art. 1 note (parte 17)

           	
				
 
    

              Note al Comma 639
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo  luogotenenziale  28  settembre  1944,  n.  359
          (ricostituzione dell'Accademia Nazionale dei Lincei):
                "Art. 3
                L'Accademia  e'  esente  da  ogni  imposta  o   tassa
          generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga
          legislativa.
                Gli atti  dell'Accademia  che  sarebbero  colpiti  da
          tassa  di  registro  godono  del   trattamento   tributario
          stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  328,  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020):
                "328. Le disposizioni  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo luogotenenziale  28  settembre  1944,  n.  359,
          continuano  ad  applicarsi  a  tutti  i  tributi  erariali,
          regionali e locali vigenti, nonche' ad ogni  altro  tributo
          di nuova istituzione, salva  espressa  deroga  legislativa,
          dovuti  dall'Accademia  nazionale  dei  Lincei  nell'ambito
          delle attivita' istituzionali e  strumentali  dalla  stessa
          esercitate non in regime di impresa, anche in  deroga  alle
          disposizioni agevolative riguardanti tali tributi."
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo   58-quater   del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.  157,
          recante disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  per
          esigenze indifferibili:
                "Art.  58-quater  Regime  tributario   dell'Accademia
          nazionale dei Lincei
                1. All'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre
          2017, n. 205, le parole: "dalla stessa  esercitate  non  in
          regime di  impresa"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e
          strumentali  dalla  stessa  esercitate  non  in  regime  di
          impresa, anche  in  deroga  alle  disposizioni  agevolative
          riguardanti tali tributi".
                2. Alle minori entrate derivanti  dalla  disposizione
          di cui al comma 1, valutate in 1 milione di euro per l'anno
          2019 e in 490.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2019,
          allo  scopo  utilizzando   l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero.
                3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio."
              Note al Comma 640
              Il riferimento al testo  dell'articolo  1,  comma  759,
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  (bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2020-2022)   e'
          riportato nelle note al comma 81.
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  770,  della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160:
                "770. Gli enti di  cui  al  comma  759,  lettera  g),
          devono presentare  la  dichiarazione,  il  cui  modello  e'
          approvato con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, sentita  l'ANCI,  entro  il  30  giugno  dell'anno
          successivo a quello in cui il possesso  degli  immobili  ha
          avuto inizio o sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai
          fini  della  determinazione  dell'imposta.  Si  applica  il
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 19 novembre 2012, n.  200.  La  dichiarazione
          deve essere presentata ogni anno. Nelle  more  dell'entrata
          in  vigore  del  decreto  di  cui  al  primo   periodo,   i
          contribuenti  continuano  ad  utilizzare  il   modello   di
          dichiarazione di cui al decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014."
              Note al Comma 642
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 397  e  398,
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
                "397. Per espletamento del servizio  di  trasmissione
          radiofonica delle sedute  parlamentari  e'  autorizzata  la
          spesa fino ad un massimo di 8 milioni  di  euro  annui  per
          ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
                398.  Fino  all'espletamento   della   procedura   di
          affidamento del servizio di cui al comma 397,  indetta  dal
          Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il
          30 aprile 2020, e' prorogato il regime convenzionale con il
          Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo  1,  comma
          1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso  il  termine
          di cui al periodo precedente, il regime  convenzionale  con
          il Centro di produzione Spa si intende risolto  di  diritto
          salvo che a tale data la procedura  non  sia  stata  ancora
          conclusa."
              Note al Comma 646
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  651,  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020):
                "651. Al fine di sostenere le finalita' istituzionali
          della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e
          la  trasmissione  della  cultura   ebraica,   a   decorrere
          dall'anno 2018 e' autorizzata la spesa  di  euro  1.500.000
          annui a favore della stessa Fondazione."
              Note al Comma 647
              Si riporta il testo dell'articolo 7, del  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure  di  potenziamento  del
          Servizio sanitario nazionale e di  sostegno  economico  per
          famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19):
                "Art.  7  Arruolamento   temporaneo   di   medici   e
          infermieri militari
                1. Al fine di contrastare e contenere il  diffondersi
          del  virus  COVID-19,  e'  autorizzato,  per  l'anno  2020,
          l'arruolamento  eccezionale,   a   domanda,   di   militari
          dell'Esercito italiano  in  servizio  temporaneo,  con  una
          ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure  di
          seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:
                  a)  n.  120  ufficiali  medici,  con  il  grado  di
          tenente;
                  b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di
          maresciallo.
                2. Possono essere arruolati,  previo  giudizio  della
          competente commissione d'avanzamento, i cittadini  italiani
          in possesso dei seguenti requisiti:
                  a) eta' non superiore ad anni 45;
                  b) possesso della laurea magistrale in  medicina  e
          chirurgia e della relativa abilitazione professionale,  per
          il personale di cui al comma 1, lettera  a),  ovvero  della
          laurea in infermieristica  e  della  relativa  abilitazione
          professionale, per il personale di cui al comma 1,  lettera
          b);
                  c) non essere stati giudicati  permanentemente  non
          idonei al servizio militare;
                  d)  non  essere  stati   dimessi   d'autorita'   da
          precedenti ferme nelle Forze armate;
                  e) non essere  stati  condannati  per  delitti  non
          colposi, anche con sentenza di applicazione della  pena  su
          richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o  con  decreto
          penale di condanna, ovvero non essere in atto  imputati  in
          procedimenti penali per delitti non colposi.
                3. Le procedure di arruolamento di  cui  al  presente
          articolo sono gestite tramite il portale on line  nel  sito
          internet del Ministero della difesa  "www.difesa.it"  e  si
          concludono entro quindici giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto.
                4. Il personale di cui al comma 1 non e'  fornito  di
          rapporto d'impiego e presta servizio attivo per  la  durata
          della ferma. Ad esso e' attribuito il trattamento giuridico
          e economico dei parigrado in servizio permanente.
                5. Per la medesima finalita' di cui al  comma  1,  e'
          autorizzato il mantenimento in  servizio  di  ulteriori  60
          unita' di ufficiali medici delle Forze armate  appartenenti
          alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma
          1, lettera d), del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66.
                6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro
          13.750.000 per l'anno 2020 e a euro  5.662.000  per  l'anno
          2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126."
              Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in  materia  di
          salute, sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
          politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19):
                "Art. 19 Funzionamento e potenziamento della  Sanita'
          militare
                1. Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  7,  del
          decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e  nel
          rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di
          requisiti, di  procedure  e  di  trattamento  giuridico  ed
          economico, per l'anno 2020  e'  autorizzato  l'arruolamento
          eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare,
          dell'Aeronautica militare e dell'Arma  dei  carabinieri  in
          servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata
          di un anno, nelle misure di seguito stabilite per  ciascuna
          categoria e Forza armata:
                  a) 70 ufficiali medici con il grado  di  tenente  o
          grado corrispondente, di cui 30 della Marina  militare,  30
          dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;
                  b) 100 sottufficiali infermieri  con  il  grado  di
          maresciallo,  di  cui  50  della  Marina  militare   e   50
          dell'Aeronautica militare.
                2. Le domande di partecipazione sono presentate entro
          quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure
          di arruolamento  da  parte  della  Direzione  generale  del
          personale militare sul portale on-line  del  sito  internet
          del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti
          sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.
                3. I  periodi  di  servizio  prestato  ai  sensi  del
          presente  articolo  nonche'  quelli   prestati   ai   sensi
          dell'articolo 7, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  18
          del 2020, costituiscono titolo di merito da valutare  nelle
          procedure concorsuali  per  il  reclutamento  di  personale
          militare in servizio permanente  appartenente  ai  medesimi
          ruoli delle Forze armate.
                3-bis. I  medici  arruolati  ai  sensi  del  presente
          articolo nonche' quelli arruolati ai sensi dell'articolo  7
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  qualora
          iscritti all'ultimo o al penultimo anno  di  corso  di  una
          scuola universitaria  di  specializzazione  in  medicina  e
          chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del
          trattamento economico previsto dal contratto di  formazione
          specialistica.   Il   periodo    di    attivita',    svolto
          esclusivamente  durante   lo   stato   di   emergenza,   e'
          riconosciuto ai fini del ciclo  di  studi  che  conduce  al
          conseguimento   del   diploma   di   specializzazione.   Le
          universita', ferma restando la  durata  legale  del  corso,
          assicurano il recupero delle attivita' formative,  tecniche
          e  assistenziali   necessarie   al   raggiungimento   degli
          obiettivi formativi previsti.
                3-ter.  In  ragione   dell'eccezionalita'   e   della
          limitata durata  della  ferma  di  cui  al  comma  1,  agli
          ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma
          dei  carabinieri  non  sono  attribuite  le  qualifiche  di
          ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica
          sicurezza.
                4. Per l'attuazione del comma  1  e'  autorizzata  la
          spesa di euro 4.682.845 per l'anno 2020  e  euro  3.962.407
          per l'anno 2021
                5. Allo scopo di sostenere le attivita' e l'ulteriore
          potenziamento  dei  servizi  sanitari   militari   di   cui
          all'articolo 9, del decreto legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e' autorizzata  la  spesa  di  euro  84.132.000  per
          l'anno 2020.
                6. Agli oneri derivanti dai  commi  4  e  5,  pari  a
          88.814.845 euro per l'anno 2020 e 3.241.969 euro per l'anno
          2021, si provvede, quanto  a  88.814.845  euro  per  l'anno
          2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 3.962.407 euro
          per l'anno 2021, mediante  corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2020,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero della difesa."
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  19-undecies,  del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19):
                "Art. 19-undecies
                1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  7  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e  nel
          rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di
          requisiti, di  procedure  e  di  trattamento  giuridico  ed
          economico, per l'anno 2021 e' autorizzato l'arruolamento, a
          domanda, di personale dell'Esercito italiano, della  Marina
          militare e dell'Aeronautica militare in  servizio  a  tempo
          determinato, con una ferma della durata  di  un  anno,  non
          prorogabile,   e   posto   alle    dipendenze    funzionali
          dell'Ispettorato generale  della  Sanita'  militare,  nelle
          misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e  Forza
          armata:
                  a) 30 ufficiali medici con il grado  di  tenente  o
          grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito  italiano,  8
          della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;
                  b) 70 sottufficiali  infermieri  con  il  grado  di
          maresciallo, di cui 30  dell'Esercito  italiano,  20  della
          Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.
                2.  Le  domande  di   arruolamento   possono   essere
          presentate entro il termine di dieci giorni dalla  data  di
          pubblicazione  della  relativa  procedura  da  parte  della
          Direzione  generale  del  personale  militare  sul  portale
          online  del  sito  internet  del  Ministero  della   difesa
          www.difesa.it e sono  definite  entro  i  successivi  venti
          giorni.
                3. I  periodi  di  servizio  prestato  ai  sensi  del
          presente  articolo  costituiscono  titolo  di   merito   da
          valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di
          personale militare in servizio permanente  appartenente  ai
          medesimi ruoli delle Forze armate.
                4. Agli  ufficiali  medici  reclutati  ai  sensi  del
          presente articolo si applica l'articolo  19,  comma  3-bis,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
                5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a),  del
          codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   le   parole:   "la
          professione  sanitaria  infermieristica"  sono   sostituite
          dalle  seguenti:   "le   professioni   sanitarie   di   cui
          all'articolo 212, comma 1,".
                6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi
          dell'articolo 34."
              Note al Comma 649
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  801  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), come modificato dalla presente legge:
                "Art. 801 Ufficiali in soprannumero agli organici
                1. ll contingente massimo di ufficiali  da  collocare
          in soprannumero, fino  a  un  massimo  di  271  unita',  e'
          stabilito annualmente con decreto dirigenziale del Capo  di
          stato maggiore della difesa.
                2. Nei limiti del contingente di cui al comma 1,  con
          determinazione annuale del Capo  di  stato  maggiore  della
          difesa sono individuate le  destinazioni  presso  le  quali
          sono impiegati gli ufficiali da considerare in soprannumero
          agli organici.
                3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha
          luogo il 1° luglio di ogni anno nel  numero  corrispondente
          agli ufficiali che, alla  medesima  data  e  con  il  grado
          posseduto, si trovano  nelle  destinazioni  individuate  ai
          sensi del comma 2.
                4. Ai fini della determinazione di cui  al  comma  2,
          sono considerati in soprannumero:
                  a)  gli  ufficiali  che  rivestono  le  cariche  di
          Ministro o di Sottosegretario di Stato;
                  b) gli ufficiali generali cui e' stata conferita la
          carica  di  consigliere  militare  del   Presidente   della
          Repubblica  ovvero  di  consigliere  del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri;
                  b-bis)  gli   ufficiali   generali   e   di   gradi
          corrispondenti impiegati  come  capi  o  vice-capi  ufficio
          degli uffici di diretta collabora-zione del Ministro  della
          difesa di cui all'articolo 14, comma 2, lettere  b)  e  c),
          del regolamento;
                  c)   gli   ufficiali   impiegati    presso    altre
          amministrazioni dello Stato;
                  d)  gli  ufficiali  dell'Esercito  italiano,  della
          Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare  distaccati
          presso le Forze di polizia a ordinamento militare;
                  e) gli ufficiali dell'Esercito  italiano  impiegati
          presso le  direzioni  del  genio  militare  per  la  Marina
          militare, di cui all'articolo 162 del regolamento;
                  f)  gli  ufficiali  dell'Esercito  italiano,  della
          Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare   impiegati
          presso le sedi delle Rappresentanze  diplomatiche  italiane
          all'estero autorizzate dallo specifico decreto del Ministro
          della difesa di  concerto  con  il  Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale  e  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze concernente  lo  schieramento
          degli addetti militari all'estero.
                5. Gli ufficiali inferiori delle Forze armate  e  del
          Corpo della  guardia  di  finanza  in  servizio  permanente
          effettivo frequentatori di corsi di formazione,  di  durata
          non inferiore a un anno, presso  le  accademie  militari  o
          istituti universitari non sono computati nell'organico  dei
          rispettivi ruoli.
                6. Nel limite delle posizioni soprannumerarie di  cui
          al comma 1, la determinazione  prevista  al  comma  2  puo'
          indicare un contingente massimo di 15 unita'  a  favore  di
          ufficiali  dell'Arma  dei   carabinieri   impiegati   nelle
          posizioni di cui al comma 4, lettere a), b), b-bis), c), d)
          ed f)."
              Note al Comma 651
              Si riporta il testo degli articoli  1913,  1914,  1915,
          1916 e 1918, del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66
          (Codice dell'ordinamento militare), come  modificato  dalla
          presente legge:
                "Art. 1913 Fondi previdenziali integrativi
                1. Fermo restando quanto previsto  per  i  dipendenti
          pubblici dal decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252,
          in materia di previdenza complementare,  gli  ufficiali,  i
          sottufficiali, i graduati, i sovrintendenti, gli  appuntati
          in  servizio  permanente  e  i  carabinieri  sono  iscritti
          d'ufficio ai seguenti fondi previdenziali integrativi,  tra
          loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla
          Cassa di previdenza delle Forze armate di cui  all'articolo
          74 del regolamento:
                  a)  fondo  di  previdenza  ufficiali  dell'Esercito
          italiano e dell'Arma dei carabinieri;
                  b)  fondo  di  previdenza  ufficiali  della  Marina
          militare;
                  c) fondo di previdenza  ufficiali  dell'Aeronautica
          militare;
                  d) fondo di previdenza sottufficiali  dell'Esercito
          italiano e dell'Arma dei carabinieri;
                  e) fondo di previdenza sovrintendenti, appuntati  e
          carabinieri;
                  f) fondo di previdenza sottufficiali  della  Marina
          militare;
                  g)    fondo     di     previdenza     sottufficiali
          dell'Aeronautica militare;
                  g-bis) fondo di previdenza  graduati  dell'Esercito
          italiano,  della   Marina   militare   e   dell'Aeronautica
          militare.
                1-bis. E' iscritto d'ufficio ai pertinenti  fondi  di
          cui al comma 1 anche il personale  militare  richiamato  in
          servizio ai sensi dell'articolo 806. Il computo degli  anni
          di iscrizione al  fondo  decorre  dalla  data  di  avvenuto
          richiamo in servizio.
                2. L'Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani
          militari in servizio permanente sono iscritti d'ufficio  al
          fondo di  previdenza  ufficiali  dell'Esercito  italiano  e
          dell'Arma dei carabinieri.
                3. L'iscrizione del personale militare ai fondi viene
          meno all'atto della  cessazione  dal  servizio  permanente,
          anche in caso di trattenimento o di richiamo  in  servizio,
          salvo quanto previsto dal comma 1-bis.
                3-bis.  L'iscrizione  d'ufficio  non  si  attua   nei
          confronti del personale che, in ragione degli anni  residui
          di servizio effettivo, non ha la possibilita'  di  maturare
          il diritto all'indennita' supplementare di cui all'articolo
          1914, comma 1.
              3-ter.  Il  personale  militare   impiegato   a   tempo
          indeterminato, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n.  124,
          che  rientra  nel  ruolo  di  provenienza  e'  iscritto  al
          relativo fondo di previdenza se, in ragione degli  anni  di
          servizio residui, puo' maturare il  diritto  all'indennita'
          supplementare ai  sensi  dell'articolo  1914  del  presente
          codice. Il  computo  degli  anni  di  iscrizione  al  fondo
          decorre  dalla  data   di   reiscrizione   nei   ruoli   di
          provenienza."
                "Art. 1914 Indennita' supplementare
                1. Al personale militare iscritto da almeno sei  anni
          ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che  cessa
          dal servizio, e' dovuta un'indennita' supplementare.
                2. Per i periodi di contribuzione ante-cedenti al  31
          dicembre 2022, l'indennita' di cui al comma 1 e'  liquidata
          in base all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo  stipendio
          annuo  lordo,  comprensivo  della  tredicesima  mensilita',
          considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicato  per
          gli anni di iscrizione al fondo maturati a tale data.
                2-bis. Per i periodi di contribuzione  successivi  al
          31 dicembre  2022,  l'indennita'  di  cui  al  comma  1  e'
          liquidata in base  alle  aliquote  percentuali  di  seguito
          riportate dell'ultimo stipendio  annuo  lordo,  comprensivo
          della  tredicesima  mensilita',  considerato   in   ragione
          dell'80 per cento, moltiplicate per gli anni di  iscrizione
          al fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023:
                  a)  2  per  cento  per  gli   iscritti   ai   fondi
          previdenziali di cui all'articolo 1913,  comma  1,  lettere
          a), c), g) e g-bis);
                  b)  2,5  per  cento  per  gli  iscritti  ai   fondi
          previdenziali di cui all'articolo 1913,  comma  1,  lettere
          b), d) e f);
                  c)  3  per  cento  per  gli   iscritti   al   fondo
          previdenziale di cui all'articolo 1913,  comma  1,  lettera
          e).
                2-ter. Ai fini di cui ai commi 2 e 2-bis, le frazioni
          di anno sono calcolate in mesi e le frazioni  di  mesi  con
          numero di giorni non inferiore a quindici sono  arrotondate
          per eccesso. Conseguentemente, le aliquote  percentuali  di
          cui ai commi 2 e 2-bis sono ridotte in dodicesimi.
                3.  Ai  fini   della   liquidazione   dell'indennita'
          supplementare non sono valutabili i periodi nei  quali  non
          vi e' stato versamento del contributo.
                4. L'indennita' di cui al comma 1  e'  ordinariamente
          corrisposta all'atto della  cessazione  dal  servizio.  Con
          decreto del Ministro della difesa, su proposta motivata del
          consiglio di  amministrazione  della  Cassa  di  previdenza
          delle Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della
          difesa, il termine di corresponsione di cui al  prece-dente
          periodo  puo'  essere  differito  fino  a  un  massimo   di
          ventiquattro mesi.
                5.  L'indennita'  supplementare  e'  reversibile   in
          favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o  di  figli
          minorenni, l'indennita'  e'  corrisposta,  nell'ordine,  ai
          figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle.
                6. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, il consiglio di
          amministrazione  della  Cassa  di  previdenza  delle  Forze
          armate provvede al recupero, nei confronti dei  superstiti,
          dei debiti  eventualmente  lasciati  dall'iscritto,  oppure
          procede alla radiazione  delle  partite  di  credito  senza
          promuovere alcun addebito, secondo i casi  e  le  direttive
          del Ministro della difesa.
                7.  L'indennita'  supplementare  e'   soggetta   alle
          disposizioni degli articoli 17, comma 1, lettera a), e  19,
          comma 2-bis, ultimo periodo,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."
                "Art. 1915 Assegno speciale
                1. Agli ufficiali dell'Esercito italiano e  dell'Arma
          dei carabinieri,  collocati  nella  riserva  o  in  congedo
          assoluto,   e'   corrisposto,   al    raggiungimento    del
          sessantacinquesimo  anno  di  eta',  oltre   all'indennita'
          supplementare di cui all'articolo 1914, un assegno speciale
          in relazione al grado rivestito all'atto  del  collocamento
          nella riserva o in congedo assoluto.
                2. L'assegno speciale:
                  a) e' soppresso in tutti i casi che  comportano  la
          perdita del grado o della pensione;
                  b)  e'  ridotto  a  meta'  durante  il  periodo  di
          sospensione dal grado;
                  c) non e' reversibile.
                2-bis. L'assegno speciale non spetta  agli  ufficiali
          iscritti al relativo fondo previdenziale in data successiva
          al 1° gennaio 2023.
                3. Le misure annue lorde dell'assegno  speciale  sono
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,   su
          proposta del consiglio di amministrazione  della  Cassa  di
          previdenza  delle   Forze   armate,   in   relazione   alle
          disponibilita' finanziarie della pertinente gestione."
                "Art. 1916 Contributi obbligatori degli iscritti
                1. Il personale di cui all'articolo  1913,  comma  1,
          contribuisce obbligatoriamente ai fondi  previdenziali  ivi
          previsti in ragione delle percentuali di seguito stabilite,
          calcolate sull'80 per cento  dello  stipendio  annuo  lordo
          effettivamente  percepito,  comprensivo  della  tredicesima
          mensilita':
                  a) 3 per cento, per i fondi  previdenziali  di  cui
          all'articolo 1913, comma 1, lettere a), b), c),  d),  f)  e
          g);
                  b) 2 per cento, per i fondi  previdenziali  di  cui
          all'articolo 1913, comma 1, lettere e) e g-bis).
                2. (abrogato).
                3. L'importo dei contributi dovuti dagli iscritti  di
          cui all'articolo 1913, comma 2, e' versato  mensilmente  al
          fondo di  previdenza  ufficiali  dell'Esercito  italiano  e
          dell'Arma  dei  carabinieri  a  cura   dell'Amministrazione
          obbligata a corrispondere loro il trattamento economico  di
          attivita' ai sensi dell'articolo 587.
                4. I contributi dovuti dal personale militare  i  cui
          assegni  sono  a  carico  di  altre  amministrazioni,  sono
          versati al pertinente fondo  secondo  criteri  e  modalita'
          concordati con le singole amministrazioni interessate."
                "Art.  1918  Gestione  finanziaria  della  Cassa   di
          previdenza delle Forze armate
                1. I proventi dei contributi di cui all'articolo 1916
          e ogni altra attivita' di gestione  finanziaria,  eccedenti
          la   quota   necessaria   al   pagamento    dell'indennita'
          supplementare e dell'assegno speciale di cui agli  articoli
          1914 e 1915, sono  impiegati  in  acquisto  di  titoli  del
          debito  pubblico  o  in  altri  investimenti  espressamente
          autorizzati dal  Ministro  della  difesa  su  proposta  del
          consiglio di  amministrazione  della  Cassa  di  previdenza
          delle Forze armate di cui agli articoli 74,  75  e  76  del
          regolamento,  nel  rispetto   delle   previsioni   di   cui
          all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
                2. I proventi di cui al comma  1  possono,  altresi',
          essere impiegati, secondo  le  disposizioni  approvate  dal
          Ministro  della  difesa  su  proposta  del   consiglio   di
          amministrazione in prestiti da concedere agli iscritti.
              2-bis. I proventi di cui  al  comma  1  possono  essere
          impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al
          principio di ogni esercizio dal Ministro  della  difesa  in
          relazione alle disponibilita' e ai risultati  dei  bilanci,
          per concedere sussidi da  erogare  a  favore  dei  militari
          iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 al
          verificarsi di gravi e documentate esigenze."
              Note al Comma 652
              Il   riferimento   all'articolo   1913    del    codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note al comma 651.
              Note al Comma 653
              Il   riferimento   all'articolo   1914   del    decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note al
          comma 651.
              Il testo degli articoli 1917  e  1917-bis  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' riportato  nelle  note
          al comma 651.
              Note al Comma 655
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90 (Testo unico delle  disposizioni  regolamentari
          in materia di ordinamento militare, a  norma  dell'articolo
          14 della legge 28 novembre  2005,  n.  246)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O.
              Si riporta il testo dell'articolo 76  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  (Testo
          unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia   di
          ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della  legge
          28 novembre 2005, n. 246):
                "Art. 76 Consiglio di amministrazione della Cassa  di
          previdenza
                1. Il consiglio di amministrazione e'  costituito  da
          tredici membri titolari, nominati con decreto del  Ministro
          della difesa, e ha  poteri  di  indirizzo,  programmazione,
          amministrazione e controllo  strategico  nei  confronti  di
          ciascun fondo previdenziale.
                2. Formano il consiglio:
                  a)   personale   militare   in   servizio   attivo,
          rappresentante le singole categorie di personale  di  Forza
          armata, di cui due  membri  per  l'Esercito  italiano,  due
          membri per la Marina militare, due membri per l'Aeronautica
          militare e tre membri per l'Arma dei carabinieri,  proposti
          per la nomina, rispettivamente, dai Capi di stato  maggiore
          di Forza armata e dal  Comandante  generale  dell'Arma  dei
          carabinieri,  nell'ambito  di  una   terna   di   candidati
          segnalata per ciascun membro al Ministro della  difesa  dal
          Capo di stato maggiore della difesa, in modo  da  garantire
          anche  la  piena  liberta'  di  scelta  nella  nomina   del
          presidente e del vice presidente, a norma dell'articolo 77,
          commi 2 e 4. Con le stesse modalita', dalla medesima  terna
          di candidati sono altresi' nominati nove supplenti, i quali
          possono partecipare con  diritto  di  voto  ai  lavori  del
          consiglio   di   amministrazione   in   sostituzione    dei
          corrispondenti titolari nei casi di assenza o impedimento;
                  b) un  magistrato  contabile  e  un  dirigente  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  designati  dalle
          istituzioni di rispettiva appartenenza, nonche' un  esperto
          del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro
          della difesa;
                  c) un rappresentante degli ufficiali in  quiescenza
          titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale  in
          congedo su proposta delle associazioni di categoria.
                3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno
          una volta a trimestre e  delibera  in  presenza  di  almeno
          sette membri,  comunque  a  composizione  maggioritaria  di
          titolari. In caso di parita' di voti,  prevale  quello  del
          presidente."
              Note al Comma 656
              Si riporta il testo  dell'articolo  19  della  legge  4
          novembre 2010, n. 183 (deleghe al  Governo  in  materia  di
          lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,  di  congedi,
          aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
          servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
          apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
          pubblico e di controversie di lavoro):
                "Art. 19 Specificita' delle Forze armate, delle Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
                1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle
          carriere e dei contenuti del rapporto di  impiego  e  della
          tutela  economica,  pensionistica   e   previdenziale,   e'
          riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze  armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad  essi
          appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
          degli obblighi e delle limitazioni personali,  previsti  da
          leggi e  regolamenti,  per  le  funzioni  di  tutela  delle
          istituzioni democratiche e di difesa  dell'ordine  e  della
          sicurezza interna  ed  esterna,  nonche'  per  i  peculiari
          requisiti di efficienza operativa richiesti e  i  correlati
          impieghi in attivita' usuranti.
                2. La  disciplina  attuativa  dei  principi  e  degli
          indirizzi di cui al comma  1  e'  definita  con  successivi
          provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
          a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
                3. Il Consiglio centrale di  rappresentanza  militare
          (COCER)  partecipa,   in   rappresentanza   del   personale
          militare, alle attivita'  negoziali  svolte  in  attuazione
          delle  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  concernenti  il
          trattamento economico del medesimo personale."
              Note al Comma 657
              Si  riporta  il  testo   dell'articolo   1-quater   del
          decreto-legge  31  marzo  2005,  n.  45,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005,  n.  89  recante
          disposizioni     urgenti     per      la      funzionalita'
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle  Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
                "Art.  1-quater   Copertura   assicurativa   per   il
          personale della Polizia di  Stato,  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria, del Corpo forestale dello  Stato,  dell'Arma
          dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
                1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 18  giugno  2002,  n.  164,
          come incrementate dagli articoli 4  e  9  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  19  novembre  2003,  n.  348,
          relative  alla  Polizia  di  Stato,  al  Corpo  di  polizia
          penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei
          carabinieri e al Corpo della guardia di  finanza,  iscritte
          in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello
          stato  di  previsione,   rispettivamente,   del   Ministero
          dell'interno, del Ministero della giustizia, del  Ministero
          delle politiche agricole e forestali, del  Ministero  della
          difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze,  sono
          trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per  il
          personale della pubblica sicurezza, all'Ente di  assistenza
          per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli
          appartenenti   alla   Polizia   penitenziaria,   al   Fondo
          assistenza, previdenza e premi per il personale  del  Corpo
          forestale dello Stato, al Fondo  assistenza,  previdenza  e
          premi per il personale  dell'Arma  dei  carabinieri  ed  al
          Fondo di assistenza per i finanzieri, i  quali  provvedono,
          per  conto   del   medesimo   personale,   alla   copertura
          assicurativa   delle    responsabilita'    connesse    allo
          svolgimento  delle  attivita'  istituzionali  dello  stesso
          personale."
              Note al Comma 658
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  111  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), come modificato dalla presente legge:
                "Art.  111  Competenze   particolari   della   Marina
          militare
                1. Rientrano nelle competenze della Marina  militare,
          secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:
                  a) la vigilanza a tutela degli interessi  nazionali
          e delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite
          esterno del mare territoriale e l'esercizio delle  funzioni
          di polizia dell'alto mare demandate  alle  navi  da  guerra
          negli spazi marittimi internazionali dagli articoli  200  e
          1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e
          dalla legge 2 dicembre 1994,  n.  689,  nonche'  di  quelle
          relative  alla  salvaguardia  dalle  minacce   agli   spazi
          marittimi internazionali, ivi compreso  il  contrasto  alla
          pirateria;
                  b)  il  concorso  ai  fini  di  prevenzione  e   di
          contrasto del traffico dei migranti via mare,  nelle  acque
          internazionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 9-bis, del
          decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  oltre  che
          nell'ambito della  cooperazione  operativa  tra  gli  Stati
          membri   dell'Unione   Europea   coordinata    dall'Agenzia
          istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre
          2004, gestendo il necessario  dispositivo  di  sorveglianza
          marittima integrata;
                  c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze
          stupefacenti, ai sensi dell'articolo  99  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
                  d) il servizio di rifornimento idrico  delle  isole
          minori.
              1-bis. La Marina militare promuove le attivita' per  la
          valorizzazione delle potenzialita' e  della  competitivita'
          del settore della subacquea nazionale,  per  la  promozione
          delle connesse attivita' di ricerca e tecnico-scienti-fiche
          nonche' per il potenziamento  delle  in-novazioni  e  della
          relativa proprieta' intellettuale. A tale fine, con decreto
          del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle
          imprese e del made in  Italy  e  dell'universita'  e  della
          ricerca, e' istituito  e  disciplinato  il  Polo  nazionale
          della subacquea."
              Note al Comma 659
              Il riferimento al  testo  del  decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note al comma 655.
              Note al Comma 660
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  140,  della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2017-2019),  come  modificato
          dalla presente legge:
                "140.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
          fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900  milioni  di
          euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro  per  l'anno
          2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  3.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2032,
          per assicurare il finanziamento  degli  investimenti  e  lo
          sviluppo infrastrutturale  del  Paese,  anche  al  fine  di
          pervenire  alla  soluzione  delle  questioni   oggetto   di
          procedure di infrazione da parte dell'Unione  europea,  nei
          settori di spesa  relativi  a:  a)  trasporti,  viabilita',
          mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
          e   accessibilita'   delle   stazioni    ferroviarie;    b)
          infrastrutture, anche relative  alla  rete  idrica  e  alle
          opere  di  collettamento,  fognatura  e   depurazione;   c)
          ricerca;  d)  difesa  del  suolo,  dissesto  idrogeologico,
          risanamento ambientale e bonifiche; e)  edilizia  pubblica,
          compresa quella scolastica;  f)  attivita'  industriali  ad
          alta  tecnologia   e   sostegno   alle   esportazioni;   g)
          informatizzazione  dell'amministrazione   giudiziaria;   h)
          prevenzione del rischio sismico;  i)  investimenti  per  la
          riqualificazione urbana e per la sicurezza delle  periferie
          delle  citta'  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di
          provincia; l) eliminazione delle barriere  architettoniche.
          L'utilizzo del fondo di cui al primo  periodo  e'  disposto
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  interessati,   in
          relazione ai  programmi  presentati  dalle  amministrazioni
          centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
          alle Commissioni parlamentari competenti  per  materia,  le
          quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
          data dell'assegnazione; decorso  tale  termine,  i  decreti
          possono essere adottati  anche  in  mancanza  del  predetto
          parere.  Con  i  medesimi  decreti  sono  individuati   gli
          interventi da finanziare e i relativi  importi,  indicando,
          ove necessario, le modalita' di  utilizzo  dei  contributi,
          sulla base di criteri di  economicita'  e  di  contenimento
          della spesa, anche attraverso  operazioni  finanziarie  con
          oneri di ammortamento a carico del  bilancio  dello  Stato,
          con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca  di
          sviluppo del Consiglio d'Europa, con la  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa e con  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria ai  sensi  del  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente  con
          gli  obiettivi  programmati  di  finanza  pubblica.   Fermo
          restando che i decreti di cui al periodo precedente,  nella
          parte  in  cui  individuano  interventi  rientranti   nelle
          materie di competenza regionale o delle province  autonome,
          e limitatamente agli stessi, sono  adottati  previa  intesa
          con gli enti territoriali interessati, ovvero  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  per
          gli   interventi   rientranti   nelle   suddette    materie
          individuati con i decreti adottati anteriormente alla  data
          del 18 aprile 2018 l'intesa  puo'  essere  raggiunta  anche
          successivamente all'adozione degli stessi decreti.  Restano
          in ogni caso fermi i procedimenti di spesa  in  corso  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto nei termini indicati dalla sentenza  della
          Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018."
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1072,  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020):
                "1072. Il fondo da ripartire di cui  all'articolo  1,
          comma 140,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e'
          rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno  2018,  per
          1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
          euro per ciascuno degli anni dal 2020 al  2023,  per  2.480
          milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
          per ciascuno degli anni  dal  2025  al  2033.  Le  predette
          risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a:  a)
          trasporti  e  viabilita';  b)   mobilita'   sostenibile   e
          sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative  alla
          rete idrica e alle  opere  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione; d) ricerca;  e)  difesa  del  suolo,  dissesto
          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   f)
          edilizia pubblica, compresa quella scolastica e  sanitaria;
          g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
          esportazioni;  h)  digitalizzazione  delle  amministrazioni
          statali;   i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)
          investimenti in riqualificazione urbana e  sicurezza  delle
          periferie; m)  potenziamento  infrastrutture  e  mezzi  per
          l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e   il   soccorso;   n)
          eliminazione delle barriere architettoniche. Restano  fermi
          i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
          I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          riparto del fondo di cui al  primo  periodo  sono  adottati
          entro il 31 ottobre 2018."
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  95,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021):
                "95.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033."
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  14,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2020-2022),  come  modificato
          dalla presente legge:
                "14.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  435  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934
          milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni  di  euro
          per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno  2024,
          di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513  milioni
          di euro per l'anno 2026,  di  1.672  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034."
                La legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2020-2022)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2019,  n.
          304, S.O.
              Il  riferimento   al   testo   dell'articolo   26   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91  e'
          riportato nelle note al comma 501.
              Note al Comma 663
              Si riporta il testo del comma 755 dell'articolo 1 della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023):
                "755.  E'  istituito,  presso   il   Comando   unita'
          forestali, ambientali e agroalimentari di cui  all'articolo
          174-bis del codice dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
          decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  il  centro
          nazionale  di  accoglienza  degli  animali  sequestrati   e
          confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150,  e
          sottoposti a particolari forme di protezione in  attuazione
          di convenzioni e accordi  internazionali.  A  tal  fine  e'
          autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, per la stipula di  una  convenzione  con  il  Comando
          unita'  forestali,  ambientali  e  agroalimentari  per   la
          gestione del centro nazionale  di  accoglienza  di  cui  al
          periodo precedente."
              Note al Comma 664
              Si riporta il testo  dell'articolo  9,  comma  28,  del
          decreto legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica):
                "28. A decorrere dall'anno 2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano alle regioni  e  agli  enti
          locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese  di
          personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva  non
          puo' essere superiore alla spesa sostenuta  per  le  stesse
          finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso  escluse  dalle
          limitazioni previste dal presente comma le spese  sostenute
          per  le   assunzioni   a   tempo   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  188,  della  legge   23
          dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
          altresi', quanto previsto dal  comma  187  dell'articolo  1
          della  medesima  legge  n.  266  del  2005,  e   successive
          modificazioni.  Alla  copertura  del  relativo   onere   si
          provvede  mediante  l'attivazione   della   procedura   per
          l'individuazione delle  risorse  di  cui  all'articolo  25,
          comma  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. Alle minori economie pari a 27  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009."
              Il  testo  della  legge   5   aprile   1985,   n.   124
          (Disposizioni per l'assunzione di manodopera da  parte  del
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1985, n. 87.
              Note al Comma 665
              Il riferimento al testo del comma 755  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2020, n.  178  e'  riportato  nelle
          note al comma 663.
              Note al Comma 666
              Si riporta il testo dell'articolo 828-bis  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (codice  dell'ordinamento
          militare), come modificato dalla presente legge:
                "Art.   828-bis    Contingente    per    la    tutela
          agroalimentare
                1.  E'  costituito  un   contingente   di   personale
          dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 170 unita',  da
          collocare in soprannumero  rispetto  all'organico,  per  il
          potenziamento  del  Comando  carabinieri  per   la   tutela
          agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il
          predetto contingente e' cosi' determinato:
                  a) generali di brigata: 0;
                  b) colonnelli: 0;
                  c) tenenti colonnelli: 0;
                  d) maggiori: 0;
                  e) capitani: 0;
                  f) ufficiali inferiori: 0;
                  g) ispettori: 110;
                  h) sovrintendenti: 0;
                  i) appuntati e carabinieri: 60.
              1-bis. Sono a carico  del  Ministero  dell'agricoltura,
          della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  gli  oneri
          connessi al tratta-mento  economico,  alla  motorizzazione,
          all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario."
          Note al Comma 667
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  703  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare):
                "Art. 703  Concorsi  nelle  carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
                1. Nei concorsi relativi all'accesso  nelle  carriere
          iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
          riserve di posti per i volontari in  ferma  prefissata,  in
          servizio o in congedo, di eta' non superiore a  venticinque
          anni compiuti, i quali  abbiano  completato  almeno  dodici
          mesi  di  servizio  in  qualita'  di  volontario  in  ferma
          prefissata iniziale e siano  in  possesso  degli  ulteriori
          requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai
          rispettivi ordinamenti, sono cosi determinate:
                  a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
                  b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
                  c) Polizia di Stato: 45 per cento;
                  d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
                  e) Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco:  45  per
          cento;
                  f).
                1-bis.  I  posti  riservati  di  cui  al   comma   1,
          eventualmente non ricoperti per insufficienza di  candidati
          idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
          concorso.
                2.
                3.   Nella   formazione    delle    graduatorie    le
          amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito,  del
          periodo   di   servizio    svolto    e    delle    relative
          caratterizzazioni  riferite   a   contenuti,   funzioni   e
          attivita' affini a quelli propri della carriera per cui  e'
          stata   fatta   domanda   di    accesso    nonche'    delle
          specializzazioni acquisite  durante  la  ferma  prefissata,
          considerati utili."
              Si riporta il testo dell'articolo 66 del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  recante  disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria:
                "Art. 66. Turn over
                1. Le amministrazioni di  cui  al  presente  articolo
          provvedono, entro il 31 dicembre 2008  a  rideterminare  la
          programmazione triennale del  fabbisogno  di  personale  in
          relazione alle misure di  razionalizzazione,  di  riduzione
          delle  dotazioni  organiche   e   di   contenimento   delle
          assunzioni previste dal presente decreto.
                2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296 le parole «per gli  anni  2008  e  2009»  sono
          sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole  «per
          ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo
          anno».
                3.  Per  l'anno  2009  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296 possono procedere, previo effettivo  svolgimento  delle
          procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a  tempo
          indeterminato nel limite di  un  contingente  di  personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
          cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
          precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle  unita'   di
          personale da  assumere  non  puo'  eccedere,  per  ciascuna
          amministrazione, il  10  per  cento  delle  unita'  cessate
          nell'anno precedente.
                4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296 le parole «per gli  anni  2008  e  2009»  sono
          sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».
                5.  Per  l'anno  2009  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296 possono procedere alla stabilizzazione di personale  in
          possesso dei requisiti ivi  richiamati  nel  limite  di  un
          contingente di personale complessivamente corrispondente ad
          una spesa pari al 10 per  cento  di  quella  relativa  alle
          cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni  caso  il
          numero delle unita' di personale da stabilizzare  non  puo'
          eccedere, per ciascuna amministrazione,  il  10  per  cento
          delle unita' cessate nell'anno precedente.
                6. L'articolo 1, comma 527, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per  l'anno  2008
          le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
          ulteriori assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato,
          previo effettivo svolgimento delle procedure di  mobilita',
          nel limite  di  un  contingente  complessivo  di  personale
          corrispondente ad una spesa annua lorda pari a  75  milioni
          di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008  ed
          a 75  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2009.  Le
          autorizzazioni  ad  assumere  sono  concesse   secondo   le
          modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
                7. Il  comma  102  dell'articolo  3  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli
          anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
          comma 523, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  possono
          procedere, per ciascun anno, previo  effettivo  svolgimento
          delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale  a
          tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente   di
          personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
          al 20 per cento di quella  relativa  al  personale  cessato
          nell'anno precedente. In ogni caso il numero  delle  unita'
          di personale da assumere non  puo'  eccedere,  per  ciascun
          anno, il  20  per  cento  delle  unita'  cessate  nell'anno
          precedente.
                8. Sono abrogati i commi 103 e 104  dell'articolo  3,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
                9.
                9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia  e
          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016.
                10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7  e  9  sono
          autorizzate secondo le modalita' di  cui  all'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle
          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica
          dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di
          controllo.
                11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e  9  si  applicano
          anche alle assunzioni del personale di cui  all'articolo  3
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9  non
          si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
          categorie   protette   e   a   quelle   connesse   con   la
          professionalizzazione delle forze armate cui si applica  la
          specifica disciplina di settore.
                12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, come modificato da  ultimo  dall'articolo  3,
          comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A
          decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle  parole  «A
          decorrere dall'anno 2013».
                13.  Per  il  triennio  2009-2011,   le   universita'
          statali, fermi restando i limiti  di  cui  all'articolo  1,
          comma 105, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  possono
          procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel
          limite di un contingente corrispondente ad una  spesa  pari
          al cinquanta per cento di quella relativa  al  personale  a
          tempo indeterminato complessivamente cessato  dal  servizio
          nell'anno precedente.  Ciascuna  universita'  destina  tale
          somma  per  una  quota  non  inferiore  al  50  per   cento
          all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
          al 20 per  cento  all'assunzione  di  professori  ordinari.
          Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
          quote di cui al periodo precedente non  si  applicano  agli
          Istituti  di  istruzione   universitaria   ad   ordinamento
          speciale. Sono fatte salve le  assunzioni  dei  ricercatori
          per i concorsi di cui  all'articolo  1,  comma  648,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei  limiti  delle  risorse
          residue previste dal predetto articolo 1,  comma  650.  Nei
          limiti previsti dal presente comma e' compreso, per  l'anno
          2009,  anche  il  personale   oggetto   di   procedure   di
          stabilizzazione  in  possesso  degli  specifici   requisiti
          previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui  al
          presente  comma  non  si  applicano  alle   assunzioni   di
          personale  appartenente   alle   categorie   protette.   In
          relazione   a   quanto   previsto   dal   presente   comma,
          l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo  5,  comma
          1, lettera  a)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
          concernente il fondo per il finanziamento  ordinario  delle
          universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per  l'anno
          2009, di 190 milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  di  316
          milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per
          l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2013.
                13-bis Per il  biennio  2012-2013  il  sistema  delle
          universita'  statali,  puo'  procedere  ad  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato e di  ricercatori  a  tempo
          determinato nel limite di un contingente corrispondente  ad
          una spesa pari al venti per cento  di  quella  relativa  al
          corrispondente  personale  complessivamente   cessato   dal
          servizio nell'anno  precedente.  La  predetta  facolta'  e'
          fissata nella misura del 50 per cento per gli anni  2014  e
          2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80  per  cento
          per l'anno 2017 e del 100 per cento a  decorrere  dall'anno
          2018. Per l'anno 2015, le  universita'  che  rispettano  la
          condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),  del
          decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  49,   e   delle
          successive norme di attuazione del  comma  6  del  medesimo
          articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta'  di
          cui al secondo periodo del presente  comma,  all'assunzione
          di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere  a)
          e  b),  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,   anche
          utilizzando le  cessazioni  avvenute  nell'anno  precedente
          riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma
          3,  lettera  a),  gia'  assunti  a  valere  sulle  facolta'
          assunzionali  previste  dal  presente  comma.  A  decorrere
          dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano  nella
          condizione di cui  al  periodo  precedente,  e'  consentito
          procedere   alle   assunzioni   di   ricercatori   di   cui
          all'articolo 24,  comma  3,  lettera  a),  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, senza che a queste  siano  applicate
          le limitazioni da turn over. Resta  fermo  quanto  disposto
          dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  20  marzo
          2015,  con  riferimento  alle  facolta'  assunzionali   del
          personale a tempo indeterminato e dei  ricercatori  di  cui
          all'articolo 24,  comma  3,  lettera  b),  della  legge  30
          dicembre  2010,   n.   240.   L'attribuzione   a   ciascuna
          universita' del contingente  delle  assunzioni  di  cui  ai
          periodi precedenti e' effettuata con decreto  del  Ministro
          dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca,  tenuto
          conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  7  del  decreto
          legislativo  29   marzo   2012,   n.   49.   Il   Ministero
          dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca  procede
          annualmente al  monitoraggio  delle  assunzioni  effettuate
          comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e  delle
          finanze.  Al  fine  di  completarne   l'istituzione   delle
          attivita',  sino  al  31  dicembre  2014,  le  disposizioni
          precedenti non si applicano agli  istituti  ad  ordinamento
          speciale, di cui ai decreti del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  178  del  2  agosto  2005,  18
          novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  279
          del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.
                14."
              Note al Comma 668
              La decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio,
          del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un  afflusso
          massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5
          della  direttiva  2001/55/CE  e   che   ha   come   effetto
          l'introduzione di una  protezione  temporanea  e'  pubblica
          nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 71/1  del  4
          marzo 2022.
              Si riporta il testo dell'articolo 24 del  codice  della
          protezione civile, di cui al decreto legislativo 2  gennaio
          2018, n. 1:
                "Art. 24. Deliberazione dello stato di  emergenza  di
          rilievo nazionale
                1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di  una
          valutazione  speditiva  svolta   dal   Dipartimento   della
          protezione civile sulla base dei dati e delle  informazioni
          disponibili  e  in  raccordo  con  le  Regioni  e  Province
          autonome  interessate,  presentano  i  requisiti   di   cui
          all'articolo 7, comma 1,  lettera  c),  ovvero  nella  loro
          imminenza, il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, formulata  anche  su
          richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
          interessata e comunque acquisitane  l'intesa,  delibera  lo
          stato  d'emergenza  di  rilievo  nazionale,  fissandone  la
          durata  e  determinandone  l'estensione  territoriale   con
          riferimento alla natura e  alla  qualita'  degli  eventi  e
          autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
          di cui all'articolo  25.  La  delibera  individua,  secondo
          criteri omogenei definiti nella direttiva di cui  al  comma
          7, le prime  risorse  finanziarie  da  destinare  all'avvio
          delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
          degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma
          2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
          agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa  nell'ambito
          del Fondo per le emergenze nazionali  di  cui  all'articolo
          44.
                2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
          dell'evento  calamitoso,  effettuata   congiuntamente   dal
          Dipartimento della protezione  civile  e  dalle  Regioni  e
          Province autonome interessate, sulla base di una  relazione
          del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  il
          Consiglio  dei  ministri  individua,   con   una   o   piu'
          deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie  necessarie
          per il completamento delle attivita'  di  cui  all'articolo
          25, comma 2, lettere a), b)  e  c),  e  per  l'avvio  degli
          interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
          comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
          emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44.  Ove,   in
          seguito,   si   verifichi,   sulla   base    di    apposita
          rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
          cui alla lettera  a)  risultino  o  siano  in  procinto  di
          risultare insufficienti, il Consiglio dei  ministri,  sulla
          base di una  relazione  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile,  individua,   con   proprie   ulteriori
          deliberazioni,  le   risorse   finanziarie   necessarie   e
          autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per  le  emergenze
          nazionali di cui all'articolo 44.
                3. La durata dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale non puo' superare i 12 mesi,  ed  e'  prorogabile
          per non piu' di ulteriori 12 mesi.
                4.  L'eventuale   revoca   anticipata   dello   stato
          d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
          della  procedura  dettata  per  la  delibera  dello   stato
          d'emergenza medesimo.
                5. Le  deliberazioni  dello  stato  di  emergenza  di
          rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo
          di legittimita'  di  cui  all'articolo  3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
                6.  Alla  scadenza  dello  stato  di  emergenza,   le
          amministrazioni  e  gli  enti  ordinariamente   competenti,
          individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano  in
          tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,  nei   procedimenti
          giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo  110
          del codice di procedura civile,  nonche'  in  tutti  quelli
          derivanti dalle dichiarazioni gia'  emanate  nella  vigenza
          dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
          2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          novembre 2001,  n.  401,  gia'  facenti  capo  ai  soggetti
          nominati  ai  sensi   dell'articolo   25,   comma   7.   Le
          disposizioni di cui al presente comma trovano  applicazione
          nelle sole ipotesi in cui  i  soggetti  nominati  ai  sensi
          dell'articolo  25,  comma  7,  siano  rappresentanti  delle
          amministrazioni  e  degli  enti  ordinariamente  competenti
          ovvero soggetti dagli stessi designati.
                7. Con direttiva da adottarsi ai sensi  dell'articolo
          15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
          all'adozione della deliberazione dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
          dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
          del Dipartimento della protezione civile.
                8. Per le emergenze prodotte da inquinamento  marino,
          la proposta  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza
          nazionale  di  cui  al  comma  1   viene   effettuata,   in
          conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della  legge
          31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto  intervento
          nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
          altre sostanze  nocive  causati  da  incidenti  marini,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentito  il  Dipartimento  della
          protezione civile.
                9. Le Regioni,  nei  limiti  della  propria  potesta'
          legislativa,  definiscono   provvedimenti   con   finalita'
          analoghe  a  quanto  previsto  dal  presente  articolo   in
          relazione alle emergenze di cui all'articolo  7,  comma  1,
          lettera b)."
              Note al Comma 670
              Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto-legge
          21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure urgenti per contrastare
          gli effetti economici e  umanitari  della  crisi  ucraina),
          come modificato dalla presente legge:
                "Art. 31. Coordinamento delle attivita' di assistenza
          e accoglienza a seguito della crisi ucraina
                1. Nell'ambito delle  misure  assistenziali  previste
          dall'articolo  4,  comma  1,  lettera   g),   del   decreto
          legislativo 7 aprile 2003, n.  85,  il  Dipartimento  della
          protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione
          del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10  marzo  2022,  e  nel
          limite delle risorse previste al comma 4,  e'  autorizzato,
          nel  rispetto   del   principio   di   accoglienza   e   di
          programmazione degli ingressi, a:
                  a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa,
          diverse da quelle previste nell'ambito delle  strutture  di
          accoglienza di  cui  agli  articoli  9  e  11  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare  mediante  i
          Comuni, gli enti del Terzo settore, i  Centri  di  servizio
          per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al
          registro di cui all' articolo  42  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e  gli  enti  religiosi
          civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneita'
          di servizi e costi con le citate strutture di  accoglienza,
          per  un  massimo  di  15.000  unita'.   Le   attivita'   di
          accoglienza diffusa  di  cui  alla  presente  lettera  sono
          realizzate, nei limiti delle  risorse  stanziate  per  tale
          finalita' ai sensi del presente articolo e  fermo  restando
          il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito
          di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica  dal  Dipartimento  della
          protezione  civile,  dal  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni  e  delle
          province autonome e dall'Associazione nazionale dei  comuni
          italiani con soggetti  che  dimostrino,  oltre  agli  altri
          requisiti previsti, l'insussistenza in  capo  alle  persone
          fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in  nome
          o per conto di soggetti giuridici, nonche'  dei  componenti
          degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di
          sentenze definitive di condanna  o  di  applicazione  della
          pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice  di
          procedura penale per  delitti  non  colposi  o  di  decreti
          penali di condanna divenuti irrevocabili  per  delitti  non
          colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i
          reati, tentati  o  consumati,  previsti  dall'articolo  80,
          comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3
          della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro  II,  titolo
          XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli
          575, 582, nelle forme aggravate di  cui  all'articolo  583,
          583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater,
          609-quinquies,  609-octies,  609-undecies  e  613-bis   del
          codice penale, nonche' delle cause di divieto,  sospensione
          o decadenza di cui all'articolo 67 del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
                  b) definire ulteriori forme  di  sostentamento  per
          l'assistenza  delle  persone  titolari   della   protezione
          temporanea che abbiano trovato autonoma  sistemazione,  per
          la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio
          nazionale per un massimo di 60.000 unita';
                  c) riconoscere, nel limite di 152 milioni  di  euro
          per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento
          e di Bolzano, in relazione al numero delle persone  accolte
          sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un
          contributo forfetario per l'accesso  alle  prestazioni  del
          Servizio  sanitario  nazionale,  in  misura  da   definirsi
          d'intesa con il Ministro della salute e con  la  Conferenza
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, per i  richiedenti  e  titolari  della  protezione
          temporanea per un massimo di 100.000 unita'.
                2. Con le ordinanze di protezione civile adottate  in
          attuazione della deliberazione del Consiglio  dei  ministri
          28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo  2022,  si  provvede
          alla   disciplina   delle   diverse   forme   di   supporto
          all'accoglienza di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  e  di
          sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma  1,
          tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia  delle
          persone assistite che svolgeranno attivita'  lavorative  in
          attuazione   di    quanto    previsto    dall'articolo    7
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile del 4 marzo 2022, n. 872.
                3. Nei limiti temporali di cui al comma 1,  anche  al
          fine di incrementare le capacita' delle  strutture  di  cui
          agli articoli 9 e 11 del decreto  legislativo  n.  142  del
          2015, le risorse iscritte nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'interno,  relative  all'attivazione,   alla
          locazione e alla gestione dei centri di  accoglienza,  sono
          incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.
                4. Per l'attuazione delle misure di cui al  comma  1,
          nel limite complessivo di 348 milioni di  euro  per  l'anno
          2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo  per  le
          emergenze nazionali, di  cui  all'articolo  44  del  codice
          della protezione civile, di cui al  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente  incrementate
          per l'anno 2022.
                5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          355.533.750 euro per l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 38."
              Note al Comma 671
              Si riporta il testo dell'articolo 25 del  codice  della
          protezione civile, di cui al decreto legislativo 2  gennaio
          2018, n. 1:
                "Art. 25. Ordinanze di protezione civile
                1.  Per  il   coordinamento   dell'attuazione   degli
          interventi da effettuare durante lo stato di  emergenza  di
          rilievo  nazionale  si  provvede  mediante   ordinanze   di
          protezione  civile,  da  adottarsi  in   deroga   ad   ogni
          disposizione  vigente,  nei  limiti  e  con  le   modalita'
          indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel
          rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
          delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono  emanate
          acquisita  l'intesa  delle  Regioni  e  Province   autonome
          territorialmente interessate e, ove  rechino  deroghe  alle
          leggi  vigenti,  devono   contenere   l'indicazione   delle
          principali norme a cui si intende derogare e devono  essere
          specificamente motivate.
                2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine:
                  a) all'organizzazione  ed  all'effettuazione  degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento;
                  b) al ripristino della  funzionalita'  dei  servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea;
                  c) all'attivazione di prime  misure  economiche  di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita';
                  d)  alla   realizzazione   di   interventi,   anche
          strutturali, per la riduzione  del  rischio  residuo  nelle
          aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
          all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
          pubblica  e  privata  incolumita',  in  coerenza  con   gli
          strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
                  e)  alla  ricognizione  dei   fabbisogni   per   il
          ripristino  delle   strutture   e   delle   infrastrutture,
          pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni  subiti
          dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
          e paesaggistici e dal  patrimonio  edilizio,  da  porre  in
          essere sulla base di procedure definite con la  medesima  o
          altra ordinanza;
                  f) all'attuazione delle misure per far fronte  alle
          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
          in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
          all'articolo 28.
                3.  Le  ordinanze  di  protezione  civile  non   sono
          soggette al controllo preventivo  di  legittimita'  di  cui
          all'articolo 3 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
          successive modificazioni.
                4.  Le  ordinanze  di  protezione  civile,   la   cui
          efficacia  decorre  dalla  data  di  adozione  e  che  sono
          pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, sono rese pubbliche ai sensi di  quanto  previsto
          dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
          33,  e  successive  modificazioni  e  sono  trasmesse,  per
          informazione, al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          alle Regioni o Province  autonome  interessate  e  fino  al
          trentesimo  giorno  dalla  deliberazione  dello  stato   di
          emergenza di rilievo nazionale, al Ministero  dell'economia
          e delle finanze.
                5. Oltre il  trentesimo  giorno  dalla  deliberazione
          dello stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze
          sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
          e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
                6. Il Capo del Dipartimento della protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al presente articolo si avvale  delle  componenti  e
          strutture operative del Servizio nazionale,  e  i  soggetti
          attuatori  degli  interventi  previsti  sono,   di   norma,
          identificati   nei   soggetti    pubblici    ordinariamente
          competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente,  salvo  motivate  eccezioni.  I   provvedimenti
          adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
          sono  soggetti  ai  controlli  previsti   dalla   normativa
          vigente.
                7. Per coordinare  l'attuazione  delle  ordinanze  di
          protezione civile, con  i  medesimi  provvedimenti  possono
          essere nominati commissari delegati che operano  in  regime
          straordinario fino alla scadenza dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale. Qualora il Capo del  Dipartimento  si
          avvalga di commissari delegati, il  relativo  provvedimento
          di nomina deve specificare il  contenuto  dell'incarico,  i
          tempi e  le  modalita'  del  suo  esercizio.  I  commissari
          delegati sono scelti,  tranne  motivate  eccezioni,  tra  i
          soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
          svolgimento dell'incarico.
                8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite  con  le
          ordinanze  di  protezione  civile  non   e'   prevista   la
          corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari
          delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
          di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
          soggetti, ai  commissari  delegati  si  applica  l'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,   n.   214,   e   il    compenso    e'    commisurato
          proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
          parametro  massimo  costituito  dal  70   per   cento   del
          trattamento economico  previsto  per  il  primo  presidente
          della Corte di cassazione.
                9.  La  tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile  e
          i  consequenziali   provvedimenti   commissariali   nonche'
          avverso gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emananti
          ai sensi del presente articolo e' disciplinata  dal  codice
          del processo amministrativo.
                10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
          15, si provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  alla  disciplina  di  un   sistema   di
          monitoraggio e di  verifica  dell'attuazione,  anche  sotto
          l'aspetto  finanziario,  delle   misure   contenute   nelle
          ordinanze di protezione civile  nonche'  dei  provvedimenti
          adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
          presente comma  e'  tenuto  ad  assicurare  la  continuita'
          dell'azione  di  monitoraggio,  anche  in  relazione   alle
          ordinanze di protezione civile  eventualmente  non  emanate
          dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
                11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
          definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto
          previsto dal presente articolo in relazione alle  emergenze
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
          deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
          limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
          all'articolo 24, comma 7."
              Il  riferimento  al  comma  1  dell'articolo   31   del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  20  maggio  2022,  n.  51  e'
          riportato nelle note al comma 670.
              Note al Comma 674
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259   (codice   delle
          comunicazioni elettroniche):
                "Art. 2 Definizioni
                1. Ai fini del presente decreto si intende per:
                  a)   Codice:   il   "Codice   delle   comunicazioni
          elettroniche" per quanto concerne le reti e  i  servizi  di
          comunicazione elettronica;
                  b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse
          o servizi a un'altra impresa a determinate  condizioni,  su
          base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire  servizi
          di comunicazione elettronica anche quando  sono  utilizzati
          per   la   prestazione   di    servizi    della    societa'
          dell'informazione o di servizi di diffusione  di  contenuti
          radiotelevisivi;  il  concetto  comprende,   tra   l'altro,
          l'accesso  agli  elementi  della  rete   e   alle   risorse
          correlate,  che   puo'   comportare   la   connessione   di
          apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi  compreso,
          in particolare, l'accesso alla  rete  locale  nonche'  alle
          risorse e ai servizi necessari per fornire servizi  tramite
          la rete locale); l'accesso all'infrastruttura  fisica,  tra
          cui edifici, condotti e  piloni;  l'accesso  ai  pertinenti
          sistemi software, tra cui i sistemi di supporto  operativo;
          l'accesso  a  sistemi  informativi  o   banche   dati   per
          l'effettuazione  preventiva  di   ordini,   la   fornitura,
          l'effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di
          riparazione e la  fatturazione;  l'accesso  ai  servizi  di
          traduzione del numero o a  sistemi  che  svolgono  funzioni
          analoghe;  l'accesso  alle  reti   fisse   e   mobili,   in
          particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
          condizionato  per  i  servizi  di  televisione  digitale  e
          l'accesso ai servizi di rete virtuale;
                  c)  Agenzia  per   la   cybersicurezza   nazionale:
          l'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale,  istituita  a
          tutela  degli   interessi   nazionali   nel   campo   della
          cybersicurezza, anche ai fini della tutela della  sicurezza
          nazionale nello spazio cibernetico,  con  decreto-legge  14
          giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia
          di cybersicurezza, definizione dell'architettura  nazionale
          di cybersicurezza e istituzione  dell'Agenzia,  di  seguito
          denominata Agenzia;
                  d) apparato radio elettrico: un  trasmettitore,  un
          ricevitore  o  un  ricetrasmettitore  destinato  ad  essere
          applicato in una stazione radioelettrica.  In  alcuni  casi
          l'apparato radioelettrico puo' coincidere con  la  stazione
          stessa;
                  e) apparecchiature digitali televisive avanzate:  i
          sistemi  di  apparecchiature  di  decodifica  destinati  al
          collegamento con televisori o sistemi  televisivi  digitali
          integrati in grado di ricevere i servizi della  televisione
          digitale interattiva;
                  f)   Application   Programming   Interface   (API):
          interfaccia software fra applicazioni rese  disponibili  da
          emittenti  o  fornitori  di  servizi  e  le  risorse  delle
          apparecchiature  digitali  televisive   avanzate   per   la
          televisione e i servizi radiofonici digitali;
                  g)   Autorita'   nazionale   di   regolamentazione:
          l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
          denominata Autorita';
                  h)   apparecchiature   terminali:   apparecchiature
          terminali quali definite  all'articolo  1,  comma  1),  del
          decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198;
                  i) attribuzione di spettro radio:  la  designazione
          di una determinata  banda  di  spettro  radio  destinata  a
          essere utilizzata da parte di uno o piu' tipi di servizi di
          radiocomunicazione,   se   del   caso,   alle    condizioni
          specificate;
                  l) autorizzazione generale: il regime giuridico che
          garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di
          comunicazione elettronica e stabilisce  obblighi  specifici
          per il  settore  applicabili  a  tutti  i  tipi  o  a  tipi
          specifici di reti e servizi di  comunicazione  elettronica,
          conformemente al presente decreto;
                  m) BEREC: organismo dei  regolatori  europei  delle
          comunicazioni elettroniche;
                  n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o
          "PSAP" (public safety answering point):  un  luogo  fisico,
          sotto la responsabilita' di un'autorita' pubblica o  di  un
          organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene
          inizialmente una comunicazione di emergenza;
                  o) centrale unica di risposta o CUR: il  centro  di
          raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) piu' idoneo per
          la  ricezione  delle   comunicazioni   di   emergenza   sul
          territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti  su
          base regionale secondo le modalita' stabilite con  appositi
          protocolli  d'intesa  tra  le  regioni  ed   il   Ministero
          dell'interno;
                  p)  chiamata:  la  connessione  stabilita   da   un
          servizio di  comunicazione  interpersonale  accessibile  al
          pubblico   che    consente    la    comunicazione    vocale
          bidirezionale;
                  q)  comunicazione   di   emergenza:   comunicazione
          mediante servizi di  comunicazione  interpersonale  tra  un
          utente finale e il PSAP con  l'obiettivo  di  richiedere  e
          ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza;
                  r) consumatore: la persona fisica  che  utilizza  o
          chiede  di  utilizzare   un   servizio   di   comunicazione
          elettronica  accessibile  al   pubblico   per   scopi   non
          riferibili    all'attivita'    lavorativa,     commerciale,
          artigianale o professionale svolta;
                  s)  fornitura  di   una   rete   di   comunicazione
          elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo  o
          la messa a disposizione di tale rete;
                  t) gruppo chiuso  di  utenti  (CUG  -  Closed  User
          Group): una pluralita' di soggetti legati fra loro  da  uno
          stabile interesse professionale o d'utenza comune, tale  da
          giustificare esigenze interne di  comunicazione  confinata,
          soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di
          comunicazione elettronica;
                  u) incidente di sicurezza: un evento con  un  reale
          effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti  o  dei
          servizi di comunicazione elettronica;
                  v) informazioni sulla localizzazione del chiamante:
          i dati trattati in  una  rete  mobile  pubblica,  derivanti
          dall'infrastruttura di rete o dai dispositivi  mobili,  che
          indicano  la  posizione  geografica  delle  apparecchiature
          terminali mobili di un utente finale e in una rete pubblica
          fissa i dati sull'indirizzo fisico del punto  terminale  di
          rete;
                  z) interconnessione: una particolare  modalita'  di
          accesso messa in opera tra operatori  della  rete  pubblica
          mediante  il  collegamento  fisico  e  logico  delle   reti
          pubbliche di  comunicazione  elettronica  utilizzate  dalla
          medesima impresa o da un'altra impresa per consentire  agli
          utenti di un'impresa di comunicare  con  gli  utenti  della
          medesima o di un'altra impresa o  di  accedere  ai  servizi
          offerti da un'altra  impresa  qualora  tali  servizi  siano
          forniti dalle parti interessate o da altre parti che  hanno
          accesso alla rete;
                  aa)  interferenza  dannosa:   un'interferenza   che
          pregiudica   il   funzionamento   di   un    servizio    di
          radionavigazione o di altri  servizi  di  sicurezza  o  che
          deteriora gravemente, ostacola o  interrompe  ripetutamente
          un servizio di radiocomunicazione che  opera  conformemente
          alle  normative  internazionali,  dell'Unione   Europea   o
          nazionali applicabili;
                  bb) larga banda: l'ambiente tecnologico  costituito
          da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture,  che
          consente l'utilizzo delle tecnologie  digitali  ad  elevati
          livelli di interattivita';
                  cc)  libero  uso:  la  facolta'  di   utilizzo   di
          dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione
          elettronica senza necessita' di autorizzazione generale;
                  dd)  mercati  transnazionali:  mercati  individuati
          conformemente all'articolo  65  del  codice  europeo  delle
          comunicazioni elettroniche,  che  coprono  l'Unione  o  una
          parte considerevole di questa, situati in piu' di uno Stato
          membro;
                  ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi
          emergenze e catastrofi imminenti o in  corso,  inviato  dal
          sistema di allarme pubblico IT-Alert;
                  ff)  Ministero:   il   Ministero   dello   sviluppo
          economico;
                  gg) misure di autoprotezione: azioni  da  porre  in
          essere  utili  a  ridurre  i  rischi  e  ad  attenuare   le
          conseguenze  derivanti  da  gravi  emergenze  e  catastrofi
          imminenti o in corso;
                  hh) numero geografico: qualsiasi numero  del  piano
          di  numerazione  nazionale  dei  servizi  di  comunicazione
          elettronica  nel  quale  alcune  delle   cifre   hanno   un
          indicativo geografico  per  instradare  le  chiamate  verso
          l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;
                  ii) numero non  geografico:  qualsiasi  numero  del
          piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione
          elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio  i
          numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e
          i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;
                  ll)  operatore:  un'impresa  che  fornisce   o   e'
          autorizzata a fornire una rete  pubblica  di  comunicazione
          elettronica, o una risorsa correlata;
                  mm) PSAP piu'  idoneo:  uno  PSAP  istituito  dalle
          autorita'  competenti  per  coprire  le  comunicazioni   di
          emergenza da un  dato  luogo  o  per  le  comunicazioni  di
          emergenza di un certo tipo;
                  nn)  punto  di  accesso  senza  fili   di   portata
          limitata: apparecchiatura senza fili di accesso  alla  rete
          di  piccole  dimensioni,  a  bassa  potenza,   di   portata
          limitata, che utilizza spettro radio soggetto a  licenza  o
          spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei
          due, che puo' essere utilizzata  come  parte  di  una  rete
          pubblica di comunicazione elettronica ed essere  dotata  di
          una o piu' antenne a basso  impatto  visivo,  che  consente
          agli  utenti  un  accesso   senza   fili   alle   reti   di
          comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia
          di rete sottostante, che puo' essere mobile o fissa;
                  oo) punto terminale di  rete:  il  punto  fisico  a
          partire dal quale l'utente finale ha  accesso  a  una  rete
          pubblica di comunicazione elettronica e  che,  in  caso  di
          reti   in   cui   abbiano   luogo   la    commutazione    o
          l'instradamento, e' definito mediante un indirizzo di  rete
          specifico correlabile a un numero di utente finale o  a  un
          nome di utente finale; per  il  servizio  di  comunicazioni
          mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito
          dall'antenna fissa cui  possono  collegarsi  via  radio  le
          apparecchiature  terminali  utilizzate  dagli  utenti   del
          servizio;
                  pp)  rete  ad  altissima  capacita':  una  rete  di
          comunicazione   elettronica   costituita   interamente   da
          elementi  in  fibra  ottica  almeno  fino   al   punto   di
          distribuzione  nel  luogo  servito  oppure  una   rete   di
          comunicazione elettronica in grado di  fornire  prestazioni
          di rete analoghe in condizioni normali di picco in  termini
          di larghezza  di  banda  disponibile  per  downlink/uplink,
          resilienza,  parametri  di  errore,  latenza   e   relativa
          variazione;  le  prestazioni   di   rete   possono   essere
          considerate analoghe a prescindere da eventuali  disparita'
          di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche
          intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si
          collega in ultima istanza al punto terminale di rete;
                  qq) rete locale in radiofrequenza o  "RLAN"  (radio
          local area network): un sistema di  accesso  senza  fili  a
          bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di
          interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in
          prossimita' da altri  utenti,  che  utilizza  su  base  non
          esclusiva una porzione di spettro radio armonizzato;
                  rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato  dai
          segnali di comunicazione elettronica che collega  il  punto
          terminale della rete a  un  permutatore  o  a  un  impianto
          equivalente nella  rete  pubblica  fissa  di  comunicazione
          elettronica;
                  ss)  Rete   privata   o   Rete   di   comunicazione
          elettronica  ad  uso   privato:   rete   di   comunicazione
          elettronica  con  la  quale  sono  realizzati  servizi   di
          comunicazione elettronica ad  uso  esclusivo  del  titolare
          della  relativa  autorizzazione.  Una  rete  privata   puo'
          interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica
          tramite uno o piu'  punti  terminali  di  rete,  purche'  i
          servizi di comunicazione elettronica realizzati con la rete
          privata non siano accessibili al pubblico.
                  tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una
          rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica  accessibili  al  pubblico,  che  supporta   il
          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di
          rete;
                  uu) rete televisiva via cavo:  ogni  infrastruttura
          prevalentemente cablata installata  principalmente  per  la
          diffusione o la  distribuzione  di  segnali  radiofonici  o
          televisivi al pubblico;
                  vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
          trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente
          o una capacita' di amministrazione centralizzata e, se  del
          caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
          e altre risorse, inclusi gli elementi di rete  non  attivi,
          che consentono di trasmettere segnali via cavo, via  radio,
          a   mezzo   di   fibre   ottiche   o   con   altri    mezzi
          elettromagnetici, comprese le  reti  satellitari,  le  reti
          mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione
          di  pacchetto,  compresa  internet),  i  sistemi   per   il
          trasporto via cavo della corrente elettrica,  nella  misura
          in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le  reti
          utilizzate per la  diffusione  radiotelevisiva  e  le  reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato;
                  zz)   risorse   correlate:    servizi    correlati,
          infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati
          a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio  di
          comunicazione elettronica che permettono  o  supportano  la
          fornitura di servizi attraverso tale  rete  o  servizio,  o
          sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici
          o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici,  le
          antenne, le torri e le  altre  strutture  di  supporto,  le
          condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e  gli  armadi
          di distribuzione;
                  aaa)  RSPG:  il  gruppo  "Politica  dello   spettro
          radio";
                  bbb)  servizio  CBS  -  Cell   Broadcast   Service:
          servizio che consente la  comunicazione  unidirezionale  di
          brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili  presenti  in
          una determinata area geografica coperta da una o piu' celle
          delle reti mobili pubbliche;
                  ccc) servizio correlato: un  servizio  correlato  a
          una rete o a un servizio di comunicazione  elettronica  che
          permette o supporta la fornitura,  l'auto  fornitura  o  la
          fornitura automatizzata di servizi attraverso tale  rete  o
          servizio,  o  e'  potenzialmente  in  grado  di  farlo,   e
          comprende i servizi di traduzione del numero  o  i  sistemi
          che  svolgono  funzioni  analoghe,  i  sistemi  di  accesso
          condizionato  e  le   guide   elettroniche   ai   programmi
          (electronic programme guides - EPG), nonche' altri  servizi
          quali quelli relativi all'identita', alla posizione e  alla
          presenza;
                  ddd)  servizio  di  comunicazione  da  macchina   a
          macchina: servizio di comunicazione non  interpersonale  in
          cui le informazioni sono  iniziate  e  trasferite  in  modo
          prevalentemente    automatizzato    tra    dispositivi    e
          applicazioni con nessuna  o  marginale  interazione  umana.
          Tale servizio puo' essere basato sul numero e non  consente
          la realizzazione di un servizio interpersonale;
                  eee) servizio di comunicazione elettronica  ad  uso
          privato:  servizio  svolto  in  una  rete   privata   senza
          l'utilizzo  neanche  parziale  di   elementi   della   rete
          pubblica.   Il   servizio    e'    svolto    esclusivamente
          nell'interesse e per traffico tra terminali del titolare di
          un'autorizzazione   generale,   ovvero   beneficiario   del
          servizio, ad uso privato. Qualora  la  rete  privata  nella
          quale  il  servizio  ad   uso   privato   e'   svolto   sia
          interconnessa  con  la  rete  pubblica  il   traffico   non
          attraversa il punto terminale di rete;
                  fff)  servizio  di  comunicazione  elettronica:   i
          servizi,  forniti  di  norma  a  pagamento   su   reti   di
          comunicazioni   elettroniche,    che    comprendono,    con
          l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti  trasmessi
          utilizzando reti e servizi di comunicazione  elettronica  o
          che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i
          tipi di servizi seguenti:
                    1) servizio di accesso a internet quale  definito
          all'articolo 2, secondo comma, punto  2),  del  regolamento
          (UE) 2015/2120;
                    2) servizio di comunicazione interpersonale;
                    3)   servizi   consistenti    esclusivamente    o
          prevalentemente  nella  trasmissione  di  segnali  come   i
          servizi di trasmissione  utilizzati  per  la  fornitura  di
          servizi  da  macchina  a  macchina  e  per  la   diffusione
          circolare radiotelevisiva;
                  ggg)  servizio  di   comunicazione   interpersonale
          basato   sul   numero:   un   servizio   di   comunicazione
          interpersonale che si connette  a  risorse  di  numerazione
          assegnate pubblicamente -  ossia  uno  o  piu'  numeri  che
          figurano  in  un   piano   di   numerazione   nazionale   o
          internazionale - o consente la comunicazione con uno o piu'
          numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale  o
          internazionale;
                  hhh)  servizio  di   comunicazione   interpersonale
          indipendente  dal  numero:  un  servizio  di  comunicazione
          interpersonale che non si connette a risorse di numerazione
          assegnate  pubblicamente,  ossia  uno  o  piu'  numeri  che
          figurano  in  un   piano   di   numerazione   nazionale   o
          internazionale, o che non consente la comunicazione con uno
          o piu' numeri che  figurano  in  un  piano  di  numerazione
          nazionale o internazionale;
                  iii) servizio di comunicazione  interpersonale:  un
          servizio di norma  a  pagamento  che  consente  lo  scambio
          diretto  interpersonale  e  interattivo   di   informazioni
          tramite reti di comunicazione  elettronica  tra  un  numero
          limitato di persone,  mediante  il  quale  le  persone  che
          avviano  la  comunicazione  o   che   vi   partecipano   ne
          stabiliscono  il  destinatario  o  i  destinatari   e   non
          comprende  i  servizi  che  consentono   le   comunicazioni
          interpersonali e interattive esclusivamente  come  elemento
          accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un
          altro servizio;
                  lll) servizio di comunicazione vocale: un  servizio
          di comunicazione elettronica accessibile  al  pubblico  che
          consente  di  effettuare   e   ricevere,   direttamente   o
          indirettamente,   chiamate   nazionali   o   nazionali    e
          internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un
          piano di numerazione nazionale o internazionale;
                  mmm) servizio di conversazione globale: un servizio
          di conversazione multimediale in tempo reale  che  consente
          il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di
          immagini video in movimento, nonche' comunicazioni testuali
          e vocali in tempo reale  tra  gli  utenti  in  due  o  piu'
          localita';
                  nnn)   servizio   di   emergenza:   un    servizio,
          riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e
          rapida in situazioni in  cui  esiste,  in  particolare,  un
          rischio immediato per la vita o  l'incolumita'  fisica,  la
          salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprieta'
          privata o pubblica o l'ambiente;
                  ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica  con
          cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900
          V1.3.1  (2019-02)  -  Emergency   Communications   (EMTEL),
          European Public Warning System (EU-ALERT)  using  the  Cell
          Broadcast Service, e' realizzato in Italia  il  sistema  di
          allarme pubblico;
                  ppp) servizio telefonico accessibile  al  pubblico:
          un servizio reso accessibile al pubblico  che  consente  di
          effettuare  e  ricevere  direttamente   o   indirettamente,
          chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno
          o piu' numeri che figurano in un piano di  numerazione  dei
          servizi   di   comunicazione   elettronica   nazionale    o
          internazionale;
                  qqq) servizio televisivo in formato panoramico:  un
          servizio  televisivo  che  si  compone   esclusivamente   o
          parzialmente di programmi prodotti ed  editati  per  essere
          visualizzati  su  uno  schermo  a  formato  panoramico.  Il
          rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i
          servizi televisivi in formato panoramico;
                  rrr) servizio  universale:  un  insieme  minimo  di
          servizi di una qualita' determinata,  accessibili  a  tutti
          gli utenti a prescindere dalla loro  ubicazione  geografica
          e, tenuto  conto  delle  condizioni  nazionali  specifiche,
          offerti ad un prezzo accessibile;
                  sss)  sicurezza  delle  reti  e  dei  servizi:   la
          capacita'  delle  reti  e  dei  servizi  di   comunicazione
          elettronica di  resistere,  a  un  determinato  livello  di
          riservatezza,  a  qualsiasi  azione  che   comprometta   la
          disponibilita',   l'autenticita',   l'integrita'    o    la
          riservatezza di tali reti e servizi, dei  dati  conservati,
          trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti  o
          accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione;
                  ttt) sistema  di  accesso  condizionato:  qualsiasi
          misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa  secondo
          i quali l'accesso in  forma  intelligibile  a  un  servizio
          protetto di diffusione radiotelevisiva e' subordinato a  un
          abbonamento  o   a   un'altra   forma   di   autorizzazione
          preliminare individuale;
                  uuu)  sistema  di  allarme  pubblico:  sistema   di
          diffusione  di  allarmi   pubblici   agli   utenti   finali
          interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o  in
          corso;
                  vvv) spettro radio armonizzato: uno  spettro  radio
          per il quale sono  state  definite  condizioni  armonizzate
          relative alla sua disponibilita' e al  suo  uso  efficiente
          mediante  misure  tecniche  di   attuazione   conformemente
          all'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;
                  zzz) stazione radioelettrica: uno o  piu'  apparati
          radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie,
          necessari in una data postazione, anche mobile o portatile,
          per assicurare  un  servizio  di  radiocomunicazione  o  di
          radioastronomia  ovvero  per   svolgere   un'attivita'   di
          comunicazione elettronica ad uso privato. Ogni stazione, in
          particolare, viene classificata sulla base del  servizio  o
          dell'attivita' alle quali partecipa in maniera permanente o
          temporanea;
                  aaaa)  telefono  pubblico  a  pagamento:  qualsiasi
          apparecchio    telefonico    accessibile    al    pubblico,
          utilizzabile con mezzi di pagamento che  possono  includere
          monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
          comprese le schede con codice di accesso;
                  bbbb) uso condiviso dello spettro radio:  l'accesso
          da parte di due o piu' utenti per l'utilizzo  delle  stesse
          bande  di  spettro  radio  nell'ambito  di  un  accordo  di
          condivisione   definito,   autorizzato   sulla   base    di
          un'autorizzazione generale, di  diritti  d'uso  individuali
          dello spettro radio o di  una  combinazione  dei  due,  che
          include  approcci  normativi   come   l'accesso   condiviso
          soggetto a licenza volto a facilitare  l'uso  condiviso  di
          una banda di spettro radio, previo  accordo  vincolante  di
          tutte le parti interessate,  conformemente  alle  norme  di
          condivisione previste nei loro diritti d'uso dello  spettro
          radio onde da garantire  a  tutti  gli  utenti  accordi  di
          condivisione  prevedibili  e  affidabili,  e  fatta   salva
          l'applicazione del diritto della concorrenza;
                  cccc) utente finale: un  utente  che  non  fornisce
          reti pubbliche di comunicazione elettronica  o  servizi  di
          comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico  o  a
          gruppi chiusi di utenti;
                  dddd) utente: la persona  fisica  o  giuridica  che
          utilizza  o   chiede   di   utilizzare   un   servizio   di
          comunicazione elettronica accessibile al pubblico, ovvero a
          un insieme  predefinito  e  chiuso  di  persone  fisiche  o
          giuridiche all'uopo autorizzate."

              Note al Comma 676
              Si riporta il testo dell'articolo 5, del  decreto-legge
          20 febbraio 2017, n.  14,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (Disposizioni urgenti  in
          materia di sicurezza delle citta'):
                "Art.  5.  Patti  per  l'attuazione  della  sicurezza
          urbana
                1.  In  coerenza  con  le  linee  generali   di   cui
          all'articolo 2, con  appositi  patti  sottoscritti  tra  il
          prefetto  ed  il  sindaco,  nel  rispetto  di  linee  guida
          adottate,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,   con
          accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  e
          autonomie locali, possono essere individuati, in  relazione
          alla specificita' dei contesti, interventi per la sicurezza
          urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali
          confinanti con il territorio urbano.
                2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma  1
          perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:
                  a)  prevenzione  e  contrasto   dei   fenomeni   di
          criminalita' diffusa e  predatoria,  attraverso  servizi  e
          interventi di prossimita', in particolare a vantaggio delle
          zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche
          coinvolgendo,   mediante   appositi   accordi,   le    reti
          territoriali di volontari per la tutela e  la  salvaguardia
          dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini
          e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte
          ad esigenze  straordinarie  di  controllo  del  territorio,
          nonche'   attraverso   l'installazione   di   sistemi    di
          videosorveglianza;
                  b)  promozione  e  tutela  della  legalita',  anche
          mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma  di
          condotta illecita,  compresi  l'occupazione  arbitraria  di
          immobili e lo smercio di beni contraffatti  o  falsificati,
          nonche' la  prevenzione  di  altri  fenomeni  che  comunque
          comportino  turbativa  del  libero  utilizzo  degli   spazi
          pubblici;
                  c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche
          valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra
          le amministrazioni  competenti,  finalizzate  a  coadiuvare
          l'ente locale nell'individuazione di  aree  urbane  su  cui
          insistono plessi scolastici e  sedi  universitarie,  musei,
          aree e parchi archeologici, complessi monumentali  o  altri
          istituti e luoghi della cultura o comunque  interessati  da
          consistenti  flussi  turistici,  ovvero  adibite  a   verde
          pubblico, da  sottoporre  a  particolare  tutela  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 3;
                  c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione
          e della solidarieta' sociale mediante azioni e progetti per
          l'eliminazione   di   fattori   di   marginalita',    anche
          valorizzando la  collaborazione  con  enti  o  associazioni
          operanti nel privato sociale, in coerenza con le  finalita'
          del  Piano  nazionale  per  la  lotta   alla   poverta'   e
          all'esclusione sociale.
                2-bis. I patti  di  cui  al  presente  articolo  sono
          sottoscritti tra il prefetto e il  sindaco,  anche  tenendo
          conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite  da
          associazioni    di    categoria    comparativamente    piu'
          rappresentative.
                2-ter.  Ai  fini  dell'installazione  di  sistemi  di
          videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a),  da  parte
          dei comuni, e' autorizzata la spesa di 7  milioni  di  euro
          per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2018 e 2019. Al relativo onere  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2017-2019, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero.
                2-quater. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono definite le modalita' di presentazione delle richieste
          da parte  dei  comuni  interessati  nonche'  i  criteri  di
          ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base
          delle medesime richieste.
                2-quinquies.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio."
              Note al Comma 678
              Si riporta il testo dell'articolo 14, del  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
                "Art. 14 Esecuzione dell'espulsione
                1. Quando non e' possibile eseguire con  immediatezza
          l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera  o  il
          respingimento,  a  causa  di  situazioni  transitorie   che
          ostacolano la preparazione del rimpatrio o  l'effettuazione
          dell'allontanamento, il questore dispone che  lo  straniero
          sia trattenuto per il tempo strettamente necessario  presso
          il centro di permanenza per i  rimpatri  piu'  vicino,  tra
          quelli individuati o costituiti con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  A   tal   fine   effettua   richiesta   di
          assegnazione   del   posto    alla    Direzione    centrale
          dell'immigrazione  e  della  polizia  delle  frontiere  del
          Dipartimento  della  pubblica   sicurezza   del   Ministero
          dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30  luglio
          2002,  n.  189.  Tra  le  situazioni  che  legittimano   il
          trattenimento   rientrano,   oltre   a   quelle    indicate
          all'articolo 13, comma 4-bis,  anche  quelle  riconducibili
          alla necessita' di prestare soccorso allo  straniero  o  di
          effettuare accertamenti supplementari in  ordine  alla  sua
          identita' o nazionalita' ovvero di  acquisire  i  documenti
          per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
          idoneo.
                1.1. Il trattenimento dello straniero di cui  non  e'
          possibile  eseguire  con  immediatezza  l'espulsione  o  il
          respingimento alla frontiera e' disposto con priorita'  per
          coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la
          sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche  con
          sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
          comma 3, terzo periodo,  e  all'articolo  5,  comma  5-bis,
          nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i
          quali sono vigenti accordi di cooperazione o  altre  intese
          in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.
                1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di
          validita' e l'espulsione non e'  stata  disposta  ai  sensi
          dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del  presente
          testo unico o  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  31  luglio  2005,  n.  155,  il
          questore, in luogo del trattenimento di  cui  al  comma  1,
          puo' disporre una o piu' delle seguenti misure:
                  a)  consegna  del  passaporto  o  altro   documento
          equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
          momento della partenza;
                  b) obbligo di dimora in  un  luogo  preventivamente
          individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
                  c) obbligo di presentazione,  in  giorni  ed  orari
          stabiliti,  presso  un   ufficio   della   forza   pubblica
          territorialmente competente.
                Le misure di cui al primo periodo sono  adottate  con
          provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica
          all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
          e 4 del regolamento, recante  l'avviso  che  lo  stesso  ha
          facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
          memorie  o  deduzioni  al  giudice  della   convalida.   Il
          provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica  al
          giudice di pace competente per territorio. Il  giudice,  se
          ne  ricorrono  i  presupposti,  dispone  con   decreto   la
          convalida nelle successive 48 ore. Le  misure,  su  istanza
          dell'interessato,  sentito  il  questore,  possono   essere
          modificate   o   revocate   dal   giudice   di   pace.   Il
          contravventore anche solo ad una delle predette  misure  e'
          punito con la  multa  da  3.000  a  18.000  euro.  In  tale
          ipotesi, ai fini dell'espulsione  dello  straniero  non  e'
          richiesto il rilascio del nulla osta  di  cui  all'articolo
          13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
          all'accertamento  del  reato.  Qualora  non  sia  possibile
          l'accompagnamento  immediato   alla   frontiera,   con   le
          modalita' di cui all'articolo  13,  comma  3,  il  questore
          provvede  ai  sensi  dei  commi  1  o  5-bis  del  presente
          articolo.
                2. Lo straniero e' trattenuto nel centro, presso  cui
          sono  assicurati  adeguati  standard  igienico-sanitari   e
          abitativi, con modalita' tali da assicurare  la  necessaria
          informazione relativa al  suo  status,  l'assistenza  e  il
          pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto  disposto
          dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della
          Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto  previsto
          dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata  in  ogni  caso  la
          liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
                2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze
          o reclami orali  o  scritti,  anche  in  busta  chiusa,  al
          Garante nazionale e  ai  garanti  regionali  o  locali  dei
          diritti delle persone private della liberta' personale.
                3. Il questore del luogo in cui si  trova  il  centro
          trasmette   copia   degli   atti   al   giudice   di   pace
          territorialmente  competente,  per  la   convalida,   senza
          ritardo e comunque entro le quarantotto  ore  dall'adozione
          del provvedimento.
                4. L'udienza per la convalida si svolge in camera  di
          consiglio con la partecipazione necessaria di un  difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dall'articolo  13   e   dal   presente
          articolo, escluso il requisito della vicinanza  del  centro
          di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1,  e  sentito
          l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
          ogni effetto qualora non sia osservato il  termine  per  la
          decisione. La  convalida  puo'  essere  disposta  anche  in
          occasione della convalida del  decreto  di  accompagnamento
          alla frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del  ricorso
          avverso il provvedimento di espulsione.
                5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
          un  periodo   di   complessivi   trenta   giorni.   Qualora
          l'accertamento dell'identita' e della  nazionalita'  ovvero
          l'acquisizione di documenti per il viaggio  presenti  gravi
          difficolta', il giudice, su richiesta  del  questore,  puo'
          prorogare il termine  di  ulteriori  trenta  giorni.  Anche
          prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
          respingimento,  dandone  comunicazione  senza  ritardo   al
          giudice. Trascorso tale termine, il questore puo'  chiedere
          al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi
          elementi concreti  che  consentano  di  ritenere  probabile
          l'identificazione  ovvero  sia  necessario   al   fine   di
          organizzare le operazioni di rimpatrio.  In  ogni  caso  il
          periodo   massimo   di   trattenimento   dello    straniero
          all'interno del centro di permanenza  per  i  rimpatri  non
          puo' essere superiore a novanta giorni  ed  e'  prorogabile
          per altri trenta giorni qualora lo straniero sia  cittadino
          di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi  in
          materia di  rimpatri.  Lo  straniero  che  sia  gia'  stato
          trattenuto presso le strutture carcerarie  per  un  periodo
          pari  a  quello  di  novanta  giorni  indicato  al  periodo
          precedente, puo' essere trattenuto presso il centro per  un
          periodo massimo di trenta  giorni,  prorogabile  per  altri
          trenta giorni qualora lo  straniero  sia  cittadino  di  un
          Paese  con  cui  l'Italia  abbia  sottoscritto  accordi  in
          materia  di  rimpatri.  Tale  termine  e'  prorogabile   di
          ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del  giudice
          di  pace,  nei  casi  di  particolare  complessita'   delle
          procedure  di  identificazione  e  di  organizzazione   del
          rimpatrio. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo
          detenuto,  la  direzione  della   struttura   penitenziaria
          richiede   al   questore   del   luogo   le    informazioni
          sull'identita'  e  sulla  nazionalita'  dello  stesso.  Nei
          medesimi  casi  il   questore   avvia   la   procedura   di
          identificazione  interessando   le   competenti   autorita'
          diplomatiche.   Ai    soli    fini    dell'identificazione,
          l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone
          la traduzione del detenuto presso il piu' vicino  posto  di
          polizia per il tempo strettamente necessario al  compimento
          di tali operazioni. A tal fine il Ministro  dell'interno  e
          il Ministro della giustizia adottano i necessari  strumenti
          di coordinamento.
                5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
          dello straniero e di  adottare  le  misure  necessarie  per
          eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
          respingimento,  il  questore  ordina  allo   straniero   di
          lasciare il territorio dello  Stato  entro  il  termine  di
          sette giorni, qualora non sia stato  possibile  trattenerlo
          in un  Centro  di  permanenza  per  i  rimpatri  ovvero  la
          permanenza presso tale struttura non  ne  abbia  consentito
          l'allontanamento dal  territorio  nazionale,  ovvero  dalle
          circostanze concrete non  emerga  piu'  alcuna  prospettiva
          ragionevole che l'allontanamento possa  essere  eseguito  e
          che lo straniero possa  essere  riaccolto  dallo  Stato  di
          origine  o   di   provenienza.   L'ordine   e'   dato   con
          provvedimento scritto, recante l'indicazione,  in  caso  di
          violazione, delle conseguenze sanzionatorie.  L'ordine  del
          questore   puo'   essere   accompagnato   dalla    consegna
          all'interessato,   anche   su    sua    richiesta,    della
          documentazione necessaria per raggiungere gli uffici  della
          rappresentanza diplomatica del suo Paese in  Italia,  anche
          se  onoraria,  nonche'  per  rientrare   nello   Stato   di
          appartenenza ovvero, quando cio' non sia  possibile,  nello
          Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
                5-ter. La violazione  dell'ordine  di  cui  al  comma
          5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo,
          con  la  multa  da  10.000  a  20.000  euro,  in  caso   di
          respingimento o espulsione disposta ai sensi  dell'articolo
          13, comma 4, o se lo straniero,  ammesso  ai  programmi  di
          rimpatrio volontario  ed  assistito,  di  cui  all'articolo
          14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a
          15.000 euro se  l'espulsione  e'  stata  disposta  in  base
          all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto
          conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero
          si trovi in stato di  detenzione  in  carcere,  si  procede
          all'adozione di un nuovo provvedimento  di  espulsione  per
          violazione  all'ordine  di  allontanamento   adottato   dal
          questore ai sensi del comma 5-bis  del  presente  articolo.
          Qualora non  sia  possibile  procedere  all'accompagnamento
          alla frontiera, si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
          commi  1  e   5-bis   del   presente   articolo,   nonche',
          ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo  13,
          comma 3.
                5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
          del  comma  5-ter,  terzo   periodo,   e'   punita,   salvo
          giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000  euro.
          Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
          5-ter, quarto periodo.
                5-quater.1. Nella valutazione della  condotta  tenuta
          dallo straniero destinatario dell'ordine del  questore,  di
          cui ai commi 5-ter e 5-quater,  il  giudice  accerta  anche
          l'eventuale consegna all'interessato  della  documentazione
          di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
          fini dell'esecuzione del provvedimento  di  allontanamento,
          in    particolare    attraverso    l'esibizione    d'idonea
          documentazione.
                5-quinquies. Al procedimento penale per  i  reati  di
          cui  agli  articoli  5-ter  e  5-quater  si  applicano   le
          disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e  32-bis,
          del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
                5-sexies.  Ai  fini  dell'esecuzione  dell'espulsione
          dello straniero denunciato  ai  sensi  dei  commi  5-ter  e
          5-quater, non e' richiesto il rilascio del  nulla  osta  di
          cui all'articolo  13,  comma  3,  da  parte  dell'autorita'
          giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
          Il questore comunica l'avvenuta esecuzione  dell'espulsione
          all'autorita' giudiziaria competente  all'accertamento  del
          reato.
                5-septies.   Il   giudice,   acquisita   la   notizia
          dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di  non
          luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
          territorio  dello  Stato   prima   del   termine   previsto
          dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo  345  del
          codice di procedura penale.
                6. Contro i decreti di convalida e di proroga di  cui
          al comma  5  e'  proponibile  ricorso  per  cassazione.  Il
          relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
                7. Il questore,  avvalendosi  della  forza  pubblica,
          adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo  straniero
          non si allontani indebitamente dal centro e  provvede,  nel
          caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
          mediante  l'adozione   di   un   nuovo   provvedimento   di
          trattenimento. Il periodo  di  trattenimento  disposto  dal
          nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
          trattenimento indicato dal comma 5.
                7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle
          persone  o  alle  cose  in  occasione   o   a   causa   del
          trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo
          o durante la permanenza  in  una  delle  strutture  di  cui
          all'articolo  10-ter,  per  i  quali  e'   obbligatorio   o
          facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del
          codice  di  procedura  penale,  quando  non  e'   possibile
          procedere  immediatamente  all'arresto   per   ragioni   di
          sicurezza o incolumita' pubblica, si considera in stato  di
          flagranza  ai  sensi  dell'articolo  382  del   codice   di
          procedura penale  colui  il  quale,  anche  sulla  base  di
          documentazione video o fotografica, risulta  essere  autore
          del fatto e l'arresto e' consentito entro  quarantotto  ore
          dal fatto.
                7-ter. Per i delitti  indicati  nel  comma  7-bis  si
          procede sempre con giudizio direttissimo, salvo  che  siano
          necessarie speciali indagini.
                8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
          frontiera,  possono  essere   stipulate   convenzioni   con
          soggetti che esercitano trasporti di linea o con  organismi
          anche internazionali che svolgono attivita'  di  assistenza
          per stranieri.
                9.  Oltre  a  quanto  previsto  dal  regolamento   di
          attuazione e dalle norme in materia  di  giurisdizione,  il
          Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
          l'esecuzione di  quanto  disposto  dal  presente  articolo,
          anche mediante convenzioni con altre amministrazioni  dello
          Stato,  con  gli  enti  locali,   con   i   proprietari   o
          concessionari di aree,  strutture  e  altre  installazioni,
          nonche' per la  fornitura  di  beni  e  servizi.  Eventuali
          deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria  e
          di contabilita' sono adottate di concerto con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica.
          Il  Ministro  dell'interno  promuove  inoltre   le   intese
          occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
          Ministri."
              Note al Comma 680
              Si riporta il  testo  dell'articolo  106,  del  decreto
          legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  recante  codice  dei
          contratti pubblici:
                "Art. 106 Modifica di contratti durante il periodo di
          efficacia
                1. Le modifiche, nonche' le varianti,  dei  contratti
          di appalto in corso di validita' devono essere  autorizzate
          dal RUP con le modalita'  previste  dall'ordinamento  della
          stazione appaltante cui il  RUP  dipende.  I  contratti  di
          appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono
          essere modificati senza una nuova procedura di  affidamento
          nei casi seguenti:
                  a) se le modifiche, a prescindere dal  loro  valore
          monetario,  sono  state  previste  nei  documenti  di  gara
          iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili,  che
          possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.  Tali
          clausole fissano  la  portata  e  la  natura  di  eventuali
          modifiche nonche' le condizioni  alle  quali  esse  possono
          essere impiegate, facendo riferimento alle  variazioni  dei
          prezzi  e  dei  costi  standard,  ove  definiti.  Esse  non
          apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare  la
          natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per  i
          contratti relativi ai lavori, le variazioni  di  prezzo  in
          aumento o in diminuzione  possono  essere  valutate,  sulla
          base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
          l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al  prezzo
          originario e comunque in misura  pari  alla  meta'.  Per  i
          contratti relativi a  servizi  o  forniture  stipulati  dai
          soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208;
                  b) per lavori, servizi o  forniture,  supplementari
          da  parte  del  contraente  originale  che  si  sono   resi
          necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un
          cambiamento del  contraente  produca  entrambi  i  seguenti
          effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma  7  per  gli
          appalti nei settori ordinari:
                    1) risulti impraticabile per motivi  economici  o
          tecnici   quali    il    rispetto    dei    requisiti    di
          intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
          servizi   o   impianti   esistenti   forniti    nell'ambito
          dell'appalto iniziale;
                    2) comporti per l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una  consistente
          duplicazione dei costi;
                  c)  ove  siano  soddisfatte   tutte   le   seguenti
          condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
          settori ordinari dal comma 7:
                    1) la necessita' di modifica  e'  determinata  da
          circostanze     impreviste     e     imprevedibili      per
          l'amministrazione    aggiudicatrice    o     per     l'ente
          aggiudicatore. In tali casi le  modifiche  all'oggetto  del
          contratto assumono la denominazione di  varianti  in  corso
          d'opera. Tra le predette circostanze puo'  rientrare  anche
          la  sopravvenienza  di  nuove  disposizioni  legislative  o
          regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
          alla tutela di interessi rilevanti;
                    2) la modifica non altera la natura generale  del
          contratto;
                  d) se un nuovo contraente sostituisce quello a  cui
          la  stazione  appaltante  aveva  inizialmente   aggiudicato
          l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
                    1) una clausola di  revisione  inequivocabile  in
          conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);
                    2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
          di  morte  o  a  seguito  di  ristrutturazioni  societarie,
          comprese rilevazioni, fusioni,  scissioni,  acquisizione  o
          insolvenza, un altro operatore  economico  che  soddisfi  i
          criteri di selezione  qualitativa  stabiliti  inizialmente,
          purche' cio' non implichi altre  modifiche  sostanziali  al
          contratto e non sia finalizzato ad  eludere  l'applicazione
          del presente codice;
                    3)   nel   caso    in    cui    l'amministrazione
          aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  si   assuma   gli
          obblighi del contraente principale nei confronti  dei  suoi
          subappaltatori;
                  e) se le modifiche non sono  sostanziali  ai  sensi
          del comma 4. Le stazioni appaltanti possono  stabilire  nei
          documenti di gara  soglie  di  importi  per  consentire  le
          modifiche.
                2. I contratti possono parimenti  essere  modificati,
          oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
          nuova procedura a norma del presente codice, se  il  valore
          della modifica e'  al  di  sotto  di  entrambi  i  seguenti
          valori:
                  a) le soglie fissate all'articolo 35;
                  b)  il  10  per  cento  del  valore  iniziale   del
          contratto per i contratti di servizi e  forniture  sia  nei
          settori ordinari che speciali ovvero il 15  per  cento  del
          valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia
          nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
          puo'  alterare  la  natura  complessiva  del  contratto   o
          dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche  successive,
          il valore e' accertato sulla base  del  valore  complessivo
          netto delle successive modifiche. Qualora la necessita'  di
          modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
          progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
          realizzazione dell'opera o la sua  utilizzazione,  essa  e'
          consentita solo nei limiti quantitativi di cui al  presente
          comma, ferma restando la  responsabilita'  dei  progettisti
          esterni.
                3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi  1,
          lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e'  il  valore
          di riferimento quando il contratto prevede una clausola  di
          indicizzazione.
                4. Una modifica di  un  contratto  o  di  un  accordo
          quadro  durante  il  periodo   della   sua   efficacia   e'
          considerata sostanziale ai sensi del comma 1,  lettera  e),
          quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del
          contratto originariamente pattuiti.  In  ogni  caso,  fatti
          salvi  i  commi  1  e  2,  una  modifica   e'   considerata
          sostanziale se una o piu' delle  seguenti  condizioni  sono
          soddisfatte:
                  a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
          state  contenute  nella   procedura   d'appalto   iniziale,
          avrebbero consentito l'ammissione di candidati  diversi  da
          quelli  inizialmente  selezionati   o   l'accettazione   di
          un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
          avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
          aggiudicazione;
                  b) la modifica cambia  l'equilibrio  economico  del
          contratto    o     dell'accordo     quadro     a     favore
          dell'aggiudicatario in  modo  non  previsto  nel  contratto
          iniziale;
                  c) la modifica  estende  notevolmente  l'ambito  di
          applicazione del contratto;
                  d) se un nuovo contraente  sostituisce  quello  cui
          l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
          quelli previsti al comma 1, lettera d).
                5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
          aggiudicatori  che  hanno  modificato  un  contratto  nelle
          situazioni di cui al comma 1, lettere b) e  c),  pubblicano
          un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale  dell'Unione
          europea.  Tale  avviso  contiene  le  informazioni  di  cui
          all'allegato XIV, parte I,  lettera  E,  ed  e'  pubblicato
          conformemente all'articolo 72  per  i  settori  ordinari  e
          all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
          importo inferiore alla soglia di cui  all'articolo  35,  la
          pubblicita' avviene in ambito nazionale.
                6. Una nuova procedura d'appalto  in  conformita'  al
          presente  codice   e'   richiesta   per   modifiche   delle
          disposizioni di un contratto pubblico di un accordo  quadro
          durante il periodo della sua efficacia  diverse  da  quelle
          previste ai commi 1 e 2.
                7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
          settori ordinari il contratto  puo'  essere  modificato  se
          l'eventuale aumento di prezzo non eccede il  50  per  cento
          del  valore  del  contratto  iniziale.  In  caso  di   piu'
          modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
          di ciascuna modifica. Tali modifiche  successive  non  sono
          intese ad aggirare il presente codice.
                8.  La  stazione  appaltante  comunica  all'ANAC   le
          modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b)  e
          al comma 2, entro trenta giorni dal  loro  perfezionamento.
          In caso di  mancata  o  tardiva  comunicazione  l'Autorita'
          irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
          di importo compreso  tra  50  e  200  euro  per  giorno  di
          ritardo.  L'Autorita'  pubblica  sulla  sezione  del   sito
          Amministrazione trasparente  l'elenco  delle  modificazioni
          contrattuali      comunicate,      indicando       l'opera,
          l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
          il progettista, il valore della modifica.
                9. I titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono
          responsabili per i danni subiti dalle  stazioni  appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
          di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
          progettazione   esecutiva   e   l'esecuzione   di   lavori,
          l'appaltatore  risponde   dei   ritardi   e   degli   oneri
          conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
          d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
                10. Ai fini  del  presente  articolo  si  considerano
          errore   o   omissione   di   progettazione    l'inadeguata
          valutazione dello stato di fatto,  la  mancata  od  erronea
          identificazione della normativa tecnica vincolante  per  la
          progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
          ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
          violazione delle regole di diligenza nella  predisposizione
          degli elaborati progettuali.
                11. La durata del contratto  puo'  essere  modificata
          esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
          prevista nel bando e nei documenti di gara una  opzione  di
          proroga. La  proroga  e'  limitata  al  tempo  strettamente
          necessario alla conclusione delle procedure necessarie  per
          l'individuazione di un nuovo contraente.  In  tal  caso  il
          contraente  e'  tenuto  all'esecuzione  delle   prestazioni
          previste  nel  contratto  agli  stessi  prezzi,   patti   e
          condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.
                12. La  stazione  appaltante,  qualora  in  corso  di
          esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
          delle   prestazioni   fino   a   concorrenza   del   quinto
          dell'importo del contratto,  puo'  imporre  all'appaltatore
          l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel  contratto
          originario. In tal caso l'appaltatore non puo'  far  valere
          il diritto alla risoluzione del contratto.
                13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
          febbraio 1991,  n.  52.  Ai  fini  dell'opponibilita'  alle
          stazioni appaltanti, le cessioni di crediti  devono  essere
          stipulate  mediante  atto  pubblico  o  scrittura   privata
          autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
          debitrici.  Fatto  salvo  il  rispetto  degli  obblighi  di
          tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo  di
          appalto,  concessione,  concorso  di  progettazione,   sono
          efficaci e opponibili alle  stazioni  appaltanti  che  sono
          amministrazioni pubbliche qualora queste non  le  rifiutino
          con  comunicazione  da  notificarsi   al   cedente   e   al
          cessionario  entro  quarantacinque  giorni  dalla  notifica
          della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
          stipulato  o  in   atto   separato   contestuale,   possono
          preventivamente   accettare   la    cessione    da    parte
          dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti  che  devono
          venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
          stata notificata la cessione puo'  opporre  al  cessionario
          tutte  le  eccezioni  opponibili  al  cedente  in  base  al
          contratto   relativo   a   lavori,   servizi,    forniture,
          progettazione, con questo stipulato.
                14. Per gli  appalti  e  le  concessioni  di  importo
          inferiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso
          d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
          per cento dell'importo originario del contratto relative  a
          contratti  di  importo  pari  o   superiore   alla   soglia
          comunitaria, sono comunicate dal  RUP  all'Osservatorio  di
          cui all'articolo 213, tramite le sezioni  regionali,  entro
          trenta giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione
          appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
          di competenza. Per i contratti pubblici di importo  pari  o
          superiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso
          d'opera  di  importo   eccedente   il   dieci   per   cento
          dell'importo originario del contratto, incluse le  varianti
          in corso d'opera riferite alle infrastrutture  prioritarie,
          sono trasmesse dal RUP  all'ANAC,  unitamente  al  progetto
          esecutivo,  all'atto  di  validazione  e  ad  una  apposita
          relazione del responsabile unico  del  procedimento,  entro
          trenta giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione
          appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
          della variante in corso d'opera approvata, essa esercita  i
          poteri di cui all'articolo 213. In  caso  di  inadempimento
          agli  obblighi  di  comunicazione  e   trasmissione   delle
          varianti  in  corso  d'opera  previsti,  si  applicano   le
          sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
          comma 13."
              Si riporta il testo dell'articolo 33, del decreto-legge
          21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure urgenti per contrastare
          gli effetti economici e  umanitari  della  crisi  ucraina),
          come modificato dalla presente legge:
                "Art. 33 Misure per far fronte alle maggiori esigenze
          in materia di immigrazione
                1.  In  considerazione  dello  stato   di   emergenza
          dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri  28
          febbraio  2022  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare
          soccorso ed  assistenza,  sul  territorio  nazionale,  alla
          popolazione  ucraina  in  conseguenza  della  grave   crisi
          internazionale in atto e attesa la necessita' di far fronte
          alle  eccezionali  esigenze   determinate   dal   massiccio
          afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al  fine  di
          assicurare, fino al  31  dicembre  2022,  la  funzionalita'
          della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle
          commissioni e sezioni territoriali  per  il  riconoscimento
          della protezione internazionale, i contratti di prestazione
          di  lavoro  a  termine,  stipulati   tramite   agenzie   di
          somministrazione  di  lavoro,  nell'ambito   del   progetto
          finanziato con i fondi destinati dalla Commissione  Europea
          all'Italia  per  fronteggiare  situazioni  emergenziali  in
          materia di asilo, EmAs.Com - Empowerment Asylum Commission,
          Sub Action 2, possono essere modificati  anche  in  deroga,
          ove necessario, all'articolo 106 del codice  dei  contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50.
                2. Per le medesime esigenze di cui  al  comma  1,  al
          fine  di  consentire  una  piu'  rapida  trattazione  delle
          istanze avanzate, a vario titolo,  da  cittadini  stranieri
          interessati  dalla  crisi  internazionale   in   atto,   il
          Ministero dell'interno e' autorizzato ad utilizzare fino al
          31 dicembre 2022 prestazioni  di  lavoro  con  contratto  a
          termine  di   cui   all'articolo   103,   comma   23,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I relativi
          i   contratti,   gia'   stipulati   con   le   agenzie   di
          somministrazione di lavoro, possono essere modificati anche
          in deroga, ove necessario,  all'articolo  106  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
                3. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  pari
          complessivamente a euro  19.961.457  per  l'anno  2022,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 38."