Note al Comma 707
Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
una riserva stabilizzatrice del mercato), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 23 Messa all'asta delle quote
1. Tutte le quote che non sono oggetto di
assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-bis e
10-quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse
nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con
decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del
Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono
collocate all'asta a norma del relativo regolamento
unionale. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta
e' determinato con decisione della Commissione europea.
2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il
collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e
conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire
alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie
per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformita'
con le norme unionali.
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul
conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time
Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il
GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi
interessi maturati su un apposito conto acceso presso la
Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del
tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad
appositi capitoli per spese di investimento degli stati di
previsione interessati, con vincolo di destinazione in
quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli
effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al
primo ed al secondo periodo del presente comma sono
sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3
si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste e'
assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello
sviluppo economico, nella misura del 70% al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del 30% al Ministero dello sviluppo economico.
5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 e'
riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di «responsabile del collocamento», ivi compresa
la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai
relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
ai sensi del comma 7, lettera n).
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono
destinate alle seguenti attivita' per misure aggiuntive
rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico
della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di
energia rinnovabile, nonche' sviluppare altre tecnologie
che contribuiscano alla transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare
a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare
l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei
pertinenti atti legislativi;
d) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la
riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte
dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a
Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento
agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali
Paesi;
f) favorire il sequestro (di CO2) mediante
silvicoltura;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri
e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche
mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
i) incoraggiare il passaggio a modalita' di
trasporto pubblico a basse emissioni;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei
settori disciplinati dal presente decreto;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e efficienza idrica, i sistemi di
teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e
l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno
finanziario per affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo
nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;
n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del
sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5;
o) compensare i costi come definiti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001;
p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici;
q) promuovere la creazione di competenze e il
ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una
transizione equa verso un'economia a basse emissioni di
carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente
interessate dalla transizione occupazionale, in stretto
coordinamento con le parti sociali;
r) sostenere le azioni e le infrastrutture
funzionali all'abbandono del carbone nella generazione
termoelettrica.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
10 milioni di euro al finanziamento di interventi di
decarbonizzazione e di efficientamento energetico del
settore industriale e della restante quota alle finalita'
di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una quota
massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020
al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei
territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del
«Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in
cui sono ubicate centrali a carbone» sono stabiliti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli
stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei
proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo
economico e, ove necessario, per la residua copertura si
utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo
periodo, del presente articolo si intendono riferite, con
riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste
maturate ne-gli anni 2020 e 2021, al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un
importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero
delle imprese e del made in Italy per ciascuna delle
suddette annualita'. Fermo restando quanto previsto ai
commi 7 e 8 del presente articolo, la quota annua dei
proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di
1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni
di euro annui a partire dall'anno 2025, e' desti-nata, nel
limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di
politica industriale relative alla sostenibilita'
ambientale dei pro-cessi produttivi individuate con
delibera-zione del Comitato interministeriale per la
transizione ecologica, di cui all'articolo 57- bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del
Piano per la transi-zione ecologica e per la sicurezza
energetica, di cui al comma 4 del medesimo arti colo 57-bis
del decreto legislativo n. 152 del 2006.
9. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5,
della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione
almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni
necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento."
Note al Comma 708
Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
una riserva stabilizzatrice del mercato):
"Art. 29 Misure di sostegno transitorie a favore di
determinate industrie a elevata intensita' energetica
nell'eventualita' di una rilocalizzazione delle emissioni
di carbonio a causa dei costi indiretti
1. Il fondo denominato «Fondo per la transizione
energetica nel settore industriale», istituito con decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e' alimentato secondo le
previsioni dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato e della
normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva
2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE)
2018/410. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per
l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del
rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e
previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Le misure finanziarie a favore di settori o di
sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei
costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto
serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine
di compensare tali costi, sono basate sui parametri di
riferimento nei due anni precedenti la data di
presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di
CO2 per unita' di produzione e successivamente ogni cinque
anni. I parametri di riferimento sono calcolati per un dato
settore o sottosettore come il prodotto del consumo di
energia elettrica per unita' di produzione corrispondente
alle tecnologie disponibili piu' efficienti e delle
emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia
elettrica in Europa.
3. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze, per ogni anno nel quale, nel
rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, utilizzano
piu' del 25% delle risorse dei proventi delle aste relative
ai soggetti impianti fissi, predispongono e pubblicano una
relazione nella quale si espongono i motivi per cui e'
stata superata la predetta soglia."
Il riferimento all'articolo 23, del decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47 e' riportato nelle note al comma 707.
Note al comma 709
Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge
25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 (Disposizioni urgenti
sulla crisi in Ucraina), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 4. Disposizioni urgenti per la funzionalita' e
la sicurezza degli uffici e del personale all'estero
1. Per il potenziamento della protezione degli uffici
all'estero e del relativo personale e degli interventi a
tutela dei cittadini e interessi italiani realizzati dai
medesimi uffici, la dotazione finanziaria delle ambasciate
e degli uffici consolari di prima categoria e' incrementata
di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Nei limiti
dell'importo di cui al primo periodo, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e'
autorizzato a provvedere alle spese per il vitto e per
l'alloggio del personale e dei cittadini, che, per ragioni
di sicurezza, sono alloggiati in locali indicati dal
Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o
dell'ufficio consolare.
2. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'invio di militari
dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli
uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo
personale in servizio. Ai predetti militari si applica il
trattamento economico di cui all'articolo 170, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18. Nelle more dell'istituzione dei posti
di organico, il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e' autorizzato a corrispondere
anticipazioni per l'intero ammontare spettante ai sensi del
secondo periodo."
Note al comma 710
Si riporta il testo degli articoli 143, 144, 171, 179 e
181 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri), come modificato dalla presente legge:
"Art. 143. Congedi e permessi al personale all'estero
1. La durata del congedo ordinario o delle ferie del
personale in servizio all'estero e' aumentata, per le
necessita' inerenti al servizio, di un decimo, in relazione
al periodo di effettivo servizio ivi prestato.
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate
e in quelle particolarmente disagiate di cui all'articolo
144, i periodi di congedo ordinario annuale o di ferie
stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, modificato
secondo il disposto del primo comma, sono aumentati,
rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi.
