Art. 3
Disposizioni in materia di poteri sostitutivi
e di superamento del dissenso
1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o
del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, di
seguito PNC, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. ((Nei casi)) di mancato rispetto da parte delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane,
delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali ((di
cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000,
n. 328,)) degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del
PNRR e assunti in qualita' di soggetti attuatori, consistenti anche
nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio
dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, ((nell'inerzia o nella
difformita')) nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su
proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al
soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non
superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente, sentito il soggetto attuatore ((anche al fine di
individuare tutte le cause di detta inerzia)), il Consiglio dei
ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio,
ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare ((tutti)) gli
atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione
dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di societa' di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di
altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove
necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni,
enti o organi coinvolti.»;
2) al comma 3, le parole: «non superiore a trenta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a quindici giorni»;
3) al comma 5, ((al terzo periodo)), dopo le parole: «previa
autorizzazione della Cabina di regia» sono inserite le seguenti: «,
qualora il Consiglio dei ministri non abbia gia' autorizzato detta
deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1((, ultimo
periodo,))» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo
edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al
primo periodo del presente comma, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55.»;
4) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una pluralita' di
interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di
interventi.»;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «la Segreteria tecnica di
cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il
PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' politica delegata
in materia di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso
della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR
di cui all'articolo 6».