art. 1 (commi 301-400)
 
 
    
+---------------------------------------------+---------------------+
|301. Alle attivita' di cui al titolo I, capo |Finanziamento delle  |
|III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, |misure di sostegno   |
|n. 185, sono destinati 20 milioni di euro per|all'imprenditoria    |
|l'anno 2023.                                 |giovanile e          |
|                                             |femminile.           |
+---------------------------------------------+---------------------+
|302. La dotazione finanziaria del Fondo di   |Fondo mutualistico   |
|cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30|nazionale per la     |
|dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 9,5|copertura dei danni  |
|milioni di euro per l'anno 2023, al fine di  |alle produzioni      |
|consentire l'avvio dell'operativita' del     |agricole causati da  |
|Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno|alluvione, gelo o    |
|alla realizzazione dei sistemi informatici e |brina e siccita'.    |
|all'implementazione delle procedure          |                     |
|finanziarie.                                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|303. Per la realizzazione di interventi      |Fondo a tutela della |
|finalizzati alla tutela della biodiversita'  |biodiversita' di     |
|di interesse agricolo e alimentare e al      |interesse agricolo e |
|supporto dell'Osservatorio nazionale sul     |alimentare e al      |
|paesaggio rurale, e' istituito, nello stato  |supporto             |
|di previsione del Ministero dell'agricoltura,|dell'Osservatorio    |
|della sovranita' alimentare e delle foreste, |nazionale sul        |
|un fondo con la dotazione di 500.000 euro per|paesaggio rurale.    |
|l'anno 2023.                                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|304. Al fine di promuovere la partecipazione |Fondo per il         |
|dei giovani allo sviluppo politico, sociale, |finanziamento delle  |
|economico e culturale del Paese, anche in    |attivita' del        |
|attuazione di quanto previsto dall'articolo  |Consiglio nazionale  |
|1, commi 473, 474 e 475, della legge 30      |dei giovani.         |
|dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli |                     |
|obiettivi perseguiti dalle missioni 4 e 5 del|                     |
|Piano nazionale di ripresa e resilienza, il  |                     |
|fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della|                     |
|medesima legge n. 145 del 2018 e'            |                     |
|incrementato di 0,5 milioni di euro per      |                     |
|l'anno 2023 e di 1 milione di euro per       |                     |
|ciascuno degli anni 2024 e 2025.             |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|305. All'articolo 1, comma 472, della legge  |Perentorieta' dei    |
|30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola:    |termini per il       |
|«entro» sono aggiunte le seguenti: «e non    |trasferimento delle  |
|oltre».                                      |risorse del Fondo al |
|                                             |Consiglio nazionale  |
|                                             |dei giovani.         |
+---------------------------------------------+---------------------+
|306. Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori |Proroga lavoro agile |
|dipendenti pubblici e privati affetti dalle  |sino al 31 marzo     |
|patologie e condizioni individuate dal       |2023.                |
|decreto del Ministro della salute di cui     |                     |
|all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge  |                     |
|24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con    |                     |
|modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, |                     |
|n. 11, il datore di lavoro assicura lo       |                     |
|svolgimento della prestazione lavorativa in  |                     |
|modalita' agile anche attraverso l'adibizione|                     |
|a diversa mansione compresa nella medesima   |                     |
|categoria o area di inquadramento, come      |                     |
|definite dai contratti collettivi di lavoro  |                     |
|vigenti, senza alcuna decurtazione della     |                     |
|retribuzione in godimento. Resta ferma       |                     |
|l'applicazione delle disposizioni dei        |                     |
|relativi contratti collettivi nazionali di   |                     |
|lavoro, ove piu' favorevoli.                 |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|307. Per la sostituzione del personale       |                     |
|docente, educativo, amministrativo, tecnico e|                     |
|ausiliario delle istituzioni scolastiche,    |                     |
|affetto dalle patologie e condizioni         |                     |
|individuate dal decreto di cui al comma 306, |                     |
|e' autorizzata la spesa di 15.874.542 euro   |                     |
|per l'anno 2023.                             |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|308. L'autorizzazione di spesa di cui        |Incremento           |
|all'articolo 6, comma 1, della legge 22      |dell'autorizzazione  |
|giugno 2000, n. 193, e' incrementata di 6    |di spesa stanziata   |
|milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.  |per favorire         |
|                                             |l'attivita'          |
|                                             |lavorativa dei       |
|                                             |detenuti.            |
+---------------------------------------------+---------------------+
|309. Per il periodo 2023-2024 la             |Perequazione         |
|rivalutazione automatica dei trattamenti     |automatica dei       |
|pensionistici, secondo il meccanismo         |trattamenti          |
|stabilito dall'articolo 34, comma 1, della   |pensionistici per il |
|legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'           |biennio 2023-2024.   |
|riconosciuta:                                |                     |
|   a) per i trattamenti pensionistici        |                     |
|complessivamente pari o inferiori a quattro  |                     |
|volte il trattamento minimo INPS, nella      |                     |
|misura del 100 per cento;                    |                     |
|   b) per i trattamenti pensionistici        |                     |
|complessivamente superiori a quattro volte il|                     |
|trattamento minimo INPS e con riferimento    |                     |
|all'importo complessivo dei trattamenti      |                     |
|medesimi:                                    |                     |
|    1) nella misura dell'85 per cento per i  |                     |
|trattamenti pensionistici complessivamente   |                     |
|pari o inferiori a cinque volte il           |                     |
|trattamento minimo INPS. Per le pensioni di  |                     |
|importo superiore a quattro volte il predetto|                     |
|trattamento minimo e inferiore a tale limite |                     |
|incrementato della quota di rivalutazione    |                     |
|automatica spettante sulla base di quanto    |                     |
|previsto dalla lettera a), l'aumento di      |                     |
|rivalutazione e' comunque attribuito fino a  |                     |
|concorrenza del predetto limite maggiorato.  |                     |
|Per le pensioni di importo superiore a cinque|                     |
|volte il predetto trattamento minimo e       |                     |
|inferiore a tale limite incrementato della   |                     |
|quota di rivalutazione automatica spettante  |                     |
|sulla base di quanto previsto dal presente   |                     |
|numero, l'aumento di rivalutazione e'        |                     |
|comunque attribuito fino a concorrenza del   |                     |
|predetto limite maggiorato;                  |                     |
|    2) nella misura del 53 per cento per i   |                     |
|trattamenti pensionistici complessivamente   |                     |
|superiori a cinque volte il trattamento      |                     |
|minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il|                     |
|trattamento minimo INPS. Per le pensioni di  |                     |
|importo superiore a sei volte il predetto    |                     |
|trattamento minimo e inferiore a tale limite |                     |
|incrementato della quota di rivalutazione    |                     |
|automatica spettante sulla base di quanto    |                     |
|previsto dal presente numero, l'aumento di   |                     |
|rivalutazione e' comunque attribuito fino a  |                     |
|concorrenza del predetto limite maggiorato;  |                     |
|    3) nella misura del 47 per cento per i   |                     |
|trattamenti pensionistici complessivamente   |                     |
|superiori a sei volte il trattamento minimo  |                     |
|INPS e pari o inferiori a otto volte il      |                     |
|trattamento minimo INPS. Per le pensioni di  |                     |
|importo superiore a otto volte il predetto   |                     |
|trattamento minimo e inferiore a tale limite |                     |
|incrementato della quota di rivalutazione    |                     |
|automatica spettante sulla base di quanto    |                     |
|previsto dal presente numero, l'aumento di   |                     |
|rivalutazione e' comunque attribuito fino a  |                     |
|concorrenza del predetto limite maggiorato;  |                     |
|    4) nella misura del 37 per cento per i   |                     |
|trattamenti pensionistici complessivamente   |                     |
|superiori a otto volte il trattamento minimo |                     |
|INPS e pari o inferiori a dieci volte il     |                     |
|trattamento minimo INPS. Per le pensioni di  |                     |
|importo superiore a dieci volte il predetto  |                     |
|trattamento minimo e inferiore a tale limite |                     |
|incrementato della quota di rivalutazione    |                     |
|automatica spettante sulla base di quanto    |                     |
|previsto dal presente numero, l'aumento di   |                     |
|rivalutazione e' comunque attribuito fino a  |                     |
|concorrenza del predetto limite maggiorato;  |                     |
|    5) nella misura del 32 per cento per i   |                     |
|trattamenti pensionistici complessivamente   |                     |
|superiori a dieci volte il trattamento minimo|                     |
|INPS.                                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|310. Al fine di contrastare gli effetti      |Incremento           |
|negativi delle tensioni inflazionistiche     |transitorio dei      |
|registrate e attese per gli anni 2022 e 2023,|trattamenti          |
|per le pensioni di importo pari o inferiore  |pensionistici pari o |
|al trattamento minimo INPS, in via           |inferiore al minimo. |
|eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023,  |                     |
|con riferimento al trattamento pensionistico |                     |
|lordo complessivo in pagamento per ciascuna  |                     |
|delle mensilita' da gennaio 2023 a dicembre  |                     |
|2024, ivi compresa la tredicesima mensilita' |                     |
|spettante, e' riconosciuto in via transitoria|                     |
|un incremento, limitatamente alle predette   |                     |
|mensilita' e rispetto al trattamento mensile |                     |
|determinato sulla base della normativa       |                     |
|vigente prima della data di entrata in vigore|                     |
|della presente legge, di 1,5 punti           |                     |
|percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4   |                     |
|punti percentuali per i soggetti di eta' pari|                     |
|o superiore a settantacinque anni, e di 2,7  |                     |
|punti percentuali per l'anno 2024.           |                     |
|L'incremento di cui al presente comma non    |                     |
|rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del|                     |
|superamento dei limiti reddituali previsti   |                     |
|nel medesimo anno per il riconoscimento di   |                     |
|tutte le prestazioni collegate al reddito.   |                     |
|L'incremento di cui al presente comma e'     |                     |
|riconosciuto qualora il trattamento          |                     |
|pensionistico mensile sia complessivamente   |                     |
|pari o inferiore all'importo mensile del     |                     |
|trattamento minimo INPS. Qualora il          |                     |
|trattamento pensionistico complessivo sia    |                     |
|superiore al predetto importo e inferiore a  |                     |
|tale limite aumentato dell'incremento        |                     |
|disciplinato dal presente comma l'incremento |                     |
|e' comunque attribuito fino a concorrenza del|                     |
|predetto limite maggiorato. Resta fermo che, |                     |
|ai fini della rivalutazione delle pensioni   |                     |
|per gli anni 2023 e 2024, il trattamento     |                     |
|pensionistico complessivo di riferimento e'  |                     |
|da considerare al netto dell'incremento      |                     |
|transitorio di cui al presente comma, il     |                     |
|quale non rileva a tali fini e i cui effetti |                     |
|cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 |                     |
|dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|311. Il comma 3 dell'articolo 14 del         |Regolamentazione     |
|decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,          | degli investimenti  |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 15|operati delle Casse  |
|luglio 2011, n. 111, e' sostituito dal       |private di           |
|seguente:                                    |Previdenza.          |
|   «3. Entro il 30 giugno 2023, con decreto  |                     |
|del Ministro dell'economia e delle finanze,  |                     |
|di concerto con il Ministro del lavoro e     |                     |
|delle politiche sociali, sentita la COVIP,   |                     |
|sono definite norme di indirizzo in materia  |                     |
|di investimento delle risorse finanziarie    |                     |
|degli enti di diritto privato di cui al      |                     |
|decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e|                     |
|al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.  |                     |
|103, di conflitti di interessi e di banca    |                     |
|depositaria, di informazione nei confronti   |                     |
|degli iscritti, nonche' sugli obblighi       |                     |
|relativamente alla governance degli          |                     |
|investimenti e alla gestione del rischio.    |                     |
|Entro sei mesi dall'adozione del decreto di  |                     |
|cui al primo periodo e nel rispetto di quanto|                     |
|disposto dallo stesso, gli enti previdenziali|                     |
|adottano regolamenti interni sottoposti alla |                     |
|procedura di approvazione di cui al comma 2  |                     |
|dell'articolo 3 del decreto legislativo 30   |                     |
|giugno 1994, n. 509».                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|312. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  |Differimento del     |
|2021, n. 234, sono apportate le seguenti     |termine entro il     |
|modificazioni:                               |quale l'Istituto     |
|   a) al comma 116, le parole: «30 giugno    |Nazionale di         |
|2022» sono sostituite dalle seguenti: «31    |Previdenza dei       |
|gennaio 2023»;                               |Giornalisti Italiani |
|   b) dopo il comma 116 e' inserito il       |deve adottare le     |
|seguente:                                    |modifiche allo       |
|   «116-bis. Decorso inutilmente il termine  |statuto e            |
|del 31 gennaio 2023 di cui al comma 116, i   |introduzione di una  |
|Ministeri vigilanti nominano un commissario  |procedura sostitutiva|
|ad acta. Il commissario, entro tre mesi,     |per il caso di       |
|adotta le modifiche statutarie previste dalla|mancato rispetto del |
|legge e le sottopone all'approvazione        |medesimo termine.    |
|ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma |                     |
|2, lettera a), del decreto legislativo 30    |                     |
|giugno 1994, n. 509».                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|313. Nelle more di un'organica riforma delle |Riduzione del periodo|
|misure di sostegno alla poverta' e di        |di fruizione del     |
|inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 |reddito di           |
|dicembre 2023 la misura del reddito di       |cittadinanza.        |
|cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13  |                     |
|del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,     |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28|                     |
|marzo 2019, n. 26, e' riconosciuta nel limite|                     |
|massimo di 7 mensilita'.                     |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|314. Le disposizioni di cui al comma 313 non |Esclusione della     |
|si applicano in caso di nuclei familiari al  |riduzione del periodo|
|cui interno vi siano persone con disabilita',|di fruizione del     |
|come definita ai sensi del decreto del       |reddito di           |
|Presidente del Consiglio dei ministri 5      |cittadinanza in caso |
|dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone   |di nuclei al cui     |
|con almeno sessant'anni di eta'.             |interno siano        |
|                                             |presenti componenti  |
|                                             |con disabilita',     |
|                                             |minorenni o persone  |
|                                             |con almeno           |
|                                             |sessant'anni di eta'.|
+---------------------------------------------+---------------------+
|315. Fermo restando quanto previsto ai commi |Obbligo di formazione|
|313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i |per percettori del   |
|soggetti tenuti agli obblighi di cui         |reddito di           |
|all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio  |cittadinanza di eta' |
|2019, n. 4, convertito, con modificazioni,   |tra i diciotto e i   |
|dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono     |sessantacinque anni, |
|essere inseriti, per un periodo di sei mesi, |non occupati o       |
|in un corso di formazione o di               |pensionati, ne'      |
|riqualificazione professionale di cui alla   |frequentanti un      |
|legge 28 marzo 2003, n. 53. In caso di       |regolare corso di    |
|mancata frequenza del programma assegnato, il|studi, ne' con       |
|nucleo familiare del beneficiario del reddito|disabilita' o gravati|
|di cittadinanza decade dal diritto alla      |da carichi di cura.  |
|prestazione. Le regioni sono tenute a        |                     |
|trasmettere all'Agenzia nazionale per le     |                     |
|politiche attive del lavoro gli elenchi dei  |                     |
|soggetti che non rispettano l'obbligo di     |                     |
|frequenza.                                   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|316. Fermo restando quanto previsto dai commi|Condizioni per       |
|313, 314 e 315, a decorrere dal 1° gennaio   |l'erogazione del     |
|2023, per i beneficiari del reddito di       |reddito di           |
|cittadinanza appartenenti alla fascia di eta'|cittadinanza ai      |
|compresa tra diciotto e ventinove anni che   |beneficiari tra i 18 |
|non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione|e i 29 anni che non  |
|di cui all'articolo 1, comma 622, della legge|abbiano adempiuto    |
|27 dicembre 2006, n. 296, l'erogazione del   |all'obbligo di       |
|reddito di cittadinanza e' subordinata anche |istruzione.          |
|all'iscrizione e alla frequenza di percorsi  |                     |
|di istruzione degli adulti di primo livello, |                     |
|previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera   |                     |
|a), del regolamento di cui al decreto del    |                     |
|Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, |                     |
|n. 263, o comunque funzionali all'adempimento|                     |
|del predetto obbligo di istruzione. Con      |                     |
|apposito protocollo, stipulato dal Ministero |                     |
|dell'istruzione e del merito e dal Ministero |                     |
|del lavoro e delle politiche sociali, sono   |                     |
|individuate azioni volte a facilitare le     |                     |
|iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati |                     |
|dai centri provinciali per l'istruzione degli|                     |
|adulti e, comunque, per l'efficace attuazione|                     |
|delle disposizioni del comma 315 e del       |                     |
|presente comma. Le amministrazioni           |                     |
|interessate provvedono alle attivita'        |                     |
|previste dal presente comma nell'ambito delle|                     |
|risorse umane, strumentali e finanziarie     |                     |
|disponibili a legislazione vigente e,        |                     |
|comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la|                     |
|finanza pubblica.                            |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|317. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, |Esclusione del lavoro|
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28|stagionale o         |
|marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti|intermittente dalla  |
|modificazioni:                               |determinazione del   |
|   a) all'articolo 3:                        |beneficio economico. |
|    1) al comma 1, lettera b), sono aggiunti,|                     |
|in fine, i seguenti periodi: «La componente  |Decadenza dal diritto|
|di cui alla presente lettera e' erogata      |al reddito di        |
|direttamente al locatore dell'immobile       |cittadinanza in caso |
|risultante dal contratto di locazione. A tale|di mancata           |
|fine il beneficiario comunica all'ente       |accettazione della   |
|erogatore i dati del locatore. Il pagamento  |prima offerta di     |
|della componente di cui alla presente lettera|lavoro anche se      |
|e' imputato dal locatore al pagamento        |pervenuta nei primi  |
|parziale o totale del canone»;               |diciotto mesi di     |
|    2) dopo il comma 1 e' inserito il        |fruizione.           |
|seguente:                                    |                     |
|   «1-bis. Con decreto del Ministro del      |Erogazione diretta al|
|lavoro e delle politiche sociali, sentito il |locatore della       |
|Garante per la protezione dei dati personali,|componente del       |
|da emanare entro sessanta giorni dalla data  |reddito di           |
|di entrata in vigore della presente          |cittadinanza pari    |
|disposizione, sono individuate le modalita'  |all'ammontare del    |
|di attuazione delle norme dei periodi dal    |canone annuo previsto|
|secondo al quarto della lettera b) del comma |nel contratto in     |
|1. Alle conseguenti attivita' le             |locazione.           |
|amministrazioni interessate provvedono       |                     |
|nell'ambito delle risorse umane, strumentali |                     |
|e finanziarie disponibili a legislazione     |                     |
|vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  |                     |
|oneri per la finanza pubblica»;              |                     |
|    3) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i  |                     |
|seguenti periodi: «Nel caso di stipulazione  |                     |
|di contratti di lavoro stagionale o          |                     |
|intermittente, il maggior reddito da lavoro  |                     |
|percepito non concorre alla determinazione   |                     |
|del beneficio economico, entro il limite     |                     |
|massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati |                     |
|all'INPS, con le modalita' di cui al presente|                     |
|comma, esclusivamente i redditi eccedenti    |                     |
|tale limite massimo con riferimento alla     |                     |
|parte eccedente»;                            |                     |
|   b) all'articolo 4, comma 15, secondo      |                     |
|periodo, le parole: «almeno un terzo dei»    |                     |
|sono sostituite dalle seguenti: «tutti i»;   |                     |
|   c) all'articolo 7, comma 5, la lettera e) |                     |
|e' sostituita dalla seguente:                |                     |
|   «e) non accetta la prima offerta ai sensi |                     |
|dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero |                     |
|5)».                                         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|318. A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli     |Abrogazione del      |
|articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28      |reddito di           |
|gennaio 2019, n. 4, convertito, con          |cittadinanza e della |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. |pensione di          |
|26, sono abrogati.                           |cittadinanza a       |
|                                             |decorrere dal 1°     |
|                                             |gennaio 2024.        |
+---------------------------------------------+---------------------+
|319. L'autorizzazione di spesa di cui        |Rideterminazione per |
|all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge  |l'anno 2023          |
|28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con       |dell'autorizzazione  |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. |di spesa relativa al |
|26, come rideterminata da ultimo ai sensi    |reddito di           |
|dell'articolo 1, comma 73, della legge 30    |cittadinanza.        |
|dicembre 2021, n. 234, e' ridotta di 958     |                     |
|milioni di euro per l'anno 2023.             |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|320. Gli oneri di cui all'articolo 6, comma  |Incremento dello     |
|8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, |stanziamento a favore|
|n. 230, sono incrementati di 11 milioni di   |dell'assegno unico e |
|euro per l'anno 2023, di 708,8 milioni di    |universale per i     |
|euro per l'anno 2024, di 717,2 milioni di    |figli a carico.      |
|euro per l'anno 2025, di 727,9 milioni di    |                     |
|euro per l'anno 2026, di 732,2 milioni di    |                     |
|euro per l'anno 2027, di 736,5 milioni di    |                     |
|euro per l'anno 2028 e di 740,8 milioni di   |                     |
|euro annui a decorrere dall'anno 2029.       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|321. Ai fini dell'organica riforma delle     |Fondo per il sostegno|
|misure di sostegno alla poverta' e di        |alla poverta' e      |
|inclusione attiva di cui al comma 313 e'     |all'inclusione       |
|istituito nello stato di previsione del      |attiva.              |
|Ministero del lavoro e delle politiche       |                     |
|sociali il «Fondo per il sostegno alla       |                     |
|poverta' e per l'inclusione attiva», nel     |                     |
|quale confluiscono le economie derivanti     |                     |
|dalla soppressione, dall'anno 2024,          |                     |
|dell'autorizzazione di spesa di cui al comma |                     |
|319, rideterminate al netto dei maggiori     |                     |
|oneri di cui al comma 320 e sulla base di    |                     |
|quanto stabilito nella parte II della        |                     |
|presente legge.                              |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|322. All'articolo 8, comma 6, lettera a), del|Rinegoziazione dei   |
|decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,         |mutui ipotecari.     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 12|                     |
|luglio 2011, n. 106, le parole: «31 dicembre |                     |
|2012» sono sostituite dalle seguenti: «31    |                     |
|dicembre 2023» e le parole: «- prima         |                     |
|dell'entrata in vigore del presente decreto  |                     |
|-» sono sostituite dalle seguenti: «, prima  |                     |
|del 1° gennaio 2023,».                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|323. All'articolo 10 del decreto legislativo |Modalita' di         |
|15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le |presentazione della  |
|seguenti modificazioni:                      |dichiarazione        |
|a) al comma 2-bis, le parole: «Resta ferma la|sostitutiva unica da |
|possibilita' di presentare la DSU nella      |parte del cittadino. |
|modalita' non precompilata» sono sostituite  |                     |
|dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022    |                     |
|resta ferma la possibilita' di presentare la |                     |
|DSU nella modalita' non precompilata» ed e'  |                     |
|aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A   |                     |
|decorrere dal 1° luglio 2023, la             |                     |
|presentazione della DSU da parte del         |                     |
|cittadino avviene prioritariamente in        |                     |
|modalita' precompilata, ferma restando la    |                     |
|possibilita' di presentare la DSU nella      |                     |
|modalita' ordinaria. Con decreto del Ministro|                     |
|del lavoro e delle politiche sociali, sentiti|                     |
|l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante |                     |
|per la protezione dei dati personali, sono   |                     |
|individuate le modalita' operative, le       |                     |
|ulteriori semplificazioni e le modalita'     |                     |
|tecniche per consentire al cittadino la      |                     |
|gestione della dichiarazione precompilata    |                     |
|resa disponibile in via telematica dall'INPS.|                     |
|Resta fermo quanto previsto dal decreto del  |                     |
|Presidente del Consiglio dei ministri 5      |                     |
|dicembre 2013, n. 159, per quanto attiene al |                     |
|trattamento dei dati e alle misure di        |                     |
|sicurezza»;                                  |                     |
|   b) il comma 3 e' abrogato.                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|324. Il Fondo sociale per occupazione e      |Rifinanziamento del  |
|formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, |fondo sociale        |
|lettera a), del decreto-legge 29 novembre    |per occupazione e    |
|2008, n. 185, convertito, con modificazioni, |formazione.          |
|dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'        |                     |
|incrementato di 250 milioni di euro annui a  |                     |
|decorrere dall'anno 2023.                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|325. Ai fini del completamento dei piani di  |Proroga Cassa        |
|recupero occupazionale di cui all'articolo   |Integrazione Guadagni|
|44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 |Straordinaria e      |
|settembre 2015, n. 148, sono stanziate       |mobilita' in deroga  |
|ulteriori risorse per un importo pari a 70   |nelle aree di crisi  |
|milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul|industriale          |
|Fondo sociale per occupazione e formazione di|complessa.           |
|cui al comma 324 del presente articolo, da   |                     |
|ripartire tra le regioni con decreto del     |                     |
|Ministro del lavoro e delle politiche        |                     |
|sociali, di concerto con il Ministro         |                     |
|dell'economia e delle finanze. Le regioni    |                     |
|possono destinare, nell'anno 2023, le risorse|                     |
|stanziate ai sensi del primo periodo del     |                     |
|presente comma, in aggiunta a quelle residue |                     |
|dei precedenti finanziamenti, alle medesime  |                     |
|finalita' del citato articolo 44, comma      |                     |
|11-bis, del decreto legislativo n. 148 del   |                     |
|2015, nonche' a quelle dell'articolo 53-ter  |                     |
|del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,     |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 21|                     |
|giugno 2017, n. 96.                          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|326. A valere sul Fondo sociale per          |Indennita' per i     |
|occupazione e formazione di cui al comma 324 |lavoratori del       |
|si provvede, nella misura di 30 milioni di   |settore della pesca. |
|euro per l'anno 2023, al finanziamento di    |                     |
|un'indennita' onnicomprensiva, pari a 30 euro|                     |
|per l'anno 2023, per ciascun lavoratore      |                     |
|dipendente da imprese adibite alla pesca     |                     |
|marittima, compresi i soci lavoratori delle  |                     |
|cooperative della piccola pesca, di cui alla |                     |
|legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di      |                     |
|sospensione dal lavoro derivante da misure di|                     |
|arresto temporaneo obbligatorio o non        |                     |
|obbligatorio.                                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|327. A valere sul Fondo sociale per          |Misure di sostegno al|
|occupazione e formazione di cui al comma 324 |reddito per i        |
|si provvede, nella misura di 10 milioni di   |lavoratori dei call  |
|euro per l'anno 2023, al finanziamento delle |center.              |
|misure di sostegno del reddito per i         |                     |
|lavoratori dipendenti dalle imprese del      |                     |
|settore dei call-center previste             |                     |
|dall'articolo 44, comma 7, del decreto       |                     |
|legislativo 14 settembre 2015, n. 148.       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|328. L'integrazione salariale, prevista anche|Integrazione delle   |
|ai fini della formazione professionale per la|misure di sostegno al|
|gestione delle bonifiche, di cui all'articolo|reddito per i        |
|1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. |dipendenti ex ILVA.  |
|243, convertito, con modificazioni, dalla    |                     |
|legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata  |                     |
|per l'anno 2023, nel limite di spesa di 19   |                     |
|milioni di euro. All'onere derivante dal     |                     |
|primo periodo del presente comma, pari a 19  |                     |
|milioni di euro per l'anno 2023, si provvede |                     |
|a valere sulle risorse del Fondo sociale per |                     |
|occupazione e formazione di cui al comma 324 |                     |
|del presente articolo.                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|329. E' prorogato per l'anno 2023 il         |Proroga Cassa        |
|trattamento di sostegno del reddito di cui   |Integrazione Guadagni|
|all'articolo 44 del decreto-legge 28         |Straordinaria per    |
|settembre 2018, n. 109, convertito, con      |cessazione di        |
|modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, |attivita'.           |
|n. 130, per un massimo complessivo di        |                     |
|autorizzazione del trattamento straordinario |                     |
|di integrazione salariale di dodici mesi e   |                     |
|nel limite di spesa di 50 milioni di euro per|                     |
|l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per  |                     |
|occupazione e formazione di cui al comma 324 |                     |
|del presente articolo.                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|330. Per l'anno 2023, gli oneri posti a      |Emolumento accessorio|
|carico del bilancio statale per la           |una tantum.          |
|contrattazione collettiva nazionale in       |                     |
|applicazione dell'articolo 48, comma 1, del  |                     |
|decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e |                     |
|per i miglioramenti economici del personale  |                     |
|statale in regime di diritto pubblico di cui |                     |
|all'articolo 1, comma 609, della legge 30    |                     |
|dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di  |                     |
|1.000 milioni di euro da destinare           |                     |
|all'erogazione, nel solo anno 2023, di un    |                     |
|emolumento accessorio una tantum, da         |                     |
|corrispondere per tredici mensilita', da     |                     |
|determinarsi nella misura dell'1,5 per cento |                     |
|dello stipendio con effetti ai soli fini del |                     |
|trattamento di quiescenza.                   |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|331. L'importo di cui al comma 330,          |                     |
|comprensivo degli oneri contributivi e       |                     |
|dell'imposta regionale sulle attivita'       |                     |
|produttive di cui al decreto legislativo 15  |                     |
|dicembre 1997, n. 446, concorre a costituire |                     |
|l'importo complessivo massimo di cui         |                     |
|all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e),    |                     |
|della legge 31 dicembre 2009, n. 196.        |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|332. Per il personale dipendente da          |                     |
|amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici|                     |
|diversi dall'amministrazione statale, gli    |                     |
|oneri di cui al comma 330, da destinare alla |                     |
|medesima finalita' e da determinare sulla    |                     |
|base di quanto previsto al medesimo comma,   |                     |
|sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai|                     |
|sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto |                     |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165.           |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|333. Le somme di cui al comma 330 sono       |                     |
|ripartite, nell'anno 2023, con uno o piu'    |                     |
|decreti del Ministro dell'economia e delle   |                     |
|finanze, sulla base del personale in servizio|                     |
|al 1° gennaio 2023.                          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|334. Al fine di perseguire l'armonizzazione  |Armonizzazione dei   |
|dei trattamenti economici accessori, a       |trattamenti economici|
|decorrere dall'anno 2023 al personale        |accessori del        |
|dell'Ispettorato nazionale del lavoro e      |personale            |
|dell'Agenzia nazionale per le politiche      |dell'Ispettorato     |
|attive del lavoro appartenente alle Aree     |nazionale del lavoro |
|previste dal sistema di classificazione      |e dell'Agenzia       |
|professionale a essi applicabile e'          |nazionale per le     |
|riconosciuta l'indennita' di amministrazione |politiche attive del |
|nelle misure spettanti al personale del      |lavoro a quelli del  |
|Ministero del lavoro e delle politiche       |personale del        |
|sociali appartenente alle Aree, come         |Ministero del lavoro |
|rideterminate secondo i criteri stabiliti dal|e delle politiche    |
|contratto collettivo nazionale di lavoro     |sociali.             |
|2019-2021 - comparto Funzioni centrali.      |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|335. Per lo stesso personale e con la        |                     |
|decorrenza di cui al comma 334, il           |                     |
|differenziale stipendiale previsto           |                     |
|dall'articolo 52, comma 4, del contratto     |                     |
|collettivo di cui al predetto comma 334 e'   |                     |
|rideterminato considerando nel calcolo le    |                     |
|misure dell'indennita' di amministrazione    |                     |
|spettanti al personale delle Aree del        |                     |
|Ministero del lavoro e delle politiche       |                     |
|sociali previste alla data del 31 ottobre    |                     |
|2022.                                        |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|336. Per le stesse finalita' di cui al comma |                     |
|334, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per  |                     |
|la retribuzione di posizione e di risultato  |                     |
|dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del |                     |
|lavoro sono incrementati di 56.670 euro per  |                     |
|il personale dirigenziale di livello generale|                     |
|e di 901.770 euro per il personale           |                     |
|dirigenziale di livello non generale e i     |                     |
|fondi per la retribuzione di posizione e di  |                     |
|risultato dei dirigenti dell'Agenzia         |                     |
|nazionale per le politiche attive del lavoro |                     |
|sono incrementati di 42.500 euro per il      |                     |
|personale dirigenziale di livello generale e |                     |
|di 86.920 euro per il personale dirigenziale |                     |
|di livello non generale.                     |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|337. Per l'attuazione delle disposizioni dei |                     |
|commi 334, 335 e 336 sono autorizzate la     |                     |
|spesa di 20.542.346 euro annui a decorrere   |                     |
|dall'anno 2023, relativamente al personale   |                     |
|dell'Ispettorato nazionale del lavoro, e la  |                     |
|spesa di 493.640 euro annui a decorrere      |                     |
|dall'anno 2023, relativamente al personale   |                     |
|dell'Agenzia nazionale per le politiche      |                     |
|attive del lavoro.                           |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|338. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, |Fondo per i diritti e|
|del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,     |le pari opportunita' |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 15|per il potenziamento |
|ottobre 2013, n. 119, le parole: «annui a    |delle azioni previste|
|decorrere dall'anno 2022» sono sostituite    |dal Piano nazionale  |
|dalle seguenti: «per l'anno 2022 e di 15     |contro la violenza   |
|milioni di euro annui a decorrere dall'anno  |sulle donne.         |
|2023».                                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|339. All'articolo 1, comma 417, della legge  |Stanziamento di      |
|28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole:    |risorse da destinare |
|«pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli |all'attuazione del   |
|anni 2016, 2017 e 2018» sono aggiunte le     |Piano nazionale      |
|seguenti: «, a 2 milioni di euro per l'anno  |d'azione contro la   |
|2023 e a 7 milioni di euro annui a decorrere |tratta e il grave    |
|dall'anno 2024».                             |sfruttamento degli   |
|                                             |esseri umani.        |
+---------------------------------------------+---------------------+
|340. Al fine di dare attuazione a quanto     |Fondo per le         |
|previsto dall'articolo 5, comma 2, del       |politiche relative ai|
|decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,         |diritti e alle pari  |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 15|opportunita' da      |
|ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le        |destinare al         |
|politiche relative ai diritti e alle pari    |potenziamento        |
|opportunita', di cui all'articolo 19, comma  |dell'assistenza e del|
|3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  |sostegno alle donne  |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |vittime di violenza e|
|agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4    |al Fondo per il      |
|milioni di euro per l'anno 2023 e di 6       |reddito di liberta'  |
|milioni di euro annui a decorrere dall'anno  |delle donne vittime  |
|2024, da destinare alle finalita' di cui alla|di violenza.         |
|lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del   |                     |
|citato decreto-legge n. 93 del 2013.         |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|341. Per le finalita' di cui all'articolo    |                     |
|105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. |                     |
|34, convertito, con modificazioni, dalla     |                     |
|legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo per il |                     |
|reddito di liberta' per le donne vittime di  |                     |
|violenza, di cui all'articolo 19, comma 3,   |                     |
|del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,     |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |                     |
|agosto 2006, n. 248, e' incrementato di      |                     |
|1.850.000 euro per l'anno 2023. Le risorse   |                     |
|stanziate ai sensi del primo periodo sono    |                     |
|ripartite secondo i criteri definiti con     |                     |
|decreto del Presidente del Consiglio dei     |                     |
|ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella    |                     |
|Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022. |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|342. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24|Disciplina delle     |
|aprile 2017, n. 50, convertito, con          |prestazioni          |
|modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.|occasionali.         |
|96, sono apportate le seguenti modificazioni:|                     |
|   a) al comma 1, lettera b), le parole:     |                     |
|«5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: |                     |
|«10.000 euro»;                               |                     |
|   b) dopo il comma 1 e' inserito il         |                     |
|seguente:                                    |                     |
|   «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si    |                     |
|applicano, entro i limiti stabiliti dal      |                     |
|presente articolo, anche alle attivita'      |                     |
|lavorative di natura occasionale svolte      |                     |
|nell'ambito delle attivita' di discoteche,   |                     |
|sale da ballo, night-club e simili, di cui al|                     |
|codice ATECO 93.29.1»;                       |                     |
|   c) il comma 8-bis e' abrogato;            |                     |
|   d) al comma 14:                           |                     |
|    1) alla lettera a), le parole: «cinque   |                     |
|lavoratori» sono sostituite dalle seguenti:  |                     |
|«dieci lavoratori» e le parole: «, ad        |                     |
|eccezione delle aziende alberghiere e delle  |                     |
|strutture ricettive che operano nel settore  |                     |
|del turismo, per le attivita' lavorative rese|                     |
|dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno  |                     |
|alle proprie dipendenze fino a otto          |                     |
|lavoratori» sono soppresse;                  |                     |
|    2) alla lettera b), le parole: «, salvo  |                     |
|che per le attivita' lavorative rese dai     |                     |
|soggetti di cui al comma 8 purche' non       |                     |
|iscritti nell'anno precedente negli elenchi  |                     |
|anagrafici dei lavoratori agricoli» sono     |                     |
|soppresse.                                   |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|343. Al fine di garantire la continuita'     |                     |
|produttiva delle imprese agricole e di creare|                     |
|le condizioni per facilitare il reperimento  |                     |
|di manodopera per le attivita' stagionali,   |                     |
|favorendo forme semplificate di utilizzo     |                     |
|delle prestazioni di lavoro occasionale a    |                     |
|tempo determinato in agricoltura assicurando |                     |
|ai lavoratori le tutele previste dal rapporto|                     |
|di lavoro subordinato, si applicano per il   |                     |
|biennio 2023-2024 le disposizioni dei commi  |                     |
|da 344 a 354. All'articolo 54-bis del        |                     |
|decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,         |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 21|                     |
|giugno 2017, n. 96, sono apportate le        |                     |
|seguenti modificazioni:                      |                     |
|   a) al comma 16, le parole: «, tranne che  |                     |
|nel settore agricolo, per il quale il        |                     |
|compenso minimo e' pari all'importo della    |                     |
|retribuzione oraria delle prestazioni di     |                     |
|natura subordinata individuata dal contratto |                     |
|collettivo di lavoro stipulato dalle         |                     |
|associazioni sindacali comparativamente piu' |                     |
|rappresentative sul piano nazionale» sono    |                     |
|soppresse;                                   |                     |
|   b) al comma 17, primo periodo, lettera d),|                     |
|le parole: «di imprenditore agricolo,» e le  |                     |
|parole: «, fatto salvo quanto stabilito per  |                     |
|il settore agricolo ai sensi del comma 16,   |                     |
|fermo restando che per il settore agricolo le|                     |
|quattro ore continuative di prestazione sono |                     |
|riferite all'arco temporale di cui alla      |                     |
|lettera d) del presente comma» sono          |                     |
|soppresse;                                   |                     |
|   c) al comma 20, le parole: «; nel settore |                     |
|agricolo, il suddetto limite di durata e'    |                     |
|pari al rapporto tra il limite di importo di |                     |
|cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione|                     |
|oraria individuata ai sensi del comma 16» e  |                     |
|le parole: «, salvo che la violazione del    |                     |
|comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo |                     |
|non derivi dalle informazioni incomplete o   |                     |
|non veritiere contenute nelle                |                     |
|autocertificazioni rese nella piattaforma    |                     |
|informatica INPS dai prestatori di cui al    |                     |
|comma 8» sono soppresse.                     |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|344. Le prestazioni agricole di lavoro       |                     |
|subordinato occasionale a tempo determinato  |                     |
|sono riferite ad attivita' di natura         |                     |
|stagionale di durata non superiore a 45      |                     |
|giornate annue per singolo lavoratore, rese  |                     |
|da soggetti che, a eccezione dei pensionati, |                     |
|non abbiano avuto un ordinario rapporto di   |                     |
|lavoro subordinato in agricoltura nei tre    |                     |
|anni precedenti all'instaurazione del        |                     |
|rapporto ai sensi dei commi da 343 a 354,    |                     |
|ovvero diverso da quello previsto dalla      |                     |
|presente disciplina, quali:                  |                     |
|   a) persone disoccupate, ai sensi          |                     |
|dell'articolo 19 del decreto legislativo 14  |                     |
|settembre 2015, n. 150, nonche' percettori   |                     |
|della nuova prestazione di assicurazione     |                     |
|sociale per l'impiego (NASpI) o              |                     |
|dell'indennita' di disoccupazione denominata |                     |
|DIS-COLL, di cui rispettivamente agli        |                     |
|articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4    |                     |
|marzo 2015, n. 22, o del reddito di          |                     |
|cittadinanza ovvero percettori di            |                     |
|ammortizzatori sociali;                      |                     |
|   b) pensionati di vecchiaia o di           |                     |
|anzianita';                                  |                     |
|   c) giovani con meno di venticinque anni di|                     |
|eta', se regolarmente iscritti a un ciclo di |                     |
|studi presso un istituto scolastico di       |                     |
|qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con|                     |
|gli impegni scolastici, ovvero in qualunque  |                     |
|periodo dell'anno se regolarmente iscritti a |                     |
|un ciclo di studi presso un'universita';     |                     |
|   d) detenuti o internati, ammessi al lavoro|                     |
|all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della  |                     |
|legge 26 luglio 1975, n. 354, nonche'        |                     |
|soggetti in semiliberta' provenienti dalla   |                     |
|detenzione o internati in semiliberta'.      |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|345. Il datore di lavoro, prima dell'inizio  |                     |
|del rapporto di lavoro, e' tenuto ad         |                     |
|acquisire un'autocertificazione resa dal     |                     |
|lavoratore in ordine alla propria condizione |                     |
|soggettiva. L'Istituto nazionale della       |                     |
|previdenza sociale provvede a sottrarre dalla|                     |
|contribuzione figurativa relativa alle       |                     |
|eventuali prestazioni integrative del salario|                     |
|o di sostegno al reddito gli accrediti       |                     |
|contributivi derivanti dalle prestazioni di  |                     |
|lavoro occasionale agricolo.                 |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|346. Per ricorrere a prestazioni di lavoro   |                     |
|occasionale agricolo a tempo determinato, i  |                     |
|datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima |                     |
|dell'inizio della prestazione, all'inoltro al|                     |
|competente Centro per l'impiego della        |                     |
|comunicazione obbligatoria di cui articolo   |                     |
|9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  |                     |
|510, convertito, con modificazioni, dalla    |                     |
|legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella        |                     |
|comunicazione i quarantacinque giorni di     |                     |
|prestazione massima consentita si computano  |                     |
|prendendo in considerazione esclusivamente le|                     |
|presunte giornate di effettivo lavoro e non  |                     |
|la durata in se' del contratto di lavoro, che|                     |
|puo' avere una durata massima di dodici mesi.|                     |
+---------------------------------------------+                     |
|347. L'instaurazione del rapporto di lavoro  |                     |
|agricolo occasionale a tempo determinato e'  |                     |
|preclusa ai datori di lavoro agricoli che non|                     |
|rispettano i contratti collettivi nazionali e|                     |
|provinciali di lavoro stipulato dalle        |                     |
|organizzazioni sindacali comparativamente    |                     |
|piu' rappresentative sul piano nazionale.    |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|348. Il prestatore di lavoro agricolo        |                     |
|occasionale a tempo determinato percepisce il|                     |
|proprio compenso, sulla base della           |                     |
|retribuzione stabilita dai contratti         |                     |
|collettivi nazionali e provinciali di lavoro,|                     |
|stipulati dalle organizzazioni sindacali     |                     |
|comparativamente piu' rappresentative sul    |                     |
|piano nazionale, direttamente dal datore di  |                     |
|lavoro, con le modalita' previste            |                     |
|dall'articolo 1, commi da 910 a 913, della   |                     |
|legge 27 dicembre 2017, n. 205.              |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|349. Per il lavoratore il compenso erogato   |                     |
|nei termini di cui al comma 348 e' esente da |                     |
|qualsiasi imposizione fiscale, non incide    |                     |
|sullo stato di disoccupato o inoccupato entro|                     |
|il limite di quarantacinque giornate di      |                     |
|prestazione per anno civile ed e' cumulabile |                     |
|con qualsiasi tipologia di trattamento       |                     |
|pensionistico. La contribuzione versata dal  |                     |
|datore di lavoro e dal lavoratore per lo     |                     |
|svolgimento delle prestazioni lavorative e'  |                     |
|considerata utile ai fini di eventuali       |                     |
|successive prestazioni previdenziali,        |                     |
|assistenziali e di disoccupazione, anche     |                     |
|agricole, ed e' computabile ai fini della    |                     |
|determinazione del reddito necessario per il |                     |
|rilascio o per il rinnovo del permesso di    |                     |
|soggiorno.                                   |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|350. L'iscrizione dei lavoratori di cui ai   |                     |
|commi da 343 a 354 del presente articolo nel |                     |
|libro unico del lavoro di cui all'articolo 39|                     |
|del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,    |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 6 |                     |
|agosto 2008, n. 133, puo' avvenire in        |                     |
|un'unica soluzione, anche dovuta alla        |                     |
|scadenza del rapporto di lavoro, fermo       |                     |
|restando che i compensi dovuti possono essere|                     |
|erogati anche anticipatamente, su base       |                     |
|settimanale, quindicinale o mensile, con le  |                     |
|modalita' di cui al comma 348 del presente   |                     |
|articolo.                                    |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|351. L'informativa al lavoratore di cui      |                     |
|all'articolo 1 del decreto legislativo 26    |                     |
|maggio 1997, n. 152, si intende soddisfatta  |                     |
|nei confronti dei lavoratori di cui ai commi |                     |
|da 343 a 354 del presente articolo con la    |                     |
|consegna di copia della comunicazione di     |                     |
|assunzione di cui al comma 346.              |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|352. Il datore di lavoro effettua            |                     |
|all'Istituto nazionale della previdenza      |                     |
|sociale il versamento della contribuzione    |                     |
|unificata previdenziale e assistenziale      |                     |
|agricola, comprensiva anche di quella        |                     |
|contrattuale, dovuta sui compensi erogati,   |                     |
|con l'aliquota determinata ai sensi          |                     |
|dell'articolo 1, comma 45, della legge 13    |                     |
|dicembre 2010, n. 220, per i territori       |                     |
|svantaggiati, entro il giorno 16 del mese    |                     |
|successivo al termine della prestazione,     |                     |
|secondo modalita' stabilite dall'Istituto    |                     |
|nazionale della previdenza sociale e         |                     |
|dall'Istituto nazionale per l'assicurazione  |                     |
|contro gli infortuni sul lavoro, d'intesa tra|                     |
|loro.                                        |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|353. Al fine di verificare, mediante apposita|                     |
|banca di dati informativa, l'andamento delle |                     |
|prestazioni di carattere previdenziale e     |                     |
|delle relative entrate contributive,         |                     |
|conseguenti allo sviluppo delle prestazioni  |                     |
|agricole di lavoro occasionale a tempo       |                     |
|determinato di cui al presente articolo,     |                     |
|anche al fine di formulare proposte per      |                     |
|adeguamenti normativi delle disposizioni di  |                     |
|contenuto economico, l'Istituto nazionale    |                     |
|della previdenza sociale stipula apposita    |                     |
|convenzione con il Ministero del lavoro e    |                     |
|delle politiche sociali.                     |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|354. In caso di superamento del limite di    |                     |
|durata previsto dal comma 344, il rapporto di|                     |
|lavoro di cui ai commi da 343 al presente    |                     |
|comma si trasforma in rapporto di lavoro a   |                     |
|tempo indeterminato. In caso di violazione   |                     |
|dell'obbligo di comunicazione di cui al comma|                     |
|346 ovvero in caso di utilizzo di soggetti   |                     |
|diversi da quelli di cui al comma 344, si    |                     |
|applica la sanzione amministrativa pecuniaria|                     |
|del pagamento di una somma da 500 euro a     |                     |
|2.500 euro per ogni giornata per cui risulta |                     |
|accertata la violazione, salvo che la        |                     |
|violazione del comma 344 da parte            |                     |
|dell'impresa agricola non derivi dalle       |                     |
|informazioni incomplete o non veritiere      |                     |
|contenute nell'autocertificazione resa dal   |                     |
|lavoratore ai sensi del comma 345. Non si    |                     |
|applica la procedura di diffida di cui       |                     |
|all'articolo 13 del decreto legislativo 23   |                     |
|aprile 2004, n. 124.                         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|355. Al fine di sostenere l'Ente nazionale   |Autorizzazione di    |
|per la protezione e l'assistenza dei sordi,  |spesa a sostegno     |
|di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889,    |dell'Ente nazionale  |
|alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al      |per la protezione e  |
|decreto del Presidente della Repubblica 31   |l'assistenza dei     |
|marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta        |sordi.               |
|Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, e'       |                     |
|autorizzata la spesa di 200.000 euro per     |                     |
|ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|356. Al fine di fronteggiare gli aumenti     |Riconoscimento di un |
|eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei   |contributo in favore |
|prodotti energetici e dei prodotti di        |della Confederazione |
|consumo, nonche' di sostenere le             |Misericordie         |
|organizzazioni di volontariato impegnate nel |d'Italia.            |
|servizio di trasporto sanitario, anche       |                     |
|emergenziale, e nel mantenimento di presidi  |                     |
|di coesione sociale, di soccorso e di        |                     |
|contrasto delle situazioni di svantaggio     |                     |
|sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 e |                     |
|118, quarto comma, della Costituzione nonche'|                     |
|degli articoli 55, 56 e 57 del codice del    |                     |
|Terzo settore, di cui al decreto legislativo |                     |
|3 luglio 2017, n. 117, e' autorizzata la     |                     |
|spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni|                     |
|2023, 2024 e 2025 in favore della            |                     |
|Confederazione nazionale delle Misericordie  |                     |
|d'Italia.                                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|357. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021,|Assegno unico e      |
|n. 230, sono apportate le seguenti           |universale per i     |
|modificazioni:                               |figli a carico.      |
|   a) all'articolo 4:                        |                     |
|    1) al comma 1, al primo periodo, le      |                     |
|parole: «, limitatamente all'anno 2022» sono |                     |
|soppresse e dopo il quarto periodo e'        |                     |
|aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1°    |                     |
|gennaio 2023, per ciascun figlio di eta'     |                     |
|inferiore a un anno, gli importi di cui ai   |                     |
|primi quattro periodi del presente comma,    |                     |
|come rivalutati ai sensi del comma 11, sono  |                     |
|incrementati del 50 per cento; tale          |                     |
|incremento e' riconosciuto inoltre per i     |                     |
|nuclei con tre o piu' figli per ciascun      |                     |
|figlio di eta' compresa tra uno e tre anni,  |                     |
|per livelli di ISEE fino a 40.000 euro»;     |                     |
|    2) al comma 4, le parole: «,             |                     |
|limitatamente all'anno 2022,» sono soppresse;|                     |
|    3) i commi 5 e 6 sono abrogati;          |                     |
|    4) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il  |                     |
|seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio|                     |
|2023, la maggiorazione mensile di cui al     |                     |
|primo periodo del presente comma e'          |                     |
|incrementata del 50 per cento»;              |                     |
|   b) all'articolo 5, comma 9-bis, le parole:|                     |
|«per l'anno 2022» sono soppresse.            |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|358. Per effetto di quanto disposto dal comma|                     |
|357 e tenuto conto delle risultanze emerse   |                     |
|dall'attivita' di monitoraggio relativa      |                     |
|all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti |                     |
|degli andamenti anche in termini prospettici,|                     |
|le risorse finanziarie iscritte in bilancio  |                     |
|ai fini della copertura degli oneri di cui   |                     |
|all'articolo 6, comma 8, del decreto         |                     |
|legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono   |                     |
|incrementate di 409,2 milioni di euro per    |                     |
|l'anno 2023, di 525,7 milioni di euro per    |                     |
|l'anno 2024, di 542,5 milioni di euro per    |                     |
|l'anno 2025, di 550,8 milioni di euro per    |                     |
|l'anno 2026, di 554,2 milioni di euro per    |                     |
|l'anno 2027, di 557,6 milioni di euro per    |                     |
|l'anno 2028 e di 560,9 milioni di euro annui |                     |
|a decorrere dall'anno 2029.                  |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|359. Al primo periodo del comma 1            |Innalzamento         |
|dell'articolo 34 del testo unico delle       |dell'indennita' di   |
|disposizioni legislative in materia di tutela|congedo parentale per|
|e sostegno della maternita' e della          |i lavoratori         |
|paternita', di cui al decreto legislativo 26 |dipendenti.          |
|marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine,  |                     |
|le seguenti parole: «, elevata, in           |                     |
|alternativa tra i genitori, per la durata    |                     |
|massima di un mese fino al sesto anno di vita|                     |
|del bambino, alla misura dell'80 per cento   |                     |
|della retribuzione». La disposizione di cui  |                     |
|al primo periodo si applica con riferimento  |                     |
|ai lavoratori che terminano il periodo di    |                     |
|congedo di maternita' o, in alternativa, di  |                     |
|paternita' di cui rispettivamente al capo III|                     |
|e al capo IV del testo unico di cui al       |                     |
|decreto legislativo n. 151 del 2001          |                     |
|successivamente al 31 dicembre 2022.         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|360. Al fine di sostenere e promuovere       |Fondo per la         |
|progetti di alfabetizzazione mediatica e     |promozione di        |
|digitale e progetti educativi a tutela dei   |progetti di          |
|minori, realizzati dai fornitori di servizi  |alfabetizzazione     |
|di media e dai fornitori di piattaforme di   |mediatica e digitale |
|condivisione video, e' istituito, nello stato|e progetti educativi |
|di previsione del Ministero delle imprese e  |a tutela dei minori  |
|del made in Italy, un fondo con una dotazione|da parte dei         |
|di 1 milione di euro per ciascuno degli anni |fornitori di servizi |
|2023, 2024 e 2025.                           |di media e di        |
+---------------------------------------------+piattaforme di       |
|361. Con decreto del Ministro delle imprese e|condivisione video.  |
|del made in Italy, di concerto con il        |                     |
|Ministro per la famiglia, la natalita' e le  |                     |
|pari opportunita' e con l'Autorita' politica |                     |
|delegata all'innovazione tecnologica, da     |                     |
|adottare entro novanta giorni dalla data di  |                     |
|entrata in vigore della presente legge, sono |                     |
|definiti i criteri e le modalita' di         |                     |
|attuazione delle disposizioni di cui al comma|                     |
|360, con particolare riferimento alla        |                     |
|predisposizione dei progetti e               |                     |
|all'assegnazione delle risorse.              |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|362. Al fine di favorire e promuovere        |Fondo per le         |
|l'inclusione sociale delle persone con       |periferie inclusive e|
|disabilita', contrastando, al contempo, i    |relative modalita' di|
|fenomeni di marginalizzazione nelle aree     |attuazione.          |
|periferiche urbane delle grandi citta', in   |                     |
|coerenza con gli obiettivi fissati           |                     |
|dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile |                     |
|adottata dall'Assemblea generale delle       |                     |
|Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e'       |                     |
|istituito, nello stato di previsione del     |                     |
|Ministero dell'economia e delle finanze, un  |                     |
|fondo denominato «Fondo per le periferie     |                     |
|inclusive», con una dotazione di 10 milioni  |                     |
|di euro per l'anno 2023, il cui stanziamento |                     |
|e' trasferito al bilancio autonomo della     |                     |
|Presidenza del Consiglio dei ministri. Il    |                     |
|Fondo e' destinato ai comuni con popolazione |                     |
|superiore a 300.000 abitanti per il          |                     |
|finanziamento di progetti finalizzati a      |                     |
|favorire l'inclusione sociale delle persone  |                     |
|con disabilita' nelle periferie e il         |                     |
|miglioramento del loro livello di autonomia  |                     |
|possibile.                                   |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|363. Con decreto del Presidente del Consiglio|                     |
|dei ministri o dell'Autorita' con delega in  |                     |
|materia di disabilita', di concerto con il   |                     |
|Ministro dell'economia e delle finanze, con  |                     |
|il Ministro delle infrastrutture e dei       |                     |
|trasporti e con il Ministro del lavoro e     |                     |
|delle politiche sociali, previa intesa in    |                     |
|sede di Conferenza unificata di cui          |                     |
|all'articolo 8 del decreto legislativo 28    |                     |
|agosto 1997, n. 281, da adottare entro       |                     |
|novanta giorni dalla data di entrata in      |                     |
|vigore della presente legge, sono definiti:  |                     |
|   a) i tempi e le modalita' di presentazione|                     |
|delle domande per l'accesso ai finanziamenti |                     |
|del Fondo di cui al comma 362, i relativi    |                     |
|requisiti di ammissibilita' e le relative    |                     |
|modalita' di erogazione del finanziamento,   |                     |
|nonche' le eventuali forme di                |                     |
|co-finanziamento;                            |                     |
|   b) i criteri per la valutazione dei       |                     |
|progetti di cui al comma 362 da parte del    |                     |
|Comitato di cui al comma 364, individuati in |                     |
|coerenza con le finalita' del Fondo,         |                     |
|privilegiando in particolare l'attivazione di|                     |
|finanziamenti sia pubblici sia privati, il   |                     |
|coinvolgimento di enti privati, anche del    |                     |
|Terzo settore, e le forme di                 |                     |
|co-programmazione e co-progettazione previste|                     |
|dall'articolo 55 del codice del Terzo        |                     |
|settore, di cui al decreto legislativo 3     |                     |
|luglio 2017, n.117;                          |                     |
|   c) le modalita' di monitoraggio e le      |                     |
|ipotesi di revoca del finanziamento.         |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|364. Ai fini della valutazione dei progetti  |                     |
|di cui al comma 362, con il decreto di cui al|                     |
|comma 363 e' istituito, presso la Presidenza |                     |
|del Consiglio dei ministri, senza nuovi o    |                     |
|maggiori oneri a carico della finanza        |                     |
|pubblica, un Comitato per la valutazione dei |                     |
|progetti, composto da due rappresentanti     |                     |
|della Presidenza del Consiglio dei ministri o|                     |
|dell'Autorita' con delega in materia di      |                     |
|disabilita', di cui uno con funzioni di      |                     |
|presidente, da un rappresentante del         |                     |
|Ministero delle infrastrutture e dei         |                     |
|trasporti, da un rappresentante del Ministero|                     |
|dell'economia e delle finanze e da un        |                     |
|rappresentante del Ministero del lavoro e    |                     |
|delle politiche sociali, nonche' da un       |                     |
|rappresentante dell'Associazione nazionale   |                     |
|dei comuni italiani. Ai componenti del       |                     |
|Comitato non e' corrisposto alcun compenso,  |                     |
|indennita', rimborso di spese ne' ogni altro |                     |
|emolumento comunque denominato.              |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|365. All'articolo 119-ter del decreto-legge  |Proroga della        |
|19 maggio 2020, n. 34, convertito, con       |detrazione fiscale   |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.|prevista per gli     |
|77, sono apportate le seguenti modificazioni:|interventi           |
|   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre    |finalizzati al       |
|2022» sono sostituite dalle seguenti: «3l    |superamento e        |
|dicembre 2025»;                              |all'eliminazione di  |
|   b) dopo il comma 4 e' aggiunto il         |barriere             |
|seguente:                                    |architettoniche.     |
|   «4-bis. Per le deliberazioni in sede di   |                     |
|assemblea condominiale relative ai lavori di |                     |
|cui al comma 1 e' necessaria la maggioranza  |                     |
|dei partecipanti all'assemblea che           |                     |
|rappresenti almeno un terzo del valore       |                     |
|millesimale dell'edificio».                  |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|366. Il fondo di cui all'articolo 8, comma 1,|Fondo destinato al   |
|del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144,  |contributo           |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|straordinario in     |
|novembre 2022, n. 175, e' incrementato di 5  |favore degli enti del|
|milioni di euro per l'anno 2023. Il          |Terzo settore per    |
|rifinanziamento di cui al primo periodo e'   |l'aumento dei costi  |
|finalizzato alla concessione di un contributo|dell'energia.        |
|straordinario destinato, in via esclusiva,   |                     |
|alle istituzioni pubbliche di assistenza e   |                     |
|beneficenza che erogano servizi              |                     |
|socio-sanitari e socio-assistenziali in      |                     |
|regime semiresidenziale e residenziale in    |                     |
|favore di anziani, in proporzione            |                     |
|all'incremento dei costi sostenuti per       |                     |
|l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022|                     |
|rispetto all'anno 2021.                      |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|367. Con decreto del Presidente del Consiglio|                     |
|dei ministri, di concerto con l'Autorita'    |                     |
|politica delegata in materia di disabilita' e|                     |
|con i Ministri dell'economia e delle finanze |                     |
|e del lavoro e delle politiche sociali, da   |                     |
|adottare entro trenta giorni dalla data di   |                     |
|entrata in vigore della presente legge, sono |                     |
|stabiliti, nel rispetto del limite di spesa  |                     |
|previsto dal comma 366, i criteri, le        |                     |
|modalita' e i termini di presentazione delle |                     |
|richieste per l'accesso al contributo di cui |                     |
|al medesimo comma, i criteri di              |                     |
|determinazione dell'importo del contributo   |                     |
|stesso nonche' le procedure di controllo.    |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|368. Allo stanziamento di cui al comma 366 si|                     |
|applicano, in quanto compatibili, le         |                     |
|disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 |                     |
|del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|                     |
|novembre 2022, n. 175.                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|369. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali|Misure per           |
|dei prezzi dei materiali da costruzione,     |fronteggiare         |
|nonche' dei carburanti e dei prodotti        |l'aumento del costo  |
|energetici, registrati a seguito             |dei materiali        |
|dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei     |per le opere         |
|prezzari regionali di cui all'articolo 23,   |pubbliche: incremento|
|comma 16, terzo periodo, del codice dei      |della dotazione del  |
|contratti pubblici, di cui al decreto        |Fondo per l'avvio    |
|legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in      |delle opere          |
|relazione alle procedure di affidamento delle|indifferibili.       |
|opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023  |                     |
|al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi   |                     |
|quadro ovvero affidate a contraente generale,|                     |
|la dotazione del Fondo per l'avvio di opere  |                     |
|indifferibili, di cui all'articolo 26, comma |                     |
|7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,  |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 15|                     |
|luglio 2022, n. 91, e' incrementata di 500   |                     |
|milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni|                     |
|di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro|                     |
|per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per|                     |
|l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per   |                     |
|l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono       |                     |
|trasferite, nei limiti degli stanziamenti    |                     |
|annuali di bilancio, nell'apposita           |                     |
|contabilita' del fondo di rotazione di cui   |                     |
|all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.|                     |
|183, gia' istituita ai sensi del citato      |                     |
|decreto-legge n. 50 del 2022.                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|370. Per le medesime finalita' di cui al     |Misure per           |
|comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo |fronteggiare         |
|per l'avvio di opere indifferibili, agli     |l'aumento del costo  |
|interventi degli enti locali finanziati con  |dei materiali        |
|risorse previste dal Piano nazionale di      |per le opere         |
|ripresa e resilienza nonche' dal Piano       |pubbliche: previsione|
|nazionale per gli investimenti complementari |di un ulteriore      |
|al Piano nazionale di ripresa e resilienza e'|contributo, a valere |
|preassegnato, in aggiunta all'importo        |sul fondo per l'avvio|
|assegnato con il relativo decreto di         |delle opere          |
|assegnazione, un contributo calcolato nella  |indifferibili, per   |
|misura del 10 per cento dell'importo di cui  |gli interventi degli |
|al citato decreto. Alla preassegnazione      |enti locali          |
|accedono, su base semestrale, gli enti locali|finanziati con       |
|attuatori, cosi' come definiti dall'articolo |risorse del PNRR e   |
|2, comma 1, del testo unico delle leggi      |del Piano            |
|sull'ordinamento degli enti locali, di cui al|complementare al     |
|decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  |PNRR.                |
|che avviano le procedure di affidamento delle|                     |
|opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31    |                     |
|dicembre 2023. Le amministrazioni statali    |                     |
|finanziatrici degli interventi o titolari dei|                     |
|relativi programmi di investimento           |                     |
|provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio   |                     |
|2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio|                     |
|del Dipartimento della Ragioneria generale   |                     |
|dello Stato completando l'inizializzazione   |                     |
|dei progetti oggetto di finanziamento e le   |                     |
|attivita' di profilazione degli utenti. Entro|                     |
|il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le    |                     |
|amministrazioni statali finanziatrici        |                     |
|individuano, sulla base dei dati presenti nei|                     |
|citati sistemi informativi, l'elenco degli   |                     |
|enti locali potenzialmente destinatari della |                     |
|preassegnazione, completo dei codici unici di|                     |
|progetto (CUP). Tale elenco e' pubblicato nel|                     |
|sito internet istituzionale                  |                     |
|dell'amministrazione statale finanziatrice   |                     |
|entro i medesimi termini. Entro i successivi |                     |
|venti giorni gli enti locali accedono        |                     |
|all'apposita piattaforma informatica gia' in |                     |
|uso presso il Dipartimento della Ragioneria  |                     |
|generale dello Stato al fine di confermare la|                     |
|preassegnazione. La mancata conferma equivale|                     |
|a rinuncia alla preassegnazione e l'ente     |                     |
|locale puo' accedere alla procedura di cui ai|                     |
|commi 375 e seguenti. Con decreto del        |                     |
|Ragioniere generale dello Stato, da adottare,|                     |
|rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e |                     |
|il 15 luglio 2023, e' approvato l'elenco     |                     |
|degli interventi per i quali sia stata       |                     |
|riscontrata attraverso i sistemi informativi |                     |
|del Dipartimento della Ragioneria generale   |                     |
|dello Stato la conferma di accettazione della|                     |
|preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo|                     |
|periodo costituisce titolo per l'accertamento|                     |
|delle risorse a bilancio. Con il decreto di  |                     |
|cui al comma 377 sono definite le modalita'  |                     |
|di verifica dell'importo effettivamente      |                     |
|spettante, nei limiti del contributo         |                     |
|preassegnato, anche tenendo conto di quanto  |                     |
|previsto al comma 373, e le modalita' di     |                     |
|revoca, da parte dell'amministrazione        |                     |
|titolare, in caso di mancato rispetto del    |                     |
|termine di avvio delle procedure di          |                     |
|affidamento delle opere pubbliche.           |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|371. Per le finalita' di cui al comma 369, i |Misure per           |
|prezzari regionali adeguati con              |fronteggiare         |
|l'aggiornamento infrannuale previsto         |l'aumento del costo  |
|dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge |dei materiali        |
|17 maggio 2022, n. 50, convertito, con       |per le opere         |
|modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.|pubbliche: termini   |
|91, possono essere utilizzati fino al 31     |per l'utilizzo e     |
|marzo 2023. Per le medesime finalita', le    |l'aggiornamento dei  |
|regioni, entro il 31 marzo 2023, procedono   |prezzari regionali.  |
|all'aggiornamento dei prezzari regionali di  |                     |
|cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,|                     |
|del codice dei contratti pubblici, di cui al |                     |
|decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In|                     |
|caso di inadempienza da parte delle regioni, |                     |
|i prezzari sono aggiornati, entro i          |                     |
|successivi quindici giorni, dalle competenti |                     |
|articolazioni territoriali del Ministero     |                     |
|delle infrastrutture e dei trasporti, sentite|                     |
|le regioni interessate.                      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|372. Ai fini dell'accesso al Fondo di cui al |Misure per           |
|comma 369, i prezzari regionali aggiornati ai|fronteggiare         |
|sensi del comma 371 si applicano alle        |l'aumento del costo  |
|procedure di affidamento per opere pubbliche |dei materiali        |
|e interventi per le quali intervengano la    |per le opere         |
|pubblicazione dei bandi o dell'avviso per    |pubbliche: condizioni|
|l'indizione della procedura di gara, ovvero  |di utilizzo dei      |
|l'invio delle lettere di invito finalizzate  |prezziari regionali  |
|all'affidamento di lavori e alle medesime    |aggiornati ai fini   |
|procedure di affidamento avviate,            |della concessione dei|
|rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30   |contributi a valere  |
|giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31       |sul fondo per l'avvio|
|dicembre 2023, anche tramite accordi quadro  |delle opere          |
|ovvero affidate a contraente generale.       |indifferibili.       |
+---------------------------------------------+---------------------+
|373. Per fronteggiare i maggiori costi       |Misure per           |
|derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, ai|fronteggiare         |
|sensi del comma 371, le stazioni appaltanti  |l'aumento del costo  |
|devono preliminarmente procedere alla        |dei materiali        |
|rimodulazione delle somme a disposizione     |per le opere         |
|indicate nel quadro economico degli          |pubbliche:           |
|interventi. Per le medesime finalita', le    |rimodulazione delle  |
|stazioni appaltanti possono, altresi',       |somme a disposizione |
|utilizzare le somme disponibili relative ad  |indicate nel quadro  |
|altri interventi ultimati di competenza delle|economico degli      |
|medesime stazioni appaltanti e per i quali   |interventi e utilizzo|
|siano stati eseguiti i relativi collaudi o   |delle somme          |
|emessi i certificati di regolare esecuzione, |disponibili, da parte|
|nel rispetto delle procedure contabili della |delle stazioni       |
|spesa e nei limiti della residua spesa       |appaltanti, per      |
|autorizzata disponibile alla data di entrata |fronteggiare         |
|in vigore della presente legge.              |l'aumento dei prezzi.|
+---------------------------------------------+---------------------+
|374. Fermo restando quanto previsto dal comma|Misure per           |
|373, l'accesso al Fondo di cui al comma 369  |fronteggiare         |
|e' consentito esclusivamente per far fronte  |l'aumento del costo  |
|al maggior fabbisogno derivante              |dei materiali        |
|dall'applicazione dei prezzari aggiornati    |per le opere         |
|relativamente alla voce «lavori» del quadro  |pubbliche: condizioni|
|economico dell'intervento ovvero con riguardo|di accesso al fondo  |
|alle altre voci del medesimo quadro          |per l'avvio delle    |
|economico, qualora le stesse, ai sensi della |opere indifferibili. |
|normativa vigente, siano determinate in      |                     |
|misura percentuale all'importo posto a base  |                     |
|di gara e il loro valore sia funzionalmente e|                     |
|strettamente collegato all'incremento dei    |                     |
|costi dei materiali. L'accesso alle risorse  |                     |
|del Fondo e' consentito, altresi', con       |                     |
|riguardo all'incremento dei prezzi delle     |                     |
|forniture di materiali da costruzione che    |                     |
|siano funzionalmente necessarie alla         |                     |
|realizzazione dell'opera.                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|375. Fermo restando quanto previsto ai commi |Misure per           |
|da 369 a 374, all'esito della procedura      |fronteggiare         |
|semestrale di cui al comma 370 e sulla base  |l'aumento del costo  |
|delle risorse che si rendono disponibili     |dei materiali        |
|possono accedere al Fondo di cui al comma 369|per le opere         |
|gli interventi finanziati con risorse statali|pubbliche:           |
|o europee, secondo il seguente ordine di     |definizione delle    |
|priorita':                                   |classi prioritarie di|
|   a) gli interventi finanziati, in tutto o  |interventi che       |
|in parte, con le risorse del Piano nazionale |possono accedere alle|
|di ripresa e resilienza;                     |risorse del Fondo per|
|   b) gli interventi integralmente finanziati|l'avvio delle opere  |
|la cui realizzazione deve essere ultimata    |indifferibili.       |
|entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano  |                     |
|nazionale per gli investimenti complementari |                     |
|al Piano nazionale di ripresa e resilienza,  |                     |
|di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6    |                     |
|maggio 2021, n. 59, convertito, con          |                     |
|modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.|                     |
|101, e quelli in relazione ai quali siano    |                     |
|nominati Commissari straordinari ai sensi    |                     |
|dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile  |                     |
|2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  |                     |
|dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;           |                     |
|   c) gli interventi integralmente finanziati|                     |
|la cui realizzazione deve essere ultimata    |                     |
|entro il 31 dicembre 2026 e che siano        |                     |
|attuati:                                     |                     |
|    1) dal Commissario straordinario di cui  |                     |
|all'articolo 1, comma 421, della legge 30    |                     |
|dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione  |                     |
|degli interventi inseriti nel programma di   |                     |
|cui all'articolo 1, comma 423, della citata  |                     |
|legge n. 234 del 2021;                       |                     |
|    2) dall'Agenzia per la coesione          |                     |
|territoriale, per gli interventi previsti dal|                     |
|decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter,  |                     |
|del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,     |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28|                     |
|marzo 2022, n. 25;                           |                     |
|    3) dal commissario straordinario nominato|                     |
|ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 2, del   |                     |
|decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,      |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 21|                     |
|febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione    |                     |
|degli interventi disciplinati nell'accordo di|                     |
|programma per la realizzazione degli         |                     |
|interventi di messa in sicurezza e bonifica  |                     |
|nel sito contaminato di interesse nazionale  |                     |
|di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18       |                     |
|novembre 2020 e approvato con decreto del    |                     |
|Ministero dell'ambiente e della tutela del   |                     |
|territorio e del mare n. 169 del 24 novembre |                     |
|2020;                                        |                     |
|   d) gli interventi per i quali sia stata   |                     |
|presentata, per l'anno 2022, istanza di      |                     |
|accesso al Fondo di cui al comma 369 e con   |                     |
|riguardo ai quali non sia stata avviata, nel |                     |
|termine prefissato, la relativa procedura di |                     |
|affidamento;                                 |                     |
|   e) limitatamente al secondo semestre, gli |                     |
|interventi integralmente finanziati con      |                     |
|risorse statali la cui realizzazione deve    |                     |
|essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|376. Ferme restando le priorita' di cui al   |Misure per           |
|comma 375, la determinazione della           |fronteggiare         |
|graduatoria semestrale degli interventi,     |l'aumento del costo  |
|qualora l'entita' delle richieste pervenute  |dei materiali        |
|superi l'ammontare delle risorse disponibili |per le opere         |
|del Fondo di cui al comma 369, costituenti   |pubbliche: modalita' |
|limite di spesa, tiene conto del seguente    |di determinazione    |
|ordine di priorita':                         |della graduatoria    |
|   a) della data prevista di pubblicazione   |degli interventi     |
|dei bandi o dell'avviso per l'indizione della|qualora l'entita'    |
|procedura di gara ovvero dell'invio delle    |delle richieste      |
|lettere di invito che siano finalizzate      |pervenute superi     |
|all'affidamento di lavori nonche'            |l'ammontare delle    |
|all'affidamento congiunto della progettazione|risorse disponibili  |
|e dell'esecuzione dei relativi lavori;       |del Fondo per l'avvio|
|   b) dell'ordine cronologico di             |delle opere          |
|presentazione delle domande da parte delle   |indifferibili.       |
|stazioni appaltanti e validate dalle         |                     |
|amministrazioni statali finanziatrici degli  |                     |
|interventi o titolari dei relativi programmi |                     |
|di investimento.                             |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|377. Con decreto del Ministro dell'economia e|Misure per           |
|delle finanze, da adottare entro trenta      |fronteggiare         |
|giorni dalla data di entrata in vigore della |l'aumento del costo  |
|presente legge, sono determinati:            |dei materiali        |
|   a) le modalita' e il termine semestrale di|per le opere         |
|presentazione, attraverso apposita           |pubbliche: modalita' |
|piattaforma informatica gia' in uso presso il|e termine di         |
|Dipartimento della Ragioneria generale dello |presentazione delle  |
|Stato, delle domande di accesso al Fondo di  |domande di accesso al|
|cui al comma 369 da parte delle stazioni     |fondo per l'avvio    |
|appaltanti e delle istanze di assegnazione   |delle opere          |
|delle risorse del medesimo Fondo da parte    |indifferibili.       |
|delle amministrazioni statali finanziatrici  |                     |
|degli interventi o titolari dei relativi     |                     |
|programmi di investimento, stabilendo un     |                     |
|termine per la convalida delle medesime      |                     |
|domande;                                     |                     |
|   b) i contenuti delle domande e delle      |                     |
|istanze di cui alla lettera a);              |                     |
|   c) le informazioni del quadro economico di|                     |
|ciascun intervento da fornire ai fini        |                     |
|dell'accesso al Fondo sulla base del livello |                     |
|progettuale definito al momento della        |                     |
|presentazione della domanda;                 |                     |
|   d) le procedure di verifica delle domande |                     |
|da parte delle amministrazioni statali       |                     |
|finanziatrici degli interventi o titolari dei|                     |
|relativi programmi di investimento nonche' di|                     |
|riscontro delle istanze circa la sussistenza |                     |
|dei requisiti di accesso ad opera del        |                     |
|Dipartimento della Ragioneria generale dello |                     |
|Stato;                                       |                     |
|   e) la procedura di determinazione delle   |                     |
|graduatorie semestrali e di assegnazione     |                     |
|delle risorse del Fondo;                     |                     |
|   f) le modalita' di trasferimento delle    |                     |
|risorse del Fondo di cui al comma 369 secondo|                     |
|le procedure stabilite dalla legge 16 aprile |                     |
|1987, n. 183, e dal regolamento di cui al    |                     |
|decreto del Presidente della Repubblica 29   |                     |
|dicembre 1988, n. 568, sulla base delle      |                     |
|richieste presentate dalle amministrazioni,  |                     |
|nei limiti delle disponibilita' di cassa; per|                     |
|le risorse destinate agli interventi del     |                     |
|Piano nazionale di ripresa e resilienza, i   |                     |
|trasferimenti sono effettuati in favore dei  |                     |
|conti di tesoreria Next Generation EU-Italia |                     |
|gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che|                     |
|provvede alla successiva erogazione in favore|                     |
|delle amministrazioni aventi diritto, con le |                     |
|procedure del medesimo Piano nazionale di    |                     |
|ripresa e resilienza;                        |                     |
|   g) le modalita' di utilizzo delle         |                     |
|eventuali economie derivanti da ribassi di   |                     |
|asta e di recupero delle risorse             |                     |
|eventualmente divenute eccedenti a seguito di|                     |
|una variazione in diminuzione del livello dei|                     |
|prezzi.                                      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|378. L'assegnazione delle risorse di cui ai  |Misure per           |
|commi 370 e 377 costituisce titolo per       |fronteggiare         |
|l'avvio delle procedure di affidamento delle |l'aumento del costo  |
|opere pubbliche.                             |dei materiali        |
|                                             |per le opere         |
|                                             |pubbliche:           |
|                                             |equiparazione        |
|                                             |dell'assegnazione    |
|                                             |delle risorse del    |
|                                             |fondo per le opere   |
|                                             |indifferibili al     |
|                                             |titolo per l'avvio   |
|                                             |delle procedure di   |
|                                             |affidamento.         |
+---------------------------------------------+---------------------+
|379. Le disposizioni di cui ai commi da 369 a|Misure per           |
|378 si applicano esclusivamente ai soggetti  |fronteggiare         |
|tenuti all'applicazione del codice dei       |l'aumento del costo  |
|contratti pubblici, di cui al decreto        |dei materiali        |
|legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese  |per le opere         |
|le societa' del gruppo Ferrovie dello Stato, |pubbliche:           |
|l'ANAS Spa e gli altri soggetti di cui al    |individuazione del   |
|capo I del titolo VI della parte II del      |perimetro dei        |
|medesimo codice di cui al decreto legislativo|soggetti cui si      |
|n. 50 del 2016, limitatamente alle attivita' |applicano le         |
|previste nel citato capo I e qualora non     |disposizioni relative|
|applichino i prezzari regionali, con riguardo|al fondo di avvio    |
|ai prezzari dagli stessi utilizzati e        |delle opere          |
|aggiornati entro il termine di cui al comma  |indifferibili.       |
|371 del presente articolo, ad esclusione dei |                     |
|soggetti di cui all'articolo 164, comma 5,   |                     |
|del medesimo codice di cui al decreto        |                     |
|legislativo n. 50 del 2016 per i lavori      |                     |
|realizzati ovvero affidati dagli stessi.     |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|380. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, |Disposizioni per     |
|n. 149, sono apportate le seguenti           |l'attuazione del PNRR|
|modificazioni:                               |in materia di        |
|   a) l'articolo 35 e' sostituito dal        |processo civile e di |
|seguente:                                    |tirocinio dei        |
|   «Art. 35. - (Disciplina transitoria) - 1. |magistrati ordinari. |
|Le disposizioni del presente decreto, salvo  |                     |
|che non sia diversamente disposto, hanno     |                     |
|effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si|                     |
|applicano ai procedimenti instaurati         |                     |
|successivamente a tale data. Ai procedimenti |                     |
|pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si   |                     |
|applicano le disposizioni anteriormente      |                     |
|vigenti.                                     |                     |
|   2. Salvo quanto previsto dal secondo      |                     |
|periodo, le disposizioni degli articoli 127, |                     |
|terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo |                     |
|comma, del codice di procedura civile, quelle|                     |
|previste dal capo I del titolo V-ter delle   |                     |
|disposizioni per l'attuazione del codice di  |                     |
|procedura civile e disposizioni transitorie, |                     |
|di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. |                     |
|1368, nonche' dell'articolo 196-duodecies    |                     |
|delle medesime disposizioni per l'attuazione |                     |
|del codice di procedura civile e disposizioni|                     |
|transitorie, introdotti dal presente decreto,|                     |
|si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 |                     |
|anche ai procedimenti civili pendenti davanti|                     |
|al tribunale, alla corte di appello e alla   |                     |
|Corte di cassazione. Le disposizioni degli   |                     |
|articoli 196-quater e 196-sexies delle       |                     |
|disposizioni per l'attuazione del codice di  |                     |
|procedura civile e disposizioni transitorie, |                     |
|introdotti dal presente decreto, si applicano|                     |
|ai dipendenti di cui si avvalgono le         |                     |
|pubbliche amministrazioni per stare in       |                     |
|giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023. |                     |
|   3. Davanti al giudice di pace, al         |                     |
|tribunale per i minorenni, al commissario per|                     |
|la liquidazione degli usi civici e al        |                     |
|tribunale superiore delle acque pubbliche, le|                     |
|disposizioni degli articoli 127, terzo comma,|                     |
|127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del   |                     |
|codice di procedura civile e quelle          |                     |
|dell'articolo 196-duodecies delle            |                     |
|disposizioni per l'attuazione del codice di  |                     |
|procedura civile e disposizioni transitorie, |                     |
|di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. |                     |
|1368, introdotti dal presente decreto, hanno |                     |
|effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche|                     |
|per i procedimenti civili pendenti a tale    |                     |
|data. Davanti ai medesimi uffici, le         |                     |
|disposizioni previste dal capo I del titolo  |                     |
|V-ter delle citate disposizioni per          |                     |
|l'attuazione del codice di procedura civile e|                     |
|disposizioni transitorie, introdotto dal     |                     |
|presente decreto, si applicano a decorrere   |                     |
|dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti     |                     |
|pendenti a tale data. Con uno o piu' decreti |                     |
|non aventi natura regolamentare il Ministro  |                     |
|della giustizia, accertata la funzionalita'  |                     |
|dei relativi servizi di comunicazione, puo'  |                     |
|individuare gli uffici nei quali viene       |                     |
|anticipato, anche limitatamente a specifiche |                     |
|categorie di procedimenti, il termine di cui |                     |
|al secondo periodo.                          |                     |
|   4. Le norme dei capi I e II del titolo III|                     |
|del libro secondo e quelle degli articoli    |                     |
|283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di   |                     |
|procedura civile, come modificati dal        |                     |
|presente decreto, si applicano alle          |                     |
|impugnazioni proposte successivamente al 28  |                     |
|febbraio 2023.                               |                     |
|   5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le  |                     |
|norme del capo III del titolo III del libro  |                     |
|secondo del codice di procedura civile e del |                     |
|capo IV delle disposizioni per l'attuazione  |                     |
|del codice di procedura civile e disposizioni|                     |
|transitorie, di cui al regio decreto 18      |                     |
|dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal  |                     |
|presente decreto, hanno effetto a decorrere  |                     |
|dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi|                     |
|introdotti con ricorso notificato a decorrere|                     |
|da tale data.                                |                     |
|   6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378,  |                     |
|379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e |                     |
|391-bis del codice di procedura civile, come |                     |
|modificati dal presente decreto, si applicano|                     |
|anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' |                     |
|notificato alla data del 1° gennaio 2023 per |                     |
|i quali non e' stata ancora fissata udienza o|                     |
|adunanza in camera di consiglio.             |                     |
|   7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis  |                     |
|del codice di procedura civile, introdotto   |                     |
|dal presente decreto, si applicano anche ai  |                     |
|procedimenti di merito pendenti alla data del|                     |
|1° gennaio 2023.                             |                     |
|   8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, |                     |
|comma 34, lettere b), c), d) ed e), si       |                     |
|applicano agli atti di precetto notificati   |                     |
|successivamente al 28 febbraio 2023.         |                     |
|   9. Le disposizioni di cui agli articoli 4,|                     |
|comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a      |                     |
|decorrere dal 30 giugno 2023.                |                     |
|   10. Fino all'adozione del decreto         |                     |
|ministeriale previsto dall'articolo 13,      |                     |
|quarto comma, delle disposizioni per         |                     |
|l'attuazione del codice di procedura civile e|                     |
|disposizioni transitorie, di cui al regio    |                     |
|decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto|                     |
|dal presente decreto, continuano ad          |                     |
|applicarsi gli articoli 15 e 16 delle        |                     |
|medesime disposizioni per l'attuazione del   |                     |
|codice di procedura civile e disposizioni    |                     |
|transitorie, nel testo vigente prima della   |                     |
|data di entrata in vigore del presente       |                     |
|decreto.                                     |                     |
|   11. Fino all'adozione dei provvedimenti   |                     |
|previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto |                     |
|comma, delle disposizioni per l'attuazione   |                     |
|del codice di procedura civile e disposizioni|                     |
|transitorie, di cui al regio decreto 18      |                     |
|dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal       |                     |
|presente decreto, i collegamenti da remoto   |                     |
|per lo svolgimento delle udienze civili      |                     |
|continuano a essere regolati dal             |                     |
|provvedimento del direttore generale per i   |                     |
|sistemi informativi e automatizzati del      |                     |
|Ministero della giustizia 2 novembre 2020»;  |                     |
|   b) all'articolo 36, commi 1 e 2, le       |                     |
|parole: «30 giugno 2023» sono sostituite     |                     |
|dalle seguenti: «28 febbraio 2023»;          |                     |
|   c) all'articolo 41:                       |                     |
|    1) al comma 1, dopo le parole: «di cui   |                     |
|all'articolo 7» sono inserite le seguenti «, |                     |
|comma l, lettere c), numero 3), d), e), f),  |                     |
|g), h), t), u), v), z), aa) e bb),»;         |                     |
|    2) dopo il comma 3 e' inserito il        |                     |
|seguente:                                    |                     |
|   «3-bis. Le disposizioni di cui            |                     |
|all'articolo 8 si applicano anche agli       |                     |
|accordi di conciliazione conclusi in         |                     |
|procedimenti gia' pendenti alla data del 28  |                     |
|febbraio 2023»;                              |                     |
|    3) al comma 4, dopo le parole: «di cui   |                     |
|all'articolo 9» sono inserite le seguenti: «,|                     |
|comma 1, lettere e) e l),».                  |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|381. In deroga a quanto previsto dal titolo  |                     |
|II del decreto legislativo 30 gennaio 2006,  |                     |
|n. 26, e al fine di consentire una piu'      |                     |
|celere copertura delle vacanze nell'organico |                     |
|degli uffici giudiziari di primo grado, il   |                     |
|tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati |                     |
|idonei all'esito del concorso bandito con i  |                     |
|decreti ministeriali adottati in data 29     |                     |
|ottobre 2019 e in data 1° dicembre 2021 ha,  |                     |
|in via straordinaria, la durata di dodici    |                     |
|mesi e si articola in sessioni, anche non    |                     |
|consecutive, una delle quali della durata di |                     |
|quattro mesi effettuata presso la Scuola     |                     |
|superiore della magistratura e una della     |                     |
|durata di otto mesi effettuata presso gli    |                     |
|uffici giudiziari. I tre periodi in cui si   |                     |
|articola la sessione presso gli uffici       |                     |
|giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma  |                     |
|1, del decreto legislativo n. 26 del 2006,   |                     |
|hanno la seguente durata:                    |                     |
|   a) tre mesi, per il primo periodo;        |                     |
|   b) un mese, per il secondo periodo;       |                     |
|   c) quattro mesi, per il terzo periodo.    |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|382. Per l'attuazione delle disposizioni di  |                     |
|cui ai commi 380 e 381 e' autorizzata la     |                     |
|spesa di 1.747.593 euro per l'anno 2024, di  |                     |
|4.180.843 euro per l'anno 2025, di 344.395   |                     |
|euro per l'anno 2026 e di 823.911 euro per   |                     |
|l'anno 2027.                                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|383. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera   |Concessioni          |
|b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.    |autostradali.        |
|148, convertito, con modificazioni, dalla    |                     |
|legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono aggiunte,|                     |
|in fine, le seguenti parole: «; nel caso di  |                     |
|societa' in house appositamente costituite e |                     |
|fino al momento dell'effettivo trasferimento |                     |
|della concessione, non si applica quanto     |                     |
|previsto dall'articolo 14, comma 5, primo    |                     |
|periodo, del testo unico in materia di       |                     |
|societa' a partecipazione pubblica, di cui al|                     |
|decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175». |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|384. All'articolo 49 del decreto legislativo |Innalzamento del     |
|21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le  |tetto al contante.   |
|seguenti modificazioni:                      |                     |
|   a) al comma 2, le parole: «di cui         |                     |
|all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero  |                     |
|6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, |                     |
|n. 11» sono sostituite dalle seguenti: «di   |                     |
|cui all'articolo 1, comma 2, lettera         |                     |
|h-septies.1), numero 6), del testo unico     |                     |
|delle leggi in materia bancaria e creditizia,|                     |
|di cui al decreto legislativo 1° settembre   |                     |
|1993, n. 385»;                               |                     |
|   b) al comma 3-bis, secondo periodo, le    |                     |
|parole: «1.000 euro» sono sostituite dalle   |                     |
|seguenti: «5.000 euro».                      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|385. Le associazioni di categoria            |Accordi fra          |
|maggiormente rappresentative dei soggetti che|associazioni di      |
|effettuano l'attivita' di vendita di prodotti|categoria finalizzati|
|e di prestazione di servizi, anche           |a garantire che gli  |
|professionali, tenuti agli obblighi di cui   |oneri dei pagamenti  |
|all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge  |mediante carta di    |
|18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con     |pagamento siano      |
|modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, |proporzionali al     |
|n. 221, e dei prestatori dei servizi di      |valore delle singole |
|pagamento e dei gestori di circuiti e di     |transazioni.         |
|schemi di pagamento determinano in via       |                     |
|convenzionale termini e modalita' di         |                     |
|applicazione dei relativi rapporti, in       |                     |
|maniera da garantire livelli di costi a      |                     |
|qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione|                     |
|del servizio che risultino equi e            |                     |
|trasparenti, anche in funzione dell'ammontare|                     |
|della singola cessione di beni o prestazione |                     |
|di servizi, e da evitare l'imposizione di    |                     |
|oneri non proporzionati al valore delle      |                     |
|singole transazioni.                         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|386. Con decreto del Ministro dell'economia e|Istituzione di un    |
|delle finanze, da adottare entro sessanta    |tavolo permanente    |
|giorni dalla data di entrata in vigore della |volto a individuare  |
|presente legge, e' istituito un tavolo       |soluzioni per        |
|permanente fra le categorie interessate      |mitigare l'incidenza |
|preordinato a valutare soluzioni per mitigare|dei costi delle      |
|l'incidenza dei costi delle transazioni      |transazioni          |
|elettroniche di valore fino a 30 euro a      |elettroniche.        |
|carico degli esercenti attivita' di impresa, |                     |
|arti o professioni che presentino ricavi e   |                     |
|compensi relativi all'anno di imposta        |                     |
|precedente di ammontare non superiore a      |                     |
|400.000 euro. Ai componenti del tavolo       |                     |
|permanente di cui al primo periodo non       |                     |
|spettano compensi, gettoni di presenza,      |                     |
|rimborsi di spese o altri emolumenti comunque|                     |
|denominati.                                  |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|387. Ove il tavolo istituito ai sensi del    |Istituzione di un    |
|comma 386 non giunga alla definizione di un  |eventuale contributo |
|livello dei costi equo e trasparente entro   |straordinario da     |
|novanta giorni dalla data di entrata in      |parte dei prestatori |
|vigore della presente legge, ovvero in caso  |di servizi di        |
|di mancata applicazione delle condizioni e   |pagamento e dei      |
|delle commissioni fissate ai sensi           |gestori di circuiti e|
|dell'accordo definito, e' dovuto da parte dei|di schemi di         |
|prestatori di servizi di pagamento e dei     |pagamento e modalita'|
|gestori di circuiti e di schemi di pagamento,|di accertamento e    |
|per l'anno 2023, un contributo straordinario |riscossione del      |
|pari al 50 per cento degli utili, al netto   |contributo.          |
|degli oneri fiscali, derivanti dalle         |                     |
|commissioni e da altri proventi per le       |                     |
|transazioni inferiori al limite di valore di |                     |
|30 euro ovvero al diverso limite di valore   |                     |
|individuato in sede convenzionale ai sensi   |                     |
|dei commi 385 e 386 sulla base di criteri di |                     |
|proporzionalita' rispetto all'ammontare della|                     |
|transazione. Il contributo e' riversato ad   |                     |
|apposito fondo destinato, sulla base di      |                     |
|criteri individuati con decreto del          |                     |
|Presidente del Consiglio dei ministri, su    |                     |
|proposta del Ministro dell'economia e delle  |                     |
|finanze, a misure dirette a contenere        |                     |
|l'incidenza dei costi a carico degli         |                     |
|esercenti attivita' di impresa, arti o       |                     |
|professioni, i cui ricavi e compensi relativi|                     |
|all'anno d'imposta precedente siano di       |                     |
|ammontare non superiore a 400.000 euro, per  |                     |
|le transazioni di valore fino a 30 euro.     |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|388. Ai fini dell'accertamento, della        |                     |
|riscossione, delle sanzioni e del contenzioso|                     |
|relativi al contributo di cui al comma 387 si|                     |
|applicano le disposizioni in materia di      |                     |
|imposte sui redditi. Per l'accertamento del  |                     |
|contributo dovuto, l'amministrazione         |                     |
|finanziaria puo' procedere alla              |                     |
|determinazione della base imponibile anche ai|                     |
|sensi dell'articolo 41 del decreto del       |                     |
|Presidente della Repubblica 29 settembre     |                     |
|1973, n. 600.                                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|389. Per il finanziamento dei contratti di   |Rifinanziamento dei  |
|sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo|cd. contratti di     |
|43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, |sviluppo e direttive |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 6 |specifiche per       |
|agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa |l'utilizzo delle     |
|di:                                          |relative risorse.    |
|   a) 160 milioni di euro per ciascuno degli |                     |
|anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro  |                     |
|per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per |                     |
|i programmi di sviluppo industriale, ivi     |                     |
|compresi i programmi riguardanti l'attivita' |                     |
|di trasformazione e commercializzazione di   |                     |
|prodotti agricoli, e per i programmi di      |                     |
|sviluppo per la tutela ambientale;           |                     |
|   b) 40 milioni di euro per ciascuno degli  |                     |
|anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro   |                     |
|per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per |                     |
|i programmi di sviluppo di attivita'         |                     |
|turistiche;                                  |                     |
|   c) 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 |                     |
|euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per |                     |
|il progetto di risanamento e di riconversione|                     |
|delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi|                     |
|e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia,    |                     |
|individuato ai sensi dell'articolo 24-bis del|                     |
|decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,         |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 15|                     |
|luglio 2022, n. 91.                          |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|390. Il Ministero delle imprese e del made in|                     |
|Italy puo' impartire al soggetto gestore     |                     |
|direttive specifiche per l'utilizzo delle    |                     |
|risorse di cui al comma 389, al fine di      |                     |
|sostenere la realizzazione di particolari    |                     |
|finalita' di sviluppo.                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|391. Al fine di incrementare l'efficacia     |Autorizzazione di    |
|degli interventi pubblici in materia di      |spesa finalizzata al |
|sostegno alle attivita' economiche e         |sostenimento del     |
|produttive, assicurando la piena ed effettiva|Registro nazionale   |
|operativita' degli strumenti di valutazione e|degli aiuti di Stato |
|monitoraggio delle misure attivate e di      |e della piattaforma  |
|quelli concernenti la comunicazione delle    |incentivi.gov.it.    |
|iniziative, nonche' per agevolare la messa a |                     |
|sistema degli strumenti medesimi, e'         |                     |
|autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a |                     |
|decorrere dal 2023, destinati alla copertura |                     |
|dei costi di gestione e di manutenzione,     |                     |
|anche evolutiva, del Registro nazionale degli|                     |
|aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della  |                     |
|legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenuto conto |                     |
|delle funzionalita' previste dall'articolo   |                     |
|14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n.  |                     |
|115, e della piattaforma telematica          |                     |
|«Incentivi.gov.it» realizzata in attuazione  |                     |
|dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30    |                     |
|aprile 2019, n. 34, convertito, con          |                     |
|modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.|                     |
|58, e operante, ai sensi di quanto previsto  |                     |
|dalla medesima norma istitutiva, secondo     |                     |
|criteri di interoperabilita' con il citato   |                     |
|Registro.                                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|392. Sono prorogati al 31 dicembre 2023 il   |Proroga              |
|termine finale di applicazione della         |dell'operativita'    |
|disciplina transitoria del Fondo di garanzia |transitoria e        |
|per le piccole e medie imprese, previsto     |speciale del Fondo di|
|dall'articolo 1, comma 55, della legge 30    |garanzia per le      |
|dicembre 2021, n. 234, e il termine finale di|piccole e medie      |
|applicazione del sostegno speciale e         |imprese.             |
|temporaneo, da parte dello stesso fondo,     |                     |
|istituito nel contesto delle misure di       |                     |
|contrasto degli effetti della crisi ucraina, |                     |
|di cui all'articolo 1, comma 55-bis, della   |                     |
|citata legge n. 234 del 2021.                |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|393. Per le finalita' di cui al comma 392, la|                     |
|dotazione del Fondo di garanzia per le       |                     |
|piccole e medie imprese di cui all'articolo  |                     |
|2, comma 100, lettera a), della legge 23     |                     |
|dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di 720|                     |
|milioni di euro per l'anno 2023.             |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|394. Per la concessione delle garanzie di cui|Assegnazione all'    |
|all'articolo 17, comma 2, del decreto        |Istituto di Servizi  |
|legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono      |per il Mercato       |
|assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per   |Agricolo Alimentare  |
|l'anno 2023. Le predette risorse sono versate|di apposite risorse  |
|sul conto corrente di tesoreria centrale di  |finalizzate a        |
|cui all'articolo 13, comma 11, del           |favorire la          |
|decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,          |capitalizzazione     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 5 |delle imprese        |
|giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in |agricole.            |
|base al fabbisogno finanziario derivante     |                     |
|dalla gestione delle predette garanzie.      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|395. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  |Credito d'imposta per|
|2017, n. 205, sono apportate le seguenti     |le spese di          |
|modificazioni:                               |consulenza relative  |
|   a) al comma 89, le parole: «nella misura  |alla quotazione delle|
|di 200.000 euro» sono sostituite dalle       |piccole e medie      |
|seguenti: «nella misura di 500.000 euro» e le|imprese.             |
|parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono      |                     |
|sostituite dalle seguenti: «fino al 31       |                     |
|dicembre 2023»;                              |                     |
|   b) al comma 90, primo periodo, le parole: |                     |
|«di 5 milioni di euro per l'anno 2023» sono  |                     |
|sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni di |                     |
|euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per|                     |
|l'anno 2024».                                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|396. Nel caso di operazioni di fusione poste |Credito di imposta   |
|in essere dalle fondazioni di cui al decreto |alle fondazioni      |
|legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alle     |bancarie incorporanti|
|fondazioni bancarie incorporanti e'          |a seguito delle      |
|riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 |erogazioni in denaro |
|per cento delle erogazioni in denaro previste|previste nei progetti|
|nei relativi progetti di fusione per         |di fusione per       |
|incorporazione e successivamente effettuate a|incorporazione e     |
|beneficio dei territori di operativita' delle|successivamente      |
|fondazioni incorporate, le quali versino in  |effettuate a         |
|gravi difficolta' in quanto non in grado di  |beneficio dei        |
|raggiungere, per le loro ridotte dimensioni  |territori di         |
|patrimoniali, una capacita' tecnica,         |operativita' delle   |
|erogativa e operativa adeguata, ai sensi     |fondazioni           |
|dell'articolo 12 del protocollo d'intesa del |incorporate, le quali|
|22 aprile 2015 tra il Ministero dell'economia|versino in gravi     |
|e delle finanze e l'Associazione di          |difficolta'.         |
|fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI).  |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|397. Ai fini della definizione recata dal    |                     |
|comma 396, si considerano fondazioni bancarie|                     |
|in gravi difficolta' le fondazioni di cui al |                     |
|decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,  |                     |
|aventi un patrimonio contabile, risultante   |                     |
|dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021,  |                     |
|non superiore a 50 milioni di euro e che,    |                     |
|sulla base dei bilanci di missione approvati |                     |
|nel quinquennio 2017-2021, abbiano subito,   |                     |
|rispetto al quinquennio 2012-2016, una       |                     |
|riduzione di almeno il 30 per cento          |                     |
|dell'importo delle erogazioni deliberate.    |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|398. Il credito d'imposta di cui al comma 396|                     |
|e' assegnato fino a esaurimento delle risorse|                     |
|annue disponibili, pari a 6 milioni di euro  |                     |
|per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027,    |                     |
|secondo l'ordine temporale con cui le        |                     |
|fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI  |                     |
|le delibere di impegno a effettuare le       |                     |
|erogazioni di cui al medesimo comma 396. Al  |                     |
|fine di consentire la fruizione del credito  |                     |
|d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle|                     |
|entrate, con modalita' definite d'intesa,    |                     |
|l'elenco delle fondazioni incorporanti per le|                     |
|quali sia stata riscontrata la corretta      |                     |
|delibera di impegno, in ordine cronologico di|                     |
|presentazione. L'Agenzia delle entrate,      |                     |
|secondo l'ordine cronologico di presentazione|                     |
|delle delibere di impegno e nel limite       |                     |
|massimo delle risorse annue disponibili, con |                     |
|provvedimento del direttore della medesima   |                     |
|Agenzia, comunica a ciascuna fondazione e per|                     |
|conoscenza all'ACRI l'ammontare del credito  |                     |
|d'imposta riconosciuto, nei termini stabiliti|                     |
|nel provvedimento di cui al comma 400. Entro |                     |
|i sessanta giorni successivi alla predetta   |                     |
|comunicazione di riconoscimento del credito  |                     |
|d'imposta, le fondazioni effettuano le       |                     |
|erogazioni e trasmettono contestualmente     |                     |
|copia della relativa documentazione bancaria |                     |
|all'ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle |                     |
|entrate, con modalita' telematiche definite  |                     |
|d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno|                     |
|effettuato i versamenti, con i relativi      |                     |
|codici fiscali e importi, al fine di         |                     |
|consentire la fruizione del credito          |                     |
|d'imposta. Ove una fondazione non provveda al|                     |
|versamento, l'ACRI ne da' comunicazione      |                     |
|all'Agenzia delle entrate, che provvede ad   |                     |
|annullare il riconoscimento del credito      |                     |
|d'imposta nei confronti della fondazione     |                     |
|inadempiente e a riconoscere, nei limiti     |                     |
|dell'importo resosi disponibile, il credito  |                     |
|d'imposta alle fondazioni che, pur avendo    |                     |
|adottato le delibere di impegno, siano       |                     |
|rimaste eventualmente escluse dal            |                     |
|riconoscimento dello stesso per esaurimento  |                     |
|delle risorse.                               |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|399. Il credito d'imposta di cui al comma 396|                     |
|e' indicato nella dichiarazione dei redditi  |                     |
|relativa al periodo d'imposta nel quale e'   |                     |
|avvenuto il riconoscimento e nelle           |                     |
|dichiarazioni dei redditi relative ai periodi|                     |
|d'imposta successivi, nei quali il credito e'|                     |
|utilizzato. Il credito d'imposta puo' essere |                     |
|utilizzato esclusivamente in compensazione ai|                     |
|sensi dell'articolo 17 del decreto           |                     |
|legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a         |                     |
|decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo |                     |
|stesso e' stato riconosciuto. Il credito     |                     |
|d'imposta e' cedibile dalle fondazioni       |                     |
|incorporanti a intermediari bancari,         |                     |
|finanziari e assicurativi, secondo le        |                     |
|modalita' che verranno definite con il       |                     |
|provvedimento di cui al comma 400. Al credito|                     |
|d'imposta non si applicano i limiti di cui   |                     |
|all'articolo 1, comma 53, della legge 24     |                     |
|dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34     |                     |
|della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per    |                     |
|quanto non espressamente disciplinato dai    |                     |
|commi da 396 a 401, si applicano le          |                     |
|disposizioni in materia di liquidazione,     |                     |
|accertamento, riscossione e contenzioso      |                     |
|previste ai fini delle imposte sui redditi.  |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|400. Con provvedimento del direttore         |                     |
|dell'Agenzia delle entrate sono definiti i   |                     |
|termini, le modalita' e le procedure         |                     |
|applicative delle disposizioni di cui ai     |                     |
|commi da 396 a 401, anche ai fini del        |                     |
|rispetto del limite di spesa di cui al comma |                     |
|398.                                         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+