((Art. 3 ter Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidita' dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni. 1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: «Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati gia' in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022,» sono soppresse.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171 (Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonche' per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi), come modificato dalla presente legge: «Art. 3-bis (Misure per aumentare la liquidita' dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensi' in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti di gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunita' dell'energia, di cui alla decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006.».