art. 1 note (parte 22)

           	
				
 
    

              Note al comma 770
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge
          24 giugno 2016,  n.  113,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160  (Misure  finanziarie
          urgenti per gli enti territoriali e  il  territorio),  come
          modificato dalla presente legge:
                "Art.  3.  Contributo  straordinario  in  favore  del
          Comune de L'Aquila
                1.  In  relazione   alle   esigenze   connesse   alla
          ricostruzione a seguito del sisma del 6  aprile  2009,  per
          l'anno 2016 e' assegnato in favore del  Comune  dell'Aquila
          un contributo  straordinario  a  copertura  delle  maggiori
          spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni
          di euro, e per  l'anno  2017  e'  assegnato  un  contributo
          straordinario dell'importo complessivo  di  12  milioni  di
          euro, a valere sulle risorse  di  cui  all'articolo  7-bis,
          comma  1,  del  decreto-legge  26  aprile  2013,   n.   43,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,
          n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi
          previste.  Per  l'anno  2018  e'  assegnato  un  contributo
          straordinario dell'importo complessivo  di  10  milioni  di
          euro. Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato  un  contributo
          straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui. Per
          l'anno 2021 e' assegnato un contributo straordinario di  10
          milioni di euro. Per l'anno 2022 e' assegnato un contributo
          straordinario di  10  milioni  di  euro.  E'  assegnato  un
          contributo straordinario dell'importo di 20 milioni di euro
          per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024 e di
          15 milioni di euro per l'anno 2025.  Tale  contributo,  per
          quanto  concerne  le  maggiori  spese,  e'  destinato  alle
          seguenti finalita':
                  a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b)  esigenze  del
          settore sociale e della scuola  dell'obbligo  ivi  compresi
          gli asili nido; c) esigenze connesse  alla  viabilita';  d)
          esigenze per il Trasporto pubblico locale; e) ripristino  e
          manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle  minori
          entrate, il citato contributo e' destinato al ristoro:  per
          le entrate tributarie,  delle  tasse  per  la  raccolta  di
          rifiuti solidi urbani e, per le  entrate  extra-tributarie,
          dei proventi derivanti da  posteggi  a  pagamento,  servizi
          mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.
                1-bis.  Al  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a)  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  sono
          aggiunti,  in  fine,  i   seguenti   periodi:   «L'acquisto
          dell'abitazione   sostitutiva   comporta   il   contestuale
          trasferimento  al   patrimonio   comunale   dell'abitazione
          distrutta  ovvero  dei  diritti  di  cui  al  quarto  comma
          dell'articolo 1128 del  codice  civile.  Se  la  volumetria
          dell'edificio  ricostruito,  in  conseguenza  dell'acquisto
          dell'abitazione  equivalente  da  parte   di   alcuno   dei
          condomini, e' inferiore rispetto a  quella  del  fabbricato
          demolito, i diritti di cui al  quarto  comma  dell'articolo
          1128 del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di
          diritto agli altri condomini;  se  tuttavia  l'edificio  e'
          ricostruito  con  l'originaria  volumetria  a   spese   dei
          condomini,  i  diritti  di  cui  al  citato  quarto   comma
          dell'articolo 1128 del  codice  civile  sono  trasferiti  a
          coloro che hanno sostenuto tali spese. Gli atti pubblici  e
          le   scritture   private   autenticate   ricognitivi    dei
          trasferimenti al  patrimonio  comunale  ovvero  agli  altri
          condomini di cui ai periodi precedenti, nonche' quelli  con
          i  quali  vengono  comunque  riassegnate  pro  diviso  agli
          originari  condomini  o  loro  aventi   causa   le   unita'
          immobiliari  facenti  parte  dei  fabbricati   ricostruiti,
          costituiscono  titolo   per   trasferire   sugli   immobili
          ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con  le  modalita'
          di cui al  secondo  comma  dell'articolo  2825  del  codice
          civile,  le  ipoteche  e  le  trascrizioni  pregiudizievoli
          gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono  soggetti
          all'imposta  di  successione  ne'  alle  imposte  e   tasse
          ipotecarie e catastali gli immobili demoliti  o  dichiarati
          inagibili costituenti abitazione principale del de cuius»;
                  b) all'articolo 14, comma 5-bis, il quarto  periodo
          e' sostituito dal seguente: «La ricostruzione degli edifici
          civili  privati  di  cui  al  periodo  precedente   esclude
          l'applicazione dell'articolo 3».
                1-ter. All'articolo 67-quater, comma 2,  lettera  a),
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il
          secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:   «Decorso
          inutilmente tale  termine,  il  comune  si  sostituisce  al
          privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli
          immobili, affida, con  i  procedimenti  in  essere  per  la
          ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione  dei
          lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori
          oneri».
                1-quater.  All'articolo  67-quater,  comma   5,   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quarto
          e il quinto periodo sono soppressi.
                2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi  da
          L'Aquila,  per  le  maggiori  spese  e  le  minori  entrate
          comunque connesse alle esigenze  della  ricostruzione,  per
          l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a  2,5  milioni
          di euro, comprensivo di  una  quota  pari  a  500.000  euro
          finalizzata alle spese per il  personale  impiegato  presso
          gli uffici territoriali  per  la  ricostruzione  (UTR)  per
          l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori  del
          cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo  pari
          a 2,0 milioni di euro, nonche' per l'anno 2017 e per l'anno
          2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato  alle  spese
          per il personale impiegato presso gli  uffici  territoriali
          per  la  ricostruzione,  a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'articolo 7-bis, comma 1, del  decreto-legge  26  aprile
          2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con  le
          modalita' ivi previste. Per l'anno  2018  e'  destinato  un
          contributo pari a 2 milioni di euro.  Per  l'anno  2019  e'
          destinato un contributo pari  a  2  milioni  di  euro.  Per
          l'anno 2020 e' destinato un contributo pari a  1,5  milioni
          di euro. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022  e'  destinato
          un contributo pari a 1 milione di  euro.  E'  assegnato  un
          contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di  euro
          per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno  2024  e
          di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025. Tali  risorse  sono
          trasferite al Comune di  Fossa  che  le  ripartisce  tra  i
          singoli beneficiari previa verifica da  parte  dell'Ufficio
          speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere  degli
          effettivi fabbisogni. Per ciascuno degli anni 2019, 2020  e
          2021 e' destinato altresi' un contributo  di  500.000  euro
          per le spese derivanti dall'attuazione di  quanto  previsto
          dall'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre
          2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle  pratiche
          relative  ai   comuni   fuori   del   cratere,   trasferito
          all'Ufficio speciale per la ricostruzione  dei  comuni  del
          cratere di cui  all'articolo  67-ter,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134.  Il
          contributo di 500.000 euro  di  cui  al  sesto  periodo  e'
          riconosciuto per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
                2-bis. Al fine di  assicurare  la  trasparenza  nella
          gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016
          i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei  contributi
          straordinari ivi  previsti,  pubblicano  nel  proprio  sito
          internet  istituzionale  le  modalita'  di  utilizzo  delle
          predette risorse e i risultati conseguiti."
              Note al comma 771
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo   9-sexies,   del
          decreto-legge 24 ottobre  2019,  n.  123,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.   156
          (Disposizioni   urgenti   per    l'accelerazione    e    il
          completamento delle ricostruzioni in  corso  nei  territori
          colpiti da eventi sismici):
                "Art.  9-sexies.  Deroghe  alla   disciplina   recata
          dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
                1. In deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo  9,
          comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, il  Comune  dell'Aquila,  secondo  le  disposizioni
          dell'articolo 4, comma  14,  del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, puo' avvalersi di personale  a  tempo
          determinato, nel limite massimo di spesa di  1  milione  di
          euro,  fino  al  31   dicembre   2020,   a   valere   sulle
          disponibilita' del bilancio  comunale,  fermo  restando  il
          rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente  normativa
          in materia  di  contenimento  della  spesa  complessiva  di
          personale."
              Note al comma 772
              Il  riferimento  al   testo   dell'articolo   57,   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il  rilancio  dell'economia),  e'
          riportato nelle note al comma 761.
              Note al comma 773
              Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 38,  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,   n.   172
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili):
                "Art. 2-bis. Modifiche al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
          interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016
                1. - 37. Omissis
                38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine  di  completare
          le attivita' finalizzate alla  fase  di  ricostruzione  del
          tessuto  urbano,  sociale  e  occupazionale  dei  territori
          colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni  del  cratere
          sismico sono autorizzati  a  prorogare  o  rinnovare,  alle
          medesime condizioni giuridiche ed economiche,  i  contratti
          stipulati  ai  sensi  dell'articolo  5  dell'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio
          2009,  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri n. 3784 del 25  giugno  2009,  dell'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto
          2009,  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.  3881  dell'11
          giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive
          modificazioni, in deroga alla normativa vigente in  materia
          di vincoli alle assunzioni a tempo  determinato  presso  le
          amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai  rinnovi  dei
          suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge  non  sono
          applicabili le sanzioni previste dalla  normativa  vigente,
          ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
          a    tempo    indeterminato.    Agli    oneri     derivanti
          dall'applicazione del presente comma,  quantificati,  sulla
          base   delle   esigenze   effettive    documentate    dalle
          amministrazioni   centrali   e   locali   istituzionalmente
          preposte all'attivita' della ricostruzione, nel  limite  di
          spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
          1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualita',
          si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla
          tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito
          della quota destinata dal CIPE al finanziamento di  servizi
          di natura tecnica e assistenza qualificata.
                Omissis."
              Note al comma 774
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 448  e  449,
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2017-2019),  come
          modificato dalla presente legge:
                "448. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale
          di cui al comma 380-ter  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  228,  al  netto  dell'eventuale  quota
          dell'imposta municipale  propria  (IMU)  di  spettanza  dei
          comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e'
          stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro
          6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018  e  2019,  in
          euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in  euro  6.616.513.365
          per l'anno 2021, in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022,  in
          euro 7.157.513.365 per l'anno 2023, in  euro  7.476.513.365
          per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025,  in
          euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in  euro  8.569.513.365
          per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028,  in
          euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro  8.744.513.365
          annui a decorrere  dall'anno  2030,  di  cui  2.768.800.000
          assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza  dei
          comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, eventualmente  variata  della  quota
          derivante  dalla  regolazione   dei   rapporti   finanziari
          connessi  con  la  metodologia  di  riparto  tra  i  comuni
          interessati del Fondo stesso.
                449. Il Fondo di  solidarieta'  comunale  di  cui  al
          comma 448 e':
                  a) ripartito,  quanto  a  euro  3.767.450.000  sino
          all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere  dall'anno
          2020, tra i  comuni  interessati  sulla  base  del  gettito
          effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili
          (TASI), relativo all'anno 2015 derivante  dall'applicazione
          dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e  54  dell'articolo  1
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
                  b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
          euro, tra i comuni per i quali il riparto  dell'importo  di
          cui alla lettera a) non assicura il ristoro di  un  importo
          equivalente   al   gettito   della   TASI   sull'abitazione
          principale stimato ad aliquota di  base.  Tale  importo  e'
          ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
          al precedente periodo l'equivalente del gettito della  TASI
          sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
                  c)   destinato,    per    euro    1.885.643.345,70,
          eventualmente incrementati della quota di cui alla  lettera
          b) non distribuita e della  quota  dell'imposta  municipale
          propria di spettanza dei comuni connessa  alla  regolazione
          dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a  statuto
          ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e  il  45
          per cento per gli anni 2018 e 2019, da  distribuire  tra  i
          predetti  comuni  sulla  base  della  differenza   tra   le
          capacita' fiscali e i fabbisogni standard  approvati  dalla
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro  il  30
          settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.  La
          quota di cui al periodo precedente e'  incrementata  del  5
          per cento annuo  dall'anno  2020,  sino  a  raggiungere  il
          valore del 100 per cento a  decorrere  dall'anno  2030.  Ai
          fini della  determinazione  della  predetta  differenza  la
          Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  di  cui
          all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208, propone la metodologia per la  neutralizzazione  della
          componente rifiuti,  anche  attraverso  l'esclusione  della
          predetta  componente  dai  fabbisogni  e  dalle   capacita'
          fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          451 del presente articolo.  L'ammontare  complessivo  della
          capacita' fiscale perequabile dei comuni  delle  regioni  a
          statuto ordinario e' determinata in misura pari al  50  per
          cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
          perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
          predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo,  sino
          a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029,  e',
          invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
          pari all'ammontare algebrico della medesima componente  del
          Fondo  di  solidarieta'  comunale   dell'anno   precedente,
          eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
          alla variazione della quota di fondo non ripartita  secondo
          i criteri di cui al primo periodo;
                  d)    destinato,    per    euro     464.091.019,18,
          eventualmente incrementati della quota di cui alla  lettera
          b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza  dei
          comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari,  ai
          comuni delle regioni Sicilia e Sardegna.  Tale  importo  e'
          ripartito assicurando  a  ciascun  comune  una  somma  pari
          all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di  solidarieta'
          comunale dell'anno precedente,  eventualmente  rettificato,
          variata in misura corrispondente alla variazione del  Fondo
          di solidarieta' comunale complessivo;
                  d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25  milioni
          di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente
          all'attuazione del correttivo di  cui  al  comma  450,  una
          variazione  negativa   della   dotazione   del   Fondo   di
          solidarieta' comunale  per  effetto  dell'applicazione  dei
          criteri perequativi di  cui  alla  lettera  c),  in  misura
          proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;
                  d-ter)  destinato,  nel  limite  massimo  di   euro
          5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni  fino
          a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione  dei
          criteri di cui alle lettere da a) a d-bis),  presentino  un
          valore negativo del  fondo  di  solidarieta'  comunale.  Il
          contributo di cui al periodo precedente e' attribuito  sino
          a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
          comunale, al netto della quota di alimentazione  del  fondo
          stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000  per
          ciascun comune. In caso di insufficienza delle  risorse  il
          riparto avviene in misura proporzionale al valore  negativo
          del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
          massimo  ammesso  a  riparto  l'importo  negativo  di  euro
          100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
          incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
                  d-quater) destinato, quanto a 100 milioni  di  euro
          nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro
          nel 2022, 380 milioni di euro nel 2023  e  560  milioni  di
          euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche  esigenze  di
          correzione nel riparto del Fondo di solidarieta'  comunale,
          da individuare con i decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
          beneficiari nonche' i criteri e  le  modalita'  di  riparto
          delle risorse di cui al periodo precedente  sono  stabiliti
          con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
          cui al comma 451. Per  l'anno  2020  i  comuni  beneficiari
          nonche' i criteri e le modalita' di riparto  delle  risorse
          di cui al primo periodo  sono  stabiliti  con  un  apposito
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          il 31 gennaio 2020 previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali;
                  d-quinquies) destinato, quanto a  215.923.000  euro
          per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.
          923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
          2024, a 390.923.000 euro per  l'anno  2025,  a  442.923.000
          euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
          559.923.000 euro per l'anno 2028, a  618.923.000  euro  per
          l'anno  2029  e  a  650.923.000  euro  annui  a   decorrere
          dall'anno 2030,  quale  quota  di  risorse  finalizzata  al
          finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali  comunali
          svolti in  forma  singola  o  associata  dai  comuni  delle
          regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
          precedente sono ripartiti  in  proporzione  del  rispettivo
          coefficiente di riparto del fabbisogno  standard  calcolato
          per  la  funzione  "Servizi  sociali"  e  approvato   dalla
          Commissione tecnica per i  fabbisogni  standard,  anche  in
          osservanza  del  livello   essenziale   delle   prestazioni
          definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30
          dicembre 2020, n.  178,  in  modo  che  venga  gradualmente
          raggiunto  entro  il  2026,  alla   luce   dell'istruttoria
          condotta  dalla  predetta   Commissione,   l'obiettivo   di
          servizio di un rapporto tra  assistenti  sociali  impiegati
          nei servizi sociali territoriali  e  popolazione  residente
          pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo
          periodo, il Fondo di solidarieta'  comunale  e'  destinato,
          per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52
          milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro  per
          l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025,  di  77
          milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro  per
          l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di  107
          milioni di euro per l'anno 2029 e di 113  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno  2030,  in  favore  dei  comuni
          della  Regione  siciliana   e   della   regione   Sardegna,
          ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno
          di riferimento, con decreto del Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          tenendo  conto  dei  fabbisogni  standard,  sulla  base  di
          un'istruttoria tecnica condotta dalla  Commissione  tecnica
          per i fabbisogni  standard,  allo  scopo  integrata  con  i
          rappresentanti della  Regione  siciliana  e  della  regione
          Sardegna, con il supporto di  esperti  del  settore,  senza
          oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in  sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.  Agli  esperti
          di cui  al  precedente  periodo  non  spettano  gettoni  di
          presenza, compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti
          comunque  denominati.  Con   il   medesimo   decreto   sono
          disciplinati gli obiettivi di servizio e  le  modalita'  di
          monitoraggio   ed   eventuale   recupero   dei   contributi
          assegnati. Per l'anno 2022,  nelle  more  dell'approvazione
          dei fabbisogni standard per la funzione  "Servizi  sociali"
          dei  comuni  della  regione   Sardegna   da   parte   della
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  allo  scopo
          integrata con i rappresentanti della medesima  regione,  ai
          fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna,
          non si tiene conto dei fabbisogni standard.  Gli  obiettivi
          di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il
          livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle  risorse  da
          destinare al finanziamento  e  allo  sviluppo  dei  servizi
          sociali,  sono  stabiliti  entro  il  30  giugno   2021   e
          successivamente entro il 31 marzo dell'anno di  riferimento
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          sulla  base  di  un'istruttoria  tecnica   condotta   dalla
          Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard  con  il
          supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
          pubblica,  e  previa   intesa   in   sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
          oltre il  quindicesimo  giorno  dalla  presentazione  della
          proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,
          il  decreto  di  cui  al  periodo  precedente  puo'  essere
          comunque emanato. Le somme che, a seguito del  monitoraggio
          di cui  al  quinto  e  settimo  periodo,  risultassero  non
          destinate ad assicurare il  livello  dei  servizi  definiti
          sulla base degli obiettivi di servizio di cui al  quinto  e
          settimo periodo, sono recuperate  a  valere  sul  fondo  di
          solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni  o,  in
          caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
          cui ai commi 128 e  129  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228;
                  d-sexies)  destinato  ai  comuni  delle  regioni  a
          statuto ordinario, della Regione siciliana e della  regione
          Sardegna quanto a 120 milioni di euro per  l'anno  2022,  a
          175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di  euro
          per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno  2025,  a
          450 milioni di euro per l'anno 2026 e a  1.100  milioni  di
          euro annui a  decorrere  dall'anno  2027,  quale  quota  di
          risorse finalizzata  a  incrementare  in  percentuale,  nel
          limite delle  risorse  disponibili  per  ciascun  anno,  il
          numero dei posti nei servizi educativi  per  l'infanzia  di
          cui all'articolo  2,  comma  3,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino  al  raggiungimento
          di  un  livello  minimo  che  ciascun   comune   o   bacino
          territoriale e' tenuto a garantire. Il  livello  minimo  da
          garantire di cui al periodo precedente  e'  definito  quale
          numero  dei  posti  dei  predetti  servizi  educativi   per
          l'infanzia, equivalenti in termini  di  costo  standard  al
          servizio a  tempo  pieno  dei  nidi,  in  proporzione  alla
          popolazione ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi,
          ed e' fissato su base locale nel 33  per  cento,  inclusivo
          del servizio privato. In considerazione  delle  risorse  di
          cui  al  primo  periodo  i  comuni,  in  forma  singola   o
          associata,   garantiscono,   secondo    una    progressione
          differenziata per fascia demografica tenendo  anche  conto,
          ove istituibile, del bacino territoriale  di  appartenenza,
          il raggiungimento del livello essenziale della  prestazione
          attraverso obiettivi di servizio  annuali.  Dall'anno  2022
          l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del  comune
          o del bacino territoriale di appartenenza, e'  fissato  con
          il decreto di cui al  sesto  periodo,  dando  priorita'  ai
          bacini territoriali piu' svantaggiati e  tenendo  conto  di
          una soglia massima del  28,88  per  cento,  valida  sino  a
          quando  anche  tutti  i  comuni  svantaggiati  non  abbiano
          raggiunto un pari livello di  prestazioni.  L'obiettivo  di
          servizio e' progressivamente incrementato annualmente  sino
          al  raggiungimento,  nell'anno  2027,  del  livello  minimo
          garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso
          il servizio privato. Il contributo di cui al primo  periodo
          e' ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno  2022  ed
          entro il 30  novembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
          riferimento  per  gli  anni  successivi  con  decreto   del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione,
          il Ministro per il Sud e  la  coesione  territoriale  e  il
          Ministro per le pari opportunita'  e  la  famiglia,  previa
          intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali,  su  proposta  della  Commissione  tecnica  per   i
          fabbisogni standard, tenendo conto,  ove  disponibili,  dei
          costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla
          stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto  periodo
          sono altresi' disciplinati gli obiettivi  di  potenziamento
          dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna  fascia
          demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le
          risorse  assegnate,  e   le   modalita'   di   monitoraggio
          sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che a  seguito
          del monitoraggio, di cui al settimo  periodo,  risultassero
          non destinate ad assicurare il potenziamento  del  servizio
          asili  nido  sono  recuperate  a  valere   sul   fondo   di
          solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni  o,  in
          caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
          cui ai commi 128 e  129  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  228.  I   comuni   possono   procedere
          all'assunzione  del  personale  necessario   alla   diretta
          gestione dei servizi educativi per  l'infanzia  utilizzando
          le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti  delle
          stesse. Si applica  l'articolo  57,  comma  3-septies,  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
                  d-septies) destinato, quanto  a  1.077.000  euro  a
          decorrere dall'anno 2021, alla  compensazione  del  mancato
          recupero a carico del comune di Sappada,  distaccato  dalla
          regione Veneto e  aggregato  alla  regione  Friuli  Venezia
          Giulia, nell'ambito della  provincia  di  Udine,  ai  sensi
          della legge 5 dicembre 2017, n. 182,  delle  somme  di  cui
          agli  allegati  1  e  2  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  7  marzo  2018,  pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del  10
          aprile 2018;
                  d-octies)  destinato  ai  comuni  delle  regioni  a
          statuto ordinario, della Regione siciliana e della  regione
          Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50
          milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di  euro  per
          l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2025 e 2026 e a 120  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2027,  quale  quota  di  risorse  finalizzata  a
          incrementare, nel  limite  delle  risorse  disponibili  per
          ciascun anno e dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
          (LEP), il  numero  di  studenti  disabili  frequentanti  la
          scuola  dell'infanzia,  la  scuola  primaria  e  la  scuola
          secondaria di primo grado, privi di autonomia a  cui  viene
          fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il
          contributo di cui al primo periodo e' ripartito,  entro  il
          28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro  il  30  novembre
          dell'anno precedente a quello di riferimento per  gli  anni
          successivi,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          Ministro dell'istruzione, il  Ministro  per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale, il Ministro per le disabilita' e  il
          Ministro per le pari opportunita'  e  la  famiglia,  previa
          intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali,  su  proposta  della  Commissione  tecnica  per   i
          fabbisogni standard, tenendo conto,  ove  disponibili,  dei
          costi standard relativi alla componente trasporto  disabili
          della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa
          Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto
          decreto  sono  altresi'  disciplinati  gli   obiettivi   di
          incremento   della   percentuale   di   studenti   disabili
          trasportati, da conseguire con le risorse assegnate,  e  le
          modalita'  di  monitoraggio  sull'utilizzo  delle   risorse
          stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui  al
          periodo   precedente,   risultassero   non   destinate   ad
          assicurare  l'obiettivo  stabilito  di   incremento   degli
          studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate
          a valere sul fondo di solidarieta' comunale  attribuito  ai
          medesimi comuni o, in caso di insufficienza  dello  stesso,
          secondo  le  modalita'  di  cui  ai   commi   128   e   129
          dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

    
    

              Note al comma 781
              Si riporta il testo degli articoli 243 e 243-bis, comma
          8, del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
                "Art.   243   Controlli   per   gli    enti    locali
          strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
          enti
                1.  Gli  enti  locali   strutturalmente   deficitari,
          individuati ai sensi dell'articolo 242,  sono  soggetti  al
          controllo  centrale  sulle  dotazioni  organiche  e   sulle
          assunzioni di personale da parte della Commissione  per  la
          finanza e gli organici degli enti locali. Il  controllo  e'
          esercitato  prioritariamente  in  relazione  alla  verifica
          sulla compatibilita' finanziaria.
                2. Gli enti locali  strutturalmente  deficitari  sono
          soggetti ai controlli centrali in materia di copertura  del
          costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
          un'apposita certificazione che:
                  a) il costo complessivo della gestione dei  servizi
          a domanda individuale, riferito ai dati  della  competenza,
          sia stato coperto  con  i  relativi  proventi  tariffari  e
          contributi finalizzati in misura non inferiore  al  36  per
          cento; a tale fine sono esclusi i costi di  gestione  degli
          asili nido;
                  b) il costo complessivo della gestione del servizio
          di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato
          coperto con la relativa tariffa  in  misura  non  inferiore
          all'80 per cento;
                  c) il costo complessivo della gestione del servizio
          di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  interni   ed
          equiparati, riferito ai dati della  competenza,  sia  stato
          coperto  con  la  relativa  tariffa  almeno  nella   misura
          prevista dalla legislazione vigente.
                3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui
          al comma 2, lettere a) e b),  devono  comunque  comprendere
          gli oneri diretti e indiretti di personale,  le  spese  per
          l'acquisto di beni e servizi, le spese per i  trasferimenti
          e per gli oneri di  ammortamento  degli  impianti  e  delle
          attrezzature. Per le quote di ammortamento si  applicano  i
          coefficienti  indicati  nel  decreto  del  Ministro   delle
          finanze in data 31 dicembre 1988 e successive  modifiche  o
          integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per
          cento per i  beni  ammortizzabili  acquisiti  nell'anno  di
          riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti  da
          organismi  di  gestione  degli  enti  locali,   nei   costi
          complessivi  di  gestione  sono   considerati   gli   oneri
          finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo
          44 del decreto del Presidente della  Repubblica  4  ottobre
          1986, n. 902, da versare dagli organismi di  gestione  agli
          enti proprietari  entro  l'esercizio  successivo  a  quello
          della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto
          esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio  di
          cui al comma  2,  lettera  c),  sono  rilevati  secondo  le
          disposizioni vigenti in materia.
                3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli  enti
          locali con  le  societa'  controllate,  con  esclusione  di
          quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole
          volte  a  prevedere,  ove  si  verifichino  condizioni   di
          deficitarieta' strutturale, la  riduzione  delle  spese  di
          personale delle societa' medesime, anche in applicazione di
          quanto  previsto  dall'articolo  18,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge   n.   112   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
                4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita  la
          Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati  i  tempi  e  le
          modalita'  per  la  presentazione  e  il  controllo   della
          certificazione di cui al comma 2.
                5.  Alle  province  ed  ai   comuni   in   condizioni
          strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti,
          non rispettano i livelli minimi di copertura dei  costi  di
          gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di
          tale rispetto trasmettendo la prevista  certificazione,  e'
          applicata una sanzione pari all'1 per cento  delle  entrate
          correnti  risultanti  dal  rendiconto  della  gestione  del
          penultimo esercizio finanziario precedente a quello in  cui
          viene rilevato il  mancato  rispetto  dei  predetti  limiti
          minimi di copertura. Ove non  risulti  inviato  alla  banca
          dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  rendiconto  della
          gestione del penultimo anno precedente, si  fa  riferimento
          all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca  dati  o,
          in caso di ulteriore indisponibilita', nella banca dati dei
          certificati di  bilancio  del  Ministero  dell'interno.  La
          sanzione si applica sulle risorse attribuite dal  Ministero
          dell'interno  a  titolo  di  trasferimenti  erariali  e  di
          federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e'
          tenuto a versare all'entrata del bilancio  dello  Stato  le
          somme residue.
                5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
          a decorrere dalle sanzioni  da  applicare  per  il  mancato
          rispetto dei limiti di  copertura  dei  costi  di  gestione
          dell'esercizio 2011.
                6. Sono soggetti, in via  provvisoria,  ai  controlli
          centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento:
                  a) gli enti locali per i quali non sia  intervenuta
          nei termini di legge la deliberazione del rendiconto  della
          gestione;
                  b) gli enti locali che non  inviino  il  rendiconto
          della  gestione  alla  banca  dati  delle   amministrazioni
          pubbliche entro 30  giorni  dal  termine  previsto  per  la
          deliberazione.
                7. Gli enti locali che hanno deliberato lo  stato  di
          dissesto finanziario  sono  soggetti,  per  la  durata  del
          risanamento, ai controlli di cui al comma  1,  sono  tenuti
          alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e
          sono  tenuti  per  i  servizi  a  domanda  individuale   al
          rispetto, per il medesimo periodo, del  livello  minimo  di
          copertura dei costi di gestione di cui al comma 2,  lettera
          a)."
                "Art. 243-bis Procedura di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale
                1. I comuni e le  province  per  i  quali,  anche  in
          considerazione  delle  pronunce  delle  competenti  sezioni
          regionali della Corte dei conti  sui  bilanci  degli  enti,
          sussistano squilibri strutturali del bilancio in  grado  di
          provocare il dissesto  finanziario,  nel  caso  in  cui  le
          misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
          a superare le condizioni di  squilibrio  rilevate,  possono
          ricorrere, con deliberazione consiliare alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal  presente
          articolo. La predetta procedura non  puo'  essere  iniziata
          qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto,  con
          lettera  notificata  ai   singoli   consiglieri,   per   la
          deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2,
          del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
                2. La deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno.
                3. Il ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare,  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,
          il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. (983)
                4. Le procedure esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
                5. Il consiglio dell'ente locale,  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
          quattro e venti anni, compreso quello in  corso,  corredato
          del parere dell'organo di revisione  economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui  all'articolo  243-quater,
          comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha  facolta'   di
          rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,   presentando   la
          relativa  delibera  nei  sessanta  giorni  successivi  alla
          sottoscrizione della relazione di cui  all'articolo  4-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
                5-bis. La durata massima del  piano  di  riequilibrio
          finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del  comma
          5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
          da ripianare nel medesimo e l'ammontare  degli  impegni  di
          cui al  titolo  I  della  spesa  del  rendiconto  dell'anno
          precedente a  quello  di  deliberazione  del  ricorso  alla
          procedura  di   riequilibrio   o   dell'ultimo   rendiconto
          approvato, secondo la seguente tabella:

          arte di provvedimento in formato grafico

                6. Il piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere:
                  a)  le   eventuali   misure   correttive   adottate
          dall'ente  locale  in  considerazione   dei   comportamenti
          difformi dalla sana  gestione  finanziaria  e  del  mancato
          rispetto degli obiettivi posti con il patto  di  stabilita'
          interno accertati dalla competente sezione regionale  della
          Corte dei conti;
                  b)   la   puntuale   ricognizione,   con   relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio;
                  c) l'individuazione, con relative quantificazione e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano;
                  d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
          di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
          di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
          da prevedere nei  bilanci  annuali  e  pluriennali  per  il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio.
                7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai  sensi  dell'articolo  194.
          Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente  puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
                7-bis. Al fine di pianificare  la  rateizzazione  dei
          pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
          richiedere all'agente della riscossione una  dilazione  dei
          carichi affidati dalle  agenzie  fiscali  e  relativi  alle
          annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
          dell'ente.  Le  rateizzazioni  possono  avere  una   durata
          temporale massima  di  dieci  anni  con  pagamenti  rateali
          mensili.  Alle  rateizzazioni  concesse   si   applica   la
          disciplina di cui all'articolo  19,  commi  1-quater,  3  e
          3-bis, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  602.  Sono  dovuti  gli  interessi  di
          dilazione di cui all'articolo 21  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
                7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis  si  applicano
          anche ai carichi affidati dagli enti gestori  di  forme  di
          previdenza e assistenza obbligatoria.
                7-quater.  Le   modalita'   di   applicazione   delle
          disposizioni dei commi 7-bis  e  7-ter  sono  definite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione.
                7-quinquies. L'ente locale  e'  tenuto  a  rilasciare
          apposita delegazione di pagamento  ai  sensi  dell'articolo
          206 quale garanzia del pagamento  delle  rate  relative  ai
          carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
          di previdenza e assistenza obbligatoria  di  cui  ai  commi
          7-bis e 7-ter.
                8. Al  fine  di  assicurare  il  prefissato  graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente:
                  a)  puo'  deliberare  le  aliquote  o  tariffe  dei
          tributi locali nella misura massima  consentita,  anche  in
          deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
          vigente;
                  b) e' soggetto ai controlli centrali in materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di  cui  all'articolo
          243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la  copertura  dei
          costi della gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale
          prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,  comma
          2;
                  c) e' tenuto ad assicurare, con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto;
                  d)  e'  soggetto  al  controllo   sulle   dotazioni
          organiche  e  sulle  assunzioni   di   personale   previsto
          dall'articolo 243, comma 1;
                  e)  e'   tenuto   ad   effettuare   una   revisione
          straordinaria  di  tutti  i  residui   attivi   e   passivi
          conservati  in  bilancio,  stralciando  i  residui   attivi
          inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel  conto
          del  patrimonio  fino  al   compimento   dei   termini   di
          prescrizione,  nonche'   una   sistematica   attivita'   di
          accertamento  delle  posizioni  debitorie  aperte  con   il
          sistema creditizio  e  dei  procedimenti  di  realizzazione
          delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed  una  verifica
          della consistenza ed integrale ripristino dei  fondi  delle
          entrate con vincolo di destinazione;
                  f) e' tenuto ad effettuare una  rigorosa  revisione
          della  spesa  con  indicazione  di  precisi  obiettivi   di
          riduzione della stessa, nonche'  una  verifica  e  relativa
          valutazione dei costi di tutti i servizi erogati  dall'ente
          e della situazione di tutti gli organismi e delle  societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente;
                  g) puo' procedere all'assunzione di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno  ad
          alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
          per i fini istituzionali dell'ente e che  abbia  provveduto
          alla rideterminazione della  dotazione  organica  ai  sensi
          dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la  stessa
          non puo' essere variata in aumento per la durata del  piano
          di riequilibrio.
                9. In caso di accesso al Fondo di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio:
                  a)   a   decorrere    dall'esercizio    finanziario
          successivo,  riduzione  delle  spese   di   personale,   da
          realizzare in  particolare  attraverso  l'eliminazione  dai
          fondi per il finanziamento  della  retribuzione  accessoria
          del personale dirigente e di  quello  del  comparto,  delle
          risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e  26,  comma  3,
          dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1°  aprile
          1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per  la
          quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
          organiche;
                  b) entro il termine di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni  e
          prestazioni di servizi di cui al  macroaggregato  03  della
          spesa corrente, finanziate attraverso risorse  proprie.  Ai
          fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
          di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
                    1) alla  copertura  dei  costi  di  gestione  del
          servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
                    2) alla  copertura  dei  costi  di  gestione  del
          servizio di acquedotto;
                    3) al servizio di trasporto pubblico locale;
                    4) al servizio di illuminazione pubblica;
                    5)  al   finanziamento   delle   spese   relative
          all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
          giudiziaria, di minori in strutture protette in  regime  di
          convitto e semiconvitto;
                  c) entro il termine di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 25 per cento delle spese  per  trasferimenti  di
          cui al macroaggregato 04 della spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse  proprie.  Ai  fini  del  computo  della
          percentuale  di  riduzione,  dalla  base  di  calcolo  sono
          escluse le somme  relative  a  trasferimenti  destinati  ad
          altri livelli istituzionali, a enti, agenzie  o  fondazioni
          lirico-sinfoniche;
                  c-bis)  ferma  restando   l'obbligatorieta'   delle
          riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale  ha
          facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
          mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
          spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
          ferme restando le esclusioni di cui alle  medesime  lettere
          b)  e  c)  del  presente  comma.  Tali  compensazioni  sono
          puntualmente  evidenziate   nel   piano   di   riequilibrio
          approvato;
                  d) blocco dell'indebitamento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi.
                9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e  al  comma
          9,  lettera  d),  del  presente  articolo  e   all'articolo
          243-ter, i comuni  che  fanno  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal  presente
          articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui  al
          comma 1 dell'articolo  204,  necessari  alla  copertura  di
          spese di investimento relative a progetti e interventi  che
          garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione
          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel
          piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un
          importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e
          dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed
          emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche'  alla
          copertura, anche a titolo di  anticipazione,  di  spese  di
          investimento    strettamente    funzionali     all'ordinato
          svolgimento  di  progetti  e   interventi   finanziati   in
          prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
          amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."
              Note al comma 782
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  555,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2020-2022),  come  modificato
          dalla presente legge:
                "555. Al fine di agevolare il rispetto dei  tempi  di
          pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.
          231, il limite massimo  di  ricorso  da  parte  degli  enti
          locali ad anticipazioni di tesoreria, di  cui  al  comma  1
          dell'articolo  222  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'  elevato  da  tre  a
          cinque dodicesimi per  ciascuno  degli  anni  dal  2020  al
          2025."
              Note al comma 783
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 572  e  577,
          della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2022-2024)   come
          modificato dalla presente legge:
                "572. L'erogazione del contributo di cui al comma 567
          e' subordinata alla sottoscrizione, entro  il  15  febbraio
          2022, di un accordo per il ripiano del disavanzo e  per  il
          rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio
          dei ministri o un suo delegato e  il  sindaco,  in  cui  il
          comune si impegna per  tutto  il  periodo  in  cui  risulta
          beneficiario  del  contributo  di  cui  al  comma  567   ad
          assicurare,  per  ciascun  anno  o  con  altra  cadenza  da
          individuare nel predetto accordo, risorse proprie  pari  ad
          almeno un quarto del  contributo  annuo,  da  destinare  al
          ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti  finanziari,
          attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare
          per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo:
                  a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio
          comunale,  di  un  incremento   dell'addizionale   comunale
          all'IRPEF, in deroga al limite  previsto  dall'articolo  1,
          comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
          e  di  un'addizionale  comunale  sui  diritti  di   imbarco
          portuale e aereoportuale per passeggero;
                  b)  valorizzazione  delle  entrate,  attraverso  la
          ricognizione del patrimonio,  l'incremento  dei  canoni  di
          concessione e di locazione e ulteriori utilizzi  produttivi
          da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e
          alienazione, anche avvalendosi del contributo  di  enti  ed
          istituti pubblici e privati;
                  c)  incremento  della  riscossione  delle   proprie
          entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1,
          commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
                    1)  in  presenza  di  delibera  che   attribuisce
          l'attivita' di recupero coattivo delle predette  entrate  a
          soggetti    terzi,    ivi    compresa    l'Agenzia    delle
          entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi,  almeno
          trenta mesi prima del decorso del termine  di  prescrizione
          del relativo  diritto,  dei  carichi  relativi  ai  crediti
          maturati  e   esigibili   a   decorrere   dalla   data   di
          sottoscrizione dell'accordo previsto  dal  presente  comma.
          Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento
          dei predetti crediti deve essere  effettuato  almeno  venti
          mesi prima;
                    2)   con   deliberazione   adottata    a    norma
          dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
          n. 446, condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme
          dovute, fissandone la durata massima in  24  rate  mensili,
          anche in deroga all'articolo 1,  commi  796  e  797,  della
          citata legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del  decreto
          del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.
          Nei primi due anni di  attuazione  dell'accordo  la  durata
          massima della rateizzazione puo' essere fissata in 36  rate
          mensili;
                  d) riduzioni strutturali  del  2  per  cento  annuo
          degli impegni di spesa di parte corrente della  missione  1
          «Servizi  istituzionali,  generali  e  di   gestione»,   ad
          esclusione dei programmi 04, 05 e  06,  rispetto  a  quelli
          risultanti dal consuntivo 2019;
                  e)   completa   attuazione    delle    misure    di
          razionalizzazione previste nel piano  delle  partecipazioni
          societarie adottato ai sensi  dell'articolo  24  del  testo
          unico in materia di societa' a partecipazione pubblica,  di
          cui al decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  e
          integrale  attuazione  delle  prescrizioni  in  materia  di
          gestione del personale di cui all'articolo 19 del  medesimo
          testo unico;
                  f) misure volte:
                    1) alla riorganizzazione e allo snellimento della
          struttura amministrativa, ai fini  prioritari  di  ottenere
          una  riduzione  significativa  degli  uffici   di   livello
          dirigenziale  e  delle  dotazioni  organiche,  nonche'  dei
          contingenti   di   personale   assegnati    ad    attivita'
          strumentali,  e  di   potenziare   gli   uffici   coinvolti
          nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo  complementare
          e  nell'attivita'  di  accertamento  e  riscossione   delle
          entrate;
                    2)  al  conseguente  riordino  degli   uffici   e
          organismi,   al   fine   di   eliminare   duplicazioni    o
          sovrapposizioni di strutture o funzioni;
                    3) al rafforzamento della gestione  unitaria  dei
          servizi strumentali attraverso la  costituzione  di  uffici
          comuni;
                    4) al contenimento della spesa per  il  personale
          in servizio, ivi incluse le risorse  destinate  annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale,   in   misura   proporzionale   all'effettiva
          riduzione delle dotazioni organiche, al netto  delle  spese
          per i rinnovi contrattuali;
                    5) all'incremento della qualita', della quantita'
          e della diffusione su  tutto  il  territorio  comunale  dei
          servizi   erogati   alla   cittadinanza;   a    tal    fine
          l'amministrazione  e'  tenuta  a  predisporre   un'apposita
          relazione annuale;
                  g)  razionalizzazione  dell'utilizzo  degli   spazi
          occupati dagli uffici pubblici, al fine di  conseguire  una
          riduzione della spesa per locazioni passive;
                  h) incremento degli investimenti  anche  attraverso
          l'utilizzo dei fondi del PNRR, del  Fondo  complementare  e
          degli altri  fondi  nazionali  ed  europei,  garantendo  un
          incremento  dei  pagamenti  per  investimenti  nel  periodo
          2022-2026, rispetto alla  media  del  triennio  precedente,
          almeno pari alle risorse assegnate a valere sui  richiamati
          fondi, incrementate del 5  per  cento  e,  per  il  periodo
          successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno
          pari alla media  del  triennio  precedente,  al  netto  dei
          pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;
                  i) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo,
          di  contenimento  e  di   riqualificazione   della   spesa,
          individuati in piena autonomia dall'ente."
                573.-576. Omissis
                577. La verifica dell'attuazione dell'accordo di  cui
          al comma 572 e il monitoraggio  delle  misure  adottate  ai
          fini  della  ripresa  degli  investimenti  e  del  corretto
          utilizzo delle risorse di cui al comma 567 sono  effettuati
          dalla Commissione per la stabilita' finanziaria degli  enti
          locali, operante  presso  il  Ministero  dell'interno,  con
          cadenza semestrale. La verifica sul rispetto  delle  misure
          di cui al comma 572, lettera c), e' effettuata dall'Agenzia
          delle entrate-Riscossione, che ne  da'  comunicazione  alla
          Commissione  per  la  stabilita'  finanziaria  degli   enti
          locali. In caso di esito negativo delle predette verifiche,
          la  Commissione  individua  le  misure  da   assumere   per
          l'attuazione dell'accordo, in conformita' a quanto previsto
          dal comma 573, entro il successivo monitoraggio semestrale.
          Qualora in tale sede la Commissione accerti  nuovamente  la
          mancata  attuazione  degli  impegni   e   degli   obiettivi
          intermedi,  trasmette  gli  esiti  delle   verifiche   alla
          competente  sezione  regionale  della  Corte  dei  conti  e
          propone  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   la
          sospensione del contributo per le annualita' successive. La
          prima verifica dell'attuazione dell'accordo  e'  effettuata
          con riferimento alla data del 31 dicembre 2022."
              Note al comma 785
              Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in  materia  di
          salute, sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
          politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19), come modificato dalla presente legge:
                "Art.  106  Fondo  per  l'esercizio  delle   funzioni
          fondamentali degli enti locali
                1. Al fine di concorrere  ad  assicurare  ai  comuni,
          alle  province  e  alle  citta'  metropolitane  le  risorse
          necessarie per l'espletamento delle funzioni  fondamentali,
          per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile  perdita
          di entrate connessa all'emergenza  COVID-19,  e'  istituito
          presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione
          di 3,5 miliardi di euro per il  medesimo  anno,  di  cui  3
          miliardi di euro in favore dei comuni  e  0,5  miliardi  di
          euro in favore di  province  e  citta'  metropolitane.  Con
          decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare  entro
          il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato citta'
          ed autonomie locali, sono individuati criteri  e  modalita'
          di riparto tra gli enti di ciascun comparto  del  fondo  di
          cui  al  presente  articolo  sulla   base   degli   effetti
          dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni  di  spesa  e  sulle
          minori entrate, al netto  delle  minori  spese,  e  tenendo
          conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato  a
          ristoro  delle  minori  entrate  e  delle  maggiori  spese,
          valutati  dal  tavolo  di  cui  al  comma  2.  Nelle   more
          dell'adozione del decreto di  cui  al  periodo  precedente,
          entro 10  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge, una quota  pari  al  30  per  cento
          della componente del fondo spettante a ciascun comparto  e'
          erogata  a  ciascuno  degli  enti  ricadenti  nel  medesimo
          comparto, a titolo di acconto  sulle  somme  spettanti,  in
          proporzione alle entrate al 31  dicembre  2019  di  cui  al
          titolo I e alle tipologie  1  e  2  del  titolo  III,  come
          risultanti   dal   SIOPE.   Con   decreto   del    Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa
          intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
          individuati i criteri e le  modalita'  per  la  verifica  a
          consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento  delle
          spese, provvedendo all'eventuale regolazione  dei  rapporti
          finanziari   tra   comuni   e   tra   province   e   citta'
          metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante
          apposita rimodulazione dell'importo assegnato  nel  biennio
          2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso  sono
          versate all'entrata del bilancio dello Stato. All'onere  di
          cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro  per  il
          2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                2. Al fine di monitorare gli  effetti  dell'emergenza
          COVID-19 con riferimento  alla  tenuta  delle  entrate  dei
          comuni, delle province e delle  citta'  metropolitane,  ivi
          incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai
          fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, entro dieci giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del  presente  decreto  legge,  e'  istituito  un
          tavolo tecnico presso il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello  Stato  o
          da un suo delegato,  composto  da  due  rappresentanti  del
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   da   due
          rappresentanti   del   Ministero   dell'interno,   da   due
          rappresentanti  dell'ANCI,  di  cui  uno  per   le   citta'
          metropolitane,  da  un  rappresentante   dell'UPI   e   dal
          Presidente  della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
          standard.  Il  tavolo  esamina  le   conseguenze   connesse
          all'emergenza Covid-19 per  l'espletamento  delle  funzioni
          fondamentali, con riferimento  alla  possibile  perdita  di
          gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni
          di spesa. Il tavolo  si  avvale,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni  per  il
          Sistema Economico S.p.A..  Ai  componenti  del  tavolo  non
          spettano compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o
          altri emolumenti comunque denominati.
                3.  Il  Ragioniere  generale  dello  Stato,  per   le
          finalita' di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare,  anche  con
          l'ausilio  dei  Servizi  ispettivi  di  finanza   pubblica,
          monitoraggi presso Comuni, Province e Citta' metropolitane,
          da individuarsi anche sulla base delle indicazioni  fornite
          dal Tavolo tecnico, per verificare  il  concreto  andamento
          degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione  del
          decreto di cui al comma 1  e  della  quantificazione  della
          perdita  di   gettito,   dell'andamento   delle   spese   e
          dell'eventuale   conseguente   regolazione   dei   rapporti
          finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane.
                3-bis.  In   considerazione   delle   condizioni   di
          incertezza sulla quantita' delle  risorse  disponibili  per
          gli  enti  locali,   all'articolo   107,   comma   2,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  le
          parole: "31 luglio" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
          settembre", la parola: "contestuale" e'  soppressa  e  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui
          al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267
          del 2000 e' differito al 30 settembre  2020.  Limitatamente
          all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28  ottobre  di
          cui all'articolo 13,  comma  15-ter,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762
          e  767,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,   sono
          differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.
          Per l'esercizio 2021 il termine per  la  deliberazione  del
          bilancio di previsione di cui all'articolo  151,  comma  1,
          del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito
          al 31 gennaio 2021"."
              Note al comma 786
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  554,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2020-2022),  come  modificato
          dalla presente legge:
                "554. A decorrere dall'anno 2020, a titolo di ristoro
          del gettito non  piu'  acquisibile  dai  comuni  a  seguito
          dell'introduzione  della  TASI  di   cui   al   comma   639
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e'
          attribuito ai comuni interessati un contributo  complessivo
          di 110 milioni di  euro  annui  da  ripartire  secondo  gli
          importi indicati per  ciascun  comune  nell'allegato  A  al
          decreto del Ministero dell'interno 14 marzo  2019,  recante
          «Riparto a favore dei comuni del  contributo  compensativo,
          pari complessivamente a 110 milioni  di  euro,  per  l'anno
          2019»."
              Note al comma 787
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante  Disposizioni  in
          materia di federalismo Fiscale Municipale, come  modificato
          dalla presente legge:
                "Art. 4 Imposta di soggiorno
                1. I comuni capoluogo  di  provincia,  le  unioni  di
          comuni nonche' i comuni  inclusi  negli  elenchi  regionali
          delle  localita'  turistiche  o   citta'   d'arte   possono
          istituire, con deliberazione del consiglio,  un'imposta  di
          soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture
          ricettive situate sul  proprio  territorio,  da  applicare,
          secondo criteri di gradualita' in  proporzione  al  prezzo,
          sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il  relativo  gettito
          e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo,
          ivi compresi quelli a sostegno delle  strutture  ricettive,
          nonche' interventi di manutenzione,  fruizione  e  recupero
          dei  beni  culturali  ed  ambientali  locali,  nonche'  dei
          relativi servizi pubblici locali.
                1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base
          all'ultima rilevazione  resa  disponibile  da  parte  delle
          amministrazioni pubbliche  competenti  per  la  raccolta  e
          l'elaborazione di dati statistici, abbiano  avuto  presenze
          turistiche in numero venti volte  superiore  a  quello  dei
          residenti, l'imposta  di  cui  al  presente  articolo  puo'
          essere  applicata   fino   all'importo   massimo   di   cui
          all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare
          riferimento ai dati pubblicati  dall'ISTAT  riguardanti  le
          presenze   turistiche   medie   registrate   nel   triennio
          precedente  all'anno  in  cui  viene  deliberato  l'aumento
          dell'imposta. Per il triennio  2023-2025  si  considera  la
          media delle presenze turistiche del triennio 2017- 2019.
                1-ter.  Il  gestore  della  struttura  ricettiva   e'
          responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
          al  comma  1  e  del  contributo  di   soggiorno   di   cui
          all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto  di  rivalsa  sui
          soggetti passivi, della presentazione della  dichiarazione,
          nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge  e
          dal regolamento  comunale.  La  dichiarazione  deve  essere
          presentata  cumulativamente  ed   esclusivamente   in   via
          telematica entro il 30 giugno (35) dell'anno  successivo  a
          quello in cui si e' verificato il  presupposto  impositivo,
          secondo le modalita' approvate  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   da   emanare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. La dichiarazione di cui  al  periodo
          precedente, relativa all'anno d'imposta 2020,  deve  essere
          presentata unitamente alla dichiarazione relativa  all'anno
          d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della
          dichiarazione da  parte  del  responsabile  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
          somma dal 100 al 200 per  cento  dell'importo  dovuto.  Per
          l'omesso, ritardato o parziale versamento  dell'imposta  di
          soggiorno e del  contributo  di  soggiorno  si  applica  la
          sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
                2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
          alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
          7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
          di soggiorno puo' sostituire, in  tutto  o  in  parte,  gli
          eventuali oneri  imposti  agli  autobus  turistici  per  la
          circolazione  e  la  sosta   nell'ambito   del   territorio
          comunale.
                3. Con regolamento da adottare entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, d'intesa con la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, e'  dettata  la  disciplina  generale  di
          attuazione dell'imposta di soggiorno.  In  conformita'  con
          quanto stabilito nel predetto regolamento,  i  comuni,  con
          proprio regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  sentite
          le associazioni maggiormente rappresentative  dei  titolari
          delle strutture ricettive, hanno la  facolta'  di  disporre
          ulteriori modalita' applicative  del  tributo,  nonche'  di
          prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
          o per determinati periodi di tempo.  Nel  caso  di  mancata
          emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del
          presente comma nel termine ivi indicato, i  comuni  possono
          comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
                3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle  isole
          minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
          possono istituire, con regolamento  da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
          n.  446,  e  successive   modificazioni,   in   alternativa
          all'imposta di soggiorno di cui al  comma  1  del  presente
          articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad  un
          massimo di  euro  2,50,  ai  passeggeri  che  sbarcano  sul
          territorio  dell'isola  minore,  utilizzando  vettori   che
          forniscono collegamenti di linea o vettori  aeronavali  che
          svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
          commerciali,  abilitati   e   autorizzati   ad   effettuare
          collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
          in un'isola minore, e nel cui  territorio  insistono  altre
          isole minori con centri abitati,  destina  il  gettito  del
          contributo  per  interventi  nelle  singole  isole   minori
          dell'arcipelago  in  proporzione  agli  sbarchi  effettuati
          nelle  medesime.  Il  contributo  di  sbarco  e'  riscosso,
          unitamente  al  prezzo  del  biglietto,  da   parte   delle
          compagnie  di  navigazione  e  aeree  o  dei  soggetti  che
          svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
          commerciali,  che  sono  responsabili  del  pagamento   del
          contributo, con diritto di rivalsa  sui  soggetti  passivi,
          della presentazione della dichiarazione e  degli  ulteriori
          adempimenti  previsti  dalla  legge   e   dal   regolamento
          comunale, ovvero con le  diverse  modalita'  stabilite  dal
          medesimo   regolamento   comunale,   in   relazione    alle
          particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
          infedele presentazione della  dichiarazione  da  parte  del
          responsabile si applica la sanzione amministrativa dal  100
          al  200  per  cento  dell'importo  dovuto.  Per   l'omesso,
          ritardato o parziale versamento del contributo  si  applica
          la sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e  successive
          modificazioni.  Per  tutto  quanto   non   previsto   dalle
          disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
          commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.
          Il  contributo  di  sbarco  non  e'  dovuto  dai   soggetti
          residenti  nel  comune,  dai  lavoratori,  dagli   studenti
          pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari  dei
          soggetti che risultino  aver  pagato  l'imposta  municipale
          propria nel  medesimo  comune  e  che  sono  parificati  ai
          residenti.  I  comuni  possono  prevedere  nel  regolamento
          modalita'  applicative  del  contributo  nonche'  eventuali
          esenzioni e riduzioni per  particolari  fattispecie  o  per
          determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un
          aumento del contributo fino ad un  massimo  di  euro  5  in
          relazione a determinati periodi di tempo. I comuni  possono
          altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
          5 in relazione all'accesso a zone disciplinate  nella  loro
          fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
          attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
          essere   riscosso   dalle   locali   guide   vulcanologiche
          regolarmente autorizzate o da  altri  soggetti  individuati
          dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
          Il  gettito  del  contributo  e'  destinato  a   finanziare
          interventi di raccolta e di smaltimento  dei  rifiuti,  gli
          interventi di recupero e  salvaguardia  ambientale  nonche'
          interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
          mobilita' nelle isole minori."
              Note al comma 788
              Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 7, 13 e 15 del
          decreto  legislativo  6  maggio  2011,   n.   68,   recante
          disposizioni in  materia  di  autonomia  di  entrata  delle
          regioni a statuto ordinario e delle  province,  nonche'  di
          determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel
          settore sanitario, come modificato dalla presente legge:
                "Art. 2 Rideterminazione dell'addizionale all'imposta
          sul reddito delle persone fisiche delle regioni  a  statuto
          ordinario
                1.  A  decorrere  dall'anno  2027  o   da   un   anno
          antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al  presente
          decreto legislativo, con riferimento  all'anno  di  imposta
          precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito
          delle persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  da
          adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del  decreto
          di cui all'articolo  7,  comma  2,  sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  seguito
          denominata  «Conferenza  Stato-Regioni»,  e  previo  parere
          delle Commissioni della Camera dei Deputati  e  del  Senato
          della Repubblica competenti  per  i  profili  di  carattere
          finanziario, in modo tale da garantire al  complesso  delle
          regioni  a  statuto  ordinario  entrate  corrispondenti  al
          gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  ai
          trasferimenti statali soppressi ai sensi  dell'articolo  7.
          All'aliquota   cosi'   rideterminata   si   aggiungono   le
          percentuali indicate  nell'articolo  6,  comma  1.  Con  il
          decreto di cui al  presente  comma  sono  ridotte,  per  le
          regioni a statuto ordinario  e  a  decorrere  dall'anno  di
          imposta 2027 o da un  anno  antecedente  ove  ricorrano  le
          condizioni di  cui  al  presente  decreto  legislativo,  le
          aliquote  dell'IRPEF  di  competenza  statale,   mantenendo
          inalterato il prelievo fiscale  complessivo  a  carico  del
          contribuente.
                2. Salvo quanto previsto dal  comma  1,  continua  ad
          applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF,  vigente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto."
                "Art. 4 Compartecipazione regionale  all'imposta  sul
          valore aggiunto
                1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta  una
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto (IVA).
                2. Per gli  anni  dal  2011  al  2026  l'aliquota  di
          compartecipazione di cui al comma 1 e'  calcolata  in  base
          alla normativa vigente, al netto di  quanto  devoluto  alle
          regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A  decorrere
          dall'anno 2027 o da un anno antecedente  ove  ricorrano  le
          condizioni  di  cui   al   presente   decreto   legislativo
          l'aliquota  e'  determinata  con  le   modalita'   previste
          dall'art. 15, commi 3 e  5,  primo  periodo,  al  netto  di
          quanto devoluto alle regioni a  statuto  speciale  e  delle
          risorse UE.
                3.  A  decorrere  dall'anno  2027  o   da   un   anno
          antecedente ove ricorrano le con-dizioni di cui al presente
          decreto  legislativo  le  modalita'  di  attribuzione   del
          gettito  della  compartecipazione  I.V.A.  alle  regioni  a
          statuto ordinario sono  stabilite  in  conformita'  con  il
          principio   di    territorialita'.    Il    principio    di
          territorialita'  tiene  conto   del   luogo   di   consumo,
          identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene
          la cessione di beni; nel caso dei servizi, il  luogo  della
          prestazione  puo'  essere  identificato  con   quello   del
          domicilio del soggetto fruitore. Nel caso  di  cessione  di
          immobili si fa riferimento alla  loro  ubicazione.  I  dati
          derivanti dalle dichiarazioni  fiscali  e  da  altre  fonti
          informative      in      possesso      dell'Amministrazione
          economico-finanziaria vengono elaborati  per  tenere  conto
          delle transazioni e  degli  acquisti  in  capo  a  soggetti
          passivi con I.V.A. indetraibile e  a  soggetti  pubblici  e
          privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali.  I
          criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  sentite  la
          Conferenza   Stato-Regioni   e   la   Commissione   tecnica
          paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale oppure,
          ove effettivamente costituita, la Conferenza permanente per
          il coordinamento della finanza  pubblica  e  previo  parere
          delle Commissioni della Camera dei Deputati  e  del  Senato
          della Repubblica competenti  per  i  profili  di  carattere
          finanziario. Allo schema  di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente  le  conseguenze   di   carattere   finanziario
          derivanti     dall'attuazione     del     principio      di
          territorialita'."
                "Art. 7 Soppressione dei  trasferimenti  dallo  Stato
          alle regioni a statuto ordinario
                1.  A  decorrere  dall'anno  2027  o   da   un   anno
          antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al  presente
          decreto legislativo sono soppressi  tutti  i  trasferimenti
          statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite  il
          ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle  regioni
          a statuto  ordinario  aventi  carattere  di  generalita'  e
          permanenza  e  destinati  all'esercizio  delle   competenze
          regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di
          funzioni da parte  di  province  e  comuni.  Le  regioni  a
          statuto   ordinario   esercitano   l'autonomia   tributaria
          prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in  modo  da
          assicurare il rispetto dei  termini  fissati  dal  presente
          Capo.  Sono  esclusi  dalla  soppressione  i  trasferimenti
          relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3,  commi
          2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, adottato,  sulla  base  delle  valutazioni  della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente  costituita,
          della Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della
          finanza pubblica, entro il 31 dicembre  2023,  su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,
          sentita la  Conferenza  unificata  e  previo  parere  delle
          Commissioni della Camera dei Deputati e  del  Senato  della
          Repubblica  competenti   per   i   profili   di   carattere
          finanziario, sono individuati i  trasferimenti  statali  di
          cui al comma 1.  Con  ulteriore  decreto  adottato  con  le
          modalita'  previste  dal  primo  periodo   possono   essere
          individuati   ulteriori   trasferimenti   suscettibili   di
          soppressione. Allo schema di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente le conseguenze di carattere finanziario.
                3.   In   caso   di   trasferimento    di    funzioni
          amministrative dallo  Stato  alle  regioni,  in  attuazione
          dell'articolo  118  della  Costituzione,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  definite  le
          modalita'  che  assicurano  adeguate  forme  di   copertura
          finanziaria, in conformita' a quanto previsto dall'articolo
          8, comma 1, lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42."
                "Art.  13  Livelli  essenziali  delle  prestazioni  e
          obiettivi di servizio
                1. Nel rispetto dei vincoli  di  finanza  pubblica  e
          degli obblighi assunti  dall'Italia  in  sede  comunitaria,
          nonche' della specifica  cornice  finanziaria  dei  settori
          interessati  relativa  al  finanziamento   dei   rispettivi
          fabbisogni standard nazionali, la legge statale  stabilisce
          le modalita' di determinazione dei  livelli  essenziali  di
          assistenza e dei livelli essenziali delle  prestazioni  che
          devono essere garantiti su tutto il  territorio  nazionale,
          ai sensi dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m),
          della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanita'.
                2.  I  livelli  essenziali  delle  prestazioni   sono
          stabiliti prendendo a riferimento macroaree di  intervento,
          secondo  le  materie  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,
          ciascuna  delle  quali  omogenea  al  proprio  interno  per
          tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello
          di governo erogatore. Per  ciascuna  delle  macroaree  sono
          definiti i  costi  e  i  fabbisogni  standard,  nonche'  le
          metodologie    di    monitoraggio    e    di    valutazione
          dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.
                3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge
          n. 42 del 2009, il  Governo,  nell'ambito  del  disegno  di
          legge di stabilita' ovvero con apposito  disegno  di  legge
          collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con
          gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da
          parte del Documento di economia e finanza, previo parere in
          sede   di   Conferenza   unificata,   propone   norme    di
          coordinamento  dinamico  della  finanza  pubblica  volte  a
          realizzare l'obiettivo della convergenza dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonche' un
          percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui
          al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e  alle
          funzioni fondamentali  di  cui  all'articolo  117,  secondo
          comma, lettere m) e p), della Costituzione.
                4. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
          Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  d'intesa
          con  la  Conferenza  unificata  e   previo   parere   delle
          Commissioni della Camera dei deputati e  del  Senato  della
          Repubblica  competenti   per   i   profili   di   carattere
          finanziario, e'  effettuata  la  ricognizione  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza,
          dell'istruzione  e  del  trasporto  pubblico  locale,   con
          riferimento  alla  spesa  in  conto  capitale,  nonche'  la
          ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto
          pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c),
          della citata legge n. 42 del 2009.
                5. Fino alla determinazione, con legge,  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni, tramite  intesa  conclusa  in
          sede di Conferenza unificata sono stabiliti  i  servizi  da
          erogare,   aventi   caratteristiche   di   generalita'    e
          permanenza, e il  relativo  fabbisogno,  nel  rispetto  dei
          vincoli di finanza pubblica.
                6. Per le finalita' di cui al comma  1,  la  Societa'
          per gli studi di settore - SOSE S.p.a.,  in  collaborazione
          con  l'ISTAT  e  avvalendosi  della  Struttura  tecnica  di
          supporto alla Conferenza delle  Regioni  e  delle  Province
          autonome  presso  il  Centro  interregionale  di  Studi   e
          Documentazione  (CINSEDO)   delle   regioni,   secondo   la
          metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli
          articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
          216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle
          prestazioni   che   le   regioni   a   statuto    ordinario
          effettivamente garantiscono  e  dei  relativi  costi.  SOSE
          S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione  effettuata
          al Ministro dell'economia e delle finanze, che li  comunica
          alle  Camere.  Trasmette  altresi'  tali   risultati   alla
          Conferenza di cui all'articolo 5 della citata legge  n.  42
          del 2009. I risultati confluiscono nella banca  dati  delle
          amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  13  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in  quella  di  cui
          all'articolo 5 della citata legge n.  42  del  2009.  Sulla
          base  delle  rilevazioni  effettuate  da  SOSE  S.p.a.,  il
          Governo adotta linee di indirizzo per  la  definizione  dei
          livelli essenziali delle prestazioni in  apposito  allegato
          al Documento di economia e finanza ai  fini  di  consentire
          l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata  legge
          n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi  di
          servizio."
                "Art. 15 Fase a regime e fondo perequativo
                1. A decorrere dal 2027 o da un anno antecedente  ove
          ricorrano  le  condizioni  di  cui  al   presente   decreto
          legislativo, in  conseguenza  dell'avvio  del  percorso  di
          graduale convergenza verso i costi standard,  le  fonti  di
          finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo
          14, comma 1, sono le seguenti:
                  a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo
          4;
                  b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
          rideterminata secondo le modalita' dell'articolo  2,  comma
          1;
                  c) l'IRAP, fino alla data  della  sua  sostituzione
          con altri tributi;
                  d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
                  e)    le    entrate    proprie,    nella     misura
          convenzionalmente    stabilita    nel     riparto     delle
          disponibilita'  finanziarie  per  il   servizio   sanitario
          nazionale per l'anno 2010.
                2. Ai fini del  comma  1,  il  gettito  dell'IRAP  e'
          valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in
          assenza di variazioni disposte dalla regione  ovvero  delle
          variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai  fini  del
          comma   1,   il   gettito    derivante    dall'applicazione
          dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF  di  cui
          all'articolo 6 e' valutato in base  all'aliquota  calcolata
          ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  primo  periodo.  Il
          gettito e', inoltre, valutato su base imponibile  uniforme,
          con le modalita' stabilite con decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  sentita  la
          Conferenza Stato-Regioni.
                3. La percentuale  di  compartecipazione  all'IVA  e'
          stabilita con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-Regioni,  al  livello
          minimo  assoluto  sufficiente  ad   assicurare   il   pieno
          finanziamento  del  fabbisogno  corrispondente  ai  livelli
          essenziali delle prestazioni in una sola  regione.  Per  il
          finanziamento  integrale  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni nelle regioni  ove  il  gettito  tributario  e'
          insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di
          cui al comma 5.
                4. Le fonti  di  finanziamento  delle  spese  di  cui
          all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti:
                  a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8,
          comma 3;
                  b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1,
          lettera b), n. 3), della citata legge n. 42 del 2009;
                  c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
          rideterminata secondo le modalita' dell'articolo  2,  comma
          1;
                  d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.
                5.  E'  istituito,  dall'anno  2027  o  da  un   anno
          antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al  presente
          decreto legislativo, un fondo  perequativo  alimentato  dal
          gettito  prodotto  da  una  compartecipazione  al   gettito
          dell'IVA determinata in modo  tale  da  garantire  in  ogni
          regione il  finanziamento  integrale  delle  spese  di  cui
          all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno  di  funzionamento
          del fondo perequativo, le suddette spese sono computate  in
          base ai valori di spesa storica e dei costi  standard,  ove
          stabiliti; nei successivi quattro anni devono  gradualmente
          convergere verso  i  costi  standard.  Le  modalita'  della
          convergenza sono stabilite con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per  gli
          affari  regionali  e  le  autonomie,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle  Commissioni
          della Camera dei Deputati e  del  Senato  della  Repubblica
          competenti per i profili  di  carattere  finanziario.  Allo
          schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          e'  allegata   una   relazione   tecnica   concernente   le
          conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del  presente
          comma, per il settore sanitario, la spesa coincide  con  il
          fabbisogno  sanitario  standard,  come  definito  ai  sensi
          dell'articolo 26.
                6.  La  differenza  tra  il  fabbisogno   finanziario
          necessario alla copertura delle spese di  cui  all'articolo
          14, comma 1, e il gettito regionale  dei  tributi  ad  esse
          dedicati, e' determinato con l'esclusione delle  variazioni
          di   gettito   prodotte    dall'esercizio    dell'autonomia
          tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo  9.  E'
          inoltre   garantita   la   copertura   del    differenziale
          certificato positivo tra i dati previsionali e  l'effettivo
          gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo
          9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel  caso
          in cui l'effettivo gettito dei  tributi  sia  superiore  ai
          dati  previsionali,   il   differenziale   certificato   e'
          acquisito al bilancio dello Stato.
                7.  Per  il  finanziamento   delle   spese   di   cui
          all'articolo 14, comma 2, le quote  del  fondo  perequativo
          sono  assegnate  alle  regioni  sulla  base  dei   seguenti
          criteri:
                  a)  le  regioni  con  maggiore  capacita'  fiscale,
          ovvero  quelle  nelle  quali  il   gettito   per   abitante
          dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  supera  il  gettito
          medio  nazionale  per   abitante,   alimentano   il   fondo
          perequativo,  in  relazione  all'obiettivo  di  ridurre  le
          differenze interregionali di gettito per abitante  rispetto
          al gettito medio nazionale per abitante;
                  b) le regioni con minore capacita' fiscale,  ovvero
          quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale
          regionale all'IRPEF e' inferiore al gettito medio nazionale
          per  abitante,  partecipano  alla  ripartizione  del  fondo
          perequativo, alimentato dalle regioni di cui  alla  lettera
          a), in relazione all'obiettivo  di  ridurre  le  differenze
          interregionali di gettito per abitante rispetto al  gettito
          medio nazionale per abitante;
                  c) il principio di  perequazione  delle  differenti
          capacita'  fiscali  dovra'  essere  applicato  in  modo  da
          ridurre le differenze, in misura non inferiore  al  75  per
          cento, tra i territori con diversa  capacita'  fiscale  per
          abitante senza alternarne  la  graduatoria  in  termini  di
          capacita' fiscale per abitante;
                  d) la  ripartizione  del  fondo  perequativo  tiene
          conto, per le regioni con popolazione al  di  sotto  di  un
          numero di abitanti determinato con le modalita' previste al
          comma 8,  ultimo  periodo,  del  fattore  della  dimensione
          demografica   in   relazione   inversa   alla    dimensione
          demografica stessa.
                8.  Le  quote  del   fondo   perequativo   risultanti
          dall'applicazione del presente articolo sono  distintamente
          indicate  nelle  assegnazioni  annuali.  L'indicazione  non
          comporta  vincoli  di  destinazione.  Nel  primo  anno   di
          funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese  di
          cui all'articolo 14, comma 2, computate in base  ai  valori
          di  spesa  storica;  nei   successivi   quattro   anni   la
          perequazione  deve   gradualmente   convergere   verso   le
          capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza,  nonche'
          le modalita' di attuazione delle lettere a), b),  c)  e  d)
          del  comma  7,  sono  stabilite  con  decreto   di   natura
          regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
          d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni  e  previo  parere
          delle commissioni della Camera dei Deputati  e  del  Senato
          della Repubblica competenti  per  i  profili  di  carattere
          finanziario. Allo schema  di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente le conseguenze di carattere finanziario."
              Note al comma 789
              Si riporta il  testo  dell'articolo  255,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali), come modificato  dalla
          presente legge:
                "Art.  255  Acquisizione   e   gestione   dei   mezzi
          finanziari per il risanamento
                1. Nell'ambito dei compiti di cui  all'articolo  252,
          comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione
          provvede all'accertamento della  massa  attiva,  costituita
          dal contributo dello Stato di cui al presente articolo,  da
          residui da riscuotere, da ratei  di  mutuo  disponibili  in
          quanto non utilizzati dall'ente, da  altre  entrate  e,  se
          necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del
          patrimonio disponibile.
                2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato  lo
          Stato finanzia gli oneri di un mutuo,  assunto  dall'organo
          straordinario  di  liquidazione,  in  nome  e   per   conto
          dell'ente, in unica  soluzione  con  la  Cassa  depositi  e
          prestiti al tasso vigente ed ammortizzato  in  venti  anni,
          con pagamento diretto di ogni onere  finanziario  da  parte
          del Ministero dell'interno.
                3.  L'importo  massimo  del  mutuo  finanziato  dallo
          Stato,  e'  determinato  sulla  base   di   una   rata   di
          ammortamento pari al contributo statale indicato  al  comma
          4.
                4. Detto contributo e' pari a cinque volte un importo
          composto da una quota fissa, solo per taluni enti,  ed  una
          quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota  fissa
          spetta ai comuni con popolazione sino a  999  abitanti  per
          lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999
          abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione  da
          2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai  comuni  con
          popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire  20.000.000,
          ai comuni con popolazione da 5.000  a  9.999  abitanti  per
          lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione  da  10.000  a
          19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante e' pari a
          lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.
                5. Il fondo  costituito  ai  sensi  del  comma  4  e'
          finalizzato agli interventi a favore degli enti  locali  in
          stato di dissesto finanziario. Le eventuali  disponibilita'
          residue  del  fondo,  rinvenienti  dall'utilizzazione   dei
          contributi erariali per  un  importo  inferiore  ai  limiti
          massimi indicati nel comma 4, possono essere  destinate  su
          richiesta motivata dell'organo consiliare dell'ente locale,
          secondo parametri e  modalita'  definiti  con  decreto  del
          Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui  integrativi
          per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento
          finanziario,  se  non  raggiunto  con  l'approvazione   del
          rendiconto della gestione. Il mutuo,  da  assumere  con  la
          Cassa depositi e prestiti,  e'  autorizzato  dal  Ministero
          dell'interno, previo parere della  Commissione  finanza  ed
          organici degli enti locali. La priorita'  nell'assegnazione
          e' accordata agli  enti  locali  che  non  hanno  usufruito
          dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.
                6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai  sensi  del
          presente articolo agli enti locali  in  stato  di  dissesto
          finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si
          applica  il  limite  all'assunzione  dei   mutui   di   cui
          all'articolo 204, comma 1.
                7. Secondo le disposizioni vigenti il  fondo  per  lo
          sviluppo degli investimenti, di cui all'articolo 28,  comma
          1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504, sul quale sono imputati gli oneri per  la  concessione
          dei nuovi mutui agli enti locali  dissestati,  puo'  essere
          integrato, con le modalita' di cui all'articolo  11,  comma
          3, lettera d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione
          delle eventuali procedure di risanamento attivate  rispetto
          a quelle gia' definite.
                8. L'organo straordinario di liquidazione provvede  a
          riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non  ancora
          riscossi,    totalmente     o     parzialmente,     nonche'
          all'accertamento delle  entrate  tributarie  per  le  quali
          l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del  titolo
          di entrata previsto per legge.
                9. Ove necessario ai  fini  del  finanziamento  della
          massa passiva, ed in  deroga  a  disposizioni  vigenti  che
          attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti
          da  alienazioni  di   beni,   l'organo   straordinario   di
          liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali
          disponibili  non  indispensabili  per  i  fini   dell'ente,
          avviando, nel contempo, le procedure per  l'alienazione  di
          tali beni.  Ai  fini  dell'alienazione  dei  beni  immobili
          possono   essere   affidati   incarichi   a   societa'   di
          intermediazione    immobiliare,     anche     appositamente
          costituite.  Si  applicano,  in  quanto   compatibili,   le
          disposizioni recate dall'articolo 3  del  decreto-legge  31
          ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive  modificazioni
          ed   integrazioni,   intendendosi   attribuite   all'organo
          straordinario di liquidazione le facolta' ivi disciplinate.
          L'ente locale, qualora intenda evitare  le  alienazioni  di
          beni  patrimoniali  disponibili,  e'  tenuto  ad  assegnare
          proprie  risorse  finanziarie   liquide,   anche   con   la
          contrazione di  un  mutuo  passivo,  con  onere  a  proprio
          carico, per il valore stimato  di  realizzo  dei  beni.  Il
          mutuo puo' essere assunto con la Cassa depositi e  prestiti
          ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo
          204, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento.
                10.   Non   compete   all'organo   straordinario   di
          liquidazione  l'amministrazione  delle   anticipazioni   di
          tesoreria di cui all'articolo 222, delle  anticipazioni  di
          liquidita' previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64, e successivi rifinanziamenti, dal  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e
          strumenti finanziari assimilabili, e dei residui  attivi  e
          passivi relativi ai fondi a gestione  vincolata,  ai  mutui
          passivi gia' attivati per  investimenti,  ivi  compreso  il
          pagamento delle relative spese,  nonche'  l'amministrazione
          delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222  e
          dei debiti assistiti dalla garanzia  della  delegazione  di
          pagamento di cui all'articolo 206.
                11. Per  il  finanziamento  delle  passivita'  l'ente
          locale puo' destinare quota dell'avanzo di  amministrazione
          non vincolato.
                12. Nei confronti della massa attiva  determinata  ai
          sensi del presente articolo non sono  ammessi  sequestri  o
          procedure esecutive. Le procedure  esecutive  eventualmente
          intraprese non determinano vincoli sulle somme."
              Note al comma 790
              Si riporta il testo dell'articolo 53, del decreto-legge
          14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure  urgenti  per
          il sostegno e il rilancio dell'economia:
                "Art. 53. Sostegno agli enti in deficit strutturale
                1.  In  attuazione   della   sentenza   della   Corte
          costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento
          finanziario  dei  comuni  il  cui  deficit  strutturale  e'
          imputabile  alle  caratteristiche  socio-economiche   della
          collettivita'  e  del  territorio   e   non   a   patologie
          organizzative, e' istituito, nello stato di previsione  del
          Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione  di  100
          milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i  comuni
          che  hanno  deliberato   la   procedura   di   riequilibrio
          finanziario  di  cui  all'articolo  243-bis   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  che  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto risultano  avere  il
          piano di riequilibrio approvato e in corso  di  attuazione,
          anche se in attesa di rimodulazione a seguito  di  pronunce
          della Corte dei  conti  e  della  Corte  costituzionale,  e
          l'ultimo  indice  di  vulnerabilita'  sociale  e  materiale
          (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore  a  100  e  la  cui
          capacita' fiscale pro capite, determinata con  decreto  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  30  ottobre
          2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  267  del  16
          novembre 2018, risulta inferiore a 395.
                2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sono stabiliti i criteri e  le  modalita'
          di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono
          conto dell'importo pro capite  della  quota  da  ripianare,
          calcolato tenendo conto della popolazione residente  al  1°
          gennaio 2020 e del peso  della  quota  da  ripianare  sulle
          entrate  correnti;  ai  fini  del  riparto  gli  enti   con
          popolazione superiore a 200.000 abitanti  sono  considerati
          come enti di 200.000 abitanti.
                3.  La  dotazione  del  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter  del  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, e' incrementata,  per  l'anno  2020,  di  200
          milioni di euro. Tale importo  e'  destinato  al  pagamento
          delle  spese  di  parte  corrente  relative  a   spese   di
          personale,  alla  produzione  di  servizi  in  economia   e
          all'acquisizione di servizi e  forniture,  gia'  impegnate.
          L'erogazione in favore degli enti locali interessati  delle
          predette somme, da effettuarsi nel corso dell'anno 2020, e'
          subordinata all'invio al Ministero  dell'interno  da  parte
          degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo  delle
          risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione  anche  gli
          enti locali che ne abbiano gia' beneficiato,  nel  caso  di
          nuove sopravvenute esigenze.
                4. Le risorse di cui al comma 3  non  possono  essere
          utilizzate secondo le modalita' previste  dall'articolo  43
          del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  e
          sono  contabilizzate  secondo  le  modalita'  previste  dal
          paragrafo   3.20-bis   del   principio   applicato    della
          contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del  risultato
          di amministrazione accantonata nel fondo  anticipazione  di
          liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche  da
          parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
                5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari
          a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 114. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al
          primo periodo del  comma  3  si  provvede  a  valere  sulle
          risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n.  77,  attraverso  riversamento  in
          entrata del bilancio  dello  Stato  e  riassegnazione  allo
          stato di previsione del Ministero dell'interno.
                6.  Al  comma  3  dell'articolo   194   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  alla  fine  del  primo
          periodo sono aggiunte le seguenti parole:  «,  nonche',  in
          presenza di piani di rateizzazioni con  durata  diversa  da
          quelli indicati al comma 2,  puo'  garantire  la  copertura
          finanziaria delle quote annuali previste negli accordi  con
          i  creditori  in  ciascuna  annualita'  dei  corrispondenti
          bilanci, in  termini  di  competenza  e  di  cassa».  Nella
          delibera di riconoscimento, le coperture sono  puntualmente
          individuate con riferimento a ciascun esercizio  del  piano
          di rateizzazione convenuto con i creditori.
                7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per  la
          deliberazione   del   bilancio   di   previsione   di   cui
          all'articolo 151,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 ottobre 2020.
                8. In considerazione della  situazione  straordinaria
          di   emergenza   sanitaria   derivante   dalla   diffusione
          dell'epidemia da COVID-19, per gli enti  locali  che  hanno
          avuto  approvato  il  piano  di  riequilibrio   finanziario
          pluriennale  di  cui  all'articolo  243-bis   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini  disposti  ed
          assegnati con  deliberazione  e/o  note  istruttorie  dalle
          Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti,  sono
          sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se gia' decorrenti.
                9. Per gli enti di  cui  al  comma  8  sono  altresi'
          sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure  esecutive  a
          qualunque  titolo  intraprese  nei   loro   confronti.   La
          sospensione di cui al primo periodo  si  applica  anche  ai
          provvedimenti adottati dai commissari  nominati  a  seguito
          dell'esperimento delle procedure previste  dal  codice  del
          processo amministrativo di cui  al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104, nonche' dagli altri commissari ad acta
          a  qualunque  titolo  nominati.  Le   procedure   esecutive
          eventualmente intraprese in violazione  del  primo  periodo
          non  determinano  vincoli  sulle  somme   ne'   limitazioni
          all'attivita' del tesoriere.
                10. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  8  e  9  si
          applicano anche ai procedimenti gia' avviati.
                10-bis.   In    considerazione    della    situazione
          straordinaria  di  emergenza  sanitaria   derivante   dalla
          diffusione dell'epidemia  da  COVID-19,  agli  enti  locali
          strutturalmente deficitari  di  cui  all'articolo  242  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a
          garantire la copertura minima del costo di  alcuni  servizi
          prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b)  e  c),
          del  medesimo  decreto  legislativo,  non  si  applica   la
          sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243."
              Note al comma 791
              Si riporta il testo degli  articoli  116  e  117  della
          Costituzione della Repubblica italiana:
                "Art. 116
                Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
          Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  la  Valle  d'Aosta/Vallee
          d'Aoste dispongono di forme  e  condizioni  particolari  di
          autonomia, secondo i rispettivi statuti  speciali  adottati
          con legge costituzionale.
                La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita
          dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
              Ulteriori forme e condizioni particolari di  autonomia,
          concernenti le materie di cui al terzo comma  dell'articolo
          117 e le materie indicate dal secondo  comma  del  medesimo
          articolo alle lettere l), limitatamente  all'organizzazione
          della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
          ad altre Regioni, con  legge  dello  Stato,  su  iniziativa
          della Regione interessata, sentiti  gli  enti  locali,  nel
          rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge  e'
          approvata  dalle  Camere   a   maggioranza   assoluta   dei
          componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la  Regione
          interessata."
                "Art. 117
                117. La  potesta'  legislativa  e'  esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
                Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea;
                  b) immigrazione;
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie;
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                  n) norme generali sull'istruzione;
                  o) previdenza sociale;
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane;
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno;
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato.
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite.
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato."
              Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101  (Misure
          urgenti relative al Fondo complementare al Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza e  altre  misure  urgenti  per  gli
          investimenti) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
          maggio 2021, n. 108.
              Note al comma 792
              Il  riferimento  al  testo  dell'articolo   116   della
          Costituzione e' riportato nelle note al comma 791.
              Note al comma 793
              Il  riferimento  al  testo  dell'articolo   116   della
          Costituzione e' riportato nelle note al comma 791.
              Si riporta il testo dell'articolo  17  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica):
                "Art. 17 Copertura finanziaria delle leggi
                1. In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della  legge
          24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
          legge, ciascuna legge che comporti nuovi o  maggiori  oneri
          indica  espressamente,  per  ciascun  anno   e   per   ogni
          intervento da essa previsto, la spesa autorizzata,  che  si
          intende come limite massimo di spesa,  ovvero  le  relative
          previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
          finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
          Nel caso si verifichino nuove  o  maggiori  spese  rispetto
          alle previsioni, alla compensazione  dei  relativi  effetti
          finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter  e
          12-quater.  La  copertura  finanziaria  delle   leggi   che
          comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero  minori  entrate,
          e'  determinata  esclusivamente  attraverso   le   seguenti
          modalita':
                  a) mediante utilizzo degli accantonamenti  iscritti
          nei fondi  speciali  previsti  dall'articolo  18,  restando
          precluso  sia  l'utilizzo  di  accantonamenti   del   conto
          capitale per iniziative di parte corrente,  sia  l'utilizzo
          per finalita' difformi di  accantonamenti  per  regolazioni
          contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
          obblighi internazionali;
                  a-bis)  mediante  modifica   o   soppressione   dei
          parametri che regolano l'evoluzione  della  spesa  previsti
          dalla normativa vigente, dalle quali derivino  risparmi  di
          spesa;
                  b) mediante riduzione di precedenti  autorizzazioni
          legislative  di  spesa.  Ove  dette  autorizzazioni   siano
          affluite in  conti  correnti  o  in  contabilita'  speciali
          presso la Tesoreria statale, si  procede  alla  contestuale
          iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
          stato   di   previsione   dell'entrata,   disponendone   il
          versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
          la  congruita'  della  copertura  e'  valutata   anche   in
          relazione all'effettiva riduzione della capacita' di  spesa
          dei Ministeri;
                  c)   mediante   modificazioni    legislative    che
          comportino nuove o maggiori entrate;  resta  in  ogni  caso
          esclusa la copertura di nuovi o  maggiori  oneri  di  parte
          corrente attraverso l'utilizzo dei  proventi  derivanti  da
          entrate in conto capitale.
                1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
          leggi che comportino nuovi o maggiori oneri  ovvero  minori
          entrate non possono essere utilizzate le risorse  derivanti
          dalla quota dell'otto per mille  del  gettito  dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche attribuita  alla  diretta
          gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo  comma,
          della legge 20 maggio 1985, n. 222,  ne'  quelle  derivanti
          dall'autorizzazione  di  spesa  concernente  la  quota  del
          cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, di cui all'articolo 1,  comma  154,  della
          legge   23   dicembre   2014,   n.   190,   che   risultino
          effettivamente  utilizzate  sulla  base  delle  scelte  dei
          contribuenti.
                1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
          nel bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli
          andamenti  a  legislazione  vigente  non   possono   essere
          utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
          spese  o  riduzioni  di  entrate  e  sono  finalizzate   al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
                2. Le leggi di  delega  comportanti  oneri  recano  i
          mezzi di copertura necessari per  l'adozione  dei  relativi
          decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
          delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura.
                3. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed
          eventuali successivi aggiornamenti.
                4.  Ai  fini  della   definizione   della   copertura
          finanziaria dei  provvedimenti  legislativi,  la  relazione
          tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche  gli  effetti  di
          ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
          di  cassa  e  dell'indebitamento  netto   delle   pubbliche
          amministrazioni  per  la  verifica   del   rispetto   degli
          equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
          per la loro  quantificazione  e  compensazione  nell'ambito
          della stessa copertura finanziaria.
                5. Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  3  per
          tutte le proposte legislative e  gli  emendamenti  al  loro
          esame ai fini della verifica tecnica della  quantificazione
          degli oneri da  essi  recati.  La  relazione  tecnica  deve
          essere  trasmessa  nel  termine  indicato  dalle   medesime
          Commissioni in relazione all'oggetto e alla  programmazione
          dei lavori parlamentari  e,  in  ogni  caso,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
          di  trasmettere  la  relazione  tecnica  entro  il  termine
          stabilito dalle Commissioni deve indicarne  le  ragioni.  I
          dati devono  essere  trasmessi  in  formato  telematico.  I
          regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
          cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
          tecnica di cui al comma 3.
                6. I disegni di legge di iniziativa regionale  e  del
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)
          devono essere corredati, a  cura  dei  proponenti,  di  una
          relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui  al
          comma 3.
                6-bis. Per le disposizioni corredate di  clausole  di
          neutralita' finanziaria, la relazione  tecnica  riporta  la
          valutazione  degli  effetti  derivanti  dalle  disposizioni
          medesime,  i  dati  e  gli  elementi  idonei  a  suffragare
          l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di  finanza
          pubblica,  attraverso  l'indicazione   dell'entita'   delle
          risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
          gestionali, utilizzabili per le  finalita'  indicate  dalle
          disposizioni   medesime   anche    attraverso    la    loro
          riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di  neutralita'
          finanziaria non puo' essere prevista nel caso di  spese  di
          natura obbligatoria.
                7.  Per  le  disposizioni  legislative   in   materia
          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni
          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto
          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia
          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul
          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il
          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle
          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
          elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
                8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e  5  e  il
          prospetto riepilogativo di cui al comma 3  sono  aggiornati
          all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento  tra  i
          due rami del Parlamento.
                8-bis. Le  relazioni  tecniche  di  cui  al  presente
          articolo  sono   trasmesse   al   Parlamento   in   formato
          elettronico elaborabile.
                9. Ogni quattro mesi la  Corte  dei  conti  trasmette
          alle Camere una relazione sulla tipologia  delle  coperture
          finanziarie adottate  nelle  leggi  approvate  nel  periodo
          considerato  e  sulle  tecniche  di  quantificazione  degli
          oneri.  Nella  medesima  relazione  la  Corte   dei   conti
          riferisce  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie
          adottate  nei  decreti  legislativi  emanati  nel   periodo
          considerato  e  sulla   congruenza   tra   le   conseguenze
          finanziarie di tali  decreti  legislativi  e  le  norme  di
          copertura recate dalla legge di delega.
                10. Le disposizioni che comportano nuove  o  maggiori
          spese  hanno   effetto   entro   i   limiti   della   spesa
          espressamente  autorizzata   nei   relativi   provvedimenti
          legislativi.  Con  decreto   dirigenziale   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare   nella
          Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto  raggiungimento
          dei predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni  recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  decreto  per
          l'anno in corso alla medesima data.
                11. Per le amministrazioni dello Stato, il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  -.   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici centrali del bilancio e le  ragionerie  territoriali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed  organismi
          pubblici non territoriali gli  organi  di  revisione  e  di
          controllo   provvedono   agli   analoghi   adempimenti   di
          vigilanza,  dandone  completa  informazione  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato.
                12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
          base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
          provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle  leggi
          che indicano le previsioni di spesa di cui al comma  1,  al
          fine di prevenire l'eventuale  verificarsi  di  scostamenti
          dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
                12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi  gli
          scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
          delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui  al
          comma  12-quater,  sentito  il  Ministro  competente,   con
          proprio decreto, provvede, per l'esercizio in  corso,  alla
          riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  competente,  nel  rispetto  dei
          vincoli di spesa derivanti dalla lettera  a)  del  comma  5
          dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
          sufficienti alla copertura finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui  al  comma
          12, allo stesso  si  provvede,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   ministri,   mediante   riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di  previsione  della
          spesa, nel rispetto dei vincoli di  spesa  derivanti  dalla
          lettera a) del comma 5 dell'articolo  21.  Gli  schemi  dei
          decreti di cui ai precedenti periodi  sono  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,   da
          rendere entro il termine di sette giorni dalla  data  della
          trasmissione. Gli schemi  dei  decreti  sono  corredati  di
          apposita  relazione  che  espone   le   cause   che   hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri  previsti  dalle  predette  leggi.  Qualora  le
          Commissioni non si esprimano entro il  termine  di  cui  al
          terzo periodo, i decreti possono  essere  adottati  in  via
          definitiva.
                12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili  nel
          corso dell'esercizio con le misure di cui al comma  12-bis,
          si provvede ai sensi del comma 13.
                12-quater. Per gli esercizi successivi  a  quello  in
          corso, alla compensazione degli  effetti  che  eccedono  le
          previsioni si provvede con la legge di bilancio,  ai  sensi
          dell'articolo  21,  comma  1-ter,  lettera  f),   adottando
          prioritariamente misure di carattere  normativo  correttive
          della maggiore spesa.
                13.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
          81 della Costituzione. La medesima procedura  e'  applicata
          in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali  e
          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia   di
          personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165.
                14.  Le  disposizioni  contenute  nei   provvedimenti
          legislativi  di  iniziativa   governativa   che   prevedono
          l'incremento o la riduzione  di  stanziamenti  di  bilancio
          indicano anche le missioni di spesa e i relativi  programmi
          interessati."
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  29-bis,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2016):
                "29-bis. La Commissione  di  cui  al  comma  29,  con
          cadenza biennale, a partire dall'anno  2018,  presenta  una
          relazione alla Commissione  parlamentare  per  l'attuazione
          del federalismo fiscale in merito allo stato di  attuazione
          delle disposizioni di cui ai capi II, III, IV  e  VI  della
          legge 5 maggio 2009, n.  42,  con  particolare  riferimento
          alle  ipotesi  tecniche  inerenti  la  determinazione   dei
          livelli essenziali delle  prestazioni  e  al  funzionamento
          dello schema perequativo."
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
          legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante  disposizioni
          in materia di determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province:
                "Art. 5 Procedimento di determinazione dei fabbisogni
          standard
                1. Il procedimento di determinazione  del  fabbisogno
          standard si articola nel seguente modo:
                  a)   la   Societa'   Soluzioni   per   il   sistema
          economico-Sose  s.p.a.,  la  cui  attivita',  ai  fini  del
          presente  decreto,  ha  carattere  esclusivamente  tecnico,
          predispone le metodologie  occorrenti  alla  individuazione
          dei  fabbisogni  standard  e  ne  determina  i  valori  con
          tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche
          individuali dei singoli Enti locali, conformemente a quanto
          previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge
          5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di  spesa  storica
          tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresi'  conto
          della spesa relativa a servizi esternalizzati o  svolti  in
          forma  associata,  considerando  una  quota  di  spesa  per
          abitante  e  tenendo  conto  della  produttivita'  e  della
          diversita'   della   spesa   in   relazione    all'ampiezza
          demografica,   alle   caratteristiche   territoriali,   con
          particolare riferimento al livello  di  infrastrutturazione
          del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli  articoli
          21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza  di
          zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali  e
          produttive  dei  predetti  diversi   enti,   al   personale
          impiegato, alla efficienza, all'efficacia e  alla  qualita'
          dei servizi erogati nonche' al grado di soddisfazione degli
          utenti;
                  b)   la   Societa'   Soluzioni   per   il   sistema
          economico-Sose s.p.a. provvede al monitoraggio  della  fase
          applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative
          alla determinazione dei fabbisogni standard;
                  c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa'
          Soluzioni per il  sistema  economico  -  Sose  s.p.a.  puo'
          predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni
          funzionali a raccogliere i dati necessari  per  il  calcolo
          dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove  predisposti
          e somministrati, gli  Enti  locali  restituiscono  per  via
          telematica, entro sessanta giorni (13) dalla pubblicazione,
          le informazioni richieste. Il mancato  invio,  nel  termine
          predetto,  delle  informazioni   e'   sanzionato   con   la
          sospensione, sino  all'adempimento  dell'obbligo  di  invio
          delle informazioni, dei trasferimenti  a  qualunque  titolo
          erogati  all'Ente  locale  e  la  pubblicazione   dell'ente
          inadempiente nel sito internet del Ministero  dell'interno.
          Agli stessi fini di cui alle lettere  a)  e  b),  anche  il
          certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, contiene  i  dati  necessari  per  il  calcolo  del
          fabbisogno standard;
                  d) tenuto conto dell'accordo sancito il  15  luglio
          2010, in  sede  di  Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie
          locali,   tra   l'Associazione   nazionale    dei    Comuni
          Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, per i  compiti  di
          cui alle lettere a), b) e  c)  del  presente  articolo,  la
          Societa' Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a.  si
          avvale della collaborazione scientifica  dell'Istituto  per
          la finanza e per l'economia  locale-IFEL,  in  qualita'  di
          partner scientifico,  che  supporta  la  predetta  societa'
          nella realizzazione di  tutte  le  attivita'  previste  dal
          presente decreto. In particolare, IFEL fornisce  analisi  e
          studi  in  materia  di  contabilita'  e  finanza  locale  e
          partecipa alla  fase  di  predisposizione  dei  sistemi  di
          rilevazione di informazioni e della  loro  somministrazione
          agli enti locali; concorre allo sviluppo della  metodologia
          di  calcolo   dei   fabbisogni   standard,   nonche'   alla
          valutazione   dell'adeguatezza   delle   stime    prodotte;
          partecipa   all'analisi   dei   risultati;   concorre    al
          monitoraggio del  processo  di  attuazione  dei  fabbisogni
          standard; propone correzioni e modifiche alla procedura  di
          attuazione dei fabbisogni standard, nonche' agli indicatori
          di fabbisogni fissati per i singoli  enti.  IFEL,  inoltre,
          fornisce assistenza tecnica e formazione agli Enti  locali;
          la Societa' Soluzioni per il sistema  economico-Sose  s.p.a
          puo' avvalersi altresi' della collaborazione dell'ISTAT per
          i compiti di cui alle lettere a),  b)  e  c)  del  presente
          articolo;
                  e)  le  metodologie  predisposte  ai  sensi   della
          lettera a) e le elaborazioni relative  alla  determinazione
          dei  fabbisogni  standard  di  cui  alla  lettera  b)  sono
          sottoposte  alla  Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni
          standard, istituita ai sensi  dell'articolo  1,  comma  29,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche  separatamente,
          per l'approvazione; in assenza di osservazioni,  le  stesse
          si intendono approvate decorsi  quindici  giorni  dal  loro
          ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati  dalla
          Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni   standard   sono
          trasmessi dalla societa' Soluzioni per il sistema economico
          - Sose Spa al Dipartimento della Ragioneria generale  dello
          Stato  e  al  Dipartimento  delle  finanze  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze;
                  f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di
          cui al presente articolo, ai  sensi  dell'articolo  60  del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono  nella  banca
          dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella  di
          cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  g),  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, e sono, altresi', pubblicati  nel  sito
          "www.opencivitas.it", il quale  consente  ai  cittadini  ed
          agli Enti locali di accedere  ai  dati  monitorati  e  alle
          elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52  del
          citato codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,
          n. 82. L'invio delle informazioni di cui  alla  lettera  c)
          costituisce  espressa  adozione  di  una  licenza  di   cui
          all'articolo 2, comma 1,  lettere  e)  e  h),  del  decreto
          legislativo 24 gennaio 2006, n. 36."
              Note al comma 794
              Il  riferimento  al  testo  dell'articolo   116   della
          Costituzione e' riportato nelle note al comma 791.
              Note al comma 795
              Il  riferimento  al  testo  dell'articolo   116   della
          Costituzione e' riportato nelle note al comma 791.
              Note al comma 796
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
                "Art. 3 Intese
                1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          a tutti i  procedimenti  in  cui  la  legislazione  vigente
          prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
                2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  ministri
          provvede con deliberazione motivata.
                4. In caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive."