Note al Comma 683
Si riporta il testo degli articoli 42, 43 e 44 del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio
del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali):
"Art. 42. Semplificazione delle procedure di rilascio
del nulla osta al lavoro
1. Per le domande presentate in relazione al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio
2022, adottato per il 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma
4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla
osta al lavoro subordinato e' rilasciato nel termine di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per i lavoratori stagionali e' fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998.
2. Il nulla osta e' rilasciato anche nel caso in cui,
nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite
informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli
articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e consente lo svolgimento dell'attivita' lavorativa
sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei
predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla
osta e del visto di ingresso.
3. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla
base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di
cui al presente articolo, e' rilasciato entro venti giorni
dalla data di presentazione della domanda.
4. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto
d'ingresso, ove previsto, lo sportello unico per
l'immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero
per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nelle
more della sottoscrizione, il datore di lavoro e' tenuto ad
assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma 1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo,
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si
applicano anche in relazione alle procedure disciplinate
dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da emanarsi per il
2022. Per le procedure di cui al primo periodo, il termine
di trenta giorni per il rilascio del nulla osta decorre
dalla data di ricezione della domanda.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si
applicano anche ai cittadini stranieri per i quali e' stata
presentata domanda diretta a instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti
relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei
limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino
presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio
2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro
tale data, devono trovarsi in una delle seguenti
condizioni:
a) essere stati sottoposti a rilievi
fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla
suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza,
resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di
attestazioni costituite da documentazione di data certa
proveniente da organismi pubblici.
8. Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla
osta di cui al presente articolo puo' concludere il
contratto di lavoro senza la necessita' dell'accertamento
delle condizioni di cui al comma 7. Tali condizioni sono
verificate dallo sportello unico per l'immigrazione al
momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al
successivo accertamento negativo delle predette condizioni,
consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi
titolo rilasciato, qualora in corso di validita', nonche'
la risoluzione di diritto del contratto di lavoro."
"Art. 43. Ambito di applicazione delle procedure
semplificate e loro effetti
1. Non sono ammessi alle procedure previste
dall'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia emesso un
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155;
b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini
della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che siano condannati, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o
per i delitti contro la liberta' personale ovvero per i
reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attivita' illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per
la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone. Nella valutazione della
pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di
eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo
381 del codice di procedura penale.
2. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui
all'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri nei
confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e
b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che
alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di
cui all'articolo 10-bis del citato decreto n. 286 del 1998.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino alla conclusione dei procedimenti relativi al
rilascio del permesso di soggiorno in applicazione
dell'articolo 42, comma 7, sono sospesi i procedimenti
penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per
l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio
nazionale, con esclusione degli illeciti di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
4. La sospensione di cui al comma 3 cessa comunque in
caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a
qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto non sia rilasciato il nulla osta.
5. Nel periodo di sospensione di cui al comma 3, il
cittadino straniero non puo' essere espulso, tranne che nei
casi previsti ai commi 1 e 2.
6. Il rilascio del permesso di soggiorno determina
per il cittadino straniero l'estinzione dei reati e degli
illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al
comma 3."
"Art. 44. Semplificazione delle verifiche di cui
all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di
cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, per le annualita' 2021 e 2022, la
verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la
congruita' del numero delle richieste presentate di cui
all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' demandata, in
via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai
professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1
tengono anche conto della capacita' patrimoniale,
dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del
numero dei dipendenti, ivi compresi quelli gia' richiesti
ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito
positivo delle verifiche e' rilasciata apposita
asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente
alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
3. Per le domande gia' proposte per l'annualita' 2021
l'asseverazione e' presentata dal datore di lavoro al
momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non
trovano applicazione con riferimento alle domande
dell'annualita' 2021 in relazione alle quali le verifiche
di cui al comma 1 sono gia' state effettuate
dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso
i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi
dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le
annualita' di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo
30-bis, comma 8, ultimo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
5. L'asseverazione di cui al presente articolo non e'
comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate
dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale che hanno
sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si
impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri
associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo
27, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
6. In relazione agli ingressi di cui al presente
articolo resta ferma la possibilita', da parte
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione
con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a
campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di
cui al presente articolo."
Si riporta il testo dell'articolo 103 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
"Art. 103 Emersione di rapporti di lavoro
1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela
della salute individuale e collettiva in conseguenza della
contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa
alla calamita' derivante dalla diffusione del contagio da
-COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro
irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro
stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, possono presentare
istanza, con le modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per
concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini
stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per
dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro
irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o
cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri
devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici
prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in
Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della
dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28
maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da
documentazione di data certa proveniente da organismi
pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non
devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo
2020.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i
cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal
31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo
di soggiorno, possono richiedere con le modalita' di cui al
comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo
nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla
presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti
cittadini stranieri devono risultare presenti sul
territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che
se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver
svolto attivita' di lavoro, nei settori di cui al comma 3,
antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le
modalita' di cui al comma 16. Se nel termine della durata
del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino
straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato
ovvero la documentazione retributiva e previdenziale
comprovante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa in
conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui al
comma 3, il permesso viene convertito in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si
applicano ai seguenti settori di attivita':
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e
acquacoltura e attivita' connesse;
b) assistenza alla persona per il datore di lavoro
o per componenti della sua famiglia, ancorche' non
conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino
l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la
durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta,
non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di
lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni
sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il
rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a
carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine
dello svolgimento di ulteriore attivita' lavorativa.
5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate
dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020, con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso:
a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea;
b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui
all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di
cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di
soggiorno, di cui al comma 2.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono
altresi' stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro
richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la
documentazione idonea a comprovare l'attivita' lavorativa
di cui al comma 16 nonche' le modalita' di dettaglio di
svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione
dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione
delle istanze consente lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino
straniero svolge l'attivita' di lavoro esclusivamente alle
dipendenze del datore di lavoro che ha presentato
l'istanza.
