((Art. 6 bis 
 
         Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza 
 
  1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui  al  comma  1,  a
decorrere dal 2023 la  quota  di  biocarburanti  liquidi  sostenibili
utilizzati in purezza immessa in consumo dai  soggetti  obbligati  e'
gradualmente aumentata ed e' equivalente ad almeno 300.000 tonnellate
per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad  1
milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi.  In  caso  di
violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal  presente  comma
si applicano  le  sanzioni  amministrative  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  55  del  7  marzo  2015,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 30-sexies, comma 2, del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116»; 
  b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
  «3-bis. Al  fine  di  promuovere  la  produzione  di  biocarburanti
liquidi sostenibili da utilizzare  in  purezza,  aggiuntiva  rispetto
alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente  articolo,  la
riconversione  totale  o  parziale  delle   raffinerie   tradizionali
esistenti e' incentivata mediante l'erogazione di  un  contributo  in
conto capitale assegnato secondo modalita' e criteri definiti  con  i
decreti  di  cui  al  comma  3-ter  e  comunque  nei   limiti   delle
disponibilita' finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter»; 
  c) al comma 3-ter, alinea, il  primo  e  il  secondo  periodo  sono
sostituiti dai seguenti: «Per le finalita' di cui al comma 3-bis,  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la
riconversione verde delle raffinerie  esistenti,  con  una  dotazione
pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno
2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o piu' decreti  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  il  31
marzo 2023, sono definiti modalita' e criteri per  la  partecipazione
alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-bis»; 
  d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui ai  commi  1»
e' inserita la seguente: «, 1-bis» e le parole:  «da  emanarsi  entro
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «il  primo  dei  quali  da
emanare entro il 31 dicembre 2022».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  39  del  decreto
          legislativo 8 novembre  2021,  n.  199  recante  Attuazione
          della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
          dell'energia da fonti rinnovabili,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 39 (Utilizzo dell'energia  da  fonti  rinnovabili
          nel settore dei trasporti). - 1. Al fine di  promuovere  la
          produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore  dei
          trasporti,  conformemente  alla  traiettoria  indicata  nel
          PNIEC, i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono
          obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno  pari
          al  16  per  cento  di  fonti  rinnovabili  sul  totale  di
          carburanti immessi in consumo nell'anno  di  riferimento  e
          calcolata sulla base del contenuto energetico. La  predetta
          quota  e'  calcolata,  tenendo  conto  delle   disposizioni
          specifiche dei successivi commi, come rapporto  percentuale
          fra le seguenti grandezze: 
                a)  al   denominatore:   benzina,   diesel,   metano,
          biocarburanti  e  biometano  ovvero  biogas  per  trasporti
          immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario; 
                b) al numeratore: biocarburanti  e  biometano  ovvero
          biogas per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti
          rinnovabili  di  origine  non   biologica,   anche   quando
          utilizzati come prodotti intermedi  per  la  produzione  di
          carburanti  convenzionali,   e   carburanti   da   carbonio
          riciclato, tutti considerati indipendentemente dal  settore
          di trasporto in cui sono immessi. 
              1-bis. In aggiunta alla quota  percentuale  di  cui  al
          comma 1, a decorrere dal 2023  la  quota  di  biocarburanti
          liquidi  sostenibili  utilizzati  in  purezza  immessa   in
          consumo dai soggetti obbligati e' gradualmente aumentata ed
          e' equivalente ad almeno 300.000 tonnellate  per  il  2023,
          con incremento di 100.000 tonnellate  all'anno  fino  ad  1
          milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi.  In
          caso di violazione degli obblighi previsti dal  comma  1  e
          dal presente comma si applicano le sanzioni  amministrative
          di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  20
          gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
          7 marzo 2015, adottato ai  sensi  dell'articolo  30-sexies,
          comma  2,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 116. 
              2. Per il calcolo del  numeratore  e  del  denominatore
          sono utilizzati i valori relativi al  contenuto  energetico
          dei carburanti per il trasporto di cui all'Allegato  V  del
          presente decreto. Per i  carburanti  non  inclusi  in  tale
          Allegato  V  si  applicano  le  pertinenti  norme  ESO  per
          calcolare il potere calorifico dei  carburanti  o,  laddove
          non siano state adottate pertinenti  norme  ESO,  le  norme
          ISO. 
              3. La quota di cui al comma 1 e' raggiunta nel rispetto
          dei seguenti vincoli: 
                a) la quota di  biocarburanti  avanzati  e  biometano
          ovvero biogas avanzati e' pari almeno al 2,5 per cento  dal
          2022 e almeno all'8 per cento nel 2030; 
                b) il contributo dei biocarburanti  e  del  biometano
          ovvero del biogas  prodotti  a  partire  da  materie  prime
          elencate nell'Allegato VIII, parte B, non puo' superare  la
          quota del  2,5  per  cento  del  contenuto  energetico  dei
          carburanti per il trasporto senza tener conto  del  fattore
          moltiplicativo di cui al comma 6, lettera a); 
                c) e' rispettato quanto previsto all'articolo 40; 
                d) a partire dal  2023,  la  quota  di  biocarburanti
          miscelati alla benzina e' almeno pari allo 0,5 per cento  e
          a partire dal 2025 e' almeno pari al 3 per cento sul totale
          della benzina immessa in consumo. 
              3-bis.  Al  fine  di  promuovere   la   produzione   di
          biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza,
          aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma
          1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale
          delle  raffinerie  tradizionali  esistenti  e'  incentivata
          mediante l'erogazione di un contributo  in  conto  capitale
          assegnato  secondo  modalita'  e  criteri  definiti  con  i
          decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei  limiti  delle
          disponibilita' finanziarie del fondo  di  cui  al  medesimo
          comma 3-ter. 
              3-ter. Per le finalita'  di  cui  al  comma  3-bis,  e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per  la
          decarbonizzazione  e  per  la  riconversione  verde   delle
          raffinerie esistenti, con una dotazione  pari  a  euro  205
          milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno  2023
          e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o piu' decreti
          del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalita'  e
          criteri  per  la  partecipazione  alla  ripartizione  delle
          risorse, in attuazione del comma 3-bis. Ai  relativi  oneri
          si provvede: 
                a) quanto  ad  euro  150  milioni  per  l'anno  2022,
          mediante  utilizzo  delle  risorse  disponibili,  in  conto
          residui, sui pertinenti capitoli dello stato di  previsione
          del Ministero  della  transizione  ecologica,  iscritte  ai
          sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del  decreto-legge  14
          ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro,  e
          dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111
          del  2019,  per  20  milioni  di  euro,  che  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per restare  acquisite
          all'erario; 
                b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro
          45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per  l'anno
          2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del  decreto-legge
          n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 141 del 2019. 
              3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              4. Fatto salvo  quanto  disciplinato  dal  decreto  del
          Ministero dello sviluppo economico del  30  dicembre  2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del  5
          gennaio 2021, n.  3,  e  dall'articolo  21,  comma  2,  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli  obiettivi  di
          cui ai commi 1,  1-bis  e  3  sono  raggiunti,  tramite  il
          ricorso a  un  sistema  di  certificati  di  immissione  in
          consumo, nel rispetto di obblighi annuali, nonche'  secondo
          le condizioni, i  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione
          disciplinati con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  della
          transizione ecologica, il primo dei quali da emanare  entro
          il 31 dicembre 2022. Con i  medesimi  decreti  si  provvede
          all'eventuale aggiornamento degli obiettivi di cui ai commi
          1 e 3, nonche' all'eventuale integrazione degli elenchi  di
          cui al comma 1 lettere a) e  b),  tenuto  conto  di  quanto
          disposto  dall'articolo  11,  comma  2,  e  in   attuazione
          dell'articolo 14, comma 1, lettera b). 
              5. Ai fini di cui al  comma  1,  sono  considerati  nel
          numeratore di cui  al  comma  1,  lettera  b),  soltanto  i
          carburanti o i biocarburanti  che  rispettano  le  seguenti
          condizioni: 
                a) i biocarburanti e il biometano  ovvero  il  biogas
          per il trasporto ottemperano ai criteri di cui all'articolo
          42; 
                b)  i  carburanti  liquidi   e   gassosi   da   fonti
          rinnovabili di origine non biologica per il  trasporto  che
          presentano una riduzione di emissioni gas  serra  lungo  il
          ciclo di vita pari almeno al 70 per cento, calcolata con la
          metodologia stabilita con atto delegato di cui all'articolo
          28,  paragrafo  5  della  direttiva  (UE)  2018/2001.  Fino
          all'adozione degli atti delegati tali  carburanti  sono  in
          ogni caso conteggiati secondo quanto previsto al comma 6; 
                c)  i  carburanti  derivanti  da  carbonio  riciclato
          presentano una riduzione di emissioni gas  serra  lungo  il
          ciclo di vita pari almeno alla  soglia  indicata  con  atto
          delegato  della  Commissione  di   cui   all'articolo   25,
          paragrafo 2 della direttiva (UE) 2018/2001 e calcolata  con
          la  metodologia  stabilita  con  atto   delegato   di   cui
          all'articolo  28,  paragrafo   5   della   direttiva   (UE)
          2018/2001.  Fino  all'adozione  degli  atti  delegati  tali
          carburanti non sono conteggiati. 
              6. Ai fini di cui al comma 1, per i carburanti  liquidi
          e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per
          il trasporto, prodotti utilizzando  energia  elettrica,  la
          quota  rinnovabile   e'   conteggiata   qualora   l'energia
          elettrica sia ottenuta da un collegamento diretto a  uno  o
          piu' impianti a fonti rinnovabili; in  tal  caso  la  quota
          rinnovabile conteggiabile e' pari all'intero  a  condizione
          che detti impianti: 
                1.  siano  entrati  in  funzione  contestualmente   o
          successivamente  all'impianto  che  produce  i   carburanti
          liquidi e gassosi  da  fonti  rinnovabili  di  origine  non
          biologica per il trasporto; e 
                2.  non  siano  collegati  alla  rete  ovvero   siano
          collegati alla rete ma si possa  dimostrare  che  l'energia
          elettrica in questione e'  stata  fornita  senza  prelevare
          energia elettrica dalla rete. 
              7. Ai fini di cui al comma 1, si applicano  i  seguenti
          fattori moltiplicativi: 
                a) il contributo dei biocarburanti  e  del  biometano
          ovvero del biogas per il trasporto prodotti  dalle  materie
          prime elencate nell'Allegato VIII e'  pari  al  doppio  del
          loro contenuto energetico, tenuto conto di quanto  previsto
          dal comma 12; 
                b) ad eccezione dei combustibili prodotti  a  partire
          da  colture  alimentari  e  foraggere,  il  contributo  dei
          carburanti  forniti  nel  settore  dell'aviazione   e   del
          trasporto marittimo e' pari a 1,2 volte il  loro  contenuto
          energetico. 
              8. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 7 del
          presente articolo e dall'Allegato I, ai  fini  del  calcolo
          dell'obiettivo complessivo di energia da fonti  rinnovabili
          nel   settore   dei   trasporti   previsto    dal    PNIEC,
          l'elettricita' fornita nel trasporto stradale e ferroviario
          e' conteggiata nel rispetto dei criteri di cui al comma 9 e
          delle modalita' di cui al comma 10. 
              9. La quota di energia elettrica  rinnovabile  rispetto
          all'energia  elettrica  complessiva  fornita   ai   veicoli
          stradali e ferroviari e' conteggiata come segue: 
                a) qualora l'energia elettrica  sia  prelevata  dalla
          rete, la quota rinnovabile conteggiabile e' pari alla quota
          annuale totale di energia elettrica  da  fonti  rinnovabili
          sui consumi totali nazionali due anni  prima  dell'anno  in
          questione; 
              b) qualora sia ottenuta da un collegamento diretto a un
          impianto di generazione di energia elettrica rinnovabile e'
          conteggiata interamente come rinnovabile. 
              10.  Il  contributo  dell'energia  elettrica  da  fonte
          rinnovabile rispetto all'energia elettrica  complessiva  e'
          pari a: 
                a) 4 volte il suo contenuto energetico se  fornita  a
          veicoli stradali; 
                b) 1,5 volte il suo contenuto energetico  se  fornita
          al trasporto ferroviario. 
              11. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Comitato  tecnico  consultivo  di  cui
          all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto  legislativo  3
          marzo  2011,  n.  28,  opera  presso  il  Ministero   della
          transizione  ecologica  nella   composizione   e   con   le
          competenze di cui al medesimo comma 5-sexies,  ivi  incluse
          quelle in materia di combustibili e carburanti da biomassa,
          bioliquidi e carburanti rinnovabili liquidi  e  gassosi  di
          origine non biologica, come  definiti  dall'articolo  2.  I
          componenti del  comitato  di  cui  al  primo  periodo  sono
          nominati dal Ministro della transizione ecologica. 
              12. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'articolo 33 del decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28, ad  eccezione  del  comma  5-sexies,  e'
          abrogato.».