art. 1 (commi 201-300)
 
 
    
+---------------------------------------------+---------------------+
|201. Per i processi dichiarati estinti ai    |Modalita'            |
|sensi del comma 198, l'eventuale diniego     |d'impugnazione del   |
|della definizione e' impugnabile dinanzi     |diniego riferito a   |
|all'organo giurisdizionale che ha dichiarato |una lite estinta per |
|l'estinzione. Il diniego della definizione e'|definizione          |
|motivo di revocazione del provvedimento di   |agevolata.           |
|estinzione pronunciato ai sensi del comma 198|                     |
|e la revocazione e' chiesta congiuntamente   |                     |
|all'impugnazione del diniego. Il termine per |                     |
|impugnare il diniego della definizione e per |                     |
|chiedere la revocazione e' di sessanta giorni|                     |
|dalla notificazione di cui al comma 200.     |                     |
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|202. La definizione agevolata perfezionata   |Estensione in capo ai|
|dal coobbligato giova in favore degli altri, |coobbligati degli    |
|compresi quelli per i quali la controversia  |effetti positivi     |
|non sia piu' pendente, fatte salve le        |della definizione    |
|disposizioni del secondo periodo del comma   |agevolata.           |
|196.                                         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|203. Con uno o piu' provvedimenti del        |Disciplina attuativa |
|direttore della competente Agenzia fiscale   |della definizione    |
|sono stabilite le modalita' di attuazione dei|agevolata della lite |
|commi da 186 a 202.                          |                     |
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|204. Resta ferma, in alternativa a quella    |Salvezza della       |
|prevista dai commi da 186 a 203, la          |procedura di         |
|definizione agevolata dei giudizi tributari  |definizione agevolata|
|pendenti innanzi alla Corte di cassazione di |gia' prevista per i  |
|cui all'articolo 5 della legge 31 agosto     |giudizi in Cassazione|
|2022, n. 130.                                |dalla riforma del    |
|                                             |processo tributario. |
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|205. Ciascun ente territoriale puo'          |Definizione agevolata|
|stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le    |delle liti da parte  |
|forme previste dalla legislazione vigente per|degli enti           |
|l'adozione dei propri atti, l'applicazione   |territoriali.        |
|delle disposizioni dei commi da 186 a 204    |                     |
|alle controversie attribuite alla            |                     |
|giurisdizione tributaria in cui e' parte il  |                     |
|medesimo ente o un suo ente strumentale.     |                     |
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|206. In alternativa alla definizione         |Accordo conciliativo |
|agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le   |alternativo alla     |
|controversie pendenti alla data di entrata in|procedura di         |
|vigore della presente legge innanzi alle     |definizione agevolata|
|corti di giustizia tributaria di primo e di  |delle liti           |
|secondo grado aventi ad oggetto atti         |tributarie.          |
|impositivi, in cui e' parte l'Agenzia delle  |                     |
|entrate, possono essere definite, entro il 30|                     |
|giugno 2023, con l'accordo conciliativo di   |                     |
|cui all'articolo 48 del decreto legislativo  |                     |
|31 dicembre 1992, n. 546.                    |                     |
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|207. In deroga a quanto previsto             |Benefici dell'accordo|
|dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto   |conciliativo         |
|legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,        |alternativo alla     |
|all'accordo conciliativo di cui al comma 206 |definizione agevolata|
|del presente articolo si applicano le        |della lite.          |
|sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo|                     |
|previsto dalla legge, gli interessi e gli    |                     |
|eventuali accessori.                         |                     |
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|208. Come previsto dall'articolo 48-ter,     |Modalita' e termini  |
|commi 2 e 4, del decreto legislativo 31      |di versamento delle  |
|dicembre 1992, n. 546, il versamento delle   |somme oggetto        |
|somme dovute ovvero, in caso di              |dell'accordo         |
|rateizzazione, della prima rata deve essere  |conciliativo         |
|effettuato entro venti giorni dalla data di  |alternativo alla     |
|sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si |definizione agevolata|
|applicano le disposizioni previste           |della lite           |
|dall'articolo 8 del decreto legislativo 19   |tributaria.          |
|giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti |                     |
|rate trimestrali di pari importo da versare  |                     |
|entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre   |                     |
|successivo al pagamento della prima rata.    |                     |
|Sull'importo delle rate successive alla prima|                     |
|sono dovuti gli interessi legali calcolati   |                     |
|dal giorno successivo al termine per il      |                     |
|versamento della prima rata. E' esclusa la   |                     |
|compensazione prevista dall'articolo 17 del  |                     |
|decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.   |                     |
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|209. In caso di mancato pagamento delle somme|Decadenza dal        |
|dovute o di una delle rate, compresa la      |beneficio delle      |
|prima, entro il termine di pagamento della   |sanzioni ridotte in  |
|rata successiva, il contribuente decade dal  |caso di mancato      |
|beneficio di cui al comma 207 e il competente|pagamento delle somme|
|ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle|oggetto di accordo   |
|residue somme dovute a titolo di imposta,    |conciliativo.        |
|interessi e sanzioni, nonche' della sanzione |                     |
|di cui all'articolo 13 del decreto           |                     |
|legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,        |                     |
|aumentata della meta' e applicata sul residuo|                     |
|importo dovuto a titolo di imposta.          |                     |
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|210. Sono escluse le controversie concernenti|Ipotesi di           |
|anche solo in parte:                         |controversie escluse |
|     a) le risorse proprie tradizionali      |dalla disciplina     |
|previste dall'articolo 2, paragrafo 1,       |dell'accordo         |
|lettera a), delle decisioni 2007/436/CE,     |conciliativo         |
|Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,    |alternativo e        |
|2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26   |applicazione         |
|maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del     |analogica delle norme|
|Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta |in tema di           |
|sul valore aggiunto riscossa                 |conciliazione fuori  |
|all'importazione;                            |udienza.             |
|     b) le somme dovute a titolo di recupero |                     |
|di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16  |                     |
|del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio,|                     |
|del 13 luglio 2015.                          |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|211. Si applica, in quanto compatibile con la|                     |
|presente disposizione, l'articolo 48 del     |                     |
|decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.|                     |
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|212. Le eventuali maggiori entrate derivanti |Destinazione delle   |
|dall'attuazione dei commi da 206 a 211,      |maggiori entrate     |
|accertate sulla base del monitoraggio        |derivanti            |
|periodico effettuato dall'Agenzia delle      |dall'istituto        |
|entrate, sono destinate, anche mediante      |dell'accordo         |
|riassegnazione, al Fondo per la riduzione    |conciliativo al Fondo|
|della pressione fiscale di cui al comma 130. |per la riduzione     |
|                                             |della pressione      |
|                                             |fiscale.             |
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|213. In alternativa alla definizione         |Rinuncia agevolata   |
|agevolata di cui ai commi da 186 a 205,      |alle controversie    |
|nelle controversie tributarie pendenti alla  |tributarie pendenti  |
|data di entrata in vigore della presente     |in Cassazione.       |
|legge innanzi alla Corte di cassazione ai    |                     |
|sensi dell'articolo 62 del decreto           |                     |
|legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui |                     |
|e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad  |                     |
|oggetto atti impositivi, il ricorrente,      |                     |
|entro il 30 giugno 2023, puo' rinunciare al  |                     |
|ricorso principale o incidentale             |                     |
|a seguito dell'intervenuta definizione       |                     |
|transattiva con la controparte,              |                     |
|perfezionatasi ai sensi del comma 215,       |                     |
|di tutte le pretese azionate in giudizio.    |                     |
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|214. La definizione transattiva di cui al    |Benefici della       |
|comma 213 comporta il pagamento delle somme  |rinuncia agevolata   |
|dovute per le imposte, le sanzioni ridotte   |alle liti tributarie |
|ad un diciottesimo del minimo previsto dalla |pendenti in          |
|legge, gli interessi e gli eventuali         |Cassazione.          |
|accessori.                                   |                     |
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|215. La definizione transattiva si           |Modalita' di         |
|perfeziona con la sottoscrizione e con il    |perfezionamento della|
|pagamento integrale delle somme dovute entro |rinuncia agevolata   |
|venti giorni dalla sottoscrizione            |alle liti tributarie |
|dell'accordo intervenuto tra le parti.       |pendenti in          |
|                                             |Cassazione.          |
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|216. È esclusa la compensazione prevista     |Esclusione della     |
|dall'articolo 17 del decreto legislativo     |compensazione in caso|
|9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata |di rinuncia agevolata|
|non da' comunque luogo alla restituzione     |ed esclusione della  |
|delle somme gia' versate, ancorche' eccedenti|restituzione delle   |
|rispetto a quanto dovuto per la              |somme gia' versate.  |
|definizione transattiva.                     |                     |
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|217. Alla rinuncia agevolata di cui al comma |Applicazione delle   |
|213 si applicano, in quanto compatibili,     |norme processual-ci- |
|le disposizioni dell'articolo 390 del codice |vilistiche in tema di|
|di procedura civile.                         |rinuncia al giudizio |
|                                             |in Cassazione.       |
+---------------------------------------------+---------------------+
|218. Sono escluse le controversie concernenti|Controversie escluse |
|anche solo in parte:                         |dalla disciplina in  |
|     a) le risorse proprie tradizionali      |tema di rinuncia     |
|previste dall'articolo 2, paragrafo 1,       |agevolata.           |
|lettera a), delle decisioni 2007/436/CE,     |                     |
|Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,    |                     |
|2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26   |                     |
|maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del     |                     |
|Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta |                     |
|sul valore aggiunto riscossa                 |                     |
|all'importazione;                            |                     |
|     b) le somme dovute a titolo di recupero |                     |
|di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16  |                     |
|del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio,|                     |
|del 13 luglio 2015.                          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|219. Con riferimento ai tributi amministrati |Regolarizzazione     |
|dall'Agenzia delle entrate, e' possibile     |dell'omesso o carente|
|regolarizzare l'omesso o carente versamento: |versamento delle rate|
|     a) delle rate successive alla prima     |relative alle somme  |
|relative alle somme dovute a seguito di      |dovute a seguito di  |
|accertamento con adesione o di acquiescenza  |accertamento con     |
|degli avvisi di accertamento e degli avvisi  |adesione o di        |
|di rettifica e di liquidazione, nonche' a    |acquiescenza agli    |
|seguito di reclamo o mediazione ai sensi     |avvisi di            |
|dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto   |accertamento, degli  |
|legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute|avvisi di rettifica e|
|alla data di entrata in vigore della presente|liquidazione, nonche'|
|legge e per le quali non e' stata ancora     |a seguito di reclamo |
|notificata la cartella di pagamento ovvero   |o mediazione, e degli|
|l'atto di intimazione, mediante il versamento|importi, anche       |
|integrale della sola imposta;                |rateali, relativi    |
|     b) degli importi, anche rateali,        |alle conciliazioni   |
|relativi alle conciliazioni di cui agli      |giudiziali.          |
|articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo |                     |
|31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data  |                     |
|di entrata in vigore della presente legge e  |                     |
|per i quali non e' stata ancora notificata la|                     |
|cartella di pagamento ovvero l'atto di       |                     |
|intimazione, mediante il versamento integrale|                     |
|della sola imposta.                          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|220. La regolarizzazione di cui al comma 219 |Modalita' di         |
|si perfeziona con l'integrale versamento di  |perfezionamento della|
|quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure  |regolarizzazione     |
|di un numero massimo di venti rate           |dell'omesso o carente|
|trimestrali di pari importo con scadenza     |versamento.          |
|della prima rata il 31 marzo 2023.           |                     |
|Sull'importo delle rate successive alla      |                     |
|prima, con scadenza il 30 giugno, il 30      |                     |
|settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di   |                     |
|ciascun anno, sono dovuti gli interessi      |                     |
|legali calcolati dal giorno successivo al    |                     |
|termine per il versamento della prima rata.  |                     |
|E' esclusa la compensazione prevista         |                     |
|dall'articolo 17 del decreto legislativo 9   |                     |
|luglio 1997, n. 241.                         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|221. In caso di mancato perfezionamento della|Conseguenze del      |
|regolarizzazione di cui ai commi 219 e 220,  |mancato              |
|non si producono gli effetti di cui ai       |perfezionamento della|
|medesimi commi e il competente ufficio       |regolarizzazione.    |
|procede all'iscrizione a ruolo dei residui   |                     |
|importi dovuti a titolo di imposta, interessi|                     |
|e sanzioni, nonche' della sanzione di cui    |                     |
|all'articolo 13 del decreto legislativo 18   |                     |
|dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo |                     |
|importo dovuto a titolo di imposta. In tali  |                     |
|ipotesi la cartella deve essere notificata   |                     |
|entro il termine di decadenza del 31 dicembre|                     |
|del terzo anno successivo a quello in cui si |                     |
|e' verificato l'omesso versamento integrale o|                     |
|parziale di quanto dovuto.                   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|222. Sono automaticamente annullati, alla    |Stralcio automatico  |
|data del 31 marzo 2023, i debiti di importo  |dei debiti di importo|
|residuo, alla data di entrata in vigore della|residuo fino a mille |
|presente legge, fino a mille euro,           |euro risultanti dai  |
|comprensivo di capitale, interessi per       |singoli carichi      |
|ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,     |affidati agli agenti |
|risultanti dai singoli carichi affidati agli |della riscossione dal|
|agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 |1° gennaio 2000 al 31|
|al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni    |dicembre 2015.       |
|statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti  |                     |
|pubblici previdenziali, ancorche' compresi   |                     |
|nelle definizioni di cui all'articolo 3 del  |                     |
|decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,       |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|                     |
|dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis   |                     |
|del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34,    |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28|                     |
|giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi  |                     |
|da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018,  |                     |
|n. 145. Ai fini del conseguente discarico,   |                     |
|senza oneri amministrativi a carico dell'ente|                     |
|creditore, e dell'eliminazione dalle relative|                     |
|scritture patrimoniali, l'agente della       |                     |
|riscossione trasmette agli enti interessati, |                     |
|entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote|                     |
|annullate, su supporto magnetico ovvero in   |                     |
|via telematica, in conformita' alle          |                     |
|specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al |                     |
|decreto direttoriale del Ministero           |                     |
|dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015,|                     |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142   |                     |
|del 22 giugno 2015. Si applicano le          |                     |
|disposizioni di cui all'articolo 1, comma    |                     |
|529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.   |                     |
|Gli enti creditori, sulla base dell'elenco   |                     |
|trasmesso dall'agente della riscossione,     |                     |
|adeguano le proprie scritture contabili in   |                     |
|ossequio ai rispettivi principi contabili    |                     |
|vigenti, deliberando i necessari             |                     |
|provvedimenti volti a compensare gli         |                     |
|eventuali effetti negativi derivanti         |                     |
|dall'operazione di annullamento. Restano     |                     |
|definitivamente acquisite le somme versate   |                     |
|anteriormente alla data dell'annullamento.   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|223. Dalla data di entrata in vigore della   |Sospensione della    |
|presente legge fino alla data                |riscossione fino alla|
|dell'annullamento di cui al comma 222 e'     |data                 |
|sospesa la riscossione dei debiti di cui allo|dell'annullamento dei|
|stesso comma 222.                            |debiti oggetto di    |
|                                             |stralcio automatico. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|224. Per il rimborso delle spese di          |Modalita' di rimborso|
|notificazione della cartella di pagamento    |delle spese di       |
|previste dall'articolo 17 del decreto        |notifica della       |
|legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella    |cartella di pagamento|
|formulazione tempo per tempo vigente, nonche'|afferenti ai debiti  |
|di quelle per le procedure esecutive,        |oggetto di stralcio. |
|relative alle quote, erariali e no, diverse  |                     |
|da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del|                     |
|decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,       |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|                     |
|dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4,     |                     |
|comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. |                     |
|41, convertito, con modificazioni, dalla     |                     |
|legge 21 maggio 2021, n. 69, e annullate ai  |                     |
|sensi del comma 222, l'agente della          |                     |
|riscossione presenta, entro il 30 settembre  |                     |
|2023, sulla base dei crediti risultanti dal  |                     |
|proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte|                     |
|salve le anticipazioni eventualmente         |                     |
|ottenute, apposita richiesta al Ministero    |                     |
|dell'economia e delle finanze. Il rimborso e'|                     |
|effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023,|                     |
|in dieci rate annuali, con onere a carico del|                     |
|bilancio dello Stato.                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|225. Restano ferme, per i debiti ivi         |Salvezza, per i      |
|contemplati, le disposizioni di cui          |debiti ivi           |
|all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre  |contemplati, delle   |
|2018, n. 119, convertito, con modificazioni, |discipline gia'      |
|dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e      |previste dai         |
|all'articolo 4, commi da 4 a 9, del          |precedenti           |
|decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,          |provvedimenti di     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 21|stralcio.            |
|maggio 2021, n. 69.                          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|226. Le disposizioni dei commi da 222 a 225  |Debiti esclusi dalla |
|non si applicano ai debiti relativi ai       |disciplina dello     |
|carichi di cui all'articolo 3, comma 16,     |stralcio automatico. |
|lettere a), b) e c), del citato decreto-legge|                     |
|23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con     |                     |
|modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, |                     |
|n. 136, nonche' alle risorse proprie         |                     |
|tradizionali previste dall'articolo 2,       |                     |
|paragrafo 1, lettera a), delle decisioni     |                     |
|2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7    |                     |
|giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del        |                     |
|Consiglio, del 26 maggio 2014, e             |                     |
|2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14  |                     |
|dicembre 2020, e all'imposta sul valore      |                     |
|aggiunto riscossa all'importazione.          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|227. Fermo restando quanto disposto dai commi|Limiti               |
|225, 226 e 228, relativamente ai debiti di   |all'annullamento     |
|importo residuo, alla data di entrata in     |automatico per i     |
|vigore della presente legge, fino a mille    |carichi fino a mille |
|euro, comprensivo di capitale, interessi per |euro portati da enti |
|ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,     |diversi dalle        |
|risultanti dai singoli carichi affidati agli |amministrazioni      |
|agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 |statali, dalle       |
|al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle |agenzie fiscali e    |
|amministrazioni statali, dalle agenzie       |dagli enti pubblici  |
|fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, |previdenziali.       |
|l'annullamento automatico di cui al comma 222|                     |
|opera limitatamente alle somme dovute, alla  |                     |
|medesima data, a titolo di interessi per     |                     |
|ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e  |                     |
|di interessi di mora di cui all'articolo 30, |                     |
|comma 1, del decreto del Presidente della    |                     |
|Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale   |                     |
|annullamento non opera con riferimento al    |                     |
|capitale e alle somme maturate alla predetta |                     |
|data a titolo di rimborso delle spese per le |                     |
|procedure esecutive e di notificazione della |                     |
|cartella di pagamento, che restano           |                     |
|integralmente dovuti.                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|228. Relativamente alle sanzioni             |Disciplina dello     |
|amministrative, comprese quelle per          |stralcio automatico  |
|violazioni del codice della strada, di cui al|per le sanzioni      |
|decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  |amministrative       |
|diverse da quelle irrogate per violazioni    |diverse da quelle    |
|tributarie o per violazione degli obblighi   |irrogate per         |
|relativi ai contributi e ai premi dovuti agli|violazioni tributarie|
|enti previdenziali, le disposizioni del comma|o per violazione     |
|227 si applicano limitatamente agli          |degli obblighi       |
|interessi, comunque denominati, compresi     |relativi ai          |
|quelli di cui all'articolo 27, sesto comma,  |contributi e ai premi|
|della legge 24 novembre 1981, n. 689, e      |dovuti agli enti     |
|quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del  |previdenziali.       |
|decreto del Presidente della Repubblica 29   |                     |
|settembre 1973, n. 602; l'annullamento       |                     |
|automatico di cui al comma 222 non opera con |                     |
|riferimento alle predette sanzioni e alle    |                     |
|somme maturate a titolo di rimborso delle    |                     |
|spese per le procedure esecutive e di        |                     |
|notificazione della cartella di pagamento,   |                     |
|che restano integralmente dovute.            |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|229. Gli enti creditori di cui al comma 227  |Previsione della     |
|possono stabilire di non applicare le        |possibilita', per gli|
|disposizioni dello stesso comma 227 e,       |enti diversi dalle   |
|conseguentemente, quelle del comma 228, con  |amministrazioni      |
|provvedimento adottato da essi entro il 31   |statali, dalle       |
|gennaio 2023 nelle forme previste dalla      |agenzie fiscali e    |
|legislazione vigente per l'adozione dei      |dagli enti pubblici  |
|propri atti e comunicato, entro la medesima  |previdenziali, di non|
|data, all'agente della riscossione con le    |applicare le         |
|modalita' che lo stesso agente pubblica nel  |disposizioni speciali|
|proprio sito internet entro dieci giorni     |relative             |
|dalla data di entrata in vigore della        |all'annullamento     |
|presente legge. Entro lo stesso termine del  |automatico dei loro  |
|31 gennaio 2023, i medesimi enti danno       |crediti e delle      |
|notizia dell'adozione dei predetti           |sanzioni             |
|provvedimenti mediante pubblicazione nei     |amministrative.      |
|rispettivi siti internet istituzionali.      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|230. Dalla data di entrata in vigore della   |Sospensione, fino al |
|presente legge fino al 31 marzo 2023 e'      |31 marzo 2023, della |
|sospesa la riscossione dell'intero ammontare |riscossione riferita |
|dei debiti di cui ai commi 227 e 228 del     |ai debiti oggetto di |
|presente articolo e non si applicano a tali  |stralcio automatico. |
|debiti gli interessi di mora di cui          |                     |
|all'articolo 30, comma 1, del decreto del    |                     |
|Presidente della Repubblica 29 settembre     |                     |
|1973, n. 602.                                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|231. Fermo restando quanto previsto dai commi|Rottamazione delle   |
|da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli|cartelle esattoriali |
|carichi affidati agli agenti della           |relative ai carichi  |
|riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno |affidati agli agenti |
|2022 possono essere estinti senza            |della riscossione tra|
|corrispondere le somme affidate all'agente   |il 1° gennaio 2000 ed|
|della riscossione a titolo di interessi e di |il 30 giugno 2022.   |
|sanzioni, gli interessi di mora di cui       |                     |
|all'articolo 30, comma 1, del decreto del    |                     |
|Presidente della Repubblica 29 settembre     |                     |
|1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme  |                     |
|aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1,  |                     |
|del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. |                     |
|46, e le somme maturate a titolo di aggio ai |                     |
|sensi dell'articolo 17 del decreto           |                     |
|legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando |                     |
|le somme dovute a titolo di capitale e quelle|                     |
|maturate a titolo di rimborso delle spese per|                     |
|le procedure esecutive e di notificazione    |                     |
|della cartella di pagamento.                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|232. Il pagamento delle somme di cui al comma|Modalita' di         |
|231 e' effettuato in unica soluzione, entro  |versamento delle     |
|il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo |somme dovute a       |
|di diciotto rate, la prima e la seconda delle|seguito di           |
|quali, ciascuna di importo pari al 10 per    |rottamazione delle   |
|cento delle somme complessivamente dovute ai |cartelle.            |
|fini della definizione, con scadenza         |                     |
|rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre|                     |
|2023 e le restanti, di pari ammontare, con   |                     |
|scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 |                     |
|luglio e il 30 novembre di ciascun anno a    |                     |
|decorrere dal 2024.                          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|233. In caso di pagamento rateale, sono      |Interessi da         |
|dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli  |corrispondere in caso|
|interessi al tasso del 2 per cento annuo; non|di rottamazione delle|
|si applicano le disposizioni dell'articolo 19|cartelle e versamento|
|del decreto del Presidente della Repubblica  |rateale delle somme  |
|29 settembre 1973, n. 602.                   |dovute.              |
+---------------------------------------------+---------------------+
|234. L'agente della riscossione rende        |Pubblicazione dei    |
|disponibili ai debitori, nell'area riservata |dati riferiti ai     |
|del proprio sito internet istituzionale, i   |carichi definibili.  |
|dati necessari a individuare i carichi       |                     |
|definibili.                                  |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|235. Il debitore manifesta all'agente della  |Modalita' di         |
|riscossione la sua volonta' di procedere alla|esercizio del diritto|
|definizione di cui al comma 231 rendendo,    |alla rottamazione    |
|entro il 30 aprile 2023, apposita            |delle cartelle.      |
|dichiarazione, con le modalita',             |
|esclusivamente telematiche, che lo stesso    |                     |
|agente pubblica nel proprio sito internet    |                     |
|entro venti giorni dalla data di entrata in  |                     |
|vigore della presente legge; in tale         |                     |
|dichiarazione il debitore sceglie altresi' il|                     |
|numero di rate nel quale intende effettuare  |                     |
|il pagamento, entro il limite massimo        |                     |
|previsto dal comma 232.                      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 |Disciplina           |
|il debitore indica l'eventuale pendenza di   |dell'istanza di      |
|giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa  |rottamazione delle   |
|ricompresi e assume l'impegno a rinunciare   |cartelle e della sua |
|agli stessi giudizi, che, dietro             |eventuale            |
|presentazione di copia della dichiarazione e |integrazione.        |
|nelle more del pagamento delle somme dovute, |                     |
|sono sospesi dal giudice. L'estinzione del   |                     |
|giudizio e' subordinata all'effettivo        |                     |
|perfezionamento della definizione e alla     |                     |
|produzione, nello stesso giudizio, della     |                     |
|documentazione attestante i pagamenti        |                     |
|effettuati; in caso contrario, il giudice    |                     |
|revoca la sospensione su istanza di una delle|                     |
|parti.                                       |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|237. Entro il 30 aprile 2023 il debitore puo'|                     |
|integrare, con le modalita' previste dal     |                     |
|comma 235, la dichiarazione presentata       |                     |
|anteriormente a tale data.                   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|238. Ai fini della determinazione            |Determinazione       |
|dell'ammontare delle somme da versare ai     |dell'ammontare da    |
|sensi del comma 231, si tiene conto          |versare a titolo di  |
|esclusivamente degli importi gia' versati a  |rottamazione delle   |
|titolo di capitale compreso nei carichi      |cartelle.            |
|affidati e a titolo di rimborso delle spese  |                     |
|per le procedure esecutive e di notificazione|                     |
|della cartella di pagamento. Il debitore, se,|                     |
|per effetto di precedenti pagamenti parziali,|                     |
|ha gia' integralmente corrisposto quanto     |                     |
|dovuto ai sensi del comma 231, per           |                     |
|beneficiare degli effetti della definizione  |                     |
|deve comunque manifestare la sua volonta' di |                     |
|aderirvi con le modalita' previste dal comma |                     |
|235.                                         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|239. Le somme relative ai debiti definibili, |Esclusione,          |
|versate a qualsiasi titolo, anche            |nell'ambito della    |
|anteriormente alla definizione, restano      |rottamazione, del    |
|definitivamente acquisite e non sono         |rimborso delle somme |
|rimborsabili.                                |gia' versate.        |
+---------------------------------------------+---------------------+
|240. A seguito della presentazione della     |Disciplina degli     |
|dichiarazione, relativamente ai carichi      |effetti della        |
|definibili che ne costituiscono oggetto:     |presentazione della  |
|     a) sono sospesi i termini di            |dichiarazione di     |
|prescrizione e decadenza;                    |adesione con         |
|     b) sono sospesi, fino alla scadenza     |procedura agevolata. |
|della prima o unica rata delle somme dovute a|                     |
|titolo di definizione, gli obblighi di       |                     |
|pagamento derivanti da precedenti dilazioni  |                     |
|in essere alla data di presentazione;        |                     |
|     c) non possono essere iscritti nuovi    |                     |
|fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi |                     |
|quelli gia' iscritti alla data di            |                     |
|presentazione;                               |                     |
|     d) non possono essere avviate nuove     |                     |
|procedure esecutive;                         |                     |
|     e) non possono essere proseguite le     |                     |
|procedure esecutive precedentemente avviate, |                     |
|salvo che non si sia tenuto il primo incanto |                     |
|con esito positivo;                          |                     |
|     f) il debitore non e' considerato       |                     |
|inadempiente ai fini di cui agli articoli    |                     |
|28-ter e 48-bis del decreto del Presidente   |                     |
|della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  |                     |
|     g) si applica la disposizione di cui    |                     |
|all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile  |                     |
|2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  |                     |
|dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini   |                     |
|del rilascio del documento unico di          |                     |
|regolarita' contributiva (DURC), di cui al   |                     |
|decreto del Ministro del lavoro e delle      |                     |
|politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato|                     |
|nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno|                     |
|2015.                                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|241. Entro il 30 giugno 2023, l'agente della |Termini e modalita'  |
|riscossione comunica ai debitori che hanno   |di comunicazione ai  |
|presentato la dichiarazione di cui al comma  |debitori che hanno   |
|235 l'ammontare complessivo delle somme      |aderito alla         |
|dovute ai fini della definizione, nonche'    |definizione del      |
|quello delle singole rate e il giorno e il   |quantum dovuto.      |
|mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale   |                     |
|comunicazione e' resa disponibile ai debitori|                     |
|anche nell'area riservata del sito internet  |                     |
|dell'agente della riscossione.               |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|242. Il pagamento delle somme dovute per la  |Modalita' di         |
|definizione puo' essere effettuato:          |versamento delle     |
|a) mediante domiciliazione sul conto corrente|somme dovute a       |
|eventualmente indicato dal debitore con le   |seguito di           |
|modalita' determinate dall'agente della      |rottamazione.        |
|riscossione nella comunicazione di cui al    |                     |
|comma 241;                                   |                     |
|b) mediante moduli di pagamento precompilati,|                     |
|che l'agente della riscossione e' tenuto ad  |                     |
|allegare alla comunicazione di cui al comma  |                     |
|241;                                         |                     |
|c) presso gli sportelli dell'agente della    |                     |
|riscossione.                                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|243. Limitatamente ai debiti definibili per i|Conseguenze della    |
|quali e' stata presentata la dichiarazione di|domanda di           |
|cui al comma 235:                            |definizione agevolata|
|    a) alla data del 31 luglio 2023 le       |sulle dilazioni di   |
|dilazioni sospese ai sensi del comma 240,    |pagamento gia' in    |
|lettera b), sono automaticamente revocate;   |atto.                |
|     b) il pagamento della prima o unica rata|                     |
|delle somme dovute a titolo di definizione   |                     |
|determina l'estinzione delle procedure       |                     |
|esecutive precedentemente avviate, salvo che |                     |
|non si sia tenuto il primo incanto con esito |                     |
|positivo.                                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|244. In caso di mancato ovvero di            |Ipotesi di omesso,   |
|insufficiente o tardivo versamento, superiore|insufficiente o      |
|a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di   |tardivo versamento   |
|una di quelle in cui e' stato dilazionato il |delle rate riferite  |
|pagamento delle somme di cui al comma 232, la|alle somme rottamate.|
|definizione non produce effetti e riprendono |                     |
|a decorrere i termini di prescrizione e di   |                     |
|decadenza per il recupero dei carichi oggetto|                     |
|di dichiarazione. In tal caso, relativamente |                     |
|ai debiti per i quali la definizione non ha  |                     |
|prodotto effetti, i versamenti effettuati    |                     |
|sono acquisiti a titolo di acconto           |                     |
|dell'importo complessivamente dovuto a       |                     |
|seguito dell'affidamento del carico e non    |                     |
|determinano l'estinzione del debito residuo, |                     |
|di cui l'agente della riscossione prosegue   |                     |
|l'attivita' di recupero.                     |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|245. Possono essere compresi nella           |Estensione della     |
|definizione agevolata di cui al comma 231    |definizione agevolata|
|anche i debiti risultanti dai carichi        |anche ai debiti      |
|affidati agli agenti della riscossione che   |oggetto di accordo di|
|rientrano nei procedimenti instaurati a      |composizione della   |
|seguito di istanza presentata dai debitori ai|crisi, di piano del  |
|sensi del capo II, sezione prima, della legge|consumatore, di      |
|27 gennaio 2012, n. 3, o del titolo IV, capo |ristrutturazione dei |
|II, sezioni seconda e terza, del codice della|debiti del           |
|crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al |consumatore e di cd. |
|decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,  |concordato minore.   |
|con la possibilita' di effettuare il         |                     |
|pagamento del debito, anche falcidiato, con  |                     |
|le modalita' e nei tempi eventualmente       |                     |
|previsti nel decreto di omologazione.        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|246. Sono esclusi dalla definizione di cui al|Debiti esclusi dalla |
|comma 231 i debiti risultanti dai carichi    |procedura di         |
|affidati agli agenti della riscossione       |rottamazione delle   |
|recanti:                                     |cartelle.            |
|    a) le risorse proprie tradizionali       |                     |
|previste dall'articolo 2, paragrafo 1,       |                     |
|lettera a), delle decisioni 2007/436/CE,     |                     |
|Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,    |                     |
|2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26   |                     |
|maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del     |                     |
|Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta |                     |
|sul valore aggiunto riscossa                 |                     |
|all'importazione;                            |                     |
|    b) le somme dovute a titolo di recupero  |                     |
|di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16  |                     |
|del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio,|                     |
|del 13 luglio 2015;                          |                     |
|    c) i crediti derivanti da pronunce di    |                     |
|condanna della Corte dei conti;              |                     |
|     d) le multe, le ammende e le sanzioni   |                     |
|pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti |                     |
|e sentenze penali di condanna.               |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|247. Per le sanzioni amministrative, comprese|Rottamazione delle   |
|quelle per violazioni del codice della       |sanzioni             |
|strada, di cui al decreto legislativo 30     |amministrative       |
|aprile 1992, n. 285, diverse da quelle       |diverse da quelle    |
|irrogate per violazioni tributarie o per     |irrogate per         |
|violazione degli obblighi relativi ai        |violazioni tributarie|
|contributi e ai premi dovuti agli enti       |o per violazione     |
|previdenziali, le disposizioni dei commi da  |degli obblighi       |
|231 a 252 si applicano limitatamente agli    |relativi ai          |
|interessi, comunque denominati, compresi     |contributi e ai premi|
|quelli di cui all'articolo 27, sesto comma,  |dovuti agli enti     |
|della legge 24 novembre 1981, n. 689, e      |previdenziali.       |
|quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del  |                     |
|decreto del Presidente della Repubblica 29   |                     |
|settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate|                     |
|a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17  |                     |
|del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.   |                     |
|112.                                         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|248. Alle somme occorrenti per aderire alla  |Prededucibilita'     |
|definizione di cui al comma 231, che sono    |delle somme          |
|oggetto di procedura concorsuale nonche' di  |occorrenti per la    |
|tutte le procedure di composizione negoziale |definizione con      |
|della crisi d'impresa previste dal regio     |riferimento ai       |
|decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice  |soggetti che si      |
|di cui al decreto legislativo 12 gennaio     |trovano in procedura |
|2019, n. 14, si applica la disciplina dei    |concorsuale o di     |
|crediti prededucibili.                       |composizione         |
|                                             |negoziale della crisi|
|                                             |di impresa.          |
+---------------------------------------------+---------------------+
|249. Possono essere estinti, secondo le      |Facolta' di          |
|disposizioni di cui ai commi da 231 a 248,   |estinguere mediante  |
|anche se con riferimento ad essi si e'       |rottamazione anche i |
|determinata l'inefficacia della relativa     |debiti relativi a    |
|definizione, anche i debiti relativi ai      |precedenti istituti  |
|carichi affidati agli agenti della           |di "pace fiscale".   |
|riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di      |                     |
|dichiarazioni rese ai sensi:                 |                     |
|     a) dell'articolo 6, comma 2, del        |                     |
|decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,       |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 1°|                     |
|dicembre 2016, n. 225;                       |                     |
|     b) dell'articolo 1, comma 5, del        |                     |
|decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,       |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |                     |
|dicembre 2017, n. 172;                       |                     |
|     c) dell'articolo 3, comma 5, del        |                     |
|decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,       |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|                     |
|dicembre 2018, n. 136;                       |                     |
|     d) dell'articolo 1, comma 189, della    |                     |
|legge 30 dicembre 2018, n. 145;              |                     |
|     e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2,   |                     |
|del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,     |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28|                     |
|giugno 2019, n. 58.                          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|250. A seguito del pagamento delle somme di  |Discarico automatico |
|cui al comma 231, l'agente della riscossione |dell'agente della    |
|e' automaticamente discaricato dell'importo  |riscossione con      |
|residuo. Al fine di consentire agli enti     |riferimento          |
|creditori di eliminare dalle proprie         |all'importo residuo  |
|scritture patrimoniali i crediti             |contenuto nei carichi|
|corrispondenti alle quote discaricate, lo    |definiti.            |
|stesso agente della riscossione trasmette,   |                     |
|anche in via telematica, a ciascun ente      |                     |
|interessato, entro il 31 dicembre 2028,      |                     |
|l'elenco dei debitori che si sono avvalsi    |                     |
|delle disposizioni di cui ai commi da 231 a  |                     |
|252 e dei codici tributo per i quali e' stato|                     |
|effettuato il versamento.                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|251. Le disposizioni di cui ai commi da 231 a|Estensione della     |
|252 si applicano ai debiti risultanti dai    |rottamazione anche ai|
|carichi affidati agli agenti della           |debiti risultanti dai|
|riscossione dagli enti di cui al decreto     |carichi affidati agli|
|legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al     |agenti della         |
|decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,|riscossione degli    |
|previe apposite delibere dei medesimi enti   |enti di previdenza   |
|approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo |privati.             |
|3 del citato decreto legislativo n. 509 del  |                     |
|1994, pubblicate nei rispettivi siti internet|                     |
|istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e     |                     |
|comunicate entro la medesima data all'agente |                     |
|della riscossione mediante posta elettronica |                     |
|certificata.                                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|252. Per gli enti di cui all'articolo 2 del  |Ripianamento del     |
|decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  |disavanzo derivante  |
|l'eventuale maggiore disavanzo determinato   |dalla cancellazione  |
|dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e   |dei crediti          |
|dei commi da 231 a 251 puo' essere ripianato |determinata dallo    |
|in non piu' di cinque annualita', in quote   |stralcio dei debiti  |
|annuali costanti secondo le modalita'        |fino a mille euro e  |
|previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del   |delle altre norme in |
|decreto del Ministero dell'economia e delle  |tema di "pace        |
|finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella     |fiscale".            |
|Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021. |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|253. All'articolo 1 della legge 23 dicembre  |Rimodulazione dei    |
|2014, n. 190, sono apportate le seguenti     |termini per la       |
|modificazioni:                               |comunicazione di     |
|     a) al comma 684, il primo periodo e'    |inesigibilita'       |
|sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di|relative alle quote  |
|inesigibilita' relative alle quote affidate  |affidate agli agenti |
|agli agenti della riscossione dal 1° gennaio |della riscossione    |
|2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti  |                     |
|creditori che hanno cessato o cessano di     |                     |
|avvalersi delle societa' del Gruppo Equitalia|                     |
|ovvero dell'Agenzia delle                    |                     |
|entrate-Riscossione, sono presentate, per i  |                     |
|ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005,|                     |
|entro il 31 dicembre 2028, per quelli        |                     |
|consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31     |                     |
|dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011|                     |
|al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per      |                     |
|quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il |                     |
|31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati    |                     |
|negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre |                     |
|2032»;                                       |                     |
|     b) dopo il comma 684 sono inseriti i    |                     |
|seguenti:                                    |                     |
|     «684-bis. L'agente della riscossione    |                     |
|puo' presentare in qualsiasi momento le      |                     |
|comunicazioni di inesigibilita' relative alle|                     |
|quote di cui al comma 684 nei seguenti casi: |                     |
|     a) intervenuta chiusura del fallimento, |                     |
|in presenza di debitore fallito;             |                     |
|     b) assenza di beni del debitore,        |                     |
|risultante alla data dell'accesso al sistema |                     |
|informativo del Ministero dell'economia e    |                     |
|delle finanze in qualunque momento effettuato|                     |
|dall'agente della riscossione;               |                     |
|     c) intervenuta prescrizione del diritto |                     |
|di credito;                                  |                     |
|     d) esaurimento delle attivita' di       |                     |
|recupero cui all'articolo 19, comma 2,       |                     |
|lettere d) e d-bis), del decreto legislativo |                     |
|13 aprile 1999, n. 112;                      |                     |
|     e) mancanza di nuovi beni rispetto a    |                     |
|quelli con riferimento ai quali, nel biennio |                     |
|antecedente, le attivita' di cui alla lettera|                     |
|d) sono state esaurite con esito parzialmente|                     |
|o totalmente infruttuoso;                    |                     |
|     f) rapporto percentuale tra il valore   |                     |
|dei beni del debitore risultanti alla data   |                     |
|dell'accesso di cui alla lettera b) e        |                     |
|l'importo complessivo del credito per cui si |                     |
|procede inferiore al 5 per cento.            |                     |
|     684-ter. Alle comunicazioni di          |                     |
|inesigibilita' di cui al comma 684-bis si    |                     |
|applicano le disposizioni dei commi 684,     |                     |
|secondo periodo, 685 e 688, fermo restando   |                     |
|che, al ricorrere delle condizioni di cui al |                     |
|comma 684-bis, lettere e) e f), il mancato   |                     |
|svolgimento delle attivita' di recupero non  |                     |
|costituisce causa di perdita del diritto al  |                     |
|discarico. Relativamente a tali comunicazioni|                     |
|il controllo di cui al comma 687, secondo    |                     |
|periodo, puo' essere avviato dal giorno      |                     |
|successivo a quello di presentazione»;       |                     |
|     c) al comma 686, dopo la parola:        |                     |
|«legittimato» sono inserite le seguenti: «,  |                     |
|anche nei casi di cui al comma 684-bis,      |                     |
|lettere e) e f), del presente articolo,».    |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|254. Il comma 4 dell'articolo 68 del         |                     |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,          |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 24|                     |
|aprile 2020, n. 27, e' abrogato.             |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|255. All'articolo 162 del testo unico delle  |Implementazione della|
|imposte sui redditi, di cui al decreto del   |c.d. Investment      |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,|Management Exemption.|
|n. 917, sono apportate le seguenti           |                     |
|modificazioni:                               |                     |
|    a) al comma 6, le parole: «dal comma 7»  |                     |
|sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 7,|                     |
|7-ter e 7-quater»;                           |                     |
|    b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i   |                     |
|seguenti:                                    |                     |
|    «7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere|                     |
|delle condizioni di cui al comma 7-quater, si|                     |
|considera indipendente dal veicolo di        |                     |
|investimento non residente il soggetto,      |                     |
|residente o non residente anche operante     |                     |
|tramite propria stabile organizzazione nel   |                     |
|territorio dello Stato, che, in nome o per   |                     |
|conto del veicolo di investimento non        |                     |
|residente o di sue controllate, dirette o    |                     |
|indirette, e anche se con poteri             |                     |
|discrezionali, abitualmente concluda         |                     |
|contratti di acquisto, di vendita o di       |                     |
|negoziazione, o comunque contribuisca, anche |                     |
|tramite operazioni preliminari o accessorie, |                     |
|all'acquisto, alla vendita o alla            |                     |
|negoziazione di strumenti finanziari, anche  |                     |
|derivati e comprese le partecipazioni al     |                     |
|capitale o al patrimonio, e di crediti.      |                     |
|    7-quater. Le disposizioni del comma 7-ter|                     |
|si applicano a condizione che:               |                     |
|    a) il veicolo di investimento non        |                     |
|residente e le relative controllate siano    |                     |
|residenti o localizzati in uno Stato o       |                     |
|territorio compreso nell'elenco di cui       |                     |
|all'articolo 11, comma 4, lettera c), del    |                     |
|decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;  |                     |
|    b) il veicolo di investimento non        |                     |
|residente rispetti requisiti di indipendenza |                     |
|stabiliti dal decreto previsto dal comma     |                     |
|7-quinquies;                                 |                     |
|    c) il soggetto residente o non residente,|                     |
|che svolge l'attivita' nel territorio dello  |                     |
|Stato in nome o per conto del veicolo di     |                     |
|investimento non residente di cui alla       |                     |
|lettera a) non ricopra cariche negli organi  |                     |
|di amministrazione e di controllo del veicolo|                     |
|di investimento e di sue controllate, dirette|                     |
|o indirette, e non detenga una partecipazione|                     |
|ai risultati economici del veicolo           |                     |
|d'investimento non residente superiore al 25 |                     |
|per cento. A tal fine si considerano anche le|                     |
|partecipazioni agli utili spettanti a        |                     |
|soggetti appartenenti al medesimo gruppo di  |                     |
|tale soggetto. Il decreto previsto dal comma |                     |
|7-quinquies stabilisce le modalita' di       |                     |
|computo della partecipazione agli utili;     |                     |
|    d) il soggetto residente, o la stabile   |                     |
|organizzazione nel territorio dello Stato del|                     |
|soggetto non residente, che presta servizi   |                     |
|nell'ambito di accordi con entita'           |                     |
|appartenenti al medesimo gruppo riceva, per  |                     |
|l'attivita' svolta nel territorio dello      |                     |
|Stato, una remunerazione supportata dalla    |                     |
|documentazione idonea di cui all'articolo 1, |                     |
|comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre |                     |
|1997, n. 471. Con provvedimento dell'Agenzia |                     |
|delle entrate sono definite le linee guida   |                     |
|per l'applicazione a tale remunerazione      |                     |
|dell'articolo 110, comma 7.                  |                     |
|    7-quinquies. Con decreto del Ministro    |                     |
|dell'economia e delle finanze sono stabilite |                     |
|le disposizioni di attuazione della          |                     |
|disciplina dei commi 7-ter e 7-quater»;      |                     |
|    c) dopo il comma 9 e' aggiunto il        |                     |
|seguente:                                    |                     |
|    «9-bis. Al ricorrere delle condizioni di |                     |
|cui al comma 7-quater, la sede fissa d'affari|                     |
|a disposizione di un'impresa residente che vi|                     |
|svolge la propria attivita', utilizzando il  |                     |
|proprio personale, non si considera, ai fini |                     |
|del comma 1, a disposizione del veicolo di   |                     |
|investimento di cui alla lettera a) del comma|                     |
|7-quater non residente per il solo fatto che |                     |
|l'attivita' dell'impresa residente reca un   |                     |
|beneficio al predetto veicolo».              |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|256. L'Agenzia delle entrate, per gli anni   |Procedure concorsuali|
|2023 e 2024, e' autorizzata ad assumere con  |straordinarie volte  |
|contratto di lavoro subordinato a tempo      |al reclutamento di   |
|indeterminato, nei limiti della vigente      |nuovo personale      |
|dotazione organica, in aggiunta alle vigenti |dell'Agenzia delle   |
|facolta' assunzionali, un contingente di     |entrate.             |
|personale pari a 3.900 unita' da inquadrare  |                     |
|nell'Area dei funzionari prevista dal vigente|                     |
|sistema di classificazione del contratto     |                     |
|collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 -   |                     |
|Comparto Funzioni centrali, mediante         |                     |
|l'indizione di procedure concorsuali         |                     |
|pubbliche, anche in deroga alle disposizioni |                     |
|in materia di concorso unico contenute       |                     |
|nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del      |                     |
|decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,        |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 30|                     |
|ottobre 2013, n. 125, nonche' alle           |                     |
|disposizioni in materia di mobilita' tra le  |                     |
|pubbliche amministrazioni di cui all'articolo|                     |
|30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. |                     |
|165.                                         |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|257. Ai fini dell'attuazione del comma 256,  |                     |
|e' autorizzata la spesa di euro 48.165.000   |                     |
|per l'anno 2023 e di euro 191.840.220 annui a|                     |
|decorrere dall'anno 2024.                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|258. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, per|Trasferimento        |
|ottimizzare i servizi informatici strumentali|dall'Agenzia delle   |
|al servizio nazionale della riscossione,     |entrate riscossione a|
|trasferisce, entro il 31 dicembre 2023, le   |SOGEI S.p.A. delle   |
|attivita' relative all'esercizio dei sistemi |attivita' relative   |
|ICT, demand and delivery riscossione enti e  |all'esercizio dei    |
|contribuenti e demand and delivery servizi   |sistemi ICT, demand &|
|corporate alla societa' SOGEI Spa, mediante  |delivery riscossione |
|cessione del ramo di azienda individuato con |enti e contribuenti, |
|il decreto di cui al comma 263 e con gli     |demand & delivery    |
|effetti di cui all'articolo 2112 del codice  |servizi corporate.   |
|civile, fatto salvo quanto previsto dalle    |                     |
|disposizioni speciali di cui al presente     |                     |
|comma e ai commi da 259 a 263. Il            |                     |
|corrispettivo di cessione e' pari al valore  |                     |
|patrimoniale del ramo di azienda alla data   |                     |
|della cessione.                              |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|259. A decorrere dalla data di cessione del  |                     |
|ramo d'azienda, le attivita' di cui al comma |                     |
|258 sono erogate all'Agenzia delle           |                     |
|entrate-Riscossione dalla societa' SOGEI Spa |                     |
|sulla base di apposite convenzioni.          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|260. Il personale con contratto di lavoro    |Disciplina delle     |
|subordinato alle dipendenze dell'Agenzia     |modalita' del        |
|delle entrate-Riscossione, assegnato alle    |trasferimento del    |
|specifiche unita' che compongono il ramo di  |personale            |
|azienda alla data della cessione, e'         |dell'Agenzia delle   |
|trasferito alla societa' SOGEI Spa senza     |entrate a SOGEI      |
|soluzione di continuita', con applicazione   |S.p.A.               |
|della contrattazione collettiva di primo e di|                     |
|secondo livello applicata presso la SOGEI Spa|                     |
|e con salvezza di eventuali differenze       |                     |
|retributive specificamente riscontrate con   |                     |
|riferimento ai soli trattamenti minimi       |                     |
|previsti dai contratti collettivi nazionali  |                     |
|di lavoro applicati prima e dopo la cessione,|                     |
|da conglobare in un elemento distinto della  |                     |
|retribuzione assorbibile.                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|261. Le operazioni di cui ai commi 258 e 259 |Esenzione fiscale    |
|sono esenti da imposizione fiscale.          |delle operazioni di  |
|                                             |trasferimento delle  |
|                                             |attivita' e del      |
|                                             |personale            |
|                                             |dell'Agenzia delle   |
|                                             |entrate a SOGEI      |
|                                             |S.p.A.               |
+---------------------------------------------+                     |
|262. Dall'attuazione delle disposizioni dei  |                     |
|commi da 258 a 263 non devono derivare nuovi |                     |
|o maggiori oneri a carico della finanza      |                     |
|pubblica.                                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|263. Con decreto del Ministro dell'economia e|Disciplina delle     |
|delle finanze sono stabilite le modalita'    |modalita' attuative  |
|applicative delle disposizioni dei commi 258 |del trasferimento    |
|e 260.                                       |delle attivita' e del|
|                                             |personale            |
|                                             |dell'Agenzia delle   |
|                                             |entrate a SOGEI      |
|                                             |S.p.A.               |
+---------------------------------------------+---------------------+
|264. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del      |Innalzamento dallo   |
|decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,     |0,45 allo 0,50       |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 22|dell'aliquota        |
|novembre 2002, n. 265, dopo la lettera b) e' |dell'imposta sulle   |
|inserita la seguente:                        |riserve matematiche  |
|     «b-bis) a decorrere dal periodo di      |dei rami vita        |
|imposta successivo a quello in corso alla    |iscritte nel bilancio|
|data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per     |dell'esercizio delle |
|cento».                                      |imprese assicurative.|
+---------------------------------------------+---------------------+
|265. All'articolo 1 della legge 28 dicembre  |Proroga del credito  |
|2015, n. 208, sono apportate le seguenti     |di imposta per       |
|modificazioni:                               |investimenti         |
|     a) al comma 98, primo periodo, le       |destinati a strutture|
|parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono      |produttive nelle     |
|sostituite dalle seguenti: «fino al 31       |regioni del          |
|dicembre 2023»;                              |Mezzogiorno.         |
|     b) al comma 108, primo periodo, le      |                     |
|parole: «2020 e in 1.053,9 milioni di euro   |                     |
|per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono    |                     |
|sostituite dalle seguenti «2020, in 1.053,9  |                     |
|milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 |                     |
|e 2022 e in 1.467 milioni di euro per l'anno |                     |
|2023».                                       |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|266. Agli oneri derivanti dal comma 265,     |                     |
|quantificati in 1.467 milioni di euro per    |                     |
|l'anno 2023, si provvede mediante            |                     |
|corrispondente riduzione del Fondo per lo    |                     |
|sviluppo e la coesione, periodo di           |                     |
|programmazione 2021-2027, di cui all'articolo|                     |
|1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020,  |                     |
|n. 178, fermo restando il complessivo        |                     |
|criterio di ripartizione territoriale.       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|267. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, |Proroga del credito  |
|del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,     |di imposta per       |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 3 |investimenti nelle   |
|agosto 2017, n. 123, le parole: «31 dicembre |Zone economiche      |
|2022» sono sostituite dalle seguenti: «31    |speciali.            |
|dicembre 2023». Agli oneri derivanti dal     |                     |
|presente comma, valutati in 65,2 milioni di  |                     |
|euro per l'anno 2023, si provvede mediante   |                     |
|corrispondente riduzione del Fondo per lo    |                     |
|sviluppo e la coesione, periodo di           |                     |
|programmazione 2021-2027, di cui all'articolo|                     |
|1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020,  |                     |
|n. 178, fermo restando il complessivo        |                     |
|criterio di ripartizione territoriale.       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|268. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  |Estensione al 2023   |
|2020, n. 178, sono apportate le seguenti     |del credito di       |
|modificazioni:                               |imposta per          |
|     a) al comma 185, le parole: «per gli    |investimenti in      |
|anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle      |ricerca e sviluppo in|
|seguenti: «per gli anni 2021, 2022 e 2023»;  |favore delle imprese |
|     b) al comma 187, le parole: «di 104     |operanti in Abruzzo, |
|milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 |Basilicata, Calabria,|
|e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno    |Campania, Molise,    |
|2025» sono sostituite dalle seguenti: «di    |Puglia, Sardegna e   |
|159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni|Sicilia.             |
|2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per   |                     |
|l'anno 2025».                                |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|269. Agli oneri derivanti dal comma 268,     |                     |
|valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno|                     |
|degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede    |                     |
|mediante corrispondente riduzione del Fondo  |                     |
|per lo sviluppo e la coesione, periodo di    |                     |
|programmazione 2021-2027, di cui all'articolo|                     |
|1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020,  |                     |
|n. 178.                                      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|270. All'articolo 1, comma 831, della legge  |Proroga del credito  |
|30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «entro  |di imposta per la    |
|il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle   |messa in funzione di |
|seguenti: «entro il 31 dicembre 2023» e le   |impianti di          |
|parole: «nel limite massimo di 1 milione di  |compostaggio presso i|
|euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle  |centri agroalimentari|
|seguenti: «nel limite massimo di 1 milione di|siti in Basilicata,  |
|euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».   |Calabria, Campania,  |
|Agli oneri derivanti dal presente comma, pari|Molise, Puglia e     |
|a 1 milione di euro per l'anno 2024, si      |Sicilia.             |
|provvede mediante corrispondente riduzione   |                     |
|del Fondo per lo sviluppo e la coesione,     |                     |
|periodo di programmazione 2021-2027, di cui  |                     |
|all'articolo 1, comma 177, della legge 30    |                     |
|dicembre 2020, n. 178.                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, |Disciplina della     |
|del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,   |richiesta di         |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|riversamento         |
|dicembre 2021, n. 215, in materia di termine |spontaneo del credito|
|per il riversamento spontaneo del credito    |di imposta per       |
|d'imposta per investimenti in attivita' di   |ricerca e sviluppo   |
|ricerca e sviluppo, le parole: «entro il 31  |indebitamente        |
|ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti:|utilizzato in        |
|«entro il 30 novembre 2023».                 |compensazione.       |
+---------------------------------------------+---------------------+
|272. All'articolo 23, comma 2, del           |Condizioni per il    |
|decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73,         |rilascio delle       |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |certificazioni       |
|agosto 2022, n. 122, in materia di rilascio  |relative alle spese  |
|della certificazione degli investimenti in   |per attivita' di     |
|attivita' di ricerca e sviluppo, l'ultimo    |ricerca, sviluppo e  |
|periodo e' sostituito dal seguente: «Le      |innovazione.         |
|certificazioni di cui al primo, al secondo e |                     |
|al terzo periodo possono essere richieste a  |                     |
|condizione che le violazioni relative        |                     |
|all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti  |                     |
|dalle norme citate nei medesimi periodi non  |                     |
|siano state gia' constatate con processo     |                     |
|verbale di constatazione».                   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|273. All'articolo 83, comma 1, ultimo        |Modifiche alla       |
|periodo, del testo unico delle imposte sui   |disciplina del       |
|redditi, di cui al decreto del Presidente    |processo di          |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in|correzione degli     |
|materia di imputazione temporale di          |errori contabili ai  |
|componenti negativi di reddito, ai fini della|fini fiscali.        |
|determinazione del reddito complessivo, a    |                     |
|seguito della correzione di errori contabili,|                     |
|sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  |                     |
|«, e, sussistendo gli altri presupposti,     |                     |
|opera soltanto per i soggetti che            |                     |
|sottopongono il proprio bilancio d'esercizio |                     |
|a revisione legale dei conti».               |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|274. All'articolo 8, comma 1-bis, del        |                     |
|decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73,         |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |                     |
|agosto 2022, n. 122, sono aggiunte, in fine, |                     |
|le seguenti parole: «, e, sussistendo gli    |                     |
|altri presupposti, opera soltanto per i      |                     |
|soggetti che sottopongono il proprio bilancio|                     |
|d'esercizio a revisione legale dei conti».   |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|275. Le disposizioni di cui ai commi 273 e   |                     |
|274 si applicano a decorrere dal periodo     |                     |
|d'imposta in corso alla data di entrata in   |                     |
|vigore del citato decreto-legge 21 giugno    |                     |
|2022, n. 73.                                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|276. All'articolo 18, comma 1, secondo       |Ampliamento          |
|periodo, del decreto del Presidente della    |dell'ambito operativo|
|Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in     |del regime di        |
|materia di contabilita' semplificata per le  |contabilita'         |
|imprese minori, le parole: «non abbiano      |semplificata per     |
|superato l'ammontare di 400.000 euro per le  |imprese minori.      |
|imprese aventi per oggetto prestazioni di    |                     |
|servizi, ovvero di 700.000 euro per le       |                     |
|imprese aventi per oggetto altre attivita'»  |                     |
|sono sostituite dalle seguenti: «non abbiano |                     |
|superato l'ammontare di 500.000 euro per le  |                     |
|imprese aventi per oggetto prestazioni di    |                     |
|servizi, ovvero di 800.000 euro per le       |                     |
|imprese aventi per oggetto altre attivita'». |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|277. All'articolo 16, comma 2, secondo       |"bonus mobili" per   |
|periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. |l'anno 2023.         |
|63, convertito, con modificazioni, dalla     |                     |
|legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di    |                     |
|detrazioni fiscali collegate agli interventi |                     |
|di ristrutturazione edilizia, le parole: «e a|                     |
|5.000 euro per gli anni 2023 e 2024» sono    |                     |
|sostituite dalle seguenti: «, a 8.000 euro   |                     |
|per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno    |                     |
|2024».                                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|278. La dotazione del fondo di cui al comma  |Fondo indennizzi per |
|2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25  |i danni agli immobili|
|maggio 2021, n. 73, convertito, con          |derivanti            |
|modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.|dall'esposizione     |
|106, e' incrementata di 3,5 milioni di euro  |prolungata           |
|per l'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro     |all'inquinamento     |
|annui a decorrere dall'anno 2024.            |ILVA.                |
+---------------------------------------------+---------------------+
|279. All'articolo 77, comma 2-quater, del    |Modifiche alla       |
|decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,         |disciplina del limite|
|convertito, con modificazioni, dalla legge 23|massimo d'indennizzo |
|luglio 2021, n. 106, le parole: «massima del |per i danni agli     |
|20 per cento del valore di mercato           |immobili derivanti   |
|dell'immobile danneggiato al momento della   |dall'esposizione     |
|domanda» sono sostituite dalle seguenti:     |prolungata           |
|«stabilita con sentenza definitiva di        |all'inquinamento     |
|risarcimento dei danni di cui al comma 2-ter |ILVA.                |
|o con provvedimento di insinuazione del      |                     |
|credito allo stato passivo della procedura   |                     |
|concorsuale».                                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|280. Al decreto del Ministro dello sviluppo  |Modifiche alla       |
|economico 23 settembre 2022, pubblicato nella|disciplina attuativa |
|Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre    |del fondo a copertura|
|2022, recante le condizioni e le modalita'   |dell'indennizzo per i|
|per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis |danni agli immobili  |
|dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio |derivanti            |
|2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  |dell'esposizione     |
|dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono     |prolungata           |
|apportate le seguenti modificazioni:         |all'inquinamento     |
|     a) all'articolo 6, comma 2, dopo le     |provocato dagli      |
|parole: «fisiche o giuridiche,» sono inserite|stabilimenti         |
|le seguenti: «entro sei mesi dalla data di   |siderurgici di       |
|pubblicazione del presente decreto,»;        |Taranto del Gruppo   |
|     b) all'articolo 7, il comma 2 e'        |ILVA.                |
|abrogato;                                    |                     |
|     c) l'articolo 10 e' sostituito dal      |                     |
|seguente:                                    |                     |
|     «Art. 10. - (Autocertificazione dei     |                     |
|requisiti e controlli) - 1. I beneficiari    |                     |
|sono tenuti ad allegare all'istanza di       |                     |
|indennizzo di cui all'articolo 6, comma 2,   |                     |
|un'autocertificazione che attesti la         |                     |
|sussistenza delle condizioni di cui          |                     |
|all'articolo 5, comma 1.                     |                     |
|     2. Il Ministero, anche avvalendosi della|                     |
|commissione tecnica di cui all'articolo 9,   |                     |
|comma 2, puo' verificare, successivamente    |                     |
|all'erogazione del contributo, la sussistenza|                     |
|delle condizioni poste alla base della       |                     |
|richiesta di indennizzo.                     |                     |
|     3. Qualora il Ministero accerti la      |                     |
|falsita' dell'autocertificazione di cui al   |                     |
|comma 1, oltre alla revoca dell'indennizzo ai|                     |
|sensi dell'articolo 12, si applicano le      |                     |
|sanzioni di cui all'articolo 495 del codice  |                     |
|penale».                                     |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|281. In via eccezionale, per i periodi di    |Reintroduzione per il|
|paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023,|2023 dell'esonero    |
|l'esonero sulla quota dei contributi         |sulla quota dei      |
|previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia|contributi           |
|e i superstiti a carico del lavoratore       |previdenziali dovuti |
|previsto dall'articolo 1, comma 121, della   |dai lavoratori       |
|legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'           |dipendenti pubblici e|
|riconosciuto nella misura di 2 punti         |privati, esclusi i   |
|percentuali con i medesimi criteri e         |lavoratori domestici.|
|modalita' di cui al citato articolo 1, comma |                     |
|121, della legge n. 234 del 2021 ed e'       |                     |
|incrementato di un ulteriore punto           |                     |
|percentuale, a condizione che la retribuzione|                     |
|imponibile, parametrata su base mensile per  |                     |
|tredici mensilita', non ecceda l'importo     |                     |
|mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la    |                     |
|competenza del mese di dicembre, del rateo di|                     |
|tredicesima. Resta ferma l'aliquota di       |                     |
|computo delle prestazioni pensionistiche.    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|282. Ai fini dell'attuazione delle           |Lavoratori dello     |
|disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, |spettacolo:          |
|della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante  |incremento delle     |
|delega al Governo e altre disposizioni in    |risorse del Fondo per|
|materia di spettacolo, in materia di riordino|il sostegno economico|
|e revisione degli ammortizzatori sociali e   |temporaneo - SET.    |
|delle indennita' e per l'introduzione di     |                     |
|un'indennita' di discontinuita' a favore dei |                     |
|lavoratori iscritti nel Fondo pensioni       |                     |
|lavoratori dello spettacolo, le risorse di   |                     |
|cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge |                     |
|30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate  |                     |
|di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6  |                     |
|milioni di euro per l'anno 2024 e di 8       |                     |
|milioni di euro per l'anno 2025.             |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|283. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, |Introduzione della   |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28|pensione anticipata  |
|marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 14 e'     |flessibile (cd.      |
|inserito il seguente:                        |"quota 103").        |
|     «Art. 14.1. - (Disposizioni in materia  |                     |
|di accesso al trattamento di pensione        |                     |
|anticipata flessibile) - 1. In via           |                     |
|sperimentale per il 2023, gli iscritti       |                     |
|all'assicurazione generale obbligatoria e    |                     |
|alle forme esclusive e sostitutive della     |                     |
|medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla    |                     |
|gestione separata di cui all'articolo 2,     |                     |
|comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, |                     |
|possono conseguire il diritto alla pensione  |                     |
|anticipata al raggiungimento di un'eta'      |                     |
|anagrafica di almeno 62 anni e di            |                     |
|un'anzianita' contributiva minima di 41 anni,|                     |
|di seguito definita "pensione anticipata     |                     |
|flessibile". Il diritto conseguito entro il  |                     |
|31 dicembre 2023 puo' essere esercitato anche|                     |
|successivamente alla predetta data, ferme    |                     |
|restando le disposizioni del presente        |                     |
|articolo. Il trattamento di pensione         |                     |
|anticipata di cui al presente comma e'       |                     |
|riconosciuto per un valore lordo mensile     |                     |
|massimo non superiore a cinque volte il      |                     |
|trattamento minimo previsto a legislazione   |                     |
|vigente, per le mensilita' di anticipo del   |                     |
|pensionamento rispetto al momento in cui tale|                     |
|diritto maturerebbe a seguito del            |                     |
|raggiungimento dei requisiti di accesso al   |                     |
|sistema pensionistico ai sensi dell'articolo |                     |
|24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre    |                     |
|2011, n. 201, convertito, con modificazioni, |                     |
|dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.        |                     |
|     2. Ai fini del conseguimento del diritto|                     |
|alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti|                     |
|a due o piu' gestioni previdenziali di cui al|                     |
|comma 1, che non siano gia' titolari di      |                     |
|trattamento pensionistico a carico di una    |                     |
|delle predette gestioni, hanno facolta' di   |                     |
|cumulare i periodi assicurativi non          |                     |
|coincidenti nelle stesse gestioni            |                     |
|amministrate dall'INPS, in base alle         |                     |
|disposizioni di cui all'articolo 1, commi    |                     |
|243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012,|                     |
|n. 228. Ai fini della decorrenza della       |                     |
|pensione di cui al presente comma si         |                     |
|applicano le disposizioni previste dai commi |                     |
|4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i     |                     |
|lavoratori dipendenti dalle pubbliche        |                     |
|amministrazioni di cui all'articolo 1, comma |                     |
|2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. |                     |
|165, in caso di contestuale iscrizione presso|                     |
|piu' gestioni pensionistiche, ai fini della  |                     |
|decorrenza della pensione trovano            |                     |
|applicazione le disposizioni previste dai    |                     |
|commi 6 e 7 del presente articolo.           |                     |
|     3. La pensione di cui al comma 1 non e' |                     |
|cumulabile, a far data dal primo giorno di   |                     |
|decorrenza della pensione e fino alla        |                     |
|maturazione dei requisiti per l'accesso alla |                     |
|pensione di vecchiaia, con i redditi da      |                     |
|lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di|                     |
|quelli derivanti da lavoro autonomo          |                     |
|occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi  |                     |
|annui.                                       |                     |
|     4. Gli iscritti alle gestioni           |                     |
|pensionistiche di cui al comma 1 che maturano|                     |
|entro il 31 dicembre 2022 i requisiti        |                     |
|previsti al medesimo comma conseguono il     |                     |
|diritto alla decorrenza del trattamento      |                     |
|pensionistico dal 1° aprile 2023.            |                     |
|     5. Gli iscritti alle gestioni           |                     |
|pensionistiche di cui al comma 1 che maturano|                     |
|dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al  |                     |
|medesimo comma conseguono il diritto alla    |                     |
|decorrenza del trattamento pensionistico     |                     |
|trascorsi tre mesi dalla data di maturazione |                     |
|dei requisiti stessi.                        |                     |
|     6. Tenuto conto della specificita' del  |                     |
|rapporto di impiego nella pubblica           |                     |
|amministrazione e dell'esigenza di garantire |                     |
|la continuita' e il buon andamento           |                     |
|dell'azione amministrativa e fermo restando  |                     |
|quanto previsto dal comma 7, le disposizioni |                     |
|di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai     |                     |
|lavoratori dipendenti delle pubbliche        |                     |
|amministrazioni di cui all'articolo 1, comma |                     |
|2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  |                     |
|nel rispetto della seguente disciplina:      |                     |
|     a) i dipendenti pubblici che maturano   |                     |
|entro il 31 dicembre 2022 i requisiti        |                     |
|previsti dal comma 1 conseguono il diritto   |                     |
|alla decorrenza del trattamento pensionistico|                     |
|dal 1° agosto 2023;                          |                     |
|     b) i dipendenti pubblici che maturano   |                     |
|dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal |                     |
|comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza|                     |
|del trattamento pensionistico trascorsi sei  |                     |
|mesi dalla data di maturazione dei requisiti |                     |
|stessi e comunque non prima della data di cui|                     |
|alla lettera a) del presente comma;          |                     |
|     c) la domanda di collocamento a riposo  |                     |
|deve essere presentata all'amministrazione di|                     |
|appartenenza con un preavviso di sei mesi;   |                     |
|     d) limitatamente al diritto alla        |                     |
|pensione di cui al comma 1, non trova        |                     |
|applicazione l'articolo 2, comma 5, del      |                     |
|decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,        |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 30|                     |
|ottobre 2013, n. 125.                        |                     |
|     7. Ai fini del conseguimento della      |                     |
|pensione di cui al comma 1, per il personale |                     |
|del comparto scuola e AFAM con rapporto di   |                     |
|lavoro a tempo indeterminato si applicano le |                     |
|disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9,|                     |
|della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il     |                     |
|relativo personale puo' presentare domanda di|                     |
|cessazione dal servizio entro il 28 febbraio |                     |
|2023 con effetti dall'inizio,                |                     |
|rispettivamente, dell'anno scolastico o      |                     |
|accademico.                                  |                     |
|     8. Sono fatte salve le disposizioni che |                     |
|prevedono requisiti piu' favorevoli in       |                     |
|materia di accesso al pensionamento.         |                     |
|     9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2|                     |
|non si applicano per il conseguimento della  |                     |
|prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e |                     |
|2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche'|                     |
|alle prestazioni erogate ai sensi            |                     |
|dell'articolo 26, comma 9, lettera b),       |                     |
|dell'articolo 27, comma 5, lettera f), e     |                     |
|dell'articolo 41, comma 5-bis, del decreto   |                     |
|legislativo 14 settembre 2015, n. 148.       |                     |
|     10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non |                     |
|si applicano altresi' al personale militare  |                     |
|delle Forze armate, soggetto alla specifica  |                     |
|disciplina recata dal decreto legislativo 30 |                     |
|aprile 1997, n. 165, e al personale delle    |                     |
|Forze di polizia e del Corpo di polizia      |                     |
|penitenziaria, nonche' al personale operativo|                     |
|del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al|                     |
|personale del Corpo della Guardia di         |                     |
|finanza».                                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|284. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, |Disciplina della     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28|decorrenza dei       |
|marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti|trattamenti di fine  |
|modificazioni:                               |servizio dei         |
|     a) all'articolo 22, comma 1, le parole: |lavoratori che       |
|«di cui all'articolo 14, comma 1,» sono      |accedono alla        |
|sostituite dalle seguenti: «di cui           |pensione anticipata  |
|all'articolo 14, comma 1, e all'articolo     |flessibile.          |
|14.1»;                                       |                     |
|     b) all'articolo 23, comma 1, le parole: |                     |
|«di cui all'articolo 14, comma 1,» sono      |                     |
|sostituite dalle seguenti: «di cui           |                     |
|all'articolo 14, comma 1, e all'articolo     |                     |
|14.1».                                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|285. I commi 89 e 90 dell'articolo 1 della   |Abrogazione della    |
|legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono         |disciplina istitutiva|
|abrogati.                                    |del fondo per        |
|                                             |l'uscita anticipata  |
|                                             |dal lavoro dei       |
|                                             |lavoratori aventi    |
|                                             |almeno 62 anni di    |
|                                             |eta' e dipendenti di |
|                                             |piccole e medie      |
|                                             |imprese in crisi.    |
+---------------------------------------------+---------------------+
|286. I lavoratori dipendenti che abbiano     |Facolta', per il     |
|maturato i requisiti minimi previsti dalle   |lavoratore dipendente|
|disposizioni di cui al comma 283 per         |che abbia raggiunto o|
|l'accesso al trattamento di pensione         |raggiunga entro il 31|
|anticipata flessibile possono rinunciare     |dicembre 2023 i      |
|all'accredito contributivo della quota dei   |requisiti per la     |
|contributi a proprio carico relativi         |quota 103, di        |
|all'assicurazione generale obbligatoria per  |richiedere al datore |
|l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti   |di lavoro la         |
|dei lavoratori dipendenti e alle forme       |corresponsione       |
|sostitutive ed esclusive della medesima. In  |dell'importo         |
|conseguenza dell'esercizio della predetta    |corrispondente alla  |
|facolta' viene meno ogni obbligo di          |quota a carico del   |
|versamento contributivo da parte del datore  |medesimo dipendente  |
|di lavoro a tali forme assicurative della    |di contribuzione alla|
|quota a carico del lavoratore, a decorrere   |gestione             |
|dalla prima scadenza utile per il            |pensionistica.       |
|pensionamento prevista dalla normativa       |                     |
|vigente e successiva alla data dell'esercizio|                     |
|della predetta facolta'. Con la medesima     |                     |
|decorrenza, la somma corrispondente alla     |                     |
|quota di contribuzione a carico del          |                     |
|lavoratore che il datore di lavoro avrebbe   |                     |
|dovuto versare all'ente previdenziale,       |                     |
|qualora non fosse stata esercitata la        |                     |
|predetta facolta', e' corrisposta interamente|                     |
|al lavoratore.                               |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|287. Le modalita' di attuazione del comma 286|                     |
|sono stabilite con decreto del Ministro del  |                     |
|lavoro e delle politiche sociali, di concerto|                     |
|con il Ministro dell'economia e delle        |                     |
|finanze, da adottare entro trenta giorni     |                     |
|dalla data di entrata in vigore della        |                     |
|presente legge.                              |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|288. All'articolo 1, comma 179, alinea, della|Modifiche alla       |
|legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole:   |disciplina           |
|«31 dicembre 2022» sono sostituite dalle     |dell'Anticipo        |
|seguenti: «31 dicembre 2023».                |pensionistico sociale|
|                                             |e proroga della sua  |
|                                             |applicazione fino al |
|                                             |31 dicembre 2023.    |
+---------------------------------------------+                     |
|289. Le disposizioni di cui all'articolo 1,  |                     |
|comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n.   |                     |
|234, si applicano anche per l'anno 2023.     |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|290. Le disposizioni di cui al secondo e al  |                     |
|terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1  |                     |
|della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si     |                     |
|applicano anche con riferimento ai soggetti  |                     |
|che si trovino nelle condizioni ivi indicate |                     |
|nell'anno 2023.                              |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|291. L'autorizzazione di spesa di cui al     |                     |
|comma 186 dell'articolo 1 della legge 11     |                     |
|dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 64 |                     |
|milioni di euro per l'anno 2023, di 220      |                     |
|milioni di euro per l'anno 2024, di 235      |                     |
|milioni di euro per l'anno 2025, di 175      |                     |
|milioni di euro per l'anno 2026, di 100      |                     |
|milioni di euro per l'anno 2027 e di 8       |                     |
|milioni di euro per l'anno 2028.             |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|292. All'articolo 16 del decreto-legge 28    |Opzione donna.       |
|gennaio 2019, n. 4, convertito, con          |                     |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. |                     |
|26, sono apportate le seguenti modificazioni:|                     |
|     a) dopo il comma 1 e' inserito il       |                     |
|seguente:                                    |                     |
|     «1-bis. Il diritto al trattamento       |                     |
|pensionistico di cui al comma 1 si applica   |                     |
|nei confronti delle lavoratrici che entro il |                     |
|31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianita'|                     |
|contributiva pari o superiore a trentacinque |                     |
|anni e un'eta' anagrafica di almeno sessanta |                     |
|anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel |                     |
|limite massimo di due anni, e che si trovano |                     |
|in una delle seguenti condizioni:            |                     |
|     a) assistono, al momento della richiesta|                     |
|e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente|                     |
|di primo grado convivente con handicap in    |                     |
|situazione di gravita' ai sensi dell'articolo|                     |
|3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  |                     |
|104, ovvero un parente o un affine di secondo|                     |
|grado convivente qualora i genitori o il     |                     |
|coniuge della persona con handicap in        |                     |
|situazione di gravita' abbiano compiuto i    |                     |
|settanta anni di eta' oppure siano anch'essi |                     |
|affetti da patologie invalidanti o siano     |                     |
|deceduti o mancanti;                         |                     |
|     b) hanno una riduzione della capacita'  |                     |
|lavorativa, accertata dalle competenti       |                     |
|commissioni per il riconoscimento            |                     |
|dell'invalidita' civile, superiore o uguale  |                     |
|al 74 per cento;                             |                     |
|     c) sono lavoratrici licenziate o        |                     |
|dipendenti da imprese per le quali e' attivo |                     |
|un tavolo di confronto per la gestione della |                     |
|crisi aziendale presso la struttura per la   |                     |
|crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma |                     |
|852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.   |                     |
|Per le lavoratrici di cui alla presente      |                     |
|lettera la riduzione massima di due anni del |                     |
|requisito anagrafico di sessanta anni di cui |                     |
|all'alinea del presente comma si applica a   |                     |
|prescindere dal numero di figli»;            |                     |
|     b) al comma 2, le parole: «di cui al    |                     |
|comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di |                     |
|cui ai commi 1 e 1-bis»;                     |                     |
|     c) al comma 3, le parole: «28 febbraio  |                     |
|2022» sono sostituite dalle seguenti: «28    |                     |
|febbraio 2023».                              |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|293. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  |Incremento di talune |
|2020, n. 178, sono apportate le seguenti     |prestazioni          |
|modificazioni:                               |aggiuntive INAIL in  |
|                                             |favore dei soggetti  |
|                                             |esposti all'amianto. |
|     a) al comma 356, dopo le parole: «15 per|                     |
|cento» sono inserite le seguenti: «, elevata |                     |
|al 17 per cento a decorrere dal 1° gennaio   |                     |
|2023,»;                                      |                     |
|     b) al comma 357, dopo le parole: «pari  |                     |
|ad euro 10.000» sono inserite le seguenti: «,|                     |
|elevato a euro 15.000 a decorrere dal 1°     |                     |
|gennaio 2023,».                              |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|294. Al fine di promuovere l'inserimento     |Esonero contributivo |
|stabile nel mercato del lavoro dei           |per i datori di      |
|beneficiari del reddito di cittadinanza di   |lavoro privati che   |
|cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge|assumono a tempo     |
|28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con       |indeterminato        |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. |beneficiari del      |
|26, ai datori di lavoro privati che, dal 1°  |reddito di           |
|gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono   |cittadinanza.        |
|tali soggetti con contratto di lavoro        |                     |
|subordinato a tempo indeterminato e'         |                     |
|riconosciuto, per un periodo massimo di      |Estensione           |
|dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100|dell'esonero         |
|per cento dei complessivi contributi         |contributivo per i   |
|previdenziali a carico dei datori di lavoro, |datori di lavoro     |
|con esclusione dei premi e contributi dovuti |anche in caso di     |
|all'Istituto nazionale per l'assicurazione   |trasformazioni dei   |
|contro gli infortuni sul lavoro, nel limite  |contratti a tempo    |
|massimo di importo pari a 8.000 euro su base |determinato in       |
|annua, riparametrato e applicato su base     |contratti a tempo    |
|mensile. Resta ferma l'aliquota di computo   |indeterminato.       |
|delle prestazioni pensionistiche. L'esonero  |                     |
|non si applica ai rapporti di lavoro         |                     |
|domestico.                                   |Alternativita'       |
+---------------------------------------------+dell'esonero         |
|295. L'esonero di cui al comma 294 e'        |contributivo in esame|
|riconosciuto anche per le trasformazioni dei |rispetto all'esonero |
|contratti a tempo determinato in contratti a |dal versamento dei   |
|tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio|contributi           |
|2023 al 31 dicembre 2023.                    |previdenziali ed     |
+---------------------------------------------+assistenziali a      |
|296. L'esonero di cui ai commi 294 e 295 e'  |carico del datore di |
|alternativo all'esonero di cui all'articolo 8|lavoro e del         |
|del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,     |lavoratore nel limite|
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28|dell'importo mensile |
|marzo 2019, n. 26.                           |del Reddito di       |
|                                             |Cittadinanza         |
|                                             |percepito dal        |
|                                             |lavoratore e,        |
|                                             |comunque, non        |
|                                             |superiore a 780 euro |
|                                             |mensili.             |
+---------------------------------------------+---------------------+
|297. Al fine di promuovere l'occupazione     |Esonero contributivo |
|giovanile stabile, le disposizioni di cui al |per assunzioni di    |
|comma 10 dell'articolo 1 della legge 30      |giovani al di sotto  |
|dicembre 2020, n. 178, si applicano anche    |di 36 anni.          |
|alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e|                     |
|alle trasformazioni dei contratti a tempo    |                     |
|determinato in contratti a tempo             |                     |
|indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 |                     |
|al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui|                     |
|al primo periodo, il limite massimo di       |                     |
|importo di 6.000 euro di cui al comma 10     |                     |
|dell'articolo 1 della predetta legge n. 178  |                     |
|del 2020 e' elevato a 8.000 euro.            |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|298. Al fine di promuovere le assunzioni di  |Esonero contributivo |
|personale femminile, le disposizioni di cui  |per assunzioni di    |
|al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30   |personale femminile. |
|dicembre 2020, n. 178, si applicano anche    |                     |
|alle nuove assunzioni di donne lavoratrici   |                     |
|effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre|                     |
|2023. Per le assunzioni di cui al primo      |                     |
|periodo, il limite massimo di importo di     |                     |
|6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1|                     |
|della predetta legge n. 178 del 2020 e'      |                     |
|elevato a 8.000 euro.                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|299. L'efficacia delle disposizioni di cui ai|Clausola di stand    |
|commi 294, 297 e 298 del presente articolo e'|still per l'efficacia|
|condizionata, ai sensi dell'articolo 108,    |delle norme in       |
|paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento  |materia di esonero   |
|dell'Unione europea, all'autorizzazione della|contributivo.        |
|Commissione europea.                         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|300. All'articolo 1, comma 503, della legge  |Proroga dell'esonero |
|27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31|contributivo in      |
|dicembre 2022» sono sostituite dalle         |favore dei           |
|seguenti: «e il 31 dicembre 2023».           |coltivatori diretti e|
|                                             |degli imprenditori   |
|                                             |agricoli             |
|                                             |professionali.       |
+---------------------------------------------+---------------------+