Art. 5 
 
Disposizioni in materia di controllo e  monitoraggio  dell'attuazione
  degli interventi realizzati con risorse nazionali ((ed europee)) 
 
  1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di  attuazione  degli
interventi  e  per  lo  svolgimento  dei  controlli  previsti   dalla
normativa europea e nazionale sulle attivita' finanziate  nell'ambito
del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di
investimento nazionali, le amministrazioni  competenti  alimentano  i
sistemi  informativi  gestiti  dal  Dipartimento   della   Ragioneria
generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA
e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione
fiscale ((dei soggetti destinatari o aggiudicatari  o  degli  altri))
soggetti  che,  a  qualsiasi  titolo,  ricevano  benefici  economici.
L'acquisizione dei dati di cui  al  primo  periodo  puo'  comprendere
anche  i  dati  relativi  alla  salute,  ai  minori  d'eta'  e   agli
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, esclusivamente nel  caso  in  cui  l'acquisizione  si
renda  strettamente  necessaria  per  la  rilevazione  di  specifiche
condizioni di accesso ai benefici o di cause  di  impedimento  e  con
modalita'  rigorosamente  proporzionate  alla  finalita'  perseguita.
((Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  acquisito
il  preventivo  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei   dati
personali, sono stabilite le modalita'  di  attuazione  del  presente
comma.)) 
  2. ((In relazione ai dati di cui al comma 1,)) nel  rispetto  della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di  cui
al regolamento  (UE)  2016/679  ((e  al  codice  di  cui  al  decreto
legislativo))  30  giugno  2003,  n.  196,  il   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato effettua le attivita' di  trattamento
dei dati di monitoraggio dei  progetti  PNRR  e  delle  politiche  di
coesione comunitarie e nazionali, nonche' del PNC e  delle  politiche
di  investimento  nazionali,  necessarie  ai   fini   di   controllo,
ispezione, ((valutazione e monitoraggio)), ivi comprese le  attivita'
di incrocio e raffronto  con  i  dati  detenuti  da  altre  pubbliche
amministrazioni. Il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato  rende  accessibili  i  dati  di  cui  al  primo  periodo  alle
Amministrazioni centrali dello Stato responsabili  del  coordinamento
delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei
progetti  PNRR,  nonche'  agli  organismi  di  gestione  e  controllo
nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze ((e nel
rispetto della normativa  vigente  in  materia  di  tutela  dei  dati
personali)). 
  3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati: 
    a) ((ai sensi del regolamento (UE) 2021/241,)) nell'ambito  delle
informazioni di cui  all'articolo  1,  comma  1044,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178; 
    b) sul portale web  unico  nazionale  per  la  trasparenza  delle
politiche di coesione comunitarie e nazionali di  cui  ((all'articolo
46,)) lettera b), del regolamento  (UE)  2021/  1060  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  24  giugno  2021,  e  all'articolo  115,
paragrafo 1, lettera  b),  del  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 
  4. E' in ogni  caso  esclusa  la  pubblicazione  dei  dati  di  cui
all'articolo 9, paragrafo  1,  ((e  all'articolo  10))  del  predetto
regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma  4,
del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  nonche'  dei  dati
relativi a soggetti minori di eta'. 
  5. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei  dati  e  delle
informazioni necessari all'attivita' di monitoraggio del PNRR nonche'
del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla ((legge  1°  luglio))  2021,  n.
101, per gli  affidamenti  superiori  a  cinquemila  euro  e'  sempre
richiesta, anche ai fini del  trasferimento  delle  risorse  relative
all'intervento, l'acquisizione di un codice  identificativo  di  gara
(CIG) ordinario. 
  6.  A  partire   dal   1°   giugno   2023   le   fatture   relative
all'acquisizione dei beni e servizi  oggetto  di  incentivi  pubblici
alle attivita' produttive, erogati a qualunque titolo e in  qualunque
forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di  altri
soggetti  pubblici  o  privati,  o  in   qualsiasi   modo   ad   essi
riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP)  di
cui all'articolo 11 della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,  riportato
nell'atto di concessione o  comunicato  al  momento  di  assegnazione
dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso.
Tale obbligo  non  si  applica  per  le  istanze  di  concessione  di
incentivi presentate prima dell'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  7. In relazione alle procedure  di  assegnazione  di  incentivi  in
corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto  che,  nel
rispetto  della  disciplina  in  materia  di  aiuti  di   Stato   ove
applicabile, ammettono ((il sostenimento delle spese a  valere  sugli
incentivi di cui al comma 6  anteriormente  all'atto  di  concessione
dell'incentivo)) ovvero alla data di comunicazione del  Codice  unico
di  progetto  (CUP),  le  amministrazioni  pubbliche  titolari  delle
misure, anche nell'ambito  delle  disposizioni  che  disciplinano  il
funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai  beneficiari  le
necessarie  istruzioni  per   garantire   la   dimostrazione,   anche
attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di
spesa, della correlazione  tra  la  spesa  sostenuta  e  il  progetto
finanziato con risorse pubbliche. 
  8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa
pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle  fatture  elettroniche
oggetto del presente articolo confluiscono nella banca  dati  di  cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati  sono
messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni  concedenti  gli
incentivi di cui al comma 6 anche  per  semplificare  i  processi  di
concessione, assegnazione e  gestione  dei  medesimi  incentivi,  nel
rispetto della normativa vigente in materia di  protezione  dei  dati
personali di cui al ((regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al
decreto)) legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «In   alternativa
all'assegnazione delle risorse  in  favore  dei  singoli  Comuni,  il
supporto tecnico potra'  essere  assicurato  dal  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o
Associazioni di natura pubblica e  privata,  ordini  professionali  o
Associazioni di categoria, ovvero societa' partecipate  dallo  Stato,
sulla base di Convenzioni,  Accordi  o  Protocolli  in  essere  o  da
stipulare.».