art. 1 note (parte 18)

           	
				
 
    

              Note al Comma 683
              Si riporta il testo degli articoli  42,  43  e  44  del
          decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022,  n.  122  (Misure
          urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio
          del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
          disposizioni finanziarie e sociali):
                "Art. 42. Semplificazione delle procedure di rilascio
          del nulla osta al lavoro
                1. Per le domande presentate in relazione al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12  del  17  gennaio
          2022, adottato per il 2021 ai sensi dell'articolo 3,  comma
          4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla
          osta al lavoro subordinato e'  rilasciato  nel  termine  di
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. Per i lavoratori stagionali e' fatto salvo  quanto
          previsto dall'articolo 24,  comma  6,  del  citato  decreto
          legislativo n. 286 del 1998.
                2. Il nulla osta e' rilasciato anche nel caso in cui,
          nel termine indicato al comma 1, non siano state  acquisite
          informazioni relative agli elementi ostativi  di  cui  agli
          articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, e consente lo  svolgimento  dell'attivita'  lavorativa
          sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento  dei
          predetti elementi ostativi, consegue la  revoca  del  nulla
          osta e del visto di ingresso.
                3. Il visto d'ingresso  in  Italia,  richiesto  sulla
          base dei nulla osta al lavoro subordinato e  stagionale  di
          cui al presente articolo, e' rilasciato entro venti  giorni
          dalla data di presentazione della domanda.
                4. A seguito del rilascio del nulla osta e del  visto
          d'ingresso,  ove   previsto,   lo   sportello   unico   per
          l'immigrazione convoca il datore di lavoro e  lo  straniero
          per la sottoscrizione del  contratto  di  soggiorno.  Nelle
          more della sottoscrizione, il datore di lavoro e' tenuto ad
          assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma  1,
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
                5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo,
          si applicano le disposizioni di cui al decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, e al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
                6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si
          applicano anche in relazione  alle  procedure  disciplinate
          dal decreto di cui all'articolo 3,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  da  emanarsi  per  il
          2022. Per le procedure di cui al primo periodo, il  termine
          di trenta giorni per il rilascio  del  nulla  osta  decorre
          dalla data di ricezione della domanda.
                7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4  e  5,  si
          applicano anche ai cittadini stranieri per i quali e' stata
          presentata  domanda  diretta  a  instaurare  in  Italia  un
          rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti
          relativi  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri adottato per il 2021,  di  cui  al  comma  1,  nei
          limiti quantitativi dallo stesso  previsti,  che  risultino
          presenti sul territorio nazionale alla data del  1°  maggio
          2022. A tal fine, i  predetti  cittadini  stranieri,  entro
          tale  data,  devono  trovarsi   in   una   delle   seguenti
          condizioni:
                  a)    essere    stati    sottoposti    a    rilievi
          fotodattiloscopici;
                  b) aver soggiornato in Italia precedentemente  alla
          suddetta data, in forza della  dichiarazione  di  presenza,
          resa ai sensi della legge 28  maggio  2007,  n.  68,  o  di
          attestazioni costituite da  documentazione  di  data  certa
          proveniente da organismi pubblici.
                8. Il datore di lavoro, dopo il  rilascio  del  nulla
          osta  di  cui  al  presente  articolo  puo'  concludere  il
          contratto di lavoro senza la  necessita'  dell'accertamento
          delle condizioni di cui al comma 7.  Tali  condizioni  sono
          verificate dallo  sportello  unico  per  l'immigrazione  al
          momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al
          successivo accertamento negativo delle predette condizioni,
          consegue la revoca del nulla osta e del visto  a  qualsiasi
          titolo rilasciato, qualora in corso di  validita',  nonche'
          la risoluzione di diritto del contratto di lavoro."
                "Art. 43.  Ambito  di  applicazione  delle  procedure
          semplificate e loro effetti
                1.  Non  sono   ammessi   alle   procedure   previste
          dall'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri:
                  a)  nei  confronti  dei   quali   sia   emesso   un
          provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25  luglio
          1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio
          2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          luglio 2005, n. 155;
                  b) che siano segnalati, anche in base ad accordi  o
          convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai  fini
          della non ammissione nel territorio dello Stato;
                  c) che siano condannati,  anche  con  sentenza  non
          definitiva,  compresa  quella   adottata   a   seguito   di
          applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
          444 del codice di  procedura  penale,  per  uno  dei  reati
          previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o
          per i delitti contro la liberta'  personale  ovvero  per  i
          reati  inerenti  agli  stupefacenti,   il   favoreggiamento
          dell'immigrazione    clandestina    verso    l'Italia     e
          dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri  Stati
          o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
          alla prostituzione o allo sfruttamento della  prostituzione
          o di minori da impiegare in attivita' illecite;
                  d) che comunque siano considerati una minaccia  per
          l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di  uno  dei
          Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto  accordi  per
          la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e  la
          libera circolazione delle persone. Nella valutazione  della
          pericolosita' dello  straniero  si  tiene  conto  anche  di
          eventuali condanne,  anche  con  sentenza  non  definitiva,
          compresa quella adottata a seguito  di  applicazione  della
          pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice  di
          procedura penale, per uno dei reati previsti  dall'articolo
          381 del codice di procedura penale.
                2. Non sono comunque ammessi alle  procedure  di  cui
          all'articolo  42,  comma  7,  i  cittadini  stranieri   nei
          confronti dei quali, alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sia  stato  emesso  un  provvedimento  di
          espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e
          b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  o  che
          alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza
          non definitiva,  compresa  quella  adottata  a  seguito  di
          applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
          444 del codice di procedura penale, per uno  dei  reati  di
          cui all'articolo 10-bis del citato decreto n. 286 del 1998.
                3. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto fino alla conclusione dei procedimenti relativi  al
          rilascio  del  permesso  di   soggiorno   in   applicazione
          dell'articolo 42, comma  7,  sono  sospesi  i  procedimenti
          penali e amministrativi nei confronti  del  lavoratore  per
          l'ingresso  e  il   soggiorno   illegale   nel   territorio
          nazionale,   con   esclusione   degli   illeciti   di   cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
          286.
                4. La sospensione di cui al comma 3 cessa comunque in
          caso di diniego o revoca del  nulla  osta  e  del  visto  a
          qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in  cui  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto non sia rilasciato il nulla osta.
                5. Nel periodo di sospensione di cui al comma  3,  il
          cittadino straniero non puo' essere espulso, tranne che nei
          casi previsti ai commi 1 e 2.
                6. Il rilascio del permesso  di  soggiorno  determina
          per il cittadino straniero l'estinzione dei reati  e  degli
          illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui  al
          comma 3."
                "Art. 44.  Semplificazione  delle  verifiche  di  cui
          all'articolo 30-bis, comma 8, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
                1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di
          cui all'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, per le  annualita'  2021  e  2022,  la
          verifica  dei  requisiti  concernenti  l'osservanza   delle
          prescrizioni  del  contratto  collettivo  di  lavoro  e  la
          congruita' del numero delle  richieste  presentate  di  cui
          all'articolo 30-bis, comma 8, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e'  demandata,  in
          via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6,  ai
          professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
          1979, n. 12, e alle organizzazioni  dei  datori  di  lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
                2. Le verifiche di  congruita'  di  cui  al  comma  1
          tengono   anche   conto   della   capacita'   patrimoniale,
          dell'equilibrio economico-finanziario, del  fatturato,  del
          numero dei dipendenti, ivi compresi quelli  gia'  richiesti
          ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e
          del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito
          positivo   delle   verifiche   e'    rilasciata    apposita
          asseverazione che il datore di  lavoro  produce  unitamente
          alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
                3. Per le domande gia' proposte per l'annualita' 2021
          l'asseverazione e'  presentata  dal  datore  di  lavoro  al
          momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
                4. Le disposizioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  non
          trovano   applicazione   con   riferimento   alle   domande
          dell'annualita' 2021 in relazione alle quali  le  verifiche
          di  cui   al   comma   1   sono   gia'   state   effettuate
          dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo  caso
          i datori di lavoro richiedenti non sono  tenuti  a  munirsi
          dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per  entrambe  le
          annualita' di cui al comma 1, l'applicazione  dell'articolo
          30-bis, comma 8, ultimo periodo, del decreto del Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
                5. L'asseverazione di cui al presente articolo non e'
          comunque richiesta con riferimento alle istanze  presentate
          dalle organizzazioni dei datori di lavoro  comparativamente
          piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale   che   hanno
          sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali un apposito protocollo di intesa con  il  quale  si
          impegnano a garantire il  rispetto,  da  parte  dei  propri
          associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi
          trovano applicazione le disposizioni  di  cui  all'articolo
          27, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286.
                6. In relazione agli  ingressi  di  cui  al  presente
          articolo   resta   ferma   la   possibilita',   da    parte
          dell'Ispettorato nazionale del  lavoro,  in  collaborazione
          con l'Agenzia delle  entrate,  di  effettuare  controlli  a
          campione sul rispetto dei requisiti e  delle  procedure  di
          cui al presente articolo."
              Si riporta il testo dell'articolo 103 del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in  materia  di
          salute, sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
          politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19):
                "Art. 103 Emersione di rapporti di lavoro
                1. Al fine di garantire livelli  adeguati  di  tutela
          della salute individuale e collettiva in conseguenza  della
          contingente ed  eccezionale  emergenza  sanitaria  connessa
          alla calamita' derivante dalla diffusione del  contagio  da
          -COVID-19 e favorire  l'emersione  di  rapporti  di  lavoro
          irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di  uno
          Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro
          stranieri in possesso  del  titolo  di  soggiorno  previsto
          dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
          286,  e  successive   modificazioni,   possono   presentare
          istanza, con le modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per
          concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini
          stranieri presenti  sul  territorio  nazionale  ovvero  per
          dichiarare  la  sussistenza  di  un  rapporto   di   lavoro
          irregolare, tuttora in  corso,  con  cittadini  italiani  o
          cittadini stranieri. A  tal  fine,  i  cittadini  stranieri
          devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici
          prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver  soggiornato  in
          Italia precedentemente alla suddetta data, in  forza  della
          dichiarazione di presenza, resa ai  sensi  della  legge  28
          maggio  2007,  n.  68  o  di  attestazioni  costituite   da
          documentazione  di  data  certa  proveniente  da  organismi
          pubblici; in entrambi i casi,  i  cittadini  stranieri  non
          devono aver lasciato il territorio nazionale  dall'8  marzo
          2020.
                2. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  1,  i
          cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto  dal
          31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo
          di soggiorno, possono richiedere con le modalita' di cui al
          comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido  solo
          nel territorio nazionale, della durata di  mesi  sei  dalla
          presentazione  dell'istanza.  A  tal   fine,   i   predetti
          cittadini   stranieri   devono   risultare   presenti   sul
          territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che
          se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono  aver
          svolto attivita' di lavoro, nei settori di cui al comma  3,
          antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo  le
          modalita' di cui al comma 16. Se nel termine  della  durata
          del  permesso  di  soggiorno   temporaneo,   il   cittadino
          straniero  esibisce  un  contratto  di  lavoro  subordinato
          ovvero  la  documentazione  retributiva   e   previdenziale
          comprovante lo  svolgimento  dell'attivita'  lavorativa  in
          conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui  al
          comma 3,  il  permesso  viene  convertito  in  permesso  di
          soggiorno per motivi di lavoro.
                3. Le disposizioni di cui al  presente  articolo,  si
          applicano ai seguenti settori di attivita':
                  a) agricoltura, allevamento e  zootecnia,  pesca  e
          acquacoltura e attivita' connesse;
                  b) assistenza alla persona per il datore di  lavoro
          o  per  componenti  della  sua  famiglia,   ancorche'   non
          conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino
          l'autosufficienza;
                  c)  lavoro  domestico  di   sostegno   al   bisogno
          familiare.
                4. Nell'istanza di cui al comma 1  sono  indicate  la
          durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta,
          non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di
          lavoro  di  riferimento  stipulato   dalle   organizzazioni
          sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative
          sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se  il
          rapporto di lavoro cessa, anche nel  caso  di  contratto  a
          carattere stagionale, trovano applicazione le  disposizioni
          di cui all'articolo 22, comma 11, del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al  fine
          dello svolgimento di ulteriore attivita' lavorativa.
                5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2  sono  presentate
          dal 1° giugno 2020 al 15  agosto  2020,  con  le  modalita'
          stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, il  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro  delle
          politiche agricole, alimentari  e  forestali  da  adottarsi
          entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, presso:
                  a) l'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale
          (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini  di  uno
          Stato membro dell'Unione europea;
                  b) lo sportello unico per  l'immigrazione,  di  cui
          all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286
          e successive modificazioni per i lavoratori  stranieri,  di
          cui al comma 1;
                  c) la Questura per  il  rilascio  dei  permessi  di
          soggiorno, di cui al comma 2.
                6. Con il medesimo decreto di cui  al  comma  5  sono
          altresi' stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro
          richiesti per l'instaurazione del rapporto  di  lavoro,  la
          documentazione idonea a comprovare  l'attivita'  lavorativa
          di cui al comma 16 nonche' le  modalita'  di  dettaglio  di
          svolgimento del procedimento. Nelle more della  definizione
          dei procedimenti di cui ai commi 1  e  2  la  presentazione
          delle  istanze  consente  lo   svolgimento   dell'attivita'
          lavorativa; nell'ipotesi di cui al  comma  1  il  cittadino
          straniero svolge l'attivita' di lavoro esclusivamente  alle
          dipendenze  del  datore  di  lavoro   che   ha   presentato
          l'istanza.
                7. Le istanze sono presentate previo  pagamento,  con
          le modalita' previste dal decreto interministeriale di  cui
          al comma 5, di un contributo  forfettario  stabilito  nella
          misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura
          di cui al comma 2, il contributo e' pari  a  130  euro,  al
          netto dei costi di cui al comma 16 che restano  comunque  a
          carico dell'interessato. E' inoltre previsto  il  pagamento
          di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore
          di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale,  la
          cui determinazione e le relative modalita' di  acquisizione
          sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  con  il  Ministro  dell'interno  ed  il
          Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
                8.  Costituisce  causa  di   inammissibilita'   delle
          istanze di cui ai commi 1 e 2,  limitatamente  ai  casi  di
          conversione del permesso di soggiorno in motivi di  lavoro,
          la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque  anni,
          anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
          a seguito di applicazione della pena su richiesta ai  sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
                  a)  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600  del
          codice penale;
                  b)  intermediazione  illecita  e  sfruttamento  del
          lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
                  c) reati previsti dall'articolo 22, comma  12,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,
          n. 286, e successive modificazioni.
                9.  Costituisce  altresi'  causa  di  rigetto   delle
          istanze di cui ai commi 1 e 2,  limitatamente  ai  casi  di
          conversione del permesso di soggiorno in motivi di  lavoro,
          la mancata sottoscrizione, da parte del datore  di  lavoro,
          del contratto di soggiorno presso lo  sportello  unico  per
          l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione  del
          lavoratore straniero, salvo cause  di  forza  maggiore  non
          imputabili  al  datore  medesimo,  comunque  intervenute  a
          seguito  dell'espletamento  di  procedure  di  ingresso  di
          cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero
          di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
                10. Non sono  ammessi  alle  procedure  previste  dai
          commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
                  a) nei confronti dei  quali  sia  stato  emesso  un
          provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25  luglio
          1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio
          2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
                  b)  che  risultino  segnalati,  anche  in  base  ad
          accordi  o  convenzioni  internazionali   in   vigore   per
          l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello
          Stato;
                  c) che risultino condannati, anche con sentenza non
          definitiva,  compresa  quella   adottata   a   seguito   di
          applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
          444 del codice di  procedura  penale,  per  uno  dei  reati
          previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o
          per i delitti contro la liberta'  personale  ovvero  per  i
          reati  inerenti  agli  stupefacenti,   il   favoreggiamento
          dell'immigrazione    clandestina    verso    l'Italia     e
          dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri  Stati
          o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
          alla prostituzione o allo sfruttamento della  prostituzione
          o di minori da impiegare in attivita' illecite;
                  d) che comunque siano considerati una minaccia  per
          l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di  uno  dei
          Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto  accordi  per
          la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e  la
          libera circolazione delle persone. Nella valutazione  della
          pericolosita' dello  straniero  si  tiene  conto  anche  di
          eventuali condanne,  anche  con  sentenza  non  definitiva,
          compresa quella adottata a seguito  di  applicazione  della
          pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice  di
          procedura penale, per uno dei reati previsti  dall'articolo
          381 del codice di procedura penale (302).
                11. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto fino alla conclusione dei procedimenti  di  cui  ai
          commi  1  e  2,  sono  sospesi  i  procedimenti  penali   e
          amministrativi nei confronti del datore  di  lavoro  e  del
          lavoratore, rispettivamente:
                  a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata
          presentata la  dichiarazione  di  emersione,  anche  se  di
          carattere    finanziario,    fiscale,    previdenziale    o
          assistenziale;
                  b) per  l'ingresso  e  il  soggiorno  illegale  nel
          territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di  cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
          286, e successive modificazioni.
                12. Non sono in  ogni  caso  sospesi  i  procedimenti
          penali nei confronti dei datori di lavoro per  le  seguenti
          ipotesi di reato:
                  a)  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600  del
          codice penale;
                  b)  intermediazione  illecita  e  sfruttamento  del
          lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.
                13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel  caso
          in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi  1  e
          2, ovvero si proceda al rigetto o  all'archiviazione  della
          medesima, anche per mancata presentazione  delle  parti  di
          cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione  dei
          procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di
          lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause
          indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del  datore
          medesimo.
                14. Nel caso in cui  il  datore  di  lavoro  impieghi
          quali    lavoratori    subordinati,    senza     preventiva
          comunicazione di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro,
          stranieri che hanno presentato l'istanza  di  rilascio  del
          permesso di soggiorno temporaneo di cui al  comma  2,  sono
          raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma  3,
          del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  aprile   2002,   n.   73,
          dall'articolo 39, comma  7,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,  n.
          797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge  5  gennaio
          1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis  del
          codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno
          presentato l'istanza di rilascio del permesso di  soggiorno
          temporaneo di cui al comma 2, la  pena  prevista  al  primo
          comma dello stesso articolo e' aumentata da un  terzo  alla
          meta'.
                15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
          l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al  comma  1  e
          acquisito il parere della  questura  sull'insussistenza  di
          motivi  ostativi  all'accesso  alle  procedure  ovvero   al
          rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il  parere  del
          competente Ispettorato territoriale del  lavoro  in  ordine
          alla capacita'  economica  del  datore  di  lavoro  e  alla
          congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le
          parti per la stipula del contratto  di  soggiorno,  per  la
          comunicazione obbligatoria di assunzione e la  compilazione
          della  richiesta  del  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
          subordinato. La mancata  presentazione  delle  parti  senza
          giustificato   motivo    comporta    l'archiviazione    del
          procedimento.
                16. L'istanza di rilascio del permesso  di  soggiorno
          temporaneo di cui al comma 2 e'  presentata  dal  cittadino
          straniero al Questore, dal 1° giugno  al  15  luglio  2020,
          unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal
          decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare  l'attivita'
          lavorativa  svolta  nei  settori  di  cui  al  comma  3   e
          riscontrabile  da  parte  dell'Ispettorato  Nazionale   del
          lavoro cui l'istanza e' altresi'  diretta.  All'atto  della
          presentazione    della     richiesta,     e'     consegnata
          un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare
          legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale
          comunicazione  dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza,  di
          svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori  di
          attivita'  di  cui  al  comma  3,  nonche'  di   presentare
          l'eventuale  domanda  di  conversione   del   permesso   di
          soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di
          lavoro. E' consentito all'istante altresi' di iscriversi al
          registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo  14
          settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per  l'impiego
          l'attestazione rilasciata dal Questore di cui  al  presente
          articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica
          l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge  16  gennaio
          2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato  e'
          determinato con il decreto di cui al comma 5, nella  misura
          massima di 30 euro.
                17. Nelle more della definizione dei procedimenti  di
          cui al presente articolo,  lo  straniero  non  puo'  essere
          espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi
          di cui al comma  1,  la  sottoscrizione  del  contratto  di
          soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di
          assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di
          soggiorno comportano, per il datore  di  lavoro  e  per  il
          lavoratore,  l'estinzione  dei  reati  e   degli   illeciti
          amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11.
          Nel caso di istanza  di  emersione  riferita  a  lavoratori
          italiani o a cittadini  di  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea, la relativa presentazione ai sensi  del  comma  5,
          lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti
          di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2,
          l'estinzione dei  reati  e  degli  illeciti  amministrativi
          relativi alle  violazioni  di  cui  al  comma  11  consegue
          esclusivamente al rilascio del permesso  di  soggiorno  per
          motivi di lavoro.
                18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di
          un'istanza contenente dati non rispondenti al vero e' nullo
          ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso,
          il  permesso  di  soggiorno  eventualmente  rilasciato   e'
          revocato ai sensi dell'articolo 5,  comma  5,  del  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive
          modificazioni.
                19. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno,
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro delle politiche agricole, alimentari e  forestali,
          e' determinata la destinazione del contributo  forfettario,
          di cui all'ultimo periodo del comma 7.
                20. Al fine di contrastare efficacemente  i  fenomeni
          di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1
          e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto  delle
          condizioni  igienico-sanitarie  necessarie   al   fine   di
          prevenire  la  diffusione  del  contagio  da  Covid-19,  le
          Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni,  anche
          mediante l'implementazione delle misure previste dal  Piano
          triennale di  contrasto  allo  sfruttamento  lavorativo  in
          agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e
          misure urgenti  idonee  a  garantire  la  salubrita'  e  la
          sicurezza delle condizioni alloggiative, nonche'  ulteriori
          interventi  di  contrasto  del  lavoro  irregolare  e   del
          fenomeno del caporalato. Per i  predetti  scopi  il  Tavolo
          operativo istituito dall'art. 25 quater  del  decreto-legge
          23 ottobre 2018, n.  119,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del
          supporto del Servizio  nazionale  di  protezione  civile  e
          della Croce Rossa  Italiana.  All'attuazione  del  presente
          comma le Amministrazioni pubbliche  interessate  provvedono
          nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente.
                21. Al secondo  periodo  del  comma  1  dell'articolo
          25-quater  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018,  n.  136,  dopo  le  parole:  "rappresentanti"   sono
          inserite le seguenti: "dell'Autorita' politica delegata per
          la coesione territoriale, dell'Autorita' politica  delegata
          per le pari opportunita',".
                22. Salvo che il fatto costituisca reato piu'  grave,
          chiunque  presenta  false  dichiarazioni  o   attestazioni,
          ovvero  concorre  al  fatto  nell'ambito  delle   procedure
          previste  dal  presente  articolo,  e'  punito   ai   sensi
          dell'articolo 76 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il
          fatto  e'   commesso   attraverso   la   contraffazione   o
          l'alterazione di documenti oppure  con  l'utilizzazione  di
          uno di tali documenti, si applica la pena della  reclusione
          da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad un terzo se
          il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
                23. Per consentire una piu' rapida definizione  delle
          procedure  di  cui  al  presente  articolo,  il   Ministero
          dell'interno e' autorizzato ad utilizzare  per  un  periodo
          non superiore a diciotto mesi, tramite una o  piu'  agenzie
          di somministrazione di  lavoro,  prestazioni  di  lavoro  a
          contratto  a  termine,  nel  limite  massimo  di  spesa  di
          30.000.000 di euro per l'anno 2021 nonche' di 20.000.000 di
          euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di  servizio
          interessate dalle procedure di regolarizzazione, in  deroga
          ai limiti di cui all'articolo  9,  comma  28,  del  decreto
          legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero
          dell'interno  puo'  utilizzare  procedure  negoziate  senza
          previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  ai   sensi
          dell'articolo  63,  comma  2,  lettera  c),   del   decreto
          legislativo   18   aprile   2016   n.   50   e   successive
          modificazioni.
                24.   In    relazione    agli    effetti    derivanti
          dall'attuazione  del  presente  articolo,  il  livello   di
          finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  a   cui
          concorre ordinariamente lo Stato  e'  incrementato  di  170
          milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro  a
          decorrere dall'anno 2021.  Con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  i
          relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione
          al numero dei lavoratori extracomunitari  emersi  ai  sensi
          del presente articolo.
                25. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo  e'  autorizzata  la   spesa   di   euro
          6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000,  per  l'anno
          2021,  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  per  il
          personale   dell'Amministrazione   civile   del   Ministero
          dell'interno;  di  euro  24.234.635  per  l'anno  2020  per
          prestazioni di lavoro straordinario eccedente  rispetto  al
          monte ore previsto per il personale della Polizia di  Stato
          e   dell'Amministrazione   civile   dell'interno   di   cui
          all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge
          1° aprile  1981,  n.  121,  in  servizio  presso  l'ufficio
          immigrazione delle questure e presso la Direzione  centrale
          dell'immigrazione  e  della  polizia  delle  frontiere  del
          Dipartimento  della  pubblica   sicurezza   del   Ministero
          dell'interno; nel limite massimo  30.000.000  di  euro  per
          l'anno 2021, per l'utilizzo  di  prestazioni  di  lavoro  a
          contratto a termine; di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di
          euro 2.091.124 per l'anno 2021, per l'utilizzo  di  servizi
          di   mediazione   culturale,   anche   mediante    apposite
          convenzioni con organizzazioni  di  diritto  internazionale
          operanti in  ambito  migratorio;  di  euro  3.477.430,  per
          l'anno    2020,     per     l'acquisto     di     materiale
          igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e
          servizi di sanificazione ed euro 200.000 per  l'adeguamento
          della piattaforma informatica del Ministero dell'interno  -
          Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione.  Ai
          relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.
                26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo,
          pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro
          per l'anno 2021  e  a  340  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2022, si provvede:
                  a) quanto a 35.000.000 di  euro  per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente utilizzo  delle  risorse  iscritte,
          per  il  medesimo  anno,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'interno,   relative   all'attivazione,   la
          locazione e la gestione dei centri di  trattenimento  e  di
          accoglienza   per   stranieri   irregolari.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
                  b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le
          risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al
          primo periodo del comma 7, che  sono  versate  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  e  restano
          acquisite all'erario;
                  c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno  2020,  ad
          euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad  euro  340.000.000  a
          decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265."
              Il riferimento al testo dell'articolo 9, comma 28,  del
          decreto legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e'
          riportano nelle note al comma 664.
              Si riporta il testo degli articoli 32, 36, da 59  a  65
          del codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
                "Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento
                1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici
          hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
          stazioni appaltanti previsti dal presente  codice  o  dalle
          norme vigenti.
                2. Prima dell'avvio delle  procedure  di  affidamento
          dei  contratti  pubblici,  le   stazioni   appaltanti,   in
          conformita' ai propri ordinamenti, decretano o  determinano
          di contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del
          contratto  e  i  criteri  di  selezione   degli   operatori
          economici  e  delle  offerte.  Nella   procedura   di   cui
          all'articolo 36, comma 2, lettere  a)  e  b),  la  stazione
          appaltante puo' procedere ad  affidamento  diretto  tramite
          determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
          modo semplificato, l'oggetto  dell'affidamento,  l'importo,
          il fornitore, le ragioni della  scelta  del  fornitore,  il
          possesso da parte sua dei requisiti di carattere  generale,
          nonche' il possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,
          ove richiesti.
