Art. 6 
 
Contributo del  Ministero  della  difesa  alla  sicurezza  energetica
                              nazionale 
 
  1.  All'articolo  20  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la parola «decarbonizzazione» e' sostituita dalla  seguente:
«ottimizzazione»; 
      2) le parole «della resilienza» sono sostituite dalle seguenti:
«della sicurezza»; 
      3) dopo le parole  «a  qualunque  titolo  in  uso  al  medesimo
Ministero,» sono inserite le  seguenti:  «ivi  inclusi  gli  immobili
individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali e  non  ancora
consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati,»; 
      4) dopo le parole «fra il Ministero della difesa» sono inserite
le seguenti: «, la struttura dell'autorita' politica delegata per  il
PNRR»; 
      5) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il  Ministero
della difesa comunica le attivita' svolte ai sensi del presente comma
all'Agenzia del demanio.»; 
    b) al comma 3, dopo  le  parole  «dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono inserite  le  seguenti:  «,
possono ospitare sistemi  di  accumulo  energetico  senza  limiti  di
potenza»; 
    c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la
programmazione degli interventi finalizzati  all'installazione  degli
impianti e  per  la  gestione  dei  procedimenti  autorizzatori,  con
decreto  del  Ministro  della  difesa  sono  nominati,  senza   oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e
due  vice  commissari  speciali,  questi  ultimi  rispettivamente  su
proposta del Ministro della cultura e del  Ministro  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica.  Al  commissario  speciale  e  ai  vice
commissari speciali non spettano, per l'attivita'  di  cui  al  primo
periodo, compensi o ((rimborsi di spese)). 
      3-ter. Il commissario speciale di cui al  comma  3-bis  convoca
una conferenza  di  servizi  per  l'acquisizione  delle  intese,  dei
concerti, dei nulla osta o degli assensi  comunque  denominati  delle
altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui  al  comma  1,
((che svolge)) i propri lavori  secondo  le  modalita'  di  cui  agli
articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.  241.  Le
amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per  i
procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel  termine  di
trenta giorni, decorsi i quali senza che sia intervenuta la pronuncia
dell'autorita' competente, i pareri, i  nulla  osta  e  gli  assensi,
comunque denominati, si  intendono  resi.  La  determinazione  finale
della  conferenza  di  servizi  costituisce  provvedimento  unico  di
autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere  o  atto  di
assenso comunque denominato. 
      3-quater. Quota parte  degli  utili  ((della  Difesa  Servizi))
S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui  al  comma  1,  determinata
secondo le indicazioni del Ministro della difesa in qualita' di socio
unico, verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia
di accantonamento, confluisce in  un  fondo  istituito  nel  bilancio
della societa' per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo
nel settore della filiera connessa  alla  produzione  di  energia  da
fonti rinnovabili, al fine di promuovere l'autonomia e  la  sicurezza
energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attivita'
svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa.»; 
  ((c-bis) alla rubrica, la parola: «resilienza» e' sostituita  dalla
seguente: «sicurezza».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   20   del
          decreto-legge  1°  marzo  2022,   n.17,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,  n.34,  recante
          misure urgenti per il contenimento dei  costi  dell'energia
          elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
          rinnovabili e per il rilancio delle politiche  industriali,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 20 (Contributo del Ministero  della  difesa  alla
          sicurezza  energetica  nazionale).  -  1.  Allo  scopo   di
          contribuire  alla  crescita  sostenibile  del  Paese,  alla
          ottimizzazione   del   sistema   energetico   e   per    il
          perseguimento  della  sicurezza  energetica  nazionale,  il
          Ministero della difesa, anche per il tramite della societa'
          Difesa Servizi S.p.A., affida  in  concessione  o  utilizza
          direttamente, in tutto o  in  parte,  i  beni  del  demanio
          militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero,
          ivi inclusi gli immobili individuati quali non  piu'  utili
          ai fini istituzionali e non ancora  consegnati  all'Agenzia
          del demanio o non ancora alienati, per installare  impianti
          di  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili,  anche
          ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse  del
          Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo
          accordo  fra  il  Ministero  della  difesa,  la   struttura
          dell'autorita' politica delegata per il PNRR e il Ministero
          della  transizione  ecologica,  qualora  ne  ricorrano   le
          condizioni  in  termini  di  coerenza  con  gli   obiettivi
          specifici del PNRR e di conformita' ai relativi principi di
          attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attivita'
          svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio. 
              2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  il  Ministero
          della difesa e i terzi concessionari dei  beni  di  cui  al
          comma   1   possono   costituire   comunita'    energetiche
          rinnovabili   nazionali   anche   con    altre    pubbliche
          amministrazioni  centrali  e  locali  anche  per   impianti
          superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti  di  cui  al
          comma 2, lettere b) e  c),  dell'articolo  31  del  decreto
          legislativo 8 novembre 2021,  n.  199  e  con  facolta'  di
          accedere  ai  regimi  di  sostegno  del  medesimo   decreto
          legislativo anche per la  quota  di  energia  condivisa  da
          impianti e utenze di consumo non connesse sotto  la  stessa
          cabina primaria,  previo  pagamento  degli  oneri  di  rete
          riconosciuti per l'illuminazione pubblica. 
              3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e
          aree  idonee  ai  sensi  dell'articolo   20   del   decreto
          legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,  possono  ospitare
          sistemi di accumulo energetico senza limiti  di  potenza  e
          sono  assoggettati  alle  procedure  autorizzative  di  cui
          all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del
          2021. Competente  ad  esprimersi  in  materia  culturale  e
          paesaggistica e' l'autorita' di  cui  all'articolo  29  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
              3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1,
          per  la   programmazione   degli   interventi   finalizzati
          all'installazione degli impianti  e  per  la  gestione  dei
          procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro  della
          difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della
          finanza  pubblica,  un  commissario  speciale  e  due  vice
          commissari  speciali,  questi  ultimi  rispettivamente   su
          proposta  del  Ministro  della  cultura  e   del   Ministro
          dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al  commissario
          speciale e ai vice commissari speciali  non  spettano,  per
          l'attivita' di cui al primo periodo, compensi o rimborsi di
          spese. 
              3-ter. Il commissario speciale di cui  al  comma  3-bis
          convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione  delle
          intese, dei  concerti,  dei  nulla  osta  o  degli  assensi
          comunque denominati delle altre amministrazioni interessate
          per gli scopi di cui al comma 1, che svolge i propri lavori
          secondo  le  modalita'  di  cui  agli  articoli  da  14   a
          14-quinquies  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.   Le
          amministrazioni  interessate,  ad   eccezione   di   quelle
          competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si
          esprimono nel termine di trenta giorni,  decorsi  i  quali,
          senza  che  sia  intervenuta  la  pronuncia  dell'autorita'
          competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi,  comunque
          denominati, si intendono  resi.  La  determinazione  finale
          della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico
          di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere
          o atto di assenso comunque denominato. 
              3-quater. Quota parte degli utili della Difesa  Servizi
          S.p.A. derivanti dalle  concessioni  di  cui  al  comma  1,
          determinata  secondo  le  indicazioni  del  Ministro  della
          difesa  in  qualita'  di   socio   unico,   verificata   la
          corrispondenza  agli  obblighi  di  legge  in  materia   di
          accantonamento,  confluisce  in  un  fondo  istituito   nel
          bilancio della societa' per il finanziamento di progetti di
          ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa  alla
          produzione di energia da  fonti  rinnovabili,  al  fine  di
          promuovere  l'autonomia  e  la  sicurezza  energetica   del
          Ministero della  difesa,  anche  supportando  le  attivita'
          svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa.».