+---------------------------------------------+---------------------+
|201. Per i processi dichiarati estinti ai |Modalita' |
|sensi del comma 198, l'eventuale diniego |d'impugnazione del |
|della definizione e' impugnabile dinanzi |diniego riferito a |
|all'organo giurisdizionale che ha dichiarato |una lite estinta per |
|l'estinzione. Il diniego della definizione e'|definizione |
|motivo di revocazione del provvedimento di |agevolata. |
|estinzione pronunciato ai sensi del comma 198| |
|e la revocazione e' chiesta congiuntamente | |
|all'impugnazione del diniego. Il termine per | |
|impugnare il diniego della definizione e per | |
|chiedere la revocazione e' di sessanta giorni| |
|dalla notificazione di cui al comma 200. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|202. La definizione agevolata perfezionata |Estensione in capo ai|
|dal coobbligato giova in favore degli altri, |coobbligati degli |
|compresi quelli per i quali la controversia |effetti positivi |
|non sia piu' pendente, fatte salve le |della definizione |
|disposizioni del secondo periodo del comma |agevolata. |
|196. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|203. Con uno o piu' provvedimenti del |Disciplina attuativa |
|direttore della competente Agenzia fiscale |della definizione |
|sono stabilite le modalita' di attuazione dei|agevolata della lite |
|commi da 186 a 202. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|204. Resta ferma, in alternativa a quella |Salvezza della |
|prevista dai commi da 186 a 203, la |procedura di |
|definizione agevolata dei giudizi tributari |definizione agevolata|
|pendenti innanzi alla Corte di cassazione di |gia' prevista per i |
|cui all'articolo 5 della legge 31 agosto |giudizi in Cassazione|
|2022, n. 130. |dalla riforma del |
| |processo tributario. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|205. Ciascun ente territoriale puo' |Definizione agevolata|
|stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le |delle liti da parte |
|forme previste dalla legislazione vigente per|degli enti |
|l'adozione dei propri atti, l'applicazione |territoriali. |
|delle disposizioni dei commi da 186 a 204 | |
|alle controversie attribuite alla | |
|giurisdizione tributaria in cui e' parte il | |
|medesimo ente o un suo ente strumentale. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|206. In alternativa alla definizione |Accordo conciliativo |
|agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le |alternativo alla |
|controversie pendenti alla data di entrata in|procedura di |
|vigore della presente legge innanzi alle |definizione agevolata|
|corti di giustizia tributaria di primo e di |delle liti |
|secondo grado aventi ad oggetto atti |tributarie. |
|impositivi, in cui e' parte l'Agenzia delle | |
|entrate, possono essere definite, entro il 30| |
|giugno 2023, con l'accordo conciliativo di | |
|cui all'articolo 48 del decreto legislativo | |
|31 dicembre 1992, n. 546. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|207. In deroga a quanto previsto |Benefici dell'accordo|
|dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto |conciliativo |
|legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, |alternativo alla |
|all'accordo conciliativo di cui al comma 206 |definizione agevolata|
|del presente articolo si applicano le |della lite. |
|sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo| |
|previsto dalla legge, gli interessi e gli | |
|eventuali accessori. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|208. Come previsto dall'articolo 48-ter, |Modalita' e termini |
|commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 |di versamento delle |
|dicembre 1992, n. 546, il versamento delle |somme oggetto |
|somme dovute ovvero, in caso di |dell'accordo |
|rateizzazione, della prima rata deve essere |conciliativo |
|effettuato entro venti giorni dalla data di |alternativo alla |
|sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si |definizione agevolata|
|applicano le disposizioni previste |della lite |
|dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 |tributaria. |
|giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti | |
|rate trimestrali di pari importo da versare | |
|entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre | |
|successivo al pagamento della prima rata. | |
|Sull'importo delle rate successive alla prima| |
|sono dovuti gli interessi legali calcolati | |
|dal giorno successivo al termine per il | |
|versamento della prima rata. E' esclusa la | |
|compensazione prevista dall'articolo 17 del | |
|decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|209. In caso di mancato pagamento delle somme|Decadenza dal |
|dovute o di una delle rate, compresa la |beneficio delle |
|prima, entro il termine di pagamento della |sanzioni ridotte in |
|rata successiva, il contribuente decade dal |caso di mancato |
|beneficio di cui al comma 207 e il competente|pagamento delle somme|
|ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle|oggetto di accordo |
|residue somme dovute a titolo di imposta, |conciliativo. |
|interessi e sanzioni, nonche' della sanzione | |
|di cui all'articolo 13 del decreto | |
|legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, | |
|aumentata della meta' e applicata sul residuo| |
|importo dovuto a titolo di imposta. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|210. Sono escluse le controversie concernenti|Ipotesi di |
|anche solo in parte: |controversie escluse |
| a) le risorse proprie tradizionali |dalla disciplina |
|previste dall'articolo 2, paragrafo 1, |dell'accordo |
|lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, |conciliativo |
|Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, |alternativo e |
|2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 |applicazione |
|maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del |analogica delle norme|
|Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta |in tema di |
|sul valore aggiunto riscossa |conciliazione fuori |
|all'importazione; |udienza. |
| b) le somme dovute a titolo di recupero | |
|di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 | |
|del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio,| |
|del 13 luglio 2015. | |
+---------------------------------------------+ |
|211. Si applica, in quanto compatibile con la| |
|presente disposizione, l'articolo 48 del | |
|decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.| |
+---------------------------------------------+---------------------+
|212. Le eventuali maggiori entrate derivanti |Destinazione delle |
|dall'attuazione dei commi da 206 a 211, |maggiori entrate |
|accertate sulla base del monitoraggio |derivanti |
|periodico effettuato dall'Agenzia delle |dall'istituto |
|entrate, sono destinate, anche mediante |dell'accordo |
|riassegnazione, al Fondo per la riduzione |conciliativo al Fondo|
|della pressione fiscale di cui al comma 130. |per la riduzione |
| |della pressione |
| |fiscale. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|213. In alternativa alla definizione |Rinuncia agevolata |
|agevolata di cui ai commi da 186 a 205, |alle controversie |
|nelle controversie tributarie pendenti alla |tributarie pendenti |
|data di entrata in vigore della presente |in Cassazione. |
|legge innanzi alla Corte di cassazione ai | |
|sensi dell'articolo 62 del decreto | |
|legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui | |
|e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad | |
|oggetto atti impositivi, il ricorrente, | |
|entro il 30 giugno 2023, puo' rinunciare al | |
|ricorso principale o incidentale | |
|a seguito dell'intervenuta definizione | |
|transattiva con la controparte, | |
|perfezionatasi ai sensi del comma 215, | |
|di tutte le pretese azionate in giudizio. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|214. La definizione transattiva di cui al |Benefici della |
|comma 213 comporta il pagamento delle somme |rinuncia agevolata |
|dovute per le imposte, le sanzioni ridotte |alle liti tributarie |
|ad un diciottesimo del minimo previsto dalla |pendenti in |
|legge, gli interessi e gli eventuali |Cassazione. |
|accessori. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|215. La definizione transattiva si |Modalita' di |
|perfeziona con la sottoscrizione e con il |perfezionamento della|
|pagamento integrale delle somme dovute entro |rinuncia agevolata |
|venti giorni dalla sottoscrizione |alle liti tributarie |
|dell'accordo intervenuto tra le parti. |pendenti in |
| |Cassazione. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|216. È esclusa la compensazione prevista |Esclusione della |
|dall'articolo 17 del decreto legislativo |compensazione in caso|
|9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata |di rinuncia agevolata|
|non da' comunque luogo alla restituzione |ed esclusione della |
|delle somme gia' versate, ancorche' eccedenti|restituzione delle |
|rispetto a quanto dovuto per la |somme gia' versate. |
|definizione transattiva. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|217. Alla rinuncia agevolata di cui al comma |Applicazione delle |
|213 si applicano, in quanto compatibili, |norme processual-ci- |
|le disposizioni dell'articolo 390 del codice |vilistiche in tema di|
|di procedura civile. |rinuncia al giudizio |
| |in Cassazione. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|218. Sono escluse le controversie concernenti|Controversie escluse |
|anche solo in parte: |dalla disciplina in |
| a) le risorse proprie tradizionali |tema di rinuncia |
|previste dall'articolo 2, paragrafo 1, |agevolata. |
|lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, | |
|Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, | |
|2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 | |
|maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del | |
|Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta | |
|sul valore aggiunto riscossa | |
|all'importazione; | |
| b) le somme dovute a titolo di recupero | |
|di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 | |
|del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio,| |
|del 13 luglio 2015. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|219. Con riferimento ai tributi amministrati |Regolarizzazione |
|dall'Agenzia delle entrate, e' possibile |dell'omesso o carente|
|regolarizzare l'omesso o carente versamento: |versamento delle rate|
| a) delle rate successive alla prima |relative alle somme |
|relative alle somme dovute a seguito di |dovute a seguito di |
|accertamento con adesione o di acquiescenza |accertamento con |
|degli avvisi di accertamento e degli avvisi |adesione o di |
