art. 1 note (parte 24)

           	
				
 
    

              Note al comma 884
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  238,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005), come  modificato  dalla  presente
          legge:
                "238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro  il  31  gennaio  2005,  e'
          stabilito un incremento delle tariffe  applicabili  per  le
          operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo
          18 della legge  1º  dicembre  1986,  n.  870,  in  modo  da
          assicurare, su base  annua,  maggiori  entrate  pari  a  24
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle
          predette maggiori entrate, pari  ad  euro  20  milioni  per
          l'anno 2005, e ad euro 12  milioni  a  decorrere  dall'anno
          2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
          oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e  5,  del  decreto
          legislativo 20 agosto 2002, n. 190.  La  riassegnazione  di
          cui al precedente periodo e' limitata all'importo  di  euro
          6.120.000 per l'anno 2013, all'importo  di  euro  9.278.000
          per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000  per  l'anno
          2015, all'importo  di  euro  10.215.000  per  l'anno  2016,
          all'importo di 11,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e
          all'importo di 5.809.900 euro per l'anno 2020,  all'importo
          di  7.309.900  euro  per  l'anno   2021,   all'importo   di
          10.883.900 per l'anno 2022 e all'importo di 9.883.900  euro
          annui a decorrere dall'anno 2023."
              Note al comma 885
              Si riporta il testo dell'articolo 2  del  decreto-legge
          29 ottobre 2019, n.  126,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159,  recante  misure  di
          straordinaria  necessita'  ed   urgenza   in   materia   di
          reclutamento del  personale  scolastico  e  degli  enti  di
          ricerca e di  abilitazione  dei  docenti,  come  modificato
          dalla presente legge:
                "Art. 2. Disposizioni in materia di reclutamento  del
          personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente  dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,  e   per   assicurare   la   funzionalita'   delle
          istituzioni scolastiche
                1. All'articolo 29, comma 1, del decreto  legislativo
          30  marzo  2001,  n.  165,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni:
                  a) al  primo  periodo,  le  parole  «corso-concorso
          selettivo di formazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «concorso selettivo per titoli  ed  esami,  organizzato  su
          base  regionale,»  e  le  parole  «sentito   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze»  sono  sostituite   dalle
          seguenti: «di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze»;
                  b) il secondo periodo e' soppresso;
                  c) al terzo periodo, le parole  «per  l'accesso  al
          corso-concorso» sono soppresse;
                  d) dopo il quinto periodo e' inserito il  seguente:
          «Le prove scritte  e  la  prova  orale  sono  superate  dai
          candidati che conseguano, in ciascuna prova,  il  punteggio
          minimo di sette decimi o equivalente.»;
                  e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;
                  f) l'ottavo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
          «Con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono definiti  le  modalita'
          di svolgimento del concorso e dell'eventuale  preselezione,
          le prove e i programmi concorsuali,  la  valutazione  della
          preselezione, delle prove e dei titoli, la  disciplina  del
          periodo di formazione e prova  e  i  contenuti  dei  moduli
          formativi relativi ai due anni successivi alla conferma  in
          ruolo» (31).
                2. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila  euro
          annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale  dei
          dirigenti scolastici.
                2-bis.  Dopo  la  nomina   dei   vincitori   di   cui
          all'articolo 10, comma 1,  del  decreto-legge  14  dicembre
          2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente  iscritti  nella
          graduatoria nazionale per merito e titoli  del  concorso  a
          dirigente scolastico  indetto  con  decreto  del  direttore
          generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca n. 1259  del  23  novembre  2017,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 90 del 24
          novembre  2017,  sono  assunti   nel   limite   dei   posti
          annualmente  vacanti  e   disponibili,   fatta   salva   la
          disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e
          3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (35)
                3. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca e' autorizzato a bandire,  nell'ambito  della
          vigente  dotazione  organica,  un  concorso  pubblico,  per
          titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere dal 2024,
          di cinquantanove dirigenti tecnici,  nonche',  a  decorrere
          dal 2025, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici,  con
          conseguenti maggiori oneri per spese di  personale  pari  a
          euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 2023 e
          2024 e a euro 19,55 milioni  annui  a  decorrere  dall'anno
          2025,  fermo  restando  il  regime  autorizzatorio  di  cui
          all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge  27  dicembre
          1997,  n.  449,  in  deroga  alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo  4,  commi  3,  3-bis   e   3-quinquies,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche'
          in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo  1,  commi
          300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.  E'
          altresi' autorizzata la spesa di 170 mila euro nel  2019  e
          di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.
                4. Nelle more dell'espletamento del concorso  di  cui
          al comma 3, l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
          1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
          107, e' rifinanziata nella misura di 1,98 milioni  di  euro
          nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando
          la finalita' e la procedura di cui al medesimo comma 94.  I
          contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al  primo
          periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei
          dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il  31
          dicembre 2024.
                5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno  2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) al comma 5, le parole: «31 dicembre  2019»  sono
          sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2020»;
                  b)  al  comma  5-bis,  la  parola:   «gennaio»   e'
          sostituita dalla seguente: «marzo» e dopo  le  parole:  «di
          cui  al  comma  5»  sono  inserite  le  seguenti:  «,   per
          l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilita'  di
          cui ai successivi commi»;
                  c)  al  comma  5-ter,  le  parole:  «per  titoli  e
          colloquio» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  11.263
          posti di collaboratore scolastico,  graduando  i  candidati
          secondo le modalita' previste per  i  concorsi  provinciali
          per collaboratore scolastico di cui  all'articolo  554  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,
          n. 297», la parola: «gennaio» e' sostituita dalla seguente:
          «marzo», le parole: «non puo' partecipare» sono  sostituite
          dalle  seguenti:  «non  possono  partecipare:  »,  dopo  le
          parole: «legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono  inserite  le
          seguenti: «, il personale escluso dall'elettorato  politico
          attivo, coloro che  siano  stati  destituiti  o  dispensati
          dall'impiego  presso  una  pubblica   amministrazione   per
          persistente insufficiente rendimento o dichiarati  decaduti
          per aver conseguito la nomina o  l'assunzione  mediante  la
          produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da   nullita'
          insanabile,  nonche'  i  condannati  per  i  reati  di  cui
          all'articolo 73 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  i
          condannati per taluno dei delitti indicati  dagli  articoli
          600-septies.2  e  609-nonies  del  codice  penale   e   gli
          interdetti da  qualunque  incarico  nelle  scuole  di  ogni
          ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in  istituzioni
          o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
          minori» e dopo le parole: «modalita' di  svolgimento»  sono
          inserite le seguenti: «, anche in piu' fasi,»;
                  d) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
                    «5-quater. Le assunzioni, da  effettuare  secondo
          la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate  anche
          a tempo parziale. Nel limite  di  spesa  di  cui  al  comma
          5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero  complessivo
          di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito  della
          procedura selettiva di cui al comma 5-ter  sono  utilizzati
          per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita
          graduatoria nazionale formulata sulla  base  del  punteggio
          gia' acquisito, dei partecipanti  alla  procedura  medesima
          che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari  di
          assunzioni a  tempo  parziale  ovvero  siano  risultati  in
          soprannumero  nella  provincia  in  virtu'  della   propria
          posizione in graduatoria. I  rapporti  instaurati  a  tempo
          parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo
          pieno, ne' puo'  esserne  incrementato  il  numero  di  ore
          lavorative, se non in presenza di risorse certe e  stabili.
          Le risorse che derivino da cessazioni a  qualsiasi  titolo,
          nell'anno scolastico  2019/2020  e  negli  anni  scolastici
          seguenti, del personale assunto ai sensi  del  comma  5-ter
          sono prioritariamente utilizzate per  la  trasformazione  a
          tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso  in
          ruolo ai sensi del presente comma non ha  diritto,  ne'  ai
          fini giuridici ne' a quelli  economici,  al  riconoscimento
          del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui
          al comma 5-ter»;
                  e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:
                    «5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma
          5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero  complessivo
          di 11.263  posti,  per  l'anno  scolastico  2020/2021  sono
          avviate, una tantum, operazioni di mobilita'  straordinaria
          a domanda, disciplinate da  apposito  accordo  sindacale  e
          riservate al personale assunto con la  procedura  selettiva
          di cui  al  comma  5-ter  sui  posti  eventualmente  ancora
          disponibili  in  esito  alle  attivita'  di  cui  al  comma
          5-quater.  Nelle  more  dell'espletamento  delle   predette
          operazioni di mobilita' straordinaria, al fine di garantire
          lo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche   in   idonee
          condizioni igienico-sanitarie, i posti e le  ore  residuati
          all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e  5-quater
          sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale
          iscritto nelle vigenti graduatorie.
                5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma  5-bis,
          primo   periodo,   dopo   le   operazioni   di    mobilita'
          straordinaria di cui al  comma  5-quinquies,  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          autorizzato ad  avviare  una  procedura  selettiva  per  la
          copertura dei posti eventualmente  residuati,  graduando  i
          candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La
          procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata
          ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
          gennaio 2021, il  personale  impegnato  per  almeno  cinque
          anni, anche non continuativi, purche' includano il  2018  e
          il 2019, presso le  istituzioni  scolastiche  ed  educative
          statali,  per  lo  svolgimento  di  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato  o
          indeterminato di  imprese  titolari  di  contratti  per  lo
          svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura  selettiva
          non puo' partecipare il personale di  cui  all'articolo  1,
          comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' il
          personale che e' stato  inserito  nelle  graduatorie  della
          procedura di cui al comma  5-ter.  Non  possono,  altresi',
          partecipare   alla   selezione   il    personale    escluso
          dall'elettorato politico attivo,  coloro  che  siano  stati
          destituiti o dispensati dall'impiego  presso  una  pubblica
          amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o
          dichiarati  decaduti  per  aver  conseguito  la  nomina   o
          l'assunzione mediante la produzione di  documenti  falsi  o
          viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per  i
          reati di cui all'articolo 73 del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, i condannati per taluno  dei  delitti  indicati  dagli
          articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
          interdetti da  qualunque  incarico  nelle  scuole  di  ogni
          ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in  istituzioni
          o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
          minori.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con   i
          Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la
          pubblica amministrazione e dell'economia e  delle  finanze,
          sono determinati i requisiti  per  la  partecipazione  alla
          procedura  selettiva,  nonche'  le  relative  modalita'  di
          svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
          Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
          presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
          rapporti instaurati a tempo  parziale  non  possono  essere
          trasformati in rapporti a tempo  pieno,  ne'  puo'  esserne
          incrementato  il  numero  di  ore  lavorative,  se  non  in
          presenza  di  risorse  certe  e  stabili.  Le  risorse  che
          derivino da cessazioni a  qualsiasi  titolo  del  personale
          assunto  ai  sensi  del  presente  comma  sono  utilizzate,
          nell'ordine,  per  la  trasformazione  a  tempo  pieno  dei
          rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente
          comma.  Nelle  more  dell'avvio  della  predetta  procedura
          selettiva, al fine di  garantire  il  regolare  svolgimento
          delle   attivita'   didattiche   in    idonee    condizioni
          igienico-sanitarie, i posti e le  ore  residuati  all'esito
          delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono  ricoperti
          mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle
          vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi
          del presente comma non ha diritto, ne'  ai  fini  giuridici
          ne' a quelli  economici,  al  riconoscimento  del  servizio
          prestato  quale  dipendente  delle  imprese   titolari   di
          contratti per lo  svolgimento  dei  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari.   Successivamente   alle   predette    procedure
          selettive e sempre nel limite di  spesa  di  cui  al  comma
          5-bis, primo periodo, sono autorizzate  assunzioni  per  la
          copertura dei posti resi nuovamente  disponibili  ai  sensi
          del medesimo comma»;
                  f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
                    «6-bis.   A   decorrere   dall'anno    scolastico
          2020/2021 e' autorizzato lo scorrimento  della  graduatoria
          della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la  copertura  di
          ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico.
          Dalla medesima data e' disposto il disaccantonamento di  un
          numero corrispondente di posti nella dotazione organica del
          personale  collaboratore  scolastico  della  Provincia   di
          Palermo.
                    6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis,  pari
          a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni
          annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
                  a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e  a
          euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente
          riduzione del Fondo per il funzionamento delle  istituzioni
          scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296,  con  riferimento  all'incremento
          disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763,  della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145;
                  b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e  a
          decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13
          luglio 2015, n. 107». (33)
                5-bis. All'onere derivante dal comma 5,  lettera  a),
          pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede:
                  a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni
          in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione
          degli stanziamenti di bilancio  riferiti  al  pagamento  di
          stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi  al  personale
          amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato;
                  b)   quanto   a   euro   60    milioni,    mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  il  funzionamento
          delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma
          601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con  riferimento
          all'incremento disposto ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
          763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
                6. L'articolo 22, comma 15, del  decreto  legislativo
          25 maggio 2017, n. 75, si applica anche  alla  progressione
          all'area   dei   direttori   dei   servizi    generali    e
          amministrativi del personale assistente  amministrativo  di
          ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni  dell'area
          di destinazione per almeno tre  interi  anni  scolastici  a
          decorrere dall'anno scolastico  2011/2012.  Le  graduatorie
          risultanti dalla procedura di cui al  primo  periodo,  sono
          utilizzate in  subordine  a  quelle  del  concorso  di  cui
          all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n.
          205 rispetto alle quali, in deroga a  quanto  previsto  dal
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca  n.  863  del  18  dicembre  2018,  non  sono
          previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei
          non vincitori."
              Note al comma 886
              Si  riporta  il  testo   dell'articolo   230-bis,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  recante
          misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro  e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  come  modificato
          dalla presente legge:
                "Art.    230-bis    Disposizioni    finalizzate    al
          reclutamento  di  assistenti  tecnici   nelle   istituzioni
          scolastiche dell'infanzia e del  primo  ciclo,  di  proroga
          degli  incarichi  dei  dirigenti  tecnici  e  di  bonus  ai
          dirigenti scolastici
                1. Limitatamente ai  mesi  da  settembre  a  dicembre
          2020,  al  fine  di  assicurare  la   funzionalita'   della
          strumentazione    informatica    anche     nelle     scuole
          dell'infanzia,  nelle  scuole  primarie  e   nelle   scuole
          secondarie  di  primo  grado,  nonche'  per   il   supporto
          all'utilizzo  delle   piattaforme   multimediali   per   la
          didattica, le istituzioni scolastiche  sono  autorizzate  a
          sottoscrivere  contratti  fino  al  31  dicembre  2020  con
          assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unita'.
          Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto, il contingente di  cui
          al  primo  periodo  e'   ripartito   tra   le   istituzioni
          scolastiche, tenendo conto del  numero  degli  studenti  di
          ciascun  istituto  scolastico.  Agli  oneri  derivanti  dal
          presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020,
          si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                2. Nelle more dello svolgimento del concorso  di  cui
          all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
          n. 126,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
          dicembre 2019, n.  159,  il  Ministero  dell'istruzione  e'
          autorizzato a prorogare o, qualora non gia' attribuiti,  in
          tutto  o  in  parte,  a  conferire,  entro  il  limite   di
          autorizzazione di  spesa  di  cui  al  terzo  periodo,  gli
          incarichi riguardanti i contratti a  tempo  determinato  di
          cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima
          fino al 31 dicembre 2024. Conseguentemente le assunzioni di
          cui al medesimo articolo 2, comma 3, del  decreto-legge  n.
          126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          159 del 2019,  avvengono  con  decorrenza  successiva  alla
          scadenza  dei  predetti  contratti  di   lavoro   a   tempo
          determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma,  pari
          a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021, 2022, 2023 e
          2024, si provvede  a  valere  sulle  risorse  previste  dal
          citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge  n.  126  del
          2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del
          2019.
                3. Al fine di evitare la ripetizione  di  somme  gia'
          erogate in  favore  dei  dirigenti  scolastici  negli  anni
          scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione
          del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo con  la
          dotazione di 13,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  da
          destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per
          i    predetti    anni     scolastici     in     conseguenza
          dell'ultrattivita'  riconosciuta  ai  contratti  collettivi
          regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun
          caso possono essere  riconosciuti  emolumenti  superiori  a
          quelli derivanti dalla predetta ultrattivita'. Il fondo  di
          cui al primo periodo e' ripartito con decreto del  Ministro
          dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle  finanze,  informate  le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente   rappresentative    dell'area    dirigenziale
          "Istruzione e ricerca". Al relativo onere  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 265."
              Note al comma 887
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  203,  della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2017-2019):
                "203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
          sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda  nel
          limite di 360 milioni di euro per  l'anno  2017,  di  564,4
          milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni  di  euro
          per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno  2020,
          di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1  milioni
          di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui  a
          decorrere dall'anno 2023. Qualora  dal  monitoraggio  delle
          domande presentate ed  accolte  emerga  il  verificarsi  di
          scostamenti,  anche  in  via  prospettica,  del  numero  di
          domande rispetto alle risorse finanziarie di cui  al  primo
          periodo del presente comma, la decorrenza  dei  trattamenti
          e' differita, con criteri di  priorita'  in  ragione  della
          maturazione dei requisiti agevolati di cui  al  comma  199,
          individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
          ragione della data di presentazione della domanda, al  fine
          di garantire un numero di accessi al  pensionamento,  sulla
          base dei predetti requisiti  agevolati,  non  superiore  al
          numero  di  pensionamenti  programmato  in  relazione  alle
          predette risorse finanziarie."
              Note al comma 888
              Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  3,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione
          del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,  lavoro  e
          competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la   crescita
          sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
          previdenza sociale:
                "3. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi, al  fine  di  concedere  ai
          lavoratori  dipendenti  che  maturano   i   requisiti   per
          l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio  2008
          impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
          di conseguire, su  domanda,  il  diritto  al  pensionamento
          anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
          generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo  i  seguenti
          principi e criteri direttivi:
                  a) previsione di  un  requisito  anagrafico  minimo
          ridotto di tre anni e, in ogni caso,  non  inferiore  a  57
          anni  di  eta',  fermi  restando  il  requisito  minimo  di
          anzianita'  contributiva  di  35  anni  e  il   regime   di
          decorrenza del pensionamento secondo le  modalita'  di  cui
          all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d),  della  legge  23
          agosto 2004, n. 243;
                  b)  i  lavoratori  siano  impegnati   in   mansioni
          particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del  decreto
          19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, della sanita'  e
          per  la  funzione   pubblica;   ovvero   siano   lavoratori
          dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8
          aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i  criteri  di  cui
          alla successiva lettera c), possano far  valere,  nell'arco
          temporale ivi indicato, una permanenza minima  nel  periodo
          notturno; ovvero siano lavoratori addetti  alla  cosiddetta
          «linea catena» che, all'interno di un  processo  produttivo
          in  serie,  contraddistinto  da  un   ritmo   collegato   a
          lavorazioni o a misurazione  di  tempi  di  produzione  con
          mansioni organizzate in sequenze  di  postazioni,  svolgano
          attivita' caratterizzate dalla ripetizione  costante  dello
          stesso ciclo lavorativo su parti staccate  di  un  prodotto
          finale, che si spostano a flusso continuo o  a  scatti  con
          cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro  o
          dalla  tecnologia,   con   esclusione   degli   addetti   a
          lavorazioni  collaterali  a  linee  di   produzione,   alla
          manutenzione, al rifornimento materiali e al  controllo  di
          qualita';  ovvero  siano  conducenti  di  veicoli   pesanti
          adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
                  c) i lavoratori che al momento del pensionamento di
          anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla  lettera
          b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla  lettera
          medesima:
                    1) nel periodo transitorio, un periodo minimo  di
          sette anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa
                    2) a regime, un periodo pari  almeno  alla  meta'
          della vita lavorativa;
                  d) stabilire la documentazione e  gli  elementi  di
          prova in data certa attestanti  l'esistenza  dei  requisiti
          soggettivi  e  oggettivi,  anche   con   riferimento   alla
          dimensione  e   all'assetto   organizzativo   dell'azienda,
          richiesti dal presente comma, e  disciplinare  il  relativo
          procedimento   accertativo,   anche   attraverso   verifica
          ispettiva;
                  e) prevedere sanzioni amministrative in misura  non
          inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro  e  altre
          misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione  da
          parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi  agli
          obblighi   di   comunicazione    ai    competenti    uffici
          dell'Amministrazione   dell'articolazione    dell'attivita'
          produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
          aventi  le  caratteristiche  di  cui   alla   lettera   b),
          relativamente,  rispettivamente,  alla  cosiddetta   «linea
          catena» e al lavoro notturno;  prevedere,  altresi',  fermo
          restando  quanto  previsto  dall'articolo  484  del  codice
          penale  e   dalle   altre   ipotesi   di   reato   previste
          dall'ordinamento, in caso di comunicazioni  non  veritiere,
          anche relativamente ai presupposti  del  conseguimento  dei
          benefici, una sanzione pari fino al  200  per  cento  delle
          somme indebitamente corrisposte;
                  f) assicurare, nella specificazione dei criteri per
          la concessione dei benefici,  la  coerenza  con  il  limite
          delle risorse finanziarie di un apposito Fondo  costituito,
          la cui dotazione finanziaria e' di 83 milioni di  euro  per
          il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il  2011,
          350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;
                  g)  prevedere  che,   qualora   nell'ambito   della
          funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c)
          e d) emerga, dal monitoraggio delle  domande  presentate  e
          accolte,  il  verificarsi  di  scostamenti  rispetto   alle
          risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza   sociale   ne   dia   notizia
          tempestivamente al Ministro dell'economia e  delle  finanze
          ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
          11-ter, comma 7, della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni."
              Note al comma 889
              Si riporta il testo dell'articolo  5,  della  legge  12
          luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorita' garante per
          l'infanzia e l'adolescenza), come modificato dalla presente
          legge:
                "Art. 5 Organizzazione
                1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante  per
          l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato  'Ufficio
          dell'Autorita'    garante',    posto    alle     dipendenze
          dell'Autorita'   garante.   Il    personale    dell'Ufficio
          dell'Autorita' garante e' vincolato dal segreto d'ufficio.
                2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio
          dell'Autorita' garante e il luogo dove ha  sede  l'Ufficio,
          nonche' quelle dirette a  disciplinare  la  gestione  delle
          spese, sono adottate, entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta
          dell'Autorita'   garante.   Ferme   restando    l'autonomia
          organizzativa     e      l'indipendenza      amministrativa
          dell'Autorita'  garante,  la  sede  e  i  locali  destinati
          all'Ufficio   dell'Autorita'   medesima   sono   messi    a
          disposizione dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.
                3. Le spese per l'espletamento  delle  competenze  di
          cui  all'articolo  3  e  per  le   attivita'   connesse   e
          strumentali,  nonche'  per  il  funzionamento  dell'Ufficio
          dell'Autorita' garante, sono poste a  carico  di  un  fondo
          stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e  iscritto
          in apposita missione e programma  di  spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e iscritto in apposita unita'
          previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
                4. L'Autorita' garante dispone del fondo indicato  al
          comma 3 ed e' soggetta agli ordinari controlli contabili."
              Note al comma 890
              Si riporta il testo dell'articolo 21, del regio decreto
          30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. delle leggi  e  delle  norme
          giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello
          Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato):
                "Art. 21
                L'avvocatura generale dello  Stato  e  le  avvocature
          distrettuali nei giudizi da esse  rispettivamente  trattati
          curano la  esazione  delle  competenze  di  avvocato  e  di
          procuratore nei confronti  delle  controparti  quando  tali
          competenze siano poste a carico  delle  controparti  stesse
          per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
                Con l'osservanza  delle  disposizioni  contenute  nel
          titolo II della legge 25 novembre 1971, numero 1041,  tutte
          le somme di cui al precedente comma  e  successivi  vengono
          ripartite per sette decimi tra gli avvocati  e  procuratori
          di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per
          tre decimi in  misura  uguale  fra  tutti  gli  avvocati  e
          procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo  che
          i titoli, in base ai quali le somme  sono  state  riscosse,
          siano divenuti irrevocabili: le sentenze per  passaggio  in
          giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per
          approvazione.
                Le  competenze  di  cui  al  precedente  comma   sono
          corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato  generale,
          predisposta in conformita' delle tariffe di legge.
                Le   disposizioni   del   presente   articolo    sono
          applicabili anche per  i  giudizi  nei  quali  l'Avvocatura
          dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle  regioni
          e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e
          degli enti pubblici.
                E' applicabile il primo comma del  presente  articolo
          per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma  la
          rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti  delle
          amministrazioni dello Stato, delle regioni e  di  tutte  le
          altre amministrazioni pubbliche non statali  e  degli  enti
          pubblici.
                Le  proporzioni  previste  dal  secondo  comma  e  le
          modalita' di  ripartizione  delle  competenze  in  caso  di
          trasferimento  da  una  sede   all'altra   possono   essere
          modificate con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dell'Avvocato generale  dello  Stato,
          sentito il Consiglio degli  avvocati  e  procuratori  dello
          Stato."
              Si riporta il testo dell'articolo 9, del  decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza degli uffici giudiziari:
                "Art.  9  (Riforma  degli   onorari   dell'Avvocatura
          generale  dello  Stato  e  delle  avvocature   degli   enti
          pubblici)
                1.  I  compensi   professionali   corrisposti   dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,    agli    avvocati     dipendenti     delle
          amministrazioni   stesse,   ivi   incluso   il    personale
          dell'Avvocatura dello Stato, sono  computati  ai  fini  del
          raggiungimento del limite retributivo di  cui  all'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni.
                2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo  1  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e  il   terzo   comma
          dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30
          ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma
          ha  efficacia  relativamente   alle   sentenze   depositate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto.
                3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con  recupero
          delle spese legali a carico  delle  controparti,  le  somme
          recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle
          amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i
          procuratori dello Stato, nella misura e  con  le  modalita'
          stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione
          collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei
          limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette
          somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.
                4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con  recupero
          delle spese legali a carico delle controparti,  il  75  per
          cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli  avvocati
          e   procuratori   dello   Stato   secondo   le   previsioni
          regolamentari  dell'Avvocatura  dello  Stato,  adottate  ai
          sensi del comma 5. Il rimanente 25 per cento  e'  destinato
          al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,  di  cui
          all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147, e successive modificazioni.
                5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e  degli
          altri enti pubblici  e  i  contratti  collettivi  prevedono
          criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo  del
          comma 3  e  al  primo  periodo  del  comma  4  in  base  al
          rendimento  individuale,  secondo  criteri   oggettivamente
          misurabili che tengano conto tra l'altro della  puntualita'
          negli adempimenti processuali.  I  suddetti  regolamenti  e
          contratti collettivi  definiscono  altresi'  i  criteri  di
          assegnazione degli  affari  consultivi  e  contenziosi,  da
          operare  ove  possibile  attraverso  sistemi   informatici,
          secondo  principi  di   parita'   di   trattamento   e   di
          specializzazione professionale.
                6. In  tutti  i  casi  di  pronunciata  compensazione
          integrale delle spese, ivi compresi quelli  di  transazione
          dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche  di
          cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del  personale
          dell'Avvocatura  dello  Stato,  sono  corrisposti  compensi
          professionali  in   base   alle   norme   regolamentari   o
          contrattuali  vigenti  e  nei  limiti  dello   stanziamento
          previsto, il quale  non  puo'  superare  il  corrispondente
          stanziamento relativo all'anno 2013.  Nei  giudizi  di  cui
          all'articolo 152 delle disposizioni  per  l'attuazione  del
          codice di procedura civile e disposizioni  transitorie,  di
          cui al regio decreto 18 dicembre  1941,  n.  1368,  possono
          essere corrisposti  compensi  professionali  in  base  alle
          norme   regolamentari   o   contrattuali   delle   relative
          amministrazioni e nei limiti dello  stanziamento  previsto.
          Il   suddetto   stanziamento   non   puo'    superare    il
          corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
                7. I compensi professionali di cui al comma  3  e  al
          primo periodo del comma 6  possono  essere  corrisposti  in
          modo  da  attribuire  a  ciascun  avvocato  una  somma  non
          superiore al suo trattamento economico complessivo.
                8. Il primo periodo  del  comma  6  si  applica  alle
          sentenze depositate successivamente alla data di entrata in
          vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il  secondo
          e il terzo periodo del  comma  6  nonche'  il  comma  7  si
          applicano a decorrere dall'adeguamento  dei  regolamenti  e
          dei contratti collettivi di cui  al  comma  5,  da  operare
          entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto.  In  assenza   del
          suddetto adeguamento, a decorrere dal  1ºgennaio  2015,  le
          amministrazioni pubbliche di cui al  comma  1  non  possono
          corrispondere   compensi   professionali   agli    avvocati
          dipendenti delle amministrazioni  stesse,  ivi  incluso  il
          personale dell'Avvocatura dello Stato.
                9. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare minori risparmi rispetto a quelli gia' previsti  a
          legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di
          finanza pubblica."
              Si riporta il testo dell'articolo 50  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          (testo unico delle imposte sui redditi):
                "Art.  50  Redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
          dipendente
                1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
                  a) i compensi percepiti, entro i limiti dei  salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di  servizi,  delle  cooperative  agricole   e   di   prima
          trasformazione dei prodotti agricoli  e  delle  cooperative
          della piccola pesca;
                  b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
          terzi dai prestatori di  lavoro  dipendente  per  incarichi
          svolti in relazione  a  tale  qualita',  ad  esclusione  di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati al datore di lavoro e di  quelli  che  per  legge
          devono essere riversati allo Stato;
                  c) le somme da chiunque  corrisposte  a  titolo  di
          borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non  e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente   nei
          confronti del soggetto erogante;
                  c-bis) le somme e i valori in genere,  a  qualunque
          titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche  sotto  forma
          di  erogazioni  liberali,  in  relazione  agli  uffici   di
          amministratore,   sindaco   o   revisore    di    societa',
          associazioni  e  altri  enti  con  o   senza   personalita'
          giuridica,  alla  collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili,  alla  partecipazione  a  collegi  e
          commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
          rapporti  di   collaborazione   aventi   per   oggetto   la
          prestazione  di   attivita'   svolte   senza   vincolo   di
          subordinazione a favore  di  un  determinato  soggetto  nel
          quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
          di  mezzi  organizzati   e   con   retribuzione   periodica
          prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
          rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
          di lavoro dipendente  di  cui  all'articolo  46,  comma  1,
          concernente redditi di lavoro  dipendente,  o  nell'oggetto
          dell'arte o professione di cui all'articolo  49,  comma  1,
          concernente redditi  di  lavoro  autonomo,  esercitate  dal
          contribuente;
                  d) le remunerazioni  dei  sacerdoti,  di  cui  agli
          artt. 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio  1985,
          n. 222, nonche' le congrue e i supplementi  di  congrua  di
          cui all'art. 33, primo comma, della legge 26  luglio  1974,
          n. 343;
                  e) i compensi per l'attivita' libero  professionale
          intramuraria  del   personale   dipendente   del   Servizio
          sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo  102
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e  successive
          modificazioni,  nei  limiti  e  alle  condizioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre  1996,  n.
          662;
                  f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
          compensi corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
          province  e  dai  comuni  per  l'esercizio   di   pubbliche
          funzioni, sempreche'  le  prestazioni  non  siano  rese  da
          soggetti  che  esercitano  un'arte  o  professione  di  cui
          all'articolo 49, comma 1,  e  non  siano  state  effettuate
          nell'esercizio di impresa commerciale, nonche'  i  compensi
          corrisposti ai membri delle  commissioni  tributarie,  agli
          esperti del tribunale di  sorveglianza,  ad  esclusione  di
          quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
                  g) le indennita' di cui all'art. 1 della  legge  31
          ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge  13  agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e  del  Parlamento  europeo  e  le   indennita',   comunque
          denominate, percepite per le  cariche  elettive  e  per  le
          funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della  Costituzione  e
          alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche'  i  conseguenti
          assegni vitalizi percepiti in dipendenza  dalla  cessazione
          delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno  del
          Presidente della Repubblica;
                  h) le  rendite  vitalizie  e  le  rendite  a  tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
          aventi funzione previdenziale. Le rendite  aventi  funzione
          previdenziale  sono  quelle  derivanti  da   contratti   di
          assicurazione sulla vita stipulati con imprese  autorizzate
          dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private
          (ISVAP) ad operare nel  territorio  dello  Stato,  o  quivi
          operanti in regime di  stabilimento  o  di  prestazioni  di
          servizi, che  non  consentano  il  riscatto  della  rendita
          successivamente all'inizio dell'erogazione;
                  h-bis) le  prestazioni  pensionistiche  di  cui  al
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124  e  al  decreto
          legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  comunque  erogate,
          nonche'  quelle  derivanti   dai   prodotti   pensionistici
          individuali paneuropei (PEPP) di cui  al  regolamento  (UE)
          2019/1238;
                  i)   gli   altri   assegni   periodici,    comunque
          denominati, alla cui produzione non concorrono  attualmente
          ne' capitale ne'  lavoro,  compresi  quelli  indicati  alle
          lettere c) e d) del comma 1  dell'art.  10  tra  gli  oneri
          deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera  c)  del
          comma 1 dell'art. 41;
                  l) i compensi percepiti dai soggetti  impegnati  in
          lavori  socialmente  utili  in  conformita'  a   specifiche
          disposizioni normative.
                2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1  sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la cooperativa sia  iscritta  nel  registro  prefettizio  o
          nello schedario generale della cooperazione,  che  nel  suo
          statuto siano inderogabilmente indicati  i  principi  della
          mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi  siano
          effettivamente osservati.
                3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h)
          e i) del comma  1  l'assimilazione  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente non comporta le  detrazioni  previste  dall'art.
          13."
              Il riferimento al  testo  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446 e' riportato nelle note al comma 331.
              Note al comma 891
              Il riferimento al testo dell'articolo  30  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato  nelle  note
          al comma 256.
              Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto-legge
          31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante d disposizioni
          urgenti   per   il   perseguimento    di    obiettivi    di
          razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni:
                "Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego
                1. All'articolo 36 del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modifiche:
                  a) al  comma  2,  le  parole:  "Per  rispondere  ad
          esigenze temporanee ed eccezionali" sono  sostituite  dalle
          seguenti:  "Per  rispondere  ad   esigenze   di   carattere
          esclusivamente temporaneo o eccezionale" e  le  parole  "di
          cui alla lettera  d),  del  comma  1,  dell'articolo"  sono
          sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo";
                  a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in  fine,
          i seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di  precariato,
          le   amministrazioni   pubbliche,   nel   rispetto    delle
          disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti
          a tempo determinato con i  vincitori  e  gli  idonei  delle
          proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici  a  tempo
          indeterminato. E' consentita  l'applicazione  dell'articolo
          3, comma 61, terzo periodo, della legge 24  dicembre  2003,
          n. 350, ferma  restando  la  salvaguardia  della  posizione
          occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per
          le assunzioni a tempo indeterminato.";
                  b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
                    "5-ter.  Le  disposizioni  previste  dal  decreto
          legislativo 6 settembre 2001,  n.  368  si  applicano  alle
          pubbliche  amministrazioni,  fermi  restando  per  tutti  i
          settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta'  di
          ricorrere  ai  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato
          esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma
          2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da
          tempo determinato a tempo indeterminato.
                    5-quater.  I  contratti   di   lavoro   a   tempo
          determinato posti in  essere  in  violazione  del  presente
          articolo sono nulli e determinano responsabilita' erariale.
          I dirigenti che operano in  violazione  delle  disposizioni
          del presente articolo sono, altresi', responsabili ai sensi
          dell'articolo   21.   Al    dirigente    responsabile    di
          irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non  puo'
          essere erogata la retribuzione di risultato.";
                  c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo.
                2. All'articolo 7, comma 6, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  le
          parole:   "Si   applicano    le    disposizioni    previste
          dall'articolo 36, comma  3,  del  presente  decreto."  sono
          sostituite dalle seguenti: "Si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e,
          in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
          comma,  fermo  restando  il  divieto  di  costituzione   di
          rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto
          previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.".
                3. Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
          di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
                  a)  dell'avvenuta  immissione  in  servizio,  nella
          stessa amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati
          nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici  per
          assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi  qualifica,
          salve comprovate non  temporanee  necessita'  organizzative
          adeguatamente motivate;
                  b).
                3-bis. Per la copertura dei  posti  in  organico,  e'
          comunque necessaria la previa attivazione  della  procedura
          prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni,  in  materia  di
          trasferimento unilaterale del personale eccedentario.
                3-ter. - 3-quater.
                3-quinquies. A decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  si   svolge
          mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
          di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I  concorsi
          unici sono  organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche
          avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
          al  decreto  interministeriale  25  luglio   1994,   previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo
          35, comma 4, del citato  decreto  legislativo  n.  165  del
          2001, e successive modificazioni, nel rispetto  del  regime
          delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  previsto  dalla
          normativa  vigente,   possono   assumere   personale   solo
          attingendo alle nuove graduatorie di  concorso  predisposte
          presso il Dipartimento della  funzione  pubblica,  fino  al
          loro  esaurimento,  provvedendo  a  programmare  le   quote
          annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
          ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70.
                3-sexies. Con le modalita' di  cui  all'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive  modificazioni,  o  previste   dalla   normativa
          vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono
          essere  autorizzati  a  svolgere  direttamente  i  concorsi
          pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e  gli
          enti locali possono aderire alla  ricognizione  di  cui  al
          comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si  obbligano  ad
          attingere alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,
          nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari   in   materia   di
          assunzioni. Al fine di assicurare  la  massima  trasparenza
          delle procedure, il Dipartimento  della  funzione  pubblica
          della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  garantisce,
          mediante   pubblicazione   nel   proprio   sito    internet
          istituzionale, la diffusione  di  ogni  informazione  utile
          sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
                3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di  cui
          al comma 3-quinquies, il bando di concorso puo' fissare  un
          contributo di ammissione ai concorsi per ciascun  candidato
          in misura non superiore a 10 euro.
                4.  L'efficacia  delle   graduatorie   dei   concorsi
          pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  relative
          alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
          assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017.
                5.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica,   al   fine   di
          individuare  quantitativamente,  tenuto  anche  conto   dei
          profili professionali di riferimento,  i  vincitori  e  gli
          idonei collocati in  graduatorie  concorsuali  vigenti  per
          assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu'  di
          contratti di lavoro a tempo determinato, hanno  maturato  i
          requisiti di anzianita' previsti dal  comma  6,  nonche'  i
          lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30  settembre
          2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per  le
          pubbliche amministrazioni  che  intendono  avvalersi  delle
          procedure previste dai citati commi 6 e 8,  di  fornire  le
          informazioni richieste.  I  dati  ottenuti  a  seguito  del
          monitoraggio telematico di cui al primo periodo  sono  resi
          accessibili in un'apposita sezione del  sito  internet  del
          Dipartimento della funzione pubblica. Al  fine  di  ridurre
          presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei
          contratti di lavoro a tempo determinato,  favorire  l'avvio
          di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che
          sono collocati in posizione utile  in  graduatorie  vigenti
          per concorsi a tempo  indeterminato,  in  coerenza  con  il
          fabbisogno di personale delle pubbliche  amministrazioni  e
          dei   principi   costituzionali    sull'adeguato    accesso
          dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da adottare entro il 30  marzo  2014,  nel
          rispetto della disciplina prevista dal  presente  articolo,
          sono  definiti,  per  il   perseguimento   delle   predette
          finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
          finanziarie connesse con  le  facolta'  assunzionali  delle
          pubbliche amministrazioni.
                6. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al 31 dicembre  2016,  al  fine  di
          favorire una maggiore e  piu'  ampia  valorizzazione  della
          professionalita' acquisita dal personale con  contratto  di
          lavoro a tempo  determinato  e,  al  contempo,  ridurre  il
          numero  dei  contratti  a   termine,   le   amministrazioni
          pubbliche  possono  bandire,  nel   rispetto   del   limite
          finanziario fissato  dall'articolo  35,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  a  garanzia
          dell'adeguato accesso  dall'esterno,  nonche'  dei  vincoli
          assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per  le
          amministrazioni  interessate,  previo  espletamento   della
          procedura di cui all'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed  esami,
          per assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale  non
          dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi  519  e
          558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  all'articolo
          3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  nonche'
          a favore di coloro che alla  data  di  pubblicazione  della
          legge di conversione del presente decreto  hanno  maturato,
          negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio  (39)
          con contratto di lavoro  subordinato  a  tempo  determinato
          alle dipendenze dell'amministrazione che  emana  il  bando,
          con esclusione, in ogni caso, dei servizi  prestati  presso
          uffici di diretta collaborazione degli organi politici.  Il
          personale non dirigenziale delle province, in possesso  dei
          requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad  una
          procedura selettiva di cui al  presente  comma  indetta  da
          un'amministrazione avente sede nel territorio  provinciale,
          anche se non dipendente dall'amministrazione che  emana  il
          bando. Le procedure selettive  di  cui  al  presente  comma
          possono  essere  avviate  solo  a  valere   sulle   risorse
          assunzionali relative agli anni 2013, 2014,  2015  e  2016,
          anche complessivamente considerate, in misura non superiore
          al  50  per  cento,  in  alternativa  a   quelle   di   cui
          all'articolo 35, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in  esito  alle
          medesime procedure sono  utilizzabili  per  assunzioni  nel
          quadriennio 2013-2016  a  valere  sulle  predette  risorse.
          Resta ferma per il comparto scuola la disciplina  specifica
          di settore.
                6-bis. All'articolo 1,  comma  166,  della  legge  24
          dicembre 2012,  n.  228,  le  parole:  "entro  dodici  mesi
          dall'entrata in vigore della presente legge" e  le  parole:
          "con riferimento alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge" sono sostituite  dalle  seguenti:  "per  il
          personale in effettivo servizio alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  entro  i  termini  di  cui
          all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto  2013,
          n. 101,".
                6-ter.  All'articolo  2,   comma   4-duodecies,   del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  le
          parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti:
          "siano in effettivo servizio".
                6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015  e  2016,  le
          regioni  e  i  comuni  che  hanno   proceduto,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 560, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296, a indire procedure selettive pubbliche  per  titoli
          ed  esami  possono,  in   via   prioritaria   rispetto   al
          reclutamento speciale  di  cui  al  comma  6  del  presente
          articolo e in relazione al proprio effettivo  fabbisogno  e
          alle risorse finanziarie  disponibili,  fermo  restando  il
          rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel
          rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di
          contenimento  della   spesa   complessiva   di   personale,
          procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a  domanda,
          del personale non dirigenziale  assunto  con  contratto  di
          lavoro a  tempo  determinato,  sottoscritto  a  conclusione
          delle procedure  selettive  precedentemente  indicate,  che
          abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, almeno tre anni di servizio alle  loro  dipendenze
          negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui
          al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare,
          nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta
          per le stesse finalita', previsti  dall'articolo  9,  comma
          28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, i contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato  di  cui  al  periodo  precedente   fino   alla
          conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre  il
          31 dicembre 2016.
                7. Per meglio realizzare le  finalita'  del  comma  6
          sono  di  norma  adottati  bandi  per  assunzioni  a  tempo
          indeterminato con contratti di  lavoro  a  tempo  parziale,
          salvo  diversa  motivazione  tenuto  conto   dell'effettivo
          fabbisogno  di  personale  e  delle   risorse   finanziarie
          dedicate.
                8.  Al  fine  di  favorire   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo  2,  comma
          1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.  81,  e  di
          cui all'articolo 3, comma  1,  del  decreto  legislativo  7
          agosto 1997, n. 280, le  regioni  predispongono  un  elenco
          regionale  dei  suddetti  lavoratori  secondo  criteri  che
          contemperano  l'anzianita'  anagrafica,   l'anzianita'   di
          servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2016 (33), gli enti territoriali che  hanno  vuoti
          in  organico   relativamente   alle   qualifiche   di   cui
          all'articolo 16 della legge 28  febbraio  1987,  n.  56,  e
          successive modificazioni, nel rispetto del loro  fabbisogno
          e nell'ambito dei vincoli finanziari di  cui  al  comma  6,
          procedono, in deroga a quanto  disposto  dall'articolo  12,
          comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.  468,
          all'assunzione a tempo indeterminato, anche  con  contratti
          di  lavoro  a  tempo  parziale,  dei   soggetti   collocati
          nell'elenco regionale indirizzando una specifica  richiesta
          alla Regione competente.
                9.   Le   amministrazioni   pubbliche    che    nella
          programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
          all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449, riferita agli anni dal  2013  al  2016,  prevedono  di
          effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
          comma 3-bis, lettera a) del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
          possono prorogare,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti  dalla  normativa  vigente  in   materia   e,   in
          particolare, dei limiti massimi della spesa  annua  per  la
          stipula  dei  contratti  a   tempo   determinato   previsti
          dall'articolo 9, comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato dei soggetti che hanno maturato, alla  data  di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto,  almeno  tre  anni  di   servizio   alle   proprie
          dipendenze. La proroga puo' essere disposta,  in  relazione
          al proprio effettivo fabbisogno, alle  risorse  finanziarie
          disponibili e  ai  posti  in  dotazione  organica  vacanti,
          indicati  nella  programmazione   triennale   di   cui   al
          precedente periodo, fino al completamento  delle  procedure
          concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016  (33).
          Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16,  comma
          9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  le
          province possono prorogare  fino  al  31  dicembre  2018  i
          contratti di lavoro a tempo determinato nonche' i contratti
          di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  anche   a
          progetto, per le strette necessita' connesse alle  esigenze
          di continuita' dei  servizi  e  nel  rispetto  dei  vincoli
          finanziari  di  cui  al  presente  comma,  del   patto   di
          stabilita'   interno   e   della   vigente   normativa   di
          contenimento della spesa complessiva di personale.  Per  le
          proroghe dei contratti di lavoro a  tempo  determinato  del
          personale degli enti di ricerca possono  essere,  altresi',
          utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di  cui
          all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266, e  successive  modificazioni,  esclusivamente  per  il
          personale direttamente impiegato in specifici  progetti  di
          ricerca finanziati con le predette risorse e  limitatamente
          alla durata dei progetti medesimi.
                9-bis.
                9-ter. Per assicurare il mantenimento  dei  necessari
          standard     di     funzionalita'      dell'Amministrazione
          dell'interno, anche in relazione ai  peculiari  compiti  in
          materia  di  immigrazione,  il  Ministero  dell'interno  e'
          autorizzato a bandire procedure  concorsuali  riservate  al
          personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi  4
          e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21  maggio  2013,  n.
          54, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18  luglio
          2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi  di  cui
          al comma 6 del presente  articolo.  Fino  al  completamento
          della procedura assunzionale,  alla  quale  si  applica  il
          limite  del  50  per  cento   delle   risorse   finanziarie
          disponibili,  sulla  base   delle   facolta'   assunzionali
          previste dalla  legislazione  vigente,  e'  autorizzata  la
          proroga dei contratti a  tempo  determinato  relativi  allo
          stesso  personale  nei   limiti   numerici   e   finanziari
          individuati  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          entro il 30 novembre di ciascun  anno.  All'onere  relativo
          alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di
          euro annui, si provvede mediante utilizzo  di  quota  parte
          delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),
          della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che  sono  annualmente
          riassegnate  ai  pertinenti   capitoli   dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'interno.
                10. Le regioni,  le  province  autonome  e  gli  enti
          locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano  i  commi
          6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi  e  dei  vincoli  ivi
          previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui  al  comma
          5. Per gli enti del Servizio  sanitario  nazionale,  tenuto
          conto dei vincoli  assunzionali  previsti  dalla  normativa
          vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8  e  9,
          anche con riferimento alle  professionalita'  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, da adottare entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  su
          proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione,  di   intesa   con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  Nel
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni
          per  il  personale  dedicato  alla  ricerca   in   sanita',
          finalizzate anche all'individuazione, quali  requisiti  per
          l'accesso ai concorsi, dei titoli di  studio  di  laurea  e
          post laurea in possesso del personale precario nonche'  per
          il personale medico in servizio presso il  pronto  soccorso
          delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque  anni  di
          prestazione continuativa, ancorche' non in  possesso  della
          specializzazione in medicina e chirurgia  d'accettazione  e
          d'urgenza.   Resta   comunque   salvo    quanto    previsto
          dall'articolo 10, comma 4-ter, del  decreto  legislativo  6
          settembre 2001, n. 368.
                10-bis. In considerazione dei vincoli di  bilancio  e
          assunzionali,    nonche'    dell'autonomia    organizzativa
          dell'INPS, le liste  speciali,  gia'  costituite  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge  12  settembre
          1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre 1983, n. 638, sono trasformate in  liste  speciali
          ad esaurimento, nelle quali  vengono  confermati  i  medici
          inseriti nelle suddette  liste  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del  31
          dicembre  2007.  Ai  fini   della   razionalizzazione   del
          servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite  mediche
          di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio
          per malattia, si avvale, in  via  prioritaria,  dei  medici
          inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.
                10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012,  n.
          178, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
                  "Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati  locali  e
          provinciali).  -  1.  I  comitati  locali   e   provinciali
          esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione  dei
          comitati delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          assumono, alla data del 1° gennaio  2014,  la  personalita'
          giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme
          del titolo II del libro primo  del  codice  civile  e  sono
          iscritti  di  diritto  nei   registri   provinciali   delle
          associazioni di promozione sociale, applicandosi  ad  essi,
          per quanto non diversamente disposto dal presente  decreto,
          la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti
          comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
          carattere organizzativo,  possono  chiedere  al  Presidente
          nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre  il
          30  giugno  2014,   del   termine   di   assunzione   della
          personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
          istanze pervenute,  il  Presidente,  nei  successivi  dieci
          giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
          al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
          cui risulti l'assenza di  oneri  per  la  finanza  pubblica
          derivanti  dal  predetto  differimento.  Le   istanze   non
          autorizzate  entro  il  20  dicembre  2013   si   intendono
          respinte.
                  2. I comitati locali e provinciali,  costituiti  in
          associazioni di diritto  privato,  subentrano  in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi ai comitati locali e  provinciali
          esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
          stipulate dalla CRI con  enti  territoriali  e  organi  del
          Servizio sanitario nazionale.
                  3. Il personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato  in  servizio  presso  i  comitati  locali  e
          provinciali  esistenti  alla  data  del  31  dicembre  2013
          esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato
          centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei
          comitati locali  e  provinciali,  ovvero  il  passaggio  in
          mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta  in
          ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6,  commi  2,
          3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla
          naturale scadenza. Con decreto di natura non  regolamentare
          del Ministro della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
          competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate
          le modalita' organizzative e  funzionali  dell'Associazione
          anche   con   riferimento   alla   sua   base   associativa
          privatizzata.
                  4. I comitati locali e  provinciali  si  avvalgono,
          con oneri a loro totale carico, del personale con  rapporto
          di lavoro a tempo  determinato  gia'  operante  nell'ambito
          dell'espletamento  di  attivita'  in  regime  convenzionale
          ovvero  nell'ambito  di  attivita'  finanziate  con   fondi
          privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.".
                10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre  2012,
          n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";
                  b)  le  parole:   "31   dicembre   2015",   ovunque
          ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre
          2016";
                  c)  le  parole:   "31   dicembre   2013",   ovunque
          ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre
          2014";
                  d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".
                10-quinquies. All'articolo 3, comma  3,  del  decreto
          legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e  2012"
          sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo
          le  parole:  "dell'avanzo  accertato  dell'amministrazione"
          sono inserite le seguenti: "sia del comitato  centrale  che
          del consolidato"; dopo le parole: "sara' approvato  per  il
          2012" sono inserite le seguenti: ", il  2013  e  il  2014";
          dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione
          2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".
                10-sexies.  All'articolo  8,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le
          parole: "per gli anni 2012 e 2013"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e  2014"  e,  al  quarto
          periodo, le  parole:  "per  gli  anni  2012  e  2013"  sono
          sostituite dalle seguenti:  "per  gli  anni  2012,  2013  e
          2014".
                10-septies. All'articolo 42-bis del decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2  e'  sostituito  dal
          seguente:
                  "2. I  certificati  per  l'attivita'  sportiva  non
          agonistica, di cui all'articolo 3 del  citato  decreto  del
          Ministro della salute 24 aprile 2013, sono  rilasciati  dai
          medici di  medicina  generale  e  dai  pediatri  di  libera
          scelta, relativamente ai propri  assistiti,  o  dal  medico
          specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della
          Federazione medico-sportiva italiana del Comitato  olimpico
          nazionale  italiano.  Ai  fini   del   rilascio   di   tali
          certificati, i  predetti  medici  si  avvalgono  dell'esame
          clinico      e      degli       accertamenti,       incluso
          l'elettrocardiogramma, secondo linee  guida  approvate  con
          decreto  del  Ministro  della  salute,  su  proposta  della
          Federazione nazionale degli ordini dei  medici-chirurghi  e
          degli  odontoiatri,  sentito  il  Consiglio  superiore   di
          sanita'. Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.".
                11.  All'articolo  10,  comma  4-bis,   del   decreto
          legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,  e'  aggiunto  il
          seguente periodo:
                  "Per assicurare il  diritto  all'educazione,  negli
          asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti  locali,
          le deroghe di cui  al  presente  comma  si  applicano,  nel
          rispetto del patto di stabilita' e dei  vincoli  finanziari
          che limitano per gli enti locali la spesa per il  personale
          e il regime delle assunzioni, anche al  relativo  personale
          educativo e scolastico.".
                12.  All'articolo  114,  comma  5-bis,  del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le
          parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti:  "servizi
          scolastici e per l'infanzia,".
                13.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  delle
          attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
          e  sociale  della  citta'  dell'Aquila  e  dei  comuni  del
          cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro  a
          tempo determinato di cui all'articolo 7, comma  6-ter,  del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e'
          consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita'
          e  avvalendosi  del  sistema   derogatorio   ivi   previsti
          compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili  nei
          rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di
          stabilita' interno e della vigente normativa in materia  di
          contenimento della spesa complessiva di personale.
                14. Per le finalita' di cui al comma  13,  il  comune
          dell'Aquila puo'  prorogare  o  rinnovare  i  contratti  di
          lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2,  comma
          3-sexies, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10, avvalendosi del sistema  derogatorio  previsto
          dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge  26  aprile
          2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015  nonche'
          per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, nel limite massimo di
          spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere  sulle
          disponibilita' in bilancio, fermo restando il rispetto  del
          patto di stabilita' interno e della  vigente  normativa  in
          materia  di  contenimento  della   spesa   complessiva   di
          personale. Per le medesime finalita', i comuni del  cratere
          possono prorogare o rinnovare  entro  e  non  oltre  il  31
          dicembre 2014 i contratti di  lavoro  a  tempo  determinato
          previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge
          29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche' i contratti di
          collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza
          delle ordinanze emergenziali del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  di  cui  all'articolo  7,  comma  6-ter,  del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  giugno   2013,   n.   71,
          avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche  per
          l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5  milioni  di
          euro.
                15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45,  della
          legge 12  novembre  2011,  n.  183,  si  applica  anche  ai
          concorsi per il reclutamento del personale di magistratura.
          Le entrate derivanti dalla disposizione  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma, relativamente ai  concorsi  per
          il reclutamento del personale  di  magistratura  ordinaria,
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnate al pertinente capitolo  dello  stato  di
          previsione del Ministero della giustizia.
                16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
          30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  le
          parole: ", gli enti pubblici non economici e  gli  enti  di
          ricerca"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  gli  enti
          pubblici  non  economici"  e  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti   periodi:   "Per    gli    enti    di    ricerca,
          l'autorizzazione all'avvio delle procedure  concorsuali  e'
          concessa, in sede di approvazione del piano  triennale  del
          fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico,
          secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti  di  ricerca
          di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  31
          dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al  presente
          comma  e'  concessa  in  sede  di  approvazione  dei  Piani
          triennali di  attivita'  e  del  piano  di  fabbisogno  del
          personale  e  della  consistenza  dell'organico,   di   cui
          all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.
                16-bis. All'articolo  55-septies,  comma  5-ter,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni:
                  a) le  parole:  "l'assenza  e'  giustificata"  sono
          sostituite dalle seguenti: "il permesso e' giustificato";
                  b) dopo le parole: "di attestazione" sono  inserite
          le seguenti: ", anche in ordine all'orario,";
                  c) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "o
          trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".
                16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti  periodi:  "L'individuazione  dei  limiti  avviene
          complessivamente  su   base   nazionale   e   la   relativa
          assegnazione alle singole camere di commercio delle  unita'
          di personale da  assumere  e'  stabilita  con  decreto  del
          Ministero dello sviluppo economico sulla base  dei  criteri
          individuati da un'apposita  commissione,  costituita  senza
          oneri presso il  medesimo  Ministero,  composta  da  cinque
          componenti:  due  in  rappresentanza  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  dei  quali  uno   con   funzione   di
          presidente,   uno   in   rappresentanza    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica ed uno in rappresentanza di  Unioncamere.
          Dalle  disposizioni  del  periodo  precedente  non   devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato."

    
    

              Note al comma 894
              Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto  legge
          18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno
          nel settore energetico e di finanza pubblica:
                "Art.    9    Modifiche    agli     incentivi     per
          l'efficientamento energetico
                1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) al comma 8-bis:
                    1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022,  del  90
          per cento per quelle sostenute nell'anno 2023»;
                    2) al secondo periodo,  le  parole  «31  dicembre
          2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
                    3)  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito   il
          seguente: «Per gli interventi  avviati  a  partire  dal  1°
          gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
          cui al comma 9, lettera  b),  la  detrazione  spetta  nella
          misura del 90 per cento anche per le spese sostenute  entro
          il 31 dicembre 2023, a condizione che il  contribuente  sia
          titolare di diritto di proprieta' o  di  diritto  reale  di
          godimento sull'unita' immobiliare,  che  la  stessa  unita'
          immobiliare sia adibita ad abitazione principale e  che  il
          contribuente abbia un reddito di  riferimento,  determinato
          ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.»;
                  b) dopo il comma 8-bis  e'  aggiunto  il  seguente:
          «8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis,  terzo
          periodo, il reddito di riferimento e'  calcolato  dividendo
          la  somma  dei  redditi  complessivi  posseduti,  nell'anno
          precedente  quello  di  sostenimento   della   spesa,   dal
          contribuente, dal coniuge del  contribuente,  dal  soggetto
          legato da unione civile o convivente se  presente  nel  suo
          nucleo familiare, e dai familiari, diversi  dal  coniuge  o
          dal soggetto legato da unione civile, di  cui  all'articolo
          12 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, presenti nel suo nucleo  familiare,  che  nell'anno
          precedente quello  di  sostenimento  della  spesa  si  sono
          trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del  medesimo
          articolo 12, per un numero di parti determinato secondo  la
          Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.»;
                  c)  al  comma  8-ter,  dopo  il  primo  periodo  e'
          aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto  previsto  dal
          comma  10-bis,  per  gli  interventi  ivi  contemplati   la
          detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il  31
          dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;
                  d) dopo la Tabella 1, e' inserita la Tabella  1-bis
          di cui all'Allegato 1 al presente decreto.
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1,  lettera  a),
          numero 1), non si applicano:
                  a) agli interventi per i quali, alla  data  del  25
          novembre 2022, risulti effettuata, ai  sensi  dell'articolo
          119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020,
          la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)  e,  in
          caso di interventi su edifici  condominiali,  all'ulteriore
          condizione che la delibera assembleare che abbia  approvato
          l'esecuzione  dei   lavori   risulti   adottata   in   data
          antecedente al 25 novembre 2022;
                  b) agli interventi comportanti la demolizione e  la
          ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data
          del 25 novembre  2022,  risulti  presentata  l'istanza  per
          l'acquisizione del titolo abilitativo.
                3. Al fine di procedere  alla  corresponsione  di  un
          contributo in favore dei  soggetti  che  si  trovano  nelle
          condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi  8-bis
          e  8-bis.1,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, per gli interventi di cui al  comma  8-bis  primo  e
          terzo periodo, e' autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20
          milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma  e'
          erogato  dall'Agenzia  delle  entrate,  secondo  criteri  e
          modalita'   determinati   con    decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze da adottarsi  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Il contributo di  cui  al  presente  articolo  non
          concorre  alla  formazione  della  base  imponibile   delle
          imposte sui redditi.
                4. Per gli interventi di  cui  all'articolo  119  del
          decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo
          121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge,  i
          crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione
          o di sconto in fattura inviate  all'Agenzia  delle  entrate
          entro il 31 ottobre 2022 e non ancora  utilizzati,  possono
          essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in  luogo
          dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti,
          previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate
          da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in
          via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
          comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.  La
          quota di credito d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non
          puo' essere usufruita negli  anni  successivi  e  non  puo'
          essere  richiesta  a  rimborso.  L'Agenzia  delle  entrate,
          rispetto  a  tali  operazioni,  effettua  un   monitoraggio
          dell'andamento delle compensazioni, ai fini della  verifica
          del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e  della
          eventuale adozione da parte del Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  dei   provvedimenti   previsti   ai   sensi
          dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter  e  12-quater  della
          legge n. 196 del  2009.  Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate  sono  definite  le  modalita'
          attuative della disposizione di cui al presente comma.
                5.  Agli  oneri  derivanti  dal   presente   articolo
          valutati in 8,6 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  92,8
          milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro  per
          l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1
          milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8  milioni  di  euro
          per l'anno 2027, 273,4 milioni di  euro  per  l'anno  2028,
          118,6 milioni di euro per l'anno  2029,  102,5  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni
          di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per  l'anno
          2034, e pari a 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  si
          provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno  2022  e  45,8
          milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo  15
          e per i restanti oneri mediante  utilizzo  di  quota  parte
          delle maggiori entrate e delle minori spese  derivanti  dal
          comma 1."
              Il  riferimento  al  testo  dell'articolo  119,   comma
          13-ter,  del  decreto-legge  19   maggio   2020,   n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77 e' riportato nelle note al comma 10.
              Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2022, n. 270.
              Il riferimento al testo dell'articolo  47  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e'
          riportato nelle note al comma 34.
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  1129  del  codice
          civile:
                "Art.    1129.    Nomina,    revoca    ed    obblighi
          dell'amministratore
                Quando i condomini sono piu' di otto, se  l'assemblea
          non vi provvede, la nomina di un  amministratore  e'  fatta
          dall'autorita'  giudiziaria  su  ricorso  di  uno  o   piu'
          condomini o dell'amministratore dimissionario.
                Contestualmente all'accettazione della  nomina  e  ad
          ogni rinnovo  dell'incarico,  l'amministratore  comunica  i
          propri dati anagrafici e professionali, il codice  fiscale,
          o, se si tratta di societa', anche  la  sede  legale  e  la
          denominazione, il locale ove si trovano i registri  di  cui
          ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonche' i giorni e le
          ore   in   cui   ogni   interessato,    previa    richiesta
          all'amministratore, puo' prenderne gratuitamente visione  e
          ottenere,  previo  rimborso  della  spesa,  copia  da   lui
          firmata.
                L'assemblea    puo'     subordinare     la     nomina
          dell'amministratore alla presentazione ai condomini di  una
          polizza individuale di assicurazione per la responsabilita'
          civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.
                L'amministratore e' tenuto  altresi'  ad  adeguare  i
          massimali della polizza se nel  periodo  del  suo  incarico
          l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale  adeguamento
          non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e
          deve  essere  effettuato  contestualmente  all'inizio   dei
          lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una
          polizza di  assicurazione  per  la  responsabilita'  civile
          professionale  generale  per  l'intera  attivita'  da   lui
          svolta,  tale  polizza  deve  essere  integrata   con   una
          dichiarazione dell'impresa di assicurazione che  garantisca
          le  condizioni  previste  dal  periodo  precedente  per  lo
          specifico condominio.
                Sul luogo di accesso al condominio o di  maggior  uso
          comune,   accessibile   anche   ai   terzi,   e'    affissa
          l'indicazione  delle  generalita',  del  domicilio  e   dei
          recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
                In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso
          al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai
          terzi, e' affissa l'indicazione  delle  generalita'  e  dei
          recapiti,  anche  telefonici,  della  persona  che   svolge
          funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.
                L'amministratore e' obbligato  a  far  transitare  le
          somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi,
          nonche' quelle a qualsiasi titolo  erogate  per  conto  del
          condominio, su uno  specifico  conto  corrente,  postale  o
          bancario, intestato al condominio; ciascun  condomino,  per
          il tramite dell'amministratore, puo' chiedere  di  prendere
          visione  ed  estrarre  copia,  a   proprie   spese,   della
          rendicontazione periodica.
                Alla  cessazione  dell'incarico  l'amministratore  e'
          tenuto alla consegna di  tutta  la  documentazione  in  suo
          possesso afferente al condominio e ai singoli  condomini  e
          ad  eseguire  le  attivita'  urgenti  al  fine  di  evitare
          pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori
          compensi.
                Salvo  che   sia   stato   espressamente   dispensato
          dall'assemblea, l'amministratore e' tenuto ad agire per  la
          riscossione forzosa  delle  somme  dovute  dagli  obbligati
          entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel  quale  il
          credito esigibile e' compreso, anche ai sensi dell'articolo
          63, primo comma, delle disposizioni  per  l'attuazione  del
          presente codice.
                L'incarico di amministratore ha durata di un  anno  e
          si  intende  rinnovato  per  eguale   durata.   L'assemblea
          convocata per la revoca o le dimissioni delibera in  ordine
          alla nomina del nuovo amministratore.
                La revoca dell'amministratore puo' essere  deliberata
          in ogni tempo dall'assemblea, con la  maggioranza  prevista
          per la sua nomina oppure  con  le  modalita'  previste  dal
          regolamento di condominio. Puo'  altresi'  essere  disposta
          dall'autorita'   giudiziaria,   su   ricorso   di   ciascun
          condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo
          1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in  caso
          di gravi irregolarita'. Nei casi in cui siano emerse  gravi
          irregolarita'  fiscali  o  di  non  ottemperanza  a  quanto
          disposto dal numero 3) del dodicesimo  comma  del  presente
          articolo,  i  condomini,   anche   singolarmente,   possono
          chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare  la
          violazione e revocare  il  mandato  all'amministratore.  In
          caso di mancata revoca  da  parte  dell'assemblea,  ciascun
          condomino puo'  rivolgersi  all'autorita'  giudiziaria;  in
          caso di accoglimento della domanda, il ricorrente,  per  le
          spese legali, ha titolo  alla  rivalsa  nei  confronti  del
          condominio, che a sua volta puo'  rivalersi  nei  confronti
          dell'amministratore revocato.
              Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarita':
                1)   l'omessa   convocazione    dell'assemblea    per
          l'approvazione del  rendiconto  condominiale,  il  ripetuto
          rifiuto di convocare l'assemblea per la  revoca  e  per  la
          nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti
          dalla legge;
                2) la mancata esecuzione di provvedimenti  giudiziari
          e amministrativi, nonche' di deliberazioni dell'assemblea;
                3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto  di
          cui al settimo comma;
                4) la gestione secondo modalita' che possono generare
          possibilita' di confusione tra il patrimonio del condominio
          e il patrimonio personale dell'amministratore  o  di  altri
          condomini;
                5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto,
          alla cancellazione delle formalita' eseguite  nei  registri
          immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
                6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria  per
          la riscossione delle somme  dovute  al  condominio,  l'aver
          omesso di curare diligentemente l'azione e  la  conseguente
          esecuzione coattiva;
                7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo
          1130, numeri 6), 7) e 9);
                8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione  dei
          dati di cui al secondo comma del presente articolo.
              In caso di revoca da parte dell'autorita'  giudiziaria,
          l'assemblea non puo' nominare  nuovamente  l'amministratore
          revocato.
              L'amministratore,  all'atto   dell'accettazione   della
          nomina e del suo rinnovo, deve specificare  analiticamente,
          a pena di nullita' della nomina stessa, l'importo dovuto  a
          titolo di compenso per l'attivita' svolta.
              Per quanto non disciplinato dal  presente  articolo  si
          applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX
          del titolo III del libro IV.
              Il presente articolo si applica anche agli  edifici  di
          alloggi di edilizia popolare  ed  economica,  realizzati  o
          recuperati  da  enti  pubblici  a   totale   partecipazione
          pubblica o con il  concorso  dello  Stato,  delle  regioni,
          delle province o dei comuni, nonche' a quelli realizzati da
          enti pubblici non economici o societa' private senza  scopo
          di  lucro  con  finalita'  sociali  proprie   dell'edilizia
          residenziale pubblica."
              Note al comma 896
              Il riferimento al testo dell'articolo 30,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato  nelle  note
          al comma 256.
              Note al comma 897
              Il  riferimento   al   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189  e'
          riportato nelle note al comma 416.
              Note al comma 898
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia
          di societa' a  partecipazione  pubblica),  come  modificato
          dalla presente legge:
                "Art. 19
                1. Salvo quanto previsto  dal  presente  decreto,  ai
          rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle   societa'   a
          controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I,
          titolo II, del libro V del codice civile, dalle  leggi  sui
          rapporti di lavoro subordinato  nell'impresa,  ivi  incluse
          quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto
          previsto  dalla  normativa   vigente,   e   dai   contratti
          collettivi.
                2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con
          propri  provvedimenti,   criteri   e   modalita'   per   il
          reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
          di  derivazione  europea,  di  trasparenza,  pubblicita'  e
          imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35,  comma
          3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  In  caso
          di  mancata  adozione  dei  suddetti  provvedimenti,  trova
          diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3,  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001.
                3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono  pubblicati
          sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
          incompleta pubblicazione  si  applicano  gli  articoli  22,
          comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
          2013, n. 33.
                4.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  2126  del
          codice civile, ai fini retributivi, i contratti  di  lavoro
          stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
          cui al comma 2, sono nulli. Resta  ferma  la  giurisdizione
          ordinaria  sulla  validita'  dei  provvedimenti   e   delle
          procedure di reclutamento del personale.
                5. Le amministrazioni pubbliche  socie  fissano,  con
          propri  provvedimenti,  obiettivi  specifici,   annuali   e
          pluriennali, sul complesso delle  spese  di  funzionamento,
          ivi  comprese  quelle  per  il  personale,  delle  societa'
          controllate, anche attraverso il contenimento  degli  oneri
          contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
          di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali
          disposizioni che stabiliscono, a  loro  carico,  divieti  o
          limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
          settore in cui ciascun soggetto opera.
                6. Le societa' a controllo pubblico  garantiscono  il
          concreto perseguimento degli obiettivi di cui  al  comma  5
          tramite propri provvedimenti da  recepire,  ove  possibile,
          nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
          di contrattazione di secondo livello.
                7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5  e
          6 sono pubblicati sul sito istituzionale della  societa'  e
          delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
          incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22,  comma
          4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
          n. 33.
                8.   Le   pubbliche   amministrazioni   titolari   di
          partecipazioni  di  controllo  in  societa',  in  caso   di
          reinternalizzazione di funzioni o  servizi  esternalizzati,
          affidati alle societa' stesse, procedono,  prima  di  poter
          effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
          di personale  gia'  dipendenti  a  tempo  indeterminato  da
          amministrazioni  pubbliche  e  transitate  alle  dipendenze
          della    societa'    interessata    dal     processo     di
          reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
          mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
          165 del 2001 e nel  rispetto  dei  vincoli  in  materia  di
          finanza pubblica e contenimento delle spese  di  personale.
          Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti  dei
          posti      vacanti      nelle      dotazioni      organiche
          dell'amministrazione  interessata   e   nell'ambito   delle
          facolta'  assunzionali  disponibili.  La   spesa   per   il
          riassorbimento del personale gia' in precedenza  dipendente
          dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato  non  rileva   nell'ambito   delle   facolta'
          assunzionali disponibili  e,  per  gli  enti  territoriali,
          anche  del  parametro  di   cui   all'articolo   1,   comma
          557-quater, della legge n. 296 del 2006, a  condizione  che
          venga  fornita  dimostrazione,   certificata   dal   parere
          dell'organo  di  revisione  economico-finanziaria,  che  le
          esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
          adempimenti  previsti  dall'articolo  6-bis   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e,  in  particolare,  a
          condizione che:
                  a)  in  corrispondenza   del   trasferimento   alla
          societa' della  funzione  sia  stato  trasferito  anche  il
          personale corrispondente alla  funzione  medesima,  con  le
          correlate risorse stipendiali;
                  b)  la  dotazione  organica  dell'ente  sia   stata
          corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
          non sia stato sostituito;
                  c) siano state adottate  le  necessarie  misure  di
          riduzione   dei   fondi   destinati   alla   contrattazione
          integrativa;
                  d) l'aggregato di spesa complessiva  del  personale
          soggetto ai vincoli di contenimento sia  stato  ridotto  in
          misura corrispondente alla spesa del  personale  trasferito
          alla societa'.
                9. Le disposizioni di cui all'articolo  1,  commi  da
          565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  continuano
          ad applicarsi fino alla data di pubblicazione  del  decreto
          di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31
          dicembre 2017.
              9-bis. Al personale di cui al presente  articolo  e  al
          personale dipendente di enti pubblici non economici,  anche
          per  esigenze  strettamente  collegate  all'attuazione  del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposi-zioni di cui  agli  articoli
          30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e  56
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
          1957,  n.  3.  Restano  fermi,   per   le   amministrazioni
          riceventi, i limiti  quantitativi  stabiliti  dall'articolo
          30, comma 1-quin-quies, del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. I comandi o  distacchi  di  cui  al  presente
          articolo non possono eccedere  la  durata  di  un  anno  e,
          comunque,  non  possono  essere  utilizzati  oltre  il   31
          dicembre 2026."
              Note al comma 902
              Si riporta il testo dell'articolo 18 del  decreto-legge
          14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2021, n. 109, recante  disposizioni  urgenti
          in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura
          nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia  per
          la cybersicurezza nazionale:
                "Art. 18. Disposizioni finanziarie
                1. Per l'attuazione  degli  articoli  da  5  a  7  e'
          istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una
          dotazione di 2.000.000 di euro per l'anno 2021,  41.000.000
          di euro per l'anno 2022,  70.000.000  di  euro  per  l'anno
          2023, 84.000.000 di euro per l'anno  2024,  100.000.000  di
          euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e
          122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
                2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                3.   Le   risorse   iscritte   sui   bilanci    delle
          amministrazioni  interessate,   correlate   alle   funzioni
          ridefinite  ai  sensi  del  presente  decreto  a  decorrere
          dall'inizio   del   funzionamento   dell'Agenzia   di   cui
          all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  i  Ministri  responsabili,  e   portate   ad
          incremento del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  200,
          della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  anche  mediante
          versamento  all'entrata  del   bilancio   dello   Stato   e
          successiva riassegnazione alla spesa.
                4. I proventi di cui all'articolo 11, comma  2,  sono
          versati all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  essere
          riassegnati al capitolo di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo.
                5.   Ai   fini   dell'immediata   attuazione    delle
          disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia
          e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, anche in conto residui, le  occorrenti  variazioni
          di bilancio."
              Note al comma 903
              La  legge  costituzionale  18  ottobre   2001,   n.   3
          (modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24
          ottobre 2001, n. 248.