art. 1 note (parte 23)

           	
				
 
    

              Note al comma 800
              Si riporta il testo degli articoli 1 e 19  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.1 65, recante  norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche:
                "Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione  (Art.  1
          del D.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1  del
          D.lgs. n. 80 del 1998)
                1. Le disposizioni del presente decreto  disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di:
                  a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici;
                  b) razionalizzare il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
                  c)  realizzare  la  migliore  utilizzazione   delle
          risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,  assicurando
          la formazione e lo sviluppo professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica.
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.
                3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica."
                "Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali
                1. Ai fini del conferimento di  ciascun  incarico  di
          funzione dirigenziale si tiene  conto,  in  relazione  alla
          natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
          alla  complessita'  della  struttura   interessata,   delle
          attitudini e  delle  capacita'  professionali  del  singolo
          dirigente,   dei   risultati   conseguiti   in   precedenza
          nell'amministrazione  di  appartenenza  e  della   relativa
          valutazione,  delle  specifiche  competenze   organizzative
          possedute,   nonche'   delle   esperienze   di    direzione
          eventualmente  maturate  all'estero,  presso   il   settore
          privato o presso altre amministrazioni  pubbliche,  purche'
          attinenti al conferimento  dell'incarico.  Al  conferimento
          degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non  si
          applica l'articolo 2103 del codice civile.
                1-bis.  L'amministrazione  rende  conoscibili,  anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
                1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali  possono  essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
                2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni.
                3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6.
                4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.
                4-bis. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7.
                5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6.
                5-ter. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7.
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
                6-bis. Fermo restando il contingente complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque.
                6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
                6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
          8 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente.
                7.
                8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo.
                9. Degli incarichi di cui ai commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
                10.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali.
                11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
                12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma  1,
          il conferimento degli incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
                12-bis.  Le  disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi."
              Note al comma 801
              Il  riferimento  al  testo  dell'articolo   116   della
          Costituzione e' riportato nelle note al comma 791.
              Note al comma 802
              Il riferimento al testo dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato  nelle  note
          al comma 452.
              Note al comma 804
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015):
                "200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio."
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del  decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante  disposizioni
          urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica:
                "Art. 10 Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi
                1.  Al  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti ulteriori modifiche:
                  a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»;
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  «30
          giugno 2005» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  ottobre
          2005».
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina.
                3.   Il   comma   2-quater   dell'articolo   5    del
          decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e
          successive modificazioni, e' abrogato.
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
              Note al comma 805
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  29,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016), come modificato dalla  presente
          legge:
                "29. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  istituita,
          presso il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la
          Commissione tecnica per i fabbisogni  standard  di  cui  al
          decreto  legislativo  26  novembre   2010,   n.   216.   la
          Commissione e' formata da quattordici  componenti,  di  cui
          uno, con funzioni di presidente, designato  dal  Presidente
          del Consiglio dei  ministri,  tre  designati  dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze, uno designato  dal  Ministro
          dell'interno, uno designato dal Ministro delegato  per  gli
          affari   regionali   e   le   autonomie,   uno    designato
          dall'Autorita' politica delegata  in  materia  di  coesione
          territoriale,  uno  designato  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica, tre designati dall'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani, di cui uno in  rappresentanza  delle  aree
          vaste, e tre designati dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome."
              Note al comma 806
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   119   della
          Costituzione della Repubblica italiana:
                "Art.  119.  I  Comuni,  le   Province,   le   Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata  e  di  spesa,  nel  rispetto  dell'equilibrio  dei
          relativi bilanci, e concorrono ad  assicurare  l'osservanza
          dei    vincoli    economici    e    finanziari    derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea
                I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio.
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante.
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite.
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni.
              La Repubblica riconosce le peculiarita' delle  Isole  e
          promuove le misure necessarie  a  rimuovere  gli  svantaggi
          derivanti dall'insularita'.
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di
          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso
          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio
          di bilancio. E'  esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti dagli stessi contratti."
              Note al comma 814
              Il  riferimento  al  testo  dell'articolo   119   della
          Costituzione della Repubblica italiana  e'  ripotato  nelle
          note al comma 806.
              Note al comma 815
              Si riporta il testo dell'articolo 40 del  decreto-legge
          23 settembre 2022, n. 144, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 novembre 2022,  n.  175,  recante  ulteriori
          misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
          produttivita' delle imprese, politiche  sociali  e  per  la
          realizzazione del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
          (PNRR), come modificato dalla presente legge:
                "Art. 40  Ulteriori  disposizioni  di  sostegno  alle
          imprese
                1.   L'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge  28  ottobre
          2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          dicembre 2020, n. 176, e'  prorogata  al  30  giugno  2023,
          salva disdetta da parte dell'interessato.
                1-bis. Per  le  domande  di  finanziamento  agevolato
          riferite  alla   linea   progettuale   "Rifinanziamento   e
          ridefinizione  del  fondo  394/81  gestito  da  SIMEST"   -
          sub-misura del PNRR M1.C2.I5,  presentate  a  valere  sulla
          delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato
          agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della  legge
          27 dicembre 2017, n.  205,  di  cui  all'avviso  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4  ottobre  2021,  come
          modificata  dalla  delibera  del  31  marzo  2022,  di  cui
          all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8
          aprile 2022, ed eccedenti il limite  di  spesa  previsto  a
          copertura del  suddetto  intervento  dall'articolo  11  del
          decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9  novembre  2021,  n.  156,  si
          provvede, nei  limiti  e  alle  condizioni  previsti  dalla
          vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza
          minore (de minimis), a valere  sulle  risorse  disponibili,
          come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di
          cui all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della  legge
          30 dicembre  2021,  n.  234,  sul  fondo  rotativo  di  cui
          all'articolo 2, primo comma, del  decreto-legge  28  maggio
          1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo  di  euro
          700 milioni, e sulla quota di  risorse  del  fondo  di  cui
          all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  24   aprile   2020,   n.   27,   per   il   connesso
          cofinanziamento a  fondo  perduto,  fino  ad  un  ammontare
          massimo di euro 180 milioni."
              Note al comma 816
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  322,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007), come  modificato  dalla  presente
          legge:
                "322. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, da adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, d'intesa con la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano,  sono  effettuate
          le regolazioni finanziarie  delle  maggiori  entrate  nette
          derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e  sono
          definiti i criteri e le  modalita'  per  la  corrispondente
          riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle
          province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente comma
          non trova applicazione per gli anni dal 2023 al  2033.  Per
          ciascuno degli  anni  dal  2016  al  2022,  la  regolazione
          finanziaria  e'  definita   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanare entro il 28 febbraio 2023.  In  mancanza  dei  dati
          definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i  dati  relativi
          all'annualita' 2021. Per ciascun anno  dall'esercizio  2023
          all'esercizio 2029 si procede alla regolazione  finanziaria
          di una annualita', fatta salva  la  facolta'  regionale  di
          disporre   anticipatamente   la   regolazione    di    piu'
          annualita'."
              Note al comma 817
              Si riporta il testo del comma 64, dell'articolo 2,  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,
          recante  disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria   e
          finanziaria, come modificato dalla presente legge:
                "Art. 2 Misure in materia di riscossione
                Omissis
                64. I trasferimenti erariali in favore delle  regioni
          sono ridotti in misura pari al  maggior  gettito  derivante
          dalle disposizioni di cui ai commi 55  e  63.  Il  presente
          comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033.
          Per ciascuno degli anni dal 2016 al  2022,  la  regolazione
          finanziaria  e'  definita   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano,  da
          emanare entro il 28 febbraio 2023.  In  mancanza  dei  dati
          definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i  dati  relativi
          all'anno  2021.  Per  ciascun  anno   dall'esercizio   2023
          all'esercizio 2029 si procede alla regolazione  finanziaria
          di una annualita', fatta salva  la  facolta'  regionale  di
          disporre   anticipatamente   la   regolazione    di    piu'
          annualita'."
              Note al comma 818
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del   decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante  disposizioni  in
          materia di autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto
          ordinario e delle province, nonche' di  determinazione  dei
          costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario:
                "Art.  9  Attribuzione  alle  regioni   del   gettito
          derivante dalla lotta all'evasione fiscale
                1.  E'  assicurato  il  riversamento   diretto   alle
          regioni, in coerenza con quanto previsto  dall'articolo  9,
          comma 1, lettera c), numero 1), della citata  legge  n.  42
          del 2009, in relazione ai principi  di  territorialita'  di
          cui all'articolo 7, comma 1,  lettera  d),  della  medesima
          legge  n.  42  del  2009,  dell'intero  gettito   derivante
          dall'attivita' di  recupero  fiscale  riferita  ai  tributi
          propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei
          tributi erariali di cui al presente decreto.
                2. E' altresi' attribuita alle regioni, in  relazione
          ai principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma
          1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota
          del gettito riferibile  al  concorso  della  regione  nella
          attivita'  di  recupero  fiscale   in   materia   di   IVA,
          commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista  dal
          presente decreto.  Ai  sensi  dell'articolo  25,  comma  1,
          lettera b),  della  medesima  legge  n.  42  del  2009,  le
          modalita' di condivisione degli  oneri  di  gestione  della
          predetta attivita' di recupero  fiscale  sono  disciplinate
          con specifico atto convenzionale sottoscritto  tra  regione
          ed Agenzia delle entrate.
                3. Qualora vengano attribuite alle regioni  ulteriori
          forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali,
          e' contestualmente riversata alle  regioni  una  quota  del
          gettito  riferibile  al  concorso   della   regione   nella
          attivita' di recupero fiscale relativa ai predetti tributi,
          in coerenza a quanto previsto dal comma 2.
                4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono stabilite le modalita'  di  attribuzione  alle
          regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3."
              Note al comma 819
              Si riporta il testo del comma 20, dell'articolo 6,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  recante
          misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria  e
          di competitivita' economica:
                "Art.  6   Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi
                1.-19. Omissis
                20. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  in  via  diretta  alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,  per
          i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
          coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
          una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti  erariali
          di cui all'art. 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  a
          favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
          essere successivamente svincolata e destinata alle  regioni
          a statuto ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito
          dall'art. 3  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che  aderiscono
          volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
          Ai fini ed agli effetti di cui al  periodo  precedente,  si
          considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario  che
          hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla  media
          nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al  netto
          delle spese per i ripiani  dei  disavanzi  sanitari  e  del
          surplus di spesa rispetto agli  obiettivi  programmati  dal
          patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
          di  stabilita'  interno.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          sentita  la  Conferenza   Stato-Regioni,   sono   stabiliti
          modalita', tempi e criteri per  l'attuazione  del  presente
          comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
          due rappresentanti delle  Assemblee  legislative  regionali
          designati d'intesa tra loro  nell'ambito  della  Conferenza
          dei Presidenti dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e
          delle province autonome di cui agli  articoli  5,  8  e  15
          della legge  4  febbraio  2005,  n.  11.  Il  rispetto  del
          parametro e' considerato  al  fine  della  definizione,  da
          parte della  regione,  della  puntuale  applicazione  della
          disposizione recata in termini di principio  dal  comma  28
          dell'articolo 9 del  presente  decreto.  In  aggiunta  alle
          risorse  accantonate  ai  sensi  del  secondo  periodo,   a
          decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 e'  stanziato
          un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a  spese
          di investimento,  da  attribuire  alle  regioni  a  statuto
          ordinario che hanno rispettato il parametro di  virtuosita'
          di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti  con  il
          decreto di cui al quarto periodo.