|di rettifica e di liquidazione, nonche' a |acquiescenza agli |
|seguito di reclamo o mediazione ai sensi |avvisi di |
|dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto |accertamento, degli |
|legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute|avvisi di rettifica e|
|alla data di entrata in vigore della presente|liquidazione, nonche'|
|legge e per le quali non e' stata ancora |a seguito di reclamo |
|notificata la cartella di pagamento ovvero |o mediazione, e degli|
|l'atto di intimazione, mediante il versamento|importi, anche |
|integrale della sola imposta; |rateali, relativi |
| b) degli importi, anche rateali, |alle conciliazioni |
|relativi alle conciliazioni di cui agli |giudiziali. |
|articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo | |
|31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data | |
|di entrata in vigore della presente legge e | |
|per i quali non e' stata ancora notificata la| |
|cartella di pagamento ovvero l'atto di | |
|intimazione, mediante il versamento integrale| |
|della sola imposta. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|220. La regolarizzazione di cui al comma 219 |Modalita' di |
|si perfeziona con l'integrale versamento di |perfezionamento della|
|quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure |regolarizzazione |
|di un numero massimo di venti rate |dell'omesso o carente|
|trimestrali di pari importo con scadenza |versamento. |
|della prima rata il 31 marzo 2023. | |
|Sull'importo delle rate successive alla | |
|prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 | |
|settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di | |
|ciascun anno, sono dovuti gli interessi | |
|legali calcolati dal giorno successivo al | |
|termine per il versamento della prima rata. | |
|E' esclusa la compensazione prevista | |
|dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 | |
|luglio 1997, n. 241. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|221. In caso di mancato perfezionamento della|Conseguenze del |
|regolarizzazione di cui ai commi 219 e 220, |mancato |
|non si producono gli effetti di cui ai |perfezionamento della|
|medesimi commi e il competente ufficio |regolarizzazione. |
|procede all'iscrizione a ruolo dei residui | |
|importi dovuti a titolo di imposta, interessi| |
|e sanzioni, nonche' della sanzione di cui | |
|all'articolo 13 del decreto legislativo 18 | |
|dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo | |
|importo dovuto a titolo di imposta. In tali | |
|ipotesi la cartella deve essere notificata | |
|entro il termine di decadenza del 31 dicembre| |
|del terzo anno successivo a quello in cui si | |
|e' verificato l'omesso versamento integrale o| |
|parziale di quanto dovuto. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|222. Sono automaticamente annullati, alla |Stralcio automatico |
|data del 31 marzo 2023, i debiti di importo |dei debiti di importo|
|residuo, alla data di entrata in vigore della|residuo fino a mille |
|presente legge, fino a mille euro, |euro risultanti dai |
|comprensivo di capitale, interessi per |singoli carichi |
|ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, |affidati agli agenti |
|risultanti dai singoli carichi affidati agli |della riscossione dal|
|agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 |1° gennaio 2000 al 31|
|al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni |dicembre 2015. |
|statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti | |
|pubblici previdenziali, ancorche' compresi | |
|nelle definizioni di cui all'articolo 3 del | |
|decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17| |
|dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis | |
|del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28| |
|giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi | |
|da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, | |
|n. 145. Ai fini del conseguente discarico, | |
|senza oneri amministrativi a carico dell'ente| |
|creditore, e dell'eliminazione dalle relative| |
|scritture patrimoniali, l'agente della | |
|riscossione trasmette agli enti interessati, | |
|entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote| |
|annullate, su supporto magnetico ovvero in | |
|via telematica, in conformita' alle | |
|specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al | |
|decreto direttoriale del Ministero | |
|dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015,| |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 | |
|del 22 giugno 2015. Si applicano le | |
|disposizioni di cui all'articolo 1, comma | |
|529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. | |
|Gli enti creditori, sulla base dell'elenco | |
|trasmesso dall'agente della riscossione, | |
|adeguano le proprie scritture contabili in | |
|ossequio ai rispettivi principi contabili | |
|vigenti, deliberando i necessari | |
|provvedimenti volti a compensare gli | |
|eventuali effetti negativi derivanti | |
|dall'operazione di annullamento. Restano | |
|definitivamente acquisite le somme versate | |
|anteriormente alla data dell'annullamento. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|223. Dalla data di entrata in vigore della |Sospensione della |
|presente legge fino alla data |riscossione fino alla|
|dell'annullamento di cui al comma 222 e' |data |
|sospesa la riscossione dei debiti di cui allo|dell'annullamento dei|
|stesso comma 222. |debiti oggetto di |
| |stralcio automatico. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|224. Per il rimborso delle spese di |Modalita' di rimborso|
|notificazione della cartella di pagamento |delle spese di |
|previste dall'articolo 17 del decreto |notifica della |
|legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella |cartella di pagamento|
|formulazione tempo per tempo vigente, nonche'|afferenti ai debiti |
|di quelle per le procedure esecutive, |oggetto di stralcio. |
|relative alle quote, erariali e no, diverse | |
|da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del| |
|decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17| |
|dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, | |
|comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. | |
|41, convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 21 maggio 2021, n. 69, e annullate ai | |
|sensi del comma 222, l'agente della | |
|riscossione presenta, entro il 30 settembre | |
|2023, sulla base dei crediti risultanti dal | |
|proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte| |
|salve le anticipazioni eventualmente | |
|ottenute, apposita richiesta al Ministero | |
|dell'economia e delle finanze. Il rimborso e'| |
|effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023,| |
|in dieci rate annuali, con onere a carico del| |
|bilancio dello Stato. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|225. Restano ferme, per i debiti ivi |Salvezza, per i |
|contemplati, le disposizioni di cui |debiti ivi |
|all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre |contemplati, delle |
|2018, n. 119, convertito, con modificazioni, |discipline gia' |
|dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e |previste dai |
|all'articolo 4, commi da 4 a 9, del |precedenti |
|decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, |provvedimenti di |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 21|stralcio. |
|maggio 2021, n. 69. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|226. Le disposizioni dei commi da 222 a 225 |Debiti esclusi dalla |
|non si applicano ai debiti relativi ai |disciplina dello |
|carichi di cui all'articolo 3, comma 16, |stralcio automatico. |
|lettere a), b) e c), del citato decreto-legge| |
|23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, | |
|n. 136, nonche' alle risorse proprie | |
|tradizionali previste dall'articolo 2, | |
|paragrafo 1, lettera a), delle decisioni | |
|2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 | |
|giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del | |
|Consiglio, del 26 maggio 2014, e | |
|2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 | |
|dicembre 2020, e all'imposta sul valore | |
|aggiunto riscossa all'importazione. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|227. Fermo restando quanto disposto dai commi|Limiti |
|225, 226 e 228, relativamente ai debiti di |all'annullamento |
|importo residuo, alla data di entrata in |automatico per i |
|vigore della presente legge, fino a mille |carichi fino a mille |
|euro, comprensivo di capitale, interessi per |euro portati da enti |
|ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, |diversi dalle |
|risultanti dai singoli carichi affidati agli |amministrazioni |
|agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 |statali, dalle |
|al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle |agenzie fiscali e |
|amministrazioni statali, dalle agenzie |dagli enti pubblici |
|fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, |previdenziali. |
|l'annullamento automatico di cui al comma 222| |
|opera limitatamente alle somme dovute, alla | |
|medesima data, a titolo di interessi per | |
|ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e | |
|di interessi di mora di cui all'articolo 30, | |
|comma 1, del decreto del Presidente della | |
|Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale | |
|annullamento non opera con riferimento al | |
|capitale e alle somme maturate alla predetta | |
|data a titolo di rimborso delle spese per le | |
|procedure esecutive e di notificazione della | |
|cartella di pagamento, che restano | |
|integralmente dovuti. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|228. Relativamente alle sanzioni |Disciplina dello |
|amministrative, comprese quelle per |stralcio automatico |
|violazioni del codice della strada, di cui al|per le sanzioni |
|decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, |amministrative |
|diverse da quelle irrogate per violazioni |diverse da quelle |
|tributarie o per violazione degli obblighi |irrogate per |
|relativi ai contributi e ai premi dovuti agli|violazioni tributarie|
|enti previdenziali, le disposizioni del comma|o per violazione |
|227 si applicano limitatamente agli |degli obblighi |
|interessi, comunque denominati, compresi |relativi ai |
|quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, |contributi e ai premi|
|della legge 24 novembre 1981, n. 689, e |dovuti agli enti |
|quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del |previdenziali. |
|decreto del Presidente della Repubblica 29 | |
|settembre 1973, n. 602; l'annullamento | |
|automatico di cui al comma 222 non opera con | |
|riferimento alle predette sanzioni e alle | |
