((Art. 4 bis 
 
Disposizioni  per  la  promozione  del   passaggio   di   aziende   a
                      combustibili alternativi 
 
  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio  2022,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo
il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Al fine  di  fronteggiare  l'eccezionale  instabilita'  del
sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in  Ucraina
e di consentire il riempimento degli  stoccaggi  di  gas  per  l'anno
termico 2022-2023, nonche'  di  massimizzare  l'impiego  di  impianti
alimentati con combustibili diversi dal gas naturale,  esclusivamente
fino  al  31  marzo  2024,  la  sostituzione  del  gas  naturale  con
combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario,
e  le  relative  modifiche   tecnico-impiantistiche   ai   fini   del
soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti  industriali
sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si  applicano  i
limiti  di  emissione   nell'atmosfera   previsti   dalla   normativa
dell'Unione europea o,  in  mancanza,  quelli  previsti  dalle  norme
nazionali  o  regionali  per  le  sostanze  indicate  nella  predetta
normativa. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine
all'autorita' competente al rilascio  della  valutazione  di  impatto
ambientale, ove prevista, e dell'autorizzazione integrata  ambientale
le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di
combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del
relativo  fabbisogno  energetico.   Decorsi   trenta   giorni   dalla
comunicazione, il gestore dell'impianto avvia la sostituzione con  il
combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un  provvedimento
di diniego motivato da  parte  dell'autorita'  competente  rilasciato
entro   tale   termine.   L'autorita'   competente   puo'    assumere
determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi  degli   articoli
21-quinquies e 21-nonies della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Le
deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo  di  sei
mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza  del
termine  di  sei  mesi,  qualora  la  situazione  di   eccezionalita'
permanga, i gestori  comunicano  all'autorita'  competente  le  nuove
deroghe  necessarie  alle  condizioni  autorizzative  ai  sensi   del
presente comma. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di
sicurezza antincendio».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   5-bis   del
          decreto-legge 25 febbraio  2022,  n.  14,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   5   aprile   2022,   n.   28
          (Disposizioni  urgenti  sulla  crisi   in   Ucraina)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5-bis  (Disposizioni  per  l'adozione  di  misure
          preventive necessarie alla sicurezza del sistema  nazionale
          del  gas  naturale).  -  1.   Al   fine   di   fronteggiare
          l'eccezionale instabilita' del sistema  nazionale  del  gas
          naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di  consentire
          il riempimento degli stoccaggi di gas  per  l'anno  termico
          2022-2023, possono essere adottate  le  misure  finalizzate
          all'aumento della disponibilita' di gas  e  alla  riduzione
          programmata dei  consumi  di  gas  previste  dal  piano  di
          emergenza del sistema italiano del gas naturale, di cui  al
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  18  dicembre
          2019, adottato ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  1,  del
          decreto legislativo 1° giugno 2011, n.  93,  a  prescindere
          dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure  di
          cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e
          atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica.
          Delle predette misure e'  data  comunicazione  nella  prima
          riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione
          delle misure medesime. 
              2. In caso  di  adozione  delle  misure  finalizzate  a
          ridurre  il   consumo   di   gas   naturale   nel   settore
          termoelettrico ai sensi del comma 1, la societa' Terna  Spa
          predispone un  programma  di  massimizzazione  dell'impiego
          degli impianti di  generazione  di  energia  elettrica  con
          potenza termica nominale superiore a 300 MW che  utilizzino
          carbone o  olio  combustibile  in  condizioni  di  regolare
          esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza,
          fermo restando il contributo degli  impianti  alimentati  a
          energie rinnovabili. La societa' Terna  Spa  trasmette  con
          periodicita' settimanale  al  Ministero  della  transizione
          ecologica e all'Autorita' di regolazione per energia,  reti
          e ambiente un programma di utilizzo degli impianti  di  cui
          al  primo  periodo  ed  effettua  il  dispacciamento  degli
          impianti medesimi, nel rispetto dei  vincoli  di  sicurezza
          della  rete,   in   modo   da   massimizzarne   l'utilizzo.
          L'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          definisce i corrispettivi a reintegrazione degli  eventuali
          maggiori costi sostenuti dai predetti impianti. 
              3. Tenuto conto della finalita' di cui  al  comma  1  e
          della  situazione  di  eccezionalita'  che  giustifica   la
          massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma
          2,   i   gestori   degli   impianti   medesimi   comunicano
          all'autorita' competente  al  rilascio  dell'autorizzazione
          integrata ambientale di cui al Titolo III-bis  della  Parte
          Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  le
          deroghe necessarie alle condizioni  autorizzative,  per  un
          periodo di sei mesi dalla notifica di cui al  comma  3-bis.
          Alla  scadenza  del  termine  di  sei  mesi,   qualora   la
          situazione di eccezionalita' permanga, i gestori comunicano
          all'autorita' competente le nuove deroghe  necessarie  alle
          condizioni autorizzative, indicando il  periodo  di  durata
          delle stesse che, in ogni caso, non e' superiore a sei mesi
          dalla data della nuova notifica ai sensi del  comma  3-bis.
          Con le medesime comunicazioni di cui  al  primo  e  secondo
          periodo, i gestori indicano  le  motivazioni  tecniche  che
          rendono  necessaria  l'attuazione  delle   deroghe   e   le
          condizioni autorizzative temporanee  e  forniscono  i  dati
          necessari  per  effettuare  il  confronto   rispetto   alle
          condizioni dell'autorizzazione integrata  ambientale  e  ai
          livelli  di  emissione  associati  alle  migliori  tecniche
          disponibili  nonche'  i  risultati  del   controllo   delle
          emissioni ai fini degli accertamenti  di  cui  all'articolo
          29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo  n.  152
          del 2006. I valori limite in deroga  non  possono  in  ogni
          caso  eccedere,  per  ciascun   impianto,   i   riferimenti
          derivanti dai  piani  di  qualita'  dell'ambiente  e  dalla
          normativa unionale, nonche' i valori  meno  stringenti  dei
          BAT-AEL  indicati  nelle  conclusioni  sulle  BAT  di   cui
          all'articolo 3, punto 12), della direttiva  2010/75/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010. 
              3-bis.   Le   autorita'    competenti    al    rilascio
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale  trasmettono  le
          comunicazioni  di  cui  al  comma  3  al  Ministero   della
          transizione ecologica  e  predispongono  idonee  misure  di
          controllo nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo
          29-decies  del  decreto  legislativo  n.  152   del   2006,
          adeguando, ove  necessario,  il  piano  di  monitoraggio  e
          controllo    contenuto    nell'autorizzazione     integrata
          ambientale.  Il  Ministero  della   transizione   ecologica
          notifica  le  predette   comunicazioni   alla   Commissione
          europea, al fine di consentire la valutazione  dell'impatto
          complessivo dei regimi derogatori straordinari  di  cui  al
          comma 3, informando l'Autorita'  competente  e  il  gestore
          dell'impianto  interessato.  Tale  notifica  determina   la
          modifica delle autorizzazioni vigenti per il periodo di cui
          al  comma  3.  L'autorita'  competente  assicura   adeguata
          pubblicita' alle comunicazioni di cui al  comma  3  e  agli
          esiti dei relativi controlli. 
              4. Il programma di cui  al  comma  2  puo'  comprendere
          l'utilizzo  degli  impianti  di   produzione   di   energia
          elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo,
          esclusivamente  durante  il  periodo  emergenziale,   anche
          l'alimentazione  tramite  combustibile  convenzionale,   in
          deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando quanto
          disposto dal comma 3 del presente articolo.  La  deroga  di
          cui  al  primo  periodo   e'   concessa   nell'ambito   dei
          provvedimenti di cui  al  comma  1  esclusivamente  qualora
          risulti  che  l'alimentazione  a  biocombustibili  non  sia
          economicamente  sostenibile  rispetto  all'alimentazione  a
          combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio  degli
          impianti, considerando la disponibilita'  e  i  prezzi  dei
          biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi.  Fermo
          restando che l'erogazione dei predetti incentivi e' sospesa
          per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile
          tradizionale, l'Autorita' di regolazione per energia,  reti
          e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli
          eventuali maggiori costi  rispetto  ai  proventi  derivanti
          dalla   vendita   di   energia   sul   mercato   elettrico,
          strettamente  necessari  per  sostenere   l'esercizio   dei
          predetti   impianti    nel    periodo    emergenziale    ed
          effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in
          vigore dei provvedimenti di cui al comma 1. 
              5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il  Ministro  della
          transizione  ecologica  adotta  le  necessarie  misure  per
          incentivare l'uso delle fonti rinnovabili. 
              6. Sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti  di
          indirizzo di cui al  comma  1  non  e'  riconosciuto  alcun
          corrispettivo a  reintegrazione  degli  eventuali  maggiori
          costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli  impianti
          di  produzione  di  energia  elettrica  alimentati  con   i
          combustibili di cui al presente articolo. 
              6-bis.   Al   fine   di   fronteggiare    l'eccezionale
          instabilita'  del  sistema  nazionale  del   gas   naturale
          derivante dalla  guerra  in  Ucraina  e  di  consentire  il
          riempimento degli  stoccaggi  di  gas  per  l'anno  termico
          2022-2023, nonche' di massimizzare  l'impiego  di  impianti
          alimentati  con  combustibili  diversi  dal  gas  naturale,
          esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la  sostituzione  del
          gas naturale  con  combustibili  alternativi,  compreso  il
          combustibile solido secondario,  e  le  relative  modifiche
          tecnico-impiantistiche  ai  fini  del  soddisfacimento  del
          fabbisogno energetico degli impianti  industriali  sono  da
          qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i
          limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa
          dell'Unione europea o, in mancanza, quelli  previsti  dalle
          norme nazionali o regionali per le sostanze indicate  nella
          predetta normativa. I gestori  degli  impianti  industriali
          comunicano a tal fine all'autorita' competente al  rilascio
          della valutazione di impatto ambientale,  ove  prevista,  e
          dell'autorizzazione   integrata   ambientale   le   deroghe
          necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia  di
          combustibile  diverso  dal  gas  naturale   ai   fini   del
          soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi
          trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell'impianto
          avvia la sostituzione con il combustibile diverso  dal  gas
          naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato
          da parte dell'autorita' competente  rilasciato  entro  tale
          termine.    L'autorita'    competente     puo'     assumere
          determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi   degli
          articoli 21-quinquies e  21-nonies  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241.  Le  deroghe  alle  condizioni  autorizzative
          valgono per un periodo di sei mesi dalla  comunicazione  di
          cui al presente comma. Alla scadenza  del  termine  di  sei
          mesi, qualora la situazione di eccezionalita'  permanga,  i
          gestori  comunicano  all'autorita'  competente   le   nuove
          deroghe necessarie alle condizioni autorizzative  ai  sensi
          del presente comma. Sono fatte  salve  le  disposizioni  in
          materia di sicurezza antincendio.».