                3. La selezione  dei  partecipanti  e  delle  offerte
          avviene mediante  uno  dei  sistemi  e  secondo  i  criteri
          previsti dal presente codice.
                4. Ciascun concorrente non puo'  presentare  piu'  di
          un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
          nel bando o nell'invito e, in caso di mancata  indicazione,
          per centottanta giorni dalla scadenza del  termine  per  la
          sua presentazione. La  stazione  appaltante  puo'  chiedere
          agli offerenti il differimento di detto termine.
                5. La  stazione  appaltante,  previa  verifica  della
          proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma
          1, provvede all'aggiudicazione.
                6.  L'aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione
          dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile
          fino al termine stabilito nel comma 8.
                7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
          del possesso dei prescritti requisiti.
                8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto  salvo
          l'esercizio dei poteri di autotutela  nei  casi  consentiti
          dalle norme  vigenti,  la  stipulazione  del  contratto  di
          appalto  o  di  concessione  deve  avere  luogo   entro   i
          successivi sessanta giorni, salvo diverso termine  previsto
          nel bando o nell'invito ad  offrire,  ovvero  l'ipotesi  di
          differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario,
          purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita
          esecuzione  del  contratto.  La  mancata  stipulazione  del
          contratto nel termine previsto  deve  essere  motivata  con
          specifico   riferimento   all'in-teresse   della   stazione
          appaltante e a quello nazionale alla  sollecita  esecuzione
          del   contratto   e   viene   valutata   ai   fini    della
          responsabilita'  erariale  e  disciplinare  del   dirigente
          preposto. Non costituisce giustificazione adeguata  per  la
          mancata stipulazione del contratto  nel  termine  previsto,
          salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza  di  un
          ricorso giurisdizionale,  nel  cui  ambito  non  sia  stata
          disposta  o  inibita  la  stipulazione  del  contratto.  Le
          stazioni appaltanti hanno facolta' di  stipulare  contratti
          di  assicurazione  della  propria  responsabilita'   civile
          derivante  dalla  conclusione   del   contratto   e   dalla
          prosecuzione o sospensione  della  sua  esecuzione.  Se  la
          stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
          l'aggiudicatario  puo',  mediante  atto   notificato   alla
          stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
          dal  contratto.   All'aggiudicatario   non   spetta   alcun
          indennizzo, salvo  il  rimborso  delle  spese  contrattuali
          documentate. Nel caso  di  lavori,  se  e'  intervenuta  la
          consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
          e  forniture,  se  si  e'  dato  avvio  all'esecuzione  del
          contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto  al
          rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei  lavori
          ordinati dal direttore  lavori,  ivi  comprese  quelle  per
          opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
          e'  dato  avvio  all'esecuzione  del   contratto   in   via
          d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto  al  rimborso  delle
          spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine  del
          direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
          presente comma e' ammessa esclusivamente nelle  ipotesi  di
          eventi  oggettivamente   imprevedibili,   per   ovviare   a
          situazioni di pericolo per persone, animali o cose,  ovvero
          per  l'igiene  e  la  salute  pubblica,   ovvero   per   il
          patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero  nei  casi
          in cui la mancata esecuzione  immediata  della  prestazione
          dedotta  nella   gara   determinerebbe   un   grave   danno
          all'interesse pubblico che e' destinata a  soddisfare,  ivi
          compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
                9. Il contratto non puo'  comunque  essere  stipulato
          prima di trentacinque giorni dall'invio  dell'ultima  delle
          comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
                10. il termine dilatorio di cui al  comma  9  non  si
          applica nei seguenti casi:
                  a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso
          con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti  nel
          rispetto del presente codice,  e'  stata  presentata  o  e'
          stata  ammessa  una  sola  offerta   e   non   sono   state
          tempestivamente proposte impugnazioni  del  bando  o  della
          lettera di invito  o  queste  impugnazioni  risultano  gia'
          respinte con decisione definitiva;
                  b) nel caso di un  appalto  basato  su  un  accordo
          quadro  di  cui  all'articolo  54,  nel  caso  di   appalti
          specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione  di
          cui  all'articolo  55,  nel  caso  di  acquisto  effettuato
          attraverso  il  mercato  elettronico  nei  limiti  di   cui
          all'articolo 3, lettera bbbb) e  nel  caso  di  affidamenti
          effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e
          b).
                11. Se e' proposto ricorso  avverso  l'aggiudicazione
          con contestuale domanda cautelare, il  contratto  non  puo'
          essere   stipulato,   dal   momento   della   notificazione
          dell'istanza cautelare alla stazione  appaltante  e  per  i
          successivi  venti  giorni,  a  condizione  che  entro  tale
          termine intervenga almeno  il  provvedimento  cautelare  di
          primo  grado  o  la  pubblicazione  del  dispositivo  della
          sentenza di primo grado in caso  di  decisione  del  merito
          all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia  di  detti
          provvedimenti se  successiva.  L'effetto  sospensivo  sulla
          stipula del contratto cessa quando, in sede di esame  della
          domanda cautelare, il giudice si dichiara  incompetente  ai
          sensi dell'articolo 15, comma 4, del  codice  del  processo
          amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
          2 luglio 2010, n. 104, o fissa con  ordinanza  la  data  di
          discussione del merito senza concedere misure  cautelari  o
          rinvia  al  giudizio  di  merito  l'esame   della   domanda
          cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
          implicita  rinuncia  all'immediato  esame   della   domanda
          cautelare.
                12.  Il  contratto  e'  sottoposto  alla   condizione
          sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale  approvazione
          e degli altri controlli previsti dalle norme proprie  delle
          stazioni appaltanti.
                13. L'esecuzione, del  contratto  puo'  avere  inizio
          solo dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in
          casi  di  urgenza,  la  stazione   appaltante   ne   chieda
          l'esecuzione  anticipata,  nei  modi  e   alle   condizioni
          previste al comma 8.
                14. Il contratto e' stipulato, a  pena  di  nullita',
          con  atto  pubblico  notarile   informatico,   ovvero,   in
          modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
          stazione appaltante, in  forma  pubblica  amministrativa  a
          cura dell'Ufficiale rogante  della  stazione  appaltante  o
          mediante scrittura privata; in caso di procedura  negoziata
          ovvero per gli  affidamenti  di  importo  non  superiore  a
          40.000  euro  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del
          commercio consistente in un apposito  scambio  di  lettere,
          anche tramite posta  elettronica  certificata  o  strumenti
          analoghi negli altri Stati membri.
                14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico,
          richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte  integrante
          del contratto."
                "Art. 36 Contratti sotto soglia
                1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi  e
          forniture  di  importo  inferiore  alle   soglie   di   cui
          all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di  cui
          agli articoli 30, comma 1, 34 e 42,  nonche'  del  rispetto
          del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti
          e  in  modo  da  assicurare  l'effettiva  possibilita'   di
          partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
          Le stazioni appaltanti applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 50.
                2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
          38 e salva la  possibilita'  di  ricorrere  alle  procedure
          ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
          di lavori, servizi e forniture di  importo  inferiore  alle
          soglie  di  cui  all'articolo  35,  secondo   le   seguenti
          modalita':
                  a) per affidamenti di importo  inferiore  a  40.000
          euro,  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa
          consultazione di due o piu' operatori  economici  o  per  i
          lavori  in  amministrazione   diretta.   La   pubblicazione
          dell'avviso sui risultati della  procedura  di  affidamento
          non e' obbligatoria;
                  b) per affidamenti di importo pari  o  superiore  a
          40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
          soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
          mediante affidamento  diretto  previa  valutazione  di  tre
          preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e
          le  forniture,  di  almeno   cinque   operatori   economici
          individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite
          elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
          di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
          anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto  e
          il noleggio di mezzi, per i quali si  applica  comunque  la
          procedura  di  cui  al  periodo  precedente.  L'avviso  sui
          risultati   della   procedura   di   affidamento   contiene
          l'indicazione anche dei soggetti invitati;
                  c) per affidamenti di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore a  150.000  euro  e  inferiore  a  350.000  euro,
          mediante la procedura  negoziata  di  cui  all'articolo  63
          previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno   dieci
          operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio   di
          rotazione degli inviti, individuati sulla base di  indagini
          di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
          L'avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento
          contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
                  c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari  o
          superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000  di  euro,
          mediante la procedura  negoziata  di  cui  all'articolo  63
          previa consultazione, ove  esistenti,  di  almeno  quindici
          operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio   di
          rotazione degli inviti, individuati sulla base di  indagini
          di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
          L'avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento
          contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
                  d) per affidamenti di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore a 1.000.000 di euro e fino  alle  soglie  di  cui
          all'articolo 35, mediante ricorso  alle  procedure  di  cui
          all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
          97, comma 8.
                3. Per  l'affidamento  dei  lavori  pubblici  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera e), del  presente  codice,
          relativi alle opere di urbanizzazione a  scomputo  per  gli
          importi inferiori a  quelli  di  cui  all'articolo  35,  si
          applicano le previsioni di cui al comma 2.
                4. Nel caso di opere di  urbanizzazione  primaria  di
          importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma
          1, lettera a), calcolato secondo  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 35,  comma  9,  funzionali  all'intervento  di
          trasformazione  urbanistica  del  territorio,  si   applica
          l'articolo 16, comma  2-bis,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
                5.
                6. Per lo  svolgimento  delle  procedure  di  cui  al
          presente articolo le stazioni appaltanti possono  procedere
          attraverso un mercato  elettronico  che  consenta  acquisti
          telematici basati su un  sistema  che  attua  procedure  di
          scelta  del  contraente   interamente   gestite   per   via
          elettronica. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette  a  disposizione  delle
          stazioni appaltanti il mercato elettronico delle  pubbliche
          amministrazioni.
                6-bis. Ai fini  dell'ammissione  e  della  permanenza
          degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al
          comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione  verifica
          l'assenza dei motivi di esclusione di cui  all'articolo  80
          su un campione significativo di operatori economici.  Dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  provvedimento  di   cui
          all'articolo 81,  comma  2,  tale  verifica  e'  effettuata
          attraverso la Banca dati nazionale dei  contratti  pubblici
          di cui all'articolo 81,  anche  mediante  interoperabilita'
          fra  sistemi.  I  soggetti   responsabili   dell'ammissione
          possono  consentire  l'accesso  ai  propri   sistemi   agli
          operatori  economici  per  la   consultazione   dei   dati,
          certificati e informazioni disponibili  mediante  la  Banca
          dati di cui all'articolo 81 per  la  predisposizione  della
          domanda  di  ammissione  e  di   permanenza   nei   mercati
          elettronici.
                6-ter.  Nelle  procedure  di  affidamento  effettuate
          nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma  6,  la
          stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso  da
          parte  dell'aggiudicatario  dei   requisiti   economici   e
          finanziari  e  tecnico-professionali,  ferma  restando   la
          verifica del possesso  dei  requisiti  generali  effettuata
          dalla   stazione    appaltante    qualora    il    soggetto
          aggiudicatario non  rientri  tra  gli  operatori  economici
          verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.
                7. Con il regolamento di cui all'articolo 216,  comma
          27-octies,  sono  stabilite  le  modalita'  relative   alle
          procedure di cui al presente  articolo,  alle  indagini  di
          mercato, nonche' per la formazione e gestione degli elenchi
          degli operatori economici. Nel  predetto  regolamento  sono
          anche indicate  specifiche  modalita'  di  rotazione  degli
          inviti e degli affidamenti e di attuazione delle  verifiche
          sull'affidatario  scelto  senza  svolgimento  di  procedura
          negoziata.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          regolamento di cui all'articolo 216,  comma  27-octies,  si
          applica la disposizione transitoria ivi prevista.
                8. Le imprese pubbliche  e  i  soggetti  titolari  di
          diritti speciali ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,
          forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia
          comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli
          da  115  a  121,  applicano  la  disciplina  stabilita  nei
          rispettivi regolamenti, la  quale,  comunque,  deve  essere
          conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della
          concorrenza.
                9. In caso di ricorso alle procedure  ordinarie,  nel
          rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i  termini
          minimi stabiliti negli articoli  60  e  61  possono  essere
          ridotti  fino  alla  meta'.  I  bandi  e  gli  avvisi  sono
          pubblicati  sul  profilo  del  committente  della  stazione
          appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi  di  gara
          presso l'ANAC di cui all'articolo  73,  comma  4,  con  gli
          effetti previsti dal comma 5,  del  citato  articolo.  Fino
          alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli  effetti
          giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi
          per i  contratti  relativi  a  lavori  di  importo  pari  o
          superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi
          a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla  Gazzetta
          ufficiale  della  Repubblica   italiana,   serie   speciale
          relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli
          avvisi e i bandi per  i  contratti  relativi  a  lavori  di
          importo inferiore a cinquecentomila  euro  sono  pubblicati
          nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.
                9-bis. Fatto salvo quanto previsto  all'articolo  95,
          comma    3,    le     stazioni     appaltanti     procedono
          all'aggiudicazione  dei  contratti  di  cui   al   presente
          articolo sulla base del criterio del  minor  prezzo  ovvero
          sulla base del criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
          vantaggiosa."
