Art. 4
Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale
assegnato alle Unita' di missione PNRR
1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto
personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei
limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla
stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia
prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella
qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della
valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta. ((Le
amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del
contingente del suddetto personale di propria spettanza, possono
procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato
attingendo a graduatorie in corso di validita', per i profili
professionali corrispondenti. Le predette amministrazioni comunicano
le assunzioni effettuate al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica.)) Le
assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a
valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione
disponibili a legislazione vigente.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a
tempo determinato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attivita' di
assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli
interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Alla
compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro
10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000 annui per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».