Art. 3 Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalita' giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda e' situata nel territorio italiano e che esercita un'attivita' agricola quale individuata nel presente decreto; b) «azienda»: tutte le unita' usate per attivita' agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio italiano; c) «attivita' agricola», comprende le seguenti attivita': 1) la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonche' la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. E' considerata attivita' di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche; 2) il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalita', assicuri l'accessibilita' della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attivita' di mantenimento e' riconosciuta se consente di: 2.1) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo; 2.2) evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo; 2.3) prevenire ogni tipo di instabilita' idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale; 2.4) mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessita' di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato; 2.5) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva. Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di cui all'allegato I, facente parte integrante del presente decreto, deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale, salvo che la regione o provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attivita' agricola debba essere assicurata ad anni alterni, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'art. 10 del regolamento (UE) n. 2021/2116 (di seguito denominato organismo di coordinamento), con le modalita' e i termini definiti dallo stesso. Sulle superfici di cui al menzionato allegato I, caratterizzate da una pendenza, calcolata secondo le modalita' operative stabilite dall'organismo di coordinamento, maggiore al trenta per cento, l'unica attivita' agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilita' ai pagamenti diretti e' il pascolo, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II, facente parte integrante del presente decreto. Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla regione o provincia autonoma sul cui territorio e' ubicato il pascolo, notificato all'organismo di coordinamento, sono indentificate le superfici per le quali nel calcolo della densita' di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa. d) «superficie agricola»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente, cosi' definite: 1) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115, art. 31, art. 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, art. 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo e' sottoposta alle pertinenti regole di condizionalita'. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densita' non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessita' di garantire la sostenibilita' dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono: 1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere; 1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo; 2) «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali, come di seguito definiti: 2.1) vivai: le seguenti superfici investite a piantine legnose destinate al trapianto, coltivate anche in contenitori, purche' questi consentano l'interazione delle radici con il terreno sottostante: 2.1.1) vivai viticoli e viti madri di portainnesti; 2.1.2) vivai di alberi da frutto e piante da bacche; 2.1.3) vivai ornamentali; 2.1.4) vivai forestali commerciali, compresa la produzione degli alberi di Natale e sempre che sia assicurato lo sfalcio dell'erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda; 2.1.5) vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (come piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle; 2.2) bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, con una densita' di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni. L'eventuale inclusione delle essenze arboree nell'elenco delle specie esotiche invasive, di cui al regolamento (UE) 1143/2014, determina l'inammissibilita' della relativa superficie con effetto dall'anno di domanda successivo; 2.3) i sistemi agroforestali per le colture permanenti comprendono: 2.3.1) sistemi in cui, in consociazione alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive di interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari con una densita' non superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessita' di garantire la sostenibilita' dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale; 2.3.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo; 3) «prato permanente e pascolo permanente», congiuntamente denominati «prato permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda ne' arato da cinque anni o piu'. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purche' l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti; 3.1) i sistemi agroforestali, sulle superfici a prato permanente non classificate come bosco, comprendono: 3.1.1) sistemi silvopastorali, in cui in consociazione al prato permanente sono presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari o sparse, con una densita' non superiore a 250 piante ad ettaro (isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo 300 metri quadrati), ferma restando la necessita' di garantire la sostenibilita' dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale; 3.1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa delle superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo; 3.2) Sono, altresi', considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della regione o provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati da capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di unita' di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II. Con provvedimento adottato dalla regione o provincia autonoma sul cui territorio e' ubicata la superficie a PLT, notificato all'organismo di coordinamento, se del caso, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, sono indentificate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della densita' di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa; 3.3) per i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, si considera ammissibile, la seguente superficie: 3.3.1) l'intera superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare fino al cinque per cento; 3.3.2) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento; 3.3.3) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il venti per cento e fino al cinquanta per cento; 3.3.4) il trenta per cento della superficie a PLT con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento e fino al settanta per cento; 3.3.5) non e' ammissibile l'intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al cinquanta per cento o al settanta per cento in caso di PLT. e) «erba e altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali; f) «ettaro ammissibile»: ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, comprende le superfici a disposizione dell'agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III, facente parte integrante del presente decreto, fermo restando che l'agricoltore e' responsabile dell'utilizzo di tali superfici per l'intero anno di domanda. Rientrano nella definizione: 1) le superfici agricole di cui alla lettera d) che, durante l'anno per il quale e' richiesto il sostegno, siano utilizzate per l'attivita' agricola o, se adibite anche ad attivita' non agricole, siano rispettate le condizioni elencate di seguito: 1.1) sia data preventiva comunicazione all'organismo pagatore di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/2116 (di seguito organismo pagatore) dell'attivita' non agricola che si intende svolgere sulla superficie; 1.2) l'attivita' non agricola non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attivita' agricola per un periodo superiore a sessanta giorni; 1.3) non siano utilizzate strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale; 1.4) sia assicurato il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali; 2) le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 2021/2115 soggette alla BCAA8, misurate adottando i coefficienti di cui all'Allegato IV facente parte integrante del presente decreto, o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente; 3) per la durata del pertinente impegno, le superfici che hanno dato luogo a diritti all'aiuto nel 2008 o nel 2015 e che sono stati oggetto di imboschimento a norma dell'art. 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; 4) i terreni utilizzati per la produzione di canapa sono ettari ammissibili se rispettano le condizioni di cui all'art. 2 del regolamento (UE) n. 2022/126 e se il tenore di tetra-idro-cannabinolo (THC) delle varieta' coltivate non supera lo 0,3 per cento per due anni consecutivi. In caso di coltivazione della canapa mediante trapianto le superfici non sono riconosciute come ettaro ammissibile; g) «terreno a riposo»: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi nell'anno di domanda; h) «pascolo o pascolamento»: fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle regioni e province autonome comunicate all'Organismo di coordinamento con le modalita' dal medesimo stabilite, e' attivita' agricola di produzione se e' esercitato in uno o piu' turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5. Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attivita' deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle direttive nn. (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE; i) «adiacenza alla parcella agricola»: sono considerati adiacenti alla parcella agricola gli elementi lineari, compresi i sistemi agroforestali lineari, che sono a disposizione dell'agricoltore nei termini e nei modi stabiliti per l'ettaro ammissibile di cui alla lettera f) del presente articolo e che, tramite il loro lato piu' lungo, toccano fisicamente il lato corto o lungo della parcella agricola stessa. Gli elementi caratteristici non lineari, come stagni, alberi isolati e boschetti, compresi alberi, cespugli o muretti, sono considerati adiacenti se toccano fisicamente la parcella agricola. Eventuali recinzioni situate sulla parcella non impediscono di considerare l'elemento come adiacente alla parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari e non lineari localizzati a distanza non superiore a 5 metri dai bordi della parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari adiacenti ad elementi lineari e non lineari adiacenti. Ai fini della misurazione dell'elemento lineare non si considerano le interruzioni di siepi, fasce boscate o alberi in filare se inferiori a 5 metri. Non sono considerabili gli elementi del paesaggio che facciano parte di un bosco. Nell'allegato V, facente parte integrante del presente decreto, si rappresentano graficamente le casistiche sopra esposte; l) «successione anticipata»: comprende il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo puo' succedere per successione legittima; m) «ClassyFarm»: il sistema informativo del Ministero della salute, integrato nel portale nazionale della veterinaria (www.vetinfo.it), che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio; n) «Dose Definita Die» - Dose definita giornaliera (DDD): si intende, ai sensi del sistema adottato dall'Organizzazione mondiale della sanita', la dose media giornaliera di un farmaco, per la sua indicazione principale nel soggetto adulto; o) «Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN)»: istituita dal Ministero della salute e gestita dall'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise. Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilita' al patrimonio zootecnico nazionale. Accessibile dal portale internet www.vetinfo.sanita.it p) «detentore degli animali»: persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali che, qualora non coincida con il proprietario, e' formalmente individuato in BDN dal proprietario degli animali tramite il relativo codice allevamento. Al detentore degli animali spettano tutti gli oneri amministrativi per il rispetto della normativa veterinaria di riferimento, nonche' la responsabilita' sanitaria, civile e penale degli animali detenuti; q) «responsabile del pascolo»: persona fisica o giuridica, individuata con il relativo codice pascolo in BDN, funzionale unicamente ai fini sanitari per la localizzazione dei capi sul prato permanente.