art. 1 note (parte 20)

           	
				
 
    

              Note al comma 739
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  990,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2019-2021),  come  modificato
          dalla presente legge:
                "990. Allo scopo di  assicurare  il  proseguimento  e
          l'accelerazione del processo di ricostruzione,  il  termine
          della gestione straordinaria di cui all'articolo  1,  comma
          4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
          prorogato  fino  al  31  dicembre  2023,  ivi  incluse   le
          previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis  del  citato
          decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa
          annui previsti per l'anno 2022. Dalla data di pubblicazione
          della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale
          in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo  istituto
          di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a),
          del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' automaticamente
          prorogato fino alla data  di  cui  al  periodo  precedente,
          salva espressa rinunzia degli interessati."

    
    

              Note al comma 740
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  2  e  50,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016):
                "Art. 2. Funzioni del Commissario straordinario e dei
          vice commissari
                1. Il Commissario straordinario:
                  a) opera  in  stretto  raccordo  con  il  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare
          le attivita' disciplinate  dal  presente  decreto  con  gli
          interventi di  relativa  competenza  volti  al  superamento
          dello stato di emergenza e di  agevolare  il  proseguimento
          degli interventi di ricostruzione dopo  la  conclusione  di
          quest'ultimo;
                  b)  coordina  gli  interventi  di  ricostruzione  e
          riparazione degli immobili privati di  cui  al  Titolo  II,
          Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei  vice  commissari
          di concessione ed  erogazione  dei  relativi  contributi  e
          vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi,  ai
          sensi dell'articolo 5;
                  c) opera una ricognizione e determina, di  concerto
          con le  Regioni  e  con  il  Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del   turismo,   secondo   criteri
          omogenei, il  quadro  complessivo  dei  danni  e  stima  il
          relativo  fabbisogno  finanziario,  definendo  altresi'  la
          programmazione  delle  risorse   nei   limiti   di   quelle
          assegnate;
                  d) individua gli immobili di  cui  all'articolo  1,
          comma 2;
                  e)  coordina  gli  interventi  di  ricostruzione  e
          riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I,
          ai sensi dell'articolo 14;
                  f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui
          al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle
          imprese che hanno  sede  nei  territori  interessati  e  il
          recupero del tessuto  socio-economico  nelle  aree  colpite
          dagli eventi sismici;
                  g) adotta  e  gestisce  l'elenco  speciale  di  cui
          all'articolo 34, raccordandosi con  le  autorita'  preposte
          per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le
          infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata    negli
          interventi di ricostruzione;
                  h) tiene e gestisce la contabilita' speciale a  lui
          appositamente intestata;
                  i) esercita il controllo su  ogni  altra  attivita'
          prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
                  l);
                  l-bis) promuove  l'immediata  effettuazione  di  un
          piano finalizzato a dotare i Comuni  individuati  ai  sensi
          dell'articolo  1  della  microzonazione  sismica   di   III
          livello, come definita negli «Indirizzi e  criteri  per  la
          microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla
          Conferenza  delle  Regioni  e  delle   Province   autonome,
          disciplinando  con  propria  ordinanza  la  concessione  di
          contributi a cio' finalizzati ai  Comuni  interessati,  con
          oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
          speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di
          euro 6,5 milioni,  e  definendo  le  relative  modalita'  e
          procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:
                    1) effettuazione  degli  studi  secondo  i  sopra
          citati indirizzi e criteri, nonche'  secondo  gli  standard
          definiti  dalla  Commissione  tecnica  istituita  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del
          Consiglio dei  ministri  n.  3907  del  13  novembre  2010,
          pubblicata nel supplemento ordinario n. 262  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;
                    2)  affidamento  degli  incarichi  da  parte  dei
          Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma
          2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
          50, entro i limiti ivi previsti, a professionisti  iscritti
          agli Albi degli ordini  o  dei  collegi  professionali,  di
          particolare  e  comprovata   esperienza   in   materia   di
          prevenzione  sismica,  previa  valutazione  dei  titoli  ed
          apprezzamento della sussistenza di  un'adeguata  esperienza
          professionale nell'elaborazione di studi di  microzonazione
          sismica,  purche'  iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui
          all'articolo 34 del presente decreto ovvero,  in  mancanza,
          purche' attestino, nei modi  e  nelle  forme  di  cui  agli
          articoli  46  e  47  del  Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  il  possesso  dei
          requisiti  per  l'iscrizione  nell'elenco   speciale   come
          individuati  nel  citato  articolo  34  e  nelle  ordinanze
          adottate ai sensi del comma  2  del  presente  articolo  ed
          abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione  al   medesimo
          elenco;
                    3) supporto e coordinamento scientifico, ai  fini
          dell'omogeneita' nell'applicazione degli  indirizzi  e  dei
          criteri nonche' degli standard di  cui  al  numero  1),  da
          parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S)
          del Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  sulla  base  di
          apposita   convenzione   stipulata   con   il   Commissario
          straordinario,  al  fine  di  assicurare  la   qualita'   e
          l'omogeneita'  degli  studi.  Agli  oneri  derivanti  dalla
          convenzione di cui al  periodo  precedente  si  provvede  a
          valere  sulle  disponibilita'  previste  all'alinea   della
          presente lettera.
                2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1,
          il Commissario straordinario  provvede  anche  a  mezzo  di
          ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi
          generali   dell'ordinamento   giuridico   e   delle   norme
          dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti
          i Presidenti delle Regioni  interessate  nell'ambito  della
          cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma  5,  e
          sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
                2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione
          e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi
          tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e
          programmazione urbanistica in  conformita'  agli  indirizzi
          definiti dal Commissario straordinario per importi  fino  a
          40.000  euro  avviene  mediante  affidamento  diretto,  per
          importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui
          all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50, avviene  mediante  procedure  negoziate
          previa  consultazione  di  almeno  dieci  soggetti  di  cui
          all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto  legislativo
          n. 50  del  2016,  iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui
          all'articolo  34  del  presente  decreto,  utilizzando   il
          criterio di aggiudicazione del prezzo  piu'  basso  con  le
          modalita' previste  dall'articolo  97,  commi  2,  2-bis  e
          2-ter, del citato codice di cui al decreto  legislativo  n.
          50 del 2016. Fatta eccezione per particolari  e  comprovate
          ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione
          dell'intervento, le  stazioni  appaltanti,  secondo  quanto
          previsto dal comma 4 dell'articolo 23  del  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016,  affidano  la  redazione  della
          progettazione al livello esecutivo.  Agli  oneri  derivanti
          dall'affidamento degli  incarichi  di  progettazione  e  di
          quelli previsti dall'articolo 23,  comma  11,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016 si provvede con  le  risorse  di
          cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
                3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di
          cui  al  presente  decreto   attraverso   l'analisi   delle
          potenzialita'  dei  territori  e  delle   singole   filiere
          produttive esistenti anche attraverso modalita' di  ascolto
          e consultazione, nei Comuni  interessati,  degli  operatori
          economici e della cittadinanza.
                4. Il Commissario  straordinario,  anche  avvalendosi
          degli  uffici  speciali  per  la   ricostruzione   di   cui
          all'articolo   3,   coadiuva   gli   enti   locali    nella
          progettazione e nella realizzazione degli  interventi,  con
          l'obiettivo di garantirne la qualita' e  il  raggiungimento
          dei risultati attesi. Restano ferme le attivita'  che  enti
          locali,  Regioni  e  Stato   svolgono   nell'ambito   della
          strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne  del
          Paese.
                4-bis.  Il  Commissario  straordinario  effettua  una
          ricognizione delle unita' del patrimonio immobiliare  nuovo
          o in ottimo stato e classificato agibile,  invenduto  e  di
          cui e' accertata la disponibilita' alla vendita.
                5.  I  vice  commissari,  nell'ambito  dei  territori
          interessati:
                  a) presiedono  il  comitato  istituzionale  di  cui
          all'articolo 1, comma 6;
                  b) esercitano le funzioni di propria competenza  al
          fine di favorire il superamento  dell'emergenza  e  l'avvio
          degli interventi immediati di ricostruzione;
                  c) sovraintendono  agli  interventi  relativi  alle
          opere pubbliche e ai beni  culturali  di  competenza  delle
          Regioni;
                  d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla
          concessione  dei   contributi   per   gli   interventi   di
          ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con  le
          modalita' di cui all'articolo 6;
                  e) esercitano le funzioni di propria competenza  in
          relazione alle misure finalizzate al sostegno alle  imprese
          e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II;
                  e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici
          che si sono susseguiti a far data dal 24  agosto  2016,  il
          monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto,  al
          fine di  verificare  l'assenza  di  sovracompensazioni  nel
          rispetto delle norme europee  e  nazionali  in  materia  di
          aiuti di Stato."
                "Art. 50. Struttura del Commissario  straordinario  e
          misure per il personale impiegato in attivita' emergenziali
                1. Il Commissario  straordinario,  nell'ambito  delle
          proprie competenze e funzioni, opera  con  piena  autonomia
          amministrativa, finanziaria e contabile in  relazione  alle
          risorse  assegnate  e  disciplina  l'articolazione  interna
          della struttura anche in aree e  unita'  organizzative  con
          propri atti in relazione alle specificita' funzionali e  di
          competenza. Al personale della struttura e' riconosciuto il
          trattamento economico accessorio corrisposto  al  personale
          dirigenziale  e  non  dirigenziale  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri  nel  caso  in  cui  il  trattamento
          economico     accessorio     di     provenienza     risulti
          complessivamente inferiore. Al personale  non  dirigenziale
          spetta  comunque  l'indennita'  di  amministrazione   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri.
                2. Ferma restando  la  dotazione  di  personale  gia'
          prevista dall'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di
          ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque
          unita' di personale, destinate a operare presso gli  uffici
          speciali per la ricostruzione  di  cui  all'articolo  3,  a
          supporto di regioni e comuni  ovvero  presso  la  struttura
          commissariale centrale  per  funzioni  di  coordinamento  e
          raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti  di
          cui all'articolo 2, comma 2.
                3.  Nell'ambito  del  contingente  dirigenziale  gia'
          previsto dall'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 settembre 2016, sono  comprese  un'unita'  con
          funzioni di livello dirigenziale generale e due unita'  con
          funzioni di livello dirigenziale non generale, di  cui  una
          incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  anche  in  deroga  ai
          limiti  percentuali  ivi  previsti.  Alla   struttura   del
          Commissario  straordinario   e'   altresi'   assegnata   in
          posizione di comando un'ulteriore unita' di  personale  con
          funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
          ai   ruoli   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati  ai  sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, per un importo massimo  di  40.000  euro  per
          ciascun  incarico.   Le   duecentoventicinque   unita'   di
          personale di cui al comma 2 sono individuate:
                  a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  delle  quali  dieci   unita'   sono
          individuate tra il personale in servizio  presso  l'Ufficio
          speciale per  la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere,
          istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n.  134.  Il  personale  di  cui  alla
          presente lettera e' collocato, ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in  posizione
          di comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto
          dai   rispettivi   ordinamenti.   Per   non    pregiudicare
          l'attivita' di  ricostruzione  nei  territori  del  cratere
          abruzzese, l'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  dei
          comuni del cratere  e'  autorizzato  a  stipulare,  per  il
          biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite
          massimo di  dieci  unita'  di  personale,  a  valere  sulle
          risorse  rimborsate   dalla   struttura   del   Commissario
          straordinario per l'utilizzo del contingente  di  personale
          in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo
          dalle graduatorie delle  procedure  concorsuali  bandite  e
          gestite in  attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo
          67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
          83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134, per  le  quali  e'  disposta  la  proroga  di
          validita' fino al 31 dicembre 2018. Decorso il  termine  di
          cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del
          1997, senza che  l'amministrazione  di  appartenenza  abbia
          adottato il provvedimento di fuori ruolo o di  comando,  lo
          stesso si intende  assentito  qualora  sia  intervenuta  la
          manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati
          che prendono servizio alla data indicata nella richiesta;
                  b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
          l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti  e
          lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.,  o  societa'   da   questa
          interamente controllata, previa  intesa  con  i  rispettivi
          organi di amministrazione;
                  c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
          Fintecna  S.p.A.   o   societa'   da   questa   interamente
          controllata per  assicurare  il  supporto  necessario  alle
          attivita' tecnico-ingegneristiche.
                3-bis.  Il  trattamento  economico  fondamentale   ed
          accessorio   del   personale   pubblico   della   struttura
          commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17,  comma
          14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di
          comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto  dai
          rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni
          di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
                  a) le amministrazioni statali di  provenienza,  ivi
          comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali  ad
          ordinamento autonomo e le universita' provvedono, con oneri
          a proprio carico esclusivo, al  pagamento  del  trattamento
          economico   fondamentale,   nonche'   dell'indennita'    di
          amministrazione. Qualora  l'indennita'  di  amministrazione
          risulti inferiore a quella prevista per il personale  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il  Commissario
          straordinario  provvede  al  rimborso  delle   sole   somme
          eccedenti    l'importo    dovuto,    a     tale     titolo,
          dall'amministrazione di provenienza;
                  b) per  le  amministrazioni  pubbliche  diverse  da
          quelle di cui alla  lettera  a)  il  trattamento  economico
          fondamentale  e  l'indennita'  di  amministrazione  sono  a
          carico esclusivo del Commissario straordinario;
                  c) ogni altro emolumento accessorio e'  corrisposto
          con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario,
          il quale provvede  direttamente  ovvero  mediante  apposita
          convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza
          ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.
                3-ter. Al personale dirigenziale di cui  al  comma  3
          sono riconosciute una retribuzione di posizione  in  misura
          equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
          dirigenti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          nonche', in attesa di specifica disposizione  contrattuale,
          un'indennita' sostitutiva della retribuzione di  risultato,
          determinata    con    provvedimento     del     Commissario
          straordinario, di importo non superiore  al  50  per  cento
          della retribuzione di posizione, a fronte delle  specifiche
          responsabilita'  connesse  all'incarico  attribuito,  della
          specifica  qualificazione  professionale  posseduta,  della
          disponibilita' a orari disagevoli e  della  qualita'  della
          prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui
          al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e  c)  del
          comma   7.   Il   trattamento   economico   del   personale
          dirigenziale  di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto
          secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del
          comma  3-bis.  Il  Commissario  straordinario  provvede  al
          rimborso  delle  somme  anticipate  dalle   amministrazioni
          statali di appartenenza del personale  dirigenziale  e  non
          dirigenziale   assegnato   alla   struttura   commissariale
          mediante versamento ad apposito capitolo  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di
          competenza all'apposito capitolo dello stato di  previsione
          dell'amministrazione di appartenenza.
                3-quater. Le disposizioni di cui  ai  commi  3-bis  e
          3-ter si applicano anche al personale di  cui  all'articolo
          2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
          9 settembre 2016, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          228 del 29 settembre 2016.
                3-quinquies. Alle spese per  il  funzionamento  della
          struttura commissariale si provvede con  le  risorse  della
          contabilita' speciale prevista dall'articolo 4, comma 3.
                4.  Per  la  risoluzione  di  problematiche   tecnico
          contabili il commissario straordinario puo' richiedere,  ai
          sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il  supporto
          di un dirigente generale della  Ragioneria  Generale  dello
          Stato con funzioni di studio. A tale fine,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri, sono ridefiniti  i  compiti  del  dirigente
          generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.
                5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo
          5, comma 1, lettera b),  il  commissario  straordinario  si
          avvale di  un  comitato  tecnico  scientifico  composto  da
          esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica,
          ingegneria  sismica,  tutela  e  valorizzazione  dei   beni
          culturali e di  ogni  altra  professionalita'  che  dovesse
          rendersi necessaria, in misura massima di quindici  unita'.
          La  costituzione  e  il  funzionamento  del  comitato  sono
          regolati con provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo
          2, comma 2.  Per  la  partecipazione  al  comitato  tecnico
          scientifico non e' dovuta la corresponsione di  gettoni  di
          presenza, compensi o altri emolumenti comunque  denominati.
          Agli  oneri  derivanti  da  eventuali  rimborsi  spese  per
          missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di  cui  al
          comma 8.
                6. Per gli esperti di cui all'articolo  2,  comma  3,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  9  settembre
          2016, ove provenienti da  altra  amministrazione  pubblica,
          puo' essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero
          massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza
          finanziaria, all'atto del collocamento fuori  ruolo  e  per
          tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione
          organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di
          posti  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.  Il
          Commissario straordinario nomina con proprio  provvedimento
          gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del
          Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.
                7. Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del  commissario
          straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2  comma  2,
          nei limiti delle risorse disponibili:
                  a) al personale non  dirigenziale  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3 lettera a),  direttamente
          impegnato nelle  attivita'  di  cui  all'articolo  1,  puo'
          essere  riconosciuta  la  corresponsione  di  compensi  per
          prestazioni di lavoro straordinario nel limite  massimo  di
          75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a  quelle  gia'
          autorizzate dai  rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel
          rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di
          cui al decreto legislativo 8 aprile 2003,  n.  66,  dal  1°
          ottobre 2016 e fino al 31  dicembre  2016  nonche'  40  ore
          mensili, oltre a quelle  gia'  autorizzate  dai  rispettivi
          ordinamenti, dal 1° gennaio 2017  e  fino  al  31  dicembre
          2018;
                  b) al personale  dirigenziale  ed  ai  titolari  di
          incarichi  di  posizione  organizzativa   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente
          impegnato nelle  attivita'  di  cui  all'articolo  1,  puo'
          essere attribuito un incremento  del  30  per  cento  della
          retribuzione mensile di posizione prevista  dai  rispettivi
          ordinamenti, commisurata ai giorni  di  effettivo  impiego,
          dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e  dal  1°  gennaio
          2017 e sino al 31 dicembre 2018, del  20  per  cento  della
          retribuzione mensile di posizione, in  deroga,  per  quanto
          riguarda il personale  dirigenziale,  all'articolo  24  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                  c) al personale di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          presente comma puo' essere attribuito un incremento fino al
          30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto  dei
          risultati   conseguiti   su   specifici   progetti   legati
          all'emergenza    e    alla    ricostruzione,    determinati
          semestralmente  dal   Commissario   straordinario,   previa
          verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte  degli
          obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari.  Al
          Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma  6
          sono riconosciute, ai sensi  della  vigente  disciplina  in
          materia e comunque nel limite complessivo  di  euro  80.000
          per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le  spese
          di viaggio,  vitto  e  alloggio  connesse  all'espletamento
          delle attivita' demandate, nell'ambito delle  risorse  gia'
          previste per spese di missione, a valere sulla contabilita'
          speciale di cui all'articolo 4, comma 3.
                7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a),
          b)  e  c),  si  applicano  anche  ai  dipendenti   pubblici
          impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3.
                8. All'attuazione del presente articolo si  provvede,
          ai sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni
          di euro per l'anno 2016 e 15  milioni  di  euro  annui  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018.  Agli  eventuali  maggiori
          oneri  si  fa  fronte  con  le  risorse  disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro
          il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli
          anni  2017  e  2018.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del
          Commissario straordinario, adottati ai sensi  dell'articolo
          2, comma 2, sono stabilite le modalita' di liquidazione, di
          rimborso e di eventuale anticipazione alle  amministrazioni
          di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis,  3-ter
          e 3-quater, delle necessarie risorse economiche.
                9.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  3,
          lettera a), il Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,
          sulla  base  di  apposita  convenzione,  di   strutture   e
          personale   delle   pubbliche   amministrazioni   di    cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, che  provvedono,  nell'ambito  delle  risorse
          gia' disponibili nei pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
          ciascuna  amministrazione  interessata,   senza   nuovi   o
          maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  Il  Commissario
          straordinario puo' stipulare apposite convenzioni, ai  fini
          dell'esercizio  di   ulteriori   e   specifiche   attivita'
          istruttorie, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, nonche',  per  lo
          svolgimento  di  ulteriori  e   specifiche   attivita'   di
          controllo sulla ricostruzione pubblica e  privata,  con  il
          Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri  finanziari
          si provvede con le risorse della contabilita'  speciale  di
          cui all'articolo 4, comma 3.
                9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti
          di servizio civile nazionale volti a  favorire  la  ripresa
          della vita civile delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche'
          ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio
          civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale  per  il
          servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio
          1998, n. 230, e' incrementata di  euro  146,3  milioni  per
          l'anno 2016.
                9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis  si  provvede,
          quanto  a  euro  139   milioni,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 187, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  e,
          quanto  a  euro  7,3   milioni,   mediante   corrispondente
          riduzione della dotazione della seconda sezione  del  Fondo
          previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della  legge
          6 giugno 2016, n. 106.
                9-quater.  Al  fine  di  accelerare  il  processo  di
          ricostruzione,  il  Commissario  straordinario  puo',   con
          propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo  2,
          comma 2, destinare ulteriori unita' di  personale  per  gli
          Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e  la
          struttura   commissariale,   mediante   ampliamento   delle
          convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel  limite
          di spesa di 7,5 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2021 e 2022,  a  valere  sulle  risorse  disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3,  gia'
          finalizzate a spese di personale  e  non  utilizzate.  Alla
          compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini   di
          indebitamento  netto  e  fabbisogno  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."
              Note al comma 741
              Il  riferimento   al   testo   dell'articolo   50   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229  e'
          riportato nelle note al comma 740.
              Note al comma 742
              Si riporta il testo dell'articolo 30 del  decreto-legge
          17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del
          2016):
                "Art. 30. Legalita' e trasparenza
                1. Ai fini dello svolgimento, in  forma  integrata  e
          coordinata,  di  tutte  le   attivita'   finalizzate   alla
          prevenzione  e  al  contrasto  delle  infiltrazioni   della
          criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione
          dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di
          contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e
          forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione
          nei Comuni di cui all'articolo 1, e' istituita, nell'ambito
          del  Ministero  dell'interno,  una  apposita  Struttura  di
          missione, d'ora in avanti denominata  «Struttura»,  diretta
          da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai  sensi
          dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.
          345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
          1991, n. 410.
                2. La Struttura, per l'esercizio delle  attivita'  di
          cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e  92,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
          e'  competente  a  eseguire  le  verifiche  finalizzate  al
          rilascio,    da    parte    della     stessa     Struttura,
          dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma
          1 di qualunque valore o importo e assicura, con  competenza
          funzionale ed esclusiva, il  coordinamento  e  l'unita'  di
          indirizzo  delle  sopra-richiamate  attivita',  in  stretto
          raccordo con le prefetture-uffici territoriali del  Governo
          delle Province interessate  dagli  eventi  sismici  di  cui
          all'articolo 1.
                3. La Struttura, per lo svolgimento  delle  verifiche
          antimafia di cui al comma 2, si conforma alle  linee  guida
          adottate dal comitato di cui all'articolo 203  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni di cui al Libro II del decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
                4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei
          trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto:
                  a) e' costituita un'apposita sezione  specializzata
          del comitato di cui all'articolo  203  del  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, con  compiti  di  monitoraggio,
          nei  Comuni  di  cui  all'articolo   1,   delle   verifiche
          finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione
          mafiosa nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione  e'
          composta  da  rappresentanti  dei  Ministeri  dell'interno,
          delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle
          finanze, del Dipartimento della programmazione economica  e
          finanziaria della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
          della  Procura  nazionale   antimafia   e   antiterrorismo,
          dell'Avvocatura dello Stato, della Procura  generale  della
          Corte dei  conti,  nonche'  dal  Presidente  dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione o suo delegato;
                  b) sono  individuate,  altresi',  le  funzioni,  la
          composizione, le risorse umane e le  dotazioni  strumentali
          della Struttura; ai relativi oneri finanziari  si  provvede
          per  1  milione  di  euro  a  valere  sul  Fondo   di   cui
          all'articolo   4,   mediante   corrispondente    versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse  di  cui
          all'articolo 4, comma 3, per la  successiva  riassegnazione
          ad  apposito  capitolo  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.
                5.
                6. Gli operatori economici interessati a partecipare,
          a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi   attivita',   agli
          interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni
          di cui all'articolo 1, devono essere iscritti,  a  domanda,
          in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e  denominato
          Anagrafe  antimafia  degli  esecutori,  d'ora   in   avanti
          «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e'  necessario  che  le
          verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi  del
          comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
          subappalto o subcontratto,  si  siano  concluse  con  esito
          liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono
          comunque  ammessi   a   partecipare   alle   procedure   di
          affidamento per gli interventi di  ricostruzione  pubblica,
          previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
          sostitutiva dalla  quale  risulti  la  presentazione  della
          domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
          degli altri requisiti previsti dal decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o  dalla  lettera  di
          invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta  ai
          sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18
          aprile 2016,  n.  50,  l'operatore  economico  non  risulti
          ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario  straordinario
          comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria  dei
          concorrenti,  affinche'  vengano  attivate   le   verifiche
          finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di  cui
          al  comma  2  con  priorita'  rispetto  alle  richieste  di
          iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui  al
          comma  3  dovranno  prevedere  procedure   rafforzate   che
          consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
          celeri.
                7. Gli operatori economici  che  risultino  iscritti,
          alla data di entrata in vigore del presente  decreto  o  in
          data  successiva  in  uno  degli   elenchi   tenuti   dalle
          prefetture-uffici  territoriali  del   Governo   ai   sensi
          dell'articolo  1,  comma  52  e  seguenti,  della  legge  6
          novembre  2012,  n.   190,   sono   iscritti   di   diritto
          nell'Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda.
          Qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in
          data anteriore a tre mesi da quella di  entrata  in  vigore
          del  presente  decreto,  l'iscrizione  nell'Anagrafe  resta
          subordinata ad una nuova verifica,  da  effettuare  con  le
          modalita' di cui  all'articolo  90,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011. Ai fini  della  tenuta
          dell'Anagrafe  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  18
          aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
          15 luglio 2013.
                8.   Nell'Anagrafe,   oltre    ai    dati    riferiti
          all'operatore economico iscritto, sono riportati:
                  a) i dati concernenti  i  contratti,  subappalti  e
          subcontratti conclusi  o  approvati,  con  indicazione  del
          relativo oggetto, del termine di durata,  ove  previsto,  e
          dell'importo;
                  b)   le   modifiche    eventualmente    intervenute
          nell'assetto societario o gestionale;
                  c) le eventuali partecipazioni, anche  minoritarie,
          in altre imprese o societa', anche fiduciarie;
                  d) le eventuali sanzioni amministrative  pecuniarie
          applicate per le violazioni delle regole  sul  tracciamento
          finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al  comma
          13;
                  e) le eventuali penalita'  applicate  all'operatore
          economico per  le  violazioni  delle  norme  di  capitolato
          ovvero delle disposizioni relative alla  trasparenza  delle
          attivita'  di  cantiere   definite   dalla   Struttura   in
          conformita' alle linee guida del comitato di cui  al  comma
          3.
                9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle
          verifiche  e  la   migliore   interazione   dei   controlli
          soggettivi e di contesto ambientale, la gestione  dei  dati
          avviene con le risorse  strumentali  di  cui  al  comma  4,
          lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi  dati
          sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5,  dalla
          Direzione   investigativa   Antimafia   e    dall'Autorita'
          nazionale anticorruzione.
                10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale
          di  dodici  mesi  ed  e'  rinnovabile  alla  scadenza,   su
          iniziativa  dell'operatore  economico  interessato,  previo
          aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene
          luogo delle verifiche antimafia  anche  per  gli  eventuali
          ulteriori contratti, subappalti e subcontratti  conclusi  o
          approvati durante il periodo di  validita'  dell'iscrizione
          medesima.
                11. Nei casi in cui  la  cancellazione  dall'Anagrafe
          riguarda un operatore economico titolare di  un  contratto,
          di  un  subappalto  o  di  un  subcontratto  in  corso   di
          esecuzione,  la  Struttura  ne  da'  immediata  notizia  al
          committente, pubblico o privato, ai  fini  dell'attivazione
          della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a
          pena di nullita', ai sensi dell'articolo  1418  del  codice
          civile,  in  ogni  strumento  contrattuale  relativo   agli
          interventi da realizzare. Si applicano le  disposizioni  di
          cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo  n.  159
          del  2011.  La  Struttura,  adottato  il  provvedimento  di
          cancellazione dall'Anagrafe,  e'  competente  a  verificare
          altresi' la sussistenza dei presupposti per  l'applicazione
          delle  misure  di  cui  all'articolo  32,  comma  10,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In  caso
          positivo,  ne   informa   tempestivamente   il   Presidente
          dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione   e   adotta   il
          relativo provvedimento.
                12. L'obbligo di  comunicazione  delle  modificazioni
          degli assetti societari o gestionali, di  cui  all'articolo
          86, comma 3, del citato  decreto  legislativo  n.  159  del
          2011,  e'  assolto  mediante  comunicazione   al   prefetto
          responsabile della Struttura.
                13. Ai contratti, subappalti e subcontratti  relativi
          agli interventi di ricostruzione, pubblica  e  privata,  si
          applicano le disposizioni in materia  di  tracciamento  dei
          pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13  agosto
          2010,  n.  136   e   successive   modificazioni.   Per   la
          realizzazione  di  interventi   pubblici   di   particolare
          rilievo, il comitato di cui all'articolo  203  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  propone  al  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
          deliberare  la  sottoposizione  di  tali  interventi   alle
          disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui
          all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114. In deroga all'articolo 6 della citata legge n.  136
          del  2010,  e'  sempre  competente  all'applicazione  delle
          eventuali   sanzioni   il   prefetto   responsabile   della
          Struttura.
                14. In caso di fallimento o  di  liquidazione  coatta
          dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di  cui  al
          comma  1,  nonche'  in  tutti  gli  altri   casi   previsti
          dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016,  il  contratto  di  appalto  si
          intende  risolto  di  diritto  e   la   Struttura   dispone
          l'esclusione   dell'impresa   dall'Anagrafe.   La    stessa
          disposizione si  applica  anche  in  caso  di  cessione  di
          azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a
          conseguire  il  trasferimento  del  contratto  a   soggetto
          diverso dall'affidatario originario;  in  tali  ipotesi,  i
          contratti e accordi diretti a realizzare  il  trasferimento
          sono  nulli  relativamente  al  contratto  di  appalto  per
          affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra.
                15. Tenuto conto del fatto che gli  interventi  e  le
          iniziative  per  il  risanamento  ambientale   delle   aree
          ricomprese nei siti di interesse  nazionale  nonche'  delle
          aree di rilevante interesse nazionale di  cui  all'articolo
          33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,
          comportano   di   regola   l'esecuzione   delle   attivita'
          maggiormente esposte a rischio  di  infiltrazione  mafiosa,
          come definite all'articolo 1, comma 53, della legge n.  190
          del 2012, le stazioni appaltanti possono prevedere  che  la
          partecipazione alle gare di appalto di  lavori,  servizi  e
          forniture  connessi  ad  interventi  per   il   risanamento
          ambientale delle  medesime  aree  e  la  sottoscrizione  di
          contratti e subcontratti per la relativa  esecuzione  siano
          riservate  ai  soli  operatori  economici  iscritti   negli
          appositi elenchi di cui  all'articolo  1,  comma  52  della
          legge n. 190 del 2012."
              Note al comma 743
              Il riferimento al testo  degli  articoli  2  e  50  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229  e'
          riportato nelle note al comma 740.
              Note al comma 744
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  362,  della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2017-2019):
                "362.   In   relazione   agli   interventi   per   la
          riparazione,   la    ricostruzione,    l'assistenza    alla
          popolazione  e   la   ripresa   economica   nei   territori
          interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016:
                  a) e' autorizzata la spesa di 100 milioni  di  euro
          per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno  2018
          all'anno 2047, per la  concessione  del  credito  d'imposta
          maturato  in   relazione   all'accesso   ai   finanziamenti
          agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione
          privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17  ottobre
          2016, n. 189;
                  b) e' autorizzata la spesa di 200 milioni  di  euro
          per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di
          350 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  150  milioni  di
          euro per l'anno 2020 per la concessione dei  contributi  di
          cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
          189."
               Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 466,  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024):
                "466. Allo scopo di  assicurare  il  proseguimento  e
          l'accelerazione dei processi di ricostruzione  privata  nei
          territori interessati dagli eventi sismici  del  24  agosto
          2016, l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,
          comma 362, lettera a), della legge  11  dicembre  2016,  n.
          232, e'  incrementata  di  200  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2022  per  venticinque  anni   e   di
          ulteriori 100 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2024 per venticinque anni."
              Note al comma 745
              Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto-legge
          17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del
          2016), come modificato dalla presente legge:
                "Art. 44. Disposizioni in materia di  contabilita'  e
          bilancio
                1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi
          2016 e 2017 dei  mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.a. ai Comuni di  cui  agli  allegati  1  e  2,
          nonche' alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  attuazione
          dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del  decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326,   non   ancora
          effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore
          del presente decreto per i Comuni di  cui  all'allegato  1,
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge  11
          novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per  i  Comuni  di
          cui all'allegato 2-bis, e' differito, senza applicazione di
          sanzioni e interessi,  all'anno  immediatamente  successivo
          alla data di scadenza del periodo  di  ammortamento,  sulla
          base  della  periodicita'   di   pagamento   prevista   nei
          provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Ai
          relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e
          a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai  sensi
          dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di  cui  al  primo
          periodo del presente comma,  il  pagamento  delle  rate  in
          scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023
          e' altresi' differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e
          interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al  terzo,
          al  quarto,  al  quinto  e  al  sesto  anno  immediatamente
          successivi  alla  data   di   scadenza   del   periodo   di
          ammortamento, sulla base della  periodicita'  di  pagamento
          prevista nei provvedimenti  e  nei  contratti  regolanti  i
          mutui stessi.
                2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 non concorrono
          alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica  per
          l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e  da  716  a  734
          dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
                2-bis.   In   deroga   alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo  82  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma
          136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al  sindaco  e  agli
          assessori dei comuni di cui all'articolo 1,  comma  1,  del
          presente  decreto  con  popolazione   inferiore   a   5.000
          abitanti, in cui  sia  stata  individuata  da  un'ordinanza
          sindacale una 'zona rossa', e' data facolta'  di  applicare
          l'indennita' di funzione prevista dal regolamento di cui al
          decreto del Ministro dell'interno 4 aprile  2000,  n.  119,
          per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001
          e  30.000  abitanti,  come  rideterminata  in   base   alle
          disposizioni  di  cui  all'articolo  61,  comma   10,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  fino  al
          31 dicembre 2024, con oneri a carico del bilancio comunale.
          Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis  del  presente
          decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, per la fruizione di  permessi  e  di  licenze  sono
          aumentati rispettivamente a  48  ore  lavorative  al  mese,
          elevate a 96 ore per i comuni con popolazione  superiore  a
          30.000 abitanti.
                3.  A  decorrere,  rispettivamente,  dalla  data   di
          entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di  cui
          all'allegato  1,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui
          all'allegato 2 e dalla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
          8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per
          il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
          carico  dei  medesimi  Comuni,  relativi   ad   adempimenti
          finanziari, contabili e certificativi  previsti  dal  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  da
          altre specifiche disposizioni.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze puo' essere disposta la proroga  del  periodo
          di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.
                4.  Il  versamento  della  quota   capitale   annuale
          corrispondente al piano  di  ammortamento  sulla  base  del
          quale e' effettuato il rimborso delle  anticipazioni  della
          liquidita' acquisita da ciascuna regione,  ai  sensi  degli
          articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
          8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e  successivi  rifinanziamenti,
          non preordinata alla copertura finanziaria  delle  predette
          disposizioni   normative,   da   riassegnare    ai    sensi
          dell'articolo 12, comma  6,  del  citato  decreto-legge  ed
          iscritta nei  bilanci  pluriennali  delle  Regioni  colpite
          dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e' sospeso  per
          gli anni 2017-2023. La somma delle quote  capitale  annuali
          sospese  e'  rimborsata  linearmente,  in   quote   annuali
          costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento
          originario, a decorrere dal 2024. Negli anni  2022  e  2023
          gli enti interessati dalla sospensione  possono  utilizzare
          l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione
          del debito e possono accertare entrate  per  accensione  di
          prestiti per  un  importo  non  superiore  a  quello  degli
          impegni per il rimborso di prestiti,  al  netto  di  quelli
          finanziati dal risultato di  amministrazione,  incrementato
          dell'ammontare  del  disavanzo  ripianato   nell'esercizio.
          Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione,  gli  enti  possono  comunicare  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  di  non  essere
          interessati alla sospensione per l'esercizio 2022.
                5. Le relative quote  di  stanziamento  annuali  sono
          reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato
          a seguito di quanto previsto dal comma 4  nella  competenza
          dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale  nel
          pertinente programma di spesa.
                6. Agli oneri  derivanti  dal  comma  4  pari  a  1,9
          milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per
          l'anno 2018 e a 10,6 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni dal 2019 al 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
          52.
                6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri connessi
          ad eventi  calamitosi  con  riferimento  alle  disposizioni
          vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica  e'  effettuata
          anche sulla base  di  apposite  rendicontazioni  sintetiche
          predisposte  dai  soggetti  titolari   delle   contabilita'
          speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3
          e 4, del presente decreto.
                6-ter. In base agli esiti della verifica  di  cui  al
          comma  6-bis,  con  la  comunicazione  prevista  ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 427, della legge 28  dicembre  2015,
          n.  208,  in  ciascun  anno  del  periodo   2018-2021,   e'
          determinato l'ammontare complessivo degli spazi  finanziari
          per l'anno in  corso,  da  assegnare,  nel  rispetto  degli
          obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio,
          Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici  verificatisi
          a far data  dal  24  agosto  2016,  nell'ambito  dei  patti
          nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243,  da  ripartire  tra  le  regioni  in
          misura proporzionale e comunque non  superiore  all'importo
          delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma  4.
          Gli  spazi  finanziari  di  cui  al  presente  comma   sono
          destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici
          e di adeguamento  antisismico,  nonche'  per  la  messa  in
          sicurezza degli edifici e  delle  infrastrutture.  Ai  fini
          della determinazione degli  spazi  finanziari  puo'  essere
          utilizzato  a  compensazione  anche   il   Fondo   di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189."
              Note al comma 746
              Si riporta il testo dell'articolo 46 del  decreto-legge
          24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96, recante  disposizioni  urgenti
          in materia finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
          territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da
          eventi sismici e misure per lo  sviluppo,  come  modificato
          dalla presente legge:
                "Art. 46 Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia
                1. Nei Comuni delle Regioni del  Lazio,  dell'Umbria,
          delle Marche e dell'Abruzzo colpiti  dagli  eventi  sismici
          che si sono susseguiti a far data dal 24  agosto  2016,  di
          cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre  2016,
          n. 189, convertito, con  modificazioni,  con  la  legge  15
          dicembre 2016, n. 229, e' istituita la zona  franca  urbana
          ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
                2. Le imprese e i professionisti che  hanno  la  sede
          principale o l'unita' locale all'interno della zona  franca
          di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli  eventi
          sismici la riduzione del fatturato almeno pari  al  25  per
          cento nel periodo dal 1º  settembre  2016  al  31  dicembre
          2016, rispetto al corrispondente  periodo  dell'anno  2015,
          possono beneficiare, in relazione ai redditi  e  al  valore
          della  produzione  netta   derivanti   dalla   prosecuzione
          dell'attivita'   nei   citati   Comuni,   delle    seguenti
          agevolazioni:
                  a) esenzione dalle imposte sui redditi del  reddito
          derivante   dallo   svolgimento    dell'attivita'    svolta
          dall'impresa nella zona franca di cui al  comma  1  fino  a
          concorrenza, per ciascun periodo di  imposta,  dell'importo
          di  100.000  euro  riferito  al  reddito  derivante   dallo
          svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa  nella  zona
          franca;
                  b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
          produttive del  valore  della  produzione  netta  derivante
          dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa  nella
          zona franca di cui al comma 1 nel limite  di  euro  300.000
          per ciascun periodo di imposta, riferito  al  valore  della
          produzione netta;
                  c) esenzione dalle imposte municipali  proprie  per
          gli immobili siti nella zona franca  di  cui  al  comma  1,
          posseduti e utilizzati dai  soggetti  di  cui  al  presente
          articolo per l'esercizio dell'attivita' economica;
                  d)   esonero   dal   versamento   dei    contributi
          previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per
          l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a  carico  dei
          datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro  dipendente.
