art. 1 note (parte 19)

           	
				
 
    

              Note al Comma 707
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo  9  giugno  2020,  n.  47   (Attuazione   della
          direttiva  (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 14 marzo  2018,  che  modifica  la  direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a  favore  di  basse  emissioni  di  carbonio,
          nonche'  adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392  relativo  alle
          attivita'  di  trasporto  aereo  e  alla   decisione   (UE)
          2015/1814 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  6
          ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
          una riserva stabilizzatrice del mercato),  come  modificato
          dalla presente legge:
                "Art. 23 Messa all'asta delle quote
                1.  Tutte  le  quote  che   non   sono   oggetto   di
          assegnazione gratuita  a  norma  degli  articoli  10-bis  e
          10-quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse
          nella riserva  stabilizzatrice  di  mercato  istituita  con
          decisione (UE)  2015/1814  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio o  cancellate  a  norma  dell'articolo  36,  sono
          collocate  all'asta  a  norma  del   relativo   regolamento
          unionale. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta
          e' determinato con decisione della Commissione europea.
                2. Il GSE svolge il  ruolo  di  responsabile  per  il
          collocamento e pone in essere, a  questo  scopo,  tutte  le
          attivita'    necessarie,    propedeutiche,    connesse    e
          conseguenti, ivi incluse quelle  finalizzate  a  consentire
          alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie
          per il pagamento del sorvegliante  d'asta,  in  conformita'
          con le norme unionali.
                3. I proventi delle aste  sono  versati  al  GSE  sul
          conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time
          Gross Settlement Express Transfer System»  («TARGET2»).  Il
          GSE  trasferisce  i  proventi  delle  aste  ed  i  relativi
          interessi maturati su un apposito conto  acceso  presso  la
          Tesoreria  dello  Stato,  intestato  al  Dipartimento   del
          tesoro,  dandone  contestuale  comunicazione  ai  Ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  6,  ad
          appositi capitoli per spese di investimento degli stati  di
          previsione interessati,  con  vincolo  di  destinazione  in
          quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e  per  gli
          effetti della direttiva 2003/87/CE.  Le  somme  di  cui  al
          primo  ed  al  secondo  periodo  del  presente  comma  sono
          sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.
                4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma  3
          si provvede, previa verifica dei proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi
          entro  il  31  maggio  dell'anno  successivo  a  quello  di
          effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste e'
          assegnato complessivamente  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello
          sviluppo economico,  nella  misura  del  70%  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del 30% al Ministero dello sviluppo economico.
                5. Il  50%  delle  risorse  di  cui  al  comma  3  e'
          riassegnato al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato, di cui all'articolo 44 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
                6.   Un'apposita   convenzione   fra   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
          qualita' di «responsabile del collocamento»,  ivi  compresa
          la gestione del conto  di  cui  al  presente  articolo.  Ai
          relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
          ai sensi del comma 7, lettera n).
                7. Le  risorse  di  cui  al  comma  4,  assegnate  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  e  al  Ministero  dello  sviluppo   economico,   sono
          destinate alle seguenti  attivita'  per  misure  aggiuntive
          rispetto agli oneri  complessivamente  derivanti  a  carico
          della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
          entrata in vigore del presente decreto:
                  a) ridurre le emissioni dei gas  a  effetto  serra,
          anche  contribuendo  al  Fondo  globale  per   l'efficienza
          energetica  e  le  energie  rinnovabili  e  al   Fondo   di
          adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza  di
          Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
                  b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo  e
          progetti   dimostrativi   volti   all'abbattimento    delle
          emissioni  e  all'adattamento  ai  cambiamenti   climatici,
          compresa  la  partecipazione  alle  iniziative   realizzate
          nell'ambito del Piano strategico europeo per le  tecnologie
          energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
                  c) sviluppare le energie  rinnovabili  al  fine  di
          rispettare l'impegno  dell'unione  europea  in  materia  di
          energia rinnovabile, nonche'  sviluppare  altre  tecnologie
          che contribuiscano alla  transizione  verso  un'economia  a
          basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e  aiutare
          a rispettare l'impegno dell'Unione europea  a  incrementare
          l'efficienza   energetica,   ai   livelli   convenuti   nei
          pertinenti atti legislativi;
                  d)   favorire   misure   atte   ad    evitare    la
          deforestazione  e  ad  accrescere  l'afforestazione  e   la
          riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono  parte
          dell'Accordo di Parigi collegato  alla  Convenzione  quadro
          delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  adottato  a
          Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo  ai
          sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;
                  e) trasferire tecnologie e  favorire  l'adattamento
          agli effetti avversi  del  cambiamento  climatico  in  tali
          Paesi;
                  f)  favorire  il  sequestro   (di   CO2)   mediante
          silvicoltura;
                  g) rafforzare la tutela degli ecosistemi  terrestri
          e  marini,  a  partire  dalle  aree  e  dai  siti  protetti
          nazionali,  internazionali  e  dell'Unione  europea,  anche
          mediante l'impiego di  idonei  mezzi  e  strutture  per  il
          monitoraggio,    il    controllo     e     il     contrasto
          dell'inquinamento;
                  h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
          ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello  emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi;
                  i)  incoraggiare  il  passaggio  a   modalita'   di
          trasporto pubblico a basse emissioni;
                  l)   finanziare   la   ricerca   e   lo    sviluppo
          dell'efficienza energetica e delle  tecnologie  pulite  nei
          settori disciplinati dal presente decreto;
                  m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
          energetica   e   efficienza   idrica,    i    sistemi    di
          teleriscaldamento, la cogenerazione ad  alto  rendimento  e
          l'isolamento delle  abitazioni  o  a  fornire  un  sostegno
          finanziario per affrontare  le  problematiche  sociali  dei
          nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando  il  fondo
          nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15  del
          decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;
                  n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
          7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del
          sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5;
                  o) compensare i costi come definiti  dal  paragrafo
          26 delle  linee  guida  di  cui  alla  comunicazione  della
          Commissione europea C 2012  3230  final  con  priorita'  di
          assegnazione alle imprese accreditate della  certificazione
          ISO 50001;
                  p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
          terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli  impatti  dei
          cambiamenti climatici;
                  q) promuovere  la  creazione  di  competenze  e  il
          ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a  una
          transizione equa verso un'economia  a  basse  emissioni  di
          carbonio,  in  particolare   nelle   regioni   maggiormente
          interessate dalla  transizione  occupazionale,  in  stretto
          coordinamento con le parti sociali;
                  r)  sostenere  le  azioni   e   le   infrastrutture
          funzionali  all'abbandono  del  carbone  nella  generazione
          termoelettrica.
                8. La quota annua dei proventi derivanti dalle  aste,
          eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
          nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 150 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica  nel
          settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
          10 milioni  di  euro  al  finanziamento  di  interventi  di
          decarbonizzazione  e  di  efficientamento  energetico   del
          settore industriale e della restante quota  alle  finalita'
          di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una  quota
          massima di 20 milioni di euro annui per gli anni  dal  2020
          al 2024, al Fondo per la  riconversione  occupazionale  nei
          territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
          presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
          condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse  del
          «Fondo per la riconversione occupazionale nei territori  in
          cui sono ubicate centrali a  carbone»  sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          anche ai fini  del  rispetto  del  limite  di  spesa  degli
          stanziamenti  assegnati.  Per  la  copertura  degli   oneri
          relativi ai predetti  fondi  si  utilizzano  le  quote  dei
          proventi delle aste assegnate al Ministero  dello  sviluppo
          economico e, ove necessario, per la  residua  copertura  si
          utilizzano le quote dei  proventi  assegnate  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
                8-bis. Le disposizioni di cui  al  comma  4,  secondo
          periodo, del presente articolo si intendono  riferite,  con
          riguardo alle  quote  dei  proventi  derivanti  dalle  aste
          maturate  ne-gli   anni   2020   e   2021,   al   Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di  un
          importo pari a 15 milioni di euro  assegnati  al  Ministero
          delle imprese e  del  made  in  Italy  per  ciascuna  delle
          suddette annualita'.  Fermo  restando  quanto  previsto  ai
          commi 7 e 8 del  presente  articolo,  la  quota  annua  dei
          proventi derivanti dalle aste, se eccedente  il  valore  di
          1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni
          di euro annui a partire dall'anno 2025, e' desti-nata,  nel
          limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di
          politica   industriale   relative    alla    sostenibilita'
          ambientale  dei  pro-cessi   produttivi   individuate   con
          delibera-zione  del  Comitato  interministeriale   per   la
          transizione ecologica, di  cui  all'articolo  57-  bis  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito  del
          Piano per la transi-zione  ecologica  e  per  la  sicurezza
          energetica, di cui al comma 4 del medesimo arti colo 57-bis
          del decreto legislativo n. 152 del 2006.
                9. Al fine di consentire alla Commissione europea  la
          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del
          mercato del carbonio di cui all'articolo 10,  paragrafo  5,
          della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
          informazione  pertinente  sia  trasmessa  alla  Commissione
          almeno  due  mesi  prima  che   quest'ultima   approvi   la
          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
          riservatezza, il Comitato puo' richiedere  le  informazioni
          necessarie  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di
          responsabile per il collocamento."
              Note al Comma 708
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  29  del  decreto
          legislativo  9  giugno  2020,  n.  47   (Attuazione   della
          direttiva  (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 14 marzo  2018,  che  modifica  la  direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a  favore  di  basse  emissioni  di  carbonio,
          nonche'  adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392  relativo  alle
          attivita'  di  trasporto  aereo  e  alla   decisione   (UE)
          2015/1814 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  6
          ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
          una riserva stabilizzatrice del mercato):
                "Art. 29 Misure di sostegno transitorie a  favore  di
          determinate  industrie  a  elevata  intensita'   energetica
          nell'eventualita' di una rilocalizzazione  delle  emissioni
          di carbonio a causa dei costi indiretti
                1. Il fondo  denominato  «Fondo  per  la  transizione
          energetica nel settore industriale», istituito con  decreto
          legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e' alimentato secondo  le
          previsioni dell'articolo 23, comma 8,  nel  rispetto  della
          normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato  e  della
          normativa relativa al sistema per lo scambio  di  quote  di
          emissione dei gas a effetto serra  di  cui  alla  direttiva
          2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva  (UE)
          2018/410.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          stabiliti i criteri,  le  condizioni  e  le  procedure  per
          l'utilizzo delle risorse  del  Fondo,  anche  ai  fini  del
          rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e
          previa notificazione ai sensi dell'articolo 108,  paragrafo
          3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
                2. Le misure finanziarie a favore  di  settori  o  di
          sottosettori considerati esposti a un  rischio  elevato  di
          rilocalizzazione delle emissioni di carbonio  a  causa  dei
          costi indiretti connessi alle emissioni di  gas  a  effetto
          serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine
          di compensare tali costi,  sono  basate  sui  parametri  di
          riferimento  nei   due   anni   precedenti   la   data   di
          presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di
          CO2 per unita' di produzione e successivamente ogni  cinque
          anni. I parametri di riferimento sono calcolati per un dato
          settore o sottosettore come  il  prodotto  del  consumo  di
          energia elettrica per unita' di  produzione  corrispondente
          alle  tecnologie  disponibili  piu'  efficienti   e   delle
          emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di  energia
          elettrica in Europa.
                3. I  Ministeri  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  dello   sviluppo   economico   e
          dell'economia e delle finanze, per ogni anno nel quale, nel
          rispetto delle disposizioni di cui al comma  1,  utilizzano
          piu' del 25% delle risorse dei proventi delle aste relative
          ai soggetti impianti fissi, predispongono e pubblicano  una
          relazione nella quale si espongono  i  motivi  per  cui  e'
          stata superata la predetta soglia."
              Il riferimento all'articolo 23, del decreto legislativo
          9 giugno 2020, n. 47 e' riportato nelle note al comma 707.
              Note al comma 709
              Si riporta il testo dell'articolo 4, del  decreto-legge
          25 febbraio 2022, n.  14,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 5 aprile  2022,  n.  28  (Disposizioni  urgenti
          sulla crisi in Ucraina),  come  modificato  dalla  presente
          legge:
                "Art. 4. Disposizioni urgenti per la funzionalita'  e
          la sicurezza degli uffici e del personale all'estero
                1. Per il potenziamento della protezione degli uffici
          all'estero e del relativo personale e  degli  interventi  a
          tutela dei cittadini e interessi  italiani  realizzati  dai
          medesimi uffici, la dotazione finanziaria delle  ambasciate
          e degli uffici consolari di prima categoria e' incrementata
          di  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2022.  Nei   limiti
          dell'importo di cui al primo periodo,  il  Ministero  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale   e'
          autorizzato a provvedere alle spese  per  il  vitto  e  per
          l'alloggio del personale e dei cittadini, che, per  ragioni
          di  sicurezza,  sono  alloggiati  in  locali  indicati  dal
          Ministero o dal capo  della  rappresentanza  diplomatica  o
          dell'ufficio consolare.
                2. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2022 e 2023  per  l'invio  di  militari
          dell'Arma dei carabinieri ai sensi  dell'articolo  158  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  a  tutela  degli
          uffici  all'estero  maggiormente  esposti  e  del  relativo
          personale in servizio. Ai predetti militari si  applica  il
          trattamento  economico  di  cui  all'articolo  170,  quinto
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
          gennaio 1967, n. 18. Nelle more dell'istituzione dei  posti
          di organico, il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale e' autorizzato a  corrispondere
          anticipazioni per l'intero ammontare spettante ai sensi del
          secondo periodo."