                Omissis."
              Note al comma 820
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  589,  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024):
                "589.  Al  fine  di  consentire  agli   enti   locali
          l'adozione di iniziative per la promozione della legalita',
          nonche' di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o  in
          favore degli amministratori locali che hanno subito episodi
          di  intimidazione  connessi  all'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali esercitate, nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'interno  e'  istituito  un  fondo  con  una
          dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno
          degli anni dal 2022  al  2024.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, sono definiti i criteri e le  modalita'  di
          ripartizione del fondo."
              Note al comma 821
              Si  riporta  il   testo   dell'articolo   11-ter,   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da  COVID-19,  nonche'
          per il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi
          nel settore elettrico):
                "Art. 11-ter Ulteriori misure urgenti in  materia  di
          regioni e province autonome
                1.  In  considerazione  del  protrarsi  del  contesto
          epidemiologico  emergenziale  legato  alla  diffusione  del
          COVID-19 e dell'impegno derivante dall'accelerazione  della
          campagna vaccinale, anche al fine di sostenere  i  relativi
          interventi:
                  a)   per   l'anno   2022,   il   termine   previsto
          dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
          118, per l'adozione dei bilanci  di  esercizio  per  l'anno
          2021 degli enti di cui all'articolo 19,  comma  2,  lettera
          b), punto i), e lettera c), del citato decreto  legislativo
          n. 118 del 2011 e' prorogato al 31 maggio 2022;
                  b) i termini di cui all'articolo 32, comma  7,  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (52), sono cosi'
          modificati per l'anno 2022:
                    1) i bilanci di esercizio  dell'anno  2021  degli
          enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i),
          e lettera c), del citato decreto  legislativo  n.  118  del
          2011 sono approvati dalla  giunta  regionale  entro  il  15
          luglio 2022;
                    2) il bilancio  consolidato  dell'anno  2021  del
          servizio sanitario  regionale  e'  approvato  dalla  giunta
          regionale entro il 15 settembre 2022.
                2. All'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre
          2021, n. 234, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          «Per il pay back relativo all'anno 2020 le disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano  nei  limiti  di  quanto
          effettivamente versato  dalle  aziende  farmaceutiche  alla
          data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  27  gennaio
          2022, n. 4».
                3. Al fine di sostenere gli investimenti  e  a  causa
          del perdurare della pandemia di COVID-19,  non  si  applica
          per l'esercizio 2022 la  disciplina  prevista  all'articolo
          111, comma 2-novies, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020, n. 77. Per l'anno 2022 le regioni a statuto ordinario
          rinunciano al contributo di cui  alla  tabella  1  allegata
          alla   legge   30   dicembre   2018,   n.   145,   che   e'
          corrispondentemente  ridotto  dell'importo   previsto   per
          ciascuna regione alla colonna "Ripartizione regionale della
          quota annuale  da  riacquisire  al  bilancio  dello  Stato,
          articolo 111, comma 2-novies del DL 34/2020" della  tabella
          1 allegata al citato decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
          per un totale complessivo di 50 milioni di euro. Le regioni
          a statuto ordinario stanziano risorse per investimenti  per
          le medesime finalita' e secondo le  modalita'  e  procedure
          previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge
          30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2022, ciascuna secondo
          gli importi previsti dalla tabella  1  allegata  al  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  per  un   totale
          complessivo di 50 milioni di euro."
              Note al comma 822
              Il riferimento al testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e' riportato nelle  note
          al comma 252
              Note al comma 824
              Si riporta il testo dell'articolo 5, del  decreto-legge
          23 settembre 2022, n. 144, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 novembre 2022,  n.  175,  recante  Ulteriori
          misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
          produttivita' delle imprese, politiche  sociali  e  per  la
          realizzazione del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
          (PNRR), come modificato dalla presente legge:
                "Art. 5 Misure straordinarie in favore delle  regioni
          e degli enti locali
                1. Il contributo straordinario  di  cui  all'articolo
          27, comma 2,  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,
          n. 34, come incrementato dall'articolo  40,  comma  3,  del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91,  e
          dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022,  n.  115,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  settembre
          2022, n. 142, e' incrementato per l'anno 2022 di  ulteriori
          200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni  di  euro
          in favore dei comuni e per 40 milioni  di  euro  in  favore
          delle  citta'  metropolitane   e   delle   province.   Alla
          ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  per
          gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in  sede
          di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
          entro il 31 ottobre  2022,  in  relazione  alla  spesa  per
          utenze di energia elettrica e gas.
                2. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  pari  a  200
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 43.
                3. Allo scopo di contribuire a far fronte ai maggiori
          costi  determinati  dall'aumento  dei  prezzi  delle  fonti
          energetiche e dal perdurare degli effetti  della  pandemia,
          il  livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
          nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
          1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni
          di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111.
                4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma  3
          del  presente  articolo,  nonche'  delle  risorse  di   cui
          all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022,
          n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote  di  accesso
          al fabbisogno sanitario indistinto  corrente  rilevate  per
          l'anno 2022,  accedono  tutte  le  regioni  e  le  province
          autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   in   deroga   alle
          disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie
          speciali   il   concorso   regionale   e   provinciale   al
          finanziamento sanitario corrente.
                5. Le regioni e le Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano  possono  riconoscere  alle   strutture   sanitarie
          private  accreditate  nell'ambito  degli  accordi   e   dei
          contratti  di  cui  all'articolo  8-quinquies  del  decreto
          legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  anche  in  deroga
          all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, per  le  finalita'  richiamate
          nel comma  3  del  presente  articolo,  un  contributo  una
          tantum, a valere sulle risorse ripartite con il decreto  di
          cui al comma 4, non superiore allo 0,8 per cento del  tetto
          di spesa assegnato per l'anno 2022, a  fronte  di  apposita
          rendicontazione,  da  parte  della  struttura  interessata,
          dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo
          anno per le utenze di energia  elettrica  e  gas,  comunque
          ferma restando la garanzia  dell'equilibrio  economico  del
          Servizio sanitario regionale.
                6. Agli oneri derivanti  dal  comma  3,  pari  a  400
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 43.
                6-bis. Le regioni e le province auto-nome di Trento e
          di Bolzano, per l'anno 2023, ferme  restando  le  priorita'
          relative alla copertura dei debiti fuori  bilancio  e  alla
          salvaguardia   degli   equilibri   di   bilancio,   possono
          utilizzare prioritariamente per il finanziamento  di  spese
          correnti connesse con l'e-emergenza energetica in corso  la
          quota  libera  dell'avanzo  di  amministrazione   dell'anno
          precedente  dopo  l'approvazione  del   rendi-conto   della
          gestione  dell'esercizio  2022  da   parte   della   giunta
          regionale  o  provinciale,  anche  prima  del  giudizio  di
          parifica della se-zione regionale di controllo della  Corte
          dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da
          parte del consiglio regionale o provinciale.
                6-ter. Per l'anno  2022,  l'articolo  158  del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  non  si
          applica in relazione  alle  risorse  trasferite  agli  enti
          locali  ai  sensi  di  norme  di  legge  per   fronteggiare
          l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19,   nonche'   in
          relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai
          medesimi enti per sostenere i maggiori  oneri  relativi  ai
          consumi di energia elettrica e gas."
              Note al comma 826
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   16-ter   del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  recante
          disposizioni urgenti  in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica:
                "Art.   16-ter.   Disposizioni   urgenti    per    il
          potenziamento  delle  funzioni  dei  segretari  comunali  e
          provinciali
                1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma
          2 dell'articolo 13 del regolamento di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha  la
          durata di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di
          due mesi presso uno o piu'  comuni.  Durante  il  corso  e'
          effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento,
          secondo i criteri stabiliti  dal  Consiglio  direttivo  per
          l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.  Nel
          biennio  successivo  alla  data  della  prima  nomina,   il
          segretario  reclutato  a  seguito  del  corso-concorso   di
          formazione di cui al presente comma e' tenuto,  a  pena  di
          cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali  e
          provinciali, ad assolvere a obblighi formativi  suppletivi,
          in misura pari ad  almeno  120  ore  annuali,  mediante  la
          partecipazione a corsi  organizzati,  anche  con  modalita'
          telematiche,     nell'ambito      della      programmazione
          dell'attivita' didattica di cui all'articolo 10,  comma  7,
          lettera b), del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213.
                2. Una quota non superiore al 30 per cento dei  posti
          del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo'  essere  riservata
          ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, che siano in possesso dei  titoli  di  studio
          previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali
          e provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno
          cinque anni in  posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle
          quali e'  previsto  il  possesso  dei  medesimi  titoli  di
          studio.
                3. Le disposizioni del comma  1  si  applicano  anche
          alle procedure  di  reclutamento  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, per le quali non sia  stato  avviato  il  relativo
          corso di formazione.
                4. Dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione  del   presente   decreto,   per   quanto   non
          diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano
          ad  applicarsi  le  disposizioni   dell'articolo   13   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
                5. Al fine di sopperire con urgenza alla  carenza  di
          segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in
          riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti
          al sesto corso-concorso  selettivo  di  formazione  per  il
          conseguimento   dell'abilitazione   richiesta    ai    fini
          dell'iscrizione di  224  segretari  comunali  nella  fascia
          iniziale  dell'Albo  nazionale  dei  segretari  comunali  e
          provinciali, di cui al decreto del  Capo  del  Dipartimento
          per  gli  affari  interni  e  territoriali  del   Ministero
          dell'interno 18 dicembre 2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - 4a Serie speciale -  n.  102  del  28  dicembre
          2018, una sessione aggiuntiva del  corso-concorso  previsto
          dal comma 2 dell'articolo 13  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
          465, destinata a 223 borsisti ai  fini  dell'iscrizione  di
          ulteriori 172  segretari  comunali  nella  fascia  iniziale
          dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
                6. Alla sessione aggiuntiva di cui al  comma  5  sono
          ammessi i candidati che  abbiano  conseguito  il  punteggio
          minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di  cui
          al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla  sessione
          ordinaria e non si siano collocati  in  posizione  utile  a
          tale fine, secondo  l'ordine  della  relativa  graduatoria,
          nonche', su domanda e previa verifica della permanenza  dei
          requisiti, i candidati che,  essendo  risultati  idonei  ai
          concorsi per l'accesso al terzo,  al  quarto  e  al  quinto
          corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla  frequentazione
          dei corsi stessi, a condizione che  abbiano  conseguito  il
          punteggio minimo di idoneita'.
                7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  5
          del presente articolo si provvede con le modalita'  di  cui
          all'articolo  7,  comma  31-sexies,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10,  comma  5,
          del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
                8.  L'iscrizione   dei   vincitori   della   sessione
          aggiuntiva di  cui  al  comma  5  nell'Albo  nazionale  dei
          segretari comunali e provinciali e' comunque subordinata al
          conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione,
          rilasciata in conformita' alla disciplina vigente.
                9. Nei tre anni successivi alla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, nei
          comuni aventi popolazione fino  a  5.000  abitanti,  ovvero
          popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso  di
          comuni che  abbiano  stipulato  tra  loro  convenzioni  per
          l'ufficio di segreteria, qualora sia  vacante  la  sede  di
          segreteria, singola o  convenzionata,  e  la  procedura  di
          pubblicizzazione finalizzata  alla  nomina  del  segretario
          titolare  ai  sensi  dell'articolo   15,   comma   4,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia  andata  deserta  e
          non risulti possibile assegnare un segretario  reggente,  a
          scavalco, con riferimento al contingente  di  personale  in
          disponibilita', le funzioni  attribuite  al  vicesegretario
          possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su
          richiesta del sindaco, previa autorizzazione del  Ministero
          dell'interno, per  un  periodo  comunque  non  superiore  a
          ventiquattro mesi complessivi, da un funzionario  di  ruolo
          in servizio da almeno due anni presso un  ente  locale,  in
          possesso dei requisiti per la partecipazione  al  concorso,
          previo assenso dell'ente locale di appartenenza e  consenso
          dello stesso interessato. Il sindaco e' tenuto  ad  avviare
          una nuova procedura di pubblicizzazione per la  nomina  del
          segretario titolare entro i novanta  giorni  successivi  al
          conferimento delle funzioni di cui al  periodo  precedente.
          Il funzionario incaricato  e'  tenuto  ad  assolvere  a  un
          obbligo  formativo   di   almeno   20   ore   mediante   la
          partecipazione a corsi, anche  con  modalita'  telematiche,
          secondo le  modalita'  stabilite  dal  Consiglio  direttivo
          dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a
          valere sulle risorse disponibili  a  legislazione  vigente.
          Resta salva per il Ministero dell'interno  la  possibilita'
          di assegnare, in  ogni  momento,  un  segretario  reggente,
          anche a scavalco.
                10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo
          si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi
          indicati  stipuli  una   convenzione   per   l'ufficio   di
          segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma  1,  del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  o  ne
          abbia una in corso, purche' la sede di  segreteria  risulti
          vacante.
                11.  La  classe  di  segreteria   delle   convenzioni
          previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di  cui
          al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   e'
          determinata dalla somma degli abitanti di  tutti  i  comuni
          convenzionati.
                12. Le modalita' e la  disciplina  di  dettaglio  per
          l'applicazione  dei  nuovi   criteri   di   classificazione
          previsti dal  presente  articolo,  compresa  la  disciplina
          della relativa fase transitoria, sono definite con  decreto
          del  Ministro  dell'interno,  da  adottare,  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto,  ai  sensi  dell'articolo
          10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012,
          n.  174,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
          dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di  quanto  stabilito
          dall'articolo  99  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
                13. I nuovi criteri di classificazione  previsti  dal
          presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto  di
          cui al comma 12. Per le convenzioni  stipulate  sulla  base
          dei nuovi criteri, ai segretari  posti  in  disponibilita',
          titolari  di  sedi   convenzionate,   e'   corrisposto   il
          trattamento economico in godimento presso l'ultima sede  di
          servizio, previsto dal contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro di categoria, con esclusione della  retribuzione  di
          posizione, che e' riconosciuta nella misura pari  a  quella
          stabilita per il comune capofila."
              Note al comma 827
              Il  riferimento  al  testo  dell'articolo  16-ter   del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8  e'
          riportato nelle note al comma 826.

    
    

              Note al comma 828
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   31-bis   del
          decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,
          recante disposizioni urgenti  per  l'attuazione  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e   per   la
          prevenzione delle infiltrazioni mafiose:
                "Art. 3 -bis. Potenziamento amministrativo dei comuni
          e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno
                1.  Al  solo  fine  di  consentire  l'attuazione  dei
          progetti  previsti  dal  Piano  nazionale  di   ripresa   e
          resilienza   (PNRR),   i   comuni   che   provvedono   alla
          realizzazione  degli  interventi  previsti   dai   predetti
          progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          all'articolo 259, comma 6,  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con  contratto
          a   tempo   determinato   personale   con   qualifica   non
          dirigenziale in possesso di specifiche professionalita' per
          un  periodo  anche  superiore  a  trentasei  mesi,  ma  non
          eccedente la durata di completamento del  PNRR  e  comunque
          non oltre il 31 dicembre 2026,  nel  limite  di  una  spesa
          aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto  della
          media delle  entrate  correnti  relative  agli  ultimi  tre
          rendiconti  approvati,  considerate  al  netto  del   fondo
          crediti di dubbia esigibilita' stanziato  nel  bilancio  di
          previsione,  per  la  percentuale   distinta   per   fascia
          demografica indicata nella tabella 1  annessa  al  presente
          decreto.   Le   predette   assunzioni   sono    subordinate
          all'asseverazione da parte  dell'organo  di  revisione  del
          rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La  spesa
          di  personale  derivante  dall'applicazione  del   presente
          comma,  anche  nel  caso  di  applicazione  del  regime  di
          "scavalco condiviso" previsto  dalle  vigenti  disposizioni
          contrattuali, non  rileva  ai  fini  dell'articolo  33  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  e
          dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296.
                2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1,  con
          specifico riferimento alle attivita' di  supporto  riferite
          ai progetti ivi indicati, nonche' per le finalita'  di  cui
          all'articolo 9, comma  10,  presso  il  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
          e  delle  finanze  sono  istituiti  un  posto  di  funzione
          dirigenziale di livello  generale  per  lo  svolgimento  di
          attivita' di consulenza, studio e ricerca  e  un  posto  di
          funzione  dirigenziale  di  livello  non  generale  per  lo
          svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca  e
          presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero e'
          istituito un posto  di  funzione  dirigenziale  di  livello
          generale per lo svolgimento  di  attivita'  di  consulenza,
          studio   e   ricerca;   si   applicano   le    disposizioni
          dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021,
          n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
          2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
          a  598.858  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2021,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al   medesimo   Ministero.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.
                3. Le disposizioni del comma 1, per  le  finalita'  e
          con le modalita' ivi previste, si applicano anche ai comuni
          strutturalmente deficitari  o  sottoposti  a  procedura  di
          riequilibrio  finanziario   pluriennale   o   in   dissesto
          finanziario secondo quanto  previsto  dagli  articoli  242,
          243, 243-bis, 243-ter e 244 del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa  verifica  della
          Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali
          di cui all'articolo 155  del  predetto  testo  unico,  come
          ridenominata  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  7,   del
          decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,  n.  213,  da
          effettuare  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento   della
          richiesta inoltrata dai comuni interessati.
                4. Alle assunzioni a tempo determinato  previste  dai
          commi 1 e 3 i  comuni  possono  applicare  le  disposizioni
          previste dagli articoli 1,  comma  3,  3-bis  e  3-ter  del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
                5. Al fine del  concorso  alla  copertura  dell'onere
          sostenuto dai comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000
          abitanti per le assunzioni previste dai commi  1  e  3,  e'
          istituito un apposito fondo nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni  di
          euro annui per ciascuno degli anni dal  2022  al  2026.  Le
          predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori  dei
          progetti previsti dal PNRR con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, adottato su proposta  del  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione,  di  concerto  con   il
          Ministro dell'interno e con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-Citta'   ed
          autonomie  locali,  sulla  base  del   monitoraggio   delle
          esigenze assunzionali. A tale  fine  i  comuni  interessati
          comunicano al Dipartimento della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il  30  luglio
          2022, le esigenze di personale connesse alla carenza  delle
          professionalita' strettamente necessarie all'attuazione dei
          predetti progetti il cui costo non e' sostenibile a  valere
          sulle risorse  disponibili  nel  bilancio  degli  enti.  Il
          comune beneficiario  e'  tenuto  a  riversare  ad  apposito
          capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo  del
          contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
                6. Agli oneri  derivanti  dal  comma  5,  pari  a  30
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2022  al
          2026, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307.
                7. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,
          nonche' al fine di accelerare la definizione e l'attuazione
          degli  interventi  previsti  dalla  politica  di   coesione
          dell'Unione  europea   e   nazionale   per   i   cicli   di
          programmazione 2014-2020  e  2021-2027,  l'Agenzia  per  la
          coesione   territoriale   puo'   stipulare   contratti   di
          collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi  e
          comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con  professionisti
          e  personale  in  possesso  di  alta  specializzazione,  da
          destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel
          limite di una spesa complessiva di 67 milioni  di  euro,  a
          carico  delle  disponibilita'   del   Programma   operativo
          complementare al Programma operativo nazionale  "Governance
          e  capacita'  istituzionale   2014-2020",   di   cui   alla
          deliberazione  del  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE) n. 47/2016  del  10  agosto
          2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del  16
          febbraio  2017,  integrato  sul  piano  finanziario   dalla
          deliberazione del CIPE  n.  36/2020  del  28  luglio  2020,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2  settembre
          2020. I contratti di cui al presente  comma  non  danno  in
          alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei  ruoli
          dell'Agenzia.
                8. Il personale di cui  al  comma  7  e'  selezionato
          dall'Agenzia per la coesione territoriale con le  modalita'
          e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5  e  seguenti,
          del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2021,   n.   113.
          L'Agenzia, previa ricognizione dei  fabbisogni  degli  enti
          beneficiari,  avuto  anche  riguardo   agli   esiti   della
          procedura concorsuale di cui all'articolo 1,  commi  179  e
          seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a  quanto
          previsto dal comma  5  del  presente  articolo,  individua,
          sentiti  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  la  Conferenza
          Stato-Citta' ed autonomie  locali,  entro  il  20  febbraio
          2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7
          del   presente   articolo   e   provvede   alla    relativa
          contrattualizzazione  e  assegnazione  entro  i  successivi
          sessanta giorni. I singoli  enti  beneficiari,  individuati
          dall'Agenzia per la coesione territoriale a  seguito  della
          ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volonta'
          di   procedere   direttamente   alla   selezione   e   alla
          contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a  quanto
          previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo
          predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto  dell'articolo
          7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n. 165. In  questo  caso  le  corrispondenti  risorse  sono
          trasferite dall'Agenzia agli  enti  beneficiari.  L'Agenzia
          per  la  coesione  territoriale   provvede   al   periodico
          monitoraggio  dell'attivita'   concretamente   svolta   dal
          personale.
                9. Il  personale  di  cui  ai  commi  7  e  8  presta
          assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli  enti
          di assegnazione  e  svolge,  in  particolare,  le  seguenti
          funzioni:   supporto   all'elaborazione   di    studi    di
          fattibilita'  tecnico-economica  nonche'  degli   ulteriori
          livelli  progettuali;  analisi  e   predisposizione   delle
          attivita' necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi
          del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per  la
          valorizzazione della cultura e della tradizione dei  comuni
          italiani, dei programmi operativi nazionali e  regionali  a
          valere sui  fondi  strutturali,  nonche'  degli  interventi
          finanziati  dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione;
          verifica,  controllo  e  monitoraggio  dell'esecuzione  dei
          lavori al fine del rispetto  degli  obiettivi  intermedi  e
          finali previsti dal programma di finanziamento.
                10. I comuni  con  popolazione  superiore  a  250.000
          abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo
          243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
          enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n. 267, possono procedere, con oneri a  carico  dei  propri
          bilanci, all'assunzione di collaboratori  con  contratto  a
          tempo determinato per le esigenze degli uffici  posti  alle
          dirette dipendenze del sindaco o  degli  assessori  di  cui
          all'articolo  90  del  predetto  testo  unico,  nei  limiti
          dell'80 per cento della spesa  sostenuta  per  le  medesime
          finalita'   nell'ultimo    rendiconto    precedente    alla
          deliberazione  della  citata  procedura   di   riequilibrio
          finanziario pluriennale."
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  97  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali):
                "Art. 97 Ruolo e funzioni
                1. Il comune  e  la  provincia  hanno  un  segretario
          titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per  la  gestione
          dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali,  di  cui
          all'articolo 102 e iscritto all'albo  di  cui  all'articolo
          98.
                2.  Il  segretario  comunale  e  provinciale   svolge
          compiti  di  collaborazione  e   funzioni   di   assistenza
          giuridico-amministrativa   nei   confronti   degli   organi
          dell'ente   in   ordine   alla   conformita'    dell'azione
          amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
                3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si
          avvalgano della facolta' prevista dal comma 1 dell'articolo
          108,  contestualmente  al  provvedimento  di   nomina   del
          direttore  generale  disciplinano,  secondo   l'ordinamento
          dell'ente e nel rispetto  dei  loro  distinti  ed  autonomi
          ruoli,  i  rapporti  tra  il  segretario  ed  il  direttore
          generale.
                4. Il segretario sovrintende allo  svolgimento  delle
          funzioni dei dirigenti e  ne  coordina  l'attivita',  salvo
          quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo
          108 il sindaco e  il  presidente  della  provincia  abbiano
          nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
                  a) partecipa con funzioni consultive,  referenti  e
          di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta  e
          ne cura la verbalizzazione;
                  b) esprime il parere di  cui  all'articolo  49,  in
          relazione alle sue competenze, nel caso in cui  l'ente  non
          abbia responsabili dei servizi;
                  c) roga, su richiesta dell'ente,  i  contratti  nei
          quali l'ente e' parte e autentica scritture private ed atti
          unilaterali nell'interesse dell'ente;
                  d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo
          statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal
          presidente della provincia;
                  e)  esercita  le  funzioni  di  direttore  generale
          nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.
                5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi, puo' prevedere un vicesegretario per coadiuvare il
          segretario e sostituirlo nei casi  di  vacanza,  assenza  o
          impedimento.
                6. Il rapporto di lavoro  dei  segretari  comunali  e
          provinciali e' disciplinato  dai  contratti  collettivi  ai
          sensi del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni."
              Note al comma 829
              Si riporta il testo dell'articolo 2,  comma  46,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008):
                "46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra  lo
          Stato e le regioni Lazio, Campania,  Molise  e  Sicilia  ai
          sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30  dicembre
          2004, n.  311,  con  i  quali  le  regioni  interessate  si
          obbligano al risanamento strutturale dei  relativi  servizi
          sanitari regionali, anche  attraverso  la  ristrutturazione
          dei debiti contratti, lo Stato e' autorizzato ad anticipare
          alle  predette  regioni,  nei  limiti   di   un   ammontare
          complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro,  la
          liquidita' necessaria per l'estinzione dei debiti contratti
          sui mercati finanziari e dei  debiti  commerciali  cumulati
          fino  al  31  dicembre  2005,  determinata   in   base   ai
          procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto
          delle  somme  gia'  erogate  a  titolo   di   ripiano   dei
          disavanzi."
              Si riporta il testo dell'articolo 3,  comma  17,  della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2004):
                "Art. 3 Disposizioni in materia di oneri sociali e di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici
                Omissis.
                17. Per gli enti di cui al  comma  16,  costituiscono
          indebitamento, agli effetti  dell'art.  119,  sesto  comma,
          della Costituzione, l'assunzione di mutui,  l'emissione  di
          prestiti obbligazionari, le  cartolarizzazioni  relative  a
          flussi  futuri  di  entrata,  a  crediti  e   a   attivita'
          finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma  incassata
          al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di
          swap  (cosiddetto  upfront),  le  operazioni   di   leasing
          finanziario stipulate  dal  1°  gennaio  2015,  il  residuo
          debito  garantito  dall'ente  a  seguito  della  definitiva
          escussione    della    garanzia.    Inoltre,    costituisce
          indebitamento  il  residuo  debito  garantito   a   seguito
          dell'escussione   della   garanzia   per   tre   annualita'
          consecutive, fermo  restando  il  diritto  di  rivalsa  nei
          confronti del debitore originario.
                Dal 2015, gli enti di  cui  al  comma  16  rilasciano
          garanzie solo a favore  dei  soggetti  che  possono  essere
          destinatari di contributi agli investimenti  finanziati  da
          debito e per  le  finalita'  definite  dal  comma  18.  Non
          costituiscono indebitamento, agli effetti del  citato  art.
          119, le operazioni che non comportano  risorse  aggiuntive,
          ma  consentono  di  superare,  entro  il   limite   massimo
          stabilito dalla normativa statale vigente,  una  momentanea
          carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e'
          gia' prevista idonea copertura di  bilancio.  Inoltre,  non
          costituiscono  indebitamento,  agli  effetti   del   citato
          articolo 119, le operazioni di revisione,  ristrutturazione
          o  rinegoziazione  dei  contratti   di   approvvigionamento
          finanziario  che  determinano  una  riduzione  del   valore
          finanziario delle passivita' totali. In caso di  estinzione
          anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia
          e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni  e  dagli
          enti locali sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato per  essere  riassegnati,  in  relazione  alla  parte
          capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato."
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  62  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in
          materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli
          schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42:
                "Art. 62 Mutui e altre forme di indebitamento
                1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto
          salvo quanto previsto dall'art. 40,  comma  2,  e'  ammesso
          esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle  leggi
          vigenti  in  materia,  con  particolare  riferimento   agli
          articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1°
          gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre
          2012, n. 243.
                2. Non puo'  essere  autorizzata  la  contrazione  di
          nuovo  indebitamento,  se  non  e'  stato   approvato   dal
          consiglio regionale il  rendiconto  dell'esercizio  di  due
          anni  precedenti  a  quello  al  cui  bilancio   il   nuovo
          indebitamento si riferisce.
                3. L'autorizzazione all'indebitamento,  concessa  con
          la legge di  approvazione  del  bilancio  o  con  leggi  di
          variazione del medesimo, decade al  termine  dell'esercizio
          cui il bilancio si riferisce.
                4. Le entrate derivanti da operazioni di debito  sono
          immediatamente  accertate  a  seguito  del  perfezionamento
          delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse,  e
          sono imputate agli esercizi in cui e' prevista  l'effettiva
          erogazione del finanziamento. Contestualmente e'  impegnata
          la spesa complessiva riguardante il rimborso dei  prestiti,
          con  imputazione  agli  esercizi  secondo   il   piano   di
          ammortamento, distintamente per la  quota  interessi  e  la
          quota capitale.
                5.  Le  somme  iscritte  nello  stato  di  previsione
          dell'entrata in relazione ad  operazioni  di  indebitamento
          autorizzate,  ma  non   perfezionate   entro   il   termine
          dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto  alle
          previsioni.
                6. Le regioni possono autorizzare nuovo  debito  solo
          se l'importo complessivo delle annualita'  di  ammortamento
          per capitale e interesse dei mutui e delle altre  forme  di
          debito in estinzione nell'esercizio considerato,  al  netto
          dei contributi erariali  sulle  rate  di  ammortamento  dei
          mutui  in  essere  al  momento  della  sottoscrizione   del
          finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente
          esclusi  dalla  legge,  non  supera   il   20   per   cento
          dell'ammontare  complessivo  delle   entrate   del   titolo
          "Entrate correnti  di  natura  tributaria,  contributiva  e
          perequativa" al netto di quelle  della  tipologia  "Tributi
          destinati al finanziamento della sanita'" ed  a  condizione
          che gli oneri  futuri  di  ammortamento  trovino  copertura
          nell'ambito  del  bilancio  di  previsione  della   regione
          stessa, fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  8,  comma
          2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al
          periodo precedente, sono comprese le risorse del  fondo  di
          cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.  135,  alimentato  dalle  compartecipazioni  al  gettito
          derivante   dalle   accise.   Concorrono   al   limite   di
          indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione
          a favore di enti e di altri soggetti ai sensi  delle  leggi
          vigenti,  salvo  quelle  per  le  quali   la   regione   ha
          accantonato l'intero importo del debito garantito.
                7. In caso di superamento del limite di cui al  comma
          6, determinato dalle garanzie prestate dalla  regione  alla
          data del 31 dicembre 2014, la  regione  non  puo'  assumere
          nuovo  debito  fino  a  quando  il   limite   non   risulta
          rispettato.
                8. La legge regionale che  autorizza  il  ricorso  al
          debito deve  specificare  l'incidenza  dell'operazione  sui
          singoli  esercizi  finanziari  futuri,  nonche'   i   mezzi
          necessari per la copertura degli oneri, e  deve,  altresi',
          disporre,    per    i    prestiti    obbligazionari,    che
          l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta
          regionale, che ne determina le condizioni e le modalita'.
                9. Ai mutui  e  alle  anticipazioni  contratti  dalle
          Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto  per  i
          corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato."
              Note al comma 831
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali), come modificato  dalla
          presente legge:
                "Art. 17 Circoscrizioni di decentramento comunale
                1. I  comuni  con  popolazione  superiore  a  250.000
          abitanti articolano il loro  territorio  per  istituire  le
          circoscrizioni  di  decentramento,   quali   organismi   di
          partecipazione, di consultazione e di gestione  di  servizi
          di base, nonche' di esercizio delle funzioni  delegate  dal
          comune. Il limite di cui al primo periodo non si applica al
          comune capoluogo della citta' metropolitana.
                2.   L'organizzazione    e    le    funzioni    delle
          circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto  comunale  e
          da apposito regolamento.
                3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000
          abitanti possono articolare il territorio per istituire  le
          circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto
          dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni  non
          puo' essere inferiore a 30.000 abitanti.
                4. Gli organi delle circoscrizioni  rappresentano  le
          esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito
          dell'unita' del comune e sono eletti nelle forme  stabilite
          dallo statuto e dal regolamento.
                5. Nei comuni con  popolazione  superiore  a  300.000
          abitanti, lo statuto  puo'  prevedere  particolari  e  piu'
          accentuate  forme  di  decentramento  di  funzioni   e   di
          autonomia   organizzativa   e   funzionale,   determinando,
          altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai
          comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali  forme
          di decentramento, lo status dei componenti  e  le  relative
          modalita' di elezione, nomina o designazione. Le  modalita'
          di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o  la
          designazione dei componenti  degli  organi  esecutivi  sono
          comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto  del
          principio della parita' di  accesso  delle  donne  e  degli
          uomini  alle  cariche  elettive,  secondo  le  disposizioni
          dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici  pubblici.  Il
          consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza  assoluta
          dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione
          territoriale   delle   circoscrizioni   esistenti   e    la
          conseguente istituzione delle nuove forme di  autonomia  ai
          sensi della normativa statutaria."
              Note al comma 832
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi  953  e  954
          della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234   (bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
                "953.  All'articolo  82,  comma  1,  della  legge  27
          dicembre 2002,  n.  289,  dopo  la  parola:  «Aosta,»  sono
          inserite le seguenti: «Trieste, Ancona,».
                954. Per le compensazioni  degli  oneri  di  servizio
          pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di
          Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti  nazionali
          e internazionali, accettati  dai  vettori  conseguentemente
          all'esito della relativa gara di appalto europea  espletata
          secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli
          16 e 17 del regolamento (CE) n.  1008/2008  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  del  24  settembre  2008,  sono
          stanziati 3 milioni di euro per  l'anno  2022.  La  regione
          Friuli   Venezia   Giulia    concorre,    a    titolo    di
          cofinanziamento, per un importo pari a 3  milioni  di  euro
          per l'anno 2022."
              Note al comma 833
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  199,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015):
                "199.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per  il
          finanziamento di esigenze indifferibili con  una  dotazione
          di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
          2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
          2019 e di 100 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco  n.  1
          allegato alla presente legge, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.
              Note al comma 834
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  739,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2020-2022),  come  modificato
          dalla presente legge:
                "739. L'imposta di cui al comma  738  si  applica  in
          tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per
          la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome
          di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista  dai
          rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi  le  norme  di
          cui  alla  legge  provinciale  30  dicembre  2014,  n.  14,
          relativa  all'Imposta  immobiliare  semplice  (IMIS)  della
          provincia autonoma di Trento, e alla legge  provinciale  23
          aprile 2014,  n.  3,  sull'imposta  municipale  immobiliare
          (IMI) della provincia autonoma di Bolzano. Per  la  regione
          autonoma Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere  dal
          1° gennaio 2023, la legge regionale 14novembre 2022,  n.17,
          recante   istituzione   dell'imposta   locale   immobiliare
          autonoma (ILIA)."
              Note al comma 835
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  772,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2020-2022),  come  modificato
          dalla presente legge:
                "772. L'IMU relativa  agli  immobili  strumentali  e'
          deducibile ai fini  della  determinazione  del  reddito  di
          impresa e del reddito derivante dall'esercizio  di  arti  e
          professioni. La medesima imposta e'  indeducibile  ai  fini
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive.   Le
          disposizioni di cui al presente comma  si  applicano  anche
          all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita  con
          la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3,  all'IMIS  della
          provincia  autonoma  di  Trento,  istituita  con  la  legge
          provinciale 30 dicembre 2014, n. 14  e  all'imposta  locale
          immobiliare autonoma (ILIA) della regione  autonoma  Friuli
          Venezia Giulia, istituita dalla legge regionale 14 novembre
          2022, n. 17."
              Note al comma 837
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 756  e  767,
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  (bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022)   come
          modificato dalla presente legge:
                "756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga
          all'articolo 52 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, possono diversificare le aliquote di cui  ai  commi
          da  748  a  755   esclusivamente   con   riferimento   alle
          fattispecie   individuate   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   da   adottare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, che  si  pronuncia  entro  quarantacinque
          giorni dalla data  di  trasmissione.  Decorso  il  predetto
          termine di quarantacinque giorni, il  decreto  puo'  essere
          comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza   Stato-citta'   e
          autonomie locali, possono essere modificate o integrate  le
          fattispecie individuate con il  decreto  di  cui  al  primo
          periodo.
                Omissis
                767. Le aliquote e i regolamenti  hanno  effetto  per
          l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul
          sito internet del Dipartimento delle finanze del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, entro il  28  ottobre  dello
          stesso anno. Ai fini  della  pubblicazione,  il  comune  e'
          tenuto a inserire il prospetto delle  aliquote  di  cui  al
          comma 757 e il testo  del  regolamento,  entro  il  termine
          perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,  nell'apposita
          sezione del Portale del federalismo  fiscale.  In  caso  di
          mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano  le
          aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno  precedente.  In
          deroga all'articolo 1, comma169, della  legge  27  dicembre
          2006, n.296, e al  terzo  periodo  del  presente  comma,  a
          decorrere dal primo anno di applicazione  obbligatoria  del
          prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente  articolo,
          in mancanza di una delibera approvata secondo le  modalita'
          previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di  cui  al
          presente comma, si applicano le aliquote di  base  previste
          dai commi da 748 a 755."
              Note al comma 838
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  818,  della
          legge 27 dicembre 2019, n.  160,  (bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2020-2022)  come  modificato
          dalla presente legge:
                "818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti  di
          strada  situati   all'interno   di   centri   abitati   con
          popolazione superiore a 10.000  abitanti,  individuabili  a
          norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di
          cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."
              Note al comma 839
              Il riferimento al testo del comma 449  dell'articolo  1
          della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  e'  riportato  nelle
          note al comma 774.
              Note al comma 840
              Il riferimento al testo degli articoli 1, commi  953  e
          955, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234  e'  riportato
          nelle note al comma 832.
              Note al comma 843
              Si riporta il  testo  degli  articoli  81  e  97  della
          Costituzione della Repubblica italiana:
                "Art. 81
                Lo Stato assicura l'equilibrio tra le  entrate  e  le
          spese  del  proprio  bilancio,  tenendo  conto  delle  fasi
          avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
                Il ricorso all'indebitamento e'  consentito  solo  al
          fine di considerare gli  effetti  del  ciclo  economico  e,
          previa autorizzazione delle Camere adottata  a  maggioranza
          assoluta  dei  rispettivi  componenti,  al  verificarsi  di
          eventi eccezionali.
              Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri  provvede
          ai mezzi per farvi fronte.
              Le Camere ogni anno approvano con legge il  bilancio  e
          il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
              L'esercizio provvisorio del bilancio  non  puo'  essere
          concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori
          complessivamente a quattro mesi.
              Il  contenuto  della  legge  di  bilancio,   le   norme
          fondamentali e i criteri volti ad  assicurare  l'equilibrio
          tra le entrate e le spese dei bilanci e  la  sostenibilita'
          del debito del complesso  delle  pubbliche  amministrazioni
          sono stabiliti con legge approvata a  maggioranza  assoluta
          dei  componenti  di  ciascuna  Camera,  nel  rispetto   dei
          principi definiti con legge costituzionale."
                "Art. 97
                Le  pubbliche  amministrazioni,   in   coerenza   con
          l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano  l'equilibrio
          dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico.
                I   pubblici   uffici   sono   organizzati    secondo
          disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
          andamento e la imparzialita' dell'amministrazione.
                Nell'ordinamento degli  uffici  sono  determinate  le
          sfere di competenza, le attribuzioni e  le  responsabilita'
          proprie dei funzionari.
                Agli  impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  si
          accede mediante concorso,  salvo  i  casi  stabiliti  dalla
          legge."
              Note al comma 849
              Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
          1990, n.  285  (Approvazione  del  regolamento  di  polizia
          mortuaria)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   12
          ottobre 1990, n. 239, S.O.
              Note al comma 850
              Il riferimento al testo dell'articolo  1,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle  note
          al comma 800.
              Si riporta il testo degli articoli 7 e 36  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche:
                "Art. 7 Gestione delle risorse umane
                1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  parita'
          e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di  ogni
          forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa  al
          genere, all'eta', all'orientamento  sessuale,  alla  razza,
          all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
          lingua, nell'accesso al lavoro,  nel  trattamento  e  nelle
          condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
          promozioni e  nella  sicurezza  sul  lavoro.  Le  pubbliche
          amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
          improntato al benessere  organizzativo  e  si  impegnano  a
          rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma  di  violenza
          morale o psichica al proprio interno.
                2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca.
                3. Le amministrazioni pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266.
                4. Le amministrazioni pubbliche curano la  formazione
          e l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione.
                5. Le amministrazioni pubbliche non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese.
                5-bis.  E'   fatto   divieto   alle   amministrazioni
          pubbliche di stipulare contratti di collaborazione  che  si
          concretano  in   prestazioni   di   lavoro   esclusivamente
          personali, continuative e le cui  modalita'  di  esecuzione
          siano organizzate dal committente anche con riferimento  ai
          tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad  essi
          non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
          fermo che la disposizione di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  non  si
          applica alle pubbliche amministrazioni.
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno;
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico;
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione.
                Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore.
                Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per
          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come
          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'
          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i
          contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'
          soppresso.   Si   applicano   le   disposizioni    previste
          dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in  caso
          di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          fermo restando il divieto di costituzione  di  rapporti  di
          lavoro a tempo indeterminato, si  applica  quanto  previsto
          dal citato articolo 36, comma 5-quater.
                6-bis. Le amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione.
                6-ter. I regolamenti di cui all'articolo  110,  comma
          6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
                6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis  e
          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi
          indipendenti di valutazione  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le
          finalita' di cui all'articolo 1, comma 5,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144.
                6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo  14
          del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218."
                "Art. 36 Personale a tempo determinato o assunto  con
          forme di lavoro flessibile
                1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
          ordinario    le    pubbliche    amministrazioni    assumono
          esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a  tempo
          indeterminato  seguendo  le   procedure   di   reclutamento
          previste dall'articolo 35.
                2. Le  amministrazioni  pubbliche  possono  stipulare
          contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo   determinato,
          contratti  di  formazione   e   lavoro   e   contratti   di
          somministrazione di lavoro  a  tempo  determinato,  nonche'
          avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste  dal
          codice civile e dalle altre leggi sui  rapporti  di  lavoro
          nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le  modalita'
          in cui se ne preveda l'applicazione  nelle  amministrazioni
          pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
          contratti di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma
          soltanto   per    comprovate    esigenze    di    carattere
          esclusivamente temporaneo  o  eccezionale  e  nel  rispetto
          delle condizioni  e  modalita'  di  reclutamento  stabilite
          dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
          determinato possono essere  stipulati  nel  rispetto  degli
          articoli 19 e seguenti del decreto  legislativo  15  giugno
          2015, n. 81,  escluso  il  diritto  di  precedenza  che  si
          applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
          cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  b),  del  presente
          decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a  tempo
          determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e  seguenti
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta  salva
          la  disciplina   ulteriore   eventualmente   prevista   dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e'  possibile
          ricorrere alla somministrazione di lavoro  per  l'esercizio
          di  funzioni  direttive  e  dirigenziali.   Per   prevenire
          fenomeni di precariato, le amministrazioni  pubbliche,  nel
          rispetto  delle   disposizioni   del   presente   articolo,
          sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
          e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
          pubblici   a    tempo    indeterminato.    E'    consentita
          l'applicazione dell'articolo 3, comma  61,  terzo  periodo,
          della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  ferma  restando  la
          salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
          vincitori  e  dagli  idonei  per  le  assunzioni  a   tempo
          indeterminato.