|somme maturate a titolo di rimborso delle | |
|spese per le procedure esecutive e di | |
|notificazione della cartella di pagamento, | |
|che restano integralmente dovute. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|229. Gli enti creditori di cui al comma 227 |Previsione della |
|possono stabilire di non applicare le |possibilita', per gli|
|disposizioni dello stesso comma 227 e, |enti diversi dalle |
|conseguentemente, quelle del comma 228, con |amministrazioni |
|provvedimento adottato da essi entro il 31 |statali, dalle |
|gennaio 2023 nelle forme previste dalla |agenzie fiscali e |
|legislazione vigente per l'adozione dei |dagli enti pubblici |
|propri atti e comunicato, entro la medesima |previdenziali, di non|
|data, all'agente della riscossione con le |applicare le |
|modalita' che lo stesso agente pubblica nel |disposizioni speciali|
|proprio sito internet entro dieci giorni |relative |
|dalla data di entrata in vigore della |all'annullamento |
|presente legge. Entro lo stesso termine del |automatico dei loro |
|31 gennaio 2023, i medesimi enti danno |crediti e delle |
|notizia dell'adozione dei predetti |sanzioni |
|provvedimenti mediante pubblicazione nei |amministrative. |
|rispettivi siti internet istituzionali. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|230. Dalla data di entrata in vigore della |Sospensione, fino al |
|presente legge fino al 31 marzo 2023 e' |31 marzo 2023, della |
|sospesa la riscossione dell'intero ammontare |riscossione riferita |
|dei debiti di cui ai commi 227 e 228 del |ai debiti oggetto di |
|presente articolo e non si applicano a tali |stralcio automatico. |
|debiti gli interessi di mora di cui | |
|all'articolo 30, comma 1, del decreto del | |
|Presidente della Repubblica 29 settembre | |
|1973, n. 602. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|231. Fermo restando quanto previsto dai commi|Rottamazione delle |
|da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli|cartelle esattoriali |
|carichi affidati agli agenti della |relative ai carichi |
|riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno |affidati agli agenti |
|2022 possono essere estinti senza |della riscossione tra|
|corrispondere le somme affidate all'agente |il 1° gennaio 2000 ed|
|della riscossione a titolo di interessi e di |il 30 giugno 2022. |
|sanzioni, gli interessi di mora di cui | |
|all'articolo 30, comma 1, del decreto del | |
|Presidente della Repubblica 29 settembre | |
|1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme | |
|aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, | |
|del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. | |
|46, e le somme maturate a titolo di aggio ai | |
|sensi dell'articolo 17 del decreto | |
|legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando | |
|le somme dovute a titolo di capitale e quelle| |
|maturate a titolo di rimborso delle spese per| |
|le procedure esecutive e di notificazione | |
|della cartella di pagamento. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|232. Il pagamento delle somme di cui al comma|Modalita' di |
|231 e' effettuato in unica soluzione, entro |versamento delle |
|il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo |somme dovute a |
|di diciotto rate, la prima e la seconda delle|seguito di |
|quali, ciascuna di importo pari al 10 per |rottamazione delle |
|cento delle somme complessivamente dovute ai |cartelle. |
|fini della definizione, con scadenza | |
|rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre| |
|2023 e le restanti, di pari ammontare, con | |
|scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 | |
|luglio e il 30 novembre di ciascun anno a | |
|decorrere dal 2024. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|233. In caso di pagamento rateale, sono |Interessi da |
|dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli |corrispondere in caso|
|interessi al tasso del 2 per cento annuo; non|di rottamazione delle|
|si applicano le disposizioni dell'articolo 19|cartelle e versamento|
|del decreto del Presidente della Repubblica |rateale delle somme |
|29 settembre 1973, n. 602. |dovute. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|234. L'agente della riscossione rende |Pubblicazione dei |
|disponibili ai debitori, nell'area riservata |dati riferiti ai |
|del proprio sito internet istituzionale, i |carichi definibili. |
|dati necessari a individuare i carichi | |
|definibili. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|235. Il debitore manifesta all'agente della |Modalita' di |
|riscossione la sua volonta' di procedere alla|esercizio del diritto|
|definizione di cui al comma 231 rendendo, |alla rottamazione |
|entro il 30 aprile 2023, apposita |delle cartelle. |
|dichiarazione, con le modalita', |
|esclusivamente telematiche, che lo stesso | |
|agente pubblica nel proprio sito internet | |
|entro venti giorni dalla data di entrata in | |
|vigore della presente legge; in tale | |
|dichiarazione il debitore sceglie altresi' il| |
|numero di rate nel quale intende effettuare | |
|il pagamento, entro il limite massimo | |
|previsto dal comma 232. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 |Disciplina |
|il debitore indica l'eventuale pendenza di |dell'istanza di |
|giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa |rottamazione delle |
|ricompresi e assume l'impegno a rinunciare |cartelle e della sua |
|agli stessi giudizi, che, dietro |eventuale |
|presentazione di copia della dichiarazione e |integrazione. |
|nelle more del pagamento delle somme dovute, | |
|sono sospesi dal giudice. L'estinzione del | |
|giudizio e' subordinata all'effettivo | |
|perfezionamento della definizione e alla | |
|produzione, nello stesso giudizio, della | |
|documentazione attestante i pagamenti | |
|effettuati; in caso contrario, il giudice | |
|revoca la sospensione su istanza di una delle| |
|parti. | |
+---------------------------------------------+ |
|237. Entro il 30 aprile 2023 il debitore puo'| |
|integrare, con le modalita' previste dal | |
|comma 235, la dichiarazione presentata | |
|anteriormente a tale data. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|238. Ai fini della determinazione |Determinazione |
|dell'ammontare delle somme da versare ai |dell'ammontare da |
|sensi del comma 231, si tiene conto |versare a titolo di |
|esclusivamente degli importi gia' versati a |rottamazione delle |
|titolo di capitale compreso nei carichi |cartelle. |
|affidati e a titolo di rimborso delle spese | |
|per le procedure esecutive e di notificazione| |
|della cartella di pagamento. Il debitore, se,| |
|per effetto di precedenti pagamenti parziali,| |
|ha gia' integralmente corrisposto quanto | |
|dovuto ai sensi del comma 231, per | |
|beneficiare degli effetti della definizione | |
|deve comunque manifestare la sua volonta' di | |
|aderirvi con le modalita' previste dal comma | |
|235. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|239. Le somme relative ai debiti definibili, |Esclusione, |
|versate a qualsiasi titolo, anche |nell'ambito della |
|anteriormente alla definizione, restano |rottamazione, del |
|definitivamente acquisite e non sono |rimborso delle somme |
|rimborsabili. |gia' versate. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|240. A seguito della presentazione della |Disciplina degli |
|dichiarazione, relativamente ai carichi |effetti della |
|definibili che ne costituiscono oggetto: |presentazione della |
| a) sono sospesi i termini di |dichiarazione di |
|prescrizione e decadenza; |adesione con |
| b) sono sospesi, fino alla scadenza |procedura agevolata. |
|della prima o unica rata delle somme dovute a| |
|titolo di definizione, gli obblighi di | |
|pagamento derivanti da precedenti dilazioni | |
|in essere alla data di presentazione; | |
| c) non possono essere iscritti nuovi | |
|fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi | |
|quelli gia' iscritti alla data di | |
|presentazione; | |
| d) non possono essere avviate nuove | |
|procedure esecutive; | |
| e) non possono essere proseguite le | |
|procedure esecutive precedentemente avviate, | |
|salvo che non si sia tenuto il primo incanto | |
|con esito positivo; | |
| f) il debitore non e' considerato | |
|inadempiente ai fini di cui agli articoli | |
|28-ter e 48-bis del decreto del Presidente | |
|della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; | |
| g) si applica la disposizione di cui | |
|all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile | |
|2017, n. 50, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini | |
|del rilascio del documento unico di | |
|regolarita' contributiva (DURC), di cui al | |
|decreto del Ministro del lavoro e delle | |
|politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato| |
|nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno| |
|2015. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|241. Entro il 30 giugno 2023, l'agente della |Termini e modalita' |
|riscossione comunica ai debitori che hanno |di comunicazione ai |
|presentato la dichiarazione di cui al comma |debitori che hanno |
|235 l'ammontare complessivo delle somme |aderito alla |
|dovute ai fini della definizione, nonche' |definizione del |
|quello delle singole rate e il giorno e il |quantum dovuto. |
|mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale | |
|comunicazione e' resa disponibile ai debitori| |
|anche nell'area riservata del sito internet | |
|dell'agente della riscossione. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|242. Il pagamento delle somme dovute per la |Modalita' di |
|definizione puo' essere effettuato: |versamento delle |
|a) mediante domiciliazione sul conto corrente|somme dovute a |
|eventualmente indicato dal debitore con le |seguito di |
|modalita' determinate dall'agente della |rottamazione. |
|riscossione nella comunicazione di cui al | |
|comma 241; | |
|b) mediante moduli di pagamento precompilati,| |
|che l'agente della riscossione e' tenuto ad | |
|allegare alla comunicazione di cui al comma | |
|241; | |
|c) presso gli sportelli dell'agente della | |
|riscossione. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|243. Limitatamente ai debiti definibili per i|Conseguenze della |
|quali e' stata presentata la dichiarazione di|domanda di |
|cui al comma 235: |definizione agevolata|
| a) alla data del 31 luglio 2023 le |sulle dilazioni di |
|dilazioni sospese ai sensi del comma 240, |pagamento gia' in |
|lettera b), sono automaticamente revocate; |atto. |
| b) il pagamento della prima o unica rata| |
|delle somme dovute a titolo di definizione | |
|determina l'estinzione delle procedure | |
|esecutive precedentemente avviate, salvo che | |
