Art. 5
Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione
degli interventi realizzati con risorse nazionali ((ed europee))
1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli
interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla
normativa europea e nazionale sulle attivita' finanziate nell'ambito
del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di
investimento nazionali, le amministrazioni competenti alimentano i
sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA
e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione
fiscale ((dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri))
soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici.
L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo puo' comprendere
anche i dati relativi alla salute, ai minori d'eta' e agli
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si
renda strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche
condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento e con
modalita' rigorosamente proporzionate alla finalita' perseguita.
((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito
il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
comma.))
2. ((In relazione ai dati di cui al comma 1,)) nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui
al regolamento (UE) 2016/679 ((e al codice di cui al decreto
legislativo)) 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato effettua le attivita' di trattamento
dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di
coesione comunitarie e nazionali, nonche' del PNC e delle politiche
di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo,
ispezione, ((valutazione e monitoraggio)), ivi comprese le attivita'
di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche
amministrazioni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato rende accessibili i dati di cui al primo periodo alle
Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento
delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei
progetti PNRR, nonche' agli organismi di gestione e controllo
nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze ((e nel
rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati
personali)).
3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:
a) ((ai sensi del regolamento (UE) 2021/241,)) nell'ambito delle
informazioni di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 30
dicembre 2020, n. 178;
b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle
politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui ((all'articolo
46,)) lettera b), del regolamento (UE) 2021/ 1060 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
4. E' in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, ((e all'articolo 10)) del predetto
regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma 4,
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' dei dati
relativi a soggetti minori di eta'.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle
informazioni necessari all'attivita' di monitoraggio del PNRR nonche'
del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla ((legge 1° luglio)) 2021, n.
101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro e' sempre
richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative
all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara
(CIG) ordinario.
6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative
all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici
alle attivita' produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque
forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri
soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi
riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di
cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato
nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione
dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso.
Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di
incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
7. In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che, nel
rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove
applicabile, ammettono ((il sostenimento delle spese a valere sugli
incentivi di cui al comma 6 anteriormente all'atto di concessione
dell'incentivo)) ovvero alla data di comunicazione del Codice unico
di progetto (CUP), le amministrazioni pubbliche titolari delle
misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il
funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le
necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche
attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di
spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto
finanziato con risorse pubbliche.
8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa
pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle fatture elettroniche
oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono
messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli
incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di
concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali di cui al ((regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al
decreto)) legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa
all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il
supporto tecnico potra' essere assicurato dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o
Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o
Associazioni di categoria, ovvero societa' partecipate dallo Stato,
sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da
stipulare.».