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con
le modalita' previste dal decreto interministeriale di cui
al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella
misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura
di cui al comma 2, il contributo e' pari a 130 euro, al
netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a
carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento
di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore
di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la
cui determinazione e le relative modalita' di acquisizione
sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilita' delle
istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di
conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro,
la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni,
anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600 del
codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni.
9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle
istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di
conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro,
la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro,
del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per
l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del
lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non
imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a
seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di
cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero
di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
10. Non sono ammessi alle procedure previste dai
commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello
Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o
per i delitti contro la liberta' personale ovvero per i
reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attivita' illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per
la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone. Nella valutazione della
pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di
eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo
381 del codice di procedura penale (302).
11. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai
commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e
amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del
lavoratore, rispettivamente:
a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata
presentata la dichiarazione di emersione, anche se di
carattere finanziario, fiscale, previdenziale o
assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel
territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni.
12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti
penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti
ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600 del
codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.
13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso
in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e
2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della
medesima, anche per mancata presentazione delle parti di
cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei
procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di
lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause
indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del datore
medesimo.
14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi
quali lavoratori subordinati, senza preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro,
stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del
permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono
raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73,
dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio
1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del
codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno
presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno
temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo
comma dello stesso articolo e' aumentata da un terzo alla
meta'.
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e
acquisito il parere della questura sull'insussistenza di
motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al
rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il parere del
competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine
alla capacita' economica del datore di lavoro e alla
congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le
parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la
comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione
della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato. La mancata presentazione delle parti senza
giustificato motivo comporta l'archiviazione del
procedimento.
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno
temporaneo di cui al comma 2 e' presentata dal cittadino
straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020,
unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal
decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attivita'
lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e
riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del
lavoro cui l'istanza e' altresi' diretta. All'atto della
presentazione della richiesta, e' consegnata
un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare
legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale
comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, di
svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di
attivita' di cui al comma 3, nonche' di presentare
l'eventuale domanda di conversione del permesso di
soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro. E' consentito all'istante altresi' di iscriversi al
registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego
l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente
articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica
l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio
2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato e'
determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura
massima di 30 euro.
17. Nelle more della definizione dei procedimenti di
cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere
espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi
di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di
soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di
assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di
soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il
lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11.
Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori
italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5,
lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti
di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2,
l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi
relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue
esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro.
18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di
un'istanza contenente dati non rispondenti al vero e' nullo
ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso,
il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e'
revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno,
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
e' determinata la destinazione del contributo forfettario,
di cui all'ultimo periodo del comma 7.
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni
di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1
e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle
condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di
prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le
Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche
mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano
triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e
misure urgenti idonee a garantire la salubrita' e la
sicurezza delle condizioni alloggiative, nonche' ulteriori
interventi di contrasto del lavoro irregolare e del
fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo
operativo istituito dall'art. 25 quater del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del
supporto del Servizio nazionale di protezione civile e
della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente
comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono
nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
21. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo
25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, dopo le parole: "rappresentanti" sono
inserite le seguenti: "dell'Autorita' politica delegata per
la coesione territoriale, dell'Autorita' politica delegata
per le pari opportunita',".
22. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni,
ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure
previste dal presente articolo, e' punito ai sensi
dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il
fatto e' commesso attraverso la contraffazione o
l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di
uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione
da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad un terzo se
il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
23. Per consentire una piu' rapida definizione delle
procedure di cui al presente articolo, il Ministero
dell'interno e' autorizzato ad utilizzare per un periodo
non superiore a diciotto mesi, tramite una o piu' agenzie
di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a
contratto a termine, nel limite massimo di spesa di
30.000.000 di euro per l'anno 2021 nonche' di 20.000.000 di
euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio
interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga
ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero
dell'interno puo' utilizzare procedure negoziate senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni.
24. In relazione agli effetti derivanti
dall'attuazione del presente articolo, il livello di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 170
milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i
relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione
al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi
del presente articolo.
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro
6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno
2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il
personale dell'Amministrazione civile del Ministero
dell'interno; di euro 24.234.635 per l'anno 2020 per
prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al
monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato
e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui
all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge
1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio
immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno; nel limite massimo 30.000.000 di euro per
l'anno 2021, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a
contratto a termine; di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di
euro 2.091.124 per l'anno 2021, per l'utilizzo di servizi
di mediazione culturale, anche mediante apposite
convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale
operanti in ambito migratorio; di euro 3.477.430, per
l'anno 2020, per l'acquisto di materiale
igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e
servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento
della piattaforma informatica del Ministero dell'interno -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.
26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo,
pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro
per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte,
per il medesimo anno, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la
locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di
accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le
risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al
primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano
acquisite all'erario;
c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad
euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a
decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265."
Il riferimento al testo dell'articolo 9, comma 28, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
riportano nelle note al comma 664.
Si riporta il testo degli articoli 32, 36, da 59 a 65
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
"Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici
hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle
norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformita' ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione
appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonche' il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte
avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice.
4. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di
un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione,
per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere
agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma
1, provvede all'aggiudicazione.
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile
fino al termine stabilito nel comma 8.
7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione deve avere luogo entro i
successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto
nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario,
purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita
esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del
contratto nel termine previsto deve essere motivata con
specifico riferimento all'in-teresse della stazione
appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione
del contratto e viene valutata ai fini della
responsabilita' erariale e disciplinare del dirigente
preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto,
salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un
ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata
disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le
stazioni appaltanti hanno facolta' di stipulare contratti
di assicurazione della propria responsabilita' civile
derivante dalla conclusione del contratto e dalla
prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la
consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per
opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
presente comma e' ammessa esclusivamente nelle ipotesi di
eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero
per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi
in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Il contratto non puo' comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. il termine dilatorio di cui al comma 9 non si
applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso
con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel
rispetto del presente codice, e' stata presentata o e'
stata ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della
lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia'
respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo
quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti
specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di
cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato
attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui
all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti
effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e
b).
11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione
con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo'
essere stipulato, dal momento della notificazione
dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i
successivi venti giorni, a condizione che entro tale
termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di
primo grado o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito
all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti
provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla
stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della
domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai
sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo
amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di
discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia all'immediato esame della domanda
cautelare.
12. Il contratto e' sottoposto alla condizione
sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
stazioni appaltanti.
13. L'esecuzione, del contratto puo' avere inizio
solo dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in
casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda
l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni
previste al comma 8.
14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita',
con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri.
14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico,
richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante
del contratto."
"Art. 36 Contratti sotto soglia
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui
agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche' del rispetto
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti
e in modo da assicurare l'effettiva possibilita' di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui
all'articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalita':
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o piu' operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento
non e' obbligatoria;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e
le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e
il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63
previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici
operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui
all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
97, comma 8.
3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice,
relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli
importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si
applicano le previsioni di cui al comma 2.
4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma
1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui
all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di
trasformazione urbanistica del territorio, si applica
l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5.
6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni.
6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza
degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al
comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
su un campione significativo di operatori economici. Dalla
data di entrata in vigore del provvedimento di cui
all'articolo 81, comma 2, tale verifica e' effettuata
attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilita'
fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione
possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli
operatori economici per la consultazione dei dati,
certificati e informazioni disponibili mediante la Banca
dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della
domanda di ammissione e di permanenza nei mercati
elettronici.
6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate
nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la
stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da
parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e
finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la
verifica del possesso dei requisiti generali effettuata
dalla stazione appaltante qualora il soggetto
aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici
verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.
7. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono stabilite le modalita' relative alle
procedure di cui al presente articolo, alle indagini di
mercato, nonche' per la formazione e gestione degli elenchi
degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono
anche indicate specifiche modalita' di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche
sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura
negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si
applica la disposizione transitoria ivi prevista.
8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di
diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli
da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei
rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere
conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della
concorrenza.
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel
rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini
minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere
ridotti fino alla meta'. I bandi e gli avvisi sono
pubblicati sul profilo del committente della stazione
appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara
presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli
effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino
alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti
giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi
per i contratti relativi a lavori di importo pari o
superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi
a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli
avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di
importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati
nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.
9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95,
comma 3, le stazioni appaltanti procedono
all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente
articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa."
"Art. 59 Scelta delle procedure e oggetto del
contratto
1. Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni
appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette,
previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di
gara. Esse possono altresi' utilizzare il partenariato per
l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti
dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione
e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti
previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i
presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto
previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori
sono affidati, ponendo a base di gara il progetto
esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo
23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai
requisiti di qualita' predeterminati e il rispetto dei
tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso
all'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di
affidamento a contraente generale, finanza di progetto,
affidamento in concessione, partenariato pubblico privato,
contratto di disponibilita', locazione finanziaria, nonche'
delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo
216, comma 4-bis.
1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere
all'affidamento della progettazione esecutiva e
dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in
cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo
svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono
previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente
codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese
attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un
progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in
grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui
all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per
prestazioni di progettazione e costruzione documentano i
requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva
laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal
proprio staff di progettazione.
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma
1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre.
Tale determina chiarisce, altresi', in modo puntuale la
rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che
consentono il ricorso all'affidamento congiunto e
l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle
opere in caso di affidamento separato di lavori e
progettazione.
1-quater. Nei casi in cui in cui l'operatore
economico si avvalga di uno o piu' soggetti qualificati
alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante
indica nei documenti di gara le modalita' per la
corresponsione diretta al progettista della quota del
compenso corrispondente agli oneri di progettazione
indicati espressamente in sede di offerta, al netto del
ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa
presentazione dei relativi documenti fiscali del
progettista indicato o raggruppato.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la
procedura competitiva con negoziazione o il dialogo
competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei
soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):
a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi in presenza di una o piu' delle
seguenti condizioni:
1) le esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere
soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente
disponibili;
2) implicano progettazione o soluzioni
innovative;
3) l'appalto non puo' essere aggiudicato senza
preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari
in relazione alla natura, complessita' o impostazione
finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa
dei rischi a esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere
stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un
riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5
dell'allegato XIII;
b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura
aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte
irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei
commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni
aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di
gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e
soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui
agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai
requisiti formali della procedura di appalto.
2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi
di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con
negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre
nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83,
comma 9, sono considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai
termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice
la gara;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha
giudicato anormalmente basse.
4. Sono considerate inammissibili le offerte:
a) in relazione alle quali la commissione
giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di
corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo supera l'importo posto
dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara,
stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di
appalto.
5. La gara e' indetta mediante un bando di gara
redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto
sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura
competitiva con negoziazione, le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c),
possono, in deroga al primo periodo del presente comma,
utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto
previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara e'
indetta mediante un avviso di preinformazione, gli
operatori economici che hanno manifestato interesse in
seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono
successivamente invitati a confermarlo per iscritto,
mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto
previsto dall'articolo 75.
5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i
contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono
stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte
a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto
rimane fisso e non puo' variare in aumento o in
diminuzione, secondo la qualita' e la quantita' effettiva
dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo
convenuto puo' variare, in aumento o in diminuzione,
secondo la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per le
prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi
invariabili per l'unita' di misura."
"Art. 60 Procedura aperta
1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore
economico interessato puo' presentare un'offerta in
risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine
minimo per la ricezione delle offerte e' di trentacinque
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le
offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione
qualitativa.
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia
stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine
minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al
comma 1, puo' essere ridotto a quindici giorni purche'
siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le
informazioni richieste per il bando di gara di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1,
sempreche' queste siano disponibili al momento della
pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato
alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via
elettronica.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare
un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere
dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di
urgenza debitamente motivate dall'amministrazione
aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non
possono essere rispettati."
"Art. 61 Procedura ristretta
1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore
economico puo' presentare una domanda di partecipazione in
risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati
di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda
del caso, fornendo le informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione
qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato un
avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una
gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare
interesse.
3. A seguito della valutazione da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite,
soltanto gli operatori economici invitati possono
presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
a partecipare alla procedura in conformita' all'articolo
91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di
trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a
presentare offerte.
4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
hanno pubblicato un avviso di preinformazione non
utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo
per la presentazione delle offerte puo' essere ridotto a
dieci giorni purche' siano rispettate tutte le seguenti
condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le
informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I,
lettera B sezione B1, purche' dette informazioni siano
disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di
preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato
alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il
termine per la ricezione delle offerte di concerto con i
candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di
un termine identico per redigere e presentare le loro
offerte. In assenza di un accordo sul termine per la
presentazione delle offerte, il termine non puo' essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a
presentare offerte,
6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati
e' impossibile rispettare i termini minimi previsti al
presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice puo'
fissare:
a) per la ricezione delle domande di
partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio
dell'invito a presentare offerte."
"Art. 62 Procedura competitiva con negoziazione
1. Nelle procedure competitive con negoziazione
qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda
di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di
gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV,
parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione
qualitativa.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni
aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo
una descrizione delle loro esigenze, illustrando le
caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i
servizi da appaltare, specificando i criteri per
l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresi' quali
elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi
che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite devono essere
sufficientemente precise per permettere agli operatori
economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto
e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato come
mezzo di indizione di una gara un avviso di
preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a
confermare interesse. I termini di cui al presente comma
sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5
e 6.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
iniziali e' di trenta giorni dalla data di trasmissione
dell'invito. I termini di cui al presente comma sono
ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.
6. Solo gli operatori economici invitati
dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite, possono presentare
un'offerta iniziale che costituisce la base per la
successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le
amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori
economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da
essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma
12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i
criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza
negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse.
9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono la parita' di trattamento fra
tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono
informazioni che possano avvantaggiare determinati
offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto
tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse
ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche
tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che
stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali
modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli
offerenti un tempo sufficiente per modificare e
ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di
quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli
altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal
candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni
senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume
la forma di una deroga generale, ma si considera riferito
alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente
indicate.
11. Le procedure competitive con negoziazione possono
svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di
offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare
interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara,
nell'invito a confermare interesse o in altro documento di
gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale
di tale facolta'.
12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici
intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli
altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale
possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse
verificano che le offerte finali siano conformi ai
requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano le
offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e
aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97."
"Art. 63 Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara
1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti
commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della
procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture
e servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta
o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano
solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di
concorrenza non e' il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del
ricorso alla procedura di cui al presente articolo non
devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la
procedura di cui al presente articolo e', inoltre,
consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate
dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a
condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli
organi delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e',
altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo' essere utilizzata per
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi e' computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle
soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione."
"Art. 64 Dialogo competitivo
1. Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), decidono di
ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica
motivazione, i cui contenuti sono richiamati nella
relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 sulla
sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo
stesso. L'appalto e' aggiudicato unicamente sulla base del
criterio dell'offerta con il miglior rapporto
qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95, comma 6.
2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore
economico puo' chiedere di partecipare in risposta a un
bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara,
fornendo le informazioni richieste dalla stazione
appaltante, per la selezione qualitativa.
3. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, se
come mezzo di indizione di gara e' usato un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito
a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici
invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite possono partecipare
al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il
numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla
procedura in conformita' all'articolo 91.
4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara
o nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i
requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso,
nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo.
5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti
selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e
alla definizione dei mezzi piu' idonei a soddisfare le
proprie necessita'. Nella fase del dialogo possono
discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti
dell'appalto.
6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti
garantiscono la parita' di trattamento di tutti i
partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che
possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad
altri.
7. Conformemente all'articolo 53 le stazioni
appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le
soluzioni proposte o altre informazioni riservate
comunicate da un candidato o da un offerente partecipante
al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo
non assume la forma di una deroga generale ma si considera
riferito alla comunicazione di informazioni specifiche
espressamente indicate.
8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi
successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da
discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri
di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell'avviso
di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando
di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel documento
descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno
tale opzione.
9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finche'
non e' in grado di individuare la soluzione o le soluzioni
che possano soddisfare le sue necessita'.
10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne
informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti
invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in
base alla soluzione o alle soluzioni presentate e
specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono
tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione
del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le
offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate.
Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti
o i complementi delle informazioni non possono avere
l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta
o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati
nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel
documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di
falsare la concorrenza o di avere un effetto
discriminatorio.
11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte
ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati
nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel
documento descrittivo e applicano, altresi', le seguenti
disposizioni:
a) i documenti alla base delle offerte ricevute
possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo
competitivo;
b) su richiesta della stazione appaltante possono
essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta
aver presentato l'offerta con il miglior rapporto
qualita'/prezzo al fine di confermare gli impegni
finanziari o altri termini contenuti nell'offerta
attraverso il completamento dei termini del contratto.
12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 11 si applicano qualora da cio' non consegua la
modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta
o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti
nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel
documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare
la concorrenza o creare discriminazioni.
13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o
pagamenti per i partecipanti al dialogo."
"Art. 65 Partenariato per l'innovazione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per
l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare
prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare
successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne
risultano non puo', in base a una motivata determinazione,
essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia' disponibili
sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o
lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di
prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni
appaltanti e i partecipanti.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori fissano i requisiti
minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo
sufficientemente preciso da permettere agli operatori
economici di individuare la natura e l'ambito della
soluzione richiesta e decidere se partecipare alla
procedura.
3. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi
operatore economico puo' formulare una domanda di
partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un
avviso di indizione di gara, presentando le informazioni
richieste dalla stazione appaltante per la selezione
qualitativa.
4. L'amministrazione aggiudicatrice e l'ente
aggiudicatore possono decidere di instaurare il
partenariato per l'innovazione con uno o piu' operatori
economici che conducono attivita' di ricerca e sviluppo
separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori
economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o
dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle
informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
alla procedura in conformita' all'articolo 91. Gli appalti
sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95.
5. Il partenariato per l'innovazione e' strutturato
in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del
processo di ricerca e di innovazione, che puo' comprendere
la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi
o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per
l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono
raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione
mediante congrue rate. In base a questi obiettivi,
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
puo' decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato
per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con piu'
operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo
singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei
documenti di gara tali possibilita' e le condizioni per
avvalersene.
6. Salvo che non sia diversamente disposto dal
presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori negoziano le offerte iniziali e tutte le
offerte successive presentate dagli operatori interessati,
tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I
requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono
soggetti a negoziazioni.
7. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la
parita' di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine,
non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che
possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad
altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le
cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 8,
delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri
documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i
requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
concedono agli offerenti un tempo sufficiente per
modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte
modificate. Nel rispetto dell'articolo 53, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non
rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate
comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa
alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale
accordo non assume la forma di una deroga generale ma si
considera riferito alla comunicazione di informazioni
specifiche espressamente indicate.
8. Le negoziazioni nel corso delle procedure di
partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi
successive per ridurre il numero di offerte da negoziare
applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel
bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei
documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a
confermare interesse o nei documenti di gara,
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
indica se si avvarra' di tale opzione.
9. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in
particolare i criteri relativi alle capacita' dei candidati
nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a
punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli
operatori economici invitati dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla
valutazione delle informazioni richieste potranno
presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei
documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di
proprieta' intellettuale. Nel caso di un partenariato per
l'innovazione con piu' operatori, l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non rivela agli altri
operatori, nel rispetto dell'articolo 53, le soluzioni
proposte o altre informazioni riservate comunicate da un
operatore nel quadro del partenariato, senza l'accordo
dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una
deroga generale ma si considera riferito alla prevista
comunicazione di informazioni specifiche.
10. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e,
in particolare, la durata e il valore delle varie fasi,
riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta
e la sequenza di attivita' di ricerca e di innovazione
necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non
ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle
forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere
sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il
loro sviluppo."
Il riferimento all'articolo 106 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e' riportato nelle note al comma 680.
Note al Comma 684
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155 recante misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4 Nuove norme per il potenziamento
dell'attivita' informativa
1. Il Presidente del Consiglio dei mini-stri ministri
puo' delegare i direttori dei ser-vizi di informazione per
la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3
agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione
all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche
per via telematica, nonche' all'intercettazione di
comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste
avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice
penale, quando siano ritenute in-dispensabili per
l'espletamento delle attivita' loro demandate dagli
articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al
procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis.
2-bis. Fino al 31 gennaio 2023, il Presidente del
Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore
generale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale
dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a
colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine
di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
finalita' terroristica di matrice internazionale.
2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis e'
concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando
sussistano specifici e concreti elementi informativi che
rendano assolutamente indispensabile l'attivita' di
prevenzione.
2-quater. Dello svolgimento del colloquio e' data
comunicazione scritta al procuratore generale di cui al
comma 2 e al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo nel termine di cui al comma 3 dell'articolo
226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le
autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive
comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato
tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello
svolgimento del colloquio e' data informazione al Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica a
conclusione delle operazioni, secondo i termini e le
modalita' di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3
agosto 2007, n. 124.
2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai
commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007,
n. 124, nonche' quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271."
Note al Comma 685
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 73, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
"73. Al fine di incrementare il riciclaggio delle
plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi
di produzione industriale e della lavorazione di selezione
e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa
all'avvio al recupero energetico, nonche' al fine di
ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello
di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da
imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti
realizzati con materiali provenienti dalla raccolta
differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che
acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo
la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta
differenziata della carta e dell'alluminio e' riconosciuto,
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta
nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e
documentate per i predetti acquisti."
Note al Comma 688
Il riferimento al testo degli articoli 61 e 109 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e' riportato nelle note al comma 7.
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note
al comma 7.
Il riferimento al testo del comma 53 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' riportato nelle
note al comma 1.
Note al Comma 690
Si riporta l'allegato E alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia
ambientale:
Allegati alla Parte Quarta
Allegato E
1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60 % (percento)
in peso dei rifiuti di imballaggio sara' recuperato o sara'
incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con
recupero di energia;
entro il 31 dicembre 2008 sara' riciclato almeno il
55 %(percento) e fino all'80 %(percento) in peso dei
rifiuti di imballaggio; entro il 31 dicembre 2008 saranno
raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i
materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:
60 % (percento) in peso per il vetro;
60 % (percento) in peso per la carta e il cartone;
50 % (percento) in peso per i metalli;
26% (percento) in peso per la plastica, tenuto
conto esclusivamente dei materiali riciclati sottoforma di
plastica;
35% (percento) in peso per il legno.
Entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65% (percento) in
peso di tutti i rifiuti di imballaggio sara' riciclato
entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti
obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per
quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti
nei rifiuti di imballaggio:
50% (percento) per la plastica;
25% (percento) per il legno;
70% (percento) per i metalli ferrosi;
50% (percento) per l'alluminio;
70% (percento) per il vetro;
75% (percento) per la carta e il cartone;
entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70% (percento) in
peso di tutti i rifiuti di imballaggio sara' riciclato;
entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i
seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di
peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici
contenuti nei rifiuti di imballaggio:
55% (percento) per la plastica;
30% (percento) per il legno;
80% (percento) per i metalli ferrosi;
60% (percento) per l'alluminio;
75% (percento) per il vetro;
85% (percento) per la carta e il cartone.
Il calcolo del livello rettificato, di cui
all'articolo 219, comma 5-bis, e' effettuato come segue:
sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi
a tutti i rifiuti di imballaggio da conseguire entro il 31
dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, la quota media,
nei tre anni precedenti, di imballaggi riutilizzabili e
riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli
imballaggi, rispetto alla totalita' degli imballaggi per la
vendita immessi sul mercato;
sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi
ai materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio
da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31
dicembre 2030, la medesima quota media nei tre anni
precedenti, di imballaggi riutilizzabili e riutilizzati
nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi di
cui sopra costituiti dal rispettivo materiale di
imballaggio, rispetto alla totalita' degli imballaggi per
la vendita, costituiti da tale materiale, immessi sul
mercato.
Non si tengono in considerazione piu' di cinque
punti percentuali di tale quota ai fini del calcolo del
corrispondente livello rettificato degli obiettivi.
Ai fini del calcolo degli obiettivi di riciclaggio
di cui al presente allegato, relativi a tutti i rifiuti di
imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed
entro il 31 dicembre 2030, nonche' di quelli relativi al
legno contenuto nei rifiuti di imballaggio da conseguire
entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030,
possono essere prese in considerazione le quantita' di
imballaggi in legno riparati per il riutilizzo.
2) Criteri interpretativi per la definizione di
imballaggio ai sensi della Direttiva 2004/12/CE
i) Sono considerati imballaggi gli articoli che
rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre
possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali
articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano
necessari per contenere, sostenere o preservare tale
prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli
elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o
eliminati insieme;
ii) sono considerati imballaggi gli articoli
progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita
e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e
destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a
condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi
accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti
integranti dello stesso. Gli elementi accessori
direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono
funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno
che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli
elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati
insieme. Esempi illustrativi per i criteri sopra citati
sono:
Esempi illustrativi per il criterio i).
Articoli considerati imballaggio.
Scatole per dolci.
Pellicola che ricopre le custodie di CD.
Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste
(contenenti riviste). Pizzi per torte venduti con le torte.
Rotoli, tubi e cilindri sui quali e' avvolto
materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di
alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri
che sono parti di macchinari di produzione e non sono
utilizzati per presentare un prodotto come un'unita' di
vendita.
Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il
trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta
per tutta la sua durata di vita.
Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili.
Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute
con i CD, non destinate ad essere usate per riporli).
Grucce per indumenti (vendute con un indumento).
Scatole di fiammiferi.
Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e
materiali necessari per preservare la sterilita' del
prodotto).
Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffe',
cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso.
Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di
vario tipo, esclusi gli estintori.
Articoli non considerati imballaggio.
Vasi da fiori destinati a restare con la pianta
per tutta la sua durata di vita.
Cassette di attrezzi.
Bustine da te'.
Rivestimenti di cera dei formaggi.
Budelli per salsicce.
Grucce per indumenti (vendute separatamente).
Capsule per sistemi erogatori di caffe',
sacchetti di alluminio per caffe' e bustine di carta per
caffe' filtro che si gettano insieme al caffe' usato.
Cartucce per stampanti.
Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute
insieme ai CD, DVD e alle videocassette).
Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti
vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD).
Bustine solubili per detersivi.
Lumini per tombe (contenitori per candele).
Macinini meccanici (integrati in recipienti
ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile).
Esempi illustrativi per il criterio ii).
Articoli da imballaggio progettati e destinati ad
essere riempiti nel punto vendita.
Sacchetti o borse di carta o di plastica.
Piatti e tazze monouso.
Pellicola retrattile.
Sacchetti per panini.
Fogli di alluminio.
Pellicola di plastica per gli indumenti lavati
nelle lavanderie.
Articoli non considerati imballaggio.
Agitatori.
Posate monouso.
Carta da imballaggio (venduta separatamente).
Forme di carta per prodotti da forno (vendute
vuote).
Pizzi per torte venduti senza le torte.
Esempi illustrativi per il criterio iii).
Articoli considerati imballaggio.
Etichette fissate direttamente o apposte sul
prodotto.
Articoli considerati parti di imballaggio.
Spazzolini per mascara che fanno parte integrante
della chiusura dei recipienti.
Etichette adesive apposte su un altro articolo di
imballaggio.
Graffette.
Fascette di plastica.
Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante
della chiusura della confezione dei detersivi.
Macinini meccanici (integrati in recipienti non
ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe
contenente pepe).
Articoli non considerati imballaggio.
Etichette di identificazione a radiofrequenza
(RIFID).
Note al Comma 691
Si riporta il testo dell'articolo 4-quinquies, del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 (Misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del
termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229):
"Art. 4-quinquies. Programma sperimentale
Mangiaplastica
1. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il fondo denominato "Programma sperimentale
Mangiaplastica", con una dotazione pari a euro 2 milioni
per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7
milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022,
euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno
2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in
plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Ai
relativi oneri, pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro
7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021,
euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno
2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo
di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre
2015, n. 208. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza unificata, sono stabilite le modalita' per il
riparto del fondo.
2. A valere sulla dotazione del Programma
sperimentale di cui al comma 1, i comuni presentano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare progetti finalizzati all'acquisto di ecocompattatori,
ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino
ad esaurimento delle relative risorse e nel limite di uno
per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Note al Comma 692
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modifica-zioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (Interventi urgenti per
la coesione sociale e territoriale, con particolare
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del
Mezzogiorno):
"Art. 2. Procedure di infrazione europee n.
2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e
l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni
interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario
del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di
comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non
siano in una situazione di conflitto di interessi. Il
Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in
cui si tratti di dipendente pubblico, e' collocato in
posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo
l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente
dal punto di vista finanziario.
2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di
coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a
garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle
sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione
europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il
10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento
delle procedure di infrazione in essere, mediante gli
interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli
agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora
dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti
fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia
reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore
a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche' il
trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito
ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, o, in mancanza di questi ultimi, alle
regioni. Il Commissario presenta annualmente al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una
relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al presente articolo e sulle criticita' eventualmente
riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo Ministro
alle Camere per la trasmissione alle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Per i progetti di
competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale,
ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della
transizione ecologica, con il supporto della Commissione di
cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006, effettua la verifica di assoggettabilita' alla
valutazione di impatto ambientale regionale e la
valutazione di impatto ambientale regionale.
2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi di competenza del
Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure
di infrazione europee, gli interventi medesimi sono
dichiarati di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.
2-ter. In considerazione del carattere di
eccezionalita' e di estrema urgenza degli interventi di
competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i
termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso
hanno carattere perentorio e sono ridotti alla meta'.
2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i
pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli
in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni
culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito
positivo. Restano ferme le responsabilita' a carico degli
enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri
e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato
comma 2-ter.
2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati
dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, sono ridotti alla meta'.
3. Al predetto Commissario e' corrisposto
esclusivamente un compenso determinato nella misura e con
le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a
valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli
interventi, composto da una parte fissa e da una parte
variabile in ragione dei risultati conseguiti.
4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento
alle sentenze di condanna della Corte di giustizia
dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa
C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi
dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico.
Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilita'
speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario unico,
presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di
Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al
presente articolo in relazione alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella
disponibilita' del Commissario con le modalita' di cui ai
commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto
decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse modalita'
confluiscono altresi' nella disponibilita' del Commissario
unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare
agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per
effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn.
25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267
del 14 e del 15 novembre 2016.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e comunque entro la data di
cessazione dall'incarico, i Commissari di cui al comma 4
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
e al Commissario unico una relazione circa lo stato di
attuazione degli interventi di competenza, con le
difficolta' riscontrate nell'esecuzione dei medesimi, e
degli impegni finanziari assunti nell'espletamento
dell'incarico, a valere sulle contabilita' speciali loro
intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la
documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.
6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del
Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7
del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni
trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 2 del presente articolo in
relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, gia'
trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti
intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori,
dandone informazione al Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al
periodo precedente, fermo restando l'accertamento
dell'eventuale responsabilita' derivante
dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1,
in qualita' di Commissario ad acta, adotta i relativi
necessari provvedimenti.
7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui
realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o
di risorse regionali, i gestori del servizio idrico
integrato, con le modalita' previste con deliberazione
adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema
idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando
l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero
la regione per le relative risorse, trasferiscono gli
importi dovuti alla contabilita' speciale del Commissario,
assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.
8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del
decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone,
ai sensi dei commi 2 e 8 nonche', ove applicabile, del
comma 5 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente
articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di
servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di
soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di
importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di
adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle
procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale
albo e' trasmesso, entro sessanta giorni dalla
predisposizione, anche per posta elettronica certificata,
all'Autorita' nazionale anticorruzione al fine di
consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti
dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a un
massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al
numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal
Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di
cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico
degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al
primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o
revoca dei subcommissari.
9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di
apposite convenzioni, di societa' in house delle
amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica
competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno
2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito
delle aree di intervento nonche' del gestore del servizio
idrico integrato territorialmente competente, utilizzando
le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si
avvale puo' essere riconosciuta la corresponsione di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite
massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque
nel rispetto della disciplina in materia di orario di
lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
10. Il Commissario unico si avvale altresi', per il
triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da
non piu' di 6 membri, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale
esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria
idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto
e' determinata l'indennita' onnicomprensiva spettante a
ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una
spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della
Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per
ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui
all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n.
228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
11. Al Commissario unico si applicano le previsioni
di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui
ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."
Note al Comma 693
Il riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18 e' riportato nelle note al
comma 692.
Il testo del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229 recante Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere
e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
materia di procedure di monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
Note al Comma 697
Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116.
Note al Comma 698
Si riporta il testo dell'articolo 63 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
"Art. 63 Autorita' di bacino distrettuale
1. In ciascun distretto idrografico di cui
all'articolo 64 e' istituita l'Autorita' di bacino
distrettuale, di seguito denominata "Autorita' di bacino",
ente pubblico non economico che opera in conformita' agli
obiettivi della presente sezione e uniforma la propria
attivita' a criteri di efficienza, efficacia, economicita'
e pubblicita'.
2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza nonche' di efficienza e
riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui
territorio coincide con il territorio regionale, le
regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai
principi del presente decreto, istituiscono l'Autorita' di
bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni
previsti nel presente articolo; alla medesima Autorita' di
bacino distrettuale sono altresi' attribuite le competenze
delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di
indirizzo dell'Autorita' di bacino distrettuale e di
coordinamento con le altre Autorita' di bacino
distrettuali.
3. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la
conferenza istituzionale permanente, il segretario
generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica
operativa e il collegio dei revisori dei conti,
quest'ultimo in conformita' alle previsioni della normativa
vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi
dell'Autorita' di bacino si provvede con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel
rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni,
di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle
stesse e di sussidiarieta'. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il
trasferimento alle Autorita' di bacino di cui al comma 1
del presente articolo del personale e delle risorse
strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle
Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.
183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli
occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo
determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di
garantire un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle
Autorita' di bacino di cui al comma 1 del presente
articolo, il decreto di cui al periodo precedente puo'
prevederne un'articolazione territoriale a livello
regionale, utilizzando le strutture delle soppresse
Autorita' di bacino regionali e interregionali.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le
province autonome il cui territorio e' interessato dal
distretto idrografico, sono individuate le unita' di
personale trasferite alle Autorita' di bacino e sono
determinate le dotazioni organiche delle medesime
Autorita'. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza e il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'ente incorporante, e' attribuito, per
la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono,
altresi', individuate e trasferite le inerenti risorse
strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e
pianificazione delle Autorita' di bacino di cui al comma 1
sono adottati in sede di conferenza istituzionale
permanente, convocata, anche su proposta delle
amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dal segretario
generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla
conferenza istituzionale permanente partecipano i
Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui
territorio e' interessato dal distretto idrografico o gli
assessori dai medesimi delegati, nonche' il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i
Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i
rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, o i
Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono
essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti
delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative
a livello nazionale e un rappresentante
dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e
tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi
legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque
irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi
emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi
comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente
e' validamente costituita con la presenza di almeno tre
membri, tra i quali necessariamente il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e
delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della
conferenza istituzionale permanente sono approvate dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione
dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono
conto delle risorse finanziarie previste a legislazione
vigente.
6. La conferenza istituzionale permanente:
a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del
Piano di bacino in conformita' agli indirizzi e ai criteri
di cui all'articolo 57;
b) individua tempi e modalita' per l'adozione del
Piano di bacino, che puo' articolarsi in piani riferiti a
sotto-bacini o sub-distretti;
c) determina quali componenti del Piano di bacino
costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e
quali costituiscono interessi comuni a piu' regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire
comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
f) controlla l'attuazione dei programmi di
intervento sulla base delle relazioni regionali sui
progressi realizzati nell'attuazione degli interventi
stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di
interventi non di competenza statale rispetto ai tempi
fissati nel programma, diffida l'amministrazione
inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei
lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione
delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori
provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione
interessata che, a tal fine, puo' avvalersi degli organi
decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
g) delibera, nel rispetto dei principi di
differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle
risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di
sussidiarieta', lo statuto dell'Autorita' di bacino in
relazione alle specifiche condizioni ed esigenze
rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonche' i
bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di
bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilita',
la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e
gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per
l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle
finanze. Lo statuto e' approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il segretario generale e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
8. Il segretario generale, la cui carica ha durata
quinquennale:
a) provvede agli adempimenti necessari al
funzionamento dell'Autorita' di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza
della conferenza istituzionale permanente, cui formula
proposte;
c) promuove la collaborazione tra le
amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del
coordinamento delle rispettive attivita';
d) cura l'attuazione delle direttive della
conferenza operativa;
e) riferisce semestralmente alla conferenza
istituzionale permanente sullo stato di attuazione del
Piano di bacino;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli
interventi programmati e attuati nonche' alle risorse
stanziate per le finalita' del Piano di bacino da parte
dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque
agli interventi da attuare nell'ambito del distretto,
qualora abbiano attinenza con le finalita' del Piano
medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione
nel sito internet dell'Autorita'.
9. La conferenza operativa e' composta dai
rappresentanti delle amministrazioni presenti nella
conferenza istituzionale permanente; e' convocata dal
segretario generale che la presiede. Possono essere
invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale e un rappresentante
dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e
tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi
legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque
irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi
emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi
comunque denominati. La conferenza operativa delibera a
maggioranza dei tre quinti dei presenti e puo' essere
integrata, per le attivita' istruttorie, da esperti
appartenenti a enti, istituti e societa' pubbliche,
designati dalla conferenza istituzionale permanente e
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel
rispetto del principio di invarianza della spesa. La
conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al
comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche
qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 10, lettera b).
10. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto
delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i
relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino
idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di
gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7
della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' i programmi di
intervento;
b) a esprimere parere sulla coerenza con gli
obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi
dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi
alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione,
alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse
idriche.
11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni
ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le
Autorita' di bacino coordinano e sovrintendono le attivita'
e le funzioni di titolarita' dei consorzi di bonifica
integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215,
nonche' del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con
particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed
esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla
realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di
risanamento delle acque, anche al fine della loro
utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi
d'acqua e alla fitodepurazione."
Note al Comma 699
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 533 e 534,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
"533. Al fine di supportare Roma Capitale nelle
funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, con
particolare riferimento alla riduzione del rischio
idrologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorita' di
bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e' autorizzata,
nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9,
comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo
indeterminato un contingente di unita' di personale nel
limite di spesa di 2 milioni di euro annui. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2018.
534. Al fine di consentire all'Autorita' di bacino
nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno,
all'Autorita' di distretto dell'Appennino meridionale e del
fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per
far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo
63, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per
l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei
servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per la
previsione e la gestione delle piene e delle magre nonche'
per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione
organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi
attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul
territorio del distretto idrografico, e' assegnato uno
stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno
2018, cosi' ripartito: 6,5 milioni di euro all'Autorita' di
bacino distrettuale del fiume Po e 500.000 euro
all'Autorita' di distretto dell'Appennino meridionale."
Note al Comma 703
Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi:
"Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente."