Art. 8 
 
                       Contributo concedibile 
 
  1. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  concesse  in
forma di contributo in conto capitale per un importo non superiore al
40% delle spese ammissibili di  cui  all'art.  7,  nei  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualita' in  relazione
a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti  dal  regolamento  di
esenzione. 
  2. I soggetti beneficiari non hanno individualmente  accesso  a  un
finanziamento  di  importo  maggiore  del  30%   dello   stanziamento
complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna  delle  annualita'
di cui all'art. 3, comma 2, anche nel caso di partecipazione in RTI. 
  3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non  sono  cumulabili
con  altri  incentivi  pubblici  o  regimi   di   sostegno   comunque
denominati,  qualificabili  come  aiuti  di  Stato,  destinati   alla
realizzazione delle medesime infrastrutture di  ricarica  oggetto  di
contribuzione ai sensi del presente decreto.