Note al comma 800
Si riporta il testo degli articoli 1 e 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.1 65, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
"Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del D.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.lgs. n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica."
"Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi."
Note al comma 801
Il riferimento al testo dell'articolo 116 della
Costituzione e' riportato nelle note al comma 791.
Note al comma 802
Il riferimento al testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 452.
Note al comma 804
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
"200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio."
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica:
"Art. 10 Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
Note al comma 805
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 29, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016), come modificato dalla presente
legge:
"29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. la
Commissione e' formata da quattordici componenti, di cui
uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro
dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli
affari regionali e le autonomie, uno designato
dall'Autorita' politica delegata in materia di coesione
territoriale, uno designato dall'Istituto nazionale di
statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree
vaste, e tre designati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome."
Note al comma 806
Si riporta il testo dell'articolo 119 della
Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole e
promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi
derivanti dall'insularita'.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti."
Note al comma 814
Il riferimento al testo dell'articolo 119 della
Costituzione della Repubblica italiana e' ripotato nelle
note al comma 806.
Note al comma 815
Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante ulteriori
misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), come modificato dalla presente legge:
"Art. 40 Ulteriori disposizioni di sostegno alle
imprese
1. L'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, e' prorogata al 30 giugno 2023,
salva disdetta da parte dell'interessato.
1-bis. Per le domande di finanziamento agevolato
riferite alla linea progettuale "Rifinanziamento e
ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST" -
sub-misura del PNRR M1.C2.I5, presentate a valere sulla
delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, di cui all'avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021, come
modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui
all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8
aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a
copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si
provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla
vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza
minore (de minimis), a valere sulle risorse disponibili,
come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della legge
30 dicembre 2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo di euro
700 milioni, e sulla quota di risorse del fondo di cui
all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso
cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare
massimo di euro 180 milioni."
Note al comma 816
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 322, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), come modificato dalla presente
legge:
"322. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate
le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette
derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono
definiti i criteri e le modalita' per la corrispondente
riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente comma
non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. Per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione
finanziaria e' definita con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati
definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi
all'annualita' 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023
all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria
di una annualita', fatta salva la facolta' regionale di
disporre anticipatamente la regolazione di piu'
annualita'."
Note al comma 817
Si riporta il testo del comma 64, dell'articolo 2, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
recante disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Misure in materia di riscossione
Omissis
64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni
sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante
dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63. Il presente
comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033.
Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione
finanziaria e' definita con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano, da
emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati
definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi
all'anno 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023
all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria
di una annualita', fatta salva la facolta' regionale di
disporre anticipatamente la regolazione di piu'
annualita'."
Note al comma 818
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario:
"Art. 9 Attribuzione alle regioni del gettito
derivante dalla lotta all'evasione fiscale
1. E' assicurato il riversamento diretto alle
regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9,
comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42
del 2009, in relazione ai principi di territorialita' di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima
legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante
dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi
propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei
tributi erariali di cui al presente decreto.
2. E' altresi' attribuita alle regioni, in relazione
ai principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma
1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota
del gettito riferibile al concorso della regione nella
attivita' di recupero fiscale in materia di IVA,
commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal
presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1,
lettera b), della medesima legge n. 42 del 2009, le
modalita' di condivisione degli oneri di gestione della
predetta attivita' di recupero fiscale sono disciplinate
con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione
ed Agenzia delle entrate.
3. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori
forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali,
e' contestualmente riversata alle regioni una quota del
gettito riferibile al concorso della regione nella
attivita' di recupero fiscale relativa ai predetti tributi,
in coerenza a quanto previsto dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di attribuzione alle
regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3."
Note al comma 819
Si riporta il testo del comma 20, dell'articolo 6, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica:
"Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi
1.-19. Omissis
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che
hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto
delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del
surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal
patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
di stabilita' interno. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti
modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente
comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali
designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza
dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del
parametro e' considerato al fine della definizione, da
parte della regione, della puntuale applicazione della
disposizione recata in termini di principio dal comma 28
dell'articolo 9 del presente decreto. In aggiunta alle
risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a
decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 e' stanziato
un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese
di investimento, da attribuire alle regioni a statuto
ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosita'
di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il
decreto di cui al quarto periodo.
Omissis."
Note al comma 820
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 589, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"589. Al fine di consentire agli enti locali
l'adozione di iniziative per la promozione della legalita',
nonche' di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in
favore degli amministratori locali che hanno subito episodi
di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni
istituzionali esercitate, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una
dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
ripartizione del fondo."
