Art. 6 Progetti ammissibili 1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto i progetti che: a) sono avviati successivamente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto. Per data di avvio ai sensi del primo periodo si intende la data di assunzione della prima obbligazione relativa alla realizzazione dei progetti di cui al presente articolo; b) garantiscono, per ciascuno degli ambiti e per ciascuno dei lotti, la realizzazione del numero minimo di infrastrutture di ricarica stabilito all'allegato 2; c) qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla rete ovvero all'adeguamento di una connessione esistente, sono forniti del preventivo di connessione; d) qualora le infrastrutture di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto sia presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione, sono corredati da un accordo con il gestore della stazione per la realizzazione delle nuove infrastrutture redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15; e) qualora le infrastrutture di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico, sono corredati da un accordo con il proprietario per la realizzazione delle nuove infrastrutture, redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15; f) rispettano i requisiti tecnici individuati nell'allegato 1. 2. I soggetti che presentano istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto devono disporre, ai sensi dell'art. 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dei titoli autorizzativi per la costruzione e l'esercizio dei progetti di cui al presente articolo.