                2-bis. I rinvii operati dal  decreto  legislativo  15
          giugno  2015,  n.  81,  ai  contratti   collettivi   devono
          intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni
          pubbliche,  ai  contratti  collettivi  nazionali  stipulati
          dall'ARAN.
                3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo  del
          lavoro  flessibile,  sulla  base  di  apposite   istruzioni
          fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e
          la pubblica amministrazione, le  amministrazioni  redigono,
          dandone informazione alle organizzazioni sindacali  tramite
          invio  all'Osservatorio  paritetico  presso  l'Aran,  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   un
          analitico rapporto informativo sulle  tipologie  di  lavoro
          flessibile   utilizzate,   con   l'indicazione   dei   dati
          identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della
          normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,
          da trasmettere, entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno,  ai
          nuclei di valutazione  e  agli  organismi  indipendenti  di
          valutazione di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo
          27 ottobre  2009,  n.  150,  nonche'  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.
                4.   Le   amministrazioni    pubbliche    comunicano,
          nell'ambito del rapporto di  cui  al  precedente  comma  3,
          anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
          socialmente utili.
                5.  In  ogni  caso,  la  violazione  di  disposizioni
          imperative  riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego   di
          lavoratori, da parte delle pubbliche  amministrazioni,  non
          puo' comportare la costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
          tempo   indeterminato    con    le    medesime    pubbliche
          amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilita'  e
          sanzione.  Il  lavoratore   interessato   ha   diritto   al
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
          lavoro  in  violazione  di  disposizioni   imperative.   Le
          amministrazioni hanno  l'obbligo  di  recuperare  le  somme
          pagate  a  tale  titolo   nei   confronti   dei   dirigenti
          responsabili, qualora la violazione sia  dovuta  a  dolo  o
          colpa grave. I dirigenti che operano  in  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo sono responsabili  anche
          ai sensi dell'articolo 21 del  presente  decreto.  Di  tali
          violazioni  si  terra'  conto  in   sede   di   valutazione
          dell'operato del dirigente ai  sensi  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
                5-bis. - 5-ter.
                5-quater. I contratti di lavoro posti  in  essere  in
          violazione del presente articolo sono nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle disposizioni del presente  articolo  sono,
          altresi',  responsabili  ai  sensi  dell'articolo  21.   Al
          dirigente responsabile di irregolarita'  nell'utilizzo  del
          lavoro flessibile non puo' essere erogata  la  retribuzione
          di risultato.
                5-quinquies. Il presente  articolo,  fatto  salvo  il
          comma 5, non  si  applica  al  reclutamento  del  personale
          docente, educativo e amministrativo, tecnico  e  ausiliario
          (ATA),  a   tempo   determinato   presso   le   istituzioni
          scolastiche ed educative statali e degli  enti  locali,  le
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica. Per gli enti di ricerca  pubblici  di  cui  agli
          articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo
          25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal
          medesimo decreto."
              Note al comma 854
              Si riporta il testo dell'articolo 14 del  decreto-legge
          20 novembre 1991, n. 367,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 20 gennaio  1992,  n.  8  (coordinamento  delle
          indagini  nei  procedimenti  per  reati   di   criminalita'
          organizzata), come modificato dalla presente legge:
                "Art. 14 Copertura finanziaria
                1.  Per  le  spese  relative  all'organizzazione,  al
          funzionamento degli  uffici  e  servizi  anche  informatici
          delle direzioni distrettuali e  della  Direzione  nazionale
          antimafia e antiterrorismo, nonche'  per  quelle  derivanti
          dalla    istituzione    degli    organismi    specializzati
          anticrimine,  il  Ministero  di  grazia  e   giustizia   e'
          autorizzato a provvedere anche in deroga alla  contabilita'
          generale dello Stato e alla legislazione vigente in materia
          di contrattazione ordinaria e  specifica,  con  divieto  di
          ogni gestione fuori bilancio. Si applicano le  disposizioni
          di cui agli articoli 4 e 6 della legge 21  marzo  1958,  n.
          259. Con decreto del Ministro di  grazia  e  giustizia,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo
          17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti,
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, criteri,  modalita'  e  procedimenti  per
          l'attuazione della spesa.
                1-bis.   La   Direzione   nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo dispone, per il proprio funzionamento e  per
          l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 371-bis
          del  co-dice  di  procedura   penale,   nell'ambito   delle
          disponibilita' finanziarie iscritte a legislazione  vigente
          nella missione "Giustizia", programma "Giustizia  civile  e
          penale", azione  "Funzionamento  uffici  giudiziari"  dello
          stato di previsione del Ministero della giustizia,  di  una
          dotazione  finanziaria  di  3  milioni  di  euro  annui   a
          decorrere dal 2023.
                2. Al complessivo onere, valutato in lire 500 milioni
          per l'anno 1991, in lire 81.400 milioni per l'anno 1992  ed
          in lire 86.400 milioni  per  l'anno  1993  e  a  regime  si
          provvede:
                  a) quanto a lire 500 milioni per il 1991 e quanto a
          lire 44.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993,  a
          carico degli stanziamenti iscritti  sui  seguenti  capitoli
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero  di  grazia  e
          giustizia per  l'anno  finanziario  1991  e  corrispondenti
          capitoli per gli anni successivi:
                    cap. n. 1586 - lire 3.000 milioni a decorrere dal
          1992;
                    cap. n. 1587 - lire 500 milioni per il 1991;
                    cap. n. 1602 - lire 1.000 milioni a decorrere dal
          1992;
                    cap. n. 7005 - lire 10.000 milioni  per  ciascuno
          degli anni 1992 e 1993;
                    cap. n. 7010 - lire 30.000 milioni  per  ciascuno
          degli anni 1992 e 1993;
                  b) quanto a lire 37.400 milioni per l'anno 1992 e a
          lire 42.400 milioni annui a decorrere  dal  1993,  mediante
          riduzione degli stanziamenti iscritti sul cap. n. 1587  del
          detto  stato  di  previsione  del  Ministero  di  grazia  e
          giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli
          anni successivi.
                2-bis. Le previsioni di competenza  e  di  cassa  dei
          capitoli   di   bilancio   corrispondenti    ai    seguenti
          raggruppamenti,  secondo   il   codice   economico,   della
          categoria IV (Acquisto di beni e servizi): 4.1.3. (Mezzi di
          trasporto  e  accessori)  con  esclusione  degli  stati  di
          previsione  dei  Ministeri  delle  finanze,  di  grazia   e
          giustizia,   dell'interno   e    della    difesa,    4.3.2.
          (Commissioni, comitati,  consigli),  4.3.4.  (Compensi  per
          incarichi  speciali),  4.9.1.  (Spese  di  rappresentanza),
          4.9.3. (Spese per uffici  e  servizi  particolari),  4.9.4.
          (Spese  per  convegni,  mostre,  ..),   4.9.5.   (Relazioni
          pubbliche, corsi,  informazioni  e  propaganda)  e  4.9.10.
          (Spese di pubblicita') non possono essere incrementate  nel
          corso del 1992 rispetto alle previsioni  iniziali  e  negli
          esercizi successivi potranno essere incrementate in  misura
          non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di
          relazione previsionale e programmatica.
                3.  Il  Ministro  del  tesoro   e'   autorizzato   ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio."
              Note al comma 859
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  67,  del  decreto
          legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (attuazione della legge
          27 settembre 2021, n. 134, recante delega  al  Governo  per
          l'efficienza del processo penale,  nonche'  in  materia  di
          giustizia  riparativa  e   disposizioni   per   la   celere
          definizione dei procedimenti giudiziari):
                "Art. 67. Finanziamento
                1. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  della
          giustizia e' istituito un Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi in materia  di  giustizia  riparativa,  con  una
          dotazione di euro 4.438.524  annui  a  decorrere  dall'anno
          2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il
          parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e'  stabilita
          ogni  anno  la  quota  da  trasferire  agli  enti  di   cui
          all'articolo 63, comma 5, per il funzionamento  dei  Centri
          per la  giustizia  riparativa  e  per  la  prestazione  dei
          relativi servizi, nel limite delle disponibilita' del fondo
          istituito ai sensi del presente comma.
                2. Le Regioni  e  le  Province  autonome,  le  Citta'
          metropolitane, le Province,  i  Comuni  e  la  Cassa  delle
          Ammende,  nel   quadro   delle   rispettive   politiche   e
          competenze, possono concorrere, nei  limiti  delle  risorse
          disponibili   nell'ambito   dei    propri    bilanci,    al
          finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.
                3. Nel limite delle disponibilita' del fondo  di  cui
          al  comma  1,  fermo  restando   il   finanziamento   degli
          interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle
          prestazioni  di  giustizia  riparativa,  la  determinazione
          degli importi da assegnare agli enti  di  cui  all'articolo
          63,  comma  5,  tiene  conto,  sulla  base  di  criteri  di
          proporzionalita',  dell'ammontare  delle  risorse   proprie
          annualmente   impiegate   dagli   stessi   enti   per    il
          finanziamento  dei  programmi  di   giustizia   riparativa,
          opportunamente documentati e rendicontati  alla  Conferenza
          nazionale di cui all'articolo 61.
                4. Agli  oneri  di  cui  al  comma  1,  pari  a  euro
          4.438.524 annui a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   del    Fondo    per
          l'attuazione della delega  per  l'efficienza  del  processo
          penale di cui all'articolo 1,  comma  19,  della  legge  27
          settembre 2021, n. 134.
                5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio."
              Note al comma 860
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  778,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016), come modificato dalla  presente
          legge:
              "778. Per gli anni dal 2016 al 2022, entro il limite di
          spesa massimo di 10 milioni di euro annui  e,  a  decorrere
          dall'anno 2023, entro il limite  di  spesa  massimo  di  40
          milioni di euro annui, i soggetti che vantano  crediti  per
          spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi  degli
          articoli 82 e seguenti del testo unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia,  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  30  maggio   2002,   n.   115,   e   successive
          modificazioni, in qualsiasi  data  maturati  e  non  ancora
          saldati, per i quali non e' stata proposta  opposizione  ai
          sensi dell'articolo 170 del medesimo decreto del Presidente
          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono ammessi  alla
          compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta  e
          tassa,  compresa  l'imposta  sul  valore  aggiunto   (IVA),
          nonche' al pagamento dei contributi previdenziali  mediante
          cessione, anche parziale, dei  predetti  crediti  entro  il
          limite  massimo  pari  all'ammontare  dei  crediti  stessi,
          aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale  per  gli
          avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da  ogni  imposta
          di bollo e di registro."
              Note al comma 861
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio
          2002, n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
          giugno 2002, n. 139, S.O.
              Note al comma 862
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1016,  1020,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023),  come
          modificato dalla presente legge:
                "1016. Il rimborso di cui al comma 1015 e'  liquidato
          in un'unica soluzione entro l'anno successivo a  quello  in
          cui la sentenza e' divenuta irrevocabile,  e  non  concorre
          alla formazione del reddito ai sensi del testo unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
                Omissis
                1020. Per la finalita' dei  commi  da  1015  a  1019,
          nello stato di previsione del Ministero della giustizia  e'
          istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali  agli
          imputati assolti, con la dotazione di euro  8  milioni  per
          gli anni 2021 e 2022 ed euro 15milioni  annui  a  decorrere
          dall'anno 2023, che costituisce limite complessivo di spesa
          per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015."
              Note al comma 864
              Si riporta il testo  degli  articoli  703  e  2199  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (codice
          dell'ordinamento militare):
                "Art. 703  Concorsi  nelle  carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
                1. Nei concorsi relativi all'accesso  nelle  carriere
          iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
          riserve di posti per i volontari in  ferma  prefissata,  in
          servizio o in congedo, di eta' non superiore a  venticinque
          anni compiuti, i quali  abbiano  completato  almeno  dodici
          mesi  di  servizio  in  qualita'  di  volontario  in  ferma
          prefissata iniziale e siano  in  possesso  degli  ulteriori
          requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai
          rispettivi ordinamenti, sono cosi' determinate:
                  a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
                  b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
                  c) Polizia di Stato: 45 per cento;
                  d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
                  e) Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco:  45  per
          cento;
                  f).
                1-bis.  I  posti  riservati  di  cui  al   comma   1,
          eventualmente non ricoperti per insufficienza di  candidati
          idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
          concorso.
                2.
                3.   Nella   formazione    delle    graduatorie    le
          amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito,  del
          periodo   di   servizio    svolto    e    delle    relative
          caratterizzazioni  riferite   a   contenuti,   funzioni   e
          attivita' affini a quelli propri della carriera per cui  e'
          stata   fatta   domanda   di    accesso    nonche'    delle
          specializzazioni acquisite  durante  la  ferma  prefissata,
          considerati utili."
                "Art.  2199  Concorsi  per  il   reclutamento   nelle
          carriere iniziali delle Forze di polizia
                1. Nel rispetto dei  vincoli  normativi  previsti  in
          materia di  assunzioni  del  personale  e  fatte  salve  le
          riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13,
          comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino
          al 31 dicembre 2015, in deroga  all'articolo  703,  per  il
          reclutamento del personale nelle  carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia a ordinamento civile e militare,  i  posti
          messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
          programmazione    quinquennale    scorrevole    predisposta
          annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e
          trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della  difesa,
          sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un  anno
          o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in
          congedo, in possesso dei requisiti previsti dai  rispettivi
          ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
                2. Nello stesso anno puo' essere  presentata  domanda
          di  partecipazione  al  concorso   per   una   sola   delle
          amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
          applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
                3. Le procedure  di  selezione  sono  determinate  da
          ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  con  decreto
          adottato  dal  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro della difesa, e si concludono  con  la  formazione
          delle  graduatorie  di  merito.  Nella   formazione   delle
          graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali  titoli
          di merito, del periodo di servizio svolto e delle  relative
          caratterizzazioni  riferite   a   contenuti,   funzioni   e
          attivita' affini a quelli propri della carriera per cui  e'
          stata   fatta   domanda   di    accesso    nonche'    delle
          specializzazioni  acquisite  durante  la  ferma  prefissata
          annuale, considerati  utili.  L'attuazione  delle  predette
          procedure  e'  di  esclusiva   competenza   delle   singole
          amministrazioni interessate.
                4.  Dei  concorrenti  giudicati  idonei  e  utilmente
          collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
                  a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
          iniziali  di  cui  al  comma  1,  secondo  l'ordine   delle
          graduatorie  e  nel  numero  corrispondente  alle  seguenti
          misure minime percentuali:
                    1)  30  per  cento  per  il  ruolo  appuntati   e
          carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
                    2)  30  per  cento  per  il  ruolo  appuntati   e
          finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
                    3) 55 per cento  per  il  ruolo  degli  agenti  e
          assistenti della Polizia di Stato;
                    4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
          assistenti del Corpo forestale dello Stato;
                    5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
                  b) la restante parte viene immessa  nelle  carriere
          iniziali di cui al comma 1  dopo  avere  prestato  servizio
          nelle Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  ferma
          prefissata quadriennale,  nel  numero  corrispondente  alle
          seguenti misure massime percentuali:
                    1)  70  per  cento  per  il  ruolo  appuntati   e
          carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
                    2)  70  per  cento  per  il  ruolo  appuntati   e
          finanzieri del Corpo della Guardia di finanza;
                    3) 45 per cento  per  il  ruolo  degli  agenti  e
          assistenti della Polizia di Stato;
                    4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
          assistenti del Corpo forestale dello stato;
                    5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
                5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
          di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
          completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
          e la ferma prefissata quadriennale.
                6. I criteri e  le  modalita'  per  l'ammissione  dei
          concorrenti di cui al  comma  4,  lettera  b),  alla  ferma
          prefissata quadriennale, la relativa  ripartizione  tra  le
          singole Forze armate e le modalita' di incorporazione  sono
          stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla  base
          delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate  e
          tenuto  conto  dell'ordine  delle   graduatorie   e   delle
          preferenze espresse dai candidati.
                7. In relazione all'andamento  dei  reclutamenti  dei
          volontari  in  ferma  prefissata  delle  Forze  armate,   a
          decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti  riservati  ai
          volontari di cui al comma  1  e'  rideterminato  in  misura
          percentuale con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con i Ministri interessati,  previa  delibera  del
          Consiglio dei Ministri.  Con  le  medesime  modalita'  sono
          rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
          al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso  dal  Governo
          alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  al
          fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
          parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
                7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino  al  31
          dicembre 2018, in relazione all'andamento dei  reclutamenti
          dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate,  alle
          eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
          singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
          posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
          2017, nella misura del 50 per cento  e,  per  l'anno  2018,
          nella misura del 75 per cento dell'aliquota  riservata  per
          il  concorso  pubblico  prevista  per  ciascuna  Forza   di
          polizia,  ai  sensi  dell'articolo  703,   per   l'accesso,
          mediante concorso pubblico, nelle carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia, nonche'  per  la  parte  restante,  nella
          misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei
          volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
          annuale in servizio e nella  misura  del  30  per  cento  a
          favore dei volontari in ferma  prefissata  di  un  anno  in
          congedo ovvero in  ferma  quadriennale  in  servizio  o  in
          congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in
          ferma prefissata quadriennale gia' vincitori  di  concorso.
          Gli eventuali posti relativi ai  volontari,  non  ricoperti
          per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
          devoluti  in  aggiunta  ai  candidati   idonei   dell'altra
          aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
          portati in aumento per le medesime  aliquote  riservate  ai
          volontari di quelli previsti per l'anno successivo.
                7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui
          al comma 7-bis, i concorrenti devono  avere  completato  la
          ferma prefissata di un anno.
                7-quater. Nei  concorsi  relativi  all'accesso  nella
          carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento
          ai  posti  destinati  ai  carabinieri  da   formare   nelle
          specializzazioni   relative   alla   sicurezza   e   tutela
          ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all'articolo
          708, comma 1-bis, la riserva  a  favore  dei  volontari  in
          ferma prefissata delle Forze armate e' determinata:
                  a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento;
                  b) per ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,  nella
          misura del 45 per cento."
              Note al comma 870
              Il riferimento al testo dell'articolo 21,  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle note  al  comma
          1.
              Note al comma 871
              Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto-legge
          18 novembre 2022, n. 176 recante misure urgenti di sostegno
          nel settore energetico e di finanza pubblica:
                "Art. 15. Disposizioni finanziarie
                1. Al fine di adeguare i contratti per prestazioni di
          lavoro a tempo determinato gia' stipulati con le agenzie di
          somministrazione di lavoro interinale di  cui  all'articolo
          103, comma 23, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, e' autorizzata la spesa di euro 1.558.473 per l'anno
          2022.
                2. Agli oneri derivanti dal comma  1,  pari  ad  euro
          1.558.473 per l'anno 2022, si  provvede  mediante  utilizzo
          delle risorse di cui all'articolo  9-bis,  comma  3,  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 91.
                3.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  1  del
          decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,  n.  142,  e'
          autorizzata la spesa di 410  milioni  di  euro  per  l'anno
          2022. Le risorse di cui al presente comma  sono  trasferite
          entro  il  31  dicembre  2022  alla  Cassa  per  i  servizi
          energetici e ambientali ed e'  corrispondentemente  ridotto
          l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma  2,
          lettera b) del medesimo articolo 1  del  decreto-legge  115
          del 2022.
                4.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una
          dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023,
          453,1 milioni di euro per l'anno  2024,  324,5  milioni  di
          euro per l'anno 2025, 353,6  milioni  di  euro  per  l'anno
          2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027,  85,4  milioni
          di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di  euro  per  l'anno
          2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2  milioni  di
          euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032  e
          72,3  milioni  di   euro   per   l'anno   2033,   destinate
          all'attuazione della manovra  di  bilancio  2023-2025.  Una
          quota delle risorse di cui al primo periodo, pari  a  1.500
          milioni di euro per l'anno  2023,  e'  accantonata  e  resa
          indisponibile fino al versamento all'entrata  del  bilancio
          dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti  alla
          vendita del gas ai sensi di quanto  previsto  dall'articolo
          5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
                5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 8,
          9, 14 e dai commi 3 e 4 del presente articolo,  determinati
          in 6.037,454 milioni di euro  per  l'anno  2022,  4.546,459
          milioni di euro per l'anno 2023, 515,4 milioni di euro  per
          l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno  2025,  353,6
          milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro  per
          l'anno 2027, 85,4 milioni di euro  per  l'anno  2028,  48,1
          milioni di euro per l'anno 2029, 65  milioni  di  euro  per
          l'anno 2030, 64,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2031,  66
          milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di  euro  per
          l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro  per  l'anno  2034,  che
          aumentano ai fini  della  compensazione  degli  effetti  in
          termini di fabbisogno a 10.037,454 per  l'anno  2022  e  in
          termini di indebitamento netto a 10.355 milioni di euro per
          l'anno 2022, si provvede:
                  a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno  2022,
          mediante corrispondente riduzione  degli  stanziamenti,  di
          competenza e di cassa, delle Missioni e dei  Programmi  per
          gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto;
                  b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno  2023,
          513,8 milioni di euro per l'anno  2024,  324,5  milioni  di
          euro per l'anno 2025, 353,6  milioni  di  euro  per  l'anno
          2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di
          euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029,
          65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2  milioni  di  euro
          per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e  72,3
          milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota
          parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti
          dall'articolo 9, comma 1, lettera a);
                  c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno  2023,
          mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo  5,
          comma 2, che sono versate all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato e restano acquisite all'erario;
                  d) quanto a 45,8 milioni di euro per  l'anno  2034,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190;
                  e) quanto a 115,46 milioni di euro per l'anno 2023,
          e, in termini di fabbisogno  e  indebitamento  netto,  48,5
          milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per
          l'anno 2023 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
          corrispondente utilizzo delle  maggiori  entrate  derivanti
          dagli articoli 2, 3 e 14;
                  f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno  2023,
          1,6   milioni   di   euro   per   l'anno   2024,   mediante
          corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti  dagli
          articoli 2 e 3;
                  g)   mediante    il    ricorso    all'indebitamento
          autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera  dei
          deputati  il  9  novembre  2022  con  le   risoluzioni   di
          approvazione della relazione presentata  al  Parlamento  ai
          sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
                6. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n.  234,
          e' sostituito dall'allegato 4 annesso al  presente  decreto
          in coerenza con la relazione presentata  al  Parlamento  di
          cui al comma 5, lettera g).
                7. All'articolo 4-quater del decreto-legge 18  aprile
          2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          giugno  2019,   n.   55,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni:
                  a) al comma 1, alinea, dopo  le  parole  «e  2022»,
          inserire le seguenti: «e in via definitiva dall'anno 2023»;
                  b) dall'anno 2023, al  comma  1  sono  abrogate  le
          lettere b) e c).
                  c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
                    «1-bis. A  decorrere  dall'esercizio  finanziario
          2023 la facolta' di cui all'articolo 30, comma  2,  lettera
          b), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  puo'  essere
          utilizzata una sola volta per le medesime risorse.».
                8.   Ai   fini   dell'immediata   attuazione    delle
          disposizioni  recate  dal  presente  decreto,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario,
          puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la
          cui  regolarizzazione  e'  effettuata  con  l'emissione  di
          ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa."
              Note al comma 872
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1,  della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023):
                "2. Al  fine  di  dare  attuazione  a  interventi  in
          materia di riforma del  sistema  fiscale,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un Fondo con una dotazione di  8.000  milioni  di
          euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore  a
          5.000 milioni di euro e non superiore a  6.000  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2022  e'  destinata  all'assegno
          universale e servizi alla famiglia. I  predetti  interventi
          sono  disposti  con  appositi  provvedimenti  normativi,  a
          valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo."
              Note al comma 873
              Il riferimento al testo  dell'articolo  1,  comma  200,
          della legge 23 dicembre 2014, n.  190  e'  riportato  nelle
          note al comma 804.
              Note al comma 874
              Il  riferimento   al   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle note al comma 804.
              Note al comma 877
              Si riporta il testo dell'articolo 22-bis della legge 31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica):
                "Art. 22-bis Programmazione finanziaria e accordi tra
          Ministeri
                1.  Nell'ambito  del  contributo  dello  Stato   alla
          definizione della manovra di finanza pubblica,  sulla  base
          degli obiettivi programmatici  indicati  nel  Documento  di
          economia e finanza di cui  all'articolo  10,  e  di  quanto
          previsto dal  cronoprogramma  delle  riforme  indicato  nel
          suddetto documento programmatico, entro  il  31  maggio  di
          ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,
          sono definiti obiettivi di  spesa  per  ciascun  Ministero.
          Tali obiettivi riferiti  al  successivo  triennio,  possono
          essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo
          in essi  anche  eventuali  risorse  aggiuntive  rispetto  a
          quelle previste a legislazione vigente, e  di  risparmi  da
          conseguire, anche tenendo conto delle  eventuali  ulteriori
          iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo.
                2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa
          di  cui  al  comma  1,  i  Ministri,   sulla   base   della
          legislazione  vigente  e  degli   obiettivi   programmatici
          indicati nel Documento di economia  e  finanza,  propongono
          gli interventi da adottare  con  il  disegno  di  legge  di
          bilancio.
                3. Dopo l'approvazione della legge  di  bilancio,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  ciascun  Ministro
          di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalita'  e
          i termini  per  il  monitoraggio  del  conseguimento  degli
          obiettivi  di  spesa,  anche  in  termini  di  quantita'  e
          qualita' di beni e  servizi  erogati.  A  tal  fine,  negli
          accordi sono indicati gli interventi che si  intende  porre
          in  essere  per  la  loro  realizzazione  e   il   relativo
          cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo
          di ciascun  anno  con  appositi  decreti  interministeriali
          pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia  e
          delle  finanze.   I   medesimi   accordi   possono   essere
          aggiornati,   anche   in   considerazione   di   successivi
          interventi legislativi con effetti sugli obiettivi  oggetto
          dei medesimi accordi.
                4. Il Ministro dell'economia e delle finanze  informa
          il Consiglio dei ministri sullo stato di  attuazione  degli
          accordi di cui al comma 3 sulla  base  di  apposite  schede
          trasmesse da ciascun Ministro al Presidente  del  Consiglio
          dei ministri e al Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          entro il 15 luglio.
                5. Ciascun  Ministro  invia  entro  il  1°  marzo  al
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  al   Ministro
          dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi
          in essere  nell'esercizio  precedente,  una  relazione  che
          illustra il  grado  di  raggiungimento  dei  risultati  ivi
          previsti   e   le   motivazioni   dell'eventuale    mancato
          raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche  di  quanto
          emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai  sensi  dei
          commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono
          allegate al Documento di economia e finanza."
              Note al comma 880
              Si riporta il testo dell'articolo  5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese di giustizia):
                "Art. 5 Spese ripetibili e non ripetibili
                1. Sono spese ripetibili:
                  a)  le  spese  di  spedizione,  i  diritti   e   le
          indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari  per  le
          notificazioni;
                  b)  le  spese  relative  alle  trasferte   per   il
          compimento di atti fuori dalla sede in  cui  si  svolge  il
          processo
                  c) le spese e le indennita' per i testimoni;
                  d)  gli  onorari,  le  spese  e  le  indennita'  di
          trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico  degli
          ausiliari del magistrato ad esclusione degli  interpreti  e
          dei traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143
          codice di procedura penale;
                  e) le indennita' di custodia;
                  f) le spese per la pubblicazione dei  provvedimenti
          del magistrato;
                  g) le spese per la demolizione di opere  abusive  e
          la riduzione in pristino dei luoghi;
                  h) le spese straordinarie;
                  i) le spese di mantenimento dei detenuti.
                  i-bis) le spese relative alle prestazioni  previste
          dall'articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
          259, e quelle  funzionali  all'utilizzo  delle  prestazioni
          medesime.
                2. Sono spese non ripetibili:
                  a)  le  indennita'  dei  magistrati  onorari,   dei
          giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
                  b) le spese relative alle trasferte dei  magistrati
          professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto
          in luogo diverso da quello di normale convocazione.
                3.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  696,  del
          codice di procedura penale, non sono  ripetibili  le  spese
          per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per
          l'estero."
              Note al comma 883
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
          al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  ai  sensi
          degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,  lettere  b),
          c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
          l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto  2015,
          n.   124,   in   materia    di    riorganizzazione    delle
          amministrazioni pubbliche)
                Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione
                1.   Al   fine   di   perseguire    la    progressiva
          armonizzazione  dei  trattamenti  economici  accessori  del
          personale delle  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  la
          contrattazione collettiva nazionale, per  ogni  comparto  o
          area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di
          cui al  comma  2,  la  graduale  convergenza  dei  medesimi
          trattamenti anche mediante la differenziata  distribuzione,
          distintamente  per  il   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale,   delle   risorse    finanziarie    destinate
          all'incremento dei fondi per la contrattazione  integrativa
          di ciascuna amministrazione.
                2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016.
                3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
          previsto dal comma 2, le regioni e  gli  enti  locali,  con
          esclusione degli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          possono  destinare   apposite   risorse   alla   componente
          variabile dei fondi per il salario  accessorio,  anche  per
          l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
          e il relativo mantenimento, nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
          della spesa di personale e in  coerenza  con  la  normativa
          contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
                4. A decorrere dal 1°  gennaio  2018  e  sino  al  31
          dicembre 2020, in via sperimentale, le  regioni  a  statuto
          ordinario  e  le  citta'  Metropolitane  che  rispettano  i
          requisiti di cui al secondo periodo  possono  incrementare,
          oltre il limite  di  cui  al  comma  2,  l'ammontare  della
          componente  variabile  dei  fondi  per  la   contrattazione
          integrativa destinata al personale  in  servizio  presso  i
          predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
          superiore a una percentuale della  componente  stabile  dei
          fondi medesimi definita  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, adottato su proposta  del  Ministro
          per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previo accordo in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo  n.  281  del  1997,
          entro novanta giorni dalla entrata in vigore  del  presente
          provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
          rispettare    ai    fini    della    partecipazione    alla
          sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
          in particolare dei seguenti parametri:
                  a) fermo restando quanto disposto dall'articolo  1,
          comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il  rapporto
          tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
          al netto di quelle a destinazione vincolata;
                  b) il rispetto  degli  obiettivi  del  pareggio  di
          bilancio di cui all'articolo  9  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 243;
                  c) il rispetto del termine di pagamento dei  debiti
          di natura commerciale previsti dall'articolo 41,  comma  2,
          del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
                  d) la dinamica del rapporto tra salario  accessorio
          e retribuzione complessiva.
                4-bis. Il comma 4 del presente articolo  si  applica,
          in  via  sperimentale,  anche  alle   universita'   statali
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, tenendo conto, in particolare, dei  parametri  di
          cui alle lettere c) e d) del  secondo  periodo  del  citato
          comma 4, dell'indicatore delle spese di personale  previsto
          dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.
          49,      e      dell'indicatore      di      sostenibilita'
          economico-finanziaria,   come   definito    agli    effetti
          dell'applicazione  dell'articolo  7  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 49 del 2012.  Con  il  medesimo  decreto  e'
          individuata la percentuale di cui al comma  4.  Sulla  base
          degli  esiti  della  sperimentazione,   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze  e  con  il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
          rettori delle universita' italiane,  puo'  essere  disposta
          l'applicazione in via permanente delle disposizioni di  cui
          al presente comma.
                5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti  di
          cui al primo periodo del comma 4, con uno  o  piu'  decreti
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo n.  281  del  1997,  e'  disposto  il  graduale
          superamento degli attuali vincoli assunzionali,  in  favore
          di un meccanismo basato  sulla  sostenibilita'  finanziaria
          della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
          per  la   partecipazione   alla   sperimentazione,   previa
          individuazione  di  specifici  meccanismi  che   consentano
          l'effettiva assenza di nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica. Nell'ambito della  sperimentazione,
          le procedure concorsuali  finalizzate  al  reclutamento  di
          personale in attuazione di  quanto  previsto  dal  presente
          comma, sono delegate dagli enti di  cui  al  comma  3  alla
          Commissione interministeriale RIPAM istituita  con  decreto
          interministeriale  del  25  luglio   1994,   e   successive
          modificazioni.
                6. Sulla base degli esiti della sperimentazione,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, acquisita l'intesa in sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  n.
          281 del 1997, puo' essere disposta  l'applicazione  in  via
          permanente delle disposizioni contenute nei  commi  4  e  5
          nonche' l'eventuale  estensione  ad  altre  amministrazioni
          pubbliche,  ivi  comprese  quelle  del  servizio  sanitario
          nazionale, previa individuazione  di  specifici  meccanismi
          che consentano l'effettiva  assenza  di  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.
                7. Nel caso  si  rilevino  incrementi  di  spesa  che
          compromettono gli obiettivi  e  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono adottate le  necessarie
          misure correttive."