                "Art.  59  Scelta  delle  procedure  e  oggetto   del
          contratto
                1. Fermo restando quanto previsto dal titolo VII  del
          decreto   legislativo    3    luglio    2017,    n.    117,
          nell'aggiudicazione  di  appalti  pubblici,   le   stazioni
          appaltanti utilizzano  le  procedure  aperte  o  ristrette,
          previa pubblicazione di un bando o avviso di  indizione  di
          gara. Esse possono altresi' utilizzare il partenariato  per
          l'innovazione  quando  sussistono  i  presupposti  previsti
          dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione
          e il dialogo competitivo quando  sussistono  i  presupposti
          previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza  previa
          pubblicazione di un  bando  di  gara  quando  sussistono  i
          presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto  salvo  quanto
          previsto al comma 1-bis, gli  appalti  relativi  ai  lavori
          sono  affidati,  ponendo  a  base  di  gara   il   progetto
          esecutivo, il cui contenuto,  come  definito  dall'articolo
          23,  comma  8,  garantisce  la  rispondenza  dell'opera  ai
          requisiti di qualita'  predeterminati  e  il  rispetto  dei
          tempi  e  dei  costi  previsti.  E'  vietato   il   ricorso
          all'affidamento    congiunto    della    progettazione    e
          dell'esecuzione  di  lavori  ad  esclusione  dei  casi   di
          affidamento a contraente  generale,  finanza  di  progetto,
          affidamento in concessione, partenariato pubblico  privato,
          contratto di disponibilita', locazione finanziaria, nonche'
          delle  opere  di   urbanizzazione   a   scomputo   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica  l'articolo
          216, comma 4-bis.
                1-bis.  Le  stazioni  appaltanti  possono   ricorrere
          all'affidamento    della    progettazione    esecutiva    e
          dell'esecuzione  di  lavori   sulla   base   del   progetto
          definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi  in
          cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
          dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
          complessivo  dei  lavori.  I  requisiti   minimi   per   lo
          svolgimento della progettazione oggetto del contratto  sono
          previsti nei documenti di gara nel  rispetto  del  presente
          codice e del regolamento di  cui  all'articolo  216,  comma
          27-octies; detti requisiti  sono  posseduti  dalle  imprese
          attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un
          progettista raggruppato o indicato in sede di  offerta,  in
          grado  di  dimostrarli,  scelto  tra  i  soggetti  di   cui
          all'articolo  46,  comma  1;  le  imprese   attestate   per
          prestazioni di progettazione e  costruzione  documentano  i
          requisiti per lo svolgimento della progettazione  esecutiva
          laddove i  predetti  requisiti  non  siano  dimostrati  dal
          proprio staff di progettazione.
                1-ter. Il ricorso agli affidamenti di  cui  al  comma
          1-bis deve essere motivato  nella  determina  a  contrarre.
          Tale determina chiarisce, altresi',  in  modo  puntuale  la
          rilevanza  dei  presupposti  tecnici   ed   oggettivi   che
          consentono   il   ricorso   all'affidamento   congiunto   e
          l'effettiva incidenza sui tempi della  realizzazione  delle
          opere  in  caso  di  affidamento  separato  di   lavori   e
          progettazione.
                1-quater.  Nei  casi  in  cui  in   cui   l'operatore
          economico si avvalga di uno  o  piu'  soggetti  qualificati
          alla realizzazione del  progetto,  la  stazione  appaltante
          indica  nei  documenti  di  gara  le   modalita'   per   la
          corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del
          compenso  corrispondente  agli   oneri   di   progettazione
          indicati espressamente in sede di  offerta,  al  netto  del
          ribasso d'asta, previa approvazione del progetto  e  previa
          presentazione   dei   relativi   documenti   fiscali    del
          progettista indicato o raggruppato.
                2. Le amministrazioni  aggiudicatrici  utilizzano  la
          procedura  competitiva  con  negoziazione  o   il   dialogo
          competitivo nelle seguenti ipotesi, e  con  esclusione  dei
          soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):
                  a) per l'aggiudicazione  di  contratti  di  lavori,
          forniture o  servizi  in  presenza  di  una  o  piu'  delle
          seguenti condizioni:
                    1)     le      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono  essere
          soddisfatte   senza   adottare   soluzioni   immediatamente
          disponibili;
                    2)   implicano    progettazione    o    soluzioni
          innovative;
                    3) l'appalto non puo'  essere  aggiudicato  senza
          preventive negoziazioni a causa di circostanze  particolari
          in  relazione  alla  natura,  complessita'  o  impostazione
          finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa
          dei rischi a esso connessi;
                    4) le  specifiche  tecniche  non  possono  essere
          stabilite con sufficiente  precisione  dall'amministrazione
          aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
          tecnica  europea,  una  specifica  tecnica  comune   o   un
          riferimento  tecnico  ai  sensi  dei  punti  da   2   a   5
          dell'allegato XIII;
                  b) per l'aggiudicazione  di  contratti  di  lavori,
          forniture o servizi per i quali, in esito a  una  procedura
          aperta o ristretta, sono state presentate soltanto  offerte
          irregolari o inammissibili  ai  sensi  rispettivamente  dei
          commi  3  e  4.  In  tali  situazioni,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici non sono tenute a  pubblicare  un  bando  di
          gara  se  includono  nella  ulteriore  procedura  tutti,  e
          soltanto, gli offerenti in possesso dei  requisiti  di  cui
          agli articoli dal 80 al 90 che, nella  procedura  aperta  o
          ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi  ai
          requisiti formali della procedura di appalto.
                2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei  casi
          di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con
          negoziazione o il  dialogo  competitivo  devono  riprodurre
          nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.
                3. Fermo restando quanto  previsto  all'articolo  83,
          comma 9, sono considerate irregolari le offerte:
                    a) che non rispettano i documenti di gara;
                  b) che sono state ricevute in ritardo  rispetto  ai
          termini indicati nel bando o nell'invito con cui si  indice
          la gara;
                  c)   che   l'amministrazione   aggiudicatrice    ha
          giudicato anormalmente basse.
                4. Sono considerate inammissibili le offerte:
                  a)  in  relazione   alle   quali   la   commissione
          giudicatrice   ritenga   sussistenti   gli   estremi    per
          informativa alla Procura  della  Repubblica  per  reati  di
          corruzione o fenomeni collusivi;
                  b) che non hanno la qualificazione necessaria;
                  c)   il   cui   prezzo   supera   l'importo   posto
          dall'amministrazione  aggiudicatrice  a   base   di   gara,
          stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di
          appalto.
                5. La gara e'  indetta  mediante  un  bando  di  gara
          redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto
          sia aggiudicato mediante procedura  ristretta  o  procedura
          competitiva   con    negoziazione,    le    amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  c),
          possono, in deroga al primo  periodo  del  presente  comma,
          utilizzare un  avviso  di  preinformazione  secondo  quanto
          previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se  la  gara  e'
          indetta  mediante  un  avviso   di   preinformazione,   gli
          operatori economici  che  hanno  manifestato  interesse  in
          seguito  alla  pubblicazione   dell'avviso   stesso,   sono
          successivamente  invitati  a  confermarlo   per   iscritto,
          mediante un invito a confermare interesse,  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 75.
                5-bis.  In  relazione  alla  natura   dell'opera,   i
          contratti  per  l'esecuzione  dei  lavori   pubblici   sono
          stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte
          a misura. Per le prestazioni  a  corpo  il  prezzo  offerto
          rimane  fisso  e  non  puo'  variare  in   aumento   o   in
          diminuzione, secondo la qualita' e la  quantita'  effettiva
          dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il  prezzo
          convenuto  puo'  variare,  in  aumento  o  in  diminuzione,
          secondo la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per  le
          prestazioni  a  misura  il   contratto   fissa   i   prezzi
          invariabili per l'unita' di misura."
                "Art. 60 Procedura aperta
                1.  Nelle  procedure  aperte,   qualsiasi   operatore
          economico  interessato  puo'   presentare   un'offerta   in
          risposta a un avviso  di  indizione  di  gara.  Il  termine
          minimo per la ricezione delle offerte  e'  di  trentacinque
          giorni dalla data di trasmissione del  bando  di  gara.  Le
          offerte  sono  accompagnate  dalle  informazioni  richieste
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   per   la   selezione
          qualitativa.
                2. Nel caso in cui le amministrazioni  aggiudicatrici
          abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia
          stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine
          minimo per la ricezione delle offerte,  come  stabilito  al
          comma 1, puo' essere  ridotto  a  quindici  giorni  purche'
          siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
                  a) l'avviso di preinformazione  contiene  tutte  le
          informazioni  richieste  per  il  bando  di  gara  di   cui
          all'allegato  XIV,  parte  I,  lettera   B,   sezione   B1,
          sempreche'  queste  siano  disponibili  al  momento   della
          pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
                  b) l'avviso di  preinformazione  e'  stato  inviato
          alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
          oltre dodici mesi prima  della  data  di  trasmissione  del
          bando di gara.
                2-bis.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   possono
          ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
          comma 1 nel  caso  di  presentazione  di  offerte  per  via
          elettronica.
                3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono  fissare
          un termine non inferiore  a  quindici  giorni  a  decorrere
          dalla data di invio del bando di gara se,  per  ragioni  di
          urgenza    debitamente    motivate     dall'amministrazione
          aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma  1  non
          possono essere rispettati."
                "Art. 61 Procedura ristretta
                1.  Nelle  procedure  ristrette  qualsiasi  operatore
          economico puo' presentare una domanda di partecipazione  in
          risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati
          di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C  a  seconda
          del    caso,    fornendo    le    informazioni    richieste
          dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione
          qualitativa.
                2. Il termine minimo per la ricezione  delle  domande
          di  partecipazione  e'  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione del bando di  gara  o,  se  e'  utilizzato  un
          avviso di preinformazione come mezzo di  indizione  di  una
          gara,  dalla  data   d'invio   dell'invito   a   confermare
          interesse.
                3.  A  seguito  della  valutazione  da  parte   delle
          amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni  fornite,
          soltanto   gli   operatori   economici   invitati   possono
          presentare un'offerta.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici
          possono limitare il numero di candidati idonei da  invitare
          a partecipare alla procedura  in  conformita'  all'articolo
          91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e'  di
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  dell'invito  a
          presentare offerte.
                4. Nel caso in cui le amministrazioni  aggiudicatrici
          hanno  pubblicato  un   avviso   di   preinformazione   non
          utilizzato per l'indizione di una gara, il  termine  minimo
          per la presentazione delle offerte puo'  essere  ridotto  a
          dieci giorni purche' siano  rispettate  tutte  le  seguenti
          condizioni:
                  a) l'avviso di preinformazione  contiene  tutte  le
          informazioni richieste nel citato allegato  XIV,  parte  I,
          lettera B sezione  B1,  purche'  dette  informazioni  siano
          disponibili al momento della pubblicazione  dell'avviso  di
          preinformazione;
                  b) l'avviso di  preinformazione  e'  stato  inviato
          alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
          oltre dodici mesi prima  della  data  di  trasmissione  del
          bando di gara.
                5.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera  c),  possono  fissare  il
          termine per la ricezione delle offerte di  concerto  con  i
          candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano  di
          un termine identico  per  redigere  e  presentare  le  loro
          offerte. In assenza  di  un  accordo  sul  termine  per  la
          presentazione delle offerte, il  termine  non  puo'  essere
          inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito  a
          presentare offerte,
                6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati
          e' impossibile rispettare  i  termini  minimi  previsti  al
          presente articolo,  l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'
          fissare:
                  a)   per   la   ricezione    delle    domande    di
          partecipazione, un termine non inferiore a quindici  giorni
          dalla data di trasmissione del bando di gara;
                  b)  un  termine  di  ricezione  delle  offerte  non
          inferiore a dieci giorni a decorrere dalla  data  di  invio
          dell'invito a presentare offerte."
                "Art. 62 Procedura competitiva con negoziazione
                1.  Nelle  procedure  competitive  con   negoziazione
          qualsiasi operatore economico puo' presentare  una  domanda
          di partecipazione in risposta a un avviso di  indizione  di
          gara contenente le informazioni di  cui  all'allegato  XIV,
          parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni  richieste
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   per   la   selezione
          qualitativa.
                2.  Nei  documenti   di   gara   le   amministrazioni
          aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto  fornendo
          una  descrizione  delle  loro  esigenze,   illustrando   le
          caratteristiche richieste per le forniture, i  lavori  o  i
          servizi  da   appaltare,   specificando   i   criteri   per
          l'aggiudicazione dell'appalto  e  indicano  altresi'  quali
          elementi della descrizione definiscono i  requisiti  minimi
          che tutti gli offerenti devono soddisfare.
                3.   Le   informazioni    fornite    devono    essere
          sufficientemente  precise  per  permettere  agli  operatori
          economici di individuare la natura e l'ambito  dell'appalto
          e decidere se partecipare alla procedura.
                4. Il termine minimo per la ricezione  delle  domande
          di  partecipazione  e'  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione del bando di gara o,  se  e'  utilizzato  come
          mezzo   di   indizione   di   una   gara   un   avviso   di
          preinformazione,   dalla   data   d'invio   dell'invito   a
          confermare interesse. I termini di cui  al  presente  comma
          sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5
          e 6.
                5. Il termine minimo per la ricezione  delle  offerte
          iniziali e' di trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione
          dell'invito. I  termini  di  cui  al  presente  comma  sono
          ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.
                6.   Solo   gli    operatori    economici    invitati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice,   in   seguito   alla
          valutazione delle informazioni fornite, possono  presentare
          un'offerta  iniziale  che  costituisce  la  base   per   la
          successiva negoziazione. Le amministrazioni  aggiudicatrici
          possono limitare il numero di candidati idonei da  invitare
          a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.
                7.  Salvo   quanto   previsto   dal   comma   8,   le
          amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli  operatori
          economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da
          essi presentate, tranne le offerte finali di cui  al  comma
          12, per migliorarne il contenuto. I requisiti  minimi  e  i
          criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
                8.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici    possono
          aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza
          negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito  a
          confermare interesse.
                9. Nel corso delle  negoziazioni  le  amministrazioni
          aggiudicatrici garantiscono la parita' di  trattamento  fra
          tutti  gli  offerenti.   A   tal   fine,   non   forniscono
          informazioni   che   possano   avvantaggiare    determinati
          offerenti rispetto ad altri. Esse  informano  per  iscritto
          tutti gli offerenti le cui offerte non sono  state  escluse
          ai sensi del comma  11,  delle  modifiche  alle  specifiche
          tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che
          stabiliscono  i  requisiti  minimi.  A  seguito   di   tali
          modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono  agli
          offerenti   un   tempo   sufficiente   per   modificare   e
          ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
                10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti  di
          quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli
          altri partecipanti informazioni  riservate  comunicate  dal
          candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni
          senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo  non  assume
          la forma di una deroga generale, ma si  considera  riferito
          alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente
          indicate.
                11. Le procedure competitive con negoziazione possono
          svolgersi in fasi  successive  per  ridurre  il  numero  di
          offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
          specificati nel bando di  gara,  nell'invito  a  confermare
          interesse o in altro documento di gara. Nel bando di  gara,
          nell'invito a confermare interesse o in altro documento  di
          gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si  avvale
          di tale facolta'.
                12.   Quando   le   amministrazioni    aggiudicatrici
          intendono concludere le negoziazioni,  esse  informano  gli
          altri offerenti e stabiliscono un termine  entro  il  quale
          possono essere presentate offerte nuove o modificate.  Esse
          verificano  che  le  offerte  finali  siano   conformi   ai
          requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano  le
          offerte finali in  base  ai  criteri  di  aggiudicazione  e
          aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97."
                "Art. 63 Uso della procedura negoziata  senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara
                1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti
          commi,   le    amministrazioni    aggiudicatrici    possono
          aggiudicare  appalti  pubblici   mediante   una   procedura
          negoziata senza previa pubblicazione di un bando  di  gara,
          dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto  della
          procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
                2. Nel caso di appalti pubblici di lavori,  forniture
          e   servizi,   la   procedura   negoziata   senza    previa
          pubblicazione puo' essere utilizzata:
                  a) qualora non sia stata presentata alcuna  offerta
          o  alcuna  offerta  appropriata,  ne'  alcuna  domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se
          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a
          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo'  essere  escluso  ai  sensi  dell'articolo  80  o  non
          soddisfa    i    criteri     di     selezione     stabiliti
          dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi  dell'articolo
          83;
                  b) quando  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi
          possono  essere  forniti  unicamente  da   un   determinato
          operatore economico per una delle seguenti ragioni:
                    1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
          o nell'acquisizione di un'opera d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica;
                    2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
                    3) la tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i
          diritti di proprieta' intellettuale.
                  Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3)  si  applicano
          solo  quando  non  esistono  altri  operatori  economici  o
          soluzioni   alternative   ragionevoli   e   l'assenza    di
          concorrenza  non  e'  il  risultato  di   una   limitazione
          artificiale dei parametri dell'appalto;
                  c) nella misura strettamente necessaria quando, per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati.
                  Le  circostanze  invocate  a  giustificazione   del
          ricorso alla procedura di  cui  al  presente  articolo  non
          devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
          aggiudicatrici.
                3. Nel caso di  appalti  pubblici  di  forniture,  la
          procedura  di  cui  al  presente  articolo   e',   inoltre,
          consentita nei casi seguenti:
                  a) qualora i prodotti  oggetto  dell'appalto  siano
          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di
          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si
          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la
          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i
          costi di ricerca e di sviluppo;
                  b) nel caso di  consegne  complementari  effettuate
          dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti, qualora  il  cambiamento  di  fornitore
          obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad  acquistare
          forniture con caratteristiche tecniche differenti,  il  cui
          impiego   o    la    cui    manutenzione    comporterebbero
          incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;  la
          durata di tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non
          puo' comunque di regola superare i tre anni;
                  c) per forniture quotate e acquistate  sul  mercato
          delle materie prime;
                  d)  per  l'acquisto  di  forniture  o   servizi   a
          condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
          cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure  dagli
          organi delle procedure concorsuali.
                4. La procedura prevista dal  presente  articolo  e',
          altresi', consentita negli  appalti  pubblici  relativi  ai
          servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori  del
          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati.
                5. La presente procedura puo' essere  utilizzata  per
          nuovi lavori o servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
          lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati  all'operatore
          economico  aggiudicatario   dell'appalto   iniziale   dalle
          medesime amministrazioni aggiudicatrici, a  condizione  che
          tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto  aggiudicato   secondo   una   procedura   di   cui
          all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
          l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e  le
          condizioni  alle  quali  essi  verranno   aggiudicati.   La
          possibilita' di  avvalersi  della  procedura  prevista  dal
          presente articolo e' indicata sin dall'avvio del  confronto
          competitivo  nella  prima  operazione  e  l'importo  totale
          previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
          dei servizi e' computato per la determinazione  del  valore
          globale  dell'appalto,  ai  fini  dell'applicazione   delle
          soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
          procedura  e'  limitato   al   triennio   successivo   alla
          stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
                6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          selezionano   almeno   cinque   operatori   economici,   se
          sussistono    in    tale    numero     soggetti     idonei.
          L'amministrazione   aggiudicatrice   sceglie    l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi dell'articolo 95, previa verifica  del  possesso  dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione."
                "Art. 64 Dialogo competitivo
                1. Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di
          cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  decidono  di
          ricorrere al dialogo competitivo deve  contenere  specifica
          motivazione,  i  cui  contenuti   sono   richiamati   nella
          relazione unica  di  cui  agli  articoli  99  e  139  sulla
          sussistenza dei presupposti previsti per  il  ricorso  allo
          stesso. L'appalto e' aggiudicato unicamente sulla base  del
          criterio   dell'offerta    con    il    miglior    rapporto
          qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95, comma 6.
                2.  Nel  dialogo  competitivo   qualsiasi   operatore
          economico puo' chiedere di partecipare  in  risposta  a  un
          bando di gara,  o  ad  un  avviso  di  indizione  di  gara,
          fornendo   le   informazioni   richieste   dalla   stazione
          appaltante, per la selezione qualitativa.
                3. Il termine minimo per la ricezione  delle  domande
          di  partecipazione  e'  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali,  se
          come  mezzo  di  indizione  di  gara  e'  usato  un  avviso
          sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito
          a confermare interesse. Soltanto  gli  operatori  economici
          invitati  dalle  stazioni  appaltanti   in   seguito   alla
          valutazione delle informazioni fornite possono  partecipare
          al dialogo. Le  stazioni  appaltanti  possono  limitare  il
          numero di candidati idonei da invitare a  partecipare  alla
          procedura in conformita' all'articolo 91.
                4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di  gara
          o nell'avviso di indizione di gara le  loro  esigenze  e  i
          requisiti richiesti e  li  definiscono  nel  bando  stesso,
          nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo.
                5. Le stazioni appaltanti avviano con i  partecipanti
          selezionati un  dialogo  finalizzato  all'individuazione  e
          alla definizione dei mezzi  piu'  idonei  a  soddisfare  le
          proprie  necessita'.  Nella  fase   del   dialogo   possono
          discutere con i partecipanti selezionati tutti gli  aspetti
          dell'appalto.
                6.  Durante  il  dialogo   le   stazioni   appaltanti
          garantiscono  la  parita'  di  trattamento   di   tutti   i
          partecipanti. A tal fine, non forniscono  informazioni  che
          possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto  ad
          altri.
                7.  Conformemente   all'articolo   53   le   stazioni
          appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti  le
          soluzioni   proposte   o   altre   informazioni   riservate
          comunicate da un candidato o da un  offerente  partecipante
          al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo.  Tale  accordo
          non assume la forma di una deroga generale ma si  considera
          riferito  alla  comunicazione  di  informazioni  specifiche
          espressamente indicate.
                8. I dialoghi competitivi possono svolgersi  in  fasi
          successive in modo da ridurre il  numero  di  soluzioni  da
          discutere durante la fase del dialogo applicando i  criteri
          di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara,  nell'avviso
          di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando
          di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel  documento
          descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno
          tale opzione.
                9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finche'
          non e' in grado di individuare la soluzione o le  soluzioni
          che possano soddisfare le sue necessita'.
                10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne
          informato i partecipanti rimanenti, le stazioni  appaltanti
          invitano ciascuno a presentare le loro  offerte  finali  in
          base  alla  soluzione  o  alle   soluzioni   presentate   e
          specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono
          tutti gli elementi richiesti e necessari  per  l'esecuzione
          del progetto. Su richiesta  della  stazione  appaltante  le
          offerte possono essere chiarite, precisate e  perfezionate.
          Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i  perfezionamenti
          o  i  complementi  delle  informazioni  non  possono  avere
          l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta
          o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati
          nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara  o  nel
          documento descrittivo, qualora le  variazioni  rischino  di
          falsare   la   concorrenza   o   di   avere   un    effetto
          discriminatorio.
                11.  Le  stazioni  appaltanti  valutano  le   offerte
          ricevute sulla base dei criteri di  aggiudicazione  fissati
          nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara  o  nel
          documento descrittivo e applicano,  altresi',  le  seguenti
          disposizioni:
                  a) i documenti alla  base  delle  offerte  ricevute
          possono essere  integrati  da  quanto  emerso  nel  dialogo
          competitivo;
                  b) su richiesta della stazione  appaltante  possono
          essere condotte negoziazioni con  l'offerente  che  risulta
          aver  presentato  l'offerta   con   il   miglior   rapporto
          qualita'/prezzo  al  fine   di   confermare   gli   impegni
          finanziari   o   altri   termini   contenuti   nell'offerta
          attraverso il completamento dei termini del contratto.
                12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e  b)  del
          comma 11 si applicano  qualora  da  cio'  non  consegua  la
          modifica sostanziale di elementi fondamentali  dell'offerta
          o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti
          nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara  o  nel
          documento descrittivo, ovvero che non si rischi di  falsare
          la concorrenza o creare discriminazioni.
                13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi  o
          pagamenti per i partecipanti al dialogo."
                "Art. 65 Partenariato per l'innovazione
                1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  enti
          aggiudicatori  possono  ricorrere   ai   partenariati   per
          l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare
          prodotti, servizi  o  lavori  innovativi  e  di  acquistare
          successivamente le forniture, i servizi o i lavori  che  ne
          risultano non puo', in base a una motivata  determinazione,
          essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia'  disponibili
          sul mercato, a  condizione  che  le  forniture,  servizi  o
          lavori  che  ne  risultano,  corrispondano  ai  livelli  di
          prestazioni e ai costi massimi concordati tra  le  stazioni
          appaltanti e i partecipanti.
                2.  Nei  documenti   di   gara   le   amministrazioni
          aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori fissano i requisiti
          minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare,  in  modo
          sufficientemente  preciso  da  permettere  agli   operatori
          economici  di  individuare  la  natura  e  l'ambito   della
          soluzione  richiesta  e  decidere   se   partecipare   alla
          procedura.
                3.  Nel  partenariato  per  l'innovazione   qualsiasi
          operatore  economico  puo'   formulare   una   domanda   di
          partecipazione in risposta a un  bando  di  gara  o  ad  un
          avviso di indizione di gara,  presentando  le  informazioni
          richieste  dalla  stazione  appaltante  per  la   selezione
          qualitativa.
                4.   L'amministrazione   aggiudicatrice   e    l'ente
          aggiudicatore   possono   decidere   di    instaurare    il
          partenariato per l'innovazione con  uno  o  piu'  operatori
          economici che conducono attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
          separate. Il termine minimo per la ricezione delle  domande
          di  partecipazione  e'  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione del bando  di  gara.  Soltanto  gli  operatori
          economici invitati dalle amministrazioni  aggiudicatrici  o
          dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione  delle
          informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono limitare il numero di candidati idonei da  invitare
          alla procedura in conformita' all'articolo 91. Gli  appalti
          sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto
          qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95.
                5. Il partenariato per l'innovazione  e'  strutturato
          in fasi successive  secondo  la  sequenza  delle  fasi  del
          processo di ricerca e di innovazione, che puo'  comprendere
          la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei  servizi
          o  la  realizzazione  dei  lavori.  Il   partenariato   per
          l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono
          raggiungere e  prevede  il  pagamento  della  remunerazione
          mediante  congrue  rate.  In  base  a   questi   obiettivi,
          l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          puo' decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato
          per l'innovazione o, nel caso di un partenariato  con  piu'
          operatori, di ridurre il numero degli operatori  risolvendo
          singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei
          documenti di gara tali possibilita'  e  le  condizioni  per
          avvalersene.
                6.  Salvo  che  non  sia  diversamente  disposto  dal
          presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici o  gli
          enti aggiudicatori negoziano le offerte iniziali e tutte le
          offerte successive presentate dagli operatori  interessati,
          tranne le offerte finali, per migliorarne il  contenuto.  I
          requisiti minimi e i criteri  di  aggiudicazione  non  sono
          soggetti a negoziazioni.
                7. Nel corso delle  negoziazioni  le  amministrazioni
          aggiudicatrici o gli  enti  aggiudicatori  garantiscono  la
          parita' di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine,
          non forniscono in maniera discriminatoria informazioni  che
          possano avvantaggiare  determinati  offerenti  rispetto  ad
          altri. Essi informano per iscritto tutti gli  offerenti  le
          cui offerte non sono state escluse ai sensi  del  comma  8,
          delle  modifiche  alle  specifiche  tecniche  o  ad   altri
          documenti di gara diversi  da  quelli  che  stabiliscono  i
          requisiti  minimi.  A  seguito  di   tali   modifiche,   le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          concedono  agli  offerenti   un   tempo   sufficiente   per
          modificare  e  ripresentare,  ove  opportuno,  le   offerte
          modificate.   Nel    rispetto    dell'articolo    53,    le
          amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non
          rivelano agli  altri  partecipanti  informazioni  riservate
          comunicate da un candidato o da un offerente che  partecipa
          alle negoziazioni senza  l'accordo  di  quest'ultimo.  Tale
          accordo non assume la forma di una deroga  generale  ma  si
          considera  riferito  alla  comunicazione  di   informazioni
          specifiche espressamente indicate.
                8. Le  negoziazioni  nel  corso  delle  procedure  di
          partenariato per l'innovazione possono  svolgersi  in  fasi
          successive per ridurre il numero di  offerte  da  negoziare
          applicando i  criteri  di  aggiudicazione  specificati  nel
          bando di gara, nell'invito a  confermare  interesse  o  nei
          documenti  di  gara.  Nel  bando  di  gara,  nell'invito  a
          confermare   interesse   o   nei   documenti    di    gara,
          l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          indica se si avvarra' di tale opzione.
                9. Nel selezionare i  candidati,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori  applicano   in
          particolare i criteri relativi alle capacita' dei candidati
          nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa  a
          punto e attuazione di soluzioni  innovative.  Soltanto  gli
          operatori   economici   invitati   dalle    amministrazioni
          aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in  seguito  alla
          valutazione   delle   informazioni    richieste    potranno
          presentare  progetti  di  ricerca  e  di  innovazione.  Nei
          documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
          aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di
          proprieta' intellettuale. Nel caso di un  partenariato  per
          l'innovazione   con   piu'   operatori,   l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non rivela agli altri
          operatori, nel  rispetto  dell'articolo  53,  le  soluzioni
          proposte o altre informazioni riservate  comunicate  da  un
          operatore nel  quadro  del  partenariato,  senza  l'accordo
          dello stesso. Tale accordo  non  assume  la  forma  di  una
          deroga generale ma  si  considera  riferito  alla  prevista
          comunicazione di informazioni specifiche.
                10.   L'amministrazione   aggiudicatrice   o   l'ente
          aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e,
          in particolare, la durata e il  valore  delle  varie  fasi,
          riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta
          e la sequenza di attivita'  di  ricerca  e  di  innovazione
          necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa  non
          ancora disponibile sul mercato.  Il  valore  stimato  delle
          forniture,  dei  servizi  o  dei  lavori  non  deve  essere
          sproporzionato rispetto all'investimento richiesto  per  il
          loro sviluppo."
              Il riferimento all'articolo 106 del decreto legislativo
          18 aprile 2016, n. 50 e' riportato nelle note al comma 680.
              Note al Comma 684
              Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto-legge
          27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 31 luglio 2005, n. 155 recante misure urgenti per  il
          contrasto del terrorismo  internazionale,  come  modificato
          dalla presente legge:
                "Art.   4   Nuove   norme   per   il    potenziamento
          dell'attivita' informativa
                1. Il Presidente del Consiglio dei mini-stri ministri
          puo' delegare i direttori dei ser-vizi di informazione  per
          la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge  3
          agosto  2007,  n.  124,   a   richiedere   l'autorizzazione
          all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche
          per  via   telematica,   nonche'   all'intercettazione   di
          comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste
          avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del  codice
          penale,   quando   siano   ritenute   in-dispensabili   per
          l'espletamento  delle  attivita'   loro   demandate   dagli
          articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
                2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al
          procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si
          applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis.
                2-bis. Fino al 31 gennaio  2023,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  anche  a  mezzo  del   Direttore
          generale  del  Dipartimento  delle  informazioni   per   la
          sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei  servizi  di
          informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2,  comma
          2, della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  ovvero  personale
          dipendente  espressamente  delegato,  siano  autorizzati  a
          colloqui personali con detenuti e internati, al  solo  fine
          di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
          finalita' terroristica di matrice internazionale.
                2-ter. L'autorizzazione di  cui  al  comma  2-bis  e'
          concessa dal procuratore generale di cui al comma 2  quando
          sussistano specifici e concreti  elementi  informativi  che
          rendano   assolutamente   indispensabile   l'attivita'   di
          prevenzione.
                2-quater. Dello svolgimento  del  colloquio  e'  data
          comunicazione scritta al procuratore  generale  di  cui  al
          comma  2   e   al   procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo nel termine di cui al comma 3  dell'articolo
          226 del decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271.  Le
          autorizzazioni di  cui  al  comma  2-bis  e  le  successive
          comunicazioni sono annotate in apposito registro  riservato
          tenuto presso l'ufficio  del  procuratore  generale.  Dello
          svolgimento del colloquio e' data informazione al  Comitato
          parlamentare  per   la   sicurezza   della   Repubblica   a
          conclusione  delle  operazioni,  secondo  i  termini  e  le
          modalita' di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge  3
          agosto 2007, n. 124.
                2-quinquies. Si applicano le disposizioni di  cui  ai
          commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto  2007,
          n. 124, nonche' quelle di cui al comma 5 dell'articolo  226
          del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271."
              Note al Comma 685
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  73,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021):
                "73. Al fine di  incrementare  il  riciclaggio  delle
          plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei  processi
          di produzione industriale e della lavorazione di  selezione
          e di recupero dei rifiuti  solidi  urbani,  in  alternativa
          all'avvio  al  recupero  energetico,  nonche'  al  fine  di
          ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il  livello
          di  rifiuti  non  riciclabili  derivanti  da  materiali  da
          imballaggio, a tutte le  imprese  che  acquistano  prodotti
          realizzati  con  materiali   provenienti   dalla   raccolta
          differenziata  degli  imballaggi  in  plastica  ovvero  che
          acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo
          la normativa UNI EN 13432:2002 o  derivati  dalla  raccolta
          differenziata della carta e dell'alluminio e' riconosciuto,
          per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un  credito  d'imposta
          nella misura del 36  per  cento  delle  spese  sostenute  e
          documentate per i predetti acquisti."
              Note al Comma 688
              Il riferimento al testo degli articoli  61  e  109  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 e' riportato nelle note al comma 7.
              Il riferimento al testo dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato  nelle  note
          al comma 7.
              Il riferimento al testo del comma  53  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2007, n.  244  e'  riportato  nelle
          note al comma 1.
              Note al Comma 690
              Si riporta l'allegato E alla parte quarta  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (norme  in  materia
          ambientale:
                Allegati alla Parte Quarta
                Allegato E
                1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio
                Entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60  %  (percento)
          in peso dei rifiuti di imballaggio sara' recuperato o sara'
          incenerito  in  impianti  di  incenerimento   rifiuti   con
          recupero di energia;
                entro il 31 dicembre 2008 sara' riciclato  almeno  il
          55 %(percento)  e  fino  all'80  %(percento)  in  peso  dei
          rifiuti di imballaggio; entro il 31 dicembre  2008  saranno
          raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per  i
          materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:
                  60 % (percento) in peso per il vetro;
                  60 % (percento) in peso per la carta e il cartone;
                  50 % (percento) in peso per i metalli;
                  26% (percento) in  peso  per  la  plastica,  tenuto
          conto esclusivamente dei materiali riciclati sottoforma  di
          plastica;
                  35% (percento) in peso per il legno.
                Entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65% (percento) in
          peso di tutti i  rifiuti  di  imballaggio  sara'  riciclato
          entro il 31 dicembre 2025, saranno  conseguiti  i  seguenti
          obiettivi minimi di riciclaggio, in termini  di  peso,  per
          quanto concerne i seguenti  materiali  specifici  contenuti
          nei rifiuti di imballaggio:
                  50% (percento) per la plastica;
                  25% (percento) per il legno;
                  70% (percento) per i metalli ferrosi;
                  50% (percento) per l'alluminio;
                  70% (percento) per il vetro;
                  75% (percento) per la carta e il cartone;
                entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70% (percento) in
          peso di tutti i rifiuti di imballaggio sara' riciclato;
                entro il  31  dicembre  2030,  saranno  conseguiti  i
          seguenti obiettivi minimi di  riciclaggio,  in  termini  di
          peso, per quanto concerne i  seguenti  materiali  specifici
          contenuti nei rifiuti di imballaggio:
                  55% (percento) per la plastica;
                  30% (percento) per il legno;
                  80% (percento) per i metalli ferrosi;
                  60% (percento) per l'alluminio;
                  75% (percento) per il vetro;
                  85% (percento) per la carta e il cartone.
                Il  calcolo   del   livello   rettificato,   di   cui
          all'articolo 219, comma 5-bis, e' effettuato come segue:
                  sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio  relativi
          a tutti i rifiuti di imballaggio da conseguire entro il  31
          dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, la quota media,
          nei tre anni precedenti,  di  imballaggi  riutilizzabili  e
          riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo  degli
          imballaggi, rispetto alla totalita' degli imballaggi per la
          vendita immessi sul mercato;
                  sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio  relativi
          ai materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio
          da conseguire entro il 31 dicembre  2025  ed  entro  il  31
          dicembre  2030,  la  medesima  quota  media  nei  tre  anni
          precedenti, di  imballaggi  riutilizzabili  e  riutilizzati
          nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi di
          cui  sopra   costituiti   dal   rispettivo   materiale   di
          imballaggio, rispetto alla totalita' degli  imballaggi  per
          la vendita,  costituiti  da  tale  materiale,  immessi  sul
          mercato.
                  Non si tengono in  considerazione  piu'  di  cinque
          punti percentuali di tale quota ai  fini  del  calcolo  del
          corrispondente livello rettificato degli obiettivi.
                  Ai fini del calcolo degli obiettivi di  riciclaggio
          di cui al presente allegato, relativi a tutti i rifiuti  di
          imballaggio da conseguire entro  il  31  dicembre  2025  ed
          entro il 31 dicembre 2030, nonche' di  quelli  relativi  al
          legno contenuto nei rifiuti di  imballaggio  da  conseguire
          entro il 31 dicembre 2025 ed entro  il  31  dicembre  2030,
          possono essere prese  in  considerazione  le  quantita'  di
          imballaggi in legno riparati per il riutilizzo.
                2)  Criteri  interpretativi  per  la  definizione  di
          imballaggio ai sensi della Direttiva 2004/12/CE
                i)  Sono  considerati  imballaggi  gli  articoli  che
          rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre
          possibili  funzioni  dell'imballaggio,  a  meno  che   tali
          articoli non siano parti integranti di un prodotto e  siano
          necessari  per  contenere,  sostenere  o  preservare   tale
          prodotto per tutto  il  suo  ciclo  di  vita  e  tutti  gli
          elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati  o
          eliminati insieme;
                ii)  sono   considerati   imballaggi   gli   articoli
          progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita
          e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e
          destinati  ad  essere  riempiti  nel   punto   vendita,   a
          condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
                iii) i componenti  dell'imballaggio  e  gli  elementi
          accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti
          integranti   dello   stesso.   Gli    elementi    accessori
          direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono
          funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno
          che non siano parte integrante del  prodotto  e  tutti  gli
          elementi siano destinati ad essere  consumati  o  eliminati
          insieme. Esempi illustrativi per  i  criteri  sopra  citati
          sono:
                  Esempi illustrativi per il criterio i).
                    Articoli considerati imballaggio.
                    Scatole per dolci.
                    Pellicola che ricopre le custodie di CD.
                    Buste a sacco per l'invio di cataloghi e  riviste
          (contenenti riviste). Pizzi per torte venduti con le torte.
                    Rotoli, tubi e  cilindri  sui  quali  e'  avvolto
          materiale flessibile (come ad esempio pellicola,  fogli  di
          alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi  e  i  cilindri
          che sono parti di  macchinari  di  produzione  e  non  sono
          utilizzati per presentare un  prodotto  come  un'unita'  di
          vendita.
                    Vasi da fiori da usare solo per la vendita  e  il
          trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta
          per tutta la sua durata di vita.
                    Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili.
                    Spine di contenimento per CD  (spindle)  (vendute
          con i CD, non destinate ad essere usate per riporli).
                    Grucce per indumenti (vendute con un indumento).
                    Scatole di fiammiferi.
                    Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi  e
          materiali  necessari  per  preservare  la  sterilita'   del
          prodotto).
                    Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffe',
          cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso.
                    Recipienti di acciaio  ricaricabili  per  gas  di
          vario tipo, esclusi gli estintori.
                    Articoli non considerati imballaggio.
                    Vasi da fiori destinati a restare con  la  pianta
          per tutta la sua durata di vita.
                    Cassette di attrezzi.
                    Bustine da te'.
                    Rivestimenti di cera dei formaggi.
                    Budelli per salsicce.
                    Grucce per indumenti (vendute separatamente).
                    Capsule  per   sistemi   erogatori   di   caffe',
          sacchetti di alluminio per caffe' e bustine  di  carta  per
          caffe' filtro che si gettano insieme al caffe' usato.
                    Cartucce per stampanti.
                    Custodie per CD,  DVD  e  videocassette  (vendute
          insieme ai CD, DVD e alle videocassette).
                    Spine di contenimento per CD  (spindle)  (venduti
          vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD).
                    Bustine solubili per detersivi.
                    Lumini per tombe (contenitori per candele).
                    Macinini  meccanici  (integrati   in   recipienti
          ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile).
                  Esempi illustrativi per il criterio ii).
                    Articoli da imballaggio progettati e destinati ad
          essere riempiti nel punto vendita.
                    Sacchetti o borse di carta o di plastica.
                    Piatti e tazze monouso.
                    Pellicola retrattile.
                    Sacchetti per panini.
                    Fogli di alluminio.
                    Pellicola di plastica per  gli  indumenti  lavati
          nelle lavanderie.
                  Articoli non considerati imballaggio.
                    Agitatori.
                    Posate monouso.
                    Carta da imballaggio (venduta separatamente).
                    Forme di carta per  prodotti  da  forno  (vendute
          vuote).
                    Pizzi per torte venduti senza le torte.
                  Esempi illustrativi per il criterio iii).
                    Articoli considerati imballaggio.
                    Etichette  fissate  direttamente  o  apposte  sul
          prodotto.
                    Articoli considerati parti di imballaggio.
                    Spazzolini per mascara che fanno parte integrante
          della chiusura dei recipienti.
                    Etichette adesive apposte su un altro articolo di
          imballaggio.
                    Graffette.
                    Fascette di plastica.
                    Dispositivo di dosaggio che fa  parte  integrante
          della chiusura della confezione dei detersivi.
                    Macinini meccanici (integrati in  recipienti  non
          ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed  es.  macinapepe
          contenente pepe).
                    Articoli non considerati imballaggio.
                    Etichette  di  identificazione  a  radiofrequenza
          (RIFID).
              Note al Comma 691
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  4-quinquies,  del
          decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 (Misure
          urgenti per  il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla
          direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del
          termine  di  cui  all'articolo  48,  commi  11  e  13,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229):
                "Art.     4-quinquies.     Programma     sperimentale
          Mangiaplastica
                1.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,   il   fondo   denominato   "Programma   sperimentale
          Mangiaplastica", con una dotazione pari a  euro  2  milioni
          per l'anno 2019, euro 7 milioni per  l'anno  2020,  euro  7
          milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni  per  l'anno  2022,
          euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno
          2024, al fine di contenere  la  produzione  di  rifiuti  in
          plastica  attraverso  l'utilizzo  di  eco-compattatori.  Ai
          relativi oneri, pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro
          7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno  2021,
          euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni  per  l'anno
          2023 ed  euro  2  milioni  per  l'anno  2024,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione delle risorse  del  fondo
          di cui all'articolo 1, comma 476, della legge  28  dicembre
          2015, n. 208. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita   la
          Conferenza unificata, sono stabilite le  modalita'  per  il
          riparto del fondo.
                2.   A   valere   sulla   dotazione   del   Programma
          sperimentale di cui al comma  1,  i  comuni  presentano  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare progetti finalizzati all'acquisto di  ecocompattatori,
          ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto  sino
          ad esaurimento delle relative risorse e nel limite  di  uno
          per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.
                3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio."
              Note al Comma 692
              Si riporta il testo dell'articolo 2  del  decreto-legge
          29 dicembre 2016, n. 243, convertito,  con  modifica-zioni,
          dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (Interventi urgenti per
          la  coesione  sociale  e  territoriale,   con   particolare
          riferimento  a  situazioni  critiche  in  alcune  aree  del
          Mezzogiorno):
                  "Art.  2.  Procedure  di  infrazione   europee   n.
          2004/2034  e  n.   2009/2034   per   la   realizzazione   e
          l'adeguamento dei sistemi  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione
                1. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle  regioni
          interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario
          del Governo,  di  seguito  Commissario  unico,  scelto  tra
          persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,  di
          comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che  non
          siano in una  situazione  di  conflitto  di  interessi.  Il
          Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso  in
          cui si tratti  di  dipendente  pubblico,  e'  collocato  in
          posizione di comando, aspettativa  o  fuori  ruolo  secondo
          l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento  fuori
          ruolo  e'  reso  indisponibile  per  tutta  la  durata  del
          collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
          organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
          dal punto di vista finanziario.
                2. Al Commissario unico sono  attribuiti  compiti  di
          coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a
          garantire l'adeguamento  nel  minor  tempo  possibile  alle
          sentenze di condanna della Corte di  Giustizia  dell'Unione
          europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il
          10 aprile  2014  (causa  C-85/13)  evitando  l'aggravamento
          delle procedure  di  infrazione  in  essere,  mediante  gli
          interventi  sui  sistemi  di  collettamento,  fognatura   e
          depurazione delle acque reflue necessari in relazione  agli
          agglomerati oggetto  delle  predette  condanne  non  ancora
          dichiarati conformi alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, ivi inclusa la  gestione  degli  impianti
          fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente  non  sia
          reso conforme a quanto stabilito dalla Corte  di  giustizia
          dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore
          a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche'  il
          trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito
          ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n.  152,  o,  in  mancanza  di  questi  ultimi,  alle
          regioni. Il Commissario presenta  annualmente  al  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  una
          relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui
          al  presente  articolo  e  sulle  criticita'  eventualmente
          riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo  Ministro
          alle  Camere   per   la   trasmissione   alle   Commissioni
          parlamentari competenti per  materia.  Per  i  progetti  di
          competenza del Commissario, in caso di  inerzia  regionale,
          ai sensi  dell'articolo  7-bis,  comma  8-bis,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del  2006,  il  Ministero  della
          transizione ecologica, con il supporto della Commissione di
          cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n.  152
          del 2006, effettua la verifica  di  assoggettabilita'  alla
          valutazione  di   impatto   ambientale   regionale   e   la
          valutazione di impatto ambientale regionale.
                2-bis. Al fine di accelerare la  progettazione  e  la
          realizzazione   degli   interventi   di   competenza    del
          Commissario unico di cui al comma 2, oggetto  di  procedure
          di  infrazione  europee,  gli  interventi   medesimi   sono
          dichiarati di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.
                2-ter.   In   considerazione   del    carattere    di
          eccezionalita' e di estrema  urgenza  degli  interventi  di
          competenza del Commissario unico  di  cui  al  comma  2,  i
          termini per il rilascio di pareri  e  di  atti  di  assenso
          hanno carattere perentorio e sono ridotti alla meta'.
                2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter,  i
          pareri e gli atti di assenso ivi indicati,  esclusi  quelli
          in materia ambientale  o  relativi  alla  tutela  dei  beni
          culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito
          positivo. Restano ferme le responsabilita' a  carico  degli
          enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri
          e gli atti di assenso entro i  termini  di  cui  al  citato
          comma 2-ter.
                2-quinquies. Nei procedimenti  espropriativi  avviati
          dal Commissario unico, i termini legislativi  previsti  dal
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di espropriazione per pubblica utilita', di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
          n. 327, sono ridotti alla meta'.
                3.   Al   predetto   Commissario    e'    corrisposto
          esclusivamente un compenso determinato nella misura  e  con
          le modalita'  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  15  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito  in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  a
          valere sulle risorse assegnate per la  realizzazione  degli
          interventi, composto da una parte  fissa  e  da  una  parte
          variabile in ragione dei risultati conseguiti.
                4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          1, i Commissari  straordinari  nominati  per  l'adeguamento
          alle  sentenze  di  condanna  della  Corte   di   giustizia
          dell'Unione europea pronunciate il 19  luglio  2012  (causa
          C-565/10) e il 10 aprile  2014  (causa  C-85/13)  ai  sensi
          dell'articolo 7, comma 7, del  decreto-legge  12  settembre
          2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre  2014,  n.  164,  cessano  dal  proprio  incarico.
          Contestualmente, le  risorse  presenti  nelle  contabilita'
          speciali ad essi  intestate  sono  trasferite  ad  apposita
          contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario   unico,
          presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello  Stato  di
          Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  1994,
          n. 367; le risorse destinate  agli  interventi  di  cui  al
          presente articolo in relazione alla delibera  del  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
          60/2012 del  30  aprile  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 160 dell'11 luglio  2012,  confluiscono  nella
          disponibilita' del Commissario con le modalita' di  cui  ai
          commi  7-bis  e  7-ter   dell'articolo   7   del   predetto
          decreto-legge n. 133 del  2014.  Con  le  stesse  modalita'
          confluiscono altresi' nella disponibilita' del  Commissario
          unico tutte le risorse finanziarie pubbliche  da  destinare
          agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per
          effetto di quanto statuito dal CIPE  con  le  delibere  nn.
          25/2016  e  26/2016  del  10   agosto   2016,   pubblicate,
          rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e  n.  267
          del 14 e del 15 novembre 2016.
                5. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto e comunque  entro  la  data  di
          cessazione dall'incarico, i Commissari di cui  al  comma  4
          trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri,  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
          e al Commissario unico una  relazione  circa  lo  stato  di
          attuazione  degli  interventi   di   competenza,   con   le
          difficolta' riscontrate  nell'esecuzione  dei  medesimi,  e
          degli   impegni   finanziari   assunti    nell'espletamento
          dell'incarico, a valere sulle  contabilita'  speciali  loro
          intestate, e trasferiscono al Commissario  unico  tutta  la
          documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.
                6.  Entro  sessanta  giorni   dalla   richiesta   del
          Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo  7
          del predetto decreto-legge n.  133  del  2014,  le  regioni
          trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli
          interventi di cui al  comma  2  del  presente  articolo  in
          relazione  alla  delibera  del  CIPE   n.   60/2012,   gia'
          trasferite ai bilanci regionali, per le quali  non  risulti
          intervenuta  l'aggiudicazione   provvisoria   dei   lavori,
          dandone informazione al Dipartimento per  le  politiche  di
          coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
          Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al
          periodo   precedente,   fermo    restando    l'accertamento
          dell'eventuale          responsabilita'           derivante
          dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1,
          in qualita' di  Commissario  ad  acta,  adotta  i  relativi
          necessari provvedimenti.
                7. Per gli interventi di cui al comma 2  per  la  cui
          realizzazione sia prevista la concorrenza della  tariffa  o
          di  risorse  regionali,  i  gestori  del  servizio   idrico
          integrato, con  le  modalita'  previste  con  deliberazione
          adottata entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto
          dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il  sistema
          idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando
          l'equilibrio economico-finanziario della  gestione,  ovvero
          la regione  per  le  relative  risorse,  trasferiscono  gli
          importi dovuti alla contabilita' speciale del  Commissario,
          assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.
                8. Entro trenta giorni dalla  data  di  adozione  del
          decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone,
          ai sensi dei commi 2 e  8  nonche',  ove  applicabile,  del
          comma 5 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile
          2016, n.  50,  mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,
          strumentali e finanziarie previste ai  sensi  del  presente
          articolo, un sistema di qualificazione  dei  prestatori  di
          servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo  di
          soggetti ai quali affidare incarichi di  progettazione,  di
          importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di
          adeguamento  dei  sistemi  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione  degli   agglomerati   urbani   oggetto   delle
          procedure di infrazione n. 2004/2034 e n.  2009/2034.  Tale
          albo   e'   trasmesso,   entro   sessanta   giorni    dalla
          predisposizione, anche per posta  elettronica  certificata,
          all'Autorita'   nazionale   anticorruzione   al   fine   di
          consentire la verifica del rispetto  dei  criteri  previsti
          dal comma 2 dell'articolo 134 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50.
                8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a  un
          massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al
          numero degli interventi sostitutivi, nominati  con  decreto
          del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentiti  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e il Ministro per il Sud e la  coesione  territoriale,
          che operano sulla base di specifiche deleghe  definite  dal
          Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di
          cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico
          degli interventi. Con il medesimo procedimento  di  cui  al
          primo periodo  si  provvede  all'eventuale  sostituzione  o
          revoca dei subcommissari.
                9. Il Commissario unico  si  avvale,  sulla  base  di
          apposite  convenzioni,   di   societa'   in   house   delle
          amministrazioni centrali dello Stato, dotate  di  specifica
          competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete
          per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno
          2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e  periferiche
          dello Stato e degli Enti pubblici che  operano  nell'ambito
          delle aree di intervento nonche' del gestore  del  servizio
          idrico integrato territorialmente  competente,  utilizzando
          le risorse umane e strumentali disponibili  a  legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Al personale di  cui  il  Commissario  si
          avvale  puo'  essere  riconosciuta  la  corresponsione   di
          compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite
          massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque
          nel rispetto della  disciplina  in  materia  di  orario  di
          lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66.
          Gli oneri di cui alle predette  convenzioni  sono  posti  a
          carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
                10. Il Commissario unico si avvale altresi',  per  il
          triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica  composta  da
          non piu' di 6 membri, nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          scelti  tra  soggetti  dotati  di  comprovata   pluriennale
          esperienza tecnico-scientifica nel settore  dell'ingegneria
          idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo  decreto
          e' determinata  l'indennita'  onnicomprensiva  spettante  a
          ciascun componente della  Segreteria,  nei  limiti  di  una
          spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della
          Segreteria tecnica non superiore a  300.000,00  euro.  Agli
          oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per
          ciascuno  degli  anni  2017-2019   si   provvede   mediante
          corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di   cui
          all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n.
          228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle  finanze
          e' autorizzato ad apportare  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio.
                11. Al Commissario unico si applicano  le  previsioni
          di cui ai commi 2-ter,  4,  5  e  6  dell'articolo  10  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui
          ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."
              Note al Comma 693
              Il riferimento  all'articolo  2  del  decreto-legge  29
          dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2017, n. 18 e' riportato  nelle  note  al
          comma 692.
              Il testo del decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.
          229 recante Attuazione dell'articolo 30, comma  9,  lettere
          e), f) e g), della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in
          materia  di  procedure  di  monitoraggio  sullo  stato   di
          attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo
          dei finanziamenti nei tempi  previsti  e  costituzione  del
          Fondo opere  e  del  Fondo  progetti  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
              Note al Comma 697
              Il decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236
          (Interventi  urgenti  a   sostegno   dell'occupazione)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116.

