Art. 6 
 
                   Semplificazione delle procedure 
         di gestione finanziaria ((delle risorse del)) PNRR 
 
  1. Al fine di semplificare le  procedure  di  gestione  finanziaria
delle risorse del PNRR, all'articolo 9 del decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Al fine di consentire ((l'avvio e l'esecuzione tempestivi)) dei
progetti PNRR finanziati a valere  su  autorizzazioni  di  spesa  del
bilancio dello Stato, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
nell'ambito delle disponibilita'  del  conto  corrente  di  tesoreria
centrale «Ministero dell'economia e delle finanze  -  Attuazione  del
Next Generation EU-Italia -  Contributi  a  fondo  perduto»,  di  cui
all'articolo 1, comma 1038, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
puo'  disporre  anticipazioni  in  favore   dei   relativi   soggetti
attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate
richieste  dagli  stessi  presentate,  sentite   le   amministrazioni
centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti  insistono.
Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al  presente  comma
costituiscono trasferimenti di risorse vincolati  alla  realizzazione
tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti
attuatori sono tenuti  a  riversare  nel  citato  conto  corrente  di
tesoreria l'importo dell'anticipazione non  utilizzata  a  ((chiusura
degli interventi))». 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  all'articolo  10,
comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «A decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore ((del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,)) le assegnazioni
e  le  rimodulazioni  delle  risorse  finanziarie  in  favore   delle
amministrazioni centrali titolari  degli  interventi  del  PNRR  sono
disposte con le modalita' di cui all'articolo 4-quater, comma 2,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».