Note al comma 821
Si riporta il testo dell'articolo 11-ter, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico):
"Art. 11-ter Ulteriori misure urgenti in materia di
regioni e province autonome
1. In considerazione del protrarsi del contesto
epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del
COVID-19 e dell'impegno derivante dall'accelerazione della
campagna vaccinale, anche al fine di sostenere i relativi
interventi:
a) per l'anno 2022, il termine previsto
dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno
2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera
b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo
n. 118 del 2011 e' prorogato al 31 maggio 2022;
b) i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (52), sono cosi'
modificati per l'anno 2022:
1) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli
enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i),
e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del
2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15
luglio 2022;
2) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del
servizio sanitario regionale e' approvato dalla giunta
regionale entro il 15 settembre 2022.
2. All'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per il pay back relativo all'anno 2020 le disposizioni di
cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto
effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4».
3. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa
del perdurare della pandemia di COVID-19, non si applica
per l'esercizio 2022 la disciplina prevista all'articolo
111, comma 2-novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. Per l'anno 2022 le regioni a statuto ordinario
rinunciano al contributo di cui alla tabella 1 allegata
alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che e'
corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per
ciascuna regione alla colonna "Ripartizione regionale della
quota annuale da riacquisire al bilancio dello Stato,
articolo 111, comma 2-novies del DL 34/2020" della tabella
1 allegata al citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
per un totale complessivo di 50 milioni di euro. Le regioni
a statuto ordinario stanziano risorse per investimenti per
le medesime finalita' e secondo le modalita' e procedure
previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2022, ciascuna secondo
gli importi previsti dalla tabella 1 allegata al citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per un totale
complessivo di 50 milioni di euro."
Note al comma 822
Il riferimento al testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e' riportato nelle note
al comma 252
Note al comma 824
Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante Ulteriori
misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 Misure straordinarie in favore delle regioni
e degli enti locali
1. Il contributo straordinario di cui all'articolo
27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e
dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre
2022, n. 142, e' incrementato per l'anno 2022 di ulteriori
200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro
in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore
delle citta' metropolitane e delle province. Alla
ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per
utenze di energia elettrica e gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 43.
3. Allo scopo di contribuire a far fronte ai maggiori
costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti
energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia,
il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni
di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3
del presente articolo, nonche' delle risorse di cui
all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per
l'anno 2022, accedono tutte le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano possono riconoscere alle strutture sanitarie
private accreditate nell'ambito degli accordi e dei
contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in deroga
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalita' richiamate
nel comma 3 del presente articolo, un contributo una
tantum, a valere sulle risorse ripartite con il decreto di
cui al comma 4, non superiore allo 0,8 per cento del tetto
di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita
rendicontazione, da parte della struttura interessata,
dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo
anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque
ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del
Servizio sanitario regionale.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 43.
6-bis. Le regioni e le province auto-nome di Trento e
di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorita'
relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono
utilizzare prioritariamente per il finanziamento di spese
correnti connesse con l'e-emergenza energetica in corso la
quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno
precedente dopo l'approvazione del rendi-conto della
gestione dell'esercizio 2022 da parte della giunta
regionale o provinciale, anche prima del giudizio di
parifica della se-zione regionale di controllo della Corte
dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da
parte del consiglio regionale o provinciale.
6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si
applica in relazione alle risorse trasferite agli enti
locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' in
relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai
medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai
consumi di energia elettrica e gas."
Note al comma 826
Si riporta il testo dell'articolo 16-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica:
"Art. 16-ter. Disposizioni urgenti per il
potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e
provinciali
1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma
2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la
durata di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di
due mesi presso uno o piu' comuni. Durante il corso e'
effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento,
secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per
l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel
biennio successivo alla data della prima nomina, il
segretario reclutato a seguito del corso-concorso di
formazione di cui al presente comma e' tenuto, a pena di
cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi,
in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la
partecipazione a corsi organizzati, anche con modalita'
telematiche, nell'ambito della programmazione
dell'attivita' didattica di cui all'articolo 10, comma 7,
lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213.
2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti
del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo' essere riservata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio
previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali
e provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno
cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di
studio.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
alle procedure di reclutamento in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo
corso di formazione.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, per quanto non
diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano
ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di
segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in
riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti
al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il
conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini
dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia
iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre
2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto
dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di
ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale
dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono
ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio
minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di cui
al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione
ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a
tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria,
nonche', su domanda e previa verifica della permanenza dei
requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai
concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto
corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione
dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il
punteggio minimo di idoneita'.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5
del presente articolo si provvede con le modalita' di cui
all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. L'iscrizione dei vincitori della sessione
aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali e' comunque subordinata al
conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione,
rilasciata in conformita' alla disciplina vigente.
