Art. 4 
 
                      Agricoltore in attivita' 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4,  paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  n.
2021/2115, sono considerati agricoltori in attivita'  i  soggetti  di
cui all'art. 3, comma  1,  lettera  a),  del  presente  decreto,  che
svolgono un livello minimo  di  attivita'  agricola,  consistente  in
almeno una  pratica  colturale  annuale  per  il  mantenimento  delle
superfici  agricole  o  un'attivita'  per  il   conseguimento   della
produzione agricola, e che,  al  momento  della  presentazione  della
domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se  successiva,  fino
alla scadenza  degli  impegni  assunti  in  relazione  all'intervento
richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
    a) iscrizione nella sezione speciale del registro  delle  imprese
come impresa agricola «attiva», o come piccolo imprenditore  agricolo
o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa  individuale  o
societa' risulti iscritta nella sezione speciale del  registro  delle
imprese  in  uno  stato  diverso  da  «attivo»,  che  pregiudica   lo
svolgimento dell'attivita' d'impresa agricola, non e' riconosciuto il
requisito di agricoltore in attivita'; 
    b)  iscrizione  alla  previdenza  sociale  agricola  (INPS)  come
coltivatori diretti, imprenditori agricoli  professionali,  coloni  o
mezzadri; 
    c) possesso della partita IVA attiva in  campo  agricolo  (codice
ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA,  ovvero  con  comunicazione
delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno  precedente
la presentazione della domanda,  o,  nel  caso  di  indisponibilita',
relativa all'ultimo anno disponibile, ma non oltre due  anni  fiscali
precedenti l'anno di presentazione  della  domanda  di  aiuto,  dalla
quale risulti lo svolgimento dell'attivita' agricola. Per le  aziende
con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al  cinquanta  per
cento,  in   zone   montane   e/o   svantaggiate   ai   sensi   della
regolamentazione dell'Unione europea, nonche' per gli agricoltori che
iniziano l'attivita' agricola nell'anno di  domanda  o  nei  mesi  di
novembre e dicembre dell'anno precedente a  quello  di  presentazione
della domanda, e' sufficiente il possesso della partita IVA attiva in
campo agricolo. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari
non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'art. 11  del  decreto-legge
n. 87/2018, convertito  in  legge  n.  96/2018,  si  avvalgono  della
facolta' di esenzione dalla presentazione della  comunicazione  delle
operazioni  rilevanti  ai  fini  IVA,  il  requisito  e'  soddisfatto
mediante presentazione di dichiarazione di esenzione  e  di  fatture,
bollette doganali o altra documentazione  fiscale/contabile  relativa
all'attivita' agricola svolta per produzione o  per  il  mantenimento
della superficie. 
    d) per le persone fisiche e  giuridiche  che  svolgono  attivita'
agricola e che risiedono in territori extradoganali, le  disposizioni
di cui alla lettera c) sono soddisfatte attraverso l'iscrizione ad un
registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si  evince  lo
svolgimento dell'attivita' agricola. 
  2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  agli
agricoltori di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  a),  che  svolgono
almeno un livello minimo di attivita' agricola, consistente in almeno
una pratica colturale annuale per  il  mantenimento  delle  superfici
agricole o per il conseguimento della  produzione  agricola  che,  in
riferimento all'anno di domanda precedente a quello di  presentazione
della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire  pagamenti  diretti
per un ammontare non superiore a 5.000 euro, prima  dell'applicazione
di eventuali riduzioni e sanzioni. 
  3. Se un agricoltore non ha  presentato  domanda  di  aiuto  per  i
pagamenti diretti relativamente all'anno precedente, il requisito  di
cui al comma  2  e'  accertato  moltiplicando  il  numero  di  ettari
ammissibili   a   disposizione    dell'agricoltore    nell'anno    di
presentazione della domanda unica, per il pagamento  medio  nazionale
del sostegno diretto per ettaro  dell'anno  precedente,  quest'ultimo
stabilito dividendo il pertinente massimale annuale nazionale di  cui
all'allegato IX del regolamento (UE) n. 2021/2115 (o all'allegato  II
del regolamento (UE) n. 1307/2013) per il  numero  totale  di  ettari
ammissibili dichiarati per tale anno. 
  4. In caso di decesso dell'agricoltore o cessazione  dell'attivita'
agricola  successiva  alla  presentazione  della  domanda  di  aiuto,
ricorrendo i presupposti previsti per ciascun  regime  di  aiuto,  il
pagamento e' eseguito in favore dell'avente causa, anche  qualora  lo
stesso  non  sia  in  possesso  della  qualifica  di  agricoltore  in
attivita'.