((Art. 4 - bis
Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle
pubbliche amministrazioni
1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, «Riduzione dei tempi
di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorita'
sanitarie», della Missione 1, componente 1, del PNRR le
Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure,
anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei
rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della nota
integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul
rendiconto generale dello Stato.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di
valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti,
provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti
individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture
commerciali nonche' ai dirigenti apicali delle rispettive strutture
specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di
pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del
riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non
inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli
obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo
annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli
obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento e' effettuata
dal competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64.
3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi
della Riforma di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la base di calcolo e le
modalita' di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli
enti del Servizio sanitario nazionale.))