Art. 6 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili al beneficio  di  cui  al  presente  decreto  i
progetti che: 
    a)  sono  avviati  successivamente  alla  data  di  presentazione
dell'istanza di ammissione al beneficio di cui al  presente  decreto.
Per data di avvio ai sensi del primo periodo si intende  la  data  di
assunzione della prima obbligazione relativa alla  realizzazione  dei
progetti di cui al presente articolo; 
    b) garantiscono, per ciascuno degli ambiti  e  per  ciascuno  dei
lotti, la  realizzazione  del  numero  minimo  di  infrastrutture  di
ricarica stabilito all'allegato 2; 
    c) qualora sia necessario procedere a una nuova connessione  alla
rete  ovvero  all'adeguamento  di  una  connessione  esistente,  sono
forniti del preventivo di connessione; 
    d) qualora le infrastrutture di  ricarica  siano  ubicate  presso
stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali  e  l'istanza  di
ammissione al beneficio di cui al presente decreto sia presentata  da
un soggetto diverso dal gestore della stazione, sono corredati da  un
accordo con il gestore della  stazione  per  la  realizzazione  delle
nuove infrastrutture redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi
dell'art. 15; 
    e) qualora le infrastrutture di  ricarica  siano  ubicate  presso
aree private ad accesso pubblico, sono corredati da un accordo con il
proprietario per la realizzazione delle nuove infrastrutture, redatto
secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15; 
    f) rispettano i requisiti tecnici individuati nell'allegato 1. 
  2. I soggetti che presentano istanza di ammissione al beneficio  di
cui al presente decreto devono disporre, ai sensi  dell'art.  57  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dei titoli  autorizzativi  per
la  costruzione  e  l'esercizio  dei  progetti  di  cui  al  presente
articolo.