di
lavoro o di servizio.
L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per
cento a coloro che siano ricoverati in istituti che
provvedono alla loro assistenza.
Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e'
concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000 che e'
frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte
nell'anno."
La legge 10 febbraio 1962, n. 66, recante nuove
disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi
civili e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1962,
n. 61.
Si riporta il testo dell'articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 38. (Incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' incrementata, a
favore dei soggetti di eta' pari o superiore a settanta
anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46
euro al mese per tredici mensilita', la misura delle
maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.
544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n.
544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di
cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza
dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono
corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS
ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.
381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
nonche' ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo
conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso
e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'eta' anagrafica relativa ai soggetti di cui al
comma 1 e' ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di
un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal
soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione
risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi
complessivamente pari o superiori alla meta' del
quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono
altresi' concessi ai soggetti di eta' superiore a diciotto
anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o
ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano
titolari di pensione di inabilita' di cui all'articolo 2
della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base
alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su
base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non
effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un
importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, ne'
redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo
annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati
dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori
ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e'
corrisposto in misura tale da non comportare il superamento
dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di
reddito annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura pari
all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di
cui al presente articolo non si tiene conto del reddito
della casa di abitazione.
7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito
indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di
prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a
carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001,
non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i
soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale
imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo
pari o inferiore a 8.263,31 euro.
8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente
percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori
di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per
l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa
luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto
dell'importo riscosso.
9. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta
diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto.
L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi
entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo'
essere superato al fine di garantire che la trattenuta di
cui al presente comma non sia superiore al quinto della
pensione.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si
applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che
abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico
dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si
estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si
accerti il dolo del pensionato medesimo."
Note al Comma 580
Si riporta il testo del comma 526 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"526. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede
iscritti alle universita' statali, appartenenti a un nucleo
familiare con un indice della situazione economica
equivalente non superiore a 20.000 euro e che non
usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio,
nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca e' istituito un fondo con una dotazione di 15
milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a
corrispondere un contributo per le spese di locazione
abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede
residenti in luogo diverso rispetto a quello dove e'
ubicato l'immobile locato."
Note al Comma 582
Si riporta il testo del comma 523, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
"523. Al fine di valorizzare la vocazione collegiale
delle universita' statali, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca,
un apposito fondo, denominato « Fondo per la valorizzazione
delle universita' a vocazione collegiale », con una
dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le universita' statali
che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali,
i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Le modalita' di riparto e le condizioni di accesso al fondo
sono definite con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto
del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti
riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo,
dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli
studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi
nonche' della polifunzionalita' degli spazi disponibili e
dei servizi offerti."
Note al Comma 584
Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate):
"Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione)
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di
apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle
disabilita' connesse all'handicap.
5. Contestualmente all'accertamento previsto
dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli
alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni
mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295,
effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del
bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o
dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4,
o da chi esercita la responsabilita' genitoriale,
l'accertamento della condizione di disabilita' in eta'
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale
accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di
funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello
bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ai fini
della formulazione del Piano educativo individualizzato
(PEI) facente parte del progetto individuale di cui
all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
6. - 8.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri
di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,
che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle
attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro
di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza
delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo
possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
la guida di personale esperto."
Note al Comma 585
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 244, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
"244. Per la promozione del progetto della Scuola
europea di industrial engineering and management e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019
per il finanziamento di progetti innovativi di formazione
in industrial engineering and management in Italia. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata
la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro
per gli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal secondo
periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190."
Note al Comma 588
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
(Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 ottobre 1999, n. 250, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, recante misure urgenti
in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di
formazione dei medici e di farmacovigilanza:
"Art. 3
1. I fondi riservati ai sensi dell'articolo 5, comma
3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, per
la formazione specifica in medicina generale, sono
utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici
che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 256 , e per fare fronte agli
oneri connessi ai predetti corsi. L'importo delle borse di
studio e' pari a quello previsto dall'articolo 6 del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dedotto il
premio dell'assicurazione contro i rischi professionali e
gli infortuni connessi all'attivita' di formazione.
All'onere di lire 75 miliardi, per ciascuno degli anni 1993
e 1994, si provvede con le disponibilita' gia' accantonate
sul fondo sanitario nazionale di parte corrente."