          L'esonero  di  cui  alla  presente  lettera  spetta,   alle
          medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro
          autonomo che svolgono l'attivita'  all'interno  della  zona
          franca urbana.
                3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi',
          alle imprese e  ai  professionisti  che  intraprendono  una
          nuova iniziativa economica all'interno  della  zona  franca
          entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione delle  imprese  che
          svolgono attivita'  appartenenti  alla  categoria  F  della
          codifica ATECO 2007 che alla data del 24  agosto  2016  non
          avevano la sede legale o operativa nei comuni di  cui  agli
          allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229.
                4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3  sono  concesse
          per il periodo di imposta in corso alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          per  i  sei  anni  successivi.  Per  i  professionisti   le
          esenzioni sono concesse per il 2019, il 2020, il  2021,  il
          2022 e il 2023.
                4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale
          disciplina con propri provvedimenti,  entro  trenta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, le modalita' di restituzione  dei  contributi
          non dovuti dai soggetti beneficiari delle  agevolazioni  di
          cui al presente articolo che sono versati  all'entrata  del
          bilancio dello Stato.
                5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i
          Comuni di  cui  all'allegato  2-bis  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la
          legge 15 dicembre 2016, n. 229.  Le  esenzioni  di  cui  al
          comma 2, spettano alle  imprese  e  ai  professionisti  che
          hanno la sede principale o l'unita' locale  nei  comuni  di
          cui al predetto allegato  2-bis  e  che  hanno  subito  nel
          periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione
          del fatturato almeno pari  al  25  per  cento  rispetto  al
          corrispondente periodo dell'anno 2016.
                6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4  e  5,
          e' autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno
          2017, di 167,7 milioni di euro per  l'anno  2018  di  141,7
          milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro  per
          l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2022 e 2023, che costituisce limite annuale. Per i  periodi
          d'imposta dal 2019 al 2023, le agevolazioni sono concesse a
          valere sulle risorse  di  cui  al  periodo  precedente  non
          fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari.
                7. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono
          concesse ai sensi e nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de  minimis",
          e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
                8.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
          presente articolo si applicano, in quanto  compatibili,  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo
          economico  10  aprile  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  161  dell'11  luglio  2013,   e   successive
          modificazioni,  recante  le  condizioni,   i   limiti,   le
          modalita'  e  i  termini  di  decorrenza  e  durata   delle
          agevolazioni  concesse  ai  sensi  dell'articolo   37   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."
              Note al comma 747
              Il riferimento al testo  dell'articolo  1,  comma  177,
          della legge 30 dicembre 2020, n.  178  e'  riportato  nelle
          note al comma 266.
              Note al comma 748
              Il  riferimento   al   testo   dell'articolo   46   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96  e'
          riportato nelle note al comma 746.
              Note al comma 749
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  1  e   4   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016):
                "Art. 1. Ambito di applicazione e organi direttivi
                1. Le disposizioni del presente decreto sono volte  a
          disciplinare  gli  interventi  per   la   riparazione,   la
          ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la  ripresa
          economica  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche  e  Umbria,   interessati   dagli   eventi   sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi  nei
          Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni  di
          Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e  Spoleto
          le disposizioni di cui agli articoli 45, 46,  47  e  48  si
          applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
          dichiarino   l'inagibilita'   del   fabbricato,   casa   di
          abitazione, studio professionale o azienda,  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione  agli
          uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
          per la previdenza sociale territorialmente competenti.
                2. Le misure  di  cui  al  presente  decreto  possono
          applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
          danneggiati  ubicati  in   altri   Comuni   delle   Regioni
          interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1  e
          2, su richiesta degli interessati che dimostrino  il  nesso
          di causalita' diretto tra i danni ivi  verificatisi  e  gli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,
          comprovato da apposita perizia asseverata.
                3.  Nell'assolvimento  dell'incarico  conferito   con
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  settembre
          2016  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 228 del  29  settembre  2016,  il  Commissario
          straordinario provvede all'attuazione degli  interventi  ai
          sensi e con i poteri  previsti  dal  presente  decreto.  Il
          Commissario straordinario opera con  i  poteri  di  cui  al
          presente decreto, anche  in  relazione  alla  ricostruzione
          conseguente agli eventi sismici  successivi  al  24  agosto
          2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
                4. La gestione  straordinaria  oggetto  del  presente
          decreto, finalizzata alla ricostruzione,  cessa  alla  data
          del 31 dicembre 2018.
                4-bis.  Lo   stato   di   emergenza   prorogato   con
          deliberazione del Consiglio dei ministri  del  22  febbraio
          2018, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  16-sexies,
          comma  2,  del  decreto-legge  20  giugno  2017,   n.   91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi
          oneri si provvede,  nel  limite  complessivo  di  euro  300
          milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma  3,  del
          presente decreto, intestata al  Commissario  straordinario,
          che a tal  fine  sono  trasferite  sul  conto  corrente  di
          tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza  del
          Consiglio   dei   ministri,   per   essere   assegnate   al
          Dipartimento della protezione civile.
                4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'
          prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale  fine  il  Fondo
          per le emergenze nazionali previsto  dall'articolo  44  del
          codice  della  protezione  civile,  di   cui   al   decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  incrementato  di  360
          milioni di euro per l'anno 2019. (12)
                4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
          e' prorogato fino al 31 dicembre  2020.  Con  delibere  del
          Consiglio dei ministri adottate ai sensi  dell'articolo  24
          del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  si  provvede
          all'assegnazione   delle   risorse   per   le   conseguenti
          attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le
          emergenze nazionali di cui  all'articolo  44  del  medesimo
          decreto legislativo n. 1 del 2018.
                4-quinquies. Lo stato di emergenza di  cui  al  comma
          4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il
          Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo  44
          del codice della  protezione  civile,  di  cui  al  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  incrementato  di  300
          milioni di euro per l'anno 2021.
                4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
          e' prorogato fino al 31 dicembre  2022.  Con  delibere  del
          Consiglio dei ministri adottate ai sensi  dell'articolo  24
          del citato codice di cui al decreto legislativo  2  gennaio
          2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse  per
          le attivita' conseguenti  alla  proroga  di  cui  al  primo
          periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno  2022
          a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali
          di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo  n.
          1 del 2018.
                5. I Presidenti delle Regioni interessate operano  in
          qualita' di vice commissari per gli interventi  di  cui  al
          presente decreto, in stretto raccordo  con  il  Commissario
          straordinario, che puo' delegare loro  le  funzioni  a  lui
          attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
          una cabina di coordinamento della ricostruzione  presieduta
          dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
          i contenuti dei provvedimenti da adottare e  di  assicurare
          l'applicazione uniforme  e  unitaria  in  ciascuna  Regione
          delle  ordinanze  e  direttive  commissariali,  nonche'  di
          verificare periodicamente  l'avanzamento  del  processo  di
          ricostruzione. Alla cabina  di  coordinamento  partecipano,
          oltre al  Commissario  straordinario,  i  Presidenti  delle
          Regioni, in qualita' di vice commissari,  ovvero,  in  casi
          del tutto eccezionali,  uno  dei  componenti  della  Giunta
          regionale munito di apposita delega motivata, oltre  ad  un
          rappresentante  dei  comuni  per  ciascuna  delle   regioni
          interessate, designato dall'ANCI regionale di  riferimento.
          Al funzionamento della cabina di coordinamento si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste a legislazione vigente.
                6.  In  ogni  Regione  e'  costituito   un   comitato
          istituzionale, composto dal Presidente della  Regione,  che
          lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
          delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di  cui
          agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse  e
          condivise  le  scelte  strategiche,   di   competenza   dei
          Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie previste a legislazione vigente.
                7.  Il   Commissario   straordinario   assicura   una
          ricostruzione unitaria e omogenea  nel  territorio  colpito
          dal sisma, e a  tal  fine  programma  l'uso  delle  risorse
          finanziarie  e  approva  le  ordinanze   e   le   direttive
          necessarie  per  la  progettazione  ed   esecuzione   degli
          interventi, nonche' per la  determinazione  dei  contributi
          spettanti ai  beneficiari  sulla  base  di  indicatori  del
          danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici."
                "Art.  4  Fondo  per  la  ricostruzione  delle   aree
          terremotate
                1.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per  la
          ricostruzione delle aree colpite dagli  eventi  sismici  di
          cui all'articolo 1.
                2. Per l'attuazione  degli  interventi  di  immediata
          necessita' di cui al presente  decreto,  al  fondo  per  la
          ricostruzione e' assegnata una dotazione  iniziale  di  200
          milioni di euro per l'anno 2016.
                3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui
          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di
          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e
          alle spese per l'assistenza alla popolazione,  nonche'  per
          le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo  34,
          comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
          le risorse derivanti  dalle  erogazioni  liberali  ai  fini
          della realizzazione di interventi per  la  ricostruzione  e
          ripresa dei territori colpiti dagli eventi  sismici.  Sulla
          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi
          sismici  di  cui  all'articolo  1,   ivi   incluse   quelle
          rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di
          cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio  dell'11
          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima
          emergenza.
                4. Ai Presidenti delle Regioni in  qualita'  di  vice
          commissari sono intestate  apposite  contabilita'  speciali
          aperte presso la tesoreria statale per  la  gestione  delle
          risorse  trasferite  dal  Commissario   straordinario   per
          l'attuazione degli interventi loro delegati.
                5. Le donazioni raccolte mediante il numero  solidale
          45500 e i versamenti sul conto corrente  bancario  attivato
          dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto
          previsto  dall'articolo  4  dell'ordinanza  del  Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  28  agosto  2016,  n.
          389, come  sostituito  dall'articolo  4  dell'ordinanza  1°
          settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'
          speciale di cui al comma 3, sono  utilizzate  nel  rispetto
          delle  procedure  previste  all'interno  di  protocolli  di
          intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni  diretti
          a disciplinare l'attivazione  e  la  diffusione  di  numeri
          solidali, e conti correnti, a cio' dedicati.
                6. Per le finalita' di cui al comma  3,  il  comitato
          dei garanti previsto dagli atti  di  cui  al  comma  5,  e'
          integrato da un rappresentante  designato  dal  Commissario
          straordinario che sottopone al comitato anche i  fabbisogni
          per la  ricostruzione  delle  strutture  destinate  ad  usi
          pubblici,   sulla   base   del   quadro   delle    esigenze
          rappresentato dal Soggetto Attuatore  per  il  monitoraggio
          nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza  del  Capo
          del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,
          n.  394,  a  seguito  dell'implementazione  delle  previste
          soluzioni temporanee.
                7. Alle donazioni  di  cui  al  comma  5,  effettuate
          mediante  il  numero  solidale  45500,  si  applica  quanto
          previsto  dall'articolo  138,  comma  14,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27  della  legge  13
          maggio 1999, n. 133.
                7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.
          133, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
                  «4. Le fondazioni, le associazioni,  i  comitati  e
          gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai  sensi  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
          2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  155  del  5
          luglio 2000».
              Note al comma 750
              Si riporta il testo dell'articolo 48, del decreto-legge
          17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del
          2016), come modificato dalla presente legge:
                "Art. 48. Proroga e sospensione di termini in materia
          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,
          nonche' sospensione di termini amministrativi
                1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta
          a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze  del  1°  settembre  2016,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5  settembre  2016,  e  fermo
          restando che la mancata effettuazione  di  ritenute  ed  il
          mancato riversamento delle  stesse,  relative  ai  soggetti
          residenti nei predetti comuni, rispettivamente,  a  partire
          dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal
          26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016 sono regolarizzati
          entro il 31 maggio 2017 senza applicazione  di  sanzioni  e
          interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:
                  a) i versamenti riferiti al diritto annuale di  cui
          all'articolo 18 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  e
          successive modificazioni;
                  b);
                  c)  il  versamento  dei  contributi  consortili  di
          bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo,  gravanti
          sugli immobili agricoli ed extragricoli;
                  d) l'esecuzione dei provvedimenti di  rilascio  per
          finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
          ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
                  e)  il  pagamento  dei  canoni  di  concessione   e
          locazione relativi a immobili distrutti  o  dichiarati  non
          agibili, di proprieta' dello Stato e degli  enti  pubblici,
          ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
                  f) le sanzioni amministrative per  le  imprese  che
          presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017,  le
          domande di iscrizione alle camere di commercio, le  denunce
          di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  il
          modello unico di  dichiarazione  previsto  dalla  legge  25
          gennaio 1994, n.  70,  nonche'  la  richiesta  di  verifica
          periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della
          relativa tariffa;
                  g)  il  pagamento  delle  rate  dei  mutui  e   dei
          finanziamenti  di  qualsiasi   genere,   ivi   incluse   le
          operazioni  di  credito   agrario   di   esercizio   e   di
          miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
          nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
          cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
          Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei  relativi
          interessi, con  la  previsione  che  gli  interessi  attivi
          relativi alle rate sospese concorrano alla  formazione  del
          reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile  dell'IRAP,
          nell'esercizio in cui sono incassati.  Analoga  sospensione
          si applica anche ai pagamenti di canoni  per  contratti  di
          locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
          divenuti  inagibili,  anche   parzialmente,   ovvero   beni
          immobili   strumentali    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale, artigianale, agricola o  professionale  svolta
          nei medesimi edifici. La sospensione si  applica  anche  ai
          pagamenti di canoni per contratti di locazione  finanziaria
          aventi per oggetto beni  mobili  strumentali  all'attivita'
          imprenditoriale,  commerciale,  artigianale,   agricola   o
          professionale;
                  h)  il   pagamento   delle   rate   relative   alle
          provvidenze di cui alla  legge  14  agosto  1971,  n.  817,
          concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice;
                  i)  il  pagamento   delle   prestazioni   e   degli
          accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del
          Sistema  sanitario  nazionale  a  carico  dei  residenti  o
          titolari di attivita' zootecniche e del settore  alimentare
          coinvolti negli eventi del sisma;
                  l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti
          verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
          professionisti, consulenti e centri di  assistenza  fiscale
          che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli  allegati
          1 e 2, per conto di aziende  e  clienti  non  operanti  nel
          territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone  in
          cui i  soci  residenti  nei  territori  colpiti  dal  sisma
          rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
                1-bis. I sostituti d'imposta,  indipendentemente  dal
          domicilio fiscale, a richiesta degli interessati  residenti
          nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non  devono  operare
          le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino
          al 31 dicembre 2017. La  sospensione  dei  pagamenti  delle
          imposte sui  redditi,  effettuati  mediante  ritenuta  alla
          fonte, si applica alle  ritenute  operate  ai  sensi  degli
          articoli 23, 24 e  29  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600   e   successive
          modificazioni. Non si fa luogo a rimborso  di  quanto  gia'
          versato.
                1-ter. Nei Comuni di Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,
          Macerata, Fabriano e Spoleto, le  disposizioni  di  cui  al
          comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli  soggetti
          danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente
          decreto.
                1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta  2016,
          al  fine  di  superare  le  difficolta'  che   si   possono
          verificare per l'insufficienza  dell'ammontare  complessivo
          delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i  soggetti
          titolari dei redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati
          indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,  lettere  a),  c),
          c-bis), d), g), con esclusione delle  indennita'  percepite
          dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  residenti  nei
          territori di cui all'articolo  1,  comma  1,  del  presente
          decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto
          a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi
          di dichiarazione dei  redditi  con  le  modalita'  indicate
          nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98.
                2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
          dell'acqua e del gas, ivi inclusi i  gas  diversi  dal  gas
          naturale distribuiti a mezzo di reti  canalizzate,  nonche'
          per i settori delle assicurazioni  e  della  telefonia,  la
          competente   autorita'   di   regolazione,    con    propri
          provvedimenti,   introduce   norme   per   la   sospensione
          temporanea, per  un  periodo  non  superiore  a  6  mesi  a
          decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di
          cui  all'allegato  1  ovvero  dal  26  ottobre   2016   con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
          pagamento delle fatture emesse o da emettere  nello  stesso
          periodo, anche in relazione al servizio erogato  a  clienti
          forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          l'autorita'  di  regolazione,  con   propri   provvedimenti
          disciplina altresi' le  modalita'  di  rateizzazione  delle
          fatture i cui pagamenti sono stati  sospesi  ai  sensi  del
          primo periodo ed introduce agevolazioni,  anche  di  natura
          tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
          agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la
          copertura delle agevolazioni stesse  attraverso  specifiche
          componenti tariffarie, facendo ricorso,  ove  opportuno,  a
          strumenti di tipo perequativo.
                3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili  ai
          fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di
          cui all'articolo 51 del testo unico di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni,  i   sussidi   occasionali,   le
          erogazioni liberali  o  i  benefici  di  qualsiasi  genere,
          concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
          dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati  1
          e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti  nei
          predetti territori, a favore dei propri  lavoratori,  anche
          non residenti nei predetti Comuni.
                4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori
          di lavoro che alla data del 24 agosto 2016  ovvero  del  26
          ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o  operativa
          nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2,  non
          trovano  applicazione  le   sanzioni   amministrative   per
          ritardate  comunicazioni  di   assunzione,   cessazione   e
          variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel  periodo
          tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.
                5. Gli eventi  che  hanno  colpito  i  residenti  dei
          Comuni di cui agli allegati 1  e  2  sono  da  considerarsi
          causa di forza maggiore ai  sensi  dell'articolo  1218  del
          codice  civile,  anche  ai  fini  dell'applicazione   della
          normativa bancaria e delle segnalazioni delle  banche  alla
          Centrale dei rischi.
                6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi
          1 e 2,  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile  13  settembre   2016,   n.   393,   gli
          adempimenti specifici delle  imprese  agricole  connessi  a
          scadenze  di  registrazione  in  attuazione  di   normative
          comunitarie, statali o regionali in  materia  di  benessere
          animale, identificazione  e  registrazione  degli  animali,
          registrazioni  e  comunicazione  degli  eventi  in   stalla
          nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono
          nell'arco temporale interessato dagli eventi  sismici,  con
          eccezione degli animali  soggetti  a  movimentazioni,  sono
          differiti al 1° marzo 2017.
                7. Le persone fisiche residenti o  domiciliate  e  le
          persone giuridiche che hanno sede legale  o  operativa  nei
          Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate  dal  pagamento
          dell'imposta di bollo e dell'imposta  di  registro  per  le
          istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
          amministrazione fino al 31 dicembre 2023, in esecuzione  di
          quanto stabilito dalle ordinanze  di  cui  all'articolo  2,
          comma 2. Il deposito delle istanze,  dei  contratti  e  dei
          documenti effettuato presso  gli  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione,  in  esecuzione  di  quanto  stabilito   dal
          presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i
          medesimi effetti della registrazione  eseguita  secondo  le
          modalita' disciplinate dal testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non
          si procede al rimborso dell'imposta di  registro,  relativa
          alle istanze e ai documenti di cui al  precedente  periodo,
          gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore  della
          legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
          8.
                7-bis.  Fatto  salvo  l'adempimento  degli   obblighi
          dichiarativi di legge, non  sono  soggetti  all'imposta  di
          successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali
          ne'  all'imposta  di  registro  o  di  bollo  gli  immobili
          demoliti o dichiarati  inagibili  a  seguito  degli  eventi
          sismici verificatisi nei territori delle  regioni  Abruzzo,
          Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
                7-ter. Le esenzioni previste  dal  comma  7-bis  sono
          riconosciute esclusivamente con riguardo  alle  successioni
          di persone fisiche che alla data degli  eventi  sismici  si
          trovavano in una delle seguenti condizioni:
                  a) risultavano proprietarie o titolari  di  diritti
          reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei  comuni
          di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;
                  b) risultavano proprietarie o titolari  di  diritti
          reali  di  godimento  relativi  ad  immobili  ubicati   nei
          territori dei  comuni  di  Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,
          Macerata, Fabriano e  Spoleto  e  dichiarati  inagibili  ai
          sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo  1  del
          presente decreto;
                  c) risultavano proprietarie o titolari  di  diritti
          reali  di  godimento  relativi  ad  immobili  distrutti   o
          dichiarati  inagibili  ubicati  in  comuni  delle   regioni
          Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria,  diversi  da   quelli
          indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente  decreto,
          qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i
          danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi  a  far
          data dal 24 agosto 2016,  comprovato  da  apposita  perizia
          asseverata.
                7-quater. Le esenzioni previste dal comma  7-bis  non
          si  applicano  qualora  al  momento   dell'apertura   della
          successione  l'immobile   sia   stato   gia'   riparato   o
          ricostruito, in tutto o in parte.
                7-quinquies.   Con   provvedimento   del    direttore
          dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono disciplinate le  modalita'  di  rimborso
          delle  somme  gia'  versate  a   titolo   di   imposta   di
          successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali,  di
          imposta  di  registro  o  di  bollo,   relativamente   alle
          successioni che soddisfano i  requisiti  di  cui  ai  commi
          7-bis e 7-ter ed aperte  in  data  anteriore  a  quella  di
          entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo
          alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo  non  sono
          dovuti interessi.
                8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti
          connessi  alla  politica  agricola  comune  2014  -   2020,
          compresi  quelli  assunti  volontariamente  aderendo   alle
          misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE)
          n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
          dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione biologica in
          conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007  del  Consiglio
          del 28 giugno  2007,  le  aziende  agricole  ricadenti  nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di
          domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle  ipotesi  di
          mancato  adempimento  degli  obblighi   e   degli   impegni
          previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE)  n.
          640/2014  della  Commissione,  dell'11   marzo   2014.   La
          dichiarazione dell'autorita' amministrativa  competente  e'
          considerata ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  2  del
          citato regolamento n. 640/2014.
                9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria,  con
          riferimento   alle   produzioni   con   metodo   biologico,
          autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni  di  cui
          agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo  di  tempo
          non  superiore  ad  un   anno,   delle   deroghe   previste
          dall'articolo 47 del regolamento  (CE)  n.  889/2008  della
          Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di  informare  la
          Commissione europea sulle deroghe concesse, entro  un  mese
          dal  rilascio  delle  stesse,  le  Regioni  Lazio,  Umbria,
          Abruzzo e Marche comunicano al  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali  l'elenco  delle  aziende
          oggetto di deroga.
                10.  Il  termine  del  16  dicembre  2016,   di   cui
          all'articolo 1 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e' prorogato  al  30
          novembre 2017. Per i soggetti diversi  da  quelli  indicati
          all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017,
          n. 8 convertito con  modificazioni  dalla  legge  7  aprile
          2017,  n.  45,  il  termine  del  30   novembre   2017   e'
          ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017. La sospensione
          dei  termini  relativi  agli   adempimenti   e   versamenti
          tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze  1º  settembre  2016  si  applica  anche  ai
          soggetti residenti o aventi sede  legale  o  operativa  nei
          Comuni indicati nell'allegato 1 al  presente  decreto,  non
          ricompresi   nell'allegato   al   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016. Non si  fa
          luogo a rimborso di quanto gia' versato.
                10-bis.  La  sospensione  dei  versamenti   e   degli
          adempimenti tributari,  prevista  dal  citato  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e
          dal comma 10, si applica ai  soggetti  residenti  o  aventi
          sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2
          al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre  2016.  Non
          si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
                11. La ripresa  della  riscossione  dei  tributi  non
          versati per effetto delle sospensioni, disposte dal  citato
          decreto ministeriale 1º settembre 2016 e  dai  commi  10  e
          10-bis,  avviene  entro   il   16   dicembre   2017   senza
          applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da
          quelli   indicati   dall'articolo   11,   comma   3,    del
          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le
          somme  oggetto  di   sospensione   previste   dal   decreto
          ministeriale 1° settembre 2016 e  dai  commi  1-bis,  10  e
          10-bis, senza applicazione di sanzioni e  interessi,  entro
          il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione  fino  a
          un massimo di 120 rate mensili  di  pari  importo,  con  il
          versamento  dell'importo  della  prima  rata  entro  il  15
          gennaio  2020;  su  richiesta  del  lavoratore   dipendente
          subordinato o assimilato, la ritenuta puo'  essere  operata
          anche dal sostituto d'imposta. Il versamento delle ritenute
          non operate ai sensi del comma 1-bis del presente  articolo
          puo' essere disciplinato, subordinatamente e  comunque  nei
          limiti della disponibilita' di risorse del  fondo  previsto
          dall'articolo 1, comma 430, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze da emanare entro il  30  novembre  2017,  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27  luglio  2000,
          n. 212, e comunque senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica.  L'insufficiente,   tardivo   o   omesso
          pagamento  di  una  o  piu'  rate  ovvero  dell'unica  rata
          comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti  e  non
          versati nonche' delle relative sanzioni e  interessi  e  la
          cartella e' notificata, a pena di decadenza,  entro  il  31
          dicembre del terzo anno successivo  a  quello  di  scadenza
          dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a
          ruolo non e' eseguita se  il  contribuente  si  avvale  del
          ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
          18 dicembre 1997, n. 472.
                11-bis. Nei  casi  in  cui  per  effetto  dell'evento
          sismico la  famiglia  anagrafica  non  detiene  piu'  alcun
          apparecchio  televisivo  il  canone  di  abbonamento   alla
          televisione ad uso  privato  non  e'  dovuto  per  l'intero
          secondo semestre 2016 e per l'anno 2017.
                12.   Gli   adempimenti   tributari,   diversi    dai
          versamenti, non  eseguiti  per  effetto  delle  sospensioni
          disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre  2016
          e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il  mese  di
          febbraio 2018.
                12-bis. Al  fine  di  assicurare  nell'anno  2017  il
          gettito  dei  tributi  non  versati   per   effetto   delle
          sospensioni citate al  comma  11,  il  Commissario  per  la
          ricostruzione  e'  autorizzato  a  concedere,  con  proprio
          provvedimento, a valere sulle  risorse  della  contabilita'
          speciale  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  un'apposita
          anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro  per
          l'anno 2017.
                12-ter. Il Commissario per la ricostruzione  comunica
          entro febbraio 2018 le somme anticipate  di  cui  al  comma
          12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno  2017,
          ai  sensi   dell'ultimo   periodo   del   presente   comma,
          all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione,  la  quale
          provvede  a  trattenere  le  relative  somme   dall'imposta
          municipale propria riscossa  a  decorrere  da  giugno  2018
          tramite  il  sistema  del  versamento  unitario,   di   cui
          all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
          241 , per  un  importo  massimo  annuo  proporzionale  alla
          distribuzione delle scadenze  dei  versamenti  rateali  dei
          contribuenti di cui al comma  11.  Gli  importi  recuperati
          dall'Agenzia  delle  entrate-Struttura  di  gestione   sono
          versati ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
          dello Stato. I comuni  interessati  possono  in  ogni  caso
          procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo
          dell'entrata del bilancio statale  delle  anticipazioni  di
          cui al comma 12-bis,  inviando  apposita  attestazione  del
          versamento effettuato al Commissario per  la  ricostruzione
          entro il termine del 31 dicembre 2017.
