+---------------------------------------------+---------------------+ |201. Per i processi dichiarati estinti ai |Modalita' | |sensi del comma 198, l'eventuale diniego |d'impugnazione del | |della definizione e' impugnabile dinanzi |diniego riferito a | |all'organo giurisdizionale che ha dichiarato |una lite estinta per | |l'estinzione. Il diniego della definizione e'|definizione | |motivo di revocazione del provvedimento di |agevolata. | |estinzione pronunciato ai sensi del comma 198| | |e la revocazione e' chiesta congiuntamente | | |all'impugnazione del diniego. Il termine per | | |impugnare il diniego della definizione e per | | |chiedere la revocazione e' di sessanta giorni| | |dalla notificazione di cui al comma 200. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |202. La definizione agevolata perfezionata |Estensione in capo ai| |dal coobbligato giova in favore degli altri, |coobbligati degli | |compresi quelli per i quali la controversia |effetti positivi | |non sia piu' pendente, fatte salve le |della definizione | |disposizioni del secondo periodo del comma |agevolata. | |196. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |203. Con uno o piu' provvedimenti del |Disciplina attuativa | |direttore della competente Agenzia fiscale |della definizione | |sono stabilite le modalita' di attuazione dei|agevolata della lite | |commi da 186 a 202. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |204. Resta ferma, in alternativa a quella |Salvezza della | |prevista dai commi da 186 a 203, la |procedura di | |definizione agevolata dei giudizi tributari |definizione agevolata| |pendenti innanzi alla Corte di cassazione di |gia' prevista per i | |cui all'articolo 5 della legge 31 agosto |giudizi in Cassazione| |2022, n. 130. |dalla riforma del | | |processo tributario. | +---------------------------------------------+---------------------+ |205. Ciascun ente territoriale puo' |Definizione agevolata| |stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le |delle liti da parte | |forme previste dalla legislazione vigente per|degli enti | |l'adozione dei propri atti, l'applicazione |territoriali. | |delle disposizioni dei commi da 186 a 204 | | |alle controversie attribuite alla | | |giurisdizione tributaria in cui e' parte il | | |medesimo ente o un suo ente strumentale. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |206. In alternativa alla definizione |Accordo conciliativo | |agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le |alternativo alla | |controversie pendenti alla data di entrata in|procedura di | |vigore della presente legge innanzi alle |definizione agevolata| |corti di giustizia tributaria di primo e di |delle liti | |secondo grado aventi ad oggetto atti |tributarie. | |impositivi, in cui e' parte l'Agenzia delle | | |entrate, possono essere definite, entro il 30| | |giugno 2023, con l'accordo conciliativo di | | |cui all'articolo 48 del decreto legislativo | | |31 dicembre 1992, n. 546. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |207. In deroga a quanto previsto |Benefici dell'accordo| |dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto |conciliativo | |legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, |alternativo alla | |all'accordo conciliativo di cui al comma 206 |definizione agevolata| |del presente articolo si applicano le |della lite. | |sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo| | |previsto dalla legge, gli interessi e gli | | |eventuali accessori. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |208. Come previsto dall'articolo 48-ter, |Modalita' e termini | |commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 |di versamento delle | |dicembre 1992, n. 546, il versamento delle |somme oggetto | |somme dovute ovvero, in caso di |dell'accordo | |rateizzazione, della prima rata deve essere |conciliativo | |effettuato entro venti giorni dalla data di |alternativo alla | |sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si |definizione agevolata| |applicano le disposizioni previste |della lite | |dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 |tributaria. | |giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti | | |rate trimestrali di pari importo da versare | | |entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre | | |successivo al pagamento della prima rata. | | |Sull'importo delle rate successive alla prima| | |sono dovuti gli interessi legali calcolati | | |dal giorno successivo al termine per il | | |versamento della prima rata. E' esclusa la | | |compensazione prevista dall'articolo 17 del | | |decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |209. In caso di mancato pagamento delle somme|Decadenza dal | |dovute o di una delle rate, compresa la |beneficio delle | |prima, entro il termine di pagamento della |sanzioni ridotte in | |rata successiva, il contribuente decade dal |caso di mancato | |beneficio di cui al comma 207 e il competente|pagamento delle somme| |ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle|oggetto di accordo | |residue somme dovute a titolo di imposta, |conciliativo. | |interessi e sanzioni, nonche' della sanzione | | |di cui all'articolo 13 del decreto | | |legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, | | |aumentata della meta' e applicata sul residuo| | |importo dovuto a titolo di imposta. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |210. Sono escluse le controversie concernenti|Ipotesi di | |anche solo in parte: |controversie escluse | | a) le risorse proprie tradizionali |dalla disciplina | |previste dall'articolo 2, paragrafo 1, |dell'accordo | |lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, |conciliativo | |Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, |alternativo e | |2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 |applicazione | |maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del |analogica delle norme| |Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta |in tema di | |sul valore aggiunto riscossa |conciliazione fuori | |all'importazione; |udienza. | | b) le somme dovute a titolo di recupero | | |di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 | | |del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio,| | |del 13 luglio 2015. | | +---------------------------------------------+ | |211. Si applica, in quanto compatibile con la| | |presente disposizione, l'articolo 48 del | | |decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.| | +---------------------------------------------+---------------------+ |212. Le eventuali maggiori entrate derivanti |Destinazione delle | |dall'attuazione dei commi da 206 a 211, |maggiori entrate | |accertate sulla base del monitoraggio |derivanti | |periodico effettuato dall'Agenzia delle |dall'istituto | |entrate, sono destinate, anche mediante |dell'accordo | |riassegnazione, al Fondo per la riduzione |conciliativo al Fondo| |della pressione fiscale di cui al comma 130. |per la riduzione | | |della pressione | | |fiscale. | +---------------------------------------------+---------------------+ |213. In alternativa alla definizione |Rinuncia agevolata | |agevolata di cui ai commi da 186 a 205, |alle controversie | |nelle controversie tributarie pendenti alla |tributarie pendenti | |data di entrata in vigore della presente |in Cassazione. | |legge innanzi alla Corte di cassazione ai | | |sensi dell'articolo 62 del decreto | | |legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui | | |e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad | | |oggetto atti impositivi, il ricorrente, | | |entro il 30 giugno 2023, puo' rinunciare al | | |ricorso principale o incidentale | | |a seguito dell'intervenuta definizione | | |transattiva con la controparte, | | |perfezionatasi ai sensi del comma 215, | | |di tutte le pretese azionate in giudizio. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |214. La definizione transattiva di cui al |Benefici della | |comma 213 comporta il pagamento delle somme |rinuncia agevolata | |dovute per le imposte, le sanzioni ridotte |alle liti tributarie | |ad un diciottesimo del minimo previsto dalla |pendenti in | |legge, gli interessi e gli eventuali |Cassazione. | |accessori. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |215. La definizione transattiva si |Modalita' di | |perfeziona con la sottoscrizione e con il |perfezionamento della| |pagamento integrale delle somme dovute entro |rinuncia agevolata | |venti giorni dalla sottoscrizione |alle liti tributarie | |dell'accordo intervenuto tra le parti. |pendenti in | | |Cassazione. | +---------------------------------------------+---------------------+ |216. È esclusa la compensazione prevista |Esclusione della | |dall'articolo 17 del decreto legislativo |compensazione in caso| |9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata |di rinuncia agevolata| |non da' comunque luogo alla restituzione |ed esclusione della | |delle somme gia' versate, ancorche' eccedenti|restituzione delle | |rispetto a quanto dovuto per la |somme gia' versate. | |definizione transattiva. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |217. Alla rinuncia agevolata di cui al comma |Applicazione delle | |213 si applicano, in quanto compatibili, |norme processual-ci- | |le disposizioni dell'articolo 390 del codice |vilistiche in tema di| |di procedura civile. |rinuncia al giudizio | | |in Cassazione. | +---------------------------------------------+---------------------+ |218. Sono escluse le controversie concernenti|Controversie escluse | |anche solo in parte: |dalla disciplina in | | a) le risorse proprie tradizionali |tema di rinuncia | |previste dall'articolo 2, paragrafo 1, |agevolata. | |lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, | | |Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, | | |2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 | | |maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del | | |Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta | | |sul valore aggiunto riscossa | | |all'importazione; | | | b) le somme dovute a titolo di recupero | | |di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 | | |del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio,| | |del 13 luglio 2015. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |219. Con riferimento ai tributi amministrati |Regolarizzazione | |dall'Agenzia delle entrate, e' possibile |dell'omesso o carente| |regolarizzare l'omesso o carente versamento: |versamento delle rate| | a) delle rate successive alla prima |relative alle somme | |relative alle somme dovute a seguito di |dovute a seguito di | |accertamento con adesione o di acquiescenza |accertamento con | |degli avvisi di accertamento e degli avvisi |adesione o di | |di rettifica e di liquidazione, nonche' a |acquiescenza agli | |seguito di reclamo o mediazione ai sensi |avvisi di | |dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto |accertamento, degli | |legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute|avvisi di rettifica e| |alla data di entrata in vigore della presente|liquidazione, nonche'| |legge e per le quali non e' stata ancora |a seguito di reclamo | |notificata la cartella di pagamento ovvero |o mediazione, e degli| |l'atto di intimazione, mediante il versamento|importi, anche | |integrale della sola imposta; |rateali, relativi | | b) degli importi, anche rateali, |alle conciliazioni | |relativi alle conciliazioni di cui agli |giudiziali. | |articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo | | |31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data | | |di entrata in vigore della presente legge e | | |per i quali non e' stata ancora notificata la| | |cartella di pagamento ovvero l'atto di | | |intimazione, mediante il versamento integrale| | |della sola imposta. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |220. La regolarizzazione di cui al comma 219 |Modalita' di | |si perfeziona con l'integrale versamento di |perfezionamento della| |quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure |regolarizzazione | |di un numero massimo di venti rate |dell'omesso o carente| |trimestrali di pari importo con scadenza |versamento. | |della prima rata il 31 marzo 2023. | | |Sull'importo delle rate successive alla | | |prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 | | |settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di | | |ciascun anno, sono dovuti gli interessi | | |legali calcolati dal giorno successivo al | | |termine per il versamento della prima rata. | | |E' esclusa la compensazione prevista | | |dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 | | |luglio 1997, n. 241. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |221. In caso di mancato perfezionamento della|Conseguenze del | |regolarizzazione di cui ai commi 219 e 220, |mancato | |non si producono gli effetti di cui ai |perfezionamento della| |medesimi commi e il competente ufficio |regolarizzazione. | |procede all'iscrizione a ruolo dei residui | | |importi dovuti a titolo di imposta, interessi| | |e sanzioni, nonche' della sanzione di cui | | |all'articolo 13 del decreto legislativo 18 | | |dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo | | |importo dovuto a titolo di imposta. In tali | | |ipotesi la cartella deve essere notificata | | |entro il termine di decadenza del 31 dicembre| | |del terzo anno successivo a quello in cui si | | |e' verificato l'omesso versamento integrale o| | |parziale di quanto dovuto. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |222. Sono automaticamente annullati, alla |Stralcio automatico | |data del 31 marzo 2023, i debiti di importo |dei debiti di importo| |residuo, alla data di entrata in vigore della|residuo fino a mille | |presente legge, fino a mille euro, |euro risultanti dai | |comprensivo di capitale, interessi per |singoli carichi | |ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, |affidati agli agenti | |risultanti dai singoli carichi affidati agli |della riscossione dal| |agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 |1° gennaio 2000 al 31| |al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni |dicembre 2015. | |statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti | | |pubblici previdenziali, ancorche' compresi | | |nelle definizioni di cui all'articolo 3 del | | |decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 17| | |dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis | | |del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 28| | |giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi | | |da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, | | |n. 145. Ai fini del conseguente discarico, | | |senza oneri amministrativi a carico dell'ente| | |creditore, e dell'eliminazione dalle relative| | |scritture patrimoniali, l'agente della | | |riscossione trasmette agli enti interessati, | | |entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote| | |annullate, su supporto magnetico ovvero in | | |via telematica, in conformita' alle | | |specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al | | |decreto direttoriale del Ministero | | |dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015,| | |pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 | | |del 22 giugno 2015. Si applicano le | | |disposizioni di cui all'articolo 1, comma | | |529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. | | |Gli enti creditori, sulla base dell'elenco | | |trasmesso dall'agente della riscossione, | | |adeguano le proprie scritture contabili in | | |ossequio ai rispettivi principi contabili | | |vigenti, deliberando i necessari | | |provvedimenti volti a compensare gli | | |eventuali effetti negativi derivanti | | |dall'operazione di annullamento. Restano | | |definitivamente acquisite le somme versate | | |anteriormente alla data dell'annullamento. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |223. Dalla data di entrata in vigore della |Sospensione della | |presente legge fino alla data |riscossione fino alla| |dell'annullamento di cui al comma 222 e' |data | |sospesa la riscossione dei debiti di cui allo|dell'annullamento dei| |stesso comma 222. |debiti oggetto di | | |stralcio automatico. | +---------------------------------------------+---------------------+ |224. Per il rimborso delle spese di |Modalita' di rimborso| |notificazione della cartella di pagamento |delle spese di | |previste dall'articolo 17 del decreto |notifica della | |legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella |cartella di pagamento| |formulazione tempo per tempo vigente, nonche'|afferenti ai debiti | |di quelle per le procedure esecutive, |oggetto di stralcio. | |relative alle quote, erariali e no, diverse | | |da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del| | |decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 17| | |dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, | | |comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. | | |41, convertito, con modificazioni, dalla | | |legge 21 maggio 2021, n. 69, e annullate ai | | |sensi del comma 222, l'agente della | | |riscossione presenta, entro il 30 settembre | | |2023, sulla base dei crediti risultanti dal | | |proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte| | |salve le anticipazioni eventualmente | | |ottenute, apposita richiesta al Ministero | | |dell'economia e delle finanze. Il rimborso e'| | |effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023,| | |in dieci rate annuali, con onere a carico del| | |bilancio dello Stato. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |225. Restano ferme, per i debiti ivi |Salvezza, per i | |contemplati, le disposizioni di cui |debiti ivi | |all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre |contemplati, delle | |2018, n. 119, convertito, con modificazioni, |discipline gia' | |dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e |previste dai | |all'articolo 4, commi da 4 a 9, del |precedenti | |decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, |provvedimenti di | |convertito, con modificazioni, dalla legge 21|stralcio. | |maggio 2021, n. 69. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |226. Le disposizioni dei commi da 222 a 225 |Debiti esclusi dalla | |non si applicano ai debiti relativi ai |disciplina dello | |carichi di cui all'articolo 3, comma 16, |stralcio automatico. | |lettere a), b) e c), del citato decreto-legge| | |23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, | | |n. 136, nonche' alle risorse proprie | | |tradizionali previste dall'articolo 2, | | |paragrafo 1, lettera a), delle decisioni | | |2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 | | |giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del | | |Consiglio, del 26 maggio 2014, e | | |2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 | | |dicembre 2020, e all'imposta sul valore | | |aggiunto riscossa all'importazione. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |227. Fermo restando quanto disposto dai commi|Limiti | |225, 226 e 228, relativamente ai debiti di |all'annullamento | |importo residuo, alla data di entrata in |automatico per i | |vigore della presente legge, fino a mille |carichi fino a mille | |euro, comprensivo di capitale, interessi per |euro portati da enti | |ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, |diversi dalle | |risultanti dai singoli carichi affidati agli |amministrazioni | |agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 |statali, dalle | |al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle |agenzie fiscali e | |amministrazioni statali, dalle agenzie |dagli enti pubblici | |fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, |previdenziali. | |l'annullamento automatico di cui al comma 222| | |opera limitatamente alle somme dovute, alla | | |medesima data, a titolo di interessi per | | |ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e | | |di interessi di mora di cui all'articolo 30, | | |comma 1, del decreto del Presidente della | | |Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale | | |annullamento non opera con riferimento al | | |capitale e alle somme maturate alla predetta | | |data a titolo di rimborso delle spese per le | | |procedure esecutive e di notificazione della | | |cartella di pagamento, che restano | | |integralmente dovuti. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |228. Relativamente alle sanzioni |Disciplina dello | |amministrative, comprese quelle per |stralcio automatico | |violazioni del codice della strada, di cui al|per le sanzioni | |decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, |amministrative | |diverse da quelle irrogate per violazioni |diverse da quelle | |tributarie o per violazione degli obblighi |irrogate per | |relativi ai contributi e ai premi dovuti agli|violazioni tributarie| |enti previdenziali, le disposizioni del comma|o per violazione | |227 si applicano limitatamente agli |degli obblighi | |interessi, comunque denominati, compresi |relativi ai | |quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, |contributi e ai premi| |della legge 24 novembre 1981, n. 689, e |dovuti agli enti | |quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del |previdenziali. | |decreto del Presidente della Repubblica 29 | | |settembre 1973, n. 602; l'annullamento | | |automatico di cui al comma 222 non opera con | | |riferimento alle predette sanzioni e alle | | |somme maturate a titolo di rimborso delle | | |spese per le procedure esecutive e di | | |notificazione della cartella di pagamento, | | |che restano integralmente dovute. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |229. Gli enti creditori di cui al comma 227 |Previsione della | |possono stabilire di non applicare le |possibilita', per gli| |disposizioni dello stesso comma 227 e, |enti diversi dalle | |conseguentemente, quelle del comma 228, con |amministrazioni | |provvedimento adottato da essi entro il 31 |statali, dalle | |gennaio 2023 nelle forme previste dalla |agenzie fiscali e | |legislazione vigente per l'adozione dei |dagli enti pubblici | |propri atti e comunicato, entro la medesima |previdenziali, di non| |data, all'agente della riscossione con le |applicare le | |modalita' che lo stesso agente pubblica nel |disposizioni speciali| |proprio sito internet entro dieci giorni |relative | |dalla data di entrata in vigore della |all'annullamento | |presente legge. Entro lo stesso termine del |automatico dei loro | |31 gennaio 2023, i medesimi enti danno |crediti e delle | |notizia dell'adozione dei predetti |sanzioni | |provvedimenti mediante pubblicazione nei |amministrative. | |rispettivi siti internet istituzionali. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |230. Dalla data di entrata in vigore della |Sospensione, fino al | |presente legge fino al 31 marzo 2023 e' |31 marzo 2023, della | |sospesa la riscossione dell'intero ammontare |riscossione riferita | |dei debiti di cui ai commi 227 e 228 del |ai debiti oggetto di | |presente articolo e non si applicano a tali |stralcio automatico. | |debiti gli interessi di mora di cui | | |all'articolo 30, comma 1, del decreto del | | |Presidente della Repubblica 29 settembre | | |1973, n. 602. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |231. Fermo restando quanto previsto dai commi|Rottamazione delle | |da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli|cartelle esattoriali | |carichi affidati agli agenti della |relative ai carichi | |riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno |affidati agli agenti | |2022 possono essere estinti senza |della riscossione tra| |corrispondere le somme affidate all'agente |il 1° gennaio 2000 ed| |della riscossione a titolo di interessi e di |il 30 giugno 2022. | |sanzioni, gli interessi di mora di cui | | |all'articolo 30, comma 1, del decreto del | | |Presidente della Repubblica 29 settembre | | |1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme | | |aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, | | |del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. | | |46, e le somme maturate a titolo di aggio ai | | |sensi dell'articolo 17 del decreto | | |legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando | | |le somme dovute a titolo di capitale e quelle| | |maturate a titolo di rimborso delle spese per| | |le procedure esecutive e di notificazione | | |della cartella di pagamento. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |232. Il pagamento delle somme di cui al comma|Modalita' di | |231 e' effettuato in unica soluzione, entro |versamento delle | |il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo |somme dovute a | |di diciotto rate, la prima e la seconda delle|seguito di | |quali, ciascuna di importo pari al 10 per |rottamazione delle | |cento delle somme complessivamente dovute ai |cartelle. | |fini della definizione, con scadenza | | |rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre| | |2023 e le restanti, di pari ammontare, con | | |scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 | | |luglio e il 30 novembre di ciascun anno a | | |decorrere dal 2024. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |233. In caso di pagamento rateale, sono |Interessi da | |dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli |corrispondere in caso| |interessi al tasso del 2 per cento annuo; non|di rottamazione delle| |si applicano le disposizioni dell'articolo 19|cartelle e versamento| |del decreto del Presidente della Repubblica |rateale delle somme | |29 settembre 1973, n. 602. |dovute. | +---------------------------------------------+---------------------+ |234. L'agente della riscossione rende |Pubblicazione dei | |disponibili ai debitori, nell'area riservata |dati riferiti ai | |del proprio sito internet istituzionale, i |carichi definibili. | |dati necessari a individuare i carichi | | |definibili. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |235. Il debitore manifesta all'agente della |Modalita' di | |riscossione la sua volonta' di procedere alla|esercizio del diritto| |definizione di cui al comma 231 rendendo, |alla rottamazione | |entro il 30 aprile 2023, apposita |delle cartelle. | |dichiarazione, con le modalita', | |esclusivamente telematiche, che lo stesso | | |agente pubblica nel proprio sito internet | | |entro venti giorni dalla data di entrata in | | |vigore della presente legge; in tale | | |dichiarazione il debitore sceglie altresi' il| | |numero di rate nel quale intende effettuare | | |il pagamento, entro il limite massimo | | |previsto dal comma 232. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 |Disciplina | |il debitore indica l'eventuale pendenza di |dell'istanza di | |giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa |rottamazione delle | |ricompresi e assume l'impegno a rinunciare |cartelle e della sua | |agli stessi giudizi, che, dietro |eventuale | |presentazione di copia della dichiarazione e |integrazione. | |nelle more del pagamento delle somme dovute, | | |sono sospesi dal giudice. L'estinzione del | | |giudizio e' subordinata all'effettivo | | |perfezionamento della definizione e alla | | |produzione, nello stesso giudizio, della | | |documentazione attestante i pagamenti | | |effettuati; in caso contrario, il giudice | | |revoca la sospensione su istanza di una delle| | |parti. | | +---------------------------------------------+ | |237. Entro il 30 aprile 2023 il debitore puo'| | |integrare, con le modalita' previste dal | | |comma 235, la dichiarazione presentata | | |anteriormente a tale data. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |238. Ai fini della determinazione |Determinazione | |dell'ammontare delle somme da versare ai |dell'ammontare da | |sensi del comma 231, si tiene conto |versare a titolo di | |esclusivamente degli importi gia' versati a |rottamazione delle | |titolo di capitale compreso nei carichi |cartelle. | |affidati e a titolo di rimborso delle spese | | |per le procedure esecutive e di notificazione| | |della cartella di pagamento. Il debitore, se,| | |per effetto di precedenti pagamenti parziali,| | |ha gia' integralmente corrisposto quanto | | |dovuto ai sensi del comma 231, per | | |beneficiare degli effetti della definizione | | |deve comunque manifestare la sua volonta' di | | |aderirvi con le modalita' previste dal comma | | |235. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |239. Le somme relative ai debiti definibili, |Esclusione, | |versate a qualsiasi titolo, anche |nell'ambito della | |anteriormente alla definizione, restano |rottamazione, del | |definitivamente acquisite e non sono |rimborso delle somme | |rimborsabili. |gia' versate. | +---------------------------------------------+---------------------+ |240. A seguito della presentazione della |Disciplina degli | |dichiarazione, relativamente ai carichi |effetti della | |definibili che ne costituiscono oggetto: |presentazione della | | a) sono sospesi i termini di |dichiarazione di | |prescrizione e decadenza; |adesione con | | b) sono sospesi, fino alla scadenza |procedura agevolata. | |della prima o unica rata delle somme dovute a| | |titolo di definizione, gli obblighi di | | |pagamento derivanti da precedenti dilazioni | | |in essere alla data di presentazione; | | | c) non possono essere iscritti nuovi | | |fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi | | |quelli gia' iscritti alla data di | | |presentazione; | | | d) non possono essere avviate nuove | | |procedure esecutive; | | | e) non possono essere proseguite le | | |procedure esecutive precedentemente avviate, | | |salvo che non si sia tenuto il primo incanto | | |con esito positivo; | | | f) il debitore non e' considerato | | |inadempiente ai fini di cui agli articoli | | |28-ter e 48-bis del decreto del Presidente | | |della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; | | | g) si applica la disposizione di cui | | |all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile | | |2017, n. 50, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini | | |del rilascio del documento unico di | | |regolarita' contributiva (DURC), di cui al | | |decreto del Ministro del lavoro e delle | | |politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato| | |nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno| | |2015. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |241. Entro il 30 giugno 2023, l'agente della |Termini e modalita' | |riscossione comunica ai debitori che hanno |di comunicazione ai | |presentato la dichiarazione di cui al comma |debitori che hanno | |235 l'ammontare complessivo delle somme |aderito alla | |dovute ai fini della definizione, nonche' |definizione del | |quello delle singole rate e il giorno e il |quantum dovuto. | |mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale | | |comunicazione e' resa disponibile ai debitori| | |anche nell'area riservata del sito internet | | |dell'agente della riscossione. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |242. Il pagamento delle somme dovute per la |Modalita' di | |definizione puo' essere effettuato: |versamento delle | |a) mediante domiciliazione sul conto corrente|somme dovute a | |eventualmente indicato dal debitore con le |seguito di | |modalita' determinate dall'agente della |rottamazione. | |riscossione nella comunicazione di cui al | | |comma 241; | | |b) mediante moduli di pagamento precompilati,| | |che l'agente della riscossione e' tenuto ad | | |allegare alla comunicazione di cui al comma | | |241; | | |c) presso gli sportelli dell'agente della | | |riscossione. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |243. Limitatamente ai debiti definibili per i|Conseguenze della | |quali e' stata presentata la dichiarazione di|domanda di | |cui al comma 235: |definizione agevolata| | a) alla data del 31 luglio 2023 le |sulle dilazioni di | |dilazioni sospese ai sensi del comma 240, |pagamento gia' in | |lettera b), sono automaticamente revocate; |atto. | | b) il pagamento della prima o unica rata| | |delle somme dovute a titolo di definizione | | |determina l'estinzione delle procedure | | |esecutive precedentemente avviate, salvo che | | |non si sia tenuto il primo incanto con esito | | |positivo. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |244. In caso di mancato ovvero di |Ipotesi di omesso, | |insufficiente o tardivo versamento, superiore|insufficiente o | |a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di |tardivo versamento | |una di quelle in cui e' stato dilazionato il |delle rate riferite | |pagamento delle somme di cui al comma 232, la|alle somme rottamate.| |definizione non produce effetti e riprendono | | |a decorrere i termini di prescrizione e di | | |decadenza per il recupero dei carichi oggetto| | |di dichiarazione. In tal caso, relativamente | | |ai debiti per i quali la definizione non ha | | |prodotto effetti, i versamenti effettuati | | |sono acquisiti a titolo di acconto | | |dell'importo complessivamente dovuto a | | |seguito dell'affidamento del carico e non | | |determinano l'estinzione del debito residuo, | | |di cui l'agente della riscossione prosegue | | |l'attivita' di recupero. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |245. Possono essere compresi nella |Estensione della | |definizione agevolata di cui al comma 231 |definizione agevolata| |anche i debiti risultanti dai carichi |anche ai debiti | |affidati agli agenti della riscossione che |oggetto di accordo di| |rientrano nei procedimenti instaurati a |composizione della | |seguito di istanza presentata dai debitori ai|crisi, di piano del | |sensi del capo II, sezione prima, della legge|consumatore, di | |27 gennaio 2012, n. 3, o del titolo IV, capo |ristrutturazione dei | |II, sezioni seconda e terza, del codice della|debiti del | |crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al |consumatore e di cd. | |decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, |concordato minore. | |con la possibilita' di effettuare il | | |pagamento del debito, anche falcidiato, con | | |le modalita' e nei tempi eventualmente | | |previsti nel decreto di omologazione. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |246. Sono esclusi dalla definizione di cui al|Debiti esclusi dalla | |comma 231 i debiti risultanti dai carichi |procedura di | |affidati agli agenti della riscossione |rottamazione delle | |recanti: |cartelle. | | a) le risorse proprie tradizionali | | |previste dall'articolo 2, paragrafo 1, | | |lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, | | |Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, | | |2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 | | |maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del | | |Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta | | |sul valore aggiunto riscossa | | |all'importazione; | | | b) le somme dovute a titolo di recupero | | |di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 | | |del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio,| | |del 13 luglio 2015; | | | c) i crediti derivanti da pronunce di | | |condanna della Corte dei conti; | | | d) le multe, le ammende e le sanzioni | | |pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti | | |e sentenze penali di condanna. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |247. Per le sanzioni amministrative, comprese|Rottamazione delle | |quelle per violazioni del codice della |sanzioni | |strada, di cui al decreto legislativo 30 |amministrative | |aprile 1992, n. 285, diverse da quelle |diverse da quelle | |irrogate per violazioni tributarie o per |irrogate per | |violazione degli obblighi relativi ai |violazioni tributarie| |contributi e ai premi dovuti agli enti |o per violazione | |previdenziali, le disposizioni dei commi da |degli obblighi | |231 a 252 si applicano limitatamente agli |relativi ai | |interessi, comunque denominati, compresi |contributi e ai premi| |quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, |dovuti agli enti | |della legge 24 novembre 1981, n. 689, e |previdenziali. | |quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del | | |decreto del Presidente della Repubblica 29 | | |settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate| | |a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 | | |del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. | | |112. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |248. Alle somme occorrenti per aderire alla |Prededucibilita' | |definizione di cui al comma 231, che sono |delle somme | |oggetto di procedura concorsuale nonche' di |occorrenti per la | |tutte le procedure di composizione negoziale |definizione con | |della crisi d'impresa previste dal regio |riferimento ai | |decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice |soggetti che si | |di cui al decreto legislativo 12 gennaio |trovano in procedura | |2019, n. 14, si applica la disciplina dei |concorsuale o di | |crediti prededucibili. |composizione | | |negoziale della crisi| | |di impresa. | +---------------------------------------------+---------------------+ |249. Possono essere estinti, secondo le |Facolta' di | |disposizioni di cui ai commi da 231 a 248, |estinguere mediante | |anche se con riferimento ad essi si e' |rottamazione anche i | |determinata l'inefficacia della relativa |debiti relativi a | |definizione, anche i debiti relativi ai |precedenti istituti | |carichi affidati agli agenti della |di "pace fiscale". | |riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di | | |dichiarazioni rese ai sensi: | | | a) dell'articolo 6, comma 2, del | | |decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 1°| | |dicembre 2016, n. 225; | | | b) dell'articolo 1, comma 5, del | | |decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 4 | | |dicembre 2017, n. 172; | | | c) dell'articolo 3, comma 5, del | | |decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 17| | |dicembre 2018, n. 136; | | | d) dell'articolo 1, comma 189, della | | |legge 30 dicembre 2018, n. 145; | | | e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, | | |del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 28| | |giugno 2019, n. 58. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |250. A seguito del pagamento delle somme di |Discarico automatico | |cui al comma 231, l'agente della riscossione |dell'agente della | |e' automaticamente discaricato dell'importo |riscossione con | |residuo. Al fine di consentire agli enti |riferimento | |creditori di eliminare dalle proprie |all'importo residuo | |scritture patrimoniali i crediti |contenuto nei carichi| |corrispondenti alle quote discaricate, lo |definiti. | |stesso agente della riscossione trasmette, | | |anche in via telematica, a ciascun ente | | |interessato, entro il 31 dicembre 2028, | | |l'elenco dei debitori che si sono avvalsi | | |delle disposizioni di cui ai commi da 231 a | | |252 e dei codici tributo per i quali e' stato| | |effettuato il versamento. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |251. Le disposizioni di cui ai commi da 231 a|Estensione della | |252 si applicano ai debiti risultanti dai |rottamazione anche ai| |carichi affidati agli agenti della |debiti risultanti dai| |riscossione dagli enti di cui al decreto |carichi affidati agli| |legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al |agenti della | |decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,|riscossione degli | |previe apposite delibere dei medesimi enti |enti di previdenza | |approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo |privati. | |3 del citato decreto legislativo n. 509 del | | |1994, pubblicate nei rispettivi siti internet| | |istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e | | |comunicate entro la medesima data all'agente | | |della riscossione mediante posta elettronica | | |certificata. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |252. Per gli enti di cui all'articolo 2 del |Ripianamento del | |decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, |disavanzo derivante | |l'eventuale maggiore disavanzo determinato |dalla cancellazione | |dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e |dei crediti | |dei commi da 231 a 251 puo' essere ripianato |determinata dallo | |in non piu' di cinque annualita', in quote |stralcio dei debiti | |annuali costanti secondo le modalita' |fino a mille euro e | |previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del |delle altre norme in | |decreto del Ministero dell'economia e delle |tema di "pace | |finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella |fiscale". | |Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |253. All'articolo 1 della legge 23 dicembre |Rimodulazione dei | |2014, n. 190, sono apportate le seguenti |termini per la | |modificazioni: |comunicazione di | | a) al comma 684, il primo periodo e' |inesigibilita' | |sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di|relative alle quote | |inesigibilita' relative alle quote affidate |affidate agli agenti | |agli agenti della riscossione dal 1° gennaio |della riscossione | |2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti | | |creditori che hanno cessato o cessano di | | |avvalersi delle societa' del Gruppo Equitalia| | |ovvero dell'Agenzia delle | | |entrate-Riscossione, sono presentate, per i | | |ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005,| | |entro il 31 dicembre 2028, per quelli | | |consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 | | |dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011| | |al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per | | |quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il | | |31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati | | |negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre | | |2032»; | | | b) dopo il comma 684 sono inseriti i | | |seguenti: | | | «684-bis. L'agente della riscossione | | |puo' presentare in qualsiasi momento le | | |comunicazioni di inesigibilita' relative alle| | |quote di cui al comma 684 nei seguenti casi: | | | a) intervenuta chiusura del fallimento, | | |in presenza di debitore fallito; | | | b) assenza di beni del debitore, | | |risultante alla data dell'accesso al sistema | | |informativo del Ministero dell'economia e | | |delle finanze in qualunque momento effettuato| | |dall'agente della riscossione; | | | c) intervenuta prescrizione del diritto | | |di credito; | | | d) esaurimento delle attivita' di | | |recupero cui all'articolo 19, comma 2, | | |lettere d) e d-bis), del decreto legislativo | | |13 aprile 1999, n. 112; | | | e) mancanza di nuovi beni rispetto a | | |quelli con riferimento ai quali, nel biennio | | |antecedente, le attivita' di cui alla lettera| | |d) sono state esaurite con esito parzialmente| | |o totalmente infruttuoso; | | | f) rapporto percentuale tra il valore | | |dei beni del debitore risultanti alla data | | |dell'accesso di cui alla lettera b) e | | |l'importo complessivo del credito per cui si | | |procede inferiore al 5 per cento. | | | 684-ter. Alle comunicazioni di | | |inesigibilita' di cui al comma 684-bis si | | |applicano le disposizioni dei commi 684, | | |secondo periodo, 685 e 688, fermo restando | | |che, al ricorrere delle condizioni di cui al | | |comma 684-bis, lettere e) e f), il mancato | | |svolgimento delle attivita' di recupero non | | |costituisce causa di perdita del diritto al | | |discarico. Relativamente a tali comunicazioni| | |il controllo di cui al comma 687, secondo | | |periodo, puo' essere avviato dal giorno | | |successivo a quello di presentazione»; | | | c) al comma 686, dopo la parola: | | |«legittimato» sono inserite le seguenti: «, | | |anche nei casi di cui al comma 684-bis, | | |lettere e) e f), del presente articolo,». | | +---------------------------------------------+ | |254. Il comma 4 dell'articolo 68 del | | |decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 24| | |aprile 2020, n. 27, e' abrogato. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |255. All'articolo 162 del testo unico delle |Implementazione della| |imposte sui redditi, di cui al decreto del |c.d. Investment | |Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,|Management Exemption.| |n. 917, sono apportate le seguenti | | |modificazioni: | | | a) al comma 6, le parole: «dal comma 7» | | |sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 7,| | |7-ter e 7-quater»; | | | b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i | | |seguenti: | | | «7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere| | |delle condizioni di cui al comma 7-quater, si| | |considera indipendente dal veicolo di | | |investimento non residente il soggetto, | | |residente o non residente anche operante | | |tramite propria stabile organizzazione nel | | |territorio dello Stato, che, in nome o per | | |conto del veicolo di investimento non | | |residente o di sue controllate, dirette o | | |indirette, e anche se con poteri | | |discrezionali, abitualmente concluda | | |contratti di acquisto, di vendita o di | | |negoziazione, o comunque contribuisca, anche | | |tramite operazioni preliminari o accessorie, | | |all'acquisto, alla vendita o alla | | |negoziazione di strumenti finanziari, anche | | |derivati e comprese le partecipazioni al | | |capitale o al patrimonio, e di crediti. | | | 7-quater. Le disposizioni del comma 7-ter| | |si applicano a condizione che: | | | a) il veicolo di investimento non | | |residente e le relative controllate siano | | |residenti o localizzati in uno Stato o | | |territorio compreso nell'elenco di cui | | |all'articolo 11, comma 4, lettera c), del | | |decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; | | | b) il veicolo di investimento non | | |residente rispetti requisiti di indipendenza | | |stabiliti dal decreto previsto dal comma | | |7-quinquies; | | | c) il soggetto residente o non residente,| | |che svolge l'attivita' nel territorio dello | | |Stato in nome o per conto del veicolo di | | |investimento non residente di cui alla | | |lettera a) non ricopra cariche negli organi | | |di amministrazione e di controllo del veicolo| | |di investimento e di sue controllate, dirette| | |o indirette, e non detenga una partecipazione| | |ai risultati economici del veicolo | | |d'investimento non residente superiore al 25 | | |per cento. A tal fine si considerano anche le| | |partecipazioni agli utili spettanti a | | |soggetti appartenenti al medesimo gruppo di | | |tale soggetto. Il decreto previsto dal comma | | |7-quinquies stabilisce le modalita' di | | |computo della partecipazione agli utili; | | | d) il soggetto residente, o la stabile | | |organizzazione nel territorio dello Stato del| | |soggetto non residente, che presta servizi | | |nell'ambito di accordi con entita' | | |appartenenti al medesimo gruppo riceva, per | | |l'attivita' svolta nel territorio dello | | |Stato, una remunerazione supportata dalla | | |documentazione idonea di cui all'articolo 1, | | |comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre | | |1997, n. 471. Con provvedimento dell'Agenzia | | |delle entrate sono definite le linee guida | | |per l'applicazione a tale remunerazione | | |dell'articolo 110, comma 7. | | | 7-quinquies. Con decreto del Ministro | | |dell'economia e delle finanze sono stabilite | | |le disposizioni di attuazione della | | |disciplina dei commi 7-ter e 7-quater»; | | | c) dopo il comma 9 e' aggiunto il | | |seguente: | | | «9-bis. Al ricorrere delle condizioni di | | |cui al comma 7-quater, la sede fissa d'affari| | |a disposizione di un'impresa residente che vi| | |svolge la propria attivita', utilizzando il | | |proprio personale, non si considera, ai fini | | |del comma 1, a disposizione del veicolo di | | |investimento di cui alla lettera a) del comma| | |7-quater non residente per il solo fatto che | | |l'attivita' dell'impresa residente reca un | | |beneficio al predetto veicolo». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |256. L'Agenzia delle entrate, per gli anni |Procedure concorsuali| |2023 e 2024, e' autorizzata ad assumere con |straordinarie volte | |contratto di lavoro subordinato a tempo |al reclutamento di | |indeterminato, nei limiti della vigente |nuovo personale | |dotazione organica, in aggiunta alle vigenti |dell'Agenzia delle | |facolta' assunzionali, un contingente di |entrate. | |personale pari a 3.900 unita' da inquadrare | | |nell'Area dei funzionari prevista dal vigente| | |sistema di classificazione del contratto | | |collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - | | |Comparto Funzioni centrali, mediante | | |l'indizione di procedure concorsuali | | |pubbliche, anche in deroga alle disposizioni | | |in materia di concorso unico contenute | | |nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del | | |decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 30| | |ottobre 2013, n. 125, nonche' alle | | |disposizioni in materia di mobilita' tra le | | |pubbliche amministrazioni di cui all'articolo| | |30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. | | |165. | | +---------------------------------------------+ | |257. Ai fini dell'attuazione del comma 256, | | |e' autorizzata la spesa di euro 48.165.000 | | |per l'anno 2023 e di euro 191.840.220 annui a| | |decorrere dall'anno 2024. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |258. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, per|Trasferimento | |ottimizzare i servizi informatici strumentali|dall'Agenzia delle | |al servizio nazionale della riscossione, |entrate riscossione a| |trasferisce, entro il 31 dicembre 2023, le |SOGEI S.p.A. delle | |attivita' relative all'esercizio dei sistemi |attivita' relative | |ICT, demand and delivery riscossione enti e |all'esercizio dei | |contribuenti e demand and delivery servizi |sistemi ICT, demand &| |corporate alla societa' SOGEI Spa, mediante |delivery riscossione | |cessione del ramo di azienda individuato con |enti e contribuenti, | |il decreto di cui al comma 263 e con gli |demand & delivery | |effetti di cui all'articolo 2112 del codice |servizi corporate. | |civile, fatto salvo quanto previsto dalle | | |disposizioni speciali di cui al presente | | |comma e ai commi da 259 a 263. Il | | |corrispettivo di cessione e' pari al valore | | |patrimoniale del ramo di azienda alla data | | |della cessione. | | +---------------------------------------------+ | |259. A decorrere dalla data di cessione del | | |ramo d'azienda, le attivita' di cui al comma | | |258 sono erogate all'Agenzia delle | | |entrate-Riscossione dalla societa' SOGEI Spa | | |sulla base di apposite convenzioni. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |260. Il personale con contratto di lavoro |Disciplina delle | |subordinato alle dipendenze dell'Agenzia |modalita' del | |delle entrate-Riscossione, assegnato alle |trasferimento del | |specifiche unita' che compongono il ramo di |personale | |azienda alla data della cessione, e' |dell'Agenzia delle | |trasferito alla societa' SOGEI Spa senza |entrate a SOGEI | |soluzione di continuita', con applicazione |S.p.A. | |della contrattazione collettiva di primo e di| | |secondo livello applicata presso la SOGEI Spa| | |e con salvezza di eventuali differenze | | |retributive specificamente riscontrate con | | |riferimento ai soli trattamenti minimi | | |previsti dai contratti collettivi nazionali | | |di lavoro applicati prima e dopo la cessione,| | |da conglobare in un elemento distinto della | | |retribuzione assorbibile. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |261. Le operazioni di cui ai commi 258 e 259 |Esenzione fiscale | |sono esenti da imposizione fiscale. |delle operazioni di | | |trasferimento delle | | |attivita' e del | | |personale | | |dell'Agenzia delle | | |entrate a SOGEI | | |S.p.A. | +---------------------------------------------+ | |262. Dall'attuazione delle disposizioni dei | | |commi da 258 a 263 non devono derivare nuovi | | |o maggiori oneri a carico della finanza | | |pubblica. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |263. Con decreto del Ministro dell'economia e|Disciplina delle | |delle finanze sono stabilite le modalita' |modalita' attuative | |applicative delle disposizioni dei commi 258 |del trasferimento | |e 260. |delle attivita' e del| | |personale | | |dell'Agenzia delle | | |entrate a SOGEI | | |S.p.A. | +---------------------------------------------+---------------------+ |264. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del |Innalzamento dallo | |decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, |0,45 allo 0,50 | |convertito, con modificazioni, dalla legge 22|dell'aliquota | |novembre 2002, n. 265, dopo la lettera b) e' |dell'imposta sulle | |inserita la seguente: |riserve matematiche | | «b-bis) a decorrere dal periodo di |dei rami vita | |imposta successivo a quello in corso alla |iscritte nel bilancio| |data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per |dell'esercizio delle | |cento». |imprese assicurative.| +---------------------------------------------+---------------------+ |265. All'articolo 1 della legge 28 dicembre |Proroga del credito | |2015, n. 208, sono apportate le seguenti |di imposta per | |modificazioni: |investimenti | | a) al comma 98, primo periodo, le |destinati a strutture| |parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono |produttive nelle | |sostituite dalle seguenti: «fino al 31 |regioni del | |dicembre 2023»; |Mezzogiorno. | | b) al comma 108, primo periodo, le | | |parole: «2020 e in 1.053,9 milioni di euro | | |per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono | | |sostituite dalle seguenti «2020, in 1.053,9 | | |milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 | | |e 2022 e in 1.467 milioni di euro per l'anno | | |2023». | | +---------------------------------------------+ | |266. Agli oneri derivanti dal comma 265, | | |quantificati in 1.467 milioni di euro per | | |l'anno 2023, si provvede mediante | | |corrispondente riduzione del Fondo per lo | | |sviluppo e la coesione, periodo di | | |programmazione 2021-2027, di cui all'articolo| | |1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, | | |n. 178, fermo restando il complessivo | | |criterio di ripartizione territoriale. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |267. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, |Proroga del credito | |del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, |di imposta per | |convertito, con modificazioni, dalla legge 3 |investimenti nelle | |agosto 2017, n. 123, le parole: «31 dicembre |Zone economiche | |2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 |speciali. | |dicembre 2023». Agli oneri derivanti dal | | |presente comma, valutati in 65,2 milioni di | | |euro per l'anno 2023, si provvede mediante | | |corrispondente riduzione del Fondo per lo | | |sviluppo e la coesione, periodo di | | |programmazione 2021-2027, di cui all'articolo| | |1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, | | |n. 178, fermo restando il complessivo | | |criterio di ripartizione territoriale. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |268. All'articolo 1 della legge 30 dicembre |Estensione al 2023 | |2020, n. 178, sono apportate le seguenti |del credito di | |modificazioni: |imposta per | | a) al comma 185, le parole: «per gli |investimenti in | |anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle |ricerca e sviluppo in| |seguenti: «per gli anni 2021, 2022 e 2023»; |favore delle imprese | | b) al comma 187, le parole: «di 104 |operanti in Abruzzo, | |milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 |Basilicata, Calabria,| |e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno |Campania, Molise, | |2025» sono sostituite dalle seguenti: «di |Puglia, Sardegna e | |159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni|Sicilia. | |2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per | | |l'anno 2025». | | +---------------------------------------------+ | |269. Agli oneri derivanti dal comma 268, | | |valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno| | |degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede | | |mediante corrispondente riduzione del Fondo | | |per lo sviluppo e la coesione, periodo di | | |programmazione 2021-2027, di cui all'articolo| | |1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, | | |n. 178. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |270. All'articolo 1, comma 831, della legge |Proroga del credito | |30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «entro |di imposta per la | |il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle |messa in funzione di | |seguenti: «entro il 31 dicembre 2023» e le |impianti di | |parole: «nel limite massimo di 1 milione di |compostaggio presso i| |euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle |centri agroalimentari| |seguenti: «nel limite massimo di 1 milione di|siti in Basilicata, | |euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024». |Calabria, Campania, | |Agli oneri derivanti dal presente comma, pari|Molise, Puglia e | |a 1 milione di euro per l'anno 2024, si |Sicilia. | |provvede mediante corrispondente riduzione | | |del Fondo per lo sviluppo e la coesione, | | |periodo di programmazione 2021-2027, di cui | | |all'articolo 1, comma 177, della legge 30 | | |dicembre 2020, n. 178. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, |Disciplina della | |del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, |richiesta di | |convertito, con modificazioni, dalla legge 17|riversamento | |dicembre 2021, n. 215, in materia di termine |spontaneo del credito| |per il riversamento spontaneo del credito |di imposta per | |d'imposta per investimenti in attivita' di |ricerca e sviluppo | |ricerca e sviluppo, le parole: «entro il 31 |indebitamente | |ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti:|utilizzato in | |«entro il 30 novembre 2023». |compensazione. | +---------------------------------------------+---------------------+ |272. All'articolo 23, comma 2, del |Condizioni per il | |decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, |rilascio delle | |convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |certificazioni | |agosto 2022, n. 122, in materia di rilascio |relative alle spese | |della certificazione degli investimenti in |per attivita' di | |attivita' di ricerca e sviluppo, l'ultimo |ricerca, sviluppo e | |periodo e' sostituito dal seguente: «Le |innovazione. | |certificazioni di cui al primo, al secondo e | | |al terzo periodo possono essere richieste a | | |condizione che le violazioni relative | | |all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti | | |dalle norme citate nei medesimi periodi non | | |siano state gia' constatate con processo | | |verbale di constatazione». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |273. All'articolo 83, comma 1, ultimo |Modifiche alla | |periodo, del testo unico delle imposte sui |disciplina del | |redditi, di cui al decreto del Presidente |processo di | |della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in|correzione degli | |materia di imputazione temporale di |errori contabili ai | |componenti negativi di reddito, ai fini della|fini fiscali. | |determinazione del reddito complessivo, a | | |seguito della correzione di errori contabili,| | |sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: | | |«, e, sussistendo gli altri presupposti, | | |opera soltanto per i soggetti che | | |sottopongono il proprio bilancio d'esercizio | | |a revisione legale dei conti». | | +---------------------------------------------+ | |274. All'articolo 8, comma 1-bis, del | | |decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 4 | | |agosto 2022, n. 122, sono aggiunte, in fine, | | |le seguenti parole: «, e, sussistendo gli | | |altri presupposti, opera soltanto per i | | |soggetti che sottopongono il proprio bilancio| | |d'esercizio a revisione legale dei conti». | | +---------------------------------------------+ | |275. Le disposizioni di cui ai commi 273 e | | |274 si applicano a decorrere dal periodo | | |d'imposta in corso alla data di entrata in | | |vigore del citato decreto-legge 21 giugno | | |2022, n. 73. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |276. All'articolo 18, comma 1, secondo |Ampliamento | |periodo, del decreto del Presidente della |dell'ambito operativo| |Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in |del regime di | |materia di contabilita' semplificata per le |contabilita' | |imprese minori, le parole: «non abbiano |semplificata per | |superato l'ammontare di 400.000 euro per le |imprese minori. | |imprese aventi per oggetto prestazioni di | | |servizi, ovvero di 700.000 euro per le | | |imprese aventi per oggetto altre attivita'» | | |sono sostituite dalle seguenti: «non abbiano | | |superato l'ammontare di 500.000 euro per le | | |imprese aventi per oggetto prestazioni di | | |servizi, ovvero di 800.000 euro per le | | |imprese aventi per oggetto altre attivita'». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |277. All'articolo 16, comma 2, secondo |"bonus mobili" per | |periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. |l'anno 2023. | |63, convertito, con modificazioni, dalla | | |legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di | | |detrazioni fiscali collegate agli interventi | | |di ristrutturazione edilizia, le parole: «e a| | |5.000 euro per gli anni 2023 e 2024» sono | | |sostituite dalle seguenti: «, a 8.000 euro | | |per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno | | |2024». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |278. La dotazione del fondo di cui al comma |Fondo indennizzi per | |2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 |i danni agli immobili| |maggio 2021, n. 73, convertito, con |derivanti | |modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.|dall'esposizione | |106, e' incrementata di 3,5 milioni di euro |prolungata | |per l'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro |all'inquinamento | |annui a decorrere dall'anno 2024. |ILVA. | +---------------------------------------------+---------------------+ |279. All'articolo 77, comma 2-quater, del |Modifiche alla | |decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, |disciplina del limite| |convertito, con modificazioni, dalla legge 23|massimo d'indennizzo | |luglio 2021, n. 106, le parole: «massima del |per i danni agli | |20 per cento del valore di mercato |immobili derivanti | |dell'immobile danneggiato al momento della |dall'esposizione | |domanda» sono sostituite dalle seguenti: |prolungata | |«stabilita con sentenza definitiva di |all'inquinamento | |risarcimento dei danni di cui al comma 2-ter |ILVA. | |o con provvedimento di insinuazione del | | |credito allo stato passivo della procedura | | |concorsuale». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |280. Al decreto del Ministro dello sviluppo |Modifiche alla | |economico 23 settembre 2022, pubblicato nella|disciplina attuativa | |Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre |del fondo a copertura| |2022, recante le condizioni e le modalita' |dell'indennizzo per i| |per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis |danni agli immobili | |dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio |derivanti | |2021, n. 73, convertito, con modificazioni, |dell'esposizione | |dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono |prolungata | |apportate le seguenti modificazioni: |all'inquinamento | | a) all'articolo 6, comma 2, dopo le |provocato dagli | |parole: «fisiche o giuridiche,» sono inserite|stabilimenti | |le seguenti: «entro sei mesi dalla data di |siderurgici di | |pubblicazione del presente decreto,»; |Taranto del Gruppo | | b) all'articolo 7, il comma 2 e' |ILVA. | |abrogato; | | | c) l'articolo 10 e' sostituito dal | | |seguente: | | | «Art. 10. - (Autocertificazione dei | | |requisiti e controlli) - 1. I beneficiari | | |sono tenuti ad allegare all'istanza di | | |indennizzo di cui all'articolo 6, comma 2, | | |un'autocertificazione che attesti la | | |sussistenza delle condizioni di cui | | |all'articolo 5, comma 1. | | | 2. Il Ministero, anche avvalendosi della| | |commissione tecnica di cui all'articolo 9, | | |comma 2, puo' verificare, successivamente | | |all'erogazione del contributo, la sussistenza| | |delle condizioni poste alla base della | | |richiesta di indennizzo. | | | 3. Qualora il Ministero accerti la | | |falsita' dell'autocertificazione di cui al | | |comma 1, oltre alla revoca dell'indennizzo ai| | |sensi dell'articolo 12, si applicano le | | |sanzioni di cui all'articolo 495 del codice | | |penale». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |281. In via eccezionale, per i periodi di |Reintroduzione per il| |paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023,|2023 dell'esonero | |l'esonero sulla quota dei contributi |sulla quota dei | |previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia|contributi | |e i superstiti a carico del lavoratore |previdenziali dovuti | |previsto dall'articolo 1, comma 121, della |dai lavoratori | |legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' |dipendenti pubblici e| |riconosciuto nella misura di 2 punti |privati, esclusi i | |percentuali con i medesimi criteri e |lavoratori domestici.| |modalita' di cui al citato articolo 1, comma | | |121, della legge n. 234 del 2021 ed e' | | |incrementato di un ulteriore punto | | |percentuale, a condizione che la retribuzione| | |imponibile, parametrata su base mensile per | | |tredici mensilita', non ecceda l'importo | | |mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la | | |competenza del mese di dicembre, del rateo di| | |tredicesima. Resta ferma l'aliquota di | | |computo delle prestazioni pensionistiche. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |282. Ai fini dell'attuazione delle |Lavoratori dello | |disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, |spettacolo: | |della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante |incremento delle | |delega al Governo e altre disposizioni in |risorse del Fondo per| |materia di spettacolo, in materia di riordino|il sostegno economico| |e revisione degli ammortizzatori sociali e |temporaneo - SET. | |delle indennita' e per l'introduzione di | | |un'indennita' di discontinuita' a favore dei | | |lavoratori iscritti nel Fondo pensioni | | |lavoratori dello spettacolo, le risorse di | | |cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge | | |30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate | | |di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 | | |milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 | | |milioni di euro per l'anno 2025. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |283. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, |Introduzione della | |convertito, con modificazioni, dalla legge 28|pensione anticipata | |marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 14 e' |flessibile (cd. | |inserito il seguente: |"quota 103"). | | «Art. 14.1. - (Disposizioni in materia | | |di accesso al trattamento di pensione | | |anticipata flessibile) - 1. In via | | |sperimentale per il 2023, gli iscritti | | |all'assicurazione generale obbligatoria e | | |alle forme esclusive e sostitutive della | | |medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla | | |gestione separata di cui all'articolo 2, | | |comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, | | |possono conseguire il diritto alla pensione | | |anticipata al raggiungimento di un'eta' | | |anagrafica di almeno 62 anni e di | | |un'anzianita' contributiva minima di 41 anni,| | |di seguito definita "pensione anticipata | | |flessibile". Il diritto conseguito entro il | | |31 dicembre 2023 puo' essere esercitato anche| | |successivamente alla predetta data, ferme | | |restando le disposizioni del presente | | |articolo. Il trattamento di pensione | | |anticipata di cui al presente comma e' | | |riconosciuto per un valore lordo mensile | | |massimo non superiore a cinque volte il | | |trattamento minimo previsto a legislazione | | |vigente, per le mensilita' di anticipo del | | |pensionamento rispetto al momento in cui tale| | |diritto maturerebbe a seguito del | | |raggiungimento dei requisiti di accesso al | | |sistema pensionistico ai sensi dell'articolo | | |24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre | | |2011, n. 201, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. | | | 2. Ai fini del conseguimento del diritto| | |alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti| | |a due o piu' gestioni previdenziali di cui al| | |comma 1, che non siano gia' titolari di | | |trattamento pensionistico a carico di una | | |delle predette gestioni, hanno facolta' di | | |cumulare i periodi assicurativi non | | |coincidenti nelle stesse gestioni | | |amministrate dall'INPS, in base alle | | |disposizioni di cui all'articolo 1, commi | | |243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012,| | |n. 228. Ai fini della decorrenza della | | |pensione di cui al presente comma si | | |applicano le disposizioni previste dai commi | | |4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i | | |lavoratori dipendenti dalle pubbliche | | |amministrazioni di cui all'articolo 1, comma | | |2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. | | |165, in caso di contestuale iscrizione presso| | |piu' gestioni pensionistiche, ai fini della | | |decorrenza della pensione trovano | | |applicazione le disposizioni previste dai | | |commi 6 e 7 del presente articolo. | | | 3. La pensione di cui al comma 1 non e' | | |cumulabile, a far data dal primo giorno di | | |decorrenza della pensione e fino alla | | |maturazione dei requisiti per l'accesso alla | | |pensione di vecchiaia, con i redditi da | | |lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di| | |quelli derivanti da lavoro autonomo | | |occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi | | |annui. | | | 4. Gli iscritti alle gestioni | | |pensionistiche di cui al comma 1 che maturano| | |entro il 31 dicembre 2022 i requisiti | | |previsti al medesimo comma conseguono il | | |diritto alla decorrenza del trattamento | | |pensionistico dal 1° aprile 2023. | | | 5. Gli iscritti alle gestioni | | |pensionistiche di cui al comma 1 che maturano| | |dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al | | |medesimo comma conseguono il diritto alla | | |decorrenza del trattamento pensionistico | | |trascorsi tre mesi dalla data di maturazione | | |dei requisiti stessi. | | | 6. Tenuto conto della specificita' del | | |rapporto di impiego nella pubblica | | |amministrazione e dell'esigenza di garantire | | |la continuita' e il buon andamento | | |dell'azione amministrativa e fermo restando | | |quanto previsto dal comma 7, le disposizioni | | |di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai | | |lavoratori dipendenti delle pubbliche | | |amministrazioni di cui all'articolo 1, comma | | |2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, | | |nel rispetto della seguente disciplina: | | | a) i dipendenti pubblici che maturano | | |entro il 31 dicembre 2022 i requisiti | | |previsti dal comma 1 conseguono il diritto | | |alla decorrenza del trattamento pensionistico| | |dal 1° agosto 2023; | | | b) i dipendenti pubblici che maturano | | |dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal | | |comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza| | |del trattamento pensionistico trascorsi sei | | |mesi dalla data di maturazione dei requisiti | | |stessi e comunque non prima della data di cui| | |alla lettera a) del presente comma; | | | c) la domanda di collocamento a riposo | | |deve essere presentata all'amministrazione di| | |appartenenza con un preavviso di sei mesi; | | | d) limitatamente al diritto alla | | |pensione di cui al comma 1, non trova | | |applicazione l'articolo 2, comma 5, del | | |decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 30| | |ottobre 2013, n. 125. | | | 7. Ai fini del conseguimento della | | |pensione di cui al comma 1, per il personale | | |del comparto scuola e AFAM con rapporto di | | |lavoro a tempo indeterminato si applicano le | | |disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9,| | |della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il | | |relativo personale puo' presentare domanda di| | |cessazione dal servizio entro il 28 febbraio | | |2023 con effetti dall'inizio, | | |rispettivamente, dell'anno scolastico o | | |accademico. | | | 8. Sono fatte salve le disposizioni che | | |prevedono requisiti piu' favorevoli in | | |materia di accesso al pensionamento. | | | 9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2| | |non si applicano per il conseguimento della | | |prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e | | |2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche'| | |alle prestazioni erogate ai sensi | | |dell'articolo 26, comma 9, lettera b), | | |dell'articolo 27, comma 5, lettera f), e | | |dell'articolo 41, comma 5-bis, del decreto | | |legislativo 14 settembre 2015, n. 148. | | | 10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non | | |si applicano altresi' al personale militare | | |delle Forze armate, soggetto alla specifica | | |disciplina recata dal decreto legislativo 30 | | |aprile 1997, n. 165, e al personale delle | | |Forze di polizia e del Corpo di polizia | | |penitenziaria, nonche' al personale operativo| | |del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al| | |personale del Corpo della Guardia di | | |finanza». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |284. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, |Disciplina della | |convertito, con modificazioni, dalla legge 28|decorrenza dei | |marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti|trattamenti di fine | |modificazioni: |servizio dei | | a) all'articolo 22, comma 1, le parole: |lavoratori che | |«di cui all'articolo 14, comma 1,» sono |accedono alla | |sostituite dalle seguenti: «di cui |pensione anticipata | |all'articolo 14, comma 1, e all'articolo |flessibile. | |14.1»; | | | b) all'articolo 23, comma 1, le parole: | | |«di cui all'articolo 14, comma 1,» sono | | |sostituite dalle seguenti: «di cui | | |all'articolo 14, comma 1, e all'articolo | | |14.1». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |285. I commi 89 e 90 dell'articolo 1 della |Abrogazione della | |legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono |disciplina istitutiva| |abrogati. |del fondo per | | |l'uscita anticipata | | |dal lavoro dei | | |lavoratori aventi | | |almeno 62 anni di | | |eta' e dipendenti di | | |piccole e medie | | |imprese in crisi. | +---------------------------------------------+---------------------+ |286. I lavoratori dipendenti che abbiano |Facolta', per il | |maturato i requisiti minimi previsti dalle |lavoratore dipendente| |disposizioni di cui al comma 283 per |che abbia raggiunto o| |l'accesso al trattamento di pensione |raggiunga entro il 31| |anticipata flessibile possono rinunciare |dicembre 2023 i | |all'accredito contributivo della quota dei |requisiti per la | |contributi a proprio carico relativi |quota 103, di | |all'assicurazione generale obbligatoria per |richiedere al datore | |l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti |di lavoro la | |dei lavoratori dipendenti e alle forme |corresponsione | |sostitutive ed esclusive della medesima. In |dell'importo | |conseguenza dell'esercizio della predetta |corrispondente alla | |facolta' viene meno ogni obbligo di |quota a carico del | |versamento contributivo da parte del datore |medesimo dipendente | |di lavoro a tali forme assicurative della |di contribuzione alla| |quota a carico del lavoratore, a decorrere |gestione | |dalla prima scadenza utile per il |pensionistica. | |pensionamento prevista dalla normativa | | |vigente e successiva alla data dell'esercizio| | |della predetta facolta'. Con la medesima | | |decorrenza, la somma corrispondente alla | | |quota di contribuzione a carico del | | |lavoratore che il datore di lavoro avrebbe | | |dovuto versare all'ente previdenziale, | | |qualora non fosse stata esercitata la | | |predetta facolta', e' corrisposta interamente| | |al lavoratore. | | +---------------------------------------------+ | |287. Le modalita' di attuazione del comma 286| | |sono stabilite con decreto del Ministro del | | |lavoro e delle politiche sociali, di concerto| | |con il Ministro dell'economia e delle | | |finanze, da adottare entro trenta giorni | | |dalla data di entrata in vigore della | | |presente legge. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |288. All'articolo 1, comma 179, alinea, della|Modifiche alla | |legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: |disciplina | |«31 dicembre 2022» sono sostituite dalle |dell'Anticipo | |seguenti: «31 dicembre 2023». |pensionistico sociale| | |e proroga della sua | | |applicazione fino al | | |31 dicembre 2023. | +---------------------------------------------+ | |289. Le disposizioni di cui all'articolo 1, | | |comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. | | |234, si applicano anche per l'anno 2023. | | +---------------------------------------------+ | |290. Le disposizioni di cui al secondo e al | | |terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 | | |della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si | | |applicano anche con riferimento ai soggetti | | |che si trovino nelle condizioni ivi indicate | | |nell'anno 2023. | | +---------------------------------------------+ | |291. L'autorizzazione di spesa di cui al | | |comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 | | |dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 64 | | |milioni di euro per l'anno 2023, di 220 | | |milioni di euro per l'anno 2024, di 235 | | |milioni di euro per l'anno 2025, di 175 | | |milioni di euro per l'anno 2026, di 100 | | |milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 | | |milioni di euro per l'anno 2028. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |292. All'articolo 16 del decreto-legge 28 |Opzione donna. | |gennaio 2019, n. 4, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. | | |26, sono apportate le seguenti modificazioni:| | | a) dopo il comma 1 e' inserito il | | |seguente: | | | «1-bis. Il diritto al trattamento | | |pensionistico di cui al comma 1 si applica | | |nei confronti delle lavoratrici che entro il | | |31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianita'| | |contributiva pari o superiore a trentacinque | | |anni e un'eta' anagrafica di almeno sessanta | | |anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel | | |limite massimo di due anni, e che si trovano | | |in una delle seguenti condizioni: | | | a) assistono, al momento della richiesta| | |e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente| | |di primo grado convivente con handicap in | | |situazione di gravita' ai sensi dell'articolo| | |3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. | | |104, ovvero un parente o un affine di secondo| | |grado convivente qualora i genitori o il | | |coniuge della persona con handicap in | | |situazione di gravita' abbiano compiuto i | | |settanta anni di eta' oppure siano anch'essi | | |affetti da patologie invalidanti o siano | | |deceduti o mancanti; | | | b) hanno una riduzione della capacita' | | |lavorativa, accertata dalle competenti | | |commissioni per il riconoscimento | | |dell'invalidita' civile, superiore o uguale | | |al 74 per cento; | | | c) sono lavoratrici licenziate o | | |dipendenti da imprese per le quali e' attivo | | |un tavolo di confronto per la gestione della | | |crisi aziendale presso la struttura per la | | |crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma | | |852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. | | |Per le lavoratrici di cui alla presente | | |lettera la riduzione massima di due anni del | | |requisito anagrafico di sessanta anni di cui | | |all'alinea del presente comma si applica a | | |prescindere dal numero di figli»; | | | b) al comma 2, le parole: «di cui al | | |comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di | | |cui ai commi 1 e 1-bis»; | | | c) al comma 3, le parole: «28 febbraio | | |2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 | | |febbraio 2023». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |293. All'articolo 1 della legge 30 dicembre |Incremento di talune | |2020, n. 178, sono apportate le seguenti |prestazioni | |modificazioni: |aggiuntive INAIL in | | |favore dei soggetti | | |esposti all'amianto. | | a) al comma 356, dopo le parole: «15 per| | |cento» sono inserite le seguenti: «, elevata | | |al 17 per cento a decorrere dal 1° gennaio | | |2023,»; | | | b) al comma 357, dopo le parole: «pari | | |ad euro 10.000» sono inserite le seguenti: «,| | |elevato a euro 15.000 a decorrere dal 1° | | |gennaio 2023,». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |294. Al fine di promuovere l'inserimento |Esonero contributivo | |stabile nel mercato del lavoro dei |per i datori di | |beneficiari del reddito di cittadinanza di |lavoro privati che | |cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge|assumono a tempo | |28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con |indeterminato | |modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. |beneficiari del | |26, ai datori di lavoro privati che, dal 1° |reddito di | |gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono |cittadinanza. | |tali soggetti con contratto di lavoro | | |subordinato a tempo indeterminato e' | | |riconosciuto, per un periodo massimo di |Estensione | |dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100|dell'esonero | |per cento dei complessivi contributi |contributivo per i | |previdenziali a carico dei datori di lavoro, |datori di lavoro | |con esclusione dei premi e contributi dovuti |anche in caso di | |all'Istituto nazionale per l'assicurazione |trasformazioni dei | |contro gli infortuni sul lavoro, nel limite |contratti a tempo | |massimo di importo pari a 8.000 euro su base |determinato in | |annua, riparametrato e applicato su base |contratti a tempo | |mensile. Resta ferma l'aliquota di computo |indeterminato. | |delle prestazioni pensionistiche. L'esonero | | |non si applica ai rapporti di lavoro | | |domestico. |Alternativita' | +---------------------------------------------+dell'esonero | |295. L'esonero di cui al comma 294 e' |contributivo in esame| |riconosciuto anche per le trasformazioni dei |rispetto all'esonero | |contratti a tempo determinato in contratti a |dal versamento dei | |tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio|contributi | |2023 al 31 dicembre 2023. |previdenziali ed | +---------------------------------------------+assistenziali a | |296. L'esonero di cui ai commi 294 e 295 e' |carico del datore di | |alternativo all'esonero di cui all'articolo 8|lavoro e del | |del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, |lavoratore nel limite| |convertito, con modificazioni, dalla legge 28|dell'importo mensile | |marzo 2019, n. 26. |del Reddito di | | |Cittadinanza | | |percepito dal | | |lavoratore e, | | |comunque, non | | |superiore a 780 euro | | |mensili. | +---------------------------------------------+---------------------+ |297. Al fine di promuovere l'occupazione |Esonero contributivo | |giovanile stabile, le disposizioni di cui al |per assunzioni di | |comma 10 dell'articolo 1 della legge 30 |giovani al di sotto | |dicembre 2020, n. 178, si applicano anche |di 36 anni. | |alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e| | |alle trasformazioni dei contratti a tempo | | |determinato in contratti a tempo | | |indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 | | |al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui| | |al primo periodo, il limite massimo di | | |importo di 6.000 euro di cui al comma 10 | | |dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 | | |del 2020 e' elevato a 8.000 euro. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |298. Al fine di promuovere le assunzioni di |Esonero contributivo | |personale femminile, le disposizioni di cui |per assunzioni di | |al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 |personale femminile. | |dicembre 2020, n. 178, si applicano anche | | |alle nuove assunzioni di donne lavoratrici | | |effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre| | |2023. Per le assunzioni di cui al primo | | |periodo, il limite massimo di importo di | | |6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1| | |della predetta legge n. 178 del 2020 e' | | |elevato a 8.000 euro. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |299. L'efficacia delle disposizioni di cui ai|Clausola di stand | |commi 294, 297 e 298 del presente articolo e'|still per l'efficacia| |condizionata, ai sensi dell'articolo 108, |delle norme in | |paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento |materia di esonero | |dell'Unione europea, all'autorizzazione della|contributivo. | |Commissione europea. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |300. All'articolo 1, comma 503, della legge |Proroga dell'esonero | |27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31|contributivo in | |dicembre 2022» sono sostituite dalle |favore dei | |seguenti: «e il 31 dicembre 2023». |coltivatori diretti e| | |degli imprenditori | | |agricoli | | |professionali. | +---------------------------------------------+---------------------+