Note al Comma 589
Il riferimento al testo dell'articolo 15, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e'
riportato nelle note al comma 473.
Note al Comma 591
Il riferimento al testo del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e' riportato nelle note al comma
475.
Note al Comma 595
La comunicazione C (2020)1863 della Commissione, del 19
marzo 2020, recante quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19 e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea CI 91/1 del 20 marzo 2020.
Si riporta il testo degli articoli 182 e 183 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 182 Ulteriori misure di sostegno per il settore
turistico
1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i
tour operator, nonche' le imprese turistico-ricettive, le
agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le
guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non
soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai
sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti,
mediante autobus scoperti, le attivita' riferite al codice
ATECO 49.31.00, a seguito delle misure di contenimento del
COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del
turismo e' istituito un fondo con una dotazione di 265
milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro
per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del turismo, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori,
tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale,
agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di
laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca
presso le universita' e le istituzioni di alta formazione
sono riconosciuti, per l' anno 2020, nel rispetto del
limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno
2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete
ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e
l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei
musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel
territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si
svolgono in essi.
1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma
1-bis sono emanate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il predetto decreto
definisce le modalita' di concessione e di utilizzo dei
benefici di cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il
rispetto del limite di spesa ivi previsto.
2.
2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densita'
turistica, in considerazione della crisi delle attivita'
economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a
misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei
settori del commercio, della ristorazione e delle strutture
ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di
turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, una
classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO
specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attivita',
mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione
alfanumerica delle attivita' economiche, di un elemento
ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico
territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si
avvale:
a) della classificazione relativa alla
territorialita' delle attivita' turistico-alberghiere di
cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26
febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, concernente
l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui
applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;
b) delle rilevazioni sulla capacita' di carico
turistica effettuate dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e degli indicatori di
densita' turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del
turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze
turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto
della popolazione residente;
c) delle eventuali indicazioni, anche correttive,
dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio
territorio, delle aree a maggiore densita' turistica ovvero
prossime ai siti di interesse artistico, culturale,
religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti
dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle citta'
d'arte, purche' rispondenti ai criteri di cui alle lettere
a) e b).
3. All'onere derivante dai commi 1, 1-bis e 1-ter,
pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: "un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", nonche' per i soggiorni di
studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie
di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali
di mobilita' studentesca riferiti agli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021";
c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
"11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e
comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui
al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo
2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato
entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da
rendere all'estero e per le prestazioni in favore di
contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni
non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19, la
controprestazione gia' ricevuta puo' essere restituita
mediante un voucher di pari importo emesso entro
quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e
valido per diciotto mesi dall'emissione.
12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso
esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna
forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher
puo' essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da
un altro operatore appartenente allo stesso gruppo
societario. Puo' essere utilizzato anche per la fruizione
di servizi successiva al termine di validita', purche' le
relative prenotazioni siano state effettuate entro il
termine di cui al primo periodo";
d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
"12-bis. La durata della validita' dei voucher
pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si
applica anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata
in vigore della presente disposizione. In ogni caso,
decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non
usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi di
cui al presente articolo e' corrisposto, entro quattordici
giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato.
Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente
articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo,
ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il
rimborso di cui al secondo periodo puo' essere richiesto
decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto entro
quattordici giorni dalla richiesta.
12-ter. Nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'
istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro
per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per
l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai
sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza
di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del
fallimento dell'operatore turistico o del vettore.
L'indennizzo e' riconosciuto nel limite della dotazione del
fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le
modalita' di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui
al presente comma sono definiti con regolamento adottato,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di
euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179,
comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo
2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286".
"Art. 183 Misure per il settore della cultura
1. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente "I Fondi di cui al primo periodo hanno una
dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno
2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e
100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale";
b) al comma 2, le parole: "Con decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti";
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere
incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n.
100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo"
di competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un
Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni
culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per
l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie,
dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i
lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti
d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di
cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro
delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica
da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e
assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto
economico negativo nei settori conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19.
3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e
dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti
al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da
vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19, e' autorizzata
la spesa di 165 milioni di euro per l'anno 2020, di 125
milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
l'anno 2022. Le somme di cui al presente comma sono
assegnate allo stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo.
4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle
fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2020, 2021 e 2022
e' ripartita sulla base della media delle percentuali
stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri
generali e alle percentuali di ripartizione previsti
dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 3 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio
2014. Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno
2022 rendicontano l'attivita' svolta nel 2021, dando conto
in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza
sanitaria da COVID19, delle esigenze di tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio
2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, e'
erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento
dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante
quota del contributo, comunque non inferiore a quello
riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28
febbraio 2021. Con uno o piu' decreti del Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottati ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto
dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da
Covid-19, della tutela dell'occupazione e della
riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata
triennale della programmazione, le modalita' per
l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla
base delle attivita' effettivamente svolte e rendicontate
nell'intero anno 2020.
6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a
nove settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli
organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le
risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del
reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non
superiore alla parte fissa della retribuzione
continuativamente erogata prevista dalla contrattazione
collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del
bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di
ridotta attivita' degli enti.
7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo puo' adottare, limitatamente agli
stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle
risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13,
comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o piu'
decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima
legge, anche in deroga alle percentuali previste per i
crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al
limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della
medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo
periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa
copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili
del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma
1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai
pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalita' di
mitigazione degli effetti subiti dal settore
cinematografico possono essere finalizzati anche i
contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III
della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche', mediante
apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della
citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista
dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge,
limitatamente all'anno 2020.
8. Il titolo di capitale italiana della cultura
conferito alla citta' di Parma per l'anno 2020 e' riferito
anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al
conferimento del titolo di «Capitale italiana della
cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno
2022.
8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale
italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a
quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e'
conferito alle citta' di Bergamo e di Brescia, al fine di
promuovere il filando socio-economico e culturale dell'area
sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le citta' di
Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, entro il 31
gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative
finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio
culturale materiale e immateriale.
8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo,
della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le
seguenti parole: "A eccezione dell'anno 2020,".
9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge
29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione"
sono aggiunte le seguenti: ", dei complessi strumentali,
delle societa' concertistiche e corali, dei circhi e degli
spettacoli viaggianti".
10. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita'
culturali, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la
fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche
mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di
promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri soggetti
pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge
14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai
benefici previsti dalla medesima legge, possono essere
stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli
operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici
forniscano o producano contenuti per la piattaforma
medesima. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura",
istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13
febbraio 2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro
per l'anno 2020.
11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data
di entrata in vigore del medesimo decreto" sono sostituite
delle seguenti: "e comunque in ragione degli effetti
derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30
settembre 2020";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente "2. I
soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla
diversa data della comunicazione dell'impossibilita'
sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di
rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per
il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo
utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto.
L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o alla
emissione di un voucher di importo pari al prezzo del
titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi
dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal
presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e
non richiede alcuna forma di accettazione da parte del
destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera
provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con
restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti,
alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando
la prestazione dell'artista originariamente programmata sia
annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo
periodo di validita' del voucher. In caso di cancellazione
definitiva del concerto, l'organizzatore provvede
immediatamente al rimborso con restituzione della somma
versati";
b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si
applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure
di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di
accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da
rendere nei territori interessati dalle citate misure di
contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali, a
decorrere dalla medesima data, si sono verificate le
condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a),
b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione
dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione";
c) il comma 3 e' abrogato.
11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo,
si applicano anche ai voucher gia' emessi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le parole: "160 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "190 milioni".
11-quater. Nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'
istituito un fondo per il sostegno alle attivita' dello
spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di
produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi
compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o
associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio
2020 e che non siano gia' finanziati a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo, per le attivita' di spettacolo dal
vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto fino
al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati
incassi della vendita di biglietti e alle spese
organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della
capienza degli spazi, nonche' dall'attuazione delle
prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di
cui al presente comma sono ripartite con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10,
10-bis e 11-ter, pari a 441,5 milioni di euro per l'anno
2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04
milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265."
Si riporta il testo dell'articolo 79 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia):
"Art. 79. Ulteriori agevolazioni fiscali per il
settore turistico e termale
1. Il credito di imposta per la riqualificazione e il
miglioramento delle strutture ricettive
turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e'
riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due
periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data
del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al primo
periodo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si
applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3
del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014.
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo
si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui
all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014.
2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di
imposta di cui al presente articolo le strutture che
svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge
20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme
regionali, le strutture di cui all'articolo 3 della legge
24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la
realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di
attrezzature e apparecchiature necessarie per lo
svolgimento delle attivita' termali, nonche' le strutture
ricettive all'aria aperta.
3. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 e di 100 milioni di euro per il
2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
114.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il decreto di cui all'articolo
10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, e' adeguato alle disposizioni del presente
articolo."
Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
"Art. 6-bis. Misure urgenti per il sostegno dei
settori del turismo e della cultura e per
l'internazionalizzazione
1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e'
incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito
nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di 10
milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le
parole: "accompagnatori turistici" sono inserite le
seguenti: "e le imprese, non soggette a obblighi di
servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative
leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus
scoperti, le attivita' riferite al codice ATECO 49.31.00,".
3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito
nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di
350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro
per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350
milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro
delle perdite subite dal settore delle fiere e dei
congressi.
4. Il fondo di cui al comma 3 e' incrementato di 1
milione di euro per l'anno 2021 per il ristoro, nella
misura di 1 milione di euro per l'anno 2021, che
costituisce tetto di spesa massima, delle perdite subite
dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in
programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese
sostenute per garantire la presenza in sicurezza del
pubblico, nei dieci giorni successivi alla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento
delle presenze di pubblico a tali eventi. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,
comma 6, del presente decreto.
5. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre
2012, n. 238, dopo le parole: "i festival musicali e
operistici italiani" sono inserite le seguenti: "e le
orchestre giovanili italiane" e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonche', a decorrere dall'anno 2021, un
contributo di un milione di euro a favore della Fondazione
Orchestra giovanile Luigi Cherubini".
6. Nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238,
dopo le parole: "dei festival musicali ed operistici
italiani" sono inserite le seguenti: "e delle orchestre
giovanili italiane".
7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui
all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
8. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "a decorrere
dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle
seguenti: "nelle more della pubblicazione".
9.
10. Con riferimento ai settori del turismo e della
cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui
al comma 9, i documenti unici di regolarita' contributiva
in corso di validita' alla data del 29 ottobre 2020
conservano la loro validita' nel periodo compreso tra il 30
ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.
11. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020
dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e
grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti
all'Associazione nazionale citta' delle Grotte, in
conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere
l'epidemia da COVID-19, nel limite di spesa di cui al
presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo un Fondo per
la valorizzazione delle grotte con una dotazione di 2
milioni di euro per l'anno 2021.
12. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di assegnazione e ripartizione delle risorse agli
enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico
negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente
decreto.
14. Per il sostegno dell'internazionalizzazione le
disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno
2020, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro
per l'anno 2020, per le finalita' di cui alla lettera d)
del medesimo comma.
15. Al fine di sostenere, nel limite dello
stanziamento di cui al presente comma, le strutture
destinate all'ospitalita' degli studenti universitari fuori
sede, ai collegi universitari di merito accreditati di cui
al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'
riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno
2021.
16. Con decreto del Ministero dell'universita' e
della ricerca sono stabilite le modalita' di attuazione del
comma 15.
17. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente
decreto.
18. All'articolo 27, comma 6, del testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di
trasferimento di concessione per emittente di
radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di
trasformazione della forma giuridica del titolare, la
concessione e' convertita in concessione a carattere
comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo
titolare".
19. L'articolo 27, comma 6, del testo unico di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica
anche alle emittenti nazionali.
20. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 14 del
presente articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno
2020 e a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
ai sensi dell'articolo 34."
Note al Comma 596
Il riferimento alla comunicazione C (2020)1863 della
Commissione, del 19 marzo 2020, e' riportato nelle note al
comma 595.
Note al Comma 597
Il riferimento alla comunicazione C (2020)1863 della
Commissione, del 19 marzo 2020, e' riportato nelle note al
comma 595.
Il testo del regolamento (CE) n. 794/2004 della
Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di
esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio
recante modalita' di applicazione dell'articolo 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 140.