              Note al comma 710
              Si riporta il testo degli articoli 143, 144, 171, 179 e
          181 del decreto del Presidente della Repubblica  5  gennaio
          1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli  affari
          esteri), come modificato dalla presente legge:
                "Art. 143. Congedi e permessi al personale all'estero
                1. La durata del congedo ordinario o delle ferie  del
          personale in  servizio  all'estero  e'  aumentata,  per  le
          necessita' inerenti al servizio, di un decimo, in relazione
          al periodo di effettivo servizio ivi prestato.
                2. Per il personale in servizio nelle sedi  disagiate
          e in quelle particolarmente disagiate di  cui  all'articolo
          144, i periodi di congedo  ordinario  annuale  o  di  ferie
          stabiliti per gli impiegati civili dello Stato,  modificato
          secondo  il  disposto  del  primo  comma,  sono  aumentati,
          rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi.
                3.   Il   congedo   ordinario   e   le   ferie   sono
          irrinunciabili e possono essere fruiti anche in periodi  di
          diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio.
          Il  personale  in   servizio   nelle   residenze   di   cui
          all'articolo 144, primo comma,  secondo  periodo,  fruisce,
          nell'arco di un  anno,  di  almeno  due  periodi  di  ferie
          obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso  da  quello
          di servizio.
                4. Il congedo ordinario e  le  ferie  possono  essere
          interrotti per  motivi  di  servizio  su  disposizione  del
          Ministero.
                5.  I  periodi  di  congedo  ordinario  e  di   ferie
          comprensivi degli  aumenti  di  cui  al  presente  articolo
          possono essere cumulati  fino  ad  un  massimo  di  quattro
          mesi."
                "Art. 144. Residenze disagiate
                Con decreto del  Ministro  degli  affari  esteri,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica sono  stabilite  le  residenze  da
          considerarsi disagiate per  le  condizioni  di  vita  o  di
          clima,  tenendo  anche  conto   della   notevole   distanza
          dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente
          disagiate per le piu'  gravose  condizioni  di  vita  o  di
          clima. Con le modalita' di cui  al  primo  periodo  possono
          essere  individuate  residenze  particolarmente   disagiate
          caratterizzate da condizioni di straordinaria criticita'.
              Il  servizio  prestato  nelle  residenze  disagiate   e
          particolarmente   disagiate   e'   computato,   a   domanda
          dell'interessato o dei superstiti aventi causa, ai fini del
          trattamento di quiescenza, con un  aumento  rispettivamente
          di sei e di nove dodicesimi, nei  limiti  massimi  previsti
          dalla  normativa  vigente.  Nel  servizio   suddetto   sono
          computati i  periodi  di  viaggio  da  una  ad  altra  sede
          disagiata e di congedo ordinario o di ferie. Il  dipendente
          in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono
          rinunciare alle maggiorazioni gia' acquisite  relativamente
          ai periodi di servizio anteriori al 1° luglio 2015  le  cui
          quote  di  pensione   sono   calcolate   con   il   sistema
          contributivo. Non possono essere  oggetto  di  rinuncia  le
          maggiorazioni  gia'  utilizzate  per  la  liquidazione   di
          trattamenti pensionistici.
              Ai fini del computo del servizio  in  particolari  sedi
          richiesto dagli articoli 107, 122  e  127,  il  periodo  di
          servizio  nelle  residenze  particolarmente  disagiate   e'
          valutato con un aumento di sei dodicesimi.
              Il    personale    in    servizio    nelle    residenze
          particolarmente disagiate e' trasferito  a  richiesta  dopo
          due anni di effettiva permanenza  nella  stessa  residenza.
          Salvo  che  con  il   consenso   dell'interessato   o   per
          particolari esigenze di servizio, il predetto personale non
          puo' essere destinato a prestare servizio  consecutivamente
          in altra sede particolarmente disagiata."
                "Art. 171. Indennita' di servizio all'estero
                1. L'indennita' di servizio all'estero non ha  natura
          retributiva  essendo  destinata  a  sopperire  agli   oneri
          derivanti  dal  servizio   all'estero   ed   e'   ad   essi
          commisurata. Essa  tiene  conto  della  peculiarita'  della
          prestazione  lavorativa  all'estero,  in   relazione   alle
          specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
                2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
                  a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella
          A;
                  b) dalle maggiorazioni relative ai  singoli  uffici
          determinate secondo coefficienti di sede  da  fissarsi  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica sentita la commissione di cui  all'articolo  172.
          Qualora  ricorrano  esigenze  particolari,  possono  essere
          fissati coefficienti differenti  per  i  singoli  posti  di
          organico in uno stesso ufficio.
                3. I coefficienti di sede sono  fissati,  nei  limiti
          delle disponibilita' finanziarie, sulla base:
                  a)  del  costo  della  vita,   desunto   dai   dati
          statistici elaborati  dalle  Nazioni  Unite  e  dall'Unione
          europea, con particolare riferimento al costo dei  servizi.
          Il  Ministero  puo'  a  tal  fine  avvalersi   di   agenzie
          specializzate a livello internazionale;
                  b) degli oneri connessi  con  la  vita  all'estero,
          determinati in relazione al tenore di  vita  ed  al  decoro
          connesso  con  gli  obblighi   derivanti   dalle   funzioni
          esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
          rappresentanze  diplomatiche  e  degli  uffici   consolari,
          nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del  Ministero
          e delle rappresentanze all'estero;
                  c) del corso dei cambi.
                4. Ai fini  dell'adeguamento  dei  coefficienti  alle
          variazioni del costo della vita si seguono i  parametri  di
          riferimento  indicati  nel  comma  3,  lettera   a).   Tale
          adeguamento  sara'  ponderato  in  relazione   agli   oneri
          indicati nel comma 3, lettera b).
                5. Nelle sedi in cui esistono comprovate  difficolta'
          di  copertura  o  situazioni  di  rischio  e  disagio,   da
          valutarsi  in  base  alle  condizioni  di  sicurezza,  alle
          condizioni sanitarie ed alle strutture  medico-ospedaliere,
          alle condizioni climatiche e di inquinamento, al  grado  di
          isolamento, nonche' a tutte le altre condizioni locali  tra
          cui anche la notevole distanza geografica  dall'Italia,  il
          personale    percepisce    una    apposita    maggiorazione
          dell'indennita' di servizio  prevista  dal  comma  1.  Tale
          maggiorazione viene determinata con  decreto  del  Ministro
          degli affari esteri, di intesa con il Ministro del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica,  sentita  la
          commissione  permanente  di  finanziamento,  tenendo  conto
          delle classificazioni delle sedi estere in base al  disagio
          adottate dalla Commissione dell'Unione  europea.  Essa  non
          puo'  in   alcun   caso   superare   il   120   per   cento
          dell'indennita' ed e' soggetta a verifica periodica, almeno
          biennale.
                6. Se dipendenti in servizio all'estero condividono a
          qualsiasi titolo  l'abitazione,  l'indennita'  di  servizio
          all'estero e' ridotta per ciascuno di essi nella misura del
          12 per cento.
                7. Le indennita' base  di  cui  al  comma  2  possono
          essere periodicamente aggiornate con decreto  del  Ministro
          degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione  economica,  per  tener
          conto  della  variazione  percentuale  del   valore   medio
          dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT.  La  variazione
          dell'indennita' base  non  potra'  comunque  comportare  un
          aumento   automatico   dell'ammontare   in   valuta   delle
          indennita' di servizio all'estero corrisposte.  Qualora  la
          base contributiva, determinata ai sensi delle  disposizioni
          vigenti,   dovesse   risultare   inferiore   all'indennita'
          integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
          contributi previdenziali verra' effettuato  sulla  base  di
          tale indennita'. Restano escluse  dalla  base  contributiva
          pensionabile le indennita' integrative  concesse  ai  sensi
          dell'articolo 189."
                "Art. 179. Provvidenze scolastiche
                1. Al personale in servizio all'estero il quale abbia
          figli a  carico  che  frequentino  nel  Paese  di  servizio
          regolari  corsi  di  istruzione   scolastica   primaria   o
          secondaria e' accordato, a domanda, un rimborso delle spese
          scolastiche sostenute per l'iscrizione e la frequenza  fino
          al completamento dell'anno scolastico.
                2. Al personale di ruolo del  Ministero  in  servizio
          all'estero che e' richiamato in Italia  ed  abbia  figli  a
          carico che stiano frequentando un regolare corso scolastico
          in una  scuola  secondaria  straniera  e'  riconosciuto  un
          rimborso delle spese sostenute per la  frequenza  di  detti
          figli  presso  scuole  straniere  operanti  in  Italia,   a
          condizione  che   l'iscrizione   avvenga   per   l'esigenza
          didattica di concludere il ciclo secondario di  studi  gia'
          iniziato all'estero nello stesso ordinamento scolastico. Il
          rimborso ha luogo soltanto nei  casi  in  cui  l'iscrizione
          avviene per le tre classi finali del corso  di  studi,  nei
          limiti della durata effettiva degli studi.
                3. I rimborsi  previsti  ai  commi  1  e  2  verranno
          riconosciuti in una  misura  percentuale  da  determinarsi,
          all'inizio di ogni anno, con  decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro,  del
          bilancio e della  programmazione  economica,  in  relazione
          alle disponibilita' finanziarie.  Tale  misura  non  potra'
          comunque essere superiore al 90 e al  60  per  cento  delle
          spese rispettivamente previste ai commi 1 e 2 del  presente
          articolo. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il  rimborso  per
          un anno scolastico completo non eccede i  tre  mezzi  della
          maggiorazione percepita ai sensi dell'articolo  173,  comma
          3, per ogni figlio a carico."
                "Art. 181. Spese di viaggio per congedo o ferie
                1. Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18
          mesi, ed a quello che  si  trova  in  sedi  particolarmente
          disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento  delle  spese
          di viaggio per congedo in Italia anche per  i  familiari  a
          carico. Il relativo diritto  e'  acquisito  rispettivamente
          dopo 12 e 8 mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati
          precedentemente.
                1-bis. Nelle residenze di cui all'articolo 144, primo
          comma, secondo periodo, i termini di cui  al  comma  1  del
          presente articolo sono dimezzati e il beneficio di  cui  al
          medesimo comma spetta due volte l'anno.
                2. Le spese predette sono corrisposte per il percorso
          dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e
          ritorno in sede.
                2-bis. Il beneficio di cui al presente  articolo  non
          spetta  al  personale  in   servizio   in   residenze   non
          classificate come  disagiate  o  particolarmente  disagiate
          situate a distanza non  maggiore  di  chilometri  3.500  da
          Roma.
                3. Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma
          dell'articolo 180 indipendentemente dal mezzo di  trasporto
          usato e quelle relative ai viaggi di trasferimento  di  cui
          al successivo titolo II,  con  esclusione  delle  spese  di
          trasporto degli  effetti;  per  il  viaggio  in  aereo,  il
          pagamento delle spese relative alla  classe  immediatamente
          superiore a quella economica spetta solo ai  funzionari  di
          grado  non  inferiore  a  consigliere   di   ambasciata   o
          equiparati ed al coniuge a carico.
                4. Fermi i termini di cui al comma 1, le spese per  i
          viaggi dei familiari sono pagate anche se  i  viaggi  hanno
          luogo in periodi di tempo non corrispondenti a  quello  del
          congedo ordinario o delle ferie del dipendente.
                5. Per  i  figli  a  carico  che  compiano  studi  in
          localita' diversa da quella  di  servizio  del  dipendente,
          sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui  ai
          commi 1, 2, 3 e 4 e nei  limiti  e  con  le  modalita'  ivi
          stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del
          dipendente stesso e rientrare nella localita' di studio."
              Note al comma 712
              Si riporta il testo dell'articolo 152 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,   n.   18,
          (Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari  esteri),
          come modificato dalla presente legge:
                "Art. 152. Contingente e durata del contratto.
                Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici  consolari
          di prima categoria, gli istituti italiani di cultura  e  le
          delegazioni   diplomatiche   speciali   possono    assumere
          personale a contratto per le proprie esigenze di  servizio,
          previa autorizzazione  dell'Amministrazione  centrale,  nel
          limite di un contingente complessivo pari a  3.150  unita'.
          Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
          contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
          lavoro esistente negli uffici all'estero.
                Il contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a  tempo
          indeterminato, con un periodo di prova di nove  mesi,  alla
          scadenza del quale, sulla base di una  relazione  del  capo
          dell'ufficio, si provvede  a  disporre  la  conferma  o  la
          risoluzione del contratto.
                Il contingente di cui al primo comma  e'  comprensivo
          di  quello  di  cui   all'articolo   14,   comma   1,   del
          decreto-legge 17 febbraio  2017,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46."
              Note al comma 713
              Il riferimento all'articolo 35 del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 452.
              Note al comma 714
              Si  riporta  la  tabella  1  annessa  al  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  19  maggio  2010,   n.   95,
          (riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della
          cooperazione internazionale, a norma dell'articolo  74  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133),  come
          modificata dalla presente legge:

                                   Tabella 1
          Dotazione organica del personale del Ministero degli affari
                  esteri e della cooperazione internazionale

          arte di provvedimento in formato grafico


                 Tabella 1 (con efficacia dal 1° ottobre 2024)
          Dotazione organica del personale del Ministero degli affari
                  esteri e della cooperazione internazionale

          arte di provvedimento in formato grafico

              Note al comma 716
              Il riferimento al testo dell'articolo 152  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18  e'
          riportato nelle note al comma 712.
              Note al comma 717
              Si riporta il testo dell'articolo 6  del  decreto-legge
          29 dicembre 2016, n. 243,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2017, n.  18,  (interventi  urgenti
          per la coesione sociale  e  territoriale,  con  particolare
          riferimento  a  situazioni  critiche  in  alcune  aree  del
          Mezzogiorno), come modificato dalla presente legge:
                "Art. 6 Scuola europea di Brindisi
                1. Al fine  di  garantire  l'adozione  del  curricolo
          previsto per le scuole europee dalla  scuola  dell'infanzia
          al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione
          delle sperimentazioni  gia'  autorizzate  per  la  presenza
          della Base delle Nazioni Unite di  Brindisi,  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti
          convenzioni  con  il  Segretariato  generale  delle  scuole
          europee. A tale scopo, e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          577.522,36 annui a decorrere  dall'anno  2017.  Agli  oneri
          derivanti dal presente comma, a decorrere  dall'anno  2017,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2017,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale.
                1-bis. Con decreto adottato  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  il
          Ministero  dell'istruzione  provvede  all'accorpamento  del
          primo e  del  secondo  ciclo  di  istruzione  della  Scuola
          europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica.
          Il  medesimo  decreto  disciplina  l'organizzazione  e   il
          funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica.
              1-ter. Al fine  di  provvedere  alla  stipula-zione  di
          contratti   a   tempo   determinato   me-diante   procedure
          comparative   indette   per   il   personale   docente    e
          amministrativo di ma-drelingua o esperto  in  relazione  al
          curricolo di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa  di  1
          milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025."
              Note al comma 721
              Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  comma  4,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214  recante
          disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici:
                "Art.  8  Misure  per  la  stabilita'   del   sistema
          creditizio
                1.-3. Omissis
                4. La garanzia dello Stato di cui al  comma  1  sara'
          elencata  nell'allegato  allo  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
          31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tale finalita'
          e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il
          periodo 2012-2016.  I  predetti  importi  sono  annualmente
          versati  su  apposita  contabilita'  speciale,  per  essere
          destinati alla copertura  dell'eventuale  escussione  delle
          suddette  garanzie.  Ad  eventuali  ulteriori   oneri,   si
          provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31
          dicembre 2009, n. 196.
              Omissis."
              Note al comma 722
              Il riferimento al  testo  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 e' riportato nelle note al comma 379.
              Il riferimento al  testo  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2016, n. 175 e' riportato nelle note al comma 626.
              Note al comma 726
              Il riferimento all'articolo 35 del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 452.
              Il riferimento al testo dell'articolo  30  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato  nelle  note
          al comma 256.
              Note al comma 729
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 13-bis,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.34,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  recante
          misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro  e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  come  modificato
          dalla presente legge:
                "Art. 2 Riordino della rete ospedaliera in  relazione
          all'emergenza da COVID-19
                1.-13. Omissis
                13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui  all'articolo
          1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  anche
          con riferimento  alle  opere  necessarie  a  perseguire  le
          finalita' di cui al presente articolo  realizzate  mediante
          il ricorso al partenariato pubblico-privato,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello   Stato   e'   autorizzato   ad
          avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel  limite  complessivo
          di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di  200.000  euro
          per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui
          a  decorrere  dall'anno  2023,   di   esperti   individuati
          all'esito di una selezione comparativa effettuata  mediante
          avviso pubblico tra persone  di  comprovata  esperienza  ed
          elevata  professionalita'  da  destinare  al  potenziamento
          dell'attivita' e delle strutture  del  citato  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato. Al  relativo  onere,
          pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro  annui
          a  decorrere   dall'anno   2021,   si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2020-2022, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2020,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero.
              Omissis."
              Note al comma 730
              Il riferimento al testo  dell'articolo  25  del  codice
          della protezione civile, di cui al  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1 e' riportato nelle note al comma 671.
              Si riporta il testo dell'articolo 3, del  decreto-legge
          23 novembre 2022, n. 179  (Misure  urgenti  in  materia  di
          accise sui carburanti e di sostegno agli enti  territoriali
          e ai territori delle Marche colpiti da  eccezionali  eventi
          meteorologici):
                "Art. 3. Misure a favore dei territori  delle  Marche
          colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi
          a partire dal giorno 15 settembre 2022
                1. Al fine di  far  fronte  agli  eccezionali  eventi
          meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo  stato  di
          emergenza con delibere del Consiglio dei  ministri  del  16
          settembre  2022  e  del  19   ottobre   2022,   pubblicate,
          rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana n. 221 del 21 settembre  2022  e  n.  255  del  31
          ottobre 2022, in parte del  territorio  delle  province  di
          Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti  nella  parte
          settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi  alla
          provincia di Ancona, e' autorizzata la spesa di 200 milioni
          di  euro  per  l'anno  2022,  per  la  realizzazione  degli
          interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere  a),
          b), c), d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
          1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella
          contabilita'  speciale  aperta  per  l'emergenza  ai  sensi
          dell'articolo 9,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Capo  del
          Dipartimento  della  Protezione  civile  n.  922   del   17
          settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n.  223  del  23  settembre  2022,  e
          intestata al Commissario delegato  di  cui  all'articolo  1
          della medesima ordinanza. Con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  su   proposta   del   Capo   del
          Dipartimento   della   Protezione   civile,   sentito    il
          Commissario delegato, anche al fine del  coordinamento  con
          altri eventuali interventi in corso di realizzazione  nelle
          medesime zone, sono approvati, nel limite delle risorse  di
          cui al primo periodo, i  relativi  interventi.  Agli  oneri
          derivanti dalla presente disposizione si provvede ai  sensi
          dell'articolo 4."
              Note al comma 732
              Si riporta il testo dell'articolo 57 del  decreto-legge
          14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per  il
          sostegno e il rilancio dell'economia):
                "Art. 57. Disposizioni in materia di eventi sismici
                1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre  2016,
          n. 189,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater  e'  inserito
          il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui  al
          comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021;  a  tale
          fine  il  Fondo  per  le   emergenze   nazionali   previsto
          dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui
          al  decreto  legislativo  2  gennaio   2018,   n.   1,   e'
          incrementato di 300 milioni di euro per l'anno  2021.».  Al
          relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.
                2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre
          2018, n. 145, le parole «31 dicembre 2020» sono  sostituite
          dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole «per  l'anno
          2018.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno  2020.».
          Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro  per  l'anno
          2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
                2-bis. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  2,
          ultimo  periodo,  per  i  contratti  di  lavoro   a   tempo
          determinato stipulati con il personale in  servizio  presso
          gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri
          enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonche' per
          i contratti di lavoro  a  tempo  determinato  di  cui  alle
          convenzioni con le societa' indicate all'articolo 50, comma
          3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, la  proroga  fino  al  31  dicembre  2021  si
          intende in deroga, limitatamente alla predetta  annualita',
          ai limiti di durata previsti  dal  decreto  legislativo  30
          marzo 2001,  n.  165,  e  dalla  contrattazione  collettiva
          nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e  in
          deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
                3.  Al  fine  di   assicurare   le   professionalita'
          necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali,
          ivi comprese le unioni dei comuni  ricompresi  nei  crateri
          del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del  2012
          e del sisma del 2016,  nonche'  gli  Enti  parco  nazionali
          autorizzati  alle   assunzioni   di   personale   a   tempo
          determinato ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  ultimo
          periodo,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229,  in  coerenza  con  il  piano  triennale  dei
          fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato,
          con  le  procedure,  i  termini  e  le  modalita'  di   cui
          all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
          75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
          in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
          e presso gli enti  locali  dei  predetti  crateri.  Per  le
          assunzioni di cui al presente comma,  i  requisiti  di  cui
          all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del
          2017 possono essere maturati anche computando i periodi  di
          servizio svolti a tempo determinato presso  amministrazioni
          diverse  da  quella  che  procede  all'assunzione,  purche'
          comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione,  gli
          enti locali o gli Enti parco dei  predetti  crateri,  ferma
          restando la sussistenza dei requisiti di  cui  all'articolo
          20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75
          del 2017. Al personale con  contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato che abbia svolto presso  gli  enti  di  cui  al
          periodo  precedente,  alla  data  del  31  dicembre   2021,
          un'attivita' lavorativa  di  almeno  tre  anni,  anche  non
          continuativi, nei precedenti otto  anni  e'  riservata  una
          quota non superiore al 50 per cento dei  posti  disponibili
          nell'ambito dei  concorsi  pubblici  banditi  dai  predetti
          enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresi'
          l'adeguata   valorizzazione   dell'esperienza    lavorativa
          maturata  presso  i  predetti   enti   con   contratti   di
          somministrazione e lavoro.
                3-bis. Presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un  fondo
          con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno  2020,  a
          31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato  al  concorso
          agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato
          di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma
          3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente  si
          provvede con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   sentita   la   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281. Il riparto e' effettuato fra gli enti che entro trenta
          giorni (171) dalla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto  presentano  istanza  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, comunicando le unita'  di  personale  da
          assumere a tempo indeterminato  e  il  relativo  costo,  in
          proporzione agli oneri delle  rispettive  assunzioni.  Agli
          oneri derivanti dal presente comma, pari  a  5  milioni  di
          euro per l'anno 2020  e  a  30  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2021, si provvede:
                  a) quanto a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
          mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo  1,  comma
          200,  della  legge  23  dicembre   2014,   n.   190,   come
          rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del  presente
          decreto;
                  b);
                  c)  quanto  a  30  milioni  di  euro  a   decorrere
          dall'anno 2022, per  10  milioni  di  euro  annui  mediante
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.   190,   come   rifinanziato
          dall'articolo 114, comma 4, del presente  decreto,  per  20
          milioni di euro per  l'anno  2022  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo per interventi strutturali di  politica
          economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e  per
          20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190.
                3-ter.  All'articolo  50,  comma   3,   alinea,   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  le
          parole: «due unita' con funzioni  di  livello  dirigenziali
          non generale» sono sostituite dalle seguenti:  «due  unita'
          con funzioni di livello dirigenziale non generale,  di  cui
          una incaricata ai sensi  dell'articolo  19,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in  deroga
          ai limiti percentuali  ivi  previsti.  Alla  struttura  del
          Commissario  straordinario   e'   altresi'   assegnata   in
          posizione di comando un'ulteriore unita' di  personale  con
          funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
          ai   ruoli   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati  ai  sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, per un importo massimo  di  40.000  euro  per
          ciascun incarico».
                3-quater. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020  e  a  euro
          470.000   per   l'anno   2021,   si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del  presente
          decreto.
                3-quinquies. All'articolo  50  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229,  dopo  il  comma  9-ter  e'
          aggiunto il seguente:
                  «9-quater. Al fine di  accelerare  il  processo  di
          ricostruzione,  il  Commissario  straordinario  puo',   con
          propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo  2,
          comma 2, destinare ulteriori unita' di  personale  per  gli
          Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e  la
          struttura   commissariale,   mediante   ampliamento   delle
          convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel  limite
          di spesa di 7,5 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2021 e 2022,  a  valere  sulle  risorse  disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3,  gia'
          finalizzate a spese di personale  e  non  utilizzate.  Alla
          compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini   di
          indebitamento  netto  e  fabbisogno  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
                  3-sexies. Qualora,  per  far  fronte  alla  ripresa
          delle attivita' scolastiche, nell'esecuzione dei  contratti
          in essere di appalto o concessione  aventi  ad  oggetto  il
          trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi  di
          trasporto  scolastico  ai   sensi   dell'articolo   106   e
          dell'articolo 175 del decreto legislativo 18  aprile  2016,
          n. 50, e per l'esecuzione di  tali  servizi  aggiuntivi  si
          debba   ricorrere   a   subaffidamenti,   l'appaltatore   o
          concessionario comunica all'amministrazione  il  nominativo
          del soggetto individuato e invia il contratto di subappalto
          o subconcessione e  le  dichiarazioni  rese  da  parte  del
          soggetto subaffidatario, ai sensi del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, attestanti il possesso dei requisiti  di  idoneita'
          professionale e l'assenza dei motivi di esclusione  di  cui
          all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50. L'amministrazione, al fine di assicurare la  tempestiva
          erogazione  del  servizio,  autorizza   il   subaffidamento
          condizionando  risolutivamente  lo  stesso  all'esito   dei
          controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso  di
          esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento
          delle    sole    prestazioni    effettivamente    eseguite.
          L'amministrazione  effettua   sempre   il   controllo   sui
          requisiti  di  idoneita'   professionale,   sui   requisiti
          generali di cui all'articolo 80, commi 1, 4  e  5,  lettera
          b), del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  la
          verifica  antimafia  di  cui  al  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 159, e, a  campione,  il  controllo  sui
          restanti requisiti.
                  3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le  spese  di
          personale riferite  alle  assunzioni,  effettuate  in  data
          successiva alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, finanziate  integralmente
          da risorse provenienti  da  altri  soggetti,  espressamente
          finalizzate a  nuove  assunzioni  e  previste  da  apposita
          normativa, e le corrispondenti  entrate  correnti  poste  a
          copertura delle stesse non rilevano ai fini della  verifica
          del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2
          dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58, per il periodo  in  cui  e'  garantito  il  predetto
          finanziamento. In caso di finanziamento parziale,  ai  fini
          del predetto valore soglia  non  rilevano  l'entrata  e  la
          spesa di personale per un importo corrispondente.
                  3-octies. Al fine di dare  avvio  alle  misure  per
          fare fronte ai  danni  occorsi  al  patrimonio  pubblico  e
          privato  ed  alle  attivita'   economiche   e   produttive,
          relativamente agli  eccezionali  eventi  meteorologici  che
          nella  seconda  decade  del  mese  di  gennaio  2017  hanno
          interessato  i  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche e Umbria, di cui agli  allegati  1,  2  e  2-bis  al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  il
          Commissario  straordinario  per   la   ricostruzione   puo'
          provvedere, con ordinanza adottata ai  sensi  dell'articolo
          2, comma 2, del predetto decreto-legge, alla concessione di
          contributi in favore dei  soggetti  pubblici  e  privati  e
          delle attivita' economiche e  produttive,  a  valere  sulle
          risorse disponibili  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
          all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n.  189
          del 2016, nel limite di 50 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2020 e 2021. I contributi  di  cui  al  presente
          comma possono essere riconosciuti fino  a  concorrenza  del
          danno  effettivamente  subito,  tenendo  anche  conto   dei
          contributi gia' concessi con le modalita' del finanziamento
          agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428-ter,
          della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  e  di  eventuali
          indennizzi  per  polizze  assicurative  stipulate  per   le
          medesime finalita'.
                4. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
          n. 189,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre 2016,  n.  229,  il  comma  5  e'  sostituito  dal
          seguente:
                  «5. Il contributo massimo, a carico del Commissario
          straordinario, per tutte le  attivita'  tecniche  poste  in
          essere per la ricostruzione  privata,  e'  stabilito  nella
          misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA  e  dei
          versamenti   previdenziali,   corrispondente    a    quella
          determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro   della
          giustizia del 20  luglio  2012,  n.  140,  concernente  gli
          interventi privati. Con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri  e  le
          modalita'  di  erogazione  del  contributo  e  puo'  essere
          riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5  per  cento
          per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA
          e   dei   versamenti   previdenziali.   Con   i    medesimi
          provvedimenti  puo'   essere   altresi'   riconosciuto   un
          contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento,
          per  le  attivita'  professionali   di   competenza   degli
          amministratori di condominio e  per  il  funzionamento  dei
          consorzi  appositamente  istituiti  dai   proprietari   per
          gestire  interventi   unitari.   Le   previsioni   per   la
          determinazione  del  contributo  massimo   concedibile   ai
          professionisti di cui al presente  comma  si  applicano  ai
          progetti presentati successivamente alla data di entrata in
          vigore della presente disposizione.».
                5.  Al  fine  di  assicurare   ai   Comuni   di   cui
          all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, continuita'  nello  smaltimento  dei  rifiuti
          solidi urbani,  il  Commissario  per  la  ricostruzione  e'
          autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita
          compensazione per un massimo di  15  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai  maggiori
          costi affrontati  e/o  alle  minori  entrate  registrate  a
          titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di  cui  all'articolo  1
          commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n.  147.
          Il Commissario comunica al tavolo di cui  all'articolo  106
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  le
          compensazioni effettuate in favore di ciascun  comune.  Per
          le finalita' di cui  al  presente  comma,  la  contabilita'
          speciale del Commissario di cui all'articolo  4,  comma  3,
          del decreto-legge n. 189  del  2016,  e'  integrata  di  15
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021.  Ai
          relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
                6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile  2017,
          n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
          2017, n. 96, sono apportate le seguenti  modificazioni:  a)
          al comma 3 le parole  «entro  il  31  dicembre  2019»  sono
          sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;  b)
          al comma 4, le parole «e per i tre  anni  successivi»  sono
          sostituite dalle seguenti: «e per i cinque anni successivi»
          e le parole «per il 2019 e il 2020» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022»; c)  al
          comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di  euro  per  l'anno
          2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni  di
          euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro per l'anno 2021
          e di 60 milioni di euro per l'anno 2022» e le  parole  «dal
          2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019  al
          2022».   Il    Ministero    dello    sviluppo    economico,
          nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal
          presente  comma  e  le   eventuali   economie   dei   bandi
          precedenti, puo' prevedere clausole di  esclusione  per  le
          imprese che hanno gia'  ottenuto  le  agevolazioni  di  cui
          all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n.  50
          del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei  bandi,  non
          hanno   fruito   in   tutto   o   in   parte   dell'importo
          dell'agevolazione concessa  complessivamente  in  esito  ai
          bandi precedenti. Agli oneri derivanti dal presente  comma,
          pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 60  milioni  di
          euro per l'anno 2022, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
          114.
                7. Al fine di una migliore valutazione  e  previsione
          dei  flussi   finanziari   relativi   alle   attivita'   di
          ricostruzione sul  territorio,  i  Commissari  straordinari
          incaricati delle attivita'  di  ricostruzione  post  eventi
          sismici in relazione alle relative contabilita' speciali di
          cui sono  titolari,  predispongono  e  aggiornano  mediante
          apposito sistema reso disponibile  dal  Dipartimento  della
          Ragioneria Generale  dello  Stato,  il  cronoprogramma  dei
          pagamenti  degli   interventi   in   base   al   quale   le
          amministrazioni  competenti,  ciascuna  per  la  parte   di
          propria competenza, assumono  gli  impegni  pluriennali  di
          spesa a valere  sugli  stanziamenti  iscritti  in  bilancio
          riguardanti il trasferimento di risorse  alle  contabilita'
          speciali. Conseguentemente ciascun Commissario, nei  limiti
          delle  risorse  impegnate  in  bilancio,  puo'  avviare  le
          procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del
          trasferimento delle risorse  sulla  contabilita'  speciale.
          Gli  impegni   pluriennali   possono   essere   annualmente
          rimodulati con la  legge  di  bilancio  in  relazione  agli
          aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto
          dei saldi di finanza pubblica. Le  risorse  destinate  alla
          realizzazione  degli  interventi  sono  trasferite,  previa
          tempestiva richiesta del Commissario  alle  amministrazioni
          competenti, sulla contabilita' speciale  sulla  base  degli
          stati  di   avanzamento   dell'intervento   comunicati   al
          Commissario. Il monitoraggio  degli  interventi  effettuati
          dai Commissari straordinari avviene sulla  base  di  quanto
          disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
                8. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  24,
          comma 3, del Codice  della  protezione  civile  di  cui  al
          decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  lo  stato  di
          emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito
          il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci  Catena,
          di  Aci  Sant'Antonio,  di  Acireale,  di  Milo,  di  Santa
          Venerina, di  Trecastagni,  di  Viagrande  e  di  Zafferana
          Etnea, in provincia di Catania il giorno 26  dicembre  2018
          di cui alla delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  28
          dicembre 2018, e'  prorogato  fino  al  31  dicembre  2021,
          nell'ambito delle risorse  gia'  rese  disponibili  con  le
          delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018  e
          dell'11 giugno 2019.
                9. Le disposizioni di cui all'articolo  2-bis,  comma
          38, primo e secondo periodo, del decreto-legge  16  ottobre
          2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino  all'anno  2021.
          Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,9 milioni
          di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
          114.
                10. Il termine di cui all'articolo 67-ter,  comma  3,
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  relativo
          alla dotazione di risorse umane a  tempo  determinato,  nel
          limite massimo di 25 unita',  assegnata  a  ciascuno  degli
          Uffici speciali per la ricostruzione  di  cui  al  medesimo
          articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al 31  dicembre
          2021. I contratti a  tempo  determinato  stipulati  con  il
          personale in servizio presso gli  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione,  selezionato   all'esito   della   procedura
          comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione
          dell'Ufficio speciale per  la  citta'  dell'Aquila,  del  7
          agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per
          i comuni del cratere, del 9-10 agosto  2012,  stipulate  ai
          sensi  del   citato   articolo   67-ter,   comma   3,   del
          decreto-legge n. 83 del 2012, sono  prorogati  fino  al  31
          dicembre  2021,  alle  medesime  condizioni  giuridiche  ed
          economiche, anche  in  deroga  alla  vigente  normativa  in
          materia di vincoli  alle  assunzioni  a  tempo  determinato
          presso le  amministrazioni  pubbliche.  Alle  proroghe  dei
          suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono
          applicabili le sanzioni previste dalla  normativa  vigente,
          ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
          a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'attuazione
          delle disposizioni di cui al presente  comma,  quantificati
          nel  limite  di  spesa  di  euro  2.320.000  per  il  2021,
          comprensivo  del  trattamento  economico  previsto  per   i
          titolari  degli  Uffici  speciali  ai  sensi  dell'articolo
          67-ter, comma 3, del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 114.
                11. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  9-sexies,
          comma  1,  del  decreto-legge  24  ottobre  2019,  n.  123,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre 2021.  A  tal
          fine e' autorizzata la spesa  di  1  milione  di  euro  per
          l'anno  2021.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 114.
                12. Le disposizioni di cui al comma  2  dell'articolo
          3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.  160,  si
          applicano sino all'anno  2021.  Agli  oneri  derivanti  dal
          presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno  2021,
          si provvede ai sensi dell'articolo 114.
                13. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge  30
          dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                  a) le parole «al 31 dicembre 2020» sono  sostituite
          dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
                  b) le  parole  «nel  limite  di  500.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2019  e  2020»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «nel limite di 500.000 euro  per  ciascuno  degli
          anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021». A  tal
          fine  le  risorse  delle  contabilita'  speciali   di   cui
          all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, sono incrementate di complessivi 300.000 euro
          per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per
          l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
                14.   Al   comma   14-bis   dell'articolo   10    del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al  primo
          periodo, le parole «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
          e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli  anni  2015,
          2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021». A tal fine le risorse
          delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,  n.  122,  sono
          incrementate di 2 milioni di euro  complessivi  per  l'anno
          2021. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  pari  a  2
          milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 114.
                15. Al fine  di  assicurare  la  compiuta  attuazione
          degli interventi per la  ricostruzione,  l'assistenza  alla
          popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni
          colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui
          all'articolo 1 del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n.  122,  le  risorse  provenienti   dal   Fondo   per   la
          ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio
          2012  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   del   medesimo
          decreto-legge n. 74 del 2012, nonche' i contributi  di  cui
          all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento
          degli interventi inerenti  alla  ricostruzione  pubblica  o
          privata, all'assistenza alla  popolazione  e  alla  ripresa
          economica  dei  territori  colpiti,  non  sono  soggetti  a
          procedure di sequestro o pignoramento e, in  ogni  caso,  a
          esecuzione  forzata  in  virtu'  di   qualsivoglia   azione
          esecutiva  o  cautelare,  restando  sospesa   ogni   azione
          esecutiva  e  privi  di  effetto  i  pignoramenti  comunque
          notificati. Le risorse e  i  contributi  di  cui  al  primo
          periodo,  altresi',  non   sono   da   ricomprendersi   nel
          fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione  della
          disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto
          16 marzo 1942, n.  267,  nonche'  del  Codice  della  crisi
          d'impresa e dell'insolvenza di cui al  decreto  legislativo
          12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al  primo  e
          secondo periodo si applicano sino alla definitiva  chiusura
          delle   apposite   contabilita'   speciali   intestate   ai
          Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,   Lombardia   e
          Veneto,  operanti  in  qualita'  di  commissari   delegati,
          secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74  del
          2012.
                16. Fermo restando quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente, per l'attuazione, da parte dei Commissari delegati
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          agosto 2012, n. 122, delle disposizioni di cui all'articolo
          3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio
          2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          marzo 2014, n. 50, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di
          euro per l'anno 2021. Agli  oneri  derivanti  dal  presente
          comma, pari a 15  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 114.
                17. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29
          maggio   2012,   individuati   dall'articolo   2-bis    del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  e'
          prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal  comma
          456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,
          come da ultimo prorogata dall'articolo 9-vicies quater  del
          decreto-legge 24 ottobre  2019,  n.  123,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,  degli
          oneri relativi al pagamento delle rate dei  mutui  concessi
          dalla Cassa  Depositi  e  Prestiti  S.p.a.,  trasferiti  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  attuazione
          dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del  decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  da  corrispondere
          nell'anno 2021, comprese quelle il cui pagamento  e'  stato
          differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, e  dell'articolo  1,  comma
          503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui
          al  primo  periodo,  sono  pagati,  senza  applicazione  di
          sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022,  in  rate
          di  pari  importo  per  dieci   anni   sulla   base   della
          periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e  nei
          contratti regolanti i mutui stessi.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 114.
                18. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre  2019
          n. 123,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12
          dicembre 2019, n. 156, al comma 1-ter,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni:
                  a) le parole  «relative  a  immobili  inagibili  in
          seguito al sisma» sono soppresse e la parola  «situati»  e'
          sostituita  dalla  seguente:  «situate».  Restano  fermi  i
          pagamenti gia' effettuati alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto;
                  b) e' aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  «Le
          agevolazioni  di  cui  al  primo  periodo  possono   essere
          prorogate oltre il termine  del  31  dicembre  2020  per  i
          titolari di utenze relative a immobili inagibili che  entro
          il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000, n. 445, con  trasmissione  agli  uffici  dell'Agenzia
          delle entrate e dell'Istituto nazionale per  la  previdenza
          sociale  territorialmente  competenti,  l'inagibilita'  del
          fabbricato, casa  di  abitazione,  studio  professionale  o
          azienda o la permanenza dello stato  di  inagibilita'  gia'
          dichiarato.».
                18-bis. All'articolo 43 del decreto-legge  24  aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno 2017, n.  96,  il  comma  5-bis  e'  sostituito  dal
          seguente:
                  «5-bis. In deroga al regolamento di cui al  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  1°
          dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica  degli  impianti  di
          risalita in  scadenza  nel  2018,  nel  2019  e  nel  2020,
          limitatamente  agli  skilift  siti  nel  territorio   delle
          regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata al 31 dicembre 2021,
          previa  verifica  della  loro  idoneita'  ai   fini   della
          sicurezza dell'esercizio da  parte  dei  competenti  uffici
          ministeriali»."
              Note al comma 733
              Si riporta il testo dell'articoli 6, 14-bis  e  18  del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici):
                "Art.  6.  Ambito  di   applicazione   e   Commissari
          straordinari
                1. Le disposizioni del presente  Capo  sono  volte  a
          disciplinare  gli  interventi  per  la  riparazione  e   la
          ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione
          e la ripresa economica nei  territori  dei  comuni  di  cui
          all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici di cui alle
          delibere del Consiglio dei ministri del 6  settembre  2018,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre
          2018, e del 28 dicembre  2018,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019,  di  seguito  denominati
          "eventi".
