((Art. 3 quater 
 
Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto  di  beni  e
                               servizi 
 
  1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: «almeno del 10  per  cento  per  le  categorie  merceologiche
telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento» sono sostituite
dalle  seguenti:  «almeno  del  5  per   cento   per   le   categorie
merceologiche  telefonia  fissa  e  telefonia  mobile  e  del  2  per
cento».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  7,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e
          servizi e trasparenza delle procedure). - 1. - 6. Omissis 
              7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi
          449 e  450,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
          all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, quale misura di coordinamento della finanza  pubblica,
          le amministrazioni pubbliche e  le  societa'  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, a totale partecipazione  pubblica  diretta  o
          indiretta,   relativamente    alle    seguenti    categorie
          merceologiche: energia elettrica, gas,  carburanti  rete  e
          carburanti  extra-rete,  combustibili  per   riscaldamento,
          telefonia fissa e  telefonia  mobile,  autoveicoli  di  cui
          all'articolo 54, comma 1,  lettere  a),  b),  ad  eccezione
          degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di
          persone, e c), del codice della strada, di cui  al  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   autoveicoli   e
          motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati,
          sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o
          gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.  e
          dalle centrali  di  committenza  regionali  di  riferimento
          costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
          27 dicembre  2006,  n.  296,  ovvero  ad  esperire  proprie
          autonome procedure nel rispetto  della  normativa  vigente,
          utilizzando i sistemi telematici di  negoziazione  messi  a
          disposizione  dai  soggetti  sopra  indicati.  La  presente
          disposizione non si applica alle procedure di gara  il  cui
          bando sia stato pubblicato  precedentemente  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. E' fatta  salva  la
          possibilita' di procedere ad  affidamenti,  nelle  indicate
          categorie merceologiche, anche al di fuori  delle  predette
          modalita',  a  condizione  che  gli  stessi  conseguano  ad
          approvvigionamenti da altre centrali  di  committenza  o  a
          procedure di evidenza pubblica, e  prevedano  corrispettivi
          inferiori  almeno  del  5  per  cento  per   le   categorie
          merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile  e  del  2
          per  cento  per  le  categorie   merceologiche   carburanti
          extra-rete,  carburanti  rete,  energia  elettrica,  gas  e
          combustibili per  il  riscaldamento  rispetto  ai  migliori
          corrispettivi indicati nelle convenzioni e  accordi  quadro
          messi a disposizione da Consip  SpA  e  dalle  centrali  di
          committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi
          del   precedente   periodo    devono    essere    trasmessi
          all'Autorita' nazionale  anticorruzione.  In  tali  casi  i
          contratti dovranno comunque essere sottoposti a  condizione
          risolutiva  con   possibilita'   per   il   contraente   di
          adeguamento  ai  migliori   corrispettivi   nel   caso   di
          intervenuta disponibilita' di convenzioni  Consip  e  delle
          centrali di committenza regionali che prevedano  condizioni
          di maggior vantaggio economico in percentuale superiore  al
          10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. Al  fine
          di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di  finanza
          pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle
          pubbliche   amministrazioni   riguardanti   le    categorie
          merceologiche di cui al primo periodo del  presente  comma,
          in via sperimentale, dal 1º gennaio  2017  al  31  dicembre
          2018 non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  terzo
          periodo del presente comma.  La  mancata  osservanza  delle
          disposizioni  del  presente  comma  rileva  ai  fini  della
          responsabilita' disciplinare e per danno erariale. 
              Omissis.».