Art. 5 
 
                         Giovane agricoltore 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4,  paragrafo  6,  del  regolamento  (UE)  n.
2021/2115, e' considerato giovane agricoltore la persona fisica che: 
    a) si insedia per  la  prima  volta  in  un'azienda  agricola  in
qualita' di capo azienda; e 
    b) non ha piu' di quaranta anni nel primo anno  di  presentazione
della domanda di aiuto di cui all'art.  15  del  presente  decreto  o
nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei  diritti
all'aiuto; e 
    c)  e'  in  possesso  di  adeguati  requisiti  di  istruzione   e
competenza attestati dal possesso di almeno uno dei  seguenti  titoli
di studio-esperienza lavorativa: 
      1)  titolo  universitario  a  indirizzo  agricolo,   forestale,
veterinario, o  titolo  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  a
indirizzo agricolo di cui all'allegato VI, facente  parte  integrante
del  presente  decreto,  ed  equipollenti.  Le  eventuali   modifiche
dell'allegato VI sono apportate con decreto  del  direttore  generale
delle politiche internazionali e dell'Unione europea; 
      2) titolo di scuola secondaria di secondo grado  non  agricolo,
comprese  le  qualifiche  professionali   conseguite   con   percorsi
formativi di durata almeno triennale, e  attestato  di  frequenza  ad
almeno un corso di formazione di  almeno  150  ore,  con  superamento
dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare,
ambientale o della dimensione sociale,  tenuto  da  enti  accreditati
dalle regioni o province autonome, oppure  partecipazione  con  esito
favorevole all'intervento di  sviluppo  rurale  cooperazione  per  il
ricambio generazionale; 
      3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato  da
esperienza lavorativa  di  almeno  tre  anni  nel  settore  agricolo,
documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo
per  almeno  104  giornate/anno,  oppure  partecipazione  con   esito
favorevole all'intervento di  sviluppo  rurale  cooperazione  per  il
ricambio generazionale. 
  2. L'insediamento e' riconosciuto se avvenuto entro i  cinque  anni
precedenti la prima presentazione di una domanda di cui  all'art.  15
del presente decreto o la presentazione della domanda di assegnazione
dei diritti all'aiuto. 
  3. In caso di impresa individuale,  l'individuazione  dell'anno  di
inizio dell'attivita' agricola del giovane agricoltore, ai fini della
verifica  dell'insediamento,  si  esegue   utilizzando   i   seguenti
parametri: 
    a) data di iscrizione al registro delle imprese agricole  e/o  di
apertura della partita IVA agricola (codice ATECO  01)  intestata  al
giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di  partita  IVA
gia' presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di
estensione dell'attivita' al settore agricolo (codice ATECO 01); 
    b)  data  di  iscrizione  all'INPS  come   coltivatore   diretto,
imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro; 
    c) anno di presentazione di una qualsiasi domanda  di  erogazione
di   contributi,   indipendentemente    dall'esito    della    stessa
(inammissibilita', rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere
dichiarazioni    inerenti     allo     svolgimento     dell'attivita'
imprenditoriale agricola. 
  4. Qualora siano presenti piu' parametri tra quelli sopra  elencati
al comma 3, lettere a), b) e  c),  l'anno  di  inizio  dell'attivita'
agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo. 
  5. L'insediamento come capo azienda di una societa' intestataria di
partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01)  si  considera
avvenuto  nel  momento  in  cui  il  giovane  agricoltore  assume  il
controllo effettivo e duraturo della stessa  societa',  in  relazione
alle decisioni inerenti  alla  gestione,  agli  utili  ed  ai  rischi
finanziari. 
  6. Il controllo effettivo sulla societa'  sussiste  se  il  giovane
agricoltore: 
    a) detiene una quota rilevante del capitale; 
    b)  partecipa  al  processo  decisionale  sulla  gestione,  anche
finanziaria, della societa'; 
    c) provvede alla gestione corrente della societa'. 
  7. I principi del comma 6 sono applicati tenendo in  considerazione
quanto previsto dal codice civile in materia di controllo e poteri di
gestione,  anche  finanziaria,  per  le  varie  tipologie  societarie
secondo  i  criteri  riportati  nell'allegato  VII,   facente   parte
integrante del presente decreto. 
  8. Ove sussista l'obbligo  di  iscrizione,  l'insediamento  non  e'
riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle  imprese,  l'impresa
agricola (individuale o societa')  risulti  nello  stato  diverso  da
«attivo», che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale. 
  9. Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma  1,  lettera
b), i requisiti richiesti per il giovane  agricoltore  devono  essere
posseduti  al  momento  della   presentazione   della   domanda   per
l'assegnazione dei diritti all'aiuto o della domanda per il  sostegno
complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno
fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei
requisiti  determina  l'inammissibilita'  della  domanda.   Qualsiasi
modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide  sui
requisiti di ammissibilita', diretta a sanare mancanze presenti  alla
data di presentazione della domanda,  non  produce  effetti  ai  fini
dell'assegnazione dei diritti all'aiuto o del sostegno  complementare
al reddito per i giovani agricoltori. 
  10. Il giovane agricoltore e' tale e attribuisce  la  qualifica  di
giovane agricoltore a un'impresa agricola  (individuale  o  societa')
una sola volta e, nel caso in cui il giovane agricoltore rivesta  una
posizione di  controllo  in  piu'  imprese  agricole  (individuale  o
societa'), si fa riferimento  all'impresa  agricola  nella  quale  il
giovane agricoltore si e' insediato per la prima volta. 
  11. Il medesimo giovane agricoltore non puo' attribuire,  anche  in
annualita' diverse, la qualifica di giovane agricoltore ad un'impresa
agricola (individuale o societa') ai fini del sostegno  complementare
al reddito per i giovani agricoltori e una seconda volta ad  un'altra
impresa agricola (individuale o societa') ai  fini  dell'attribuzione
dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in qualita' di  giovane
agricoltore, o viceversa.