Note al comma 770
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure finanziarie
urgenti per gli enti territoriali e il territorio), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Contributo straordinario in favore del
Comune de L'Aquila
1. In relazione alle esigenze connesse alla
ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per
l'anno 2016 e' assegnato in favore del Comune dell'Aquila
un contributo straordinario a copertura delle maggiori
spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni
di euro, e per l'anno 2017 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di
euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,
comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi
previste. Per l'anno 2018 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di
euro. Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui. Per
l'anno 2021 e' assegnato un contributo straordinario di 10
milioni di euro. Per l'anno 2022 e' assegnato un contributo
straordinario di 10 milioni di euro. E' assegnato un
contributo straordinario dell'importo di 20 milioni di euro
per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024 e di
15 milioni di euro per l'anno 2025. Tale contributo, per
quanto concerne le maggiori spese, e' destinato alle
seguenti finalita':
a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del
settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi
gli asili nido; c) esigenze connesse alla viabilita'; d)
esigenze per il Trasporto pubblico locale; e) ripristino e
manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori
entrate, il citato contributo e' destinato al ristoro: per
le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di
rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie,
dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi
mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.
1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'acquisto
dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale
trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione
distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma
dell'articolo 1128 del codice civile. Se la volumetria
dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto
dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei
condomini, e' inferiore rispetto a quella del fabbricato
demolito, i diritti di cui al quarto comma dell'articolo
1128 del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di
diritto agli altri condomini; se tuttavia l'edificio e'
ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei
condomini, i diritti di cui al citato quarto comma
dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti a
coloro che hanno sostenuto tali spese. Gli atti pubblici e
le scritture private autenticate ricognitivi dei
trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri
condomini di cui ai periodi precedenti, nonche' quelli con
i quali vengono comunque riassegnate pro diviso agli
originari condomini o loro aventi causa le unita'
immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti,
costituiscono titolo per trasferire sugli immobili
ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalita'
di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice
civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli
gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti
all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse
ipotecarie e catastali gli immobili demoliti o dichiarati
inagibili costituenti abitazione principale del de cuius»;
b) all'articolo 14, comma 5-bis, il quarto periodo
e' sostituito dal seguente: «La ricostruzione degli edifici
civili privati di cui al periodo precedente esclude
l'applicazione dell'articolo 3».
1-ter. All'articolo 67-quater, comma 2, lettera a),
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Decorso
inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al
privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli
immobili, affida, con i procedimenti in essere per la
ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei
lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori
oneri».
1-quater. All'articolo 67-quater, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quarto
e il quinto periodo sono soppressi.
2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da
L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate
comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per
l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a 2,5 milioni
di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro
finalizzata alle spese per il personale impiegato presso
gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per
l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del
cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari
a 2,0 milioni di euro, nonche' per l'anno 2017 e per l'anno
2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese
per il personale impiegato presso gli uffici territoriali
per la ricostruzione, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le
modalita' ivi previste. Per l'anno 2018 e' destinato un
contributo pari a 2 milioni di euro. Per l'anno 2019 e'
destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. Per
l'anno 2020 e' destinato un contributo pari a 1,5 milioni
di euro. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e' destinato
un contributo pari a 1 milione di euro. E' assegnato un
contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro
per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024 e
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025. Tali risorse sono
trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i
singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli
effettivi fabbisogni. Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021 e' destinato altresi' un contributo di 500.000 euro
per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle pratiche
relative ai comuni fuori del cratere, trasferito
all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del
cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il
contributo di 500.000 euro di cui al sesto periodo e'
riconosciuto per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nella
gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016
i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei contributi
straordinari ivi previsti, pubblicano nel proprio sito
internet istituzionale le modalita' di utilizzo delle
predette risorse e i risultati conseguiti."
Note al comma 771
Si riporta il testo dell'articolo 9-sexies, del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori
colpiti da eventi sismici):
"Art. 9-sexies. Deroghe alla disciplina recata
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, il Comune dell'Aquila, secondo le disposizioni
dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, puo' avvalersi di personale a tempo
determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di
euro, fino al 31 dicembre 2020, a valere sulle
disponibilita' del bilancio comunale, fermo restando il
rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa
in materia di contenimento della spesa complessiva di
personale."
Note al comma 772
Il riferimento al testo dell'articolo 57, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), e'
riportato nelle note al comma 761.
Note al comma 773
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 38, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili):
"Art. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016
1. - 37. Omissis
38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare
le attivita' finalizzate alla fase di ricostruzione del
tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere
sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle
medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio
2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto
2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11
giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive
modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia
di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le
amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei
suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono
applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente,
ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla
base delle esigenze effettive documentate dalle
amministrazioni centrali e locali istituzionalmente
preposte all'attivita' della ricostruzione, nel limite di
spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualita',
si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla
tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito
della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi
di natura tecnica e assistenza qualificata.
Omissis."
Note al comma 774
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 448 e 449,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), come
modificato dalla presente legge:
"448. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale
di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota
dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei
comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e'
stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro
6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in
euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365
per l'anno 2021, in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in
euro 7.157.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365
per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in
euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365
per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in
euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365
annui a decorrere dall'anno 2030, di cui 2.768.800.000
assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei
comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota
derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari
connessi con la metodologia di riparto tra i comuni
interessati del Fondo stesso.
449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al
comma 448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino
all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno
2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito
effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione
dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e'
ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70,
eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera
b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale
propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione
dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45
per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le
capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La
quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5
per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il
valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai
fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, propone la metodologia per la neutralizzazione della
componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della
predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita'
fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino
a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e',
invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo
i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18,
eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera
b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei
comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai
comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e'
ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari
all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarieta'
comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato,
variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo
di solidarieta' comunale complessivo;
d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni
di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente
all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una
variazione negativa della dotazione del Fondo di
solidarieta' comunale per effetto dell'applicazione dei
criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura
proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro
5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino
a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei
criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un
valore negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il
contributo di cui al periodo precedente e' attribuito sino
a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo
stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per
ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il
riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo
del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro
100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro
nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro
nel 2022, 380 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di
euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di
correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale,
da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto
delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari
nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse
di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro
per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.
923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000
euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per
l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali
svolti in forma singola o associata dai comuni delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato
per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in
osservanza del livello essenziale delle prestazioni
definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente
raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria
condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di
servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati
nei servizi sociali territoriali e popolazione residente
pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato,
per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52
milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per
l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77
milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per
l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107
milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni
della Regione siciliana e della regione Sardegna,
ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno
di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di
un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica
per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i
rappresentanti della Regione siciliana e della regione
Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza
oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Agli esperti
di cui al precedente periodo non spettano gettoni di
presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Con il medesimo decreto sono
disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di
monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi
assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione
dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali"
dei comuni della regione Sardegna da parte della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo
integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai
fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna,
non si tiene conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi
di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il
livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da
destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi
sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e
successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il
supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
il decreto di cui al periodo precedente puo' essere
comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio
di cui al quinto e settimo periodo, risultassero non
destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti
sulla base degli obiettivi di servizio di cui al quinto e
settimo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in
caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a
175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro
per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a
450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di
risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel
limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il
numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di
cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento
di un livello minimo che ciascun comune o bacino
territoriale e' tenuto a garantire. Il livello minimo da
garantire di cui al periodo precedente e' definito quale
numero dei posti dei predetti servizi educativi per
l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al
servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla
popolazione ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi,
ed e' fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo
del servizio privato. In considerazione delle risorse di
cui al primo periodo i comuni, in forma singola o
associata, garantiscono, secondo una progressione
differenziata per fascia demografica tenendo anche conto,
ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza,
il raggiungimento del livello essenziale della prestazione
attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022
l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune
o del bacino territoriale di appartenenza, e' fissato con
il decreto di cui al sesto periodo, dando priorita' ai
bacini territoriali piu' svantaggiati e tenendo conto di
una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a
quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano
raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di
servizio e' progressivamente incrementato annualmente sino
al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo
garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso
il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo
e' ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed
entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento per gli anni successivi con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione,
il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, su proposta della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei
costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla
stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo
sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento
dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia
demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le
risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che a seguito
del monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero
non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio
asili nido sono recuperate a valere sul fondo di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in
caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228. I comuni possono procedere
all'assunzione del personale necessario alla diretta
gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando
le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle
stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a
decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato
recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla
regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia
Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi
della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10
aprile 2018;
d-octies) destinato ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50
milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per
l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a
incrementare, nel limite delle risorse disponibili per
ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni
(LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la
scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene
fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il
contributo di cui al primo periodo e' ripartito, entro il
28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni
successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, il Ministro per le disabilita' e il
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, su proposta della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei
costi standard relativi alla componente trasporto disabili
della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa
Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto
decreto sono altresi' disciplinati gli obiettivi di
incremento della percentuale di studenti disabili
trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le
modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse
stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al
periodo precedente, risultassero non destinate ad
assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli
studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate
a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai
medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso,
secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228."
Note al comma 781
Si riporta il testo degli articoli 243 e 243-bis, comma
8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 243 Controlli per gli enti locali
strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
enti
1. Gli enti locali strutturalmente deficitari,
individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al
controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle
assunzioni di personale da parte della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo e'
esercitato prioritariamente in relazione alla verifica
sulla compatibilita' finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono
soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del
costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi
a domanda individuale, riferito ai dati della competenza,
sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e
contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per
cento; a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli
asili nido;
b) il costo complessivo della gestione del servizio
di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore
all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed
equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa almeno nella misura
prevista dalla legislazione vigente.
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui
al comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere
gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per
l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti
e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle
attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i
coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle
finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o
integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per
cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di
riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da
organismi di gestione degli enti locali, nei costi
complessivi di gestione sono considerati gli oneri
finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo
44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre
1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli
enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello
della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto
esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di
cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le
disposizioni vigenti in materia.
3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti
locali con le societa' controllate, con esclusione di
quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole
volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di
deficitarieta' strutturale, la riduzione delle spese di
personale delle societa' medesime, anche in applicazione di
quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le
modalita' per la presentazione e il controllo della
certificazione di cui al comma 2.
5. Alle province ed ai comuni in condizioni
strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti,
non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di
gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di
tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, e'
applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate
correnti risultanti dal rendiconto della gestione del
penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui
viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti
minimi di copertura. Ove non risulti inviato alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della
gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento
all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o,
in caso di ulteriore indisponibilita', nella banca dati dei
certificati di bilancio del Ministero dell'interno. La
sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero
dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di
federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e'
tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le
somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato
rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione
dell'esercizio 2011.
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli
centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento:
a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta
nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della
gestione;
b) gli enti locali che non inviino il rendiconto
della gestione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la
deliberazione.
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di
dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del
risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti
alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e
sono tenuti per i servizi a domanda individuale al
rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di
copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera
a)."
"Art. 243-bis Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale
1. I comuni e le province per i quali, anche in
considerazione delle pronunce delle competenti sezioni
regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti,
sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le
misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono
ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo. La predetta procedura non puo' essere iniziata
qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con
lettera notificata ai singoli consiglieri, per la
deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo. (983)
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:
arte di provvedimento in formato grafico
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate
dall'ente locale in considerazione dei comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno accertati dalla competente sezione regionale della
Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di
dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo
206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai
carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi
7-bis e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei
tributi locali nella misura massima consentita, anche in
deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni
organiche e sulle assunzioni di personale previsto
dall'articolo 243, comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario
successivo, riduzione delle spese di personale, da
realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai
fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria
del personale dirigente e di quello del comparto, delle
risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3,
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile
1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la
quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di
cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle
riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha
facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma
9, lettera d), del presente articolo e all'articolo
243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al
comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di
spese di investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche' alla
copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di
investimento strettamente funzionali all'ordinato
svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."
Note al comma 782
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 555, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
"555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di
pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti
locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1
dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a
cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al
2025."
Note al comma 783
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 572 e 577,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come
modificato dalla presente legge:
"572. L'erogazione del contributo di cui al comma 567
e' subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio
2022, di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il
rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio
dei ministri o un suo delegato e il sindaco, in cui il
comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta
beneficiario del contributo di cui al comma 567 ad
assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da
individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad
almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al
ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari,
attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare
per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo:
a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio
comunale, di un incremento dell'addizionale comunale
all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco
portuale e aereoportuale per passeggero;
b) valorizzazione delle entrate, attraverso la
ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di
concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi
da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e
alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed
istituti pubblici e privati;
c) incremento della riscossione delle proprie
entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1,
commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
1) in presenza di delibera che attribuisce
l'attivita' di recupero coattivo delle predette entrate a
soggetti terzi, ivi compresa l'Agenzia delle
entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno
trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione
del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti
maturati e esigibili a decorrere dalla data di
sottoscrizione dell'accordo previsto dal presente comma.
Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento
dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti
mesi prima;
2) con deliberazione adottata a norma
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme
dovute, fissandone la durata massima in 24 rate mensili,
anche in deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della
citata legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto
del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Nei primi due anni di attuazione dell'accordo la durata
massima della rateizzazione puo' essere fissata in 36 rate
mensili;
d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo
degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1
«Servizi istituzionali, generali e di gestione», ad
esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli
risultanti dal consuntivo 2019;
e) completa attuazione delle misure di
razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni
societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e
integrale attuazione delle prescrizioni in materia di
gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo
testo unico;
f) misure volte:
1) alla riorganizzazione e allo snellimento della
struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere
una riduzione significativa degli uffici di livello
dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonche' dei
contingenti di personale assegnati ad attivita'
strumentali, e di potenziare gli uffici coinvolti
nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo complementare
e nell'attivita' di accertamento e riscossione delle
entrate;
2) al conseguente riordino degli uffici e
organismi, al fine di eliminare duplicazioni o
sovrapposizioni di strutture o funzioni;
3) al rafforzamento della gestione unitaria dei
servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici
comuni;
4) al contenimento della spesa per il personale
in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva
riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese
per i rinnovi contrattuali;
5) all'incremento della qualita', della quantita'
e della diffusione su tutto il territorio comunale dei
servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine
l'amministrazione e' tenuta a predisporre un'apposita
relazione annuale;
g) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi
occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una
riduzione della spesa per locazioni passive;
h) incremento degli investimenti anche attraverso
l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e
degli altri fondi nazionali ed europei, garantendo un
incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo
2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente,
almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati
fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo
successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno
pari alla media del triennio precedente, al netto dei
pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;
i) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo,
di contenimento e di riqualificazione della spesa,
individuati in piena autonomia dall'ente."
573.-576. Omissis
577. La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui
al comma 572 e il monitoraggio delle misure adottate ai
fini della ripresa degli investimenti e del corretto
utilizzo delle risorse di cui al comma 567 sono effettuati
dalla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti
locali, operante presso il Ministero dell'interno, con
cadenza semestrale. La verifica sul rispetto delle misure
di cui al comma 572, lettera c), e' effettuata dall'Agenzia
delle entrate-Riscossione, che ne da' comunicazione alla
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti
locali. In caso di esito negativo delle predette verifiche,
la Commissione individua le misure da assumere per
l'attuazione dell'accordo, in conformita' a quanto previsto
dal comma 573, entro il successivo monitoraggio semestrale.
Qualora in tale sede la Commissione accerti nuovamente la
mancata attuazione degli impegni e degli obiettivi
intermedi, trasmette gli esiti delle verifiche alla
competente sezione regionale della Corte dei conti e
propone al Presidente del Consiglio dei ministri la
sospensione del contributo per le annualita' successive. La
prima verifica dell'attuazione dell'accordo e' effettuata
con riferimento alla data del 31 dicembre 2022."
Note al comma 785
Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), come modificato dalla presente legge:
"Art. 106 Fondo per l'esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali
1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni,
alle province e alle citta' metropolitane le risorse
necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali,
per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita
di entrate connessa all'emergenza COVID-19, e' istituito
presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione
di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3
miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di
euro in favore di province e citta' metropolitane. Con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato citta'
ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalita'
di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di
cui al presente articolo sulla base degli effetti
dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle
minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo
conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese,
valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente,
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, una quota pari al 30 per cento
della componente del fondo spettante a ciascun comparto e'
erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo
comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in
proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al
titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come
risultanti dal SIOPE. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa
intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
individuati i criteri e le modalita' per la verifica a
consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle
spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti
finanziari tra comuni e tra province e citta'
metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante
apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio
2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato. All'onere di
cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza
COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei
comuni, delle province e delle citta' metropolitane, ivi
incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai
fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legge, e' istituito un
tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o
da un suo delegato, composto da due rappresentanti del
Ministero dell'economia e delle finanze, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, da due
rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le citta'
metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal
Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse
all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni
fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di
gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni
di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il
Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le
finalita' di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, anche con
l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica,
monitoraggi presso Comuni, Province e Citta' metropolitane,
da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite
dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento
degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del
decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della
perdita di gettito, dell'andamento delle spese e
dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane.
3-bis. In considerazione delle condizioni di
incertezza sulla quantita' delle risorse disponibili per
gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30
settembre", la parola: "contestuale" e' soppressa e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui
al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267
del 2000 e' differito al 30 settembre 2020. Limitatamente
all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di
cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762
e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.
Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito
al 31 gennaio 2021"."
Note al comma 786
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 554, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
"554. A decorrere dall'anno 2020, a titolo di ristoro
del gettito non piu' acquisibile dai comuni a seguito
dell'introduzione della TASI di cui al comma 639
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo
di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli
importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al
decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante
«Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo,
pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno
2019»."
Note al comma 787
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4 Imposta di soggiorno
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di
comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali
delle localita' turistiche o citta' d'arte possono
istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture
ricettive situate sul proprio territorio, da applicare,
secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo,
sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito
e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo,
ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei
relativi servizi pubblici locali.