                13. Nei Comuni di cui agli allegati  1,  2  e  2-bis,
          sono sospesi i  termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai
          versamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali  e
          dei premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  in  scadenza
          rispettivamente nel  periodo  dal  24  agosto  2016  al  30
          settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30
          settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei  contributi
          previdenziali   e   assistenziali   e   dei    premi    per
          l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli  adempimenti
          e i pagamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali
          e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi  ai
          sensi del presente articolo, sono effettuati  entro  il  15
          gennaio  2020,  anche  mediante  rateizzazione  fino  a  un
          massimo di  120  rate  mensili  di  pari  importo,  con  il
          versamento  dell'importo  della  prima  rata  entro  il  15
          gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni  e  interessi;
          su  richiesta  del  lavoratore  dipendente  subordinato   o
          assimilato, la  ritenuta  puo'  essere  operata  anche  dal
          sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione
          di cui al presente comma, valutati  in  97,835  milioni  di
          euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per  il  2017,
          si provvede ai sensi dell'articolo 52. Agli oneri  valutati
          di cui al presente comma, si applica l'articolo  17,  commi
          da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
                13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che
          hanno interessato le Regioni colpite dagli  eventi  sismici
          di cui all'articolo  1,  alle  richieste  di  anticipazione
          della posizione individuale maturata  di  cui  all'articolo
          11, comma 7, lettere b) e c),  del  decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, avanzate  da  parte  degli  aderenti
          alle  forme  pensionistiche  complementari  residenti   nei
          Comuni di cui agli allegati  1  e  2,  si  applica  in  via
          transitoria quanto  previsto  dall'articolo  11,  comma  7,
          lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005,
          a prescindere dal requisito degli otto anni  di  iscrizione
          ad  una  forma  pensionistica  complementare,  secondo   le
          modalita' stabilite dagli  statuti  e  dai  regolamenti  di
          ciascuna specifica forma  pensionistica  complementare.  Il
          periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal  24
          agosto 2016.
                14. Le disposizioni di cui ai commi 4  e  13  trovano
          applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi  e
          dei datori di lavoro che  alla  data  del  24  agosto  2016
          ovvero   del   26   ottobre   2016   erano   assistiti   da
          professionisti operanti nei Comuni di  cui  rispettivamente
          all'allegato 1 e all'allegato 2.
                15. All'articolo 9 della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
                    «2-bis. La ripresa  dei  versamenti  dei  tributi
          sospesi o differiti, ai sensi del comma 2,  avviene,  senza
          applicazione di  sanzioni,  interessi  e  oneri  accessori,
          relativi  al  periodo  di   sospensione,   anche   mediante
          rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di
          pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data  di
          scadenza  della  sospensione.  Con  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita'  e
          i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto
          della durata del periodo di sospensione, nei  limiti  delle
          risorse  preordinate  allo   scopo   dal   fondo   previsto
          dall'articolo 1, comma 430, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. I versamenti dei  tributi  oggetto  di  sospensione
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere destinati al predetto fondo.»;
                  b) il comma 2-ter e' abrogato.
                16. I redditi  dei  fabbricati,  ubicati  nelle  zone
          colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purche'
          distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,
          comunque adottate entro il  31  dicembre  2018,  in  quanto
          inagibili totalmente o parzialmente,  non  concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e  dell'imposta  sul  reddito
          delle  societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e
          agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
          d'imposta 2022. I fabbricati di cui al primo periodo  sono,
          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale
          propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  dal  tributo  per  i  servizi
          indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla  rata  scadente
          il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione  o
          agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
          dicembre 2023. Ai fini del presente comma, il  contribuente
          puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la  distruzione
          o  l'inagibilita'  totale   o   parziale   del   fabbricato
          all'autorita' comunale, che  nei  successivi  venti  giorni
          trasmette  copia  dell'atto  di  verificazione  all'ufficio
          dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
          decreto  del   Ministro   dell'interno   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
          novembre  2016,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, sono  stabiliti,  anche  nella  forma  di
          anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso  ai
          comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
          di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai  comuni
          di cui all'articolo 1, continuita'  nello  smaltimento  dei
          rifiuti solidi urbani, il Commissario per la  ricostruzione
          e' autorizzato a concedere,  con  propri  provvedimenti,  a
          valere sulle risorse della  contabilita'  speciale  di  cui
          all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino  ad
          un massimo di 16 milioni di euro con  riferimento  all'anno
          2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni  di  euro  annui
          per il triennio 2017 -  2019,  per  sopperire  ai  maggiori
          costi affrontati o alle minori entrate registrate a  titolo
          di TARI-tributo di cui all'articolo  1,  comma  639,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di  TARI-corrispettivo  di
          cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
                17. Per le banche insediate nei Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti
          nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data  del  31
          dicembre 2016 i termini riferiti ai  rapporti  interbancari
          scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016  ovvero
          il 26 ottobre 2016 e la  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto ovvero la data di entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche'  relativi
          ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza.
                18. Al fine di consentire  nei  Comuni  di  cui  agli
          allegati  1  e  2  il  completamento  delle  attivita'   di
          formazione  degli  operatori  del  settore  dilettantistico
          circa   il    corretto    utilizzo    dei    defibrillatori
          semiautomatici, l'efficacia delle  disposizioni  in  ordine
          alla  dotazione  e  all'impiego  da  parte  delle  societa'
          sportive   dilettantistiche   dei   predetti   dispositivi,
          adottate in  attuazione  dell'articolo  7,  comma  11,  del
          decreto legge 13 settembre 2012, n.  158,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  e'
          sospesa fino alla data del 30 giugno 2017."
              Note al comma 751
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  997,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021):
                "997.  L'imposta  comunale  sulla  pubblicita'  e  il
          canone per  l'autorizzazione  all'installazione  dei  mezzi
          pubblicitari,  riferiti  alle  insegne  di   esercizio   di
          attivita' commerciali e di produzione di  beni  o  servizi,
          nonche'  la  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
          pubbliche e il canone per l'occupazione di  spazi  ed  aree
          pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio  2019
          fino al 31 dicembre 2020, per le attivita' con sede  legale
          od operativa nei territori delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche  e  Umbria,   interessati   dagli   eventi   sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi  nei
          comuni  indicati  negli  allegati   1,   2   e   2-bis   al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229."
              La  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2020-2022)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2019,  n.
          304, S.O.
              Si  riporta  il   testo   dell'articolo   17-ter,   del
          decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21  recante
          Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,  di
          realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
          decisione (UE, EURATOM) 2020/2053  del  Consiglio,  del  14
          dicembre 2020, nonche' in  materia  di  recesso  del  Regno
          Unito dall'Unione europea:
                "Art. 17-ter Proroga di disposizioni in favore  delle
          popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti  dal
          sisma del 2016
                1. Per l'anno 2021, con riferimento alle  fattispecie
          individuate dall'articolo 1,  comma  997,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, non sono  dovuti  i  canoni  di  cui
          all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre
          2019, n. 160. Per il  ristoro  ai  comuni  a  fronte  delle
          minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo
          periodo  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'interno, un fondo con  una  dotazione  di  4
          milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, e' determinato il rimborso ai  comuni  interessati
          del minor gettito  derivante  dall'applicazione  del  primo
          periodo. Si applicano i criteri e  le  modalita'  stabiliti
          con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  14
          agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
          4 settembre 2019, e  con  decreto  del  direttore  generale
          delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli oneri  derivanti
          dal presente comma, pari a 4 milioni  di  euro  per  l'anno
          2021, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190.
                2. Le esenzioni  previste  dal  secondo  periodo  del
          comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge  16  ottobre
          2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al  31  dicembre
          2021.
                3.  Al  decreto-legge  17  ottobre  2016,   n.   189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) all'articolo 28, commi 7 e  13-ter,  le  parole:
          "31 dicembre  2020",  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite
          dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
                  b)  all'articolo  48,  comma  7,  le  parole:   "31
          dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
          2022".
                4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,  e'
          inserita la seguente:
                  "a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui  agli
          allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016,  n.  229,  affidamento  diretto  delle  attivita'  di
          esecuzione di  lavori,  servizi  e  forniture  nonche'  dei
          servizi di ingegneria e architettura, compresa  l'attivita'
          di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino
          al  termine  delle  attivita'  di  ricostruzione   pubblica
          previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge  n.  189
          del 2016"."
              Note al comma 752
              Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto-legge
          30 dicembre 2016, n. 244,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e  definizione
          di termini), come modificato dalla presente legge:
                "Art. 14. Proroga di termini  relativi  a  interventi
          emergenziali
                1. Al  comma  492  dell'articolo  1  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, e' premessa la seguente lettera:
                  «0a)  investimenti  dei  comuni,  individuati   dal
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,
          nonche' di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e
          dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, finalizzati a  fronteggiare  gli  eccezionali
          eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di
          amministrazione o da operazioni  di  indebitamento,  per  i
          quali gli enti dispongono di progetti esecutivi  redatti  e
          validati in conformita' alla  vigente  normativa,  completi
          del cronoprogramma della spesa;».
                2. Il termine di cui all'articolo 48,  comma  2,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato di ulteriori 6 mesi,  limitatamente  ai  soggetti
          danneggiati che dichiarino l'inagibilita'  del  fabbricato,
          casa di abitazione,  studio  professionale  o  azienda,  ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
          agli  enti  competenti;  la  proroga  e'  concessa  con  le
          modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2.
                3. Il termine di cui all'articolo 48,  comma  3,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2017.
                4. Il termine di cui all'articolo 48,  comma  7,  del
          decreto- legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2017  limitatamente  alle  istanze
          presentate  in  relazione  agli  eventi  sismici   di   cui
          all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
                5. Il termine di cui all'articolo 48, comma  17,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2017.
                5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e
          29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
          1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e
          dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, e' prorogata all'anno  2018  la  sospensione,
          prevista dal comma  456  dell'articolo  1  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, degli oneri  relativi  al  pagamento
          delle rate  dei  mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle
          finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1  e  3,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  da
          corrispondere  nell'anno  2017,  incluse  quelle   il   cui
          pagamento e' stato  differito  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma  426,  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   228,
          dell'articolo 1, comma 356, della legge 27  dicembre  2013,
          n. 147, e  dell'articolo  1,  comma  503,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190.  Gli  oneri  relativi  al  pagamento
          delle rate dei mutui di  cui  al  periodo  precedente  sono
          pagati, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  a
          decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci
          anni sulla base della periodicita'  di  pagamento  prevista
          nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
          Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
          4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro
          per l'anno 2018, si provvede  mediante  riduzione  di  pari
          importo dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo
          3-bis, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135.
                6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48,  comma  1,
          lettera g), del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, il termine di  sospensione  del  31  dicembre
          2016 e' prorogato al 31 dicembre  2023  limitatamente  alle
          attivita' economiche e produttive nonche'  per  i  soggetti
          privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
          inagibile  o  distrutta.  Con   riguardo   alle   attivita'
          economiche nonche' per  i  soggetti  privati  per  i  mutui
          relativi  alla  prima  casa  di  abitazione,  inagibile   o
          distrutta,  localizzate  in  una  'zona  rossa'   istituita
          mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo  compreso
          tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore  della
          presente  disposizione,  il  termine  di  sospensione   dei
          pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1,  lettera
          g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  e'  fissato
          al 31 dicembre 2023.
                6-bis.  Al  fine  di  agevolare  la   ripresa   delle
          attivita'  e  consentire  l'attuazione  dei  piani  per  la
          ricostruzione e per il ripristino dei danni  causati  dagli
          eccezionali  eventi  sismici  del  20  e  29  maggio  2012,
          all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, le  parole:  «e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e  comunque
          non oltre il 31 dicembre 2017».
                6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis,  pari  a
          25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede  mediante
          riduzione di pari importo dell'autorizzazione di  spesa  di
          cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135.
                6-quater. Il termine di  cui  all'articolo  3,  comma
          2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
          4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  marzo
          2014, n. 50, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
          dicembre 2017. A tal fine,  e'  autorizzata  la  spesa  nel
          limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017, da  versare
          sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122.  Alla
          copertura degli oneri di cui  al  presente  comma,  pari  a
          300.000  euro  per  l'anno  2017,  si   provvede   mediante
          riduzione di pari importo dell'autorizzazione di  spesa  di
          cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135.
                7. All'articolo 3 del decreto-legge 24  giugno  2016,
          n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,»
          sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e'  assegnato
          un contributo straordinario dell'importo complessivo di  12
          milioni di euro,»;
                  b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del  cratere,»
          sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e'  destinato
          un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».
                7-bis.   All'articolo   67-ter,    comma    5,    del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 134, dopo  il
          primo  periodo  e'  inserito  il   seguente:   «In   deroga
          all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto  2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre  2013,  n.  125,  l'efficacia   delle   graduatorie
          formatesi all'esito delle  suindicate  procedure  selettive
          per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata  fino  al
          31 dicembre 2018,  ed  e'  equiparata  all'efficacia  delle
          graduatorie formatesi all'esito delle  procedure  selettive
          di cui al comma 6 del presente articolo».
                8.  In  relazione   alle   esigenze   connesse   alla
          ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a
          far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017  e'  assegnato
          in favore dei Comuni  di  cui  agli  allegati  1  e  2  del
          decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito  con
          modificazioni  in  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  un
          contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e
          delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le
          risorse  sono  ripartite  tra  i  Comuni  interessati   con
          provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2  del  medesimo
          decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32
          milioni di euro  per  l'anno  2017,  si  provvede  mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307.
                9.  Il  termine  di  cui  al  comma  3  dell'articolo
          6-sexies  del  decreto-legge  26  aprile   2013,   n.   43,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,
          n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi  oneri
          si  provvede,  nel  limite  massimo  di  600.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e  nei  limiti
          delle  risorse  del  Fondo  per  la  ricostruzione  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, e, nel limite di 500.000  euro  per  ciascuno
          degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli
          anni 2021 e 2022, nell'ambito e nei limiti delle risorse di
          cui alle contabilita'  speciali  di  cui  al  comma  6  del
          predetto articolo 2.
                9-bis. All'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208, dopo il comma 433 e' inserito il seguente:
                  «433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433
          si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di
          euro  1.700.000  per  il  comune  dell'Aquila  e  di   euro
          1.152.209 per i comuni del cratere».
                10. All'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  10
          dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre  2016»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
                11. All'articolo 4, comma  1,  del  decreto-legge  26
          aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre  2016»
          sono sostituite dalle seguenti: «31  dicembre  2017».  Agli
          oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma  si
          provvede con le risorse  gia'  previste  per  la  copertura
          finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
          ministri n.  3858  del  12  marzo  2010,  pubblicata  nella
          Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
                12. Il termine del 31  dicembre  2016  relativo  alle
          disposizioni  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  n.  3554  del  5  dicembre  2006,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12  dicembre
          2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
          10 dicembre 2013, n. 136,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6,   come   prorogato
          dall'articolo  11,  comma  3-bis,  del   decreto-legge   30
          dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 25 febbraio 2016, n. 21, e' prorogato al 31  dicembre
          2017.
                12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b)
          e c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
          e' attribuito un contributo secondo gli  importi  riportati
          per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020  nella  tabella  1
          allegata al presente decreto.
                12-ter. Ai comuni di cui  agli  allegati  1  e  2  al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          attribuito un contributo secondo gli importi riportati  per
          ciascuno degli anni  dal  2017  al  2020  nella  tabella  2
          allegata al presente decreto.
                12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi
          12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017,
          a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27  euro
          per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno  2020,  si
          provvede    mediante    riduzione    di    pari     importo
          dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  3-bis,
          comma  6,  del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135.
                12-quinquies. All'articolo 12  del  decreto-legge  19
          giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2015, n. 125,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                  a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
                    «6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono  concesse
          esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019»;
                  b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
                    «7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019,
          le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui
          al primo periodo del  comma  7  non  fruite  dalle  imprese
          beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione
          da parte delle imprese beneficiarie di 6  milioni  di  euro
          per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2018 e 2019.».
                12-sexies.   Alla   compensazione    degli    effetti
          finanziari in termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento
          netto derivanti dal comma 12-quinquies, pari a 6 milioni di
          euro per l'anno 2017 e a 8 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente
          riduzione del Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
          finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189.
                12-septies. Gli  effetti  della  deliberazione  dello
          stato di emergenza adottata dal Consiglio dei  ministri  il
          19 febbraio 2016, e prorogata con successiva  delibera  del
          10 agosto 2016, in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
          meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre
          2015  hanno  colpito  il  territorio  delle   province   di
          Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente
          prorogati fino  al  30  ottobre  2017,  limitatamente  alle
          attivita'  finalizzate  all'attuazione   degli   interventi
          previsti  dall'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo   del
          Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11  agosto
          2016, ferme restando le risorse finanziarie di  provenienza
          regionale ivi individuate e disponibili allo scopo."
              Note al comma 753
              Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 22,  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,   n.   172
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili), come modificato dalla presente legge:
                "Art. 2-bis. Modifiche al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
          interessati dagli eventi sismici
                1. - 21. Omissis
                22. Nei casi previsti dal comma  6  dell'articolo  14
          del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2017,  n.  19,  i
          beneficiari dei mutui o dei  finanziamenti  possono  optare
          tra la sospensione dell'intera rata  e  quella  della  sola
          quota capitale, senza oneri aggiuntivi per  il  mutuatario.
          Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, le banche e  gli
          intermediari finanziari  informano  i  beneficiari,  almeno
          mediante avviso esposto  nelle  filiali  e  pubblicato  nel
          proprio sito internet, della possibilita'  di  chiedere  la
          sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
          dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore  a
          trenta  giorni,   per   l'esercizio   della   facolta'   di
          sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
          non  fornisca  tali  informazioni  nei  termini  e  con   i
          contenuti prescritti, sono  sospese  fino  al  31  dicembre
          2023, nelle  ipotesi  previste  dal  primo  periodo  e  dal
          secondo periodo del citato comma  6  dell'articolo  14  del
          decreto-legge n. 244 del 2016, senza oneri  aggiuntivi  per
          il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le  rate  in
          scadenza entro la predetta data. Entro il  termine  del  30
          giugno 2018, il Commissario  straordinario  del  governo  e
          l'Associazione   bancaria    italiana    provvedono    alla
          sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani
          di ammortamento dei mutui e dei  finanziamenti  sospesi  ai
          sensi dell'articolo  14,  comma  6,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2017, n. 19.
              Omissis."
              Note al comma 755
              Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 25,  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,   n.   172
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili):
                "Art. 2-bis. Modifiche al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
          interessati dagli eventi sismici
                1. - 21. Omissis
                25. Le autorita' di regolazione di  cui  all'articolo
          48, comma 2, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n.  229,  con  propri  provvedimenti  adottati  entro
          sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  disciplinano   le
          modalita' di rateizzazione per un periodo non  inferiore  a
          36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai
          sensi del comma  24  nonche'  del  citato  articolo  48  ed
          introducono agevolazioni, anche  di  natura  tariffaria,  a
          favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati
          1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n.  189  del  2016,
          individuando anche le  modalita'  per  la  copertura  delle
          agevolazioni  stesse   attraverso   specifiche   componenti
          tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti  di
          tipo perequativo. Con i provvedimenti di cui al  precedente
          periodo sono previste esenzioni,  fino  alla  data  del  31
          dicembre 2020, in favore delle utenze  localizzate  in  una
          'zona  rossa'   istituita   mediante   apposita   ordinanza
          sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016  e  la
          data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
          individuando anche le  modalita'  per  la  copertura  delle
          esenzioni   stesse   attraverso    specifiche    componenti
          tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti  di
          tipo perequativo.
              Omissis."
              Note al comma 756
              Si riporta il testo dell'articolo 8, del  decreto-legge
          24 ottobre 2019, n.  123,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 (Disposizioni  urgenti
          per l'accelerazione e il completamento delle  ricostruzioni
          in corso nei territori colpiti  da  eventi  sismici),  come
          modificato dalla presente legge:
                "Art. 8. Proroga di termini
                1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
          n. 189,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre  2016,  n.  229,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni:
                  a) al comma 1, il terzo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: «Relativamente ai mutui di cui al  primo  periodo
          del presente comma, il pagamento  delle  rate  in  scadenza
          negli  esercizi  2018,  2019,  2020  e  2021  e'   altresi'
          differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,
          rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al  quarto
          anno immediatamente successivi alla data  di  scadenza  del
          periodo di ammortamento, sulla base della  periodicita'  di
          pagamento  prevista  nei  provvedimenti  e  nei   contratti
          regolanti i mutui stessi»;
                  a-bis) al comma 2-bis, le parole: «per la durata di
          tre anni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino  al  31
          dicembre 2024»;
                  b) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal
          seguente:  «Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
          essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino
          al 31 dicembre 2020.».
                1-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229,  le  parole:  «31  dicembre
          2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
                1-ter.  Le  autorita'   di   regolazione   competenti
          prorogano fino al 31 dicembre 2020 le  agevolazioni,  anche
          di natura tariffaria, previste dall'articolo 48,  comma  2,
          del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  a
          favore dei titolari delle utenze situate nei comuni di  cui
          agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189
          del 2016. Le disposizioni del presente comma si  applicano,
          altresi', ai comuni di cui all'articolo 17,  comma  1,  del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,  n.  130.  Le
          agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al
          31 dicembre 2023  per  i  titolari  di  utenze  relative  a
          immobili inagibili che entro  il  30  aprile  2021  abbiano
          dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  con
          trasmissione  agli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  e
          dell'Istituto   nazionale    della    previdenza    sociale
          territorialmente competenti, l'inagibilita' del fabbricato,
          della casa di  abitazione,  dello  studio  professionale  o
          dell'azienda o la permanenza dello  stato  di  inagibilita'
          gia'  dichiarato.  La  rateizzazione  delle  fatture   gia'
          prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi,  ai
          sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16
          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' dilazionata in un periodo
          non inferiore a centoventi mesi.
                1-quater.   Le   agevolazioni   disciplinate    dalla
          deliberazione dell'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il
          gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e
          successive modificazioni e integrazioni, si applicano  alle
          utenze e alle forniture situate nelle  soluzioni  abitative
          di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni
          colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
          agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.
                2. Gli  adempimenti  e  i  pagamenti  delle  ritenute
          fiscali e contributi previdenziali e assistenziali  nonche'
          dei  premi  per   l'assicurazione   obbligatoria   di   cui
          all'articolo 48,  commi  11  e  13,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere
          dal 15 gennaio 2020 con le modalita' e nei termini  fissati
          dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento
          degli importi dovuti.
                2-bis.  La  riduzione  delle  ritenute  fiscali,  dei
          contributi previdenziali e assistenziali e  dei  premi  per
          l'assicurazione obbligatoria di cui al comma  2  in  favore
          delle imprese e  dei  professionisti  e'  riconosciuta  nel
          rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de
          minimis e, per la misura eccedente, nei  limiti  del  danno
          subito  come  conseguenza  diretta  del  sisma   e   previa
          dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo  50  del
          regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
          giugno  2014,  secondo  le   modalita'   procedimentali   e
          certificative di cui al comma 1  dell'articolo  12-bis  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
                3. All'articolo 2-bis, comma 24, primo  periodo,  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  le
          parole «1° gennaio 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «31 dicembre 2020».
                4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e  2
          del  presente  articolo,  pari  complessivamente  a   16,54
          milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74  milioni  di  euro
          per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022  e
          a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
          2029, si provvede mediante  corrispondente  utilizzo  delle
          risorse di cui all'articolo 2, comma 107,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244.
                4-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio."
              Note al comma 757
              Si riporta il testo dell'articolo 28 del  decreto-legge
          17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del
          2016), come modificato dalla presente legge:
                "Art. 28. Disposizioni in materia  di  trattamento  e
          trasporto del materiale derivante  dal  crollo  parziale  o
          totale degli edifici
                1. Allo scopo di garantire la  continuita'  operativa
          delle azioni poste in essere prima dell'entrata  in  vigore
          del presente decreto, sono fatte salve le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
          della  protezione  civile   28   agosto   2016,   n.   389,
          all'articolo 3 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391,  e  agli
          articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile 19 settembre 2016,  n.  394,  ed  i
          provvedimenti   adottati   ai    sensi    delle    medesime
          disposizioni.
                2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche
          ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano  il
          piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti
          dagli interventi  di  ricostruzione  oggetto  del  presente
          decreto.
                3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto  allo  scopo
          di:
                  a) fornire gli strumenti tecnici ed  operativi  per
          la migliore gestione delle macerie derivanti dai  crolli  e
          dalle demolizioni;
                  b) individuare le risorse occorrenti  e  coordinare
          il complesso delle attivita' da porre in essere per la piu'
          celere  rimozione  delle  macerie,  indicando  i  tempi  di
          completamento degli interventi;
                  c) assicurare, attraverso la corretta  rimozione  e
          gestione delle macerie, la possibilita'  di  recuperare  le
          originarie   matrici   storico-culturali   degli    edifici
          crollati;
                  d)  operare  interventi  di  demolizione  di   tipo
          selettivo che tengano  conto  delle  diverse  tipologie  di
          materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei
          cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e
          riducendo i costi di intervento;
                  e) limitare il volume  dei  rifiuti  recuperando  i
          materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova
          materia  prima   da   mettere   a   disposizione   per   la
          ricostruzione conseguente ai  danni  causati  dagli  eventi
          sismici di cui all'articolo  1,  e  se  non  utilizzati  il
          ricavato della loro vendita e' ceduto  come  contributo  al
          Comune da cui provengono tali materiali.
                3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito
          il commissario straordinario e  fermo  restando  il  limite
          delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma  13,
          aggiornano i piani di  cui  al  comma  2  individuando,  in
          particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di
          conclusione del procedimento entro il  termine  di  cui  al
          presente comma il commissario straordinario puo' aggiornare
          comunque il piano,  sentito  il  Presidente  della  regione
          interessata.
                4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo
          3 aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,  i
          materiali derivanti dal  crollo  parziale  o  totale  degli
          edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici  di
          cui all'articolo 1 nonche' quelli derivanti dalle attivita'
          di demolizione e  abbattimento  degli  edifici  pericolanti
          disposte  dai  Comuni  interessati  dagli  eventi   sismici
          nonche' da altri soggetti competenti o comunque  svolti  su
          incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non
          pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi
          di raccolta e trasporto da effettuarsi verso  i  centri  di
          raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai
          commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui e'  possibile
          segnalare  i  materiali  pericolosi   ed   effettuare,   in
          condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei
          conseguenti adempimenti amministrativi, il  produttore  dei
          materiali di cui al  presente  articolo  e'  il  Comune  di
          origine dei materiali stessi, in deroga  all'articolo  183,
          comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n.  152
          del 2006.
