art. 1 note (parte 16)

           	
				
 
    

              Note al Comma 567
              Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 8
          ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante disposizioni urgenti
          per  l'accesso  alle  attivita'   culturali,   sportive   e
          ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di   pubbliche
          amministrazioni  e  in  materia  di  protezione  dei   dati
          personali, come modificato dalla presente legge:
                "Art.  8  Disposizioni  a  tutela   della   minoranza
          linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia
                1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio  2001,  n.
          38, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
                    "1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste -
          rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori,  di
          proprieta'  della   Regione   Friuli-Venezia   Giulia,   e'
          utilizzata,  a  titolo  gratuito,  per  le   attivita'   di
          istituzioni culturali e  scientifiche  di  lingua  slovena.
          Nell'edificio di  Corso  Verdi,  gia'  "Trgovski  dom",  di
          Gorizia trovano sede istituzioni culturali  e  scientifiche
          sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska
          Knjiznica - Biblioteca  degli  studi  di  Trieste)  sia  di
          lingua   italiana,   compatibilmente   con   le    funzioni
          attualmente ospitate nei medesimi  edifici,  previa  intesa
          tra  la  Regione  e  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze.";
                  b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
                    "1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi,
          gia' "Narodni Dom"  di  proprieta'  dell'Universita'  degli
          studi di Trieste, e' trasferito  in  proprieta',  a  titolo
          gratuito,  alla  "Fondazione  -  Fundacjia  Narodni   Dom",
          costituita  dall'Unione  culturale  economica   slovena   -
          Slovenska   Kulturno-    Gospodarska    Zveza    e    dalla
          Confederazione  delle   organizzazioni   slovene   -   Svet
          Slovenskih Organizacij.
                    1-ter.   L'immobile   denominato   "ex   Ospedale
          militare", sito in Trieste, e' concesso in uso  gratuito  e
          perpetuo all'Universita' degli studi  di  Trieste,  per  le
          esigenze del medesimo Ateneo.
                    1-quater. L'edificio denominato  "Gregoretti  2",
          sito in Trieste, e' concesso in  uso  gratuito  e  perpetuo
          all'Universita' degli studi di Trieste, per le esigenze del
          medesimo Ateneo.
                    1-quinquies. Le operazioni  di  trasferimento  di
          cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti  da  oneri
          fiscali.";
                  c) il comma 2 e' abrogato.
                2.   Al   fine   di    realizzare    interventi    di
          riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli
          immobili dell'Universita' degli studi di Trieste o concessi
          alla stessa in uso perpetuo e gratuito per  lo  svolgimento
          delle proprie attivita' istituzionali,  e'  autorizzata  la
          spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni
          di euro annui per ciascuno degli anni  dal  2023  al  2031.
          Agli oneri previsti dal presente comma si provvede mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
                3.   Per   la   rifunzionalizzazione    dell'immobile
          denominato "ex Ospedale militare" nonche'  per  l'ulteriore
          sostegno degli interventi di cui al comma 2 e'  autorizzata
          la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  7,054
          milioni   di   euro   per   l'anno   2022   da    destinare
          all'Universita' degli studi di Trieste. Ai  relativi  oneri
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.
                4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacjia
          Narodni  Dom"  la  progressiva  immissione   nel   possesso
          dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, gia'  "Narodni
          Dom" di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 della legge  23
          febbraio  2001,  n.  38,  come  introdotto   dal   presente
          articolo,  con  intesa  tra  la   medesima   Fondazione   e
          l'Universita' degli studi di Trieste,  da  adottarsi  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
          modalita' del trasferimento della Scuola di Studi in lingue
          moderne per interpreti e traduttori dell'Universita'  degli
          studi di  Trieste,  nonche'  l'individuazione  degli  spazi
          assegnati a titolo gratuito all'Universita' degli studi  di
          Trieste nelle more del medesimo trasferimento e  di  quelli
          da porre nella immediata disponibilita' della Fondazione.
                4-bis. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo
          sono identificati dal Codice unico  di  progetto  (CUP)  ai
          sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e
          sono  monitorati  ai  sensi  del  decreto  legislativo   29
          dicembre 2011, n. 229."
              Note al Comma 568
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  315,  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024):
                "315.  Al  fine  di  riorganizzare  e  rilanciare  le
          attivita' del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),  il
          consiglio di amministrazione dell'ente  adotta,  entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          il «piano di  riorganizzazione  e  rilancio  del  Consiglio
          nazionale   delle   ricerche   (CNR)».    Il    piano    di
          riorganizzazione e rilancio assume  la  funzione  di  piano
          triennale di  attivita'  ai  fini  dell'applicazione  della
          normativa vigente."
              Note al Comma 569
              Si riporta il testo dell'articolo 10,  della  legge  19
          ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni  in  materia  di
          universita' e di ricerca scientifica e tecnologica:
                "Art. 10 Rifinanziamento di leggi  e  norme  per  gli
          enti di ricerca.
                1. E' autorizzata la spesa:
                  a) di lire 20 miliardi per l'anno 1999, di lire  60
          miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi  per  l'anno
          2001 per rifinanziare il  fondo  speciale  per  la  ricerca
          applicata, di cui all'articolo 4  della  legge  25  ottobre
          1968, n. 1089, e successive modificazioni;
                  b) di lire 555 miliardi per l'anno 2000 e  di  lire
          555 miliardi per l'anno 2001 come  contributo  all'Istituto
          nazionale di fisica  nucleare  per  la  prosecuzione  delle
          attivita' secondo il programma pluriennale vigente;
                  c) di lire 24,5 miliardi per l'anno 2000 e di  lire
          24,5 miliardi per l'anno 2001 come contributo  all'Istituto
          nazionale di fisica della materia per la prosecuzione delle
          attivita' secondo il programma pluriennale vigente;
                  d) di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50
          miliardi a decorrere dall'anno  2001  per  rifinanziare  il
          Fondo  integrativo  speciale  per   la   ricerca   di   cui
          all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  5  giugno
          1998, n. 204.
                Per l'anno 1999, all'individuazione degli  interventi
          di particolare rilevanza strategica di cui all'articolo  1,
          comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,  si
          provvede con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione economica, su proposta del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
          Al relativo finanziamento si provvede a carico del Fondo di
          cui  al  medesimo  articolo  1,  comma   3,   del   decreto
          legislativo  n.  204  del  1998,  le   cui   risorse   sono
          corrisposte direttamente ai soggetti interessati.
                2. A decorrere dal 1o gennaio 2002  i  contributi  in
          favore  dell'Istituto  nazionale  di  fisica   nucleare   e
          dell'Istituto nazionale di fisica della materia affluiscono
          al fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e  2,  del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con l'applicazione delle
          disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3,  lettera  d),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni.
                3. Gli  enti  di  ricerca  possono  determinare,  con
          proprio regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma
          5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, in  sostituzione  del
          trattamento  di  missione  e  comunque  per   importi   non
          superiori   al   medesimo,   uno   specifico    trattamento
          forfettario, che tiene conto  delle  differenze  del  costo
          della vita, da attribuire al personale inviato  a  svolgere
          attivita' di  ricerca  all'estero  presso  enti,  centri  e
          istituzioni  straniere   o   internazionali   per   periodi
          continuativi superiori ad un mese. Sui regolamenti  di  cui
          al presente comma il  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica acquisisce,  nel  termine
          perentorio di trenta giorni, il parere  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
                4. La Sincrotrone Trieste,  societa'  consortile  per
          azioni, e' costituita come societa' di interesse  nazionale
          ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. La  societa'
          non ha scopo di lucro, non puo' distribuire utili e  avanzi
          di gestione  ai  soci  ed  e'  obbligata  a  reinvestire  i
          predetti utili o  avanzi  di  gestione,  nonche'  eventuali
          residui attivi in sede di liquidazione dei beni costruiti o
          acquistati, qualora non destinati alla  costituzione  della
          riserva legale, all'esercizio dei compiti istituzionali  di
          cui alla lettera d), i quali non hanno natura di  attivita'
          commerciale  e  non  sono  riconducibili  ad  esercizio  di
          impresa. Alla societa' si applica dal 1°  gennaio  2000  il
          regime tributario degli enti non commerciali  di  cui  agli
          articoli 87, comma 1, lettera c), 108, 109,  109-bis,  110,
          110-bis  e  111-bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, nonche' di  cui  agli  articoli  19-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive  modificazioni,  e  20  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni. Il predetto inquadramento a  fini
          tributari e' disposto in regime di neutralita' fiscale,  ai
          fini dell'imposizione diretta o indiretta, non determinando
          cessione o realizzo di plusvalenze e sopravvenienze  attive
          soggette  a   tassazione   in   relazione   alla   prevista
          destinazione  istituzionale  dei  beni.  Restano  ferme  le
          posizioni pregresse di cui alle precedenti dichiarazioni di
          imposta, con facolta' di richiesta dei  relativi  rimborsi.
          Lo statuto e l'ordinamento  contabile  della  societa',  da
          sottoporre al controllo del  Ministero  dell'universita'  e
          della  ricerca   scientifica   e   tecnologica   ai   sensi
          dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168,  sentito
          il  comitato  di  cui  all'articolo   6,   comma   3,   del
          decreto-legge 13 settembre 1996, n.  475,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996,  n.  573,  sono
          modificati sulla  base  dei  seguenti  criteri  e  principi
          direttivi:
                  a)   adeguamento   della   struttura    societaria,
          assicurando  una  quota  di  partecipazione   di   soggetti
          pubblici non inferiore al 51 per cento;
                  b) snellimento degli organi sociali con presenza di
          componenti nominati dal Ministro dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica;
                  c)   applicazione   alle    successive    modifiche
          statutarie delle procedure  di  cui  all'articolo  8  della
          legge 9 maggio 1989, n. 168, con il parere del comitato  di
          cui al citato decreto-legge n. 475  del  1996,  convertito,
          con modificazioni, dalla predetta legge n. 573 del 1996;
                  d)  definizione  dei  compiti  istituzionali  della
          societa' in termini di attivita' di ricerca  e  formazione,
          in collegamento con il programma nazionale della ricerca  e
          i  programmi   europei   internazionali,   promuovendo   la
          collaborazione  con  soggetti  pubblici  e  privati,  anche
          stranieri  e  internazionali,   nonche'   in   termini   di
          manutenzione,  gestione,  completamento  e   sviluppo   del
          Laboratorio di Luce di Sincrotrone Elettra di Trieste e  di
          messa a disposizione dell'infrastruttura ai consorziati, ai
          partecipanti e ad enti di  ricerca  italiani  e  stranieri,
          pubblici  e  privati,  assicurando  la  trasparenza   delle
          procedure e  la  parita'  di  condizioni,  con  vincoli  di
          diffusione dei risultati per finalita'  di  ricerca  e  non
          commerciali;
                  e) utilizzazione, in subordine  a  quanto  previsto
          nella lettera d), del laboratorio, della  strumentazione  e
          del personale da parte di soggetti privati,  per  obiettivi
          funzionali ed attivita' commerciali, a titolo oneroso;
                  f) definizione  di  criteri  di  valutazione  delle
          componenti patrimoniali attive e passive, anche  in  deroga
          ai criteri stabiliti dal codice civile, in  conformita'  ai
          compiti istituzionali della societa'."
              Note al Comma 570
              Si riporta il testo dell'articolo 5, del  decreto-legge
          25 settembre 2002, n.212,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  22  novembre  2002,  n.  268,  recante  misure
          urgenti  per   la   scuola,   l'universita',   la   ricerca
          scientifica e tecnologica e l'alta formazione  artistica  e
          musicale:
                "Art.  5  Compensi  per  soggetti  incaricati   della
          selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca.
                1. Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  18
          della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire
          la immediata corresponsione di  compensi  a  componenti  di
          commissioni e  comitati,  nonche'  ad  esperti,  incaricati
          delle  procedure  di  selezione  e  della  valutazione   di
          programmi e progetti di ricerca non conclusi alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto,  ove  i  rispettivi
          piani  finanziari  abbiano  previsto  spese  per  attivita'
          istruttorie e di  valutazione,  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.
                2. Il decreto di cui al comma 1 si applica  anche  ai
          fini della corresponsione di compensi  nelle  procedure  di
          selezione e di valutazione  dei  programmi  e  progetti  di
          ricerca successive alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto."
              Note al Comma 571
              Si riporta il testo dell'articolo  4,  della  legge  23
          novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore  delle
          vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata:
                "Art. 4
                1.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  1997-1998  e
          dall'anno accademico  1997-1998  sono  istituite  borse  di
          studio riservate ai soggetti di cui  all'articolo  1  della
          legge  20   ottobre   1990,   n.   302,   come   modificato
          dall'articolo 1, comma 1,  della  presente  legge,  nonche'
          agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della
          criminalita' organizzata per ogni anno di scuola elementare
          e  secondaria,  inferiore   e   superiore,   e   di   corso
          universitario. Tali borse di studio  sono  esenti  da  ogni
          imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo
          e' autorizzata la spesa  di  lire  1.000  milioni  annue  a
          decorrere dall'anno 1998."
              Note al Comma 572
              Si riporta il testo dell'articolo  12  della  legge  30
          dicembre  2010,  n.  240,  recante  norme  in  materia   di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita' e l'efficienza  del  sistema  universitario,  come
          modificato dalla presente legge:
                "Art.  12.  (Universita'   non   statali   legalmente
          riconosciute)
                1. Al fine di  incentivare  la  correlazione  tra  la
          distribuzione delle risorse statali e il  conseguimento  di
          risultati di particolare rilievo nel campo della  didattica
          e  della  ricerca,  una  quota  pari  al   30   per   cento
          dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge
          29 luglio 1991,  n.  243,  relativi  alle  universita'  non
          statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi
          negli anni successivi, e' ripartita sulla base di  criteri,
          determinati con  decreto  del  Ministro,  sentita  l'ANVUR,
          tenuto   conto   degli   indicatori   definiti   ai   sensi
          dell'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  10  novembre
          2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
          gennaio 2009, n. 1.
                2. Gli incrementi di cui al  comma  1  sono  disposti
          annualmente, con decreto del Ministro, in  misura  compresa
          tra il  2  per  cento  e  il  4  per  cento  dell'ammontare
          complessivo dei contributi relativi  alle  universita'  non
          statali,   determinata   tenendo   conto   delle    risorse
          complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel
          miglioramento     dell'efficacia     e      dell'efficienza
          nell'utilizzo delle risorse.
                3. Le previsioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano alle  universita'  telematiche  ad  eccezione  di
          quelle, che sono  gia'  inserite  tra  le  universita'  non
          statali  legalmente   riconosciute,   subordinatamente   al
          mantenimento  dei  requisiti  previsti  dai   provvedimenti
          emanati ai sensi dell'articolo 5, comma  3,  lettere  a)  e
          b)."
              Note al Comma 573
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  310,  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2022-2024),  come  modificato
          dalla presente legge:
                "310.  Il  fondo  ordinario  per  gli   enti   e   le
          istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7  del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e'  incrementato  di  90
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e
          di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di
          cui:
                  a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere  b)  e
          c), una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2022, 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro  a  decorrere
          dall'anno 2025  e'  ripartita  tra  gli  enti  pubblici  di
          ricerca vigilati dal  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca,  ad  eccezione  del  Consiglio   nazionale   delle
          ricerche (CNR). Nell'ambito della quota di cui  al  periodo
          precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno  2022
          sono vincolati  alla  copertura  dei  costi  connessi  alle
          procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25
          maggio   2017,   n.   75.   Con   decreto   del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono individuati i criteri di riparto tra  gli  enti
          pubblici di ricerca delle  risorse  di  cui  alla  presente
          lettera;
                  b) 30 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2022
          sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale
          di ricercatori e tecnologi di ruolo  di  terzo  livello  in
          servizio alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca sono stabiliti i criteri di riparto  delle  risorse
          di cui alla presente  lettera  tra  gli  enti  pubblici  di
          ricerca vigilati dal  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca.  Gli  enti  pubblici  di  ricerca  possono  indire
          procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi  di
          terzo  livello  professionale  per  l'accesso  al   secondo
          livello, nei limiti delle risorse assegnate con il  decreto
          di cui al secondo periodo. I componenti  delle  commissioni
          per le procedure selettive di  cui  alla  presente  lettera
          sono  scelti  esclusivamente   tra   esperti   di   elevata
          qualificazione  nelle  aree  scientifiche  e  nei   settori
          tecnologici di  riferimento,  esterni  all'ente.  Gli  enti
          pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite  di
          10 milioni di euro, ripartiti con le modalita'  di  cui  al
          secondo periodo, anche le procedure selettive  riservate  a
          ricercatori  e  tecnologi  di  ruolo   di   terzo   livello
          professionale per l'accesso al secondo livello avviate  tra
          il 1° gennaio 2019 e la data di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili
          di ricercatore e tecnologo di terzo livello;
                  c) 20 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2022
          sono  finalizzati   alla   valorizzazione   del   personale
          tecnico-amministrativo  degli  enti  pubblici  di   ricerca
          vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca  in
          ragione  delle  specifiche  attivita'  svolte  nonche'  del
          raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito  della
          ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'universita'
          e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          individuati i criteri di riparto tra gli enti  pubblici  di
          ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonche'
          i principi generali per la definizione  degli  obiettivi  e
          l'attribuzione  delle   predette   risorse   al   personale
          tecnico-amministrativo.  Gli  enti  pubblici   di   ricerca
          provvedono all'assegnazione delle risorse al  personale  in
          ragione  della  partecipazione  dello  stesso  ad  appositi
          progetti finalizzati  al  raggiungimento  di  piu'  elevati
          obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro
          capite del 15 per cento  del  trattamento  tabellare  annuo
          lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione
          collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto  dal
          decreto di cui al secondo periodo."
              Note al Comma 574
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del   decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per
          il coordinamento, la programmazione e la valutazione  della
          politica nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
          della L. 15 marzo 1997, n. 59:
                "Art. 7 Competenze del MURST
                1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti  da
          destinare al Consiglio nazionale delle ricerche  (CNR),  di
          cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977,  n.  951,
          all'Osservatorio  geofisico  sperimentale  (OGS),  di   cui
          all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989,  n.
          399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi  dell'articolo
          1, comma 43, della legge 28 dicembre  1995,  n.  549,  gia'
          concessi ai sensi dell'articolo 11,  terzo  comma,  lettera
          d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468  e  successive
          modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di
          spesa ed affluiscono ad apposito fondo  ordinario  per  gli
          enti e le istituzioni  di  ricerca  finanziati  dal  MURST,
          istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero.
          Al medesimo fondo affluiscono, a  partire  dal  1°  gennaio
          1999, i contributi all'Istituto  nazionale  per  la  fisica
          della materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506,  nonche'  altri
          contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite  per
          legge in relazione alle attivita'  dell'Istituto  nazionale
          di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi  laboratori
          di Trieste e di Grenoble, dell'Istituto  nazionale  per  la
          ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il  fondo
          e' determinato ai  sensi  dell'articolo  11,  terzo  comma,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni e integrazioni. Il Ministro del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  e'  autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio.
                2.  Il  Fondo  di  cui  al  comma  1   e'   ripartito
          annualmente tra gli enti e le  istituzioni  finanziati  dal
          MURST con decreti del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca   scientifica   e   tecnologica,   comprensivi   di
          indicazioni per  i  due  anni  successivi,  emanati  previo
          parere  delle  commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia, da  esprimersi  entro  il  termine  perentorio  di
          trenta   giorni   dalla   richiesta.   Nelle    more    del
          perfezionamento  dei  predetti  decreti  e   al   fine   di
          assicurare  l'ordinata  prosecuzione  delle  attivita',  il
          MURST e' autorizzato ad erogare  acconti  agli  enti  sulla
          base delle previsioni contenute negli schemi  dei  medesimi
          decreti, nonche' dei contributi assegnati  come  competenza
          nel precedente anno.
                3. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo il Consiglio  nazionale  della
          scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo  11  della
          legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
          le deliberazioni e gli atti adottati  dal  predetto  organo
          fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
                4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni ed integrazioni:
                    a) ... ;
                    b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo  2,
          le parole «sentito il CNST» sono soppresse;
                    c) ... ;
                    d)  nelle  lettere  e)  ed   f)   del   comma   1
          dell'articolo 2 le parole «sentito il CNST» sono soppresse;
                    e) ...;
                    f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso;
                    g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e
          nel comma 3 dell'articolo 3 le  parole  «sentito  il  CNST»
          sono soppresse;
                    h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole  da  «il
          quale» fino a «richiesta» sono soppresse;
                    i) l'articolo 11 e' soppresso.
                5. Nel comma 9,  secondo  periodo,  dell'articolo  51
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da  «previo
          parere» fino a «n. 59» sono soppresse.
                6. E' abrogata ogni altra  vigente  disposizione  che
          determina competenze del CNST.
                7.  E'  abrogato  l'articolo  64  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  a
          partire dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui
          alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della  legge  9
          maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera  e)  del
          comma 4.
                8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
          l'articolo 4, comma 3, lettera a),  non  si  applica  nella
          parte in cui sono previste  loro  osservazioni  e  proposte
          preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di  prima
          applicazione  del   presente   decreto,   in   assenza   di
          approvazione  del  PNR,  il  Fondo  speciale  puo'   essere
          ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi  di
          ricerca di particolare rilevanza strategica.
                9. I comitati nazionali di consulenza,  il  consiglio
          di presidenza e  la  giunta  amministrativa  del  CNR  sono
          prorogati fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          legislativo di riordino del  CNR  stesso,  da  emanarsi  ai
          sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 1998.
                10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
          tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
          della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
          di ricerca a carattere non strumentale ed  e'  disciplinato
          dalle disposizioni di cui  all'articolo  8  della  legge  9
          maggio  1989,  n.  168,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,  alle  quali  si  uniforma  il  decreto   del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica previsto dal  predetto  articolo  5,  comma  4,
          della legge n. 266 del 1997."
              Note al Comma 576
              Si riporta il testo  dell'articolo  52,  del  contratto
          collettivo nazionale di lavoro 2019-2021-Comparto  Funzioni
          centrali puo' essere rideterminato considerando nel calcolo
          l'indennita' di amministrazione del personale del Ministero
          dell'universita' e della ricerca:
                "Art. 52 Trattamento economico nell'ambito del  nuovo
          sistema di classificazione professionale
                1. A decorrere dalla data di applicazione  del  nuovo
          sistema di classificazione professionale prevista dall'art.
          18 (Norma di prima applicazione), gli stipendi tabellari di
          Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non  economici  e
          CNEL, come rideterminati ai sensi  dell'art.  47,  comma  3
          (Incrementi degli stipendi tabellari),  sono  ulteriormente
          incrementati  degli  importi  mensili  lordi,  per  tredici
          mensilita',  indicati  nell'allegata   tabella   F.   Detti
          incrementi  sono  finanziati  mediante  quota  parte  della
          riduzione  delle  indennita'  di  amministrazione  e  della
          indennita' di ente effettuata ai sensi del  comma  2.  Agli
          incrementi di  cui  al  presente  comma  si  applicano  gli
          effetti di cui all'art. 48 (Effetti dei nuovi stipendi).
                2. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, le
          indennita' di amministrazione dei Ministeri, delle  Agenzie
          fiscali e del CNEL, nonche' le  indennita'  di  ente  degli
          enti pubblici non economici sono  rideterminate  nei  nuovi
          valori di area calcolati  secondo  le  indicazioni  di  cui
          all'allegata   tabella   G,   distintamente   esposte   per
          Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non  economici  e
          CNEL.
                3. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, lo
          stipendio tabellare delle nuove aree  di  inquadramento  e'
          stabilito negli importi di cui all'allegata tabella H.
                4. Con decorrenza dalla data indicata al comma 1,  al
          personale in servizio alla medesima data sono  mantenuti  a
          titolo di differenziale  stipendiale  di  cui  all'art.  44
          (Struttura della  retribuzione  del  personale  delle  aree
          operatori, assistenti e funzionari):
                  a) la differenza, ove presente,  tra  gli  stipendi
          tabellari in corrispondenza di ciascuna fascia  retributiva
          o posizione economica,  come  rideterminati  ai  sensi  del
          comma 1 ed i nuovi stipendi tabellari di cui  al  comma  3,
          indicati in tabella H;
                  b)   l'importo    annuale    corrispondente    alla
          differenza, ove presente, tra i valori delle indennita'  di
          amministrazione di Ministeri, Agenzie fiscali  e  CNEL  (in
          corrispondenza di ciascuna area e fascia retributiva) ed  i
          valori delle medesime  indennita'  di  amministrazione,  in
          corrispondenza  della  fascia   retributiva   iniziale   di
          ciascuna area (riga 2 della tabella G - Ministeri,  colonna
          2 della tabella G -Agenzie fiscali, colonna 2 della tabella
          G - CNEL);
                  c) il 50% dell'importo annuale corrispondente  agli
          importi sottratti ai valori di partenza delle indennita' di
          amministrazione o di ente di  Ministeri,  Agenzie  fiscali,
          CNEL ed Enti pubblici non economici, secondo le indicazioni
          della tabella G (50% degli importi  di  riga  3  tabella  G
          -Ministeri; 50% degli importi di  colonna  3  tabella  G  -
          Agenzie fiscali; 50% degli importi di colonna 2 tabella G -
          Enti pubblici non economici; 50% degli importi di colonna 3
          tabella G - CNEL).
                5.  Il  differenziale  stipendiale  cessa  di  essere
          corrisposto in caso di progressione  ad  area  superiore  e
          rientra nella disponibilita' del fondo risorse  decentrate,
          fatta salva la quota dello stesso eventualmente  necessaria
          a garantire l'invarianza della retribuzione fissa annua  in
          godimento   (stipendio,   comprensivo   di    differenziale
          stipendiale e indennita' di amministrazione o di ente), nel
          caso in cui la retribuzione fissa annua della area di nuovo
          inquadramento  (stipendio   tabellare   e   indennita'   di
          amministrazione o di ente) risulti inferiore alla  predetta
          retribuzione fissa in  godimento.  La  quota  eventualmente
          mantenuta  e'  computata  a  carico   del   Fondo   risorse
          decentrate ed  e'  riassorbita,  tornando  conseguentemente
          nella disponibilita' del Fondo risorse decentrate, in  caso
          di progressione economica effettuata nella nuova area.
                6. Il "differenziale stipendiale" di cui al  comma  4
          non    pregiudica    l'attribuzione     degli     ulteriori
          "differenziali   stipendiali"   di    cui    all'art.    14
          (Progressioni economiche all'interno delle aree)  che,  ove
          conseguiti, si aggiungono allo stesso."
              Note al Comma 579
              Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 della  legge
          30 marzo 1971, n. 118, (conversione in legge  del  D.L.  30
          gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati  ed
          invalidi civili):
                "Art. 12 Pensione di inabilita'.
                Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli
          anni  18,  nei   cui   confronti,   in   sede   di   visita
          medico-sanitaria,  sia  accertata  una  totale   inabilita'
          lavorativa, e' concessa a carico dello Stato e a  cura  del
          Ministero dell'interno, una pensione di inabilita' di  lire
          234.000  annue  da  ripartire  in  tredici  mensilita'  con
          decorrenza dal primo giorno del mese  successivo  a  quello
          della  presentazione  della  domanda   per   l'accertamento
          dell'inabilita'.
                Le condizioni economiche richieste per la concessione
          della pensione sono quelle  stabilite  dall'art.  26  della
          legge  30  aprile  1969,  n.  153,  sulla  revisione  degli
          ordinamenti pensionistici.
                La pensione e' corrisposta nella misura  del  50  per
          cento a coloro che versino in stato di  indigenza  e  siano
          ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico
          che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono
          di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza  di
          importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione  e'
          ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite,
          prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilita' relativa
          al mese di dicembre e' concessa una tredicesima  mensilita'
          di lire 18.000,  che  e'  frazionabile  in  relazione  alle
          mensilita' corrisposte nell'anno
                In caso di decesso  dell'interessato,  successivo  al
          riconoscimento dell'inabilita', la pensione non puo' essere
          corrisposta agli  eredi,  salvo  il  diritto  di  questi  a
          percepire le quote gia' maturate alla data della morte."
                "Art. 13 Assegno mensile.
                1. Agli invalidi  civili  di  eta'  compresa  fra  il
          diciottesimo  e  il  sessantaquattresimo   anno   nei   cui
          confronti  sia  accertata  una  riduzione  della  capacita'
          lavorativa, nella misura pari o superiore al 74  per  cento
          (16), che non svolgono attivita' lavorativa e per il  tempo
          in cui tale condizione  sussiste,  e'  concesso,  a  carico
          dello Stato ed erogato dall'INPS,  un  assegno  mensile  di
          euro  242,84  per  tredici  mensilita',   con   le   stesse
          condizioni e modalita' previste  per  l'assegnazione  della
          pensione di cui all'articolo 12.
                2.   Attraverso   dichiarazione   sostitutiva,   resa
          annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46  e  seguenti
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui  al
          comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa.
          Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e'  tenuto  a
          darne tempestiva comunicazione all'INPS."
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  26
          maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello
          Stato a favore dell'Ente  nazionale  per  la  protezione  e
          l'assistenza ai sordomuti e delle  misure  dell'assegno  di
          assistenza ai sordomuti):
                "Art. 1 Assegno mensile di assistenza.
                A  decorrere  dal  1°  maggio  1969  e'  concesso  ai
          sordomuti di eta' superiore agli anni 18 un assegno mensile
          di assistenza di lire 12.000.
                Agli effetti della presente legge si considera  sordo
          il  minorato  sensoriale  dell'udito  affetto  da  sordita'
          congenita o acquisita  durante  l'eta'  evolutiva  che  gli
          abbia compromesso il normale apprendimento  del  linguaggio
          parlato,  purche'   la   sordita'   non   sia   di   natura
          esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di
          lavoro o di servizio.
                L'assegno e' corrisposto  nella  misura  del  50  per
          cento  a  coloro  che  siano  ricoverati  in  istituti  che
          provvedono alla loro assistenza.
                Con la mensilita' relativa al  mese  di  dicembre  e'
          concesso un tredicesimo  assegno  di  lire  12.000  che  e'
          frazionabile  in  relazione  alle  mensilita'   corrisposte
          nell'anno."
                La legge 10  febbraio  1962,  n.  66,  recante  nuove
          disposizioni relative  all'Opera  nazionale  per  i  ciechi
          civili e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1962,
          n. 61.
              Si riporta il testo dell'articolo  38  della  legge  28
          dicembre  2001,  n.  448,  recante  disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2002), come  modificato  dalla  presente
          legge:
                "Art. 38. (Incremento delle  pensioni  in  favore  di
          soggetti disagiati)
                1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' incrementata, a
          favore dei soggetti di eta' pari  o  superiore  a  settanta
          anni e fino a garantire un reddito proprio  pari  a  516,46
          euro al  mese  per  tredici  mensilita',  la  misura  delle
          maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
                  a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988,  n.
          544, e successive modificazioni;
                  b)  all'articolo  70,  comma  1,  della  legge   23
          dicembre  2000,  n.  388,  con  riferimento   ai   titolari
          dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335;
                  c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988,  n.
          544, con riferimento ai titolari della pensione sociale  di
          cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
                2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in  presenza
          dei requisiti anagrafici di cui  al  medesimo  comma,  sono
          corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS
          ai sensi dell'articolo 10 della legge 26  maggio  1970,  n.
          381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n.  118,
          nonche' ai ciechi  civili  titolari  di  pensione,  tenendo
          conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso
          e per il calcolo dei predetti benefici.
                3. L'eta' anagrafica relativa ai soggetti di  cui  al
          comma 1 e' ridotta, fino ad un massimo di cinque  anni,  di
          un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere  dal
          soggetto. Il requisito  del  quinquennio  di  contribuzione
          risulta soddisfatto in  presenza  di  periodi  contributivi
          complessivamente  pari   o   superiori   alla   meta'   del
          quinquennio.
                4. I benefici incrementativi di cui al comma  1  sono
          altresi' concessi ai soggetti di eta' superiore a  diciotto
          anni, che risultino invalidi civili totali  o  sordomuti  o
          ciechi civili assoluti titolari di  pensione  o  che  siano
          titolari di pensione di inabilita' di  cui  all'articolo  2
          della legge 12 giugno 1984, n. 222.
                5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base
          alle seguenti condizioni:
                  a) il beneficiario non possieda redditi  propri  su
          base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
                  b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non
          effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un
          importo  annuo  pari  o  superiore  a  6.713,98  euro,  ne'
          redditi, cumulati con quello del coniuge,  per  un  importo
          annuo  pari  o  superiore  a  6.713,98  euro   incrementati
          dell'importo annuo dell'assegno sociale;
                  c) qualora i redditi posseduti risultino  inferiori
          ai limiti di cui alle lettere  a)  e  b),  l'incremento  e'
          corrisposto in misura tale da non comportare il superamento
          dei limiti stessi;
                  d) per gli anni successivi al 2002,  il  limite  di
          reddito annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura  pari
          all'incremento dell'importo del  trattamento  minimo  delle
          pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
          rispetto all'anno precedente.
                6. Ai fini della concessione delle  maggiorazioni  di
          cui al presente articolo non si  tiene  conto  del  reddito
          della casa di abitazione.
                7. Nei confronti dei  soggetti  che  hanno  percepito
          indebitamente  prestazioni  pensionistiche   o   quote   di
          prestazioni pensionistiche o  trattamenti  di  famiglia,  a
          carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001,
          non  si  fa  luogo  al  recupero  dell'indebito  qualora  i
          soggetti medesimi siano percettori di un reddito  personale
          imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno  2000  di  importo
          pari o inferiore a 8.263,31 euro.
                8.  Qualora  i  soggetti  che   hanno   indebitamente
          percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano  percettori
          di un reddito personale imponibile ai fini  dell'IRPEF  per
          l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si  fa
          luogo al recupero dell'indebito nei  limiti  di  un  quarto
          dell'importo riscosso.
                9. Il  recupero  e'  effettuato  mediante  trattenuta
          diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto.
          L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi
          entro il limite di  ventiquattro  mesi.  Tale  limite  puo'
          essere superato al fine di garantire che la  trattenuta  di
          cui al presente comma non sia  superiore  al  quinto  della
          pensione.
                10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9  non  si
          applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che
          abbia  indebitamente  percepito  i  trattamenti  a   carico
          dell'INPS.  Il  recupero  dell'indebito  pensionistico   si
          estende agli eredi del pensionato solo nel caso in  cui  si
          accerti il dolo del pensionato medesimo."
              Note al Comma 580
              Si riporta il testo del comma 526 dell'articolo 1 della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023):
                "526. Al fine di sostenere gli  studenti  fuori  sede
          iscritti alle universita' statali, appartenenti a un nucleo
          familiare  con  un  indice   della   situazione   economica
          equivalente  non  superiore  a  20.000  euro  e   che   non
          usufruiscono di altri contributi pubblici  per  l'alloggio,
          nello stato di previsione del Ministero dell'universita'  e
          della ricerca e' istituito un fondo con una dotazione di 15
          milioni  di   euro   per   l'anno   2021,   finalizzato   a
          corrispondere un  contributo  per  le  spese  di  locazione
          abitativa  sostenute  dai  medesimi  studenti  fuori   sede
          residenti in  luogo  diverso  rispetto  a  quello  dove  e'
          ubicato l'immobile locato."
              Note al Comma 582
              Si riporta il testo  del  comma  523,  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
                "523. Al fine di valorizzare la vocazione  collegiale
          delle universita' statali, e'  istituito,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
          un apposito fondo, denominato « Fondo per la valorizzazione
          delle  universita'  a  vocazione  collegiale  »,  con   una
          dotazione di 5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni
          2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le universita'  statali
          che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali,
          i collegi universitari di cui  all'articolo  13,  comma  4,
          lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  68.
          Le modalita' di riparto e le condizioni di accesso al fondo
          sono definite con decreto del Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente  legge,  tenendo  conto
          del rapporto  tra  studenti  iscritti  all'ateneo  e  posti
          riservati nei collegi agli  studenti  iscritti  all'ateneo,
          dell'impegno economico sostenuto per  la  formazione  degli
          studenti, delle caratteristiche organizzative degli  stessi
          nonche' della polifunzionalita' degli spazi  disponibili  e
          dei servizi offerti."
              Note al Comma 584
              Si riporta il testo  dell'articolo  12  della  legge  5
          febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate):
                "Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione)
                1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito
          l'inserimento negli asili nido.
                2.  E'  garantito   il   diritto   all'educazione   e
          all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni  di
          scuola  materna,  nelle  classi  comuni  delle  istituzioni
          scolastiche di ogni ordine  e  grado  e  nelle  istituzioni
          universitarie.
                3. L'integrazione scolastica  ha  come  obiettivo  lo
          sviluppo delle  potenzialita'  della  persona  handicappata
          nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni  e
          nella socializzazione.
                4.   L'esercizio   del   diritto   all'educazione   e
          all'istruzione non puo' essere impedito da  difficolta'  di
          apprendimento ne'  da  altre  difficolta'  derivanti  dalle
          disabilita' connesse all'handicap.
                5.    Contestualmente    all'accertamento    previsto
          dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli
          alunni, le  studentesse  e  gli  studenti,  le  commissioni
          mediche  di  cui  alla  legge  15  ottobre  1990,  n.  295,
          effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o  del
          bambino, dell'alunna o  dell'alunno,  della  studentessa  o
          dello studente certificati ai sensi del citato articolo  4,
          o  da  chi   esercita   la   responsabilita'   genitoriale,
          l'accertamento della  condizione  di  disabilita'  in  eta'
          evolutiva  ai   fini   dell'inclusione   scolastica.   Tale
          accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo  di
          funzionamento, predisposto secondo i  criteri  del  modello
          bio-psico-sociale della Classificazione internazionale  del
          funzionamento,  della  disabilita'  e  della  salute  (ICF)
          dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS),  ai  fini
          della formulazione  del  Piano  educativo  individualizzato
          (PEI)  facente  parte  del  progetto  individuale  di   cui
          all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
                6. - 8.
                9.  Ai  minori  handicappati   soggetti   all'obbligo
          scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
          frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
          e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore  agli
          studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e  i  centri
          di  recupero  e  di  riabilitazione,  pubblici  e  privati,
          convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro  e
          della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per  i
          minori  ricoverati,  di  classi  ordinarie  quali   sezioni
          staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
          ammessi anche i minori ricoverati nei  centri  di  degenza,
          che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
          accertata l'impossibilita'  della  frequenza  della  scuola
          dell'obbligo per un periodo non inferiore a  trenta  giorni
          di  lezione.  La  frequenza  di  tali   classi,   attestata
          dall'autorita'  scolastica  mediante  una  relazione  sulle
          attivita' svolte dai docenti in servizio presso  il  centro
          di degenza, e' equiparata ad ogni  effetto  alla  frequenza
          delle classi alle quali i minori sono iscritti.
                10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle  divisioni
          pediatriche gli  obiettivi  di  cui  al  presente  articolo
          possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
          personale   in    possesso    di    specifica    formazione
          psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita  presso
          i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
          la guida di personale esperto."
              Note al Comma 585
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  244,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021):
                "244. Per la promozione  del  progetto  della  Scuola
          europea  di  industrial  engineering  and   management   e'
          autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per  l'anno  2019
          per il finanziamento di progetti innovativi  di  formazione
          in industrial engineering and management in Italia. Per  le
          medesime finalita' di cui al primo periodo  e'  autorizzata
          la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000  euro
          per gli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal  secondo
          periodo si provvede mediante corrispondente  riduzione  del
          Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190."
              Note al Comma 588
              Il  decreto  legislativo  17  agosto   1999,   n.   368
          (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia  di  libera
          circolazione dei medici e di reciproco  riconoscimento  dei
          loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
          97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che  modificano  la
          direttiva 93/16/CE) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          23 ottobre 1999, n. 250, S.O.
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge
          30 maggio 1994,  n.  325,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, recante misure  urgenti
          in materia  di  partecipazione  alla  spesa  sanitaria,  di
          formazione dei medici e di farmacovigilanza:
                "Art. 3
                1. I fondi riservati ai sensi dell'articolo 5,  comma
          3, del decreto-legge 8 febbraio 1988,  n.  27,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n.  109,  per
          la  formazione  specifica  in   medicina   generale,   sono
          utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai  medici
          che partecipano ai corsi di formazione di  cui  al  decreto
          legislativo 8 agosto 1991, n. 256 , e per fare fronte  agli
          oneri connessi ai predetti corsi. L'importo delle borse  di
          studio e'  pari  a  quello  previsto  dall'articolo  6  del
          decreto legislativo 8  agosto  1991,  n.  257,  dedotto  il
          premio dell'assicurazione contro i rischi  professionali  e
          gli  infortuni  connessi   all'attivita'   di   formazione.
          All'onere di lire 75 miliardi, per ciascuno degli anni 1993
          e 1994, si provvede con le disponibilita' gia'  accantonate
          sul fondo sanitario nazionale di parte corrente."
              Note al Comma 589
              Il  riferimento  al   testo   dell'articolo   15,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111  e'
          riportato nelle note al comma 473.
              Note al Comma 591
              Il riferimento  al  testo  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e' riportato nelle  note  al  comma
          475.
              Note al Comma 595
              La comunicazione C (2020)1863 della Commissione, del 19
          marzo 2020, recante quadro  temporaneo  per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza  del  COVID-19  e'  pubblicata   nella   Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea CI 91/1 del 20 marzo 2020.
              Si riporta il  testo  degli  articoli  182  e  183  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge:
                "Art. 182 Ulteriori misure di sostegno per il settore
          turistico
                1. Al fine di sostenere le agenzie  di  viaggio  e  i
          tour operator, nonche' le imprese  turistico-ricettive,  le
          agenzie di animazione per feste e  villaggi  turistici,  le
          guide e gli accompagnatori  turistici  e  le  imprese,  non
          soggette a obblighi di servizio  pubblico,  autorizzate  ai
          sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422,  e
          delle relative leggi regionali  di  attuazione,  esercenti,
          mediante autobus scoperti, le attivita' riferite al  codice
          ATECO 49.31.00, a seguito delle misure di contenimento  del
          COVID-19, nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          turismo e' istituito un fondo  con  una  dotazione  di  265
          milioni di euro per l'anno 2020 e di 100  milioni  di  euro
          per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del  turismo,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
          ripartizione e assegnazione delle risorse  agli  operatori,
          tenendo conto dell'impatto economico  negativo  conseguente
          all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
                1-bis. Al fine di promuovere  il  turismo  culturale,
          agli studenti iscritti ai corsi  per  il  conseguimento  di
          laurea, di master universitario e di dottorato  di  ricerca
          presso le universita' e le istituzioni di  alta  formazione
          sono riconosciuti, per  l'  anno  2020,  nel  rispetto  del
          limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo  anno
          2020,  la  concessione  gratuita  di  viaggio  sulla   rete
          ferroviaria italiana per la durata di un mese  a  scelta  e
          l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo,  nei
          musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel
          territorio nazionale  e  nelle  mostre  didattiche  che  si
          svolgono in essi.
                1-ter. Le disposizioni  per  l'attuazione  del  comma
          1-bis  sono  emanate  con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto.  Il  predetto  decreto
          definisce le modalita' di concessione  e  di  utilizzo  dei
          benefici di cui al comma 1-bis, al fine  di  assicurare  il
          rispetto del limite di spesa ivi previsto.
                2.
                2-bis. Con riferimento alle  aree  ad  alta  densita'
          turistica, in considerazione della  crisi  delle  attivita'
          economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a
          misure di sostegno  mirate  in  favore  delle  imprese  dei
          settori del commercio, della ristorazione e delle strutture
          ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi  di
          turisti,  l'Istituto  nazionale  di  statistica  definisce,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge   di   conversione   del   presente   decreto,    una
          classificazione volta all'attribuzione di un  codice  ATECO
          specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attivita',
          mediante   l'introduzione,   nell'attuale   classificazione
          alfanumerica delle attivita'  economiche,  di  un  elemento
          ulteriore, al  fine  di  evidenziarne  il  nesso  turistico
          territoriale. Per  l'individuazione  di  tali  aree  ci  si
          avvale:
                  a)    della    classificazione    relativa     alla
          territorialita' delle  attivita'  turistico-alberghiere  di
          cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26
          febbraio 2000, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 67 del  21  marzo  2000,  concernente
          l'individuazione  delle  aree  territoriali  omogenee   cui
          applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;
                  b) delle  rilevazioni  sulla  capacita'  di  carico
          turistica  effettuate  dal  Ministero  per  i  beni  e   le
          attivita' culturali e per il turismo e degli indicatori  di
          densita' turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del
          turismo, quale  il  rapporto  tra  il  numero  di  presenze
          turistiche e la superficie  del  territorio,  tenuto  conto
          della popolazione residente;
                  c) delle eventuali indicazioni,  anche  correttive,
          dei  comuni,  relative  all'individuazione,   nel   proprio
          territorio, delle aree a maggiore densita' turistica ovvero
          prossime  ai  siti  di  interesse   artistico,   culturale,
          religioso, storico, archeologico  e  ai  siti  riconosciuti
          dall'UNESCO,  ovvero  individuate  nell'area  delle  citta'
          d'arte, purche' rispondenti ai criteri di cui alle  lettere
          a) e b).
                3. All'onere derivante dai commi 1,  1-bis  e  1-ter,
          pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 265.
                3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile  2020,   n.   27,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni:
                  a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9,  le  parole:  "un
          anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
                  b) al comma 8, quarto periodo,  sono  aggiunte,  in
          fine, le seguenti parole: ", nonche'  per  i  soggiorni  di
          studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie
          di secondo grado nell'ambito dei  programmi  internazionali
          di mobilita'  studentesca  riferiti  agli  anni  scolastici
          2019/2020 e 2020/2021";
                  c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
                    "11. Nei casi previsti dai  commi  da  1  a  7  e
          comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di  cui
          al presente articolo instaurati con effetto  dall'11  marzo
          2020 al 30 settembre 2020, in caso  di  recesso  esercitato
          entro il 31  luglio  2020,  anche  per  le  prestazioni  da
          rendere all'estero  e  per  le  prestazioni  in  favore  di
          contraenti provenienti dall'estero, quando  le  prestazioni
          non sono rese a causa degli effetti derivanti  dallo  stato
          di    emergenza    epidemiologica    da    COVID-19,     la
          controprestazione  gia'  ricevuta  puo'  essere  restituita
          mediante  un  voucher  di   pari   importo   emesso   entro
          quattordici giorni dalla data di esercizio  del  recesso  e
          valido per diciotto mesi dall'emissione.
                    12. L'emissione dei voucher a seguito di  recesso
          esercitato entro il 31  luglio  2020  non  richiede  alcuna
          forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher
          puo' essere emesso e utilizzato anche per servizi  resi  da
          un  altro  operatore  appartenente   allo   stesso   gruppo
          societario. Puo' essere utilizzato anche per  la  fruizione
          di servizi successiva al termine di validita',  purche'  le
          relative  prenotazioni  siano  state  effettuate  entro  il
          termine di cui al primo periodo";
                  d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
                    "12-bis. La durata della  validita'  dei  voucher
          pari a diciotto mesi  prevista  dal  presente  articolo  si
          applica anche ai voucher gia' emessi alla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente  disposizione.  In  ogni  caso,
          decorsi diciotto mesi dall'emissione,  per  i  voucher  non
          usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei  servizi  di
          cui al presente articolo e' corrisposto, entro  quattordici
          giorni dalla scadenza, il  rimborso  dell'importo  versato.
          Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente
          articolo, in relazione ai  contratti  di  trasporto  aereo,
          ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il
          rimborso di cui al secondo periodo  puo'  essere  richiesto
          decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto  entro
          quattordici giorni dalla richiesta.
                    12-ter. Nello stato di previsione  del  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  e'
          istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di  euro
          per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per
          l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi  ai
          sensi del presente articolo, non utilizzati  alla  scadenza
          di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del
          fallimento  dell'operatore   turistico   o   del   vettore.
          L'indennizzo e' riconosciuto nel limite della dotazione del
          fondo  di  cui  al  periodo  precedente.  I  criteri  e  le
          modalita' di attuazione e la misura dell'indennizzo di  cui
          al presente comma sono definiti con  regolamento  adottato,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n.  400,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro
          per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
                    12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter,
          pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1  milione  di
          euro  per  l'anno  2021,  si  provvede,  per  l'anno  2020,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
          promozione del turismo in Italia di cui  all'articolo  179,
          comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021,  mediante
          corrispondente utilizzo delle risorse di  cui  all'articolo
          2, comma 98, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2006, n. 286".
                "Art. 183 Misure per il settore della cultura
                1. All'articolo 89 del decreto-legge 17  marzo  2020,
          n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge
          24  aprile  2020,  n.  27,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni:
                  a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
          seguente "I  Fondi  di  cui  al  primo  periodo  hanno  una
          dotazione complessiva di 245 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020, di cui 145 milioni di euro per la  parte  corrente  e
          100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale";
                  b) al  comma  2,  le  parole:  "Con  decreto"  sono
          sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti";
                  c) dopo  il  comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:
          "3-bis.  Il  Fondo  di  cui  al   comma   1   puo'   essere
          incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
          2021, mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del
          Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
          2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge  27
          dicembre 2013, n. 147, previa delibera  del  CIPE  volta  a
          rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
          le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016,  n.
          100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura  e  turismo"
          di competenza del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".
                2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni
          e le attivita' culturali e per il turismo e'  istituito  un
          Fondo per le emergenze delle imprese  e  delle  istituzioni
          culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di  euro  per
          l'anno  2020,  destinato  al   sostegno   delle   librerie,
          dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e  i
          lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
          da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai  diritti
          d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
          della  cultura  di  cui  all'articolo   101   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi  da  quelli  di
          cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi'  al  ristoro
          delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
          ridimensionamento, in seguito all'emergenza  epidemiologica
          da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti
          del Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per  il
          turismo, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite  le  modalita'  di  ripartizione  e
          assegnazione  delle  risorse,  tenendo  conto  dell'impatto
          economico negativo  nei  settori  conseguente  all'adozione
          delle misure di contenimento del Covid-19.
                3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e
          dei luoghi della cultura statali di  cui  all'articolo  101
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  afferenti
          al settore museale, tenuto conto delle mancate  entrate  da
          vendita di biglietti d'ingresso,  conseguenti  all'adozione
          delle misure di contenimento del Covid-19,  e'  autorizzata
          la spesa di 165 milioni di euro per  l'anno  2020,  di  125
          milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
          l'anno 2022.  Le  somme  di  cui  al  presente  comma  sono
          assegnate  allo  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo.
                4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui
          alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,   destinata   alle
          fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2020, 2021 e 2022
          e' ripartita  sulla  base  della  media  delle  percentuali
          stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga  ai  criteri
          generali  e  alle  percentuali  di  ripartizione   previsti
          dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  3   febbraio   2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116  del  21  maggio
          2014. Le fondazioni lirico-sinfoniche entro  il  30  giugno
          2022 rendicontano l'attivita' svolta nel 2021, dando  conto
          in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza
          sanitaria   da   COVID19,   delle   esigenze   di    tutela
          dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
                5. Per  l'anno  2020,  agli  organismi  finanziati  a
          valere sul Fondo unico per lo spettacolo  per  il  triennio
          2018-2020, diversi dalle fondazioni  lirico-sinfoniche,  e'
          erogato un anticipo del contributo fino  all'80  per  cento
          dell'importo riconosciuto  per  l'anno  2019.  La  restante
          quota del  contributo,  comunque  non  inferiore  a  quello
          riconosciuto per  l'anno  2019,  e'  erogata  entro  il  28
          febbraio 2021. Con uno o piu' decreti del  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottati ai
          sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8  agosto
          2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          ottobre  2013,  n.  112,  sono  stabilite,  tenendo   conto
          dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza sanitaria  da
          Covid-19,   della   tutela   dell'occupazione    e    della
          riprogrammazione degli spettacoli, in  deroga  alla  durata
          triennale   della   programmazione,   le   modalita'    per
          l'erogazione dei contributi per l'anno  2021,  anche  sulla
          base delle attivita' effettivamente svolte  e  rendicontate
          nell'intero anno 2020.
                6. Decorso il primo periodo di  applicazione  pari  a
          nove settimane previsto dall'articolo 19 del  decreto-legge
          17  marzo  2020,  n.   18,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  gli
          organismi dello spettacolo dal vivo possono  utilizzare  le
          risorse loro erogate per l'anno 2020  a  valere  sul  Fondo
          unico per lo spettacolo di cui alla legge 30  aprile  1985,
          n. 163, anche per  integrare  le  misure  di  sostegno  del
          reddito dei  propri  dipendenti,  in  misura  comunque  non
          superiore   alla    parte    fissa    della    retribuzione
          continuativamente  erogata  prevista  dalla  contrattazione
          collettiva  nazionale,  nel  rispetto  dell'equilibrio  del
          bilancio e, in  ogni  caso,  limitatamente  al  periodo  di
          ridotta attivita' degli enti.
                7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali  e
          per  il   turismo   puo'   adottare,   limitatamente   agli
          stanziamenti relativi all'anno 2020,  e  nel  limite  delle
          risorse individuate con il decreto di cui all'articolo  13,
          comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno  o  piu'
          decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della  medesima
          legge, anche in deroga  alle  percentuali  previste  per  i
          crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al
          limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma  1,  della
          medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione  del  primo
          periodo derivino nuovi  o  maggiori  oneri,  alla  relativa
          copertura si provvede nei limiti delle risorse  disponibili
          del Fondo di conto capitale di cui all'articolo  89,  comma
          1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          aprile 2020, n. 27, che  a  tal  fine  sono  trasferite  ai
          pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalita'  di
          mitigazione    degli    effetti    subiti    dal    settore
          cinematografico  possono   essere   finalizzati   anche   i
          contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo  III
          della legge 14 novembre 2016,  n.  220,  nonche',  mediante
          apposito riparto del Fondo di  cui  all'articolo  13  della
          citata  legge  n.  220  del  2016,  la  dotazione  prevista
          dall'articolo  28,   comma   1,   della   medesima   legge,
          limitatamente all'anno 2020.
                8. Il  titolo  di  capitale  italiana  della  cultura
          conferito alla citta' di Parma per l'anno 2020 e'  riferito
          anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa  al
          conferimento  del  titolo  di  «Capitale   italiana   della
          cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, si intende  riferita  all'anno
          2022.
                8-bis.  Per  l'anno  2023,  il  titolo  di  "Capitale
          italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a
          quanto  previsto  dall'articolo  7,  comma  3-quater,   del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.  106,  e'
          conferito alle citta' di Bergamo e di Brescia, al  fine  di
          promuovere il filando socio-economico e culturale dell'area
          sovraprovinciale   maggiormente   colpita    dall'emergenza
          epidemiologica da  COVID-19.  A  tal  fine,  le  citta'  di
          Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i  beni  e
          le attivita' culturali  e  per  il  turismo,  entro  il  31
          gennaio  2022,   un   progetto   unitario   di   iniziative
          finalizzato a  incrementare  la  fruizione  del  patrimonio
          culturale materiale e immateriale.
                8-ter. All'articolo  4,  comma  1,  secondo  periodo,
          della legge 13 febbraio  2020,  n.  15,  sono  premesse  le
          seguenti parole: "A eccezione dell'anno 2020,".
                9. All'articolo 1,  comma  1,  del  decreto-legge  31
          maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge
          29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole:  "di  distribuzione"
          sono aggiunte le seguenti: ",  dei  complessi  strumentali,
          delle societa' concertistiche e corali, dei circhi e  degli
          spettacoli viaggianti".
                10. Al fine di sostenere la ripresa  delle  attivita'
          culturali, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
          e per il turismo realizza una piattaforma digitale  per  la
          fruizione del patrimonio culturale e di  spettacoli,  anche
          mediante  la  partecipazione  dell'Istituto  nazionale   di
          promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28
          dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri  soggetti
          pubblici  e  privati.  Con  i  decreti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto  2013,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
          2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge
          14 novembre 2016, n. 220,  per  disciplinare  l'accesso  ai
          benefici previsti  dalla  medesima  legge,  possono  essere
          stabiliti condizioni o incentivi  per  assicurare  che  gli
          operatori beneficiari dei relativi  finanziamenti  pubblici
          forniscano  o  producano  contenuti  per   la   piattaforma
          medesima. Per le finalita' di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
                10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura",
          istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13
          febbraio 2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro
          per l'anno 2020.
                11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data
          di entrata in vigore del medesimo decreto" sono  sostituite
          delle  seguenti:  "e  comunque  in  ragione  degli  effetti
          derivanti dall'emergenza da  Covid-19,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30
          settembre 2020";
                  b) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente  "2.  I
          soggetti acquirenti presentano, entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  o  dalla
          diversa  data   della   comunicazione   dell'impossibilita'
          sopravvenuta  della  prestazione,   apposita   istanza   di
          rimborso al soggetto organizzatore dell'evento,  anche  per
          il  tramite  dei  canali   di   vendita   da   quest'ultimo
          utilizzati,  allegando  il  relativo  titolo  di  acquisto.
          L'organizzatore dell'evento provvede  al  rimborso  o  alla
          emissione di un voucher  di  importo  pari  al  prezzo  del
          titolo  di  acquisto,   da   utilizzare   entro   18   mesi
          dall'emissione.  L'emissione  dei  voucher   previsti   dal
          presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e
          non richiede alcuna forma  di  accettazione  da  parte  del
          destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera
          provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con
          restituzione della somma versata  ai  soggetti  acquirenti,
          alla scadenza del periodo di validita' del  voucher  quando
          la prestazione dell'artista originariamente programmata sia
          annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo
          periodo di validita' del voucher. In caso di  cancellazione
          definitiva   del   concerto,    l'organizzatore    provvede
          immediatamente al rimborso  con  restituzione  della  somma
          versati";
                  b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
                    "2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si
          applicano, a decorrere dalla data di adozione delle  misure
          di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2020, n. 13, con  riferimento  ai  titoli  di
          accesso e ai  biglietti  di  ingresso  per  prestazioni  da
          rendere nei territori interessati dalle  citate  misure  di
          contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i  quali,  a
          decorrere  dalla  medesima  data,  si  sono  verificate  le
          condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a),
          b) e c). Il termine di trenta giorni per  la  presentazione
          dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione";
                  c) il comma 3 e' abrogato.
                11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma
          2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo,
          si applicano anche ai voucher  gia'  emessi  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto.
                11-ter. All'articolo 1, comma  357,  della  legge  27
          dicembre 2019,  n.  160,  le  parole:  "160  milioni"  sono
          sostituite dalle seguenti: "190 milioni".
                11-quater. Nello stato di  previsione  del  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  e'
          istituito un fondo per il  sostegno  alle  attivita'  dello
          spettacolo dal vivo, con una dotazione  di  10  milioni  di
          euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di
          produzione e distribuzione di  spettacoli  di  musica,  ivi
          compresi  gli  enti  organizzati  in  forma  cooperativa  o
          associativa, costituiti formalmente entro  il  28  febbraio
          2020 e che non siano gia' finanziati  a  valere  sul  Fondo
          unico per lo spettacolo, per le attivita' di spettacolo dal
          vivo messe in scena a decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto fino
          al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai  mancati
          incassi  della  vendita   di   biglietti   e   alle   spese
          organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione  della
          capienza  degli  spazi,   nonche'   dall'attuazione   delle
          prescrizioni e delle misure di tutela della salute  imposte
          dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Le  risorse  di
          cui al  presente  comma  sono  ripartite  con  decreto  del
          Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a  10
          milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
          presente decreto.
                12. All'onere derivante dai commi 1,  2,  3,  9,  10,
          10-bis e 11-ter, pari a 441,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2020, a 0,54 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  a  1,04
          milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per
          l'anno 2023 e a 1,5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265."
              Si riporta il testo dell'articolo 79 del  decreto-legge
          14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per  il
          sostegno e il rilancio dell'economia):
                "Art.  79.  Ulteriori  agevolazioni  fiscali  per  il
          settore turistico e termale
                1. Il credito di imposta per la riqualificazione e il
          miglioramento       delle        strutture        ricettive
          turistico-alberghiere   di   cui   all'articolo   10    del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.  106,  e'
          riconosciuto, nella misura del 65  per  cento,  per  i  due
          periodi d'imposta successivi a quello in  corso  alla  data
          del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al primo
          periodo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. Ai fini di cui  al  secondo  periodo  non  si
          applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma  3
          del citato articolo 10 del decreto-legge n.  83  del  2014.
          Per quanto non diversamente disposto dal presente  articolo
          si osservano,  ove  applicabili,  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014.
                2. Sono comprese tra i  beneficiari  del  credito  di
          imposta di  cui  al  presente  articolo  le  strutture  che
          svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge
          20  febbraio  2006,  n.  96,  e  dalle   pertinenti   norme
          regionali, le strutture di cui all'articolo 3  della  legge
          24 ottobre  2000,  n.  323,  queste  ultime  anche  per  la
          realizzazione di piscine termali e  per  l'acquisizione  di
          attrezzature   e   apparecchiature   necessarie   per    lo
          svolgimento delle attivita' termali, nonche'  le  strutture
          ricettive all'aria aperta.
                3.  Per  l'attuazione  del   presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di 180 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2020 e 2021 e di 100  milioni  di  euro  per  il
          2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi  dell'articolo
          114.
                4. Entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, il decreto di cui all'articolo
          10, comma 4, del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,
          n.  106,  e'  adeguato  alle  disposizioni   del   presente
          articolo."
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   6-bis,   del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19):
                "Art. 6-bis.  Misure  urgenti  per  il  sostegno  dei
          settori   del   turismo   e    della    cultura    e    per
          l'internazionalizzazione
                1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  e'
          incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021.
                2. Il fondo di cui all'articolo  182,  comma  1,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito
          nello stato di previsione del Ministero per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di 10
          milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  dopo  le
          parole:  "accompagnatori  turistici"   sono   inserite   le
          seguenti:  "e  le  imprese,  non  soggette  a  obblighi  di
          servizio  pubblico,  autorizzate  ai  sensi   del   decreto
          legislativo 19 novembre 1997,  n.  422,  e  delle  relative
          leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante  autobus
          scoperti, le attivita' riferite al codice ATECO 49.31.00,".
                3. Il fondo di cui all'articolo  183,  comma  2,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito
          nello stato di previsione del Ministero per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo,  e'  incrementato  di
          350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro
          per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350
          milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al  ristoro
          delle  perdite  subite  dal  settore  delle  fiere  e   dei
          congressi.
                4. Il fondo di cui al comma 3 e'  incrementato  di  1
          milione di euro per  l'anno  2021  per  il  ristoro,  nella
          misura  di  1  milione  di  euro  per  l'anno   2021,   che
          costituisce tetto di spesa massima,  delle  perdite  subite
          dagli organizzatori di eventi  sportivi  internazionali  in
          programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese
          sostenute  per  garantire  la  presenza  in  sicurezza  del
          pubblico, nei dieci giorni successivi alla data di  entrata
          in vigore del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento
          delle presenze  di  pubblico  a  tali  eventi.  Agli  oneri
          derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro  per
          l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
          dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo  34,
          comma 6, del presente decreto.
                5. All'articolo 2, comma 1, della legge  20  dicembre
          2012, n. 238,  dopo  le  parole:  "i  festival  musicali  e
          operistici italiani"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  le
          orchestre giovanili italiane" e sono aggiunte, in fine,  le
          seguenti parole: "nonche', a decorrere dall'anno  2021,  un
          contributo di un milione di euro a favore della  Fondazione
          Orchestra giovanile Luigi Cherubini".
                6. Nel titolo della legge 20 dicembre 2012,  n.  238,
          dopo  le  parole:  "dei  festival  musicali  ed  operistici
          italiani" sono inserite le  seguenti:  "e  delle  orchestre
          giovanili italiane".
                7. All'onere derivante dal  comma  5  si  provvede  a
          valere  sul  Fondo  unico  per   lo   spettacolo   di   cui
          all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
                8. All'articolo 24, comma  1,  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n.  126,  le  parole:  "a  decorrere
          dalla  data  di  pubblicazione"   sono   sostituite   dalle
          seguenti: "nelle more della pubblicazione".
                9.
                10. Con riferimento ai settori del  turismo  e  della
          cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui
          al comma 9, i documenti unici di  regolarita'  contributiva
          in corso  di  validita'  alla  data  del  29  ottobre  2020
          conservano la loro validita' nel periodo compreso tra il 30
          ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.
                11. Per il ristoro  delle  perdite  subite  nel  2020
          dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici  e
          grotte, situati nei territori  dei  comuni  anche  aderenti
          all'Associazione  nazionale   citta'   delle   Grotte,   in
          conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere
          l'epidemia da COVID-19, nel  limite  di  spesa  di  cui  al
          presente comma che costituisce tetto di spesa  massimo,  e'
          istituito nello stato di previsione  del  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo un Fondo per
          la valorizzazione delle  grotte  con  una  dotazione  di  2
          milioni di euro per l'anno 2021.
                12.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il  turismo,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
          modalita' di assegnazione e ripartizione delle risorse agli
          enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico
          negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento
          della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
                13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a  2
          milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del   presente
          decreto.
                14. Per il  sostegno  dell'internazionalizzazione  le
          disponibilita' del fondo rotativo di  cui  all'articolo  2,
          primo comma, del decreto-legge  28  maggio  1981,  n.  251,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
          n. 394, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno
          2020, e l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  72,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e' ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro
          per l'anno 2020, per le finalita' di cui  alla  lettera  d)
          del medesimo comma.
                15.  Al  fine  di   sostenere,   nel   limite   dello
          stanziamento  di  cui  al  presente  comma,  le   strutture
          destinate all'ospitalita' degli studenti universitari fuori
          sede, ai collegi universitari di merito accreditati di  cui
          al  decreto  legislativo  29  marzo   2012,   n.   68,   e'
          riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per  l'anno
          2021.
                16. Con  decreto  del  Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca sono stabilite le modalita' di attuazione del
          comma 15.
                17. Agli oneri derivanti  dal  comma  15,  pari  a  3
          milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del   presente
          decreto.
                18. All'articolo 27, comma 6,  del  testo  unico  dei
          servizi di media  audiovisivi  e  radiofonici,  di  cui  al
          decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,  l'ultimo
          periodo  e'  sostituito   dal   seguente:   "In   caso   di
          trasferimento   di    concessione    per    emittente    di
          radiodiffusione sonora in ambito nazionale o  locale  o  di
          trasformazione  della  forma  giuridica  del  titolare,  la
          concessione  e'  convertita  in  concessione  a   carattere
          comunitario o commerciale secondo  i  requisiti  del  nuovo
          titolare".
                19. L'articolo 27, comma 6, del testo unico di cui al
          decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.  177,  si  applica
          anche alle emittenti nazionali.
                20. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e  14  del
          presente articolo, pari a 860 milioni di  euro  per  l'anno
          2020 e a 140 milioni di euro per l'anno 2021,  si  provvede
          ai sensi dell'articolo 34."
              Note al Comma 596
              Il riferimento alla comunicazione  C  (2020)1863  della
          Commissione, del 19 marzo 2020, e' riportato nelle note  al
          comma 595.
              Note al Comma 597
              Il riferimento alla comunicazione  C  (2020)1863  della
          Commissione, del 19 marzo 2020, e' riportato nelle note  al
          comma 595.
              Il  testo  del  regolamento  (CE)  n.  794/2004   della
          Commissione, del 21 aprile 2004,  recante  disposizioni  di
          esecuzione del regolamento  (UE)  2015/1589  del  Consiglio
          recante modalita' di  applicazione  dell'articolo  108  del
          trattato  sul   funzionamento   dell'Unione   europea,   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 140.
              Note al Comma 600
              Il riferimento alla comunicazione  C  (2020)1863  della
          Commissione, del 19 marzo 2020, e' riportato nelle note  al
          comma 595.

              Note al Comma 601
              Il regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del
          18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea  agli  aiuti  «de  minimis»  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
              Il regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione, del
          18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis» nel  settore  agricolo,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
              Il regolamento (CE) n. 717/2014 della Commissione,  del
          27 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli
          107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis» nel settore della  pesca  e
          dell'acquacoltura, e' pubblicato nella G.U.U.E.  28  giugno
          2014, n. L 190.
              Note al Comma 609
              Il riferimento al testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle  note
          al comma 363.
              Note al Comma 610
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  963,  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024):
                "963. Presso il Ministero del turismo e' istituito un
          fondo per i cammini  religiosi,  con  una  dotazione  di  3
          milioni  di  euro  per  il  2022,  per  il  rilancio  e  la
          promozione  turistica  dei  percorsi  cosiddetti  «cammini»
          religiosi e il recupero e la valorizzazione degli  immobili
          che  li  caratterizzano.  Con  decreto  del  Ministero  del
          turismo sono  dettate  le  misure  attuative  del  presente
          comma."
              Note al Comma 613
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  369,  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020):
                "369. Al  fine  di  sostenere  il  potenziamento  del
          movimento sportivo italiano e' istituito  presso  l'Ufficio
          per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un
          apposito fondo  denominato  «Fondo  unico  a  sostegno  del
          potenziamento del movimento  sportivo  italiano»,  con  una
          dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno  2018,  a  7
          milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro  per
          l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2021. Tali risorse sono  destinate  a  finanziare  progetti
          collegati a una delle seguenti  finalita':  a)  incentivare
          l'avviamento all'esercizio  della  pratica  sportiva  delle
          persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport;  b)
          sostenere  la  realizzazione  di   eventi   calcistici   di
          rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione  di
          altri  eventi  sportivi  di  rilevanza  internazionale;  d)
          sostenere la maternita' delle atlete non professioniste; e)
          garantire il diritto all'esercizio della  pratica  sportiva
          quale   insopprimibile   forma   di    svolgimento    della
          personalita' del minore, anche attraverso la  realizzazione
          di  campagne  di   sensibilizzazione;   f)   sostenere   la
          realizzazione di eventi  sportivi  femminili  di  rilevanza
          nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui  al
          presente comma e' disposto  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il
          28 febbraio di ciascun anno, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati."
              Note al Comma 614
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  da  621  a
          626, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
                "621. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate
          da privati nel corso dell'anno solare 2019  per  interventi
          di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici  e
          per la realizzazione di nuove strutture sportive  pubbliche
          spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per  cento
          delle erogazioni effettuate,  anche  nel  caso  in  cui  le
          stesse  siano  destinate  ai   soggetti   concessionari   o
          affidatari degli impianti medesimi.
                622. Il credito  d'imposta  spettante  ai  sensi  del
          comma 621 e' riconosciuto alle persone fisiche e agli  enti
          non commerciali nel limite del 20  per  cento  del  reddito
          imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa  nel
          limite del 10 per mille dei ricavi annui ed e' ripartito in
          tre quote annuali di pari importo.
                623. Ferma restando  la  ripartizione  in  tre  quote
          annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito
          d'impresa il credito d'imposta e' utilizzabile, nel  limite
          complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite  compensazione
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241, e  non  rileva  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi   e   dell'imposta   regionale   sulle    attivita'
          produttive.
                624. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
          comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e  di  cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
                625. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai
          sensi dei commi da  621  a  627  non  possono  cumulare  il
          credito d'imposta con altra agevolazione  fiscale  prevista
          da altre disposizioni di  legge  a  fronte  delle  medesime
          erogazioni.
                626. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali
          comunicano immediatamente all'Ufficio per lo  sport  presso
          la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare  delle
          somme  ricevute  e  la   loro   destinazione,   provvedendo
          contestualmente a  darne  adeguata  pubblicita'  attraverso
          l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni
          anno   successivo   a   quello   dell'erogazione   e   fino
          all'ultimazione dei  lavori  di  manutenzione,  restauro  o
          realizzazione di nuove strutture,  i  soggetti  beneficiari
          delle erogazioni comunicano  altresi'  all'Ufficio  per  lo
          sport presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  lo
          stato  di  avanzamento  dei  lavori,  anche  mediante   una
          rendicontazione delle modalita'  di  utilizzo  delle  somme
          erogate. L'Ufficio per lo sport presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente
          comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato."
              Note al Comma 615
              Si riporta il testo dell'articolo 9, del  decreto-legge
          27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure urgenti  in  materia  di
          sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori  economici,  di
          lavoro,   salute   e   servizi    territoriali,    connesse
          all'emergenza da  COVID-19,  nonche'  per  il  contenimento
          degli  effetti  degli  aumenti  dei  prezzi   nel   settore
          elettrico), come modificato dalla presente legge:
                "Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di sport
                1. Al fine di sostenere  gli  operatori  del  settore
          sportivo interessati dalle  misure  restrittive  introdotte
          con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,  le
          disposizioni di cui all'articolo 81  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia' prorogate dall'articolo
          10, comma 1, del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n.  106,  si   applicano   anche   per   gli   investimenti
          pubblicitari effettuati dal 1° gennaio  2022  al  31  marzo
          2022 e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio  2023
          al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo
          riconosciuto, sotto forma di credito  d'imposta,  non  puo'
          essere comunque superiore a 10.000  euro.  A  tal  fine  e'
          autorizzata la spesa per un importo complessivo pari  a  20
          milioni di euro per il primo trimestre 2022 e a 35  milioni
          di euro per il primo trimestre 2023, che costituisce  tetto
          di spesa.
                2. Al fine di sostenere  gli  operatori  del  settore
          sportivo interessati dalle  misure  restrittive  introdotte
          con il decreto-legge  n.  221  del  2021,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, la dotazione del
          fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25
          maggio 2021, n. 73,  convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata  di  euro  20
          milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce limite di
          spesa ed e' destinato all'erogazione  di  un  contributo  a
          fondo  perduto  a  ristoro   delle   spese   sanitarie   di
          sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione  di  test
          di diagnosi dell'infezione da  COVID-19,  nonche'  di  ogni
          altra  spesa  sostenuta  in  applicazione  dei   protocolli
          sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati  dalle
          autorita' governative competenti per l'intero periodo dello
          stato di emergenza  nazionale,  in  favore  delle  societa'
          sportive professionistiche e delle societa' ed associazioni
          sportive dilettantistiche iscritte  al  registro  nazionale
          delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche.
                3. Per far fronte alla crisi economica  determinatasi
          in  ragione  delle  misure  di  contenimento   e   gestione
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il
          decreto-legge   n.   221   del   2021,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, le  risorse  del
          «Fondo unico a sostegno  del  potenziamento  del  movimento
          sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente
          destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto  per
          le  associazioni  e  societa'   sportive   dilettantistiche
          maggiormente  colpite  dalle  restrizioni,  con   specifico
          riferimento   alle   associazioni   e   societa'   sportive
          dilettantistiche  che  gestiscono  impianti  sportivi.  Una
          quota delle risorse, fino al 30 per cento  della  dotazione
          complessiva  del  fondo  di  cui  al  presente  comma,   e'
          destinata alle societa' e associazioni dilettantistiche che
          gestiscono impianti per l'attivita' natatoria. Con  decreto
          dell'Autorita' politica delegata in materia  di  sport,  da
          adottarsi entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono individuati le  modalita'
          e i termini di presentazione delle richieste di  erogazione
          dei contributi, i criteri di ammissione,  le  modalita'  di
          erogazione,  nonche'  le   procedure   di   controllo,   da
          effettuarsi anche a campione.
                4. Il «Fondo unico a sostegno del  potenziamento  del
          movimento sportivo italiano» di cui all'articolo  1,  comma
          369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'  incrementato
          di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
                4-bis. Al fine di assicurare la  partecipazione  allo
          sport delle persone con disabilita' mentale, le risorse  di
          cui all'articolo 1, comma  740,  della  legge  30  dicembre
          2021, n.  234,  sono  destinate  al  rifinanziamento  delle
          attivita'  nazionali  dell'associazione  "Special  Olympics
          Italia".
                5. Agli oneri derivanti  dai  commi  da  1  a  4  del
          presente articolo, pari a euro 60 milioni per l'anno  2022,
          si provvede ai sensi dell'articolo 32.
                5-bis. Al fine di  garantire  la  sostenibilita'  dei
          Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026  sotto  il  profilo
          ambientale,  economico   e   sociale,   in   un'ottica   di
          miglioramento della capacita'  e  della  fruibilita'  delle
          dotazioni infrastrutturali esistenti e da  realizzare,  per
          le opere di infrastrutturazione, ivi  comprese  quelle  per
          l'accessibilita', e' autorizzata la spesa di 50 milioni  di
          euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2024.   La
          titolarita' della misura e'  in  capo  all'Agenzia  per  la
          coesione territoriale e al relativo  onere  si  provvede  a
          valere sulle  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione,  periodo  di  programmazione  2021-2027,  di  cui
          all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178.
                5-ter. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud
          e la coesione territoriale, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'   sostenibili   e   con
          l'Autorita' politica  delegata  in  materia  di  sport,  da
          adottare d'intesa con la regione Puglia, sentiti  gli  enti
          locali territorialmente interessati, sono  identificate  le
          opere   infrastrutturali,   ivi   comprese    quelle    per
          l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse  e
          di contesto, con l'indicazione,  per  ciascuna  opera,  del
          codice  unico  di  progetto,  del  soggetto   attuatore   e
          dell'entita' del finanziamento concesso, delle altre  fonti
          di  finanziamento  disponibili  e  del  cronoprogramma   di
          realizzazione. I medesimi  decreti  ripartiscono  anche  le
          relative risorse e individuano  altresi'  le  modalita'  di
          monitoraggio   degli    interventi,    il    cronoprogramma
          procedurale  con  i  relativi  obiettivi   determinati   in
          coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis,  nonche'  le
          modalita' di revoca in caso di  mancata  alimentazione  dei
          sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto  dei  termini
          previsti dal cronoprogramma  procedurale.  Le  informazioni
          necessarie per l'attuazione degli interventi sono  rilevate
          attraverso il sistema di monitoraggio  di  cui  al  decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi  collegati.
          Nell'ambito degli interventi, si intendono:
                  a) per opere essenziali, le opere  infrastrutturali
          la cui realizzazione e' prevista dal dossier di candidatura
          o che  si  rendono  necessarie  per  rendere  efficienti  e
          appropriate le  infrastrutture  esistenti  individuate  nel
          dossier di candidatura;
                  b) per opere  connesse,  le  opere  necessarie  per
          connettere le infrastrutture di  cui  alla  lettera  a)  ai
          luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonche'  alla
          rete  infra-strutturale  esistente,  in  modo  da   rendere
          maggiormente  efficace   la   funzionalita'   del   sistema
          complessivo di accessibilita';
                  c)  per  opere  di  contesto,  le  opere   la   cui
          realizzazione  integra  il  sistema  di  accessibilita'  ai
          luoghi di svolgimento degli eventi sportivi  e  alle  altre
          localizzazioni  che   sono   interessate   direttamente   o
          indirettamente dall'evento o che  offrono  opportunita'  di
          valorizzazione territoriale in  occasione  dei  Giochi  del
          Mediterraneo di Taranto 2026."
              Note al Comma 616
              Si riporta il  testo  dell'articolo  7,  comma  1,  del
          decreto-legge 23 settembre 2022, n.  144,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  novembre  2022,  n.  175,
          recante Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  politica
          energetica   nazionale,   produttivita'   delle    imprese,
          politiche  sociali  e  per  la  realizzazione   del   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  come  modificato
          dalla presente legge:
                "Art. 7. Disposizioni urgenti in materia di sport
                1. Per far fronte alla crisi economica  determinatasi
          in ragione dell'aumento dei costi dell'energia  termica  ed
          elettrica, le risorse del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma 369, della Legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
          incrementate di 60 milioni di euro per  il  2022  e  di  25
          milioni   di   euro   per   l'anno   2023,   da   destinare
          all'erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  per   le
          associazioni e societa' sportive dilettantistiche,  per  le
          discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva  e
          per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico,
          che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonche' per  il
          Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano  -  CONI,  per   il
          Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la societa' Sport
          e Salute S.p.A..
                2. Con decreto dell'Autorita'  politica  delegata  in
          materia di sport, da adottarsi entro  trenta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          individuati le modalita' e i termini di presentazione delle
          richieste  di  erogazione  dei  contributi,  i  criteri  di
          ammissione,  le  modalita'  di   erogazione,   nonche'   le
          procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
                3. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo 43."
              Note al Comma 617
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  362,  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020):
                "362. Al fine di  attribuire  natura  strutturale  al
          Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma  1,
          del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  22  gennaio  2016,  n.  9,  e'
          autorizzata  la  spesa  di  10  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita  sezione
          del  relativo  capitolo  dello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, da  trasferire  al
          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri. Le suddette risorse  sono  assegnate  all'Ufficio
          per  lo  sport  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono individuati  i
          criteri e le modalita' di gestione delle risorse  assegnate
          all'Ufficio per lo  sport,  nel  rispetto  delle  finalita'
          individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c),
          del  medesimo  decreto-legge  25  novembre  2015,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,
          n. 9, facendo salve le procedure in corso."
              Note al Comma 618
              Si riporta il testo  dell'articolo  5  della  legge  24
          dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per  il
          credito sportivo con sede in Roma):
                "Art. 5. L'Istituto  puo'  concedere  contributi  per
          interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende  di
          credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le  finalita'
          istituzionali, con le disponibilita' di un  fondo  speciale
          costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato  con  il
          versamento  da  parte  dell'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante  a  norma
          dell'articolo 5 del regolamento di cui al  D.M.  19  giugno
          2003, n. 179 del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI  a  norma
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,  n.
          496, colpiti da  decadenza  per  i  quali  resta  salvo  il
          disposto  dell'articolo  90,  comma  16,  della  legge   27
          dicembre 2002, n. 289.
                Per i mutui assistiti dal contributo  agli  interessi
          di cui al primo comma del  presente  articolo  la  relativa
          rata di ammortamento verra' ridotta di  un  ammontare  pari
          all'importo annuale del contributo concesso.
                La concessione del  contributo  agli  interessi  puo'
          essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
          anche  con  effetto  retroattivo,  nei  confronti  di  quei
          mutuatari che non si trovassero, a  seguito  di  successivi
          controlli,  nelle  condizioni  previste  dal  contratto  di
          concessione del finanziamento."
              Si riporta il testo dell'articolo 28, del decreto-legge
          1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in
          materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e  l'equita'
          sociale):
                "Art. 28. Soppressione della Cassa di previdenza  per
          l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul
          credito  per  l'impiantistica   sportiva   e   sull'Agenzia
          nazionale per i giovani
                1.  L'ente  pubblico   «Cassa   di   previdenza   per
          l'assicurazione degli  sportivi»  (SPORTASS),  riconosciuto
          ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n.  2047,  e
          dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo
          3 della legge  20  marzo  1975,  n.  70,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 1°  aprile  1978,  n.  250,  e'
          soppresso con effetto dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto.
                2. Con effetto dalla medesima  data  e  con  evidenza
          contabile separata, l'Istituto nazionale  della  previdenza
          sociale (INPS)  subentra  in  tutti  i  rapporti  pendenti,
          attivi e passivi, relativi al ramo  previdenziale,  incluso
          il Fondo dei medagliati olimpici,  e  l'Istituto  nazionale
          per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
          subentra in tutti i rapporti pendenti,  attivi  e  passivi,
          relativi al ramo assicurativo.  Il  personale  in  servizio
          alle  dipendenze   della   SPORTASS   e'   provvisoriamente
          trasferito alle dipendenze  dell'INPS  fino  all'emanazione
          dei decreti di  cui  al  comma  3.  Il  direttore  generale
          mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della
          fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata
          del contratto in essere. Il trasferimento del personale  di
          cui  al  presente  articolo  non  comporta  in  ogni   caso
          l'istituzione di strutture dirigenziali  presso  l'istituto
          previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31  dicembre
          2007 le convenzioni assicurative stipulate  dall'ente  sono
          risolte di diritto. A decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  i
          contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto.
                3.  Con  successivi  decreti,  da   adottarsi   entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e
          le attivita' sportive  e  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di concerto con i Ministri per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione e  dell'economia
          e  delle  finanze,  sentiti  gli   enti   destinatari,   e,
          limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche
          le organizzazioni sindacali, sono  definite,  le  modalita'
          attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili
          e  immobili  all'INPS  e  all'INAIL,  nonche'  ogni   altro
          adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e  alla
          successione da parte dell'INPS e  dell'INAIL  nei  rapporti
          pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici.  A  tale
          fine e' autorizzata la spesa di  50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per  l'anno  2008  e  11,3
          milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2009.   Per   ridurre
          l'esposizione  debitoria  della  SPORTASS  sono  assegnati,
          altresi', all'Istituto per il credito sportivo  18  milioni
          di euro a parziale compensazione del credito vantato  dallo
          stesso Istituto nei  confronti  della  SPORTASS,  a  valere
          sulle risorse del Fondo previsto dall'  articolo  1,  comma
          1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
                4.  Per  agevolare  il  credito  per  l'impiantistica
          sportiva,  anche  al  fine  di  realizzare   il   programma
          straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 8
          febbraio 2007, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  4  aprile  2007,  n.  41,  volto   a   favorire   la
          redditivita'  della  gestione  economico-finanziaria  anche
          attraverso la privatizzazione degli impianti, e'  assegnato
          all'Istituto per il credito sportivo un  contributo  di  20
          milioni di euro per l'anno 2007. Il contributo concorre  ad
          incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5  della
          legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto  del  Ministro
          per le politiche giovanili  e  le  attivita'  sportive,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono determinati i criteri per la concessione del credito.
                4-bis.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione   della
          decisione della Commissione europea n. C (2007)1828 del  30
          aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma
          comunitario «Gioventu' in azione»,  la  dotazione  organica
          del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di  cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n.  297,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio
          2007, n. 15, e' determinata in 45 unita'  di  personale  di
          ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia.  Nell'ambito
          delle procedure di autorizzazione all'assunzione,  mediante
          utilizzo dell'apposito fondo  previsto  dall'  articolo  1,
          comma 527,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
          prioritariamente considerata l'immissione in  servizio  del
          personale dell'Agenzia per i  giovani,  previo  l'effettivo
          svolgimento  di  procedure   di   mobilita'.   Nelle   more
          dell'espletamento   delle   procedure    concorsuali    per
          l'assunzione   di   personale   a   tempo    indeterminato,
          all'Agenzia per  i  giovani  e'  consentito  assumere,  nel
          limite massimo di 15 unita', personale a tempo determinato,
          anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a
          due anni non rinnovabili, nonche' il ricorso al fuori ruolo
          o  all'assegnazione  temporanea  di  personale  secondo  le
          modalita' previste dall'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997, n. 127.
                4-ter. All'onere derivante dal comma  4-bis,  pari  a
          0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa  fronte
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248.
                4-quater. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio.
                4-quinquies. L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al
          comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311, e' integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007. Al
          relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l'anno  2007,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2007, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero."
              Note al Comma 619
              La legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di  un
          Istituto per il credito  sportivo  con  sede  in  Roma)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1958, n. 9.
              Note al Comma 620
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  30
          luglio 1990, n. 218  recante  disposizioni  in  materia  di
          ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti
          di credito di diritto pubblico:
                "Art. 1 Fusioni, trasformazioni e conferimenti.
                1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo  di
          cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo  1936,
          n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo
          1938, n. 141, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          nonche' le casse comunali di credito agrario e i  monti  di
          credito su pegno di seconda categoria  che  non  raccolgono
          risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni
          ovvero  fusioni  con  altri  enti  creditizi  di  qualsiasi
          natura,   da   cui,   anche   a   seguito   di   successive
          trasformazioni o conferimenti, risultino comunque  societa'
          per azioni operanti nel settore del credito.
                2. Alle operazioni di  cui  al  comma  1  nonche'  ai
          conferimenti  dell'azienda,  ovvero  di   rami   di   essa,
          effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in  una  o
          piu' societa' per azioni gia' iscritte  nell'albo  suddetto
          ovvero appositamente costituite anche con atto  unilaterale
          e  aventi  per   oggetto   l'attivita'   svolta   dall'ente
          conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di
          cui all'articolo 7.
                3. Le operazioni di cui ai commi 1  e  2,  una  volta
          deliberate dagli organi interni competenti  in  materia  di
          modifiche statutarie, devono essere approvate  con  decreto
          del   Ministro   del   tesoro,    sentito    il    Comitato
          interministeriale per il credito ed  il  risparmio  (CICR),
          che  deve  accertarne  la  rispondenza  alle,  esigenze  di
          razionalizzazione del sistema creditizio."
              Note al Comma 623
              Il riferimento all'articolo 5 della legge  24  dicembre
          1957, n. 1295, e' riportato nelle note al comma 618.
              Si riporta il testo dell'articolo 90, comma  12,  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2003):
                "Art.  90  Disposizioni  per   l'attivita'   sportiva
          dilettantistica
                1.-11. Omissis
                12. Presso l'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'
          istituito il Fondo di garanzia per i  mutui  relativi  alla
          costruzione,    all'ampliamento,    all'attrezzatura,    al
          miglioramento o  all'acquisto  di  impianti  sportivi,  ivi
          compresa l'acquisizione delle relative aree,  da  parte  di
          societa' o associazioni  sportive  nonche'  di  ogni  altro
          soggetto   pubblico   o   privato   che   persegua,   anche
          indirettamente, finalita' sportive.
                Omissis."
              Si riporta il testo dell'articolo 184 del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 (misure urgenti in  materia  di
          salute, sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
          politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19):
                "Art. 184 Fondo per la cultura
                1.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni  di  euro
          per   l'anno   2020,   finalizzato   alla   promozione   di
          investimenti e al  supporto  di  altri  interventi  per  la
          tutela, la conservazione, il  restauro,  la  fruizione,  la
          valorizzazione  e  la   digitalizzazione   del   patrimonio
          culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro
          per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono stabilite modalita' e condizioni di funzionamento  del
          fondo.
                2. La dotazione del fondo  puo'  essere  incrementata
          dall'apporto finanziario di soggetti privati,  comprese  le
          persone giuridiche private di cui al titolo  II  del  libro
          primo del codice civile. L'apporto finanziario dei soggetti
          privati di cui al primo periodo puo'  consistere  anche  in
          operazioni di microfinanziamento, di  mecenatismo  diffuso,
          di  azionariato  popolare  e  di  crowdfunding   idonee   a
          permettere un'ampia partecipazione della  collettivita'  al
          finanziamento della cultura.
                3.  Sulla  base  di  apposita  convenzione   con   il
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo  l'Istituto  nazionale   di   promozione   di   cui
          all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208 puo'  svolgere,  anche  tramite  societa'  partecipate,
          l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse  alle
          iniziative di cui al comma 1, nonche' le relative attivita'
          di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.
                4. Il decreto di cui al comma 1  puo'  destinare  una
          quota  delle  risorse  al  finanziamento  di  un  fondo  di
          garanzia  per  la  concessione  di  contributi   in   conto
          interessi e di  mutui  per  interventi  di  salvaguardia  e
          valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al
          presente comma e' gestito e amministrato a titolo  gratuito
          dall'Istituto per il credito sportivo in gestione  separata
          secondo le modalita' definite con decreto del Ministro  per
          i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto.
                5.  Il  Fondo  di  cui  al  comma   1   puo'   essere
          incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
          2021, mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del
          Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
          2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge  27
          dicembre 2013, n. 147, previa delibera  del  CIPE  volta  a
          rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
          le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016,  n.
          100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura  e  turismo"
          di competenza del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
                5-bis. Per la realizzazione e  il  completamento  del
          programma    della    citta'    di     Padova     candidata
          dall'Organizzazione delle Nazioni Unite  per  l'educazione,
          la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista
          del  patrimonio  mondiale  con  il  progetto  "Padova  Urbs
          Pieta', Giotto, la cappella  degli  Scrovegni  ed  i  cicli
          pittorici del  Trecento"  e'  autorizzata  la  spesa  di  2
          milioni di euro per l'anno 2020.
                6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          52 milioni di euro per l'anno 2020, si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 265."
              Note al Comma 626
              Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo
          unico delle leggi in  materia  bancaria  e  creditizia)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.
          230, S.O.
              Il decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175  (Testo
          unico in materia di societa' a partecipazione pubblica)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8  settembre  2016,  n.
          210.
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   23-bis   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124 recante
          disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici,  come  modificato  dalla
          presente legge:
                "Art. 23-bis Compensi per gli amministratori e per  i
          dipendenti  delle  societa'  controllate  dalle   pubbliche
          amministrazioni
                1. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  19,
          comma  6,  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare entro il 30  aprile  2016,  sentita  la
          Conferenza unificata per i profili  di  competenza,  previo
          parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  per  le
          societa'  direttamente  o  indirettamente  controllate   da
          amministrazioni dello Stato e dalle  altre  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  ad  esclusione  delle  societa'   emittenti
          strumenti finanziari quotati nei  mercati  regolamentati  e
          loro controllate,  sono  definiti  indicatori  dimensionali
          quantitativi e qualitativi al fine di  individuare  fino  a
          cinque  fasce  per  la   classificazione   delle   suddette
          societa'.  Per   ciascuna   fascia   e'   determinato,   in
          proporzione, il limite dei  compensi  massimi  al  quale  i
          consigli di amministrazione di dette societa'  devono  fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la   determinazione   del   trattamento   economico   annuo
          onnicomprensivo da corrispondere  agli  amministratori,  ai
          dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
          il limite massimo  di  euro  240.000  annui  al  lordo  dei
          contributi previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto  anche  dei
          compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
          societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
          limite   massimo   del    trattamento    economico    annuo
          onnicomprensivo  dei  propri  amministratori  e  dipendenti
          fissato con il decreto di cui al presente  comma.  Sono  in
          ogni  caso  fatte  salve  le  disposizioni  legislative   e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.
                2. In considerazione di mutamenti  di  mercato  e  in
          relazione al tasso di inflazione programmato, nel  rispetto
          degli obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
          provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
          classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
                3. Gli emolumenti determinati ai sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
          componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
          per cento della componente fissa e che  e'  corrisposta  in
          misura  proporzionale  al  grado   di   raggiungimento   di
          obiettivi  annuali,  oggettivi  e  specifici,   determinati
          preventivamente  dal  consiglio  di   amministrazione.   Il
          Consiglio  di   amministrazione   riferisce   all'assemblea
          convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo  comma,  del
          codice civile, in merito alla politica adottata in  materia
          di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche  in
          termini  di  conseguimento  degli  obiettivi  agli   stessi
          affidati con riferimento alla parte variabile della  stessa
          retribuzione.
                4.   Nella   determinazione   degli   emolumenti   da
          corrispondere, ai sensi dell'articolo  2389,  terzo  comma,
          del codice civile,  i  consigli  di  amministrazione  delle
          societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui  al
          comma 1 del presente  articolo,  non  possono  superare  il
          limite  massimo   indicato   dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al  predetto  comma  1
          per la societa' controllante e, comunque, quello di cui  al
          comma 5-bis e devono in ogni  caso  attenersi  ai  medesimi
          principi di oggettivita' e trasparenza.
                5. Il decreto di cui al comma 1  e'  sottoposto  alla
          registrazione della Corte dei conti.
                5-bis. - 5-sexies."
              Si riporta il testo  dell'articolo  3  della  legge  24
          dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per  il
          credito sportivo con sede in Roma):
                "Art. 3
                Gli  onorari  notarili  riguardanti  gli  atti  e   i
          contratti relativi ai mutui di  cui  al  presente  articolo
          sono ridotti della meta'."
                Il riferimento all'articolo 5 della legge 24 dicembre
          1957, n. 1295, e' riportato nelle note al comma 618.
              Si riporta il testo dell'articolo  12  della  legge  21
          marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al
          controllo sulla gestione finanziaria degli enti  a  cui  lo
          Stato contribuisce in via ordinaria):
                "Art. 12
                Il   controllo   previsto   dall'art.    100    della
          Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
          ai  quali  l'Amministrazione  dello  Stato   o   un'azienda
          autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio  in
          capitale o servizi o beni ovvero  mediante  concessione  di
          garanzia finanziaria,  e'  esercitato,  anziche'  nei  modi
          previsti dagli artt. 5 e 6, da un  magistrato  della  Corte
          dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa,  che
          assiste alle sedute degli organi di  amministrazione  e  di
          revisione."
              Note al Comma 629
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  333,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2020-2022),  come  modificato
          dalla presente legge:
                "333.  Al  fine  di  favorire  la  realizzazione   di
          progetti di integrazione dei disabili attraverso lo  sport,
          e' destinato alle attivita'  del  «progetto  Filippide»  un
          contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020 e a  500.000
          euro annui a decorrere dall'anno 2021."
              Note al Comma 630
              Si riporta il testo  del  comma  358,  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2021,   n.234,   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2022-2024),  come
          modificato dalla presente legge:
                "358. Ai fini di cui al comma 357,  secondo  periodo,
          il Ministero della cultura e  il  Corpo  della  guardia  di
          finanza stipulano un'apposita convenzione volta a  regolare
          le  modalita'  di  accesso  ai  dati  e  alle  informazioni
          relativi  all'assegnazione  e  all'utilizzo   della   Carta
          elettronica, per il loro utilizzo  da  parte  del  medesimo
          Corpo    nelle    autonome     attivita'     di     polizia
          economico-finanziaria ai sensi del decreto  legislativo  19
          marzo 2001, n. 68."
              Note al Comma 631
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  30
          aprile 1985, n.  163  (Nuova  disciplina  degli  interventi
          dello Stato a favore dello spettacolo):
                "Art. 1 Fondo unico per lo spettacolo
                Per il sostegno  finanziario  ad  enti,  istituzioni,
          associazioni, organismi ed  imprese  operanti  nei  settori
          delle  attivita'  cinematografiche,  musicali,  di   danza,
          teatrali, circensi e dello spettacolo  viaggiante,  nonche'
          per la promozione  ed  il  sostegno  di  manifestazioni  ed
          iniziative di carattere e rilevanza nazionali  da  svolgere
          in Italia  o  all'estero,  e'  istituito,  nello  stato  di
          previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il
          Fondo unico per lo spettacolo."
              Note al Comma 633
              La legge 27 settembre 2007, n. 167, recante la ratifica
          ed esecuzione della Convenzione  per  la  salvaguardia  del
          patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi  il  17
          ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite  per  l'educazione,
          la scienza  e  la  cultura  (UNESCO)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007, n. 238.
              Note al Comma 634
              Si riporta il testo del  comma  109,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023)   come
          modificato dalla presente legge:
                "109. E' istituito, nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dello sviluppo  economico,  il  «  Fondo  per  le
          piccole e medie imprese creative », con una dotazione di 20
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022."
              Note al Comma 636
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  335,  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020):
                "335. E' autorizzata la spesa  di  350.000  euro  per
          ciascuno degli  anni  2019  e  2020  per  il  finanziamento
          dell'istituzione culturale  denominata  Accademia  Vivarium
          novum, con sede  in  Frascati.  Il  contributo  di  cui  al
          presente comma e' finalizzato a garantire il  funzionamento
          e a sostenere le attivita' di ricerca, di formazione  e  di
          divulgazione  nel  campo   delle   discipline   umanistiche
          dell'istituzione,   di   rilevante   interesse    pubblico.
          L'Accademia  trasmette  al  Ministro  dei  beni   e   delle
          attivita'  culturali  e   del   turismo   e   al   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il
          31 gennaio di ciascun anno,  una  relazione  sull'attivita'
          svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei  contributi
          pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai  contributi
          statali e  al  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al
          presente comma. Entro il 15 febbraio di  ciascun  anno,  il
          Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
          e il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca trasmettono la relazione di cui  al  terzo  periodo
          alle Camere."
              Note al Comma 637
              Si riporta il testo dell'articolo 3, del  decreto-legge
          24 dicembre 2003, n. 353,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46  (Disposizioni  urgenti
          in materia di tariffe  postali  agevolate  per  i  prodotti
          editoriali), come modificato dalla presente legge:
                "Art. 3. Modalita' di corresponsione dei rimborsi
                1. Il Dipartimento per  l'informazione  e  l'editoria
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  provvede  al
          rimborso in favore della  societa'  Poste  italiane  S.p.a.
          della somma corrispondente  all'ammontare  delle  riduzioni
          complessivamente applicate, nei limiti dei fondi  stanziati
          sugli  appositi  capitoli  del  bilancio   autonomo   della
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  a  valere  sulle
          risorse del Fondo di cui  all'articolo  1  della  legge  26
          ottobre  2016,  n.  198,  con  riferimento  alla  quota  di
          pertinenza della Presidenza del Consiglio dei  ministri.  I
          rimborsi sono effettuati sulla base  di  una  dichiarazione
          sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',  rilasciata   dalla
          societa'  Poste  italiane  S.p.a.,  attestante   l'avvenuta
          puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base
          del presente decreto e corredata da un  dettagliato  elenco
          delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto  avente
          titolo.
                1-bis. Con decreto del Ministro  delle  comunicazioni
          sono  determinate  le   procedure   per   il   monitoraggio
          dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del  limite
          di spesa di cui al presente articolo."
              Note al Comma 638
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  26
          ottobre  2016,  n.  198  (Istituzione  del  Fondo  per   il
          pluralismo e l'innovazione dell'informazione e  deleghe  al
          Governo per la ridefinizione della disciplina del  sostegno
          pubblico per  il  settore  dell'editoria  e  dell'emittenza
          radiofonica  e  televisiva  locale,  della  disciplina   di
          profili pensionistici dei giornalisti e della  composizione
          e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine  dei
          giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale):
                "Art. 1. Istituzione del Fondo per  il  pluralismo  e
          l'innovazione dell'informazione
                1. Al fine di  assicurare  la  piena  attuazione  dei
          principi di cui  all'articolo  21  della  Costituzione,  in
          materia di diritti,  liberta',  indipendenza  e  pluralismo
          dell'informazione,  nonche'  di  incentivare  l'innovazione
          dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione  e
          di vendita, la  capacita'  delle  imprese  del  settore  di
          investire e di acquisire posizioni di  mercato  sostenibili
          nel tempo, nonche' lo sviluppo di  nuove  imprese  editrici
          anche nel campo dell'informazione  digitale,  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze il Fondo per il  pluralismo  e  l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160,  primo
          periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
          come sostituita dall'articolo 10, comma 1,  della  presente
          legge, di seguito denominato «Fondo».
                2. Nel Fondo confluiscono:
                  a) le risorse statali destinate alle diverse  forme
          di sostegno  all'editoria  quotidiana  e  periodica,  anche
          digitale,  comprese  le  risorse  disponibili   del   Fondo
          straordinario per gli interventi di sostegno  all'editoria,
          di cui all'articolo 1, comma 261, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147;
                  b)  le  risorse  statali  destinate   all'emittenza
          radiofonica e televisiva in ambito locale,  iscritte  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  162,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208;
                  c) una quota, fino ad un  importo  massimo  di  100
          milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle  eventuali  maggiori
          entrate versate a titolo  di  canone  di  abbonamento  alla
          televisione,  di  cui  all'articolo  1,  comma  160,  primo
          periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
          come sostituita dall'articolo 10, comma 1,  della  presente
          legge;
                  d) le somme derivanti dal  gettito  annuale  di  un
          contributo di solidarieta' pari  allo  0,1  per  cento  del
          reddito   complessivo   dei   seguenti   soggetti   passivi
          dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
                    1)  concessionari  della  raccolta  pubblicitaria
          sulla  stampa  quotidiana  e  periodica  e  sui  mezzi   di
          comunicazione radiotelevisivi e digitali;
                    2)     societa'     operanti     nel      settore
          dell'informazione  e  della  comunicazione   che   svolgano
          raccolta pubblicitaria diretta, in tale  caso  calcolandosi
          il   reddito   complessivo   con   riguardo   alla    parte
          proporzionalmente  corrispondente,  rispetto  all'ammontare
          dei ricavi totali,  allo  specifico  ammontare  dei  ricavi
          derivanti da tale attivita';
                    3) altri soggetti che esercitino  l'attivita'  di
          intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
          ricerca e l'acquisto, per conto  di  terzi,  di  spazi  sui
          mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
          tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa  la  rete
          internet.
                3. Le somme di cui  al  comma  2,  lettera  d),  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          destinate al Fondo.
                4.  Il  Fondo  e'  annualmente   ripartito   tra   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero  dello
          sviluppo  economico,  per  gli  interventi  di   rispettiva
          competenza, sulla base dei criteri  stabiliti  con  decreto
          del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  di
          concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo   economico   e
          dell'economia e delle finanze. Le somme  non  impegnate  in
          ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.  Le
          risorse di cui alle lettere  c)  e  d)  del  comma  2  sono
          comunque  ripartite  al   50   per   cento   tra   le   due
          amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di
          cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto
          delle proporzioni esistenti tra  le  risorse  destinate  al
          sostegno dell'editoria  quotidiana  e  periodica  e  quelle
          destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a  livello
          locale. Il decreto di cui al primo periodo  puo'  prevedere
          che una determinata percentuale del Fondo sia destinata  al
          finanziamento   di   progetti   comuni   che    incentivino
          l'innovazione   dell'offerta    informativa    nel    campo
          dell'informazione   digitale    attuando    obiettivi    di
          convergenza multimediale. Con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i
          criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione   di   tali
          finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso  alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
          termine di sessanta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorso il quale il decreto puo' comunque essere  adottato.
          Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  qualora  non
          intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,   trasmette
          nuovamente il testo alle Camere con le sue  osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni,  corredate   dei   necessari
          elementi integrativi  di  informazione  e  motivazione.  Le
          Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
          osservazioni del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          entro il termine di dieci giorni  dalla  data  della  nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  il   decreto   puo'
          comunque essere adottato.
                5.
                6. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e' annualmente  stabilita  la  destinazione  delle
          risorse  ai  diversi   interventi   di   competenza   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri.
                7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni  di   bilancio   negli   stati   di   previsione
          interessati, anche nel conto dei residui."