((Art. 7 ter 
 
Disposizioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di
                    distribuzione automobilistica 
 
  1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi  derivanti
dalla  crisi  energetica  sulla  filiera  distributiva  del   settore
dell'automotive, all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno
2022, n. 68, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  agosto
2022, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  agli
accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del  contratto  di
agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il
costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli  distributori
autorizzati  per  la  commercializzazione  di  veicoli   non   ancora
immatricolati, nonche' di autoveicoli che siano  stati  immatricolati
dai distributori autorizzati da non  piu'  di  sei  mesi  e  che  non
abbiano percorso piu' di 6.000 chilometri»; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Gli  accordi  tra  il  costruttore  o   l'importatore   e   il
distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a  termine,
hanno durata minima  di  cinque  anni  e  regolano  le  modalita'  di
vendita,  i  limiti  del  mandato,  le   rispettive   assunzioni   di
responsabilita' e la ripartizione dei costi  connessi  alla  vendita.
Per gli accordi  a  tempo  indeterminato,  il  termine  di  preavviso
scritto fra le parti per il recesso e' di ventiquattro mesi; per  gli
accordi  a  tempo  determinato,  ciascuna  parte  comunica  in  forma
scritta, almeno sei mesi prima della scadenza,  l'intenzione  di  non
procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della
medesima comunicazione»; 
  c)  al  comma  4,  alinea,  le  parole:   «prima   della   scadenza
contrattuale» sono soppresse; 
  d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1   a   5   sono
inderogabili».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  7-quinquies  del
          decreto-legge  16  giugno  2022,  n.  68,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  5   agosto   2022,   n.   108
          (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo  delle
          infrastrutture,   dei   trasporti   e    della    mobilita'
          sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e  per  la
          funzionalita' del Ministero delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.   7-quinquies   (Disposizioni   in   materia   di
          distribuzione automobilistica). - 1. Le disposizioni di cui
          al presente articolo si applicano agli  accordi  verticali,
          anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia  o
          di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il
          costruttore automobilistico o  l'importatore  e  i  singoli
          distributori  autorizzati  per  la  commercializzazione  di
          veicoli non ancora immatricolati,  nonche'  di  autoveicoli
          che siano stati immatricolati dai distributori  autorizzati
          da non piu' di sei mesi e che non abbiano percorso piu'  di
          6.000 chilometri. 
              2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e  il
          distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a
          termine, hanno durata minima di cinque anni e  regolano  le
          modalita' di vendita, i limiti del mandato,  le  rispettive
          assunzioni di responsabilita' e la ripartizione  dei  costi
          connessi  alla   vendita.   Per   gli   accordi   a   tempo
          indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti
          per il recesso e' di ventiquattro mesi; per gli  accordi  a
          tempo  determinato,  ciascuna  parte  comunica   in   forma
          scritta, almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione
          di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena  di
          inefficacia della medesima comunicazione. 
              3.  Il  costruttore  o   l'importatore,   prima   della
          conclusione dell'accordo di cui ai commi 1 e 2, nonche'  in
          caso di successive  modifiche  dello  stesso,  fornisce  al
          distributore autorizzato tutte le informazioni di  cui  sia
          in  possesso,   che   risultino   necessarie   a   valutare
          consapevolmente l'entita' degli impegni da  assumere  e  la
          sostenibilita'   degli   stessi   in   termini   economici,
          finanziari e patrimoniali,  inclusa  la  stima  dei  ricavi
          marginali attesi dalla commercializzazione dei veicoli. 
              4.  Al  costruttore  o   all'importatore   che   recede
          dall'accordo  e'  fatto   obbligo   di   corrispondere   al
          distributore autorizzato un  equo  indennizzo,  parametrato
          congiuntamente al valore: 
                a) degli investimenti che questo  ha  in  buona  fede
          effettuato ai fini dell'esecuzione dell'accordo e  che  non
          siano  stati   ammortizzati   alla   data   di   cessazione
          dell'accordo; 
                b)   dell'avviamento   per   le   attivita'    svolte
          nell'esecuzione degli accordi, commisurato al fatturato del
          distributore  autorizzato  negli  ultimi  cinque  anni   di
          vigenza dell'accordo. 
              5. L'indennizzo di cui al comma 4  non  e'  dovuto  nel
          caso di risoluzione per inadempimento o quando  il  recesso
          sia chiesto dal distributore autorizzato. 
              5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1  a  5  sono
          inderogabili. 
              6. Il termine del 30 giugno 2022 di cui all'articolo 8,
          comma 2, primo  periodo,  del  decreto-legge  10  settembre
          2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
          novembre 2021, n. 156, e' differito al 30 settembre 2022.».