Art. 7 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili al beneficio di cui  al  presente  decreto,  le
spese, al netto di IVA, per: 
    a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture  di  ricarica
da  almeno  175  kW  di  potenza,   ivi   comprese   le   spese   per
l'installazione delle colonnine, gli  impianti  elettrici,  le  opere
edili strettamente necessarie all'istallazione delle infrastrutture e
dei dispositivi per il monitoraggio delle stesse. Per  tale  voce  di
costo si considera un costo  specifico  massimo  ammissibile  pari  a
81.000 euro per infrastruttura di ricarica; 
    b)  i  costi  per  la  connessione  alla  rete   elettrica   come
identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore
di rete, nel limite massimo del 40% del costo totale ammissibile  per
la fornitura e la messa in opera dell'infrastruttura di  ricarica  di
cui alla lettera a); 
    c) le spese  di  progettazione,  direzione  lavori,  sicurezza  e
collaudi  e  i   costi   sostenuti   per   ottenere   le   pertinenti
autorizzazioni,  nel  limite  massimo  del  10%  del   costo   totale
ammissibile per la fornitura e la messa in opera della infrastruttura
di ricarica di cui alla lettera a). 
  2. Non sono, in ogni caso,  ammissibili  al  beneficio  di  cui  al
presente decreto: 
    a) i costi delle unita' locali  di  produzione  o  stoccaggio  di
energia elettrica; 
    b) le spese relative all'acquisizione di  terreni  e  altri  beni
immobili, nonche' gli eventuali costi connessi a  diritti  reali  e/o
personali  di  godimento,  quali,  a  mero  titolo   esemplificativo,
l'affitto, la locazione e la servitu'; 
    c) le spese per consulenze di qualsiasi genere; 
    d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere. 
  3. Qualora il soggetto beneficiario realizzi progetti con un numero
di  infrastrutture  di   ricarica   superiore   a   quello   indicato
all'allegato  2,  il  contributo  e'  assegnato   esclusivamente   in
riferimento al  numero  di  infrastrutture  di  ricarica  di  cui  al
medesimo allegato e in relazione a tali infrastrutture  e'  richiesta
la rendicontazione delle spese ammissibili. 
  4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario  realizzi,  nell'ambito
delle infrastrutture di ricarica ammesse  al  contributo  di  cui  al
presente decreto, un maggiore numero di punti di ricarica rispetto  a
quelli indicati nell'allegato 2 ovvero preveda l'implementazione  dei
punti di ricarica con dotazioni tecnologiche superiori  ai  requisiti
minimi  indicati  nell'allegato  1,  le   relative   spese,   qualora
rientranti fra quelle ammissibili, possono  accedere  al  contributo,
fermi restando i limiti massimi indicati al comma 1.