Art. 5 
 
          Proroghe di termini nel settore del gas naturale 
 
  1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124,  le
parole: «a decorrere dal  1°  gennaio  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2024». 
  ((2. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite  dalle
seguenti: «10 novembre 2023»; 
  b) al comma 4, le parole: «20 dicembre 2022» sono sostituite  dalle
seguenti: «20 novembre 2023». 
  2-bis. Resta fermo l'obbligo di restituzione dell'importo di cui al
comma 4 dell'articolo 5-bis del citato decreto-legge 17 maggio  2022,
n. 50. 
  2-ter. All'articolo 22, comma 2-bis.1, del decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, le parole: «A decorrere  dal  1°  gennaio  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 10 gennaio 2024».)) 
  3. Agli effetti in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento  netto
derivanti dal presente articolo, pari a 4.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 59,  della
          legge 4 agosto 2017, n.124 (legge annuale per il mercato  e
          la concorrenza) come modificato dalla presente legge: 
              «1.-58. Omissis 
              59. Fatto salvo quanto previsto dalle  disposizioni  di
          cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo,
          a decorrere dal 10 gennaio 2024, il terzo periodo del comma
          2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio  2000,
          n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   5-bis   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.50,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,  n.91,  recante
          misure  urgenti  in  materia   di   politiche   energetiche
          nazionali, produttivita' delle imprese e  attrazione  degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5-bis (Disposizioni per accelerare lo  stoccaggio
          di  gas  naturale).  -  1.  Al  fine  di  contribuire  alla
          sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei  servizi
          energetici  (GSE),  anche  tramite  accordi  con   societa'
          partecipate direttamente o  indirettamente  dallo  Stato  e
          attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa
          di  trasporto  di  gas  naturale,  provvede  a  erogare  un
          servizio  di  riempimento   di   ultima   istanza   tramite
          l'acquisto di gas naturale, ai fini del  suo  stoccaggio  e
          della sua successiva vendita entro il 10 novembre 2023, nel
          limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro. 
              2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di  cui
          al comma 1 e' disciplinato con decreto del Ministero  della
          transizione ecologica, sentita l'Autorita'  di  regolazione
          per energia, reti e  ambiente,  da  adottare  entro  il  15
          luglio 2022. 
              3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze e  al  Ministero  della  transizione  ecologica  il
          programma degli acquisti da effettuare per il  servizio  di
          riempimento  di  ultima  istanza  di  cui  al  comma  1   e
          l'ammontare delle risorse  necessarie  a  finanziarli,  nei
          limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1. 
              4. Per la finalita' di cui al comma 1  e'  disposto  il
          trasferimento al GSE, a titolo  di  prestito  infruttifero,
          delle risorse individuate nella  comunicazione  di  cui  al
          comma 3, da restituire entro  il  20  novembre  2023.  Tale
          prestito puo' essere erogato anche  mediante  anticipazioni
          di  tesoreria  da  estinguere   nel   medesimo   anno   con
          l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente  capitolo
          di spesa. 
              5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
          corrispondente versamento all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  ai
          sensi dell'articolo 27,  comma  17,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  22,  del  decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  (Attuazione  della
          direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per  il  mercato
          interno del gas naturale, a norma  dell'articolo  41  della
          legge  17  maggio  1999,  n.  144)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 22 (Obblighi  relativi  al  servizio  pubblico  e
          tutela dei consumatori). - 1. Tutti i clienti sono idonei. 
              2.  Sono  considerati  clienti   protetti   i   clienti
          domestici, le utenze  relative  ad  attivita'  di  servizio
          pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di  riposo,
          carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private  che
          svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche'  i
          clienti civili e non civili con  consumo  non  superiore  a
          50.000  metri  cubi  annui.  Per  essi  vige  l'obbligo  di
          assicurare, col piu' alto livello di  sicurezza  possibile,
          le forniture di gas naturale anche in momenti critici o  in
          situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i
          soli  clienti  domestici,  nell'ambito  degli  obblighi  di
          servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas continua transitoriamente a  determinare  i  prezzi  di
          riferimento,  ai  sensi  delle  disposizioni  di   cui   al
          decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125. 
              2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili: 
                a)  che  si  trovano  in  condizioni   economicamente
          svantaggiate ai sensi  dell'articolo  1,  comma  75,  della
          legge 4 agosto 2017, n. 124; 
                b) che rientrano tra i soggetti  con  disabilita'  ai
          sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
                c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori  non
          interconnesse; 
                d) le cui utenze sono ubicate in strutture  abitative
          di emergenza a seguito di eventi calamitosi; 
                e) di eta' superiore ai 75 anni. 
              2-bis.1. A decorrere dal 10 gennaio 2024, i fornitori e
          gli esercenti il servizio di fornitura  di  ultima  istanza
          sono tenuti a offrire ai  clienti  vulnerabili  di  cui  al
          comma 2-bis la fornitura di gas naturale a  un  prezzo  che
          rifletta  il  costo  effettivo  di  approvvigionamento  nel
          mercato all'ingrosso, i costi efficienti  del  servizio  di
          commercializzazione  e  le  condizioni  contrattuali  e  di
          qualita' del servizio, cosi' come  definiti  dall'Autorita'
          di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno
          o piu' provvedimenti e periodicamente  aggiornati.  L'ARERA
          definisce  altresi'  le  specifiche  misure  perequative  a
          favore degli esercenti il servizio di fornitura  di  ultima
          istanza. 
              2-ter. Sono considerati "clienti  protetti  nel  quadro
          della  solidarieta'"  ai   sensi   del   regolamento   (UE)
          2017/1938, i clienti civili che sono connessi ad  una  rete
          di  distribuzione  del  gas,  inclusi  i  servizi   sociali
          essenziali diversi dai servizi di istruzione e di  pubblica
          amministrazione e gli  impianti  di  teleriscaldamento  che
          servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi
          dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione. 
              3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti
          di gas naturale da un fornitore, ove questi lo  accetti,  a
          prescindere dallo Stato  membro  in  cui  il  fornitore  e'
          registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
          applicabili in materia di scambi e  bilanciamento  e  fatti
          salvi  i  requisiti   in   materia   di   sicurezza   degli
          approvvigionamenti. 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          provvede affinche': 
                a) qualora un cliente, nel rispetto delle  condizioni
          contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
          operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
          settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
          coincida con il primo giorno del mese; 
                b) i clienti ricevano  tutti  i  pertinenti  dati  di
          consumo e  a  tal  fine  siano  obbligate  le  societa'  di
          distribuzione a rendere disponibili i dati di  consumo  dei
          clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita'  e
          la tempestivita' dell'informazione fornita; 
                c) qualora un cliente finale connesso  alla  rete  di
          distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
          non sussistano i requisiti per l'attivazione del  fornitore
          di   ultima    istanza,    l'impresa    di    distribuzione
          territorialmente  competente  garantisca  il  bilanciamento
          della propria rete in relazione  al  prelievo  presso  tale
          punto per il periodo  in  cui  non  sia  possibile  la  sua
          disalimentazione fisica,  secondo  modalita'  e  condizioni
          definite dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
          che deve altresi' garantire  all'impresa  di  distribuzione
          una  adeguata  remunerazione  dell'attivita'  svolta  e  la
          copertura dei costi sostenuti. 
              5. Allo scopo  di  promuovere  l'efficienza  energetica
          l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  stabilisce
          criteri in  base  ai  quali  le  imprese  di  gas  naturale
          ottimizzino l'utilizzo del  gas  naturale,  anche  fornendo
          servizi  di  gestione  dell'energia,  sviluppando   formule
          tariffarie innovative, introducendo sistemi di  misurazione
          intelligenti o, se del caso, reti intelligenti. 
              6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  anche
          avvalendosi   dell'Acquirente   unico   Spa,    ai    sensi
          dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio  2009,  n.
          99, provvede affinche' siano istituiti sportelli  unici  al
          fine  di  mettere  a  disposizione  dei  clienti  tutte  le
          informazioni necessarie  concernenti  i  loro  diritti,  la
          normativa in vigore e le  modalita'  di  risoluzione  delle
          controversie di cui dispongono. 
              7. Con decreto del Ministero dello sviluppo  economico,
          anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5  e
          8, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  sono  individuati  e
          aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas
          naturale nell'ambito del  servizio  di  ultima  istanza,  a
          condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore
          sul mercato, per tutti i clienti civili  e  i  clienti  non
          civili con consumi pari o inferiori  a  50.000  metri  cubi
          all'anno nonche' per le utenze  relative  ad  attivita'  di
          servizio pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di
          riposo, carceri, scuole,  e  altre  strutture  pubbliche  e
          private   che   svolgono   un'attivita'   riconosciuta   di
          assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali  non
          si  e'  ancora   sviluppato   un   mercato   concorrenziale
          nell'offerta di gas naturale,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.».