Note al Comma 600
Il riferimento alla comunicazione C (2020)1863 della
Commissione, del 19 marzo 2020, e' riportato nelle note al
comma 595.
Note al Comma 601
Il regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato nella
G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
Il regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
Il regolamento (CE) n. 717/2014 della Commissione, del
27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno
2014, n. L 190.
Note al Comma 609
Il riferimento al testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle note
al comma 363.
Note al Comma 610
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 963, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"963. Presso il Ministero del turismo e' istituito un
fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3
milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la
promozione turistica dei percorsi cosiddetti «cammini»
religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili
che li caratterizzano. Con decreto del Ministero del
turismo sono dettate le misure attuative del presente
comma."
Note al Comma 613
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 369, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
"369. Al fine di sostenere il potenziamento del
movimento sportivo italiano e' istituito presso l'Ufficio
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un
apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano», con una
dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7
milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti
collegati a una delle seguenti finalita': a) incentivare
l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle
persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b)
sostenere la realizzazione di eventi calcistici di
rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di
altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d)
sostenere la maternita' delle atlete non professioniste; e)
garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva
quale insopprimibile forma di svolgimento della
personalita' del minore, anche attraverso la realizzazione
di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la
realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza
nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al
presente comma e' disposto con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il
28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati."
Note al Comma 614
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 621 a
626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
"621. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate
da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi
di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e
per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche
spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento
delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le
stesse siano destinate ai soggetti concessionari o
affidatari degli impianti medesimi.
622. Il credito d'imposta spettante ai sensi del
comma 621 e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti
non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito
imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel
limite del 10 per mille dei ricavi annui ed e' ripartito in
tre quote annuali di pari importo.
623. Ferma restando la ripartizione in tre quote
annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito
d'impresa il credito d'imposta e' utilizzabile, nel limite
complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
624. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
625. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai
sensi dei commi da 621 a 627 non possono cumulare il
credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista
da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime
erogazioni.
626. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali
comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle
somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo
contestualmente a darne adeguata pubblicita' attraverso
l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni
anno successivo a quello dell'erogazione e fino
all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o
realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari
delle erogazioni comunicano altresi' all'Ufficio per lo
sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo
stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una
rendicontazione delle modalita' di utilizzo delle somme
erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente
comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato."
Note al Comma 615
Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico), come modificato dalla presente legge:
"Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di sport
1. Al fine di sostenere gli operatori del settore
sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte
con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le
disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia' prorogate dall'articolo
10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, si applicano anche per gli investimenti
pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo
2022 e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023
al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo
riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non puo'
essere comunque superiore a 10.000 euro. A tal fine e'
autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20
milioni di euro per il primo trimestre 2022 e a 35 milioni
di euro per il primo trimestre 2023, che costituisce tetto
di spesa.
2. Al fine di sostenere gli operatori del settore
sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte
con il decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, la dotazione del
fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di euro 20
milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce limite di
spesa ed e' destinato all'erogazione di un contributo a
fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di
sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test
di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonche' di ogni
altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli
sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle
autorita' governative competenti per l'intero periodo dello
stato di emergenza nazionale, in favore delle societa'
sportive professionistiche e delle societa' ed associazioni
sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale
delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche.
3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi
in ragione delle misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il
decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, le risorse del
«Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente
destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per
le associazioni e societa' sportive dilettantistiche
maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico
riferimento alle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una
quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione
complessiva del fondo di cui al presente comma, e'
destinata alle societa' e associazioni dilettantistiche che
gestiscono impianti per l'attivita' natatoria. Con decreto
dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati le modalita'
e i termini di presentazione delle richieste di erogazione
dei contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di
erogazione, nonche' le procedure di controllo, da
effettuarsi anche a campione.
4. Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del
movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma
369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato
di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
4-bis. Al fine di assicurare la partecipazione allo
sport delle persone con disabilita' mentale, le risorse di
cui all'articolo 1, comma 740, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, sono destinate al rifinanziamento delle
attivita' nazionali dell'associazione "Special Olympics
Italia".
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 del
presente articolo, pari a euro 60 milioni per l'anno 2022,
si provvede ai sensi dell'articolo 32.