3. Il congedo ordinario e le ferie sono
irrinunciabili e possono essere fruiti anche in periodi di
diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il personale in servizio nelle residenze di cui
all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, fruisce,
nell'arco di un anno, di almeno due periodi di ferie
obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello
di servizio.
4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere
interrotti per motivi di servizio su disposizione del
Ministero.
5. I periodi di congedo ordinario e di ferie
comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo
possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro
mesi."
"Art. 144. Residenze disagiate
Con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabilite le residenze da
considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di
clima, tenendo anche conto della notevole distanza
dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente
disagiate per le piu' gravose condizioni di vita o di
clima. Con le modalita' di cui al primo periodo possono
essere individuate residenze particolarmente disagiate
caratterizzate da condizioni di straordinaria criticita'.
Il servizio prestato nelle residenze disagiate e
particolarmente disagiate e' computato, a domanda
dell'interessato o dei superstiti aventi causa, ai fini del
trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente
di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti
dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono
computati i periodi di viaggio da una ad altra sede
disagiata e di congedo ordinario o di ferie. Il dipendente
in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono
rinunciare alle maggiorazioni gia' acquisite relativamente
ai periodi di servizio anteriori al 1° luglio 2015 le cui
quote di pensione sono calcolate con il sistema
contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le
maggiorazioni gia' utilizzate per la liquidazione di
trattamenti pensionistici.
Ai fini del computo del servizio in particolari sedi
richiesto dagli articoli 107, 122 e 127, il periodo di
servizio nelle residenze particolarmente disagiate e'
valutato con un aumento di sei dodicesimi.
Il personale in servizio nelle residenze
particolarmente disagiate e' trasferito a richiesta dopo
due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza.
Salvo che con il consenso dell'interessato o per
particolari esigenze di servizio, il predetto personale non
puo' essere destinato a prestare servizio consecutivamente
in altra sede particolarmente disagiata."
"Art. 171. Indennita' di servizio all'estero
1. L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella
A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'articolo 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati
statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione
europea, con particolare riferimento al costo dei servizi.
Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie
specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono comprovate difficolta'
di copertura o situazioni di rischio e disagio, da
valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle
condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere,
alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di
isolamento, nonche' a tutte le altre condizioni locali tra
cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il
personale percepisce una apposita maggiorazione
dell'indennita' di servizio prevista dal comma 1. Tale
maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro
degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentita la
commissione permanente di finanziamento, tenendo conto
delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio
adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non
puo' in alcun caso superare il 120 per cento
dell'indennita' ed e' soggetta a verifica periodica, almeno
biennale.
6. Se dipendenti in servizio all'estero condividono a
qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennita' di servizio
all'estero e' ridotta per ciascuno di essi nella misura del
12 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono
essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro
degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, per tener
conto della variazione percentuale del valore medio
dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'articolo 189."
"Art. 179. Provvidenze scolastiche
1. Al personale in servizio all'estero il quale abbia
figli a carico che frequentino nel Paese di servizio
regolari corsi di istruzione scolastica primaria o
secondaria e' accordato, a domanda, un rimborso delle spese
scolastiche sostenute per l'iscrizione e la frequenza fino
al completamento dell'anno scolastico.
2. Al personale di ruolo del Ministero in servizio
all'estero che e' richiamato in Italia ed abbia figli a
carico che stiano frequentando un regolare corso scolastico
in una scuola secondaria straniera e' riconosciuto un
rimborso delle spese sostenute per la frequenza di detti
figli presso scuole straniere operanti in Italia, a
condizione che l'iscrizione avvenga per l'esigenza
didattica di concludere il ciclo secondario di studi gia'
iniziato all'estero nello stesso ordinamento scolastico. Il
rimborso ha luogo soltanto nei casi in cui l'iscrizione
avviene per le tre classi finali del corso di studi, nei
limiti della durata effettiva degli studi.
3. I rimborsi previsti ai commi 1 e 2 verranno
riconosciuti in una misura percentuale da determinarsi,
all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, in relazione
alle disponibilita' finanziarie. Tale misura non potra'
comunque essere superiore al 90 e al 60 per cento delle
spese rispettivamente previste ai commi 1 e 2 del presente
articolo. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il rimborso per
un anno scolastico completo non eccede i tre mezzi della
maggiorazione percepita ai sensi dell'articolo 173, comma
3, per ogni figlio a carico."
"Art. 181. Spese di viaggio per congedo o ferie
1. Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18
mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente
disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese
di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a
carico. Il relativo diritto e' acquisito rispettivamente
dopo 12 e 8 mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati
precedentemente.
1-bis. Nelle residenze di cui all'articolo 144, primo
comma, secondo periodo, i termini di cui al comma 1 del
presente articolo sono dimezzati e il beneficio di cui al
medesimo comma spetta due volte l'anno.
2. Le spese predette sono corrisposte per il percorso
dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e
ritorno in sede.
2-bis. Il beneficio di cui al presente articolo non
spetta al personale in servizio in residenze non
classificate come disagiate o particolarmente disagiate
situate a distanza non maggiore di chilometri 3.500 da
Roma.
3. Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma
dell'articolo 180 indipendentemente dal mezzo di trasporto
usato e quelle relative ai viaggi di trasferimento di cui
al successivo titolo II, con esclusione delle spese di
trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il
pagamento delle spese relative alla classe immediatamente
superiore a quella economica spetta solo ai funzionari di
grado non inferiore a consigliere di ambasciata o
equiparati ed al coniuge a carico.
4. Fermi i termini di cui al comma 1, le spese per i
viaggi dei familiari sono pagate anche se i viaggi hanno
luogo in periodi di tempo non corrispondenti a quello del
congedo ordinario o delle ferie del dipendente.
5. Per i figli a carico che compiano studi in
localita' diversa da quella di servizio del dipendente,
sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 e nei limiti e con le modalita' ivi
stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del
dipendente stesso e rientrare nella localita' di studio."
Note al comma 712
Si riporta il testo dell'articolo 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 152. Contingente e durata del contratto.
Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
di prima categoria, gli istituti italiani di cultura e le
delegazioni diplomatiche speciali possono assumere
personale a contratto per le proprie esigenze di servizio,
previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel
limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unita'.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
lavoro esistente negli uffici all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo
di quello di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46."
Note al comma 713
Il riferimento all'articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 452.
Note al comma 714
Si riporta la tabella 1 annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95,
(riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), come
modificata dalla presente legge:
Tabella 1
Dotazione organica del personale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale
arte di provvedimento in formato grafico
Tabella 1 (con efficacia dal 1° ottobre 2024)
Dotazione organica del personale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale
arte di provvedimento in formato grafico
Note al comma 716
Il riferimento al testo dell'articolo 152 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e'
riportato nelle note al comma 712.
Note al comma 717
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, (interventi urgenti
per la coesione sociale e territoriale, con particolare
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del
Mezzogiorno), come modificato dalla presente legge:
"Art. 6 Scuola europea di Brindisi
1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo
previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia
al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione
delle sperimentazioni gia' autorizzate per la presenza
della Base delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti
convenzioni con il Segretariato generale delle scuole
europee. A tale scopo, e' autorizzata la spesa di euro
577.522,36 annui a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri
derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento del
primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola
europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica.
Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il
funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. Al fine di provvedere alla stipula-zione di
contratti a tempo determinato me-diante procedure
comparative indette per il personale docente e
amministrativo di ma-drelingua o esperto in relazione al
curricolo di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025."
Note al comma 721
Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici:
"Art. 8 Misure per la stabilita' del sistema
creditizio
1.-3. Omissis
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sara'
elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tale finalita'
e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il
periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente
versati su apposita contabilita' speciale, per essere
destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle
suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si
provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
Omissis."
Note al comma 722
Il riferimento al testo del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e' riportato nelle note al comma 379.
Il riferimento al testo del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175 e' riportato nelle note al comma 626.
Note al comma 726
Il riferimento all'articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 452.
Il riferimento al testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 256.
Note al comma 729
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 13-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2 Riordino della rete ospedaliera in relazione
all'emergenza da COVID-19
1.-13. Omissis
13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo
1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche
con riferimento alle opere necessarie a perseguire le
finalita' di cui al presente articolo realizzate mediante
il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato ad
avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo
di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2023, di esperti individuati
all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante
avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed
elevata professionalita' da destinare al potenziamento
dell'attivita' e delle strutture del citato Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere,
pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Omissis."
Note al comma 730
Il riferimento al testo dell'articolo 25 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1 e' riportato nelle note al comma 671.
Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge
23 novembre 2022, n. 179 (Misure urgenti in materia di
accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali
e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi
meteorologici):
"Art. 3. Misure a favore dei territori delle Marche
colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi
a partire dal giorno 15 settembre 2022
1. Al fine di far fronte agli eccezionali eventi
meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16
settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31
ottobre 2022, in parte del territorio delle province di
Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte
settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla
provincia di Ancona, e' autorizzata la spesa di 200 milioni
di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli
interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a),
b), c), d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella
contabilita' speciale aperta per l'emergenza ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17
settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 223 del 23 settembre 2022, e
intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1
della medesima ordinanza. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del
Dipartimento della Protezione civile, sentito il
Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con
altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle
medesime zone, sono approvati, nel limite delle risorse di
cui al primo periodo, i relativi interventi. Agli oneri
derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi
dell'articolo 4."
Note al comma 732
Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia):
"Art. 57. Disposizioni in materia di eventi sismici
1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito
il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al
comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale
fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto
dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'
incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021.». Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole «per l'anno
2018.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020.».
Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2,
ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati con il personale in servizio presso
gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri
enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonche' per
i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle
convenzioni con le societa' indicate all'articolo 50, comma
3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si
intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita',
ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva
nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in
deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Al fine di assicurare le professionalita'
necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali,
ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri
del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012
e del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali
autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato,
con le procedure, i termini e le modalita' di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
e presso gli enti locali dei predetti crateri. Per le
assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del
2017 possono essere maturati anche computando i periodi di
servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni
diverse da quella che procede all'assunzione, purche'
comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli
enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma
restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo
20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75
del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo
determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al
periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021,
un'attivita' lavorativa di almeno tre anni, anche non
continuativi, nei precedenti otto anni e' riservata una
quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili
nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti
enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresi'
l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa
maturata presso i predetti enti con contratti di
somministrazione e lavoro.
3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo
con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a
31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato al concorso
agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato
di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma
3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Il riparto e' effettuato fra gli enti che entro trenta
giorni (171) dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto presentano istanza alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, comunicando le unita' di personale da
assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in
proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente
decreto;
b);
c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20
milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per
20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
3-ter. All'articolo 50, comma 3, alinea, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le
parole: «due unita' con funzioni di livello dirigenziali
non generale» sono sostituite dalle seguenti: «due unita'
con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui
una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga
ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del
Commissario straordinario e' altresi' assegnata in
posizione di comando un'ulteriore unita' di personale con
funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per un importo massimo di 40.000 euro per
ciascun incarico».
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro
470.000 per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente
decreto.
3-quinquies. All'articolo 50 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter e'
aggiunto il seguente:
«9-quater. Al fine di accelerare il processo di
ricostruzione, il Commissario straordinario puo', con
propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, destinare ulteriori unita' di personale per gli
Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la
struttura commissariale, mediante ampliamento delle
convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite
di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, gia'
finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
3-sexies. Qualora, per far fronte alla ripresa
delle attivita' scolastiche, nell'esecuzione dei contratti
in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il
trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di
trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e
dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi si
debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore o
concessionario comunica all'amministrazione il nominativo
del soggetto individuato e invia il contratto di subappalto
o subconcessione e le dichiarazioni rese da parte del
soggetto subaffidatario, ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestanti il possesso dei requisiti di idoneita'
professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. L'amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva
erogazione del servizio, autorizza il subaffidamento
condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei
controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di
esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento
delle sole prestazioni effettivamente eseguite.
L'amministrazione effettua sempre il controllo sui
requisiti di idoneita' professionale, sui requisiti
generali di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera
b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la
verifica antimafia di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e, a campione, il controllo sui
restanti requisiti.
3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di
personale riferite alle assunzioni, effettuate in data
successiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, finanziate integralmente
da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente
finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita
normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a
copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica
del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2
dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto
finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini
del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la
spesa di personale per un importo corrispondente.
3-octies. Al fine di dare avvio alle misure per
fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e
privato ed alle attivita' economiche e produttive,
relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che
nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno
interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il
Commissario straordinario per la ricostruzione puo'
provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo
2, comma 2, del predetto decreto-legge, alla concessione di
contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e
delle attivita' economiche e produttive, a valere sulle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189
del 2016, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente
comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del
danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei
contributi gia' concessi con le modalita' del finanziamento
agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428-ter,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di eventuali
indennizzi per polizze assicurative stipulate per le
medesime finalita'.
4. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
«5. Il contributo massimo, a carico del Commissario
straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in
essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella
misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei
versamenti previdenziali, corrispondente a quella
determinata ai sensi del decreto del Ministro della
giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli
interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le
modalita' di erogazione del contributo e puo' essere
riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento
per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA
e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi
provvedimenti puo' essere altresi' riconosciuto un
contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento,
per le attivita' professionali di competenza degli
amministratori di condominio e per il funzionamento dei
consorzi appositamente istituiti dai proprietari per
gestire interventi unitari. Le previsioni per la
determinazione del contributo massimo concedibile ai
professionisti di cui al presente comma si applicano ai
progetti presentati successivamente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.».
5. Al fine di assicurare ai Comuni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, continuita' nello smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione e'
autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita
compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori
costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a
titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1
commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per
le finalita' di cui al presente comma, la contabilita'
speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge n. 189 del 2016, e' integrata di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»; b)
al comma 4, le parole «e per i tre anni successivi» sono
sostituite dalle seguenti: «e per i cinque anni successivi»
e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022»; c) al
comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno
2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di
euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro per l'anno 2021
e di 60 milioni di euro per l'anno 2022» e le parole «dal
2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al
2022». Il Ministero dello sviluppo economico,
nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal
presente comma e le eventuali economie dei bandi
precedenti, puo' prevedere clausole di esclusione per le
imprese che hanno gia' ottenuto le agevolazioni di cui
all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50
del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non
hanno fruito in tutto o in parte dell'importo
dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai
bandi precedenti. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
114.
7. Al fine di una migliore valutazione e previsione
dei flussi finanziari relativi alle attivita' di
ricostruzione sul territorio, i Commissari straordinari
incaricati delle attivita' di ricostruzione post eventi
sismici in relazione alle relative contabilita' speciali di
cui sono titolari, predispongono e aggiornano mediante
apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei
pagamenti degli interventi in base al quale le
amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di
propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di
spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio
riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilita'
speciali. Conseguentemente ciascun Commissario, nei limiti
delle risorse impegnate in bilancio, puo' avviare le
procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del
trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale.
Gli impegni pluriennali possono essere annualmente
rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli
aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto
dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla
realizzazione degli interventi sono trasferite, previa
tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni
competenti, sulla contabilita' speciale sulla base degli
stati di avanzamento dell'intervento comunicati al
Commissario. Il monitoraggio degli interventi effettuati
dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto
disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24,
comma 3, del Codice della protezione civile di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di
emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito
il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena,
di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa
Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana
Etnea, in provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28
dicembre 2018, e' prorogato fino al 31 dicembre 2021,
nell'ambito delle risorse gia' rese disponibili con le
delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e
dell'11 giugno 2019.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma
38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2021.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,9 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
114.
10. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo
alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel
limite massimo di 25 unita', assegnata a ciascuno degli
Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo
articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al 31 dicembre
2021. I contratti a tempo determinato stipulati con il
personale in servizio presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, selezionato all'esito della procedura
comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione
dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila, del 7
agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per
i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai
sensi del citato articolo 67-ter, comma 3, del
decreto-legge n. 83 del 2012, sono prorogati fino al 31
dicembre 2021, alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato
presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei
suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono
applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente,
ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati
nel limite di spesa di euro 2.320.000 per il 2021,
comprensivo del trattamento economico previsto per i
titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo
67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si
provvede ai sensi dell'articolo 114.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies,
comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre 2021. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
12. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si
applicano sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede ai sensi dell'articolo 114.
13. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole «al 31 dicembre 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) le parole «nel limite di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021». A tal
fine le risorse delle contabilita' speciali di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, sono incrementate di complessivi 300.000 euro
per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
14. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo
periodo, le parole «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021». A tal fine le risorse
delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono
incrementate di 2 milioni di euro complessivi per l'anno
2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
15. Al fine di assicurare la compiuta attuazione
degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni
colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio
2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 74 del 2012, nonche' i contributi di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento
degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o
privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa
economica dei territori colpiti, non sono soggetti a
procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a
esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione
esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione
esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque
notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo
periodo, altresi', non sono da ricomprendersi nel
fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della
disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, nonche' del Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e
secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura
delle apposite contabilita' speciali intestate ai
Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto, operanti in qualita' di commissari delegati,
secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del
2012.
16. Fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente, per l'attuazione, da parte dei Commissari delegati
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, delle disposizioni di cui all'articolo
3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2014, n. 50, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 114.
17. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e'
prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma
456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come da ultimo prorogata dall'articolo 9-vicies quater del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, degli
oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi
dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell'anno 2021, comprese quelle il cui pagamento e' stato
differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma
503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui
al primo periodo, sono pagati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate
di pari importo per dieci anni sulla base della
periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei
contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 114.
18. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019
n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 156, al comma 1-ter, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole «relative a immobili inagibili in
seguito al sisma» sono soppresse e la parola «situati» e'
sostituita dalla seguente: «situate». Restano fermi i
pagamenti gia' effettuati alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «Le
agevolazioni di cui al primo periodo possono essere
prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i
titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro
il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia
delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza
sociale territorialmente competenti, l'inagibilita' del
fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o
azienda o la permanenza dello stato di inagibilita' gia'
dichiarato.».
