((Art. 2 bis 
 
Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per  l'acquisto  di
  carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola  e  della  pesca
  per il quarto trimestre 2022. 
 
  1. All'articolo 2 del decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, le parole: «31 marzo  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2023»; 
  b) al comma 4, le parole: «31 marzo  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2023»; 
  c) al comma 5, le parole: «16 febbraio 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «16 marzo 2023».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          23 settembre 2022, n. 144, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 novembre  2022,  n.  175  recante  Ulteriori
          misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
          produttivita' delle imprese, politiche  sociali  e  per  la
          realizzazione del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
          (PNRR), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  2  (Estensione  del  credito  di   imposta   per
          l'acquisto di  carburanti  per  l'esercizio  dell'attivita'
          agricola e della pesca). -  1.  Al  fine  di  mitigare  gli
          effetti  economici  derivanti  dal  perdurare  dell'aumento
          eccezionale del prezzo del gasolio e  della  benzina,  alle
          imprese esercenti attivita' agricola e della pesca  e  alle
          imprese  esercenti  l'attivita'  agromeccanica  di  cui  al
          codice ATECO 1.61 e' riconosciuto, a parziale compensazione
          dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per  l'acquisto
          di gasolio e benzina per la trazione dei  mezzi  utilizzati
          per l'esercizio delle  predette  attivita',  un  contributo
          straordinario, sotto forma di credito di imposta,  pari  al
          20 per cento  della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  del
          carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno
          2022, comprovato mediante le relative  fatture  d'acquisto,
          al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 
              2. Il contributo  di  cui  al  comma  1  e',  altresi',
          riconosciuto alle imprese esercenti  attivita'  agricola  e
          della pesca in relazione alla spesa  sostenuta  nel  quarto
          trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del  gasolio
          e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre
          e dei fabbricati produttivi adibiti  all'allevamento  degli
          animali. 
              3. Il credito d'imposta di  cui  ai  commi  1  e  2  e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, entro la data del 30 giugno 2023. Non si  applicano  i
          limiti di cui all'articolo 1,  comma  53,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
          alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'  della  base
          imponibile   dell'imposta   regionale    sulle    attivita'
          produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
          articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta
          e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto
          i medesimi costi, a  condizione  che  tale  cumulo,  tenuto
          conto anche  della  non  concorrenza  alla  formazione  del
          reddito e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive, non porti  al  superamento  del
          costo sostenuto. 
              4. Il credito d'imposta di  cui  ai  commi  1  e  2  e'
          cedibile, solo per intero, dalle  imprese  beneficiarie  ad
          altri soggetti, compresi gli  istituti  di  credito  e  gli
          altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
          cessione, fatta salva  la  possibilita'  di  due  ulteriori
          cessioni  solo  se  effettuate  a  favore   di   banche   e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a  un  gruppo
          bancario iscritto  all'albo  di  cui  all'articolo  64  del
          predetto testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia ovvero imprese di assicurazione  autorizzate  ad
          operare in Italia ai sensi del codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, ferma restando l'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 122-bis, comma  4,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  17  luglio  2020,   n.   77,   per   ogni   cessione
          intercorrente tra i  predetti  soggetti,  anche  successiva
          alla prima. I contratti di cessione conclusi in  violazione
          del primo periodo sono  nulli.  In  caso  di  cessione  del
          credito d'imposta, le imprese  beneficiarie  richiedono  il
          visto di conformita' dei dati relativi alla  documentazione
          che  attesta  la  sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto al credito d'imposta di cui al  presente  articolo.
          Il  visto   di   conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere
          a)  e  b),  del  regolamento  recante  modalita'   per   la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  e  dai
          responsabili dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui  all'articolo  32  del  citato  decreto
          legislativo n.  241  del  1997.  Il  credito  d'imposta  e'
          utilizzato dal cessionario con le stesse modalita'  con  le
          quali sarebbe  stato  utilizzato  dal  soggetto  cedente  e
          comunque entro la medesima data  del  30  giugno  2023.  Le
          modalita'  attuative  delle  disposizioni   relative   alla
          cessione e alla tracciabilita' del  credito  d'imposta,  da
          effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi   dei
          soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di
          cui all'articolo 122-bis, nonche', in  quanto  compatibili,
          quelle di cui  all'articolo  121,  commi  da  4  a  6,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
              5. Entro il 16 marzo 2023 i beneficiari del credito  di
          cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza  dal  diritto  alla
          fruizione  del   credito   non   ancora   fruito,   inviano
          all'Agenzia   delle   entrate   un'apposita   comunicazione
          sull'importo del credito maturato nell'esercizio  2022.  Il
          contenuto   e   le   modalita'   di   presentazione   della
          comunicazione sono definiti con provvedimento  dell'Agenzia
          delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              6. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
          Stato.  Ai  relativi  adempimenti   europei   provvede   il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
              7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
          in 183,77 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 43. 
              8. Il Ministero dell'economia e delle finanze  effettua
          il monitoraggio delle fruizioni del  credito  d'imposta  di
          cui al  presente  articolo,  ai  fini  di  quanto  previsto
          dall'articolo 17, comma 13, della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196.».