+---------------------------------------------+---------------------+
|601. Ai fini delle disposizioni di cui ai | |
|commi da 595 a 599 si applica la definizione | |
|di impresa unica ai sensi del regolamento | |
|(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 | |
|dicembre 2013, relativo all'applicazione | |
|degli articoli 107 e 108 del Trattato sul | |
|funzionamento dell'Unione europea agli aiuti | |
|«de minimis», del regolamento (UE) n. | |
|1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre | |
|2013, relativo all'applicazione degli | |
|articoli 107 e 108 del Trattato sul | |
|funzionamento dell'Unione europea agli aiuti | |
|«de minimis» nel settore agricolo, e del | |
|regolamento (UE) n. 717/2014 della | |
|Commissione, del 27 giugno 2014, relativo | |
|all'applicazione degli articoli 107 e 108 del| |
|Trattato sul funzionamento dell'Unione | |
|europea agli aiuti «de minimis» nel settore | |
|della pesca e dell'acquacoltura. | |
+---------------------------------------------+ |
|602. Il presente comma e i commi da 595 a 601| |
|entrano in vigore il giorno stesso della | |
|pubblicazione della presente legge nella | |
|Gazzetta Ufficiale. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|603. Al fine di favorire il miglioramento |Fondo destinato a |
|della competitivita' dei lavoratori del |favorire il |
|comparto del turismo nonche' di agevolare |miglioramento della |
|l'inserimento di alti professionisti del |competitivita' dei |
|settore nel mercato del lavoro, nello stato |lavoratori del |
|di previsione del Ministero del turismo e' |comparto del turismo.|
|istituito un fondo da ripartire, denominato | |
|«Fondo per accrescere il livello | |
|professionale nel turismo», con una dotazione| |
|pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a | |
|8 milioni di euro per ciascuno degli anni | |
|2024 e 2025. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|604. Le risorse del Fondo di cui al comma 603| |
|sono destinate alle seguenti finalita': | |
| a) riqualificazione del personale gia' | |
|occupato nel settore e formazione di nuove | |
|figure professionali anche attraverso | |
|percorsi formativi e scuole di eccellenza, | |
|corsi di alta formazione e specializzazione, | |
|volti a formare figure professionali dotate | |
|di una preparazione di livello internazionale| |
|nel settore turistico e dei servizi del | |
|turismo, della ristorazione e della | |
|conoscenza dei prodotti alimentari e | |
|vitivinicoli della tradizione e della cultura| |
|italiane; | |
| b) iniziative per il rafforzamento delle | |
|competenze degli operatori del settore | |
|attraverso cicli di aggiornamento continuo; | |
| c) iniziative a supporto dell'inserimento | |
|nel mercato del lavoro; | |
| d) iniziative per favorire l'ampliamento | |
|dei bacini di offerta di lavoro. | |
+---------------------------------------------+ |
|605. Con uno o piu' decreti del Ministro del | |
|turismo, da adottare entro sessanta giorni | |
|dalla data di entrata in vigore della | |
|presente legge, sono stabilite le modalita' | |
|di ripartizione e di assegnazione delle | |
|risorse del Fondo di cui al comma 603. | |
+---------------------------------------------+ |
|606. Il Ministro dell'economia e delle | |
|finanze e' autorizzato ad apportare, con | |
|propri decreti, le occorrenti variazioni di | |
|bilancio. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|607. E' istituito, nello stato di previsione |Fondo Piccoli Comuni |
|del Ministero del turismo, il Fondo per i |a vocazione |
|piccoli comuni a vocazione turistica, con una|turistica. |
|dotazione di 10 milioni di euro per l'anno | |
|2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno | |
|degli anni 2024 e 2025. | |
+---------------------------------------------+ |
|608. Il Fondo di cui al comma 607 e' | |
|destinato a finanziare progetti di | |
|valorizzazione dei comuni con popolazione | |
|inferiore a 5.000 abitanti, classificati | |
|dall'Istituto nazionale di statistica come | |
|comuni a vocazione turistica, al fine di | |
|incentivare interventi innovativi di | |
|accessibilita', mobilita', rigenerazione | |
|urbana e sostenibilita' ambientale. | |
+---------------------------------------------+ |
|609. Con decreto del Ministro del turismo, da| |
|adottare entro sessanta giorni dalla data di | |
|entrata in vigore della presente legge, di | |
|concerto con il Ministro dell'economia e | |
|delle finanze, previa intesa in sede di | |
|Conferenza unificata di cui all'articolo 8 | |
|del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. | |
|281, sono definite le modalita' di attuazione| |
|dei commi 607 e 608. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|610. Il fondo di cui all'articolo 1, comma |Rifinanziamento del |
|963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'|fondo per i «cammini»|
|incrementato di 0,5 milioni di euro per |religiosi. |
|ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|611. Al fine di potenziare gli interventi |Fondo per il turismo |
|finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e|sostenibile, |
|del turismo sostenibile, che mirino a |finalizzato ad |
|minimizzare gli impatti economici, ambientali|attenuare il |
|e sociali generando contemporaneamente |sovraffollamento |
|reddito, occupazione e conservazione degli |turistico, a creare |
|ecosistemi locali, nello stato di previsione |itinerari turistici |
|del Ministero del turismo e' istituito il |innovativi e a |
|Fondo per il turismo sostenibile, con una |destagionalizzare |
|dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno|alcune mete. |
|2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno | |
|degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo | |
|di cui al primo periodo sono destinate alle | |
|seguenti finalita': | |
| a) rafforzare le grandi destinazioni | |
|culturali attraverso la promozione di forme | |
|di turismo sostenibile, l'attenuazione del | |
|sovraffollamento turistico, la creazione di | |
|itinerari turistici innovativi e la | |
|destagionalizzazione del turismo; | |
| b) favorire la transizione ecologica nel | |
|turismo, con azioni di promozione del turismo| |
|intermodale secondo le strategie di riduzione| |
|delle emissioni per il turismo; | |
| c) sostenere le strutture ricettive e le | |
|imprese turistiche nelle attivita' utili al | |
|conseguimento di certificazioni di | |
|sostenibilita'. | |
+---------------------------------------------+ |
|612. Con uno o piu' decreti del Ministro del | |
|turismo, da adottare entro sessanta giorni | |
|dalla data di entrata in vigore della | |
|presente legge, sono stabilite le modalita' | |
|di ripartizione e di assegnazione delle | |
|risorse del Fondo di cui al comma 611. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|613. Il Fondo unico a sostegno del |Fondo unico a |
|potenziamento del movimento sportivo |sostegno del |
|italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, |movimento sportivo |
|della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' |italiano, destinato a|
|incrementato di 2 milioni di euro a decorrere|sostenere la |
|dall'anno 2023, di cui 1 milione di euro e' |maternita' delle |
|destinato a sostenere la maternita' delle |atlete non |
|atlete non professioniste. |professioniste. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|614. La disciplina del credito d'imposta per |Credito d'imposta per|
|le erogazioni liberali per interventi di |le erogazioni |
|manutenzione e restauro di impianti sportivi |liberali per |
|pubblici e per la realizzazione di nuove |interventi di |
|strutture sportive pubbliche, di cui |manutenzione e |
|all'articolo 1, commi da 621 a 626, della |restauro di impianti |
|legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, |sportivi pubblici e |
|limitatamente ai soggetti titolari di reddito|per la realizzazione |
|d'impresa, anche per l'anno 2023, nel limite |di nuove strutture |
|complessivo di 15 milioni di euro e secondo |sportive pubbliche. |
|le modalita' di cui al comma 623 | |
|dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del| |
|2018. Per l'attuazione delle disposizioni di | |
|cui al presente comma si applicano, in quanto| |
|compatibili, le disposizioni del decreto del | |
|Presidente del Consiglio dei ministri 30 | |
|aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta | |
|Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|615. All'articolo 9, comma 1, del |Applicazione anche |
|decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, |con riferimento agli |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28|investimenti |
|marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti|effettuati nel primo |
|modificazioni: |trimestre 2023 del |
| a) dopo le parole: «31 marzo 2022» sono |credito d'imposta per|
|inserite le seguenti: «e per gli investimenti|gli investimenti |
|effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo |pubblicitari di |
|2023. Per il primo trimestre 2023 il |societa' e |
|contributo riconosciuto, sotto forma di |associazioni sportive|
|credito d'imposta, non puo' essere comunque |che investono nei |
|superiore a 10.000 euro»; |settori giovanili e |
| b) dopo le parole: «primo trimestre 2022» |rispettano |
|sono inserite le seguenti: «e a 35 milioni di|determinati limiti |
|euro per il primo trimestre 2023». |dimensionali. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|616. All'articolo 7, comma 1, del |Fondo unico a |
|decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, |sostegno del |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|potenziamento del |
|novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «60 |movimento sportivo |
|milioni di euro per il 2022» sono inserite le|italiano. |
|seguenti: «e di 25 milioni di euro per l'anno| |
|2023». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|617. L'autorizzazione di spesa di cui |Fondo Sport e |
|all'articolo 1, comma 362, della legge 27 |periferie. |
|dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 50 | |
|milioni di euro per ciascuno degli anni dal | |
|2023 al 2026. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|618. Al fine di contribuire al perseguimento |Fondo speciale per la|
|degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel |concessione di |
|quadro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo |contributi in conto |
|sostenibile, adottata dall'Assemblea generale|interessi sui |
|delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in |finanziamenti |
|ambito economico, sociale e ambientale, |all'impiantistica |
|favorendo la crescita sostenibile e inclusiva|sportiva, costituito |
|e la transizione ecologica ed energetica del |presso l'Istituto per|
|settore dello sport, la dotazione del fondo |il credito sportivo. |
|speciale di cui all'articolo 5 della legge 24| |
|dicembre 1957, n. 1295, e' incrementata di 50| |
|milioni di euro per ciascuno degli anni dal | |
|2023 al 2026, di cui 10 milioni di euro per | |
|l'anno 2023 per le finalita' di cui | |
|all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge | |
|1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, | |
|n. 222. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|619. Al fine di assicurare la continuita' |Disciplina della |
|della promozione e del sostegno delle |trasformazione |
|attivita' di soggetti pubblici e privati |dell'Istituto per il |
|nello sport e nella cultura, l'Istituto per |credito sportivo in |
|il credito sportivo, istituito con legge 24 |societa' per azioni. |
|dicembre 1957, n. 1295, opera nel settore del| |
|credito e, all'esito della procedura di cui | |
|al comma 620, e' trasformato in societa' per | |
|azioni di diritto singolare, denominata | |
|«Istituto per il credito sportivo e culturale| |
|Spa», che succede nei rapporti attivi e | |
|passivi, nonche' nei diritti e negli obblighi| |
|dell'Istituto medesimo esistenti alla data di|
|efficacia della trasformazione. | |
+---------------------------------------------+ |
|620. In deroga all'articolo 1, comma 3, della| |