18-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis e' sostituito dal
seguente:
«5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°
dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di
risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020,
limitatamente agli skilift siti nel territorio delle
regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata al 31 dicembre 2021,
previa verifica della loro idoneita' ai fini della
sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici
ministeriali»."
Note al comma 733
Si riporta il testo dell'articoli 6, 14-bis e 18 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
"Art. 6. Ambito di applicazione e Commissari
straordinari
1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione e la
ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione
e la ripresa economica nei territori dei comuni di cui
all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici di cui alle
delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre
2018, e del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, di seguito denominati
"eventi".
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma
1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i
Presidenti delle Giunte regionali competenti per
territorio, con proprio decreto, nomina, fino al 31
dicembre 2021, il Commissario straordinario per la
ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di
Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16
agosto 2018 e il Commissario straordinario per la
ricostruzione nei territori dei comuni della Citta'
metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26
dicembre 2018 i cui compensi sono determinati con lo stesso
decreto, analogamente a quanto disposto per il Commissario
straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in
misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con oneri a carico
delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di
cui all'articolo 8. La gestione straordinaria, finalizzata
all'attuazione delle misure oggetto del presente Capo,
cessa il 31 dicembre 2021.
3. I Commissari straordinari, di seguito denominati
"Commissari", assicurano una ricostruzione unitaria e
omogenea nei territori colpiti dagli eventi, attraverso
specifici piani di riparazione e di ricostruzione degli
immobili privati e pubblici e di trasformazione e,
eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati alla
riduzione delle situazioni di rischio sismico e
idrogeologico e alla tutela paesaggistica e, a tal fine,
programmano l'uso delle risorse finanziarie e adottano le
direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione
degli interventi, nonche' per la determinazione dei
contributi spettanti ai beneficiari sulla base di
indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi
parametrici.
4. Gli interventi e i piani discendenti
dall'applicazione del presente Capo sono attuati nel
rispetto degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' degli
strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette
nazionali e regionali, individuate ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394."
"Art. 14-bis. Disposizioni concernenti il personale
dei comuni
1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio
2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui
comuni della citta' metropolitana di Catania indicati
nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti
di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259,
comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di
personale di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per
l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro
1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unita' di personale
con professionalita' di tipo tecnico o
amministrativo-contabile fino a 40 unita' complessive per
ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel
limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000
per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa
fronte con le risorse disponibili nella contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario per la
ricostruzione nei territori dei comuni della citta'
metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.
2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal
comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i
provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della citta'
metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli anni
2019, 2020 e 2021, possono incrementare la durata della
prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo
parziale gia' in essere con professionalita' di tipo
tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Con provvedimento del Commissario straordinario
sono determinati i profili professionali e il numero
massimo delle unita' di personale che ciascun comune e'
autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1,
anche stipulando contratti a tempo parziale. Il
provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che i
comuni avanzano al Commissario medesimo. Ciascun comune
puo' stipulare contratti a tempo parziale per un numero di
unita' di personale anche superiore a quello di cui viene
autorizzata l'assunzione, nei limiti delle risorse
finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con
il provvedimento di cui al presente comma.
4. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di
attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per
assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere
alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni,
disponibili nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Qualora nelle graduatorie suddette non risulti
individuabile personale del profilo professionale
richiesto, il comune puo' procedere all'assunzione previa
selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.
5. Nelle more dell'espletamento delle procedure
previste dal comma 4 e limitatamente allo svolgimento di
compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente
connessi ai servizi sociali, all'attivita' di
progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei
servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti,
nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni di
cui all'allegato 1, in deroga ai vincoli di contenimento
della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non
superiore al 31 dicembre 2019. I contratti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al
precedente periodo possono essere rinnovati, anche in
deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una
durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente
alle unita' di personale che non sia stato possibile
reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata
dei contratti di lavoro autonomo e di collaborazione
coordinata e continuativa non puo' andare oltre, anche in
caso di rinnovo, l'immissione in servizio del personale
reclutato secondo le procedure previste dal comma 4.
6. I contratti previsti dal comma 5 possono essere
stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento
della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale,
esclusivamente con esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria di tipo
amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini
e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio
della professione relativamente a competenze di tipo
tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche.
Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli
esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore alle
voci di natura fissa e continuativa del trattamento
economico previsto per il personale dipendente appartenente
alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale
del comparto Funzioni locali, si applicano le previsioni
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta' delle
vigenti tariffe professionali fisse o minime.
7. Le assegnazioni delle risorse finanziarie,
necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal
comma 6, sono effettuate con provvedimento del Commissario
straordinario, assicurando la possibilita' per ciascun
comune interessato di stipulare contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa."
"Art. 18. Struttura dei Commissari straordinari
1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze
e funzioni, operano con piena autonomia amministrativa,
finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate
e disciplinano l'articolazione interna delle strutture di
cui al comma 2, con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 8, ciascun
Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie
dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari
straordinari, e' composta da un contingente di personale
scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente
educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unita' per
l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di
cui una unita' dirigenziale di livello non generale, e di
15 unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 28
dicembre 2018, di cui due unita' dirigenziali di livello
non generale. Al personale della struttura e' riconosciuto
il trattamento economico accessorio corrisposto al
personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza
del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento
economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale
spetta comunque l'indennita' di amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del
menzionato contingente di personale non dirigenziale
possono essere nominati un esperto o un consulente per
l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre
esperti o consulenti per l'emergenza di cui alla delibera
del 28 dicembre 2018, scelti anche tra soggetti estranei
alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata
esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui
compenso e' definito con provvedimento del Commissario e
comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui.
3. Il trattamento economico fondamentale ed
accessorio del personale pubblico della struttura
commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni
di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi
comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad
ordinamento autonomo e le universita', provvedono, con
oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del
trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita'
di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da
quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico
fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a
carico esclusivo del Commissario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto
con oneri a carico esclusivo del Commissario il quale
provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione
con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con
altra amministrazione dello Stato o ente locale.