1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base
all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle
amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e
l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze
turistiche in numero venti volte superiore a quello dei
residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo'
essere applicata fino all'importo massimo di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare
riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le
presenze turistiche medie registrate nel triennio
precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento
dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la
media delle presenze turistiche del triennio 2017- 2019.
1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e'
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui
soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione,
nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e
dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere
presentata cumulativamente ed esclusivamente in via
telematica entro il 30 giugno (35) dell'anno successivo a
quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo,
secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo
precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere
presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno
d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della
dichiarazione da parte del responsabile si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per
l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di
soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell'ambito del territorio
comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di
attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con
proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite
le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre
ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, in alternativa
all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un
massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul
territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che
forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare
collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre
isole minori con centri abitati, destina il gettito del
contributo per interventi nelle singole isole minori
dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati
nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso,
unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle
compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del
contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal
medesimo regolamento comunale, in relazione alle
particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100
al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento del contributo si applica
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti
residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti
pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei
soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale
propria nel medesimo comune e che sono parificati ai
residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento
modalita' applicative del contributo nonche' eventuali
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per
determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un
aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in
relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono
altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche
regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati
dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
Il gettito del contributo e' destinato a finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli
interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche'
interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
mobilita' nelle isole minori."
Note al comma 788
Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 7, 13 e 15 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante
disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Rideterminazione dell'addizionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto
ordinario
1. A decorrere dall'anno 2027 o da un anno
antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente
decreto legislativo, con riferimento all'anno di imposta
precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da
adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto
di cui all'articolo 7, comma 2, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere
delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle
regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al
gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai
trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7.
All'aliquota cosi' rideterminata si aggiungono le
percentuali indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il
decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le
regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di
imposta 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le
condizioni di cui al presente decreto legislativo, le
aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo
inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del
contribuente.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad
applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto."
"Art. 4 Compartecipazione regionale all'imposta sul
valore aggiunto
1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA).
2. Per gli anni dal 2011 al 2026 l'aliquota di
compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base
alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle
regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere
dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le
condizioni di cui al presente decreto legislativo
l'aliquota e' determinata con le modalita' previste
dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di
quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle
risorse UE.
3. A decorrere dall'anno 2027 o da un anno
antecedente ove ricorrano le con-dizioni di cui al presente
decreto legislativo le modalita' di attribuzione del
gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a
statuto ordinario sono stabilite in conformita' con il
principio di territorialita'. Il principio di
territorialita' tiene conto del luogo di consumo,
identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene
la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della
prestazione puo' essere identificato con quello del
domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di
immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati
derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti
informative in possesso dell'Amministrazione
economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto
delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti
passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e
privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I
criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sentite la
Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale oppure,
ove effettivamente costituita, la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica e previo parere
delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario
derivanti dall'attuazione del principio di
territorialita'."
"Art. 7 Soppressione dei trasferimenti dallo Stato
alle regioni a statuto ordinario
1. A decorrere dall'anno 2027 o da un anno
antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente
decreto legislativo sono soppressi tutti i trasferimenti
statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il
ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni
a statuto ordinario aventi carattere di generalita' e
permanenza e destinati all'esercizio delle competenze
regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di
funzioni da parte di province e comuni. Le regioni a
statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria
prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da
assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente
Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti
relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi
2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita,
della Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2023, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
sentita la Conferenza unificata e previo parere delle
Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di
cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le
modalita' previste dal primo periodo possono essere
individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di
soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario.
3. In caso di trasferimento di funzioni
amministrative dallo Stato alle regioni, in attuazione
dell'articolo 118 della Costituzione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalita' che assicurano adeguate forme di copertura
finanziaria, in conformita' a quanto previsto dall'articolo
8, comma 1, lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42."
"Art. 13 Livelli essenziali delle prestazioni e
obiettivi di servizio
1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e
degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria,
nonche' della specifica cornice finanziaria dei settori
interessati relativa al finanziamento dei rispettivi
fabbisogni standard nazionali, la legge statale stabilisce
le modalita' di determinazione dei livelli essenziali di
assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanita'.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sono
stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento,
secondo le materie di cui all'articolo 14, comma 1,
ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per
tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello
di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono
definiti i costi e i fabbisogni standard, nonche' le
metodologie di monitoraggio e di valutazione
dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.
3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge
n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di
legge di stabilita' ovvero con apposito disegno di legge
collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con
gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da
parte del Documento di economia e finanza, previo parere in
sede di Conferenza unificata, propone norme di
coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a
realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei
fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonche' un
percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui
al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettere m) e p), della Costituzione.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa
con la Conferenza unificata e previo parere delle
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario, e' effettuata la ricognizione dei livelli
essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza,
dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con
riferimento alla spesa in conto capitale, nonche' la
ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto
pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c),
della citata legge n. 42 del 2009.
5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli
essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in
sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da
erogare, aventi caratteristiche di generalita' e
permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica.
6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Societa'
per gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione
con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di
supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome presso il Centro interregionale di Studi e
Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la
metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli
articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle
prestazioni che le regioni a statuto ordinario
effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE
S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione effettuata
al Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica
alle Camere. Trasmette altresi' tali risultati alla
Conferenza di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42
del 2009. I risultati confluiscono nella banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di cui
all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla
base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il
Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei
livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato
al Documento di economia e finanza ai fini di consentire
l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata legge
n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di
servizio."
"Art. 15 Fase a regime e fondo perequativo
1. A decorrere dal 2027 o da un anno antecedente ove
ricorrano le condizioni di cui al presente decreto
legislativo, in conseguenza dell'avvio del percorso di
graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di
finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo
14, comma 1, sono le seguenti:
a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo
4;
b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma
1;
c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione
con altri tributi;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
e) le entrate proprie, nella misura
convenzionalmente stabilita nel riparto delle
disponibilita' finanziarie per il servizio sanitario
nazionale per l'anno 2010.
2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP e'
valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in
assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle
variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai fini del
comma 1, il gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui
all'articolo 6 e' valutato in base all'aliquota calcolata
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il
gettito e', inoltre, valutato su base imponibile uniforme,
con le modalita' stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sentita la
Conferenza Stato-Regioni.
3. La percentuale di compartecipazione all'IVA e'
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, al livello
minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno
finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli
essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il
finanziamento integrale dei livelli essenziali delle
prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e'
insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di
cui al comma 5.
4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui
all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti:
a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8,
comma 3;
b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b), n. 3), della citata legge n. 42 del 2009;
c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma
1;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.
5. E' istituito, dall'anno 2027 o da un anno
antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente
decreto legislativo, un fondo perequativo alimentato dal
gettito prodotto da una compartecipazione al gettito
dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni
regione il finanziamento integrale delle spese di cui
all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento
del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in
base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove
stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente
convergere verso i costi standard. Le modalita' della
convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
competenti per i profili di carattere finanziario. Allo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
e' allegata una relazione tecnica concernente le
conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente
comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il
fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi
dell'articolo 26.
6. La differenza tra il fabbisogno finanziario
necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo
14, comma 1, e il gettito regionale dei tributi ad esse
dedicati, e' determinato con l'esclusione delle variazioni
di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia
tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo 9. E'
inoltre garantita la copertura del differenziale
certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo
gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo
9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso
in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai
dati previsionali, il differenziale certificato e'
acquisito al bilancio dello Stato.
7. Per il finanziamento delle spese di cui
all'articolo 14, comma 2, le quote del fondo perequativo
sono assegnate alle regioni sulla base dei seguenti
criteri:
a) le regioni con maggiore capacita' fiscale,
ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante
dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito
medio nazionale per abitante, alimentano il fondo
perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le
differenze interregionali di gettito per abitante rispetto
al gettito medio nazionale per abitante;
b) le regioni con minore capacita' fiscale, ovvero
quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale
regionale all'IRPEF e' inferiore al gettito medio nazionale
per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo
perequativo, alimentato dalle regioni di cui alla lettera
a), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze
interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito
medio nazionale per abitante;
c) il principio di perequazione delle differenti
capacita' fiscali dovra' essere applicato in modo da
ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per
cento, tra i territori con diversa capacita' fiscale per
abitante senza alternarne la graduatoria in termini di
capacita' fiscale per abitante;
d) la ripartizione del fondo perequativo tiene
conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un
numero di abitanti determinato con le modalita' previste al
comma 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione
demografica in relazione inversa alla dimensione
demografica stessa.
8. Le quote del fondo perequativo risultanti
dall'applicazione del presente articolo sono distintamente
indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non
comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di
funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di
cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori
di spesa storica; nei successivi quattro anni la
perequazione deve gradualmente convergere verso le
capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza, nonche'
le modalita' di attuazione delle lettere a), b), c) e d)
del comma 7, sono stabilite con decreto di natura
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere
delle commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario."
Note al comma 789
Si riporta il testo dell'articolo 255, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 255 Acquisizione e gestione dei mezzi
finanziari per il risanamento
1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252,
comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione
provvede all'accertamento della massa attiva, costituita
dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da
residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in
quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se
necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del
patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo
Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo
straordinario di liquidazione, in nome e per conto
dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e
prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni,
con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte
del Ministero dell'interno.
3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo
Stato, e' determinato sulla base di una rata di
ammortamento pari al contributo statale indicato al comma
4.
4. Detto contributo e' pari a cinque volte un importo
composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una
quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa
spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per
lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999
abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da
2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con
popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000,
ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per
lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a
19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante e' pari a
lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.
5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 e'
finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in
stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilita'
residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei
contributi erariali per un importo inferiore ai limiti
massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su
richiesta motivata dell'organo consiliare dell'ente locale,
secondo parametri e modalita' definiti con decreto del
Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi
per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento
finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del
rendiconto della gestione. Il mutuo, da assumere con la
Cassa depositi e prestiti, e' autorizzato dal Ministero
dell'interno, previo parere della Commissione finanza ed
organici degli enti locali. La priorita' nell'assegnazione
e' accordata agli enti locali che non hanno usufruito
dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.
6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del
presente articolo agli enti locali in stato di dissesto
finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si
applica il limite all'assunzione dei mutui di cui
all'articolo 204, comma 1.
7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo
sviluppo degli investimenti, di cui all'articolo 28, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione
dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, puo' essere
integrato, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione
delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto
a quelle gia' definite.
8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a
riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora
riscossi, totalmente o parzialmente, nonche'
all'accertamento delle entrate tributarie per le quali
l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo
di entrata previsto per legge.
9. Ove necessario ai fini del finanziamento della
massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che
attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti
da alienazioni di beni, l'organo straordinario di
liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali
disponibili non indispensabili per i fini dell'ente,
avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di
tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili
possono essere affidati incarichi a societa' di
intermediazione immobiliare, anche appositamente
costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 31
ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni
ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo
straordinario di liquidazione le facolta' ivi disciplinate.
L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di
beni patrimoniali disponibili, e' tenuto ad assegnare
proprie risorse finanziarie liquide, anche con la
contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio
carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il
mutuo puo' essere assunto con la Cassa depositi e prestiti
ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo
204, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento.
10. Non compete all'organo straordinario di
liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di
tesoreria di cui all'articolo 222, delle anticipazioni di
liquidita' previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e successivi rifinanziamenti, dal decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e
strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e
passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui
passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il
pagamento delle relative spese, nonche' l'amministrazione
delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e
dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di
pagamento di cui all'articolo 206.
11. Per il finanziamento delle passivita' l'ente
locale puo' destinare quota dell'avanzo di amministrazione
non vincolato.
12. Nei confronti della massa attiva determinata ai
sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o
procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente
intraprese non determinano vincoli sulle somme."
Note al comma 790
Si riporta il testo dell'articolo 53, del decreto-legge
14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per
il sostegno e il rilancio dell'economia:
"Art. 53. Sostegno agli enti in deficit strutturale
1. In attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento
finanziario dei comuni il cui deficit strutturale e'
imputabile alle caratteristiche socio-economiche della
collettivita' e del territorio e non a patologie
organizzative, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100
milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni
che hanno deliberato la procedura di riequilibrio
finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risultano avere il
piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione,
anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce
della Corte dei conti e della Corte costituzionale, e
l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale e materiale
(IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e la cui
capacita' fiscale pro capite, determinata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16
novembre 2018, risulta inferiore a 395.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita'
di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono
conto dell'importo pro capite della quota da ripianare,
calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1°
gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle
entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con
popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati
come enti di 200.000 abitanti.
3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' incrementata, per l'anno 2020, di 200
milioni di euro. Tale importo e' destinato al pagamento
delle spese di parte corrente relative a spese di
personale, alla produzione di servizi in economia e
all'acquisizione di servizi e forniture, gia' impegnate.
L'erogazione in favore degli enti locali interessati delle
predette somme, da effettuarsi nel corso dell'anno 2020, e'
subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte
degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle
risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione anche gli
enti locali che ne abbiano gia' beneficiato, nel caso di
nuove sopravvenute esigenze.
4. Le risorse di cui al comma 3 non possono essere
utilizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 43
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e
sono contabilizzate secondo le modalita' previste dal
paragrafo 3.20-bis del principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato
di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di
liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da
parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari
a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 114. Alla copertura degli oneri di cui al
primo periodo del comma 3 si provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in
entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo
stato di previsione del Ministero dell'interno.
6. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine del primo
periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche', in
presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da
quelli indicati al comma 2, puo' garantire la copertura
finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con
i creditori in ciascuna annualita' dei corrispondenti
bilanci, in termini di competenza e di cassa». Nella
delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente
individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano
di rateizzazione convenuto con i creditori.
7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 ottobre 2020.
8. In considerazione della situazione straordinaria
di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno
avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed
assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle
Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, sono
sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se gia' decorrenti.
9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresi'
sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a
qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La
sospensione di cui al primo periodo si applica anche ai
provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito
dell'esperimento delle procedure previste dal codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, nonche' dagli altri commissari ad acta
a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive
eventualmente intraprese in violazione del primo periodo
non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni
all'attivita' del tesoriere.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si
applicano anche ai procedimenti gia' avviati.
10-bis. In considerazione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali
strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a
garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi
prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c),
del medesimo decreto legislativo, non si applica la
sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243."
Note al comma 791
Si riporta il testo degli articoli 116 e 117 della
Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 116
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati
con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo
117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge e'
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
interessata."
"Art. 117
117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato."
Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
maggio 2021, n. 108.
Note al comma 792
Il riferimento al testo dell'articolo 116 della
Costituzione e' riportato nelle note al comma 791.
Note al comma 793
Il riferimento al testo dell'articolo 116 della
Costituzione e' riportato nelle note al comma 791.
Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 17 Copertura finanziaria delle leggi
1. In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge
24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei
parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti
dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di
spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso
esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte
corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da
entrate in conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino
effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei
contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento in formato
elettronico elaborabile.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette
alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 29-bis,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016):
"29-bis. La Commissione di cui al comma 29, con
cadenza biennale, a partire dall'anno 2018, presenta una
relazione alla Commissione parlamentare per l'attuazione
del federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione
delle disposizioni di cui ai capi II, III, IV e VI della
legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento
alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento
dello schema perequativo."
Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante disposizioni
in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province:
"Art. 5 Procedimento di determinazione dei fabbisogni
standard
1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno
standard si articola nel seguente modo:
a) la Societa' Soluzioni per il sistema
economico-Sose s.p.a., la cui attivita', ai fini del
presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico,
predispone le metodologie occorrenti alla individuazione
dei fabbisogni standard e ne determina i valori con
tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche
individuali dei singoli Enti locali, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge
5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica
tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresi' conto
della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in
forma associata, considerando una quota di spesa per
abitante e tenendo conto della produttivita' e della
diversita' della spesa in relazione all'ampiezza
demografica, alle caratteristiche territoriali, con
particolare riferimento al livello di infrastrutturazione
del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli
21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di
zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e
produttive dei predetti diversi enti, al personale
impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualita'
dei servizi erogati nonche' al grado di soddisfazione degli
utenti;
b) la Societa' Soluzioni per il sistema
economico-Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase
applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative
alla determinazione dei fabbisogni standard;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa'
Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a. puo'
predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni
funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo
dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti
e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via
telematica, entro sessanta giorni (13) dalla pubblicazione,
le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine
predetto, delle informazioni e' sanzionato con la
sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio
delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo
erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente
inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno.
Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il
certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del
fabbisogno standard;
d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio
2010, in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie
locali, tra l'Associazione nazionale dei Comuni
Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il
Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di
cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la
Societa' Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a. si
avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per
la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualita' di
partner scientifico, che supporta la predetta societa'
nella realizzazione di tutte le attivita' previste dal
presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e
studi in materia di contabilita' e finanza locale e
partecipa alla fase di predisposizione dei sistemi di
rilevazione di informazioni e della loro somministrazione
agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia
di calcolo dei fabbisogni standard, nonche' alla
valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte;
partecipa all'analisi dei risultati; concorre al
monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni
standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di
attuazione dei fabbisogni standard, nonche' agli indicatori
di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre,
fornisce assistenza tecnica e formazione agli Enti locali;
la Societa' Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a
puo' avvalersi altresi' della collaborazione dell'ISTAT per
i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
articolo;
e) le metodologie predisposte ai sensi della
lettera a) e le elaborazioni relative alla determinazione
dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono
sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche separatamente,
per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse
si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro
ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard sono
trasmessi dalla societa' Soluzioni per il sistema economico
- Sose Spa al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze;
f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di
cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 60 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5
maggio 2009, n. 42, e sono, altresi', pubblicati nel sito
"www.opencivitas.it", il quale consente ai cittadini ed
agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle
elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del
citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. L'invio delle informazioni di cui alla lettera c)
costituisce espressa adozione di una licenza di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36."
Note al comma 794
Il riferimento al testo dell'articolo 116 della
Costituzione e' riportato nelle note al comma 791.
Note al comma 795
Il riferimento al testo dell'articolo 116 della
Costituzione e' riportato nelle note al comma 791.
Note al comma 796
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 3 Intese
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente
prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive."