Note al comma 758
Si riporta il testo dell'articolo 28-bis, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 28-bis. Misure per incentivare il recupero dei
rifiuti non pericolosi
1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei
rifiuti non pericolosi derivanti da attivita' di
costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'avvio ad
operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli
208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla
data di assegnazione del codice CER, di cui all'allegato D
alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
2. Fino al 31 dicembre 2023, previo parere degli
organi tecnico-sanitari competenti, e' aumentato del 70 per
cento, previa certificazione della regione relativamente
all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito
interessato il quantitativo di rifiuti non pericolosi,
derivanti da attivita' di costruzione e demolizione
conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai
sensi degli articoli 108, 214 e 216 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero."
Note al comma 759
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 986, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato
dalla presente legge:
"986. Per gli anni 2019, 2021, 2022 e 2023, nel
limite di spesa di 2 milioni di euro annui, ai fini
dell'accertamento dell'indicatore della situazione
patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo
del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo
articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di
proprieta' distrutti o non agibili in seguito a calamita'
naturali."
Note al comma 760
Si riporta il testo dell'articolo 13-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 13-ter. Disposizioni urgenti in materia di
gestione commissariale per la ricostruzione nei territori
interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini
di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti
amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare
tramite le risorse del Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati
dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli
investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b),
numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, il Commissario straordinario del Governo di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e' autorizzato ad avvalersi, con
decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31
dicembre 2024, ferme restando le scadenze previste per i
contratti in essere, di un contingente massimo di otto
esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle
materie oggetto degli interventi, per un importo massimo
complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo
degli oneri fiscali e contributivi a carico
dell'amministrazione per singolo incarico conferito. Gli
incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche utilizzando le modalita' di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113. Ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo
di 2,5 milioni di euro, si provvede ai sensi del comma 3.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma
1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma,
mediante apposite convenzioni, puo' avvalersi del supporto
tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA,
nel limite di 2,5 milioni di euro.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite
massimo complessivo di 5 milioni di euro, il Commissario
straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233."
Note al comma 761
Si riporta il testo dell'articolo 57, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 57. Disposizioni in materia di eventi sismici
1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito
il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al
comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale
fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto
dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'
incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021.». Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole «per l'anno
2018.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020.».
Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2,
ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati con il personale in servizio presso
gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri
enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonche' per
i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle
convenzioni con le societa' indicate all'articolo 50, comma
3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si
intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita',
ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva
nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in
deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Al fine di assicurare le professionalita'
necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali,
ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri
del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012
e del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali
autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato,
con le procedure, i termini e le modalita' di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
e presso gli enti locali dei predetti crateri. Per le
assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del
2017 possono essere maturati anche computando i periodi di
servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni
diverse da quella che procede all'assunzione, purche'
comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli
enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma
restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo
20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75
del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo
determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al
periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021,
un'attivita' lavorativa di almeno tre anni, anche non
continuativi, nei precedenti otto anni e' riservata una
quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili
nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti
enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresi'
l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa
maturata presso i predetti enti con contratti di
somministrazione e lavoro.
3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo
con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a
31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato al concorso
agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato
di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma
3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Il riparto e' effettuato con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento
delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura
dei termini da parte della Presidenza del Consiglio -
Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale
da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in
proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente
decreto;
b);
c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20
milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per
20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
3-ter. All'articolo 50, comma 3, alinea, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le
parole: «due unita' con funzioni di livello dirigenziali
non generale» sono sostituite dalle seguenti: «due unita'
con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui
una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga
ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del
Commissario straordinario e' altresi' assegnata in
posizione di comando un'ulteriore unita' di personale con
funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per un importo massimo di 40.000 euro per
ciascun incarico».
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro
470.000 per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente
decreto.
3-quinquies. All'articolo 50 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter e'
aggiunto il seguente:
«9-quater. Al fine di accelerare il processo di
ricostruzione, il Commissario straordinario puo', con
propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, destinare ulteriori unita' di personale per gli
Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la
struttura commissariale, mediante ampliamento delle
convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite
di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, gia'
finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
3-sexies. Qualora, per far fronte alla ripresa delle
attivita' scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in
essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il
trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di
trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e
dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi si
debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore o
concessionario comunica all'amministrazione il nominativo
del soggetto individuato e invia il contratto di subappalto
o subconcessione e le dichiarazioni rese da parte del
soggetto subaffidatario, ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestanti il possesso dei requisiti di idoneita'
professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. L'amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva
erogazione del servizio, autorizza il subaffidamento
condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei
controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di
esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento
delle sole prestazioni effettivamente eseguite.
L'amministrazione effettua sempre il controllo sui
requisiti di idoneita' professionale, sui requisiti
generali di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera
b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la
verifica antimafia di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e, a campione, il controllo sui
restanti requisiti.
3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di
personale riferite alle assunzioni, effettuate in data
successiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, finanziate integralmente
da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente
finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita
normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a
copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica
del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2
dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto
finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini
del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la
spesa di personale per un importo corrispondente.
3-octies. Al fine di dare avvio alle misure per fare
fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed
alle attivita' economiche e produttive, relativamente agli
eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade
del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, il Commissario straordinario per la
ricostruzione puo' provvedere, con ordinanza adottata ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge,
alla concessione di contributi in favore dei soggetti
pubblici e privati e delle attivita' economiche e
produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I
contributi di cui al presente comma possono essere
riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente
subito, tenendo anche conto dei contributi gia' concessi
con le modalita' del finanziamento agevolato ai sensi
dell'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e di eventuali indennizzi per
polizze assicurative stipulate per le medesime finalita'.
4. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
«5. Il contributo massimo, a carico del Commissario
straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in
essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella
misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei
versamenti previdenziali, corrispondente a quella
determinata ai sensi del decreto del Ministro della
giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli
interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le
modalita' di erogazione del contributo e puo' essere
riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento
per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA
e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi
provvedimenti puo' essere altresi' riconosciuto un
contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento,
per le attivita' professionali di competenza degli
amministratori di condominio e per il funzionamento dei
consorzi appositamente istituiti dai proprietari per
gestire interventi unitari. Le previsioni per la
determinazione del contributo massimo concedibile ai
professionisti di cui al presente comma si applicano ai
progetti presentati successivamente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.».
5. Al fine di assicurare ai Comuni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, continuita' nello smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione e'
autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita
compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori
costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a
titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1
commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per
le finalita' di cui al presente comma, la contabilita'
speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge n. 189 del 2016, e' integrata di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»; b)
al comma 4, le parole «e per i tre anni successivi» sono
sostituite dalle seguenti: «e per i cinque anni successivi»
e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022»; c) al
comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno
2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di
euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro per l'anno 2021
e di 60 milioni di euro per l'anno 2022» e le parole «dal
2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al
2022». Il Ministero dello sviluppo economico,
nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal
presente comma e le eventuali economie dei bandi
precedenti, puo' prevedere clausole di esclusione per le
imprese che hanno gia' ottenuto le agevolazioni di cui
all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50
del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non
hanno fruito in tutto o in parte dell'importo
dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai
bandi precedenti. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
114.
7. Al fine di una migliore valutazione e previsione
dei flussi finanziari relativi alle attivita' di
ricostruzione sul territorio, i Commissari straordinari
incaricati delle attivita' di ricostruzione post eventi
sismici in relazione alle relative contabilita' speciali di
cui sono titolari, predispongono e aggiornano mediante
apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei
pagamenti degli interventi in base al quale le
amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di
propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di
spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio
riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilita'
speciali. Conseguentemente ciascun Commissario, nei limiti
delle risorse impegnate in bilancio, puo' avviare le
procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del
trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale.
Gli impegni pluriennali possono essere annualmente
rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli
aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto
dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla
realizzazione degli interventi sono trasferite, previa
tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni
competenti, sulla contabilita' speciale sulla base degli
stati di avanzamento dell'intervento comunicati al
Commissario. Il monitoraggio degli interventi effettuati
dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto
disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24,
comma 3, del Codice della protezione civile di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di
emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito
il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena,
di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa
Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana
Etnea, in provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28
dicembre 2018, e' prorogato fino al 31 dicembre 2021,
nell'ambito delle risorse gia' rese disponibili con le
delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e
dell'11 giugno 2019.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma
38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2021.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,9 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
114.
10. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo
alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel
limite massimo di 25 unita', assegnata a ciascuno degli
Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo
articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al 31 dicembre
2021. I contratti a tempo determinato stipulati con il
personale in servizio presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, selezionato all'esito della procedura
comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione
dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila, del 7
agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per
i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai
sensi del citato articolo 67-ter, comma 3, del
decreto-legge n. 83 del 2012, sono prorogati fino al 31
dicembre 2021, alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato
presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei
suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono
applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente,
ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati
nel limite di spesa di euro 2.320.000 per il 2021,
comprensivo del trattamento economico previsto per i
titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo
67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si
provvede ai sensi dell'articolo 114.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies,
comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre 2021. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
12. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si
applicano sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede ai sensi dell'articolo 114.
13. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole «al 31 dicembre 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) le parole «nel limite di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021». A tal
fine le risorse delle contabilita' speciali di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, sono incrementate di complessivi 300.000 euro
per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
14. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo
periodo, le parole «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
A tal fine le risorse delle contabilita' speciali di
cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, sono incrementate di 2 milioni di euro
complessivi per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede ai sensi dell'articolo 114.
15. Al fine di assicurare la compiuta attuazione
degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni
colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio
2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 74 del 2012, nonche' i contributi di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento
degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o
privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa
economica dei territori colpiti, non sono soggetti a
procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a
esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione
esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione
esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque
notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo
periodo, altresi', non sono da ricomprendersi nel
fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della
disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, nonche' del Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e
secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura
delle apposite contabilita' speciali intestate ai
Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto, operanti in qualita' di commissari delegati,
secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del
2012.
16. Fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente, per l'attuazione, da parte dei Commissari delegati
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, delle disposizioni di cui all'articolo
3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2014, n. 50, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 114.
17. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e'
prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma
456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come da ultimo prorogata dall'articolo 9-vicies quater del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, degli
oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi
dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell'anno 2021, comprese quelle il cui pagamento e' stato
differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma
503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui
al primo periodo, sono pagati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate
di pari importo per dieci anni sulla base della
periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei
contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 114.
18. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019
n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 156, al comma 1-ter, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole «relative a immobili inagibili in
seguito al sisma» sono soppresse e la parola «situati» e'
sostituita dalla seguente: «situate». Restano fermi i
pagamenti gia' effettuati alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «Le
agevolazioni di cui al primo periodo possono essere
prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i
titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro
il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia
delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza
sociale territorialmente competenti, l'inagibilita' del
fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o
azienda o la permanenza dello stato di inagibilita' gia'
dichiarato.».
18-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis e' sostituito dal
seguente:
«5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°
dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di
risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020,
limitatamente agli skilift siti nel territorio delle
regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata al 31 dicembre 2021,
previa verifica della loro idoneita' ai fini della
sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici
ministeriali»."
Note al comma 762
Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 7, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante
disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012:
"Art. 11 Ulteriori disposizioni per il favorire il
superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012
1.-6-bis. Omissis
7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini
previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi
di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal
1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito
di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione
alla attivita' di impresa, hanno i requisiti per accedere
ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai
soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento assistito
dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due
anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono
contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti
con apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e
prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000
milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera
a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. A
seguito della mancata restituzione del finanziamento da
parte del beneficiario o di sentenza che dichiara
l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi
dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere
l'intervento della garanzia dello Stato producendo la
documentazione di cui al comma 9 del presente articolo. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 18 ottobre 2012, sono concesse le
garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle
stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma
sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario:
"Art. 3-bis Credito di imposta e finanziamenti
bancari agevolati per la ricostruzione
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso
produttivo, nonche' al risarcimento dei danni subiti dai
beni mobili strumentali all'attivita' ed alla
ricostituzione delle scorte danneggiate e alla
delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva, e
dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero
di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, nei limiti
stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5,
sono alternativamente concessi, su apposita domanda del
soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento
agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1
del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita
convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma
7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere
finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato
ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite
massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello
Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri
e le modalita' di operativita' della stessa, nonche' le
modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo
massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello
Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in
capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi
di risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle
entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare
del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima
venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento
sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e
alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive
espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto
impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche
parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle
indicate nel presente articolo. In tutti i casi di
risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto
finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del
capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In
mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso
soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il
recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme
erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese
strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,
non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a
mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per la ricostruzione.
4.1. Alla gestione commissariale del Veneto per i
danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e'
riconosciuto l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2019
per il completamento della fase di ricostruzione.
4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese
agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei
Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono
erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma
4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al
relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31
dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla
data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura
in capo al beneficiario del finanziamento il credito di
imposta, che e' contestualmente ceduto alla banca
finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli
interessi dovuti, nonche' le spese una tantum strettamente
necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le
somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di
cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli
stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza
indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e
comunque entro il 31 dicembre 2023. Le somme non utilizzate
entro la data di scadenza di cui al periodo precedente
ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente
revocati i contributi, in tutto o in parte, con
provvedimento delle autorita' competenti, sono restituite
in conformita' a quanto previsto dalla convenzione con
l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche
in compensazione del credito di imposta gia' maturato.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri
e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al
fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del
medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di
intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di
competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del
limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal
seguente:
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al
primo periodo del comma 3-bis nonche' l'ammissione alla
garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione
emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29
maggio 2012, per le annualita' dal 2012 al 2014 e'
autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro
flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura
commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture delle
province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel
rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del
presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile,
fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo'
essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
assunzioni destinate agli enti locali, non operano i
vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di
cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non
costituite, dai comuni, con facolta' di attingere dalle
graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato,
approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso
il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse
finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni e'
effettuata in base al riparto di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio
2012. Il riparto delle unita' di personale assunte con
contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti
percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove
non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura
commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto
fra i comuni interessati nonche', per la regione
Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale,
avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari
delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono
stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro
ai fini dell'applicazione della presente disposizione.
8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le
unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le
annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della
spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati
per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni
caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
destinati a finanziare la remunerazione delle attivita' e
delle prestazioni rese dal personale in relazione alla
gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi
sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno
2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per
l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25
milioni per l'anno 2016."
Si riporta il testo dell'articolo 11, commi 3 e 4, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.45, recante
nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017:
"Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di
adempimenti e versamenti tributari e ambientali
1.-2. Omissis
3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16
dicembre 2017, per il pagamento dei tributi oggetto di
sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189
del 2016, nonche' per i tributi dovuti nel periodo dal 1°
dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di
impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonche' gli
esercenti attivita' agricole di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio
del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello
Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale fine, i
predetti soggetti finanziatori possono contrarre
finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30
novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4
alla data del 30 novembre 2018, secondo contratti tipo
definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e
prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare
massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato
di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le
modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello
Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio
2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di
cui al comma 3, il relativo versamento avviene in un'unica
soluzione entro il 16 dicembre 2018. Per assolvere tale
obbligo, i medesimi soggetti possono altresi' richiedere,
fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di
euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un'integrazione
del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016):
"Art. 5. Ricostruzione privata
1. Ai fini dell'applicazione dei benefici e del
riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di
cui all'articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario
provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di
ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato
distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il
rafforzamento locale degli edifici residenziali e
produttivi che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino con miglioramento
sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico
delle abitazioni e attivita' produttive danneggiate o
distrutte che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei
centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o
distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la
pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli
interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli
edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico
degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili
gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti
architettonici, storici e ambientali, anche mediante
specifiche indicazioni dirette ad assicurare una
architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici
e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il
livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla
lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di
riparazione e definire le relative procedure e modalita' di
attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il
livello di danneggiamento per i quali i principi di cui
alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di
ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione
puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attivita'
produttive distrutti o che presentano danni gravi e
definire le relative procedure e modalita' di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le Regioni,
su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse,
o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei
quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti
urbanistici attuativi;
f) stabilire i parametri da adottare per la
determinazione del costo degli interventi ed i costi
parametrici.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel
presente decreto, sulla base dei danni effettivamente
verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle
spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti
tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi
sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli
immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per
servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture,
dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali
alle attivita' produttive, industriali, agricole,
zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,
professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non
commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni,
fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico
o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia
asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di
maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di
perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad
attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative,
sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse
storico-artistico;
f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in
locali sgomberati dalle competenti autorita', per
l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per
l'allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attivita'
economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati
dal sisma al fine di garantirne la continuita'; allo scopo
di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica
e ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la
definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle
attivita' agricole e zootecniche che, per le loro
caratteristiche, possono essere utilizzate in via
definitiva e' assentita, su richiesta del titolare
dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da
soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le
persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte ad interruzioni di
attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative di
soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di
servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza
fine di lucro.
2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le
modalita' per la concessione dei contributi per gli
interventi di cui al comma 2 del presente articolo
legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a
quella di entrata in vigore del presente decreto. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede, nel limite di euro 2,5 milioni complessivi, con
le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.
3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d),
e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalita' del
finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento
lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni
di servizi e alle acquisizioni di beni necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di
cui al comma 3, i soggetti autorizzati all'esercizio del
credito operanti nei territori di cui all'articolo 1,
possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo
definiti con apposita convenzione stipulata con
l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia
dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),
secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati
assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti
danneggiati dall'evento sismico. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e
sono definiti i criteri e le modalita' di operativita'
delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente
comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. In relazione all'accesso ai finanziamenti
agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura
un credito di imposta, fruibile esclusivamente in
compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di
rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale
gli interessi dovuti, nonche' le spese strettamente
necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le
modalita' di fruizione del credito di imposta sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il credito di imposta e'
revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione
totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica
con modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli
elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del
finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e
l'importo delle singole rate.
6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima
venticinquennale e possono coprire le eventuali spese gia'
anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al
credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I
contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole
risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato
o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo
anche parziale per finalita' diverse da quelle indicate nel
presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del
contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede
al beneficiario la restituzione del capitale, degli
interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di
tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto
finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la
successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del
debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero
da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e
dei relativi interessi nonche' delle spese strettamente
necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati
spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono
riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui
all'articolo 4.
7. Il Commissario straordinario definisce, con propri
provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalita'
attuative del presente articolo, anche per garantire
uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il
rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.
8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano
nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal
Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17
giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.
9. L'importo complessivo degli stanziamenti da
autorizzare e' determinato con la legge di bilancio in
relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e
delle risorse necessarie per gli interventi di cui al
presente articolo."
Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
"Art. 19 Societa' pubbliche
1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale si applicano, in relazione al regime previsto per
l'amministrazione controllante, anche alle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che
siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici
locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa'
adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle
disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in
materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle
altre voci di natura retributiva o indennitaria e per
consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i
rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30
settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica
per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno delle
societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che siano titolari di affidamenti diretti di
servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero
che svolgano attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica».
2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «La delibera di cui al presente comma e' trasmessa
alla sezione competente della Corte dei conti.»;
b).
3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9
aprile 2009, n. 33e' modificato come segue:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla
seguente «Misure a favore degli obbligazionisti e dei
piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;
b) il comma 1 e' abrogato;
c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del
50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari
ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente
al 70,97% del valore nominale»;
d) al comma 3, dopo la lettera a), e' introdotta la
seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della
societa' Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in
amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto
di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i
propri titoli per un controvalore determinato sulla base
del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di
negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro
per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla
successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di
nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre
2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto
e' condizionato all'osservanza delle condizioni e modalita'
di seguito specificate;»;
e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla
lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000
per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti
parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno
risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per
ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun
azionista»; dopo le parole «controvalore delle
obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle
azioni»;
f) al comma 3, lettera b) e' aggiunto infine il
seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli
obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il
limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti
assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti
di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno
2010»;
g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari
di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle
seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di
cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole
«entro il 31 agosto 2009»;
h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei
titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e
azionari»;
i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli
intermediari finanziari, sotto la propria responsabilita',
trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su
supporto informatico»;
j) al comma 5, lettera a), dopo le parole «titolari
delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e
delle azioni»; le parole «delle quantita' di detti titoli
obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti parole «delle quantita' di detti
titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;
k) al comma 5, lettera c), dopo le parole
«quantita' di titoli obbligazionari» sono aggiunte le
seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti
titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti
parole «e delle azioni»;
l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole
«titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e
azionari»;
m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole
«trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le
seguenti parole: «e delle azioni»;
n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009»
sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;
o) dopo il comma 7, e' introdotto il seguente
comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente
articolo non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
p) e' abrogato il comma 8;
q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: «9.
E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28
agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in
legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;
r) e' abrogato il comma 10.
4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui
all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come
modificato dal comma 3 del presente articolo, si
considerano valide le richieste presentate dai titolari di
obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per
cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee
aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione
straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di
provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal
comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
7-octies, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009,
n. 33, e' incrementata di 230 milioni di euro per l'anno
2010.
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono
affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei
principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a
capitale interamente pubblico su cui le predette
amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria
attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e
le spese di funzionamento degli interventi relativi ai
fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi.
6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile,
si interpreta nel senso che per enti si intendono i
soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che
detengono la partecipazione sociale nell'ambito della
propria attivita' imprenditoriale ovvero per finalita' di
natura economica o finanziaria.
7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71
della legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal
seguente:
«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea
dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano
essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di
amministrazione che provvede a determinarne in concreto il
contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile;».
8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71
della legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal
seguente:
«d) prevedere che l'organo di amministrazione,
fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa
delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al
quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile
unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di
deleghe operative di cui alla lettera b);».
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si
applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.
9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' soppresso.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il comma 1021
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
abrogato e la misura del canone annuo corrisposto
direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del
medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni, e' integrata di un importo,
calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo
che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3
millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A
e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di
pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta
evidenza nel proprio piano economico-finanziario
dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e
destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e
straordinaria nonche' all'adeguamento e al miglioramento
delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al
fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del
presente comma, i concessionari recuperano il suddetto
importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa
di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione
della presente disposizione non devono derivare oneri
aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a
titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte
servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione della presente
disposizione.
10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e' sostituito dal seguente: «13. Le modifiche
statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e
d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo
rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche
stesse.».
11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro
dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e
le funzioni delle societa' di cui all'articolo 1 della
legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e
al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133
12. Il consiglio di amministrazione delle societa' di
cui al comma 11 del presente articolo e' conseguentemente
rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni
dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo
strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3,
del codice civile. Il relativo statuto dovra' conformarsi,
entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al
comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali»
sono inserite le parole: «nonche' dai provvedimenti di
attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326».
13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in
conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in
conto residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario
2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la
necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei
servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo
Tirrenia nell'anno 2009, all'ammodernamento della flotta
dell'intero Gruppo e all'adeguamento alle norme
internazionali in materia di sicurezza, per un importo di
euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario
2009, il fondo perequativo per le autorita' portuali e, per
un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi
informativi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con priorita' per il sistema informativo del
demanio marittimo (SID).
13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis, per
la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto
a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di
euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento
iscritti nel capitolo 7620 dello stato di previsione del
medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere
sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7255
dello stato di previsione del medesimo Ministero."
Note al comma 764
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122 (Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012):
"Art. 1 Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per
gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti
delle province interessati dal sisma, adottando idonee
modalita' di coordinamento e programmazione degli
interventi stessi, nonche' delle strutture regionali
competenti per materia. A tal fine, i Presidenti delle
regioni possono costituire apposita struttura
commissariale, composta da personale dipendente delle
pubbliche amministrazioni in posizione di comando o
distacco, nel limite di quindici unita', i cui oneri sono
posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della
ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa nonche'
alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga."
Note al comma 765
Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio):
"Art. 3-bis. Disposizioni concernenti i comuni
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
1. All'articolo 1, comma 441, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2016».
2. Al fine di assicurare il completamento delle
attivita' connesse alla situazione emergenziale prodottasi
a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari
delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni
colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo
delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia
e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
la citta' metropolitana di Bologna e le province di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere
personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai
vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, per le annualita' 2017, 2018, 2019 e 2020, per
poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e
analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, nei
medesimi limiti di spesa previsti per le annualita' 2015 e
2016 e con le modalita' di cui al comma 8 dell'articolo
3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle
unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16
per cento alla struttura commissariale della regione
Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate
prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento
alla citata Soprintendenza. Al personale assunto ai sensi
del presente comma dalla Soprintendenza, nonche'
all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante
convenzione, anche con la societa' ALES - Arte lavoro e
servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono
essere affidate le funzioni di responsabile unico del
procedimento. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante utilizzo delle risorse gia' disponibili
sulle contabilita' speciali dei Presidenti delle regioni in
qualita' di commissari delegati per la ricostruzione, senza
pregiudicare interventi e risorse finanziarie gia'
programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122."
Note al comma 766
Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto-legge
30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e definizione
di termini), come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali
1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e' premessa la seguente lettera:
«0a) investimenti dei comuni, individuati dal
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
nonche' di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali
eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di
amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i
quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e
validati in conformita' alla vigente normativa, completi
del cronoprogramma della spesa;».
2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti
danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato,
casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
agli enti competenti; la proroga e' concessa con le
modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2.
3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017.
4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del
decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze
presentate in relazione agli eventi sismici di cui
all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017.
5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' prorogata all'anno 2018 la sospensione,
prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da
corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui
pagamento e' stato differito ai sensi dell'articolo 1,
comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui di cui al periodo precedente sono
pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a
decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci
anni sulla base della periodicita' di pagamento prevista
nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro
per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione di pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1,
lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre
2016 e' prorogato al 31 dicembre 2023 limitatamente alle
attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti
privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
inagibile o distrutta. Con riguardo alle attivita'
economiche nonche' per i soggetti privati per i mutui
relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita
mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso
tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della
presente disposizione, il termine di sospensione dei
pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera
g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato
al 31 dicembre 2023.
6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle
attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la
ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli
eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31
dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque
non oltre il 31 dicembre 2017».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a
25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma
2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2014, n. 50, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2017. A tal fine, e' autorizzata la spesa nel
limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017, da versare
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla
copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,»
sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e' assegnato
un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12
milioni di euro,»;
b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,»
sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e' destinato
un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».
7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 134, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: «In deroga
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie
formatesi all'esito delle suindicate procedure selettive
per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata fino al
31 dicembre 2018, ed e' equiparata all'efficacia delle
graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive
di cui al comma 6 del presente articolo».
8. In relazione alle esigenze connesse alla
ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 e' assegnato
in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con
modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un
contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e
delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le
risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con
provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo
6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri
si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti
delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e, nel limite di 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020, di 300.000 euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023,
nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle
contabilita' speciali di cui al comma 6 del predetto
articolo 2.
9-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, dopo il comma 433 e' inserito il seguente:
«433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433
si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di
euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
1.152.209 per i comuni del cratere».
10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede con le risorse gia' previste per la copertura
finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come prorogato
dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2016, n. 21, e' prorogato al 31 dicembre
2017.
12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b)
e c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' attribuito un contributo secondo gli importi riportati
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1
allegata al presente decreto.
12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
attribuito un contributo secondo gli importi riportati per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 2
allegata al presente decreto.
12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi
12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017,
a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro
per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si
provvede mediante riduzione di pari importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse
esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019,
le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui
al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese
beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione
da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro
per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019.».
12-sexies. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto derivanti dal comma 12-quinquies, pari a 6 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 8 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
12-septies. Gli effetti della deliberazione dello
stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il
19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del
10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre
2015 hanno colpito il territorio delle province di
Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente
prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle
attivita' finalizzate all'attuazione degli interventi
previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 agosto
2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza
regionale ivi individuate e disponibili allo scopo."
Note al comma 767
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 43, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili):
"Art. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016
1. - 42. Omissis
43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei
comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di
emergenza e della relativa normativa emergenziale,
precedentemente individuato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato
dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' cosi'
ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi,
Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore,
Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla,
Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di
Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San
Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San
Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano
Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, in qualita' di Commissari delegati, possono
procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo
avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il
perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato
di emergenza e della relativa normativa emergenziale.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 456, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernente disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016):
"1. - 455. Omissis
456. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa,
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell'anno 2016, ad esclusione di quelle il cui pagamento e'
stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma
356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono pagati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere
dall'anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni
sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai
relativi oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2016
e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le
risorse delle contabilita' speciali, di cui all'articolo 2,
comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato.
Omissis."
Il riferimento al testo dell'articolo 57, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), e'
riportato nelle note al comma 761.
Si riporta il testo dell'articolo 5, commi da 1 a 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
"Art. 5 Trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in
societa' per azioni con la denominazione di "Cassa depositi
e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.A.), con effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A.,
salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti
attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo
Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le
disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le
fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati
possono detenere quote complessivamente di minoranza del
capitale della CDP S.p.A.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello
Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A.
e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque
in misura non inferiore al fondo di dotazione della
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 426, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013):
"426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e successive
modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni,
nonche' alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato
alla data di entrata in vigore del presente comma, e'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi,
all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza
del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita'
di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti
regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore
alla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 356, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
"356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e
successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, nonche' alle province dei
predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del
presente comma, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente
successivo alla data di scadenza del periodo di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e
6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con le
risorse di cui alle contabilita' speciali di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 503, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
"503. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e
successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, nonche' alle province dei
predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al
secondo anno immediatamente successivo alla data di
scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della
periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei
contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra
in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,5
milioni di euro per l'anno 2015, a 6 milioni di euro per
l'anno 2016 e a 6 milioni di euro per l'anno 2017, si
provvede con le risorse di cui alle contabilita' speciali
di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, che sono corrispondentemente versate
all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni."
Note al comma 768
Si riporta il testo degli articoli 1 e 8, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012):
"Art. 1 Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per
gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti
delle province interessati dal sisma, adottando idonee
modalita' di coordinamento e programmazione degli
interventi stessi, nonche' delle strutture regionali
competenti per materia. A tal fine, i Presidenti delle
regioni possono costituire apposita struttura
commissariale, composta da personale dipendente delle
pubbliche amministrazioni in posizione di comando o
distacco, nel limite di quindici unita', i cui oneri sono
posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della
ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa nonche'
alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga."
"Art. 8 Sospensione termini amministrativi,
contributi previdenziali ed assistenziali
1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi
dell'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e
successive modificazioni, e fermo che la mancata
effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle
ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al
predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino
all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono
regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione
di sanzioni e interessi, sono altresi' sospesi fino al 30
novembre 2012:
1) i termini relativi agli adempimenti ed ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui
all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni;
3) i termini per la notifica delle cartelle di
pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli
atti di cui all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
da parte degli agenti della riscossione, nonche' i termini
di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli
uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e
della Regione;
4) il versamento dei contributi consortili di
bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti
sugli immobili agricoli ed extragricoli;
5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
6) il pagamento dei canoni di concessione e
locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non
agibili, di proprieta' dello Stato e degli Enti pubblici,
ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
7) le sanzioni amministrative per le imprese che
presentano in ritardo, purche' entro il 31 dicembre 2012,
le domande di iscrizione alle camere di commercio, le
denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge
25 gennaio 1994, n. 70 nonche' la richiesta di verifica
periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della
relativa tariffa;
8) il termine per il pagamento del diritto di
iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali
e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel
registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
9) il pagamento delle rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le
operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi
interessi, con la previsione che gli interessi attivi
relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del
reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP,
nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione
si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni
immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta
nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria
aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o
professionale;
9-bis) il pagamento delle rate relative alle
provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817,
concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas
naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la
competente autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti, introduce norme per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a
decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento
delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo,
anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti
sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni
danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di
conversione in legge del presente decreto, l'autorita' di
regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresi'
le modalita' di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti
sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed
introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a
favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli
eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, individuando anche le modalita' per la copertura
delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo.
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente
sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, a decorrere dall'anno 2012 e fino alla
definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi
e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del
presente comma, il contribuente puo' dichiarare, entro il
30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilita' totale o
parziale del fabbricato all'autorita' comunale, che nei
successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di
verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate
territorialmente competente.
3.1 Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano
anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici
del 15 dicembre 2009, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010.
3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non e' dovuta
la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili di
proprieta' dei comuni di cui all'articolo 13, comma 11,
secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, cosi' come modificato dall'articolo 4, comma
5, lettera g), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e non si applica il comma 17, del medesimo articolo.
3.3 Il comune di cui al comma 3.1 puo' esentare dalla
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui
al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le
occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione.
3-bis Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili
ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente,
di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, i sussidi occasionali, le
erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati
operanti nei predetti territori, a favore dei propri
lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in
relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1.
4. Sono inoltre prorogati sino al 30 novembre 2012,
senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni
pubbliche effettuati o a carico di professionisti,
consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che
abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma,
anche per conto di aziende e clienti non operanti nel
territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in
cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma
rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
5. Sono altresi' sospese per i soggetti che alla data
del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal
sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio
tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli
adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al
lavoro.
6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei
Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai
sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini
dell'applicazione della normativa bancaria e delle
segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di
realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20
maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui
avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente
decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 settembre
2016. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati
distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo
le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili gia'
autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli
incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora
entrino in esercizio entro il 30 settembre 2016.
8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole
connessi a scadenze di registrazione in attuazione di
normative comunitarie, statali o regionali in materia di
benessere animale, identificazione e registrazione degli
animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in
stalla (D.P.R. n. 317/96, D.M. 31 gennaio 2002 e succ.
modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonche' registrazioni
dell'impiego del farmaco (D.Lgs. n. 158/2006 e D.Lgs. n.
193/2006) che ricadono nell'arco temporale interessato
dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti
a movimentazioni, sono differiti al 30 novembre 2012.
9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti
al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi
acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi
dell'articolo 5 della legge n. 119 del 2003, sono sospesi
fino al 30 novembre 2012.
10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano
dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli
stessi in ricoveri temporanei e' consentito in deroga alle
disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE del
Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del
18 dicembre 2008, nonche' dalle norme nazionali e regionali
in materia di spandimenti dei liquami.
11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti
degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle
domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento
(CE) n. 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo
Rurale, le aziende agricole ricadenti nei Comuni
interessati dall'evento sismico - ai sensi dell'articolo 75
del Reg. (CE) n. 1122/2009 - possono mantenere il diritto
all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli
obblighi previsti.
12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. (CE) n.
1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni
interessati dall'evento sismico, non abbiano potuto
rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in
applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le
Autorita' competenti rinunceranno al recupero totale o
parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
13. In relazione a quanto stabilito nei commi 11 e 12
la comunicazione all'autorita' competente, prevista dai
sopracitati articoli, e' sostituita dal riconoscimento in
via amministrativa da parte dell'autorita' preposta della
sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate
inadempienze l'Amministrazione competente attivera'
d'ufficio l'accertamento del nesso di causalita' tra
l'evento calamitoso e l'inadempimento.
14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino
al 31 dicembre 2012 l'attivita' di somministrazione pasti e
bevande in deroga ai limiti previsti dalle rispettive leggi
regionali.
15. Fermi restando i provvedimenti straordinari
relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti
comuni della regione Emilia-Romagna, della provincia di
Mantova e della provincia di Rovigo, per consentire
l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti
in materia sismica nell'attivita' di rilevamento dei danni
e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31
dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di
acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione
sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 380
del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di
deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
15-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1,
sono prorogati, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in
scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore di immigrati
che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di
residenza in detti territori per effetto degli eventi
sismici.
15-ter. Le persone fisiche residenti o domiciliate e
le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei
comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal
pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate
alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012.
15-quater. Le locazioni volte a consentire ai
titolari di attivita' economiche colpite dagli eventi
sismici iniziati il 20 maggio 2012 la ripresa
dell'attivita' in immobili situati nel territorio della
provincia in cui essa si svolgeva, nonche' in quelle
confinanti, sono regolate dal codice civile."
Si riporta il testo dell'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 67-septies Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012
1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10
del presente decreto si applicano anche ai territori dei
comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti
l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati
eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio,
Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo
Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone,
Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio,
Argenta.
1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3,
10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia,
Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena,
Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro
Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del
29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1 e al comma
1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74."
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 43, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili):
"Art. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016
1.-42. Omissis
43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei
comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di
emergenza e della relativa normativa emergenziale,
precedentemente individuato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato
dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' cosi'
ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi,
Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore,
Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla,
Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di
Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San
Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San
Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano
Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, in qualita' di Commissari delegati, possono
procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo
avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il
perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato
di emergenza e della relativa normativa emergenziale.
Omissis."