Art. 6 
 
                          Nuovo agricoltore 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4,  paragrafo  7,  del  regolamento  (UE)  n.
2021/2115, e' considerato nuovo agricoltore chi: 
    a) inizia  l'attivita'  agricola  in  qualita'  di  capo  azienda
nell'anno civile 2021, o in qualsiasi anno successivo, e che presenta
domanda nell'ambito del  regime  di  pagamento  di  base  di  cui  al
regolamento (UE) n. 1307/2013 o del sostegno al reddito di  base  per
la sostenibilita' di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115  non  oltre
due anni dopo l'anno  civile  nel  quale  ha  iniziato  a  esercitare
l'attivita' agricola; 
    b) ha un'eta'  compresa  tra  quarantuno  anni  e  sessanta  anni
compiuti nell'anno della presentazione  della  domanda  di  cui  alla
lettera a). In caso di domanda presentata da una  persona  giuridica,
l'eta' e'  riferita  al  rappresentante  legale  che  sottoscrive  la
medesima domanda; 
    c)  e'  in  possesso  di  adeguati  requisiti  di  istruzione   e
competenza,  riferiti  alla  persona  fisica,  in  caso  di   impresa
individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda di
cui alla lettera a), in caso di societa', attestati dal  possesso  di
almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa: 
      1)  titolo  universitario  a  indirizzo  agricolo,   forestale,
veterinario, o  titolo  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  a
indirizzo agricolo, di cui all'allegato VI, facente parte  integrante
del  presente  decreto,  ed  equipollenti.  Le  eventuali   modifiche
dell'allegato VI sono apportate con decreto  del  direttore  generale
delle politiche internazionali e dell'Unione europea; 
      2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo  e
attestato di frequenza ad almeno un corso  di  formazione  di  almeno
centocinquanta ore, con superamento dell'esame  finale  su  tematiche
riferibili al settore agroalimentare, ambientale o  della  dimensione
sociale,  tenuto  da  enti  accreditati  dalle  regioni  o   province
autonome; 
      3) titolo di scuola secondaria di primo grado  accompagnato  da
esperienza lavorativa  di  almeno  tre  anni  nel  settore  agricolo,
documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo
per almeno 104 giornate/anno. 
  2. Per inizio dell'attivita' agricola di cui al  comma  1,  lettera
a), si considera la data del primo dei seguenti eventi: 
      a) iscrizione del nuovo agricoltore nel registro delle imprese,
nella sezione speciale delle  imprese  agricole  (persone  fisiche  e
societa'), dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti; 
      b) apertura o estensione della partita IVA  in  campo  agricolo
(codice ATECO 01); 
      c) iscrizione all'INPS come coltivatore  diretto,  imprenditore
agricolo professionale, colono o mezzadro; 
      d) presentazione di una  qualsiasi  domanda  di  erogazione  di
contributi per lo svolgimento di attivita' agricole indipendentemente
dall'esito della stessa (inammissibilita', rigetto o accoglimento)  o
di presentazione di qualsiasi dichiarazione riferita allo svolgimento
dell'attivita' agricola. 
  3. Le persone fisiche o giuridiche che esercitano il  controllo  di
cui all'allegato VII sulla societa' di nuova costituzione non  devono
aver praticato attivita' agricola  in  qualita'  di  capo  azienda  a
proprio nome o per conto altrui, ne' aver esercitato il controllo  su
una societa' dedita ad una attivita' agricola nel  corso  dei  cinque
anni precedenti all'insediamento. 
  4. Ove sussista l'obbligo  di  iscrizione,  l'insediamento  non  e'
riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle  imprese,  l'impresa
agricola (individuale o societa')  risulti  nello  stato  diverso  da
«attivo», che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale. 
  5. I requisiti richiesti per il  nuovo  agricoltore  devono  essere
posseduti  al  momento  della   presentazione   della   domanda   per
l'assegnazione dei diritti  all'aiuto  e  mantenuti  almeno  fino  al
termine dell'anno  di  domanda.  L'assenza  anche  di  uno  solo  dei
requisiti  determina  l'inammissibilita'  della  domanda.   Qualsiasi
modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide  sui
requisiti di ammissibilita', diretta a sanare mancanze presenti  alla
data di presentazione della domanda,  non  produce  effetti  ai  fini
dell'assegnazione dei diritti all'aiuto.