|legge 30 luglio 1990, n. 218, la | |
|trasformazione dell'Istituto per il credito | |
|sportivo in societa' per azioni e' realizzata| |
|sulla base di un progetto deliberato dal | |
|consiglio di amministrazione, ai sensi del | |
|decreto di cui al comma 625, che definisce il| |
|programma e lo statuto della societa' | |
|Istituto per il credito sportivo e culturale | |
|Spa. La trasformazione si attua con atto | |
|pubblico, all'esito della procedura di | |
|autorizzazione dell'autorita' di vigilanza | |
|competente in materia creditizia e in | |
|conformita' con la disciplina vigente. | |
+---------------------------------------------+ |
|621. La societa' Istituto per il credito | |
|sportivo e culturale Spa persegue una | |
|missione di pubblico interesse esercitando | |
|l'attivita' bancaria finalizzata allo | |
|sviluppo e al sostegno dei settori dello | |
|sport e della cultura, mediante la raccolta | |
|del risparmio tra il pubblico sotto forma di | |
|depositi e in ogni altra forma, l'esercizio | |
|del credito e di ogni altra attivita' | |
|finanziaria nonche' la promozione, secondo | |
|logiche e a condizioni di mercato, dello | |
|sviluppo di attivita' finanziarie e di | |
|investimento nei predetti settori, informando| |
|la propria attivita' alla responsabilita' | |
|sociale e allo sviluppo sostenibile, in | |
|favore di soggetti pubblici o privati. Per lo| |
|svolgimento delle attivita' di cui al | |
|presente comma, la societa' Istituto per il | |
|credito sportivo e culturale Spa puo' | |
|compiere, nei limiti della disciplina | |
|vigente, ogni operazione strumentale, | |
|connessa e accessoria, anche per il tramite | |
|di societa' controllate, comprese la | |
|promozione e la gestione di fondi mobiliari e| |
|immobiliari nonche' le operazioni | |
|commerciali, industriali, ipotecarie, | |
|mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e| |
|passive. | |
+---------------------------------------------+ |
|622. Le azioni della societa' Istituto per il| |
|credito sportivo e culturale Spa sono | |
|attribuite al Ministero dell'economia e delle| |
|finanze e agli altri soggetti pubblici e | |
|privati che partecipano al capitale | |
|dell'Istituto per il credito sportivo, | |
|proporzionalmente alla partecipazione | |
|detenuta nel medesimo Istituto alla data di | |
|efficacia della trasformazione. Il controllo | |
|della societa' Istituto per il credito | |
|sportivo e culturale Spa e' riservato al | |
|Ministero dell'economia e delle finanze e ai | |
|soggetti privati e' consentito soltanto, in | |
|ogni caso, detenere quote complessivamente di| |
|minoranza del capitale della medesima | |
|societa'. | |
+---------------------------------------------+ |
|623. Alla societa' Istituto per il credito | |
|sportivo e culturale Spa e' assegnata la | |
|gestione a titolo gratuito dei fondi speciali| |
|previsti dall'articolo 5 della legge 24 | |
|dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 90, | |
|comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. | |
|289, nonche' dall'articolo 184, comma 4, del | |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17| |
|luglio 2020, n. 77. Con apposite convenzioni | |
|sono stabilite e disciplinate le specifiche | |
|attivita' comprese nella gestione a titolo | |
|gratuito dei citati fondi speciali. | |
+---------------------------------------------+ |
|624. Per la gestione dei fondi speciali di | |
|cui al comma 623, la societa' Istituto per il| |
|credito sportivo e culturale Spa istituisce | |
|gestioni separate ai fini di governo | |
|societario, amministrativi, contabili e | |
|organizzativi, ispirate a criteri di | |
|trasparenza. Al Ministero per lo sport e i | |
|giovani e al Ministero della cultura spetta | |
|il potere di indirizzo delle rispettive | |
|gestioni separate di cui al presente comma. | |
|Sino alla trasformazione, l'Istituto per il | |
|credito sportivo continua a gestire i fondi | |
|speciali di cui al comma 623 secondo le | |
|modalita' vigenti alla data di entrata in | |
|vigore della presente disposizione. | |
+---------------------------------------------+ |
|625. Entro novanta giorni dalla data di | |
|entrata in vigore della presente | |
|disposizione, il Ministero per lo sport e i | |
|giovani, con uno o piu' decreti di natura non| |
|regolamentare, da adottare di concerto con il| |
|Ministero dell'economia e delle finanze e con| |
|il Ministero della cultura, sentita la Banca | |
|d'Italia, stabilisce: | |
| a) i principi di governo della societa' | |
|Istituto per il credito sportivo e culturale | |
|Spa concernenti la composizione e la nomina | |
|degli organi di amministrazione e controllo | |
|in coerenza con le finalita' istituzionali e | |
|l'assetto proprietario, la destinazione | |
|dell'utile di esercizio e le modalita' per | |
|garantire la vigilanza sull'attivita' da | |
|parte delle Autorita' competenti; | |
| b) i criteri di governo societario, | |
|amministrativi, contabili e organizzativi per| |
|la gestione dei fondi speciali di cui al | |
|comma 623; | |
| c) lo schema dell'atto costitutivo e del | |
|nuovo statuto della societa' Istituto per il | |
|credito sportivo e culturale Spa, comprese le| |
|procedure per le loro successive modifiche; | |
| d) le modalita' e i criteri di nomina e di | |
|insediamento degli organi sociali della | |
|societa' Istituto per il credito sportivo e | |
|culturale Spa e degli organi di gestione e | |
|controllo dei fondi speciali di cui al comma | |
|623. La nomina dei componenti degli organi | |
|sociali e' deliberata a norma del codice | |
|civile e secondo le previsioni contenute | |
|nello statuto sociale; | |
| e) gli strumenti di raccolta e le eventuali| |
|tipologie di operazioni di credito previste | |
|ai sensi del comma 621 con riferimento alle | |
|quali potranno essere disposti interventi di | |
|sostegno pubblico. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|626. Alla societa' Istituto per il credito | |
|sportivo e culturale Spa si applicano le | |
|disposizioni del testo unico delle leggi in | |
|materia bancaria e creditizia, di cui al | |
|decreto legislativo 1° settembre 1993, n. | |
|385. Alla medesima societa' non si applicano | |
|le disposizioni previste dal testo unico in | |
|materia di societa' a partecipazione | |
|pubblica, di cui al decreto legislativo 19 | |
|agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis | |
|del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 22| |
|dicembre 2011, n. 214. Resta ferma | |
|l'applicazione degli articoli 3, comma 7, e 5| |
|della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il | |
|controllo della Corte dei conti sulla | |
|societa' Istituto per il credito sportivo e | |
|culturale Spa per le attivita' di cui ai | |
|commi 623 e 624 e' esercitato secondo le | |
|modalita' previste dall'articolo 12 della | |
|legge 21 marzo 1958, n. 259. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|627. In favore della societa' Sport e salute |Finanziamento a |
|Spa e' autorizzata la spesa di 3 milioni di |favore della societa'|
|euro per l'anno 2023 e di 5,5 milioni di euro|Sport e Salute Spa |
|per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine |per il finanziamento |
|di finanziare, nel limite di spesa |del progetto "Bici in|
|autorizzato ai sensi del presente comma, il |Comune". |
|progetto «Bici in Comune», attivita' promossa| |
|dalla medesima societa', d'intesa con | |
|l'Associazione nazionale dei comuni italiani,| |
|per favorire la promozione della mobilita' | |
|ciclistica, quale strumento per uno stile di | |
|vita sano e attivo, nonche' del cicloturismo.| |
+---------------------------------------------+ |
|628. Entro trenta giorni dalla data di | |
|entrata in vigore della presente legge, con | |
|decreto del Presidente del Consiglio dei | |
|ministri, su proposta del Ministro per lo | |
|sport e i giovani, da adottare di concerto | |
|con il Ministro dell'economia e delle | |
|finanze, sono definiti i tempi e le modalita'| |
|di erogazione delle risorse di cui al comma | |
|627. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|629. Il contributo di cui all'articolo 1, |Fondo destinato al |
|comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. |Progetto Filippide. |
|160, e' incrementato di 200.000 euro per | |
|l'anno 2023. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|630. All'articolo 1 della legge 30 dicembre |Carta della cultura |
|2021, n. 234, sono apportate le seguenti |Giovani e Carta del |
|modificazioni: |merito. |
| a) il comma 357 e' sostituito dai seguenti:| |
|«357. Al fine di consentire l'acquisto di | |
|biglietti per rappresentazioni teatrali e | |
|cinematografiche e spettacoli dal vivo, | |
|libri, abbonamenti a quotidiani e periodici | |
|anche in formato digitale, musica registrata,| |
|prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di| |
|accesso a musei, mostre ed eventi culturali, | |
|monumenti, gallerie, aree archeologiche e | |
|parchi naturali nonche' per sostenere i costi| |
|relativi a corsi di musica, di teatro, di | |
|danza o di lingua straniera, ai seguenti | |
|soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno| |
|2023: | |
| a) una "Carta della cultura Giovani", a | |
|tutti i residenti nel territorio nazionale in| |
|possesso, ove previsto, di permesso di | |
|soggiorno in corso di validita', appartenenti| |
|a nuclei familiari con indicatore della | |
|situazione economica equivalente (ISEE) non | |
|superiore a 35.000 euro, assegnata e | |
|utilizzabile nell'anno successivo a quello | |
|del compimento del diciottesimo anno di eta';| |
| b) una "Carta del merito", ai soggetti che | |
|hanno conseguito, non oltre l'anno di | |
|compimento del diciannovesimo anno di eta', | |
|il diploma finale presso istituti di | |
|istruzione secondaria superiore o equiparati | |
|con una votazione di almeno 100 centesimi, | |
|assegnata e utilizzabile nell'anno successivo| |
|a quello del conseguimento del diploma e | |
|cumulabile con la Carta di cui alla lettera | |
|a). | |
|357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono | |
|concesse nel rispetto del limite massimo di | |
|spesa di 190 milioni di euro annui a | |
|decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate | |
|con le Carte di cui al comma 357 non | |
|costituiscono reddito imponibile del | |
|beneficiario e non rilevano ai fini del | |
|computo del valore dell'ISEE. | |
|357-ter. Con decreto del Ministro della | |
|cultura, di concerto con il Ministro | |
|dell'economia e delle finanze e con il | |
|Ministro dell'istruzione e del merito, da | |
|adottare entro sessanta giorni dalla data di | |
|entrata in vigore della presente | |
|disposizione, sono definiti gli importi | |
|nominali da assegnare, nel rispetto del | |
|limite di spesa di cui al comma 357-bis, | |
|nonche' i criteri e le modalita' di | |
|attribuzione e di utilizzo della Carta della | |
|cultura giovani e della Carta del merito. | |
|357-quater. Il Ministero della cultura vigila| |
|sul corretto funzionamento delle Carte di cui| |
|al comma 357 e, in caso di eventuali usi | |
|difformi o di violazioni delle disposizioni | |
|attuative, puo' provvedere alla loro | |
|disattivazione, alla cancellazione | |
|dall'elenco delle strutture, delle imprese o | |
|degli esercizi commerciali accreditati, al | |
|diniego dell'accredito o al recupero delle | |
|somme non rendicontate correttamente o | |
|eventualmente utilizzate per spese | |
|inammissibili, nonche' in via cautelare alla | |
|sospensione dell'erogazione degli accrediti | |
|oppure, in presenza di condotte piu' gravi o | |
|reiterate, alla sospensione dall'elenco dei | |
|soggetti accreditati. | |
|357-quinquies. Nei casi di violazione di cui | |
|al comma 357- quater, ove il fatto non | |
|costituisca reato, il prefetto dispone a | |
|carico dei trasgressori l'irrogazione di una | |
|sanzione amministrativa pecuniaria di importo| |
|compreso tra dieci e cinquanta volte la somma| |
|indebitamente percepita o erogata e comunque | |
|non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel | |
|rispetto delle norme di cui al capo I, | |
|sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981,| |
|n. 689. Il prefetto, tenuto conto della | |
|gravita' del fatto, delle conseguenze che ne | |
|sono derivate e dell'eventuale reiterazione | |
|delle violazioni, dispone altresi' la | |
|sospensione dell'attivita' della struttura, | |
|impresa o esercizio commerciale sanzionato | |
|per un periodo non superiore a sessanta | |
|giorni»; | |
|b) al comma 358, le parole: «al comma 357, | |
|secondo periodo» sono sostituite dalle | |
|seguenti: «ai commi 357-quater e | |
|357-quinquies» e le parole: «della Carta | |
|elettronica» sono sostituite dalle seguenti: | |
|«delle Carte di cui al comma 357». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|631. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui |Fondo nazionale per |
|all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n.|lo spettacolo dal |
|163, assume la denominazione di Fondo |vivo. |
|nazionale per lo spettacolo dal vivo. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|632. Nello stato di previsione del Ministero |Istituzione di un |
|della cultura e' istituito un fondo da |fondo da ripartire |
|ripartire con una dotazione di 100 milioni di|nello stato di |
|euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro |previsione del |
|per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per |Ministero della |
|l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a |cultura. |
|decorrere dall'anno 2026. Con decreto del | |
|Ministro della cultura, di concerto con il | |
|Ministro dell'economia e delle finanze, da | |
|adottare entro sessanta giorni dalla data di | |
|entrata in vigore della presente legge, sono | |
|definiti i criteri di riparto e di | |
|attribuzione delle risorse del fondo di cui | |
|al primo periodo. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|633. Al fine di consentire la realizzazione |Contributo in favore |
|del censimento e della valorizzazione delle |dell'Unione nazionale|
|espressioni del patrimonio culturale |delle pro loco |
|immateriale dei piccoli comuni, in attuazione|d'Italia per |
|della Convenzione per la salvaguardia del |finanziare il |
|patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO,|censimento e la |
|adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla |valorizzazione del |
|Conferenza generale dell'Organizzazione delle|patrimonio culturale |
|Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e |immateriale dei |
|la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi |piccoli Comuni. |
|della legge 27 settembre 2007, n. 167, e' | |
|autorizzata la spesa di 900.000 euro per | |
|l'anno 2023 e di 1 milione di euro per | |
|ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore | |
|dell'Unione nazionale delle pro loco | |
|d'Italia. Le azioni volte a conseguire le | |
|finalita' di cui al primo periodo sono | |
|realizzate in accordo con l'Istituto centrale| |
|per il patrimonio immateriale del Ministero | |
|della cultura e con l'Associazione nazionale | |
|comuni italiani. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|634. Al fine di favorire il rafforzamento e |Rifinanziamento del |
|la qualificazione dell'offerta culturale |Fondo per le piccole |
|nazionale, come mezzo di crescita sostenibile|e medie imprese |
|e inclusiva, la nuova imprenditorialita' e |creative. |
|l'occupazione, con particolare riguardo a | |
|quella giovanile, mediante il sostegno alle | |
|imprese culturali e creative, la dotazione | |
|del Fondo di cui all'articolo 1, comma 109, | |
|della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' | |
|incrementata di 3 milioni di euro per l'anno | |
|2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere| |
|dall'anno 2024. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|635. E' autorizzata la spesa di 300.000 euro |Contributo in favore |
|annui a decorrere dall'anno 2023 per il |della Fondazione |
|finanziamento della Fondazione Biblioteca |Biblioteca Benedetto |
|Benedetto Croce, con sede in Napoli. |Croce. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|636. L'autorizzazione di spesa di cui |Contributo in favore |
|all'articolo 1, comma 335, della legge 27 |dell'Accademia |
|dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata nella |Vivarium novum. |
|misura di 700.000 euro annui a decorrere | |
|dall'anno 2023. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|637. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, |Rimborso in favore di|
|del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, |Poste italiane S.p.a.|
|convertito, con modificazioni, dalla legge 27|dell'ammontare delle |
|febbraio 2004, n. 46, dopo le parole: «nei |riduzioni |
|limiti dei fondi stanziati sugli appositi |complessivamente |
|capitoli del bilancio autonomo della |applicate per la |
|Presidenza del Consiglio dei ministri» sono |spedizione di |
|aggiunte le seguenti: «, a valere sulle |prodotti editoriali. |
|risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della| |
|legge 26 ottobre 2016, n. 198, con | |
|riferimento alla quota di pertinenza della | |
|Presidenza del Consiglio dei ministri». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|638. Il Fondo di cui all'articolo 1 della |Rifinanziamento del |
|legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' |Fondo per il |
|incrementato di 75.883.298 euro per l'anno |pluralismo e |
|2023 e di 55 milioni di euro annui a |l'innovazione |
|decorrere dall'anno 2024. |dell'informazione. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|639. Le disposizioni dell'articolo 3 del |Norma |
|decreto legislativo luogotenenziale 28 |d'interpretazione |
|settembre 1944, n. 359, nonche' quelle |autentica riguardante|
|dell'articolo 1, comma 328, della legge 27 |l'esenzione dalle |
|dicembre 2017, n. 205, come modificato |imposte per gli |
|dall'articolo 58-quater del decreto-legge 26 |immobili |
|ottobre 2019, n. 124, convertito, con |dell'Accademia |
|modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, |Nazionale dei Lincei.|
|n. 157, si interpretano nel senso che | |
|l'Accademia nazionale dei Lincei e' esente | |
|dalle imposte relative agli immobili anche | |
|non direttamente utilizzati per le finalita' | |
|istituzionali della stessa. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|640. A decorrere dal 1° gennaio 2023, |Applicazione |
|all'Accademia nazionale dei Lincei si |all'Accademia |
|applicano le disposizioni di cui all'articolo|Nazionale dei Lincei |
|1, commi 759, lettera g), e 770, della legge |dell'esenzione IMU |
|27 dicembre 2019, n. 160. |per gli immobili |
| |degli enti non |
| |commerciali, |
| |destinati |
| |esclusivamente allo |
| |svolgimento di |
| |attivita' non |
| |commerciali. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|641. Ai fini del ristoro delle minori entrate|Fondo per il ristoro |
|derivanti dal comma 639 ai comuni |ai comuni del minor |
|interessati, e' istituito nello stato di |gettito IMU derivante|
|previsione del Ministero dell'interno un |dalla riconosciuta |
|fondo con una dotazione di 2,1 milioni di |esenzione in favore |
|euro per l'anno 2023, da ripartire, entro il |dell'Accademia |
|28 febbraio 2023, con decreto del Ministro |Nazionale dei Lincei.|
|dell'interno, di concerto con il Ministro | |
|dell'economia e delle finanze, previa intesa | |
|in sede di Conferenza Stato-citta' e | |
|autonomie locali. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|642. Il contratto tra il Ministero dello |Rifinanziamento del |
|sviluppo economico e la societa' Centro di |contratto tra il |
|Produzione Spa, stipulato ai sensi |Ministero delle |
|dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge|imprese e del made in|
|27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato fino |Italy e il Centro di |
|all'anno 2023. |produzione S.p.A. |
+---------------------------------------------+ |
|643. Per lo svolgimento del servizio di | |
|trasmissione radiofonica delle sedute | |
|parlamentari e' autorizzata la spesa massima | |
|di 8 milioni di euro per l'anno 2023. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|644. Al fine di sostenere gli eventi connessi|Contributo al comune |
|alle celebrazioni in occasione |di Roma Capitale per |
|dell'ottantesimo anniversario del |le celebrazioni in |
|rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia e |occasione |
|valorizzare il profondo legame storico della |dell'ottantesimo |
|comunita' ebraica con la citta' di Roma, e' |anniversario del |
|concesso un contributo di 700.000 euro in |rastrellamento a Via |
|favore del comune di Roma Capitale per l'anno|del Portico |
|2023, da destinare alla realizzazione di |d'Ottavia. |
|iniziative specifiche, manifestazioni | |
|pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di | |
|ricordo, con il coinvolgimento delle | |
|organizzazioni associative e culturali | |
|dell'ebraismo romano, volti a commemorare le | |
|vittime dell'odio razziale e la deportazione | |
|degli ebrei. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|645. Al fine di consentire la pubblicazione e|Concessione di un |
|la diffusione del Rapporto annuale sulla |contributo alla |
|situazione sociale del Paese, per ciascuno |Fondazione Centro |
|degli anni 2023, 2024 e 2025, e' concesso |studi investimenti |
|alla Fondazione Centro studi investimenti |sociali - Censis. |
|sociali - Censis un contributo di 2 milioni | |
|di euro per il funzionamento e lo svolgimento| |
|delle sue attivita'. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|646. L'autorizzazione di spesa di cui |Incremento |
|all'articolo 1, comma 651, della legge 27 |dell'autorizzazione |
|dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 0,5|di spesa relativa al |
|milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,|sostegno della |
|2024 e 2025. |Fondazione Graziadio |
| |Isaia Ascoli per la |
| |formazione e la |
| |trasmissione della |
| |cultura ebraica. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|647. La durata della ferma dei medici e degli|Proroga della ferma |
|infermieri militari di cui all'articolo 7, |dei medici e degli |
|comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. |infermieri militari. |
|18, convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19,| |
|comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.| |
|34, convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo | |
|19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 | |
|ottobre 2020, n. 137, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, | |
|n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre| |
|2022, e' prorogata, con il consenso degli | |
|interessati, fino al 30 giugno 2023. | |
+---------------------------------------------+ |
|648. Ai fini dell'attuazione del comma 647 e'| |
|autorizzata la spesa di 5.726.703 euro per | |
|l'anno 2023. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|649. Per le esigenze di funzionalita' delle |Incremento del |
|Forze armate, compresa l'Arma dei |contingente massimo |
|carabinieri, all'articolo 801 del codice |di ufficiali da |
|dell'ordinamento militare, di cui al decreto |collocare in |
|legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono |soprannumero rispetto|
|apportate le seguenti modificazioni: |agli organi prevista |
| a) al comma 1, le parole: «155 unita'» sono|dal Codice |
|sostituite dalle seguenti: «271 unita'»; |dell'ordinamento |
| b) al comma 4, dopo la lettera b) e' |militare. |
|inserita la seguente: «b-bis) gli ufficiali | |
|generali e di gradi corrispondenti impiegati | |
|come capi o vicecapi ufficio degli uffici di | |
|diretta collaborazione del Ministro della | |
|difesa di cui all'articolo 14, comma 2, | |
|lettere b) e c), del regolamento»; | |
| c) al comma 6, le parole: «10 unita'» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «15 unita'» e dopo| |
|la parola: «b),» e' inserita la seguente: | |
|«b-bis),». | |
+---------------------------------------------+ |
|650. Per l'attuazione delle disposizioni di | |
|cui al comma 649 e' autorizzata la spesa di | |
|11.481.675 euro annui a decorrere dall'anno | |
|2023. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|651. Al codice dell'ordinamento militare, di |Riforma della |
|cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. |disciplina della |
|66, sono apportate le seguenti modificazioni:|Cassa di previdenza |
| |delle forze armate. |
| a) all'articolo 1913: | |
| 1) al comma 1: | |
| 1.1) all'alinea, le parole: «decreto | |
|legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «decreto | |
|legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» e le | |
|parole: «gli ufficiali e i sottufficiali in | |
|servizio permanente, gli appuntati e i | |
|carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: | |
|«gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati, | |
|i sovrintendenti, gli appuntati in servizio | |
|permanente e i carabinieri»; | |
| 1.2) alla lettera e), dopo le parole: | |
|«fondo di previdenza» e' inserita la | |
|seguente: «sovrintendenti,»; | |
| 1.3) dopo la lettera g) e' aggiunta la | |
|seguente: | |
| «g-bis) fondo di previdenza graduati | |
|dell'Esercito italiano, della Marina militare| |
|e dell'Aeronautica militare»; | |
| 2) dopo il comma 1 e' inserito il | |
|seguente: | |
| «1-bis. E' iscritto d'ufficio ai pertinenti| |
|fondi di cui al comma 1 anche il personale | |
|militare richiamato in servizio ai sensi | |
|dell'articolo 806. Il computo degli anni di | |
|iscrizione al fondo decorre dalla data di | |
|avvenuto richiamo in servizio»; | |
| 3) al comma 3, dopo le parole: «anche in | |
|caso di trattenimento o di richiamo in | |
|servizio» sono aggiunte le seguenti: «, salvo| |
|quanto previsto dal comma 1-bis»; | |
| 4) il comma 3-bis e' sostituito dai | |
|seguenti: | |
| «3-bis. L'iscrizione d'ufficio non si attua| |
|nei confronti del personale che, in ragione | |
|degli anni residui di servizio effettivo, non| |
|ha la possibilita' di maturare il diritto | |
|all'indennita' supplementare di cui | |
|all'articolo 1914, comma 1. | |
| 3-ter. Il personale militare impiegato a | |
|tempo indeterminato, ai sensi della legge 3 | |
|agosto 2007, n. 124, che rientra nel ruolo di| |
|provenienza e' iscritto al relativo fondo di | |
|previdenza se, in ragione degli anni di | |
|servizio residui, puo' maturare il diritto | |
|all'indennita' supplementare ai sensi | |
|dell'articolo 1914 del presente codice. Il | |
|computo degli anni di iscrizione al fondo | |
|decorre dalla data di reiscrizione nei ruoli | |
|di provenienza»; | |
| b) all'articolo 1914: | |
| 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:| |
| «1. Al personale militare iscritto da | |
|almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui| |
|all'articolo 1913, che cessa dal servizio, e'| |
|dovuta un'indennita' supplementare»; | |
| 2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:| |
| «2. Per i periodi di contribuzione | |
|antecedenti al 31 dicembre 2022, l'indennita'| |
|di cui al comma 1 e' liquidata in base | |
|all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo | |
|stipendio annuo lordo, comprensivo della | |
|tredicesima mensilita', considerato in | |
|ragione dell'80 per cento, moltiplicato per | |
|gli anni di iscrizione al fondo maturati a | |
|tale data. | |
| 2-bis. Per i periodi di contribuzione | |
|successivi al 31 dicembre 2022, l'indennita' | |
|di cui al comma 1 e' liquidata in base alle | |
|aliquote percentuali di seguito riportate | |
|dell'ultimo stipendio annuo lordo, | |
|comprensivo della tredicesima mensilita', | |
|considerato in ragione dell'80 per cento, | |
|moltiplicate per gli anni di iscrizione al | |
|fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio | |
|2023: | |
| a) 2 per cento per gli iscritti ai fondi | |
|previdenziali di cui all'articolo 1913, comma| |
|1, lettere a), c), g) e g-bis); | |
| b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi | |
|previdenziali di cui all'articolo 1913, comma| |
|1, lettere b), d) e f); | |
| c) 3 per cento per gli iscritti al fondo | |
|previdenziale di cui all'articolo 1913, comma| |
|1, lettera e). | |
| 2-ter. Ai fini di cui ai commi 2 e 2-bis, | |
|le frazioni di anno sono calcolate in mesi e | |
|le frazioni di mesi con numero di giorni non | |
|inferiore a quindici sono arrotondate per | |
|eccesso. Conseguentemente, le aliquote | |
|percentuali di cui ai commi 2 e 2- bis sono | |
|ridotte in dodicesimi»; | |
| 3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:| |
| «4. L'indennita' di cui al comma 1 e' | |
|ordinariamente corrisposta all'atto della | |
|cessazione dal servizio. Con decreto del | |
|Ministro della difesa, su proposta motivata | |
|del consiglio di amministrazione della Cassa | |
|di previdenza delle Forze armate, sentito il | |
|Capo di stato maggiore della difesa, il | |
|termine di corresponsione di cui al | |
|precedente periodo puo' essere differito fino| |
|a ventiquattro mesi»; | |
| c) all'articolo 1915, dopo il comma 2 e' | |
|inserito il seguente: | |
| «2-bis. L'assegno speciale non spetta agli | |
|ufficiali iscritti al relativo fondo | |
|previdenziale in data successiva al 1° | |
|gennaio 2023»; | |
| d) all'articolo 1916: | |
| 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:| |
| «1. Il personale di cui all'articolo 1913, | |
|comma 1, contribuisce obbligatoriamente ai | |
|fondi previdenziali ivi previsti in ragione | |
|delle percentuali di seguito stabilite, | |
|calcolate sull'80 per cento dello stipendio | |
|annuo lordo effettivamente percepito, | |
|comprensivo della tredicesima mensilita': | |
| a) 3 per cento, per i fondi previdenziali | |
|di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere | |
|a), b), c), d), f) e g); | |
| b) 2 per cento, per i fondi previdenziali | |
|di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere e)| |
|e g-bis)»; | |
| 2) il comma 2 e' abrogato; | |
| e) l'articolo 1917 e' sostituito dal | |
|seguente: | |
| «Art. 1917. - (Restituzione dei contributi | |
|obbligatori) - 1. Agli iscritti che cessano | |
|dal servizio senza avere maturato il diritto | |
|all'indennita' supplementare sono restituiti | |
|i contributi obbligatori versati ai fondi | |
|previdenziali di cui all'articolo 1913, | |
|rivalutati in misura corrispondente alla | |
|variazione dell'indice annuo dei prezzi al | |
|consumo per le famiglie di operai e | |
|impiegati, al netto dei tabacchi, calcolato | |
|dall'Istituto nazionale di statistica, tra | |
|ciascun anno solare cui i contributi si | |
|riferiscono e l'anno precedente alla | |
|restituzione. Le somme liquidate secondo le | |
|modalita' di cui al precedente periodo sono | |
|reversibili»; | |
| f) l'articolo 1917-bis e' sostituito dal | |
|seguente: | |
| «Art. 1917-bis. - (Trattamento | |
|previdenziale a seguito del passaggio tra | |
|ruoli) - 1. Il personale militare di cui | |
|all'articolo 1913 che transita tra ruoli e' | |
|iscritto al nuovo fondo di previdenza. | |
|2. Il diritto alla liquidazione | |
|dell'indennita' supplementare e' riconosciuto| |
|alla data di cessazione dal servizio | |
|computando il numero di anni complessivi di | |
|contribuzione al pertinente fondo nei diversi| |
|ruoli. | |
|3. L'importo dell'indennita' supplementare e'| |
|a carico di ciascun fondo in quota | |
|proporzionale ai periodi di contribuzione»; | |
| g) all'articolo 1918, dopo il comma 2 e' | |
|aggiunto il seguente: | |
| «2-bis. I proventi di cui al comma 1 | |
|possono essere impiegati, nell'ambito della | |
|somma globale annua fissata al principio di | |
|ogni esercizio dal Ministro della difesa in | |
|relazione alle disponibilita' e ai risultati | |
|dei bilanci, per concedere sussidi da erogare| |
|a favore dei militari iscritti ai fondi | |
|previdenziali di cui all'articolo 1913 al | |
|verificarsi di gravi e documentate esigenze»;| |
| h) l'articolo 1919 e' abrogato; | |
| i) al libro settimo, titolo V, dopo | |
|l'articolo 1920 e' aggiunto il seguente: | |
| «Art. 1920-bis. - (Fondo per la | |
|sostenibilita' della Cassa di previdenza | |
|delle Forze armate) - 1. Per garantire la | |
|sostenibilita' finanziaria della Cassa di | |
|previdenza delle Forze armate e' istituito | |
|nello stato di previsione del Ministero della| |
|difesa un fondo alimentato dalle risorse di | |
|cui all'articolo 619 del presente codice, in | |
|relazione alla riduzione dei contributi | |
|versati alla predetta Cassa in applicazione | |
|della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; | |
| l) al libro nono, titolo II, capo II, | |
|sezione VI, dopo l'articolo 2262-quater e' | |
|aggiunto il seguente: | |
| «Art. 2262-quinquies. - (Disposizioni | |
|transitorie in materia di soppressione | |
|dell'assegno speciale per gli ufficiali | |
|dell'Esercito italiano e dell'Arma dei | |
|carabinieri) - 1. Al personale che, alla data| |
|del 31 dicembre 2022, e' percettore | |
|dell'assegno speciale di cui all'articolo | |
|1915 e' riconosciuto il diritto di optare, in| |
|sostituzione dello stesso, per una | |
|maggiorazione dell'indennita' supplementare | |
|di cui all'articolo 1914, calcolata | |
|moltiplicando il 60 per cento dell'importo | |
|annuo dell'assegno speciale in godimento per | |
|i coefficienti corrispondenti al sesso e | |
|all'eta' dell'avente diritto di cui alla | |
|tavola di mortalita' elaborata dall'Istituto | |
|nazionale di statistica, riferita alla | |
|popolazione italiana residente per l'anno | |
|2019, e calcolata al 1° dicembre dell'anno | |
|nel quale e' esercitata l'opzione. | |
| 2. Al personale che, alla data del 31 | |
|dicembre 2022, e' cessato dal servizio con | |
|diritto a pensione, ma non e' ancora | |
|percettore dell'assegno speciale di cui | |
|all'articolo 1915, e' riconosciuto il diritto| |
|di optare tra lo stesso assegno speciale e | |
|una maggiorazione dell'indennita' | |
|supplementare di cui all'articolo 1914, | |
|calcolata moltiplicando il 50 per cento | |
|dell'importo annuo dell'assegno speciale | |
|previsto per il grado rivestito all'atto | |
|della cessazione dal servizio alla data del | |
|31 dicembre 2022, per i seguenti fattori: | |
| a) il coefficiente di cui alla tavola di | |
|mortalita' dell'Istituto nazionale di | |
|statistica, riferita alla popolazione | |
|italiana residente per l'anno 2019, | |
|corrispondente al sesso e all'eta' | |
|dell'avente diritto, indicato al 1° dicembre | |
|dell'anno in cui l'interessato compira' | |
|un'eta' pari a quella posseduta al congedo | |
|aumentata di otto anni e comunque non | |
|inferiore a sessantacinque; | |
| b) l'anzianita' contributiva al fondo | |
|previdenziale di cui all'articolo 1913, comma| |
|1, lettera a), posseduta al 31 dicembre 2022,| |
|con un massimo di quaranta anni, rapportata a| |
|40. L'eventuale anzianita' maturata in altri | |
|fondi non e' considerata utile al calcolo | |
|della maggiorazione. | |
| 3. Al personale in servizio al 31 dicembre | |
|2022, in luogo dell'assegno speciale di cui | |
|all'articolo 1915, e' riconosciuta una | |
|maggiorazione dell'indennita' supplementare | |
|di cui all'articolo 1914, calcolata ai sensi | |
|del comma 2. | |
| 4. Il diritto alle opzioni di cui ai commi | |
|1 e 2 e' esercitato entro il mese di | |
|settembre di ogni anno ed e' irrevocabile. La| |
|maggiorazione dell'indennita' supplementare | |
|di cui all'articolo 1914 e' liquidata e | |
|corrisposta agli interessati entro il 31 | |
|dicembre dell'anno nel quale il diritto di | |
|opzione e' esercitato. Le maggiorazioni | |
|dell'indennita' supplementare, di cui ai | |
|commi 1, 2 e 3, sono reversibili». | |
+---------------------------------------------+ |
|652. La costituzione del fondo previdenziale | |
|di cui alla lettera g- bis) del comma 1 | |
|dell'articolo 1913 del codice | |
|dell'ordinamento militare, di cui al decreto | |
|legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotta | |
|dal comma 651 del presente articolo, decorre | |
|dal 1° gennaio 2023. | |
+---------------------------------------------+ |
|653. Il diritto alle prestazioni di cui agli | |
|articoli 1914, 1917 e 1917- bis del codice | |
|dell'ordinamento militare, di cui al decreto | |
|legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre | |
|dalla data di entrata in vigore del medesimo | |
|codice. | |
+---------------------------------------------+ |
|654. Le disposizioni di cui ai commi da 651 a| |
|653 si applicano anche a coloro per i quali, | |
|alla data di entrata in vigore della presente| |
|legge, risulta ancora pendente un giudizio o | |
|e' stata emessa sentenza non ancora passata | |
|in giudicato. | |
+---------------------------------------------+ |
|655. Nelle more dell'adeguamento del testo | |
|unico delle disposizioni regolamentari in | |
|materia di ordinamento militare, di cui al | |
|decreto del Presidente della Repubblica 15 | |
|marzo 2010, n. 90, alle disposizioni di cui | |
|ai commi da 651 a 654, il consiglio di | |
|amministrazione della Cassa di previdenza, | |
|disciplinato dall'articolo 76 del citato | |
|testo unico di cui al decreto del Presidente | |
|della Repubblica n. 90 del 2010, e' integrato| |
|da un membro della categoria dei graduati per| |
|ciascuna Forza armata, con diritto di voto. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|656. In relazione alla specificita' prevista | Polizze assicurative|
|dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010,| Forze armate, |
|n. 183, e' autorizzata la spesa di 10.018.875| Forze di polizia |
|euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e | e Vigili del fuoco. |
|2025, da destinare alla stipulazione di | |
|polizze assicurative per la tutela legale e | |
|la copertura della responsabilita' civile | |
|verso terzi a favore del personale delle | |
|Forze armate, delle Forze di polizia e del | |
|Corpo nazionale dei vigili del fuoco per | |
|eventi dannosi non dolosi causati a terzi | |
|nello svolgimento del servizio, secondo la | |
|ripartizione di cui alla seguente tabella: | |
| | |
| (importi | |
| in euro) | |
|+------------------------------+-----------+ | |
|| Polizia di Stato | 1.449.575 | | |
|+------------------------------+-----------+ | |
|| Corpo della polizia | 675.475 | | |
|| penitenziaria | | | |
|+------------------------------+-----------+ | |
|| Arma dei carabinieri | 1.735.950 | | |
|+------------------------------+-----------+ | |
|| Corpo della guardia | 890.575 | | |
|| di finanza | | | |
|+------------------------------+-----------+ | |
|| Esercito italiano | 2.401.975 | | |
|+------------------------------+-----------+ | |
|| Marina militare | 725.375 | | |
|+------------------------------+-----------+ | |
|| Aeronautica militare | 1.000.200 | | |
|+------------------------------+-----------+ | |
|| Corpo delle capitanerie di | | | |
|| porto - | 265.400 | | |
|| Guardia costiera | | | |
|+------------------------------+-----------+ | |
|| Corpo nazionale dei vigili | 874.350 | | |
|| del fuoco | | | |
|+------------------------------+-----------+ | |
+---------------------------------------------+ |
|657. Le risorse di cui al comma 656 possono | |
|essere impiegate, per le finalita' di cui al | |
|medesimo comma, secondo le modalita' di cui | |
|all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 | |
|marzo 2005, n. 45, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n.| |
|89. Con riguardo al Corpo nazionale dei | |
|vigili del fuoco, le relative risorse sono | |
|trasferite all'Opera nazionale di assistenza | |
|per il personale del Corpo medesimo, che | |
|provvede, secondo i criteri di cui al comma | |
|656 del presente articolo, alla stipulazione | |
|delle relative polizze assicurative. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|658. All'articolo 111 del codice |Istituzione del Polo |
|dell'ordinamento militare, di cui al decreto |nazionale della |
|legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il |subacquea. |
|comma 1 e' aggiunto il seguente: | |
| «1-bis. La Marina militare promuove le | |
|attivita' per la valorizzazione delle | |
|potenzialita' e della competitivita' del | |
|settore della subacquea nazionale, per la | |
|promozione delle connesse attivita' di | |
|ricerca e tecnico-scientifiche nonche' per il| |
|potenziamento delle innovazioni e della | |
|relativa proprieta' intellettuale. A tale | |
|fine, con decreto del Ministro della difesa, | |
|di concerto con i Ministri delle imprese e | |
|del made in Italy e dell'universita' e della | |
|ricerca, e' istituito e disciplinato il Polo | |
|nazionale della subacquea». | |
+---------------------------------------------+ |
|659. Per le finalita' di cui al comma 658 e' | |
|autorizzata la spesa di 2 milioni di euro | |
|annui a decorrere dal 2023. Al relativo onere| |
|si provvede mediante corrispondente riduzione| |
|del fondo per la riallocazione di funzioni | |
|svolte presso infrastrutture in uso al | |
|Ministero della difesa, previsto all'articolo| |
|619 del codice dell'ordinamento militare, di | |
|cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. | |
|66. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|660. Al fine di assicurare adeguata copertura|Fondo per assicurare |
|finanziaria agli interventi gia' finanziati |l'attuazione degli |
|ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della |interventi |
|legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo|infrastrutturali |
|1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, |destinati a |
|n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della |soddisfare le |
|legge 30 dicembre 2018, n. 145, e |esigenze della |
|dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 |Polizia di Stato. |
|dicembre 2019, n. 160, per interventi | |
|infrastrutturali destinati a soddisfare le | |
|esigenze della Polizia di Stato, in ragione | |
|dell'eccezionale aumento dei prezzi dei | |
|materiali di costruzione, dei carburanti e | |
|dei prodotti energetici, nonche' per fare | |
|fronte ai maggiori fabbisogni scaturiti | |
|dall'aggiornamento infrannuale dei prezzari | |
|regionali, di cui all'articolo 26, comma 2, | |
|del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, | |
|convertito, con modificazioni dalla legge 15 | |
|luglio 2022, n. 91, e' istituito, nello stato| |
|di previsione del Ministero dell'interno, un | |
|fondo destinato a soddisfare le specifiche | |
|esigenze sopra richiamate, con una dotazione | |
|di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni| |
|2023 e 2024 e di 30 milioni di euro per | |
|ciascuno degli anni dal 2025 al 2032. | |
+---------------------------------------------+ |
|661. Con decreti del Ministro dell'interno, | |
|di concerto con il Ministro dell'economia e | |
|delle finanze, le risorse del fondo di cui al| |
|comma 660 sono ripartite tra le finalita' | |
|indicate dal medesimo comma. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|662. Nello stato di previsione del Ministero |Fondo destinato al |
|dell'economia e delle finanze e' istituito un|finanziamento di |
|fondo, con una dotazione di 90 milioni di |assunzioni in deroga |
|euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro |alle ordinarie |
|per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di |facolta' |
|117.151.088 euro per l'anno 2026, di |assunzionali, di |
|117.206.959 euro per l'anno 2027, di |personale delle Forze|
|121.459.388 euro per l'anno 2028, di |di polizia e del |
|122.284.002 euro per l'anno 2029, di |Corpo nazionale dei |
|122.286.410 euro per l'anno 2030, di |vigili del fuoco. |
|122.836.497 euro per l'anno 2031, di | |
|123.523.497 euro per l'anno 2032 e di | |
|125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno | |
|2033, destinato al finanziamento di | |
|assunzioni, in deroga alle ordinarie facolta'| |
|assunzionali, con correlato incremento, ove | |
|necessario, delle dotazioni organiche, di | |
|personale delle Forze di polizia a | |
|ordinamento civile e militare e del Corpo | |
|nazionale dei vigili del fuoco, assicurando | |
|il rispetto del principio di equiordinazione,| |
|e al finanziamento delle correlate spese di | |
|funzionamento in misura non superiore al 5 | |
|per cento delle predette disponibilita' | |
|annuali. All'attuazione del presente comma si| |
|provvede, nei limiti delle predette risorse | |
|finanziarie, con uno o piu' decreti del | |
|Presidente del Consiglio dei ministri su | |
|proposta del Ministro per la pubblica | |
|amministrazione e del Ministro dell'economia | |
|e delle finanze, sentiti il Ministro | |
|dell'interno, il Ministro della difesa e il | |
|Ministro della giustizia. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|663. Al fine di provvedere alle esigenze del |Istituzione del fondo|
|centro nazionale di accoglienza degli animali|per le esigenze del |
|sequestrati e confiscati del Comando unita' |Centro nazionale di |
|forestali, ambientali e agroalimentari |accoglienza degli |
|dell'Arma dei carabinieri, di cui |animali sequestrati e|
|all'articolo 1, comma 755, della legge 30 |confiscati del |
|dicembre 2020, n. 178, e' istituito, nello |Comando unita' |
|stato di previsione del Ministero della |forestali, ambientali|
|difesa, un fondo per le esigenze del citato |e agroalimentari |
|centro, con una dotazione pari a 2,65 milioni|dell'Arma dei |
|di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con|carabinieri. |
|decreto del Ministro della difesa, di | |
|concerto con il Ministro dell'ambiente e | |
|della sicurezza energetica e con il Ministro | |
|dell'economia e delle finanze, il fondo e' | |
|annualmente ripartito in relazione alle | |
|attivita' da svolgere nell'anno di | |
|riferimento. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|664. Al fine di disporre di specifiche |Autorizzazione |
|professionalita' da impiegare nella gestione |all'Arma dei |
|quotidiana delle attivita' del centro |carabinieri ad |
|nazionale di accoglienza degli animali |assumere personale |
|sequestrati e confiscati, l'Arma dei |operaio a tempo |
|carabinieri e' autorizzata all'assunzione, in|determinato. |
|deroga al limite di cui all'articolo 9, comma| |
|28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 30| |
|luglio 2010, n. 122, di unita' di personale | |
|operaio a tempo determinato, ai sensi della | |
|legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti | |
|non possono avere, in ogni caso, una durata | |
|superiore a trentasei mesi, anche | |
|discontinui, nel limite di spesa di 350.000 | |
|euro annui a decorrere dall'anno 2023. | |
+---------------------------------------------+ |
|665. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei| |
|commi 663 e 664, pari a 3 milioni di euro | |
|annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede| |
|mediante corrispondente riduzione | |
|dell'autorizzazione di spesa di cui | |
|all'articolo 1, comma 755, della legge 30 | |
|dicembre 2020, n. 178. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|666. Per le esigenze di potenziamento del |Incremento di 120 |
|contingente di personale dell'Arma dei |unita' del |
|carabinieri per la tutela agroalimentare, |contingente di |
|all'articolo 828-bis del codice |personale dell'Arma |
|dell'ordinamento militare, di cui al decreto |dei carabinieri per |
|legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono |la tutela |
|apportate le seguenti modificazioni: |agroalimentare. |
| a) al comma 1: | |
| 1) all'alinea, le parole: «50 unita'» sono| |
|sostituite dalle seguenti: «170 unita'»; | |
| 2) alla lettera g), le parole: «ispettori:| |
|34» sono sostituite dalle seguenti: | |
|«ispettori: 110»; | |
| 3) alla lettera i), le parole: «appuntati | |
|e carabinieri: 16» sono sostituite dalle | |
|seguenti: «appuntati e carabinieri: 60»; | |
| b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:| |
| «1-bis. Sono a carico del Ministero | |
|dell'agricoltura, della sovranita' alimentare| |
|e delle foreste gli oneri connessi al | |
|trattamento economico, alla motorizzazione, | |
|all'accasermamento, al casermaggio e al | |
|vestiario». | |
+---------------------------------------------+ |
|667. Per le finalita' di cui al comma 666, | |
|fermo restando quanto previsto dall'articolo | |
|703 del codice dell'ordinamento militare, di | |
|cui al citato decreto legislativo n. 66 del | |
|2010, con apposito decreto del Presidente del| |
|Consiglio dei ministri o con le modalita' di | |
|cui all'articolo 66, comma 9-bis, del | |
|decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 6 | |
|agosto 2008, n. 133, e' autorizzata | |
|l'assunzione straordinaria di un contingente | |
|massimo di complessive 120 unita', a | |
|decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta | |
|alle ordinarie facolta' assunzionali previste| |
|a legislazione vigente, secondo la seguente | |
|ripartizione: | |
| a) ruolo ispettori: 76 unita'; | |
| b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 | |
|unita'. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|668. Al fine di assicurare la continuita' del|Autorizzazione di |
|funzionamento della rete nazionale standard |spesa per assicurare |
|Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza |la continuita' del |
|delle comunicazioni delle Forze di polizia, e|funzionamento della |
|l'interoperabilita' tra la tecnologia Te.T.Ra|rete nazionale |
|e quella LTE Public Safety, e' autorizzata la|standard Te.T.Ra. |
|spesa di 33.324.521 euro per l'anno 2023, di | |
|46.655.957 euro per l'anno 2024, di | |
|50.417.925 euro per l'anno 2025, di | |
|64.946.499 euro per l'anno 2026 e di | |
|16.173.315 euro per l'anno 2027. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|669. Lo stato di emergenza, dichiarato con |Proroga dello stato |
|deliberazione del Consiglio dei ministri 28 |di emergenza di |
|febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta |rilievo nazionale in |
|Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del|relazione |
|10 marzo 2022, relativo all'esigenza di |all'esigenza di |
|assicurare soccorso e assistenza, nel |assicurare soccorso |
|territorio nazionale, alla popolazione |ed assistenza alla |
|ucraina in conseguenza della grave crisi |popolazione ucraina. |
|internazionale in atto, e' prorogato al 3 | |
|marzo 2023, termine di vigenza degli effetti | |
|della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 | |
|del Consiglio, del 4 marzo 2022. Eventuali | |
|ulteriori proroghe di tale termine, | |
|finalizzate ad assicurare l'allineamento | |
|temporale delle misure nazionali con le | |
|eventuali proroghe dei citati effetti che | |
|potrebbero essere adottate dall'Unione | |
|europea, possono essere adottate con le | |
|modalita' previste dall'articolo 24 del | |
|codice della protezione civile, di cui al | |
|decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e | |
|nei limiti delle risorse disponibili a | |
|legislazione vigente. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|670. All'articolo 31, comma 1, lettera b), |Soppressione della |
|del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, |data del 31 dicembre |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 20|2022 come termine di |
|maggio 2022, n. 51, le parole: «con termine |durata massima del |
|non oltre il 31 dicembre 2022» sono |contributo di |
|soppresse. |sostentamento in |
| |favore delle persone |
| |titolari di |
| |protezione temporanea|
| |che hanno provveduto |
| |ad autonoma |
| |sistemazione. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|671. Allo scopo di assicurare la prosecuzione|Autorizzazione al |
|delle attivita' e delle misure di cui ai |Dipartimento della |
|commi 669 e 670 garantendo la continuita' |protezione civile a |
|della gestione emergenziale, il Dipartimento |rimodulare le misure |
|della protezione civile della Presidenza del |di assistenza e |
|Consiglio dei ministri e' autorizzato a |accoglienza in favore|
|disporre, con ordinanze da adottare ai sensi |dei profughi ucraini.|
|dell'articolo 25 del codice della protezione | |
|civile, di cui al decreto legislativo 2 | |
|gennaio 2018, n. 1, sulla base delle | |
|effettive esigenze, la rimodulazione delle | |
|misure di cui alle lettere a), b) e c) del | |
|comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21| |
|marzo 2022, n. 21, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.| |
|51, individuando il numero dei soggetti | |
|coinvolti nel limite delle risorse | |
|finanziarie disponibili a legislazione | |
|vigente per fronteggiare la situazione | |
|emergenziale di cui ai commi 669 e 670, fermi| |
|restando i termini temporali di applicazione | |
|delle attivita' e della misure medesime. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|672. Al fine di sviluppare la capacita' |Autorizzazione di |
|operativa delle squadre di intervento del |spesa in favore del |
|Corpo nazionale dei vigili del fuoco con |Corpo nazionale dei |
|l'uso di nuove tecnologie, e' autorizzata, |vigili del fuoco per |
|nell'ambito del programma «Prevenzione dal |l'acquisizione di |
|rischio e soccorso pubblico» della missione |nuova tecnologia |
|«Soccorso civile» dello stato di previsione |robotica. |
|del Ministero dell'interno, la spesa di 2 | |
|milioni di euro per l'anno 2023, di 9 milioni| |
|di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di | |
|euro per l'anno 2025. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|673. In relazione alla necessita' di |Autorizzazione di |
|rafforzare le capacita' operative delle |spesa in favore del |
|squadre del Corpo nazionale dei vigili del |Corpo nazionale dei |
|fuoco per lo spegnimento degli incendi |vigili del fuoco per |
|mediante nuove dotazioni tecnologiche, e' |aumentare la |
|autorizzata, nell'ambito dell'azione |capacita' di risposta|
|«Ammodernamento e potenziamento dei Vigili |negli scenari di |
|del Fuoco» del programma «Prevenzione dal |incendio, mediante |
|rischio e soccorso pubblico» della missione |dotazioni |
|«Soccorso civile» dello stato di previsione |tecnologiche mirate. |
|del Ministero dell'interno, la spesa di 3 | |
|milioni di euro per l'anno 2023, di 4 milioni| |
|di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di | |
|euro per l'anno 2025. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|674. Allo scopo di consentire l'adeguamento |Fondo per |
|in termini tecnologici e di sicurezza del |l'adeguamento in |
|sistema di allarme pubblico previsto |termini tecnologici e|
|dall'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del |di sicurezza del |
|codice delle comunicazioni elettroniche, di |sistema di allarme |
|cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.|IT-alert. |
|259, e' istituito nello stato di previsione | |
|del Ministero dell'economia e delle finanze | |
|un fondo, con una dotazione di 5 milioni di | |
|euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per| |
|il successivo trasferimento nel bilancio | |
|autonomo della Presidenza del Consiglio dei | |
|ministri - Dipartimento della protezione | |
|civile. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|675. Al fine di fare fronte alla carenza di |Fondo destinato alla |
|alloggi di servizio da destinare al personale|costruzione ovvero |
|del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' |alla ristrutturazione|
|istituito, nello stato di previsione del |di immobili demaniali|
|Ministero dell'interno, un fondo con la |per le esigenze del |
|dotazione di 1 milione di euro per ciascuno |Corpo nazionale dei |
|degli anni 2023, 2024 e 2025, per la |vigili del fuoco. |
|costruzione o per la ristrutturazione | |
|funzionale, strutturale, energetica e | |
|igienico-sanitaria di immobili demaniali | |
|assegnati o da assegnare in uso governativo | |
|al Dipartimento dei vigili del fuoco, del | |
|soccorso pubblico e della difesa civile del | |
|Ministero dell'interno, per le esigenze del | |
|medesimo Corpo. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|676. Al fine di potenziare ulteriormente gli |Rifinanziamento della|
|interventi in materia di sicurezza urbana per|autorizzazione di |
|la realizzazione degli obiettivi di cui |spesa destinata ad |
|all'articolo 5, comma 2, lettera a), del |interventi in materia|
|decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, |di sicurezza urbana. |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 18| |
|aprile 2017, n. 48, con riferimento | |
|all'installazione, da parte dei comuni, di | |
|sistemi di videosorveglianza, | |
|l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo| |
|5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. | |
|14 del 2017 e' incrementata di 15 milioni di | |
|euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e | |
|2025. | |
+---------------------------------------------+ |
|677. Con decreto del Ministro dell'interno, | |
|di concerto con il Ministro dell'economia e | |
|delle finanze, da adottare entro il 31 marzo | |
|di ciascun anno di riferimento, sono definite| |
|le modalita' di presentazione delle richieste| |
|da parte dei comuni interessati nonche' i | |
|criteri di ripartizione delle risorse di cui | |
|al comma 676. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|678. Al fine di assicurare la piu' efficace |Ampliamento e |
|esecuzione dei decreti di espulsione dello |rifinanziamento della|
|straniero, il Ministero dell'interno e' |rete dei centri di |
|autorizzato ad ampliare la rete dei centri di|permanenza per il |
|permanenza per i rimpatri previsti |rimpatrio. |
|dall'articolo 14, comma 1, del testo unico | |
|delle disposizioni concernenti la disciplina | |
|dell'immigrazione e norme sulla condizione | |
|dello straniero, di cui al decreto | |
|legislativo 25 luglio 1998, n. 286. | |
+---------------------------------------------+ |
|679. Ai fini di cui al comma 678, le risorse | |
|iscritte nello stato di previsione del | |
|Ministero dell'interno relative alle spese | |
|per la costruzione, l'acquisizione, il | |
|completamento, l'adeguamento e la | |
|ristrutturazione di immobili e infrastrutture| |
|destinati a centri di trattenimento e di | |
|accoglienza sono incrementate di 5.397.360 | |
|euro per l'anno 2023, di 14.392.960 euro per | |
|l'anno 2024 e di 16.192.080 euro per l'anno | |
|2025. Per le ulteriori spese di gestione | |
|derivanti dall'applicazione del comma 678, le| |
|risorse iscritte nello stato di previsione | |
|del Ministero dell'interno relative alle | |
|spese per l'attivazione, la locazione, la | |
|gestione dei centri di trattenimento e di | |
|accoglienza sono incrementate di 260.544 euro| |
|per l'anno 2023, di 1.730.352 euro per l'anno| |
|2024 e di 4.072.643 euro per l'anno 2025. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|680. In considerazione delle eccezionali |Proroga dei contratti|
|esigenze di accoglienza determinatesi per |di lavoro interinale |
|l'ingente afflusso di richiedenti asilo nel |in corso al fine di |
|territorio nazionale durante l'anno 2022 e |assicurare la |
|per il perdurare della crisi internazionale |funzionalita' delle |
|connessa al conflitto bellico in atto in |Questure, delle |
|Ucraina, al fine di assicurare la |Commissioni e Sezioni|
|funzionalita' delle questure, delle |territoriali per il |
|commissioni e delle sezioni territoriali per |riconoscimento della |
|il riconoscimento della protezione |protezione |
|internazionale e della Commissione nazionale |internazionale e |
|per il diritto di asilo, il Ministero |della Commissione |
|dell'interno e' autorizzato a prorogare, fino|Nazionale per il |
|al 27 marzo 2023, anche in deroga |diritto di Asilo. |
|all'articolo 106 del codice dei contratti | |
|pubblici, di cui al decreto legislativo 18 | |
|aprile 2016, n. 50, i contratti di | |
|prestazione di lavoro a termine stipulati in | |
|base all'articolo 33, comma 1, del | |
|decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 20| |
|maggio 2022, n. 51, e all'articolo 1 | |
|dell'ordinanza del Capo del Dipartimento | |
|della protezione civile n. 883 del 31 marzo | |
|2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. | |
|82 del 7 aprile 2022. | |
+---------------------------------------------+ |
|681. Agli oneri derivanti dal comma 680, pari| |
|a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023, si | |
|provvede a valere sulle risorse iscritte a | |
|legislazione vigente nello stato di | |
|previsione del Ministero dell'interno per le | |
|finalita' di cui al medesimo comma 680. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|682. Al fine di fronteggiare le esigenze di |Risorse da destinare |
|servizio del Corpo nazionale dei vigili del |al Corpo nazionale |
|fuoco ai fini del potenziamento e |dei vigili del fuoco |
|dell'aggiornamento del sistema di risposta |per aumentarne la |
|alle emergenze derivanti dalla presenza di |capacita' di risposta|
|agenti di tipo nucleare, biologico, chimico e|ad emergenze dovute |
|radiologico, e' autorizzata, nell'ambito |al rischio nucleare, |
|dell'azione «Prevenzione e contrasto dei |biologico, chimico, |
|rischi non convenzionali e funzionamento |radiologico. |
|della rete nazionale per il rilevamento della| |
|ricaduta radioattiva» del programma | |
|«Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico»| |
|della missione «Soccorso civile» dello stato | |
|di previsione del Ministero dell'interno, la | |
|spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, | |
|di 7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 | |
|milioni di euro per l'anno 2025. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|683. Per consentire una piu' rapida |Autorizzazione al |
|definizione delle procedure di cui agli |Ministero |
|articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 |dell'interno ad |
|giugno 2022, n. 73, convertito, con |utilizzare per l'anno|
|modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. |2023, tramite agenzie|
|122, e delle procedure di cui all'articolo |interinali, |
|103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |prestazioni di lavoro|
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|a contratto a termine|
|luglio 2020, n. 77, il Ministero dell'interno|per la gestione delle|
|e' autorizzato a utilizzare per l'anno 2023, |pratiche di |
|tramite una o piu' agenzie di |regolarizzazione dei |
|somministrazione di lavoro, prestazioni di |lavoratori stranieri.|
|lavoro a contratto a termine, in deroga ai | |
|limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del | |
|decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 30| |
|luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di | |
|spesa di 37.259.690 euro, da ripartire tra le| |
|sedi di servizio interessate dalle menzionate| |
|procedure, anche in deroga agli articoli 32, | |
|36, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti| |
|pubblici, di cui al decreto legislativo 18 | |
|aprile 2016, n. 50. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|684. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,|Modifica della |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 31|disciplina per le |
|luglio 2005, n. 155, sono apportate le |modalita' di |
|seguenti modificazioni: |svolgimento delle |
| a) all'articolo 4: |operazioni di |
| 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:|intercettazione e |
| «1. Il Presidente del Consiglio dei |tracciamento |
|ministri ministri puo' delegare i direttori |effettuabili da parte|
|dei servizi di informazione per la sicurezza |dei servizi di |
|di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3|informazione per la |
|agosto 2007, n. 124, a richiedere |sicurezza. |
|l'autorizzazione all'intercettazione di | |
|comunicazioni o conversazioni, anche per via | |
|telematica, nonche' all'intercettazione di | |
|comunicazioni o conversazioni tra presenti, | |
|anche se queste avvengono nei luoghi indicati| |
|dall'articolo 614 del codice penale, quando | |
|siano ritenute indispensabili per | |
|l'espletamento delle attivita' loro demandate| |
|dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto | |
|2007, n. 124»; | |
| 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:| |
| «2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' | |
|richiesta al procuratore generale presso la | |
|corte di appello di Roma. Si applicano le | |
|disposizioni dell'articolo 4-bis»; | |
| b) dopo l'articolo 4 e' inserito il | |
|seguente: | |
| «Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di | |
|intercettazioni preventive dei servizi di | |
|informazione per la sicurezza) - 1. Le | |
|attivita' di cui al comma 1 dell'articolo 4 | |
|sono autorizzate con decreto motivato, quando| |
|risultano sussistenti le condizioni di cui al| |
|medesimo comma l, per la durata massima di | |
|quaranta giorni, prorogabile per periodi | |
|successivi di venti giorni. L'autorizzazione | |
|alla prosecuzione delle operazioni e' data | |
|con decreto motivato nel quale sono indicate | |
|le ragioni che rendono necessaria la proroga.| |
| 2. Delle operazioni di ascolto svolte e dei| |
|contenuti intercettati e' redatto verbale | |
|sintetico che, unitamente ai supporti mobili | |
|eventualmente utilizzati o, comunque, ai | |
|contenuti intercettati, e' depositato presso | |
|il procuratore generale presso la corte di | |
|appello di Roma entro trenta giorni dal | |
|termine delle stesse, anche con modalita' | |
|informatiche da individuare con decreto del | |
|Presidente del Consiglio dei ministri. Il | |
|procuratore generale, verificata la | |
|conformita' delle attivita' compiute | |
|all'autorizzazione, dispone l'immediata | |
|distruzione dei verbali, dei contenuti | |
|intercettati, degli eventuali supporti mobili| |
|utilizzati e di ogni eventuale copia, anche | |
|informatica, totale o parziale, dei | |
|contenuti. Su richiesta motivata dei | |
|direttori dei servizi di informazione per la | |
|sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, | |
|della legge 3 agosto 2007, n. 124, | |
|comprovante particolari esigenze di natura | |
|tecnica e operativa, il procuratore generale | |
|puo' autorizzare il differimento del deposito| |
|dei verbali, dei contenuti intercettati e dei| |
|supporti afferenti alle attivita' svolte per | |
|un periodo non superiore a sei mesi. | |
| 3. A conclusione delle operazioni, decorso | |
|il termine per l'adempimento degli obblighi | |
|di comunicazione da parte del Presidente del | |
|Consiglio dei ministri al Comitato | |
|parlamentare per la sicurezza della | |
|Repubblica di cui all'articolo 33, comma 4, | |
|della legge 3 agosto 2007, n. 124, il | |
|procuratore generale presso la corte di | |
|appello di Roma dispone la distruzione della | |
|documentazione anche da esso stesso detenuta,| |
|con eccezione dei decreti emanati, relativa | |
|alle richieste di autorizzazione di cui al | |
|comma 1 del presente articolo, recante | |
|contenuti, anche espressi in forma sintetica | |
|e discorsiva, delle intercettazioni. | |
| 4. Per l'espletamento delle attivita' | |
|demandate ai servizi di informazione per la | |
|sicurezza della Repubblica, con le modalita' | |
|di cui al comma 1 dell'articolo 4, il | |
|procuratore generale presso la corte di | |
|appello di Roma autorizza il tracciamento | |
|delle comunicazioni telefoniche e | |
|telematiche, nonche' l'acquisizione dei dati | |
|esterni relativi alle comunicazioni | |
|telefoniche e telematiche intercorse e | |
|l'acquisizione di ogni altra informazione | |
|utile in possesso dei soggetti di cui ai | |
|commi 1 e 3 dell'articolo 57 del codice delle| |
|comunicazioni elettroniche, di cui al decreto| |
|legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I dati | |
|sono distrutti entro sei mesi | |
|dall'acquisizione e i relativi verbali sono | |
|trasmessi al procuratore generale. Il | |
|procuratore generale puo' comunque | |
|autorizzare la conservazione dei dati per un | |
|periodo non superiore a ventiquattro mesi. | |
| 5. Gli elementi acquisiti attraverso le | |
|attivita' di cui al presente articolo per lo | |
|sviluppo della ricerca informativa non | |
|possono essere utilizzati nel procedimento | |
|penale. In ogni caso, le attivita' di | |
|intercettazione di cui ai commi da 1 a 4 e le| |
|notizie acquisite a seguito delle attivita' | |
|medesime non possono essere menzionate in | |
|atti di indagine ne' costituire oggetto di | |
|deposizione ne' essere altrimenti divulgate. | |
| 6. Le spese relative alle attivita' di cui | |
|ai commi 1 e 4 sono imputate all'apposito | |
|programma di spesa iscritto nello stato di | |
|previsione della spesa del Ministero | |
|dell'economia e delle finanze, nell'ambito | |
|degli stanziamenti previsti a legislazione | |
|vigente. Con decreto del Presidente del | |
|Consiglio dei ministri, ai sensi | |
|dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 | |
|agosto 2007, n. 124, sono disciplinati il | |
|ristoro dei costi sostenuti e le modalita' di| |
|pagamento anche in forma di canone annuo | |
|forfetario, senza nuovi o maggiori oneri per | |
|la finanza pubblica». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|685. Al fine di incrementare il riciclaggio |Rifinanziamento del |
|delle plastiche miste e degli scarti non |credito d'imposta per|
|pericolosi dei processi di produzione |l'acquisto di |
|industriale e della lavorazione di selezione |materiali riciclati |
|e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in |provenienti dalla |
|alternativa all'avvio al recupero energetico,|raccolta |
|nonche' al fine di ridurre l'impatto |differenziata. |
|ambientale degli imballaggi e il livello di | |
|rifiuti non riciclabili derivanti da | |
|materiali da imballaggio, ai fini del | |
|riconoscimento del credito d'imposta di cui | |
|all'articolo 1, comma 73, della legge 30 | |
|dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la | |
|spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, | |
|per assicurare il soddisfacimento delle | |
|istanze presentate ai sensi del decreto del | |
|Ministro della transizione ecologica 14 | |
|dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta | |
|Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|686. Per le medesime finalita' di cui al |Riconoscimento e |
|comma 685, a tutte le imprese che acquistano |condizioni di |
|prodotti realizzati con materiali provenienti|utilizzo di un |
|dalla raccolta differenziata degli imballaggi|ulteriore credito |
|in plastica ovvero che acquistano imballaggi |d'imposta per gli |
|biodegradabili e compostabili secondo la |acquisti di prodotti |
|normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla |realizzati con |
|raccolta differenziata della carta, |materiali provenienti|
|dell'alluminio e del vetro e' riconosciuto, |dalla raccolta |
|per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un |differenziata degli |
|credito d'imposta nella misura del 36 per |imballaggi in |
|cento delle spese sostenute e documentate per|plastica o di |
|i predetti acquisti. |imballaggi |
| |biodegradabili e |
| |compostabili o |
| |derivati dalla |
| |raccolta |
| |differenziata della |
| |carta e |
| |dell'alluminio. |
+---------------------------------------------+ |
|687. Il credito d'imposta di cui al comma 686| |
|e' riconosciuto fino a un importo massimo | |
|annuale di 20.000 euro per ciascun | |
|beneficiario, nel limite massimo complessivo | |
|di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno | |
|degli anni 2024 e 2025. | |
+---------------------------------------------+ |
|688. Il credito d'imposta di cui al comma 686| |
|e' indicato nella dichiarazione dei redditi | |
|relativa al periodo d'imposta di | |
|riconoscimento del credito. Esso non concorre| |
|alla formazione del reddito ne' della base | |
|imponibile dell'imposta regionale sulle | |
|attivita' produttive e non rileva ai fini del| |
|rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma| |
|5, del testo unico delle imposte sui redditi,| |
|di cui al decreto del Presidente della | |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il | |
|credito d'imposta e' utilizzabile | |
|esclusivamente in compensazione ai sensi | |
|dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 | |
|luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al | |
|limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 | |
|della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il | |
|credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere| |
|dal 1° gennaio del periodo d'imposta | |
|successivo a quello in cui sono stati | |
|effettuati gli acquisti dei prodotti di cui | |
|al comma 686. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|689. Ai fini della fruizione del credito |Modalita' di |
|d'imposta di cui al comma 686, il modello F24|trasmissione |
|e' presentato esclusivamente attraverso i |regolazione |
|servizi telematici messi a disposizione |finanziaria delle |
|dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto |compensazioni |
|dell'operazione di versamento. I fondi |relative al credito |
|occorrenti per la regolazione contabile delle|d'imposta introdotto |
|compensazioni esercitate ai sensi del |in materia di |
|presente comma sono stanziati su apposito |raccolta |
|capitolo di spesa dello stato di previsione |differenziata. |
|del Ministero dell'ambiente e della sicurezza| |
|energetica, per il successivo trasferimento | |
|alla contabilita' speciale «Agenzia delle | |
|entrate - Fondi di bilancio». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|690. Con decreto del Ministro dell'ambiente e|Disciplina della |
|della sicurezza energetica, di concerto con |definizione dei |
|il Ministro delle imprese e del made in Italy|requisiti tecnici, |
|e con il Ministro dell'economia e delle |criteri e modalita' |
|finanze, da adottare entro centoventi giorni |di applicazione e di |
|dalla data di entrata in vigore della |fruizione del credito|
|presente legge, sono definiti i requisiti |d'imposta introdotto |
|tecnici e le certificazioni idonee ad |in materia di |
|attestare la natura ecosostenibile dei |raccolta |
|prodotti e degli imballaggi secondo la |differenziata. |
|vigente normativa dell'Unione europea e | |
|nazionale e in coerenza con gli obiettivi di | |
|riciclaggio di materiali da imballaggio | |
|previsti dall'allegato E alla parte quarta | |
|del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. | |
|152, nonche' i criteri e le modalita' di | |
|applicazione e di fruizione del credito | |
|d'imposta di cui al comma 686, anche al fine | |
|di assicurare il rispetto dei limiti di spesa| |
|di cui al comma 687. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|691. Al fine di contenere la produzione di |Rifinanziamento del |
|rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di |Programma |
|eco-compattatori, il fondo denominato |sperimentale |
|«Programma sperimentale Mangiaplastica», |Mangiaplastica. |
|istituito nello stato di previsione del | |
|Ministero dell'ambiente e della sicurezza | |
|energetica dall'articolo 4-quinquies, comma | |
|1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,| |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 12| |
|dicembre 2019, n. 141, e' incrementato di 6 | |
|milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 | |
|milioni di euro per l'anno 2024. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|692. Al fine di garantire la dotazione |Finanziamenti per |
|finanziaria necessaria per la realizzazione |interventi in materia|
|degli interventi sui sistemi fognari e |di acque reflue |
|depurativi volti a dare esecuzione alle |oggetto delle |
|sentenze di condanna emesse dalla Corte di |sentenze di condanna |
|giustizia dell'Unione europea nei confronti |della Corte di |
|dello Stato italiano in relazione al |giustizia dell'Unione|
|trattamento delle acque reflue urbane, e' |europea. |
|autorizzata la spesa di 10 milioni di euro | |
|per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per | |
|l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno| |
|2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 | |
|a favore del Commissario unico di cui | |
|all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre | |
|2016, n. 243, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. | |
+---------------------------------------------+ |
|693. Le risorse finanziarie iscritte anche in| |
|conto residui nello stato di previsione del | |
|Ministero dell'ambiente e della sicurezza | |
|energetica negli esercizi finanziari dal 2020| |
|al 2023 destinate, a qualsiasi titolo, al | |
|completamento di adeguati sistemi di reti | |
|fognarie e al trattamento delle acque reflue,| |
|da destinare alle regioni Sicilia, Campania e| |
|Calabria oggetto delle sentenze di condanna | |
|emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione | |
|europea nei confronti dello Stato italiano in| |
|relazione al trattamento delle acque reflue | |
|urbane, sono trasferite dal Ministero | |
|dell'ambiente e della sicurezza energetica | |
|sulla contabilita' speciale n. 6056 intestata| |
|al Commissario unico per la realizzazione | |
|degli interventi di collettamento, fognatura | |
|e depurazione delle acque reflue di cui | |
|all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre | |
|2016, n. 243, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il | |
|Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, | |
|trasmette al Ministero dell'ambiente e della | |
|sicurezza energetica e al Dipartimento della | |
|Ragioneria generale dello Stato un documento | |
|relativo alla ricognizione degli interventi | |
|realizzati con indicazione dei costi, delle | |
|fonti finanziarie e dei codici unici di | |
|progetto, provvedendo all'allineamento delle | |
|informazioni contenute nel sistema di cui al | |
|decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.| |
+---------------------------------------------+---------------------+
|694. Per gli interventi di progettazione ed |Autorizzazione di |
|esecuzione della campagna di sondaggi |spesa per interventi |
|geognostici, volta ad individuare con |di bonifica nell'area|
|precisione l'estensione e la profondita' |Nord della citta' di |
|delle sostanze inquinanti presenti nelle aree|Trento. |
|ferroviarie comprese tra i siti di interesse | |
|nazionale «ex SLOI ed ex Carbochimica» e | |
|interessate dalla realizzazione della | |
|circonvallazione ferroviaria di Trento, | |
|inquinate da piombo, piombo tetraetile, | |
|idrocarburi policiclici aromatici e altri | |
|inquinanti, e' autorizzata la spesa di 1 | |
|milione di euro per ciascuno degli anni 2023 | |
|e 2024. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|695. Al fine di consentire la programmazione |Fondo per il |
|e il finanziamento di interventi per la |contrasto al consumo |
|rinaturalizzazione di suoli degradati o in |di suolo. |
|via di degrado in ambito urbano e periurbano,| |
|e' istituito, nello stato di previsione del | |
|Ministero dell'ambiente e della sicurezza | |
|energetica, il Fondo per il contrasto del | |
|consumo di suolo, con la dotazione di 10 | |
|milioni di euro per l'anno 2023, di 20 | |
|milioni di euro per l'anno 2024, di 30 | |
|milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 | |
|milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 | |
|e 2027. | |
+---------------------------------------------+ |
|696. Con decreto del Ministro dell'ambiente e| |
|della sicurezza energetica, di concerto con | |
|il Ministro delle infrastrutture e dei | |
|trasporti e con il Ministro dell'economia e | |
|delle finanze, sono definiti i criteri per il| |
|riparto del fondo di cui al comma 695 a | |
|favore delle regioni e delle province | |
|autonome di Trento e di Bolzano, le modalita'| |
|di monitoraggio attraverso i sistemi | |
|informativi del Dipartimento della Ragioneria| |
|generale dello Stato e quelli a essi | |
|collegati e le modalita' di revoca delle | |
|risorse. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|697. Per sostenere gli interventi per spese |Assegnazione alla |
|in conto capitale della regione Calabria |Regione Calabria di |
|volti a prevenire e a mitigare il rischio |risorse per |
|idrogeologico e idraulico al fine del |interventi di |
|contenimento dei danni causati dai connessi |prevenzione e |
|fenomeni nonche' per le finalita' di cui al |mitigazione del |
|decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, |rischio idrogeologico|
|convertito, con modificazioni, dalla legge 19|e idraulico |
|luglio 1993, n. 236, e' disposta in favore | |
|della regione Calabria l'assegnazione di 50 | |
|milioni di euro per l'anno 2023, di 100 | |
|milioni di euro per l'anno 2024, di 170 | |
|milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 | |
|milioni di euro per l'anno 2026 a valere | |
|sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la | |
|coesione, programmazione 2021-2027. Tale | |
|assegnazione e' considerata nell'ambito della| |
|programmazione complessiva delle risorse del | |
|Fondo per lo sviluppo e la coesione, | |
|programmazione 2021-2027, ed e' compresa nel | |
|Piano sviluppo e coesione della regione | |
|Calabria. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|698. Al fine di consentire alle Autorita' di |Assegnazione alle |
|bacino distrettuali delle Alpi orientali, del|autorita' di bacino |
|fiume Po, dell'Appennino settentrionale, |distrettuali di uno |
|dell'Appennino centrale, dell'Appennino |stanziamento |
|meridionale, della Sardegna e della Sicilia |complessivo a regime.|
|di far fronte ai compiti straordinari | |
|previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del| |
|decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, | |
|anche nel mutato quadro climatico e | |
|territoriale, provvedendo altresi' | |
|all'implementazione e all'estensione | |
|all'intero distretto dei servizi informativi | |
|e applicativi per il monitoraggio e la | |
|previsione ambientale, per la gestione delle | |
|risorse idriche, ivi compresi gli eventi | |
|climatici estremi, e valutando gli impatti | |
|osservati, simulati e attesi anche in | |
|condizioni di cambiamento climatico e uso del| |
|suolo, nonche' ad integrazione delle risorse | |
|economiche programmate per le spese correnti,| |
|e' assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni| |
|di euro a decorrere dall'anno 2023, cosi' | |
|ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorita' | |
|di bacino distrettuale delle Alpi orientali, | |
|2,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino | |
|distrettuale del fiume Po, 2,5 milioni di | |
|euro all'Autorita' di bacino distrettuale | |
|dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di| |
|euro all'Autorita' di bacino distrettuale | |
|dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro | |
|all'Autorita' di bacino distrettuale | |
|dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro| |
|all'Autorita' di bacino distrettuale della | |
|Sardegna, 1 milione di euro all'Autorita' di | |
|bacino distrettuale della Sicilia. | |
+---------------------------------------------+ |
|699. Alla copertura parziale degli oneri di | |
|cui al comma 698, pari a 14,5 milioni di euro| |
|annui a decorrere dall'anno 2023, si | |
|provvede, quanto a 9 milioni di euro, | |
|mediante corrispondente riduzione | |
|dell'autorizzazione di spesa di cui | |
|all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge | |
|27 dicembre 2017, n. 205. | |
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|700. Dopo il comma 607 dell'articolo 1 della |Riserva del 20% delle|
|legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' inserito |risorse del Fondo |
|il seguente: |assunzioni pubbliche |
|«607-bis. Al fine di rafforzare la tutela del|amministrazioni per |
|territorio e la gestione delle acque, per |le assunzioni presso |
|mitigare gli effetti del dissesto |le autorita' di |
|idrogeologico e del cambiamento climatico, il|bacino distrettuali. |
|20 per cento delle somme di cui al comma 607 | |
|e' riservato all'assunzione di personale a | |
|tempo indeterminato presso le autorita' di | |
|bacino distrettuali di cui all'articolo 63 | |
|del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. | |
|152». | |
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