              Note al Comma 698
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  63  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale):
                "Art. 63 Autorita' di bacino distrettuale
                1.  In   ciascun   distretto   idrografico   di   cui
          all'articolo  64  e'  istituita   l'Autorita'   di   bacino
          distrettuale, di seguito denominata "Autorita' di  bacino",
          ente pubblico non economico che opera in  conformita'  agli
          obiettivi della presente  sezione  e  uniforma  la  propria
          attivita' a criteri di efficienza, efficacia,  economicita'
          e pubblicita'.
                2.  Nel  rispetto  dei  principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e  adeguatezza  nonche'  di  efficienza  e
          riduzione della spesa, nei  distretti  idrografici  il  cui
          territorio  coincide  con  il  territorio   regionale,   le
          regioni, al fine di  adeguare  il  proprio  ordinamento  ai
          principi del presente decreto, istituiscono l'Autorita'  di
          bacino distrettuale, che esercita i compiti e  le  funzioni
          previsti nel presente articolo; alla medesima Autorita'  di
          bacino distrettuale sono altresi' attribuite le  competenze
          delle regioni di cui  alla  presente  parte.  Il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          anche  avvalendosi  dell'ISPRA,  assume  le   funzioni   di
          indirizzo  dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale  e   di
          coordinamento   con   le   altre   Autorita'   di    bacino
          distrettuali.
                3.  Sono  organi   dell'Autorita'   di   bacino:   la
          conferenza   istituzionale   permanente,   il    segretario
          generale, la conferenza operativa,  la  segreteria  tecnica
          operativa  e  il   collegio   dei   revisori   dei   conti,
          quest'ultimo in conformita' alle previsioni della normativa
          vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli  organi
          dell'Autorita'  di  bacino  si  provvede  con  le   risorse
          finanziarie  disponibili  a   legislazione   vigente,   nel
          rispetto dei principi di differenziazione  delle  funzioni,
          di  adeguatezza  delle  risorse  per  l'espletamento  delle
          stesse  e  di  sussidiarieta'.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, sentita la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e  il
          trasferimento alle Autorita' di bacino di cui  al  comma  1
          del  presente  articolo  del  personale  e  delle   risorse
          strumentali, ivi comprese  le  sedi,  e  finanziarie  delle
          Autorita' di bacino di cui alla legge 18  maggio  1989,  n.
          183, salvaguardando l'attuale organizzazione  e  i  livelli
          occupazionali, previa  consultazione  delle  organizzazioni
          sindacali, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici  da  ultimo
          determinati dai provvedimenti attuativi delle  disposizioni
          di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n.  135,  e  successive  modificazioni.  Al  fine  di
          garantire un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle
          Autorita'  di  bacino  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, il decreto di  cui  al  periodo  precedente  puo'
          prevederne   un'articolazione   territoriale   a    livello
          regionale,  utilizzando  le   strutture   delle   soppresse
          Autorita' di bacino regionali e interregionali.
                4. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto di cui  al  comma  3,  con  uno  o  piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare,  d'intesa  con  le  regioni  e  le
          province autonome il  cui  territorio  e'  interessato  dal
          distretto  idrografico,  sono  individuate  le  unita'   di
          personale  trasferite  alle  Autorita'  di  bacino  e  sono
          determinate   le   dotazioni   organiche   delle   medesime
          Autorita'.    I    dipendenti     trasferiti     mantengono
          l'inquadramento   previdenziale   di   provenienza   e   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento;  nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per il personale dell'ente incorporante, e' attribuito, per
          la differenza, un assegno ad personam riassorbibile  con  i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti. Con il decreto di cui al  primo  periodo  sono,
          altresi', individuate  e  trasferite  le  inerenti  risorse
          strumentali e  finanziarie.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                5.   Gli   atti   di   indirizzo,   coordinamento   e
          pianificazione delle Autorita' di bacino di cui al comma  1
          sono  adottati  in   sede   di   conferenza   istituzionale
          permanente,   convocata,   anche    su    proposta    delle
          amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio  e  del  mare,  dal  segretario
          generale, che vi partecipa  senza  diritto  di  voto.  Alla
          conferenza   istituzionale   permanente    partecipano    i
          Presidenti delle regioni e delle province autonome  il  cui
          territorio e' interessato dal distretto idrografico  o  gli
          assessori  dai  medesimi  delegati,  nonche'  il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   o   i
          Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo  del
          Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i
          rispettivi  ambiti  di  competenza,   il   Ministro   delle
          politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei
          beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  o  i
          Sottosegretari di  Stato  dagli  stessi  delegati.  Possono
          essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti
          delle organizzazioni agricole maggiormente  rappresentative
          a     livello     nazionale     e     un     rappresentante
          dell'ANBI-Associazione nazionale  consorzi  di  gestione  e
          tutela del territorio  e  acque  irrigue,  per  i  problemi
          legati alla difesa del suolo e alla  gestione  delle  acque
          irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi
          emolumenti,  compensi,  gettoni  di  presenza  o   rimborsi
          comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente
          e' validamente costituita con la  presenza  di  almeno  tre
          membri,   tra   i   quali   necessariamente   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  e
          delibera a maggioranza  dei  presenti.  Le  delibere  della
          conferenza  istituzionale  permanente  sono  approvate  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, fatta salva la procedura di adozione  e  approvazione
          dei Piani di bacino. Gli  atti  di  pianificazione  tengono
          conto delle risorse  finanziarie  previste  a  legislazione
          vigente.
                6. La conferenza istituzionale permanente:
                  a) adotta criteri e metodi per  l'elaborazione  del
          Piano di bacino in conformita' agli indirizzi e ai  criteri
          di cui all'articolo 57;
                  b) individua tempi e modalita' per  l'adozione  del
          Piano di bacino, che puo' articolarsi in piani  riferiti  a
          sotto-bacini o sub-distretti;
                  c) determina quali componenti del Piano  di  bacino
          costituiscono interesse esclusivo delle singole  regioni  e
          quali costituiscono interessi comuni a piu' regioni;
                  d) adotta i provvedimenti necessari  per  garantire
          comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
                  e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
                  f)  controlla   l'attuazione   dei   programmi   di
          intervento  sulla  base  delle  relazioni   regionali   sui
          progressi  realizzati  nell'attuazione   degli   interventi
          stessi e, in  caso  di  grave  ritardo  nell'esecuzione  di
          interventi non di  competenza  statale  rispetto  ai  tempi
          fissati   nel    programma,    diffida    l'amministrazione
          inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio  dei
          lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione
          delle misure necessarie ad assicurare  l'avvio  dei  lavori
          provvede, in via sostitutiva, il Presidente  della  regione
          interessata che, a tal fine, puo'  avvalersi  degli  organi
          decentrati e periferici del Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti;
                  g)  delibera,  nel   rispetto   dei   principi   di
          differenziazione  delle  funzioni,  di  adeguatezza   delle
          risorse per  l'espletamento  delle  funzioni  stesse  e  di
          sussidiarieta', lo  statuto  dell'Autorita'  di  bacino  in
          relazione   alle   specifiche   condizioni   ed    esigenze
          rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonche'  i
          bilanci preventivi, i conti consuntivi e le  variazioni  di
          bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilita',
          la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e
          gli  atti  regolamentari   generali,   trasmettendoli   per
          l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare e al Ministro dell'economia  e  delle
          finanze. Lo statuto e' approvato con decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
                7. Il segretario generale e' nominato con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare.
                8. Il segretario generale, la cui  carica  ha  durata
          quinquennale:
                  a)   provvede   agli   adempimenti   necessari   al
          funzionamento dell'Autorita' di bacino;
                  b) cura  l'istruttoria  degli  atti  di  competenza
          della  conferenza  istituzionale  permanente,  cui  formula
          proposte;
                  c)    promuove    la    collaborazione    tra    le
          amministrazioni statali, regionali e locali,  ai  fini  del
          coordinamento delle rispettive attivita';
                  d)  cura   l'attuazione   delle   direttive   della
          conferenza operativa;
                  e)   riferisce   semestralmente   alla   conferenza
          istituzionale permanente  sullo  stato  di  attuazione  del
          Piano di bacino;
                  f)  cura  la  raccolta  dei  dati   relativi   agli
          interventi  programmati  e  attuati  nonche'  alle  risorse
          stanziate per le finalita' del Piano  di  bacino  da  parte
          dello Stato, delle regioni e degli enti locali  e  comunque
          agli  interventi  da  attuare  nell'ambito  del  distretto,
          qualora  abbiano  attinenza  con  le  finalita'  del  Piano
          medesimo, rendendoli accessibili alla libera  consultazione
          nel sito internet dell'Autorita'.
                9.  La   conferenza   operativa   e'   composta   dai
          rappresentanti   delle   amministrazioni   presenti   nella
          conferenza  istituzionale  permanente;  e'  convocata   dal
          segretario  generale  che  la  presiede.   Possono   essere
          invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti  delle
          organizzazioni  agricole  maggiormente  rappresentative   a
          livello      nazionale      e       un       rappresentante
          dell'ANBI-Associazione nazionale  consorzi  di  gestione  e
          tutela del territorio  e  acque  irrigue,  per  i  problemi
          legati alla difesa del suolo e alla  gestione  delle  acque
          irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi
          emolumenti,  compensi,  gettoni  di  presenza  o   rimborsi
          comunque denominati. La  conferenza  operativa  delibera  a
          maggioranza dei tre  quinti  dei  presenti  e  puo'  essere
          integrata,  per  le  attivita'  istruttorie,   da   esperti
          appartenenti  a  enti,  istituti  e   societa'   pubbliche,
          designati  dalla  conferenza  istituzionale  permanente   e
          nominati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, senza diritto di  voto  e
          senza oneri  aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica  e  nel
          rispetto  del  principio  di  invarianza  della  spesa.  La
          conferenza operativa esprime parere sugli atti  di  cui  al
          comma 10, lettera a), ed emana  direttive,  anche  tecniche
          qualora pertinenti, per lo svolgimento delle  attivita'  di
          cui al comma 10, lettera b).
                10. Le Autorita' di bacino provvedono,  tenuto  conto
          delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
                  a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e  i
          relativi stralci, tra cui il piano di gestione  del  bacino
          idrografico,  previsto  dall'articolo  13  della  direttiva
          2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          ottobre 2000, e successive modificazioni,  e  il  piano  di
          gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7
          della direttiva 2007/60/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 23 ottobre  2007,  nonche'  i  programmi  di
          intervento;
                  b)  a  esprimere  parere  sulla  coerenza  con  gli
          obiettivi  del  Piano  di  bacino  dei  piani  e  programmi
          dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi
          alla difesa del suolo, alla  lotta  alla  desertificazione,
          alla tutela delle  acque  e  alla  gestione  delle  risorse
          idriche.
                11. Fatte salve le discipline adottate dalle  regioni
          ai  sensi  dell'articolo  62  del  presente   decreto,   le
          Autorita' di bacino coordinano e sovrintendono le attivita'
          e le funzioni  di  titolarita'  dei  consorzi  di  bonifica
          integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215,
          nonche' del Consorzio del Ticino -  Ente  autonomo  per  la
          costruzione,   manutenzione   ed    esercizio    dell'opera
          regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio  dell'Oglio  -
          Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
          dell'opera regolatrice del  Lago  d'Iseo  e  del  Consorzio
          dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,  manutenzione
          ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di  Como,  con
          particolare  riguardo   all'esecuzione,   manutenzione   ed
          esercizio  delle  opere  idrauliche  e  di  bonifica,  alla
          realizzazione di azioni di  salvaguardia  ambientale  e  di
          risanamento  delle  acque,  anche  al   fine   della   loro
          utilizzazione irrigua, alla  rinaturalizzazione  dei  corsi
          d'acqua e alla fitodepurazione."
              Note al Comma 699
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 533  e  534,
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
                "533. Al  fine  di  supportare  Roma  Capitale  nelle
          funzioni di valorizzazione dei beni ambientali  e  fluviali
          di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012,  n.  61,  con
          particolare  riferimento   alla   riduzione   del   rischio
          idrologico nel bacino  del  fiume  Tevere,  l'Autorita'  di
          bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e' autorizzata,
          nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9,
          comma  36,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  ad  assumere  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato un contingente di  unita'  di  personale  nel
          limite di spesa di 2 milioni di euro annui. A tal  fine  e'
          autorizzata la spesa di  2  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2018.
                534. Al fine di consentire  all'Autorita'  di  bacino
          nazionale   dei   fiumi   Liri   Garigliano   e   Volturno,
          all'Autorita' di distretto dell'Appennino meridionale e del
          fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per
          far fronte ai compiti straordinari  previsti  dall'articolo
          63, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006,  per
          l'implementazione e l'estensione all'intero  distretto  dei
          servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per  la
          previsione e la gestione delle piene e delle magre  nonche'
          per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova  dotazione
          organica  prevista  e  l'allestimento  di   adeguate   sedi
          attrezzate (Milano, Torino, Bologna,  Rovigo,  Pesaro)  sul
          territorio del  distretto  idrografico,  e'  assegnato  uno
          stanziamento di 7 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2018, cosi' ripartito: 6,5 milioni di euro all'Autorita' di
          bacino  distrettuale  del   fiume   Po   e   500.000   euro
          all'Autorita' di distretto dell'Appennino meridionale."
              Note al Comma 703
              Si riporta il testo  dell'articolo  15  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, recante  Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi:
                "Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni
                1.  Anche  al  di  fuori   delle   ipotesi   previste
          dall'articolo  14,  le  amministrazioni  pubbliche  possono
          sempre concludere tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo
          svolgimento in collaborazione  di  attivita'  di  interesse
          comune.
                2.  Per  detti  accordi  si  osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3.
                2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente."