((Art. 3 ter 
 
Modifiche alla disciplina del  close-out  netting  per  aumentare  la
  liquidita'  dei  mercati  dell'energia  e  ridurre  i  costi  delle
  transazioni. 
 
  1. All'articolo 3-bis, comma  1,  del  decreto-legge  27  settembre
2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  novembre
2021, n. 171, le parole: «Indipendentemente dalla  data  di  consegna
ivi prevista, per i contratti di fornitura  e  i  contratti  derivati
gia'  in  essere  o  stipulati  entro  il  31  dicembre  2022,»  sono
soppresse.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   3-bis,   del
          decreto-legge 27 settembre 2021, n.  130,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171 (Misure
          urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
          prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonche' per
          l'abrogazione o la modifica di disposizioni  che  prevedono
          l'adozione di  provvedimenti  attuativi),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 3-bis (Misure per  aumentare  la  liquidita'  dei
          mercati dell'energia e ridurre i costi delle  transazioni).
          - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della
          legge 4 agosto 2017, n. 124, si applicano anche nei casi in
          cui la consegna relativamente ai  contratti  di  fornitura,
          ovvero  la  produzione,  commercializzazione   e   consegna
          relativamente  ai   contratti   derivati,   non   avvengano
          nell'Unione   europea,   bensi'   in   Stati   direttamente
          interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti  di
          gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di  Atene  del  25
          ottobre 2005 che istituisce la Comunita'  dell'energia,  di
          cui alla decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio
          2006.».