Art. 4 Agricoltore in attivita' 1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/2115, sono considerati agricoltori in attivita' i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, che svolgono un livello minimo di attivita' agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attivita' per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola «attiva», o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o societa' risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da «attivo», che pregiudica lo svolgimento dell'attivita' d'impresa agricola, non e' riconosciuto il requisito di agricoltore in attivita'; b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri; c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, o, nel caso di indisponibilita', relativa all'ultimo anno disponibile, ma non oltre due anni fiscali precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attivita' agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonche' per gli agricoltori che iniziano l'attivita' agricola nell'anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, e' sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facolta' di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito e' soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attivita' agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie. d) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attivita' agricola e che risiedono in territori extradoganali, le disposizioni di cui alla lettera c) sono soddisfatte attraverso l'iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell'attivita' agricola. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli agricoltori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), che svolgono almeno un livello minimo di attivita' agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola che, in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni. 3. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti relativamente all'anno precedente, il requisito di cui al comma 2 e' accertato moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda unica, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente, quest'ultimo stabilito dividendo il pertinente massimale annuale nazionale di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 2021/2115 (o all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013) per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno. 4. In caso di decesso dell'agricoltore o cessazione dell'attivita' agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento e' eseguito in favore dell'avente causa, anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attivita'.