5-bis. Al fine di garantire la sostenibilita' dei
Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo
ambientale, economico e sociale, in un'ottica di
miglioramento della capacita' e della fruibilita' delle
dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per
le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per
l'accessibilita', e' autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La
titolarita' della misura e' in capo all'Agenzia per la
coesione territoriale e al relativo onere si provvede a
valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178.
5-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud
e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con
l'Autorita' politica delegata in materia di sport, da
adottare d'intesa con la regione Puglia, sentiti gli enti
locali territorialmente interessati, sono identificate le
opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per
l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e
di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del
codice unico di progetto, del soggetto attuatore e
dell'entita' del finanziamento concesso, delle altre fonti
di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di
realizzazione. I medesimi decreti ripartiscono anche le
relative risorse e individuano altresi' le modalita' di
monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma
procedurale con i relativi obiettivi determinati in
coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonche' le
modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei
sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni
necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.
Nell'ambito degli interventi, si intendono:
a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali
la cui realizzazione e' prevista dal dossier di candidatura
o che si rendono necessarie per rendere efficienti e
appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel
dossier di candidatura;
b) per opere connesse, le opere necessarie per
connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai
luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonche' alla
rete infra-strutturale esistente, in modo da rendere
maggiormente efficace la funzionalita' del sistema
complessivo di accessibilita';
c) per opere di contesto, le opere la cui
realizzazione integra il sistema di accessibilita' ai
luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre
localizzazioni che sono interessate direttamente o
indirettamente dall'evento o che offrono opportunita' di
valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del
Mediterraneo di Taranto 2026."
Note al Comma 616
Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
recante Ulteriori misure urgenti in materia di politica
energetica nazionale, produttivita' delle imprese,
politiche sociali e per la realizzazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 7. Disposizioni urgenti in materia di sport
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi
in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed
elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
incrementate di 60 milioni di euro per il 2022 e di 25
milioni di euro per l'anno 2023, da destinare
all'erogazione di contributi a fondo perduto per le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le
discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e
per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico,
che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonche' per il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, per il
Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la societa' Sport
e Salute S.p.A..
2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in
materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati le modalita' e i termini di presentazione delle
richieste di erogazione dei contributi, i criteri di
ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le
procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 43."
Note al Comma 617
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 362, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
"362. Al fine di attribuire natura strutturale al
Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1,
del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione
del relativo capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio
per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
criteri e le modalita' di gestione delle risorse assegnate
all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalita'
individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c),
del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,
n. 9, facendo salve le procedure in corso."
Note al Comma 618
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il
credito sportivo con sede in Roma):
"Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.M. 19 giugno
2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI a norma
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi
di cui al primo comma del presente articolo la relativa
rata di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento."
Si riporta il testo dell'articolo 28, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale):
"Art. 28. Soppressione della Cassa di previdenza per
l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul
credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia
nazionale per i giovani
1. L'ente pubblico «Cassa di previdenza per
l'assicurazione degli sportivi» (SPORTASS), riconosciuto
ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e
dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo
3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del
Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, e'
soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza
contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti,
attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso
il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi,
relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio
alle dipendenze della SPORTASS e' provvisoriamente
trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione
dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale
mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della
fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata
del contratto in essere. Il trasferimento del personale di
cui al presente articolo non comporta in ogni caso
l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto
previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre
2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono
risolte di diritto. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i
contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto.
3. Con successivi decreti, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e
le attivita' sportive e del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia
e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e,
limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche
le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalita'
attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili
e immobili all'INPS e all'INAIL, nonche' ogni altro
adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla
successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti
pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale
fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3
milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre
l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati,
altresi', all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni
di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo
stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere
sulle risorse del Fondo previsto dall' articolo 1, comma
1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per agevolare il credito per l'impiantistica
sportiva, anche al fine di realizzare il programma
straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 8
febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la
redditivita' della gestione economico-finanziaria anche
attraverso la privatizzazione degli impianti, e' assegnato
all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20
milioni di euro per l'anno 2007. Il contributo concorre ad
incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro
per le politiche giovanili e le attivita' sportive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati i criteri per la concessione del credito.
4-bis. Al fine di garantire l'attuazione della
decisione della Commissione europea n. C (2007)1828 del 30
aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma
comunitario «Gioventu' in azione», la dotazione organica
del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2007, n. 15, e' determinata in 45 unita' di personale di
ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell'ambito
delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante
utilizzo dell'apposito fondo previsto dall' articolo 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
prioritariamente considerata l'immissione in servizio del
personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo
svolgimento di procedure di mobilita'. Nelle more
dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale a tempo indeterminato,
all'Agenzia per i giovani e' consentito assumere, nel
limite massimo di 15 unita', personale a tempo determinato,
anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a
due anni non rinnovabili, nonche' il ricorso al fuori ruolo
o all'assegnazione temporanea di personale secondo le
modalita' previste dall'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a
0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui al
comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007. Al
relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2007,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero."
Note al Comma 619
La legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un
Istituto per il credito sportivo con sede in Roma) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1958, n. 9.
Note al Comma 620
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 30
luglio 1990, n. 218 recante disposizioni in materia di
ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti
di credito di diritto pubblico:
"Art. 1 Fusioni, trasformazioni e conferimenti.
1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di
cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936,
n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo
1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' le casse comunali di credito agrario e i monti di
credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono
risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni
ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi
natura, da cui, anche a seguito di successive
trasformazioni o conferimenti, risultino comunque societa'
per azioni operanti nel settore del credito.
2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonche' ai
conferimenti dell'azienda, ovvero di rami di essa,
effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o
piu' societa' per azioni gia' iscritte nell'albo suddetto
ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale
e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente
conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di
cui all'articolo 7.
3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta
deliberate dagli organi interni competenti in materia di
modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto
del Ministro del tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR),
che deve accertarne la rispondenza alle, esigenze di
razionalizzazione del sistema creditizio."
Note al Comma 623
Il riferimento all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1957, n. 1295, e' riportato nelle note al comma 618.
Si riporta il testo dell'articolo 90, comma 12, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
"Art. 90 Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica
1.-11. Omissis
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di
societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro
soggetto pubblico o privato che persegua, anche
indirettamente, finalita' sportive.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 184 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
"Art. 184 Fondo per la cultura
1. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro
per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di
investimenti e al supporto di altri interventi per la
tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la
valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio
culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite modalita' e condizioni di funzionamento del
fondo.
2. La dotazione del fondo puo' essere incrementata
dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le
persone giuridiche private di cui al titolo II del libro
primo del codice civile. L'apporto finanziario dei soggetti
privati di cui al primo periodo puo' consistere anche in
operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso,
di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a
permettere un'ampia partecipazione della collettivita' al
finanziamento della cultura.
3. Sulla base di apposita convenzione con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo l'Istituto nazionale di promozione di cui
all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 puo' svolgere, anche tramite societa' partecipate,
l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle
iniziative di cui al comma 1, nonche' le relative attivita'
di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.
4. Il decreto di cui al comma 1 puo' destinare una
quota delle risorse al finanziamento di un fondo di
garanzia per la concessione di contributi in conto
interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al
presente comma e' gestito e amministrato a titolo gratuito
dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro per
i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere
incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n.
100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo"
di competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5-bis. Per la realizzazione e il completamento del
programma della citta' di Padova candidata
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista
del patrimonio mondiale con il progetto "Padova Urbs
Pieta', Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli
pittorici del Trecento" e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
52 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265."
Note al Comma 626
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, S.O.
Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n.
210.
Si riporta il testo dell'articolo 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124 recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 23-bis Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche
amministrazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19,
comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la
Conferenza unificata per i profili di competenza, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le
societa' direttamente o indirettamente controllate da
amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad esclusione delle societa' emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e
loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali
quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a
cinque fasce per la classificazione delle suddette
societa'. Per ciascuna fascia e' determinato, in
proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i
consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
limite massimo del trattamento economico annuo
onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti
fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in
ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in
relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
per cento della componente fissa e che e' corrisposta in
misura proporzionale al grado di raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea
convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del
codice civile, in merito alla politica adottata in materia
di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in
termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi
affidati con riferimento alla parte variabile della stessa
retribuzione.