                2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al  comma
          1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i
          Presidenti   delle   Giunte   regionali   competenti    per
          territorio,  con  proprio  decreto,  nomina,  fino  al   31
          dicembre  2021,  il  Commissario   straordinario   per   la
          ricostruzione nei territori dei comuni della  provincia  di
          Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data  dal  16
          agosto  2018  e  il  Commissario   straordinario   per   la
          ricostruzione  nei  territori  dei  comuni   della   Citta'
          metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26
          dicembre 2018 i cui compensi sono determinati con lo stesso
          decreto, analogamente a quanto disposto per il  Commissario
          straordinario  del  Governo  di  cui  all'articolo  2   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  in
          misura non superiore ai  limiti  di  cui  all'articolo  15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, e fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  34
          della legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  oneri  a  carico
          delle risorse disponibili sulle  contabilita'  speciali  di
          cui all'articolo 8. La gestione straordinaria,  finalizzata
          all'attuazione delle  misure  oggetto  del  presente  Capo,
          cessa il 31 dicembre 2021.
                3. I Commissari straordinari, di  seguito  denominati
          "Commissari",  assicurano  una  ricostruzione  unitaria   e
          omogenea nei territori  colpiti  dagli  eventi,  attraverso
          specifici piani di riparazione  e  di  ricostruzione  degli
          immobili  privati  e  pubblici  e  di   trasformazione   e,
          eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati  alla
          riduzione   delle   situazioni   di   rischio   sismico   e
          idrogeologico e alla tutela paesaggistica e,  a  tal  fine,
          programmano l'uso delle risorse finanziarie e  adottano  le
          direttive necessarie per  la  progettazione  ed  esecuzione
          degli  interventi,  nonche'  per  la   determinazione   dei
          contributi  spettanti  ai   beneficiari   sulla   base   di
          indicatori del  danno,  della  vulnerabilita'  e  di  costi
          parametrici.
                4.   Gli   interventi   e   i    piani    discendenti
          dall'applicazione  del  presente  Capo  sono  attuati   nel
          rispetto degli articoli 4 e 5 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,  nonche'  degli
          strumenti di pianificazione e gestione delle aree  protette
          nazionali e regionali, individuate ai sensi della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394."
                "Art. 14-bis. Disposizioni concernenti  il  personale
          dei comuni
                1. Tenuto conto degli  eventi  sismici  di  cui  alla
          deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre  2018,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13  del  16  gennaio
          2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui
          comuni  della  citta'  metropolitana  di  Catania  indicati
          nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con  contratti
          di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo  259,
          comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n. 267,  e  ai  vincoli  di  contenimento  della  spesa  di
          personale  di   cui   all'articolo   9,   comma   28,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
          all'articolo 1, commi 557 e 562, della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, nel limite  di  spesa  di  euro  830.000  per
          l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020  e  di  euro
          1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori  unita'  di  personale
          con     professionalita'     di     tipo     tecnico      o
          amministrativo-contabile fino a 40 unita'  complessive  per
          ciascuno degli anni 2020 e 2021.  Ai  relativi  oneri,  nel
          limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di  euro  1.660.000
          per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si  fa
          fronte  con  le  risorse  disponibili  nella   contabilita'
          speciale intestata  al  Commissario  straordinario  per  la
          ricostruzione  nei  territori  dei  comuni   della   citta'
          metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.
                2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste  dal
          comma 1  e  delle  unita'  di  personale  assegnate  con  i
          provvedimenti di cui al comma  3,  i  comuni  della  citta'
          metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli  anni
          2019, 2020 e 2021, possono  incrementare  la  durata  della
          prestazione lavorativa  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          parziale  gia'  in  essere  con  professionalita'  di  tipo
          tecnico  o  amministrativo,  in  deroga   ai   vincoli   di
          contenimento della spesa di personale di  cui  all'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e di cui all'articolo 1, commi  557  e  562,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296.
                3. Con provvedimento  del  Commissario  straordinario
          sono  determinati  i  profili  professionali  e  il  numero
          massimo delle unita' di personale  che  ciascun  comune  e'
          autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma  1,
          anche   stipulando   contratti   a   tempo   parziale.   Il
          provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che  i
          comuni avanzano al  Commissario  medesimo.  Ciascun  comune
          puo' stipulare contratti a tempo parziale per un numero  di
          unita' di personale anche superiore a quello di  cui  viene
          autorizzata  l'assunzione,   nei   limiti   delle   risorse
          finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate  con
          il provvedimento di cui al presente comma.
                4. Le assunzioni  sono  effettuate  con  facolta'  di
          attingere dalle  graduatorie  vigenti,  formate  anche  per
          assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
          compatibili con le esigenze. E' data facolta' di  attingere
          alle  graduatorie   vigenti   di   altre   amministrazioni,
          disponibili  nel  sito  del  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
          Qualora   nelle   graduatorie    suddette    non    risulti
          individuabile   personale   del    profilo    professionale
          richiesto, il comune puo' procedere  all'assunzione  previa
          selezione pubblica, anche per soli titoli,  sulla  base  di
          criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.
                5.  Nelle  more  dell'espletamento  delle   procedure
          previste dal comma 4 e limitatamente  allo  svolgimento  di
          compiti  di  natura   tecnico-amministrativa   strettamente
          connessi   ai    servizi    sociali,    all'attivita'    di
          progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei
          servizi e delle forniture, all'attivita' di  direzione  dei
          lavori  e  di  controllo  sull'esecuzione  degli   appalti,
          nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni  di
          cui all'allegato 1, in deroga ai  vincoli  di  contenimento
          della spesa di personale di cui all'articolo 9,  comma  28,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
          all'articolo 1, commi 557 e 562, della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, possono  sottoscrivere  contratti  di  lavoro
          autonomo di collaborazione coordinata  e  continuativa,  ai
          sensi e per gli  effetti  dell'articolo  7,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con  durata  non
          superiore   al   31   dicembre   2019.   I   contratti   di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa   di   cui   al
          precedente  periodo  possono  essere  rinnovati,  anche  in
          deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una
          durata non superiore al  31  dicembre  2020,  limitatamente
          alle unita'  di  personale  che  non  sia  stato  possibile
          reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata
          dei  contratti  di  lavoro  autonomo  e  di  collaborazione
          coordinata e continuativa non puo' andare oltre,  anche  in
          caso di rinnovo, l'immissione  in  servizio  del  personale
          reclutato secondo le procedure previste dal comma 4.
                6. I contratti previsti dal comma  5  possono  essere
          stipulati, previa valutazione dei titoli  ed  apprezzamento
          della sussistenza di un'adeguata esperienza  professionale,
          esclusivamente con  esperti  di  particolare  e  comprovata
          specializzazione    anche     universitaria     di     tipo
          amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini
          e  collegi  professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio
          della  professione  relativamente  a  competenze  di   tipo
          tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere  pubbliche.
          Ai fini  della  determinazione  del  compenso  dovuto  agli
          esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore  alle
          voci  di  natura  fissa  e  continuativa  del   trattamento
          economico previsto per il personale dipendente appartenente
          alla categoria D dalla contrattazione collettiva  nazionale
          del comparto Funzioni locali, si  applicano  le  previsioni
          dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,
          n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta'  delle
          vigenti tariffe professionali fisse o minime.
                7.  Le  assegnazioni   delle   risorse   finanziarie,
          necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal
          comma 6, sono effettuate con provvedimento del  Commissario
          straordinario,  assicurando  la  possibilita'  per  ciascun
          comune  interessato  di  stipulare  contratti   di   lavoro
          autonomo di collaborazione coordinata e continuativa."
                "Art. 18. Struttura dei Commissari straordinari
                1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze
          e funzioni, operano  con  piena  autonomia  amministrativa,
          finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate
          e disciplinano l'articolazione interna delle  strutture  di
          cui  al  comma  2,  con  propri  atti  in  relazione   alle
          specificita' funzionali e di competenza.
                2.  Nei  limiti  delle  risorse   disponibili   sulle
          contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  8,   ciascun
          Commissario si avvale di una struttura posta  alle  proprie
          dirette   dipendenze.   La   Struttura    dei    Commissari
          straordinari, e' composta da un  contingente  di  personale
          scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, con esclusione  del  personale  docente
          educativo  ed  amministrativo  tecnico   ausiliario   delle
          istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unita' per
          l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre  2018,  di
          cui una unita' dirigenziale di livello non generale,  e  di
          15 unita' per l'emergenza  di  cui  alla  delibera  del  28
          dicembre 2018, di cui due unita'  dirigenziali  di  livello
          non generale. Al personale della struttura e'  riconosciuto
          il  trattamento   economico   accessorio   corrisposto   al
          personale dirigenziale e non dirigenziale della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri nel caso in cui  il  trattamento
          economico     accessorio     di     provenienza     risulti
          complessivamente inferiore. Al personale  non  dirigenziale
          spetta  comunque  l'indennita'  di  amministrazione   della
          Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.  Nell'ambito  del
          menzionato  contingente  di  personale   non   dirigenziale
          possono essere nominati un  esperto  o  un  consulente  per
          l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre
          esperti o consulenti per l'emergenza di cui  alla  delibera
          del 28 dicembre 2018, scelti anche  tra  soggetti  estranei
          alla pubblica amministrazione, in  possesso  di  comprovata
          esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
          7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  il  cui
          compenso e' definito con provvedimento  del  Commissario  e
          comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui.
                3.   Il   trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio   del   personale   pubblico   della   struttura
          commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17,  comma
          14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di
          comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto  dai
          rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni
          di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
                  a) le amministrazioni statali di  provenienza,  ivi
          comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali  ad
          ordinamento autonomo  e  le  universita',  provvedono,  con
          oneri  a  proprio  carico  esclusivo,  al   pagamento   del
          trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita'
          di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
          risulti inferiore a quella prevista per il personale  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il  Commissario
          straordinario  provvede  al  rimborso  delle   sole   somme
          eccedenti    l'importo    dovuto,    a     tale     titolo,
          dall'amministrazione di provenienza;
                  b) per  le  amministrazioni  pubbliche  diverse  da
          quelle di cui alla  lettera  a)  il  trattamento  economico
          fondamentale  e  l'indennita'  di  amministrazione  sono  a
          carico esclusivo del Commissario;
                  c) ogni altro emolumento accessorio e'  corrisposto
          con oneri a  carico  esclusivo  del  Commissario  il  quale
          provvede direttamente ovvero mediante apposita  convenzione
          con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero  con
          altra amministrazione dello Stato o ente locale.
                4. Con  uno  o  piu'  provvedimenti  dei  Commissari,
          adottati ai sensi dell'articolo  7,  comma  2,  nei  limiti
          delle risorse disponibili puo' essere riconosciuta:
                  a) al personale non  dirigenziale  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  n.  165  del  2001,  in  servizio  presso   le
          strutture  di  cui  al  presente   articolo,   direttamente
          impegnato  nelle  attivita'  di  cui  all'articolo  6,   la
          corresponsione  di  compensi  per  prestazioni  di   lavoro
          straordinario nel limite  massimo  di  trenta  ore  mensili
          effettivamente svolte, oltre a  quelle  gia'  previste  dai
          rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel  rispetto  della
          disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto
          legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
                  b)  al  personale  dirigenziale   della   struttura
          direttamente impegnato nelle attivita' di cui  all'articolo
          6, un  incremento  del  20  per  cento  della  retribuzione
          mensile di posizione prevista al comma  3,  commisurato  ai
          giorni di effettivo impiego.
                4-bis.  In  caso  di   assenza   o   di   impedimento
          temporaneo, le funzioni del Commissario sono esercitate dal
          dirigente in servizio presso la struttura di cui al comma 2
          che provvede esclusivamente al  compimento  degli  atti  di
          ordinaria  amministrazione.  Per   lo   svolgimento   delle
          funzioni espletate  quale  sostituto  del  Commissario,  al
          dirigente non spetta alcun compenso.
                4-ter. In alternativa a quanto previsto al  comma  2,
          nei limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo
          1, comma 463, secondo  periodo,  della  legge  30  dicembre
          2021, n. 234, e comunque non oltre  il  31  dicembre  2022,
          ciascun   Commissario   puo'   avvalersi   di   un'apposita
          struttura,  costituita   all'interno   dell'amministrazione
          regionale, composta da personale appartenente alla medesima
          amministrazione o  ad  enti  strumentali  di  quest'ultima,
          nonche' della collaborazione delle strutture e degli uffici
          regionali, provinciali, comunali  e  delle  amministrazioni
          centrali e periferiche dello Stato.
                4-quater. Puo' essere autorizzata la  corresponsione,
          nel limite massimo complessivo di trenta  ore  mensili  pro
          capite, di compensi al  personale  non  dirigenziale  della
          struttura di cui al comma  4-ter,  nel  numero  massimo  di
          quattro unita', per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
          effettivamente rese, in deroga  ai  limiti  previsti  dalla
          normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali  e
          di posizione organizzativa della medesima struttura,  anche
          in deroga alle disposizioni di cui agli articoli  24  e  45
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   e'
          attribuita,   nei   limiti   delle   risorse    finanziarie
          disponibili, un'indennita' mensile pari  al  30  per  cento
          della  retribuzione  mensile  di  posizione  o  di  rischio
          prevista    dall'ordinamento    dell'amministrazione     di
          appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
                5. La struttura  commissariale  cessa  alla  data  di
          scadenza della gestione straordinaria, di cui  all'articolo
          6, comma 2.
                6. All'attuazione del presente articolo si  provvede,
          nel limite massimo di spesa di complessivi euro 342.000 per
          l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed  euro  850.000
          per l'anno 2021, suddivisi come segue: per  il  Commissario
          straordinario   per   la   ricostruzione    della    citta'
          metropolitana di Catania, euro  128.000  per  l'anno  2019,
          euro 616.500 per l'anno 2020 ed  euro  616.500  per  l'anno
          2021  e   per   il   Commissario   straordinario   per   la
          ricostruzione della provincia di Campobasso,  euro  214.000
          per l'anno 2019, euro  233.500  per  l'anno  2020  ed  euro
          233.500 per l'anno 2021, a valere  sulle  risorse  presenti
          sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.
                6-bis. Alle spese di  funzionamento  delle  strutture
          commissariali,  diverse  da  quelle  indicate   nei   commi
          precedenti, si provvede, nel limite massimo di euro  45.000
          per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000
          per l'anno 2021:
                  a) quanto a euro 30.000 per l'anno 2019  e  a  euro
          60.000  per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021  per   il
          Commissario straordinario per la ricostruzione della citta'
          metropolitana di Catania;
                  b) quanto a euro 15.000 per l'anno 2019  e  a  euro
          30.000  per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021  per   il
          Commissario  straordinario  per  la   ricostruzione   della
          provincia di Campobasso.
                6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
          6-bis si provvede a valere  sulle  risorse  presenti  sulle
          contabilita' speciali di cui all'articolo 8."
              Note al comma 734
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  17  e  18  del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130
          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze):
                "Art.  17.  Ambito  di  applicazione  e   Commissario
          straordinario
                1. Le disposizioni del presente  Capo  sono  volte  a
          disciplinare  gli  interventi  per   la   riparazione,   la
          ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la  ripresa
          economica nei territori dei Comuni di  Casamicciola  Terme,
          Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia  interessati  dagli
          eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
                2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al  comma
          1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
          nominato un Commissario straordinario il  cui  compenso  e'
          determinato con lo stesso decreto, in misura non  superiore
          ai  limiti  di  cui   all'articolo   15,   comma   3,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  con
          oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
          speciale di cui all'articolo 19. Con il medesimo decreto e'
          fissata   la   durata   dell'incarico    del    Commissario
          straordinario,  fino  ad  un  massimo  di   12   mesi   con
          possibilita'  di  rinnovo.   La   gestione   straordinaria,
          finalizzata  all'attuazione  delle   misure   oggetto   del
          presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre  2021.
          Alla data di adozione del decreto di cui al presente  comma
          cessano  gli  effetti  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica del 9 agosto 2018, di cui  al  comunicato  della
          Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018.
                3.  Il   Commissario   straordinario   assicura   una
          ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal
          sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione
          e trasformazione urbana, finalizzati alla  riduzione  delle
          situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela
          paesaggistica, e a tal fine programma l'uso  delle  risorse
          finanziarie  e  adotta  le  direttive  necessarie  per   la
          progettazione ed esecuzione degli interventi,  nonche'  per
          la determinazione dei contributi spettanti  ai  beneficiari
          sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita'  e
          di costi parametrici."
                "Art. 18. Funzioni del Commissario straordinario
                1. Il Commissario straordinario:
                  a) opera in  raccordo  con  il  Dipartimento  della
          protezione  civile  ed  il  Commissario  delegato  di   cui
          all'articolo 1 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al  fine
          di coordinare le attivita' disciplinate dal  presente  Capo
          con gli interventi relativi al superamento dello  stato  di
          emergenza;
                  b)  vigila  sugli  interventi  di  ricostruzione  e
          riparazione degli immobili privati di cui all'articolo  20,
          nonche' coordina la concessione ed erogazione dei  relativi
          contributi;
                  c) opera la ricognizione dei  danni  unitamente  ai
          fabbisogni  e  determina,  di  concerto  con   la   Regione
          Campania, secondo criteri omogenei, il  quadro  complessivo
          degli stessi e stima il fabbisogno  finanziario  per  farvi
          fronte, definendo altresi' la programmazione delle  risorse
          nei limiti di quelle assegnate;
                  d)  coordina  gli  interventi  di  ricostruzione  e
          riparazione di opere pubbliche di cui all'articolo 26;
                  e) interviene a sostegno delle  imprese  che  hanno
          sede nei territori interessati e assicura il  recupero  del
          tessuto socio-economico nelle  aree  colpite  dagli  eventi
          sismici;
                  f) tiene e gestisce la contabilita' speciale a  lui
          appositamente intestata;
                  f-bis)  coordina  e  realizza  gli  interventi   di
          demolizione delle  costruzioni  interessate  da  interventi
          edilizi;
                  f-ter)  coordina  e  realizza  la  mappatura  della
          situazione edilizia e  urbanistica,  per  avere  un  quadro
          completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
                  g)  espleta  ogni  altra  attivita'  prevista   dal
          presente Capo nei territori colpiti;
                  h) provvede, d'intesa  con  il  Dipartimento  della
          protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a
          dotare i Comuni di  cui  all'articolo  17  degli  studi  di
          microzonazione sismica di III livello, come definita  negli
          «Indirizzi  e  criteri  per  la   microzonazione   sismica»
          approvati  il  13  novembre  2008  dalla  Conferenza  delle
          Regioni  e  delle  Province  autonome,  disciplinando   con
          proprio  atto  la  concessione  di  contributi  ai   Comuni
          interessati, con oneri a carico delle  risorse  disponibili
          sulla contabilita' speciale di cui all'articolo  19,  entro
          il  limite  complessivo  di  euro  210.000,  definendo   le
          relative modalita' e procedure di attuazione;
                  i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la  finanza
          pubblica,  alla   concessione   dei   contributi   di   cui
          all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre
          2017, n. 148 convertito, con modificazioni  dalla  legge  4
          dicembre 2017, n. 172;
                  i-bis)    provvede    alle    attivita'    relative
          all'assistenza alla popolazione a seguito della  cessazione
          dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali
          risorse  residue  presenti  sulla   contabilita'   speciale
          intestata al Commissario delegato di cui  all'articolo  16,
          comma 2, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile n. 476 del 29 agosto  2017,  che  vengono
          all'uopo trasferite  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
          all'articolo 19;
                  i-ter) provvede, entro  il  30  aprile  2020,  alla
          cessazione dell'assistenza alberghiera e alla  concomitante
          concessione del contributo di  autonoma  sistemazione  alle
          persone aventi diritto; dispone altresi' la riduzione al 50
          per  cento  dei   contributi   di   autonoma   sistemazione
          precedentemente concessi in  favore  dei  nuclei  familiari
          residenti in abitazioni  non  di  proprieta',  che  possono
          comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020.
                2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1,
          il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti
          di carattere generale e di indirizzo.
                3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al  comma
          1 il Commissario straordinario opera  in  raccordo  con  il
          Presidente della Regione Campania al fine di assicurare  la
          piena efficacia ed operativita' degli interventi.
                4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario
          straordinario si avvale dell'Unita'  tecnica-amministrativa
          istituita dall'articolo 15  dell'ordinanza  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che
          provvede nell'ambito delle  risorse  finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili, ferme restando  le  competenze  ad
          essa attribuite.
                5. Per le attivita' di cui al comma 1 il  Commissario
          straordinario si avvale, altresi',  dell'Agenzia  nazionale
          per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
          S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con
          oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19."
              Note al comma 735
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  31  e  32  del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130
          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze):
                "Art. 31. Struttura del Commissario straordinario
                1. Il Commissario  straordinario,  nell'ambito  delle
          proprie competenze e funzioni, opera  con  piena  autonomia
          amministrativa, finanziaria e contabile in  relazione  alle
          risorse  assegnate  e  disciplina  l'articolazione  interna
          della struttura di cui al comma 2, anche in aree  e  unita'
          organizzative,  con   propri   atti   in   relazione   alle
          specificita' funzionali e di competenza.
                2.  Nei  limiti  delle  risorse   disponibili   sulla
          contabilita'  speciale   di   cui   all'articolo   19,   il
          Commissario straordinario si avvale, oltre che  dell'Unita'
          tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, di  una  struttura
          posta  alle  sue  dirette  dipendenze,  le  cui  sedi  sono
          individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola
          di Ischia. Essa e' composta da un  contingente  nel  limite
          massimo di 12 unita' di  personale  non  dirigenziale  e  1
          unita' di personale dirigenziale di livello  non  generale,
          scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma  2  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, con esclusione  del  personale  docente
          educativo  ed  amministrativo  tecnico   ausiliario   delle
          istituzioni scolastiche. Si puo' avvalere  altresi'  di  un
          numero  massimo  di  3  esperti,   nominati   con   proprio
          provvedimento,  anche   in   deroga   a   quanto   previsto
          dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165.
                3. Il personale di cui al comma 2 e' posto, ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, in posizione di comando,  distacco  o  fuori  ruolo  o
          altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
          conservando lo stato giuridico e il  trattamento  economico
          fondamentale  dell'amministrazione  di   appartenenza.   Al
          personale non dirigenziale della struttura e'  riconosciuto
          il   trattamento   economico   accessorio,   ivi   compresa
          l'indennita'  di   amministrazione,   del   personale   non
          dirigenziale del comparto della  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri. Al dirigente della struttura e'  riconosciuta
          la retribuzione  di  posizione  in  misura  equivalente  ai
          valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello
          non generale della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          nonche' un'indennita'  sostitutiva  della  retribuzione  di
          risultato, determinata con  provvedimento  del  Commissario
          straordinario, di importo non superiore  al  50  per  cento
          della retribuzione  di  posizione.  Resta  a  carico  delle
          amministrazioni di provenienza il trattamento  fondamentale
          mentre sono a carico esclusivo della contabilita'  speciale
          intestata al Commissario gli oneri relativi al  trattamento
          economico non fondamentale.
                4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma
          2 nonche' alle spese per il funzionamento  della  struttura
          commissariale si provvede con le risorse della contabilita'
          speciale prevista dall'articolo 19.
                5.  Al  Commissario  straordinario,   agli   esperti,
          nonche' ai componenti della struttura  commissariale,  sono
          riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse
          agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative  di
          Napoli e dell'Isola di Ischia, con  oneri  a  carico  delle
          risorse  di  cui  alla   contabilita'   speciale   di   cui
          all'articolo 19.
                6. Il Commissario straordinario puo' avvalersi di  un
          comitato  tecnico  scientifico  composto  da   esperti   di
          comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria
          sismica, tutela e valorizzazione dei beni  culturali  e  di
          ogni   altra   professionalita'   che   dovesse    rendersi
          necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato
          sono   regolati   con   provvedimenti    del    Commissario
          straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
          Per la partecipazione al comitato tecnico  scientifico  non
          e'  dovuta  la  corresponsione  di  gettoni  di   presenza,
          compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri
          derivanti da eventuali rimborsi spese per  missioni  si  fa
          fronte nell'ambito delle risorse di cui  alla  contabilita'
          speciale di cui all'articolo 19.
                7. Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del  Commissario
          straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
          nei limiti delle risorse disponibili:
                  a) al personale non  dirigenziale  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  n.  165  del  2001,  in  servizio  presso   la
          struttura direttamente impegnato  nelle  attivita'  di  cui
          all'articolo 17, puo' essere riconosciuta la corresponsione
          di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario  nel
          limite massimo di 30  ore  mensili  effettivamente  svolte,
          oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti,  e
          comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario
          di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile  2003,  n.
          66;
                  b)  al  personale  dirigenziale   della   struttura
          direttamente impegnato nelle attivita' di cui  all'articolo
          17, puo' essere attribuito un incremento del 20  per  cento
          della   retribuzione   mensile   di   posizione    prevista
          dall'ordinamento di appartenenza, commisurato ai giorni  di
          effettivo impiego.
                8. All'attuazione del presente articolo si  provvede,
          nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018
          e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere  sulle
          risorse  presenti  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
          all'articolo 19."
                "Art. 32 Proroghe e sospensioni dei termini
                1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge  16
          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2017, n. 172, al  primo  periodo  dopo  le
          parole  «dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'»  sono
          aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  ai  fini   del   calcolo
          dell'indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE)» e le parole «fino all'anno di  imposta  2018»  sono
          sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2019»,
          al secondo periodo le  parole  «fino  all'anno  di  imposta
          2018» sono sostituite dalle  seguenti:  «fino  all'anno  di
          imposta 2020».
                1-bis.   Le   autorita'   di   regolazione   di   cui
          all'articolo 48, comma  2,  del  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre 2016, n. 229, con  propri  provvedimenti  adottati
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge  di  conversione  del   presente   decreto,   possono
          prevedere  esenzioni  dal  pagamento  delle  forniture   di
          energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive  sia
          degli  oneri  generali  di  sistema  che  degli   eventuali
          consumi, per il periodo intercorrente  tra  l'ordinanza  di
          inagibilita' o  l'ordinanza  sindacale  di  sgombero  e  la
          revoca delle medesime, individuando anche le modalita'  per
          la copertura delle esenzioni stesse  attraverso  specifiche
          componenti tariffarie, facendo ricorso,  ove  opportuno,  a
          strumenti di tipo perequativo.
                2.  Con  decreto  del  Ministero   dell'interno,   di
          concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
          adottare entro il 31  marzo  2019,  sentita  la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i  criteri
          e le modalita' per il rimborso ai  comuni  interessati  del
          minor gettito,  nel  limite  massimo  complessivo  di  1,43
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020  e  nel
          limite massimo complessivo di  1,35  milioni  di  euro  per
          ciascuno  degli  anni   2021,   2022   e   2023,   connesso
          all'esenzione di cui al comma 1.