4. Con uno o piu' provvedimenti dei Commissari,
adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti
delle risorse disponibili puo' essere riconosciuta:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso le
strutture di cui al presente articolo, direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili
effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai
rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della
disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
b) al personale dirigenziale della struttura
direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo
6, un incremento del 20 per cento della retribuzione
mensile di posizione prevista al comma 3, commisurato ai
giorni di effettivo impiego.
4-bis. In caso di assenza o di impedimento
temporaneo, le funzioni del Commissario sono esercitate dal
dirigente in servizio presso la struttura di cui al comma 2
che provvede esclusivamente al compimento degli atti di
ordinaria amministrazione. Per lo svolgimento delle
funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al
dirigente non spetta alcun compenso.
4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2,
nei limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo
1, comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022,
ciascun Commissario puo' avvalersi di un'apposita
struttura, costituita all'interno dell'amministrazione
regionale, composta da personale appartenente alla medesima
amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima,
nonche' della collaborazione delle strutture e degli uffici
regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato.
4-quater. Puo' essere autorizzata la corresponsione,
nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro
capite, di compensi al personale non dirigenziale della
struttura di cui al comma 4-ter, nel numero massimo di
quattro unita', per prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla
normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e
di posizione organizzativa della medesima struttura, anche
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, un'indennita' mensile pari al 30 per cento
della retribuzione mensile di posizione o di rischio
prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di
appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
5. La struttura commissariale cessa alla data di
scadenza della gestione straordinaria, di cui all'articolo
6, comma 2.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede,
nel limite massimo di spesa di complessivi euro 342.000 per
l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000
per l'anno 2021, suddivisi come segue: per il Commissario
straordinario per la ricostruzione della citta'
metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019,
euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno
2021 e per il Commissario straordinario per la
ricostruzione della provincia di Campobasso, euro 214.000
per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro
233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.
6-bis. Alle spese di funzionamento delle strutture
commissariali, diverse da quelle indicate nei commi
precedenti, si provvede, nel limite massimo di euro 45.000
per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000
per l'anno 2021:
a) quanto a euro 30.000 per l'anno 2019 e a euro
60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il
Commissario straordinario per la ricostruzione della citta'
metropolitana di Catania;
b) quanto a euro 15.000 per l'anno 2019 e a euro
30.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il
Commissario straordinario per la ricostruzione della
provincia di Campobasso.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
6-bis si provvede a valere sulle risorse presenti sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 8."
Note al comma 734
Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
"Art. 17. Ambito di applicazione e Commissario
straordinario
1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme,
Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli
eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma
1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
nominato un Commissario straordinario il cui compenso e'
determinato con lo stesso decreto, in misura non superiore
ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con
oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 19. Con il medesimo decreto e'
fissata la durata dell'incarico del Commissario
straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con
possibilita' di rinnovo. La gestione straordinaria,
finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del
presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre 2021.
Alla data di adozione del decreto di cui al presente comma
cessano gli effetti del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 agosto 2018, di cui al comunicato della
Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018.
3. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal
sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione
e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle
situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela
paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e adotta le direttive necessarie per la
progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche' per
la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari
sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e
di costi parametrici."
"Art. 18. Funzioni del Commissario straordinario
1. Il Commissario straordinario:
a) opera in raccordo con il Dipartimento della
protezione civile ed il Commissario delegato di cui
all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine
di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo
con gli interventi relativi al superamento dello stato di
emergenza;
b) vigila sugli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20,
nonche' coordina la concessione ed erogazione dei relativi
contributi;
c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai
fabbisogni e determina, di concerto con la Regione
Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo
degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi
fronte, definendo altresi' la programmazione delle risorse
nei limiti di quelle assegnate;
d) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui all'articolo 26;
e) interviene a sostegno delle imprese che hanno
sede nei territori interessati e assicura il recupero del
tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi
sismici;
f) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui
appositamente intestata;
f-bis) coordina e realizza gli interventi di
demolizione delle costruzioni interessate da interventi
edilizi;
f-ter) coordina e realizza la mappatura della
situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro
completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
g) espleta ogni altra attivita' prevista dal
presente Capo nei territori colpiti;
h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a
dotare i Comuni di cui all'articolo 17 degli studi di
microzonazione sismica di III livello, come definita negli
«Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica»
approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, disciplinando con
proprio atto la concessione di contributi ai Comuni
interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 19, entro
il limite complessivo di euro 210.000, definendo le
relative modalita' e procedure di attuazione;
i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, alla concessione dei contributi di cui
all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148 convertito, con modificazioni dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172;
i-bis) provvede alle attivita' relative
all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione
dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali
risorse residue presenti sulla contabilita' speciale
intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16,
comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono
all'uopo trasferite sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 19;
i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla
cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante
concessione del contributo di autonoma sistemazione alle
persone aventi diritto; dispone altresi' la riduzione al 50
per cento dei contributi di autonoma sistemazione
precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari
residenti in abitazioni non di proprieta', che possono
comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti
di carattere generale e di indirizzo.
3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma
1 il Commissario straordinario opera in raccordo con il
Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la
piena efficacia ed operativita' degli interventi.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario
straordinario si avvale dell'Unita' tecnica-amministrativa
istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che
provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad
essa attribuite.
5. Per le attivita' di cui al comma 1 il Commissario
straordinario si avvale, altresi', dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con
oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19."
Note al comma 735
Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
"Art. 31. Struttura del Commissario straordinario
1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle
proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia
amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle
risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna
della struttura di cui al comma 2, anche in aree e unita'
organizzative, con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 19, il
Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unita'
tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, di una struttura
posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono
individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola
di Ischia. Essa e' composta da un contingente nel limite
massimo di 12 unita' di personale non dirigenziale e 1
unita' di personale dirigenziale di livello non generale,
scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente
educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Si puo' avvalere altresi' di un
numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio
provvedimento, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. Il personale di cui al comma 2 e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
conservando lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al
personale non dirigenziale della struttura e' riconosciuto
il trattamento economico accessorio, ivi compresa
l'indennita' di amministrazione, del personale non
dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Al dirigente della struttura e' riconosciuta
la retribuzione di posizione in misura equivalente ai
valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello
non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di
risultato, determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Resta a carico delle
amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale
mentre sono a carico esclusivo della contabilita' speciale
intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento
economico non fondamentale.
4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma
2 nonche' alle spese per il funzionamento della struttura
commissariale si provvede con le risorse della contabilita'
speciale prevista dall'articolo 19.
5. Al Commissario straordinario, agli esperti,
nonche' ai componenti della struttura commissariale, sono
riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse
agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di
Napoli e dell'Isola di Ischia, con oneri a carico delle
risorse di cui alla contabilita' speciale di cui
all'articolo 19.
6. Il Commissario straordinario puo' avvalersi di un
comitato tecnico scientifico composto da esperti di
comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria
sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di
ogni altra professionalita' che dovesse rendersi
necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato
sono regolati con provvedimenti del Commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non
e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza,
compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri
derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa
fronte nell'ambito delle risorse di cui alla contabilita'
speciale di cui all'articolo 19.
7. Con uno o piu' provvedimenti del Commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso la
struttura direttamente impegnato nelle attivita' di cui
all'articolo 17, puo' essere riconosciuta la corresponsione
di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel
limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte,
oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti, e
comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario
di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66;
b) al personale dirigenziale della struttura
direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo
17, puo' essere attribuito un incremento del 20 per cento
della retribuzione mensile di posizione prevista
dall'ordinamento di appartenenza, commisurato ai giorni di
effettivo impiego.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede,
nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018
e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle
risorse presenti sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 19."
"Art. 32 Proroghe e sospensioni dei termini
1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo dopo le
parole «dell'imposta sul reddito delle societa'» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' ai fini del calcolo
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)» e le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2019»,
al secondo periodo le parole «fino all'anno di imposta
2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di
imposta 2020».
1-bis. Le autorita' di regolazione di cui
all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, possono
prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di
energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia
degli oneri generali di sistema che degli eventuali
consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di
inagibilita' o l'ordinanza sindacale di sgombero e la
revoca delle medesime, individuando anche le modalita' per
la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche
componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a
strumenti di tipo perequativo.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri
e le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del
minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e nel
limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, connesso
all'esenzione di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui
all'articolo 17 la continuita' nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il Commissario straordinario e'
autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere
sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'articolo 19, un'apposita compensazione fino ad un
massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno
2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5
milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per
sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori
entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1,
commi 667 e 668.
4. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole «2018 e 2019 dei mutui» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020 dei mutui» e
dopo le parole «mutui stessi» sono inserite le seguenti: «;
i comuni provvedono alla reimputazione contabile degli
impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese».
5. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole «fino al 31 dicembre 2018» ovunque
ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2020».
6. All'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «della durata non
superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e
comunque» sono soppresse;
b) al primo periodo, dopo le parole «4 e 6 unita'»
sono inserite le seguenti: «per l'anno 2018, e
rispettivamente 8 e 12 unita' per gli anni 2019 e 2020, e
il Comune di Forio nel limite di 4 unita' per gli anni 2019
e 2020»;
c) al secondo periodo, le parole «353.600» sono
sostituite dalle seguenti: «500.000 per l'anno 2018 e 1,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,».
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili
della contabilita' speciale di cui all'articolo 19.
7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2018»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»."
Il riferimento al testo dell'articolo 18 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e'
riportato nelle note al comma 734.
Si riporta il testo dell'articolo 30-ter, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
"Art. 30-ter. Assunzioni di personale addetto alla
ricostruzione di Ischia
1. Al fine di garantire l'operativita' degli uffici
amministrativi addetti alla ricostruzione, i comuni di
Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati
dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, sono
autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel
limite di 2, 4 e 8 unita' per l'anno 2021, con contratti di
lavoro a tempo determinato nel rispetto dei limiti
temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate
in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259,
comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
euro 420.000 per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176."
Note al comma 736
Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto-legge
30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e definizione
di termini):
"Art. 14. Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali
1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e' premessa la seguente lettera:
«0a) investimenti dei comuni, individuati dal
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
nonche' di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali
eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di
amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i
quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e
validati in conformita' alla vigente normativa, completi
del cronoprogramma della spesa;».
2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti
danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato,
casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
agli enti competenti; la proroga e' concessa con le
modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2.
3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017.
4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del
decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze
presentate in relazione agli eventi sismici di cui
all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017.
5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' prorogata all'anno 2018 la sospensione,
prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da
corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui
pagamento e' stato differito ai sensi dell'articolo 1,
comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui di cui al periodo precedente sono
pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a
decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci
anni sulla base della periodicita' di pagamento prevista
nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro
per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione di pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1,
lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre
2016 e' prorogato al 31 dicembre 2022 limitatamente alle
attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti
privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
inagibile o distrutta. Con riguardo alle attivita'
economiche nonche' per i soggetti privati per i mutui
relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita
mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso
tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della
presente disposizione, il termine di sospensione dei
pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera
g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato
al 31 dicembre 2022.
6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle
attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la
ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli
eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31
dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque
non oltre il 31 dicembre 2017».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a
25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma
2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2014, n. 50, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2017. A tal fine, e' autorizzata la spesa nel
limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017, da versare
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla
copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,»
sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e' assegnato
un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12
milioni di euro,»;
b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,»
sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e' destinato
un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».
7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 134, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: «In deroga
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie
formatesi all'esito delle suindicate procedure selettive
per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata fino al
31 dicembre 2018, ed e' equiparata all'efficacia delle
graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive
di cui al comma 6 del presente articolo».
8. In relazione alle esigenze connesse alla
ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 e' assegnato
in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con
modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un
contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e
delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le
risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con
provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo
6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri
si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti
delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e, nel limite di 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, nell'ambito e nei limiti delle risorse di
cui alle contabilita' speciali di cui al comma 6 del
predetto articolo 2.
9-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, dopo il comma 433 e' inserito il seguente:
«433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433
si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di
euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
1.152.209 per i comuni del cratere».
10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede con le risorse gia' previste per la copertura
finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come prorogato
dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2016, n. 21, e' prorogato al 31 dicembre
2017.
12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b)
e c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' attribuito un contributo secondo gli importi riportati
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1
allegata al presente decreto.
12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
attribuito un contributo secondo gli importi riportati per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 2
allegata al presente decreto.
12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi
12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017,
a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro
per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si
provvede mediante riduzione di pari importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse
esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019,
le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui
al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese
beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione
da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro
per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019.».
12-sexies. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto derivanti dal comma 12-quinquies, pari a 6 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 8 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
12-septies. Gli effetti della deliberazione dello
stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il
19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del
10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre
2015 hanno colpito il territorio delle province di
Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente
prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle
attivita' finalizzate all'attuazione degli interventi
previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 agosto
2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza
regionale ivi individuate e disponibili allo scopo."
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 22, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili):
"Art. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici
1. - 21. Omissis
22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i
beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare
tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola
quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2022, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal
secondo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del
decreto-legge n. 244 del 2016, senza oneri aggiuntivi per
il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in
scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30
giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e
l'Associazione bancaria italiana provvedono alla
sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani
di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai
sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19.
Omissis."
Note al comma 737
Si riporta il testo degli articoli 20 e 26 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
"Art. 20. Ricostruzione privata
1. Ai fini del riconoscimento dei contributi
nell'ambito dei territori di cui all'articolo 17, con gli
atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, il
Commissario straordinario provvede a individuare i
contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del
patrimonio danneggiato stabilendo le priorita' sulla base
dell'entita' del danno subito a seguito della ricognizione
effettuata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c).
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
18, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel
presente Capo, sulla base dei danni effettivamente
verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle
spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti
tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi
sismici, nei Comuni di cui all'articolo 17:
a) riparazione, ripristino, ricostruzione,
delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di
edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi
pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni
territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali
alle attivita' produttive, industriali, agricole,
zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,
professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non
commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni,
fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico
o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia
asseverata;
c) danni alle strutture private adibite ad
attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative,
sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
d) danni agli edifici privati di interesse
storico-artistico;
e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in
locali sgomberati dalle competenti autorita', per
l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per
l'allestimento di alloggi temporanei.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni
previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, in particolare
dall'articolo 50.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 19."
"Art. 26. Ricostruzione pubblica
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
18, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti
delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di
cui all'articolo 19, per la demolizione e ricostruzione, la
riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle
chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi
volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici,
e delle infrastrutture, nonche' per gli interventi sui beni
del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli
sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di
miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei
Comuni di cui all'articolo 17, attraverso la concessione di
contributi per la realizzazione degli interventi
individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni
effettuata dal Commissario ai sensi dell'articolo 18, comma
1, lettera c).
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione
degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano delle opere
pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in
base alle risorse disponibili;
b) predisporre ed approvare, per gli edifici
scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad
assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento fin
dall'anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie
per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale
attivita' scolastica, educativa o didattica, in ogni caso
senza incremento della spesa di personale, anche mediante
contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni di
cui all'articolo 17, nel limite di spesa di euro 250.000 su
base annua mediante utilizzo delle risorse disponibili di
cui all'articolo 19. I piani sono predisposti sentito il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
c) predisporre e approvare un piano dei beni
culturali, che quantifica il danno e ne prevede il
finanziamento in base alle risorse disponibili;
d) predisporre ed approvare un piano di interventi
sui dissesti idrogeologici, con priorita' per dissesti che
costituiscono pericolo per centri abitati ed
infrastrutture.
3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma
2 ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell'articolo
18, comma 2, il Commissario straordinario puo' individuare,
con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in
detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini
della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 21 agosto 2017. La
realizzazione degli interventi di cui al primo periodo,
costituisce presupposto per l'applicazione della procedura
di cui all'articolo 63, comma 1, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di
servizi e di forniture si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50
del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione
dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto,
sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque
operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui
all'articolo 29. In mancanza di un numero sufficiente di
operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe,
l'invito previsto al quarto periodo deve essere rivolto ad
almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi
tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai
sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6
novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di
iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato
articolo 29. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 29.
4. La Regione Campania nonche' gli Enti locali della
medesima Regione, ove a tali fini da essa individuati,
previa specifica intesa, procedono, nei limiti delle
risorse disponibili e previa approvazione da parte del
Commissario straordinario, ai soli fini dell'assunzione
della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 19,
all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli
immobili di loro proprieta'.
5. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a
carico delle risorse di cui all'articolo 19, e nei limiti
delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli
interventi relativi agli edifici pubblici di proprieta'
statale, ripristinabili con miglioramento sismico.
6. Sulla base delle priorita' stabilite dal
Commissario straordinario e in coerenza con i piani di cui
al comma 2, i soggetti attuatori di cui all'articolo 27,
comma 1, oppure i Comuni interessati provvedono a
predisporre ed inviare i progetti degli interventi al
Commissario straordinario.
7. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione
dei progetti e per l'elaborazione degli atti di
pianificazione e programmazione urbanistica, in conformita'
agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, i
soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono
procedere all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli
operatori economici indicati all'articolo 46 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli
incarichi di cui al primo periodo e' consentito
esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale in
possesso della necessaria professionalita' e, per importi
inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, e' attuato mediante procedure
negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46
del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
8. Il Commissario straordinario, previo esame dei
progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e
verifica della congruita' economica degli stessi, approva
definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di
concessione del contributo.
9. I contributi di cui al presente articolo, nonche'
le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in
via diretta.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al
presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
11."
Note al comma 738
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Ambito di applicazione e organi direttivi
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio
2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies,
comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi
oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300
milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del
presente decreto, intestata al Commissario straordinario,
che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di
tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per essere assegnate al
Dipartimento della protezione civile.
4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'
prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360
milioni di euro per l'anno 2019. (12)
4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede
all'assegnazione delle risorse per le conseguenti
attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018.
4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma
4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il
Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44
del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300
milioni di euro per l'anno 2021.
4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per
le attivita' conseguenti alla proroga di cui al primo
periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022
a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n.
1 del 2018.
4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma
4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 150
milioni di euro per l'anno 2023.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano,
oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle
Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi
del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta
regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un
rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni
interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento.
Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato
istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e
condivise le scelte strategiche, di competenza dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito
dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli
interventi, nonche' per la determinazione dei contributi
spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici."