Art. 6
Nuovo agricoltore
1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
2021/2115, e' considerato nuovo agricoltore chi:
a) inizia l'attivita' agricola in qualita' di capo azienda
nell'anno civile 2021, o in qualsiasi anno successivo, e che presenta
domanda nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al
regolamento (UE) n. 1307/2013 o del sostegno al reddito di base per
la sostenibilita' di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115 non oltre
due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare
l'attivita' agricola;
b) ha un'eta' compresa tra quarantuno anni e sessanta anni
compiuti nell'anno della presentazione della domanda di cui alla
lettera a). In caso di domanda presentata da una persona giuridica,
l'eta' e' riferita al rappresentante legale che sottoscrive la
medesima domanda;
c) e' in possesso di adeguati requisiti di istruzione e
competenza, riferiti alla persona fisica, in caso di impresa
individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda di
cui alla lettera a), in caso di societa', attestati dal possesso di
almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale,
veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a
indirizzo agricolo, di cui all'allegato VI, facente parte integrante
del presente decreto, ed equipollenti. Le eventuali modifiche
dell'allegato VI sono apportate con decreto del direttore generale
delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e
attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno
centocinquanta ore, con superamento dell'esame finale su tematiche
riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione
sociale, tenuto da enti accreditati dalle regioni o province
autonome;
3) titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da
esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo,
documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo
per almeno 104 giornate/anno.
2. Per inizio dell'attivita' agricola di cui al comma 1, lettera
a), si considera la data del primo dei seguenti eventi:
a) iscrizione del nuovo agricoltore nel registro delle imprese,
nella sezione speciale delle imprese agricole (persone fisiche e
societa'), dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti;
b) apertura o estensione della partita IVA in campo agricolo
(codice ATECO 01);
c) iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore
agricolo professionale, colono o mezzadro;
d) presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di
contributi per lo svolgimento di attivita' agricole indipendentemente
dall'esito della stessa (inammissibilita', rigetto o accoglimento) o
di presentazione di qualsiasi dichiarazione riferita allo svolgimento
dell'attivita' agricola.
3. Le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo di
cui all'allegato VII sulla societa' di nuova costituzione non devono
aver praticato attivita' agricola in qualita' di capo azienda a
proprio nome o per conto altrui, ne' aver esercitato il controllo su
una societa' dedita ad una attivita' agricola nel corso dei cinque
anni precedenti all'insediamento.
4. Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non e'
riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa
agricola (individuale o societa') risulti nello stato diverso da
«attivo», che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.
5. I requisiti richiesti per il nuovo agricoltore devono essere
posseduti al momento della presentazione della domanda per
l'assegnazione dei diritti all'aiuto e mantenuti almeno fino al
termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei
requisiti determina l'inammissibilita' della domanda. Qualsiasi
modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui
requisiti di ammissibilita', diretta a sanare mancanze presenti alla
data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini
dell'assegnazione dei diritti all'aiuto.