Art. 4 Soggetto gestore 1. Per l'attuazione dell'investimento di cui al presente decreto e la definizione di misure di efficientamento amministrativo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo n. 199 del 2021, il Ministero si avvale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, del supporto tecnico-operativo di un soggetto gestore da individuarsi con il decreto di cui all'art. 15. 2. Le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta dal Ministero e dal soggetto gestore, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al comma 1 sono coperti a valere sulle risorse finanziarie di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, nella misura massima dello 0,5% delle risorse di cui all'art. 3, comma 1 e comunque nei limiti delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti, ferma restando la relativa ammissibilita' ai sensi della normativa vigente in materia di PNRR e delle disposizioni attuative adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.