                5. Non costituiscono rifiuto  i  resti  dei  beni  di
          interesse  architettonico,  artistico  e  storico,  nonche'
          quelli dei  beni  ed  effetti  di  valore  anche  simbolico
          appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i  mattoni,  le
          ceramiche, le pietre con  valenza  di  cultura  locale,  il
          legno lavorato, i metalli  lavorati.  Tali  materiali  sono
          selezionati  e  separati  secondo  le  disposizioni   delle
          competenti Autorita', che ne individuano anche il luogo  di
          destinazione.  Il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo integra con  proprio  decreto,  ove
          necessario, entro cinque giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto,  le  disposizioni  applicative
          gia' all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato  ai
          sensi  dell'articolo  5   dell'ordinanza   del   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016,  n.
          393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di
          tutela  del  patrimonio  culturale,  ove   necessarie,   si
          intendono  acquisite  con  l'assenso  manifestato  mediante
          annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del
          Ministero che partecipa alle operazioni.
                6. La raccolta dei  materiali  di  cui  al  comma  4,
          insistenti  su  suolo  pubblico  ovvero,  nelle  sole  aree
          urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di
          raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo, ovvero
          direttamente agli impianti di recupero (R13  e  R5)  se  le
          caratteristiche delle macerie lo consentono, sono operati a
          cura delle aziende che gestiscono il servizio  di  gestione
          integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati
          o dei Comuni territorialmente competenti o delle  pubbliche
          amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente  o
          attraverso  imprese  di  trasporto  autorizzate   da   essi
          incaricate, o attraverso imprese dai  medesimi  individuate
          con  la  procedura  di  cui  all'articolo  63  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le predette attivita' di
          trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di  analisi
          preventive. Il Centro di coordinamento  RAEE  e'  tenuto  a
          prendere  in  consegna   i   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni  in  cui
          si trovano,  con  oneri  a  proprio  carico.  Ai  fini  dei
          conseguenti  adempimenti  amministrativi,  e'   considerato
          produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali
          stessi, in deroga all'articolo 183, comma  1,  lettera  f),
          del  citato  decreto   legislativo   n.   152   del   2006.
          Limitatamente ai materiali di cui al comma 4  del  presente
          articolo insistenti nelle aree  urbane  su  suolo  privato,
          l'attivita' di raccolta e di trasporto viene effettuata con
          il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei
          finanziamenti agevolati per la ricostruzione  privata  come
          disciplinato  dall'articolo  6.  A  tal  fine,  il   Comune
          provvede a notificare, secondo le modalita' previste  dalle
          vigenti disposizioni di legge in materia  di  notifica  dei
          provvedimenti   amministrativi   ovvero   secondo    quelle
          stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni,    apposita    comunicazione,     contenente
          l'indicazione della data nella quale  si  provvedera'  alla
          rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data
          di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il
          Comune autorizza, salvo che  l'interessato  abbia  espresso
          motivato  diniego,  la  raccolta  ed   il   trasporto   dei
          materiali.
                6-bis. Al di fuori  delle  ipotesi  disciplinate  dai
          precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici
          di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di
          quelli   aventi   valore   anche   simbolico   appartenenti
          all'edilizia storica, le  attivita'  di  demolizione  e  di
          contestuale rimozione delle macerie devono assicurare,  ove
          possibile, il recupero dei  materiali  e  la  conservazione
          delle  componenti  identitarie,  esterne  ed  interne,   di
          ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto
          ministeriale di cui al comma 5.
                7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche
          in deroga alla normativa vigente, previa  verifica  tecnica
          della  sussistenza   delle   condizioni   di   salvaguardia
          ambientale  e  di  tutela  della  salute   pubblica,   sono
          individuati, dai soggetti  pubblici  all'uopo  autorizzati,
          eventuali  e  ulteriori  appositi  siti  per  il   deposito
          temporaneo  dei  rifiuti  comunque  prodotti  fino  al   31
          dicembre 2023, autorizzati,  sino  alla  medesima  data,  a
          ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime
          aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla  data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  I  siti  di
          deposito  temporaneo  di  cui  all'articolo  3,  comma   1,
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile 1° settembre 2016, n.  391,  sono  autorizzati,  nei
          limiti temporali necessari, fino al  31  dicembre  2023,  e
          possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un  periodo
          non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio
          a recupero o smaltimento dei materiali di cui  al  presente
          articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al  31
          dicembre  2023  aumenti  di  quantitativi  e  tipologie  di
          rifiuti conferibili  presso  impianti  autorizzati,  previa
          verifica   istruttoria   semplificata   dell'idoneita'    e
          compatibilita'  dell'impianto,  senza  che  cio'  determini
          modifica e integrazione  automatiche  delle  autorizzazioni
          vigenti degli impianti.  I  titolari  delle  attivita'  che
          detengono sostanze  classificate  come  pericolose  per  la
          salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste  alle
          macerie sono tenuti a darne comunicazione  al  Sindaco  del
          Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e
          gestione in condizioni di sicurezza.  Il  Presidente  della
          Regione ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,  autorizza,
          qualora necessario, l'utilizzo di impianti  mobili  per  le
          operazioni di  selezione,  separazione,  messa  in  riserva
          (R13) e recupero (R5) di flussi  omogenei  di  rifiuti  per
          l'eventuale   successivo   trasporto   agli   impianti   di
          destinazione finale  della  frazione  non  recuperabile.  I
          rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   e   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo  quanto
          stabilito  dall'articolo  177,   comma   4,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.  Il  Presidente  della
          Regione ai sensi dell'articolo 1, comma  5,  stabilisce  le
          modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali
          di cui al comma  4  raccolti  e  trasportati,  nonche'  dei
          rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
                7-bis.  Nel  caso  in  cui  nel  sito  temporaneo  di
          deposito siano  da  effettuare  operazioni  di  trattamento
          delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, il  termine
          di cui all'articolo 208, comma  15,  secondo  periodo,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e'  ridotto  a
          quindici giorni.
                8. I gestori dei siti di deposito temporaneo  di  cui
          al comma 6 ricevono i  mezzi  di  trasporto  dei  materiali
          senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono  allo
          scarico presso  le  piazzole  attrezzate  e  assicurano  la
          gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio  agli
          impianti di trattamento dei  rifiuti  selezionati  presenti
          nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi'
          a fornire il personale di  servizio  per  eseguire,  previa
          autorizzazione  del  Presidente  della  Regione  ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 5,  la  separazione  e  cernita  dal
          rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei  rifiuti
          pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli  impianti
          autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
                9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al  minimo
          ulteriori impatti dovuti ai  trasporti,  i  rifiuti  urbani
          indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti  all'assistenza
          alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere
          conferiti  negli  impianti  gia'  allo  scopo   autorizzati
          secondo  il  principio  di  prossimita',  senza   apportare
          modifiche  alle  autorizzazioni  vigenti,  in  deroga  alla
          eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti
          urbani medesimi. In tal caso, il  gestore  dei  servizi  di
          raccolta si accorda preventivamente  con  i  gestori  degli
          impianti dandone comunicazione alla Regione  e  all'Agenzia
          regionale   per    la    protezione    ambientale    (ARPA)
          territorialmente competenti.
                10.
                11. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga,  anche
          a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto oltre
          i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla  parte
          IV del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  non
          rientrano nei rifiuti  di  cui  al  comma  4.  Ad  essi  e'
          attribuito  il  codice  CER  17.06.05*(asterisco)  e   sono
          gestiti secondo le indicazioni di cui  al  presente  comma.
          Tali  materiali  non   possono   essere   movimentati,   ma
          perimetrati   adeguatamente   con    nastro    segnaletico.
          L'intervento  di  bonifica  e'  effettuato  da  una   ditta
          specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga  durante  la
          raccolta, il rifiuto residuato dallo  scarto  dell'amianto,
          sottoposto ad eventuale separazione e cernita di  tutte  le
          matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi  e  dei  RAEE,
          mantiene  la  classificazione   di   rifiuto   urbano   non
          pericoloso con codice CER 20.03.99 e e' gestito secondo  le
          modalita'  di  cui  al  presente   articolo.   Qualora   il
          rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso
          il sito  di  deposito  temporaneo,  il  rimanente  rifiuto,
          privato del materiale contenente amianto, e  sottoposto  ad
          eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili,
          dei  rifiuti   pericolosi   e   dei   RAEE,   mantiene   la
          classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice
          CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio  a
          successive  operazioni  di  recupero  e   smaltimento.   In
          quest'ultimo caso i siti  di  deposito  temporaneo  possono
          essere adibiti  anche  a  deposito,  in  area  separata  ed
          appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica
          che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla  suddetta
          separazione  e  cernita,  siano   private   del   materiale
          contenente amianto e delle  altre  sostanze  pericolose  e'
          svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla
          normativa vigente sia  per  il  campionamento  sia  per  la
          valutazione dei limiti  di  concentrazione  in  peso  delle
          sostanze  pericolose  presenti.  Per  quanto  riguarda  gli
          interventi di bonifica,  le  ditte  autorizzate,  prima  di
          asportare e  smaltire  correttamente  tutto  il  materiale,
          devono presentare all'Organo di  Vigilanza  competente  per
          territorio idoneo piano di lavoro  ai  sensi  dell'articolo
          256 del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81.  Tale
          piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanita'
          pubblica dell'azienda unita' sanitaria  locale  competente,
          che entro 24 ore  lo  valuta.  I  dipartimenti  di  Sanita'
          pubblica individuano un nucleo  di  operatori  esperti  che
          svolge attivita' di assistenza alle aziende e ai  cittadini
          per il supporto sugli aspetti di competenza.
                12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale
          e  le  aziende  unita'  sanitaria  locale  territorialmente
          competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia
          di tutela ambientale e di prevenzione della  sicurezza  dei
          lavoratori, ed il Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo, al fine di evitare il  caricamento
          indifferenziato  nei  mezzi  di  trasporto  dei   beni   di
          interesse architettonico, artistico e  storico,  assicurano
          la vigilanza e il rispetto del presente articolo.
                13.  Ad  esclusione   degli   interventi   che   sono
          ricompresi e finanziati  nell'ambito  del  procedimento  di
          concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri
          derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli
          relativi alla raccolta, al trasporto, al  recupero  e  allo
          smaltimento  dei  rifiuti  si  provvede  nel  limite  delle
          risorse disponibili sul fondo di  cui  all'articolo  4.  Le
          amministrazioni coinvolte operano  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento,  senza
          soluzione di continuita', delle attivita' di cui al comma 4
          del presente articolo, in anticipazione rispetto  a  quanto
          previsto dall'articolo 4, comma 3,  del  presente  decreto,
          con ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
          civile, adottata d'intesa con il Commissario  straordinario
          del Governo per la ricostruzione nei territori  interessati
          dal sisma del 24 agosto 2016, e' assegnata la somma di euro
          100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo  di
          solidarieta' dell'Unione europea di cui al regolamento (CE)
          n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002.
                13-bis.  In  deroga  all'articolo  266  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare  10  agosto  2012,  n.  161,  e  al
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   i
          materiali da scavo provenienti dai cantieri  allestiti  per
          la realizzazione delle strutture abitative di emergenza  di
          cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
          della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016  o  di
          altre  opere  provvisionali  connesse  all'emergenza   sono
          gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter  a
          13-octies del presente articolo.
                13-ter.  In  deroga  alla  lettera  b)  del  comma  1
          dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98, e all'articolo 5 del  regolamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161,  i  materiali
          di cui al comma 13-bis del presente  articolo,  qualora  le
          concentrazioni di elementi e composti di cui  alla  tabella
          4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012  non
          superino  i   valori   delle   concentrazioni   soglia   di
          contaminazione indicati alla tabella 1 di cui  all'allegato
          5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152,  con  riferimento  alla   specifica
          destinazione d'uso  urbanistica  del  sito  di  produzione,
          potranno  essere  trasportati  e  depositati,  fino  al  31
          dicembre   2023,   in   siti   di   deposito    intermedio,
          preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni  caso
          un  livello  di   sicurezza   ambientale,   assumendo   fin
          dall'origine  la  qualifica  di  sottoprodotto   ai   sensi
          dell'articolo  183,  comma  1,  lettera  qq),  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
                13-quater.  Ai  fini  dei   conseguenti   adempimenti
          amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma
          13-bis e' il  comune  del  territorio  di  provenienza  dei
          materiali medesimi e il detentore e' il soggetto  al  quale
          il produttore puo' affidare detti materiali.
                13-quinquies. In deroga alle  lettere  a)  e  d)  del
          comma 1 dell'articolo 41-bis del  decreto-legge  21  giugno
          2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 98, il produttore dei materiali di  cui  al
          comma 13-bis  del  presente  articolo  non  ha  obbligo  di
          individuazione   preventiva   dell'utilizzo   finale    del
          sottoprodotto.
                13-sexies. E' competenza del produttore dei materiali
          di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti  di  cui
          al comma 13-ter, finalizzati a verificare  che  i  suddetti
          materiali ricadano entro i limiti indicati alla  tabella  1
          di cui all'allegato 5 al titolo V della  parte  quarta  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
                13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis
          del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  il
          produttore attesta il rispetto delle condizioni di  cui  al
          comma 13-ter del presente  articolo  tramite  dichiarazione
          resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale  ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
                13-octies. Il produttore  dei  materiali  di  cui  al
          comma 13-bis del presente articolo  si  accerta  che  siano
          rispettate le condizioni di cui al  comma  1  dell'articolo
          41-bis del decreto-legge n. 69 del  2013,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima  del  loro
          utilizzo."