Note al Comma 639
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359
(ricostituzione dell'Accademia Nazionale dei Lincei):
"Art. 3
L'Accademia e' esente da ogni imposta o tassa
generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga
legislativa.
Gli atti dell'Accademia che sarebbero colpiti da
tassa di registro godono del trattamento tributario
stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 328, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
"328. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto
legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359,
continuano ad applicarsi a tutti i tributi erariali,
regionali e locali vigenti, nonche' ad ogni altro tributo
di nuova istituzione, salva espressa deroga legislativa,
dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito
delle attivita' istituzionali e strumentali dalla stessa
esercitate non in regime di impresa, anche in deroga alle
disposizioni agevolative riguardanti tali tributi."
Si riporta il testo dell'articolo 58-quater del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili:
"Art. 58-quater Regime tributario dell'Accademia
nazionale dei Lincei
1. All'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole: "dalla stessa esercitate non in
regime di impresa" sono sostituite dalle seguenti: "e
strumentali dalla stessa esercitate non in regime di
impresa, anche in deroga alle disposizioni agevolative
riguardanti tali tributi".
2. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione
di cui al comma 1, valutate in 1 milione di euro per l'anno
2019 e in 490.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Note al Comma 640
Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 759,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e'
riportato nelle note al comma 81.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 770, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160:
"770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g),
devono presentare la dichiarazione, il cui modello e'
approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai
fini della determinazione dell'imposta. Si applica il
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione
deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata
in vigore del decreto di cui al primo periodo, i
contribuenti continuano ad utilizzare il modello di
dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014."
Note al Comma 642
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 397 e 398,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
"397. Per espletamento del servizio di trasmissione
radiofonica delle sedute parlamentari e' autorizzata la
spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
398. Fino all'espletamento della procedura di
affidamento del servizio di cui al comma 397, indetta dal
Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il
30 aprile 2020, e' prorogato il regime convenzionale con il
Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma
1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso il termine
di cui al periodo precedente, il regime convenzionale con
il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto
salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora
conclusa."
Note al Comma 646
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 651, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
"651. Al fine di sostenere le finalita' istituzionali
della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e
la trasmissione della cultura ebraica, a decorrere
dall'anno 2018 e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000
annui a favore della stessa Fondazione."
Note al Comma 647
Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19):
"Art. 7 Arruolamento temporaneo di medici e
infermieri militari
1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID-19, e' autorizzato, per l'anno 2020,
l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari
dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una
ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di
seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:
a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di
tenente;
b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di
maresciallo.
2. Possono essere arruolati, previo giudizio della
competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani
in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore ad anni 45;
b) possesso della laurea magistrale in medicina e
chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per
il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della
laurea in infermieristica e della relativa abilitazione
professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera
b);
c) non essere stati giudicati permanentemente non
idonei al servizio militare;
d) non essere stati dimessi d'autorita' da
precedenti ferme nelle Forze armate;
e) non essere stati condannati per delitti non
colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto
penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi.
3. Le procedure di arruolamento di cui al presente
articolo sono gestite tramite il portale on line nel sito
internet del Ministero della difesa "www.difesa.it" e si
concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Il personale di cui al comma 1 non e' fornito di
rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la durata
della ferma. Ad esso e' attribuito il trattamento giuridico
e economico dei parigrado in servizio permanente.
5. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, e'
autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60
unita' di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti
alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro
13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126."
Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
"Art. 19 Funzionamento e potenziamento della Sanita'
militare
1. Per le finalita' di cui all'articolo 7, del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel
rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di
requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed
economico, per l'anno 2020 e' autorizzato l'arruolamento
eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in
servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata
di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna
categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o
grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30
dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di
maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50
dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di partecipazione sono presentate entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure
di arruolamento da parte della Direzione generale del
personale militare sul portale on-line del sito internet
del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti
sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del
presente articolo nonche' quelli prestati ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 18
del 2020, costituiscono titolo di merito da valutare nelle
procedure concorsuali per il reclutamento di personale
militare in servizio permanente appartenente ai medesimi
ruoli delle Forze armate.
3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente
articolo nonche' quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora
iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una
scuola universitaria di specializzazione in medicina e
chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del
trattamento economico previsto dal contratto di formazione
specialistica. Il periodo di attivita', svolto
esclusivamente durante lo stato di emergenza, e'
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le
universita', ferma restando la durata legale del corso,
assicurano il recupero delle attivita' formative, tecniche
e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti.
3-ter. In ragione dell'eccezionalita' e della
limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli
ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma
dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di
ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica
sicurezza.
4. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la
spesa di euro 4.682.845 per l'anno 2020 e euro 3.962.407
per l'anno 2021
5. Allo scopo di sostenere le attivita' e l'ulteriore
potenziamento dei servizi sanitari militari di cui
all'articolo 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per
l'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a
88.814.845 euro per l'anno 2020 e 3.241.969 euro per l'anno
2021, si provvede, quanto a 88.814.845 euro per l'anno
2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 3.962.407 euro
per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa."
Si riporta il testo dell'articolo 19-undecies, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
"Art. 19-undecies
1. Per le finalita' di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel
rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di
requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed
economico, per l'anno 2021 e' autorizzato l'arruolamento, a
domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo
determinato, con una ferma della durata di un anno, non
prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali
dell'Ispettorato generale della Sanita' militare, nelle
misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza
armata:
a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o
grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8
della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;
b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di
maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della
Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di arruolamento possono essere
presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di
pubblicazione della relativa procedura da parte della
Direzione generale del personale militare sul portale
online del sito internet del Ministero della difesa
www.difesa.it e sono definite entro i successivi venti
giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del
presente articolo costituiscono titolo di merito da
valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di
personale militare in servizio permanente appartenente ai
medesimi ruoli delle Forze armate.
4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del
presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-bis,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "la
professione sanitaria infermieristica" sono sostituite
dalle seguenti: "le professioni sanitarie di cui
all'articolo 212, comma 1,".
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 34."
Note al Comma 649
Si riporta il testo dell'articolo 801 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
"Art. 801 Ufficiali in soprannumero agli organici
1. ll contingente massimo di ufficiali da collocare
in soprannumero, fino a un massimo di 271 unita', e'
stabilito annualmente con decreto dirigenziale del Capo di
stato maggiore della difesa.
2. Nei limiti del contingente di cui al comma 1, con
determinazione annuale del Capo di stato maggiore della
difesa sono individuate le destinazioni presso le quali
sono impiegati gli ufficiali da considerare in soprannumero
agli organici.
3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha
luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente
agli ufficiali che, alla medesima data e con il grado
posseduto, si trovano nelle destinazioni individuate ai
sensi del comma 2.
4. Ai fini della determinazione di cui al comma 2,
sono considerati in soprannumero:
a) gli ufficiali che rivestono le cariche di
Ministro o di Sottosegretario di Stato;
b) gli ufficiali generali cui e' stata conferita la
carica di consigliere militare del Presidente della
Repubblica ovvero di consigliere del Presidente del
Consiglio dei ministri;
b-bis) gli ufficiali generali e di gradi
corrispondenti impiegati come capi o vice-capi ufficio
degli uffici di diretta collabora-zione del Ministro della
difesa di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c),
del regolamento;
c) gli ufficiali impiegati presso altre
amministrazioni dello Stato;
d) gli ufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare distaccati
presso le Forze di polizia a ordinamento militare;
e) gli ufficiali dell'Esercito italiano impiegati
presso le direzioni del genio militare per la Marina
militare, di cui all'articolo 162 del regolamento;
f) gli ufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare impiegati
presso le sedi delle Rappresentanze diplomatiche italiane
all'estero autorizzate dallo specifico decreto del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro
dell'economia e delle finanze concernente lo schieramento
degli addetti militari all'estero.
5. Gli ufficiali inferiori delle Forze armate e del
Corpo della guardia di finanza in servizio permanente
effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata
non inferiore a un anno, presso le accademie militari o
istituti universitari non sono computati nell'organico dei
rispettivi ruoli.
6. Nel limite delle posizioni soprannumerarie di cui
al comma 1, la determinazione prevista al comma 2 puo'
indicare un contingente massimo di 15 unita' a favore di
ufficiali dell'Arma dei carabinieri impiegati nelle
posizioni di cui al comma 4, lettere a), b), b-bis), c), d)
ed f)."
Note al Comma 651
Si riporta il testo degli articoli 1913, 1914, 1915,
1916 e 1918, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(Codice dell'ordinamento militare), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1913 Fondi previdenziali integrativi
1. Fermo restando quanto previsto per i dipendenti
pubblici dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
in materia di previdenza complementare, gli ufficiali, i
sottufficiali, i graduati, i sovrintendenti, gli appuntati
in servizio permanente e i carabinieri sono iscritti
d'ufficio ai seguenti fondi previdenziali integrativi, tra
loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla
Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo
74 del regolamento:
a) fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito
italiano e dell'Arma dei carabinieri;
b) fondo di previdenza ufficiali della Marina
militare;
c) fondo di previdenza ufficiali dell'Aeronautica
militare;
d) fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito
italiano e dell'Arma dei carabinieri;
e) fondo di previdenza sovrintendenti, appuntati e
carabinieri;
f) fondo di previdenza sottufficiali della Marina
militare;
g) fondo di previdenza sottufficiali
dell'Aeronautica militare;
g-bis) fondo di previdenza graduati dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare.
1-bis. E' iscritto d'ufficio ai pertinenti fondi di
cui al comma 1 anche il personale militare richiamato in
servizio ai sensi dell'articolo 806. Il computo degli anni
di iscrizione al fondo decorre dalla data di avvenuto
richiamo in servizio.
2. L'Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani
militari in servizio permanente sono iscritti d'ufficio al
fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e
dell'Arma dei carabinieri.
3. L'iscrizione del personale militare ai fondi viene
meno all'atto della cessazione dal servizio permanente,
anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio,
salvo quanto previsto dal comma 1-bis.
3-bis. L'iscrizione d'ufficio non si attua nei
confronti del personale che, in ragione degli anni residui
di servizio effettivo, non ha la possibilita' di maturare
il diritto all'indennita' supplementare di cui all'articolo
1914, comma 1.
3-ter. Il personale militare impiegato a tempo
indeterminato, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124,
che rientra nel ruolo di provenienza e' iscritto al
relativo fondo di previdenza se, in ragione degli anni di
servizio residui, puo' maturare il diritto all'indennita'
supplementare ai sensi dell'articolo 1914 del presente
codice. Il computo degli anni di iscrizione al fondo
decorre dalla data di reiscrizione nei ruoli di
provenienza."
"Art. 1914 Indennita' supplementare
1. Al personale militare iscritto da almeno sei anni
ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessa
dal servizio, e' dovuta un'indennita' supplementare.
2. Per i periodi di contribuzione ante-cedenti al 31
dicembre 2022, l'indennita' di cui al comma 1 e' liquidata
in base all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo stipendio
annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilita',
considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicato per
gli anni di iscrizione al fondo maturati a tale data.
2-bis. Per i periodi di contribuzione successivi al
31 dicembre 2022, l'indennita' di cui al comma 1 e'
liquidata in base alle aliquote percentuali di seguito
riportate dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo
della tredicesima mensilita', considerato in ragione
dell'80 per cento, moltiplicate per gli anni di iscrizione
al fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023:
a) 2 per cento per gli iscritti ai fondi
previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere
a), c), g) e g-bis);
b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi
previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere
b), d) e f);
c) 3 per cento per gli iscritti al fondo
previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera
e).
2-ter. Ai fini di cui ai commi 2 e 2-bis, le frazioni
di anno sono calcolate in mesi e le frazioni di mesi con
numero di giorni non inferiore a quindici sono arrotondate
per eccesso. Conseguentemente, le aliquote percentuali di
cui ai commi 2 e 2-bis sono ridotte in dodicesimi.
3. Ai fini della liquidazione dell'indennita'
supplementare non sono valutabili i periodi nei quali non
vi e' stato versamento del contributo.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' ordinariamente
corrisposta all'atto della cessazione dal servizio. Con
decreto del Ministro della difesa, su proposta motivata del
consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza
delle Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della
difesa, il termine di corresponsione di cui al prece-dente
periodo puo' essere differito fino a un massimo di
ventiquattro mesi.
5. L'indennita' supplementare e' reversibile in
favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli
minorenni, l'indennita' e' corrisposta, nell'ordine, ai
figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle.
6. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, il consiglio di
amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze
armate provvede al recupero, nei confronti dei superstiti,
dei debiti eventualmente lasciati dall'iscritto, oppure
procede alla radiazione delle partite di credito senza
promuovere alcun addebito, secondo i casi e le direttive
del Ministro della difesa.
7. L'indennita' supplementare e' soggetta alle
disposizioni degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19,
comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."
"Art. 1915 Assegno speciale
1. Agli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma
dei carabinieri, collocati nella riserva o in congedo
assoluto, e' corrisposto, al raggiungimento del
sessantacinquesimo anno di eta', oltre all'indennita'
supplementare di cui all'articolo 1914, un assegno speciale
in relazione al grado rivestito all'atto del collocamento
nella riserva o in congedo assoluto.
2. L'assegno speciale:
a) e' soppresso in tutti i casi che comportano la
perdita del grado o della pensione;
b) e' ridotto a meta' durante il periodo di
sospensione dal grado;
c) non e' reversibile.
2-bis. L'assegno speciale non spetta agli ufficiali
iscritti al relativo fondo previdenziale in data successiva
al 1° gennaio 2023.
3. Le misure annue lorde dell'assegno speciale sono
stabilite con decreto del Ministro della difesa, su
proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di
previdenza delle Forze armate, in relazione alle
disponibilita' finanziarie della pertinente gestione."
"Art. 1916 Contributi obbligatori degli iscritti
1. Il personale di cui all'articolo 1913, comma 1,
contribuisce obbligatoriamente ai fondi previdenziali ivi
previsti in ragione delle percentuali di seguito stabilite,
calcolate sull'80 per cento dello stipendio annuo lordo
effettivamente percepito, comprensivo della tredicesima
mensilita':
a) 3 per cento, per i fondi previdenziali di cui
all'articolo 1913, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e
g);
b) 2 per cento, per i fondi previdenziali di cui
all'articolo 1913, comma 1, lettere e) e g-bis).
2. (abrogato).
3. L'importo dei contributi dovuti dagli iscritti di
cui all'articolo 1913, comma 2, e' versato mensilmente al
fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e
dell'Arma dei carabinieri a cura dell'Amministrazione
obbligata a corrispondere loro il trattamento economico di
attivita' ai sensi dell'articolo 587.
4. I contributi dovuti dal personale militare i cui
assegni sono a carico di altre amministrazioni, sono
versati al pertinente fondo secondo criteri e modalita'
concordati con le singole amministrazioni interessate."
"Art. 1918 Gestione finanziaria della Cassa di
previdenza delle Forze armate
1. I proventi dei contributi di cui all'articolo 1916
e ogni altra attivita' di gestione finanziaria, eccedenti
la quota necessaria al pagamento dell'indennita'
supplementare e dell'assegno speciale di cui agli articoli
1914 e 1915, sono impiegati in acquisto di titoli del
debito pubblico o in altri investimenti espressamente
autorizzati dal Ministro della difesa su proposta del
consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza
delle Forze armate di cui agli articoli 74, 75 e 76 del
regolamento, nel rispetto delle previsioni di cui
all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I proventi di cui al comma 1 possono, altresi',
essere impiegati, secondo le disposizioni approvate dal
Ministro della difesa su proposta del consiglio di
amministrazione in prestiti da concedere agli iscritti.
2-bis. I proventi di cui al comma 1 possono essere
impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al
principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in
relazione alle disponibilita' e ai risultati dei bilanci,
per concedere sussidi da erogare a favore dei militari
iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 al
verificarsi di gravi e documentate esigenze."
Note al Comma 652
Il riferimento all'articolo 1913 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note al comma 651.
Note al Comma 653
Il riferimento all'articolo 1914 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note al
comma 651.
Il testo degli articoli 1917 e 1917-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' riportato nelle note
al comma 651.
Note al Comma 655
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246):
"Art. 76 Consiglio di amministrazione della Cassa di
previdenza
1. Il consiglio di amministrazione e' costituito da
tredici membri titolari, nominati con decreto del Ministro
della difesa, e ha poteri di indirizzo, programmazione,
amministrazione e controllo strategico nei confronti di
ciascun fondo previdenziale.
2. Formano il consiglio:
a) personale militare in servizio attivo,
rappresentante le singole categorie di personale di Forza
armata, di cui due membri per l'Esercito italiano, due
membri per la Marina militare, due membri per l'Aeronautica
militare e tre membri per l'Arma dei carabinieri, proposti
per la nomina, rispettivamente, dai Capi di stato maggiore
di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati
segnalata per ciascun membro al Ministro della difesa dal
Capo di stato maggiore della difesa, in modo da garantire
anche la piena liberta' di scelta nella nomina del
presidente e del vice presidente, a norma dell'articolo 77,
commi 2 e 4. Con le stesse modalita', dalla medesima terna
di candidati sono altresi' nominati nove supplenti, i quali
possono partecipare con diritto di voto ai lavori del
consiglio di amministrazione in sostituzione dei
corrispondenti titolari nei casi di assenza o impedimento;
b) un magistrato contabile e un dirigente del
Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle
istituzioni di rispettiva appartenenza, nonche' un esperto
del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro
della difesa;
c) un rappresentante degli ufficiali in quiescenza
titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in
congedo su proposta delle associazioni di categoria.
3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno
una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno
sette membri, comunque a composizione maggioritaria di
titolari. In caso di parita' di voti, prevale quello del
presidente."
Note al Comma 656
Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183 (deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro):
"Art. 19 Specificita' delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle
carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della
tutela economica, pensionistica e previdenziale, e'
riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi
appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da
leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della
sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari
requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati
impieghi in attivita' usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli
indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi
provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare
(COCER) partecipa, in rappresentanza del personale
militare, alle attivita' negoziali svolte in attuazione
delle finalita' di cui al comma 1 e concernenti il
trattamento economico del medesimo personale."
Note al Comma 657
Si riporta il testo dell'articolo 1-quater del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 recante
disposizioni urgenti per la funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
"Art. 1-quater Copertura assicurativa per il
personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia
penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348,
relative alla Polizia di Stato, al Corpo di polizia
penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei
carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, iscritte
in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello
stato di previsione, rispettivamente, del Ministero
dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero
delle politiche agricole e forestali, del Ministero della
difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il
personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza
per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli
appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo
assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo
forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e
premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al
Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono,
per conto del medesimo personale, alla copertura
assicurativa delle responsabilita' connesse allo
svolgimento delle attivita' istituzionali dello stesso
personale."
Note al Comma 658
Si riporta il testo dell'articolo 111 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
"Art. 111 Competenze particolari della Marina
militare
1. Rientrano nelle competenze della Marina militare,
secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:
a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali
e delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite
esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni
di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra
negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e
1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e
dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonche' di quelle
relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi
marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla
pirateria;
b) il concorso ai fini di prevenzione e di
contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque
internazionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 9-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che
nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati
membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia
istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre
2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza
marittima integrata;
c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze
stupefacenti, ai sensi dell'articolo 99 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) il servizio di rifornimento idrico delle isole
minori.
1-bis. La Marina militare promuove le attivita' per la
valorizzazione delle potenzialita' e della competitivita'
del settore della subacquea nazionale, per la promozione
delle connesse attivita' di ricerca e tecnico-scienti-fiche
nonche' per il potenziamento delle in-novazioni e della
relativa proprieta' intellettuale. A tale fine, con decreto
del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle
imprese e del made in Italy e dell'universita' e della
ricerca, e' istituito e disciplinato il Polo nazionale
della subacquea."
Note al Comma 659
Il riferimento al testo del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note al comma 655.
Note al Comma 660
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019), come modificato
dalla presente legge:
"140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1072, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
"1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per
1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480
milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette
risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
"95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 14, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
"14. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per
l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934
milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro
per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024,
di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni
di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034."
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n.
304, S.O.
Il riferimento al testo dell'articolo 26 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e'
riportato nelle note al comma 501.
Note al Comma 663
Si riporta il testo del comma 755 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"755. E' istituito, presso il Comando unita'
forestali, ambientali e agroalimentari di cui all'articolo
174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il centro
nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e
confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e
sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione
di convenzioni e accordi internazionali. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per la stipula di una convenzione con il Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari per la
gestione del centro nazionale di accoglienza di cui al
periodo precedente."
Note al Comma 664
Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 28, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009."
Il testo della legge 5 aprile 1985, n. 124
(Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1985, n. 87.
Note al Comma 665
Il riferimento al testo del comma 755 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' riportato nelle
note al comma 663.
Note al Comma 666
Si riporta il testo dell'articolo 828-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
"Art. 828-bis Contingente per la tutela
agroalimentare
1. E' costituito un contingente di personale
dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 170 unita', da
collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il
potenziamento del Comando carabinieri per la tutela
agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il
predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generali di brigata: 0;
b) colonnelli: 0;
c) tenenti colonnelli: 0;
d) maggiori: 0;
e) capitani: 0;
f) ufficiali inferiori: 0;
g) ispettori: 110;
h) sovrintendenti: 0;
i) appuntati e carabinieri: 60.
1-bis. Sono a carico del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste gli oneri
connessi al tratta-mento economico, alla motorizzazione,
all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario."
Note al Comma 667
Si riporta il testo dell'articolo 703 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
"Art. 703 Concorsi nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere
iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
riserve di posti per i volontari in ferma prefissata, in
servizio o in congedo, di eta' non superiore a venticinque
anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici
mesi di servizio in qualita' di volontario in ferma
prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori
requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai
rispettivi ordinamenti, sono cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per
cento;
f).
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2.
3. Nella formazione delle graduatorie le
amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del
periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata,
considerati utili."
Si riporta il testo dell'articolo 66 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria:
"Art. 66. Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo
provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la
programmazione triennale del fabbisogno di personale in
relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione
delle dotazioni organiche e di contenimento delle
assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono
sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per
ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo
anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente.
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in
possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo'
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento
delle unita' cessate nell'anno precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008
le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni
di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed
a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli
anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 20 per cento di quella relativa al personale cessato
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun
anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9.
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano
anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non
si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3,
comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A
decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A
decorrere dall'anno 2013».
13. Per il triennio 2009-2011, le universita'
statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1,
comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono
procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel
limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari
al cinquanta per cento di quella relativa al personale a
tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale
somma per una quota non inferiore al 50 per cento
all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari.
Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
quote di cui al periodo precedente non si applicano agli
Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento
speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori
per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse
residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei
limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno
2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti
previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette. In
relazione a quanto previsto dal presente comma,
l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno
2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316
milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013.
13-bis Per il biennio 2012-2013 il sistema delle
universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad
una spesa pari al venti per cento di quella relativa al
corrispondente personale complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e'
fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e
2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento
per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno
2018. Per l'anno 2015, le universita' che rispettano la
condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle
successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo
articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta' di
cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione
di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a)
e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche
utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente
riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma
3, lettera a), gia' assunti a valere sulle facolta'
assunzionali previste dal presente comma. A decorrere
dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano nella
condizione di cui al periodo precedente, e' consentito
procedere alle assunzioni di ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate
le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto
dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
2015, con riferimento alle facolta' assunzionali del
personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna
universita' del contingente delle assunzioni di cui ai
periodi precedenti e' effettuata con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate
comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle
finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle
attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni
precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento
speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279
del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.
14."
Note al Comma 668
La decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio,
del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso
massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto
l'introduzione di una protezione temporanea e' pubblica
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 71/1 del 4
marzo 2022.
Si riporta il testo dell'articolo 24 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1:
"Art. 24. Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale
1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una
valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della
protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni
disponibili e in raccordo con le Regioni e Province
autonome interessate, presentano i requisiti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro
imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su
richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la
durata e determinandone l'estensione territoriale con
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo
criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma
7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio
delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma
2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo
44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e
Province autonome interessate, sulla base di una relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il
Consiglio dei ministri individua, con una o piu'
deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie
per il completamento delle attivita' di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in
seguito, si verifichi, sulla base di apposita
rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di
risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla
base di una relazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile, individua, con proprie ulteriori
deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e
autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato
d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
della procedura dettata per la delibera dello stato
d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di
rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo
di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le
amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti,
individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti
giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110
del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli
derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza
dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti
nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le
disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione
nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi
dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle
amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti
ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza
di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino,
la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento
nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Dipartimento della
protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta'
legislativa, definiscono provvedimenti con finalita'
analoghe a quanto previsto dal presente articolo in
relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b)."
Note al Comma 670
Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure urgenti per contrastare
gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 31. Coordinamento delle attivita' di assistenza
e accoglienza a seguito della crisi ucraina
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste
dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e nel
limite delle risorse previste al comma 4, e' autorizzato,
nel rispetto del principio di accoglienza e di
programmazione degli ingressi, a:
a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa,
diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di
accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i
Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio
per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al
registro di cui all' articolo 42 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneita'
di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza,
per un massimo di 15.000 unita'. Le attivita' di
accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono
realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale
finalita' ai sensi del presente articolo e fermo restando
il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito
di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento della
protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri
requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone
fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome
o per conto di soggetti giuridici, nonche' dei componenti
degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di
sentenze definitive di condanna o di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi o di decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non
colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i
reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli
575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583,
583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 613-bis del
codice penale, nonche' delle cause di divieto, sospensione
o decadenza di cui all'articolo 67 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) definire ulteriori forme di sostentamento per
l'assistenza delle persone titolari della protezione
temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per
la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio
nazionale per un massimo di 60.000 unita';
c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro
per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento
e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte
sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un
contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi
d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione
temporanea per un massimo di 100.000 unita'.
2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in
attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri
28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede
alla disciplina delle diverse forme di supporto
all'accoglienza di cui al comma 1, lettera a), e di
sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1,
tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle
persone assistite che svolgeranno attivita' lavorative in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 7
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile del 4 marzo 2022, n. 872.
3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al
fine di incrementare le capacita' delle strutture di cui
agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del
2015, le risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla
locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono
incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.
4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1,
nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le
emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate
per l'anno 2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
355.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 38."
Note al Comma 671
Si riporta il testo dell'articolo 25 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1:
"Art. 25. Ordinanze di protezione civile
1. Per il coordinamento dell'attuazione degli
interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di
rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di
protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e con le modalita'
indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate
acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome
territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle
leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle
principali norme a cui si intende derogare e devono essere
specificamente motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui
efficacia decorre dalla data di adozione e che sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per
informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7."
Il riferimento al comma 1 dell'articolo 31 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e'
riportato nelle note al comma 670.
Note al Comma 674
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle
comunicazioni elettroniche):
"Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Codice: il "Codice delle comunicazioni
elettroniche" per quanto concerne le reti e i servizi di
comunicazione elettronica;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse
o servizi a un'altra impresa a determinate condizioni, su
base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi
di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati
per la prestazione di servizi della societa'
dell'informazione o di servizi di diffusione di contenuti
radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro,
l'accesso agli elementi della rete e alle risorse
correlate, che puo' comportare la connessione di
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso,
in particolare, l'accesso alla rete locale nonche' alle
risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite
la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra
cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti
sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo;
l'accesso a sistemi informativi o banche dati per
l'effettuazione preventiva di ordini, la fornitura,
l'effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di
riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di
traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni
analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in
particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
condizionato per i servizi di televisione digitale e
l'accesso ai servizi di rete virtuale;
c) Agenzia per la cybersicurezza nazionale:
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita a
tutela degli interessi nazionali nel campo della
cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza
nazionale nello spazio cibernetico, con decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia
di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale
di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia, di seguito
denominata Agenzia;
d) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un
ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere
applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi
l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione
stessa;
e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i
sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al
collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali
integrati in grado di ricevere i servizi della televisione
digitale interattiva;
f) Application Programming Interface (API):
interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da
emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle
apparecchiature digitali televisive avanzate per la
televisione e i servizi radiofonici digitali;
g) Autorita' nazionale di regolamentazione:
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
denominata Autorita';
h) apparecchiature terminali: apparecchiature
terminali quali definite all'articolo 1, comma 1), del
decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198;
i) attribuzione di spettro radio: la designazione
di una determinata banda di spettro radio destinata a
essere utilizzata da parte di uno o piu' tipi di servizi di
radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni
specificate;
l) autorizzazione generale: il regime giuridico che
garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di
comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici
per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi
specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica,
conformemente al presente decreto;
m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche;
n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o
"PSAP" (public safety answering point): un luogo fisico,
sotto la responsabilita' di un'autorita' pubblica o di un
organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene
inizialmente una comunicazione di emergenza;
o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di
raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) piu' idoneo per
la ricezione delle comunicazioni di emergenza sul
territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su
base regionale secondo le modalita' stabilite con appositi
protocolli d'intesa tra le regioni ed il Ministero
dell'interno;
p) chiamata: la connessione stabilita da un
servizio di comunicazione interpersonale accessibile al
pubblico che consente la comunicazione vocale
bidirezionale;
q) comunicazione di emergenza: comunicazione
mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un
utente finale e il PSAP con l'obiettivo di richiedere e
ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza;
r) consumatore: la persona fisica che utilizza o
chiede di utilizzare un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico per scopi non
riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale,
artigianale o professionale svolta;
s) fornitura di una rete di comunicazione
elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o
la messa a disposizione di tale rete;
t) gruppo chiuso di utenti (CUG - Closed User
Group): una pluralita' di soggetti legati fra loro da uno
stabile interesse professionale o d'utenza comune, tale da
giustificare esigenze interne di comunicazione confinata,
soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di
comunicazione elettronica;
u) incidente di sicurezza: un evento con un reale
effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei
servizi di comunicazione elettronica;
v) informazioni sulla localizzazione del chiamante:
i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti
dall'infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che
indicano la posizione geografica delle apparecchiature
terminali mobili di un utente finale e in una rete pubblica
fissa i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di
rete;
z) interconnessione: una particolare modalita' di
accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica
mediante il collegamento fisico e logico delle reti
pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla
medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli
utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della
medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi
offerti da un'altra impresa qualora tali servizi siano
forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno
accesso alla rete;
aa) interferenza dannosa: un'interferenza che
pregiudica il funzionamento di un servizio di
radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che
deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente
un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente
alle normative internazionali, dell'Unione Europea o
nazionali applicabili;
bb) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito
da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che
consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati
livelli di interattivita';
cc) libero uso: la facolta' di utilizzo di
dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione
elettronica senza necessita' di autorizzazione generale;
dd) mercati transnazionali: mercati individuati
conformemente all'articolo 65 del codice europeo delle
comunicazioni elettroniche, che coprono l'Unione o una
parte considerevole di questa, situati in piu' di uno Stato
membro;
ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi
emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal
sistema di allarme pubblico IT-Alert;
ff) Ministero: il Ministero dello sviluppo
economico;
gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in
essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le
conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi
imminenti o in corso;
hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano
di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione
elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un
indicativo geografico per instradare le chiamate verso
l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;
ii) numero non geografico: qualsiasi numero del
piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione
elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i
numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e
i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;
ll) operatore: un'impresa che fornisce o e'
autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione
elettronica, o una risorsa correlata;
mm) PSAP piu' idoneo: uno PSAP istituito dalle
autorita' competenti per coprire le comunicazioni di
emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di
emergenza di un certo tipo;
nn) punto di accesso senza fili di portata
limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete
di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata
limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o
spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei
due, che puo' essere utilizzata come parte di una rete
pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di
una o piu' antenne a basso impatto visivo, che consente
agli utenti un accesso senza fili alle reti di
comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia
di rete sottostante, che puo' essere mobile o fissa;
oo) punto terminale di rete: il punto fisico a
partire dal quale l'utente finale ha accesso a una rete
pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di
reti in cui abbiano luogo la commutazione o
l'instradamento, e' definito mediante un indirizzo di rete
specifico correlabile a un numero di utente finale o a un
nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni
mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito
dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le
apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del
servizio;
pp) rete ad altissima capacita': una rete di
comunicazione elettronica costituita interamente da
elementi in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito oppure una rete di
comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni
di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini
di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink,
resilienza, parametri di errore, latenza e relativa
variazione; le prestazioni di rete possono essere
considerate analoghe a prescindere da eventuali disparita'
di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche
intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si
collega in ultima istanza al punto terminale di rete;
qq) rete locale in radiofrequenza o "RLAN" (radio
local area network): un sistema di accesso senza fili a
bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di
interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in
prossimita' da altri utenti, che utilizza su base non
esclusiva una porzione di spettro radio armonizzato;
rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai
segnali di comunicazione elettronica che collega il punto
terminale della rete a un permutatore o a un impianto
equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione
elettronica;
ss) Rete privata o Rete di comunicazione
elettronica ad uso privato: rete di comunicazione
elettronica con la quale sono realizzati servizi di
comunicazione elettronica ad uso esclusivo del titolare
della relativa autorizzazione. Una rete privata puo'
interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica
tramite uno o piu' punti terminali di rete, purche' i
servizi di comunicazione elettronica realizzati con la rete
privata non siano accessibili al pubblico.
tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una
rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
rete;
uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura
prevalentemente cablata installata principalmente per la
diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o
televisivi al pubblico;
vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente
o una capacita' di amministrazione centralizzata e, se del
caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi,
che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,
a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti
mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione
di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il
trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura
in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
zz) risorse correlate: servizi correlati,
infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati
a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di
comunicazione elettronica che permettono o supportano la
fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o
sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici
o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le
antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le
condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi
di distribuzione;
aaa) RSPG: il gruppo "Politica dello spettro
radio";
bbb) servizio CBS - Cell Broadcast Service:
servizio che consente la comunicazione unidirezionale di
brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in
una determinata area geografica coperta da una o piu' celle
delle reti mobili pubbliche;
ccc) servizio correlato: un servizio correlato a
una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che
permette o supporta la fornitura, l'auto fornitura o la
fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o
servizio, o e' potenzialmente in grado di farlo, e
comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi
che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso
condizionato e le guide elettroniche ai programmi
(electronic programme guides - EPG), nonche' altri servizi
quali quelli relativi all'identita', alla posizione e alla
presenza;
ddd) servizio di comunicazione da macchina a
macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in
cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo
prevalentemente automatizzato tra dispositivi e
applicazioni con nessuna o marginale interazione umana.
Tale servizio puo' essere basato sul numero e non consente
la realizzazione di un servizio interpersonale;
eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso
privato: servizio svolto in una rete privata senza
l'utilizzo neanche parziale di elementi della rete
pubblica. Il servizio e' svolto esclusivamente
nell'interesse e per traffico tra terminali del titolare di
un'autorizzazione generale, ovvero beneficiario del
servizio, ad uso privato. Qualora la rete privata nella
quale il servizio ad uso privato e' svolto sia
interconnessa con la rete pubblica il traffico non
attraversa il punto terminale di rete;
fff) servizio di comunicazione elettronica: i
servizi, forniti di norma a pagamento su reti di
comunicazioni elettroniche, che comprendono, con
l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi
utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o
che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i
tipi di servizi seguenti:
1) servizio di accesso a internet quale definito
all'articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento
(UE) 2015/2120;
2) servizio di comunicazione interpersonale;
3) servizi consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali come i
servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di
servizi da macchina a macchina e per la diffusione
circolare radiotelevisiva;
ggg) servizio di comunicazione interpersonale
basato sul numero: un servizio di comunicazione
interpersonale che si connette a risorse di numerazione
assegnate pubblicamente - ossia uno o piu' numeri che
figurano in un piano di numerazione nazionale o
internazionale - o consente la comunicazione con uno o piu'
numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o
internazionale;
hhh) servizio di comunicazione interpersonale
indipendente dal numero: un servizio di comunicazione
interpersonale che non si connette a risorse di numerazione
assegnate pubblicamente, ossia uno o piu' numeri che
figurano in un piano di numerazione nazionale o
internazionale, o che non consente la comunicazione con uno
o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione
nazionale o internazionale;
iii) servizio di comunicazione interpersonale: un
servizio di norma a pagamento che consente lo scambio
diretto interpersonale e interattivo di informazioni
tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero
limitato di persone, mediante il quale le persone che
avviano la comunicazione o che vi partecipano ne
stabiliscono il destinatario o i destinatari e non
comprende i servizi che consentono le comunicazioni
interpersonali e interattive esclusivamente come elemento
accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un
altro servizio;
lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che
consente di effettuare e ricevere, direttamente o
indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e
internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un
piano di numerazione nazionale o internazionale;
mmm) servizio di conversazione globale: un servizio
di conversazione multimediale in tempo reale che consente
il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di
immagini video in movimento, nonche' comunicazioni testuali
e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o piu'
localita';
nnn) servizio di emergenza: un servizio,
riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e
rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un
rischio immediato per la vita o l'incolumita' fisica, la
salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprieta'
privata o pubblica o l'ambiente;
ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con
cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900
V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications (EMTEL),
European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell
Broadcast Service, e' realizzato in Italia il sistema di
allarme pubblico;
ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico:
un servizio reso accessibile al pubblico che consente di
effettuare e ricevere direttamente o indirettamente,
chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno
o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei
servizi di comunicazione elettronica nazionale o
internazionale;
qqq) servizio televisivo in formato panoramico: un
servizio televisivo che si compone esclusivamente o
parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere
visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il
rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i
servizi televisivi in formato panoramico;
rrr) servizio universale: un insieme minimo di
servizi di una qualita' determinata, accessibili a tutti
gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica
e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche,
offerti ad un prezzo accessibile;
sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la
capacita' delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica di resistere, a un determinato livello di
riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la
disponibilita', l'autenticita', l'integrita' o la
riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati,
trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o
accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione;
ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi
misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo
i quali l'accesso in forma intelligibile a un servizio
protetto di diffusione radiotelevisiva e' subordinato a un
abbonamento o a un'altra forma di autorizzazione
preliminare individuale;
uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di
diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali
interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in
corso;
vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio
per il quale sono state definite condizioni armonizzate
relative alla sua disponibilita' e al suo uso efficiente
mediante misure tecniche di attuazione conformemente
all'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;
zzz) stazione radioelettrica: uno o piu' apparati
radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie,
necessari in una data postazione, anche mobile o portatile,
per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di
radioastronomia ovvero per svolgere un'attivita' di
comunicazione elettronica ad uso privato. Ogni stazione, in
particolare, viene classificata sulla base del servizio o
dell'attivita' alle quali partecipa in maniera permanente o
temporanea;
aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi
apparecchio telefonico accessibile al pubblico,
utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere
monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
comprese le schede con codice di accesso;
bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l'accesso
da parte di due o piu' utenti per l'utilizzo delle stesse
bande di spettro radio nell'ambito di un accordo di
condivisione definito, autorizzato sulla base di
un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali
dello spettro radio o di una combinazione dei due, che
include approcci normativi come l'accesso condiviso
soggetto a licenza volto a facilitare l'uso condiviso di
una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di
tutte le parti interessate, conformemente alle norme di
condivisione previste nei loro diritti d'uso dello spettro
radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di
condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva
l'applicazione del diritto della concorrenza;
cccc) utente finale: un utente che non fornisce
reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a
gruppi chiusi di utenti;
dddd) utente: la persona fisica o giuridica che
utilizza o chiede di utilizzare un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, ovvero a
un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche o
giuridiche all'uopo autorizzate."
Note al Comma 676
Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto-legge
20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle citta'):
"Art. 5. Patti per l'attuazione della sicurezza
urbana
1. In coerenza con le linee generali di cui
all'articolo 2, con appositi patti sottoscritti tra il
prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida
adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con
accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, possono essere individuati, in relazione
alla specificita' dei contesti, interventi per la sicurezza
urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali
confinanti con il territorio urbano.
