Art. 3 
 
            Disposizioni in materia di poteri sostitutivi 
                    e di superamento del dissenso 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  rispetto  del  cronoprogramma  degli
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o
del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari  al  PNRR,  di
seguito PNC, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. ((Nei casi)) di mancato rispetto da parte delle regioni,  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane,
delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali  sociali  ((di
cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000,
n. 328,)) degli obblighi e  impegni  finalizzati  all'attuazione  del
PNRR e assunti in qualita' di soggetti attuatori,  consistenti  anche
nella mancata adozione di atti e  provvedimenti  necessari  all'avvio
dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo,  ((nell'inerzia  o  nella
difformita')) nell'esecuzione dei progetti  o  degli  interventi,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a  rischio  il
conseguimento  degli  obiettivi  intermedi  e  finali  del  PNRR,  su
proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna  al
soggetto  attuatore  interessato  un  termine  per   provvedere   non
superiore a quindici  giorni.  In  caso  di  perdurante  inerzia,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro
competente,  sentito  il  soggetto  attuatore  ((anche  al  fine   di
individuare tutte le cause  di  detta  inerzia)),  il  Consiglio  dei
ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo  o  l'ufficio,
ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai  quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare ((tutti))  gli
atti o provvedimenti necessari ovvero  di  provvedere  all'esecuzione
dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di societa' di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175  o  di
altre  amministrazioni  specificamente  indicate,  assicurando,   ove
necessario, il coordinamento operativo tra le varie  amministrazioni,
enti o organi coinvolti.»; 
      2) al comma 3, le parole: «non superiore a trenta giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a quindici giorni»; 
      3) al comma 5, ((al terzo periodo)), dopo  le  parole:  «previa
autorizzazione della Cabina di regia» sono inserite le  seguenti:  «,
qualora il Consiglio dei ministri non abbia  gia'  autorizzato  detta
deroga con la delibera  adottata  ai  sensi  del  comma  1((,  ultimo
periodo,))» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
esercizio dei poteri  sostitutivi  relativi  ad  interventi  di  tipo
edilizio o infrastrutturale, si applicano le  previsioni  di  cui  al
primo periodo del presente comma,  nonche'  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 4, commi 2 e 3,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55.»; 
      4) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche qualora il ritardo  o  l'inerzia  riguardi  una  pluralita'  di
interventi  ovvero   l'attuazione   di   un   intero   programma   di
interventi.»; 
    b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «la Segreteria tecnica di
cui all'articolo 4, anche su impulso del  Servizio  centrale  per  il
PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' politica  delegata
in materia di PNRR ovvero il Ministro competente,  anche  su  impulso
della Struttura di missione PNRR istituita presso la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per  il  PNRR
di cui all'articolo 6».