Art. 6
Semplificazione delle procedure
di gestione finanziaria ((delle risorse del)) PNRR
1. Al fine di semplificare le procedure di gestione finanziaria
delle risorse del PNRR, all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Al fine di consentire ((l'avvio e l'esecuzione tempestivi)) dei
progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del
bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle disponibilita' del conto corrente di tesoreria
centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del
Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui
all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
puo' disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti
attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate
richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni
centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono.
Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma
costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione
tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti
attuatori sono tenuti a riversare nel citato conto corrente di
tesoreria l'importo dell'anticipazione non utilizzata a ((chiusura
degli interventi))».
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, all'articolo 10,
comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in
vigore ((del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,)) le assegnazioni
e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle
amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR sono
disposte con le modalita' di cui all'articolo 4-quater, comma 2, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».