Art. 3
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di
persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalita'
giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi
membri, la cui azienda e' situata nel territorio italiano e che
esercita un'attivita' agricola quale individuata nel presente
decreto;
b) «azienda»: tutte le unita' usate per attivita' agricole e
gestite da un agricoltore, situate nel territorio italiano;
c) «attivita' agricola», comprende le seguenti attivita':
1) la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del
TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di
coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di
prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di
mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per
fini agricoli, nonche' la coltivazione del bosco ceduo a rotazione
rapida e del cotone. E' considerata attivita' di produzione qualsiasi
pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o
le produzioni zootecniche;
2) il mantenimento della superficie agricola in uno stato
idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da
parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria
all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalita', assicuri
l'accessibilita' della stessa superficie, rispettivamente per il
pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali
ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso
ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attivita' di
mantenimento e' riconosciuta se consente di:
2.1) prevenire la formazione di potenziali inneschi di
incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
2.2) evitare la diffusione estensiva di malerbe o di
vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a
riposo;
2.3) prevenire ogni tipo di instabilita' idrogeologica e
l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la
copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni
lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel
periodo invernale;
2.4) mantenere le colture permanenti in buone condizioni con
un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento,
gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in
produzione senza la necessita' di potature di riforma, con
contestuale mantenimento del terreno in buono stato;
2.5) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti,
pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del
fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche
colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo
della vegetazione invasiva. Sulle superfici a prato permanente
naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di cui
all'allegato I, facente parte integrante del presente decreto, deve
essere comunque svolta una pratica agricola annuale, salvo che la
regione o provincia autonoma territorialmente competente abbia
stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di
esse l'attivita' agricola debba essere assicurata ad anni alterni,
dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'art.
10 del regolamento (UE) n. 2021/2116 (di seguito denominato organismo
di coordinamento), con le modalita' e i termini definiti dallo
stesso. Sulle superfici di cui al menzionato allegato I,
caratterizzate da una pendenza, calcolata secondo le modalita'
operative stabilite dall'organismo di coordinamento, maggiore al
trenta per cento, l'unica attivita' agricola esercitabile ai fini
dell'ammissibilita' ai pagamenti diretti e' il pascolo, mediante capi
di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di
allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto
diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel
PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle
movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca dati
nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la
tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II,
facente parte integrante del presente decreto. Nell'ambito di
pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con
provvedimento adottato dalla regione o provincia autonoma sul cui
territorio e' ubicato il pascolo, notificato all'organismo di
coordinamento, sono indentificate le superfici per le quali nel
calcolo della densita' di bestiame sono ammessi anche i capi
appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In
tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere
detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di
impresa.
d) «superficie agricola»: include le superfici, anche in sistemi
agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente,
cosi' definite:
1) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole,
anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la
coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno,
terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) n.
2021/2115, art. 31, art. 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, art. 39, o del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
art. 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione
delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale
periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a
seminativo e' sottoposta alle pertinenti regole di condizionalita'.
La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per
seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse
forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui
seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni
d'interesse forestale, queste devono avere una densita' non superiore
a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessita' di garantire la
sostenibilita' dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie
ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di
interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi
comprendono:
1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e
arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti
d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali
pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a
colture foraggere;
1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive
perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o
fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di
tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali
sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se
insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella
agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo;
2) «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con
esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno
cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il
bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali, come di
seguito definiti:
2.1) vivai: le seguenti superfici investite a piantine
legnose destinate al trapianto, coltivate anche in contenitori,
purche' questi consentano l'interazione delle radici con il terreno
sottostante:
2.1.1) vivai viticoli e viti madri di portainnesti;
2.1.2) vivai di alberi da frutto e piante da bacche;
2.1.3) vivai ornamentali;
2.1.4) vivai forestali commerciali, compresa la produzione
degli alberi di Natale e sempre che sia assicurato lo sfalcio
dell'erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali situati
in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda;
2.1.5) vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi,
strade, scarpate (come piante per siepi, rosai e altri arbusti
ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti
e pianticelle;
2.2) bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate a
pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani,
con una densita' di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie
rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si
sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non
superiore ad otto anni. L'eventuale inclusione delle essenze arboree
nell'elenco delle specie esotiche invasive, di cui al regolamento
(UE) 1143/2014, determina l'inammissibilita' della relativa
superficie con effetto dall'anno di domanda successivo;
2.3) i sistemi agroforestali per le colture permanenti
comprendono:
2.3.1) sistemi in cui, in consociazione alle colture
permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive di interesse
forestale coltivate in sesti d'impianto regolari con una densita' non
superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in numero inferiore al
numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessita'
di garantire la sostenibilita' dell'uso agricolo della parcella; in
tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le
superfici occupate dalle specie di interesse forestale;
2.3.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e
arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere
frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una
funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le colture
permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie
ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti
alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) del
presente articolo;
3) «prato permanente e pascolo permanente», congiuntamente
denominati «prato permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione
di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o
coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture
dell'azienda ne' arato da cinque anni o piu'. Comprende altre specie,
arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per
l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purche' l'erba e le
altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
3.1) i sistemi agroforestali, sulle superfici a prato
permanente non classificate come bosco, comprendono:
3.1.1) sistemi silvopastorali, in cui in consociazione al
prato permanente sono presenti specie arboree e arbustive perenni
d'interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari o
sparse, con una densita' non superiore a 250 piante ad ettaro
(isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo 300 metri
quadrati), ferma restando la necessita' di garantire la
sostenibilita' dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla
superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle
specie di interesse forestale;
3.1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e
arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere
frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una
funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa delle
superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari sono considerati
superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o
adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i)
del presente articolo;
3.2) Sono, altresi', considerati superfici a prato permanente
i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle
agricole (SIPA), su indicazione della regione o provincia autonoma,
che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di
pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio
non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti
da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli
animali ed effettivamente pascolati da capi di bestiame detenuti dal
richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al
medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di
unita' di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante
dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della
Banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, calcolato
utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui
all'allegato II. Con provvedimento adottato dalla regione o provincia
autonoma sul cui territorio e' ubicata la superficie a PLT,
notificato all'organismo di coordinamento, se del caso, nell'ambito
di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale,
sono indentificate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della
densita' di bestiame anche i capi appartenenti a codici di
allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel
periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente
che ne assume la gestione e il rischio di impresa;
3.3) per i prati permanenti con elementi sparsi non
ammissibili, si considera ammissibile, la seguente superficie:
3.3.1) l'intera superficie per prati permanenti con
elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare fino al cinque
per cento;
3.3.2) l'ottanta per cento della superficie per prati
permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare
eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;
3.3.3) il cinquanta per cento della superficie per prati
permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare
eccedenti il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
3.3.4) il trenta per cento della superficie a PLT con
elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il
cinquanta per cento e fino al settanta per cento;
3.3.5) non e' ammissibile l'intera superficie della
parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al
cinquanta per cento o al settanta per cento in caso di PLT.
e) «erba e altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante
erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente
comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o
meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di
erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose
coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non
si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
f) «ettaro ammissibile»: ai fini degli interventi sotto forma di
pagamenti diretti, comprende le superfici a disposizione
dell'agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla
base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III,
facente parte integrante del presente decreto, fermo restando che
l'agricoltore e' responsabile dell'utilizzo di tali superfici per
l'intero anno di domanda. Rientrano nella definizione:
1) le superfici agricole di cui alla lettera d) che, durante
l'anno per il quale e' richiesto il sostegno, siano utilizzate per
l'attivita' agricola o, se adibite anche ad attivita' non agricole,
siano rispettate le condizioni elencate di seguito:
1.1) sia data preventiva comunicazione all'organismo pagatore
di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/2116 (di seguito
organismo pagatore) dell'attivita' non agricola che si intende
svolgere sulla superficie;
1.2) l'attivita' non agricola non occupi la superficie
agricola interferendo con l'ordinaria attivita' agricola per un
periodo superiore a sessanta giorni;
1.3) non siano utilizzate strutture permanenti che
interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
1.4) sia assicurato il mantenimento della superficie agricola
in buone condizioni agronomiche e ambientali;
2) le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 4, lettera b),
trattini i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 2021/2115 soggette
alla BCAA8, misurate adottando i coefficienti di cui all'Allegato IV
facente parte integrante del presente decreto, o agli impegni
previsti in un regime per il clima e l'ambiente;
3) per la durata del pertinente impegno, le superfici che hanno
dato luogo a diritti all'aiuto nel 2008 o nel 2015 e che sono stati
oggetto di imboschimento a norma dell'art. 31 del regolamento (CE) n.
1257/1999 o dell'art. 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o
dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
4) i terreni utilizzati per la produzione di canapa sono ettari
ammissibili se rispettano le condizioni di cui all'art. 2 del
regolamento (UE) n. 2022/126 e se il tenore di tetra-idro-cannabinolo
(THC) delle varieta' coltivate non supera lo 0,3 per cento per due
anni consecutivi. In caso di coltivazione della canapa mediante
trapianto le superfici non sono riconosciute come ettaro ammissibile;
g) «terreno a riposo»: si intende un seminativo incluso nel
sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola
per un periodo minimo continuativo di sei mesi nell'anno di domanda;
h) «pascolo o pascolamento»: fatto salvo quanto diversamente
disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero
dalle corrispondenti disposizioni delle regioni e province autonome
comunicate all'Organismo di coordinamento con le modalita' dal
medesimo stabilite, e' attivita' agricola di produzione se e'
esercitato in uno o piu' turni annuali di durata complessiva di
almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2
UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e
appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo
restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5. Il carico deve
essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e
l'attivita' deve essere esercitata nel rispetto dei piani di
gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di
importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti
ai sensi delle direttive nn. (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE;
i) «adiacenza alla parcella agricola»: sono considerati adiacenti
alla parcella agricola gli elementi lineari, compresi i sistemi
agroforestali lineari, che sono a disposizione dell'agricoltore nei
termini e nei modi stabiliti per l'ettaro ammissibile di cui alla
lettera f) del presente articolo e che, tramite il loro lato piu'
lungo, toccano fisicamente il lato corto o lungo della parcella
agricola stessa. Gli elementi caratteristici non lineari, come
stagni, alberi isolati e boschetti, compresi alberi, cespugli o
muretti, sono considerati adiacenti se toccano fisicamente la
parcella agricola. Eventuali recinzioni situate sulla parcella non
impediscono di considerare l'elemento come adiacente alla parcella
agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli
elementi lineari e non lineari localizzati a distanza non superiore a
5 metri dai bordi della parcella agricola. Si considerano adiacenti
alla parcella agricola anche gli elementi lineari adiacenti ad
elementi lineari e non lineari adiacenti. Ai fini della misurazione
dell'elemento lineare non si considerano le interruzioni di siepi,
fasce boscate o alberi in filare se inferiori a 5 metri. Non sono
considerabili gli elementi del paesaggio che facciano parte di un
bosco. Nell'allegato V, facente parte integrante del presente
decreto, si rappresentano graficamente le casistiche sopra esposte;
l) «successione anticipata»: comprende il consolidamento
dell'usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui un
agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte
dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale
il primo puo' succedere per successione legittima;
m) «ClassyFarm»: il sistema informativo del Ministero della
salute, integrato nel portale nazionale della veterinaria
(www.vetinfo.it), che definisce la categorizzazione degli allevamenti
in base al rischio;
n) «Dose Definita Die» - Dose definita giornaliera (DDD): si
intende, ai sensi del sistema adottato dall'Organizzazione mondiale
della sanita', la dose media giornaliera di un farmaco, per la sua
indicazione principale nel soggetto adulto;
o) «Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN)»:
istituita dal Ministero della salute e gestita dall'istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise. Le informazioni
registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e
visibilita' al patrimonio zootecnico nazionale. Accessibile dal
portale internet www.vetinfo.sanita.it
p) «detentore degli animali»: persona fisica o giuridica
responsabile anche temporaneamente degli animali che, qualora non
coincida con il proprietario, e' formalmente individuato in BDN dal
proprietario degli animali tramite il relativo codice allevamento. Al
detentore degli animali spettano tutti gli oneri amministrativi per
il rispetto della normativa veterinaria di riferimento, nonche' la
responsabilita' sanitaria, civile e penale degli animali detenuti;
q) «responsabile del pascolo»: persona fisica o giuridica,
individuata con il relativo codice pascolo in BDN, funzionale
unicamente ai fini sanitari per la localizzazione dei capi sul prato
permanente.