Art. 5 Giovane agricoltore 1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2021/2115, e' considerato giovane agricoltore la persona fisica che: a) si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualita' di capo azienda; e b) non ha piu' di quaranta anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 15 del presente decreto o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto; e c) e' in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa: 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo di cui all'allegato VI, facente parte integrante del presente decreto, ed equipollenti. Le eventuali modifiche dell'allegato VI sono apportate con decreto del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea; 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle regioni o province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale; 3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale. 2. L'insediamento e' riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda di cui all'art. 15 del presente decreto o la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto. 3. In caso di impresa individuale, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attivita' agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri: a) data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA gia' presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attivita' al settore agricolo (codice ATECO 01); b) data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro; c) anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilita', rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attivita' imprenditoriale agricola. 4. Qualora siano presenti piu' parametri tra quelli sopra elencati al comma 3, lettere a), b) e c), l'anno di inizio dell'attivita' agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo. 5. L'insediamento come capo azienda di una societa' intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa societa', in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari. 6. Il controllo effettivo sulla societa' sussiste se il giovane agricoltore: a) detiene una quota rilevante del capitale; b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della societa'; c) provvede alla gestione corrente della societa'. 7. I principi del comma 6 sono applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie secondo i criteri riportati nell'allegato VII, facente parte integrante del presente decreto. 8. Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non e' riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o societa') risulti nello stato diverso da «attivo», che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale. 9. Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma 1, lettera b), i requisiti richiesti per il giovane agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto o della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilita' della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilita', diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto o del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. 10. Il giovane agricoltore e' tale e attribuisce la qualifica di giovane agricoltore a un'impresa agricola (individuale o societa') una sola volta e, nel caso in cui il giovane agricoltore rivesta una posizione di controllo in piu' imprese agricole (individuale o societa'), si fa riferimento all'impresa agricola nella quale il giovane agricoltore si e' insediato per la prima volta. 11. Il medesimo giovane agricoltore non puo' attribuire, anche in annualita' diverse, la qualifica di giovane agricoltore ad un'impresa agricola (individuale o societa') ai fini del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e una seconda volta ad un'altra impresa agricola (individuale o societa') ai fini dell'attribuzione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in qualita' di giovane agricoltore, o viceversa.