4. Nella determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma,
del codice civile, i consigli di amministrazione delle
societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al
comma 1 del presente articolo, non possono superare il
limite massimo indicato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1
per la societa' controllante e, comunque, quello di cui al
comma 5-bis e devono in ogni caso attenersi ai medesimi
principi di oggettivita' e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla
registrazione della Corte dei conti.
5-bis. - 5-sexies."
Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il
credito sportivo con sede in Roma):
"Art. 3
Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i
contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo
sono ridotti della meta'."
Il riferimento all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1957, n. 1295, e' riportato nelle note al comma 618.
Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 21
marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria):
"Art. 12
Il controllo previsto dall'art. 100 della
Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda
autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in
capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di
garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi
previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte
dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che
assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di
revisione."
Note al Comma 629
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 333, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
"333. Al fine di favorire la realizzazione di
progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport,
e' destinato alle attivita' del «progetto Filippide» un
contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020 e a 500.000
euro annui a decorrere dall'anno 2021."
Note al Comma 630
Si riporta il testo del comma 358, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2021, n.234, (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), come
modificato dalla presente legge:
"358. Ai fini di cui al comma 357, secondo periodo,
il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di
finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare
le modalita' di accesso ai dati e alle informazioni
relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta
elettronica, per il loro utilizzo da parte del medesimo
Corpo nelle autonome attivita' di polizia
economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68."
Note al Comma 631
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 30
aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo):
"Art. 1 Fondo unico per lo spettacolo
Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni,
associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori
delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza,
teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche'
per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed
iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere
in Italia o all'estero, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il
Fondo unico per lo spettacolo."
Note al Comma 633
La legge 27 settembre 2007, n. 167, recante la ratifica
ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17
ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (UNESCO) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007, n. 238.
Note al Comma 634
Si riporta il testo del comma 109, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
modificato dalla presente legge:
"109. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, il « Fondo per le
piccole e medie imprese creative », con una dotazione di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022."
Note al Comma 636
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 335, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
"335. E' autorizzata la spesa di 350.000 euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento
dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium
novum, con sede in Frascati. Il contributo di cui al
presente comma e' finalizzato a garantire il funzionamento
e a sostenere le attivita' di ricerca, di formazione e di
divulgazione nel campo delle discipline umanistiche
dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico.
L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e al Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il
31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita'
svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi
pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi
statali e al perseguimento delle finalita' di cui al
presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca trasmettono la relazione di cui al terzo periodo
alle Camere."
Note al Comma 637
Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 (Disposizioni urgenti
in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti
editoriali), come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Modalita' di corresponsione dei rimborsi
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al
rimborso in favore della societa' Poste italiane S.p.a.
della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni
complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati
sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sulle
risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, con riferimento alla quota di
pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. I
rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', rilasciata dalla
societa' Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta
puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base
del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco
delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente
titolo.
1-bis. Con decreto del Ministro delle comunicazioni
sono determinate le procedure per il monitoraggio
dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite
di spesa di cui al presente articolo."
Note al Comma 638
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale):
"Art. 1. Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione
1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei
principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in
materia di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo
dell'informazione, nonche' di incentivare l'innovazione
dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e
di vendita, la capacita' delle imprese del settore di
investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili
nel tempo, nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici
anche nel campo dell'informazione digitale, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge, di seguito denominato «Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme
di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche
digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria,
di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100
milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori
entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla
televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un
contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del
reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi
dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria
sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di
comunicazione radiotelevisivi e digitali;
2) societa' operanti nel settore
dell'informazione e della comunicazione che svolgano
raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi
il reddito complessivo con riguardo alla parte
proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare
dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi
derivanti da tale attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di
intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui
mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete
internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello
sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva
competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in
ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le
risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono
comunque ripartite al 50 per cento tra le due
amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di
cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto
delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al
sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle
destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello
locale. Il decreto di cui al primo periodo puo' prevedere
che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al
finanziamento di progetti comuni che incentivino
l'innovazione dell'offerta informativa nel campo
dell'informazione digitale attuando obiettivi di
convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i
criteri e le modalita' per la concessione di tali
finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto puo' comunque essere adottato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le
Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'
comunque essere adottato.
5.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione
interessati, anche nel conto dei residui."