Art. 2
Struttura di missione PNRR
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Fino al 31 dicembre 2026, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri una struttura di missione, denominata
Struttura di missione PNRR, alla quale e' preposto ((un
coordinatore,)) articolata in quattro direzioni generali. La
Struttura di missione PNRR provvede, in particolare, allo svolgimento
delle seguenti attivita':
a) assicura il supporto all'Autorita' politica delegata in
materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e
coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente
all'attuazione del Piano;
b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea
quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonche'
per la verifica della coerenza dei risultati derivanti
dall'attuazione del Piano ((rispetto agli obiettivi e ai traguardi))
concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di
cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, verifica
la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli
obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali
misure correttive ritenute necessarie;
d) sovraintende allo svolgimento dell'attivita' istruttoria
relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di
modifica del PNRR ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE)
2021/241;
e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il
PNRR di cui al citato ((articolo 6 del)) decreto-legge n. 77 del
2021, lo svolgimento delle attivita' di comunicazione istituzionale e
di pubblicita' del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di missione
PNRR sono, altresi', trasferiti i compiti e le funzioni attribuiti
alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77
del 2021, come modificato dal presente decreto, nonche' quelli
previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del citato
decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e' autorizzata la spesa di
euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, e'
assicurato alla Struttura di missione PNRR l'accesso a tutte le
informazioni e le funzionalita' del sistema informatico di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 e' composta da
un contingente di nove unita' dirigenziali di livello non generale e
di cinquanta unita' di personale non dirigenziale, individuato anche
tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi,
enti o istituzioni, che e' collocato in posizione di comando o fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e
con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel limite di
spesa complessivo di euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di euro
6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Alla predetta
Struttura e' assegnato un contingente di esperti ((ai sensi
dell'articolo 9)), comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di
euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e
degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo
incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno
2023 e di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il
trattamento economico del personale collocato in posizione di comando
o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma
5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di
((personale non dirigenziale)) puo' essere composto da personale di
societa' pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni
centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite
convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica
amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico e'
stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. Alle posizioni
dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non
superiore a tre anni e fatta salva la possibilita' di rinnovo degli
stessi, nonche' i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale
assegnato alla Struttura di missione cessano di avere efficacia il 31
dicembre 2026. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la spesa
di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026.
5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR e' autorizzata,
altresi', nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 e nei limiti del
contingente di cui al comma 4, la stipulazione di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato per una durata non eccedente il 31
dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del
concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale di cui
all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il personale assunto
secondo le modalita' di cui al primo periodo viene inquadrato nel
livello iniziale della categoria A del ((contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale)) del comparto autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura di missione
PNRR e, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7,
le modalita' di formazione del contingente di cui al comma 4 e di
chiamata del personale nonche' le specifiche professionalita'
richieste. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello
generale, ivi compresi quelli dei coordinatori, ((e non generale,))
relativi alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del
decreto-legge n. 77 del 2021, si verifica con la conclusione delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della
Struttura di missione PNRR.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro
7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2026 si provvede:
a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all'articolo
4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Segreteria
tecnica ((di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021)) a
valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad euro 6.921.303
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.