9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nei
comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero
popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di
comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per
l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di
segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di
pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario
titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e
non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a
scavalco, con riferimento al contingente di personale in
disponibilita', le funzioni attribuite al vicesegretario
possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su
richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero
dell'interno, per un periodo comunque non superiore a
ventiquattro mesi complessivi, da un funzionario di ruolo
in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in
possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso,
previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso
dello stesso interessato. Il sindaco e' tenuto ad avviare
una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del
segretario titolare entro i novanta giorni successivi al
conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente.
Il funzionario incaricato e' tenuto ad assolvere a un
obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la
partecipazione a corsi, anche con modalita' telematiche,
secondo le modalita' stabilite dal Consiglio direttivo
dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilita'
di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente,
anche a scavalco.
10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo
si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi
indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di
segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne
abbia una in corso, purche' la sede di segreteria risulti
vacante.
11. La classe di segreteria delle convenzioni
previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni
convenzionati.
12. Le modalita' e la disciplina di dettaglio per
l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione
previsti dal presente articolo, compresa la disciplina
della relativa fase transitoria, sono definite con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo
10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal
presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base
dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilita',
titolari di sedi convenzionate, e' corrisposto il
trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di
servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di
posizione, che e' riconosciuta nella misura pari a quella
stabilita per il comune capofila."
Note al comma 827
Il riferimento al testo dell'articolo 16-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e'
riportato nelle note al comma 826.
Note al comma 828
Si riporta il testo dell'articolo 31-bis del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose:
"Art. 3 -bis. Potenziamento amministrativo dei comuni
e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno
1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei
progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla
realizzazione degli interventi previsti dai predetti
progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto
a tempo determinato personale con qualifica non
dirigenziale in possesso di specifiche professionalita' per
un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non
eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque
non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa
aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della
media delle entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati, considerate al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di
previsione, per la percentuale distinta per fascia
demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente
decreto. Le predette assunzioni sono subordinate
all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa
di personale derivante dall'applicazione del presente
comma, anche nel caso di applicazione del regime di
"scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni
contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con
specifico riferimento alle attivita' di supporto riferite
ai progetti ivi indicati, nonche' per le finalita' di cui
all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze sono istituiti un posto di funzione
dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di
attivita' di consulenza, studio e ricerca e un posto di
funzione dirigenziale di livello non generale per lo
svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca e
presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero e'
istituito un posto di funzione dirigenziale di livello
generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza,
studio e ricerca; si applicano le disposizioni
dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Le disposizioni del comma 1, per le finalita' e
con le modalita' ivi previste, si applicano anche ai comuni
strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto
finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242,
243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali
di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come
ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da
effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta inoltrata dai comuni interessati.
4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai
commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni
previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere
sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le
predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei
progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed
autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle
esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati
comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio
2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle
professionalita' strettamente necessarie all'attuazione dei
predetti progetti il cui costo non e' sostenibile a valere
sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il
comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del
contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
7. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,
nonche' al fine di accelerare la definizione e l'attuazione
degli interventi previsti dalla politica di coesione
dell'Unione europea e nazionale per i cicli di
programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la
coesione territoriale puo' stipulare contratti di
collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti
e personale in possesso di alta specializzazione, da
destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel
limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a
carico delle disponibilita' del Programma operativo
complementare al Programma operativo nazionale "Governance
e capacita' istituzionale 2014-2020", di cui alla
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto
2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16
febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla
deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre
2020. I contratti di cui al presente comma non danno in
alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli
dell'Agenzia.
8. Il personale di cui al comma 7 e' selezionato
dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalita'
e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti
beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della
procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto
previsto dal comma 5 del presente articolo, individua,
sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, entro il 20 febbraio
2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7
del presente articolo e provvede alla relativa
contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi
sessanta giorni. I singoli enti beneficiari, individuati
dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della
ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volonta'
di procedere direttamente alla selezione e alla
contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto
previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo
predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo
7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono
trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia
per la coesione territoriale provvede al periodico
monitoraggio dell'attivita' concretamente svolta dal
personale.
9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta
assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti
di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti
funzioni: supporto all'elaborazione di studi di
fattibilita' tecnico-economica nonche' degli ulteriori
livelli progettuali; analisi e predisposizione delle
attivita' necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi
del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la
valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni
italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a
valere sui fondi strutturali, nonche' degli interventi
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;
verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei
lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e
finali previsti dal programma di finanziamento.
10. I comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo
243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri
bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a
tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui
all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti
dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime
finalita' nell'ultimo rendiconto precedente alla
deliberazione della citata procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale."
Si riporta il testo dell'articolo 97 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 97 Ruolo e funzioni
1. Il comune e la provincia hanno un segretario
titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui
all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo
98.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si
avvalgano della facolta' prevista dal comma 1 dell'articolo
108, contestualmente al provvedimento di nomina del
direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento
dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi
ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore
generale.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle
funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo
quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo
108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano
nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e
di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e
ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in
relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non
abbia responsabili dei servizi;
c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei
quali l'ente e' parte e autentica scritture private ed atti
unilaterali nell'interesse dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo
statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal
presidente della provincia;
e) esercita le funzioni di direttore generale
nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, puo' prevedere un vicesegretario per coadiuvare il
segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o
impedimento.
6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e
provinciali e' disciplinato dai contratti collettivi ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni."
Note al comma 829
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 46, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
"46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo
Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai
sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si
obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi
sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione
dei debiti contratti, lo Stato e' autorizzato ad anticipare
alle predette regioni, nei limiti di un ammontare
complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la
liquidita' necessaria per l'estinzione dei debiti contratti
sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati
fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai
procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto
delle somme gia' erogate a titolo di ripiano dei
disavanzi."
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 17, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
"Art. 3 Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici
Omissis.
17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono
indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma,
della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di
prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a
flussi futuri di entrata, a crediti e a attivita'
finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata
al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di
swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing
finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo
debito garantito dall'ente a seguito della definitiva
escussione della garanzia. Inoltre, costituisce
indebitamento il residuo debito garantito a seguito
dell'escussione della garanzia per tre annualita'
consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei
confronti del debitore originario.
Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano
garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere
destinatari di contributi agli investimenti finanziati da
debito e per le finalita' definite dal comma 18. Non
costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art.
119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive,
ma consentono di superare, entro il limite massimo
stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea
carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e'
gia' prevista idonea copertura di bilancio. Inoltre, non
costituiscono indebitamento, agli effetti del citato
articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione
o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento
finanziario che determinano una riduzione del valore
finanziario delle passivita' totali. In caso di estinzione
anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia
e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli
enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte
capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato."
Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42:
"Art. 62 Mutui e altre forme di indebitamento
1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, e' ammesso
esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi
vigenti in materia, con particolare riferimento agli
articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre
2012, n. 243.
2. Non puo' essere autorizzata la contrazione di
nuovo indebitamento, se non e' stato approvato dal
consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due
anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo
indebitamento si riferisce.
3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con
la legge di approvazione del bilancio o con leggi di
variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio
cui il bilancio si riferisce.
4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono
immediatamente accertate a seguito del perfezionamento
delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e
sono imputate agli esercizi in cui e' prevista l'effettiva
erogazione del finanziamento. Contestualmente e' impegnata
la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti,
con imputazione agli esercizi secondo il piano di
ammortamento, distintamente per la quota interessi e la
quota capitale.
5. Le somme iscritte nello stato di previsione
dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento
autorizzate, ma non perfezionate entro il termine
dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle
previsioni.
6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo
se l'importo complessivo delle annualita' di ammortamento
per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di
debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto
dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei
mutui in essere al momento della sottoscrizione del
finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente
esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento
dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo
"Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi
destinati al finanziamento della sanita'" ed a condizione
che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura
nell'ambito del bilancio di previsione della regione
stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma
2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al
periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di
cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito
derivante dalle accise. Concorrono al limite di
indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione
a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha
accantonato l'intero importo del debito garantito.
7. In caso di superamento del limite di cui al comma
6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla
data del 31 dicembre 2014, la regione non puo' assumere
nuovo debito fino a quando il limite non risulta
rispettato.
8. La legge regionale che autorizza il ricorso al
debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui
singoli esercizi finanziari futuri, nonche' i mezzi
necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresi',
disporre, per i prestiti obbligazionari, che
l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta
regionale, che ne determina le condizioni e le modalita'.
9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle
Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i
corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato."
Note al comma 831
Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 17 Circoscrizioni di decentramento comunale
1. I comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti articolano il loro territorio per istituire le
circoscrizioni di decentramento, quali organismi di
partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi
di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal
comune. Il limite di cui al primo periodo non si applica al
comune capoluogo della citta' metropolitana.
2. L'organizzazione e le funzioni delle
circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e
da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000
abitanti possono articolare il territorio per istituire le
circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto
dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non
puo' essere inferiore a 30.000 abitanti.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le
esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito
dell'unita' del comune e sono eletti nelle forme stabilite
dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000
abitanti, lo statuto puo' prevedere particolari e piu'
accentuate forme di decentramento di funzioni e di
autonomia organizzativa e funzionale, determinando,
altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai
comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme
di decentramento, lo status dei componenti e le relative
modalita' di elezione, nomina o designazione. Le modalita'
di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la
designazione dei componenti degli organi esecutivi sono
comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del
principio della parita' di accesso delle donne e degli
uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni
dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici. Il
consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione
territoriale delle circoscrizioni esistenti e la
conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai
sensi della normativa statutaria."
Note al comma 832
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 953 e 954
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
"953. All'articolo 82, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Aosta,» sono
inserite le seguenti: «Trieste, Ancona,».
954. Per le compensazioni degli oneri di servizio
pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di
Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali
e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente
all'esito della relativa gara di appalto europea espletata
secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli
16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono
stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La regione
Friuli Venezia Giulia concorre, a titolo di
cofinanziamento, per un importo pari a 3 milioni di euro
per l'anno 2022."
Note al comma 833
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
"199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Note al comma 834
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 739, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
"739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in
tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per
la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome
di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai
rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di
cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14,
relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della
provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare
(IMI) della provincia autonoma di Bolzano. Per la regione
autonoma Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal
1° gennaio 2023, la legge regionale 14novembre 2022, n.17,
recante istituzione dell'imposta locale immobiliare
autonoma (ILIA)."
Note al comma 835
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 772, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
"772. L'IMU relativa agli immobili strumentali e'
deducibile ai fini della determinazione del reddito di
impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni. La medesima imposta e' indeducibile ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con
la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, all'IMIS della
provincia autonoma di Trento, istituita con la legge
provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 e all'imposta locale
immobiliare autonoma (ILIA) della regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, istituita dalla legge regionale 14 novembre
2022, n. 17."
Note al comma 837
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 756 e 767,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come
modificato dalla presente legge:
"756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi
da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle
fattispecie individuate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto
termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere
comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, possono essere modificate o integrate le
fattispecie individuate con il decreto di cui al primo
periodo.
Omissis
767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per
l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello
stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e'
tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In
deroga all'articolo 1, comma169, della legge 27 dicembre
2006, n.296, e al terzo periodo del presente comma, a
decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del
prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo,
in mancanza di una delibera approvata secondo le modalita'
previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al
presente comma, si applicano le aliquote di base previste
dai commi da 748 a 755."
Note al comma 838
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 818, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022) come modificato
dalla presente legge:
"818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di
strada situati all'interno di centri abitati con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a
norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."
Note al comma 839
Il riferimento al testo del comma 449 dell'articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' riportato nelle
note al comma 774.
Note al comma 840
Il riferimento al testo degli articoli 1, commi 953 e
955, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e' riportato
nelle note al comma 832.
Note al comma 843
Si riporta il testo degli articoli 81 e 97 della
Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 81
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le
spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi
avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al
fine di considerare gli effetti del ciclo economico e,
previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di
eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede
ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e
il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio
tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita'
del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni
sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei
principi definiti con legge costituzionale."
"Art. 97
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio
dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita'
proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge."
Note al comma 849
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia
mortuaria) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
ottobre 1990, n. 239, S.O.
Note al comma 850
Il riferimento al testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle note
al comma 800.
Si riporta il testo degli articoli 7 e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
"Art. 7 Gestione delle risorse umane
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita'
e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni
forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218."
"Art. 36 Personale a tempo determinato o assunto con
forme di lavoro flessibile
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'articolo 35.
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche'
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal
codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita'
in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
contratti di cui al primo periodo del presente comma
soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite
dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si
applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva
la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire
fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
pubblici a tempo indeterminato. E' consentita
l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.
2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono
intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni
pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati
dall'ARAN.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni
fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono,
dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite
invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro
flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati
identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,
da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai
nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di
valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, nonche' alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano,
nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3,
anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. - 5-ter.
5-quater. I contratti di lavoro posti in essere in
violazione del presente articolo sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente articolo sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al
dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del
lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione
di risultato.
5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il
comma 5, non si applica al reclutamento del personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA), a tempo determinato presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli
articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal
medesimo decreto."
Note al comma 854
Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto-legge
20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8 (coordinamento delle
indagini nei procedimenti per reati di criminalita'
organizzata), come modificato dalla presente legge:
"Art. 14 Copertura finanziaria
1. Per le spese relative all'organizzazione, al
funzionamento degli uffici e servizi anche informatici
delle direzioni distrettuali e della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo, nonche' per quelle derivanti
dalla istituzione degli organismi specializzati
anticrimine, il Ministero di grazia e giustizia e'
autorizzato a provvedere anche in deroga alla contabilita'
generale dello Stato e alla legislazione vigente in materia
di contrattazione ordinaria e specifica, con divieto di
ogni gestione fuori bilancio. Si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 4 e 6 della legge 21 marzo 1958, n.
259. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, criteri, modalita' e procedimenti per
l'attuazione della spesa.
1-bis. La Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo dispone, per il proprio funzionamento e per
l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 371-bis
del co-dice di procedura penale, nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie iscritte a legislazione vigente
nella missione "Giustizia", programma "Giustizia civile e
penale", azione "Funzionamento uffici giudiziari" dello
stato di previsione del Ministero della giustizia, di una
dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a
decorrere dal 2023.
2. Al complessivo onere, valutato in lire 500 milioni
per l'anno 1991, in lire 81.400 milioni per l'anno 1992 ed
in lire 86.400 milioni per l'anno 1993 e a regime si
provvede:
a) quanto a lire 500 milioni per il 1991 e quanto a
lire 44.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, a
carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero di grazia e
giustizia per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi:
cap. n. 1586 - lire 3.000 milioni a decorrere dal
1992;
cap. n. 1587 - lire 500 milioni per il 1991;
cap. n. 1602 - lire 1.000 milioni a decorrere dal
1992;
cap. n. 7005 - lire 10.000 milioni per ciascuno
degli anni 1992 e 1993;
cap. n. 7010 - lire 30.000 milioni per ciascuno
degli anni 1992 e 1993;
b) quanto a lire 37.400 milioni per l'anno 1992 e a
lire 42.400 milioni annui a decorrere dal 1993, mediante
riduzione degli stanziamenti iscritti sul cap. n. 1587 del
detto stato di previsione del Ministero di grazia e
giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli
anni successivi.
2-bis. Le previsioni di competenza e di cassa dei
capitoli di bilancio corrispondenti ai seguenti
raggruppamenti, secondo il codice economico, della
categoria IV (Acquisto di beni e servizi): 4.1.3. (Mezzi di
trasporto e accessori) con esclusione degli stati di
previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e
giustizia, dell'interno e della difesa, 4.3.2.
(Commissioni, comitati, consigli), 4.3.4. (Compensi per
incarichi speciali), 4.9.1. (Spese di rappresentanza),
4.9.3. (Spese per uffici e servizi particolari), 4.9.4.
(Spese per convegni, mostre, ..), 4.9.5. (Relazioni
pubbliche, corsi, informazioni e propaganda) e 4.9.10.
(Spese di pubblicita') non possono essere incrementate nel
corso del 1992 rispetto alle previsioni iniziali e negli
esercizi successivi potranno essere incrementate in misura
non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di
relazione previsionale e programmatica.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio."
Note al comma 859
Si riporta il testo dell'articolo 67, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (attuazione della legge
27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per la celere
definizione dei procedimenti giudiziari):
"Art. 67. Finanziamento
1. Nello stato di previsione del Ministero della
giustizia e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi in materia di giustizia riparativa, con una
dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno
2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stabilita
ogni anno la quota da trasferire agli enti di cui
all'articolo 63, comma 5, per il funzionamento dei Centri
per la giustizia riparativa e per la prestazione dei
relativi servizi, nel limite delle disponibilita' del fondo
istituito ai sensi del presente comma.
2. Le Regioni e le Province autonome, le Citta'
metropolitane, le Province, i Comuni e la Cassa delle
Ammende, nel quadro delle rispettive politiche e
competenze, possono concorrere, nei limiti delle risorse
disponibili nell'ambito dei propri bilanci, al
finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.
3. Nel limite delle disponibilita' del fondo di cui
al comma 1, fermo restando il finanziamento degli
interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle
prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione
degli importi da assegnare agli enti di cui all'articolo
63, comma 5, tiene conto, sulla base di criteri di
proporzionalita', dell'ammontare delle risorse proprie
annualmente impiegate dagli stessi enti per il
finanziamento dei programmi di giustizia riparativa,
opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza
nazionale di cui all'articolo 61.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro
4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per
l'attuazione della delega per l'efficienza del processo
penale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 27
settembre 2021, n. 134.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Note al comma 860
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 778, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016), come modificato dalla presente
legge:
"778. Per gli anni dal 2016 al 2022, entro il limite di
spesa massimo di 10 milioni di euro annui e, a decorrere
dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40
milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per
spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli
articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora
saldati, per i quali non e' stata proposta opposizione ai
sensi dell'articolo 170 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono ammessi alla
compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e
tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA),
nonche' al pagamento dei contributi previdenziali mediante
cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il
limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi,
aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli
avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta
di bollo e di registro."
Note al comma 861
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
giugno 2002, n. 139, S.O.
Note al comma 862
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1016, 1020,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come
modificato dalla presente legge:
"1016. Il rimborso di cui al comma 1015 e' liquidato
in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello in
cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, e non concorre
alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Omissis
1020. Per la finalita' dei commi da 1015 a 1019,
nello stato di previsione del Ministero della giustizia e'
istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli
imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni per
gli anni 2021 e 2022 ed euro 15milioni annui a decorrere
dall'anno 2023, che costituisce limite complessivo di spesa
per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015."
Note al comma 864
Si riporta il testo degli articoli 703 e 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice
dell'ordinamento militare):
"Art. 703 Concorsi nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere
iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
riserve di posti per i volontari in ferma prefissata, in
servizio o in congedo, di eta' non superiore a venticinque
anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici
mesi di servizio in qualita' di volontario in ferma
prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori
requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai
rispettivi ordinamenti, sono cosi' determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per
cento;
f).
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2.
3. Nella formazione delle graduatorie le
amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del
periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata,
considerati utili."
"Art. 2199 Concorsi per il reclutamento nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia
1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in
materia di assunzioni del personale e fatte salve le
riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13,
comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino
al 31 dicembre 2015, in deroga all'articolo 703, per il
reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti
messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
programmazione quinquennale scorrevole predisposta
annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e
trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa,
sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno
o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in
congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi
ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda
di partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure minime percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure massime percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31
dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti
dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle
eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018,
nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per
il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di
polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso,
mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia, nonche' per la parte restante, nella
misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a
favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in
congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in
congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in
ferma prefissata quadriennale gia' vincitori di concorso.
Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti
per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra
aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai
volontari di quelli previsti per l'anno successivo.
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui
al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la
ferma prefissata di un anno.
7-quater. Nei concorsi relativi all'accesso nella
carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento
ai posti destinati ai carabinieri da formare nelle
specializzazioni relative alla sicurezza e tutela
ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all'articolo
708, comma 1-bis, la riserva a favore dei volontari in
ferma prefissata delle Forze armate e' determinata:
a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento;
b) per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella
misura del 45 per cento."
Note al comma 870
Il riferimento al testo dell'articolo 21, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle note al comma
1.
Note al comma 871
Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto-legge
18 novembre 2022, n. 176 recante misure urgenti di sostegno
nel settore energetico e di finanza pubblica:
"Art. 15. Disposizioni finanziarie
1. Al fine di adeguare i contratti per prestazioni di
lavoro a tempo determinato gia' stipulati con le agenzie di
somministrazione di lavoro interinale di cui all'articolo
103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e' autorizzata la spesa di euro 1.558.473 per l'anno
2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro
1.558.473 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 9-bis, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 91.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e'
autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l'anno
2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite
entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali ed e' corrispondentemente ridotto
l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2,
lettera b) del medesimo articolo 1 del decreto-legge 115
del 2022.
4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una
dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023,
453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di
euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno
2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni
di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno
2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di
euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e
72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinate
all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una
quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500
milioni di euro per l'anno 2023, e' accantonata e resa
indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla
vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo
5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 8,
9, 14 e dai commi 3 e 4 del presente articolo, determinati
in 6.037,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.546,459
milioni di euro per l'anno 2023, 515,4 milioni di euro per
l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6
milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per
l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1
milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per
l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66
milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per
l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che
aumentano ai fini della compensazione degli effetti in
termini di fabbisogno a 10.037,454 per l'anno 2022 e in
termini di indebitamento netto a 10.355 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di
competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per
gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto;
b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023,
513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di
euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno
2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di
euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029,
65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro
per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3
milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti
dall'articolo 9, comma 1, lettera a);
c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 5,
comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario;
d) quanto a 45,8 milioni di euro per l'anno 2034,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
e) quanto a 115,46 milioni di euro per l'anno 2023,
e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 48,5
milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per
l'anno 2023 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dagli articoli 2, 3 e 14;
f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023,
1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli
articoli 2 e 3;
g) mediante il ricorso all'indebitamento
autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei
deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di
approvazione della relazione presentata al Parlamento ai
sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
6. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234,
e' sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto
in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di
cui al comma 5, lettera g).