|non si sia tenuto il primo incanto con esito | |
|positivo. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|244. In caso di mancato ovvero di |Ipotesi di omesso, |
|insufficiente o tardivo versamento, superiore|insufficiente o |
|a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di |tardivo versamento |
|una di quelle in cui e' stato dilazionato il |delle rate riferite |
|pagamento delle somme di cui al comma 232, la|alle somme rottamate.|
|definizione non produce effetti e riprendono | |
|a decorrere i termini di prescrizione e di | |
|decadenza per il recupero dei carichi oggetto| |
|di dichiarazione. In tal caso, relativamente | |
|ai debiti per i quali la definizione non ha | |
|prodotto effetti, i versamenti effettuati | |
|sono acquisiti a titolo di acconto | |
|dell'importo complessivamente dovuto a | |
|seguito dell'affidamento del carico e non | |
|determinano l'estinzione del debito residuo, | |
|di cui l'agente della riscossione prosegue | |
|l'attivita' di recupero. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|245. Possono essere compresi nella |Estensione della |
|definizione agevolata di cui al comma 231 |definizione agevolata|
|anche i debiti risultanti dai carichi |anche ai debiti |
|affidati agli agenti della riscossione che |oggetto di accordo di|
|rientrano nei procedimenti instaurati a |composizione della |
|seguito di istanza presentata dai debitori ai|crisi, di piano del |
|sensi del capo II, sezione prima, della legge|consumatore, di |
|27 gennaio 2012, n. 3, o del titolo IV, capo |ristrutturazione dei |
|II, sezioni seconda e terza, del codice della|debiti del |
|crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al |consumatore e di cd. |
|decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, |concordato minore. |
|con la possibilita' di effettuare il | |
|pagamento del debito, anche falcidiato, con | |
|le modalita' e nei tempi eventualmente | |
|previsti nel decreto di omologazione. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|246. Sono esclusi dalla definizione di cui al|Debiti esclusi dalla |
|comma 231 i debiti risultanti dai carichi |procedura di |
|affidati agli agenti della riscossione |rottamazione delle |
|recanti: |cartelle. |
| a) le risorse proprie tradizionali | |
|previste dall'articolo 2, paragrafo 1, | |
|lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, | |
|Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, | |
|2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 | |
|maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del | |
|Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta | |
|sul valore aggiunto riscossa | |
|all'importazione; | |
| b) le somme dovute a titolo di recupero | |
|di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 | |
|del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio,| |
|del 13 luglio 2015; | |
| c) i crediti derivanti da pronunce di | |
|condanna della Corte dei conti; | |
| d) le multe, le ammende e le sanzioni | |
|pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti | |
|e sentenze penali di condanna. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|247. Per le sanzioni amministrative, comprese|Rottamazione delle |
|quelle per violazioni del codice della |sanzioni |
|strada, di cui al decreto legislativo 30 |amministrative |
|aprile 1992, n. 285, diverse da quelle |diverse da quelle |
|irrogate per violazioni tributarie o per |irrogate per |
|violazione degli obblighi relativi ai |violazioni tributarie|
|contributi e ai premi dovuti agli enti |o per violazione |
|previdenziali, le disposizioni dei commi da |degli obblighi |
|231 a 252 si applicano limitatamente agli |relativi ai |
|interessi, comunque denominati, compresi |contributi e ai premi|
|quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, |dovuti agli enti |
|della legge 24 novembre 1981, n. 689, e |previdenziali. |
|quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del | |
|decreto del Presidente della Repubblica 29 | |
|settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate| |
|a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 | |
|del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. | |
|112. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|248. Alle somme occorrenti per aderire alla |Prededucibilita' |
|definizione di cui al comma 231, che sono |delle somme |
|oggetto di procedura concorsuale nonche' di |occorrenti per la |
|tutte le procedure di composizione negoziale |definizione con |
|della crisi d'impresa previste dal regio |riferimento ai |
|decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice |soggetti che si |
|di cui al decreto legislativo 12 gennaio |trovano in procedura |
|2019, n. 14, si applica la disciplina dei |concorsuale o di |
|crediti prededucibili. |composizione |
| |negoziale della crisi|
| |di impresa. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|249. Possono essere estinti, secondo le |Facolta' di |
|disposizioni di cui ai commi da 231 a 248, |estinguere mediante |
|anche se con riferimento ad essi si e' |rottamazione anche i |
|determinata l'inefficacia della relativa |debiti relativi a |
|definizione, anche i debiti relativi ai |precedenti istituti |
|carichi affidati agli agenti della |di "pace fiscale". |
|riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di | |
|dichiarazioni rese ai sensi: | |
| a) dell'articolo 6, comma 2, del | |
|decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 1°| |
|dicembre 2016, n. 225; | |
| b) dell'articolo 1, comma 5, del | |
|decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4 | |
|dicembre 2017, n. 172; | |
| c) dell'articolo 3, comma 5, del | |
|decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17| |
|dicembre 2018, n. 136; | |
| d) dell'articolo 1, comma 189, della | |
|legge 30 dicembre 2018, n. 145; | |
| e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, | |
|del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28| |
|giugno 2019, n. 58. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|250. A seguito del pagamento delle somme di |Discarico automatico |
|cui al comma 231, l'agente della riscossione |dell'agente della |
|e' automaticamente discaricato dell'importo |riscossione con |
|residuo. Al fine di consentire agli enti |riferimento |
|creditori di eliminare dalle proprie |all'importo residuo |
|scritture patrimoniali i crediti |contenuto nei carichi|
|corrispondenti alle quote discaricate, lo |definiti. |
|stesso agente della riscossione trasmette, | |
|anche in via telematica, a ciascun ente | |
|interessato, entro il 31 dicembre 2028, | |
|l'elenco dei debitori che si sono avvalsi | |
|delle disposizioni di cui ai commi da 231 a | |
|252 e dei codici tributo per i quali e' stato| |
|effettuato il versamento. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|251. Le disposizioni di cui ai commi da 231 a|Estensione della |
|252 si applicano ai debiti risultanti dai |rottamazione anche ai|
|carichi affidati agli agenti della |debiti risultanti dai|
|riscossione dagli enti di cui al decreto |carichi affidati agli|
|legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al |agenti della |
|decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,|riscossione degli |
|previe apposite delibere dei medesimi enti |enti di previdenza |
|approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo |privati. |
|3 del citato decreto legislativo n. 509 del | |
|1994, pubblicate nei rispettivi siti internet| |
|istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e | |
|comunicate entro la medesima data all'agente | |
|della riscossione mediante posta elettronica | |
|certificata. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|252. Per gli enti di cui all'articolo 2 del |Ripianamento del |
|decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, |disavanzo derivante |
|l'eventuale maggiore disavanzo determinato |dalla cancellazione |
|dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e |dei crediti |
|dei commi da 231 a 251 puo' essere ripianato |determinata dallo |
|in non piu' di cinque annualita', in quote |stralcio dei debiti |
|annuali costanti secondo le modalita' |fino a mille euro e |
|previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del |delle altre norme in |
|decreto del Ministero dell'economia e delle |tema di "pace |
|finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella |fiscale". |
|Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|253. All'articolo 1 della legge 23 dicembre |Rimodulazione dei |
|2014, n. 190, sono apportate le seguenti |termini per la |
|modificazioni: |comunicazione di |
| a) al comma 684, il primo periodo e' |inesigibilita' |
|sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di|relative alle quote |
|inesigibilita' relative alle quote affidate |affidate agli agenti |
|agli agenti della riscossione dal 1° gennaio |della riscossione |
|2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti | |
|creditori che hanno cessato o cessano di | |
|avvalersi delle societa' del Gruppo Equitalia| |
|ovvero dell'Agenzia delle | |
|entrate-Riscossione, sono presentate, per i | |
|ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005,| |
|entro il 31 dicembre 2028, per quelli | |
|consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 | |
|dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011| |
|al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per | |
|quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il | |
|31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati | |
|negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre | |
|2032»; | |
| b) dopo il comma 684 sono inseriti i | |
|seguenti: | |
| «684-bis. L'agente della riscossione | |
|puo' presentare in qualsiasi momento le | |
|comunicazioni di inesigibilita' relative alle| |
|quote di cui al comma 684 nei seguenti casi: | |
| a) intervenuta chiusura del fallimento, | |
|in presenza di debitore fallito; | |
| b) assenza di beni del debitore, | |
|risultante alla data dell'accesso al sistema | |
|informativo del Ministero dell'economia e | |
|delle finanze in qualunque momento effettuato| |
|dall'agente della riscossione; | |
| c) intervenuta prescrizione del diritto | |
|di credito; | |
| d) esaurimento delle attivita' di | |
|recupero cui all'articolo 19, comma 2, | |
|lettere d) e d-bis), del decreto legislativo | |
|13 aprile 1999, n. 112; | |
| e) mancanza di nuovi beni rispetto a | |
|quelli con riferimento ai quali, nel biennio | |
|antecedente, le attivita' di cui alla lettera| |
|d) sono state esaurite con esito parzialmente| |
|o totalmente infruttuoso; | |
| f) rapporto percentuale tra il valore | |
|dei beni del debitore risultanti alla data | |
|dell'accesso di cui alla lettera b) e | |
|l'importo complessivo del credito per cui si | |
|procede inferiore al 5 per cento. | |
| 684-ter. Alle comunicazioni di | |
|inesigibilita' di cui al comma 684-bis si | |
|applicano le disposizioni dei commi 684, | |
|secondo periodo, 685 e 688, fermo restando | |
|che, al ricorrere delle condizioni di cui al | |
|comma 684-bis, lettere e) e f), il mancato | |
|svolgimento delle attivita' di recupero non | |
|costituisce causa di perdita del diritto al | |
|discarico. Relativamente a tali comunicazioni| |
|il controllo di cui al comma 687, secondo | |
|periodo, puo' essere avviato dal giorno | |
|successivo a quello di presentazione»; | |
| c) al comma 686, dopo la parola: | |
|«legittimato» sono inserite le seguenti: «, | |
|anche nei casi di cui al comma 684-bis, | |
|lettere e) e f), del presente articolo,». | |
+---------------------------------------------+ |
|254. Il comma 4 dell'articolo 68 del | |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 24| |
|aprile 2020, n. 27, e' abrogato. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|255. All'articolo 162 del testo unico delle |Implementazione della|
|imposte sui redditi, di cui al decreto del |c.d. Investment |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,|Management Exemption.|
|n. 917, sono apportate le seguenti | |
|modificazioni: | |
| a) al comma 6, le parole: «dal comma 7» | |
|sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 7,| |
|7-ter e 7-quater»; | |
| b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i | |
|seguenti: | |
| «7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere| |
|delle condizioni di cui al comma 7-quater, si| |
|considera indipendente dal veicolo di | |
|investimento non residente il soggetto, | |
|residente o non residente anche operante | |
|tramite propria stabile organizzazione nel | |
|territorio dello Stato, che, in nome o per | |
|conto del veicolo di investimento non | |
|residente o di sue controllate, dirette o | |
|indirette, e anche se con poteri | |
|discrezionali, abitualmente concluda | |
|contratti di acquisto, di vendita o di | |
|negoziazione, o comunque contribuisca, anche | |
|tramite operazioni preliminari o accessorie, | |
|all'acquisto, alla vendita o alla | |
|negoziazione di strumenti finanziari, anche | |
|derivati e comprese le partecipazioni al | |
|capitale o al patrimonio, e di crediti. | |
| 7-quater. Le disposizioni del comma 7-ter| |
|si applicano a condizione che: | |
| a) il veicolo di investimento non | |
|residente e le relative controllate siano | |
|residenti o localizzati in uno Stato o | |
|territorio compreso nell'elenco di cui | |
|all'articolo 11, comma 4, lettera c), del | |
|decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; | |
| b) il veicolo di investimento non | |
|residente rispetti requisiti di indipendenza | |
|stabiliti dal decreto previsto dal comma | |
|7-quinquies; | |
| c) il soggetto residente o non residente,| |
|che svolge l'attivita' nel territorio dello | |
|Stato in nome o per conto del veicolo di | |
|investimento non residente di cui alla | |
|lettera a) non ricopra cariche negli organi | |
|di amministrazione e di controllo del veicolo| |
|di investimento e di sue controllate, dirette| |
|o indirette, e non detenga una partecipazione| |
|ai risultati economici del veicolo | |
|d'investimento non residente superiore al 25 | |
|per cento. A tal fine si considerano anche le| |
|partecipazioni agli utili spettanti a | |
|soggetti appartenenti al medesimo gruppo di | |
|tale soggetto. Il decreto previsto dal comma | |
|7-quinquies stabilisce le modalita' di | |
|computo della partecipazione agli utili; | |
| d) il soggetto residente, o la stabile | |
|organizzazione nel territorio dello Stato del| |
|soggetto non residente, che presta servizi | |
|nell'ambito di accordi con entita' | |
|appartenenti al medesimo gruppo riceva, per | |
|l'attivita' svolta nel territorio dello | |
|Stato, una remunerazione supportata dalla | |
|documentazione idonea di cui all'articolo 1, | |
|comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre | |
|1997, n. 471. Con provvedimento dell'Agenzia | |
|delle entrate sono definite le linee guida | |
|per l'applicazione a tale remunerazione | |
|dell'articolo 110, comma 7. | |
| 7-quinquies. Con decreto del Ministro | |
|dell'economia e delle finanze sono stabilite | |
|le disposizioni di attuazione della | |
|disciplina dei commi 7-ter e 7-quater»; | |
| c) dopo il comma 9 e' aggiunto il | |
|seguente: | |
| «9-bis. Al ricorrere delle condizioni di | |
|cui al comma 7-quater, la sede fissa d'affari| |
|a disposizione di un'impresa residente che vi| |
|svolge la propria attivita', utilizzando il | |
|proprio personale, non si considera, ai fini | |
|del comma 1, a disposizione del veicolo di | |
|investimento di cui alla lettera a) del comma| |
|7-quater non residente per il solo fatto che | |
|l'attivita' dell'impresa residente reca un | |
|beneficio al predetto veicolo». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|256. L'Agenzia delle entrate, per gli anni |Procedure concorsuali|
|2023 e 2024, e' autorizzata ad assumere con |straordinarie volte |
|contratto di lavoro subordinato a tempo |al reclutamento di |
|indeterminato, nei limiti della vigente |nuovo personale |
|dotazione organica, in aggiunta alle vigenti |dell'Agenzia delle |
|facolta' assunzionali, un contingente di |entrate. |
|personale pari a 3.900 unita' da inquadrare | |
|nell'Area dei funzionari prevista dal vigente| |
|sistema di classificazione del contratto | |
|collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - | |
|Comparto Funzioni centrali, mediante | |
|l'indizione di procedure concorsuali | |
|pubbliche, anche in deroga alle disposizioni | |
|in materia di concorso unico contenute | |
|nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del | |
|decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 30| |
|ottobre 2013, n. 125, nonche' alle | |
|disposizioni in materia di mobilita' tra le | |
|pubbliche amministrazioni di cui all'articolo| |
|30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. | |
|165. | |
+---------------------------------------------+ |
|257. Ai fini dell'attuazione del comma 256, | |
|e' autorizzata la spesa di euro 48.165.000 | |
|per l'anno 2023 e di euro 191.840.220 annui a| |
|decorrere dall'anno 2024. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|258. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, per|Trasferimento |
|ottimizzare i servizi informatici strumentali|dall'Agenzia delle |
|al servizio nazionale della riscossione, |entrate riscossione a|
|trasferisce, entro il 31 dicembre 2023, le |SOGEI S.p.A. delle |
|attivita' relative all'esercizio dei sistemi |attivita' relative |
|ICT, demand and delivery riscossione enti e |all'esercizio dei |
|contribuenti e demand and delivery servizi |sistemi ICT, demand &|
|corporate alla societa' SOGEI Spa, mediante |delivery riscossione |
|cessione del ramo di azienda individuato con |enti e contribuenti, |
|il decreto di cui al comma 263 e con gli |demand & delivery |
|effetti di cui all'articolo 2112 del codice |servizi corporate. |
|civile, fatto salvo quanto previsto dalle | |
|disposizioni speciali di cui al presente | |
|comma e ai commi da 259 a 263. Il | |
|corrispettivo di cessione e' pari al valore | |
|patrimoniale del ramo di azienda alla data | |
|della cessione. | |
+---------------------------------------------+ |
|259. A decorrere dalla data di cessione del | |
|ramo d'azienda, le attivita' di cui al comma | |
|258 sono erogate all'Agenzia delle | |
|entrate-Riscossione dalla societa' SOGEI Spa | |
|sulla base di apposite convenzioni. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|260. Il personale con contratto di lavoro |Disciplina delle |
|subordinato alle dipendenze dell'Agenzia |modalita' del |
|delle entrate-Riscossione, assegnato alle |trasferimento del |
|specifiche unita' che compongono il ramo di |personale |
|azienda alla data della cessione, e' |dell'Agenzia delle |
|trasferito alla societa' SOGEI Spa senza |entrate a SOGEI |
|soluzione di continuita', con applicazione |S.p.A. |
|della contrattazione collettiva di primo e di| |
|secondo livello applicata presso la SOGEI Spa| |
|e con salvezza di eventuali differenze | |
|retributive specificamente riscontrate con | |
|riferimento ai soli trattamenti minimi | |
|previsti dai contratti collettivi nazionali | |
|di lavoro applicati prima e dopo la cessione,| |
|da conglobare in un elemento distinto della | |
|retribuzione assorbibile. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|261. Le operazioni di cui ai commi 258 e 259 |Esenzione fiscale |
|sono esenti da imposizione fiscale. |delle operazioni di |
| |trasferimento delle |
| |attivita' e del |
| |personale |
| |dell'Agenzia delle |
| |entrate a SOGEI |
| |S.p.A. |
+---------------------------------------------+ |
|262. Dall'attuazione delle disposizioni dei | |
|commi da 258 a 263 non devono derivare nuovi | |
|o maggiori oneri a carico della finanza | |
|pubblica. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|263. Con decreto del Ministro dell'economia e|Disciplina delle |
|delle finanze sono stabilite le modalita' |modalita' attuative |
|applicative delle disposizioni dei commi 258 |del trasferimento |
|e 260. |delle attivita' e del|
| |personale |
| |dell'Agenzia delle |
| |entrate a SOGEI |
| |S.p.A. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|264. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del |Innalzamento dallo |
|decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, |0,45 allo 0,50 |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 22|dell'aliquota |
|novembre 2002, n. 265, dopo la lettera b) e' |dell'imposta sulle |
|inserita la seguente: |riserve matematiche |
| «b-bis) a decorrere dal periodo di |dei rami vita |
|imposta successivo a quello in corso alla |iscritte nel bilancio|
|data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per |dell'esercizio delle |
|cento». |imprese assicurative.|
+---------------------------------------------+---------------------+
|265. All'articolo 1 della legge 28 dicembre |Proroga del credito |
|2015, n. 208, sono apportate le seguenti |di imposta per |
|modificazioni: |investimenti |
| a) al comma 98, primo periodo, le |destinati a strutture|
|parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono |produttive nelle |
|sostituite dalle seguenti: «fino al 31 |regioni del |
|dicembre 2023»; |Mezzogiorno. |
| b) al comma 108, primo periodo, le | |
|parole: «2020 e in 1.053,9 milioni di euro | |
|per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono | |
|sostituite dalle seguenti «2020, in 1.053,9 | |
|milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 | |
|e 2022 e in 1.467 milioni di euro per l'anno | |
|2023». | |
+---------------------------------------------+ |
|266. Agli oneri derivanti dal comma 265, | |
|quantificati in 1.467 milioni di euro per | |
|l'anno 2023, si provvede mediante | |
|corrispondente riduzione del Fondo per lo | |
|sviluppo e la coesione, periodo di | |
|programmazione 2021-2027, di cui all'articolo| |
|1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, | |
|n. 178, fermo restando il complessivo | |
|criterio di ripartizione territoriale. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|267. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, |Proroga del credito |
|del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, |di imposta per |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 3 |investimenti nelle |
|agosto 2017, n. 123, le parole: «31 dicembre |Zone economiche |
|2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 |speciali. |
|dicembre 2023». Agli oneri derivanti dal | |
|presente comma, valutati in 65,2 milioni di | |
|euro per l'anno 2023, si provvede mediante | |
|corrispondente riduzione del Fondo per lo | |
|sviluppo e la coesione, periodo di | |
|programmazione 2021-2027, di cui all'articolo| |
|1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, | |
|n. 178, fermo restando il complessivo | |
|criterio di ripartizione territoriale. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|268. All'articolo 1 della legge 30 dicembre |Estensione al 2023 |
|2020, n. 178, sono apportate le seguenti |del credito di |
|modificazioni: |imposta per |
| a) al comma 185, le parole: «per gli |investimenti in |
|anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle |ricerca e sviluppo in|
|seguenti: «per gli anni 2021, 2022 e 2023»; |favore delle imprese |
| b) al comma 187, le parole: «di 104 |operanti in Abruzzo, |
|milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 |Basilicata, Calabria,|
|e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno |Campania, Molise, |
|2025» sono sostituite dalle seguenti: «di |Puglia, Sardegna e |
|159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni|Sicilia. |
|2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per | |
|l'anno 2025». | |
+---------------------------------------------+ |
|269. Agli oneri derivanti dal comma 268, | |
|valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno| |
|degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede | |
|mediante corrispondente riduzione del Fondo | |
|per lo sviluppo e la coesione, periodo di | |
|programmazione 2021-2027, di cui all'articolo| |
|1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, | |
|n. 178. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|270. All'articolo 1, comma 831, della legge |Proroga del credito |
|30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «entro |di imposta per la |
|il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle |messa in funzione di |
|seguenti: «entro il 31 dicembre 2023» e le |impianti di |
|parole: «nel limite massimo di 1 milione di |compostaggio presso i|
|euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle |centri agroalimentari|
|seguenti: «nel limite massimo di 1 milione di|siti in Basilicata, |
|euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024». |Calabria, Campania, |
|Agli oneri derivanti dal presente comma, pari|Molise, Puglia e |
|a 1 milione di euro per l'anno 2024, si |Sicilia. |
|provvede mediante corrispondente riduzione | |
|del Fondo per lo sviluppo e la coesione, | |
|periodo di programmazione 2021-2027, di cui | |
|all'articolo 1, comma 177, della legge 30 | |
|dicembre 2020, n. 178. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, |Disciplina della |
|del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, |richiesta di |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|riversamento |
|dicembre 2021, n. 215, in materia di termine |spontaneo del credito|
|per il riversamento spontaneo del credito |di imposta per |
|d'imposta per investimenti in attivita' di |ricerca e sviluppo |
|ricerca e sviluppo, le parole: «entro il 31 |indebitamente |
|ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti:|utilizzato in |
|«entro il 30 novembre 2023». |compensazione. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|272. All'articolo 23, comma 2, del |Condizioni per il |
|decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, |rilascio delle |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |certificazioni |
|agosto 2022, n. 122, in materia di rilascio |relative alle spese |
|della certificazione degli investimenti in |per attivita' di |
|attivita' di ricerca e sviluppo, l'ultimo |ricerca, sviluppo e |
|periodo e' sostituito dal seguente: «Le |innovazione. |
|certificazioni di cui al primo, al secondo e | |
|al terzo periodo possono essere richieste a | |
|condizione che le violazioni relative | |
|all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti | |
|dalle norme citate nei medesimi periodi non | |
|siano state gia' constatate con processo | |
|verbale di constatazione». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|273. All'articolo 83, comma 1, ultimo |Modifiche alla |
|periodo, del testo unico delle imposte sui |disciplina del |
|redditi, di cui al decreto del Presidente |processo di |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in|correzione degli |
|materia di imputazione temporale di |errori contabili ai |
|componenti negativi di reddito, ai fini della|fini fiscali. |
|determinazione del reddito complessivo, a | |
|seguito della correzione di errori contabili,| |
|sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: | |
|«, e, sussistendo gli altri presupposti, | |
|opera soltanto per i soggetti che | |
|sottopongono il proprio bilancio d'esercizio | |
|a revisione legale dei conti». | |
+---------------------------------------------+ |
|274. All'articolo 8, comma 1-bis, del | |
|decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4 | |
|agosto 2022, n. 122, sono aggiunte, in fine, | |
|le seguenti parole: «, e, sussistendo gli | |
|altri presupposti, opera soltanto per i | |
|soggetti che sottopongono il proprio bilancio| |
|d'esercizio a revisione legale dei conti». | |
+---------------------------------------------+ |
|275. Le disposizioni di cui ai commi 273 e | |
|274 si applicano a decorrere dal periodo | |
|d'imposta in corso alla data di entrata in | |
|vigore del citato decreto-legge 21 giugno | |
|2022, n. 73. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|276. All'articolo 18, comma 1, secondo |Ampliamento |
|periodo, del decreto del Presidente della |dell'ambito operativo|
|Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in |del regime di |
|materia di contabilita' semplificata per le |contabilita' |
|imprese minori, le parole: «non abbiano |semplificata per |
|superato l'ammontare di 400.000 euro per le |imprese minori. |
|imprese aventi per oggetto prestazioni di | |
|servizi, ovvero di 700.000 euro per le | |
|imprese aventi per oggetto altre attivita'» | |
|sono sostituite dalle seguenti: «non abbiano | |
|superato l'ammontare di 500.000 euro per le | |
|imprese aventi per oggetto prestazioni di | |
|servizi, ovvero di 800.000 euro per le | |
|imprese aventi per oggetto altre attivita'». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|277. All'articolo 16, comma 2, secondo |"bonus mobili" per |
|periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. |l'anno 2023. |
|63, convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di | |
|detrazioni fiscali collegate agli interventi | |
|di ristrutturazione edilizia, le parole: «e a| |
|5.000 euro per gli anni 2023 e 2024» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «, a 8.000 euro | |
|per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno | |
|2024». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|278. La dotazione del fondo di cui al comma |Fondo indennizzi per |
|2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 |i danni agli immobili|
|maggio 2021, n. 73, convertito, con |derivanti |
|modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.|dall'esposizione |
|106, e' incrementata di 3,5 milioni di euro |prolungata |
|per l'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro |all'inquinamento |
|annui a decorrere dall'anno 2024. |ILVA. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|279. All'articolo 77, comma 2-quater, del |Modifiche alla |
|decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, |disciplina del limite|
|convertito, con modificazioni, dalla legge 23|massimo d'indennizzo |
|luglio 2021, n. 106, le parole: «massima del |per i danni agli |
|20 per cento del valore di mercato |immobili derivanti |
|dell'immobile danneggiato al momento della |dall'esposizione |
|domanda» sono sostituite dalle seguenti: |prolungata |
|«stabilita con sentenza definitiva di |all'inquinamento |
|risarcimento dei danni di cui al comma 2-ter |ILVA. |
|o con provvedimento di insinuazione del | |
|credito allo stato passivo della procedura | |
|concorsuale». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|280. Al decreto del Ministro dello sviluppo |Modifiche alla |
|economico 23 settembre 2022, pubblicato nella|disciplina attuativa |
|Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre |del fondo a copertura|
|2022, recante le condizioni e le modalita' |dell'indennizzo per i|
|per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis |danni agli immobili |
|dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio |derivanti |
|2021, n. 73, convertito, con modificazioni, |dell'esposizione |
|dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono |prolungata |
|apportate le seguenti modificazioni: |all'inquinamento |
| a) all'articolo 6, comma 2, dopo le |provocato dagli |
|parole: «fisiche o giuridiche,» sono inserite|stabilimenti |
|le seguenti: «entro sei mesi dalla data di |siderurgici di |
|pubblicazione del presente decreto,»; |Taranto del Gruppo |
| b) all'articolo 7, il comma 2 e' |ILVA. |
|abrogato; | |
| c) l'articolo 10 e' sostituito dal | |
|seguente: | |
| «Art. 10. - (Autocertificazione dei | |
|requisiti e controlli) - 1. I beneficiari | |
|sono tenuti ad allegare all'istanza di | |
|indennizzo di cui all'articolo 6, comma 2, | |
|un'autocertificazione che attesti la | |
|sussistenza delle condizioni di cui | |
|all'articolo 5, comma 1. | |
| 2. Il Ministero, anche avvalendosi della| |
|commissione tecnica di cui all'articolo 9, | |
|comma 2, puo' verificare, successivamente | |
|all'erogazione del contributo, la sussistenza| |
|delle condizioni poste alla base della | |
|richiesta di indennizzo. | |
| 3. Qualora il Ministero accerti la | |
|falsita' dell'autocertificazione di cui al | |
|comma 1, oltre alla revoca dell'indennizzo ai| |
|sensi dell'articolo 12, si applicano le | |
|sanzioni di cui all'articolo 495 del codice | |
|penale». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|281. In via eccezionale, per i periodi di |Reintroduzione per il|
|paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023,|2023 dell'esonero |
|l'esonero sulla quota dei contributi |sulla quota dei |
|previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia|contributi |
|e i superstiti a carico del lavoratore |previdenziali dovuti |
|previsto dall'articolo 1, comma 121, della |dai lavoratori |
|legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' |dipendenti pubblici e|
|riconosciuto nella misura di 2 punti |privati, esclusi i |
|percentuali con i medesimi criteri e |lavoratori domestici.|
|modalita' di cui al citato articolo 1, comma | |
|121, della legge n. 234 del 2021 ed e' | |
|incrementato di un ulteriore punto | |
|percentuale, a condizione che la retribuzione| |
|imponibile, parametrata su base mensile per | |
|tredici mensilita', non ecceda l'importo | |
|mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la | |
|competenza del mese di dicembre, del rateo di| |
|tredicesima. Resta ferma l'aliquota di | |
|computo delle prestazioni pensionistiche. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|282. Ai fini dell'attuazione delle |Lavoratori dello |
|disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, |spettacolo: |
|della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante |incremento delle |
|delega al Governo e altre disposizioni in |risorse del Fondo per|
|materia di spettacolo, in materia di riordino|il sostegno economico|
|e revisione degli ammortizzatori sociali e |temporaneo - SET. |
|delle indennita' e per l'introduzione di | |
|un'indennita' di discontinuita' a favore dei | |
|lavoratori iscritti nel Fondo pensioni | |
|lavoratori dello spettacolo, le risorse di | |
|cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge | |
|30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate | |
|di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 | |
|milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 | |
|milioni di euro per l'anno 2025. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|283. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, |Introduzione della |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28|pensione anticipata |
|marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 14 e' |flessibile (cd. |
|inserito il seguente: |"quota 103"). |
| «Art. 14.1. - (Disposizioni in materia | |
|di accesso al trattamento di pensione | |
|anticipata flessibile) - 1. In via | |
|sperimentale per il 2023, gli iscritti | |
|all'assicurazione generale obbligatoria e | |
|alle forme esclusive e sostitutive della | |
|medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla | |
|gestione separata di cui all'articolo 2, | |
|comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, | |
|possono conseguire il diritto alla pensione | |
|anticipata al raggiungimento di un'eta' | |
|anagrafica di almeno 62 anni e di | |
|un'anzianita' contributiva minima di 41 anni,| |
|di seguito definita "pensione anticipata | |
|flessibile". Il diritto conseguito entro il | |
|31 dicembre 2023 puo' essere esercitato anche| |
|successivamente alla predetta data, ferme | |
|restando le disposizioni del presente | |
|articolo. Il trattamento di pensione | |
|anticipata di cui al presente comma e' | |
|riconosciuto per un valore lordo mensile | |
|massimo non superiore a cinque volte il | |
|trattamento minimo previsto a legislazione | |
|vigente, per le mensilita' di anticipo del | |
|pensionamento rispetto al momento in cui tale| |
|diritto maturerebbe a seguito del | |
|raggiungimento dei requisiti di accesso al | |
|sistema pensionistico ai sensi dell'articolo | |
|24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre | |
|2011, n. 201, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. | |
| 2. Ai fini del conseguimento del diritto| |
|alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti| |
|a due o piu' gestioni previdenziali di cui al| |
|comma 1, che non siano gia' titolari di | |
|trattamento pensionistico a carico di una | |
|delle predette gestioni, hanno facolta' di | |
|cumulare i periodi assicurativi non | |
|coincidenti nelle stesse gestioni | |
|amministrate dall'INPS, in base alle | |
|disposizioni di cui all'articolo 1, commi | |
|243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012,| |
|n. 228. Ai fini della decorrenza della | |
|pensione di cui al presente comma si | |
|applicano le disposizioni previste dai commi | |
|4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i | |
|lavoratori dipendenti dalle pubbliche | |
|amministrazioni di cui all'articolo 1, comma | |
|2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. | |
|165, in caso di contestuale iscrizione presso| |
|piu' gestioni pensionistiche, ai fini della | |
|decorrenza della pensione trovano | |
|applicazione le disposizioni previste dai | |
|commi 6 e 7 del presente articolo. | |
| 3. La pensione di cui al comma 1 non e' | |
|cumulabile, a far data dal primo giorno di | |
|decorrenza della pensione e fino alla | |
|maturazione dei requisiti per l'accesso alla | |
|pensione di vecchiaia, con i redditi da | |
|lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di| |
|quelli derivanti da lavoro autonomo | |
|occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi | |
|annui. | |
| 4. Gli iscritti alle gestioni | |
|pensionistiche di cui al comma 1 che maturano| |
|entro il 31 dicembre 2022 i requisiti | |
|previsti al medesimo comma conseguono il | |
|diritto alla decorrenza del trattamento | |
|pensionistico dal 1° aprile 2023. | |
| 5. Gli iscritti alle gestioni | |
|pensionistiche di cui al comma 1 che maturano| |
|dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al | |
|medesimo comma conseguono il diritto alla | |
|decorrenza del trattamento pensionistico | |
|trascorsi tre mesi dalla data di maturazione | |
|dei requisiti stessi. | |
| 6. Tenuto conto della specificita' del | |
|rapporto di impiego nella pubblica | |
|amministrazione e dell'esigenza di garantire | |
|la continuita' e il buon andamento | |
|dell'azione amministrativa e fermo restando | |
|quanto previsto dal comma 7, le disposizioni | |
|di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai | |
|lavoratori dipendenti delle pubbliche | |
|amministrazioni di cui all'articolo 1, comma | |
|2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, | |
|nel rispetto della seguente disciplina: | |
| a) i dipendenti pubblici che maturano | |
|entro il 31 dicembre 2022 i requisiti | |
|previsti dal comma 1 conseguono il diritto | |
|alla decorrenza del trattamento pensionistico| |
|dal 1° agosto 2023; | |
| b) i dipendenti pubblici che maturano | |
|dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal | |
|comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza| |
|del trattamento pensionistico trascorsi sei | |
|mesi dalla data di maturazione dei requisiti | |
|stessi e comunque non prima della data di cui| |
|alla lettera a) del presente comma; | |
| c) la domanda di collocamento a riposo | |
|deve essere presentata all'amministrazione di| |
|appartenenza con un preavviso di sei mesi; | |
| d) limitatamente al diritto alla | |
|pensione di cui al comma 1, non trova | |
|applicazione l'articolo 2, comma 5, del | |
|decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 30| |
|ottobre 2013, n. 125. | |
| 7. Ai fini del conseguimento della | |
|pensione di cui al comma 1, per il personale | |
|del comparto scuola e AFAM con rapporto di | |
|lavoro a tempo indeterminato si applicano le | |
|disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9,| |
|della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il | |
|relativo personale puo' presentare domanda di| |
|cessazione dal servizio entro il 28 febbraio | |
|2023 con effetti dall'inizio, | |
|rispettivamente, dell'anno scolastico o | |
|accademico. | |
| 8. Sono fatte salve le disposizioni che | |
|prevedono requisiti piu' favorevoli in | |
|materia di accesso al pensionamento. | |
| 9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2| |
|non si applicano per il conseguimento della | |
|prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e | |
|2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche'| |
|alle prestazioni erogate ai sensi | |
|dell'articolo 26, comma 9, lettera b), | |
|dell'articolo 27, comma 5, lettera f), e | |
|dell'articolo 41, comma 5-bis, del decreto | |
|legislativo 14 settembre 2015, n. 148. | |
| 10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non | |
|si applicano altresi' al personale militare | |
|delle Forze armate, soggetto alla specifica | |
|disciplina recata dal decreto legislativo 30 | |
|aprile 1997, n. 165, e al personale delle | |
|Forze di polizia e del Corpo di polizia | |
|penitenziaria, nonche' al personale operativo| |
|del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al| |
|personale del Corpo della Guardia di | |
|finanza». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|284. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, |Disciplina della |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28|decorrenza dei |
|marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti|trattamenti di fine |
|modificazioni: |servizio dei |
| a) all'articolo 22, comma 1, le parole: |lavoratori che |
|«di cui all'articolo 14, comma 1,» sono |accedono alla |
|sostituite dalle seguenti: «di cui |pensione anticipata |
|all'articolo 14, comma 1, e all'articolo |flessibile. |
|14.1»; | |
| b) all'articolo 23, comma 1, le parole: | |
|«di cui all'articolo 14, comma 1,» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «di cui | |
|all'articolo 14, comma 1, e all'articolo | |
|14.1». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|285. I commi 89 e 90 dell'articolo 1 della |Abrogazione della |
|legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono |disciplina istitutiva|
|abrogati. |del fondo per |
| |l'uscita anticipata |
| |dal lavoro dei |
| |lavoratori aventi |
| |almeno 62 anni di |
| |eta' e dipendenti di |
| |piccole e medie |
| |imprese in crisi. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|286. I lavoratori dipendenti che abbiano |Facolta', per il |
|maturato i requisiti minimi previsti dalle |lavoratore dipendente|
|disposizioni di cui al comma 283 per |che abbia raggiunto o|
|l'accesso al trattamento di pensione |raggiunga entro il 31|
|anticipata flessibile possono rinunciare |dicembre 2023 i |
|all'accredito contributivo della quota dei |requisiti per la |
|contributi a proprio carico relativi |quota 103, di |
|all'assicurazione generale obbligatoria per |richiedere al datore |
|l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti |di lavoro la |
|dei lavoratori dipendenti e alle forme |corresponsione |
|sostitutive ed esclusive della medesima. In |dell'importo |
|conseguenza dell'esercizio della predetta |corrispondente alla |
|facolta' viene meno ogni obbligo di |quota a carico del |
|versamento contributivo da parte del datore |medesimo dipendente |
|di lavoro a tali forme assicurative della |di contribuzione alla|
|quota a carico del lavoratore, a decorrere |gestione |
|dalla prima scadenza utile per il |pensionistica. |
|pensionamento prevista dalla normativa | |
|vigente e successiva alla data dell'esercizio| |
|della predetta facolta'. Con la medesima | |
|decorrenza, la somma corrispondente alla | |
|quota di contribuzione a carico del | |
|lavoratore che il datore di lavoro avrebbe | |
|dovuto versare all'ente previdenziale, | |
|qualora non fosse stata esercitata la | |
|predetta facolta', e' corrisposta interamente| |
|al lavoratore. | |
+---------------------------------------------+ |
|287. Le modalita' di attuazione del comma 286| |
|sono stabilite con decreto del Ministro del | |
|lavoro e delle politiche sociali, di concerto| |
|con il Ministro dell'economia e delle | |
|finanze, da adottare entro trenta giorni | |
|dalla data di entrata in vigore della | |
|presente legge. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|288. All'articolo 1, comma 179, alinea, della|Modifiche alla |
|legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: |disciplina |
|«31 dicembre 2022» sono sostituite dalle |dell'Anticipo |
|seguenti: «31 dicembre 2023». |pensionistico sociale|
| |e proroga della sua |
| |applicazione fino al |
| |31 dicembre 2023. |
+---------------------------------------------+ |
|289. Le disposizioni di cui all'articolo 1, | |
|comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. | |
|234, si applicano anche per l'anno 2023. | |
+---------------------------------------------+ |
|290. Le disposizioni di cui al secondo e al | |
|terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 | |
|della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si | |
|applicano anche con riferimento ai soggetti | |
|che si trovino nelle condizioni ivi indicate | |
|nell'anno 2023. | |
+---------------------------------------------+ |
|291. L'autorizzazione di spesa di cui al | |
|comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 | |
|dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 64 | |
|milioni di euro per l'anno 2023, di 220 | |
|milioni di euro per l'anno 2024, di 235 | |
|milioni di euro per l'anno 2025, di 175 | |
|milioni di euro per l'anno 2026, di 100 | |
|milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 | |
|milioni di euro per l'anno 2028. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|292. All'articolo 16 del decreto-legge 28 |Opzione donna. |
|gennaio 2019, n. 4, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. | |
|26, sono apportate le seguenti modificazioni:| |
| a) dopo il comma 1 e' inserito il | |
|seguente: | |
| «1-bis. Il diritto al trattamento | |
|pensionistico di cui al comma 1 si applica | |
|nei confronti delle lavoratrici che entro il | |
|31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianita'| |
|contributiva pari o superiore a trentacinque | |
|anni e un'eta' anagrafica di almeno sessanta | |
|anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel | |
|limite massimo di due anni, e che si trovano | |
|in una delle seguenti condizioni: | |
| a) assistono, al momento della richiesta| |
|e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente| |
|di primo grado convivente con handicap in | |
|situazione di gravita' ai sensi dell'articolo| |
|3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. | |
|104, ovvero un parente o un affine di secondo| |
|grado convivente qualora i genitori o il | |
|coniuge della persona con handicap in | |
|situazione di gravita' abbiano compiuto i | |
|settanta anni di eta' oppure siano anch'essi | |
|affetti da patologie invalidanti o siano | |
|deceduti o mancanti; | |
| b) hanno una riduzione della capacita' | |
|lavorativa, accertata dalle competenti | |
|commissioni per il riconoscimento | |
|dell'invalidita' civile, superiore o uguale | |
|al 74 per cento; | |
| c) sono lavoratrici licenziate o | |
|dipendenti da imprese per le quali e' attivo | |
|un tavolo di confronto per la gestione della | |
|crisi aziendale presso la struttura per la | |
|crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma | |
|852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. | |
|Per le lavoratrici di cui alla presente | |
|lettera la riduzione massima di due anni del | |
|requisito anagrafico di sessanta anni di cui | |
|all'alinea del presente comma si applica a | |
|prescindere dal numero di figli»; | |
| b) al comma 2, le parole: «di cui al | |
|comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di | |
|cui ai commi 1 e 1-bis»; | |
| c) al comma 3, le parole: «28 febbraio | |
|2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 | |
|febbraio 2023». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|293. All'articolo 1 della legge 30 dicembre |Incremento di talune |
|2020, n. 178, sono apportate le seguenti |prestazioni |
|modificazioni: |aggiuntive INAIL in |
| |favore dei soggetti |
| |esposti all'amianto. |
| a) al comma 356, dopo le parole: «15 per| |
|cento» sono inserite le seguenti: «, elevata | |
|al 17 per cento a decorrere dal 1° gennaio | |
|2023,»; | |
| b) al comma 357, dopo le parole: «pari | |
|ad euro 10.000» sono inserite le seguenti: «,| |
|elevato a euro 15.000 a decorrere dal 1° | |
|gennaio 2023,». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|294. Al fine di promuovere l'inserimento |Esonero contributivo |
|stabile nel mercato del lavoro dei |per i datori di |
|beneficiari del reddito di cittadinanza di |lavoro privati che |
|cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge|assumono a tempo |
|28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con |indeterminato |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. |beneficiari del |
|26, ai datori di lavoro privati che, dal 1° |reddito di |
|gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono |cittadinanza. |
|tali soggetti con contratto di lavoro | |
|subordinato a tempo indeterminato e' | |
|riconosciuto, per un periodo massimo di |Estensione |
|dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100|dell'esonero |
|per cento dei complessivi contributi |contributivo per i |
|previdenziali a carico dei datori di lavoro, |datori di lavoro |
|con esclusione dei premi e contributi dovuti |anche in caso di |
|all'Istituto nazionale per l'assicurazione |trasformazioni dei |
|contro gli infortuni sul lavoro, nel limite |contratti a tempo |
|massimo di importo pari a 8.000 euro su base |determinato in |
|annua, riparametrato e applicato su base |contratti a tempo |
|mensile. Resta ferma l'aliquota di computo |indeterminato. |
|delle prestazioni pensionistiche. L'esonero | |
|non si applica ai rapporti di lavoro | |
|domestico. |Alternativita' |
+---------------------------------------------+dell'esonero |
|295. L'esonero di cui al comma 294 e' |contributivo in esame|
|riconosciuto anche per le trasformazioni dei |rispetto all'esonero |
|contratti a tempo determinato in contratti a |dal versamento dei |
|tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio|contributi |
|2023 al 31 dicembre 2023. |previdenziali ed |
+---------------------------------------------+assistenziali a |
|296. L'esonero di cui ai commi 294 e 295 e' |carico del datore di |
|alternativo all'esonero di cui all'articolo 8|lavoro e del |
|del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, |lavoratore nel limite|
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28|dell'importo mensile |
|marzo 2019, n. 26. |del Reddito di |
| |Cittadinanza |
| |percepito dal |
| |lavoratore e, |
| |comunque, non |
| |superiore a 780 euro |
| |mensili. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|297. Al fine di promuovere l'occupazione |Esonero contributivo |
|giovanile stabile, le disposizioni di cui al |per assunzioni di |
|comma 10 dell'articolo 1 della legge 30 |giovani al di sotto |
|dicembre 2020, n. 178, si applicano anche |di 36 anni. |
|alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e| |
|alle trasformazioni dei contratti a tempo | |
|determinato in contratti a tempo | |
|indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 | |
|al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui| |
|al primo periodo, il limite massimo di | |
|importo di 6.000 euro di cui al comma 10 | |
|dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 | |
|del 2020 e' elevato a 8.000 euro. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|298. Al fine di promuovere le assunzioni di |Esonero contributivo |
|personale femminile, le disposizioni di cui |per assunzioni di |
|al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 |personale femminile. |
|dicembre 2020, n. 178, si applicano anche | |
|alle nuove assunzioni di donne lavoratrici | |
|effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre| |
|2023. Per le assunzioni di cui al primo | |
|periodo, il limite massimo di importo di | |
|6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1| |
|della predetta legge n. 178 del 2020 e' | |
|elevato a 8.000 euro. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|299. L'efficacia delle disposizioni di cui ai|Clausola di stand |
|commi 294, 297 e 298 del presente articolo e'|still per l'efficacia|
|condizionata, ai sensi dell'articolo 108, |delle norme in |
|paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento |materia di esonero |
|dell'Unione europea, all'autorizzazione della|contributivo. |
|Commissione europea. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|300. All'articolo 1, comma 503, della legge |Proroga dell'esonero |
|27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31|contributivo in |
|dicembre 2022» sono sostituite dalle |favore dei |
|seguenti: «e il 31 dicembre 2023». |coltivatori diretti e|
| |degli imprenditori |
| |agricoli |
| |professionali. |
+---------------------------------------------+---------------------+