((Art. 4 - bis 
 
Disposizioni in materia di riduzione dei  tempi  di  pagamento  delle
                      pubbliche amministrazioni 
 
  1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, «Riduzione dei tempi
di  pagamento  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle  autorita'
sanitarie»,  della  Missione   1,   componente   1,   del   PNRR   le
Amministrazioni centrali  dello  Stato  adottano  specifiche  misure,
anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei
rispettivi processi di spesa, dandone conto  nell'ambito  della  nota
integrativa  al  rendiconto   secondo   gli   schemi   indicati   dal
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul
rendiconto generale dello Stato. 
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di
valutazione della performance previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,
provvedono  ad   assegnare,   integrando   i   rispettivi   contratti
individuali, ai dirigenti responsabili dei  pagamenti  delle  fatture
commerciali nonche' ai dirigenti apicali delle  rispettive  strutture
specifici  obiettivi  annuali  relativi  al  rispetto  dei  tempi  di
pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del
riconoscimento  della  retribuzione  di  risultato,  in  misura   non
inferiore  al  30  per  cento.  Ai  fini  dell'individuazione   degli
obiettivi  annuali,  si  fa  riferimento  all'indicatore  di  ritardo
annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b),  e  861,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento  degli
obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento  e'  effettuata
dal competente organo di controllo di  regolarita'  amministrativa  e
contabile  sulla  base  degli  indicatori   elaborati   mediante   la
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64. 
  3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi
della Riforma di cui al comma 1,  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, la base di  calcolo  e  le
modalita' di rappresentazione degli indicatori ivi previsti. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si  applicano  agli
enti del Servizio sanitario nazionale.))