Note al Comma 567 Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali, come modificato dalla presente legge: "Art. 8 Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia 1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprieta' della Regione Friuli-Venezia Giulia, e' utilizzata, a titolo gratuito, per le attivita' di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, gia' "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze."; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, gia' "Narodni Dom" di proprieta' dell'Universita' degli studi di Trieste, e' trasferito in proprieta', a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacjia Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij. 1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, e' concesso in uso gratuito e perpetuo all'Universita' degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo. 1-quater. L'edificio denominato "Gregoretti 2", sito in Trieste, e' concesso in uso gratuito e perpetuo all'Universita' degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo. 1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali."; c) il comma 2 e' abrogato. 2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Universita' degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. 3. Per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato "ex Ospedale militare" nonche' per l'ulteriore sostegno degli interventi di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Universita' degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacjia Narodni Dom" la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, gia' "Narodni Dom" di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l'Universita' degli studi di Trieste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Universita' degli studi di Trieste, nonche' l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Universita' degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilita' della Fondazione. 4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati dal Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229." Note al Comma 568 Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): "315. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attivita' del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il consiglio di amministrazione dell'ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il «piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)». Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attivita' ai fini dell'applicazione della normativa vigente." Note al Comma 569 Si riporta il testo dell'articolo 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica: "Art. 10 Rifinanziamento di leggi e norme per gli enti di ricerca. 1. E' autorizzata la spesa: a) di lire 20 miliardi per l'anno 1999, di lire 60 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi per l'anno 2001 per rifinanziare il fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni; b) di lire 555 miliardi per l'anno 2000 e di lire 555 miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la prosecuzione delle attivita' secondo il programma pluriennale vigente; c) di lire 24,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 24,5 miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto nazionale di fisica della materia per la prosecuzione delle attivita' secondo il programma pluriennale vigente; d) di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per rifinanziare il Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Per l'anno 1999, all'individuazione degli interventi di particolare rilevanza strategica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Al relativo finanziamento si provvede a carico del Fondo di cui al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998, le cui risorse sono corrisposte direttamente ai soggetti interessati. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2002 i contributi in favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e dell'Istituto nazionale di fisica della materia affluiscono al fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Gli enti di ricerca possono determinare, con proprio regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, in sostituzione del trattamento di missione e comunque per importi non superiori al medesimo, uno specifico trattamento forfettario, che tiene conto delle differenze del costo della vita, da attribuire al personale inviato a svolgere attivita' di ricerca all'estero presso enti, centri e istituzioni straniere o internazionali per periodi continuativi superiori ad un mese. Sui regolamenti di cui al presente comma il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica acquisisce, nel termine perentorio di trenta giorni, il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. La Sincrotrone Trieste, societa' consortile per azioni, e' costituita come societa' di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. La societa' non ha scopo di lucro, non puo' distribuire utili e avanzi di gestione ai soci ed e' obbligata a reinvestire i predetti utili o avanzi di gestione, nonche' eventuali residui attivi in sede di liquidazione dei beni costruiti o acquistati, qualora non destinati alla costituzione della riserva legale, all'esercizio dei compiti istituzionali di cui alla lettera d), i quali non hanno natura di attivita' commerciale e non sono riconducibili ad esercizio di impresa. Alla societa' si applica dal 1° gennaio 2000 il regime tributario degli enti non commerciali di cui agli articoli 87, comma 1, lettera c), 108, 109, 109-bis, 110, 110-bis e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il predetto inquadramento a fini tributari e' disposto in regime di neutralita' fiscale, ai fini dell'imposizione diretta o indiretta, non determinando cessione o realizzo di plusvalenze e sopravvenienze attive soggette a tassazione in relazione alla prevista destinazione istituzionale dei beni. Restano ferme le posizioni pregresse di cui alle precedenti dichiarazioni di imposta, con facolta' di richiesta dei relativi rimborsi. Lo statuto e l'ordinamento contabile della societa', da sottoporre al controllo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sentito il comitato di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, sono modificati sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi: a) adeguamento della struttura societaria, assicurando una quota di partecipazione di soggetti pubblici non inferiore al 51 per cento; b) snellimento degli organi sociali con presenza di componenti nominati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; c) applicazione alle successive modifiche statutarie delle procedure di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, con il parere del comitato di cui al citato decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 573 del 1996; d) definizione dei compiti istituzionali della societa' in termini di attivita' di ricerca e formazione, in collegamento con il programma nazionale della ricerca e i programmi europei internazionali, promuovendo la collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche stranieri e internazionali, nonche' in termini di manutenzione, gestione, completamento e sviluppo del Laboratorio di Luce di Sincrotrone Elettra di Trieste e di messa a disposizione dell'infrastruttura ai consorziati, ai partecipanti e ad enti di ricerca italiani e stranieri, pubblici e privati, assicurando la trasparenza delle procedure e la parita' di condizioni, con vincoli di diffusione dei risultati per finalita' di ricerca e non commerciali; e) utilizzazione, in subordine a quanto previsto nella lettera d), del laboratorio, della strumentazione e del personale da parte di soggetti privati, per obiettivi funzionali ed attivita' commerciali, a titolo oneroso; f) definizione di criteri di valutazione delle componenti patrimoniali attive e passive, anche in deroga ai criteri stabiliti dal codice civile, in conformita' ai compiti istituzionali della societa'." Note al Comma 570 Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale: "Art. 5 Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca. 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati, nonche' ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attivita' istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi. 2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto." Note al Comma 571 Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata: "Art. 4 1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonche' agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998." Note al Comma 572 Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario, come modificato dalla presente legge: "Art. 12. (Universita' non statali legalmente riconosciute) 1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle universita' non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita sulla base di criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. 2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle universita' non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse. 3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle universita' telematiche ad eccezione di quelle, che sono gia' inserite tra le universita' non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b)." Note al Comma 573 Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), come modificato dalla presente legge: "310. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui: a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e' ripartita tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Nell'ambito della quota di cui al periodo precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera; b) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente. Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalita' di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello; c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca in ragione delle specifiche attivita' svolte nonche' del raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonche' i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo." Note al Comma 574 Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59: "Art. 7 Competenze del MURST 1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: a) ... ; b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le parole «sentito il CNST» sono soppresse; c) ... ; d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 le parole «sentito il CNST» sono soppresse; e) ...; f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso; g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e nel comma 3 dell'articolo 3 le parole «sentito il CNST» sono soppresse; h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da «il quale» fino a «richiesta» sono soppresse; i) l'articolo 11 e' soppresso. 5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da «previo parere» fino a «n. 59» sono soppresse. 6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che determina competenze del CNST. 7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4. 8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima applicazione del presente decreto, in assenza di approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di ricerca di particolare rilevanza strategica. 9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. 10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4, della legge n. 266 del 1997." Note al Comma 576 Si riporta il testo dell'articolo 52, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021-Comparto Funzioni centrali puo' essere rideterminato considerando nel calcolo l'indennita' di amministrazione del personale del Ministero dell'universita' e della ricerca: "Art. 52 Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale 1. A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall'art. 18 (Norma di prima applicazione), gli stipendi tabellari di Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici e CNEL, come rideterminati ai sensi dell'art. 47, comma 3 (Incrementi degli stipendi tabellari), sono ulteriormente incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata tabella F. Detti incrementi sono finanziati mediante quota parte della riduzione delle indennita' di amministrazione e della indennita' di ente effettuata ai sensi del comma 2. Agli incrementi di cui al presente comma si applicano gli effetti di cui all'art. 48 (Effetti dei nuovi stipendi). 2. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, le indennita' di amministrazione dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e del CNEL, nonche' le indennita' di ente degli enti pubblici non economici sono rideterminate nei nuovi valori di area calcolati secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella G, distintamente esposte per Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici e CNEL. 3. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, lo stipendio tabellare delle nuove aree di inquadramento e' stabilito negli importi di cui all'allegata tabella H. 4. Con decorrenza dalla data indicata al comma 1, al personale in servizio alla medesima data sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale di cui all'art. 44 (Struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari): a) la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva o posizione economica, come rideterminati ai sensi del comma 1 ed i nuovi stipendi tabellari di cui al comma 3, indicati in tabella H; b) l'importo annuale corrispondente alla differenza, ove presente, tra i valori delle indennita' di amministrazione di Ministeri, Agenzie fiscali e CNEL (in corrispondenza di ciascuna area e fascia retributiva) ed i valori delle medesime indennita' di amministrazione, in corrispondenza della fascia retributiva iniziale di ciascuna area (riga 2 della tabella G - Ministeri, colonna 2 della tabella G -Agenzie fiscali, colonna 2 della tabella G - CNEL); c) il 50% dell'importo annuale corrispondente agli importi sottratti ai valori di partenza delle indennita' di amministrazione o di ente di Ministeri, Agenzie fiscali, CNEL ed Enti pubblici non economici, secondo le indicazioni della tabella G (50% degli importi di riga 3 tabella G -Ministeri; 50% degli importi di colonna 3 tabella G - Agenzie fiscali; 50% degli importi di colonna 2 tabella G - Enti pubblici non economici; 50% degli importi di colonna 3 tabella G - CNEL). 5. Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di progressione ad area superiore e rientra nella disponibilita' del fondo risorse decentrate, fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire l'invarianza della retribuzione fissa annua in godimento (stipendio, comprensivo di differenziale stipendiale e indennita' di amministrazione o di ente), nel caso in cui la retribuzione fissa annua della area di nuovo inquadramento (stipendio tabellare e indennita' di amministrazione o di ente) risulti inferiore alla predetta retribuzione fissa in godimento. La quota eventualmente mantenuta e' computata a carico del Fondo risorse decentrate ed e' riassorbita, tornando conseguentemente nella disponibilita' del Fondo risorse decentrate, in caso di progressione economica effettuata nella nuova area. 6. Il "differenziale stipendiale" di cui al comma 4 non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori "differenziali stipendiali" di cui all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree) che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso." Note al Comma 579 Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, (conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili): "Art. 12 Pensione di inabilita'. Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilita' di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilita' con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilita'. Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. La pensione e' corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione e' ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concessa una tredicesima mensilita' di lire 18.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilita', la pensione non puo' essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate alla data della morte." "Art. 13 Assegno mensile. 1. Agli invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento (16), che non svolgono attivita' lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilita', con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12. 2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS." Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti): "Art. 1 Assegno mensile di assistenza. A decorrere dal 1° maggio 1969 e' concesso ai sordomuti di eta' superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000. Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza. Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000 che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno." La legge 10 febbraio 1962, n. 66, recante nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1962, n. 61. Si riporta il testo dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), come modificato dalla presente legge: "Art. 38. (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' incrementata, a favore dei soggetti di eta' pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita', la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni; b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonche' ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3. L'eta' anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 e' ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla meta' del quinquennio. 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresi' concessi ai soggetti di eta' superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro; b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, ne' redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale; c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e' corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi; d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. 6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione. 7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro. 8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso. 9. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo' essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione. 10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo." Note al Comma 580 Si riporta il testo del comma 526 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): "526. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle universita' statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove e' ubicato l'immobile locato." Note al Comma 582 Si riporta il testo del comma 523, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): "523. Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle universita' statali, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo, denominato « Fondo per la valorizzazione delle universita' a vocazione collegiale », con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le universita' statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Le modalita' di riparto e le condizioni di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonche' della polifunzionalita' degli spazi disponibili e dei servizi offerti." Note al Comma 584 Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): "Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione) 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito l'inserimento negli asili nido. 2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle disabilita' connesse all'handicap. 5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilita' genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 6. - 8. 9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti. 10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto." Note al Comma 585 Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): "244. Per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management in Italia. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per gli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190." Note al Comma 588 Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1999, n. 250, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza: "Art. 3 1. I fondi riservati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, per la formazione specifica in medicina generale, sono utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 , e per fare fronte agli oneri connessi ai predetti corsi. L'importo delle borse di studio e' pari a quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dedotto il premio dell'assicurazione contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attivita' di formazione. All'onere di lire 75 miliardi, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede con le disponibilita' gia' accantonate sul fondo sanitario nazionale di parte corrente." Note al Comma 589 Il riferimento al testo dell'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' riportato nelle note al comma 473. Note al Comma 591 Il riferimento al testo del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' riportato nelle note al comma 475. Note al Comma 595 La comunicazione C (2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea CI 91/1 del 20 marzo 2020. Si riporta il testo degli articoli 182 e 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente legge: "Art. 182 Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico 1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonche' le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attivita' riferite al codice ATECO 49.31.00, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. 1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca presso le universita' e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l' anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi. 1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto definisce le modalita' di concessione e di utilizzo dei benefici di cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto. 2. 2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densita' turistica, in considerazione della crisi delle attivita' economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attivita', mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attivita' economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale: a) della classificazione relativa alla territorialita' delle attivita' turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti; b) delle rilevazioni sulla capacita' di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e degli indicatori di densita' turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente; c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densita' turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle citta' d'arte, purche' rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b). 3. All'onere derivante dai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"; b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilita' studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021"; c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: "11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione gia' ricevuta puo' essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione. 12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher puo' essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Puo' essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validita', purche' le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo"; d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: "12-bis. La durata della validita' dei voucher pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo e' corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo puo' essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta. 12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo e' riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalita' di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286". "Art. 183 Misure per il settore della cultura 1. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente "I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale"; b) al comma 2, le parole: "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti"; c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.". 2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. 3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, e' autorizzata la spesa di 165 milioni di euro per l'anno 2020, di 125 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2020, 2021 e 2022 e' ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2014. Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2022 rendicontano l'attivita' svolta nel 2021, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. 5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, e' erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28 febbraio 2021. Con uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalita' per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attivita' effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. 6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attivita' degli enti. 7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo puo' adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o piu' decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalita' di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche', mediante apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge, limitatamente all'anno 2020. 8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla citta' di Parma per l'anno 2020 e' riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022. 8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' conferito alle citta' di Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il filando socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le citta' di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le seguenti parole: "A eccezione dell'anno 2020,". 9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" sono aggiunte le seguenti: ", dei complessi strumentali, delle societa' concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti". 10. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita' culturali, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020. 11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto" sono sostituite delle seguenti: "e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente "2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilita' sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validita' del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versati"; b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle citate misure di contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"; c) il comma 3 e' abrogato. 11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "160 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "190 milioni". 11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo per il sostegno alle attivita' dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano gia' finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attivita' di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonche' dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e 11-ter, pari a 441,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265." Si riporta il testo dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): "Art. 79. Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale 1. Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al primo periodo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014. 2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo le strutture che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attivita' termali, nonche' le strutture ricettive all'aria aperta. 3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 100 milioni di euro per il 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114. 4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' adeguato alle disposizioni del presente articolo." Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): "Art. 6-bis. Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura e per l'internazionalizzazione 1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021. 2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "accompagnatori turistici" sono inserite le seguenti: "e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attivita' riferite al codice ATECO 49.31.00,". 3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi. 4. Il fondo di cui al comma 3 e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021 per il ristoro, nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto. 5. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: "i festival musicali e operistici italiani" sono inserite le seguenti: "e le orchestre giovanili italiane" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche', a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini". 6. Nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: "dei festival musicali ed operistici italiani" sono inserite le seguenti: "e delle orchestre giovanili italiane". 7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. 8. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "a decorrere dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "nelle more della pubblicazione". 9. 10. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 9, i documenti unici di regolarita' contributiva in corso di validita' alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validita' nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021. 11. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale citta' delle Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere l'epidemia da COVID-19, nel limite di spesa di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. 12. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto. 14. Per il sostegno dell'internazionalizzazione le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2020, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalita' di cui alla lettera d) del medesimo comma. 15. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di cui al presente comma, le strutture destinate all'ospitalita' degli studenti universitari fuori sede, ai collegi universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021. 16. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 15. 17. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto. 18. All'articolo 27, comma 6, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione e' convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare". 19. L'articolo 27, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali. 20. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 14 del presente articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34." Note al Comma 596 Il riferimento alla comunicazione C (2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, e' riportato nelle note al comma 595. Note al Comma 597 Il riferimento alla comunicazione C (2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, e' riportato nelle note al comma 595. Il testo del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 140. Note al Comma 600 Il riferimento alla comunicazione C (2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, e' riportato nelle note al comma 595. Note al Comma 601 Il regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. Il regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. Il regolamento (CE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2014, n. L 190. Note al Comma 609 Il riferimento al testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle note al comma 363. Note al Comma 610 Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): "963. Presso il Ministero del turismo e' istituito un fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti «cammini» religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano. Con decreto del Ministero del turismo sono dettate le misure attuative del presente comma." Note al Comma 613 Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): "369. Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano e' istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalita': a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternita' delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalita' del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al presente comma e' disposto con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati." Note al Comma 614 Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): "621. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. 622. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 621 e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. 623. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta e' utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 624. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 625. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 627 non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. 626. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicita' attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresi' all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalita' di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato." Note al Comma 615 Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), come modificato dalla presente legge: "Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di sport 1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia' prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non puo' essere comunque superiore a 10.000 euro. A tal fine e' autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022 e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023, che costituisce tetto di spesa. 2. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, la dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce limite di spesa ed e' destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonche' di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorita' governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle societa' sportive professionistiche e delle societa' ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche. 3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e societa' sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e societa' sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, e' destinata alle societa' e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attivita' natatoria. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. 4. Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. 4-bis. Al fine di assicurare la partecipazione allo sport delle persone con disabilita' mentale, le risorse di cui all'articolo 1, comma 740, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinate al rifinanziamento delle attivita' nazionali dell'associazione "Special Olympics Italia". 5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, pari a euro 60 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32. 5-bis. Al fine di garantire la sostenibilita' dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacita' e della fruibilita' delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilita', e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La titolarita' della misura e' in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 5-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottare d'intesa con la regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore e dell'entita' del finanziamento concesso, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse e individuano altresi' le modalita' di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonche' le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono: a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione e' prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura; b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonche' alla rete infra-strutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalita' del sistema complessivo di accessibilita'; c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilita' ai luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che sono interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunita' di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026." Note al Comma 616 Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come modificato dalla presente legge: "Art. 7. Disposizioni urgenti in materia di sport 1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 60 milioni di euro per il 2022 e di 25 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonche' per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la societa' Sport e Salute S.p.A.. 2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 43." Note al Comma 617 Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): "362. Al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalita' individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso." Note al Comma 618 Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma): "Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita' istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.M. 19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo la relativa rata di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari all'importo annuale del contributo concesso. La concessione del contributo agli interessi puo' essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento." Si riporta il testo dell'articolo 28, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale): "Art. 28. Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani 1. L'ente pubblico «Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi» (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, e' soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS e' provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto. 3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le attivita' sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalita' attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonche' ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresi', all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall' articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditivita' della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, e' assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la concessione del credito. 4-bis. Al fine di garantire l'attuazione della decisione della Commissione europea n. C (2007)1828 del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario «Gioventu' in azione», la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e' determinata in 45 unita' di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall' articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilita'. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, all'Agenzia per i giovani e' consentito assumere, nel limite massimo di 15 unita', personale a tempo determinato, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonche' il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalita' previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero." Note al Comma 619 La legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1958, n. 9. Note al Comma 620 Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218 recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico: "Art. 1 Fusioni, trasformazioni e conferimenti. 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito. 2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonche' ai conferimenti dell'azienda, ovvero di rami di essa, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o piu' societa' per azioni gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7. 3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle, esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio." Note al Comma 623 Il riferimento all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' riportato nelle note al comma 618. Si riporta il testo dell'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): "Art. 90 Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica 1.-11. Omissis 12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalita' sportive. Omissis." Si riporta il testo dell'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): "Art. 184 Fondo per la cultura 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalita' e condizioni di funzionamento del fondo. 2. La dotazione del fondo puo' essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile. L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo puo' consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettivita' al finanziamento della cultura. 3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 puo' svolgere, anche tramite societa' partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonche' le relative attivita' di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo. 4. Il decreto di cui al comma 1 puo' destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalita' definite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della citta' di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto "Padova Urbs Pieta', Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento" e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 52 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265." Note al Comma 626 Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210. Si riporta il testo dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, come modificato dalla presente legge: "Art. 23-bis Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche amministrazioni 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le societa' direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione delle societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette societa'. Per ciascuna fascia e' determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette societa' devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. 2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1. 3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa e che e' corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. 4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i consigli di amministrazione delle societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al comma 1 del presente articolo, non possono superare il limite massimo indicato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1 per la societa' controllante e, comunque, quello di cui al comma 5-bis e devono in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettivita' e trasparenza. 5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. 5-bis. - 5-sexies." Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma): "Art. 3 Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della meta'." Il riferimento all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' riportato nelle note al comma 618. Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria): "Art. 12 Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione." Note al Comma 629 Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge: "333. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, e' destinato alle attivita' del «progetto Filippide» un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021." Note al Comma 630 Si riporta il testo del comma 358, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), come modificato dalla presente legge: "358. Ai fini di cui al comma 357, secondo periodo, il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalita' di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attivita' di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68." Note al Comma 631 Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo): "Art. 1 Fondo unico per lo spettacolo Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo." Note al Comma 633 La legge 27 settembre 2007, n. 167, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007, n. 238. Note al Comma 634 Si riporta il testo del comma 109, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come modificato dalla presente legge: "109. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il « Fondo per le piccole e medie imprese creative », con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022." Note al Comma 636 Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): "335. E' autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium novum, con sede in Frascati. Il contributo di cui al presente comma e' finalizzato a garantire il funzionamento e a sostenere le attivita' di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico. L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalita' di cui al presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmettono la relazione di cui al terzo periodo alle Camere." Note al Comma 637 Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 (Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali), come modificato dalla presente legge: "Art. 3. Modalita' di corresponsione dei rimborsi 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della societa' Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', rilasciata dalla societa' Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo. 1-bis. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono determinate le procedure per il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo." Note al Comma 638 Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale): "Art. 1. Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione 1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacita' delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo». 2. Nel Fondo confluiscono: a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge; d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; 2) societa' operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita'; 3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet. 3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo. 4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato. 5. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui."