art. 1 (commi 601-700)
 
 
    
+---------------------------------------------+---------------------+
|601.  Ai fini delle disposizioni di cui ai   |                     |
|commi da 595 a 599 si applica la definizione |                     |
|di impresa unica ai sensi del regolamento    |                     |
|(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18  |                     |
|dicembre 2013, relativo all'applicazione     |                     |
|degli articoli 107 e 108 del Trattato sul    |                     |
|funzionamento dell'Unione europea agli aiuti |                     |
|«de minimis», del regolamento (UE) n.        |                     |
|1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre |                     |
|2013, relativo all'applicazione degli        |                     |
|articoli 107 e 108 del Trattato sul          |                     |
|funzionamento dell'Unione europea agli aiuti |                     |
|«de minimis» nel settore agricolo, e del     |                     |
|regolamento (UE) n. 717/2014 della           |                     |
|Commissione, del 27 giugno 2014, relativo    |                     |
|all'applicazione degli articoli 107 e 108 del|                     |
|Trattato sul funzionamento dell'Unione       |                     |
|europea agli aiuti «de minimis» nel settore  |                     |
|della pesca e dell'acquacoltura.             |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|602. Il presente comma e i commi da 595 a 601|                     |
|entrano in vigore il giorno stesso della     |                     |
|pubblicazione della presente legge nella     |                     |
|Gazzetta Ufficiale.                          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|603. Al fine di favorire il miglioramento    |Fondo destinato a    |
|della competitivita' dei lavoratori del      |favorire il          |
|comparto del turismo nonche' di agevolare    |miglioramento della  |
|l'inserimento di alti professionisti del     |competitivita' dei   |
|settore nel mercato del lavoro, nello stato  |lavoratori del       |
|di previsione del Ministero del turismo e'   |comparto del turismo.|
|istituito un fondo da ripartire, denominato  |                     |
|«Fondo per accrescere il livello             |                     |
|professionale nel turismo», con una dotazione|                     |
|pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a |                     |
|8 milioni di euro per ciascuno degli anni    |                     |
|2024 e 2025.                                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|604. Le risorse del Fondo di cui al comma 603|                     |
|sono destinate alle seguenti finalita':      |                     |
|  a) riqualificazione del personale gia'     |                     |
|occupato nel settore e formazione di nuove   |                     |
|figure professionali anche attraverso        |                     |
|percorsi formativi e scuole di eccellenza,   |                     |
|corsi di alta formazione e specializzazione, |                     |
|volti a formare figure professionali dotate  |                     |
|di una preparazione di livello internazionale|                     |
|nel settore turistico e dei servizi del      |                     |
|turismo, della ristorazione e della          |                     |
|conoscenza dei prodotti alimentari e         |                     |
|vitivinicoli della tradizione e della cultura|                     |
|italiane;                                    |                     |
|  b) iniziative per il rafforzamento delle   |                     |
|competenze degli operatori del settore       |                     |
|attraverso cicli di aggiornamento continuo;  |                     |
|  c) iniziative a supporto dell'inserimento  |                     |
|nel mercato del lavoro;                      |                     |
|  d) iniziative per favorire l'ampliamento   |                     |
|dei bacini di offerta di lavoro.             |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|605. Con uno o piu' decreti del Ministro del |                     |
|turismo, da adottare entro sessanta giorni   |                     |
|dalla data di entrata in vigore della        |                     |
|presente legge, sono stabilite le modalita'  |                     |
|di ripartizione e di assegnazione delle      |                     |
|risorse del Fondo di cui al comma 603.       |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|606. Il Ministro dell'economia e delle       |                     |
|finanze e' autorizzato ad apportare, con     |                     |
|propri decreti, le occorrenti variazioni di  |                     |
|bilancio.                                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|607. E' istituito, nello stato di previsione |Fondo Piccoli Comuni |
|del Ministero del turismo, il Fondo per i    |a vocazione          |
|piccoli comuni a vocazione turistica, con una|turistica.           |
|dotazione di 10 milioni di euro per l'anno   |                     |
|2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno    |                     |
|degli anni 2024 e 2025.                      |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|608. Il Fondo di cui al comma 607 e'         |                     |
|destinato a finanziare progetti di           |                     |
|valorizzazione dei comuni con popolazione    |                     |
|inferiore a 5.000 abitanti, classificati     |                     |
|dall'Istituto nazionale di statistica come   |                     |
|comuni a vocazione turistica, al fine di     |                     |
|incentivare interventi innovativi di         |                     |
|accessibilita', mobilita', rigenerazione     |                     |
|urbana e sostenibilita' ambientale.          |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|609. Con decreto del Ministro del turismo, da|                     |
|adottare entro sessanta giorni dalla data di |                     |
|entrata in vigore della presente legge, di   |                     |
|concerto con il Ministro dell'economia e     |                     |
|delle finanze, previa intesa in sede di      |                     |
|Conferenza unificata di cui all'articolo 8   |                     |
|del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.   |                     |
|281, sono definite le modalita' di attuazione|                     |
|dei commi 607 e 608.                         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|610. Il fondo di cui all'articolo 1, comma   |Rifinanziamento del  |
|963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'|fondo per i «cammini»|
|incrementato di 0,5 milioni di euro per      |religiosi.           |
|ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|611. Al fine di potenziare gli interventi    |Fondo per il turismo |
|finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e|sostenibile,         |
|del turismo sostenibile, che mirino a        |finalizzato ad       |
|minimizzare gli impatti economici, ambientali|attenuare il         |
|e sociali generando contemporaneamente       |sovraffollamento     |
|reddito, occupazione e conservazione degli   |turistico, a creare  |
|ecosistemi locali, nello stato di previsione |itinerari turistici  |
|del Ministero del turismo e' istituito il    |innovativi e a       |
|Fondo per il turismo sostenibile, con una    |destagionalizzare    |
|dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno|alcune mete.         |
|2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno     |                     |
|degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo |                     |
|di cui al primo periodo sono destinate alle  |                     |
|seguenti finalita':                          |                     |
|  a) rafforzare le grandi destinazioni       |                     |
|culturali attraverso la promozione di forme  |                     |
|di turismo sostenibile, l'attenuazione del   |                     |
|sovraffollamento turistico, la creazione di  |                     |
|itinerari turistici innovativi e la          |                     |
|destagionalizzazione del turismo;            |                     |
|  b) favorire la transizione ecologica nel   |                     |
|turismo, con azioni di promozione del turismo|                     |
|intermodale secondo le strategie di riduzione|                     |
|delle emissioni per il turismo;              |                     |
|  c) sostenere le strutture ricettive e le   |                     |
|imprese turistiche nelle attivita' utili al  |                     |
|conseguimento di certificazioni di           |                     |
|sostenibilita'.                              |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|612. Con uno o piu' decreti del Ministro del |                     |
|turismo, da adottare entro sessanta giorni   |                     |
|dalla data di entrata in vigore della        |                     |
|presente legge, sono stabilite le modalita'  |                     |
|di ripartizione e di assegnazione delle      |                     |
|risorse del Fondo di cui al comma 611.       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|613. Il Fondo unico a sostegno del           |Fondo unico a        |
|potenziamento del movimento sportivo         |sostegno del         |
|italiano, di cui all'articolo 1, comma 369,  |movimento sportivo   |
|della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'     |italiano, destinato a|
|incrementato di 2 milioni di euro a decorrere|sostenere la         |
|dall'anno 2023, di cui 1 milione di euro e'  |maternita' delle     |
|destinato a sostenere la maternita' delle    |atlete non           |
|atlete non professioniste.                   |professioniste.      |
+---------------------------------------------+---------------------+
|614. La disciplina del credito d'imposta per |Credito d'imposta per|
|le erogazioni liberali per interventi di     |le erogazioni        |
|manutenzione e restauro di impianti sportivi |liberali per         |
|pubblici e per la realizzazione di nuove     |interventi di        |
|strutture sportive pubbliche, di cui         |manutenzione e       |
|all'articolo 1, commi da 621 a 626, della    |restauro di impianti |
|legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica,  |sportivi pubblici e  |
|limitatamente ai soggetti titolari di reddito|per la realizzazione |
|d'impresa, anche per l'anno 2023, nel limite |di nuove strutture   |
|complessivo di 15 milioni di euro e secondo  |sportive pubbliche.  |
|le modalita' di cui al comma 623             |                     |
|dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del|                     |
|2018. Per l'attuazione delle disposizioni di |                     |
|cui al presente comma si applicano, in quanto|                     |
|compatibili, le disposizioni del decreto del |                     |
|Presidente del Consiglio dei ministri 30     |                     |
|aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta       |                     |
|Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|615. All'articolo 9, comma 1, del            |Applicazione anche   |
|decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,         |con riferimento agli |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28|investimenti         |
|marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti|effettuati nel primo |
|modificazioni:                               |trimestre 2023 del   |
|  a) dopo le parole: «31 marzo 2022» sono    |credito d'imposta per|
|inserite le seguenti: «e per gli investimenti|gli investimenti     |
|effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo   |pubblicitari di      |
|2023. Per il primo trimestre 2023 il         |societa' e           |
|contributo riconosciuto, sotto forma di      |associazioni sportive|
|credito d'imposta, non puo' essere comunque  |che investono nei    |
|superiore a 10.000 euro»;                    |settori giovanili e  |
|  b) dopo le parole: «primo trimestre 2022»  |rispettano           |
|sono inserite le seguenti: «e a 35 milioni di|determinati limiti   |
|euro per il primo trimestre 2023».           |dimensionali.        |
+---------------------------------------------+---------------------+
|616. All'articolo 7, comma 1, del            |Fondo unico a        |
|decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,     |sostegno del         |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|potenziamento del    |
|novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «60   |movimento sportivo   |
|milioni di euro per il 2022» sono inserite le|italiano.            |
|seguenti: «e di 25 milioni di euro per l'anno|                     |
|2023».                                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|617. L'autorizzazione di spesa di cui        |Fondo Sport e        |
|all'articolo 1, comma 362, della legge 27    |periferie.           |
|dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 50 |                     |
|milioni di euro per ciascuno degli anni dal  |                     |
|2023 al 2026.                                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|618. Al fine di contribuire al perseguimento |Fondo speciale per la|
|degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel  |concessione di       |
|quadro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo      |contributi in conto  |
|sostenibile, adottata dall'Assemblea generale|interessi sui        |
|delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in |finanziamenti        |
|ambito economico, sociale e ambientale,      |all'impiantistica    |
|favorendo la crescita sostenibile e inclusiva|sportiva, costituito |
|e la transizione ecologica ed energetica del |presso l'Istituto per|
|settore dello sport, la dotazione del fondo  |il credito sportivo. |
|speciale di cui all'articolo 5 della legge 24|                     |
|dicembre 1957, n. 1295, e' incrementata di 50|                     |
|milioni di euro per ciascuno degli anni dal  |                     |
|2023 al 2026, di cui 10 milioni di euro per  |                     |
|l'anno 2023 per le finalita' di cui          |                     |
|all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge  |                     |
|1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con     |                     |
|modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, |                     |
|n. 222.                                      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|619. Al fine di assicurare la continuita'    |Disciplina della     |
|della promozione e del sostegno delle        |trasformazione       |
|attivita' di soggetti pubblici e privati     |dell'Istituto per il |
|nello sport e nella cultura, l'Istituto per  |credito sportivo in  |
|il credito sportivo, istituito con legge 24  |societa' per azioni. |
|dicembre 1957, n. 1295, opera nel settore del|                     |
|credito e, all'esito della procedura di cui  |                     |
|al comma 620, e' trasformato in societa' per |                     |
|azioni di diritto singolare, denominata      |                     |
|«Istituto per il credito sportivo e culturale|                     |
|Spa», che succede nei rapporti attivi e      |                     |
|passivi, nonche' nei diritti e negli obblighi|                     |
|dell'Istituto medesimo esistenti alla data di|
|efficacia della trasformazione.              |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|620. In deroga all'articolo 1, comma 3, della|                     |
|legge 30 luglio 1990, n. 218, la             |                     |
|trasformazione dell'Istituto per il credito  |                     |
|sportivo in societa' per azioni e' realizzata|                     |
|sulla base di un progetto deliberato dal     |                     |
|consiglio di amministrazione, ai sensi del   |                     |
|decreto di cui al comma 625, che definisce il|                     |
|programma e lo statuto della societa'        |                     |
|Istituto per il credito sportivo e culturale |                     |
|Spa. La trasformazione si attua con atto     |                     |
|pubblico, all'esito della procedura di       |                     |
|autorizzazione dell'autorita' di vigilanza   |                     |
|competente in materia creditizia e in        |                     |
|conformita' con la disciplina vigente.       |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|621. La societa' Istituto per il credito     |                     |
|sportivo e culturale Spa persegue una        |                     |
|missione di pubblico interesse esercitando   |                     |
|l'attivita' bancaria finalizzata allo        |                     |
|sviluppo e al sostegno dei settori dello     |                     |
|sport e della cultura, mediante la raccolta  |                     |
|del risparmio tra il pubblico sotto forma di |                     |
|depositi e in ogni altra forma, l'esercizio  |                     |
|del credito e di ogni altra attivita'        |                     |
|finanziaria nonche' la promozione, secondo   |                     |
|logiche e a condizioni di mercato, dello     |                     |
|sviluppo di attivita' finanziarie e di       |                     |
|investimento nei predetti settori, informando|                     |
|la propria attivita' alla responsabilita'    |                     |
|sociale e allo sviluppo sostenibile, in      |                     |
|favore di soggetti pubblici o privati. Per lo|                     |
|svolgimento delle attivita' di cui al        |                     |
|presente comma, la societa' Istituto per il  |                     |
|credito sportivo e culturale Spa puo'        |                     |
|compiere, nei limiti della disciplina        |                     |
|vigente, ogni operazione strumentale,        |                     |
|connessa e accessoria, anche per il tramite  |                     |
|di societa' controllate, comprese la         |                     |
|promozione e la gestione di fondi mobiliari e|                     |
|immobiliari nonche' le operazioni            |                     |
|commerciali, industriali, ipotecarie,        |                     |
|mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e|                     |
|passive.                                     |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|622. Le azioni della societa' Istituto per il|                     |
|credito sportivo e culturale Spa sono        |                     |
|attribuite al Ministero dell'economia e delle|                     |
|finanze e agli altri soggetti pubblici e     |                     |
|privati che partecipano al capitale          |                     |
|dell'Istituto per il credito sportivo,       |                     |
|proporzionalmente alla partecipazione        |                     |
|detenuta nel medesimo Istituto alla data di  |                     |
|efficacia della trasformazione. Il controllo |                     |
|della societa' Istituto per il credito       |                     |
|sportivo e culturale Spa e' riservato al     |                     |
|Ministero dell'economia e delle finanze e ai |                     |
|soggetti privati e' consentito soltanto, in  |                     |
|ogni caso, detenere quote complessivamente di|                     |
|minoranza del capitale della medesima        |                     |
|societa'.                                    |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|623. Alla societa' Istituto per il credito   |                     |
|sportivo e culturale Spa e' assegnata la     |                     |
|gestione a titolo gratuito dei fondi speciali|                     |
|previsti dall'articolo 5 della legge 24      |                     |
|dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 90,    |                     |
|comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n.   |                     |
|289, nonche' dall'articolo 184, comma 4, del |                     |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,         |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|                     |
|luglio 2020, n. 77. Con apposite convenzioni |                     |
|sono stabilite e disciplinate le specifiche  |                     |
|attivita' comprese nella gestione a titolo   |                     |
|gratuito dei citati fondi speciali.          |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|624. Per la gestione dei fondi speciali di   |                     |
|cui al comma 623, la societa' Istituto per il|                     |
|credito sportivo e culturale Spa istituisce  |                     |
|gestioni separate ai fini di governo         |                     |
|societario, amministrativi, contabili e      |                     |
|organizzativi, ispirate a criteri di         |                     |
|trasparenza. Al Ministero per lo sport e i   |                     |
|giovani e al Ministero della cultura spetta  |                     |
|il potere di indirizzo delle rispettive      |                     |
|gestioni separate di cui al presente comma.  |                     |
|Sino alla trasformazione, l'Istituto per il  |                     |
|credito sportivo continua a gestire i fondi  |                     |
|speciali di cui al comma 623 secondo le      |                     |
|modalita' vigenti alla data di entrata in    |                     |
|vigore della presente disposizione.          |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|625. Entro novanta giorni dalla data di      |                     |
|entrata in vigore della presente             |                     |
|disposizione, il Ministero per lo sport e i  |                     |
|giovani, con uno o piu' decreti di natura non|                     |
|regolamentare, da adottare di concerto con il|                     |
|Ministero dell'economia e delle finanze e con|                     |
|il Ministero della cultura, sentita la Banca |                     |
|d'Italia, stabilisce:                        |                     |
|  a) i principi di governo della societa'    |                     |
|Istituto per il credito sportivo e culturale |                     |
|Spa concernenti la composizione e la nomina  |                     |
|degli organi di amministrazione e controllo  |                     |
|in coerenza con le finalita' istituzionali e |                     |
|l'assetto proprietario, la destinazione      |                     |
|dell'utile di esercizio e le modalita' per   |                     |
|garantire la vigilanza sull'attivita' da     |                     |
|parte delle Autorita' competenti;            |                     |
|  b) i criteri di governo societario,        |                     |
|amministrativi, contabili e organizzativi per|                     |
|la gestione dei fondi speciali di cui al     |                     |
|comma 623;                                   |                     |
|  c) lo schema dell'atto costitutivo e del   |                     |
|nuovo statuto della societa' Istituto per il |                     |
|credito sportivo e culturale Spa, comprese le|                     |
|procedure per le loro successive modifiche;  |                     |
|  d) le modalita' e i criteri di nomina e di |                     |
|insediamento degli organi sociali della      |                     |
|societa' Istituto per il credito sportivo e  |                     |
|culturale Spa e degli organi di gestione e   |                     |
|controllo dei fondi speciali di cui al comma |                     |
|623. La nomina dei componenti degli organi   |                     |
|sociali e' deliberata a norma del codice     |                     |
|civile e secondo le previsioni contenute     |                     |
|nello statuto sociale;                       |                     |
|  e) gli strumenti di raccolta e le eventuali|                     |
|tipologie di operazioni di credito previste  |                     |
|ai sensi del comma 621 con riferimento alle  |                     |
|quali potranno essere disposti interventi di |                     |
|sostegno pubblico.                           |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|626. Alla societa' Istituto per il credito   |                     |
|sportivo e culturale Spa si applicano le     |                     |
|disposizioni del testo unico delle leggi in  |                     |
|materia bancaria e creditizia, di cui al     |                     |
|decreto legislativo 1° settembre 1993, n.    |                     |
|385. Alla medesima societa' non si applicano |                     |
|le disposizioni previste dal testo unico in  |                     |
|materia di societa' a partecipazione         |                     |
|pubblica, di cui al decreto legislativo 19   |                     |
|agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis  |                     |
|del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,   |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 22|                     |
|dicembre 2011, n. 214. Resta ferma           |                     |
|l'applicazione degli articoli 3, comma 7, e 5|                     |
|della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il    |                     |
|controllo della Corte dei conti sulla        |                     |
|societa' Istituto per il credito sportivo e  |                     |
|culturale Spa per le attivita' di cui ai     |                     |
|commi 623 e 624 e' esercitato secondo le     |                     |
|modalita' previste dall'articolo 12 della    |                     |
|legge 21 marzo 1958, n. 259.                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|627. In favore della societa' Sport e salute |Finanziamento a      |
|Spa e' autorizzata la spesa di 3 milioni di  |favore della societa'|
|euro per l'anno 2023 e di 5,5 milioni di euro|Sport e Salute Spa   |
|per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine |per il finanziamento |
|di finanziare, nel limite di spesa           |del progetto "Bici in|
|autorizzato ai sensi del presente comma, il  |Comune".             |
|progetto «Bici in Comune», attivita' promossa|                     |
|dalla medesima societa', d'intesa con        |                     |
|l'Associazione nazionale dei comuni italiani,|                     |
|per favorire la promozione della mobilita'   |                     |
|ciclistica, quale strumento per uno stile di |                     |
|vita sano e attivo, nonche' del cicloturismo.|                     |
+---------------------------------------------+                     |
|628. Entro trenta giorni dalla data di       |                     |
|entrata in vigore della presente legge, con  |                     |
|decreto del Presidente del Consiglio dei     |                     |
|ministri, su proposta del Ministro per lo    |                     |
|sport e i giovani, da adottare di concerto   |                     |
|con il Ministro dell'economia e delle        |                     |
|finanze, sono definiti i tempi e le modalita'|                     |
|di erogazione delle risorse di cui al comma  |                     |
|627.                                         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|629. Il contributo di cui all'articolo 1,    |Fondo destinato al   |
|comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n.  |Progetto Filippide.  |
|160, e' incrementato di 200.000 euro per     |                     |
|l'anno 2023.                                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|630. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  |Carta della cultura  |
|2021, n. 234, sono apportate le seguenti     |Giovani e Carta del  |
|modificazioni:                               |merito.              |
|  a) il comma 357 e' sostituito dai seguenti:|                     |
|«357. Al fine di consentire l'acquisto di    |                     |
|biglietti per rappresentazioni teatrali e    |                     |
|cinematografiche e spettacoli dal vivo,      |                     |
|libri, abbonamenti a quotidiani e periodici  |                     |
|anche in formato digitale, musica registrata,|                     |
|prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di|                     |
|accesso a musei, mostre ed eventi culturali, |                     |
|monumenti, gallerie, aree archeologiche e    |                     |
|parchi naturali nonche' per sostenere i costi|                     |
|relativi a corsi di musica, di teatro, di    |                     |
|danza o di lingua straniera, ai seguenti     |                     |
|soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno|                     |
|2023:                                        |                     |
|  a) una "Carta della cultura Giovani", a    |                     |
|tutti i residenti nel territorio nazionale in|                     |
|possesso, ove previsto, di permesso di       |                     |
|soggiorno in corso di validita', appartenenti|                     |
|a nuclei familiari con indicatore della      |                     |
|situazione economica equivalente (ISEE) non  |                     |
|superiore a 35.000 euro, assegnata e         |                     |
|utilizzabile nell'anno successivo a quello   |                     |
|del compimento del diciottesimo anno di eta';|                     |
|  b) una "Carta del merito", ai soggetti che |                     |
|hanno conseguito, non oltre l'anno di        |                     |
|compimento del diciannovesimo anno di eta',  |                     |
|il diploma finale presso istituti di         |                     |
|istruzione secondaria superiore o equiparati |                     |
|con una votazione di almeno 100 centesimi,   |                     |
|assegnata e utilizzabile nell'anno successivo|                     |
|a quello del conseguimento del diploma e     |                     |
|cumulabile con la Carta di cui alla lettera  |                     |
|a).                                          |                     |
|357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono   |                     |
|concesse nel rispetto del limite massimo di  |                     |
|spesa di 190 milioni di euro annui a         |                     |
|decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate |                     |
|con le Carte di cui al comma 357 non         |                     |
|costituiscono reddito imponibile del         |                     |
|beneficiario e non rilevano ai fini del      |                     |
|computo del valore dell'ISEE.                |                     |
|357-ter. Con decreto del Ministro della      |                     |
|cultura, di concerto con il Ministro         |                     |
|dell'economia e delle finanze e con il       |                     |
|Ministro dell'istruzione e del merito, da    |                     |
|adottare entro sessanta giorni dalla data di |                     |
|entrata in vigore della presente             |                     |
|disposizione, sono definiti gli importi      |                     |
|nominali da assegnare, nel rispetto del      |                     |
|limite di spesa di cui al comma 357-bis,     |                     |
|nonche' i criteri e le modalita' di          |                     |
|attribuzione e di utilizzo della Carta della |                     |
|cultura giovani e della Carta del merito.    |                     |
|357-quater. Il Ministero della cultura vigila|                     |
|sul corretto funzionamento delle Carte di cui|                     |
|al comma 357 e, in caso di eventuali usi     |                     |
|difformi o di violazioni delle disposizioni  |                     |
|attuative, puo' provvedere alla loro         |                     |
|disattivazione, alla cancellazione           |                     |
|dall'elenco delle strutture, delle imprese o |                     |
|degli esercizi commerciali accreditati, al   |                     |
|diniego dell'accredito o al recupero delle   |                     |
|somme non rendicontate correttamente o       |                     |
|eventualmente utilizzate per spese           |                     |
|inammissibili, nonche' in via cautelare alla |                     |
|sospensione dell'erogazione degli accrediti  |                     |
|oppure, in presenza di condotte piu' gravi o |                     |
|reiterate, alla sospensione dall'elenco dei  |                     |
|soggetti accreditati.                        |                     |
|357-quinquies. Nei casi di violazione di cui |                     |
|al comma 357- quater, ove il fatto non       |                     |
|costituisca reato, il prefetto dispone a     |                     |
|carico dei trasgressori l'irrogazione di una |                     |
|sanzione amministrativa pecuniaria di importo|                     |
|compreso tra dieci e cinquanta volte la somma|                     |
|indebitamente percepita o erogata e comunque |                     |
|non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel   |                     |
|rispetto delle norme di cui al capo I,       |                     |
|sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981,|                     |
|n. 689. Il prefetto, tenuto conto della      |                     |
|gravita' del fatto, delle conseguenze che ne |                     |
|sono derivate e dell'eventuale reiterazione  |                     |
|delle violazioni, dispone altresi' la        |                     |
|sospensione dell'attivita' della struttura,  |                     |
|impresa o esercizio commerciale sanzionato   |                     |
|per un periodo non superiore a sessanta      |                     |
|giorni»;                                     |                     |
|b) al comma 358, le parole: «al comma 357,   |                     |
|secondo periodo» sono sostituite dalle       |                     |
|seguenti: «ai commi 357-quater e             |                     |
|357-quinquies» e le parole: «della Carta     |                     |
|elettronica» sono sostituite dalle seguenti: |                     |
|«delle Carte di cui al comma 357».           |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|631. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui |Fondo nazionale per  |
|all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n.|lo spettacolo dal    |
|163, assume la denominazione di Fondo        |vivo.                |
|nazionale per lo spettacolo dal vivo.        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|632. Nello stato di previsione del Ministero |Istituzione di un    |
|della cultura e' istituito un fondo da       |fondo da ripartire   |
|ripartire con una dotazione di 100 milioni di|nello stato di       |
|euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro  |previsione del       |
|per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per   |Ministero della      |
|l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a  |cultura.             |
|decorrere dall'anno 2026. Con decreto del    |                     |
|Ministro della cultura, di concerto con il   |                     |
|Ministro dell'economia e delle finanze, da   |                     |
|adottare entro sessanta giorni dalla data di |                     |
|entrata in vigore della presente legge, sono |                     |
|definiti i criteri di riparto e di           |                     |
|attribuzione delle risorse del fondo di cui  |                     |
|al primo periodo.                            |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|633. Al fine di consentire la realizzazione  |Contributo in favore |
|del censimento e della valorizzazione delle  |dell'Unione nazionale|
|espressioni del patrimonio culturale         |delle pro loco       |
|immateriale dei piccoli comuni, in attuazione|d'Italia per         |
|della Convenzione per la salvaguardia del    |finanziare il        |
|patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO,|censimento e la      |
|adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla   |valorizzazione del   |
|Conferenza generale dell'Organizzazione delle|patrimonio culturale |
|Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e |immateriale dei      |
|la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi     |piccoli Comuni.      |
|della legge 27 settembre 2007, n. 167, e'    |                     |
|autorizzata la spesa di 900.000 euro per     |                     |
|l'anno 2023 e di 1 milione di euro per       |                     |
|ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore     |                     |
|dell'Unione nazionale delle pro loco         |                     |
|d'Italia. Le azioni volte a conseguire le    |                     |
|finalita' di cui al primo periodo sono       |                     |
|realizzate in accordo con l'Istituto centrale|                     |
|per il patrimonio immateriale del Ministero  |                     |
|della cultura e con l'Associazione nazionale |                     |
|comuni italiani.                             |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|634. Al fine di favorire il rafforzamento e  |Rifinanziamento del  |
|la qualificazione dell'offerta culturale     |Fondo per le piccole |
|nazionale, come mezzo di crescita sostenibile|e medie imprese      |
|e inclusiva, la nuova imprenditorialita' e   |creative.            |
|l'occupazione, con particolare riguardo a    |                     |
|quella giovanile, mediante il sostegno alle  |                     |
|imprese culturali e creative, la dotazione   |                     |
|del Fondo di cui all'articolo 1, comma 109,  |                     |
|della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'     |                     |
|incrementata di 3 milioni di euro per l'anno |                     |
|2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere|                     |
|dall'anno 2024.                              |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|635. E' autorizzata la spesa di 300.000 euro |Contributo in favore |
|annui a decorrere dall'anno 2023 per il      |della Fondazione     |
|finanziamento della Fondazione Biblioteca    |Biblioteca Benedetto |
|Benedetto Croce, con sede in Napoli.         |Croce.               |
+---------------------------------------------+---------------------+
|636. L'autorizzazione di spesa di cui        |Contributo in favore |
|all'articolo 1, comma 335, della legge 27    |dell'Accademia       |
|dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata nella |Vivarium novum.      |
|misura di 700.000 euro annui a decorrere     |                     |
|dall'anno 2023.                              |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|637. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, |Rimborso in favore di|
|del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,  |Poste italiane S.p.a.|
|convertito, con modificazioni, dalla legge 27|dell'ammontare delle |
|febbraio 2004, n. 46, dopo le parole: «nei   |riduzioni            |
|limiti dei fondi stanziati sugli appositi    |complessivamente     |
|capitoli del bilancio autonomo della         |applicate per la     |
|Presidenza del Consiglio dei ministri» sono  |spedizione di        |
|aggiunte le seguenti: «, a valere sulle      |prodotti editoriali. |
|risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della|                     |
|legge 26 ottobre 2016, n. 198, con           |                     |
|riferimento alla quota di pertinenza della   |                     |
|Presidenza del Consiglio dei ministri».      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|638. Il Fondo di cui all'articolo 1 della    |Rifinanziamento del  |
|legge 26 ottobre 2016, n. 198, e'            |Fondo per il         |
|incrementato di 75.883.298 euro per l'anno   |pluralismo e         |
|2023 e di 55 milioni di euro annui a         |l'innovazione        |
|decorrere dall'anno 2024.                    |dell'informazione.   |
+---------------------------------------------+---------------------+
|639. Le disposizioni dell'articolo 3 del     |Norma                |
|decreto legislativo luogotenenziale 28       |d'interpretazione    |
|settembre 1944, n. 359, nonche' quelle       |autentica riguardante|
|dell'articolo 1, comma 328, della legge 27   |l'esenzione dalle    |
|dicembre 2017, n. 205, come modificato       |imposte per gli      |
|dall'articolo 58-quater del decreto-legge 26 |immobili             |
|ottobre 2019, n. 124, convertito, con        |dell'Accademia       |
|modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, |Nazionale dei Lincei.|
|n. 157, si interpretano nel senso che        |                     |
|l'Accademia nazionale dei Lincei e' esente   |                     |
|dalle imposte relative agli immobili anche   |                     |
|non direttamente utilizzati per le finalita' |                     |
|istituzionali della stessa.                  |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|640. A decorrere dal 1° gennaio 2023,        |Applicazione         |
|all'Accademia nazionale dei Lincei si        |all'Accademia        |
|applicano le disposizioni di cui all'articolo|Nazionale dei Lincei |
|1, commi 759, lettera g), e 770, della legge |dell'esenzione IMU   |
|27 dicembre 2019, n. 160.                    |per gli immobili     |
|                                             |degli enti non       |
|                                             |commerciali,         |
|                                             |destinati            |
|                                             |esclusivamente allo  |
|                                             |svolgimento di       |
|                                             |attivita' non        |
|                                             |commerciali.         |
+---------------------------------------------+---------------------+
|641. Ai fini del ristoro delle minori entrate|Fondo per il ristoro |
|derivanti dal comma 639 ai comuni            |ai comuni del minor  |
|interessati, e' istituito nello stato di     |gettito IMU derivante|
|previsione del Ministero dell'interno un     |dalla riconosciuta   |
|fondo con una dotazione di 2,1 milioni di    |esenzione in favore  |
|euro per l'anno 2023, da ripartire, entro il |dell'Accademia       |
|28 febbraio 2023, con decreto del Ministro   |Nazionale dei Lincei.|
|dell'interno, di concerto con il Ministro    |                     |
|dell'economia e delle finanze, previa intesa |                     |
|in sede di Conferenza Stato-citta' e         |                     |
|autonomie locali.                            |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|642. Il contratto tra il Ministero dello     |Rifinanziamento del  |
|sviluppo economico e la societa' Centro di   |contratto tra il     |
|Produzione Spa, stipulato ai sensi           |Ministero delle      |
|dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge|imprese e del made in|
|27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato fino  |Italy e il Centro di |
|all'anno 2023.                               |produzione S.p.A.    |
+---------------------------------------------+                     |
|643. Per lo svolgimento del servizio di      |                     |
|trasmissione radiofonica delle sedute        |                     |
|parlamentari e' autorizzata la spesa massima |                     |
|di 8 milioni di euro per l'anno 2023.        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|644. Al fine di sostenere gli eventi connessi|Contributo al comune |
|alle celebrazioni in occasione               |di Roma Capitale per |
|dell'ottantesimo anniversario del            |le celebrazioni in   |
|rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia e |occasione            |
|valorizzare il profondo legame storico della |dell'ottantesimo     |
|comunita' ebraica con la citta' di Roma, e'  |anniversario del     |
|concesso un contributo di 700.000 euro in    |rastrellamento a Via |
|favore del comune di Roma Capitale per l'anno|del Portico          |
|2023, da destinare alla realizzazione di     |d'Ottavia.           |
|iniziative specifiche, manifestazioni        |                     |
|pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di  |                     |
|ricordo, con il coinvolgimento delle         |                     |
|organizzazioni associative e culturali       |                     |
|dell'ebraismo romano, volti a commemorare le |                     |
|vittime dell'odio razziale e la deportazione |                     |
|degli ebrei.                                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|645. Al fine di consentire la pubblicazione e|Concessione di un    |
|la diffusione del Rapporto annuale sulla     |contributo alla      |
|situazione sociale del Paese, per ciascuno   |Fondazione Centro    |
|degli anni 2023, 2024 e 2025, e' concesso    |studi investimenti   |
|alla Fondazione Centro studi investimenti    |sociali - Censis.    |
|sociali - Censis un contributo di 2 milioni  |                     |
|di euro per il funzionamento e lo svolgimento|                     |
|delle sue attivita'.                         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|646. L'autorizzazione di spesa di cui        |Incremento           |
|all'articolo 1, comma 651, della legge 27    |dell'autorizzazione  |
|dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 0,5|di spesa relativa al |
|milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,|sostegno della       |
|2024 e 2025.                                 |Fondazione Graziadio |
|                                             |Isaia Ascoli per la  |
|                                             |formazione e la      |
|                                             |trasmissione della   |
|                                             |cultura ebraica.     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|647. La durata della ferma dei medici e degli|Proroga della ferma  |
|infermieri militari di cui all'articolo 7,   |dei medici e degli   |
|comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. |infermieri militari. |
|18, convertito, con modificazioni, dalla     |                     |
|legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19,|                     |
|comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.|                     |
|34, convertito, con modificazioni, dalla     |                     |
|legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo  |                     |
|19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28   |                     |
|ottobre 2020, n. 137, convertito, con        |                     |
|modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, |                     |
|n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre|                     |
|2022, e' prorogata, con il consenso degli    |                     |
|interessati, fino al 30 giugno 2023.         |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|648. Ai fini dell'attuazione del comma 647 e'|                     |
|autorizzata la spesa di 5.726.703 euro per   |                     |
|l'anno 2023.                                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|649. Per le esigenze di funzionalita' delle  |Incremento del       |
|Forze armate, compresa l'Arma dei            |contingente massimo  |
|carabinieri, all'articolo 801 del codice     |di ufficiali da      |
|dell'ordinamento militare, di cui al decreto |collocare in         |
|legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono       |soprannumero rispetto|
|apportate le seguenti modificazioni:         |agli organi prevista |
|  a) al comma 1, le parole: «155 unita'» sono|dal Codice           |
|sostituite dalle seguenti: «271 unita'»;     |dell'ordinamento     |
|  b) al comma 4, dopo la lettera b) e'       |militare.            |
|inserita la seguente: «b-bis) gli ufficiali  |                     |
|generali e di gradi corrispondenti impiegati |                     |
|come capi o vicecapi ufficio degli uffici di |                     |
|diretta collaborazione del Ministro della    |                     |
|difesa di cui all'articolo 14, comma 2,      |                     |
|lettere b) e c), del regolamento»;           |                     |
|  c) al comma 6, le parole: «10 unita'» sono |                     |
|sostituite dalle seguenti: «15 unita'» e dopo|                     |
|la parola: «b),» e' inserita la seguente:    |                     |
|«b-bis),».                                   |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|650. Per l'attuazione delle disposizioni di  |                     |
|cui al comma 649 e' autorizzata la spesa di  |                     |
|11.481.675 euro annui a decorrere dall'anno  |                     |
|2023.                                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|651. Al codice dell'ordinamento militare, di |Riforma della        |
|cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. |disciplina della     |
|66, sono apportate le seguenti modificazioni:|Cassa di previdenza  |
|                                             |delle forze armate.  |
|  a) all'articolo 1913:                      |                     |
|    1) al comma 1:                           |                     |
|      1.1) all'alinea, le parole: «decreto   |                     |
|legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono     |                     |
|sostituite dalle seguenti: «decreto          |                     |
|legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» e le    |                     |
|parole: «gli ufficiali e i sottufficiali in  |                     |
|servizio permanente, gli appuntati e i       |                     |
|carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: |                     |
|«gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati, |                     |
|i sovrintendenti, gli appuntati in servizio  |                     |
|permanente e i carabinieri»;                 |                     |
|      1.2) alla lettera e), dopo le parole:  |                     |
|«fondo di previdenza» e' inserita la         |                     |
|seguente: «sovrintendenti,»;                 |                     |
|      1.3) dopo la lettera g) e' aggiunta la |                     |
|seguente:                                    |                     |
|    «g-bis) fondo di previdenza graduati     |                     |
|dell'Esercito italiano, della Marina militare|                     |
|e dell'Aeronautica militare»;                |                     |
|    2) dopo il comma 1 e' inserito il        |                     |
|seguente:                                    |                     |
|  «1-bis. E' iscritto d'ufficio ai pertinenti|                     |
|fondi di cui al comma 1 anche il personale   |                     |
|militare richiamato in servizio ai sensi     |                     |
|dell'articolo 806. Il computo degli anni di  |                     |
|iscrizione al fondo decorre dalla data di    |                     |
|avvenuto richiamo in servizio»;              |                     |
|    3) al comma 3, dopo le parole: «anche in |                     |
|caso di trattenimento o di richiamo in       |                     |
|servizio» sono aggiunte le seguenti: «, salvo|                     |
|quanto previsto dal comma 1-bis»;            |                     |
|    4) il comma 3-bis e' sostituito dai      |                     |
|seguenti:                                    |                     |
|  «3-bis. L'iscrizione d'ufficio non si attua|                     |
|nei confronti del personale che, in ragione  |                     |
|degli anni residui di servizio effettivo, non|                     |
|ha la possibilita' di maturare il diritto    |                     |
|all'indennita' supplementare di cui          |                     |
|all'articolo 1914, comma 1.                  |                     |
|  3-ter. Il personale militare impiegato a   |                     |
|tempo indeterminato, ai sensi della legge 3  |                     |
|agosto 2007, n. 124, che rientra nel ruolo di|                     |
|provenienza e' iscritto al relativo fondo di |                     |
|previdenza se, in ragione degli anni di      |                     |
|servizio residui, puo' maturare il diritto   |                     |
|all'indennita' supplementare ai sensi        |                     |
|dell'articolo 1914 del presente codice. Il   |                     |
|computo degli anni di iscrizione al fondo    |                     |
|decorre dalla data di reiscrizione nei ruoli |                     |
|di provenienza»;                             |                     |
|  b) all'articolo 1914:                      |                     |
|    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:|                     |
|      «1. Al personale militare iscritto da  |                     |
|almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui|                     |
|all'articolo 1913, che cessa dal servizio, e'|                     |
|dovuta un'indennita' supplementare»;         |                     |
|    2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:|                     |
|  «2. Per i periodi di contribuzione         |                     |
|antecedenti al 31 dicembre 2022, l'indennita'|                     |
|di cui al comma 1 e' liquidata in base       |                     |
|all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo     |                     |
|stipendio annuo lordo, comprensivo della     |                     |
|tredicesima mensilita', considerato in       |                     |
|ragione dell'80 per cento, moltiplicato per  |                     |
|gli anni di iscrizione al fondo maturati a   |                     |
|tale data.                                   |                     |
|  2-bis. Per i periodi di contribuzione      |                     |
|successivi al 31 dicembre 2022, l'indennita' |                     |
|di cui al comma 1 e' liquidata in base alle  |                     |
|aliquote percentuali di seguito riportate    |                     |
|dell'ultimo stipendio annuo lordo,           |                     |
|comprensivo della tredicesima mensilita',    |                     |
|considerato in ragione dell'80 per cento,    |                     |
|moltiplicate per gli anni di iscrizione al   |                     |
|fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio    |                     |
|2023:                                        |                     |
|  a) 2 per cento per gli iscritti ai fondi   |                     |
|previdenziali di cui all'articolo 1913, comma|                     |
|1, lettere a), c), g) e g-bis);              |                     |
|  b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi |                     |
|previdenziali di cui all'articolo 1913, comma|                     |
|1, lettere b), d) e f);                      |                     |
|  c) 3 per cento per gli iscritti al fondo   |                     |
|previdenziale di cui all'articolo 1913, comma|                     |
|1, lettera e).                               |                     |
|  2-ter. Ai fini di cui ai commi 2 e 2-bis,  |                     |
|le frazioni di anno sono calcolate in mesi e |                     |
|le frazioni di mesi con numero di giorni non |                     |
|inferiore a quindici sono arrotondate per    |                     |
|eccesso. Conseguentemente, le aliquote       |                     |
|percentuali di cui ai commi 2 e 2- bis sono  |                     |
|ridotte in dodicesimi»;                      |                     |
|    3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:|                     |
|  «4. L'indennita' di cui al comma 1 e'      |                     |
|ordinariamente corrisposta all'atto della    |                     |
|cessazione dal servizio. Con decreto del     |                     |
|Ministro della difesa, su proposta motivata  |                     |
|del consiglio di amministrazione della Cassa |                     |
|di previdenza delle Forze armate, sentito il |                     |
|Capo di stato maggiore della difesa, il      |                     |
|termine di corresponsione di cui al          |                     |
|precedente periodo puo' essere differito fino|                     |
|a ventiquattro mesi»;                        |                     |
|  c) all'articolo 1915, dopo il comma 2 e'   |                     |
|inserito il seguente:                        |                     |
|  «2-bis. L'assegno speciale non spetta agli |                     |
|ufficiali iscritti al relativo fondo         |                     |
|previdenziale in data successiva al 1°       |                     |
|gennaio 2023»;                               |                     |
|  d) all'articolo 1916:                      |                     |
|    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:|                     |
|  «1. Il personale di cui all'articolo 1913, |                     |
|comma 1, contribuisce obbligatoriamente ai   |                     |
|fondi previdenziali ivi previsti in ragione  |                     |
|delle percentuali di seguito stabilite,      |                     |
|calcolate sull'80 per cento dello stipendio  |                     |
|annuo lordo effettivamente percepito,        |                     |
|comprensivo della tredicesima mensilita':    |                     |
|  a) 3 per cento, per i fondi previdenziali  |                     |
|di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere   |                     |
|a), b), c), d), f) e g);                     |                     |
|  b) 2 per cento, per i fondi previdenziali  |                     |
|di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere e)|                     |
|e g-bis)»;                                   |                     |
|    2) il comma 2 e' abrogato;               |                     |
|  e) l'articolo 1917 e' sostituito dal       |                     |
|seguente:                                    |                     |
|  «Art. 1917. - (Restituzione dei contributi |                     |
|obbligatori) - 1. Agli iscritti che cessano  |                     |
|dal servizio senza avere maturato il diritto |                     |
|all'indennita' supplementare sono restituiti |                     |
|i contributi obbligatori versati ai fondi    |                     |
|previdenziali di cui all'articolo 1913,      |                     |
|rivalutati in misura corrispondente alla     |                     |
|variazione dell'indice annuo dei prezzi al   |                     |
|consumo per le famiglie di operai e          |                     |
|impiegati, al netto dei tabacchi, calcolato  |                     |
|dall'Istituto nazionale di statistica, tra   |                     |
|ciascun anno solare cui i contributi si      |                     |
|riferiscono e l'anno precedente alla         |                     |
|restituzione. Le somme liquidate secondo le  |                     |
|modalita' di cui al precedente periodo sono  |                     |
|reversibili»;                                |                     |
|  f) l'articolo 1917-bis e' sostituito dal   |                     |
|seguente:                                    |                     |
|  «Art. 1917-bis. - (Trattamento             |                     |
|previdenziale a seguito del passaggio tra    |                     |
|ruoli) - 1. Il personale militare di cui     |                     |
|all'articolo 1913 che transita tra ruoli e'  |                     |
|iscritto al nuovo fondo di previdenza.       |                     |
|2. Il diritto alla liquidazione              |                     |
|dell'indennita' supplementare e' riconosciuto|                     |
|alla data di cessazione dal servizio         |                     |
|computando il numero di anni complessivi di  |                     |
|contribuzione al pertinente fondo nei diversi|                     |
|ruoli.                                       |                     |
|3. L'importo dell'indennita' supplementare e'|                     |
|a carico di ciascun fondo in quota           |                     |
|proporzionale ai periodi di contribuzione»;  |                     |
|  g) all'articolo 1918, dopo il comma 2 e'   |                     |
|aggiunto il seguente:                        |                     |
|  «2-bis. I proventi di cui al comma 1       |                     |
|possono essere impiegati, nell'ambito della  |                     |
|somma globale annua fissata al principio di  |                     |
|ogni esercizio dal Ministro della difesa in  |                     |
|relazione alle disponibilita' e ai risultati |                     |
|dei bilanci, per concedere sussidi da erogare|                     |
|a favore dei militari iscritti ai fondi      |                     |
|previdenziali di cui all'articolo 1913 al    |                     |
|verificarsi di gravi e documentate esigenze»;|                     |
|  h) l'articolo 1919 e' abrogato;            |                     |
|  i) al libro settimo, titolo V, dopo        |                     |
|l'articolo 1920 e' aggiunto il seguente:     |                     |
|  «Art. 1920-bis. - (Fondo per la            |                     |
|sostenibilita' della Cassa di previdenza     |                     |
|delle Forze armate) - 1. Per garantire la    |                     |
|sostenibilita' finanziaria della Cassa di    |                     |
|previdenza delle Forze armate e' istituito   |                     |
|nello stato di previsione del Ministero della|                     |
|difesa un fondo alimentato dalle risorse di  |                     |
|cui all'articolo 619 del presente codice, in |                     |
|relazione alla riduzione dei contributi      |                     |
|versati alla predetta Cassa in applicazione  |                     |
|della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;       |                     |
|  l) al libro nono, titolo II, capo II,      |                     |
|sezione VI, dopo l'articolo 2262-quater e'   |                     |
|aggiunto il seguente:                        |                     |
|  «Art. 2262-quinquies. - (Disposizioni      |                     |
|transitorie in materia di soppressione       |                     |
|dell'assegno speciale per gli ufficiali      |                     |
|dell'Esercito italiano e dell'Arma dei       |                     |
|carabinieri) - 1. Al personale che, alla data|                     |
|del 31 dicembre 2022, e' percettore          |                     |
|dell'assegno speciale di cui all'articolo    |                     |
|1915 e' riconosciuto il diritto di optare, in|                     |
|sostituzione dello stesso, per una           |                     |
|maggiorazione dell'indennita' supplementare  |                     |
|di cui all'articolo 1914, calcolata          |                     |
|moltiplicando il 60 per cento dell'importo   |                     |
|annuo dell'assegno speciale in godimento per |                     |
|i coefficienti corrispondenti al sesso e     |                     |
|all'eta' dell'avente diritto di cui alla     |                     |
|tavola di mortalita' elaborata dall'Istituto |                     |
|nazionale di statistica, riferita alla       |                     |
|popolazione italiana residente per l'anno    |                     |
|2019, e calcolata al 1° dicembre dell'anno   |                     |
|nel quale e' esercitata l'opzione.           |                     |
|  2. Al personale che, alla data del 31      |                     |
|dicembre 2022, e' cessato dal servizio con   |                     |
|diritto a pensione, ma non e' ancora         |                     |
|percettore dell'assegno speciale di cui      |                     |
|all'articolo 1915, e' riconosciuto il diritto|                     |
|di optare tra lo stesso assegno speciale e   |                     |
|una maggiorazione dell'indennita'            |                     |
|supplementare di cui all'articolo 1914,      |                     |
|calcolata moltiplicando il 50 per cento      |                     |
|dell'importo annuo dell'assegno speciale     |                     |
|previsto per il grado rivestito all'atto     |                     |
|della cessazione dal servizio alla data del  |                     |
|31 dicembre 2022, per i seguenti fattori:    |                     |
|  a) il coefficiente di cui alla tavola di   |                     |
|mortalita' dell'Istituto nazionale di        |                     |
|statistica, riferita alla popolazione        |                     |
|italiana residente per l'anno 2019,          |                     |
|corrispondente al sesso e all'eta'           |                     |
|dell'avente diritto, indicato al 1° dicembre |                     |
|dell'anno in cui l'interessato compira'      |                     |
|un'eta' pari a quella posseduta al congedo   |                     |
|aumentata di otto anni e comunque non        |                     |
|inferiore a sessantacinque;                  |                     |
|  b) l'anzianita' contributiva al fondo      |                     |
|previdenziale di cui all'articolo 1913, comma|                     |
|1, lettera a), posseduta al 31 dicembre 2022,|                     |
|con un massimo di quaranta anni, rapportata a|                     |
|40. L'eventuale anzianita' maturata in altri |                     |
|fondi non e' considerata utile al calcolo    |                     |
|della maggiorazione.                         |                     |
|  3. Al personale in servizio al 31 dicembre |                     |
|2022, in luogo dell'assegno speciale di cui  |                     |
|all'articolo 1915, e' riconosciuta una       |                     |
|maggiorazione dell'indennita' supplementare  |                     |
|di cui all'articolo 1914, calcolata ai sensi |                     |
|del comma 2.                                 |                     |
|  4. Il diritto alle opzioni di cui ai commi |                     |
|1 e 2 e' esercitato entro il mese di         |                     |
|settembre di ogni anno ed e' irrevocabile. La|                     |
|maggiorazione dell'indennita' supplementare  |                     |
|di cui all'articolo 1914 e' liquidata e      |                     |
|corrisposta agli interessati entro il 31     |                     |
|dicembre dell'anno nel quale il diritto di   |                     |
|opzione e' esercitato. Le maggiorazioni      |                     |
|dell'indennita' supplementare, di cui ai     |                     |
|commi 1, 2 e 3, sono reversibili».           |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|652. La costituzione del fondo previdenziale |                     |
|di cui alla lettera g- bis) del comma 1      |                     |
|dell'articolo 1913 del codice                |                     |
|dell'ordinamento militare, di cui al decreto |                     |
|legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotta |                     |
|dal comma 651 del presente articolo, decorre |                     |
|dal 1° gennaio 2023.                         |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|653. Il diritto alle prestazioni di cui agli |                     |
|articoli 1914, 1917 e 1917- bis del codice   |                     |
|dell'ordinamento militare, di cui al decreto |                     |
|legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre    |                     |
|dalla data di entrata in vigore del medesimo |                     |
|codice.                                      |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|654. Le disposizioni di cui ai commi da 651 a|                     |
|653 si applicano anche a coloro per i quali, |                     |
|alla data di entrata in vigore della presente|                     |
|legge, risulta ancora pendente un giudizio o |                     |
|e' stata emessa sentenza non ancora passata  |                     |
|in giudicato.                                |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|655. Nelle more dell'adeguamento del testo   |                     |
|unico delle disposizioni regolamentari in    |                     |
|materia di ordinamento militare, di cui al   |                     |
|decreto del Presidente della Repubblica 15   |                     |
|marzo 2010, n. 90, alle disposizioni di cui  |                     |
|ai commi da 651 a 654, il consiglio di       |                     |
|amministrazione della Cassa di previdenza,   |                     |
|disciplinato dall'articolo 76 del citato     |                     |
|testo unico di cui al decreto del Presidente |                     |
|della Repubblica n. 90 del 2010, e' integrato|                     |
|da un membro della categoria dei graduati per|                     |
|ciascuna Forza armata, con diritto di voto.  |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|656. In relazione alla specificita' prevista | Polizze assicurative|
|dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010,| Forze armate,       |
|n. 183, e' autorizzata la spesa di 10.018.875| Forze di polizia    |
|euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e    | e Vigili del fuoco. |
|2025, da destinare alla stipulazione di      |                     |
|polizze assicurative per la tutela legale e  |                     |
|la copertura della responsabilita' civile    |                     |
|verso terzi a favore del personale delle     |                     |
|Forze armate, delle Forze di polizia e del   |                     |
|Corpo nazionale dei vigili del fuoco per     |                     |
|eventi dannosi non dolosi causati a terzi    |                     |
|nello svolgimento del servizio, secondo la   |                     |
|ripartizione di cui alla seguente tabella:   |                     |
|                                             |                     |
|                                (importi     |                     |
|                                 in euro)    |                     |
|+------------------------------+-----------+ |                     |
||     Polizia di Stato         | 1.449.575 | |                     |
|+------------------------------+-----------+ |                     |
||    Corpo della polizia       |   675.475 | |                     |
||       penitenziaria          |           | |                     |
|+------------------------------+-----------+ |                     |
||   Arma dei carabinieri       | 1.735.950 | |                     |
|+------------------------------+-----------+ |                     |
||    Corpo della guardia       |   890.575 | |                     |
||         di finanza           |           | |                     |
|+------------------------------+-----------+ |                     |
||     Esercito italiano        | 2.401.975 | |                     |
|+------------------------------+-----------+ |                     |
||      Marina militare         |   725.375 | |                     |
|+------------------------------+-----------+ |                     |
||   Aeronautica militare       | 1.000.200 | |                     |
|+------------------------------+-----------+ |                     |
|| Corpo delle capitanerie di   |           | |                     |
||           porto -            |   265.400 | |                     |
||     Guardia costiera         |           | |                     |
|+------------------------------+-----------+ |                     |
||   Corpo nazionale dei vigili |   874.350 | |                     |
||           del fuoco          |           | |                     |
|+------------------------------+-----------+ |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|657. Le risorse di cui al comma 656 possono  |                     |
|essere impiegate, per le finalita' di cui al |                     |
|medesimo comma, secondo le modalita' di cui  |                     |
|all'articolo 1-quater del decreto-legge 31   |                     |
|marzo 2005, n. 45, convertito, con           |                     |
|modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n.|                     |
|89. Con riguardo al Corpo nazionale dei      |                     |
|vigili del fuoco, le relative risorse sono   |                     |
|trasferite all'Opera nazionale di assistenza |                     |
|per il personale del Corpo medesimo, che     |                     |
|provvede, secondo i criteri di cui al comma  |                     |
|656 del presente articolo, alla stipulazione |                     |
|delle relative polizze assicurative.         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|658. All'articolo 111 del codice             |Istituzione del Polo |
|dell'ordinamento militare, di cui al decreto |nazionale della      |
|legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il    |subacquea.           |
|comma 1 e' aggiunto il seguente:             |                     |
|  «1-bis. La Marina militare promuove le     |                     |
|attivita' per la valorizzazione delle        |                     |
|potenzialita' e della competitivita' del     |                     |
|settore della subacquea nazionale, per la    |                     |
|promozione delle connesse attivita' di       |                     |
|ricerca e tecnico-scientifiche nonche' per il|                     |
|potenziamento delle innovazioni e della      |                     |
|relativa proprieta' intellettuale. A tale    |                     |
|fine, con decreto del Ministro della difesa, |                     |
|di concerto con i Ministri delle imprese e   |                     |
|del made in Italy e dell'universita' e della |                     |
|ricerca, e' istituito e disciplinato il Polo |                     |
|nazionale della subacquea».                  |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|659. Per le finalita' di cui al comma 658 e' |                     |
|autorizzata la spesa di 2 milioni di euro    |                     |
|annui a decorrere dal 2023. Al relativo onere|                     |
|si provvede mediante corrispondente riduzione|                     |
|del fondo per la riallocazione di funzioni   |                     |
|svolte presso infrastrutture in uso al       |                     |
|Ministero della difesa, previsto all'articolo|                     |
|619 del codice dell'ordinamento militare, di |                     |
|cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. |                     |
|66.                                          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|660. Al fine di assicurare adeguata copertura|Fondo per assicurare |
|finanziaria agli interventi gia' finanziati  |l'attuazione degli   |
|ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della   |interventi           |
|legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo|infrastrutturali     |
|1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, |destinati a          |
|n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della     |soddisfare le        |
|legge 30 dicembre 2018, n. 145, e            |esigenze della       |
|dell'articolo 1, comma 14, della legge 27    |Polizia di Stato.    |
|dicembre 2019, n. 160, per interventi        |                     |
|infrastrutturali destinati a soddisfare le   |                     |
|esigenze della Polizia di Stato, in ragione  |                     |
|dell'eccezionale aumento dei prezzi dei      |                     |
|materiali di costruzione, dei carburanti e   |                     |
|dei prodotti energetici, nonche' per fare    |                     |
|fronte ai maggiori fabbisogni scaturiti      |                     |
|dall'aggiornamento infrannuale dei prezzari  |                     |
|regionali, di cui all'articolo 26, comma 2,  |                     |
|del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50,    |                     |
|convertito, con modificazioni dalla legge 15 |                     |
|luglio 2022, n. 91, e' istituito, nello stato|                     |
|di previsione del Ministero dell'interno, un |                     |
|fondo destinato a soddisfare le specifiche   |                     |
|esigenze sopra richiamate, con una dotazione |                     |
|di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni|                     |
|2023 e 2024 e di 30 milioni di euro per      |                     |
|ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.        |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|661. Con decreti del Ministro dell'interno,  |                     |
|di concerto con il Ministro dell'economia e  |                     |
|delle finanze, le risorse del fondo di cui al|                     |
|comma 660 sono ripartite tra le finalita'    |                     |
|indicate dal medesimo comma.                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|662. Nello stato di previsione del Ministero |Fondo destinato al   |
|dell'economia e delle finanze e' istituito un|finanziamento di     |
|fondo, con una dotazione di 90 milioni di    |assunzioni in deroga |
|euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro  |alle ordinarie       |
|per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di      |facolta'             |
|117.151.088 euro per l'anno 2026, di         |assunzionali, di     |
|117.206.959 euro per l'anno 2027, di         |personale delle Forze|
|121.459.388 euro per l'anno 2028, di         |di polizia e del     |
|122.284.002 euro per l'anno 2029, di         |Corpo nazionale dei  |
|122.286.410 euro per l'anno 2030, di         |vigili del fuoco.    |
|122.836.497 euro per l'anno 2031, di         |                     |
|123.523.497 euro per l'anno 2032 e di        |                     |
|125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno |                     |
|2033, destinato al finanziamento di          |                     |
|assunzioni, in deroga alle ordinarie facolta'|                     |
|assunzionali, con correlato incremento, ove  |                     |
|necessario, delle dotazioni organiche, di    |                     |
|personale delle Forze di polizia a           |                     |
|ordinamento civile e militare e del Corpo    |                     |
|nazionale dei vigili del fuoco, assicurando  |                     |
|il rispetto del principio di equiordinazione,|                     |
|e al finanziamento delle correlate spese di  |                     |
|funzionamento in misura non superiore al 5   |                     |
|per cento delle predette disponibilita'      |                     |
|annuali. All'attuazione del presente comma si|                     |
|provvede, nei limiti delle predette risorse  |                     |
|finanziarie, con uno o piu' decreti del      |                     |
|Presidente del Consiglio dei ministri su     |                     |
|proposta del Ministro per la pubblica        |                     |
|amministrazione e del Ministro dell'economia |                     |
|e delle finanze, sentiti il Ministro         |                     |
|dell'interno, il Ministro della difesa e il  |                     |
|Ministro della giustizia.                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|663. Al fine di provvedere alle esigenze del |Istituzione del fondo|
|centro nazionale di accoglienza degli animali|per le esigenze del  |
|sequestrati e confiscati del Comando unita'  |Centro nazionale di  |
|forestali, ambientali e agroalimentari       |accoglienza degli    |
|dell'Arma dei carabinieri, di cui            |animali sequestrati e|
|all'articolo 1, comma 755, della legge 30    |confiscati del       |
|dicembre 2020, n. 178, e' istituito, nello   |Comando unita'       |
|stato di previsione del Ministero della      |forestali, ambientali|
|difesa, un fondo per le esigenze del citato  |e agroalimentari     |
|centro, con una dotazione pari a 2,65 milioni|dell'Arma dei        |
|di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con|carabinieri.         |
|decreto del Ministro della difesa, di        |                     |
|concerto con il Ministro dell'ambiente e     |                     |
|della sicurezza energetica e con il Ministro |                     |
|dell'economia e delle finanze, il fondo e'   |                     |
|annualmente ripartito in relazione alle      |                     |
|attivita' da svolgere nell'anno di           |                     |
|riferimento.                                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|664. Al fine di disporre di specifiche       |Autorizzazione       |
|professionalita' da impiegare nella gestione |all'Arma dei         |
|quotidiana delle attivita' del centro        |carabinieri ad       |
|nazionale di accoglienza degli animali       |assumere personale   |
|sequestrati e confiscati, l'Arma dei         |operaio a tempo      |
|carabinieri e' autorizzata all'assunzione, in|determinato.         |
|deroga al limite di cui all'articolo 9, comma|                     |
|28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 30|                     |
|luglio 2010, n. 122, di unita' di personale  |                     |
|operaio a tempo determinato, ai sensi della  |                     |
|legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti |                     |
|non possono avere, in ogni caso, una durata  |                     |
|superiore a trentasei mesi, anche            |                     |
|discontinui, nel limite di spesa di 350.000  |                     |
|euro annui a decorrere dall'anno 2023.       |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|665. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei|                     |
|commi 663 e 664, pari a 3 milioni di euro    |                     |
|annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede|                     |
|mediante corrispondente riduzione            |                     |
|dell'autorizzazione di spesa di cui          |                     |
|all'articolo 1, comma 755, della legge 30    |                     |
|dicembre 2020, n. 178.                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|666. Per le esigenze di potenziamento del    |Incremento di 120    |
|contingente di personale dell'Arma dei       |unita' del           |
|carabinieri per la tutela agroalimentare,    |contingente di       |
|all'articolo 828-bis del codice              |personale dell'Arma  |
|dell'ordinamento militare, di cui al decreto |dei carabinieri per  |
|legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono       |la tutela            |
|apportate le seguenti modificazioni:         |agroalimentare.      |
|  a) al comma 1:                             |                     |
|   1) all'alinea, le parole: «50 unita'» sono|                     |
|sostituite dalle seguenti: «170 unita'»;     |                     |
|   2) alla lettera g), le parole: «ispettori:|                     |
|34» sono sostituite dalle seguenti:          |                     |
|«ispettori: 110»;                            |                     |
|   3) alla lettera i), le parole: «appuntati |                     |
|e carabinieri: 16» sono sostituite dalle     |                     |
|seguenti: «appuntati e carabinieri: 60»;     |                     |
|  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:|                     |
|  «1-bis. Sono a carico del Ministero        |                     |
|dell'agricoltura, della sovranita' alimentare|                     |
|e delle foreste gli oneri connessi al        |                     |
|trattamento economico, alla motorizzazione,  |                     |
|all'accasermamento, al casermaggio e al      |                     |
|vestiario».                                  |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|667. Per le finalita' di cui al comma 666,   |                     |
|fermo restando quanto previsto dall'articolo |                     |
|703 del codice dell'ordinamento militare, di |                     |
|cui al citato decreto legislativo n. 66 del  |                     |
|2010, con apposito decreto del Presidente del|                     |
|Consiglio dei ministri o con le modalita' di |                     |
|cui all'articolo 66, comma 9-bis, del        |                     |
|decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,        |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 6 |                     |
|agosto 2008, n. 133, e' autorizzata          |                     |
|l'assunzione straordinaria di un contingente |                     |
|massimo di complessive 120 unita', a         |                     |
|decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta |                     |
|alle ordinarie facolta' assunzionali previste|                     |
|a legislazione vigente, secondo la seguente  |                     |
|ripartizione:                                |                     |
|  a) ruolo ispettori: 76 unita';             |                     |
|  b) ruolo appuntati e carabinieri: 44       |                     |
|unita'.                                      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|668. Al fine di assicurare la continuita' del|Autorizzazione di    |
|funzionamento della rete nazionale standard  |spesa per assicurare |
|Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza |la continuita' del   |
|delle comunicazioni delle Forze di polizia, e|funzionamento della  |
|l'interoperabilita' tra la tecnologia Te.T.Ra|rete nazionale       |
|e quella LTE Public Safety, e' autorizzata la|standard Te.T.Ra.    |
|spesa di 33.324.521 euro per l'anno 2023, di |                     |
|46.655.957 euro per l'anno 2024, di          |                     |
|50.417.925 euro per l'anno 2025, di          |                     |
|64.946.499 euro per l'anno 2026 e di         |                     |
|16.173.315 euro per l'anno 2027.             |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|669. Lo stato di emergenza, dichiarato con   |Proroga dello stato  |
|deliberazione del Consiglio dei ministri 28  |di emergenza di      |
|febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta     |rilievo nazionale in |
|Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del|relazione            |
|10 marzo 2022, relativo all'esigenza di      |all'esigenza di      |
|assicurare soccorso e assistenza, nel        |assicurare soccorso  |
|territorio nazionale, alla popolazione       |ed assistenza alla   |
|ucraina in conseguenza della grave crisi     |popolazione ucraina. |
|internazionale in atto, e' prorogato al 3    |                     |
|marzo 2023, termine di vigenza degli effetti |                     |
|della decisione di esecuzione (UE) 2022/382  |                     |
|del Consiglio, del 4 marzo 2022. Eventuali   |                     |
|ulteriori proroghe di tale termine,          |                     |
|finalizzate ad assicurare l'allineamento     |                     |
|temporale delle misure nazionali con le      |                     |
|eventuali proroghe dei citati effetti che    |                     |
|potrebbero essere adottate dall'Unione       |                     |
|europea, possono essere adottate con le      |                     |
|modalita' previste dall'articolo 24 del      |                     |
|codice della protezione civile, di cui al    |                     |
|decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e  |                     |
|nei limiti delle risorse disponibili a       |                     |
|legislazione vigente.                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|670. All'articolo 31, comma 1, lettera b),   |Soppressione della   |
|del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,      |data del 31 dicembre |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 20|2022 come termine di |
|maggio 2022, n. 51, le parole: «con termine  |durata massima del   |
|non oltre il 31 dicembre 2022» sono          |contributo di        |
|soppresse.                                   |sostentamento in     |
|                                             |favore delle persone |
|                                             |titolari di          |
|                                             |protezione temporanea|
|                                             |che hanno provveduto |
|                                             |ad autonoma          |
|                                             |sistemazione.        |
+---------------------------------------------+---------------------+
|671. Allo scopo di assicurare la prosecuzione|Autorizzazione al    |
|delle attivita' e delle misure di cui ai     |Dipartimento della   |
|commi 669 e 670 garantendo la continuita'    |protezione civile a  |
|della gestione emergenziale, il Dipartimento |rimodulare le misure |
|della protezione civile della Presidenza del |di assistenza e      |
|Consiglio dei ministri e' autorizzato a      |accoglienza in favore|
|disporre, con ordinanze da adottare ai sensi |dei profughi ucraini.|
|dell'articolo 25 del codice della protezione |                     |
|civile, di cui al decreto legislativo 2      |                     |
|gennaio 2018, n. 1, sulla base delle         |                     |
|effettive esigenze, la rimodulazione delle   |                     |
|misure di cui alle lettere a), b) e c) del   |                     |
|comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21|                     |
|marzo 2022, n. 21, convertito, con           |                     |
|modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.|                     |
|51, individuando il numero dei soggetti      |                     |
|coinvolti nel limite delle risorse           |                     |
|finanziarie disponibili a legislazione       |                     |
|vigente per fronteggiare la situazione       |                     |
|emergenziale di cui ai commi 669 e 670, fermi|                     |
|restando i termini temporali di applicazione |                     |
|delle attivita' e della misure medesime.     |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|672. Al fine di sviluppare la capacita'      |Autorizzazione di    |
|operativa delle squadre di intervento del    |spesa in favore del  |
|Corpo nazionale dei vigili del fuoco con     |Corpo nazionale dei  |
|l'uso di nuove tecnologie, e' autorizzata,   |vigili del fuoco per |
|nell'ambito del programma «Prevenzione dal   |l'acquisizione di    |
|rischio e soccorso pubblico» della missione  |nuova tecnologia     |
|«Soccorso civile» dello stato di previsione  |robotica.            |
|del Ministero dell'interno, la spesa di 2    |                     |
|milioni di euro per l'anno 2023, di 9 milioni|                     |
|di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di   |                     |
|euro per l'anno 2025.                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|673. In relazione alla necessita' di         |Autorizzazione di    |
|rafforzare le capacita' operative delle      |spesa in favore del  |
|squadre del Corpo nazionale dei vigili del   |Corpo nazionale dei  |
|fuoco per lo spegnimento degli incendi       |vigili del fuoco per |
|mediante nuove dotazioni tecnologiche, e'    |aumentare la         |
|autorizzata, nell'ambito dell'azione         |capacita' di risposta|
|«Ammodernamento e potenziamento dei Vigili   |negli scenari di     |
|del Fuoco» del programma «Prevenzione dal    |incendio, mediante   |
|rischio e soccorso pubblico» della missione  |dotazioni            |
|«Soccorso civile» dello stato di previsione  |tecnologiche mirate. |
|del Ministero dell'interno, la spesa di 3    |                     |
|milioni di euro per l'anno 2023, di 4 milioni|                     |
|di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di    |                     |
|euro per l'anno 2025.                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|674. Allo scopo di consentire l'adeguamento  |Fondo per            |
|in termini tecnologici e di sicurezza del    |l'adeguamento in     |
|sistema di allarme pubblico previsto         |termini tecnologici e|
|dall'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del  |di sicurezza del     |
|codice delle comunicazioni elettroniche, di  |sistema di allarme   |
|cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.|IT-alert.            |
|259, e' istituito nello stato di previsione  |                     |
|del Ministero dell'economia e delle finanze  |                     |
|un fondo, con una dotazione di 5 milioni di  |                     |
|euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per|                     |
|il successivo trasferimento nel bilancio     |                     |
|autonomo della Presidenza del Consiglio dei  |                     |
|ministri - Dipartimento della protezione     |                     |
|civile.                                      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|675. Al fine di fare fronte alla carenza di  |Fondo destinato alla |
|alloggi di servizio da destinare al personale|costruzione ovvero   |
|del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' |alla ristrutturazione|
|istituito, nello stato di previsione del     |di immobili demaniali|
|Ministero dell'interno, un fondo con la      |per le esigenze del  |
|dotazione di 1 milione di euro per ciascuno  |Corpo nazionale dei  |
|degli anni 2023, 2024 e 2025, per la         |vigili del fuoco.    |
|costruzione o per la ristrutturazione        |                     |
|funzionale, strutturale, energetica e        |                     |
|igienico-sanitaria di immobili demaniali     |                     |
|assegnati o da assegnare in uso governativo  |                     |
|al Dipartimento dei vigili del fuoco, del    |                     |
|soccorso pubblico e della difesa civile del  |                     |
|Ministero dell'interno, per le esigenze del  |                     |
|medesimo Corpo.                              |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|676. Al fine di potenziare ulteriormente gli |Rifinanziamento della|
|interventi in materia di sicurezza urbana per|autorizzazione di    |
|la realizzazione degli obiettivi di cui      |spesa destinata ad   |
|all'articolo 5, comma 2, lettera a), del     |interventi in materia|
|decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,       |di sicurezza urbana. |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 18|                     |
|aprile 2017, n. 48, con riferimento          |                     |
|all'installazione, da parte dei comuni, di   |                     |
|sistemi di videosorveglianza,                |                     |
|l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo|                     |
|5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n.  |                     |
|14 del 2017 e' incrementata di 15 milioni di |                     |
|euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e    |                     |
|2025.                                        |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|677. Con decreto del Ministro dell'interno,  |                     |
|di concerto con il Ministro dell'economia e  |                     |
|delle finanze, da adottare entro il 31 marzo |                     |
|di ciascun anno di riferimento, sono definite|                     |
|le modalita' di presentazione delle richieste|                     |
|da parte dei comuni interessati nonche' i    |                     |
|criteri di ripartizione delle risorse di cui |                     |
|al comma 676.                                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|678. Al fine di assicurare la piu' efficace  |Ampliamento e        |
|esecuzione dei decreti di espulsione dello   |rifinanziamento della|
|straniero, il Ministero dell'interno e'      |rete dei centri di   |
|autorizzato ad ampliare la rete dei centri di|permanenza per il    |
|permanenza per i rimpatri previsti           |rimpatrio.           |
|dall'articolo 14, comma 1, del testo unico   |                     |
|delle disposizioni concernenti la disciplina |                     |
|dell'immigrazione e norme sulla condizione   |                     |
|dello straniero, di cui al decreto           |                     |
|legislativo 25 luglio 1998, n. 286.          |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|679. Ai fini di cui al comma 678, le risorse |                     |
|iscritte nello stato di previsione del       |                     |
|Ministero dell'interno relative alle spese   |                     |
|per la costruzione, l'acquisizione, il       |                     |
|completamento, l'adeguamento e la            |                     |
|ristrutturazione di immobili e infrastrutture|                     |
|destinati a centri di trattenimento e di     |                     |
|accoglienza sono incrementate di 5.397.360   |                     |
|euro per l'anno 2023, di 14.392.960 euro per |                     |
|l'anno 2024 e di 16.192.080 euro per l'anno  |                     |
|2025. Per le ulteriori spese di gestione     |                     |
|derivanti dall'applicazione del comma 678, le|                     |
|risorse iscritte nello stato di previsione   |                     |
|del Ministero dell'interno relative alle     |                     |
|spese per l'attivazione, la locazione, la    |                     |
|gestione dei centri di trattenimento e di    |                     |
|accoglienza sono incrementate di 260.544 euro|                     |
|per l'anno 2023, di 1.730.352 euro per l'anno|                     |
|2024 e di 4.072.643 euro per l'anno 2025.    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|680. In considerazione delle eccezionali     |Proroga dei contratti|
|esigenze di accoglienza determinatesi per    |di lavoro interinale |
|l'ingente afflusso di richiedenti asilo nel  |in corso al fine di  |
|territorio nazionale durante l'anno 2022 e   |assicurare la        |
|per il perdurare della crisi internazionale  |funzionalita' delle  |
|connessa al conflitto bellico in atto in     |Questure, delle      |
|Ucraina, al fine di assicurare la            |Commissioni e Sezioni|
|funzionalita' delle questure, delle          |territoriali per il  |
|commissioni e delle sezioni territoriali per |riconoscimento della |
|il riconoscimento della protezione           |protezione           |
|internazionale e della Commissione nazionale |internazionale e     |
|per il diritto di asilo, il Ministero        |della Commissione    |
|dell'interno e' autorizzato a prorogare, fino|Nazionale per il     |
|al 27 marzo 2023, anche in deroga            |diritto di Asilo.    |
|all'articolo 106 del codice dei contratti    |                     |
|pubblici, di cui al decreto legislativo 18   |                     |
|aprile 2016, n. 50, i contratti di           |                     |
|prestazione di lavoro a termine stipulati in |                     |
|base all'articolo 33, comma 1, del           |                     |
|decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,          |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 20|                     |
|maggio 2022, n. 51, e all'articolo 1         |                     |
|dell'ordinanza del Capo del Dipartimento     |                     |
|della protezione civile n. 883 del 31 marzo  |                     |
|2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. |                     |
|82 del 7 aprile 2022.                        |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|681. Agli oneri derivanti dal comma 680, pari|                     |
|a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023, si      |                     |
|provvede a valere sulle risorse iscritte a   |                     |
|legislazione vigente nello stato di          |                     |
|previsione del Ministero dell'interno per le |                     |
|finalita' di cui al medesimo comma 680.      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|682. Al fine di fronteggiare le esigenze di  |Risorse da destinare |
|servizio del Corpo nazionale dei vigili del  |al Corpo nazionale   |
|fuoco ai fini del potenziamento e            |dei vigili del fuoco |
|dell'aggiornamento del sistema di risposta   |per aumentarne la    |
|alle emergenze derivanti dalla presenza di   |capacita' di risposta|
|agenti di tipo nucleare, biologico, chimico e|ad emergenze dovute  |
|radiologico, e' autorizzata, nell'ambito     |al rischio nucleare, |
|dell'azione «Prevenzione e contrasto dei     |biologico, chimico,  |
|rischi non convenzionali e funzionamento     |radiologico.         |
|della rete nazionale per il rilevamento della|                     |
|ricaduta radioattiva» del programma          |                     |
|«Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico»|                     |
|della missione «Soccorso civile» dello stato |                     |
|di previsione del Ministero dell'interno, la |                     |
|spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023,  |                     |
|di 7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8  |                     |
|milioni di euro per l'anno 2025.             |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|683. Per consentire una piu' rapida          |Autorizzazione al    |
|definizione delle procedure di cui agli      |Ministero            |
|articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21    |dell'interno ad      |
|giugno 2022, n. 73, convertito, con          |utilizzare per l'anno|
|modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. |2023, tramite agenzie|
|122, e delle procedure di cui all'articolo   |interinali,          |
|103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |prestazioni di lavoro|
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|a contratto a termine|
|luglio 2020, n. 77, il Ministero dell'interno|per la gestione delle|
|e' autorizzato a utilizzare per l'anno 2023, |pratiche di          |
|tramite una o piu' agenzie di                |regolarizzazione dei |
|somministrazione di lavoro, prestazioni di   |lavoratori stranieri.|
|lavoro a contratto a termine, in deroga ai   |                     |
|limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del  |                     |
|decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,         |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 30|                     |
|luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di   |                     |
|spesa di 37.259.690 euro, da ripartire tra le|                     |
|sedi di servizio interessate dalle menzionate|                     |
|procedure, anche in deroga agli articoli 32, |                     |
|36, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti|                     |
|pubblici, di cui al decreto legislativo 18   |                     |
|aprile 2016, n. 50.                          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|684. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,|Modifica della       |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 31|disciplina per le    |
|luglio 2005, n. 155, sono apportate le       |modalita' di         |
|seguenti modificazioni:                      |svolgimento delle    |
|  a) all'articolo 4:                         |operazioni di        |
|    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:|intercettazione e    |
|  «1. Il Presidente del Consiglio dei        |tracciamento         |
|ministri ministri puo' delegare i direttori  |effettuabili da parte|
|dei servizi di informazione per la sicurezza |dei servizi di       |
|di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3|informazione per la  |
|agosto 2007, n. 124, a richiedere            |sicurezza.           |
|l'autorizzazione all'intercettazione di      |                     |
|comunicazioni o conversazioni, anche per via |                     |
|telematica, nonche' all'intercettazione di   |                     |
|comunicazioni o conversazioni tra presenti,  |                     |
|anche se queste avvengono nei luoghi indicati|                     |
|dall'articolo 614 del codice penale, quando  |                     |
|siano ritenute indispensabili per            |                     |
|l'espletamento delle attivita' loro demandate|                     |
|dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto    |                     |
|2007, n. 124»;                               |                     |
|    2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:|                     |
|  «2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'  |                     |
|richiesta al procuratore generale presso la  |                     |
|corte di appello di Roma. Si applicano le    |                     |
|disposizioni dell'articolo 4-bis»;           |                     |
|  b) dopo l'articolo 4 e' inserito il        |                     |
|seguente:                                    |                     |
|  «Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di |                     |
|intercettazioni preventive dei servizi di    |                     |
|informazione per la sicurezza) - 1. Le       |                     |
|attivita' di cui al comma 1 dell'articolo 4  |                     |
|sono autorizzate con decreto motivato, quando|                     |
|risultano sussistenti le condizioni di cui al|                     |
|medesimo comma l, per la durata massima di   |                     |
|quaranta giorni, prorogabile per periodi     |                     |
|successivi di venti giorni. L'autorizzazione |                     |
|alla prosecuzione delle operazioni e' data   |                     |
|con decreto motivato nel quale sono indicate |                     |
|le ragioni che rendono necessaria la proroga.|                     |
|  2. Delle operazioni di ascolto svolte e dei|                     |
|contenuti intercettati e' redatto verbale    |                     |
|sintetico che, unitamente ai supporti mobili |                     |
|eventualmente utilizzati o, comunque, ai     |                     |
|contenuti intercettati, e' depositato presso |                     |
|il procuratore generale presso la corte di   |                     |
|appello di Roma entro trenta giorni dal      |                     |
|termine delle stesse, anche con modalita'    |                     |
|informatiche da individuare con decreto del  |                     |
|Presidente del Consiglio dei ministri. Il    |                     |
|procuratore generale, verificata la          |                     |
|conformita' delle attivita' compiute         |                     |
|all'autorizzazione, dispone l'immediata      |                     |
|distruzione dei verbali, dei contenuti       |                     |
|intercettati, degli eventuali supporti mobili|                     |
|utilizzati e di ogni eventuale copia, anche  |                     |
|informatica, totale o parziale, dei          |                     |
|contenuti. Su richiesta motivata dei         |                     |
|direttori dei servizi di informazione per la |                     |
|sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2,    |                     |
|della legge 3 agosto 2007, n. 124,           |                     |
|comprovante particolari esigenze di natura   |                     |
|tecnica e operativa, il procuratore generale |                     |
|puo' autorizzare il differimento del deposito|                     |
|dei verbali, dei contenuti intercettati e dei|                     |
|supporti afferenti alle attivita' svolte per |                     |
|un periodo non superiore a sei mesi.         |                     |
|  3. A conclusione delle operazioni, decorso |                     |
|il termine per l'adempimento degli obblighi  |                     |
|di comunicazione da parte del Presidente del |                     |
|Consiglio dei ministri al Comitato           |                     |
|parlamentare per la sicurezza della          |                     |
|Repubblica di cui all'articolo 33, comma 4,  |                     |
|della legge 3 agosto 2007, n. 124, il        |                     |
|procuratore generale presso la corte di      |                     |
|appello di Roma dispone la distruzione della |                     |
|documentazione anche da esso stesso detenuta,|                     |
|con eccezione dei decreti emanati, relativa  |                     |
|alle richieste di autorizzazione di cui al   |                     |
|comma 1 del presente articolo, recante       |                     |
|contenuti, anche espressi in forma sintetica |                     |
|e discorsiva, delle intercettazioni.         |                     |
|  4. Per l'espletamento delle attivita'      |                     |
|demandate ai servizi di informazione per la  |                     |
|sicurezza della Repubblica, con le modalita' |                     |
|di cui al comma 1 dell'articolo 4, il        |                     |
|procuratore generale presso la corte di      |                     |
|appello di Roma autorizza il tracciamento    |                     |
|delle comunicazioni telefoniche e            |                     |
|telematiche, nonche' l'acquisizione dei dati |                     |
|esterni relativi alle comunicazioni          |                     |
|telefoniche e telematiche intercorse e       |                     |
|l'acquisizione di ogni altra informazione    |                     |
|utile in possesso dei soggetti di cui ai     |                     |
|commi 1 e 3 dell'articolo 57 del codice delle|                     |
|comunicazioni elettroniche, di cui al decreto|                     |
|legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I dati   |                     |
|sono distrutti entro sei mesi                |                     |
|dall'acquisizione e i relativi verbali sono  |                     |
|trasmessi al procuratore generale. Il        |                     |
|procuratore generale puo' comunque           |                     |
|autorizzare la conservazione dei dati per un |                     |
|periodo non superiore a ventiquattro mesi.   |                     |
|  5. Gli elementi acquisiti attraverso le    |                     |
|attivita' di cui al presente articolo per lo |                     |
|sviluppo della ricerca informativa non       |                     |
|possono essere utilizzati nel procedimento   |                     |
|penale. In ogni caso, le attivita' di        |                     |
|intercettazione di cui ai commi da 1 a 4 e le|                     |
|notizie acquisite a seguito delle attivita'  |                     |
|medesime non possono essere menzionate in    |                     |
|atti di indagine ne' costituire oggetto di   |                     |
|deposizione ne' essere altrimenti divulgate. |                     |
|  6. Le spese relative alle attivita' di cui |                     |
|ai commi 1 e 4 sono imputate all'apposito    |                     |
|programma di spesa iscritto nello stato di   |                     |
|previsione della spesa del Ministero         |                     |
|dell'economia e delle finanze, nell'ambito   |                     |
|degli stanziamenti previsti a legislazione   |                     |
|vigente. Con decreto del Presidente del      |                     |
|Consiglio dei ministri, ai sensi             |                     |
|dell'articolo 1, comma 3, della legge 3      |                     |
|agosto 2007, n. 124, sono disciplinati il    |                     |
|ristoro dei costi sostenuti e le modalita' di|                     |
|pagamento anche in forma di canone annuo     |                     |
|forfetario, senza nuovi o maggiori oneri per |                     |
|la finanza pubblica».                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|685. Al fine di incrementare il riciclaggio  |Rifinanziamento del  |
|delle plastiche miste e degli scarti non     |credito d'imposta per|
|pericolosi dei processi di produzione        |l'acquisto di        |
|industriale e della lavorazione di selezione |materiali riciclati  |
|e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in  |provenienti dalla    |
|alternativa all'avvio al recupero energetico,|raccolta             |
|nonche' al fine di ridurre l'impatto         |differenziata.       |
|ambientale degli imballaggi e il livello di  |                     |
|rifiuti non riciclabili derivanti da         |                     |
|materiali da imballaggio, ai fini del        |                     |
|riconoscimento del credito d'imposta di cui  |                     |
|all'articolo 1, comma 73, della legge 30     |                     |
|dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la     |                     |
|spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, |                     |
|per assicurare il soddisfacimento delle      |                     |
|istanze presentate ai sensi del decreto del  |                     |
|Ministro della transizione ecologica 14      |                     |
|dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta     |                     |
|Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022.         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|686. Per le medesime finalita' di cui al     |Riconoscimento e     |
|comma 685, a tutte le imprese che acquistano |condizioni di        |
|prodotti realizzati con materiali provenienti|utilizzo di un       |
|dalla raccolta differenziata degli imballaggi|ulteriore credito    |
|in plastica ovvero che acquistano imballaggi |d'imposta per gli    |
|biodegradabili e compostabili secondo la     |acquisti di prodotti |
|normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla |realizzati con       |
|raccolta differenziata della carta,          |materiali provenienti|
|dell'alluminio e del vetro e' riconosciuto,  |dalla raccolta       |
|per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un      |differenziata degli  |
|credito d'imposta nella misura del 36 per    |imballaggi in        |
|cento delle spese sostenute e documentate per|plastica o di        |
|i predetti acquisti.                         |imballaggi           |
|                                             |biodegradabili e     |
|                                             |compostabili o       |
|                                             |derivati dalla       |
|                                             |raccolta             |
|                                             |differenziata della  |
|                                             |carta e              |
|                                             |dell'alluminio.      |
+---------------------------------------------+                     |
|687. Il credito d'imposta di cui al comma 686|                     |
|e' riconosciuto fino a un importo massimo    |                     |
|annuale di 20.000 euro per ciascun           |                     |
|beneficiario, nel limite massimo complessivo |                     |
|di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno   |                     |
|degli anni 2024 e 2025.                      |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|688. Il credito d'imposta di cui al comma 686|                     |
|e' indicato nella dichiarazione dei redditi  |                     |
|relativa al periodo d'imposta di             |                     |
|riconoscimento del credito. Esso non concorre|                     |
|alla formazione del reddito ne' della base   |                     |
|imponibile dell'imposta regionale sulle      |                     |
|attivita' produttive e non rileva ai fini del|                     |
|rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma|                     |
|5, del testo unico delle imposte sui redditi,|                     |
|di cui al decreto del Presidente della       |                     |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il      |                     |
|credito d'imposta e' utilizzabile            |                     |
|esclusivamente in compensazione ai sensi     |                     |
|dell'articolo 17 del decreto legislativo 9   |                     |
|luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al    |                     |
|limite di cui al comma 53 dell'articolo 1    |                     |
|della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il     |                     |
|credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere|                     |
|dal 1° gennaio del periodo d'imposta         |                     |
|successivo a quello in cui sono stati        |                     |
|effettuati gli acquisti dei prodotti di cui  |                     |
|al comma 686.                                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|689. Ai fini della fruizione del credito     |Modalita' di         |
|d'imposta di cui al comma 686, il modello F24|trasmissione         |
|e' presentato esclusivamente attraverso i    |regolazione          |
|servizi telematici messi a disposizione      |finanziaria delle    |
|dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto  |compensazioni        |
|dell'operazione di versamento. I fondi       |relative al credito  |
|occorrenti per la regolazione contabile delle|d'imposta introdotto |
|compensazioni esercitate ai sensi del        |in materia di        |
|presente comma sono stanziati su apposito    |raccolta             |
|capitolo di spesa dello stato di previsione  |differenziata.       |
|del Ministero dell'ambiente e della sicurezza|                     |
|energetica, per il successivo trasferimento  |                     |
|alla contabilita' speciale «Agenzia delle    |                     |
|entrate - Fondi di bilancio».                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|690. Con decreto del Ministro dell'ambiente e|Disciplina della     |
|della sicurezza energetica, di concerto con  |definizione dei      |
|il Ministro delle imprese e del made in Italy|requisiti tecnici,   |
|e con il Ministro dell'economia e delle      |criteri e modalita'  |
|finanze, da adottare entro centoventi giorni |di applicazione e di |
|dalla data di entrata in vigore della        |fruizione del credito|
|presente legge, sono definiti i requisiti    |d'imposta introdotto |
|tecnici e le certificazioni idonee ad        |in materia di        |
|attestare la natura ecosostenibile dei       |raccolta             |
|prodotti e degli imballaggi secondo la       |differenziata.       |
|vigente normativa dell'Unione europea e      |                     |
|nazionale e in coerenza con gli obiettivi di |                     |
|riciclaggio di materiali da imballaggio      |                     |
|previsti dall'allegato E alla parte quarta   |                     |
|del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.    |                     |
|152, nonche' i criteri e le modalita' di     |                     |
|applicazione e di fruizione del credito      |                     |
|d'imposta di cui al comma 686, anche al fine |                     |
|di assicurare il rispetto dei limiti di spesa|                     |
|di cui al comma 687.                         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|691. Al fine di contenere la produzione di   |Rifinanziamento del  |
|rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di |Programma            |
|eco-compattatori, il fondo denominato        |sperimentale         |
|«Programma sperimentale Mangiaplastica»,     |Mangiaplastica.      |
|istituito nello stato di previsione del      |                     |
|Ministero dell'ambiente e della sicurezza    |                     |
|energetica dall'articolo 4-quinquies, comma  |                     |
|1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,|                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 12|                     |
|dicembre 2019, n. 141, e' incrementato di 6  |                     |
|milioni di euro per l'anno 2023 e di 8       |                     |
|milioni di euro per l'anno 2024.             |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|692. Al fine di garantire la dotazione       |Finanziamenti per    |
|finanziaria necessaria per la realizzazione  |interventi in materia|
|degli interventi sui sistemi fognari e       |di acque reflue      |
|depurativi volti a dare esecuzione alle      |oggetto delle        |
|sentenze di condanna emesse dalla Corte di   |sentenze di condanna |
|giustizia dell'Unione europea nei confronti  |della Corte di       |
|dello Stato italiano in relazione al         |giustizia dell'Unione|
|trattamento delle acque reflue urbane, e'    |europea.             |
|autorizzata la spesa di 10 milioni di euro   |                     |
|per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per   |                     |
|l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno|                     |
|2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 |                     |
|a favore del Commissario unico di cui        |                     |
|all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre |                     |
|2016, n. 243, convertito, con modificazioni, |                     |
|dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.         |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|693. Le risorse finanziarie iscritte anche in|                     |
|conto residui nello stato di previsione del  |                     |
|Ministero dell'ambiente e della sicurezza    |                     |
|energetica negli esercizi finanziari dal 2020|                     |
|al 2023 destinate, a qualsiasi titolo, al    |                     |
|completamento di adeguati sistemi di reti    |                     |
|fognarie e al trattamento delle acque reflue,|                     |
|da destinare alle regioni Sicilia, Campania e|                     |
|Calabria oggetto delle sentenze di condanna  |                     |
|emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione  |                     |
|europea nei confronti dello Stato italiano in|                     |
|relazione al trattamento delle acque reflue  |                     |
|urbane, sono trasferite dal Ministero        |                     |
|dell'ambiente e della sicurezza energetica   |                     |
|sulla contabilita' speciale n. 6056 intestata|                     |
|al Commissario unico per la realizzazione    |                     |
|degli interventi di collettamento, fognatura |                     |
|e depurazione delle acque reflue di cui      |                     |
|all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre |                     |
|2016, n. 243, convertito, con modificazioni, |                     |
|dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il      |                     |
|Commissario unico, entro il 30 giugno 2023,  |                     |
|trasmette al Ministero dell'ambiente e della |                     |
|sicurezza energetica e al Dipartimento della |                     |
|Ragioneria generale dello Stato un documento |                     |
|relativo alla ricognizione degli interventi  |                     |
|realizzati con indicazione dei costi, delle  |                     |
|fonti finanziarie e dei codici unici di      |                     |
|progetto, provvedendo all'allineamento delle |                     |
|informazioni contenute nel sistema di cui al |                     |
|decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.|                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|694. Per gli interventi di progettazione ed  |Autorizzazione di    |
|esecuzione della campagna di sondaggi        |spesa per interventi |
|geognostici, volta ad individuare con        |di bonifica nell'area|
|precisione l'estensione e la profondita'     |Nord della citta' di |
|delle sostanze inquinanti presenti nelle aree|Trento.              |
|ferroviarie comprese tra i siti di interesse |                     |
|nazionale «ex SLOI ed ex Carbochimica» e     |                     |
|interessate dalla realizzazione della        |                     |
|circonvallazione ferroviaria di Trento,      |                     |
|inquinate da piombo, piombo tetraetile,      |                     |
|idrocarburi policiclici aromatici e altri    |                     |
|inquinanti, e' autorizzata la spesa di 1     |                     |
|milione di euro per ciascuno degli anni 2023 |                     |
|e 2024.                                      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|695. Al fine di consentire la programmazione |Fondo per il         |
|e il finanziamento di interventi per la      |contrasto al consumo |
|rinaturalizzazione di suoli degradati o in   |di suolo.            |
|via di degrado in ambito urbano e periurbano,|                     |
|e' istituito, nello stato di previsione del  |                     |
|Ministero dell'ambiente e della sicurezza    |                     |
|energetica, il Fondo per il contrasto del    |                     |
|consumo di suolo, con la dotazione di 10     |                     |
|milioni di euro per l'anno 2023, di 20       |                     |
|milioni di euro per l'anno 2024, di 30       |                     |
|milioni di euro per l'anno 2025 e di 50      |                     |
|milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 |                     |
|e 2027.                                      |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|696. Con decreto del Ministro dell'ambiente e|                     |
|della sicurezza energetica, di concerto con  |                     |
|il Ministro delle infrastrutture e dei       |                     |
|trasporti e con il Ministro dell'economia e  |                     |
|delle finanze, sono definiti i criteri per il|                     |
|riparto del fondo di cui al comma 695 a      |                     |
|favore delle regioni e delle province        |                     |
|autonome di Trento e di Bolzano, le modalita'|                     |
|di monitoraggio attraverso i sistemi         |                     |
|informativi del Dipartimento della Ragioneria|                     |
|generale dello Stato e quelli a essi         |                     |
|collegati e le modalita' di revoca delle     |                     |
|risorse.                                     |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|697. Per sostenere gli interventi per spese  |Assegnazione alla    |
|in conto capitale della regione Calabria     |Regione Calabria di  |
|volti a prevenire e a mitigare il rischio    |risorse per          |
|idrogeologico e idraulico al fine del        |interventi di        |
|contenimento dei danni causati dai connessi  |prevenzione e        |
|fenomeni nonche' per le finalita' di cui al  |mitigazione del      |
|decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,        |rischio idrogeologico|
|convertito, con modificazioni, dalla legge 19|e idraulico          |
|luglio 1993, n. 236, e' disposta in favore   |                     |
|della regione Calabria l'assegnazione di 50  |                     |
|milioni di euro per l'anno 2023, di 100      |                     |
|milioni di euro per l'anno 2024, di 170      |                     |
|milioni di euro per l'anno 2025 e di 120     |                     |
|milioni di euro per l'anno 2026 a valere     |                     |
|sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la |                     |
|coesione, programmazione 2021-2027. Tale     |                     |
|assegnazione e' considerata nell'ambito della|                     |
|programmazione complessiva delle risorse del |                     |
|Fondo per lo sviluppo e la coesione,         |                     |
|programmazione 2021-2027, ed e' compresa nel |                     |
|Piano sviluppo e coesione della regione      |                     |
|Calabria.                                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|698. Al fine di consentire alle Autorita' di |Assegnazione alle    |
|bacino distrettuali delle Alpi orientali, del|autorita' di bacino  |
|fiume Po, dell'Appennino settentrionale,     |distrettuali di uno  |
|dell'Appennino centrale, dell'Appennino      |stanziamento         |
|meridionale, della Sardegna e della Sicilia  |complessivo a regime.|
|di far fronte ai compiti straordinari        |                     |
|previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del|                     |
|decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,   |                     |
|anche nel mutato quadro climatico e          |                     |
|territoriale, provvedendo altresi'           |                     |
|all'implementazione e all'estensione         |                     |
|all'intero distretto dei servizi informativi |                     |
|e applicativi per il monitoraggio e la       |                     |
|previsione ambientale, per la gestione delle |                     |
|risorse idriche, ivi compresi gli eventi     |                     |
|climatici estremi, e valutando gli impatti   |                     |
|osservati, simulati e attesi anche in        |                     |
|condizioni di cambiamento climatico e uso del|                     |
|suolo, nonche' ad integrazione delle risorse |                     |
|economiche programmate per le spese correnti,|                     |
|e' assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni|                     |
|di euro a decorrere dall'anno 2023, cosi'    |                     |
|ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorita' |                     |
|di bacino distrettuale delle Alpi orientali, |                     |
|2,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino  |                     |
|distrettuale del fiume Po, 2,5 milioni di    |                     |
|euro all'Autorita' di bacino distrettuale    |                     |
|dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di|                     |
|euro all'Autorita' di bacino distrettuale    |                     |
|dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro |                     |
|all'Autorita' di bacino distrettuale         |                     |
|dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro|                     |
|all'Autorita' di bacino distrettuale della   |                     |
|Sardegna, 1 milione di euro all'Autorita' di |                     |
|bacino distrettuale della Sicilia.           |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|699. Alla copertura parziale degli oneri di  |                     |
|cui al comma 698, pari a 14,5 milioni di euro|                     |
|annui a decorrere dall'anno 2023, si         |                     |
|provvede, quanto a 9 milioni di euro,        |                     |
|mediante corrispondente riduzione            |                     |
|dell'autorizzazione di spesa di cui          |                     |
|all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge |                     |
|27 dicembre 2017, n. 205.                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|700. Dopo il comma 607 dell'articolo 1 della |Riserva del 20% delle|
|legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' inserito  |risorse del Fondo    |
|il seguente:                                 |assunzioni pubbliche |
|«607-bis. Al fine di rafforzare la tutela del|amministrazioni per  |
|territorio e la gestione delle acque, per    |le assunzioni presso |
|mitigare gli effetti del dissesto            |le autorita' di      |
|idrogeologico e del cambiamento climatico, il|bacino distrettuali. |
|20 per cento delle somme di cui al comma 607 |                     |
|e' riservato all'assunzione di personale a   |                     |
|tempo indeterminato presso le autorita' di   |                     |
|bacino distrettuali di cui all'articolo 63   |                     |
|del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.    |                     |
|152».                                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+