Art. 4
Agricoltore in attivita'
1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
2021/2115, sono considerati agricoltori in attivita' i soggetti di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, che
svolgono un livello minimo di attivita' agricola, consistente in
almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle
superfici agricole o un'attivita' per il conseguimento della
produzione agricola, e che, al momento della presentazione della
domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino
alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento
richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese
come impresa agricola «attiva», o come piccolo imprenditore agricolo
o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o
societa' risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle
imprese in uno stato diverso da «attivo», che pregiudica lo
svolgimento dell'attivita' d'impresa agricola, non e' riconosciuto il
requisito di agricoltore in attivita';
b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come
coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o
mezzadri;
c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice
ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione
delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente
la presentazione della domanda, o, nel caso di indisponibilita',
relativa all'ultimo anno disponibile, ma non oltre due anni fiscali
precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla
quale risulti lo svolgimento dell'attivita' agricola. Per le aziende
con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per
cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della
regolamentazione dell'Unione europea, nonche' per gli agricoltori che
iniziano l'attivita' agricola nell'anno di domanda o nei mesi di
novembre e dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione
della domanda, e' sufficiente il possesso della partita IVA attiva in
campo agricolo. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari
non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge
n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della
facolta' di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle
operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito e' soddisfatto
mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture,
bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa
all'attivita' agricola svolta per produzione o per il mantenimento
della superficie.
d) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attivita'
agricola e che risiedono in territori extradoganali, le disposizioni
di cui alla lettera c) sono soddisfatte attraverso l'iscrizione ad un
registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo
svolgimento dell'attivita' agricola.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
agricoltori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), che svolgono
almeno un livello minimo di attivita' agricola, consistente in almeno
una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici
agricole o per il conseguimento della produzione agricola che, in
riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione
della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti
per un ammontare non superiore a 5.000 euro, prima dell'applicazione
di eventuali riduzioni e sanzioni.
3. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i
pagamenti diretti relativamente all'anno precedente, il requisito di
cui al comma 2 e' accertato moltiplicando il numero di ettari
ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di
presentazione della domanda unica, per il pagamento medio nazionale
del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente, quest'ultimo
stabilito dividendo il pertinente massimale annuale nazionale di cui
all'allegato IX del regolamento (UE) n. 2021/2115 (o all'allegato II
del regolamento (UE) n. 1307/2013) per il numero totale di ettari
ammissibili dichiarati per tale anno.
4. In caso di decesso dell'agricoltore o cessazione dell'attivita'
agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto,
ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il
pagamento e' eseguito in favore dell'avente causa, anche qualora lo
stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in
attivita'.