2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1
perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:
a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di
criminalita' diffusa e predatoria, attraverso servizi e
interventi di prossimita', in particolare a vantaggio delle
zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche
coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti
territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia
dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini
e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte
ad esigenze straordinarie di controllo del territorio,
nonche' attraverso l'installazione di sistemi di
videosorveglianza;
b) promozione e tutela della legalita', anche
mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di
condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di
immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati,
nonche' la prevenzione di altri fenomeni che comunque
comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi
pubblici;
c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche
valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra
le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare
l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui
insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei,
aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri
istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da
consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde
pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi
dell'articolo 9, comma 3;
c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione
e della solidarieta' sociale mediante azioni e progetti per
l'eliminazione di fattori di marginalita', anche
valorizzando la collaborazione con enti o associazioni
operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalita'
del Piano nazionale per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale.
2-bis. I patti di cui al presente articolo sono
sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo
conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da
associazioni di categoria comparativamente piu'
rappresentative.
2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di
videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte
dei comuni, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro
per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalita' di presentazione delle richieste
da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di
ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base
delle medesime richieste.
2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio."
Note al Comma 678
Si riporta il testo dell'articolo 14, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
"Art. 14 Esecuzione dell'espulsione
1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza
l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il
respingimento, a causa di situazioni transitorie che
ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. A tal fine effettua richiesta di
assegnazione del posto alla Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio
2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate
all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili
alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di
effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti
per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.
1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non e'
possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il
respingimento alla frontiera e' disposto con priorita' per
coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la
sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con
sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis,
nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i
quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese
in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente
testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1,
puo' disporre una o piu' delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro, presso cui
sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e
abitativi, con modalita' tali da assicurare la necessaria
informazione relativa al suo status, l'assistenza e il
pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto disposto
dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze
o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al
Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei
diritti delle persone private della liberta' personale.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente
articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito
l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice. Trascorso tale termine, il questore puo' chiedere
al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi
elementi concreti che consentano di ritenere probabile
l'identificazione ovvero sia necessario al fine di
organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il
periodo massimo di trattenimento dello straniero
all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non
puo' essere superiore a novanta giorni ed e' prorogabile
per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino
di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in
materia di rimpatri. Lo straniero che sia gia' stato
trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo
pari a quello di novanta giorni indicato al periodo
precedente, puo' essere trattenuto presso il centro per un
periodo massimo di trenta giorni, prorogabile per altri
trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un
Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in
materia di rimpatri. Tale termine e' prorogabile di
ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice
di pace, nei casi di particolare complessita' delle
procedure di identificazione e di organizzazione del
rimpatrio. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo
detenuto, la direzione della struttura penitenziaria
richiede al questore del luogo le informazioni
sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso. Nei
medesimi casi il questore avvia la procedura di
identificazione interessando le competenti autorita'
diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione,
l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone
la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di
polizia per il tempo strettamente necessario al compimento
di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e
il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti
di coordinamento.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle
circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva
ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di
origine o di provenienza. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del
questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma
5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo,
con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di
respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo
13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a
15.000 euro se l'espulsione e' stata disposta in base
all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto
conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero
si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per
violazione all'ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento
alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche',
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di
cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione
dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e
5-quater, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di
cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui
al comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle
persone o alle cose in occasione o a causa del
trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo
o durante la permanenza in una delle strutture di cui
all'articolo 10-ter, per i quali e' obbligatorio o
facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, quando non e' possibile
procedere immediatamente all'arresto per ragioni di
sicurezza o incolumita' pubblica, si considera in stato di
flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di
procedura penale colui il quale, anche sulla base di
documentazione video o fotografica, risulta essere autore
del fatto e l'arresto e' consentito entro quarantotto ore
dal fatto.
7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si
procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri."
Note al Comma 680
Si riporta il testo dell'articolo 106, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante codice dei
contratti pubblici:
"Art. 106 Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia
1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei contratti
di appalto in corso di validita' devono essere autorizzate
dal RUP con le modalita' previste dall'ordinamento della
stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di
appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono
essere modificati senza una nuova procedura di affidamento
nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari
da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un
cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti
effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli
appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui
la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in
conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli
obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi
del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le
modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati,
oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore
della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti
valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del
contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei
settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del
valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia
nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
puo' alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive,
il valore e' accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e'
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti
esterni.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,
lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore
di riferimento quando il contratto prevede una clausola di
indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo
quadro durante il periodo della sua efficacia e'
considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e),
quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del
contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti
salvi i commi 1 e 2, una modifica e' considerata
sostanziale se una o piu' delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto
iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di
applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano
un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato
conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e
all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la
pubblicita' avviene in ambito nazionale.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al
presente codice e' richiesta per modifiche delle
disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle
previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
settori ordinari il contratto puo' essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e
al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.
In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita'
irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni
contrattuali comunicate, indicando l'opera,
l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano
errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle regole di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto puo' essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di
proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
per cento dell'importo originario del contratto relative a
contratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di
cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera di importo eccedente il dieci per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti
in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i
poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento
agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle
varianti in corso d'opera previsti, si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
comma 13."
Si riporta il testo dell'articolo 33, del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure urgenti per contrastare
gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 33 Misure per far fronte alle maggiori esigenze
in materia di immigrazione
1. In considerazione dello stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28
febbraio 2022 in relazione all'esigenza di assicurare
soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla
popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi
internazionale in atto e attesa la necessita' di far fronte
alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio
afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di
assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalita'
della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle
commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale, i contratti di prestazione
di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di
somministrazione di lavoro, nell'ambito del progetto
finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea
all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in
materia di asilo, EmAs.Com - Empowerment Asylum Commission,
Sub Action 2, possono essere modificati anche in deroga,
ove necessario, all'articolo 106 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, al
fine di consentire una piu' rapida trattazione delle
istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri
interessati dalla crisi internazionale in atto, il
Ministero dell'interno e' autorizzato ad utilizzare fino al
31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con contratto a
termine di cui all'articolo 103, comma 23, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I relativi
i contratti, gia' stipulati con le agenzie di
somministrazione di lavoro, possono essere modificati anche
in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, si
provvede ai sensi dell'articolo 38."