                3.  Al  fine  di  assicurare   ai   Comuni   di   cui
          all'articolo  17  la  continuita'  nello  smaltimento   dei
          rifiuti solidi  urbani,  il  Commissario  straordinario  e'
          autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere
          sulle  risorse   della   contabilita'   speciale   di   cui
          all'articolo  19,  un'apposita  compensazione  fino  ad  un
          massimo di 1,5 milioni di  euro  con  riferimento  all'anno
          2018, da erogare nel 2019, e fino  ad  un  massimo  di  4,5
          milioni  di  euro  annui  per  il  biennio  2019-2020,  per
          sopperire  ai  maggiori  costi  affrontati  o  alle  minori
          entrate  registrate  a  titolo  di  TARI-tributo   di   cui
          all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1,
          commi 667 e 668.
                4. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre
          2017, n. 205, le  parole  «2018  e  2019  dei  mutui»  sono
          sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020 dei  mutui»  e
          dopo le parole «mutui stessi» sono inserite le seguenti: «;
          i comuni  provvedono  alla  reimputazione  contabile  degli
          impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese».
                5. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre
          2017, n. 205, le parole «fino al 31 dicembre 2018»  ovunque
          ricorrano sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  31
          dicembre 2020».
                6. All'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre
          2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) al primo periodo, le parole  «della  durata  non
          superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e
          comunque» sono soppresse;
                  b) al primo periodo, dopo le parole «4 e 6  unita'»
          sono  inserite   le   seguenti:   «per   l'anno   2018,   e
          rispettivamente 8 e 12 unita' per gli anni 2019 e  2020,  e
          il Comune di Forio nel limite di 4 unita' per gli anni 2019
          e 2020»;
                  c) al secondo periodo,  le  parole  «353.600»  sono
          sostituite dalle seguenti: «500.000 per l'anno 2018  e  1,2
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,».
                7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente
          articolo si provvede a  valere  sulle  risorse  disponibili
          della contabilita' speciale di cui all'articolo 19.
                7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge  10
          dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre  2018»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»."
              Il  riferimento   al   testo   dell'articolo   18   del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16  novembre  2018,  n.  130  e'
          riportato nelle note al comma 734.
              Si  riporta  il   testo   dell'articolo   30-ter,   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
                "Art. 30-ter. Assunzioni di  personale  addetto  alla
          ricostruzione di Ischia
                1. Al fine di garantire l'operativita'  degli  uffici
          amministrativi addetti  alla  ricostruzione,  i  comuni  di
          Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme,  interessati
          dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto  2017,  sono
          autorizzati  ad  assumere  personale,  rispettivamente  nel
          limite di 2, 4 e 8 unita' per l'anno 2021, con contratti di
          lavoro  a  tempo  determinato  nel  rispetto   dei   limiti
          temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15
          giugno 2015, n. 81.
                2. Le assunzioni di cui al comma 1  sono  autorizzate
          in deroga ai vincoli assunzionali di  cui  all'articolo  9,
          comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo  259,
          comma 6, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267.
                3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          euro  420.000  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28  ottobre
          2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          dicembre 2020, n. 176."
              Note al comma 736
              Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto-legge
          30 dicembre 2016, n. 244,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e  definizione
          di termini):
                "Art. 14. Proroga di termini  relativi  a  interventi
          emergenziali
                1. Al  comma  492  dell'articolo  1  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, e' premessa la seguente lettera:
                  «0a)  investimenti  dei  comuni,  individuati   dal
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,
          nonche' di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e
          dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, finalizzati a  fronteggiare  gli  eccezionali
          eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di
          amministrazione o da operazioni  di  indebitamento,  per  i
          quali gli enti dispongono di progetti esecutivi  redatti  e
          validati in conformita' alla  vigente  normativa,  completi
          del cronoprogramma della spesa;».
                2. Il termine di cui all'articolo 48,  comma  2,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato di ulteriori 6 mesi,  limitatamente  ai  soggetti
          danneggiati che dichiarino l'inagibilita'  del  fabbricato,
          casa di abitazione,  studio  professionale  o  azienda,  ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
          agli  enti  competenti;  la  proroga  e'  concessa  con  le
          modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2.
                3. Il termine di cui all'articolo 48,  comma  3,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2017.
                4. Il termine di cui all'articolo 48,  comma  7,  del
          decreto- legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2017  limitatamente  alle  istanze
          presentate  in  relazione  agli  eventi  sismici   di   cui
          all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
                5. Il termine di cui all'articolo 48, comma  17,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2017.
                5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e
          29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
          1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e
          dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, e' prorogata all'anno  2018  la  sospensione,
          prevista dal comma  456  dell'articolo  1  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, degli oneri  relativi  al  pagamento
          delle rate  dei  mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle
          finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1  e  3,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  da
          corrispondere  nell'anno  2017,  incluse  quelle   il   cui
          pagamento e' stato  differito  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma  426,  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   228,
          dell'articolo 1, comma 356, della legge 27  dicembre  2013,
          n. 147, e  dell'articolo  1,  comma  503,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190.  Gli  oneri  relativi  al  pagamento
          delle rate dei mutui di  cui  al  periodo  precedente  sono
          pagati, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  a
          decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci
          anni sulla base della periodicita'  di  pagamento  prevista
          nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
          Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
          4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro
          per l'anno 2018, si provvede  mediante  riduzione  di  pari
          importo dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo
          3-bis, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135.
                6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48,  comma  1,
          lettera g), del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, il termine di  sospensione  del  31  dicembre
          2016 e' prorogato al 31 dicembre  2022  limitatamente  alle
          attivita' economiche e produttive nonche'  per  i  soggetti
          privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
          inagibile  o  distrutta.  Con   riguardo   alle   attivita'
          economiche nonche' per  i  soggetti  privati  per  i  mutui
          relativi  alla  prima  casa  di  abitazione,  inagibile   o
          distrutta,  localizzate  in  una  'zona  rossa'   istituita
          mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo  compreso
          tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore  della
          presente  disposizione,  il  termine  di  sospensione   dei
          pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1,  lettera
          g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  e'  fissato
          al 31 dicembre 2022.
                6-bis.  Al  fine  di  agevolare  la   ripresa   delle
          attivita'  e  consentire  l'attuazione  dei  piani  per  la
          ricostruzione e per il ripristino dei danni  causati  dagli
          eccezionali  eventi  sismici  del  20  e  29  maggio  2012,
          all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, le  parole:  «e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e  comunque
          non oltre il 31 dicembre 2017».
                6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis,  pari  a
          25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede  mediante
          riduzione di pari importo dell'autorizzazione di  spesa  di
          cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135.
                6-quater. Il termine di  cui  all'articolo  3,  comma
          2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
          4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  marzo
          2014, n. 50, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
          dicembre 2017. A tal fine,  e'  autorizzata  la  spesa  nel
          limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017, da  versare
          sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122.  Alla
          copertura degli oneri di cui  al  presente  comma,  pari  a
          300.000  euro  per  l'anno  2017,  si   provvede   mediante
          riduzione di pari importo dell'autorizzazione di  spesa  di
          cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135.
                7. All'articolo 3 del decreto-legge 24  giugno  2016,
          n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,»
          sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e'  assegnato
          un contributo straordinario dell'importo complessivo di  12
          milioni di euro,»;
                  b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del  cratere,»
          sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e'  destinato
          un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».
                7-bis.   All'articolo   67-ter,    comma    5,    del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 134, dopo  il
          primo  periodo  e'  inserito  il   seguente:   «In   deroga
          all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto  2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre  2013,  n.  125,  l'efficacia   delle   graduatorie
          formatesi all'esito delle  suindicate  procedure  selettive
          per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata  fino  al
          31 dicembre 2018,  ed  e'  equiparata  all'efficacia  delle
          graduatorie formatesi all'esito delle  procedure  selettive
          di cui al comma 6 del presente articolo».
                8.  In  relazione   alle   esigenze   connesse   alla
          ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a
          far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017  e'  assegnato
          in favore dei Comuni  di  cui  agli  allegati  1  e  2  del
          decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito  con
          modificazioni  in  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  un
          contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e
          delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le
          risorse  sono  ripartite  tra  i  Comuni  interessati   con
          provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2  del  medesimo
          decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32
          milioni di euro  per  l'anno  2017,  si  provvede  mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307.
                9.  Il  termine  di  cui  al  comma  3  dell'articolo
          6-sexies  del  decreto-legge  26  aprile   2013,   n.   43,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,
          n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi  oneri
          si  provvede,  nel  limite  massimo  di  600.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e  nei  limiti
          delle  risorse  del  Fondo  per  la  ricostruzione  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, e, nel limite di 500.000  euro  per  ciascuno
          degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli
          anni 2021 e 2022, nell'ambito e nei limiti delle risorse di
          cui alle contabilita'  speciali  di  cui  al  comma  6  del
          predetto articolo 2.
                9-bis. All'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208, dopo il comma 433 e' inserito il seguente:
                  «433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433
          si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di
          euro  1.700.000  per  il  comune  dell'Aquila  e  di   euro
          1.152.209 per i comuni del cratere».
                10. All'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  10
          dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre  2016»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
                11. All'articolo 4, comma  1,  del  decreto-legge  26
          aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre  2016»
          sono sostituite dalle seguenti: «31  dicembre  2017».  Agli
          oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma  si
          provvede con le risorse  gia'  previste  per  la  copertura
          finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
          ministri n.  3858  del  12  marzo  2010,  pubblicata  nella
          Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
                12. Il termine del 31  dicembre  2016  relativo  alle
          disposizioni  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  n.  3554  del  5  dicembre  2006,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12  dicembre
          2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
          10 dicembre 2013, n. 136,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6,   come   prorogato
          dall'articolo  11,  comma  3-bis,  del   decreto-legge   30
          dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 25 febbraio 2016, n. 21, e' prorogato al 31  dicembre
          2017.
                12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b)
          e c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
          e' attribuito un contributo secondo gli  importi  riportati
          per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020  nella  tabella  1
          allegata al presente decreto.
                12-ter. Ai comuni di cui  agli  allegati  1  e  2  al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          attribuito un contributo secondo gli importi riportati  per
          ciascuno degli anni  dal  2017  al  2020  nella  tabella  2
          allegata al presente decreto.
                12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi
          12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017,
          a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27  euro
          per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno  2020,  si
          provvede    mediante    riduzione    di    pari     importo
          dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  3-bis,
          comma  6,  del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135.
                12-quinquies. All'articolo 12  del  decreto-legge  19
          giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2015, n. 125,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                  a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
                    «6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono  concesse
          esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019»;
                  b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
                    «7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019,
          le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui
          al primo periodo del  comma  7  non  fruite  dalle  imprese
          beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione
          da parte delle imprese beneficiarie di 6  milioni  di  euro
          per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2018 e 2019.».
                12-sexies.   Alla   compensazione    degli    effetti
          finanziari in termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento
          netto derivanti dal comma 12-quinquies, pari a 6 milioni di
          euro per l'anno 2017 e a 8 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente
          riduzione del Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
          finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189.
                12-septies. Gli  effetti  della  deliberazione  dello
          stato di emergenza adottata dal Consiglio dei  ministri  il
          19 febbraio 2016, e prorogata con successiva  delibera  del
          10 agosto 2016, in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
          meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre
          2015  hanno  colpito  il  territorio  delle   province   di
          Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente
          prorogati fino  al  30  ottobre  2017,  limitatamente  alle
          attivita'  finalizzate  all'attuazione   degli   interventi
          previsti  dall'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo   del
          Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11  agosto
          2016, ferme restando le risorse finanziarie di  provenienza
          regionale ivi individuate e disponibili allo scopo."
              Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 22,  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,   n.   172
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili):
                "Art. 2-bis. Modifiche al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
          interessati dagli eventi sismici
                1. - 21. Omissis
                22. Nei casi previsti dal comma  6  dell'articolo  14
          del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2017,  n.  19,  i
          beneficiari dei mutui o dei  finanziamenti  possono  optare
          tra la sospensione dell'intera rata  e  quella  della  sola
          quota capitale, senza oneri aggiuntivi per  il  mutuatario.
          Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, le banche e  gli
          intermediari finanziari  informano  i  beneficiari,  almeno
          mediante avviso esposto  nelle  filiali  e  pubblicato  nel
          proprio sito internet, della possibilita'  di  chiedere  la
          sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
          dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore  a
          trenta  giorni,   per   l'esercizio   della   facolta'   di
          sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
          non  fornisca  tali  informazioni  nei  termini  e  con   i
          contenuti prescritti, sono  sospese  fino  al  31  dicembre
          2022, nelle  ipotesi  previste  dal  primo  periodo  e  dal
          secondo periodo del citato comma  6  dell'articolo  14  del
          decreto-legge n. 244 del 2016, senza oneri  aggiuntivi  per
          il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le  rate  in
          scadenza entro la predetta data. Entro il  termine  del  30
          giugno 2018, il Commissario  straordinario  del  governo  e
          l'Associazione   bancaria    italiana    provvedono    alla
          sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani
          di ammortamento dei mutui e dei  finanziamenti  sospesi  ai
          sensi dell'articolo  14,  comma  6,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2017, n. 19.
              Omissis."
              Note al comma 737
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  20  e  26  del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130
          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze):
                "Art. 20. Ricostruzione privata
                1.  Ai  fini  del   riconoscimento   dei   contributi
          nell'ambito dei territori di cui all'articolo 17,  con  gli
          atti adottati  ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  2,  il
          Commissario  straordinario   provvede   a   individuare   i
          contenuti del processo di ricostruzione  e  ripristino  del
          patrimonio danneggiato stabilendo le priorita'  sulla  base
          dell'entita' del danno subito a seguito della  ricognizione
          effettuata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c).
                2. Con provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo
          18, comma 2,  in  coerenza  con  i  criteri  stabiliti  nel
          presente  Capo,  sulla  base   dei   danni   effettivamente
          verificatisi, i contributi, fino al  100  per  cento  delle
          spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti
          tipologie di intervento e  danno  conseguenti  agli  eventi
          sismici, nei Comuni di cui all'articolo 17:
                  a)    riparazione,    ripristino,    ricostruzione,
          delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili  di
          edilizia abitativa  e  ad  uso  produttivo  e  per  servizi
          pubblici  e  privati,  e  delle  infrastrutture,  dotazioni
          territoriali   e   attrezzature   pubbliche   distrutti   o
          danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
                  b) gravi danni a scorte e beni  mobili  strumentali
          alle   attivita'   produttive,    industriali,    agricole,
          zootecniche,    commerciali,    artigianali,    turistiche,
          professionali, ivi comprese quelle relative agli  enti  non
          commerciali, ai soggetti pubblici  e  alle  organizzazioni,
          fondazioni o associazioni con esclusivo fine  solidaristico
          o sindacale, e  di  servizi,  inclusi  i  servizi  sociali,
          socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di  perizia
          asseverata;
                  c)  danni  alle  strutture   private   adibite   ad
          attivita'  sociali,  socio-sanitarie   e   socio-educative,
          sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
                  d)  danni  agli  edifici   privati   di   interesse
          storico-artistico;
                  e) oneri sostenuti  dai  soggetti  che  abitano  in
          locali   sgomberati   dalle   competenti   autorita',   per
          l'autonoma sistemazione,  per  traslochi,  depositi  e  per
          l'allestimento di alloggi temporanei.
                3. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
          applicano  nei  limiti  e  nel  rispetto  delle  condizioni
          previste   dal   regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
          Commissione,   del   17   giugno   2014,   in   particolare
          dall'articolo 50.
                4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente
          articolo si provvede nel limite delle  risorse  disponibili
          sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 19."
                "Art. 26. Ricostruzione pubblica
                1. Con provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo
          18, comma 2, e' disciplinato il finanziamento,  nei  limiti
          delle risorse disponibili sulla  contabilita'  speciale  di
          cui all'articolo 19, per la demolizione e ricostruzione, la
          riparazione e il ripristino degli edifici  pubblici,  delle
          chiese e degli edifici  di  culto  di  proprieta'  di  enti
          ecclesiastici civilmente riconosciuti, per  gli  interventi
          volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi  pubblici,
          e delle infrastrutture, nonche' per gli interventi sui beni
          del  patrimonio  artistico  e  culturale,  compresi  quelli
          sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni  culturali
          e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
          2004,  n.  42,  che  devono  prevedere   anche   opere   di
          miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in  maniera
          sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei
          Comuni di cui all'articolo 17, attraverso la concessione di
          contributi   per   la   realizzazione   degli    interventi
          individuati a seguito  della  ricognizione  dei  fabbisogni
          effettuata dal Commissario ai sensi dell'articolo 18, comma
          1, lettera c).
                2. Al fine di  dare  attuazione  alla  programmazione
          degli interventi di cui al comma 1, con  atti  adottati  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 2, si provvede a:
                  a) predisporre e approvare  un  piano  delle  opere
          pubbliche,  delle  chiese  e  degli  edifici  di  culto  di
          proprieta' di enti ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,
          che quantifica il danno e ne prevede  il  finanziamento  in
          base alle risorse disponibili;
                  b)  predisporre  ed  approvare,  per  gli   edifici
          scolastici  dichiarati  inagibili,  piani  finalizzati   ad
          assicurare il ripristino, per il regolare  svolgimento  fin
          dall'anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie
          per la ripresa ovvero  per  lo  svolgimento  della  normale
          attivita' scolastica, educativa o didattica, in  ogni  caso
          senza incremento della spesa di personale,  anche  mediante
          contratti di locazione di immobili privati, nei  Comuni  di
          cui all'articolo 17, nel limite di spesa di euro 250.000 su
          base annua mediante utilizzo delle risorse  disponibili  di
          cui all'articolo 19. I piani sono  predisposti  sentito  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca;
                  c)  predisporre  e  approvare  un  piano  dei  beni
          culturali,  che  quantifica  il  danno  e  ne  prevede   il
          finanziamento in base alle risorse disponibili;
                  d) predisporre ed approvare un piano di  interventi
          sui dissesti idrogeologici, con priorita' per dissesti  che
          costituiscono    pericolo    per    centri    abitati    ed
          infrastrutture.
                3. In sede di approvazione dei piani di cui al  comma
          2 ovvero con apposito atto adottato ai sensi  dell'articolo
          18, comma 2, il Commissario straordinario puo' individuare,
          con specifica  motivazione,  gli  interventi,  inseriti  in
          detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini
          della ricostruzione  nei  territori  colpiti  dagli  eventi
          sismici verificatisi a far data  dal  21  agosto  2017.  La
          realizzazione degli interventi di  cui  al  primo  periodo,
          costituisce presupposto per l'applicazione della  procedura
          di cui all'articolo 63, comma  1,  del  codice  di  cui  al
          decreto   legislativo    18    aprile    2016,    n.    50.
          Conseguentemente, per gli appalti pubblici  di  lavori,  di
          servizi e di forniture si applicano le disposizioni di  cui
          all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50
          del  2016.  Nel  rispetto  dei  principi  di   trasparenza,
          concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione
          dei criteri di  aggiudicazione  dell'appalto,  e'  rivolto,
          sulla  base  del  progetto  definitivo,  ad  almeno  cinque
          operatori   economici   iscritti   nell'Anagrafe   di   cui
          all'articolo 29. In mancanza di un  numero  sufficiente  di
          operatori  economici  iscritti  nella  predetta   Anagrafe,
          l'invito previsto al quarto periodo deve essere rivolto  ad
          almeno cinque  operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi
          tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo  ai
          sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della  legge  6
          novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda  di
          iscrizione  nell'Anagrafe  antimafia  di  cui   al   citato
          articolo  29.  Si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 29.
                4. La Regione Campania nonche' gli Enti locali  della
          medesima Regione, ove a  tali  fini  da  essa  individuati,
          previa  specifica  intesa,  procedono,  nei  limiti   delle
          risorse disponibili e  previa  approvazione  da  parte  del
          Commissario straordinario,  ai  soli  fini  dell'assunzione
          della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo  19,
          all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli
          immobili di loro proprieta'.
                5. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a
          carico delle risorse di cui all'articolo 19, e  nei  limiti
          delle risorse disponibili, alla  diretta  attuazione  degli
          interventi relativi agli  edifici  pubblici  di  proprieta'
          statale, ripristinabili con miglioramento sismico.
                6.  Sulla  base   delle   priorita'   stabilite   dal
          Commissario straordinario e in coerenza con i piani di  cui
          al comma 2, i soggetti attuatori di  cui  all'articolo  27,
          comma  1,  oppure  i  Comuni   interessati   provvedono   a
          predisporre ed  inviare  i  progetti  degli  interventi  al
          Commissario straordinario.
                7. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24  del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, per la  predisposizione
          dei  progetti  e   per   l'elaborazione   degli   atti   di
          pianificazione e programmazione urbanistica, in conformita'
          agli indirizzi definiti dal  Commissario  straordinario,  i
          soggetti di cui al comma 6 del  presente  articolo  possono
          procedere all'affidamento di incarichi ad uno o piu'  degli
          operatori economici indicati  all'articolo  46  del  citato
          decreto legislativo n. 50  del  2016.  L'affidamento  degli
          incarichi  di  cui   al   primo   periodo   e'   consentito
          esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale  in
          possesso della necessaria professionalita' e,  per  importi
          inferiori a quelli  di  cui  all'articolo  35  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, e' attuato  mediante  procedure
          negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46
          del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
                8. Il Commissario  straordinario,  previo  esame  dei
          progetti presentati dai  soggetti  di  cui  al  comma  6  e
          verifica della congruita' economica degli  stessi,  approva
          definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di
          concessione del contributo.
                9. I contributi di cui al presente articolo,  nonche'
          le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati  in
          via diretta.
                10. Il  monitoraggio  dei  finanziamenti  di  cui  al
          presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
          decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
                11."
              Note al comma 738
              Si riporta il testo dell'articolo 1  del  decreto-legge
          17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del
          2016), come modificato dalla presente legge:
                "Art. 1. Ambito di applicazione e organi direttivi
                1. Le disposizioni del presente decreto sono volte  a
          disciplinare  gli  interventi  per   la   riparazione,   la
          ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la  ripresa
          economica  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche  e  Umbria,   interessati   dagli   eventi   sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi  nei
          Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni  di
          Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e  Spoleto
          le disposizioni di cui agli articoli 45, 46,  47  e  48  si
          applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
          dichiarino   l'inagibilita'   del   fabbricato,   casa   di
          abitazione, studio professionale o azienda,  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione  agli
          uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
          per la previdenza sociale territorialmente competenti.
                2. Le misure  di  cui  al  presente  decreto  possono
          applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
          danneggiati  ubicati  in   altri   Comuni   delle   Regioni
          interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1  e
          2, su richiesta degli interessati che dimostrino  il  nesso
          di causalita' diretto tra i danni ivi  verificatisi  e  gli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,
          comprovato da apposita perizia asseverata.
                3.  Nell'assolvimento  dell'incarico  conferito   con
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  settembre
          2016  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 228 del  29  settembre  2016,  il  Commissario
          straordinario provvede all'attuazione degli  interventi  ai
          sensi e con i poteri  previsti  dal  presente  decreto.  Il
          Commissario straordinario opera con  i  poteri  di  cui  al
          presente decreto, anche  in  relazione  alla  ricostruzione
          conseguente agli eventi sismici  successivi  al  24  agosto
          2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
                4. La gestione  straordinaria  oggetto  del  presente
          decreto, finalizzata alla ricostruzione,  cessa  alla  data
          del 31 dicembre 2018.
                4-bis.  Lo   stato   di   emergenza   prorogato   con
          deliberazione del Consiglio dei ministri  del  22  febbraio
          2018, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  16-sexies,
          comma  2,  del  decreto-legge  20  giugno  2017,   n.   91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi
          oneri si provvede,  nel  limite  complessivo  di  euro  300
          milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma  3,  del
          presente decreto, intestata al  Commissario  straordinario,
          che a tal  fine  sono  trasferite  sul  conto  corrente  di
          tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza  del
          Consiglio   dei   ministri,   per   essere   assegnate   al
          Dipartimento della protezione civile.
                4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'
          prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale  fine  il  Fondo
          per le emergenze nazionali previsto  dall'articolo  44  del
          codice  della  protezione  civile,  di   cui   al   decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  incrementato  di  360
          milioni di euro per l'anno 2019. (12)
                4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
          e' prorogato fino al 31 dicembre  2020.  Con  delibere  del
          Consiglio dei ministri adottate ai sensi  dell'articolo  24
          del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  si  provvede
          all'assegnazione   delle   risorse   per   le   conseguenti
          attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le
          emergenze nazionali di cui  all'articolo  44  del  medesimo
          decreto legislativo n. 1 del 2018.
                4-quinquies. Lo stato di emergenza di  cui  al  comma
          4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il
          Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo  44
          del codice della  protezione  civile,  di  cui  al  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  incrementato  di  300
          milioni di euro per l'anno 2021.
                4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
          e' prorogato fino al 31 dicembre  2022.  Con  delibere  del
          Consiglio dei ministri adottate ai sensi  dell'articolo  24
          del citato codice di cui al decreto legislativo  2  gennaio
          2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse  per
          le attivita' conseguenti  alla  proroga  di  cui  al  primo
          periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno  2022
          a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali
          di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo  n.
          1 del 2018.
                4-septies. Lo stato di  emergenza  di  cui  al  comma
          4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il
          Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
          codice  della  protezione  civile,  di   cui   al   decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  incrementato  di  150
          milioni di euro per l'anno 2023.
                5. I Presidenti delle Regioni interessate operano  in
          qualita' di vice commissari per gli interventi  di  cui  al
          presente decreto, in stretto raccordo  con  il  Commissario
          straordinario, che puo' delegare loro  le  funzioni  a  lui
          attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
          una cabina di coordinamento della ricostruzione  presieduta
          dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
          i contenuti dei provvedimenti da adottare e  di  assicurare
          l'applicazione uniforme  e  unitaria  in  ciascuna  Regione
          delle  ordinanze  e  direttive  commissariali,  nonche'  di
          verificare periodicamente  l'avanzamento  del  processo  di
          ricostruzione. Alla cabina  di  coordinamento  partecipano,
          oltre al  Commissario  straordinario,  i  Presidenti  delle
          Regioni, in qualita' di vice commissari,  ovvero,  in  casi
          del tutto eccezionali,  uno  dei  componenti  della  Giunta
          regionale munito di apposita delega motivata, oltre  ad  un
          rappresentante  dei  comuni  per  ciascuna  delle   regioni
          interessate, designato dall'ANCI regionale di  riferimento.
          Al funzionamento della cabina di coordinamento si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste a legislazione vigente.
                6.  In  ogni  Regione  e'  costituito   un   comitato
          istituzionale, composto dal Presidente della  Regione,  che
          lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
          delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di  cui
          agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse  e
          condivise  le  scelte  strategiche,   di   competenza   dei
          Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie previste a legislazione vigente.
                7.  Il   Commissario   straordinario   assicura   una
          ricostruzione unitaria e omogenea  nel  territorio  colpito
          dal sisma, e a  tal  fine  programma  l'uso  delle  risorse
          finanziarie  e  approva  le  ordinanze   e   le   direttive
          necessarie  per  la  progettazione  ed   esecuzione   degli
          interventi, nonche' per la  determinazione  dei  contributi
          spettanti ai  beneficiari  sulla  base  di  indicatori  del
          danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici."