Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per: 
    a) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un  gruppo  di
persone fisiche o giuridiche,  indipendentemente  dalla  personalita'
giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo  e  ai  suoi
membri, la cui azienda e'  situata  nel  territorio  italiano  e  che
esercita  un'attivita'  agricola  quale  individuata   nel   presente
decreto; 
    b) «azienda»: tutte le unita'  usate  per  attivita'  agricole  e
gestite da un agricoltore, situate nel territorio italiano; 
    c) «attivita' agricola», comprende le seguenti attivita': 
      1) la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del
TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese  le  azioni  di
coltivazione, anche mediante la paludicoltura per  la  produzione  di
prodotti non inclusi  nell'allegato  I  del  TFUE,  di  raccolta,  di
mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per
fini agricoli, nonche' la coltivazione del bosco  ceduo  a  rotazione
rapida e del cotone. E' considerata attivita' di produzione qualsiasi
pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto  o
le produzioni zootecniche; 
      2) il mantenimento  della  superficie  agricola  in  uno  stato
idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante  lo  svolgimento,  da
parte dell'agricoltore, di almeno  una  pratica  colturale  ordinaria
all'anno che, nel rispetto dei criteri di  condizionalita',  assicuri
l'accessibilita' della  stessa  superficie,  rispettivamente  per  il
pascolamento  o  per  lo  svolgimento  delle   operazioni   colturali
ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre  il  ricorso
ai  metodi  e  ai  macchinari  agricoli  ordinari.   L'attivita'   di
mantenimento e' riconosciuta se consente di: 
        2.1)  prevenire  la  formazione  di  potenziali  inneschi  di
incendi, anche nei terreni lasciati a riposo; 
        2.2)  evitare  la  diffusione  estensiva  di  malerbe  o   di
vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a
riposo; 
        2.3) prevenire ogni  tipo  di  instabilita'  idrogeologica  e
l'erosione del  suolo,  anche  attraverso  la  pacciamatura,  ove  la
copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso  dei  terreni
lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel
periodo invernale; 
        2.4) mantenere le colture permanenti in buone condizioni  con
un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di  allevamento,
gli usi e le  consuetudini  locali,  che  garantisca  la  rimessa  in
produzione  senza  la  necessita'  di  potature   di   riforma,   con
contestuale mantenimento del terreno in buono stato; 
        2.5) non danneggiare il cotico erboso dei  prati  permanenti,
pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del
fieno o  dell'erba  per  insilati,  in  relazione  a  caratteristiche
colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo
della  vegetazione  invasiva.  Sulle  superfici  a  prato  permanente
naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di  cui
all'allegato I, facente parte integrante del presente  decreto,  deve
essere comunque svolta una pratica agricola  annuale,  salvo  che  la
regione  o  provincia  autonoma  territorialmente  competente   abbia
stabilito che, per particolari  motivi  climatico-ambientali,  su  di
esse l'attivita' agricola debba essere assicurata  ad  anni  alterni,
dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui  all'art.
10 del regolamento (UE) n. 2021/2116 (di seguito denominato organismo
di coordinamento), con  le  modalita'  e  i  termini  definiti  dallo
stesso.  Sulle  superfici  di   cui   al   menzionato   allegato   I,
caratterizzate  da  una  pendenza,  calcolata  secondo  le  modalita'
operative stabilite  dall'organismo  di  coordinamento,  maggiore  al
trenta per cento, l'unica attivita'  agricola  esercitabile  ai  fini
dell'ammissibilita' ai pagamenti diretti e' il pascolo, mediante capi
di bestiame detenuti dal  richiedente  e  appartenenti  a  codici  di
allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto
diversamente disposto a livello regionale nell'intervento  SRB01  nel
PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come  risultante  dalle
movimentazioni al pascolo registrate  nell'ambito  della  Banca  dati
nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la
tabella di conversione dei  capi  in  UBA  di  cui  all'allegato  II,
facente  parte  integrante  del  presente  decreto.  Nell'ambito   di
pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale,  con
provvedimento adottato dalla regione o  provincia  autonoma  sul  cui
territorio  e'  ubicato  il  pascolo,  notificato  all'organismo   di
coordinamento, sono indentificate  le  superfici  per  le  quali  nel
calcolo  della  densita'  di  bestiame  sono  ammessi  anche  i  capi
appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In
tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali  capi  devono  essere
detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e  il  rischio  di
impresa. 
    d) «superficie agricola»: include le superfici, anche in  sistemi
agroforestali, a seminativo, colture permanenti e  prato  permanente,
cosi' definite: 
      1) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni  agricole,
anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la
coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno,
terreno utilizzato per impegni  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
2021/2115, art. 31, art. 70 o della norma BCAA 8, o  del  regolamento
(CE) n.  1257/1999  del  Consiglio,  articoli  22,  23  e  24  o  del
regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio,  art.  39,  o   del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
art. 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione
delle colture per  almeno  cinque  anni  e  non  arati  durante  tale
periodo,  diventano  prati  permanenti  e  la  loro  riconversione  a
seminativo e' sottoposta alle pertinenti regole  di  condizionalita'.
La definizione di seminativo comprende le  superfici  utilizzate  per
seminativi in  combinazione  con  alberi  e/o  arbusti  di  interesse
forestale per formare sistemi agroforestali.  Nei  casi  in  cui  sui
seminativi  siano  presenti  specie  arboree  e   arbustive   perenni
d'interesse forestale, queste devono avere una densita' non superiore
a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessita' di garantire  la
sostenibilita' dell'uso  agricolo;  in  tali  casi  dalla  superficie
ammissibile non sono sottratte le superfici  occupate  da  specie  di
interesse  forestale.  I   sistemi   agroforestali   sui   seminativi
comprendono: 
        1.1)  sistemi  silvoarabili,  in  cui  le  specie  arboree  e
arbustive perenni di interesse  forestale  sono  coltivate  in  sesti
d'impianto regolari, che  consentono  lo  svolgimento  delle  normali
pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi  o  a
colture foraggere; 
        1.2) sistemi lineari, in cui le specie  arboree  e  arbustive
perenni di interesse forestale,  in  siepi,  barriere  frangivento  o
fasce alberate lungo i bordi dei  campi,  svolgono  una  funzione  di
tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa  per  i  seminativi.  Tali
sistemi lineari  sono  considerati  superficie  ammissibile  solo  se
insistenti  sulla  parcella  agricola  o  adiacenti   alla   parcella
agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo; 
      2) «colture permanenti»: le colture fuori  avvicendamento,  con
esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno  per  almeno
cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai,  il
bosco ceduo a rotazione rapida e i  sistemi  agroforestali,  come  di
seguito definiti: 
        2.1)  vivai:  le  seguenti  superfici  investite  a  piantine
legnose destinate  al  trapianto,  coltivate  anche  in  contenitori,
purche' questi consentano l'interazione delle radici con  il  terreno
sottostante: 
        2.1.1) vivai viticoli e viti madri di portainnesti; 
        2.1.2) vivai di alberi da frutto e piante da bacche; 
        2.1.3) vivai ornamentali; 
        2.1.4) vivai forestali commerciali,  compresa  la  produzione
degli alberi di  Natale  e  sempre  che  sia  assicurato  lo  sfalcio
dell'erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali  situati
in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda; 
        2.1.5) vivai  di  alberi  e  arbusti  per  giardini,  parchi,
strade, scarpate (come  piante  per  siepi,  rosai  e  altri  arbusti
ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi  portainnesti
e pianticelle; 
        2.2) bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate a
pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani,
con una densita' di almeno 1.100 piante ad  ettaro,  le  cui  ceppaie
rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che  si
sviluppano nella stagione successiva e con un  turno  di  taglio  non
superiore ad otto anni. L'eventuale inclusione delle essenze  arboree
nell'elenco delle specie esotiche invasive,  di  cui  al  regolamento
(UE)   1143/2014,   determina   l'inammissibilita'   della   relativa
superficie con effetto dall'anno di domanda successivo; 
        2.3)  i  sistemi  agroforestali  per  le  colture  permanenti
comprendono: 
          2.3.1)  sistemi  in  cui,  in  consociazione  alle  colture
permanenti, sono presenti specie arboree  e  arbustive  di  interesse
forestale coltivate in sesti d'impianto regolari con una densita' non
superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in  numero  inferiore  al
numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessita'
di garantire la sostenibilita' dell'uso agricolo della  parcella;  in
tali  casi  dalla  superficie  ammissibile  non  sono  sottratte   le
superfici occupate dalle specie di interesse forestale; 
          2.3.2)  sistemi  lineari,  in  cui  le  specie  arboree   e
arbustive  perenni  di  interesse  forestale,  in   siepi,   barriere
frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei  campi,  svolgono  una
funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le colture
permanenti.  Tali  sistemi  lineari   sono   considerati   superficie
ammissibile solo se insistenti sulla parcella  agricola  o  adiacenti
alla  parcella  agricola,  come  specificato  nella  lettera  i)  del
presente articolo; 
      3) «prato  permanente  e  pascolo  permanente»,  congiuntamente
denominati «prato permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione
di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o
coltivate (seminate) e non compreso  nella  rotazione  delle  colture
dell'azienda ne' arato da cinque anni o piu'. Comprende altre specie,
arbustive o arboree, le cui  fronde  possono  essere  utilizzate  per
l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purche' l'erba e le
altre piante erbacee da foraggio restino predominanti; 
        3.1) i  sistemi  agroforestali,  sulle  superfici   a   prato
permanente non classificate come bosco, comprendono: 
          3.1.1) sistemi silvopastorali, in cui in  consociazione  al
prato permanente sono presenti specie  arboree  e  arbustive  perenni
d'interesse  forestale  coltivate  in  sesti  d'impianto  regolari  o
sparse, con una  densita'  non  superiore  a  250  piante  ad  ettaro
(isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo  300  metri
quadrati),   ferma   restando   la   necessita'   di   garantire   la
sostenibilita' dell'uso agricolo della parcella; in tali  casi  dalla
superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle
specie di interesse forestale; 
          3.1.2)  sistemi  lineari,  in  cui  le  specie  arboree   e
arbustive  perenni  di  interesse  forestale,  in   siepi,   barriere
frangivento o fasce alberate lungo i bordi  dei  campi  svolgono  una
funzione  di  tutela  per  gli  agro-ecosistemi  e  di  difesa  delle
superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari  sono  considerati
superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella  agricola  o
adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella  lettera  i)
del presente articolo; 
        3.2) Sono, altresi', considerati superfici a prato permanente
i terreni individuati nel sistema di identificazione  delle  parcelle
agricole (SIPA), su indicazione della regione o  provincia  autonoma,
che rientrano  nell'ambito  delle  pratiche  locali  tradizionali  di
pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee  da  foraggio
non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti
da specie foraggere arbustive o  arboree  e  siano  accessibili  agli
animali ed effettivamente pascolati da capi di bestiame detenuti  dal
richiedente e appartenenti  a  codici  di  allevamento  intestati  al
medesimo, che assicurino un carico  minimo  misurato  in  termini  di
unita' di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante
dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della
Banca dati nazionale  (BDN)  delle  anagrafi  zootecniche,  calcolato
utilizzando la  tabella  di  conversione  dei  capi  in  UBA  di  cui
all'allegato II. Con provvedimento adottato dalla regione o provincia
autonoma  sul  cui  territorio  e'  ubicata  la  superficie  a   PLT,
notificato all'organismo di coordinamento, se del  caso,  nell'ambito
di pratiche di pascolo riconosciute come uso o  consuetudine  locale,
sono indentificate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della
densita'  di  bestiame  anche  i  capi  appartenenti  a   codici   di
allevamento non intestati al richiedente,  fermo  restando  che,  nel
periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente
che ne assume la gestione e il rischio di impresa; 
        3.3)  per  i  prati  permanenti  con  elementi   sparsi   non
ammissibili, si considera ammissibile, la seguente superficie: 
          3.3.1)  l'intera  superficie  per  prati   permanenti   con
elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare  fino  al  cinque
per cento; 
          3.3.2) l'ottanta  per  cento  della  superficie  per  prati
permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti  e  altre  tare
eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento; 
          3.3.3) il cinquanta per cento della  superficie  per  prati
permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti  e  altre  tare
eccedenti il venti per cento e fino al cinquanta per cento; 
          3.3.4) il trenta per  cento  della  superficie  a  PLT  con
elementi sparsi quali rocce affioranti  e  altre  tare  eccedenti  il
cinquanta per cento e fino al settanta per cento; 
          3.3.5)  non  e'  ammissibile  l'intera   superficie   della
parcella in presenza di elementi sparsi e  altre  tare  superiori  al
cinquanta per cento o al settanta per cento in caso di PLT. 
    e) «erba e altre piante erbacee da  foraggio»:  tutte  le  piante
erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o  solitamente
comprese nei miscugli di sementi per pascoli o  prati,  utilizzati  o
meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione  di
erba o altre piante erbacee  da  foraggio  le  specie  di  leguminose
coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in  quanto  non
si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali; 
    f) «ettaro ammissibile»: ai fini degli interventi sotto forma  di
pagamenti   diretti,   comprende   le   superfici   a    disposizione
dell'agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di domanda,  sulla
base di uno dei titoli di conduzione specificati  nell'allegato  III,
facente parte integrante del presente  decreto,  fermo  restando  che
l'agricoltore e' responsabile dell'utilizzo  di  tali  superfici  per
l'intero anno di domanda. Rientrano nella definizione: 
      1) le superfici agricole di cui alla lettera  d)  che,  durante
l'anno per il quale e' richiesto il sostegno,  siano  utilizzate  per
l'attivita' agricola o, se adibite anche ad attivita'  non  agricole,
siano rispettate le condizioni elencate di seguito: 
        1.1) sia data preventiva comunicazione all'organismo pagatore
di cui all'art. 9 del  regolamento  (UE)  n.  2021/2116  (di  seguito
organismo  pagatore)  dell'attivita'  non  agricola  che  si  intende
svolgere sulla superficie; 
        1.2)  l'attivita'  non  agricola  non  occupi  la  superficie
agricola interferendo  con  l'ordinaria  attivita'  agricola  per  un
periodo superiore a sessanta giorni; 
        1.3)  non   siano   utilizzate   strutture   permanenti   che
interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale; 
        1.4) sia assicurato il mantenimento della superficie agricola
in buone condizioni agronomiche e ambientali; 
      2) le superfici di cui all'art. 4,  paragrafo  4,  lettera  b),
trattini i), ii) e iii), del regolamento (UE) n.  2021/2115  soggette
alla BCAA8, misurate adottando i coefficienti di cui all'Allegato  IV
facente  parte  integrante  del  presente  decreto,  o  agli  impegni
previsti in un regime per il clima e l'ambiente; 
      3) per la durata del pertinente impegno, le superfici che hanno
dato luogo a diritti all'aiuto nel 2008 o nel 2015 e che  sono  stati
oggetto di imboschimento a norma dell'art. 31 del regolamento (CE) n.
1257/1999  o  dell'art.  43  del  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  o
dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; 
      4) i terreni utilizzati per la produzione di canapa sono ettari
ammissibili se  rispettano  le  condizioni  di  cui  all'art.  2  del
regolamento (UE) n. 2022/126 e se il tenore di tetra-idro-cannabinolo
(THC) delle varieta' coltivate non supera lo 0,3 per  cento  per  due
anni consecutivi. In  caso  di  coltivazione  della  canapa  mediante
trapianto le superfici non sono riconosciute come ettaro ammissibile; 
    g) «terreno a riposo»:  si  intende  un  seminativo  incluso  nel
sistema di rotazione aziendale, ritirato  dalla  produzione  agricola
per un periodo minimo continuativo di sei mesi nell'anno di domanda; 
    h) «pascolo o  pascolamento»:  fatto  salvo  quanto  diversamente
disposto a livello regionale nell'intervento  SRB01  nel  PSP  ovvero
dalle corrispondenti disposizioni delle regioni e  province  autonome
comunicate  all'Organismo  di  coordinamento  con  le  modalita'  dal
medesimo  stabilite,  e'  attivita'  agricola  di  produzione  se  e'
esercitato in uno o piu'  turni  annuali  di  durata  complessiva  di
almeno sessanta giorni, con un  carico  di  bestiame  di  almeno  0,2
UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal  richiedente  gli  aiuti  e
appartenenti a codici di allevamento  intestati  al  medesimo,  fermo
restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5. Il  carico  deve
essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente  e
l'attivita'  deve  essere  esercitata  nel  rispetto  dei  piani   di
gestione, ove presenti, stabiliti dagli  enti  gestori  dei  siti  di
importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti
ai sensi delle direttive nn. (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE; 
    i) «adiacenza alla parcella agricola»: sono considerati adiacenti
alla parcella agricola  gli  elementi  lineari,  compresi  i  sistemi
agroforestali lineari, che sono a disposizione  dell'agricoltore  nei
termini e nei modi stabiliti per l'ettaro  ammissibile  di  cui  alla
lettera f) del presente articolo e che, tramite  il  loro  lato  piu'
lungo, toccano fisicamente il  lato  corto  o  lungo  della  parcella
agricola  stessa.  Gli  elementi  caratteristici  non  lineari,  come
stagni, alberi isolati  e  boschetti,  compresi  alberi,  cespugli  o
muretti,  sono  considerati  adiacenti  se  toccano  fisicamente   la
parcella agricola. Eventuali recinzioni situate  sulla  parcella  non
impediscono di considerare l'elemento come  adiacente  alla  parcella
agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola  anche  gli
elementi lineari e non lineari localizzati a distanza non superiore a
5 metri dai bordi della parcella agricola. Si  considerano  adiacenti
alla parcella  agricola  anche  gli  elementi  lineari  adiacenti  ad
elementi lineari e non lineari adiacenti. Ai fini  della  misurazione
dell'elemento lineare non si considerano le  interruzioni  di  siepi,
fasce boscate o alberi in filare se inferiori a  5  metri.  Non  sono
considerabili gli elementi del paesaggio che  facciano  parte  di  un
bosco.  Nell'allegato  V,  facente  parte  integrante  del   presente
decreto, si rappresentano graficamente le casistiche sopra esposte; 
    l)  «successione   anticipata»:   comprende   il   consolidamento
dell'usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui  un
agricoltore abbia ricevuto  a  qualsiasi  titolo  l'azienda  o  parte
dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore,  al  quale
il primo puo' succedere per successione legittima; 
    m) «ClassyFarm»:  il  sistema  informativo  del  Ministero  della
salute,   integrato   nel   portale   nazionale   della   veterinaria
(www.vetinfo.it), che definisce la categorizzazione degli allevamenti
in base al rischio; 
    n) «Dose Definita Die» -  Dose  definita  giornaliera  (DDD):  si
intende, ai sensi del sistema adottato  dall'Organizzazione  mondiale
della sanita', la dose media giornaliera di un farmaco,  per  la  sua
indicazione principale nel soggetto adulto; 
    o) «Banca  dati  nazionale  delle  anagrafi  zootecniche  (BDN)»:
istituita  dal  Ministero  della  salute  e   gestita   dall'istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise.  Le  informazioni
registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e
visibilita'  al  patrimonio  zootecnico  nazionale.  Accessibile  dal
portale internet www.vetinfo.sanita.it 
    p)  «detentore  degli  animali»:  persona  fisica   o   giuridica
responsabile anche temporaneamente degli  animali  che,  qualora  non
coincida con il proprietario, e' formalmente individuato in  BDN  dal
proprietario degli animali tramite il relativo codice allevamento. Al
detentore degli animali spettano tutti gli oneri  amministrativi  per
il rispetto della normativa veterinaria di  riferimento,  nonche'  la
responsabilita' sanitaria, civile e penale degli animali detenuti; 
    q)  «responsabile  del  pascolo»:  persona  fisica  o  giuridica,
individuata  con  il  relativo  codice  pascolo  in  BDN,  funzionale
unicamente ai fini sanitari per la localizzazione dei capi sul  prato
permanente.