+---------------------------------------------+---------------------+ |601. Ai fini delle disposizioni di cui ai | | |commi da 595 a 599 si applica la definizione | | |di impresa unica ai sensi del regolamento | | |(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 | | |dicembre 2013, relativo all'applicazione | | |degli articoli 107 e 108 del Trattato sul | | |funzionamento dell'Unione europea agli aiuti | | |«de minimis», del regolamento (UE) n. | | |1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre | | |2013, relativo all'applicazione degli | | |articoli 107 e 108 del Trattato sul | | |funzionamento dell'Unione europea agli aiuti | | |«de minimis» nel settore agricolo, e del | | |regolamento (UE) n. 717/2014 della | | |Commissione, del 27 giugno 2014, relativo | | |all'applicazione degli articoli 107 e 108 del| | |Trattato sul funzionamento dell'Unione | | |europea agli aiuti «de minimis» nel settore | | |della pesca e dell'acquacoltura. | | +---------------------------------------------+ | |602. Il presente comma e i commi da 595 a 601| | |entrano in vigore il giorno stesso della | | |pubblicazione della presente legge nella | | |Gazzetta Ufficiale. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |603. Al fine di favorire il miglioramento |Fondo destinato a | |della competitivita' dei lavoratori del |favorire il | |comparto del turismo nonche' di agevolare |miglioramento della | |l'inserimento di alti professionisti del |competitivita' dei | |settore nel mercato del lavoro, nello stato |lavoratori del | |di previsione del Ministero del turismo e' |comparto del turismo.| |istituito un fondo da ripartire, denominato | | |«Fondo per accrescere il livello | | |professionale nel turismo», con una dotazione| | |pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a | | |8 milioni di euro per ciascuno degli anni | | |2024 e 2025. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |604. Le risorse del Fondo di cui al comma 603| | |sono destinate alle seguenti finalita': | | | a) riqualificazione del personale gia' | | |occupato nel settore e formazione di nuove | | |figure professionali anche attraverso | | |percorsi formativi e scuole di eccellenza, | | |corsi di alta formazione e specializzazione, | | |volti a formare figure professionali dotate | | |di una preparazione di livello internazionale| | |nel settore turistico e dei servizi del | | |turismo, della ristorazione e della | | |conoscenza dei prodotti alimentari e | | |vitivinicoli della tradizione e della cultura| | |italiane; | | | b) iniziative per il rafforzamento delle | | |competenze degli operatori del settore | | |attraverso cicli di aggiornamento continuo; | | | c) iniziative a supporto dell'inserimento | | |nel mercato del lavoro; | | | d) iniziative per favorire l'ampliamento | | |dei bacini di offerta di lavoro. | | +---------------------------------------------+ | |605. Con uno o piu' decreti del Ministro del | | |turismo, da adottare entro sessanta giorni | | |dalla data di entrata in vigore della | | |presente legge, sono stabilite le modalita' | | |di ripartizione e di assegnazione delle | | |risorse del Fondo di cui al comma 603. | | +---------------------------------------------+ | |606. Il Ministro dell'economia e delle | | |finanze e' autorizzato ad apportare, con | | |propri decreti, le occorrenti variazioni di | | |bilancio. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |607. E' istituito, nello stato di previsione |Fondo Piccoli Comuni | |del Ministero del turismo, il Fondo per i |a vocazione | |piccoli comuni a vocazione turistica, con una|turistica. | |dotazione di 10 milioni di euro per l'anno | | |2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno | | |degli anni 2024 e 2025. | | +---------------------------------------------+ | |608. Il Fondo di cui al comma 607 e' | | |destinato a finanziare progetti di | | |valorizzazione dei comuni con popolazione | | |inferiore a 5.000 abitanti, classificati | | |dall'Istituto nazionale di statistica come | | |comuni a vocazione turistica, al fine di | | |incentivare interventi innovativi di | | |accessibilita', mobilita', rigenerazione | | |urbana e sostenibilita' ambientale. | | +---------------------------------------------+ | |609. Con decreto del Ministro del turismo, da| | |adottare entro sessanta giorni dalla data di | | |entrata in vigore della presente legge, di | | |concerto con il Ministro dell'economia e | | |delle finanze, previa intesa in sede di | | |Conferenza unificata di cui all'articolo 8 | | |del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. | | |281, sono definite le modalita' di attuazione| | |dei commi 607 e 608. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |610. Il fondo di cui all'articolo 1, comma |Rifinanziamento del | |963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'|fondo per i «cammini»| |incrementato di 0,5 milioni di euro per |religiosi. | |ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |611. Al fine di potenziare gli interventi |Fondo per il turismo | |finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e|sostenibile, | |del turismo sostenibile, che mirino a |finalizzato ad | |minimizzare gli impatti economici, ambientali|attenuare il | |e sociali generando contemporaneamente |sovraffollamento | |reddito, occupazione e conservazione degli |turistico, a creare | |ecosistemi locali, nello stato di previsione |itinerari turistici | |del Ministero del turismo e' istituito il |innovativi e a | |Fondo per il turismo sostenibile, con una |destagionalizzare | |dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno|alcune mete. | |2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno | | |degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo | | |di cui al primo periodo sono destinate alle | | |seguenti finalita': | | | a) rafforzare le grandi destinazioni | | |culturali attraverso la promozione di forme | | |di turismo sostenibile, l'attenuazione del | | |sovraffollamento turistico, la creazione di | | |itinerari turistici innovativi e la | | |destagionalizzazione del turismo; | | | b) favorire la transizione ecologica nel | | |turismo, con azioni di promozione del turismo| | |intermodale secondo le strategie di riduzione| | |delle emissioni per il turismo; | | | c) sostenere le strutture ricettive e le | | |imprese turistiche nelle attivita' utili al | | |conseguimento di certificazioni di | | |sostenibilita'. | | +---------------------------------------------+ | |612. Con uno o piu' decreti del Ministro del | | |turismo, da adottare entro sessanta giorni | | |dalla data di entrata in vigore della | | |presente legge, sono stabilite le modalita' | | |di ripartizione e di assegnazione delle | | |risorse del Fondo di cui al comma 611. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |613. Il Fondo unico a sostegno del |Fondo unico a | |potenziamento del movimento sportivo |sostegno del | |italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, |movimento sportivo | |della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' |italiano, destinato a| |incrementato di 2 milioni di euro a decorrere|sostenere la | |dall'anno 2023, di cui 1 milione di euro e' |maternita' delle | |destinato a sostenere la maternita' delle |atlete non | |atlete non professioniste. |professioniste. | +---------------------------------------------+---------------------+ |614. La disciplina del credito d'imposta per |Credito d'imposta per| |le erogazioni liberali per interventi di |le erogazioni | |manutenzione e restauro di impianti sportivi |liberali per | |pubblici e per la realizzazione di nuove |interventi di | |strutture sportive pubbliche, di cui |manutenzione e | |all'articolo 1, commi da 621 a 626, della |restauro di impianti | |legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, |sportivi pubblici e | |limitatamente ai soggetti titolari di reddito|per la realizzazione | |d'impresa, anche per l'anno 2023, nel limite |di nuove strutture | |complessivo di 15 milioni di euro e secondo |sportive pubbliche. | |le modalita' di cui al comma 623 | | |dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del| | |2018. Per l'attuazione delle disposizioni di | | |cui al presente comma si applicano, in quanto| | |compatibili, le disposizioni del decreto del | | |Presidente del Consiglio dei ministri 30 | | |aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta | | |Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |615. All'articolo 9, comma 1, del |Applicazione anche | |decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, |con riferimento agli | |convertito, con modificazioni, dalla legge 28|investimenti | |marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti|effettuati nel primo | |modificazioni: |trimestre 2023 del | | a) dopo le parole: «31 marzo 2022» sono |credito d'imposta per| |inserite le seguenti: «e per gli investimenti|gli investimenti | |effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo |pubblicitari di | |2023. Per il primo trimestre 2023 il |societa' e | |contributo riconosciuto, sotto forma di |associazioni sportive| |credito d'imposta, non puo' essere comunque |che investono nei | |superiore a 10.000 euro»; |settori giovanili e | | b) dopo le parole: «primo trimestre 2022» |rispettano | |sono inserite le seguenti: «e a 35 milioni di|determinati limiti | |euro per il primo trimestre 2023». |dimensionali. | +---------------------------------------------+---------------------+ |616. All'articolo 7, comma 1, del |Fondo unico a | |decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, |sostegno del | |convertito, con modificazioni, dalla legge 17|potenziamento del | |novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «60 |movimento sportivo | |milioni di euro per il 2022» sono inserite le|italiano. | |seguenti: «e di 25 milioni di euro per l'anno| | |2023». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |617. L'autorizzazione di spesa di cui |Fondo Sport e | |all'articolo 1, comma 362, della legge 27 |periferie. | |dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 50 | | |milioni di euro per ciascuno degli anni dal | | |2023 al 2026. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |618. Al fine di contribuire al perseguimento |Fondo speciale per la| |degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel |concessione di | |quadro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo |contributi in conto | |sostenibile, adottata dall'Assemblea generale|interessi sui | |delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in |finanziamenti | |ambito economico, sociale e ambientale, |all'impiantistica | |favorendo la crescita sostenibile e inclusiva|sportiva, costituito | |e la transizione ecologica ed energetica del |presso l'Istituto per| |settore dello sport, la dotazione del fondo |il credito sportivo. | |speciale di cui all'articolo 5 della legge 24| | |dicembre 1957, n. 1295, e' incrementata di 50| | |milioni di euro per ciascuno degli anni dal | | |2023 al 2026, di cui 10 milioni di euro per | | |l'anno 2023 per le finalita' di cui | | |all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge | | |1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, | | |n. 222. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |619. Al fine di assicurare la continuita' |Disciplina della | |della promozione e del sostegno delle |trasformazione | |attivita' di soggetti pubblici e privati |dell'Istituto per il | |nello sport e nella cultura, l'Istituto per |credito sportivo in | |il credito sportivo, istituito con legge 24 |societa' per azioni. | |dicembre 1957, n. 1295, opera nel settore del| | |credito e, all'esito della procedura di cui | | |al comma 620, e' trasformato in societa' per | | |azioni di diritto singolare, denominata | | |«Istituto per il credito sportivo e culturale| | |Spa», che succede nei rapporti attivi e | | |passivi, nonche' nei diritti e negli obblighi| | |dell'Istituto medesimo esistenti alla data di| |efficacia della trasformazione. | | +---------------------------------------------+ | |620. In deroga all'articolo 1, comma 3, della| | |legge 30 luglio 1990, n. 218, la | | |trasformazione dell'Istituto per il credito | | |sportivo in societa' per azioni e' realizzata| | |sulla base di un progetto deliberato dal | | |consiglio di amministrazione, ai sensi del | | |decreto di cui al comma 625, che definisce il| | |programma e lo statuto della societa' | | |Istituto per il credito sportivo e culturale | | |Spa. La trasformazione si attua con atto | | |pubblico, all'esito della procedura di | | |autorizzazione dell'autorita' di vigilanza | | |competente in materia creditizia e in | | |conformita' con la disciplina vigente. | | +---------------------------------------------+ | |621. La societa' Istituto per il credito | | |sportivo e culturale Spa persegue una | | |missione di pubblico interesse esercitando | | |l'attivita' bancaria finalizzata allo | | |sviluppo e al sostegno dei settori dello | | |sport e della cultura, mediante la raccolta | | |del risparmio tra il pubblico sotto forma di | | |depositi e in ogni altra forma, l'esercizio | | |del credito e di ogni altra attivita' | | |finanziaria nonche' la promozione, secondo | | |logiche e a condizioni di mercato, dello | | |sviluppo di attivita' finanziarie e di | | |investimento nei predetti settori, informando| | |la propria attivita' alla responsabilita' | | |sociale e allo sviluppo sostenibile, in | | |favore di soggetti pubblici o privati. Per lo| | |svolgimento delle attivita' di cui al | | |presente comma, la societa' Istituto per il | | |credito sportivo e culturale Spa puo' | | |compiere, nei limiti della disciplina | | |vigente, ogni operazione strumentale, | | |connessa e accessoria, anche per il tramite | | |di societa' controllate, comprese la | | |promozione e la gestione di fondi mobiliari e| | |immobiliari nonche' le operazioni | | |commerciali, industriali, ipotecarie, | | |mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e| | |passive. | | +---------------------------------------------+ | |622. Le azioni della societa' Istituto per il| | |credito sportivo e culturale Spa sono | | |attribuite al Ministero dell'economia e delle| | |finanze e agli altri soggetti pubblici e | | |privati che partecipano al capitale | | |dell'Istituto per il credito sportivo, | | |proporzionalmente alla partecipazione | | |detenuta nel medesimo Istituto alla data di | | |efficacia della trasformazione. Il controllo | | |della societa' Istituto per il credito | | |sportivo e culturale Spa e' riservato al | | |Ministero dell'economia e delle finanze e ai | | |soggetti privati e' consentito soltanto, in | | |ogni caso, detenere quote complessivamente di| | |minoranza del capitale della medesima | | |societa'. | | +---------------------------------------------+ | |623. Alla societa' Istituto per il credito | | |sportivo e culturale Spa e' assegnata la | | |gestione a titolo gratuito dei fondi speciali| | |previsti dall'articolo 5 della legge 24 | | |dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 90, | | |comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. | | |289, nonche' dall'articolo 184, comma 4, del | | |decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 17| | |luglio 2020, n. 77. Con apposite convenzioni | | |sono stabilite e disciplinate le specifiche | | |attivita' comprese nella gestione a titolo | | |gratuito dei citati fondi speciali. | | +---------------------------------------------+ | |624. Per la gestione dei fondi speciali di | | |cui al comma 623, la societa' Istituto per il| | |credito sportivo e culturale Spa istituisce | | |gestioni separate ai fini di governo | | |societario, amministrativi, contabili e | | |organizzativi, ispirate a criteri di | | |trasparenza. Al Ministero per lo sport e i | | |giovani e al Ministero della cultura spetta | | |il potere di indirizzo delle rispettive | | |gestioni separate di cui al presente comma. | | |Sino alla trasformazione, l'Istituto per il | | |credito sportivo continua a gestire i fondi | | |speciali di cui al comma 623 secondo le | | |modalita' vigenti alla data di entrata in | | |vigore della presente disposizione. | | +---------------------------------------------+ | |625. Entro novanta giorni dalla data di | | |entrata in vigore della presente | | |disposizione, il Ministero per lo sport e i | | |giovani, con uno o piu' decreti di natura non| | |regolamentare, da adottare di concerto con il| | |Ministero dell'economia e delle finanze e con| | |il Ministero della cultura, sentita la Banca | | |d'Italia, stabilisce: | | | a) i principi di governo della societa' | | |Istituto per il credito sportivo e culturale | | |Spa concernenti la composizione e la nomina | | |degli organi di amministrazione e controllo | | |in coerenza con le finalita' istituzionali e | | |l'assetto proprietario, la destinazione | | |dell'utile di esercizio e le modalita' per | | |garantire la vigilanza sull'attivita' da | | |parte delle Autorita' competenti; | | | b) i criteri di governo societario, | | |amministrativi, contabili e organizzativi per| | |la gestione dei fondi speciali di cui al | | |comma 623; | | | c) lo schema dell'atto costitutivo e del | | |nuovo statuto della societa' Istituto per il | | |credito sportivo e culturale Spa, comprese le| | |procedure per le loro successive modifiche; | | | d) le modalita' e i criteri di nomina e di | | |insediamento degli organi sociali della | | |societa' Istituto per il credito sportivo e | | |culturale Spa e degli organi di gestione e | | |controllo dei fondi speciali di cui al comma | | |623. La nomina dei componenti degli organi | | |sociali e' deliberata a norma del codice | | |civile e secondo le previsioni contenute | | |nello statuto sociale; | | | e) gli strumenti di raccolta e le eventuali| | |tipologie di operazioni di credito previste | | |ai sensi del comma 621 con riferimento alle | | |quali potranno essere disposti interventi di | | |sostegno pubblico. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |626. Alla societa' Istituto per il credito | | |sportivo e culturale Spa si applicano le | | |disposizioni del testo unico delle leggi in | | |materia bancaria e creditizia, di cui al | | |decreto legislativo 1° settembre 1993, n. | | |385. Alla medesima societa' non si applicano | | |le disposizioni previste dal testo unico in | | |materia di societa' a partecipazione | | |pubblica, di cui al decreto legislativo 19 | | |agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis | | |del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 22| | |dicembre 2011, n. 214. Resta ferma | | |l'applicazione degli articoli 3, comma 7, e 5| | |della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il | | |controllo della Corte dei conti sulla | | |societa' Istituto per il credito sportivo e | | |culturale Spa per le attivita' di cui ai | | |commi 623 e 624 e' esercitato secondo le | | |modalita' previste dall'articolo 12 della | | |legge 21 marzo 1958, n. 259. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |627. In favore della societa' Sport e salute |Finanziamento a | |Spa e' autorizzata la spesa di 3 milioni di |favore della societa'| |euro per l'anno 2023 e di 5,5 milioni di euro|Sport e Salute Spa | |per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine |per il finanziamento | |di finanziare, nel limite di spesa |del progetto "Bici in| |autorizzato ai sensi del presente comma, il |Comune". | |progetto «Bici in Comune», attivita' promossa| | |dalla medesima societa', d'intesa con | | |l'Associazione nazionale dei comuni italiani,| | |per favorire la promozione della mobilita' | | |ciclistica, quale strumento per uno stile di | | |vita sano e attivo, nonche' del cicloturismo.| | +---------------------------------------------+ | |628. Entro trenta giorni dalla data di | | |entrata in vigore della presente legge, con | | |decreto del Presidente del Consiglio dei | | |ministri, su proposta del Ministro per lo | | |sport e i giovani, da adottare di concerto | | |con il Ministro dell'economia e delle | | |finanze, sono definiti i tempi e le modalita'| | |di erogazione delle risorse di cui al comma | | |627. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |629. Il contributo di cui all'articolo 1, |Fondo destinato al | |comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. |Progetto Filippide. | |160, e' incrementato di 200.000 euro per | | |l'anno 2023. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |630. All'articolo 1 della legge 30 dicembre |Carta della cultura | |2021, n. 234, sono apportate le seguenti |Giovani e Carta del | |modificazioni: |merito. | | a) il comma 357 e' sostituito dai seguenti:| | |«357. Al fine di consentire l'acquisto di | | |biglietti per rappresentazioni teatrali e | | |cinematografiche e spettacoli dal vivo, | | |libri, abbonamenti a quotidiani e periodici | | |anche in formato digitale, musica registrata,| | |prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di| | |accesso a musei, mostre ed eventi culturali, | | |monumenti, gallerie, aree archeologiche e | | |parchi naturali nonche' per sostenere i costi| | |relativi a corsi di musica, di teatro, di | | |danza o di lingua straniera, ai seguenti | | |soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno| | |2023: | | | a) una "Carta della cultura Giovani", a | | |tutti i residenti nel territorio nazionale in| | |possesso, ove previsto, di permesso di | | |soggiorno in corso di validita', appartenenti| | |a nuclei familiari con indicatore della | | |situazione economica equivalente (ISEE) non | | |superiore a 35.000 euro, assegnata e | | |utilizzabile nell'anno successivo a quello | | |del compimento del diciottesimo anno di eta';| | | b) una "Carta del merito", ai soggetti che | | |hanno conseguito, non oltre l'anno di | | |compimento del diciannovesimo anno di eta', | | |il diploma finale presso istituti di | | |istruzione secondaria superiore o equiparati | | |con una votazione di almeno 100 centesimi, | | |assegnata e utilizzabile nell'anno successivo| | |a quello del conseguimento del diploma e | | |cumulabile con la Carta di cui alla lettera | | |a). | | |357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono | | |concesse nel rispetto del limite massimo di | | |spesa di 190 milioni di euro annui a | | |decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate | | |con le Carte di cui al comma 357 non | | |costituiscono reddito imponibile del | | |beneficiario e non rilevano ai fini del | | |computo del valore dell'ISEE. | | |357-ter. Con decreto del Ministro della | | |cultura, di concerto con il Ministro | | |dell'economia e delle finanze e con il | | |Ministro dell'istruzione e del merito, da | | |adottare entro sessanta giorni dalla data di | | |entrata in vigore della presente | | |disposizione, sono definiti gli importi | | |nominali da assegnare, nel rispetto del | | |limite di spesa di cui al comma 357-bis, | | |nonche' i criteri e le modalita' di | | |attribuzione e di utilizzo della Carta della | | |cultura giovani e della Carta del merito. | | |357-quater. Il Ministero della cultura vigila| | |sul corretto funzionamento delle Carte di cui| | |al comma 357 e, in caso di eventuali usi | | |difformi o di violazioni delle disposizioni | | |attuative, puo' provvedere alla loro | | |disattivazione, alla cancellazione | | |dall'elenco delle strutture, delle imprese o | | |degli esercizi commerciali accreditati, al | | |diniego dell'accredito o al recupero delle | | |somme non rendicontate correttamente o | | |eventualmente utilizzate per spese | | |inammissibili, nonche' in via cautelare alla | | |sospensione dell'erogazione degli accrediti | | |oppure, in presenza di condotte piu' gravi o | | |reiterate, alla sospensione dall'elenco dei | | |soggetti accreditati. | | |357-quinquies. Nei casi di violazione di cui | | |al comma 357- quater, ove il fatto non | | |costituisca reato, il prefetto dispone a | | |carico dei trasgressori l'irrogazione di una | | |sanzione amministrativa pecuniaria di importo| | |compreso tra dieci e cinquanta volte la somma| | |indebitamente percepita o erogata e comunque | | |non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel | | |rispetto delle norme di cui al capo I, | | |sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981,| | |n. 689. Il prefetto, tenuto conto della | | |gravita' del fatto, delle conseguenze che ne | | |sono derivate e dell'eventuale reiterazione | | |delle violazioni, dispone altresi' la | | |sospensione dell'attivita' della struttura, | | |impresa o esercizio commerciale sanzionato | | |per un periodo non superiore a sessanta | | |giorni»; | | |b) al comma 358, le parole: «al comma 357, | | |secondo periodo» sono sostituite dalle | | |seguenti: «ai commi 357-quater e | | |357-quinquies» e le parole: «della Carta | | |elettronica» sono sostituite dalle seguenti: | | |«delle Carte di cui al comma 357». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |631. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui |Fondo nazionale per | |all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n.|lo spettacolo dal | |163, assume la denominazione di Fondo |vivo. | |nazionale per lo spettacolo dal vivo. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |632. Nello stato di previsione del Ministero |Istituzione di un | |della cultura e' istituito un fondo da |fondo da ripartire | |ripartire con una dotazione di 100 milioni di|nello stato di | |euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro |previsione del | |per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per |Ministero della | |l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a |cultura. | |decorrere dall'anno 2026. Con decreto del | | |Ministro della cultura, di concerto con il | | |Ministro dell'economia e delle finanze, da | | |adottare entro sessanta giorni dalla data di | | |entrata in vigore della presente legge, sono | | |definiti i criteri di riparto e di | | |attribuzione delle risorse del fondo di cui | | |al primo periodo. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |633. Al fine di consentire la realizzazione |Contributo in favore | |del censimento e della valorizzazione delle |dell'Unione nazionale| |espressioni del patrimonio culturale |delle pro loco | |immateriale dei piccoli comuni, in attuazione|d'Italia per | |della Convenzione per la salvaguardia del |finanziare il | |patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO,|censimento e la | |adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla |valorizzazione del | |Conferenza generale dell'Organizzazione delle|patrimonio culturale | |Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e |immateriale dei | |la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi |piccoli Comuni. | |della legge 27 settembre 2007, n. 167, e' | | |autorizzata la spesa di 900.000 euro per | | |l'anno 2023 e di 1 milione di euro per | | |ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore | | |dell'Unione nazionale delle pro loco | | |d'Italia. Le azioni volte a conseguire le | | |finalita' di cui al primo periodo sono | | |realizzate in accordo con l'Istituto centrale| | |per il patrimonio immateriale del Ministero | | |della cultura e con l'Associazione nazionale | | |comuni italiani. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |634. Al fine di favorire il rafforzamento e |Rifinanziamento del | |la qualificazione dell'offerta culturale |Fondo per le piccole | |nazionale, come mezzo di crescita sostenibile|e medie imprese | |e inclusiva, la nuova imprenditorialita' e |creative. | |l'occupazione, con particolare riguardo a | | |quella giovanile, mediante il sostegno alle | | |imprese culturali e creative, la dotazione | | |del Fondo di cui all'articolo 1, comma 109, | | |della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' | | |incrementata di 3 milioni di euro per l'anno | | |2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere| | |dall'anno 2024. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |635. E' autorizzata la spesa di 300.000 euro |Contributo in favore | |annui a decorrere dall'anno 2023 per il |della Fondazione | |finanziamento della Fondazione Biblioteca |Biblioteca Benedetto | |Benedetto Croce, con sede in Napoli. |Croce. | +---------------------------------------------+---------------------+ |636. L'autorizzazione di spesa di cui |Contributo in favore | |all'articolo 1, comma 335, della legge 27 |dell'Accademia | |dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata nella |Vivarium novum. | |misura di 700.000 euro annui a decorrere | | |dall'anno 2023. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |637. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, |Rimborso in favore di| |del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, |Poste italiane S.p.a.| |convertito, con modificazioni, dalla legge 27|dell'ammontare delle | |febbraio 2004, n. 46, dopo le parole: «nei |riduzioni | |limiti dei fondi stanziati sugli appositi |complessivamente | |capitoli del bilancio autonomo della |applicate per la | |Presidenza del Consiglio dei ministri» sono |spedizione di | |aggiunte le seguenti: «, a valere sulle |prodotti editoriali. | |risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della| | |legge 26 ottobre 2016, n. 198, con | | |riferimento alla quota di pertinenza della | | |Presidenza del Consiglio dei ministri». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |638. Il Fondo di cui all'articolo 1 della |Rifinanziamento del | |legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' |Fondo per il | |incrementato di 75.883.298 euro per l'anno |pluralismo e | |2023 e di 55 milioni di euro annui a |l'innovazione | |decorrere dall'anno 2024. |dell'informazione. | +---------------------------------------------+---------------------+ |639. Le disposizioni dell'articolo 3 del |Norma | |decreto legislativo luogotenenziale 28 |d'interpretazione | |settembre 1944, n. 359, nonche' quelle |autentica riguardante| |dell'articolo 1, comma 328, della legge 27 |l'esenzione dalle | |dicembre 2017, n. 205, come modificato |imposte per gli | |dall'articolo 58-quater del decreto-legge 26 |immobili | |ottobre 2019, n. 124, convertito, con |dell'Accademia | |modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, |Nazionale dei Lincei.| |n. 157, si interpretano nel senso che | | |l'Accademia nazionale dei Lincei e' esente | | |dalle imposte relative agli immobili anche | | |non direttamente utilizzati per le finalita' | | |istituzionali della stessa. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |640. A decorrere dal 1° gennaio 2023, |Applicazione | |all'Accademia nazionale dei Lincei si |all'Accademia | |applicano le disposizioni di cui all'articolo|Nazionale dei Lincei | |1, commi 759, lettera g), e 770, della legge |dell'esenzione IMU | |27 dicembre 2019, n. 160. |per gli immobili | | |degli enti non | | |commerciali, | | |destinati | | |esclusivamente allo | | |svolgimento di | | |attivita' non | | |commerciali. | +---------------------------------------------+---------------------+ |641. Ai fini del ristoro delle minori entrate|Fondo per il ristoro | |derivanti dal comma 639 ai comuni |ai comuni del minor | |interessati, e' istituito nello stato di |gettito IMU derivante| |previsione del Ministero dell'interno un |dalla riconosciuta | |fondo con una dotazione di 2,1 milioni di |esenzione in favore | |euro per l'anno 2023, da ripartire, entro il |dell'Accademia | |28 febbraio 2023, con decreto del Ministro |Nazionale dei Lincei.| |dell'interno, di concerto con il Ministro | | |dell'economia e delle finanze, previa intesa | | |in sede di Conferenza Stato-citta' e | | |autonomie locali. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |642. Il contratto tra il Ministero dello |Rifinanziamento del | |sviluppo economico e la societa' Centro di |contratto tra il | |Produzione Spa, stipulato ai sensi |Ministero delle | |dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge|imprese e del made in| |27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato fino |Italy e il Centro di | |all'anno 2023. |produzione S.p.A. | +---------------------------------------------+ | |643. Per lo svolgimento del servizio di | | |trasmissione radiofonica delle sedute | | |parlamentari e' autorizzata la spesa massima | | |di 8 milioni di euro per l'anno 2023. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |644. Al fine di sostenere gli eventi connessi|Contributo al comune | |alle celebrazioni in occasione |di Roma Capitale per | |dell'ottantesimo anniversario del |le celebrazioni in | |rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia e |occasione | |valorizzare il profondo legame storico della |dell'ottantesimo | |comunita' ebraica con la citta' di Roma, e' |anniversario del | |concesso un contributo di 700.000 euro in |rastrellamento a Via | |favore del comune di Roma Capitale per l'anno|del Portico | |2023, da destinare alla realizzazione di |d'Ottavia. | |iniziative specifiche, manifestazioni | | |pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di | | |ricordo, con il coinvolgimento delle | | |organizzazioni associative e culturali | | |dell'ebraismo romano, volti a commemorare le | | |vittime dell'odio razziale e la deportazione | | |degli ebrei. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |645. Al fine di consentire la pubblicazione e|Concessione di un | |la diffusione del Rapporto annuale sulla |contributo alla | |situazione sociale del Paese, per ciascuno |Fondazione Centro | |degli anni 2023, 2024 e 2025, e' concesso |studi investimenti | |alla Fondazione Centro studi investimenti |sociali - Censis. | |sociali - Censis un contributo di 2 milioni | | |di euro per il funzionamento e lo svolgimento| | |delle sue attivita'. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |646. L'autorizzazione di spesa di cui |Incremento | |all'articolo 1, comma 651, della legge 27 |dell'autorizzazione | |dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 0,5|di spesa relativa al | |milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,|sostegno della | |2024 e 2025. |Fondazione Graziadio | | |Isaia Ascoli per la | | |formazione e la | | |trasmissione della | | |cultura ebraica. | +---------------------------------------------+---------------------+ |647. La durata della ferma dei medici e degli|Proroga della ferma | |infermieri militari di cui all'articolo 7, |dei medici e degli | |comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. |infermieri militari. | |18, convertito, con modificazioni, dalla | | |legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19,| | |comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.| | |34, convertito, con modificazioni, dalla | | |legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo | | |19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 | | |ottobre 2020, n. 137, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, | | |n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre| | |2022, e' prorogata, con il consenso degli | | |interessati, fino al 30 giugno 2023. | | +---------------------------------------------+ | |648. Ai fini dell'attuazione del comma 647 e'| | |autorizzata la spesa di 5.726.703 euro per | | |l'anno 2023. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |649. Per le esigenze di funzionalita' delle |Incremento del | |Forze armate, compresa l'Arma dei |contingente massimo | |carabinieri, all'articolo 801 del codice |di ufficiali da | |dell'ordinamento militare, di cui al decreto |collocare in | |legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono |soprannumero rispetto| |apportate le seguenti modificazioni: |agli organi prevista | | a) al comma 1, le parole: «155 unita'» sono|dal Codice | |sostituite dalle seguenti: «271 unita'»; |dell'ordinamento | | b) al comma 4, dopo la lettera b) e' |militare. | |inserita la seguente: «b-bis) gli ufficiali | | |generali e di gradi corrispondenti impiegati | | |come capi o vicecapi ufficio degli uffici di | | |diretta collaborazione del Ministro della | | |difesa di cui all'articolo 14, comma 2, | | |lettere b) e c), del regolamento»; | | | c) al comma 6, le parole: «10 unita'» sono | | |sostituite dalle seguenti: «15 unita'» e dopo| | |la parola: «b),» e' inserita la seguente: | | |«b-bis),». | | +---------------------------------------------+ | |650. Per l'attuazione delle disposizioni di | | |cui al comma 649 e' autorizzata la spesa di | | |11.481.675 euro annui a decorrere dall'anno | | |2023. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |651. Al codice dell'ordinamento militare, di |Riforma della | |cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. |disciplina della | |66, sono apportate le seguenti modificazioni:|Cassa di previdenza | | |delle forze armate. | | a) all'articolo 1913: | | | 1) al comma 1: | | | 1.1) all'alinea, le parole: «decreto | | |legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono | | |sostituite dalle seguenti: «decreto | | |legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» e le | | |parole: «gli ufficiali e i sottufficiali in | | |servizio permanente, gli appuntati e i | | |carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: | | |«gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati, | | |i sovrintendenti, gli appuntati in servizio | | |permanente e i carabinieri»; | | | 1.2) alla lettera e), dopo le parole: | | |«fondo di previdenza» e' inserita la | | |seguente: «sovrintendenti,»; | | | 1.3) dopo la lettera g) e' aggiunta la | | |seguente: | | | «g-bis) fondo di previdenza graduati | | |dell'Esercito italiano, della Marina militare| | |e dell'Aeronautica militare»; | | | 2) dopo il comma 1 e' inserito il | | |seguente: | | | «1-bis. E' iscritto d'ufficio ai pertinenti| | |fondi di cui al comma 1 anche il personale | | |militare richiamato in servizio ai sensi | | |dell'articolo 806. Il computo degli anni di | | |iscrizione al fondo decorre dalla data di | | |avvenuto richiamo in servizio»; | | | 3) al comma 3, dopo le parole: «anche in | | |caso di trattenimento o di richiamo in | | |servizio» sono aggiunte le seguenti: «, salvo| | |quanto previsto dal comma 1-bis»; | | | 4) il comma 3-bis e' sostituito dai | | |seguenti: | | | «3-bis. L'iscrizione d'ufficio non si attua| | |nei confronti del personale che, in ragione | | |degli anni residui di servizio effettivo, non| | |ha la possibilita' di maturare il diritto | | |all'indennita' supplementare di cui | | |all'articolo 1914, comma 1. | | | 3-ter. Il personale militare impiegato a | | |tempo indeterminato, ai sensi della legge 3 | | |agosto 2007, n. 124, che rientra nel ruolo di| | |provenienza e' iscritto al relativo fondo di | | |previdenza se, in ragione degli anni di | | |servizio residui, puo' maturare il diritto | | |all'indennita' supplementare ai sensi | | |dell'articolo 1914 del presente codice. Il | | |computo degli anni di iscrizione al fondo | | |decorre dalla data di reiscrizione nei ruoli | | |di provenienza»; | | | b) all'articolo 1914: | | | 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:| | | «1. Al personale militare iscritto da | | |almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui| | |all'articolo 1913, che cessa dal servizio, e'| | |dovuta un'indennita' supplementare»; | | | 2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:| | | «2. Per i periodi di contribuzione | | |antecedenti al 31 dicembre 2022, l'indennita'| | |di cui al comma 1 e' liquidata in base | | |all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo | | |stipendio annuo lordo, comprensivo della | | |tredicesima mensilita', considerato in | | |ragione dell'80 per cento, moltiplicato per | | |gli anni di iscrizione al fondo maturati a | | |tale data. | | | 2-bis. Per i periodi di contribuzione | | |successivi al 31 dicembre 2022, l'indennita' | | |di cui al comma 1 e' liquidata in base alle | | |aliquote percentuali di seguito riportate | | |dell'ultimo stipendio annuo lordo, | | |comprensivo della tredicesima mensilita', | | |considerato in ragione dell'80 per cento, | | |moltiplicate per gli anni di iscrizione al | | |fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio | | |2023: | | | a) 2 per cento per gli iscritti ai fondi | | |previdenziali di cui all'articolo 1913, comma| | |1, lettere a), c), g) e g-bis); | | | b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi | | |previdenziali di cui all'articolo 1913, comma| | |1, lettere b), d) e f); | | | c) 3 per cento per gli iscritti al fondo | | |previdenziale di cui all'articolo 1913, comma| | |1, lettera e). | | | 2-ter. Ai fini di cui ai commi 2 e 2-bis, | | |le frazioni di anno sono calcolate in mesi e | | |le frazioni di mesi con numero di giorni non | | |inferiore a quindici sono arrotondate per | | |eccesso. Conseguentemente, le aliquote | | |percentuali di cui ai commi 2 e 2- bis sono | | |ridotte in dodicesimi»; | | | 3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:| | | «4. L'indennita' di cui al comma 1 e' | | |ordinariamente corrisposta all'atto della | | |cessazione dal servizio. Con decreto del | | |Ministro della difesa, su proposta motivata | | |del consiglio di amministrazione della Cassa | | |di previdenza delle Forze armate, sentito il | | |Capo di stato maggiore della difesa, il | | |termine di corresponsione di cui al | | |precedente periodo puo' essere differito fino| | |a ventiquattro mesi»; | | | c) all'articolo 1915, dopo il comma 2 e' | | |inserito il seguente: | | | «2-bis. L'assegno speciale non spetta agli | | |ufficiali iscritti al relativo fondo | | |previdenziale in data successiva al 1° | | |gennaio 2023»; | | | d) all'articolo 1916: | | | 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:| | | «1. Il personale di cui all'articolo 1913, | | |comma 1, contribuisce obbligatoriamente ai | | |fondi previdenziali ivi previsti in ragione | | |delle percentuali di seguito stabilite, | | |calcolate sull'80 per cento dello stipendio | | |annuo lordo effettivamente percepito, | | |comprensivo della tredicesima mensilita': | | | a) 3 per cento, per i fondi previdenziali | | |di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere | | |a), b), c), d), f) e g); | | | b) 2 per cento, per i fondi previdenziali | | |di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere e)| | |e g-bis)»; | | | 2) il comma 2 e' abrogato; | | | e) l'articolo 1917 e' sostituito dal | | |seguente: | | | «Art. 1917. - (Restituzione dei contributi | | |obbligatori) - 1. Agli iscritti che cessano | | |dal servizio senza avere maturato il diritto | | |all'indennita' supplementare sono restituiti | | |i contributi obbligatori versati ai fondi | | |previdenziali di cui all'articolo 1913, | | |rivalutati in misura corrispondente alla | | |variazione dell'indice annuo dei prezzi al | | |consumo per le famiglie di operai e | | |impiegati, al netto dei tabacchi, calcolato | | |dall'Istituto nazionale di statistica, tra | | |ciascun anno solare cui i contributi si | | |riferiscono e l'anno precedente alla | | |restituzione. Le somme liquidate secondo le | | |modalita' di cui al precedente periodo sono | | |reversibili»; | | | f) l'articolo 1917-bis e' sostituito dal | | |seguente: | | | «Art. 1917-bis. - (Trattamento | | |previdenziale a seguito del passaggio tra | | |ruoli) - 1. Il personale militare di cui | | |all'articolo 1913 che transita tra ruoli e' | | |iscritto al nuovo fondo di previdenza. | | |2. Il diritto alla liquidazione | | |dell'indennita' supplementare e' riconosciuto| | |alla data di cessazione dal servizio | | |computando il numero di anni complessivi di | | |contribuzione al pertinente fondo nei diversi| | |ruoli. | | |3. L'importo dell'indennita' supplementare e'| | |a carico di ciascun fondo in quota | | |proporzionale ai periodi di contribuzione»; | | | g) all'articolo 1918, dopo il comma 2 e' | | |aggiunto il seguente: | | | «2-bis. I proventi di cui al comma 1 | | |possono essere impiegati, nell'ambito della | | |somma globale annua fissata al principio di | | |ogni esercizio dal Ministro della difesa in | | |relazione alle disponibilita' e ai risultati | | |dei bilanci, per concedere sussidi da erogare| | |a favore dei militari iscritti ai fondi | | |previdenziali di cui all'articolo 1913 al | | |verificarsi di gravi e documentate esigenze»;| | | h) l'articolo 1919 e' abrogato; | | | i) al libro settimo, titolo V, dopo | | |l'articolo 1920 e' aggiunto il seguente: | | | «Art. 1920-bis. - (Fondo per la | | |sostenibilita' della Cassa di previdenza | | |delle Forze armate) - 1. Per garantire la | | |sostenibilita' finanziaria della Cassa di | | |previdenza delle Forze armate e' istituito | | |nello stato di previsione del Ministero della| | |difesa un fondo alimentato dalle risorse di | | |cui all'articolo 619 del presente codice, in | | |relazione alla riduzione dei contributi | | |versati alla predetta Cassa in applicazione | | |della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; | | | l) al libro nono, titolo II, capo II, | | |sezione VI, dopo l'articolo 2262-quater e' | | |aggiunto il seguente: | | | «Art. 2262-quinquies. - (Disposizioni | | |transitorie in materia di soppressione | | |dell'assegno speciale per gli ufficiali | | |dell'Esercito italiano e dell'Arma dei | | |carabinieri) - 1. Al personale che, alla data| | |del 31 dicembre 2022, e' percettore | | |dell'assegno speciale di cui all'articolo | | |1915 e' riconosciuto il diritto di optare, in| | |sostituzione dello stesso, per una | | |maggiorazione dell'indennita' supplementare | | |di cui all'articolo 1914, calcolata | | |moltiplicando il 60 per cento dell'importo | | |annuo dell'assegno speciale in godimento per | | |i coefficienti corrispondenti al sesso e | | |all'eta' dell'avente diritto di cui alla | | |tavola di mortalita' elaborata dall'Istituto | | |nazionale di statistica, riferita alla | | |popolazione italiana residente per l'anno | | |2019, e calcolata al 1° dicembre dell'anno | | |nel quale e' esercitata l'opzione. | | | 2. Al personale che, alla data del 31 | | |dicembre 2022, e' cessato dal servizio con | | |diritto a pensione, ma non e' ancora | | |percettore dell'assegno speciale di cui | | |all'articolo 1915, e' riconosciuto il diritto| | |di optare tra lo stesso assegno speciale e | | |una maggiorazione dell'indennita' | | |supplementare di cui all'articolo 1914, | | |calcolata moltiplicando il 50 per cento | | |dell'importo annuo dell'assegno speciale | | |previsto per il grado rivestito all'atto | | |della cessazione dal servizio alla data del | | |31 dicembre 2022, per i seguenti fattori: | | | a) il coefficiente di cui alla tavola di | | |mortalita' dell'Istituto nazionale di | | |statistica, riferita alla popolazione | | |italiana residente per l'anno 2019, | | |corrispondente al sesso e all'eta' | | |dell'avente diritto, indicato al 1° dicembre | | |dell'anno in cui l'interessato compira' | | |un'eta' pari a quella posseduta al congedo | | |aumentata di otto anni e comunque non | | |inferiore a sessantacinque; | | | b) l'anzianita' contributiva al fondo | | |previdenziale di cui all'articolo 1913, comma| | |1, lettera a), posseduta al 31 dicembre 2022,| | |con un massimo di quaranta anni, rapportata a| | |40. L'eventuale anzianita' maturata in altri | | |fondi non e' considerata utile al calcolo | | |della maggiorazione. | | | 3. Al personale in servizio al 31 dicembre | | |2022, in luogo dell'assegno speciale di cui | | |all'articolo 1915, e' riconosciuta una | | |maggiorazione dell'indennita' supplementare | | |di cui all'articolo 1914, calcolata ai sensi | | |del comma 2. | | | 4. Il diritto alle opzioni di cui ai commi | | |1 e 2 e' esercitato entro il mese di | | |settembre di ogni anno ed e' irrevocabile. La| | |maggiorazione dell'indennita' supplementare | | |di cui all'articolo 1914 e' liquidata e | | |corrisposta agli interessati entro il 31 | | |dicembre dell'anno nel quale il diritto di | | |opzione e' esercitato. Le maggiorazioni | | |dell'indennita' supplementare, di cui ai | | |commi 1, 2 e 3, sono reversibili». | | +---------------------------------------------+ | |652. La costituzione del fondo previdenziale | | |di cui alla lettera g- bis) del comma 1 | | |dell'articolo 1913 del codice | | |dell'ordinamento militare, di cui al decreto | | |legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotta | | |dal comma 651 del presente articolo, decorre | | |dal 1° gennaio 2023. | | +---------------------------------------------+ | |653. Il diritto alle prestazioni di cui agli | | |articoli 1914, 1917 e 1917- bis del codice | | |dell'ordinamento militare, di cui al decreto | | |legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre | | |dalla data di entrata in vigore del medesimo | | |codice. | | +---------------------------------------------+ | |654. Le disposizioni di cui ai commi da 651 a| | |653 si applicano anche a coloro per i quali, | | |alla data di entrata in vigore della presente| | |legge, risulta ancora pendente un giudizio o | | |e' stata emessa sentenza non ancora passata | | |in giudicato. | | +---------------------------------------------+ | |655. Nelle more dell'adeguamento del testo | | |unico delle disposizioni regolamentari in | | |materia di ordinamento militare, di cui al | | |decreto del Presidente della Repubblica 15 | | |marzo 2010, n. 90, alle disposizioni di cui | | |ai commi da 651 a 654, il consiglio di | | |amministrazione della Cassa di previdenza, | | |disciplinato dall'articolo 76 del citato | | |testo unico di cui al decreto del Presidente | | |della Repubblica n. 90 del 2010, e' integrato| | |da un membro della categoria dei graduati per| | |ciascuna Forza armata, con diritto di voto. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |656. In relazione alla specificita' prevista | Polizze assicurative| |dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010,| Forze armate, | |n. 183, e' autorizzata la spesa di 10.018.875| Forze di polizia | |euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e | e Vigili del fuoco. | |2025, da destinare alla stipulazione di | | |polizze assicurative per la tutela legale e | | |la copertura della responsabilita' civile | | |verso terzi a favore del personale delle | | |Forze armate, delle Forze di polizia e del | | |Corpo nazionale dei vigili del fuoco per | | |eventi dannosi non dolosi causati a terzi | | |nello svolgimento del servizio, secondo la | | |ripartizione di cui alla seguente tabella: | | | | | | (importi | | | in euro) | | |+------------------------------+-----------+ | | || Polizia di Stato | 1.449.575 | | | |+------------------------------+-----------+ | | || Corpo della polizia | 675.475 | | | || penitenziaria | | | | |+------------------------------+-----------+ | | || Arma dei carabinieri | 1.735.950 | | | |+------------------------------+-----------+ | | || Corpo della guardia | 890.575 | | | || di finanza | | | | |+------------------------------+-----------+ | | || Esercito italiano | 2.401.975 | | | |+------------------------------+-----------+ | | || Marina militare | 725.375 | | | |+------------------------------+-----------+ | | || Aeronautica militare | 1.000.200 | | | |+------------------------------+-----------+ | | || Corpo delle capitanerie di | | | | || porto - | 265.400 | | | || Guardia costiera | | | | |+------------------------------+-----------+ | | || Corpo nazionale dei vigili | 874.350 | | | || del fuoco | | | | |+------------------------------+-----------+ | | +---------------------------------------------+ | |657. Le risorse di cui al comma 656 possono | | |essere impiegate, per le finalita' di cui al | | |medesimo comma, secondo le modalita' di cui | | |all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 | | |marzo 2005, n. 45, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n.| | |89. Con riguardo al Corpo nazionale dei | | |vigili del fuoco, le relative risorse sono | | |trasferite all'Opera nazionale di assistenza | | |per il personale del Corpo medesimo, che | | |provvede, secondo i criteri di cui al comma | | |656 del presente articolo, alla stipulazione | | |delle relative polizze assicurative. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |658. All'articolo 111 del codice |Istituzione del Polo | |dell'ordinamento militare, di cui al decreto |nazionale della | |legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il |subacquea. | |comma 1 e' aggiunto il seguente: | | | «1-bis. La Marina militare promuove le | | |attivita' per la valorizzazione delle | | |potenzialita' e della competitivita' del | | |settore della subacquea nazionale, per la | | |promozione delle connesse attivita' di | | |ricerca e tecnico-scientifiche nonche' per il| | |potenziamento delle innovazioni e della | | |relativa proprieta' intellettuale. A tale | | |fine, con decreto del Ministro della difesa, | | |di concerto con i Ministri delle imprese e | | |del made in Italy e dell'universita' e della | | |ricerca, e' istituito e disciplinato il Polo | | |nazionale della subacquea». | | +---------------------------------------------+ | |659. Per le finalita' di cui al comma 658 e' | | |autorizzata la spesa di 2 milioni di euro | | |annui a decorrere dal 2023. Al relativo onere| | |si provvede mediante corrispondente riduzione| | |del fondo per la riallocazione di funzioni | | |svolte presso infrastrutture in uso al | | |Ministero della difesa, previsto all'articolo| | |619 del codice dell'ordinamento militare, di | | |cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. | | |66. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |660. Al fine di assicurare adeguata copertura|Fondo per assicurare | |finanziaria agli interventi gia' finanziati |l'attuazione degli | |ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della |interventi | |legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo|infrastrutturali | |1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, |destinati a | |n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della |soddisfare le | |legge 30 dicembre 2018, n. 145, e |esigenze della | |dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 |Polizia di Stato. | |dicembre 2019, n. 160, per interventi | | |infrastrutturali destinati a soddisfare le | | |esigenze della Polizia di Stato, in ragione | | |dell'eccezionale aumento dei prezzi dei | | |materiali di costruzione, dei carburanti e | | |dei prodotti energetici, nonche' per fare | | |fronte ai maggiori fabbisogni scaturiti | | |dall'aggiornamento infrannuale dei prezzari | | |regionali, di cui all'articolo 26, comma 2, | | |del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, | | |convertito, con modificazioni dalla legge 15 | | |luglio 2022, n. 91, e' istituito, nello stato| | |di previsione del Ministero dell'interno, un | | |fondo destinato a soddisfare le specifiche | | |esigenze sopra richiamate, con una dotazione | | |di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni| | |2023 e 2024 e di 30 milioni di euro per | | |ciascuno degli anni dal 2025 al 2032. | | +---------------------------------------------+ | |661. Con decreti del Ministro dell'interno, | | |di concerto con il Ministro dell'economia e | | |delle finanze, le risorse del fondo di cui al| | |comma 660 sono ripartite tra le finalita' | | |indicate dal medesimo comma. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |662. Nello stato di previsione del Ministero |Fondo destinato al | |dell'economia e delle finanze e' istituito un|finanziamento di | |fondo, con una dotazione di 90 milioni di |assunzioni in deroga | |euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro |alle ordinarie | |per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di |facolta' | |117.151.088 euro per l'anno 2026, di |assunzionali, di | |117.206.959 euro per l'anno 2027, di |personale delle Forze| |121.459.388 euro per l'anno 2028, di |di polizia e del | |122.284.002 euro per l'anno 2029, di |Corpo nazionale dei | |122.286.410 euro per l'anno 2030, di |vigili del fuoco. | |122.836.497 euro per l'anno 2031, di | | |123.523.497 euro per l'anno 2032 e di | | |125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno | | |2033, destinato al finanziamento di | | |assunzioni, in deroga alle ordinarie facolta'| | |assunzionali, con correlato incremento, ove | | |necessario, delle dotazioni organiche, di | | |personale delle Forze di polizia a | | |ordinamento civile e militare e del Corpo | | |nazionale dei vigili del fuoco, assicurando | | |il rispetto del principio di equiordinazione,| | |e al finanziamento delle correlate spese di | | |funzionamento in misura non superiore al 5 | | |per cento delle predette disponibilita' | | |annuali. All'attuazione del presente comma si| | |provvede, nei limiti delle predette risorse | | |finanziarie, con uno o piu' decreti del | | |Presidente del Consiglio dei ministri su | | |proposta del Ministro per la pubblica | | |amministrazione e del Ministro dell'economia | | |e delle finanze, sentiti il Ministro | | |dell'interno, il Ministro della difesa e il | | |Ministro della giustizia. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |663. Al fine di provvedere alle esigenze del |Istituzione del fondo| |centro nazionale di accoglienza degli animali|per le esigenze del | |sequestrati e confiscati del Comando unita' |Centro nazionale di | |forestali, ambientali e agroalimentari |accoglienza degli | |dell'Arma dei carabinieri, di cui |animali sequestrati e| |all'articolo 1, comma 755, della legge 30 |confiscati del | |dicembre 2020, n. 178, e' istituito, nello |Comando unita' | |stato di previsione del Ministero della |forestali, ambientali| |difesa, un fondo per le esigenze del citato |e agroalimentari | |centro, con una dotazione pari a 2,65 milioni|dell'Arma dei | |di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con|carabinieri. | |decreto del Ministro della difesa, di | | |concerto con il Ministro dell'ambiente e | | |della sicurezza energetica e con il Ministro | | |dell'economia e delle finanze, il fondo e' | | |annualmente ripartito in relazione alle | | |attivita' da svolgere nell'anno di | | |riferimento. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |664. Al fine di disporre di specifiche |Autorizzazione | |professionalita' da impiegare nella gestione |all'Arma dei | |quotidiana delle attivita' del centro |carabinieri ad | |nazionale di accoglienza degli animali |assumere personale | |sequestrati e confiscati, l'Arma dei |operaio a tempo | |carabinieri e' autorizzata all'assunzione, in|determinato. | |deroga al limite di cui all'articolo 9, comma| | |28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 30| | |luglio 2010, n. 122, di unita' di personale | | |operaio a tempo determinato, ai sensi della | | |legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti | | |non possono avere, in ogni caso, una durata | | |superiore a trentasei mesi, anche | | |discontinui, nel limite di spesa di 350.000 | | |euro annui a decorrere dall'anno 2023. | | +---------------------------------------------+ | |665. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei| | |commi 663 e 664, pari a 3 milioni di euro | | |annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede| | |mediante corrispondente riduzione | | |dell'autorizzazione di spesa di cui | | |all'articolo 1, comma 755, della legge 30 | | |dicembre 2020, n. 178. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |666. Per le esigenze di potenziamento del |Incremento di 120 | |contingente di personale dell'Arma dei |unita' del | |carabinieri per la tutela agroalimentare, |contingente di | |all'articolo 828-bis del codice |personale dell'Arma | |dell'ordinamento militare, di cui al decreto |dei carabinieri per | |legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono |la tutela | |apportate le seguenti modificazioni: |agroalimentare. | | a) al comma 1: | | | 1) all'alinea, le parole: «50 unita'» sono| | |sostituite dalle seguenti: «170 unita'»; | | | 2) alla lettera g), le parole: «ispettori:| | |34» sono sostituite dalle seguenti: | | |«ispettori: 110»; | | | 3) alla lettera i), le parole: «appuntati | | |e carabinieri: 16» sono sostituite dalle | | |seguenti: «appuntati e carabinieri: 60»; | | | b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:| | | «1-bis. Sono a carico del Ministero | | |dell'agricoltura, della sovranita' alimentare| | |e delle foreste gli oneri connessi al | | |trattamento economico, alla motorizzazione, | | |all'accasermamento, al casermaggio e al | | |vestiario». | | +---------------------------------------------+ | |667. Per le finalita' di cui al comma 666, | | |fermo restando quanto previsto dall'articolo | | |703 del codice dell'ordinamento militare, di | | |cui al citato decreto legislativo n. 66 del | | |2010, con apposito decreto del Presidente del| | |Consiglio dei ministri o con le modalita' di | | |cui all'articolo 66, comma 9-bis, del | | |decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 6 | | |agosto 2008, n. 133, e' autorizzata | | |l'assunzione straordinaria di un contingente | | |massimo di complessive 120 unita', a | | |decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta | | |alle ordinarie facolta' assunzionali previste| | |a legislazione vigente, secondo la seguente | | |ripartizione: | | | a) ruolo ispettori: 76 unita'; | | | b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 | | |unita'. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |668. Al fine di assicurare la continuita' del|Autorizzazione di | |funzionamento della rete nazionale standard |spesa per assicurare | |Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza |la continuita' del | |delle comunicazioni delle Forze di polizia, e|funzionamento della | |l'interoperabilita' tra la tecnologia Te.T.Ra|rete nazionale | |e quella LTE Public Safety, e' autorizzata la|standard Te.T.Ra. | |spesa di 33.324.521 euro per l'anno 2023, di | | |46.655.957 euro per l'anno 2024, di | | |50.417.925 euro per l'anno 2025, di | | |64.946.499 euro per l'anno 2026 e di | | |16.173.315 euro per l'anno 2027. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |669. Lo stato di emergenza, dichiarato con |Proroga dello stato | |deliberazione del Consiglio dei ministri 28 |di emergenza di | |febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta |rilievo nazionale in | |Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del|relazione | |10 marzo 2022, relativo all'esigenza di |all'esigenza di | |assicurare soccorso e assistenza, nel |assicurare soccorso | |territorio nazionale, alla popolazione |ed assistenza alla | |ucraina in conseguenza della grave crisi |popolazione ucraina. | |internazionale in atto, e' prorogato al 3 | | |marzo 2023, termine di vigenza degli effetti | | |della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 | | |del Consiglio, del 4 marzo 2022. Eventuali | | |ulteriori proroghe di tale termine, | | |finalizzate ad assicurare l'allineamento | | |temporale delle misure nazionali con le | | |eventuali proroghe dei citati effetti che | | |potrebbero essere adottate dall'Unione | | |europea, possono essere adottate con le | | |modalita' previste dall'articolo 24 del | | |codice della protezione civile, di cui al | | |decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e | | |nei limiti delle risorse disponibili a | | |legislazione vigente. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |670. All'articolo 31, comma 1, lettera b), |Soppressione della | |del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, |data del 31 dicembre | |convertito, con modificazioni, dalla legge 20|2022 come termine di | |maggio 2022, n. 51, le parole: «con termine |durata massima del | |non oltre il 31 dicembre 2022» sono |contributo di | |soppresse. |sostentamento in | | |favore delle persone | | |titolari di | | |protezione temporanea| | |che hanno provveduto | | |ad autonoma | | |sistemazione. | +---------------------------------------------+---------------------+ |671. Allo scopo di assicurare la prosecuzione|Autorizzazione al | |delle attivita' e delle misure di cui ai |Dipartimento della | |commi 669 e 670 garantendo la continuita' |protezione civile a | |della gestione emergenziale, il Dipartimento |rimodulare le misure | |della protezione civile della Presidenza del |di assistenza e | |Consiglio dei ministri e' autorizzato a |accoglienza in favore| |disporre, con ordinanze da adottare ai sensi |dei profughi ucraini.| |dell'articolo 25 del codice della protezione | | |civile, di cui al decreto legislativo 2 | | |gennaio 2018, n. 1, sulla base delle | | |effettive esigenze, la rimodulazione delle | | |misure di cui alle lettere a), b) e c) del | | |comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21| | |marzo 2022, n. 21, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.| | |51, individuando il numero dei soggetti | | |coinvolti nel limite delle risorse | | |finanziarie disponibili a legislazione | | |vigente per fronteggiare la situazione | | |emergenziale di cui ai commi 669 e 670, fermi| | |restando i termini temporali di applicazione | | |delle attivita' e della misure medesime. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |672. Al fine di sviluppare la capacita' |Autorizzazione di | |operativa delle squadre di intervento del |spesa in favore del | |Corpo nazionale dei vigili del fuoco con |Corpo nazionale dei | |l'uso di nuove tecnologie, e' autorizzata, |vigili del fuoco per | |nell'ambito del programma «Prevenzione dal |l'acquisizione di | |rischio e soccorso pubblico» della missione |nuova tecnologia | |«Soccorso civile» dello stato di previsione |robotica. | |del Ministero dell'interno, la spesa di 2 | | |milioni di euro per l'anno 2023, di 9 milioni| | |di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di | | |euro per l'anno 2025. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |673. In relazione alla necessita' di |Autorizzazione di | |rafforzare le capacita' operative delle |spesa in favore del | |squadre del Corpo nazionale dei vigili del |Corpo nazionale dei | |fuoco per lo spegnimento degli incendi |vigili del fuoco per | |mediante nuove dotazioni tecnologiche, e' |aumentare la | |autorizzata, nell'ambito dell'azione |capacita' di risposta| |«Ammodernamento e potenziamento dei Vigili |negli scenari di | |del Fuoco» del programma «Prevenzione dal |incendio, mediante | |rischio e soccorso pubblico» della missione |dotazioni | |«Soccorso civile» dello stato di previsione |tecnologiche mirate. | |del Ministero dell'interno, la spesa di 3 | | |milioni di euro per l'anno 2023, di 4 milioni| | |di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di | | |euro per l'anno 2025. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |674. Allo scopo di consentire l'adeguamento |Fondo per | |in termini tecnologici e di sicurezza del |l'adeguamento in | |sistema di allarme pubblico previsto |termini tecnologici e| |dall'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del |di sicurezza del | |codice delle comunicazioni elettroniche, di |sistema di allarme | |cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.|IT-alert. | |259, e' istituito nello stato di previsione | | |del Ministero dell'economia e delle finanze | | |un fondo, con una dotazione di 5 milioni di | | |euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per| | |il successivo trasferimento nel bilancio | | |autonomo della Presidenza del Consiglio dei | | |ministri - Dipartimento della protezione | | |civile. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |675. Al fine di fare fronte alla carenza di |Fondo destinato alla | |alloggi di servizio da destinare al personale|costruzione ovvero | |del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' |alla ristrutturazione| |istituito, nello stato di previsione del |di immobili demaniali| |Ministero dell'interno, un fondo con la |per le esigenze del | |dotazione di 1 milione di euro per ciascuno |Corpo nazionale dei | |degli anni 2023, 2024 e 2025, per la |vigili del fuoco. | |costruzione o per la ristrutturazione | | |funzionale, strutturale, energetica e | | |igienico-sanitaria di immobili demaniali | | |assegnati o da assegnare in uso governativo | | |al Dipartimento dei vigili del fuoco, del | | |soccorso pubblico e della difesa civile del | | |Ministero dell'interno, per le esigenze del | | |medesimo Corpo. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |676. Al fine di potenziare ulteriormente gli |Rifinanziamento della| |interventi in materia di sicurezza urbana per|autorizzazione di | |la realizzazione degli obiettivi di cui |spesa destinata ad | |all'articolo 5, comma 2, lettera a), del |interventi in materia| |decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, |di sicurezza urbana. | |convertito, con modificazioni, dalla legge 18| | |aprile 2017, n. 48, con riferimento | | |all'installazione, da parte dei comuni, di | | |sistemi di videosorveglianza, | | |l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo| | |5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. | | |14 del 2017 e' incrementata di 15 milioni di | | |euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e | | |2025. | | +---------------------------------------------+ | |677. Con decreto del Ministro dell'interno, | | |di concerto con il Ministro dell'economia e | | |delle finanze, da adottare entro il 31 marzo | | |di ciascun anno di riferimento, sono definite| | |le modalita' di presentazione delle richieste| | |da parte dei comuni interessati nonche' i | | |criteri di ripartizione delle risorse di cui | | |al comma 676. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |678. Al fine di assicurare la piu' efficace |Ampliamento e | |esecuzione dei decreti di espulsione dello |rifinanziamento della| |straniero, il Ministero dell'interno e' |rete dei centri di | |autorizzato ad ampliare la rete dei centri di|permanenza per il | |permanenza per i rimpatri previsti |rimpatrio. | |dall'articolo 14, comma 1, del testo unico | | |delle disposizioni concernenti la disciplina | | |dell'immigrazione e norme sulla condizione | | |dello straniero, di cui al decreto | | |legislativo 25 luglio 1998, n. 286. | | +---------------------------------------------+ | |679. Ai fini di cui al comma 678, le risorse | | |iscritte nello stato di previsione del | | |Ministero dell'interno relative alle spese | | |per la costruzione, l'acquisizione, il | | |completamento, l'adeguamento e la | | |ristrutturazione di immobili e infrastrutture| | |destinati a centri di trattenimento e di | | |accoglienza sono incrementate di 5.397.360 | | |euro per l'anno 2023, di 14.392.960 euro per | | |l'anno 2024 e di 16.192.080 euro per l'anno | | |2025. Per le ulteriori spese di gestione | | |derivanti dall'applicazione del comma 678, le| | |risorse iscritte nello stato di previsione | | |del Ministero dell'interno relative alle | | |spese per l'attivazione, la locazione, la | | |gestione dei centri di trattenimento e di | | |accoglienza sono incrementate di 260.544 euro| | |per l'anno 2023, di 1.730.352 euro per l'anno| | |2024 e di 4.072.643 euro per l'anno 2025. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |680. In considerazione delle eccezionali |Proroga dei contratti| |esigenze di accoglienza determinatesi per |di lavoro interinale | |l'ingente afflusso di richiedenti asilo nel |in corso al fine di | |territorio nazionale durante l'anno 2022 e |assicurare la | |per il perdurare della crisi internazionale |funzionalita' delle | |connessa al conflitto bellico in atto in |Questure, delle | |Ucraina, al fine di assicurare la |Commissioni e Sezioni| |funzionalita' delle questure, delle |territoriali per il | |commissioni e delle sezioni territoriali per |riconoscimento della | |il riconoscimento della protezione |protezione | |internazionale e della Commissione nazionale |internazionale e | |per il diritto di asilo, il Ministero |della Commissione | |dell'interno e' autorizzato a prorogare, fino|Nazionale per il | |al 27 marzo 2023, anche in deroga |diritto di Asilo. | |all'articolo 106 del codice dei contratti | | |pubblici, di cui al decreto legislativo 18 | | |aprile 2016, n. 50, i contratti di | | |prestazione di lavoro a termine stipulati in | | |base all'articolo 33, comma 1, del | | |decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 20| | |maggio 2022, n. 51, e all'articolo 1 | | |dell'ordinanza del Capo del Dipartimento | | |della protezione civile n. 883 del 31 marzo | | |2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. | | |82 del 7 aprile 2022. | | +---------------------------------------------+ | |681. Agli oneri derivanti dal comma 680, pari| | |a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023, si | | |provvede a valere sulle risorse iscritte a | | |legislazione vigente nello stato di | | |previsione del Ministero dell'interno per le | | |finalita' di cui al medesimo comma 680. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |682. Al fine di fronteggiare le esigenze di |Risorse da destinare | |servizio del Corpo nazionale dei vigili del |al Corpo nazionale | |fuoco ai fini del potenziamento e |dei vigili del fuoco | |dell'aggiornamento del sistema di risposta |per aumentarne la | |alle emergenze derivanti dalla presenza di |capacita' di risposta| |agenti di tipo nucleare, biologico, chimico e|ad emergenze dovute | |radiologico, e' autorizzata, nell'ambito |al rischio nucleare, | |dell'azione «Prevenzione e contrasto dei |biologico, chimico, | |rischi non convenzionali e funzionamento |radiologico. | |della rete nazionale per il rilevamento della| | |ricaduta radioattiva» del programma | | |«Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico»| | |della missione «Soccorso civile» dello stato | | |di previsione del Ministero dell'interno, la | | |spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, | | |di 7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 | | |milioni di euro per l'anno 2025. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |683. Per consentire una piu' rapida |Autorizzazione al | |definizione delle procedure di cui agli |Ministero | |articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 |dell'interno ad | |giugno 2022, n. 73, convertito, con |utilizzare per l'anno| |modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. |2023, tramite agenzie| |122, e delle procedure di cui all'articolo |interinali, | |103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |prestazioni di lavoro| |convertito, con modificazioni, dalla legge 17|a contratto a termine| |luglio 2020, n. 77, il Ministero dell'interno|per la gestione delle| |e' autorizzato a utilizzare per l'anno 2023, |pratiche di | |tramite una o piu' agenzie di |regolarizzazione dei | |somministrazione di lavoro, prestazioni di |lavoratori stranieri.| |lavoro a contratto a termine, in deroga ai | | |limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del | | |decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 30| | |luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di | | |spesa di 37.259.690 euro, da ripartire tra le| | |sedi di servizio interessate dalle menzionate| | |procedure, anche in deroga agli articoli 32, | | |36, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti| | |pubblici, di cui al decreto legislativo 18 | | |aprile 2016, n. 50. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |684. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,|Modifica della | |convertito, con modificazioni, dalla legge 31|disciplina per le | |luglio 2005, n. 155, sono apportate le |modalita' di | |seguenti modificazioni: |svolgimento delle | | a) all'articolo 4: |operazioni di | | 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:|intercettazione e | | «1. Il Presidente del Consiglio dei |tracciamento | |ministri ministri puo' delegare i direttori |effettuabili da parte| |dei servizi di informazione per la sicurezza |dei servizi di | |di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3|informazione per la | |agosto 2007, n. 124, a richiedere |sicurezza. | |l'autorizzazione all'intercettazione di | | |comunicazioni o conversazioni, anche per via | | |telematica, nonche' all'intercettazione di | | |comunicazioni o conversazioni tra presenti, | | |anche se queste avvengono nei luoghi indicati| | |dall'articolo 614 del codice penale, quando | | |siano ritenute indispensabili per | | |l'espletamento delle attivita' loro demandate| | |dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto | | |2007, n. 124»; | | | 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:| | | «2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' | | |richiesta al procuratore generale presso la | | |corte di appello di Roma. Si applicano le | | |disposizioni dell'articolo 4-bis»; | | | b) dopo l'articolo 4 e' inserito il | | |seguente: | | | «Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di | | |intercettazioni preventive dei servizi di | | |informazione per la sicurezza) - 1. Le | | |attivita' di cui al comma 1 dell'articolo 4 | | |sono autorizzate con decreto motivato, quando| | |risultano sussistenti le condizioni di cui al| | |medesimo comma l, per la durata massima di | | |quaranta giorni, prorogabile per periodi | | |successivi di venti giorni. L'autorizzazione | | |alla prosecuzione delle operazioni e' data | | |con decreto motivato nel quale sono indicate | | |le ragioni che rendono necessaria la proroga.| | | 2. Delle operazioni di ascolto svolte e dei| | |contenuti intercettati e' redatto verbale | | |sintetico che, unitamente ai supporti mobili | | |eventualmente utilizzati o, comunque, ai | | |contenuti intercettati, e' depositato presso | | |il procuratore generale presso la corte di | | |appello di Roma entro trenta giorni dal | | |termine delle stesse, anche con modalita' | | |informatiche da individuare con decreto del | | |Presidente del Consiglio dei ministri. Il | | |procuratore generale, verificata la | | |conformita' delle attivita' compiute | | |all'autorizzazione, dispone l'immediata | | |distruzione dei verbali, dei contenuti | | |intercettati, degli eventuali supporti mobili| | |utilizzati e di ogni eventuale copia, anche | | |informatica, totale o parziale, dei | | |contenuti. Su richiesta motivata dei | | |direttori dei servizi di informazione per la | | |sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, | | |della legge 3 agosto 2007, n. 124, | | |comprovante particolari esigenze di natura | | |tecnica e operativa, il procuratore generale | | |puo' autorizzare il differimento del deposito| | |dei verbali, dei contenuti intercettati e dei| | |supporti afferenti alle attivita' svolte per | | |un periodo non superiore a sei mesi. | | | 3. A conclusione delle operazioni, decorso | | |il termine per l'adempimento degli obblighi | | |di comunicazione da parte del Presidente del | | |Consiglio dei ministri al Comitato | | |parlamentare per la sicurezza della | | |Repubblica di cui all'articolo 33, comma 4, | | |della legge 3 agosto 2007, n. 124, il | | |procuratore generale presso la corte di | | |appello di Roma dispone la distruzione della | | |documentazione anche da esso stesso detenuta,| | |con eccezione dei decreti emanati, relativa | | |alle richieste di autorizzazione di cui al | | |comma 1 del presente articolo, recante | | |contenuti, anche espressi in forma sintetica | | |e discorsiva, delle intercettazioni. | | | 4. Per l'espletamento delle attivita' | | |demandate ai servizi di informazione per la | | |sicurezza della Repubblica, con le modalita' | | |di cui al comma 1 dell'articolo 4, il | | |procuratore generale presso la corte di | | |appello di Roma autorizza il tracciamento | | |delle comunicazioni telefoniche e | | |telematiche, nonche' l'acquisizione dei dati | | |esterni relativi alle comunicazioni | | |telefoniche e telematiche intercorse e | | |l'acquisizione di ogni altra informazione | | |utile in possesso dei soggetti di cui ai | | |commi 1 e 3 dell'articolo 57 del codice delle| | |comunicazioni elettroniche, di cui al decreto| | |legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I dati | | |sono distrutti entro sei mesi | | |dall'acquisizione e i relativi verbali sono | | |trasmessi al procuratore generale. Il | | |procuratore generale puo' comunque | | |autorizzare la conservazione dei dati per un | | |periodo non superiore a ventiquattro mesi. | | | 5. Gli elementi acquisiti attraverso le | | |attivita' di cui al presente articolo per lo | | |sviluppo della ricerca informativa non | | |possono essere utilizzati nel procedimento | | |penale. In ogni caso, le attivita' di | | |intercettazione di cui ai commi da 1 a 4 e le| | |notizie acquisite a seguito delle attivita' | | |medesime non possono essere menzionate in | | |atti di indagine ne' costituire oggetto di | | |deposizione ne' essere altrimenti divulgate. | | | 6. Le spese relative alle attivita' di cui | | |ai commi 1 e 4 sono imputate all'apposito | | |programma di spesa iscritto nello stato di | | |previsione della spesa del Ministero | | |dell'economia e delle finanze, nell'ambito | | |degli stanziamenti previsti a legislazione | | |vigente. Con decreto del Presidente del | | |Consiglio dei ministri, ai sensi | | |dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 | | |agosto 2007, n. 124, sono disciplinati il | | |ristoro dei costi sostenuti e le modalita' di| | |pagamento anche in forma di canone annuo | | |forfetario, senza nuovi o maggiori oneri per | | |la finanza pubblica». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |685. Al fine di incrementare il riciclaggio |Rifinanziamento del | |delle plastiche miste e degli scarti non |credito d'imposta per| |pericolosi dei processi di produzione |l'acquisto di | |industriale e della lavorazione di selezione |materiali riciclati | |e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in |provenienti dalla | |alternativa all'avvio al recupero energetico,|raccolta | |nonche' al fine di ridurre l'impatto |differenziata. | |ambientale degli imballaggi e il livello di | | |rifiuti non riciclabili derivanti da | | |materiali da imballaggio, ai fini del | | |riconoscimento del credito d'imposta di cui | | |all'articolo 1, comma 73, della legge 30 | | |dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la | | |spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, | | |per assicurare il soddisfacimento delle | | |istanze presentate ai sensi del decreto del | | |Ministro della transizione ecologica 14 | | |dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta | | |Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |686. Per le medesime finalita' di cui al |Riconoscimento e | |comma 685, a tutte le imprese che acquistano |condizioni di | |prodotti realizzati con materiali provenienti|utilizzo di un | |dalla raccolta differenziata degli imballaggi|ulteriore credito | |in plastica ovvero che acquistano imballaggi |d'imposta per gli | |biodegradabili e compostabili secondo la |acquisti di prodotti | |normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla |realizzati con | |raccolta differenziata della carta, |materiali provenienti| |dell'alluminio e del vetro e' riconosciuto, |dalla raccolta | |per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un |differenziata degli | |credito d'imposta nella misura del 36 per |imballaggi in | |cento delle spese sostenute e documentate per|plastica o di | |i predetti acquisti. |imballaggi | | |biodegradabili e | | |compostabili o | | |derivati dalla | | |raccolta | | |differenziata della | | |carta e | | |dell'alluminio. | +---------------------------------------------+ | |687. Il credito d'imposta di cui al comma 686| | |e' riconosciuto fino a un importo massimo | | |annuale di 20.000 euro per ciascun | | |beneficiario, nel limite massimo complessivo | | |di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno | | |degli anni 2024 e 2025. | | +---------------------------------------------+ | |688. Il credito d'imposta di cui al comma 686| | |e' indicato nella dichiarazione dei redditi | | |relativa al periodo d'imposta di | | |riconoscimento del credito. Esso non concorre| | |alla formazione del reddito ne' della base | | |imponibile dell'imposta regionale sulle | | |attivita' produttive e non rileva ai fini del| | |rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma| | |5, del testo unico delle imposte sui redditi,| | |di cui al decreto del Presidente della | | |Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il | | |credito d'imposta e' utilizzabile | | |esclusivamente in compensazione ai sensi | | |dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 | | |luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al | | |limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 | | |della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il | | |credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere| | |dal 1° gennaio del periodo d'imposta | | |successivo a quello in cui sono stati | | |effettuati gli acquisti dei prodotti di cui | | |al comma 686. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |689. Ai fini della fruizione del credito |Modalita' di | |d'imposta di cui al comma 686, il modello F24|trasmissione | |e' presentato esclusivamente attraverso i |regolazione | |servizi telematici messi a disposizione |finanziaria delle | |dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto |compensazioni | |dell'operazione di versamento. I fondi |relative al credito | |occorrenti per la regolazione contabile delle|d'imposta introdotto | |compensazioni esercitate ai sensi del |in materia di | |presente comma sono stanziati su apposito |raccolta | |capitolo di spesa dello stato di previsione |differenziata. | |del Ministero dell'ambiente e della sicurezza| | |energetica, per il successivo trasferimento | | |alla contabilita' speciale «Agenzia delle | | |entrate - Fondi di bilancio». | | +---------------------------------------------+---------------------+ |690. Con decreto del Ministro dell'ambiente e|Disciplina della | |della sicurezza energetica, di concerto con |definizione dei | |il Ministro delle imprese e del made in Italy|requisiti tecnici, | |e con il Ministro dell'economia e delle |criteri e modalita' | |finanze, da adottare entro centoventi giorni |di applicazione e di | |dalla data di entrata in vigore della |fruizione del credito| |presente legge, sono definiti i requisiti |d'imposta introdotto | |tecnici e le certificazioni idonee ad |in materia di | |attestare la natura ecosostenibile dei |raccolta | |prodotti e degli imballaggi secondo la |differenziata. | |vigente normativa dell'Unione europea e | | |nazionale e in coerenza con gli obiettivi di | | |riciclaggio di materiali da imballaggio | | |previsti dall'allegato E alla parte quarta | | |del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. | | |152, nonche' i criteri e le modalita' di | | |applicazione e di fruizione del credito | | |d'imposta di cui al comma 686, anche al fine | | |di assicurare il rispetto dei limiti di spesa| | |di cui al comma 687. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |691. Al fine di contenere la produzione di |Rifinanziamento del | |rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di |Programma | |eco-compattatori, il fondo denominato |sperimentale | |«Programma sperimentale Mangiaplastica», |Mangiaplastica. | |istituito nello stato di previsione del | | |Ministero dell'ambiente e della sicurezza | | |energetica dall'articolo 4-quinquies, comma | | |1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,| | |convertito, con modificazioni, dalla legge 12| | |dicembre 2019, n. 141, e' incrementato di 6 | | |milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 | | |milioni di euro per l'anno 2024. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |692. Al fine di garantire la dotazione |Finanziamenti per | |finanziaria necessaria per la realizzazione |interventi in materia| |degli interventi sui sistemi fognari e |di acque reflue | |depurativi volti a dare esecuzione alle |oggetto delle | |sentenze di condanna emesse dalla Corte di |sentenze di condanna | |giustizia dell'Unione europea nei confronti |della Corte di | |dello Stato italiano in relazione al |giustizia dell'Unione| |trattamento delle acque reflue urbane, e' |europea. | |autorizzata la spesa di 10 milioni di euro | | |per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per | | |l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno| | |2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 | | |a favore del Commissario unico di cui | | |all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre | | |2016, n. 243, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. | | +---------------------------------------------+ | |693. Le risorse finanziarie iscritte anche in| | |conto residui nello stato di previsione del | | |Ministero dell'ambiente e della sicurezza | | |energetica negli esercizi finanziari dal 2020| | |al 2023 destinate, a qualsiasi titolo, al | | |completamento di adeguati sistemi di reti | | |fognarie e al trattamento delle acque reflue,| | |da destinare alle regioni Sicilia, Campania e| | |Calabria oggetto delle sentenze di condanna | | |emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione | | |europea nei confronti dello Stato italiano in| | |relazione al trattamento delle acque reflue | | |urbane, sono trasferite dal Ministero | | |dell'ambiente e della sicurezza energetica | | |sulla contabilita' speciale n. 6056 intestata| | |al Commissario unico per la realizzazione | | |degli interventi di collettamento, fognatura | | |e depurazione delle acque reflue di cui | | |all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre | | |2016, n. 243, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il | | |Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, | | |trasmette al Ministero dell'ambiente e della | | |sicurezza energetica e al Dipartimento della | | |Ragioneria generale dello Stato un documento | | |relativo alla ricognizione degli interventi | | |realizzati con indicazione dei costi, delle | | |fonti finanziarie e dei codici unici di | | |progetto, provvedendo all'allineamento delle | | |informazioni contenute nel sistema di cui al | | |decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.| | +---------------------------------------------+---------------------+ |694. Per gli interventi di progettazione ed |Autorizzazione di | |esecuzione della campagna di sondaggi |spesa per interventi | |geognostici, volta ad individuare con |di bonifica nell'area| |precisione l'estensione e la profondita' |Nord della citta' di | |delle sostanze inquinanti presenti nelle aree|Trento. | |ferroviarie comprese tra i siti di interesse | | |nazionale «ex SLOI ed ex Carbochimica» e | | |interessate dalla realizzazione della | | |circonvallazione ferroviaria di Trento, | | |inquinate da piombo, piombo tetraetile, | | |idrocarburi policiclici aromatici e altri | | |inquinanti, e' autorizzata la spesa di 1 | | |milione di euro per ciascuno degli anni 2023 | | |e 2024. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |695. Al fine di consentire la programmazione |Fondo per il | |e il finanziamento di interventi per la |contrasto al consumo | |rinaturalizzazione di suoli degradati o in |di suolo. | |via di degrado in ambito urbano e periurbano,| | |e' istituito, nello stato di previsione del | | |Ministero dell'ambiente e della sicurezza | | |energetica, il Fondo per il contrasto del | | |consumo di suolo, con la dotazione di 10 | | |milioni di euro per l'anno 2023, di 20 | | |milioni di euro per l'anno 2024, di 30 | | |milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 | | |milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 | | |e 2027. | | +---------------------------------------------+ | |696. Con decreto del Ministro dell'ambiente e| | |della sicurezza energetica, di concerto con | | |il Ministro delle infrastrutture e dei | | |trasporti e con il Ministro dell'economia e | | |delle finanze, sono definiti i criteri per il| | |riparto del fondo di cui al comma 695 a | | |favore delle regioni e delle province | | |autonome di Trento e di Bolzano, le modalita'| | |di monitoraggio attraverso i sistemi | | |informativi del Dipartimento della Ragioneria| | |generale dello Stato e quelli a essi | | |collegati e le modalita' di revoca delle | | |risorse. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |697. Per sostenere gli interventi per spese |Assegnazione alla | |in conto capitale della regione Calabria |Regione Calabria di | |volti a prevenire e a mitigare il rischio |risorse per | |idrogeologico e idraulico al fine del |interventi di | |contenimento dei danni causati dai connessi |prevenzione e | |fenomeni nonche' per le finalita' di cui al |mitigazione del | |decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, |rischio idrogeologico| |convertito, con modificazioni, dalla legge 19|e idraulico | |luglio 1993, n. 236, e' disposta in favore | | |della regione Calabria l'assegnazione di 50 | | |milioni di euro per l'anno 2023, di 100 | | |milioni di euro per l'anno 2024, di 170 | | |milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 | | |milioni di euro per l'anno 2026 a valere | | |sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la | | |coesione, programmazione 2021-2027. Tale | | |assegnazione e' considerata nell'ambito della| | |programmazione complessiva delle risorse del | | |Fondo per lo sviluppo e la coesione, | | |programmazione 2021-2027, ed e' compresa nel | | |Piano sviluppo e coesione della regione | | |Calabria. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |698. Al fine di consentire alle Autorita' di |Assegnazione alle | |bacino distrettuali delle Alpi orientali, del|autorita' di bacino | |fiume Po, dell'Appennino settentrionale, |distrettuali di uno | |dell'Appennino centrale, dell'Appennino |stanziamento | |meridionale, della Sardegna e della Sicilia |complessivo a regime.| |di far fronte ai compiti straordinari | | |previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del| | |decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, | | |anche nel mutato quadro climatico e | | |territoriale, provvedendo altresi' | | |all'implementazione e all'estensione | | |all'intero distretto dei servizi informativi | | |e applicativi per il monitoraggio e la | | |previsione ambientale, per la gestione delle | | |risorse idriche, ivi compresi gli eventi | | |climatici estremi, e valutando gli impatti | | |osservati, simulati e attesi anche in | | |condizioni di cambiamento climatico e uso del| | |suolo, nonche' ad integrazione delle risorse | | |economiche programmate per le spese correnti,| | |e' assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni| | |di euro a decorrere dall'anno 2023, cosi' | | |ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorita' | | |di bacino distrettuale delle Alpi orientali, | | |2,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino | | |distrettuale del fiume Po, 2,5 milioni di | | |euro all'Autorita' di bacino distrettuale | | |dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di| | |euro all'Autorita' di bacino distrettuale | | |dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro | | |all'Autorita' di bacino distrettuale | | |dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro| | |all'Autorita' di bacino distrettuale della | | |Sardegna, 1 milione di euro all'Autorita' di | | |bacino distrettuale della Sicilia. | | +---------------------------------------------+ | |699. Alla copertura parziale degli oneri di | | |cui al comma 698, pari a 14,5 milioni di euro| | |annui a decorrere dall'anno 2023, si | | |provvede, quanto a 9 milioni di euro, | | |mediante corrispondente riduzione | | |dell'autorizzazione di spesa di cui | | |all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge | | |27 dicembre 2017, n. 205. | | +---------------------------------------------+---------------------+ |700. Dopo il comma 607 dell'articolo 1 della |Riserva del 20% delle| |legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' inserito |risorse del Fondo | |il seguente: |assunzioni pubbliche | |«607-bis. Al fine di rafforzare la tutela del|amministrazioni per | |territorio e la gestione delle acque, per |le assunzioni presso | |mitigare gli effetti del dissesto |le autorita' di | |idrogeologico e del cambiamento climatico, il|bacino distrettuali. | |20 per cento delle somme di cui al comma 607 | | |e' riservato all'assunzione di personale a | | |tempo indeterminato presso le autorita' di | | |bacino distrettuali di cui all'articolo 63 | | |del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. | | |152». | | +---------------------------------------------+---------------------+