7. All'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole «e 2022»,
inserire le seguenti: «e in via definitiva dall'anno 2023»;
b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le
lettere b) e c).
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario
2023 la facolta' di cui all'articolo 30, comma 2, lettera
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere
utilizzata una sola volta per le medesime risorse.».
8. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario,
puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la
cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa."
Note al comma 872
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"2. Al fine di dare attuazione a interventi in
materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a
5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2022 e' destinata all'assegno
universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi
sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a
valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo."
Note al comma 873
Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle
note al comma 804.
Note al comma 874
Il riferimento al testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle note al comma 804.
Note al comma 877
Si riporta il testo dell'articolo 22-bis della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 22-bis Programmazione finanziaria e accordi tra
Ministeri
1. Nell'ambito del contributo dello Stato alla
definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base
degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di
economia e finanza di cui all'articolo 10, e di quanto
previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel
suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di
ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero.
Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono
essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo
in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a
quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da
conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori
iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa
di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della
legislazione vigente e degli obiettivi programmatici
indicati nel Documento di economia e finanza, propongono
gli interventi da adottare con il disegno di legge di
bilancio.
3. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro
di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalita' e
i termini per il monitoraggio del conseguimento degli
obiettivi di spesa, anche in termini di quantita' e
qualita' di beni e servizi erogati. A tal fine, negli
accordi sono indicati gli interventi che si intende porre
in essere per la loro realizzazione e il relativo
cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo
di ciascun anno con appositi decreti interministeriali
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e
delle finanze. I medesimi accordi possono essere
aggiornati, anche in considerazione di successivi
interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto
dei medesimi accordi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa
il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli
accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede
trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze
entro il 15 luglio.
5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi
in essere nell'esercizio precedente, una relazione che
illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi
previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato
raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto
emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei
commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono
allegate al Documento di economia e finanza."
Note al comma 880
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia):
"Art. 5 Spese ripetibili e non ripetibili
1. Sono spese ripetibili:
a) le spese di spedizione, i diritti e le
indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le
notificazioni;
b) le spese relative alle trasferte per il
compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il
processo
c) le spese e le indennita' per i testimoni;
d) gli onorari, le spese e le indennita' di
trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli
ausiliari del magistrato ad esclusione degli interpreti e
dei traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143
codice di procedura penale;
e) le indennita' di custodia;
f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti
del magistrato;
g) le spese per la demolizione di opere abusive e
la riduzione in pristino dei luoghi;
h) le spese straordinarie;
i) le spese di mantenimento dei detenuti.
i-bis) le spese relative alle prestazioni previste
dall'articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni
medesime.
2. Sono spese non ripetibili:
a) le indennita' dei magistrati onorari, dei
giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
b) le spese relative alle trasferte dei magistrati
professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto
in luogo diverso da quello di normale convocazione.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del
codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese
per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per
l'estero."
Note al comma 883
Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche)
Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione
1. Al fine di perseguire la progressiva
armonizzazione dei trattamenti economici accessori del
personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o
area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di
cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi
trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione,
distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,
possono destinare apposite risorse alla componente
variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per
l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
della spesa di personale e in coerenza con la normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31
dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto
ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i
requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare,
oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i
predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore a una percentuale della componente stabile dei
fondi medesimi definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
rispettare ai fini della partecipazione alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto
tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre
2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti
di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio
e retribuzione complessiva.
4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica,
in via sperimentale, anche alle universita' statali
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di
cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato
comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, e dell'indicatore di sostenibilita'
economico-finanziaria, come definito agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto
legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e'
individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base
degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta
l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui
al presente comma.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di
cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore
di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria
della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
per la partecipazione alla sperimentazione, previa
individuazione di specifici meccanismi che consentano
l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione,
le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal presente
comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla
Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto
interministeriale del 25 luglio 1994, e successive
modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via
permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5
nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni
pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario
nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che
compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
misure correttive."